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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 54/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 54/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/2 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Polonia) — Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. / Jacek Michalski
(Causa C-632/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Procedimento di ingiunzione di pagamento fondato su un estratto di libri bancari - Impossibilità per il giudice, in assenza di ricorso del consumatore, di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali))
(2019/C 54/02)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
Parti
Ricorrente: Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A.
Convenuto: Jacek Michalski
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l’articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta di emettere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, fondata su un estratto dei libri contabili di una banca, quale elemento attestante l’esistenza di un credito originato da un contratto di credito al consumo, qualora il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non disponga del potere di procedere a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole di tale contratto e di verificare la presenza, in quest’ultimo, delle informazioni contemplate in detto articolo 10, dal momento che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ordinanza non consentono di garantire il rispetto dei diritti che il consumatore trae da tali direttive.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 novembre 2018 — Toontrack Music AB / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-48/18 P) (1)
((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio dell’Unione europea - Domanda di registrazione del marchio denominativo EZMIX - Rigetto della domanda - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) - Articoli 65, 75 e 76 - Carattere descrittivo - Percezione del pubblico di riferimento - Diritto di essere ascoltato - Principio dell’esame d’ufficio - Obbligo di motivazione - Snaturamento - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale))
(2019/C 54/03)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Toontrack Music AB (rappresentante: L.-E. Ström, advokat)
Convenuto: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. |
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2) |
La Toontrack Music AB è condannata alle spese. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/3 |
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 28 novembre 2018 — Jean-Marie Le Pen / Parlamento europeo
(Causa C-303/18 P) (1)
((Impugnazione - Ricevibilità - Parlamento europeo - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate))
(2019/C 54/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e C. Burgos, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. |
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2) |
Il sig. Jean-Marie Le Pen è condannato alle spese. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz (Austria) l’8 ottobre 2018 — HK, IJ / Deutsche Lufthansa AG
(Causa C-630/18)
(2019/C 54/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Linz.
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: HK, IJ
Resistente: Deutsche Lufthansa AG
Con ordinanza della Corte del 15 novembre 2018, la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 7 novembre 2018 — SC Raiffeisen Bank SA / JB
(Causa C-698/18)
(2019/C 54/06)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Specializat Mureş
Parti
Appellante: SC Raiffeisen Bank SA
Convenuto: JB
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), in particolare i considerando 12, 21 e 23, l’articolo 2, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8, consentano, in applicazione del principio di autonomia processuale e, congiuntamente, di quello dell’equivalenza e dell’effettività, un insieme di strumenti giudiziari costituito da un’azione ordinaria, non soggetta a prescrizione, volta all’accertamento del carattere abusivo di talune clausole contenute in contratti conclusi con i consumatori e da un’azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione, con cui viene perseguito l’obiettivo della direttiva di eliminare gli effetti di tutte le obbligazioni sorte ed eseguite in forza di una clausola di cui sia stato accertato il carattere abusivo nei confronti del consumatore. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le medesime disposizioni ostano ad un’interpretazione derivante dall’applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici di diritto civile secondo la quale il momento oggettivo a partire dal quale il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una clausola abusiva sarebbe quello della cessazione del contratto di credito nell’ambito del quale aveva la qualità di consumatore. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş (Romania) il 7 novembre 2018 — BRD Groupe Société Générale SA / KC
(Causa C-699/18)
(2019/C 54/07)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Specializat Mureş
Parti
Appellante: BRD Groupe Société Générale SA
Convenuto: KC
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), in particolare i considerando 12, 21 e 23, l’articolo 2, lettera b), l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 8, consentano, in applicazione del principio di autonomia processuale e, congiuntamente, di quello dell’equivalenza e dell’effettività, un insieme di strumenti giudiziari costituito da un’azione ordinaria, non soggetta a prescrizione, volta all’accertamento del carattere abusivo di talune clausole contenute in contratti conclusi con i consumatori e da un’azione ordinaria avente carattere personale e patrimoniale, soggetta a prescrizione, con cui viene perseguito l’obiettivo della direttiva di eliminare gli effetti di tutte le obbligazioni sorte ed eseguite in forza di una clausola di cui sia stato accertato il carattere abusivo nei confronti del consumatore. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se le medesime disposizioni ostano ad un’interpretazione derivante dall’applicazione del principio di certezza dei rapporti giuridici di diritto civile secondo la quale il momento oggettivo a partire dal quale il consumatore doveva o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una clausola abusiva sarebbe quello della cessazione del contratto di credito nell’ambito del quale aveva la qualità di consumatore. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiş (Romania) il 13 novembre 2018 — Amărăşti Land Investment SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
(Causa C-707/18)
(2019/C 54/08)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Timiş
Parti
Ricorrente: Amărăşti Land Investment SRL
Convenute: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se occorra interpretare la direttiva 2006/112 (1), e in particolare i suoi articoli 24, 28, 167 e 168, lettera a), nel senso che, nell’ambito di una vendita di beni immobili non iscritti nel registro nazionale di pubblicità immobiliare (libro fondiario) e non accatastati al momento della cessione, l’acquirente soggetto passivo che, contrattualmente, si assume l’obbligo di effettuare, a proprie spese, i passaggi necessari per la loro prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare, effettui una prestazione di servizi nei confronti del venditore, oppure un acquisto di servizi connessi al suo investimento immobiliare per il quale deve vedersi riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA. |
|
2) |
