ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 167

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
16 maggio 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 167/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9270 — VINCI Airports/Gatwick Airport) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 167/02

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l’Ungheria

2

 

Commissione europea

2019/C 167/03

Tassi di cambio dell'euro

4

2019/C 167/04

Comunicazione della Commissione — Pubblicazione del totale delle quote in circolazione nel 2018 ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE

5

2019/C 167/05

Nuovo premio dell'UE per l'insegnamento sull'Unione europea nelle scuole

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2019/C 167/06

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Borgarting lagmannsrett in data 10 settembre 2018 in relazione alla causa Andreas Gyrre contro governo norvegese (Causa E-1/19)

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2019/C 167/07

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 167/08

Avviso di consultazione pubblica — Nomi di prodotti dell’Azerbaigian da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea

26


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9270 — VINCI Airports/Gatwick Airport)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 167/01)

Il 15 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9270. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per l’Ungheria

(2019/C 167/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 3,

visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisioni del 12 marzo 2019 (2) e 15 aprile 2019 (3) il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo dal 1o marzo 2019 al 28 febbraio 2022.

(2)

Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro ungheresi hanno presentato ulteriori candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per il periodo che si conclude il 28 febbraio 2022:

II.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese

Membri

Supplenti

Ungheria

Sig. Károly GYÖRGY

Sig. László MISKÉRI


III.   RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese

Membri

Supplenti

Ungheria

Sig. István KOMORÓCZKI

Sig.ra Melinda PARRAGHNÉ GÁL

Sig.ra Judit H. NAGY

Articolo 2

Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata per informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.

(2)  GU C 100 del 15.3.2019, pag. 1.

(3)  GU C 142 del 23.4.2019, pag. 20.


Commissione europea

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 maggio 2019

(2019/C 167/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1183

JPY

yen giapponesi

122,24

DKK

corone danesi

7,4695

GBP

sterline inglesi

0,86820

SEK

corone svedesi

10,7688

CHF

franchi svizzeri

1,1276

ISK

corone islandesi

137,40

NOK

corone norvegesi

9,8003

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,760

HUF

fiorini ungheresi

325,15

PLN

zloty polacchi

4,3094

RON

leu rumeni

4,7615

TRY

lire turche

6,7780

AUD

dollari australiani

1,6166

CAD

dollari canadesi

1,5075

HKD

dollari di Hong Kong

8,7784

NZD

dollari neozelandesi

1,7067

SGD

dollari di Singapore

1,5317

KRW

won sudcoreani

1 331,31

ZAR

rand sudafricani

15,9620

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6925

HRK

kuna croata

7,4183

IDR

rupia indonesiana

16 170,62

MYR

ringgit malese

4,6728

PHP

peso filippino

58,588

RUB

rublo russo

72,4794

THB

baht thailandese

35,322

BRL

real brasiliano

4,4659

MXN

peso messicano

21,4741

INR

rupia indiana

78,6785


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/5


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Pubblicazione del totale delle quote in circolazione nel 2018 ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni istituito dalla direttiva 2003/87/CE

(2019/C 167/04)

1.   Introduzione

Nel 2015 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la decisione relativa all’istituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato (1) nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE (2). La riserva, in attività dal gennaio 2019, intende evitare che il mercato europeo del carbonio operi con un’ampia eccedenza strutturale di quote, con il rischio connesso che ciò impedisca all’EU ETS di dare il necessario segnale d’investimento per conseguire l’obiettivo di ridurre le emissioni dell’UE in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

La decisione prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione. Questo dato permette di determinare se le quote destinate all’asta nell’anno successivo debbano essere immesse nella riserva.

Il 15 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il numero totale di quote in circolazione nel 2017, pari a circa 1,65 miliardi (3). In linea con le norme in materia di riserva stabilizzatrice del mercato, in seguito a tale pubblicazione, nei primi 8 mesi del 2019 a decorrere dal 1o gennaio confluiranno nella riserva 264 731 936 quote (4).

La presente comunicazione è la terza pubblicata ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato e riguarda il 2018: vi figurano il totale effettivo delle quote in circolazione e le modalità dettagliate di calcolo di tale cifra. La presente pubblicazione stabilisce il numero di quote che saranno immesse nella riserva dal settembre 2019 all’agosto 2020.

