ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 1o marzo 2018 |
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2019/C 129/01 |
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2019/C 129/02 |
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2019/C 129/03 |
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2019/C 129/04 |
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2019/C 129/05 |
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2019/C 129/06 |
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RACCOMANDAZIONI |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 1o marzo 2018 |
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2019/C 129/07 |
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2019/C 129/08 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
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Parlamento europeo |
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Giovedì 1o marzo 2018 |
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2019/C 129/09 |
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III Atti preparatori |
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PARLAMENTO EUROPEO |
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Giovedì 1o marzo 2018 |
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2019/C 129/10 |
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2019/C 129/11 |
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2019/C 129/12 |
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2019/C 129/13 |
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2019/C 129/14 |
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2019/C 129/15 |
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2019/C 129/16 |
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2019/C 129/17 |
Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
IT |
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5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute del 28 febbraio e 1o marzo 2018
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 336 del 20.9.2018.
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Giovedì 1o marzo 2018
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/2 |
P8_TA(2018)0051
Granturco geneticamente modificato DAS-59122-7
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D054772-02 — 2018/2568(RSP))
(2019/C 129/01)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D054772-02), |
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visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3, |
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visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere, |
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visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 18 maggio 2017 e pubblicato il 29 giugno 2017 (3), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035), |
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viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4), |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
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visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
A. |
considerando che la decisione della Commissione 2007/702/CE ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 («granturco geneticamente modificato 59122»); che, prima di tale decisione della Commissione, il 23 marzo 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 3 aprile 2007 (5) («primo parere dell'EFSA»); |
B. |
considerando che il 19 luglio 2016 Pioneer Overseas Corporation e Dow AgroSciences Ltd. (i «richiedenti») hanno presentato congiuntamente alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato 59122 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione; |
C. |
considerando che il 18 maggio 2017 l'EFSA ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 29 giugno 2017 (6) («secondo parere dell'EFSA»); |
D. |
considerando che il granturco geneticamente modificato 59122 esprime le proteine CRY34Ab1 e CRY35Ab1 che conferiscono resistenza ai coleotteri appartenenti al genere Diabrotica, come le larve di diabrotica del mais, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi che contengono glufosinato; |
E. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione; |
F. |
considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, gli Stati membri hanno presentato numerosi commenti critici in relazione al primo parere dell'EFSA (7) in relazione, tra le altre cose, all'insufficienza del piano di sorveglianza, al rischio di esposizione alle tossine BT degli organismi non bersaglio, alla mancanza di fondamenti della conclusione secondo cui i mangimi ottenuti da granturco geneticamente modificato 59122, rispetto ai mangimi ottenuti da granturco commerciale, sono sostanzialmente equivalenti, nutrizionalmente equivalenti e altrettanto sicuri e, con riferimento allo studio di 90 giorni sui ratti, al fatto che il granturco geneticamente modificato 59122 è stato somministrato in un solo livello di dose per l'intero studio, infrangendo la raccomandazione contenuta nei pertinenti orientamenti dell'OCSE; |
G. |
considerando che, in seguito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione depositata dai richiedenti, l'EFSA è stata invitata a valutare i dati da essi presentati, comprese le relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio e 11 studi di ricerca primaria pubblicati tra il 2007 e il 2016; che, sulla base della sua valutazione dei dati presentati, l'EFSA ha espresso parere favorevole (il summenzionato secondo parere EFSA), concludendo che non sono stati identificati nuovi rischi né modifiche dell'esposizione e neppure nuove incertezze scientifiche che cambierebbero le conclusioni delle valutazione di rischio originale sul granturco 59122; |
H. |
considerando che, durante il periodo di consultazione di tre mesi, gli Stati membri hanno presentato numerosi commenti critici in relazione al secondo parere dell'EFSA (8), affermando, tra le altre cose, che il monitoraggio condotto per il granturco geneticamente modificato 59122 non può fornire risultati significativi ai fini della valutazione attuale né risolvere le incertezze associate alla valutazione dei rischi condotta prima dell'autorizzazione, ad esempio per quanto riguarda l'esposizione dell'ambiente, e che l'approccio di monitoraggio adottato per il granturco geneticamente modificato 59122 non è in linea con i requisiti dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE; |
I. |
considerando che uno Stato membro ha chiesto il motivo per cui i numerosi studi pubblici che dimostrano l'immunogenicità delle proteine Cry nei topi non fossero stati presentati dai richiedenti e pertanto non valutati dall'EFSA e ha raccomandato la risoluzione delle preoccupazioni relative all'immunogenicità e alla adiuvanticità delle proteine Cry espresse nel granturco geneticamente modificato 59122 prima di concedere il rinnovo dell'autorizzazione; |
J. |
considerando che uno Stato membro ha osservato che l'Unione ha approvato la Convenzione sulla diversità biologica, che attribuisce responsabilità internazionali in materia di diversità biologica sia ai paesi esportatori che ai paesi importatori, e che pertanto è importante prendere in considerazione gli effetti dell'importazione di granturco geneticamente modificato 59122 nell'Unione sia sulla biodiversità dell'Unione che sulla biodiversità nei paesi di coltivazione; |
K. |
considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); che l'approvazione del glufosinato giunge a scadenza il 31 luglio 2018 (10); |
L. |
considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno sempre presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un maggiore ricorso agli erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali (11); |
M. |
considerando che i residui di irrorazione del glufosinato non sono stati valutati in nessuno dei due pareri dell'EFSA; che residui di glufosinato saranno presenti nel granturco geneticamente modificato 59122 importato nell'Unione per essere utilizzato in alimenti e mangimi; |
N. |
considerando che sarebbe inaccettabile dal punto di vista della sicurezza alimentare, nonché del tutto incoerente, autorizzare l'importazione di granturco geneticamente modificato resistente al glufosinato, poiché l'autorizzazione per l'utilizzo del glufosinato nell'Unione giungerà a scadenza il 31 luglio 2018 data la sua tossicità per la riproduzione (12); |
O. |
considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere; che 12 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre 12 Stati membri, che rappresentano appena il 38,83 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e quattro si sono astenuti; |
P. |
considerando che la Commissione ha deplorato più volte, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto di aver adottato decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in quanto non democratica (13); |
Q. |
considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (14), invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova; |
R. |
considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente; |
1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003; |
2. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; |
3. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
4. |
invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata; |
5. |
invita i legislatori competenti a portare avanti con urgenza i lavori alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 e a garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM, sia a fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi, la Commissione ritiri la proposta; |
6. |
invita, in particolare, la Commissione a non autorizzare l'importazione di alcuna specie vegetale geneticamente modificata destinata all'alimentazione umana o animale che sia stata resa resistente a un erbicida complementare che è vietato o che sarà vietato nel prossimo futuro nell'Unione; |
7. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
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Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110). |
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Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17). |
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Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15). |
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Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21 (Testi approvati, P8_TA(2016)0271). |
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Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (Testi approvati, P8_TA(2016)0272). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387). |
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Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390). |
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Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123). |
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Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215). |
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Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214). |
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Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341). |
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Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377). |
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Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397). |
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Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398). |
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(7) Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526.
(8) Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526.
(9) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(10) Punto 7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 6).
(11) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(12) Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002.
(13) Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/7 |
P8_TA(2018)0052
Granturco geneticamente modificato MON 87427× MON 89034 × NK603
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (D054771-02 — 2018/2569(RSP))
(2019/C 129/02)
Il Parlamento europeo,
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visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603 (D054771-02), |
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visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3, |
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visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere, |
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visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2), |
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visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 28 giugno 2017 e pubblicato il 1o agosto 2017 (3), |
— |
vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035), |
— |
viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4), |
— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, |
— |
visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento, |
A. |
considerando che il 13 settembre 2013 Monsanto Europe S.A. ha presentato una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 all'autorità nazionale competente del Belgio, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava altresì l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603, diversi dagli alimenti e dai mangimi e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione; |
B. |
considerando che la domanda riguardava, per tali usi, tutte le tre sottocombinazioni del granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603; |
C. |
considerando che il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 contiene due geni di resistenza al glifosato e produce le proteine Cry1A.105 e Cry2Ab2 che conferiscono resistenza a specifici parassiti dell'ordine dei lepidotteri; |
D. |
considerando che il 28 giugno 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato il 1o agosto 2017 (5); |
E. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la sua decisione; |
F. |
considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche (6); che dalle osservazioni più critiche si evince che l'analisi composizionale non comprende i residui di erbicidi complementari né i relativi metaboliti; che, a causa dei timori legati, tra l'altro, a studi che mostrano un incremento dell'incidenza di calcoli alla vescica in topi alimentati con MON 89034, non è possibile trarre conclusioni circa i rischi associati all'uso di tale organismo geneticamente modificato (OGM) negli alimenti o nei mangimi; che sono necessarie ulteriori informazioni prima che la valutazione del rischio possa essere completata, e che non è possibile trarre conclusioni per quanto riguarda gli effetti subcronici (non è stata effettuato un studio di 90 giorni) e a lungo termine sulla riproduzione o sullo sviluppo dell'alimento e/o del mangime nel suo complesso; |
G. |
considerando che l'autorità competente di uno Stato membro ha richiamato l'attenzione sul fatto che, per il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (trattato con glifosato), sono state individuate differenze statisticamente significative rispetto al comparatore non geneticamente modificato per 16 punti finali per il grano (7) e 2 punti finali per il foraggio (8), e differenze statistiche per un numero ancora maggiore di punti finali per il grano (42) confrontando granturco geneticamente modificato non trattato con glifosato e il comparatore non geneticamente modificato, e che una notevole diminuzione del tenore di vitamine e minerali nelle colture costituisce una delle principali fonti di preoccupazione per la salute umana e animale, dato che la malnutrizione di tipo B è un problema globale; |
H. |
considerando che uno studio indipendente (9) ha osservato che, date tali differenze statistiche, si può presumere che il granturco geneticamente modificato sia sostanzialmente diverso dal suo comparatore per quanto riguarda molte caratteristiche di composizione e biologiche e che, sebbene le modifiche considerate come dati isolati non sollevino problemi di sicurezza, il numero complessivo degli effetti e la loro forte rilevanza avrebbe dovuto essere presa come punto di partenza per indagini più dettagliate; che l'EFSA non ha intrapreso ulteriori studi; |
I. |
considerando che la domanda non conteneva dati sperimentali relativi alle sottocombinazioni MON 87427 × MON 89034 e MON 87427 × NK603; che, sebbene il gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM si aspetti, sulla base dell'estrapolazione dei dati sperimentali forniti per le altre sottocombinazioni e gli altri singoli eventi, che le due sottocombinazioni siano tanto sicure quanto i singoli eventi del granturco valutati, MON 89034 × NK603 e MON 87427 × MON 89034 × NK603, non è stata effettuata alcuna valutazione dell'incertezza relativa all'estrapolazione; che tali carenze potrebbero inficiare la conclusione generale del parere dell'EFSA e potrebbero anche violare gli orientamenti dell'EFSA sull'analisi dell'incertezza nella valutazione scientifica, pubblicati nel gennaio 2018 (10); che l'autorizzazione non dovrebbe essere presa in considerazione senza un'approfondita valutazione dei dati sperimentali per ciascuna sottocombinazione di un evento combinato; |
J. |
considerando che il gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM ha osservato che il piano di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio presentata dal richiedente per il granturco a tre eventi non include disposizioni per le due sottocombinazioni MON 87427 × MON 89034 e MON 87427 × NK603, e ha quindi raccomandato al richiedente di rivedere il piano di conseguenza; che, secondo il piano di monitoraggio presentato dal richiedente, tale raccomandazione non è stata seguita (11); |
K. |
considerando che una delle finalità principali dell'evento combinato è aumentare la tolleranza della pianta al glifosato (sia NK603 che MON87427 esprimono enzimi EPSPS che conferiscono tolleranza al glifosato); che, di conseguenza, è prevedibile che la pianta sarà esposta a dosi maggiori e ripetute di glifosato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui del raccolto, ma possono anche influenzare la composizione delle piante e le loro caratteristiche agronomiche; che tale aspetto non è contemplato nella valutazione del rischio; che neanche i residui di irrorazione del glifosato sono stati valutati nel parere dell'EFSA; |
L. |
considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha constatato l'improbabilità che il glifosato sia cancerogeno e nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha stabilito che la sua classificazione non era giustificata; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'OMS ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo»; che il Parlamento ha istituito una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dell'Unione per i pesticidi, il che contribuirà a stabilire se vi è stata un'indebita influenza dell'industria sulle conclusioni delle agenzie dell'Unione in merito alla cancerogenicità del glifosato; |
M. |
considerando che, secondo il gruppo scientifico dell'EFSA sui pesticidi, sulla base dei dati sinora forniti è impossibile trarre conclusioni quanto alla sicurezza dei residui dell'irrorazione di colture geneticamente modificate con formulazioni di glifosato (12); che gli additivi e le loro miscele utilizzati nelle formulazioni commerciali per l'irrorazione con glifosato possono evidenziare una tossicità maggiore di quella del semplice principio attivo (13); che l'Unione ha già tolto dal mercato un additivo chiamato ammina di sego polietossilata a causa di timori sulla tossicità; che, tuttavia, additivi e miscele problematici possono ancora essere autorizzati nei paesi in cui è coltivato il granturco geneticamente modificato; |
N. |
considerando che il granturco geneticamente modificato d'importazione è ampiamente utilizzato nell'Unione per i mangimi; che uno studio scientifico oggetto di valutazione inter pares ha individuato una possibile correlazione tra la presenza di glifosato nei mangimi somministrati a scrofe gravide e l'aumento dei casi di gravi anomalie congenite nei suinetti (14); |
O. |
considerando che lo sviluppo di colture geneticamente modificate resistenti a diversi erbicidi selettivi è dovuto principalmente alla rapida evoluzione della resistenza delle piante infestanti al glifosato in paesi che hanno fatto massiccio ricorso a colture geneticamente modificate; |
P. |
considerando che le caratteristiche di resistenza agli insetti dell'evento combinato sono dovute a MON 89034, che esprime le proteine (Cry1A.105 e Cry2Ab2) in grado di conferire resistenza a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (ad esempio la piralide del granturco (Ostrinia nubilalis)); che, secondo uno studio indipendente, nel contesto della valutazione del rischio da parte dell'EFSA, anche i residui di glifosato avrebbero dovuto essere considerati un potente fattore di stress, poiché l'impatto su cellule e organismi esposti a diversi agenti stressanti in parallelo può essere di grande importanza per l'efficacia delle tossine Bt (15); che, secondo uno studio scientifico del 2017 concernente i possibili impatti sulla salute delle tossine Bt e dei residui dell'irrorazione con erbicidi complementari, occorre prestare particolare attenzione ai residui di erbicidi e alla loro interazione con le tossine Bt (16); che l'EFSA non ha esaminato tali questioni; |
Q. |
considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 16 gennaio 2018 senza esprimere parere; che 14 Stati membri hanno votato a sfavore, mentre solo 11 Stati membri, che rappresentano appena il 38,75 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e tre si sono astenuti; |
R. |
considerando che la Commissione ha deplorato più volte, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, il fatto di aver adottato decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, che costituisce decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, in quanto non democratica (17); |
S. |
considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 (18), invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova; |
T. |
considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente; |
1. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003; |
2. |
ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione in quanto non compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno; |
3. |
chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione; |
4. |
invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata; |
5. |
invita i legislatori competenti a portare avanti con urgenza i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 e a garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non esprima alcun parere in merito alle autorizzazioni degli organismi geneticamente modificati destinati alla coltivazione o all'alimentazione umana e animale, la Commissione ritiri la proposta; |
6. |
invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi (HT GMP) senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione; |
7. |
invita la Commissione a richiedere prove molto più dettagliate per la determinazione dei rischi sanitari legati a eventi combinati quali il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603; |
8. |
invita la Commissione a elaborare strategie in materia di valutazione del rischio per la salute e di tossicologia, nonché per quanto concerne il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che siano mirate all'intera catena alimentare e dei mangimi; |
9. |
invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio dell'impiego di erbicidi complementari e dei loro residui nella valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per alimenti e mangimi; |
10. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
— |
Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110). |
— |
Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71). |
— |
Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19). |
— |
Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17). |
— |
Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15). |
— |
Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 e GA21 (Testi approvati, P8_TA(2016)0271). |
— |
Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (Testi approvati, P8_TA(2016)0272). |
— |
Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0388). |
— |
Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8_TA(2016)0389). |
— |
Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0386). |
— |
Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8_TA(2016)0387). |
— |
Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8_TA(2016)0390). |
— |
Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0123). |
— |
Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0215). |
— |
Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2017)0214). |
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Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0341). |
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Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0377). |
— |
Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0378). |
— |
Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0396). |
— |
Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0397). |
— |
Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2017)0398). |
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6) Allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(7) ADF, ceneri, calcio, magnesio, fosforo, zinco, arginina, glicina, acido stearico, niacina, α-tocoferolo, acido ferulico e acido ρ-cumarico. Cfr. pag. 94 dell'allegato G — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) e pag. 13 del parere dell'EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)
(8) Umidità e calcio.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11) Allegato F — Piano di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(12) Conclusioni dell'EFSA sull'esame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva glifosato come antiparassitario. EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/13 |
P8_TA(2018)0055
Decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE per quanto riguarda la situazione in Polonia
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (2018/2541(RSP))
(2019/C 129/03)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta motivata della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) sullo Stato di diritto in Polonia, del 20 dicembre 2017: Proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835), |
— |
vista la raccomandazione (UE) 2018/103 della Commissione, del 20 dicembre 2017, relativa alla Stato di diritto in Polonia, complementare alle raccomandazioni (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 e (UE) 2017/1520 (1), |
— |
vista la decisione di deferimento della Polonia alla Corte di giustizia dell'Unione europea adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la violazione del diritto dell'Unione da parte della legge che modifica la legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari (2), |
— |
viste la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (3), e le sue precedenti risoluzioni sull'argomento, |
— |
visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, |
A. |
considerando che nella sua risoluzione del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia si afferma che l'attuale situazione nel Paese rappresenta un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE; |
1. |
si compiace della decisione della Commissione del 20 dicembre 2017 di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia e sostiene l'invito rivolto da detta istituzione alle autorità polacche ad affrontare i problemi; |
2. |
invita il Consiglio ad agire con tempestività conformemente a quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 1, TUE; |
3. |
invita la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento in maniera esaustiva e regolare circa i progressi compiuti e le azioni intraprese in ogni fase della procedura; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Polonia, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). |
(1) GU L 17 del 23.1.2018, pag. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0442.
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/14 |
P8_TA(2018)0056
Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 (2017/2125(INI))
(2019/C 129/04)
Il Parlamento europeo,
— |
visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
— |
visti i riferimenti fatti nelle precedenti relazioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, |
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viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle altre istituzioni e agenzie europee e internazionali, |
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viste le relazioni delle ONG nazionali, europee e internazionali, |
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visti i lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia, |
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vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, |
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visti i lavori della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni, |
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viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, |
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vista la dichiarazione congiunta dei leader africani ed europei sulla situazione dei migranti in Libia, rilasciata il 1o dicembre 2017 in seguito al vertice Unione africana — Unione europea di Abidjan, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0025/2018), |
A. |
considerando che la base dell'integrazione europea consiste nel rispetto e nella promozione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia, dello Stato di diritto e dei valori e principi sanciti dai trattati dell'UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani; |
B. |
considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze — valori comuni a tutti gli Stati membri e che devono essere rispettati e promossi attivamente dall'UE, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le politiche, sia interne che esterne, in modo coerente; che, a norma dell'articolo 17 TUE, la Commissione deve assicurare l'applicazione dei trattati; |
C. |
considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti fondamentali e che gli Stati membri detengono la responsabilità primaria di salvaguardare i diritti umani di tutti i cittadini attraverso l'attuazione e l'applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani; che lo Stato di diritto e i diritti fondamentali richiedono un consolidamento continuo; che mettendoli in discussione si crea un danno non soltanto allo Stato membro interessato, ma anche all'Unione nel suo insieme; |
D. |
considerando che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un obbligo sancito dal trattato all'articolo 6, paragrafo 2, TUE; |
E. |
considerando che la tutela dei diritti umani dei gruppi più vulnerabili merita particolare attenzione; |
F. |
considerando che le derive in materia di governance constatate in determinati Stati membri sono testimonianza di un approccio selettivo nei confronti dei benefici e delle responsabilità di uno Stato membro dell'Unione e che il rifiuto di detti Stati di aderire pienamente al diritto europeo, alla separazione dei poteri, all'indipendenza della giustizia e alla prevedibilità dell'azione dello Stato rimette in causa la credibilità dell'Unione europea, quale spazio di diritto; |
G. |
considerando che l'afflusso di migranti e di richiedenti asilo in Europa è continuato nel 2016 (1); che molti migranti intraprendono vie estremamente pericolose, in balia di trafficanti e criminali, e sono vulnerabili alle violenze, agli abusi e allo sfruttamento; che, secondo i dati dell'UNHCR, il 27 % dei migranti che arrivano in Europa attraverso il Mediterraneo sono bambini; che, secondo il rapporto Unicef-OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni), circa un quarto degli adolescenti oggetto dell'indagine sulla rotta del Mediterraneo centrale non era mai andato a scuola; |
H. |
considerando che nel 2016 le reazioni razziste e xenofobe nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono state numerose e che le popolazioni particolarmente vulnerabili continuano a essere vittime dell'aumento dei livelli di discriminazione, violenza e nuovi traumi durante la procedura di asilo; |
I. |
considerando che la forte pressione migratoria che alcuni Stati membri subiscono da molti anni impone la realizzazione di un'autentica solidarietà europea ai fini dell'istituzione di adeguate strutture di accoglienza per i più poveri e vulnerabili; che molti sono i migranti in balia di trafficanti e criminali e vulnerabili alle violazioni dei loro diritti, tra cui violenza, abuso e sfruttamento; |
J. |
considerando che le donne e i bambini sono esposti a un maggiore rischio di essere vittime di tratta, sfruttamento e abuso sessuale da parte dei trafficanti e che pertanto è necessario creare e rafforzare i sistemi per la protezione dei minori, onde opporsi alla violenza, all'abuso, all'incuria e allo sfruttamento subiti dai minori, nonché prevenirli, in linea con gli impegni del piano d'azione di La Valletta; |
K. |
considerando che, sotto la pressione di una serie ininterrotta di attacchi terroristici in tutto il territorio dell'Unione, si è sviluppata una sfiducia generalizzata nei confronti dei musulmani, sia cittadini dell'UE che migranti, e che alcuni partiti politici sfruttano tale sfiducia e adottano una retorica di isolazionismo culturale e di odio nei confronti di chi è diverso; |
L. |
considerando che il ricorso sistematico allo stato di emergenza, alle misure straordinarie in campo amministrativo e giudiziario e ai controlli delle frontiere è ampiamente inefficace nei confronti dei terroristi che spesso hanno soggiornato a lungo, anche come cittadini, negli Stati membri dell'UE; |
M. |
considerando che le misure politiche adottate da molti Stati membri nel contesto degli arrivi di richiedenti asilo e migranti comprendono il ripristino dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen, misura che sta acquisendo un carattere sempre più permanente; |
N. |
considerando che l'incitamento all'odio comprende tutte le forme di espressione, sia online che offline, che diffondono, incoraggiano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, o pregiudizi nei confronti delle persone fondati su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o altre forme di odio basate sull'intolleranza, ivi comprese la promozione, da parte dei partiti e dei leader politici, di idee, politiche, pratiche e discorsi razzisti e xenofobi e la diffusione di notizie false; che lo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione favorisce l'incitamento all'odio online; che, a parere del Consiglio d'Europa, l'incitamento all'odio nell'ambiente online richiede una riflessione e un'azione ulteriori sulla regolamentazione e sui nuovi modi di contrastare questo tipo di retorica; |
O. |
considerando il rischio di banalizzare in tutti gli Stati membri la diffusione dell'odio e della violenza razziale o di genere nonché della xenofobia, espressi mediante atti di odio, notizie false, messaggi anonimi diffusi sulle reti sociali o altre piattaforme di Internet, manifestazioni o propaganda politica; |