Se la direttiva 2006/112, e in particolare gli articoli 167 e 168, lettera a), possano essere interpretati nel senso che i costi sostenuti dall’acquirente, soggetto passivo, in occasione della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare degli immobili rispetto ai quali l’acquirente vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà e che gli sono stati ceduti da venditori che non hanno iscritto nel libro fondiario il loro diritto di proprietà sugli immobili, possano essere qualificati come attività preliminari all’investimento per le quali il soggetto passivo gode del diritto alla detrazione dell’IVA. |
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3) |
Se occorra interpretare le disposizioni della direttiva 2006/112, e in particolare gli articoli 24, 28, 167 e l’articolo 168, lettera a), nel senso che i costi sostenuti dall’acquirente, soggetto passivo, in occasione della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare degli immobili che gli sono stati ceduti e rispetto ai quali l’acquirente, in forza di un accordo, vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà da parte di venditori che non hanno iscritto nel libro fondiario il loro diritto di proprietà sugli immobili, debbano essere qualificati come prestazioni di servizi nei confronti dei venditori, in un contesto in cui il venditore e l’acquirente hanno convenuto che il prezzo degli immobili non comprende il controvalore delle operazioni relative al catasto. |
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4) |
Se, nell’accezione della direttiva 2006/112, i costi amministrativi relativi a immobili che sono stati ceduti e sui quali l’acquirente vanta un diritto di credito relativo al futuro trasferimento del diritto di proprietà da parte del venditore, ivi inclusi i costi della prima iscrizione nel registro di pubblicità immobiliare, ma senza limitarsi a questi, debbano essere obbligatoriamente sostenuti dal venditore. O se tali costi, in base ad un accordo tra le parti, possano essere sopportati dall’acquirente o da una qualsiasi delle parti della transazione, con la conseguenza che a tale soggetto è riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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11.2.2019 |
IT |
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C 54/6 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
(Causa C-718/18)
(2019/C 54/09)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, O. Beynet, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1), nonché della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (2), avendo erroneamente recepito:
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— |
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso concerne l’erroneo recepimento delle direttive 2009/72 e 2009/73 relative al mercato interno dell’energia elettrica e al mercato interno del gas naturale in Germania mediante l’Energiewirtschaftsgesetz (legge per il settore energetico; in prosieguo: l’ «EnWG»). Ad avviso della Commissione, il recepimento delle direttive da parte dell’EnWG sarebbe avvenuto in maniera insufficiente in quattro punti. In primo luogo, la definizione di impresa verticalmente integrata, la quale stabilisce a quali imprese si applichino le disposizioni in materia di separazione, sarebbe stata recepita nel diritto tedesco solo in maniera limitata. In secondo luogo, non sarebbero state integralmente recepite le disposizioni sui periodi «di riflessione» in relazione al cambiamento di posizione all’interno dell’impresa verticalmente integrata. In terzo luogo, sarebbero state recepite solo in modo limitato anche le disposizioni che vietano determinate partecipazioni in imprese dell’impresa verticalmente integrata o determinati vantaggi finanziari da dette imprese. Infine, l’attribuzione di competenze da parte dell’EnWG violerebbe le competenze esclusive delle autorità nazionali di regolamentazione, così come previste dalle direttive.
Ad avviso della Commissione, da ciò discenderebbe una violazione dell’articolo 2, sub 21, della direttiva 2009/72/CE e dell’articolo 2, sub 20, della direttiva 2009/73/CE; dell’articolo 19, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 8, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; dell’articolo 19, paragrafo 5, delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE; dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2009/72/CE, nonché dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2009/73/CE.
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11.2.2019 |
IT |
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C 54/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 novembre 2018 — Ferrari S.p.A. / DU
(Causa C-720/18)
(2019/C 54/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Ferrari S.p.A.
Resistente: DU
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se, nella valutazione della questione se l’uso, per natura e portata, sia effettivo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE (1) in relazione ad un marchio registrato per una vasta categoria di prodotti — nella specie, autoveicoli terrestri, in particolare automobili e relativi ricambi — ma effettivamente utilizzato solo per uno specifico segmento di mercato — nella specie, automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi ricambi — occorra tener conto del mercato della classe di prodotti della registrazione complessivamente considerata ovvero se possa essere preso in considerazione lo specifico segmento di mercato. Ove l’uso sia sufficiente per tale segmento di mercato, se il marchio oggetto della procedura di cancellazione del marchio per decadenza debba essere conservato in relazione al segmento di mercato medesimo. |
|
2) |
Se la commercializzazione di prodotti usati già immessi in commercio dal titolare del marchio nello Spazio economico europeo costituisca uso del marchio da parte dello stesso titolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE. |
|
3) |
Se con riguardo ad un marchio, registrato non solo per un prodotto, bensì parimenti per parti del prodotto stesso, debba ritenersi che sussista un suo uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei relativi diritti anche con riguardo al prodotto non più in commercio, nel caso in cui vengano commercializzati accessori e pezzi di ricambio contrassegnati dal marchio de quo relativi al prodotto prima commercializzato sotto il marchio medesimo. |
|
4) |
Se, nel valutare la sussistenza di un uso effettivo, debba parimenti tenersi conto del fatto che il titolare del marchio, pur senza usare il marchio, fornisca determinati servizi per i prodotti già commercializzati. |
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5) |
Se, ai fini dell’esame dell’uso del marchio nello Stato membro interessato (nella specie: la Germania), ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, conformemente all’articolo 5 della Convenzione tra la Germania e la Svizzera, del 13 aprile 1892, sulla tutela reciproca dei brevetti, disegni, modelli e marchi, debbano essere presi in considerazione anche gli usi del marchio in Svizzera. |
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6) |
Se l’imposizione al titolare di un marchio, cui sia stata contestata la decadenza del marchio stesso, dell’onere di fornire ampia prova del suo uso, accollando peraltro il rischio derivante dell’impossibilità della prova al soggetto che ne chieda la cancellazione, sia compatibile con la direttiva 2008/95/CE. |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa; GU 2008, L 299, pag. 25.
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11.2.2019 |
IT |
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C 54/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 novembre 2018 — Ferrari S.p.A. / DU
(Causa C-721/18)
(2019/C 54/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Ferrari S.p.A.
