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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 76/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9233 — Fosun International/Tom Tailor) ( 1 ) |
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2019/C 76/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9266 — IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 76/03 |
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2019/C 76/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 76/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9312 — JAB/Coty) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 76/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9291 — Apollo Management/RPC Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 76/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9195 — Lifeco/Hammerson/Swords Pavilions) ( 1 ) |
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Rettifiche |
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2019/C 76/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9233 — Fosun International/Tom Tailor)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 76/01)
Il 28 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9233. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9266 — IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 76/02)
Il 13 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9266. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
28 febbraio 2019
(2019/C 76/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1416 |
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JPY |
yen giapponesi |
126,44 |
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DKK |
corone danesi |
7,4611 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85835 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4844 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1335 |
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ISK |
corone islandesi |
135,70 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,7268 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,601 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
315,96 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3089 |
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RON |
leu rumeni |
4,7434 |
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TRY |
lire turche |
6,0679 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5988 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5042 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9613 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6685 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5390 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 281,07 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,9479 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6309 |
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HRK |
kuna croata |
7,4275 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 069,73 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6446 |
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PHP |
peso filippino |
58,999 |
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RUB |
rublo russo |
75,0888 |
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THB |
baht thailandese |
35,983 |
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BRL |
real brasiliano |
4,2688 |
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MXN |
peso messicano |
21,9073 |
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INR |
rupia indiana |
80,8915 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2019
relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
[Contea di Sclafani (DOP)]
(2019/C 76/04)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Italia ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Contea di Sclafani» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le modifiche includono un cambiamento della denominazione da «Contea di Sclafani» a «Contea di Sclafani»/«Valledolmo-Contea di Sclafani». |
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(2) |
La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte. |
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(3) |
Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Contea di Sclafani» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Contea di Sclafani» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2019
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
ALLEGATO
«CONTEA DI SCLAFANI»
PDO-IT-A0775-AM04
Data della domanda: 21.12.2016
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 — Modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Modifica del nome della denominazione (a) e del disciplinare di produzione/documento unico (b)
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a) |
Modifica del nome: il nome dell’attuale denominazione «Contea di Sclafani» è stato integrato con il riferimento al comune di Valledolmo, pertanto si può indicare sia come «Contea di Sclafani» sia come «Valledolmo-Contea di Sclafani». È stato modificato il nome della denominazione per identificarlo maggiormente con il territorio, ossia con «il luogo geografico determinato» così come previsto dalla normativa UE [Reg. UE n. 1308/2013, articolo 93, paragrafo 1, lett. a)]. Il nome Valledolmo è infatti già ampiamente citato nell’articolo 9 del disciplinare, relativo al legame geografico. Detto comune, in provincia di Palermo, è situato al centro della zona geografica delimitata e presente sulle moderne mappe geografiche; pertanto, associandone il nome all’attuale denominazione, la zona di produzione risulta meglio individuabile geograficamente. |
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b) |
È stato ridotto l’elenco delle tipologie autorizzate da 21 a 6 mantenendo solo le tipologie Bianco e Rosso, anche con le menzioni «Vendemmia tardiva» e «Riserva». Considerato che la DOC (DOP) «Sicilia», di ambito regionale, prevede un’ampia gamma di tipologie varietali, tra cui anche molte di quelle previste nell’attuale disciplinare della DOC (DOP) «Contea di Sclafani», che, seppur tradizionali, non possono ritenersi esclusive della zona più limitata, si vuole valorizzare ulteriormente la specificità delle produzioni della DOC (DOP) in argomento, mantenendo solo le tipologie prodotte con i vitigni che maggiormente rappresentano il legame con la zona geografica delimitata e pertanto, seppure prodotte con vitigni autoctoni già utilizzati per la base ampelografica dei bianchi e dei rossi o come monovarietali, sono indicati genericamente come bianchi e rossi al fine di dar maggior peso al nome della denominazione e al legame con il terroir ove si producono. |
2.2. Articolo 2 del disciplinare — Base ampelografica
La modifica riguarda l’articolo 2 del disciplinare e il corrispondente punto 7 del documento unico (Uve da vino principali). L’incremento percentuale dei vitigni autoctoni quali Catarratto per i bianchi e Perricone e Nero d’Avola per i rossi, già prodotti attualmente come tipologie monovarietali, consente una maggiore caratterizzazione dei relativi vini ed un innalzamento del livello qualitativo. La base ampelografica è stata limitata alle sole tipologie di vino in grado di valorizzare la specificità delle produzioni della DOC (DOP) in argomento.
