ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
1 luglio 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 219/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9385 — Orange/SecureLink) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 219/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2019/C 219/03

Comunicazione della Commissione concernente l’entrata in funzione del consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche

3

2019/C 219/04

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 219/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9396 — CapMan/CBRE/Norled) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

5

2019/C 219/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV) ( 1 )

7

2019/C 219/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9294 — BMS/Celgene) ( 1 )

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9385 — Orange/SecureLink)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 219/01)

Il 21 giugno 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9385. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

28 giugno 2019

(2019/C 219/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1380

JPY

yen giapponesi

122,60

DKK

corone danesi

7,4636

GBP

sterline inglesi

0,89655

SEK

corone svedesi

10,5633

CHF

franchi svizzeri

1,1105

ISK

corone islandesi

141,70

NOK

corone norvegesi

9,6938

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,447

HUF

fiorini ungheresi

323,39

PLN

zloty polacchi

4,2496

RON

leu rumeni

4,7343

TRY

lire turche

6,5655

AUD

dollari australiani

1,6244

CAD

dollari canadesi

1,4893

HKD

dollari di Hong Kong

8,8866

NZD

dollari neozelandesi

1,6960

SGD

dollari di Singapore

1,5395

KRW

won sudcoreani

1 315,35

ZAR

rand sudafricani

16,1218

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8185

HRK

kuna croata

7,3973

IDR

rupia indonesiana

16 083,35

MYR

ringgit malese

4,7082

PHP

peso filippino

58,335

RUB

rublo russo

71,5975

THB

baht thailandese

34,897

BRL

real brasiliano

4,3511

MXN

peso messicano

21,8201

INR

rupia indiana

78,5240


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/3


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

concernente l’entrata in funzione del consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche

(2019/C 219/03)

L’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1) istituisce quattro nuovi consigli consultivi, tra cui uno per le regioni ultraperiferiche. I consigli consultivi per l’acquacoltura, per i mercati e per il Mar Nero sono stati istituiti nel 2016 (2). Il consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche è l’ultimo consiglio consultivo da istituire.

Nel gennaio 2019, conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell’ambito della politica comune della pesca (3), le parti interessate all’istituzione del nuovo consiglio consultivo hanno presentato alla Commissione una domanda congiunta riguardante l’entrata in funzione del consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche.

La Commissione ha verificato la compatibilità della domanda congiunta con le disposizioni pertinenti dell’Unione e ha successivamente trasmesso la domanda ai tre Stati membri interessati (4), i quali dovevano stabilire se la medesima era firmata da organizzazioni rappresentative del settore e da altri gruppi d’interesse.

Gli Stati membri interessati non hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/242. Il consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche può pertanto entrare in funzione ed essere ammesso a beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione, nella forma di un contributo annuale a copertura di parte delle sue spese di funzionamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Comunicazione della commissione concernente l’entrata in funzione del consiglio consultivo per l’acquacoltura, del consiglio consultivo per i mercati e del consiglio consultivo per il Mar Nero (GU C 74 del 26.2.2016, pag. 1).

(3)  GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1.

(4)  Francia, Portogallo e Spagna.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/4


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2019/C 219/04)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 101 la nota esplicativa della voce NC «2206 00 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove» è sostituita dal testo seguente:

«I prodotti ottenuti mediante fermentazione mantengono la classificazione nella voce 2206, purché conservino il carattere dei prodotti classificati in tale voce, ossia quello di bevande fermentate. I prodotti ai quali siano stati aggiunti, ad esempio, alcool distillato, acqua e altre sostanze (quali sciroppo, aromi e coloranti vari e, per talune di esse, una base di panna) possono invece subire una modifica delle loro caratteristiche. Se tali aggiunte hanno fatto perdere il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda ottenuta con un determinato frutto o prodotto naturale, vale a dire una bevanda fermentata della voce 2206, la bevanda dev’essere classificata alla voce 2208 (cfr. a tal fine per esempio le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-150/08 (*1) e nelle cause riunite C-532/14 e C-533/14 (*2)).

