ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 133

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
10 aprile 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 133/01

Tassi di cambio dell'euro

1

2019/C 133/02

Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione — Roquefort (DOP)

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 133/03

Pubblicazione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), delle decisioni degli Stati membri relative al rilascio, alla sospensione o alla revoca di licenze d’esercizio ( 1 )

14


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2019/C 133/04

Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti magnetici a grani orientati originari, tra l’altro, del Giappone: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

34


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 aprile 2019

(2019/C 133/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1277

JPY

yen giapponesi

125,51

DKK

corone danesi

7,4650

GBP

sterline inglesi

0,86335

SEK

corone svedesi

10,4250

CHF

franchi svizzeri

1,1270

ISK

corone islandesi

133,80

NOK

corone norvegesi

9,6190

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,618

HUF

fiorini ungheresi

321,50

PLN

zloty polacchi

4,2870

RON

leu rumeni

4,7610

TRY

lire turche

6,4056

AUD

dollari australiani

1,5781

CAD

dollari canadesi

1,4984

HKD

dollari di Hong Kong

8,8440

NZD

dollari neozelandesi

1,6718

SGD

dollari di Singapore

1,5255

KRW

won sudcoreani

1 284,96

ZAR

rand sudafricani

15,8215

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5688

HRK

kuna croata

7,4342

IDR

rupia indonesiana

15 937,78

MYR

ringgit malese

4,6220

PHP

peso filippino

58,682

RUB

rublo russo

73,0029

THB

baht thailandese

35,804

BRL

real brasiliano

4,3471

MXN

peso messicano

21,3479

INR

rupia indiana

78,1880


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/2


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione

«Roquefort» (DOP)

(2019/C 133/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia ha presentato una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della DOP «Roquefort» a norma dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(2)

A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento.

(3)

Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (2), comprese le modifiche del documento unico e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Roquefort» (DOP) dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, comprese le modifiche del documento unico e il riferimento alla pubblicazione del pertinente disciplinare di produzione, per la denominazione registrata «Roquefort» (DOP) figura nell’allegato della presente decisione.

A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica di cui al primo comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ALLEGATO

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Roquefort»

N. UE: PDO-FR-0131-AM03 – 19.10.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Confédération Générale des Producteurs de lait de brebis et des industriels de «Roquefort»

Indirizzo: 36 avenue de la République, BP 40348, 12103 Millau cedex, FRANCIA

Tel. +33 565592200

Fax +33 565592208

E-mail: info@roquefort.fr

Il gruppo è composto da produttori di latte di pecora e da trasformatori del latte in «Roquefort» e ha pertanto un interesse legittimo a presentare domanda di modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voci del disciplinare interessate dalla modifica (dalle modifiche)

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: zona geografica, riferimento riguardante la struttura di controllo, condizioni nazionali.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

—    Voce «Descrizione del prodotto»

Per maggior precisione, nella frase «La pasta non pressata e non cotta, insemenzata con spore di Penicillium roqueforti, a crosta umida contiene…» si aggiungono le parole «fermentata e salata» per descrivere la pasta del «Roquefort». La stessa aggiunta è effettuata anche nel documento unico (punto 3.2).

Le parole «per 100 grammi di formaggio dopo essiccazione completa» sono sostituite da «per 100 grammi di estratto secco», al fine di facilitare la lettura. Questa modifica è richiesta perché corrisponde alla definizione di grasso sulla sostanza secca per un formaggio.

La descrizione del colore dell’erborinatura della pasta è corretta: «azzurro» è sostituito da «verde-azzurro». Questi aggettivi sono infatti più adatti a descrivere l’erborinatura del «Roquefort». La stessa correzione è prevista anche nel documento unico (punto 3.2).

Per evitare qualsiasi ambiguità, si aggiunge che «il taglio del “Roquefort” è autorizzato». La stessa precisazione è aggiunta anche nel documento unico (punto 3.5).

Rispetto al punto 4.2 della scheda riepilogativa pubblicata, per fornire una descrizione più dettagliata del prodotto, al punto 3.2 del documento unico sono aggiunte le seguenti disposizioni che figurano nel disciplinare vigente:

«… contiene almeno 52 grammi di materia grassa per 100 grammi di estratto secco»;

«Il formaggio ha forma cilindrica e un diametro di 19-20 centimetri»;

«Il formaggio viene messo a stagionare e a maturare per un periodo di almeno novanta giorni a decorrere dal giorno di produzione».

—    Voce «Prova dell’origine»

Il paragrafo «Ciascun operatore compila una “dichiarazione di attitudine” registrata dai servizi dell’INAO (Istituto nazionale per le denominazioni d’origine) affinché detto organismo possa identificare tutti gli operatori. Questi ultimi debbono tenere a disposizione dell’INAO i registri e i documenti necessari al controllo dell’origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi» è soppresso in seguito all’evoluzione della normativa nazionale in materia di controllo.

Al suo posto sono introdotti gli obblighi di dichiarazione degli operatori. Si prevedono pertanto:

una dichiarazione di identificazione: al fine di un attestato che ne riconosca l’idoneità a soddisfare i requisiti del disciplinare della denominazione di cui chiedono di beneficiare,

dichiarazioni preliminari sull’intenzione di non produrre e non riprendere la produzione,

dichiarazioni specifiche per tipo di operatore (operatori dei laboratori di produzione, operatori sia di cantine di stagionatura sia di ambienti a temperatura controllata, e operatori di ambienti a temperatura controllata non produttori),

dichiarazioni necessarie per la conoscenza e il controllo dei prodotti da commercializzare come denominazioni di origine.

Si aggiunge una descrizione dettagliata delle registrazioni che gli operatori sono tenuti a effettuare per quanto riguarda la produzione e la raccolta del latte, la produzione e il trasporto dei formaggi dal laboratorio di produzione alla cantina di stagionatura, la stagionatura, la maturazione e lo stoccaggio. Tali informazioni sono utili per controllare il rispetto del disciplinare e la tracciabilità dei prodotti. Sono aggiunte le disposizioni comuni ai vari registri, in particolare si precisano i termini per la conservazione dei documenti e la possibilità che alcuni siano informatizzati.

Per maggiore precisione, si aggiunge che l’esame analitico e organolettico del prodotto è effettuato a campione, in fase di condizionamento, secondo le modalità previste dal piano di controllo.

Sono aggiunte le modalità di identificazione del prodotto: si precisa che il marchio di identificazione del formaggio comprende il codice del sito di produzione, la data di produzione e il numero di lotto. Tale identificazione è importante per la tracciabilità del prodotto.

—    Voce «Metodo di ottenimento»

Sottorubrica «Produzione del latte»

All’inizio della sottorubrica è aggiunta la frase «La produzione del latte di pecora e la consegna ai laboratori di produzione soddisfano le seguenti condizioni» per introdurre i seguenti paragrafi.

—   Composizione del gregge:

Il termine di 5 anni a decorrere dal 22 gennaio 2001 per adeguare la composizione degli allevamenti alle disposizioni del disciplinare è revocato perché scaduto. La stessa revoca è riportata anche al punto 3.3 del documento unico in relazione alla scheda riepilogativa pubblicata.

È aggiunta la definizione di ovino da latte «animale di almeno un anno». Questa precisazione è utile per il controllo delle disposizioni relative agli ovini da latte.

—   Alimentazione:

Nella disposizione che prevede che «le pecore [siano] tradizionalmente allevate con un’alimentazione a base di erba, foraggi e cereali provenienti per almeno tre quarti, in termini di sostanza secca, dalla zona geografica di produzione», sono aggiunte le parole «per anno». La precisazione del periodo di riferimento a cui si applica la disposizione è utile per il controllo.

Si aggiunge che «i foraggi secchi o fermentati provengono principalmente dall’azienda agricola» e che «indipendentemente dalla loro origine, i mangimi acquistati all’esterno dell’azienda agricola, esclusi paglia e macinati su richiesta o equivalenti, ma inclusi i foraggi, i cereali e i mangimi complementari destinati alle pecore e alle agnelle da rimonta, non superano in media, per gregge e per anno, 200 kg di sostanza secca per pecora lattiera presente nell’azienda agricola.» Tali disposizioni sono intese a garantire la massima autonomia delle aziende agricole per l’alimentazione degli ovini e rispecchiano il sistema di allevamento tradizionale, non transumante, della zona geografica. Esse rafforzano la disposizione secondo cui l’alimentazione degli ovini proviene per almeno tre quarti della zona geografica. La disposizione relativa alla limitazione degli acquisti esterni dei mangimi citati è aggiunta anche al punto 3.3 del documento unico, unitamente a un paragrafo che giustifica il motivo per cui non è tecnicamente possibile garantire che provengano interamente dalla zona geografica delimitata.

Ai fini del controllo relativo alla restrizione degli acquisti di mangimi al di fuori dell’azienda, si aggiunge che «il numero di ovini da latte presenti corrisponde al numero di capi presenti alla nascita».

La disposizione che prevede la possibilità di concedere deroghe alla provenienza del mangime è revocata in quanto non adeguata. La frase «La presente disposizione potrà essere oggetto di deroghe concesse dai servizi dell’Institut national de l’origine et de la qualité per periodi di siccità, condizioni climatiche avverse o altre circostanze eccezionali» è pertanto soppressa. Per lo stesso motivo, il riferimento alle deroghe di cui al punto 4.5 della scheda riepilogativa pubblicata non figura al punto 3.3 del documento unico.

Al fine di garantire un pascolo efficace delle pecore, è stata introdotta una disposizione in cui si precisa che «almeno il 25 % della superficie foraggera principale (SFP) è destinato al pascolo del gregge lattiero ed è accessibile a tal fine».

Si aggiunge che «nei periodi di stabulazione, la razione giornaliera individuale comprende almeno un chilogrammo di sostanza secca di fieno, in media nel gregge», essendo questo un foraggio tradizionale che contribuisce all’equilibrio della razione. Lo stesso è aggiunto anche nel documento unico (punto 3.3).

Sono aggiunti due elenchi di mangimi vietati nell’alimentazione del gregge.

