ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 139

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
15 aprile 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 139/01

Ultime pubblicazionidella Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzettaufficiale dell’Unione europea

1

 

GCEU

2019/C 139/02

Assegnazione dei giudici alle sezioni

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

CDJ

2019/C 139/03

Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret, Vestre Landsret — Danimarca) — N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16) e Z Denmark ApS (C-299/16)/Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi — Direttiva 2003/49/CE — Beneficiari effettivi di interessi e royalties — Articolo 5 — Abuso — Società stabilita in uno Stato membro che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea — Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi)

5

2019/C 139/04

Cause riunite C-116/16 e C-117/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/T Danmark (C-116/16), Y Denmark Aps (C-117/16) (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi — Direttiva 90/435/CEE — Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri — Beneficiari effettivi degli utili distribuiti — Abuso — Società stabilita in un Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea — Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili)

7

2019/C 139/05

Causa C-465/16 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019 — Consiglio dell’Unione europea/Growth Energy, Renewable Fuels Association, Commissione europea, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol [Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 — Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America — Dazio antidumping definitivo — Margine di dumping stabilito a livello nazionale — Ricorso di annullamento — Associazioni rappresentative dei produttori non esportatori e degli operatori commerciali/miscelatori — Legittimazione ad agire — Incidenza diretta — Incidenza individuale]

8

2019/C 139/06

Causa C-466/16 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019 — Consiglio dell'Unione europea/Marquis Energy LLC, Commissione europea, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol [Impugnazione — Dumping — Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 — Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America — Dazio antidumping definitivo — Margine di dumping stabilito a livello nazionale — Ricorso di annullamento — Produttore non esportatore — Legittimazione ad agire — Incidenza diretta]

9

2019/C 139/07

Causa C-135/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi — Clausola di standstill — Normativa nazionale di uno Stato membro riguardante società intermedie stabilite in paesi terzi — Modifica di tale normativa, seguita dalla reintroduzione della normativa precedente — Redditi di una società stabilita in un paese terzo provenienti dalla detenzione di crediti presso una società stabilita in uno Stato membro — Inclusione di siffatti redditi nella base imponibile di un soggetto passivo avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro — Restrizione alla libera circolazione dei capitali — Giustificazione)

10

2019/C 139/08

Causa C-388/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Konkurrensverket/SJ AB (Rinvio pregiudiziale — Procedure di appalto degli enti che forniscono servizi di trasporto — Direttiva 2004/17/CE — Ambito di applicazione — Articolo 5 — Attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario — Aggiudicazione, da parte di un’impresa ferroviaria nazionale pubblica che fornisce servizi di trasporto, di contratti relativi a servizi di pulizia dei treni appartenenti a detta società — Assenza di previa pubblicazione)

11

2019/C 139/09

Causa C-497/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles — Francia) — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) [Rinvio pregiudiziale — Articolo 13 TFUE — Benessere degli animali — Regolamento (CE) n. 1099/2009 — Protezione degli animali durante l’abbattimento — Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi — Regolamento (CE) n. 834/2007 — Articolo 3 e articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii) — Compatibilità con la produzione biologica — Regolamento (CE) n. 889/2008 — Articolo 57, primo comma — Logo di produzione biologica dell’Unione europea]

12

2019/C 139/10

Causa C-505/17 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 febbraio 2019 — Groupe Léa Nature/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Debonair Trading Internacional Lda [Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1,lettera b)e, paragrafo 5 — Marchio figurativo che comporta gli elementi denominativi SO’BiO ētic — Marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali che comportano l’elemento denominativo SO..? — Opposizione del titolare — Rifiuto di registrazione]

13

2019/C 139/11

Causa C-563/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Associação Peço a Palavra e a./Conselho de Ministros [Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Regolamento (CE) n. 1008/2008 — Società di trasporto aereo — Processo di riprivatizzazione — Vendita di azioni rappresentative fino al 61 % del capitale sociale — Presupposti — Obbligo di mantenimento della sede e della direzione effettiva in uno Stato membro — Oneri di servizio pubblico — Obbligo di mantenimento e di sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente]

13

2019/C 139/12

Causa C-567/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Bene Factum UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Accise — Direttiva 92/83/CEE — Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) — Esenzioni — Nozione di prodotti non destinati al consumo umano — Criteri di valutazione)

14

2019/C 139/13

Causa C-579/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien — Austria) — BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse/Gradbeništvo Korana d.o.o. [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Materia civile e commerciale — Articolo 1, paragrafo 2 — Materie escluse — Previdenza sociale — Articolo 53 — Richiesta di rilascio di un certificato attestante l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di origine — Decisione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori — Esercizio da parte del giudice adito di un’attività giurisdizionale]

15

2019/C 139/14

Causa C-581/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Martin Wächtler/Finanzamt Konstanz (Rinvio pregiudiziale — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone — Trasferimento del luogo di domicilio di una persona fisica da uno Stato membro verso la Svizzera — Tassazione delle plusvalenze latenti relative alle quote societarie — Fiscalità diretta — Libera circolazione dei lavoratori autonomi — Parità di trattamento)

16

2019/C 139/15

Causa C-670/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2019 — Repubblica ellenica/Commissione europea [Impugnazione — Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) — Sezione Orientamento — Riduzione del contributo finanziario — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Programma operativo — Rettifiche finanziarie — Articolo 39 — Base giuridica — Disposizioni transitorie]

17

2019/C 139/16

Causa C-9/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Karlsruhe — Germania) — Procedimento penale a carico di Detlef Meyn (Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Direttiva 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rifiuto di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro — Diritto di guidare provato in base ad una patente di guida)

18

2019/C 139/17

Causa C-14/18 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2019 — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda./Commissione europea [Impugnazione — Clausola compromissoria — Articolo 272 TFUE — Nozione di azione dichiarativa — Articolo 263 TFUE — Nozione di decisione amministrativa — Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013) — Relazioni di audit che hanno constatato l’inammissibilità di alcuni costi dichiarati]

18

2019/C 139/18

Cause riunite C-202/18 e C-238/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 — Ilmārs Rimšēvičs (C-202/18), Banca centrale europea (BCE) (C-238/18)/Repubblica di Lettonia (Sistema europeo di banche centrali — Ricorso fondato sulla violazione dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea — Decisione di un’autorità nazionale di sospendere dall’incarico il governatore della Banca centrale nazionale)

19

2019/C 139/19

Causa C-278/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Esenzione — Articolo 13, parte B, lettera b) — Affitto e locazione di beni immobili — Nozione — Contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto]

20

2019/C 139/20

Causa C-771/18: Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Commissione europea/Ungheria

20

2019/C 139/21

Causa C-777/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l'11 dicembre 2018 — WO/Vas Megyei Kormányhivatal

22

2019/C 139/22

Causa C-807/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 20 dicembre 2018 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

23

2019/C 139/23

Causa C-811/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spagna) il 21 dicembre 2018 — KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

24

2019/C 139/24

Causa C-836/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 28 dicembre 2018 — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real/RH

25

2019/C 139/25

Causa C-21/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di XN

26

2019/C 139/26

Causa C-22/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di YO

27

2019/C 139/27

Causa C-23/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di P. F. Kamstra Recycling BV

28

2019/C 139/28

Causa C-24/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergunningsbetwistingen (Belgio) il 15 gennaio 2019 – A, B, C, D, E / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

29

2019/C 139/29

Causa C-39/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 23 gennaio 2019 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

31

2019/C 139/30

Causa C-40/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 gennaio 2019 — EY/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

32

2019/C 139/31

Causa C-42/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 24 gennaio 2019 — SONAECOM, SGPS, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

33

2019/C 139/32

Causa C-43/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 24 gennaio 2019 — Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2019/C 139/33

Causa C-66/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 29 gennaio 2019 — JC/Kreissparkasse Saarlouis

35

2019/C 139/34

Causa C-67/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 30 gennaio 2019 — KD/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

36

2019/C 139/35

Causa C-73/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van te Antwerpen (Belgio) il 31 gennaio 2019 — Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

36

2019/C 139/36

Causa C-176/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) 12 dicembre 2018, causa T 691/14, Servier e a. / Commissione

37

2019/C 139/37

Causa C-176/19 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 dalle società Servier SAS, Servier Laboratoires Ltd, Les Laboratoires Servier SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) 12 dicembre 2018, causa T 691/14, Servier e a. / Commissione

39

2019/C 139/38

Causa C-207/19P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 dalla Biogaran avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-677/14, Biogaran/Commissione

40

 

Tribunale

2019/C 139/39

Causa T-289/15: Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2019 — Hamas/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo — Congelamento dei capitali — Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto di proprietà)

42

2019/C 139/40

Causa T-69/16: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Ateknea Solutions Catalonia/Commissione [Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell’ambito del sesto programma quadro d’azione di ricerca e di sviluppo tecnologico (2002-2006) — Rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente maggiorate di interessi di mora — Costi ammissibili — Responsabilità contrattuale]

43

2019/C 139/41

Causa T-414/16: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Drex Technologies/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto all’onore e alla reputazione — Diritto di proprietà — Presunzione d’innocenza — Proporzionalità)

43

2019/C 139/42

Causa T-415/16: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Almashreq Investment Fund/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto all’onore e alla reputazione — Diritto di proprietà — Presunzione d’innocenza — Proporzionalità)

44

2019/C 139/43

Causa T-440/16: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Souruh/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto all’onore e alla reputazione — Diritto di proprietà — Presunzione d’innocenza — Proporzionalità)

45

2019/C 139/44

Causa T-865/16: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2019 — Fútbol Club Barcelona/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinati club calcistici professionistici — Aliquota preferenziale d’imposta sui redditi applicata ai club autorizzati a ricorrere allo status di ente senza scopo di lucro — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Libertà di stabilimento — Vantaggio)

46

2019/C 139/45

Causa T-169/17: Sentenza del Tribunale 5 marzo 2019 — Pethke/EUIPO (Funzione pubblica — Funzionari — Assegnazione — Riassegnazione del capo di un servizio ad un posto di amministratore principale — Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto — Interesse del servizio — Equivalenza degli incarichi — Discriminazione basata sul sesso — Proporzionalità — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità — Mancato rispetto della fase precontenziosa)

46

2019/C 139/46

Causa T-439/17: Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2019 — Yellow Window/EIGE (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Prestazione di servizi per la realizzazione dello studio sulla mutilazione genitale femminile — Rigetto dell’offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Coerenza tra i commenti e il punteggio in cifre — Responsabilità extracontrattuale)

47

2019/C 139/47

Causa T-450/17: Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2019 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE (Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Prestazione di servizi per la realizzazione dello studio sulla mutilazione genitale femminile — Rigetto dell’offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Coerenza tra i commenti e il punteggio in cifre — Responsabilità extracontrattuale)

48

2019/C 139/48

Causa T-107/18: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea Dienne — Marchio figurativo dell’Unione europea anteriore ENNE — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

49

2019/C 139/49

Causa T-216/18: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Pozza/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto — Luogo di esercizio dell’attività professionale principale — Trasferimento interistituzionale — Decisione di non concedere più l’indennità di dislocazione — Competenza — Legittimo affidamento)

50

2019/C 139/50

Causa T-263/18: Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2019 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell’Unione europea figurativo MEBLO — Uso effettivo del marchio — Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 — Prova dell’uso effettivo]

50

2019/C 139/51

Causa T-321/18: Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2019 — Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NOCUVANT — Marchi denominativi anteriori NOCUTIL — Prova dell’uso effettivo — Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

51

2019/C 139/52

Causa T-459/18: Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di nullità — Marchio figurativo dell’Unione europea PEPERO original — Marchio nazionale tridimensionale anteriore — Forma di un biscotto oblungo parzialmente ricoperto di cioccolato — Dichiarazione di nullità — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 — Uso effettivo del marchio anteriore — Marchio anteriore costituito dalla forma del prodotto — Uso in quanto marchio — Mancata alterazione del carattere distintivo]

52

2019/C 139/53

Causa T-870/16: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Miserini Johansson/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Assenza prolungata o ripetuta per malattia o infortunio non di origine professionale — Stipendio ridotto dopo dodici mesi di assenza — Articolo 33 del regolamento del personale della BEI — Procedura per il riconoscimento dell’origine professionale della malattia)

53

2019/C 139/54

Causa T-836/17: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Sports Group Denmark/EUIPO — K&L (WHISTLER) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

53

2019/C 139/55

Causa T-25/18: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — PAN Europe/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Documenti relativi agli interferenti endocrini — Revoca della decisione di diniego di accesso — Divulgazione successiva alla presentazione del ricorso — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire]

54

2019/C 139/56

Causa T-178/18: Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Région de Bruxelles-Capitale/Commissione [Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva glifosato — Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 — Insussistenza di incidenza diretta — Irricevibilità]

55

2019/C 139/57

Causa T-375/18: Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Gollnisch/Parlamento (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Diritto delle istituzioni — Parlamento europeo — Attività di una delegazione al di fuori dell’Unione — Decisione del presidente della delegazione per le relazioni con il Giappone — Elenco delle persone autorizzate a partecipare a un incontro interparlamentare in Giappone che non contiene il nome del ricorrente — Termine di ricorso — Tardività — Atto non impugnabile — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità)

56

2019/C 139/58

Causa T-401/18: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — SFIE-PE/Parlamento (Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Sciopero degli interpreti — Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo — Atto non impugnabile — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

57

2019/C 139/59

Causa T-460/18: Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — eSlovensko Bratislava/Commissione (Ricorso di annullamento — Appalti pubblici — Compensazione di crediti — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

57

2019/C 139/60

Causa T-581/18: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — ND (*1)  e OE (*1) /Commissione (Ricorso di annullamento — Presunta discriminazione tra funzionari europei e altri residenti nazionali per quanto riguarda la modalità di calcolo della retribuzione netta che determina la tariffa di talune prestazioni sociali — Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale — Archiviazione di una denuncia — Mancato avvio di un procedimento per inadempimento — Irricevibilità)

58

2019/C 139/61

Causa T-675/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 febbraio 2019 — Trifolio-M e a./EFSA (Domanda di provvedimenti provvisori — Prodotti fitosanitari — Procedimento di riesame dell’approvazione della sostanza attiva azadirachtin — Rigetto della domanda di trattamento riservato — Assenza di fumus boni juris)

59

2019/C 139/62

Causa T-55/19: Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Cham Holding e Bena Properties/Consiglio

60

2019/C 139/63

Causa T-56/19: Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

61

2019/C 139/64

Causa T-57/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Makhlouf/Consiglio

61

2019/C 139/65

Causa T-58/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Othman/Consiglio

62

2019/C 139/66

Causa T-59/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Makhlouf/Consiglio

63

2019/C 139/67

Causa T-61/19: Ricorso proposto il 3 febbraio 2019 — Drex Technologies/Consiglio

64

2019/C 139/68

Causa T-62/19: Ricorso proposto il 3 febbraio 2019 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

65

2019/C 139/69

Causa T-72/19: Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — CRIA e CCCMC/Commissione

66

2019/C 139/70

Causa T-84/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We IntelliGence the World)

67

2019/C 139/71

Causa T-87/19: Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Broughton/Eurojust

68

2019/C 139/72

Causa T-88/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencymachineassistant)

69

2019/C 139/73

Causa T-89/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (robodealer)

70

2019/C 139/74

Causa T-90/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencyassistant)

72

2019/C 139/75

Causa T-91/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (tradingcurrencyassistant)

73

2019/C 139/76

Causa T-92/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CKPL)

74

2019/C 139/77

Causa T-93/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI moneypersonalassistant)

75

2019/C 139/78

Causa T-94/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (moneyassistant)

76

2019/C 139/79

Causa T-95/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI currencypersonalassistant)

77

2019/C 139/80

Causa T-96/19: Ricorso proposto il 14 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX Trading)

78

2019/C 139/81

Causa T-97/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AIdealer)

79

2019/C 139/82

Causa T-98/19: Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX)

81

2019/C 139/83

Causa T-100/19: Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)

82

2019/C 139/84

Causa T-102/19: Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — Salvador Garriga Polledo e a./Parlamento europeo

83

2019/C 139/85

Causa T-103/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Mende Omalanga/Consiglio

84

2019/C 139/86

Causa T-104/19: Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

85

2019/C 139/87

Causa T-105/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Riproduzione di un motivo a scacchiera)

86

2019/C 139/88

Causa T-107/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — ACRE/Parlamento

87

2019/C 139/89

Causa T-108/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry)

90

2019/C 139/90

Causa T-109/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense)

91

2019/C 139/91

Causa T-110/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kazembe Musonda/Consiglio

92

2019/C 139/92

Causa T-111/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Boshab/Consiglio

92

2019/C 139/93

Causa T-112/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kibelisa Ngambasai/Consiglio

93

2019/C 139/94

Causa T-113/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kampete/Consiglio

94

2019/C 139/95

Causa T-115/19: Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)

95

2019/C 139/96

Causa T-116/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kande Mupompa/Consiglio

96

2019/C 139/97

Causa T-117/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kahimbi Kasagwe/Consiglio

96

2019/C 139/98

Causa T-118/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Amisi Kumba/Consiglio

97

2019/C 139/99

Causa T-119/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Mutondo/Consiglio

98

2019/C 139/100

Causa T-120/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Numbi/Consiglio

99

2019/C 139/101

Causa T-121/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ruhorimbere/Consiglio

99

2019/C 139/102

Causa T-122/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ramazani Shadary/Consiglio

100

2019/C 139/103

Causa T-123/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kanyama/Consiglio

101

2019/C 139/104

Causa T-124/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ilunga Luyoyo/Consiglio

102

2019/C 139/105

Causa T-127/19: Ricorso proposto il 21 febbraio 2019 — Dyson e altri/Commissione

102

2019/C 139/106

Causa T-130/19: Ricorso proposto il 26 febbraio 2019 — Spadafora/Commissione

104

2019/C 139/107

Causa T-133/19: Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — Off-White/EUIPO (OFF-WHITE)

105

2019/C 139/108

Causa T-139/19: Ricorso proposto il 4 marzo 2019 — Pilatus Bank/BCE

106

2019/C 139/109

Causa T-144/19: Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — Kludi/EUIPO — Adlon Brand (ADLON)

107

2019/C 139/110

Causa T-674/16: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Seigneur/BCE

108

2019/C 139/111

Causa T-677/16: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Bowles/BCE

108

2019/C 139/112

Causa T-783/16: Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Government of Gibraltar/Commissione

109


 


IT

 

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 139/01)

Ultima pubblicazione

GU C 131 dell’8.4.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 122 dell’1.4.2019

GU C 112 del 25.3.2019

GU C 103 del 18.3.2019

GU C 93 dell’11.3.2019

GU C 82 del 4.3.2019

GU C 72 del 25.2.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


GCEU

15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/2


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2019/C 139/02)

Il 20 marzo 2019, la Conferenza plenaria del Tribunale ha deciso, a seguito dell’assunzione delle funzioni come giudice della sig.ra Frendo, su proposta del Presidente presentata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni e all’assegnazione dei giudici alle sezioni del 21 settembre 2016 (1), come modificata l’8 giugno 2017 (2), il 4 ottobre 2017 (3) e l’11 ottobre 2018 (4), per il periodo compreso tra il 20 marzo 2019 e il 31 agosto 2019, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

 

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Valančius, sig. Nihoul, sig. Svenningsen e sig. Öberg, giudici.

