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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 182/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 182/02 |
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2019/C 182/03 |
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2019/C 182/04 |
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2019/C 182/05 |
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2019/C 182/06 |
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2019/C 182/07 |
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2019/C 182/08 |
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2019/C 182/09 |
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2019/C 182/10 |
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2019/C 182/11 |
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2019/C 182/12 |
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2019/C 182/13 |
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2019/C 182/14 |
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2019/C 182/15 |
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2019/C 182/16 |
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2019/C 182/17 |
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2019/C 182/18 |
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2019/C 182/19 |
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2019/C 182/20 |
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2019/C 182/21 |
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2019/C 182/22 |
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2019/C 182/23 |
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2019/C 182/24 |
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2019/C 182/25 |
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2019/C 182/26 |
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2019/C 182/27 |
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2019/C 182/28 |
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2019/C 182/29 |
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2019/C 182/30 |
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2019/C 182/31 |
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2019/C 182/32 |
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2019/C 182/33 |
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2019/C 182/34 |
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Tribunale |
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2019/C 182/35 |
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2019/C 182/36 |
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2019/C 182/37 |
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2019/C 182/38 |
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2019/C 182/39 |
Causa T-178/19: Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Kalai/Consiglio |
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2019/C 182/40 |
Causa T-183/19: Ricorso proposto il 29 marzo 2019 — Jalkh/Parlamento |
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2019/C 182/41 |
Causa T-202/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTour) |
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2019/C 182/42 |
Causa T-203/19: Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTwo) |
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2019/C 182/43 |
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2019/C 182/44 |
Causa T-212/19: Ricorso proposto l’8 aprile 2019 — Apple/EUIPO (Stili) |
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2019/C 182/45 |
Causa T-214/19: Ricorso proposto l’8 aprile 2019 — Fleximed/EUIPO — docPrice (Fleximed) |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 182/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia delľUnione europea
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 22 agosto 2018 — DP, Finanzamt Linz.
(Causa C-545/18)
(2019/C 182/02)
Lingua processuale: il tedesco.
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti
Ricorrenti: DP, Finanzamt Linz
Amministrazioni convenute: Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn, Bezirkshauptmannschaft Linz-Land
Intervenienti: Finanzamt Braunau-Ried-Schärding, EO
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione), con decisione del 4 aprile 2019, ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich con decisione del 16 agosto 2018 è manifestamente irricevibile.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 14 novembre 2018 — WN/Land Niedersachsen
(Causa C-710/18)
(2019/C 182/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: WN
Resistente: Land Niedersachsen
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma come quella prevista dall’articolo 16, paragrafo 2, del Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (contratto per il pubblico impiego dei Länder, in prosieguo il «TV-L»), ai sensi della quale, in caso di riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, l’esperienza professionale pertinente acquisita con tale datore di lavoro è privilegiata per quanto riguarda l’inquadramento di livello in un sistema retributivo istituito da un contratto collettivo, in quanto tale esperienza professionale sia pienamente riconosciuta ai sensi dall’articolo 16, paragrafo 2, seconda frase, del TV-L, mentre l’esperienza professionale pertinente acquisita presso altri datori di lavoro è presa in considerazione solo fino a un massimo di tre anni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, terza frase, del TV-L, laddove tale trattamento privilegiato sia previsto dal diritto dell’Unione, in base alla clausola 4, punto 4, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/3 |
Impugnazione proposta il 17 dicembre 2018 da Pracsis SPRL, Conceptexpo Project avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 ottobre 2018, causa T-33/18, Pracsis e Conceptexpo Project/Commissione ed EACEA
(Causa C-794/18 P)
(2019/C 182/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Pracsis SPRL, Conceptexpo Project (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’istruzione, l’audiovisivo e la cultura (EACEA)
Con ordinanza dell’11 aprile 2019, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 20 dicembre 2018 — IX/WABE e.V.
