ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 220

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
1 luglio 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

CDJ

2019/C 220/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

CDJ

2019/C 220/02

Parere 1/17: Parere della Corte (Seduta Plenaria) del 30 aprile 2019 — Regno del Belgio [Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE — Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (CETA) — Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) — Costituzione di un tribunale e di un tribunale d’appello — Compatibilità con il diritto primario dell’Unione — Obbligo del rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione — Livello di protezione di interessi pubblici fissato, conformemente al quadro costituzionale dell’Unione, dalle istituzioni di quest’ultima — Parità di trattamento tra gli investitori canadesi e quelli dell’Unione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 20 — Accesso a detti tribunali e indipendenza dei medesimi — Articolo 47 della Carta — Accessibilità finanziaria — Impegno di garantire quest’ultima per le persone fisiche e per le piccole e medie imprese — Aspetti esterno e interno del requisito di indipendenza — Nomina, retribuzione e deontologia dei membri — Ruolo del comitato misto CETA — Interpretazioni vincolanti del CETA stabilite da detto comitato]

2

2019/C 220/03

Causa C-598/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst (Rinvio pregiudiziale — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Nozione di aiuto nuovo — Rimborso di un’imposta sui dividendi — Regime esteso alle società stabilite al di fuori del territorio dello Stato membro interessato — Libera circolazione dei capitali — Obblighi dei giudici nazionali)

2

2019/C 220/04

Causa C-611/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 aprile 2019 — Repubblica italiana/Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Politica comune della pesca — Conservazione delle risorse — Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico — Totale ammissibile di cattura (TAC) per il pesce spada del Mediterraneo — Regolamento (UE) 2017/1398 — Fissazione delle possibilità di pesca per l’anno 2017 — Competenza esclusiva dell’Unione — Determinazione del periodo di riferimento — Affidabilità dei dati di base — Portata del controllo giurisdizionale — Articolo 17 TUE — Gestione degli interessi dell’Unione in seno ad organi internazionali — Principio di stabilità relativa — Presupposti d’applicazione — Principi di irretroattività, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di non discriminazione]

3

2019/C 220/05

Causa C-614/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud [Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 510/2006 — Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — Formaggio manchego (queso manchego) — Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) — Nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto — Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP]

4

2019/C 220/06

Causa C-694/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir (Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Convenzione di Lugano II — Articolo 15 — Contratto concluso da un consumatore — Nesso con la direttiva 2008/48/CE — Contratto di credito al consumo — Articoli 2 e 3 — Nozioni di consumatore e di transazioni alle quali si applica la direttiva — Importo massimo del credito — Irrilevanza ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II)

5

2019/C 220/07

Causa C-98/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken [Rinvio pregiudiziale — Tutela della salute — Pacchetto igiene — Regolamento (CE) n. 853/2004 — Igiene degli alimenti di origine animale — Obblighi degli operatori del settore alimentare — Requisiti specifici — Carni di ungulati domestici — Magazzinaggio e trasporto — Condizioni di temperatura della carne]

5

2019/C 220/08

Causa C-133/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l’Action et des Comptes publics [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Rimborso dell’IVA — Direttiva 2008/9/CE — Articolo 20 — Richiesta d’informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso — Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario — Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto]

6

2019/C 220/09

Causa C-224/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Budimex S.A./Minister Finansów [Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66 — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Momento in cui è effettuata la prestazione di servizi — Lavori edili e di montaggio — Presa in considerazione del momento della ricezione dei lavori prevista nel contratto di prestazione di servizi]

7

2019/C 220/10

Causa C-225/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafi 2 e 6 — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Esclusione del diritto a detrazione — Acquisto di servizi di alloggio e ristorazione — Clausola di standstill — Adesione all’Unione europea]

8

2019/C 220/11

C-250/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Croazia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/98/CE — Trattamento dei rifiuti — Articolo 5, paragrafo 1 — Granulato di pietra non rispondente alla nozione di sottoprodotto — Articolo 13 — Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente — Articolo 15, paragrafo 1 — Obbligo di far trattare i rifiuti da parte del loro detentore o di altre persone designate)

9

2019/C 220/12

Causa C-259/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid — Spagna) — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA/Asendia Spain SLU (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/67/CE — Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali — Fornitura del servizio postale universale — Diritti esclusivi dell’operatore designato — Emissione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli)

9

2019/C 220/13

Causa C-265/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė [Rinvio pregiudiziale — Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Regime speciale delle piccole imprese — Articoli da 282 a 292 — Franchigia IVA a favore delle piccole imprese con volume d’affari annuo inferiore al tetto fissato — Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione — Superamento del limite annuo del volume d’affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni — Obbligo di assolvimento dell’imposta sul valore complessivo dell’operazione]

10

2019/C 220/14

Causa C-268/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoci 85269120 e 85285900 — Sistema di navigazione GPS con più funzioni)

11

2019/C 220/15

Causa C-294/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus — Finlandia) — procedimento promosso da Oulun Sähkönmyynti Oy (Rinvio pregiudiziale — Efficienza energetica — Direttiva 2012/27/UE — Articolo 11, paragrafo 1 — Costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione — Diritto dei clienti finali di ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia — Canone di base per l’energia elettrica — Sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica)

12

2019/C 220/16

Causa C-309/18: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano (Rinvio pregiudiziale — Aggiudicazione degli appalti pubblici — Direttiva 2014/24/UE — Costi della manodopera — Esclusione automatica dell’offerente che non ha indicato separatamente nell’offerta detti costi — Principio di proporzionalità)

12

2019/C 220/17

Cause riunite da C-119/18 a C-121/18: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 marzo 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Spagna) — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18)/Tribunal Económico-Administrativo Central (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6, paragrafo 1, e parte A dell’allegato — Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica — Operatori delle telecomunicazioni — Ambito geografico superiore al territorio di una comunità autonoma — Contributo finanziario annuo — Partecipazione al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española)

13

2019/C 220/18

Causa C-330/18 P: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 — Bruno Gollnisch/Parlamento europeo (Impugnazione — Parlamento europeo — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate)

14

2019/C 220/19

Causa C-462/18 P: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 — Mylène Troszczynski/Parlamento europeo (Impugnazione — Parlamento europeo — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate)

15

2019/C 220/20

Causa C-99/19 P: Impugnazione proposta il 7 gennaio 2019 da BI avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale del 26 novembre 2018, causa T-626/18 AJ, BI/Commissione europea

15

2019/C 220/21

Causa C-123/19 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Vans, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-817/16, Vans, Inc./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

16

2019/C 220/22

Causa C-125/19P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Vans, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-848/16, Deichmann SE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

17

2019/C 220/23

Causa C-143/19 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2019 dalla Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-253/17, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

18

2019/C 220/24

Causa C-292/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 10 aprile 2019 — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Causa C-312/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 16 aprile 2019 — XT/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finsų ministerijos

19

2019/C 220/26

Causa C-321/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 18 aprile 2019 — BY e CZ/Repubblica federale di Germania

20

2019/C 220/27

Causa C-322/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 23 aprile 2019 — KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General

21

2019/C 220/28

Causa C-327/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 aprile 2019 — Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Causa C-328/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 aprile 2019 — Porin Kaupunki

23

2019/C 220/30

Causa C-333/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 24 aprile 2019 — DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea– e FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, DA, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

24

2019/C 220/31

Causa C-340/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 29 aprile 2019 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Hydro Energo

25

2019/C 220/32

Causa C-352/19 P: Impugnazione proposta il 1o maggio 2019 dalla Région de Bruxelles-Capitale avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Commissione

26

2019/C 220/33

Causa C-386/19 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 6 marzo 2019, causa T-289/15, Hamas/Consiglio