 

1a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

a)

sig. Nihoul e sig. Svenningsen, giudici;

b)

sig. Valančius e sig. Öberg, giudici.

 

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Schalin, sig. Berke e sig.ra Costeira, giudici.

 

2a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione;

a)

sig. Schalin e sig.ra Costeira, giudici;

b)

sig. Buttigieg e sig. Berke, giudici.

 

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Forrester, sig.ra Półtorak e sig. Perillo, giudici.

 

3a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;

a)

sig. Forrester e sig. Perillo, giudici;

b)

sig. Kreuschitz e sig.ra Półtorak, giudici.

 

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos, sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

 

4a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

a)

sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

b)

sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

 

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Dittrich, sig. Ulloa Rubio e sig.ra Frendo, giudici.

 

5a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

a)

sig. Dittrich e sig.ra Frendo, giudici;

b)

sig.ra Labucka e sig. Ulloa Rubio, giudici;

 

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Papasavvas, sig. Spielmann, sig. Csehi e sig.ra Spineanu-Matei, giudici.

 

6a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione;

a)

sig. Papasavvas e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;

b)

sig. Spielmann e sig. Csehi, giudici.

 

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig. Bieliūnas, sig.ra Marcoulli, sig. Passer e sig. Kornezov, giudici.

 

7a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;

a)

sig. Bieliūnas e sig. Kornezov, giudici;

b)

sig. Bieliūnas e sig.ra Marcoulli, giudici;

c)

sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

 

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Barents, sig. Passer e sig. De Baere, giudici.

 

8a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione;

a)

sig. Barents e sig. Passer, giudici;

b)

sig.ra Kancheva e sig. De Baere, giudici;

 

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. da Silva Passos, sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici.

 

9a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

a)

sig. Madise e sig. da Silva Passos, giudici;

b)

sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Mac Eochaidh, giudici;


(1)  GU 2016, C 392, pag. 2.

(2)  GU 2017, C 213, pag. 2.

(3)  GU 2017, C 382, pag. 2.

(4)  GU 2018, C 408, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CDJ

15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret, Vestre Landsret — Danimarca) — N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16) e Z Denmark ApS (C-299/16)/Skatteministeriet

(Cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regime fiscale comune applicabile alla corresponsione di interessi e canoni effettuata tra società collegate di Stati membri diversi - Direttiva 2003/49/CE - Beneficiari effettivi di interessi e royalties - Articolo 5 - Abuso - Società stabilita in uno Stato membro che corrisponde interessi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea - Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli interessi)

(2019/C 139/03)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret, Vestre Landsret

Parti

Ricorrenti: N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16) e Z Denmark ApS (C-299/16)

Resistente: Skatteministeriet

Dispositivo

1)

Le cause C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, nel combinato disposto con il successivo articolo 1, paragrafo 4, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione da qualsiasi tassazione per gli interessi versati ivi prevista è riservata ai soli beneficiari effettivi degli interessi medesimi, vale a dire alle entità che beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione.

Il principio generale di diritto dell’Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell’esenzione da qualsiasi tassazione degli interessi versati, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

3)

La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non sia stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l’esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti. La circostanza che lo Stato membro da cui provengono gli interessi abbia concluso una convenzione con lo Stato terzo in cui risiede la società che ne è beneficiaria effettiva è irrilevante sull’eventuale accertamento di un abuso.

4)

Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di interessi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un’autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi degli interessi medesimi.

5)

L’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/49 dev’essere interpretato nel senso che una società in accomandita per azioni (SCA), omologata come società d’investimenti in capitali a rischio (SICAR) di diritto lussemburghese non può essere qualificata come società di uno Stato membro, ai sensi di detta direttiva, idonea a beneficiare dell’esenzione prevista all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima qualora, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, gli interessi percepiti dalla stessa SICAR, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, siano esenti dall’imposta sui redditi degli enti associativi in Lussemburgo.

6)

Nel caso in cui il regime di esenzione dalla ritenuta d’imposta alla fonte sugli interessi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2003/49, non sia applicabile per effetto dell’accertamento dell’esistenza di una frode o di un abuso, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva medesima, l’applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE non può essere invocata al fine di mettere in discussione la disciplina di tassazione degli interessi medesimi del primo Stato.

Al di fuori di tale ipotesi, l’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che:

non osta, in linea di principio ad una normativa nazionale per effetto della quale una società residente che corrisponda interessi ad una società non residente è tenuta ad operare, sugli interessi medesimi, una ritenuta d’imposta alla fonte, mentre tale obbligo non grava sulla società stessa nel caso in cui la società percettrice degli interessi sia una società parimenti residente. Tale articolo osta, tuttavia, ad una normativa nazionale che preveda l’effettuazione di tale ritenuta alla fonte in caso di versamento d’interessi da parte di una società residente ad altra società non-residente, laddove una società residente che percepisca interessi da un’altra società residente non sia soggetta all’obbligo di versamento di un acconto dell’imposta sulle società nei primi due anni d’imposizione e non sia quindi tenuta al versamento di detta imposta sugli interessi de quibus se non ad una scadenza sensibilmente più lontana rispetto a quella afferente la ritenuta alla fonte;

osta ad una normativa nazionale che impone alla società residente, tenuta a procedere alla ritenuta d’imposta alla fonte sugli interessi dalla medesima corrisposti ad una società non-residente, in caso di tardivo assolvimento di tale ritenuta, interessi di mora ad un tasso più elevato rispetto a quello applicabile in caso di ritardato pagamento dell’imposta sulle società, gravante, segnatamente, sugli interessi percepiti da una società residente da parte di altra società residente;

osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui una società residente sia tenuta ad operare una ritenuta d’imposta alla fonte sugli interessi corrisposti ad una società non residente, è esclusa la deducibilità, a titolo di costi d’esercizio, degli oneri finanziari sostenuti dalla medesima e direttamente connessi all’operazione di finanziamento de qua, mentre, in base alla normativa stessa, tali oneri finanziari sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di una società residente che percepisca interessi da altra società residente.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.

GU C 279, dell’1.8.2016.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/T Danmark (C-116/16), Y Denmark Aps (C-117/16)

(Cause riunite C-116/16 e C-117/16) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi - Direttiva 90/435/CEE - Esenzione degli utili distribuiti da società di uno Stato membro a società di altri Stati membri - Beneficiari effettivi degli utili distribuiti - Abuso - Società stabilita in un Stato membro distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del territorio dell’Unione europea - Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di ritenuta alla fonte sugli utili)

(2019/C 139/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Resistenti: T Danmark (C-116/16), Y Denmark Aps (C-117/16)

Dispositivo

1)

Le cause C 116/16 e C 117/16 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

Il principio generale del diritto dell’Unione secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cui all’articolo 5 della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

3)

La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concordanti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l’esistenza di società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura puramente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finanziaria e dei finanziamenti.

4)

Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di beneficiario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso, un’autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi.

5)

In una situazione in cui il regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 90/435, come modificata dalla direttiva 2003/123, risulti inapplicabile a fronte dell’accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva medesima, non può essere invocata l’applicazione delle libertà sancite dal Trattato FUE al fine di mettere in discussione la normativa del primo Stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


15.4.2019   

IT

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C 139/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019 — Consiglio dell’Unione europea/Growth Energy, Renewable Fuels Association, Commissione europea, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

(Causa C-465/16 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 - Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America - Dazio antidumping definitivo - Margine di dumping stabilito a livello nazionale - Ricorso di annullamento - Associazioni rappresentative dei produttori non esportatori e degli operatori commerciali/miscelatori - Legittimazione ad agire - Incidenza diretta - Incidenza individuale)

(2019/C 139/05)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentante: S. Boelaert, agente, assistita da N. Tuominen, avocată)

Altre parti nel procedimento: Growth Energy, Renewable Fuels Association (rappresentanti: P. Vander Schueren, advocaat, assistita da N. Mizulin e M. Peristeraki, avocats), Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e M. França, agenti), ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappresentanti: O. Prost e A. Massot, avocats)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2016, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio (T-276/13, EU:T:2016:340), è annullata, tranne nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Growth Energy e dalla Renewable Fuels Association a titolo individuale in quanto parti interessate nel procedimento.

2)

Il ricorso di annullamento della Growth Energy e della Renewable Fuels Association è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui esse hanno proposto tale ricorso in qualità di rappresentanti degli interessi dei produttori americani di bioetanolo inclusi nel campione.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sul ricorso di annullamento della Growth Energy e della Renewable Fuels Association, nella misura in cui esse hanno proposto tale ricorso in qualità di rappresentanti degli interessi degli operatori commerciali/miscelatori Murex e CHS.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


15.4.2019   

IT

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C 139/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019 — Consiglio dell'Unione europea/Marquis Energy LLC, Commissione europea, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

(Causa C-466/16 P) (1)

(Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2013 - Importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America - Dazio antidumping definitivo - Margine di dumping stabilito a livello nazionale - Ricorso di annullamento - Produttore non esportatore - Legittimazione ad agire - Incidenza diretta)

(2019/C 139/06)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Union europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, assistito da N. Tuominen, avocată)

Altre parti nel procedimento: Marquis Energy LLC (rappresentanti: P. Vander Schueren, advocaat, assistita da N. Mizulin e M. Peristeraki, avocats), Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e M. França, agenti), ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (rappresentanti: O. Prost e A. Massot, avocats)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 giugno 2016, Marquis Energy/Consiglio (T 277/13, non pubblicata, EU:T:2016:343), è annullata.

2)

Il ricorso di annullamento proposto dalla Marquis Energy LLC è respinto in quanto irricevibile.

3)

La Marquis Energy LLC è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento d’impugnazione.

4)

La Commissione europea sopporta le proprie spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nel procedimento d’impugnazione.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.


15.4.2019   

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C 139/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

(Causa C-135/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi - Clausola di standstill - Normativa nazionale di uno Stato membro riguardante società intermedie stabilite in paesi terzi - Modifica di tale normativa, seguita dalla reintroduzione della normativa precedente - Redditi di una società stabilita in un paese terzo provenienti dalla detenzione di crediti presso una società stabilita in uno Stato membro - Inclusione di siffatti redditi nella base imponibile di un soggetto passivo avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro - Restrizione alla libera circolazione dei capitali - Giustificazione)

(2019/C 139/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X-GmbH

Convenuto: Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

Dispositivo

1)

La clausola di standstill prevista all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, dev’essere interpretata nel senso che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE lascia impregiudicata l’applicazione di una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti implicanti investimenti diretti, che fosse in vigore, nella sostanza, alla data del 31 dicembre 1993 in virtù di una legislazione di uno Stato membro, sebbene l’ambito applicativo di tale restrizione sia stato esteso, dopo tale data, alle partecipazioni non implicanti un investimento diretto.

2)

La clausola di standstill prevista all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretata nel senso che il divieto sancito dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica ad una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti implicanti investimenti diretti, nel caso in cui la normativa tributaria nazionale che ha dato origine a tale restrizione sia stata oggetto, dopo il 31 dicembre 1993, di una modifica sostanziale a causa dell’adozione di una legge che è entrata in vigore, ma che è stata sostituita, ancor prima di essere stata applicata in pratica, da una normativa identica, nella sostanza, a quella applicabile al 31 dicembre 1993, a meno che l’applicabilità di tale legge sia stata differita in base al diritto nazionale, in modo tale che, nonostante la sua entrata in vigore, quest’ultima non sia stata applicabile ai movimenti transfrontalieri di capitali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i redditi realizzati da una società stabilita in un paese terzo, non derivanti da un’attività propria di tale società, quali quelli qualificati come «redditi intermedi da investimento di capitale», ai sensi di tale normativa, sono inclusi, proporzionalmente alla partecipazione detenuta, nella base imponibile di un soggetto passivo residente in detto Stato membro, qualora tale soggetto passivo detenga una partecipazione pari almeno all’1% in detta società e qualora i redditi stessi siano sottoposti, in detto paese terzo, ad un livello di imposizione inferiore a quello esistente nello Stato membro interessato, salvo che esista un quadro giuridico che preveda, segnatamente, obblighi convenzionali tali da consentire alle autorità tributarie nazionali dello Stato membro in parola di controllare, se del caso, la veridicità delle informazioni relative a questa stessa società, fornite allo scopo di dimostrare che la partecipazione del citato soggetto passivo in quest’ultima non deriva da un’operazione di carattere artificioso.


(1)  GU C 221 del 10.07.2017.


15.4.2019   

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C 139/11


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Konkurrensverket/SJ AB

(Causa C-388/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedure di appalto degli enti che forniscono servizi di trasporto - Direttiva 2004/17/CE - Ambito di applicazione - Articolo 5 - Attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario - Aggiudicazione, da parte di un’impresa ferroviaria nazionale pubblica che fornisce servizi di trasporto, di contratti relativi a servizi di pulizia dei treni appartenenti a detta società - Assenza di previa pubblicazione)

(2019/C 139/08)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Konkurrensverket

Convenuta: SJ AB

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esiste una rete di servizi di trasporto ferroviario, ai sensi di tale disposizione, quando servizi di trasporto vengono messi a disposizione, in conformità ad una normativa nazionale che recepisce la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, su un’infrastruttura ferroviaria gestita da un’autorità nazionale che assegna le capacità di tale infrastruttura, anche se quest’ultima è tenuta a soddisfare le richieste delle imprese ferroviarie fino al raggiungimento dei limiti di dette capacità.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/17 deve essere interpretato nel senso che l’attività svolta da un’impresa ferroviaria, consistente nel fornire servizi di trasporto al pubblico esercitando un diritto di utilizzo della rete ferroviaria, costituisce una «gestione di reti» ai fini di tale direttiva.


(1)  GU C 293 del 4.9.2017.