(Causa C-804/18)
(2019/C 182/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Arbeitsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: IX
Resistente: WABE e.V.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se un’istruzione unilaterale del datore di lavoro che vieti di indossare qualsivoglia segno visibile relativo alle convinzioni politiche, personali o religiose discrimini i lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in ragione di obblighi religiosi di coprirsi, in modo diretto e a causa della loro religione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1). |
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2) |
Se un’istruzione unilaterale del datore di lavoro che vieti di indossare qualsivoglia segno visibile relativo alle convinzioni politiche, personali o religiose discrimini una lavoratrice che indossa il velo in ragione della sua fede musulmana, in modo indiretto e a causa della religione e/o del sesso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78. In particolare:
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 gennaio 2019 — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Causa C-34/19)
(2019/C 182/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Telecom Italia SpA
Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’art. 22, paragrafo 3, della Direttiva 97/13/CE (1) possa essere interpretato nel senso di consentire, anche per l’anno 1998, il mantenimento dell’obbligo di pagare un canone ovvero un corrispettivo corrispondente — in quanto commisurato ad una identica porzione del fatturato — a quello dovuto in base al regime anteriore alla medesima direttiva. |
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2) |
Se la Direttiva 97/13/CE, alla luce delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE del 18 settembre 2003, nelle cause riunite C-292/01 e C-293/01, e del 21 febbraio 2008, nella causa C-296/06, osti ad un giudicato interno, frutto di una errata interpretazione e/o di un travisamento della Direttiva stessa, di talché tale giudicato possa essere disapplicato da un secondo Giudice chiamato a giudicare in una controversia fondata sul medesimo rapporto giuridico sostanziale, ma diversa per la natura accessoria del pagamento richiesto rispetto a quello oggetto della causa sulla quale si è formato il giudicato. |
(1) Direttiva 97/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU 1997, L 117, pag. 15).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 21 gennaio 2019 — CV/Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo
(Causa C-37/19)
(2019/C 182/07)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: CV
Resistente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Questione pregiudiziale
Se l’art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88 (1) e l’art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di una indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le cd. «Festività soppresse» equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) addebitale al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Rieco SpA/Comune di Lanciano, Ecolan SpA
(Causa C-89/19)
(2019/C 182/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Rieco SpA
Apellati: Comune di Lanciano, Ecolan SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) [la] quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento. |
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2) |
Se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE (1) in tema di affidamenti in house in regime di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate — decreto legislativo n. 175 del 2016 –) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluripartecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipato. |
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Rieco SpA/Comune di Ortona, Ecolan SpA
(Causa C-90/19)
(2019/C 182/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Rieco SpA
Appellati: Comune di Ortona, Ecolan SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) [la] quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento. |
|
2) |
Se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE (1) in tema di affidamenti in house in regime di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate — decreto legislativo n. 175 del 2016 –) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluripartecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipato. |
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Rieco SpA/Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA
(Causa C-91/19)
(2019/C 182/10)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Rieco SpA
Appellati: Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e il principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) [la] quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento. |
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2) |
Se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE (1) in tema di affidamenti in house in regime di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate — decreto legislativo n. 175 del 2016 –) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluripartecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipato. |
(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 febbraio 2019 — Burgo Group SpA/Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-92/19)
(2019/C 182/11)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellante: Burgo Group SpA
Appellato: Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la direttiva 2004/8/CE (1) (in particolare, il suo articolo 12) osti ad una interpretazione degli articoli 3 e 6 del d. lgs. n. 20/2007, nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al d. lgs. n. 79/1999 (in particolare, di cui all’articolo 11, e di cui alla Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione) anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il 31 dicembre 2010. |
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2) |
Se l’articolo 107 TFUE osti ad un’interpretazione degli articoli 3 e 6 del d. lgs. n. 20/2007, nei sensi indicati sub a), nella misura in cui tale disposizione, così come interpretata, possa determinare un «aiuto di Stato», e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza. |
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3) |
Specularmente a quanto esposto sub a) e b), ed in considerazione di quanto espressamente prospettato dall’appellante, se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconosciment[o] dei regimi di sostegno alla cogenerazione non [ad alto rendimento] fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lettera c) del comma 11, articolo 25, del d. lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che abroga le norme richiamate dell’articolo 11 del d. lgs. 79/1999 a far tempo dal 1o gennaio 2016, anzi ora fino al 19 luglio 2014 (per effetto dell’articolo 10, comma 15, del d. lgs. 4 luglio 2014 n. 102). |
(1) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU 2004, L 52, pag. 50).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 6 febbraio 2019 — San Domenico Vetraria SpA/Agenzia delle Entrate
(Causa C-94/19)
(2019/C 182/12)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: San Domenico Vetraria SpA
Convenuta: Agenzia delle Entrate
Questione pregiudiziale
Se gli artt. 2 e 6 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (1), nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo da parte della controllata.
(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 6 febbraio 2019 — Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA
(Causa C-95/19)
(2019/C 182/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agenzia delle Dogane
Controricorrente: Silcompa SpA
Questione pregiudiziale
Se il disposto di cui all’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (1), come modificata dalla direttiva del Consiglio n. 2001/44/CE (2), in relazione all’art. 20 della direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3), possa essere interpretato nel senso che, nel giudizio avviato avverso gli atti esecutivi di riscossione, possa costituire oggetto di disamina, ed eventualmente in quali limiti, il presupposto del luogo (di effettiva immissione in consumo) in cui l’irregolarità o l’infrazione sia stata effettivamente commessa qualora, come nell’ipotesi in giudizio, la medesima pretesa, fondata sulle stesse ed uniche operazioni di esportazione, venga avanzata, autonomamente, nei confronti del contribuente dallo Stato richiedente e dallo Stato adito, e presso quest’ultimo siano pendenti, contemporaneamente, sia il giudizio sulla pretesa interna sia quello sull’attività di riscossione per l’altro Stato, assumendo un tale accertamento valore ostativo alla richiesta di assistenza e, dunque, a tutti gli atti esecutivi.
(1) Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU 1976, L 73, pag. 18).
(2) Direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell’imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU 2001, L 175, pag. 17).
