ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 148

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
29 aprile 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 148/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

CDJ

2019/C 148/02

Causa C-420/16 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2019 — Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Commissione europea, Ungheria, Repubblica ellenica, Romania, Repubblica slovacca [Impugnazione — Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini — Regolamento (UE) n. 211/2011 — Registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini — Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) — Condizione che la proposta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell’applicazione dei trattati — Onere della prova — Coesione economica, sociale e territoriale — Articolo 174 TFUE — Iniziativa dei cittadini Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali — Domanda di registrazione — Rifiuto della Commissione]

2

2019/C 148/03

Causa C-349/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Eesti Pagar AS/Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) — Articolo 8, paragrafo 2 — Aiuti aventi un effetto di incentivazione — Nozione di avvio dei lavori relativi al progetto — Competenze delle autorità nazionali — Aiuto illegittimo — Assenza di decisione della Commissione europea o di un giudice nazionale — Obbligo incombente alle autorità nazionali di recuperare di propria iniziativa un aiuto illegittimo — Base giuridica — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Principio generale del diritto dell’Unione della tutela del legittimo affidamento — Decisione dell’autorità nazionale competente che concede un aiuto a titolo del regolamento n. 800/2008 — Conoscenza delle circostanze che escludono l’ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto — Creazione di un legittimo affidamento — Insussistenza — Prescrizione — Aiuti cofinanziati attraverso un fondo strutturale — Normativa applicabile — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Normativa nazionale — Interessi — Obbligo di pretendere il pagamento di interessi — Base giuridica — Articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Normativa applicabile — Normativa nazionale — Principio di effettività]

3

2019/C 148/04

Causa C-643/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Suez II Water Technologies & Solutions Portugal, Unipessoal Lda, già GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda/Fazenda Pública [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 37 — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 313 — Posizione doganale delle merci — Presunzione del carattere comunitario delle merci]

4

2019/C 148/05

Causa C-693/17 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2019 — BMB sp. z o.o./Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Ferrero SpA [Impugnazione — Disegno o modello comunitario — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello raffigurante confettiera per dolciumi — Dichiarazione di nullità]

5

2019/C 148/06

Causa C-728/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2019 — Commissione europea/Alain Laurent Brouillard (Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso — Requisiti per l’ammissione al concorso — Diplomi e livello di studi richiesti — Concorso generale EPSO/AD/306/15 — Preselezione dei candidati in base al fascicolo — Livello di studi corrispondente a una formazione giuridica completa seguita presso un istituto d’istruzione superiore belga, francese o lussemburghese — Diploma di master 2 in diritto, economia, gestione, indirizzo diritto privato, specializzazione giurista linguista — Rilascio a seguito di una convalida dell’esperienza acquisita — Rigetto della candidatura)

6

2019/C 148/07

Causa C-392/18 P: Impugnazione proposta il 13 giugno 2018 da Mauro Bettani avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2018, causa T-80/18, Bettani/Commissione

6

2019/C 148/08

Causa C-757/18 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 dalla M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-709/17, M-Sansz/Commissione

7

2019/C 148/09

Causa C-809/18 P: Impugnazione proposta il 20 dicembre 2018 dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2018, causa T-7/17, John Mills/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

8

2019/C 148/10

Causa C-818/18 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla The Yokohama Rubber Co. Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-447/16, Pirelli Tyre/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

9

2019/C 148/11

Causa C-825/18 P: Impugnazione proposta il 28 dicembre 2018 dalla Mamas and Papas Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2018, causa T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO

11

2019/C 148/12

Causa C-6/19 P: Impugnazione proposta il 4 gennaio 2019 dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-447/16, Pirelli Tyre/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

12

2019/C 148/13

Causa C-13/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 9 gennaio 2019 — Ibercaja Banco, S.A./TJ e UK

13

2019/C 148/14

Causa C-48/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 gennaio 2019 — X-GmbH/Finanzamt Z

14

2019/C 148/15

Causa C-56/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla RFA International, LP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-113/15, RFA International/Commissione

15

2019/C 148/16

Causa C-57/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-793/14, Tempus Energy e Tempus Energy Technology/Commissione

16

2019/C 148/17

Causa C-74/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18 (Portogallo) il 31 gennaio 2019 — LE/Transportes Aéreos Portugueses SA

18

2019/C 148/18

Causa C-80/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) il 4 febbraio 2019 — E. E.

18

2019/C 148/19

Causa C-105/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Serron (Grecia) l’8 febbraio 2019 — WP/Trapeza Peiraios AE

20

2019/C 148/20

Causa C-113/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 12 febbraio 2019 — Luxaviation SA/Ministre de l’Environnement

21

2019/C 148/21

Causa C-117/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 15 febbraio 2019 — Linas Agro AB/Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

22

2019/C 148/22

Causa C-130/19: Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Corte dei conti europea/Karel Pinxten

24

2019/C 148/23

Causa C-144/19 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2019 dalla Lupin Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-680/14, Lupin/Commissione

24

2019/C 148/24

Causa C-145/19 P: Impugnazione proposta il 20 febbraio 2019 da Mohamed Hosni Elsayed Mubarak avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-358/17, Mubarak/Consiglio

26

2019/C 148/25

Causa C-146/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 21 febbraio 2019 — SCT, d.d., in amministrazione fallimentare/Repubblica di Slovenia

27

2019/C 148/26

Causa C-149/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava (Repubblica slovacca) il 22 febbraio 2019 — Procedimento penale a carico di R.B.

28

2019/C 148/27

Causa C-151/19 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-684/14, Krka/Commissione

29

2019/C 148/28

Causa C-161/19: Ricorso proposto il 22 febbraio 2019 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

30

2019/C 148/29

Causa C-164/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Niche Generics Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-701/14, Niche Generics/Commissione

31

2019/C 148/30

Causa C-165/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Slovak Telekom, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-851/14, Slovak Telekom/Commissione

32

2019/C 148/31

Causa C-166/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Unichem Laboratories Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-705/14, Unichem Laboratories/Commissione

33

2019/C 148/32

Causa C-173/19 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa T-890/16, Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

34

2019/C 148/33

Causa C-174/19 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa 630/15, Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

35

2019/C 148/34

Causa C-175/19 P: Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Stena Line Scandinavia AB avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa T-631/15, Stena Line Scandinavia/Commissione

37

2019/C 148/35

Causa C-183/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Fruits de Ponent, S.C.C.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-290/16, Fruits de Ponent/Commissione

38

 

GCEU

2019/C 148/36

Causa T-716/14: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Tweedale/EFSA [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi agli studi di tossicità svolti nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato — Rifiuto parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente]

40

2019/C 148/37

Causa T-135/15: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Italia/Commissione [FEAGA — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dall’Italia — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Regolamento (CE) n. 320/2006 — Regolamento (CE) n. 968/2006 — Regolamento (CE) n. 1290/2005 — Termine di 24 mesi — Nozione di misura pluriennale — Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione — Nozione di impianto di produzione — Qualificazione dei silos — Nozione di smantellamento completo — Allegato 2 del documento VI/5330/97 — Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione — Leale cooperazione — Legittimo affidamento — Ne bis in idem — Premi di macellazione — Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli — Pagamenti tardivi — Prova dell’esistenza di condizioni di gestione particolari — Parità di trattamento — Errore di traduzione in una delle versioni linguistiche di un regolamento dell’Unione — Imputabilità della rettifica finanziaria allo Stato membro]

41

2019/C 148/38

Causa T-139/15: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Ungheria/Commissione [FEOGA — sezione Garanzia — FEAGA — Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea — Regolamento (CE) n. 320/2006 — Regolamento (CE) n. 968/2006 — Spese escluse dal finanziamento — Spese effettuate dall’Ungheria — Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo smantellamento totale e dell’aiuto per lo smantellamento parziale — Nozione di impianti di produzione — Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto — Nozione di smantellamento totale — Allegato 2 del documento VI/5330/97 — Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione — Leale cooperazione]

42

2019/C 148/39

Causa T-156/15: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Francia/Commissione [FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dalla Francia — Regime di aiuti per superficie — Garanzie procedurali — Regolamento (CE) n. 885/2006 — Nozione di pascolo permanente — Regolamento (CE) n. 1120/2009 — Sistema di controllo nazionale basato su una definizione non conforme delle superfici foraggere — Esclusione della totalità delle spese — Proporzionalità — Programma di sviluppo rurale esagonale — Misure di sostegno allo sviluppo rurale — Zone con svantaggi naturali — Regolamento (CE) n. 1975/2006 — Regolamento (UE) n. 65/2011 — Rettifica finanziaria forfettaria — Controlli in loco — Criterio di carico — Conteggio degli animali — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Regolamento (CE) n. 320/2006 — Regolamento (CE) n. 968/2006 — Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione — Nozione di impianto di produzione — Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto — Nozione di smantellamento totale — Proporzionalità — Parità di trattamento — Allegato 2 del documento VI/5330/97]

43

2019/C 148/40

Causa T-730/16: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Espírito Santo Financial Group/BCE (Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo, SA — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE — Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro — Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Eccezione relativa a documenti per uso interno — Obbligo di motivazione)

44

2019/C 148/41

Causa T-799/16: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops (MI) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MI — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MI — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)]

45

2019/C 148/42

Causa T-837/16: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Svezia/Commissione [REACH — Decisione della Commissione che autorizza l’uso del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso — Articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Esame dell’indisponibilità di soluzioni alternative — Errore di diritto]

46

2019/C 148/43

Causa T-59/17: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — L/Parlamento (Funzione pubblica — Assistente parlamentare accreditato — Risoluzione del contratto — Cessazione del rapporto di fiducia — Attività esterne — Errore manifesto di valutazione — Domanda di risarcimento)

47

2019/C 148/44

Causa T-329/17: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Hautala e a./EFSA [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi agli studi di cancerogenicità effettuati nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente]

47

2019/C 148/45

Causa T-446/17: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — TK/Parlamento (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Modifica delle attività assegnate — Nozione di assegnazione — Convocazione ad un colloquio — Nozione di procedimento — Presunte molestie psicologiche — Domanda di assistenza — Responsabilità — Danno morale)

48

2019/C 148/46

Causa T-798/17: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — De Masi e Varoufakis/BCE (Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documento intitolato Risposte a questioni riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno — Interesse pubblico prevalente)

49

2019/C 148/47

Causa T-26/18: Sentenza del Tribunale 12 marzo 2019 — Francia/Commissione [FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dalla Francia — Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie — Regime di aiuti connessi alla superficie — Sistema di identificazione delle parcelle agricole — Determinazione delle superfici ammissibili — Mantenimento delle terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali — Elementi caratteristici del paesaggio — Lande e percorsi (Landes et parcours) — Sistema nazionale di controllo basato su una definizione non conforme delle superfici ammissibili — Proporzionalità — Obbligo di motivazione — Verifica di conformità — Errore più probabile — Errore di diritto]

50

2019/C 148/48

Causa T-106/18: Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Laverana/EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VERA GREEN — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore LAVERA — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001]

51

2019/C 148/49

Causa T-799/16: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Wirecard Technologies/EUIPO — Striatum Ventures (supr) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo supr — Marchio Benelux denominativo anteriore Zupr — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)]

51

2019/C 148/50

Causa T-463/18: Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SMARTSURFACE — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

52

2019/C 148/51

Causa T-326/18: Ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2019 — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES — Marchio nazionale figurativo anteriore Carajillo — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/2001 — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

53

2019/C 148/52

Causa T-125/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Clem & Jo Optique/EUIPO — C&A (C&J)

54

2019/C 148/53

Causa T-126/19: Ricorso proposto il 21 febbraio 2019 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i KIimatyzacji/Commissione

54

2019/C 148/54

Causa T-131/19: Ricorso proposto il 25 febbraio 2019 — Oosterbosch/Parlamento

55

2019/C 148/55

Causa T-132/19: Ricorso proposto il 26 febbraio 2019 — Ashworth/Parlamento

56

2019/C 148/56

Causa T-135/19: Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat (LaTV3D)

58

2019/C 148/57

Causa T-137/19: Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — Souruh/Consiglio

58

2019/C 148/58

Causa T-138/19: Ricorso proposto il 14 febbraio 2019 — WH/EUIPO

59

2019/C 148/59

Causa T-141/19: Ricorso proposto il 4 marzo 2019 — Sabo e altri/Parlamento europeo e Consiglio

60

2019/C 148/60

Causa T-142/19: Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Nosio/EUIPO — Passi (PASSIATA)

60

2019/C 148/61

Causa T-143/19: Ricorso proposto il 2 marzo 2019 — Solar Ileias Bompaina/Commissione

61

2019/C 148/62

Causa T-147/19: Ricorso proposto il 6 marzo 2019 — Flovax/EUIPO — Dagniaux e Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923)

62

2019/C 148/63

Causa T-156/19: Ricorso proposto il 12 marzo 2019 — Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it)

63

2019/C 148/64

Causa T-507/16: Ordinanza del Tribunale del 1o marzo 2019 — Baradel e a./FEI

64

2019/C 148/65

Causa T-760/18: Ordinanza del Tribunale 15 febbraio 2019 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

64


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

29.4.2019   

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(2019/C 148/01)

Ultima pubblicazione

GU C 139 del 15.4.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 131 dell’8.4.2019

GU C 122 dell’1.4.2019

GU C 112 del 25.3.2019

GU C 103 del 18.3.2019

GU C 93 dell’11.3.2019

GU C 82 del 4.3.2019

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V Avvisi

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C 148/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2019 — Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Commissione europea, Ungheria, Repubblica ellenica, Romania, Repubblica slovacca

(Causa C-420/16 P) (1)

(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini - Regolamento (UE) n. 211/2011 - Registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) - Condizione che la proposta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell’applicazione dei trattati - Onere della prova - Coesione economica, sociale e territoriale - Articolo 174 TFUE - Iniziativa dei cittadini «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» - Domanda di registrazione - Rifiuto della Commissione)

(2019/C 148/02)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (rappresentante: D. Sobor, ügyvéd)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer e B.-R. Killmann, agenti), Ungheria (rappresentante: M. Z. Fehér, agente), Repubblica ellenica, Romania (rappresentanti: R. H. Radu, C. R. Canțăr, C.-M. Florescu, L. Lițu e E. Gane, agenti), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 maggio 2016, Izsák e Dabis/Commissione (T-529/13, EU:T:2016:282), è annullata.

2)

La decisione C (2013) 4975 final della Commissione, del 25 luglio 2013, relativa alla domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali», è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative ai procedimenti di primo grado e di impugnazione.

