ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
24 giugno 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

CDJ

2019/C 213/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

CDJ

2019/C 213/02

Causa C-768/18 P: Impugnazione proposta il 7 dicembre 2018 da Michal Harvilik — HYDRA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2018 nella causa T-365/18, Michal Harvilik — HYDRA/Repubblica ceca e Corte europea dei diritti dell’uomo

2

2019/C 213/03

Causa C-115/19 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 dalla China Construction Bank Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

2

2019/C 213/04

Causa C-116/19 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 da Gregor Schneider avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2018, causa T-560/16, Gregor Schneider/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

4

2019/C 213/05

Causa C-190/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 27 febbraio 2019 — MG, NH/Germanwings GmbH

5

2019/C 213/06

Causa C-220/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) l'11 marzo 2019 — Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

6

2019/C 213/07

Causa C-227/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 14 marzo 2019 — DX

7

2019/C 213/08

Causa C-245/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 marzo 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B

8

2019/C 213/09

Causa C-246/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 marzo 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B, C, D, F.C.

9

2019/C 213/10

Causa C-248/19: Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

10

2019/C 213/11

Causa C-256/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 26 marzo 2019 — S.A.D. Maler und Anstreicher OG

11

2019/C 213/12

Causa C-284/19 P: Impugnazione proposta il 3 aprile 2019 da Andrew Clarke avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 marzo 2019, causa T-731/18, Clarke/Commissione

13

2019/C 213/13

Causa C-290/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave (Slovacchia) il 9 aprile 2019 — RN/Home Credit Slovakia a.s.

14

2019/C 213/14

Causa C-298/19: Ricorso proposto l’11 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica

15

2019/C 213/15

Causa C-299/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 11 aprile 2019 — Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

16

2019/C 213/16

Causa C-305/19: Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica ceca

17

2019/C 213/17

Causa C-306/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2019 — Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

18

2019/C 213/18

Causa C-311/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 16 aprile 2019 — BONWER WIN, a.s./Ministerstvo financí

19

2019/C 213/19

Causa C-337/19 P: Impugnazione proposta il 24 aprile 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 14 febbraio 2019, cause riunite T-131/16 e T-263/16: Belgio e Magnetrol International/Commissione

20

2019/C 213/20

Causa C-348/19 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2019 dalla Drex Technologies SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-414/16, Drex Technologies/Consiglio

21

2019/C 213/21

Causa C-349/19 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2019 dall’Almashreq Investment Fund avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-415/16, Almashreq Investment Fund/Consiglio

22

2019/C 213/22

Causa C-350/19 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2019 dalla Souruh SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-440/16, Souruh/Consiglio

23

2019/C 213/23

Causa C-371/19: Ricorso proposto il 10 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

24

 

GCEU

2019/C 213/24

Causa T-748/16: Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2019 — QH/Parlamento (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Articolo 24 dello Statuto dei funzionari — Domanda di assistenza — Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari — Molestie psicologiche — Decisione di rigetto della domanda di assistenza — Principi di obiettività e imparzialità — Diritto a una buona amministrazione — Diritto al contraddittorio)

26

2019/C 213/25

Causa T-49/17: Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Spagna/Commissione (FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Rettifiche finanziarie — Nozione di produttore — Investimenti effettuati al di fuori dei locali di un’associazione di produttori — Controlli preliminari all’approvazione di un programma operativo — Controllo nell’ordinazione delle spese — Rettifica finanziaria unica — Rettifica finanziaria su base forfettaria — Proporzionalità — Obbligo di motivazione)

27

2019/C 213/26

Causa T-135/17: Sentenza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Scor/Commissione (Aiuti di Stato — Mercato della riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali — Aiuto sotto forma di garanzia illimitata dello Stato concessa alla CCR — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase di indagine preliminare — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Difetto di sostanziale pregiudizio per la posizione concorrenziale — Irricevibilità parziale — Diritti processuali delle parti interessate — Qualità di parte interessata — Assenza di serie difficoltà)

27

2019/C 213/27

Causa T-239/17: Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Germania/Commissione [FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dalla Germania — Rettifica finanziaria forfettaria applicata a titolo dell’insufficiente frequenza dei controlli essenziali — Obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi — Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 — Obbligo di motivazione — Proporzionalità]

28

2019/C 213/28

Causa T-737/17: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Wattiau/Parlamento (Funzione pubblica — Previdenza sociale — RCAM — Rimborso delle spese mediche — Convenzione stipulata in particolare tra l’Unione, il Lussemburgo e l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM — Eccezione di illegittimità — Principio di non discriminazione in base alla nazionalità — Articolo 18, primo comma, TFUE — Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali — Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari)

29

2019/C 213/29

Causa T-136/18: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo K — Causa di nullità assoluta — Malafede — Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

30

2019/C 213/30

Cause da T-152/18 a T-155/18: Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domande di marchi dell’Unione europea figurativi SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA — Marchio nazionale denominativo anteriore MULTIPLUS — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

31

2019/C 213/31

Causa T-214/18: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Briois/Parlamento (Privilegi e immunità — Membro del Parlamento europeo — Decisione di revoca dell’immunità parlamentare — Collegamento con le funzioni di parlamentare — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Diritti della difesa — Responsabilità extracontrattuale)

32

2019/C 213/32

Causa T-271/18: Sentenza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Mauritsch/INEA (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Contratto a durata determinata — Rigetto iniziale da parte del ricorrente dell’offerta di proroga del contratto — Dimissioni — Diniego del diritto all’indennità di disoccupazione — Responsabilità)

32

2019/C 213/33

Causa T-407/18: Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — WP/EUIPO (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo determinato — Decisione di non rinnovo — Errore manifesto di valutazione — Dovere di sollecitudine — Parità di trattamento — Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo)

33

2019/C 213/34

Causa T-423/18: Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Fissler/EUIPO (vita) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo vita — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Nozione di caratteristica — Nome di colore — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

34

2019/C 213/35

Causa T-558/18: Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Lupu/EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Djili DS — Marchio denominativo anteriore DJILI — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001]

34

2019/C 213/36

Causa T-353/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Promeco/EUIPO — Aerts (piatti) (Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di nullità — Non luogo a statuire)

35

2019/C 213/37

Causa T-381/18: Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2019 — Engel/EUIPO — F. Engel (ENGEL) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

36

2019/C 213/38

Causa T-495/18: Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2019 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST) (Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DERMATEST — Diniego di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

37

2019/C 213/39

Causa T-530/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Romania/Commissione (Ricorso di annullamento — FEAGA e FEASR — Decisione di esecuzione della Commissione — Notificazione al destinatario — Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità)

37

2019/C 213/40

Causa T-145/19 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 maggio 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Commissione [Procedimento sommario — Ambiente — Strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) - Progetto LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING — Recupero delle somme versate — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza]

38

2019/C 213/41

Causa T-114/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Pavel/EUIPO — bugatti (B)

39

2019/C 213/42

Causa T-190/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — BF/Commissione

40

2019/C 213/43

Causa T-196/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019– AZ/Commissione

41

2019/C 213/44

Causa T-198/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019– BA/Commissione

42

2019/C 213/45

Causa T-200/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019– BB/Commissione

44

2019/C 213/46

Causa T-201/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019– BC/Commissione

45

2019/C 213/47

Causa T-205/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019– BD/Commissione

47

2019/C 213/48

Causa T-210/19: Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale e a./Commissione

48

2019/C 213/49

Causa T-231/19: Ricorso proposto l’8 aprile 2019– Klöckner Pentaplast/Commissione

49

2019/C 213/50

Causa T-232/19: Ricorso proposto l’8 aprile 2019– H&R Ölwerke Schindler/Commissione

50

2019/C 213/51

Causa T-233/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Infineon Technologies Dresden/Commissione

52

2019/C 213/52

Causa T-234/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Infineon Technologies/Commissione

53

2019/C 213/53

Causa T-237/19: Ricorso proposto l’8 aprile 2019– GTP/Commissione

54

2019/C 213/54

Causa T-238/19: Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Wepa Hygieneprodukte e a./Commissione

55

2019/C 213/55

Causa T-240/19: Ricorso proposto il 9 Aprile 2019 — A9.com/EUIPO (Rappresentazione di una campana)

56

2019/C 213/56

Causa T-246/19: Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Cambogia e CFR/Commissione

57

2019/C 213/57

Causa T-248/19: Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Bilde/Parlamento

58

2019/C 213/58

Causa T-521/19: Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Wieland-Werke/Commissione

59

2019/C 213/59

Causa T-252/19: Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Pech/Consiglio

60

2019/C 213/60

Causa T-253/19: Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — BG/Parlamento

62

2019/C 213/61

Causa T-260/19: Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Al-Tarazi/Consiglio

62

2019/C 213/62

Causa T-268/19: Ricorso proposto il 22 aprile 2019 — Imagina Media Audiovisual e a./Commissione

63

2019/C 213/63

Causa T-269/19: Ricorso proposto il 22 aprile 2019 — Imagina Media Audiovisual/Commissione

65

2019/C 213/64

Causa T-270/19: Ricorso proposto il 23 Aprile 2019 — Amazon Technologies/EUIPO (ring)

66

2019/C 213/65

Causa T-272/19: Ricorso proposto il 25 aprile 2019 — TO/SEAE

67

2019/C 213/66

Causa T-274/19: Ricorso proposto il 24 aprile 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

68

2019/C 213/67

Causa T-275/19: Ricorso proposto il 24 aprile 2019 — PNB Banka e altri/BCE

69

2019/C 213/68

Causa T-277/19: Ricorso proposto il 26 aprile 2019 — BK/Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

71

2019/C 213/69

Causa T-278/19: Ricorso proposto il 26 aprile 2019 — Aurora/UCVV — SESVanderhave (M 02205)

71

2019/C 213/70

Causa T-280/19: Ricorso proposto il 30 aprile 2019 — Highgate Capital Management/Commissione

73

2019/C 213/71

Causa T-281/19: Ricorso proposto il 30 aprile 2019 — Cipro/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

74

2019/C 213/72

Causa T-282/19: Ricorso proposto il 30 aprile 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Filotas Bellas & Yios ((Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

75

2019/C 213/73

Causa T-285/19: Ricorso proposto il 2 maggio 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione

76

2019/C 213/74

Causa T-286/19: Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Azarov/Consiglio

78

2019/C 213/75

Causa T-288/19: Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Divaro/EUIPO — Grendene (IPANEMA)

79

2019/C 213/76

Causa T-290/19: Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO (Rappresentazione di due linee rosse incurvate poste una sopra l’altra)

80

2019/C 213/77

Causa T-295/19: Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Klymenko/Consiglio

80

2019/C 213/78

Causa T-296/19: Ricorso proposto il 6 maggio 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011)

82

2019/C 213/79

Causa T-508/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — OLX/EUIPO — Stra (STRADIA)

83

2019/C 213/80

Causa T-543/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — XK/Commissione

83

2019/C 213/81

Causa T-546/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — XM e altri/Commissione

83

2019/C 213/82

Causa T-570/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — YQ/Commissione

84

2019/C 213/83

Causa T-571/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — YR/Commissione

84

2019/C 213/84

Causa T-572/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — YS/Commissione

84

2019/C 213/85

Causa T-746/18: Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Bronckers/Commissione

85


IT

 

Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CDJ

24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 213/01)

Ultima pubblicazione

GU C 206 del 17.6.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 187 del 3.6.2019

GU C 182 del 27.5.2019

GU C 172 del 20.5.2019

GU C 164 del 13.5.2019

GU C 155 del 6.5.2019

GU C 148 del 29.4.2019

Questi testi sono disponibili su:

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CDJ

24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/2


Impugnazione proposta il 7 dicembre 2018 da Michal Harvilik — HYDRA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 settembre 2018 nella causa T-365/18, Michal Harvilik — HYDRA/Repubblica ceca e Corte europea dei diritti dell’uomo

(Causa C-768/18 P)

(2019/C 213/02)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Michal Harvilik — HYDRA (rappresentante: A. Wagner, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Repubblica ceca, Corte europea dei diritti dell’uomo

Con ordinanza del 19 marzo 2019, la Corte (Settima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/2


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 dalla China Construction Bank Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 dicembre 2018, causa T-665/17, China Construction Bank/EUIPO

(Causa C-115/19 P)

(2019/C 213/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: China Construction Bank Corp. (rappresentanti: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Groupement des cartes bancaires

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2018 nella causa T-665/17;

statuire in via definitiva in relazione all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 (1) o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e

condannare l’EUIPO e tutte le parti intervenienti nella presente impugnazione a sostenere le proprie spese e le spese della ricorrente nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-665/17.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione avverso la decisione contestata, ossia che il Tribunale:

1.

ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

2.

non ha motivato la sua conclusione secondo cui il marchio anteriore dedotto dall’interveniente («il marchio anteriore») era dotato di carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda gli «affari finanziari, affari monetari, transazioni bancarie»,

3.

ha snaturato i fatti sia in relazione alla sua valutazione del marchio anteriore e del marchio oggetto dell’opposizione sia nel giungere alla suddetta conclusione circa il carattere distintivo accresciuto.

