|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
|
|
|
RACCOMANDAZIONI |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2019/C 166/01 |
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 166/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility) ( 1 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 166/03 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 166/04 |
||
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 166/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9372 — EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 166/06 |
Avviso di consultazione pubblica — Indicazione geografica della Georgia |
|
|
Rettifiche |
|
|
2019/C 166/07 |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
|
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019
che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO)
(2019/C 166/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,
visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1),
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della decisione (PESC) 2017/2315 stabilisce che il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all’articolo 6 della medesima decisione. |
|
(2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che, sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata al Consiglio dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante), il Consiglio deve verificare con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuano ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all’articolo 3 della medesima decisione. |
|
(3) |
Il punto 15 della raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (2), dispone che l’alto rappresentante dovrebbe presentare la prima relazione annuale nell’aprile 2019 o almeno prima della pertinente sessione del Consiglio «Affari esteri» nel primo semestre dell’anno, in modo da tener conto dei piani nazionali di attuazione aggiornati presentati dagli Stati membri partecipanti entro il 10 gennaio 2019. Il punto 16 della medesima raccomandazione del Consiglio stabilisce che il Comitato militare dell’Unione europea (EUMC) dovrebbe fornire al comitato politico e di sicurezza (CPS) consulenza militare e raccomandazioni per consentirgli di preparare entro maggio di ciascun anno la revisione del Consiglio, volta a verificare se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti. |
|
(4) |
Il punto 26 della raccomandazione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi (3), stabilisce che l’alto rappresentante dovrebbe tener conto della stessa raccomandazione nella relazione annuale sulla PESCO, che affianca la valutazione della realizzazione degli impegni più vincolanti da parte di ciascuno Stato membro partecipante. |
|
(5) |
Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1797 (4) che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. |
|
(6) |
Il 22 marzo 2019 l’alto rappresentante ha trasmesso al Consiglio la relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità dei rispettivi piani nazionali di attuazione aggiornati e riveduti. |
|
(7) |
Su tale base il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una raccomandazione che valuti i progressi compiuti dagli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni assunti nel quadro della PESCO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I. Obiettivo e ambito di applicazione
|
1. |
Obiettivo della presente raccomandazione è valutare i contributi degli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO, sulla base della relazione annuale sullo stato di attuazione della PESCO presentata dall’alto rappresentante il 22 marzo 2019 («relazione annuale»), usando le informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti (SMp) nei rispettivi piani nazionali di attuazione (PNA). |
|
2. |
La presente raccomandazione tiene inoltre in considerazione le relazioni presentate al Consiglio dagli SMp relative ai progressi realizzati nell’attuazione dei progetti PESCO nel 2018 nonché la relazione sui primi insegnamenti individuati nell’ambito dei progetti PESCO elaborata dal segretariato della PESCO. |
II. Risultati e valutazione
|
3. |
La prima relazione annuale dell’alto rappresentante è accolta positivamente dal Consiglio quale solido punto di partenza per valutare lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni SMp. |
|
4. |
Dovrebbe essere garantita la coerenza tra la PESCO, la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) e il futuro Fondo europeo per la difesa (FED) nonché altre iniziative di difesa dell’UE per contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa. Al riguardo, si rammenta che l’alto rappresentante/vicepresidente/capo dell’Agenzia europea per la difesa (AED) è stato invitato a continuare a promuovere ulteriori sinergie e la coerenza tra le iniziative di difesa dell’UE, in stretta consultazione con gli Stati membri. |
