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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 111/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8652 — Accuride/Mefro Wheels) ( 1 ) |
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2019/C 111/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9277 — Nalka Invest/OneMed) ( 1 ) |
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2019/C 111/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9200 — KKR/Magneti Marelli) ( 1 ) |
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2019/C 111/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV) ( 1 ) |
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2019/C 111/05 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9312 — JAB/Coty) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 111/06 |
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2019/C 111/07 |
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2019/C 111/08 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2019/C 111/09 C/2018/8568 |
Programma Hercule III — Invito a presentare proposte — 2019 — Assistenza tecnica (C/2018/8568) |
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2019/C 111/10 C/2018/8568 |
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2019/C 111/11 C/2018/8568 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2019/C 111/12 |
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2019/C 111/13 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 111/14 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9318 — Colisée/Armonea) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2019/C 111/15 |
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Rettifiche |
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2019/C 111/16 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8652 — Accuride/Mefro Wheels)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 111/01)
Il 30 aprile 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8652. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9277 — Nalka Invest/OneMed)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 111/02)
Il 28 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9277. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9200 — KKR/Magneti Marelli)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 111/03)
Il 14 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9200. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 111/04)
Il 15 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9263. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/3 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9312 — JAB/Coty)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 111/05)
Il 15 marzo 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9312. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/4 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 marzo 2019
(2019/C 111/06)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1302 |
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JPY |
yen giapponesi |
124,60 |
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DKK |
corone danesi |
7,4622 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85890 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4723 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1243 |
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ISK |
corone islandesi |
135,30 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,6423 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,727 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
316,23 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2913 |
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RON |
leu rumeni |
4,7505 |
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TRY |
lire turche |
6,2979 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5923 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5155 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,8683 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6433 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5266 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 282,81 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,2469 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,5868 |
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HRK |
kuna croata |
7,4178 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 046,58 |
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MYR |
ringgit malese |
4,5937 |
|
PHP |
peso filippino |
59,337 |
|
RUB |
rublo russo |
72,7425 |
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THB |
baht thailandese |
35,793 |
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BRL |
real brasiliano |
4,3760 |
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MXN |
peso messicano |
21,4447 |
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INR |
rupia indiana |
77,9580 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2019
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
«Rögös túró» (STG)
(2019/C 111/07)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Ungheria ha trasmesso alla Commissione una domanda di protezione della denominazione «Rögös túró» in conformità all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
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(2) |
A norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che soddisfa le condizioni stabilite in detto regolamento. |
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(3) |
Per consentire la presentazione delle notifiche di opposizione a norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, è opportuno che il disciplinare di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
Il disciplinare di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Rögös túró» (STG) è contenuto nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro tre mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
«RÖGÖS TÚRÓ»
N. UE: HU-TSG-0007-01113 – 16.5.2013
«Ungheria»
1. Denominazioni da registrare
«Rögös túró»
2. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3. Motivi della registrazione
3.1. Specificare se il prodotto
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— |
☒ |
è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; |
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— |
☐ |
è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. |
La tecnica di produzione del «Rögös túró» è molto diversa da quella di altri formaggi freschi. La quantità superflua di siero di latte che si trova nella cagliata ottenuta dal latte viene separata mediante coagulazione acida o mista, con delicatezza, sfruttando la gravità e per decantazione (ad esempio autocompattandosi). Si deve avere cura di mantenere, anche nella fase di porzionatura e di confezionamento, la struttura friabile e grumosa che ricorda quella del cavolfiore.
Il «Rögös túró» è diverso da altri tipi di formaggi cagliati soprattutto nella struttura, frutto dei processi di lavorazione della cagliata e di separazione del siero di latte.
Nessun altro formaggio fresco o prodotto lattiero-caseario presenta una consistenza grumosa che ricorda quella del cavolfiore, grazie alla particolare tecnica di produzione.
Questo prodotto privo di aromi aggiunti, che viene commercializzato sotto forma granulosa, con un’umidità caratteristica e un gusto leggermente acidulo, si distingue da altri tipi di formaggi freschi presenti sul mercato che sono ottenuti mediante un trattamento termico e mescolatura o che sono utilizzati come materie prime nella preparazione di dolci e creme da pasticceria.
Il «Rögös túró» è considerato come un ingrediente di base della cucina ungherese. Numerosi piatti tipici possono essere preparati soltanto usando il «Rögös túró».
3.2. Specificare se il nome
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— |
☒ |
viene utilizzato tradizionalmente per designare il prodotto specifico; |
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— |
☐ |
designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. |
Il termine stesso «Rögös» (grumoso) indica la caratteristica del prodotto, ossia la consistenza grumosa della cagliata, simile a quella del cavolfiore. Il termine «túró», difficilmente traducibile in altre lingue, indica un formaggio fresco specifico, dal gusto gradevolmente acidulo, fresco e aromatico.
4. Descrizione
4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Il «Rögös túró» è un prodotto lattiero-caseario di colore avorio o crema, composto da grumi di cagliata che ricordano l’aspetto di un cavolfiore, dal gusto gradevolmente acido, fresco, sapido e aromatico. Durante la produzione i grumi devono rimanere interi e non devono essere danneggiati o schiacciati.
La superficie dei grumi è coperta da una pellicola di siero di latte. Il tasso di umidità uniforme fa sì che anche l’interno dei grumi rimanga umido.
Requisiti fisici e chimici:
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Grado di grasso |
Tenore minimo di materia secca, in % (m/m) |
Tenore in materia grassa dell’estratto secco, in % (m/m) |
Acidità (°SH) |
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latte intero |
40,0 |
minimo |
60,0 |
60-100 |
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grasso |
35,0 |
minimo |
45,0 |
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|
inferiore a |
60,0 |
|||
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parzialmente scremato |
25,0 |
minimo |
25,0 |
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inferiore a |
45,0 |
|||
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a basso tenore di grasso |
20,0 |
minimo |
10,0 |
|
|
inferiore a |
25,0 |
|||
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scremato |
15,0 |
inferiore a |
10,0 |
60-90 |
Caratteristiche organolettiche:
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Aspetto esterno |
Di colore avorio uniforme o color crema per la tipologia a latte intero. |
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Consistenza |
Ammassi di grumi morbidi di aspetto simile al cavolfiore costituiti da grumi (di 4-20 mm) in cui possono apparire piccole quantità di siero di latte. Se i prodotti sono confezionati meccanicamente, si presentano sotto forma di un blocco omogeneo che può essere frazionato in grumi morbidi che ricordano l’aspetto del cavolfiore. Al palato la consistenza è notevolmente grumosa, senza però risultare difficile da deglutire. |
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Aroma |
Gradevolmente acidulo, aromatico, puro, esente da odori estranei. |
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Sapore |
Gradevolmente acidulo, fresco e aromatico, sapido, puro, esente da sapori estranei. |
4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Ingredienti e strumenti che possono essere utilizzati:
gli ingredienti che rispondono alle norme di qualità previste dalla normativa vigente:
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a) |
latte vaccino crudo o pastorizzato, |
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b) |
crema, |
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c) |
colture pure di batteri lattici, noti anche come fermenti lattici, |
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d) |
caglio (per la coagulazione mista). |
Metodo di ottenimento:
Il «Rögös túró» può essere prodotto mediante coagulazione mista, lenta o rapida. Non vi è alcuna differenza tra i criteri di qualità del «Rögös túró» ottenuto con i tre metodi.
