ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
26 marzo 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 114/01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9254 — MUTB/CFSGAM) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 114/02

Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

2

 

Commissione europea

2019/C 114/03

Tassi di cambio dell'euro

9

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare

2019/C 114/04

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

10


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2019/C 114/05

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

11

2019/C 114/06

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

26.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/1


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9254 — MUTB/CFSGAM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 114/01)

Il 20 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9254. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

26.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/2


Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

(2019/C 114/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA:

1.

RICORDA le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2016 su una strategia esterna di imposizione e su misure contro l’abuso dei trattati fiscali, le conclusioni del Consiglio dell’8 novembre 2016 sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

2.

ACCOGLIE CON FAVORE il lavoro svolto dal gruppo «Codice di condotta “Tassazione delle imprese”» («gruppo Codice di condotta»), sostenuto dal segretariato generale del Consiglio e con l’assistenza dei servizi della Commissione europea, per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle giurisdizioni in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale, nonché al fine di fare il punto dei risultati ottenuti dai pertinenti consessi dell’OCSE;

3.

ACCOGLIE CON FAVORE il fatto che la maggior parte di tali giurisdizioni abbia avviato un dialogo aperto e costruttivo con il gruppo «Codice di condotta» e abbia posto rimedio alle carenze individuate nei settori della trasparenza fiscale, dell’equa imposizione e dell’attuazione delle norme anti-BEPS grazie all’attuazione delle misure necessarie entro il termine convenuto;

4.

SI RAMMARICA al contempo che una serie di giurisdizioni non abbia attuato entro la fine del 2018 tutte le misure relativamente a cui si era impegnata, mentre alcune giurisdizioni non si sono impegnate ad attuare tutti o alcuni dei principi della buona governance fiscale riguardo ai quali si era accertata la non conformità;

5.

APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali figurante nell’allegato I;

6.

RITIENE che in alcuni casi si potrebbero considerare giustificate le motivazioni avanzate da alcune giurisdizioni per non aver attuato completamente tutte le misure relativamente a cui si erano impegnate, nonostante sforzi concreti, e CONVIENE pertanto che il termine per il rispetto di tali impegni dovrebbe essere prorogato come indicato all’allegato II;

7.

È DEL PARERE, in particolare, che:

1.

ad alcuni paesi in via di sviluppo dovrebbe essere concesso più tempo per riformare le proprie misure fiscali preferenziali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità, tenuto conto del maggiore impatto economico di queste riforme su tali paesi;

2.

anche alle giurisdizioni confrontate a reali problematiche istituzionali o costituzionali che hanno impedito loro di rispettare gli impegni nel 2018 dovrebbe essere concessa una proroga ragionevole della scadenza per completare le riforme, a condizione che la giurisdizione in esame abbia presentato un progetto di normativa adeguato;

3.

alle giurisdizioni che hanno messo in rilievo rischi di controversie in relazione all’abolizione di talune misure fiscali preferenziali dannose dovrebbe essere concessa una proroga del periodo di salvaguardia;

4.

alle giurisdizioni che sono state valutate come parzialmente conformi per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e che sono in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale dovrebbe essere concessa una proroga fino al momento in cui sia disponibile la valutazione riveduta;

8.

ESPRIME la propria soddisfazione per il fatto che molte giurisdizioni di cui al criterio 2.2 hanno attuato le riforme richieste nel 2018 e sono pertanto rimosse dall’allegato II, ma CHIEDE che il gruppo «Codice di condotta» monitori la corretta attuazione delle rispettive disposizioni legislative e di esecuzione su base annuale;

9.

RICONOSCE che saranno necessari ulteriori lavori per definire requisiti relativi all’attività economica effettiva accettabili per i fondi comuni di investimento di cui al criterio 2.2 e INVITA il gruppo a proseguire il dialogo e a fornire ulteriori orientamenti tecnici alle giurisdizioni interessate entro la metà del 2019;

10.