4)

L’Ungheria, la Romania e la Repubblica slovacca sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


29.4.2019   

IT

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C 148/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — Eesti Pagar AS/Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

(Causa C-349/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) - Articolo 8, paragrafo 2 - Aiuti aventi un effetto di incentivazione - Nozione di «avvio dei lavori relativi al progetto» - Competenze delle autorità nazionali - Aiuto illegittimo - Assenza di decisione della Commissione europea o di un giudice nazionale - Obbligo incombente alle autorità nazionali di recuperare di propria iniziativa un aiuto illegittimo - Base giuridica - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Principio generale del diritto dell’Unione della tutela del legittimo affidamento - Decisione dell’autorità nazionale competente che concede un aiuto a titolo del regolamento n. 800/2008 - Conoscenza delle circostanze che escludono l’ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto - Creazione di un legittimo affidamento - Insussistenza - Prescrizione - Aiuti cofinanziati attraverso un fondo strutturale - Normativa applicabile - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Normativa nazionale - Interessi - Obbligo di pretendere il pagamento di interessi - Base giuridica - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Normativa applicabile - Normativa nazionale - Principio di effettività)

(2019/C 148/03)

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tallina Ringkonnakohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Eesti Pagar AS

Convenuti: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Dispositivo

1)

L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria), deve essere interpretato nel senso che i «lavori relativi al progetto o all’attività», ai sensi di detta disposizione, prendono avvio qualora un primo ordinativo di attrezzature destinate a tale progetto o a tale attività sia stato effettuato mediante la stipulazione di un impegno incondizionato e giuridicamente vincolante prima della presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente dall’importo delle eventuali spese per un recesso unilaterale da tale impegno.

2)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che tale disposizione impone all’autorità nazionale di recuperare di propria iniziativa un aiuto che essa abbia concesso in applicazione del regolamento n. 800/2008, qualora essa constati, in un momento successivo, che le condizioni stabilite da tale regolamento non erano soddisfatte.

3)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un’autorità nazionale, qualora conceda un aiuto applicando indebitamente il regolamento n. 800/2008, non può far sorgere in capo al beneficiario di tale aiuto un legittimo affidamento quanto alla regolarità del medesimo.

4)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, qualora un’autorità nazionale abbia concesso un aiuto a titolo di un fondo strutturale applicando indebitamente il regolamento n. 800/2008, il termine di prescrizione applicabile al recupero dell’aiuto illegittimo è, ove siano soddisfatti i presupposti di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, di quattro anni, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento, ovvero, in mancanza, il termine previsto dal diritto nazionale applicabile.

5)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un’autorità nazionale, qualora proceda di propria iniziativa al recupero di un aiuto da essa indebitamente concesso a titolo del regolamento n. 800/2008, è tenuta a pretendere dal beneficiario di detto aiuto il pagamento di interessi in conformità delle norme del diritto nazionale applicabile. A questo proposito, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE esige che tali norme consentano di assicurare un recupero integrale dell’aiuto illegittimo e che, pertanto, venga segnatamente ordinato al beneficiario dell’aiuto il pagamento di interessi per l’intero periodo durante il quale egli ha beneficiato dell’aiuto stesso e ad un tasso uguale a quello che sarebbe stato applicato se avesse dovuto prendere a prestito l’importo dell’aiuto in questione sul mercato nel corso di tale periodo.


(1)  GU C 269 del 14.8.2017.


29.4.2019   

IT

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C 148/4


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Suez II Water Technologies & Solutions Portugal, Unipessoal Lda, già GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda/Fazenda Pública

(Causa C-643/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Articolo 37 - Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 313 - Posizione doganale delle merci - Presunzione del carattere comunitario delle merci)

(2019/C 148/04)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Suez II Water Technologies & soulutions Portugal, Unipessoal Lda, già GE Power Controls Portugal Unipessoal, Lda

Convenuta: Fazenda Pública

Dispositivo

L’articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 75/98 della Commissione, del 12 gennaio 1998, deve essere interpretato nel senso che merci come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che sono state fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea al fine di essere ivi utilizzate, devono essere considerate come introdotte in tale territorio ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, e come rientranti, a detto titolo, nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2), lettera a), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 75/98, poiché la posizione di merci comunitarie è riconosciuta solo alle merci per le quali venga fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione.


(1)  GU C 52 del 12.2.2018.


29.4.2019   

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C 148/5


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2019 — BMB sp. z o.o./Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Ferrero SpA

(Causa C-693/17 P) (1)

(Impugnazione - Disegno o modello comunitario - Regolamento (CE) n. 6/2002 - Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello raffigurante confettiera per dolciumi - Dichiarazione di nullità)

(2019/C 148/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BMB sp. z o.o. (rappresentante: K. Czubkowski, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti), Ferrero SpA (rappresentante: M. Kefferpütz, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La BMB sp. z o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 23.04.2018


29.4.2019   

IT

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C 148/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2019 — Commissione europea/Alain Laurent Brouillard

(Causa C-728/17 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Assunzione - Concorso - Requisiti per l’ammissione al concorso - Diplomi e livello di studi richiesti - Concorso generale EPSO/AD/306/15 - Preselezione dei candidati in base al fascicolo - Livello di studi corrispondente a una formazione giuridica completa seguita presso un istituto d’istruzione superiore belga, francese o lussemburghese - Diploma di master 2 in diritto, economia, gestione, indirizzo diritto privato, specializzazione giurista linguista - Rilascio a seguito di una «convalida dell’esperienza acquisita» - Rigetto della candidatura)

(2019/C 148/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova e G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Alain Laurent Brouillard (rappresentante: H. Brouillard, avvocato)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 26.03.2018


29.4.2019   

IT

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C 148/6


Impugnazione proposta il 13 giugno 2018 da Mauro Bettani avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 aprile 2018, causa T-80/18, Bettani/Commissione

(Causa C-392/18 P)

(2019/C 148/07)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Mauro Bettani (rappresentante: M. Bettani, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 7 marzo 2019 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e disposto che il sig. Mauro Bettani sopporterà le proprie spese.


29.4.2019   

IT

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C 148/7


Impugnazione proposta il 3 dicembre 2018 dalla M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 28 settembre 2018, causa T-709/17, M-Sansz/Commissione

(Causa C-757/18 P)

(2019/C 148/08)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M Sansz Kft.) (rappresentante: L Ravasz, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La M-Sansz Kft., nel suo ricorso d’impugnazione, chiede alla Corte di:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 28 settembre 2018, pronunciata nella causa T-709/17, respingere nella sua sentenza l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta e accogliere il ricorso in primo grado della ricorrente accertando, in via principale — in merito alle decisioni emesse dalla Commissione nei procedimenti SA.29432 (CP 290/2009) e SA.45498 (FC/2016) — che, nel contesto del procedimento n. 23.P.25.843/2016 pendente dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), le summenzionate decisioni non costituiscono atti giuridicamente vincolanti per la ricorrente, non essendo quest’ultima una parte direttamente e individualmente interessata, in quanto la ricorrente ha presentato la sua istanza di risarcimento sulla base della circostanza secondo cui l’aiuto statale viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e non l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE; nell’ipotesi in cui, invece, le decisioni impugnate costituiscano atti giuridici nel contesto del procedimento fondato sull’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, accogliere il ricorso in primo grado dichiarando che le decisioni impugnate sono invalide dal momento che l’aiuto concesso dalle autorità ungheresi viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (annullamento);

per l’ipotesi in cui la Corte non ravvisi la possibilità di statuire nel merito, annullare l’ordinanza del Tribunale citata supra e nella sua pronuncia rinviare la causa al Tribunale quale organo giurisdizionale di primo grado;

e, per l’ipotesi in cui la Corte emetta una pronuncia in merito alle istanze menzionate nel primo capoverso, condannare la convenuta a sopportare le proprie spese relative al primo e al secondo grado di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 263 TFUE nonché delle disposizioni e della giurisprudenza evidenziate in neretto, secondo quanto indicato di seguito.

La società ungherese ricorrente ha instaurato i procedimenti SA.29432 e SA.45498 con il deposito di una denuncia. Nelle denunce si dichiarava che l’aiuto di Stato era illegale e che veniva applicato un trattamento discriminatorio a una cerchia di entità di cui la stessa fa parte: per quanto riguarda sia le società beneficiarie sia quelle che sono oggetto della discriminazione, le attività esercitate in Ungheria sono le stesse, le sedi delle attività sono ubicate nella medesima provincia ungherese e le imprese assumono lavoratori portatori di handicap; d’altro canto, l’importo dell’aiuto di Stato illecito è eccessivamente e illegalmente elevato. In tali procedimenti, secondo la ricorrente la Commissione non ha emesso alcuna decisione e sicuramente non ha reso decisioni che producono effetti nei suoi confronti. Nel procedimento nazionale interessato menzionato nell’atto introduttivo del ricorso (procedimento n. 23.P.25.843/2016 pendente dinanzi al Fővárosi Törvényszék) la ricorrente ha chiesto di essere risarcita per il danno causatole dall’aiuto di Stato illegale e, pertanto, l’esito del presente procedimento influirà indubbiamente sulla sentenza che dovrà essere emessa nel procedimento nazionale. È importante che atti che, dal punto di vista giuridico, non costituiscono decisioni della Commissione non siano decisivi per quanto riguarda il procedimento nazionale. Tali decisioni non hanno dichiarato la compatibilità di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non costituiscono atti giuridici volti a produrre effetti giuridici per la ricorrente, non essendo quest’ultima una parte direttamente e individualmente interessata, in quanto la stessa ha fondato la sua domanda di risarcimento fondandosi sul fatto che l’aiuto statale viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non sull’argomento secondo cui viola l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La ricorrente soddisfa, nel caso di specie, il criterio sancito nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62). La ricorrente ha dimostrato di essere una «parte interessata» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 (1) e che la Corte, nella causa Commissione/Kronoply e Kronotex (C-83/09 P), ha dichiarato che, per essere considerati concorrenti, non era necessario che l’ambito di attività fosse identico.

Lesione dei diritti processuali (violazione delle disposizioni evidenziate in neretto), secondo le seguenti considerazioni:

Inoltre, se la tabella allegata come prova della qualità di parte interessata e le altre spiegazioni non sono state ritenute sufficienti dal Tribunale, quest’ultimo avrebbe dovuto applicare l’articolo 83, paragrafi da 1 a 3, gli articoli 88, paragrafo 1, e 89, paragrafi 1, 2, lettere da a) a c), 3, lettere a) e d), e 4, nonché l’articolo 92, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, e avrebbe dovuto richiedere informazioni alla ricorrente o indirizzare alla medesima un invito a tale riguardo. Il pregiudizio è quindi dipeso dal fatto che il Tribunale non ha agito d’ufficio: D’altro canto, il rapporto Sargentini, che esamina a sua volta il periodo interessato, ha condannato l’Ungheria sul piano del principio dello Stato di diritto, incluso lo Stato di diritto in ambito economico (v. punti 12, 13, 22 e 23).


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


29.4.2019   

IT

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C 148/8


Impugnazione proposta il 20 dicembre 2018 dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2018, causa T-7/17, John Mills/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-809/18 P)

(2019/C 148/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Altra parte nel procedimento: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la John Mills Ltd alle spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (1)

Il Tribunale ha mal interpretato le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009 limitandone l’ambito di applicazione alla nozione di «identità» dei segni e attribuendole il senso specifico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 207/2009.

Il Tribunale non ha tenuto sufficientemente conto della finalità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009, ossia evitare la sottrazione di un marchio da parte dell’agente del titolare dello stesso, poiché l’agente potrebbe sfruttare le conoscenze e l’esperienza acquisite durante la relazione commerciale con tale titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio, così privilegiando un’interpretazione letterale discutibile. Il giudice dell’Unione, tuttavia, si fonda costantemente su un approccio teologico dell’interpretazione del diritto dei marchi.

Un’interpretazione letterale non consente neanche di concludere per l’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ai soli marchi identici. È pertanto sufficiente che i segni in questione coincidano relativamente ad elementi che costituiscono essenzialmente il carattere distintivo del marchio anteriore. Su tale base, per analizzare i marchi contrapposti alla luce dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009, occorre stabilire se la domanda di marchio dell’Unione europea riproduca gli elementi essenziali del marchio anteriore in un modo tale da rendere evidente che il richiedente si stia indebitamente appropriando dei legittimi diritti del titolare sul suo marchio. Infatti, l’agente scorretto non solo potrebbe ostacolare qualunque successiva registrazione del marchio anteriore all’interno dell’Unione europea da parte del titolare iniziale del marchio — ma altresì qualunque uso del marchio anteriore da parte del titolare all’interno dell’Unione europea.

Violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

La sentenza impugnata è inficiata da un ragionamento contraddittorio, dal momento che riconosce, da un lato, che i segni sono identici quando l’uno riproduce l’altro senza alcuna modifica o aggiunta e, dall’altro, che essi sono identici anche quando siano apportate variazioni al segno, senza alterarne il carattere distintivo (v. punti da 38 a 40 della sentenza impugnata). Un simile ragionamento è contraddittorio, dal momento che la stessa nozione di «identità» è applicata a situazioni giuridiche e fattuali diverse e dato che le vengono attribuiti erroneamente due contenuti differenti.

Il Tribunale non ha fornito spiegazioni circa i motivi per cui i marchi in conflitto non rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009 sulla base dei criteri dal medesimo indicati al punto 39 della sentenza impugnata.


(1)  Regolamento (CE) n. del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).


29.4.2019   

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C 148/9


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla The Yokohama Rubber Co. Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-447/16, Pirelli Tyre/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-818/18 P)

(2019/C 148/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: The Yokohama Rubber Co. Ltd (rappresentanti: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Pirelli Tyre SpA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

ove necessario, rinviare la causa al Tribunale;

condannare la Pirelli Tyre SpA a pagare le spese, incluse quelle relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Prima parte del primo motivo di ricorso: se il marchio sia costituito dalla forma del prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 (1)

Il Tribunale ha affermato che, sebbene la rappresentazione grafica che costituisce il segno controverso non faccia apparire alcun contorno e non sia accompagnata da alcuna descrizione aggiuntiva, la Pirelli non contesta che taluni dei suoi modelli di pneumatico contengano, sulla superficie dello pneumatico stesso, una scanalatura nella forma rappresentata dal segno controverso. Inoltre, la possibilità offerta all’autorità competente di prendere in considerazione elementi utili per l’identificazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale controverso è stata estesa all’esame dei segni bidimensionali. Il Tribunale ha concluso il proprio ragionamento affermando che: «si deve riconoscere che, analizzato oggettivamente e concretamente, il marchio controverso non rappresenta il disegno di un battistrada. Esso rappresenta al massimo una scanalatura isolata di un battistrada». La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ripetutamente affermato che la giurisprudenza elaborata in relazione ai marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto o di parte del prodotto stesso è parimenti applicabile laddove, come nel caso di specie, il marchio richiesto sia un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di tale prodotto o parte del prodotto. In un simile caso, analogamente il marchio non è costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti da esso contraddistinto. La rappresentazione grafica del marchio contestato riproduce esattamente la forma del prodotto (ossia il disegno) che esso contraddistingue o del prodotto al quale è correlato per ragioni tecniche. La spiegazione fornita dal Tribunale, secondo cui il segno non è una parte significativa del prodotto, è arbitraria e contraria alla giurisprudenza elaborata dalla Corte e dallo stesso Tribunale. Non si tratta di stabilire se il segno costituisca una parte significativa del prodotto, ma se il segno sia una parte del prodotto.