15.4.2019   

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C 139/12


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d’appel de Versailles — Francia) — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Causa C-497/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 13 TFUE - Benessere degli animali - Regolamento (CE) n. 1099/2009 - Protezione degli animali durante l’abbattimento - Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi - Regolamento (CE) n. 834/2007 - Articolo 3 e articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii) - Compatibilità con la produzione biologica - Regolamento (CE) n. 889/2008 - Articolo 57, primo comma - Logo di produzione biologica dell’Unione europea)

(2019/C 139/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d’appel de Versailles

Parti

Ricorrente: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Convenuti: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, segnatamente il suo articolo 3 e il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), letto alla luce dell’articolo 13 TFUE, va interpretato nel senso che non autorizza l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea, previsto dall’articolo 57, primo comma, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 834/2007, come modificato dal regolamento (UE) n. 271/2010, del 24 marzo 2010, su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento previo, svolta secondo i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, segnatamente dal suo articolo 4, paragrafo 4.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


15.4.2019   

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C 139/13


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 febbraio 2019 — Groupe Léa Nature/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Debonair Trading Internacional Lda

(Causa C-505/17 P) (1)

(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 1,lettera b)e, paragrafo 5 - Marchio figurativo che comporta gli elementi denominativi «SO’BiO ētic» - Marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali che comportano l’elemento denominativo «SO..?» - Opposizione del titolare - Rifiuto di registrazione)

(2019/C 139/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Groupe Léa Nature (rappresentante: E. Baud, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: K. Markakis e D. Botis, agenti), Debonair Trading Internacional Lda (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Groupe Léa Nature SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Debonair Trading Internacional Lda e dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO.)


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


15.4.2019   

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C 139/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Associação Peço a Palavra e a./Conselho de Ministros

(Causa C-563/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Società di trasporto aereo - Processo di riprivatizzazione - Vendita di azioni rappresentative fino al 61 % del capitale sociale - Presupposti - Obbligo di mantenimento della sede e della direzione effettiva in uno Stato membro - Oneri di servizio pubblico - Obbligo di mantenimento e di sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente)

(2019/C 139/11)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrenti: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz, Maria João Galhardas Fitas

Convenuto: Conselho de Ministros

Con l’intervento di: Parpública — Participações Públicas SGPS SA, TAP — Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA,

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa è irrilevante ai fini dell’esame della conformità al diritto dell’Unione di alcuni requisiti relativi alle attività perseguite da una società di trasporto aereo, imposti all’acquirente di una partecipazione qualificata al capitale sociale della medesima società, in particolare del requisito secondo il quale questi è tenuto all’adempimento di oneri di servizio pubblico nonché al mantenimento e allo sviluppo del centro operativo (hub) nazionale della società in questione.

2)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni cui è subordinato un processo di riprivatizzazione di una società di trasporto aereo, siano inclusi:

un requisito che impone all’acquirente della partecipazione oggetto del suddetto processo di riprivatizzazione di disporre della capacità di garantire l’adempimento degli oneri di servizio pubblico incombenti a tale società di trasporto aereo, e

un requisito che impone al medesimo acquirente il mantenimento della sede e della direzione effettiva di detta società di trasporto aereo nello Stato membro interessato, posto che il trasferimento del principale centro di attività della medesima fuori di tale Stato membro comporterebbe, per la stessa, la perdita dei diritti di traffico che alcuni trattati bilaterali conclusi tra il suddetto Stato membro e paesi terzi con i quali esso intrattiene particolari legami storici, culturali e sociali le conferiscono, circostanza che è compito del giudice del rinvio verificare.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nel capitolato d’oneri in questione, figuri il requisito, per l’acquirente della partecipazione, di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


15.4.2019   

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C 139/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Bene Factum» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-567/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Disposizioni tributarie - Accise - Direttiva 92/83/CEE - Articolo 27, paragrafo 1, lettera b) - Esenzioni - Nozione di «prodotti non destinati al consumo umano» - Criteri di valutazione)

(2019/C 139/12)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente:«Bene Factum» UAB

Convenuta: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositivo

1)

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che esso si applica all’alcol etilico denaturato in conformità alle prescrizioni di uno Stato membro, contenuto in prodotti cosmetici o per l’igiene bucco-dentale, i quali, sebbene non destinati come tali al consumo umano, vengono nondimeno consumati come bevande alcoliche da talune persone.

2)

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che si applica all’alcol etilico denaturato in conformità alle prescrizioni di uno Stato membro, contenuto in prodotti cosmetici o per l’igiene bucco-dentale i quali, sebbene non destinati, come tali, al consumo umano, vengono nondimeno consumati come bevande alcoliche da talune persone, qualora il soggetto che importa tali prodotti da uno Stato membro, affinché siano distribuiti nello Stato membro di destinazione da altri soggetti a consumatori finali, sapendo che sono consumati anche come bevande alcoliche, li fa fabbricare ed etichettare tenendo conto di tale circostanza allo scopo di aumentarne la vendita.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


15.4.2019   

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C 139/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeits- und Sozialgericht Wien — Austria) — BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse/Gradbeništvo Korana d.o.o.

(Causa C-579/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Materia civile e commerciale - Articolo 1, paragrafo 2 - Materie escluse - Previdenza sociale - Articolo 53 - Richiesta di rilascio di un certificato attestante l’esecutività della decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di origine - Decisione relativa ad un credito costituito da maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite vantato da un ente previdenziale nei confronti di un datore di lavoro per distacco di lavoratori - Esercizio da parte del giudice adito di un’attività giurisdizionale)

(2019/C 139/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parti

Ricorrente: BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Convenuta: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Dispositivo

L’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione volta ad ottenere il pagamento di un credito consistente in maggiorazioni relative all’indennità per ferie retribuite, vantato da un organismo collettivo di diritto pubblico nei confronti di un datore di lavoro, per effetto del distacco, in uno Stato membro, di lavoratori che non hanno ivi il loro luogo di lavoro abituale, o nel contesto della cessione temporanea di lavoratori verso lo Stato membro stesso, oppure nei confronti di un datore di lavoro che non ha sede in detto Stato membro, per effetto dell’impiego di lavoratori che hanno il loro luogo di lavoro abituale nel medesimo Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, purché le condizioni di esercizio di tale azione non deroghino alle norme di diritto comune e, in particolare, non escludano la possibilità, per il giudice adito, di verificare la fondatezza dei dati su cui si basa l’accertamento di detto credito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


15.4.2019   

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C 139/16


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Martin Wächtler/Finanzamt Konstanz

(Causa C-581/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone - Trasferimento del luogo di domicilio di una persona fisica da uno Stato membro verso la Svizzera - Tassazione delle plusvalenze latenti relative alle quote societarie - Fiscalità diretta - Libera circolazione dei lavoratori autonomi - Parità di trattamento)

(2019/C 139/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Martin Wächtler

Convenuto: Finanzamt Konstanz

Dispositivo

Le clausole dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, devono essere interpretate nel senso che ostano ad un regime fiscale di uno Stato membro che, in una situazione in cui un cittadino di uno Stato membro, persona fisica, esercente un’attività economica sul territorio della Confederazione svizzera, trasferisca il proprio domicilio dallo Stato membro, il cui regime fiscale è in causa, verso la Svizzera, preveda la riscossione, al momento del trasferimento stesso, dell’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti relative a quote societarie detenute dal cittadino medesimo, mentre, in caso di mantenimento del domicilio nel medesimo Stato membro, la riscossione dell’imposta ha luogo solo nel momento di realizzazione delle plusvalenze, vale a dire al momento della cessione delle quote societarie stesse.


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.


15.4.2019   

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C 139/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2019 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-670/17 P) (1)

(Impugnazione - Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) - Sezione «Orientamento» - Riduzione del contributo finanziario - Regolamento (CE) n. 1260/1999 - Programma operativo - Rettifiche finanziarie - Articolo 39 - Base giuridica - Disposizioni transitorie)

(2019/C 139/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou e I. Pachi, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e J. Aquilina, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T-327/15, non pubblicata, EU:T:2017:631), è annullata.

2)

La decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia — Obiettivo 1 — Ricostruzione rurale), è annullata.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell’ambito della presente impugnazione.


(1)  GU C 42 del 5.2.2018.


15.4.2019   

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C 139/18


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Karlsruhe — Germania) — Procedimento penale a carico di Detlef Meyn

(Causa C-9/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Direttiva 2006/126/CE - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida - Rifiuto di riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro - Diritto di guidare provato in base ad una patente di guida)

(2019/C 139/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Karlsruhe

Imputato nella causa principale

Detlef Meyn

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida, il cui titolare abbia la propria residenza normale nel suo territorio, che è stata rilasciata da un altro Stato membro, senza alcun esame d’idoneità, sulla base di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a sua volta risultante dalla sostituzione di una patente di guida rilasciata da uno Stato terzo.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


15.4.2019   

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C 139/18


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2019 — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda./Commissione europea

(Causa C-14/18 P) (1)

(Impugnazione - Clausola compromissoria - Articolo 272 TFUE - Nozione di «azione dichiarativa» - Articolo 263 TFUE - Nozione di «decisione amministrativa» - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013) - Relazioni di audit che hanno constatato l’inammissibilità di alcuni costi dichiarati)

(2019/C 139/17)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, advogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà e M.M. Farrajota, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 26.2.2018.


15.4.2019   

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C 139/19


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2019 — Ilmārs Rimšēvičs (C-202/18), Banca centrale europea (BCE) (C-238/18)/Repubblica di Lettonia

(Cause riunite C-202/18 e C-238/18) (1)

(Sistema europeo di banche centrali - Ricorso fondato sulla violazione dell’articolo 14.2, secondo comma, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea - Decisione di un’autorità nazionale di sospendere dall’incarico il governatore della Banca centrale nazionale)

(2019/C 139/18)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrenti: Ilmārs Rimšēvičs (rappresentanti: S. Vārpiņš, M. Kvēps e I. Pazare, advokāti) (C-202/18), Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: C. Zilioli, K. Kaiser e C. Kroppenstedt, agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, e da V. Čuske-Jurjeva, advokāte) (C-238/18)

Convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kucina e J. Davidoviča, agenti)

Dispositivo

1)

Le cause C-202/18 e C-238/18 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

La decisione del Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta alla corruzione, Lettonia), del 19 febbraio 2018, è annullata nella parte in cui vieta al sig. Ilmārs Rimšēvičs di esercitare le sue funzioni di governatore della Banca centrale di Lettonia.

3)

La Repubblica di Lettonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


15.4.2019   

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C 139/20


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

(Causa C-278/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Esenzione - Articolo 13, parte B, lettera b) - Affitto e locazione di beni immobili - Nozione - Contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto)

(2019/C 139/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Manuel Jorge Sequeira Mesquita

Convenuta: Fazenda Pública

Dispositivo

L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per l’affitto e la locazione di beni immobili, prevista da tale disposizione, si applica ad un contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto a una società operante nel settore della viticoltura, stipulato per un periodo di un anno, soggetto a rinnovo automatico e che prevede in cambio il versamento di un canone di locazione al termine di ciascun anno.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


15.4.2019   

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C 139/20


Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-771/18)

(2019/C 139/20)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di:

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1) e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (2), non tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti dai gestori della rete;

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (3), e dell’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (4), non prevedendo alcun adeguato meccanismo al fine di garantire un diritto di ricorso avverso decisioni dell’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi delle summenzionate disposizioni delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 sanciscono il principio dell’orientamento in base ai costi delle tariffe dell’utilizzo delle reti.

Orbene, la legge sull’elettricità e la legge sul gas naturale vigente in Ungheria non consentono all’autorità nazionale di regolamentazione di tener conto di tutti i costi effettivamente sostenuti dai gestori delle reti nel fissare le tariffe per l’uso delle reti, in particolare dell’imposta speciale sulle reti di distribuzione di energia e dei costi attinenti alle commissioni delle transazioni bancarie.

Secondo la Commissione non sussiste nessun motivo oggettivo che fondi il divieto per l’autorità nazionale di regolamentazione di tener conto dei summenzionati costi nel fissare le tariffe per l’uso delle reti.

Inoltre, l’articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE e l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE dispongono che gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da qualsiasi governo.

La Commissione reputa che l’Ungheria non abbia introdotto alcun adeguato meccanismo al fine di garantire un diritto di ricorso avverso decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione.


(1)  GU 2009, L 211, pag. 15.

(2)  GU 2009, L 211, pag. 36.

(3)  GU 2009, L 211, pag. 55.

(4)  GU 2009, L 211, pag. 94.


15.4.2019   

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C 139/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) l'11 dicembre 2018 — WO/Vas Megyei Kormányhivatal

(Causa C-777/18)

(2019/C 139/21)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: WO

Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se costituisca una restrizione contraria all’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) una normativa nazionale, come quella oggetto della controversia principale, che, in relazione al rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, escluda la possibilità di autorizzare a posteriori l’assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro senza autorizzazione preventiva, e ciò anche qualora, nell’ipotesi in cui si attenda la concessione della previa autorizzazione, esista un rischio reale che lo stato di salute del paziente si deteriori in modo irreversibile.

2)

Se sia conforme ai principi di necessità e di proporzionalità previsti all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 (1), concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, e altresì al principio di libera circolazione dei pazienti, il sistema di autorizzazione di uno Stato membro che, in relazione al rimborso delle spese di assistenza sanitaria transfrontaliera, escluda la possibilità di un’autorizzazione a posteriori, e ciò anche qualora, nell’ipotesi in cui si attenda la concessione della previa autorizzazione, esista un rischio reale che lo stato di salute del paziente si deteriori in modo irreversibile.

3)

Se sia conforme al requisito di un ragionevole periodo di tempo procedurale che tenga conto dello stato di salute specifico, dell’urgenza del caso e delle singole circostanze, stabilito all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, una normativa nazionale che, indipendentemente dallo stato di salute del paziente che presenta la domanda, prevede un periodo di tempo procedurale di 31 giorni affinché l’autorità competente conceda l’autorizzazione preventiva e di 23 giorni ai fini del rigetto della medesima. L’autorità può verificare, per quanto riguarda la domanda, se la prestazione di assistenza sia rimborsabile in forza del sistema di sicurezza sociale e, in caso affermativo, se possa prestarla entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico un prestatore di assistenza sanitaria finanziato con fondi pubblici, mentre, in caso negativo, verifica la qualità, la sicurezza e la relazione costi-efficacia dell’assistenza fornita dal prestatore indicato dal paziente.

4)

Se si possa interpretare l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (2), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nel senso che il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera può essere richiesto solo se il paziente presenta una domanda di autorizzazione preventiva all’istituzione competente o se, invece, l’articolo 20, paragrafo 1, non escluda di per sé in tal caso la possibilità di presentare una domanda di autorizzazione a posteriori ai fini del rimborso di tali costi.

5)

Se rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’ipotesi in cui il paziente si sposti in un altro Stato membro avendo ottenuto un appuntamento specifico ai fini di un consulto medico e un appuntamento provvisorio in vista di una possibile operazione o intervento medico il giorno successivo al consulto medico e, in ragione dello stato di salute del paziente, si proceda effettivamente all’operazione o all’intervento medico. Se sia possibile in tal caso, ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, presentare una domanda di autorizzazione a posteriori per il rimborso dei costi.

6)

Se rientri nella nozione di cure programmate, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (3), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’ipotesi in cui il paziente si sposti in un altro Stato membro avendo ottenuto un appuntamento specifico ai fini di un consulto medico e un appuntamento provvisorio in vista di una possibile operazione o intervento medico il giorno successivo al consulto medico e, in ragione dello stato di salute del paziente, si proceda effettivamente all’operazione o all’intervento medico. Se sia possibile in tal caso, ai fini dell’articolo 26, presentare una domanda di autorizzazione a posteriori per il rimborso dei costi. Nel caso delle cure urgenti e vitali cui fa riferimento l’articolo 26, paragrafo 3, se la normativa richieda un’autorizzazione preventiva anche per l’ipotesi prevista all’articolo 26, paragrafo 1.


(1)  GU 2011, L 88, pag. 45.

(2)  GU 2004, L 166, pag. 1.

(3)  GU 2009, L 284, pag. 1.


15.4.2019   

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C 139/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 20 dicembre 2018 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Causa C-807/18)

(2019/C 139/22)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Telenor Magyarország Zrt.

Resistente: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba essere interpretato alla luce del paragrafo 2 dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (1), che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (in prosieguo: il «Regolamento»), l’accordo commerciale tra un fornitore di servizi di accesso a Internet e un utente finale nell’ambito del quale il fornitore di servizi pratica all’utente finale una tariffa a costo zero per determinate applicazioni (ossia, il traffico generato da una determinata applicazione non è computato nel consumo di dati né rallenta la propria velocità una volta esaurito il volume di dati concordato) e attua una discriminazione limitatamente alle condizioni dell’accordo commerciale stipulato con il consumatore finale e unicamente nei confronti dell’utente finale che è parte di detto accordo, e non nei confronti di un utente finale terzo.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se il paragrafo 3 dell’articolo 3 del Regolamento debba essere interpretato nel senso che, per accertare un’infrazione — tenuto conto anche del considerando 7 del Regolamento —, è necessaria una valutazione basata sull’impatto e sul mercato che permetta di determinare se le misure adottate dal fornitore di servizi di accesso a Internet limitino effettivamente — e, se sì, in qual misura — i diritti che l’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento conferisce all’utente finale.

