ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 131

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
8 aprile 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2019/C 131/01

Ultime pubblicazionidella Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzettaufficiale dell’Unione europea

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2019/C 131/02

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

2

 

CDJ

2019/C 131/03

Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

3

 

GCEU

2019/C 131/04

Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

CDJ

2019/C 131/05

Causa C-322/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 67 — Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi — Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro — Requisiti di ammissibilità]

5

2019/C 131/06

Causa C-345/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) nel procedimento Sergejs Buivids (Rinvio pregiudiziale — Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 3 — Ambito di applicazione — Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia — Pubblicazione su un sito Internet di video — Articolo 9 — Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici — Nozione — Libertà d’espressione — Tutela della vita privata)

6

2019/C 131/07

Causa C-423/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — Staat der Nederlanden/Warner-Lambert Company LLC (Rinvio pregiudiziale — Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 11 — Medicinali generici — Riassunto delle caratteristiche del prodotto — Esclusione di riferimenti a indicazioni o a forme di dosaggio ancora coperte dal diritto di brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico)

6

2019/C 131/08

Causa C-434/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale — Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’IVA — Determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell’IVA — Applicazione retroattiva di una misura di deroga — Principio della certezza del diritto]

7

2019/C 131/09

Causa C-531/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Vetsch Int. Transporte GmbH [Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) — Esenzioni dall’IVA all’importazione — Importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario — Cessione intracomunitaria successiva — Evasione fiscale — Diniego dell’esenzione — Presupposti]

8

2019/C 131/10

Causa C-535/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — NK, curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI/BNP Paribas Fortis NV [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000 — Rispettivi ambiti di applicazione — Fallimento di un ufficiale giudiziario — Azione proposta dal curatore fallimentare incaricato dell’amministrazione e della liquidazione del fallimento]

9

2019/C 131/11

Causa C-554/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità — Regolamento (CE) n. 861/2007 — Articolo 16 — Parte soccombente — Spese del procedimento — Ripartizione — Articolo 19 — Ordinamenti procedurali degli Stati membri]

9

2019/C 131/12

Causa C-562/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) [Rinvio pregiudiziale — Tredicesima direttiva 86/560/CEE — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) — Principi di equivalenza e di effettività — Impresa non stabilita nell’Unione europea — Decisione anteriore e definitiva di diniego del rimborso dell’IVA — Numero di identificazione IVA errato]

10

2019/C 131/13

Causa C-630/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski Sud u Rijeci — Croazia) — Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen [Rinvio pregiudiziale — Articoli 56 e 63 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi con un mutuante non autorizzato — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 17, paragrafo 1 — Contratto di credito concluso da una persona fisica al fine di prestare servizi di ricettività turistica — Nozione di consumatore — Articolo 24, punto 1 — Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari — Azione di nullità di un contratto di credito e di cancellazione dell’iscrizione di una garanzia reale dal registro immobiliare]

11

2019/C 131/14

Causa C-710/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa/Comune di Tarvisio (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di lavori — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 48, paragrafo 3 — Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici — Disposizione nazionale che non può essere considerata una trasposizione della direttiva 2004/18 — Mancanza di un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell’Unione — Mancanza di una domanda fondata sull’esistenza di un interesse transfrontaliero certo — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

12

2019/C 131/15

Causa C-49/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Catalunya — Spagna) — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia (Rinvio pregiudiziale — Misure di austerità di bilancio — Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale — Modalità — Impatto differenziato — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 21 — Indipendenza dei giudici — Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE)

13

2019/C 131/16

Causa C-154/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court, Ireland — Irlanda) — Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) — Discriminazione indiretta fondata sull’età — Insegnanti neoassunti — Data di assunzione — Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio)

14

2019/C 131/17

Causa C-179/18: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Gent — Belgio) — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti — Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio — Principio di leale cooperazione)

14

2019/C 131/18

Causa C-231/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — NK [Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Trasporti su strada — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Regolamento (UE) n. 165/2014 — Obbligo di utilizzo del tachigrafo — Deroga per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali]

15

2019/C 131/19

Causa C-492/18 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di TC (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Articolo 12 — Mantenimento in custodia della persona — Articolo 17 — Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo — Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto — Interpretazione conforme — Sospensione dei termini — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 6 — Diritto alla libertà e alla sicurezza — Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale — Chiarezza e prevedibilità)

16

2019/C 131/20

Causa C-571/18 P: Impugnazione proposta l’11 settembre 2018 da Felismino Pereira avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-606/16, Pereira/Commissione

17

2019/C 131/21

Causa C-577/18 P: Impugnazione proposta l’11 settembre 2018 da Petrus Kerstens avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2018, causa T-757/17, Kerstens/Commissione

17

2019/C 131/22

Causa C-669/18 P: Impugnazione proposta il 27 ottobre 2018 dall’Adis Higiene, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 agosto 2018, causa T-309/18, Adis Higiene/EUIPO — Farecla Products (G3 Extra Plus)

17

2019/C 131/23

Causa C-711/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 novembre 2018 — Ascopiave SpA e a./Ministero dello Sviluppo Economico e a.

18

2019/C 131/24

Causa C-754/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 dicembre 2018 — Ryanair Designated Activity Company/Országos Rendőr-főkapitányság

18

2019/C 131/25

Causa C-763/18 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2018 dalla Wallapop, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2018, causa T-186/17, Unipreus/EUIPO– Wallapop (wallapop)

20

2019/C 131/26

Causa C-830/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania) il 28 dicembre2018 — Landkreis Südliche Weinstraße/PF e a.

21

2019/C 131/27

Causa C-835/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 24 dicembre 2018 — SC Terracult SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara –Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

21

2019/C 131/28

Causa C-9/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 3 gennaio 2019 — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

22

2019/C 131/29

Causa C-32/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2019 — AT/Pensionsversicherungsanstalt

23

2019/C 131/30

Causa C-47/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 25 gennaio 2019 — HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

24

2019/C 131/31

Causa C-77/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 1o febbraio 2019 — Kaplan International colleges UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 131/32

Causa C-79/19 P: Impugnazione proposta il 1ofebbraio 2019 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, causa T-508/15, Repubblica di Lituania/Commissione europea

26

2019/C 131/33

Causa C-100/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio) l’8 febbraio 2019 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des service postaux et des télécommunications (IBPT)

27

2019/C 131/34

Causa C-107/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 9 (Repubblica ceca) il 12 febbraio 2019 — XR/Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

28

2019/C 131/35

Causa C-119/19 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a./Commissione

29

2019/C 131/36

Causa C-122/19 P: Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 14 dicembre 2018, causa T-400/10 RENV, Hamas/Consiglio

30

2019/C 131/37

Causa C-126/19 P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a./Commissione

31

2019/C 131/38

Causa C-132/19P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Groupe Canal + avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) pronunciata il 12 dicembre 2018 nella causa T-873/16, Groupe Canal +/Commissione

33

2019/C 131/39

Causa C-160/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dal Comune di Milano avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-167/13, Comune di Milano/Commissione europea

34

2019/C 131/40

Causa C-167/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-683/15, Freistaat Bayern/Commissione europea

35

2019/C 131/41

Causa C-171/19 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, cause riunite T-722/15, T-723/15 e T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. e a./Commissione europea,

36

 

Tribunale

2019/C 131/42

Causa T-292/15: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Vakakis kai Synergates/Commissione (Responsabilità extracontrattuale — Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Conflitto di interessi — Obbligo di diligenza — Perdita di un’opportunità — Risarcimento)

38

2019/C 131/43

Cause riunite T-131/16 e T-263/16: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Belgio e Magnetrol International/Commissione [Aiuti di Stato — Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che dispone il recupero dell’aiuto versato — Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) — Esenzione degli utili in eccesso — Autonomia fiscale degli Stati membri — Nozione di regime di aiuti — Misure di attuazione supplementari]

39

2019/C 131/44

Causa T-679/16: Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2019 — Athletic Club/Commissione (Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di alcuni club di calcio professionistici — Aliquota d’imposta preferenziale sui redditi dei club autorizzati ad avvalersi dello status di ente senza scopo di lucro — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Misura infrastatale — Carattere selettivo — Distorsione della concorrenza — Incidenza sugli scambi tra Stati membri — Modifica di un aiuto esistente — Obbligo di motivazione)

40

2019/C 131/45

Causa T-903/16: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — RE/Commissione [Dati personali — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento di tali dati — Diritto di accesso a tali dati — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Diniego di accesso — Ricorso di annullamento — Lettera che rinvia a un precedente diniego parziale di accesso senza effettuare un riesame — Nozione di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE — Nozione di atto meramente confermativo — Applicabilità in materia di accesso ai dati personali — Fatti nuovi e sostanziali — Interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione]

40

2019/C 131/46

Causa T-91/17: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — L/Parlamento (Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Congedo di malattia — Congedo di malattia trascorso in luogo diverso dalla sede di servizio — Assenza irregolare — Articolo 60 dello Statuto — Dovere di diligenza — Principio di buona amministrazione)

41

2019/C 131/47

Causa T-366/17: Sentenza del Tribunale 14 febbraio 2019 — Polonia/Commissione [FESR — Rifiuto di confermare un contributo finanziario a un grande progetto — Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 — Valutazione della coerenza di un grande progetto con le priorità del programma operativo — Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 — Superamento del termine]

42

2019/C 131/48

Causa T-34/18: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Giove Gas/EUIPO — Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA — Marchio denominativo dell’Unione europea anteriore CALOON — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

42

2019/C 131/49

Causa T-63/18: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TORRO Grande MEAT IN STYLE — Marchi dell’Unione europea verbali anteriori TORO — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 — Obbligo di motivazione — Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 — Dovere di diligenza — Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

43

2019/C 131/50

Causa T-123/18: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura un cuore — Impedimento alla registrazione assoluto — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

44

2019/C 131/51

Causa T-162/18: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Beko/EUIPO — Acer (ALTUS) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALTUS — Marchi nazionali denominativi anteriori ALTOS — Procedimenti di decadenza di alcuni marchi anteriori introdotti dinanzi alle autorità nazionali — Rischio di confusione — Sospensione del procedimento amministrativo — Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625]

45

2019/C 131/52

Causa T-524/16 R: Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 15 febbraio 2019 — Aresu/Commissione (Procedimento sommario — Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto del 1o gennaio 2014 — Numero ridotto di giorni di congedo annuale — Sostituzione dei giorni per il viaggio con un congedo nel paese di origine — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

45

2019/C 131/53

Causa T-768/17: Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE (Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni — Politica economica e monetaria — Vigilanza sugli istituti di credito — Atti illeciti asseritamente commessi da taluni istituti di credito portoghesi — Rigetto implicito dell’invito ad agire indirizzato alla BCE — Irricevibilità manifesta parziale — Incompetenza manifesta parziale — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

46

2019/C 131/54

Causa T-817/17: Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2019 — Schokker/AESA (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — AESA — Assunzione — Procedura di selezione — Iscrizione del ricorrente nell’elenco di riserva — Revoca dell’offerta di impiego indirizzata al ricorrente — Responsabilità — Assenza di comportamento illegittimo dell’AESA — Ricorso manifestamente infondato in diritto)

47

2019/C 131/55

Causa T-125/18: Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Associazione GranoSalus/Commissione [Ricorso di annullamento — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva glifosato — Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità]

48

2019/C 131/56

Causa T-137/18: Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Raffigurazione di una croce) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura una croce — Revoca della decisione impugnata — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire)

48

2019/C 131/57

Causa T-224/18 RII: Ordinanza del presidente del Tribunale del 14 febbraio 2019 — PV/Commissione (Procedimento sommario — Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Azzeramento dello stipendio — Mutamento delle circostanze — Irricevibilità — Assenza di fatti nuovi)

