ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 103

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
18 marzo 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2019/C 103/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Corte di giustizia

2019/C 103/02

Decisione della Corte di giustizia, del 12 febbraio 2019, relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

2

2019/C 103/03

Assegnazione della Vicepresidente a una sezione di cinque giudici

4

2019/C 103/04

Assegnazione della Vicepresidente e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici alle sezioni di tre giudici

4

 

Tribunale

2019/C 103/05

Decisione del Tribunale, del 27 febbraio 2019, relativa alle ferie giudiziarie

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2019/C 103/06

Causa C-221/18 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2018 — Électricité de France (EDF) / Commissione europea, Repubblica francese (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Aiuti di Stato — Prima decisione della Commissione europea — Misura di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno — Annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea — Conferma da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea — Seconda decisione della Commissione — Misura di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno — Rigetto del ricorso di annullamento — Articolo 266 TFUE — Violazione dell’autorità di cosa giudicata della prima sentenza del Tribunale — Snaturamento degli elementi di prova — Violazione da parte del Tribunale degli obblighi di indagine diligente e imparziale spettanti alla Commissione — Difetto di motivazione — Qualificazione della misura — Aiuto nuovo o esistente)

6

2019/C 103/07

Causa C-561/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 4 settembre 2018 — Solvay Chemicals GmbH / Repubblica federale di Germania

6

2019/C 103/08

Causa C-674/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 ottobre 2018 — EM / TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Causa C-675/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 ottobre 2018 — FL / TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Causa C-719/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15 novembre 2018 — Vivendi SA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Causa C-760/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia) il 4 dicembre 2018 — M.V. e a. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) Dimos Agiou Nikolaou

12

2019/C 103/12

Causa C-827/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Kamenz (Germania) il 24 dicembre 2018 — MC / ND

13

2019/C 103/13

Causa C-17/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 10 gennaio 2019 — Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Causa C-19/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) l'11 gennaio 2019 — Stato belga / Pantochim SA, in liquidazione

15

2019/C 103/15

Causa C-29/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 16 gennaio 2019 — ZP / Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Causa C-30/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 10 gennaio 2019 — Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Causa C-35/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 21 gennaio 2019 — BU / État belge

17

2019/C 103/18

Causa C-46/19 P: Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018 nella causa T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Consiglio

17

2019/C 103/19

Causa C-69/19 P: Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Credito Fondiario SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 novembre 2018, causa T-661/16, Credito Fondiario / CRU

18

2019/C 103/20

Causa C-157/17: Ordinanza del presidente della Corte del 12 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X / Staatssecretaris van Financiën, con l’intervento di: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Causa C-76/18: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria, sostenuta da: Repubblica francese

20

2019/C 103/22

Causa C-77/18: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria, sostenuta da: Repubblica francese

20

2019/C 103/23

Causa C-79/18: Ordinanza del presidente della Corte dell’11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d’Austria, sostenuta da: Repubblica francese

21

2019/C 103/24

Causa C-206/18: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, sostenuta da: Regno del Belgio, Repubblica francese

21

2019/C 103/25

Causa C-487/18: Ordinanza del presidente della Corte del 17 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

21

2019/C 103/26

Causa C-685/18: Ordinanza del presidente della Corte del 21 dicembre 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande) — Irlanda] Minister for Justice and Equality / ND

21

 

Tribunale

2019/C 103/27

Causa T-177/16: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2019 — Mema/UCVV (Braeburn 78 (11078)) [Ritrovati vegetali — Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) — Designazione di un altro ufficio d’esame — Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare — Obbligo di motivazione]

22

2019/C 103/28

Causa T-487/16: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Arango Jaramillo e a. / BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Pensioni — Riforma del 2008 — Aumento delle aliquote dei contributi — Fogli paga successivi — Insussistenza di atto lesivo — Irricevibilità »)

22

2019/C 103/29

Causa T-11/17: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — RK / Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 42 quater dello Statuto — Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione basata sull’età — Errore manifesto di valutazione — Diritto di essere ascoltato — Dovere di sollecitudine — Responsabilità)

23

2019/C 103/30

Causa T-117/17: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Proximus / Consiglio (Appalti pubblici di servizi — Procedura negoziata — Offerta economicamente più vantaggiosa — Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara — Discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice — Legittimità del metodo di valutazione — Principio di sana gestione finanziaria)

24

2019/C 103/31

Causa T-166/17: Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione (Clausola compromissoria — Contratto Sensation concluso nell’ambito del sesto programma quadro — Costi ammissibili — Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati — Affidabilità delle schede di presenza — Conflitto di interessi)

24

2019/C 103/32

Causa T-198/17: Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione (Clausola compromissoria — Contratto Actibio concluso nell’ambito del settimo programma quadro — Costi ammissibili — Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati — Affidabilità delle schede di presenza — Conflitto di interessi)

25

2019/C 103/33

Causa T-215/17: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Pear Technologies / EUIPO — Apple (PEAR) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PEAR — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che raffigura una mela — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]]

26

2019/C 103/34

Causa T-287/17: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Swemac Innovation/EUIPO — SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo SWEMAC — Denominazione sociale o nome commerciale nazionale anteriore SWEMAC Medical Appliances AB — Impedimento alla registrazione relativo — Preclusione per tolleranza — Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Rischio di confusione — Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale]

27

2019/C 103/35

Causa T-290/17: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Stavytskyi / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco — Obbligo di motivazione — Eccezione di illegittimità — Principio di proporzionalità — Base giuridica — Errore manifesto di valutazione — Principio del ne bis in idem)

27

2019/C 103/36

Causa T-336/17: Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2019 — The GB Foods / EUIPO — Yatecomeré (YATEKOMO) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo YATEKOMO — Marchio nazionale figurativo yatecomeré — Ricevibilità di elementi nuovi per corroborare l’esattezza di un fatto notorio — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]]

28

2019/C 103/37

Causa T-461/17: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — TN / ENISA (Funzione pubblica — Agenti temporanei — Assunzione — Avviso di posto vacante — Posto di capo unità — Iscrizione nell’elenco di riserva — Accettazione dell’offerta d’impiego — Ritiro dell’offerta d impiego — Condizioni d’impiego — Garanzie di moralità — Articolo 12 del RAA — Errore manifesto di valutazione — Trattamento dei dati personali — Diritto di essere sentito — Responsabilità)

29

2019/C 103/38

Causa T-549/17: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Duym / Consiglio (Funzione pubblica — Funzionari — Procedura di nomina ad un posto di capo unità — Avviso di posto vacante — Rigetto di una candidatura — Nomina di un altro candidato — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Interesse del servizio — Errore manifesto di valutazione — Principio di non discriminazione»)

30

2019/C 103/39

Causa T-559/17: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Abdulkarim / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento)

30

2019/C 103/40

Causa T-580/17: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Karp/Parlamento (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Inquadramento — Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto — Reclamo prematuro — Irregolarità del procedimento precontenzioso — Irricevibilità — Autonomia dei mezzi di ricorso — Mancato rinnovo di un contratto di agente contrattuale ausiliare collegato ad un congedo di maternità — Obbligo di motivazione — Successione di contratti a tempo determinato — Abuso di diritto — Diritto di essere ascoltato — Responsabilità)

31

2019/C 103/41

Causa T-604/17: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Thun/EUIPO (Pesce) (Disegno o modello comunitario — Disegno o modello comunitario registrato — Assenza di domanda di rinnovo — Cancellazione del modello alla scadenza della registrazione — Richiesta di restitutio in integrum — Presupposti cumulativi — Dovere di diligenza — Delega di potere — Perdita di un diritto)

32

2019/C 103/42

Causa T-656/17: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dr. Jacob’s essentials — Marchio internazionale denominativo anteriore COMPAL ESSENCIAL — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori FRUTA essencial e Compal FRUTA essencial — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

33

2019/C 103/43

Causa T-667/17: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Alkarim for Trade and Industry / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione — Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento)

33

2019/C 103/44

Causa T-766/17: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Eglo Leuchten/EUIPO — Di-Ka (Lampada) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un apparecchio per l’illuminazione — Motivo di nullità — Disegno o modello anteriore — Carattere individuale — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002]

34

2019/C 103/45

Causa T-767/17: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Eglo Leuchten/EUIPO — Briloner Leuchten (Lampada) [Disegno o modello comunitario — Procedimento di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un apparecchio per l’illuminazione — Motivo di nullità — Disegno o modello anteriore — Carattere individuale — Utilizzatore informato — Grado di libertà dell’autore — Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002]

35

2019/C 103/46

Causa T-785/17: Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2019 — Ilhan / EUIPO — Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY — Marchio denominativo anteriore SAM — Impedimento alla registrazione relativo — Preclusione per tolleranza — Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale — Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

36

2019/C 103/47

Causa T-789/17: Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — TecAlliance/EUIPO — Siemens (TecDocPower) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TecDocPower — Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo anteriori TECDOC e TecDoc — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei prodotti e dei servizi — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo dei marchi anteriori — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)]

36

2019/C 103/48

Causa T-800/17: Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2019 — Brown Street Holdings/EUIPO — Enesan (FIGHT LIFE) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo FIGHT LIFE — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FIGHT FOR LIFE — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)]

37

2019/C 103/49

Causa T-79/18: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Bekat / EUIPO — Borbet (ARBET) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ARBET — Marchio nazionale denominativo anteriore BORBET — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

38

2019/C 103/50

Causa T-88/18: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ARMONIE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

38

2019/C 103/51

Causa T-97/18: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STREAMS — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 — Prassi anteriore dell’EUIPO]

39

2019/C 103/52

Causa T-181/18: Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2019 — Multifit / EUIPO (TAKE CARE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TAKE CARE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

39

2019/C 103/53

Causa T-256/18: Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SCHUTZ — Impedimenti alla registrazione assoluti — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

40

2019/C 103/54

Causa T-332/18: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MARRY ME — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2019/C 103/55

Causa T-333/18: Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Marry Me Group/EUIPO (marry me) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo marry me — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]

41

2019/C 103/56

Causa T-427/18: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Geske/EUIPO (SATISFYERMEN) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SATISFYERMEN — Impedimenti alla registrazione assoluti — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 — Obbligo di motivazione — Articolo 94, prima frase, del regolamento 2017/1001]

42

2019/C 103/57

Causa T-149/16: Ordinanza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor / Commissione (Ricorso di annullamento — Assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa — Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 — Litispendenza — Irricevibilità)

42

2019/C 103/58

Causa T-624/16 TO: Ordinanza del Tribunale 29 gennaio 2019 — L’Huillier / Gollnisch e Parlamento (Opposizione di terzo — Rigetto della domanda di intervento del terzo opponente — Irricevibilità dell’opposizione)

43

2019/C 103/59

Causa T-687/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 gennaio 2019 — Pilatus Bank/BCE (Procedimento sommario — Politica economica e monetaria — Vigilanza prudenziale degli enti creditizi — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

43

2019/C 103/60

Causa T-735/18: Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Aquind/ACER

44

2019/C 103/61

Causa T-741/18: Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — ZZ / BCE

46

2019/C 103/62

Causa T-763/18: Ricorso proposto il 30 dicembre 2018 — Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Commissione europea

47

2019/C 103/63

Causa T-13/19: Ricorso proposto l’8 gennaio 2019 — Repubblica ceca / Commissione

48

2019/C 103/64

Causa T-25/19: Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — AD / ECHA

49

2019/C 103/65

Causa T-31/19: Ricorso proposto il 15 gennaio 2019 — AF / FRA

50

2019/C 103/66

Causa T-32/19: Ricorso proposto il 17 gennaio 2019 — Harrington Padrón / Consiglio