P. |
considerando che le società moderne non possono funzionare e non possono svilupparsi senza un sistema dei media libero, indipendente, professionale e responsabile, fondato su principi quali la verifica dei fatti, l'intenzione di riflettere una pluralità di opinioni informate, la protezione della riservatezza delle fonti mediatiche e la sicurezza dei giornalisti, la salvaguardia della libertà di espressione e le misure per limitare le notizie false; che il ruolo dei media pubblici è essenziale per garantire l'indipendenza del settore; |
Q. |
considerando che tutte le recenti relazioni delle agenzie e delle organizzazioni internazionali ed europee, nonché della società civile, tra cui le ONG, consentono di rilevare molti progressi; che tuttavia in alcuni Stati membri si continuano a registrare violazioni dei diritti fondamentali, anche in termini di discriminazioni nei confronti delle minoranze, corruzione, tolleranza verso l'incitamento all'odio e condizioni di detenzione e di vita per i migranti; |
R. |
considerando che la relazione pubblicata a marzo 2014 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea) indica che in Europa una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta in età adulta e il 20 % delle donne è stato vittima di molestie online; che la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, sia fisica che psicologica, rappresentano un fenomeno diffuso nell'UE e vanno intese come una forma estrema di discriminazione che colpisce le donne a tutti i livelli della società; che servono ulteriori misure per incoraggiare le donne che sono state vittime di violenza a riferire le proprie esperienze e a chiedere assistenza; |
S. |
considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e del diritto alla parità di trattamento è uno dei principi di base dell'UE; che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che attualmente, a eccezione delle procedure d'infrazione, l'UE dispone soltanto di strumenti di scarsa efficacia per rispondere alle manifestazioni sistematiche e istituzionali di discriminazione, razzismo e xenofobia nei confronti delle minoranze; che sono presenti discrepanze tra gli Stati membri quanto al riconoscimento delle minoranze e al rispetto dei loro diritti; che, nonostante i molteplici appelli alla Commissione, sono stati mossi solo pochi passi per garantire l'effettiva protezione delle minoranze; |
T. |
considerando che i supporti digitali forniscono ai minori ampie opportunità; che, nel contempo, i minori si trovano ad affrontare nuovi rischi; che è opportuno informare i minori dei loro diritti fondamentali nel mondo digitale onde renderlo più sicuro per loro; che le linee telefoniche dirette destinate ai bambini sono strumenti fondamentali in caso di violazione dei diritti dei minori; che lo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale, ivi comprese le competenze mediatiche e informative, dovrebbe essere promossa come parte del programma di istruzione di base e fin dai primissimi anni scolastici; che i diritti fondamentali dovrebbero essere promossi e tutelati nei contesti online allo stesso modo e nella stessa misura in cui ciò avviene nei contesti offline; |
U. |
considerando che nel 2016 i servizi di e-government sono diventati sempre più accessibili in tutta l'UE; che il portale europeo della giustizia elettronica consente ai cittadini e agli operatori della giustizia di ottenere informazioni sulle procedure giuridiche europee e nazionali e sul funzionamento della giustizia; |
Stato di diritto
1. |
dichiara che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare o legittimare il fatto che uno Stato membro si sottragga sistematicamente al rispetto dei valori fondamentali dell'Unione europea che hanno guidato la redazione degli articoli introduttivi dei trattati europei e che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto per loro libera scelta impegnandosi al loro rispetto; |
2. |
prende atto che il rispetto dei criteri di Copenaghen da parte degli Stati al momento della loro adesione all'Unione deve essere oggetto di una vigilanza e un dialogo costanti in seno al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio nonché tra le tre istituzioni; |
3. |
ricorda che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione, quale custode dei trattati, dispone della legittimità e dell'autorità per vigilare sul rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Stato di diritto e degli altri valori di cui all'articolo 2 TUE; ritiene pertanto che le azioni intraprese dalla Commissione per svolgere tale compito e verificare che le condizioni vigenti al momento dell'adesione degli Stati membri siano ancora soddisfatte non possano costituire una violazione della sovranità degli Stati membri; ricorda che anche il Consiglio ha la responsabilità di occuparsi delle questioni concernenti lo Stato di diritto e la governance; si compiace dell'idea di instaurare un dialogo regolare sullo Stato di diritto nell'ambito del Consiglio «Affari generali» e invita il Consiglio a procedere in questa direzione in modo che ciascuno Stato membro sia soggetto a valutazione periodica; |
4. |
prende atto degli sforzi intrapresi dalla Commissione al fine di riportare alcuni Stati membri al pieno rispetto dello Stato di diritto, ma anche dell'insufficienza degli strumenti messi finora in atto; ritiene che occorra esplorare tutte le possibilità di dialogo, ma che, in mancanza di risultati tangibili, non si debba procedere in tal senso all'infinito; insiste affinché il ricorso all'articolo 7 TUE non sia concepito come una mera ipotesi teorica, ma sia posto in atto in caso di fallimento di tutti gli altri mezzi; ricorda a tale proposito che l'attivazione dell'articolo 7 non implica la sistematica imposizione di sanzioni allo Stato membro interessato; |
5. |
sottolinea che l'UE ha bisogno di un approccio comune alla governance di uno Stato democratico e all'applicazione dei valori fondamentali, che ancora non esiste, e che tale approccio deve essere definito e sviluppato sul piano democratico mediante la convergenza delle esperienze della governance europea; ritiene che tale approccio comune alla governance debba comprendere una visione condivisa del ruolo della maggioranza all'interno di una democrazia, al fine di evitare qualsiasi abuso che possa condurre a una tirannia della maggioranza; |
6. |
ricorda il legame intrinseco tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; prende atto della imponente mobilitazione con cui i cittadini europei manifestano il loro forte attaccamento ai diritti fondamentali e ai valori europei; ricorda, in questo contesto, la necessità di sensibilizzare maggiormente tutti i cittadini europei sui valori comuni dell'UE e sulla Carta |
7. |
ritiene che le divergenze interpretative e il mancato rispetto dei valori di cui all'articolo 2 del TUE indeboliscano la coesione del progetto europeo, i diritti di tutti i cittadini europei e la necessaria fiducia reciproca tra gli Stati membri; |
8. |
ricorda la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 (2) con la quale raccomanda la creazione di un meccanismo europeo a favore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; evidenzia che tale meccanismo occuperebbe un posto centrale nell'approccio europeo coordinato alla governance che attualmente manca; sollecita la Commissione a presentare una proposta volta a istituire tale meccanismo in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità; |
9. |
sottolinea che un più ampio quadro di monitoraggio dello Stato di diritto rafforzerebbe la coesione tra gli strumenti esistenti e migliorerebbe l'efficacia e i risparmi annuali sui costi; sottolinea l'importanza di utilizzare fonti differenziate e indipendenti in tutto il processo di monitoraggio; ribadisce l'importanza di prevenire le violazioni dei diritti fondamentali invece di reagire quando tali violazioni sono reiterate; |
10. |
condanna con fermezza le crescenti restrizioni alla libertà di riunione, in alcuni casi con risposte violente da parte delle autorità nei confronti dei dimostranti; riafferma il ruolo essenziale di tali libertà fondamentali nel funzionamento delle società democratiche e invita la Commissione ad assumere un ruolo attivo nella promozione di tali diritti in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; |
11. |
ricorda che il diritto di accesso alla giustizia è essenziale per la tutela di tutti i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto; |
12. |
evidenzia che nella sua risoluzione del 25 ottobre 2016 invita la Commissione a collaborare con la società civile per sviluppare e attuare una campagna di sensibilizzazione che consenta ai cittadini dell'Unione e ai suoi residenti di appropriarsi pienamente dei propri diritti derivanti dal trattato e dalla Carta (ad esempio, la libertà di espressione, la libertà di riunione e il diritto di voto), fornendo informazioni sui diritti dei cittadini in materia di ricorso giudiziario e azione legale nei casi relativi alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte da parte di governi nazionali o delle istituzioni dell'UE; |
13. |
invita la Commissione, in veste di custode dei trattati, a realizzare banche dati aggiornate sulla situazione dei diritti fondamentali nei singoli Stati membri, in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA); |
14. |
ricorda che la corruzione mina lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti umani e la parità di trattamento di tutti i cittadini; ribadisce che la corruzione rappresenta una minaccia per il buon governo e per un sistema giudiziario giusto e socialmente equo oltre a rallentare lo sviluppo economico; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a intensificare la lotta contro la corruzione monitorando periodicamente il modo in cui vengono utilizzati i fondi pubblici dell'UE e nazionali; |
15. |
sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai testimoni e dagli informatori nel garantire che le attività delle organizzazioni criminali o le gravi violazioni dello Stato di diritto siano perseguite e punite; |
16. |
invita gli Stati membri ad agevolare la rapida istituzione della Procura europea; |
Migrazione e integrazione
17. |
osserva che i fattori trainanti della migrazione nei paesi terzi sono principalmente i conflitti violenti, le persecuzioni, la disuguaglianza, il terrorismo, i regimi repressivi, le calamità naturali, le crisi provocate dall'uomo e la povertà cronica; |
18. |
ricorda che i richiedenti asilo e i migranti continuano a perdere la vita e sono esposti a molteplici pericoli nel tentativo di attraversare in modo irregolare le frontiere esterne dell'UE; |
19. |
esprime preoccupazione per il fatto che diversi Stati membri hanno inasprito il loro approccio politico in materia di asilo e migrazione e che alcuni Stati membri non si conformano pienamente ai loro obblighi in relazione a tali ambiti; |
20. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a porre la solidarietà e il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo al centro delle politiche dell'UE in materia di migrazione; |
21. |
invita gli Stati membri a rispettare e ad attuare interamente il pacchetto sull'asilo comune europeo adottato e la legislazione comune in materia di migrazione, in particolare nell'ottica di tutelare i richiedenti asilo contro la violenza, la discriminazione e nuovi traumi durante la procedura di asilo, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili; ricorda che i minori rappresentano quasi un terzo dei richiedenti asilo e sono particolarmente vulnerabili; invita l'UE e i suoi Stati membri a intensificare i loro sforzi per impedire la scomparsa dei minori non accompagnati; |
22. |
si compiace della collaborazione tra FRA e FRONTEX per la creazione di un manuale sul trattamento dei minori alle frontiere terrestri; |
23. |
è preoccupato per le ampie divergenze riguardanti le condizioni di accoglienza offerte da alcuni Stati membri, e per il fatto che alcuni Stati membri non provvedono a garantire un trattamento adeguato e dignitoso dei richiedenti protezione internazionale; |
24. |
condanna con fermezza il repentino aumento della tratta di esseri umani, i cui autori, compresi funzionari e attori governativi, dovrebbero risponderne ed essere assicurati alla giustizia; sollecita inoltre gli Stati membri ad aumentare la cooperazione e a intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, ivi compresi il traffico e la tratta di esseri umani, ma anche lo sfruttamento, il lavoro forzato, gli abusi sessuali e la tortura, proteggendo nel contempo le vittime; |
25. |
ricorda che le donne e i bambini sono esposti a un rischio più elevato di essere vittime della tratta e di essere sfruttati e abusati sessualmente per mano dei trafficanti; |
26. |
ritiene che debbano essere disponibili canali sicuri e legali per la migrazione, e che il modo migliore per tutelare i diritti dei cittadini che non possono entrare legalmente in Europa sia quello di affrontare le cause profonde dei flussi migratori, trovare soluzioni sostenibili per quanto concerne i conflitti e sviluppare la cooperazione e i partenariati; ritiene che tali aspetti debbano contribuire allo sviluppo rapido e solido dei paesi di origine e di transito al fine di sviluppare le economie locali e offrire nuove opportunità in loco, investendo nei sistemi di asilo dei paesi in transito che rispettano pienamente il diritto internazionale e i diritti fondamentali in materia; |
27. |
invita l'UE e gli Stati membri a rafforzare le vie sicure e legali per i rifugiati e, in particolare, ad aumentare il numero dei posti di reinsediamento offerti ai rifugiati più vulnerabili; |
28. |
ricorda che la politica di rimpatrio dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali dei migranti, compreso il diritto al non respingimento; ritiene che occorra riservare la dovuta attenzione alla tutela della dignità delle persone rimpatriate e chiede, a tale proposito, di rafforzare i rimpatri volontari e gli aiuti al reinserimento nelle società di origine; |
29. |
sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere una politica di accoglienza e integrazione in tutti gli Stati membri, e che è inaccettabile che alcuni Stati membri sostengano che il fenomeno della migrazione non sia una loro preoccupazione; evidenzia il fatto che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione dovrebbero essere sempre garantiti in tutte le politiche in materia di migrazione e integrazione; accoglie con favore l'avvio della rete europea sull'integrazione e raccomanda di aumentare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri in materia di integrazione; |
30. |
ricorda l'importanza di fornire un'istruzione ai migranti, sia bambini che adulti, dato che è necessaria per la loro integrazione nella società che li ospita; insiste sulle loro esigenze specifiche, in particolare per quanto riguarda l'apprendimento della lingua; sottolinea la necessità di adottare in tutti gli Stati membri misure per fornire loro assistenza sanitaria, buone condizioni di vita e l'opportunità di essere ricongiunti con le proprie famiglie; |
31. |
sottolinea la necessità di garantire la fornitura di risorse educative sul dialogo interculturale alla popolazione in generale; |
32. |
sottolinea la necessità di adottare in via prioritaria in tutti gli Stati membri misure per offrire a tutti i bambini migranti condizioni di accoglienza adeguate e dignitose, corsi di lingue, conoscenze di base in materia di dialogo interculturale nonché istruzione e formazione professionale; |
33. |
invita gli Stati membri a rafforzare i loro servizi di protezione dei minori, ivi compresi quelli per i minori richiedenti asilo, rifugiati e migranti; esorta la Commissione a presentare un concetto coerente di sistemi di tutela per proteggere l'interesse superiore dei minori non accompagnati; chiede lo sviluppo e la messa in atto di procedure specifiche per garantire la protezione di tutti i minori, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; |
34. |
afferma l'assoluta necessità di integrare nella maniera più efficace possibile nella società europea le persone di vari contesti religiosi, comprese quelle che vivono da tempo nell'Unione europea; |
35. |
sottolinea che lo sviluppo dell'inclusione sociale e delle strategie e delle politiche educative atte a contrastare la discriminazione e l'esclusione potrebbe impedire che individui vulnerabili aderiscano a organizzazioni estremiste violente; |
36. |
raccomanda che gli approcci alla sicurezza intesi ad affrontare ogni forma di radicalizzazione e terrorismo in Europa siano integrati, in particolare nella sfera giudiziaria, da politiche di lungo periodo per impedire la radicalizzazione e il reclutamento di cittadini dell'UE da parte di organizzazioni estremiste violente; |
37. |
esprime preoccupazione per l'allarmante aumento delle manifestazioni di istigazione e incitamento all'odio e delle notizie false; condanna gli episodi relativi ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio fondati sul razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti delle persone per le loro disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, che si verificano quotidianamente nell'UE; sottolinea che la tolleranza nei confronti della diffusione della retorica dell'odio e delle notizie false alimenta il populismo e l'estremismo; ritiene che soltanto sistematiche misure di diritto civile o penale possano arginare questa tendenza dannosa; |
38. |
sottolinea che la diffusione intenzionale di informazioni false in merito a qualsiasi categoria di persone che vive nell'UE, allo Stato di diritto o ai diritti fondamentali rappresenta un'enorme minaccia nei confronti dei valori democratici dell'UE e della sua unità; |
39. |
evidenzia che le reti sociali e l'anonimato garantito da molte piattaforme mediatiche incoraggiano numerose forme di espressioni di odio, compresi l'estremismo di estrema destra e jihadista, e ricorda che internet non può costituire un'area fuori dal diritto; |
40. |
ricorda che le libertà di espressione, di informazione e dei media sono fondamentali per garantire la democrazia e lo Stato di diritto; condanna fermamente la violenza, le pressioni o le minacce contro i giornalisti e i media, anche in relazione alla diffusione di informazioni sulle violazioni dei diritti fondamentali; |
41. |
condanna la normalizzazione dell'incitamento all'odio sponsorizzato o sostenuto dalle autorità, dai partiti politici o dai leader politici e riferito dai media sociali; |
42. |
ricorda che per combattere questi fenomeni sono necessarie l'istruzione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; invita gli Stati membri a introdurre programmi di sensibilizzazione nelle scuole e sollecita la Commissione a sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri in proposito, in particolare definendo linee guida in materia; |
43. |
ritiene che sia opportuno rendere sistematica la sensibilizzazione del personale delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie degli Stati membri sui reati generati dall'odio e che le vittime di tali reati dovrebbero essere informate e incoraggiate a denunciare i fatti; chiede che la formazione a livello di UE destinata ai funzionari di polizia preposti all'applicazione della legge nell'UE sia in grado di combattere efficacemente i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio; sottolinea che tale formazione dovrebbe essere fornita dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e dovrebbe basarsi sulle migliori prassi a livello nazionale e sull'attività della FRA; |
44. |
accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia istituito un gruppo ad alto livello per combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza; |
45. |
invita il gruppo ad alto livello creato dalla Commissione ad occuparsi in particolare dell'armonizzazione della definizione di «reato generato dall'odio» e di «incitamento all'odio» in tutta Europa; ritiene che il gruppo debba anche prendere in esame l'incitamento all'odio e l'istigazione alla violenza attribuibili a personalità politiche; |
46. |
chiede che tale fenomeno sia contrastato attraverso il miglioramento del monitoraggio, delle attività di indagine e dell'azione penale da parte delle pertinenti autorità giudiziarie nei confronti degli autori di dichiarazioni o espressioni incompatibili con le leggi europee, tutelando nel contempo la libertà di espressione e il diritto alla vita privata, in collaborazione con la società civile e le aziende informatiche; |
47. |
invita la Commissione, a tale riguardo, a proporre la rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, affinché siano incluse altre forme di reati generati da pregiudizi; |
Discriminazione
48. |
condanna ogni discriminazione sulla base del pregiudizio nei confronti del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica o sociale, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o del credo, delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, del patrimonio, della nascita, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale di una persona, come stabilito dall'articolo 21 della Carta, o qualsiasi altra forma di intolleranza o xenofobia e ricorda l'articolo 2 del TUE; |
49. |
riconosce che la laicità, intesa come netta separazione fra Chiesa e Stato, e la neutralità dello Stato sono essenziali per tutelare la libertà di religione o di credo, garantire la parità di trattamento per tutte le religioni e le forme di credo e contrastare la discriminazione fondata sulla religione o il credo; |
50. |
osserva che la proposta di direttiva sulla parità di trattamento del 2008 è tuttora in attesa di approvazione da parte del Consiglio; invita nuovamente il Consiglio ad adottare quanto prima la sua posizione sulla proposta; |
51. |
ricorda l'obbligo per gli Stati membri di attuare pienamente la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; |
52. |
ricorda che i diritti umani sono universali e che nessuna minoranza deve essere vittima di discriminazione; sottolinea che i diritti delle minoranze sono una parte inalienabile del principio dello Stato di diritto; osserva che vi è un maggiore rischio di violazione dei diritti delle minoranze laddove lo Stato di diritto non sia rispettato; |
53. |
condanna i casi di discriminazione, segregazione, incitamento all'odio, reati generati dall'odio ed esclusione sociale cui i rom sono vittime; condanna la discriminazione continua contro i rom nell'accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e al mercato del lavoro; ricorda che tutti i cittadini europei dovrebbero ricevere lo stesso livello di assistenza e protezione indipendentemente dalla loro origine etnica; |
54. |
invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere dati affidabili e raffrontabili in materia di uguaglianza, in consultazione con i rappresentanti delle minoranze, al fine di quantificare le disuguaglianze e la discriminazione; |
55. |
invita gli Stati membri a risolvere i problemi delle minoranze, scambiare le buone prassi e attuare le soluzioni che hanno dato buoni risultati in tutto il territorio dell'Unione europea; |
56. |
sottolinea l'importanza di perseguire politiche egualitarie che consentano a tutte le minoranze etniche, culturali e religiose di godere dei loro diritti fondamentali in modo incontrastato; |
57. |
incoraggia gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); |
58. |
esorta gli Stati membri a prendere in debita considerazione i diritti delle minoranze, a garantire il diritto a utilizzare una lingua di minoranza e a proteggere la diversità linguistica all'interno dell'Unione; invita la Commissione a rafforzare il suo piano per la promozione dell'insegnamento e dell'utilizzo delle lingue regionali come un potenziale strumento per contrastare la discriminazione linguistica nell'UE; |
59. |
incoraggia a includere nei programmi scolastici la formazione ai valori della tolleranza, onde fornire ai minori gli strumenti per individuare tutte le forme di discriminazione, siano esse rivolte contro i musulmani, gli ebrei, gli africani, i rom, la comunità LGBTI o qualsiasi altra minoranza; |
60. |
invita la Commissione a condividere le migliori prassi degli Stati membri per affrontare gli stereotipi di genere nelle scuole; |
61. |
deplora che le persone LGBTI siano vittime di bullismo e molestie e subiscano discriminazioni in diversi ambiti della loro vita; |
62. |
condanna ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone LGBTI; incoraggia gli Stati membri ad adottare leggi e politiche per contrastare l'omofobia e la transfobia; |
63. |
esorta la Commissione a presentare un programma che garantisca parità di diritti e opportunità a tutti i cittadini, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, e a vegliare affinché la legislazione dell'UE pertinente in materia di diritti LGBTI sia recepita e attuata correttamente; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad agire in stretta cooperazione con le organizzazioni della società civile che lavorano per i diritti delle persone LGBTI; |
64. |
invita gli Stati membri che si sono dotati di una legislazione relativa alle unioni e/o al matrimonio tra persone dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri e aventi effetti analoghi; ricorda l'obbligo per gli Stati membri di dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE, valida anche per le coppie dello stesso sesso e per i loro figli; accoglie con favore il fatto che sempre più Stati membri abbiano introdotto e/o adeguato le loro norme sulla coabitazione, sulle unioni civili e sul matrimonio per combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale subite dalle coppie di persone dello stesso sesso e dai loro figli e invita gli altri Stati membri a introdurre norme analoghe; invita la Commissione a presentare una proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione; |
65. |
accoglie con favore le iniziative che vietano le terapie di conversione LGBTI e bandiscono la patologizzazione delle identità transgender ed esorta tutti gli Stati membri ad adottare misure analoghe che rispettino e difendano il diritto all'identità e all'espressione di genere; |
66. |
deplora che nella maggior parte degli Stati membri le persone transgender siano ancora considerate come affette da disturbi mentali e invita tali paesi a rivedere i rispettivi cataloghi nazionali di sanità mentale e a sviluppare modelli di accesso alternativi e privi di stigmi, assicurando al contempo che i necessari trattamenti medici siano sempre disponibili per tutte le persone transgender; deplora il fatto che ancora oggi diversi Stati membri impongano obblighi alle persone transgender, quali gli interventi medici per ottenere il riconoscimento del nuovo genere (anche nei passaporti e nei documenti ufficiali di identità) e la sterilizzazione forzata come prerequisito della riattribuzione del genere; osserva che tali imposizioni costituiscono chiare violazioni dei diritti umani; invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri sui migliori modelli di riconoscimento giuridico del genere in Europa; invita gli Stati membri a riconoscere il cambiamento di genere e a fornire accesso a procedure di riconoscimento giuridico del genere rapide, accessibili e trasparenti, senza requisiti medici quali interventi chirurgici, sterilizzazione o consenso psichiatrico; |
67. |
plaude all'iniziativa intrapresa dalla Commissione per sollecitare la depatologizzazione dell'identità transgender nella revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità; invita la Commissione a intensificare gli sforzi volti a impedire che la varianza di genere nell'infanzia diventi una nuova diagnosi ai sensi dell'ICD; |
68. |
invita la Commissione a raccogliere dati sulle violazioni dei diritti umani nei confronti di persone intersessuali in tutti gli ambiti della vita e a fornire orientamenti agli Stati membri sulle migliori prassi per proteggere i diritti fondamentali delle persone intersessuali; deplora che la chirurgia di «normalizzazione» genitale per i minori intersessuali, benché non necessaria dal punto di vista medico, venga ancora praticata negli Stati membri dell'UE, nonostante le procedure mediche effettuate sui bambini causino loro traumi psicologici a lungo termine; |
69. |
invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva sui diritti delle vittime (3), a individuare le carenze nel loro sistema di protezione dei diritti delle vittime e a sopperire alle stesse, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, quali i minori, i gruppi minoritari o le vittime di reati generati dall'odio; |
70. |
chiede con urgenza che l'UE e gli Stati membri combattano ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e perseguano i responsabili di tali atti; invita in particolare gli Stati membri ad occuparsi con efficacia degli effetti della violenza domestica e dello sfruttamento sessuale in tutte le sue forme, inclusi lo sfruttamento di minori rifugiati o migranti, e del matrimonio precoce o forzato; |
71. |
invita gli Stati membri a procedere allo scambio delle migliori pratiche e a offrire programmi regolari di formazione al personale di polizia e giudiziario sulle nuove forme di violenza contro le donne; |
72. |
si compiace che tutti gli Stati membri abbiano firmato la convenzione di Istanbul e che l'Unione europea l'abbia firmata; invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare la convenzione; |
73. |
insiste affinché gli Stati membri intensifichino i loro sforzi per combattere le molestie sessuali e le aggressioni a sfondo sessuale; |
74. |
rammenta che la povertà in età anziana è particolarmente preoccupante nel caso delle donne, in quanto il continuo divario salariale di genere conduce al divario pensionistico di genere; |
75. |
invita gli Stati membri a elaborare politiche adeguate per sostenere le donne anziane e per eliminare le cause strutturali delle differenze di genere nelle retribuzioni; |
76. |
sottolinea la necessità di porre fine alla discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, concedendo pari diritti sociali e politici, tra cui il diritto di voto, come affermato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; |
77. |
riconosce che la salute sessuale e riproduttiva delle donne è connessa a molteplici diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto a non subire torture, il diritto alla salute, il diritto al rispetto della vita privata, il diritto all'istruzione e il divieto di discriminazione; sottolinea a tale proposito che le persone con disabilità hanno il diritto di godere di tutti i loro diritti fondamentali al pari delle altre persone; |
78. |
invita l'UE e gli Stati membri a riconoscere il diritto fondamentale di accedere alla prevenzione sanitaria; insiste sul ruolo che l'Unione deve svolgere in materia di sensibilizzazione e promozione delle migliori pratiche in questo ambito, ivi incluso nel quadro della strategia dell'UE in materia di sanità, rispettando nel contempo le competenze degli Stati membri, dal momento che la salute è un diritto umano fondamentale indispensabile per l'esercizio degli altri diritti umani; ricorda a tale proposito che la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE in materia di diritti umani è di fondamentale importanza; |
79. |
pone in evidenza che qualsiasi sistema di sorveglianza indiscriminata di massa causa gravi interferenze con i diritti fondamentali dei cittadini; evidenzia che qualsiasi proposta legislativa a livello di Stati membri relativa alle capacità di sorveglianza degli organismi di intelligence dovrebbe essere conforme alla Carta e al principio di necessità, proporzionalità e legalità; |
80. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il numero della linea telefonica di emergenza per i minori scomparsi (116 000) e della linea telefonica di assistenza ai minori (116 111) tra la popolazione e le pertinenti parti interessate dei sistemi nazionali per la protezione dei minori; sollecita gli Stati membri a garantire che i cittadini abbiano accesso a servizi adeguati e a misura di minore che siano accessibili in tutta l'UE ventiquattr'ore su ventiquattro e sette giorni su sette; invita gli Stati membri e la Commissione a stanziare fondi sufficienti ove necessario; |
81. |
esorta urgentemente le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a unire i loro sforzi per combattere le violazioni dei diritti dei minori online; chiede nuovamente agli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto di recepire e attuare correttamente la direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (4); invita gli Stati membri rafforzare la capacità giuridica, le competenze tecniche e le risorse finanziarie delle autorità di contrasto per intensificare la cooperazione, anche con Europol, al fine di combattere tale fenomeno; insiste sul ruolo dei professionisti che si occupano di bambini nell'individuare i segni di violenza fisica e psicologica sui bambini, compreso il bullismo online; invita gli Stati membri a sensibilizzare tali professionisti e a fornire loro un'adeguata formazione; |
82. |
prende atto delle tendenze positive in determinati Stati membri in merito ai diritti delle vittime; osserva, tuttavia, che sussistono evidenti divari nei servizi generali di sostegno alle vittime di reato; |
83. |
accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per l'e-government 2016-2020 e il piano d'azione 2014-2018 in materia di giustizia elettronica europea; |
84. |
incoraggia la Commissione a procedere alla nomina di coordinatori dell'UE per l'afrofobia e l'antiziganismo, con il compito di migliorare il coordinamento e la coerenza tra le istituzioni dell'UE, le agenzie dell'UE, gli Stati membri e gli attori internazionali, di potenziare le politiche dell'Unione esistenti in materia di lotta all'afrofobia e all'antiziganismo e di svilupparne di nuove; sottolinea, in particolare, che il coordinatore dell'UE responsabile della lotta all'antiziganismo dovrebbe avere il compito di rafforzare e integrare l'attività dell'unità di non discriminazione e coordinamento dei rom della Commissione rafforzando l'équipe, assegnando risorse adeguate e impiegando ulteriore personale per poter disporre di capacità sufficienti per combattere l'antiziganismo, diffondere una maggiore consapevolezza in merito all'Olocausto dei rom e promuovere la memoria dell'Olocausto; raccomanda l'adozione di quadri europei per le strategie nazionali di lotta contro l'afrofobia, l'antisemitismo e l'islamofobia; |
85. |
condanna le azioni intraprese dai governi di alcuni Stati membri per compromettere e demonizzare la società civile e le ONG; esorta gli Stati membri a fornire sostegno alle organizzazioni della società civile, che spesso svolgono un lavoro importante finalizzato a integrare i servizi sociali forniti dallo Stato o persino a colmarne le lacune; |
86. |
propone di nominare un coordinatore dell'UE per lo spazio civico e la democrazia, incaricato di coordinare le attività dell'Unione e degli Stati membri in tale settore, che svolga nel contempo un ruolo di vigilanza e funga da punto di contatto per le ONG per quanto riguarda gli episodi di molestie che limitano il loro operato; |
87. |
invita la Commissione a stabilire linee guida per l'impegno della società civile nonché indicatori sullo spazio civico; |
o
o o
88. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0409.