OSSERVA CON PREOCCUPAZIONE che, in talune giurisdizioni, le misure fiscali preferenziali dannose sono state sostituite con misure con effetto analogo, SI RAMMARICA che una di esse non abbia assunto un impegno sufficiente al fine di modificare o abolire tali misure entro la fine del 2019 e SOTTOLINEA che, quando all’inizio del 2020 si valuterà se gli impegni richiesti siano stati attuati, non verranno più accettati ritardi o la sostituzione con misure con effetto analogo;

11.

PRENDE ATTO che il gruppo «Codice di condotta» continuerà ad adoperarsi per ottenere impegni dalle giurisdizioni che non si sono ancora impegnate a rimediare alle carenze individuate;

12.

PRENDE ATTO che il gruppo «Codice di condotta» continuerà a monitorare l’effettiva attuazione, entro la fine del 2019, degli impegni assunti dai paesi in via di sviluppo senza un centro finanziario riguardo alla trasparenza fiscale e all’attuazione delle norme anti-BEPS, nonché l’attuazione delle pertinenti norme minime in materia di trasparenza e anti-BEPS in giurisdizioni che non possono o non vogliono aderire al forum globale o al quadro inclusivo BEPS dell’OCSE;

13.

ACCOGLIE CON FAVORE il lavoro del gruppo «Codice di condotta» riguardo all’esame di misure preferenziali individuate di recente in alcune giurisdizioni e al monitoraggio degli impegni assunti da tali giurisdizioni al fine di rimuovere gli elementi dannosi di tali misure;

14.

APPROVA lo stato dei lavori riguardo agli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative al fine di applicare i principi della buona governance fiscale, riportato nell’allegato II;

15.

INVITA il gruppo «Codice di condotta» e la sua presidenza, sostenuti dal segretariato generale del Consiglio e con l’assistenza tecnica dei servizi della Commissione, a proseguire i contatti e i dialoghi con le pertinenti giurisdizioni, anche riguardo al termine dell’approccio generale «due su tre» alla fine del giugno 2019;

16.

ricordando il punto 11 delle conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, sulla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, CONFERMA che il gruppo «Codice di condotta» dovrebbe raccomandare al Consiglio di aggiornare in qualsiasi momento, e almeno una volta all’anno, la lista UE di cui all’allegato I, nonché lo stato dei lavori di cui all’allegato II, sulla base di qualsiasi nuovo impegno assunto o della sua attuazione; tuttavia, a partire dal 2020 detti aggiornamenti della lista UE non dovrebbero essere effettuati più di due volte all’anno, lasciando agli Stati membri, ove opportuno, tempo sufficiente per modificare la propria legislazione interna;

17.

RICORDA l’estensione dell’ambito di applicazione geografico dell’esercizio di vaglio dell’UE ad altre giurisdizioni, convenuto nel 2018, e INVITA il gruppo «Codice di condotta» a esaminare i dati economici utilizzati per la selezione delle giurisdizioni nel 2020, in vista dell’applicazione a partire dal 2021;

18.

CONFERMA l’inizio dell’applicazione del criterio 3.2 (attuazione della rendicontazione paese per paese — norma minima) e RIBADISCE l’invito al gruppo «Codice di condotta» a concludere le discussioni rispetto al futuro criterio 1.4 (trasparenza della titolarità effettiva finale);

19.

ACCOGLIE CON FAVORE il fatto che l’allegato I delle presenti conclusioni del Consiglio venga tenuto in considerazione dalla Commissione europea nell’attuazione delle operazioni di finanziamento e investimento dell’UE, come pure gli accordi raggiunti rispetto alle misure di difesa coordinate nel settore non fiscale, nei confronti delle giurisdizioni non cooperative, dall’approvazione delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 (1);

20.

RIBADISCE al contempo l’invito al gruppo «Codice di condotta» a concludere le discussioni su ulteriori misure di difesa coordinate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma del diritto dell’UE e internazionale;

21.

INVITA le istituzioni dell’UE e gli Stati membri, secondo i casi, a tenere conto della lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui all’allegato I nell’ambito della politica estera, delle relazioni economiche e della cooperazione allo sviluppo con i pertinenti paesi terzi, per cercare di giungere a un approccio globale con riguardo alla questione dell’adempienza ai criteri, fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e dell’Unione derivanti dai trattati;

22.