27

2019/C 220/34

Causa C-704/17: Ordinanza del presidente della Corte dell'8 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — D. H./Ministerstvo vnitra

28

2019/C 220/35

Causa C-318/18: Ordinanza del presidente della Corte del 3 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

28

2019/C 220/36

Causa C-776/18: Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding — Germania) — U.B., T.V./Eurowings GmbH

29

2019/C 220/37

Causa C-7/19: Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — QG/Germanwings GmbH

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Causa T-434/15: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Responsabilità extracontrattuale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

30

2019/C 220/39

Causa T-553/15: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Export Development Bank of Iran/Consiglio (Responsabilità extracontrattuale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali — Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto dell’inserimento e del mantenimento del suo nominativo nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui trattasi — Competenza del Tribunale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli)

31

2019/C 220/40

Causa T-516/16 e T-536/16: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Alvarez y Bejarano e a./Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Agenti contrattuali — Riforma dello Statuto — Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo annuale con giorni supplementari di congedo a titolo di giorni di viaggio — Nesso tra la concessione di tali benefici e lo staus di espatriato o di dislocato — Soppressione del rimborso delle spese di viaggio annuale e dei giorni di viaggio)

31

2019/C 220/41

Cause T-523/16 e T-542/16: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Ardalic e a./Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Agenti contrattuali — Riforma dello Statuto — Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo ordinario grazie ai giorni di congedo supplementari in quanto giorni per il viaggio — Nesso tra la concessione di tali benefici e lo status di espatriato o dislocato — Soppressione del rimborso delle spese di viaggio annuali e dei giorni per il viaggio)

32

2019/C 220/42

Causa T-571/16: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — PT/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione della carriera — Esercizio di valutazione 2014 — Procedimento precontenzioso — Ricevibilità — Diritto di essere ascoltato — Principio della presunzione di innocenza — Responsabilità — Danno morale)

33

2019/C 220/43

Causa T-749/16: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione [Dumping — Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia — Dazio antidumping definitivo — Registrazione delle importazioni — Applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 — Informazione dell’importatore quanto alle pratiche di dumping e al pregiudizio — Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo — Articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036]

34

2019/C 220/44

Causa T-170/17: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — RW/Commissione europea (Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 42 quater dello Statuto — Dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio — Collocamento a riposo d’ufficio — Interesse ad agire — Ricevibilità — Ambito di applicazione della legge — Interpretazione letterale, contestuale e teleologica)

35

2019/C 220/45

Causa T-747/17: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — UPF/Commissione (Aiuti di Stato — Regime d’esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Aiuti esistenti — Nozione di attività economica — Obbligo di motivazione — Distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri — Principio di buona amministrazione)

36

2019/C 220/46

Causa T-754/17: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commissione (Aiuti di Stato — Regime d’esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno — Aiuti esistenti — Nozione di attività economica — Servizi di interesse generale — Principio di buona amministrazione Obbligo di motivazione — Errore di valutazione)

36

2019/C 220/47

Causa T-55/18: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LIEBLINGSWEIN — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Carattere ingannevole — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001]

37

2019/C 220/48

Causa T-56/18: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WEIN FÜR PROFIS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Carattere ingannevole — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001]

38

2019/C 220/49

Causa T-57/18: Sentenza del Tribunale 8 maggio 2019 — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WEIN FÜR PROFIS — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Carattere ingannevole — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) t g), del regolamento (UE) 2017/1001]

38

2019/C 220/50

Causa T-271/19: Ricorso proposto il 25 aprile 2019– Proodeftiki/Commissione

39

2019/C 220/51

Causa T-273/19: Ricorso proposto il 24 aprile 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

40

2019/C 220/52

Causa T-279/19: Ricorso proposto il 27 aprile 2019 — Fronte Polisario/Consiglio

41

2019/C 220/53

Causa T-287/19: Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — BigBen Interactive/EUIPO — natcon7 (nacon)

43

2019/C 220/54

Causa T-298/19: Ricorso proposto il 13 maggio 2019 — Think Schuhwerk/EUIPO (Forma delle estremità rosse di lacci da scarpe)

44


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CDJ

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 220/01)

Ultima pubblicazione

GU C 213 del 24.6.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 206 del 17.6.2019

GU C 187 del 3.6.2019

GU C 182 del 27.5.2019

GU C 172 del 20.5.2019

GU C 164 del 13.5.2019

GU C 155 del 6.5.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CDJ

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/2


Parere della Corte (Seduta Plenaria) del 30 aprile 2019 — Regno del Belgio

(Parere 1/17) GU C 369 del 30.10.2017.

(Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (CETA) - Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS) - Costituzione di un tribunale e di un tribunale d’appello - Compatibilità con il diritto primario dell’Unione - Obbligo del rispetto dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione - Livello di protezione di interessi pubblici fissato, conformemente al quadro costituzionale dell’Unione, dalle istituzioni di quest’ultima - Parità di trattamento tra gli investitori canadesi e quelli dell’Unione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 20 - Accesso a detti tribunali e indipendenza dei medesimi - Articolo 47 della Carta - Accessibilità finanziaria - Impegno di garantire quest’ultima per le persone fisiche e per le piccole e medie imprese - Aspetti esterno e interno del requisito di indipendenza - Nomina, retribuzione e deontologia dei membri - Ruolo del comitato misto CETA - Interpretazioni vincolanti del CETA stabilite da detto comitato)

(2019/C 220/02)

Lingua processuale: Tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, L. Van den Broeck, M. Jacobs e J.-C. Halleux, agenti)

Dispositivo

Il capo otto, sezione F, dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, siglato a Bruxelles il 30 ottobre 2016, è compatibile con il diritto primario dell’Unione europea.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst

(Causa C-598/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti esistenti e aiuti nuovi - Nozione di aiuto nuovo - Rimborso di un’imposta sui dividendi - Regime esteso alle società stabilite al di fuori del territorio dello Stato membro interessato - Libera circolazione dei capitali - Obblighi dei giudici nazionali)

(2019/C 220/03)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Parti

Ricorrente: A-Fonds

Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst

Dispositivo

Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale non può valutare la conformità di un requisito di residenza, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, all’articolo 56, paragrafo 1, CE, divenuto articolo 63, paragrafo 1, TFUE, qualora il regime di rimborso dell’imposta sui dividendi in questione sia costitutivo di un regime di aiuti.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 aprile 2019 — Repubblica italiana/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-611/17) (1)

(Ricorso di annullamento - Politica comune della pesca - Conservazione delle risorse - Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico - Totale ammissibile di cattura (TAC) per il pesce spada del Mediterraneo - Regolamento (UE) 2017/1398 - Fissazione delle possibilità di pesca per l’anno 2017 - Competenza esclusiva dell’Unione - Determinazione del periodo di riferimento - Affidabilità dei dati di base - Portata del controllo giurisdizionale - Articolo 17 TUE - Gestione degli interessi dell’Unione in seno ad organi internazionali - Principio di stabilità relativa - Presupposti d’applicazione - Principi di irretroattività, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di non discriminazione)

(2019/C 220/04)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert ed E. Moro, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente V. Ester Casas, poi M. J. García Valdecasas Dorrego, agenti), Commissione europea (rappresentanti: F. Moro e A. Stobiecka Kuik, agenti)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno di Spagna nonché la Commissione europea sopportano ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud

(Causa C-614/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Formaggio manchego («queso manchego») - Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) - Nozione di «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» - Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP)

(2019/C 220/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego

Convenute: Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud

Dispositivo

1)

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi.

2)

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima.

3)

La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’«evocazione» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente.