Anche se le fasi sono le stesse, i procedimenti tecnici sono accelerati con l’aumento della temperatura e della quantità di fermenti lattici (caglio) aggiunta. Lo scopo principale del metodo della coagulazione rapida è di aumentare l’efficacia, grazie a una migliore utilizzazione dei fermenti.
Il processo di produzione è il seguente:
1. Prestagionatura
Questo processo viene applicato solo per il metodo della coagulazione rapida. Con il metodo della coagulazione lenta non occorre sottoporre il latte vaccino a prestagionatura.
Durante la coagulazione rapida, la prestagionatura del latte vaccino accorcia la durata della coagulazione. Durante la prestagionatura il latte, pastorizzato a 6,0-7,2°SH, viene sottoposto a prestagionatura fino a quando raggiunge 9-11°SH. La temperatura di prestagionatura è di 12-15 °C e la durata è di 6-8 ore.
La prestagionatura del latte (preacidificazione) avviene in vasche o silos per latte. In seguito il latte sottoposto a prestagionatura viene trasferito il più rapidamente possibile nel dispositivo (vasca) di coagulazione.
2. Aggiustamento del tenore di grasso
In funzione del tenore finale di materia grassa del «Rögös túró», viene aggiunto latte intero o crema omogeneizzata al latte vaccino.
3. Cagliatura
Durante la coagulazione lenta, il latte vaccino viene cagliato a una temperatura di 22-32 °C utilizzando tra 0,5 e 1,5 % di fermenti lattici (o un quantitativo equivalente di fermenti lattici in polvere o surgelati).
Durante la coagulazione rapida, il latte vaccino sottoposto a prestagionatura viene cagliato a una temperatura di 30-32 °C utilizzando tra il 4 e il 5 % di fermenti lattici.
4. Cagliatura
Il latte cagliato viene fatto coagulare in un dispositivo di coagulazione per 12-20 ore nel caso della coagulazione lenta o per 4-6 ore nel caso della coagulazione rapida, fino a quando raggiunge 30-38 °SH. La coagulazione lenta avviene a una temperatura di 22-32 °C, quella rapida a 30-32 °C. Una volta ottenuto il grado di acidità desiderato, la cagliata viene staccata delicatamente e si può osservare che il siero di latte si è leggermente separato. Il caglio viene utilizzato anche per la coagulazione mista.
5. Lavorazione della cagliata
Questa operazione ha lo scopo di riportare il tenore di acqua della cagliata al valore caratteristico del prodotto. La procedura consiste in una pressatura preliminare, un riscaldamento e una seconda pressatura. La manipolazione deve essere delicata, poiché la cagliata è alquanto friabile.
Durante la pressatura preliminare la cagliata viene rotta servendosi di un apparecchio che permette un frazionamento delicato, in seguito viene triturata, mescolata e lasciata riposare, se necessario. Lo scopo dell’operazione è di raccogliere rapidamente il siero di latte contenuto nella cagliata (sineresi). Durante la triturazione, dopo qualche minuto di riposo, la cagliata solidificata (30-38 °SH) viene triturata in grumi delle dimensioni approssimative di una noce (2-3 cm). Terminata l’operazione di triturazione, una parte del siero di latte deve essere eliminata. Nella fase successiva, per impedire alla cagliata di sbriciolarsi, viene posta una pellicola protettiva sull’utensile impiegato per il taglio o in alternativa si utilizzano delle spatole. I grumi di cagliata triturati che ancora galleggiano nel siero di latte vengono rimescolati di continuo. Se i grumi di cagliata non si solidificano abbastanza per arrivare alla consistenza del «Rögös túró» è possibile accelerare il processo di solidificazione lasciando riposare la cagliata per un breve tempo. Dopo tale periodo di riposo i grumi di cagliata devono essere nuovamente rimescolati per impedire che si agglomerino.
La pressatura preliminare viene seguita da un’operazione di riscaldamento per compattare ulteriormente i grumi di cagliata e favorire il rilascio del siero di latte. I grumi di cagliata vengono riscaldati ad un’intensità di 1 °C ogni 2,5 minuti, mescolando di continuo, fino al raggiungimento di una temperatura di 30-40 °C nel caso della coagulazione lenta e di 36-48 °C nel caso della coagulazione accelerata.
Durante la seconda pressatura la cagliata sierosa deve essere mescolata continuamente e lasciata depositare fino a quando non raggiunge il grado di solidità desiderato. La seconda pressatura può essere omessa nel caso della coagulazione lenta.
6. Raffreddamento e sgocciolamento
L’obiettivo è evitare un’acidificazione eccessiva della cagliata triturata e riscaldata, impedire la diffusione di eventuali contaminanti microbici, evitare che la cagliata si agglomeri e controllare la compattazione. La cagliata viene raffreddata in un dispositivo di coagulazione (vasca o deposito) ad un’intensità di 3-4 °C al minuto fino ad arrivare alla temperatura di 18-22 °C.
L’ambiente di raffreddamento può essere dato dallo stesso siero di latte della vasca o del deposito, che deve poter circolare sullo scambiatore di calore a placche della linea di sgocciolamento, ed essere raffreddato a una temperatura inferiore a 5 °C. Dopo lo sgocciolamento del siero di latte è possibile utilizzare anche acqua potabile per l’operazione di raffreddamento. Anche il raffreddamento in una camera di raffreddamento assicura una sicurezza sufficiente. Le stesse colture in corso impediscono un’acidificazione eccessiva.
La miscela di siero di latte e di caglio del «Rögös túró» viene sgocciolata dal dispositivo di coagulazione per gravità o per mezzo di una pompa che mantenga la consistenza della cagliata.
7. Separazione del siero di latte
Una volta separato dalla cagliata, il siero di latte deve essere rimosso. Fondamentale per la formazione della consistenza a grumi è il metodo di separazione del siero di latte (decantazione). Durante la separazione la cagliata viene delicatamente e regolarmente rimescolata per non danneggiare la consistenza a cavolfiore. L’operazione continua fino ad ottenere il tenore in materia secca e il grado di acidità richiesti.
8. Travaso, imballaggio e magazzinaggio
In questa fase è importante fare attenzione a non rompere o danneggiare la consistenza grumosa della cagliata. Il «Rögös túró» viene immagazzinato a una temperatura inferiore a 6 °C utilizzando un metodo che esclude qualsiasi effetto meccanico.