RIBADISCE che il gruppo «Codice di condotta», sostenuto dal segretariato generale del Consiglio e con l’assistenza tecnica dei servizi della Commissione europea, dovrebbe continuare a svolgere i processi dell’UE di vaglio, inserimento nella lista e monitoraggio e a vigilare su di essi, in coordinamento con il gruppo ad alto livello «Questioni fiscali» (HLWP).

(1)  Regolamento (UE) 2017/2402 su un quadro generale per la cartolarizzazione, regolamento (UE) 2017/2396 sul Fondo europeo per gli investimenti strategici, regolamento (UE) 2017/2396 sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e il polo europeo di consulenza sugli investimenti, decisione (UE) 2018/412 sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione e regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’UE.


ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1.   Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2.   Aruba

Aruba non ha ancora modificato o abolito misure fiscali preferenziali dannose.

3.   Barbados

Barbados ha sostituito misure fiscali preferenziali dannose con una misura con effetto analogo e non si è impegnata a modificarla o ad abolirla entro la fine del 2019.

4.   Belize

Il Belize non ha ancora modificato o abolito misure fiscali preferenziali dannose.

Sarà tenuto sotto controllo l’impegno del Belize a modificare o ad abolire entro la fine del 2019 le misure fiscali preferenziali dannose individuate di recente.

5.   Bermuda

Le Bermuda favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva e non hanno ancora risolto questa problematica.

Sarà tenuto sotto controllo l’impegno delle Bermuda ad affrontare le preoccupazioni relative all’attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento entro la fine del 2019.

6.   Dominica

Dominica non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

7.   Fiji

Le Figi non hanno ancora modificato o abolito le proprie misure fiscali preferenziali dannose.

Continuerà a essere tenuto sotto controllo l’impegno delle Figi ad adeguarsi ai criteri 1.2, 1.3 e 3.1. entro la fine del 2019.

8.   Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

9.   Isole Marshall

Le Isole Marshall favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva e non hanno ancora risolto questa problematica.

Continuerà a essere tenuto sotto controllo l’impegno delle Isole Marshall ad adeguarsi al criterio 1.2, in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale.

10.   Oman

L’Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

11.   Samoa

Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.

Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.

12.   Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago è stata valutata «non conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

Sarà tenuto sotto controllo l’impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 entro la fine del 2019.

13.   Emirati arabi uniti

Gli Emirati arabi uniti favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva e non hanno ancora risolto questa problematica.

14.   Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali preferenziali dannose, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

15.   Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un’attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.


ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale

1.   Trasparenza

1.1   Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro la fine del 2019:

Palau e Turchia.

1.2   Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Anguilla e Curaçao.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2019:

Giordania, Namibia, Palau, Turchia e Vietnam.

1.3   Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell’UE entro la fine del 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Montenegro, Marocco, Namibia, Macedonia del Nord, Palau, Serbia, Thailandia e Vietnam.

2.   Equa imposizione

2.1   Esistenza di regimi fiscali dannosi

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2018 e nello stesso anno hanno dimostrato progressi tangibili nell’avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Costa Rica e Marocco.

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose entro la fine del 2018 ma nello stesso anno, nonostante progressi tangibili, non hanno potuto farlo a causa di reali problematiche istituzionali o costituzionali, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Isole Cook, Maldive e Svizzera.

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire le misure fiscali dannose individuate entro il 9 novembre 2019:

Namibia.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2019:

Antigua e Barbuda, Australia, Curaçao, Maurizio, Marocco, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Seychelles.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2020:

Giordania.

2.2.   Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative all’attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento, hanno avviato un dialogo positivo con il gruppo e sono rimaste cooperative, ma hanno bisogno di ulteriori orientamenti tecnici, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019 (1):

Bahamas, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman.

3.   Norme anti-BEPS

3.1   Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS o impegno ad attuare le norme minime anti-BEPS dell’OCSE

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell’OCSE entro la fine del 2019:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Eswatini, Giordania, Montenegro, Marocco e Namibia.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell’OCSE se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue e Palau.


