ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 126/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9175 — Total/Chevron Denmark) ( 1 ) |
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2019/C 126/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9253 — Mercuria/Aegean) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 126/03 |
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2019/C 126/04 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] ( 1 ) |
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Corte dei conti |
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2019/C 126/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 126/06 |
Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.9271 — 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure/DirectRoute (Fermoy)] — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 126/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9272 — 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute (Limerick) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 126/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9310 — PFR/IFM/PSA/DCT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9175 — Total/Chevron Denmark)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 126/01)
Il 7 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9175. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9253 — Mercuria/Aegean)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 126/02)
Il 29 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9253. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
4 aprile 2019
(2019/C 126/03)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1219 |
JPY |
yen giapponesi |
125,01 |
DKK |
corone danesi |
7,4639 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85418 |
SEK |
corone svedesi |
10,4075 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1207 |
ISK |
corone islandesi |
133,80 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6308 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,693 |
HUF |
fiorini ungheresi |
319,81 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2892 |
RON |
leu rumeni |
4,7495 |
TRY |
lire turche |
6,3230 |
AUD |
dollari australiani |
1,5781 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4987 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8062 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6599 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5187 |
KRW |
won sudcoreani |
1 276,07 |
ZAR |
rand sudafricani |
15,8758 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5353 |
HRK |
kuna croata |
7,4320 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 895,08 |
MYR |
ringgit malese |
4,5768 |
PHP |
peso filippino |
58,637 |
RUB |
rublo russo |
73,3377 |
THB |
baht thailandese |
35,654 |
BRL |
real brasiliano |
4,3340 |
MXN |
peso messicano |
21,5469 |
INR |
rupia indiana |
77,5930 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/3 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
[Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) ]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 126/04)
Decisioni di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Denominazione della sostanza |
Titolare dell’autorizzazione |
Numero di autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2019) 2309 |
29 marzo 2019 |
Triossido di cromo N. CE 215-607-8, N. CAS 1333-82-0 |
Federal-Mogul Valvetrain GmbH, Hannoversche Strasse 73, 30980 Barsinghausen, Germania |
REACH/19/5/0 |
Uso del triossido di cromo nella cromatura funzionale di valvole utilizzate in motori a benzina e diesel per veicoli leggeri e pesanti. |
21 settembre 2029 |
A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente e non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee in termini di fattibilità tecnica ed economica. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
Corte dei conti
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/4 |
Relazione speciale n. 05/2019
Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD): un sostegno prezioso, ma il contribuito fornito alla riduzione della povertà non è ancora dimostrato
(2019/C 126/05)
La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 05/2019: «Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD): un sostegno prezioso, ma il contribuito fornito alla riduzione della povertà non è ancora dimostrato».
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
[Caso M.9271 — 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure/DirectRoute (Fermoy)]
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 126/06)
1.
In data 29 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
3i Group plc («3i», Regno Unito), |
— |
TIIC Management S.à.r.l. («TIIC Management», Lussemburgo), |
— |
Aberdeen Infrastructure Partners LP Inc («AIPLP», Guernsey), |
— |
DirectRoute (Fermoy) Holdings Limited («Fermoy HoldCo», Irlanda), con controllo esclusivo su DirectRoute (Fermoy) Limited («FermoyCo», Irlanda). |
3i, TIIC Management e AIPL acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Fermoy HoldCo.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— 3i: impresa di investimento internazionale con due attività complementari (Private Equity e Infrastrutture), specializzata nei principali mercati di investimento nell’Europa settentrionale e nell’America del Nord,
— TIIC Management: impresa paneuropea che investe in progetti infrastrutturali nel mercato medio in tutta Europa nel settore dei trasporti e sociale;
— AIPLP: portafoglio di investimenti costituito dalle attività Private Finance Initiative e Public Private Partnerships (PPP);
— Fermoy HoldCo: società madre di FermoyCo che da 30 anni opera nella gestione e manutenzione della bretella Rathcormac/Fermoy sulla M8 (Irlanda) in virtù di un contratto di concessione aggiudicato nel 2004.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:
M.9271 — 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure/DirectRoute (Fermoy).
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9272 — 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute (Limerick)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 126/07)
1.
In data 29 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
3i Group plc («3i», Regno Unito), |
— |
TIIC Management S.à.r.l. («TIIC Management», Lussemburgo), |
— |
Meridiam Infrastructure Finance S.à.r.l. («Meridiam», Lussemburgo), |
— |
DirectRoute (Limerick) Holdings Limited («Limerick HoldCo», Irlanda), con controllo esclusivo su DirectRoute (Limerick) Limited («LimerickCo», Irlanda). |
3i, TIIC Management e Meridiam acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Limerick HoldCo.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— 3i: impresa di investimento internazionale con due attività complementari (Private Equity e Infrastrutture), specializzata nei principali mercati di investimento nell’Europa settentrionale e nell’America del Nord,
— TIIC Management: impresa paneuropea che investe in progetti infrastrutturali nel mercato medio in tutta Europa nel settore dei trasporti e sociale,
— Meridiam: impresa internazionale di investimento che sviluppa, finanzia e gestisce progetti infrastrutturali,
— Limerick HoldCo: società madre di LimerickCo che da 35 anni opera nella gestione e manutenzione della circonvallazione M7 Limerick Southern Ring Road sulla M7 (Irlanda) in virtù di un contratto di concessione aggiudicato nell’agosto 2006.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9272 — 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute (Limerick).
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
5.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 126/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9310 — PFR/IFM/PSA/DCT)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 126/08)
1.
In data 1o aprile 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Polski Fundusz Rozwoju SA («PFR», Polonia); |
— |
IFM Investors Pty Ltd («IFM Investors», Australia); |
— |
PSA Baltics NV («PSA Baltics», Belgio), controllata al 100 % di PSA International Pte Ltd («PSA», Singapore); e |
— |
Gdansk Port Holdings S.à.r.l. («GPHS», Lussemburgo), una holding che controlla DCT Gdańsk SA («DCT», Polonia). |
PFR, IFM Investors e PSA acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di GPHS.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— PFR: società capofila di un gruppo di istituti finanziari e di consulenza che sostengono le imprese, i governi locali e i singoli nei loro investimenti a favore dello sviluppo sociale ed economico sostenibile della Polonia;
— IFM Investors: società di gestione di investimenti a livello mondiale con attività nelle infrastrutture, negli strumenti di capitale quotati, in capitali privati e investimenti in debito;
— PSA Baltics: una controllata indiretta al 100 % di PSA, società di gestione di terminal di trasporto marittimo a livello mondiale; presta principalmente servizi di stivaggio nei porti, soprattutto servizi di terminal per navi portacontainer di linea;
— GPHS: holding di DCT, che gestisce due banchine container offshore nel porto di Danzica, Polonia.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9310 — PFR/IFM/PSA/DCT
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax + 32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).