3)

Indipendentemente dalle questioni pregiudiziali prima e seconda, se il paragrafo 3 dell’articolo 3 del Regolamento debba essere interpretato nel senso che il divieto ivi previsto è di carattere generale e oggettivo, di modo che, in sua applicazione, qualsiasi misura di gestione del traffico che operi distinzioni tra specifici contenuti di Internet è vietata, non importa se il fornitore dei servizi di accesso a Internet stabilisca tali distinzioni mediante un accordo, una prassi commerciale o altro tipo di comportamento.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se possa essere constatata un’infrazione al paragrafo 3 dell’articolo 3 del Regolamento già solo per il fatto che sussiste una discriminazione, senza dover ulteriormente effettuare una valutazione del mercato e dell’impatto, di modo che una valutazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 del Regolamento risulta in tale eventualità superflua.


(1)  GU 2015, L 310, pag. 1.


15.4.2019   

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C 139/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spagna) il 21 dicembre 2018 — KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-811/18)

(2019/C 139/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KA

Resistenti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 157 TFUE debba essere interpretato nel senso che l’«integrazione per maternità» applicabile alle pensioni contributive di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente, come quella discussa nel procedimento principale, la cui concessione è esclusa in modo assoluto e incondizionato per i padri titolari di pensione che possano dimostrare di essersi fatti carico della cura dei propri figli, costituisce una discriminazione in materia di retribuzione tra le lavoratrici madri e i lavoratori padri.

2)

Se il divieto di discriminazione fondata sul sesso sancito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale come l’articolo 60 del Real Decreto legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [regio decreto legislativo 8/2015, del 30 ottobre 2015, che approva la rifusione della legge generale sulla sicurezza sociale], il quale esclude in modo assoluto e incondizionato dalla maggiorazione da esso stabilita ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia, di reversibilità o di invalidità permanente i padri titolari di pensione che possano dimostrare di essersi fatti carico della cura dei propri figli.

3)

Se l’articolo 2 (paragrafi 2, 3 e 4) e l’articolo 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una misura come quella discussa nel procedimento principale, che esclude in modo assoluto e incondizionato dalla maggiorazione da essa stabilita ai fini del calcolo delle pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità permanente i padri titolari di pensione che possano dimostrare di essersi fatti carico della cura dei propri figli.

4)

Se l’esclusione del richiedente dall’accesso alla maggiorazione derivante dall’«integrazione per maternità» spagnola sia contraria all’obbligo di non discriminazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01).


(1)  GU 1979, L 6, pag. 24.

(2)  GU 1976, L 39, pag. 40.


15.4.2019   

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C 139/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spagna) il 28 dicembre 2018 — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real/RH

(Causa C-836/18)

(2019/C 139/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parti

Ricorrente: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Resistente: RH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’obbligo, per il cittadino spagnolo che non ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione, di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7 [,paragrafo 1,] del RD (regio decreto) 240/2007, quale condizione necessaria per il riconoscimento del diritto di soggiorno del suo coniuge extracomunitario ai sensi dell’articolo 7[, paragrafo 2,] del medesimo RD, possa comportare, qualora non sussistano detti requisiti, la violazione dell’articolo 20 [TFUE] nel caso in cui, in seguito al diniego di tale diritto, il cittadino spagnolo si veda obbligato a lasciare il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme.

Tutto ciò muovendo dalla premessa che l’articolo 68 del Código Civil Español (codice civile spagnolo) stabilisce l’obbligo di convivenza dei coniugi.

2)

Se, in ogni caso, a prescindere da quanto esposto sub 1) e in subordine, configuri una violazione dell’articolo 20 [TFUE] nei termini poc’anzi indicati, la prassi seguita dallo Stato spagnolo che applica automaticamente la disciplina di cui all’articolo 7 del RD 240/2007, negando il permesso di soggiorno al familiare di un cittadino dell’Unione che non ha mai esercitato il diritto alla libera circolazione, per il solo e unico motivo che il cittadino dell’Unione non soddisfa i requisiti stabiliti da tale disposizione, senza aver esaminato se, nel singolo caso specifico, tra il cittadino dell’Unione interessato e il cittadino di un paese terzo esista un rapporto di dipendenza di natura tale da far sì che, per qualsiasi motivo e tenuto conto delle circostanze esistenti, qualora al cittadino del paese terzo venga negato il diritto di soggiorno, il cittadino dell’Unione non possa separarsi dal familiare da cui dipende e sia obbligato a lasciare il territorio dell’Unione.

Tutto ciò alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, [della] sentenza dell’8 maggio 2018, C-82/16, K.A. e a. contro Belgische Staat (1)


(1)  Sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a., (ricongiungimento familiare in Belgio) (C-82/16, EU:C:2018:308).


15.4.2019   

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C 139/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di XN

(Causa C-21/19)

(2019/C 139/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Arnhem-Leuuwarden, Sitzungsort Arnhem

Procedimento penale a carico di:

XN

Questioni pregiudiziali

1)

Se una sostanza che non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (1) per definizione non configuri neppure un sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, cosicché detta sostanza non è esclusa dall’osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3 (2). O se non sia escluso che una sostanza rientri nella definizione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, allorché detta sostanza non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, cosicché detta sostanza non rientra senz’altro nell’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

2)

Come debba essere intesa la spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 (4) — ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti: se per essa si intenda il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene. Oppure se con essa si intenda il trasporto del materiale di cui all’articolo 48 del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale (in precedenza articolo 8 del regolamento n. 1774/2002), che è limitato ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati, dunque a materiali di categoria 1 e a materiali di categoria 2, e a taluni prodotti da essi derivati, comprese proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

3)

Qualora per spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 — ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, debba intendersi il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene, se l’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altre sostanze e — in tal caso — se sia rilevante la proporzione della miscela tra i sottoprodotti di origine animale e le altre sostanze. O se invece un sottoprodotto di origine animale perda il carattere di sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, e divenga un rifiuto ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti per effetto della sua miscelazione con un’altra sostanza.


(1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).


15.4.2019   

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C 139/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di YO

(Causa C-22/19)

(2019/C 139/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Procedimento penale a carico di:

YO

Questioni pregiudiziali

1)

Se una sostanza che non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (1) per definizione non configuri neppure un sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, cosicché detta sostanza non è esclusa dall’osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (2) ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3. O se non sia escluso che una sostanza rientri nella definizione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, allorché detta sostanza non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, cosicché detta sostanza non rientra senz’altro nell’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

2)

Come debba essere intesa la spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 (4) — ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti: se per essa si intenda il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene. Oppure se con essa si intenda il trasporto del materiale di cui all’articolo 48 del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale (in precedenza articolo 8 del regolamento n. 1774/2002), che è limitato ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati, dunque a materiali di categoria 1 e a materiali di categoria 2, e a taluni prodotti da essi derivati, comprese proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

3)

Qualora per spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 — ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, debba intendersi il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene, se l’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altre sostanze e — in tal caso — se sia rilevante la proporzione della miscela tra i sottoprodotti di origine animale e le altre sostanze. O se invece un sottoprodotto di origine animale perda il carattere di sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, e divenga un rifiuto ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti per effetto della sua miscelazione con un’altra sostanza.


(1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).


15.4.2019   

IT

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C 139/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di P. F. Kamstra Recycling BV

(Causa C-23/19)

(2019/C 139/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Sitzungsort Arnhem

Procedimento penale a carico di:

P. F. Kamstra Recycling BV

Questioni pregiudiziali

1)

Se una sostanza che non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (1) per definizione non configuri neppure un sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, cosicché detta sostanza non è esclusa dall’osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (2) ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3. O se non sia escluso che una sostanza rientri nella definizione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, allorché detta sostanza non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, cosicché detta sostanza non rientra senz’altro nell’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

2)

Come debba essere intesa la spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 (4) — ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti: se per essa si intenda il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene. Oppure se con essa si intenda il trasporto del materiale di cui all’articolo 48 del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale (in precedenza articolo 8 del regolamento n. 1774/2002), che è limitato ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati, dunque a materiali di categoria 1 e a materiali di categoria 2, e a taluni prodotti da essi derivati, comprese proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

3)

Qualora per spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 — divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 — ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, debba intendersi il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene, se l’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altre sostanze e — in tal caso — se sia rilevante la proporzione della miscela tra i sottoprodotti di origine animale e le altre sostanze. O se invece un sottoprodotto di origine animale perda il carattere di sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, e divenga un rifiuto ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti per effetto della sua miscelazione con un’altra sostanza.


(1)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

(2)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).


15.4.2019   

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C 139/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergunningsbetwistingen (Belgio) il 15 gennaio 2019 – A, B, C, D, E / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(Causa C-24/19)

(2019/C 139/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D, E

Resistente: Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE (1) comportino che l’articolo 99 della decisione del governo delle Fiandre, del 23 dicembre 2011, recante modifica della decisione del governo delle Fiandre, del 6 febbraio 1991, di adozione del regolamento delle Fiandre sull’autorizzazione ambientale e della decisione del governo delle Fiandre, del 1o giugno 1995, recante disposizioni generali e settoriali sull’igiene ambientale, per quanto riguarda l’adeguamento delle citate decisioni all’evoluzione della tecnica, che introduce la sezione 5.20.6, relativa agli impianti per la produzione di elettricità mediante energia eolica, nel VLAREM II, e la circolare «Quadro di riferimento e contesto giuridico per l’impianto di turbine eoliche» del 2006 (denominati, congiuntamente: gli «atti di cui trattasi»), recanti entrambi diverse disposizioni per l’installazione di turbine eoliche, tra cui disposizioni in materia di sicurezza, disposizioni in materia di ombra proiettata in funzione delle aree urbanistiche individuate, nonché norme in materia di inquinamento acustico, debbano essere qualificati come «un piano o un programma» ai sensi delle disposizioni della direttiva. Ove risulti che per l’adozione degli atti presenti doveva essere effettuata una valutazione ambientale, se il Raad voor Vergunningsbetwistingen (Consiglio per il contenzioso in materia di autorizzazioni, Belgio) possa modulare nel tempo gli effetti giuridici dell’illegittimità di detti atti. A tal fine devono essere presentate diverse sottoquestioni:

1)

Se un atto politico come la circolare di cui trattasi, la cui redazione rientra nel margine di discrezionalità e nella libertà d’azione dell’amministrazione interessata, mediante il quale non viene effettivamente individuata l’autorità competente per elaborare il «piano o programma» e per il quale non è prevista una procedura formale di redazione, debba essere considerato come un piano o un programma, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS.

2)

Se sia sufficiente che un atto politico o una norma generale, come gli atti di cui trattasi, preveda parzialmente una restrizione del margine di discrezionalità di un’amministrazione che rilascia l’autorizzazione, per poter essere considerato come un «piano o programma», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, anche se esso non cstituisca un requisito, una condizione indispensabile per rilasciare un’autorizzazione o non vada inteso come un quadro di riferimento per un futuro rilascio di autorizzazioni, sebbene il legislatore europeo abbia indicato che detta finalità costituisca un elemento della definizione di «piani e programmi».

3)

Se un atto di gestione, la cui elaborazione risponde alla certezza del diritto e che configura pertanto una decisione del tutto libera, come la circolare in esame, possa essere definito come un «piano o un programma», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, e se siffatta interpretazione non sia contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’interpretazione teleologica di una direttiva non può divergere dalla volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione.

4)

Se la sezione 5.20.6 del VLAREM II, le cui norme non dovevano essere obbligatoriamente adottate, possa essere definita come un «piano o un programma», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS, e se siffatta interpretazione non sia contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’interpretazione teleologica di una direttiva non può divergere dalla volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione.

5)

Se un atto di gestione e una decisione normativa del governo, come gli atti di cui trattasi, che hanno un limitato valore indicativo, o quanto meno non stabiliscono un quadro di riferimento dal quale si possa desumere un diritto a realizzare un progetto né un diritto a un quadro di riferimento o un limite entro il quale i progetti possano essere autorizzati, possa essere considerato come un «piano o un programma» [...che] definisc[e] il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti», ai sensi degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, della direttiva VAS, e se siffatta interpretazione non sia contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale un’interpretazione teleologica di una direttiva non può divergere dalla volontà chiaramente espressa dal legislatore dell’Unione.

6)

Se un atto di gestione come la circolare EME/2006/01- RO/2006/02, che ha valore meramente indicativo, e/o una decisione normativa del governo, come la sezione 5.20.6 del VLAREM II, che fissa unicamente soglie minime per il rilascio di un’autorizzazione ed ha inoltre un effetto del tutto autonomo come regola generale, posto che entrambi comprendono solo un numero limitato di criteri e di modalità e che nessuno di essi è determinante per neppure un criterio o una modalità e dei quali si può dunque argomentare che, in base a dati oggettivi, si può escludere che abbiano effetti ambientali significativi, possa essere considerato come un «piano o un programma», ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva VAS, o se possa essere considerato come un atto che fissa, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente.

7)

In caso di risposta negativa alla questione che precede, se un organo giurisdizionale possa stabilire ciò autonomamente, dopo l’adozione della decisione o della pseudo-legislazione (come le norme VLAREM e la circolare di cui trattasi).

8)

Se un organo giurisdizionale, che sia competente solo indirettamente in via di eccezione, la cui pronuncia valga tra le parti e qualora dalla risposta alle questioni pregiudiziali discenda che gli atti di cui trattasi sono illegittimi, possa stabilire di mantenere gli effetti della decisione illegittima e/o della circolare illegittima ove gli atti illegittimi contribuiscano a un obiettivo di protezione dell’ambiente, come perseguito anche da una direttiva ai sensi dell’articolo 288 TFUE, e qualora ricorrano le condizioni poste a siffatto mantenimento dal diritto dell’Unione (come dichiarato nella sentenza Association France Nature Environnement[, causa C-379/15]).

9)

In caso di risposta negativa alla questione 8, se un organo giurisdizionale possa decidere di mantenere gli effetti del progetto contestato per soddisfare così indirettamente le condizioni poste dal diritto dell’Unione (come dichiarato nella sentenza Association France Nature Environnement) per il mantenimento degli effetti giuridici del piano o del programma non conforme alla direttiva VAS.


(1)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).


15.4.2019   

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C 139/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 23 gennaio 2019 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Causa C-39/19)

(2019/C 139/29)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Telenor Magyarország Zrt.

Resistente: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

1)

Se debba essere interpretato alla luce dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (1) e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (in prosieguo anche: il «regolamento»), l’accordo commerciale tra un fornitore di servizi di accesso a Internet e un utente finale nell’ambito del quale il fornitore di servizi pratica all’utente finale una tariffa a costo zero per determinate applicazioni (ossia, il traffico generato da una determinata applicazione non è computato nel consumo di dati né rallenta la propria velocità una volta esaurito il volume di dati concordato) e attua una discriminazione limitatamente alle condizioni dell’accordo commerciale stipulato con il consumatore finale e unicamente nei confronti dell’utente finale che è parte di detto accordo, e non nei confronti di un utente finale terzo.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se il paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento debba essere interpretato nel senso che, per accertare un’infrazione — tenuto conto anche del considerando 7 del regolamento —, è necessaria una valutazione basata sull’impatto e sul mercato che permetta di determinare se le misure adottate dal fornitore di servizi di accesso a Internet limitino effettivamente — e, se sì, in qual misura — i diritti che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento conferisce all’utente finale.

3)

Indipendentemente dalle questioni pregiudiziali prima e seconda, se il paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento debba essere interpretato nel senso che il divieto ivi previsto è di carattere generale e oggettivo, di modo che, in sua applicazione, qualsiasi misura di gestione del traffico che operi distinzioni tra specifici contenuti di Internet è vietata, non importa se il fornitore dei servizi di accesso a Internet stabilisca tali distinzioni mediante un accordo, una prassi commerciale o altro tipo di comportamento.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se possa essere constatata un’infrazione al paragrafo 3 dell’articolo 3 del regolamento già solo per il fatto che sussiste una discriminazione, senza dover ulteriormente effettuare una valutazione del mercato e dell’impatto, di modo che una valutazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 del regolamento risulta nella specie superflua.


(1)  GU 2015, L 310, pag. 1.


15.4.2019   

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C 139/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 gennaio 2019 — EY/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-40/19)

(2019/C 139/30)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: EY

Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che uno Stato membro può garantire il diritto a un ricorso effettivo anche nel caso in cui ai suoi organi giurisdizionali non sia consentito modificare i provvedimenti emanati nell’ambito di procedimenti in materia di asilo ma gli stessi siano esclusivamente legittimati ad annullarli e a disporre lo svolgimento di un nuovo procedimento in materia di asilo.

2)

Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che è conforme a tali norme la legislazione dello Stato membro che prevede un unico termine imperativo complessivo di 60 giorni per i procedimenti giurisdizionali di asilo, indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza considerare le specificità della causa né le possibili difficoltà in termini di prova.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).


15.4.2019   

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C 139/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 24 gennaio 2019 — SONAECOM, SGPS, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-42/19)

(2019/C 139/31)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SONAECOM, SGPS, SA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell’IVA contenute nella sesta direttiva IVA (1), in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell’imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS per servizi di consulenza connessi a una ricerca di mercato finalizzata ad acquisire partecipazioni societarie, acquisizione che non si è concretizzata.

