ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
27 marzo 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 115/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9094 — Amcor/Bemis) ( 1 )

1

2019/C 115/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9261 — CD&R/FHI) ( 1 )

1

2019/C 115/03

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 115/04

Tassi di cambio dell'euro

5

2019/C 115/05

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Montenegro all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

6

2019/C 115/06

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

11

2019/C 115/07

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

16

2019/C 115/08

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Serbia all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

21

2019/C 115/09

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

26

2019/C 115/10

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Albania all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

31


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 115/11

Informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose

36

2019/C 115/12

Avviso destinato al Tariq Gidar Group (TGG), il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 della Commissione

50


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9094 — Amcor/Bemis)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 115/01)

L’11 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9094. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9261 — CD&R/FHI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 115/02)

Il 1o marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9261. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/2


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

(2019/C 115/03)

Il comitato misto, composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell’Unione europea, ha modificato l’elenco dell’allegato B della convenzione monetaria a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (1).


(1)  GU C 23 del 28.1.2012, pag. 13.


ALLEGATO

«ALLEGATO B

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

 

2

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

30 giugno 2017 (2)

3

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

30 giugno 2017 (2)

 

modificata da:

 

4

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

31 dicembre 2020 (4)

 

integrata e attuata da:

 

5

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

1o dicembre 2017 (3)

 

modificato da:

 

6

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

31 marzo 2019 (4)

7

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

31 marzo 2019 (4)

Prevenzione della frode e della falsificazione

8

Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

 

9

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

 

 

modificato da:

 

10

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

 

11

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

 

12

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

 

 

modificato da:

 

13

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

 

14

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

30 giugno 2016 (1)

Legislazione in materia bancaria e finanziaria

15

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

 

»

(1)  Termine concordato dal comitato misto nel 2014 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(2)  Termine concordato dal comitato misto nel 2015 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(3)  Termine concordato dal comitato misto nel 2017 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(4)  Termine concordato dal comitato misto nel 2018 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 marzo 2019

(2019/C 115/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1291

JPY

yen giapponesi

124,72

DKK

corone danesi

7,4654

GBP

sterline inglesi

0,85330

SEK

corone svedesi

10,4263

CHF

franchi svizzeri

1,1222

ISK

corone islandesi

136,90

NOK

corone norvegesi

9,6398

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,769

HUF

fiorini ungheresi

316,10

PLN

zloty polacchi

4,2934

RON

leu rumeni

4,7580

TRY

lire turche

6,2404

AUD

dollari australiani

1,5832

CAD

dollari canadesi

1,5132

HKD

dollari di Hong Kong

8,8622

NZD

dollari neozelandesi

1,6345

SGD

dollari di Singapore

1,5254

KRW

won sudcoreani

1 280,91

ZAR

rand sudafricani

16,2218

CNY

renminbi Yuan cinese

7,5818

HRK

kuna croata

7,4188

IDR

rupia indonesiana

15 999,35

MYR

ringgit malese

4,5971

PHP

peso filippino

59,404

RUB

rublo russo

72,5964

THB

baht thailandese

35,730

BRL

real brasiliano

4,3568

MXN

peso messicano

21,5085

INR

rupia indiana

77,7555


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Montenegro all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(2019/C 115/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

(2)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC.

(3)

A norma dell’articolo 106 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e il Montenegro hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971.

(4)

Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Montenegro al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione.

(5)

Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con il Montenegro e a promuovere l’adozione da parte del Montenegro del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Montenegro al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC,

DECIDE:

Articolo 1

L’autorità nazionale di regolamentazione del Montenegro con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Montenegro figurano nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  Decisione 2010/224/UE del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali (COM(2018) 65 final del 6.2.2018).

(4)  SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).


ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO

1.   Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC

1.

L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») del Montenegro ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC.

2.

L’ANR del Montenegro nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR del Montenegro nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

4.

Il rappresentante dell’ANR del Montenegro e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti.

5.

Il partecipante dell’ANR del Montenegro ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR.

6.

I nomi del rappresentante dell’ANR del Montenegro e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 (1).

7.

Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR del Montenegro e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

2.   Partecipazione ai gruppi di lavoro

1.

L’ANR del Montenegro ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC.

2.

Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità.

3.   Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC

1.

L’ANR del Montenegro ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC.

2.

L’ANR del Montenegro nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR del Montenegro nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza.

4.

Il partecipante dell’ANR del Montenegro ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA.

5.

I nomi del rappresentante dell’ANR del Montenegro e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971.

6.

Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR del Montenegro e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4.   Dichiarazione di interessi

1.

I rappresentanti dell’ANR del Montenegro nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante.

5.   Personale

L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale del Montenegro, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.

6.   Contributo finanziario dell’ANR del Montenegro all’Ufficio BEREC

1.

Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR del Montenegro per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2.

2.

Il contributo finanziario a carico dell’ANR del Montenegro di cui al punto 6.1 copre quanto segue:

i costi per il rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti dell’ANR per le riunioni del BEREC, secondo le regole di rimborso del BEREC;

le spese amministrative relative ai rimborsi di cui sopra per le spese di viaggio, fino a un massimo del 3 % degli importi versati a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

le spese amministrative relative alla partecipazione dell’ANR ai lavori del BEREC in generale.

L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti.

3.

Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR del Montenegro per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2).

5.

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione.

6.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC.

7.

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR del Montenegro versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC.

8.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7.   Accordi di lavoro dettagliati

1.

Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR del Montenegro, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento.

2.

L’ANR del Montenegro ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision No MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013) (MC/2015/13).


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(2019/C 115/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

(2)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC.

(3)

A norma dell’articolo 95 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Macedonia del Nord, dall’altra (2), le parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica e dei servizi associati. I settori prioritari comprendono l’elaborazione di politiche, aspetti giuridici e normativi e il potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato. L’Unione e la Repubblica di Macedonia del Nord hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971.

(4)

Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione.

(5)

Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con la Repubblica di Macedonia del Nord e a promuovere l’adozione da parte della Repubblica di Macedonia del Nord del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC,

DECIDE:

Articolo 1

L’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord figurano nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali [COM(2018) 65 final del 6.2.2018].

(4)  SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).


ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO

1.   Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC

1.

L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

4.

Il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti.

5.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR.

6.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

7.

Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

2.   Partecipazione ai gruppi di lavoro

1.

L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC.

2.

Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità.

3.   Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC

1.

L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza.

4.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA.

5.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971.

6.

Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4.   Dichiarazione di interessi

1.

I rappresentanti dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante.

5.   Personale

1.

L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Repubblica di Macedonia del Nord, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.

6.   Contributo finanziario dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord all’Ufficio BEREC

1.

Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2.

2.

Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord di cui al punto 6.1 copre quanto segue:

i costi per il rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti dell’ANR per le riunioni del BEREC, secondo le regole di rimborso del BEREC;

le spese amministrative relative ai rimborsi di cui sopra per le spese di viaggio, fino a un massimo del 3 % degli importi versati a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

le spese amministrative relative alla partecipazione dell’ANR ai lavori del BEREC in generale.

L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti.

3.

Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2).

5.

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione.

6.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC.

7.

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC.

8.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7.   Accordi di lavoro dettagliati

1.

Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento.

2.

L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision No. MC/2013/05 of 6 June 2013 [Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 (MC/2015/13)]


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(2019/C 115/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

(2)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC.

(3)

A norma dell’articolo 104 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dall’altra (2), la cooperazione in materia di reti e servizi di comunicazione elettronici si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e la Bosnia-Erzegovina hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971.

(4)

La partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione.

(5)

Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con la Bosnia-Erzegovina e a promuovere l’adozione da parte della Bosnia-Erzegovina del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC,

DECIDE:

Articolo 1

L’autorità nazionale di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina figurano nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali [COM(2018) 65 final del 6.2.2018].

(4)  SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).


ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO

1.   Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC

1.

L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC.

2.

L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

4.

Il rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti.

5.

Il partecipante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR.

6.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

7.

Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

2.   Partecipazione ai gruppi di lavoro

1.

L’ANR della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC.

2.

Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità.

3.   Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC

1.

