ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
13 maggio 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2019/C 163/01

Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 3 aprile 2019, sulle norme di attuazione relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trasferimento di dati personali da parte del Parlamento europeo alle autorità nazionali nel quadro di indagini penali o finanziarie

1

 

Commissione europea

2019/C 163/02

Tassi di cambio dell'euro

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 163/03

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9324 — ALSO/ABC Data) ( 1 )

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

13.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/1


DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 3 aprile 2019

sulle norme di attuazione relative alla limitazione di taluni diritti degli interessati in relazione al trasferimento di dati personali da parte del Parlamento europeo alle autorità nazionali nel quadro di indagini penali o finanziarie

(2019/C 163/01)

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25,

visto l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,

visto il parere, in data 28 febbraio 2019, del Garante europeo della protezione dei dati, consultato a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725,

Considerando quanto segue:

(1)

Il Parlamento europeo riceve richieste relative alla trasmissione di informazioni e copie di fascicoli e documenti amministrativi da parte delle autorità nazionali che svolgono indagini penali o finanziarie.

(2)

Il Parlamento europeo è tenuto a fornire alle autorità nazionali le informazioni e i documenti richiesti in conformità del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

(3)

Il trasferimento alle autorità nazionali delle informazioni e dei documenti richiesti può includere dati personali.

(4)

Il presidente, il segretario generale o i servizi da essi designati possono trasferire le informazioni e i documenti richiesti, e al fine di tali trasferimenti essi agiscono in qualità di titolari del trattamento.

(5)

In questo contesto, il Parlamento europeo è tenuto a rispettare i diritti fondamentali degli interessati sanciti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto a essere informati del trattamento.

(6)

Il Parlamento può tuttavia essere tenuto a limitare l’applicazione dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 21 e degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione all’operazione di trasferimento, al fine di tutelare, in particolare, la finalità e la riservatezza delle indagini penali e finanziarie nazionali.

(7)

Prima di applicare una determinata limitazione, il Parlamento europeo è tenuto a svolgere una valutazione caso per caso della necessità e della proporzionalità della stessa, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Il Parlamento europeo è tenuto a indicare i motivi per cui le limitazioni sono strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione delle limitazioni

1.   La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali il Parlamento europeo può limitare l’applicazione dell’articolo 4, degli articoli da 14 a 21 e degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), e) ed f), di tale regolamento, all’atto di fornire alle autorità nazionali le informazioni e i documenti da esse richiesti nel quadro di indagini penali o finanziarie.

2.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali, in particolare al loro trasferimento, da parte del Parlamento europeo al fine di fornire alle autorità nazionali le informazioni e i documenti da esse richiesti nel quadro di indagini penali o finanziarie.

3.   Il presidente, il segretario generale o i servizi da essi designati possono trasferire le informazioni e i documenti richiesti, e al fine di tale trasferimento essi agiscono in qualità di titolari del trattamento.

4.   La presente decisione si applica alle seguenti categorie di dati personali:

a)

dati identificativi;

b)

dati di contatto;

c)

dati professionali;

d)

dati finanziari;

e)

comunicazioni elettroniche;

f)

dati relativi al traffico;

g)

dati di videosorveglianza;

h)

registrazioni audio;

i)

dati relativi alla presenza delle persone;

j)

qualsiasi altro dato relativo all’oggetto della pertinente indagine svolta dalle autorità nazionali.

Articolo 2

Garanzie

1.   I dati personali sono conservati in un ambiente fisico ed elettronico sicuro, al fine di impedire l’accesso o il trasferimento illecito dei dati a persone che non hanno necessità di sapere.

2.   Dopo la fine del trattamento, i dati personali sono conservati in conformità delle norme applicabili del Parlamento europeo (2).

3.   Prima di applicare una determinata limitazione è effettuata una valutazione della necessità e della proporzionalità della stessa conformemente all’articolo 9.

Articolo 3

Limitazioni applicabili

1.   Fatti salvi gli articoli da 4 a 10 della presente decisione, il titolare del trattamento può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 21 e degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell’articolo 4, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 21 di tale regolamento, qualora l’esercizio di tali diritti comprometta la finalità e la riservatezza delle indagini penali e finanziarie nazionali.

2.   Il titolare del trattamento annota e registra i motivi della limitazione in conformità dell’articolo 9 della presente decisione.

Articolo 4

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   Il Parlamento europeo pubblica sul proprio sito web un’informativa sulla privacy con la quale rende note a tutti gli interessati la possibilità che i loro dati personali siano trasferiti nel quadro della collaborazione del Parlamento europeo con le autorità nazionali per quanto concerne indagini penali o finanziarie in corso, così come un’eventuale limitazione dei loro diritti in tale contesto. Le informazioni fornite includono i diritti suscettibili di essere limitati, i motivi di tali limitazioni, la loro durata potenziale, nonché i possibili mezzi di ricorso.

2.   Ove possibile, il titolare del trattamento informa direttamente ciascun interessato in merito ai suoi diritti riguardo a tali limitazioni, senza indebito ritardo e nella forma più appropriata. Le informazioni fornite includono i diritti suscettibili di essere limitati, i motivi di tali limitazioni, la loro durata potenziale, nonché i possibili mezzi di ricorso.

Articolo 5

Diritto di essere informati

1.   Allorché il titolare del trattamento applichi una limitazione al diritto di essere informati di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati sono informati, a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, di tale regolamento, dei principali motivi su cui si basa l’applicazione della limitazione e del loro diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.