(1)  GU C 42 del 05.02.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir

(Causa C-694/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Convenzione di Lugano II - Articolo 15 - Contratto concluso da un consumatore - Nesso con la direttiva 2008/48/CE - Contratto di credito al consumo - Articoli 2 e 3 - Nozioni di «consumatore» e di «transazioni alle quali si applica la direttiva» - Importo massimo del credito - Irrilevanza ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II)

(2019/C 220/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Pillar Securitisation Sàrl

Convenuta: Hildur Arnadottir

Dispositivo

L’articolo 15 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se un contratto di credito sia un contratto di credito concluso da un «consumatore» ai sensi del suddetto articolo 15, non si deve verificare se esso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, nel senso che l’importo totale del credito di cui trattasi non superi la soglia fissata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, e che non rileva, in proposito, che il diritto nazionale che ha recepito la direttiva in parola non preveda una soglia più elevata.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken

(Causa C-98/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela della salute - Pacchetto igiene - Regolamento (CE) n. 853/2004 - Igiene degli alimenti di origine animale - Obblighi degli operatori del settore alimentare - Requisiti specifici - Carni di ungulati domestici - Magazzinaggio e trasporto - Condizioni di temperatura della carne)

(2019/C 220/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: T. Boer & Zonen BV

Convenuto: Staatssecretaris van Economische Zaken

Dispositivo

L’allegato III, sezione I, capitolo VII, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, deve essere interpretato nel senso che il raffreddamento della carne dopo la macellazione deve essere effettuato nei locali stessi del macello fino a che la carne raggiunga, in tutte le sue parti, una temperatura non superiore ai 7 oC, prima di essere caricata a bordo di un mezzo refrigerato.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Montreuil — Francia) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Causa C-133/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborso dell’IVA - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 20 - Richiesta d’informazioni aggiuntive formulata dallo Stato membro di rimborso - Informazioni da fornire entro il termine di un mese a decorrere dalla ricezione della richiesta da parte del destinatario - Natura giuridica di tale termine e conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto)

(2019/C 220/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Montreuil

Parti

Ricorrente: Sea Chefs Cruise Services GmbH

Resistente: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, dev’essere interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto ai fini dell’inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza che implichi, in caso di tardiva o di omessa risposta, il venire meno, per il soggetto passivo, della possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Budimex S.A./Minister Finansów

(Causa C-224/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 66 - Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta - Momento in cui è effettuata la prestazione di servizi - Lavori edili e di montaggio - Presa in considerazione del momento della ricezione dei lavori prevista nel contratto di prestazione di servizi)

(2019/C 220/09)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Budimex S.A.

Convenuto: Minister Finansów

Dispositivo

L’articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro preveda che l’imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata convenuta dalle parti nel contratto che le vincola ai termini di clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall’altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l’importo del corrispettivo dovuto, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów

(Causa C-225/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafi 2 e 6 - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 176 - Esclusione del diritto a detrazione - Acquisto di servizi di alloggio e ristorazione - Clausola di standstill - Adesione all’Unione europea)

(2019/C 220/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Grupa Lotos S.A.

Convenuto: Minister Finansów

Dispositivo

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che:

osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l’estensione dell’ambito di un’esclusione del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), successivamente all’adesione all’Unione europea dello Stato membro considerato, e che comporta che un soggetto passivo, prestatore di servizi turistici, sia privato, a partire dall’entrata in vigore di tale estensione, del diritto a detrarre l’IVA che ha gravato sull’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto rifattura ad altri soggetti passivi nell’ambito della fornitura di servizi turistici e

non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede l’esclusione del diritto a detrazione dell’IVA versata per l’acquisto di servizi di alloggio e di ristorazione, introdotta prima dell’adesione all’Unione dello Stato membro considerato e mantenuta in vigore dopo tale adesione, conformemente all’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, e che comporta che un soggetto passivo, che non fornisce servizi turistici, sia privato del diritto a detrarre l’IVA che ha gravato sull’acquisto dei suddetti servizi di alloggio e di ristorazione che tale soggetto passivo rifattura ad altri soggetti passivi.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Croazia

(C-250/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/98/CE - Trattamento dei rifiuti - Articolo 5, paragrafo 1 - Granulato di pietra non rispondente alla nozione di «sottoprodotto» - Articolo 13 - Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente - Articolo 15, paragrafo 1 - Obbligo di far trattare i rifiuti da parte del loro detentore o di altre persone designate)

(2019/C 220/11)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Mataija, F. Thiran e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica di Croazia (rappresentanti: T. Galli e M. Vidović, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica di Croazia, non avendo stabilito che il granulato di pietra depositato nella discarica di Biljane Donje (Croazia) è un rifiuto, e non un sottoprodotto, e che dev’essere trattato come un rifiuto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

La Repubblica di Croazia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/98.

La Repubblica di Croazia, non avendo adottato le misure necessarie al fine di garantire che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di Biljane Donje provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni a un commerciante, a un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.

2)

La Repubblica di Croazia è condannata alle spese.


(1)  GU C 200 dell’11.6.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid — Spagna) — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA/Asendia Spain SLU

(Causa C-259/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 97/67/CE - Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali - Fornitura del servizio postale universale - Diritti esclusivi dell’operatore designato - Emissione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli)

(2019/C 220/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid

Parti

Ricorrente: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA

Convenuta: Asendia Spain SLU

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che assicura all’operatore designato per la fornitura del servizio postale universale un diritto esclusivo per la distribuzione di mezzi di affrancatura diversi dai francobolli.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė

(Causa C-265/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Regime speciale delle piccole imprese - Articoli da 282 a 292 - Franchigia IVA a favore delle piccole imprese con volume d’affari annuo inferiore al tetto fissato - Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione - Superamento del limite annuo del volume d’affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni - Obbligo di assolvimento dell’imposta sul valore complessivo dell’operazione)

(2019/C 220/13)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Resistente: Akvilė Jarmuškienė

con l’intervento di: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

Dispositivo

Gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, laddove una cessione, a favore di uno stesso acquirente, comporti due beni immobili, connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, ed il limite annuale di volume d’affari di riferimento, ai fini dell’applicabilità del regime speciale delle piccole imprese istituito dalla direttiva medesima, risulti superato, il soggetto passivo è tenuto ad assolvere l’imposta sulla base del valore dell’intera cessione di cui trattasi, vale a dire tenendo conto del valore di entrambi i beni oggetto della cessione stessa, ancorché il limite annuale de quo non risulterebbe superato laddove venisse preso in considerazione unicamente il valore di uno dei due beni.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor

(Causa C-268/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione doganale - Nomenclatura combinata - Sottovoci 85269120 e 85285900 - Sistema di navigazione GPS con più funzioni)

(2019/C 220/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC Onlineshop SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio multifunzione del tipo utilizzato nei veicoli a motore che, come quello in discussione nel procedimento principale, combina, nello stesso alloggiamento, a titolo di funzione principale, un monitor di radionavigazione grazie ad applicazioni preinstallate di navigazione GPS e, a titolo accessorio, un trasmettitore per la radiodiffusione, un apparecchio per la riproduzione audio e video e uno schermo con diagonale dello schermo di circa 5 pollici (12,7 cm), deve essere classificato nella sottovoce 85269120 di tale nomenclatura.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/12


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus — Finlandia) — procedimento promosso da Oulun Sähkönmyynti Oy

(Causa C-294/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Efficienza energetica - Direttiva 2012/27/UE - Articolo 11, paragrafo 1 - Costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione - Diritto dei clienti finali di ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia - Canone di base per l’energia elettrica - Sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica)

(2019/C 220/15)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parte nel procedimento principale

Oulun Sähkönmyynti Oy

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso non osta ad uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

(Causa C-309/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Costi della manodopera - Esclusione automatica dell’offerente che non ha indicato separatamente nell’offerta detti costi - Principio di proporzionalità)

