ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 106

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
20 marzo 2019


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2019/C 106/01 CERS/2019/1

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 gennaio 2019, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2019/1)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 106/02

Tassi di cambio dell'euro

11

2019/C 106/03

Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 marzo 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo [El Vicario (DOP)]

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

2019/C 106/04

Invito a presentare proposte — GR/002/2019 — Sostegno alla Rete di procuratori competenti per la proprietà intellettuale

23

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 106/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9334 — GTCR/Apax Partners/Dolphin TopCo) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

20.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 15 gennaio 2019

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2019/1)

(2019/C 106/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l’efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell’Unione con il riconoscimento volontario.

(2)

La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.

(3)

Il 24 giugno 2016, in virtù della raccomandazione CERS/2016/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5), la raccomandazione CERS/2015/2 è stata modificata al fine di raccomandare il riconoscimento del coefficiente dell’1 per cento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicata dalla Eesti Pank, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE (6), alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.

(4)

Successivamente, in virtù della raccomandazione CERS/2017/4 (7), la raccomandazione CERS/2015/2 è stata modificata al fine di raccomandare all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza quando richiede il riconoscimento al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), al di sotto della quale l’esposizione di un prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall’autorità competente all’attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS, tuttavia, può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.

(5)

Nell’aprile 2018, in conformità all’articolo 133, paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2013/36/CE, la Eesti Pank ha rivisto la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e ha modificato il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia fissandolo all’1 per cento.

(6)

A seguito della richiesta della Eesti Pank al CERS, il Consiglio generale del CERS ha deciso di raccomandare una soglia di rilevanza massima di 250 milioni di EUR per le esposizioni situate in Estonia per guidare l’applicazione del principio de minimis da parte dello Stato membro di riconoscimento al riconoscimento del coefficiente dell’1 per cento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata dall’Estonia di cui il CERS ha raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2016/4.

(7)

Inoltre, dal 31 dicembre 2018, gli enti creditizi autorizzati in Svezia e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono tenuti ad applicare un requisito mimino pari al 25 per cento per specifico per ente alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

(8)

A seguito della richiesta di Finansinspektionen al CERS in conformità all’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti negativi transfrontalieri, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare che potrebbero derivare dall’attuazione della misura di politica macroprudenziale applicata in Svezia conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi) del regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

(9)

Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di raccomandare una soglia di rilevanza massima di 5 miliardi di SEK di esposizioni verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis dallo Stato membro di riconoscimento.

(10)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

1.

La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato:

Estonia:

un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicato, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia;

Finlandia:

un limite minimo del 15 per cento applicato al fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da un mutuo sulle unità abitative in Finlandia applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari;

Belgio:

una maggiorazione della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio applicato in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Belgio, utilizzando il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari e composta da:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicata al portafoglio delle esposizioni garantite da immobili residenziali situati in Belgio;

Francia:

un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario;

Svezia:

un requisito minimo del 25 per cento specifico per gli enti creditizi applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.»;

2.

L’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 gennaio 2019.

Francesco MAZZAFERRO

Capo del segretariato del CERS

per conto del Consiglio generale del CERS


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(4)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

(5)  Raccomandazione CERS/2016/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 giugno 2016, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 290 del 10.8.2016, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è sostituito dal seguente:

«Allegato

Estonia

coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia

I.   Descrizione della misura

1.

La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicato, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.

II.   Riconoscimento

2.

Ove gli Stati membri abbiano recepito l’articolo 134 della direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Ove gli Stati membri non abbiano recepito l’articolo 134 della direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi.

III.   Soglia di rilevanza

4.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 250 milioni di EUR specifica per ente applicabile alle esposizioni situate in Estonia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

5.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare enti creditizi autorizzati a livello nazionale con esposizioni al dettaglio situate in Estonia al di sotto della soglia di rilevanza di 250 milioni di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura estone agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 250 milioni di EUR sia superata.

6.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con esposizioni situate in Estonia pari o superiori a 250 milioni di EUR le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento della misura estone come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura Estone nel momento in cui un ente creditizio autorizzato a livello nazionale superi la soglia di 250 milioni di EUR.

