|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
|
2019/C 44/01 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
|
|
|
Corte di giustizia |
|
|
2019/C 44/02 |
||
|
2019/C 44/03 |
||
|
2019/C 44/04 |
||
|
2019/C 44/05 |
||
|
2019/C 44/06 |
||
|
2019/C 44/07 |
||
|
2019/C 44/08 |
Causa C-92/18: Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Repubblica francese / Parlamento europeo |
|
|
2019/C 44/09 |
||
|
2019/C 44/10 |
||
|
2019/C 44/11 |
||
|
2019/C 44/12 |
||
|
2019/C 44/13 |
||
|
2019/C 44/14 |
||
|
2019/C 44/15 |
||
|
2019/C 44/16 |
||
|
2019/C 44/17 |
||
|
2019/C 44/18 |
||
|
2019/C 44/19 |
||
|
2019/C 44/20 |
||
|
2019/C 44/21 |
||
|
2019/C 44/22 |
||
|
|
Tribunale |
|
|
2019/C 44/23 |
||
|
2019/C 44/24 |
||
|
2019/C 44/25 |
||
|
2019/C 44/26 |
||
|
2019/C 44/27 |
||
|
2019/C 44/28 |
||
|
2019/C 44/29 |
||
|
2019/C 44/30 |
||
|
2019/C 44/31 |
||
|
2019/C 44/32 |
||
|
2019/C 44/33 |
||
|
2019/C 44/34 |
||
|
2019/C 44/35 |
||
|
2019/C 44/36 |
||
|
2019/C 44/37 |
||
|
2019/C 44/38 |
||
|
2019/C 44/39 |
||
|
2019/C 44/40 |
||
|
2019/C 44/41 |
||
|
2019/C 44/42 |
||
|
2019/C 44/43 |
||
|
2019/C 44/44 |
||
|
2019/C 44/45 |
||
|
2019/C 44/46 |
||
|
2019/C 44/47 |
||
|
2019/C 44/48 |
||
|
2019/C 44/49 |
||
|
2019/C 44/50 |
||
|
2019/C 44/51 |
||
|
2019/C 44/52 |
||
|
2019/C 44/53 |
||
|
2019/C 44/54 |
||
|
2019/C 44/55 |
||
|
2019/C 44/56 |
||
|
2019/C 44/57 |
||
|
2019/C 44/58 |
||
|
2019/C 44/59 |
||
|
2019/C 44/60 |
||
|
2019/C 44/61 |
||
|
2019/C 44/62 |
||
|
2019/C 44/63 |
||
|
2019/C 44/64 |
||
|
2019/C 44/65 |
||
|
2019/C 44/66 |
||
|
2019/C 44/67 |
||
|
2019/C 44/68 |
||
|
2019/C 44/69 |
||
|
2019/C 44/70 |
||
|
2019/C 44/71 |
||
|
2019/C 44/72 |
||
|
2019/C 44/73 |
||
|
2019/C 44/74 |
||
|
2019/C 44/75 |
||
|
2019/C 44/76 |
||
|
2019/C 44/77 |
||
|
2019/C 44/78 |
||
|
2019/C 44/79 |
||
|
2019/C 44/80 |
||
|
2019/C 44/81 |
||
|
2019/C 44/82 |
||
|
2019/C 44/83 |
||
|
2019/C 44/84 |
||
|
2019/C 44/85 |
||
|
2019/C 44/86 |
||
|
2019/C 44/87 |
||
|
2019/C 44/88 |
||
|
2019/C 44/89 |
||
|
2019/C 44/90 |
||
|
2019/C 44/91 |
||
|
2019/C 44/92 |
||
|
2019/C 44/93 |
||
|
2019/C 44/94 |
||
|
2019/C 44/95 |
||
|
2019/C 44/96 |
||
|
2019/C 44/97 |
||
|
2019/C 44/98 |
||
|
2019/C 44/99 |
||
|
2019/C 44/100 |
||
|
2019/C 44/101 |
||
|
2019/C 44/102 |
||
|
2019/C 44/103 |
Causa T-712/18: Ricorso proposto il 3 dicembre 2018 — Umweltinstitut München/Commissione |
|
|
2019/C 44/104 |
||
|
2019/C 44/105 |
||
|
2019/C 44/106 |
Causa T-719/18: Ricorso proposto il 6 dicembre 2018 — Telemark plus / EUIPO (Telemarkfest) |
|
|
2019/C 44/107 |
Causa T-729/18: Ricorso proposto il 10 dicembre 2018 — El Corte Inglés / EUIPO — Lloyd Shoes (LLOYD) |
|
|
2019/C 44/108 |
Causa T-636/15: Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2018 — Infratel Italia e a. / Commissione |
|
|
2019/C 44/109 |
Causa T-295/17: Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Danpower Baltic/Commissione |
|
|
2019/C 44/110 |
||
|
2019/C 44/111 |
||
|
2019/C 44/112 |
Causa T-730/17: Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2018 — Evropaïki Dynamiki / Commissione |
|
|
2019/C 44/113 |
Causa T-2/18: Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Wirecard / EUIPO — AXA Banque (boon.) |
|
|
2019/C 44/114 |
||
|
2019/C 44/115 |
Causa T-252/18: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2018 — European Anglers Alliance/Consiglio |
|
|
2019/C 44/116 |
Causa T-374/18: Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Labiri / CESE |
|
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 44/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava — Slovacchia) — FENS spol. s r.o. / Slovenská republika — Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(Causa C-305/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d’effetto equivalente - Prelievo sulla trasmissione di energia elettrica prodotta sul territorio nazionale e destinata all’esportazione - Compatibilità di tale normativa con il principio della libera circolazione delle merci))
(2019/C 44/02)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Okresný súd Bratislava
Parti
Ricorrente: FENS spol. s r.o.
Resistente: Slovenská republika — Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Dispositivo
Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede l’applicazione di un onere pecuniario, come quello oggetto del procedimento principale, gravante sulle esportazioni di energia elettrica verso un altro Stato membro o verso un paese terzo unicamente nel caso in cui l’energia elettrica sia stata prodotta sul territorio nazionale.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána / Workplace Relations Commission
(Causa C-378/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento in materia di occupazione - Direttiva 2000/78/CE - Divieto di discriminazione fondata sull’età - Assunzione degli agenti di polizia - Organismo nazionale istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore - Facoltà di disapplicare la legislazione nazionale non conforme al diritto dell’Unione - Primato del diritto dell’Unione))
(2019/C 44/03)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrenti: The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of an Garda Síochána
Convenuta: Workplace Relations Commission
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, e, in particolare, il principio del primato dello stesso, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale un organismo nazionale, istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore, non è competente a decidere di disapplicare una norma di diritto nazionale contraria al diritto dell’Unione.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/3 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Frank Montag / Finanzamt Köln-Mitte
(Causa C-480/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Fiscalità diretta - Imposta sul reddito - Deducibilità dei contributi versati a un ente previdenziale professionale e a un’assicurazione pensionistica privata - Esclusione per i non residenti))
(2019/C 44/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Frank Montag
Convenuto: Finanzamt Köln-Mitte
Dispositivo
|
1) |
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un contribuente non residente, assoggettato, in tale Stato membro, all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale limitato, non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito l’importo dei contributi obbligatori versati a un ente previdenziale professionale, in proporzione alla parte dei redditi soggetti all’imposta in questo Stato membro, quando essi hanno un nesso diretto con l’attività che ha generato tale reddito, mentre un contribuente residente, assoggettato all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale illimitato, può dedurre siffatti contributi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito, nei limiti previsti dal diritto nazionale. |
|
2) |
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un contribuente non residente, assoggettato, in tale Stato membro, all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale limitato, non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito l’importo dei contributi complementari versati a un ente previdenziale professionale e quello dei contributi versati nell’ambito di un’assicurazione pensionistica privata, mentre un contribuente residente, assoggettato all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale illimitato, può dedurre siffatti contributi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito, nei limiti previsti dal diritto nazionale. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL
(Causa C-629/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto dei marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) - Motivi di nullità - Marchio denominativo composto esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Altre caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Impianto di produzione del prodotto - Marchio denominativo costituito da un segno che designa prodotti vitivinicoli e da un nome geografico che costituisce un elemento denominativo della denominazione sociale del titolare del marchio])
(2019/C 44/05)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: J. Portugal Ramos Vinhos SA
Convenuta: Adega Cooperativa de Borba CRL
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un segno denominativo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che designa prodotti vitivinicoli e che include un nome geografico non può essere registrato qualora tale segno contenga, in particolare, un termine che, da un lato, è correntemente utilizzato per designare gli impianti o i locali in cui si svolge il processo di elaborazione di siffatti prodotti e che, dall’altro, costituisce anche uno degli elementi denominativi che compongono la denominazione sociale della persona giuridica che intende ottenere la registrazione di tale marchio.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-672/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Riduzione - Principio di neutralità fiscale))
(2019/C 44/06)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
Il principio di neutralità nonché gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest’ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l’IVA all’acquirente del bene o del servizio, se quest’ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell’importo dell’IVA che questi abbia potuto effettuare.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero della Salute / Hannes Preindl
(Causa C-675/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Direttiva 2005/36/CE - Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili - Poteri di verifica dello Stato membro ospitante))
(2019/C 44/07)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Appellante: Ministero della Salute
Appellato: Hannes Preindl
Dispositivo
|
1) |
Gli articoli 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l’obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. |
|
2) |
L’articolo 21 e l’articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/6 |
Ricorso proposto il 7 febbraio 2018 — Repubblica francese / Parlamento europeo
(Causa C-92/18)
(2019/C 44/08)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, E. de Moustier, B. Fodda, agenti)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni della ricorrente
|
— |
annullare l’ordine del giorno della seduta plenaria del Parlamento europeo del mercoledì 29 novembre 2017 (documento P8_OJ (2017)11-29), nella parte in cui contiene discussioni sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione per l’esercizio 2018, l’ordine del giorno della seduta del giovedì 30 novembre 2017 (documento P8_OJ (2017)11-30), nella parte in cui contiene una votazione seguita da dichiarazioni di voto sul progetto comune di bilancio generale, la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sul progetto comune di bilancio generale (documento P8_TA(2017)0458, P8_TA-PROV(2017)0458 nella versione provvisoria), nonché l’atto con il quale, conformemente alla procedura di cui all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018; |
|
— |
mantenere gli effetti dell’atto con il quale il presidente del Parlamento europeo ha constatato l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, fino a che tale bilancio non sarà definitivamente adottato con un atto conforme ai Trattati, entro un termine ragionevole a partire dalla data della pronuncia della sentenza; |
|
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, il governo francese chiede l’annullamento di quattro atti adottati dal Parlamento europeo nell’ambito dell’esercizio del suo potere di bilancio, nella tornata plenaria aggiuntiva tenutasi il 29 e il 30 novembre a Bruxelles.