(1)  Tale termine può essere rivisto sulla scorta degli orientamenti tecnici che devono essere convenuti dal gruppo e del dialogo in corso con le giurisdizioni interessate.


Commissione europea

26.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

25 marzo 2019

(2019/C 114/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1325

JPY

yen giapponesi

124,65

DKK

corone danesi

7,4646

GBP

sterline inglesi

0,85638

SEK

corone svedesi

10,4450

CHF

franchi svizzeri

1,1237

ISK

corone islandesi

136,30

NOK

corone norvegesi

9,6590

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,759

HUF

fiorini ungheresi

316,84

PLN

zloty polacchi

4,2953

RON

leu rumeni

4,7553

TRY

lire turche

6,3425

AUD

dollari australiani

1,5931

CAD

dollari canadesi

1,5204

HKD

dollari di Hong Kong

8,8888

NZD

dollari neozelandesi

1,6413

SGD

dollari di Singapore

1,5286

KRW

won sudcoreani

1 283,07

ZAR

rand sudafricani

16,2997

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6015

HRK

kuna croata

7,4170

IDR

rupia indonesiana

16 058,85

MYR

ringgit malese

4,6081

PHP

peso filippino

59,411

RUB

rublo russo

72,7646

THB

baht thailandese

35,804

BRL

real brasiliano

4,4032

MXN

peso messicano

21,6039

INR

rupia indiana

78,0460


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Autorità europea per la sicurezza alimentare

26.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/10


Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(2019/C 114/04)

Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), «[i]l consiglio di amministrazione [dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l’Autorità, da sole o in rete, nell’adempimento dei suoi compiti».

L’elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:

i.

aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell’EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione (2));

ii.

reso pubblico nel sito dell’EFSA, dove è pubblicato l’ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti; e

iii.

messo a disposizione delle organizzazioni attraverso lo strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36, che fornisce le informazioni di contatto e i settori di competenza specifici delle organizzazioni.

Queste informazioni sono disponibili nel sito dell’EFSA ai link seguenti:

i.

ultima modifica dell’elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 20.3.2019: http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/mb190320;

ii.

elenco aggiornato delle organizzazioni competenti: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; e

iii.

strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36: http://www.efsa.europa.eu/art36/search

L’EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu


(1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ambito di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

26.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/11


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2019/C 114/05)

La Commissione europea ha approvato la domanda di modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore è resa pubblica nella banca dati DOOR della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«PROVOLONE VALPADANA»

N. UE: PDO-IT-0021-AM02 — 20.4.2018

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Provolone Valpadana».

2.   Stato membro o paese terzo

Italia.

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte crudo di vacca intero, raccolto nella zona di origine da meno di 60 ore, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire,

per la tipologia dolce e per la tipologia piccante, formati fino a 6 kg — il trattamento termico nella misura massima della pastorizzazione;

per la tipologia piccante — il trattamento termico della termizzazione.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

 

fino a 6 kg: stagionatura minima 10 (dieci) giorni,

 

oltre i 6 kg: stagionatura minima 30 (trenta) giorni,

 

oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima 90 (novanta) giorni,

 

oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre 8 mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.

La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l’assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura.

La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.

Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

 

superiore al 46 % per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

 

superiore al 43 % nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44 % e superiore al 54 %.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50 %, dalla zona di origine e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età. Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione. I foraggi ammessi sono: foraggi freschi da prati stabili od avvicendati, essenze foraggere, fieni ottenuti dall’essiccamento in campo delle essenze foraggere, paglie di cereali, insilati, trinciati, fieni silo. I mangimi ammessi sono: cereali e loro derivati, pastoni di mais, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici, foraggi secchi, derivati dell’industria dello zucchero tra i quali melasso e/o derivati solo come coadiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti pari ad un valore massimo del 2,5 % della sostanza secca della razione giornaliera. Sono inoltre ammessi: semi di leguminose e carrube essiccate e relativi derivati, grassi, sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione ed additivi quali vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici. È ammesso l’utilizzo di lieviti inattivati.