7.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 250 milioni di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Finlandia

Un livello minimo del 15 per cento specifico per ente creditizio applicato al fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui residenziali garantiti da ipoteca su unità abitative in Finlandia applicabile agli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) (di seguito, gli «enti creditizi IRB») applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura finlandese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, consiste in un livello minimo del 15 per cento specifico per ente applicato alla ponderazione del rischio per gli enti creditizi IRB, a livello di portafoglio, per i mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative in Finlandia.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB di mutui al dettaglio garantiti ipoteca su unità abitative in Finlandia concessi da succursali autorizzate a livello nazionale situate in Finlandia. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB di mutui al dettaglio garantiti da ipoteca su unità abitative in Finlandia erogati direttamente in modo transfrontaliero da enti creditizi stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro quattro mesi.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR di esposizione sul mercato del credito ipotecario residenziale in Finlandia per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis dagli Stati membri di riconoscimento.

6.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi IRB con portafogli non significativi mutui al dettaglio garantiti da ipoteca su unità abitative in Finlandia al di sotto della soglia di rilevanza di 1 miliardo di EUR. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB superi la soglia di 1 miliardo di EUR.

7.

In assenza di enti creditizi IRB autorizzati in altri Stati membri interessati con succursali situate in Finlandia o che erogano servizi finanziari direttamente in Finlandia, con esposizioni pari o superiori a 1 miliardo di EUR sul mercato dei mutui ipotecari finlandese, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB superi la soglia di 1 miliardo di EUR.

Belgio

Una maggiorazione della ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio imposta agli enti creditizi, autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) e applicata in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013. La maggiorazione consta di due componenti:

a)

una maggiorazione fissa della ponderazione del rischio di 5 punti percentuali; e

b)

una maggiorazione proporzionale della ponderazione del rischio che consiste nel 33 per cento della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura belga, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Belgio che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB), consiste in una maggiorazione del fattore di ponderazione del rischio per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che consta di due componenti:

a)

la prima componente consiste in una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata alle esposizioni garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio ottenuta dopo aver computato la seconda parte della maggiorazione della ponderazione del rischio ai sensi del punto b).

b)

La seconda componente consiste in una maggiorazione di 33 punti percentuali della media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio. La media ponderata per l’esposizione è la media delle ponderazioni per i rischi dei singoli prestiti calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

2.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura belga ed applicarla alle succursali degli enti creditizi autorizzate a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) situate in Belgio entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

3.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) che abbiano esposizioni al dettaglio dirette garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Belgio dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

5.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

6.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) con esposizioni al dettaglio non significative garantite da immobili residenziali ubicati in Belgio al di sotto della soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura belga agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 2 miliardi di EUR sia superata.

7.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Belgio o con esposizioni dirette garantite da immobili residenziali situati in Belgio, che utilizzino il metodo basato sui rating interni (IRB) e che abbiano esposizioni pari o superiori a 2 miliardi di EUR sul mercato degli immobili residenziali in Belgio, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura belga. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura belga nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo basato sui rating interni (IRB) ecceda la soglia di 2 miliardi di EUR.

8.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore se del caso per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Francia

Un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 per cento del capitale ammissibile, applicato in conformità con l’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura francese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta ai G-SII e agli O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario (non a livello sub-consolidato), consiste in un inasprimento del limite delle grandi esposizioni al 5 per cento del capitale ammissibile, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia.

2.

Una società non finanziaria è definita come una persona fisica o giuridica di diritto privato con sede in Francia e che, al proprio livello e al massimo livello di consolidamento, appartiene al settore delle società non finanziarie come definito al punto 2.45 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3.

La misura si applica alle esposizioni verso società non finanziarie con sede in Francia e alle esposizioni verso gruppi di società non finanziarie connesse, come segue:

a)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma delle esposizioni nette nei confronti del gruppo e di tutte le entità ad esso connesse ai sensi del dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

per le società non finanziarie appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede al di fuori della Francia al massimo livello di consolidamento, la misura si applica alla somma:

i)

delle esposizioni verso le società non finanziarie con sede in Francia;

ii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero controllate direttamente o indirettamente dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii)

delle esposizioni verso entità in Francia o all’estero economicamente dipendenti dalle società non finanziarie di cui al punto i) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le società non finanziarie che non abbiano sede in Francia e che non siano una filiazione o un’entità economicamente dipendente da una società non finanziaria con sede in Francia, né siano controllate direttamente o indirettamente da una tale società, non rientrano pertanto nel campo di applicazione della misura.