Il primo e il secondo atto di cui il governo francese chiede l’annullamento sono gli ordini del giorno delle sedute del Parlamento europeo del mercoledì 29 e del giovedì 30 novembre 2017, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, discussioni in plenaria sul progetto comune di bilancio generale per l’esercizio 2018 e una votazione seguita da dichiarazioni di voto su tale progetto comune di bilancio generale.
Il terzo atto impugnato è la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 sul progetto comune di bilancio generale.
Infine, il governo francese chiede l’annullamento dell’atto con il quale, conformemente all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato l’adozione definitiva del bilancio generale per l’esercizio 2018. Come risulta, in particolare, dal verbale della seduta del Parlamento europeo del giovedì 30 novembre 2017, si tratta della dichiarazione del presidente del Parlamento europeo e poi della firma da parte di quest’ultimo del bilancio generale, avvenute in seguito alla votazione della risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale.
Con il suo motivo unico, il governo francese sostiene che i quattro atti impugnati debbano essere annullati poiché violano il Protocollo n. 6 allegato al TUE e al TFUE e il Protocollo n. 3 allegato al Trattato CEEA, relativi alle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea.
Infatti, sia dai Protocolli sulle sedi delle istituzioni sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Parlamento europeo non può esercitare il potere di bilancio conferitogli dall’articolo 314 TFUE nelle tornate plenarie aggiuntive che si svolgono a Bruxelles, ma deve esercitarlo nelle tornate plenarie ordinarie che si svolgono a Strasburgo.
Tuttavia, dal momento che la legittimità dell’atto del presidente del Parlamento europeo impugnato è contestata, non per la sua finalità o per il suo contenuto, ma unicamente perché tale atto avrebbe dovuto essere adottato in una tornata plenaria ordinaria, a Strasburgo, la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico europeo nonché l’esistenza di importanti motivi di certezza del diritto giustificano, secondo il governo francese, il mantenimento degli effetti giuridici di tale atto fino all’adozione di un nuovo atto conforme ai Trattati.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/7 |
Impugnazione proposta il 22 giugno 2018 da Anthony Andrew King avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 aprile 2018, causa T-810/17, King/ Commissione
(Causa C-412/18 P)
(2019/C 44/09)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Anthony Andrew King (rappresentante: P. McKenna, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 22 novembre 2018, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato che l’impugnazione è irricevibile.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 23 agosto 2018 — Dong Yang Electronics sp. z o.o / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
(Causa C-547/18)
(2019/C 44/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Parti
Ricorrente: Dong Yang Electronics sp. z o.o.
Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se dalla mera circostanza che una società avente sede al di fuori dell’Unione europea sia titolare di una controllata avente sede in Polonia si possa desumere l’esistenza di una stabile organizzazione che esercita un’attività economica in Polonia ai sensi dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE (2) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. |
|
2) |
Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se un terzo soggetto sia tenuto a verificare i rapporti contrattuali tra la società avente sede al di fuori dell’Unione europea e la controllata al fine di stabilire se la prima società abbia una stabile organizzazione in Polonia. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 3 settembre 2018 — Miasto Łowicz / Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki
(Causa C-558/18)
(2019/C 44/11)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Łodzi
Parti
Ricorrente: Miasto Łowicz
Resistente: Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terzo periodo, e con articolo 2 TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, obbligo derivante dalla disposizione succitata, osta a disposizioni idonee a incrementare considerevolmente il rischio che sia violata la garanzia di un procedimento disciplinare indipendente nei confronti dei giudici in Polonia a causa:
|
1) |
dell’influenza politica esercitata sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari, |
|
2) |
dell’insorgenza del rischio che il regime disciplinare sia utilizzato ai fini del controllo politico sul contenuto delle decisioni giudiziarie e |
|
3) |
della possibilità di impiegare elementi di prova ottenuti illecitamente nell’ambito dei procedimenti disciplinari contro i giudici. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 5 settembre 2018 — Procedimento penale a carico di VX, WW, XV
(Causa C-563/18)
(2019/C 44/12)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Imputati nella causa principale
VX, WW, XV
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, obbligo derivante dalla disposizione succitata, osta a disposizioni che annullano le garanzie di un procedimento disciplinare indipendente nei confronti dei giudici in Polonia, in ragione dell’influenza politica sullo svolgimento di detti procedimenti e dell’insorgenza del rischio che il regime disciplinare sia utilizzato ai fini del controllo politico sul contenuto delle decisioni giudiziarie.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 20 settembre 2018 — A. K. / Krajowa Rada Sądownictwa
(Causa C-585/18)
(2019/C 44/13)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: A. K.
Resistente: Krajowa Rada Sądownictwa
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un’autorità nazionale preposta a vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), la quale, in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione europea. |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell’Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 ottobre 2018 — CP / Sąd Najwyższy
(Causa C-624/18)
(2019/C 44/14)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: CP
Resistente: Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che, nel caso della proposizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di un ricorso fondato sulla censura relativa alla violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età nei confronti di un giudice dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, unitamente alla domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, tale organo, al fine di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione mediante l’adozione di un provvedimento provvisorio previsto dal diritto nazionale, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza nella causa in cui è stato proposto il ricorso a una sezione del medesimo organo giurisdizionale, la quale non è operativa a causa della mancata nomina dei giudici che ne fanno parte. |
|
2) |
Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un’autorità nazionale preposta a vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), la quale, in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione europea. |
|
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell’Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 3 ottobre 2018 — DO / Sąd Najwyższy
(Causa C-625/18)
(2019/C 44/15)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: DO
Resistente: Sąd Najwyższy
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che, nel caso della proposizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di un ricorso fondato sulla censura relativa alla violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età nei confronti di un giudice dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, unitamente alla domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, tale organo, al fine di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione mediante l’adozione di un provvedimento provvisorio previsto dal diritto nazionale, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza nella causa in cui è stato proposto il ricorso a una sezione del medesimo organo giurisdizionale, la quale non è operativa a causa della mancata nomina dei giudici che ne fanno parte. |
|
2) |
Se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, istituita ex novo, competente a pronunciarsi su ricorso di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e formata esclusivamente da giudici scelti da un’autorità nazionale preposta a vigilare sull’indipendenza degli organi giurisdizionali (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), la quale, in considerazione del suo modello istituzionale di organizzazione e delle modalità di funzionamento, non offre le garanzie di indipendenza dai poteri legislativo ed esecutivo, è un organo giurisdizionale indipendente ai sensi del diritto dell’Unione europea. |
|
3) |
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19, paragrafo 1, e 2, TUE nonché con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, incompetente a conoscere di una fattispecie, la quale soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione europea per essere considerata quale organo giurisdizionale, dinanzi alla quale è stato proposto il ricorso in una causa relativa ai diritti derivanti dal diritto dell’Unione, deve disapplicare le disposizioni della legge nazionale che escludono la sua competenza in tale causa. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 17 ottobre 2018 — Unitel Sp. z o. o. w Warszawie / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
(Causa C-653/18)
(2019/C 44/16)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Unitel Sp. z o. o. w Warszawie
Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se, alla luce degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (GU 2006, L 347, pag. 1, e successive modifiche; in prosieguo: la «direttiva 2006/112/CE»), nonché dei principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, la corretta prassi nazionale debba consistere nell’applicazione dell’esenzione con diritto a detrazione (in Polonia, l’aliquota dello 0 %), ogniqualvolta siano soddisfatte cumulativamente due condizioni:
|
|
2) |
Se le disposizioni degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità, ostino ad una prassi nazionale consistente nel ritenere non avvenuta una cessione — con la conseguenza che le autorità tributarie negano l’applicazione ad una siffatta operazione dell’esenzione con diritto a detrazione (in Polonia, l’aliquota dello 0 %) — qualora dei beni siano stati incontestabilmente esportati fuori dell’Unione europea e, successivamente all’esportazione, le suddette autorità tributarie abbiano constatato, nell’ambito di un accertamento da esse condotto, che l’acquirente effettivo dei beni non era il soggetto indicato nella fattura, emessa dal soggetto passivo, attestante la cessione, bensì un soggetto diverso, non identificato dalle autorità. |
|
3) |
Se, alla luce degli articoli 146, paragrafo 1, lettere a) e b), e 131, della direttiva 2006/112/CE, nonché dei principi di tassazione dei consumi, di neutralità e di proporzionalità — nell’ipotesi in cui vi siano chiare prove del fatto che i beni hanno lasciato il territorio dell’Unione europea, ma le autorità, in assenza di un destinatario identificato, ritengano non avvenuta la cessione di beni — la corretta prassi nazionale debba consistere nell’applicazione alla cessione di beni dell’aliquota nazionale o se invece si debba ritenere che in una situazione del genere non sussista alcuna operazione imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che il soggetto passivo non ha diritto, ai sensi dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, a detrarre l’imposta pagata a monte sull’acquisto dei beni esportati. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 26 ottobre 2018 — BP / UNIPARTS sarl con sede in Nyon
(Causa C-668/18)
(2019/C 44/17)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: BP
Convenuta: UNIPARTS sarl con sede in Nyon