Requisiti minimi in materia di controllo
In considerazione del carattere specifico del prodotto, al momento del controllo del «Rögös túró» occorre verificare specificamente i seguenti aspetti.
Le caratteristiche qualitative specifiche degli ingredienti (latte vaccino, crema, colture pure di batteri di fermenti lattici) impiegati nella produzione, tra cui:
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— |
latte fresco vaccino, con un grado di acidità massima di 7,2 °SH; |
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— |
crema con un grado di acidità massima del plasma di 7,2 °SH; |
|
— |
fermenti lattici contenenti batteri lattici acidificanti e aromatizzanti con una buona capacità di acidificazione a 36-40 °SH. |
Nel corso del processo di produzione devono essere rispettate le condizioni previste al punto 4, in particolare:
|
— |
coagulazione: grado di acidità (30-36 °SH) e tempi di coagulazione (4-20 ore); |
|
— |
lavorazione della cagliata: verifica della densità della cagliata (che deve essere liscia al tatto e potersi staccare manualmente dalle pareti senza difficoltà, a 32-38 °SH); |
|
— |
raffreddamento della cagliata (fino al raggiungimento della temperatura di 18-22 °C per tappe di 3-4 °C per minuto); |
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— |
separazione del siero di latte (delicatamente, per sgocciolamento senza pressatura, ad esempio per gravità). |
Qualità del prodotto finito:
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all’atto di controllare i requisiti fisici e chimici (grado di materia grassa, tenore di materia secca, tenore di materia grassa, acidità) è necessario attenersi alle disposizioni del punto 4; |
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all’atto di controllare le caratteristiche organolettiche (aspetto, consistenza, gusto e odore) è necessario attenersi alle disposizioni del punto 4. |
4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Tra il diciottesimo e il ventesimo secolo, i formaggi cagliati venivano consumati allo stato fresco o conservati triturandoli allo stato naturale in pezzi delle dimensioni di un chicco di grano o di una nocciola (Magyar Néprajz nyolc kötetben, Akadémiai Kiadó, Magyar Tudományos Akadémia).
Un riferimento storico che attesta la consistenza grumosa del formaggio cagliato risale al periodo dopo la prima guerra mondiale. Vi si afferma che «il formaggio cagliato viene triturato in grumi delle dimensioni di una nocciola (…) più il formaggio è grumoso e più a lungo si mantiene fresco» (O. Gratz, A tej és tejtermékek, pag. 294-296, 1925).
Nella rivista Tejgazdasági Szemle del 1925 si sostiene che il formaggio cagliato ha una consistenza granulosa e briciolosa (A. Törs 1925, Tejgazdasági Szemle és Tejgazdasági Könyvtár (Tejgazdasági Szemle kiadása)].
Mihály Balatoni menziona i «grumi di cagliata, dalla consistenza grossolana che ricorda il cavolfiore, ammassi e grumi che ricordano il cavolfiore» (Mihály Balatoni 1960, Étkezési Túró gyártása).
Nel 1979 Sándor Szakály e Gábor Tomka pubblicarono alcuni dati sul consumo di questo formaggio cagliato dalla « consistenza simile al cavolfiore » dal 1970 al 1977 (Tejipar, Vol. 28, No 1, 1979).
Secondo il Dott. Sándor Szakály, in Ungheria «la varietà grumosa rappresenta l’80 % circa dell’intera produzione di formaggio cagliato»… Il «Rögös túró» è nettamente diverso dagli altri tre tipi di formaggio, in quanto la cagliatura del latte destinato alla produzione può avvenire solo per acidificazione biologica… (dott. S. Szakály 1980, A rögös állományú étkezési túró korszerű gyártása, Magyar Tejgazdasági Kutató Intézet, Pécs).
Secondo il dott. Sándor Szakly il « Rögös túró », conosciuto solo nell’Europa centrale, è un prodotto lattiero-caseario ungherese dalle origini antiche , originario della zona a ovest degli Urali e prodotto da secoli con metodo tradizionale utilizzando come ingrediente il latte crudo (Tejgazdaságan, 2001).
Il carattere tradizionale del «Rögös túró» è attestato dal capitolo distinto che gli è dedicato nella raccolta «Hagyományo-Ízek-Régiók» [Tradizioni-Gusti-Regioni] pubblicata dal ministero dell’Agricoltura e dall’Agrármarketing Centrum nel 2002. La raccolta elenca unicamente prodotti la cui storia può essere documentata conformemente ai criteri pertinenti. Per i prodotti elencati in questa raccolta occorre dimostrare un passato di almeno 50 anni, una notorietà consolidata e l’esistenza della produzione e della distribuzione.
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/11 |
Informazioni della Commissione europea sull’elenco degli Stati e delle autorità competenti, pubblicato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e concernente l’articolo 20, paragrafi 1, 2, 3, e l’allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulle notifiche dello Stato di bandiera
(2019/C 111/08)
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), i seguenti paesi terzi hanno notificato alla Commissione europea le autorità pubbliche che, nell’ambito del sistema di certificazione delle catture stabilito dall’articolo 12 del regolamento, sono abilitate:
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a) |
a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera; |
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b) |
a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci; |
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c) |
ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui all’articolo 12 e a convalidare tali certificati; |
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d) |
ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci; |
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e) |
ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4; |
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f) |
a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell’allegato II; e |
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g) |
ad aggiornare tali notifiche. |
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Paese terzo |
Autorità competenti |
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ALBANIA |
(a)
(b):
(c), (d), (e):
(f) and (g):
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ALGERIA |
(a) to (d):
(e) to (g):
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ANGOLA |
(a):
(b):
(c):
(d):
(e), (f), (g):
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ANTIGUA E BARBUDA |
(a) to (g):
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ARGENTINA |
(a) to (f):
(g):
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AUSTRALIA |
(a) to (e):
(f) to (g):
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BAHAMAS |
(a) and (b):
(c) to (g):
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BANGLADESH |
(a):
(b) to (f):
(g):
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BELIZE |
(a):
(c) to (g):
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BENIN |
(a):
(b):
(c), (e), (f), (g):
(d):
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BRASILE |
(a) to (g):
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CAMERUN |
(a):
(b) to (g):
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CANADA |
(a) to (g):
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CAPO VERDE |
(a):
(b), (d):
(c), (e), (f), (g):
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CILE |
(a):
(b):
(c) to (f):
(g):
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CINA |
(a) to (g):
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COLOMBIA |
(a):
(b) to (f):
(g):
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COSTA RICA |
(a):
(b):
(c):
(d):
(e):
(f):
(g):
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CUBA |
(a):
(b), (c), (e):
(d):
(f):
(g):
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CURAÇAO |
Curacao was part of the Netherlands Antilles prior to 10 October 2010, and notified their competent authorities for the IUU Regulation on 28 March 2011. For the period between 12 February 2010 and 10 October 2010, please see Netherlands Antilles. (a):
(b) and (f):
(c):
(d):
(e):
(g):
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ECUADOR |
(a), (c), (e):
(b), (f), (g):
(d):
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EGITTO |
(a):
(b) and (d):
(c):
(e):
(f):
(g):
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EL SALVADOR |
(a):
(b) to (g):
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ERITREA |
(a):
(b):
(c):
(d):
(e):
(f):
(g):
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ISOLE FALKLAND |
(a):
(b) to (g):
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ISOLE FÆR ØER |
