ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2019/C 108/01 |
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2019/C 108/02 |
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Commissione europea |
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2019/C 108/03 |
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Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali |
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2019/C 108/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 108/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9278 — LVMH/Belmond) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/1 |
Avviso all’attenzione delle persone a cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/172/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/468 del Consiglio e al regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto
(2019/C 108/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/172/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2019/468 del Consiglio (2) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio (3) attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto.
Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno continuare ad essere incluse nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/172/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati. Dovrebbero essere presentati entro il 1o novembre 2019 al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di proporre ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.
(2) GU L 80 del 22.3.2019, pag. 40.
22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/2 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/172/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto
(2019/C 108/02)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/172/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2019/468 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
Consiglio dell’Unione europea |
Segretariato generale |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/468 e del regolamento (UE) n. 270/2011, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/459.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2011/172/PESC e nel regolamento (UE) n. 270/2011.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 63.
(3) GU L 80 del 22.3.2019, pag. 40.
Commissione europea
22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 marzo 2019
(2019/C 108/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1387 |
JPY |
yen giapponesi |
125,92 |
DKK |
corone danesi |
7,4626 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86650 |
SEK |
corone svedesi |
10,4288 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1309 |
ISK |
corone islandesi |
134,30 |
NOK |
corone norvegesi |
9,6178 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,648 |
HUF |
fiorini ungheresi |
314,57 |
PLN |
zloty polacchi |
4,2807 |
RON |
leu rumeni |
4,7565 |
TRY |
lire turche |
6,2160 |
AUD |
dollari australiani |
1,5985 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5189 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9359 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6520 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5350 |
KRW |
won sudcoreani |
1 285,36 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,1636 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6198 |
HRK |
kuna croata |
7,4180 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 075,03 |
MYR |
ringgit malese |
4,6081 |
PHP |
peso filippino |
59,890 |
RUB |
rublo russo |
72,5435 |
THB |
baht thailandese |
36,120 |
BRL |
real brasiliano |
4,2924 |
MXN |
peso messicano |
21,4282 |
INR |
rupia indiana |
78,0715 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/4 |
Decisione dell’ufficio di presidenza che stabilisce norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti da parte della FRA nell’ambito delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione
(2019/C 108/04)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI
VISTI:
il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (1) (FRA), in particolare l’articolo 13,
il regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (2),
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
La FRA svolge indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione, a norma dell’articolo 86 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e in conformità dell’allegato IX dello stesso, nonché della decisione dell’ufficio di presidenza 2013/01. I procedimenti disciplinari possono comprendere anche indagini svolte dalla commissione di disciplina istituita presso la FRA a norma dell’articolo 17 dell’allegato IX dello statuto dei funzionari. |
(2) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, occorre adottare senza ritardo norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti da parte della FRA nell’ambito delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione. |
(3) |
(La Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2019/165 (3) |
(4) |
La FRA deve rispettare la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati. |
(5) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 28 febbraio 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE) 2019/165 si applica per analogia all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.
Articolo 2
La decisione (UE) 2019/165 si applica mutatis mutandis all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti f ondamentali con le seguenti modifiche:
1. |
«Commissione» e «Commissione europea» sono sostituite da «Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)». |
2. |
Nel considerando 1, «Questi compiti […] (“IDOC”)» non è applicabile. |
3. |
Il riferimento alla decisione C(2004) 1588 della Commissione che stabilisce le disposizioni generali d’attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari è sostituito da un riferimento alla «decisione 2013/01 dell’ufficio di presidenza concernente le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari». |
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Vienna, il 19 marzo 2019
Per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
Sirpa RAUTIO
Presidente dell’ufficio di presidenza
(1) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(2) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(3) Decisione (UE) 2019/165, del 1o febbraio 2019, che stabilisce norme interne per la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni dei loro diritti da parte della Commissione nell’ambito delle indagini amministrative, dei procedimenti predisciplinari e disciplinari e dei procedimenti di sospensione (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 9).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9278 — LVMH/Belmond)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 108/05)
1.
In data 15 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE («LVMH», Francia); |
— |
Belmond Ltd. («Belmond», Bermuda). |
LVMH acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Belmond. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni nell’entità risultante dalla fusione tra Belmond e una controllata di LVMH.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— LVMH: holding del gruppo LVMH, che opera a livello mondiale in settori quali moda e pelletteria, profumi e cosmetici, orologi e gioielli, media, beni immobili, gestione alberghiera e yacht di lusso;
— Belmond: catena alberghiera di lusso e operatore turistico specializzato nei viaggi avventurosi.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9278 — LVMH/Belmond
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax + 32 22964301 |
Indirizzo postale: |
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).