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il principio dell’inamovibilità dei giudici, che fa parte del principio della tutela giurisdizionale effettiva e del principio dello Stato di diritto, sia violato nel caso in cui il legislatore nazionale abbassi l’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (ad esempio, da 70 a 65 anni) e la nuova età pensionabile più bassa venga applicata ai giudici in servizio, senza lasciare alla sola valutazione del giudice interessato la decisione di beneficiare dell’età pensionabile più bassa. |
|
2) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che che il principio dello Stato di diritto ed il grado di indipendenza necessario a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nelle cause in cui è coinvolto il diritto dell’Unione siano violati qualora, contravvenendo al principio dell’inamovibilità dei giudici, il legislatore nazionale abbassi da 70 a 65 anni la normale età sino alla quale un giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro può svolgere la propria funzione, subordinando la possibilità della sua permanenza in servizio all’autorizzazione discrezionale da parte di un organo del potere esecutivo. |
|
3) |
Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), debba essere interpretato nel senso che costituiscono discriminazione in base all’età l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro e la subordinazione della possibilità di rimanere in servizio di un giudice di tale organo giurisdizionale che ha raggiunto la nuova età pensionabile più bassa all’autorizzazione di un organo del potere esecutivo. |
|
4) |
Se l’articolo 2, l’articolo 9 e l’articolo 11 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che in presenza di una discriminazione in base all’età nei confronti dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, dovuta all’abbassamento della loro età pensionabile da 70 anni, come in precedenza, a 65 anni, tale organo giurisdizionale, nel caso in cui tratti una causa con un collegio giudicante che comprende un giudice interessato dalle conseguenze di tali norme nazionali discriminatorie e che non ha espresso la volontà di beneficiare della nuova età pensionabile, è tenuto, al fine di pronunciarsi sulla questione preliminare relativa alla composizione del collegio giudicante, a rifiutare l’applicazione delle disposizioni nazionali contrarie alla direttiva 2000/78 ed all’articolo 21 della Carta ed a continuare a riunirsi con la partecipazione di tale giudice, qualora tale iniziativa sia la sola maniera efficace per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti attribuiti al giudice dall’ordinamento giuridico dell’Unione. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 6 novembre 2018 — World Comm Trading Gfz SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
(Causa C-684/18)
(2019/C 44/18)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel București
Parti
Ricorrente: World Comm Trading Gfz SRL
Resistente: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), e il principio di neutralità dell’IVA, ostino a una normativa nazionale (o a una prassi amministrativa fondata su una normativa non chiara) che nega a una società il diritto di detrarre l’IVA proporzionalmente al valore dello sconto applicato a cessioni nazionali di beni per il motivo che la fattura fiscale emessa dal fornitore intracomunitario (in qualità di rappresentante di un gruppo economico) registra lo sconto complessivo, concesso tanto per i prodotti intracomunitari quanto per quelli nazionali forniti sulla base dello stesso contratto quadro, ma registrati come acquisti in provenienza dallo Stato membro di riferimento (da un membro del gruppo, con altro codice IVA rispetto a quello della fattura relativa allo sconto). |
|
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di proporzionalità osti a che si neghi al beneficiario il diritto alla detrazione dell’l’IVA proporzionalmente al valore dello sconto concesso globalmente dal fornitore intracomunitario, nell’ipotesi in cui il fornitore locale (membro del medesimo gruppo) abbia cessato l’attività economica e non possa più ridurre la base imponibile delle cessioni mediante l’emissione di una fattura con il proprio codice IVA, ai fini del rimborso della differenza di IVA riscossa in eccesso. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Špecializovaný trestný súd (Slovacchia) il 14 novembre 2018 — Procedimento penale a carico di UL e VM
(Causa C-709/18)
(2019/C 44/19)
Lingua processuale: lo slovacco
Giudice del rinvio
Špecializovaný trestný súd
Imputati nella causa principale
UL e VM
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se sia rispettata in un procedimento penale la regola della presunzione di innocenza, stabilita dall'articolo 3, dall’articolo 4, in combinato disposto con il considerando 16 del preambolo della direttiva (UE) 2016/343 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, qualora un coimputato, che in un processo comune, sulla base della presentata imputazione, dopo l’apertura dell’udienza principale, neghi dinanzi al giudice di avere partecipato al fatto oppure ai fatti imputatigli, dichiarando di essere innocente, e successivamente il giudice, mediante un’ordinanza che non contiene la descrizione del fatto, la sua qualificazione giuridica né una conclusione valutativa del giudice, decida di accettare la dichiarazione di un altro coimputato di essere colpevole per aver commesso il fatto o alcuni dei fatti indicati nell’imputazione, rinunciando così all’assunzione delle prove relative alla sua colpevolezza, e successivamente, dopo l’assunzione delle prove all'udienza principale, il giudice decida sulla presentata imputazione mediante una sentenza comune.
|
|
2) |
Se sia conforme all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto a un processo equo e il diritto di ciascuno a che la sua causa venga esaminata in maniera equa da parte di un giudice indipendente e imparziale, un modus procedendi del giudice in un procedimento comune relativo ad un’imputazione nei confronti di più di un accusato, se il giudice naturale precostituito per legge all’inizio mediante un’ordinanza che non contiene la descrizione del fatto, la sua qualificazione giuridica né una conclusione valutativa del giudice, decida di accogliere la dichiarazione di colpevolezza di quegli accusati che con tale dichiarazione hanno rinunciato al diritto di assumere le prove in contraddittorio e, successivamente, questo stesso giudice, dopo l’assunzione delle prove all’udienza principale, sulla base della presentata imputazione, decida la causa di tutti gli imputati.
|
|
3) |
Se siano rispettati i principi di uguaglianza e dello Stato di diritto di cui all’articolo 2, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte all’autorità giurisdizionale di cui all’articolo 9 e il principio generale dell'Unione che stabilisce il diritto di ciascuno a che la sua causa sia esaminata in maniera equa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, nel caso in cui l’autorità giurisdizionale nazionale, contro la cui decisione non è ammesso un mezzo di ricorso giurisdizionale, decida in contrasto con il parere unificante dell’autorità giurisdizionale nazionale, adottato da quest’ultima su mandato conferitole ai sensi della normativa nazionale a uniformare l’interpretazione delle leggi e degli altri atti normativi di applicazione generale, in quanto necessario per superare la non uniformità della giurisprudenza e a seguito della circostanza che un collegio della Corte suprema si era discostato dal parere legale contenuto nella decisione di un altro collegio della Corte Suprema. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 22 novembre 2018 — Anton van Zantbeek VOF, altra parte nel procedimento: Ministerraad
(Causa C-725/18)
(2019/C 44/20)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrente: Anton van Zantbeek VOF
Altra parte nel procedimento: Ministerraad
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se gli articoli 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 36 dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che introduce una tassa sulle operazioni di borsa, ai sensi degli articoli 120 e 1262 del Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen (Codice belga recante diversi diritti e tasse), e che ha come effetto che il committente belga diventa debitore di detta tassa se l’intermediario è stabilito all’estero. |
|
2) |
Se gli articoli 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 40 dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che introduce una tassa sulle operazioni di borsa, ai sensi degli articoli 120 e 1262 del Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen (Codice belga recante diversi diritti e tasse), e che ha come effetto che il committente belga diventa debitore di detta tassa se l’intermediario è stabilito all’estero. |
|
3) |
Se il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), qualora esso in base alla risposta data alla prima e alla seconda questione pregiudiziale giungesse alla conclusione che gli articoli impugnati violano uno o più obblighi derivanti dalle disposizioni citate in dette questioni, possa mantenere temporaneamente in vigore gli effetti degli articoli 120 e 1262 del Belgisch Wetboek diverse rechten en taksen (Codice belga recante diversi diritti e tasse), al fine di evitare l’incertezza giuridica e di consentire al legislatore di renderli conformi a detti obblighi. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 26 novembre 2018 — IZ / Ryanair DAC
(Causa C-735/18)
(2019/C 44/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Justice de paix du troisième canton de Charleroi
Parti
Ricorrente: IZ
Convenuta: Ryanair DAC
Questioni pregiudiziali
[L]a domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) [è] così formulata:
|
— |
se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che un evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo effettuato da detto aeromobile; |
|
— |
qualora l’evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, debba essere considerato una «circostanza eccezionale», se occorra dedurne che si tratta, per il vettore aereo, di una «circostanza eccezionale» che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; |
|
— |
se dal fatto che lo sciopero sia stato annunciato debba trarsi la conseguenza che l’evento come quello in questione nella controversia in esame, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91; |
|
— |
se, alla luce del considerando 15 del regolamento (CE) n. 261/2004, si debba ritenere che l’evento come quello in discussione nella controversia in esame, ossia lo sciopero dei controllori di volo sul territorio che deve essere attraversato da un aeromobile in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio colpito dallo sciopero per raggiungere un aeroporto situato al di fuori del territorio medesimo, costituisse per il vettore aereo una circostanza eccezionale che non avrebbe potuto essere evitata e l’autorizzasse ad adottare, a titolo di ragionevole misura atta a scongiurare ulteriori cancellazioni, la decisione di cancellare il volo in questione per evitare che il giorno dello sciopero i propri equipaggi non fossero più in grado di effettuare altri voli, in tal modo riducendo al minimo la portata complessiva dei disordini e dei disagi cagionati dallo sciopero all’insieme dei propri passeggeri. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/17 |
Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-627/16, Repubblica ceca/Commissione
(Causa C-742/18 P)
(2019/C 44/22)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018 nella causa T-627/16, Repubblica ceca/Commissione con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso della Repubblica ceca diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (EU) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753] (1), nella parte in cui sono escluse le spese sostenute dalla Repubblica ceca.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
|
— |
annullare il punto 2 del dispositivo e la corrispondente parte della sentenza del Tribunale nella causa T-627/16; |
|
— |
annullare la decisione (EU) 2016/1059 della Commissione nella parte in cui esclude le spese per un importo complessivo di EUR 462 517,83 relative al pagamento unico per superficie, |
|
— |
annullare la decisione (EU) 2016/1059 della Commissione nella parte in cui esclude le spese per un importo complessivo di EUR 636 516,20 relative ad investimenti nel settore vinicolo; e |
|
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione la Repubblica ceca deduce quattro motivi.
Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 (2) in combinato disposto con gli articoli 26 e 31 del regolamento n. 1122/2009 (3). Il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che i controlli in loco sotto forma di telerilevamento e i controlli in loco classici devono mostrare un tasso di errore identico o comparabile. Tale requisito non risulta da nessuna disposizione del diritto dell’Unione o dalla natura delle modalità di indagine considerate. Tutto al contrario, le modalità di scelta dei campioni da verificare in entrambi i metodi variano a tal punto, per ragioni proprie a questi ultimi, che le conclusioni quanto alla loro efficacia non possono essere subordinate ad un tasso d’errore identico o comparabile.
Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che qualora sia rilevata una dichiarazione in eccesso superiore al tasso del 3 %, il campione esaminato deve essere in tutti i casi ampliato fino a che non sia più rilevabile una dichiarazione in eccesso, e ciò anche quando le autorità nazionali, sulla base delle circostanze specifiche della fattispecie in questione, possono essere certe del fatto che non ci possa attendere ulteriori errori nelle dichiarazioni di superficie agricola nelle altre particelle dell’agricoltore considerato.
Il terzo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 112 del regolamento n. 1605/2002 (4), o, rispettivamente, l’articolo 130 del regolamento n. 966/2012 (5). Il Tribunale ha travisato del tutto la sostanza della controversia tra la Repubblica ceca della Commissione ed è incorso in un errore di diritto nel concludere che la rettifica imposta riguardava esclusivamente il finanziamento retroattivo degli investimenti effettuati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno. Nel quadro dell’indagine di cui trattasi la Commissione ha infatti contestato ogni finanziamento retroattivo di investimenti nel settore vinicolo. Il Tribunale è pertanto incorso in errore allorché non ha esaminato in alcun modo gli argomenti della Repubblica ceca secondo cui il finanziamento retroattivo di investimenti effettuati dopo l’approvazione del programma nazionale di sostegno era conforme al diritto dell’Unione.
Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 in combinato disposto con gli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008 (6) e l’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006 (7), o, rispettivamente, l’articolo 25 del regolamento n. 65/2011 (8). La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che nel periodo considerato avrebbe dovuto essere controllato in loco il 100 % degli investimenti realizzati nel settore vinicolo, sebbene l’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008, mediante rinvio espresso all’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006, consenta di effettuare un controllo meramente a campione degli investimenti realizzati.
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
(3) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU 2008, L 170, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2006, L 368, pag. 74).
(8) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).
Tribunale
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/19 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 –Saleh Thabet e a./Consiglio
(Cause T-274/16 e T-275/16) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto - Congelamento dei beni - Scopi - Criteri di inserimento delle persone interessate - Proroga dell’inserimento dei ricorrenti sull’elenco delle persone interessate - Base di fatto - Eccezione di illegittimità - Base giuridica - Proporzionalità - Diritto a un processo equo - Presunzione di innocenza - Principio di buona amministrazione - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»))
(2019/C 44/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente nella causa T-274/16: Suzanne Saleh Thabet (Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, M. Rushton e C. Enderby Smith, solicitors)
Ricorrenti nella causa T-275/16: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Cairo), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Cairo), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Cairo), Khadiga Mahmoud El Gammal (Cairo) (rappresentanti: B. Kennelly, J. Pobjoy, G. Martin, M. Rushton e C. Enderby Smith)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou e M. Veiga, poi S. Kyriakopoulou e J. Kneale, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2016, L 74, pag. 40), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2017, L 76, pag. 22) e, in terzo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2017, L 76, pag. 10), nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.
Dispositivo
|
1) |
Le cause T–274/16 e T–275/16 sono riunite ai fini della presente sentenza. |
|
2) |
I ricorsi sono respinti. |
|
3) |
La sig.ra Suzanne Saleh Thabet, i sig.ri Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, le sig.re Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh e Khadiga Mahmoud El Gammal sono condannati alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/20 |
Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018 — VG / Commissione
(Causa T-314/16 e T-435/16) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti e informazioni relativi a una decisione della Commissione di porre fine a una “lettera di intesa e di adesione al Team Europe” - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela della vita privata e alla protezione degli individui - Protezione dei dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Diniego di trasferimento - Articoli 7, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali - Responsabilità extracontrattuale»])
(2019/C 44/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VG, in qualità di erede universale di MS (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, in seguito L. Levi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e A. Simon, in seguito F. Clotuche-Duvieusart e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 2 febbraio e del 19 aprile 2016, recanti rigetto della domanda di accesso di MS a documenti che lo riguardavano, nonché del 16 giugno 2016, recante rigetto della sua domanda volta ad ottenere il trasferimento dei dati personali che lo riguardavano contenuti nei documenti oggetto di tale domanda di accesso, e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito da MS a causa di tale diniego di accesso e di trasferimento.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Commissione europea del 16 giugno 2016, che respinge la richiesta di MS di trasferirgli taluni dati personali, è annullata. |
|
2) |
La Commissione è condannata a pagare a VG, in qualità di erede universale di MS, un importo di EUR 5 000. |
|
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
4) |
VG e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/21 |
Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2018 — Bristol-Myers Squibb Pharma / Commissione e EMA
(Causa T-329/16) (1)
([«Medicinali per uso umano - Medicinali orfani - Decisione di revoca della qualifica di medicinale orfano dell’Elotuzumab - Decisione che dichiara che i criteri per la qualifica non erano più soddisfatti - Autorizzazione di immissione in commercio del medicinale per uso umano Empliciti (Elotuzumab) - Articolo 5, paragrafo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 141/2000 - Articolo 5, paragrafo 8, del regolamento n. 141/2000 - Obbligo di motivazione»])
(2019/C 44/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (Uxbridge, Regno Unito) (rappresentanti: P. Bogaert e B. Van Vooren, avvocati, e B. Kelly, solicitor)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e K. Petersen, agenti) e Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: N. Rampal Olmedo, M. Tovar Gomis e T. Jabłoński e S. Drosos, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento di un atto della Commissione che cancella l’Elotuzumab dal registro comunitario dei medicinali orfani per uso umano o di un eventuale atto della Commissione o dell’EMA che stabilisce che l’Elotuzumab non soddisfaceva più i criteri per l’assegnazione della qualifica di medicinale orfano al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Empliciti (Elotuzumab), in forza del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU 2000, L 18, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Commissione europea è condannata all’integralità delle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/21 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Spagna/Commissione
(Causa T-459/16) (1)
([«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Carenze del SIGC - Pascoli permanenti - Rischio per il fondo - Documento VI/5330/97 - Articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 - Articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 - Articolo 137 del regolamento n. 73/2009 - Rettifiche forfettarie del 25 % e del 10 %»])
(2019/C 44/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou, successivamente I. Galindo Martín, N. Ruiz García e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 173, pag. 59).
Dispositivo
|
1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata nella parte riguardante la rettifica finanziaria imposta al Regno di Spagna, nei limiti in cui essa impone
|
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/22 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2018 — Janoha e a./ Commissione europea
(Causa T-517/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Riforma dello Statuto del 1o gennaio 2014 - Articolo 6 dell’allegato X dello Statuto - Nuove disposizioni relative alla concessione dei giorni di ferie applicabili ai funzionari in servizio in un paese terzo - Eccezione di illegittimità - Articolo 10, secondo comma, dello Statuto - Articoli 7 e 33 della Carta dei diritti fondamentali - Parità di trattamento - Diritti quesiti - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Sviamento di potere»))
(2019/C 44/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Andrea Janoha (Christ Church, Barbados) e le altre 5 parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: O. Mader, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e A.-C. Simon, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento delle decisioni che riducono il numero dei giorni di ferie annuali dei ricorrenti a decorrere dal 2014.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Andrea Janoha e gli altri agenti contrattuali della Commissione europea, i cui nomi figurano in allegato, sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. |
|
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 388 del 3.11.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-86/14 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1o.9.2016).
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/23 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2018 — Carreras Sequeros e a./Commissione
(Causa T-518/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari e agenti contrattuali - Riforma dello Statuto del 1o gennaio 2014 - Articolo 6 dell’allegato X dello Statuto - Nuove disposizioni relative al congedo annuale applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo - Eccezione di illegittimità - Finalità del congedo annuale»))
(2019/C 44/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Francisco Carreras Sequeros (Addis-Abeba, Etiopia) e cinque altri ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e A.-C. Simon, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e E. Taneva, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente da M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni che hanno ridotto il numero di giorni di congedo annuale dei ricorrenti a partire dall’anno 2014.