50

2019/C 103/67

Causa T-38/19: Ricorso proposto il 21 gennaio 2019 — Portogallo/Commissione

51

2019/C 103/68

Causa T-43/19: Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 — WV / SEAE

52

2019/C 103/69

Causa T-47/19: Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — Dansk Erhverv / Commissione

53

2019/C 103/70

Causa T-48/19: Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — smart things solutions / EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Causa T-49/19: Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Causa T-50/19: Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Causa T-51/19: Ricorso proposto il 29 gennaio 2019 — Laboratorios Ern / EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Causa T-53/19: Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret / EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Causa T-56/17: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PO e a./SEAE

59

2019/C 103/76

Causa T-479/17: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PO / SEAE

59

2019/C 103/77

Causa T-727/17: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PP e a. / SEAE

59

2019/C 103/78

Causa T-180/18: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — VJ / SEAE

60

2019/C 103/79

Causa T-494/18: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PO / SEAE

60


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2019/C 103/01)

Ultima pubblicazione

GU C 93 dell’11.3.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 82 del 4.3.2019

GU C 72 del 25.2.2019

GU C 65 del 18.2.2019

GU C 54 dell’11.2.2019

GU C 44 del 4.2.2019

GU C 35 del 28.1.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/2


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

del 12 febbraio 2019

relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie

(2019/C 103/02)

LA CORTE

visto l’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,

considerando che, in applicazione di tale disposizione, occorre stabilire l’elenco delle festività legalmente riconosciute e fissare le date delle ferie giudiziarie,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:

il Capodanno,

il lunedì dell’Angelo,

il 1o maggio,

l’Ascensione,

il lunedì di Pentecoste,

il 23 giugno,

il 15 agosto,

il 1o novembre,

il 25 dicembre,

il 26 dicembre.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1o novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

Natale 2019: da lunedì 23 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020 inclusi,

Pasqua 2020: da lunedì 6 aprile 2020 a domenica 19 aprile 2020 inclusi,

Estate 2020: da giovedì 16 luglio 2020 a lunedì 31 agosto 2020 inclusi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 12 febbraio 2019.

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il Presidente

K. LENAERTS


18.3.2019   

IT

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C 103/4


Assegnazione della Vicepresidente a una sezione di cinque giudici

(2019/C 103/03)

Nella riunione generale del 10 ottobre 2018, la Corte ha deciso di assegnare la Vicepresidente a una sezione di cinque giudici per tutte le cause in cui esercita le funzioni di giudice relatore e che sono rinviate dalla Corte dinanzi a un tale collegio giudicante.

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Corte decide pertanto di assegnare la sig.ra Silva de Lapuerta alla Prima Sezione, per il periodo dal 10 ottobre 2018 al 6 ottobre 2021.


18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/4


Assegnazione della Vicepresidente e dei presidenti delle sezioni di cinque giudici alle sezioni di tre giudici

(2019/C 103/04)

Nella riunione generale del 26 febbraio 2019, la Corte ha deciso, inoltre, di assegnare la Vicepresidente nonché le presidenti e i presidenti delle sezioni di cinque giudici alle sezioni di tre giudici per tutte le cause in cui esercitano le funzioni di giudice relatore e che sono rinviate dalla Corte dinanzi a un tale collegio giudicante.

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Corte decide pertanto di assegnare la sig.ra Silva de Lapuerta e il sig. Bonichot alla Sesta Sezione, il sig. Arabadjiev alla Settima Sezione, la sig.ra Prechal all’Ottava Sezione, il sig. Vilaras alla Nona Sezione e il sig. Regan alla Decima Sezione, per il periodo dal 26 febbraio 2019 al 6 ottobre 2021.


Tribunale

18.3.2019   

IT

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C 103/5


DECISIONE DEL TRIBUNALE

del 27 febbraio 2019

relativa alle ferie giudiziarie

(2019/C 103/05)

IL TRIBUNALE

Visto l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l’anno giudiziario che inizia il 1o settembre 2019, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:

Natale 2019: da lunedì 23 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020 inclusi;

Pasqua 2020: da lunedì 6 aprile 2020 a domenica 19 aprile 2020 inclusi;

Estate 2020: da giovedì 16 luglio 2020 a lunedì 31 agosto 2020 inclusi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 27 febbraio 2019.

Il Cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

18.3.2019   

IT

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C 103/6


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2018 — Électricité de France (EDF) / Commissione europea, Repubblica francese

(Causa C-221/18 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Prima decisione della Commissione europea - Misura di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Annullamento da parte del Tribunale dell’Unione europea - Conferma da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea - Seconda decisione della Commissione - Misura di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Rigetto del ricorso di annullamento - Articolo 266 TFUE - Violazione dell’autorità di cosa giudicata della prima sentenza del Tribunale - Snaturamento degli elementi di prova - Violazione da parte del Tribunale degli obblighi di indagine diligente e imparziale spettanti alla Commissione - Difetto di motivazione - Qualificazione della misura - Aiuto nuovo o esistente))

(2019/C 103/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Électricité de France (EDF) (rappresentante: M. Debroux, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, B. Stromsky e D. Recchia, agenti), Repubblica francese

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Électricité de France (EDF) è condannata alle spese.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 4 settembre 2018 — Solvay Chemicals GmbH / Repubblica federale di Germania

(Causa C-561/18)

(2019/C 103/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Solvay Chemicals GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Con ordinanza del 6 febbraio 2019, la Corte di giustizia (Prima Sezione), ha così statuito:

L’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, e l’allegato IV, sezione 20, parte B, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), nella parte in cui includono sistematicamente tra le emissioni dell’impianto di produzione di soda il diossido di carbonio (CO2) trasferito verso un altro impianto ai fini della produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendentemente dal fatto che tale diossido di carbonio sia liberato o no nell’atmosfera, sono invalidi.


(1)  GU 2012, L 181, pag. 30.


18.3.2019   

IT

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C 103/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 ottobre 2018 — EM / TMD Friction GmbH

(Causa C-674/18)

(2019/C 103/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: EM

Convenuta: TMD Friction GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/23/CE (1) del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, consenta una limitazione, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente ai sensi del diritto nazionale, che dispone in linea di principio di applicare, in caso di trasferimento di impresa, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/23/CE anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori subordinati a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, nel senso che il cessionario non risponda dei diritti in corso di maturazione fondati su periodi di occupazione antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, siano disciplinati, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente, in base al livello di tutela richiesto dall’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, devono considerarsi adottati allorché il diritto nazionale prevede che:

l’obbligo di concedere in futuro, al lavoratore interessato dal trasferimento di un’impresa in stato di insolvenza, una prestazione di vecchiaia erogata da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali passa in linea di principio in capo al cessionario;

il cessionario garantisce per futuri diritti previdenziali nella misura in cui questi siano fondati su periodi di lavoro in azienda maturati dopo l’apertura della procedura di insolvenza;

l’ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare, designato in conformità al diritto nazionale, non deve in questo caso intervenire per la quota dei futuri diritti previdenziali acquisiti prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, e

il lavoratore può rivendicare, nell’ambito della procedura di insolvenza, nei confronti del cedente, il valore della quota dei suoi futuri diritti previdenziali acquisita prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.

4)

Se, qualora il diritto nazionale disponga, in caso di trasferimento di impresa, l’applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE anche nel corso di una procedura di insolvenza, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/23/CE si applichi a diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati derivanti da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, sorti in effetti già prima dell’apertura della procedura di insolvenza, che però danno luogo a diritti a prestazioni solo al verificarsi dell’evento assicurato, ossia in un momento successivo.

5)

In caso di risposta affermativa alla seconda o alla quarta questione:

Se il livello minimo di tutela che gli Stati membri devono assicurare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, comprenda anche l’obbligo di copertura dei diritti previdenziali in corso di maturazione che, ai sensi del diritto nazionale, non erano ancora legalmente acquisiti al momento dell’apertura della procedura di insolvenza e che anzi maturano per legge solo in quanto il rapporto di lavoro non cessi in connessione con l’insolvenza.

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

In quali circostanze le perdite subite dall’ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare aziendale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate, ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE, sebbene il dipendente percepirà almeno la metà delle prestazioni derivanti dai diritti pensionistici da lui maturati.

7)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

Se la tutela necessaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE o dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/23/CE — equivalente a quella di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE — per quanto riguarda i diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati sia concessa anche se derivi non dal diritto nazionale, bensì da un’applicazione diretta dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE.

8)

In caso di risposta affermativa alla settima questione:

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE sia dotato di efficacia diretta, cosicché possa essere invocato da un singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale anche quando questi in effetti percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai suoi diritti pensionistici acquisiti, ma le perdite da esso subite per l’insolvenza del datore di lavoro vadano ciononostante considerate sproporzionate.

9)

In caso di risposta affermativa all’ottava questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro — con effetti vincolanti per il datore di lavoro — quale ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale, sia soggetto al controllo dei servizi finanziari dello Stato e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l’assicurazione contro l’insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un’autorità amministrativa, possa realizzare i presupposti dell’esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia una pubblica autorità dello Stato membro.


(1)  GU 2001, L 82, pag. 16.

(2)  GU 2008, L 283, pag. 36.


18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 30 ottobre 2018 — FL / TMD Friction EsCo GmbH

(Causa C-675/18)

(2019/C 103/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: FL

Convenuta: TMD Friction EsCo GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2001/23/CE (1) del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, consenta una limitazione, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente ai sensi del diritto nazionale, che dispone in linea di principio di applicare, in caso di trasferimento di impresa, l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/23/CE anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori subordinati a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, nel senso che il cessionario non risponda dei diritti in corso di maturazione fondati su periodi di occupazione antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, siano disciplinati, in caso di trasferimento di un’impresa dopo l’apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del cedente, in base al livello di tutela richiesto dall’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

Se l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati, per quanto riguarda i diritti da essi maturati o in corso di maturazione a prestazioni di vecchiaia erogate da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, devono considerarsi adottati allorché il diritto nazionale prevede che:

l’obbligo di concedere in futuro, al lavoratore interessato dal trasferimento di un’impresa in stato di insolvenza, una prestazione di vecchiaia erogata da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali passa in linea di principio in capo al cessionario;

il cessionario garantisce per diritti previdenziali in corso di maturazione, la cui entità dipende tra l’altro dalla durata del periodo di lavoro presso l’azienda e dalla retribuzione al momento del verificarsi dell’evento, nella misura in cui questi siano fondati su periodi di lavoro in azienda maturati dopo l’apertura della procedura di insolvenza;

l’ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare, designato in conformità al diritto nazionale, in questo caso deve intervenire per la quota dei diritti previdenziali in corso di maturazione acquisiti prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, nella misura in cui la loro entità si calcola in base alla retribuzione percepita dal lavoratore subordinato al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, e

né il cessionario né l’ente che assicura contro l’insolvenza rispondono degli aumenti dei diritti in corso di maturazione, determinati da aumenti della retribuzione intervenuti in effetti dopo l’apertura della procedura di insolvenza ma relativi a periodi lavorativi svolti presso l’azienda prima di tale momento;

il lavoratore può rivendicare, nell’ambito della procedura di insolvenza, nei confronti del cedente, tale differenza di valore dei suoi diritti in corso di maturazione.

4)

Se, qualora il diritto nazionale disponga, in caso di trasferimento di impresa, l’applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE anche nel corso di una procedura di insolvenza, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/23/CE si applichi a diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati derivanti da regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, sorti in effetti già prima dell’apertura della procedura di insolvenza, che però danno luogo a diritti a prestazioni solo al verificarsi dell’evento assicurato, ossia in un momento successivo.