(2019/C 220/16)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

Ricorrente: Lavorgna Srl

Resistenti: Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano

nei confronti di: Gea Srl

Dispositivo

I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/13


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 21 marzo 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Spagna) — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18)/Tribunal Económico-Administrativo Central

(Cause riunite da C-119/18 a C-121/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 6, paragrafo 1, e parte A dell’allegato - Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - Operatori delle telecomunicazioni - Ambito geografico superiore al territorio di una comunità autonoma - Contributo finanziario annuo - Partecipazione al finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española)

(2019/C 220/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parti

Ricorrenti: Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18)

Convenuto: Tribunal Económico-Administrativo Central

Dispositivo

La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), dev’essere interpretata nel senso che non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva un contributo finanziario annuo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, imposto alle imprese di telecomunicazione operanti in Spagna e aventi un ambito geografico superiore al territorio di una comunità autonoma, ai fini della partecipazione al finanziamento della radiodiffusione pubblica.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/14


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 — Bruno Gollnisch/Parlamento europeo

(Causa C-330/18 P) (1)

(Impugnazione - Parlamento europeo - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate)

(2019/C 220/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Altra parta nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e C. Burgos, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

2)

Il sig. Bruno Gollnisch è condannato alle spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/15


Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 21 marzo 2019 — Mylène Troszczynski/Parlamento europeo

(Causa C-462/18 P) (1)

(Impugnazione - Parlamento europeo - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate)

(2019/C 220/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mylène Troszczynski (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Altra parta nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e C. Burgos, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.

2)

La sig.ra Mylène Troszczynski è condannata alle spese.


(1)  GU C 364 dell’8.10.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/15


Impugnazione proposta il 7 gennaio 2019 da BI avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale del 26 novembre 2018, causa T-626/18 AJ, BI/Commissione europea

(Causa C-99/19 P)

(2019/C 220/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BI

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 21 maggio 2019, la Corte dell’Unione europea (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la parte soccombente alle spese.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/16


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Vans, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-817/16, Vans, Inc./Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-123/19 P)

(2019/C 220/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vans, Inc. (rappresentanti: M. Hirsch e M. Metzner, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Deichmann SE

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018 nella causa T-817/16 e la decisione della quarta commissione di ricorso del 21 settembre 2016 nella causa R2030/2015-4 e respingere l’opposizione nella sua integralità;

2.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’interveniente abbia sufficientemente dimostrato l’esistenza del marchio anteriore; in particolare, il Tribunale avrebbe fornito un’interpretazione eccessivamente ampia della nozione di «documento equivalente» di cui alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii, del regolamento (CE) n. 2868/95 (1) (divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento delegato (CE) 2018/625 (2).

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, un estratto della banca dati TMView non costituirebbe un «documento equivalente» ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii, del RDMUE; ciò risulterebbe, da un lato, dalla chiara formulazione della disposizione che, per quanto concerne i documenti equivalenti ammessi, fa riferimento alla natura e non all’origine del documento, e, dall’altro, dalla ratio della disposizione.

Un estratto di TMView non potrebbe diventare una prova a sostegno nemmeno sulla base delle caratteristiche della banca dati.

L’opposizione avrebbe quindi dovuto essere respinta già solo per la mancata dimostrazione dell’esistenza del diritto anteriore.

Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione tra i segni in conflitto; in particolare, il Tribunale avrebbe sì constatato la differenza esistente tra i segni ma non ne avrebbe più tenuto conto nel corso dell’esame della somiglianza visiva tra i medesimi, ma si sarebbe limitato a dichiarare, in modo generico e senza ulteriore motivazione, che sarebbe esistita una somiglianza visiva media tra i segni.


(1)  Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (in prosieguo: il «DVUM»).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/17


Impugnazione proposta il 18 febbraio 2019 dalla Vans, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-848/16, Deichmann SE/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-125/19P)

(2019/C 220/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vans, Inc. (rappresentanti: M. Hirsch, M. Metzner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Deichmann SE

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018 nella causa T-848/16 e respingere il ricorso;

condannare la Deichmann SE alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha erroneamente concluso che la Deichmann aveva descritto in modo sufficientemente circostanziato il marchio anteriore; in particolare, il Tribunale ha dato un’interpretazione eccessivamente ampia al termine «documento equivalente» ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95 (1)

(ora articolo 7, paragrafo 2, lettera a), numero ii), del regolamento delegato EU 2018/625) (2).

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, un estratto della banca dati TMView non è un «documento equivalente» ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione; ciò risulta, da un lato, dalla chiara formulazione della disposizione, che nel caso di documenti equivalenti accettati si riferisce alla natura e non all'origine del documento, e, dall'altro, dalla ratio della disposizione.

Inoltre, a causa delle proprietà del database, non è stato possibile stabilire un estratto da TMView come prova di convalida.

L'opposizione dovrebbe pertanto — come giustamente affermato dalla commissione di ricorso — essere già respinta per mancanza di prove dei diritti anteriori.


(1)  Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Cnsiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) (in prosieguo: regolamento di esecuzione).

(2)  Regolamento delegato della COmmissione, del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del COnsiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (EU) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/18


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2019 dalla Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-253/17, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-143/19 P)

(2019/C 220/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (rappresentante: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018 nella causa T-253/17, oggetto dell’impugnazione;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado e statuire in via definitiva sul ricorso; in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda su una violazione del diritto dell’Unione — articolo 15, paragrafo 1, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (1). Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’ammettere un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del marchio collettivo dell’Unione europea Image 1 soltanto per imballaggi, e non invece per i prodotti delle classi da 1 a 34, i cui imballaggi sono contraddistinti dal marchio. Sono state espresse giuste considerazioni sulla comprensione dell’uso del marchio da parte del pubblico ma è stato ritenuto erroneamente che ciò non costituisse uso per i prodotti stessi.

La ricorrente deduce un’erronea valutazione giuridica. Poiché il Tribunale ha negato l’uso di un marchio collettivo rispetto a prodotti e ha ammesso un uso come marchio, idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti, del marchio dell’Unione europea solo per imballaggi, tale valutazione giuridica sarebbe viziata da un errore di diritto.

Per il nesso con il prodotto è decisivo che il segno indichi l’appartenenza all’associazione del fabbricante del prodotto e non l’appartenenza all’associazione del fabbricante dell’imballaggio. Prodotto e imballaggio del prodotto sono stati immessi in commercio come unità di vendita.

La funzione descrittiva del segno comporta che lo smaltimento e il recupero, a motivo dell’appartenenza del fabbricante del prodotto al sistema d’accordo di licenza della ricorrente, possono avvenire tramite il suo sistema duale.

Per un nesso con il prodotto non osta, inoltre, in particolare, il fatto che sugli imballaggi di prodotti in questione possono essere utilizzati allo stesso tempo anche marchi di diverse imprese, dal momento che si tratta della tipica coesistenza di marchi collettivi.

La funzione di un marchio collettivo non richiede che esso indichi sempre particolari qualità dei prodotti. Piuttosto, è sufficiente che il marchio collettivo indichi l’appartenenza a un’associazione.

La decisione del Tribunale non ha sufficientemente preso in considerazione la distinzione tra i diversi utilizzatori del segno figuranti nello statuto della ricorrente.

L’uso avviene anche ai fini del conseguimento di un mercato di vendita, e in particolare — conformemente alla natura del marchio collettivo — con l’intento di mantenere o migliorare la posizione nel mercato del collettivo rispetto ad altri collettivi concorrenti, in particolare a sistemi duali concorrenti e/o al segmento di imprese non appartenenti all’associazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata), GU. 2009, L 78, pag. 1.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 10 aprile 2019 — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-292/19)

(2019/C 220/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: PORR Építési Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri debbano consentire la riduzione della base imponibile dell’IVA qualora si possa dimostrare che il soggetto passivo non ha definitivamente percepito una parte o la totalità del corrispettivo dell’operazione effettuata.