L’ANR della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC.

2.

L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza.

4.

Il partecipante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA.

5.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971.

6.

Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4.   Dichiarazione di interessi

1.

I rappresentanti dell’ANR della Bosnia-Erzegovina nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante.

5.   Personale

L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Bosnia-Erzegovina, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.

6.   Contributo finanziario dell’ANR della Bosnia-Erzegovina all’Ufficio BEREC

1.

Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Bosnia-Erzegovina per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2.

2.

Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Bosnia-Erzegovina di cui al punto 6.1 copre quanto segue:

i costi per il rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti dell’ANR per le riunioni del BEREC, secondo le regole di rimborso del BEREC;

le spese amministrative relative ai rimborsi di cui sopra per le spese di viaggio, fino a un massimo del 3 % degli importi versati a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

le spese amministrative relative alla partecipazione dell’ANR ai lavori del BEREC in generale.

L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti.

3.

Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Bosnia-Erzegovina per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2).

5.

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione.

6.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC.

7.

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Bosnia-Erzegovina versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC.

8.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7.   Accordi di lavoro dettagliati

1.

Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Bosnia-Erzegovina, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento.

2.

L’ANR della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision № MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione MC/2013/05 del 6 giugno 2013 (MC/2015/13)


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Serbia all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(2019/C 115/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

(2)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC.

(3)

A norma dell’articolo 106 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e la Serbia hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971.

(4)

Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Serbia al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione.

(5)

Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con la Serbia e a promuovere l’adozione da parte della Serbia del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Serbia al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC,

DECIDE:

Articolo 1

L’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Serbia con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Serbia figurano nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  Decisione (2013/490/UE, Euratom) del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali (COM(2018) 65 final del 6.2.2018).

(4)  SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).


ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO

1.   Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC

1.

L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Repubblica di Serbia ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Serbia nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Serbia nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

4.

Il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti.

5.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Serbia ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR.

6.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

7.

Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

2.   Partecipazione ai gruppi di lavoro

1.

L’ANR della Repubblica di Serbia ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC.

2.

Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità.

3.   Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC

1.

L’ANR della Repubblica di Serbia ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Serbia nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Serbia nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza.

4.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Serbia ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA.

5.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971.

6.

Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4.   Dichiarazione di interessi

1.

I rappresentanti dell’ANR della Repubblica di Serbia nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante.

5.   Personale

1.

L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Repubblica di Serbia, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.

6.   Contributo finanziario dell’ANR della Repubblica di Serbia all’Ufficio BEREC

1.

Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Repubblica di Serbia per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2.

2.

Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Repubblica di Serbia di cui al punto 6.1 copre quanto segue:

i costi per il rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti dell’ANR per le riunioni del BEREC, secondo le regole di rimborso del BEREC;

le spese amministrative relative ai rimborsi di cui sopra per le spese di viaggio, fino a un massimo del 3 % degli importi versati a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

le spese amministrative relative alla partecipazione dell’ANR ai lavori del BEREC in generale.

L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti.

3.

Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Repubblica di Serbia per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2).

5.

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione.

6.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC.

7.

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Repubblica di Serbia versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC.

8.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7.   Accordi di lavoro dettagliati

1.

Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Repubblica di Serbia, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento.

2.

L’ANR della Repubblica di Serbia ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision № MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 MC/2015/13)


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo (*1) all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(2019/C 115/09)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

(2)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC.

(3)

A norma dell’articolo 111 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*1), dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione. L’Unione e il Kosovo hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971.

(4)

La partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione.

(5)

Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con il Kosovo e a promuovere l’adozione da parte del Kosovo del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC,

DECIDE:

Articolo 1

L’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo figurano nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*1), dall’altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali [COM(2018) 65 final del 6.2.2018].

(4)  SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).


ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO

1.   Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC

1.

L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») del Kosovo (*1) ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC.

2.

L’ANR del Kosovo nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR del Kosovo nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

4.

Il rappresentante dell’ANR del Kosovo e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti.

5.

Il partecipante dell’ANR del Kosovo ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR.

6.

I nomi del rappresentante dell’ANR del Kosovo e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

7.

Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR del Kosovo e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

2.   Partecipazione ai gruppi di lavoro

1.

L’ANR del Kosovo ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC.

2.

Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità.

3.   Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC

1.

L’ANR del Kosovo ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC.

2.

L’ANR del Kosovo nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR del Kosovo nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza.

4.

Il partecipante dell’ANR del Kosovo ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA.

5.

I nomi del rappresentante dell’ANR del Kosovo e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971.

6.

Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR del Kosovo e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4.   Dichiarazione di interessi

1.

I rappresentanti dell’ANR del Kosovo nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante.

5.   Personale

L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale del Kosovo, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.

6.   Contributo finanziario dell’ANR del Kosovo all’Ufficio BEREC

1.

Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR del Kosovo per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2.

2.

Il contributo finanziario a carico dell’ANR del Kosovo di cui al punto 6.1 copre quanto segue:

i costi per il rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti dell’ANR per le riunioni del BEREC, secondo le regole di rimborso del BEREC;

le spese amministrative relative ai rimborsi di cui sopra per le spese di viaggio, fino a un massimo del 3 % degli importi versati a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

le spese amministrative relative alla partecipazione dell’ANR ai lavori del BEREC in generale.

L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti.

3.

Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR del Kosovo per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2).

5.

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione.

6.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC.

7.

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR del Kosovo versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC.

8.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7.   Accordi di lavoro dettagliati

1.

Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR del Kosovo, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento.

2.

L’ANR del Kosovo ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1.

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision No MC/2013/05 of 6 June 2013 [Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 (MC/2015/13)]


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Albania all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(2019/C 115/10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

(2)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC.

(3)

A norma dell’articolo 104 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e l’Albania hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971.

(4)

Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione dell’Albania al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione.

(5)

Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con l’Albania e a promuovere l’adozione da parte dell’Albania del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione dell’Albania al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC,

DECIDE:

Articolo 1

L’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Albania con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’Albania figurano nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali (COM(2018) 65 final del 6.2.2018).

(4)  SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).


ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO

1.   Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC

1.

L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

4.

Il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti.

5.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Albania ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR.

6.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

7.

Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

2.   Partecipazione ai gruppi di lavoro

1.

L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC.

2.

Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità.

3.   Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC

1.

L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza.

4.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Albania ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA.

5.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971.

6.

Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4.   Dichiarazione di interessi

1.

I rappresentanti dell’ANR della Repubblica di Albania nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante.

5.   Personale

1.

L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Repubblica di Albania, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.

6.   Contributo finanziario dell’ANR della Repubblica di Albania all’Ufficio BEREC

1.

Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Repubblica di Albania per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2.

2.

Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Repubblica di Albania di cui al punto 6.1 copre quanto segue:

i costi per il rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti dell’ANR per le riunioni del BEREC, secondo le regole di rimborso del BEREC;

le spese amministrative relative ai rimborsi di cui sopra per le spese di viaggio, fino a un massimo del 3 % degli importi versati a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

le spese amministrative relative alla partecipazione dell’ANR ai lavori del BEREC in generale.

L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti.

3.

Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Repubblica di Albania per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2).

5.

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione.

6.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC.

7.

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Repubblica di Albania versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC.

8.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7.   Accordi di lavoro dettagliati

1.

Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Repubblica di Albania, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento.

2.

L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision № MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 MC/2015/13)


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/36


Informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose

(2019/C 115/11)

La presente pubblicazione illustra i risultati dell’esame, effettuato dalla Commissione europea, delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche (IG) stabilite per le bevande spiritose, in conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento e del Consiglio (1) e all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2).

Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il 20 febbraio 2015 gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica per ciascuna indicazione geografica registrata nell’allegato III di detto regolamento.

La Commissione ha ricevuto, entro il termine prescritto, schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite. La Commissione ha pertanto depennato 87 denominazioni (3) dall’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha valutato le schede tecniche ricevute.