Dispositivo
|
1) |
Le decisioni recanti riduzione nel 2014 del numero di giorni di congedo annuale del sig. Francisco Carreras Sequeros e degli altri funzionari o agenti della Commissione europea i cui nominativi figurano in allegato sono annullate. |
|
2) |
La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Carreras Sequeros e dagli altri funzionari o agenti della Commissione i cui nominativi figurano in allegato. |
|
3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese. |
(1) GU C 7 del 12.1.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-88/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/24 |
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2018 — Schneider / EUIPO
(Causa T-560/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Riorganizzazione interna dei servizi dell’EUIPO - Riassegnazione - Base giuridica - Articolo 7 dello Statuto - Interesse del servizio - Modifica sostanziale delle mansioni - Equivalenza degli impieghi - Sanzione dissimulata - Sviamento di potere - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione»))
(2019/C 44/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gregor Schneider (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 2 ottobre 2014, di riassegnare il ricorrente dal dipartimento «Cooperazione internazionale e questioni giuridiche» al dipartimento «Operazioni» di tale organismo.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Gregor Schneider è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
(1) GU C 328 del 5.10.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-116/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/24 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Janssen-Cases/Commissione
(Causa T-688/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Reclutamento - Avviso di posto vacante - Mediatore della Commissione - APN competente - Delega di competenza - Procedura - Consultazione del comitato del personale - Responsabilità»))
(2019/C 44/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mercedes Janssen-Cases (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente J.N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Berardis Kayser e G. Berscheid, successivamente G. Berscheid et L. Radu Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 15 giugno 2016, recante nomina di W a mediatore della Commissione, e della nota del 16 giugno 2016, con cui la Commissione ha informato la ricorrente dell’esito della procedura di selezione e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della Commissione europea del 15 giugno 2016, recante nomina di W come mediatore della Commissione, e la nota del 16 giugno 2016, con la quale la Commissione ha informato la sig.ra Mercedes Janssen-Cases dell’esito della procedura di selezione per tale posto sono annullate. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/25 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — ARFEA/Commissione
(Causa T-720/16) (1)
((«Aiuti di Stato - Compensazione retroattiva per un servizio pubblico accordata dalle autorità italiane - Servizio di trasporto regionale di passeggeri a mezzo autobus fornito tra il 1997 e il 1998 sulla base di concessioni - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Sentenza Altmark - Applicazione ratione temporis delle disposizioni di diritto sostanziale»))
(2019/C 44/31)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Aziende Riunite Filovie ed Autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Italia) (rappresentanti: M. Chiti, V. Angiolini e L. Formilan, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati e D. Recchia, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2084 della Commissione, del 10 giugno 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di Arfea (GU 2016, L 321, pag. 57).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Aziende Riunite Filovie ed Autolinee Srl (ARFEA) è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/26 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Di Bernardo / Commissione
(Causa T-811/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale - Mancata iscrizione nell’elenco di riserva - Obbligo di motivazione - Esperienza professionale - Responsabilità»))
(2019/C 44/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale per esami EPSO/AST-SC/03/15, del 10 agosto 2016, di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado SC 1 nel settore del supporto ai servizi finanziari e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale per esami EPSO/AST-SC/03/15, del 10 agosto 2016, di non iscrivere il sig. Danilo Di Bernardo nell’elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado SC 1 nel settore del supporto ai servizi finanziari è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
|
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/26 |
Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018 — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlamento
(Causa T-829/16) (1)
([«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che dichiara inammissibili determinate spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’esercizio finanziario 2015 - Diritto a una buona amministrazione - Certezza del diritto - Regolamento (CE) n. 2004/2003 - Divieto di finanziamento indiretto di un partito politico nazionale»])
(2019/C 44/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Parigi, Francia) (rappresentante: A. Varaut, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Alves, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 12 settembre 2016, che dichiara inammissibili determinate spese ai fini di una sovvenzione per l’esercizio finanziario 2015.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il Mouvement pour une Europe des nations et des libertés si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/27 |
Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2018 — Falcon Technologies International / Commissione
(Causa T-875/16) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Rapporto di valutazione di un organismo notificato ai sensi della normativa in materia di certificazione di conformità CE di dispositivi medici - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Obbligo di procedere a un esame concreto e individuale - Interesse pubblico prevalente - Diniego di accesso parziale»])
(2019/C 44/34)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: R. Sciaudone e G. Arpea, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6722 final della Commissione, del 14 ottobre 2016, che nega alla ricorrente l’accesso al documento DG (Santé) 2015-7552.
Dispositivo
|
1) |
La decisione C(2016) 6722 final della Commissione, del 14 ottobre 2016, è annullata, nella parte in cui ha negato un accesso parziale al documento DG (Santé) 2015-7552. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Falcon Technologies International LLC e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/28 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Portogallo/Commissione
(Causa T-31/17) (1)
([«FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche - Articolo 12, lettera c), del regolamento (CE) n. 247/2006 - Assistenza tecnica - Azioni di controllo - Garanzie procedurali - Legittimo affidamento»])
(2019/C 44/35)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e A. Tavares de Almeida, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rechena e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/2018 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 312, pag. 26), nella parte in cui esclude da detto finanziamento, per quanto riguarda la Repubblica portoghese, le somme di EUR 460 202,73 e di EUR 200 000 (voce di bilancio 6701).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/28 |
Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2018 — Sumner / Commissione
(Causa T-152/17) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione contro l’Irlanda - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale - Interesse pubblico prevalente»))
(2019/C 44/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Loreto Sumner (Leixlip, Irlanda) (rappresentanti: J. MacGuill e E. Martin-Vignerte, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e M. Konstantinidis, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Irlanda (rappresentanti: inizialmente A. Joyce e L. Williams, poi A. Joyce, M. Browne e G. Hodge, agenti, assistiti da A. Carroll, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 247 final della Commissione, del 13 gennaio 2017, che nega l’accesso ai documenti relativi al procedimento per inadempimento 2014/4131 avviato contro l’Irlanda, concernente l’applicazione della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La sig.ra Loreto Sumner è condannata alle spese. |
|
3) |
L’Irlanda sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/29 |
Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2018 — Le Pen / Parlamento
(Causa T-161/17) (1)
((«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate - Competenza del segretario generale - Diritti della difesa - Legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento - Sviamento di potere - Errore di fatto - Proporzionalità»))
(2019/C 44/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: inizialmente M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, poi M. Ceccaldi e infine R. Bosselut, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: G. Corstens e S. Seyr, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 6 gennaio 2017 relativa al recupero presso la ricorrente della somma di EUR 41 554 indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare e della nota di addebito corrispondente dell’11 gennaio 2017.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La sig.ra Marion Le Pen è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/30 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Out of the blue/EUIPO — Dubois e MFunds USA (FUNNY BANDS)
(Causa T-214/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FUNNY BANDS - Impedimenti alla registrazione assoluti - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 44/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Out of the blue KG (Lilienthal, Germania) (rappresentanti: G. Hasselblatt, V. Töbelmann e A. Zarm, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl, J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Frédéric Dubois (Lasne, Belgio) e MFunds USA LLC (Miami Beach, Florida, Stati Uniti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2017 (procedimento R 1081/2016-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Out of the blue, e, dall’altro, il sig. Frédéric Dubois e la MFunds USA.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 gennaio 2017 (procedimento R 1081/2016-2), è annullata nella parte in cui rigetta il ricorso contro la decisione della divisione d’annullamento che respinge la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea denominativo FUNNY BANDS per i «metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materiali o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici; anelli [gioielleria]; anelli (gioielleria); braccialetti [gioielleria]; collane [gioielleria]; portachiavi di fantasia» appartenenti alla classe 14, i «caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; tubi flessibili non metallici; anelli di gomma; gomma grezza o semilavorata; cordoni di gomma» appartenenti alla classe 17 e i «servizi di vendita all'ingrosso e al dettaglio di metalli preziosi e loro leghe e articoli in queste materie o placcati, articoli di gioielleria, bigiotteria, anelli a fascetta [gioielleria], anelli [gioielleria], braccialetti [gioielleria], collane [gioielleria], caucciù, guttaperca, gomma, e articoli in queste materie, tubi flessibili non metallici» appartenenti alla classe 35. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/31 |
Sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2018 — Campbell / Commissione
(Causa T-312/17) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione contro la Repubblica di Lituania - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale - Interesse pubblico prevalente»))
(2019/C 44/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Liam Campbell (Dundalk, Irlanda) (rappresentanti: J. MacGuill e E. Martin-Vignerte, solicitors)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 2448 final della Commissione, del 7 aprile 2017, che nega l’accesso ai documenti relativi al procedimento per inadempimento 2013/0406 avviato contro la Repubblica di Lituania, concernente l’applicazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Liam Campbell e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/31 |
Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018 — Hebberecht/SEAE
(Causa T-315/17) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - SEAE - Assegnazione - Posto di capo delegazione dell’Unione europea presso l’Etiopia - Decisione di diniego di proroga dell’assegnazione - Interesse del servizio - Obbligo di motivazione - Parità di trattamento»))
(2019/C 44/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Chantal Hebberecht (Fourmies, Francia) (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE intesa, da un lato, all’annullamento della decisione del SEAE comunicata alla ricorrente il 3 febbraio 2017 che ha respinto il reclamo di quest’ultima diretto contro la decisione del SEAE di non prorogare la sua assegnazione al posto di capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia e, dall’altro, al risarcimento del preteso danno morale subito dalla ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
La decisione del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) del 30 giugno 2016 recante rigetto della domanda della sig.ra Chantal Hebberecht di prorogare di un anno la sua assegnazione quale capo delegazione dell’Unione europea in Etiopia è annullata. |
|
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
Il SEAE è condannato alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/32 |
Sentenza del Tribunale 29 novembre 2018 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)
(Causa T-372/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo LV POWER ENERGY DRINK - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore LV - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) - Decisioni anteriori dell’EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore»])
(2019/C 44/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bee-Fee Group Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: L. Karpierz, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Louis Vuitton Malletier e la Bee-Fee Group.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2017 (procedimento R 906/2016-4) è annullata. |
|
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier. |
|
3) |
La Bee-Fee Group Ltd sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/33 |
Sentenza del Tribunale 29 novembre 2018 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)
(Causa T-373/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore LV - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) - Decisioni anteriori dell’EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore»])
(2019/C 44/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fulia Trading Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Karpierz, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 1567/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Louis Vuitton Malletier e la Fulia Trading.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 marzo 2017 (procedimento R 1567/2016 4)) è annullata. |
|
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier. |
|
3) |
Fulia Trading Ltd sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Louis Vuitton Malletier. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/34 |
Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2018 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)
(Causa T-416/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fino Cyprus Halloumi Cheese - Marchio dell’Unione europea collettivo denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento alla registrazione relativo - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 44/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Papouis Dairies Ltd (Nicosia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 20 aprile 2017 (procedimento R 2759/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Papouis Dairies.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 20 aprile 2017 (procedimento R 2759/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Papouis Dairies è annullata. |
|
2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese della Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi. |
|
3) |
La Papouis Dairies sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/35 |
Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2018 — Cipro / EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)
(Causa T-417/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fino Cyprus Halloumi Cheese - Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI - Rigetto dell’opposizione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Somiglianza dei segni]»)
(2019/C 44/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2017 (procedimento R 2650/2014-4) relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 aprile 2017 (procedimento R 2650/2014-4) relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies Ltd è annullata. |
|
2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Cipro. |
|
3) |
La Papouis Dairies sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/35 |
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Shindler e a./Consiglio
(Causa T-458/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Accordo volto a definire le modalità del recesso - Articolo 50 TUE - Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati con il Regno Unito per concludere tale accordo - Cittadini del Regno Unito che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione - Atto preparatorio - Atto non impugnabile - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»))
(2019/C 44/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Harry Shindler e a. (Porto d'Ascoli, Italia) e le altre 12 parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE, Euratom) del Consiglio del 22 maggio 2017, che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (documento XT 21016/17), ivi compreso l’allegato di tale decisione, che stabilisce le direttive per negoziare detto accordo (documento XT 21016/17 ADD 1 REV 2).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
|
2) |
Non occorre più statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea. |
|
3) |
Il sig. Harry Shindler e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sopportano le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
|
4) |
La Commissione sopporta le proprie spese afferenti all’istanza d’intervento. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/36 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — WL/ERCEA
(Causa T-493/17) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Indagine amministrativa - Prolungamento del periodo di prova - Atto preparatorio - Licenziamento - Notifica del licenziamento mediante messaggio di posta elettronica - Termine per la presentazione del reclamo - Dies a quo - Irricevibilità - Rispetto delle forme sostanziali - Decisione di licenziamento all’esito del periodo di prova - Cessazione del rapporto di fiducia - Responsabilità - Domanda di udienza formulata nell’atto introduttivo del ricorso e non reiterata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura»))
(2019/C 44/46)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: WL (rappresentante: F. Elia, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (rappresentanti: F. Sgritta e M. Chacón Mohedano, agenti, assistite da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in primo luogo, all’annullamento della decisione di licenziamento dell’ERCEA comunicata oralmente alla ricorrente il 10 gennaio 2017, all’immediato ripristino del rapporto di lavoro e alla condanna dell’ERCEA al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate; in secondo luogo, all’annullamento della decisione dell’ERCEA del 28 ottobre 2016 recante prolungamento del periodo di prova della ricorrente e all’accertamento dell’inesistenza di tale periodo di prova a partire dal 1o novembre 2016; in terzo luogo, all’annullamento degli atti dell’indagine amministrativa effettuata dall’Ufficio d’indagine e di disciplina della Commissione (IDOC) e della relazione di tale indagine datata 7 novembre 2016, nonché alla condanna dell’ERCEA alla cancellazione dell’indagine amministrativa dal sistema informatico di gestione del personale e da qualsivoglia altra banca dati presente nelle istituzioni dell’Unione europea; in quarto luogo, all’annullamento della decisione di licenziamento dell’ERCEA datata 22 dicembre 2016 e pervenuta alla ricorrente il 24 gennaio 2017, all’immediato ripristino del rapporto di lavoro e alla condanna dell’ERCEA al risarcimento del danno costituito dalle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla pubblicazione della sentenza, oppure, in assenza di reintegrazione nel posto di lavoro, alla condanna dell’ERCEA al risarcimento del danno consistente nella perdita degli stipendi fino alla scadenza del contratto e pari ad EUR 39 000, e, in quinto luogo, ed in ogni caso, alla condanna dell’ERCEA al pagamento a favore della ricorrente della somma di EUR 300 000, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa, a titolo di risarcimento per la grave lesione dell’immagine e della reputazione personale e professionale della ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
WL è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/37 |
Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Sata/EUIPO EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistola a spruzzo)
(Causa T-651/17) (1)
([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una pistola a spruzzo - Disegni o modelli comunitari anteriori - Motivo di nullità - Utente informato - Grado di libertà del creatore - Carattere individuale - Saturazione dello stato dell’arte - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Utilità del ricorso alla fase orale del procedimento - Articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 - Obbligo di motivazione - Articolo 62 del regolamento n. 6/2002»])
(2019/C 44/47)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentanti: K. Manhaeve e G. Glas, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd (Zhejiang, Cina)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2017 (procedimento R 914/2016-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zhejiang Auarita Pneumatic Tools e la Sata.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Sata GmbH & Co. KG è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/38 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi)
(Causa T-681/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Khadi - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001] - Marchio che presenta distintivi, emblemi o stemmi - Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento 2017/1001] - Assenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento no 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])
(2019/C 44/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (rappresentanti: J. Guise, N. Rose e V. Ellis, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente M. Rajh e D. Walicka, successivamente M. Rajh e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: BNP Best Natural Products GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Kloth e R. Briske, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 30 giugno 2017 (procedimento R 2083/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Khadi and Village Industries Commission e la BNP Best Natural Products.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Khadi and Village Industries Commission è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/39 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen)
(Causa T-682/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo khadí Naturprodukte aus Indíen - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimenti alla registrazione assoluti - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001] - Assenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento no 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])
(2019/C 44/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (rappresentanti: J. Guise, N. Rose e V. Ellis, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente M. Rajh e D. Walicka, successivamente M. Rajh e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: BNP Best Natural Products GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Kloth e R. Briske, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 12 luglio 2017 (procedimento R 2085/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Khadi and Village Industries Commission e la BNP Best Natural Products.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Khadi and Village Industries Commission è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/40 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Khadi and Village Industries Commission / EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)
(Causa T-683/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Khadi Ayurveda - Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimenti alla registrazione assoluti - Marchio che può indurre in errore il pubblico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento 2017/1001] - Assenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»])
(2019/C 44/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, India) (rappresentanti: J. Guise, N. Rose e V. Ellis, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente M. Rajh e D. Walicka, successivamente M. Rajh e H. O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: BNP Best Natural Products GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Kloth e R. Briske, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 12 luglio 2017 (procedimento R 2086/2016-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Khadi and Village Industries Commission e la BNP Best Natural Products.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Khadi and Village Industries Commission è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/41 |
Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2018 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
(Causa T-702/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Papouis Halloumi - Marchio dell’Unione europea collettivo denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento alla registrazione relativo - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 44/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Papouis Dairies Ltd (Nicosia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 agosto 2017 (procedimento R 2782/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Papouis Dairies.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 3 agosto 2017 (procedimento R 2782/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi e la Papouis Dairies Ltd è annullata. |
|
2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese della Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi. |
|
3) |
La Papouis Dairies sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/42 |
Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2018 — Cipro/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
(Causa T-703/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Papouis Halloumi - Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI - Impedimento alla registrazione relativo - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 44/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Papouis Dairies Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 3 agosto 2017 (procedimento R 2924/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 3 agosto 2017 (procedimento R 2924/2014-4), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Repubblica di Cipro e la Papouis Dairies Ltd è annullata. |
|
2) |
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese della Repubblica di Cipro. |
|
3) |
La Papouis Dairies sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/43 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — The Vianel Group / EUIPO — Viania Dessous (VIANEL)
(Causa T-724/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo VIANEL - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VIANIA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 44/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Vianel Group LLC (Dover, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: V. Perrichon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Sipos et D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Viania Dessous GmbH (Mössingen, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2017 (procedimento R 285/2017-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Viania Dessous e The Vianel Group.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
The Vianel Group LLC è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/43 |
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Septona / EUIPO — Intersnack Group (welly)
(Causa T-763/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo welly - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori Kelly’s e Kelly’s www.kellys.eu CHIPS - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2019/C 44/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Septona AVEE (Oinofyta, Grecia) (rappresentante: V. Wellens, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2017 (procedimento R 1525/2016-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Intersnack Group e la Septona.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 luglio 2017 (procedimento R 1525/2016-1) è annullata. |
|
2) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/44 |
Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2018 — H2O Plus/EUIPO (H 2 O+)
(Causa T-824/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo H 2 O+ - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 44/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: H2O Plus LLC (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e F. Kerl, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente S. Palmero Cabezas e D. Walicka, poi S. Palmero Cabezas e H. O’Neill, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2017 (procedimento R 499/2017-1), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo H 2 O+.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La H2O Plus LLC è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/45 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — TeamBank/EUIPO — Fio Systems (FYYO)
(Causa T-826/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FYYO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FIO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 44/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (Norimberga, Germania) (rappresentanti: D. Terheggen e H. Lindner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fio Systems AG (Leipzig, Germania) (rappresentante: S. Hänsel, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 novembre 2017 (procedimento R 2337/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fio Systems e la TeamBank Nürnberg.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La TeamBank AG Nürnberg è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/45 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)
(Causa T-9/18) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STRAIGHTFORWARD BANKING - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 44/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Addiko Bank AG (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Seling, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 ottobre 2017 (procedimento R 1090/2017-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo STRAIGHTFORWARD BANKING come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Addiko Bank AG è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/46 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIVIA)
(Causa T-59/18) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FEMIVIA - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore FEMIBION INTIMA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 44/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2017 (procedimento R 280/2017-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Merck e l’Endoceutics.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
L’Endoceutics, Inc. è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/47 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — AB Mauri Italy/EUIPO — Lesaffre (FERMIN)
(Causa T-78/18) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FERMIN - Marchi internazionale e Benelux denominativi anteriori FERMIPAN - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 44/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: AB Mauri Italy SpA (Casteggio, Italia) (rappresentanti: B. Brandreth, avvocato, e G. Hussey, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Bonne e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Lesaffre et Cie (Parigi, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 (procedimenti riuniti R 2027/2016-4 e R 2254/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra AB Mauri Italy e la Lesaffre et Cie.