2)

Se sia compatibile con le norme sulla detraibilità dell’IVA contenute nella sesta direttiva IVA, in particolare con gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e 17, paragrafi 1, 2 e 5, della medesima, la detrazione dell’imposta sopportata dalla ricorrente Sonaecom SGPS relativamente al pagamento alla banca BCP di una commissione per aver organizzato e predisposto un prestito obbligazionario, asseritamente contratto allo scopo di integrare la struttura di finanziamento delle proprie società partecipate e che, non essendosi concretizzati tali investimenti, è risultato interamente concesso alla Sonae, SGPS, società controllante del gruppo.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1 — EE 09.01, pag. 54).


15.4.2019   

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C 139/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 24 gennaio 2019 — Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-43/19)

(2019/C 139/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, SA

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 9, 24, 72 e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, debbano essere interpretati nel senso che si configura una prestazione di servizi assoggettata all’IVA nei casi in cui un operatore che fornisce servizi di comunicazione elettronica addebiti ai suoi ex clienti (ai quali ha concesso vantaggi promozionali che possono consistere nella copertura dei costi di installazione, di attivazione del servizio, di portabilità o di attrezzature oppure nell’applicazione di tariffe speciali, in cambio del loro impegno a rispettare un periodo di fedeltà, che non hanno soddisfatto per motivi ad essi imputabili) un importo che, per legge, non può superare i costi che il fornitore ha sostenuto per effettuare l’installazione e che deve essere proporzionale al vantaggio concesso al cliente, identificato e calcolato nel contratto concluso, e che, pertanto, non può corrispondere automaticamente al valore delle prestazioni in scadenza alla data della risoluzione;

2)

Se, alla luce delle suddette norme, il fatto che gli importi summenzionati siano richiesti successivamente alla risoluzione del contratto, quando l’operatore non presta più servizi al cliente e quando non è stato effettuato alcun consumo concreto dopo la risoluzione del contratto, osti a che tali importi siano qualificati come corrispettivo di una prestazione di servizi;

3)

Se, tenuto conto delle norme summenzionate, debba escludersi che detto importo sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi per il fatto che l’operatore e i suoi ex clienti abbiano definito anticipatamente, per legge, nell’ambito di un contratto di adesione, la formula di calcolo dell’importo dovuto dagli ex clienti in caso di inosservanza del periodo di fedeltà previsto nel contratto di prestazione di servizi;

4)

Se, alla luce delle norme summenzionate, debba escludersi che detto importo sia qualificato come corrispettivo della prestazione di servizi nei casi in cui l’importo di cui trattasi non corrisponda a quello che l’operatore avrebbe percepito durante il restante periodo di fedeltà se non si fosse verificata la risoluzione del contratto.


15.4.2019   

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C 139/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken (Germania) il 29 gennaio 2019 — JC/Kreissparkasse Saarlouis

(Causa C-66/19)

(2019/C 139/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: JC

Resistente: Kreissparkasse Saarlouis

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che anche i requisiti relativi alla decorrenza del periodo di recesso rientrino nelle informazioni necessarie riguardanti il «periodo durante il quale esso può essere esercitato» o le «altre condizioni per il suo esercizio».

2)

In caso di risposta in senso affermativo alla questione a):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, osti ad un’interpretazione secondo la quale un’informativa sul recesso sia «chiara» e «concisa» nel caso in cui, con riguardo alla decorrenza del periodo di recesso, non siano esaustivamente indicate le pertinenti informazioni obbligatorie, ma essa rinvii, a tal riguardo, ad una norma nazionale — nel caso di specie, l’articolo 492, paragrafo 2, BGB nel testo vigente fino al 12 giugno 2014 — il quale, a sua volta, fa riferimento ad altre norme nazionali — nel caso di specie, l’articolo 247, paragrafi da 3 a 13 EGBGB nel testo vigente fino al 12 giugno 2014 — e il consumatore sia quindi tenuto a leggere numerose disposizioni di legge contenute in diversi atti normativi, al fine di sapere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite ai fini della decorrenza del periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.

3)

In caso di risposta in senso negativo alla questione b) (e in assenza di obiezioni di principio nei confronti di un rinvio a norme nazionali):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, osti ad un’interpretazione secondo la quale un’informazione sia«chiara» e «concisa», nel caso in cui il rinvio ad una norma nazionale — nel caso di specie, l’articolo 492, paragrafo 2, BGB nel testo vigente dal 30 luglio 2010 al 12 giugno 2014 — e il suo ulteriore rinvio — nel caso di specie, all’articolo 247, paragrafi da 3 a 13, EGBGB nel testo vigente dal 4 agosto 2011 al 12 giugno 2014 — [Or. 3] implichino necessariamente il fatto che il consumatore debba compiere una sussunzione giuridica oltre alla mera lettura delle disposizioni — ad esempio, accertare se il mutuo gli sia stato concesso alle condizioni abituali previste per i contratti garantiti da ipoteca e il loro finanziamento intermedio, ovvero se si tratti di contratti collegati — al fine di sapere quali informazioni obbligatorie debbano essere fornite affinché possa decorrere il periodo di recesso relativo al proprio contratto di mutuo.


(1)  GU 2008, L 133, pag. 66.


15.4.2019   

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C 139/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 30 gennaio 2019 — KD/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Causa C-67/19)

(2019/C 139/34)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: KD

Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che uno Stato membro può garantire il diritto a un ricorso effettivo anche nel caso in cui ai suoi organi giurisdizionali non sia consentito modificare i provvedimenti emanati nell’ambito di procedimenti in materia di asilo ma gli stessi siano esclusivamente legittimati ad annullarli e a disporre lo svolgimento di un nuovo procedimento in materia di asilo.

2)

Se si debbano interpretare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominata la «direttiva procedure»), in considerazione del contenuto degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, nel senso che è conforme a tali norme la legislazione dello Stato membro che prevede un unico termine imperativo complessivo di 60 giorni per i procedimenti giurisdizionali di asilo, indipendentemente da qualsiasi circostanza individuale e senza considerare le specificità della causa né le possibili difficoltà in termini di prova.


(1)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).


15.4.2019   

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C 139/36


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van te Antwerpen (Belgio) il 31 gennaio 2019 — Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Causa C-73/19)

(2019/C 139/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van te Antwerpen

Parti

Appellanti: Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse handel, Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Economische Inspectie

Appellate: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Questione pregiudiziale

Se costituisca una causa in materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1215/201[2] del Consiglio, del 12 dicembre 2012 (1), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, un procedimento riguardante un ricorso volto a far accertare e far cessare pratiche di mercato e/o pratiche commerciali nei confronti dei consumatori illecite, proposto dalle autorità belghe nei confronti di società dei Paesi Bassi, le quali, dai Paesi Bassi, attraverso siti web, si rivolgono ad una clientela principalmente belga per rivendere biglietti per eventi che si svolgono in Belgio, e fondato sull’articolo 14 della legge del 30 luglio 2013, relativa alla vendita di biglietti per eventi (wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen), nonché sull’articolo XVII.1 del Codice di diritto economico belga (Wetboek van Economisch Recht), e inoltre se una pronuncia giudiziale emessa nell’ambito di un procedimento del genere possa per tale motivo rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


15.4.2019   

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C 139/37


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) 12 dicembre 2018, causa T 691/14, Servier e a. / Commissione

(Causa C-176/19 P)

(2019/C 139/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B.Mongin, F.Castilla Contreras, J.Norris, C. Vollrath, agenti)

Altre parti nel procedimento: Servier SAS, Servier Laboratoires Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Conclusioni della ricorrente

Annullare i punti 1), 2), e 3) della sentenza recanti annullamento (i) dell’articolo 4 della decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 e dell’articolo 102 TFUE [AT.39612 – Périndopril (Servier)] nella parte in cui accerta la partecipazione della Servier SAS e della Laboratoires Servier SAS agli accordi conclusi dalla Servier con la società Krka, (ii) dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b, della decisione che fissa l’ammenda inflitta alla Servier per aver concluso gli accordi stessi, (iii) dell’articolo 6 della decisione con cui è stata accertata la violazione, da parte della Servier, dell’articolo 102 TFUE e (iv) dell’articolo 7, paragrafo 6, della decisione che fissa l’ammenda inflitta alla Servier con riguardo a tale violazione.

Annullare la sentenza nella parte in cui dichiara ricevibili gli allegati A 286 e A 287 al ricorso e l’allegato C 29 alla replica (punti 1461, 1462 e 1463 della sentenza);

Condannare la Servier a tutte le spese del procedimento d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la Commissione deduce una prima serie di motivi inerenti alla violazione dell’articolo 101 TFUE [annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza nella parte in cui annullano gli articoli 4 e 7, paragrafo 4, lettera b), della decisione che dichiara i tre accordi conclusi tra la Servier e a. e la società Krka costitutivi di una violazione unica dell’articolo 101 TFUE, con condanna della Servier ad un’ammenda].

Il primo motivo d’annullamento parziale verte sull’errore di diritto commesso dal Tribunale laddove ha ritenuto che la Krka non rappresentasse una fonte di pressione concorrenziale sulla Servier all’epoca degli accordi de quibus.

Il secondo motivo verte sugli errori di diritto commessi dal Tribunale laddove ha considerato il contenuto e le finalità dell’accordo di licenza come incitazione per la Krka ad accettare le restrizioni risultanti dall’accordo amichevole.

Il terzo motivo attiene agli errori di diritto commessi dal Tribunale nell’applicazione della nozione di restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Il quarto motivo verte sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’esame dell’intento delle parti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Il quinto motivo verte sull’errore di diritto commesso dal Tribunale laddove ha tenuto conto degli effetti favorevoli alla concorrenza della licenza sui mercati non ricompresi nell’ambito della violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE accertata dalla decisione.

Il sesto motivo verte sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’esame dell’oggetto dell’accordo di cessione.

Il settimo motivo verte sull’errore di diritto nell’applicazione della nozione di restrizione della concorrenza per effetti ai sensi de l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

La Commissione deduce peraltro una seconda serie di motivi inerenti alla violazione dell’articolo 102 TFUE (annullamento dei punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza nella parte recante annullamento degli articoli 6 e 7, paragrafo 6, della decisione con cui viene accertata la violazione, da parte della Servier, dell’articolo 102 TFUE, con condanna della stessa Servier ad un’ammenda).

L’ottavo motivo d’annullamento verte sugli errori di diritto commessi dal Tribunale nell’esame dell’assunzione del criterio del prezzo ai fini della determinazione del mercato dei prodotti finiti.

Il nono motivo attiene agli errori di diritto commessi dal Tribunale nell’analisi della rilevanza della sostituibilità terapeutica ai fini della determinazione del mercato dei prodotti finiti.

Il decimo motivo verte sull’inammissibilità di taluni allegati.

L’undicesimo motivo verte sugli errori di diritto commessi dal Tribunale nell’esame del mercato della tecnologia.


15.4.2019   

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C 139/39


Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 dalle società Servier SAS, Servier Laboratoires Ltd, Les Laboratoires Servier SA avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) 12 dicembre 2018, causa T 691/14, Servier e a. / Commissione

(Causa C-176/19 P)

(2019/C 139/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Servier SAS, Servier Laboratoires Ltd, Les Laboratoires Servier SA (rappresentanti: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Conclusioni delle ricorrenti

In via principale, in considerazione dei motivi da 1 a 5 con cui viene contestata l’esistenza d’une violazione dell’articolo 101 TFUE:

Annullare i punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale il 12 dicembre 2018 nella causa T-691/14, Servier/Commissione;

Annullare gli articoli 1(b), 2(b), 3(b) e 5(b) e, conseguentemente, gli articoli 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) e 7(5)(b) della decisione della Commissione n. C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014 [AT.39.612 — Périndopril (Servier)], ovvero, in difetto, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sugli effetti degli accordi in questione;

In via di subordine, in considerazione del motivo 6:

Annullare i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza nella parte in cui conferma le conclusioni della decisione relativa all’esistenza di violazioni distinte e di ammende cumulative per gli accordi Niche e Matrix; conseguentemente, annullare gli articoli 1(b), 2(b), 7(1)(b) e 7(2)(b) della decisione;

E in via di ulteriore subordine:

Annullare i punti 4 e 5 del dispositivo della sentenza e gli articoli 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) e 7(5)(b) della decisione in considerazione dei motivi 7.1 e 7.2 con cui tutte le ammende vengono contestate nell’an e nel quantum;

Annullare il punto 5 del dispositivo della sentenza e gli articoli 5(b) e 7(5)(b) della decisione in considerazione del motivo 5.4 relativo alla durata della pretesa infrazione e alla determinazione dell’ammenda relativa all’accordo concluso tra la Servier e la Lupin, fissando conseguentemente l’ammenda nell’esercizio della sua piena giurisdizione di merito.

E in ogni caso:

Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, comune a tutti gli accordi sanzionati, la Servier sostiene l’erroneità in diritto della sentenza nella parte in cui si fonda su una concezione estensiva e non conforme alla giurisprudenza della nozione di violazione per oggetto. La sentenza ignorerebbe l’assenza di esperienza e di manifesta restrizione e si baserebbe su un test meccanico che farebbe astrazione dal contesto e dagli effetti ambivalenti degli accordi amichevoli in questione.

Con il secondo motivo, parimenti trasversale, la Servier ritiene che la sentenza costituisca erronea applicazione della giurisprudenza relativa alla nozione di concorrenza potenziale e che si fondi su un’ingiustificata inversione dell’onere della prova.

Con il terzo motivo si sostiene che gli accordi conclusi in pari data tra la Matrix ed il suo distributore Niche non sono anticoncorrenziali per oggetto. A parere della Servier, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha qualificato tali imprese come concorrenti potenziali considerando i versamenti effettuati nocivi e non inerenti alla transazione amichevole.

Con il quarto motivo, la Servier deduce errori di diritto con riguardo all’accordo concluso con la Teva, il quale non sarebbe tantomeno anticoncorrenziale per oggetto in considerazione del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, dei suoi effetti ambivalenti e della complementarità delle parti, considerato che la Teva, contrariamente alla Servier, è un distributore di prodotti generici nel Regno Unito.

Il quinto motivo verte su errori di diritto relativi all’accordo concluso con la Lupin. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare gli effetti dell’accordo alla luce della sua portata quantomeno ambivalente, se non favorevole alla concorrenza. In via di subordine, un errore vizierebbe la durata dell’infrazione e, quindi, il calcolo dell’ammenda.

In via di subordine, la Servier deduce, con il sesto motivo, che il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione nella parte in cui sanziona l’accordo concluso con la Matrix oltre a quello concluso con la Niche, mentre non si tratterebbe di violazioni distinte.

In via di ulteriore subordine, il settimo motivo attiene alla domanda d’annullamento della sentenza nella parte in cui ha dichiarato valide le modalità di determinazione dell’ammenda.


15.4.2019   

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C 139/40


Impugnazione proposta il 28 febbraio 2019 dalla Biogaran avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-677/14, Biogaran/Commissione

(Causa C-207/19P)

(2019/C 139/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biogaran (rappresentanti: M. Utges Manley, solicitor, A. Robert, advocate, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare in toto la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 nella causa T-677/14;

annullare gli articoli 1, lettera b), numero iv), 7, paragrafo 1, lettera b) e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final, [procedimento AT.39612 — Perindropil (Servier)], nella parte in cui riguardano la Biogaran;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo la Biogaran sostiene che la sentenza è viziata da un errore di diritto poiché accoglie il carattere d’infrazione della licenza in ragione del fatto che la composizione amichevole avrebbe un oggetto anticoncorrenziale. Secondo la ricorrente la sentenza si basa su una concezione estensiva della nozione d’infrazione per oggetto e trascura l’assenza di esperienza e di restrizione palese. La sentenza poggerebbe, inoltre, su un criterio di verifica giuridico errato, avendo ignorato, tanto il contesto dell’accordo di composizione amichevole concluso tra la Servier e la Niche, quanto sul fatto che queste ultime non erano concorrenti potenziali.

Con il secondo motivo la Biogaran sostiene che, avendo sostituito la propria motivazione a quella della Commissione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Il Tribunale ritiene che il preteso incentivo della Biogaran sarebbe stato «decisivo» perché avrebbe determinato la decisione della Niche di non entrare nel mercato. Tuttavia, né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione, è sostenuto o dimostrato che tale incentivo, qualificato solo come «ulteriore», sarebbe stato «decisivo» affinché la Niche accettasse i termini dell’accordo di composizione amichevole.