Seconda parte del primo motivo di ricorso: se la commissione di ricorso abbia aggiunto alla forma elementi che non sono costitutivi del segno e che sono quindi esterni o estranei ad esso

Il Tribunale afferma che la commissione di ricorso si è discostata dalla forma rappresentata dal segno controverso e l’ha alterata. In altri termini, la commissione di ricorso avrebbe modificato la natura del segno, affermando o presumendo la presenza di specificità o caratteristiche esterne od estranee ad esso. In realtà, la commissione di ricorso non ha aggiunto elementi al segno, bensì valutato la forma del prodotto reale anziché una forma astratta. Se il segno, come affermato dal Tribunale, è una rappresentazione realistica di una parte del prodotto designato dal segno, è necessario di analizzare le caratteristiche della forma risultanti dalla rappresentazione grafica sotto il profilo della funzione del prodotto interessato. A parere della ricorrente, il Tribunale sembra affermare che l’EUIPO abbia tentato di trovare caratteristiche nascoste, invisibili nella forma rappresentata. Sebbene nel procedere a tale valutazione occorra senza dubbio limitarsi, prima facie, all’analisi della forma oggetto della domanda di registrazione, la relazione tra tale forma (scanalatura) e la funzione del prodotto (pneumatico) richiede la presa in considerazione di informazioni aggiuntive. Secondo la ricorrente, l’analisi del segno oggetto della domanda di registrazione è piuttosto semplice a motivo del fatto che sul prodotto il marchio appare come una riproduzione ripetuta del segno. La questione che occorre chiarire è pertanto se la raffigurazione equivalga incontestabilmente alla rappresentazione di un elemento funzionale di una parte del prodotto, e non, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, se la raffigurazione equivalga incontestabilmente alla rappresentazione di una parte significativa o ad una porzione ridotta del prodotto.

Secondo motivo di ricorso: solo snaturamento dei fatti

Il Tribunale è incorso in errore nel valutare tutti i fatti e tutti i documenti presentati dalla Yokohama. La ricorrente avrebbe indicato in modo preciso gli elementi probatori snaturati dal Tribunale e avrebbe dimostrato gli errori di analisi che, a suo avviso, hanno condotto a tale snaturamento. Tale snaturamento emerge in maniera evidente dai documenti del fascicolo a disposizione della Corte, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e degli elementi probatori.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


29.4.2019   

IT

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C 148/11


Impugnazione proposta il 28 dicembre 2018 dalla Mamas and Papas Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2018, causa T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO

(Causa C-825/18 P)

(2019/C 148/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mamas and Papas Ltd (rappresentanti: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO;

statuire sulla questione relativa alla divulgazione anteriore;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea per quanto riguarda gli altri motivi dedotti dinanzi al Tribunale ma sui quali il medesimo non ha statuito;

condannare l’Ufficio e l’interveniente alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per quanto riguarda i poteri dell’EUIPO di esaminare i fatti, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, RDC (1), relativamente alla divulgazione del disegno o modello anteriore. Quando l’esistenza di una divulgazione anteriore è concretamente asserita dal titolare del disegno o modello, l’EUIPO non può giungere a una conclusione diversa su tale questione.

In secondo luogo, in ogni caso, per quanto riguarda la sua valutazione degli elementi di prova della divulgazione anteriore, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova ed erroneamente valutato i fatti, e la sua decisione conterrebbe un’inesattezza materiale degli accertamenti risultante dai documenti a esso sottoposti, come emerge chiaramente dal fascicolo della causa.


(1)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


29.4.2019   

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C 148/12


Impugnazione proposta il 4 gennaio 2019 dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-447/16, Pirelli Tyre/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-6/19 P)

(2019/C 148/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Altre parti nel procedimento: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Pirelli Tyre SpA alle spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

L’EUIPO deduce un unico motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 (1)

Richiedendo che, perché rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, un segno raffigurante parte di un prodotto debba rappresentare, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, una parte significativa del prodotto stesso, il Tribunale ha dato una interpretazione erronea dei requisiti di tale impedimento alla registrazione;

il Tribunale ha erroneamente ritenuto che un’unica scanalatura rappresentata nel segno controverso non sia atta ad avere una funzione tecnica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, in quanto in un battistrada essa appare combinata con altri elementi. In primo luogo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 impone l’esame del risultato tecnico ottenuto dalla forma di un prodotto rappresentata nel segno controverso, e non il risultato tecnico ottenuto dal prodotto nella sua interezza. In secondo luogo, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 è irrilevante se una singola scanalatura rappresentata nel segno controverso sia combinata con altri elementi di un battistrada laddove produce di per sé un risultato tecnico e contribuisce alla funzionalità di tale battistrada;

il Tribunale ha erroneamente presunto che la registrazione di una singola scanalatura rappresentata nel segno controverso non possa impedire alle imprese concorrenti della Pirelli di realizzare e commercializzare pneumatici che incorporino scanalature identiche o simili. Sebbene un battistrada sia costituito dalla combinazione e dalla interazione di vari elementi, almeno parte del pubblico sarebbe in grado di identificare diversi tipi di scanalature presenti su un battistrada.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


29.4.2019   

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C 148/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 9 gennaio 2019 — Ibercaja Banco, S.A./TJ e UK

(Causa C-13/19)

(2019/C 148/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Zaragoza

Parti

Ricorrente: Ibercaja Banco, S.A.

Resistenti: TJ e UK

Questioni pregiudiziali

1)

Se, alla luce dell’articolo 3 della direttiva 93/13 (1), la modifica della clausola di tasso minimo nel procedimento di formazione dell’accordo, quale indicato nell’esposizione dei fatti, possa essere qualificata come condizione generale del contratto.

2)

Se, nelle medesime circostanze, si possa qualificare come condizione generale del contratto la rinuncia ad esercitare azioni nei confronti della banca, vale a dire se una condizione contrattuale redatta dal professionista offerente in via generale, e sul cui contenuto non è stata fornita alcuna spiegazione al consumatore aderente, possa essere qualificata come condizione generale del contratto.

3)

Se, in tali circostanze, qualora detta condizione generale determini conseguenze di notevole rilevanza per il consumatore, siano soddisfatti i requisiti di chiarezza, trasparenza, effettiva comprensibilità dell’onere economico, informazione precontrattuale e negoziazione individuale imposti dagli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13.

4)

Se il requisito dell’informazione precontrattuale ai fini della determinazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]) debba essere pari o superiore nel caso in cui venga pattuita la limitazione degli effetti di una condizione presumibilmente nulla (conseguenze economiche concrete della limitazione degli effetti, informazioni sulla [Or. 22] giurisprudenza elaborata in materia e sui suoi effetti concreti, ecc.).

5)

Se la copia manoscritta redatta dal consumatore con cui viene ribadita la limitazione degli effetti dalla clausola potenzialmente nulla sia sufficiente a soddisfare i requisiti di informazione precontrattuale e chiarezza imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva [93/13] ai fini della limitazione degli effetti di una clausola presumibilmente nulla.

6)

Se il fatto che sia la banca ad assumere l’iniziativa della limitazione degli effetti della clausola o della transazione e il divieto di portare il documento fuori dagli uffici della banca qualora esso non sia stato sottoscritto dal consumatore rivestano particolare importanza al fine di valutare l’eventuale carattere abusivo della clausola di limitazione degli effetti (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]).

7)

Se una clausola presumibilmente nulla in quanto abusiva possa essere moderata (principio di non vincolatività).

8)

Se, in relazione a una clausola presumibilmente nulla in quanto abusiva nei confronti del consumatore, [sia ammessa] una rinuncia alle azioni da parte di quest’ultimo [articolo 3 della direttiva [93/13], in combinato disposto con l’allegato della direttiva 93/13, paragrafo 1, lettera q), e il principio di non vincolatività di cui all’articolo 6 della medesima direttiva).

9)

In caso di risposta affermativa, se il requisito dell’informazione precontrattuale debba essere pari o superiore a quello applicabile al momento del patto iniziale.

10)

Se, conformemente al requisito dell’informazione precontrattuale (articoli 4 e 5 della direttiva [93/13]) la clausola di rinuncia all’esercizio di azioni non possa ricevere un trattamento documentale secondario e accessorio (articoli 3, 4 e 5 della direttiva [93/13]).

11)

Se la validità della limitazione degli effetti di clausole presumibilmente nulle e la rinuncia all’azione diretta a far dichiarare la nullità delle stesse e dei loro effetti siano [Or. 23] contrarie all’effetto dissuasivo nei confronti del professionista offerente (articolo 7 della direttiva [93/13] (2) e [sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C 154/15).

12)

Se una clausola contrattuale presumibilmente nulla in quanto abusiva per effetto degli articoli 3 e 4 della direttiva 93/13 sia idonea a vincolare il consumatore interessato dalla stessa mediante un accordo, successivo alla stipula del contratto che la contiene, con la quale la banca e il cliente concordino la disapplicazione da parte del professionista della clausola abusiva in cambio di un’altra prestazione da parte del consumatore. In altri termini, se la clausola nulla divenga efficace per effetto di un accordo con il consumatore mediante il quale si sostituisca detta clausola con un’altra clausola più favorevole per quest’ultimo. Se un accordo di tale natura sia in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13].

13) Se un comportamento della banca come quello descritto nell’esposizione dei fatti incorra nel divieto di comportamento sleale e di pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori sancito dal quattordicesimo considerando e dagli articoli 6 e 7 della direttiva 2005/29 (3).


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

(2)  Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e altri (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980).

(3)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).


29.4.2019   

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C 148/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 gennaio 2019 — X-GmbH/Finanzamt Z

(Causa C-48/19)

(2019/C 148/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X-GmbH

Resistente: Finanzamt Z

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo che agisce per conto di casse malattia fornisce consulenza telefonica agli assicurati su varie questioni relative alla salute e alle patologie, sussista un’attività che rientra nell’ambito di applicazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1).

2)

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sia sufficiente, in relazione alle prestazioni di cui alla prima questione e per le operazioni effettuate nel contesto di «programmi di accompagnamento ai pazienti», ai fini delle attestazioni professionali necessarie, che le consultazioni telefoniche siano effettuate da «educatori sanitari» (assistenti sanitari, infermieri) e che, in circa un terzo dei casi, intervenga un medico.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


29.4.2019   

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C 148/15


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla RFA International, LP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 novembre 2018, causa T-113/15, RFA International/Commissione

(Causa C-56/19 P)

(2019/C 148/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RFA International, LP (rappresentanti: B. Evtimov, адвокат, M. Krestiyanova, avocate, D. O'Keeffe, Solicitor, N. Tuominen, E. Borovikov, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;

condannare la Commissione alle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte e a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si limita a contestare quanto accertato dal Tribunale relativamente al secondo motivo dedotto dalla ricorrente nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale, nelle sue constatazioni, avrebbe commesso un errore nell’interpretazione giuridica dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base (1) nonché nell’aver definito in maniera troppo ampia la portata consentita delle scelte discrezionali della Commissione quanto alla valutazione di situazioni complesse ai sensi di tali disposizioni. La ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata per i seguenti motivi.

Il Tribunale avrebbe commesso due errori di diritto quanto all’interpretazione del regolamento di base.

a)

In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, in tutte le inchieste relative a riesami, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 di tale regolamento. Tuttavia, la Commissione avrebbe effettuato la valutazione relativa alla ripercussione dei dazi antidumping sui prezzi di rivendita non sulla base dei prezzi di rivendita individuati nell’inchiesta che ha portato al regolamento iniziale, bensì sulla base dei costi di produzione correnti in Russia. Ciò costituisce un mutamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione ha evidenziato che le circostanze erano significativamente mutate dall’inchiesta iniziale e, in particolare, che i costi di produzione degli esportatori russi erano aumentati del 100 % circa. Tuttavia, l’aumento dei costi esisteva ed era già conosciuto durante i periodi di inchiesta relativa alle restituzioni compresi tra il 2008 e il 2010.

b)

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base applicando un criterio giuridico erroneo. Il criterio giuridico indicato dal Tribunale richiede che la prova dell’incorporazione di dazi antidumping nei prezzi all’esportazione può essere prodotta soltanto mediante dati di prezzi «reso sdoganato» (2), nonché dimostrando che nei nuovi prezzi erano compresi non soltanto i dazi antidumping ma anche tutti i costi di produzione sostenuti. Né l’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, né la Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping (3) conterrebbero un requisito del genere.

Infine, il Tribunale avrebbe sostanzialmente effettuato constatazioni di fatto erronee quando è pervenuto alla conclusione secondo cui:

a)

l’aumento del costo di produzione è emerso soltanto durante il primo e il secondo periodo dell’inchiesta relativa alle restituzioni e quindi costituiva un cambiamento delle circostanze tale da giustificare un mutamento di metodo. La Commissione era infatti già a conoscenza dell’aumento dei costi durante il periodo dell’inchiesta originale e delle inchieste relative alle restituzioni tra il 2008 e il 2010.

b)

Il mutamento di metodo era giustificato al fine di creare condizioni di parità e di evitare un trattamento discriminatorio tra operatori che sarebbero soggetti alle medesime misure. Tutti i produttori russi, infatti, avrebbero subito gli stessi aumenti di costi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

(2)  DDP, delivery duty paid.

(3)  GU 2014, C 164, pag. 9.


29.4.2019   

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C 148/16


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, causa T-793/14, Tempus Energy e Tempus Energy Technology/Commissione

(Causa C-57/19 P)

(2019/C 148/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, notificata alla Commissione il giorno seguente, nella causa T-793/14, Tempus Energy Ltd e Tempus Energy Technology Ltd/Commissione europea,

e

respingere la domanda volta all’annullamento della decisione C(2014) 5083 final della Commissione (1), del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al mercato delle capacità nel Regno Unito;

in subordine,

annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018, notificata alla Commissione il giorno seguente, nella causa T-793/14, Tempus Energy Ltd e Tempus Energy Technology Ltd/Commissione europea;

rinviare la causa al Tribunale per il riesame del secondo motivo dedotto in primo grado;

in ogni caso, condannare i ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento di primo grado e di quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è basata su un motivo unico: il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio (2) del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allorché ha dichiarato che la misura di aiuto notificata suscitava forti dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno.

