ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 57

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
13 febbraio 2019


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 57/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs) ( 1 )

1

2019/C 57/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9170 — EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) ( 1 )

1

2019/C 57/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9268 — Macquarie/JERA Power International/Ørsted InvestCo/Swancor/Formosa 1 Wind Power) ( 1 )

2

2019/C 57/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9241 — Cattolica/IMA France/IMA Italia Group) ( 1 )

2

2019/C 57/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9249 — Triton/Sunweb) ( 1 )

3

2019/C 57/06

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9257 — NEC/KMD) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2019/C 57/07

Tassi di cambio dell'euro

4

2019/C 57/08

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [La Jaraba (DOP)]

5

2019/C 57/09

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Vallegarcía (DOP)]

10

2019/C 57/10

Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Los Cerrillos (DOP)]

16

2019/C 57/11

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

22

2019/C 57/12

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

23


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Banca europea per gli investimenti

2019/C 57/13

Invito a presentare proposte — L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere

24

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 57/14

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9211 — Transdigm Group/Esterline Technologies) ( 1 )

27

2019/C 57/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9247 — MC/Franz Haniel/ELG) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28

2019/C 57/16

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9145 — Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/01)

Il 23 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9231. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9170 — EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/02)

Il 28 gennaio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9170. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9268 — Macquarie/JERA Power International/Ørsted InvestCo/Swancor/Formosa 1 Wind Power)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/03)

Il 1o febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9268. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9241 — Cattolica/IMA France/IMA Italia Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/04)

Il 5 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9241. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9249 — Triton/Sunweb)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/05)

Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9249. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9257 — NEC/KMD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/06)

Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9257. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/4


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 febbraio 2019

(2019/C 57/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1296

JPY

yen giapponesi

124,70

DKK

corone danesi

7,4623

GBP

sterline inglesi

0,87705

SEK

corone svedesi

10,4725

CHF

franchi svizzeri

1,1381

ISK

corone islandesi

136,60

NOK

corone norvegesi

9,7950

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,871

HUF

fiorini ungheresi

317,79

PLN

zloty polacchi

4,3259

RON

leu rumeni

4,7414

TRY

lire turche

5,9365

AUD

dollari australiani

1,5926

CAD

dollari canadesi

1,4969

HKD

dollari di Hong Kong

8,8656

NZD

dollari neozelandesi

1,6767

SGD

dollari di Singapore

1,5334

KRW

won sudcoreani

1 269,23

ZAR

rand sudafricani

15,5521

CNY

renminbi Yuan cinese

7,6477

HRK

kuna croata

7,4080

IDR

rupia indonesiana

15 891,78

MYR

ringgit malese

4,6058

PHP

peso filippino

58,858

RUB

rublo russo

74,0368

THB

baht thailandese

35,356

BRL

real brasiliano

4,2013

MXN

peso messicano

21,7394

INR

rupia indiana

79,8010


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/5


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo

[La Jaraba (DOP)]

(2019/C 57/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha presentato una domanda di protezione della denominazione «La Jaraba» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «La Jaraba» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare della denominazione «La Jaraba» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«LA JARABA»

PDO-ES-01895

Data della domanda: 4.11.2014

1.   Denominazione da registrare

La Jaraba

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

Vino rosso

Il vino è di colore rosso ciliegia matura e di intensità da media a forte, con note di frutti rossi e neri che lasciano una sensazione generosa e carnosa in bocca. Visti gli alti livelli di stronzio nel suolo, il vino contiene, rispetto agli altri vini, concentrazioni più elevate di tale elemento, che gli conferiscono un gusto intenso, ricco di aromi e corposo, con un accentuato carattere minerale e balsamico.

Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge a norma della pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,7

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Fermentazione alcolica in tini di acciaio inossidabile o di rovere francese a una temperatura tra i 15 e i 30 °C. Macerazione in vasi vinari per un periodo minimo di 10 giorni. Il processo di fermentazione è avviato dalla flora microbica delle uve. La resa massima della pressatura è di 70 l per 100 kg di uva. Il vino è invecchiato in botti di rovere con capacità di 225 l e poi affinato in bottiglia per il seguenti periodi:

uvaggio di vini rossi con varie proporzioni dei vitigni Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot e Graciano: invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 9 mesi e affinamento in bottiglia per almeno 9 mesi;

uvaggio di vini rossi con varie proporzioni dei vitigni Tempranillo, Cabernet Sauvignon e Merlot: invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 6 mesi e affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi;

vino rosso monovarietale a base di Merlot: invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 6 mesi e affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.

Pratiche colturali

Le uve sono vendemmiate quando hanno raggiunto la maturazione fenolica, selezionando i grappoli con la migliore struttura e la concentrazione più elevata di composti fenolici. L’unico materiale organico utilizzato nei vigneti è il letame ovino proveniente dall’allevamento dell’azienda stessa.

b.    Rese massime

Tempranillo

73,5 ettolitri per ettaro

10 500 kg di uve per ettaro

Cabernet Sauvignon

77 ettolitri per ettaro

11 000 kg di uve per ettaro

Merlot e Graciano

70 ettolitri per ettaro

10 000 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona delimitata si trova nel comune di El Provencio (Cuenca). Secondo lo schedario viticolo, la distribuzione delle parcelle è la seguente: zona 9, parcelle 14b, 14d, 14f, 14h, 26d, 26e, 26 h, 26i, 26 j, 26k, 26m, 26n, 26v.

Le uve vendemmiate nei vigneti della zona delimitata sono vinificate e i vini sono imbottigliati nell’azienda vinicola situata nella zona di produzione.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Tempranillo — Cencibel

 

Merlot

8.   Descrizione del legame/dei legami

Ambiente (fattori naturali e antropici)

La Jaraba è la regione in cui è situata la zona delimitata, come è possibile vedere dall’attuale mappa del catasto rurale della Spagna. È generalmente accettato che «Jaraba» sia un termine di origine araba che significa «acqua» o «bevanda abbondante».

Il Cañada de Valdelobos, corso d’acqua una volta perenne ma adesso intermittente, attraversa la regione e si getta nel fiume Záncara, che costituisce il confine tra le province di Cuenca e Albacete. La Jaraba è quasi totalmente priva di colline e può considerarsi completamente piatta. Si trova a un’altitudine di 700 m sul livello del mare.

La posizione dei vigneti, in gran parte riparati da 92 ha di foresta di lecci e pini, garantisce un microclima che è particolarmente favorevole allo sviluppo delle viti. Tale caratteristica le protegge perlopiù dallo stress idrico che si potrebbe concretizzare a causa dei venti orientali caldi e secchi, consentendo un processo di maturazione delle uve più lungo. Le uve sono di conseguenza più ricche di agenti coloranti, tannini e aromi di buona qualità rispetto a quelle prodotte dalle viti situate al di fuori della zona delimitata.