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, la scheda tecnica presentata doveva dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 erano soddisfatti. Conformemente a tale articolo, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria di un luogo determinato, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

L’esame della Commissione non ha riguardato il rispetto di altre norme applicabili, tra cui le prescrizioni della scheda tecnica concernenti l’obbligo di imbottigliamento e/o diluizione nella zona geografica, in quanto esse non sono correlate alla definizione delle indicazioni geografiche.

La Commissione ha completato l’esame delle 243 schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite con i seguenti risultati:

1.

correzione delle denominazioni per 12 indicazioni geografiche e correzione della zona geografica per una indicazione geografica (4); e

2.

soppressione di nove indicazioni geografiche per le quali, a seguito delle osservazioni rivolte dalla Commissione agli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, la scheda tecnica è stata ritirata dallo Stato membro o le carenze rilevate non sono state corrette (5).

In base a quanto precede, le indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose riportate nell’allegato della presente comunicazione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.

Per fornire un quadro esaustivo delle indicazioni geografiche attualmente protette, oltre alle indicazioni geografiche stabilite tale allegato comprende le seguenti indicazioni geografiche registrate in base alla procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008: «Somerset Cider Brandy», «Pisco», «Újfehértói meggypálinka», «Ron de Guatemala», «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte», «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» e «Tequila».


(1)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7).

(5)  Regolamento non ancora adottato. La procedura di adozione è stata avviata in seguito alla votazione del comitato per le bevande spiritose del 4 dicembre 2018. Le indicazioni geografiche da sopprimere figurano nell’allegato.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Categoria di prodotto

Indicazione geografica

Paese d’origine (l’origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica)

1.

Rum

 

 

 

Rhum de la Martinique

Francia

 

Rhum de la Guadeloupe

Francia

 

Rhum de la Réunion

Francia

 

Rhum de la Guyane

Francia

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francia

 

Rhum des Antilles françaises

Francia

 

Rhum des départements français d’outre-mer

Francia

 

Rum da Madera

Portogallo

 

Ron de Guatemala

Guatemala

2.

Whisky/Whiskey

 

 

 

Scotch Whisky

Regno Unito (Scozia)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky  (1)

Irlanda

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Francia

 

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Francia

3.

Acquavite di cereali

 

 

 

Korn/Kornbrand

Germania, Austria, Belgio (Comunità di lingua tedesca)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Germania

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Germania

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Germania

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Germania

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Germania

 

Samanė

Lituania

4.

Acquavite di vino

 

 

 

Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac

(La denominazione «Cognac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Petite Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Francia

 

Fine Bordeaux

Francia

 

Fine de Bourgogne

Francia

 

Armagnac

(La denominazione «Armagnac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Armagnac-Ténarèze

Blanche Armagnac)

Francia

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francia

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francia

 

Eau-de-vie de Faugères

Francia

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francia

 

Aguardente de Vinho Douro

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Portogallo

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portogallo

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulgaria

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulgaria

 

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulgaria

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulgaria

 

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulgaria

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulgaria

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo

Bulgaria

 

Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte

Bulgaria

 

«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat»

Bulgaria

 

Vinars Târnave

Romania

 

Vinars Vaslui

Romania

 

Vinars Murfatlar

Romania

 

Vinars Vrancea

Romania

 

Vinars Segarcea

Romania

5.

Brandy/Weinbrand

 

 

 

Brandy de Jerez

Spagna

 

Brandy del Penedés

Spagna

 

Brandy italiano

Italia

 

Deutscher Weinbrand

Germania

 

Wachauer Weinbrand

Austria

 

Pfälzer Weinbrand

Germania

6.

Acquavite di vinaccia

 

 

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francia

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francia

 

Marc du Bugey

Francia

 

Marc de Savoie

Francia

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francia

 

Marc de Provence

Francia

 

Marc du Languedoc

Francia

 

Marc d’Alsace Gewurztraminer

Francia

 

Marc d’Auvergne

Francia

 

Marc du Jura

Francia

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portogallo

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

 

Orujo de Galicia

Spagna

 

Grappa

Italia

 

Grappa di Barolo

Italia

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italia

 

Grappa lombarda/Grappa della Lombardia

Italia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italia

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italia

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italia

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Italia

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italia

 

Grappa di Marsala  (2)

Italia

 

Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro

Grecia

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Grecia

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Grecia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Grecia

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Grecia

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Cipro

 

Törkölypálinka

Ungheria

9.