A pagina 104 la nota esplicativa delle sottovoci NC «2208 90 91 e 2208 90 99 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità» è sostituita dal testo seguente:

«I prodotti ottenuti non solo mediante fermentazione, ma altresì mediante un processo di purificazione che comporta che tali prodotti perdano le proprietà e le caratteristiche delle bevande fermentate e acquistino quelle dell’alcol etilico, sono classificati nella voce 2208 (cfr. a tal fine per esempio la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-196/10 (*3) relativamente a un liquido descritto come una base di birra di malto («malt beer base»), avente un titolo alcolometrico volumico del 14 % ed ottenuto da una birra che viene fatta decantare ed è sottoposta ad un’ultrafiltrazione, mediante la quale viene ridotta la concentrazione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine).

È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa della voce 2206 00.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9396 — CapMan/CBRE/Norled)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 219/05)

1.   

In data 20 giugno 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CapMan GEFIA Oy («CapMan», Finlandia),

CBRE Caledon Capital Management Inc. («CBRE», Canada),

Norled AS («Norled», Norvegia).

CapMan e CBRE acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell’insieme di Nordled.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   per quanto riguarda CapMan: gestione del fondo di investimento CapMan Nordic Infrastructure i SCSPS con sede in Lussemburgo. CapMan fa parte di CapMan Group, una società nordica di gestione e investimento di patrimoni privati con sede a Helsinki, Finlandia.

—   per quanto riguarda CBRE: controllo del fondo di investimento CBRE Caledonon Noah LP con sede nell’Ontario, Canada. CBRE è una controllata indiretta del CBRE Group, una società commerciale di investimenti e servizi immobiliari con sede a Los Angeles, Stati Uniti.

—   per quanto riguarda Norled: fornitura di servizi traghetto e di navigazione veloce in Norvegia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9396 — CapMan/CBRE/Norled

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 219/06)

1.   

In data 19 giugno 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Fortress Investment Group (USA), controllata da SoftBank Group (Giappone),

Air Investment Valencia (Spagna).

Fortress Investment Group e Air Investment Valencia acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune, in cui i) Fortress Investment Group contribuirà alle attività di CityJet e ii) Air Investment Valencia contribuirà alle attività di Air Nostrum.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Fortress Investment Group: gestione di attività per conto di clienti istituzionali e investitori privati in tutto il mondo. Fortress è capofila di i) Falko Regional Aircraft Limited, che presta servizi di «dry lease» (noleggio senza equipaggio) ad altre compagnie aeree in tutto il mondo, compresa l’Europa, e ii) CityJet (Irlanda), una compagnia aerea regionale europea che fornisce servizi di «wet lease» (noleggio con equipaggio) e di «damp lease» (noleggio con equipaggio di condotta) ad altre compagnie aeree e servizi charter ad hoc in tutta Europa. SoftBank Group è un gruppo che riunisce controllate attive nel settore dei servizi e dei prodotti di telecomunicazione, principalmente negli USA e in Giappone;

—   Air Investment Valencia: holding di proprietà di Carlos Bertometru, che controlla, tra l’altro, Saimer Leasing Limited (società che presta servizi di noleggio di aeromobili senza equipaggio («dry lease») e servizi di fornitura della flotta agli operatori aerei) e Air Nostrum (Spagna). Air Nostrum è una compagnia aerea regionale europea che fornisce servizi di «wet lease» e «damp lease» ad altre compagnie aeree, servizi charter in tutta Europa e servizi di franchising a Iberia. Da parte sua, Air Nostrum controlla i) Hibernian Airlines Limited (Irlanda), una compagnia aerea volta a fornire servizi di «wet lease» a compagnie aeree in Europa settentrionale e centrale e ii) Aviatech & Consulting, S.L., che fornisce servizi tecnici a Air Nostrum e che, secondo quanto previsto, fornirà altresì servizi giuridici, finanziari, informatici e di consulenza alle altre società dell’impresa comune.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


1.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 219/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9294 — BMS/Celgene)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 219/07)

1.   

In data 24 giugno 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bristol-Myers Squibb Company («BMS», Stati Uniti),

Celgene Corporation («Celgene», Stati Uniti).

BMS acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Celgene.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

BMS è un’impresa farmaceutica mondiale con sede legale negli Stati Uniti, impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di medicinali innovativi in quattro principali aree terapeutiche: oncologia, malattie autoimmuni, malattie cardiovascolari e malattie fibrotiche;

Celgene è un’impresa farmaceutica mondiale con sede legale negli Stati Uniti, che opera principalmente nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie innovative in ambito oncologico e relativo alle malattie autoimmuni.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9294 — BMS/Celgene

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 2229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).