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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 115/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9094 — Amcor/Bemis) ( 1 ) |
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2019/C 115/02 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9261 — CD&R/FHI) ( 1 ) |
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2019/C 115/03 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 115/04 |
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2019/C 115/05 |
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2019/C 115/06 |
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2019/C 115/07 |
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2019/C 115/08 |
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2019/C 115/09 |
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2019/C 115/10 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 115/11 |
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2019/C 115/12 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9094 — Amcor/Bemis)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 115/01)
L’11 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9094. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9261 — CD&R/FHI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 115/02)
Il 1o marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9261. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/2 |
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco
(2019/C 115/03)
Il comitato misto, composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell’Unione europea, ha modificato l’elenco dell’allegato B della convenzione monetaria a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (1).
ALLEGATO
«ALLEGATO B
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Disposizioni giuridiche da attuare |
Termine di attuazione |
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Prevenzione del riciclaggio di denaro |
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1 |
Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9). |
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2 |
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). |
30 giugno 2017 (2) |
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3 |
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |
30 giugno 2017 (2) |
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modificata da: |
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4 |
Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43). |
31 dicembre 2020 (4) |
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integrata e attuata da: |
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5 |
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1). |
1o dicembre 2017 (3) |
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modificato da: |
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6 |
Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1). |
31 marzo 2019 (4) |
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7 |
Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4). |
31 marzo 2019 (4) |
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Prevenzione della frode e della falsificazione |
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8 |
Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1). |
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9 |
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). |
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modificato da: |
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10 |
Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1). |
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11 |
Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1). |
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12 |
Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). |
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modificato da: |
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13 |
Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5). |
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14 |
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1). |
30 giugno 2016 (1) |
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Legislazione in materia bancaria e finanziaria |
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15 |
Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22). |
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(1) Termine concordato dal comitato misto nel 2014 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.
(2) Termine concordato dal comitato misto nel 2015 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.
(3) Termine concordato dal comitato misto nel 2017 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.
(4) Termine concordato dal comitato misto nel 2018 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
26 marzo 2019
(2019/C 115/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1291 |
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JPY |
yen giapponesi |
124,72 |
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DKK |
corone danesi |
7,4654 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85330 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4263 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1222 |
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ISK |
corone islandesi |
136,90 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,6398 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,769 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
316,10 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2934 |
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RON |
leu rumeni |
4,7580 |
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TRY |
lire turche |
6,2404 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5832 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5132 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8622 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6345 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5254 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 280,91 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,2218 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5818 |
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HRK |
kuna croata |
7,4188 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 999,35 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5971 |
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PHP |
peso filippino |
59,404 |
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RUB |
rublo russo |
72,5964 |
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THB |
baht thailandese |
35,730 |
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BRL |
real brasiliano |
4,3568 |
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MXN |
peso messicano |
21,5085 |
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INR |
rupia indiana |
77,7555 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2019
relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Montenegro all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(2019/C 115/05)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. |
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(2) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. |
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(3) |
A norma dell’articolo 106 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e il Montenegro hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
(4) |
Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Montenegro al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione. |
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(5) |
Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con il Montenegro e a promuovere l’adozione da parte del Montenegro del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Montenegro al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, |
DECIDE:
Articolo 1
L’autorità nazionale di regolamentazione del Montenegro con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.
I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Montenegro figurano nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) Decisione 2010/224/UE del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali (COM(2018) 65 final del 6.2.2018).
(4) SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).
ALLEGATO
TERMINI DI RIFERIMENTO
1. Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC
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1. |
L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») del Montenegro ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC. |
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2. |
L’ANR del Montenegro nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR del Montenegro nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR. |
|
4. |
Il rappresentante dell’ANR del Montenegro e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti. |
|
5. |
Il partecipante dell’ANR del Montenegro ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR. |
|
6. |
I nomi del rappresentante dell’ANR del Montenegro e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 (1). |
|
7. |
Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR del Montenegro e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
2. Partecipazione ai gruppi di lavoro
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1. |
L’ANR del Montenegro ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC. |
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2. |
Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità. |
3. Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC
|
1. |
L’ANR del Montenegro ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC. |
|
2. |
L’ANR del Montenegro nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
|
3. |
L’ANR del Montenegro nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza. |
|
4. |
Il partecipante dell’ANR del Montenegro ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA. |
|
5. |
I nomi del rappresentante dell’ANR del Montenegro e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
6. |
Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR del Montenegro e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
4. Dichiarazione di interessi
|
1. |
I rappresentanti dell’ANR del Montenegro nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante. |
5. Personale
L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale del Montenegro, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.