Il primo elenco aggiunto è il seguente:

«—

qualsiasi aggiunta di urea nei mangimi,

tutti gli insilati di granturco dolce,

tutti gli insilati o le balle di foraggio di più di un anno,

tutti i sottoprodotti dell’industria, conservati a umido.»

Il secondo elenco di divieti, «relativo all’alimentazione del gregge di ovini da latte (pecore e agnelle) su tutto l’anno», è il seguente:

«—

tutti i prodotti di origine animale, esclusi il latte d’allattamento e i succedanei del latte destinati alle agnelle da rimonta,

tutti gli additivi appartenenti alle categorie degli antibiotici e dei fattori di crescita,

tutte le premiscele medicate a base di antibatterici per uso orale, salvo nel caso di trattamento terapeutico delle agnelle da rimonta nel periodo di svezzamento,

tutti i mangimi cui sono state aggiunte materie grasse e che sono stati sottoposti a un trattamento al fine di proteggerli dalla degradazione del rumine.»

L’intenzione è quella di escludere determinati alimenti o determinate pratiche al fine di garantire agli ovini mangimi tradizionali di qualità. Analogamente, per garantire la qualità dei foraggi distribuiti agli ovini, si aggiunge che «la distribuzione elimina il fieno e i foraggi umidi mal conservati» e che «la raccolta dei foraggi deve essere effettuata in condizioni climatiche ottimali».

—   Stoccaggio dei foraggi:

Nello spirito delle disposizioni precedenti, sono introdotte regole relative allo stoccaggio dei foraggi per assicurare buone condizioni di conservazione ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«Lo stoccaggio dei foraggi secchi e della paglia avviene in un luogo asciutto e isolato dal terreno. Lo stoccaggio dei foraggi conservati in silos è effettuato su una piattaforma in cemento, in pendenza, così da permettere il recupero degli scoli. La copertura dei silos è rinnovata ogni anno ed è conforme alla norma NF pertinente. Lo stoccaggio del foraggio imballato avviene su una piattaforma in cemento o stabilizzata. Per le modalità di conservazione di foraggi umidi è obbligatorio utilizzare un agente di insilamento.»

—   Sistemazione degli ovili:

Si aggiunge che «La sistemazione degli ovili prevede una superficie minima (compresi i corridoi) di 1,5 m2 per una pecora con agnello o di 1,2 m2 per una pecora da sola», al fine di assicurare il mantenimento di pulizia adeguata degli animali, di permetterne lo spostamento nell’ovile e di mantenere un ambiente salubre.

Sottorubrica «Stoccaggio e raccolta del latte»

Si aggiunge che il latte consegnato ai laboratori di produzione è «non scremato e non acido» così da garantire l’integrità e la qualità del latte messo in lavorazione.

Per evitare qualsiasi contaminazione e garantire la qualità del latte utilizzato, è necessario aggiungere le seguenti condizioni dopo la frase preesistente «Dopo la filtrazione, il latte è stoccato al freddo»:

«Il latte è stoccato in recipienti chiusi e refrigerati»,

«La temperatura di stoccaggio del latte nell’azienda agricola e durante il trasporto verso gli stabilimenti di trasformazione raggiunge al massimo 10 °C».

Questa temperatura, superiore rispetto a quella prevista nell’allegato III, sezione IX, capitolo I, punto II.B.2, del regolamento (CE) n. 853/2004, è necessaria per il mantenimento in attività della flora lattica naturale del latte che è utile alla produzione del «Roquefort» con latte crudo ed è autorizzata dall’autorità competente.

È introdotta la possibilità di portare «la durata massima di stoccaggio del latte nell’azienda agricola» a «38 ore» (invece che 24 ore) «nei casi eccezionali di malghe particolarmente isolate in montagna e con una produzione individuale scarsa, in termini di litri». In tal caso la temperatura di stoccaggio è riportata a «4 °C» per assicurare la buona conservazione del latte. Detta disposizione mira a non escludere dalla denominazione i piccoli produttori che si trovano in zone di montagna di difficile accesso nella zona geografica in cui la densità di produzione di latte è più scarsa. Si precisa inoltre che «L’autorizzazione di detta particolare misura è concessa dal direttore dell’Institut national de l’origine et de la qualité», ossia dall’autorità competente, in modo circostanziato e dietro esibizione di giustificativi da parte del richiedente. L’autorizzazione di una simile misura non incide sulla qualità del latte messo in lavorazione, in particolare sulla sua qualità sanitaria, che rispetta la normativa generale.

Sottorubrica «Produzione»

La disposizione «Detti laboratori sono indipendenti e non hanno alcun contatto diretto con altre unità di trasformazione eventualmente presenti nello stesso sito di produzione, salvo tramite tubature che permettono di evacuare il latte di pecora che non rispetti più le disposizioni del presente disciplinare» è aggiunta dopo la disposizione del disciplinare che indica che «Solo il latte che rispetta tali disposizioni può essere usato per rifornire i laboratori destinati alla produzione del “Roquefort”». Tenuto conto della natura altamente stagionale della produzione di latte di pecora e della capacità dei loro strumenti di trasformazione, i produttori di «Roquefort» potrebbero infatti essere costretti a escludere dalla produzione di «Roquefort» latte di pecora che sarà quindi trasformato in altri prodotti lattiero-caseari ovini. Il latte crudo di pecora può inoltre essere escluso dalla produzione di «Roquefort» sulla base di analisi con risultati non conformi ed essere utilizzato per altri prodotti lattiero-caseari ovini dopo essere stato sottoposto a trattamento termico. Si stima così che ancora prima della messa in produzione, un produttore scarti circa il 30 % del latte raccolto, che comporterà la possibile produzione di altri prodotti lattiero-caseari ovini. Il latte non destinato alla produzione di «Roquefort» può essere trattato in loco, ma in unità di lavorazione indipendenti che non sono in diretto contatto con i laboratori di produzione del «Roquefort».

È aggiunta la disposizione «Sono vietate l’introduzione, la ricezione o la presenza di latte diverso dal latte di pecora e di prodotti caseari ottenuti da latte diverso dal latte di pecora, nei siti di produzione e i locali di stagionatura e maturazione in cui il formaggio «Roquefort» è preparato, prodotto, stagionato e maturato». L’esclusività del latte di pecora e dei formaggi risultati dalla sua lavorazione è giustificata dai seguenti motivi:

da un lato il divieto totale di qualsiasi altro latte o formaggio nei siti di produzione del «Roquefort» è l’unico modo che il produttore ha di garantire l’assenza di miscele di latte e quindi di garantire l’autenticità del «Roquefort». Un’analisi ex post, per quanto dettagliata, è effettivamente sempre aleatoria e parziale (campionatura limitata e non esaustiva). Il divieto a priori si applica invece a tutti i formaggi prodotti garantendo così l’autenticità di tutti i formaggi che potrebbero essere consumati;

dall’altro lato, il «Roquefort» è prodotto esclusivamente con il latte di pecora di razza Lacaune che rispetta il disciplinare della DOP «Roquefort». La sua stessa identità è pertanto intrinsecamente connessa a questo latte di pecora. I produttori di «Roquefort» possono garantire al di sopra di ogni dubbio l’identità del «Roquefort» solo vietando preventivamente l’introduzione di latte e formaggi di altro tipo nei locali adibiti alla produzione, alla stagionatura e alla maturazione del «Roquefort»;

per finire, il «Roquefort» è prodotto esclusivamente con latte crudo di pecora. Per mantenere integra questa fragile materia prima, evitarne la denaturazione e, di conseguenza, garantire la qualità del «Roquefort» occorre che nei siti di produzione e nei locali di stagionatura e maturazione del «Roquefort» non vi sia la presenza di latte diverso da quello ovino né di formaggi prodotti a partire da latte non ovino.

Sottorubrica «Stagionatura e maturazione»

Si aggiunge che «la temperatura della fase di maturazione del formaggio non può essere inferiore a -5 °C» (meno cinque gradi Celsius). È infatti necessario limitare la temperatura minima del locale in cui i formaggi sono stagionati per permettere di abbassarne sufficientemente la temperatura interna così da rallentarne lo sviluppo senza bloccarlo e consentendo una stagionatura lenta. In questa fase gli enzimi compiono la proteolisi e la lipolisi, due azioni necessarie per ottenere un formaggio dalle proprietà organolettiche ricercate al termine di un periodo minimo di 90 giorni a partire dal giorno di produzione.

—    Voce «Legame con la zona geografica»

Questa voce viene riscritta in modo da mostrare più chiaramente il legame tra il «Roquefort» e la sua zona geografica, senza modificare la sostanza del legame. La nuova presentazione è rispecchiata anche nel documento unico (punto 5).

Sono messi in evidenza i fattori naturali specifici della zona geografica (clima, substrato geologico, suolo, fenomeni naturali in atto nello sviluppo e funzionamento delle cantine di stagionatura). I riferimenti storici sono ridotti ai principali eventi che testimoniano la reputazione molto antica del «Roquefort» e sono collocati dopo i fattori naturali. Vengono aggiunte le caratteristiche specifiche del sistema di allevamento basato sullo sfruttamento delle pecore della razza Lacaune e sull’uso di risorse foraggere vicine all’azienda agricola. Per completare la frase relativa alla preparazione delle polveri e delle culture di Penicillium roqueforti per l’insemenzamento del formaggio, è aggiunto il riferimento ad altre competenze specifiche per la produzione, la stagionatura e la maturazione al fine fornire una descrizione più completa dei fattori umani.

Viene aggiunta una descrizione delle caratteristiche specifiche del prodotto (formaggio a pasta erborinata, prodotto con latte di pecora crudo e intero, stagionato e maturato per almeno 90 giorni, caratteristiche organolettiche specifiche).