Resistente: DU
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, nella valutazione della questione se l’uso, per natura e portata, sia effettivo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE (1) in relazione ad un marchio registrato per una vasta categoria di prodotti — nella specie, autoveicoli terrestri, in particolare automobili e relativi ricambi — ma effettivamente utilizzato solo per uno specifico segmento di mercato — nella specie, automobili sportive di lusso di valore molto elevato e relativi ricambi — occorra tener conto del mercato della classe di prodotti della registrazione complessivamente considerata ovvero se possa essere preso in considerazione lo specifico segmento di mercato. Ove l’uso sia sufficiente per tale segmento di mercato, se il marchio oggetto della procedura di cancellazione del marchio per decadenza debba essere conservato in relazione al segmento di mercato medesimo. |
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2) |
Se la commercializzazione di prodotti usati già immessi in commercio dal titolare del marchio nello Spazio economico europeo costituisca uso del marchio da parte dello stesso titolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE. |
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3) |
Se con riguardo ad un marchio, registrato non solo per un prodotto, bensì parimenti per parti del prodotto stesso, debba ritenersi che sussista un suo uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei relativi diritti anche con riguardo al prodotto non più in commercio, nel caso in cui vengano commercializzati accessori e pezzi di ricambio contrassegnati dal marchio de quo relativi al prodotto prima commercializzato sotto il marchio medesimo. |
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4) |
Se, nel valutare la sussistenza di un uso effettivo, debba parimenti tenersi conto del fatto che il titolare del marchio, pur senza usare il marchio, fornisca determinati servizi per i prodotti già commercializzati. |
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5) |
Se, ai fini dell’esame dell’uso del marchio nello Stato membro interessato (nella specie: la Germania), ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, conformemente all’articolo 5 della Convenzione tra la Germania e la Svizzera, del 13 aprile 1892, sulla tutela reciproca dei brevetti, disegni, modelli e marchi, debbano essere presi in considerazione anche gli usi del marchio in Svizzera. |
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6) |
Se l’imposizione al titolare di un marchio, cui sia stata contestata la decadenza del marchio stesso, dell’onere di fornire ampia prova del suo uso, accollando peraltro il rischio derivante dell’impossibilità della prova al soggetto che ne chieda la cancellazione, sia compatibile con la direttiva 2008/95/CE. |
(1) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa; GU 2008, L 299, pag. 25.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rēzeknes tiesa (Lettonia) il 28 novembre 2018 — Elme Messer Metalurgs / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
(Causa C-743/18)
(2019/C 54/12)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Rēzeknes tiesa
Parti
Ricorrente: SIA Elme Messer Metalurgs
Convenuta: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio (1) debba essere interpretato nel senso che una situazione in cui il beneficiario del finanziamento non è in grado di conseguire il livello di volume d’affari previsto per il periodo pertinente a causa del fatto che in tale periodo è intervenuta la cessazione dell’attività commerciale o l’insolvenza del suo unico socio debba essere considerata un’azione o un’omissione di un operatore economico (beneficiario del finanziamento) che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea
(1) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25).
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 novembre 2018 — H. K. / Prokuratuur
(Causa C-746/18)
(2019/C 54/13)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrente: H. K.
Altra parte del procedimento: Pubblico ministero
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, debba essere interpretato, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che, in un procedimento penale, l’accesso di autorità statali a dati che consentano di stabilire l’ubicazione di provenienza e di destinazione, la data, l’orario e la durata, il tipo di servizio di comunicazione, l’apparecchiatura terminale utilizzata e l’ubicazione in cui sia stata utilizzata un’apparecchiatura terminale mobile in relazione a una comunicazione di telefonia fissa o mobile di un imputato, costituisca un’ingerenza nei diritti fondamentali di quest’ultimo, sanciti dai suddetti articoli della Carta, di gravità tale da dover limitare l’accesso stesso, quanto alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la criminalità grave, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono i dati conservati, ai quali le autorità statali hanno accesso. |
|
2) |
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE debba essere interpretato in base al principio di proporzionalità enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 ottobre 2018 nella causa C 207/16, punti da 55 a 57, nel senso che, qualora la quantità dei dati menzionati nella prima questione, ai quali le autorità statali hanno accesso, non sia ingente (sia per il tipo di dati che per la loro estensione temporale), la conseguente ingerenza nei diritti fondamentali possa essere giustificata dall’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati in generale e che i reati perseguiti mediante tale ingerenza debbano essere tanto più gravi quanto maggiore sia la quantità di dati cui le autorità statali hanno accesso. |
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3) |
Se il requisito indicato nel secondo punto del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C 203/15 e C 698/15, secondo cui l’accesso da parte delle autorità statali dev’essere soggetto ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, implichi che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, debba [Or. 2] essere interpretato nel senso che possa essere considerato quale autorità amministrativa indipendente il pubblico ministero che dirige la fase istruttoria il quale, per legge, è tenuto ad agire in modo indipendente restando soggetto soltanto alla legge nell’acclarare, nell’ambito della fase istruttoria, sia le circostanze a carico dell’imputato sia quelle scriminanti ma, successivamente, nel procedimento giudiziario, rappresenti la pubblica accusa, possa essere considerato quale autorità amministrativa indipendente. |
(1) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 3 dicembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe e.V. / Freistaat Bayern
(Causa C-752/18)
(2019/C 54/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Deutsche Umwelthilfe e.V.