6. Contributo finanziario dell’ANR del Montenegro all’Ufficio BEREC
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1. |
Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR del Montenegro per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2. |
|
2. |
Il contributo finanziario a carico dell’ANR del Montenegro di cui al punto 6.1 copre quanto segue:
L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti. |
|
3. |
Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971. |
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4. |
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR del Montenegro per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2). |
|
5. |
Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. |
|
6. |
Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC. |
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7. |
Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR del Montenegro versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC. |
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8. |
In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
7. Accordi di lavoro dettagliati
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1. |
Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR del Montenegro, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento. |
|
2. |
L’ANR del Montenegro ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision No MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013) (MC/2015/13).
|
27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2019
relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(2019/C 115/06)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 95 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Macedonia del Nord, dall’altra (2), le parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica e dei servizi associati. I settori prioritari comprendono l’elaborazione di politiche, aspetti giuridici e normativi e il potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato. L’Unione e la Repubblica di Macedonia del Nord hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
(4) |
Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione. |
|
(5) |
Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con la Repubblica di Macedonia del Nord e a promuovere l’adozione da parte della Repubblica di Macedonia del Nord del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, |
DECIDE:
Articolo 1
L’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.
I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Macedonia del Nord figurano nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali [COM(2018) 65 final del 6.2.2018].
(4) SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).
ALLEGATO
TERMINI DI RIFERIMENTO
1. Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC
|
1. |
L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC. |
|
2. |
L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
|
3. |
L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR. |
|
4. |
Il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti. |
|
5. |
Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR. |
|
6. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
7. |
Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
2. Partecipazione ai gruppi di lavoro
|
1. |
L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC. |
|
2. |
Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità. |
3. Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC
|
1. |
L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC. |
|
2. |
L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
|
3. |
L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza. |
|
4. |
Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA. |
|
5. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
6. |
Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
4. Dichiarazione di interessi
|
1. |
I rappresentanti dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante. |
5. Personale
|
1. |
L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Repubblica di Macedonia del Nord, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA. |
6. Contributo finanziario dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord all’Ufficio BEREC
|
1. |
Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2. |
|
2. |
Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord di cui al punto 6.1 copre quanto segue:
L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti. |
|
3. |
Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
4. |
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2). |
|
5. |
Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. |
|
6. |
Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC. |
|
7. |
Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC. |
|
8. |
In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
7. Accordi di lavoro dettagliati
|
1. |
Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento. |
|
2. |
L’ANR della Repubblica di Macedonia del Nord ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision No. MC/2013/05 of 6 June 2013 [Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 (MC/2015/13)]
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2019
relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(2019/C 115/07)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. |
|
(3) |
A norma dell’articolo 104 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dall’altra (2), la cooperazione in materia di reti e servizi di comunicazione elettronici si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e la Bosnia-Erzegovina hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
(4) |
La partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione. |
|
(5) |
Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con la Bosnia-Erzegovina e a promuovere l’adozione da parte della Bosnia-Erzegovina del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, |
DECIDE:
Articolo 1
L’autorità nazionale di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.
I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Bosnia-Erzegovina figurano nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 164 del 30.6.2015, pag. 2).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali [COM(2018) 65 final del 6.2.2018].
(4) SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).
ALLEGATO
TERMINI DI RIFERIMENTO
1. Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC
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1. |
L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC. |
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2. |
L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR. |
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4. |
Il rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti. |
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5. |
Il partecipante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR. |
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6. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
7. |
Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
2. Partecipazione ai gruppi di lavoro
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1. |
L’ANR della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC. |
|
2. |
Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità. |
3. Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC
|
1. |
L’ANR della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC. |
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2. |
L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
|
3. |
L’ANR della Bosnia-Erzegovina nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza. |
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4. |
Il partecipante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA. |
|
5. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
6. |
Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Bosnia-Erzegovina e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
4. Dichiarazione di interessi
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1. |
I rappresentanti dell’ANR della Bosnia-Erzegovina nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante. |
5. Personale
L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Bosnia-Erzegovina, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.