Il suolo risale al periodo Quaternario e costituisce un’unità morfostratigrafica del sistema del fiume Guadiana. Di composizione varia, è formato, tra l’altro, da quarziti, quarzo e calcare del Mesozoico e del Miocene. Grazie alla sua composizione il suolo trattiene l’umidità più a lungo e si differenzia dalle zone circostanti, molto più ricche di calcare.

Il suolo appartiene all’ordine degli Alfisuoli, con suoli rossi mediterranei su calcare. Ha un profilo sviluppato, pH compreso tra 7 e 8,5, bassa capacità di scambio, buon drenaggio interno, buona penetrabilità fino agli orizzonti petrocalcici, situati a circa 60-90 cm, e una tessitura che va dalla sabbia sciolta all’argilla. Gli elementi alluvionali sono abbondanti, rendendo il suolo ricco di nutrienti. La morfologia del suolo fertile, ricco di sedimenti alluvionali grossolani, unitamente alla pratica di concimazione annuale con letame, genera un suolo leggero e fresco, che è molto adatto alla viticoltura e, di conseguenza, un fattore che contribuisce all’elevata qualità delle uve.

Il clima può essere definito mediterraneo temperato con tratti continentali. Per quanto riguarda il clima, i valori medi più significativi sono: temperatura compresa tra i 14 e i 16 °C e precipitazioni piovose pari a 450 mm.

Nel suolo è stato rilevato un livello di stronzio superiore alla norma: oltre 100 mg/kg in parcelle separate. Nello specifico tale quantità è compresa tra 111,67 e 158,41 mg/kg. Si tratta di quantitativi molto superiori a quelli riscontrati nei suoli circostanti alla zona in questione, comprese la località nota come «Los Canforrales», in cui sono presenti 76,59 mg/kg, e la località di «Manteleros», in cui sono presenti 20,19 mg/kg. In quest’ultimo caso la quantità è quasi otto volte inferiore rispetto a La Jaraba.

L’elevata presenza di stronzio ha conseguenze dirette sui vini, in cui si registrano livelli di questo minerale di oltre 2,2 mg/l, con punte di 3,3 mg/l in alcuni di essi. Tali quantitativi sono notevolmente più elevati rispetto ai vini delle zone vicine in cui si sono rilevati livelli di stronzio compresi tra 0,95 e 1,6 mg/l. Il livello di stronzio dei vini può pertanto essere considerato un indicatore affidabile dei prodotti vitivinicoli di La Jaraba.

Per quanto riguarda i metodi di coltivazione, il solo materiale organico utilizzato è il letame ovino proveniente dall’allevamento dell’azienda stessa.

Relativamente ai metodi di trasformazione, la fermentazione alcolica è avviata dalla flora microbica delle uve stesse e, al momento della pressatura, non sono prodotti più di 70 l di vino per 100 kg di uva.

Descrizione del vino

I vini di La Jaraba beneficiano dell’influenza del suolo e del clima del luogo che conferiscono intensità, stabilità ed eleganza alla carica fenolica. I vini presentano struttura, contenuto minerale e corpo fuori dal comune. L’invecchiamento in botte e l’affinamento in bottiglia si riflettono sulle caratteristiche organolettiche, consistenti nel colore rosso ciliegia matura e in un’intensità da media a forte, con note di frutti rossi e neri che lasciano una sensazione generosa e carnosa in bocca. Visto il livello più elevato di stronzio nei suoli di La Jaraba, i vini contengono concentrazioni più elevate di questo minerale rispetto a quelli prodotti al di fuori della zona delimitata. Ciò contribuisce a conferire loro corpo ed evidenti note minerali e balsamiche.

Legame

La zona delimitata si trova in una depressione fluviale riempita di sedimenti, caratterizzata da quantità variabili di quarzite, quarzo, calcare e livelli sopra la media di stronzio nel suolo, che contribuiscono, nel complesso, a produrre vini intensi, ricchi di aromi e corposi con marcate note minerali e sentori balsamici. Il livello di stronzio conferisce a questi vini le loro caratteristiche peculiari.

Sebbene la zona sia situata all’interno della denominazione «La Mancha DOP», i fattori descritti di seguito la differenziano da questa denominazione.

Fattori naturali

La delimitazione della zona si basa sul livello di stronzio nel suolo che è notevolmente più elevato rispetto alle zone circostanti. Tale elemento conferisce ai vini prodotti nella zona un carattere più minerale.

Da uno studio sull’ambiente fornito dal richiedente emerge che i livelli di stronzio al di fuori della zona sono compresi tra 20 e 80 mg/kg, mentre all’interno della zona delimitata toccano i 110-160 mg/kg. I vini prodotti nella zona presentano pertanto un contenuto di stronzio compreso tra 2,5 e 3,3 mg/l, mentre i vini dei vigneti circostanti raggiungono soltanto 1 mg/l circa.

Oltre al contenuto di stronzio, un altro fattore che determina l’unicità della zona è il fatto che questa sia circondata da un’ampia distesa di lecci e pini che la riparano dai venti caldi e secchi di provenienza orientale. Essendo di conseguenza più umida delle zone vicine, anche il processo di maturazione delle uve è più lungo. Ne risultano uve, e quindi vini, più ricchi di sostanza colorante, tannini e aromi.

Fattori antropici

Le differenze più evidenti tra i metodi di produzione dei vini «La Jaraba» e quelli della vicina denominazione «La Mancha DOP» (tra cui, in questo contesto, si prenderanno in considerazione i rossi invecchiati «La Mancha», poiché si tratta dell’unica tipologia prodotta anche in La Jaraba) sono riportate nella tabella seguente.

La Mancha DOP

La Jaraba

Differenze

≥ 11,5 % vol.

≥ 12,5 % vol.

Tenore alcolico più elevato

≤ 10 meq/l

≤ 16,7 meq/l

Acidità volatile più elevata

< 13 000 kg/ha

< 11 000 kg/ha

Produzione per ettaro più bassa

≤ 1,6 mg/l

≤ 2,2 mg/l

Contenuto di stronzio più elevato

Delimitando la zona sulla base del contenuto di stronzio del suolo, risulta che al momento vi è una sola azienda produttrice di vino e che questa appartiene al richiedente.

Occorre sottolineare che questi è proprietario di una zona più ampia di quella inclusa nella zona delimitata. La delimitazione non si fonda quindi sulla sua proprietà, ma sulle condizioni ambientali sopra descritte.