(3) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) l’8 febbraio 2019 — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln
(Causa C-97/19)
(2019/C 182/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG
Resistente: Hauptzollamt Köln
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1) del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, una dichiarazione in dogana vada sottoposta a revisione e rettifica sostituendo i dati del dichiarante con il nome del soggetto cui sia stato rilasciato un titolo d’importazione valido per la merce importata, e questi sia rappresentato dal soggetto indicato come dichiarante nella dichiarazione in dogana munito, ai fini doganali, di procura rilasciata dal titolare del titolo d’importazione.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 febbraio 2019 — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus/Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano — Ostuni — Cisternino
(Causa C-109/19)
(2019/C 182/15)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus
Resistenti: Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano — Ostuni — Cisternino
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del «Codice dei contratti pubblici» italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. «soccorso istruttorio», pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione.
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 febbraio 2019 — Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus/Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano — Ostuni — Cisternino
(Causa C-110/19)
(2019/C 182/16)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus
Resistenti: Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano — Ostuni — Cisternino
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del «Codice dei contratti pubblici» italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. «soccorso istruttorio», pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione.
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l’11 febbraio 2019 — Industria Italiana Autobus SpA/Comune di Palermo
(Causa C-111/19)
(2019/C 182/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Industria Italiana Autobus SpA
Resistente: Comune di Palermo
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di libera circolazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli articoli 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del «Codice dei contratti pubblici» italiano) in base alla quale la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del c.d. «soccorso istruttorio», pur nell’ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso il richiamato obbligo legale di puntuale indicazione.
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 18 febbraio 2019 — Azienda Sanitaria Provinciale di Catania/Assessorato della Salute della Regione Siciliana
(Causa C-128/19)
(2019/C 182/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Resistente: Assessorato della Salute della Regione Siciliana
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se alla stregua degli artt. 87 e 88 Trattato CE — ed ora degli artt. 107 e 108 TFUE — nonché degli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, la disposizione recata dall’art. 25, comma 16, l. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. [19] laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20 000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni» costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza; |
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2) |
se, benché la disposizione recata dall’art. 25, comma 16, l. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, laddove «per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20 000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10 000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni», possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli artt. 87 ed 88 Trattato CE — ed ora con gli artt. 107 e 108 TFUE — in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione Europea con decisione C(2002)4786 del 6.12.2002, a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli «orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, le disposizioni di analogo tenore recate dagli artt. 11 l. reg. Sicilia 40/1997 e dall’art. 7 l. reg. 22/1999 compatibili con gli artt. 87 e 88 CE. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 19 febbraio 2019 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV
(Causa C-129/19)
(2019/C 182/19)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Controricorrente: BV
Questioni pregiudiziali
Dica la CGUE, nelle circostanze proprie della causa principale, concernente un’azione di risarcimento danni proposta da cittadina italiana, residente stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, «relativa all’indennizzo delle vittime del reato» (1), e, in particolare, dell’obbligo, ivi previsto dall’art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1o luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, par. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali (compreso il reato di violenza sessuale, di cui l’attrice è stata vittima), nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti:
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1) |
se — in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, «relativa all’indennizzo delle vittime del reato», non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti, che fa sorgere, nei confronti di soggetti transfrontalieri cui la stessa direttiva è unicamente rivolta, la responsabilità risarcitoria dello Stato membro, in forza dei principi recati dalla giurisprudenza della CGUE (tra le altre, sentenze «Francovich» e «Brasserie du Pecheur e Factortame III») — il diritto [dell’Unione europea] imponga di configurare un’analoga responsabilità dello Stato membro nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti), i quali non sarebbero stati i destinatari diretti dei benefici derivanti dall’attuazione della direttiva, ma, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione nell’ambito dello stesso diritto [dell’Unione europea], avrebbero dovuto e potuto — ove la direttiva fosse stata tempestivamente e compiutamente recepita — beneficiare in via di estensione dell’effetto utile della direttiva stessa (ossia del sistema di indennizzo anzidetto). Condizionatamente alla risposta positiva al quesito che precede: |
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2) |
se l’indennizzo stabilito in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti (e, segnatamente, del reato di violenza sessuale, di cui all’art. 609-bis cod. pen.) dal decreto del Ministro dell’interno 31 agosto 2017 [emanato ai sensi del comma 3 dell’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2015-2016) e successive modificazioni (recate dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall’art. 1, commi 593-596, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)] nell’«importo fisso di euro 4 800» possa reputarsi «indennizzo equo ed adeguato delle vittime» in attuazione di quanto prescritto dall’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/80. |
(1) Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15).
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/16 |
Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-743/16 RENV, CX/Commissione
(Causa C-131/19 P)
(2019/C 182/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, agenti)
Altra parte nel procedimento: CX
Conclusioni della ricorrente
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— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, causa T-743/16 RENV, CX/Commissione, in quanto annulla la decisione disciplinare di destituzione; |
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— |
Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sugli altri motivi di ricorso; |
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— |
Riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: travisamento degli articoli 4 e 22 dell’Allegato IX dello Statuto dei funzionari con l’errata interpretazione della portata del diritto alla comparizione personale.