6. Contributo finanziario dell’ANR della Bosnia-Erzegovina all’Ufficio BEREC
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1. |
Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Bosnia-Erzegovina per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2. |
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2. |
Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Bosnia-Erzegovina di cui al punto 6.1 copre quanto segue:
L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti. |
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3. |
Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971. |
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4. |
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Bosnia-Erzegovina per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2). |
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5. |
Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. |
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6. |
Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC. |
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7. |
Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Bosnia-Erzegovina versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC. |
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8. |
In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
7. Accordi di lavoro dettagliati
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1. |
Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Bosnia-Erzegovina, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento. |
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2. |
L’ANR della Bosnia-Erzegovina ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision № MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione MC/2013/05 del 6 giugno 2013 (MC/2015/13)
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2019
relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Serbia all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(2019/C 115/08)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. |
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(3) |
A norma dell’articolo 106 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e la Serbia hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971. |
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(4) |
Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Serbia al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione. |
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(5) |
Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con la Serbia e a promuovere l’adozione da parte della Serbia del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione della Serbia al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, |
DECIDE:
Articolo 1
L’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Serbia con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.
I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Serbia figurano nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) Decisione (2013/490/UE, Euratom) del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali (COM(2018) 65 final del 6.2.2018).
(4) SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).
ALLEGATO
TERMINI DI RIFERIMENTO
1. Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC
|
1. |
L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Repubblica di Serbia ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC. |
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2. |
L’ANR della Repubblica di Serbia nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR della Repubblica di Serbia nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR. |
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4. |
Il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti. |
|
5. |
Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Serbia ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR. |
|
6. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
7. |
Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
2. Partecipazione ai gruppi di lavoro
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1. |
L’ANR della Repubblica di Serbia ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC. |
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2. |
Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità. |
3. Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC
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1. |
L’ANR della Repubblica di Serbia ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC. |
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2. |
L’ANR della Repubblica di Serbia nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR della Repubblica di Serbia nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza. |
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4. |
Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Serbia ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA. |
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5. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971. |
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6. |
Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Serbia e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
4. Dichiarazione di interessi
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1. |
I rappresentanti dell’ANR della Repubblica di Serbia nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante. |
5. Personale
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1. |
L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Repubblica di Serbia, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA. |
6. Contributo finanziario dell’ANR della Repubblica di Serbia all’Ufficio BEREC
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1. |
Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Repubblica di Serbia per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2. |
|
2. |
Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Repubblica di Serbia di cui al punto 6.1 copre quanto segue:
L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti. |
|
3. |
Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971. |
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4. |
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Repubblica di Serbia per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2). |
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5. |
Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. |
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6. |
Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC. |
|
7. |
Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Repubblica di Serbia versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC. |
|
8. |
In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
7. Accordi di lavoro dettagliati
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1. |
Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Repubblica di Serbia, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento. |
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2. |
L’ANR della Repubblica di Serbia ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision № MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 MC/2015/13)
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2019
relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo (*1) all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(2019/C 115/09)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. |
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(2) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. |
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(3) |
A norma dell’articolo 111 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*1), dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione. L’Unione e il Kosovo hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971. |
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(4) |
La partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione. |
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(5) |
Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con il Kosovo e a promuovere l’adozione da parte del Kosovo del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, |
DECIDE:
Articolo 1
L’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.
I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo figurano nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*1), dall’altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali [COM(2018) 65 final del 6.2.2018].
(4) SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).