(3) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
(4) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/25 |
P8_TA(2018)0057
Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulle prospettive e le sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE (2017/2115(INI))
(2019/C 129/05)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla salute delle api e le sfide per l'apicoltura (1), |
— |
viste le conclusioni del Consiglio «Agricoltura e pesca» (8606/11 ADD 1 REV 1) sulla comunicazione della Commissione relativa alla salute delle api (COM(2010)0714), |
— |
visti i lavori della BeeWeek dell'UE, la settimana europea delle api e dell'impollinazione, che dal 2012 è organizzata presso il Parlamento europeo, |
— |
vista la relazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del settembre 2017 dal titolo «Raccolta e condivisione di dati sulla salute delle api: verso un partenariato europeo sulle api», che attua il partenariato europeo sulle api, |
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visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0014/2018), |
A. |
considerando che il settore dell'apicoltura è parte integrante dell'agricoltura europea e rappresenta oltre 620 000 apicoltori nell'UE (2); che l'apicoltura è una pratica ampiamente diffusa per diletto o per consumo proprio, oltre che come attività professionale; |
B. |
considerando che le api apportano un valore economico in termini di impollinazione e produzione di miele, cera e altri prodotti apistici, e che anche i telai in legno e le arnie, nonché l'apiturismo, rivestono grande importanza; |
C. |
considerando che il settore dell'apicoltura è essenziale per l'UE e apporta un significativo contributo alla società, sia dal punto di vista economico (circa 14,2 miliardi di euro all'anno), sia dal punto di vista ambientale, mantenendo l'equilibrio ecologico e la biodiversità, dal momento che l'84 % delle specie vegetali e il 76 % della produzione alimentare in Europa dipendono dall'impollinazione ad opera delle api domestiche e selvatiche; |
D. |
considerando che le api e gli altri impollinatori garantiscono, mediante l'impollinazione, la riproduzione di molte piante coltivate e selvatiche, provvedendo alla produzione e alla sicurezza alimentari nonché alla tutela della biodiversità, a titolo gratuito, in Europa e nel resto del mondo; che l'importanza dell'impollinazione nell'UE non è sufficientemente riconosciuta ed è spesso data per scontata, mentre per esempio negli Stati Uniti ogni anno si spendono due miliardi di euro per l'impollinazione artificiale; che l'Europa ospita circa il 10 % della diversità di api mondiale; che, secondo l'Istituto nazionale francese di ricerca agronomica, la mortalità delle api comporterebbe un costo di 150 miliardi di euro a livello mondiale, pari al 10 % del valore di mercato dei prodotti alimentari, il che attesta la necessità di proteggere gli insetti impollinatori; |
E. |
considerando che i recenti studi condotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dimostrano come l'incremento della densità e della varietà degli insetti impollinatori abbia un impatto diretto sulla produttività dei raccolti e come ciò, globalmente, possa aiutare i piccoli agricoltori ad aumentare la loro produttività media del 24 %; |
F. |
considerando che non tutti i paesi dispongono di un sistema di registrazione degli apicoltori e delle arnie in grado di agevolare il monitoraggio dell'evoluzione del settore, del mercato e della salute degli alveari; |
G. |
considerando che nel 2004 la Commissione ha assicurato 32 milioni di euro all'anno ai programmi apistici nazionali a vantaggio esclusivo dell'apicoltura, e che nel 2016 l'importo è stato aumentato a 36 milioni, ma che tale somma è ancora ben lungi dall'essere sufficiente, dal momento che rappresenta soltanto lo 0,0003 % del bilancio della PAC; |
H. |
considerando che tra il 2004 e il 2016, con l'adesione di nuovi Stati membri, il numero di colonie di api mellifere è aumentato del 47,8 %, mentre i finanziamenti dell'UE sono aumentati soltanto del 12 %, il che significa che la disponibilità di finanziamenti è insufficiente per preservare la popolazione di api e assistere adeguatamente gli apicoltori nel rinnovo delle proprie colonie in seguito alle perdite subite negli Stati membri che registrano elevati tassi di mortalità; |
I. |
considerando che, nonostante tale aumento statistico, numerosi apicoltori professionisti hanno cessato l'attività e, in alcuni Stati membri, il numero di colonie è diminuito addirittura di oltre il 50 % (3), a causa degli effetti dei cambiamenti climatici (ad esempio gelate primaverili, siccità, incendi), di determinate sostanze chimiche attive e delle turbative del mercato interno del miele dell'UE; che si registrano tuttora numerosi casi di problemi sanitari e perdite durante l'inverno; |
J. |
considerando che i programmi nazionali per il settore dell'apicoltura che beneficiano di cofinanziamenti dell'UE hanno, complessivamente, effetti positivi; che è piuttosto l'attuazione nazionale che, a volte, è causa di sfiducia da parte del settore e quindi ne diminuisce l'adesione; |
K. |
considerando che il settore apistico ha un problema demografico e di invecchiamento particolarmente grave, dal momento che soltanto una minima percentuale di apicoltori ha meno di 50 anni, e che ciò mette a repentaglio il futuro del settore stesso; che l'apicoltura costituisce una potenziale fonte di occupazione e integrazione per i giovani nelle zone rurali, dal momento che in molte regioni europee l'accesso alla terra risulta limitato; |
L. |
considerando che una buona base di conoscenze teoriche e la formazione pratica, insieme, possono aiutare a comprendere meglio le sfide future per le colonie di api e ad affrontarle, e che pertanto sono importanti; che gli apicoltori dovrebbero operare in modo responsabile e professionale e in stretta cooperazione con gli agricoltori per affrontare le sfide future quali i cambiamenti climatici, le catastrofi naturali, la riduzione delle aree di pascolo delle api, gli attacchi di animali selvatici e di talune specie di uccelli migratori in determinate regioni (gli alveari sono fortemente esposti a questi predatori, in quanto l'apicoltura spesso è praticata all'aperto), nonché i gravosi oneri amministrativi presenti in alcuni Stati membri; |
M. |
considerando che i programmi nazionali per l'apicoltura cofinanziati dall'UE offrono ai partecipanti la possibilità di intraprendere progetti di ricerca e sviluppo; che i progetti ben riusciti possono contribuire notevolmente a rafforzare il settore e a migliorarne la capacità di resistere alle crisi naturali e del mercato; che il trasferimento di conoscenze e lo scambio di buone prassi innovative apportano un valore aggiunto al settore dell'apicoltura europeo, in particolare se integrati da un programma specifico, come l'attuale Erasmus per gli apicoltori nell'ambito del secondo pilastro della PAC; |
N. |
considerando che la pratica dell'agricoltura cosiddetta «nomade» presenta molti aspetti positivi ma anche alcune criticità, in particolare in merito al rispetto delle regole volte a evitare il diffondersi di situazioni di rischio; che, pertanto, sono necessarie verifiche più accurate; |
O. |
considerando che l'aumento della mortalità delle api mellifere e degli impollinatori selvatici attualmente osservato in Europa è preoccupante, tenendo conto delle sue ripercussioni negative sull'agricoltura, la biodiversità e gli ecosistemi; che tale aumento della mortalità è causato da molteplici fattori di stress, variabili a seconda della zona geografica, delle caratteristiche locali e delle condizioni climatiche; che tra tali fattori figurano il grave impatto di specie esotiche invasive come l'acaro Varroa destructor, il coleottero degli alveari (Aethina tumida) e la vespa asiatica (Vespa velutina) e della peste americana, nonché di patogeni animali come il nosema apis, determinate sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari e in altri biocidi, i cambiamenti climatici, il degrado ambientale, la degenerazione degli habitat e la graduale scomparsa delle piante da fiore; che le api dipendono dai terreni agricoli, dal momento che le superfici e la diversità delle colture rappresentano la loro principale fonte di nutrimento, e che sarebbe quindi utile sia per gli apicoltori sia per gli agricoltori prevedere determinate aree di interesse ecologico denominate «zone di apicoltura», che potrebbero successivamente diffondersi in tutti gli Stati membri, in particolare durante i periodi di scarsa fioritura; |
P. |
considerando che gli apicoltori sono spesso impotenti di fronte alle malattie e ai parassiti delle api, per mancanza di informazioni e di formazione nonché di mezzi efficaci per contrastare tali minacce, come i medicinali per la cura delle api; che gli apicoltori ricevono sostegno per le misure di protezione contro l'acaro Varroa destructor, sebbene tali misure non siano ancora pienamente efficaci, dal momento che mancano ancora adeguati sforzi di ricerca e sviluppo in materia di trattamenti contro le specie parassitiche, impatto dei regimi alimentari delle api ed esposizione ai prodotti chimici; |
Q. |
considerando che l'obbligo degli agricoltori di dichiarare la presenza di malattie e parassiti comporta la sistematica distruzione degli alveari e potrebbe incoraggiarli a non dichiarare tale presenza; che i medicinali disponibili sul mercato per trattare le malattie delle api sono limitati e non adeguati alla crescente necessità di farmaci veterinari efficaci; che per il controllo della varroasi sono state testate diverse sostanze e che tre di queste sono diventate la base per i trattamenti organici: l'acido formico, l'acido ossalico e il timolo; |
R. |
considerando che l'agricoltura monocolturale che si avvale di varietà e ibridi caratterizzati da una bassa produzione di nettare e polline e da periodi di fioritura più brevi riduce sia la biodiversità sia le superfici utilizzate per il pascolo delle api; che i ricercatori britannici sono recentemente giunti alla conclusione che le razze di api locali e regionali sopravvivono meglio in una determinata area rispetto alle razze di api mellifere non autoctone (4); che la salute e la sostenibilità a lungo termine del settore dell'apicoltura in Europa dipendono dalla salute e dalla sostenibilità a lungo termine degli ecotipi di api mellifere locali, vista la loro diversità e la loro capacità di adattamento agli ambienti locali; |
S. |
considerando che sia la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), nella sua relazione del 26 febbraio 2016, sia l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), nelle sue valutazioni integrate a livello mondiale sugli insetticidi sistemici, hanno messo in guardia circa la diminuzione degli impollinatori; che le api sono un indicatore importante della qualità dell'ambiente; |
T. |
considerando che gli apicoltori, gli agricoltori, gli ambientalisti nonché i cittadini in generale si aspettano azioni basate su un chiaro consenso scientifico in merito a tutte le cause della mortalità delle api, tra cui gli effetti delle sostanze attive dei pesticidi (ad esempio determinati neonicotinoidi e alcuni altri insetticidi sistemici), come evidenziato dall'EFSA; |
U. |
considerando che le divergenze tra i risultati scientifici possono essere in parte spiegate dal ricorso a metodi analitici e protocolli di ricerca diversi; che la mancanza di coordinamento nei lavori di ricerca sugli impollinatori a livello dell'UE nonché di dati accessibili e armonizzati tra le parti interessate danno luogo al moltiplicarsi di studi divergenti o contraddittori; |
V. |
considerando che è importante portare avanti e approfondire il dialogo e la collaborazione tra tutte le parti interessate (apicoltori, agricoltori, esperti scientifici, ONG, enti locali, industrie fitosanitarie, settore privato, veterinari e pubblico), con l'obiettivo di coordinare gli sforzi di ricerca e condividere tempestivamente tutti i dati pertinenti raccolti; |
W. |
considerando che vi è una richiesta diffusa di una banca dati comune e armonizzata, che includa tra l'altro informazioni concernenti il tipo di colture e pratiche agricole, la presenza di specie nocive e malattie, le condizioni climatiche e meteorologiche, il paesaggio e le infrastrutture, la densità delle colonie di api e la mortalità delle api per regione, nonché di strumenti e tecnologie digitali pertinenti e innocui per le api e di mezzi di comunicazione adeguati, come indicato nell'ambito dell'iniziativa «Partenariato europeo sulle api», adottata nel giugno 2017; che i risultati dell'esame scientifico globale dell'EFSA, che accusano già un ritardo di oltre un anno, sono necessari per consentire l'adozione di decisioni sulla base dei più recenti dati scientifici; che è necessario ottenere quanto prima risultati chiari relativi a tutti gli indicatori della salute delle api, in particolare mediante prove sul campo, al fine di arrestare e ridurre la mortalità delle api; che gli apicoltori, gli agricoltori e il pubblico si aspettano che la Commissione monitori attentamente, insieme alle agenzie competenti dell'UE e agli esperti degli Stati membri, gli orientamenti dell'EFSA per la valutazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api, e si aspettano altresì che gli Stati membri li attuino adeguatamente; |
X. |
considerando che sulla produzione di miele incidono anche le condizioni meteorologiche, dal momento che un clima caldo e umido favorisce la produzione, mentre il freddo e l'umidità, insieme, la ostacolano; che le perdite autunnali e invernali contribuiscono all'indebolimento delle colonie e al calo della produzione di miele, che può raggiungere anche il 50 % in alcuni Stati membri, e addirittura il 100 % in determinate regioni; |
Y. |
considerando che è opportuno prestare attenzione alle diverse dimensioni delle popolazioni di api mellifere nelle diverse aree agricole, dal momento che tali dimensioni sono in crescita in taluni paesi produttori di miele, mentre sono in calo in altri; |
Z. |
considerando che l'aumento della mortalità delle api costringe gli apicoltori ad acquistare nuove colonie con maggiore regolarità, il che determina un aumento dei costi di produzione; che dal 2002 il costo di una colonia è come minimo quadruplicato; che la sostituzione di una colonia di api causa spesso un calo della produzione nel breve e medio termine, dal momento che le nuove colonie sono meno produttive nella fase iniziale; considerando che gli apicoltori non producono mai con tante colonie di api quante mostrano i dati statistici, visto che ricostituiscono il numero originario di colonie nel corso dell'anno, a scapito del rendimento poiché anche per il ripopolamento delle colonie perse è necessario miele; |
AA. |
considerando che, in alcuni paesi terzi, negli ultimi 15 anni, la quantità di miele prodotto ed esportato è raddoppiata; che l'Unione europea produce soltanto il 60 % del miele che consuma e tale quota non è in aumento, sebbene il numero degli alveari nell'UE sia quasi raddoppiato tra il 2003 e il 2016 e il numero di apicoltori sia passato da circa 470 000 a circa 620 000, nel medesimo periodo; che nel 2016 i tre principali produttori europei di miele sono stati Romania, Spagna e Ungheria, seguiti da Germania, Italia e Grecia; |
AB. |
considerando che ogni anno l'Unione europea importa circa il 40 % del miele che consuma; che nel 2015 il miele importato era in media 2,3 volte meno costoso di quello prodotto nell'Unione; che l'Unione importa circa 200 000 tonnellate di miele all'anno, principalmente dalla Cina, dall'Ucraina, dall'Argentina e dal Messico, il che determina un forte svantaggio competitivo per gli apicoltori europei rispetto ai produttori dei paesi terzi e impedisce una maggiore autosufficienza; che il miele importato spesso non rispetta le norme imposte agli apicoltori europei; |
AC. |
considerando che i consumatori spesso credono di consumare miele prodotto nell'UE, quando invece una parte di esso è di fatto una miscela di miele dell'UE e di paesi terzi, mentre gran parte del miele importato è adulterata; |
AD. |
considerando che dal 2002 nelle zone di grande produzione di miele del mondo la quantità di miele prodotto è invariata o in regresso, a causa delle cattive condizioni di salute delle api, mentre in Cina la produzione di miele è raddoppiata (circa 450 000 tonnellate all'anno dal 2012) e supera la quantità di miele prodotto da UE, Argentina, Messico, Stati Uniti e Canada insieme; |
AE. |
considerando che nel 2015 è arrivata dalla Cina oltre la metà delle importazioni di miele dell'Unione, ossia circa 100 000 tonnellate, il doppio rispetto al 2002, nonostante il numero delle colonie di api sia diminuito in altre zone nel mondo; che, secondo le associazioni e i professionisti del settore, gran parte del miele importato dalla Cina potrebbe essere adulterato con zuccheri esogeni, di canna o mais; che non tutti gli Stati membri sono in grado di effettuare analisi volte a individuare le irregolarità nel miele importato presso i posti di controllo alle frontiere esterne dell'UE; |
AF. |
considerando che il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo; che tale adulterazione causa notevoli danni agli apicoltori europei e espone i consumatori a gravi rischi per la salute; |
AG. |
considerando che, secondo gli esperti, nel 2002 le imprese esportatrici di miele dalla Cina hanno risolto il problema del cloramfenicolo non attraverso il rispetto delle norme, ma filtrando il miele mediante resine; |
AH. |
considerando che il Consiglio «Agricoltura e pesca», nella sua riunione del dicembre 2015, ha affrontato le preoccupazioni relative alla qualità del miele importato e alla competitività del settore apistico europeo; che, in seguito a tali discussioni, la Commissione ha disposto il controllo centralizzato del miele; |
AI. |
considerando che gli esami di laboratorio sui campioni del miele presente negli Stati membri sono stati effettuati dal Centro comune di ricerca europeo, il quale tra l'altro ha constatato che il 20 % dei campioni prelevati presso i posti di frontiera esterna e le sedi degli importatori non rispettava i criteri di composizione e/o i processi di produzione del miele definiti nella direttiva concernente il miele (2001/110/CE) e che il 14 % dei campioni rivelava la presenza di zucchero aggiunto; che, nonostante ciò, in Europa continua ad arrivare miele contraffatto e adulterato; |
AJ. |
considerando che, secondo le specifiche del Codex Alimentarius, applicato nell'UE, il miele è un prodotto naturale cui nessuna sostanza può essere aggiunta e da cui nessuna sostanza può essere estratta, e che non può essere essiccato fuori dall'alveare; |
AK. |
considerando che gli squilibri del mercato del miele europeo derivati dalle massicce importazioni di miele adulterato a basso costo hanno dimezzato, tra il 2014 e il 2016, il prezzo d'acquisto del miele nei principali paesi produttori dell'UE (Romania, Spagna, Ungheria, Bulgaria, Portogallo, Francia, Italia, Grecia e Croazia), e che ciò continua a porre gli apicoltori europei in una situazione difficile e dannosa; |
AL. |
considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, lettera a), secondo comma, della direttiva sul miele, modificata dalla direttiva 2014/63/UE, stabilisce che, qualora il miele sia originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi di origine può essere sostituita da una delle seguenti indicazioni, a seconda del caso: «miscela di mieli originari dell'UE», «miscela di mieli non originari dell'UE» o «miscela di mieli originari e non originari dell'UE»; che l'indicazione «miscela di mieli originari e non originari dell'UE» non fornisce informazioni sufficienti ai consumatori; |
AM. |
considerando che numerose imprese di confezionamento e di distribuzione di miele oggigiorno abusano di questo tipo di indicazione allo scopo di omettere i reali paesi d'origine e la quantità di miele proveniente da diversi paesi, dal momento che gli acquirenti, sempre più consapevoli, sono diffidenti riguardo ai prodotti alimentari provenienti da certi paesi; che molti grandi produttori di miele come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina o il Messico hanno obblighi di etichettatura del miele molto più rigorosi rispetto alle norme semplificate dell'UE e pertanto offrono garanzie molto migliori di quelle dell'Unione per quanto riguarda le informazioni necessarie da fornire ai consumatori; |
AN. |
considerando che le norme vigenti non tengono conto delle pratiche fraudolente che riguardano i prodotti trasformati quali biscotti, cereali da colazione, prodotti di confetteria, ecc.; che la denominazione «miele» può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale contenuto del prodotto, essendo spesso utilizzata anche quando il tenore di zuccheri di un prodotto derivato dal miele è molto inferiore al 50 %; |
AO. |
considerando che l'iniziativa europea «Miele a colazione», lanciata nel 2014, è stata un grande successo e che l'obiettivo di questa eccellente iniziativa, aperta a tutti gli Stati membri dell'UE, è quello di contribuire a educare i bambini a mangiare alimenti sani come il miele e di promuovere il settore dell'apicoltura; che l'11 maggio 2015 la Slovenia, in occasione della riunione del Consiglio «Agricoltura e pesca», ha avviato il riconoscimento ufficiale da parte dell'ONU del 20 maggio come Giornata mondiale delle api, un'idea che è stata ampiamente sostenuta da tutti gli Stati membri ed è stata approvata dalla FAO alla Conferenza di Roma svoltasi nel luglio 2017; che in tale occasione si è convenuto sul fatto che occorre prestare particolare attenzione al settore dell'apicoltura in termini di agricoltura, protezione fitosanitaria e agricoltura sostenibile, dato che le api hanno un impatto significativo sull'equilibrio ecologico in tutto il mondo; |
AP. |
considerando che i programmi scolastici dell'UE come il programma Frutta nelle scuole, Verdura nelle scuole e Latte nelle scuole rappresentano uno strumento critico per avvicinare nuovamente i bambini all'agricoltura e alla varietà di prodotti agricoli dell'Unione, e in particolare agli alimenti prodotti nella loro regione; che, oltre a promuovere la frutta e la verdura fresche e il latte da bere, questi programmi consentono agli Stati membri di includere altre specialità locali, regionali o nazionali come il miele; |
AQ. |
considerando che, sebbene l'inclusione dei produttori locali nei programmi scolastici dell'UE come il programma Frutta nelle scuole, Verdura nelle scuole e Latte nelle scuole comporti oneri amministrativi e finanziari supplementari, i vantaggi potenziali in termini di maggiore consapevolezza riguardo ai benefici nutrizionali del miele, importanza dell'apicoltura, promozione di un maggiore consumo, nonché di un agevole coinvolgimento degli apicoltori principalmente locali potrebbero avere ricadute positive sul settore e sull'intera catena di produzione del miele; che i produttori locali hanno difficoltà a partecipare ai programmi scolastici dell'UE a causa di un'applicazione restrittiva della legislazione sulla fornitura diretta di piccole quantità di miele in alcuni Stati membri; che è essenziale favorire la produzione e il consumo locali; |
AR. |
considerando che il tasso annuo di consumo di miele è molto diverso tra gli Stati membri: mentre il consumo medio negli Stati membri dell'Europa occidentale è di 2,5-2,7 kg a persona, il dato per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 scende, in alcuni casi, addirittura a 0,7 kg a persona; che i regimi di qualità europei e in particolare i regimi di indicazione geografica (IG) rivestono un'enorme importanza per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro; che sono state finora registrate più di 30 IG per il miele; che le denominazioni «europeo» e «prodotto in Europa» sono spesso associate a prodotti di valore elevato; |
AS. |
considerando che il miele ha un impatto fisiologico positivo, in particolare per la salute, date le sue proprietà antisettiche, antinfiammatorie e curative, il che potrebbe essere ulteriormente riconosciuto nella futura politica agricola; |
AT. |
considerando che numerosi esempi di organizzazione autonoma e di vendita diretta da parte degli apicoltori dimostrano che la vendita di miele, in particolare di miele biologico, e di altri prodotti dell'apicoltura nelle filiere corte e ai mercati degli agricoltori locali dà ottimi risultati; |
AU. |
considerando che negli ultimi anni l'apicoltura urbana ha acquistato popolarità ed è potenzialmente in grado di sensibilizzare un gruppo più ampio di cittadini, bambini inclusi, riguardo alla natura e ai vantaggi dell'apicoltura; che anche la floricoltura nei giardini e nelle aree urbane ad opera di cittadini e/o enti locali e regionali contribuisce ad arricchire il regime alimentare degli impollinatori; |
AV. |
considerando che gli altri prodotti dell'apicoltura, come il polline, la propoli, la cera d'api, il veleno d'api e la pappa reale, contribuiscono in modo significativo al benessere dei cittadini e sono utilizzati come alimenti di elevata qualità e ricercati nell'ambito di uno stile di vita naturale; che tali prodotti svolgono un ruolo fondamentale anche nell'industria sanitaria e nell'industria cosmetica e costituiscono pertanto una risorsa supplementare per migliorare la situazione economica degli apicoltori; che tuttavia tali prodotti non sono definiti nella direttiva «miele» e che tale omissione va a scapito dell'attuazione di una politica settoriale efficace e ostacola le iniziative a favore della qualità, nonché la lotta alla frode e all'adulterazione; che ogni Stato membro può decidere di vietare la coltivazione di OGM nel proprio territorio al fine di tutelare i consumatori europei da miele contaminato da polline geneticamente modificato; |
AW. |
considerando che l'Unione europea importa grandi quantità di miele e che ciò, in molti casi, genera gravi perturbazioni e persino crisi nel mercato del miele dell'UE, contribuendo a indebolire il settore europeo dell'apicoltura; che il settore dell'apicoltura merita di essere trattato come priorità dell'Unione nei negoziati relativi agli accordi di libero scambio e che il miele e gli altri prodotti delle api dovrebbero essere classificati come «prodotti sensibili»; |
Importanza dell'apicoltura
1. |
ritiene che le api mellifere, insieme alle api selvatiche e agli altri impollinatori, tramite l'impollinazione dei fiori — comprese le colture agricole — svolgano servizi ecosistemici e agricoli fondamentali, senza i quali non esisterebbe l'agricoltura europea, e in particolare la coltura di piante entomofile (la cui impollinazione avviene ad opera di insetti); sottolinea, a tale proposito, l'importanza di una PAC orientata verso lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della biodiversità, che rappresenta l'opzione migliore non soltanto per la sopravvivenza e il ripopolamento del patrimonio apistico, ma anche per il rendimento delle colture; |
2. |
invita la Commissione ad assicurare che l'apicoltura rivesta un ruolo di primo piano nelle future proposte in materia di politica agricola in termini di sostegno e semplificazione, ricerca e innovazione, nonché programmi di educazione all'apicoltura; |
3. |
sottolinea che, se da un lato l'UE può intraprendere ulteriori azioni a favore degli apicoltori e delle api, dall'altro lato è necessario riconoscere il contributo dell'attuale PAC a sostegno dell'apicoltura nonché, potenzialmente, a sostegno del miglioramento dell'ambiente e della biodiversità attraverso vari strumenti, come ad esempio le misure di diversificazione delle colture, le aree di interesse ecologico (AIE), la rete Natura 2000, l'agricoltura biologica, le altre misure agroambientali che contribuiscono alla formazione di colonie di api, le misure di protezione del clima e il partenariato europeo per l'innovazione; |
Sostegno dell'Unione agli apicoltori
4. |
sottolinea che il finanziamento del settore apistico per la produzione alimentare e per scopi terapeutici deve essere strutturato in modo più mirato ed efficace e deve essere adeguatamente aumentato in una politica agricola futura (prevista a partire dal 2021); |
5. |
invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il settore dell'apicoltura dell'UE con solidi strumenti strategici e misure di finanziamento adeguate, corrispondenti all'attuale patrimonio apistico; propone, pertanto, un aumento del 50 % della linea di bilancio dell'UE destinata ai programmi nazionali a favore dell'apicoltura, in modo da rispecchiare lo stato attuale della popolazione delle api mellifere nell'Unione e l'importanza del settore nel suo complesso; incoraggia vivamente tutti gli Stati membri, a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, a elaborare un programma nazionale per il proprio settore apistico; |
6. |
invita la Commissione a valutare attentamente l'inclusione di un nuovo regime di sostegno per gli apicoltori per la PAC dopo il 2020, in modo da rispecchiare adeguatamente il ruolo ecologico delle api come impollinatori; sottolinea, a tale proposito, che occorre tenere in considerazione le esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese, comprese quelle che svolgono le loro attività nelle regioni ultraperiferiche e montane e nelle isole; invita inoltre la Commissione a studiare misure supplementari, come ad esempio il sostegno per l'acquisto di fogli cerei da melario; |
7. |
invita gli apicoltori a impegnarsi in un dialogo attivo con le autorità competenti ai fini di un'applicazione più efficace dei programmi nazionali per l'apicoltura, con l'obiettivo di migliorare e correggere eventuali problemi che possono sorgere; |
Gestione del rischio
8. |
chiede alla Commissione di avviare uno studio sulla fattibilità di un sistema di gestione del rischio del settore apistico nell'ambito dei programmi nazionali a favore dell'apicoltura, onde coprire le perdite di produzione subite dagli apicoltori professionali; propone pertanto l'istituzione di un'indennità calcolata in base al fatturato medio delle imprese interessate; sottolinea che in diversi Stati membri le compagnie assicurative si rifiutano di assicurare le colonie di api e gli apicoltori hanno difficoltà ad accedere agli strumenti di gestione del rischio previsti dal secondo pilastro della PAC; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a facilitare l'accesso degli apicoltori agli strumenti di gestione del rischio; |