2.   Funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato

La riserva stabilizzatrice del mercato entra automaticamente in funzione quando il numero totale di quote in circolazione esce da una forcella prestabilita: le quote sono immesse nella riserva se il numero totale in circolazione supera la soglia di 833 milioni; sono invece svincolate dalla riserva se il numero totale in circolazione è inferiore a 400 milioni. In pratica le quote sono aggiunte alla riserva mettendone all’asta un numero inferiore e sono svincolate dalla riserva mettendo all’asta 100 milioni di quote in più in futuro.

La pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, in base a cui le quote saranno aggiunte alla riserva o svincolate da essa, costituisce pertanto un elemento essenziale del funzionamento della riserva.

Nell’ambito della revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (UE ETS) (5), il funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato è sensibilmente cambiato. Dal 2019 al 2023 la percentuale del numero totale di quote in circolazione che determina il numero di quote immesse nella riserva se si supera la soglia di 833 milioni è temporaneamente raddoppiata, dal 12 % al 24 %. Inoltre, a decorrere dal 2023 le quote detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato che superano il numero totale di quote messe all’asta nel corso dell’anno precedente non sono più valide.

In base alla presente comunicazione il 24 % (6) del numero totale di quote in circolazione è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o settembre 2019. Un importo corrispondente sarà dedotto dal volume d’asta degli Stati membri secondo le rispettive percentuali di quote d’asta. In questo contesto è importante rammentare che fino al 31 dicembre 2025 le quote ridistribuite a fini di solidarietà e crescita nell’ambito dell’Unione sono escluse dal calcolo per determinare le percentuali pertinenti.

3.   Numero totale di quote in circolazione

A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814, il numero totale di quote in circolazione «corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell’ETS dell’UE, fra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva.»

Sostanzialmente il numero totale di quote in circolazione utili ad alimentare la riserva stabilizzatrice del mercato o che possono essere svincolate è calcolato con la seguente formula:

numero totale di quote in circolazione = Offerta – (Domanda + quote nella riserva stabilizzatrice del mercato)

Vi sono tre diversi elementi che determinano il numero totale di quote in circolazione: primo, l’offerta di quote dal 1o gennaio 2008; secondo, il numero di quote restituite e cancellate (la domanda); terzo, le quote immesse nella riserva.

Come previsto nella decisione (UE) 2015/1814, le quote assegnate al trasporto aereo e le emissioni del trasporto aereo verificate non sono prese in considerazione in questo contesto.

3.1.   Offerta

L’offerta di quote sul mercato è determinata da cinque diversi elementi:

le quote riportate dal periodo 2008-2012 («fase 2»),

le quote assegnate a titolo gratuito tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018, ivi comprese quelle assegnate dalla riserva per i nuovi entranti (new entrants’ reserve – NER),

le quote messe all’asta tra il 1o gennaio 2013 (7) e il 31 dicembre 2018,

le quote monetizzate dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per il programma NER300,

i diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2018.

Il numero di quote riportate dalla fase 2 dell’UE ETS è pari a 1 749 540 826 (8). Questo «totale riportato» rappresenta il numero totale delle quote rilasciate nel corso della fase 2 dell’UE ETS che non sono state né restituite per coprire le emissioni verificate né cancellate. Ai fini della determinazione del numero totale di quote in circolazione, esso rappresenta dunque il numero di quote ETS in circolazione all’inizio del periodo 2013-2020 (la «fase 3»), al 1o gennaio 2013, ed è preso in considerazione in quanto tale nel calcolo.

Secondo le relazioni delle aste sulla piattaforma comune e sulle pertinenti piattaforme indipendenti (9), il numero di quote messe all’asta tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018, compreso nelle cosiddette «aste anticipate», è 4 641 208 000.

Il numero di quote assegnate a titolo gratuito, comprese quelle assegnate dalla NER, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 è 5 162 023 498 (10).

Ai fini del programma NER300 la BEI ha monetizzato 300 000 000 quote (11).

I diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2018 corrispondono a 434 049 616 (12).

3.2.   Domanda

La domanda comprende le emissioni totali verificate provenienti dagli impianti tra il 1o gennaio 2013 (13) e il 31 dicembre 2018, pari a 10 631 597 033 (14), e le quote cancellate nel medesimo periodo, pari a 315 083.

3.3.   Quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato

Per il periodo della presente pubblicazione, non vi erano quote nella riserva (15).

3.4.   Numero totale di quote in circolazione

Alla luce di quanto precede, il numero totale di quote in circolazione ammonta a 1 654 909 824.

4.   Conclusione

In linea con le norme in materia di riserva stabilizzatrice del mercato, in un periodo di 12 mesi — dal 1o settembre 2019 al 31 agosto 2020 — un totale di 397 178 358 quote confluirà nella riserva.