ALLEGATO
TERMINI DI RIFERIMENTO
1. Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC
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1. |
L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») del Kosovo (*1) ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC. |
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2. |
L’ANR del Kosovo nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR del Kosovo nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR. |
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4. |
Il rappresentante dell’ANR del Kosovo e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti. |
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5. |
Il partecipante dell’ANR del Kosovo ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR. |
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6. |
I nomi del rappresentante dell’ANR del Kosovo e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
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7. |
Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR del Kosovo e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
2. Partecipazione ai gruppi di lavoro
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1. |
L’ANR del Kosovo ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC. |
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2. |
Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità. |
3. Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC
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1. |
L’ANR del Kosovo ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC. |
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2. |
L’ANR del Kosovo nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR del Kosovo nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza. |
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4. |
Il partecipante dell’ANR del Kosovo ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA. |
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5. |
I nomi del rappresentante dell’ANR del Kosovo e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971. |
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6. |
Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR del Kosovo e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
4. Dichiarazione di interessi
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1. |
I rappresentanti dell’ANR del Kosovo nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante. |
5. Personale
L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale del Kosovo, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.
6. Contributo finanziario dell’ANR del Kosovo all’Ufficio BEREC
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1. |
Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR del Kosovo per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2. |
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2. |
Il contributo finanziario a carico dell’ANR del Kosovo di cui al punto 6.1 copre quanto segue:
L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti. |
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3. |
Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971. |
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4. |
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR del Kosovo per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2). |
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5. |
Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. |
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6. |
Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC. |
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7. |
Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR del Kosovo versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC. |
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8. |
In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
7. Accordi di lavoro dettagliati
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1. |
Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR del Kosovo, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento. |
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2. |
L’ANR del Kosovo ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1. |
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision No MC/2013/05 of 6 June 2013 [Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 (MC/2015/13)]
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27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2019
relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Albania all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
(2019/C 115/10)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. |
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(2) |
A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. |
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(3) |
A norma dell’articolo 104 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e l’Albania hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971. |
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(4) |
Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione dell’Albania al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione. |
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(5) |
Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con l’Albania e a promuovere l’adozione da parte dell’Albania del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione dell’Albania al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC, |
DECIDE:
Articolo 1
L’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Albania con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.
I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’Albania figurano nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali (COM(2018) 65 final del 6.2.2018).
(4) SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).
ALLEGATO
TERMINI DI RIFERIMENTO
1. Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC
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1. |
L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC. |
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2. |
L’ANR della Repubblica di Albania nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR della Repubblica di Albania nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR. |
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4. |
Il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti. |
|
5. |
Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Albania ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR. |
|
6. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
|
7. |
Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
2. Partecipazione ai gruppi di lavoro
|
1. |
L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC. |
|
2. |
Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità. |
3. Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC
|
1. |
L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC. |
|
2. |
L’ANR della Repubblica di Albania nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto. |
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3. |
L’ANR della Repubblica di Albania nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza. |
|
4. |
Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Albania ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA. |
|
5. |
I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
6. |
Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. |
4. Dichiarazione di interessi
|
1. |
I rappresentanti dell’ANR della Repubblica di Albania nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.
Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante. |
5. Personale
|
1. |
L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Repubblica di Albania, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA. |
6. Contributo finanziario dell’ANR della Repubblica di Albania all’Ufficio BEREC
|
1. |
Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Repubblica di Albania per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2. |
|
2. |
Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Repubblica di Albania di cui al punto 6.1 copre quanto segue:
L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti. |
|
3. |
Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971. |
|
4. |
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Repubblica di Albania per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2). |
|
5. |
Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione. |
|
6. |
Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC. |
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7. |
Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Repubblica di Albania versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC. |
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8. |
In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
7. Accordi di lavoro dettagliati
|
1. |
Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Repubblica di Albania, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento. |
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2. |
L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
(2) BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision № MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 MC/2015/13)
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/36 |
Informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose
(2019/C 115/11)
La presente pubblicazione illustra i risultati dell’esame, effettuato dalla Commissione europea, delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche (IG) stabilite per le bevande spiritose, in conformità all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento e del Consiglio (1) e all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2).
Conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il 20 febbraio 2015 gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica per ciascuna indicazione geografica registrata nell’allegato III di detto regolamento.
La Commissione ha ricevuto, entro il termine prescritto, schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite. La Commissione ha pertanto depennato 87 denominazioni (3) dall’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha valutato le schede tecniche ricevute.
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, la scheda tecnica presentata doveva dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 erano soddisfatti. Conformemente a tale articolo, per «indicazione geografica» si intende un’indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria di un luogo determinato, quando una determinata qualità, la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.