Gli argomenti a sostegno del primo motivo sono suddivisi in più parti.
In una prima parte, la Commissione afferma che la sentenza ha travisato i criteri giuridici applicabili per valutare lo stato di incapacità del funzionario a comparire, l’obbligo di motivazione nonché le norme relative all’onere della prova.
In una seconda parte, la Commissione sostiene che la sentenza ha effettuato un’applicazione errata della nozione di insieme di indizi concordi per dimostrare che il funzionario fosse incapace di comparire alle audizioni, e che il Tribunale ha svolto un esame incompleto delle offerte di prova pertinenti.
In una terza parte, la Commissione sostiene che la sentenza ha snaturato due offerte di prova.
Secondo motivo: travisamento degli articoli 4 e 22 dell’Allegato IX dello Statuto dei funzionari con l’errata interpretazione della portata del diritto ad essere sentiti per iscritto o mediante un rappresentante.
Gli argomenti a sostegno del secondo motivo sono suddivisi in due parti.
La prima parte verte sul travisamento dei criteri giuridici applicabili per valutare lo stato di incapacità del funzionario a presentare le proprie osservazioni per iscritto o con l’intermediazione di un rappresentante, il travisamento dell’obbligo di motivazione, il travisamento delle norme sull’onere della prova riguardo l’incapacità del funzionario a presentare le proprie difese nel corso delle audizioni nonché l’errata applicazione della nozione di insieme di indizi concordi.
Una seconda parte verte sulle contraddizioni nei motivi riguardanti l’incapacità del funzionario a prestare le proprie difese.
Terzo motivo: travisamento dell’obbligo di motivazione riguardante le conseguenze della violazione del diritto ad essere sentiti.
Il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui l’irregolarità procedurale derivante dalla mancata audizione comporta l’annullamento della decisione impugnata.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 20 febbraio 2019 — Atresmdia Corporación de Medios de Comunicación S.A./Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)
(Causa C-147/19)
(2019/C 182/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.
Resistenti: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) e Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di «riproduzione di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, delle direttive 92/100 (1) e 2006/115 (2) comprenda la riproduzione di un fonogramma pubblicato a scopi commerciali in una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se sia tenuta al pagamento della remunerazione equa e unica prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, delle menzionate direttive un’emittente televisiva che utilizzi, per una qualsiasi comunicazione al pubblico, una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera cinematografica o audiovisiva nella quale sia stato riprodotto un fonogramma pubblicato a scopi commerciali. |
(1) Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61).
(2) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/18 |
Impugnazione proposta il 19 febbraio 2019 da BTB Holding Investments SA e Duferco Participations Holding SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2018 nella causa T-100/17, BTB Hoding Investments SA e Duferco Participations Holding SA/Commissione
(Causa C-148/19 P)
(2019/C 182/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)
Conclusioni delle ricorrenti
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— |
Annullare la sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2018, BTB Holding Investments e Duferco Participations Holding/Commissione (T-100/17); |
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— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
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— |
condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente procedimento nonché delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con la loro impugnazione avverso la sentenza T-100/17, le ricorrenti sostengono che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha violato il diritto ad un equo processo statuendo che, «allo scopo di dimostrare che la Commissione ha commesso un manifesto errore nella valutazione [economica complessiva] dei fatti di natura tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova apportati dalla ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità la valutazione dei fatti considerati nella decisione di cui si tratta». Le ricorrenti sostengono inoltre, più in particolare, che il Tribunale ha violato i principi relativi all’onere della prova e il principio di parità delle armi.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln (Germania) il 22 febbraio 2019 — FZ/DER Touristik GmbH
(Causa C-153/19)
(2019/C 182/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Köln
Parti
Ricorrente: FZ
Resistente: DER Touristik GmbH
Questione pregiudiziale
Se il diritto alla riduzione del prezzo del viaggio, fatto valere da un viaggiatore nei confronti di un operatore turistico sulla base di un contratto di viaggio a causa delle carenze del volo derivanti da ritardo del volo medesimo, costituisca un diritto ad un risarcimento supplementare ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (1) e se il diritto alla compensazione pecuniaria garantita in caso di ritardo del volo in applicazione analogica dell’articolo 7 del regolamento possa essere inglobato nel diritto ex articolo 12 del regolamento.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Germania) il 25 febbraio 2019 — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle/JD
(Causa C-181/19)
(2019/C 182/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle
Resistente: JD
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’esclusione di cittadini dell’Unione, titolari di un diritto di soggiorno in forza dell’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 (1), dal beneficio delle prestazioni d’assistenza sociale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 (2) sia compatibile con il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 18 TFUE in combinato disposto con gli articoli 10 e 7 del regolamento n. 492/2011.
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2) |
Se l’esclusione di cittadini dell’Unione dal beneficio delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004 (3) sia compatibile con il principio della parità di trattamento sancito dall’articolo 18 TFUE in combinato disposto con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, ove i cittadini medesimi dispongano di un diritto di soggiorno conformemente all’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 e soano affiliati ad un regime previdenziale o ad un regime di prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. |
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).