Resistente: Freistaat Bayern
Questioni pregiudiziali
Se
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1) |
l’obbligo gravante sugli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea, |
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2) |
il principio dell’attuazione effettiva del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, sancito, in particolare, dall’articolo 197, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, |
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3) |
il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
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4) |
l’obbligo gravante sugli Stati contraenti di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in materia ambientale, derivante dall’articolo 9, paragrafo 4, primo periodo, della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, |
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5) |
l’obbligo gravante sugli Stati membri di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, |
debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale tedesco è legittimato — o, se del caso, addirittura tenuto — a disporre a carico dei funzionari pubblici di un Land federale tedesco una detenzione coercitiva dell’adempimento, affinché sia data esecuzione all’obbligo, gravante su detto Land, di aggiornare un piano per la qualità dell’aria ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152 pag. 1) con un determinato contenuto minimo, qualora tale Land sia stato condannato, mediante sentenza passata in giudicato, a provvedere ad un aggiornamento con un siffatto contenuto minimo, e
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— |
le ripetute minacce ed irrogazioni di sanzioni pecuniarie coercitive dell’adempimento nei confronti del citato Land siano rimaste senza esito, |
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— |
le minacce ed irrogazioni di sanzioni pecuniarie coercitive dell’adempimento non spieghino alcun effetto coercitivo rilevante neppure quando vengono minacciate o irrogate sanzioni di importo superiore rispetto a quelle precedenti, poiché il pagamento delle sanzioni pecuniarie non comporta per il Land federale condannato con sentenza passata in giudicato alcuna perdita patrimoniale, bensì unicamente un trasferimento degli importi di volta in volta stabiliti da una voce contabile a un’altra all’interno del bilancio statale, |
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— |
il Land federale condannato con sentenza passata in giudicato abbia dichiarato, sia dinanzi alle autorità giudiziarie, sia pubblicamente — ed in particolare dinanzi al Parlamento attraverso i suoi funzionari politici di più alto livello — che non adempirà gli obblighi impostigli in via giudiziaria in relazione al piano per la qualità dell’aria, |
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— |
il diritto nazionale preveda, in linea di principio, l’istituto della detenzione coercitiva dell’adempimento ai fini dell’esecuzione di decisioni giudiziarie, e tuttavia una giurisprudenza nazionale costituzionale osti all’applicazione della relativa disposizione ad una fattispecie come quella in esame, e |
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— |
per una fattispecie come quella in esame, il diritto nazionale non metta a disposizione mezzi coercitivi dell’adempimento che siano più efficaci della minaccia e dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie ma meno invasivi della detenzione, e il ricorso a siffatti mezzi coercitivi non possa neppure, per sua stessa natura, essere preso in considerazione. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (Francia) il 3 dicembre 2018 — LC, MD / easyJet Airline Co. Ltd
(Causa C-756/18)
(2019/C 54/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois
Parti
Ricorrenti: LC, MD
Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 261/2004»), debba essere interpretato nel senso che, per avvalersi delle disposizioni del regolamento, i passeggeri devono provare al loro presenza all’accettazione;
In caso affermativo, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 osti ad un sistema di presunzione semplice in base al quale la presenza del passeggero all’accettazione sarebbe da considerarsi provata qualora quest’ultimo disponga di una prenotazione accettata e registrata dal vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo 2, lettera g).
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo (Bulgaria) il 4 dicembre 2018 — QH / Varhoven kasatsionen sad della Repubblica di Bulgaria
(Causa C-762/18)
(2019/C 54/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Haskovo
Parti
Ricorrente: QH
Convenuto: Varhoven kasatsionen sad der Republik Bulgarien
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e/o a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di ordine giudiziale, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e/o a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali, a seguito di una nuova cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore di cui trattasi non ha diritto ad alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute in relazione al periodo compreso tra la data del precedente licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro. |
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11.2.2019 |
IT |
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C 54/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 7 dicembre 2018 — Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle / SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale
(Causa C-769/18)
(2019/C 54/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle
Resistenti: SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’aiuto volto ad alleviare gli oneri relativi alla disabilità previsto dall’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale tedesco) rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004 (1). |
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2) |
In caso di risposta affermativa, se l’assegno per l’educazione del minore disabile, la relativa integrazione o, in sua assenza, la prestazione compensativa per disabilità, da una parte, e l’aiuto per l’inserimento dei bambini e degli adolescenti disabili di cui all’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale tedesco), dall’altra, presentino un carattere equivalente ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, tenuto conto della finalità dell’articolo L. 351-4-1 del codice della previdenza sociale francese, volto a prendere in considerazione gli oneri inerenti all’educazione di un minore portatore di handicap ai fini della determinazione della durata del periodo assicurativo, che da diritto alla pensione di vecchiaia. |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
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11.2.2019 |
IT |
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C 54/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 dicembre 2018 — Association française des usagers de banques / Ministre de l'Économie et des Finances
(Causa C-778/18)
(2019/C 54/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Association française des usagers de banques
Resistente: Ministre de l'Économie et des Finances
Questioni pregiudiziali
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— |
se le disposizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (1), tenuto conto in particolare della finalità che le stesse attribuiscono al conto di pagamento o di risparmio di cui autorizzano l’apertura o la tenuta, o le disposizioni di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, permettano, da un lato, che il creditore imponga al mutuatario, come contropartita di un vantaggio personalizzato, l’accredito di tutti i suoi redditi salariali o assimilati su un conto di pagamento per un periodo la cui durata è stabilita dal contratto di mutuo, a prescindere dall’importo, dalle scadenze e dalla durata del mutuo, e dall’altro, che la durata così fissata possa raggiungere i dieci anni o, qualora sia inferiore, la durata del contratto stesso; |
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— |
se l’articolo 45 della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 (2), applicabile nel periodo rilevante e oggi ripreso all’articolo 55 della direttiva (UE) 2015/2366 del 25 novembre 2015 (3), e gli articoli da 9 a 14 della direttiva 2014/92/UE del 23 luglio 2014 (4), relativi all’agevolazione della mobilità bancaria e alle spese per la chiusura di un conto di pagamento, ostino a che la chiusura di un conto che il mutuatario aveva aperto presso il creditore affinché vi venissero accreditati i suoi redditi in cambio di un vantaggio personalizzato nell’ambito di un contratto di credito implichi, qualora essa avvenga prima della scadenza del periodo fissato nel contratto stesso, la perdita del vantaggio di cui trattasi, anche qualora sia trascorso più di un anno dall’apertura del conto e, d’altra parte, se le medesime disposizioni ostino a che tale periodo possa protrarsi fino a dieci anni o per tutta la durata del credito. |
(1) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60, pag. 34).
(2) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, pag. 35).
(4) Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257, pag. 214).