La denominazione potrà inoltre essere utilizzata da altri produttori che si stabiliscano nella zona geografica delimitata in futuro, purché soddisfino le condizioni stabilite nel disciplinare. La zona si estende infatti su circa 75 ha ed è perfettamente possibile stabilirvi altre aziende produttrici di vino.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Quadro giuridico di riferimento:

legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

i vini saranno imbottigliati nella zona di produzione in quanto il processo è comunque concluso con una seconda fase di affinamento in bottiglia per almeno 6 o 9 mesi. Tale periodo è caratterizzato da un processo di riduzione che migliora la qualità dei vini, conferendo loro un gusto più rotondo. I vini sono pronti per il consumo quando raggiungono le caratteristiche organolettiche fissate nel disciplinare per ciascuna tipologia di vino.

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/20161028_Pliego_Condiciones_PAGO_LA_JARABA_SCC.pdf


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/10


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo

[Vallegarcía (DOP)]

(2019/C 57/09)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Vallegarcía» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Vallegarcía» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Vallegarcía» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«VALLEGARCÍA»

PDO-ES-02085

Data della domanda: 13.4.2015

1.   Denominazione da registrare

Vallegarcía

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino bianco

Vino bianco di color giallo carico, con aromi di intensità medio-alta di frutta a nocciolo, frutta tropicale e fiori bianchi. Aromi di fondo di erbe aromatiche (lavanda, rosmarino) e finale tostato. Buon attacco, untuoso, senza spigoli, fresco e rotondo. Gradevole a metà bocca, con aromi di frutta a nocciolo e finale tostato e lievemente amarognolo.

Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso entro i limiti di legge in conformità con la normativa dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

12,5

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

Vino rosso

Vino di color rosso intenso, con unghia color granato o rubino-granato e di bell’aspetto. Aromi di intensità medio-alta di frutti rossi, macchia mediterranea e minerali, o con note balsamiche di lavanda e sentori di legno tostato. Rotondo, con attacco semplice, equilibrato, leggermente tannico.

Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso entro i limiti di legge in conformità con la normativa dell’UE pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4,2 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratiche di gestione delle uve

Le uve, vendemmiate interamente a mano, sono sistemate in casse. La selezione avviene inizialmente in vigna al momento del taglio dei grappoli e, successivamente, sul banco di cernita situato nel locale dell’azienda vinicola adibito al conferimento delle uve vendemmiate.

Restrizioni riguardanti il processo di vinificazione

Immesse nei tini da un livello più alto rispetto a quello della bocca di ingresso superiore del recipiente, in modo da non creare alcuna pressione nelle tubazioni, le uve sono così sottoposte a un trattamento meno aggressivo.

Durante la permanenza nei tini, la polpa passa attraverso uno scambiatore di calore tubolare che abbassa la temperatura e mantiene freddo il recipiente per un periodo di tempo che, se necessario, può variare a discrezione degli enologi responsabili. Questa macerazione pre-fermentativa permette di estrarre, in soluzione acquosa, tutti gli aromi presenti nelle uve e di stabilizzare maggiormente il colore.

Dopo il processo di macerazione a freddo, le uve bianche sono pressate e il mosto così ottenuto viene chiarificato fino al raggiungimento di un grado di torbidità adeguato pari a 400-800 NTU. Una volta iniziata la fermentazione, una percentuale variabile del mosto è trasferita in botti di rovere francese nuove, in cui fermenta, ed è lasciata invecchiare sulle fecce per un periodo dai quattro ai sei mesi. La fermentazione alcolica dei vini bianchi e rossi avviene utilizzando lieviti sia naturali che selezionati. I vini bianchi fermentano a bassa temperatura: da un minimo di 15 °C a un massimo di 26 °C, tenendo conto anche della percentuale di mosto che fermenta in botte. I vini rossi fermentano a una temperatura minima di 15 °C e a una temperatura massima di 30 °C. I tempi di permanenza nei tini e di macerazione variano dai 7 ai 28 giorni, secondo le valutazioni tecniche degli enologi.

Per i vini rossi la svinatura è effettuata a mano. Le vinacce sono immesse in una pressa pneumatica per gravità, senza l’impiego di pompe, e sono trasferite in botti già utilizzate, fino all’assaggio. Una volta ottenuti tutti i tipi di vino, sia per colatura che per pressatura, e completata la fermentazione malolattica, tutti i vini sono assaggiati dagli enologi e si preparano i diversi uvaggi. I vini vengono poi lasciati invecchiare in botti di rovere francese.

I tempi di invecchiamento in bottiglia sono più o meno lunghi prima dell’immissione del prodotto sul mercato.

b.    Rese massime

Vitigno Viognier

11 500 kg di uve per ettaro

75 ettolitri per ettaro

Vitigno Syrah

9 250 kg di uve per ettaro

60 ettolitri per ettaro

Vitigno Merlot

8 500 kg di uve per ettaro

55 ettolitri per ettaro

Vitigno Cabernet Sauvignon

8 500 kg di uve per ettaro

55 ettolitri per ettaro

Vitigno Cabernet Franc

11 500 kg di uve per ettaro

75 ettolitri per ettaro

Vitigno Petit Verdot

14 600 kg di uve per ettaro

95 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Con una superficie di 1 521 ettari, la zona geografica corrisponde alla particella catastale 448 della zona 9 del comune di Retuerta del Bullaque, nella provincia di Ciudad Real.

7.   Vitigni principali

 

Cabernet Sauvignon

 

Syrah

 

Viognier

8.   Descrizione del legame/dei legami

Ambiente (fattori naturali e antropici)

a)

Vallegarcía è il nome di una valle che presenta un particolare substrato geologico, noto come Raña del Fresno, con caratteristiche pedogenetiche specifiche. Le uve che vi sono prodotte hanno perciò una serie di peculiarità uniche (grande intensità, qualità aromatica e lunga persistenza in bocca). L’elevata acidità e il basso pH dei suoli di Vallegarcía, inoltre, non sono riscontrabili in zone climatiche simili. Si tratta di una zona di vigneti che sono impiantati su suoli la cui classificazione edafologica è unica rispetto alle altre zone vinicole della regione Castiglia-La Mancia. Un progetto di ricerca dell’Università di Castiglia-La Mancia (UCLM) («I suoli viticoli in Castiglia-La Mancia: influenza sulla composizione dell’uva») ha classificato i profili studiati nella zona di Vallegarcía come Typic Palexerult, secondo la tassonomia dei suoli (Soil Taxonomy, Soil Survey Staff, 2006), tenendo conto del fatto che nell’ordine Ultisol rientrano specificamente i suoli Raña (Vidal et al., 2004). Di tutti i suoli viticoli studiati dal progetto, solo i tre profili Vallegarcía appartengono a tale ordine. Secondo la classificazione della FAO (2007), i tre profili analizzati nella relazione dell’UCLM — P1, P2 e P3 — sono stati classificati, rispettivamente, come Cutanic Alisol (Ferric, Chromic), Cutanic Alisol (Ferric, Skeletic) e Cutanic Alisol (Ferric, Skeletic).