Materie prime: latte, caglio, sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona geografica identificata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta Provolone Valpadana, che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica).

L’apposizione del marchio deve avvenire all’immissione delle forme nei magazzini di stagionatura. Per le pezzature più piccole (fino a 6 kg), l’apposizione del marchio potrà avvenire all’uscita del magazzino di stagionatura, mentre all’immissione in magazzino potrà essere individuato un adeguato sistema aziendale che ne garantisca l’immediata evidenza.

Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l’ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della Denominazione di Origine Protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l’obbligo della indicazione del logo del prodotto.

A partire dal compimento dell’ottavo mese di stagionatura, i detentori del Provolone Valpadana, esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l’apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L’esame selettivo riguarderà l’aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l’aroma (intenso in combinazione con l’odore).

Il logo, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all’imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10 % dello spazio disponibile. La denominazione Provolone Valpadana dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L’indicazione «Denominazione di Origine Protetta» può essere sostituita dal simbolo comunitario.

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Il logo può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’intero territorio delle province di Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Piacenza, e comuni contigui delle province di Bergamo, Mantova, Lodi, e della provincia autonoma di Trento formanti un’unica area geografica.

5.   Legame con la zona geografica

L’area geografica di produzione comprende parte della Pianura Padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all’alimentazione e all’allevamento delle razze bovine da latte. È grazie a questi fattori ambientali che nell’area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio Provolone Valpadana.

Il Provolone Valpadana è un formaggio a pasta filata e questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla capacità dell’arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si è potuta affermare nelle aree settentrionali. Nella produzione del Provolone Valpadana assumono particolare rilevanza l’utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona nell’usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della pasta.

Il Provolone Valpadana si caratterizza per il suo sapore delicato fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con l’avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato. Il Provolone Valpadana inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 kilogrammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta filata dell’Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia.

Il Provolone Valpadana si produce nell’area geografica specificata dalla seconda metà dell’Ottocento e benché la tipologia di formaggio a pasta filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come prodotto dell’Italia settentrionale, come testimoniano le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923).

Il diffondersi della produzione del Provolone Valpadana fu favorito dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani sviluppatesi nel tempo grazie alle caratteristiche dell’area geografica particolarmente idonee all’allevamento di vacche che offriva grandi quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il metodo di produzione del Provolone Valpadana vi è l’utilizzo del siero derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. In effetti tale procedimento costituisce un elemento di grande caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del Provolone Valpadana perché raramente utilizzato nella produzione di formaggi. L’affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche merceologiche tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del Provolone Valpadana, senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le differenti forme e dimensioni del Provolone Valpadana sono il risultato dell’abilità dei caseificatori della zona geografica nell’operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all’area geografica di produzione perché è in quest’area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie, dolce e piccante, è il risultato della capacità dei caseificatori di utilizzare cagli diversi che determina la possibilità di ottenere nel Provolone Valpadana, pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del prodotto, rispettivamente con formati dal peso più contenuto, con stagionatura più breve, e formati dal peso notevole con una più lunga stagionatura, con pasta compatta e mai asciutta, al punto da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata del meridione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


26.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 114/15


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2019/C 114/06)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione

DOCUMENTO UNICO

«ECHALOTE D’ANJOU»

N. UE: PGI-FR-01253-AM01 – 11.9.2018

DOP ( ) IGP ( X )

1.   Denominazione

«Echalote d’Anjou»

2.   Stato membro o terzo paese

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto la cui denominazione figura al punto 1

L’«Echalote d’Anjou» è un monocotiledone appartenente alla famiglia delle Liliacee del genere Allium, della specie cepa ed esclusivamente del gruppo aggregatum.

Si tratta di uno scalogno «tradizionale» (proveniente dalla moltiplicazione vegetativa) rosato, del tipo varietale Jersey lungo, venduto fresco.