La prossima pubblicazione uscirà nel maggio 2020 per determinare il numero di quote che alimenteranno la riserva dal settembre 2020 all’agosto 2021.

Tabella

Quadro generale

Offerta

a)

Quote riportate dalla fase 2

1 749 540 826

b)

Numero totale di quote assegnate a titolo gratuito tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018, anche dalla NER

5 162 023 498

c)

Numero totale di quote messe all’asta tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018, incluso nelle aste anticipate

4 641 208 000

d)

Numero di quote monetizzate dalla Banca europea per gli investimenti ai fini del programma NER300

300 000 000

e)

Diritti di utilizzare crediti internazionali sulle emissioni esercitati dagli impianti fino al 31 dicembre 2018

434 049 616

Totale (offerta)

12 286 821 940


Domanda

a)

Tonnellate di emissioni verificate provenienti dagli impianti nell’ambito dell’UE ETS tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2018

10 631 597 033

b)

Quote cancellate a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE entro il 31 dicembre 2018

315 083

Totale (domanda)

10 631 912 116


Quote immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato

Numero di quote nella riserva

0

 

Numero totale di quote in circolazione

1 654 909 824


(1)  Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Cfr. comunicazione della Commissione C(2018) 2801 final, disponibile all’indirizzo:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(4)  I contributi di ciascuno Stato membro alla riserva stabilizzatrice del mercato dal 1o gennaio al 31 agosto 2019 sono stati pubblicati nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio, COM(2018) 842 final, pubblicata il 17 dicembre 2018, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/com_2018_842_final_en.pdf

(5)  Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3), disponibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:076:TOC

(6)  Corrispondenti al 2 % al mese.

(7)  Tale cifra comprende le cosiddette «aste anticipate», vale a dire le quote valide per il periodo 2013-2020 che sono state messe all’asta prima del 1o gennaio 2013.

(8)  Cfr. relazione sul mercato del carbonio 2015; COM(2015) 576.

(9)  Disponibili agli indirizzi: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive e https://www.theice.com/marketdata/reports/148

(10)  Dato basato su un estratto del catalogo delle operazioni dell’Unione europea (European Union Transaction Log – EUTL) al 1o aprile 2019.

(11)  Una prima tranche di 200 milioni di quote — vendute nel 2011 e nel 2012 — e una seconda tranche di 100 milioni di quote — vendute nel 2013 e nel 2014; Per ulteriori dettagli cfr.

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf

(12)  Dato basato su un estratto dell’EUTL al 1o aprile 2019.

(13)  Per quanto riguarda le emissioni verificate nel periodo 2008-2012, si prega di consultare le spiegazioni sul totale riportato (sezione 3.1.).

(14)  Le emissioni totali verificate sono basate su un estratto dell’EUTL al 1o aprile 2019 per tenere conto delle emissioni verificate comunicate entro il 31 marzo 2019. Le emissioni comunicate dopo tale data non sono quindi comprese in questo totale.

(15)  La presente comunicazione illustra il numero totale di quote in circolazione a fine 2018. La riserva stabilizzatrice del mercato è operativa dal 1o gennaio 2019. Dal 1o gennaio al 31 agosto 2019 circa 265 milioni di quote saranno immesse nella riserva, sulla base del numero totale di quote in circolazione per il 2017.


16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/9


Nuovo premio dell'UE per l'insegnamento sull'Unione europea nelle scuole

(2019/C 167/05)

L'Unione europea sta istituendo un nuovo premio per gli insegnanti e le scuole che promuovono l'insegnamento dell'Unione europea.

Il nuovo premio si chiamerà «Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea».

I candidati ammissibili sono le scuole secondarie con sede nell'Unione europea.

Il Premio sarà assegnato a docenti di scuola secondaria e istituti secondari che con il loro straordinario lavoro fanno conoscere l'UE ai propri studenti utilizzando metodi coinvolgenti. Sottolineerà l'importanza dell'insegnamento dell'Unione europea e del suo apprendimento in giovane età, offrendo alle attività in questo campo riconoscimento e visibilità a livello europeo. Il Premio darà risalto a metodi di insegnamento stimolanti che coinvolgono attivamente gli studenti nell'apprendimento dell'UE e contribuirà alla loro diffusione.

L'invito a presentare candidature per il 2019 dovrebbe essere pubblicato a settembre dello stesso anno.

La Commissione europea redigerà e pubblicherà il regolamento del Premio, che illustrerà in dettaglio le condizioni di partecipazione, le scadenze, i criteri di aggiudicazione, il numero e il valore dei premi e le modalità di pagamento dei vincitori.