Programmi nazionali a favore dell'apicoltura cofinanziati dall'Unione
9. |
sottolinea la necessità di un'adeguata formazione in materia di apicoltura e incoraggia gli Stati membri a includerla come requisito preliminare nei programmi nazionali; ritiene che le spese per l'acquisto di attrezzature per l'apicoltura, ove ammissibili e co-finanziate in conformità dei singoli programmi nazionali a favore dell'apicoltura, debbano essere riconosciute per l'intero periodo di programmazione triennale e non solo nell'anno di programmazione in cui sono state sostenute; |
10. |
invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione, nei loro programmi nazionali a favore dell'apicoltura, di un regime di indennizzo per la mortalità delle colonie di api a causa di catastrofi naturali, malattie o predatori; |
11. |
invita la Commissione a proporre una modifica del calendario dell'anno di programmazione dei programmi nazionali a favore dell'apicoltura, che sposti la fine dell'anno di programmazione al 30 ottobre, tenendo presente che, secondo la regolamentazione vigente, l'anno di programmazione si conclude il 31 luglio, data che in alcuni Stati membri coincide con l'apice della stagione per l'apicoltura e non è dunque una data opportuna; |
12. |
osserva che la diffusione dell'orso bruno e di altre specie predatorie in alcune regioni d'Europa pone nuove sfide agli apicoltori, sia in termini di sicurezza personale che per le loro attività economiche, ed esorta la Commissione e gli Stati membri a sviluppare rimedi adeguati alla situazione, in particolare tramite l'indennizzo dei danni subiti; |
Ricerca, formazione e istruzione
13. |
propone che i temi di ricerca riguardanti l'apicoltura, specialmente se finanziati con fondi dell'UE, e le conoscenze acquisite, come nel caso del Consorzio per il progetto sull'apiterapia, siano ampliati e condivisi tra gli Stati membri, in modo da evitare duplicazioni; chiede a tal fine l'istituzione di una banca dati digitale comune, armonizzata a livello dell'UE, per lo scambio di informazioni tra gli apicoltori, i ricercatori e tutti i soggetti interessati; invita quindi la Commissione a promuovere e stimolare i progetti europei di ricerca sull'apicoltura, come ad esempio il programma di ricerca dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nell'ambito del progetto dal titolo «Raccolta e condivisione di dati sulla salute delle api: verso un partenariato europeo sulle api»; ritiene che un aumento degli investimenti, pubblici e privati, nelle conoscenze tecniche e scientifiche sia essenziale e debba essere incentivato a livello sia nazionale che dell'UE, in particolare per quanto riguarda gli aspetti genetici e veterinari e lo sviluppo di medicinali innovativi per la salute delle api; sostiene l'attività degli istituti e dei laboratori di riferimento dell'UE, che si traduce in un migliore coordinamento della ricerca, anche ai fini di un'indagine più approfondita sulle cause della mortalità delle api; |
14. |
invita gli Stati membri a garantire programmi adeguati per la formazione di base e professionale degli apicoltori; sottolinea che, al di là degli aspetti dell'apicoltura inerenti all'agricoltura e ad altri settori economici, il materiale didattico dovrebbe includere nozioni sull'impollinazione e altre pratiche ambientali, come ad esempio il mantenimento dell'equilibrio ecologico e la tutela della biodiversità, nonché il miglioramento delle condizioni di sopravvivenza degli impollinatori nei paesaggi agricoli; ritiene che occorra anche sviluppare moduli formativi specifici su tali questioni, in collaborazione con gli apicoltori, a beneficio degli agricoltori che coltivano terreni agricoli; invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la cooperazione e la condivisione di conoscenze e informazioni anche su sistemi avanzati di allarme rapido reciproco tra agricoltori, apicoltori, silvicoltori, scienziati e veterinari riguardo ai periodi di irrorazione e altre applicazioni di insetticidi, la prevenzione e il controllo delle malattie, le tecnologie che non sono nocive per le api e i metodi di protezione fitosanitaria che minimizzano il rischio di mortalità degli impollinatori; |
15. |
invita la Commissione ad adottare raccomandazioni volte a sostenere diversi programmi nazionali di elevata qualità in materia di formazione di base e formazione professionale per apicoltori nell'UE; chiede che i programmi incoraggino i giovani a entrare nel mondo professionale dell'apicoltura, data la pressante necessità di un rinnovo generazionale nel settore; reputa necessario sviluppare ulteriormente le potenzialità del settore apistico in modi adeguati alle esigenze di tutti gli apicoltori; invita inoltre la Commissione a collaborare con gli Stati membri e il settore apistico alla messa a punto di un codice di migliori pratiche in materia di apicoltura, sostenuto attraverso l'accesso, a livello degli Stati membri, a una formazione di alta qualità; per quanto riguarda l'istruzione professionale, incoraggia le facoltà di medicina veterinaria delle università a rafforzare la sorveglianza e la partecipazione in ambito veterinario; ritiene che programmi quali ad esempio Orizzonte 2020 ed Erasmus+ debbano favorire la ricerca e la formazione nel settore dell'apiterapia; |
Salute delle api e aspetti ambientali
16. |
ribadisce il timore che l'aumento della mortalità e la diminuzione della popolazione delle api mellifere e degli impollinatori selvatici — tra cui le api selvatiche — in Europa avranno un impatto profondamente negativo sull'agricoltura, sulla produzione alimentare e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, sulla biodiversità, sulla sostenibilità ambientale e sugli ecosistemi; |
17. |
sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati membri adottino le misure immediate e necessarie richieste per attuare una strategia su vasta scala e a lungo termine per la salute delle api e il loro ripopolamento, in modo da preservare il patrimonio di api selvatiche, attualmente in declino nell'UE, anche attraverso misure agroambientali volte a sostenere la creazione di colonie di api; |
18. |
sottolinea l'importanza della biodiversità per la salute e il benessere delle api, in quanto fornisce loro pascoli e habitat naturali e seminaturali unitamente ad ampie zone di foraggiamento permanenti; richiama l'attenzione sulla graduale scomparsa di piante foraggere preziose per le api, come ad esempio il fiordaliso, la cicerchia, il cardo o il trifoglio bianco, a causa dell'utilizzo inappropriato di sostanze chimiche a scopi fitosanitari e della diminuzione dei pascoli verdi a favore dei prati da sfalcio; osserva che ciò si traduce in una mancanza di polline che diventa causa di malnutrizione per le api e contribuisce al peggioramento della loro salute, nonché all'aumento della loro sensibilità ad agenti patogeni e parassiti; sottolinea la necessità di tutelare i fiori selvatici e le specie vegetali sicure per gli insetti in tutta Europa; ricorda che le «zone di apicoltura» con un fattore di ponderazione di 1,5 sono un tipo di AIE nel quadro dell'inverdimento della PAC; invita la Commissione, i selezionatori e gli agricoltori a promuovere regimi di selezione vegetale di qualità, inserendo nei criteri di selezione un'elevata e comprovata capacità mellifera o pollinifera e dando la preferenza a una diversità biologica massima di specie e varietà adattate e approvvigionate a livello locale; |
19. |
richiama l'attenzione sulla necessità di incentivi finanziari adeguati per gli apicoltori biologici, dati gli obblighi supplementari che essi devono soddisfare e le crescenti ripercussioni derivanti dall'ambiente; |
20. |
sottolinea la necessità di preservare lo straordinario patrimonio genetico, la diversità e la capacità di adattamento delle popolazioni apistiche locali ed endemiche, ognuna adattatasi nel corso delle generazioni alle particolarità dei rispettivi ambienti locali, ricordando che questa diversità è un fattore importante nella lotta contro le specie invasive, compresi i parassiti e le malattie; |
21. |
osserva che l'agricoltura monoculturale riduce la biodiversità e comporta il rischio di un'insufficiente impollinazione e della scomparsa delle piante mellifere e invita gli Stati membri a elaborare strategie per la semina dei terreni agricoli non utilizzati con vegetazione mellifera; sottolinea, a tale proposito, che la salvaguardia delle risorse abiotiche — in particolare, del suolo e delle risorse idriche — come pure un'ampia varietà di polline e di nutrimento, sono fattori essenziali per la tutela delle api; |
22. |
invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a predisporre i necessari incentivi per incoraggiare pratiche sviluppate a livello locale al fine di preservare e allevare ecotipi di api mellifere in tutto il territorio dell'UE; |
23. |
invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure tese a migliorare la tutela giuridica e il sostegno finanziario per gli ecotipi e i patrimoni apistici locali in tutta l'UE, anche istituendo zone di conservazione di api da miele locali endemiche tutelate per legge; |
24. |
invita la Commissione a redigere un inventario per la valutazione dei rischi sanitari esistenti ed emergenti a livello unionale e internazionale, con l'obiettivo di definire un piano d'azione inteso a combattere la mortalità delle api; |
25. |
esorta la Commissione a compiere progressi nell'attuazione di progetti pilota sulle api e altri impollinatori quali indicatori della salute dell'ambiente e degli habitat, poiché potrebbero rivelarsi utili per lo sviluppo di politiche future; |
26. |
invita la Commissione a provvedere affinché le sovvenzioni all'agricoltura a titolo delle diverse linee della PAC tengano conto delle pratiche favorevoli alle api, come ad esempio l'istituzione di AIE o la coltivazione di specie silvestri di interesse apistico sui terreni a riposo; |
27. |
sottolinea la necessità di applicare il principio di precauzione per tutelare gli impollinatori in generale, sia domestici che selvatici; |
28. |
constata che un'ape in salute ha maggiori possibilità di resistere al parassitismo, alla malattia e alla predazione; ritiene che alcune specie esotiche invasive, come l'acaro Varroa destructor, il coleottero degli alveari (Aethina tumida), il calabrone asiatico (Vespa velutina, specie estremamente aggressiva nei confronti di altri insetti), nonché la peste americana e certi patogeni come la nosemiasi, rappresentino le principali cause di mortalità tra le api e causino danni enormi agli apicoltori; ribadisce il proprio sostegno al progetto pilota lanciato dal Parlamento europeo sul programma di allevamento e selezione per la ricerca in merito alla resistenza alla Varroa; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca applicata a livello dell'UE attraverso programmi di selezione efficaci che producano specie di api resistenti alle malattie e alle specie invasive e in possesso del tratto VSH (Varroa sensitive hygiene); incoraggia gli Stati membri, visto il rischio che talune specie esotiche invasive come l'acaro Varroa destructor sviluppino una resistenza ad alcuni farmaci veterinari, a realizzare prove annuali del livello di resistenza dell'acaro alle diverse sostanze attive utilizzate nei farmaci veterinari; propone di mantenere obbligatoria la lotta all'acaro Varroa a livello dell'Unione; |
29. |
invita la Commissione a coinvolgere tutte le aziende farmaceutiche interessate nella ricerca sui farmaci per le api, tra l'altro al fine di combattere il Varroa destructor ed evitare effetti collaterali negativi sul sistema immunitario delle api dato da questi medicinali, e a creare una piattaforma informatica comune per condividere con le parti interessate le soluzioni e i farmaci migliori, aumentare la disponibilità dei prodotti veterinari di vitale importanza per l'apicoltura, rafforzare il ruolo dei veterinari nella gestione della salute delle api e portare a conoscenza degli apicoltori tutte le soluzioni disponibili; esorta alla ricerca pubblica e privata in materia di metodi biologici e fisici alternativi che siano innocui per la salute umana e animale, nonché in materia di uso di sostanze e composti naturali per il controllo della varroatosi, tenendo conto dei vantaggi specifici dei trattamenti organici; |
30. |
riconosce che i risultati conseguiti da taluni Stati membri nei processi di monitoraggio per la valutazione dello stato di salute delle api sono importanti e dovrebbero essere condivisi con gli altri Stati membri e con la Commissione; |
31. |
invita gli Stati membri e le regioni a proteggere con ogni mezzo le specie locali e regionali di api mellifere (ceppi dell'ape Apis Mellifera) dall'espansione indesiderata di specie esotiche naturalizzate o invasive che hanno un impatto diretto o indiretto sugli impollinatori; sostiene il ripopolamento con specie di api autoctone locali degli alveari perduti a causa di specie esotiche invasive; raccomanda agli Stati membri di istituire centri residenziali per l'allevamento e la salvaguardia delle specie di api autoctone; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di sviluppare strategie di allevamento volte ad aumentare la frequenza di tratti utili nelle popolazioni di api locali; prende atto delle possibilità offerte dal regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive, e potenzialmente dai regolamenti sulla salute degli animali e delle piante recentemente adottati (regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, rispettivamente); esprime preoccupazione per il fatto che la cera d'api contaminata importata dalla Cina può spesso causare problemi di salute alle api; |
32. |
chiede di adottare un approccio prudente all'estensione dell'elenco delle specie vegetali invasive che potrebbe portare a una riduzione della diversità della flora apistica nell'UE; |
Prodotti chimici dannosi per le api
33. |
chiede alla Commissione di sospendere l'autorizzazione delle sostanze attive antiparassitarie che pongono a rischio la salute delle api, alla luce dei risultati scientifici dell'EFSA, basati su prove sul campo, sino alla pubblicazione della valutazione d'impatto definitiva e dettagliata dell'EFSA; ribadisce che qualsiasi processo decisionale deve essere basato su valutazioni e risultati scientifici; |
34. |
invita la Commissione e gli Stati membri a seguire il consenso scientifico vigente e a vietare tali sostanze attive antiparassitarie, compresi i neonicotinoidi e gli insetticidi sistemici di cui è stata scientificamente dimostrata (sulla base dei risultati delle analisi di laboratorio e, soprattutto, di prove sul campo) la pericolosità per la salute delle api; chiede al contempo prodotti o metodi agronomici alternativi sicuri (ad esempio varie forme efficaci di gestione dei parassiti con basso utilizzo di pesticidi, lotta biologica contro i parassiti e gestione integrata delle specie nocive) da attuare per sostituire le sostanze attive che presentano rischi per le api; |
35. |
invita la Commissione a monitorare attentamente, di concerto con le pertinenti agenzie dell'UE e gli esperti degli Stati membri, le linee guida dell'EFSA per valutare l'impatto dei prodotti fitosanitari sulle api ed esorta gli Stati membri ad applicarle; |
36. |
sottolinea che qualsiasi prodotto che contenga sostanze di cui sia confermata la nocività per le api in uso agricolo dovrebbe essere etichettato come «nocivo per le api»; |
37. |
invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare immediatamente la ricerca scientifica, con un calendario chiaramente definito, su tutte le sostanze suscettibili di mettere a repentaglio la salute delle api; |
38. |
sottolinea che gli effetti a lungo termine dei prodotti fitosanitari sistemici sono sottovalutati; si compiace della recente adozione di un progetto pilota per il monitoraggio ambientale dell'uso dei pesticidi attraverso le api mellifere; |
39. |
riconosce che, alla luce di prove scientifiche indipendenti valutate «inter pares», la resistenza delle api risulta fortemente indebolita dall'esposizione chimica cumulativa, che le rende incapaci di gestire fattori di stress come le annate umide, l'assenza di nettare, le malattie o i parassiti; |
40. |
ricorda la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, con particolare riferimento all'articolo 14, che rende obbligatoria per tutti gli agricoltori l'applicazione dei principi generali di difesa integrata nelle loro aziende a partire dal 2014, e all'articolo 9, che impone un divieto generale di irrorazione aerea; |
41. |
ricorda che l'UE ha imposto una restrizione temporanea dell'uso di quattro insetticidi neonicotinoidi (clotianidina, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil) al fine di ridurre l'impatto sulle api; |
Lotta contro l'adulterazione del miele
42. |
si attende che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la piena conformità del miele importato e di altri prodotti apistici con le norme di alta qualità dell'UE, contrastando così sia produttori dei paesi terzi che utilizzano metodi disonesti sia le aziende di confezionamento e distribuzione che mescolano consapevolmente il miele adulterato di importazione con miele dell'UE; |
43. |
invita la Commissione a sviluppare metodi di analisi di laboratorio efficaci, come i test di risonanza magnetica nucleare, che rilevano i peptidi specifici delle api e altri marcatori specifici delle api, al fine di individuare casi di adulterazione del miele, e invita gli Stati membri a imporre sanzioni più severe ai trasgressori; invita la Commissione a coinvolgere laboratori privati internazionalmente riconosciuti, quali il laboratorio francese EUROFINS o il laboratorio tedesco QSI, allo scopo di effettuare le più sofisticate analisi; invita la Commissione a sviluppare una banca dati ufficiale per il miele, classificando il miele di origini diverse mediante un metodo di analisi comune; |
44. |
osserva che gli impianti di confezionamento del miele, che miscelano o trattano miele proveniente da più produttori, sono soggetti a controlli dell'Unione sulla sicurezza alimentare, come stabilito nel regolamento (CE) n. 853/2004; ritiene che ciò dovrebbe essere esteso a tutti gli impianti di trasformazione del miele importato; specifica la necessità di evitare di creare oneri finanziari o amministrativi per gli apicoltori dell'UE che confezionano il proprio miele; |
45. |
ritiene che le misure suggerite rafforzerebbero la vigilanza dell'UE applicata alle imprese di confezionamento di miele dei paesi terzi, permettendo così alle autorità di rilevare, tramite verifiche, eventuali adulterazioni e di impedire che raggiungano la catena alimentare; |
46. |
ritiene che il miele dovrebbe essere sempre identificabile lungo la filiera alimentare e dovrebbe essere classificabile secondo la sua origine vegetale, indipendentemente dal fatto che si tratti di miele nazionale o di miele importato, salvo per le transazioni dirette tra un produttore e un consumatore; chiede pertanto un rafforzamento dei requisiti di tracciabilità relativi al miele; ritiene che le aziende che importano miele dall'estero e i rivenditori dovrebbero rispettare la regolamentazione dell'UE e vendere soltanto prodotti apistici conformi alla definizione di miele del Codex Alimentarius; |
47. |
chiede che la Commissione modifichi la cosiddetta «direttiva miele» al fine di fornire definizioni chiare e illustrare le principali caratteristiche di tutti i prodotti dell'apicoltura, come miele monoflorale e millefiori, propoli, pappa reale, cera d'api, polline in grani, pane d'api e veleno d'api, come già richiesto in testi approvati dal Parlamento; |
48. |
invita la Commissione a esaminare attentamente il funzionamento del mercato dell'UE di mangimi, integratori e farmaci per api nonché ad adottare le misure necessarie al fine di semplificare il mercato e impedire l'adulterazione e il traffico illecito di tali prodotti; |
49. |
invita la Commissione a includere protocolli NAL («No Action Levels») o valori di riferimento per interventi (RPA) o limiti massimi di residui (LMR) in relazione al miele e agli altri prodotti apistici, in modo da contemplare le sostanze che non possono essere autorizzate per il settore dell'apicoltura dell'UE, e ad armonizzare i controlli veterinari alle frontiere e i controlli nel mercato interno, tenendo presente che, per quanto riguarda il miele, le importazioni di scarsa qualità, le adulterazioni e i succedanei sono fattori di distorsione del mercato ed esercitano una pressione costante sui prezzi e, in ultima analisi, sulla qualità dei prodotti nel mercato interno, e che deve sussistere parità di condizioni per i prodotti e i produttori sia dell'UE che dei paesi terzi; |
50. |
riconosce l'importanza pratica di disporre di un sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi e pertanto invita la Commissione a introdurre sempre i casi di miele chiaramente adulterato nell'elenco RASFF (sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi); |
51. |
invita la Commissione a proibire quanto prima l'immissione sul mercato del miele filtrato con resine sintetiche, visto che esso non contiene nessuna sostanza di valore biologico; |
52. |
chiede una verifica continua della qualità del miele importato da paesi terzi in cui vigono legislazioni che consentono il trattamento delle colonie di api con antibiotici; |
53. |
invita la Commissione a definire gli standard per la costruzione dei fogli cerei da melario, che dovrebbero includere i rispettivi quantitativi permessi di paraffina, spore di covata a sacco e residui di acaricidi, con la condizione che il contenuto di residui di acaricidi nella cera destinata alla trasformazione in fogli cerei da melario non sia tale da consentire che i residui inizino a passare nel miele; |
54. |
invita la Commissione a esaminare attentamente, conformemente al disposto del regolamento (UE) 2016/1036, l'importazione massiccia di miele cinese e, in particolare, a controllare le operazioni delle aziende che esportano miele di origine cinese e a valutarne la qualità, il volume e i prezzi di vendita sul mercato del miele dell'Unione; |
55. |
ritiene che, alla luce delle considerevoli quantità di miele importate dalla Cina, tendenza che ha registrato un'accelerazione negli ultimi 15 anni, il prezzo d'acquisto del miele inferiore ai reali costi di produzione nell'UE e la qualità scadente del miele importato «fabbricato» (piuttosto che prodotto) dovrebbero indicare chiaramente alla Commissione che è giunto il momento di cominciare a indagare sulle pratiche adottate da alcuni esportatori cinesi, al fine di avviare eventualmente un procedimento antidumping; |
56. |
invita la Commissione a richiedere, secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (precedente regolamento (CE) n. 882/2004), campionamenti dettagliati e test ufficiali del miele proveniente dai paesi terzi alle frontiere esterne dell'Unione; |
57. |
rileva che la direttiva sul miele, modificata dalla direttiva 2014/63/UE, prevede che sia indicato sull'etichetta il paese di origine in cui è stato raccolto il miele, indipendentemente dal fatto che esso provenga da un singolo Stato membro o da un paese terzo; riconosce tuttavia che sono necessarie ulteriori azioni per combattere le frodi nel settore dei prodotti dell'apicoltura e contrastare la concorrenza sleale, come quella del «miele» adulterato; |
58. |
ricorda alla Commissione che i consumatori hanno il diritto di sapere il luogo di origine di tutti i prodotti alimentari; ritiene tuttavia che le etichettature «miscela di mieli originari dell'UE», «miscela di mieli non originari dell'UE» e soprattutto «miscela di mieli originari e non originari dell'UE» nascondano completamente l'origine del miele al consumatore e, di conseguenza, non soddisfino i principi sanciti dal diritto dell'UE in materia di protezione del consumatore; invita pertanto la Commissione a garantire un'etichettatura del miele e dei prodotti apistici accurata e obbligatoria, nonché una maggiore armonizzazione per la produzione del miele, in linea con la legislazione in materia di regimi di qualità per i prodotti agricoli, al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore e facilitare l'individuazione delle frodi; riconosce il successo della vendita diretta di miele, che consente di eliminare una parte del problema riguardante l'etichettatura di origine; |
59. |
chiede che al posto dell'indicazione «miscela di mieli originari e non originari dell'UE», l'etichettatura riporti con esattezza da quale paese o paesi proviene il miele usato nel prodotto finale, nell'ordine che rispecchia le proporzioni in percentuale nel prodotto finale (dichiarando inoltre la percentuale del miele originario dell'UE per paese in un determinato prodotto); |
60. |
chiede alla Commissione di modificare la direttiva sul miele, riguardo all'uso della parola «miele» o dei termini «contenente miele» o «fatto con miele» nella designazione dei prodotti trasformati o in ogni elemento grafico o non grafico indicante che il prodotto contiene miele, in modo che tali termini possano essere utilizzati soltanto se almeno il 50 % del contenuto di zucchero del prodotto deriva dal miele; |
61. |
sostiene che nel caso del miele e altri prodotti apistici, analogamente ad alcuni prodotti a base di carne o lattiero-caseari, gli Stati membri possono richiedere l'indicazione obbligatoria dell'origine del miele; |
Promuovere i prodotti apistici e l'uso terapeutico del miele
62. |
accoglie con favore l'iniziativa europea «miele a colazione» e incoraggia gli Stati membri a informare i minori circa i prodotti locali e la riscoperta delle antiche tradizioni di produzione; osserva che il miele è altamente calorico e può essere usato con moderazione per sostituire lo zucchero raffinato e altri edulcoranti, contribuendo così alla salute pubblica; |
63. |
sottolinea che il miele è uno dei prodotti agricoli che potrebbero essere inclusi nel programma «frutta, verdura e latte nelle scuole»; incoraggia gli Stati membri a stimolare la partecipazione di produttori locali di miele nei pertinenti programmi scolastici, e sottolinea l'importanza delle misure educative destinate a sensibilizzare i giovani sui prodotti locali, avvicinando i bambini al mondo agricolo; |
64. |
invita la Commissione a presentare una proposta volta ad aumentare del 50 % il sostegno annuale dell'UE a questi programmi, affinché funzionino efficacemente, organizzando concorsi a livello pre-scolare e includendo prodotti locali come il miele, le olive da tavola e l'olio d'oliva; |
65. |
invita la Commissione a preparare una relazione su volumi e abitudini di consumo del miele in tutti gli Stati membri e una seconda relazione sulle diverse pratiche terapeutiche che impiegano miele, polline, pappa reale e veleno d'api nell'Unione; sottolinea la crescente importanza dell'apiterapia come alternativa naturale al trattamento con farmaci convenzionali e incoraggia pertanto tutti gli Stati membri a promuovere tali prodotti presso gli operatori medici e paramedici e il pubblico nell'UE; |
66. |
invita la Commissione a prendere in considerazione l'introduzione facoltativa del marchio «Miele originario dell'UE» per designare il miele proveniente al 100 % ed esclusivamente dagli Stati membri dell'UE; invita inoltre la Commissione a fare quanto in suo potere per garantire che le Nazioni Unite dichiarino il 20 maggio Giornata mondiale delle api; |
67. |
invita la Commissione a destinare un importo specifico nell'ambito del bilancio promozionale dell'UE per pubblicizzare i prodotti apistici dell'UE per il consumo e a fini medici, prevedendo misure come la promozione della vendita diretta di miele nei mercati locali, degustazioni pubbliche di miele, seminari e altri eventi; incoraggia gli Stati membri a incentivare la vendita locale e regionale di miele, in particolare del miele organico, con tutti i mezzi a loro disposizione, nello specifico sostenendo in modo incisivo le filiere corte tramite i loro programmi di sviluppo rurale e promuovendo prodotti di alta qualità basati su regimi di indicazione geografica; riconosce l'importanza del consumo di miele di produzione locale quale mezzo per rafforzare le difese immunitarie contro gli allergeni locali; invita la Commissione a includere la cera d'api come prodotto rientrante nel regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dato il crescente interesse da parte dei consumatori e dei produttori nonché la sua lunga tradizione di produzione in alcuni Stati membri; |
68. |
propone agli Stati membri di incoraggiare, con tutti i mezzi a loro disposizione, l'uso di prodotti apistici quali polline, propoli e pappa reale nell'industria farmaceutica; |
69. |
invita la Commissione a promuovere l'armonizzazione delle normative degli Stati membri riguardanti la produzione organica del miele, al fine di superare le eventuali difformità che impediscono agli apicoltori organici europei di accedere al mercato secondo le stesse regole; |
70. |
chiede alla Commissione che il miele e gli altri prodotti apistici siano considerati «prodotti sensibili» nei negoziati in corso e futuri per accordi di libero scambio, in quanto la concorrenza diretta esporrebbe l'apicoltura dell'UE a una pressione eccessiva o insostenibile; invita pertanto la Commissione a escluderli potenzialmente dall'ambito dei negoziati di libero scambio; |
71. |
invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare, in collaborazione con i settori dell'agricoltura e dell'apicoltura, un'etichettatura che dia risalto all'attuazione di un sistema produttivo responsabile nei confronti delle api; |
72. |
si compiace dell'attuale tendenza all'«apicoltura urbana» e chiede nel contempo un'integrazione stretta e obbligatoria tra le associazioni di apicoltori a livello regionale e le autorità, nonché l'introduzione di norme minime per porre fine a pratiche di allevamento improprie e prevenire la diffusione intenzionale di epidemie e malattie nelle popolazioni di api; |
o
o o
73. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 43.
(2) https://ec.europa.eu/agriculture/honey_en
(3) Ciò si traduce in una perdita di produttività, dal momento che gli apicoltori devono aumentare gli stock di api per produrre le stesse quantità di miele.