Il motivo di impugnazione della ricorrente vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), può essere ulteriormente suddiviso nei seguenti errori commessi dal Tribunale nella sua valutazione della causa, ossia:

1.

il Tribunale ha preso in considerazione la notorietà del marchio anteriore nella prima fase della valutazione della somiglianza tra i marchi, così come nella valutazione globale del rischio di confusione, approccio erroneo che si è risolto in un illegittimo «doppio conteggio»;

2.

il Tribunale ha erroneamente considerato sia il marchio anteriore che il marchio oggetto dell’opposizione come marchi essenzialmente denominativi, non tenendo sufficientemente in considerazione la loro natura figurativa, circostanza che ha inciso negativamente sulla valutazione delle somiglianze visive e fonetiche dei marchi di cui si tratta e dell’importanza relativa da attribuire a tali aspetti;

3.

il Tribunale ha compiuto numerosi errori nell’identificazione dei servizi nella classe 36 per i quali ha sostenuto che il marchio anteriore godeva di notorietà e conseguentemente era dotato di carattere distintivo; e

4.

come risultato tanto degli errori di cui sopra che del fatto di aver ignorato altri importanti fattori, il Tribunale non ha eseguito una valutazione globale adeguata del rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio oggetto dell’opposizione.


(1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).


24.6.2019   

IT

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C 213/4


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 da Gregor Schneider avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2018, causa T-560/16, Gregor Schneider/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-116/19 P)

(2019/C 213/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gregor Schneider (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Quarta Sezione) del 4 dicembre 2018 nella causa T-560/16;

2.

statuire conformemente alla richiesta formulata dal ricorrente in detto procedimento, vale a dire

annullare la decisione dell’EUIPO (allora: UAMI) del 2 ottobre 2014 di trasferire il ricorrente dal dipartimento Cooperazione internazionale e questioni giuridiche al dipartimento Attività principali;

in subordine: rinviare la causa al Tribunale dell’UE dopo l’annullamento della suddetta sentenza;

3.

condannare l’EUIPO alle spese dell’intero procedimento, vale a dire, del procedimento dinanzi al Tribunale dell’UE e del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si basa su nove motivi.

In primo luogo, nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il «principio di concordanza» tra il reclamo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari e il susseguente ricorso, poiché avrebbe respinto in quanto irricevibile, con riferimento al principio di concordanza, un motivo che il ricorrente, al momento di presentazione del reclamo, non aveva potuto far valere, dato che non era ancora stata effettuata alcuna assegnazione di compiti.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare i criteri di valutazione dell’esistenza di uno sviamento di potere, in quanto avrebbe enunciato la massima giuridica secondo cui, qualora un provvedimento di riassegnazione non sia stato dichiarato contrario all’interesse del servizio, non potrebbe sussistere sviamento di potere. Tale massima giuridica non potrebbe essere ritenuta valida, poiché escluderebbe, in linea di principio, dai casi di sviamento di potere tutte le situazioni in cui l’amministrazione fa valere un interesse del servizio plausibile, senza perseguire effettivamente tale interesse. Sarebbero proprio i casi di uno sviamento di potere sapientemente costruito che non dovrebbero essere sottratti, in generale, al controllo giurisdizionale attraverso una massima giuridica così formulata.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretare i requisiti di un’audizione, che garantisce il diritto del ricorrente di essere ascoltato, sancito anche all’articolo 41, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto avrebbe ritenuto che un’audizione sia necessaria solo qualora una misura individuale mirata possa, secondo l’autorità, ripercuotersi negativamente sulla persona interessata. Tuttavia, l’audizione e la concessione del diritto di essere ascoltati dovrebbero proprio essere finalizzate a far emergere punti di vista ed effetti di decisioni previste che l’autorità stessa non avrebbe ancora preso in considerazione.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe ripetutamente violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato, avendo, in particolare, ignorato nuovi elementi prodotti nella fase orale del procedimento ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale e non avendo valutato la corrispondente proposta di testimoni, né adottato una decisione a norma dell’articolo 85, paragrafo 4, di detto regolamento di procedura. Il Tribunale avrebbe inoltre violato il diritto del ricorrente di essere sentito, poiché non avrebbe ascoltato i testimoni già proposti nel ricorso e avrebbe al tempo stesso contestato al ricorrente di non aver fornito prove sufficienti.

In quinto luogo, il Tribunale violerebbe, in tal modo, anche i principi fondamentali che garantiscono un processo equo e conforme allo Stato di diritto ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e solleverebbe dubbi sull'effettività della tutela giurisdizionale.

In sesto luogo, il Tribunale avrebbe ripetutamente snaturato i fatti sottoposti al suo esame.

In settimo luogo, viene fatto valere un insufficiente chiarimento dei fatti, in ottavo luogo, un difetto di motivazione e, in nono luogo, una violazione delle regole della logica.


24.6.2019   

IT

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C 213/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 27 febbraio 2019 — MG, NH/Germanwings GmbH

(Causa C-190/19)

(2019/C 213/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Attori: MG, NH

Convenuta: Germanwings GmbH

Questione pregiudiziale

Se il diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sussista anche nel caso in cui un passeggero, in conseguenza di un ritardo di arrivo relativamente contenuto, perda un volo di coincidenza diretto, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la prenotazione sia avvenuta tramite un operatore turistico che ha combinato i voli per il proprio cliente.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


24.6.2019   

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C 213/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna) l'11 marzo 2019 — Promociones Oliva Park S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Causa C-220/19)

(2019/C 213/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti

Ricorrente: Promociones Oliva Park S.L.

Resistente: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta ed è in contrasto con un’imposta formalmente diretta quale l’IVPEE [imposta sul valore della produzione dell’energia elettrica] che, alla luce della sua effettiva natura, risulta essere un’imposta indiretta senza finalità specifica, volta esclusivamente a incrementare il gettito fiscale, senza che la qualificazione attribuitale dal diritto nazionale possa prevalere sull’interpretazione del diritto della UE, che è disciplinata dagli obiettivi propri di tale ordinamento giuridico e sulla base delle caratteristiche oggettive del tributo.

2)

Se, nonostante la qualificazione dell’IVPEE come imposta ambientale, tale tributo miri essenzialmente a incrementare il gettito fiscale, giacché grava secondo le stesse modalità sulle attività di produzione e di immissione nel sistema elettrico di energia elettrica a prescindere dalla sua intensità e dal suo impatto sull’ambiente, in violazione degli articoli 1, 3, paragrafi 1, 2 e 3, lettera a), quest’ultimo in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE (2).

3)

Se il principio di libera concorrenza e quello della promozione dell’energia da fonti rinnovabili debba[no] essere interpretat[i] nel senso che osta[no] all’IVPEE, giacché concede lo stesso trattamento fiscale tanto all’energia da fonti non rinnovabili quanto a quella da fonti rinnovabili, discriminando queste ultime e in violazione del regime di sostegno previsto all’articolo 2, lettera k) e conformi [al disposto] della direttiva 2009/28/CE.

4)

Infine, se il suddetto principio di libera concorrenza e gli articoli 32, 33 e 34 (CAPO VIII, ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO AL SISTEMA) della direttiva 2009/72/CE (3) ostino all’IVPEE, giacché essa consente di operare una discriminazione positiva nei confronti dei produttori di energia elettrica non nazionali, a scapito dei produttori spagnoli, con distorsione del mercato interno dell’energia elettrica e dell’accesso al sistema


(1)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

(2)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

(3)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).


24.6.2019   

IT

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C 213/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 14 marzo 2019 — DX

(Causa C-227/19)

(2019/C 213/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: DX

Convenuto: Bürgermeister der Stadt Graz

Parte interveniente: Finanzpolizei

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE (2) debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale o la mancata dichiarazione all’ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

2.

Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, essi ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.


(1)  GU 1997, L 18, pag. 1.

(2)  Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, GU 2014, L 159, pag. 11.


24.6.2019   

IT

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C 213/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 marzo 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B

(Causa C-245/19)

(2019/C 213/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: État du Grand-duché de Luxembourg

Resistente: B

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta medesima, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro la quale, nel quadro del regime procedurale in materia di scambio di informazioni su richiesta, segnatamente istituito in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), escluda qualsiasi possibilità d’impugnazione, in particolare giurisdizionale, da parte del terzo detentore delle informazioni avverso una decisione con cui l’autorità competente dello Stato membro medesimo lo obblighi a fornirgli informazioni al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente da un altro Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16, eventualmente alla luce del carattere evolutivo dell’interpretazione dell’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, debbano essere interpretati nel senso che una richiesta di scambio, congiuntamente a una decisione di ingiunzione dell’autorità competente dello Stato membro interpellato che vi dia seguito, soddisfino il criterio dell’assenza manifesta di qualsiasi prevedibile pertinenza allorché lo Stato membro richiedente precisi l’identità del contribuente coinvolto, il periodo interessato dall’indagine nello Stato membro richiedente e l’identità del detentore delle informazioni indicate, richiedendo informazioni riguardanti contratti, nonché le fatturazioni e i pagamenti correlati, non specificati ma definiti da criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che i contratti in questione sarebbero stati stipulati dal detentore delle informazioni identificato, in secondo luogo, alla loro applicabilità durante gli esercizi fiscali oggetto dell’indagine delle autorità dello Stato richiedente e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto identificato.


(1)  GU 2011, L 64, pag. 1.


24.6.2019   

IT

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C 213/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 20 marzo 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/B, C, D, F.C.

(Causa C-246/19)

(2019/C 213/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: État du Grand-duché de Luxembourg

Resistenti: B, C, D, F.C..

Altra parte: A

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta medesima, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro la quale, nel quadro del regime procedurale in materia di scambio di informazioni su richiesta, segnatamente istituito in attuazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), escluda qualsiasi possibilità d’impugnazione, in particolare giurisdizionale, da parte del terzo detentore delle informazioni avverso una decisione con cui l’autorità competente dello Stato membro medesimo lo obblighi a fornirgli informazioni al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente da un altro Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16, eventualmente alla luce del carattere evolutivo dell’interpretazione dell’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE, debbano essere interpretati nel senso che una richiesta di scambio, congiuntamente a una decisione di ingiunzione dell’autorità competente dello Stato membro interpellato che vi dia seguito, soddisfino il criterio dell’assenza manifesta di qualsiasi prevedibile pertinenza allorché lo Stato membro richiedente precisi l’identità del contribuente coinvolto, il periodo interessato dall’indagine nello Stato membro richiedente e l’identità del detentore delle informazioni indicate, richiedendo informazioni riguardanti contratti, nonché le fatturazioni e i pagamenti correlati, non specificati ma definiti da criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che i contratti in questione sarebbero stati stipulati dal detentore delle informazioni identificato, in secondo luogo, alla loro applicabilità durante gli esercizi fiscali oggetto dell’indagine delle autorità dello Stato richiedente e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto identificato.


(1)  GU 2011, L 64, pag. 1.


24.6.2019   

IT

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C 213/10


Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-248/19)

(2019/C 213/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou ed E. Manhaeve)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede alla Corte di voler constatare che

non avendo provveduto a dotare di rete fognaria 31 agglomerati (Aradippou, Ipsonas, Dali, Varoklini, Deryneia, Sotira, Xylofagou, Pervolia, Kolossi, Poli Chrysochous, Leivadia, Dromolaxia, Pera Chorio-Nisou, Liopetri, Avgorou, Paliometocho, Kiti, Frenaros, Ormideia, Kokkinotrimithia, Trachoni, Episkopi, Xylotympou, Pano Polemidia, Pyla, Lympia, Parekklisia, Kakopetria, Achna, Meneou e Pyrgos), come invece prescrivono l’articolo 3 e l’allegato I, punto A, della direttiva [91/271/CEE], e

non avendo garantito che in questi stessi agglomerati le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, come invece prescrivono gli articoli 4, 10 e 15 nonché l’allegato I, punti B e D, della direttiva [91/271/CEE],

la Repubblica di Cipro è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4, 10 e 15 e dell’allegato I della direttiva 91/271/CEE (1), concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

e di voler

condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

In assenza di una rete fognaria integrata e funzionale, la Repubblica di Cipro non ha osservato il termine ultimo del 31 dicembre 2012 fissato dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (così come prorogato dal Trattato di adesione della Repubblica di Cipro all’Unione europea), per quanto riguarda la raccolta (articolo 3) e, di conseguenza, il trattamento secondario delle acque reflue (articolo 4), nonché le infrastrutture e il controllo di tale trattamento (articoli 10 e 15), in 4 agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000.

2.

In assenza di una rete fognaria integrata e funzionale, la Repubblica di Cipro non ha osservato il termine ultimo del 31 dicembre 2012 fissato dalla direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (così come prorogato dal Trattato di adesione della Repubblica di Cipro all’Unione europea), per quanto riguarda la raccolta (articolo 3) e, di conseguenza, il trattamento secondario delle acque reflue (articolo 4), nonché le infrastrutture e il controllo di tale trattamento (articoli 10 e 15), in 27 agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2 000 e 10 000.


