ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
14 maggio 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 165/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9279 — EPH/Uniper France) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 165/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2019/C 165/03

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

3

2019/C 165/04

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

4

2019/C 165/05

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2019/C 165/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

6

2019/C 165/07

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

22

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 165/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9380 — Bâloise/Fidea) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

2019/C 165/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9355 — VW Group/Intel/Allied Holdings/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

38


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9279 — EPH/Uniper France)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 165/01)

Il 7 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9279. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

13 maggio 2019

(2019/C 165/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1245

JPY

yen giapponesi

123,06

DKK

corone danesi

7,4668

GBP

sterline inglesi

0,86350

SEK

corone svedesi

10,8323

CHF

franchi svizzeri

1,1319

ISK

corone islandesi

137,20

NOK

corone norvegesi

9,8148

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,776

HUF

fiorini ungheresi

323,71

PLN

zloty polacchi

4,3048

RON

leu rumeni

4,7606

TRY

lire turche

6,8681

AUD

dollari australiani

1,6142

CAD

dollari canadesi

1,5117

HKD

dollari di Hong Kong

8,8260

NZD

dollari neozelandesi

1,7087

SGD

dollari di Singapore

1,5389

KRW

won sudcoreani

1 335,85

ZAR

rand sudafricani

16,0868

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7335

HRK

kuna croata

7,4093

IDR

rupia indonesiana

16 210,88

MYR

ringgit malese

4,6830

PHP

peso filippino

58,969

RUB

rublo russo

73,5854

THB

baht thailandese

35,619

BRL

real brasiliano

4,4972

MXN

peso messicano

21,6342

INR

rupia indiana

79,3420


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


14.5.2019   

IT

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C 165/3


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2019/C 165/03)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, BELGIO (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Acido citrico

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

(GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8).

23.1.2020


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/4


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2019/C 165/04)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles BELGIO (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Glutammato monosodico

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

(GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31).

23.1.2020


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/5


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2019/C 165/05)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, BELGIO (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Glutammato monosodico

Indonesia

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia

(GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54)

23.1.2020


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/6


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

(2019/C 165/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 febbraio 2019 da EU Pro Sun Glass («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di vetro solare.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato nazionale del paese interessato al fine di dimostrare il ricorso a pratiche di dumping, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso di informazioni tratte da fonti pubblicamente accessibili, cioè le relazioni pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, dall’Agenzia internazionale per l’energia e dal Forum sull’energia dell’Asia e del Pacifico e le sentenze della Corte di giustizia, nonché la relazione per paese elaborata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le circostanze specifiche del mercato del paese interessato (5). Il richiedente ha sostenuto in particolare che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono risentire delle distorsioni riguardanti, tra l’altro, i costi dell’energia, le forniture di materie prime, la fornitura di capitali e l’accesso ai finanziamenti.

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto all’esportazione nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (6).

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza di un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio.

Gli elementi di prova forniti dimostrano che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori del paese interessato e l’attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati. Il richiedente sostiene anche che il miglioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione è dovuto principalmente all’esistenza delle misure. Inoltre ha fornito elementi di prova del fatto che un sostanziale aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe causare un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Come già annunciato (7), il cosiddetto pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale [regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) entrato in vigore l’8 giugno 2018] ha introdotto, tra l’altro, cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. Il calendario della presente inchiesta, come stabilito nel presente avviso, comprende istruzioni specifiche per la presentazione delle informazioni nelle varie fasi dell’inchiesta e per l’organizzazione delle audizioni. Le proroghe dei termini saranno soggette a regole più rigorose e le richieste di tali proroghe saranno prese in considerazione solo se debitamente motivate. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni sugli input e sui codici del sistema armonizzato (SA) indicati nella domanda (9) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10).

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza, la Commissione esamina le esportazioni effettuate verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame e verifica, indipendentemente dalle esportazioni nell’Unione, se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da rendere probabile, in caso di scadenza delle misure, la persistenza o la reiterazione delle esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping.

Tutti i produttori (11) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o meno nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (12).

Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità del paese interessato.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione informa le parti interessate immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nel paese interessato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, nel presente caso un possibile paese terzo rappresentativo per il paese interessato è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e siano prontamente disponibili dati pertinenti. Se esiste più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve inoltre essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo del paese interessato.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (13) (14)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (15).