(4) «Honey bee genotypes and the environment» (Genotipi delle api mellifere e ambiente), Journal of Agricultural Research 53(2), pagg. 183-187 (2014).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/38 |
P8_TA(2018)0058
Unione bancaria — Relazione annuale 2017
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2017 (2017/2072(INI))
(2019/C 129/06)
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2016 (1), |
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visto il riscontro della Commissione e della Banca centrale europea (BCE) sulla risoluzione del Parlamento del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2016, |
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vista la relazione della Commissione, dell'11 ottobre 2017, sul meccanismo di vigilanza unico (MVU) istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 (COM(2017)0591), |
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viste le proposte intese a modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR), e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV), |
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visto il parere della Banca centrale europea, dell'8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell'Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (2), |
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vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 9 luglio 2017, sulle implicazioni dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) per la stabilità finanziaria, |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 17 luglio 2017, sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa, |
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vista la relazione, del 31 maggio 2017, a cura del sottogruppo sui crediti deteriorati del Comitato per i servizi finanziari del Consiglio, |
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viste le linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati, del 20 marzo 2017, e la consultazione pubblica sul relativo progetto di addendum a tali linee guida, del 4 ottobre 2017, |
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visto il documento di consultazione della Commissione, del 10 novembre 2017, dal titolo «Statutory prudential backstops addressing insufficient provisioning for newly originated loans that turn non-performing» (Sostegni prudenziali regolamentari per far fronte all'insufficienza degli accantonamenti per i nuovi crediti concessi che diventano crediti deteriorati), |
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vista la relazione del CERS, dell'11 luglio 2017, sulla soluzione per i crediti deteriorati in Europa, |
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vista la consultazione pubblica della Commissione, del 10 luglio 2017, sullo sviluppo di mercati secondari per i prestiti in sofferenza e le attività deteriorate e sulla protezione dei creditori garantiti dall'inadempienza dei debitori, |
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vista la valutazione della BCE del 6 giugno 2017, in cui quest'ultima ha stabilito che Banco Popular Español S.A. era in dissesto o a rischio di dissesto, |
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vista la dichiarazione del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 giugno 2017, sull'adozione di una decisione di risoluzione per Banco Popular Español S.A., |
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vista la valutazione della BCE del 23 giugno 2017, in cui ha stabilito che Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza erano in dissesto o a rischio di dissesto, |
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vista la dichiarazione dell'SRB, del 23 giugno 2017, sulla decisione di non avviare un'azione di risoluzione in relazione a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, |
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vista la dichiarazione della Commissione, del 25 giugno 2017, sul via libera agli aiuti di Stato per l'uscita dal mercato di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a norma del diritto fallimentare italiano, con cessione di alcune parti a Intesa Sanpaolo, |
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vista la dichiarazione della Commissione, del 4 luglio 2017, sul via libera agli aiuti di Stato a sostegno della ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena, |
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vista la versione del febbraio 2017 della guida della BCE all'analisi mirata dei modelli interni (TRIM), |
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vista la bozza della versione della guida della BCE alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni del luglio 2017, |
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visti il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), del 31 maggio 2017, sui principi generali per promuovere la convergenza in materia di vigilanza nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE, e i suoi tre pareri, del 13 luglio 2017, sulla convergenza in materia di vigilanza negli ambiti della gestione degli investimenti, delle imprese di investimento e dei mercati secondari nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE, |
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visto il parere dell'Autorità bancaria europea (ABE), del 12 ottobre 2017, sulle questioni relative al recesso del Regno Unito dall'UE, |
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viste la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2017, sul tema «Intensificare la vigilanza integrata per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali e l'integrazione finanziaria in un contesto in evoluzione» (COM(2017)0542) e le proposte della Commissione, del 20 settembre 2017, sul riesame del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), compresa la proposta «omnibus» che modifica la governance, il finanziamento e i poteri delle autorità europee di vigilanza, |
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viste le consultazioni pubbliche della BCE, del 21 settembre 2017, sui progetti di guide alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi in generale e degli enti creditizi fintech, |
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vista la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC), elaborata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015, |
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vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche — BRRD), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (regolamento SRM), |
— |
viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE (COM(2016)0852), nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2016)0851), presentate dalla Commissione il 23 novembre 2016, |
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visto il parere della Banca centrale europea, dell'8 novembre 2017, relativo alle revisioni del quadro dell'Unione per la gestione delle crisi (3), |
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vista la relazione speciale della Corte dei conti europea dal titolo «Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare», del 19 dicembre 2017, |
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visto il ritiro, da parte della Commissione, della proposta sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (COM(2014)0043), |
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visto il documento della Commissione, del 27 aprile 2017, dal titolo «Procedimenti di infrazione del mese di aprile: decisioni principali» (MEMO/17/1045), |
— |
visti il quadro dei rischi dell'ABE, la seconda relazione dell'ESMA sulle tendenze, i rischi e le vulnerabilità (2017), il quadro dei rischi del CERS, la relazione annuale 2016 del CERS, la revisione del CERS della politica macroprudenziale nell'UE dell'aprile 2017, |
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vista la direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza, |
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visto l'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali (4), |
— |
vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (5), |
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vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva SGD), |
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vista la relazione dei cinque presidenti, del 22 giugno 2015, dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa», |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi («EDIS»), presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 24 novembre 2015, dal titolo «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM(2015)0587), |
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viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN, del 17 giugno 2016, relative a una tabella di marcia per il completamento dell'Unione bancaria, |
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vista la comunicazione della Commissione, dell'11 ottobre 2017, sul completamento dell'Unione bancaria (COM(2017)0592), |
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vista la seconda relazione di monitoraggio del sistema bancario ombra nell'UE, pubblicata dal CERS nel maggio 2017, |
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vista la relazione del CERS, del marzo 2015, sul trattamento normativo delle esposizioni sovrane, |
— |
visto l'articolo 52 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0019/2018), |
A. |
considerando che, su base non consolidata, gli enti creditizi nella zona euro ammontavano complessivamente a 5 073 alla fine del 2016, contro 5 474 alla fine del 2015 e 6 768 alla fine del 2008, ossia un calo del 25 % nel periodo dal 2008 al 2016; che, su base consolidata, il numero complessivo di enti creditizi nella zona euro ammontava a 2 290 alla fine del 2016, il che rappresenta una diminuzione rispetto a 2 904 nel 2008 e 2 379 alla fine del 2015 (6); che, tuttavia, è auspicabile aggiungere un riferimento a come è mutata nello stesso periodo la quota delle banche «troppo grandi per fallire»; |
B. |
considerando che tra gli Stati membri vi è una grande dispersione degli importi complessivi e delle percentuali dei crediti deteriorati, e che esistono notevoli differenze tra le banche dei paesi che registrano le percentuali di crediti deteriorati più elevate; che, secondo la relazione del CERS del luglio 2017 sulla soluzione per i crediti deteriorati in Europa, lo stock di crediti deteriorati ammontava a complessivamente 1 000 miliardi di EUR; che, secondo il quadro trimestrale per la valutazione dei rischi dell'ABE, le principali banche europee hanno registrato una percentuale media ponderata dei crediti deteriorati (ammontare dei crediti deteriorati al lordo delle svalutazioni diviso per il totale dei prestiti) del 4,47 % al 30 giugno 2017; che tale percentuale è in calo dagli ultimi 30 mesi a questa parte; |
C. |
considerando che, secondo un recente studio condotto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), il mercato dei derivati nell'Unione europea ha un valore nozionale totale di 453 000 miliardi di EUR; |
D. |
considerando che l'Unione bancaria deve essere rafforzata in quanto costituisce un obiettivo fondamentale per la stabilità finanziaria della zona euro nonché una componente indispensabile di un'autentica Unione economica e monetaria; che è necessario intensificare gli sforzi per completare l'Unione bancaria, che resterà incompleta finché mancheranno un sostegno comune di bilancio per il Fondo di risoluzione unico nonché un terzo pilastro, aspetti che rientrano nell'approccio europeo al sistema di assicurazione/riassicurazione dei depositi; che il presidente della BCE Mario Draghi ha dichiarato a più riprese che l'EDIS resta un pilastro fondamentale dell'Unione bancaria; che un'Unione bancaria completa è fondamentale per spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani; che è necessario intensificare gli sforzi per passare dal «bail-out» al «bail-in»; che in alcuni sistemi bancari nazionali i rischi non vengono ancora affrontati in maniera adeguata; che le attuali condizioni economiche favorevoli offrono la possibilità di far avanzare le riforme necessarie per completare l'Unione bancaria; |
E. |
considerando che vi sono stati ritardi nel procedere a un corretto risanamento dei bilanci delle banche dopo la crisi e che ciò continua a ostacolare la crescita economica; che, nel complesso, i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche dell'UE sono migliorati negli ultimi anni, mentre alcune banche, anche di grandi dimensioni, continuano a essere sottocapitalizzate; che permangono rischi per la stabilità finanziaria ma che dall'inizio della creazione dell'Unione bancaria sono comunque già stati ridotti notevolmente; che il quadro istituzionale e regolamentare delle banche europee è stato sensibilmente rafforzato; |
F. |
considerando che la partecipazione all'Unione bancaria è aperta agli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro; che nessuno Stato membro dell'UE ha finora deciso di prendervi parte su tale base; che vari Stati membri stanno discutendo dell'opportunità di aderire all'Unione bancaria; che diversi enti creditizi considerano vantaggiosa l'appartenenza all'Unione bancaria; |
G. |
considerando che il lavoro sull'Unione dei mercati dei capitali non dovrebbe distogliere la pressione dal completamento del lavoro sull'Unione bancaria, che continua a essere un requisito indispensabile per la stabilità finanziaria nel contesto di dipendenza dalle banche che caratterizza l'Unione europea; |
H. |
considerando che la principale responsabilità delle banche è di finanziare l'economia reale; |
I. |
considerando che, sebbene la BCE necessiti di una certa flessibilità nell'esercizio delle sue attività di vigilanza, le decisioni di principio lungimiranti devono essere lasciate, in ultima istanza, al legislatore europeo; |
1.
invita la Commissione a utilizzare lo strumento legislativo del regolamento per presentare proposte in materia di legislazione bancaria;
Vigilanza
2. |
prende atto delle valutazioni della BCE sugli enti in dissesto o a rischio di dissesto nel quadro dei casi riguardanti le banche verificatisi nel 2017; constata inoltre che, in tale contesto, il meccanismo di vigilanza e quello di risoluzione unico sono stati nel complesso efficaci e concorda con la Commissione sulla necessità di migliorare le procedure che permettono di decidere se una banca è in dissesto o a rischio di dissesto; |
3. |
prende atto delle prossime prove di stress dell'ABE nel 2018; invita l'ABE, il CERS, la BCE e la Commissione a utilizzare metodologie, scenari e ipotesi coerenti per definire le prove di stress, al fine di evitare il più possibile eventuali distorsioni dei risultati e disallineamenti, come già avvenuto, tra i risultati delle prove di stress e le decisioni di risoluzione adottate subito dopo la presentazione dei risultati stessi; sottolinea tuttavia che la solidità di una banca non può essere colta da una valutazione puntuale del mero bilancio, giacché è originata da interazioni dinamiche tra la banca e i mercati ed è condizionata da vari elementi presenti nell'intera economia; ritiene inoltre che la prova di stress della BCE per altre banche sotto la sua vigilanza potrebbe trarre beneficio da una maggiore trasparenza; |
4. |
sottolinea l'importanza della cooperazione tra l'ABE, quale autorità di regolamentazione, e l'MVU, quale autorità di vigilanza; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sulla ripartizione delle competenze tra la BCE e l'ABE, nonché sulla differenza in termini di estensione geografica delle attività di ciascuna istituzione; raccomanda, al riguardo, di migliorare, ove fattibile, il coordinamento pratico tra le iniziative intraprese da entrambe le istituzioni, al fine di garantire la coerenza del codice unico, riconoscendo nel contempo che all'MVU compete un ruolo primario quando emergono questioni specifiche o lacune normative che riguardano l'Unione bancaria; |
5. |
si compiace che l'Unione bancaria abbia migliorato lo scambio di informazioni pertinenti tra le autorità di vigilanza nonché la raccolta e lo scambio di dati sul sistema bancario europeo, contribuendo ad esempio a definire dei quadri di riferimento migliori e consentendo un controllo più globale dei gruppi bancari transfrontalieri; plaude all'ottimo lavoro dei gruppi di vigilanza congiunti; rileva che la Commissione ha individuato margini di miglioramento nell'ambito dello scambio di informazioni e nel coordinamento tra la vigilanza bancaria della BCE e l'SRB, in particolare per quanto concerne la questione cruciale di stabilire se un ente è ammissibile alla ricapitalizzazione precauzionale e se è in dissesto o a rischio di dissesto; osserva che l'attuale protocollo d'intesa tra la BCE e l'SRB non è sufficientemente completo per garantire che il Comitato ottenga dalla BCE tutte le informazioni di cui ha bisogno per assolvere i propri compiti in modo tempestivo ed efficiente; invita la BCE e l'SRB a sfruttare l'opportunità offerta dal dibattito attualmente in corso sull'aggiornamento del protocollo d'intesa per colmare le lacune esistenti e migliorare l'efficacia delle azioni di risoluzione; chiede un miglioramento delle modalità pratiche di cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e quelle di risoluzione, aspetto cruciale per il regolare ed efficace svolgimento delle azioni di risoluzione, nonché tra tutti gli organi europei e nazionali coinvolti nell'intervento precoce e nella risoluzione; invita la BCE e l'SRB a continuare a migliorare la loro cooperazione su base quotidiana e a rafforzare il loro rapporto di lavoro; auspicherebbe in tal senso un cambiamento del pertinente regolamento sull'MVU onde consentire a un rappresentante del Comitato di risoluzione unico di partecipare in qualità di osservatore permanente alle riunioni del consiglio di vigilanza dell'MVU; caldeggia un accordo interistituzionale tra la BCE e la Corte dei conti europea che definisca lo scambio di informazioni tra le due istituzioni alla luce dei rispettivi mandati stabiliti dai trattati; |
6. |
osserva che la disposizione relativa alla ricapitalizzazione precauzionale, presente nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, è stata applicata nel 2017; rileva la necessità di chiarire il ricorso alle valutazioni della qualità degli attivi per determinare se le condizioni per la ricapitalizzazione precauzionale siano soddisfatte; sottolinea che la valutazione preliminare degli attivi si deve basare su prove solide, ivi comprese prove che dimostrino che la banca è solvibile e rispetta le norme UE in materia di aiuti di Stato; invita la Commissione, l'MVU e l'SRB a riflettere su come rafforzare la trasparenza nel valutare la solvibilità degli enti creditizi e nell'esaminare decisioni di risoluzione; |
7. |
ribadisce la sua preoccupazione per l'elevato livello di crediti deteriorati in talune giurisdizioni; accoglie con favore gli sforzi profusi da diversi Stati membri per ridurre il livello di crediti deteriorati; concorda con la Commissione sul fatto che, «sebbene la responsabilità primaria di affrontare la questione dei crediti deteriorati spetti agli Stati membri e alle banche stesse, l'integrazione degli sforzi a livello nazionale e di Unione europea dovrebbe assicurare un impatto positivo sui portafogli di crediti deteriorati e impedire futuri accumuli di nuovi crediti deteriorati nei bilanci delle banche» (7); |
8. |
si compiace in generale del lavoro svolto da diverse istituzioni e diversi organi dell'UE sulla questione, ma auspicherebbe un maggior coordinamento dei rispettivi sforzi; invita tali attori e gli Stati membri ad attuare opportunamente e tempestivamente le conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 2017, sul piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa; attende con interesse il pacchetto di misure intese ad accelerare la riduzione dei crediti deteriorati, che verrà proposto nei prossimi mesi; sostiene, al riguardo, la decisione della Commissione di studiare la possibilità di armonizzare a livello dell'UE, in termini prudenziali, i nuovi crediti concessi che si deteriorano; chiede alla Commissione di adottare misure legislative e non legislative per incoraggiare la divulgazione di informazioni ai potenziali investitori, la creazione di apposite società di gestione patrimoniale («bad bank») e lo sviluppo di mercati secondari per i crediti deteriorati al fine di far fronte al problema preponderante dei crediti deteriorati; ricorda che gli Stati membri dovrebbero migliorare e armonizzare, ove necessario, il quadro in materia di insolvenza, lavorando anche sulla proposta della Commissione in materia di ristrutturazione precoce e seconda opportunità, nell'ottica di tutelare i debitori più vulnerabili come le PMI e le famiglie; |
9. |
accoglie con favore l'intenzione di accelerare il risanamento dei bilanci delle banche, pur sottolineando che l'obbligo di cessione di crediti deteriorati in un mercato illiquido e opaco può tradursi in perdite ingiustificate nei bilanci delle banche; ribadisce la propria preoccupazione per quanto riguarda il progetto di addendum alle linee guida della BCE sui crediti deteriorati; sottolinea che la Banca centrale europea non può in alcun modo pregiudicare le prerogative del legislatore dell'Unione nel quadro del processo di monitoraggio e valutazione previsto dai dispositivi di vigilanza bancaria; ricorda che i principi generali dell'attività legislativa nell'Unione, che impongono valutazioni d'impatto e consultazioni, nonché l'esame della proporzionalità e della sussidiarietà, si applicano anche alla legislazione di livello 3; |
10. |
ribadisce la propria preoccupazione per i rischi derivanti dalla detenzione di attività di livello 3, inclusi i derivati, e in particolare dalla difficoltà di procedere alla loro valutazione; si compiace, a tale riguardo, che l'ABE abbia incorporato nella metodologia per gli stress test 2018 specifiche misure di gestione dei rischi relativamente agli strumenti di livello 2 e livello 3; ribadisce con forza l'appello rivolto all'MVU di rendere la questione una priorità della vigilanza unica per il 2018; |
11. |
ricorda che vi sono rischi associati al debito sovrano; osserva che in alcuni Stati membri gli istituti finanziari hanno investito eccessivamente in obbligazioni emesse dai rispettivi governi, circostanza che rappresenta un'eccessiva propensione per il mercato nazionale, mentre uno dei principali obiettivi dell'Unione bancaria consiste nello spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani; osserva che è auspicabile una maggiore diversificazione dei portafogli dei titoli sovrani delle banche al fine di limitare i rischi per la stabilità finanziaria; ritiene che il quadro normativo dell'UE sul trattamento prudenziale del debito sovrano debba essere coerente con le norme internazionali; pone l'accento sull'attuale lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) incentrato sul rischio sovrano, con particolare riferimento al documento di riflessione pubblicato recentemente dal titolo «The regulatory treatment of sovereign exposures» (Il trattamento normativo delle esposizioni sovrane); attende pertanto con grande interesse l'esito del lavoro dell'FSB sul debito sovrano al fine di orientare le decisioni future; sottolinea il ruolo cruciale ricoperto dai titoli di Stato nel fornire attività liquide di elevata qualità per gli investitori nonché fonti di finanziamento stabili per i governi; prende atto, a tale proposito, dell'attuale lavoro della Commissione sull'idea di ricorrere ai cosiddetti titoli garantiti da obbligazioni sovrane (SBBS) quale possibile strumento per contribuire a risolvere il problema; ricorda che gli SBBS non costituirebbero una forma di mutualizzazione del debito; ritiene che i contributi dei partecipanti al mercato potrebbero contribuire a garantire l'interesse del mercato nei confronti degli SBBS; |
12. |
sottolinea l'importanza di affrontare le lacune riscontrate nei modelli interni al fine di ristabilirne la credibilità e assicurare condizioni di parità concorrenziale tra gli enti creditizi; sottolinea, a tale proposito, lo studio esterno dal titolo «What conclusions can be drawn from the EBA 2016 Market Risk Benchmarking Exercise?» (Quali conclusioni possono essere tratte dall'esercizio 2016 dell'ABE di comparazione del rischio di mercato?), commissionato dall'Unità Assistenza alla governance economica del Parlamento europeo, che afferma tra l'altro che, laddove i risultati dello studio comparativo dell'ABE siano corretti e nella misura in cui gli strumenti dei portafogli di verifica siano rappresentativi, i modelli interni per il rischio di mercato attualmente impiegati dalle banche europee violerebbero gravemente il principio della parità di condizioni («se diverse banche detengono lo stesso portafoglio, esse dovrebbero essere tenute a detenere la stessa quantità di capitale regolamentare»); prende atto, in tale contesto, dell'approvazione, da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, delle modifiche per la conclusione di Basilea III, nonché della valutazione dell'ABE sull'impatto di tale accordo sul settore bancario dell'UE; rammenta che l'accordo non dovrebbe comportare un aumento significativo dei requisiti patrimoniali a livello dell'Unione né danneggiare la capacità delle banche di finanziare l'economia reale, in particolare le PMI; si compiace del lavoro svolto dalla BCE per valutare l'adeguatezza dei modelli interni, compresa la sua nuova guida all'analisi mirata dei modelli interni (TRIM), al fine di far fronte alla variabilità dei fattori di ponderazione del rischio applicati alle attività ponderate per il rischio della stessa categoria in tutti gli istituti di credito; si compiace infine del lavoro svolto dall'ABE nel quadro dei suoi esercizi di analisi comparata; ritiene che la situazione patrimoniale delle banche possa essere rafforzata, tra l'altro, riducendo i pagamenti dei dividendi e raccogliendo nuovo capitale azionario, e crede che il rafforzamento della situazione finanziaria complessiva delle banche europee dovrebbe continuare a essere una priorità; |
13. |
sottolinea che le proposte avanzate nell'ambito di consessi internazionali dovrebbero essere recepite nel diritto europeo in modo tale da tenere debitamente conto delle peculiarità del settore bancario europeo; |
14. |
sottolinea, nello specifico, che le disposizioni del CBVB non dovrebbero essere recepite in blocco nel diritto europeo senza tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del sistema bancario europeo e del principio di proporzionalità; |
15. |
ricorda il principio di separazione tra la funzione di politica monetaria e la funzione di vigilanza dell'MVU e reputa essenziale il rispetto di tale principio per evitare conflitti d'interesse; è del parere che tale principio venga, in generale, rispettato; ritiene che la prova da utilizzare per determinare l'adeguatezza dei servizi condivisi dovrebbe essere la rilevanza strategica delle funzioni assolte; crede pertanto che i servizi condivisi non pongano problemi laddove riguardino questioni non essenziali per l'elaborazione delle politiche, ma che, in caso contrario, possano suscitare preoccupazioni e richiedere ulteriori garanzie; |
16. |
è del parere che incrementare il numero dei membri del personale della BCE che partecipano alle ispezioni in loco potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente l'indipendenza della vigilanza bancaria dalle considerazioni nazionali; |
17. |
prende atto del pacchetto di riforma bancaria proposto dalla Commissione nel novembre 2016; sottolinea l'importanza della procedura accelerata, che ha portato all'accordo sull'introduzione graduale del principio internazionale d'informativa finanziaria (IFRS) 9, nonché delle disposizioni transitorie per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti di taluni debiti del settore pubblico degli Stati membri denominati in valute di qualsiasi Stato membro (regolamento (UE) 2017/2395) al fine di evitare «effetti precipizio» sul capitale regolamentare degli enti creditizi; prende tuttavia atto dei pareri della BCE e dell'ABE, secondo cui l'esistenza di una disposizione transitoria non dovrebbe ritardare indebitamente l'attuazione dell'IFRS 9; sottolinea la necessità di monitorare l'impatto dell'IFRS 9 sulla natura e sull'allocazione di crediti bancari e sui potenziali effetti prociclici derivanti dalla sensibilità ciclica dei parametri di rischio di credito; invita il CERS e l'MVU a esaminare le predette questioni; chiede all'ABE e alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI) di fornire opportuni orientamenti al riguardo; |
18. |
osserva che gli enti devono trasmettere, ai sensi delle norme in materia di vigilanza, numerose notifiche simili, in formati diversi, a una serie di autorità, con conseguenti notevoli oneri aggiuntivi; chiede pertanto l'introduzione di un sistema di rendicontazione uniforme, in base al quale uno sportello centrale raccoglierà le domande di tutte le autorità responsabili della vigilanza, le inoltrerà agli enti oggetto di vigilanza e trasmetterà poi i dati raccolti alle autorità competenti; sottolinea che in questo modo si potrebbero evitare la ripetizione delle domande e le richieste di dati identici, riducendo così notevolmente gli oneri amministrativi a carico delle banche e delle autorità competenti e garantendo anche una vigilanza più efficace; |
19. |
riconosce che i costi elevati derivanti dall'attuazione dei requisiti di vigilanza possono rivelarsi particolarmente difficili da gestire per le banche più piccole; ritiene che, nel caso di certi sistemi di vigilanza, la BCE, nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza, potrebbe tenere maggiormente conto del principio di proporzionalità; evidenzia pertanto che sono urgentemente necessari ulteriori sforzi per assicurare una maggiore proporzionalità dei dispositivi di vigilanza bancaria per gli enti di piccole dimensioni e a basso rischio; sottolinea che una maggiore proporzionalità non equivale in alcun modo ad un allentamento delle norme di vigilanza, quanto piuttosto a una semplice riduzione degli oneri amministrativi, ad esempio per quanto riguarda i requisiti di conformità e informativa; si compiace pertanto della risposta fornita dalla Commissione alla relazione annuale 2016 sull'Unione bancaria, in cui viene condiviso il parere del Parlamento secondo cui gli obblighi di rendicontazione andrebbero razionalizzati, e valuta positivamente gli sforzi della Commissione per assicurare maggiore proporzionalità nella vigilanza; |
20. |
ricorda che le opzioni e le funzioni discrezionali previste nel diritto dell'Unione in materia di vigilanza bancaria devono essere quanto più possibile armonizzate; ritiene che debbano essere per quanto possibile transitorie ed essere soppresse qualora non siano più necessarie, onde evitare un'eccessiva complessità nell'operato quotidiano delle autorità di vigilanza europee e nazionali; |
21. |
sottolinea che il quadro regolamentare dovrebbe tenere conto degli specifici principi operativi e rispettare la missione specifica delle banche cooperative e popolari, e che le autorità di vigilanza dovrebbero tenere presenti i predetti elementi e recepirli nelle prassi e negli approcci adottati; |
22. |