(1)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40).


24.6.2019   

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C 213/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 26 marzo 2019 — S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(Causa C-256/19)

(2019/C 213/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Convenuto: Magistrat der Stadt Wien

Parte interveniente: Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che il legislatore deve assicurare che la garanzia di tale diritto fondamentale sia effettiva e non meramente teorica.

1 a)

Questione complementare: in caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività impongano degli obblighi di garanzia in un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze e, in caso affermativo, quali.

1 b)

Questioni complementari: in caso di risposta affermativa alla prima questione:

1b - 1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze, impongano l’inosservanza di un’istruzione o di un atto riguardante l’assegnazione della causa a un giudice emanati da un organo che, per legge, sia privo di competenza riguardo a tale istruzione o atto.

1b - 2)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze, impongano che, nel regolamento interno del tribunale, a un organo che si occupa dell’assegnazione dei fascicoli giudiziari, se del caso, possa essere concesso soltanto un limitato margine di discrezionalità predeterminato.

2)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che un giudice, il quale nutra dubbi in merito 1) alla legittimità di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale ovvero 2) alla legittimità di una decisione attuativa di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale, la quale incida direttamente sull’attività di tale giudice (in particolare una decisione riguardante l’assegnazione della causa), con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posto in grado di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale giudice in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

In caso di risposta negativa: se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice sia posto in grado di ottenere l’esatta osservanza delle disposizioni legislative che lo riguardano in merito al rispetto delle norme (in particolare interne al tribunale) sulla ripartizione delle competenze.

3)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che una parte di un procedimento giudiziario, la quale nutra dubbi in merito 1) alla legittimità di una disposizione sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale, pregiudiziale per la trattazione del procedimento che la riguarda ovvero 2) all’assegnazione di tale procedimento a un determinato giudice, con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posta in grado, ancor prima dell’emanazione della decisione giudiziaria, di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale parte in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

In caso di risposta negativa: se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che una parte sia posta in grado, ancor prima dell’emanazione della decisione giudiziaria, di ottenere l’esatta osservanza del suo diritto fondamentale al «giudice predeterminato per legge».

4)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che la ripartizione delle competenze in seno al tribunale e la documentazione relativa al ricevimento degli atti siano organizzate in modo trasparente ed efficace, in modo tale che il giudice ovvero una parte siano posti in grado, senza particolare sforzo, di verificare la conformità della concreta assegnazione del fascicolo a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante con le disposizioni sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale.

In caso di risposta negativa: se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice ovvero una parte siano posti in condizione di conoscere la legittimità dell’assegnazione di una determinata causa giudiziaria.

5)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che le parti in causa e il giudice di un procedimento giudiziario debbano essere posti in grado, senza doversi attivare in modo particolare, di comprendere il contenuto delle disposizioni sulla ripartizione delle competenze, nonché che le parti in causa e il giudice, in tal modo, debbano essere posti in grado di verificare la legittimità dell’intervenuta assegnazione della causa a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante.

In caso di risposta negativa: se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice ovvero una parte siano posti in condizione di conoscere la legittimità dell’assegnazione di una determinata causa giudiziaria.

6)

A quale comportamento sia tenuto un giudice in considerazione dell’obbligo, ai sensi del diritto dell’Unione, di rispettare i requisiti procedurali imposti dal diritto dell’Unione, laddove, mediante un atto giuridico da lui non impugnabile (in via stragiudiziale o in seno al tribunale) venga obbligato a compiere un atto che violi il diritto dell’Unione e i diritti delle parti.


24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/13


Impugnazione proposta il 3 aprile 2019 da Andrew Clarke avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 marzo 2019, causa T-731/18, Clarke/Commissione

(Causa C-284/19 P)

(2019/C 213/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andrew Clarke (rappresentante: E. Lock, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

rinviare l’istanza al Tribunale ai fini del riesame sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di giustizia;

disporre che, entro il 12 aprile 2019 (o entro altro termine al quale si possa estendere il periodo di cui all’articolo 50 TFUE)

a)

il Tribunale tratti tale istanza secondo un calendario e modalità tali da consentirgli di pronunciarsi definitivamente su di essa;

b)

quale misura provvisoria, la Commissione rivolga al Regno Unito un parere motivato che includa la sua posizione in merito alle violazioni del diritto dell’Unione desumibili dalla sua lettera al ricorrente datata 25 ottobre 2018;

dichiarare che le parti possono rivolgersi al Tribunale per chiedere, se del caso, ulteriori istruzioni a riguardo;

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce un motivo unico:

Il Tribunale, nella sua ordinanza del 25 marzo 2019 ha interpretato erroneamente le conclusioni del ricorrente, è incorso in errore nello stabilire che egli non fosse legittimato a presentare dette conclusioni e nel declinare la sua competenza a decidere la causa.

Il ricorrente non ha chiesto alla Commissione l’avvio di un procedimento di infrazione contro il Regno Unito, bensì l’annullamento di due decisioni della Commissione, una delle quali è stata erroneamente individuata dal Tribunale. Al riguardo, la giurisprudenza invocata dal Tribunale non corrobora il proposito per il quale è citata o è irrilevante. Il ricorrente è legittimato a chiedere l'annullamento di tali decisioni nella misura in cui esse gli sono rivolte e/o lo riguardano direttamente e individualmente. Inoltre, in subordine, il ricorrente ha il diritto di ottenere una decisione ai sensi dell'articolo 265 TFUE, in base al fatto che la Commissione ha omesso di rivolgere un parere motivato al Regno Unito, conformemente ad un obbligo imperativo di farlo ai sensi del primo comma dell'articolo 258 TFUE. E ciò poiché essa ha implicitamente accettato, con la seconda di dette decisioni, di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 258 TFUE, in quanto il Regno Unito violava il diritto dell'Unione. Pertanto, su tali basi, il parere motivato dovrebbe rivolgersi al ricorrente e/o lo riguarderebbe direttamente e individualmente. Il ricorrente ha inoltre il diritto di chiedere un’ordinanza ingiuntiva e provvedimenti provvisori per quanto riguarda le sue conclusioni ai sensi dell’articolo 265 del TFUE.


24.6.2019   

IT

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C 213/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Trnave (Slovacchia) il 9 aprile 2019 — RN/Home Credit Slovakia a.s.

(Causa C-290/19)

(2019/C 213/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Trnave

Parti

Ricorrente: RN

Convenuta: Home Credit Slovakia a.s.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2008/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, debba interpretarsi nel senso che il contratto di credito ai consumatori soddisfa il requisito previsto in tale disposizione nel caso in cui il tasso annuo effettivo globale è in esso indicato non con un preciso dato percentuale ma mediante un intervallo tra due dati (da — a).


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.


24.6.2019   

IT

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C 213/15


Ricorso proposto l’11 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-298/19)

(2019/C 213/14)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure che comporta l’esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte il 23 aprile 2015, nella causa C-149/14, Commissione/Repubblica ellenica (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

imporre alla Repubblica ellenica di versare la penalità proposta, pari a EUR 23 753,25, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-149/14, dal giorno della pronuncia della sentenza nella suddetta causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella medesima causa;

imporre alla Repubblica ellenica di versare una somma forfettaria giornaliera pari a EUR 2 639,25, dalla data di pronuncia della sentenza nella causa C-149/14 fino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa o alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza nella causa C-149/14, qualora si verificasse ad una data anteriore e, sempreché il suddetto importo non sia maggiore rispetto ad essa, imporre una somma forfettaria minima di EUR 1 310 000;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

In forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE la Repubblica ellenica è tenuta ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-149/14. Tuttavia, la Repubblica ellenica non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo della suddetta sentenza. In particolare, la Repubblica ellenica non ha stabilito programmi di azione in relazione alle zone vulnerabili caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua di superficie e sotterranei inquinati da nitrati provenienti da fonti agricole. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre ricorso dinanzi alla Corte.

2.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di imporre alla Repubblica ellenica il pagamento di una somma forfettaria giornaliera pari a EUR 2 639,25 e una penalità giornaliera pari a EUR 23 753,25. L’importo della somma forfettaria e l’importo della penalità sono stati calcolati prendendo in considerazione la gravità e la durata della violazione nonché l’effetto deterrente, in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.


(1)  EU:C:2015:264.


24.6.2019   

IT

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C 213/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 11 aprile 2019 — Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

(Causa C-299/19)

(2019/C 213/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti nella causa principale

Ricorrente: Techbau SpA

Convenuta: Azienda Sanitaria Locale AL

Questione pregiudiziale

Dica la Corte di Giustizia dell'Unione Europea se l'art. 2 n. 1 della direttiva 2000/35/EC (1) osti a una normativa nazionale, come l'art. 2 comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9.10.2002 n. 231, che escluda dalla nozione di «transazione commerciale» — intesa come contratti che «comportano, in via esclusiva o prevalente, lo consegna di merci o lo prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» — e quindi dal proprio campo di applicazione il contratto di appalto di opera, indifferentemente pubblico o privato, e specificamente l'appalto pubblico di lavori ai sensi della direttiva 93/37/CEE (2).


(1)  Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35).

(2)  Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU 1993, L 199, pag. 54).


24.6.2019   

IT

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C 213/17


Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-305/19)

(2019/C 213/16)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, K. Talabér-Ritz)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo garantito che attestati di prestazione energetica fossero affissi negli edifici che hanno una metratura utile totale di oltre 500 m2 — per i quali è necessario il rilascio di un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’artico 12, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (1) — e che sono abitualmente frequentati dal pubblico, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva;

condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE impone l’obbligo di affissione dell’attestato di prestazione energetica, rilasciato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, qualora un edificio con una metratura utile totale di oltre 500 m2 sia abitualmente frequentato dal pubblico.

2.

La normativa ceca [§ 7a zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (articolo 7a della legge n. 406/2000, sulla gestione dell’energia, nella versione modificata)] impone invece l’obbligo di affiggere un attestato — o un passaporto — di prestazione energetica per tali edifici unicamente nel caso in cui essi siano utilizzati da enti pubblici. Il diritto ceco non impone quindi l’obbligo di affiggere un passaporto di prestazione energetica allorché siffatti edifici sono utilizzati da soggetti diversi dagli enti pubblici e sono abitualmente frequentati dal pubblico. La necessaria modifica legislativa è, al momento attuale, solo in preparazione.

3.

La Repubblica ceca non ha pertanto garantito che fossero affissi gli attestati di prestazione energetica negli edifici che hanno una metratura utile totale di oltre 500 m2, per i quali è necessario il rilascio di un attestato di prestazione energetica ai sensi dell’artico 12, paragrafo 1, della direttiva, e che sono abitualmente frequentati dal pubblico, ed essa, in tal modo, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva.


(1)  GU 2010, L 153, pag. 13.


24.6.2019   

IT

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C 213/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15 aprile 2019 — Milis Energy SpA/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

(Causa C-306/19)

(2019/C 213/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Milis Energy SpA

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico,

Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione europea osti all'applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all'art. 26, commi 2 e. 3, del d.l. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell'Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (1) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l'art. 216, par. 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell'energia.


(1)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).


24.6.2019   

IT

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C 213/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 16 aprile 2019 — BONWER WIN, a.s./Ministerstvo financí

(Causa C-311/19)

(2019/C 213/18)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: BONWER WIN, a.s.

Resistente: Ministerstvo financí

Questioni pregiudiziali

1

Se, per il solo fatto che una parte della clientela di un prestatore di un servizio interessato da una normativa nazionale — (regolamento comunale di portata generale) che vieta un determinato servizio in una parte di un comune, — possa provenire o provenga da un altro Stato membro dell’Unione europea, gli articoli 56 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea trovino applicazione riguardo alla suddetta normativa.

In caso di risposta affermativa, se ai fini dell’applicabilità dell’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sia sufficiente una mera affermazione riguardante la possibile presenza di clienti di un altro Stato membro dell’Unione europea o se il prestatore abbia l’obbligo di dimostrare l’effettiva prestazione dei servizi nei confronti di clienti provenienti da altri Stati membri.

2

Se ai fini della risposta alla prima questione pregiudiziale abbia una qualsivoglia rilevanza che:

a)

la potenziale limitazione della libera prestazione di servizi sia significativamente limitata, tanto sotto il profilo geografico, quanto sotto il profilo sostanziale (eventuale applicabilità dell’eccezione de minimis);

b)

non sia evidente che la normativa nazionale disciplini in maniera diversa, in fatto o in diritto, da un lato, la posizione dei soggetti che prestano servizi soprattutto a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e, d’altro lato, dei soggetti che si rivolgono alla clientela nazionale.