Il nesso di causalità tra le caratteristiche specifiche della zona geografica e quelle del prodotto è descritto in diversi paragrafi, aggiunti in sostituzione dei paragrafi «La stagionatura che avviene esclusivamente nelle cantine naturali dei ghiaioni dell’altipiano del Mont Combalou conferisce al Roquefort, come si è detto, il suo sapore unico» e «L’incontro tra un territorio difficile e ingrato, un dono della natura con le cantine del Mont Combalou, nel cuore di vaste distese svantaggiate a cui solo la selvaticità della pecora è in grado di adattarsi, e la tenacia e il talento di uomini duri, laboriosi e pazienti che da generazioni tramandano il loro sapere, spiega il successo di un formaggio che “figlio delle montagne e del vento, porta sulla vostra tavola un po’ dell’anima del Rouergue”», e del paragrafo «La specificità del Roquefort è il frutto di una stretta collaborazione fra l’uomo e la natura. Essa si fonda, da un lato, sulle caratteristiche del latte proveniente da pecore di razze tradizionali nutrite secondo le usanze e, dall’altro, sull’originalità delle cantine naturali di Roquefort-sur-Soulzon, interamente scavate in ghiaioni siti ai piedi delle rocce calcaree del Mont Combalou, nelle quali si compie un miracolo della natura che conferisce al Roquefort il suo sapore unico e inconfondibile.» che figura nella scheda riepilogativa pubblicata. I principi fondamentali del legame restano invariati: uso della razza Lacaune associato a un sistema di allevamento tradizionale e a un’alimentazione basata sulle risorse della zona geografica, sulla competenza di produzione con latte crudo e intero, sulle cantine di stagionatura originali e sulla maturazione lenta.

—    Voce «Etichettatura»

A fini di chiarezza si aggiunge che le informazioni relative alle indicazioni riportate sulle confezioni riguardano i formaggi «interi o tagliati». Al punto 3.6 del documento unico è aggiunta la disposizione completa («I formaggi «Roquefort» messi in vendita interi o tagliati sono confezionati in imballaggi su cui è riportato il nome della denominazione di origine «Roquefort», scritto in caratteri di dimensione almeno pari a due terzi della dimensione dei caratteri più grandi che compaiono sull’etichetta.»), e si precisa «La stessa indicazione è riportata anche sulle casse o gli imballaggi di altro tipo contenenti questi formaggi.» che compare nel disciplinare in vigore.

L’obbligo di apporre il logo «INAO», divenuto obsoleto, è soppresso (anche al punto 3.6 del documento unico) e viene aggiunto l’obbligo di apporre «il simbolo DOP dell’Unione europea».

Al fine di evitare qualsivoglia ambiguità, si aggiunge che il divieto di aggiungere alla denominazione di origine qualsiasi elemento qualificativo o altra menzione (a eccezione del marchio collettivo e di altri marchi di fabbrica o commerciali particolari, nonché di ragioni sociali o di contrassegni) riguarda «l’etichetta, il materiale pubblicitario, la comunicazione, le fatture o i documenti commerciali». Lo stesso è aggiunto anche nel documento unico (punto 3.6).

—    Altro

Alla voce «Delimitazione della zona geografica», l’elenco dei comuni che la costituiscono è stato corretto per eliminare gli errori tipografici iniziali ed aggiornato per tenere conto della fusione di più comuni, a perimetro costante.

I paragrafi introduttivi che illustrano gli sviluppi storici del perimetro della zona geografica sono soppressi in quanto non sono utili alla descrizione della delimitazione («All’inizio del secolo, ai sensi della legge del 26 luglio 1925, la cui finalità è quella di garantire la denominazione di origine del formaggio Roquefort, la zona di produzione del latte di pecora è piuttosto ampia dal momento che include “le attuali zone di produzione francesi e le zone della Francia metropolitana che presentano caratteristiche delle razze ovine, dei pascoli e del clima uguali”, in quanto il decreto del parlamento di Tolosa del 1666 circoscrive la zona di stagionatura al Roquefort-sur-Soulzon e, sentenze successive, in particolare quelle del 21 luglio 1904 e del 22 dicembre 1921, la limitano alle sole cantine di Roquefort situate nella zona dei ghiaioni del Mont Combalou.», «In applicazione della legge del 1925, il decreto del 1979 prima, e del 1986 poi, definivano una zona geografica situata nella zona a sud del Massif Central e nella vecchia provincia di Rouergue e in alcune regioni limitrofe, ovvero in molti dipartimenti, data la dimensione ridotta delle greggi, costrette ad accontentarsi di alimenti scarsi in zone aride e secche.” e «Gli sforzi compiuti dagli operatori professionali per incrementare l’allevamento ovino hanno permesso di restringere gradualmente la zona di approvvigionamento del latte. Al giorno d’oggi, il latte è raccolto unicamente nella zona corrispondente al “rayon” che comprende 560 comuni o parti di comuni.»).

Il paragrafo che descrive le caratteristiche della zona attuale è anch’esso soppresso, in quanto la descrizione delle caratteristiche specifiche della zona geografica rientra nella voce «Legame con la zona geografica» («Quest’area corrisponde alla zona di media montagna del sud del Massif Central, nonché alle zone pedemontane e a quella dei bacini all’interno del massiccio. Nelle piccole regioni agricole selezionate da almeno 30 anni esiste un punto di raccolta o una latteria e gli allevamenti producono ancora oggi latte destinato alla produzione di formaggio Roquefort. Il sistema di allevamento in questa zona è un elemento caratteristico del Roquefort (sfruttamento della razza Lacaune da molti anni e sistemi che non prevedono la transumanza)»).

Dopo l’elenco dei comuni o delle parti di comuni compresi nella zona geografica è aggiunta la frase «Per i comuni parzialmente inclusi si fa riferimento ai documenti cartografici depositati in municipio» per specificare le modalità di accesso alla delimitazione esatta dei comuni parzialmente inclusi.

Alla voce «Riferimenti relativi alla struttura di controllo», sono aggiornati il nome e i recapiti delle strutture ufficiali.

Alla voce «Condizioni nazionali» è aggiunta una tabella contenente i principali punti da controllare e il relativo metodo di valutazione, conformemente alla normativa nazionale in vigore ed è eliminato il riferimento al decreto nazionale sulla denominazione di origine controllata.

Al punto 3.5 del documento unico, la disposizione secondo cui «Le operazioni di magazzinaggio prima dell’imballaggio, taglio, confezionamento, pre-imballaggio e imballaggio dei formaggi sono effettuate esclusivamente nel comune di Roquefort-sur-Soulzon», che figura al punto 4.5 della scheda riepilogativa pubblicata, è ripresa e completata con l’aggiunta di una giustificazione.

Al punto 4 del documento unico, il paragrafo introduttivo che figura al punto 4.3 della scheda riepilogativa pubblicata, non è ripreso in quanto non fa direttamente parte della breve descrizione della delimitazione della zona geografica («Inizialmente si trattava di una vasta zona a sud del Massif Central che, come precisa la legge del 26 luglio 1925, presentava le stesse caratteristiche sotto il profilo delle razze ovine, dei pascoli e del clima ed era caratterizzata da un paesaggio arido e selvaggio in cui pascolavano greggi di pecore. Grazie agli sforzi degli operatori professionali di Roquefort per incoraggiare l’allevamento, sviluppare la produzione lattiera e rafforzare il legame tra il prodotto e il suo ambiente geografico, il latte utilizzato per la produzione del formaggio Roquefort proviene esclusivamente da una zona denominata «rayon», comprendente 560 comuni o parti di comuni, ripartiti nei dipartimenti di Aveyron, Aude, Lozère, Hérault, Gard e Tarn:»).

Le disposizioni di cui al punto 4.4 «Prova dell’origine» e al punto 4.7 «Struttura di controllo» della scheda riepilogativa pubblicata, unitamente alle disposizioni relative alla produzione, alla stagionatura e alla maturazione di cui al punto 4.5 della scheda riepilogativa pubblicata, non sono riprese nel documento unico perché quest’ultimo non contiene voci corrispondenti.

DOCUMENTO UNICO

«Roquefort»

N. UE: PDO-FR-0131-AM03 – 19.10.2017

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione

«Roquefort»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3 Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Roquefort» è un formaggio a pasta erborinata, preparato e prodotto esclusivamente con latte di pecora crudo e intero in conformità alle usanze locali, fedeli alle tradizioni e costanti nel tempo.

La pasta non pressata, non cotta, insemenzata con spore di Penicillium roqueforti, fermentata e salata, a crosta umida, contiene almeno 52 grammi di materia grassa per 100 grammi di estratto secco e almeno 55 grammi di estratto secco per 100 grammi di formaggio stagionato.

Il formaggio ha forma cilindrica e un diametro di 19-20 centimetri, un’altezza di 8,5-11,5 centimetri e un peso che compreso tra 2,5 e 3 chilogrammi.

La pasta è untuosa e compatta, uniformemente venata di verde-azzurro; l’aroma è molto particolare con un lieve odore di muffa, il sapore è fine e pronunciato.

Il formaggio viene messo a stagionare e a maturare per un periodo di almeno novanta giorni a decorrere dal giorno di produzione.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte utilizzato proviene da greggi lattiere composte da pecore della razza Lacaune.

Le pecore sono tradizionalmente allevate con un’alimentazione a base di erba, foraggi e cereali provenienti per almeno tre quarti, in termini di sostanza secca e all’anno, dalla zona geografica di produzione.

Indipendentemente dalla loro origine, i mangimi acquistati all’esterno dell’azienda agricola, esclusi paglia e macinati su richiesta o equivalenti, ma inclusi i foraggi, i cereali e i mangimi complementari destinati alle pecore e alle agnelle da rimonta, non superano in media, per gregge e per anno, 200 kg di sostanza secca per pecora lattiera presente nell’azienda agricola.

Non tutti i mangimi, in particolare quelli complementari, provengono necessariamente dalla zona geografica perché i suoli adatti alla coltivazione sono scarsi e le condizioni climatiche, caratterizzate da frequenti fenomeni di siccità estiva, ne limitano la produzione.

Nei periodi in cui l’erba è disponibile, non appena le condizioni climatiche lo permettono, è obbligatorio il pascolo quotidiano.

Nei periodi di stabulazione, la razione giornaliera individuale comprende almeno un chilogrammo di sostanza secca di fieno, in media nel gregge.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi, dalla produzione del latte fino alla maturazione dei formaggi, avvengono nella zona geografica.