49

2019/C 131/58

Causa T-258/18: Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Brunke/Commissione (Ricorso per carenza — Termine di ricorso — Dies a quo — Assenza di invito ad agire — Secondo invito ad agire — Irricevibilità manifesta — Domanda di natura dichiarativa — Domanda diretta a ottenere la pronuncia di ingiunzioni — Incompetenza manifesta)

50

2019/C 131/59

Causa T-376/18: Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2019 — Front Polisario/Consiglio (Ricorso di annullamento — Accordi internazionali — Accordo di partenariato tra l’Unione europea e il Marocco nel settore della pesca — Decisione che autorizza l’avvio di negoziati tra l’Unione e il Marocco al fine di modificare l’accordo di partenariato — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità)

50

2019/C 131/60

Causa T-429/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2019 — BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commissione [Procedimento sommario — Salute — Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 — Modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti con sede in Brasile, dell’elenco degli stabilimenti dei paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi]

51

2019/C 131/61

Causa T-511/18: Ricorso proposto il 4 febbraio 2019 — XH/Commissione

52

2019/C 131/62

Causa T-65/19: Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — AI/CEPCM

53

2019/C 131/63

Causa T-77/19: Ricorso proposto il 9 febbraio 2019 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se)

54

2019/C 131/64

Causa T-79/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Lantmännen e Lantmännen Agroetanol/Commissione

55

2019/C 131/65

Causa T -101/19: Ricorso proposto il 18 febbraio 2019 — Rezon OOD/EUIPO (imot.bg)

56

2019/C 131/66

Causa T-106/19: Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

57

2019/C 131/67

Causa T-726/16: Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 – VFP / Commissione

58

2019/C 131/68

Causa T-60/18: Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Hangzhou Lezoo traveling equipment/Promotional Traders (GREEN HERMIT)

58

2019/C 131/69

Causa T-725/18: Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2019 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT)

59


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 131/01)

Ultima pubblicazione

GU C 122 dell’1.4.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 112 del 25.3.2019

GU C 103 del 18.3.2019

GU C 93 dell’11.3.2019

GU C 82 del 4.3.2019

GU C 72 del 25.2.2019

GU C 65 del 18.2.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/2


Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

(2019/C 131/02)

Il sig. Pikamäe, nominato avvocato generale della Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 1o febbraio 2019 (1), per il periodo dal 5 febbraio 2019 al 6 ottobre 2024, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 febbraio 2019.


(1)  GU L 32 del 4.2.2019, pag. 7.


CDJ

8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/3


Prestazione di giuramento di un nuovo membro della Corte

(2019/C 131/03)

Il sig. Kumin, nominato giudice della Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 6 marzo 2019 (1), per il periodo dal 12 marzo 2019 al 6 ottobre 2024, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 20 marzo 2019.


(1)  GU L 70 del 12.3.2019, pag. 32.


GCEU

8.4.2019   

IT

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C 131/4


Prestazione di giuramento di un nuovo membro del Tribunale

(2019/C 131/04)

Il sig. Frendo, nominato giudice del Tribunale dell’Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 6 marzo 2019 (1), per il periodo dall’11 marzo 2019 al 31 agosto 2019, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 20 marzo 2019.


(1)  GU L 69 dell’11.3.2019, pag. 50.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CDJ

8.4.2019   

IT

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C 131/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

(Causa C-322/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 67 - Domanda di prestazioni familiari presentata da una persona che ha cessato di esercitare un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente ma che continua a risiedervi - Diritto a prestazioni familiari per i familiari residenti in un altro Stato membro - Requisiti di ammissibilità)

(2019/C 131/05)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Eugen Bogatu

Convenuto: Minister for Social Protection

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare il suo articolo 67, letto in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 2, dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’ammissibilità di una persona a prestazioni familiari nello Stato membro competente non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) nel procedimento Sergejs Buivids

(Causa C-345/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali - Direttiva 95/46/CE - Articolo 3 - Ambito di applicazione - Registrazione video di agenti di polizia mentre espletano formalità procedurali all’interno di un commissariato di polizia - Pubblicazione su un sito Internet di video - Articolo 9 - Trattamento di dati personali a scopi esclusivamente giornalistici - Nozione - Libertà d’espressione - Tutela della vita privata)

(2019/C 131/06)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Sergejs Buivids

con l’intervento di: Datu valsts inspekcija

Dispositivo

1)

L’articolo 3 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

2)

L’articolo 9 della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che circostanze di fatto come quelle oggetto del procedimento principale, vale a dire la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, possono costituire un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, ai sensi di tale disposizione, sempre che da tale video risulti che detta registrazione e detta pubblicazione abbiano quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 277 del 21.8.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/6


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — Staat der Nederlanden/Warner-Lambert Company LLC

(Causa C-423/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 11 - Medicinali generici - Riassunto delle caratteristiche del prodotto - Esclusione di riferimenti a indicazioni o a forme di dosaggio ancora coperte dal diritto di brevetto al momento dell’immissione in commercio del medicinale generico)

(2019/C 131/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag

Parti

Ricorrente: Staat der Nederlanden

Convenuta: Warner-Lambert Company LLC

Dispositivo

L’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, deve essere interpretato nel senso che, in una procedura di autorizzazione all’immissione in commercio come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la comunicazione all’autorità nazionale competente, da parte del richiedente o del titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale generico, del foglietto illustrativo o di un riassunto delle caratteristiche del prodotto di tale medicinale che non include alcun riferimento a indicazioni o a forme di dosaggio che erano ancora coperte dal diritto di brevetto al momento dell’immissione in commercio di tale medicinale costituisce una domanda di limitazione dell’ambito dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale generico di cui trattasi.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/7


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-434/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Detrazione dell’IVA - Determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento dell’IVA - Applicazione retroattiva di una misura di deroga - Principio della certezza del diritto)

(2019/C 131/08)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Human Operator Zrt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

Il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, prima che l’atto dell’Unione che autorizza la medesima deroga sia stato notificato allo Stato membro che l’ha chiesta, laddove l’atto dell’Unione in questione tace in merito alla sua entrata in vigore o alla sua data iniziale di applicazione, e anche se lo stesso Stato membro ha espresso l’intenzione di applicare la deroga in parola retroattivamente.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Vetsch Int. Transporte GmbH

(Causa C-531/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) - Esenzioni dall’IVA all’importazione - Importazioni seguite da un trasferimento intracomunitario - Cessione intracomunitaria successiva - Evasione fiscale - Diniego dell’esenzione - Presupposti)

(2019/C 131/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Vetsch Int. Transporte GmbH

con l’intervento di: Zollamt Feldkirch Wolfurt

Dispositivo

L’articolo 143, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, devono essere interpretati nel senso che il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione, di cui a tali disposizioni, non deve essere negato all’importatore designato o riconosciuto come debitore di tale imposta, ai sensi dell’articolo 201 della direttiva 2006/112, in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, da un lato, il destinatario del trasferimento intracomunitario che è seguìto a tale importazione commette un’evasione su un’operazione successiva al trasferimento in parola e che non è collegata al trasferimento medesimo e, dall’altro, nessun elemento consente di ritenere che l’importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere che tale operazione successiva rientrava in un’evasione commessa dal destinatario.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — NK, curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI/BNP Paribas Fortis NV

(Causa C-535/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000 - Rispettivi ambiti di applicazione - Fallimento di un ufficiale giudiziario - Azione proposta dal curatore fallimentare incaricato dell’amministrazione e della liquidazione del fallimento)

(2019/C 131/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: NK, curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI

Convenuta: BNP Paribas Fortis NV

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

(Causa C-554/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità - Regolamento (CE) n. 861/2007 - Articolo 16 - «Parte soccombente» - Spese del procedimento - Ripartizione - Articolo 19 - Ordinamenti procedurali degli Stati membri)

(2019/C 131/11)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Parti

Ricorrente: Rebecka Jonsson

Convenuta: Société du Journal L’Est Républicain

Dispositivo

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l’importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/10


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional — Spagna) — Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Causa C-562/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tredicesima direttiva 86/560/CEE - Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Principi di equivalenza e di effettività - Impresa non stabilita nell’Unione europea - Decisione anteriore e definitiva di diniego del rimborso dell’IVA - Numero di identificazione IVA errato)

(2019/C 131/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nestrade SA

Resistenti: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Dispositivo

Le disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente indicato sulla fattura, ai fini dell’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


8.4.2019   

IT

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C 131/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski Sud u Rijeci — Croazia) — Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Causa C-630/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 56 e 63 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di credito che presentano elementi internazionali conclusi con un mutuante non autorizzato - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 17, paragrafo 1 - Contratto di credito concluso da una persona fisica al fine di prestare servizi di ricettività turistica - Nozione di «consumatore» - Articolo 24, punto 1 - Competenze esclusive in materia di diritti reali immobiliari - Azione di nullità di un contratto di credito e di cancellazione dell’iscrizione di una garanzia reale dal registro immobiliare)

(2019/C 131/13)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski Sud u Rijeci

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Anica Milivojević

Resistente: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Dispositivo

1)

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, il cui effetto, in particolare, è che i contratti di credito e gli atti giuridici che su essi si fondano, conclusi nel territorio di tale Stato membro tra debitori e mutuanti, stabiliti in un altro Stato membro, che non dispongono di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, sono nulli a decorrere dalla data della loro conclusione, anche se sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore di tale normativa.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito di controversie relative ai contratti di credito che presentano elementi internazionali che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, consente ai debitori di agire contro i mutuanti che non dispongono di un’autorizzazione, rilasciata dalle autorità competenti del primo Stato membro al fine di esercitare la loro attività nel territorio di tale Stato, o dinanzi ai giudici dello Stato nel cui territorio tali mutuanti hanno la loro sede o dinanzi ai giudici del luogo in cui i debitori hanno il loro domicilio o la loro sede e riserva la competenza a conoscere dell’azione dei suddetti mutuanti nei confronti dei loro debitori solo ai giudici dello Stato nel cui territorio tali debitori hanno il proprio domicilio, siano essi consumatori o professionisti.

3)

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un debitore che ha concluso un contratto di credito al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, non può essere considerato un «consumatore» ai sensi di tale disposizione, a meno che, tenuto conto del contesto dell’operazione per cui detto contratto è stato concluso, considerata nel suo insieme, quest’ultimo presenti un nesso talmente debole con tale attività professionale che risulti chiaramente che detto contratto persegue essenzialmente fini privati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

4)

L’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che costituisce un’azione «in materia di diritti reali immobiliari», ai sensi di tale disposizione, un’azione finalizzata alla cancellazione dal registro immobiliare dell’ipoteca che grava su un immobile, ma che non rientra in detta nozione un’azione finalizzata a ottenere una dichiarazione di nullità di un contratto di credito e di un atto notarile relativo alla costituzione di un’ipoteca sottoscritta a garanzia del credito derivante dal suddetto contratto.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/12


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa/Comune di Tarvisio

(Causa C-710/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 48, paragrafo 3 - Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici - Disposizione nazionale che non può essere considerata una trasposizione della direttiva 2004/18 - Mancanza di un rinvio diretto ed incondizionato al diritto dell’Unione - Mancanza di una domanda fondata sull’esistenza di un interesse transfrontaliero certo - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2019/C 131/14)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa

Convenuto: Comune di Tarvisio

nei confronti di: Incos Srl, RTI — Idrotermica F.lli Soldera, Gabriele Indovina

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 28 settembre 2017, è irricevibile.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Catalunya — Spagna) — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia

(Causa C-49/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Misure di austerità di bilancio - Riduzione delle retribuzioni nel pubblico impiego nazionale - Modalità - Impatto differenziato - Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 21 - Indipendenza dei giudici - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE)

(2019/C 131/15)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Parti

Ricorrente: Carlos Escribano Vindel

Convenuto: Ministerio de Justicia

Dispositivo

1)

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore, siano generalmente più giovani e abbiano di norma una minore anzianità rispetto ai secondi.