L’esame della Commissione non ha riguardato il rispetto di altre norme applicabili, tra cui le prescrizioni della scheda tecnica concernenti l’obbligo di imbottigliamento e/o diluizione nella zona geografica, in quanto esse non sono correlate alla definizione delle indicazioni geografiche.
La Commissione ha completato l’esame delle 243 schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite con i seguenti risultati:
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1. |
correzione delle denominazioni per 12 indicazioni geografiche e correzione della zona geografica per una indicazione geografica (4); e |
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2. |
soppressione di nove indicazioni geografiche per le quali, a seguito delle osservazioni rivolte dalla Commissione agli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 716/2013, la scheda tecnica è stata ritirata dallo Stato membro o le carenze rilevate non sono state corrette (5). |
In base a quanto precede, le indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose riportate nell’allegato della presente comunicazione soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.
Per fornire un quadro esaustivo delle indicazioni geografiche attualmente protette, oltre alle indicazioni geografiche stabilite tale allegato comprende le seguenti indicazioni geografiche registrate in base alla procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008: «Somerset Cider Brandy», «Pisco», «Újfehértói meggypálinka», «Ron de Guatemala», «Гроздова ракия от Търговище»/«Grozdova rakya ot Targovishte», «Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» e «Tequila».
(1) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
(3) Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1o luglio 2016, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 197 del 3.8.2018, pag. 7).
(5) Regolamento non ancora adottato. La procedura di adozione è stata avviata in seguito alla votazione del comitato per le bevande spiritose del 4 dicembre 2018. Le indicazioni geografiche da sopprimere figurano nell’allegato.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
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Categoria di prodotto |
Indicazione geografica |
Paese d’origine (l’origine geografica precisa è descritta nella scheda tecnica) |
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Rhum de la Martinique |
Francia |
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Rhum de la Guadeloupe |
Francia |
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Rhum de la Réunion |
Francia |
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Rhum de la Guyane |
Francia |
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Rhum de sucrerie de la Baie du Galion |
Francia |
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Rhum des Antilles françaises |
Francia |
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Rhum des départements français d’outre-mer |
Francia |
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Rum da Madera |
Portogallo |
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Ron de Guatemala |
Guatemala |
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Scotch Whisky |
Regno Unito (Scozia) |
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Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1) |
Irlanda |
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Whisky breton/Whisky de Bretagne |
Francia |
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Whisky alsacien/Whisky d’Alsace |
Francia |
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Korn/Kornbrand |
Germania, Austria, Belgio (Comunità di lingua tedesca) |
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Münsterländer Korn/Kornbrand |
Germania |
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Sendenhorster Korn/Kornbrand |
Germania |
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Emsländer Korn/Kornbrand |
Germania |
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Haselünner Korn/Kornbrand |
Germania |
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Hasetaler Korn/Kornbrand |
Germania |
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Samanė |
Lituania |
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Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac (La denominazione «Cognac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:
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Francia |
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Fine Bordeaux |
Francia |
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Fine de Bourgogne |
Francia |
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Armagnac (La denominazione «Armagnac» può essere completata da una delle seguenti menzioni:
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Francia |
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Eau-de-vie de vin de la Marne |
Francia |
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Eau-de-vie de vin originaire du Bugey |
Francia |
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Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône |
Francia |
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Eau-de-vie de Faugères |
Francia |
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Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc |
Francia |
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Aguardente de Vinho Douro |
Portogallo |
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Aguardente de Vinho Ribatejo |
Portogallo |
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Aguardente de Vinho Alentejo |
Portogallo |
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Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes |
Portogallo |
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Aguardente de Vinho Lourinhã |
Portogallo |
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Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare |
Bulgaria |
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Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven) |
Bulgaria |
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Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja |
Bulgaria |
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Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie |
Bulgaria |
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Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas |
Bulgaria |
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Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol |
Bulgaria |
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Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova rakya from Karlovo |
Bulgaria |
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Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte |
Bulgaria |
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«Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» |
Bulgaria |
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Vinars Târnave |
Romania |
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Vinars Vaslui |
Romania |
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Vinars Murfatlar |
Romania |
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Vinars Vrancea |
Romania |
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Vinars Segarcea |
Romania |
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Brandy de Jerez |
Spagna |
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Brandy del Penedés |
Spagna |