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance Épinal (Francia) il 13 dicembre 2018 — Cofidis / YP
(Causa C-782/18)
(2019/C 54/19)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal d'instance Épinal
Parti
Ricorrente: Cofidis
Resistente: YP
Questione pregiudiziale
Se la tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1), osti a una disposizione nazionale che, in un’azione promossa da un professionista nei confronti di un consumatore e basata su un contratto di credito stipulato tra loro, vieta al giudice nazionale, alla scadenza di un termine di prescrizione di cinque anni che inizi a decorrere dalla conclusione del contratto, di rilevare e di sanzionare, d’ufficio o a seguito di un’eccezione sollevata dal consumatore, una violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previste all’articolo 8 della direttiva, di quelle relative alle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, nei contratti di credito previste agli articoli 10 e seguenti della direttiva e, più in generale, del complesso delle disposizioni sulla tutela dei consumatori previste da detta direttiva.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/15 |
Impugnazione proposta il 12 dicembre 2018 dalla Mellifera e. V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2018, causa T-12/17, Mellifera e. V. / Commissione europea
(Causa C-784/18 P)
(2019/C 54/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (rappresentante: A. Willand, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1. |
annullare la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018, Mellifera e. V. / Commissione europea, causa T-12/17, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il primo capo delle conclusioni della ricorrente (punto 18, primo trattino della sentenza impugnata) — volto all’annullamento della decisione della convenuta dell’8 novembre 2016, Ares(2016)6306335 — e ha condannato la ricorrente alle spese; |
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2. |
annullare la decisione della convenuta indicata al punto 1; |
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3. |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi d’impugnazione.
Primo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento e con la convenzione di Aarhus.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la proroga dell’approvazione per la sostanza attiva glifosato è un atto amministrativo, che può essere riesaminato nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006. In particolare, alla luce del suo testo e del suo scopo, l’elemento caratterizzante relativo alla portata individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1367/2006 si riferisce all’ambito di applicazione materiale, non al numero o all’identificabilità delle persone interessate dal provvedimento.
Secondo motivo d’impugnazione: violazione del principio secondo cui il diritto derivato dell’Unione europea deve essere interpretato alla luce degli accordi internazionali.
Il Tribunale ha violato il principio dell’interpretazione quanto più possibile conforme al diritto internazionale, nel non aver interpretato l’articolo 10, del regolamento n. 1367/2006 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, in conformità con la convenzione di Aarhus, sebbene quest’ultima sia del tutto in linea con il testo e lo scopo delle pertinenti norme di diritto dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU 2006, L 264, pag. 13.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/16 |
Ordinanza del presidente della Corte del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / D, I / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-586/17) (1)
(2019/C 54/21)
Lingua processuale: il neerlandese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/16 |
Ordinanza del presidente della Corte del 16 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover
(Causa C-593/17) (1)
(2019/C 54/22)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/17 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'8 novembre 2018 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-678/17) (1)
(2019/C 54/23)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/17 |
Ordinanza del presidente della Corte del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich, Zoe Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Causa C-730/17) (1)
(2019/C 54/24)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/17 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Logistik XXL GmbH / CMR Transport & Logistik, con l’intervento di: Rudolph Spedition und Logistik GmbH
(Causa C-135/18) (1)
(2019/C 54/25)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/17 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — KN / Minister for Justice and Equality
(Causa C-191/18) (1)
(2019/C 54/26)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/18 |
Ordinanza del presidente della Settima Sezione della Corte dell'8 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság — Ungheria) — VE / WD
(Causa C-227/18) (1)
(2019/C 54/27)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Almería — Spagna) — Banco Popular Español SA / María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González, Dolores María del Águila Andújar
(Causa C-232/18) (1)
(2019/C 54/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no33 de Barcelona — Spagna) — Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
(Causa C-279/18) (1)
(2019/C 54/29)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/18 |
Ordinanza del presidente della Corte del 26 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien — Austria) — KAMU Passenger & IT Services GmbH / T.H.Y. Turkish Airlines
(Causa C-289/18) (1)
(2019/C 54/30)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/19 |
Ordinanza del presidente della Corte del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Linz — Austria) — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
(Causa C-466/18) (1)
(2019/C 54/31)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/19 |
Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte del 23 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg — Svezia) — AA / Migrationsverket
(Causa C-526/18) (1)
(2019/C 54/32)
Lingua processuale: lo svedese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/19 |
Ordinanza del presidente della Corte dell'8 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Eurowings GmbH / JJ, KI
(Causa C-557/18) (1)
(2019/C 54/33)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/20 |
Ordinanza del Tribunale del 28 novembre 2018 — Euronet Consulting/Commissione
(Causa T-350/18) (1)
((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Rigetto dell’offerta di un offerente - Annullamento parziale dell’atto impugnato - Decisione di modifica - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))
(2019/C 54/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Euronet Consulting EEIG (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: P. Peeters e R. van Cleemput, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, T. Ramopoulos e A. Aresu, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione, comunicata al ricorrente con lettera del 26 marzo 2018, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui il ricorrente è leader per il lotto n. 2 nell’ambito della gara d’appalto EuropeAid/138778/DH/SER/MULTI, intitolata «Contratto quadro per l’attuazione dell’aiuto esterno 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026» e aggiudicazione dell’appalto ad altri dieci offerenti.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/20 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 novembre 2018 — ZU / Commissione
(Causa T-671/18 R)
((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2019/C 54/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e R. Striani, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione adottata il 12 ottobre 2018 dalla direzione generale per le risorse umane e la sicurezza (DG RH) della Commissione [Ares(2018)5241886 — 12/10/2018] relativa al trasferimento della ricorrente, e della decisione adottata il 29 ottobre 2018 dalla direzione generale per le risorse umane e la sicurezza (DG RH), della Commissione (Ares(2018)5529220 — 29/10/2018), riguardante il suo rientro in sede.
Dispositivo
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1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2) |
Le spese sono riservate. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/21 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2018 — Polonia / Commissione
(Causa T-703/18)
(2019/C 54/36)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea del 17 settembre 2018 che impone l’attuazione delle misure e delle raccomandazioni contenute nella relazione di audit definitiva, nella parte i cui si riferisce alla raccomandazione 04.01, punto g), secondo cui per progetti nell’ambito di tutti programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale, in cui i costi sono stati dichiarati ammissibili dalla Commissione europea, occorre procedere a rettifiche finanziarie per spese di imposta sul valore aggiunto nei casi in cui i destinatari dell’aiuto erano soggetti passivi e quindi avevano la possibilità di recuperare l’imposta sul valore aggiunto, ma non si sono avvalsi di tale facoltà. |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, e dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 (1) in combinato disposto con l’articolo 2, n. 10, di detto regolamento, in quanto tali disposizioni sono state interpretate erroneamente ed è stato ritenuto a torto che l’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 sia applicabile ai destinatari finali di un aiuto proveniente dal Fondo sociale europeo sebbene essi non siano beneficiari ai sensi dell’articolo 2, n. 10 di tale regolamento.