In conformità all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la misura è applicabile tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Un G-SII o un O-SII deve considerare una società non finanziaria con sede in Francia come grande se la propria esposizione originaria verso la società non finanziaria o verso il gruppo di società non finanziarie connesse ai sensi del paragrafo 3, è pari o superiore a 300 milioni di EUR. Il valore dell’esposizione originaria è calcolato ai sensi degli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (2).

5.

Una società non finanziaria è considerata fortemente indebitata se il suo coefficiente di leva finanziaria è superiore al 100 per cento e il suo coefficiente di copertura degli oneri finanziari è inferiore a tre, calcolato al massimo livello di consolidamento del gruppo, come segue:

a)

il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto fra debiti totali al netto delle disponibilità liquide e il capitale proprio; e

b)

il coefficiente di copertura degli oneri finanziari è il rapporto tra, da un lato, il valore aggiunto maggiorato delle sovvenzioni per il funzionamento meno: i) la massa salariale; ii) le imposte e tasse per l’esercizio; iii) le altre spese nette di esercizio ordinario senza interessi e oneri assimilati; e iv) deprezzamento e ammortamento e, dall’altro lato, gli interessi e gli oneri assimilati.

I coefficienti sono calcolati in base ad aggregati contabili definiti in conformità alle norme applicabili, come presentati nella situazione contabile della società non finanziaria, certificata, se del caso, da un revisore contabile.

II.   Riconoscimento

6.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura francese applicandola ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario.

7.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, in linea con la subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

8.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza combinata per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento, che si compone di:

a)

una soglia di rilevanza di 2 miliardi di EUR per le esposizioni originarie totali dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario verso il settore francese delle società non finanziarie;

b)

una soglia di 300 milioni di EUR applicabile ai G-SII e agli O-SII che raggiungono o superano la soglia di cui al punto a) per:

i)

una singola esposizione originaria verso una società non finanziaria con sede in Francia;

ii)

la somma delle esposizioni originarie verso un gruppo di società non finanziarie connesse con sede in Francia al massimo livello di consolidamento, calcolato ai sensi del paragrafo 3, lettera a);

iii)

la somma delle esposizioni originarie verso società non finanziarie con sede in Francia appartenenti a un gruppo di società non finanziarie connesse con sede fuori dalla Francia al massimo livello di consolidamento come segnalato nei modelli C 28.00 e C 29.00 dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

c)

Una soglia del 5 per cento del capitale ammissibile del G-SII o dell’O-SII al massimo livello di consolidamento, per le esposizioni identificate al punto b) tenuto conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni ai sensi degli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le soglie di cui ai paragrafi b) e c) devono essere applicate indipendentemente dal fatto che l’entità interessata o la società non finanziaria sia fortemente indebitata o meno.

Il valore dell’esposizione originaria di cui ai paragrafi a) e b) deve essere calcolato conformemente agli articoli 389 e 390 del regolamento (UE) n. 575/2013 prima di tener conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e delle esenzioni di cui agli articoli da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013, come riportato in conformità all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

9.

In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare i G-SII e gli O-SII autorizzati a livello nazionale al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario che non siano in violazione della soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie così come la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura francese ai G-SII e agli O-SII autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 sia superata. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

10.

In assenza di G-SII e O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario autorizzati negli Stati membri interessati e aventi esposizioni verso il settore francese delle società non finanziarie che superino la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 8, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura francese. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso il settore francese delle società non finanziarie così come la concentrazione dell’esposizione dei G-SII e degli O-SII autorizzati a livello nazionale verso grandi società non finanziarie con sede in Francia, e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura francese nel momento in cui un G-SII o un O-SII al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario supera la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8. Si incoraggiano inoltre le autorità competenti a segnalare agli altri operatori di mercato nelle loro giurisdizioni i rischi sistemici associati all’aumentata leva finanziaria delle grandi società non finanziarie con sede in Francia.

11.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza combinata di cui al paragrafo 8 costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore, se del caso, per le proprie giurisdizioni, o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

Svezia

Un limite minimo del 25 per cento specifico per ente applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia secondo il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

I.   Descrizione della misura

1.

La misura svedese applicabile ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, e imposta agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) consiste in un limite minimo specifico per gli enti creditizi del 25 per cento applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio ai debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili.

2.

La media ponderata per l’esposizione è la media dei fattori di ponderazione del rischio delle singole esposizioni calcolata in conformità all’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, ponderata rispetto al valore della corrispondente esposizione.

II.   Riconoscimento

3.

In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura svedese ed applicarla alle succursali ubicate in Svezia degli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

4.

Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura svedese applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) che abbiano esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili. In conformità alla subraccomandazione C, paragrafo 2, si raccomanda alle autorità competenti di applicare la stessa misura che è stata applicata in Svezia dall’autorità competente all’attivazione entro il termine specificato nella subraccomandazione C, paragrafo 3.

5.

Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegua l’effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro e non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

III.   Soglia di rilevanza

6.

La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi (SEK) specifica per ente per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento.

7.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi autorizzati a livello nazionale che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con esposizioni al dettaglio non significative verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili al di sotto della soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi. Nell’applicazione della soglia di rilevanza, le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse l’applicazione della misura svedese agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale precedentemente esentati nel momento in cui la soglia di 5 miliardi di EUR sia superata.

8.

In assenza di enti creditizi autorizzati negli Stati membri interessati con succursali situate in Svezia o con esposizioni al dettaglio dirette verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) e che hanno esposizioni pari o superiori a 5 miliardi di corone svedesi verso debitori residenti in Svezia, garantite da beni immobili, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere la misura svedese. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell’esposizione e si raccomanda alle stesse il riconoscimento della misura svedese nel momento in cui un ente creditizio che utilizza il metodo basato sui rating interni (IRB) superi la soglia di 5 miliardi di corone svedesi.

9.

In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 5 miliardi di corone svedesi costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.
».

(1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

19 marzo 2019

(2019/C 106/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1358

JPY

yen giapponesi

126,59

DKK

corone danesi

7,4624

GBP

sterline inglesi

0,85548

SEK

corone svedesi

10,4485

CHF

franchi svizzeri

1,1353

ISK

corone islandesi

132,70

NOK

corone norvegesi

9,6745

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,604

HUF

fiorini ungheresi

313,22

PLN

zloty polacchi

4,2879

RON

leu rumeni

4,7585

TRY

lire turche

6,2191

AUD

dollari australiani

1,5986

CAD

dollari canadesi

1,5060

HKD

dollari di Hong Kong

8,9161

NZD

dollari neozelandesi

1,6535

SGD

dollari di Singapore

1,5342

KRW

won sudcoreani

1 283,15

ZAR

rand sudafricani

16,3726

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6237

HRK

kuna croata

7,4168

IDR

rupia indonesiana

16 099,97

MYR

ringgit malese

4,6232

PHP

peso filippino

60,029

RUB

rublo russo

73,1062

THB

baht thailandese

35,982

BRL

real brasiliano

4,2878

MXN

peso messicano

21,5793

INR

rupia indiana

78,3510


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


20.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento della pubblicazione del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo

[El Vicario (DOP)]

(2019/C 106/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha presentato una domanda di protezione della denominazione “El Vicario” a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato tale domanda e ha accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento.

(3)

Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è quindi opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare effettuata nel corso della procedura nazionale di esame della domanda di protezione della denominazione “El Vicario”,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione “El Vicario” (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo è conferito per i due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

“El Vicario”

PDO-ES-N1634

Data di presentazione della domanda: 16.4.2012

1.   Denominazione da registrare

El Vicario

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino bianco parzialmente fermentato in botte, vino bianco da uve a bacca rossa e vino rosato

I vini bianchi si presentano di colore dal giallo citrino al giallo oro, con riflessi dorati, o, se prodotti da uve a bacca rossa, di colore dal giallo acciaio al rosa pallido. I vini rosati sono di color lampone, intenso e vivo, con leggere sfumature violacee. Tutti i vini sono molto brillanti e ricchi di glicerina.

Al naso rivelano aromi di frutta tropicale ed estiva, con note balsamiche di eucalipto e toni d'anice nei rosati.

In bocca sono ampi e freschi. I vini bianchi sono caratterizzati da aromi lattici e agrumati di pompelmo, mentre i vini da uve a bacca rossa svelano aromi di erba fresca e leggere note saline. I vini rosati presentano un certo corpo, sono persistenti in bocca e hanno un delizioso carattere fruttato.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 (*1)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

150

Vino bianco amabile

Colore da giallo citrino a giallo oro, limpido, brillante e denso.

Questo vino rivela aromi di frutta tropicale, accompagnati da accenni di menta fresca.

