ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 143/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
24.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
23 aprile 2019
(2019/C 143/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1245 |
JPY |
yen giapponesi |
125,82 |
DKK |
corone danesi |
7,4659 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86450 |
SEK |
corone svedesi |
10,5070 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1470 |
ISK |
corone islandesi |
135,80 |
NOK |
corone norvegesi |
9,5845 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,743 |
HUF |
fiorini ungheresi |
320,85 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2864 |
RON |
leu rumeni |
4,7611 |
TRY |
lire turche |
6,5390 |
AUD |
dollari australiani |
1,5814 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5057 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8211 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6889 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5259 |
KRW |
won sudcoreani |
1 284,26 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,9686 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5557 |
HRK |
kuna croata |
7,4245 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 827,34 |
MYR |
ringgit malese |
4,6431 |
PHP |
peso filippino |
58,541 |
RUB |
rublo russo |
71,6763 |
THB |
baht thailandese |
35,945 |
BRL |
real brasiliano |
4,4201 |
MXN |
peso messicano |
21,2357 |
INR |
rupia indiana |
78,3125 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
24.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/2 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 143/02)
Stato membro |
Repubblica ceca |
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Rotte interessate |
Brno (Repubblica ceca) — Monaco di Baviera (Germania) |
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Periodo di validità del contratto |
circa 27 ottobre 2019 — 24 marzo 2022 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
24 giugno 2019 |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Per ulteriori informazioni contattare:
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24.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/2 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 143/03)
Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
Quimper – Parigi (Orly) |
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Periodo di validità del contratto |
27 ottobre 2019 – 26 ottobre 2023 |
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Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte |
26 giugno 2019 (entro le ore 12:00, ora locale) |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
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24.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/3 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 143/04)
Stato membro |
Francia |
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Rotta interessata |
La Rochelle – Poitiers – Lione |
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Periodo di validità del contratto |
1o novembre 2019 – 31 ottobre 2023 |
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Termine ultimo per la presentazione delle candidature e delle offerte |
1o luglio 2019 (entro le ore 17:00, ora di Parigi) |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
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V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
24.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 143/4 |
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2020 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2020 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi
(2019/C 143/05)
1.
La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) («il regolamento») che intendono, nel 2020:
a) |
importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea le sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, oppure |
b) |
produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. |
Quando il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al e nel Regno Unito, le imprese ubicate in uno degli altri 27 Stati membri necessiteranno di una licenza per importare dal Regno Unito o per esportare nel Regno Unito sostanze controllate. Inoltre, le imprese ubicate nel Regno Unito che intendano svolgere queste attività prima del recesso del Regno Unito dall’Unione europea continueranno a necessitare di una licenza.
2.
Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
Gruppo I |
: |
CFC 11, 12, 113, 114 o 115 |
Gruppo II |
: |
altri clorofluorocarburi completamente alogenati |
Gruppo III |
: |
halon 1211, 1301 o 2402 |
Gruppo IV |
: |
tetracloruro di carbonio |
Gruppo V |
: |
1,1,1-tricloroetano |
Gruppo VI |
: |
bromuro di metile |
Gruppo VII |
: |
idrobromofluorocarburi |
Gruppo VIII |
: |
idroclorofluorocarburi |
Gruppo IX |
: |
bromoclorometano |
3.
L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate (2) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (3), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un'autorizzazione preventiva.
4.
Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:
a) |
produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi, |
b) |
importazione in libera pratica nell'Unione europea per usi critici (halon), |
c) |
importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come materia prima, |
d) |
importazione in libera pratica nell'Unione europea per uso come agente di fabbricazione. |
La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:
— |
conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (4) nel caso a), |
— |
conformemente all'articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d). |
Attività di cui al paragrafo 4
5. |
Un'impresa che nel 2020 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9. |
6. |
L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 24 maggio 2019. |
7. |
L'impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.
I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dal 24 maggio 2019 nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
8. |
La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 24 giugno 2019.
Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote quanto prima e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista. |
9. |
La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2020, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione
10. |
Un'impresa che nel 2020 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12. |
11. |
L'impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS è tenuta a farlo il più presto possibile. |
12. |
Prima di procedere a un'importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un'esportazione nel 2020, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS. |
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.