L’«Echalote d’Anjou» è prodotto a partire da varietà registrate sulla lista delle varietà riconosciute dal gruppo e tenute aggiornate dallo stesso. L’iscrizione di una nuova varietà rispetta una procedura che permette di verificare allo stesso tempo i criteri tecnici (in particolar modo: il rendimento, il rapporto di divisione, la conservabilità, il metodo di coltivazione, la capacità di adattamento all’ambiente, la resistenza ai patogeni, il fabbisogno nutritivo, il tasso di rifiuti, la predisposizione alla meccanizzazione, la raccolta, la cernita manuale in stazione di condizionamento), ma anche le principali caratteristiche dell’«Echalote d’Anjou» (calibro, forma, aspetto, lunghezza, colore delle tuniche, tenore di materia secca).

L’elenco delle varietà autorizzate viene notificato dopo ogni sua modifica sia ai produttori, sia all’organismo di controllo e alle autorità di controllo competenti.

Caratteristiche fisiche

a)

I bulbi devono essere: sodi e consistenti, privi di stelo cavo o duro, praticamente privi di ciuffo radicale e possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto globale del prodotto, la sua qualità, conservazione e presentazione: un lieve difetto della forma, screpolature superficiali delle tuniche esterne a condizione che la polpa sia protetta.

b)

Forma: l’«Echalote d’Anjou» presenta una forma regolare e leggermente allungata e fine con un calibro compreso tra i 20 e i 55 mm e un rapporto altezza/diametro medio (*) superiore a 1,2.

(*) diametro medio = (diametro grande all’asse + diametro piccolo all’asse)/2.

c)

le tuniche dei bulbi sono sottili e luminose, di colore rosso-giallo chiaro o giallo pallido, tendente sempre più al ramato a seconda del grado di maturazione e di secchezza e della durata di conservazione prima della spedizione.

Caratteristiche chimiche

Il tenore elevato di materia secca è superiore o uguale al 16 %.

Caratteristiche organolettiche

L’«Echalote d’Anjou» presenta le seguenti caratteristiche organolettiche: sodo al tatto, la polpa è rosata e di consistenza tenera. Sviluppa un’intensità aromatica originale con un carattere piccante significativo a livello olfattivo e gustativo.

Presentazione del prodotto

L’«Echalote d’Anjou» si presenta sotto due forme:

lo scalogno precoce o semi-secco, spedito a inizio stagione;

lo scalogno da conservazione o secco, spedito nel resto dell’anno e caratterizzato da un colletto dall’aspetto ben secco.

3.3.   Alimenti (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La piantatura dei bulbi, l’estirpazione e l’essiccazione in campo hanno luogo nella zona geografica.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto a cui la denominazione fa riferimento

Le operazioni di primo stoccaggio, preparazione, cernita, calibratura finale e registrazione dell’«Echalote d’Anjou» si svolgono nella zona geografica.

Tali operazioni permettono di verificare le proprietà fisiche, chimiche e di presentazione e di preservare così le sue caratteristiche specifiche.

Il bagaglio di conoscenze di coloro che compiono tali operazioni segue una procedura ben consolidata che prevede l’alternanza di un lavoro manuale di preparazione, selezione e poi calibratura finale prima della registrazione finale. Questo procedimento favorisce una preparazione ottimale degli scalogni per una migliore gestione dell’essiccazione dei prodotti in funzione dei lotti destinati alla commercializzazione o all’esportazione e tutto questo avviene nel corso dell’anno. Tale bagaglio di conoscenze è un’ulteriore garanzia della qualità e del mantenimento delle caratteristiche dell’«Echalote d’Anjou» che vengono effettivamente garantiti se queste operazioni vengono effettuate nella zona geografica di produzione.

L’«Echalote d’Anjou» viene commercializzato tutto l’anno in imballaggi singoli che lasciano visibile interamente o in parte il prodotto, oppure in imballaggi con protezione destinati alla vendita all’unità per il consumatore finale. Questi ultimi imballaggi hanno un peso massimo di 20 kg.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto a cui la denominazione fa riferimento

Ogni imballaggio o unità di vendita al consumatore viene identificato sulla base delle seguenti informazioni:

la denominazione registrata del prodotto e il simbolo IGP dell’Unione europea nello stesso campo visivo;

la categoria commerciale;

l’organismo certificatore.