(3) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 26 febbraio 2019 — der Spenner GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-189/19)
(2019/C 182/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: der Spenner GmbH & Co. KG
Resistente: Bundesrepublik Deutschland (Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 9, paragrafo 9, della decisione della Commissione del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (2011/278/UE), parta dal presupposto che l’ampliamento sostanziale della capacità di un impianto esistente sia avvenuto nel periodo di riferimento determinato dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione stessa (2011/278/UE). |
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2) |
Se l’articolo 9, paragrafo 9, primo comma, in combinato disposto con il paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE debba essere interpretato, in relazione ad ampliamenti sostanziali di capacità, nel senso che per determinare il livello storico di attività per il periodo di riferimento che va dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 occorre detrarre il livello storico di attività relativo alla capacità aggiunta, (anche) se l’ampliamento sostanziale della capacità è avvenuto nel periodo di riferimento che va dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008. |
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3) |
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4) |
Se la decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l’istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), debba essere interpretata nel senso che, nel caso di assegnazioni antecedenti il 1o marzo 2017, si applichi il fattore di correzione transettoriale nella versione originale di cui all’articolo 4 e all’allegato II della decisione 2013/448/UE per gli anni dal 2013 al 2020, e in caso di ulteriori assegnazioni di quote di emissioni dopo il 28 febbraio 2017, sulla base di una decisione giurisdizionale, alla quantità complessiva di quote in eccesso il periodo dal 2013 al 2020, o solo alla quantità assegnata in eccesso per gli anni dal 2018 al 2020. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 6 marzo 2019 — TN/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Causa C-210/19)
(2019/C 182/26)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: TN
Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che uno Stato membro può garantire il diritto a un ricorso effettivo anche nel caso in cui ai suoi organi giurisdizionali non sia consentito modificare i provvedimenti emanati nell’ambito di procedimenti in materia di asilo ma gli stessi siano esclusivamente legittimati ad annullarli e a disporre lo svolgimento di un nuovo procedimento in materia di asilo. |
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2) |
Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che è conforme a tali norme la legislazione dello Stato membro che prevede un unico termine imperativo complessivo di 60 giorni per i procedimenti giurisdizionali di asilo, indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza considerare le specificità della causa né le possibili difficoltà in termini di prova. |
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 12 marzo 2019 — XR/Coseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris
(Causa C-218/19)
(2019/C 182/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: XR
Resistenti: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il principio secondo cui il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, divenuto, in seguito alle relative modifiche, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che si impone ai loro giudici, osti a una normativa nazionale che subordini la concessione di un esonero dai requisiti inerenti alla formazione e al diploma previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, alla condizione che l’autore della domanda di esonero disponga di una conoscenza sufficiente del diritto nazionale di origine francese, escludendo in tal modo la considerazione di una conoscenza analoga del solo diritto dell’Unione europea. |
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2) |
Se gli articoli 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino a una legislazione nazionale che riservi il beneficio dell’esonero dai requisiti inerenti alla formazione e al diploma previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, a taluni agenti del pubblico impiego del relativo Stato membro che in tale qualità abbiano svolto, in Francia, attività giuridiche in un’amministrazione, in un servizio pubblico o in un’organizzazione internazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero gli agenti o ex agenti della funzione pubblica europea che, in tale qualità, abbiano svolto attività giuridiche in uno o più settori del diritto dell’Unione europea, in seno alla Commissione europea. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 20 marzo 2019 — A/Veselības ministrija
(Causa C-243/19)
(2019/C 182/28)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti del procedimento principale
Ricorrente: A
Convenuto: Veselības ministrija
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento qualora nello Stato di residenza dell’interessato siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma il metodo di cura utilizzato non sia conforme alle convinzioni religiose del suddetto interessato. |
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2) |
Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/24/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva qualora nello Stato membro di affiliazione dell’interessato siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma il metodo di cura utilizzato non sia conforme alle convinzioni religiose del suddetto interessato. |
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgerichts Wien (Austria) il 21 marzo 2019 — GB/Decker KFZ-Handels u. -Reparatur GmbH und Volkswagen AG
(Causa C-244/19)
(2019/C 182/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: GB
Resistente: Decker KFZ-Handels u. –Reparatur GmbH, Volkswagen AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1) debba essere interpretato nel senso che è vietato, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2007, un dispositivo di un veicolo per il quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico, vale a dire un componente che influisce sulle emissioni, sia progettata in modo tale che la percentuale di ricircolo dei gas di scarico, vale a dire la quantità di gas di scarico che viene sottoposta a ricircolo, è regolata in maniera da essere garantita una modalità a basse emissioni solo tra i 15 e i 33 gradi Celsius e al di sotto dei 1000 metri di altitudine, mentre diminuisce linearmente a zero al di fuori di tale intervallo di temperature nel range di 10 gradi Celsius e al di sopra dei 1000 metri di altitudine fino a 250 metri, comportando un aumento delle emissioni di ossidi di azoto oltre i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007. |
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2) |
Se sia rilevante, ai fini della valutazione della prima questione, il fatto che il dispositivo del veicolo ivi menzionato sia necessario per proteggere il motore dai danni. |
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3) |
Se sia inoltre rilevante ai fini della valutazione della seconda questione il fatto che la parte del motore che deve essere protetta dai danni sia la valvola per il ricircolo dei gas di scarico. |