Acquavite di frutta

 

 

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Germania

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Germania

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Germania

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Germania

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Germania

 

Fränkisches Kirschwasser

Germania

 

Fränkischer Obstler

Germania

 

Mirabelle de Lorraine

Francia

 

Kirsch d’Alsace

Francia

 

Quetsch d’Alsace

Francia

 

Framboise d’Alsace

Francia

 

Mirabelle d’Alsace

Francia

 

Kirsch de Fougerolles

Francia

 

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Italia

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Italia

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Italia

 

Sliwovitz del Veneto  (3)

Italia

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italia

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italia

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Italia

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italia

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italia

 

Medronho do Algarve

Portogallo

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italia

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italia

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto  (4)

Italia

 

Wachauer Marillenbrand

Austria

 

Szatmári Szilvapálinka

Ungheria

 

Kecskeméti Barackpálinka

Ungheria

 

Békési Szilvapálinka

Ungheria

 

Szabolcsi Almapálinka

Ungheria

 

Gönci Barackpálinka

Ungheria

 

Pálinka

Ungheria, Austria (per acquaviti di albicocca prodotte solo nei Länder: Austria Inferiore, Burgenland, Stiria, Vienna)

 

Újfehértói meggypálinka

Ungheria

 

Brinjevec

Slovenia

 

Dolenjski sadjevec

Slovenia

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Bulgaria

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulgaria

 

Pălincă

Romania

 

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Romania

 

Ţuică de Argeş

Romania

 

Horincă de Cămârzana

Romania

 

Hrvatska loza

Croazia

 

Hrvatska stara šljivovica

Croazia

 

Slavonska šljivovica

Croazia

 

Pisco  (5)

Perù

10.

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

 

 

 

Calvados

Francia

 

Calvados Pays d’Auge

Francia

 

Calvados Domfrontais

Francia

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francia

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francia

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francia

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francia

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Spagna

 

Somerset Cider Brandy  (6)

Regno Unito

15.

Vodka

 

 

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Svezia

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finlandia

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Polonia

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Lituania

 

Estonian vodka

Estonia

17.

Geist

 

 

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Germania

18.

Genziana

 

 

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Germania

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Italia

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italia

19.

Bevande spiritose al ginepro

 

 

 

Genièvre/Jenever/Genever

Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

 

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais 62)]

 

Jonge jenever/jonge genever

Belgio, Paesi Bassi

 

Oude jenever/oude genever

Belgio, Paesi Bassi

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Belgio (Balegem)

 

O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgio (Fiandra orientale)

 

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgio (Vallonia)

 

Genièvre Flandre Artois

Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Germania

 

Steinhäger

Germania

 

Gin de Mahón

Spagna

 

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Lituania

 

Spišská borovička

Slovacchia

24.

Akvavit/aquavit

 

 

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Svezia

25.

Bevande spiritose all’anice

 

 

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Spagna

 

Hierbas de Mallorca

Spagna

 

Hierbas Ibicencas

Spagna

 

Chinchón

Spagna

 

Janeževec  (7)

Slovenia

29.

Anis distillato

 

 

 

Ouzo/Ούζο

Cipro, Grecia

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Grecia

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Grecia

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Grecia

 

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Grecia

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Grecia

30.

Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

 

 

 

Rheinberger Kräuter

Germania

 

Trejos devynerios

Lituania

 

Slovenska travarica  (8)

Slovenia

31.

Vodka aromatizzata

 

 

 

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polonia

 

Polska Wódka/Polish Vodka  (9)

Polonia

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka  (9)

Lituania

32.

