ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 140

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
16 aprile 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 140/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9278 — LVMH/Belmond) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 140/02

Avviso all’attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

2

 

Commissione europea

2019/C 140/03

Tassi di cambio dell'euro

3

 

Garante europeo della protezione dei dati

2019/C 140/04

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati su due proposte legislative relative alla lotta contro le frodi in materia di IVA

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 140/05

Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2019/C 140/06

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta al prezzo minimo all’importazione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

9

2019/C 140/07

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 140/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2019/C 140/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9279 — EPH/Uniper France) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2019/C 140/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2019/C 140/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9358 — Bregal Unternehmerkapital/MEDIA Central) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9278 — LVMH/Belmond)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 140/01)

Il 9 aprile 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9278. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

16.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/2


Avviso all’attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2019/C 140/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di: sig. Amjad Abbas (n. 7), Brigadier Generale Mohammed Bilal (n. 14), Maggiore Generale Tawfiq Younes (n. 31), sig. Nizar al-Asaad (n. 36), sig. Ali Douba (n. 41), Maggiore Generale Ali Barakat (n. 78), Maggiore Generale Talal Makhluf (n. 79), sig. Mohamed Heikmat (n. 104), Brigadier Generale Burhan Qadour (n. 128), Maggiore Generale Hussam Luqa (n. 139), sig. Ahmed al-Jarroucheh (n. 144.), Dr. Hazwan Al Wez (n. 160), sig. Bishr Riyad Yazigi (n. 188), sig. Hilal Hilal (n. 211), sig. Ahmad Sheik Abdul-Qader (n. 214), Dr. Ghassan Omar Khalaf (n. 215), sig. Khayr al-Din al-Sayyed (n. 216), sig. Atef Naddaf (n. 217), sig. Hussein Makhlouf (n. 218), sig. Ali Ghanem (n. 220), sig. Mohammed al-Ahmed (n. 222), sig. Ali Hamoud (n. 223), sig. Mohammed Zuhair Kharboutli (n. 224), sig. Maamoun Hamdan (n. 225), sig. Nabil al-Hasan (n. 226), sig. Abdullah al-Gharbi (n. 228), sig. Abdullah Abdullah (n. 229), sig.ra Salwa Abdullah (n. 230), sig. Rafe’a Abu Sàad (n. 231), sig.ra Wafiqa Hosni (n. 232), sig.ra Rima Al-Qadiri (n. 233), sig. Duraid Durgham (n. 234), sig. Ali Wanus (n. 243), sig. Mohamed Mazen Ali Yousef (n. 258), Maggiore Generale Mohammad Khaled al-Rahmoun (n. 275), sig. Mohammad Rami Radwan Martini (n. 276), sig. Imad Muwaffaq al-Azab (n. 277), sig. Bassam Bashir Ibrahim (n. 278), sig. Suhail Mohammad Abdullatif (n. 279), sig. Iyad Mohammad al-Khatib (n. 280) e sig. Mohammad Maen Zein-al-Abidin Jazba (n. 281), persone che figurano nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 24 aprile 2019, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles

BELGIO

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo, si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sul fatto che il Consiglio riesamina periodicamente l’elenco. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 7 maggio 2019.


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


Commissione europea

16.4.2019   

IT

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C 140/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 aprile 2019

(2019/C 140/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1313

JPY

yen giapponesi

126,66

DKK

corone danesi

7,4639

GBP

sterline inglesi

0,86305

SEK

corone svedesi

10,4608

CHF

franchi svizzeri

1,1345

ISK

corone islandesi

135,60

NOK

corone norvegesi

9,6018

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,625

HUF

fiorini ungheresi

320,25

PLN

zloty polacchi

4,2742

RON

leu rumeni

4,7618

TRY

lire turche

6,5637

AUD

dollari australiani

1,5761

CAD

dollari canadesi

1,5060

HKD

dollari di Hong Kong

8,8685

NZD

dollari neozelandesi

1,6729

SGD

dollari di Singapore

1,5299

KRW

won sudcoreani

1 281,37

ZAR

rand sudafricani

15,8192

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5867

HRK

kuna croata

7,4360

IDR

rupia indonesiana

15 906,08

MYR

ringgit malese

4,6573

PHP

peso filippino

58,476

RUB

rublo russo

72,7011

THB

baht thailandese

35,936

BRL

real brasiliano

4,3985

MXN

peso messicano

21,2497

INR

rupia indiana

78,5405


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

16.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/4


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati su due proposte legislative relative alla lotta contro le frodi in materia di IVA