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a) |
Vengono eliminati dalla base ampelografica del Bianco i vitigni Insolia e Grecanico ed inserita la menzione «Riserva». Per il Bianco resta consentito solo il vitigno Catarratto per almeno il 95 % in quanto è la varietà in grado di rappresentare più di ogni altra la particolare vocazione del territorio. |
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b) |
Viene rideterminata la percentuale dei vitigni già previsti nel disciplinare nella base ampelografica del Rosso ed inserita la menzione «Vendemmia tardiva». Per il Rosso sono previste le sole varietà tradizionali Perricone e Nero d’Avola, disgiuntamente o congiuntamente da 0 a 100 %, senza possibilità di altre varietà. |
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c) |
Sia per il Bianco che per il Rosso, viene esclusa la possibilità di concorrere alla produzione dei vini con altre varietà seppur autorizzate nella regione Sicilia. Le varietà sopra indicate, presenti nei vigneti della quasi totalità dei produttori locali, in questo territorio di alta collina, forniscono vini di qualità organolettica specifica e caratteristica, differente da altre zone della regione così come evidenziato nella descrizione del legame geografico. |
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d) |
Viene eliminata la tipologia rosato ed i monovarietali dei vitigni non più previsti. |
2.3. Articolo 3 del disciplinare — Zona di produzione
La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e il corrispondente punto 6 del documento unico (Zona delimitata).
Nella descrizione della zona di produzione (articolo 3 del disciplinare) sono state apportate solo modifiche formali e la correzione del nome del comune di Montemaggiore, indicato erroneamente come Montemmagiore.
2.4. Articolo 4 del disciplinare — Norme per la viticoltura
Questa modifica riguarda soltanto il disciplinare e non il documento unico.
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a) |
Viene eliminata la frase «non oltre l’inizio dell’invaiatura», relativa al periodo in cui intervenire con l’irrigazione di soccorso. Viene eliminata una evidente incongruenza, in quanto l’irrigazione di soccorso si rende necessaria soprattutto al termine del periodo estivo, spesso dopo l’invaiatura. |
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b) |
Dalla tabella delle rese vengono eliminate le tipologie non più previste e vengono aggiunte le menzioni «Vendemmia tardiva» per il Rosso e «Riserva» per il Bianco. Vengono aumentate le gradazioni alcoliche minime naturali, per il rosso da 11 % vol. a 12 % vol., per il bianco da 10,5 % vol. a 11,5 % vol. Nella medesima tabella sono inserite le menzioni «Vendemmia tardiva» per il Bianco e «Riserva» per il Rosso, entrambe presenti all’articolo 5 del vecchio disciplinare. Per una migliore visione d’insieme, i parametri qualitativi (rese massime di uva per ha e titoli alcolometrici naturali minimi) vengono inseriti in un’unica tabella nell’articolo 4 del disciplinare, mentre prima erano riportati anche all’articolo 5. L’aumento del titolo alcolometrico minimo naturale (tenore zuccherino) delle uve va a migliorare il livello qualitativo del corrispondente vino e qualificare maggiormente le produzioni della DOC (DOP). |
2.5. Articolo 5 del disciplinare — Norme di vinificazione
Questa modifica riguarda soltanto il disciplinare e non il documento unico.
Vengono apportate modifiche formali riguardanti l’inserimento delle norme di vinificazione delle nuove tipologie e l’eliminazione di quelle non più previste o riportate in altri articoli del disciplinare.
Queste modifiche sono necessarie per adeguare l’articolo a quanto stabilito nei precedenti articoli.
Comma 9: non è consentita per le tipologie «Vendemmia tardiva» (cat. 1) Vino) la pratica dell’arricchimento per dare maggior rilievo al livello qualitativo di tali vini.
2.6. Articolo 6 del disciplinare — Caratteristiche al consumo
La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e il corrispondente punto 4 del documento unico (Descrizione dei vini).
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a) |
Sono state eliminate le tipologie quali quelle con indicazione di vitigno, non più previste, e sono state ridefinite le rimanenti tipologie. Vengono eliminate le caratteristiche delle tipologie di vino non più previste, vengono descritte quelle di nuova introduzione quali il «Bianco Riserva» e «Rosso Vendemmia tardiva» e riviste quelle delle tipologie già previste, per una più precisa descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. |
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b) |
È stato eliminato il comma 3 dell’articolo relativo alla facoltà del ministero di modificare con proprio decreto l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo. Si è provveduto con l’occasione della modifica del disciplinare ad eliminare l’ultimo comma dell’articolo 6 in quanto non più conforme alle disposizioni comunitarie relative a modifiche che prevedono variazioni al documento unico. |
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c) |
È stato inserito l’eventuale sentore di legno conseguente alla conservazione dei vini in recipienti di legno. Ciò era necessario in quanto la conservazione e l’invecchiamento in recipienti in legno è pratica spesso utilizzata dai produttori. |
2.7. Articolo 7 del disciplinare — Etichettatura
Questa modifica riguarda soltanto il disciplinare e non il documento unico.
Viene sostituito il testo di tutto l’articolo e vengono rinumerati gli articoli successivi.
Le caratteristiche al consumo delle tipologie previste sono ora tutte descritte nel precedente articolo 6 del disciplinare, mentre nell’articolo 7 del disciplinare sono descritte le norme di designazione e presentazione dei prodotti.
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a) |
Viene inserita la possibilità di utilizzare indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla vigne. Si vuole caratterizzare maggiormente il vino con il riferimento all’azienda viticola, indicando in etichetta la provenienza esclusiva da determinate vigne, in conformità all’articolo 31, comma 10, della legge 238/2016 e all’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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b) |
Nell’etichettatura e presentazione dei vini DOC (DOP) «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» è consentito di indicare il nome «Sicilia» quale unità geografica più ampia. L’utilizzo dell’indicazione del nome geografico più ampio «Sicilia» permette di dare maggiori informazioni al consumatore sulla collocazione geografica della DOC (DOP) in argomento, ai sensi della legge 238/2016 e dell’articolo 120, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
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c) |
Vengono eliminati i riferimenti a tipologie non più previste e le disposizioni sui recipienti utilizzabili. Le disposizioni sui recipienti utilizzabili sono state ora indicate all’articolo 8 del disciplinare — Confezionamento. |
2.8. Articolo 8 del disciplinare — Confezionamento
La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e il corrispondente punto 9 del documento unico (Ulteriori condizioni essenziali).
Si prevede che si debbano utilizzare solo bottiglie di vetro per tutti i volumi consentiti dalle norme nazionali e comunitarie. Viene specificato che i tappi di sughero sono solo raso bocca in quanto non più prevista la tipologia spumante; viene consentito l’utilizzo del tappo a T per le tipologie con menzione «Vendemmia tardiva».
La denominazione si identifica sul mercato esclusivamente con il prodotto confezionato in bottiglia di vetro, scelta in linea con le caratteristiche ed i parametri tecnici altamente qualitativi di tutto il disciplinare di produzione.
2.9. Articolo 9 del disciplinare — Legame con l’ambiente
La modifica riguarda il disciplinare e il corrispondente punto 8 del documento unico (Descrizione del legame/dei legami).
L’articolo 9 del disciplinare è stato aggiornato con il riferimento alla nuova denominazione della DOC (DOP): «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani».
Inoltre, nell’ambito della descrizione del legame con l’ambiente geografico, alle lettere A) e C) di tale articolo 9 i riferimenti alle tipologie varietali e alle categorie di vini (vini spumanti e vini spumanti di qualità) non più previste nel nuovo disciplinare sono stati eliminati.
Queste modifiche del disciplinare sono state pertanto incluse nella corrispondente sezione 8 del documento unico, relativa alla descrizione del legame con l’ambiente geografico.
La modifica in questione è dovuta al cambiamento della denominazione della DOC (DOP) con l’aggiunta del nome del comune di Valledolmo, che è situato al centro della zona geografica delimitata.
Con tale modifica si tende pertanto a rafforzare l’identificazione della denominazione con il territorio e il legame con l’ambiente geografico della relativa produzione di vino.
Inoltre, in conseguenza dell’esclusione dal disciplinare di alcuni tipi e categorie di prodotti, sempre nell’articolo 9 del disciplinare è stata migliorata la descrizione del legame con l’ambiente geografico per i rimanenti tipi di vini, prodotti con uve dei vitigni più rappresentativi del territorio (Catarratto, Perricone e Nero d’Avola).
In particolare, è stata messa in evidenza l’interazione tra i fattori naturali e antropici e le caratteristiche qualitative e specifiche dei vini essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome/i da registrare
Contea di Sclafani
Valledolmo-Contea di Sclafani
2. Tipo di indicazione geografica
DOP — Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
4. Descrizione dei vini
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso
Colore: rosso rubino, più o meno intenso con eventuali riflessi violacei
Odore: fine, caratteristico, fruttato, talvolta speziato
Sapore: secco, armonico, di struttura
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
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Acidità totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso riserva
Colore: dal rosso rubino intenso al granato con l’invecchiamento
Odore: intenso, fruttato, talvolta speziato
Sapore: secco, caratteristico, di struttura
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
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|
Acidità totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
|
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso vendemmia tardiva
Colore: dal rosso rubino intenso al granato con l’invecchiamento
Odore: caratteristico, persistente, fine
Sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 28 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
11 |
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Acidità totale minima: |
4 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
|
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini
Odore: fine, caratteristico, persistente
Sapore: secco, armonico, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
|
|
Acidità totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
|
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco riserva
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini
Odore: gradevole, fine, elegante
Sapore: armonico, caratteristico, sapido
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
|
|
Acidità totale minima: |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
|
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco vendemmia tardiva
Colore: dal giallo paglierino al giallo dorato
Odore: caratteristico, persistente
Sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
Caratteristiche analitiche generali
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol.): |
|
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol.): |
11 |
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Acidità totale minima: |
4 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
b. Rese massime
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso anche riserva
10 000 kg di uve per ettaro
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso anche riserva
70 ettolitri per ettaro
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco anche riserva
12 000 kg di uve per ettaro
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» bianco anche riserva
84 ettolitri per ettaro
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso e bianco vendemmia tardiva
8 000 kg di uve per ettaro
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» rosso e bianco vendemmia tardiva
48 ettolitri per ettaro
6. Zona delimitata
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in Provincia di Palermo, tutto il territorio dei Comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia, Sclafani Bagni; parte del territorio dei Comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Polizzi Generosa; in Provincia di Caltanissetta, tutto il territorio dei Comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba e, in Provincia di Agrigento, parte del territorio del Comune di Cammarata. Tale zona è così delimitata:
partendo dal km 14 + 800 della s.s. n. 120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda – Aliminusa, dove si imbocca la s.p. n. 7 al km 0 + 000 e la si percorre fino al km 17 + 750; da qui si segue il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Castronuovo di Sicilia; si segue quest’ultimo verso sud–ovest sino ad incrociare la s. s. n. 189 al km 4 + 700; si percorre la suddetta statale fino al km 14 + 600, dove si prosegue in direzione sud lungo il Fiume Platani sino ad incontrare il Vallone Crasto Venturo; si segue il suddetto vallone verso sud-est sino a dove incrocia la s.p. n. 39 (ex consortile Soria - Casalicchio) al km 5 + 900; percorrendo questa strada sino al km 0 + 000 ci si immette sulla strada provinciale n. 25 (Tumarrano - Mussomeli) e la si percorre in direzione sud per km 9,0 sino a dove si incrocia il confine del territorio del comune di Cammarata; seguendo questo in direzione est ci si congiunge con il confine del territorio del comune di Villalba; esso lo si percorre in direzione est fino al confine del territorio del comune di Petralia Sottana; si segue questo confine in direzione est e poi nord-est sino ad incontrare la s.p. n. 72 (Ciolino) a Portella dell’Inferno e percorrendola per circa 2,7 km in direzione nord si arriva a Portella del Morto, qui si riprende a seguire il confine del territorio del comune di Petralia Sottana in direzione nord fino al Vallone San Giorgio, che sempre in direzione nord si segue sino ad incontrare la s.s. n. 120 al km 48 + 200. Percorrendo la suddetta strada statale, al km 48 + 400 si incontra il confine del territorio di Polizzi Generosa, che si segue in direzione nord-ovest fino al Rio San Filippo; percorrendo il suddetto rio, sempre in direzione nord-ovest si incrocia il confine del territorio del comune di Caltavuturo. Seguendo questo confine verso nord-ovest si incontra il confine del territorio del comune di Sclafani Bagni, che si percorre sino ad incrociare il confine del territorio del comune di Cerda; da qui, proseguendo verso nord-ovest, si incrocia la s.s. n. 120 al km 14 + 800.
7. Uve da vino principali
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Catarratto bianco lucido B. |
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Catarratto bianco comune B. |
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Perricone N. |
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Nero d’Avola N., sinonimo di: Calabrese N. |
8. Descrizione del legame/dei legami
«Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani»
Il legame con la zona geografica delimitata è comprovato dall’interazione tra le peculiarità ambientali (zona collinare, struttura del terreno, clima temperato caldo, escursioni termiche), la tradizione storica (prime testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al 1300; intorno al 1570 nel Feudo di Valle dell’Olmo si impiantarono molti ettari di vigneto), i fattori umani (vitigni, forme d’allevamento e sistemi di coltivazione tradizionali), e le pratiche di elaborazione dei vini che, consolidate nella zona, permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie previste dal disciplinare.
In particolare l’altitudine media della zona, che è di circa 600 m. slm, e la generale distribuzione di terreni a prevalente composizione argillosa in cui è presente la componente sabbiosa o a prevalente composizione sabbiosa in cui è presente la componente argillosa, fanno sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.
Questi fattori si coniugano perfettamente sia con i vitigni autoctoni a bacca nera Nero D’Avola e Perricone, producendo un vino rosso fermo dalle caratteristiche molto distinte per aromaticità spiccatamente floreale e speziata, eleganza e longevità determinata dalla componente tannica, che consente di ottenere anche lunghi invecchiamenti identificati con la menzione «Riserva», sia con il vitigno autoctono a bacca bianca Catarratto, varietà fortemente legata alla tradizione delle viticoltura siciliana ed in particolare a quella del territorio Valle d’Olmo-Contea di Sclafani dove si produce un vino bianco ottenuto con sole uve Catarratto, dalle caratteristiche uniche e altamente identificabili. Questo vino bianco, per la ricchezza in polifenoli e le ottimali acidità, si presta all’invecchiamento e quindi all’uso della menzione «Riserva».
La raccolta delle uve viene effettuata dalla metà settembre a tutto il mese di ottobre. In questa zona le uve raggiungono un perfetto equilibrio tra acidità, ph e zuccheri con circa venti giorni di ritardo rispetto alle altre zone viticole della Sicilia. Questo ritardo di maturazione, oltre a tipicizzare il prodotto finale, permette di ottenere alla raccolta uve con una maturazione equilibrata al riparo dai caldi estivi, con valori analitici equilibrati, cioè con una buona acidità e senza eccesso di zuccheri.
Il vino ottenuto dai vitigni Nero d’Avola e Perricone si abbina non solo alla cucina tipica siciliana, ma per le proprie peculiarità anche a piatti e modi di bere più internazionali che contribuiscono al suo riconoscimento qualitativo, mentre quello ottenuto dal vitigno Catarratto si abbina con tutte le cucine di pesce, da quella prettamente mediterranea a quella asiatica.