(a):
(b):
(c):
(d):
(e):
(f) and (g):
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FIGI |
(a):
(b):
(c) to (g):
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POLINESIA FRANCESE |
(a):
(b), (c), (e), (f):
(d):
(g):
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GABON |
(a) and (b):
(c) to (g):
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GAMBIA |
(a):
(b):
(c) to (g):
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GHANA |
(a) to (g):
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GROENLANDIA |
(a):
(b) to (g):
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GRENADA |
(a) to (g):
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GUATEMALA |
(a) to (g):
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GUYANA |
(a) to (g):
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ISLANDA |
(a) and (b):
(c), (e), (f), (g):
(d):
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INDIA |
(a) and (b):
(c):
(d):
(e):
(f):
(g):
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INDONESIA |
(a) and (b):
(c):
(d):
(e):
(f) and (g):
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COSTA D’AVORIO |
(a):
(b), (f), (g):
(c) and (e):
(d):
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GIAMAICA |
(a):
(b) to (g):
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GIAPPONE |
(a):
(b): Same as point (a) and:
(c):
(d):
(c), (f), (g):
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KENYA |
(a):
(b) to (g):
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KIRIBATI |
(a):
(b) to (g):
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COREA |
(a), (b), (d), (f), (g):
(c), (e):
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MADAGASCAR |
(a):
(b):
(c) and (d):
(e), (f), (g):
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MALAYSIA |
(a) and (b):
(c), (e), (f):
(d):
(g):
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MALDIVE |
(a):
(b), (c), (e), (f), (g):
(d):
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MAURITANIA |
(a):
(b):
(c), (d), (e), (f):
(g):
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MAURIZIO |
(a) to (g):
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MESSICO |
(a), (c), (g):
(b):
(d), (e):
(f)
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MONTENEGRO |
(a):
(b) to (g):
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MAROCCO |
(a), (b), (e), (f):
(c):
(d):
(g):
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MOZAMBICO |
(a):
(b) to (g):
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MYANMAR/BIRMANIA |
(a):
(b) to (g):
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NAMIBIA |
(a):
(b), (d), (f), (g):
(c) and (e):
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ANTILLE OLANDESI |
(a), (e) and (f):
(b):
(c):
(d):
(g):
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NUOVA CALEDONIA |
(a), (b), (c), (e), (f) and (g):
(d):
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NUOVA ZELANDA |
(a) to (g):
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NICARAGUA |
(a):
(b), (d), (f), (g):
(c):
(e):
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NIGERIA |
(a):
(b):
(c), (d), (f):
(e), (g):
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NORVEGIA |
(a), (b), (e), (f), (g):
(c):
(d):
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OMAN |
(a) to (g):
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PAKISTAN |
(a), (c), (e), (f):
(b) and (d):
(g):
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PANAMA |
(a):
(b):
(c) to (g):
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PAPUA NUOVA GUINEA |
(a), (b), (f), (g):
(c), (d), (e):
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PERÙ |
(a) and (b):
(c), (d), (e):
(f):
(g):
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FILIPPINE |
(a):
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RUSSIA |
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SAINT PIERRE E MIQUELON |
(a), (c) to (g):
(b):
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SENEGAL |
(a):
(b):
(c):
(d) to (g):
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SEYCHELLES |
(a):
(b):
(c) to (g):
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ISOLE SALOMONE |
(a):
(b) to (g):
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SUD AFRICA |
(a) to (g):
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SRI LANKA |
(a) to (g):
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SANT’ELENA |
(a):
(b), (d) to (g):
(c):
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SURINAME |
(a):
(b) to (g):
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TAIWAN |
(a):
(b):
(c):
(d):
(e):
(f):
(g):
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TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI |
(a) to (g):
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THAILANDIA |
(a) and (b):
(c) to (g):
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TRISTAN DA CUNHA |
(a):
(b), (d):
(c), (e), (f), (g):
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TUNISIA |
(a):
(b) to (d):
(e) to (g):
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TURCHIA |
(a) and (b):
(c):
(d):
(e) to (g):
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UCRAINA |
(a):
(b) to (g):
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EMIRATI ARABI UNITI |
(a) to (g):
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REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA |
(a) to (g):
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URUGUAY |
(a) to (g):
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STATI UNITI |
(a):
(b) to (g):
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VENEZUELA |
(a) to (b):
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VIETNAM |
(a) to (b):
(c) and (f):
(d):
(e) and (g):
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WALLIS E FUTUNA |
(a):
(b) and (g):
(c) to (f):
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YEMEN |
(a):
(b) to (g):
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V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/41 |
Programma HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2019
Assistenza tecnica
(C/2018/8568)
(2019/C 111/09)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2019 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 2.1.1 «Assistenza tecnica», azioni 1-5. La decisione di finanziamento 2019 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Assistenza tecnica».
2. Richiedenti ammissibili
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE.
3. Azioni ammissibili
Scopo del presente invito è invitare le amministrazioni nazionali e regionali a presentare domande per azioni in uno dei quattro ambiti seguenti:
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1. |
Strumenti e metodi d’indagine (ambito 1) – acquisto e manutenzione di strumenti e metodi d’indagine, compresa la formazione specializzata per l’utilizzo di tali strumenti. |
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2. |
Strumenti di rilevamento e identificazione (ambito 2) – acquisto e manutenzione di dispositivi necessari per l’ispezione di container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli («strumenti di rilevamento») e per l’identificazione dei beneficiari dei programmi di assistenza in denaro, anche mediante strumenti biometrici. |
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3. |
Sistema automatizzato di riconoscimento delle targhe (ANPRS) (ambito 3) –acquisto, manutenzione e interconnessione (transfrontaliera) di sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe (ANPRS) o dei codici dei container. |
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4. |
Analisi, magazzinaggio e distruzione dei beni sequestrati (ambito 4) – acquisto di servizi per l’analisi, il magazzinaggio e la distruzione di sigarette originali o contraffatte e di altre merci contraffatte sequestrate (3). |
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
4. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 9 866 200 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Assistenza tecnica» è pari a 100 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. Termine di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Ulteriori informazioni
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.
(1) Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(2) Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro annuale e al finanziamento del programma Hercule III nel 2019, C(2018) 8568 final del 17 dicembre 2018.