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.4.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (16).

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (17). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare, le osservazioni delle parti interessate riguardanti la definizione del prodotto devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di apertura.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un’audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (18). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi

:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Indirizzi e-mail

:

TRADE-SOLARGLASS-INJURY@ec.europa.eu e TRADE-SOLARGLASS-DUMPING-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, delle osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono sollevare solo questioni trattate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di divulgazione di informazioni finali aggiuntive, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione aggiuntiva dovranno pervenire, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su detta divulgazione.

Il calendario fissato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate informazioni supplementari in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le richieste di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  GU C 345 del 27.9.2018, pag. 9.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 42).

(5)  Commission Staff Working Document, on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale) del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(6)  I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(7)  Cfr. la nota d’informazione «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» (Breve presentazione del calendario e dei termini della procedura d’inchiesta) disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf

(8)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(9)  Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2393).

(10)  Salvo diverse disposizioni, tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimento alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(11)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(12)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2393

(13)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(14)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(15)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2393

(16)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2393

(17)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2393

(18)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/22


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

(2019/C 165/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 13 febbraio 2019 da EU Pro Sun Glass («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di vetro solare.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.5 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3) («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085).

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame nel paese interessato hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di una serie di sovvenzioni concesse dal governo del paese interessato e dalle amministrazioni regionali e locali di tale paese.

Le pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro, 1) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi od obbligazioni, ad esempio in prestiti agevolati, programmi di sovvenzione, crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione; 2) nella rinuncia o non riscossione di entrate da parte della pubblica amministrazione, ad esempio in incentivi fiscali, crediti d’imposta, esenzioni da dazi, crediti fiscali, rimborsi dell’IVA, politiche fiscali preferenziali, esenzioni fiscali, riduzioni dell’IVA e dei dazi doganali, rinvii di pagamento dell’imposta e vantaggi derivanti da investimenti offshore; 3) nella fornitura di beni o servizi diversi dall’infrastruttura generale, ad esempio di energia e terreni, da parte della pubblica amministrazione; e 4) in versamenti a un meccanismo di finanziamento o in un incarico o un ordine a un organismo privato affinché svolga una o più funzioni tra quelle descritte ai punti 1), 2) e 3), come ad esempio la concessione di prestiti agevolati da parte di banche private che, secondo la domanda, sono tenute a seguire le politiche governative e ad agire come banche statali. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nell’inchiesta iniziale (cfr. punto 3), mentre altre sono sovvenzioni nuove o aggiuntive che non sono state esaminate nell’inchiesta iniziale.

Il richiedente sostiene che le misure descritte sono sovvenzioni, dato che comportano un contributo finanziario del governo del paese interessato o di amministrazioni regionali o locali di tale paese e conferiscono un vantaggio ai fabbricanti del prodotto oggetto del riesame. Si tratterebbe di sovvenzioni specifiche per un’impresa, un’industria o un gruppo di imprese o industrie oppure di sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni e quindi compensabili.

In conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha elaborato una nota sulla sufficienza delle prove, contenente una valutazione di tutte le prove a sua disposizione e in base alle quali viene aperta la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre pratiche di sovvenzione pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza di un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio.

Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori del paese interessato e l’attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati. Il richiedente sostiene anche che il miglioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione è dovuto principalmente all’esistenza delle misure. Inoltre ha fornito elementi di prova del fatto che, se le misure dovessero scadere, un aumento sostanziale delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato potrebbe causare un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Il governo del paese interessato è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

Come già annunciato (4), il cosiddetto pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale [regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) entrato in vigore l’8 giugno 2018] ha introdotto, tra l’altro, cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antisovvenzioni. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. Il calendario della presente inchiesta, come stabilito nel presente avviso, comprende istruzioni specifiche per la presentazione delle informazioni nelle varie fasi dell’inchiesta e per l’organizzazione delle audizioni. Le proroghe dei termini saranno soggette a regole più rigorose e le richieste di tali proroghe saranno prese in considerazione solo se debitamente motivate. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

In un riesame in previsione della scadenza, la Commissione esamina le esportazioni effettuate verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame e verifica, indipendentemente dalle esportazioni nell’Unione, se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da rendere probabile, in caso di scadenza delle misure, la persistenza o la reiterazione delle esportazioni nell’Unione a prezzi sovvenzionati.