Al palato mostra un sapore fruttato caratterizzato da un'acidità fresca e da una dolcezza delicata che ricorda la frutta sciroppata e i frutti tropicali.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 (*2)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,7

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

200

Vini rossi prodotti da una miscela di vitigni autoctoni e internazionali

Aspetto visivo: color rosso ciliegia di intensità da media a elevata. Brillante. Può contenere un leggero residuo di tartrati o di polifenoli polimerizzati.

Olfatto: il frutto è in evidenza e, dopo averlo ossigenato, emergono gli aromi balsamici.

Gusto: i vini sono fruttati, freschi con note balsamiche e tannini piacevoli. Note di legno ben integrate che conferiscono un finale leggermente affumicato.

Vini rossi prodotti dalla miscela di vitigni autoctoni

Aspetto visivo: colore rosso ciliegia molto intenso, ricco di glicerina, pulito e brillante. Può contenere un leggero residuo di tartrati o di polifenoli.

Olfatto: aromi di frutti rossi. Note balsamiche pronunciate e profumo di foglie morte. Accenni lattici e note di invecchiamento in botte che non predominano tuttavia sugli aromi fruttati. Fresco e complesso.

Gusto: presenza di tannini maturi. Questi vini si presentano complessi con note fruttate, minerali e lattiche. Rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Finale fruttato persistente in bocca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 (*3)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,7

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

150

Vino rosso dolce

Aspetto visivo: colore rosso ciliegia durone Napoléon intenso. Olfatto: vini balsamici e freschi con deliziose note di composta e di frutta al liquore. Gusto: l'attacco è gradevole, con una dolcezza raffinata che ricorda i fichi, le albicocche e le confetture.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 (*4)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,7

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

200 (*5)

5.   Pratiche vinicole

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Il rendimento massimo ottenuto dopo la pressatura (a una pressione massima di 2 bar) è di 70 litri per 100 kg di uve.

Per i vini bianchi fermentati in botte, almeno il 15 % del mosto ottenuto fermenta sulle fecce per un periodo da 4 a 8 mesi, in fusti di rovere europeo di capacità compresa tra 225 e 500 l di un massimo di due anni. Il resto del mosto utilizzato per la produzione di vini bianchi fermentati in botte, nonché il mosto utilizzato per la produzione di vini bianchi da uve a bacca rossa e di vini bianchi amabili, fermentano in fusti di acciaio inossidabile a una temperatura compresa tra gli 11 °C e i 20 °C.

Per quanto riguarda i vini rossi, la fermentazione avviene a una temperatura compresa tra i 14 °C e i 32 °C.

La durata della macerazione per tutti i vini rossi è compresa tra i 5 e i 22 giorni. Il vino invecchia poi in fusti di rovere di capacità compresa tra 225 e 300 l.

b.   Rese massime

Chardonnay, Sauvignon blanc, Merlot

9 000 kg di uve per ettaro

Chardonnay, Sauvignon blanc, Merlot

63 hl/ha

Tempranillo (per i vini rossi), Syrah e Garnacha Tinta

12 000 kg di uve per ettaro

Tempranillo (per i vini rossi), Syrah e Garnacha Tinta

84 hl/ha

Tempranillo (per i vini bianchi da uve a bacca rossa)

15 000 kg di uve per ettaro

Tempranillo (per i vini bianchi da uve a bacca rossa)

105 hl/ha

Cabernet Sauvignon

10 000 kg di uve per ettaro

Cabernet Sauvignon

70 hl/ha

Graciano e Petit Verdot

13 500 kg di uve per ettaro

Graciano e Petit Verdot

94,5 hl/ha

6.   Zona geografica delimitata

La zona comprende 86 parcelle in 9 poligoni nel comune di Ciudad Real.

PROVINCIA

COMUNE

POLIGONO

PARCELLA

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

47

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

7

7

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

7

3

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

7

1

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

7

6

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

6

6

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

7

8

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

60261

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

60260

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

61348

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

58677

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

29

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

51

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

58644

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

16

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

14

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

13

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

18

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

14

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

160

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

8

5

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

157

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

158

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

159

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

163

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

7

5

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

8

4

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

162

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

164

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

14

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

6

5

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

49

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

60

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

48

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

203

161

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

6

3

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

7

2

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

27

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

3

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

89

5

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

411

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

409

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

1

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

40

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

8

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

5

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

39

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

44

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

46

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

205

61348

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

42

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

43

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

41

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

2

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

34

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

640

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

412

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

407

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

28

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

30

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

467

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

31

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

408

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

20

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

202

55399

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

61348

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

19

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

10

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

474

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

11

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

9

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

201

473

CIUDAD REAL

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201

37

CIUDAD REAL

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201

38

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201

7

CIUDAD REAL

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201

33

CIUDAD REAL

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201

32

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201

35

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201

45

CIUDAD REAL

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201

36

CIUDAD REAL

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206

410

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206

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CIUDAD REAL

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206

396

CIUDAD REAL

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206

397

CIUDAD REAL

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206

398

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

206

399

La superficie della zona geografica è pari a 1 252 ha.

7.   Uve da vino principali

 

SAUVIGNON BLANC

 

CHARDONNAY

 

TEMPRANILLO - CENCIBEL

 

MERLOT

8.   Descrizione del legame/dei legami

AMBIENTE (FATTORI NATURALI E ANTROPICI)

“El Vicario” è una zona situata lungo il fiume Guadiana che deve il proprio nome alla diga di El Vicario.

La zona ha una larghezza di circa 2 km dal letto del fiume e una lunghezza di 7 km. I suoi confini naturali sono le zone di “Casas del Batan” e “Cabeza del Fraile” a est e le zone di “Cerro de Sancho Rey” e “El Sedano” a ovest ed è situata interamente nel territorio del comune di Ciudad Real.

Tutta la zona delimitata è caratterizzata orograficamente da rilievi dolcemente ondulati che scendono generalmente verso il fiume. I suoli sono calcarei a tessitura leggera, ben drenati e mediamente fertili.

La vicinanza al fiume e alla diga conferiscono a questa zona caratterizzata da boschi di querce e macchia mediterranea un mesoclima più mite, attenuando le condizioni climatiche estreme.

Il suolo è calcareo, poco profondo e a tessitura leggera. Esso è caratterizzato da un tenore elevato di calcio, che supera mediamente 15 mEq/100 g (> 3 000 ppm), ossia molto al di sopra di quanto presente negli altri suoli viticoli della Castilla-La Mancha, nei quali la media è compresa tra 8 e 10 mEq/100 g (1 600-2 000 ppm). Il tenore di calcio riveste un ruolo particolarmente importante in quanto i suoli calcarei sono eccellenti per la coltivazione della vite.

FATTORI ANTROPICI

Il metodo di produzione dei vini “El Vicario” si distingue da quello dei vini della zona limitrofa “La Mancha” DOP soprattutto per le pratiche enologiche. I vini “El Vicario” sono infatti vini bianchi da uve a bacca rossa e vini bianchi parzialmente fermentati in botte a base di Garnacha Tinta o Tempranillo senza macerazione (blanc de noir).

Per quanto riguarda le caratteristiche dei vini rossi invecchiati, le differenze sono riportate nella tabella seguente.

La Mancha DOP

El Vicario

Differenze

≥ 11,5 % vol.

≥ 12,5 % vol.

Titolo alcolometrico più elevato

≤ 10 mEq/l

≤ 16,7 mEq/l

Acidità volatile più elevata

6 u.a.

Colore meno intenso per i vini rossi invecchiati

DESCRIZIONE DEL VINO

Tra le caratteristiche principali dei vini rossi si possono evidenziare la finezza e le sensazioni molto raffinate di macchia mediterranea, come pure l'equilibrio tra tannini e acidità, cui si accompagna un tenore alcolico moderato.

Oltre alla sua evidente personalità aromatica, anche il vino rosato presenta una sensazione di equilibrio che gli conferisce una morbidezza in bocca e una freschezza molto piacevole.

Nei vini bianchi, oltre alle particolarità aromatiche, ritornano le sensazioni di bosco ceduo, l'equilibrio, la freschezza e il volume in bocca.

LEGAME

Attenuando le condizioni climatiche estreme, il mesoclima più mite consente una maturazione più lenta delle uve, contribuendo allo sviluppo di un profilo aromatico raffinato e mettendo in evidenza le sensazioni vegetali di bosco ceduo nel vino.

Il calcio riveste un ruolo fondamentale per la qualità delle bucce delle uve e per la formazione dei polifenoli e delle sostanze aromatiche. La composizione del suolo favorisce l'equilibrio tra gli elementi e conferisce sensazioni particolari ai vini, il cui pH relativamente alto dà loro freschezza, grazie alla finezza e alla qualità eccellente dei loro tannini. Il tenore di fenoli conferisce caratteristiche strutturali importanti, ma l'eccellente maturazione dei tannini delle bucce, associata all'impressionante maturità dei vinaccioli, contribuisce a donare a questi vini non soltanto piacevolezza in bocca ma anche freschezza.