L’elevata acidità dei suoli influisce anche sui valori di pH dei vini e sul loro equilibrio al palato.

Il basso tenore di calcio e l’elevato tenore di silicio, ferro e alluminio sono del tutto inusuali nei suoli viticoli della Castiglia-La Mancia. È interessante raffrontare tali livelli con quelli dei suoli calcarei della zona, solitamente destinati alla viticoltura. Secondo i dati di Amorós et al. (2012b), il tenore di calcio del suolo di Vallegarcía è molto diverso da quello riscontrabile negli strati superficiali dei suoli calcarei (10,4 g∙ kg-1 contro 230 g∙ kg-1). Inversamente, i livelli di silicio (345,9 g∙ kg-1) e di ferro (26,5 g∙ kg-1) sono notevolmente più elevati nei suoli della zona delimitata rispetto ai suoli calcarei della Castiglia-La Mancia destinati alla viticoltura (127,5 e 16,65 g∙ kg-1, rispettivamente). Il livello di alluminio presente nello strato superficiale di un suolo calcareo è di circa 33,4 g∙ kg-1, mentre quello rilevato nel suolo di Vallegarcía è pari a 57,8 g∙ kg-1. Il basso tenore di calcio del suolo è tipico dei vini Vallegarcía e conferisce loro un carattere diverso dagli altri vini della Castiglia-La Mancia.

Va sottolineata l’elevata quantità media di elementi classificati come terre rare (cerio, lantanio e neodimio) presenti nel suolo di Vallegarcía (83,5, 44,5 e 36,5 mg∙ kg-1, rispettivamente) rispetto alla media regionale (57,7, 23,5 e 21,6 mg∙ kg-1, rispettivamente) e mondiale (55, 35,5 e 30,5 mg∙ kg-1, rispettivamente). In generale, i livelli di tali elementi sono più elevati nei suoli acidi che in quelli calcarei (Amorós et al., 2012a).

b)

L’influenza del fiume Bullaque e dei corsi d’acqua che lo alimentano, che cingono la zona delimitata, la frescura delle vallate e la protezione dai venti del nord esercitata dalle montagne creano, nei vigneti, un microclima che mitiga le condizioni meteorologiche estreme sia d’inverno che d’estate e favorisce una maturazione giusta e completa delle uve.

c)

Associata all’elevata piovosità della zona rispetto al resto della regione, la forte escursione termica tra giorno e notte, dovuta all’altitudine di Vallegarcía sul livello del mare, contribuisce a conferire alle uve un’eccellente struttura tannica che aumenta l’idoneità dei vini all’invecchiamento in botte e all’affinamento in bottiglia.

Descrizione del vino

I vini Vallegarcía, caratterizzati da rotondità e assenza di spigoli, hanno un’eccellente struttura tannica che conferisce loro un’eccezionale capacità di evoluzione e di mantenimento nel tempo. Possono raggiungere valori di polifenoli superiori a 50 meq/l e un’intensità cromatica superiore a 12 unità di assorbimento (AU).

L’intensità e la qualità aromatica di questi vini sono evidenziate da aromi penetranti di macchia mediterranea (cisto, erica) e balsamici (timo, rosmarino, lavanda) e da una marcata mineralità (ardesia nera, quarzite). La punta di amaro che lasciano in fondo alla gola ne prolunga il gusto.

Legame

L’elevata acidità e il basso pH dei suoli della zona delimitata sono caratteristiche inusuali, la cui combinazione conferisce ai vini un finale amaro in fondo alla gola che ne prolunga il gusto.

La frescura delle vallate e la protezione dai venti del nord esercitata dalle montagne mitigano il clima e favoriscono la rotondità e l’assenza di spigoli dei vini che vi sono prodotti. Combinata alle abbondanti precipitazioni, la forte escursione termica tra giorno e notte, dovuta all’altitudine sul livello del mare della zona delimitata, contribuisce a conferire alle uve un’eccellente struttura tannica che consente ai vini di raggiungere valori di polifenoli superiori a 50 meq/l e un’intensità cromatica superiore a 12 AU.

La zona delimitata è circondata dalla zona dell’IGP Castilla, ma le sue caratteristiche sono di gran lunga diverse da quest’ultima, in particolare per i fattori illustrati qui di seguito.

Fattori naturali

Il substrato geologico Raña è caratterizzato da un’elevata acidità e da un basso pH e da un microclima che, per la frescura delle vallate, l’elevata piovosità e la protezione dai venti del nord esercitata dalle montagne, è molto diverso da quello della zona circostante.

Le notevoli variazioni di pH tra gli strati superficiali e sottosuperficiali, tra cui una variazione massima di 4,1 punti nel profilo 2 (pH = 8,9 in Ap e pH = 4,8 in Btg1), combinate al basso tenore di calcio, all’elevato tenore di silicio, ferro e alluminio e alla presenza di grandi quantità di elementi di terre rare, differenziano la zona di Vallegarcía dal resto della Castiglia-La Mancia.

Fattori antropici

Le differenze più evidenti tra i metodi di produzione dei vini «Vallegarcía» e quelli delle zone limitrofe, protetti dall’IGP Castilla, sono le seguenti:

 

IGP Castilla

Vallegarcía

Differenze

Vini bianchi

≥ 9 % vol.

≥ 12 % vol.

Gradazione alcolica superiore

Vini rossi

≥ 10 % vol.

≥ 12 % vol.

Gradazione alcolica superiore

Vini rossi

≤ 18 meq/l

≤ 20 meq/l

Acidità volatile superiore

Vini bianchi

≤ 16 000 kg/ha

≤ 11 500 kg/ha

Minore produzione per ettaro

Vini rossi

≤ 16 000 kg/ha

≤ 14 600 kg/ha

Minore produzione per ettaro

 

 

> 50 meq/l

Maggior contenuto di polifenoli

 

 

> 12 AU

Maggiore intensità cromatica

La delimitazione della zona è stata effettuata basandosi sulle condizioni ambientali che la caratterizzano (substrato geologico Raña, con elevata acidità e basso pH, e protezione esercitata dalle montagne). L’unica azienda vinicola che vi opera è quella di proprietà del richiedente.