Dato che il Tribunale si è fondato su una serie di indizi circa le serie difficoltà, il motivo unico è suddiviso nelle seguenti due parti, relative ai due insiemi di indizi esaminati nella sentenza impugnata:

Prima parte: il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione, come principale indizio dell’esistenza di dubbi, la durata e le circostanze dei contatti precedenti alla notifica, nonché la complessità e la novità della misura.

Seconda parte: il Tribunale ha erroneamente contestato alla Commissione di aver omesso di svolgere un’adeguata istruttoria su determinati aspetti del mercato delle capacità nel Regno Unito.


(1)  Autorizzazione degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni (GU 2014, C 348, pag. 5).

(2)  GU 2015, L 248, pag. 9.


29.4.2019   

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C 148/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18 (Portogallo) il 31 gennaio 2019 — LE/Transportes Aéreos Portugueses SA

(Causa C-74/19)

(2019/C 148/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18

Parti nel procedimento principale

Attore: LE

Convenuta: Transportes Aéreos Portugueses SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circostanza che un passeggero, durante un volo, morda altri passeggeri e aggredisca l’equipaggio che ha cercato di calmarlo, tanto da giustificare, secondo il comandante del volo, un dirottamento verso il più vicino aeroporto per sbarcare tale passeggero e il suo bagaglio, con conseguente ritardo dell’arrivo a destinazione del volo, rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» di cui al considerando 14 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1)

2)

Se una «circostanza eccezionale» che si verifica sul volo di andata, immediatamente precedente ed effettuato dallo stesso aeromobile, rilevi ai fini di esonerare il vettore aereo dalla responsabilità per il ritardo nella partenza di tale aeromobile per il volo di ritorno, sul quale viaggia il passeggero che ha presentato reclamo, attore nella fattispecie.

3)

Se la considerazione e la conclusione della convenuta in base alla quale l’invio di un altro aeromobile non avrebbe evitato il ritardo già in corso né l’imbarco del passeggero in transito, attore nella fattispecie, sul volo del giorno seguente, dal momento che tale compagnia, convenuta nella fattispecie, ha un solo volo giornaliero verso la destinazione finale del passeggero, configuri una condotta del vettore aereo, convenuto nella fattispecie, nella quale quest’ultimo ha adottato tutte le misure del caso, ma anche in tal modo non è stato possibile ovviare al ritardo verificatosi, ai fini di quanto disposto nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46 pag. 1).


29.4.2019   

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C 148/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lituania) il 4 febbraio 2019 — E. E.

(Causa C-80/19)

(2019/C 148/18)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: E. E.

Altre parti del procedimento in cassazione: un notaio dell’ufficio notarile n. 4 della città di Kaunas, K.-D. E.

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba essere considerata come una successione con implicazioni transfrontaliere ai sensi del regolamento n. 650/2012, e da esso disciplinata, una situazione come quella oggetto del caso di specie, concernente una cittadina lituana la quale, al momento della morte, è possibile che avesse la residenza abituale in un altro Stato membro, ma che, in ogni caso, non aveva mai interrotto i suoi legami con la madrepatria e che, in particolare, prima del suo decesso, aveva redatto in Lituania un testamento con cui lasciava tutti i beni al proprio erede, cittadino lituano, fermo restando che, all’atto dell’apertura della successione, è stato accertato che l’intera eredità era composta da proprietà immobiliari site esclusivamente in Lituania e che il coniuge superstite, cittadino di detto altro Stato membro, ha dichiarato esplicitamente la sua intenzione di rinunciare a ogni diritto sull’eredità della defunta, non ha preso parte al procedimento giudiziario avviato in Lituania e ha accettato la competenza dei giudici lituani e l’applicazione del diritto lituano.

2)

Se un notaio lituano che dichiara l’apertura della successione, rilascia il certificato successorio e svolge le ulteriori azioni necessarie all’erede per esercitare i suoi diritti debba essere considerato un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 (1), tenuto conto del fatto che, nell’espletamento delle loro funzioni, i notai rispettano i principi di imparzialità e indipendenza, che le loro decisioni sono vincolanti per loro stessi o per le autorità giudiziarie e che le loro azioni possono costituire oggetto di controllo giudiziario.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se i certificati successori rilasciati dai notai lituani debbano essere considerati come decisioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 650/2012 e se, per tale ragione, debba essere dichiarata la competenza ai fini del loro rilascio.

4)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se le disposizioni degli articoli 4 e 59 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate nel senso che i notai lituani possono rilasciare certificati successori senza attenersi alle disposizioni generali in materia di competenza e nel senso che detti certificati saranno considerati come atti pubblici che spiegano effetti giuridici anche negli altri Stati membri.

5)

Se l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 (o altre disposizioni di detto regolamento) debba essere interpretato nel senso che la residenza abituale del defunto può essere individuata in un solo specifico Stato membro.

6)

Se le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 22 del regolamento n. 650/2012 (considerati congiuntamente o separatamente, ma non limitatamente a detti articoli) debbano essere interpretate e applicate in modo tale che, nel caso di specie, in base ai fatti illustrati nella prima questione, si debba concludere che le parti interessate sono d’accordo sul fatto che siano competenti i giudici lituani e che debba essere applicato il diritto lituano.


(1)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).


29.4.2019   

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C 148/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Serron (Grecia) l’8 febbraio 2019 — WP/Trapeza Peiraios AE

(Causa C-105/19)

(2019/C 148/19)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Serron (Grecia)

Parti

Attore opponente, ingiunto: WP

Convenuta opposta, creditrice: Trapeza Peiraios AE

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) debba essere interpretato nel senso che esso istituisce una norma procedurale di ordine pubblico che impone ai giudici nazionali di rilevare d’ufficio, compreso nella fase in cui sono richiesti di emettere un’ingiunzione di pagamento, il carattere abusivo di una clausola stipulata tra un fornitore e un consumatore, ove si consideri quanto segue: nell’ordinamento greco, conformemente agli articoli 623, 624, 628 e 629 del codice di procedura civile (kodikas politikis dikonomias), non solo un tale obbligo non sussiste, ma addirittura l’ingiunzione di pagamento viene emessa senza contraddittorio, dopo un controllo formale di documenti fra i quali il contratto di credito; la competenza a emettere un’ingiunzione di pagamento è dei giudici dello Stato greco; l’ingiunzione di pagamento costituisce titolo immediatamente esecutivo, sulla base del quale il fornitore può, decorsi tre (3) giorni, avviare un procedimento di esecuzione forzata che non è passibile di sospensione.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso istituisce una norma procedurale di ordine pubblico che impone ai giudici nazionali di non emettere ingiunzione di pagamento quando è dimostrato con prova documentale, dinanzi al giudice che emette l’ingiunzione di pagamento, che il credito procede da condizioni contrattuali generali (CCG) che sono state già dichiarate nulle, in quanto abusive, con sentenze passate in giudicato, nell’ambito di azioni inibitorie proposte contro fornitori da unioni di consumatori, e che risultano enumerate nella decisione ministeriale Z1-798/25-06-2008 (FEK B 1353/11-07-2008), la quale contiene un registro nazionale delle clausole abusive [come modificata e completata dalla decisione ministeriale Z1-21/17-01-2011 e che il Consiglio di Stato (Symvoulio tis Epikrateias) ha dichiarato legittima con sentenza n. 1210/2010, dopo aver tenuto parimenti conto, da un lato, delle sentenze nn. 1219/2001 e 430/2005 della Corte di cassazione (Areios Pagos), delle sentenze nn. 5253/2003 e 6291/2000 della Corte d’appello di Atene (Efeteio Athinon), delle sentenze nn. 1119/2002 e 1208/1998 del Tribunale collegiale di primo grado di Atene (Polymeles Protodikeio Athinon), già passate in giudicato, nonché della sentenza n. 961/2007 dello stesso Polymeles Protodikeio Athinon, per la parte già passata in giudicato, e, dall’altro, del fatto che gli effetti dell’autorità di cosa giudicata di cui sono dotate tali decisioni giudiziarie sono di superiore interesse pubblico per il buon funzionamento del mercato e per la tutela dei consumatori (articolo 10, paragrafo 2, della legge 2251/1994); con detta decisione ministeriale è stato decretato «il divieto di includere, nei contratti stipulati tra enti creditizi e consumatori, le condizioni contrattuali generali che siano state già dichiarate abusive con decisioni giudiziarie definitive nell’ambito di azioni intentate da unioni di consumatori» e vengono ivi catalogate le CCG già dichiarate nulle, in quanto abusive, a seguito di azioni collettive intentate da unioni di consumatori contro banche in qualità di fornitori], ove si consideri che, in Grecia, la competenza a emettere un’ingiunzione di pagamento è dei giudici — più precisamente, degli Eirinodikeia (giudici di pace) e dei Protodikeia (tribunali di primo grado) — e che l’ingiunzione di pagamento costituisce titolo immediatamente esecutivo, sulla base del quale il fornitore può, decorsi tre (3) giorni, avviare un procedimento di esecuzione forzata che non è passibile di sospensione.

3)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8 della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che l’autorità di cosa giudicata delle sentenze di accoglimento di azioni inibitorie intentate da unioni di consumatori contro fornitori richiede a titolo di condizione supplementare, affinché gli effetti del giudicato valgano erga omnes (conformemente all’articolo 10, paragrafo 20, della legge 2251/1994), identità delle parti e identità degli elementi di fatto e di diritto — come prescrive nel diritto processuale nazionale l’articolo 324 del codice di procedura civile (kodikas politikis dikonomias) —, con la conseguenza che l’autorità di cosa giudicata delle sentenze di accoglimento di azioni inibitorie collettive potrebbe non essere estendibile e applicabile ad ogni fattispecie in cui un giudice nazionale è investito di un ricorso di un consumatore contro un fornitore.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


29.4.2019   

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C 148/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 12 febbraio 2019 — Luxaviation SA/Ministre de l’Environnement

(Causa C-113/19)

(2019/C 148/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: Luxaviation SA

Resistente: Ministre de l’Environnement

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (1), ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere affinché i loro gestori restituiscano le quote emesse, debba essere interpretato in combinato disposto con l’articolo 41 della Carta, che sancisce il principio di buona amministrazione, nel senso che istituisce in capo all’autorità nazionale competente un obbligo di attuazione di un monitoraggio individuale degli obblighi di restituzione, nel periodo precedente al termine ultimo del 30 aprile dell’anno di pertinenza, qualora l’amministrazione medesima sia competente a esercitare la vigilanza su un numero limitato di operatori, nella fattispecie 25 gestori a livello nazionale.

2)

a.

Se un’operazione di restituzione delle quote incompleta, come quella del caso di specie, in cui il gestore ha confidato nella ricezione di una conferma elettronica che attestava il completamento della procedura di trasferimento, debba essere interpretata nel senso che avrebbe potuto ragionevolmente ingenerare, in capo al gestore in buona fede, un legittimo affidamento nel fatto di aver portato a termine l’operazione di restituzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE.

b.

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, se la legittimità di tale affidamento possa presumersi ancor più consolidata nella mente di un gestore in buona fede qualora, nel corso del precedente esercizio di restituzione, sia stato spontaneamente contattato dall’amministrazione nazionale per rammentargli, a pochi giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, che la procedura di restituzione delle quote non era stata ancora completata e al quale tale circostanza abbia pertanto consentito di presumere ragionevolmente di essere in regola con gli obblighi di restituzione relativi all’anno in corso, non essendo stato direttamente contattato dalla medesima amministrazione l’anno successivo.

c.

Alla luce delle risposte fornite alle due questioni precedenti, che siano state esaminate singolarmente o congiuntamente, se il principio di tutela del legittimo affidamento possa essere interpretato come integrante un caso di forza maggiore che consenta di esentare parzialmente o totalmente il gestore in buona fede dalla sanzione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

3)

a.

Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, che sancisce il principio di proporzionalità, osti alla fissazione forfettaria dell’ammenda che sanziona la mancata restituzione delle quote di emissione, prevista all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, qualora tale disposizione non consenta di irrogare una sanzione proporzionata alla violazione commessa dal gestore.

b.

In caso di risposta negativa alla precedente questione, se il principio di uguaglianza sancito all’articolo 20 della Carta, [come pure] il principio generale di buona fede e il principio «fraus omnia corrompi», debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, rispetto alla sanzione forfettaria, da irrogare in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, cui si aggiunge automaticamente la pubblicazione prevista all’articolo 20, paragrafo 7 [della legge del 23 dicembre 2004], l’operatore in buona fede semplicemente negligente, che peraltro ha creduto di aver ottemperato ai propri obblighi di restituzione delle quote entro il termine ultimo pertinente del 30 aprile, sia trattato allo stesso modo di un gestore dalla condotta fraudolenta.

c.

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se l’applicazione della sanzione forfettaria, senza possibilità di modifica da parte del giudice nazionale, eccettuati i casi di forza maggiore, [così come] la sanzione automatica della pubblicazione, sia conforme all’articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo.

d.

In caso di risposta negativa alla precedente questione, se la ratifica di una sanzione pecuniaria fissa basandosi su un intento in tal modo evidenziato dal legislatore europeo, [al pari del]la sanzione automatica della pubblicazione, senza applicazione del principio di proporzionalità, salvo nei casi di forza maggiore in senso stretto, non equivalga ad un’abdicazione da parte giudice nazionale di fronte alla presunta volontà del legislatore europeo e a un’indebita mancanza di controllo giurisdizionale alla luce degli articoli 47 e 49, paragrafo 3, della Carta.

e.

Tenuto conto della risposta fornita alla questione precedente, se la mancanza di controllo giurisdizionale da parte del giudice nazionale per quanto concerne la sanzione forfettaria di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, [unitamente] alla sanzione automatica della pubblicazione prevista all’articolo 20, paragrafo 7, [della legge del 23 dicembre 2004], non equivalga a interrompere il dialogo essenzialmente fruttuoso instauratosi tra la Corte di giustizia dell’Unione europea e i supremi organi giurisdizionali nazionali per effetto di una soluzione predeterminata approvata dalla Corte di giustizia, salvo nei casi di forza maggiore in senso stretto, che si traduce nell’impossibilità di dialogo effettivo per il giudice nazionale supremo al quale non rimane che ratificare la sanzione, una volta accertato che non sussiste un caso di forza maggiore.