5)

In caso di risposta affermativa alla seconda o alla quarta questione:

Se il livello minimo di tutela che gli Stati membri devono assicurare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, comprenda anche la quota di diritti previdenziali in corso di maturazione, acquisiti al momento dell’apertura della procedura di insolvenza, che sorge solo in quanto il rapporto di lavoro non cessi in connessione con l’insolvenza.

6)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

In quali circostanze le perdite subite dall’ex dipendente con riferimento alle prestazioni di previdenza complementare aziendale a causa dello stato di insolvenza del datore di lavoro possano essere considerate manifestamente sproporzionate, ed obblighino pertanto gli Stati membri a garantire una tutela minima ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE, sebbene l’ex dipendente percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai diritti pensionistici da lui maturati.

7)

In caso di risposta affermativa alla quinta questione:

Se la tutela necessaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2001/23/CE o dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva — equivalente a quella di cui all’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE — per quanto riguarda i diritti previdenziali in corso di maturazione dei lavoratori subordinati sia concessa anche se derivi non dal diritto nazionale, bensì da un’applicazione diretta dell’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE.

8)

In caso di risposta affermativa alla settima questione:

Se l’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE sia dotato di efficacia diretta, cosicché possa essere invocato da un singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale anche quando questi in effetti percepisca almeno la metà delle prestazioni derivanti dai suoi diritti pensionistici acquisiti, ma le perdite da esso subite per l’insolvenza del datore di lavoro vadano ciononostante considerate sproporzionate.

9)

In caso di risposta affermativa all’ottava questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro — con effetti vincolanti per il datore di lavoro — quale ente che assicura contro l’insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale, sia soggetto al controllo dei servizi finanziari dello Stato e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l’assicurazione contro l’insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un’autorità amministrativa, possa realizzare i presupposti dell’esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia una pubblica autorità dello Stato membro.


(1)  GU 2001, L 82, pag. 16.

(2)  GU 2008, L 283, pag. 36.


18.3.2019   

IT

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C 103/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 15 novembre 2018 — Vivendi SA / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Causa C-719/18)

(2019/C 103/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vivendi SA

Resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se, pur essendo facoltà degli Stati membri accertare quando le imprese godano di una posizione dominante (con conseguente imposizione alle stesse di specifici obblighi) sia, o meno, contrastante con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con il principio della libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE, la disposizione di cui all’art. 43, comma 11, del d.lgsl 31.7.2005, n. 177, nel testo vigente alla data di adozione della delibera impugnata, secondo cui «le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo»; quanto sopra, nella parte in cui, attraverso il richiamo all’articolo 18 del Codice delle comunicazioni elettroniche, si limita il settore in questione ai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, nonostante il dato di comune esperienza, secondo cui l’informazione (al cui pluralismo la norma è finalizzata) risulta veicolata in misura crescente dall’uso di internet, dei personal computer e della telefonia mobile, tanto da poter rendere irragionevole l’esclusione dal settore stesso, in particolare, dei servizi al dettaglio di telefonia mobile, solo perché operanti in pieno regime di concorrenza. Quanto sopra, tenendo anche conto del fatto che l’Autorità ha delimitato i confini del settore delle comunicazioni elettroniche, ai fini dell’applicazione del citato art. 43, comma 11, proprio in occasione del procedimento in esame, prendendo in considerazione solo i mercati in ordine ai quali sia stata svolta almeno un’analisi dall’entrata in vigore del CCE, quindi dal 2003 ad oggi, e con ricavi desunti dall’ultimo accertamento utile, effettuato nel 2015;

2)

se i principi in tema di tutela della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE (1)«servizi di media audiovisivi e radiofonici», posti a tutela del pluralismo e della liberà di espressione, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici pubblici, come quella italiana, contenuta nell’articolo 43, commi 11 e 14, secondo la quale i ricavi, rilevanti per determinare la seconda soglia di sbarramento del 10 %, sono rapportabili anche ad imprese non controllate né soggette ad influenza dominante, ma anche solo «collegate» nei termini di cui all’art. 2359 del codice civile (richiamato dal comma 14 dell’art. 43), pur risultando non esercitabile, nei confronti di queste ultime, alcuna influenza sulle informazioni da diffondere;

3)

se i principi in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, i principi in materia di tutela del pluralismo delle fonti d’informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo di cui alla Direttiva 2010/13/UE (2) sui Servizi di media audiovisivi e alla direttiva 2002/21/CE ostino ad una disciplina nazionale come il d.lgsl 177/2005, che nei commi 9 e 11 dell’art. 43, sottopone a soglie di sbarramento molto diverse (rispettivamente, del 20 % e del 10 %) i «soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, costituito ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249» (ovvero i soggetti destinatari di concessione o autorizzazione in base alla vigente normativa, da parte dell’Autorità o di altre Amministrazioni competenti, nonché le imprese concessionarie di pubblicità comunque trasmessa, le imprese editrici etc., di cui al comma 9) rispetto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, come in precedenza definito (nell’ambito del comma 11).


(1)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).

(2)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).


18.3.2019   

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C 103/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia) il 4 dicembre 2018 — M.V. e a. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»

(Causa C-760/18)

(2019/C 103/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grecia)

Parti

Ricorrenti: M.V. e a.

Convenuto: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»

Questioni pregiudiziali

1)

Se comprometta lo scopo e l’effetto utile dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU [1999,] L 175, pag. 43), una interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che traspongono l’accordo quadro nell’ordinamento giuridico nazionale la quale escluda dalla definizione di «successione» di contratti a tempo determinato, ai sensi delle clausole 1 e 5, punto 2, dell’accordo quadro, la proroga automatica dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori nel settore della nettezza urbana, in forza di una espressa disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 167 della legge n. 4099/2012, con la motivazione che non rappresenta una stipulazione in forma scritta di un nuovo contratto a tempo determinato, ma proroga della durata di un contratto di lavoro già esistente.

2)

Se, in caso di regolamentazione e attuazione di una prassi, nell’assunzione di lavoratori nel settore della nettezza urbana, in contrasto con le misure di prevenzione degli abusi risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, le quali sono previste dalla misura di trasposizione nel diritto nazionale della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, l’obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione del diritto nazionale da parte di un giudice nazionale includa anche l’applicazione di una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 2112/1920, in quanto norma equivalente, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, che è preesistente ma ancora in vigore, che consentirebbe la corretta qualificazione giuridica come contratti a tempo indeterminato della successione di contratti di lavoro a tempo determinato utilizzati per far fronte ad esigenze permanenti e durevoli di enti locali nel settore della nettezza urbana.

3)

Se, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, vi sia una restrizione eccessiva dell’obbligo del giudice nazionale di interpretare il diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione quando una norma di rango costituzionale, come quella dell’articolo 103, paragrafi 7 e 8, della Costituzione greca, a seguito della revisione del 2001, vieti del tutto, nel settore pubblico, la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi durante la vigenza di detta disposizione in contratti a tempo indeterminato, rendendo impossibile l’applicazione di una norma equivalente di diritto nazionale, ai sensi della clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro, che è preesistente ma ancora in vigore, quale l’articolo 8, paragrafo 3, della legge n. 2112/1920, e sopprimendo in tal modo la possibilità di riqualificare giuridicamente, nel corso di un procedimento giurisdizionale, come contratti a tempo indeterminato la successione di contratti di lavoro a tempo determinato utilizzati per far fronte ad esigenze permanenti e durevoli degli enti locali nel settore della nettezza urbana anche nel caso in cui i medesimi siano destinati a far fronte ad esigenze permanenti e durevoli.


18.3.2019   

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C 103/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Kamenz (Germania) il 24 dicembre 2018 — MC / ND

(Causa C-827/18)

(2019/C 103/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgerichts Kamenz

Parti nel procedimento principale

Attore: MC

Convenuta: ND

Questioni pregiudiziali

Per quanto riguarda il credito principale di EUR 535,00 oggetto della controversia, basato su un atto notarile di compravendita del 10.02.2016 — relativo all’acquisto di un appartamento di proprietà situato a Großröhrsdorf, facente parte della giurisdizione del Tribunale circoscrizionale di Kamenz — in concreto sul passaggio all’attore avvenuto l’01.04.2016, ai sensi dell’articolo 6 dell’atto notarile, del possesso e del godimento, sotto forma di un canone di locazione ancora corrisposto alla convenuta l’01.04.2016 da parte del locatario dell’appartamento di proprietà in questione, se si tratti di un’azione ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione di Lugano (1), avente ad oggetto il pagamento relativo a un diritto reale immobiliare e la locazione di beni immobili, oppure se la competenza internazionale di un giudice tedesco risulti da un’altra disposizione della Convenzione di Lugano, oppure se sia fondata la competenza internazionale del giudice svizzero del domicilio del convenuto (articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, n. 1, della Convenzione di Lugano).


(1)  Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 («Convenzione di Lugano II») (GU 2009, L 147, pag. 5).


18.3.2019   

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C 103/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 10 gennaio 2019 — Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

(Causa C-17/19)

(2019/C 103/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (3), e l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (4), debbano essere interpretati nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, o un certificato A1, rilasciato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, vincola i giudici dello Stato membro in cui il lavoro è prestato nel determinare la legislazione applicabile, non solo al regime di sicurezza sociale, ma anche al diritto del lavoro, quando tale legislazione definisce gli obblighi dei datori di lavoro e i diritti dei dipendenti, sicché, al termine del dibattimento in contraddittorio, tali giudici possono scartare i citati certificati solo se, in base ad un esame degli elementi concreti raccolti nel corso dell’indagine giudiziaria che ha permesso di accertare che tali certificati erano stati ottenuti o invocati in modo fraudolento e dei quali l’ente emittente adito aveva omesso di tenere conto entro un termine ragionevole, tali giudici ravvisano una frode costituita, nel suo elemento oggettivo, dall’inosservanza delle condizioni previste da una delle citate disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e, nel suo elemento soggettivo, dall’intenzione della persona sottoposta a procedimento di aggirare o di eludere le condizioni di rilascio del certificato in parola, per ottenerne il relativo vantaggio.


(1)  GU L 74, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 028 pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 117, pag. 1).

(4)  GU L 284, pag. 1.


18.3.2019   

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C 103/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) l'11 gennaio 2019 — Stato belga / Pantochim SA, in liquidazione

(Causa C-19/19)

(2019/C 103/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Stato belga

Resistente: Pantochim SA, in liquidazione

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione secondo la quale il credito oggetto di una domanda di recupero «è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita», come previsto dall’articolo 6, [secondo comma], della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (1), che sostituisce l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (2), debba essere interpretata nel senso che il credito dello Stato richiedente è assimilato a quello dello Stato adito, cosicché il credito dello Stato richiedente acquisisce la qualità di credito dello Stato adito.

Se il termine «prelazione» di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, e, prima della codificazione, all’articolo 10 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, debba essere inteso come il diritto di prelazione connesso al credito che conferisce a quest’ultimo il diritto a prevalere sugli altri crediti in caso di concorso, o come qualsiasi meccanismo che abbia l’effetto di portare, in caso di concorso, al pagamento in via preferenziale del credito.

Se la possibilità per l’amministrazione tributaria di operare, alle condizioni previste dall’articolo 334 della legge programmatica del 27 novembre 2004, una compensazione in caso di concorso debba essere considerata una prelazione ai sensi dell’articolo 10 delle direttive precedentemente citate.


(1)  GU L 150, pag. 28.

(2)  GU L 73, pag. 18. La direttiva 2008/55/CE indica (nota a piè di pagina no3) che il titolo originale della direttiva 76/308/CEE è stato modificato dalla direttiva 79/1071/CEE (GU L 331, pag. 10), dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76, pag. 1) e dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175, pag. 17).


18.3.2019   

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C 103/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht (Germania) il 16 gennaio 2019 — ZP / Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-29/19)

(2019/C 103/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: ZP

Resistente: Bundesagentur für Arbeit

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 (1), in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla «retribuzione»«percepit[a]» dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente per l’indennità di disoccupazione, tale retribuzione non possa essere presa in considerazione in ragione della sua durata insufficiente e, in subordine, sia previsto un calcolo fittizio delle prestazioni.

2)

Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di residenza sia tenuta, in caso di disoccupazione di un lavoratore, a basare il calcolo delle prestazioni sulla «retribuzione»«percepit[a]» dall’interessato per l’ultima attività subordinata che ha esercitato nel territorio di tale istituzione, anche nel caso in cui, ai sensi della legislazione nazionale applicata dall’istituzione competente, tale retribuzione, in mancanza di una sua tempestiva liquidazione, non possa essere inclusa nel periodo di riferimento come base di calcolo delle prestazioni e, in subordine, sia previsto un calcolo fittizio della prestazione.


(1)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).


18.3.2019   

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C 103/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 10 gennaio 2019 — Diskrimineringsombudsmannen / Braathens Regional Aviation AB

(Causa C-30/19)

(2019/C 103/16)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Diskrimineringsombudsmannen

Resistente: Braathens Regional Aviation AB

Questione pregiudiziale

In un caso riguardante la violazione di un divieto posto dalla direttiva 2000/43/CE (1), qualora la persona offesa chieda un risarcimento per discriminazione, se uno Stato membro sia sempre tenuto, su domanda della persona offesa, ad esaminare se vi sia stata una discriminazione — ed eventualmente concludere che tale era il caso — indipendentemente dal fatto che la persona accusata di discriminazione abbia o meno ammesso l’esistenza di una discriminazione, affinché possa essere considerata soddisfatta l’esigenza, prevista all’articolo 15, di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.


(1)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22).


18.3.2019   

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C 103/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio) il 21 gennaio 2019 — BU / État belge

(Causa C-35/19)

(2019/C 103/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Attrice: BU

Convenuto: État belge

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 38, paragrafo 1, punto 4, del CIR 1992 sia in contrasto con gli articoli 45 e segg. (principio della libera circolazione dei lavoratori) e 56 e segg. (principio della libera prestazione dei servizi) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto esenta da imposta le prestazioni per persone con disabilità soltanto nel caso in cui siano erogate dal Tesoro, vale a dire dallo Stato belga, in forza della legge belga, determinando in tal modo una discriminazione tra i contribuenti, residenti belgi, i quali percepiscano prestazioni per disabilità erogate dallo Stato belga in forza della sua legislazione, che sono esenti, e i contribuenti, residenti belgi, i quali percepiscano prestazioni dirette a compensare una disabilità erogate da un altro paese membro dell’Unione europea, che non sono esenti.


18.3.2019   

IT

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C 103/17


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018 nella causa T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Consiglio

(Causa C-46/19 P)

(2019/C 103/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kurdistan Workers’ Party (PKK), Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale impugnata;

statuire in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere la domanda del PKK; e

ingiungere al PKK di pagare le spese sostenute dal Consiglio nella presente impugnazione e nella causa T-316/14.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che il Tribunale sia incorso in errore, nella sentenza impugnata, per i seguenti motivi:

primo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le decisioni impugnate quali decisioni di mero riesame ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6 (1);

secondo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che le decisioni del governo degli Stati Uniti d’America non potevano costituire il fondamento dell’iscrizione iniziale;

terzo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il Consiglio non aveva motivato perché considerasse le decisioni del governo degli Stati Uniti d’America e l’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito come decisioni di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931;

quarto motivo: Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE (2), punto 55;

quinto motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE, punto 71;

sesto motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 e la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE, punto 55;

settimo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente sostenuto che il Consiglio non potesse rispondere alla lettera del PKK nella propria lettera del 27 marzo 2015.


(1)  Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

(2)  Causa C-599/14 P, Consiglio /LTTE, EU:C2017:583.


18.3.2019   

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C 103/18


Impugnazione proposta il 29 gennaio 2019 dal Credito Fondiario SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 novembre 2018, causa T-661/16, Credito Fondiario / CRU

(Causa C-69/19 P)

(2019/C 103/19)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Credito Fondiario SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani, A. Neri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico

Intervenienti: Repubblica italiana, Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza impugnata e rimettere la causa al Tribunale;

condannare il CRU al pagamento delle spese del procedimento d’impugnazione e di quelle di cui al procedimento T-661/16;

in subordine, annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui condanna Credito Fondiario a farsi carico delle spese del CRU, e statuire sulle spese del procedimento di primo grado secondo equità.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ritiene che l’ordinanza impugnata sia viziata da numerosi errori di diritto, che configurano sia vizi del giudizio che vizi di procedura.

I.   Erronea qualificazione giuridica dei fatti. Difetto di motivazione.

Il Tribunale ha errato a qualificare i fatti di causa ai sensi della giurisprudenza che prevede che in mancanza di pubblicazione o di notificazione, il termine di ricorso inizia a decorrere dal momento in cui l’interessato ha conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto, a condizione che ne abbia chiesto il testo entro un termine ragionevole.

In particolare, il Tribunale ha erroneamente valutato che il ricorrente abbia preso conoscenza delle due decisioni del CRU mediante le due note di Banca d’Italia del 3 maggio e del 27 maggio 2016. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente valutato che il ricorrente non si sia attivato entro un termine ragionevole per ottenere le due decisioni del CRU. Il Tribunale non ha adeguatamente considerato il contesto di incertezza giuridica. Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente accertato la tardività del ricorso alla luce delle specifiche circostanze del caso di specie.

II.   Erronea interpretazione ed applicazione della giurisprudenza sul «termine ragionevole»

La valutazione di tardività del ricorso compiuta dal Tribunale è viziata anche in ragione dell’erronea interpretazione (e della conseguente erronea applicazione al caso di specie) della giurisprudenza relativa alla durata ragionevole del termine entro il quale l’interessato si deve attivare per ottenere la decisione da impugnare.

III.   Violazione dei diritti di difesa del ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 126 del Regolamento di procedura del Tribunale

Pur avendo disposto numerosi mezzi istruttori e misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale non ha invitato le parti a presentare osservazioni circa la questione della tempestività del ricorso. Il Tribunale ha affrontato la questione della tardività per la prima volta nell’ordinanza, ponendo tale questione a fondamento del rigetto del ricorso, senza avere messo le parti, e in particolare il ricorrente, nella condizione di dedurre e contraddire sul punto.

Inoltre, il Tribunale ha adottato l’ordinanza in applicazione dell’art. 126 del Regolamento di procedura del Tribunale («RPT»), sebbene fosse evidente, per varie ragioni, che il motivo di irricevibilità posto a base dell’ordinanza di rigetto non era manifesto.

Pertanto, il Tribunale ha violato i diritti di difesa del ricorrente.

IV.   Erronea valutazione dell’irricevibilità della domanda presentata ai sensi dell’art. 277 TFUE

L’erroneità delle valutazioni con cui il Tribunale ha accertato l’irricevibilità della domanda di annullamento comporta, automaticamente, l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha accertato l’irricevibilità della domanda del ricorrente diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del regolamento n. 2015/63 (1). Infatti, il Tribunale ha considerato che la seconda domanda fosse necessariamente accessoria rispetto alla domanda principale di annullamento, e che pertanto la manifesta irricevibilità del ricorso di annullamento determinasse automaticamente la manifesta irricevibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del regolamento n. 2015/63.

V.   Erronea valutazione relativa alla condanna alle spese. Violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 135 RPT

In subordine, il ricorrente impugna l’ordinanza nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato a farsi carico delle spese sostenute dal CRU.

Secondo il ricorrente, per ragioni di equità, il Tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 135 RPT e compensare le spese di lite ai sensi dell’art. 135, par. 1 RPT o, se del caso, condannare il CRU a farsi carico di almeno una parte delle spese sostenute dal ricorrente, ai sensi dell’art. 135, par. 2 RPT.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


18.3.2019   

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C 103/20


Ordinanza del presidente della Corte del 12 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X / Staatssecretaris van Financiën, con l’intervento di: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

(Causa C-157/17) (1)

(2019/C 103/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


18.3.2019   

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C 103/20


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria, sostenuta da: Repubblica francese

(Causa C-76/18) (1)

(2019/C 103/21)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


18.3.2019   

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C 103/20


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria, sostenuta da: Repubblica francese

(Causa C-77/18) (1)

(2019/C 103/22)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


18.3.2019   

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C 103/21


Ordinanza del presidente della Corte dell’11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d’Austria, sostenuta da: Repubblica francese

(Causa C-79/18) (1)

(2019/C 103/23)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.


18.3.2019   

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C 103/21


Ordinanza del presidente della Corte dell'11 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia, sostenuta da: Regno del Belgio, Repubblica francese

(Causa C-206/18) (1)

(2019/C 103/24)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 182 del 28.5.2018.


18.3.2019   

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Ordinanza del presidente della Corte del 17 dicembre 2018 — Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-487/18) (1)

(2019/C 103/25)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 328 del 17.9.2018.


18.3.2019   

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C 103/21


Ordinanza del presidente della Corte del 21 dicembre 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande) — Irlanda] Minister for Justice and Equality / ND

(Causa C-685/18) (1)

(2019/C 103/26)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 16 del 14.1.2019.


Tribunale

18.3.2019   

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Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2019 — Mema/UCVV (Braeburn 78 (11078))

(Causa T-177/16) (1)

([«Ritrovati vegetali - Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) - Designazione di un altro ufficio d’esame - Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare - Obbligo di motivazione»])

(2019/C 103/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mema GmbH LG (Terlano, Italia) (rappresentanti: B. Breitinger e S. Kirschstein-Freund, avvocati)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rappresentanti: M. Ekvad, F. Mattina, O. Lamberti e U. Braun-Mlodecka, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 15 dicembre 2015 (procedimento A 001/2015), riguardante una domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) del 15 dicembre 2015 (procedimento A 001/2015), riguardante una domanda di concessione della privativa comunitaria per la varietà vegetale Braeburn 78, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UCVV è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


18.3.2019   

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C 103/22


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Arango Jaramillo e a. / BEI

(Causa T-487/16) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Pensioni - Riforma del 2008 - Aumento delle aliquote dei contributi - Fogli paga successivi - Insussistenza di atto lesivo - Irricevibilità »))

(2019/C 103/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oscar Orlando Arango Jaramillo (Lussemburgo, Lussemburgo) e gli altri 33 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato alla sentenza (rappresentanti: B. Cortese, C. Cortese e F. Spitaleri, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e G. Nuvoli, successivamente T. Gilliams, G. Faedo e J. Klein, agenti, assistiti da P.-E. Partsch)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento delle «decisioni» della BEI, contenute nei fogli paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2011, di aumentare l’aliquota dei loro contributi al regime pensionistico dal 9 al 10 % e, dall’altro, alla condanna della BEI al versamento di un euro simbolico, a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli altri agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla BEI.


(1)  GU C 211 del 16.7.2011 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-58/11 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).