Dispositivo
|
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 (procedimenti riuniti R 2027/2016-4 e R 2254/2016-4), è annullata per la parte in cui essa ha respinto, per mancanza di somiglianza con il «lievito», compreso nella classe 30, l’opposizione alla registrazione del marchio denominativo FERMIN con riferimento a taluni prodotti della stessa classe, vale a dire «miscele per prodotti da forno; miscele per prodotti da forno (miscele per panificazione pronte per l'uso); preparazioni a base di lievito per dolci e pasta per pizza». |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla AB Mauri Italy SpA. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/47 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Cheverny Investments / Commissione
(Causa T-585/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cheverny Investments Ltd (St. Julians, Malta) (rappresentanti: H. Prinz zu Hohenlohe-Langenburg, R. Staab e S. Rasch, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo di statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cheverny Investments Ltd. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sosterrà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/48 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Oppenheim / Commissione
(Causa T-586/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sal. Oppenheim jr. & Cie AG & Co. KGaA (Colonia, Germania) (rappresentanti: inizialmente W. Deselaers, J. Brückner e M. Haisch, quindi T. Bernard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam e M. Noll-Ehlers, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Noll-Ehlers e infine R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sal. Oppenheim jr. & Cie AG & Co. KGaA. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/49 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Wagon Automotive Nagold / Commissione
(Causa T-610/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wagon Automotive Nagold GmbH (Nagold, Germania) (rappresentanti: inizialmente T. Hackemann e H. Horstkotte, quindi T. Hackemann e F. von Bredow, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Wagon Automotive Nagold GmbH. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/50 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Treofan Holdings e Treofan Germany / Commissione
(Causa T-612/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Treofan Holdings GmbH (Raunheim, Germania), Treofan Germany GmbH & Co. KG (Neunkirchen, Germania) (rappresentante: J de Weerth, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Treofan Holdings GmbH e dalla Treofan Germany GmbH & Co. KG . |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/50 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — VMS Deutschland / Commissione
(Causa T-613/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VMS Deutschland Holdings GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: inizialmente D. Pohl, G. Burwitz, M. Maier e P. Werner, quindi D. Pohl e G. Burwitz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla VMS Deutschland Holdings GmbH. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/51 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — CB / Commissione
(Causa T-619/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente CB (rappresentanti: inizialmente T. Hackemann e H. Horstkotte, quindi T. Hackemann e F. von Bredow, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam e M. Noll-Ehlers, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Noll-Ehlers e infine R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da CB. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/52 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — SiNN / Commissione
(Causa T-621/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca concernente il riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento ad opera della Corte dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: SiNN GmbH, già SinnLeffers GmbH (Hagen, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Rupp e H. Wunderlich, quindi H. Wunderlich e T. Engelmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, quindi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, quindi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SiNN GmbH. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/53 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Sky Deutschland e Sky Deutschland Fernsehen/Commissione
(Causa T-626/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca relativa al riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/67)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Sky Deutschland GmbH, già Sky Deutschland AG (Unterföhring, Germania), e Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (Unterföhring) (rappresentanti: inizialmente A. Cordewener, F. Kutt e C. Jehke, poi F. Kutt e C. Jehke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam e M. Noll-Ehlers, poi R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Noll-Ehlers e infine R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, poi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sky Deutschland GmbH e dalla Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/53 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — ATMvision/Commissione
(Causa T-627/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca relativa al riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ATMvision AG (Salem, Germania) (rappresentanti: inizialmente A. Cordewener, F. Kutt e C. Jehke, poi F. Kutt e C. Jehke, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche, M. Adam e M. Noll-Ehlers, poi R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Noll-Ehlers e infine R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, poi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ATMvision AG. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/54 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Biogas Nord/Commissione
(Causa T-628/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca relativa al riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/69)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Biogas Nord AG (Bielefeld, Germania) (rappresentante: C. Birkemeyer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, poi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, poi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Biogas Nord AG. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/55 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Biogas Nord Anlagenbau/Commissione
(Causa T-629/11) (1)
([«Aiuti di Stato - Normativa tributaria tedesca relativa al riporto delle perdite agli esercizi fiscali futuri (Sanierungsklausel) - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Annullamento dell’atto impugnato da parte della Corte - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»])
(2019/C 44/70)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Biogas Nord Anlagenbau GmbH (Bielefeld, Germania) (rappresentante: C. Birkemeyer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente R. Lyal, T. Maxian Rusche e M. Adam, poi R. Lyal, T. Maxian Rusche e K. Blanck, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, K. Petersen e R. Kanitz, poi T. Henze, R. Kanitz e K. Stranz e infine T. Henze, R. Kanitz e S. Eisenberg, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel (GU 2011, L 235, pag. 26).
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Biogas Nord Anlagenbau GmbH. |
|
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/56 |
Ordinanza del Tribunale del 16 novembre 2018 — OT / Commissione
(Causa T-552/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Candidatura al posto di direttore dell’OEDT - Rigetto della candidatura - Parere del CCN - Atto non impugnabile - Irricevibilità manifesta»))
(2019/C 44/71)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: OT (rappresentante: D. Sobor, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Simonetti e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, ad annullare «la decisione della [Commissione], del 26 settembre 2014, che respinge la [sua] candidatura (…) al posto di direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze» (OEDT) e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente sostiene di aver subito.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
OT è condannata alle spese. |
(1) GU C 383 del 17.10.2016 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-75/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/56 |
Ordinanza del Tribunale del 16 novembre 2018 — OT / Commissione
(Causa T-576/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Candidatura al posto di direttore dell’OEDT - Rigetto della candidatura - Litispendenza - Rigetto di una domanda di assistenza - Carenza di interesse ad agire - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente non fondato»))
(2019/C 44/72)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: OT (rappresentante: D. Sobor, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Simonetti e G. Gattinara agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, ad annullare, in primo luogo «la decisione della [Commissione], del 26 settembre 2014, che respinge la [sua] candidatura (…) al posto di direttore dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze» (OEDT); in secondo luogo la decisione del 9 aprile 2015, con cui la Commissione ha respinto il suo reclamo avverso tale decisione e la domanda di assistenza, e in terzo luogo la decisione del 22 ottobre 2015, con cui la Commissione ha respinto il suo reclamo contro il rigetto della sua domanda si assistenza, e, dall’altro lato, al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente sostiene di aver subìto.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
OT è condannata alle spese. |
(1) GU C 383 del 17.10.2016 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-4/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea in data 1/9/2016).