(3) È possibile presentare domande di sostegno finanziario per far distruggere da un prestatore di servizi esterno i beni sequestrati. Non è consentito l’acquisto di attrezzature per l’installazione, ad esempio, di un inceneritore.
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/43 |
Programma HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2019
Formazione e studi in campo giuridico
(C/2018/8568)
(2019/C 111/10)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera a) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2019 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 8 e 9. La decisione di finanziamento 2019 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».
2. Richiedenti ammissibili
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono:
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— |
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, oppure |
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— |
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE. |
3. Azioni ammissibili
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre ambiti seguenti:
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1. |
Studi di diritto comparato e relativa divulgazione (ambito 1) – sviluppare attività di ricerca emblematiche, tra cui studi di diritto comparato (comprese la divulgazione dei risultati e una conferenza conclusiva, se del caso). |
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2. |
Cooperazione e sensibilizzazione (ambito 1) – rafforzare la cooperazione tra professionisti e accademici, compresa l’organizzazione della riunione annuale dei presidenti delle associazioni per il diritto penale europeo e per la tutela degli interessi finanziari dell’UE. |
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3. |
Pubblicazioni periodiche (ambito 3) – sensibilizzare i giudici, i magistrati e altri professionisti del settore legale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante la divulgazione di conoscenze scientifiche. |
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
4. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il contributo finanziario può essere aumentato fino a coprire un massimo del 90 % dei costi ammissibili. La documentazione dell’invito elenca i criteri che saranno applicati per determinare detti casi eccezionali e debitamente giustificati.
La soglia minima per un progetto di «Formazione e studi in campo giuridico» è pari a 40 000 EUR. La dotazione finanziaria di un progetto per il quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. Termine di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Ulteriori informazioni
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.
(1) Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(2) Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro annuale e al finanziamento del programma Hercule III nel 2019, C(2018) 8568 final del 17 dicembre 2018.
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/45 |
Programma HERCULE III
Invito a presentare proposte — 2019
Formazione, conferenze e scambi di personale 2019
(C/2018/8568)
(2019/C 111/11)
1. Obiettivi e descrizione
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che istituisce il programma Hercule III, in particolare la lettera b) dell’articolo 8 («Azioni ammissibili»), nonché sulla decisione di finanziamento 2019 recante adozione del programma di lavoro annuale (2) per l’attuazione del programma Hercule III nel 2019, in particolare la sezione 2.2.1 «Azioni di formazione», azioni 1-5. La decisione di finanziamento 2019 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte intitolato «Formazione, conferenze e scambi di personale 2019».
2. Richiedenti ammissibili
Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma sono:
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— |
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE, oppure |
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— |
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro e promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’UE. |
3. Azioni ammissibili
Scopo del presente invito è invitare i richiedenti ammissibili a presentare domande per azioni in uno dei tre ambiti seguenti:
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1. |
Formazione specializzata mirata (ambito 1) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; creare sinergie tra i servizi fiscali e doganali degli Stati membri, l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE. |
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2. |
Conferenze e workshop (ambito 2) – creare reti e piattaforme strutturali tra Stati membri, paesi candidati, altri paesi terzi e organizzazioni pubbliche internazionali per agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche tra il personale assunto dai beneficiari; agevolare lo scambio di informazioni, l’individuazione delle esigenze e/o dei progetti comuni volti a combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione tra i servizi antifrode degli Stati membri; creare sinergie tra i servizi fiscali e doganali degli Stati membri, l’OLAF e altri organismi competenti dell’UE. |
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3. |
Scambi di personale (ambito 3) – organizzare scambi di personale tra le amministrazioni nazionali e regionali (ivi comprese quelle dei paesi candidati (potenziali) e dei paesi vicini) per contribuire all’ulteriore sviluppo, miglioramento e aggiornamento delle capacità e delle competenze del personale per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. |
I richiedenti possono presentare più di una domanda per progetti diversi nell’ambito dello stesso invito. I richiedenti devono scegliere un ambito principale e tenere presente che una domanda può comprendere altresì elementi di altri ambiti.
4. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 1 100 000 EUR. Il contributo finanziario assumerà la forma di una sovvenzione. Tale contributo non può superare l’80 % dei costi ammissibili.
La soglia minima per un’azione di «Formazione» è pari a 40 000 EUR. La dotazione finanziaria di un’azione per la quale è richiesta una sovvenzione non può essere inferiore a tale soglia.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. Termine di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 di mercoledì 15 maggio 2019 (ora dell’Europa centrale), e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Ulteriori informazioni
Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
Eventuali domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere presentate mediante il portale dei partecipanti.
Se sono pertinenti anche per altri richiedenti, le domande e le risposte possono essere pubblicate in forma anonima sulla Guida per i richiedenti disponibile sul portale dei partecipanti e sul sito Internet della Commissione.
(1) Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).
(2) Decisione della Commissione relativa all’adozione del programma di lavoro annuale e al finanziamento del programma Hercule III nel 2019, C(2018) 8568 final del 17 dicembre 2018.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/47 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India
(2019/C 111/12)
La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»).
1. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da polietilentereftalato (PET) con un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario dell’India («il prodotto oggetto del riesame»).
2. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (2) («il regolamento 461/2013»), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1o ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio (3) («il regolamento 2018/1468»). Le misure in vigore consistono in dazi specifici. Il 22 maggio 2018 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza (4).
3. Motivazione del riesame
Sussistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.
Tali elementi di prova sono legati al contesto specifico dell’evoluzione dei prezzi e delle misure anti-dumping e compensative nell’inchiesta originaria, nonché all’aumento dell’importanza delle sovvenzioni che conferiscono vantaggi finanziari quasi sempre proporzionali al valore delle esportazioni. Il considerando 134 del regolamento 2018/1468 specifica che, contrariamente a quanto stabilito nell’inchiesta originaria, i dazi specifici possono non essere più la forma di misure più adeguata. Ciò è dovuto al fatto che i due regimi di sovvenzione principali individuati nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame (Regime di restituzione dei dazi e Regime per le esportazioni di merci dall’India) conferiscono vantaggi finanziari che sono principalmente collegati al prezzo all’esportazione. Ciò significa che l’importo delle sovvenzioni compensabili aumenta all’aumentare del prezzo all’esportazione.
4. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. L’apertura della procedura è sostenuta dal comitato dei fabbricanti europei di PET (Committee of PET Manufacturers in Europe). L’inchiesta valuterà se l’utilizzo di dazi specifici continui a essere adeguato o se invece le misure compensative rispecchierebbero più adeguatamente il mutamento di circostanze assumendo la forma di dazi ad valorem ai livelli corrispondenti già stabiliti in inchieste precedenti.
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Società |
Dazio compensativo (EUR/t) (5) |
Dazio compensativo (%) (6) |
|
Reliance Industries Limited |
29,21 |
4,0 % |
|
Pearl Engineering Polymers Ltd |
74,6 |
13,8 % |
|
Senpet Ltd |
22,0 |
4,43 % |
|
Futura Polyesters Ltd |
0 |
0 % |
|
Dhunseri Petrochem Limited |
18,73 |
2,3 % |
|
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited |
18,73 |
2,3 % |
|
Micro Polypet Pvt. Ltd |
18,73 |
2,3 % |
|
Tutte le altre società |
69,4 |
13,8 % |
Nello svolgimento dell’inchiesta la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze siano mutate in misura significativa.
Il governo indiano è stato invitato a procedere a consultazioni.
Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping (8). La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e le scadenze stabilite nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.
4.1. Comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza della modifica della forma delle misure. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4.2. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, cioè i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite Tron.tdi al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate in tale pagina.
4.3. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.
La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
Per le audizioni su questioni relative all’apertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
Il calendario fissato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse della buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, alle parti interessate può tuttavia essere chiesto di fornire nuove informazioni fattuali dopo un’audizione.
4.4. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (9). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio (10). Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
|
Direzione H |
|
Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
|
Belgique/BELGIË |
|
Email: TRADE-R699-PET@ec.europa.eu. |
5. Calendario dell’inchiesta
A norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
6. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione dei risultati definitivi dell’inchiesta dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sui risultati definitivi, salvo diverse disposizioni.
Al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione non accetta le comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
7. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata.
Le proroghe del termine per rispondere al questionario possono essere concesse se debitamente giustificate e di norma sono limitate a tre giorni supplementari. In linea di principio tali proroghe non superano i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nel presente avviso, in linea di principio le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
8. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata in questione dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. Tale parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
9. Consigliere auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.
Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate devono chiedere l’intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifica tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 4.3 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizione con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i termini pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
10. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1.
(3) GU L 246 del 2.10.2018, pag. 3.
(4) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India (GU C 173 del 22.5.2018, pag. 9).
(5) Fonte: Regolamento (UE) n. 461/2013 modificato dal regolamento 2018/1468.
(6) Fonte: Regolamento (UE) 2018/1468 (per Reliance Industries Limited, Dhunseri Petrochem Limited, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited e Micro Polypet Pvt. Ltd) e regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(8) Cfr.: «Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sul sito web della DG Commercio http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.
(9) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(10) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
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25.3.2019 |
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C 111/52 |
Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese
(2019/C 111/13)
Il 15 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (1) («avviso del 15 febbraio 2019»). Successivamente è stato portato all’attenzione della Commissione il fatto che una determinata categoria di prodotti che rientra nella definizione del prodotto in esame era stata involontariamente descritta nell’elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione.
La Commissione procede pertanto alla correzione dell’avviso del 15 febbraio 2019 al fine di rispecchiare l’effettivo campo di applicazione dell’attuale inchiesta. Ulteriori informazioni sono contenute in una nota aggiunta al fascicolo consultabile dalle parti interessate.
1. Prodotto in esame
L’elenco dei prodotti esclusi di cui al punto 2 dell’avviso del 15 febbraio 2019 che recitava:
«Sono esclusi i seguenti prodotti:
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— |
ruote in acciaio: destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10; degli autoveicoli attualmente rientranti nella voce 8703; degli autoveicoli attualmente rientranti nella voce 8704, con motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata non superiore a 2 500 cm3 o con motore a pistone con accensione a scintilla di cilindrata non superiore a 2 800 cm3; degli autoveicoli attualmente rientranti nella voce 8705; |
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ruote per quad da strada; |
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parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio; |
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ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale]». |
è da intendersi come segue:
«Sono esclusi i seguenti prodotti:
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— |
ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10; |
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ruote per quad da strada; |
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parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio; |
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ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale].». |
2. Chiarimento in merito ai codici NC
Il riferimento ai codici NC e TARIC, fornito esclusivamente a titolo informativo, di cui al punto 3, primo paragrafo, dell’avviso del 15 febbraio 2019, che recitava:
«Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese (“il paese interessato”), attualmente classificato con i codici NC 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708709920, 8708709980, 8716909095, 8716909097). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.».
è da intendersi come segue:
«Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese (“il paese interessato”), attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99, ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095, 8716909097). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.».
3. Procedura
3.1. Comunicazioni
Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori e le rispettive associazioni interessate, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova a sostegno dell’inclusione della categoria di prodotti di cui al punto 1 del presente avviso. Le osservazioni relative all’inclusione di tale categoria di prodotti nell’inchiesta antidumping aperta dall’avviso del 15 febbraio 2019 devono pervenire alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tutte le parti interessate sono invitate a manifestarsi, prendendo contatto con la Commissione, o a completare, se necessario, le informazioni che hanno già presentato dopo la pubblicazione dell’avviso del 15 febbraio 2019, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
In particolare, i produttori esportatori sono invitati a completare, se necessario, le informazioni da loro fornite dopo la pubblicazione dell’avviso del 15 febbraio 2019 o a manifestarsi procedendo alla compilazione dei moduli di cui all’allegato I e/o all’allegato III dell’avviso del 15 febbraio 2019. I moduli compilati devono pervenire alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli importatori indipendenti sono inoltre invitati a completare, se necessario, le informazioni da loro fornite dopo la pubblicazione dell’avviso del 15 febbraio 2019 o a manifestarsi procedendo alla compilazione del modulo di cui all’allegato II dell’avviso del 15 febbraio 2019. Il modulo compilato deve pervenire alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se del caso, la Commissione può procedere all’adeguamento dei campioni.
Le osservazioni e le informazioni presentate dopo tali termini non potranno essere prese in considerazione.
3.2. Audizioni
A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il calendario delle audizioni di cui al punto 5.7 dell’avviso del 15 febbraio 2019 continua ad applicarsi alla presente inchiesta.
3.3. Altre norme procedurali
Tutte le altre norme procedurali di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’avviso del 15 febbraio 2019 continuano ad applicarsi alla presente inchiesta.
(1) GU C 60 del 15.2.2019, pag. 19.
(2) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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25.3.2019 |
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C 111/54 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9318 — Colisée/Armonea)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 111/14)
1.
In data 18 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Financière Colisée S.A.S. («Colisée», Francia). Colisée è controllata da Indigo International, controllata a sua volta da IK VIII Limited, un fondo gestito da IK Investment Partners, |
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— |
Armonea Group NV («Armonea», Belgio). Attualmente Armonea è controllata da Cofintra SA e Oaktree Invest NV attraverso Stichting Administratiekantoor Armonea. |
Colisée acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Armonea.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Colisée: impresa francese che gestisce case di cura e presta servizi di assistenza a domicilio;
— Armonea: impresa belga che gestisce case di cura, miniappartamenti con servizi e residenze.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9318 — Colisée/Armonea
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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25.3.2019 |
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C 111/56 |
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2019/C 111/15)
La Commissione europea ha approvato la presente domanda di modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati DOOR della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
«ABONDANCE»
N. UE: PDO-FR-00105-AM02 — 26.9.2018
DOP ( X ) IGP ( )
1. Denominazione (Denominazioni)
«Abondance»
2. Stato membro o Paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il formaggio «Abondance» è un formaggio a pasta pressata semicotta, prodotto da latte crudo e intero, cagliato. La sua stagionatura è di almeno 100 giorni.