18.3.2019   

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C 103/23


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — RK / Consiglio

(Causa T-11/17) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 42 quater dello Statuto - Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio - Parità di trattamento - Divieto di discriminazione basata sull’età - Errore manifesto di valutazione - Diritto di essere ascoltato - Dovere di sollecitudine - Responsabilità»))

(2019/C 103/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RK (rappresentanti: inizialmente L. Levi e A. Tymen, successivamente L. Levi, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e J. A. Steele, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione non datata del Consiglio di dispensare la ricorrente dall’impiego nell’interesse del servizio in base all’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, se necessario, della decisione del 27 settembre 2016 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente e, dall’altra, il risarcimento del danno che la ricorrente sostiene di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

RK sopporterà l’80 % delle proprie spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e il 20 % delle spese sostenute da RK.

4)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 95 del 27.3.2017.


18.3.2019   

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C 103/24


Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Proximus / Consiglio

(Causa T-117/17) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Procedura negoziata - Offerta economicamente più vantaggiosa - Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara - Discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice - Legittimità del metodo di valutazione - Principio di sana gestione finanziaria»))

(2019/C 103/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Proximus SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Schutyser, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Jaume e S. Cholakova, agenti, assistiti da P. de Bandt, P. Teerlinck e M. Gherghinaru, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Consiglio del 23 dicembre 2016 di aggiudicare a un altro offerente il contratto quadro di prestazioni di servizi in materia di cybersicurezza [riservato].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Proximus SA/NV è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


18.3.2019   

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C 103/24


Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione

(Causa T-166/17) (1)

((«Clausola compromissoria - Contratto Sensation concluso nell’ambito del sesto programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi»))

(2019/C 103/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A Katsimerou, O. Verheecke e J. Estrada de Solà, successivamente A. Katsimerou, A. Kyratsou e O. Verheecke, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito della Commissione contenuto nella nota di addebito n. 3241615291, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 197 799,52 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuto per uno studio sul progetto di ricerca denominato Sensation, è infondato con riguardo alla somma di EUR 191 039,55 e, dall’altro lato, che la somma controversa corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è condannata a versare all’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA), in primo luogo, la somma di EUR 19 522,57, corrispondente a un costo ammissibile di personale, oltre ai relativi costi indiretti e agli interessi di mora su tale somma al tasso del 3,50 %, a partire dal 12 maggio 2017 fino al completo pagamento di tale somma, in secondo luogo, gli interessi di mora sulla somma di EUR 2 950 al tasso del 3,50 %, calcolati a partire dal 12 maggio 2017 fino al 28 novembre 2017 e, in terzo luogo, gli interessi di mora sulla somma di EUR 8 988,21 al tasso del 3,50 %, calcolati a partire dal 12 maggio 2017 fino al pagamento di tale somma il 2 ottobre 2017.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EKETA sopporterà le proprie spese nonché nove decimi delle spese della Commissione; la Commissione sopporterà un decimo delle sue spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


18.3.2019   

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C 103/25


Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione

(Causa T-198/17) (1)

((«Clausola compromissoria - Contratto Actibio concluso nell’ambito del settimo programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi»))

(2019/C 103/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou, A. Kyratsou e O. Verheecke, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito della Commissione contenuto nella nota di addebito n. 3241615335, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 38 241,00 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuto per uno studio sul progetto Actibio, è infondato con riguardo alla somma di EUR 9 353,56 e, dall’altro lato, che tale somma corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) è condannato alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


18.3.2019   

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C 103/26


Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Pear Technologies / EUIPO — Apple (PEAR)

(Causa T-215/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PEAR - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che raffigura una mela - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 103/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pear Technologies Ltd (Macao, Cina) (rappresentanti: J. Coldham, solicitor, e E. Himsworth, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati uniti) (rappresentanti: J. Olsen e P. Andreottola, solicitors, e G. Tritton, barrister)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 gennaio 2017 (procedimento R 860/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Apple e la Pear Technologies

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 18 gennaio 2017 (procedimento R 860/2016-5), è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese oltre alla metà di quelle sostenute dalla Pear Technologies Ltd.

3)

La Apple Inc. sopporterà le proprie spese oltre alla metà di quelle sostenute dalla Pear Technologies Ltd.


(1)  GU C 168 del 29.5.2017.


18.3.2019   

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C 103/27


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Swemac Innovation/EUIPO — SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC)

(Causa T-287/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SWEMAC - Denominazione sociale o nome commerciale nazionale anteriore SWEMAC Medical Appliances AB - Impedimento alla registrazione relativo - Preclusione per tolleranza - Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione - Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»])

(2019/C 103/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Swemac Innovation AB (Linköping, Svezia) (rappresentante: G. Nygren, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: SWEMAC Medical Appliances AB (Täby, Svezia) (rappresentante: P. Jonsell, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2017 (procedimento R 3000/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Swemac Innovation e la SWEMAC Medical Appliances.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Swemac Innovation AB è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla SWEMAC Medical Appliances AB per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 213 del 3.7.2017.


18.3.2019   

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C 103/27


Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Stavytskyi / Consiglio

(Causa T-290/17) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo di motivazione - Eccezione di illegittimità - Principio di proporzionalità - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Principio del ne bis in idem»))

(2019/C 103/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward Stavytskyi (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e L. Baumgart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Edward Stavytskyi è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Stavytskyi.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


18.3.2019   

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C 103/28


Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2019 — The GB Foods / EUIPO — Yatecomeré (YATEKOMO)

(Causa T-336/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo YATEKOMO - Marchio nazionale figurativo yatecomeré - Ricevibilità di elementi nuovi per corroborare l’esattezza di un fatto notorio - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 103/36)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: The GB Foods, SA (L’Hospitalet de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: M. C. Buganza González e E. Torner Lasalle, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Yatecomeré, SL (Ribadumia, Spagna) (rappresentanti: J. C. Erdozain López, V. Arnaiz Medina e L. Montoya Terán, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 13 marzo 2017 (procedimento R 1506/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Yatecomeré e la The GB Foods.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La The GB Foods, SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


18.3.2019   

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C 103/29


Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — TN / ENISA

(Causa T-461/17) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Assunzione - Avviso di posto vacante - Posto di capo unità - Iscrizione nell’elenco di riserva - Accettazione dell’offerta d’impiego - Ritiro dell’offerta d impiego - Condizioni d’impiego - Garanzie di moralità - Articolo 12 del RAA - Errore manifesto di valutazione - Trattamento dei dati personali - Diritto di essere sentito - Responsabilità»))

(2019/C 103/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TN (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) (rappresentanti: A. Ryan, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 25 novembre 2016 con la quale l’ENISA ha ritirato l’offerta d’impiego sul posto di capo dell’unità «Servizi amministrativi» presentata al ricorrente, nonché all’annullamento della decisione del 20 aprile 2017 recante rigetto del suo reclamo e, dall’altro, alla condanna dell’ENISA al risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subiti dal ricorrente a causa, segnatamente, del ritiro illecito di tale offerta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TN è condannato alle spese.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


18.3.2019   

IT

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C 103/30


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Duym / Consiglio

(Causa T-549/17) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Procedura di nomina ad un posto di capo unità - Avviso di posto vacante - Rigetto di una candidatura - Nomina di un altro candidato - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Interesse del servizio - Errore manifesto di valutazione - Principio di non discriminazione»))

(2019/C 103/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frederik Duym (Oostende, Belgio) (rappresentanti: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del comitato consultivo di selezione, comunicata al ricorrente con e-mail del 7 ottobre 2016, recante rigetto della sua candidatura nell’ambito della procedura di selezione del capo dell’unità di lingua neerlandese presso il servizio di traduzione del Consiglio, nonché della conseguente decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio, del 20 dicembre 2016, di nominare la sig.ra A. su detto posto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Frederik Duym è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


18.3.2019   

IT

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C 103/30


Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Abdulkarim / Consiglio

(Causa T-559/17) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))

(2019/C 103/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Veiga e I. Pouli, successivamente I. Pouli e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Mouhamad Wael Abdulkarim.

2)

Gli effetti delle decisioni 2017/917 e 2018/778 sono mantenuti nei confronti del sig. Abdulkarim fino allo scadere del termine per l’impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Abdulkarim.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


18.3.2019   

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C 103/31


Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Karp/Parlamento

(Causa T-580/17) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Inquadramento - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Reclamo prematuro - Irregolarità del procedimento precontenzioso - Irricevibilità - Autonomia dei mezzi di ricorso - Mancato rinnovo di un contratto di agente contrattuale ausiliare collegato ad un congedo di maternità - Obbligo di motivazione - Successione di contratti a tempo determinato - Abuso di diritto - Diritto di essere ascoltato - Responsabilità»))

(2019/C 103/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kevin Karp (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: N. Lambers e R. Ben Ammar, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Düro e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento che inquadra il ricorrente nel gruppo di funzioni II, grado 4, primo scatto, nell’ambito del contratto di agente contrattuale concluso il 12 maggio 2016 e giunto a scadenza l’11 novembre 2016 e, dall’altro, al risarcimento dei danni morali e materiali che il ricorrente afferma aver subito a causa del suo inquadramento e del mancato rinnovo del suo contratto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

il sig. Kevin Karp è condannato alle spese.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.


18.3.2019   

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C 103/32


Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Thun/EUIPO (Pesce)

(Causa T-604/17) (1)

((«Disegno o modello comunitario - Disegno o modello comunitario registrato - Assenza di domanda di rinnovo - Cancellazione del modello alla scadenza della registrazione - Richiesta di restitutio in integrum - Presupposti cumulativi - Dovere di diligenza - Delega di potere - Perdita di un diritto»))

(2019/C 103/41)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Thun (Bolzano, Italia) (rappresentante: B. Giordano, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 giugno 2017 (procedimento R 1680/2016-3), relativo a una richiesta di restitutio in integrum.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Thun SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 369 del 30.10.2017.


18.3.2019   

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C 103/33


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

(Causa T-656/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dr. Jacob’s essentials - Marchio internazionale denominativo anteriore COMPAL ESSENCIAL - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori FRUTA essencial e Compal FRUTA essencial - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])

(2019/C 103/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentante: A. De Sampaio, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2017 (procedimento R 2067/2016-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sumol + Compal Marcas e il sig. Jacob.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 luglio 2017 (procedimento R 2067/2016-5) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sumol + Compal Marcas, SA.

3)

Il sig. Ludwig Manfred Jacob sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 402 del 27.11.2017.


18.3.2019   

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C 103/33


Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Alkarim for Trade and Industry / Consiglio

(Causa T-667/17) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))

(2019/C 103/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e A. Limonet, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 178, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 178, pag. 1), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano l’Alkarim for Trade and Industry LLC.