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2019/C 140/04)

Sintesi

Con il presente parere, emanato ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il GEPD formula raccomandazioni volte a ridurre al minimo l’impatto di due proposte della Commissione relative alla lotta contro le frodi in materia di IVA nel contesto del «commercio elettronico» sul diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali, garantendo in tal modo il rispetto del quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati.

In tale contesto, il GEPD sottolinea la necessità di limitare rigorosamente le operazioni di trattamento previste dalle proposte alla finalità della lotta contro la frode fiscale e limitare la raccolta e l’uso dei dati personali a quanto necessario e proporzionato a tal fine. In particolare, rileviamo che, nel contesto di queste proposte, i dati oggetto del trattamento non dovrebbero riguardare i consumatori (pagatori), ma solo le imprese online (beneficiari). Ciò limiterebbe il rischio che le informazioni siano utilizzate per altri scopi, come il controllo delle abitudini di acquisto dei consumatori. Apprezziamo il fatto che la Commissione abbia seguito questo approccio e raccomandiamo vivamente che tale approccio sia mantenuto nei negoziati con i colegislatori per l’approvazione finale delle proposte.

Inoltre, il GEPD desidera sottolineare che, in virtù dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, si attende di essere consultato in merito all’atto di esecuzione che definirà in futuro il formato standard per la trasmissione delle informazioni dai prestatori di servizi di pagamento all’amministrazione fiscale nazionale, prima della sua adozione da parte della Commissione.

Poiché le proposte introdurrebbero, oltre alle banche dati nazionali, una banca dati elettronica centrale (CESOP) sviluppata, mantenuta, ospitata e gestita dalla Commissione, il GEPD rammenta i propri orientamenti sulla governance informatica e sulla gestione informatica. Il GEPD darà seguito alla realizzazione di questo sistema di informazione in qualità di autorità di controllo competente ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Infine, il presente parere fornisce orientamenti sulle condizioni e i limiti per le legittime ed appropriate limitazioni dei diritti dell’interessato conformemente al RGPD e al regolamento (UE) 2018/1725.

I.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.1.   Contesto delle proposte

1.

Il 10 settembre 2018 il GEPD è stato consultato in maniera informale dalla Commissione europea sui seguenti progetti di proposte: proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento; proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per taluni soggetti passivi; proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA nel «commercio elettronico». Il GEPD ha formulato osservazioni informali il 18 settembre 2018. Al riguardo, il GEPD conferma di accogliere con favore la possibilità di scambiare pareri con la Commissione nelle prime fasi del processo di elaborazione delle politiche al fine di ridurre al minimo l’impatto delle proposte sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati (2).

2.

Il 12 dicembre 2018 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento (in prosieguo «la proposta di direttiva del Consiglio») (3) e una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (in prosieguo «la proposta di regolamento del Consiglio» (4), in appresso denominate collettivamente «proposte».

3.

Il 14 gennaio 2019 la Commissione ha consultato il GEPD ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

4.

Il GEPD sottolinea altresì il fatto che il regolamento e la direttiva proposti definirebbero, come ulteriormente sottolineato nel presente parere, operazioni di trattamento dei dati per le quali la Commissione sarebbe titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. Rammentiamo, pertanto, che il GEPD è l’autorità di controllo competente per quanto riguarda tale trattamento.

1.2.   Contenuto delle proposte

5.

Il GEPD osserva che le proposte, che sono accompagnate da una valutazione d’impatto (5), mirano ad affrontare il problema delle frodi in materia di IVA connesse al «commercio elettronico» rafforzando la cooperazione tra le autorità fiscali e i prestatori di servizi di pagamento (in prosieguo «PSP»).

6.