2.   Tuttavia, la comunicazione di informazioni relative al trasferimento di dati personali alle autorità nazionali e all’applicazione di una limitazione può essere rinviata, omessa o negata, a norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, fintanto che essa annulla l’effetto della limitazione.

3.   Laddove il titolare del trattamento rinvii, ometta o neghi, integralmente o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati ai sensi del paragrafo 2, esso ne annota e registra i relativi motivi conformemente all’articolo 9.

Articolo 6

Diritto di accesso degli interessati, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica

1.   Laddove il titolare del trattamento limiti, integralmente o in parte, il diritto di accesso degli interessati ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione di trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 18, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché l’obbligo di notifica di cui all’articolo 21 di tale regolamento, esso annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 9 della presente decisione. Il titolare del trattamento informa l’interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento, in merito alla limitazione che è stata applicata e ai principali motivi per tale limitazione, nonché alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   La comunicazione di informazioni relative ai motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintanto che essa annulla l’effetto della limitazione.

3.   Il titolare del trattamento annota i motivi del rinvio, dell’omissione o del diniego conformemente all’articolo 9.

4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l’interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati a norma dell’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 7

Comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati

Laddove il titolare del trattamento limiti il diritto dell’interessato di ricevere la comunicazione di una violazione dei dati personali ai sensi all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, esso ne annota e registra i relativi motivi a norma dell’articolo 9 della presente decisione.

Articolo 8

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

Laddove il titolare del trattamento limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1725, esso ne annota e registra i relativi motivi a norma dell’articolo 9 della presente decisione.

Articolo 9

Valutazione della necessità e proporzionalità, annotazione e registrazione delle limitazioni

1.   Prima di applicare una determinata limitazione, il titolare del trattamento valuta la necessità e la proporzionalità delle limitazioni, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. Tale valutazione include altresì una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati in questione, in particolare per quanto concerne il rischio che i dati personali di questi ultimi possano essere trasferiti a loro insaputa e senza il loro consenso e che essi possano essere impediti nell’esercizio dei loro diritti conformemente a tale regolamento. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.

2.   Il titolare del trattamento annota i motivi della limitazione applicata ai sensi della presente decisione, compresa la valutazione condotta a norma del paragrafo 1.

A tal fine, l’annotazione indica in che modo l’esercizio dei diritti degli interessati possa compromettere la finalità e la riservatezza delle indagini penali e finanziarie nazionali.

3.   Qualora, conformemente all’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento rinvii, ometta o neghi la comunicazione di informazioni relative all’applicazione di una limitazione ad un interessato, esso ne annota altresì i relativi motivi, se del caso.

4.   Tali annotazioni e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto sono conservate in un registro centrale. Su richiesta, esse sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 10

Durata delle limitazioni

1.   Le limitazioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.

2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 non siano più applicabili, il titolare del trattamento revoca la limitazione e comunica all’interessato i principali motivi della limitazione. Nel contempo il titolare del trattamento informa l’interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.   Il titolare del trattamento riesamina l’applicazione di una limitazione di cui agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 ogni sei mesi dopo l’adozione e all’atto della chiusura della pertinente procedura.

Articolo 11

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati

1.   Il responsabile della protezione dei dati è informato, senza indebito ritardo, ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati è garantito, su richiesta, l’accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.

2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere al titolare del trattamento un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell’esito del riesame richiesto.

3.   Tutti gli scambi di informazioni con il responsabile della protezione dei dati durante l’intera procedura, a norma dei paragrafi 1 e 2, sono registrati nella forma appropriata.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza, del 2 luglio 2012, relativa alla regolamentazione concernente l’amministrazione dei documenti del Parlamento europeo.


Commissione europea

13.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

10 maggio 2019

(2019/C 163/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1230

JPY

yen giapponesi

123,25

DKK

corone danesi

7,4658

GBP

sterline inglesi

0,86250

SEK

corone svedesi

10,8108

CHF

franchi svizzeri

1,1378

ISK

corone islandesi

137,00

NOK

corone norvegesi

9,8193

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,732

HUF

fiorini ungheresi

323,52

PLN

zloty polacchi

4,2960

RON

leu rumeni

4,7598

TRY

lire turche

6,8837

AUD

dollari australiani

1,6059

CAD

dollari canadesi

1,5132

HKD

dollari di Hong Kong

8,8135

NZD

dollari neozelandesi

1,7025

SGD

dollari di Singapore

1,5305

KRW

won sudcoreani

1 325,32

ZAR

rand sudafricani

15,9762

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6628

HRK

kuna croata

7,4090

IDR

rupia indonesiana

16 177,38

MYR

ringgit malese

4,6781

PHP

peso filippino

58,722

RUB

rublo russo

73,3493

THB

baht thailandese

35,464

BRL

real brasiliano

4,4405

MXN

peso messicano

21,5589

INR

rupia indiana

78,6075


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9324 — ALSO/ABC Data)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 163/03)

1.   

In data 2 maggio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ALSO Holding AG («ALSO», Svizzera),

ABC Data Group («ABC Data», Polonia).

ALSO acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo degli attivi di ABC Data.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   ALSO: vendita all’ingrosso di prodotti, soluzioni e servizi nel campo dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’elettronica di consumo, in Europa;

—   ABC Data: vendita all’ingrosso di computer, periferiche, software, apparecchiature per le telecomunicazioni ed elettronica di consumo e prestazione dei relativi servizi (finanziamento, assistenza ai clienti, consulenza ecc.).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9324 — ALSO/ABC Data

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).