Conformemente al principio generale dell’ammissibilità delle spese nei progetti del Fondo sociale europeo definito all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento no 1303/2013, i requisiti di ammissibilità risultanti dall’articolo 69 di tale regolamento rientrano nella sfera degli obblighi del beneficiario che realizza il progetto.
L’articolo 2, n. 10, del regolamento, in caso di aiuto di valore inferiore a EUR 200 000, lascia espressamente agli Stati membri la scelta di considerare come beneficiario l'organismo che riceve l'aiuto oppure l’organismo che eroga detto aiuto.
Nella presente causa, conformemente alla scelta delle autorità polacche, è considerato beneficiario l’organismo che eroga l’aiuto e non quello che lo riceve. I destinatari finali degli aiuti non sono siffatti beneficiari per cui l’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1303/2013 non è loro applicabile.
Inoltre il riconoscimento dello status di beneficiario agli organismi che ricevono l’aiuto — che sono persone disoccupate — imporrebbe loro numerosi obblighi legati alla liquidazione dei finanziamenti ottenuti, alla redazione di relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti realizzati, al controllo del progetto e all’inserimento di dati nei sistemi informatici utilizzati nella realizzazione dei programmi operativi. Una siffatta soluzione renderebbe impossibile la realizzazione degli obiettivi del regolamento n. 1303/2013.
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/22 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2018 — Tilly-Sabco / Consiglio e Commissione
(Causa T-707/18)
(2019/C 54/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francia) (rappresentanti: R. Milchior e S. Charbonnel, avvocati)
Convenuti: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento del regolamento (UE) n. 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame in misura pari a zero (GU 2018, L 239, pag. 1); |
di conseguenza,
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— |
annullare il regolamento (UE) n. 2018/1277 del Consiglio, del 18 settembre 2018, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame in misura pari a zero (GU 2018, L 239, pag. 1); |
|
— |
in via principale, dichiarare il Consiglio responsabile di un illecito per aver adottato il regolamento (UE) n. 2018/1277, del 18 settembre 2018, di cui sarà pronunciato l’annullamento; |
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— |
in subordine, dichiarare la Commissione responsabile di un illecito per aver fatto adottare dal Consiglio il regolamento (UE) n. 2018/1277, del 18 settembre 2018, di cui sarà pronunciato l’annullamento, se e soltanto se la responsabilità della Commissione non fosse riconosciuta nell’ambito del procedimento oggetto della causa T-437/18; |
|
— |
in estremo subordine, dichiarare il Consiglio e la Commissione responsabili di un illecito per l’adozione del regolamento (UE) n. 2018/1277, del 18 settembre 2018, di cui sarà pronunciato l’annullamento, se e soltanto se la responsabilità della Commissione non fosse riconosciuta nell’ambito del procedimento oggetto della causa T-437/18; |
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— |
dichiarare che l’illecito commesso dal Consiglio e/o dalla Commissione ha comportato un danno per la società Tilly-Sabco; |
di conseguenza,
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— |
in via principale,
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— |
in subordine,
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— |
in estremo subordine,
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— |
condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del presente ricorso e decidere sull’eventuale ripartizione delle spese tra gli stessi. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su uno sviamento di procedura o su una violazione di procedura, in quanto essa ritiene che la procedura volta a sostituire un atto annullato non sarebbe stata rispettata nel caso di specie, poiché la Commissione era l’autore dell’atto annullato, ossia il regolamento (UE) n. 689/2013, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU 2013, L 196, pag. 13) ed è il Consiglio ad avere adottato il nuovo regolamento, in data 18 settembre 2018, sulla base di testi differenti. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della regola del parallelismo di forme, in quanto, da un lato, il nuovo regolamento non è stato adottato dalla Commissione, bensì dal Consiglio, e, dall’altro, la Commissione avrebbe dovuto essere assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla mancanza di base giuridica del regolamento impugnato, in quanto l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che sarebbe stato preso quale unica base giuridica possibile per adottare il regolamento impugnato, non autorizzerebbe il Consiglio ad adottare siffatto regolamento. Non sussisterebbe, quindi, alcun fondamento giuridico che consenta al Consiglio di adottare la fissazione delle restituzioni all’esportazione per il pollame. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente su uno sviamento di procedura, in quanto, per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, (C-183/16 P, EU:C:2017:704), la Commissione avrebbe dovuto adottare essa stessa l’atto sostitutivo del regolamento annullato e non chiedere al Consiglio di adottare un atto «al suo posto». |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’insufficienza o sull’errore di motivazione, sia riguardo alla forma, in quanto il regolamento impugnato non spiegherebbe il motivo per cui è stato necessario chiedere al Consiglio di adottare tale testo, né in qual modo e per quale motivo l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE costituisse l’unica base giuridica che legittimava la sua adozione, sia riguardo alla sostanza nel fissare la percentuale di restituzione, in quanto il Consiglio, come la Commissione in precedenza, si sarebbe astenuto da qualsiasi analisi economica. |
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6. |
Sesto motivo vertente sull’incoerenza del regolamento impugnato, in quanto il Consiglio avrebbe adottato pedissequamente, senza riflessione e analisi, il medesimo regolamento fondandosi su una base giuridica errata e invalida e non avrebbe quindi tenuto conto della citata sentenza della Corte di giustizia. |
Secondo la ricorrente, l’annullamento di questo nuovo regolamento (UE) n. 2018/1277 dà diritto a chiedere, in via principale, il risarcimento al Consiglio per il danno che essa avrebbe subito a causa della sua adozione. In subordine, la ricorrente propone un ricorso per responsabilità extracontrattuale contro la Commissione, dato che il suo operato è all’origine dell’adozione di questo nuovo regolamento da annullare. Infine, in estremo subordine, essa chiede al Tribunale di dichiarare l’esistenza di una responsabilità comune ripartita tra il Consiglio e la Commissione, considerato che le due entità hanno commesso illeciti distinti.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/25 |
Ricorso proposto il 4 dicembre 2018 — Adraces / Commissione
(Causa T-714/18)
(2019/C 54/38)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro Sul — Adraces (Vila Velha de Ródão, Portogallo) (rappresentanti: G. Anastácio, D. Pirra Xarepe, J. Whyte e M. Barros Silva, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare l’invalidità della decisione della Commissione ARES (2018) 4940694, del 26 settembre 2018, che ha posto fine alla convenzione quadro di partenariato n. COM/LIS/ED/2018-2020_1, e condannare la Commissione al ripristino della situazione precedente della ricorrente; |
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— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, relativo a una violazione del principio della certezza del diritto, nella misura in cui la Commissione ha revocato unilateralmente un appalto pubblico, senza presentare alcuna motivazione o giustificazione a tal fine. |
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2. |
Secondo motivo, relativo a una violazione del principio di buona fede, nella misura in cui, inserendo nella suddetta convenzione quadro una clausola generale di revoca in base alla quale essa può porre fine a tale convenzione arbitrariamente, senza alcuna motivazione o giustificazione, la Commissione è incorsa in un abuso di potere e ha violato l’equilibrio degli interessi sotteso a qualunque appalto, pubblico o privato. |
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3. |
Terzo motivo, relativo a una violazione del principio del rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei privati, che vincola il potere amministrativo in materia di appalti pubblici, nella misura in cui la Commissione ha revocato unilateralmente, per puro arbitrio e senza alcuna motivazione, la citata convenzione, il che è vietato dal principio pacta sunt servanda. |
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4. |
Quarto motivo, relativo a una violazione del dovere di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione ha revocato detta convenzione in base ad un semplice articolo di giornale, senza procedere a una valutazione sufficientemente approfondita del caso di specie, il che configura un caso di manifesta cattiva amministrazione. |
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5. |
Quinto motivo, relativo a una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la Commissione ha revocato, senza alcuna motivazione o giustificazione, la suddetta convenzione in risposta alla condanna di un dipendente della ricorrente per reati di falsificazione e di truffa che non riguardavano l’attività di quest’ultima né le funzioni e la competenza della Commissione. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/26 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2018 — B.D. / EUIPO — Philicon 97 (PHILIBON)
(Causa T-717/18)
(2019/C 54/39)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: B.D. — Boyer Developpement (Moissac, Francia) (rappresentante: E. Junca, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Philicon 97 AD (Plovdiv, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «PHILIBON» — Marchio dell’Unione europea n. 9 690 041
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2018, nel procedimento R 375/2018-4.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
annullare la decisione della divisione di annullamento del 21 dicembre 2017; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
La commissione di ricorso ha applicato le disposizioni del regolamento 2017/1001, il quale non era in vigore alla data della domanda di annullamento presentata all’EUIPO. La commissione non ha rispettato le condizioni sancite all’articolo 8, paragrafo 5 in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento n. 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/27 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2018 — Boyer / EUIPO — Philicon 97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
(Causa T-718/18)
(2019/C 54/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boyer (Moissac, Francia) (rappresentante: E. Junca, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Philicon 97 AD (Plovdiv, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo nei colori blu, giallo e bianco -Marchio dell’Unione europea n. 12 501 466
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2018, nel procedimento R 374/2018-4.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
annullare la decisione della divisione di annullamento del 21 dicembre 2017; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
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— |
La commissione di ricorso ha applicato le disposizioni del regolamento 2017/1001, il quale non era in vigore alla data della domanda di annullamento presentata all’EUIPO. La commissione non ha rispettato le condizioni sancite all’articolo 8, paragrafo 5 in combinato disposto con l’articolo 53 del regolamento n. 207/2009. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/27 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Apostolopoulou e Apostolopoulou- Chrysanthaki / Commissione
(Causa T-721/18)
(2019/C 54/41)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Zoi Apostolopoulou (Atene, Grecia), Anastasia Apostolopoulou- Chrysanthaki (Atene, Grecia) (rappresentante: D. Gkouskos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il loro ricorso e condannare le convenute, congiuntamente e in solido, a versare a ciascuna ricorrente l’importo totale di cinquecentomila euro, così come tale importo viene desunto dettagliatamente nel loro ricorso; |
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— |
condannare le convenute ad astenersi in futuro da qualsiasi violazione dei diritti della personalità delle ricorrenti; |
|
— |
condannare la prima convenuta a ripristinare l’onorabilità e la reputazione delle ricorrenti mediante una sua dichiarazione dinnanzi all’Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene), ove pende in secondo grado l’opposizione presentata dalle ricorrenti in data 11/09/2017 con numero di ruolo generale 572461/2017 e numero di ruolo speciale 1898/2017, nel cui ambito la prima convenuta ha rilasciato le dichiarazioni false e offensive di cui trattasi nei confronti delle ricorrenti; |
|
— |
condannare le convenute al pagamento di tutte le spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso viene proposto contro la Commissione europea e l’Unione europea. Tenuto conto che quest’ultima viene sempre rappresentata dinnanzi alla Corte dall’istituzione alla quale viene attribuito l’atto o la condotta contestata, la Commissione viene considerata, di conseguenza, l’unica convenuta nel presente ricorso.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della dignità umana e della personalità delle ricorrenti, per le affermazioni diffamatorie rese dalla Commissione innanzi al Monomeles Protodikeio Athinon (Tribunale monocratico di primo grado di Atene) e per la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, al fine di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle ricorrenti. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità, della buona fede e del legittimo affidamento, per l’affermazione della Commissione che le ricorrenti socie sono legalmente responsabili e che la società era priva di personalità giuridica, anche se più volte consapevolmente convenuto che secondo la legge ellenica e lo statuto della società esse non avevano responsabilità personale per le obbligazioni della società. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, in quanto le ricorrenti non erano parti in causa nei procedimenti in cui sono stati emessi i titoli esecutivi. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla ingiusta e illegittima accelerazione della procedura esecutiva nei confronti delle ricorrenti. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/28 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Repsol / EUIPO — Basic (BASIC)
(Causa T-722/18)
(2019/C 54/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Devaureix e J. Erdozain López, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «BASIC», di colore blu, rosso, arancione e bianco — Marchio dell’Unione europea n. 5 648 159
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 nel procedimento R 178/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso, con tutti i documenti allegati; |
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare la Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel e l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio (CE) 207/2009; |
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio (CE) 207/2009. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/29 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2018 — Aurea Biolabs / EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)
(Causa T-724/18)
(2019/C 54/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Aurea Biolabs Pte Ltd (Cochin, India) (rappresentanti: B. Brandreth, Barrister, L. Oommen, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Avizel SA (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «AUREA BIOLABS» — Domanda di registrazione n. 15 836 737
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 settembre 2018 nel procedimento R 814/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
disporre il pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/30 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2018 — Brand IP Licensing / EUIPO — Facebook (lovebook)
(Causa T-728/18)