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Brandy italiano |
Italia |
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Deutscher Weinbrand |
Germania |
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Wachauer Weinbrand |
Austria |
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Pfälzer Weinbrand |
Germania |
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Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne |
Francia |
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Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne |
Francia |
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|
Marc du Bugey |
Francia |
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Marc de Savoie |
Francia |
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Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône |
Francia |
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Marc de Provence |
Francia |
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|
Marc du Languedoc |
Francia |
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Marc d’Alsace Gewurztraminer |
Francia |
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Marc d’Auvergne |
Francia |
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Marc du Jura |
Francia |
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Aguardente Bagaceira Bairrada |
Portogallo |
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|
Aguardente Bagaceira Alentejo |
Portogallo |
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Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes |
Portogallo |
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|
Orujo de Galicia |
Spagna |
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Grappa |
Italia |
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Grappa di Barolo |
Italia |
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Grappa piemontese/Grappa del Piemonte |
Italia |
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Grappa lombarda/Grappa della Lombardia |
Italia |
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Grappa trentina/Grappa del Trentino |
Italia |
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Grappa friulana/Grappa del Friuli |
Italia |
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Grappa veneta/Grappa del Veneto |
Italia |
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Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige |
Italia |
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Grappa siciliana/Grappa di Sicilia |
Italia |
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Grappa di Marsala (2) |
Italia |
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Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro |
Grecia |
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Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete |
Grecia |
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Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia |
Grecia |
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|
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly |
Grecia |
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|
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos |
Grecia |
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Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania |
Cipro |
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Törkölypálinka |
Ungheria |
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Schwarzwälder Kirschwasser |
Germania |
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Schwarzwälder Mirabellenwasser |
Germania |
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Schwarzwälder Williamsbirne |
Germania |
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Schwarzwälder Zwetschgenwasser |
Germania |
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Fränkisches Zwetschgenwasser |
Germania |
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|
Fränkisches Kirschwasser |
Germania |
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Fränkischer Obstler |
Germania |
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Mirabelle de Lorraine |
Francia |
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Kirsch d’Alsace |
Francia |
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Quetsch d’Alsace |
Francia |
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Framboise d’Alsace |
Francia |
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Mirabelle d’Alsace |
Francia |
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Kirsch de Fougerolles |
Francia |
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Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige |
Italia |
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Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige |
Italia |
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Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige |
Italia |
||||||||||||||||||
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Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige |
Italia |
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Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige |
Italia |
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Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige |
Italia |
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Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige |
Italia |
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Williams friulano/Williams del Friuli |
Italia |
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Sliwovitz del Veneto (3) |
Italia |
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Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia |
Italia |
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Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino |
Italia |
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Williams trentino/Williams del Trentino |
Italia |
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Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino |
Italia |
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Aprikot trentino/Aprikot del Trentino |
Italia |
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Medronho do Algarve |
Portogallo |
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Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano |
Italia |
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Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino |
Italia |
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Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto (4) |
Italia |
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Wachauer Marillenbrand |
Austria |
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Szatmári Szilvapálinka |
Ungheria |
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Kecskeméti Barackpálinka |
Ungheria |
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Békési Szilvapálinka |
Ungheria |
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Szabolcsi Almapálinka |
Ungheria |
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Gönci Barackpálinka |
Ungheria |
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Pálinka |
Ungheria, Austria (per acquaviti di albicocca prodotte solo nei Länder: Austria Inferiore, Burgenland, Stiria, Vienna) |
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Újfehértói meggypálinka |
Ungheria |
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Brinjevec |
Slovenia |
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Dolenjski sadjevec |