La Biogaran sostiene, con il terzo motivo, che il Tribunale ha vilato il principio di proporzionalità e gli obiettivi dell’articolo 101 TFUE avendo accolto la sua responsabilità in aggiunta a quella della sua società controllante. Poiché il Tribunale ha dichiarato che la società controllante aveva direttamente partecipato all’infrazione e fatto uso del suo potere di controllo affinché la controllata contribuisse al suo comportamento illecito, con la conseguenza che la controllata era priva di ogni autonomia, non si può accogliere la responsabilità della controllata in aggiunta a quella della sua controllante, salvo eccedere quanto strettamente necessario ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza.

Con il quarto motivo la Biogaran ritiene che la sentenza debba essere annullata nella parte in cui accoglie il principio e le modalità di calcolo dell’ammenda, nonostante il carattere complesso e inedito della presente causa e dell’assenza di qualsiasi ruolo decisivo della Biogaran.


Tribunale

15.4.2019   

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C 139/42


Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2019 — Hamas/Consiglio

(Causa T-289/15) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto di proprietà»)

(2019/C 139/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen e N. Rouam, successivamente B. Driessen e F. Naert, e infine B. Driessen, F. Naert e A. Sikora-Kalėda, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e R. Tricot, successivamente F. Castillo de la Torre, L. Baumgart e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC (GU 2015, L 82, pag. 107), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Hamas sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


15.4.2019   

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C 139/43


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Ateknea Solutions Catalonia/Commissione

(Causa T-69/16) (1)

(«Clausola compromissoria — Contratti conclusi nell’ambito del sesto programma quadro d’azione di ricerca e di sviluppo tecnologico (2002-2006) — Rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente maggiorate di interessi di mora — Costi ammissibili — Responsabilità contrattuale»)

(2019/C 139/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ateknea Solutions Catalonia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Grønfeldt e M. Siekierzyńska, successivamente M. Siekierzyńska e R. Lyal, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Commissione a versare alla ricorrente un importo di EUR 1 258 533,89 o, in subordine, un importo di EUR 1 025 845,29.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ateknea Solutions Catalonia, SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 165 del 10.5.2016.


15.4.2019   

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C 139/43


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-414/16) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto all’onore e alla reputazione - Diritto di proprietà - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità»)

(2019/C 139/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei suoi conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Drex Technologies SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


15.4.2019   

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C 139/44


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-415/16) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto all’onore e alla reputazione - Diritto di proprietà - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità»)

(2019/C 139/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou e A. Vitro, e infine S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei suoi conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Almashreq Investment Fund è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


15.4.2019   

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C 139/45


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Souruh/Consiglio

(Causa T-440/16) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto all’onore e alla reputazione - Diritto di proprietà - Presunzione d’innocenza - Proporzionalità»)

(2019/C 139/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Souruh SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou e A. Vitro, e infine S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei suoi conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Souruh SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 364 del 3.10.2016.


15.4.2019   

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C 139/46


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2019 — Fútbol Club Barcelona/Commissione

(Causa T-865/16) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinati club calcistici professionistici - Aliquota preferenziale d’imposta sui redditi applicata ai club autorizzati a ricorrere allo status di ente senza scopo di lucro - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Libertà di stabilimento - Vantaggio»)

(2019/C 139/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fútbol Club Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco e C. Iglesias Megías, successivamente, J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, Vallina Hoset, e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente A. Gavela Llopis e J. García-Valdecasas Dorego, successivamente A. Gavela Llopis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici (GU 2016, L 357, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici, è annullata.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Fútbol Club Barcelona.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 30.1.2017.


15.4.2019   

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C 139/46


Sentenza del Tribunale 5 marzo 2019 — Pethke/EUIPO

(Causa T-169/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assegnazione - Riassegnazione del capo di un servizio ad un posto di amministratore principale - Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto - Interesse del servizio - Equivalenza degli incarichi - Discriminazione basata sul sesso - Proporzionalità - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità - Mancato rispetto della fase precontenziosa»)

(2019/C 139/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralph Pethke (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da una parte, a ottenere l’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO del 17 ottobre 2016, che modifica l’assegnazione del ricorrente dal posto di direttore del Dipartimento «Operazioni» ad un posto nell’ambito del Dipartimento «Osservatorio» dell’EUIPO e, dall’altra, a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ralph Pethke è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


15.4.2019   

IT

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C 139/47


Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2019 — Yellow Window/EIGE

(Causa T-439/17) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Prestazione di servizi per la realizzazione dello studio sulla mutilazione genitale femminile - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Coerenza tra i commenti e il punteggio in cifre - Responsabilità extracontrattuale»)

(2019/C 139/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yellow Window (Anversa, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (rappresentanti: V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

Oggetto

In primo luogo, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EIGE, dell’8 maggio 2017, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura d’appalto EIGE/2017/OPER/04, nonché delle decisioni che hanno selezionato l’offerta presentata dalla società Y e che le hanno aggiudicato tale appalto, in secondo luogo, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di tali decisioni e, in terzo luogo, in subordine, domanda di compensazione, a causa di irregolarità commesse durante l’aggiudicazione di tale appalto.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) dell’8 maggio 2017, recante rigetto dell’offerta presentata dalla Yellow Window NV nell’ambito della procedura d’appalto EIGE/2017/OPER/04, nonché le decisioni dell’8 maggio 2017, che hanno selezionato l’offerta presentata dalla società Y nell’ambito di tale procedura e che le hanno aggiudicato tale appalto, sono annullate.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Yellow Window sopporterà il 25 % delle proprie spese e l’EIGE sopporterà le proprie spese nonché il 75 % delle spese sostenute dalla Yellow Window.


(1)  GU C 338 del 9.10.2017.


15.4.2019   

IT

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C 139/48


Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2019 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE

(Causa T-450/17) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Prestazione di servizi per la realizzazione dello studio sulla mutilazione genitale femminile - Rigetto dell’offerta di un offerente - Obbligo di motivazione - Coerenza tra i commenti e il punteggio in cifre - Responsabilità extracontrattuale»)

(2019/C 139/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurosupport — Fineurop support Srl (Milano, Italia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (rappresentanti: V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

Oggetto

In primo luogo, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EIGE, dell’8 maggio 2017, che ha respinto l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura d’appalto EIGE/2017/OPER/04, nonché delle decisioni che hanno selezionato l’offerta presentata dalla società Y e che le hanno aggiudicato tale appalto, in secondo luogo, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di tali decisioni e, in terzo luogo, in subordine, domanda di compensazione, a causa di irregolarità commesse durante l’aggiudicazione di tale appalto.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sulle decisioni dell’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), dell’8 maggio 2017, che hanno selezionato l’offerta presentata dalla società Y nell’ambito della procedura d’appalto EIGE/2017/OPER/04 e che le hanno aggiudicato tale appalto.

2)

La decisione dell’EIGE dell’8 maggio 2017, recante rigetto dell’offerta presentata dalla Eurosupport –Fineurop support Srl nell’ambito di tale procedura, è annullata.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

La Eurosupport –Fineurop support sopporterà il 25 % delle proprie spese e l’EIGE sopporterà le proprie spese nonché il 75 % delle spese sostenute dalla Eurosupport –Fineurop support.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


15.4.2019   

IT

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C 139/49


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

(Causa T-107/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea Dienne - Marchio figurativo dell’Unione europea anteriore ENNE - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 139/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Erkan Aytekin (Ankara, Turchia) (rappresentante: V. Martín Santos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e G. Sakalaite-Orlovskiene, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dienne Salotti SRL (Altamura, Italia) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 dicembre 2017 (procedimento R 1444/2017-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Aytekin e la Dienne Salotti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Erkan Aytekin è condannato alle proprie spese nonché alle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento dall’Ufficio dell’Unione europea della proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Dienne Salotti Srl.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


15.4.2019   

IT

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C 139/50


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Pozza/Parlamento

(Causa T-216/18) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto - Luogo di esercizio dell’attività professionale principale - Trasferimento interistituzionale - Decisione di non concedere più l’indennità di dislocazione - Competenza - Legittimo affidamento»)

(2019/C 139/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Geoffray Pozza (Waldbillig, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’8 giugno 2017, con la quale il Parlamento non ha più concesso al ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione a decorrere dalla sua entrata in servizio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Geoffray Pozza è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 del 18.6.2018.


15.4.2019   

IT

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C 139/50


Sentenza del Tribunale del 5 marzo 2019 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

(Causa T-263/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea figurativo MEBLO - Uso effettivo del marchio - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Prova dell’uso effettivo»)

(2019/C 139/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Meblo Trade d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: A. Ivanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Slovenia) (rappresentante: A. Plesničar, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2018 (procedimento R 883/2017-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Meblo Trade e la Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Meblo Trade d.o.o. è condannata alle spese.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


15.4.2019   

IT

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C 139/51


Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2019 — Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT)

(Causa T-321/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo NOCUVANT - Marchi denominativi anteriori NOCUTIL - Prova dell’uso effettivo - Articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 139/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Serenity Pharmaceuticals LLC (Milford, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentante: J. Day, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Austria) (rappresentante: M. Konzett, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 marzo 2018 (procedimento R 584/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gebro Holding e l’Allergan, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Serenity Pharmaceuticals LLC è condannata alle spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


15.4.2019   

IT

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C 139/52


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)

(Causa T-459/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di nullità - Marchio figurativo dell’Unione europea PEPERO original - Marchio nazionale tridimensionale anteriore - Forma di un biscotto oblungo parzialmente ricoperto di cioccolato - Dichiarazione di nullità - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Marchio anteriore costituito dalla forma del prodotto - Uso in quanto marchio - Mancata alterazione del carattere distintivo»)

(2019/C 139/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lotte Corp. (Seoul, Corea del Sud) (rappresentanti: G. Ringeisen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Générale Biscuit-Glico France (Clamart, France) (rappresentante: A. Lecomte, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 maggio 2018 (procedimento R 913/2017-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Générale Biscuit-Glico France e la Lotte.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lotte Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 364 dell’8.10.2018.


15.4.2019   

IT

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C 139/53


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Miserini Johansson/BEI

(Causa T-870/16) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Assenza prolungata o ripetuta per malattia o infortunio non di origine professionale - Stipendio ridotto dopo dodici mesi di assenza - Articolo 33 del regolamento del personale della BEI - Procedura per il riconoscimento dell’origine professionale della malattia»)

(2019/C 139/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Virna Miserini Johansson (Lussemburgo; Lussemburgo) (rappresentante: A. Senes, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Faedo, e K. Carr, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta, in via principale, all’annullamento di una decisione della BEI del 25 gennaio 2016 e al risarcimento dei danni morale e materiale conseguenti a tale decisione e, in subordine, al solo risarcimento dei danni morali e materiali di cui alla domanda principale nonché al rimborso delle spese connesse con i problemi di salute insorti a causa del grave stress cui sarebbe stata sottoposta la ricorrente e che non sarebbero rimborsati dal regime di assicurazione sanitaria della BEI.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig. ra Virna Miserini Johansson è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 del 20.3.2017.


15.4.2019   

IT

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C 139/53


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Sports Group Denmark/EUIPO — K&L (WHISTLER)

(Causa T-836/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2019/C 139/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sports Group Denmark A/S (Ikast, Danimarca) (rappresentante: E. Skovbo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: K&L GmbH & Co. Handels-KG (Weilheim, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 ottobre 2017 (procedimento R 311/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la K&L e la Sports Group Denmark.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Sports Group Denmark A/S è condannata alle spese.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


15.4.2019   

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C 139/54


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — PAN Europe/Commissione

(Causa T-25/18) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Documenti relativi agli interferenti endocrini - Revoca della decisione di diniego di accesso - Divulgazione successiva alla presentazione del ricorso - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 139/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, I. Naglis e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 7604 final della Commissione, del 9 novembre 2017, nella parte in cui nega l’accesso a documenti relativi agli interferenti endocrini.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


15.4.2019   

IT

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C 139/55


Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Région de Bruxelles-Capitale/Commissione

(Causa T-178/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva glifosato - Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 - Insussistenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2019/C 139/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (rappresentanti: A. Bailleux e B. Magarinos Rey, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva «glifosato», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Justice Pesticides, Région wallonne, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Health & Environment Alliance (HEAL), Nature & Progrès Belgique (Nature & Progrès), SomeOfUs, WeMove Europe (WeMove.EU), Monsanto Europe NV/SA, Monsanto Company, Helm AG, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Albaugh Europe Sàrl, Albaugh TKI D.O.O. e Albaugh UK Ltd.

3)

La Région de Bruxelles-Capitale sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Région de Bruxelles-Capitale, la Commissione, Justice Pesticides, Région wallonne, PAN Europe, HEAL, Nature & Progrès, SomeOfUs, WeMove.EU, Monsanto Europe, Monsanto Company, Helm, Barclay Chemicals Manufacturing, Albaugh Europe, Albaugh TKI D.O.O. e Albaugh UK sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze d’intervento.


(1)  GU C 190 del 4.6.2018.


15.4.2019   

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C 139/56


Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — Gollnisch/Parlamento

(Causa T-375/18) (1)

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Diritto delle istituzioni - Parlamento europeo - Attività di una delegazione al di fuori dell’Unione - Decisione del presidente della delegazione per le relazioni con il Giappone - Elenco delle persone autorizzate a partecipare a un incontro interparlamentare in Giappone che non contiene il nome del ricorrente - Termine di ricorso - Tardività - Atto non impugnabile - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

(2019/C 139/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Alonso de León, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione del presidente della delegazione per le relazioni con il Giappone, del 20 marzo 2018, che stabilisce l’elenco delle persone autorizzate a partecipare a un incontro interparlamentare in Giappone e, in subordine, all’annullamento di due decisioni implicite di rigetto e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tale atto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Bruno Gollnisch sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.


(1)  GU C 364 dell’8.10.2018.


15.4.2019   

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C 139/57


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — SFIE-PE/Parlamento

(Causa T-401/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Sciopero degli interpreti - Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo - Atto non impugnabile - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2019/C 139/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e E. Taneva, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 263 e 268 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del direttore generale del personale del Parlamento, del 2 luglio 2018, con la quale sono stati precettati gli interpreti e gli interpreti di conferenza per il 3 luglio 2018, nonché le successive decisioni del direttore generale del personale del Parlamento recanti precettazione degli interpreti e degli interpreti di conferenza per il 4, 5, 10 e 11 luglio 2018 e, dall’altro, la condanna del Parlamento a risarcire il danno morale causato da tali decisioni valutato ex aequo et bono a EUR 10000.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sull’istanza d’intervento del Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) è condannato alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, escluse quelle relative all’istanza d’intervento del Consiglio.

4)

Il SFIE-PE, il Parlamento europeo e il Consiglio sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza d’intervento del Consiglio.


(1)  GU C 364 dell’8.10.2018.


15.4.2019   

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C 139/57


Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2019 — eSlovensko Bratislava/Commissione

(Causa T-460/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Appalti pubblici - Compensazione di crediti - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 139/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Verheecke, J. Estrada de Solà e F. van den Berghe, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 22 giugno 2018 concernente il recupero della somma di EUR 229 711,16 mediante compensazione del pagamento che doveva essere effettuato dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) alla ricorrente con un credito della Commissione nei confronti della eSlovensko.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 17.9.2018.


15.4.2019   

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C 139/58


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 —  ND (*1) e  OE (*1)/Commissione

(Causa T-581/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Presunta discriminazione tra funzionari europei e altri residenti nazionali per quanto riguarda la modalità di calcolo della retribuzione netta che determina la tariffa di talune prestazioni sociali - Coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - Archiviazione di una denuncia - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento - Irricevibilità»)

(2019/C 139/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti:  ND (*1),  OE (*1) (rappresentante: A. Bove, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: D. Martin, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 27 luglio 2018, notificata ai ricorrenti il 30 luglio 2018, con la quale quest’ultima ha archiviato la loro denuncia nei confronti della città di Lussemburgo, dello Stato lussemburghese e della Cour administrative de Luxembourg (Corte amministrativa, Lussemburgo).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

 ND (*1) e  OE (*1) sono condannati alle spese.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


15.4.2019   

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C 139/59


Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 febbraio 2019 — Trifolio-M e a./EFSA

(Causa T-675/18 R)

(«Domanda di provvedimenti provvisori - Prodotti fitosanitari - Procedimento di riesame dell’approvazione della sostanza attiva azadirachtin - Rigetto della domanda di trattamento riservato - Assenza di fumus boni juris»)

(2019/C 139/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Trifolio-M GmbH (Lahnau, Germania), Oxon Italia SpA (Milano, Italia), Mitsui AgriScience International SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C. Mereu e S. Englebert, avvocati)

Resistente: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken e S. Gabbi, agenti, assistiti da S. Raes, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione dell’11 settembre 2018, del direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che statuisce in merito alle domande di trattamento riservato delle conclusioni sull’esame collegiale della valutazione dei rischi collegati alla sostanza attiva azadirachtin utilizzata come antiparassitario (EFSA1LA1DEC/19777743/2018).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 20 novembre 2018, Trifolio-M e a/EFSA, (T-675/18 R) è annullata.

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese.


