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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2019/C 123/10 |
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2019/C 123/11 |
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Commissione europea |
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2019/C 123/12 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2019/C 123/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 123/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9295 — Daimler/Geely/Ride-hailing JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 123/15 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9305 — Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8808 — T-Mobile Austria/UPC Austria)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/01)
Il 9 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8808. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8837 — Blackstone/Thomson Reuters F&R Business)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/02)
Il 20 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8837. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8883 — PPF Group/Telenor Target Companies)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/03)
Il 27 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8883. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8842 — Tele2/Com Hem Holding)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/04)
L’8 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8842. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9086 — 3i/Arbejdsmarkedets Tillægspension/Tampnet)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/05)
Il 12 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9086. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8989 — Sony/EMI Music Publishing)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/06)
Il 26 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8989. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9091 — SNAM/SGI/Sardinia Newco)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/07)
Il 29 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9091. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9049 — E.ON/Clever/UFC Scandinavia JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/08)
Il 12 novembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9049. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9120 — Carlyle/Apollo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/09)
Il 10 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9120. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/6 |
Avviso all’attenzione di talune persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2019/C 123/10)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone di cui all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio (2) e designate negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 e nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (3), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato la designazione di tali persone, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2011/137/PESC del Consiglio (4) e al regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (5) debbano continuare ad applicarsi a tali persone.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2016/44, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio prima del 15 agosto 2019, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato. La richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIO |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34.
(2) GU L 93 del 2.4.2019, pag. 15.
(3) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/7 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
(2019/C 123/11)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
La base giuridica del trattamento dei dati è la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio (3).
Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIO |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1333, modificata dalla decisione (PESC) 2019/539.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione delle persone interessate, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
Commissione europea
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/8 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o aprile 2019
Tassi di cambio dell'euro (2)
1o aprile 2019
(2019/C 123/12)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1236 |
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JPY |
yen giapponesi |
124,68 |
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DKK |
corone danesi |
7,4641 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85658 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4200 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1180 |
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ISK |
corone islandesi |
137,70 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,6380 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,791 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
321,04 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2990 |
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RON |
leu rumeni |
4,7626 |
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TRY |
lire turche |
6,2135 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5775 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5006 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8201 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6458 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5213 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 275,24 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,9175 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5410 |
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HRK |
kuna croata |
7,4268 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 983,21 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5848 |
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PHP |
peso filippino |
58,972 |
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RUB |
rublo russo |
73,7449 |
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THB |
baht thailandese |
35,657 |
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BRL |
real brasiliano |
4,3564 |
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MXN |
peso messicano |
21,6437 |
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INR |
rupia indiana |
77,8885 |
(1) Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/9 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese
(2019/C 123/13)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese («i paesi interessati»), la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 3 gennaio 2019 da Euroalliages («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione di ferrosilicio.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da ferrosilicio («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione (3). Le misure antidumping sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese (la «RPC»), dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia sono state inizialmente istituite nel 2008 dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio (4). Nel 2009 il regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2009 del Consiglio ha abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica di Macedonia del Nord (5).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1 Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
4.1.1 Russia
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Russia, l’asserzione del rischio di reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in Russia e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione nonché in Giappone, Turchia e Corea del Sud, dato che attualmente i volumi delle importazioni nell’Unione dalla Russia non sono significativi.
In base a questo confronto, che dimostra il dumping, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della Russia.
4.1.2 Repubblica popolare cinese
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC al fine di dimostrare il ricorso a pratiche di dumping, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
A sostegno delle asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente ha citato le informazioni contenute nella relazione per paese dei servizi della Commissione del 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nella RPC (6). Il richiedente ha sostenuto in particolare che la produzione e la vendita del prodotto in esame possono essere influenzate dalle distorsioni menzionate nella relazione per paese, tra l’altro, al punto 12.4.3 sulle restrizioni all’esportazione (al ferrosilicio sono applicati dazi all’esportazione) e al capitolo sulle distorsioni generali, principalmente relative all’elettricità, che costituisce una voce di costo importante nella produzione del ferrosilicio.
Inoltre il richiedente ha presentato uno studio intitolato «Analysis of state-induced market distortions in the Chinese ferroalloys and silicon industry» (Analisi delle distorsioni del mercato determinate dallo Stato nell’industria cinese delle ferroleghe e del silicio) del settembre 2018, che descrive in dettaglio l’esistenza di interventi e di interferenze statali nell’industria delle ferroleghe (compreso il ferrosilicio) in Cina, ad esempio sotto forma di: a) sovvenzioni dirette, b) agevolazioni fiscali, c) sostegno a livello di terreni, capitale e manodopera e d) altri strumenti di politica industriale della Cina, quali le restrizioni all’esportazione (ad es. dazi all’esportazione) e la promozione delle esportazioni (ad es. sovvenzioni all’esportazione e sostegno finanziario).
Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione nonché in Giappone, Corea del Sud e Indonesia. I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio. (7)
4.2 Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati verso l’Unione, in considerazione dell’esistenza di capacità inutilizzate dei produttori esportatori in Russia e nella RPC, della chiusura di alcuni mercati importanti come gli Stati Uniti e dell’attrattiva del mercato europeo in termini di volumi e prezzi.
Il richiedente sostiene infine che il miglioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione sia principalmente dovuto all’esistenza delle misure. L’industria dell’UE può essere sana e redditizia quando le condizioni del mercato sono eque. Se le misure dovessero scadere, la ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Come già annunciato (8), il cosiddetto pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale [regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) entrato in vigore l’8 giugno 2018] ha introdotto, tra l’altro, cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati. Il calendario della presente inchiesta, come stabilito nel presente avviso, comprende istruzioni specifiche per la presentazione delle informazioni nelle varie fasi dell’inchiesta e per l’organizzazione delle audizioni. Le proroghe dei termini saranno soggette a regole più rigorose e le richieste di tali proroghe saranno considerate solo se debitamente motivate. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle altre comunicazioni della Commissione.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2 Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni sugli input e sui codici del sistema armonizzato (SA) indicati nella domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10).
5.3 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (11) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o meno tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori dei paesi interessati oggetto dell’inchiesta
Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori dei paesi interessati, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori dei paesi interessati saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (12).
Il questionario sarà anche messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità dei paesi interessati.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), la Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, informa le parti interessate, con una nota aggiunta al fascicolo da queste consultabile, in merito alle fonti pertinenti che essa può utilizzare ai fini della determinazione del valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo rispetto alla RPC è il Sud Africa. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, ove applicabile, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III del presente avviso entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione.
La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve inoltre essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo della RPC.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (13) (14)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (15).
5.4 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.4.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori dell’Unione e/o le associazioni di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2382.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2382. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le osservazioni delle parti interessate riguardanti la definizione del prodotto devono in particolare essere presentate entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, alle parti interessate può comunque essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un’audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (16). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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6. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e in ogni caso entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetta le comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione dei risultati definitivi dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sui risultati definitivi, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni presentate da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione.
Il calendario fissato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.
Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma saranno limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio, la proroga del termine non può superare i sette giorni. Per quanto riguarda i termini per la presentazione di altre informazioni specificate nel presente avviso, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.
(1) GU C 243 dell’11.7.2018, pag. 8.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 13).
(4) Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1297/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che abroga il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio sulle importazioni di ferrosilicio originario dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 351 del 30.12.2009, pag. 1).
(6) Commission Staff Working Document, on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(7) I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(8) Cfr. la nota d’informazione «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» (Breve presentazione del calendario e dei termini della procedura d’inchiesta) disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.
(9) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(10) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(11) Per produttore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(12) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2382
(13) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(14) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(15) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2382.
(16) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/25 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9295 — Daimler/Geely/Ride-hailing JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/14)
1.
In data 25 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Daimler AG («Daimler», Germania), |
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— |
Geely Technology Group Co., Ltd. («Geely», Cina), |
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— |
Ride-hailing JV («JV», Cina). |
Daimler e Geely acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Daimler: società quotata in borsa che opera a livello mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di prodotti dell’industria automobilistica, principalmente automobili (marchi Mercedes-Benz e Smart), autocarri, furgoni e autobus;
— Geely: costruttore automobilistico che opera a livello mondiale nella produzione e nella vendita di automobili (marchi Geely Auto, Lynk & Co, PROTON, Lotus Volvo Cars e Polestar);
— JV: la JV opererà nel campo dei servizi di trasporto a chiamata (ride-hailing), iniziando dal segmento premium con una piccola flotta di auto di lusso del marchio Mercedes-Benz per servire clienti commerciali, enti pubblici e clienti privati, esclusivamente in Cina.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9295 — Daimler/Geely/Ride-hailing JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 123/27 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9305 — Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 123/15)
1.
In data 26 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Sev.en Energy AG («Sev.en Energy», Liechtenstein), |
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InterGen N.V. («InterGen», Paesi Bassi), |
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China Huaneng Group Co. («Huaneng», Cina). |
Sev.en Energy acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di InterGen. Attualmente InterGen è controllata congiuntamente da Ontario Teacher’s Pension Plan Board («OTTP») e Huaneng, ciascuna delle quali detiene indirettamente il 50 % del capitale azionario di InterGen. Dopo l’operazione, Sev.en Energy e Huaneng deterranno ciascuna, indirettamente, il 50 % del capitale azionario di InterGen.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Sev.en Energy: fornitura di lignite, generazione e fornitura all’ingrosso di energia elettrica, fornitura di teleriscaldamento, fornitura di prodotti derivanti dalla combustione del carbone e dei relativi materiali naturali, scambio di quote di emissione di CO2;
— InterGen: generazione, fornitura all’ingrosso e negoziazione di energia elettrica, scambio di quote di emissione di carbonio;
— Huaneng: opera, fra l’altro, nello sviluppo, negli investimenti, nella costruzione e nella gestione di impianti di produzione di energia, nonché nella produzione e vendita di energia elettrica e calore.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9305 — Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).