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4) |
Se sia rilevante ai fini della valutazione della prima questione il fatto che il dispositivo del veicolo in essa menzionato sia stato installato già al momento della costruzione del veicolo oppure che il sistema della valvola per il ricircolo dei gas di scarico descritto nella prima questione sia stato inserito nel veicolo a titolo di riparazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (2). |
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5) |
Se l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo debba essere interpretato nel senso che sussiste un vizio non minore di conformità, nel caso in cui sia stato concluso un contratto di vendita di un veicolo, a termini del quale debba essere consegnato un veicolo conforme alle disposizioni legislative (di diritto dell’Unione), funzionante secondo la logica della commutazione, vale a dire un sistema per il quale, al momento dell’accensione, il veicolo si trova nella modalità 1 e, qualora il software riconosca la situazione di prova, cioè il funzionamento del veicolo nell’ambito del nuovo ciclo di guida standard europeo (in prosieguo: il «NCGSE»), detto veicolo resta in modalità 1, ma qualora il software rilevi il movimento del veicolo al di fuori dei limiti di tolleranza del NCGSE (scostamenti rispetto al profilo di velocità di +/- 2 km/h ovvero +/- 1 s), il veicolo passa alla modalità 0 (guida), nella quale la valvola per il ricircolo dei gas di scarico è regolata in maniera tale che non possano più essere rispettati i valori limite fissati dal regolamento n. 715/2007, per cui tale sistema si attiva in un tempo così breve che il veicolo si muove, in sostanza, quasi esclusivamente in modalità 0. |
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 25 marzo 2019 — B. O. L./État belge
(Causa C-250/19)
(2019/C 182/30)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: B. O. L.
Resistente: État belge
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, al fine di garantire l’effettività del diritto dell’Unione europea e di non rendere impossibile il godimento del diritto al ricongiungimento familiare che la ricorrente ritiene esserle conferito dall’articolo 4 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1), detta disposizione debba essere interpretata nel senso che comporta che il figlio di un soggiornante possa beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare qualora diventi maggiorenne durante il procedimento giurisdizionale di impugnazione della decisione di diniego di tale diritto, che è stata adottata quando egli era ancora minorenne. |
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2) |
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 18 della direttiva 2003/86/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che il ricorso di annullamento, proposto contro il diniego di un diritto al ricongiungimento familiare di un figlio minorenne, sia dichiarato irricevibile sulla base del rilievo che il figlio è diventato maggiorenne durante il procedimento giurisdizionale, in quanto il medesimo verrebbe privato della possibilità di ottenere una statuizione sul suo ricorso avverso la decisione de qua e sarebbe pregiudicato il suo diritto a un ricorso effettivo. |
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/26 |
Impugnazione proposta il 25 marzo 2019 da Comprojecto-Projetos e Construções, Lda e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019, causa T-768/17, Comprojecto-Projetose Costruções, Lda e a./Banca centrale europea (BCE)
(Causa C-251/19 P)
(2019/C 182/31)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrenti: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (rappresentante: M. Ribeiro, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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— |
dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca nel merito; |
|
— |
ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, annullare la decisione, rinviare la causa al Tribunale e disporre che le spese siano determinate in base ad un’equa valutazione, conformemente all’articolo 138 del regolamento di procedura della Corte. |
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/26 |
Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-166/17, EKETA/Commisione europea
(Causa C-273/19 P)
(2019/C 182/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
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1. |
Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-166/17 (1), per quanto concerne i punti 2 e 3 del suo dispositivo e la relativa motivazione. |
|
2. |
Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente. |
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3. |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione il ricorrente non contesta il punto 1 del dispositivo, né i punti 142, 143, 145, 171, 173, da 187 a 189 e da 191 a 193 della motivazione della sentenza impugnata ad esso afferenti.
Il ricorrente sostiene che i punti 2 e 3 del dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata ad essi afferente devono essere annullati per i seguenti motivi:
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— |
Primo motivo di impugnazione: il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutti gli elementi di prova dedotti dall’EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono dalle suddette prove, ha commesso un errore di diritto per quanto attiene alla ripartizione dell’onere della prova e ha violato l’obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione (punti 5 e seguenti del ricorso d’impugnazione). |
|
— |
Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha erroneamente interpretato l’esistenza di un rischio di conflitto di interessi (punti 78 e seguenti del ricorso d’impugnazione). |
|
— |
Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha erroneamente interpretato, in tale contesto, l’obbligo della Commissione di effettuare un controllo basandosi sugli standard internazionali di revisione contabile (punti 94 e seguenti del ricorso d’impugnazione). |
|
— |
Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione del principio di proporzionalità, che ha violato (punti 103 e seguenti del ricorso d’impugnazione). |
(1) ECLI:EU:T:2019:26.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/27 |
Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/Commisione europea
(Causa C-274/19 P)
(2019/C 182/33)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
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1. |
Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-198/17 (1) |
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2. |
Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente. |
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3. |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
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— |
Primo motivo di impugnazione: il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova dedotti dall’EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono da tali prove, ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova e ha violato l’obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione. |
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— |
Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha interpretato erroneamente l’esistenza di un rischio di conflitto di interessi. |
|
— |
- Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di proporzionalità che ha violato. |
(1) ECLI:EU:T:2019:27.