4.   Descrizione succinta della delimitazione della zona geografica

La zona geografica è costituita dal territorio dei comuni seguenti del dipartimento del Maine e Loira (49):

Allonnes, Artannes-sur-Thouet, Beaufort-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Blou, Bois d’Anjou (Les), Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac-Loire-Aubance (ex territori dei comuni delegati di Alleuds (Les), Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital), Chacé, Cornillé-les-Caves, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Meigné), Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Gennes-Val-de-Loire, Jarzé-Villages (ex territori dei comuni delegati di Chaumont d’Anjou, Jarzé e Lué-en-Baugeois), Loire-Authion, Longué-Jumelles, Louresse-Rochemenier, Mazé-Milon, Ménitré (La), Montsoreau, Neuillé, Parnay, Rosiers-sur-Loire (Les), Rou-Marson, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Philbert-du-Peuple, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Souzay-Champigny, Tuffalun, Turquant, Ulmes (Les), Varennes-sur-Loire, Varrains, Vernantes, Verrie, Villebernier, Vivy.

5.   Legame con la zona geografica

L’IGP «Echalote d’Anjou» si fonda su fattori naturali e fattori umani che conferiscono al prodotto la forma regolare e allungata, il profilo organolettico piccante e la conservabilità. Queste specificità hanno contribuito alla crescita della reputazione dell’«Echalote d’Anjou» ben oltre i confini francesi.

La zona geografica dell’«Echalote d’Anjou» è situata sul bordo esterno del bacino parigino ed è attraversata da est e ovest dalla valle della Loira, in cui predominano alluvioni e formazioni sedimentarie argillo-calcaree. Il suolo è relativamente leggero ed è caratterizzato da una granulometria fine; il sottosuolo presenta una considerevole riserva idrica.

Il clima dell’Anjou è di tipo oceanico e l’espressione in uso «douceur angevine» (mitezza angioina) viene appunto utilizzata spesso per definirlo. Esso è caratterizzato da temperature moderate, una lieve escursione termica nel corso dell’anno (circa 15 °C), una pluviometria regolare e moderata (circa 650 mm) e venti deboli. Nel 1842, nella Statistica orticola del Maine e Loira («Statistique horticole du Maine-et-Loire»), la relazione della commissione segnala la presenza di scalogni all’interno del dipartimento.

Nel 1962 i produttori della regione di Mazé si sono uniti e hanno avviato progressivamente la produzione degli scalogni di tipo Jersey.

A partire dagli anni 1975-1980, la coltura dello scalogno lungo conosce un forte impulso; si delinea dunque una tipologia specifica di aziende agricole produttrici di scalogni ad Anjou, caratterizzate da una superficie fondiaria moderatamente considerevole che permette di coltivare in media da 3 a 4 ha di scalogno insieme ad altre colture specializzate.

Le tecniche attualmente in uso si basano su usanze e tecniche agricole tradizionali fortemente caratterizzate dal ricorso alla manodopera, tra cui figurano: la selezione delle varietà utilizzate e riproduzione delle piante (immersione termoterapeutica sistematica), la rotazione delle colture, la pacciamatura del suolo, la piantatura manuale e lo sradicamento manuale, l’essiccazione sul campo o in stoccaggio, la preparazione dei lotti di scalogni (depicciolatura), la cernita (verifica visiva) e la calibratura prima della registrazione, al fine di commercializzare un prodotto di qualità per quasi un anno fino al raccolto successivo.