2)

Gli effetti della decisione di esecuzione 2017/1245 e della decisione 2018/778 sono mantenuti nei confronti dell’Alkarim for Trade and Industry LLC fino allo scadere del termine per l’impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Alkarim for Trade and Industry LLC.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


18.3.2019   

IT

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C 103/34


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Eglo Leuchten/EUIPO — Di-Ka (Lampada)

(Causa T-766/17) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un apparecchio per l’illuminazione - Motivo di nullità - Disegno o modello anteriore - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»])

(2019/C 103/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Austria) (rappresentante: H. Lauf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Di-Ka Vertriebs GmbH & Co. KG (Arnsberg, Germania) (rappresentante: M.-H. Hoffmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2017 (procedimento R 738/2016-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Eglo Leuchten e la Di-Ka Vertriebs.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eglo Leuchten GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/35


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — Eglo Leuchten/EUIPO — Briloner Leuchten (Lampada)

(Causa T-767/17) (1)

([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un apparecchio per l’illuminazione - Motivo di nullità - Disegno o modello anteriore - Carattere individuale - Utilizzatore informato - Grado di libertà dell’autore - Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»])

(2019/C 103/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Eglo Leuchten GmbH (Pill, Austria) (rappresentante: H. Lauf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Briloner Leuchten GmbH & Co. KG, già Briloner Leuchten GmbH (Brilon, Germania) (rappresentante: M.-H. Hoffmann, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2017 (procedimento R 746/2016-3), relativa ad un procedimento di nullità tra la Eglo Leuchten e la Briloner Leuchten.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eglo Leuchten è condannata alle spese.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/36


Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2019 — Ilhan / EUIPO — Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY)

(Causa T-785/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY - Marchio denominativo anteriore SAM - Impedimento alla registrazione relativo - Preclusione per tolleranza - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale - Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])

(2019/C 103/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ercan Ilhan (Istanbul, Turchia) (rappresentante: S. Can, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Time Gate GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: R. Kunz-Hallstein, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 settembre 2017 (procedimento R 974/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Time Gate e il sig. Ilhan.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ercan Ilhan è condannato alle spese.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/36


Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2019 — TecAlliance/EUIPO — Siemens (TecDocPower)

(Causa T-789/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TecDocPower - Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo anteriori TECDOC e TecDoc - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei prodotti e dei servizi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»])

(2019/C 103/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TecAlliance GmbH (Ismaning, Germania) (rappresentante: P. Engemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Siemens AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2017 (procedimento R 2433/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la TecAlliance e la Siemens.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La TecAlliance GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 42 du 5.2.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/37


Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2019 — Brown Street Holdings/EUIPO — Enesan (FIGHT LIFE)

(Causa T-800/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo FIGHT LIFE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FIGHT FOR LIFE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»])

(2019/C 103/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brown Street Holdings Ltd (Auckland, Nuova Zelanda) (rappresentanti: inizialmente C. Hufnagel, M. Kleespies, J. Clayton-Chen e A. Bender, quindi M. Kleespies e A. Bender, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e M. Fischer, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Enesan AG (Zurigo, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 settembre 2017 (procedimento R 36/2017-2), relativa a una procedura di opposizione tra la Brown Street Holdings e la Enesan.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 settembre 2017 (procedimento R 36/2017-2) è annullata per la parte in cui essa ha respinto l’opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Brown Street Holdings Ltd.


(1)  GU C 42 del 5.2.2018.


18.3.2019   

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C 103/38


Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Bekat / EUIPO — Borbet (ARBET)

(Causa T-79/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ARBET - Marchio nazionale denominativo anteriore BORBET - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2019/C 103/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl, D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Borbet GmbH (Hallenberg, Germania) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 dicembre 2017 (procedimento R 1117/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Borbet e il sig. Bekat.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Arif Oliver Bekat è condannato alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/38


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

(Causa T-88/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ARMONIE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2019/C 103/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italia) (rappresentante: G. Medri, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 15 dicembre 2017 (procedimento R 2063/2017-5), concernente la domanda di registrazione del segno figurativo ARMONIE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gruppo Armonie SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/39


Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

(Causa T-97/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STREAMS - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 - Prassi anteriore dell’EUIPO»])

(2019/C 103/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DeepMind Technologies Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert e G. Lodge, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente V. Ruzek e D. Walicka, in seguito V. Ruzek e H. O’Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2017 (procedimento R 35/2017-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo STREAMS come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La DeepMind Technologies Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/39


Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2019 — Multifit / EUIPO (TAKE CARE)

(Causa T-181/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TAKE CARE - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2019/C 103/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 4 gennaio 2018 (procedimento R 845/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo TAKE CARE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Multifit Tiernahrungs GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/40


Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

(Causa T-256/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SCHUTZ - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 103/53)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Arezzo Indústria e Comércio, SA (Belo Horizonte, Brasile) (rappresentanti: A. Sebastião e J. M. Pimenta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 12 febbraio 2018 (procedimento R 661/2017-4), relativa alla registrazione del segno denominativo SCHUTZ come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Arezzo Indústria e Comércio, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/40


Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

(Causa T-332/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MARRY ME - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2019/C 103/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marry Me Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: G. Theado, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 marzo 2018 (procedimento R 806/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo MARRY ME come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Marry Me Group AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/41


Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2019 — Marry Me Group/EUIPO (marry me)

(Causa T-333/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo marry me - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»])

(2019/C 103/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marry Me Group AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: G. Theado, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 marzo 2018 (procedimento R 807/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo marry me come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Marry Me Group AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 259 del 23.7.2018.


18.3.2019   

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C 103/42


Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Geske/EUIPO (SATISFYERMEN)

(Causa T-427/18) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SATISFYERMEN - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, prima frase, del regolamento 2017/1001»])

(2019/C 103/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: André Geske (Lübbecke, Germania) (rappresentante: R. Albrecht, avvocato)

Convenuto:Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Sesma Merino e S. Hanne, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 maggio 2018 (procedimento R 2603/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo SATISFYERMEN come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. André Geske è condannato alle spese.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/42


Ordinanza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor / Commissione

(Causa T-149/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa - Settore dei trasporti per il periodo 2014-2020 - Litispendenza - Irricevibilità»))

(2019/C 103/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. Glazener, successivamente Y. de Vries e D. Coumans e, infine, Y. de Vries e J. de Kok, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Samnadda, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 5274 final della Commissione, del 31 luglio 2015, che stabilisce l’elenco delle proposte ammesse a ricevere il sostegno finanziario dell’Unione europea nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore dei trasporti, in seguito agli inviti a presentare proposte dell’11 settembre 2014 e fondati sul programma di lavoro pluriennale.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 211 del 13.6.2016.


18.3.2019   

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C 103/43


Ordinanza del Tribunale 29 gennaio 2019 — L’Huillier / Gollnisch e Parlamento

(Causa T-624/16 TO) (1)

((«Opposizione di terzo - Rigetto della domanda di intervento del terzo opponente - Irricevibilità dell’opposizione»))

(2019/C 103/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Terzo opponente: Guillaume L’Huillier (Etterbeek, Belgio) (rappresentante: A. Varaut, avocat)

Ricorrente nel procedimento principale: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy Claudet, avocat)

Convenuto nel procedimento principale: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e L. Vétillard, agenti)

Oggetto

Opposizione di terzo proposta contro la sentenza del 7 marzo 2018, Gollnisch/Parlamento (T-624/16, non pubblicata, impugnazione pendente, EU:T:2018:121).

Dispositivo

1)

L’opposizione di terzo è respinta.

2)

Il sig. Guillaume L’Huillier sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo.

3)

Il sig. Bruno Gollnisch sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


18.3.2019   

IT

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C 103/43


Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 gennaio 2019 — Pilatus Bank/BCE

(Causa T-687/18 R)

((«Procedimento sommario - Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2019/C 103/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malta) (rappresentanti: O.H. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Yoo, M. Puidokas e A. Karpf, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione di un atto della Banca centrale europea contenuto in una lettera del 10 settembre 2018, ai sensi della quale la BCE ha richiesto che qualsiasi comunicazione della ricorrente alla BCE debba essere fatta attraverso la persona nominata dall’autorità maltese per i servizi finanziari o con l’autorizzazione di tale persona

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


18.3.2019   

IT

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C 103/44


Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Aquind/ACER

(Causa T-735/18)

(2019/C 103/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito) (rappresentanti: S. Goldberg, E. White e C. Davis, avvocati)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione di ricorso della convenuta del 17 ottobre 2018, A-001-2018, e la decisione della convenuta del 19 giugno 2018, 05/2018, che la prima conferma;

pronunciarsi sulle principali questioni giuridiche sollevate nel ricorso, relative: i) al fatto che la convenuta e la commissione di ricorso della convenuta hanno erroneamente ritenuto che la ricorrente fosse tenuta a richiedere e ottenere una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi prima che potesse essere adottata una decisione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (quarto motivo); e ii) al fatto che la convenuta e la commissione di ricorso della convenuta hanno omesso di tener conto dell'impossibilità giuridica per la ricorrente di gestire l'interconnettore proposto in Francia senza esenzione (sesto motivo);

statuire individualmente su ciascuno dei motivi dedotti nel ricorso, al fine di evitare ulteriori dispute su tali motivi contestati quando la domanda di esenzione sarà riesaminata dalla convenuta; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, relativo a un errore di interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009, nel senso che esso conferisca alla convenuta un potere discrezionale politico nel valutare una domanda di esenzione.

Alla luce dei criteri oggettivi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009, è opportuno limitare la discrezionalità del convenuto all'esame dell’osservanza o meno di tali condizioni.

2.

Secondo motivo, secondo cui è stato commesso un errore di interpretazione del regolamento n. 714/2009 nel considerare che una domanda di esenzione debba essere accolta solo quale misura di ultima istanza.

Non risultano motivi per ritenere che la concessione di un'esenzione debba essere una misura di ultima istanza.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore nella valutazione dell'onere e del livello di prova richiesti per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009.

La convenuta sembra imporre una probatio diabolica alla ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore nell'interpretazione del rapporto tra l'articolo 17, paragrafo. 1, del regolamento n. 714/2009 e l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e sul conseguente affidamento sulla possibilità che l'interconnettore della ricorrente possa essere ammesso ad una procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi, e omessa considerazione di questioni connesse a tale procedura.

Può non essere corretto che una deroga possa essere concessa solo dopo che sia stato dimostrato che non è disponibile un regime normativo ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 347/2013. Tale regime dovrebbe essere volontario e non dovrebbe essere applicabile in caso di concessione di un'esenzione.

L'approccio adottato dalla convenuta avrebbe potuto non tenere conto dei rischi associati al perseguimento di un regime regolamentato.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale della certezza del diritto dell'Unione e della tutela del legittimo affidamento, in quanto non sono stati presi in considerazione consolidati precedenti nel determinare la corretta interpretazione del regolamento n. 714/2009 ed è stato adottato un approccio radicalmente diverso.

La ricorrente dovrebbe poter fare affidamento sulla prassi e sui principi normativi per la valutazione delle domande di esenzione stabiliti nelle decisioni della Commissione europea.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, in quanto non si è tenuto conto delle restrizioni di diritto francese applicabili ai promotori non RTE di interconnessioni elettriche in Francia.

Poiché non è stato dimostrato che le restrizioni giuridiche francesi sono incompatibili con il diritto dell'Unione europea, esse avrebbero dovuto essere prese in considerazione dalla convenuta nel valutare se l'investimento sarebbe stato effettuato senza esenzione.

Non vi è alcuna limitazione ai tipi di rischio che possono essere presi in considerazione nella valutazione della condizione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, non essendosi tenuto conto della necessità di una certezza di entrate nel lungo termine per garantire il finanziamento dell'interconnettore della ricorrente.

I rischi del progetto possono scoraggiare i necessari finanziamenti. Si sarebbe quindi dovuto considerare l'impatto dei rischi sulla capacità della ricorrente di garantirsi i finanziamenti.

8.

Ottavo motivo, vertente su un errore nell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, non essendo stato considerato l'impatto complessivo dei singoli rischi applicabili all'interconnettore della ricorrente.

L'equilibrio complessivo rischio/rendimento determina se si procederà o meno a un investimento. Pertanto, l'analisi di ciascun tipo di rischio non dovrebbe essere sufficiente.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso del convenuto non ha effettuato un esame sufficiente della decisione del convenuto.

Data la portata dei suoi poteri e le gravi questioni da affrontare, la commissione di ricorso del convenuto avrebbe dovuto applicare un livello di controllo più elevato alla decisione del convenuto.


(1)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

(2)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).


18.3.2019   

IT

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C 103/46


Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — ZZ / BCE

(Causa T-741/18)

(2019/C 103/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: M. Demetriou, QC, D. Piccinin, barrister, E. Poulton, L. Carlisle, e R. Molesworth, solicitors)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della BCE del 10 ottobre 2018 relativa alla proposta acquisizione da parte del ricorrente di una partecipazione qualificata nella banca A (ECB-SSM-2018-LV-2);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’omessa dimostrazione della mancanza di trasparenza del ricorrente nei suoi rapporti con l’autorità competente.

Il ricorrente contesta che la prova sulla quale si è basata la BCE nella decisione impugnata non dimostra né fornisce una base adeguata per le dichiarazioni della BCE secondo le quali il ricorrente mancava di trasparenza tanto da mettere in discussione la sua integrità.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’aver dichiarato che i rapporti innocenti del ricorrente con un terzo mettono in dubbio la sua integrità.

Il ricorrente sostiene cha la BCE è incorsa in un errore di diritto nell’aver dichiarato che i rapporti innocenti del ricorrente con un terzo mettono in dubbio la sua integrità in circostanze nelle quali la BCE accetta che il ricorrente non era a conoscenza di alcun comportamento illegittimo di tale terzo in un momento e in circostanze nelle quali il ricorrente era una vittima innocente di tale comportamento.


18.3.2019   

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C 103/47


Ricorso proposto il 30 dicembre 2018 — Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. / Commissione europea

(Causa T-763/18)

(2019/C 103/62)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) (Békés, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale, dichiarare la nullità della decisione della Commissione adottata il 20 luglio 2011 nel procedimento SA. 29432 — CP 290/2009 — Ungheria — «Aiuto in materia di impiego di lavoratori con disabilità asseritamente illegittimo a causa del carattere discriminatorio della normativa» (in prosieguo: la «decisione impugnata in via principale»);

in subordine, dichiarare la nullità della decisione della Commissione adottata il 25 gennaio 2017 nel procedimento SA.45498 (FC/2016) — «Denuncia dell’OPS Újpest-lift Kft. relativa agli aiuti di Stato concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità» (in prosieguo la «decisione impugnata in subordine»);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo per ciascuna domanda.

1.

Motivo invocato a sostegno della domanda principale: errore di diritto e applicazione erronea degli elementi di prova disponibili

Le autorità ungheresi, in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, hanno concesso aiuti di Stato illegittimi a 21 imprese beneficiarie, che erano concorrenti della ricorrente. Tali aiuti non sono stati destinati esclusivamente ai costi aggiuntivi determinati dall’impiego di lavoratori con disabilità ma sono stati utilizzati per finanziare i costi generali delle imprese beneficiarie e in tal modo hanno generato una distorsione della concorrenza. Nella decisione impugnata in via principale la Commissione segnalava che l’importo complessivo degli aiuti concessi alle imprese beneficiarie non è superiore all’importo globale degli aiuti che devono essere concessi ai sensi degli articoli 41 e 42 del regolamento generale di esenzione per categoria (1) e che, di conseguenza, gli aiuti controversi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. La decisione impugnata in via principale lascia inalterati gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla ricorrente dalle misure nazionali con cui sono stati concessi gli aiuti e, in tal modo, lede i diritti procedurali di cui gode la ricorrente in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, invocato a sostegno della domanda presentata in subordine: errore di diritto e snaturamento manifesto degli elementi di prova disponibili

La Commissione è incorsa in un errore di diritto e ha snaturato manifestamente gli elementi di prova disponibili nel segnalare, nell’ambito della decisione impugnata, che la denuncia della OPS Újpest-lift Kft. non contiene alcun nuovo elemento giuridico o fattuale che dia luogo alla modifica della valutazione effettuata dalla Commissione riguardo al procedimento SA.29432 — CP 290/2009. La decisione impugnata in subordine lascia inalterati gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla ricorrente dalle misure nazionali con cui sono stati concessi gli aiuti e, in tal modo, lede i diritti procedurali di cui gode la ricorrente in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 TFUE] e [108 TFUE] (GU 2008, L 214, pag. 3).


18.3.2019   

IT

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C 103/48


Ricorso proposto l’8 gennaio 2019 — Repubblica ceca / Commissione

(Causa T-13/19)

(2019/C 103/63)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, allorché, a seguito della messa a disposizione condizionata, da parte della Repubblica ceca, di risorse proprie tradizionali per un importo di CZK 40 482 255, non ha avviato a tale riguardo un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ceca né ha restituito l’importo controverso, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, a ricorrente deduce un unico motivo di ricorso.

La Repubblica ceca ritiene che l’obbligo della Commissione europea di agire nel senso supra indicato deriva dal principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea, in combinato disposto con il diritto ad un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Alla luce del fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (1), una controversia tra uno Stato membro e la Commissione europea in materia di risorse proprie tradizionali può essere decisa autoritativamente solo dalla Corte di giustizia nell’ambito di un procedimento per inadempimento, la Commissione europea, a seguito dell’effettuazione di un pagamento condizionato, deve senza indugio avviare un procedimento siffatto, oppure restituire il pagamento condizionato, qualora non ravvisi motivi per avviare il suddetto procedimento.

La Repubblica ceca ha versato sub condicione l’importo controverso sul conto della Commissione europea fin dall’anno 2015. La Commissione europea tuttavia nella presente fattispecie non ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica ceca e non ha restituito l’importo versato sub condicione, benché sia stata invitata formalmente ad agire in tal senso dalla Repubblica ceca. La Repubblica ceca ritiene pertanto che ricorrano i presupposti per constatare l’inerzia della Commissione.


(1)  V. sentenza del 25 ottobre 2017, Slovacchia/Commissione (C-593/15 P e C-594/15 P, EU:C:2017:800) sentenza del 25 ottobre 2017, Romania/Commissione (C-599/15 P, EU:C:2017:801).


18.3.2019   

IT

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C 103/49


Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — AD / ECHA

(Causa T-25/19)

(2019/C 103/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AD (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 28 marzo 2018 di non rinnovare il contratto di lavoro della ricorrente presso l’ECHA;

annullare l’avviso di posto vacante pubblicato dall’ECHA il 9 marzo 2018, per un posto di agente contrattuale GF II, nei limiti in cui detto avviso propone un posto per mansioni identiche a quelle che la ricorrente svolgeva a titolo del suo contratto di agente temporaneo;

se del caso, annullare parimenti la decisione della convenuta del 1o ottobre 2018, notificata alla ricorrente il 2 ottobre 2018 e recante rigetto del reclamo di quest’ultima avverso la decisione di non rinnovo;

disporre il risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle «Work Instructions» (istruzioni di lavoro) stabilite dall’ECHA in merito alla procedura di rinnovo o di non rinnovo dei contratti, nonché sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di essere sentito.

4.

Quarto motivo, vertente sul mancato rispetto del dovere di sollecitudine.

5.

Quinto motivo, attinente alla circostanza che i motivi sollevati dall’ECHA a sostegno del non rinnovo del contratto di lavoro sono manifestamente errati e evidenziano uno sviamento di potere.


18.3.2019   

IT

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C 103/50


Ricorso proposto il 15 gennaio 2019 — AF / FRA

(Causa T-31/19)

(2019/C 103/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AF (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta, del 9 maggio 2018, con cui viene predisposto un elenco di agenti temporanei idonei per l’esercizio di riclassificazione 2017, nel quale non figura il nome del ricorrente;

annullare inoltre, se del caso, la decisione della FRA, notificata al ricorrente il 5 ottobre 2018, recante rigetto del reclamo del ricorrente presentato contro la succitata decisione della FRA;

ordinare il risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 54 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA), dell’articolo 30 dell’allegato XIII dello Statuto nonché dell’articolo 3 della decisione 2016/01 dell’Ufficio di presidenza della FRA recante disposizioni generali di attuazione relative all’articolo 54 del RAA.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.


18.3.2019   

IT

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C 103/50


Ricorso proposto il 17 gennaio 2019 — Harrington Padrón / Consiglio

(Causa T-32/19)

(2019/C 103/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Katherine Nayarith Harrington Padrón (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio (PESC) 2018/1656 del 6 novembre 2018 (1) e il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2018/1653, del 6 novembre 2018, (2) nella parte in cui riguardano la ricorrente, e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un singolo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte del Consiglio, nell’aver ritenuto che il nominativo della ricorrente dovesse essere mantenuto nell’elenco di cui all’allegato I alla decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074 del 13 novembre 2017 (3) e all’allegato IV al regolamento del Consiglio (UE) 2017/2063 del 13 novembre 2017, (4) nonostante il fatto che essa non fosse più Viceprocuratore generale e non avesse più legami con le autorità di governo del Venezuela.


(1)  Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276, del 7.11.2018, pag. 10).

(2)  Council Implementing Regulation (EU) 2018/1653 of 6 November 2018 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela (GU L 276, del 7.11.2018, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, del 14.11.2017, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, del 14.11.2017, pag. 21).


18.3.2019   

IT

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C 103/51


Ricorso proposto il 21 gennaio 2019 — Portogallo/Commissione

(Causa T-38/19)

(2019/C 103/67)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2018) 7424, del 16 novembre 2018, notificata il 19 novembre 2018, che esclude dal finanziamento determinate spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e del Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea l’importo di EUR 8 703 417,29 relativo a spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell’ambito della condizionalità, per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2016;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi principali e un motivo in subordine.

Primo motivo: errore di diritto nel concludere che il sistema portoghese è troppo clemente — violazione dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 (2) e violazione degli articoli 54, paragrafo 1, lettera c), secondo paragrafo, e 71 del regolamento (CE) n. 1122/2009 (3).

Secondo motivo:

1)

«Calcolo della rettifica finanziaria» — Errore di diritto, violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità nonché dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da parte della Commissione;

2)

violazione del principio di proporzionalità.

Motivo dedotto in subordine

Sanzione media e imprecisione tecnica del documento C(2015) 3675 della Commissione (allegato A.5) — errore di diritto e violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1841 della Commissione, del 16 novembre 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2018) 7424] (GU 2018, L 298, pag. 34).

(2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).


18.3.2019   

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C 103/52


Ricorso proposto il 24 gennaio 2019 — WV / SEAE

(Causa T-43/19)

(2019/C 103/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WV (rappresentante: É Boigelot, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di rigetto della domanda di risarcimento adottata dall’AIPN il 28 marzo 2018, nonché, se necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 26 giugno 2018 e adottata il 26 ottobre 2018;

di conseguenza, accogliendo la domanda di risarcimento come formulata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e descritta nell’atto scritto del 29 novembre 2017, riconoscere e accordare alla ricorrente il pagamento di un indennizzo a carico del SEAE, quantificato, salvo aumento nel corso del procedimento, in EUR 690 000, importo fissato ex aequo et bono, a titolo di risarcimento dei danni materiali, morali, di pregiudizio alla reputazione e professionale globalmente considerati, importo fissato in data 31 gennaio 2019, fatti salvi l’aumento in corso di causa e la richiesta di un risarcimento per perdita di redditi futuri, a causa di un possibile allontanamento dalle istituzioni;

condannare il convenuto alla totalità delle spese, in conformità all’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione, segnatamente, degli articoli 12, 12bis, 22ter, 24, 25 e 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello Statuto, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

La ricorrente deduce altresì a titolo di motivo, da un lato, la violazione segnatamente degli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio nonché dell’articolo 296 TFUE.