Il Premio è un'iniziativa del Parlamento europeo e sarà gestito dalla direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura della Commissione europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

16.5.2019   

IT

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C 167/10


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dal Borgarting lagmannsrett in data 10 settembre 2018 in relazione alla causa Andreas Gyrre contro governo norvegese

(Causa E-1/19)

(2019/C 167/06)

In data 10 settembre 2018, il Borgarting lagmansrett (Corte d’appello di Borgarting) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 3 gennaio 2019, in relazione alla causa Andreas Gyrre contro governo norvegese, in merito ai seguenti quesiti.

1.

Il punto 9 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno dev’essere interpretato come riguardante situazioni in cui un professionista afferma o genera comunque l’impressione che la vendita di un prodotto sia lecita quando, in un paese del SEE, esiste una disposizione legislativa (come nella legge del 2006 sui Giochi olimpici e paralimpici di Londra) che stabilisce che la vendita del prodotto è illegale e che è applicata in conformità del diritto nazionale?

a.

È rilevante, ai fini della valutazione, il fatto che il divieto si applichi nel paese del SEE in cui il prodotto verrà utilizzato e non nello Stato in cui è venduto?

b.

È rilevante, ai fini della valutazione, il fatto che dopo la vendita si stabilisca eventualmente che il divieto era contrario al diritto del SEE?

2.

Qualora la determinazione del fatto che il divieto sancito dal diritto nazionale sia contrario o meno alle norme del diritto del SEE incida sulla valutazione di cui al punto 9 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE:

a.

il divieto di rivendita di biglietti di cui alla legge sui Giochi olimpici e paralimpici di Londra del 2006 costituisce una regolamentazione delle pratiche commerciali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno?

b.

La direttiva osta al divieto nazionale di rivendita, di cui alla legge sui Giochi olimpici e paralimpici di Londra del 2006, quando un siffatto divieto tiene conto non solo delle esigenze di protezione dei consumatori, ma anche di altre esigenze, ad esempio in materia di sicurezza?

c.

Qualora sia necessario verificare se eventuali restrizioni in materia di rivendita di biglietti per eventi sportivi quali i Giochi olimpici siano contrarie alle libertà fondamentali di cui all’accordo SEE, compresi i suoi articoli 11 e 36, quali criteri dovrebbero adottare i tribunali nazionali per stabilire se tali restrizioni siano adeguate e necessarie per conseguire obiettivi legittimi quali la protezione dei consumatori e la sicurezza?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

16.5.2019   

IT

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C 167/11


Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto

(2019/C 167/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 1o aprile 2019 da Tech-Fab Europe («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno alla denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da tessuti di filati tessili o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di sovvenzioni

Il prodotto asseritamente oggetto di sovvenzioni è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080). I codici NC e TARIC sono forniti a titolo informativo.

3.1.    Repubblica popolare cinese

La Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Repubblica popolare cinese hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo della Repubblica popolare cinese.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro, i) nel trasferimento diretto di fondi, ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva elementi di prova concernenti, ad esempio, prestiti agevolati e la concessione di linee di credito da parte di banche statali, programmi di sovvenzionamento dei crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione e programmi di sussidi, sgravi fiscali per le imprese di nuova e alta tecnologia, la compensazione fiscale per la ricerca e lo sviluppo, l’ammortamento accelerato delle attrezzature utilizzate dalle imprese di alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia, l’esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate, la riduzione della ritenuta alla fonte sui dividendi versati da imprese cinesi a partecipazione straniera a favore delle rispettive società madri non cinesi, esenzioni dall’imposta sull’uso di terreni e il rimborso delle tasse all’esportazione, nonché la fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di terreni ed elettricità per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato.

Il denunciante sostiene inoltre che le suddette misure sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo della Cina o di altre amministrazioni regionali e locali (enti pubblici compresi) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Esse sono presumibilmente limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sono quindi specifiche e compensabili. Gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono pertanto significativi per la Repubblica popolare cinese.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

3.2.    Egitto

La Commissione ritiene che la denuncia contenga sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dell’Egitto hanno beneficiato di una serie di sovvenzioni concesse dal governo dell’Egitto.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro, i) nel trasferimento diretto di fondi, ii) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse e iii) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato. La denuncia conteneva elementi di prova concernenti, ad esempio, prestiti governativi agevolati e agevolazioni fiscali a norma delle disposizioni legislative dell’Egitto, l’esenzione dai dazi all’importazione sulle materie prime e sulle apparecchiature di produzione importate.

Il denunciante sostiene inoltre che le suddette misure sono sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo dell’Egitto (enti pubblici compresi) e conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta. Esse sono presumibilmente limitate a determinate imprese, industrie o gruppi di imprese e/o condizionate all’andamento delle esportazioni e sono quindi specifiche e compensabili. Gli importi delle presunte sovvenzioni appaiono pertanto significativi per l’Egitto.

Il denunciante sostiene altresì che alcune sovvenzioni sono concesse direttamente dal governo dell’Egitto e alcune indirettamente dal governo della Cina, ma tramite il governo dell’Egitto. Secondo la denuncia l’unico produttore esportatore egiziano, che ha sede in una zona economica speciale (la zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez), è di proprietà cinese. La denuncia contiene elementi di prova riguardanti gli accordi di cooperazione tra i governi cinese ed egiziano come pure i prestiti concessi a banche statali egiziane da soggetti di proprietà dello Stato cinese o controllati dallo stesso. Alla luce degli obiettivi di tali accordi e prestiti, il denunciante sostiene che detti prestiti vanno a vantaggio del produttore esportatore egiziano di proprietà cinese.

In conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la Repubblica popolare cinese e l’Egitto e in base ai quali essa apre l’inchiesta. Tale nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.   Asserzioni di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute dall’industria dell’Unione, il che ha compromesso gravemente la situazione finanziaria e occupazionale e l’andamento generale dell’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 10 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati sia oggetto di sovvenzioni e se tali importazioni sovvenzionate abbiano arrecato o possano arrecare un pregiudizio grave all’industria dell’Unione.

In caso affermativo, l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

Il governo della Cina e il governo dell’Egitto sono stati invitati a prendere parte alle consultazioni.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antisovvenzioni. In particolare, la Commissione deve fornire informazioni sulla prevista istituzione di dazi provvisori tre settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono abbreviati. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione delle sovvenzioni

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto dell’inchiesta dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione. Sono invitate a collaborare il più possibile con la Commissione anche le altre parti alle quali la Commissione chiederà le informazioni pertinenti per stabilire l’esistenza e l’entità delle sovvenzioni compensabili di cui beneficia il prodotto oggetto dell’inchiesta.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha inoltre contattato le autorità della Repubblica popolare cinese e potrà contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica popolare cinese e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della Repubblica popolare cinese, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori selezionati per costituire il campione, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate in merito alla sua decisione di includerle o meno nel campione. I produttori esportatori inclusi nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa alla loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità della Repubblica popolare cinese.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno compilato l’allegato I entro il termine specificato e hanno accettato di essere inclusi nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatto salvo quanto disposto al punto 5.3.1, lettera b), il dazio compensativo applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata degli importi di sovvenzioni accertati per i produttori esportatori inclusi nel campione (6).

b)   Importo individuale di sovvenzione compensabile per le società non incluse nel campione

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere che la Commissione fissi per loro un importo individuale di sovvenzione. I produttori esportatori che intendono chiedere tale importo devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possa essere concesso un importo individuale di sovvenzione in conformità all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base.

Si informano i produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione, che chiedono un importo individuale di sovvenzione, che la Commissione potrà comunque decidere di non determinare per loro tale importo se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.1.2.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta in Egitto

I produttori esportatori e le associazioni di produttori esportatori dell’Egitto sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per manifestarsi e richiedere un questionario.

Per ottenere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori, alle associazioni note di produttori esportatori e alle autorità dell’Egitto.

I produttori esportatori dell’Egitto devono compilare un questionario entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità dell’Egitto.

Una copia del suddetto questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398).

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà inoltre contattare le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate in merito alla sua decisione relativa al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione fornirà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa al campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato dei produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inclusi nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa alla loro inclusione nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se l’adozione di misure antisovvenzioni sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e i sindacati sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398. In ogni caso, le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta in qualità di parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che esista un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda va presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché le audizioni possano svolgersi prima dell’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

dopo la fase provvisoria, la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle informazioni provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione delle informazioni o dalla data del documento informativo;

nella fase definitiva, la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data di divulgazione delle informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per presentare osservazioni sulle informazioni finali. In caso di divulgazione di informazioni finali aggiuntive, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali informazioni finali aggiuntive e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni su dette informazioni finali aggiuntive.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accordare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati e il diritto della Commissione di negare le audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio, le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i loro diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Alle parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura viene chiesto di presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Tale riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato in modo che la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori norme e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi

:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail

:

TRADE-AS656-GFF-SUBSIDY@ec.europa.eu.