Si presenta sotto forma di cilindro piatto, di altezza compresa fra i 7 e gli 8 cm a scalzo concavo e peso fra 6 e 12 kg.
Presenta una crosta lavata, dall’aspetto che riproduce la struttura del telo in cui è stato avvolto e di colore dal giallo dorato al marrone. La pasta è soffice, morbida, non elastica, di colore dall’avorio al giallino pallido. Essa presenta generalmente qualche piccola occhiatura regolare e ben ripartita. Vi si possono osservare lievi fenditure.
Il prodotto contiene come minimo 48 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio a essiccazione completa e il suo tenore in materia secca non deve essere inferiore a 58 grammi per 100 grammi di formaggio.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Allo scopo di assicurare il legame con il territorio, l’alimentazione della mandria deve essere costituita essenzialmente da foraggi provenienti dalla zona geografica della denominazione. La razione di base è costituita nella misura minima del 50 % (in peso lordo) da erba brucata al pascolo durante il periodo estivo e da fieno, distribuito a volontà durante il periodo invernale.
La parte dell’alimentazione proveniente dall’esterno della zona geografica non può essere superiore al 35 % (in peso secco) della materia secca consumata annualmente dalla mandria.
Durante il periodo estivo, la durata minima di pascolo delle vacche da latte è di 150 giorni, consecutivi o meno.
L’apporto di foraggi essiccati prodotti all’esterno della zona geografica della denominazione è autorizzato soltanto ad integrazione delle risorse locali e non può essere superiore al 30 % del fabbisogno annuo di foraggi essiccati, espressi in peso lordo della mandria dell’azienda.
Ad integrazione della razione di base, la somministrazione di alimenti complementari è limitata a 1 800 kg (in peso lordo) per vacca da latte e per anno e a 500 kg/UBA per giovenca e per anno. Gli alimenti complementari semplici o composti figurano in un elenco positivo.
Nell’alimentazione della mandria è vietato utilizzare prodotti insilati, alimenti fermentati, foraggi in balle avvolte nella plastica nonché alimenti che possono influire sfavorevolmente sull’odore e sul sapore del latte o del formaggio o che comportano rischi di contaminazione batteriologica.
Le colture transgeniche sono vietate su tutte le superfici di un’azienda che produce latte destinato a essere trasformato in formaggio «Abondance». Questo divieto si intende a tutte le specie vegetali che possono essere somministrate nell’alimentazione degli animali dell’azienda e a qualsiasi coltivazione di specie che possa contaminarle.
Il latte adoperato per la lavorazione proviene esclusivamente da vacche appartenenti alle seguenti razze: Abondance, Tarentaise o Montbéliarde.
L’insieme delle mandrie oggetto di una dichiarazione di identificazione ai fini della denominazione di origine «Abondance» è costituito per almeno il 45 % da animali di razza Abondance.
La mandria di ogni singolo produttore di latte che ha sottoscritto una dichiarazione di identificazione ai fini della denominazione di origine «Abondance» successivamente alla data del 7 dicembre 2012 è costituita per almeno il 45 % da animali di razza Abondance.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione di latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi devono essere effettuate nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Le forme di formaggio devono essere confezionate individualmente per proteggere i microrganismi. Tuttavia, quando sono destinati ad essere tagliati, confezionati oppure stagionati in altri impianti di lavorazione, i formaggi possono essere dispensati da questo obbligo purché il materiale di traporto permetta di non alterarne la crosta.
Quando il formaggio è venduto in forma pre-confezionata, le singole porzioni devono obbligatoriamente presentare tre lati muniti di crosta, la quale può tuttavia essere priva di microrganismi.
Nel caso delle porzioni destinate all’industria di seconda trasformazione, è ammesso il confezionamento senza croste.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
L’etichettatura dei formaggi interi o porzionati che beneficiano della denominazione d’origine «Abondance» deve includere il nome della denominazione d’origine scritto a caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull’etichetta e contenere il simbolo DOP dell’Unione europea.
Tutti i formaggi venduti nel reparto formaggi devono essere muniti, su uno dei lati, di un’etichetta o di un pezzetto di mussola.
Ogni forma di «Abondance» destinata alla vendita è identificata mediante una placca specifica che garantisce l’identificazione del formaggio e che viene apposta sullo scalzo durante la fase di pressatura.
Questa placca di identificazione è quadrata e rossa per i formaggi prodotti nei caseifici, mentre è ovale e verde nel caso dei formaggi artigianali; vi devono figurare almeno le seguenti iscrizioni:
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— |
il codice d’identificazione del caseificio |
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— |
il termine «fermier» (artigianale) per i formaggi lavorati in fattoria. |
Il giorno e il mese di produzione devono essere indicati sullo scalzo, vicino alla placca di identificazione, mediante numeri o lettere di caseina oppure tracciati con inchiostro ad uso alimentare.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
Abondance, Alex, Allèves, Allonzier-la-Caille, Amancy, Andilly, Annecy (solo per la parte corrispondente al territorio dell’antico comune di Annecy-le-Vieux), Arâches-la-Frasse, Arbusigny, Arenthon, Armoy, Ayse, (La) Balme-de-Thuy, (La) Baume, Beaumont, Bellevaux, Bernex, (Le) Biot, Bluffy, Boëge, Bogève, Bonnevaux, Bonneville, (Le) Bouchet-Mont-Charvin, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Chamonix-Mont-Blanc, Champanges, (La) Chapelle-d’Abondance, (La) Chapelle-Rambaud, (La) Chapelle-Saint-Maurice, Charvonnex, Châtel, Châtillon-sur-Cluses, Chevaline, Chevenoz, Choisy, (Les) Clefs, (La) Clusaz, Cluses, Collonges-sous-Salève, Combloux, Contamine-sur-Arve, (Les) Contamines-Montjoie, Copponex, Cordon, Cornier, (La) Côte-d’Arbroz, Cruseilles, Cusy, Cuvat, Demi-Quartier, Dingy-Saint-Clair, Domancy, Doussard, Duingt, Entremont, Entrevernes, Essert-Romand, Etaux, Faucigny, Faverges-Seythenex, Fessy, Féternes, Fillière, Fillinges, (La) Forclaz, (Les) Gets, Giez, (Le) Grand-Bornand, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Héry-sur-Alby, (Les) Houches, Larringes, Lathuile, Leschaux, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lyaud, Magland, Manigod, Marcellaz, Marignier, Marnaz, Megève, Mégevette, Meillerie, Menthon-Saint-Bernard, Menthonnex-en-Bornes, Mieussy, Mont-Saxonnex, Montmin-Talloires, Montriond, Morillon, Morzine, (La) Muraz, Mûres, Nancy-sur-Cluses, Nâves-Parmelan, Novel, Onnion, Orcier, Passy, Peillonnex, Pers-Jussy, (Le) Petit-Bornand-les-Glières, Praz-sur-Arly, Présilly, Quintal, (Le) Reposoir, Reyvroz, (La) Rivière-Enverse, (La) Roche-sur-Foron, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Eustache, Saint-Ferréol, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gingolph, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Jorioz, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Sallanches, Samoëns, (Le) Sappey, Saxel, Scionzier, Serraval, Servoz, Sévrier, Seytroux, Sixt-Fer-à-Cheval, Taninges, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thyez, (La) Tour, Vacheresse, Vailly, Val de Chaise, Vallorcine, Verchaix, (La) Vernaz, Vers, Veyrier-du-Lac, Villard, (Les) Villards-sur-Thônes, Villaz, Ville-en-Sallaz, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Vinzier, Viuz-en-Sallaz, Viuz-la-Chiésaz, Vougy, Vovray-en-Bornes.