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/57 |
Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018 — Credito Fondiario/SRB
(Causa T-661/16) (1)
([«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Determinazione del contributo ex ante per il 2016 - Termine di ricorso - Tardività - Eccezione d’illegittimità - Irricevibilità manifesta»])
(2019/C 44/73)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Credito Fondiario SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB) (rappresentanti: B. Meyring, A. Villani e M. Caccialanza, avvocati)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea, (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Steiblytė e K.-Ph. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata, da un lato, sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 20 maggio 2016, sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, e, dall’altro, sull’articolo 277 TFUE.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
2) |
La Credito Fondiario SpA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). |
|
3) |
La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/58 |
Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018 — Landesbank Baden-Württemberg / CRU
(Causa T-14/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico per gli istituti di credito e per talune imprese finanziarie (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Fissazione del contributo ex ante per il 2016 - Termine di ricorso - Tardività - Manifesta irricevibilità»))
(2019/C 44/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: A. Martin-Ehlers, S. Raes, A. Kopp e T. Van Dyck, avvocati)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e K. Ph. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da una parte, della decisione del CRU, nella sua sezione esecutiva, del 15 aprile 2016, sui contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) e, dall’altra, della decisione del CRU, nella sua sezione esecutiva, del 20 maggio 2016, sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che completa la decisione del CRU del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui riguardano la ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
2) |
La Landesbank Baden-Württemberg è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese del Comitato di risoluzione unico (CRU). |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/58 |
Ordinanza del Tribunale 19 novembre 2018 — VR-Bank Rhein-Sieg / CRU
(Causa T-42/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico per gli istituti di credito e per talune imprese finanziarie (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Fissazione del contributo ex ante per il 2016 - Termine di ricorso - Tardività - Manifesta irricevibilità»))
(2019/C 44/75)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VR-Bank Rhein-Sieg eG (Siegburg, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: A. Martin-Ehlers, S. Raes, A. Kopp e T. Van Dyck, avvocati)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e M. K. Ph. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da una parte, della decisione del CRU, nella sua sezione esecutiva, del 15 aprile 2016, sui contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) e, dall’altra, della decisione del CRU, nella sua sezione esecutiva, del 20 maggio 2016, sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che completa la decisione del CRU del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui riguardano la ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
|
2) |
La VR-Bank Rhein-Sieg eG è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese del Comitato di risoluzione unico (CRU). |
|
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/59 |
Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — UI / Consiglio
(Causa T-282/17) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionario - Ricorso per carenza - Assenza di una decisione a seguito del rapporto sul periodo di prova - Articolo 34 dello Statuto - Decisione di licenziamento - Non luogo a statuire»))
(2019/C 44/76)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: UI (rappresentante: avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: R. Meyer e M. Bauer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta a far dichiarare che il Consiglio si è illegittimamente astenuto dall’adottare, entro il termine statutario, una decisione in merito alla nomina in ruolo del ricorrente.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/60 |
Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2018 — Fakro / Commissione
(Causa T-293/17) (1)
((«Concorrenza - Abuso di posizione dominante sul mercato delle finestre per tetti - Ricorso per carenza - Decisione di rigetto che mette fine alla carenza - Non luogo a statuire»))
(2019/C 44/77)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Fakro sp z o.o. (Nowy Sącz, Polonia) (rappresentante: A. Radkowiak-Macuda, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I.V. Rogalski e J. Szczodrowski, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Oggetto
Domanda diretta a far dichiarare la carenza della Commissione in quanto essa si sarebbe illegittimamente astenuta dal prendere posizione sulla denuncia della ricorrente del 12 luglio 2012, riguardante un abuso di posizione dominante sul mercato delle finestre per tetti.
Dispositivo
|
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
|
2) |
La Fakro sp z o.o. sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla Commissione europea. |
|
3) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/60 |
Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Daico International / EUIPO — American Franchise Marketing (RoB).
(Causa T-355/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio figurativo RoB - Dichiarazione di nullità - Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001) - Regola 49, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/625] - Regola 62, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 (divenuto articolo 58, paragrafo 3, del regolamento 2018/625) - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2019/C 44/78)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Daico International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Kassner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: American Franchise Marketing Ltd (Londra, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 marzo 2017 (procedimento R 1405/2016-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’American Franchise Marketing e la Daico International.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Daico International BV è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/61 |
Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Daico International/EUIPO — American Franchise Marketing (RoB)
(Causa T-356/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo RoB - Dichiarazione di nullità - Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001] - Regola 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/625] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2019/C 44/79)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Daico International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Kassner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: American Franchise Marketing Ltd (Londra, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2017 (procedimento R 1407/2016-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’American Franchise Marketing e la Daico International.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Daico International BV è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/62 |
Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018 — Iccrea Banca/Commissione e SRB
(Causa T-494/17) (1)
([«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Determinazione del contributo ex ante per il 2016 - Designazione erronea della convenuta - Termine di ricorso - Tardività - Atti ipotetici - Domanda risarcitoria - Stretto collegamento con la domanda di annullamento - Eccezione d’illegittimità - Irricevibilità manifesta»])
(2019/C 44/80)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati)
Convenuti: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Steiblytė e K.-Ph. Wojcik, agenti) e Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: G. Rumi, S. Raes, M. Merola e T. Van Dyck, avvocati)
Oggetto
In via principale, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), nonché di tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che hanno costituito il presupposto sulla base del quale la Banca d’Italia avrebbe emanato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017, e n. 334520/17 del 14 marzo 2017, nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, dall’altro, una domanda risarcitoria fondata sull’articolo 268 TFUE, e, in via subordinata, una domanda fondata sull’articolo 277 TFUE.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione europea. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/62 |
Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2018 — Fortischem / Parlamento e Consiglio
(Causa T-560/17) (1)
([«Ricorso di annullamento - Ambiente - Regolamento (UE) 2017/852 - Protezione della salute umana e dell’ambiente - Divieto di produzione di cloro-alcali utilizzando il mercurio come elettrodo - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»])
(2019/C 44/81)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fortischem a.s. (Nováky, Slovacchia) (rappresentanti: C. Arhold, P. Hodál e M. Staroň, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. McDowell, L. Darie e A. Tamás, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e J. Kneale, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’allegato III, parte I, lettera d), del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU 2017, L 137, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
|
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione europea e del Regno di Svezia. |
|
3) |
La Fortischem a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento. |
|
4) |
La Fortischem, il Consiglio, il Parlamento, la Commissione e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/63 |
Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2018 — Stichting Against Child Trafficking / Commissione
(Causa T-658/17) (1)
((«Ricorsi d’annullamento e per carenza - Persona giuridica che informa l’OLAF di comportamenti eventualmente riprovevoli - Decisione dell’OLAF di non avviare un’indagine - Atto non impugnabile - Irricevibilità - Spese - Equità - Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura»))
(2019/C 44/82)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Agstner, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e C. Tritz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 263 e 265 TFUE e diretta, da un lato, ad annullare la decisione del 3 agosto 2017, procedimento OC/2017/0451, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di non avviare un’indagine amministrativa e, dall’altro, a ordinare all’OLAF di avviare un’indagine amministrativa e, in base a quanto accertato in quest’ultima, rimettere il caso alle autorità di contrasto nazionali ai fini di un procedimento penale e/o alle istituzioni europee per un procedimento amministrativo.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Stichting Against Child Trafficking è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/64 |
Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2018 — Spinoit / Commissione e a.
(Causa T-711/17) (1)
((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Atto adottato dal Capo sezione della delegazione dell’Unione in Algeria nell’ambito di un appalto pubblico di prestazione di servizi - Decisione con cui viene richiesta la sostituzione del ricorrente in quanto esperto - Risoluzione dell’accordo tra la società aggiudicataria e il ricorrente in seguito a tale decisione - Insussistenza della qualità di parte convenuta - Atto non soggetto a ricorso - Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Nesso di causalità - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»))
(2019/C 44/83)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bernard Spinoit (Charleroi, Belgio) (rappresentante: H. Hansen, avvocato)
Convenuti: Commissione europea (rappresentante: A. Aresu, agente), Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti), Delegazione dell’Unione europea in Algeria
Oggetto
Da una parte, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera del 3 agosto 2017, con cui viene richiesta la sostituzione del ricorrente in quanto esperto nell’ambito di un accordo di prestazione di servizi e, dall’altra, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tale decisione.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Bernard Spinoit è condannato alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/65 |
Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2018 — Chioreanu / ERCEA
(Causa T-717/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - ERCEA - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” - Decisione di rigetto della domanda di riesame di una valutazione della proposta di ricerca - Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione - Rigetto del ricorso amministrativo - Erronea designazione della parte convenuta - Domanda di ingiunzione - Irricevibilità manifesta»))
(2019/C 44/84)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Nicolae Chioreanu (Oradea, Romania) (rappresentante: D.-C. Rusu, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (rappresentanti: F. Sgritta e M. E. Chacón Mohedano, agenti)
Oggetto
In primo luogo, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell’ERCEA, del 23 marzo 2017, recante rigetto della domanda di riesame della valutazione della proposta di ricerca n. 741797-NIP, ERC-2016-ADG «New and Innovative Powertrain — NIP» e, dall’altro, della decisione C(2017) 5190 final della Commissione, del 27 luglio 2017, recante rigetto del ricorso amministrativo proposto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), e, in secondo luogo, domanda diretta a ottenere che il Tribunale ingiunga all’ERCEA di riesaminare la valutazione della proposta di ricerca summenzionata.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Nicolae Chioreanu è condannato alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/65 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 novembre 2018 — GMPO/Commissione
(Causa T-733/17 R)
([«Procedimento sommario - Medicinali per uso umano - Sostanza attiva tetracloridrato di trientina - Decisione della Commissione di non classificare il medicinale Cuprior-trientina come medicinale orfano - Regolamento (CE) n. 141/2000 - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»])
(2019/C 44/85)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: GMPO-Orphan (GMPO) (Parigi, Francia) (rappresentanti: M. Demetriou, QC, E. Mackenzie, barrister, L. Tsang, e J. Mulryne, solicitors)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen e A. Sipos, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione dell’articolo 5 della decisione di esecuzione C(2017) 6102 final della Commissione, del 5 settembre 2017, che concede l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cuprior-trientina», a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/66 |
Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2018 — CMS Hasche Sigle / EUIPO (WORLD LAW GROUP)
(Causa T-756/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WORLD LAW GROUP - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2019/C 44/86)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbH (Berlino, Germania) (rappresentante: P.-C. Thielen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2017 (procedimento R 329/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo WORLD LAW GROUP come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbH è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/67 |
Ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2018 — Bruel / Commissione e altri
(Causa T-793/17) (1)
((«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Atto adottato dal capo di sezione della delegazione dell’Unione in Algeria nel contesto di un appalto pubblico di prestazione di servizi - Decisione che chiede la sostituzione del ricorrente come esperto - Risoluzione della convenzione tra la società aggiudicatrice e il ricorrente a seguito di tale decisione - Assenza della qualità di parte convenuta - Atto non impugnabile - Assenza di violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Nesso di causalità - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di fondamento in diritto»))
(2019/C 44/87)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Damien Bruel (Parigi, