ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
4 marzo 2019


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2019/C 79/01 CON/2018/32

Parere della Banca centrale europea, del 12 luglio 2018, su una proposta di regolamento sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (CON/2018/32)

1


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 79/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9256 — Engie/Michelin/Région AURA/CDC/Hympulsion) ( 1 )

4


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 79/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 0,00 % al 1o marzo 2019 — Tassi di cambio dell'euro

5

2019/C 79/04

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 79/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9285 — SEGRO/PSPIB/Oignies Site) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2019/C 79/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9286 — SEGRO/PSPIB/Wroclaw Site) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 luglio 2018

su una proposta di regolamento sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate

(CON/2018/32)

(2019/C 79/01)

Introduzione e base giuridica

In data 20 e 24 aprile 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere un virtù del primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che rientrano nella sua sfera di competenza, incluso il compito del Sistema europeo di banche centrali di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato e i compiti conferiti alla BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del Trattato in merito alle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE appoggia la proposta di regolamento che costituisce parte di una serie di misure della Commissione europea volte ad affrontare il problema delle esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE) nell’Unione. Tali misure fanno seguito all’adozione del «Piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» (2), un piano di vasta portata approvato dal Consiglio l’11 luglio 2017. Ci si attende che la proposta di regolamento affronti i possibili rischi derivanti dall’accumulo in futuro di NPE coperte da accantonamenti insufficienti. La proposta di regolamento è inoltre un elemento importante degli sforzi compiuti dall’Unione per ridurre ulteriormente i rischi nel sistema bancario. Per una serie di motivi, affrontare l’elevato livello di NPE è stata una delle priorità in materia di vigilanza della BCE sin dall’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (3). In primo luogo, le NPE pesano sui bilanci delle banche, riducendone i profitti. In secondo luogo, le NPE sviano gli sforzi delle banche oltre drenarne le risorse. In terzo luogo, le NPE compromettono la fiducia degli investitori nelle banche. Inoltre, un’analisi interna realizzata dalla BCE mostra come, negli ultimi anni, le banche con stock elevati di NPE abbiano costantemente erogato prestiti in misura inferiore alle banche con un merito di credito superiore, fornendo pertanto minor sostegno a imprese e famiglie, oltre che all’economia in generale (4). Ancora, gli stock elevati di NPE rappresentano una criticità di ordine macroprudenziale e spesso interessano intere economie.

Va osservato che la proposta di regolamento non interesserà le NPE create dagli enti creditizi prima del 14 marzo 2018 e pertanto, in linea con le «Conclusioni del Consiglio sul piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa», non riguarda gli stock di NPE già esistenti.

La BCE accoglie favorevolmente il chiarimento contenuto nella proposta di regolamento secondo cui la rete di sicurezza prudenziale istituita dalla proposta di regolamento non impedisce alle autorità competenti di esercitare i loro poteri di vigilanza in conformità alla normativa vigente. Più specificamente, nonostante l’applicazione di questa rete di sicurezza prudenziale, la BCE ha facoltà di stabilire caso per caso che le NPE di un determinato istituto di credito non siano sufficientemente coperte e di avvalersi dei propri poteri di vigilanza nel quadro del secondo pilastro (5).

2.   Osservazioni specifiche

2.1.   Definizione di esposizione deteriorata (NPE)

Ai fini della copertura minima delle perdite, la proposta di regolamento introduce la definizione di esposizione deteriorata (NPE) nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tale definizione si basa sul concetto di NPE delineato dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 680/2014 (7), utilizzato ai fini delle segnalazioni di vigilanza. Al riguardo, la BCE accoglie favorevolmente che tale definizione includa tutti i tipi di NPE, in particolare le esposizioni al dettaglio.

2.2.   Calcolo dei requisiti di copertura minima

La BCE apprezza la semplicità del requisito di copertura minima che, in linea di principio, si basa sul numero di anni trascorsi dalla data in cui un’esposizione è stata classificata come deteriorata e sul fatto che un’esposizione sia o meno garantita. Tale semplicità rende sostenibili gli sforzi delle banche e delle autorità di vigilanza per conformarsi e al contempo fronteggia in modo fermo la questione delle NPE non coperte in modo equo e bilanciato.

Al fine di determinare l’importo applicabile della copertura insufficiente per le NPE da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1, gli enti devono moltiplicare le loro NPE per il fattore applicabile specificato nella proposta di regolamento. La BCE valuta favorevolmente la calibrazione dei fattori applicabili ai sensi della proposta di regolamento. In particolare per le NPE non garantite, a partire dal primo giorno del secondo (presumibilmente da intendersi in riferimento al terzo) anno, è previsto il 100 % di copertura. Per le NPE garantite, a partire dal primo giorno dell’ottavo (presumibilmente da intendersi in riferimento al nono) anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, è previsto il 100 % di copertura, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni.

Riguardo alle esposizioni garantite, gli enti creditizi dovrebbero essere in grado di realizzare la propria tutela creditoria «tempestivamente» (8). Se la garanzia non è stata realizzata per un periodo di sette anni dalla data in cui l’esposizione sottostante è stata classificata come deteriorata, è ragionevole considerare inefficace la garanzia e trattare l’esposizione come non garantita da un punto di vista prudenziale.

2.3.   Obblighi di segnalazione di vigilanza

La BCE evince che i relativi obblighi di segnalazione a fini di vigilanza di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 saranno modificati nel senso che le autorità competenti saranno in grado di monitorare l’osservanza della proposta di regolamento da parte degli enti. Inoltre, la BCE invita la Commissione a valutare l’opportunità di introdurre un obbligo di informativa in merito all’osservanza da parte degli enti del requisito di copertura minima nel regolamento (UE) n. 575/2013.

2.4.   Consultazione della BCE

La BCE desidera richiamare l’attenzione del Parlamento e del Consiglio circa la necessità di una nuova consultazione nel caso in cui alla proposta di regolamento siano apportate modifiche sostanziali durante la procedura legislativa rispetto alla versione sulla quale la BCE è stata consultata (9).

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. ll documento di lavoro tecnico è allegato al presente parere ed è disponibile in lingua inglese sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 luglio 2018.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 134 final.

(2)  Disponibile sul sito internet del Consiglio all’indirizzo www.consilium.europa.eu

(3)  Cfr. il discorso di Danièle Nouy, Presidente del consiglio di vigilanza della BCE e Sharon Donnelly, Presidente del gruppo di alto livello sugli NPL, «Introductory remarks to the public hearing on the draft addendum to the ECB guidance to banks on non-performing loans» (Osservazioni introduttive all’audizione pubblica sul progetto di addendum alle linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati), pronunciato a Francoforte sul Meno, il 30 novembre 2017, disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu

(4)  Cfr. l’intervento di benvenuto di Mario Draghi, Presidente della BCE, «European banking supervision three years on» (La vigilanza bancaria europea a tre anni di distanza), pronunciato al secondo Forum della BCE sulla viglianza bancaria a Francoforte sul Meno il 7 novembre 2017, disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(5)  L’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63), stabilisce che: «Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell’Unione.» In tale contesto, cfr. gli articoli 97 e 104 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), nonché l’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(8)  Cfr. ad esempio, l’articolo 194, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(9)  Cfr., ad esempio, sentenza del 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma NV/Commissione, C-41/69, EU:C:1970:71, punto 3; sentenza del 4 febbraio 1982, Buyl e a./Commissione, C-817/79, EU:C:1982:36, punto 1; conclusioni dell’avvocato generale del 20 marzo 1997, Parlamento/Consiglio, C-392/95, EU:C:1997:289, punto 15; sentenza dell’11 novembre 1997, Eurotunnel SA e a./Seafrance, C-408/95, ECLI:EU:C:1997:532, punto 46; sentenza del 25 settembre 2003, Océ van der Grinten NV/Commissioners of Inland Revenue, C-58/01, EU:C:2003:495, punti 100 e 102.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.3.2019   

IT

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C 79/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9256 — Engie/Michelin/Région AURA/CDC/Hympulsion)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 79/02)

Il 21 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9256. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.3.2019   

IT

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C 79/5


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

0,00 % al 1o marzo 2019

Tassi di cambio dell'euro (2)

1o marzo 2019

(2019/C 79/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1383

JPY

yen giapponesi

127,35

DKK

corone danesi

7,4613

GBP

sterline inglesi

0,85968

SEK

corone svedesi

10,5003

CHF

franchi svizzeri

1,1363

ISK

corone islandesi

135,90

NOK

corone norvegesi

9,7268

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,636

HUF

fiorini ungheresi

316,06

PLN

zloty polacchi

4,3096

RON

leu rumeni

4,7431

TRY

lire turche

6,1230

AUD

dollari australiani

1,6000

CAD

dollari canadesi

1,4971

HKD

dollari di Hong Kong

8,9344

NZD

dollari neozelandesi

1,6656

SGD

dollari di Singapore

1,5396

KRW

won sudcoreani

1 282,12

ZAR

rand sudafricani

16,1426

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6332

HRK

kuna croata

7,4320

IDR

rupia indonesiana

16 067,00

MYR

ringgit malese

4,6374

PHP

peso filippino

58,986

RUB

rublo russo

74,9928

THB

baht thailandese

36,113

BRL

real brasiliano

4,3037

MXN

peso messicano

21,9940

INR

rupia indiana

80,6950


(1)  Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.3.2019   

IT

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C 79/6


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(2019/C 79/04)

Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: gennaio 2019

Periodo di applicazione: aprile, maggio e giugno 2019

Jan-19

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,6533

7,46580

7,42785

319,852

4,29202

1 BGN =

0,511300

1

13,1165

3,81726

3,79786

163,540

2,19451

1 CZK =

0,0389813

0,0762397

1

0,291027

0,289548

12,4682

0,167309

1 DKK =

0,133944

0,261968

3,43611

1

0,99492

42,8422

0,574891

1 HRK =

0,134628

0,263306

3,45366

1,005109

1

43,0611

0,577828

1 HUF =

0,00312645

0,00611471

0,0802037

0,023341

0,0232228

1

0,0134188

1 PLN =

0,232990

0,455683

5,97697

1,73946

1,73062

74,5224

1

1 RON =

0,212570

0,415745

5,45313

1,58701

1,57894

67,9910

0,912356

1 SEK =

0,097390

0,190476

2,49839

0,727098

0,723402

31,1505

0,418002

1 GBP =

1,12816

2,20646

28,9410

8,42262

8,3798

360,844

4,84209

1 NOK =

0,102342

0,200161

2,62541

0,764066

0,760181

32,7343

0,439254

1 ISK =

0,00732554

0,0143273

0,187924

0,0546911

0,0544130

2,34309

0,031441

1 CHF =

0,885286

1,73144

22,7105

6,60937

6,57577

283,160

3,79967


Jan-19

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,70433

10,26794

0,886399

9,77116

136,509

1,12958

1 BGN =

2,40532

5,25000

0,453216

4,99599

69,7969

0,577553

1 CZK =

0,183381

0,400258

0,034553

0,380893

5,32129

0,0440325

1 DKK =

0,630116

1,37533

0,118728

1,30879

18,2845

0,151300

1 HRK =

0,633336

1,38236

0,1193345

1,31548

18,3779

0,152073

1 HUF =

0,0147078

0,0321022

0,00277128

0,0305490

0,426787

0,00353157

1 PLN =

1,096063

2,39233

0,206523

2,27659

31,8052

0,263181

1 RON =

1

2,18266

0,188422

2,07706

29,0177

0,240115

1 SEK =

0,458157

1

0,0863268

0,95162

13,2946

0,110010

1 GBP =

5,30723

11,5839

1

11,0234

154,004

1,27434

1 NOK =

0,481450

1,050842

0,0907159

1

13,9706

0,115603

1 ISK =

0,034462

0,075218

0,00649335

0,0715790

1

0,00827477

1 CHF =

4,16467

9,09007

0,784717

8,65027

120,849

1

NB: tutti i tassi incrociati riguardanti l'ISK sono calcolati usando i tassi ISK/EUR della Banca centrale d'Islanda.

Riferimento: gennaio-19

1 EUR in moneta nazionale

1 unità di moneta nazionale in EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,6533

0,0389813

DKK

7,46580

0,133944

HRK

7,42785

0,134628

HUF

319,852

0,00312645

PLN

4,29202

0,232990

RON

4,70433

0,212570

SEK

10,26794

0,097390

GBP

0,886399

1,12816

NOK

9,77116

0,102342

ISK

136,509

0,00732554

CHF

1,12958

0,885286

NB: tassi d'ISK/EUR basati sui dati della Banca centrale d'Islanda.

1.

Il regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce che il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

2.

Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o aprile successivo,

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o luglio successivo,

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o ottobre successivo,

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9285 — SEGRO/PSPIB/Oignies Site)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 79/05)

1.   

In data 25 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito),

Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada),

sito di Oignies (Francia).

SEGRO e PSPIB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme del sito di Oignies.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito e industria leggera, ubicate attorno a grandi aree urbane e hub di trasporto nevralgici in diversi Stati membri dell’UE;

—   PSPIB: investimento dei contributi netti ai fondi pensione della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces, della Royal Canadian Mounted Police e della Reserve Force. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e debito privato;

—   sito di Oignies: magazzino con una superficie di 34 393 m2 ubicato a Oignies (20 km a sud di Lille, Francia), costruito nel 2010 e dato in locazione a Condi Services, uno dei prestatori terzi di servizi logistici per il commercio elettronico di Leroy Merlin.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9285 — SEGRO/PSPIB/Oignies Site

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9286 — SEGRO/PSPIB/Wroclaw Site)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 79/06)

1.   

In data 25 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito),

Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada).

SEGRO e PSPIB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme del sito di Wroclaw.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito e industria leggera, ubicate attorno a grandi aree urbane e hub di trasporto nevralgici in diversi Stati membri dell’UE;

—   PSPIB: investimento dei contributi netti ai fondi pensione della funzione pubblica federale canadese, delle Canadian Forces, della Royal Canadian Mounted Police e della Reserve Force. PSPIB gestisce un portafoglio globale diversificato comprendente azioni, obbligazioni e altri titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e debito privato;

—   sito di Wroclaw: magazzino in parte preaffittato ubicato a Wroclaw, Polonia, attualmente in fase di sviluppo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9286 — SEGRO/PSPIB/Wroclaw Site

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.