2)

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione, tenuto conto in particolare delle sentenze rese nelle cause Almos, [C-337/13], punto 23, Di Maura, [C-246/16], punti da 20 a 29, e, per analogia, T-2, [C-396/16], punti da 31 a 45, debba essere interpretata nel senso che, dal punto di vista dell’obbligo di ridurre a posteriori la base imponibile, incombente allo Stato membro in forza dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, si debba operare una distinzione tra l’ipotesi del mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo da parte dell’acquirente e la situazione in cui il credito del venditore è divenuto definitivamente irrecuperabile, talché, nella prima ipotesi, lo Stato membro possa avvalersi della deroga prevista all’articolo 90, paragrafo 2, mentre, nella seconda, detta deroga sia esclusa e, in tale caso, lo Stato membro interessato debba sempre permettere la riduzione a posteriori della base imponibile.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 16 aprile 2019 — XT/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finsų ministerijos

(Causa C-312/19)

(2019/C 220/25)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: XT

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finsų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, non si può ritenere che una persona fisica quale il ricorrente abbia esercitato l’attività (economica) in questione in modo indipendente e sia tenuto a pagare personalmente l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni contestate, ossia se, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l’attività congiunta/impresa congiunta (i partecipanti alle attività congiunte collettivamente; nella fattispecie di cui trattasi, il ricorrente e il suo partner commerciale collettivamente) — che secondo il diritto nazionale non è considerato soggetto passivo e non gode di personalità giuridica — e non solo una persona fisica quale il ricorrente debba essere considerato soggetto passivo responsabile delle obbligazioni di cui trattasi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, l’IVA è pagata individualmente da ciascuno dei partecipanti (nella fattispecie in esame, il ricorrente e il suo partner commerciale) all’attività congiunta/impresa congiunta — che, secondo il diritto nazionale, non costituisce soggetto passivo e non ha personalità giuridica — per la parte di ciascun pagamento ricevuto da essi come corrispettivo (o esigibile o dovuto da essi) per le cessioni imponibili di beni immobili. Se l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, il volume d’affari annuo di cui alla citata disposizione è stabilito prendendo in considerazione il reddito complessivo delle attività congiunte (ricavato collettivamente dai partecipanti alle attività congiunte).


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 18 aprile 2019 — BY e CZ/Repubblica federale di Germania

(Causa C-321/19)

(2019/C 220/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrenti: BY, CZ

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se un singolo soggetto tenuto al pagamento del pedaggio possa invocare dinanzi ai giudici nazionali l’osservanza delle disposizioni sul calcolo del pedaggio a norma dell’articolo 7, paragrafo 9 e dell’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE (1) (a prescindere dalle disposizioni del suo articolo 7 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato III), qualora lo Stato membro non abbia rispettato pienamente tali norme al momento della fissazione dei pedaggi per legge o le abbia attuate erroneamente a discapito di chi è soggetto al pedaggio.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

a)

se, quali costi di esercizio della rete di infrastrutture ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9, secondo periodo, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE, possano essere inclusi anche i costi della polizia stradale;

b)

se un superamento dei costi d’infrastruttura che possono essere inclusi nel pedaggio medio ponderato

aa)

fino al 3,8%, in particolare qualora vengano inclusi costi che, già per principio, non possono essere inclusi,

bb)

fino al 6 %

comporti una violazione del divieto di superamento dei costi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE, con la conseguenza che il diritto nazionale non sia pertanto applicabile.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 b):

a)

se la sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2000, C-205/98 (2) (punto 138), debba essere intesa nel senso che un superamento considerevole dei costi non possa più essere compensato, in sostanza, mediante un calcolo dei costi a posteriori effettuato in un procedimento giurisdizionale, attraverso il quale debba essere provato che l’aliquota di pedaggio stabilita, in sostanza, non supera effettivamente i costi che possono essere inclusi.

b)

In caso di soluzione negativa della questione sub 3 a):

se, ai fini di un calcolo dei costi a posteriori, effettuato dopo la scadenza del periodo di calcolo, ci si debba basare, per intero, sui costi effettivi e sugli introiti effettivi dei pedaggi, quindi non sulle relative ipotesi formulate in sede di calcolo prognostico originario.


(1)  GU 2006, L 15, pag. 8.

(2)  GU 2000, C 335, pag. 10.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 23 aprile 2019 — KS, MHK/The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General

(Causa C-322/19)

(2019/C 220/27)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: KS, MHK

Resistenti: The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini dell’interpretazione di un atto di diritto dell’Unione applicabile in un determinato Stato membro, si possa tenere conto di un atto adottato contestualmente e che non si applica a tale Stato Membro.

2)

Se l’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE (1) (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione) sia applicabile a una persona nei cui confronti sia stata adottata una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2003 (2) (Dublino III).

3)

Se uno Stato membro, nel dare attuazione all’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione), possa adottare una misura generale che, di fatto, attribuisca ai richiedenti suscettibili di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2003 (Dublino III) qualsiasi ritardo nella decisione di trasferimento o ad essa successivo.

4)

Se, nel caso in cui un richiedente lasci uno Stato membro senza aver chiesto protezione internazionale in tale Stato, si rechi in un altro Stato membro dove presenti domanda di protezione internazionale e divenga destinatario di una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2003 (Dublino III) che lo ritrasferisca nel primo Stato membro, il conseguente ritardo nel trattamento della domanda di protezione possa essere attribuito al richiedente ai fini dell’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione).

5)

Se, nel caso in cui un richiedente sia suscettibile di trasferimento verso un altro Stato membro ai sensi regolamento (UE) n. 604/2003 (Dublino III), ma tale trasferimento sia ritardato a causa del ricorso giurisdizionale intentato dal richiedente, la cui conseguenza sia di sospendere il trasferimento in virtù di un ordine di sospensione emesso dal tribunale, il ritardo risultante nel trattamento della domanda di protezione internazionale possa essere attribuito al richiedente ai fini dell’articolo 15 della direttiva 2013/33/UE (Direttiva sulle condizioni di accoglienza) (rifusione), e ciò in linea generale oppure nell’ipotesi particolare in cui venga accertato, nell’ambito del procedimento di ricorso giurisdizionale, che quest’ultimo è infondato, manifestamente o meno, oppure configura un abuso del processo.


(1)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

(2)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 aprile 2019 — Nobina Finland Oy

(Causa C-327/19)

(2019/C 220/28)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Nobina Finland Oy

Altre parti nel procedimento: Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2004/17/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva settoriale 2004), ostino ad un’interpretazione secondo cui, laddove possano essere presentate offerte per più lotti o per tutti i lotti di un appalto, un ente aggiudicatore possa limitare, in base ad una clausola utilizzata nell’invito a presentare offerte, il numero di lotti attribuibili ad uno stesso offerente (in prosieguo: la «clausola restrittiva»).