L’«Echalote d’Anjou» è caratterizzato in particolar modo dai seguenti aspetti:

una forma più allungata e più fine rispetto allo scalogno mezzo-lungo che presenta un aspetto esteriore più seducente per clienti e consumatori; toni tendenti al rosso-giallo e più chiari, perfino giallo pallido quando il prodotto è intero;

il profilo chimico: tenore elevato di materia secca di almeno il 16 %;

il profilo organolettico: sodo al tatto, con una polpa rosata e dalla consistenza tenera, lo scalogno sviluppa un’intensità aromatica originale con un carattere piccante significativo a livello olfattivo e gustativo, aspetto che lo distingue dagli scalogni coltivati in altre regioni e che contribuisce ad aumentare la sua attrattiva in cucina;

la conservabilità: la raccolta a piena maturazione permette allo scalogno di essere conservato più mesi in condizioni adeguate e di conservare una tenuta dei bulbi molto ferma con una perdita di peso minima;

la composizione regolare: il prodotto è ottenuto mediante riproduzione vegetativa, tutti i bulbi raccolti sono integralmente identici sul piano genetico, cosa che non accade con i prodotti ottenuti mediante riproduzione sessuata (scalogno di tipo lungo e scalogno da seme).

La sua morfologia, consistenza e colore lo distinguono dallo stesso prodotto coltivato nelle altre regioni. L’«Echalote d’Anjou» gode anche di una vasta reputazione che supera di gran lunga i confini della regione in cui si produce e la Francia stessa.

La definizione della zona geografica si fonda su un’interazione tra fattori naturali e fattori umani che determinano le specificità dell’«Echalote d’Anjou» (forma allungata, tenore elevato di materia secca, profilo organolettico, conservabilità e regolarità) e permette allo scalogno di differenziarsi rispetto alle altre produzioni di scalogni.

Il suolo presenta una granulometria fine e regolare che permette un radicamento facile e profondo degli scalogni e, in seguito, lo sviluppo armonioso di un bulbo in cui regolarità e forma sono tratti caratteristici.

La grande disponibilità di acqua nella zona geografica contribuisce a un’alimentazione idrica regolare della pianta; la pluviometria leggermente superiore nel mese di maggio coincide perfettamente con il fabbisogno dell’«Echalote d’Anjou» durante la fase della formazione dei bulbi.

La «mitezza angioina» risponde al fabbisogno di temperatura dell’«Echalote d’Anjou» e consente di evitare bruciature fisiologiche che potrebbero compromettere la sua qualità organolettica.

La specificità dell’«Echalote d’Anjou» deriva inoltre dal bagaglio di conoscenze dei produttori proveniente dalle antiche usanze locali che risalgono al XIX secolo e che si sono progressivamente organizzate e sviluppate a partire dagli anni ‘60.

Nell’ambito delle aziende agricole specializzate, la selezione delle varietà e delle piante ha sempre suscitato un grande interesse e beneficiato del controllo tecnico. L’immersione termoterapeutica prima della piantagione consente di proteggere i bulbi da eventuali aggressioni di parassiti tellurici.

Dopo un’accurata preparazione del suolo, la piantatura avviene manualmente, il che permette di adattare la profondità della piantatura al fine di ottenere uno sviluppo quanto più armonioso possibile dell’«Echalote d’Anjou». Lo sradicamento manuale avviene sulla base del bagaglio di conoscenze dei produttori che sanno apprezzare la fase di maturità appropriata.

L’essiccazione naturale nei campi consente infine di ottenere un tenore elevato di materia secca e di concentrare gli aromi dell’«Echalote d’Anjou», conferendo al prodotto la sua caratteristica piccante.

L’«Echalote d’Anjou» gode di una reputazione nazionale che si è poi estesa al di là delle frontiere francesi. L’attuale produzione dell’«Echalote d’Anjou» viene infatti commercializzata per circa il 40 % in alcuni Stati del nord dell’Europa ed esportata in Stati Uniti, Canada e sud est asiatico.

Orientata verso un commercio della grande distribuzione, l’«Echalote d’Anjou» coinvolge una vasta clientela specializzata che da tempo immemore apprezza molto questo prodotto, in particolar modo per le sue qualità di regolarità e di tenuta. Una serie di eventi popolari come la Grande festa dello scalogno, organizzata a Chemellier dalla Confraternita degli amici dello scalogno di Anjou contribuiscono inoltre a mantenere e accrescere la reputazione di questo prodotto presso il grande pubblico.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e6b6e010-dc41-48c8-99e1-3080eb6d5cf2


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.