5. Legame con la zona geografica
Per quanto riguarda i fattori naturali, la zona geografica del formaggio «Abondance» è stata stabilita nella zona in cui la produzione di questo formaggio ha avuto origine: il Pays d’Abondance (compresa la valle d’Abondance), nello Chablais, parte nord-orientale del dipartimento dell’Alta Savoia, tra il lago Lemano e la valle del Giffre. Questa zona geografica presenta peculiarità climatiche dovute alla sua posizione geografica e alla sua orografia, alla vicinanza del lago Lemano e all’estensione delle sue foreste.
La natura geologica dei suoli, essenzialmente i massicci calcarei prealpini o subalpini e i massicci calcarei delle Alpi settentrionali, in cui il piano alpino è scarsamente sviluppato, unita a un clima particolare (piovosità elevata in periodo estivo), con escursioni termiche marcate, hanno determinato la formazione di rilievi dolci e consentito il disboscamento di superfici di alpeggio caratterizzate da grande varietà di flora.
Per quanto riguarda i fattori umani, l’allevamento delle vacche da latte costituiva il modo più ovvio di sfruttare l’ambiente in queste difficili condizioni di vita. Tale allevamento, presente ormai da secoli, è caratterizzato dall’utilizzo di razze specifiche e a un particolare tipo di organizzazione degli alpeggi.
Le razze adoperate dagli allevatori (Abondance, Tarentaise e Montbéliarde) sono particolarmente adatte all’ambiente naturale. In tal senso, la razza Abondance (che deve il proprio nome all’omonima valle), abituata alle difficili condizioni climatiche e orografiche, produce animali estremamente rustici e resistenti, adatti a duplice sfruttamento ma usati prevalentemente per la produzione di latte, il quale ha caratteristiche particolarmente idonee alla fabbricazione del formaggio. Tale razza, storicamente associata a questo formaggio, è stata oggetto di particolare attenzione da parte degli allevatori, i quali hanno desiderato preservarne e rafforzarne la presenza nella zona geografica e, in tal modo, il suo contributo alla produzione del formaggio.
Il formaggio «Abondance» è prodotto ormai da secoli in questa regione. Sono stati i monaci dell’abbazia di Abondance a incoraggiarne fin dal XIII secolo la fabbricazione, in particolare promuovendo il dissodamento dei pascoli. Ancora oggi l’alimentazione delle vacche da latte è garantita essenzialmente dalle risorse dei pascoli o degli alpeggi. Lo sfruttamento di questi alpeggi avviene secondo il c.d. sistema della «montagne individuelle», in base al quale le mandrie, anziché essere raggruppate, pascolano separatamente, suddivise per famiglia. Questo tipo di organizzazione rappresenta una caratteristica degli alpeggi della regione ed è storicamente associato a una produzione di formaggi del tutto tradizionale.
Al giorno d’oggi, una parte non trascurabile dell’«Abondance» viene prodotta nelle fattorie, ma le modalità di lavorazione di questo formaggio sono state trasferite anche in caseificio, pur mantenendo le conoscenze tradizionali, fra cui l’utilizzo di latte crudo e la tecnologia associata a una pasta semicotta.
L’«Abondance» è un formaggio a pasta pressata, semicotta, ottenuto esclusivamente da latte vaccino, crudo e intero, sottoposto a lungo periodo di stagionatura.
L’«Abondance» si distingue dagli altri formaggi a pasta pressata cotta soprattutto per il formato più piccolo, per lo scalzo concavo, la tessitura soffice e la ricca gamma aromatica, generalmente accompagnata da un leggero gusto amaro.
La ricca flora della zona geografica è sfruttata dalle vacche da latte, che sono ben adatte alle locali condizioni ambientali. La flora dei prati è la fonte dei precursori aromatici nel formaggio «Abondance». Questo fenomeno è favorito dall’utilizzo, da parte dei produttori, di latte crudo e intero, che non viene sottoposto ad alcun trattamento che possa alterarne la flora.
L’«Abondance» è un formaggio a pasta pressata semicotta. L’uso della pasta pressata semicotta gli conferisce una tessitura più morbida rispetto ai formaggi a pasta pressata cotta. Questa morbidezza della pasta ha portato i produttori a utilizzare un tipo di stampo capace di conferire al formaggio il caratteristico formato dell’«Abondance», formato che consente di maneggiare più facilmente il formaggio, soprattutto quando lo si porta a valle dagli alpeggi.
Il formato del prodotto, relativamente piccolo rispetto ad altri formaggi, soprattutto quelli a pasta pressata cotta, è direttamente legato alle modalità di gestione della mandria di famiglia tenuta negli alpeggi e alla trasformazione storicamente effettuata nella fattoria stessa.
La produzione di questo formaggio costituisce parte integrante dell’equilibrio dell’economia locale e il riconoscimento della denominazione ha consentito di mantenere in questa regione attività agricole di tipo tradizionale.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-63b62c15-490c-417a-bde8-c73f4f4c4711
Rettifiche
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25.3.2019 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 111/60 |
Rettifica dello stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2018
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 108 del 22 marzo 2018 )
(2019/C 111/16)
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«3 362 666»
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«3 352 666»;
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anziché:
«3 771 381»
leggasi:
«3 771 380»;
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alla riga «Titolo 3 — Totale»: |
anziché:
«4 774 144»
leggasi;
«4 774 143»;
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alla riga «Totale generale»: |
anziché:
«24 009 257»
leggasi:
«23 999 256».