Slovenia |
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Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan |
Bulgaria |
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Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech |
Bulgaria |
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Pălincă |
Romania |
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Ţuică Zetea de Medieşu Aurit |
Romania |
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Ţuică de Argeş |
Romania |
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Horincă de Cămârzana |
Romania |
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Hrvatska loza |
Croazia |
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|
Hrvatska stara šljivovica |
Croazia |
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Slavonska šljivovica |
Croazia |
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Pisco (5) |
Perù |
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Calvados |
Francia |
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Calvados Pays d’Auge |
Francia |
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Calvados Domfrontais |
Francia |
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Eau-de-vie de cidre de Bretagne |
Francia |
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Eau-de-vie de cidre de Normandie |
Francia |
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Eau-de-vie de poiré de Normandie |
Francia |
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Eau-de-vie de cidre du Maine |
Francia |
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Aguardiente de sidra de Asturias |
Spagna |
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Somerset Cider Brandy (6) |
Regno Unito |
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Svensk Vodka/Swedish Vodka |
Svezia |
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Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland |
Finlandia |
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Polska Wódka/Polish Vodka |
Polonia |
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Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka |
Lituania |
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Estonian vodka |
Estonia |
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Schwarzwälder Himbeergeist |
Germania |
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Bayerischer Gebirgsenzian |
Germania |
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Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige |
Italia |
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Genziana trentina/Genziana del Trentino |
Italia |
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Genièvre/Jenever/Genever |
Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)], Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia) |
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Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever |
Belgio, Paesi Bassi, Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais 62)] |
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Jonge jenever/jonge genever |
Belgio, Paesi Bassi |
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Oude jenever/oude genever |
Belgio, Paesi Bassi |
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Hasseltse jenever/Hasselt |
Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek) |
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Balegemse jenever |
Belgio (Balegem) |
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O’ de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever |
Belgio (Fiandra orientale) |
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Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie |
Belgio (Vallonia) |
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Genièvre Flandre Artois |
Francia [dipartimenti Nord (59) e Pas-de-Calais (62)] |
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Ostfriesischer Korngenever |
Germania |
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Steinhäger |
Germania |
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Gin de Mahón |
Spagna |
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Vilniaus Džinas/Vilnius Gin |
Lituania |
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Spišská borovička |
Slovacchia |
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Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit |
Svezia |
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Anís Paloma Monforte del Cid |
Spagna |
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Hierbas de Mallorca |
Spagna |
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Hierbas Ibicencas |
Spagna |
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Chinchón |
Spagna |
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Janeževec (7) |
Slovenia |
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Ouzo/Ούζο |
Cipro, Grecia |
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Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene |
Grecia |
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Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari |
Grecia |
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Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata |
Grecia |
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Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace |
Grecia |
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Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia |
Grecia |
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Rheinberger Kräuter |
Germania |
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Trejos devynerios |
Lituania |
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Slovenska travarica (8) |
Slovenia |
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Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej |
Polonia |
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Polska Wódka/Polish Vodka (9) |
Polonia |
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Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka (9) |
Lituania |
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Berliner Kümmel |
Germania |
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Hamburger Kümmel |
Germania |
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Münchener Kümmel |
Germania |
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Chiemseer Klosterlikör |
Germania |
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Bayerischer Kräuterlikör |
Germania |
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Irish Cream (10) |
Irlanda |
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Palo de Mallorca |
Spagna |
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Mirto di Sardegna |
Italia |
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Liquore di limone di Sorrento |
Italia |
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Liquore di limone della Costa d’Amalfi |
Italia |
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Genepì del Piemonte |
Italia |
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Genepì della Valle d’Aosta |
Italia |
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Benediktbeurer Klosterlikör |
Germania |
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Ettaler Klosterlikör |
Germania |
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Ratafia de Champagne |
Francia |
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Ratafia catalana |
Spagna |