15.4.2019   

IT

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C 139/60


Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Cham Holding e Bena Properties/Consiglio

(Causa T-55/19)

(2019/C 139/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Cham Holding Co. SA (Damasco, Siria) e Bena Properties Co. SA (Damasco) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione delle ricorrenti ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire l’intero danno subito dalle ricorrenti mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalle ricorrenti;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che avrebbero subìto, la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

Il motivo dedotto in via principale verte sul fatto che le misure restrittive controverse, ossia la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e i successivi atti di esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione come previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà delle ricorrenti e al diritto al rispetto della loro reputazione. Tale violazione sarebbe stata la causa diretta di un rilevante danno morale e materiale nei loro confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in un danno alla loro reputazione e, dall’altro, nella risoluzione di contratti, nella perdita di materiale e nella perdita di redditi, danno per il quale avrebbero diritto a un risarcimento.

Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


15.4.2019   

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C 139/61


Ricorso proposto il 30 gennaio 2019 — Syriatel Mobile Telecom/Consiglio

(Causa T-56/19)

(2019/C 139/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire l’intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito e la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

Il motivo dedotto in via principale verte sul fatto che le misure restrittive controverse, ossia la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e i successivi atti di esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione come previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata la causa diretta di un rilevante danno morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in un danno alla sua reputazione e, dall’altro, nella risoluzione di contratti, nella perdita di materiale e nella perdita di redditi, danno per il quale avrebbe diritto a un risarcimento.

Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


15.4.2019   

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C 139/61


Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-57/19)

(2019/C 139/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione Europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione del ricorrente ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire la totalità del danno subito dal ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito, la responsabilità del quale graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

Il motivo dedotto in via principale è fondato sul fatto che le controverse misure restrittive, nello specifico, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria, nonché i suoi successivi atti di esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione così come previsto agli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della parte ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata causa diretta di un notevole danno morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in una lesione alla sua reputazione e, dall’altro, nella risoluzione dei contratti, nella perdita del materiale e nella perdita di redditi, pregiudizio per il quale si chiede un risarcimento dei danni.

Il motivo dedotto in subordine verte, invece, sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


15.4.2019   

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C 139/62


Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Othman/Consiglio

(Causa T-58/19)

(2019/C 139/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Razan Othman (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire la totalità del danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito, la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

Il motivo dedotto in via principale verte sulla presunta illegittimità delle controverse misure restrittive, nello specifico la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria, nonché i suoi successivi atti di esecuzione. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione così come previsto agli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della parte ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata causa diretta di un notevole pregiudizio morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in una lesione alla sua reputazione e, dall’altro, nella risoluzione dei contratti, nella perdita del materiale e nella perdita di redditi, pregiudizio per il quale avrebbe diritto a un risarcimento.

Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


15.4.2019   

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C 139/63


Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-59/19)

(2019/C 139/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione del ricorrente ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire la totalità del danno subito dal ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito, la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

Il motivo dedotto in via principale verte sulla presunta illegittimità delle controverse misure restrittive, nello specifico la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa alle misure restrittive adottate nei confronti della Siria, nonché i suoi successivi atti di esecuzione. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione così come previsto agli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della parte ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata causa diretta di un notevole pregiudizio morale nei suoi confronti, consistente in una lesione alla sua reputazione, pregiudizio per il quale avrebbe diritto a un risarcimento.

Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


15.4.2019   

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C 139/64


Ricorso proposto il 3 febbraio 2019 — Drex Technologies/Consiglio

(Causa T-61/19)

(2019/C 139/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Drex Technologies SA (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire l’intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subito, la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

Il motivo dedotto in via principale verte sul fatto che le controverse misure restrittive, ossia la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e dei successivi atti d’esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione come previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata la causa diretta di un rilevante danno morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato, in un danno alla sua reputazione, e, dall’altro, nella risoluzione dei contratti, nella perdita di materiale e nella perdita di redditi,, danno per il quale essa avrebbe diritto a un risarcimento.

Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


15.4.2019   

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C 139/65


Ricorso proposto il 3 febbraio 2019 — Almashreq Investment Fund/Consiglio

(Causa T-62/19)

(2019/C 139/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Almashreq Investment Fund (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare l’azione della ricorrente ricevibile e fondata;

di conseguenza, condannare l’Unione europea a risarcire l’intero danno subito dalla ricorrente mediante un importo che il Tribunale fisserà secondo equità;

in subordine, disporre la nomina di un esperto al fine di determinare l’entità complessiva del danno subito dalla ricorrente;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo in via principale e un motivo in subordine, vertenti sul danno che essa avrebbe subìto, la cui responsabilità graverebbe sul Consiglio dell’Unione europea.

Il motivo dedotto in via principale verte sul fatto che le controverse misure restrittive, ossia la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e dei successivi atti d’esecuzione, sarebbero illegittime. In primo luogo, esse violerebbero l’obbligo di motivazione come previsto dagli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in secondo luogo, arrecherebbero pregiudizio al diritto di proprietà della ricorrente e al diritto al rispetto della sua reputazione. Tale violazione sarebbe stata la causa diretta di un rilevante danno morale e materiale nei suoi confronti, consistente, rispettivamente, da un lato in un danno alla sua reputazione e, dall’altro, nella risoluzione dei contratti, la perdita di materiale e la perdita di redditi, pregiudizio per il quale essa avrebbe diritto a un risarcimento.

Il motivo dedotto in subordine verte sull’esistenza di un regime di responsabilità oggettiva dell’Unione europea.


15.4.2019   

IT

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C 139/66


Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — CRIA e CCCMC/Commissione

(Causa T-72/19)

(2019/C 139/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: China Rubber Industry Association (CRIA) (Pechino, Cina) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Pechino) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, nella parte in cui riguarda le ricorrenti e i loro membri rilevanti; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che effettuando l’analisi del pregiudizio sulla base dei dati «ponderati» delle società incluse nel campione, il regolamento impugnato viola gli articoli 2, lettera d), 8, paragrafi 1, 4 e 7, e il combinato disposto degli articoli 27 e 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento antisovvenzioni di base») (1). Anche supponendo che la ponderazione fosse autorizzata, il modo in cui è stata effettuata comporta la violazione degli articoli 8, paragrafi 1, 2 e 4, e 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’inclusione di pneumatici ricostruiti non consente alla Commissione di ottenere alcuna base per proseguire logicamente la sua inchiesta, in violazione degli articoli 2, lettera d), 8, paragrafi, 1, 4 e 5, e 9, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. L’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità che ignora la segmentazione tra pneumatici nuovi e ricostruiti non si fonda su prove positive e non costituisce un esame obiettivo, in violazione dell’articolo 8, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la valutazione dell’effetto sui prezzi (sottoquotazione dei prezzi e vendite sottocosto) e la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio viola gli articoli 8, paragrafi 1 e 2, e 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, poiché non prende in considerazione il costo per chilometro significativamente più alto di uno pneumatico nuovo rispetto a uno ricostruito e si basa sui prezzi all’esportazione costruiti.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le incongruenze, le incoerenze e la mancanza di una base probatoria positiva e/o obiettiva dell’esame del nesso di causalità violano l’articolo 8, paragrafi 1 e 5 del regolamento antisovvenzioni di base. Inoltre il regolamento impugnato non esamina adeguatamente altri fattori noti al fine di garantire che il pregiudizio causato da tali altri fattori non sia imputato alle importazioni oggetto di dumping, in contrasto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti e gli articoli 11, paragrafo 7, 29, paragrafi 1, 2 e 3, e 30, paragrafi 2 e 4, del regolamento antisovvenzioni di base omettendo di divulgare e di rendere accessibili alle ricorrenti le informazioni relative alle determinazioni del pregiudizio e del dumping.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il livello dei dazi antidumping previsto dal regolamento impugnato viola le corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento antidumping di base») (2) e l’articolo 2, paragrafi 10, lettera b), e 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento antidumping di base.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e della Commissione dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).


15.4.2019   

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C 139/67


Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We IntelliGence the World)

(Causa T-84/19)

(2019/C 139/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (We IntelliGence the World) — Domanda di registrazione n. 15 225 246

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1062/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/68


Ricorso proposto il 15 febbraio 2019 — Broughton/Eurojust

(Causa T-87/19)

(2019/C 139/71)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Jon Broughton (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: D.C. Coppens, avvocato)

Convenuta: Eurojust

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in virtù dell’articolo 270 TFUE, le decisioni impugnate di Eurojust 62/2018/AD del 20 novembre 2018, AD 2018-26 e AD 2018-27 del 4 maggio 2018, nonché la decisione di recupero del 4 maggio 2018;

dichiarare che il francese deve essere considerato la seconda lingua del ricorrente e il neerlandese la sua terza lingua;

dichiarare che il recupero disposto nei confronti del ricorrente è illegittimo, far cessare tale recupero e dichiarare che gli importi recuperati da Eurojust devono essere restituiti al ricorrente;

dichiarare che Eurojust deve ripristinare la situazione giuridica in cui il ricorrente si trovava prima delle decisioni impugnate;

condannare Eurojust alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, diretto contro tutte le decisioni impugnate, secondo il quale:

l’indagine non è stata condotta in maniera obiettiva e attenta;

il fatti su cui si basa la decisone non sono stati accertati sulla base di un’indagine attenta e imparziale;

la decisione è carente in fatto;

gli interessi del ricorrente non sono stati sufficientemente presi in considerazione, in violazione del principio della parità delle armi

2.

Secondo motivo, diretto contro le decisioni AD 2018-26 e AD 2018-27, secondo il quale

i fatti su cui si fonda la decisione non sono idonei a suffragarla;

i fatti sono stati accertati in maniera inesatta;

gli elementi di prova sono stati valutati in maniera inesatta.

3.

Terzo motivo, diretto contro la decisione di recupero, secondo il quale

la decisione è carente in fatto;

la decisione non è sufficientemente motivata.


15.4.2019   

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C 139/69


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencymachineassistant)

(Causa T-88/19)

(2019/C 139/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo currencymachineassistant — Domanda di registrazione n. 15 225 071

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1059/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/70


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (robodealer)

(Causa T-89/19)

(2019/C 139/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (robodealer) — Domanda di registrazione n. 15 225 212

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1058/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/72


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencyassistant)

(Causa T-90/19)

(2019/C 139/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo currencyassistant — Domanda di registrazione n. 15 224 876

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1057/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/73


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (tradingcurrencyassistant)

(Causa T-91/19)

(2019/C 139/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo tradingcurrencyassistant– Domanda di registrazione n. 15 225 238

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1056/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/74


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CKPL)

(Causa T-92/19)

(2019/C 139/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (CKPL) — Domanda di registrazione n. 15 368 897

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1060/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/75


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI moneypersonalassistant)

(Causa T-93/19)

(2019/C 139/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo AI moneypersonalassistant — Domanda di registrazione n. 15 225 188

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1055/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/76


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (moneyassistant)

(Causa T-94/19)

(2019/C 139/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo moneyassistant — Domanda di registrazione n. 15 225 105

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018, nel procedimento R 1054/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/77


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI currencypersonalassistant)

(Causa T-95/19)

(2019/C 139/79)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo AI currencypersonalassistant — Domanda di registrazione n. 15 225 097

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018, nel procedimento R 1053/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/78


Ricorso proposto il 14 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX Trading)

(Causa T-96/19)

(2019/C 139/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CNTX Trading — Domanda di registrazione n. 15 368 939

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018, nel procedimento R 986/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, comprese le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/79


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AIdealer)

(Causa T-97/19)

(2019/C 139/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo AIdealer — Domanda di registrazione n. 15 216 765

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 1063/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sostenere le proprie spese nonché le spese della ricorrente, incluse quelle sopportate nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/81


Ricorso proposto il 13 febbraio 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX)

(Causa T-98/19)

(2019/C 139/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MasterCard International, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso di cui trattasi: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «CNTX»/Domanda di registrazione n. 15 368 954

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018, procedimento R 1064/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la MasterCard International Incorporated a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente, incluse le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

IT

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C 139/82


Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli)

(Causa T-100/19)

(2019/C 139/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: L. Oliva Torras, SA (Manresa, Spagna) (rappresentante: E. Sugrañes Coca, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mecánica del Frío, SL (Cornellá de Llobregat, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario (Dispositivi di attacco per veicoli) — Disegno o modello comunitario n. 2217 588-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018 nel procedimento R 1397/2017-3

Conclusioni

La ricorrente rivolge al Tribunale le seguenti richieste.

Quanto alla causa di nullità, la ricorrente chiede che vengano confermate le conclusioni della commissione di ricorso su tale punto e che abbia luogo il procedimento di dichiarazione di nullità richiesto vertente sulle cause di nullità di un disegno comunitario in relazione a ciascuno degli articoli da 4 a 9 del regolamento su disegni e modelli comunitari «Requisiti per la protezione».

Quanto all’anteriorità su cui si basano le allegazioni vertenti sull’assenza di novità e di carattere individuale, secondo la ricorrente, la comparazione effettuata dalla divisione di annullamento e dalla commissione di ricorso soltanto sulla base dell’immagine A (rendering del catalogo) sarebbe erronea e la stessa chiede che venga effettuata la comparazione tenendo conto di tutti gli elementi di prova prodotti e di tutte le circostanze particolari del caso in esame.

Quanto al merito, assenza di novità del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare nullo il modello comunitario registrato, in quanto quasi identico e quindi consistente in un’imitazione sostanzialmente identica senza autorizzazione del disegno commercializzato dalla ricorrente. Di conseguenza, il modello comunitario registrato impugnato manca del requisito di novità necessario per ottenere la protezione mediante la registrazione di un disegno comunitario.

Quanto al merito, assenza di carattere individuale del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare nullo il disegno impugnato per assenza di carattere individuale rispetto ai disegni diffusi anteriormente dalla L. Oliva Torras, S.A., tenendo conto del poco margine di libertà creativa dovuto alla funzionalità tecnica del pezzo che deve essere montato in uno specifico motore di veicolo, delle caratteristiche dell’utilizzatore informato e delle somiglianze tra i pezzi messi a confronto.

Quanto al merito, esistenza di ipotesi di esclusione dalla protezione del modello comunitario registrato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento su disegni e modelli comunitari. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare nullo il modello comunitario registrato, perché ricade nel divieto di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, in quanto l’aspetto del disegno è dettato esclusivamente dalla sua funzione tecnica e perché ricade nel divieto assoluto di cui all’articolo 4 del regolamento su disegni e modelli comunitari, in quanto costituisce una componente di un prodotto complesso.

Quanto al merito, violazione dell’articolo 9 regolamento su disegni e modelli comunitari da parte del modello comunitario registrato. La ricorrente chiede che il Tribunale voglia confermare la decisione della commissione di ricorso su tale punto.

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, «Norme generali sulla ripartizione delle spese», la ricorrente chiede che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Motivi invocati

Violazione degli articoli 5, 6, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/83


Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — Salvador Garriga Polledo e a./Parlamento europeo

(Causa T-102/19)

(2019/C 139/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Salvador Garriga Polledo (Madrid, Spagna) e altri 45 ricorrenti (rappresentanti: A. Schmitt e A. Waisse, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ove opportuno, quali misure di organizzazione del procedimento o di istruzione della causa, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal servizio giuridico del Parlamento stesso, i quali sarebbero stati resi il 16 luglio 2018 nonché il 3 dicembre 2018, salva ogni ulteriore determinazione della data esatta, ma in ogni caso prima dell’adozione della decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8);

annullare la predetta decisione adottata dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, nella parte in cui modifica l’articolo 76 delle MAS (misure di attuazione dello statuto) (considerando (5) e (6), articolo 1, paragrafo 7) e articolo 2 nella misura in cui si riferisce all’articolo 76 delle MAS della decisione sopramenzionata), o, qualora i suddetti elementi non si possano considerare come scindibili dal resto dell’atto impugnato, annullare l’integralità della precitata decisione;

condannare il Parlamento alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza del Parlamento:

da un lato, l’atto impugnato sarebbe stato adottato in violazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (GU 2005, L 262, p.1) (in prosieguo: lo «statuto»). L’atto impugnato, nello specifico, sarebbe contrario alle disposizioni dell’articolo 27 dello statuto che impone la conservazione dei «diritti e delle aspettative acquisiti»;

d’altro lato, l’atto impugnato creerebbe un’imposta instaurando un prelievo speciale del 5 % dell’importo nominale della pensione nonostante l’applicazione di un’imposta non rientri nella competenza dell’Ufficio di presidenza ex articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

si contesta, da un lato, all’Ufficio di presidenza, di aver adottato l’atto impugnato senza rispettare le regole imposte dall’articolo 223 TFUE;

l’atto impugnato, d’altro lato, sarebbe insufficientemente motivato e violerebbe, pertanto, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti e delle aspettative acquisiti nonché del principio di legittimo affidamento:

da un lato, l’atto impugnato violerebbe i diritti e le aspettative acquisiti derivanti tanto dai principi generali del diritto, quanto dallo statuto, il quale prescrive espressamente che questi «restino invariati» (articolo 27);

dall’altro, l’atto impugnato violerebbe il principio di legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da una parte, le violazioni dei diritti dei ricorrenti sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dall’atto impugnato;

d’altra parte, l’atto impugnato dovrebbe essere annullato per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da una parte, l’atto impugnato violerebbe il principio di certezza del diritto in quanto illegittimamente dotato di effetti retroattivi;

d’altra parte, l’atto impugnato contravverrebbe al principio di certezza del diritto poiché avrebbe omesso di prevedere una disciplina transitoria.