Dall’altro lato, essa sostiene che l’amministrazione avrebbe inoltre commesso abusi di diritto e sviamento di procedura, oltre alla violazione manifesta del principio del legittimo affidamento e della parità delle armi. La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata da una violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi ammissibili dal punto di vista legale, vale a dire pertinenti e non viziati da errore/i manifesto/i di valutazione, di fatto o di diritto, nonché da una violazione dei principi di proporzionalità, del dovere di assistenza e di sollecitudine, del termine ragionevole e del principio di buona amministrazione.

La decisione impugnata sarebbe stata fondata perciò su una valutazione parziale, falsata e tendenziosa dei fatti e delle norme di diritto applicabili.

La ricorrente fa valere, in sostanza, che esisterebbe indubbiamente un nesso di causalità tra gli illeciti commessi dall’AIPN e i danni subiti, in quanto tali comportamenti illeciti causerebbero gravi pregiudizi all’integrità professionale, morale e finanziaria della ricorrente. Infatti, gli illeciti commessi mirerebbero a infangare se non addirittura a distruggere la reputazione della ricorrente nei confronti dei suoi interlocutori interni ed esterni, e le causerebbero un’effettiva perdita di opportunità di sviluppo professionale, collocandola di conseguenza in una situazione di impotenza che è all’origine di un’ansia e/o di uno stato permanente di inquietudine e di incertezza riguardo al futuro.


18.3.2019   

IT

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C 103/53


Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — Dansk Erhverv / Commissione

(Causa T-47/19)

(2019/C 103/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dansk Erhverv (Copenaghen, Danimarca) (rappresentante: T. Mygind, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2018) 6315 final del 4 ottobre 2018 relativa all’aiuto di Stato SA.44865 (2016/FC) — Germania — Asseriti aiuti di Stato ai negozi tedeschi di frontiera di bevande;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dei diritti procedurali della ricorrente inerenti alla sua qualità di interessata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE degli articoli 4, paragrafo 4, 12, paragrafo 1, e 24, paragrafo 1), del regolamento di procedura, (1) a causa del mancato avvio del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante le gravi difficoltà insorte nella valutazione delle questioni sugli aiuti di Stato affrontate nella denuncia relativa alla prassi amministrativa della «dichiarazione di esportazione» e, in particolare, all’esenzione dall’obbligo per i negozi di frontiera di versare un acconto, e quindi di pagare l’acconto IVA, nonché all’esenzione dalle ammende per violazione degli obblighi di versamento dell’acconto ai sensi del sistema tedesco per le bevande in lattina. La Commissione ha pertanto commesso errori di diritto e manifesti errori di valutazione dei fatti, in primo luogo, per quanto riguarda la compatibilità della prassi della «dichiarazione di esportazione» con gli obblighi della Germania derivanti dall’articolo 4, paragrafo 3, TFUE, dalla direttiva sugli imballaggi (2) e dal principio chi inquina paga, nonché con gli obblighi di versamento dell’acconto ai sensi del vigente decreto tedesco sugli imballaggi. In n secondo luogo, la Commissione ha commesso un errore per quanto riguarda l’effetto in quanto aiuto di Stato del mancato gettito IVA cui la Germania ha rinunciato in conseguenza della prassi della «dichiarazione di esportazione».


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 248, del 24.9.2015, pag. 9.

(2)  Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 150, del 14.6.2018,pag. 141.


18.3.2019   

IT

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C 103/54


Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — smart things solutions / EUIPO — Samsung Electronics (smart:)things)

(Causa T-48/19)

(2019/C 103/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: smart things solutions GmbH (Seefeld, Germania) (rappresentante: R. Dissmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Samsung Electronics GmbH (Schwalbach am Taunus, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo smart:)things nei colori nero e verde — Marchio dell’Unione europea n. 10 914 836

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20/11/2018 nel procedimento R 835/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.3.2019   

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C 103/55


Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

(Causa T-49/19)

(2019/C 103/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: View, Inc. (Milpitas, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: G. Tritton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 381 213

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2018 nel procedimento R 1625/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.3.2019   

IT

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C 103/55


Ricorso proposto il 28 gennaio 2019 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday)

(Causa T-50/19)

(2019/C 103/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Casual Dreams, SLU (Manresa, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, abogada)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday — Domanda di registrazione n. 13 243 563

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 novembre 2018 nel procedimento R 2097/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso del 27 novembre 2018 nel procedimento R 2097/2018-5, recante rigetto parziale del ricorso contro la decisione della divisione di ricorso dell’EUIPO n. B 2 469 545 del 17 dicembre 2015;

annullare parzialmente la decisone impugnata, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell’Unione europea, nella parte in cui tale decisione conferma il rigetto dell’opposizione e ricorso per i prodotti delle classi 09, 16 e 24.

respingere la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 13 243 563 presentata dall’interveniente relativamente ai seguenti prodotti:

classe 9 «Dispositivi ottici, miglioratori e correttori di immagini, Miglioratori ottici, prodotti ottici; Apparecchi e strumenti ottici; Vetri ottici; Lenti intercambiabili; Lenti antiriflesso; Lenti di plastica; Lenti oftalmiche; Lenti ottiche; Lenti; Occhiali da sole; Occhiali correttivi; Astucci per occhiali da sole; Lenti di correzione [ottica]; Lenti oftalmiche in vetro; Montature per occhiali e occhiali da sole; Catenelle per occhiali da sole; Aggiuntivi (clip-on) per occhiali; Cordoncini per occhiali da sole; Lenti per occhiali da sole; Lenti ottiche per occhiali da sole; Montature per occhiali da sole; Articoli ottici graduati; Catenelle per occhiali a molla; Cordoncini per occhiali a molle; Lenti per occhiali; Occhiali da vista; Contenitori per lenti a contatto; Astucci adattati per lenti a contatto; Astucci per occhiali a molla; Custodie per obiettivi; Astucci per lenti a contatto; Occhiali [ottica]; Occhiali da lettura; Occhiali per bambini; Occhiali polarizzanti; Montature di occhiali a molla; Montature per occhiali non montate; Aste per occhiali; Protezioni per occhiali; Portaocchiali; Occhiali [ottica]; Occhiali a molla; Occhiali correttivi; Portaocchiali; Occhiali da neve; Occhiali da ciclisti; Montature di occhiali a molla; Catenelle per occhiali a molla; Occhiali da sport; Astucci per occhiali a molla; Montature per occhiali da sole; Occhiali da neve; Maschere da nuoto; Occhiali [protettivi] da sport; Occhiali da sport».

Classe 16 «Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; Produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; Corredo di cartoleria; Portamonete; Adesivi per cartoleria; Sacchi e borse di carta; Agende per gli appuntamenti; Cataloghi; Agende con rivestimento in pelle; Pubblicità stampata; Supporti per fotografie; Attrezzatura per la stampa e la legatoria; Attrezzi per scrivere ed affrancare; Attrezzatura per l’insegnamento; Tagliacarte [articoli per ufficio]; Agende da scrittoio; Cestini per la corrispondenza; Cartoleria; Articoli per ufficio; Forniture per scrivere; Articoli di cancelleria e per la scrittura; Articoli di cartoleria per ufficio; Forniture scolastiche; Reggilibri; Portapenne a serbatoio».

Classe 24 «Stoffe; Tende; Coperture per mobili; Prodotti tessili per la casa; Articoli tessili per la casa in materiali non tessuti; Biancheria; Tappezzerie murali in materie tessili; Stoffe d’arredamento; Articoli in tessuto non tessuto; Controfodere in stoffe non tessute; Fodere di cappelli; Fodere [stoffe]; Fazzoletti di tela in materie tessili; Fazzoletti in tessuto; Prodotti tessili non compresi in altre classi; Fazzoletti; Articoli tessili di lino; Articoli tessili di flanella; Tessuti per l’arredamento; Strofinacci da cucina; Asciugamani (…) [in tessuto]; Tessili, non compresi in altre classi; Controfodere; Pile in polipropilene; Pile in poliestere; Fodere per indumenti in tessuto; Foulard [tessuti]; Articoli tessili di cotone in pezze; Prodotti tessili sintetici in pezza; Tessuti al pezzo; Tela; Materiali per arredi morbidi; Materiali per la confezione di indumenti; Materiali per abiti [stoffe]; Articoli tessili per la confezione di articoli di abbigliamento; Tessuti per la produzione di articoli tessili per la casa; Prodotti tessili per la fabbricazione di abbigliamento sportivo; Prodotti tessili per la confezione di articoli di abbigliamento; Tessuti per la fabbricazione di portamonete; Tessuti imitanti la pelle di animali; Stoffe per la produzione di abbigliamento da donna; Denim [tessuto]; Tessuti utilizzati per dispositivi ortesici; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di pantaloni; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di giacche; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di cappelli; Tessuti impermeabili per la fabbricazione di guanti; Stoffe da utilizzare come fodere per indumenti; Tessuti per abbigliamento; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di articoli in pelle; Tessuti rivestiti per la fabbricazione di indumenti impermeabili; Tessuti di imitazione del cuoio; Tessuti impermeabili all’acqua ma permeabili all’umidità; Prodotti tessili in pezze per fabbricare asciugamani».

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/57


Ricorso proposto il 29 gennaio 2019 — Laboratorios Ern / EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

(Causa T-51/19)

(2019/C 103/73)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo apiheal — Domanda di registrazione n. 14 411 557

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2018, nel procedimento R 1725/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha parzialmente ammesso i seguenti prodotti: «Prodotti di profumeria; cosmetici; fragranze; deodoranti (per uso personale o per animali); saponi; erbe da bagno (non per uso medico); prodotti per la cura dei denti, dentifrici, preparati per pulire le protesi dentarie, preparati sbiancanti per denti, collutorio, non per uso domestico» rientranti nella classe 3 e «Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi» rientranti nella classe 5.

negare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 14 411 557 apiheal con riferimento ai summenzionati prodotti «Prodotti di profumeria; cosmetici; fragranze; deodoranti (per uso personale o per animali); saponi; erbe da bagno (non per uso medico); prodotti per la cura dei denti, dentifrici, preparati per pulire le protesi dentarie, preparati sbiancanti per denti, collutorio, non per uso domestico» rientranti nella classe 3 e «Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi» rientranti nella classe 5.

condannare l’EUIPO alle spese, e ove pertinente l’interveniente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/58


Ricorso proposto il 31 gennaio 2019 — SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret / EUIPO — Laboratorios Ern (apiheal)

(Causa T-53/19)

(2019/C 103/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ (Istanbul, Turchia) (representante: M. López Camba, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo apiheal — Domanda di registrazione n. 14 411 557

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre nel procedimento R 1725/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha negato la registrazione relativamente ai prodotti rientranti nelle classi 30 e 5 (punti primo e terzo del dispositivo della suddetta decisione).

condannare l’EUIPO e la Laboratorios Ern, SA alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) no 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


18.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/59


Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PO e a./SEAE

(Causa T-56/17) (1)

(2019/C 103/75)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


18.3.2019   

IT

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C 103/59


Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PO / SEAE

(Causa T-479/17) (1)

(2019/C 103/76)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


18.3.2019   

IT

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C 103/59


Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PP e a. / SEAE

(Causa T-727/17) (1)

(2019/C 103/77)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 22 del 22.1.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/60


Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — VJ / SEAE

(Causa T-180/18) (1)

(2019/C 103/78)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


18.3.2019   

IT

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C 103/60


Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — PO / SEAE

(Causa T-494/18) (1)

(2019/C 103/79)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.