4)

Alla luce delle risposte fornite alle questioni precedenti, se la nozione di forza maggiore possa essere interpretata nel senso che tiene in considerazione il rigore soggettivo del gestore in buona fede qualora il pagamento della sanzione forfettaria, di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, [al pari del]la sanzione automatica della pubblicazione prevista all’articolo 20, paragrafo 7, [della legge del 23 dicembre 2004] comporti un rischio finanziario e una perdita di credito notevoli, che possono condurre al licenziamento del suo personale o addirittura al suo fallimento.


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).


29.4.2019   

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C 148/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 15 febbraio 2019 — «Linas Agro» AB/Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-117/19)

(2019/C 148/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti

Ricorrente:«Linas Agro» AB

Resistente: Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

1)

Se le dichiarazioni contenute nel preambolo del regolamento n. 945/2005 (1), in particolare nei considerando da 20 a 23, secondo cui, «se il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28 % in peso di azoto (N), esso contiene automaticamente oltre l’80% in peso di nitrato di ammonio (AN)», debbano essere considerate come una presunzione consolidata che consente di concludere che, se il prodotto di cui trattasi (concime al nitrato di ammonio) contiene almeno il 28 % di azoto (N), allora il suo tenore di nitrato di ammonio (AN) è sempre superiore all’80%.

2)

Se tale presunzione si applichi ai nuovi tipi di prodotti interessati indicati nel regolamento n. 945/2005, vale a dire ai concimi NPK con un tenore di azoto (N) pari o superiore al 28 % in peso, un rapporto tra azoto ammoniacale e azoto nitrico all’incirca di 1:1 e un tenore di fosforo (P) e/o potassio (K) non superiore al 12 % in peso, ad esempio il concime NPK 30-4-4 oggetto della presente controversia.

3)

In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se la succitata presunzione prevista nel regolamento n. 945/2005 sia giuridicamente vincolante, nel senso che è possibile fondarsi su di essa per classificare nei codici TARIC i concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle vigenti misure (dazio antidumping), benché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 945/2005 [e, parimenti, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento n. 999/2014 (2) in vigore all’epoca dell’espletamento delle procedure di importazione controverse] colleghi l’imposizione del dazio antidumping definitivo non al tenore dell’elemento chimico azoto (N) in un prodotto, ma al tenore del composto chimico nitrato di ammonio (AN) e al tenore di fosforo e potassio in un prodotto.

4)

Se, ai fini della classificazione nei codici TARIC dei concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle misure in vigore (dazio antidumping) — tenuto conto degli obiettivi indicati nei considerando 35 e 36 del regolamento n. 945/2005 di applicare le misure in vigore ai nuovi tipi di prodotti sulla base del principio proporzionalità e di semplificare il regime doganale e l’applicazione delle aliquote di dazio adeguate corrispondenti al quantitativo di prodotto di cui trattasi incorporato nel composto —, se si possa calcolare (determinare) il tenore di nitrato di ammonio di tali concimi basandosi sulla presunzione menzionata [alla prima questione]. In altri termini, una volta determinato il tenore di azoto (N) nei concimi NPK cui fa riferimento [la seconda questione] (sulla base dei documenti forniti dall’importatore in sede di sdoganamento o durante i test di laboratorio), se il tenore di nitrato di ammonio sia calcolato (determinato) in ragione del rapporto tra tenore di nitrato di ammonio (AN) e tenore di azoto (N) indicato nel considerando 20 del regolamento n. 945/2005, che dipende dal peso atomico degli elementi ed è di 2,86, senza effettuare alcun ulteriore test di laboratorio per determinare l’esatto tenore di nitrato di ammonio.


(1)  Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU 2005, L 160, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione del 23 settembre 2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2014, L 280, pag. 19).


29.4.2019   

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C 148/24


Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Corte dei conti europea/Karel Pinxten

(Causa C-130/19)

(2019/C 148/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corte dei conti europea (rappresentanti: C. Lesauvage, E. von Bardeleben, J. Vermer, agenti)

Convenuto: Karel Pinxten

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il sig. Pinxten non soddisfa più agli obblighi derivanti dalla sua carica ai sensi degli articoli 285 e 286 TFUE e delle norme adottate in applicazione di questi ultimi;

pronunciare, pertanto, la sanzione prevista all’articolo 286, paragrafo 6, TFUE; la Corte dei conti rimette la determinazione della portata della sanzione all’equo apprezzamento della Corte di giustizia;

condannare il sig. Pinxten alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Corte dei conti accusa il sig. Pinxten di avere:

in primo luogo, utilizzato abusivamente le risorse della Corte dei conti per finanziare attività non connesse o incompatibili con le sue funzioni di Membro;

in secondo luogo, fatto un uso abusivo e illegittimo dei privilegi fiscali;

in terzo luogo, reso false dichiarazioni di sinistro all’assicurazione nel contesto di asseriti incidenti in cui era coinvolta l’automobile di servizio messa a sua disposizione;

in quarto luogo, esercitato un’attività di direzione di una società commerciale e un’attività politica intensa nell’ambito di un partito politico mentre era in servizio presso la Corte dei conti;

in quinto luogo, creato una situazione di conflitto di interessi offrendo un servizio alla responsabile di un’entità sottoposta ad audit.


29.4.2019   

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C 148/24


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2019 dalla Lupin Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-680/14, Lupin/Commissione

(Causa C-144/19 P)

(2019/C 148/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lupin Ltd (rappresentanti: S. Smith, A. White, solicitors, M. Hoskins QC, V. Wakefield, barrister)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la constatazione del Tribunale per quanto riguarda la differenza di trattamento tra la Lupin e la Krka, e

ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, statuire definitivamente sulla causa annullando o riducendo l’ammenda inflitta dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti

1.

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’accordo di composizione amichevole in materia di brevetti concluso dalla Lupin e dalla Servier il 30 gennaio 2007 configurasse una restrizione per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In particolare:

a.

il Tribunale avrebbe errato quanto al criterio giuridico applicabile per la constatazione di un’infrazione per oggetto, segnatamente alla luce dei principi giuridici sanciti nella causa C-67/13 P, CB/Commissione;

b.

il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere che l’effetto sulla concorrenza delle clausole di non competizione e di non contestazione in accordi di composizione amichevole è lo stesso indipendentemente dall’esistenza di qualsiasi incentivo;

c.

il Tribunale avrebbe omesso di analizzare o di spiegare la distinzione tra pagamenti invertiti giustificati e ingiustificati, in contrasto con il principio della certezza del diritto;

d.

il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’esistenza di un «incentivo» nei confronti di una società produttrice di medicinali generici giustifichi la constatazione di una restrizione per oggetto. Neanche il fatto che la società di medicinali generici abbia ottenuto un «vantaggio» può giustificare tale constatazione;

e.

il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la redazione ambigua delle restrizioni nell’accordo debba essere interpretata nel senso che si estende ai prodotti che esulano dall’ambito di applicazione del brevetto controverso tra le parti.

Nessuna restrizione per effetto

2.

Il Tribunale ha dichiarato che la contestazione della Lupin con riferimento alla constatazione da parte della Commissione di una restrizione per effetto era inoperante, in quanto esso aveva confermato la constatazione della Commissione relativa alla restrizione per oggetto. Con il secondo motivo, la Lupin chiede che, ove la Corte dovesse invalidare detta constatazione di restrizione per oggetto, essa statuisca definitivamente sull’impugnazione della Lupin annullando la constatazione della Commissione riguardante la restrizione per effetto, in particolare poiché:

a.

la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto basandosi su pagamenti invertiti e/o su incentivi significativi;

b.

la Commissione avrebbe dovuto analizzare la questione della restrizione per effetto sulla base della dottrina delle restrizioni accessorie e/o sulla base dei principi riconosciuti nella causa C-309/99, Wouters e a., e/o dell’articolo 102 TFUE;

c.

la valutazione della Commissione relativa alla posizione della Servier sul mercato ai fini dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE avrebbe direttamente trasposto le sue constatazioni riguardanti la posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE, constatazioni che erano state annullate (causa T-691/14, Servier e a./Commissione).

Ammenda

3.

Il terzo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe errato, per quanto riguarda l’ammenda, nella sua valutazione del carattere di novità dell’asserita infrazione.

4.

Il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe errato per quanto riguarda l’obbligo di tenere conto sia della gravità sia della durata dell’asserita infrazione al momento della determinazione di un’ammenda.

5.

Il quinto motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe errato nel non tener conto del valore delle domande di brevetti trasferite dalla Servier alla Lupin al momento della determinazione dell’ammenda.

6.

Il sesto motivo, che è subordinato all’accoglimento dell’impugnazione della Commissione avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-684/14, Krka/Commissione, verte sul fatto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il trattamento, da parte della Commissione, della Lupin rispetto alla Krka non abbia violato il principio di parità di trattamento.


29.4.2019   

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C 148/26


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2019 da Mohamed Hosni Elsayed Mubarak avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-358/17, Mubarak/Consiglio

(Causa C-145/19 P)

(2019/C 148/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (rappresentanti: D. Anderson QC, B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza impugnata;

2.

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, annullando gli atti impugnati nella parte in cui riguardano il ricorrente;

3.

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla stessa, conformemente alla valutazione della Corte di giustizia e

4.

condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che il Consiglio non fosse tenuto a verificare che le autorità egiziane avessero rispettato i diritti fondamentali dell’Unione europea del ricorrente.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore nel ritenere che il Consiglio non fosse tenuto a verificare che i procedimenti giudiziari e le indagini concernenti il ricorrente riguardassero atti idonei a pregiudicare lo stato di diritto in Egitto.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che il Consiglio non fosse incorso in un errore manifesto di valutazione basandosi sulla causa n. 8897 (causa relativa alla ristrutturazione di un’abitazione privata).

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel ritenere che il Consiglio non fosse incorso in un errore manifesto di valutazione basandosi sulla causa n. 756 (affermazione relativa ai doni dell’istituto Al-Ahram) e sulla causa n. 53 (affermazione relativa ai doni di Dar El Tahrir).


29.4.2019   

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C 148/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 21 febbraio 2019 — SCT, d.d., in amministrazione fallimentare/Repubblica di Slovenia

(Causa C-146/19)

(2019/C 148/25)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SCT, d.d., in amministrazione fallimentare

Resistente: Repubblica di Slovenia.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia possibile interpretare l’articolo 90, paragrafo 2, della direttiva sull’IVA nel senso che esso consente una deroga al diritto di riduzione della base imponibile dell’IVA anche nel caso di definitivo non pagamento, qualora questo definitivo non pagamento sia una conseguenza dell’omessa adozione, da parte del soggetto passivo dell’imposta, di un comportamento dovuto, ad esempio in virtù dell’omessa insinuazione del credito nella procedura fallimentare avviata nei confronti del debitore di detto soggetto passivo, come nella presente fattispecie.

2)

Se, anche nel caso in cui sia ammissibile una siffatta deroga al diritto di riduzione della base imponibile dell’IVA, sussista ugualmente un diritto alla riduzione di tale base imponibile a motivo di mancato pagamento qualora il soggetto passivo dimostri che, anche qualora avesse insinuato i propri crediti nella procedura fallimentare, questi non sarebbero stati soddisfatti, oppure dimostri che sussistevano motivi ragionevoli per l’omissione, da parte sua, dell’insinuazione del credito.

3)

Se l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva sull’IVA abbia effetto diretto anche nel caso in cui il legislatore dello Stato membro abbia travalicato il quadro della disciplina ammissibile delle deroghe stabilite dal paragrafo 2 del medesimo articolo 90.


29.4.2019   

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C 148/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava (Repubblica slovacca) il 22 febbraio 2019 — Procedimento penale a carico di R.B.

(Causa C-149/19)

(2019/C 148/26)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava V

Imputato nel procedimento principale

R. B.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme agli articoli 4 e 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/05/2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (in prosieguo: la «direttiva 2012/13/UE»), al diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (in prosieguo: la «Carta»), ai diritti della difesa di cui all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta nonché al diritto ad un equo processo di cui all’articolo 47 della Carta la circostanza che le autorità nazionali non comunichino in forma scritta alla persona arrestata, durante il periodo di detenzione, tutte (ovvero completamente) le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (in particolare, il diritto di accesso al fascicolo) né consentano di impugnare una tale omissione di informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. In caso di risposta negativa a tale questione, se tale violazione del diritto dell’Unione europea influisca, in qualsivoglia fase del procedimento penale, sulla legittimità della privazione della libertà personale mediante arresto e custodia cautelare, oltre che sulla legittimità del mantenimento in detenzione.

2)

Se sia conforme all’articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI (2) del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli articoli 82 e 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al diritto ad un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, al principio della proporzionalità delle pene sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta nonché ai principi di proporzionalità, di unità, di efficacia e di prevalenza del diritto dell’Unione una disposizione nazionale, come l’articolo 172, paragrafo 4, del codice penale slovacco, che sanziona il traffico illecito di stupefacenti, la quale non consente al giudice di infliggere una pena detentiva di durata inferiore a 20 anni, senza possibilità di tener conto del principio d’individualità delle pene. Se, ai fini di una risposta a tale questione, rilevi il fatto che il traffico illecito di stupefacenti non sia stato commesso da un’organizzazione criminale ai sensi del diritto dell’Unione europea.


(1)  GU 2012, L 142, pag. 1.

(2)  GU 2004, L 335, pag. 8.


29.4.2019   

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C 148/29


Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-684/14, Krka/Commissione

(Causa C-151/19 P)

(2019/C 148/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, agenti, D. Bailey, barrister)

Altra parte nel procedimento: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare i punti da 1 a 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-684/14;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto;

condannare la Krka alle spese sostenute dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Krka non avesse creato pressione concorrenziale sulla Servier al momento della conclusione degli accordi in questione.

Il secondo motivo verte su errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare il contenuto e gli obiettivi dell’accordo di licenza come un incentivo affinché la Krka accettasse le restrizioni dell’accordo di composizione amichevole.

Il terzo motivo verte su errori di diritto nell’applicazione del concetto di restrizione della concorrenza per oggetto nell’accezione di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Il quarto motivo verte su errori di diritto nell’analisi del Tribunale delle intenzioni delle parti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Il quinto motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel tener conto degli effetti favorevoli sulla concorrenza della licenza in mercati che non rientrerebbero nell’ambito della violazione dell’articolo 101 TFUE accertata dalla decisione.

Il sesto motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel valutare l’oggetto dell’accordo di cessione.