In particolare, secondo la proposta di direttiva del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero adottare una legislazione che garantisca che i prestatori di servizi di pagamento conservino una documentazione delle operazioni di pagamento transfrontaliero per consentire alle autorità fiscali di individuare le frodi in materia di IVA.

La proposta di regolamento del Consiglio integra la serie di misure antifrode:

a)

prevedendo l’obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni relative alle operazioni di pagamento specificate nella proposta di direttiva del Consiglio, e

b)

creando un sistema di informazione elettronico centrale («CESOP») in cui gli Stati membri trasmettono le informazioni archiviate a livello nazionale. Il CESOP sarebbe quindi accessibile ai funzionari di collegamento di Eurofisc per l’analisi delle informazioni in esso contenute, ai fini delle indagini sulle frodi fiscali.

7.

Il GEPD riconosce gli obiettivi delle proposte e, in particolare, la necessità di regolamentare detta materia stabilendo misure antifrode riguardanti le operazioni di commercio elettronico. Il presente parere intende fornire una consulenza pragmatica su come ridurre al minimo l’impatto del trattamento dei dati personali derivante dalle proposte, garantendo il rispetto della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

IV.   CONCLUSIONI

17.

Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

il considerando 11 della proposta di direttiva del Consiglio e il considerando 17 della proposta di regolamento del Consiglio sulla legge applicabile in materia di protezione dei dati dovrebbero essere modificati come indicato alla sezione 2.1 del presente parere;

l’inserimento della specificazione delle finalità, come stabilito nel considerando 11 della direttiva del Consiglio e nel considerando 17 del regolamento del Consiglio, nel dispositivo dell’atto giuridico della direttiva del Consiglio e del regolamento del Consiglio;

tenendo in considerazione la banca dati centrale «CESOP», la Commissione deve garantire il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare seguendo gli orientamenti del GEPD «Guidelines on the protection of personal data in IT governance and management of EU institutions» [orientamenti sulla protezione dei dati personali per la governance informatica e la gestione informatica delle istituzioni dell’UE];

per quanto riguarda eventuali limitazioni dei diritti degli interessati:

i.

modificare la formulazione del regolamento (UE) n. 904/2010, modificato dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, conformemente all’articolo 23 del GDPR, per lasciare agli Stati membri la possibilità di adottare limitazioni (sostituendo il termine «limita» con «può limitare»); oppure, nella misura in cui limitazioni sono necessarie, prevederle direttamente nel regolamento (UE) n. 904/2010;

ii.

inserire, nell’articolo 24 sexies del regolamento del Consiglio, tra gli elementi che la Commissione dovrà definire ulteriormente in un futuro atto di esecuzione, le eventuali limitazioni dei diritti degli interessati ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e conformemente agli orientamenti del GEPD in materia («Guidance on Article 25 of the new Regulation and internal rules») [orientamenti sull’articolo 25 del nuovo regolamento e norme interne];

conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione deve consultare il GEPD sull’atto di esecuzione relativo al formato elettronico standard per la trasmissione di informazioni dal prestatore di servizi di pagamento all’autorità fiscale competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento è stabilito, prima della sua adozione da parte della Commissione.

Bruxelles, 14 marzo 2019

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  Cfr. il considerando 60 del regolamento (UE) n. 2018/1725: «Per garantire la coerenza delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione, la Commissione, all’atto della preparazione di proposte o raccomandazioni, dovrebbe sforzarsi di consultare il garante europeo della protezione dei dati. La Commissione dovrebbe avere l’obbligo di condurre una consultazione a seguito dell’adozione di atti legislativi o durante la preparazione di atti delegati e atti di esecuzione di cui agli articoli 289, 290 e 291 TFUE e a seguito dell’adozione di raccomandazioni e proposte relative ad accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 218 TFUE se questi incidono sul diritto alla protezione dei dati personali. In tali casi la Commissione dovrebbe avere l’obbligo di consultare il Garante europeo della protezione dei dati, tranne qualora il regolamento (UE) n. 2016/679 stabilisca la consultazione obbligatoria del comitato europeo per la protezione dei dati, ad esempio per le decisioni di adeguatezza o gli atti delegati riguardanti le icone standardizzate e i requisiti dei meccanismi di certificazione».