2)

In base alla clausola restrittiva applicata nel bando di gara in questione, riguardante servizi di trasporto a mezzo autobus, qualora gli oggetti di appalto aggiudicati ad un offerente superino il numero massimo di veicoli per giornata lavorativa (in prosieguo: «veicoli/giornata») previsto dalla clausola stessa, l’oggetto di appalto, riguardo al quale la differenza di punti tra la migliore offerta e la seconda migliore offerta, moltiplicata per il numero di veicoli di tale oggetto di appalto, risulta essere la più bassa, viene aggiudicato all’offerente che ha presentato la seconda migliore offerta. Per effetto dell’applicazione della clausola restrittiva all’offerente, che ha presentato la migliore offerta per l’oggetto di appalto in questione, viene aggiudicato, in base al bando di gara, un numero complessivo di veicoli/giornata inferiore rispetto all’offerente che ha presentato la seconda migliore offerta per il medesimo oggetto di appalto.

a)

Se, nella valutazione dell’ammissibilità della clausola restrittiva, debba essere considerato il risultato concreto cui potrebbe condurre l’applicazione della clausola restrittiva nel bando di gara, oppure se ciò debba essere valutato in astratto e, quindi, se l’applicazione di una clausola restrittiva come quella in esame sia ammissibile o meno ai sensi della direttiva settoriale del 2004.

b)

Se, ai fini della valutazione dell’ammissibilità di una clausola restrittiva come quella oggetto del procedimento principale, rilevino le circostanze addotte a giustificazione nell’invito a presentare offerte, riguardanti la salvaguardia della concorrenza nel trasporto mediante autobus di linea nella regione di Helsinki e la riduzione del rischio operativo connesso all’acquisizione di un elevato volume di servizi di trasporto nonché all’assunzione del trasporto su linee modificate per la qualità dei servizi di trasporto.


(1)  GU 2004, L 134, pag. 1.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 19 aprile 2019 — Porin Kaupunki

(Causa C-328/19)

(2019/C 220/29)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Porin Kaupunki

Altre parti: Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, debba essere interpretato nel senso che il modello del comune responsabile, quale previsto nell’accordo di cooperazione tra comuni in esame, realizzi i presupposti di un trasferimento di competenze non ricompreso nella sfera d’applicazione della direttiva (C-51/15, Remondis) o di una collaborazione orizzontale non soggetta all’obbligo di garantire un confronto concorrenziale (C-386/11, Piepenbrock e giurisprudenza ivi citata) ovvero se si tratti, nella specie, di una terza, distinta ipotesi.

2)

Qualora il modello del comune responsabile come delineato dall’accordo di cooperazione realizzi i presupposti di un trasferimento di competenze: se, nell’ambito di un’aggiudicazione di appalti intervenuta successivamente al trasferimento di competenze, l’ente pubblico cui sia stata trasferita la competenza operi quale committente e se il medesimo, in veste di comune responsabile, possa aggiudicare, sulla base della competenza trasferitagli dagli altri comuni, appalti di servizi a un organismo ad esso collegato senza garantire il confronto concorrenziale anche laddove, in mancanza dell’istituto del comune responsabile, l’aggiudicazione di detti appalti di servizi sarebbe stata rimessa ai comuni che abbiano trasferito la competenza quale loro funzione propria.

3)

Qualora il modello del comune responsabile, quale delineato dall’accordo di cooperazione, realizzi, per contro, i presupposti di una collaborazione orizzontale: se i comuni partecipanti alla cooperazione possano aggiudicare appalti di servizi senza confronto concorrenziale a un comune partecipante a detta cooperazione che ha aggiudicato detti appalti di servizi senza il succitato confronto a un organismo ad esso collegato.

4)

Se, laddove si tratti di accertare se una società eserciti parte essenziale della propria attività per il comune al cui controllo essa sia assoggettata, ai fini del calcolo del fatturato riferibile al comune, il fatturato di una società detenuta dal comune esercente l’attività di trasporto ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (in prosieguo: il «regolamento sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri») debba essere preso in considerazione nella parte realizzata dalla società medesima con l’attività di trasporto organizzata dal comune in veste di autorità competente ai sensi del regolamento sui servizi pubblici di trasporto di passeggeri.


(1)  GU 2004, L 134, pag. 114.

(2)  GU 2007, L 315, pag. 1.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 24 aprile 2019 — DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea– e FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, DA, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

(Causa C-333/19)

(2019/C 220/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles.

Parti

Ricorrente: DA.

Resistenti: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Altre parti: Commissione europea, FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL

Resistenti: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Romania, DA, Eurocontrol — Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

Altra parte: Commissione europea

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione (UE) 2015/1470 della Commissione, del 30 marzo 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) (1) debba essere interpretata nel senso che essa riguarda i pagamenti dovuti dalla Romania anche nel caso in cui i pagamenti siano riscossi a suo carico a seguito di un procedimento di esecuzione forzata del lodo arbitrale ICSID dell’11 dicembre 2013, avviato dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso dalla Romania.

2)

Se il diritto dell’Unione esiga di per sé e d’ufficio che un giudice di uno Stato membro (diverso dalla Romania), investito di un ricorso avverso un procedimento di esecuzione forzata di un lodo arbitrale ICSID che ha forza di giudicato secondo le norme processuali nazionali proprie di tale Stato membro, escluda tale lodo, per il solo fatto che una decisione non definitiva della Commissione europea adottata successivamente al lodo ritiene che tale esecuzione forzata del lodo sia in contrasto con il regime europeo degli aiuti di Stato.

3)

Se il diritto dell’Unione, in particolare il principio di leale cooperazione o il principio dell’autorità di cosa giudicata, consenta che un giudice nazionale di uno Stato membro (diverso dalla Romania) non rispetti i suoi obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione dell’ICSID nell’ipotesi in cui la Commissione europea abbia adottato una decisione successivamente al lodo, che ritiene che l’esecuzione forzata del lodo sia contraria al regime europeo degli aiuti di Stato, anche se la Commissione europea ha partecipato al procedimento arbitrale (ivi compreso il ricorso di annullamento avverso il lodo) e ha fatto valere i suoi motivi relativi al regime europeo degli aiuti di Stato.


(1)  Decisione (UE) 2015/1470 del 30 marzo 2015 relativa all’aiuto di Stato SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) cui la Romania ha dato esecuzione — Lodo arbitrale (...) dell’11 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2015) 2112] (GU 2015, L 232, pag. 43).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 29 aprile 2019 — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Hydro Energo

(Causa C-340/19)

(2019/C 220/31)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Resistente: SIA Hydro Energo

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (2), debba essere interpretata nel senso che la voce 7407 (barre e profilati di rame) non comprende lingotti di rame o in lega di rame di forma rettangolare il cui spessore supera il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma nella cui sezione trasversale vi sono porosità, cavità e crepe irregolari.


(1)  GU 1987, L 256, pag. 1.

(2)  GU 2011, L 282, pag. 1.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/26


Impugnazione proposta il 1o maggio 2019 dalla Région de Bruxelles-Capitale avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Commissione

(Causa C-352/19 P)

(2019/C 220/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (rappresentante: A. Bailleux, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’ordinanza del 28 febbraio 2019 (T-178/18);

statuire sulla ricevibilità del ricorso di annullamento presentato dalla Région de Bruxelles-Capitale avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva «glifosato», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1) e, per il resto, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile per mancanza di legittimazione attiva il ricorso della Région de Bruxelles-Capitale. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che la Région de Bruxelles-Capitale non era direttamente interessata dal regolamento impugnato, ai sensi dell'articolo 263, comma 4, TFUE.

A sostegno della sua impugnazione, la Région de Bruxelles-Capitale solleva un motivo unico, suddiviso in due parti.

In primo luogo, il rifiuto del Tribunale di esaminare le condizioni di ricevibilità del ricorso alla luce dell'articolo 9 della Convenzione di Aarhus è il risultato di un'errata interpretazione degli articoli 2, paragrafo 4, e 9 di tale Convenzione stessa e non è sufficientemente motivato.

In secondo luogo, è basandosi su una motivazione insufficiente e sulla mancata osservanza dell'articolo 263, comma 4, TFUE e degli articoli 20, paragrafo 2, 32, paragrafo 1, 36, paragrafo 3, 41, paragrafo 1, 43, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1107/2009, che il Tribunale sostiene l’assenza di incidenza diretta in capo alla ricorrente.