La stagionatura avviene nelle cantine situate nella zona dei ghiaioni del Mont Combalou (comune di Roquefort-sur-Soulzon), delimitata dalla sentenza del tribunale di grande istanza di Millau del 12 luglio 1961.

Dopo la stagionatura, la maturazione avviene esclusivamente nel comune di Roquefort-sur-Soulzon.

3.5.   Norme specifiche in materia di taglio, grattugiatura, condizionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

È autorizzato il taglio del «Roquefort».

Le operazioni di stoccaggio prima dell’imballaggio, taglio, condizionamento, pre-imballaggio e imballaggio dei formaggi sono effettuate esclusivamente nel comune di Roquefort-sur-Soulzon, per i seguenti motivi:

a)

al fine di garantire l’integrità del «Roquefort», tenuto conto delle sue condizioni di maturazione nel comune di Roquefort-sur-Soulzon a una temperatura che può raggiungere -5 °C, è indispensabile che il taglio e il condizionamento del formaggio prima della spedizione siano effettuati con particolare attenzione al rispetto della catena del freddo, evitando variazioni improvvise della temperatura del «Roquefort», per scongiurare il rischio di un deterioramento del prodotto;

b)

solo grazie a un condizionamento effettuato il più rapidamente possibile, immediatamente dopo che il formaggio ha lasciato i locali a temperatura controllata in cui avviene la maturazione, si garantisce che le proprietà fisiche e organolettiche del «Roquefort» siano conservate dopo la stagionatura e la maturazione e raggiungano il consumatore. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli stabilimenti di condizionamento si trovano nello stesso comune dei locali a temperatura controllata. Il formaggio «Roquefort» è infatti un prodotto fragile; la stagionatura e la maturazione sono processi molto lenti che devono avvenire al riparo dalla luce. Quando è stagionato, maturato e quindi pronto per il consumo, tollera solo una manipolazione limitata, da personale con una conoscenza specifica del prodotto, per essere condizionato il più rapidamente possibile al fine di evitare qualsiasi rischio di essiccazione, ossidazione o comparsa di colorazione anormale;

c)

al fine di garantire la salubrità microbiologica del «Roquefort» fino al consumatore, è importante che, attraverso l’identificazione di ogni lotto di produzione (marchiatura incisa nel formaggio), il formaggio possa essere seguito e controllato durante le operazioni di taglio, condizionamento, pre-imballaggio e imballaggio fino al prodotto finale destinato al consumatore. Tali operazioni necessitano di competenze particolari e incidono direttamente sulla qualità di questo formaggio ottenuto da latte crudo.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui la denominazione fa riferimento

I formaggi «Roquefort» messi in vendita interi o tagliati sono condizionati in imballaggi su cui è riportato il nome della denominazione di origine «Roquefort», scritto in caratteri di dimensione almeno pari a due terzi della dimensione dei caratteri più grandi che compaiono sull’etichetta.

La stessa indicazione è riportata anche sulle casse o gli imballaggi di altro tipo contenenti questi formaggi.

L’etichetta reca inoltre il marchio collettivo dell’associazione denominata «Brebis rouge» (Pecora rossa), istituita nel 1930.

Ad eccezione di questo marchio confederale e di altri marchi di fabbrica o commerciali, nonché di ragioni sociali o di contrassegni, è vietato aggiungere alla denominazione «Roquefort» qualsiasi elemento qualificativo o altra menzione su etichette, materiali pubblicitari, comunicazioni, fatture o documenti commerciali.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Dipartimento dell’Aude:

Comuni di Belpech (parzialmente), Brousses-et-Villaret, Castans, Caudebronde, Cenne-Monestiés, Cuxac-Cabardès, Fanjeaux (parzialmente), Fontiers-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Labastide-Esparbairenque, Lacombe, Laprade, Lespinassière, Les Martys, Mas-Cabardès, Mayreville, Miraval-Cabardès, Montolieu, Pradelles-Cabardès, Roquefère, Saint-Denis, Saissac, La Tourette-Cabardès, Verdun-en-Lauragais, Villardonnel, Villemagne.

Dipartimento dell’Aveyron:

Cantoni di Causse-Comtal, Causses-Rougiers, Ceor-Ségala, Millau-1, Millau-2, Monts du Réquistanais, Nord-Lévezou, Raspes e Lévezou, Rodez-2, Rodez-Onet, Vallon, Saint-Affrique, Tarn e Causses.

Comuni di Les Albres, Anglars-Saint-Félix, Asprières, Auzits, Le Bas Ségala, Belcastel, Bertholène, Bessuéjouls, Bor-et-Bar, Bournazel, Brandonnet, La Capelle-Bleys, Castelmary, Castelnau-de-Mandailles (parzialmente), Compolibat, Conques-en-Rouergue (parzialmente), Crespin, Drulhe, Escandolières, Espalion, La Fouillade, Gaillac-d’Aveyron, Galgan, Goutrens, Laissac-Sévérac l’Église, Lanuéjouls, Lassouts, Lescure-Jaoul, Lugan, Lunac, Maleville, Mayran, Millau, Montbazens, Morlhon-le-Haut, Najac, Palmas d’Aveyron, Peyrusse-le-Roc, Pierrefiche, Pomayrols, Prades-d’Aubrac (parzialmente), Prévinquières, Privezac, Rieupeyroux, Rignac, Rodez, Roussennac, Saint-André-de-Najac, Saint-Côme-d’Olt, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, Sainte-Eulalie-d’Olt, La Salvetat-Peyralès, Sanvensa, Sébrazac, Sonnac, Tayrac, Valzergues, Vaureilles, Villecomtal, Vimenet.

Dipartimento del Gard:

Comuni di Alzon, Blandas, Campestre-et-Luc, Causse-Bégon, Dourbies, Lanuéjols, Montdardier, Revens, Rogues, Saint-Sauveur-Camprieu, Trèves, Vissec.

Dipartimento dell’Hérault:

Comuni di Les Aires, Avène, Bédarieux, Le Bousquet-d’Orb, Brenas, Cambon-et-Salvergues, Camplong, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Le Caylar, Ceilhes-et-Rocozels, Colombières-sur-Orb, Combes, Courniou, Le Cros, Dio-et-Valquières, Ferrals-les-Montagnes, Fraisse-sur-Agout, Graissessac, Hérépian, Joncels, Lamalou-les-Bains, Lauroux, Lavalette, Liausson, Lodève, Lunas, Mérifons, Mons, Mourèze, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-l’Escalette, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Le Poujol-sur-Orb, Le Pradal, Prémian, Le Puech, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rosis, Saint-Étienne-d’Albagnan, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l’Arçon, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Vincent-d’Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Sorbs, Le Soulié, Taussac-la-Billière, La Tour-sur-Orb, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valmascle, Verreries-de-Moussans, Vieussan, Villemagne-l’Argentière.

Dipartimento della Lozère:

Cantone di Chirac.

Comuni di Allenc, Badaroux, Banassac-Canilhac, Les Bondons, Brenoux, La Canourgue, Cans et Cévennes (en partie), Chadenet, Chanac, Florac Trois Rivières (en partie), Fraissinet-de-Fourques, Gatuzières, Gorges du Tarn Causses, Les Hermaux, Hures-la-Parade, Ispagnac, Lachamp, Lanuéjols, Laval-du-Tarn, La Malène, Marvejols, Mas-Saint-Chély, Massegros Causses Gorges, Mende, Meyrueis, Le Rozier, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Saint-Pierre-de-Nogaret, Saint-Pierre-des-Tripiers, Saint-Saturnin, Sainte-Hélène, Servières, La Tieule, Trélans, Vebron.

Dipartimento del Tarn:

Cantoni di Carmaux-1 Le Ségala, Les Hautes Terres d’Oc, Mazamet-1, Mazamet-2 Vallée du Thoré, La Montagne noire.

Comuni di Alban, Amarens (parzialmente), Ambialet, Arifat, Arthès (parzialmente), Bellegarde-Marsal (parzialmente), Bernac (parzialmente), Brousse, Burlats, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Castanet, Castelnau-de-Lévis (parzialmente), Castres, Cestayrols (parzialmente), Cordes-sur-Ciel (parzialmente), Curvalle, Dénat (parzialmente), Fauch, Le Fraysse, Le Garric, Graulhet (parzialmente), Labessière-Candeil, Lacapelle-Ségalar, Laparrouquial, Lasgraisses (parzialmente), Lautrec, Lempaut (parzialmente), Lescure-d’Albigeois, Lombers, Mailhoc (parzialmente), Massals, Mazamet, Miolles, Monestiés, Montfa, Montirat, Montredon-Labessonnié, Mont-Roc, Mouzens (parzialmente), Mouzieys-Panens (parzialmente), Navès (parzialmente), Paulinet, Peyregoux (parzialmente), Poulan-Pouzols, Pratviel (parzialmente), Puéchoursi (parzialmente), Puylaurens (parzialmente), Rayssac, Réalmont, Ronel, Roquecourbe, Rouffiac, Roumégoux, Saint-André, Saint-Antonin-de-Lacalm, Saint-Christophe, Saint-Jean-de-Vals, Saint-Julien-du-Puy, Saint-Lieux-Lafenasse, Saint-Marcel-Campes, Saint-Martin-Laguépie, Saint-Salvy-de-la-Balme, Sainte-Croix, Salles, Le Ségur, Sieurac, Soual, Souel (parzialmente), Técou (parzialmente), Teillet, Terre-Clapier, Le Travet, Trévien, Vénès, Villefranche-d’Albigeois, Viviers-lès-Montagnes.

5.   Legame con la zona geografica

La zona geografica corrisponde alla media montagna a sud del Massif Central nonché alle zone pedemontane e a quella dei bacini all’interno del massiccio. Il clima, determinato da un’altitudine superiore a 400 metri, risente dell’incontro tra gli influssi del Mediterraneo e dell’Atlantico ed è pertanto caratterizzato da inverni lunghi, che limitano il risveglio della vegetazione in primavera, e da fenomeni di siccità estivi, spesso aggravati dalle scarse riserve di acqua nel suolo. I substrati geologici risultanti dall’orogenesi ercinica o dai depositi calcarei dell’era secondaria e dall’erosione determinano una topografia sovente accidentata e suoli ricchi di sassi. La zona geografica comprende zone pastorali, con pascoli, e zone prative. Gli scarsi suoli adatti alla coltivazione sono utilizzati come prati temporanei e per i cereali destinati al consumo diretto.