Il settimo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’applicazione del concetto di restrizione della concorrenza per effetto nell’accezione di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/30


Ricorso proposto il 22 febbraio 2019 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-161/19)

(2019/C 148/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo autorizzato la caccia primaverile delle beccacce nel Land Niederösterreich (Bassa Austria), è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1);

condannare la Repubblica d’Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro l’autorizzazione alla caccia primaverile delle beccacce (Scolopax rusticola) nella Bassa Austria. Le beccacce maschio possono essere cacciate nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 15 aprile durante il volo di corteggiamento, per un numero di abbattimenti fino a un massimo di 1410 beccacce (da febbraio 2017: 759).

La Commissione ritiene che il regime in questione violi il divieto di caccia primaverile previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147.

La Repubblica d’Austria adduce che il regime rientra nella deroga prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147. Ai sensi di tale norma, gli Stati membri possono derogare, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, incombe agli Stati membri dimostrare che le condizioni necessarie sono soddisfatte.

La Commissione ritiene che la Repubblica d’Austria non abbia dimostrato l’esistenza di nessun’altra soluzione soddisfacente ai sensi della frase introduttiva dell’articolo 9, paragrafo 1, né comprovato che il numero massimo di abbattimenti concesso sia conforme al requisito delle «piccole quantità» previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. La caccia autunnale appare un’alternativa soddisfacente, poiché le beccacce sono presenti in quantità considerevoli nelle aree di caccia della Bassa Austria anche in autunno. La Repubblica d’Austria non ha fornito elementi di prova convincenti a sostegno della sua argomentazione secondo la quale la caccia primaverile avrebbe un impatto minore sulle popolazioni di beccacce rispetto a quella autunnale. Inoltre, il calcolo delle «piccole quantità» è errato, in quanto le autorità austriache si basano su popolazioni di riferimento erronee.


(1)  GU 2010, L 20, pag. 7.


29.4.2019   

IT

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C 148/31


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Niche Generics Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-701/14, Niche Generics/Commissione

(Causa C-164/19 P)

(2019/C 148/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Niche Generics Ltd (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la decisione controversa;

annullare in toto la decisione controversa nella parte in cui riguarda la Niche, e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Niche nell’ambito del presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Niche sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto:

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver applicato il criterio della necessità oggettiva stabilito nella sentenza BAT,

In secondo luogo, nel caso in cui gli accordi transattivi ricadessero nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare a torto l’accordo transattivo della Niche come violazione «per oggetto».

In terzo luogo, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea respingendo l’interpretazione della Niche riguardante l’accordo transattivo senza rispondere ai suoi argomenti giuridici.

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Niche fosse un concorrente potenziale della Servier.

In quinto luogo, il Tribunale ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento in quanto ha sottoposto la Niche a un trattamento diverso rispetto a quello riservato alle altre società che producono medicinali generici e si trovano in una situazione simile e ha erroneamente qualificato l’accordo transattivo della Niche come violazione «per oggetto» dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

In sesto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non avendo riconosciuto che l’accordo transattivo soddisfa i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In settimo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando erroneamente i criteri giuridici per determinare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa della Niche e/o del principio di buona amministrazione.

In ottavo luogo, il Tribunale ha violato il principio generale di diritto dell’Unione della proporzionalità confermando un livello di sanzione pecuniaria sproporzionato rispetto alle possibilità finanziarie della Niche.


29.4.2019   

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C 148/32


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Slovak Telekom, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-851/14, Slovak Telekom/Commissione

(Causa C-165/19 P)

(2019/C 148/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom, a.s. (rappresentanti: D. Geradin, Rechtsanwalt, R. O'Donoghue, QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Slovanet, a.s.

Conclusioni della ricorrente

annullare integralmente o parzialmente la sentenza del Tribunale;

annullare integralmente o parzialmente la decisione;

in alternativa, annullare o ridurre le ammende irrogate alla ST, e

condannare la Commissione alla totalità delle spese relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, attinente ad un errore di diritto e/o ad un errore manifesto o un difetto di motivazione relativamente al rifiuto a contrarre.

Prima parte: la ST solleva che non è corretta la valutazione, operata dal Tribunale, secondo la quale le condizioni fissate dalla sentenza Bronner per configurare un rifiuto di fornitura ai sensi dell’articolo 102 TFUE non si applicano qualora vi sia un obbligo di accesso regolamentare ex ante. Inoltre, l’argomento del Tribunale secondo il quale la condizione del «carattere indispensabile» che discende dalla sentenza Bronner non andava soddisfatta, in quanto una regolamentazione ex ante aveva già riconosciuto «la necessità di accesso alla rete locale della ricorrente» e che, di conseguenza, la Commissione non era tenuta a (ri)esaminare il «carattere indispensabile» alla luce dell’articolo 102, costituisce un errore di diritto.

Seconda parte: la ST solleva che costituisce un errore di diritto la valutazione del Tribunale secondo cui la sentenza della Corte TeliaSonera corrobora l’affermazione che per i rifiuti a contrarre in cui è coinvolta la ST non è necessario provare il soddisfacimento delle condizioni fissate dalla sentenza Bronner.

Terza parte: la ST fa valere che costituisce un errore di diritto la valutazione, operata dal Tribunale, secondo la quale la fattispecie all’origine della sentenza del Tribunale Clearstream va distinta da quella del caso della ST in quanto, contrariamente a quest’ultimo, non implica un precedente monopolio di Stato o un obbligo di accesso regolamentare ex ante.

Quarta parte: la ST rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto o in un difetto di motivazione nel dichiarare che un rifiuto mascherato da controproposta non è necessariamente meno grave di un rifiuto vero e proprio, e va operata una valutazione del singolo caso.

Quinta parte: la ST solleva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o in un manifesto errore di valutazione nel concludere che, poiché nel caso della ST si trattava di un precedente monopolio di Stato, quest’ultima offriva una base giuridica per non applicare le condizioni di cui alla sentenza Bronner nel caso di specie.

Secondo motivo, attinente all’errore di diritto in cui, secondo la ST, sarebbe incorso il Tribunale nel constatare che la Commissione non aveva violato i diritti della difesa della ST omettendo di comunicare a quest’ultima la sua metodologia dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo («CMIPL»), i principi e i dati e di consentire alla ST di commentare, prima della decisione, ed entro un termine adeguato affinché la ST potesse avere un’opportunità significativa di esercitare i suoi diritti della difesa.

Terzo motivo, attinente agli errori di diritto contenuti, a parere della ST, nella motivazione del Tribunale relativamente al rigetto dei suoi adeguamenti di «ottimizzazione», in quanto questi ultimi applicano erroneamente il principio dell’operatore ugualmente efficiente («OUE») nel contesto particolare della presente causa.


29.4.2019   

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C 148/33


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dall’Unichem Laboratories Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-705/14, Unichem Laboratories/Commissione

(Causa C-166/19 P)

(2019/C 148/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unichem Laboratories Ltd (rappresentanti: F. Carlin, barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, solicitor, H. Sheraton, solicitor, A. Robertson QC)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata;

annullare in toto la decisione controversa nella parte in cui riguarda l’Unichem e

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Unichem correlate al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’Unichem sostiene che il Tribunale sia incorso in errori di diritto:

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione fosse competente nel rivolgere all’Unichem una decisione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto:

Il Tribunale non ha correttamente applicato il criterio giuridico per determinare un’entità economica unica e

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’Unichem fosse direttamente responsabile in quanto cofirmataria dell’accordo transattivo.

In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver applicato il criterio della necessità oggettiva stabilito nella sentenza BAT.

In terzo luogo, nel caso in cui gli accordi transattivi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare a torto l’accordo transattivo della Niche come violazione «per oggetto».

In quarto luogo, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nel respingere l’interpretazione dell’Unichem dell’accordo transattivo senza rispondere ai suoi argomenti giuridici.

In quinto luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che la Niche e l’Unichem fossero un concorrente potenziale della Servier.

In sesto luogo, il Tribunale ha violato il principio fondamentale della parità di trattamento nel sottoporre l’Unichem e la Niche a un trattamento diverso rispetto a quello applicato agli altri produttori di medicinali generici che si trovano in una situazione simile e nel qualificare erroneamente l’accordo transattivo della Niche come violazione per oggetto dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

In settimo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo riconosciuto che l’accordo transattivo soddisfaceva i criteri di esenzione di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

In ottavo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto applicando erroneamente i criteri giuridici per determinare l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa dell’Unichem e della Niche e/o del principio di buona amministrazione.


29.4.2019   

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C 148/34


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa T-890/16, Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

(Causa C-173/19 P)

(2019/C 148/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del 13 dicembre 2018 del Tribunale nella causa T-890/16 nei limiti in cui contrasta con la sentenza del Tribunale nella causa T-630/15 in merito al carattere meramente confermativo della decisione della Commissione concernente le misure aggiuntive di costruzione.

condannare la resistente a pagare le proprie spese e le spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi:

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando l’ordinanza impugnata sulla base di una posizione del tutto opposta a quella adottata nella sua sentenza nella causa T-630/15.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando l’ordinanza impugnata con una motivazione viziata da contraddizioni interne.


29.4.2019   

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C 148/35


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa 630/15, Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland/Commissione

(Causa C-174/19 P)

(2019/C 148/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scandlines Danmark ApS e Scandlines Deutschland GmbH (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, advokat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV

Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 13 dicembre 2018 del Tribunale nella causa T-631/15 nei limiti in cui ha respinto i motivi delle ricorrenti secondo cui le misure concesse alla A/S Femern Landanlæg costituiscono un aiuto di Stato; che i costi del progetto relativo ai collegamenti interni non costituiscono spese ammissibili per la compatibilità dell’aiuto concesso; che le misure concesse alla Femern A/S non hanno effetto di incentivazione; che l’analisi alternativa è illegittima; che le misure concesse alla Femern A/S non comportano un’indebita distorsione della concorrenza, e che i nuovi motivi dedotti dalla ricorrente erano irricevibili.

condannare la resistente a pagare le proprie spese e le spese delle ricorrenti

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi:

Primo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei a distorcere la concorrenza in quanto il mercato rilevante non è aperto alla concorrenza.

La ricorrente sosteneva che tale conclusione errata del Tribunale è basata su quattro errori di diritto che corrispondono a quattro capi:

a)

Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg non siano idonei ad incidere sulla concorrenza nonostante il progetto di collegamento fisso (gestito dalla Femern A/S) e il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi (gestito dalla Femern Landanlæg) costituiscano, insieme, un progetto integrato e sia già stato accertato che le garanzie e i prestiti statali concessi alla Femern A/S sono idonei a distorcere la concorrenza.

b)

Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione delle infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia «ex lege» aperto alla concorrenza.

c)

Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione di infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia di fatto aperto alla concorrenza.

d)

I mercati della costruzione e della manutenzione di infrastrutture ferroviarie, che sono aperti alla concorrenza, sono separati dal mercato della gestione e del funzionamento, in senso stretto, delle infrastrutture ferroviarie.

Secondo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per finanziare il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

Terzo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che i costi del progetto relativo ali collegamenti interni potessero essere inclusi nel calcolo dell’intensità massima di aiuto consentita per il progetto di collegamento fisso (nell’ambito dell’analisi di compatibilità) benché secondo il Tribunale, il finanziamento concesso al progetto di collegamenti interni non costituisca un aiuto di Stato.

Quarto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che l’aiuto alla Femern A/S aveva un effetto di incentivazione.

Quinto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che le autorità danesi avevano esposto uno scenario alternativo adeguato per la sua valutazione relativa alla necessità dell’aiuto.

Sesto motivo: il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che l’aiuto concesso alla Femern A/S non comporti indebite distorsioni della concorrenza.

Settimo motivo: il Tribunale è incorso in errore di diritto respingendo la deduzione, da parte delle ricorrenti, di nuovi motivi concernenti le misure di costruzione aggiuntive per il motivo che esse non erano state autorizzate con la decisione della Commissione del 23 luglio 2015.


29.4.2019   

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C 148/37


Impugnazione proposta il 25 febbraio 2019 da Stena Line Scandinavia AB avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 dicembre 2018, causa T-631/15, Stena Line Scandinavia/Commissione

(Causa C-175/19 P)

(2019/C 148/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stena Line Scandinavia AB (rappresentanti: L. Sandberg-Mørch, advokat, P. Alexiadis, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Danimarca, Föreningen Svensk Sjöfart

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del 13 dicembre 2018 del Tribunale nella causa T-631/15 nei limiti in cui ha respinto il primo e il terzo motivo della ricorrente riguardo alla misura concessa alla Femern Landanlæg; il loro secondo e terzo motivo per quanto riguarda gli argomenti secondo cui la Commissione era incorsa in errore di diritto o aveva incontrato serie difficoltà concernenti l’effetto di incentivazione dell’aiuto, lo scenario alternativo sul quale si era basata la Commissione nella sua valutazione della necessità dell’aiuto e la conclusione secondo cui l’aiuto concesso alla Femern A/S non comporta un'indebita distorsione della concorrenza,

condannare la resistente a pagare le proprie spese e le spese della ricorrente

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi:

Primo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei a distorcere la concorrenza in quanto il mercato rilevante non è aperto alla concorrenza.

La ricorrente sosteneva che tale conclusione errata del Tribunale è basata su quattro errori di diritto che corrispondono a quattro capi:

a)

Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg non siano idonei ad incidere sulla concorrenza nonostante il progetto di collegamento fisso (gestito dalla Femern A/S) e il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi (gestito dalla Femern Landanlæg) costituiscano, insieme, un progetto integrato e sia già stato accertato che le garanzie e i prestiti statali concessi alla Femern A/S sono idonei a distorcere la concorrenza.

b)

Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione delle infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia «ex lege» aperto alla concorrenza.

c)

Il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che il mercato della gestione di infrastrutture ferroviarie in Danimarca non sia di fatto aperto alla concorrenza.

d)

I mercati della costruzione e della manutenzione di infrastrutture ferroviarie, che sono aperti alla concorrenza, sono separati dal mercato della gestione e del funzionamento, in senso stretto, delle infrastrutture ferroviarie.

Secondo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 1, e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel ritenere che le garanzie e i prestiti statali concessi alla A/S Femern Landanlæg per finanziare il progetto di collegamenti ferroviari interni danesi non fossero idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

Terzo motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che i costi del progetto relativo ali collegamenti interni potessero essere inclusi nel calcolo dell’intensità massima di aiuto consentita per il progetto di collegamento fisso (nell’ambito dell’analisi di compatibilità) benché secondo il Tribunale, il finanziamento concesso al progetto di collegamenti interni non costituisca un aiuto di Stato.

Quarto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che l’aiuto alla Femern A/S aveva un effetto di incentivazione.