Liquore

 

 

 

Berliner Kümmel

Germania

 

Hamburger Kümmel

Germania

 

Münchener Kümmel

Germania

 

Chiemseer Klosterlikör

Germania

 

Bayerischer Kräuterlikör

Germania

 

Irish Cream  (10)

Irlanda

 

Palo de Mallorca

Spagna

 

Mirto di Sardegna

Italia

 

Liquore di limone di Sorrento

Italia

 

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Italia

 

Genepì del Piemonte

Italia

 

Genepì della Valle d’Aosta

Italia

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Germania

 

Ettaler Klosterlikör

Germania

 

Ratafia de Champagne

Francia

 

Ratafia catalana

Spagna

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlandia

 

Mariazeller Magenlikör

Austria

 

Steinfelder Magenbitter

Austria

 

Wachauer Marillenlikör

Austria

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Austria

 

Hüttentee

Germania

 

Polish Cherry  (11)

Polonia

 

Karlovarská Hořká  (12)

Repubblica ceca

 

Pelinkovec

Slovenia

 

Blutwurz

Germania

 

Cantueso Alicantino

Spagna

 

Licor café de Galicia

Spagna

 

Licor de hierbas de Galicia

Spagna

 

Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi

Francia, Italia

 

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Grecia

 

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Grecia

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Grecia

 

Τεντούρα/Tentoura

Grecia

 

Poncha da Madera

Portogallo

 

Hrvatski pelinkovac

Croazia

34.

Crème de cassis

 

 

 

Cassis de Bourgogne

Francia

 

Cassis de Dijon

Francia

 

Cassis de Saintonge

Francia

37 bis.

Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

Pacharán navarro

Spagna

39.

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

Zadarski maraschino

Croazia

40.

Nocino

 

 

 

Nocino di Modena

Italia

 

Orehovec  (13)

Slovenia

Altre bevande spiritose

 

 

 

Pommeau de Bretagne

Francia

 

Pommeau du Maine

Francia

 

Pommeau de Normandie

Francia

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Svezia

 

Inländerrum

Austria

 

Bärwurz

Germania

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spagna

 

Aperitivo Café de Alcoy

Spagna

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Spagna

 

Königsberger Bärenfang  (14)

Germania

 

Ostpreußischer Bärenfang

Germania

 

Ronmiel de Canarias

Spagna

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgio, Paesi Bassi, Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia)

 

Domači rum

Slovenia

 

Irish Poteen/Irish Poitín  (15)

Irlanda

 

Trauktinė

Lituania

 

Trauktinė Palanga

Lituania

 

Trauktinė Dainava

Lituania

 

Hrvatska travarica

Croazia

 

Tequila

Stati Uniti messicani

»

(1)  L’indicazione geografica Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.

(2)  Da depennare.

(3)  Da depennare.

(4)  Da depennare.

(5)  La protezione dell’indicazione geografica «Pisco» a norma del presente regolamento non pregiudica l’uso della denominazione «Pisco» per prodotti originari del Cile protetti nel quadro dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e il Cile del 2002.

(6)  L’indicazione geografica «Somerset Cider Brandy» deve essere accompagnata dalla denominazione di vendita «acquavite di sidro di mele».

(7)  Da depennare.

(8)  Da depennare.

(9)  La denominazione di vendita «vodka aromatizzata» deve figurare sull’etichetta di questo prodotto. Il termine «aromatizzato» può essere sostituito dal nome dell’aroma predominante.

(10)  L’indicazione geografica Irish Cream comprende il corrispondente liquore prodotto in Irlanda e Irlanda del Nord.

(11)  Da depennare.

(12)  Da depennare.

(13)  Da depennare.

(14)  Da depennare.

(15)  L’indicazione geografica Irish Poteen/Irish Poitín si riferisce alla corrispondente bevanda spiritosa prodotta in Irlanda e in Irlanda del Nord.


27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/50


Avviso destinato al Tariq Gidar Group (TGG), il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 della Commissione

(2019/C 115/12)

1.   

La decisione (PESC) 2016/1693 (1) del Consiglio invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda e

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi o

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.   

Il 22 marzo 2019 il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa al Tariq Gidar Group (TGG) all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

Tariq Gidar Group (TGG) può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Tel. +1 2129632671

Fax +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome del Tariq Gidar Group (TGG) all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

(1)

congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis), e

(2)

divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4.   

L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

5.   

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.   

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 85 del 27.3.2019, pag. 16.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.