Le cantine di stagionatura del «Roquefort», ubicate sotto lo stesso villaggio di Roquefort-sur-Soulzon, sono completamente scavate nei ghiaioni ai piedi delle falesie calcaree del Combalou che, nel corso dei secoli, sono state sede di fratture e crolli. Attraverso le fessure di questi ghiaioni, veri e propri camini naturali chiamati «fleurines», arriva una corrente di aria fresca e umida, più o meno violenta. A seconda delle variazioni della temperatura esterna e della pressione atmosferica, le fleurines funzionano infatti come un enorme generatore di aria umida e fresca: l’aria che entra dal suolo viene raffreddata dalle pareti fresche delle falesie orientate verso nord-est e ridiscende verso la base del ghiaione dove viene umidificata dal contatto con la falda acquifera sotterranea. In questo modo le fleurines creano e mantengono in equilibrio un particolare microclima naturale nelle cantine, in cui si sviluppa il Penicillium roqueforti.

Le origini del «Roquefort» sono molto antiche. Se ne trova menzione nel 1070 nel Cartulario dell’abbazia di Conques, in Aveyron. Nel 1666, un decreto del parlamento di Tolosa conferma tutti i privilegi reali concessi da Carlo VI a difesa del «Roquefort» e concede agli abitanti di Roquefort-sur-Soulzon l’esclusività della stagionatura del formaggio «Roquefort». Nel XVIII secolo Diderot e d’Alembert dichiarano il «Roquefort»«re dei formaggi». In seguito, numerose sentenze delimitano l’area di stagionatura del formaggio «Roquefort» alla sola zona dei ghiaioni del Mont Combalou. Il 26 luglio 1925 il Parlamento vota una legge che rende il «Roquefort» il primo formaggio a cui è riconosciuta la denominazione di origine.

Il sistema di allevamento nella zona geografica è un tratto caratteristico del «Roquefort». Si fonda sull’allevamento delle pecore di razza Lacaune e sull’uso di risorse foraggere vicine all’azienda agricola ed esclude il ricorso alla transumanza. Gli ovini di razza Lacaune sono particolarmente adatti all’ambiente: il vello lanoso, concentrato nella parte dorsale, assicura protezione dai raggi solari nel periodo estivo permettendo al contempo di sopportare il calore e gli zoccoli sono adatti ai suoli sassosi. Nella stagione del pascolo, questa pecora trae maggior vantaggio dalla vegetazione della zona geografica spesso povera in termini di qualità nutrizionali. Il lavoro di selezione genetica avviato decenni fa nella zona geografica rende la Lacaune una pecora oggi rinomata per le sue qualità lattiere. Il suo allevamento secondo la tradizione prevede un’alimentazione basata sui pascoli e sui prati temporanei e permanenti presenti nella zona geografica, sia per il pascolo che per costituire le riserve foraggere. Gli acquisti di mangimi al di fuori dell’azienda sono limitati.

La produzione del «Roquefort» richiede competenze specifiche ed è eseguita con latte crudo e intero. Le polveri e le colture di Penicillium roqueforti destinate all’insemenzamento della pasta del formaggio sono preparate a partire da ceppi tradizionali presenti nel microclima delle cantine naturali del comune di Roquefort-sur-Soulzon. Lo sgocciolamento avviene senza pressatura. Si effettua una perforazione del formaggio per aerare la pasta. Il formaggio «Roquefort» è successivamente stagionato nelle cantine che si trovano nella zona dei ghiaioni del Mont Combalou, attraversate da correnti naturali di aria fresca e umida, per il tempo necessario al buono sviluppo del Penicillium roqueforti. Esso è poi avvolto nell’imballaggio protettivo per rallentare la crescita del Penicillium roqueforti e prosegue la trasformazione con una maturazione lenta.

Il «Roquefort» è un formaggio erborinato prodotto esclusivamente a partire da latte di pecora crudo e intero, stagionato e maturato per almeno novanta giorni calcolati a partire dal giorno di produzione.

La pasta è untuosa, uniformemente venata di verde-azzurro, l’aroma è molto particolare con un lieve odore di muffa e il sapore è fine e pronunciato.

L’uso della razza Lacaune, il sistema di allevamento tradizionale e la dieta basata sulle risorse della zona geografica influenzano la composizione del latte di pecora, in particolare per quanto riguarda acidi grassi che determinano gli aromi. Il latte, crudo, contribuisce all’aroma particolare del «Roquefort» che si sviluppa con la stagionatura e la maturazione del formaggio grazie al Penicillium roqueforti.

L’uso di latte crudo e intero per produrre il «Roquefort» richiede che il mastro casaro si adatti continuamente: le competenze applicate alla produzione, quali lo sgocciolamento senza pressatura che determina la formazione di aperture regolari nella pasta del formaggio e la perforazione che permette la penetrazione di aria nel formaggio, sono indispensabili allo sviluppo del Penicillium roqueforti durante la stagionatura e permettono di ottenere una pasta erborinata attraversata da venature uniformi.

Le cantine per la stagionatura attrezzate nei ghiaioni del Mont Combalou, ventilate grazie alle fleurines, offrono condizioni fisiche e biologiche particolarmente propizie alla stagionatura del «Roquefort». Questo clima così caratteristico è particolarmente adatto allo sviluppo del Penicillium roqueforti, che si propaga nel formaggio, ne trasforma la pasta, colorandola di verde-azzurro e conferendole tutto il suo sapore.

La maturazione lenta che segue il processo di stagionatura permette lo sviluppo della consistenza untuosa del formaggio «Roquefort» e gli consente, dopo un periodo minimo di 90 giorni, di esprimere pienamente il suo aroma particolare caratterizzato da un leggero odore di muffa.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-95e2de1b-420c-40c5-8fcd-3e1e0df9d711


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/14


Pubblicazione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (1), delle decisioni degli Stati membri relative al rilascio, alla sospensione o alla revoca di licenze d’esercizio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 133/03)

In conformità all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), la Commissione europea pubblica le decisioni relative al rilascio, alla sospensione o alla revoca di licenze d’esercizio prese dagli Stati membri nel periodo tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 (2).

Rilascio di licenze d’esercizio

Stato membro

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Categoria (*1)

Decisione con effetto dal

Austria

Anisec Luftfahrt GmbH

Office Park 1, Top B04, 1300 Wien Flughafen

passeggeri, merci, posta

A

9.7.2018

Austria

Laudamotion Executive GmbH

Concorde Business Park 2/F/10, 2320 Schwechat

passeggeri, merci, posta

A

23.2.2018

Belgio

Air Belgium S.A.

rue Emile Francqui 7 - 1435 Mont-Saint-Guibert

passeggeri

A

13.3.2018

Bulgaria

TAYARAN JET Jsc.

fl.4, Astral Business Center, 80, Hristofor Kolumb Blvd., 1540 Sofia

passeggeri

A

3.8.2018

Cechia

Blue Sky Service, s.r.o.

Letiště Brno - Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno

passeggeri, merci, posta

B

25.4.2018

Cechia

T-air spol. s r.o.

Čechova 1100/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

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B

25.5.2018

Danimarca

Greybird Aviation Aps

Essenbaekvej 1, 8960 Randers SO

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B

10.7.2018

Estonia

Diamond Sky OÜ

J. Kunderi tn 26, 10121 Tallinn

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A

8.3.2018

Estonia

NyxAir OÜ

Peterburi tee 44, 11415 Tallinn

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A

3.3.2018

Finlandia

Heliflite Oy

Sodankylä airport, 99600 SODANKYLÄ

passeggeri, merci, posta

B

19.12.2018

Francia

Alpes Hélicoptères

8 rue cote Merle Hangar FL250 - Aéroport d’Annecy-Meythet - 74370 Epagny-Metz-Tessy

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B

24.1.2018

Francia

EATIS

204 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg

passeggeri, merci, posta

B

22.1.2018

Francia

LET’S FLY HELICOPTER AND JET

Aéroport Cannes Mandelieu - 245, Avenue Francis Tonner - 06150 Cannes La Bocca

passeggeri, merci, posta

B

6.3.2018

Francia

RUN HELICOPTERE

8 impasse de Champagne - RN 3 PK20 - 97418 La Plaine des Cafres

passeggeri, merci, posta

B

14.12.2018

Germania

Air Berlin Aviation GmbH

Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin

passeggeri, merci

A

31.1.2018

Germania

ChallengeLine LS GmbH

Flughafenstr. 6, 86169 Augsburg

passeggeri, merci, posta

B

8.10.2018

Germania

Volkswagen AirService GmbH

Hermann-Blenk-Straße 8, 38108 Braunschweig

passeggeri

A

17.1.2018

Grecia

BELLAVIA ΕΠΕ

IVISKON 8A 14568 KRIONERI ATTIKIS

passeggeri, merci, posta

B

14.10.2018

Grecia

LUMIWINGS

ANDREA KOUMPI 24 19003 MARKOPOULO ATTIKIS

passeggeri, merci, posta

A

11.4.2018

Irlanda

Hibernian Airlines Limited

No. 1 Grants Row, Lower Mount Street, Dublin 2.

passeggeri, merci, posta

A

5.11.2018

Italia

Weststar NDD S.r.l.

Piazza Resistenza n. 2 - 28883 Gravellona Toce (VB)

passeggeri, merci

B

21.12.2018

Lituania

KlasJet, UAB

Smolensko str. 10, LT-03201 Vilnius

passeggeri, merci, posta

A

22.1.2018

Malta

DC Aviation Limited

Apron 3 Malta International Airport

passeggeri, merci

B

1o.2.2018

Malta

Helicopter Services Malta Ltd

Coral House Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034

passeggeri

B

1o.6.2018

Malta

Malta Med Air

Hangar 1 Level 1 Gate 2, Triq San Tumas, Luqa LQA9036

passeggeri, merci, posta

A

15.3.2018

Polonia

Bartolini Air Regional sp. z o.o.