(3)  Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento COM(2018) 812 final, proc. 2018/0412 (CNS).

(4)  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA COM(2018) 813 final, proc. 2018/0413 (CNS).

(5)  Valutazione d’impatto, documento di lavoro dei servizi della Commissione, che accompagna il documento Proposte di direttiva del Consiglio, un regolamento di esecuzione del Consiglio e un regolamento del Consiglio sulla trasmissione e sullo scambio obbligatori di informazioni sui pagamenti pertinenti ai fini dell’IVA.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/7


Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2019/C 140/05)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

SPAGNA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 186 del 31.5.2018.

L’ordinanza del ministero della presidenza (PRE/1282/2007) del 10 maggio 2007 sui mezzi economici che gli stranieri sono tenuti a comprovare per entrare in territorio spagnolo stabilisce l’entità di tali mezzi.

a)

Per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna si richiede un importo in euro equivalente al 10 % del salario minimo nazionale lordo (90 EUR), o l’equivalente legale in moneta estera, moltiplicato per il numero di giorni da trascorrere in territorio spagnolo e per il numero di persone che viaggiano a carico dell’interessato. Tale importo sarà comunque pari ad almeno il 90 % del salario minimo nazionale lordo vigente (810 EUR), o l’equivalente legale in moneta estera, per persona, indipendentemente dalla durata del soggiorno previsto.

b)

Per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, è necessario comprovare di disporre di biglietto o biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che si intende utilizzare.

Lo straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici previsti mediante esibizione degli stessi in caso di denaro contante, o mediante presentazione di assegni certificati, travellers cheque, lettere di credito o carte di credito che dovranno essere accompagnate dall’estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornato (non saranno accettate lettere di istituti di credito né estratti conto via Internet), o di qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivocabilmente il credito disponibile nel conto bancario o nella carta di credito di cui sopra.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247, 13.10.2006, pag. 19.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

 

GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

 

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.

 

GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

 

GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

 

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

 

GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

 

GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

 

GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

 

GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

 

GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

 

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 1.

 

GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

 

GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

 

GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

 

GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.

 

GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.

 

GU C 96 dell’11.3.2016, pag. 7.

 

GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.

 

GU C 248 dell’8.7.2016, pag. 12.

 

GU C 111 dell’8.4.2017, pag. 11.

 

GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.

 

GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.

 

GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.

 

GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.

 

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 6.

 

GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.

 

GU C 459 del 20.12.2018, pag. 38.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

16.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/9


Avviso relativo alle misure antidumping in vigore sulle importazioni nell’Unione di melamina originaria della Repubblica popolare cinese: modifica del nome di una società soggetta al prezzo minimo all’importazione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

(2019/C 140/06)

Le importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione (1).

Una società con sede nella Repubblica popolare cinese, (codice addizionale TARIC (2)A987), le cui esportazioni nell’Unione di melamina sono soggette al prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/tonnellata, ha informato la Commissione di aver modificato il proprio nome come indicato di seguito.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il suo diritto di beneficiare del prezzo minimo all’importazione applicato alla società sotto il precedente nome.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo le risultanze del regolamento (UE) 2017/1171.

Pertanto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1171 il riferimento a:

Holitech Technology Co. Ltd

1 153

A987

si intende fatto a:

Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd

1 153

A987

Il codice addizionale TARIC A987 precedentemente attribuito a Holitech Technology Co. Ltd si applica a Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 170 dell’1.7.2017, pag. 62).

(2)  Tariffa integrata dell’Unione europea.


16.4.2019   

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C 140/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2019/C 140/07)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Acido sulfanilico

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1346/2014 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

(GU L 363 del 18.12.2014, pag. 82)

19.12.2019


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

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16.4.2019   

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C 140/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 140/08)

1.   

In data 9 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

DIF Infra 5 UK Limited («DIF»), controllata da DIF Management Holding BV (Paesi Bassi);

Green Investment Group Investments Limited («GIG», Regno Unito), controllata da Macquarie Group Limited (Australia);

Covanta Holding 3 UK Limited («Covanta»), controllata da Covanta Holding Corporation (USA);

Covanta Europe Assets Limited («Dublin Waste-to energy facility», Irlanda).

DIF, GIG e Covanta acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme della Dublin Waste-to-energy facility. La Dublin Waste-to-energy facility è attualmente sotto il controllo congiunto di Covanta e GIG.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

DIF è un fondo di investimenti nelle infrastrutture;

GIG è specializzata negli investimenti, nella realizzazione di progetti e nella gestione del portafoglio nel settore dell’energia verde e nei relativi servizi;

Covanta è principalmente attiva nei settori dello smaltimento dei rifiuti e dell’energia;

La Waste-to energy facility di Dublino è attiva nello smaltimento dei rifiuti e nella produzione di energia elettrica.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9351 — DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


16.4.2019   

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C 140/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9279 — EPH/Uniper France)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 140/09)

1.   

In data 9 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Energeticky a Prumyslovy Holding («EPH», Repubblica ceca),

Uniper France SAS («Uniper France», Francia), controllata da Uniper SE.

EPH acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Uniper France.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EPH è un’azienda di servizio pubblico che opera, tra l’altro, nell’estrazione di lignite, nella produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e di calore e nella trasmissione, distribuzione, stoccaggio e fornitura di gas.

Uniper France è attiva nella produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e non rinnovabili, nella fornitura al dettaglio di gas e di elettricità e nel trattamento delle ceneri in Francia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9279 — EPH/Uniper France

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


16.4.2019   

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C 140/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 140/10)

1.   

In data 9 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Triton Managers V Limited (Jersey), Triton Fund V GP S.à r.l. (Lussemburgo), Triton Fund V F&F No. 3 General Partner Limited (Jersey) e TFF V Limited (Jersey) (congiuntamente, «Triton Fund V»).

Luxinva SA («Luxinva», Lussemburgo).

IFCO Systems B.V. («IFCO Group», Paesi Bassi).

Triton Fund V e Luxinva acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di IFCO Group. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Triton Fund V: appartiene a un gruppo di fondi europei di private equity indipendenti gestiti e assistiti dal gruppo Triton (collettivamente, «Triton», Isole Anglo-normanne). I fondi di private equity gestiti dal gruppo Triton, compreso il fondo Triton Fund V, investono principalmente in medie imprese ubicate nell’Europa settentrionale, con particolare attenzione per le imprese di tre settori fondamentali: servizi alle imprese, prodotti industriali e consumatori/sanità.

—   Luxinva: controllata indiretta, controllata al 100 % dell’Abu Dhabi Investment Authority («ADIA») che possiede investimenti in private equity. Adia è un ente pubblico di proprietà dell’Emirato di Abu Dhabi che investe i fondi assegnati dal governo di Abu Dhabi e gestisce un portafoglio mondiale di investimenti diversificato in più classi di attività.

—   IFCO Group: opera nel settore degli imballaggi per il trasporto di prodotti alimentari. Fornisce contenitori di plastica riutilizzabili (RPC) condivisi, destinati principalmente al trasporto di prodotti alimentari freschi (tra cui frutta, verdura, carne e pollame, frutti di mare, uova e prodotti da forno) dai coltivatori o produttori ai rivenditori al dettaglio di generi alimentari. Il gruppo IFCO fornisce inoltre servizi di gestione dei suoi RPC, che spaziano dalla consegna di contenitori puliti ai produttori, al loro ritiro presso i dettaglianti e alla loro pulizia e disinfezione per il riutilizzo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


16.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9358 — Bregal Unternehmerkapital/MEDIA Central)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 140/11)

1.   

In data 9 aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Bregal Unternehmerkapital II LP, Bregal Unternehmerkapital II Feeder LP, Bregal Unternehmerkapital II-A SCSp (collettivamente denominate «Bregal Unternehmerkapital») (Jersey e Lussemburgo), controllate da Cofra Holding AG (Svizzera),

MEDIA Central Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH («MEDIA Central») (Germania).

Bregal Unternehmerkapital acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di MEDIA Central.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Bregal Unternehmerkapital: fondo d'investimento,

—   Cofra Holding AG: holding,

—   MEDIA Central: prestazione di servizi pubblicitari e di marketing a imprese commerciali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9358 — Bregal Unternehmerkapital/MEDIA Central

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.