2)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che il principio dell’indipendenza dei giudici non osta all’applicazione al ricorrente nel procedimento principale di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, nell’ambito di misure generali di riduzione salariale associate ad esigenze di eliminazione di un disavanzo eccessivo di bilancio, abbia fissato, senza riguardo alla natura delle funzioni esercitate, all’anzianità o all’importanza degli incarichi svolti, percentuali di riduzione salariale differenti per le retribuzioni di base e le retribuzioni integrative dei membri della magistratura giudicante, il che, secondo il giudice del rinvio, ha comportato riduzioni salariali maggiori in percentuale per gli appartenenti a due gruppi retributivi delle categorie inferiori di tale magistratura rispetto ai membri rientranti in un gruppo retributivo di una categoria superiore della magistratura medesima, sebbene i primi ricevano una retribuzione inferiore rispetto ai secondi, purché il livello di retribuzione che, in applicazione della riduzione salariale oggetto del procedimento principale, il ricorrente nel procedimento principale percepisce sia adeguato all’importanza delle funzioni che egli esercita e garantisca, pertanto, la sua indipendenza di giudizio, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


8.4.2019   

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C 131/14


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court, Ireland — Irlanda) — Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General

(Causa C-154/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) - Discriminazione indiretta fondata sull’età - Insegnanti neoassunti - Data di assunzione - Tabella salariale e inquadramenti retributivi, al momento dell’assunzione, meno favorevoli di quelli applicabili nel caso di insegnanti già in servizio)

(2019/C 131/16)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Labour Court, Ireland

Parti

Ricorrenti: Tomás Horgan, Claire Keegan

Convenuti: Minister for Education & Skills, Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che una misura quale quella controversa nel procedimento principale che, a partire da una determinata data, prevede l’applicazione, al momento dell’assunzione di nuovi insegnanti, di una tabella salariale e di un inquadramento retributivo meno favorevoli di quelli applicati, ai sensi di una normativa precedente alla misura in questione, nel caso di insegnanti assunti prima di tale data non costituisce una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


8.4.2019   

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C 131/14


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidsrechtbank Gent — Belgio) — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst

(Causa C-179/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Diritti pensionistici in base al regime pensionistico nazionale dei lavoratori dipendenti - Rifiuto di prendere in considerazione il periodo di durata del servizio militare obbligatorio prestato da un funzionario dell’Unione europea dopo la sua entrata in servizio - Principio di leale cooperazione)

(2019/C 131/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidsrechtbank Gent

Parti

Ricorrente: Ronny Rohart

Convenuta: Federale Pensioendienst

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in conformità della quale, al momento della determinazione dei suoi diritti pensionistici, a un lavoratore che era impiegato come lavoratore dipendente in tale Stato membro prima di divenire funzionario dell’Unione europea e che ha compiuto, una volta divenuto funzionario, il suo servizio militare obbligatorio in detto Stato membro è negato il beneficio dell’assimilazione del periodo passato sotto le armi ad un periodo di lavoro effettivo come lavoratore dipendente, beneficio al quale avrebbe diritto se avesse svolto, nel momento in cui è stato chiamato a prestare tale servizio o durante almeno un anno nel corso dei tre anni successivi al congedo dal servizio militare, un lavoro rientrante nel regime pensionistico nazionale.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


8.4.2019   

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C 131/15


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Oldenburg — Germania) — NK

(Causa C-231/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Regolamento (UE) n. 165/2014 - Obbligo di utilizzo del tachigrafo - Deroga per i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali)

(2019/C 131/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Oldenburg

Parti

Ricorrente: NK

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Dispositivo

L’espressione «mercati locali», di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, dev’essere interpretata nel senso che essa non può designare né la transazione effettuata tra un grossista di bestiame e un allevatore, né lo stesso grossista di bestiame, di modo che la deroga prevista da tale disposizione non può essere estesa ai veicoli che trasportano animali vivi direttamente dalle fattorie ai macelli locali.


(1)  GU C 221 del 25.6.2018.


8.4.2019   

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C 131/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di TC

(Causa C-492/18 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 12 - Mantenimento in custodia della persona - Articolo 17 - Termini per l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo - Legislazione nazionale che prevede la sospensione d’ufficio della misura detentiva allo scadere di 90 giorni dall’arresto - Interpretazione conforme - Sospensione dei termini - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza - Interpretazioni divergenti della legislazione nazionale - Chiarezza e prevedibilità)

(2019/C 131/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

TC

Dispositivo

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede un obbligo generale e incondizionato di rimessa in libertà di una persona ricercata e arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo allo scadere di un termine di 90 giorni dal suo arresto, allorché esiste un rischio molto elevato di fuga della medesima, che non può essere ridotto a un livello accettabile mediante l’imposizione di misure adeguate.

L’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che consente il mantenimento in custodia del ricercato oltre tale termine di 90 giorni — sulla base di un’interpretazione di tale disposizione nazionale secondo la quale il suddetto termine è sospeso quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale o di attendere la risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un’altra autorità giudiziaria dell’esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna per il motivo che potrebbe esistere, nello Stato membro emittente, un rischio concreto di condizioni detentive inumane o degradanti — nella misura in cui tale giurisprudenza non garantisce la conformità della succitata disposizione nazionale alla decisione quadro 2002/584 e presenta divergenze che possono dare luogo a durate di mantenimento in custodia diverse.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


8.4.2019   

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C 131/17


Impugnazione proposta l’11 settembre 2018 da Felismino Pereira avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-606/16, Pereira/Commissione

(Causa C-571/18 P)

(2019/C 131/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Felismino Pereira (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 14 febbraio 2019, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile.


8.4.2019   

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C 131/17


Impugnazione proposta l’11 settembre 2018 da Petrus Kerstens avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2018, causa T-757/17, Kerstens/Commissione

(Causa C-577/18 P)

(2019/C 131/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 22 gennaio 2019, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione.


8.4.2019   

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C 131/17


Impugnazione proposta il 27 ottobre 2018 dall’Adis Higiene, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 agosto 2018, causa T-309/18, Adis Higiene/EUIPO — Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Causa C-669/18 P)

(2019/C 131/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Adis Higiene, S.L. (rappresentante: J. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con sentenza del 27 febbraio 2019, la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato l’Adis Higiene, S.L. a sopportare le proprie spese.


8.4.2019   

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C 131/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 novembre 2018 — Ascopiave SpA e a./Ministero dello Sviluppo Economico e a.

(Causa C-711/18)

(2019/C 131/23)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl, Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl — Unipersonale, Pasubio Group SpA, Unigas Distribuzione Srl

Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell’Unione europea ed in particolare le norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale e i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall’esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di un’eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari.


8.4.2019   

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C 131/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 dicembre 2018 — Ryanair Designated Activity Company/Országos Rendőr-főkapitányság

(Causa C-754/18)

(2019/C 131/24)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Ryanair Designated Activity Company

Resistente: Országos Rendőr-főkapitányság

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba interpretare l’articolo 5, paragrafo 2, relativo al diritto d’ingresso, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (1), che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel senso che, ai fini di tale direttiva, sia il possesso della carta di soggiorno valida contemplata dal suo articolo 10 sia il possesso della carta di soggiorno permanente cui fa riferimento il suo articolo 20 esentano il familiare dall’obbligo di disporre di un visto al momento dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se occorra interpretare l’articolo 5 della direttiva 2004/38/CE e il suo paragrafo 2 in questo stesso senso nel caso in cui la persona che sia un familiare del cittadino dell’Unione e che non disponga della cittadinanza di un altro Stato membro abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito e sia tale Stato quello che le ha rilasciato la carta di soggiorno permanente. In altri termini, se il possesso di una carta di soggiorno permanente prevista dall’articolo 20 di tale direttiva, rilasciata dal Regno Unito, esoneri dall’obbligo di ottenere un visto, indipendentemente dal fatto che non sia applicabile a tale Stato né il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, menzionato all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, né il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

3)

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, se il possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2004/38 debba essere considerato di per sé come prova sufficiente del fatto che il titolare della carta è un familiare di un cittadino dell’Unione, e, senza che sia necessario fornire alcun elemento di prova o attestazione aggiuntiva, che è autorizzato — in quanto familiare — a fare ingresso nel territorio di un altro Stato membro ed è esente dall’obbligo di visto in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva.

4)

Qualora la Corte dovesse rispondere in modo negativo alla terza questione pregiudiziale, se si debba interpretare l’articolo 26, paragrafi 1, lettera b), e 2, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen nel senso che il vettore aereo è tenuto, oltre a controllare i documenti di viaggio, ad accertarsi che il viaggiatore che intenda viaggiare con la carta di soggiorno permanente prevista all’articolo 20 della direttiva 2004/38 sia effettivamente e realmente familiare di un cittadino dell’Unione al momento dell’ingresso.

5)

Qualora la Corte risponda in modo affermativo alla quarta questione pregiudiziale,

i)

nel caso in cui il vettore aereo non possa stabilire se il viaggiatore che intende viaggiare con la carta di soggiorno permanente prevista all’articolo 20 della direttiva 2004/38 sia effettivamente un familiare di un cittadino dell’Unione al momento dell’ingresso, se il vettore sia obbligato a negare l’imbarco sull’aeromobile e a rifiutarsi di trasportare tale persona in un altro Stato membro;

ii)

nel caso in cui il vettore aereo non provveda al controllo di tale circostanza o non rifiuti di trasportare il viaggiatore che non possa dimostrare il suo status di familiare — il quale d’altro canto disponga di una carta di soggiorno permanente —, si possa imporre un’ammenda a tale vettore per questo motivo a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.


(1)  GU 2004, L 158, pag. 77.


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C 131/20


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2018 dalla Wallapop, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2018, causa T-186/17, Unipreus/EUIPO– Wallapop (wallapop)

(Causa C-763/18 P)

(2019/C 131/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Wallapop, S.L. (rappresentanti: D. Sarmiento Ramírez-Escudero e N. Porxas Roig, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale e Unipreus, S.L.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza, per le ragioni esposte nell’unico motivo, dichiarando che i servizi controversi non sono simili;

condannare l’Unipreus alle spese sostenute dalla Wallapop nel giudizio di primo grado e nel presente procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La Wallapop, S.L. interpone appello avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2018, pronunciata nella causa T-186/17 (1), relativa a un procedimento di opposizione avviato dall’Unipreus, S.L. a seguito della domanda di marchio figurativo dell’Unione europea n. 13 268 941 presentata dalla Wallapop, S.L..

L’impugnazione si basa su un unico motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (2) [attualmente, articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea] e della giurisprudenza relativa alla somiglianza tra servizi.

In particolare, la ricorrente del procedimento di impugnazione basa il suo motivo di impugnazione sull’erronea applicazione da parte del Tribunale dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza per determinare la somiglianza degli ambiti di applicazione dei marchi, essenzialmente per non aver tenuto conto né della nozione di immissione in commercio né dei servizi che il mercato online di regola fornisce in base alla sua nozione legale e giurisprudenziale; vale a dire servizi di intermediazione e non invece servizi di marketing o servizi simili.