Ozorkowska 22, 93-285 Łódź

passeggeri

B

8.6.2018

Polonia

Ryanair Sun S.A.

ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa

passeggeri

A

18.4.2018

Romania

SC BECKER AVIATION TRANS SRL

judetul Ilfov, Comuna Moara Vlasiei, Sat Moara Vlasiei, strada Agromec nr. 5

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A

2.4.2018

Romania

SC JUST US AIR SRL

Bucuresti, strada Garlei nr. 190A, etaj 2, sector 1

passeggeri, merci, posta

A

10.4.2018

Romania

WEBAIR TRANSPORT S.R.L.

Bucuresti, sector 1, soseaua Bucuresti- Ploiesti nr. 14-22, camera 2, bloc XII/2, scara A

passeggeri, merci

B

6.2.2018

Slovenia

Batagon, Air Services, d.o.o

Litostrojska 40a, 1000 Ljubljana

passeggeri

B

24.12.2018

Slovenia

Helitours, d.o.o.

Cesta v Železnik 8, 3215 Loče

passeggeri

B

24.4.2018

Spagna

Initium Aviation, S.L.U.

C/ Manchester no 12 Escalera A, 2oB 28022 - Madrid

passeggeri, merci, posta

B

2.2.2018

Spagna

Thomas Cook Airlines Balearics, S.L.

C/ Fray Junípero Serra, 6 - Entresuelo 07014 Palma de Mallorca (Islas Baleares)

passeggeri, merci, posta

A

20.3.2018

Svezia

Air Large European Aviation Project AB

Box 240, 190 47 Stockholm-Arlanda

passeggeri, merci, posta

A

19.10.2018

Svezia

Norwegian Air Sweden AB

Box 242, 190 47 Stockholm-Arlanda

passeggeri, merci, posta

A

22.11.2018

Svezia

Rotor Service Norden AB

Strömgatan 43, SE-982 60 Porjus

passeggeri, merci, posta, lavori aerei

B

26.2.2018

Regno Unito

Concierge U Limited

C/O Harrods Aviation, first Avenue, Stansted Airport, CM24 1QQ

passeggeri, merci, posta

B

15.2.2018

Regno Unito

EasyJet UK Limited

Hangar 89, Airport Approach Road, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire, LU2 9PF

passeggeri, merci, posta

A

14.5.2018

Regno Unito

Wizz Air UK Limited

Main Terminal Building, London Luton Airport, Luton, London, LU2 9LY

passeggeri, merci, posta

A

30.5.2018


Rilascio di licenze d’esercizio provvisorie

Stato membro

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Categoria

Decisione con effetto dal

Licenza provvisoria fino al

Finlandia

Heliflite Oy

Sodankylä airport, 99600 SODANKYLÄ

passeggeri, merci, posta

B

10.4.2018

18.12.2018


Rinuncia volontaria a licenze d’esercizio

Stato membro

Nome del vettore aereo

Indirizzo

Trasporto

Categoria

Data di inizio

Belgio

Aviation sans frontières Belgique - Piloten Zonder Grenzen België (abbreviato in ASF BELGIUM) A.S.B.L.

Rue Montoyer 1 boîte 36 - 1000 Bruxelles

passeggeri, merci, servizi di emergenza

B

30.10.2018

Danimarca

Cimber A/S

Kystvejen 2-4, DK-2770 Kastrup

passeggeri, merci, posta

A

31.8.2018

Finlandia

Lapin Tilauslento Oy

Ahkiomaantie 6 B 37, 96300 ROVANIEMI

passeggeri, merci, posta

B

10.10.2018

Francia

HELITEL

21 rue de l’Espérance - 51600 Auberive - France

passeggeri, merci, posta

B

2.7.2018

Italia

Air Italy SpA

Via Gustavo Moreno (Hangar Est, Ingresso 4) – 21019 Somma Lombardo (VA)

passeggeri, merci

A

1o.3.2018

Malta

Cardiff Aviation Malta Ltd.

Zorin House, 112 Birkirkara Bypass, Birkirkara BKR 9030

passeggeri, merci, posta

A

9.4.2018

Slovacchia

Berlin Jets (AOC)

Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava

passeggeri, merci

B

25.6.2018

Slovenia

VLM AIRLINES, AIR TRANSPORTS, D.D. (VLM AIRLINES JSC)

Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas

passeggeri

A

5.9.2018

Spagna

ASL Airlines Spain, S.A.

Edificio TNT - Avda. Central Parcela 1.5.b -Centro de Carga Aérea - 28042 Barajas (Madrid)

merci, posta

A

12.12.2018

Spagna

Cat Helicopters, S.L.

Passeig de l’Escullera, Moll Adossat s.n. - 08039 Barcelona

passeggeri, merci, posta

B

23.5.2018

Spagna

Coyotair, S.A.

C/Villanueva, 5, 28001 (Madrid)

passeggeri, merci, posta

B

17.10.2018

Spagna

Hispánica de Aviación, S.A.

Avda. de Europa, 16 - Chalet 12 - 28224 Pozuelo de alarcón (Madrid)

passeggeri, merci, posta

B

20.3.2018

Svezia

Babcock SAA FW AB

Flygstationsvägen 4, 972 54 Luleå

passeggeri, merci, posta

B

29.6.2018

Svizzera

Heliswiss International AG

Haltikon 32, 6403 Küssnacht am Rigi

passeggeri, merci, posta

B

13.6.2018

Svizzera

Privatair SA

Chemin des Papillons 18, Case Postale 572, 1215 Genève 15 Aéroport

passeggeri, merci

A

13.12.2018

Svizzera

SkyWork Airlines AG

Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp

passeggeri, merci

A

29.8.2018

Svizzera

Swiss Global Air Lines AG

Postfach, 8058 Zürich

passeggeri, merci

A

20.4.2018

Regno Unito

Apem Aviation Ltd

Aviation Park, Hawarden Airport, Flint Road, Saltney Ferry, Chester, CH4 0GZ

passeggeri, merci, posta

B

23.3.2018

Regno Unito

BIH (Onshore) Ltd

The Servotec Building, Redhill Aerodrome, Redhill, Surrey RH1 5JY

passeggeri, merci, posta

B

29.3.2018

Regno Unito

Do Systems Limited

Hangar 62A, Discovery Centre, Bournemouth International Airport, Christchurch, Dorset, BH23 6NE

passeggeri, merci, posta

B

20.3.2018

Regno Unito

EasyJet Airline Company Ltd

Hangar 89, London Luton Airport, Luton, Bedfordshire LU2 9PF

passeggeri, merci, posta

A

23.7.2018

Regno Unito

Execujet (UK) Ltd

The Jet Centre, London City Airport, Royal Docks, London E16 2PJ

passeggeri, merci, posta

B

3.5.2018

Regno Unito

Hield R.C. t.a Hields Aviation

Sherburn Aerodrome, Lennerton Lane, Sherburn in Elmet, Leeds, Yorkshire LS25 6JE

passeggeri, merci, posta

B

16.4.2018

Regno Unito

Triair (Bermuda) Ltd

Building 103, Aviation Business Park, Bournemouth Airport, Dorset, BH10 6NW

passeggeri, merci, posta

B

9.5.2018


Sospensione di licenze d’esercizio

Stato membro

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Categoria

Decisione con effetto dal

Osservazioni

Belgio

SHS Antwerp Aviation N.V. (operante come VLM Regional)

Luchthavenlei z/n bus 69 - 2100 Deurne

passeggeri

A

3.9.2018

revocata il 19.12.2018

Belgio

VLM Airlines N.V.

Bedrijvenzone Diegem-Luchthaven 45 - 1831 Diegem

passeggeri, merci, posta

A

20.12.2018

revocata il 28.2.2019

Croazia

SKY VISION d.o.o.

HR-10000 ZAGREB, Hektorovićeva 2

passeggeri

B

9.5.2018

revocata il 14.8.2018

Danimarca

BackBone Aviation A/S

Søndergade 2-8, Luftfartshuset, 6670 Holsted

passeggeri, merci, posta, lavori aerei

A

17.1.2018

revocata il 23.2.2018

Germania

Azurair GmbH

Gladbecker Straße 1, 40472 Düsseldorf

passeggeri, merci, posta

A

30.10.2018

 

Germania

Babcock Mission Critical Services Germany GmbH

Flughafenstraße 19, 86169 Augsburg

passeggeri, merci, posta

B

20.11.2018

 

Germania

BinAir Aero Service GmbH

Maria-Probst-Str. 22, 80939 München

passeggeri, merci, posta

B

18.10.2018

 

Germania

Challenge-Air Luftverkehrsgesellschaft mbH

Christian-Esch-Straße 2-4, 53844 Troisdorf

passeggeri, merci, posta

A

27.6.2018

revocata l’11.12.2018

Germania

ChallengeLine LS GmbH

Flughafenstr. 6, 86169 Augsburg

passeggeri, merci, posta

B

21.2.2018

Licenza d’esercizio sospesa fino all’8.10.2018

Germania

Donau-Air-Service GmbH

Am Flugplatz, 88512 Mengen

passeggeri, merci, posta

B

27.11.2018

 

Germania

Flugservice Bautzen GmbH

Kornmarkt 34, 02625 Bautzen

passeggeri, merci, posta

B

5.1.2018

 

Germania

Private Airlines Germany GmbH

Pfaffendorfstr. 5 c, 83454 Anger

passeggeri

A

9.1.2018

 

Germania

Reupke Airservice GmbH & Co. KG

Ottersleber Chaussee 99, 39120 Magdeburg

passeggeri, merci, posta

B

8.10.2018

 

Germania

Small Planet Airlines GmbH

Hauptstraße 20, 10827 Berlin

passeggeri, merci, posta

A

5.11.2018

 

Italia

Hoverfly s.r.l.

Via Orazio n. 152 – 65128 Pescara (PE)

passeggeri, merci

B

11.6.2018

 

Italia

K-Air s.r.l.

Via Gaudenzio Fantoli n. 6/15 - 20138 Milano (MI)

passeggeri

B

3.7.2018

 

Lituania

Small Planet Airlines UAB

Basanavičiaus st. 15, LT-03108 Vilnius

passeggeri, merci, posta

A

28.11.2018

 

Polonia

Bartolini Air Regional sp. z o.o.