|
5. |
Con le loro azioni presenti e future gli Stati membri partecipanti dimostrano il loro contributo alla realizzazione dei 20 impegni più vincolanti concordati in ambito PESCO e compiono nuovi progressi verso il raggiungimento del livello di ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa, rafforzando così la capacità dell’Unione di agire in qualità di garante della sicurezza, la sua autonomia strategica, nonché la sua capacità di cooperare con i partner e di proteggere i cittadini. |
|
6. |
Dal momento che gli Stati membri dispongono di una sola «riserva unica di forze» cui possono ricorrere in vari contesti, lo sviluppo delle capacità degli Stati membri nel quadro dell’UE contribuirà anche a rafforzare le capacità potenzialmente disponibili per le Nazioni Unite e la NATO. |
|
7. |
Per orientare l’ulteriore attuazione della PESCO in questa prima fase, il Consiglio sottolinea che, nel complesso, gli SMp:
|
III. Piani nazionali di attuazione
|
8. |
Onde facilitare la valutazione dell’attuazione degli impegni, quali presentati nei PNA, e individuare meglio le tendenze emergenti nei diversi settori, gli SMp sono incoraggiati a migliorare ulteriormente la qualità e il livello di dettaglio delle informazioni contenute nei rispettivi PNA, mettendo in atto la raccomandazione del Consiglio del 15 ottobre 2018 relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti e alla definizione di obiettivi più precisi. Ciò vale in particolare per la presentazione di piani orientati al futuro ogniqualvolta possibile. |
|
9. |
Si incoraggiano gli SMp a continuare a partecipare ai dialoghi bilaterali con il segretariato della PESCO sulla revisione e l’aggiornamento dei futuri PNA. Gli SMp, con il sostegno del segretariato della PESCO, dovrebbero continuare a garantire la trasparenza tra di loro e migliorare ulteriormente la coerenza e la concordanza riguardo alle informazioni richieste e fornite nel contesto della PESCO e di altre iniziative in materia di difesa, compresa la CARD. Il segretariato della PESCO è incoraggiato a sviluppare ulteriormente modi per sostenere adeguatamente gli SMp. |
IV. Progetti PESCO
|
10. |
Alla luce delle relazioni presentate al Consiglio sui progressi realizzati ai fini dell’attuazione dei progetti PESCO, gli Stati membri partecipanti sono incoraggiati a proseguire i lavori e a concentrarsi sulla rapida ed efficace attuazione dei progetti cui partecipano al fine di ottenere effetti e risultati tangibili con l’obiettivo di realizzare gli impegni più vincolanti. |
|
11. |
Tenuto conto degli insegnamenti individuati, a cominciare dal prossimo ciclo di inviti a presentare proposte di progetti in ambito PESCO in vista di un aggiornamento della decisione (PESC) 2018/1797, gli Stati membri partecipanti, sostenuti dal segretariato della PESCO, sono invitati in particolare a:
Il segretariato della PESCO è invitato a presentare criteri di valutazione dei progetti ulteriormente affinati prima del prossimo invito a presentare progetti. |
|
12. |
Dopo il 2019, per migliorare la coerenza e la sincronizzazione delle iniziative di difesa dell’UE e concentrarsi su progetti più solidi, il prossimo invito a presentare progetti in ambito PESCO è previsto nel 2021, fatta salva l’adozione di decisioni future. Sulla base degli ulteriori insegnamenti individuati, gli SMp prenderanno quindi in esame la possibilità di passare a un processo biennale. Si ricorda che i membri del progetto hanno la possibilità di invitare la Commissione ad associarsi, se del caso, ai lavori del progetto, in linea con le regole di governanza per i progetti PESCO. |
V. Via da seguire
|
13. |
Si invitano gli Stati membri partecipanti a rivedere i rispettivi PNA per aggiornarli, se del caso, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 15 ottobre 2018 relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti e alla definizione di obiettivi più precisi e alla luce dei risultati e delle raccomandazioni contenuti nella relazione annuale, e a presentare i piani così aggiornati entro il 10 gennaio 2020. |
|
14. |
Oltre a descrivere lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni da parte di ogni SMp secondo i rispettivi PNA, si invita anche l’alto rappresentante a includere nella relazione annuale 2020 prime proposte in vista del processo di revisione strategica previsto al termine della prima fase della PESCO (2018-2020), tenendo conto delle altre pertinenti iniziative dell’UE volte a contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa. |
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.
(2) GU C 88 dell’8.3.2018, pag. 1.
(3) GU C 374, del 16.10.2018, pag. 1.