rammenta la sua risoluzione del 17 maggio 2017 (8) sulla tecnologia finanziaria; ritiene che le tecnologie finanziarie (fintech), che svolgono lo stesso tipo di attività di altri attori del sistema finanziario, debbano essere pertanto soggette alle medesime norme riguardanti le operazioni; chiede, al riguardo, l'adozione di un approccio alle fintech che trovi il giusto equilibrio tra la protezione dei consumatori, il mantenimento della stabilità finanziaria e la promozione dell'innovazione; prende atto, in tale contesto, dell'operato della Commissione, della proposta di includere l'innovazione tecnologica nei mandati delle autorità europee di vigilanza nonché della consultazione pubblica sul progetto di guida della BCE alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi fintech; |
23. |
riconosce che la maggiore digitalizzazione di tutti gli aspetti dell'attività bancaria ha reso le banche molto più vulnerabili ai rischi per la sicurezza informatica; sottolinea che la gestione della sicurezza informatica rientra innanzitutto nelle competenze delle banche; sottolinea il ruolo fondamentale della sicurezza informatica per i servizi bancari e la necessità di incentivare gli istituti finanziari a essere molto ambiziosi per quanto concerne la tutela dei dati della clientela e la garanzia della sicurezza informatica; invita le autorità di vigilanza a monitorare con attenzione e valutare i rischi per la sicurezza informatica e sollecita gli istituti finanziari di tutta l'UE a essere ambiziosi per quanto concerne la protezione dei dati della clientela e la garanzia della sicurezza informatica; accoglie con favore l'iniziativa della BCE di obbligare le banche oggetto di vigilanza a denunciare gli attacchi informatici di entità rilevante nel quadro di un servizio di segnalazione in tempo reale e si compiace altresì delle ispezioni in loco dell'MVU finalizzate a monitorare la sicurezza informatica; invita l'MVU a intensificare gli sforzi e a fare ufficialmente della sicurezza informativa una delle sue massime priorità; |
24. |
si compiace del lavoro svolto dall'ABE, dall'ESMA e dall'MVU per quanto concerne la promozione della convergenza in materia di vigilanza nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE, nell'ottica di limitare lo sviluppo di rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza; ritiene che qualsiasi modello di cooperazione in materia di vigilanza tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe rispettare la stabilità finanziaria dell'Unione e rispettarne il regime e le norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione; ricorda l'importanza della preparazione e di un'adeguata pianificazione di emergenza da parte delle banche onde mitigare gli effetti dirompenti della Brexit; è preoccupato del fatto che talune banche, in particolare quelle più piccole, potrebbero accumulare ritardi nei preparativi per la Brexit e le invita a intensificare gli sforzi; ricorda che il processo per l'ottenimento delle licenze bancarie e l'approvazione dei modelli interni richiede diversi anni e che è opportuno tenere conto di tale circostanza; |
25. |
prende atto delle proposte riguardanti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), inclusa la proposta «omnibus» che apporta modifiche alla governance, al finanziamento e ai poteri delle autorità europee di vigilanza (AEV); |
26. |
è preoccupato per la tendenza emergente da parte dei gruppi bancari di utilizzare strutture ed entità sempre più complesse che svolgono per lo più le stesse attività delle banche ma non sono soggette alla vigilanza bancaria; prende atto, in tale contesto, della proposta della Commissione relativa alle imprese di investimento, che dovrebbe contribuire a instaurare un piano di parità tra le imprese di investimento e gli enti creditizi e a colmare le lacune che potrebbero consentire di sfruttare le grandi imprese di investimento per evitare i requisiti regolamentari in ambito bancario; |
27. |
è preoccupato per la diffusione nell'UE del sistema bancario ombra; prende atto della relazione 2017 di monitoraggio del sistema bancario ombra dell'UE, a cura del CERS, che ha evidenziato diversi rischi e vulnerabilità che vanno tenuti sotto controllo nel sistema bancario ombra dell'UE; chiede pertanto un'azione coordinata per affrontare tali rischi, in modo da garantire una concorrenza leale e la stabilità finanziaria; riconosce tuttavia che, a partire dalla crisi finanziaria, sono state introdotte politiche atte a far fronte ai rischi di instabilità finanziaria legati al sistema bancario ombra; incoraggia le autorità a continuare a monitorare con attenzione e a far fronte ai rischi emergenti per la stabilità finanziaria, nonché a prevedere, a corredo di qualsiasi intervento a livello della regolamentazione del settore bancario, un'adeguata regolamentazione del settore bancario ombra; si rammarica che la Commissione non abbia affrontato la questione nelle risposte fornite alla relazione dell'anno scorso (9); |
28. |
ritiene che l'Unione bancaria continui a rappresentare un cambiamento positivo e fondamentale per gli Stati membri che hanno adottato l'euro, sebbene siano auspicabili miglioramenti soprattutto in termini di comunicazione e trasparenza; ricorda che l'Unione bancaria è aperta a tutti gli Stati membri; incoraggia tutti gli Stati membri che non fanno parte della zona euro a intraprendere tutte le iniziative necessarie per aderire all'Unione bancaria, nell'ottica di adeguare progressivamente quest'ultima all'intero mercato interno; |
29. |
accoglie con favore i progressi compiuti per autorizzare alcune deleghe nel campo delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità grazie alla decisione della BCE del giugno 2017; ribadisce la sua valutazione secondo cui è necessaria una modifica ai regolamenti per fare in modo che il consiglio di vigilanza possa delegare maggiormente e più facilmente ai funzionari competenti le decisioni su alcune questioni di routine; ribadisce il proprio parere favorevole riguardo a tale modifica, che contribuirebbe a rendere la vigilanza della BCE più efficiente ed efficace; invita la BCE a specificare i compiti relativi alla delega del potere decisionale; |
Risoluzione
30. |
valuta positivamente la prima applicazione del nuovo regime di risoluzione, avvenuta nel 2017; prende atto dell'elevato numero di ricorsi al riguardo presentati dinanzi al Tribunale dell'UE; chiede alla Commissione di valutare se e come ciò possa mettere a rischio l'efficacia del nuovo regime di risoluzione e rendere il quadro di risoluzione di fatto inapplicabile; invita l'SRB e la Commissione a pubblicare congiuntamente una sintesi degli aspetti maggiormente criticati nei ricorsi; ritiene che i casi riguardanti le banche verificatisi nel 2017 sollevino interrogativi a livello di trasparenza e comunicazione, e chiede una maggiore trasparenza nelle future decisioni di risoluzione, compreso l'accesso del Parlamento europeo, a condizioni precise e adeguate, a documenti chiave contenenti informazioni sulle decisioni di risoluzione, quali le relazioni di valutazione a cura di periti indipendenti, al fine di comprendere meglio ex ante il regime di risoluzione; invita i colegislatori a tenere conto dei casi riguardanti le banche verificatisi nel 2017 e a trarne degli insegnamenti per la procedura di codecisione riguardante le proposte della Commissione sulla TLAC e sul MREL e sullo strumento di moratoria; |
31. |
è preoccupato per la discrepanza tra le norme sugli aiuti di Stato e il diritto dell'Unione espressa nella precedente relazione (10) e legata alla capacità dei sistemi di garanzia dei depositi di partecipare alla risoluzione come previsto dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e dalla direttiva SGD; invita la Commissione a riconsiderare la propria interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato in riferimento all'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva SGD, onde garantire che le misure preventive e alternative elaborate dal legislatore europeo possano essere effettivamente attuate; ritiene che i casi riguardanti le banche verificatisi nel 2017 abbiano confermato, proprio come stabilito dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, che gli Stati membri possono avviare procedure ordinarie di insolvenza che, a determinate condizioni, possono essere accompagnate da «aiuti alla liquidazione»; ritiene che una causa delle opportunità di arbitraggio legate ai recenti casi di risoluzione sia la discrepanza tra le norme sugli aiuti di Stato applicate, rispettivamente, a norma del regime di risoluzione e della legislazione nazionale in materia di insolvenza; invita pertanto la Commissione a effettuare un riesame dei quadri in materia di insolvenza bancaria nell'Unione, ivi compresa la comunicazione sul settore bancario del 2013, al fine di trarre insegnamenti dai casi riguardanti le banche verificatisi nel 2017; |
32. |
rammenta che la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche è stata concepita con l'obiettivo di garantire la continuità delle funzioni essenziali, di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, di tutelare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario per gli enti in dissesto e di tutelare i depositanti e gli investitori protetti, i fondi e le attività dei clienti; ricorda che le misure di sostegno finanziario pubblico straordinario possono essere utilizzate solo per rimediare «a una grave perturbazione dell'economia» e «preservare la stabilità finanziaria» e «non vengono utilizzate per compensare le perdite che l'ente ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro»; ritiene che il sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbe essere altresì essere accompagnato, se del caso, da azioni correttive; invita la Commissione a effettuare quanto prima la valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 4, ultimo comma della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, che era attesa già nel 2015, osserva che la ricapitalizzazione precauzionale rappresenta uno strumento di gestione delle crisi nel settore bancario; |
33. |
invita la Commissione a valutare su base annuale se i requisiti per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, relativo alla possibile concessione di aiuti di Stato nel settore finanziario, continuino a essere soddisfatti; |
34. |
invita la Commissione a verificare se il settore bancario abbia tratto beneficio sin dall'inizio della crisi da sovvenzioni implicite e aiuti di Stato attraverso la fornitura di un supporto di liquidità non convenzionale; |
35. |
si compiace dell'annuncio dell'SRB di dare priorità al rafforzamento della possibilità di risoluzione degli enti creditizi e accoglie con favore i progressi compiuti nel definire obiettivi vincolanti per il requisito minimo individuale di fondi propri e passività ammissibili (MREL) a livello consolidato; sottolinea l'importanza di piani di risoluzione operativi e credibili e riconosce, in tale contesto, i problemi che le strategie relative al punto di avvio singolo potrebbero comportare per la stabilità finanziaria dei paesi ospitanti qualora non siano elaborate in modo appropriato; sottolinea la necessità di un regime efficace per contrastare le violazioni del predetto requisito ed evidenzia che il MREL dovrebbe tenere presenti i modelli operativi degli istituti al fine di garantire la possibilità di risoluzione delle crisi di tali istituti; invita l'SRB a fornire un elenco completo degli ostacoli alla possibilità di risoluzione delle crisi rilevati nella legislazione nazionale o europea; sottolinea che la revisione della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche non dovrebbe in alcun caso restare indietro rispetto alle norme concordate a livello internazionale; |
36. |
accoglie con favore l'accordo raggiunto sull'ulteriore armonizzazione del livello di priorità dei titoli di debito chirografario attraverso la direttiva (UE) 2017/2399; ne chiede una rapida attuazione da parte degli Stati membri affinché le banche possano emettere titoli di debito della nuova classe d'insolvenza e creare dunque le riserve necessarie; ribadisce la propria posizione, enunciata nella precedente relazione (11), secondo cui gli strumenti atti al «bail-in» dovrebbero essere venduti a investitori appropriati in grado di assorbire le potenziali perdite senza mettere a repentaglio la propria posizione finanziaria; raccomanda, pertanto, che le autorità di risoluzione verifichino in che misura gli strumenti soggetti a «bail-in» sono detenuti da investitori non professionisti e che l'ABE proceda a divulgare annualmente i relativi importi e, se del caso, emetta segnalazioni e raccomandazioni per l'adozione di misure correttive; |
37. |
prende atto delle attuali proposte legislative volte a recepire nel diritto dell'Unione la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC), in modo da ridurre i rischi nel settore bancario europeo; |
38. |
rammenta che, in ultima analisi, l'accordo intergovernativo sul Fondo di risoluzione unico dovrà essere integrato, nella sostanza, nel quadro giuridico dell'Unione; ricorda che un sostegno comune di bilancio è fondamentale per garantire un quadro di risoluzione credibile ed efficace e la capacità di gestire le crisi sistemiche nell'Unione bancaria, nonché per evitare di ricorrere al salvataggio di istituti finanziati con fondi pubblici; prende atto della proposta della Commissione di trasformare il meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo, che disporrà di una funzione di sostegno comune di bilancio per il Fondo di risoluzione unico; |
39. |
si compiace del lavoro svolto dal Comitato di risoluzione unico per rafforzare la propria capacità di risoluzione delle crisi bancarie a livello dell'Unione; rileva tuttavia che la pianificazione della risoluzione è tuttora un'opera in divenire; osserva inoltre che l'SRB registra una notevole carenza di personale; invita l'SRB a intensificare gli sforzi di assunzione e sollecita le autorità nazionali a provvedere affinché l'SRB possa avvalersi facilmente di esperti distaccati; ricorda, a tale proposito, che, nell'ambito dell'SRB, occorre assicurare un adeguato equilibrio tra il personale a livello centrale e quello delle autorità nazionali di risoluzione, nonché una chiara divisione dei compiti tra l'SRB e le autorità nazionali di risoluzione; accoglie con favore, a tale proposito, le misure adottate dall'SRB per assegnare ruoli e compiti nell'ambito dell'SRM; sottolinea che, oltre alle banche sotto la vigilanza diretta della BCE, l'SRB è anche direttamente responsabile per gli istituti transfrontalieri di rilevanza; invita gli Stati membri, le autorità nazionali competenti e la Banca centrale europea ad agire in modo da limitare il più possibile gli oneri supplementari e la complessità per l'SRB derivanti da questa differenza a livello di ambito di azione; |
40. |
chiede che i contributi ex-ante al Fondo di risoluzione unico siano calcolati in modo trasparente, attraverso la fornitura di informazioni sulla metodologia di calcolo, unitamente a sforzi atti ad armonizzare le informazioni sui risultati del calcolo; |
41. |
esprime preoccupazione per l'impatto che le decisioni di risoluzione possono avere sulla struttura del sistema bancario; invita la Commissione a monitorare con attenzione tale aspetto, a dare seguito alle decisioni prese e a informare regolarmente il Parlamento europeo dei risultati; |
Assicurazione dei depositi
42. |
si compiace della decisione dell'ABE di pubblicare su base annua i dati da essa ricevuti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva SGD; suggerisce di migliorare la presentazione dei dati onde consentire un confronto diretto dell'adeguatezza dei finanziamenti tra i sistemi di garanzia dei depositi (SGD); osserva tuttavia che vari SGD dovrebbero accelerare la creazione di mezzi finanziari disponibili al fine di conseguire i loro livelli obiettivo entro il 3 luglio 2024; |
43. |
invita l'ABE ad estendere la propria analisi, tra gli altri aspetti, ai sistemi di finanziamento alternativi messi a punto dagli Stati membri conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva SGD, e a pubblicare tale analisi unitamente alle informazioni ricevute a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva SGD; |
44. |
richiama l'attenzione sull'elevato numero di opzioni e discrezionalità previste dalla direttiva SGD; ritiene necessaria un'ulteriore armonizzazione delle norme relative ai sistemi di garanzia dei depositi al fine di creare condizioni di parità nell'Unione bancaria; |
45. |
rammenta che la protezione dei depositi è una preoccupazione comune di tutti i cittadini dell'UE e che l'Unione bancaria rimane incompleta senza un terzo pilastro; segnala che la proposta sull'EDIS è attualmente oggetto di discussione a livello di commissione; prende atto, a tale riguardo, della comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2017; |
46. |
constata che sono in corso discussioni riguardo alla base giuridica adeguata per l'istituzione del proposto Fondo europeo di assicurazione dei depositi; |
o
o o
47. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'ABE, alla BCE, all'SRB, ai parlamenti nazionali e alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2017)0041.
(2) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.
(3) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.
(4) GU C 11 del 12.1.2018, pag. 24.
(5) GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.
(6) Banca centrale europea, Report on financial structures (Relazione sulle strutture finanziarie), ottobre 2017, pagg. 23 e 24.
(7) Comunicazione della Commissione sul completamento dell'Unione bancaria, 11 ottobre 2017, (COM(2017)0592), pag. 15.
(8) Testi approvati, P8_TA(2017)0211.
(9) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2016, paragrafo 9.
(10) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2016, paragrafo 38.
(11) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2016, paragrafo 48.
RACCOMANDAZIONI
Parlamento europeo
Giovedì 1o marzo 2018
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/49 |
P8_TA(2018)0059
Prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo
Raccomandazione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul prosciugamento delle fondi di reddito dei jihadisti — intervenire sul finanziamento del terrorismo (2017/2203(INI))
(2019/C 129/07)
Il Parlamento europeo,
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vista la convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, del 1999, |
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viste le sue risoluzioni del 27 ottobre 2016 sulla situazione nell'Iraq del nord/Mosul (1) e del 30 aprile 2015 sulla distruzione di siti culturali ad opera dell'ISIS/Da'esh (2), |
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vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 (3), |
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viste la strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo e le risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011), 2133 (2014), 2199 (2015), 2253 (2015) e 2368 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, |
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vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (4), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM(2016)0450), |
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vista la dichiarazione di Manama sul contrasto al finanziamento del terrorismo del 9 novembre 2014, |
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viste le migliori prassi del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) sulle sanzioni finanziarie mirate relative al terrorismo e al finanziamento del terrorismo, |
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viste la dichiarazione del GAFI del 24 ottobre 2014 sul contrasto al finanziamento dell'organizzazione terroristica Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e la relazione del GAFI del febbraio 2015 sul finanziamento dell'ISIL, |
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vista l'undicesima relazione sullo stato di avanzamento dell'Unione della sicurezza, pubblicata dalla Commissione il 18 ottobre 2017, |
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visto l'addendum al memorandum di Algeri sulle buone prassi in materia di prevenzione dei sequestri a scopo di estorsione da parte dei terroristi e di eliminazione dei vantaggi che ne derivano, del settembre 2015, approvato dal Forum globale antiterrorismo (GCTF), |
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vista la dichiarazione del G7 di Taormina, del 26 maggio 2017, sulla lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento, |
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vista la commissione speciale sul terrorismo, di recente istituzione, |
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visto l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla protezione dei dati di carattere personale, |
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visto il regolamento (UE) 2015/827 del Consiglio, del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (5), |
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visto il piano d'azione della Commissione, del febbraio 2016, per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo, |
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vista la relazione di Europol sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea nel 2017 (TE-SAT), |
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vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 26 giugno 2017, sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017)0340), |
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vista la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (6), |
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vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (7), |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2017, relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)0375), |
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vista la nona relazione sullo stato di avanzamento dell'Unione della sicurezza, pubblicata dalla Commissione il 27 luglio 2017, |
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vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, del 18 ottobre 2017, dal titolo «Undicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza» (COM(2017)0608), |
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visto l'articolo 113 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0035/2018), |
A. |
considerando che uno degli elementi essenziali della lotta al terrorismo è il prosciugamento delle sue fonti di finanziamento, che passano anche attraverso i circuiti sotterranei della frode e dall'evasione fiscali, del riciclaggio e dei paradisi fiscali; |
B. |
considerando che alcuni finanziamenti possono provenire da paesi europei ed essere utilizzati altrove dalle organizzazioni terroristiche, mentre altri finanziamenti provengono da paesi al di fuori dell'Europa e servono a finanziare la radicalizzazione e veri e propri atti terroristici; che le dimensioni interna ed esterna della lotta al terrorismo sono interconnesse; che il prosciugamento delle fonti di finanziamento del terrorismo dovrebbe far parte di una più vasta strategia dell'UE che integri le dimensioni della sicurezza interna ed esterna; |
C. |
considerando che le moderne reti di comunicazione e il crowdfunding in particolare si sono dimostrati un mezzo economico ed efficiente per raccogliere fondi per finanziare le attività terroristiche o gestire la rete jihadista; che i gruppi terroristici sono riusciti a raccogliere ulteriori fondi per le loro attività mediante attacchi di phishing, furti di identità o l'acquisto dei dati di carte di credito rubate nei forum online; |
D. |
considerando che tali finanziamenti possono essere utilizzati in tre modi, vale a dire per attacchi terroristici che richiedono un cospicuo apporto di fondi, per attacchi terroristici che, sebbene ugualmente brutali nei loro risultati, richiedono fondi in quantità minori e, infine, per finanziare la propaganda in grado di ispirare gli attacchi dei «lupi solitari», che possono richiedere una pianificazione minima o pochissimi fondi; che la risposta deve essere efficace in tutte queste situazioni; |
E. |
considerando che i finanziamenti leciti possono essere deviati dal loro destinatario verso terze parti, individui, gruppi, società o enti legati ad attività terroristiche; |
F. |
considerando che la portata globale del terrorismo esige una risposta efficace anch'essa globale e olistica e che sono fondamentali un coordinamento tra istituzioni finanziarie, forze di sicurezza e organi giudiziari e lo scambio di informazioni di base sulle persone fisiche e giuridiche e sulle attività sospette, tenendo presente che la protezione dei dati personali e il rispetto della vita privata sono importanti diritti fondamentali; |
G. |
considerando che, a seguito delle fughe di dati degli ultimi anni, la consapevolezza dei collegamenti esistenti tra il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, da un lato, e la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, dall'altro, è aumentata notevolmente e che tali problematiche sono diventate parte integrante delle preoccupazioni politiche a livello internazionale; che, come riconosciuto dalla Commissione, secondo recenti notizie apparse sui media, frodi su vasta scala relative all'IVA e alle accise sono collegate alla criminalità organizzata e al terrorismo (8); |
H. |
considerando che quasi tutte le giurisdizioni degli Stati membri hanno reso il finanziamento del terrorismo un reato autonomo; |
I. |
considerando che i dati finanziari sono uno strumento importante per raccogliere informazioni di intelligence al fine di analizzare le reti terroristiche e le modalità più efficaci per ostacolarne le operazioni; che vi è una continua necessità di un'adeguata applicazione della normativa per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; che sono necessarie strategie globali e preventive basate sullo scambio di informazioni di base e una migliore cooperazione tra le unità di intelligence finanziaria, i servizi di intelligence e i servizi di contrasto coinvolti nella lotta contro il finanziamento del terrorismo; che tali informazioni dovrebbero comprendere le tendenze in evoluzione della finanza internazionale, quali Bitmap, la codifica SWIFT, le criptovalute e i relativi meccanismi di regolamentazione; che per contrastare il finanziamento del terrorismo a livello mondiale occorrono norme globali sulla trasparenza in relazione ai titolari effettivi finali delle società, dei fondi fiduciari e di strutture analoghe, per far luce sull'opacità finanziaria che agevola il riciclaggio dei proventi della criminalità e il finanziamento di organizzazioni e soggetti terroristici; |
J. |
considerando che è necessaria una piattaforma europea formalizzata all'interno delle strutture già presenti, fino ad ora esistita in modo informale, che centralizzi la raccolta di informazioni, oggi distribuita nei 28 Stati membri, e attraverso la quale gli Stati membri possano fornire informazioni riguardo ai loro livelli di impegno e ai progressi compiuti nella lotta al finanziamento del terrorismo; che tale scambio di informazioni dovrebbe essere proattivo; |
K. |
considerando che un determinato numero di organizzazioni internazionali senza scopo di lucro e di beneficenza, altre fondazioni, reti e donatori privati, che hanno o sostengono di avere finalità sociali o culturali, hanno posto le basi per la capacità finanziaria dell'ISIS/Da'esh, di al-Qaeda e di altre organizzazioni jihadiste e fungono da copertura per pratiche abusive; che la sorveglianza e la raccolta di informazioni di intelligence riguardo a queste organizzazioni, ai loro fondatori, alle loro attività e ai loro legami con soggetti presenti nell'UE, spesso estesi, sono pertanto vitali; che il loro sostegno all'espansione del radicalismo jihadista in Africa, in Medio Oriente, in Asia e in Europa dovrebbe essere interrotto; che tale espansione alle frontiere dell'UE, nei paesi confinanti e nei paesi partner è particolarmente allarmante; che la piena attuazione delle raccomandazioni del GAFI in tali settori da parte del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dei suoi Stati membri riveste un'importanza fondamentale nella lotta al terrorismo globale; |
L. |
considerando che la rete globale di al-Qaeda per la raccolta di fondi si basa sulle donazioni a organizzazioni di beneficenza e ONG, che comunicano con i donatori attraverso i media sociali e i forum online; che sono anche stati utilizzati account per chiedere ai sostenitori donazioni per la causa della jihad; che negli ultimi anni i terroristi hanno sviluppato varie applicazioni per smartphone per raggiungere il maggior numero possibile di soggetti e incoraggiare le donazioni dei sostenitori, i quali si trovano, nella maggior parte dei casi, nei paesi del Golfo; |
M. |
considerando che i micro-Stati e gli Stati con precedenti mediocri a livello di Stato di diritto sono particolarmente vulnerabili e rischiano di diventare zone nevralgiche per il finanziamento del terrorismo; |
N. |
considerando che secondo le informazioni di intelligence talune istituzioni e alcuni cittadini del Golfo forniscono sostegno finanziario e logistico all'ISIS/Da'esh, ad al-Qaeda e ad altri gruppi radicali; che senza questo finanziamento molti di questi gruppi terroristici non sarebbero autosufficienti; |
O. |
considerando che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda sono diventati finanziariamente autosufficienti; che l'ISIS/Da'esh e Al-Qaeda stanno cercando di trasferire il proprio denaro in Siria e in Iraq attraverso esportazioni di petrolio, investimenti in imprese, compresi servizi di invio e ricezione di denaro, trasferimenti illegali di fondi, corrieri di denaro e professionali; che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda riciclano i proventi delle loro attività criminali acquistando imprese e beni di ogni genere; che l'ISIS/Da'esh e al-Qaeda riciclano inoltre i proventi di antichità rubate e di opere d'arte e reperti contrabbandati vendendoli all'estero, anche nei mercati degli Stati membri; che il traffico illecito di prodotti, armi da fuoco, petrolio, droghe, sigarette e beni culturali, tra gli altri, nonché la tratta di esseri umani, la schiavitù, lo sfruttamento dei minori, il racket e le estorsioni sono diventati, per i gruppi terroristici, un modo per finanziarsi; che i legami sempre più stretti tra criminalità organizzata e gruppi terroristici rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza dell'Unione; che queste fonti potrebbero consentire all'ISIS/Da'esh e ad al-Qaeda di continuare a finanziare futuri atti criminali dopo la perdita del loro territorio in Siria e Iraq; |
P. |
considerando che è stato pronunciato un divieto internazionale nei confronti delle richieste di riscatto nel quadro di una serie di impegni internazionali sostenuti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle leggi nazionali; che, nella pratica, il divieto delle Nazioni Unite è privo del sostegno dei firmatari più importanti che privilegiano l'immediata salvaguardia della vita nei confronti dei propri impegni contro il terrorismo e, in tal modo, permettono il finanziamento delle organizzazioni terroristiche; |
1. |
rivolge le seguenti raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR):
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché agli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0422.
(2) GU C 346 del 21.9.2016, pag. 55.
(3) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
(4) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(5) GU L 132 del 29.5.2015, pag. 1.
(6) GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.
(7) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.