Quinto motivo: in violazione degli articoli 107 TFUE, paragrafo 3, lettera b), e 108 TFUE, paragrafo 2, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione non era incorsa in un errore di diritto e non aveva incontrato serie difficoltà nel decidere che le autorità danesi avevano esposto uno scenario alternativo adeguato per la sua valutazione relativa alla necessità dell’aiuto.

Sesto motivo: il Tribunale è incorso in errore di diritto nel ritenere che l’aiuto concesso alla Femern A/S non comporti indebite distorsioni della concorrenza.


29.4.2019   

IT

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C 148/38


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Fruits de Ponent, S.C.C.L. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2018, causa T-290/16, Fruits de Ponent/Commissione

(Causa C-183/19 P)

(2019/C 148/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fruits de Ponent, S.C.C.L. (rappresentanti: M. Roca Junyent, R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza della Terza Sezione del Tribunale, del 13 dicembre 2018, causa T-290/16, Fruits de ponent/Commissione (1);

in via principale, conformemente all’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, ove ritenga che la fase del procedimento lo consenta: (i) pronunciarsi sul ricorso di primo grado e accogliere le domande della ricorrente; e (ii) condannare la Commissione alle spese per i due gradi di giudizio; o

in via subordinata, ove ritenga che la fase del procedimento non consenta una definizione del giudizio davanti alla Corte: (i) rinviare la causa al Tribunale per un riesame; e (ii) riservarsi la decisione relativa alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l’articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (2), in quanto: (i) nel valutare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, applica criteri che non risultano essere rilevanti o pertinenti; (ii) nega che la Commissione, quando si trova a fronteggiare gravi turbative del mercato nell’ambito della PAC, debba avere tra i propri obiettivi quello di mantenere il tenore di vita degli agricoltori [articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del TFUE]; (iii) nega che la Commissione debba raccogliere dati diversi da quelli definiti mediante regolamento; e (iv) sostiene che la Commissione non deve raccogliere informazioni sui prezzi ottenuti dagli agricoltori.

2.

In secondo luogo, la ricorrente considera che la sentenza impugnata: (i) snatura i fatti, valutando in maniera manifestamente erronea le prove prodotte; (ii) viola i principi che disciplinano l’onere della prova, considerando dimostrati determinati fatti nonostante risultassero contrastanti con le prove prodotte; e (iii) viola il principio «venire contra factum proprium non vale», ritenendo valide allegazioni della Commissione che sono contrarie alle risposte fornite da detta istituzione ai cittadini nell’ambito del principio di trasparenza.

3.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola gli articoli 296 TFUE e 47 della Carta, dal momento che: (i) si ignorano gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che la Commissione doveva aver raccolto informazioni finalizzate a conseguire il mantenimento del tenore di vita dei produttori; e (ii) si ignorano e si travisano le allegazioni della ricorrente relative all’obiettivo che la Commissione deve avere di garantire il tenore di vita degli agricoltori, impedendole così di ottenere una risposta giudiziale ai suoi argomenti.

4.

In quarto luogo, la ricorrente considera che, nel presente caso, sono stati violati gli articoli 39 TFUE e 219 del regolamento n. 1308/2013 (3), in quanto, in situazioni di crisi, la responsabilità di attivare il meccanismo straordinario di crisi, spetta in via esclusiva alla Commissione e non ai richiedenti o alle associazioni di produttori.


(1)  ECLI:EU:T:2018:934.

(2)  GU 2012,C 326, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).


GCEU

29.4.2019   

IT

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C 148/40


Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Tweedale/EFSA

(Causa T-716/14) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi agli studi di tossicità svolti nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato - Rifiuto parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente»)

(2019/C 148/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Anthony C. Tweedale (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken, J. Tarazona, C. Pintado e B. Vagenende, agenti, assistiti inizialmente da R. van der Hout e A. Köhler, poi da van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, successivamente Falk, Meyer-Seitz, H. Shev, Swedenborg e F. Bergius, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione dell’EFSA del 16 ottobre 2017, che annulla e sostituisce la decisione del 30 luglio 2014 e che concede un accesso parziale a due studi di tossicità sulla sostanza attiva glifosato, svolti nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del 16 ottobre 2017, che annulla e sostituisce la decisione del 30 luglio 2014 e che concede un accesso parziale a due studi di tossicità sulla sostanza attiva glifosato, elaborati nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, è annullata nella parte in cui l’EFSA nega la divulgazione di tutti i suddetti studi, ad eccezione dei nomi e delle firme delle persone ivi menzionate.

2)

L’EFSA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Anthony Tweedale.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/41


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Italia/Commissione

(Causa T-135/15) (1)

(«FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dall’Italia - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Regolamento (CE) n. 1290/2005 - Termine di 24 mesi - Nozione di “misura pluriennale” - Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione - Nozione di “impianto di produzione” - Qualificazione dei silos - Nozione di “smantellamento completo” - Allegato 2 del documento VI/5330/97 - Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione - Leale cooperazione - Legittimo affidamento - Ne bis in idem - Premi di macellazione - Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli - Pagamenti tardivi - Prova dell’esistenza di condizioni di gestione particolari - Parità di trattamento - Errore di traduzione in una delle versioni linguistiche di un regolamento dell’Unione - Imputabilità della rettifica finanziaria allo Stato membro»)

(2019/C 148/37)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da C. Colelli, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Bianchi, P. Ondrůšek e I. Galindo Martín, agenti, successivamente D. Bianchi e P. Ondrůšek, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (D. Colas e S. Horrenberger, agenti) e Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, volta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), per la parte riguardante talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese e le spese della Commissione europea.

3)

La Repubblica francese e l’Ungheria sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 155 dell’11.5.2015.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/42


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Ungheria/Commissione

(Causa T-139/15) (1)

(«FEOGA - sezione “Garanzia” - FEAGA - Zucchero - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dall’Ungheria - Condizioni per la concessione dell’aiuto per lo smantellamento totale e dell’aiuto per lo smantellamento parziale - Nozione di “impianti di produzione” - Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto - Nozione di “smantellamento totale” - Allegato 2 del documento VI/5330/97 - Difficoltà di interpretazione della normativa dell’Unione - Leale cooperazione»)

(2019/C 148/38)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: inizialmente M. Fehér, G. Koós, A. Pálfy, successivamente M. Fehér, G. Koós, Zs. Biró-Tóth e E. Tóth, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek e B. Béres, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentante: D. Colas, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e C. Colelli, avvocato dello Stato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33), nella parte in cui ha escluso l’importo di EUR 11 709 400 dal finanziamento, da parte del FEAGA, degli aiuti alla ristrutturazione del settore dell’industria dello zucchero concessi dall’Ungheria.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ungheria sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

4)

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 190 dell’8.6.2015.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/43


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Francia/Commissione

(Causa T-156/15) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Francia - Regime di aiuti per superficie - Garanzie procedurali - Regolamento (CE) n. 885/2006 - Nozione di “pascolo permanente” - Regolamento (CE) n. 1120/2009 - Sistema di controllo nazionale basato su una definizione non conforme delle superfici foraggere - Esclusione della totalità delle spese - Proporzionalità - Programma di sviluppo rurale esagonale - Misure di sostegno allo sviluppo rurale - Zone con svantaggi naturali - Regolamento (CE) n. 1975/2006 - Regolamento (UE) n. 65/2011 - Rettifica finanziaria forfettaria - Controlli in loco - Criterio di carico - Conteggio degli animali - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione - Nozione di “impianto di produzione” - Valutazione dell’utilizzo dei silos alla data della domanda di concessione dell’aiuto - Nozione di “smantellamento totale” - Proporzionalità - Parità di trattamento - Allegato 2 del documento VI/5330/97»)

(2019/C 148/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas e C. Candat, successivamente G. de Bergues, D. Colas, F. Fize e A. Daly e infine D. Colas, S. Horrenberger, R. Coesme, E. de Moustier e A.-L. Desjonquères, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e D. Triantafyllou, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato) e Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16 p. 33,)

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata, nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea tutte le spese sostenute dalla Repubblica francese in Alta Corsica a titolo degli aiuti diretti per superficie del primo pilastro relativi agli anni di domanda 2011 e 2012.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese.

4)

La Repubblica italiana e l’Ungheria sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 8.6.2015.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/44


Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Espírito Santo Financial Group/BCE

(Causa T-730/16) (1)

(«Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo, SA - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE - Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro - Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Eccezione relativa a documenti per uso interno - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 148/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Espírito Santo Financial Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Oliveira, S. Estima Martins e D. Duarte de Campos, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e S. Lambrinoc, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione della BCE del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA.

Dispositivo

1)

La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio dei governatori della BCE del 28 luglio 2014 nonché alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1o agosto 2014.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Espírito Santo Financial Group SA e la BCE sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/45


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops (MI)

(Causa T-799/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MI - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MI - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»)

(2019/C 148/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Xiaomi Inc. (Pechino, Cina) (rappresentanti: T. Raab e C. Tenkhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Dudingen Develops, SL (Leganés, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2016 (procedimento R 337/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Xiaomi e la Dudigen Develops.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 settembre 2016 (procedimento R 337/2016-4) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione di respingere l’opposizione alla registrazione del segno figurativo MI come marchio dell’Unione europea per il «materiale per condotte per l’elettricità [cavi]», i «fili elettrici», i «cavi elettrici isolati», i «cavi di connessione», i «connettori per cavi», gli «adattatori per prese», gli «adattatori per alimentazioni elettriche», gli «adattatori da viaggio per spine elettriche», gli «adattatori per connessione di apparecchi telefonici ad apparecchi acustici» e le «prolunghe per corrente elettrica», rientranti nella classe 9, nonché per gli «zaini», gli «zainetti» e i «sacchi per alpinisti», rientranti nella classe 18.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Xiaomi Inc. sopporterà due terzi delle proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’EUIPO.

4)

L’EUIPO sopporterà un terzo delle proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Xiaomi.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/46


Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Svezia/Commissione

(Causa T-837/16) (1)

(«REACH - Decisione della Commissione che autorizza l’uso del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso - Articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Esame dell’indisponibilità di soluzioni alternative - Errore di diritto»)

(2019/C 148/42)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk e F. Bergius, successivamente A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e J. Lundberg, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson e G. Tolstoy, agenti)

Intervenientia sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Thorning e M. Wolff, successivamente M. Wolff e J. Nymann-Lindegren, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente), e Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e A. Tamás, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e C. Schultheiss, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, relativa all’autorizzazione di alcune applicazioni del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, è annullata.

2)

La domanda della Commissione di mantenere, nell’ipotesi di annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 5644 final, del 7 settembre 2016, gli effetti di questa decisione fino a quando essa non potrà riesaminare la domanda di autorizzazione è respinta.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Svezia.

4)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/47


Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — L/Parlamento

(Causa T-59/17) (1)

(«Funzione pubblica - Assistente parlamentare accreditato - Risoluzione del contratto - Cessazione del rapporto di fiducia - Attività esterne - Errore manifesto di valutazione - Domanda di risarcimento»)

(2019/C 148/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: L (rappresentante: I. Coutant Peyre, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Düro e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 24 giugno 2016 recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato del ricorrente e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno morale da esso asseritamente subito.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento del 24 giugno 2016, recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato di L., è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/47


Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Hautala e a./EFSA

(Causa T-329/17) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi agli studi di cancerogenicità effettuati nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente»)

(2019/C 148/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Heidi Hautala (Finlandia), Benedek Jávor (Ungheria), Michèle Rivasi (Francia), Bart Staes (Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken e J. Tarazona, F. Volpi e B. Vagenende, agenti, assistiti da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Cheminova A/S (Harboøre, Danimarca) (rappresentante: C. Mereu, avvocato); Monsanto Europe (Anversa, Belgio); Monsanto Company (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente M. Pittie, P. Honoré e N. Callens, successivamente P. Honoré, N. Callens e A. Helfer, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento parziale della decisione dell’EFSA del 14 marzo 2017 nella parte in cui essa ha parzialmente negato l’accesso a dodici studi di cancerogenicità riguardanti la sostanza attiva glifosato, effettuati nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 14 marzo 2017 è annullata nella parte in cui l’EFSA ha negato l’accesso alle parti «Materiali, condizioni sperimentali e metodi» e «Risultati e analisi» di dodici studi di cancerogenicità riguardanti la sostanza attiva glifosato.

2)

L’EFSA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Benedek Jávor e Bart Staes.

3)

La Cheminova A/S, la Monsanto Europe e la Monsanto Company sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/48


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — TK/Parlamento

(Causa T-446/17) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Modifica delle attività assegnate - Nozione di assegnazione - Convocazione ad un colloquio - Nozione di procedimento - Presunte molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Responsabilità - Danno morale»)

(2019/C 148/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TK (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente E. Taneva e M. Rantala, agenti, successivamente E. Taneva, C. González Argüelles e D. Boytha, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del presidente del Parlamento del 26 agosto 2016, recante rigetto delle domande della ricorrente del 28 aprile 2016, e al risarcimento di un danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito nonché all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 26 aprile 2017, nella parte in cui respinge la domanda di risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito, e al risarcimento di tale danno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TK è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/49


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — De Masi e Varoufakis/BCE

(Causa T-798/17) (1)

(«Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documento intitolato “Risposte a questioni riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE” - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale - Eccezione relativa alla tutela dei documenti per uso interno - Interesse pubblico prevalente»)

(2019/C 148/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fabio De Masi (Amburgo, Germania) e Yannis Varoufakis (Atene, Grecia) (rappresentante: A. Fischer-Lescano, professore)

Convenuta: Banca Centrale Europea (rappresentanti: T. Filipova e F. von Lindeiner, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 16 ottobre 2017 che ha negato ai ricorrenti l’accesso al documento del 23 aprile 2015 intitolato «Risposte a questioni riguardanti l’interpretazione dell’articolo 14.4 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Fabio De Masi e Yanis Varoufakis sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 42 del 5.2.2018.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/50


Sentenza del Tribunale 12 marzo 2019 — Francia/Commissione

(Causa T-26/18) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Francia - Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie - Regime di aiuti connessi alla superficie - Sistema di identificazione delle parcelle agricole - Determinazione delle superfici ammissibili - Mantenimento delle terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali - Elementi caratteristici del paesaggio - Lande e percorsi (“Landes et parcours”) - Sistema nazionale di controllo basato su una definizione non conforme delle superfici ammissibili - Proporzionalità - Obbligo di motivazione - Verifica di conformità - Errore più probabile - Errore di diritto»)

(2019/C 148/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères e S. Horrenberger, agenti)

Convenuti: Commissione (rappresentanti: A. Lewis et D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 292, pag. 61).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata alle spese.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/51


Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Laverana/EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN)