Inoltre, nelle annate particolarmente favorevoli, è tradizione lasciare le uve, sia a bacca nera che a bacca bianca, in pianta molto a lungo (fin quasi la fine del mese di ottobre) per raccogliere uve molto mature in grado di essere vinificate per la tipologia «Vendemmia tardiva».
9. Ulteriori condizioni essenziali
Confezionamento:
Quadro di riferimento giuridico:
Legislazione nazionale e dell’UE
Tipo di condizione supplementare:
Devono essere utilizzate solo bottiglie di vetro per tutti i volumi consentiti dalle norme nazionali e comunitarie. I tappi di sughero sono solo raso bocca in quanto la tipologia spumante non è più prevista dal disciplinare; viene consentito l’utilizzo del tappo a T per le tipologie con menzione «Vendemmia tardiva».
Descrizione della condizione:
La denominazione si identifica sul mercato esclusivamente con il prodotto confezionato in bottiglia di vetro, scelta in linea con le caratteristiche ed i parametri tecnici altamente qualitativi di tutto il disciplinare di produzione.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12905
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9312 — JAB/Coty)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 76/05)
1.
In data 21 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
JAB Holding Company, S.a.r.l. («JAB», Lussemburgo), |
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— |
Coty Inc. («Coty», Stati Uniti). |
JAB acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Coty.
La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 13 febbraio 2019.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— JAB: JAB è un gruppo privato specializzato negli investimenti a lungo termine in imprese operanti in settori quali marchi di tè e caffè, prodotti da forno e alimenti, bevande analcoliche, ciambelle (doughnut) e vendita al dettaglio di abbigliamento,
— Coty: Coty è un’impresa che opera su scala mondiale nel settore dei prodotti di bellezza.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9312 — JAB/Coty
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 229 64301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9291 — Apollo Management/RPC Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 76/06)
1.
In data 21 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Apollo Management L.P. («Apollo», Stati Uniti); |
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— |
RPC Group Plc («RPC», Regno Unito). |
Apollo acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di RPC.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni, in base a un accordo («scheme of arrangement») approvato dal tribunale.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Apollo: fondo di investimento che opera a livello mondiale;
— RPC: fabbricazione di prodotti in plastica, compresi gli imballaggi.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9291 — Apollo Management/RPC Group
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9195 — Lifeco/Hammerson/Swords Pavilions)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 76/07)
1.
In data 22 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Irish LIFE (Irlanda) e Clyde Property Fund (Irlanda), entrambi controllati da Great-West Lifeco (Canada), |
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Hammerson (Regno Unito), |
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Swords Pavilions (Irlanda), attualmente controllata da Hammerson. |
Great-West Lifeco e Hammerson acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Swords Pavilions.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Irish LIFE e Clyde Property Fund: controllate di Great-West Lifeco, che opera in Irlanda nel settore dei servizi immobiliari retail. Great-West Lifeco è una holding che opera su scala internazionale nel settore dei servizi finanziari;
— Hammerson: costruzione di immobili commerciali; affitto e gestione dei propri immobili commerciali, principalmente nel Regno Unito, in Irlanda e in Francia;
— Swords Pavilions: centro commerciale vicino all’aeroporto, nella periferia a nord di Dublino.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9195 — Lifeco/Hammerson/Swords Pavilions
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
Rettifiche
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1.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 76/16 |
Rettifica al Codice di prenotazione (PNR) — Elenco degli Stati membri che hanno deciso di applicare la direttiva sul PNR ai voli intra-UE ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(Se uno Stato membro decide di applicare la presente direttiva ai voli intra-UE, lo notifica per iscritto alla Commissione. Uno Stato membro può effettuare o revocare tale notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica tale notifica e ogni sua eventuale revoca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 196 dell’8 giugno 2018 )
(2019/C 76/08)
Pagina 29:
È stato aggiunto lo Stato membro seguente che ha notificato alla Commissione l’applicazione della direttiva sul PNR ai voli intra-UE:
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Estonia |