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Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur |
Finlandia |
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Mariazeller Magenlikör |
Austria |
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Steinfelder Magenbitter |
Austria |
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Wachauer Marillenlikör |
Austria |
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Jägertee/Jagertee/Jagatee |
Austria |
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Hüttentee |
Germania |
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Polish Cherry (11) |
Polonia |
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Karlovarská Hořká (12) |
Repubblica ceca |
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Pelinkovec |
Slovenia |
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Blutwurz |
Germania |
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Cantueso Alicantino |
Spagna |
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Licor café de Galicia |
Spagna |
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Licor de hierbas de Galicia |
Spagna |
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Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi |
Francia, Italia |
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Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios |
Grecia |
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Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos |
Grecia |
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Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu |
Grecia |
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Τεντούρα/Tentoura |
Grecia |
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Poncha da Madera |
Portogallo |
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Hrvatski pelinkovac |
Croazia |
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Cassis de Bourgogne |
Francia |
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Cassis de Dijon |
Francia |
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Cassis de Saintonge |
Francia |
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Pacharán navarro |
Spagna |
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Zadarski maraschino |
Croazia |
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Nocino di Modena |
Italia |
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Orehovec (13) |
Slovenia |
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Altre bevande spiritose |
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Pommeau de Bretagne |
Francia |
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Pommeau du Maine |
Francia |
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Pommeau de Normandie |
Francia |
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Svensk Punsch/Swedish Punch |
Svezia |
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Inländerrum |
Austria |
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Bärwurz |
Germania |
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Aguardiente de hierbas de Galicia |
Spagna |
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Aperitivo Café de Alcoy |
Spagna |
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Herbero de la Sierra de Mariola |
Spagna |
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Königsberger Bärenfang (14) |
Germania |
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Ostpreußischer Bärenfang |
Germania |
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Ronmiel de Canarias |
Spagna |
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Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever |
Belgio, Paesi Bassi, Germania (Länder tedeschi Renania settentrionale-Vestfalia e Bassa Sassonia) |
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Domači rum |
Slovenia |
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Irish Poteen/Irish Poitín (15) |
Irlanda |
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Trauktinė |
Lituania |
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Trauktinė Palanga |
Lituania |
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Trauktinė Dainava |
Lituania |
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Hrvatska travarica |
Croazia |
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Tequila |
Stati Uniti messicani |
(1) L’indicazione geografica Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky comprende il whisky/whiskey prodotto in Irlanda e in Irlanda del Nord.
(2) Da depennare.
(3) Da depennare.
(4) Da depennare.
(5) La protezione dell’indicazione geografica «Pisco» a norma del presente regolamento non pregiudica l’uso della denominazione «Pisco» per prodotti originari del Cile protetti nel quadro dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e il Cile del 2002.
(6) L’indicazione geografica «Somerset Cider Brandy» deve essere accompagnata dalla denominazione di vendita «acquavite di sidro di mele».
(7) Da depennare.
(8) Da depennare.
(9) La denominazione di vendita «vodka aromatizzata» deve figurare sull’etichetta di questo prodotto. Il termine «aromatizzato» può essere sostituito dal nome dell’aroma predominante.
(10) L’indicazione geografica Irish Cream comprende il corrispondente liquore prodotto in Irlanda e Irlanda del Nord.
(11) Da depennare.
(12) Da depennare.
(13) Da depennare.
(14) Da depennare.
(15) L’indicazione geografica Irish Poteen/Irish Poitín si riferisce alla corrispondente bevanda spiritosa prodotta in Irlanda e in Irlanda del Nord.
|
27.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 115/50 |
Avviso destinato al Tariq Gidar Group (TGG), il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 della Commissione
(2019/C 115/12)
1.
La decisione (PESC) 2016/1693 (1) del Consiglio invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:
|
— |
l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda; |
|
— |
le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda e |
|
— |
le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo. |
Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono nel:
|
a) |
partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione; |
|
b) |
fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso; |
|
c) |
arruolare per uno qualsiasi di essi o |
|
d) |
sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi. |
2.
Il 22 marzo 2019 il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa al Tariq Gidar Group (TGG) all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.Tariq Gidar Group (TGG) può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
|
United Nations — Office of the Ombudsperson |
|
Room TB-08041D |
|
New York, NY 10017 |
|
STATI UNITI D’AMERICA |
|
Tel. +1 2129632671 |
|
Fax +1 2129631300/3778 |
|
E-mail: ombudsperson@un.org |
Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting
3.
Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome del Tariq Gidar Group (TGG) all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:
|
(1) |
congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis), e |
|
(2) |
divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3). |
4.
L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:|
Commissione europea |
|
«Misure restrittive» |
|
Rue de la Loi/Wetstraat 200 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
5.
Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/507 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
6.
Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.
(1) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.