TRADE-AS656-GFF-INJURY@ec.europa.eu.

6.   Calendario dell’inchiesta

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi, e comunque non oltre 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, di norma possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 29 bis del regolamento di base, la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori tre settimane prima della loro istituzione. Le parti interessate possono chiedere tali informazioni per iscritto entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente avviso. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per formulare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate per iscritto della mancata imposizione dei dazi tre settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono in linea di principio di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle informazioni finali aggiuntive sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per formulare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

salvo diverse disposizioni, le parti interessate non potranno presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni provvisorie o sul documento informativo nella fase provvisoria. Al di là di tale termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali solo se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare le argomentazioni fattuali avanzate da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l’inchiesta;

al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetterà le comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni finali o, se del caso, dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle informazioni finali aggiuntive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Tali osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima dell’istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno essere presentate entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di divulgazione di informazioni finali aggiuntive, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione aggiuntiva dovranno pervenire, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su detta divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate informazioni aggiuntive in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

La proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati, oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente e le conclusioni si basino quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione.

L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i termini pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e il loro impatto sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e alla tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intendono sia il pregiudizio grave sia la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, lettera d), del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(6)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, non si terrà conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.

(7)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del presente avviso destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(9)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antisovvenzioni). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALTRI ATTI

Commissione europea

16.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/26


AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Nomi di prodotti dell’Azerbaigian da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea

(2019/C 167/08)

Nel quadro dei negoziati in corso con l’Azerbaigian per un nuovo accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e l’Azerbaigian, è all’esame la protezione nell’Unione europea, in quanto indicazione geografica, dei nomi azeri di seguito indicati.

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:

AGRI-A5-GI@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

a)

è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

b)

è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1) o del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), oppure è contenuta in accordi conclusi dall’Unione con uno dei seguenti paesi:

Corea (3)

America centrale (4)

Colombia, Perù ed Ecuador (5)

Montenegro (6)

Bosnia-Erzegovina (7)

Serbia (8)

Georgia (9)

Moldova (10)

Sud Africa (11)

CARIFORUM (12)

Ucraina (13)

Svizzera (14)

Armenia (15)

Australia (16)

Cile (17)

Canada (18)

Stati Uniti (19)

Albania (20)

Giappone (21)

c)

tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;

d)

mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;

e)

oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La tutela definitiva delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo dei negoziati in corso e alla successiva adozione di un atto giuridico.

Elenco delle indicazioni geografiche dell’Azerbaigian da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea dei prodotti agricoli e alimentari e dei vini  (22)

Denominazione da proteggere in azero

Trascrizione in caratteri latini

Tipo di prodotto

Abşeron

Absheron

Dolma di olive

Bakı

Baku

Dolma

Duzdağ

Duzdagh

Sale

İsmayıllı

Ismayilli

Dolma (pip dolma)

K

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ng

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rli

Kengerli

Dolma di mele

L

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k

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ran

Lekoran

Dolma di limone

Ordubad

Ordubad

Dolma (gupa dolma)

Qax

Gakh

Dolma con ripieno di frutta secca

Q

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b

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l

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Gabala

Dolma di noci

Quba

Guba

Dolma di melone

Salyan

Salyan

Dolma di pesce

Az

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rbaycan**

Azerbaigian

Vino

Meys

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ri**

Meysari

Vino

Naxçıvan**

Nakhchivan

Prugna

Naxçıvan**

Nakhchiıvan

Prodotto a base di carne (govurma)

Ş

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ki**

Sheki

Dolciumi (khalva)

Zir

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**

Zira

Olive

Zir

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**

Zira

Pomodori


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(3)  Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

(4)  Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).

(5)  Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

(6)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 3).

(7)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2).

(8)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).

(9)  Decisione 2012/164/UE del Consiglio, del 14 febbraio 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 30.3.2012, pag. 1).

(10)  Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).

(11)  Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, p. 3).

(12)  Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3).

(13)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(14)  Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(15)  Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4).

(16)  Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).

(17)  Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

(18)  Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).

(19)  Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).

(20)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166).

(21)  Decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (GU L 330 del 27.12.2018, pag. 1).

(22)  Elenco fornito dalle autorità azere nell’ambito dei negoziati in corso, registrato in Azerbaigian o in corso di registrazione (**).