Ozorkowska 22, 93-285 Łódź

passeggeri

B

2.11.2018

 

Polonia

HELICOPTER. PL S.A.

ul. Księżycowa 3 01-934 Warszawa

passeggeri

B

16.10.2018

 

Portogallo

VINAIR - Aeroserviços, S.A.

Aeródromo Municipal de Cascais - Hangar 2 - Tires, 2785-632 S. Domingos de Rana

passeggeri, merci, posta

A

4.1.2018

revocata il 5.6.2018

Romania

NETEX CONSULTING

Str. Izlaz nr.103, Timisoara, judetul Timis

passeggeri, merci

B

26.7.2018

 

Romania

WEBAIR TRANSPORT S.R.L.

Bucuresti, sector 1, soseaua Bucuresti- Ploiesti nr. 14-22, camera 2, bloc XII/2, scara A

passeggeri, merci

B

26.7.2018

 

Spagna

Euroairlines, S.L.

Urbanización El Bosque 414Q - 46370 Chiva (Valencia)

passeggeri, merci, posta

B

20.11.2018

 

Spagna

Zorex, S.A.

C/ Arlabán, 7, 7o - 28014 Madrid

passeggeri, merci, posta

B

21.12.2018

 

Regno Unito

Apem Aviation Ltd

Aviation Park, Hawarden Airport, Flint Road, Saltney Ferry, Chester, CH4 0GZ

passeggeri, merci, posta

B

13.3.2018

 

Regno Unito

BIH (Onshore) Ltd

The Servotec Building, Redhill Aerodrome, Redhill, Surrey RH1 5JY

passeggeri, merci, posta

B

13.3.2018

 

Regno Unito

Blink Ltd

Terminal Building, Blackbushe Airport, Camberley, Surrey, GU17 9LQ

passeggeri, merci, posta

B

4.7.2018

revocata il 10.12.2018

Regno Unito

Border Air Training Ltd

Hangar 30, Carlisle Airport, Crosby-in-Eden, Carlisle CA6 4NW

passeggeri, merci, posta

B

14.9.2018

revocata il 25.10.2018

Regno Unito

Cello Aviation Ltd

140 Hollyhead Road, Handsworth, Birmingham, B21 0AF

passeggeri, merci, posta

A

17.10.2018

revocata il 5.2.2019

Regno Unito

Hield R.C. t.a Hields Aviation

Sherburn Aerodrome, Lennerton Lane, Sherburn in Elmet, Leeds, Yorkshire LS25 6JE

passeggeri, merci, posta

B

13.3.2018

 

Regno Unito

VVB Aviation Services Ltd

Elstree Aviation Centre, Elstree Aerodrome, Hogg Lane, Hertfordshire, WD6 3AN

passeggeri, merci, posta

B

17.7.2018

 


Revoca di licenze d’esercizio

Stato membro

Nome del vettore aereo

Indirizzo del vettore aereo

Autorizzato al trasporto di

Categoria

Decisione con effetto dal

Osservazioni

Austria

NIKI Luftfahrt GmbH

1300 Wien-Flughafen, Office Park I, Top B03

passeggeri, merci, posta

A

11.4.2018

 

Austria

Redair Luftfahrt GmbH

6068 Mils, Brunnholzstraße 12 a

passeggeri, merci, posta

B

14.5.2018

 

Austria

S.H.S. Helicopter Transporte GmbH

6384 Waidring, Unterwasser 59

passeggeri, merci, posta

B

14.2.2018

 

Belgio

SHS Antwerp Aviation N.V. (operante come VLM Regional)

Luchthavenlei z/n bus 69 - 2100 Deurne

passeggeri

A

19.12.2018

sospesa dal 3.9.2018

Bulgaria

HORNIT Ltd.

67A, Postoyanstvo str., 1111, Sofia

passeggeri, merci, posta

B

20.11.2018

 

Croazia

SKY VISION d.o.o.

HR-10000 ZAGREB, Hektorovićeva 2

passeggeri

B

14.8.2018

sospesa dal 9.5.2018

Cipro

Cobalt Air Ltd.

3-5 Artemidos Ave.,6020, Larnaca

passeggeri, merci, posta

A

19.10.2018

 

Danimarca

BackBone Aviation A/S

Søndergade 2-8, Luftfartshuset, 6670 Holsted

passeggeri, merci, posta, lavori aerei

A

23.2.2018

sospesa dal 17.1.2018

Danimarca

Primera Air Scandinavia A/S

Digevej 114, 2300 København S

passeggeri, merci, posta

A

2.10.2018

 

Estonia

Nordic Jet OÜ

Paljassaare tee 14, 10313 Tallinn

passeggeri, merci, posta

A

26.6.2018

sospesa dal 15.9.2017

Francia

AERO VISION

Bâtiment H5 - Aéroport du Bourget - 1 avenue de l’Europe - 93350 Le Bourget

passeggeri, merci, posta

A

29.5.2018

 

Germania

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin

passeggeri, merci, posta

A

1.2.2018

 

Germania

Challenge-Air Luftverkehrsgesellschaft mbH

Christian-Esch-Straße 2-4, 53844 Troisdorf

passeggeri, merci, posta

A

11.12.2018

sospesa dal 27.6.2018

Germania

Flair Jet Luftverkehrsgesellschaft mbH

Hirschenau 5a, 90607 Rückersdorf

passeggeri, merci, posta

B

15.8.2018

sospesa dall’1.12.2015

Germania

NIGHTEXPRESS Luftverkehrsgesellschaft mbH

Flughafen Tor 109 - Gebäude 511, Raum 3056, Cargo City Süd - 60549 Frankfurt am Main

merci, posta

A

4.4.2018

sospesa dall’1.9.2017

Germania

PrivatAir GmbH

Peter-Müller-Straße 24-26, 40468 Düsseldorf

passeggeri, merci, posta

A

29.10.2018

 

Germania

Quadrigair GmbH & Co. KG

Flugplatz 7-9, 44319 Dortmund

passeggeri, merci, posta

B

21.6.2018

sospesa dal 16.11.2017

Germania

Senator Aviation Charter GmbH

Flughafen, Hangar 3, 77933 Lahr

passeggeri, merci, posta

A

17.10.2018

sospesa dal 15.5.2012

Lettonia

Baltijas Helikopters Ltd.

Industriālais parks, Nakotne, Glūdas parish, Jelgavas district, LV-3040

passeggeri

B

24.5.2018

sospesa dall’11.12.2017

Lettonia

PrimeraAir Nordic Ltd

Gunāra Astras street 1C, Riga district LV-1084

passeggeri, merci, posta

A

5.10.2018

 

Malta

EUROP-STAR Ltd

92/5, Alpha Buildings, Tarxien Road, Luqa, LQA 1215

passeggeri, merci, posta

B

1.6.2018

sospesa dal 7.4.2017

Portogallo

VINAIR - Aeroserviços, S.A.

Aeródromo Municipal de Cascais - Hangar 2 - Tires, 2785-632 S. Domingos de Rana

passeggeri, merci, posta

A

5.6.2018

sospesa dal 4.1.2018

Spagna

Aeronaves del Noroeste, S.A.

Helipuerto de Guillade - 36868 Pontesreas (Pontevedra)

passeggeri, merci, posta

B

27.3.2018

sospesa dal 14.7.2017

Spagna

Coyotair, S.A.

C/Villanueva, 5, 28001 (Madrid)

passeggeri, merci, posta

B

17.10.2018

 

Spagna

Navegación y Servicios Aéreos Canarios, S.A.

C/ Cañón del Ambar, S/N. Autovía Gran Canaria 1, Las Palmas-Sur, KM- 11.600 - 35214 Telde (Las Palmas)

passeggeri, merci, posta

A

28.8.2018

 

Svezia

NextJet AB

Box 123 - SE-190 46 Stockholm-Arlanda

passeggeri, merci, posta

A

16.5.2018

 

Regno Unito

Blink Ltd

Terminal Building, Blackbushe Airport, Camberley, Surrey, GU17 9LQ

passeggeri, merci, posta

B

10.12.2018

sospesa dal 4.7.2018

Regno Unito

Border Air Training Ltd

Hangar 30, Carlisle Airport, Crosby-in-Eden, Carlisle CA6 4NW

passeggeri, merci, posta

B

25.10.2018

sospesa dal 14.9.2018

Regno Unito

Triair (Bermuda) Ltd

Farnborough Airport, Hants GU14 6XA

passeggeri, merci, posta

B

9.5.2018

sospesa dal 14.11.2008


Cambio del nome del titolare della licenza

Stato membro

Precedente nome del vettore aereo

Nome del vettore aereo

Indirizzo

Autorizzato al trasporto di

Categoria

Decisione con effetto dal

Austria

Tyrolean Jet Service Nfg GmbH & Co KG

Tyrolean Jet Services GmbH

6028 Innsbruck, Fürstenweg 180

passeggeri, merci, posta

A

14.11.2018

Francia

French

French bee

5 allée du Commandant Mouchotte - Bâtiment 519 - 91550 Paray-Vieille-Poste

passeggeri, merci, posta

A

8.2.2018

Germania

Aero-Dienst GmbH & Co. KG

Aero-Dienst GmbH

Flughafenstr. 100, 90411 Nürnberg

passeggeri, merci, posta

A

12.10.2018

Germania

Air Berlin Aviation GmbH

Thomas Cook Aviation GmbH

Thomas-Cook-Platz 1, 61440 Oberursel (Taunus)

passeggeri, merci

A

14.12.2018

Germania

privateways Luftfahrtgesellschaft mbH

yourways Luftverkehrsgesellschaft mbH

Langen, Leher Landstr. 14, 27607 Geestland

passeggeri, merci, posta

B

31.5.2018

Italia

Meridiana Fly S.p.A.

Air Italy S.p.A.

Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda – 07026 Olbia (SS)

passeggeri, merci

A

1o.3.2018

Romania

BLUE AIR - AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.

BLUE AIR AVIATION S.A.