Nella seconda parte del suo ricorso, sviluppata per il caso in cui la Corte accolga la domanda di annullamento dell'ordinanza impugnata e decida di statuire essa stessa sulla ricevibilità del ricorso, la Région de Bruxelles-Capitale espone i motivi per cui il suo ricorso deve essere dichiarato ricevibile in quanto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 263, comma 4, TFUE.


(1)  GU 2017, L 333, pag. 10.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/27


Impugnazione proposta il 16 maggio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 6 marzo 2019, causa T-289/15, Hamas/Consiglio

(Causa C-386/19 P)

(2019/C 220/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del 6 marzo 2019, Hamas/Conseil, T-289/15;

pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto di impugnazione;

condannare il Consiglio all’integralità delle spese nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

In primo luogo, il Tribunale, dichiarando che i fatti citati al punto 15 dell’allegato A e al punto 17 dell’allegato B delle note esplicative relative agli atti di marzo 2015 sono invocati in via autonoma dal Consiglio, ha snaturato gli elementi del fascicolo, ha sostituito la sua motivazione a quella dell’autore degli atti contestati, ha violato l’obbligo di motivare la sua decisione e ha privato il ricorrente della possibilità di preparare la sua difesa.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, dichiarando che una decisione di un’autorità amministrativa era stata adottata da un’autorità competente ai sensi di tale disposizione, mentre essa non era mai stata sottoposta a sindacato giurisdizionale.

In terzo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, l’articolo 296 TFUE, nonché i diritti della difesa e il diritto del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva, dichiarando che la decisione britannica era una decisione di condanna e che il Consiglio era di conseguenza tenuto, nei limiti del possibile, a rimettersi alla valutazione svolta dall’autorità che ha adottato la suddetta decisione.

In quarto luogo, il Tribunale, dichiarando che Hamas e Hamas IDQ costituivano una sola entità, ha violato il principio dell’onere della prova, ha consentito al Consiglio di integrare i suoi motivi di ricorso in corso di causa, ha tenuto conto di elementi di prova senza verificare se essi fossero ammissibili, ha violato il carattere contraddittorio del dibattito sui fatti, ha snaturato gli elementi del fascicolo e ha violato il principio dell’autonomia dei procedimenti.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/28


Ordinanza del presidente della Corte dell'8 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — D. H./Ministerstvo vnitra

(Causa C-704/17) (1)

(2019/C 220/34)

Lingua processuale: il ceco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 83 del 5.3.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/28


Ordinanza del presidente della Corte del 3 aprile 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgio) — Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

(Causa C-318/18) (1)

(2019/C 220/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/29


Ordinanza del presidente della Corte del 29 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding — Germania) — U.B., T.V./Eurowings GmbH

(Causa C-776/18) (1)

(2019/C 220/36)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 82 del 4.3.2019.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/29


Ordinanza del presidente della Corte del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — QG/Germanwings GmbH

(Causa C-7/19) (1)

(2019/C 220/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 122 del 01.04.2019.


GCEU

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/30


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio

(Causa T-434/15) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2019/C 220/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) e gli altri 6 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: M. Taher, solicitor, M. Malek, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e H. Marcos Fraile, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e volta al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a motivo dell’inserimento dei loro nomi negli elenchi di cui all’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), all’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), all’allegato alla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC (GU 2010, L 281, pag. 81), all’allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), e all’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Islamic Republic of Iran Shipping Lines e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 328 del 5.10.2015.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/31


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Export Development Bank of Iran/Consiglio

(Causa T-553/15) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto dell’inserimento e del mantenimento del suo nominativo nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di cui trattasi - Competenza del Tribunale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2019/C 220/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Export Development Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e R. Tricot, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Export Development Bank of Iran sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 398 del 30.11.2015.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/31


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Alvarez y Bejarano e a./Commissione

(Causa T-516/16 e T-536/16) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Agenti contrattuali - Riforma dello Statuto - Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo annuale con giorni supplementari di congedo a titolo di giorni di viaggio - Nesso tra la concessione di tali benefici e lo staus di espatriato o di dislocato - Soppressione del rimborso delle spese di viaggio annuale e dei giorni di viaggio»)

(2019/C 220/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Maria Alvarez y Bejarano (Namur, Belgio) e gli altri 11 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, quindi G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, quindi M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domande basate sull’articolo 270 TFUE e volte all’annullamento delle decisioni di non concedere più ai ricorrenti, a partire dal 1o gennaio 2014, giorni di viaggio e il rimborso annuale delle spese di viaggio affinché essi possano mantenere una relazione con il proprio luogo d'origine.

Dispositivo

1)

Le cause T-516/16 e T-536/16 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La sig.ra Maria Alvarez y Bejarano e gli altri funzionari e agenti della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 241 del 24.11.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-85/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/32


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Ardalic e a./Consiglio

(Cause T-523/16 e T-542/16) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Agenti contrattuali - Riforma dello Statuto - Regime meno favorevole in materia di pagamento forfettario delle spese di viaggio e di maggiorazione del congedo ordinario grazie ai giorni di congedo supplementari in quanto giorni per il viaggio - Nesso tra la concessione di tali benefici e lo status di espatriato o dislocato - Soppressione del rimborso delle spese di viaggio annuali e dei giorni per il viaggio»)

(2019/C 220/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jakov Ardalic (Bruxelles, Belgio) e gli altri 11 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda proposta ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento delle decisioni di non concedere più ai ricorrenti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, giorni per il viaggio e il rimborso delle spese di viaggio annuali al fine di mantenere una relazione con il loro luogo d'origine.

Dispositivo

1)

Le cause T-523/16 e T-542/16 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il sig. Jakov Ardalic e gli altri funzionari e agenti del Consiglio dell’Unione europea i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

4)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-100/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/33


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — PT/BEI

(Causa T-571/16) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione della carriera - Esercizio di valutazione 2014 - Procedimento precontenzioso - Ricevibilità - Diritto di essere ascoltato - Principio della presunzione di innocenza - Responsabilità - Danno morale»)

(2019/C 220/42)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: PT (rappresentante: E. Nordh, avocat)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente, G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams e G. Faedo, successivamente G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da M. Johansson, B. Wägenbaur, avocats, e da J. Currall, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BEI recante adozione definitiva del rapporto informativo del ricorrente per l’esercizio 2014 e del rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per l’esercizio 2014, nonché delle decisioni della BEI, relativamente al 2015, di non promuoverlo, di non concedergli alcun bonus individuale e di aumentare il suo stipendio dell’1,20% e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il rapporto di valutazione di PT relativo all’esercizio di valutazione 2014 è annullato.

2)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare a PT, a titolo dei danni morali subiti, un importo pari a EUR 2 000 oltre ad interessi di mora, a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti.

3)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

4)

La BEI è condannata alle spese.