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/28 |
Impugnazione proposta il 2 aprile 2019 dall’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2019, nella causa T-348/16 OP, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA
(Causa C-280/19 P)
(2019/C 182/34)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: Francesca Sgritta e Miguel Pesquera Alonso, agenti, ed Evangelos Kourakis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (APT)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare fondato e ricevibile il presente ricorso e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce: 1) che l’importo di EUR 184 157,00 per i costi del personale rientra nelle spese ammissibili e 2) che sono ammissibili i costi indiretti relativi alle suddette spese per il personale, per un importo pari ad EUR 36 831,40; |
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— |
riesaminare il merito della causa T-348/16 OP (1) e rigettare il ricorso dell’APT, depositato nella causa T-348/16, relativamente alla somma richiesta di EUR 184 157,00 + EUR 36 831,40; |
|
— |
condannare l’APT al pagamento delle spese legali sue proprie e dell’ERCEA riguardanti il presente procedimento, nonché quello instaurato dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del presente ricorso, relativamente alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata, l’ERCEA invoca 4 motivi fondamentali:
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1. |
Il primo motivo verte sui seguenti errori del Tribunale:
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2. |
Il secondo motivo di annullamento verte sul fatto che il Tribunale — sebbene abbia stabilito correttamente i requisiti di legge per l’ammissibilità della proposta — ha ritenuto che la proposta in questione fosse legittima mentre solo una delle condizioni (ossia la condizione delle Effettive Ore di Lavoro) veniva soddisfatta poiché (a suo giudizio) non era stata contestata dall’ERCEA. Pertanto, illegittimamente, il Tribunale ha violato:
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3. |
Il terzo motivo di annullamento verte sul fatto che il Tribunale ha ritenuto che il contratto d’opera tra l’APT e i ricercatori ammettesse il telelavoro, così incorrendo nei seguenti errori:
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4. |
Il quarto motivo di annullamento verte sui seguenti errori del Tribunale:
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(1) EU:T:2019:14.
Tribunale
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/31 |
Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — Rodriguez Prieto/Commissione
(Causa T-61/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Caso “Eurostat” - Procedimento penale nazionale - Archiviazione - Domanda di assistenza - Informatore - Presunzione d’innocenza - Ricorso per risarcimento danni e di annull mento»)
(2019/C 182/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin e R. Garcia-Valdecasas y Fernandez, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e R. Striani, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in via principale, al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente asserisce di aver subito e, in subordine, all’annullamento della decisione della Commissione del 28 marzo 2017 che respinge una domanda di assistenza del ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Le domande di risarcimento danni sono respinte. |
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2) |
La decisione della Commissione europea del 28 marzo 2017 recante rigetto di una domanda di assistenza del sig. Amador Rodriguez Prieto è annullata. |
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3) |
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Rodriguez Prieto. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — ABB/EUIPO (FLEXLOADER)
(Causa T-373/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FLEXLOADER - Impedimenti assoluti alla registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Neologismo - Rapporto insufficientemente diretto e concreto con alcuni dei prodotti oggetto della domanda di marchio»)
(2019/C 182/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ABB AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati).