Il fatto che la zona delimitata, estesa su una superficie di 1 521 ettari, non comprenda aziende vinicole o vigneti se non quelli di proprietà del richiedente va opportunamente sottolineato.

Se, in futuro, dovessero stabilirsi altri produttori nella zona geografica delimitata — ipotesi perfettamente plausibile poiché l’estensione della zona delimitata (1 521 ettari di superficie) permette l’insediamento di più aziende vinicole — essi potranno comunque utilizzare la denominazione registrata, a condizione che le condizioni stabilite nel disciplinare vengano rispettate.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Quadro giuridico di riferimento

Legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

L’imbottigliamento va effettuato nella zona di produzione in quanto, per tutti i vini, il processo di produzione si conclude con un secondo periodo di affinamento in bottiglia. Durante tale periodo si innesca un processo di riduzione che affina la qualità dei vini, arrotondandone l’aroma. I vini sono pronti al consumo quando raggiungono le caratteristiche organolettiche stabilite dal disciplinare per ciascun tipo di vino.

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_Condiciones_Vallegarcia_20180719.pdf


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/16


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2019

relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo

[Los Cerrillos (DOP)]

(2019/C 57/10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Spagna ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Los Cerrillos» in conformità alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

A norma dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento.

(3)

Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione effettuata nel corso della procedura nazionale preliminare per l’esame della domanda di protezione della denominazione «Los Cerrillos» dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Los Cerrillos» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.

Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«LOS CERRILLOS»

PDO-ES-02228

Data della domanda: 11.8.2016

1.   Denominazione da registrare

Los Cerrillos

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione dei vini

Vino rosso Tempranillo, vino rosso Tempranillo e Cabernet Sauvignon e vino rosso Syrah.

Vino rosso di colore porpora o rosso ciliegia con riflessi violacei. L’odore è caratterizzato da aromi fruttati e floreali. Al palato è piacevole, fresco e ben strutturato.

Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge a norma della pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4,8 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

115

Vino rosso Tempranillo e Cabernet Sauvignon (Colección Privada) e vino rosso Cabernet Sauvignon (de Familia)

Di color ciliegia con riflessi granato/terracotta. Aromi di frutta matura caratterizzati da note di liquirizia e balsamiche. Al palato si presenta carnoso, potente e strutturato, con note ricche e cremose dovute all’invecchiamento.

Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge a norma della pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

4,8 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

115

5.   Pratiche di vinificazione

a.    Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

I vini varietali sono elaborati in contenitori di acciaio inossidabile con una lunga macerazione prefermentativa a freddo per un periodo da due a cinque giorni a una temperatura compresa tra 10 e 15 °C, seguita da una macerazione fermentativa di una o due settimane a una temperatura compresa tra 20 e 28 °C, fino al completamento della fermentazione alcolica.

I vini destinati all’invecchiamento in botte sono elaborati in acciaio inossidabile e sottoposti a macerazione fermentativa per un periodo da 15 a 25 giorni a una temperatura compresa tra 25 e 30 °C. Durante la fermentazione si effettuano délestage per favorire l’estrazione del colore e dei composti fenolici presenti nel cappello durante la fermentazione sulle bucce.

Limitazione pertinente alla vinificazione

Le uve vinificate non sono pressate ma sottoposte a svinatura statica per ottenere il vino fiore. Il resto delle vinacce è sottoposto a una pressatura dinamica soffice con rese molto basse.

Al termine della fermentazione malolattica i vini sono chiarificati con decantazione naturale piuttosto che con agenti chimici e sono poi trasferiti per l’invecchiamento in botti di rovere da 225 l (utilizzate per un massimo di 6 anni).

I vini vengono infine imbottigliati di modo che avvenga il processo riduttivo e il vino raggiunga il suo punto ottimale per essere bevuto.

Tempranillo: 100 % Tempranillo invecchiato in botti di rovere per almeno 30 giorni.

Syrah: 100 % Syrah invecchiato in botti di rovere per almeno sei mesi.

Tempranillo e Cabernet Sauvignon: uvaggio di Tempranillo e Cabernet Sauvignon maturato in botti di rovere per almeno sei mesi.

«Colección Privada»: uvaggio di Tempranillo e Cabernet Sauvignon maturato in botti di rovere per almeno tredici mesi.

«Cabernet Sauvignon de Familia» (Cabernet riserva Famiglia): 100 % Cabernet Sauvignon maturato almeno 24 mesi in botte. Il processo di invecchiamento è completato dall’affinamento in bottiglia per 18 mesi.

Pratica colturale

Durante il periodo vegetativo si esegue la potatura verde per contenere la crescita naturale e migliorare la resa e quindi la qualità dell’uva.

Le uve sono vendemmiate tra le 5 e le 11 del mattino per evitare temperature elevate e garantire così una corretta macerazione a freddo.

b.    Rese massime

Tempranillo

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

81,60 ettolitri per ettaro

Cabernet Sauvignon

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

68,00 ettolitri per ettaro

Syrah

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

88,40 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona delimitata include le parcelle nel comune di Argamasilla de Alba (Ciudad Real) riportate di seguito.

ZONA/PARCELLA

109.

62.63

111.

15, 30 e 9001

131.

71

151.

da 115 a 121, 190, 277, 278, 9001, 9002, da 9004 a 9006, 9008, 9023

160.

da 8 a 13, 15, 16, 17, da 21 a 23, 30, 31, 9003, 9005, 9006

161.

14, da 16 a 27, da 31 a 33, 35, da 9001 a 9004

162.

1, da 3 a 5, da 7 a 8, da 11 a 13, da 17 a 18, 9001, 9002

163.

1, 3, 4, da 6 a 21, 9001, 9004

171.

1, da 3 a 7, da 9004 a 9009, da 011 a 012

173.

2, 3, 9001, 9006,

174.

1, da 3 a 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 9001, da 9003 a 9011, da 9013 a 9020

175.

1, 9001, 9002

176.

da 3 a 18, 9001, 9003

177.

da 18 a 23, da 25 a 32, da 66 a 72, 74, da 89 a 111, 113, 114, 115, 118, 121, 124, 126, 127, 133, da 9001 a 9005, da 9008 a 9014, 9019, 9022, da 9024 a 9029

178.

6, 7, 9, da 12 a 24, da 30 a 31, da 34 a 38, da 40 a 60, da 9001 a 9004, da 9006 a 9061

180.

1, 2, 5, 9, da 9005 a 9007

181.

60, 9001, 9002

194.