42 - 44 Bucuresti - Ploiesti Street, Baneasa Business&Technology Park, sector 1, Bucharest

passeggeri, merci

A

22.8.2018

Spagna

Thomas Cook Airlines Balearics, S.L.

Thomas Cook Airlines Balearics, S.L.U.

C/ Fray Junípero Serra, 6 - Entresuelo 07014 Palma de Mallorca (Islas Baleares)

passeggeri, merci, posta

A

4.5.2018

Regno Unito

Diamond Executive Aviation Ltd

DEA Aviation Ltd

Retford (Gamston) Airport, Retford, Nottinghamshire, DN22 0QL

passeggeri, merci, posta

B

27.4.2018

Regno Unito

Interflight (Air Charter) Ltd

Voluxis Limited

Hangar 503, Churchill Way, Biggin Hill Airport, Westerham, Kent TN16 3BN

passeggeri, merci, posta

B

10.5.2018


Cambio di indirizzo del titolare della licenza

Stato membro

Nome del vettore aereo

Precedente indirizzo del vettore aereo

Indirizzo

Autorizzato al trasporto di

Categoria

Decisione con effetto dal

Austria

MS Aviation GmbH

IZ NÖ-Süd, Straße 3- Objekt 1/Top 1, 2355 Wiener Neudorf

Flugplatz 1, 2542 Kottingbrunn

passeggeri, merci, posta

A

21.11.2018

Austria

SalzburgJetAviation GmbH

Innsbrucker Bundesstraße 95 Flughafen, 5020 Salzburg

Kröbenfeldstraße 12/a, 5020 Salzburg

passeggeri, merci, posta

B

29.10.2018

Bulgaria

AVB 2012 Ltd.

14, Iskar Str., Sofia, 1000 - Indirizzo di contatto: 23, Alexandar Malinov Blvd., Sofia, 1729

126, Tsar Boris III blvd., Sofia, 1612 - Indirizzo di contatto: 23, Alexandar Malinov Blvd., Sofia, 1729

passeggeri, merci, posta

A

31.7.2018

Cechia

HELI CZECH s.r.o.

Pardubice, Luďka Matury 811, Studánka, PSČ 530 12

Formánkova 436/2, Moravské Předmostí, 500 11, Hradec Králové

passeggeri, posta

B

16.8.2018

Estonia

AS Airest

Majaka 26, 11412 Tallinn

Lõõtsa 8A, C Torn, 8. korrus, 11415 Tallinn

passeggeri, merci, posta

A

4.12.2018

Germania

Air Berlin Aviation GmbH

Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin

Thomas-Cook-Platz 1, 61440 Oberursel (Taunus)

passeggeri, merci

A

11.4.2018

Germania

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Von-Gablenz-Straße 2-6, 50679 Köln

Linnicher Straße 48, 50933 Köln

passeggeri, merci, posta

A

24.1.2018

Germania

DHD Heliservice GmbH

Am Bahnhof, 14550 Groß Kreutz

Bahnhofstraße 7a, 14550 Groß Kreutz (Havel)

passeggeri, merci, posta

B

20.4.2018

Germania

FAIR AIR GmbH

Flugplatzstr. 1, 95463 Bindlach

Kiefernweg 29, 95493 Bischofsgrün

passeggeri, merci, posta

B

18.12.2018

Germania

Germanwings GmbH

Germanwings-Strasse 1, 51147 Köln

Waldstraße 249, 51147 Köln

passeggeri, merci, posta

A

10.4.2018

Italia

Air Italy S.p.A.

Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda – 07026 Olbia (OT)

Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda – 07026 Olbia (SS)

passeggeri, merci

A

1o.3.2018

Italia

Eurofly Service S.p.A.

A.P Città di Torino - 10072 Caselle Torinese (TO)

Viale dell’Aviazione n. 65 - 20138 Milano (MI)

passeggeri

B

24.1.2018

Lituania

DOT LT

Karmėlava, LT-54460 Kaunas district

Oro uosto st. 4-1, Karmelava, LT-54460 Kaunas district

passeggeri, merci, posta

A

24.1.2018

Paesi Bassi

JetNetherlands B.V.

Thermiekstraat 22 1117 BC Schiphol-Oost

Rotterdam Airportplein 54 3045 AP ROTTERDAM

passeggeri, merci, posta

A

7.8.2018

Paesi Bassi

TUI Airlines Nederland B.V. (TUIfly)

Beech Avenue 43 1119 RA Schiphol-Rijk

Volmerlaan 3 2288 GC Rijswijk

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A

1o.12.2018

Polonia

Enter Air sp. z o.o

ul. 17 stycznia 74, 02-146 Warszawa

ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa

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A

27.3.2018

Polonia

Jet Story sp. z.o.o

ul 17 Stycznia 39 02-146 Warszawa

ul Komitetu Obrony Robotników 47 02-146 Warszawa

passeggeri

A

13.9.2018

Polonia

Polskie Linie Lotnicze LOT S. A.

ul. 17 Stycznia 43 02-146 Warszawa

ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa

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A

27.4.2018

Portogallo

MASTERJET - Aviação Executiva, S.A.

Av. da República no 101, 7o Dto - 1050-190 Lisboa

Rua Latino Coelho, n.o 13, 6.o, 1050-132 Lisboa

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A

21.2.2018

Portogallo

ORBEST, S.A.

Edifício Rodrigo Uria, Rua Duque de Palmela n.o 23, 1250-097 Lisboa

Rua General Firmino Miguel, n.o 3, 1.o B, Torre 2, 1600-100 Lisboa

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A

8.5.2018

Portogallo

TAESPEJO PORTUGAL, LDA

Rua do Grivão, n.o 12-B, 7350-076 Elvas

Rua C, Edifício 124, Piso 3, Gabinete 15, Aeroporto de Lisboa, 1749-031 Lisboa

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B

15.2.2018

Romania

STAR EAST AIRLINE SRL

BUCHAREST, SECTOR 1, BULEVARDUL ION IONESCU DE LA BRAD NR. 61-63, AP. 3

BUCHAREST, SECTOR 1, strada Gârlei nr. 1E

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A

9.10.2018

Slovenia

VLM AIRLINES, AIR TRANSPORTS, D.D. (VLM AIRLINES JSC)

ŠTIHOVA ULICA 13, 1000 LJUBLJANA

Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas

passeggeri

A

13.2.2018

Spagna

Binter Canarias, S.A.

Aeropuerto de Gran Canaria - Parcela 9 del ZIMA - 35230 Telde (Gran Canaria)

C/ Ignacio Ellacuría Beascoechea, 2 Parque empresarial Melenara 35200-TELDE, Gran Canaria

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A

22.2.2018

Spagna

Volotea, S.A.

C/ Travessera de Gracia, 45, 4o - 08006 Barcelona

Aeropuerto de Asturias, 33459 - Santiago del Monte, Castrillón

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A

30.1.2018

Svizzera

Helvetic Airways AG

Steinackerstrasse 56

Egglirain 24, 8832 Wilen b. Wollerau

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A

31.1.2018

Svizzera

Valair AG

Flugplatz, 8589 Sitterdorf

Schiffslände 2, 9496 Balzers

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B

5.2.2018

Regno Unito

British International Helicopter Services Ltd

Airport House, Coventry Airport North, Rowley Road, Coventry, CV3 4FR

XLR Business Avitaion Centre, Terminal Road, Birmingham Airport, B26 3QN

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B

18.5.2018

Regno Unito

Newcastle Aviation Ltd

1 Apex Business Village, Annitsford, Cramlington, Northumberland. NE23 7BF

Southside, Newcastle International Airport, Woolsington, Newcastle Upon Tyne, NE13 8DT

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B

8.11.2018

Regno Unito

Phoenix Helicopter Academy Ltd

Goodwood Aerodrome, Chichester, West Sussex, PO18 0PH

Blackbushe Airport, Camberley, Surrey, GU17 9LQ

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B

4.6.2018


Cambio di categoria

Stato membro

Nome del vettore aereo

Indirizzo

Categoria precedente

Categoria

Autorizzato al trasporto di

Decisione con effetto dal

Germania

Jetcall GmbH & Co. KG

Walramstraße 21, 65510 Idstein

B

A

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20.7.2018

Germania

Pro Jet GmbH

Im Finigen 6, 28832 Achim

B

A

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9.4.2018

Malta

Mediterranean Aviation Operations Company Ltd

Medavia Operations, Medavia Hanger, Safi Aviation Park, Safi SFI 1710

B

A

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6.5.2018


Cambio di autorizzazione al trasporto

Stato membro

Nome del vettore aereo

Indirizzo

Precedentemente autorizzato al trasporto di

Autorizzato al trasporto di

Categoria

Decisione con effetto dal

Belgio

Air Belgium S.A.

rue Emile Francqui 7 - 1435 Mont-Saint-Guibert

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A

19.4.2018

Italia

Mistral Air SrL

Viale Lincoln n. 3 - 00144 Roma (RM)

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merci

A

12.7.2018


(1)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  La tabella tiene conto delle decisioni e delle altre modifiche notificate dagli Stati membri alla Commissione europea entro il 4.3.2019.

(*1)  Categoria: A = licenze d'esercizio che non prevedono le restrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008; B = licenze d'esercizio che prevedono tali restrizioni.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/34


Avviso relativo alle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l’altro, del Giappone: modifica del nome di una società soggetta all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione

(2019/C 133/04)

Le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari, tra l’altro, del Giappone sono soggette ad un regime di prezzi minimi in combinazione con dazi antidumping definitivi, istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione (1).

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, codice addizionale TARIC C041, una società con sede in Giappone le cui esportazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati sono soggette a un’aliquota individuale del dazio antidumping del 35,9 %, ha informato la Commissione di aver modificato il suo nome come indicato sotto.

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio ad essa applicata sotto il precedente nome.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite ed ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo i risultati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953.

Pertanto all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 il riferimento a

«Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Giappone

C041 »

si intende fatto a

«Nippon Steel Corporation, Tokyo, Giappone

C041 »

Il codice addizionale TARIC C041, precedentemente attribuito a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, si applica a Nippon Steel Corporation.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).