15.4.2019   

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C 139/84


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Mende Omalanga/Consiglio

(Causa T-103/19)

(2019/C 139/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, ivi compresa la violazione dell’obbligo di motivazione che consente di giustificare le misure e di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, nonché sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione riguardo al coinvolgimento del ricorrente in atti che hanno ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella Repubblica democratica del Congo.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata e del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sull’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU 2010, L 336, pag. 30) e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1). A tal riguardo, il ricorrente sostiene che il criterio giuridico quale definito a tali articoli, sul quale si basa l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, viola il principio di prevedibilità degli atti dell’Unione e il principio di proporzionalità, in quanto conferisce al Consiglio un potere discrezionale arbitrario e senza vincoli.


15.4.2019   

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C 139/85


Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

(Causa T-104/19)

(2019/C 139/86)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dermavita Co. Ltd (Beirut, Libano) (rappresentante: G. Paricheva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo JUVÉDERM — Marchio dell’Unione europea n. 5 807 169

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2018 nel procedimento R 2630/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le proprie spese nonché le spese sopportate dalla ricorrente in annullamento in ogni fase dei procedimenti di revoca e di impugnazione, incluse le spese del presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 18, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento.


15.4.2019   

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C 139/86


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Riproduzione di un motivo a scacchiera)

(Causa T-105/19)

(2019/C 139/87)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G Lazzeretti, N. Parrotta e F. Rossi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Norbert Wisniewski (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso di cui trattasi: registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo che riproduce un motivo a scacchiera — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 2 829 851

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2018, procedimento R 274/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

condannare Norbert Wisniewski alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/87


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — ACRE/Parlamento

(Causa T-107/19)

(2019/C 139/88)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Plasschaert e E. Montens, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2018, contenuta nella lettera del 12 dicembre 2018 recante il riferimento D202862, sulla sovvenzione finale alla ricorrente per il 2017, nella parte in cui:

ha riqualificato l’importo relativo allo studio intitolato «Survey on attitude on UK minority groups in the EU», ossia EUR 108 985,58, come spesa non ammissibile ai fini del rimborso sulla base dell’asserita inosservanza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (1);

ha riqualificato l’importo relativo alla conferenza intitolata «UK Trade Partnership Conference», ossia EUR 122 295,10, come spesa non ammissibile ai fini del rimborso sulla base dell’asserita inosservanza dell’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003;

ha riqualificato l’importo relativo alla conferenza intitolata «Conservative International — Miami Conference of 26-27 May 2017», ossia EUR 249 589,17, come spesa non ammissibile ai fini del rimborso sulla base dell’asserita inosservanza dell’articolo 8 del regolamento n. 2004/2003;

ha riqualificato l’importo relativo alla conferenza intitolata «Conservative International — Kampala Conference of 13-15 July 2017», ossia EUR 91 546,58, come spesa non ammissibile ai fini del rimborso sulla base dell’asserita inosservanza dell’articolo 8 del regolamento n. 2004/2003;

ha affermato che il pagamento della quota associativa di EUR 133 043,80 da parte di Prosperous Armenian Party è soggetto al massimale di EUR 12 000,00 gravante sulle donazioni; e ha costretto la ricorrente a restituire a tale membro l’importo eccedente gli EUR 12 000,00, ossia l’importo EUR 121 043,80;

annullare la decisione di concessione del contributo recante il numero FINS-2019-5, nella parte in cui subordina il pagamento da parte del Parlamento europeo del 100 % dell’importo prefinanziato, di EUR 4 422 345,48, al rimborso antecedente il 15 gennaio 2019 (i) dell’importo di EUR 535 609,48 al Parlamento europeo (ii) di qualsiasi pagamento indebitamente ricevuto da terzi a tali terzi e, di conseguenza, annullare l’articolo 1.5.1 dei termini e delle condizioni particolari allegate alla citata decisione di concessione del contributo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della prima domanda, la ricorrente deduce tredici motivi.

Motivi relativi a tutti gli aspetti controversi della decisione:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, degli articoli 7 e 8 della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 2004/2003, dell’articolo II.14, paragrafo 1 della decisione di concessione di sovvenzione del 2017 e della violazione del diritto di difesa della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 2004/2003.

Motivi relativi alla riqualificazione dell’importo di EUR 108 985,58 come spesa non ammissibile e da rimborsare:

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003, quantomeno su un errore manifesto di valutazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell’Unione di certezza del diritto.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell’Unione di parità di trattamento.

Motivi relativi alla riqualificazione dell’importo di EUR 122 295,10 come spesa non ammissibile e da rimborsare:

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 2004/2003, quantomeno su un errore manifesto di valutazione.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell’Unione di parità di trattamento.

Motivi relativi alla riqualificazione degli importi di EUR 249 589,17 e di EUR 91 546,58 come spese non ammissibili e da rimborsare:

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 2004/2003, dell’articolo 10, paragrafo 4, TUE, dell’articolo 204 bis del regolamento finanziario, nonché degli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quantomeno su un errore manifesto di valutazione.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio dell’Unione di certezza del diritto.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione.

Motivi relativi alla riqualificazione dell’importo di EUR 133 043,00 e all’ordine di rimborso di EUR 121 043,80:

11.

Undicesimo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 6 del regolamento 2004/2003, quantomeno su un errore manifesto di valutazione.

12.

Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto.

13.

Tredicesimo motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione.

A sostegno della seconda domanda, la ricorrente deduce due motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, dell’articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 (2) e sulla violazione del diritto di difesa della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 28 maggio 2018, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1141/2014.


(1)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).


15.4.2019   

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C 139/90


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry)

(Causa T-108/19)

(2019/C 139/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Döhler GmbH (Darmstadt, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TasteSense By Kerry — Domanda di registrazione n. 15 820 509

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 nel procedimento R 1179/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione proposta dalla Döhler GmbH avverso la registrazione del marchio TasteSense By Kerry n. 15 820 509;

condannare l’EUIPO e la Döhler, se dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/91


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense)

(Causa T-109/19)

(2019/C 139/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kerry Luxembourg Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Döhler GmbH (Darmstadt, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TasteSense — Domanda di registrazione n. 15 820 525

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 nel procedimento R 1178/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione presentata dalla Döhler GmbH contro la registrazione del marchio TasteSense By Kerry n. 15 820 525;

condannare l’EUIPO e la Döhler, ove quest’ultima dovesse intervenire nel presente procedimento, alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/92


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kazembe Musonda/Consiglio

(Causa T-110/19)

(2019/C 139/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/92


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Boshab/Consiglio

(Causa T-111/19)

(2019/C 139/92)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/93


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kibelisa Ngambasai/Consiglio

(Causa T-112/19)

(2019/C 139/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roger Kibelisa Ngambasai (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/94


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kampete/Consiglio

(Causa T-113/19)

(2019/C 139/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/95


Ricorso proposto il 19 febbraio 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)

(Causa T-115/19)

(2019/C 139/95)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: A. Parassina, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: La Fée LLP (Hertfordahire, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo ANGEL’S ENVY — Domanda di registrazione n. 13 896 551

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2018 nel procedimento R 338/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione avverso la registrazione del marchio denominativo e figurativo n. 13 896 551 per prodotti della classe 33;

trasmettere all’EUIPO la sentenza del Tribunale dell’Unione europea;

condannare La Feè LLP alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio;

violazione dell’articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/96


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kande Mupompa/Consiglio

(Causa T-116/19)

(2019/C 139/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

IT

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C 139/96


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kahimbi Kasagwe/Consiglio

(Causa T-117/19)

(2019/C 139/97)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

IT

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C 139/97


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Amisi Kumba/Consiglio

(Causa T-118/19)

(2019/C 139/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

IT

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C 139/98


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Mutondo/Consiglio

(Causa T-119/19)

(2019/C 139/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalev Mutondo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 14 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 14 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/99


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Numbi/Consiglio

(Causa T-120/19)

(2019/C 139/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: John Numbi (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 5 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 5 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/99


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ruhorimbere/Consiglio

(Causa T-121/19)

(2019/C 139/101)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 12 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 12 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/100


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-122/19)

(2019/C 139/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 13 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 13 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/101


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Kanyama/Consiglio

(Causa T-123/19)

(2019/C 139/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

IT

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C 139/102


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Ilunga Luyoyo/Consiglio

(Causa T-124/19)

(2019/C 139/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato II della decisione 2010/788/PESC;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005;

dichiarare l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2010/788/PESC e dell’articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1183/2005/CE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/19, Mende Omalanga/Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/102


Ricorso proposto il 21 febbraio 2019 — Dyson e altri/Commissione

(Causa T-127/19)

(2019/C 139/105)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Dyson (Malmesbury, Regno Unito) e altre 14 parti ricorrenti (rappresentanti: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe e M. Healy, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la convenuta responsabile del danno subito dalle parti ricorrenti in conseguenza dell’adozione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 (1), per un importo pari a circa:

EUR 176 100 000,00, inclusi gli interessi compensativi, per lo scenario controfattuale consistente nell’assenza del regolamento sull’etichettatura, a partire dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 sino al 19 gennaio 2019, quando il regolamento sull’etichettatura è stato annullato; e/o in subordine

EUR 127 100 000,00, inclusi gli interessi compensativi, per lo scenario controfattuale rappresentato dal contenitore pieno, a partire dall’entrata in vigore del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 sino al 19 gennaio 2019, quando il regolamento sull’etichettatura è stato annullato; e

condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010 (2), e avrebbe ecceduto la propria competenza giuridica prevista dall’articolo 290 TFUE nell’adottare il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 un metodo di prova a contenitore vuoto.

La convenuta avrebbe trascurato un elemento essenziale dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2010/30/UE ed avrebbe ecceduto le proprie competenze, in contrasto con l’articolo 290 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il principio della parità di trattamento attraverso l’adozione del regolamento delegato (UE) n. 665/2013, il quale avrebbe operato una discriminazione illegittima tra i tradizionali aspirapolveri «con sacco» e quelli a tecnologia ciclonica «senza sacco» come quelli delle parti ricorrenti, senza un’oggettiva giustificazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il principio fondamentale di buona amministrazione e/o il suo obbligo di diligenza nell’adottare un metodo di prova a contenitore vuoto, il quale: (i) avrebbe trascurato un elemento essenziale della direttiva 2010/30/UE; (ii) avrebbe operato delle discriminazioni nei confronti di tecnologie fondamentalmente differenti; (iii) avrebbe omesso di valutare in modo attento e imparziale gli alternativi metodi di prova a contenitore pieno disponibili all’epoca.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il diritto fondamentale dei ricorrenti all’esercizio di un’attività commerciale o d’impresa.

La convenuta ha adottato un regolamento che avrebbe propeso in favore dei tradizionali aspirapolveri «con sacco», i quali perderebbero di rendimento quando il contenitore si riempie di polvere, piuttosto che per le macchine ad energia ciclonica, come quelli delle parti ricorrenti, che avrebbero conservato il proprio rendimento durante l’uso. Ciò ha limitato la capacità parti ricorrenti di svolgere la propria attività e di competere lealmente con i concorrenti di minore efficienza nel caso di riempimento del contenitore sarebbe stata celata dall’etichettatura della convenuta che avrebbe stabilito di testare a contenitore vuoto.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che queste gravi violazioni del diritto dell’Unione europea avrebbero causato un considerevole danno materiale e non materiale per il quale la convenuta dovrebbe essere tenuta a risarcire le parti ricorrenti.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).

(2)  Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1).


15.4.2019   

IT

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C 139/104


Ricorso proposto il 26 febbraio 2019 — Spadafora/Commissione

(Causa T-130/19)

(2019/C 139/106)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Sergio Spadafora (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione, adottata il 26 novembre 2018 dal Direttore Generale dell’OLAF, con la quale è stato respinto il reclamo introdotto il 24 luglio 2018 dal ricorrente;

Annullare la decisione adottata dall’allora Direttore Generale facente funzione dell’OLAF, agente in quanto APN, riguardante la nomina del capo dell’unità OLAF.C4 («Consulenza giuridica») a partire dal 1o giugno 2018;

Condannare la Commissione europea al risarcimento a favore del ricorrente del danno patrimoniale e non patrimoniale;

Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge principalmente contro le decisioni di nomina, a partire dal 1ogiugno 2018, del capo dell’unità «Consulenza giuridica» della direzione «Supporto alle inchieste» dell’OLAF, e di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la summenzionata decisione di nomina.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, primo e secondo paragrafo, della decisione della Commissione C (2016) 3288 finale.

Si fa valere a questo riguardo che le valutazioni contenute nei rapporti della società esterna di consulenza non furono tenute in conto dall’AIPN, come invece previsto, al fine di una legittima selezione del capo unità, dall’articolo 8, primo paragrafo, della decisione della Commissione sopracitata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo d’imparzialità.

Si fa valere a questo riguardo che l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è stato rispettato nella fattispecie, perché la decisione di nomina del capo unità in questione, anziché essere il legittimo risultato di un equo processo di selezione, è stato l’obiettivo perseguito tramite un preordinato illegittimo disegno della convenuta. Nell’illegittimo preordinato disegno della convenuta si potrebbero riconoscere due elementi principali: (i) favoritismo nei confronti di una concorrente del ricorrente; (ii) svilimento della sentenza del Tribunale UE (Sezione delle impugnazioni), del 5 dicembre 2017, nella causa T-250/16 P.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, sebbene sulla base dell’articolo 8, secondo paragrafo, lettera a), della decisione della Commissione C(2016) 3288 finale, «avant de procéder à une nomination, le directeur général concerné consulte le Commissaire de tutelle», l’APN non si sarebbe è attenuta nella fattispecie a questa procedura di consultazione, accordandosi invece con una o più persone sul candidato da nominare come capo unità.


15.4.2019   

IT

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C 139/105


Ricorso proposto il 28 febbraio 2019 — Off-White/EUIPO (OFF-WHITE)

(Causa T-133/19)

(2019/C 139/107)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Off-White LLC (Springfield, Illinois, Stati Uniti) (rappresentante: M. Decker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OFF-WHITE — Domanda di registrazione n. 17 360 009

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2018 nel procedimento R 580/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ad ogni modo, condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dalla OFF-WHITE LLC dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

La decisione impugnata non ha tenuto conto della prassi precedente e viola i principi di buona amministrazione, certezza del diritto e parità di trattamento.

Violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


15.4.2019   

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C 139/106


Ricorso proposto il 4 marzo 2019 — Pilatus Bank/BCE

(Causa T-139/19)

(2019/C 139/108)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare nulla, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione impugnata, con cui la BCE ha rifiutato di assumere la vigilanza diretta della ricorrente conformemente all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sul meccanismo di vigilanza unico. (1)

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente conformemente agli articoli 134 e 135 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha presupposto erroneamente di non essere più competente in materia di vigilanza sulla ricorrente in seguito alla revoca della licenza di quest’ultima.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE è obbligata ad assumere la vigilanza in quanto deve mantenere standard di vigilanza elevati.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a un ricorso effettivo e del principio della parità delle armi.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo, vertente su uno sviamento di potere.

7.

Settimo motivo, vertente su un difetto di motivazione adeguata.

8.

Ottavo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltati.

9.

Nono motivo, vertente su una violazione del principio del nemo auditor.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, 29.10.2013, pag. 63.


15.4.2019   

IT

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C 139/107


Ricorso proposto il 7 marzo 2019 — Kludi/EUIPO — Adlon Brand (ADLON)

(Causa T-144/19)

(2019/C 139/109)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kludi GmbH & Co. KG (Menden, Germania) (rappresentante: A. Zafar, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Adlon Brand GmbH & Co. KG (Düren, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo ADLON — Domanda di registrazione n. 11 115 961

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2018 nel procedimento R 1500/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione del principio dispositivo.


15.4.2019   

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C 139/108


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Seigneur/BCE

(Causa T-674/16) (1)

(2019/C 139/110)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


15.4.2019   

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C 139/108


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Bowles/BCE

(Causa T-677/16) (1)

(2019/C 139/111)

Lingua processuale: il francese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/109


Ordinanza del Tribunale del 27 febbraio 2019 — Government of Gibraltar/Commissione

(Causa T-783/16) (1)

(2019/C 139/112)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.