(4) Decisione (PESC) 2018/1797 del Consiglio, del 19 novembre 2018, che modifica e aggiorna la decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 18).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/5 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 166/02)
Il 7 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9351. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/6 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
14 maggio 2019
(2019/C 166/03)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1226 |
|
JPY |
yen giapponesi |
123,00 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4691 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86723 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,7790 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1307 |
|
ISK |
corone islandesi |
137,80 |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,7990 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,751 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
324,23 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3061 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7615 |
|
TRY |
lire turche |
6,7732 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6162 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5117 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8112 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7056 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5366 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 333,20 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
15,9746 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7252 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4113 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 199,12 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,6818 |
|
PHP |
peso filippino |
58,898 |
|
RUB |
rublo russo |
73,2104 |
|
THB |
baht thailandese |
35,362 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,4743 |
|
MXN |
peso messicano |
21,5178 |
|
INR |
rupia indiana |
79,0375 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/7 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2019/C 166/04)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, BELGIO (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.
|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
|
Tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato |
Bielorussia, Russia e Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 |
28.1.2020 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/8 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9372 — EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 166/05)
1.
In data 7 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
EP UK Investments Limited («EPUK», Regno Unito), controllata da Energetický a průmyslový holding, a.s. («EPH», Repubblica ceca); |
|
— |
AES Ballylumford Limited («AES Ballylumford», Irlanda del Nord) e AES Kilroot Power Limited («AES Kilroot Power», Irlanda del Nord), controllate da AES Corporation («AES»). |
Attraverso EPUK, EPH acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di AES Ballylumford e AES Kilroot Power.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
EPUK è un’impresa del Regno Unito che opera principalmente nella produzione di energia da fonti convenzionali e rinnovabili in Gran Bretagna; EPH è un’azienda di servizio pubblico che opera nell’estrazione di carbone, nella produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e di calore e nella fornitura di gas in vari Stati membri dell’UE; |
|
— |
AES Ballylumford gestisce la centrale elettrica a gas di Ballylumford (Irlanda del Nord); AES Kilroot Power gestisce la centrale termica a carbone e a petrolio di Kilroot (Irlanda del Nord), che dispone di un sistema di stoccaggio in batterie; AES è una holding che gestisce impianti per la produzione di energia termica e di energia elettrica da fonti rinnovabili e imprese di distribuzione dell’energia elettrica negli Stati Uniti, in Sudamerica, in Messico, in America centrale e nei Caraibi, in Europa e in Asia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9372 — EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax + 32 22964301 |
|
Indirizzo postale: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/10 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Indicazione geografica della Georgia
(2019/C 166/06)
Nel contesto dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia (1), dall’altra, viene esaminata la possibilità di tutelare nell’Unione europea, quale indicazione geografica, la denominazione indicata di seguito.
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
AGRI-A5-GI@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:
|
a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
|
b) |
è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:
|
|
c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
|
d) |
mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
|
e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati.
Indicazione geografica
|
Denominazione da proteggere in georgiano |
Traslitterazione in caratteri latini/ Traduzione in inglese |
Tipo di prodotto |
|
|
Khashmis Saperavi/Khashmi Saperavi |
Vino |
(1) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).
(4) Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).
(5) Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3) e protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).
(6) Decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1).
(7) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra - Protocollo 6 (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).
(8) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
(9) Decisione 2013/7/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 10 del 15.1.2013, pag. 1).
(10) Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3).
(11) Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3).
(12) Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).
(13) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera, in particolare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(14) Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4).
(15) Decisione 2009/49/CE del Consiglio, del 28 novembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (GU L 28 del 30.1.2009, pag. 1).
(16) Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).
(17) Decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1).
(18) Decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul commercio del vino (GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1).
(19) Decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra — Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato (GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 1).
Rettifiche
|
15.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 166/13 |
Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2018 — Bilancio rettificativo n. 1
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 19 del 15.1.2019 )
(2019/C 166/07)
Alla pagina 3, nella colonna «Bilancio 2018»:
|
— |
nella riga «Titolo-Capitolo 4 0»: |
anziché:
«490 452»,
leggasi:
«558 074».
|
— |
Nella riga «Titolo 4 — Totale»: |
anziché:
«2 280 452»,
leggasi:
«2 348 074».
|
— |
Nella riga «TOTALE GENERALE»: |
anziché:
«44 413 567»,
leggasi:
«44 481 189».
Alla pagina 3, nella colonna «Nuovo importo»:
|
— |
nella riga «Titolo-Capitolo 4 0»: |
anziché:
«490 452»,
leggasi:
«558 074».
|
— |
Nella riga «Titolo 4 — Totale»: |
anziché:
«2 280 452»,
leggasi:
«2 348 074».
|
— |
Nella riga «TOTALE GENERALE»: |
anziché:
«44 191 067»,
leggasi:
«44 258 689».