24.6.2019   

IT

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C 213/20


Impugnazione proposta il 24 aprile 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 14 febbraio 2019, cause riunite T-131/16 e T-263/16: Belgio e Magnetrol International/Commissione

(Causa C-337/19 P)

(2019/C 213/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P.J. Loewenthal, F. Tomat, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno del Belgio, Magnetrol International, Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 14 febbraio 2019, cause riunite T-131/16 e T-263/16, Belgio e Magnetrol International/Commissione, EU:T:2019:91, nella parte in cui dichiara che la decisione (UE) 2016/1699 (1) della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione, ha erroneamente qualificato il sistema relativo agli utili in eccesso come un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 (2);

rinviare la causa al Tribunale per un riesame delle domande non ancora esaminate;

riservare le spese relative al giudizio di primo grado e a quello d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha giudicato errata la qualificazione della prassi della decisione fiscale anticipata relativa agli «utili in eccesso», implementata dal Belgio nel periodo 2004-2014, come un regime di aiuti ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589.

Il Tribunale, là dove ha dichiarato che la Commissione ha preso in considerazione solo gli atti normativi elencati nel considerando 99 come disposizioni alla base del cosiddetto regime degli «utili in eccesso», ha erroneamente interpretato il primo requisito di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e ha travisato i considerando da 94 a 110 della decisione impugnata.

Il Tribunale, quando ha statuito che la concessione dell’esenzione degli «utili in eccesso» necessitava dell’adozione di ulteriori misure di attuazione, ha erroneamente interpretato il secondo requisito di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e ha travisato i considerando da 100 a 108 della decisione impugnata.

Il Tribunale, nel concludere che erano necessarie ulteriori misure di attuazione per definire i beneficiari dell’esenzione degli «utili in eccesso», ha erroneamente interpretato il terzo requisito di cui all’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 e ha travisato i considerando 66, 102, 103, 109, 139 e 140 della decisione impugnata.

Infine, il Tribunale, là dove ha dichiarato che la Commissione ha erroneamente qualificato il regime degli «utili in eccesso» come un regime ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 ha violato la ratio di tale disposizione.


(1)  GU 2016, L 260, pag. 61.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


24.6.2019   

IT

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C 213/21


Impugnazione proposta il 29 aprile 2019 dalla Drex Technologies SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-414/16, Drex Technologies/Consiglio

(Causa C-348/19 P)

(2019/C 213/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologies SA (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

di conseguenza, annullare la sentenza del 28 febbraio 2019 (T-414/16).

E, statuendo ex novo:

annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 (1) e i successivi atti di esecuzione, nella parte relativa alla ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo riguarda un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, di essere sentita prima dell’adozione di nuove misure restrittive.

Il secondo motivo concerne un errore di diritto e una distorsione dei fatti, in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli depositati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha ritenuto illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo cui l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di una sanzione, invertendo al contempo l’onere della prova.


(1)  Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125).


24.6.2019   

IT

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C 213/22


Impugnazione proposta il 29 aprile 2019 dall’Almashreq Investment Fund avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-415/16, Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa C-349/19 P)

(2019/C 213/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Almashreq Investment Fund (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

di conseguenza, annullare la sentenza del 28 febbraio 2019 (T-415/16).

E, statuendo ex novo:

annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 (1) e i successivi atti di esecuzione, nella parte relativa al ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo riguarda un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha violato il diritto del ricorrente, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, di essere sentito prima dell’adozione di nuove misure restrittive.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto e su una distorsione dei fatti, in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli depositati dal ricorrente a sostegno del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che esso non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo concerne un errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha ritenuto illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo cui l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di una sanzione, invertendo al contempo l’onere della prova.


(1)  Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125).


24.6.2019   

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C 213/23


Impugnazione proposta il 29 aprile 2019 dalla Souruh SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2019, causa T-440/16, Souruh/Consiglio

(Causa C-350/19 P)

(2019/C 213/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Souruh SA (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

di conseguenza, annullare la sentenza del 28 febbraio 2019 (T-440/16).

E, statuendo ex novo:

annullare la decisione (PESC) 2016/850 del 27 maggio 2016 (1) e i successivi atti di esecuzione, nella parte relativa alla ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Il primo motivo riguarda un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, di essere sentita prima dell’adozione di nuove misure restrittive.

Il secondo motivo concerne un errore di diritto e una distorsione dei fatti, in quanto il Tribunale ha ignorato gli articoli depositati dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso di annullamento al fine di dimostrare che essa non sosteneva il regime siriano.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha ritenuto illegittime le disposizioni 27 e 28 della decisione 2013/255/PESC secondo cui l’appartenenza alla famiglia Al-Assad o alla famiglia Makhlouf costituisce un criterio autonomo che giustifica l’imposizione di una sanzione, invertendo al contempo l’onere della prova.


(1)  Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125).


24.6.2019   

IT

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C 213/24


Ricorso proposto il 10 maggio 2019 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-371/19)

(2019/C 213/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e R. Pethke, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (2), rifiutando sistematicamente di chiedere le informazioni mancanti in una richiesta di rimborso dell’IVA e invece respingendo direttamente, in simili ipotesi, le richieste di rimborso, allorché tali informazioni possono essere fornite solo dopo il termine di scadenza del 30 settembre;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Commissione europea deduce i seguenti tre motivi:

1)

Primo motivo: violazione del principio di neutralità dell’IVA

Secondo la Commissione, la Repubblica federale di Germania ha violato il principio di neutralità dell’IVA sancito agli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112 e l’articolo 5 della direttiva 2008/9, in virtù del quale occorre, al momento dell’acquisto di beni e servizi, regolarizzare a favore del soggetto passivo l’IVA pagata al momento delle operazioni effettuate a monte.

La Commissione ritiene che il principio di neutralità dell’Iva imponga di accogliere tutte le richieste di rimborso in cui siano soddisfatti i requisiti sostanziali. In caso di dubbio circa la presenza delle condizioni sostanziali per il rimborso, le domande di rimborso ai sensi dell’articolo 5, in combinato disposto con l’articolo 21, primo comma, prima frase, della direttiva 2008/9, potrebbero essere respinte solo se le richieste di informazioni formulate in forza dell’articolo 20 della stessa direttiva dallo Stato membro del rimborso sono rimaste senza esito.

2)

Secondo motivo: violazione del principio dell’effetto utile del diritto al rimborso dell’IVA

Ad avviso della Commissione, l’interpretazione sostenuta dalla Repubblica federale di Germania dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, osta all’esercizio effettivo del diritto al rimborso dell’IVA da parte dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso. La prassi amministrativa dell’amministrazione fiscale tedesca pregiudica, a suo parere, i diritti di detti soggetti passivi sanciti dagli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112 e dall’articolo 5 della direttiva 2008/9.

La Commissione ritiene che per assicurare l’effetto utile delle direttive 2006/112 e 2008/9 e rispettare per quanto possibile il principio di neutralità, occorra accogliere le richieste di rimborso dell’IVA giustificate nel merito. Tale normativa, a suo avviso, mira a garantire che, al momento dell’acquisto di beni e servizi, l’IVA pagata al momento delle operazioni effettuate a monte sia integralmente regolarizzata e quindi a creare, anche nel caso di operazioni transfrontaliere, condizioni di concorrenza ampiamente paritarie per tutti i soggetti passivi. La Commissione ritiene che al riguardo occorra adottare tutte le adeguate misure amministrative contemplate dalla direttiva che consentono di dare seguito alle richieste di rimborso dell’IVA.

3)

Terzo motivo: violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

A parere della Commissione, il sistematico rifiuto della Repubblica federale di Germania di richiedere informazioni aggiuntive e documenti giustificativi conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, è contrario al principio della tutela del legittimo affidamento. A suo avviso, dopo aver ricevuto l’avviso di ricevimento della richiesta di rimborso, ogni soggetto passivo deve poter confidare nel fatto che la sua richiesta verrà trattata conformemente alle disposizioni di detta direttiva. Ove ciò non si verifichi, sussisterebbe una violazione del legittimo affidamento del soggetto passivo quanto al fatto che la sua richiesta venga trattata conformemente al diritto.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

(2)  GU 2008, L 44, pag. 23.


GCEU

24.6.2019   

IT

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C 213/26


Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2019 — QH/Parlamento

(Causa T-748/16) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Articolo 24 dello Statuto dei funzionari - Domanda di assistenza - Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari - Molestie psicologiche - Decisione di rigetto della domanda di assistenza - Principi di obiettività e imparzialità - Diritto a una buona amministrazione - Diritto al contraddittorio»)

(2019/C 213/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: QH (rappresentanti: inizialmente N. Lhoëst e S. Michiels, successivamente N. Lhoëst, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e Í. Ní Riagáin Düro, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 26 gennaio 2016, con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha rigettato la domanda di assistenza presentata dal ricorrente l’11 dicembre 2014, nonché della decisione del 12 luglio 2016 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha respinto il reclamo del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno che asserisce di aver subito per gli illeciti commessi da tale autorità nel trattamento di tale domanda di assistenza.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 26 gennaio 2016, recante rigetto della domanda di assistenza presentata da QH, come confermata dalla decisione del 12 luglio 2016 di rigetto del reclamo, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


24.6.2019   

IT

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C 213/27


Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Spagna/Commissione

(Causa T-49/17) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Rettifiche finanziarie - Nozione di “produttore” - Investimenti effettuati al di fuori dei locali di un’associazione di produttori - Controlli preliminari all’approvazione di un programma operativo - Controllo nell’ordinazione delle spese - Rettifica finanziaria unica - Rettifica finanziaria su base forfettaria - Proporzionalità - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 213/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente V. Ester Casas, abogado del Estado, quindi S. Jiménez García, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e M. Morales Puerta, agenti)

Oggetto

Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 312, pag. 26).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.


24.6.2019   

IT

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C 213/27


Sentenza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Scor/Commissione

(Causa T-135/17) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato della riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali - Aiuto sotto forma di garanzia illimitata dello Stato concessa alla CCR - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase di indagine preliminare - Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE - Ricorso di annullamento - Legittimazione ad agire - Difetto di sostanziale pregiudizio per la posizione concorrenziale - Irricevibilità parziale - Diritti processuali delle parti interessate - Qualità di parte interessata - Assenza di serie difficoltà»)

(2019/C 213/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Scor SE (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Baverez, N. Autet, M. Béas e G. Marson, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, A. Bouchagiar e K. Blanck, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, B. Fodda, E. de Moustier e J. Bousin, successivamente D. Colas, B. Fodda, P. Dodeller, R. Coesme ed E. de Moustier, agenti) e Caisse centrale de réassurance (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. P. Gunther, A. Giraud e S. Petit, successivamente A. Giraud e S. Petit, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2016) 5995 final della Commissione, del 26 settembre 2016, relativa alle misure SA.37649 e SA.45860, cui la Francia ha dato esecuzione, in quanto la Commissione ha con essa dichiarato compatibile con il mercato interno la garanzia illimitata concessa alla CCR per la sua attività di riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Scor SE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Caisse centrale de réassurance (CCR), incluse le spese sostenute in occasione della domanda di trattamento riservato.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese, incluse le spese sostenute in occasione della domanda di trattamento riservato.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


24.6.2019   

IT

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C 213/28


Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Germania/Commissione

(Causa T-239/17) (1)

(«FEAGA e Feasr - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Germania - Rettifica finanziaria forfettaria applicata a titolo dell’insufficiente frequenza dei controlli essenziali - Obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi - Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»)

(2019/C 213/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente D. Klebs e T. Henze, successivamente D. Klebs, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e M. Zalewski, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 39, pag. 12), per quanto concerne la Repubblica federale di Germania.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le spese proprie e quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 195 del 19.6.2017.


24.6.2019   

IT

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C 213/29


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Wattiau/Parlamento

(Causa T-737/17) (1)

(«Funzione pubblica - Previdenza sociale - RCAM - Rimborso delle spese mediche - Convenzione stipulata in particolare tra l’Unione, il Lussemburgo e l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM - Eccezione di illegittimità - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità - Articolo 18, primo comma, TFUE - Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali - Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari»)

(2019/C 213/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francis Wattiau (Bridel, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Rantala e J. Van Pottelberge, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell’ufficio liquidatore del Lussemburgo del Regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell’Unione europee, quale emerge dalla nota di pagamento n. 244 del 25 gennaio 2017, con la quale è stato posto a carico del ricorrente l’importo di EUR 843,01 e, dall’altro, della decisione del segretario generale del Parlamento, quale autorità che ha il potere di nomina, del 2 agosto 2017, recante conferma di detta decisione.

Dispositivo

1)

La decisione dell’ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione malattia di Lussemburgo, quale risulta dalla nota di pagamento n. 244 del 25 gennaio 2017, che pone a carico del sig. Francis Wattiau un importo di EUR 843,01, pari al 15 % della fattura per cure mediche del 30 maggio 2016, è annullata.

2)

Il Parlamento europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Wattiau.

3)

L’Association des seniors de la fonction publique européenne (SFPE) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/30


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)

(Causa T-136/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo K - Causa di nullità assoluta - Malafede - Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kuota International Corp. Ltd (Road Town, Isole Vergini Britanniche) (rappresentante: C. Herissay Ducamp, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sintema Sport Srl (Albiate, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 dicembre 2017 (procedimento R 3111/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Kuota International e la Sintema Sport.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 dicembre 2017 (procedimento R 3111/2014-1) è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/31


Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Cause da T-152/18 a T-155/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domande di marchi dell’Unione europea figurativi SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA - Marchio nazionale denominativo anteriore MULTIPLUS - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sona Nutrition Ltd (Dublino, Irlanda) (reppresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: K. Neefs e S. Cubitt, avvocati)

Oggetto

Ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2017 (procedimenti R 1319/2017-4, R 1321/2017-4, R 1322/2017-4 e R 1323/2017-4), relativi ai procedimenti di opposizione tra la Sona Nutrition e la Solgar Holdings.

Dispositivo

1)

Le cause da T-152/18 a T-155/18 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 dicembre 2017 (procedimenti R 1319/2017-4, R 1321/2017-4, R 1322/2017-4 e R 1323/2017-4) sono annullati.

3)

L’EUIPO e la Solgar Holdings, Inc., sopporteranno ciascuna le proprie spese nonché ciascuna la metà delle spese sostenute dalla Sona Nutrition Ltd.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/32


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Briois/Parlamento

(Causa T-214/18) (1)

(«Privilegi e immunità - Membro del Parlamento europeo - Decisione di revoca dell’immunità parlamentare - Collegamento con le funzioni di parlamentare - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione - Diritti della difesa - Responsabilità extracontrattuale»)

(2019/C 213/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e S. Alonso de León, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione P8_TA(2018)0020 del Parlamento europeo, del 6 febbraio 2018, recante revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente e, dall’altro, domanda ai sensi dell’articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Steeve Briois sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/32


Sentenza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Mauritsch/INEA

(Causa T-271/18) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a durata determinata - Rigetto iniziale da parte del ricorrente dell’offerta di proroga del contratto - Dimissioni - Diniego del diritto all’indennità di disoccupazione - Responsabilità»)

(2019/C 213/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Walter Mauritsch (Vienna, Austria) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo, agente, assistito da A. Duron, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’INEA del 24 gennaio 2018, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 4 ottobre 2017 e, in secondo luogo, della decisione di quest’ultima del 2 agosto 2017, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento danni del ricorrente del 10 aprile 2017, e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Walter Mauritsch è condannato alle spese.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/33


Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — WP/EUIPO

(Causa T-407/18) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine - Parità di trattamento - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo»)

(2019/C 213/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: WP (rappresentante: H. Tettenborn, avocat)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione dell’EUIPO del 6 ottobre 2017 di rifiutare di procedere ad un secondo rinnovo del contratto di agente temporaneo della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

WP è condannata alle spese.


(1)  GU C 319 del 10.9.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/34


Sentenza del Tribunale del 7 maggio 2019 — Fissler/EUIPO (vita)

(Causa T-423/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo vita - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Nozione di caratteristica - Nome di colore - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt e K. Middelhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 marzo 2018 (procedimento R 1326/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo vita come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 marzo 2018 (procedimento R 1326/2017-5) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 294 del 20.8.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/34


Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Lupu/EUIPO — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

(Causa T-558/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Djili DS - Marchio denominativo anteriore DJILI - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 213/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victor Lupu (Bucarest, Romania) (rappresentante: P. A. Acsinte, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgaria) (rappresentante: C.-R. Romițan, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 giugno 2018 (procedimento R 2391/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Lupu e la Djili Soy Dzhihangir Ibryam.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Victor Lupu è condannato alle spese.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


24.6.2019   

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C 213/35


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Promeco/EUIPO — Aerts (piatti)

(Causa T-353/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Ritiro della domanda di nullità - Non luogo a statuire»)

(2019/C 213/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Promeco NV (Kortrijk, Belgio) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aerts NV (Geel, Belgio) (rappresentanti: G. Glas e T. Carmeliet, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO del 16 febbraio 2018 (procedimento R 459/2016-G), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Promeco NV e la Aerts NV.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Promeco NV è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Aerts NV sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


24.6.2019   

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C 213/36


Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2019 — Engel/EUIPO — F. Engel (ENGEL)

(Causa T-381/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2019/C 213/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Engel GmbH (Pfullingen, Germania) (rappresentante: C. Pfitzer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: F. Engel K/S (Haderslev, Danimarca) (rappresentante: L. Elmgaard Sørensen, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 marzo 2018 (procedimento R 1423/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la F. Engel e la Engel.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

La Engel GmbH e la F. Engel K/S sono condannate a sopportare le proprie spese e la Engel GmbH è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/37


Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2019 — Dermatest/EUIPO (DERMATEST)

(Causa T-495/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DERMATEST - Diniego di registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire»)

(2019/C 213/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek, D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2018 (procedimento R 426/2018-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo DERMATEST come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


24.6.2019   

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C 213/37


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Romania/Commissione

(Causa T-530/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - FEAGA e FEASR - Decisione di esecuzione della Commissione - Notificazione al destinatario - Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Irricevibilità»)

(2019/C 213/39)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: C.-R. Canțăr, E. Gane, C.-M. Florescu e O.-C. Ichim, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J Aquilina e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29), nella parte in cui esclude talune spese sostenute dalla Romania.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Romania è condannata a sopportare, alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/38


Ordinanza del presidente del Tribunale del 2 maggio 2019 — Jap Energéticas y Medioambientales/Commissione

(Causa T-145/19 R)

(«Procedimento sommario - Ambiente - Strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) - Progetto LIFE 11 ENV/ES/000593-H2AL RECYCLING - Recupero delle somme versate - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2019/C 213/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Jap Energéticas y Medioambientales, SL (Valencia, Spagna) (rappresentante: G. Alabau Zabal, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e S. Izquierdo Pérez, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione BUDG/DGA 1/C4/CB/3241812545 della Commissione, del 14 gennaio 2019, relativa al recupero presso la ricorrente della somma di EUR 82 750,96 maggiorata degli interessi di mora.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


24.6.2019   

IT

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C 213/39


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Pavel/EUIPO — bugatti (B)

(Causa T-114/19)

(2019/C 213/41)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dan-Gabriel Pavel (Oradea, Romania) (rappresentante: avv. E. Nedelcu)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: bugatti GmbH (Herford, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo B — Marchio dell’Unione europea n. 13 545 181

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2018 nei procedimenti R 49/2018-1 e R 85/2018-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e mantenere validamente registrato il marchio EUTM-013545181 come registrato il 5 maggio 2016 per tutti i prodotti e servizi;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Non applicabilità dell’articolo 8, paragrafo, 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Mancanza della prova della violazione dell’interesse pubblico.


24.6.2019   

IT

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C 213/40


Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — BF/Commissione

(Causa T-190/19)

(2019/C 213/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BF (rappresentanti: S. Gesterkamp, avvocato e C. König, professore)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare che la convenuta, dal 18 dicembre 2018, data della notifica elettronica della seconda lettera di diffida della ricorrente, con la sua inerzia ha violato il suo obbligo di adottare una decisione definitiva nell’ambito del procedimento di esame preliminare, da trasmettere alla ricorrente in quanto denunciante, nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.48706 (RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH und Nordwasser GmbH), ossia o una decisione di avviare il procedimento d’indagine formale oppure una decisione di non avviare un siffatto procedimento;

condannare la convenuta alle spese; e

in via cautelativa e subordinata, in caso di cessazione dell’inerzia dopo la proposizione del ricorso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene, innanzitutto, che ricorrono i presupposti per un ricorso per carenza, in quanto, in particolare, al momento della data della notifica della seconda lettera di diffida, le circostanze di fatto erano tali da consentire l’adozione di una decisione definitiva nell’ambito del procedimento di esame preliminare ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589 (1).

La ricorrente afferma altresì che la convenuta, nella sua lettera amministrativa del 17 dicembre 2018 avrebbe illustrato solo dal punto di vista normativo un monopolio legale a favore della Nordwasser GmbH, incaricata nell’ambito di un’operazione interna (in house), che potesse escludere una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza affrontare questioni di fatto quali il presupposto fattuale del trattamento favorevole.

Inoltre la ricorrente fa valere che essa avrebbe già contestato in una fase precedente del procedimento, tramite la presentazione della sua denuncia, che un monopolio legale sia stato motivato conformemente al diritto dell’Unione. In ogni caso, la convenuta avrebbe dovuto esprimere il suo punto di vista sotto il profilo strettamente giuridico sulla base dei fatti accertati e, di conseguenza, avrebbe dovuto adottare quantomeno una decisione impugnabile di non avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, entro dicembre 2018.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU. L 248 del 24.9.2015, pag. 9).


24.6.2019   

IT

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C 213/41


Ricorso proposto il 4 aprile 2019– AZ/Commissione

(Causa T-196/19)

(2019/C 213/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AZ (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).


24.6.2019   

IT

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C 213/42


Ricorso proposto il 4 aprile 2019– BA/Commissione

(Causa T-198/19)

(2019/C 213/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BA (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in ulteriore subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla diparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).


24.6.2019   

IT

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C 213/44


Ricorso proposto il 5 aprile 2019– BB/Commissione

(Causa T-200/19)

(2019/C 213/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BB (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).


24.6.2019   

IT

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C 213/45


Ricorso proposto il 5 aprile 2019– BC/Commissione

(Causa T-201/19)

(2019/C 213/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BC (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).


24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/47


Ricorso proposto il 5 aprile 2019– BD/Commissione

(Causa T-205/19)

(2019/C 213/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BD (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).


24.6.2019   

IT

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C 213/48


Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Società Agricola Tenuta di Rimale e a./Commissione

(Causa T-210/19)

(2019/C 213/48)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Società Agricola Tenuta di Rimale Ss (Fidenza, Italia) e altri 9 ricorrenti (rappresentanti: M. Libertini, A. Scognamiglio e M. Spolidoro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la nota impugnata della Convenuta, e che si imponga l’esigenza di riesame delle ragioni esposte nella denuncia presentata. Tale riesame dovrà avvenire sulla base di una diversa e più corretta interpretazione dell’articolo 150 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati di prodotti agricoli (1), e di una più approfondita istruttoria, che farà emergere l’inconsistenza e l’incoerenza delle ragioni avanzate dal Consorzio per confermare sine die una regolazione discriminatoria e ingiustificata dell’offerta di latte per la produzione di formaggio DOP (Denominazione di Origine Protetta) Parmigiano Reggiano.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la nota della Commissione UE — Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale — del 6 febbraio 2019, che ha deciso l’archiviazione della denuncia inoltrata dai ricorrenti in data 5 febbraio 2018, con la quale essi lamentavano l’illegittimità del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 15 dicembre 2016, n. , di approvazione del Piano di Regolazione dell’offerta del formaggio Parmigiano-Reggiano per il triennio 2017-2019, nonché del Decreto del medesimo ministero, del 19 settembre 2017, n. 5320, che ha approvato modifiche al Piano di Regolazione dell’Offerta del formaggio Parmigiano-Reggiano per il triennio 2017-2019.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’art. 150 del Regolamento (EU) n. 1308/2013, nella parte relativa all’accertamento della maggioranza qualificata dei produttori interessati alla proposta di regolazione dell’offerta.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’art. 150 del Regolamento (EU) n. 1308/2013, nella parte concernente la necessità di accertamento dei presupposti sostanziali di squilibri di mercato ai fini dell’adozione di misure temporanee di regolazione dell’offerta, e di una correlativa adeguata motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea interpretazione dell’art. 150 del Regolamento (EU) n. 1308/2013, nella parte relativa al divieto di piani di regolazione dell’offerta di contenuto discriminatorio.


(1)  GU 2013 L 347, pag. 608.


24.6.2019   

IT

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C 213/49


Ricorso proposto l’8 aprile 2019– Klöckner Pentaplast/Commissione

(Causa T-231/19)

(2019/C 213/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klöckner Pentaplast GmbH (Heiligenroth, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


24.6.2019   

IT

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C 213/50


Ricorso proposto l’8 aprile 2019– H&R Ölwerke Schindler/Commissione

(Causa T-232/19)

(2019/C 213/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H&R Ölwerke Schindler GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: N. Voß e D. Fouquet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).


24.6.2019   

IT

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C 213/52


Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Infineon Technologies Dresden/Commissione

(Causa T-233/19)

(2019/C 213/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG (Dresden, Deutschland) (rappresentanti: L. Assmann e M. Peiffer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018)3166, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento sugli oneri di rete per l'energia elettrica) (in prosieguo: la StromNEV) (GU 2019, L 14, pag. 1), nonché

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima perché l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della StromNEV non costituirebbe un aiuto ai sensi degli articoli 107 e seguenti TFUE.

Al riguardo, la ricorrente afferma, innanzitutto, che l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della StromNEV non sarebbe finanziata mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, bensì mediante il gestore di rete tedesco, organizzato sulla base del diritto privato e non riconducibile allo Stato. Né il supplemento oggetto di controversia sarebbe equiparabile, dal punto di vista dei suoi effetti, a quello di un'imposta sul consumo di elettricità in Germania. Inoltre, la Repubblica federale di Germania non avrebbe alcun potere di controllo sugli operatori di trasmissione ai quali è stata affidata la gestione del denaro di cui trattasi.

Infine, viene dedotto che l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della StromNEV si distingue, sotto numerosi aspetti, dalle fattispecie che hanno dato luogo alle cause C-206/06, Essent Netwerk Noord e a., e C-262/12, Vent de Colère !. Tuttavia, l’esenzione oggetto di controversia sarebbe comparabile al supplemento in questione nella causa C-405/16 P, Germania/Commissione, e, pertanto, non sarebbe qualificabile come aiuto.


24.6.2019   

IT

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C 213/53


Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Infineon Technologies/Commissione

(Causa T-234/19)

(2019/C 213/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Deutschland) (rappresentanti: L. Assmann e M. Peiffer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018)3166, sul regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 della Stromnetzentgeltverordnung (regolamento sugli oneri di rete per l'energia elettrica) (in prosieguo: la «StromNEV») (GU 2019, L 14, pag. 1), nonché

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, secondo cui la decisione impugnata sarebbe illegittima perché l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della StromNEV non costituirebbe un aiuto ai sensi degli articoli 107 e seguenti TFUE.

Al riguardo, la ricorrente afferma, innanzitutto, che l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della StromNEV non sarebbe finanziata mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, bensì mediante il gestore di rete tedesco, organizzato sulla base del diritto privato e non riconducibile allo Stato. Né il supplemento oggetto di controversia sarebbe equiparabile, dal punto di vista dei suoi effetti, a quello di un'imposta sul consumo di elettricità in Germania. Inoltre, la Repubblica federale di Germania non avrebbe alcun potere di controllo sugli operatori di trasmissione ai quali è stata affidata la gestione del denaro di cui trattasi.

Infine, viene dedotto che l’esenzione dagli oneri di rete di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della StromNEV si distingue, sotto numerosi aspetti, dalle fattispecie che hanno dato luogo alle cause C-206/06, Essent Netwerk Noord e a., e C-262/12, Vent de Colère !. Tuttavia, l’esenzione oggetto di controversia sarebbe comparabile al supplemento in questione nella causa C-405/16 P, Germania/Commissione, e, pertanto, non sarebbe qualificabile come aiuto.


24.6.2019   

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C 213/54


Ricorso proposto l’8 aprile 2019– GTP/Commissione

(Causa T-237/19)

(2019/C 213/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GTP — Glastechnik Piesau GmbH & Co. KG (Neuhaus am Rennweg, Germania) (rappresentanti: F. Wagner e N. Voß, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 (GU 2019 L 14, pag. 1) per gli anni 2012 e 2013,

in subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166 per gli anni 2012 e 2013,

in ulteriore subordine, annullare la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 %, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 15 % e per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 10 % degli oneri di rete pubblicati,

in estremo subordine, annullare, nei confronti della ricorrente, la decisione SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone, per i consumatori di carico di base con minimo ore di utilizzo annuo il recupero di oltre il 20 % degli oneri di rete pubblicati, nonché

condannare la convenuta alla spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Erronea presunzione di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente addebita alla convenuta di essere incorsa in un errore di diritto per aver concluso, in sede di esame dell’esenzione controversa degli oneri di rete, che sussisteva un utilizzo di risorse statali.

Inoltre, in sede di valutazione del criterio della «selettività» il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in modo erroneo e incompleto.

Si aggiunge inoltre che, a causa della determinazione incompleta del sistema di riferimento, la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente fa valere che la decisione della convenuta prevede obblighi di pagamento retroattivo solo per consumatori di carico di base che hanno fruito di un’esenzione integrale degli oneri di rete nel 2012 e 2013. Di conseguenza, tali consumatori di carico di base subirebbero un trattamento diverso e uno svantaggio ingiustificato rispetto ai consumatori di carico di base che per lo stesso periodo hanno fruito di riduzioni forfettarie degli oneri di rete e per i quali non viene previsto alcun obbligo di pagamento retroattivo.

Si rileva inoltre che riguardo alla disparità di trattamento la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La disparità di trattamento sarebbe altresì contraria al divieto di discriminazione sancito all’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE (1).

3.

Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente fa valere che, alla luce della sua situazione specifica essa poteva legittimamente fare affidamento sul fatto che avrebbe mantenuto gli oneri di rete speciali.


(1)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, del 14.8.2009, pag. 55).


24.6.2019   

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C 213/55


Ricorso proposto il 9 aprile 2019 — Wepa Hygieneprodukte e a./Commissione

(Causa T-238/19)

(2019/C 213/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Wepa Hygieneprodukte GmbH (Arnsberg, Germania), Wepa Leuna GmbH (Leuna, Germania), Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH (Arnsberg) (rappresentanti: H. Janssen e A. Vallone, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 28 maggio 2018, notificata con il numero C(2018)3166, sul «regime di aiuti SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV» (GU 2019, L 14, pag. 1), nonché

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul fatto che l’esenzione dagli oneri di rete non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Al riguardo, le ricorrenti affermano anzitutto che, per l’esenzione dagli oneri di rete, non sarebbero state impiegate risorse statali o concesse dallo Stato. Inoltre, viene fatto valere che la convenuta sarebbe partita dall’erroneo presupposto secondo cui il supplemento di cui all’articolo 19 rappresenterebbe un’«imposta» e/o un’«imposta parafiscale» ai sensi della sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwer Noord e a. (C-206/06, EU:C:2008:413).

Infine, viene dedotto che non sarebbe concesso alcun vantaggio selettivo ai consumatori di carico di base.


24.6.2019   

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C 213/56


Ricorso proposto il 9 Aprile 2019 — A9.com/EUIPO (Rappresentazione di una campana)

(Causa T-240/19)

(2019/C 213/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: A9.com, Inc. (Palo Alto, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett e C. Mikyska, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di una campana) — Domanda di registrazione n. 17 868 712

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2019 nel procedimento R 1309/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto a sostenere le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso incluse le spese necessarie della ricorrente in entrambi i procedimenti.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

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C 213/57


Ricorso proposto il 10 aprile 2019 — Cambogia e CFR/Commissione

(Causa T-246/19)

(2019/C 213/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation (CRF) (Phnom Penh, Cambogia) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019 (1); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la limitazione della nozione di produttori dell’Unione europea a quei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti che sono realizzati utilizzando materie prime (risone) prodotte nell’Unione europea viola l’articolo 22, paragrafo 1, e 23 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (2). In subordine, l’approccio adottato dalla convenuta avrebbe violato l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 978/2012.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, facendo affidamento su dati scorretti o inesatti o dati che non sarebbero stati legati specificatamente al prodotto simile, la convenuta avrebbe omesso di valutare adeguatamente le «gravi difficoltà», in violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 978/2012. Ciò avrebbe reso impossibile valutare adeguatamente se le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 sussistono per il prodotto simile come definito all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 978/2012.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha effettuato una comparazione dei prezzi all’importazione della Cambogia e dei prezzi dell’Unione europea in un modo che avrebbe violato l’articolo 22, paragrafo 1, e 23 del regolamento n. 978/2012.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’analisi del nesso di causalità realizzata dalla convenuta viola l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 978/2012 in quanto le gravi difficoltà affrontate dall’industria dell’Unione europea non deriverebbero in modo sufficientemente diretto dal volume e dai prezzi delle importazioni della Cambogia. Nei limiti in cui, secondo i ricorrenti, il regolamento 2019/67 si è basato su un’analisi cumulativa, lo stesso avrebbe violato altresì l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 978/2012.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha omesso di rivelare diversi fatti o considerazioni principali o elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in violazione dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013 (3), articolo 38 del regolamento n. 978/2012 e dei diritti di difesa dei ricorrenti.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il fascicolo costituito è molto lacunoso e sarebbe privo di importanti informazioni. Ciò costituirebbe una violazione dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, dell’articolo 38 del regolamento n. 978/2012 e dei diritti di difesa dei ricorrenti.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU 2019, L 15, pag. 5).

(2)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU 2012, L 303, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU 2013, L 293, pag. 16).


24.6.2019   

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C 213/58


Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Bilde/Parlamento

(Causa T-248/19)

(2019/C 213/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dominique Bilde (Lagarde, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2019)0137, del 12 marzo 2019, sulla domanda di revoca dell’immunità della ricorrente 2018/2267(IMM), ritirando effettivamente l’immunità della ricorrente;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266), dell’articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento interno del Parlamento europeo (GU 2005, L 44, pag. 1) e delle comunicazioni ai membri nn. 11/2003 e 11/2016.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di procedura, più in particolare sulla violazione dell’articolo 443 della comunicazione ai membri n. 11/2016, in quanto la finalità sottesa alle indagini sarebbe quella di compromettere l’attività politica della ricorrente, il che configurerebbe una fattispecie di fumus persecutionis nei suoi confronti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto dell’Unione «ne bis in idem» e «una via electa», su uno sviamento di procedura e su un abuso di potere.


24.6.2019   

IT

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C 213/59


Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Wieland-Werke/Commissione

(Causa T-521/19)

(2019/C 213/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wieland-Werke AG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, C. von Köckritz e K. Winkelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea nel caso M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall del 5 febbraio 2019;

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti fondando la decisione impugnata sul concetto errato di segmento cosiddetto «di alta fascia» invece di fondarla sul mercato di riferimento per i prodotti laminati in rame come definito dalla Commissione medesima.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito né una definizione né una descrizione chiara del segmento cosiddetto «di alta fascia», sul quale ha fondato — insostenibilmente — la sua valutazione. L’approccio della Commissione sarebbe manifestatamente erroneo e ipotetico.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti di valutazione contraddicendo le sue stesse conclusioni nella decisione di autorizzazione nel caso M.8909- KME/MKM.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato una teoria del danno sui generis senza precedenti e insostenibile collegando in modo inappropriato effetto orizzontale e non orizzontale e confondendo le indicazioni chiare e rigorose fornite dalle linee guida sulle concentrazioni.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nella valutazione concorrenziale della sua asserita preoccupazione orizzontale, omettendo palesemente di effettuare indagini su fatti evidenti nello stabilire il contesto concorrenziale del mercato di riferimento.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la valutazione della Commissione concernente le possibilità di trasferimento dei clienti sarebbe manifestatamente erronea.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe indicato aumenti di prezzo dovuti alla transazione senza aver fornito le relative prove.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nella sua valutazione del passaggio da un controllo congiunto a un controllo esclusivo sulla Schermetall. In particolare, la Commissione avrebbe omesso di adottare le misure di indagine necessarie.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nella valutazione degli impegni proposti dalla ricorrente.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la gestione da parte della Commissione della procedura di ricorso e del test di mercato non rispetterebbe le regole procedurali.

11.

Undicesimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato norme sostanziali e non avrebbe rispettato le regole procedurali. Essa avrebbe rifiutato di sottoporre al test di mercato i primi due impegni e avrebbe lanciato il test di mercato in una fase troppo avanzata del procedimento.


24.6.2019   

IT

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C 213/60


Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — Pech/Consiglio

(Causa T-252/19)

(2019/C 213/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laurent Pech (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer e T. McGrath, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio, contenuta in una lettera del 12 febbraio 2019 trasmessa al ricorrente, che nega l’accesso integrale al documento ST 13593 2018 INIT (parere giuridico del servizio giuridico del Consiglio del 25 ottobre 2018), ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, e 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001 (1);

in subordine, ordinare al Consiglio di concedere un accesso parziale più ampio al documento ST 13593 2018 INIT, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001; e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente nonché alle spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e sull’errata applicazione del secondo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001.

Il ricorrente sostiene che il Consiglio non ha dimostrato che il documento richiesto contenesse una consulenza legale.

Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento 1049/2001, non avendo preso in considerazione né le disposizioni di diritto primario dell’Unione riassunte nel ricorso né il principio secondo il quale i documenti legislativi dell’Unione sono soggetti al più ampio accesso possibile ed essendosi basato altresì su nozioni vaghe e soggettive non previste dal diritto dell’Unione per giustificare la non divulgazione.

Il Consiglio avrebbe commesso un errore di diritto e applicato in modo errato il criterio dell’interesse pubblico prevalente.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e sull’applicazione erronea dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001.

Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di dimostrare che la divulgazione integrale pregiudicherebbe concretamente ed effettivamente il processo decisionale in questione.

Il Consiglio avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 1049/2001 e la giurisprudenza dei giudici dell’Unione, non avendo tenuto conto delle disposizioni di diritto primario dell’Unione riassunte nel ricorso e del principio secondo il quale i documenti legislativi dell’Unione sono soggetti al più ampio accesso possibile.

Il Consiglio non avrebbe adeguatamente valutato l’interesse pubblico alla divulgazione.

3.

Terzo motivo, dedotto in subordine, in base al quale, nel caso in cui le eccezioni invocate dovessero essere applicabili al documento richiesto, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento 1049/2001, in quanto non avrebbe palesemente adempiuto il proprio obbligo di concedere al documento richiesto l’accesso parziale (adeguato e richiesto) che avrebbe dovuto concedere ai sensi del succitato articolo 4, paragrafo 6, avendo negato l’accesso all’intera sezione relativa all’analisi giuridica.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


24.6.2019   

IT

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C 213/62


Ricorso proposto il 15 aprile 2019 — BG/Parlamento

(Causa T-253/19)

(2019/C 213/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BG (rappresentanti: L. Levi, A. Champetier e A. Tymen, lawyers)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 2018 che pone fine al contratto del ricorrente;

se necessario, annullare la decisione del Parlamento europeo del 4 gennaio 2019, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 16 agosto 2018, notificata il 9 gennaio 2019;

condannare il convenuto a risarcire al ricorrente il danno morale subito a causa dell’illecito commesso dal convenuto, valutato in EUR 50000;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e delle norme procedurali applicabili in caso di risoluzione del contratto di cui trattasi.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari e, in tale contesto, del diritto ad una gestione imparziale ed equa dei propri affari, sulla violazione dell’obbligo di diligenza e su un errore manifesto di valutazione.


24.6.2019   

IT

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C 213/62


Ricorso proposto il 12 aprile 2019 — Al-Tarazi/Consiglio

(Causa T-260/19)

(2019/C 213/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mazen Al-Tarazi (Shuwaikh, Kuwait) (rappresentanti: G. Beck e A. Khan, Barristers, e S. Patel, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2019/85 del 21 gennaio 2019 (1) e dell’articolo 1 della decisione di esecuzione del Consiglio (PESC) 2019/87, del 21 gennaio 2019 (2);

annullare, nella parte in cui riguarda il ricorrente, il regolamento di esecuzione del Consiglio 2019/85 e la decisione di esecuzione del Consiglio 2019/87;

dichiarare che il nome del ricorrente sia cancellato dall’allegato (al suo numero 266) del regolamento di esecuzione del Consiglio 2019/85 e dall’allegato (al suo numero 266) della decisione di esecuzione del Consiglio 2019/87; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha fornito una motivazione insufficiente o infondata per la designazione del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la designazione del ricorrente si basa su un errore manifesto di valutazione dei fatti, nei limiti in cui il convenuto non avrebbe fornito la prova dei fatti indicati a sostegno o presumibilmente a sostegno della motivazione delle misure adottate o nei limiti in cui il convenuto avrebbe tratto conclusioni irragionevoli da tali fatti.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la designazione del ricorrente viola il diritto di difesa del ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la designazione del ricorrente viola i diritti di proprietà del ricorrente, la libertà di commercio e il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 18I, 21.1.2019, pag. 4).

(2)  Decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 18I, 21.1.2019, pag. 13).


24.6.2019   

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C 213/63


Ricorso proposto il 22 aprile 2019 — Imagina Media Audiovisual e a./Commissione

(Causa T-268/19)

(2019/C 213/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcellona, Spagna), Imagina EU (Bruxelles, Belgio), dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: P. Kuypers, N. Groot, B. Vitez, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 12 febbraio 2019, Ares(2019)856949 che esclude la IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SL dalle procedure di partecipazione per l’aggiudicazione di appalti e attribuzione delle sovvenzioni ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nella parte in cui ha escluso il consorzio Imagina/dpa o rifiutato la sua offerta;

annullare la decisione della Commissione del 9 aprile 2019, Ares(2019)2494476 in quanto dovrebbe essere considerata la decisione di escludere il consorzio dal bando di gara n. PO/2018-05/A4 o di rifiutare la sua offerta;

annullare l’atto (gli atti) con cui la Commissione aggiudica gli appalti, o consente a una parte diversa dal consorzio Imagina/dpa di eseguire la copertura audiovisiva di temi dell’attualità dell’Unione europea per i lotti I, III e VI come descritti nel bando di gara;

condannare la Commissione a risarcire il consorzio per il danno da essa causato impedendo al consorzio di eseguire gli appalti per i lotti I, III e VI;

condannare la Commissione alle spese sostenute da ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione della Commissione per non aver riconosciuto che l’esclusione dell’Imagina Media Audiovisual SL — uno dei membri del consorzio — non ha incidenza sull’esecuzione da parte del consorzio dell’appalto relativamente ai lotti I, III e VI del bando di gara. L’esclusione dell’Imagina Media Audiovisual SL non ha effetto neanche sulle decisioni con cui la Commissione ha aggiudicato tali appalti al consorzio.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione della Commissione per non aver correttamente applicato i documenti del bando di gara. Di conseguenza, la Commissione non ha chiesto al consorzio di sostituire l’Imagina Media Audiovisual SL con un altro soggetto per far parte del consorzio, come era richiesto dal bando di gara.

3.

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione della Commissione per non avere correttamente applicato l’articolo 136, paragrafo 9, del regolamento 2018/1046. Di conseguenza, l’ordinatore della Commissione non ha chiesto al consorzio di sostituire l’Imagina Media Audiovisual SL con un altro soggetto per far parte del consorzio, come richiesto dal regolamento 2018/1046.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione del diritto del consorzio a una tutela giurisdizionale effettiva e del principio di buona amministrazione. La Commissione ha illegittimamente usato la decisione del 12 febbraio 2019, Ares(2019) 856949 relativa all’esclusione dell’Imagina Media Audiovisual SL o la lettera del 9 aprile 2019, Ares(2019) 2494476 per escludere il consorzio dal bando di gara PO/2018-05/A4.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del diritto del consorzio a una tutela giurisdizionale effettiva, sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione. La Commissione ha commesso errori procedurali e ha illegittimamente attribuito gli appalti per i lotti I, III e VI del bando PO/2018-05/A4 a un offerente diverso dal consorzio.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha causato un danno al consorzio comportandosi illegittimamente e per questo motivo il consorzio non può eseguire gli appalti per i lotti I, III e VI del bando di gara PO/2018-05/A4.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag.1).


24.6.2019   

IT

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C 213/65


Ricorso proposto il 22 aprile 2019 — Imagina Media Audiovisual/Commissione

(Causa T-269/19)

(2019/C 213/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Imagina Media Audiovisual, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: P. Kuypers, N. Groot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione Ares(2019)856949, con la quale la Commissione ha imposto alla ricorrente un’esclusione di due anni e l’ha inserita nella banca dati di individuazione precoce ed esclusione (1);

condannare la Commissione a risarcire la ricorrente per il danno causato dalla decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto per non aver svolto il suo controllo e la sua analisi, ma si è unicamente basata sulle conclusioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti senza effettuare un proprio adeguato controllo e interpretando erroneamente le conclusioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Di conseguenza, la Commissione incorre in un errore di valutazione dei fatti e, pertanto, viene mene al suo dovere di diligenza.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha illegittimamente escluso la ricorrente così violando l’articolo 136, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2018/1046 nonché i diritti della difesa della ricorrente, non precisando chiaramente in cosa esattamente consista il grave illecito professionale. Inoltre, la Commissione incorrerebbe in errore nell’affermare che la ricorrente è esclusa anche dalle gare in corso, dal momento che ciò non si desume dal dispositivo della decisione impugnata; nell’escludere la ricorrente per una condotta relazionata ai diritti di ritrasmissione e commercializzazione di eventi sportivi in una gara relativa alla copertura audiovisiva di temi dell’attualità dell’Unione europea, dal momento che si tratta di mercati differenti che non hanno ripercussioni tra di loro, per cui l’affidabilità della ricorrente in appalti per l’Unione europea può essere dimostrata, e nel decidere che la ricorrente deve essere esclusa, giacché la Commissione non aveva sufficienti prove per adottare la decisione impugnata e l’accordo tra la ricorrente e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di non istruire un procedimento non afferma che la ricorrente o i suoi amministratori delegati siano colpevoli.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto avendo deciso che l’esclusione sia proporzionata ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046 senza tener conto dell’assenza di incidenza sugli interessi finanziari e sull’immagine dell’Unione né del tempo trascorso dal verificarsi della condotta.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore per aver deciso che le misure correttive adottate dalla ricorrente sono provvisorie e insufficienti tenuto conto dell’articolo 136, paragrafo 6, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 136, paragrafo 7, del regolamento 2018/1046.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione viola il principio fondamentale della parità di trattamento per aver trattato la ricorrente in maniera diversa dagli altri offerenti che hanno concluso con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti un accordo di non istruire un procedimento.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha causato danni alla ricorrente per aver illegittimamente deciso che quest’ultima dovesse essere esclusa dalla partecipazione nelle procedure di attribuzione di sovvenzioni disciplinate dal regolamento 2018/1046.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag.1).


24.6.2019   

IT

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C 213/66


Ricorso proposto il 23 Aprile 2019 — Amazon Technologies/EUIPO (ring)

(Causa T-270/19)

(2019/C 213/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amazon Technologies, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Klett e C. Mikyska, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo «ring» — Domanda di registrazione n. 1 401 009

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2019 nel procedimento R 2211/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il convenuto a sostenere le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso dell’EUIPO incluse le spese necessarie della ricorrente in entrambi i procedimenti.

Motivo invocato

La commissione di ricorso, avendo negato la tutela del marchio di cui si tratta ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

IT

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C 213/67


Ricorso proposto il 25 aprile 2019 — TO/SEAE

(Causa T-272/19)

(2019/C 213/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: G. Generet, avocat)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’AHCC del SEAE del 15 giugno 2018 che dichiara che la ricorrente non soddisfa tutte le condizioni d’impiego previste dall’articolo 82 del RAA e che non può essere assunta in qualità di agente contrattuale 3 ter al SEAE;

annullare la decisione dell’AHCC del SEAE del 14 gennaio 2019 che respinge il reclamo deposto dalla ricorrente il 14 settembre 2018;

condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo stimato in EUR 36 992,52 corrispondente ad un anno di retribuzione per un contratto AC FG II al livello salariale in vigore a partire dal 1o novembre 2017, salvo una valutazione più precisa di tale ammontare nel corso del procedimento;

condannare il SEAE a calcolare la perdita in termini di diritti a pensione cagionata dalla sua mancata assunzione;

condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale conseguente alla lesione della sua dignità e della sua reputazione professionale;

condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale conseguente alla lesione della sua salute e del suo equilibrio personale;

condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale derivante alla violazione da parte del SEAE del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale derivante dalla violazione del segreto medico e del carattere confidenziale dei dati personali contenuti nel fascicolo medico della ricorrente;

condannare il SEAE a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale conseguente derivante dalla calunnia e/o diffamazione nei confronti della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 33, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e degli articoli 82 e 83 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, dei principi di proporzionalità e del contraddittorio, del diritto ad una buona amministrazione e alla sollecitudine, del principio di non discriminazione e del diritto al trattamento imparziale ed equo e del divieto di qualunque forma di molestia psicologica.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), e dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


24.6.2019   

IT

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C 213/68


Ricorso proposto il 24 aprile 2019 — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

(Causa T-274/19)

(2019/C 213/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Target Ventures Group Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: T. Dolde, P. Homann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Target Partners GmbH (Monaco, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TARGET VENTURES — Domanda di registrazione n. 13 685 565

Procedimento dinanzi allEUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2019 nel procedimento R 1684/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

IT

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C 213/69


Ricorso proposto il 24 aprile 2019 — PNB Banka e altri/BCE

(Causa T-275/19)

(2019/C 213/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PNB Banka AS (Riga, Lettonia),  CR (*1),  CT (*1) (rappresentanti: O. Behrends e M. Kirchner, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE del 14 febbraio 2019 di svolgere un’ispezione in loco presso i locali della PNB Banka AS e delle società del suo gruppo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE non sarebbe l’autorità di vigilanza competente nei confronti della PNB Banka AS al momento della decisione di svolgere l’ispezione in loco.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non sarebbe «necessaria» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico (MVU) (1).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe omesso di esercitare debitamente la sua discrezionalità ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento MVU.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il diritto di essere ascoltati dei ricorrenti.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il suo obbligo di esaminare e valutare attentamente e imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del singolo caso.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione alla sua decisione.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato il principio di parità di trattamento e avrebbe agito in modo discriminatorio nei confronti dei ricorrenti.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la BCE avrebbe violato l’articolo 19 e il considerando 75 del regolamento MVU e avrebbe commesso uno sviamento di potere.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).


24.6.2019   

IT

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C 213/71


Ricorso proposto il 26 aprile 2019 — BK/Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

(Causa T-277/19)

(2019/C 213/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: BK (rappresentanti: B. Christianos, A. Skoulikis e D. Karagkounis, dikigoroi)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’impugnata decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (AIPN), il cui contenuto è espresso nel messaggio di posta elettronica del 20/09/2018 del capo del Dipartimento Amministrazione, e contestualmente la decisione implicita dell’AIPN di rigetto del reclamo della ricorrente. Di conseguenza, l’EASO dovrà prendere i provvedimenti che l’attuazione della decisione del Tribunale comporta, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, con effetto retroattivo;

condannare il convenuto alla totalità delle spese di giudizio della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento.

2.

Secondo motivo, vertente sull’assenza della motivazione e, pertanto, di una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata, la quale comporta un errore materiale.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore in diritto, in quanto la decisione non tiene conto dell’interesse del servizio e del dovere di sollecitudine dell’Amministrazione nei confronti dei propri agenti.


24.6.2019   

IT

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C 213/71


Ricorso proposto il 26 aprile 2019 — Aurora/UCVV — SESVanderhave (M 02205)

(Causa T-278/19)

(2019/C 213/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aurora Srl (Padova, Italia) (rappresentante: L.-B. Buchman, avvocato)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SESVanderhave NV (Tienen, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali controversa: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali interessata: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. EU 15118 — Varietà di barbabietola da zucchero M 02205

Procedimento dinanzi all’UCVV: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 27 febbraio 2019 nel procedimento R A010/2013-RENV

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione contestata ha erroneamente applicato la sentenza del Tribunale (quinta sezione) del 23 novembre 2017 nella causa T-140/15;

modificare la decisione impugnata, annullare la decisione UCVV NN010 del 23 settembre 2013 e accogliere la contestazione della validità dell’UCVV n. EU 15118 sollevata dalla ricorrente il 28 agosto 2012;

e conseguentemente:

dichiarare la privativa UCVV n. EU 15118 nulla;

condannare il convenuto a sostenere le spese della ricorrente ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese delle parti intervenienti.

Motivi invocati

Violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento;

Inosservanza dei doveri e diniego di giustizia.


24.6.2019   

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C 213/73


Ricorso proposto il 30 aprile 2019 — Highgate Capital Management/Commissione

(Causa T-280/19)

(2019/C 213/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Highgate Capital Management LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Struys, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, recante rigetto del reclamo della ricorrente (caso SA.53105 — Presunto aiuto a favore della Eurobank Ergasias mediante la vendita della Piraeus Bank Bulgaria), quantomeno riguardo alla violazione degli impegni di ristrutturazione nei casi SA.43364 e SA.43363;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe incorso in una violazione delle forme sostanziali, e avrebbe violato:

l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1) e il punto 72 del codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (2);

il diritto della ricorrente di essere ascoltata;

l’obbligo di motivazione, sancito dall’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

il diritto della ricorrente di proporre ricorso, tutelato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente concluso che (i) gli impegni assunti nel caso SA.43364 relativi all’aiuto di Stato ricevuto da Piraeus Bank e (ii) gli impegni assunti nel caso SA.43363 relativi all’aiuto di Stato ricevuto dalla Eurobank Ergasias non si applicavano ratione temporis, dal momento che la conclusione della vendita della Piraeus Bank Bulgaria sarebbe avvenuta dopo il 31 dicembre 2018.


(1)  GU 2015, L 248, pag. 9.

(2)  GU 2018, C 253, pag. 14.


24.6.2019   

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C 213/74


Ricorso proposto il 30 aprile 2019 — Cipro/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

(Causa T-281/19)

(2019/C 213/71)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro [rappresentanti: S. Malynicz QC (Queen’s Counsel), S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor]

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo Halloumi χαλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Marchio dell’Unione europea n. 12 172 276

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2019 nel procedimento R 2298/2017 4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente per il procedimento di nullità.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

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C 213/75


Ricorso proposto il 30 aprile 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Filotas Bellas & Yios ((Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

(Causa T-282/19)

(2019/C 213/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cyprus) [rappresentanti: S. Malynicz QC (Queen’s Counsel), S. Baran, Barrister e V. Marsland, Solicitor]

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Filotas Bellas & Yios AE (Alexandreia Imathias, Grecia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 — Marchio dell’Unione europea n. 12 172 276

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2019 nel procedimento R 2295/2017 4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente per il procedimento di nullità.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

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C 213/76


Ricorso proposto il 2 maggio 2019 — SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione

(Causa T-285/19)

(2019/C 213/73)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: SGI Studio Galli Ingegneria Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Marini, V. Catenacci e R. Viglietta, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accertare e dichiarare che la ricorrente non è tenuta al pagamento in favore della Commissione europea delle somme dalla medesima richieste con la nota di debito n. 3241902288 ricevuta in data 22.2.2019 e da ultimo con la nota ricevuta in data 29.4.2019 — Ref. Ares(2019)2858540, pretese a titolo di recupero del contributo e di Liquidated damages per asserito inadempimento di Studio Galli Ingegneria del Grant Agreement n. 619120 per la sovvenzione del progetto denominato «MARSOL».

Accertare e dichiarare l’insussistenza degli inadempimenti contestati dalla Commissione.

Accertare e dichiarare l’illegittimità, invalidità, e comunque l’infondatezza della preinformation letter del 19.12.2018, del rapporto ispettivo OLAF, della nota di addebito del 22.2.2019, del successivo sollecito del 2.4.2019 e della nota finale di rideterminazione dell’importo richiesto e di rigetto delle ulteriori domande di SGI del 29.4.2019 — Ref.Ares(2019)2858540.

Accertare e dichiarare l’insussistenza del credito vantato dalla Commissione.

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al contributo effettivamente erogato dalla Commissione in forza del Grant Agreement n. 619120 per il progetto «MARSOL».

In subordine, accertare e dichiarare che la somma oggetto di recupero da parte della Commissione non può essere superiore a € 100.044,99.

In via di ulteriore subordine, condannare la Commissione a corrispondere a SGI i costi sostenuti per l’esecuzione del progetto MARSOL a titolo di ingiustificato arricchimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona fede contrattuale, sulla violazione del diritto di difesa nella fase successiva alla chiusura dell’attività investigativa, sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’art. 41 CDFUE, sulla violazione del diritto di accesso ai documenti ai sensi dell’art. 42 CDFUE, nonché sulla violazione dell’art. II.22 del Grant Agreement et dell’art. 1134 del Codice civile belga.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha tenuto conto della richiesta di sospensione del procedimento e di accesso agli atti del fascicolo ispettivo di OLAF formulata dalla ricorrente, ma ha proceduto comunque a emettere la nota di debito e i successivi solleciti, nonostante la società non fosse nella materiale possibilità di controdedurre al final report di OLAF a causa di vicende interne patologiche. Con conseguente violazione dei principi di buona fede contrattuale e del diritto a una difesa effettiva sia in ambito procedimentale che davanti al Tribunale.

2.

Secondo motivo, vertente sull’insussistenza del contestato inadempimento, sull’insussistenza del credito vantato dalla Commissione europea, sull’illegittimità e infondatezza del rapporto ispettivo OLAF, e conseguentemente della pre-information letter e delle note di debito della Commissione, sulla violazione dei principi di presunzione di non colpevolezza, onere della prova, equità di cui al Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.9.2013, nonché sull’esistenza di un errore nella valutazione della prova e la violazione dell’articolo 1315 del Codice civile belga.

Si fa valere a questo riguardo che tutti gli inadempimenti sulla cui base la Commissione ha formulato la richiesta di recupero non sono fondati, come da documentazione prodotta in giudizio. I tempi lavorativi e i costi del personale sono stati correttamente rendicontati per tutte le risorse adibite al progetto e corrispondono con quanto richiesto alla Commissione. Non vi sono sovrapposizioni tra risorse e altri progetti sovvenzionati. Non sussistono tutti gli altri inadempimenti contestati. Le contestazioni di OLAF su cui la Commissione fonda la richiesta di recupero si riferiscono sempre ad altri progetti. Non risulta superato l’onere della prova.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, equità e buona fede contrattuale e violazione dell’art. II.22 del Grant Agreement.

Si fa valere a questo riguardo che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità nel richiedere l’intero contributo erogato alla ricorrente, nonostante il procedimento ispettivo avesse riconosciuto incongruenze solo su due professionisti adibiti al progetto. Sono stati richiesti anche tutti gli ulteriori costi diretti diversi da quelli per il personale e tutti i costi indiretti.

4.

Quarto motivo, vertente fatto valere a titolo subordinato, vertente sul diritto all’indennizzo da arricchimento senza causa della Commissione europea.

Secondo la ricorrente, ricorrono infatti le condizioni per la proposizione dell’azione, vale a dire l’arricchimento di una parte contrattuale e il depauperamento dell’altra, e il nesso di causalità tra l’arricchimento e il depauperamento.


24.6.2019   

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C 213/78


Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Azarov/Consiglio

(Causa T-286/19)

(2019/C 213/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 7) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 1), nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente;

disporre determinate misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, e in particolare

a)

invitare il Consiglio a presentare documenti sull’esame del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nonché sull’esame della fondatezza degli addebiti mossi;

b)

invitare il SEAE a presentare documenti sull’esame del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e

condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su un unico motivo in base al quale gli atti giuridici impugnati sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione.

Il ricorrente deduce anzitutto la mancata osservanza dell’obbligo di controllo formale da parte del convenuto, in particolare per quanto riguarda il controllo autonomo, il controllo della sua competenza e il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. A tal riguardo, il convenuto non avrebbe soddisfatto i requisiti previsti dalla Corte nella sua sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (C-530/17 P, EU:C:2018:1031).

Il ricorrente deduce inoltre la mancata osservanza dell’obbligo di motivazione da parte del convenuto, non avendo quest’ultimo esaminato la fondatezza degli addebiti mossi nei confronti del ricorrente.


24.6.2019   

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C 213/79


Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Divaro/EUIPO — Grendene (IPANEMA)

(Causa T-288/19)

(2019/C 213/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Divaro, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: M. Santos Quintana y M. A. Fernández Munárriz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grendene, SA (Sobral, Brasile)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo IPANEMA — Domanda di registrazione n. 14 180 038

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2019 nel procedimento R 1785/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso del 22 febbraio 2019 nel procedimento R 1785/2018-2.

Annullare la decisione della divisione di opposizione del 10 luglio 2018 (opposizione B 2 598 285).

disporre che il marchio opposto MUE n. 14 180 038 venga registrato relativamente a tutti i prodotti oggetto della domanda.

Condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

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C 213/80


Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Stada Arzneimittel/EUIPO (Rappresentazione di due linee rosse incurvate poste una sopra l’altra)

(Causa T-290/19)

(2019/C 213/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stada Arzneimittel (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J. C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Rappresentazione di due linee rosse incurvate poste una sopra l’altra) — Domanda di registrazione n. 1 375 540

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 febbraio 2019 nel procedimento R 1918/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

IT

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C 213/80


Ricorso proposto il 3 maggio 2019 — Klymenko/Consiglio

(Causa T-295/19)

(2019/C 213/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko;

annullare la decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto gli atti impugnati non sarebbero sufficientemente motivati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantiti dai principi fondamentali del diritto europeo e sanciti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea non può costituire la base giuridica della misura restrittiva adottata nei confronti del sig. Klymenko.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, poiché il ricorrente fornirebbe elementi a dimostrazione dell’assenza di base fattuale sufficiente che possa fondare un qualsivoglia procedimento penale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto al rispetto della proprietà, principio fondamentale del diritto dell’Unione, tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo addizione n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.


24.6.2019   

IT

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C 213/82


Ricorso proposto il 6 maggio 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011)

(Causa T-296/19)

(2019/C 213/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentanti: J. Pimenta e A. Sebastião, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Heretat Mont-Rubi, SA (Font-Rubi, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SUM011 — Domanda di registrazione n. 13 761 168

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2019 nel procedimento R 1662/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata e ordinare che sia negata la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 761 168 SUM011 per i restanti servizi nelle classi 35 e 39;

condannare le altre parti a sostenere le spese del presente procedimento nonché quelle dei procedimenti di opposizione e di impugnazione dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


24.6.2019   

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C 213/83


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — OLX/EUIPO — Stra (STRADIA)

(Causa T-508/18) (1)

(2019/C 213/79)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 373 del 15.10.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/83


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — XK/Commissione

(Causa T-543/18) (1)

(2019/C 213/80)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/83


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — XM e altri/Commissione

(Causa T-546/18) (1)

(2019/C 213/81)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 399 del 5.11.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/84


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — YQ/Commissione

(Causa T-570/18) (1)

(2019/C 213/82)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


24.6.2019   

IT

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C 213/84


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — YR/Commissione

(Causa T-571/18) (1)

(2019/C 213/83)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


24.6.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/84


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — YS/Commissione

(Causa T-572/18) (1)

(2019/C 213/84)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


24.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/85


Ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2019 — Bronckers/Commissione

(Causa T-746/18) (1)

(2019/C 213/85)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 72 del 25.2.2019.