In tutti i vini si evidenziano una finezza e una raffinata complessità che, insieme all'equilibrio tra tannini e acidi, costituiscono le caratteristiche principali dei vini dolci e strutturati. Tali peculiarità sono favorite dalla maturazione armoniosa su suoli calcarei che agevolano la formazione delle bucce delle uve delle viti coltivate a “El Vicario”.

Sebbene circondata dalla DOP “La Mancha”, la zona delimitata possiede caratteristiche notevolmente diverse rispetto alla zona delimitata limitrofa, da cui si distingue per i fattori seguenti.

La zona è stata delimitata tenendo conto delle condizioni ambientali (suolo calcareo con un tenore elevato di calcio e influenza del fiume). Vi si trova una sola azienda vitivinicola, di proprietà del richiedente.

Occorre sottolineare che la zona delimitata copre 1 252 ha che appartengono a diversi proprietari, anche se al momento della presentazione della domanda tutti i vigneti esistenti e la sola azienda vitivinicola presente nella zona erano di proprietà del richiedente.

Inoltre, se in futuro si stabilissero nella zona geografica delimitata altri produttori, anche questi potrebbero utilizzare la denominazione registrata purché rispettino le condizioni fissate nel disciplinare di produzione, il che è assolutamente possibile in quanto la zona delimitata copre 1 252 ha e permetterebbe quindi di impiantarvi altre aziende vitivinicole.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/PLIEGO_PAGO_DEL_VICARIO_20180718.pdf


(*1)  Il titolo alcolometrico totale massimo è quello fissato nella normativa dell'Unione.

(*2)  Il titolo alcolometrico totale massimo è quello fissato nella normativa dell'Unione.

(*3)  Il titolo alcolometrico totale massimo è quello fissato nella normativa dell'Unione.

(*4)  Il titolo alcolometrico totale massimo è quello fissato nella normativa dell'Unione.

(*5)  Il tenore di zuccheri espresso dalla somma di glucosio e fruttosio è pari o superiore a 45 g/l.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

20.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/23


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

GR/002/2019

Sostegno alla Rete di procuratori competenti per la proprietà intellettuale

(2019/C 106/04)

1.   Obiettivi e descrizione

Per sostenere il lavoro dei procuratori dell’UE competenti per la proprietà intellettuale, l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ha sviluppato una serie di iniziative. Tuttavia occorre un dibattito più concreto e operativo tra i procuratori nelle diverse regioni dell’UE; il presente invito a presentare proposte mira a finanziare le riunioni dei procuratori regionali, al fine di:

sviluppare le capacità degli Stati membri dell’UE per condividere buone prassi, costruire una rete più forte tra i procuratori degli Stati membri e agevolare discussioni concrete e maggiormente specifiche con gli omologhi della regione, garantendo una cooperazione giudiziaria più forte a livello internazionale e dell’UE;

diffondere, promuovere e discutere i risultati di tutti i casi di studio triennali e quinquennali sviluppati dall’UNICRI che analizzano procedimenti penali efficaci relativi ai principali casi di PI;

favorire l’utilizzo concreto della ricerca EUIPO nell’ambito dei modelli di attività criminali, del modus operandi e di altri campi pertinenti;

promuovere la partecipazione di EUROJUST e il ricorso allo strumento «Squadre investigative comuni» (SIC) nelle principali indagini penali transfrontaliere in materia di PI;

migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e favorire la cooperazione con gli uffici della proprietà industriale pertinenti, autorità doganali, unità di polizia, altri organismi competenti preposti alla tutela della PI e rappresentanti del settore privato.

2.   Candidati ammissibili

Il presente invito è aperto esclusivamente alle procure degli Stati membri dell’UE (a livello nazionale, regionale e locale). Sono ammissibili solo le candidature di organismi pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea. Non sono ammesse le persone fisiche.

Una domanda può essere presentata da un richiedente o da un consorzio di organismi pubblici, indipendentemente dal fatto che sia stato istituito appositamente o meno per l’azione, purché:

sia costituito da diversi organismi pubblici rispondenti ai criteri di ammissibilità, di non esclusione e di selezione stabiliti nel presente invito a presentare proposte, che attuano congiuntamente l’azione proposta;

la domanda identifichi i suddetti organismi.

Ai fini della dichiarazione dei costi ammissibili secondo quanto specificato alla sezione 11.1 dell’Invito a presentare proposte, gli organismi che costituiscono il richiedente sono trattati come entità affiliate.

Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, gli organismi pubblici devono presentare i seguenti documenti giustificativi: copia della risoluzione, della decisione ovvero un altro documento ufficiale istitutivo dell’organismo di diritto pubblico.

Per i richiedenti appartenenti al Regno Unito: si rammenta che è necessario essere in possesso dei requisiti di ammissibilità per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE tale da garantire, in particolare, il mantenimento dell’ammissibilità per i richiedenti appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’Unione (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno invitati a ritirarsi dal progetto.

3.   Azioni ammissibili

Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili i seguenti tipi di attività:

conferenze, seminari o workshop regionali;

attività di formazione in un contesto regionale.

Saranno ammesse solo attività comprendenti azioni transfrontaliere. Le attività comporteranno una copertura regionale globale; pertanto vedranno la partecipazione di almeno 4 Stati membri dell’UE e/o paesi limitrofi; inoltre è previsto il coinvolgimento di EUIPO, EUROJUST e UNICRI.

Le attività devono essere completate entro 12 mesi dalla firma della convenzione di sovvenzione.

4.   Criteri di esclusione e di selezione

I candidati non devono trovarsi in una situazione tale da escluderli dalla partecipazione e/o dall’aggiudicazione ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

I candidati devono avere la capacità finanziaria e operativa per completare le attività proposte.

5.   Criteri di aggiudicazione

I criteri per valutare e aggiudicare le proposte ammissibili sono attribuiti, su un punteggio totale pari a 100, sulla base della seguente ponderazione:

 

Soglia minima

Punteggio massimo

1.

Pertinenza dell’azione e risultati previsti

15

30

2.

Efficacia e motivazione

15

30

3.

Effetto moltiplicatore atteso

15

30

4.

Rapporto costi/efficacia

5

10

Totale

50

100

Saranno prese in considerazione per il finanziamento soltanto le proposte che avranno ottenuto:

almeno 50 punti complessivi;

il punteggio minimo in ciascuno dei sottocriteri.

6.   Bilancio

Il bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito ammonta a 100 000 EUR.

Il contributo finanziario da parte dell’EUIPO non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili presentati dal candidato e deve essere compreso tra i seguenti importi minimi e massimi: tra 10 000 EUR e 50 000 EUR.

L’EUIPO si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

7.   Termine per la presentazione delle domande

Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Le domande devono essere presentate all’EUIPO attraverso il modulo di candidatura online (modulo elettronico) entro le ore 13:00 (ora locale) del giorno 30 aprile 2019.

Non saranno accettate domande presentate in modalità diverse da quelle indicate.

I candidati devono accertarsi di presentare tutti i documenti richiesti e citati nel modulo elettronico.

Non saranno prese in considerazione le domande non contenenti tutti gli allegati stabiliti né quelle presentate oltre la scadenza prevista.

8.   Ulteriori informazioni

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte sono disponibili nelle linee guida per i candidati al seguente indirizzo Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Le domande devono essere conformi a tutte le condizioni previste dalle linee guida ed essere presentate mediante gli appositi moduli.

9.   Contatti

Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente casella di posta elettronica: grants@euipo.europa.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/26


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9334 — GTCR/Apax Partners/Dolphin TopCo)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 106/05)

1.   

In data 13 marzo 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

GTCR LLC («GTCR», Stati Uniti),

Apax Partners LLP («AP», Regno Unito),

Dolphin TopCo Inc. («Dolphin», Stati Uniti), controllata da AP e azionista unico indiretto di AssuredPartners Inc.

GTCR e AP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Dolphin.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GTCR è un’impresa di private equity specializzata negli investimenti in imprese dei seguenti settori: servizi finanziari e relative tecnologie, sanità, tecnologia, media e telecomunicazioni, servizi di promozione della crescita delle imprese;

AP è un’impresa di private equity specializzata negli investimenti e nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti a fondi di private equity nei seguenti settori: beni di consumo, sanità, servizi, telecomunicazioni e tecnologia;

Dolphin è l’azionista unico indiretto della controllata operativa AssuredPartners Inc.

AssuredPartners Inc. è un fornitore di servizi di intermediazione assicurativa non vita con sede negli Stati Uniti specializzato nella distribuzione di prodotti assicurativi non vita e di assicurazioni collegate alle prestazioni per i dipendenti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9334 — GTCR/Apax Partners/Dolphin TopCo

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.