Tutti i produttori (6) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno (7) tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.2.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (8).

Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità del paese interessato.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (9).

5.4.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure compensative sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (10). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.1.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (11) (12)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulle/a loro società richieste nell’allegato II.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (13).

5.5.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.6.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare, le osservazioni delle parti interessate riguardanti la definizione del prodotto devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di apertura.

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (14). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON.tdi

:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Indirizzi e-mail

:

TRADE-SOLARGLASS-INJURY@ec.europa.eu e TRADE-SOLARGLASS-DUMPING-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di concludere l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetta comunicazioni delle parti interessate dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulle conclusioni definitive o, se del caso, delle osservazioni sulle ulteriori conclusioni definitive.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono sollevare solo questioni trattate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. In caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere inviate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su detta ulteriore divulgazione.

Il calendario fissato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate informazioni supplementari in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.

Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le richieste di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Domande di riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  GU C 345 del 27.9.2018, pag. 10.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

(4)  Cfr. la nota d’informazione «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» (Breve presentazione del calendario e dei termini della procedura d’inchiesta) disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(5)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(7)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame sul mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate che partecipano alla produzione, alla vendita sul mercato nazionale o all’esportazione del prodotto oggetto del riesame.

(8)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2394

(9)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2394

(10)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2394

(11)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti della presente inchiesta diversi dalla determinazione dell’interesse dell’Unione.

(13)  http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2394

(14)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 1037/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e dell’articolo 12.4 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/36


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9380 — Bâloise/Fidea)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 165/08)

1.   

In data 6 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bâloise (Luxembourg) Holding SA (Lussemburgo), controllata da Bâloise Holding AG («Bâloise», Svizzera),

Fidea NV («Fidea», Belgio), controllata in ultima istanza da Anbang Insurance Group Company Limited (Cina).

Bâloise acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Fidea.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Bâloise fornisce soluzioni in materia di prevenzione, pensioni, assistenza e assicurazioni in Europa;

Fidea fornisce prodotti assicurativi vita e non vita, principalmente in Belgio.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9380 — Bâloise/Fidea

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/38


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9355 — VW Group/Intel/Allied Holdings/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 165/09)

1.   

In data 3 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Volkswagen Finance Luxembourg SA («VWFL», Lussemburgo), controllata da Volkswagen AG (Germania) e appartenente al gruppo Volkswagen («VW Group», Germania);

Mobileye Vision Technologies Ltd. («Mobileye», Israele), controllata da Intel Corporation («Intel», Stati Uniti),

Champion Motors Ltd. («Champion Motors», Israele), controllata da Allied Holdings Ltd. («Allied Holdings», Israele),

impresa comune («JV», Israele).

VW Group, Intel e Allied Holdings acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   VWFL: impresa di investimento e controllata al 100 % di Volkswagen AG, che opera su scala mondiale nello sviluppo, nella produzione, nella commercializzazione e nella vendita di autovetture, veicoli commerciali leggeri, camion, autobus, pullman, telai di autobus, motori diesel e motociclette, compresi pezzi di ricambio e accessori, nella prestazione dei relativi servizi finanziari e assicurativi e nella fornitura di soluzioni di mobilità e servizi di connettività;

—   Mobileye: opera nello sviluppo di sistemi di visione artificiale e apprendimento automatico, analisi dei dati, localizzazione e mappatura per l’assistenza avanzata alla guida e la guida autonoma. Mobileye è una controllata di Intel, importante produttore di chip a semiconduttori;

—   Champion Motors: importatore diretto e distributore in Israele delle marche Volkswagen, Skoda, Audi e Seat. Champion Motors è una controllata di Allied Holding, una holding di investimento privata israeliana;

—   JV: impresa comune di nuova costituzione che gestirà Mobility-as–a-Service («MaaS»), un servizio di trasporto a chiamata dotato di veicoli elettrici senza conducente, in Israele.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9355 — VW Group/Intel/Allied Holdings/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.