45, 71, 73, 74, 76, 79, 82, 9002, 9009, 9011, 9028, 8

195.

da 10 a 20, da 22 a 28, 30, 32, 33, 35, da 37 a 57, 86, 88, 93, 94, 95, 96, da 99 a 108, 112, 114, 118, 119, da 9001 a 9006, da 9008 a 9014, da 9016 a 9018

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

TEMPRANILLO - CENCIBEL

 

CABERNET SAUVIGNON

 

SYRAH

8.   Descrizione del legame/dei legami

Ambiente (fattori naturali e antropici)

Los Cerrillos è una zona specifica che copre l’intera sezione Vega Alta del fiume Guadiana. L’area ha una superficie di oltre 60 km2: inizia alla sorgente del fiume Guadiana, 3 km a monte della diga di Peñarroya, estendendosi per 7 km a valle della diga stessa verso Argamasilla de Alba, indicata anche nella mappa militare della Spagna del 1975.

La zona è attraversata dal fiume Guadiana ed è situata vicino al bacino artificiale di Peñarroya, a un’altezza di 695 m. Le colline che la circondano agiscono da freno orografico sul ciclo vegetativo, evitando il raggiungimento di temperature elevate durante la notte (che stimolano considerevolmente la maturazione fenolica degli acini) e consentendo una forte ventilazione.

Il suolo prevalentemente calcareo, in cui predominano le marne (costituite da una mescolanza non consolidata di calcare e argilla), presenta tessitura franca e un pH di circa 8.

La zona gode di un clima mediterraneo continentale, caratterizzato da estati calde e inverni freddi. Le temperature oscillano raggiungendo talvolta i 45 °C e vi sono forti escursioni termiche tra il giorno e la notte durante tutto l’anno. Il cielo è sereno per l’80 % dell’anno e l’irraggiamento solare è solitamente pari a 2 500 ore l’anno.

Los Cerrillos differisce notevolmente dalle zone limitrofe per la vicinanza al fiume Guadiana. La zona è caratterizzata da precipitazioni piovose molto più consistenti rispetto al resto della Castiglia-La Mancha. Le temperature non sono inoltre così estreme come nelle zone circostanti a sud e a ovest. La vendemmia avviene circa 15-20 giorni più tardi rispetto al resto della regione.

Durante tutta la fermentazione alcolica vengono effettuati délestage. Le tecniche di vinificazione utilizzate per ottenere il vino fiore prevedono che le uve non siano sottoposte a pressatura ma a svinatura statica, con rese in ettolitri per ettaro del 62-68 %. I vini sono successivamente chiarificati in modo naturale per decantazione.

Descrizione del vino

Vino rosso di colore porpora o rosso ciliegia con riflessi violacei o rosso ruggine. Al naso predominano gli aromi fruttati e floreali o di frutta matura con accenni di liquirizia e balsamici. Fresco e piacevole in bocca, ben strutturato al palato, con note ricche e cremose dovute all’invecchiamento.

Il titolo alcolometrico può quindi superare il 14 % che, combinato con una acidità adeguata, si integra perfettamente nei vini. È pertanto fondamentale determinare il momento ottimale per la vendemmia mediante un attento monitoraggio della maturazione degli acini.

I vini presentano un contenuto di polifenoli fino a 80 milliequivalenti per litro e sono ricchi di estratti, aromi e colore, raggiungendo anche 18 u.a. (somma dell’assorbanza a 420, 520 e 620 nm) in punti di colore e un contenuto di antociani fino a 800 mg/l.

Legame

L’ubicazione della zona delimitata, caratterizzata da materiali sciolti plio-quaternari, calcare duro, marne e argille ocra, permette la produzione di vini molto colorati con una mineralità peculiare, che raggiungono fino a 18 punti di colore.

I vigneti di Los Cerrillos sono situati al di là del bacino artificiale di Peñarroya, a un’altitudine di 695 m, e sono circondati da colline. Di conseguenza la zona gode di temperature fresche che, grazie anche alla vendemmia più tarda, favoriscono la fotosintesi e la formazione degli acini e degli zuccheri, riducono il pH, aumentano il livello di acidità e il contenuto di composti fenolici fino a 80 milliequivalenti per litro e consentono la formazione di concentrazioni più elevate di antociani (fino a 800 mg/l).

I délestage durante tutta la fermentazione alcolica, la pratica di non pressare le uve e il processo di chiarificazione naturale mediante decantazione consentono la produzione di vini con aromi più floreali e fruttati e di vini invecchiati con note speziate e tostate, nonché accenni di liquirizia e balsamici.

Sebbene la zona geografica delimitata sia circondata da quella di La Mancha DOP, le sue caratteristiche sono sostanzialmente differenti rispetto a quest’ultima, con particolare riguardo ai fattori riportati nella tabella seguente.

La Mancha DOP

Los Cerrillos

Differenze

≥ 11,5 % vol.

≥ 12,5 % vol.

Tenore alcolico più elevato

≤ 10 meq/l

≤ 15 meq/l

Acidità volatile maggiore

74 %

68 %

Minore resa in hl/ha

≤ 40 meq/l

Maggiore contenuto di polifenoli.

Tenuto conto del suolo calcareo, della roccia marnosa, dell’altitudine e dell’influenza del fiume, nella zona delimitata vi è una sola azienda produttrice di vino, che è di proprietà del richiedente.

È importante notare che la zona delimitata copre 1 570 ha appartenenti a diversi proprietari, ma che non sono state impiantate altre viti e che non vi sono altre aziende produttrici. La delimitazione è stata pertanto effettuata sulla base delle condizioni ambientali, come descritto sopra.

Inoltre altri produttori potranno utilizzare la denominazione se si stabiliscono nella zona geografica delimitata in futuro, purché soddisfino le condizioni stabilite nel disciplinare. Tenuto conto del fatto che la zona delimitata copre 1 570 ha, è perfettamente possibile stabilirvi altre aziende produttrici di vino.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Quadro giuridico di riferimento:

legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

i vini sono imbottigliati nella zona di produzione, in quanto il processo è comunque concluso con una seconda fase di affinamento in bottiglia. Tale periodo è caratterizzato da un processo di riduzione che migliora la qualità dei vini, conferendo loro un gusto più rotondo. I vini sono pronti per il consumo quando raggiungono le caratteristiche organolettiche fissate nel disciplinare per ciascuna tipologia di vino.