(8) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3441_it.htm; https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-targets-terror-financing-with-vat-fraud-crackdown/
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/58 |
P8_TA(2018)0060
Priorità dell'UE in vista della 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile
Raccomandazione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 destinata al Consiglio sulle priorità dell'UE in vista della 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile (2017/2194(INI))
(2019/C 129/08)
Il Parlamento europeo,
— |
viste la 62a sessione della commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, la sua tematica prioritaria «Sfide e opportunità per conseguire la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze delle zone rurali» e la sua tematica di revisione «Partecipazione e accesso delle donne ai media e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, loro impatto e utilizzo come strumento per il progresso e l'emancipazione delle donne»; |
— |
visti la Quarta conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, la dichiarazione e la piattaforma d'azione per l'emancipazione delle donne adottata a Pechino, nonché i successivi documenti finali delle sessioni speciali delle Nazioni Unite Pechino + 5, + 10, + 15 e + 20 sulle ulteriori azioni e iniziative per attuare la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottati rispettivamente il 9 giugno 2000, l'11 marzo 2005, il 2 marzo 2010 e il 9 marzo 2015, |
— |
visto l'articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE (1), |
— |
vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea (2), |
— |
vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica (3), |
— |
vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sulle donne e il loro ruolo nelle zone rurali (4), |
— |
vista la risoluzione delle Nazioni Unite da titolo «Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice ONU sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 a New York, |
— |
vista la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (5), |
— |
vista la Convenzione dell'ONU del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), |
— |
viste la raccomandazione generale n. 34 (2016) del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne sui diritti della donna delle zone rurali, |
— |
vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), e la sua risoluzione del 12 settembre 2017 (6) sull'adesione dell'UE alla stessa, |
— |
visto l'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, |
— |
visto l'articolo 113 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0022/2018), |
A. |
considerando che l'uguaglianza tra donne e uomini è un principio fondamentale dell'Unione, come riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali; |
B. |
considerando che il quinto obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS5) dell'ONU è quello di conseguire la parità di genere e di emancipare tutte le donne e le ragazze in tutto il mondo e dovrebbe essere pienamente integrato nell'agenda 2030 per realizzare progressi in tutti gli obiettivi e traguardi di sviluppo sostenibile; che gli OSS prevedono un obiettivo inteso a raddoppiare la produttività agricola e i redditi dei piccoli produttori di alimenti, in particolare delle donne; |
C. |
considerando che l'Unione e i suoi Stati membri devono essere all'avanguardia nell'emancipazione delle donne e delle ragazze e sono tenuti ad adoperarsi per il conseguimento della piena parità di genere nell'Unione e a promuovere detto obiettivo in tutte le relazioni esterne; |
D. |
considerando che negli ultimi decenni il contesto socioeconomico e le condizioni di vita sono cambiati radicalmente e risultano molto eterogenei tra i vari paesi; |
E. |
considerando che la mancanza di azione governativa contro la disuguaglianza di genere mette in pericolo i risultati presenti e futuri in questo settore; che è fondamentale affrontare i tradizionali rapporti di potere tra i generi, gli stereotipi e le convinzioni per garantire l'emancipazione delle donne e l'eliminazione della povertà; |
F. |
considerando che la discriminazione di cui sono vittime le donne si riflette anche sulle donne in ambiente rurale; che la maggior parte delle donne al mondo vive in zone rurali e è quindi più esposta a molteplici forme di discriminazione per età, classe, etnia, razza, disabilità e identità di genere; |
G. |
considerando che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nelle zone rurali comprende un'ampia gamma di impieghi che vanno oltre l'agricoltura convenzionale; |
H. |
considerando che il lavoro delle donne nelle zone rurali è spesso retribuito in misura inferiore rispetto al lavoro degli uomini a parità di mansione, è spesso formalmente non-riconosciuto, come nel caso dell'assistenza non retribuita, e non si riflette nel numero di donne che sono proprietarie di aziende agricole; che, tuttavia, le donne sono attrici fondamentali per conseguire i cambiamenti economici, ambientali e sociali trasformativi necessari allo sviluppo sostenibile; |
I. |
considerando che le donne delle zone rurali sono spesso i principali prestatori di assistenza nelle loro famiglie e comunità, affrontano numerose limitazioni per accedere a un'assistenza ai bambini e agli anziani per le loro famiglie, il che si traduce in un onere sproporzionato a carico delle donne e ostacola la loro integrazione nel mercato del lavoro; che la prestazione di servizi di assistenza di qualità è essenziale per le donne e promuove l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata; |
J. |
considerando che le donne delle zone rurali affrontano numerose limitazioni per accedere a servizi di salute pubblici adeguati a causa della mobilità limitata e della mancanza di accesso ai mezzi di trasporto o a mezzi di contatto con i trasporti (ad esempio, telefono cellulare); considerando la necessità di servizi sanitari completi che affrontino il benessere fisico, mentale ed emotivo delle donne delle zone rurali (ad esempio, per rispondere alla violenza di genere); che l'accesso all'educazione e ai diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva è più limitato nelle zone rurali; |
K. |
considerando che la permanenza della popolazione nelle zone rurali, prestando particolare attenzione alle aree soggette a vincoli naturali, è fondamentale per la società nel suo complesso, poiché da essa dipende la conservazione dell'ambiente e del paesaggio; |
L. |
considerando che esiste un legame diretto tra la disuguaglianza di genere e il degrado ambientale; |
M. |
considerando che i cambiamenti climatici e le loro conseguenze hanno un impatto negativo particolare e sproporzionato sulle donne e sulle ragazze delle zone rurali; che le donne nelle zone rurali sono altresì attrici importanti del cambiamento verso un'agricoltura più sostenibile ed ecocompatibile e possono svolgere un ruolo significativo nella creazione di occupazione ecologica; che è fondamentale fornire alle agricoltrici pari accesso alla terra e ad altre risorse produttive per conseguire la parità di genere, la sicurezza alimentare e politiche climatiche efficaci; |
N. |
considerando che le giovani donne delle zone rurali continuano a subire disparità e molteplici forme di discriminazione; che è necessario adottare misure per promuovere l'effettiva parità tra uomini e donne in modo che vi siano più opportunità di lavoro, compreso il lavoro autonomo e nel settore della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), che consentano loro di rimanere in ambienti rurali, garantendo pertanto il ricambio generazionale e la sopravvivenza del settore agricolo e delle zone rurali; |
O. |
considerando che il settore agricolo, in cui le donne svolgono un ruolo importante, è fondamentale per la vitalità delle zone rurali e per promuovere il ricambio generazionale, la coesione sociale e la crescita economica; che l'agricoltura dovrebbe fornire alimenti sicuri, nutrienti e sani; che il settore dell'agricoltura contribuisce inoltre alla diversificazione del paesaggio, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale; |
P. |
considerando che l'alimentazione svolge un ruolo significativo nello sviluppo e nel benessere delle ragazze; che un'alimentazione inadeguata comporta problemi fisici e mentali quali rallentamento della crescita, sterilità, spossatezza, stanchezza e scarsa concentrazione, riducendo pertanto il potenziale economico delle donne e incidendo sul benessere della famiglia e della comunità in senso più ampio; |
Q. |
considerando necessaria la partecipazione delle donne che operano nell'agricoltura agli organismi decisionali in ambito pubblico; che la rappresentanza equilibrata è essenziale per raggiungere l'uguaglianza; |
R. |
considerando che, per quanto riguarda la prevenzione dei rischi professionali, gli uomini e le donne sono esposti a fattori diversi; che spesso, ad esempio, per valutare gli effetti nocivi delle sostanze chimiche si effettuano calcoli basati sulla morfologia maschile — generalmente con maggiore massa muscolare — e si ignorano le raccomandazioni specifiche per le donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento; che, di conseguenza, è necessario prendere in considerazione i vari fattori per adottare misure intese a garantire la salute delle donne nel settore agricolo; |
S. |
considerando che la discriminazione colpisce altresì le donne nel settore dei media; che i media svolgono un ruolo cruciale per tutta la società e che è quindi auspicabile che le donne, che rappresentano almeno il 50 % della società, siano coinvolte in modo equo nella creazione di contenuti mediatici e nel processo decisionale delle organizzazioni mediatiche; |
T. |
considerando che il ruolo del settore dei media è fondamentale per promuovere la parità tra uomini e donne in quanto i mezzi di comunicazione non solo riflettono modelli e norme di comportamento ma li creano, influendo in modo significativo sull'opinione pubblica e sulla cultura; |
U. |
considerando che il messaggio dei media contribuisce a una maggiore sensibilizzazione di tutte le fasce della società circa la complessità della condizione femminile e maschile; |
V. |
considerando che le donne e i bambini sono interessati in maniera sproporzionata dai conflitti, costituendo la percentuale più elevata dei rifugiati nei campi o che si spostano in cerca di sicurezza; |
W. |
considerando che in molte società le donne non hanno pari diritti alla terra e alla proprietà mediante strumenti giuridici, il che aggrava la povertà e limita il loro sviluppo economico; |
X. |
considerando che le donne transessuali affrontano discriminazioni sproporzionate sulla base della loro identità di genere; |
Y. |
considerando che un maggiore sostegno alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi rappresenta una condizione preliminare per la parità di genere e l'emancipazione delle donne; |
Z. |
considerando che le norme sociali in merito ai ruoli delle donne e degli uomini pongono le donne in una situazione di maggiore vulnerabilità, in particolare in relazione alla loro salute sessuale e riproduttiva, e alla luce di pratiche dannose quali la mutilazione genitale femminile (MGF) o il matrimonio infantile, precoce e forzato; |
1.
rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Condizioni generali per l'emancipazione delle donne e delle ragazze
a) |
di riconfermare il suo impegno costante nei confronti della piattaforma d'azione di Pechino; |
b) |
di fornire supporto alle madri che sono imprenditrici nelle zone rurali mentre affrontano sfide specifiche; di sottolineare che la promozione dell'imprenditorialità tra queste donne potrebbe non solo comportare il buon esito della conciliazione tra la vita privata e quella lavorativa, ma anche stimolare nuove opportunità di lavoro e una migliore qualità della vita nelle zone rurali, oltre a incoraggiare altre donne a mettere in pratica i loro progetti; |
c) |
di porre fine a tutte le forme di discriminazione contro tutte le donne e le ragazze in ogni luogo e di combattere tutte le forme di violenza che rappresentano gravi violazioni dei loro diritti fondamentali, violazioni che sono a loro volta conseguenza diretta di tale discriminazione; |
d) |
di esigere da tutti i governi l'elaborazione di programmi finalizzati all'eradicazione della violenza sessuale e di genere e delle pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e forzato, la mutilazione genitale femminile e la tratta di esseri umani; |
e) |
di chiedere agli Stati membri di lottare contro gli stereotipi di genere e di investire nell'accesso delle donne e delle ragazze a forme mirate di istruzione, apprendimento permanente e formazione professionale, segnatamente nelle zone rurali, in particolare nei settori STEM, nonché all'imprenditorialità e all'innovazione, poiché tali settori sono strumenti importanti per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di promuovere l'uguaglianza nei settori agricolo e alimentare, nonché nel turismo e in altri settori nelle zone rurali; |
f) |
di definire politiche volte a sradicare la povertà e a garantire un adeguato tenore di vita per i gruppi più vulnerabili, incluse le donne e le ragazze, in particolare attraverso i sistemi di protezione sociale; |
g) |
di promuovere misure di informazione e assistenza tecnica nonché lo scambio di buone pratiche fra gli Stati membri riguardo all'adozione di uno statuto professionale per i coniugi coadiuvanti nel settore agricolo, che consenta loro di beneficiare di diritti individuali tra cui, in particolare, il congedo di maternità, una previdenza sociale in caso di incidenti sul lavoro, l'accesso alla formazione e i diritti pensionistici; |
h) |
di eliminare il divario salariale tra i sessi, il divario di reddito lungo tutto il corso della vita e il divario pensionistico; |
i) |
di chiedere agli Stati membri, nonché alle autorità regionali e locali, di garantire l'accesso universale a un'assistenza adeguata ai bambini e agli anziani nelle zone rurali; |
j) |
di chiedere agli Stati membri, nonché alle autorità regionali e locali, di fornire strutture e servizi pubblici e privati accessibili e di qualità elevata per la vita quotidiana, segnatamente nelle zone rurali e in particolare per quanto riguarda la sanità, l'istruzione e l'assistenza; di far presente che ciò richiederebbe la presenza di servizi di custodia dei bambini nell'ambito dell'infrastruttura agricola, servizi sanitari, strutture educative, istituti di assistenza e cura per anziani e altre persone non autonome, servizi di sostituzione in caso di malattia e di maternità nonché servizi culturali; |
k) |
di assicurare l'inserimento della prospettiva di genere, quale strumento di integrazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e di lotta alla discriminazione, in tutte le politiche e nei programmi attraverso adeguate risorse finanziarie e umane; |
l) |
di mobilitare le risorse necessarie per raggiungere l'uguaglianza incorporando la prospettiva di genere in tutte le politiche e le azioni, compreso il processo di bilancio, quale strumento di integrazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e di lotta alla discriminazione; |
m) |
di garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento e della sua commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere nel processo decisionale sulla posizione dell'Unione nella 62a sessione della Commissione dell'ONU sulla condizione femminile; |
L'emancipazione delle donne delle zone rurali
n) |
di ricordare che la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna prevede l'obbligo di eliminare la discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne attraverso misure giuridiche, politiche e programmatiche in tutte gli ambiti della vita e che l'articolo 14 della Convenzione è l'unico obbligo internazionale che risponda alle esigenze specifiche delle donne nelle zone rurali; |
o) |
di garantire che le ragazze e le donne ricevano un'istruzione formale e informale, compresa la formazione, accessibile, abbordabile e di qualità elevata, che dovrebbe consentire loro di convalidare le competenze acquisite e acquisire nuove competenze gestionali, di alfabetizzazione finanziaria, economiche, di marketing e imprenditoriali, nonché un'educazione alla cittadinanza, civile e politica e formazione tecnologica e di agricoltura sostenibile; di garantire che le donne abbiano le stesse opportunità e la stessa libertà di scelta in merito alla carriera che intendono intraprendere; |
p) |
di garantire che le ragazze e le donne delle zone rurali possano avere facile accesso al credito e alle risorse produttive e ricevano sostegno per le loro iniziative imprenditoriali e innovative; |
q) |
di tutelare il diritto e l'accesso ad una assistenza sanitaria universale di alta qualità che tenga conto delle differenze fisiologiche tra donne e uomini e che sia mirata per le esigenze delle donne e delle ragazze delle zone rurali, in particolare per quanto riguarda la salute e i diritti sessuali e riproduttivi; |
r) |
di condannare tutte le forme di violenza contro le donne e di garantire che le vittime che vivono nelle zone rurali e remote non siano private della parità di accesso all'assistenza; |
s) |
di migliorare l'efficacia, la trasparenza e la natura democratica delle istituzioni internazionali, nazionali, regionali e locali che sostengono e rafforzano il ruolo delle donne nelle zone rurali, garantendone la presenza attraverso una partecipazione egalitaria; |
t) |
di facilitare la transizione delle donne delle zone rurali dall'economia informale a quella formale e di riconoscere che le donne delle zone rurali operano in vari settori e sono spesso agenti di cambiamento verso un'agricoltura sostenibile ed ecocompatibile, la sicurezza alimentare e la creazione di occupazione ecologica; |
u) |
di pianificare ed attuare politiche agricole resilienti al clima che tengano debito conto delle specifiche minacce che le donne delle zone rurali affrontano a causa di disastri naturali o provocati dall'essere umano; |
v) |
di garantire la partecipazione delle donne e delle ragazze delle zone rurali al processo decisionale concernente la pianificazione e la risposta a tutte le fasi delle calamità e delle altre crisi, che vanno dall'allerta precoce al soccorso, al recupero, alla riabilitazione e alla ricostruzione e di garantire la loro protezione e la loro sicurezza in caso di calamità e altre crisi; |
w) |
di adottare tutte le misure necessarie affinché le donne delle zone rurali godano di un ambiente sicuro, pulito e sano; |
x) |
di fornire infrastrutture e servizi pubblici di elevata qualità e accessibili per le donne e le comunità delle zone rurali e di investire nel loro sviluppo e manutenzione; |
y) |
di agevolare lo sviluppo digitale dal momento che esso può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro, semplificando l'accesso al lavoro autonomo, promuovendo la competitività e lo sviluppo del turismo nonché creando un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare; |
z) |
di sostenere le attività in corso e l'istituzione di gruppi comunitari locali che dovrebbero riunirsi periodicamente per discutere i problemi e le sfide dello sviluppo e intraprendere azioni costruttive; |
aa) |
di chiedere agli Stati membri, alle parti sociali e alla società civile di sostenere e promuovere la partecipazione delle donne ai processi decisionali e agli organi di gestione delle associazioni e delle organizzazioni professionali, padronali e sindacali nei settori delle politiche rurali, della sanità, dell'istruzione e dell'agricoltura, nonché agli organi di gestione e rappresentanza attraverso una presenza equa; |
ab) |
di riconoscere e sostenere il ruolo attivo delle donne nelle zone rurali e il loro contributo all'economia in qualità di imprenditrici, capi di imprese familiari e promotrici di uno sviluppo sostenibile; |
ac) |
di garantire i diritti di proprietà delle donne delle zone rurali, in particolare la titolarità delle aziende agricole e l'eredità delle terre, che rappresenta uno strumento importante per la loro emancipazione economica e per consentire loro di partecipare appieno allo sviluppo delle zone rurali e trarne beneficio; |
ad) |
di garantire l'accesso delle donne delle zone rurali alle risorse produttive, alle piattaforme elettroniche, ai mercati, alle strutture di marketing e ai servizi finanziari; di promuovere i mercati locali, di prossimità e tradizionali, compresi i mercati alimentari, poiché sono ambiti in cui, solitamente, le donne hanno maggiori probabilità di commercializzare direttamente i propri prodotti, aumentando così l'emancipazione economica; |
ae) |
di promuovere l'occupazione delle donne nel settore STEM, in particolare in posizioni che contribuiscono all'economia circolare e alla lotta ai cambiamenti climatici; |
af) |
di sviluppare politiche in materia di occupazione, prestazione di servizi e programmi intesi ad affrontare la situazione precaria di quelle donne rurali che spesso operano nel settore informale e che possono essere confrontate a molteplici forme di discriminazione intersettoriale sulla base del sesso, dell'età, del ceto, della religione, dell'etnia, della disabilità o dell'identità di genere; di fornire un'assistenza e un sostegno su misura per le loro esigenze e i loro interessi; |
ag) |
di istituire programmi per garantire che le donne e le loro famiglie abbiano accesso a sistemi di protezione sociale universale che incidano sulle loro future situazioni di pensionamento e riducano così il divario pensionistico che ha molte sfaccettature; |
ah) |
di raccogliere dati disaggregati per genere ed elaborare statistiche sui valori, le situazioni, le condizioni e le necessità delle donne rurali che consentano lo sviluppo di politiche adeguate; di monitorare regolarmente la situazione delle donne nelle zone rurali; |
ai) |
di chiedere la ratifica e l'attuazione della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, compreso l'articolo 6 intitolato «Donne con disabilità»; di garantire l'accessibilità di prodotti, infrastrutture e servizi; |
aj) |
di chiedere alla Commissione, agli Stati membri e ai governi regionali e locali di fornire strutture accessibili e di qualità elevata, nonché servizi pubblici e privati per la vita quotidiana nelle zone rurali e di creare le condizioni necessarie per migliorare l'equilibrio tra il lavoro e la vita privata delle donne delle zone rurali, in particolare garantendo strutture di assistenza adeguate per le persone a carico, assistenza medica accessibile e trasporti pubblici; |
ak) |
di sottolineare l'importanza di includere garanzie nelle politiche dell'UE sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne assunte come lavoratrici agricole stagionali, in particolare in relazione alla necessità di concedere loro protezione sociale, assicurazione malattia e assistenza sanitaria; di esortare le autorità regionali, locali e nazionali e altre istituzioni a garantire i diritti umani fondamentali dei lavoratori migranti e stagionali e delle loro famiglie, in particolare delle donne e delle persone vulnerabili, e a favorire la loro integrazione nella comunità locale; |
Partecipazione e accesso delle donne ai media e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e loro impatto e utilizzo come strumento per il progresso e l'emancipazione delle donne
al) |
di garantire l'accesso a un'infrastruttura e a servizi Internet a banda larga e ad alta velocità affidabili; di investire e promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie nelle zone rurali e nell'agricoltura; di riconoscerne gli importanti benefici sociali, psicologici ed economici; di insistere sullo sviluppo di un approccio olistico (il «villaggio digitale»); di promuovere le pari opportunità relativamente all'accesso a tali tecnologie e alla formazione sul loro uso; |
am) |
di prestare attenzione alla presenza e al progresso delle donne nel settore dei media e ai contenuti mediatici non stereotipati; |
an) |
di incoraggiare le organizzazioni mediatiche pubbliche a stabilire le proprie politiche di parità, prevedendo una rappresentanza equilibrata di uomini e donne negli organi decisionali; |
ao) |
di garantire un efficace contrasto, pur nell'opportuno rispetto della libertà di espressione, alla crescente sessualizzazione dell'immagine delle donne e delle ragazze sui mezzi di comunicazione di massa; |
ap) |
di incoraggiare le organizzazioni mediatiche a evitare le procedure di una cultura organizzativa che spesso non favorisce l'equilibrio tra lavoro e vita privata; |
aq) |
di affrontare il divario salariale di genere nel settore dei media mediante misure anti-discriminazione che garantiscano parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro; |
ar) |
di adottare tutte le misure necessarie contro gli atti di violenza commessi nei confronti dei giornalisti d'inchiesta, prestando particolare attenzione alle giornaliste che sono spesso più vulnerabili; |
2.
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio nonché, per conoscenza, alla Commissione.
(1) GU C 316 del 22.9.2017, pag. 182.
(2) GU C 50 del 9.2.2018, pag. 25.
(3) Testi approvati, P8_TA(2017)0028.
(4) Testi approvati, P8_TA(2017)0099.
(5) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0329.
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
Giovedì 1o marzo 2018
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/65 |
P8_TA(2018)0048
Costituzione di una commissione speciale sui reati fiscali, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3)
Decisione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) (2018/2574(RSO))
(2019/C 129/09)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Conferenza dei presidenti, |
— |
vista la sua decisione del 12 febbraio 2015 (1) sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (la «commissione speciale TAXE 1»), |
— |
vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (2), |
— |
vista la sua decisione del 2 dicembre 2015 (3) sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (la «commissione speciale TAXE 2»), |
— |
vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (4), |
— |
vista la sua decisione dell'8 giugno 2016 (5) sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (la «commissione d'inchiesta PANA»), |
— |
vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (6), |
— |
visto l'articolo 197 del suo regolamento, |
1. |
decide di costituire una commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale con le seguenti attribuzioni:
|
2. |
decide che la commissione speciale dovrebbe tener conto nel proprio lavoro delle recenti rivelazioni, del 5 novembre 2017, riguardanti i Paradise Papers e di eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato; |
3. |
decide che la commissione speciale sarà composta di 45 membri; |
4. |
decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di 12 mesi, a decorrere dalla data di approvazione della presente decisione. |
(1) GU C 310 del 25.8.2016, pag. 42.
(2) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.
(3) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 201.
(4) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.
(5) GU L 166 del 24.6.2016, pag. 10.
(6) Testi approvati, P8_TA(2017)0491.