(2019/C 54/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: J. MacKenzie, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Facebook, Inc. (Menlo Park, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo lovebook — Domanda di registrazione n. 9 926 577
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2018 nel procedimento R 2279/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
annullare integralmente la decisione della divisione di opposizione del 24 agosto 2017; |
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— |
respingere l’opposizione; |
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— |
aggiudicare le spese in favore della ricorrente. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/31 |
Ricorso proposto il 12 dicembre 2018 — DQ e a./Parlamento
(Causa T-730/18)
(2019/C 54/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: DQ e altri undici ricorrenti (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza,
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— |
annullare la decisione implicita di rigetto della domanda risarcitoria («decisione impugnata») dei ricorrenti proposta il 13 dicembre 2017 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto; |
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— |
pronunciare l’annullamento, per quanto necessario, della decisione del 12 settembre 2018 che ha respinto il reclamo proposto il 23 maggio 2018 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto; |
|
— |
disporre il risarcimento del danno morale causato da un insieme di atti e di comportamenti del Parlamento che devono essere oggetto di una valutazione complessiva e che i ricorrenti stimano, su riserva di nuova valutazione, nella somma ex aequo et bono di EUR 192 000; |
|
— |
condannare il Parlamento alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati; |
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— |
condannare il convenuto a tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono gli illeciti commessi dal Parlamento nella sua qualità di datore di lavoro, in particolare una violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, una violazione della loro dignità, una violazione della loro vita privata e familiare, una violazione del loro diritto alla tutela del segreto medico e una violazione del loro diritto a condizioni di che rispettino la loro salute, la loro sicurezza e la loro dignità.
I ricorrenti sostengono che i fatti e i comportamenti da essi denunciati costituivano, prima facie, fatti e comportamenti autentici o quantomeno, verosimili che facevano presumere l’esistenza di atti di molestie psicologiche nei loro confronti e concludono per la sussistenza della responsabilità del Parlamento europeo a motivo in particolare della sua passività in occasione del trattamento della loro domanda di assistenza basata sugli articoli 12 e 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/31 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Dalasa / EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea)
(Causa T-732/18)
(2019/C 54/46)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: Rechtsanwältin I. Hödl)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: la ricorrente
Marchio controverso interessato: la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «charantea» — Domanda di registrazione n. 15 485 956
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 ottobre 2018 nel procedimento R 539/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso, riformare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso del 15.10.2018 nel procedimento R 539/2018-4 relativo al procedimento di opposizione n. B 2 758 830 (domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 15 485 956), respingere l’opposizione e ammettere alla registrazione il marchio dell’Unione europea richiesto; |
in subordine
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— |
annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso del 15.10.2018 nel procedimento R 539/2018-4 relativo al procedimento di opposizione n. B 2 758 830 (domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 15 485 956) e rinviare la causa dinanzi all’EUIPO; |
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— |
in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, nonché |
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— |
condannare la parte opponente alla totalità delle spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione d’opposizione e alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/32 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Dalasa/EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea)
(Causa T-733/18)
(2019/C 54/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: I. Hödl, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts (Berlino, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo «charantea» — Domanda di registrazione n. 15 785 801
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 ottobre 2018, nel procedimento R 540/2018- 4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il ricorso, modificare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso del 15 ottobre 2018, R 540/2018- 4, riguardante il procedimento di opposizione n. B 2 815 978 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 785 801), respingere l’opposizione e autorizzare la registrazione del marchio dell’Unione di cui trattasi; in subordine |
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annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso del 15 ottobre 2018, nel procedimento R 540/2018-4 riguardante il procedimento di opposizione n. B 2 815 978 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 785 801) e rinviare la causa dinanzi all’EUIPO; |
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in ogni caso, condannare l’EUIPO alle spese del presente procedimento; |
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condannare la parte opponente a pagare tutte le spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/33 |
Ricorso proposto il 17 dicembre 2018 — Siberia Oriental / UCVV (Siberia)
(Causa T-737/18)
(2019/C 54/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Siberia Oriental BV (‘t Zand, Paesi Bassi) (rappresentante: T. Overdijk, avvocato)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UCVV
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali controversa: privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. EU0404 (Varietà di gigli «Siberia»)
Decisione impugnata: Decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 15 ottobre 2018, nel procedimento A 009/2017
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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ordinare all’UCVV di modificare la data di scadenza nel registro al 30 aprile 2020. |
Motivi invocati
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Violazione delle forme sostanziali; |
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Violazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 2100/94 o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, incluso il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/34 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — Kibelisa / Consiglio
(Causa T-139/17) (1)
(2019/C 54/49)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/34 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — Kampete / Consiglio
(Causa T-140/17) (1)
(2019/C 54/50)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/34 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — Amisi Kumba / Consiglio
(Causa T-141/17) (1)
(2019/C 54/51)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/35 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — Kaimbi/Consiglio
(Causa T-142/17) (1)
(2019/C 54/52)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/35 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — Ilunga Luyoyo / Consiglio
(Causa T-143/17) (1)
(2019/C 54/53)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/35 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — Numbi / Consiglio
(Causa T-144/17) (1)
(2019/C 54/54)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
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11.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 54/35 |
Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — Kanyama / Consiglio
(Causa T-145/17) (1)
(2019/C 54/55)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.