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e W. Schramek, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FLEXLOADER come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018-1) è annullata nella parte in cui ha rifiutato la registrazione del segno denominativo FLEXLOADER per i seguenti prodotti:
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
L’ABB AB e l’EUIPO sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
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27.5.2019 |
IT |
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C 182/33 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2019 — Hemp Foods Australia/EUIPO — Cabrejos (Sativa)
(Causa T-128/19)
(2019/C 182/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hemp Foods Australia Pty Ltd (Sydney, Australia) (rappresentanti: M. Holah e P. Brownlow, Solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: César Raúl Dávila Cabrejos (Lima, Peru)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio Sativa –Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 259 974
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2018 nel procedimento R 1041/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/34 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2019 — Cognac Ferrand/EUIPO (Forma di un intreccio su una bottiglia)
(Causa T-172/19)
(2019/C 182/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Cognac Ferrand (Parigi, Francia) (rappresentante: D. Régnier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un intreccio su una bottiglia) — Domanda di registrazione n. 17 387 564
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 gennaio 2019 nel procedimento R 1640/2018 2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/34 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Kalai/Consiglio
(Causa T-178/19)
(2019/C 182/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nader Kalai (Halifax, Canada) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, nei limiti in cui lo riguardano, i seguenti atti:
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— |
condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 2 000 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati; |
|
— |
condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle che il ricorrente ha sostenuto e che si riserva il diritto di giustificare nel corso del procedimento in forza dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale secondo il quale la parte soccombente è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell’equo processo. A tale riguardo, il ricorrente sostiene, basandosi sull’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sugli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché sulla giurisprudenza della Corte, che egli avrebbe dovuto essere sentito prima che il Consiglio adottasse le misure restrittive nei suoi confronti e che di conseguenza i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio di essersi accontentato di considerazioni vaghe e generiche senza menzionare, in modo specifico e concreto, i motivi per i quali esso ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che il ricorrente debba essere oggetto delle misure restrittive in questione. Non sarebbe pertanto menzionato alcun elemento concreto e obiettivo che sia contestato al ricorrente e che possa giustificare le misure di cui trattasi. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione, in quanto il Consiglio si sarebbe fondato, nella sua motivazione a sostegno della misura restrittiva, su elementi che sarebbero manifestamente privi di base fattuale. Pertanto, i fatti dedotti sarebbero privi di qualsiasi serio fondamento. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali. Il ricorrente ritiene infatti che la misura controversa dovrebbe essere invalidata in quanto essa sarebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo dichiarato, e costituirebbe un’ingerenza smisurata nella libertà di impresa e nel diritto di proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta. La sproporzione deriverebbe dal fatto che la misura riguarda qualsiasi attività economica di spicco senza considerare altri criteri. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà. Il ricorrente sostiene, basandosi sugli articoli 17 e 52 della Carta, che una misura di congelamento dei capitali comporta incontestabilmente una restrizione all’esercizio del diritto di proprietà e che, nel caso di specie, il congelamento dei capitali risultanti dalle attività del ricorrente arrecherebbe necessariamente un pregiudizio sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dal Consiglio. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/36 |
Ricorso proposto il 29 marzo 2019 — Jalkh/Parlamento
(Causa T-183/19)
(2019/C 182/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2019 che modifica il regolamento interno; |
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— |
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la modifica controversa crea una discriminazione fondata sulla lingua che non rispetta la diversità linguistica e conduce il deputato francese al Parlamento europeo a non usare la propria lingua materna. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto il nuovo regolamento interno del Parlamento crea una discriminazione a danno del ricorrente, il quale parla francese. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del trattato sull’Unione europea. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che creando una discriminazione a scapito della lingua francese, il nuovo regolamento interno del Parlamento pregiudica la diversità culturale e linguistica in seno a tale istituzione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 18 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che garantisce il rispetto del multilinguismo e quindi dell’uso della lingua francese. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385). |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/37 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTour)
(Causa T-202/19)
(2019/C 182/41)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Knaus Tabbert GmbH (Jandelsbrunn, Germania) (rappresentante: N. Maenz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carado GmbH (Leutkirch im Allgäu, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo CaraTour — Domanda di registrazione n. 15 366 313
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 gennaio 2019 nel procedimento R 506/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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— |
respingere integralmente l’opposizione della Carado GmbH, del 27 luglio 2016, basata sul marchio dell’Unione n. 4 935 334 e sul marchio tedesco n. 30 611 776 (procedimento di opposizione n. B 2 742 784); |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/37 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2019 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTwo)
(Causa T-203/19)
(2019/C 182/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Knaus Tabbert GmbH (Jandelsbrunn, Germania) (rappresentante: N. Maenz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carado GmbH (Leutkirch im Allgäu, Germania).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo CaraTwo — Domanda di registrazione n. 15 170 145
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 gennaio 2019 nel procedimento R 851/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione sull’opposizione; |
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respingere l’opposizione della Carado GmbH, del 27 luglio 2016, basata sul marchio dell’Unione europea n. 4 935 334 e sul marchio tedesco n. 30 611 776 (procedimento di opposizione n. B 2 742 768) nella sua integralità; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/38 |
Ricorso proposto il 5 aprile 2019 — Armani/EUIPO — Invicta Watch Company of America (GLYCINE)
(Causa T-209/19)
(2019/C 182/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Giorgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: J. Rether e M. Kinkeldey, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Invicta Watch Company of America, Inc. (Hollywood, Florida, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo nei colori bianco e nero — Domanda di registrazione n. 15 910 301
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2019 nel procedimento R 578/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare il convenuto a sostenere le spese del procedimento. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/39 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2019 — Apple/EUIPO (Stili)
(Causa T-212/19)
(2019/C 182/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Disegno: Domanda di registrazione n. 3012707 -0004
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 gennaio 2019 nel procedimento R 2533/2017-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese del procedimento incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla Commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |
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27.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/40 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2019 — Fleximed/EUIPO — docPrice (Fleximed)
(Causa T-214/19)
(2019/C 182/45)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fleximed AG (Triesen, Liechtenstein) (rappresentante: M. Gail, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: docPrice GmbH (Koblenz, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo Fleximed –Marchio dell’Unione europea n. 12 025 771
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 febbraio 2019 nel procedimento R 1121/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |