ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 199

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
14 giugno 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 199/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2019/C 199/02

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 1o marzo 2019 in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso AT.40481 — Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW — Relatore: Portogallo ( 1 )

2

2019/C 199/03

Relazione finale del consigliere-auditore — Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW (AT.40481) ( 1 )

3

2019/C 199/04

Sintesi della decisione della Commissione, del 5 marzo 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [Caso AT.40481 — Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW] [notificata con il numero C(2019) 1656 final]  ( 1 )

4

2019/C 199/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006]  ( 1 )

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 199/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9391 — PGGM/Macquarie/MAGL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 giugno 2019

(2019/C 199/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1289

JPY

yen giapponesi

122,44

DKK

corone danesi

7,4678

GBP

sterline inglesi

0,88948

SEK

corone svedesi

10,6968

CHF

franchi svizzeri

1,1207

ISK

corone islandesi

141,50

NOK

corone norvegesi

9,7720

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,581

HUF

fiorini ungheresi

322,00

PLN

zloty polacchi

4,2574

RON

leu rumeni

4,7221

TRY

lire turche

6,6343

AUD

dollari australiani

1,6336

CAD

dollari canadesi

1,5021

HKD

dollari di Hong Kong

8,8375

NZD

dollari neozelandesi

1,7201

SGD

dollari di Singapore

1,5423

KRW

won sudcoreani

1 335,74

ZAR

rand sudafricani

16,7876

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8144

HRK

kuna croata

7,4128

IDR

rupia indonesiana

16 135,37

MYR

ringgit malese

4,7068

PHP

peso filippino

58,556

RUB

rublo russo

72,9275

THB

baht thailandese

35,250

BRL

real brasiliano

4,3429

MXN

peso messicano

21,6384

INR

rupia indiana

78,4745


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/2


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 1o marzo 2019 in merito a un progetto preliminare di decisione concernente il caso AT.40481 — Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW

Relatore: Portogallo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 199/02)

1.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.   

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata.

3.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, come indicato nel progetto di decisione.

4.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dei due accordi e/o pratiche concordate era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che i due accordi e/o pratiche concordate erano atti ad incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

6.   

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata delle due infrazioni.

7.   

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione per quanto riguarda i destinatari in relazione a ciascuna delle due infrazioni.

8.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione per ciascuna delle due infrazioni in cui sono coinvolti.

9.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.

10.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende.

11.   

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende.

12.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che in questo caso non vi sono circostanze aggravanti o attenuanti.

13.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione del punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende.

14.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006.

15.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione concernente la transazione del 2008.

16.   

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende.

17.   

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


14.6.2019   

IT

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C 199/3


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW

(AT.40481)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 199/03)

Il 7 luglio 2017, la Commissione europea ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (2) e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (3) nei confronti di Autoliv (4), Takata (5) e TRW (6) (collettivamente «le parti»).

Il 10 gennaio 2019, al termine di una serie di discussioni (7) e di proposte in vista di una transazione (8) ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, la Commissione europea ha adottato una comunicazione degli addebiti. Secondo la comunicazione degli addebiti, le parti hanno preso parte a due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE relative alla fornitura a società appartenenti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW di sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture.

Nelle loro rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti hanno confermato, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 773/2004, che la comunicazione degli addebiti rispecchiava il contenuto delle loro proposte di transazione.

Nel suo progetto di decisione, la Commissione ha concluso che le parti hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando a due infrazioni uniche e continuate consistenti nello scambio di alcune informazioni commercialmente sensibili e, in alcuni casi, nel coordinamento dei prezzi riguardanti la vendita di certi tipi di sistemi di sicurezza (in particolare cinture di sicurezza, airbag e volanti) destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW nel periodo compreso tra gennaio 2007 e marzo 2011.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Alla luce di quanto precede e considerato che le parti non hanno presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore (9), questi ritiene che, nel caso in oggetto, sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti del procedimento.

Bruxelles, 1o marzo 2019

Joos STRAGIER


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(4)  Autoliv, Inc.e Autoliv B.V. & Co. KG.

(5)  TKJP Corporation (già Takata Corporation) e TB Deu Abwicklungs-Aktiengesellschaft i.L. (già Takata Aktiengesellschaft).

(6)  ZF TRW Automotive Holdings Corp. (già TRW Automotive Holdings Corp.), TRW Automotive Safety Systems GmbH e TRW Automotive GmbH.

(7)  Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra novembre 2017 e novembre 2018.

(8)  Le parti hanno presentato le rispettive richieste formali di transazione il […].

(9)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. inoltre il punto 18 della comunicazione della Commissione 2008/C 167/01 concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1.


14.6.2019   

IT

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C 199/4


Sintesi della decisione della Commissione

del 5 marzo 2019

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

[Caso AT.40481 — Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (II) forniti al gruppo Volkswagen e al gruppo BMW]

[notificata con il numero C(2019) 1656 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 199/04)

Il 5 marzo 2019, la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le eventuali sanzioni imposte, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 5 marzo 2019, la Commissione ha adottato una decisione relativa a due infrazioni uniche e continuate dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Le infrazioni consistono nello scambio di alcune informazioni commercialmente sensibili ma, in alcuni casi, anche in forme più concrete di coordinamento concernenti le forniture a società appartenenti al gruppo Volkswagen e Porsche («gruppo VW») e al gruppo BMW e Mini («gruppo BMW») di alcuni sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture.

(2)

I prodotti interessati da tali infrazioni sono sistemi di sicurezza passiva come cinture di sicurezza, airbag e volanti. Si tratta di dispositivi chiave progettati per aumentare la protezione degli occupanti di un veicolo in caso di collisione.

(3)

Autoliv (2), Takata (3) e TRW (4) (le «parti») sono destinatarie della presente decisione.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(4)

In seguito a una richiesta di immunità presentata da Takata nel marzo 2011 ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 (5) in relazione a contatti collusivi concernenti la fornitura di sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture al gruppo VW e al gruppo BMW, nel giugno 2011 la Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso presso le sedi di Autoliv e TRW in Germania a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003. Il 10 giugno 2011, TRW ha presentato una richiesta di trattamento favorevole. Il 4 luglio 2011, Autoliv ha presentato una richiesta di trattamento favorevole.

(5)

Il 7 luglio 2017, la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, per avviare con le parti discussioni in vista di una transazione. I contatti e le riunioni di transazione tra la Commissione e ciascuna parte hanno avuto luogo tra novembre 2017 e novembre 2018. Successivamente, tutte le parti hanno presentato le rispettive richieste formali di transazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (6).

(6)

Il 10 gennaio 2019, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle parti. Tutte le parti hanno risposto alla comunicazione degli addebiti, confermandone la corrispondenza con il contenuto delle rispettive proposte in vista di una transazione e ribadendo quindi l’impegno a seguire la procedura di transazione.

(7)

Il 1o marzo 2019 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole.

(8)

La Commissione ha adottato la presente decisione il 5 marzo 2019.

2.2.   Sintesi delle infrazioni

(9)

Le due distinte infrazioni hanno riguardato la fornitura di alcuni sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture al gruppo VW e al gruppo BMW.

2.2.1.   Infrazione I: fornitura di alcuni sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture al gruppo VW

(10)

L’infrazione I ha assunto la forma di contatti bilaterali, e in alcuni casi trilaterali, tra Autoliv, Takata e TRW. Le parti hanno messo in atto pratiche collusive consistenti nello scambio di alcune informazioni commercialmente sensibili e, in alcuni casi, nel coordinamento o nel tentativo di coordinare le risposte a alcune richieste di preventivo, le risposte alle periodiche richieste del gruppo VW di revisione dei prezzi e riduzioni dei costi, determinati costi di sviluppo o altre componenti di prezzo e/o i prezzi dei materiali e le compensazioni per l’aumento dei prezzi delle materie prime. I contatti sono avvenuti attraverso lo scambio di e-mail, incontri faccia a faccia o conversazioni telefoniche.

2.2.2.   Infrazione II: fornitura di alcuni sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture al gruppo BMW

(11)

L’infrazione I ha assunto la forma di contatti bilaterali, e in alcuni casi trilaterali, tra Autoliv, Takata e TRW. Le parti hanno messo in atto pratiche collusive consistenti nello scambio di alcune informazioni commercialmente sensibili e, in alcuni casi, nel coordinamento o nel tentativo di coordinare le informazioni sui prezzi, anche nel contesto di alcune richieste di preventivo, le periodiche richieste del gruppo BMW di revisione dei prezzi e riduzioni dei costi e/o i prezzi dei materiali e le compensazioni per l’aumento dei prezzi delle materie prime. I contatti sono avvenuti attraverso lo scambio di e-mail, incontri faccia a faccia o conversazioni telefoniche.

2.2.3.   Durata

(12)

La durata della partecipazione di ciascuna parte alle infrazioni è la seguente:

Infrazione

Impresa

Inizio

Fine

I

AUTOLIV

4.1.2007

30.3.2011

TAKATA

4.1.2007

30.3.2011

TRW

4.1.2007

28.3.2011

II

AUTOLIV

28.2.2008

16.9.2010

TAKATA

28.2.2008

17.2.2011

TRW

5.6.2008

17.2.2011

2.3.   Destinatari

2.3.1.   Autoliv

(13)

La responsabilità delle infrazioni I e II è imputata in solido a Autoliv B.V. & Co. KG, per il suo coinvolgimento diretto, e a Autoliv, Inc. in quanto società madre.

2.3.2.   Takata

(14)

La responsabilità delle infrazioni I e II è imputata in solido a TB Deu Abwicklungs-Aktiengesellschaft i.L. (già Takata Aktiengesellschaft) per il suo coinvolgimento diretto, e a TKJP Corporation (già Takata Corporation) in quanto società madre.

2.3.3.   TRW

(15)

La responsabilità delle infrazioni I e II è imputata in solido a TRW Automotive Safety Systems GmbH e TRW Automotive GmbH per il loro coinvolgimento diretto e a ZF TRW Automotive Holdings Corp. (già TRW Automotive Holdings Corp.) in quanto società madre.

2.4.   Misure correttive

(16)

La decisione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende (7).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(17)

Per l’infrazione I, il valore delle vendite viene calcolato sulla base della media annuale delle vendite di cinture di sicurezza, airbag e volanti al gruppo VW nel SEE durante il periodo nel quale è stata commessa l’infrazione.

(18)

Per l’infrazione II, il valore delle vendite viene calcolato sulla base della media annuale delle vendite di cinture di sicurezza, airbag e volanti al gruppo BMW nel SEE durante il periodo nel quale è stata commessa l’infrazione.

(19)

Tenuto conto della natura e della portata geografica delle infrazioni, la percentuale relativa all’importo variabile delle ammende e all’importo supplementare («diritto di ingresso») è fissata al 16 % del valore delle vendite oggetto di ciascuna infrazione.

(20)

L’importo variabile viene moltiplicato per il numero di anni o per le frazioni di anno della partecipazione individuale alle infrazioni di ciascuna parte, al fine di tenere pienamente conto della durata effettiva della partecipazione di ciascuna parte alle infrazioni in modo separato. Il moltiplicatore per la durata viene calcolato in base ai giorni di calendario.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(21)

Non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nel caso di specie.

2.4.3.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(22)

Nessuna delle ammende calcolate supera il 10 % del fatturato mondiale della corrispondente parte relativo al 2017.

2.4.4.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006: riduzione delle ammende

(23)

Takata è stata la prima impresa, per quanto riguarda le infrazioni I e II, a fornire informazioni ed elementi probatori conformi alle condizioni di cui al punto 8, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006. A Takata viene pertanto concessa l’immunità dalle ammende per le infrazioni I e II.

(24)

TRW è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 per quanto riguarda le infrazioni I e II. A TWR viene pertanto concessa una riduzione del 50 % dell’ammenda per le infrazioni I e II.

(25)

Autoliv è stata la seconda impresa a soddisfare i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 per quanto riguarda le infrazioni I e II. A Autoliv viene pertanto concessa una riduzione del 30 % dell’ammenda per le infrazioni I e II.

(26)

Autoliv è stata inoltre la prima impresa a presentare elementi probatori concludenti ai sensi del punto 25 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 che hanno consentito alla Commissione di prolungare la durata dell’infrazione I. Conformemente al punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, la durata menzionata non viene presa in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere a Autoliv per l’infrazione I.

2.4.5.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(27)

Le ammende da infliggere a ciascuna delle parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. La riduzione è stata aggiunta a quanto concesso a titolo di trattamento favorevole.

2.4.6.   Applicazione del punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende

(28)

La decisione della Commissione di separare in due procedimenti distinti le proprie indagini sulle infrazioni relative ai sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture (8) ha comportato un periodo totale di indagine più lungo rispetto al caso in cui tale separazione non fosse avvenuta. La Commissione considera questa separazione un fattore eccezionale che giustifica una riduzione dell’ammenda da comminare a ciascuno dei destinatari.

(29)

Di conseguenza, dopo le riduzioni accordate in virtù della comunicazione sul trattamento favorevole e a titolo di transazione, l’importo delle ammende irrogate a ciascuna parte è stato ulteriormente ridotto del 5 %.

3.   CONCLUSIONI

(30)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

per l’infrazione I:

a)

a TKJP Corporation (già Takata Corporation) e TB Deu Abwicklungs-Aktiengesellschaft i.L. (già Takata Aktiengesellschaft), in solido: 0 EUR;

b)

a Autoliv, Inc. e Autoliv B.V. & Co KG., in solido: 121 211 000 EUR;

c)

a ZF TRW Automotive Holdings Corp. (già TRW Automotive Holdings Corp.), TRW Automotive Safety Systems GmbH e TRW Automotive GmbH, in solido: 158 824 000 EUR;

per l’infrazione II:

a)

a TKJP Corporation (già Takata Corporation) e TB Deu Abwicklungs-Aktiengesellschaft i.L. (già Takata Aktiengesellschaft), in solido: 0 EUR;

b)

a Autoliv, Inc. e Autoliv B.V. & Co. KG, in solido: 58 175 000 EUR;

c)

a ZF TRW Automotive Holdings Corp. (già TRW Automotive Holdings Corp.), TRW Automotive Safety Systems GmbH e TRW Automotive GmbH, in solido: 30 067 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

(2)  I pertinenti soggetti giuridici sono Autoliv, Inc. e Autoliv B.V. & Co. KG.

(3)  I pertinenti soggetti giuridici sono TKJP Corporation (già Takata Corporation) e TB Deu Abwicklungs-Aktiengesellschaft i.L. (già Takata Aktiengesellschaft).

(4)  I pertinenti soggetti giuridici sono ZF TRW Automotive Holdings Corp. (già TRW Automotive Holdings Corp.), TRW Automotive Safety Systems GmbH e TRW Automotive GmbH.

(5)  GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17.

(6)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(7)  GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.

(8)  Cfr. anche la decisione della Commissione C(2017) 7670 final del 22 novembre 2017 nel caso AT.39881 — Sistemi di sicurezza destinati alla protezione degli occupanti delle autovetture forniti a costruttori automobilistici giapponesi.


14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/8


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 199/05)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numeri di autorizzazione

Usi autorizzati

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

PE_2019_3912

7 giugno 2019

acido arsenico n. CE 231-901-9, n. CAS 7778-39-4

Circuit Foil Luxembourg SARL, Zone industrielle C. Salzbaach, 9559 Wiltz, Lussemburgo

REACH/19/17/0

Uso industriale dell’acido arsenico per il trattamento di fogli di rame utilizzati nella produzione di circuiti stampati

22 agosto 2024

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana.

Non esistono alternative idonee.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/9


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9391 — PGGM/Macquarie/MAGL)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 199/06)

1.   

In data 5 giugno 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds («PGGM», Paesi Bassi), appartenente al gruppo PGGM (Paesi Bassi),

gruppo Macquarie («Macquarie», Australia),

Macquarie AirFrance Group Limited («MAGL», Regno Unito).

PGGM e il gruppo Macquarie acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di MAGL.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   gruppo PGGM: gestisce pensioni per conto di vari fondi pensionistici, dei datori di lavoro affiliati e dei loro dipendenti;

—   gruppo Macquarie: gruppo finanziario che fornisce servizi di gestione patrimoniale, servizi finanziari, bancari e di consulenza e soluzioni per la gestione del rischio e del capitale;

—   MAGL: opera su scala mondiale nel leasing di aeromobili.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9391 — PGGM/Macquarie/MAGL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.