(1)  GU C 111 del 29.3.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-145/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il giorno 1.9.2016).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/34


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Stemcor London e Samac Steel Supplies/Commissione

(Causa T-749/16) (1)

(«Dumping - Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia - Dazio antidumping definitivo - Registrazione delle importazioni - Applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 - Informazione dell’importatore quanto alle pratiche di dumping e al pregiudizio - Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo - Articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036»)

(2019/C 220/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Stemcor London Ltd (Londra, Regno Unito) e Samac Steel Supplies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: F. Di Gianni e C. Van Hemelrijck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, N. Kuplewatzky, T. Maxian Rusche ed E. Schmidt, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: O. Prost, A. Coelho Dias e S. Seeuws, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 della Commissione, del 29 luglio 2016, che riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU 2016, L 210, pag. 27).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Stemcor London Ltd e la Samac Steel Supplies Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/35


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — RW/Commissione europea

(Causa T-170/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 42 quater dello Statuto - Dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio - Collocamento a riposo d’ufficio - Interesse ad agire - Ricevibilità - Ambito di applicazione della legge - Interpretazione letterale, contestuale e teleologica»)

(2019/C 220/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RW (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Berscheid e A.-C. Simon, successivamente G. Berscheid e B. Mongin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 2 marzo 2017 di dispensare il ricorrente dall’impiego nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, simultaneamente, di collocarlo automaticamente a riposo ai sensi del quinto comma di tale disposizione.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 2 marzo 2017 con cui RW è stato dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio e, simultaneamente, è stato collocato automaticamente a riposo, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da RW, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/36


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — UPF/Commissione

(Causa T-747/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime d’esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno - Aiuti esistenti - Nozione di attività economica - Obbligo di motivazione - Distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri - Principio di buona amministrazione»)

(2019/C 220/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Union des Ports de France — UPT (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Vannini e E. Moraïtou, avvocati)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: B. Stromsky e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2116 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tassazione dei porti in Francia (GU 2017, L 332, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Union des ports de France — UPF è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/36


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commissione

(Causa T-754/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime d’esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno - Aiuti esistenti - Nozione di attività economica - Servizi di interesse generale - Principio di buona amministrazione Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»)

(2019/C 220/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) (Brest, Francia) (rappresentanti: J. Vanden Eynde e E. Wauters, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2017/2116 della Commissione, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) al quale la Francia ha dato esecuzione Tassazione dei porti in Francia (GU 2017, L 332, pag. 24).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) è condannata alle spese.


(1)  GU C 42 del 5.2.2018


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/37


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN)

(Causa T-55/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LIEBLINGSWEIN - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Carattere ingannevole - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 220/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Team Beverage AG (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 (procedimento R 291/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo LIEBLINGSWEIN come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Team Beverage AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/38


Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

(Causa T-56/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WEIN FÜR PROFIS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Carattere ingannevole - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 220/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Team Beverage AG (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 (procedimento R 501/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo WEIN FÜR PROFIS come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Team Beverage AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/38


Sentenza del Tribunale 8 maggio 2019 — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

(Causa T-57/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WEIN FÜR PROFIS - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Carattere ingannevole - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) t g), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 220/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Team Beverage AG (Wildeshausen, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 (procedimento R 502/2017-1), relativo a una domanda di registrazione del segno figurativo WEIN FÜR PROFIS come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Team Beverage AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/39


Ricorso proposto il 25 aprile 2019– Proodeftiki/Commissione

(Causa T-271/19)

(2019/C 220/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Proodeftiki ATE (Atene, Grecia) (rappresentante: M. Panagopoulou, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2018) 6717 final della Commissione europea del 19 ottobre 2018 intitolata «State Aid S.A. 50233 (2018/N) -Greece State aid for the construction of Lamia-Xiniada section of the E65 Motorway»;

condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione in relazione alla valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.1. della decisione impugnata relativa all’ammissione del criterio del contributo dell’aiuto di cui trattasi al conseguimento di obiettivi di interesse comune.

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti di causa per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.2. della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammissione che era soddisfatto il criterio della creazione di un incentivo a favore del concessionario.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti di causa per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3. e alla sezione 3.3.1.4. della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammissione del criterio del principio di necessità e del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo vertente su un difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione alla sezione 3.3.1.3. (punti da 60 a 64) della decisione impugnata.

5.

Quinto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti di causa per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3 (punti da 66 a 69) della decisione impugnata.

6.

Sesto motivo, vertente su un difetto di motivazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3. (punti da 70 a 73) della decisione impugnata.

7.

Settimo motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.3. (punti da 75 a 80) della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammissione del criterio di proporzionalità dell’aiuto di cui trattasi.

8.

Ottavo motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la valutazione operata dalla Commissione europea alla sezione 3.3.1.5. della decisione impugnata per quanto riguarda la mancanza di incidenza sul commercio intracomunitario.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/40


Ricorso proposto il 24 aprile 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

(Causa T-273/19)

(2019/C 220/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Target Ventures Group Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: T. Dolde, P. Homann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Target Partners GmbH (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TARGET VENTURES — Domanda di registrazione n. 13 685 565

Procedimento dinanzi allEUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2019 nel procedimento R 1684/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 207/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/41


Ricorso proposto il 27 aprile 2019 — Fronte Polisario/Consiglio

(Causa T-279/19)

(2019/C 220/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2019, L 34, pag. 1), il ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a concludere accordi internazionali che riguardino il Sahara occidentale, sostituendosi al popolo di tale territorio, il quale è rappresentato dal Fronte Polisario.

2.

Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in quanto il Consiglio non avrebbe tenuto conto del fatto che l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, è stato applicato in via provvisoria per 12 anni al territorio del Sahara occidentale, in violazione del suo distinto e separato statuto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, in quanto, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il Consiglio non si sarebbe posto la questione del rispetto dei diritti dell’uomo nel territorio saharawi occupato.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa in quanto il Consiglio, prima dell’adozione della decisione impugnata, non avrebbe avviato alcuna interlocuzione con il Fronte Polisario, unico rappresentante del popolo del Sahara occidentale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione nel contesto internazionale. Il ricorrente considera in effetti che l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, si applica al territorio del Sahara occidentale nel quadro della politica annessionista del Regno del Marocco e delle sistematiche violazioni dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica richiede.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto l’accordo internazionale, concluso mediante la decisione impugnata, è applicabile al Sahara occidentale in violazione, da una parte, dello statuto distinto e separato di tale territorio, e dall’altra, del diritto del popolo Sahrawi al rispetto dell’integrità territoriale del suo territorio.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto il popolo del Sahara occidentale, rappresentato dal Fronte Polisario, non avrebbe prestato il proprio consenso all’accordo internazionale concluso mediante la decisione impugnata.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dello spazio aereo del Sahara occidentale, in quanto la decisione impugnata, ratificando la prassi illegittima sorta dall’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale concluso mediante la medesima, avrebbe l’effetto di inserire lo spazio aereo saharawi nel campo di applicazione di detto accordo.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto della responsabilità internazionale, in quanto, mediante la decisione impugnata, l’Unione violerebbe, da una parte, l’obbligo su di essa incombente di non riconoscere l’occupazione illegale del Sahara occidentale e, dall’altro, fornirebbe aiuto e assistenza al mantenimento di detta situazione.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di far rispettare il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e il diritto internazionale umanitario, in quanto l’adempimento da parte dell’Unione dei suoi obblighi internazionali in relazione al popolo del Sahara occidentale comporterebbe quanto meno che il Consiglio si astenga dall’adottare la decisione impugnata, poiché essa permetterebbe l’entrata in vigore di un accordo internazionale applicabile alla parte del Sahara occidentale sotto occupazione marocchina.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/43


Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — BigBen Interactive/EUIPO — natcon7 (nacon)

(Causa T-287/19)

(2019/C 220/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: BigBen Interactive (Fretin, Francia) (rappresentante: M. Chaminade, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: natcon7 GmbH (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: la domanda di marchio figurativo dell’Unione europea nacon — Domanda di registrazione n. 13 036 728

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2019 nel procedimento R 1745/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento di opposizione e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/44


Ricorso proposto il 13 maggio 2019 — Think Schuhwerk/EUIPO (Forma delle estremità rosse di lacci da scarpe)

(Causa T-298/19)

(2019/C 220/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: la domanda di marchio di posizione dell’Unione (Forma delle estremità rosse di lacci da scarpe) — Domanda n. 15 152 606

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o marzo 2019 nel procedimento R 1170/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione del principio della parità di trattamento;

Violazione del diritto ad essere sentito.