Tale erronea valutazione da parte del Tribunale si ripercuote sull’analisi della somiglianza tra i servizi in questione che quest’ultimo effettua nella sua sentenza applicando i criteri stabiliti dalla giurisprudenza a tal fine (come la natura, i canali di distribuzione, la destinazione e la percezione o la concorrenza nonché la complementarietà tra servizi).


(1)  Sentenza del 3 ottobre 2018, Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop) (T-186/17, non pubblicata, EU:T:2018:640).

(2)  GU 2009, L 78, pag. 1.


8.4.2019   

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C 131/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania) il 28 dicembre2018 — Landkreis Südliche Weinstraße/PF e a.

(Causa C-830/18)

(2019/C 131/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Landkreis Südliche Weinstraße

Convenuto: PF e a.

con l’intervento del: Vertreter des öffentlichen Interesses

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1) debba essere interpretato nel senso che una disposizione di diritto nazionale in base alla quale l’obbligo di taluni enti territoriali nazionali (Landkreise) di effettuare il trasporto degli studenti è limitato ai residenti dello Stato federato (Bundesland) cui fanno capo, ha effetto discriminatorio indiretto anche quando sia accertato, sulla base delle circostanze di fatto, che con il requisito della residenza vengono esclusi dalla prestazione in netta prevalenza cittadini del restante territorio dello Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

2)

Se l’efficace organizzazione del sistema scolastico costituisca un’esigenza imperativa di interesse generale atta a giustificare una discriminazione indiretta.


(1)  GU 2011, L 141, pag. 1.


8.4.2019   

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C 131/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 24 dicembre 2018 — SC Terracult SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara –Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-835/18)

(2019/C 131/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: SC Terracult SRL

Convenute: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara –Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

Questione pregiudiziale

Se la direttiva IVA (1), nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, ostino, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a una prassi amministrativa e/o a un’interpretazione delle disposizioni della normativa nazionale con cui si impedisce la rettifica di talune fatture e, di conseguenza, l’inserimento delle fatture rettificate nella dichiarazione IVA relativa al periodo in cui è stata effettuata la rettifica, per operazioni effettuate in un periodo che è stato oggetto di una verifica fiscale in seguito alla quale gli organi tributari hanno emesso un avviso di accertamento divenuto definitivo, qualora, dopo l’emissione dell’avviso di accertamento, vengano scoperti dati e informazioni supplementari che comporterebbero l’applicazione di un regime fiscale diverso.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


8.4.2019   

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C 131/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București (Romania) il 3 gennaio 2019 — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-9/19)

(2019/C 131/28)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul București

Parti

Ricorrente: SC Mitliv Exim SRL

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 2 e dell’articolo 273 della direttiva 2006/[1]12 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 325 TFUE, in relazione a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente il configurarsi del complesso delle situazioni seguenti:

il pagamento di un importo per danno da reato stabilito nel corso delle indagini preliminari sulla base di un titolo diverso da un credito tributario.

lo svolgimento di un’ulteriore ispezione tributaria, condotta in parallelo con il procedimento penale nel quale il contribuente imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di evasione fiscale e che stabilisce a suo carico obbligazioni tributarie accessorie tanto per il periodo quanto per l’importo già messo a disposizione delle autorità statali nel corso delle indagini preliminari, laddove, tuttavia, la decisione sul reclamo amministrativo proposto contro gli atti emessi in occasione dell’ispezione è stata sospesa fino alla conclusione dell’azione penale;

la conclusione del processo penale in primo grado con la condanna dell’imputato, inter alia, anche al pagamento in solido dell’intera somma che, nel corso delle indagini preliminari, si è stabilito essere dovuta da tutti gli imputati, nonostante a carico del contribuente in discussione sia stata fissata soltanto una parte dell’importo, già corrisposta dal medesimo, e in quale misura il complesso di queste situazioni, cumulate, presentino un carattere eccessivo nei confronti del contribuente di cui si tratta.

2)

Se in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, anche al fine di garantire l’obiettivo di riscossione degli obblighi finanziari dovuti allo Stato e per combattere la frode, sia compatibile con i principi del diritto dell’Unione in generale, e con il principio del ne bis in idem, in particolare, la condotta delle autorità statali consistente nel non tener conto, dal punto di vista fiscale, di un pagamento effettuato prima che le sanzioni amministrative e penali divenissero definitive, tenendo presente che il pagamento copre una parte dell’obbligo fiscale stabilito a suo carico.

3)

Se, alla luce delle risposte alle questioni [1] e [2] di cui sopra, occorra interpretare il diritto dell’Unione europea nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non considera equivalente alla riscossione di un’imposta contraria al diritto dell’Unione (…) il caso in cui il contribuente ha risarcito il danno penale nel corso delle indagini preliminari per ottenere una riduzione fino alla pena della metà, in assenza di un titolo di credito tributario proveniente dalle autorità competenti ad emetterlo o di una sentenza definitiva pronunciata dal giudice penale, ma laddove le autorità fiscali, in occasione dell’ispezione tributaria, hanno disposto a suo carico obbligazioni tributarie accessorie tanto per il periodo quanto per l’importo già messo a disposizione delle autorità statali, e l’imposta è stata percepita senza fondamento dal momento del pagamento e fino al momento della determinazione dell’onere fiscale sulla base di un titolo di credito tributario o di una sentenza penale definitiva.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


8.4.2019   

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C 131/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2019 — AT/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-32/19)

(2019/C 131/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: AT

Resistente: Pensionsversicherungsanstalt

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore subordinato il quale, nel momento in cui cessa l’attività, abbia raggiunto l’età prevista dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, deve, per ottenere il diritto di soggiorno permanente prima della maturazione del periodo di cinque anni di soggiorno, aver svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e aver soggiornato in via continuativa nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa per oltre tre anni.

2)

Nell’ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), prima alternativa, della direttiva 2004/38, spetti un diritto di soggiorno permanente al lavoratore subordinato che intraprenda l’attività lavorativa in un altro Stato membro in un momento in cui sia prevedibile che egli potrà svolgere tale attività solo per un periodo relativamente breve prima di raggiungere l’età pensionabile legalmente prevista e che, avendo un reddito basso, dopo aver cessato l’attività dovrà in ogni caso ricorrere alle prestazioni di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.


(1)  GU 2004, L 158, pag. 77.


8.4.2019   

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C 131/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 25 gennaio 2019 — HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

(Causa C-47/19)

(2019/C 131/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: HA

Resistente: Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di insegnamento scolastico e universitario di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), includa anche le lezioni di surf e di vela. Se sia sufficiente che tali lezioni siano offerte da almeno una scuola o un’università dello Stato membro.

2)

Se per includere un insegnamento scolastico o universitario nell’ambito di applicazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva IVA sia necessario che tale insegnamento sia oggetto di valutazione, o se sia sufficiente che il corso di surf o di vela si svolga nell’ambito di un evento scolastico o universitario, come ad esempio un viaggio di studio.

3)

Se dalle norme in materia di ordinamento scolastico o universitario possa derivare il riconoscimento di una scuola di surf e di vela come organismo avente finalità simili ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva IVA, qualora ai sensi di dette norme anche i corsi esterni di surf o di vela facciano parte dell’insegnamento sportivo o dell’istruzione superiore per insegnanti di educazione fisica e siano oggetto di valutazione o di un altro tipo di attestato, e/o corrispondano a un interesse pubblico all’attività sportiva. Se un tale riconoscimento richieda che la scuola o l’università sostenga direttamente o indirettamente i costi dei corsi.

4)

Se i corsi di surf o di vela offerti nell’ambito di un viaggio di studio costituiscano una prestazione di servizi strettamente connessa con la protezione dell’infanzia e della gioventù ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera h), della direttiva IVA; in caso affermativo, se a tal fine sia necessaria una determinata durata della protezione.

5)

Se la formulazione relativa alle «lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera j), della direttiva IVA presupponga che il soggetto passivo impartisca personalmente le lezioni.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


8.4.2019   

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C 131/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 1o febbraio 2019 — Kaplan International colleges UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-77/19)

(2019/C 131/31)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Kaplan International colleges UK Ltd

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1

Quale sia l’ambito di applicazione territoriale dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio e, in particolare, (i) se tale esenzione si applichi a un Gruppo di ripartizione dei costi (GRC) avente la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dagli Stati membri degli aderenti al GRC. In caso di risposta affermativa, (ii) se tale esenzione si applichi anche a un GRC stabilito al di fuori dell’Unione europea.

2

Qualora, in linea di principio, l’esenzione prevista per i GRC sia applicabile a un’entità stabilita in uno Stato membro diverso da quello di uno o più membri del GRC e anche a un GRC stabilito al di fuori dell’Unione europea, in che modo dovrebbe essere applicato il criterio secondo cui l’esenzione non debba essere tale da provocare distorsioni della concorrenza, e in particolare:

a)

se esso si applichi alle potenziali distorsioni che colpiscono altri destinatari di servizi simili che non sono membri del GRC o se si applichi unicamente alle potenziali distorsioni che colpiscono potenziali prestatori alternativi di servizi ai membri del GRC.

b)

Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri destinatari, se vi possa essere una reale possibilità di distorsione nel caso in cui gli altri destinatari, che non sono membri del GRC, possano chiedere di aderire al GRC di cui trattasi o costituire il proprio GRC per ottenere servizi simili, oppure ottenere risparmi equivalenti in termini di IVA utilizzando altri metodi (per esempio con l’apertura di una filiale nello Stato membro o nello Stato terzo di cui trattasi).

c)

Qualora tale criterio si applichi unicamente agli altri prestatori, se la reale possibilità di distorsione debba essere valutata determinando se il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri, indipendentemente dall’applicazione dell’esenzione dall’IVA — e quindi se debba essere valutata con riferimento all’accesso di prestatori alternativi al mercato nazionale in cui sono stabiliti i membri del GRC. In tal caso, se rilevi il fatto che il GRC si garantisca la conservazione della clientela dei suoi membri poiché questi ultimi fanno parte dello stesso gruppo societario.

d)

Se la potenziale distorsione debba essere valutata sul piano nazionale in relazione ai prestatori alternativi nello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.

e)

Se l’autorità tributaria dell’Unione europea che applica la direttiva IVA abbia l’onere probatorio di accertare la probabilità di una distorsione.

f)

Se sia necessario che l’autorità tributaria dell’Unione europea disponga una valutazione peritale specifica del mercato dello Stato terzo in cui è stabilito il GRC.

g)

Se la presenza di una reale possibilità di distorsione possa essere accertata attraverso l’identificazione di un mercato commerciale nello Stato terzo.

3

Se l’esenzione a favore dei GRC sia applicabile nelle circostanze del caso di specie, in cui i membri del GRC sono vincolati tra loro da rapporti economici, finanziari e organizzativi.