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Los_Cerrillos_pliego_condiciones_20180719.pdf


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/22


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2019/C 57/11)

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Francia e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Francia

Oggetto della commemorazione : 30 anni dalla caduta del muro di Berlino

Descrizione del disegno : trent’anni fa cadeva il muro di Berlino. Al di là dell’impatto sulla società tedesca, si è trattato di un evento che ha avuto ripercussioni a livello mondiale. Il 9 novembre 1989 ha segnato la fine della guerra fredda, annunciando, dopo decenni di tensioni internazionali, un periodo di pacificazione. A livello europeo, è stato il primo passo verso la riunificazione di uno dei paesi guida dell’Unione europea, realizzatasi con il trattato di Mosca, che ha avuto la Francia tra i suoi firmatari. In appena un anno l’Unione europea ha accolto 16 milioni di nuovi cittadini, con effetti strutturali ed economici quasi analoghi a quelli dell’adesione di un nuovo paese.

Il disegno rappresenta il Muro di Berlino con un varco al centro, attraverso il quale emergono le colombe (simbolo della pacificazione internazionale) e la folla esultante. Sullo sfondo è rappresentata la Porta di Brandeburgo, simbolo per eccellenza di Berlino. Su uno dei lati del Muro figura la scritta «30 Ans de la Chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall» (30 anni dalla caduta del muro di Berlino). Alla base del disegno è inciso l’anno di emissione «2019» e alla sua destra la sigla del paese di emissione «RF» (Repubblica francese).

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura : 10 milioni.

Data di emissione : 31 gennaio 2019.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/23


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2019/C 57/12)

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall’Irlanda e destinata alla circolazione

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione : Irlanda

Oggetto della commemorazione : 100 anni dall’istituzione del Dáil Éireann (Parlamento irlandese).

Descrizione del disegno : il disegno raffigura la prima seduta del Dáil Éireann nella Round Room (sala rotonda). Il governo della nazione irlandese ebbe inizio il 21 gennaio e la seduta fu condotta interamente in lingua irlandese per evidenziarne il carattere simbolico. L’ampia sala rotonda della Mansion House sovrasta la vasta congregazione del primo Dáil eletto della nazione. Le parole «An Chéad Dáil», al centro del disegno, e l’anno «1919», in alto, sono incisi in carattere onciale tradizionale. In basso figurano il nome del paese e l’anno di emissione «ÉIRE 2019».

Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Tiratura : 1 000 000.

Data di emissione : gennaio 2019.


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca europea per gli investimenti

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/24


Invito a presentare proposte

L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere

(2019/C 57/13)

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono diverse possibilità, tra cui la seguente:

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.

EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti.

Per l’anno accademico 2019/2020 il programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:

«Includere criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito».

1.   Fulcro del progetto

Il fulcro di questa ricerca consiste nello sviluppo di un metodo formale, supportato da una rigorosa ricerca accademica, per integrare criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito.

Nell’ambito dell’assegnazione delle risorse è emersa chiaramente la tendenza a integrare criteri di sostenibilità in tutti i portafogli di investimenti. Infatti, sette dei dieci principali proprietari di attività stanno integrando criteri di sostenibilità in tutte le loro attività, mentre le attività degli investimenti sostenibili in Europa, negli USA e in Canada sono aumentate passando da 13 miliardi di USD nel 2012 a 23 miliardi di USD nel 2016. In occasione di una recente conferenza sui fattori ASG organizzata da Moody’s, la maggior parte degli emittenti e degli investitori ha giudicato l’introduzione dei fattori ASG come «un cambiamento permanente» nel mondo degli investimenti e circa un terzo di essi li ha considerati come «qualcosa che mostrerà maggiore prevalenza tra 3-5 anni», mentre nessuno ha optato per l’alternativa «i fattori ASG non hanno alcuna rilevanza». Da questa stessa indagine è emerso altresì che l’80 % degli intervistati considera «la quantificazione e la modellizzazione» come la maggiore difficoltà per l’integrazione dei fattori ASG nell’analisi di credito.

Inoltre, nel maggio 2016, la rete internazionale di investitori Principles for Responsible Investment (Principi di investimento responsabile — PRI) ha pubblicato la «Statement on ESG in credit ratings» (Dichiarazione sui fattori ASG nei rating del credito). Nella dichiarazione, sostenuta da oltre 135 investitori con più di 27 miliardi di USD di attività in gestione e da 17 agenzie di rating del credito, si riconosce che i fattori ASG sono in grado di influenzare i flussi di cassa dei prenditori e le probabilità di inadempimento dei loro obblighi debitori, e che pertanto tali fattori costituiscono elementi importanti ai fini della valutazione del merito di credito dei prenditori da parte delle agenzie di rating del credito. In risposta a tale invito, le due maggiori agenzie di rating del credito (Moody’s e S&P), ad esempio, hanno pubblicato recentemente alcune relazioni sulle modalità con cui stanno integrando i fattori ASG nei rispettivi metodi di rating.

Sotto il profilo normativo, il 24 maggio 2018 la Commissione europea (CE) ha confermato le prime quattro proposte legislative nell’ambito del Piano d’azione per la finanza sostenibile, che riguardano i parametri di riferimento, le definizioni della nozione di «verde», i doveri degli investitori e gli investimenti al dettaglio. Per quanto concerne i fattori ASG, la CE mira a introdurre obblighi di informativa su come gli investitori istituzionali e i gestori di attività integrano tali fattori nei rispettivi processi di rischio.

Inoltre, la CE cita esplicitamente un impegno con tutte le parti interessate rilevanti per esaminare le modalità di integrazione dei fattori relativi alla sostenibilità nella valutazione delle agenzie di rating del credito, nonché la possibilità che si affermino nuove agenzie di rating del credito in grado di conseguire questo obiettivo. La CE riconosce che la concentrazione sui grandi emittenti da parte dei fornitori di ricerca in materia di sostenibilità influenza negativamente la capacità di attrazione degli emittenti più piccoli nei confronti degli investitori istituzionali; inoltre, essa accoglie con favore soluzioni volte a preservare l’accesso al mercato degli operatori più piccoli.

Il risultato del metodo/prodotto finale dovrebbe essere condiviso pubblicamente sul mercato.

2.   Piano d’azione proposto

Questo progetto rappresenta un impegno di ricerca di tipo aperto in un ambito tematico di cui finora il mondo accademico si è scarsamente occupato. In tale contesto è prematuro fornire informazioni dettagliate sull’approccio metodologico da seguire. Difatti, uno dei primi risultati delle attività di ricerca consisterà nell’individuare un metodo di ricerca pertinente. In questa fase iniziale si prevede nondimeno che la ricerca debba svolgere determinati compiti per giungere infine all’elaborazione di un metodo praticabile, come indicato di seguito.

1.