III Atti preparatori
PARLAMENTO EUROPEO
Giovedì 1o marzo 2018
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/68 |
P8_TA(2018)0044
Distribuzione assicurativa: data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (COM(2017)0792 — C8-0449/2017 — 2017/0350(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2019/C 129/10)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0792), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0449/2017), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0024/2018), |
A. |
considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P8_TC1-COD(2017)0350
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1o marzo 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/411)
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/70 |
P8_TA(2018)0045
Accordo bilaterale UE-USA su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (08054/2017 — C8-0338/2017 — 2017/0075(NLE))
(Approvazione)
(2019/C 129/11)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (08054/2017), |
— |
visto l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (08065/2017), |
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 114 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0338/2017), |
— |
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), |
— |
visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0008/2018), |
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America. |
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/71 |
P8_TA(2018)0046
Nomina di un membro della Corte dei conti — Annemie Turtelboom
Decisione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta nomina di Annemie Turtelboom a membro della Corte dei conti (C8-0008/2018 — 2018/0801(NLE))
(Consultazione)
(2019/C 129/12)
Il Parlamento europeo,
— |
visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0008/2018), |
— |
visto l'articolo 121 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0027/2018), |
A. |
considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
B. |
considerando che, nella sua riunione del 20 febbraio 2018, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti; |
1. |
esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Annemie Turtelboom membro della Corte dei conti; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri. |
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/72 |
P8_TA(2018)0047
Nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico
Decisione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta della Commissione relativa alla nomina di un membro del Comitato di risoluzione unico (N8-0052/2018 — C8-0036/2018 — 2018/0901(NLE))
(Approvazione)
(2019/C 129/13)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione del 14 febbraio 2018 relativa alla nomina di Boštjan Jazbec a membro del Comitato di risoluzione unico (N8-0052/2018), |
— |
visto l'articolo 56, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), |
— |
visto l'articolo 122 bis del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0030/2018), |
A. |
considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che i membri del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento debbano essere designati in base ai meriti, alle competenze, alla conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria; |
B. |
considerando che l'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che la procedura di selezione debba rispettare i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica; |
C. |
considerando che, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Commissione ha adottato il 20 dicembre 2017 un elenco dei candidati selezionati per la nomina di membro del Comitato di risoluzione unico di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento; |
D. |
considerando che l'elenco dei candidati è stato trasmesso al Parlamento europeo a norma dell'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014; |
E. |
considerando che il 14 febbraio 2018 la Commissione ha adottato una proposta relativa alla nomina di Boštjan Jazbec a membro del Comitato di risoluzione unico e l'ha trasmessa al Parlamento; |
F. |
considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche del candidato proposto per la funzione di membro del Comitato di risoluzione unico, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014; |
G. |
considerando che il 21 febbraio 2018 la commissione per i problemi economici e monetari ha tenuto un'audizione di Boštjan Jazbec, nel corso della quale il candidato ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltegli dai membri della commissione; |
1. |
approva la proposta della Commissione relativa alla nomina di Boštjan Jazbec a membro del Comitato di risoluzione unico per un periodo di cinque anni; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri. |
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/73 |
P8_TA(2018)0049
Definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 1o marzo 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)0750 — C8-0496/2016 — 2016/0392(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2019/C 129/14)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto i — trattino 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto ii — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 1 — lettera d — punto ii — trattino 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 3 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 3 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 4 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — punto 11 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'alcole utilizzato nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche è esclusivamente di origine agricola. |
1. L'alcole utilizzato nella produzione di bevande spiritose e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose è alcole etilico di origine agricola. |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I distillati utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche sono esclusivamente di origine agricola. |
2. I distillati utilizzati nella produzione di bevande spiritose e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose sono esclusivamente di origine agricola. |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Qualora l'alcol etilico o il distillato di origine agricola siano destinati alla commercializzazione, le materie prime da cui sono stati ottenuti sono riportate sui documenti di accompagnamento elettronici. |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
Articolo 5 |
Articolo 5 |
||||
Poteri delegati |
Poteri delegati |
||||
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 al fine di: |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 al fine di: |
||||
|
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||||
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|
||||
Gli atti delegati di cui al primo comma, lettere a) e b) , si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione. |
Gli atti delegati di cui al primo comma, lettera a), pur consentendo di tener conto dell'importanza dei metodi tradizionali negli Stati membri, si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall'andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione. |
||||
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo all'aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II. |
|
||||
Una nuova categoria può essere aggiunta alle seguenti condizioni: |
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3. In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per quanto concerne le deroghe ai requisiti delle definizioni tecniche di cui all'allegato I, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all'allegato II, parte II. |
3. In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per quanto concerne le deroghe ai requisiti delle definizioni tecniche di cui all'allegato I, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato II, parte I, e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all'allegato II, parte II. |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. I nomi delle materie prime o delle piante che sono riservati, come denominazioni, a determinate categorie di bevande spiritose possono essere utilizzati nella designazione e presentazione di tutti i prodotti alimentari, incluse le bevande spiritose, purché, soprattutto nel caso di bevande spiritose, sia garantito che i consumatori non siano indotti in errore. |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie da 15 a 47 nell'allegato II, parte I, può essere venduta con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie. |
3. La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie elencate nell'allegato II, parte I, può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie. |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ove la denominazione di vendita sia completata o sostituita conformemente al primo comma, lettera a), l'indicazione geografica può essere completata esclusivamente: |
Ove la denominazione giuridica sia completata o sostituita conformemente al primo comma, lettera a), l'indicazione geografica può essere completata esclusivamente: |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4 — comma 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'allusione a una categoria di bevanda spiritosa o a un'indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, per la presentazione delle bevande alcoliche l'allusione figura in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto. |
5. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'allusione a una categoria di bevanda spiritosa o a un'indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, per la presentazione delle bevande alcoliche l'allusione figura in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Etichettatura in caso di aggiunta di alcole |
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Se a una bevanda spiritosa elencata nelle categorie da 1 a 14 dell'allegato II è stato aggiunto alcole, diluito o non diluito, quale definito all'allegato I, punto 4, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Essa non può recare alcuna delle denominazioni riservate di cui alle categorie da 1 a 14. |
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni miscela reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». |
Ogni miscela reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa» , che figura chiaramente in una posizione ben visibile sull'etichetta . |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici e a condizione che l' invecchiamento della bevanda spiritosa sia avvenuto sotto il controllo delle autorità fiscali di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. |
3. Il periodo di invecchiamento o l'età possono essere menzionati nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo delle autorità fiscali di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti. La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l'elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dell'invecchiamento. |
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Quando nella presentazione o sull'etichetta di una bevanda spiritosa è indicato un periodo di maturazione o invecchiamento, questo deve anche essere indicato nel documento di accompagnamento elettronico. |
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, nel caso del brandy invecchiato mediante il sistema di invecchiamento dinamico o di «criaderas y solera», l'età media, calcolata secondo il metodo descritto nell'allegato II bis, può essere menzionata nella presentazione o nell'etichettatura solo se l'invecchiamento del brandy è sottoposto a un sistema di controllo autorizzato dall'autorità competente. L'età media indicata sull'etichettatura del brandy è espressa in anni e comprende un riferimento al sistema «criaderas y solera». |
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al paese o territorio d'origine a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). |
1. Qualora indicata, l'origine di una bevanda spiritosa corrisponde al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione del prodotto finito che ha conferito alla bevanda spiritosa il suo carattere e le sue qualità essenziali . |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Fermo restando il disposto del primo comma, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell'Unione e destinate all'esportazione, le indicazioni geografiche e i termini figuranti in corsivo nell'allegato II possono essere corredati di una traduzione, laddove ciò risulti essere un obbligo di legge del paese importatore. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette |
Utilizzo di un simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche |
Il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette può essere utilizzato nell'etichettatura e nella presentazione delle bevande spiritose . |
Nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose aventi un'indicazione geografica può essere utilizzato il simbolo dell'Unione per le indicazioni geografiche protette adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1151/2012 . |
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 16
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 16 |
Articolo 16 |
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Poteri delegati |
Poteri delegati |
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1. Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 43 per quanto riguarda: |
1. Onde tener conto dell'andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, garantendo nel contempo la tutela dei consumatori e tenendo conto dei metodi tradizionali, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43 , al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda: |
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2. Onde tener conto dei tradizionali processi di invecchiamento in uso negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa. |
2. Onde tener conto dei tradizionali processi di invecchiamento in uso negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe all'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda l'indicazione del periodo di invecchiamento o l'età nella presentazione o nell'etichettatura di una bevanda spiritosa. |
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3. In circostanze eccezionali, qualora lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 43, concernenti deroghe alle disposizioni sulla presentazione e sull'etichettatura contenute nel presente capo. |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare. |
1. Le indicazioni geografiche possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare. |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le indicazioni geografiche protette e le bevande spiritose che usano tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro: |
2. Le indicazioni geografiche e le bevande spiritose che usano tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro: |
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1. |
3. Le indicazioni geografiche non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La protezione delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 2 si applica altresì ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nell'Unione. |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2. |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche ai sensi del paragrafo 2. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni stabilite agli articoli da 61 a 72 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, alle superfici sulle quali sono prodotti vini idonei alla produzione di bevande spiritose che beneficiano di un'indicazione geografica. Ai fini di tali disposizioni, le superfici in questione possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 19 — comma 1 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 19 — comma 1 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c — punto 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Una domanda comune è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 20 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. |
Una domanda comune è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all'articolo 20 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi. |
5. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 22 |
soppresso |
Protezione nazionale transitoria |
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1. A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale. |
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2. Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata. |
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3. Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. |
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4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali. |
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. |
1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame consiste nel verificare che non vi siano errori manifesti nella domanda e, di norma, deve essere effettuato entro un termine di 6 mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica immediatamente per iscritto al richiedente i motivi del ritardo. |
La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. |
La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2 . |
1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, che respingono la domanda . |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 2 , che registrano il nome. |
2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 24, la Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43 , che registrano il nome. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Laddove si applica il diritto nazionale, la domanda segue la procedura stabilita dal diritto nazionale. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'esame della domanda verte sulla modifica proposta. |
3. L'esame della domanda tratta unicamente la modifica proposta. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 1 — parte introduttiva
Testo della Commissione |
Emendamento |
Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti: |
Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, al fine di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti: |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2. |
soppresso |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 29 — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli atti di cancellazione della registrazione di indicazioni geografiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione adotta , senza applicare la procedura di cui all'articolo 44 , paragrafo 2, atti di esecuzione che creano e tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («il registro»). |
La Commissione adotta atti delegati a integrazione del presente regolamento , in conformità dell'articolo 43, che creano e tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell'ambito del presente regime («il registro») , che sostituisce e ha la stessa valenza giuridica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. Il registro [inserire nota a piè di pagina con un collegamento diretto alla pagina web pertinente] fornisce un accesso diretto a tutti i disciplinari delle bevande spiritose registrate come indicazioni geografiche. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a integrazione del presente regolamento, in conformità dell'articolo 43, che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 30 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche. |
Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche soltanto previa adozione da parte della Commissione di un atto delegato a tal fine . |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 del presente regolamento lascia impregiudicate le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine applicabili ai prodotti ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi di produzione o di elaborazione obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata. |
3. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 34
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
Competenze di esecuzione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti |
Competenze con riguardo alle indicazioni geografiche esistenti |
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette dal regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro. |
Le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette dal regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro. |
2. Per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, può cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 44, paragrafo 2. |
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Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
A prescindere dalla legislazione nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori del settore alimentare soggetti a tale controllo. |
A prescindere dalla legislazione nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Le autorità competenti o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica protetta con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti. |
5. Le autorità competenti o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell'indicazione geografica con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento. |
1. Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento ( UE ) 2017 / 625 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 . |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 109 a 111 del regolamento ( UE ) 2017 / 625 . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Le relazioni annuali di cui all'articolo 44 , paragrafo 1, del regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. |
3. Le relazioni annuali di cui all'articolo 113 , paragrafo 1, del regolamento ( UE ) 2017 / 625 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 38
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 38 |
Articolo 38 |
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Poteri delegati |
Poteri delegati |
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1. Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 riguardo a: |
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2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43, le condizioni alle quali il disciplinare può comprendere informazioni relative al confezionamento, come previsto dall'articolo 19, lettera e), o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, come previsto dall'articolo 19, lettera h). |
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3. Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori del settore alimentare , la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43: |
3. Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 43: |
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4. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. |
4. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose. |
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5. Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, anche quando la modifica consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per stabilire le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche che dovranno essere approvate sia dagli Stati membri che dalla Commissione. |
5. Per agevolare l'iter amministrativo delle domande di modifica, anche quando la modifica consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per stabilire le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche che dovranno essere approvate sia dagli Stati membri che dalla Commissione. |
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6. Per impedire l'uso illegale di indicazioni geografiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle opportune misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo. |
6. Per impedire l'uso illegale di indicazioni geografiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle opportune misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo. |
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7. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle misure necessarie per la notificazione degli operatori del settore alimentare alle autorità competenti. |
7. Per garantire l'efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 con riguardo alle misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti. |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 40 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di tale osservanza. |
1. Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose in conformità del regolamento (UE) 2017/625 . Essi adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di tale osservanza. |
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall' entrata in vigore del presente regolamento. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 46 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli articoli da 19 a 23, 28 e 29 si applicano alle domande di protezione e alle domande di modifica e di cancellazione presentate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. |
3. Gli articoli da 19 a 23, 28 e 29 si applicano alle domande di protezione e alle domande di modifica e di cancellazione presentate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. Il riferimento ai disciplinari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7, include altresì, ove opportuno, le schede tecniche delle bevande spiritose protette a norma del regolamento (CE) n. 110/2008, segnatamente con riguardo al presente articolo e agli articoli 18, 28, 29, 35, 38 e 39 del presente regolamento. |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 96
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 2 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Quando sia fatto riferimento alle materie prime utilizzate, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da dette materie prime. |
Quando sia fatto riferimento alle materie prime utilizzate, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da tali materie prime. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 3 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 101
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 3 — lettera f
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 103
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato I — punto 16 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 1 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 1 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 2 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Se approvato, i termini «Whisky» o «Whiskey» dovranno apparire in corsivo.) |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 2 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 2 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 3 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 3 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 4 — lettera f ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 5 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 5 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 5 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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||
|
(Se approvato, i termini termini «brandy» e «Weinbrand» dovranno apparire in corsivo.) |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 6 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 7 — lettera a — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 122
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 7 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 8 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 8 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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||
|
(Se approvato, il termine «raisin brandy» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera a — punto iv
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera b — punto ii bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
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|
Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera f — comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In alternativa, la denominazione di vendita «Obstler» può essere utilizzata per l'acquavite di frutta ottenuta esclusivamente da diverse varietà di mele, pere o entrambe. |
|
(Se approvato, il termine «Obstler» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 9 — lettera h bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 10 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 10 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 11 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 12 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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||||
|
(Se approvato, i termini «Hefebrand» o «acquavite di fecce» dovranno essere scritti in corsivo.) |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 12 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 12 — lettera f bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
||
|
(Se approvato, il termine «Hefebrand» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 13 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 13 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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||
|
(Se approvato, i termini «Bierbrand» e «eau-de-vie de bière» dovranno essere scritti in corsivo.) |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 14 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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||||
|
(Se approvato, i termini «Topinambur» o «acquavite di elianto» dovranno essere scritti in corsivo.) |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 14 — lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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||
|
(Se approvato, il termine «topinambur» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera a — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola sono conformi a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 1, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol. |
I valori massimi dell'impurezza per l'alcole etilico di origine agricola utilizzato per produrre vodka sono conformi a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 1, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100 % vol. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 143
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 145
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 15 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Se approvato, il termine «vodka» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto i
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 147
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 16 — lettera a — punto ii — trattino 32 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 17 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 151
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 17 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 17 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 19 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 20 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 21 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 21 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 22 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 22 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 24 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 26 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 161
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 27 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 28 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 28 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 29 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 30 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 30 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 167
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 31 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 168
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 31 — lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Se approvato, la seconda occorrenza del termine «vodka» dovrà essere scritta in corsivo.) |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 170
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera d– comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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In alternativa la denominazione di vendita «liquore» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri. |
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(Se approvato, il termine «liquore» dovrà essere scritto in corsivo.) |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 32 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 172
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 34 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 35 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 36 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 37 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 38 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(La categoria «bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» deve essere spostata tra la categoria 31 «Vodka» e la categoria 32 «Liquore».) |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 39 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 39 — lettera a — punto ii
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 179
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 40 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 41 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 42 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 185
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 43 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 44 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 45 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Allegato II — parte I — categoria 46 — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Allegato II — parte II — punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 190
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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ALLEGATO II bis |
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SISTEMA DI INVECCHIAMENTO DINAMICO O «CRIADERAS Y SOLERA» |
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Il sistema di invecchiamento dinamico o «criaderas y solera» consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente. |
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Definizioni |
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Livelli di invecchiamento: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera». |
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Estrazione: volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti e dei recipienti di rovere di un livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti e nei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della solera, per essere spedito. |
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|
Reinserimento: volume del brandy estratto dai fusti e recipienti di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e miscelato con il contenuto dei fusti e dei recipienti di rovere del livello di invecchiamento successivo. |
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Invecchiamento medio: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato come quoziente tra il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento e il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello (solera) nel corso di un anno. |
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L'invecchiamento medio del brandy estratto dalla solera può essere calcolato applicando la seguente formula: t̅ = Vt/Ve |
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in cui: |
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Invecchiamento medio minimo. In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità inferiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi. |
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In caso di fusti e recipienti di rovere con capacità uguale o superiore a 1 000 litri, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore al numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno un anno. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0021/2018).
(1bis) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(1ter) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(1quater) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(12) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(12) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(1bis) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(16) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(19) Regolamento ( CE ) n. 882 / 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30 .4. 2004 , pag. 1).
(19) Regolamento ( UE ) 2017 / 625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali , sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7 .4. 2017 , pag. 1).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/134 |
P8_TA(2018)0050
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2019/C 129/15)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0335), |
— |
visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0195/2017), |
— |
vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (1), |
— |
visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0016/2018), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 18 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 18 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 23 — lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. All'atto dello svolgimento delle revisioni legali delle dichiarazioni dei loro clienti, i revisori sono soggetti agli obblighi di identificazione e di comunicazione di informazioni in merito alle potenziali violazioni da parte dell'entità sottoposta a revisione o dei suoi intermediari degli obblighi di identificazione e di comunicazione di informazioni stabiliti nel presente articolo di cui il revisore sia venuto a conoscenza. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per richiedere ai revisori di presentare le informazioni alle autorità competenti in merito a tali violazioni entro 10 giorni lavorativi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle loro relazioni di revisione. |
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi, laddove hanno diritto al segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, l'obbligo di comunicare informazioni su un tale meccanismo o serie di meccanismi è responsabilità del contribuente e gli intermediari informano i contribuenti di tale responsabilità, dovuta al segreto professionale. |
2. Ciascuno Stato membro può adottare, se del caso, le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o su una serie di tali meccanismi, laddove hanno diritto al segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, l'obbligo di comunicare informazioni su un tale meccanismo o serie di meccanismi è responsabilità del contribuente e gli intermediari informano per iscritto i contribuenti di tale responsabilità, dovuta al segreto professionale , conservando una conferma di ricezione firmata dal contribuente. Il contribuente comunica alle autorità competenti le informazioni sul meccanismo o sulla serie di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro dieci giorni lavorativi. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attuati tra il [data dell'accordo politico] e il 31 dicembre 2018. Gli intermediari e i contribuenti, ove opportuno, inviano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 marzo 2019. |
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari , ai revisori e ai contribuenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attivi al … [data dell'entrata in vigore della presente direttiva] e quelli che entreranno in vigore successivamente . |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per valutare i meccanismi fiscali oggetto di comunicazione di informazioni tramite lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, nonché per fornire le necessarie risorse alle rispettive autorità fiscali. |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera a
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera c
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera d
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera e
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 6 — lettera h
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. |
7. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche , fornendo risorse sufficienti, necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis bis — paragrafo 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a ), c) e h ). |
8. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere b ), c) , d), e ), f ) e g) . La Commissione pubblica un elenco dei meccanismi transfrontalieri oggetto di notifica, senza alcun riferimento al rispettivo intermediario o contribuente. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi. |
Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale , con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione , in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, paragrafi 5, 6 e 7 , sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi . |
Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a detto articolo. Inoltre, le informazioni scambiate nell'ambito dello scambio automatico di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis, sono accessibili anche tramite il registro centrale, con accesso limitato agli Stati membri e alla Commissione. |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 21 — paragrafo 5 — comma 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafo 8 . Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis e i risultati pratici ottenuti . La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. |
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis ; la qualità e il volume delle informazioni scambiate; le modifiche legislative proposte o attuate sulla base delle lacune del quadro normativo evidenziate da queste informazioni . La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Sulla base di tali valutazioni la Commissione avanza proposte legislative per colmare le lacune nel diritto vigente. |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 — punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 6
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 bis bis — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 26 bis, per modificare l'allegato IV al fine di includere nell'elenco degli elementi distintivi i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in risposta alle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni sugli stessi. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 26 bis, per modificare l'allegato IV al fine di includere nell'elenco degli elementi distintivi i meccanismi o le serie di meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, in risposta alle informazioni aggiornate su tali meccanismi o serie di meccanismi provenienti dalla comunicazione obbligatoria di informazioni sugli stessi. A tal fine, ogni due anni, sulla base delle informazioni disponibili in merito ai meccanismi nuovi o modificati di evasione ed elusione fiscali, essa pubblica i suoi nuovi criteri sotto forma di progetto quattro mesi prima di renderli esecutivi. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 25 bis — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. |
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. La Commissione può pubblicare una tabella indicativa delle sanzioni. |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 8
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 26 bis — paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. Entro il … [tre anni dalla data in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Allegato 1
Direttiva 2011/16/UE
Allegato IV — Criterio del vantaggio principale — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il criterio sarà soddisfatto laddove il vantaggio principale di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati. |
Il criterio sarà soddisfatto laddove uno dei vantaggi principali di un meccanismo o di una serie di meccanismi è quello di ottenere un vantaggio fiscale se è possibile stabilire che il vantaggio è il risultato che ci si può attendere da un tale meccanismo o da una serie di meccanismi, anche traendo beneficio dal modo specifico in cui il meccanismo o la serie di meccanismi sono strutturati. |
(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0310.
(27) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
(27) Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/154 |
P8_TA(2018)0053
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 — C8-0011/2018 — 2018/2014(BUD))
(2019/C 129/16)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0686 — C8-0011/2018), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) («regolamento FEG»), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0033/2018), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile; |
C. |
considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2017/006 ES/Galicia apparel per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 303 collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 14 della NACE Revisione 2 (confezione di articoli di abbigliamento) nella regione di livello NUTS 2 della Galizia (ES11) in Spagna; |
D. |
considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di nove mesi in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2, in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 di uno Stato membro; |
1. |
conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Spagna ha diritto a un contributo finanziario pari a 720 000 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % dei costi totali (1 200 000 EUR); |
2. |
osserva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda il 19 luglio 2017 e che, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive da parte della Spagna, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 28 novembre 2017 e lo ha notificato al Parlamento il 15 gennaio 2018; |
3. |
osserva che la Spagna sostiene che gli esuberi siano legati alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, più in particolare alla liberalizzazione degli scambi nel settore tessile e dell'abbigliamento, a seguito della scadenza dell'Accordo multifibre dell'Organizzazione mondiale del commercio alla fine del 2004, che ha comportato cambiamenti radicali nella struttura del commercio mondiale; |
4. |
ricorda che si prevede che gli esuberi, verificatisi in cinque imprese, eserciteranno un'enorme pressione sui territori interessati e che l'impatto degli esuberi è legato alle difficoltà di reimpiego, dovute alla penuria di posti di lavoro, dato che il territorio è distante dai principali centri industriali, al basso livello di istruzione dei lavoratori licenziati, alle loro competenze professionali specifiche sviluppate in un settore ora in declino e all'elevato numero di persone in cerca di occupazione; |
5. |
sottolinea che Ordes, la regione interessata dagli esuberi, è fortemente dipendente dall'industria dell'abbigliamento e ha registrato un forte calo nel numero delle imprese del settore negli ultimi anni; si rammarica del fatto che il PIL pro capite della regione sia anch'esso in calo; |
6. |
ritiene che, tenuto conto del calo della popolazione, del PIL pro capite e della base industriale della regione interessata, la richiesta soddisfi i criteri di intervento del FEG, anche se riguarda meno di 500 collocamenti in esubero; |
7. |
è consapevole che l'aumento delle importazioni nell'Unione ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi, che ha avuto ripercussioni negative sulla posizione finanziaria delle imprese nel settore tessile dell'Unione e ha determinato, nel settore tessile e dell'abbigliamento, una tendenza generale alla delocalizzazione della produzione verso paesi al di fuori dell'Unione, in cui i costi sono inferiori; riconosce che in Galizia ciò si è tradotto in una costante diminuzione del numero di imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e, di conseguenza, in un aumento degli esuberi; |
8. |
sottolinea che l'83,5 % dei beneficiari interessati sono donne, per la maggior parte di età compresa tra i 30 e i 54 anni; riconosce, in considerazione di tale dato, l'importanza delle misure attive del mercato del lavoro cofinanziate dal FEG al fine di migliorare le opportunità di reinserimento professionale di tale gruppo vulnerabile; |
9. |
esprime preoccupazione per il fatto che tali esuberi potrebbero aggravare ulteriormente la situazione occupazionale cui questa regione ha fatto fronte sin dall'inizio della crisi economica e finanziaria; |
10. |
osserva che la Spagna prevede sei tipi di azioni a favore dei lavoratori in esubero ai quali la domanda in esame fa riferimento: i) sessioni di accoglienza e seminari preparatori, ii) orientamento professionale, iii) formazione, iv) assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro, v) tutoraggio a seguito del reinserimento professionale, vi) incentivi; ritiene che il contributo alle spese di assistenza a persone non autosufficienti sia di particolare importanza, visto il profilo dei lavoratori in esubero; |
11. |
ritiene che l’offerta di formazione professionale debba ampliare la gamma delle opportunità per le persone disoccupate, che le attività di formazione debbano essere collegate a uno studio prospettico delle tendenze occupazionali, il quale dovrebbe essere inserito nel quadro delle azioni a titolo del presente finanziamento, e che la formazione dovrebbe ampliare le possibilità di carriere professionali senza pregiudizi di genere o limitazione per il lavoro non qualificato; |
12. |
ritiene che il programma approvato dovrebbe sostenere, attraverso la consulenza e il sostegno finanziario, iniziative per la formazione di cooperative che dovrebbero essere avviate dalle persone che ricevono i servizi personalizzati previsti. |
13. |
ricorda che la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati che beneficia del FEG dovrebbe essere mirata verso iniziative che contribuiscano all'occupazione, al rafforzamento delle competenze dei lavoratori e alla valorizzazione del loro percorso professionale, in vista di un loro ravvicinamento al mondo imprenditoriale, comprese le cooperative, e dovrebbe essere coordinata con i programmi esistenti dell'Unione, tra cui il Fondo sociale europeo; |
14. |
prende atto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali; |
15. |
si rammarica del fatto che la presente richiesta non preveda misure per i giovani che non studiano, non lavorano e non seguono un corso di istruzione o formazione (NEET), data la tendenza dei giovani ad abbandonare la regione alla ricerca di maggiori opportunità economiche; |
16. |
constata che le misure di sostegno al reddito costituiranno il 18,21 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati, ben al di sotto del massimale del 35 % stabilito nel regolamento FEG; rileva che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro; |
17. |
ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, la progettazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; accoglie con favore la dichiarazione della Spagna secondo cui il pacchetto coordinato presenta notevoli potenzialità per agevolare tale passaggio; |
18. |
sottolinea che le autorità spagnole hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; |
19. |
accoglie con favore la conferma ottenuta dalla Spagna, secondo cui il contributo finanziario del FEG non sostituirà le azioni che le imprese in questione sono tenute ad adottare in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
20. |
invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG; |
21. |
ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG; |
22. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
23. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/515.)
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 129/158 |
P8_TA(2018)0054
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2017/007 SE/Ericsson
Risoluzione del Parlamento europeo del 1o marzo 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 — C8-0010/2018 — 2018/2012(BUD))
(2019/C 129/17)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0782 — C8-0010/2018), |
— |
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG), |
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12, |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13, |
— |
vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013, |
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vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0032/2018), |
A. |
considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; |
B. |
considerando che, al fine di facilitare la ridistribuzione e il reinserimento dei lavoratori collocati in esubero, l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamica e messa a disposizione nel modo più rapido ed efficace possibile; |
C. |
considerando che la Svezia ha presentato la domanda EGF/2017/007 SE/Ericsson per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 2 388 collocamenti in esubero nel settore economico classificato alla divisione 26 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) nelle regioni di livello NUTS 2 di Stoccolma (SE11), Västsverige (SE23) e Östra Mellansverige (SE12), nonché nella zona di Sydsverige (SE22); |
D. |
considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata; |
E. |
considerando che negli ultimi anni sono state presentate diverse domande per grandi imprese operanti nel medesimo settore o in settori correlati; |
1. |
conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Svezia ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 130 400 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60 % del costo totale di 3 550 667 EUR; |
2. |
osserva che le autorità svedesi hanno presentato la domanda il 9 agosto 2017 e che, dopo aver ricevuto informazioni aggiuntive dalla Svezia, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 18 dicembre 2017 e l'ha notificata al Parlamento il 15 gennaio 2018; |
3. |
ricorda che si tratta della seconda domanda della Svezia per ottenere un contributo finanziario a titolo del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso Ericsson, dopo una prima domanda presentata nel marzo 2016 e oggetto di una decisione positiva (4); |
4. |
deplora gli scarsi risultati del precedente caso FEG del 2016 che riguardava degli esuberi presso Ericsson, ma si compiace che da tale caso siano stati tratti degli insegnamenti; prende atto con soddisfazione del fatto che gli ex dipendenti interessati dall'attuale domanda potranno approfittare delle possibilità di istruzione e formazione senza ripercussioni negative per la loro indennità di licenziamento; |
5. |
osserva che la Svezia sostiene che gli esuberi sono legati alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, più in particolare alla crescita negativa di Ericsson in Svezia, nella sfera operativa incentrata sull'hardware del settore delle telecomunicazioni, a causa della concorrenza globale; osserva che Ericsson sta gradualmente riducendo il personale in Svezia, ma allo stesso tempo sta registrando una crescita a livello mondiale; |
6. |
è consapevole del fatto che vi è un'elevata domanda di persone con competenze nel settore informatico nelle diverse regioni, mentre le competenze dei lavoratori licenziati da Ericsson non coincidono con le esigenze del mercato del lavoro; riconosce che si stanno collocando in esubero molte persone con le stesse competenze nello stesso periodo e nelle stesse aree geografiche; ritiene che gli operai e i lavoratori più anziani abbiano un particolare bisogno di assistenza; rileva che il FEG potrebbe anche facilitare la circolazione transfrontaliera dei lavoratori da settori in contrazione situati in alcuni Stati membri a settori in espansione in altri Stati membri; |
7. |
ricorda la diversità dei dipendenti, impiegati così come operai, colpiti dagli esuberi; nutre preoccupazione per il fatto che, per quanto riguarda alcuni lavoratori, il problema è un mercato del lavoro caratterizzato da una domanda piuttosto bassa nelle industrie manifatturiere tradizionali; riconosce che le opportunità per questi lavoratori nei settori dei servizi pubblici o privati richiederebbero enormi sforzi di riqualificazione; |
8. |
osserva che la domanda riguarda 2 388 lavoratori collocati in esubero da Ericsson, 900 dei quali saranno interessati dalle misure proposte; sottolinea che oltre il 30 % delle persone appartenenti al predetto gruppo è di età compresa fra i 55 e i 64 anni, con competenze specifiche per l'industria di hardware per le telecomunicazioni e obsolete per l'attuale mercato del lavoro, e che tali persone si trovano pertanto in una posizione svantaggiata per rientrare nel mercato del lavoro, oltre a rischiare di diventare disoccupati di lunga durata; si compiace, pertanto, dell'attenzione posta dal progetto sulle «Misure a favore dei gruppi svantaggiati»; |
9. |
accoglie con favore la decisione di fornire un aiuto specializzato ai lavoratori ultracinquantenni collocati in esubero che rischiano di diventare disoccupati di lunga durata e a coloro che hanno difficoltà di apprendimento o fisiche, in considerazione delle maggiori sfide che dovranno verosimilmente affrontare nella ricerca di un lavoro alternativo; |
10. |
osserva che il costo delle indennità e degli incentivi per i lavoratori licenziati raggiunge quasi il limite del 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG e che tali azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro; |
11. |
osserva che la Svezia prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: i) consulenza e pianificazione della carriera, ii) misure a favore dei gruppi svantaggiati, iii) sostegno all'imprenditorialità, iv) istruzione e formazione, v) indennità per la ricerca di un lavoro e indennità di mobilità; rileva, inoltre, che le azioni proposte aiuterebbero i lavoratori collocati in esubero ad adeguare le loro competenze e a facilitare la loro transizione verso nuovi posti di lavoro o a creare le proprie imprese; sottolinea che le misure descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FEG e non sostituiscono le misure di protezione sociale; accoglie con favore la decisione della Svezia di iniziare a fornire i servizi personalizzati ai beneficiari interessati nel febbraio 2017, in anticipo rispetto alla domanda di mobilitazione del FEG; |
12. |
riconosce che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e i soggetti pubblici locali; chiede maggiori consultazioni con gli imprenditori, al fine di adeguare lo sviluppo di nuove competenze e la formazione alle loro esigenze; |
13. |
ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse; si compiace dell'obbligo per il Servizio pubblico svedese per l'impiego di inserire le esigenze ambientali nei propri bandi di gara e nella propria prassi; |
14. |
sottolinea che le autorità svedesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; |
15. |
ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; |
16. |
invita la Commissione ad esortare le autorità nazionali a fornire maggiori dettagli, nelle future proposte, sui settori che hanno prospettive di crescita, e quindi possibilità di creare occupazione, e a raccogliere dati comprovati sull'impatto dei finanziamenti a titolo del FEG, compresi quelli sulla qualità, la durata e la sostenibilità dei nuovi posti di lavoro, sul numero e sulla percentuale di lavoratori autonomi e start-up e sul tasso di reinserimento raggiunto grazie al FEG; |
17. |
ribadisce il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG; |
18. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
19. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Decisione (UE) 2016/1858 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia) GU L 284 del 20.10.2016, pag. 25).
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/514.)