(Causa T-106/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VERA GREEN - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore LAVERA - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 148/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Germania) (rappresentanti: inizialmente: J. Wachinger, M. Zöbisch e R. Drozdz, in seguito N. Schmitz e J. Bittner, avvocati

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Agroecopark, SL (Majadahonda, Spagna) (rappresentanti: E. Seijo Veiguela e C. Serrano Rodríguez, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 dicembre 2017 (procedimento R 982/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Laverana e l’Agroecopark.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laverana GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


29.4.2019   

IT

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C 148/51


Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Wirecard Technologies/EUIPO — Striatum Ventures (supr)

(Causa T-799/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo supr - Marchio Benelux denominativo anteriore Zupr - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)»)

(2019/C 148/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wirecard Technologies GmbH (Aschheim, Germania) (rappresentante: A. Bayer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: Bonne e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Striatum Ventures BV (’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi) (rappresentante: G. Van den Hout, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 febbraio 2018 (procedimento R 2028/2017-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Striatum Ventures e la Wirecard Technologies.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wirecard Technologies GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


29.4.2019   

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C 148/52


Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Novartis/EUIPO (SMARTSURFACE)

(Causa T-463/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SMARTSURFACE - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 148/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: L. Junquera Lara, avvocato)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Bonne e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2018 (procedimento R 1765/2017-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SMARTSURFACE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Novartis AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


29.4.2019   

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C 148/53


Ordinanza del Tribunale dell’8 marzo 2019 — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Causa T-326/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES - Marchio nazionale figurativo anteriore Carajillo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/2001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2019/C 148/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José-Ramón Herrero Torres (Castellón de la Plana, Spagna) (rappresentante: J. Gil Martí, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale S. Palmero Cabezas et H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DZ Licores, SLU (Cartagena, Spagna) (rappresentanti: A. Vela Ballesteros e B. Lamas Begué, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2018 (procedimento R 2104/2017-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Herrero Torres e la DZ Licores.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. José-Ramón Herrero Torres è condannato alle spese.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


29.4.2019   

IT

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C 148/54


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Clem & Jo Optique/EUIPO — C&A (C&J)

(Causa T-125/19)

(2019/C 148/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Clem Clem & Jo Optique SARL (Cormicy, Francia) (rappresentante: N. Hausmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: C&A AG (Zugo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo C&J — Domanda di registrazione n. 15 912 041

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2018 nel procedimento R 1252/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

La società ricorrente fa valere l’assenza di rischio di confusione tra i marchi C & A e C & J.


29.4.2019   

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C 148/54


Ricorso proposto il 21 febbraio 2019 — Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i KIimatyzacji/Commissione

(Causa T-126/19)

(2019/C 148/53)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i KIimatyzacji (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Galos, avvocato[radca prawny])

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra, su cui è fondata la decisione impugnata e constatare, di conseguenza, l’irregolarità della decisione impugnata al riguardo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo: a titolo dell’articolo 277 TFUE, la ricorrente fa valere la nullità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, su cui è fondata la decisione impugnata, nei limiti in cui riguarda fonda il sistema di assegnazione delle quote sui valori di riferimento derivanti dalla dichiarazione dei dati storici relativi ai gas F immessi in commercio tra il 2009 e il 2012, poiché si tratta di una ripartizione arbitraria e discriminatoria delle imprese in funzione della loro attività anteriore sul mercato dei gas, e chiede, di conseguenza, l’accertamento che la decisione impugnata è irregolare a tal riguardo.

2.

Secondo motivo: la ricorrente fa valere la violazione delle forme sostanziali e la violazione del Trattato a causa di una motivazione insufficiente dell’introduzione del meccanismo di distinzione delle imprese operanti sul mercato dei gas F in funzione dei quantitativi di gas F immessi in commercio tra il 209 e il 2012, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014.


29.4.2019   

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C 148/55


Ricorso proposto il 25 febbraio 2019 — Oosterbosch/Parlamento

(Causa T-131/19)

(2019/C 148/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marc Oosterbosch (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato e,

di conseguenza,

annullare la «decisione impugnata» composta dai fogli paga dei mesi di marzo, aprile e giugno 2018;

annullare, per quanto necessario, la decisione del 6 novembre 2018 recante rigetto del reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dei principi della legalità e della certezza del diritto nonché ad un’eccezione di illegittimità in quanto la decisione impugnata sarebbe stata adottata in applicazione di norme interne e di disposizioni di esecuzione invalide.


29.4.2019   

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C 148/56


Ricorso proposto il 26 febbraio 2019 — Ashworth/Parlamento

(Causa T-132/19)

(2019/C 148/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Richard Ashworth (Lingfield, Regno Unito) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Waisse, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riunire la presente causa alla causa promossa da Salvador Garriga Polledo e altri 45 contro il Parlamento europeo il 19 febbraio 2019 (causa T-102/19), ai sensi dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale, data la connessione tra le due cause;

ove opportuno, a titolo di misure di organizzazione del procedimento ovvero di misure istruttorie del procedimento, ingiungere al Parlamento europeo di produrre i pareri del servizio giuridico del Parlamento europeo, i quali sarebbero stati resi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, salva ogni ulteriore determinazione della data esatta, ma in ogni caso prima della decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8, in prosieguo: le «misure di attuazione»);

annullare la suddetta decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2019, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, in quanto modifica l’articolo 76 delle misure di attuazione (considerando 5 e 6, articolo 1, paragrafo 7 e articolo 2 laddove concerne l’articolo 76 delle misure di attuazione della suddetta decisione) o, in alternativa, in quanto istituisce il prelievo del 5 % sui vitalizi esigibili a partire dal 1o gennaio 2019 ovvero, se gli elementi di cui sopra non fossero considerati scindibili dal resto dell’atto impugnato, annullare la suddetta decisione nella sua interezza;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza ratione materiae dell’ufficio.

Da un lato, l’atto impugnato è stato adottato in violazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo il 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (GU 2005, L 262, pag. 1)(in prosieguo: lo «statuto»). Nello specifico, l’atto impugnato è contrario alle disposizioni dell’articolo 27 dello statuto, il quale prevede che i «diritti acquisiti» e le «aspettative acquisite» restino invariati.

Dall’altro lato, l’atto impugnato istituisce un’imposta, tramite un prelievo speciale del 5 % sull’importo nominale del vitalizio, sebbene l’istituzione di un’imposta non sia di competenza dell’ufficio ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.

Da un lato, si contesta all’ufficio di aver adottato l’atto impugnato senza aver rispettato le norme imposte dall’articolo 223 TFUE.

Dall’altro lato, l’atto impugnato non è sufficientemente motivato e viene meno pertanto all’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti e delle aspettative acquisiti e del principio del legittimo affidamento.

Da un lato, l’atto impugnato viola i diritti e le aspettative acquisiti risultanti sia dai principi generali del diritto che dallo statuto, il quale impone espressamente che essi rimangano invariati (articolo 27).

Dall’altro lato, l’atto impugnato viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

Da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono disproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dall’atto impugnato.

Dall’altro lato, l’atto impugnato deve essere annullato per violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie.

Da un lato, l’atto impugnato viola il principio della certezza del diritto in quanto esso illegittimamente è stato dotato di effetti retroattivi.

Dall’altro lato, l’atto impugnato viola il principio della certezza del diritto in quanto esso ha omesso di adottare misure transitorie.


29.4.2019   

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C 148/58


Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat (LaTV3D)

(Causa T-135/19)

(2019/C 148/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Erdozain López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Stéphane Dalmat (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LaTV3D — Domanda di registrazione n. 15 630 833

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2018 nel procedimento R 874/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.4.2019   

IT

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C 148/58


Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — Souruh/Consiglio

(Causa T-137/19)

(2019/C 148/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Souruh SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire il danno complessivamente subìto dalla ricorrente per l’importo che il medesimo Tribunale fisserà ex aequo et bono;

in subordine, disporre la nomina di un esperto che quantifichi la totalità del danno subìto dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo principale e un motivo sussidiario, i quali sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-55/19, Cham Holding e Bena Properties/Consiglio.


29.4.2019   

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C 148/59


Ricorso proposto il 14 febbraio 2019 — WH/EUIPO

(Causa T-138/19)

(2019/C 148/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: WH (rappresentante: E. Fontes Vila, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare l’insussistenza di causa di rigetto del ricorso e riconoscerle retroattivamente a tutti gli effetti la promozione cui ha diritto.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione del convenuto di non promuovere la ricorrente nell’ambito dell’esercizio di promozione per il 2018.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce come unico motivo la violazione dei suoi diritti della difesa, in quanto non ha avuto la possibilità di difendersi.


29.4.2019   

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C 148/60


Ricorso proposto il 4 marzo 2019 — Sabo e altri/Parlamento europeo e Consiglio

(Causa T-141/19)

(2019/C 148/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Peter Sabo (Tulcik, Slovacchia) ed altri sei ricorrenti (rappresentante: R. Smith, solicitor)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare quelle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che consentono all’ energia da biomassa forestale di essere presa in considerazione ai fini previsti dall’articolo 29 (1): vale a dire, (a) contribuire all’Obiettivo Collettivo per il 2030; (b) misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili, e (c) determinare se possano beneficiare di sostegno finanziario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la direttiva 2018/2001 violerebbe l’articolo 191 TFUE poiché omette di preservare, proteggere o migliorare la qualità dell’ambiente, di proteggere la salute umana, o di utilizzare prudentemente e razionalmente le risorse naturali. Essa non mira ad un elevato livello di protezione ambientale, omette di correggere il danno alla fonte e di applicare il principio di precauzione e il principio «chi inquina, paga». Essa, inoltre, ignora i dati scientifici disponibili sugli effetti della combustione della biomassa forestale sul cambiamento climatico.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la direttiva 2018/2001 violerebbe numerosi diritti dei ricorrenti (riconosciuti dagli articoli 7, 10, 14, 17, 22, 24, 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) che sono universali e che devono essere rispettati nei confronti dei ricorrenti UE ed extra-UE. Queste violazioni non possono essere eventualmente giustificate, in quanto le disposizioni impugnate della direttiva contestata non sono necessarie o razionalmente connesse con gli obiettivi di protezione ambientale, ai quali sono contrari.


(1)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L328, 21.12.2018, pag.82).


29.4.2019   

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C 148/60


Ricorso proposto il 1o marzo 2019 — Nosio/EUIPO — Passi (PASSIATA)

(Causa T-142/19)

(2019/C 148/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nosio SpA (Mezzacorona, Italia) (rappresentante: J. Graffer e A. Ottolini, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Passi AG (Rothrist, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «PASSIATA» — Domanda di registrazione n. 14 593 123

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 novembre 2018 nel procedimento R 927/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare le controparti alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.4.2019   

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C 148/61


Ricorso proposto il 2 marzo 2019 — Solar Ileias Bompaina/Commissione

(Causa T-143/19)

(2019/C 148/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Solar Ileias Bompaina AE (Atene, Grecia) (rappresentante: A. Metaxas e A. Bartosch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli atti impugnati della Commissione, vale a dire la decisione C(2018) 6777 final del 10 ottobre 2018, nella misura in cui respinge le denunce presentate dinanzi alla Commissione nel procedimento SA.41794 e, in particolare, i paragrafi da 111 a 121 di tale decisione nonché la lettera datata 8 febbraio 2019 (B.2 VI/MJ/mkl D*2019/019026);

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei suoi diritti procedurali, in quanto la Commissione non si sarebbe fondata sul sistema di riferimento pertinente ai fini della valutazione della selettività materiale della misura controversa; sulla erronea valutazione dei fatti presentati alla Commissione durante la procedura amministrativa per quanto riguarda la compatibilità dei produttori di energia da fonti rinnovabili e dei fornitori di energia; sull’erroneo esame del criterio di comparabilità da effettuare nella valutazione della selettività materiale della misura controversa; sull’insufficiente motivazione alla base dell’evidente mancanza di un’accurata valutazione, nonché sull’erronea valutazione dell’oggetto in conseguenza di una non corretta applicazione della giurisprudenza invocata.


29.4.2019   

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C 148/62


Ricorso proposto il 6 marzo 2019 — Flovax/EUIPO — Dagniaux e Gervais Danone (GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923)

(Causa T-147/19)

(2019/C 148/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Flovax Sàrl (Doncols, Lussemburgo) (rappresentante: C.-S. Marchiani, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Dagniaux (Roubaix, Francia), Compagnie Gervais Danone (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, Compagnie Gervais Danone

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo GLACIER DAGNIAUX DEPUIS 1923 di colore «Testo e bordo: Pantone blu no 302; sfondo Pantone no 1205c (crema)» — Marchio dell’Unione europea n. 896 480

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 maggio 2018 nel procedimento R 2210/2016-1 e R 2211/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale del 18 maggio 2018 nelle cause no R 2210/2016-1 e R 2211/2016-1;

dichiarare ricevibile il ricorso R 2211/2016-1 depositato dalla FLOVAX dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale;

annullare la decisione della divisione di annullamento n 10417 C adottata sulla base dell’articolo 55, paragrafo 1, del RMUE, in seguito alla domanda di decadenza registrata il 22 ottobre 2015 dalla Compagnie Gervais Danone respingendo intregralmente tale domanda di decadenza;

condannare la Compagnie Gervais Danone a corrispondere al titolare del marchio, la tassa di decadenza e le spese di rappresentanza, fissate sulla base della tariffa massima di cui all’articolo 94 del RMUE.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione del principio del contraddittorio;

Errore di diritto circa la valutazione della Commissione di ricorso delle condizioni di irricevibilità del ricorso introdotto dinanzi alla stessa.


29.4.2019   

IT

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C 148/63


Ricorso proposto il 12 marzo 2019 — Koenig & Bauer/EUIPO (we’re on it)

(Causa T-156/19)

(2019/C 148/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Koenig & Bauer AG (Würzburg, Germania) (rappresentanti: B. Reinisch, B. Sorg e M. Ringer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «we’re on it» — Domanda di registrazione n. 16 983 066

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 gennaio 2019 nel procedimento R 1027/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e modificarla così da annullare la decisione dell’EUIPO del 23 aprile 2018, con la quale la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 16 983 066 è stata respinta e continuare il procedimento di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 16 983 066 e rimborsare alla ricorrente (richiedente il marchio controverso) la tassa di ricorso;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/64


Ordinanza del Tribunale del 1o marzo 2019 — Baradel e a./FEI

(Causa T-507/16) (1)

(2019/C 148/64)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 226 del 3.8.2013 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-51/13 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/64


Ordinanza del Tribunale 15 febbraio 2019 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

(Causa T-760/18) (1)

(2019/C 148/65)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.