Analisi della letteratura in materia: ricerca approfondita ed esaustiva della letteratura accademica e professionale specifica. È opinione diffusa che i fattori ASG influiscano non soltanto sul valore delle imprese ma anche sui rating del credito, sebbene, come già osservato, i lavori accademici disponibili su questo tema siano relativamente scarsi.

2.

Raccolta dei dati di base: raccolta dei dati da utilizzare per eseguire l’analisi di modelli e approcci differenti. Tale raccolta dovrebbe comprendere dati dettagliati sul rischio di credito, sui criteri ASG e sui criteri relativi al rischio climatico in tutti i settori e le aree geografiche. Un aspetto fondamentale di questo progetto è costituito dall’accuratezza e dalla qualità dei dati, in particolare dalla capacità di fare affidamento su un campione sufficientemente lungo di dati storici.

3.

Analisi dei dati: il fulcro principale della ricerca dovrebbe essere la comprensione dell’impatto dei fattori ASG sui rating del credito; tuttavia, il progetto di ricerca dovrebbe includere anche un’analisi dell’impatto dei rendimenti dei crediti. Nell’ambito di questo esercizio, la valutazione dell’importanza relativa dei tre fattori A (ambientale), S (sociale) e G (governance) dovrebbe essere effettuata sia per la consistenza individuale sia a livello di settore.

4.

Sperimentazione e calibrazione dei modelli strutturali del rischio di credito: elaborazione di un metodo che consenta di integrare formalmente i fattori ASG nei rating del credito, analisi del rapporto tra i fattori ASG e il rischio di credito il cui prezzo è determinato dai mercati finanziari, disamina delle implicazioni in termini di rating del credito e metodo di analisi. È opportuno altresì mettere a punto e calibrare correttamente i modelli, per garantirne l’idoneità all’analisi non soltanto degli abituali fattori di rischio finanziari a livello micro e macro, ma anche dei fattori di rischio non finanziari.

5.

Analisi dello scenario: l’analisi sopra illustrata dovrebbe indicare una prospettiva ex post dell’impatto dei fattori ASG sul rischio di credito, ma non è in grado di fornire ai responsabili delle decisioni informazioni sull’impatto atteso di eventi o scenari estremi (ad esempio scenari climatici) su una base prospettica. In tale contesto, l’analisi dello scenario dovrebbe essere rilevante per il completamento dell’esercizio di misurazione dell’impatto dei fattori ASG sui rating del credito da una prospettiva ex ante.

6.

Controlli di solidità: dovrebbero essere eseguiti alcuni controlli di solidità, tra cui una classificazione dei rating del credito, per verificare se le garanzie con bassi punteggi ASG presentino solitamente una maggiore volatilità di rendimento successiva rispetto alle garanzie che hanno lo stesso rating ma punteggi ASG elevati. Si prevede un’analisi approfondita per valutare se l’introduzione di indicatori quantitativi supplementari a partire dalle fasi 4 e 5 debba aiutare a spiegare le differenze trasversali della volatilità dei rendimenti che non si spiegano solamente con le differenze dei rating del credito.

7.

Progettazione di un metodo formale per l’integrazione dei fattori ASG nei rating del credito: sulla base dell’attività di ricerca condotta, dovrebbe essere proposto un metodo complessivo per l’integrazione dei fattori ASG nei rating del credito.

Stando alle conoscenze della BEI, non esiste ancora un metodo di rating integrato che comprende anche criteri ASG. Pertanto, il progetto di ricerca dovrebbe contribuire a elaborare tale metodo riservando un’attenzione specifica alla sua applicabilità a emittenti più piccoli, conformemente alla richiesta della CE di preservare l’accesso al mercato da parte degli operatori più piccoli.

Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente:

Events.EIBInstitute@eib.org

Per informazioni più complete sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI si prega di consultare: http://institute.eib.org/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9211 — Transdigm Group/Esterline Technologies)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/14)

1.   

In data 4 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Transdigm Group Incorporated («Transdigm», Stati Uniti),

Esterline Technologies Corporation («Esterline», Stati Uniti).

Transdigm acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Esterline.

La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 10 ottobre 2018.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Transdigm: progettazione, produzione e fornitura di componenti, sistemi e sottosistemi aerospaziali ingegnerizzati. I suoi prodotti vengono utilizzati sia per gli aerei commerciali che per quelli militari;

—   Esterline: progettazione, fabbricazione e commercializzazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico, principalmente per le industrie aerospaziali e della difesa. I suoi prodotti vengono utilizzati anche in altri settori quali il trasporto ferroviario, la sanità e i giochi.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9211 — Transdigm Group/Esterline Technologies.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/28


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9247 — MC/Franz Haniel/ELG)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/15)

1.   

In data 6 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mitsubishi Corporation (Giappone),

ELG Haniel GmbH («ELG», Germania), controllata esclusivamente da Franz Haniel & Cie. GmbH («Franz Haniel», Germania),

ELG Carbon Fibre Limited («ECF», Regno Unito), controllata al 100 % di ELG.

Mitsubishi Corporation e Franz Haniel acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di ECF. Attualmente ECF è controllata esclusivamente da Franz Haniel.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Mitsubishi Corporation: sviluppo e attività commerciali in numerosi settori, quali ambiente e infrastrutture, industria manifatturiera, finanza, energia, metalli, macchinari, prodotti chimici e prodotti alimentari;

—   ELG: commercio, trasformazione e riciclaggio di materie prime per l’industria dell’acciaio inossidabile e di materiali ad alte prestazioni come la fibra di carbonio;

—   ECF: riciclaggio di fibra di carbonio proveniente da rifiuti dell’industria manifatturiera e componenti compositi a fine ciclo di vita, fabbricazione di prodotti in fibra di carbonio riciclata.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9247 — MC/Franz Haniel/ELG

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/29


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9145 — Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 57/16)

1.   

In data 6 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Kongsberg Gruppen ASA («Kongsberg», Norvegia),

attività di Rolls-Royce plc. riguardante i prodotti e sistemi marini ad uso commerciale e i relativi servizi post-vendita («Rolls-Royce Commercial Marine», Regno Unito).

Kongsberg acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Rolls-Royce Commercial Marine.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Kongsberg è la holding del gruppo Kongsberg, che fornisce soluzioni e sistemi tecnologici per l’industria marittima, della difesa, aerospaziale, del petrolio e del gas;

Rolls-Royce Commercial Marine è il ramo commerciale marittimo del gruppo Rolls-Royce, che fornisce componenti, sistemi ed elementi digitali destinati principalmente a imbarcazioni marittime civili. Non comprende il ramo Power Systems di Rolls-Royce.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9145 — Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.