4

Se l’esenzione per i GRC si applichi in circostanze in cui i membri abbiano formato un gruppo IVA, che costituisce un unico soggetto passivo. Se faccia differenza il fatto che la KIC, quale membro rappresentativo destinatario dei servizi (ai sensi del diritto nazionale), non è membro del GRC e, in caso affermativo, se tale differenza sia eliminata da una normativa nazionale secondo la quale il membro rappresentativo possiede le caratteristiche e lo status dei membri del GRC ai fini dell’applicazione dell’esenzione per i GRC.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


8.4.2019   

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C 131/26


Impugnazione proposta il 1ofebbraio 2019 dalla Repubblica di Lituania avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, causa T-508/15, Repubblica di Lituania/Commissione europea

(Causa C-79/19 P)

(2019/C 131/32)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentante: R. Krasuckaitė)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-508/15 (1) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») nei limiti in cui, in tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2015/1119 del 22 giugno 2015;

annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2015/1119 del 22 giugno 2015 (2) o rinviare la sentenza impugnata al Tribunale ai fini della riforma;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Lituania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-508/15 sul fondamento giuridico di seguito esposto:

1)

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto accertando, al punto 83 della sentenza impugnata, che la deroga prevista all’articolo 33 quaterdecies, paragrafo 1, del regolamento n. 1257/1999 (3) riguardasse soltanto l’età di coloro che trasferiscono l’azienda, dato che tale disposizione è chiaramente connessa alla quota latte in quanto elemento di prova della produzione agricola a fini commerciali.

2)

Il Tribunale ha inoltre travisato i fatti ai punti da 74 a 79 della sentenza impugnata, concludendo che il governo della Repubblica di Lituania non aveva dimostrato che il fatto di detenere una quota latte significava che il richiedente si dedicava alla produzione agricola a fini commerciali, il che fondamentalmente non corrispondeva agli atti di causa dinanzi ad esso presentati.


(1)  Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018, Repubblica di Lituania/Commissione europea, T-508/15 (EU:T:2018:828).

(2)  (GU 2015, L 182, pag. 39).

(3)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU 1999 L 160, pag. 80).


8.4.2019   

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C 131/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio) l’8 febbraio 2019 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des service postaux et des télécommunications (IBPT)

(Causa C-100/19)

(2019/C 131/33)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Resistente: Institut belge des service postaux et des télécommunications («IBPT»)

Intervenienti volontari: Inmarsat Ventures Ltd, Eutelsat S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l’autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (1), debbano essere interpretati nel senso che, laddove risulti che il richiedente selezionato ai sensi del titolo II della menzionata decisione non abbia fornito i servizi mobili via satellite per mezzo di un sistema mobile via satellite entro il termine ultimo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione medesima, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione stessa debbano negare a tale operatore, per mancato rispetto dell’impegno assunto nella sua domanda, la concessione delle autorizzazioni ai fini dell’installazione di componenti terrestri complementari.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, nel medesimo contesto, le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della menzionata decisione possano negare all’operatore medesimo, per mancato rispetto dell’impegno di copertura al 13 giugno 2016, la concessione delle autorizzazioni all’installazione di componenti terrestri complementari.


(1)  GU L 172, pag. 15.


8.4.2019   

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C 131/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obvodní soud pro Prahu 9 (Repubblica ceca) il 12 febbraio 2019 — XR/Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Causa C-107/19)

(2019/C 131/34)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Obvodní soud pro Prahu 9

Parti

Attore: XR

Convenuta: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia consentito considerare come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la pausa durante la quale il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro entro 2 minuti in caso di partenza improvvisa per un intervento.

2)

Se, sulla valutazione di cui alla precedente questione, incidano il fatto che l’interruzione [della pausa], in caso di partenza improvvisa per un intervento, avvenga soltanto in maniera occasionale e imprevedibile, ed eventualmente la frequenza di tale interruzione.

3)

Se il giudice di primo grado chiamato a decidere, dopo che la sua decisione è stata annullata da un giudice di grado superiore e la causa è stata rinviata per la prosecuzione del giudizio nel merito, possa non attenersi a un parere giuridico espresso dal giudice di grado superiore, vincolante per il giudice di primo grado, nel caso in cui tale parere sia in contrasto con il diritto dell’Unione europea.


(1)  GU 2003, L 299, pag. 9.


8.4.2019   

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C 131/29


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a./Commissione

(Causa C-119/19 P)

(2019/C 131/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier, agenti)

Altre parti nel procedimento: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 4 dicembre 2018, Carreras Sequeros e a./Commissione, T-518/16;

rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci in primo grado sui motivi secondo, terzo e quarto del ricorso;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione solleva due motivi.

1.

Con il primo motivo, la Commissione fa valere un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

La prima parte riguarda un errore di diritto nell’interpretazione del contenuto dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Il contenuto del diritto a ferie annuali retribuite garantito da tale paragrafo dell’articolo 31 è precisato dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 (1). Il Tribunale ha pertanto commesso un errore di diritto nel prendere in considerazione altre disposizioni della direttiva 2033/88, quali gli articoli 14 e 23, e considerandoli applicabili al legislatore dello Statuto.

Con la seconda parte, la Commissione fa valere un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta in quanto il Tribunale considera che la riduzione operata dall’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari non sarebbe compatibile con un asserito principio volto a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli interessati. Un siffatto principio sarebbe privo di fondamento giuridico.

La terza parte mira, in subordine, a sollevare un errore di diritto nell’interpretazione di altre disposizioni dello Statuto che fanno da contesto all’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari. Il Tribunale esclude erroneamente altre disposizioni statutarie dalla sua analisi per il solo motivo che esistevano già prima della modifica apportata all’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari. Il legislatore gode di un ampio potere discrezionale nella scelta delle misure da modificare o da mantenere.

2.

Con il secondo motivo, la Commissione solleva un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, Il Tribunale disconosce la giurisprudenza secondo la quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale nella modifica dello Statuto dei funzionari e una violazione del principio di proporzionalità può essere constatata solo qualora il legislatore abbia ecceduto, in modo manifesto, i limiti del suo potere discrezionale.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag 9).


8.4.2019   

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C 131/30


Impugnazione proposta il 14 febbraio 2019 da Hamas avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 14 dicembre 2018, causa T-400/10 RENV, Hamas/Consiglio

(Causa C-122/19 P)

(2019/C 131/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del 14 dicembre 2018, Hamas/Consiglio, T-400/10 RENV, nella parte in cui respinge la domanda di annullamento dei seguenti atti:

La decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011 (GU 2011, L 188, pag. 47), che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, le decisioni 2011/872/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2011 (GU 2011, L 343, pag. 54), 2012/333/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012 (GU 2012, L 165, pag. 72), 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012 (GU 2012, L 337, pag. 50), 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013 (GU 2013, L 201, pag. 57), 2014/72/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014 (GU 2014, L 40, pag. 56), e 2014/483/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014 (GU 2014, L 217, pag. 35) che aggiornano e, se del caso, modificano l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, le decisioni 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 e 2014/72,

nonché

I regolamenti di esecuzione (UE) no 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011 (GU 2011, L 188, pag. 2), n. 1375/2011 del Consiglio, del 22 dicembre 2011 (GU 2011, L 343, pag. 10), n. 542/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012 (GU 2012, L 165, pag. 12), n. 1169/2012 del Consiglio, del 10 dicembre 2012 (GU 2012, L 337, pag. 2), n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013 (GU 2013, L 201, pag. 10), n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014 (GU 2014, L 40, pag. 9), e n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014 (GU 2014, L 217, pag. 1), che attuano l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abrogano, rispettivamente, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 e 125/2014,

nella parte in cui tali atti riguardano Hamas incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

Pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione;

Condannare il Consiglio alla totalità delle spese nelle cause T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P e nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo vertente sulla violazione dei principi che disciplinano la devoluzione della prova della sussistenza dei fatti:

Il Tribunale ha violato i principi sulla devoluzione della prova definiti nella sentenza Consiglio/Hamas, C-79/15 P, e ha fatto gravare su Hamas un onere della prova estremamente difficile, se non impossibile;

In subordine, il Tribunale ha violato i principi sulla devoluzione della prova statuendo che Hamas non aveva formulato una contestazione concreta e circostanziata dei fatti accertati dal Consiglio;

Il Tribunale è venuto meno all’obbligo ad esso incombente di rispondere in modo giuridicamente sufficiente all’insieme degli argomenti dedotti dal ricorrente in merito alla possibilità di imputargli atti di terrorismo.

2.

Secondo motivo vertente sulla violazione del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo:

Il Tribunale ha privato il ricorrente del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo non constatando che il Consiglio non aveva dimostrato la sussistenza dei fatti indicati nelle sue motivazioni;

Il Tribunale ha persistito nella violazione del diritto a un controllo giurisdizionale effettivo sebbene una misura di organizzazione del procedimento avesse confermato che gli atti controversi non si fondavano su una base fattuale sufficientemente solida;

Il Tribunale ha respinto il motivo vertente su un errore del Consiglio sulla sussistenza dei fatti all’esito di un procedimento non equilibrato, ai danni del ricorrente.

3.

Terzo motivo vertente sul fatto che il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune giudicando che la decisione britannica di cui si avvaleva il Consiglio fosse una condanna:

La qualifica di condanna proposta dal Tribunale non è conforme ai criteri stabiliti nella posizione comune 2001/931 e priva di sostanza l’obbligo di motivazione degli atti;

Partendo da tale qualifica errata, il Tribunale ha altresì reso impossibile il controllo giurisdizionale della qualifica dei fatti tratti dalle decisioni nazionali.

4.

Quarto motivo: il Tribunale ha potuto respingere il motivo secondo cui il Consiglio non aveva sufficientemente preso in considerazione l’evoluzione della situazione a motivo del decorso del tempo solo a fronte di una violazione dell’articolo 61, comma 2, dello statuto della Corte, di una sostituzione illegittima di motivazione, e partendo da una premessa errata.

5.

Quinto motivo: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 296 TFUE statuendo che i fatti accertati in modo autonomo dal Consiglio e la loro qualificazione sono esposti in modo sufficientemente preciso e concreto nelle motivazioni per essere contestati dal ricorrente e controllati dal giudice.


8.4.2019   

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C 131/31


Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a./Commissione

(Causa C-126/19 P)

(2019/C 131/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Commissione europea, Parlamento europeo.

Conclusioni del ricorrente

Accogliere l’impugnazione;

avocare a sé la causa e respingere il ricorso di primo grado in quanto infondato;

condannare i ricorrenti in primo grado alle spese sopportate dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

1.

Il primo motivo riguarda errori di diritto in cui è incorso il Tribunale per quanto riguarda la sua competenza. Si compone di due parti.

La prima parte riguarda l’oggetto del ricorso. Il Consiglio sostiene che nell’annullare nel dispositivo della sentenza «(l)e decisioni recanti riduzione nel 2014 del numero di giorni di congedo annuale [dei ricorrenti]» il Tribunale ha implicitamente ingiunto alla Commissione di ristabilire, per l’esecuzione della sentenza, il numero di giorni di congedo ai quali avrebbero avuto diritto i ricorrenti prima della modifica dello Statuto. Procedendo in tal modo e non avendo rettificato l’oggetto del ricorso, il Tribunale ha ecceduto i limiti della sua competenza. In mancanza della possibilità di procedere a siffatta riqualificazione, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

Nella seconda parte, il Consiglio rileva che, nel concludere per la ricevibilità della domanda dei ricorrenti diretta a contestare, in via di eccezione, la legittimità di tutto il regime di congedo annuale definito all’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari, in particolare quello applicabile a partire dal 2016, e non solo la disposizione attuata dalla Commissione nella decisione per la fissazione dei congedi dei ricorrenti per il 2014, il Tribunale ha violato la portata della sua competenza, contrariamente alla costante giurisprudenza secondo la quale la portata di un’eccezione d’illegittimità deve essere limitata a quanto indispensabile alla soluzione della controversia, e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale oggetto dell’eccezione.

2.

Il secondo motivo riguarda errori di diritto commessi dal Tribunale nel constatare che la riduzione del numero di giorni di congedo annuale operata dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari incide sul diritto al congedo annuale dei ricorrenti.

In primo luogo, nel giudicare che, in taluni casi, una direttiva (nel caso di specie la direttiva 2003/88 (1)) può essere invocata nei confronti delle istituzioni, il Tribunale ha disconosciuto la giurisprudenza costante secondo la quale le direttive sono rivolte agli Stati membri e non alle istituzioni o organi dell’Unione, e le disposizioni di una direttiva non possono quindi essere considerate nel senso che esse impongono in quanto tali obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il loro personale.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il legislatore sarebbe vincolato dal contenuto della direttiva 2003/88, menzionata nelle spiegazioni del praesidium relative all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali.

In terzo luogo, il Tribunale ha violato la portata dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, il quale, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, non persegue lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro, ma di garantire un livello di protezione sufficiente a tutti i lavoratori nell’Unione.

In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari viola il diritto ad un congedo annuale garantito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, atteso che i funzionari assegnati ad una sede di servizio in paesi terzi beneficiano di un numero totale di giorni di congedo nettamente superiore al minimo di 20 giorni previsto dalla direttiva 2003/88.

3.

Il terzo motivo, sollevato in subordine, solleva un errore di diritto riguardante la giustificazione di un’asserita violazione del diritto al congedo. Il Tribunale ha commesso errori di diritto nello stabilire che le giustificazioni della misura contestata non erano tali da costituire obiettivi di interesse generale nonché omettendo di esaminare se la restrizione del diritto al congedo non costituisca, alla luce dello scopo perseguito, un'interferenza eccessiva e intollerabile, che comprometterebbe l'essenza stessa del diritto garantito.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9)


8.4.2019   

IT

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C 131/33


Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Groupe Canal + avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) pronunciata il 12 dicembre 2018 nella causa T-873/16, Groupe Canal +/Commissione

(Causa C-132/19P)

(2019/C 131/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Canal + (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach, O. de Juvigny, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors — EFAD's, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 12 dicembre 2018 nella causa T-873/16 nella parte in cui respinge il ricorso proposto dal Groupe Canal +, diretto all’annullamento della decisione della Commissione del 26 luglio 2016 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40023 — Accesso transfrontaliero ai servizi televisivi a pagamento), e nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese;

annullare la decisione della Commissione del 26 luglio 2016 nel caso AT.40023;

condannare la Commissione europea all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo, GCP sostiene che il Tribunale non poteva escludere l’esistenza di uno sviamento di potere per il fatto che la Commissione ha ottenuto, mediante impegni, la fine dei geofiltraggi, mentre il regolamento (UE) n. 2018/302 (1) prevede espressamente che i contenuti audiovisivi possono essere oggetto di restrizioni geografiche.

Con il suo secondo motivo, GCP osserva che il Tribunale ha commesso un’irregolarità processuale, nonché violato il principio del contraddittorio, in quanto nessuno degli argomenti collegati all’applicabilità dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE è stato discusso dalle parti in udienza. Di conseguenza, il Tribunale non ha rispettato i diritti della difesa di GCP.

Con il suo terzo motivo, GCP fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto legato alla violazione del suo obbligo di motivazione, omettendo di rispondere al motivo secondo il quale la Commissione non ha preso in considerazione il contesto economico e giuridico francese nel quale rientravano le clausole contestate. La sentenza si fonda su una premessa inesatta e non tiene conto dello specifico contesto economico e giuridico del settore cinematografico ed è contraria alla giurisprudenza della Corte, che ha espressamente dichiarato che le clausole contestate possono essere perfettamente valide nel settore cinematografico.

Con il suo quarto motivo, GCP sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 (2) e del punto 128 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE, giungendo a una violazione dei principi di proporzionalità e di rispetto dei diritti dei terzi. Infatti, le preoccupazioni sulla concorrenza espresse nell’esame preliminare della Commissione concernevano i soli territori del Regno Unito e dell’Irlanda e la situazione concorrenziale riguardante la Francia non è stata neanche presa in esame. Inoltre il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, da un lato, che la decisione della Commissione non rappresentava un’ingerenza nella libertà contrattuale di GCP e, dall’altro, che essa non incideva sulla possibilità di GCP di adire il giudice nazionale al fine di far constatare la compatibilità delle clausole con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sebbene risulti dalla giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale non può ignorare la decisione adottata sulla base dell’articolo 9 del regolamento e la valutazione preliminare che l’accompagna.


(1)  Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


8.4.2019   

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C 131/34


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dal Comune di Milano avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 dicembre 2018, causa T-167/13, Comune di Milano/Commissione europea

(Causa C-160/19 P)

(2019/C 131/39)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Milano (rappresentanti: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

annullare la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 in causa T-167/13, Comune di Milano c. Commissione;

annullare la decisione della Commissione europea (UE) 2015/1225 del 19 dicembre 2012, relativa agli aumenti di capitale effettuati da SEA S.p.A. a favore di SEA Handling S.p.A. [caso SA.21420 (C14/10) (ex NN 25/10)];

condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario T-167/13 R.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal Comune avverso la decisione della Commissione sopra indicata.

A sostegno della sua impugnazione, il Comune di Milano deduce quattro motivi, tutti relativi alla violazione da parte del Tribunale dell’art. 107 TFUE ed all’assenza, nel caso di specie, di misure qualificabili come aiuti di Stato.

Con il primo motivo, il Comune di Milano per un verso contesta che le pretese misure di aiuto facciano utilizzo di «risorse statali»; e, per altro verso, denuncia l’incompatibilità del «test» di imputabilità elaborato dal Tribunale con i principi stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria.

Con il secondo motivo, il Comune di Milano censura la violazione, da parte del Tribunale, dei principi in materia di prova dell’imputabilità, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento in tema di prova e della mancanza di prova in senso «diacronico».

Con il terzo motivo, il Comune di Milano denuncia lo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova in cui il Tribunale è incorso nella valutazione degli indizi addotti dalla Commissione a sostegno della pretesa imputabilità delle misure al Comune di Milano.

Con il quarto motivo, il Comune di Milano censura, sotto molteplici profili, l’insieme delle valutazioni operate dal Tribunale in ordine all’applicazione, da parte della Commissione, del criterio dell’investitore privato operante in economia di mercato (cd. «MEIP»), e le conclusioni che la Sentenza al riguardo propone.


8.4.2019   

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C 131/35


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-683/15, Freistaat Bayern/Commissione europea

(Causa C-167/19 P)

(2019/C 131/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenti)

Altra parte nel procedimento: Freistaat Bayern

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare infondato il primo motivo di ricorso dedotto dinanzi al Tribunale;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale quanto agli altri motivi di ricorso;

condannare il ricorrente del giudizio di primo grado alle spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione, ovvero, in subordine, nel caso in cui la causa venga rinviata dinanzi al Tribunale, riservare la decisione sulle spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione:

Il Tribunale sarebbe incorso, ai punti da 60 a 67 della sentenza impugnata, nel definire i requisiti ai quali è soggetto il contenuto di una decisione di avvio, in un errore di diritto quanto all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1), nonché della relativa giurisprudenza dei giudici dell’Unione: la fonte del finanziamento di un aiuto dovrebbe essere indicata nella decisione di avvio soltanto in via eccezionale e in circostanze particolari.

Secondo motivo di impugnazione:

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato, ai punti da 53 a 58 e 62 della sentenza impugnata, la decisione di avvio, incorrendo in tal modo in un difetto di motivazione, e non avrebbe fornito alcuna risposta agli argomenti della Commissione; di fatto la decisione di avvio comprenderebbe le modalità di finanziamento mediante risorse di bilancio.

Terzo motivo di impugnazione:

Il Tribunale sarebbe incorso, ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, in un errore di diritto quanto all’interpretazione dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, nonché della relativa giurisprudenza dei giudici dell’Unione, partendo dal presupposto che i diritti di partecipazione dei terzi rappresenterebbero una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263 TFUE, secondo comma, TFUE.

Quarto motivo di impugnazione:

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato, ai punti da 72 a 75 della sentenza impugnata, il diritto di partecipazione di cui all’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, unitamente alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione relativa alle conseguenze della violazione di un diritto di partecipazione, in quanto esso avrebbe stabilito che la presentazione di un’osservazione degli interessati relativa alla questione se le risorse di bilancio costituiscano un aiuto di Stato avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento. In tale contesto il Tribunale avrebbe altresì erroneamente interpretato la nozione di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e la nozione di aiuto esistente ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, nonché snaturato i fatti constatati nella decisione impugnata ed esposti dinanzi ad esso e avrebbe omesso di prendere in considerazione gli argomenti presentati dalla Commissione dinanzi ad esso.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).


8.4.2019   

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C 131/36


Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, cause riunite T-722/15, T-723/15 e T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. e a./Commissione europea,

(Causa C-171/19 P)

(2019/C 131/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agenti)

Altre parti nel procedimento: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V., Genossenschaftsverband Bayern e.V., Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare infondato il primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per i restanti motivi di ricorso;

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute nel procedimento di primo grado e nel procedimento di impugnazione, ovvero, in subordine, in caso di rinvio al Tribunale, riservare la decisione relativa alle spese sostenute nel procedimento di primo grado e nel procedimento di impugnazione sino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 56 a 64 della sentenza impugnata, nel definire i requisiti che deve soddisfare il contenuto della decisione di avvio, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n.659/1999 (1) nonché della relativa giurisprudenza dell’Unione europea: La fonte dei finanziamenti di un aiuto è indicata in una decisione di avvio solo eccezionalmente e in circostanze speciali.

Secondo motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 47 a 53 e 56 della sentenza impugnata, ha erroneamente interpretato la decisione di avvio e, così facendo, non ha sufficientemente motivato come anche non ha risposto agli argomenti della Commissione; in realtà, la decisione di avvio comprende il metodo di finanziamento mediante risorse di bilancio.

Terzo motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 66 a 68 della sentenza impugnata, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 2, del TFUE e della giurisprudenza dell’Unione europea, statuendo che i diritti di partecipazione dei terzi costituiscono una formalità sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE.

Quarto motivo di ricorso

Il Tribunale, ai punti da 70 a 72 della sentenza impugnata, ha erroneamente interpretato il diritto di partecipazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 assieme alla giurisprudenza dei giudici dell’Unione circa le conseguenze della violazione di un diritto di partecipazione, stabilendo, che una dichiarazione degli interessati sulla questione se le risorse di bilancio costituiscano una risorsa statale avrebbe potuto modificare il risultato del procedimento. In tale ambito, il Tribunale ha, inoltre, erroneamente interpretato il concetto di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha snaturato i fatti constatati nella decisione impugnata e esposti dinanzi ad esso e ha omesso di esaminare gli argomenti presentati dalla Commissione dinanzi al Tribunale.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, GU 1999, L 83, pag. 1


Tribunale

8.4.2019   

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C 131/38


Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Vakakis kai Synergates/Commissione

(Causa T-292/15) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Conflitto di interessi - Obbligo di diligenza - Perdita di un’opportunità - Risarcimento»)

(2019/C 131/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, già Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel e E. Bertolotto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher, E. Georgieva e L. Baumgart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in conseguenza delle irregolarità che la Commissione avrebbe commesso nell’ambito della gara d’appalto «Consolidation of the Food safety System in Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL).

Dispositivo

1)

L’importo del risarcimento dovuto dalla Commissione europea alla Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton in virtù della sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione (T-292/15) è fissato in EUR 234 353, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dal 28 febbraio 2018 e sino a completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

2)

La Commissione è condannata alle spese sostenute per il procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione (T-292/15).

3)

Ciascuna parte sopporta le proprie spese sostenute per il procedimento successivo alla sentenza del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/Commissione (T-292/15).


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.


8.4.2019   

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C 131/39


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Belgio e Magnetrol International/Commissione

(Cause riunite T-131/16 e T-263/16) (1)

(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che dispone il recupero dell’aiuto versato - Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) - Esenzione degli utili in eccesso - Autonomia fiscale degli Stati membri - Nozione di regime di aiuti - Misure di attuazione supplementari»)

(2019/C 131/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-131/16: Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente C. Pochet, M. Jacobs e J.-C. Halleux, successivamente C. Pochet e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)

Ricorrente nella causa T-263/16: Magnetrol International (Zele, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J. Bocken, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P.J. Loewenthal e B. Stromsky, successivamente P.J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)

Interveniente nella causa T-131/16: Irlanda (rappresentanti: inizialmente E. Creedon, G. Hodge e A. Joyce, successivamente K. Duggan, M. Browne e M. Joyce, e infine M. Joyce e J. Quaney, agenti, assistiti da P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty e S. Kingston, barristers)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61).

Dispositivo

1)

Le cause T-131/16 e T-263/16 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)

La decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione, è annullata.

3)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno del Belgio, comprese le spese relative al procedimento sommario, e dalla Magnetrol International.

4)

L’Irlanda sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


8.4.2019   

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C 131/40


Sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2019 — Athletic Club/Commissione

(Causa T-679/16) (1)

(«Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di alcuni club di calcio professionistici - Aliquota d’imposta preferenziale sui redditi dei club autorizzati ad avvalersi dello status di ente senza scopo di lucro - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Misura infrastatale - Carattere selettivo - Distorsione della concorrenza - Incidenza sugli scambi tra Stati membri - Modifica di un aiuto esistente - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 131/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Athletic Club (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: E. Lucas Murillo de la Cueva e J.M. Luís Carrasco, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli 1, 4 e 5 della decisione (UE) 2016/2391 della Commissione, del 4 luglio 2016, sugli aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) concessi dalla Spagna ad alcuni club calcistici (GU 2016, L 357, pag. 1), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Athletic Club è condannato alle spese.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


8.4.2019   

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C 131/40


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — RE/Commissione

(Causa T-903/16) (1)

(«Dati personali - Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento di tali dati - Diritto di accesso a tali dati - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Diniego di accesso - Ricorso di annullamento - Lettera che rinvia a un precedente diniego parziale di accesso senza effettuare un riesame - Nozione di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE - Nozione di atto meramente confermativo - Applicabilità in materia di accesso ai dati personali - Fatti nuovi e sostanziali - Interesse ad agire - Ricevibilità - Obbligo di motivazione»)

(2019/C 131/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: RE (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della nota del direttore della direzione Sicurezza della Direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione, del 12 ottobre 2016, nella parte in cui respinge la domanda del ricorrente di accesso ad alcuni dei suoi dati personali.

Dispositivo

1)

La nota del direttore della direzione Sicurezza della Direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione europea, del 12 ottobre 2016, nella parte in cui respinge la domanda di RE del 21 settembre 2016 volta a ottenere l’accesso ad alcuni dei suoi dati personali, è annullata.

2)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


8.4.2019   

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C 131/41


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — L/Parlamento

(Causa T-91/17) (1)

(«Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Congedo di malattia - Congedo di malattia trascorso in luogo diverso dalla sede di servizio - Assenza irregolare - Articolo 60 dello Statuto - Dovere di diligenza - Principio di buona amministrazione»)

(2019/C 131/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: L (rappresentante: I Coutant Peyre, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Windisch e Í. Ní Riagáin Düro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE, diretta all’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 31 agosto 2016 riguardante talune assenze non autorizzate del ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


8.4.2019   

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C 131/42


Sentenza del Tribunale 14 febbraio 2019 — Polonia/Commissione

(Causa T-366/17) (1)

(«FESR - Rifiuto di confermare un contributo finanziario a un grande progetto - Articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Valutazione della coerenza di un grande progetto con le priorità del programma operativo - Articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 - Superamento del termine»)

(2019/C 131/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann, A. Kyratsou e M. Siekierzyńska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C (2017) 1904 final della Commissione, del 23 marzo 2017, che rifiuta di confermare alla Repubblica di Polonia un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore del grande progetto «Avvio della produzione di una nuova generazione di motori diesel da parte della Volkswagen Motor Polska» nell’ambito dell’asse prioritario IV del programma operativo «Economia innovativa»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.


(1)  GU C 249 del 31.7.2017.


8.4.2019   

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C 131/42


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Giove Gas/EUIPO — Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)

(Causa T-34/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA - Marchio denominativo dell’Unione europea anteriore CALOON - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 131/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giove Gas Srl (Tarquinia, Italia) (rappresentanti: A. Bergonzini e F. Dinelli, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Parigi, Francia) (rappresentante: D. Régnier, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2017 (procedimento R 1271/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz e la Giove Gas.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Giove Gas Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


8.4.2019   

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C 131/43


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE)

(Causa T-63/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TORRO Grande MEAT IN STYLE - Marchi dell’Unione europea verbali anteriori TORO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 - Dovere di diligenza - Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2019/C 131/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: A. Kostov, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2017 (procedimento R 1776/2017-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra il Grupo Osborne e la Torro Entertainment.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Torro Entertainment Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/44


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore)

(Causa T-123/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura un cuore - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 131/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Graul, S. Hanne e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2017 (procedimento R 145/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta un cuore come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bayer Intellectual Property GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/45


Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Beko/EUIPO — Acer (ALTUS)

(Causa T-162/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALTUS - Marchi nazionali denominativi anteriori ALTOS - Procedimenti di decadenza di alcuni marchi anteriori introdotti dinanzi alle autorità nazionali - Rischio di confusione - Sospensione del procedimento amministrativo - Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625»)

(2019/C 131/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Beko plc (Watford, Regno Unito) (rappresentante: G. Tritton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Acer, Inc. (Taipei, Taiwan)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2017 (procedimento R 1991/2016-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra l’Acer e la Beko.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 dicembre 2017 (procedimento R 1991/2016-5) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannata a sostenere le proprie spese nonché quelle della Beko plc.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/45


Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 15 febbraio 2019 — Aresu/Commissione

(Causa T-524/16 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello Statuto del 1o gennaio 2014 - Numero ridotto di giorni di congedo annuale - Sostituzione dei giorni per il viaggio con un congedo nel paese di origine - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2019/C 131/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonio Aresu (Bruxelles, Brlgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione recante riduzione del numero dei giorni di congedo supplementare di cui beneficia il ricorrente da cinque a due giorni e mezzo, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15) e, dall’altro, l’adozione di provvedimenti provvisori volti a consentire al ricorrente di continuare a beneficiare — provvisoriamente — dello stesso numero di giorni di congedo supplementare di cui beneficiava, a titolo di giorni per il viaggio, prima del 1o gennaio 2014, con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2014 sino alla pronuncia della decisione nel procedimento principale o sino alla data di collocamento a riposo del ricorrente, qualora quest’ultima sia anteriore a detta pronuncia.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.4.2019   

IT

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C 131/46


Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Comprojecto-Projectos e Construções e a./BCE

(Causa T-768/17) (1)

(«Ricorso per carenza, di annullamento e per risarcimento danni - Politica economica e monetaria - Vigilanza sugli istituti di credito - Atti illeciti asseritamente commessi da taluni istituti di credito portoghesi - Rigetto implicito dell’invito ad agire indirizzato alla BCE - Irricevibilità manifesta parziale - Incompetenza manifesta parziale - Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»)

(2019/C 131/53)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lisbona, Portogallo), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbona), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbona), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbona) (rappresentante: M. Ribeiro, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta e P. Ferreira Jorge, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la BCE si è illegittimamente astenuta dall’agire nei confronti di un istituto di credito portoghese nell’ambito della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio di capitali, in secondo luogo, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE di non agire nonché, in terzo luogo, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subìto a seguito di tale inerzia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, il sig. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, il sig. Julião Maria Gomes de Azevedo e la sig. ra Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo sono condannati alle spese.


(1)  GU C 52 del 12.2.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/47


Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2019 — Schokker/AESA

(Causa T-817/17) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - AESA - Assunzione - Procedura di selezione - Iscrizione del ricorrente nell’elenco di riserva - Revoca dell’offerta di impiego indirizzata al ricorrente - Responsabilità - Assenza di comportamento illegittimo dell’AESA - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2019/C 131/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Boudewijn Schokker (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (rappresentanti: S. Rostren e F. Pavesi, agenti, assistite da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subìto in conseguenza del comportamento illecito dell’AESA nel corso del procedimento di selezione per l’assunzione di un agente contrattuale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Boudewijn Schokker è condannato alle spese.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/48


Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Associazione GranoSalus/Commissione

(Causa T-125/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva glifosato - Rinnovo dell’iscrizione nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 - Insussistenza di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità»)

(2019/C 131/55)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) (Foggia, Italia) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Bianchi, G. Koleva e I. Naglis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Helm AG, della Monsanto Europe NV/SA, della Monsanto Company, della Nufarm GmbH & Co. KG, della Nufarm, dell’Albaugh Europe Sàrl, dell’Albaugh UK Ltd, dell’Albaugh TKI d.o.o. e della Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.

3)

L’Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Helm, la Monsanto Europe, la Monsanto, la Nufarm GmbH & Co. KG, la Nufarm, l’Albaugh Europe, l’Albaugh UK, l’Albaugh TKI e la Barclay Chemicals Manufacturing sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 152 del 30.4.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/48


Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Raffigurazione di una croce)

(Causa T-137/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che raffigura una croce - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2019/C 131/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chrome Hearts LLC (Hollywood, California, Stati Uniti) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Shenzhen, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2017 (procedimento R 766/2017-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Chrome Hearts e la Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/49


Ordinanza del presidente del Tribunale del 14 febbraio 2019 — PV/Commissione

(Causa T-224/18 RII)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Procedimento disciplinare - Azzeramento dello stipendio - Mutamento delle circostanze - Irricevibilità - Assenza di fatti nuovi»)

(2019/C 131/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, B. Mongin e R. Striani, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione, in primo luogo, de procedimento disciplinare CMS 17/025 e, in secondo luogo, della decisione di azzeramento dello stipendio del ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.4.2019   

IT

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C 131/50


Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 — Brunke/Commissione

(Causa T-258/18) (1)

(«Ricorso per carenza - Termine di ricorso - Dies a quo - Assenza di invito ad agire - Secondo invito ad agire - Irricevibilità manifesta - Domanda di natura dichiarativa - Domanda diretta a ottenere la pronuncia di ingiunzioni - Incompetenza manifesta»)

(2019/C 131/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lothar Brunke (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Schniebel, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda diretta a far «accertare l’effetto discriminatorio» della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22), e, in subordine, da un lato, domanda diretta, in sostanza, a ottenere la pronuncia di un’ingiunzione nei confronti della Commissione e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far accertare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal dare seguito alle lettere del ricorrente del 6 giugno e del 27 dicembre 2017.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in parte a causa dell’incompetenza manifesta del Tribunale ad esaminarlo e in parte a motivo della sua manifesta irricevibilità.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo.

3)

Il sig. Lothar Brunke sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.

5)

Il Parlamento sopporterà le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/50


Ordinanza del Tribunale dell’8 febbraio 2019 — Front Polisario/Consiglio

(Causa T-376/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accordi internazionali - Accordo di partenariato tra l’Unione europea e il Marocco nel settore della pesca - Decisione che autorizza l’avvio di negoziati tra l’Unione e il Marocco al fine di modificare l’accordo di partenariato - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2019/C 131/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno del Marocco per la modifica dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco e per la conclusione di un protocollo che attua detto accordo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento della Repubblica francese e della Commissione europea.

3)

Il Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

4)

La Commissione e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze d’intervento.


(1)  GU C 319 del 10.9.2018.


8.4.2019   

IT

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C 131/51


Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 febbraio 2019 — BRF e SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commissione

(Causa T-429/18 R)

(Procedimento sommario - Salute - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 - Modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti con sede in Brasile, dell’elenco degli stabilimenti dei paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi)

(2019/C 131/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: BRF SA (Itajaí, Brasile), SHB Comercio e Industria de Alimentos SA (Itajaí) (rappresentate da: D. Arts e G. van Thuyne, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, B. Eggers e B. Hofstötter, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE diretta ad ottenere, in via principale, la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/700 della Commissione, dell'8 maggio 2018, che modifica, per quanto riguarda alcuni stabilimenti del Brasile, gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale (GU 2018, L 118, pag. 1), fino alla pronuncia definitiva sul ricorso proposto dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 263 TFUE o fino alla data stabilita dal presidente del Tribunale e, in subordine, la sospensione dell’applicazione di detto regolamento per quanto riguarda gli stabilimenti delle ricorrenti inclusi nell’elenco degli stabilimenti autorizzati a importare carni di pollame e di lagomorfi dal Brasile (sezione II), nell’elenco degli stabilimenti autorizzati a importare carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne e carni separate meccanicamente dal Brasile (sezione V) che non hanno generato più di due notifiche mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi tra il 1o marzo 2017 e il 19 aprile 2018, nonché nell’elenco degli stabilimenti autorizzati ad importare prodotti a base di carne dal Brasile (sezione VI), o ogni misura diversa o complementare che il presidente del Tribunale ritenga necessaria o adeguata.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


8.4.2019   

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C 131/52


Ricorso proposto il 4 febbraio 2019 — XH/Commissione

(Causa T-511/18)

(2019/C 131/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: XH (rappresentante: E. Auleytner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 13 novembre 2017 (IA n. 25-2017) riguardante la non inclusione del nome della ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nel 2017;

annullare la decisione del 7 giugno 2018 dell’autorità che ha il potere di nomina, con cui quest’ultima ha risposto al reclamo proposto dalla ricorrente;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente le somme di EUR 20 000 e di EUR 45 000 a titolo di risarcimento, rispettivamente, dei danni immateriali e materiali;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo la ricorrente contesta l’utilizzo dei suoi rapporti di evoluzione della carriera quale base dell’esercizio di promozione di cui trattasi e deduce l’irregolarità del procedimento di promozione concluso in questione e l’impossibilità e illegittimità di una sanatoria a posteriori, successiva alla chiusura dell’esercizio di promozione.

La ricorrente contesta che era impossibile dimostrare che i giudizi di valore avrebbero potuto essere diversi qualora, in diverse fasi del procedimento di promozione, non si fosse tenuto conto del rapporto irregolare di medio termine.

La ricorrente deduce un errore di diritto e l’irregolarità del procedimento di promozione contestato: la violazione della decisione della Commissione C (2013) 89 68 definitivo del 16 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari, la violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e l’assenza di un’effettiva comparazione dei meriti.

La ricorrente inoltre deduce un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dei criteri di promozione previsti all’articolo 45 dello Statuto dei funzionari, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, con cui la ricorrente rileva l’impatto dell’irregolarità sull’esercizio di promozione contestato, in cui si è tenuto conto del fascicolo di promozione della ricorrente e dei suoi rapporti di evoluzione della carriera. Tale irregolarità avrebbe causato l’esclusione dalla promozione, altrimenti attesa in presenza di una corretta comparazione dei meriti.


8.4.2019   

IT

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C 131/53


Ricorso proposto il 5 febbraio 2019 — AI/CEPCM

(Causa T-65/19)

(2019/C 131/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AI (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del CEPCM del 18 maggio 2018, che respinge la domanda di assistenza presentata dal ricorrente il 20 giugno 2017;

annullare la decisione del CEPCM del 20 giugno 2018, che respinge la domanda, presentata dal ricorrente il 30 maggio 2018, di accesso alla relazione d’indagine;

annullare, se del caso, la decisione del CEPCM del 26 ottobre 22018, che respinge il ricorso presentato dal ricorrente il 2 luglio 2018;

ingiungere al CEPCM di pagare un risarcimento quantificato, ex aequo et bono, in EUR 40 000, per il danno morale che il ricorrente asserisce aver subito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi per quanto concerne la decisione impugnata del 18 maggio 2018 e un unico motivo per quanto concerne la decisione impugnata del 20 giugno 2018.

1.

Primo motivo, relativo alla decisione impugnata del 18 maggio 2018, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

2.

Secondo motivo, relativo alla decisione impugnata del 18 maggio 2018, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, relativo alla decisione impugnata del 18 maggio 2018, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e sulla violazione dell’articolo 86 dello Statuto dei funzionari.

4.

Motivo unico, relativo alla decisione impugnata del 20 giugno 2018, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 13 dello Statuto dei funzionari (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001 L 8, pag. 1).


8.4.2019   

IT

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C 131/54


Ricorso proposto il 9 febbraio 2019 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se)

(Causa T-77/19)

(2019/C 131/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alcar Aktiebolag (Bromma, Svezia) (rappresentante: M. Ateva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alcar Holding GmbH (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo e denominativo alcar.se nei colori bianco e blu — Domanda di registrazione n. 15 508 583

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 novembre 2018 nel procedimento R 378/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale fino alla conclusione del procedimento di revoca relativo al marchio di titolarità della Alcar Holding GmbH e alla determinazione dell’ambito di tutela del marchio di titolarità della Alcar Holding GmbH;

annullare la decisione della Commissione di ricorso nella sua integralità;

sostenere la decisione della divisione di opposizione nella sua integralità;

condannare l’Alcar Holding GmbH a sostenere le spese della ricorrente nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso nonché al Tribunale.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente esteso l’ambito di tutela del marchio di titolarità della Alcar Holding GmbH;

La commissione di ricorso ha erroneamente valutato il rischio di confusione tra i marchi.


8.4.2019   

IT

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C 131/55


Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Lantmännen e Lantmännen Agroetanol/Commissione

(Causa T-79/19)

(2019/C 131/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lantmännen ek för (Stoccolma, Svezia), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Svezia) (rappresentanti: S. Perván Lindeborg, A. Johansson, lawyers, e R. Bachour, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, della decisione C(2019) 743 final della Commissione, del 28 gennaio 2019, relativa ad un’opposizione alla divulgazione presentata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU 2011 L 275, pag. 29) (Caso AT.40054 — Ethanol Benchmarks); e

condannare la convenuta a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi di ricorso.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe le norme di diritto che regolano una procedura di transazione

Le ricorrenti lamentano che gli strumenti giuridici che regolano la procedura di transazione dovrebbero prevenire la divulgazione dei documenti interessati. In particolare, gli articoli 10 bis, 15, paragrafo 1, lettera b) e 16 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 del 7 aprile 2004 (1), in combinato disposto, dovrebbero essere interpretati nel senso che limitano la divulgazione delle registrazioni dalle discussioni in vista di una transazione alla transazione stessa, a cui si può avere accesso esclusivamente a rigide condizioni.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata violerebbe il principio di tutela del legittimo affidamento

Le ricorrenti lamentano che la convenuta, mediante la sua prassi costante di escludere i documenti informali presentati nel contesto di discussioni in vista di una transazione dal fascicolo al quale hanno accesso altre parti e mediante specifiche rassicurazioni a tal fine nell’ambito delle discussioni in vista di una transazione avrebbe fatto sorgere nei ricorrenti un legittimo affidamento circa il trattamento confidenziale dei documenti di cui si tratta.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe i principi di parità di trattamento e di parità delle armi

Le ricorrenti lamentano che divulgando le registrazioni delle discussioni in vista di una transazione con la convenuta ad altre parti, quest’ultima avrebbe violato il principio di parità di trattamento, così facendo avrebbe posto le parti che partecipavano alla transazione in una posizione di svantaggio rispetto alle parti che hanno abbandonato dette discussioni. L’ingiustificato ampliamento dell’accesso al fascicolo avrebbe inoltre comportato una violazione del principio di parità delle armi, concedendo un vantaggio, nella relazione intrinsecamente antagonista tra i presunti autori della violazione per quanto riguarda future domande di risarcimento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione

I ricorrenti, inoltre, lamentano che consentendo la divulgazione delle informazioni contestate, la decisione avrebbe consentito alla convenuta di adottare una politica totalmente incoerente, nella quale le ricorrenti sono soggette ad un trattamento notevolmente meno favorevole rispetto ai destinatari dell’insieme delle precedenti decisioni della convenuta. Così facendo, la decisione contestata dovrebbe essere considerata in violazione del diritto delle ricorrenti a che i loro casi siano trattati «in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole» dalle istituzioni dell’Unione europea come la convenuta, e ciò in violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5.

Quinto motivo, in via subordinata, vertente sul fatto che sarebbe stata commessa un’errata qualificazione della natura giuridica nella motivazione

Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, le ricorrenti chiedono che, supponendo, in definitiva, che il Tribunale concordi con la convenuta che i documenti contestati debbano essere divulgati alle altre imprese, la decisione contestata dovrebbe, in ogni caso, essere annullata a causa degli errori nella motivazione. La convenuta ha applicato il paragrafo 35 della comunicazione sulla transazione per concedere l’accesso ai documenti contestati. Il paragrafo 35 fa riferimento esclusivamente alle proposte di transazione, e non ai documenti di transazione, termine utilizzato nella decisione contestata. Allo scopo di rendere la motivazione internamente coerente, la decisione impugnata dovrebbe essere nuovamente redatta allo scopo di indicare tali documenti come parte della proposta di transazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L123, 27.4.2004, pag. 18).


8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/56


Ricorso proposto il 18 febbraio 2019 — Rezon OOD/EUIPO (imot.bg)

(Causa T -101/19)

(2019/C 131/65)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: M. Yordanova-Harizanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo imot.bg — Domanda di registrazione n. 17 203 316

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2018 nel procedimento R 99/2018 2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e disporre che il marchio controverso sia registrato,

condannare l’EUIPO a sopportare le spese del presente procedimento, nonché quelle per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/57


Ricorso proposto il 20 febbraio 2019 — Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Causa T-106/19)

(2019/C 131/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abarca — Companhia de Seguros SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: J. Pimenta e Á. Pinho, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Abanca Corporación Bancaria, SA (Betanzos, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ABARCA SEGUROS nei colori rosa, blu chiaro, verde chiaro e nero — Domanda di registrazione n. 16 041 519

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2018 nel procedimento R 1370/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare totalmente la decisione impugnata;

conseguentemente, concedere la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 16 041 519 nel suo complesso;

condannare le altre parti a sostenere le spese del presente procedimento nonché quelle dei procedimenti di opposizione e di impugnazione dinanzi all’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/58


Ordinanza del Tribunale del 14 febbraio 2019 – VFP / Commissione

(Causa T-726/16) (1)

(2019/C 131/67)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 462 del 12.12.2016.


8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/58


Ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2019 — Hangzhou Lezoo traveling equipment/Promotional Traders (GREEN HERMIT)

(Causa T-60/18) (1)

(2019/C 131/68)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/59


Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2019 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT)

(Causa T-725/18) (1)

(2019/C 131/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 65 del 18.2.2019.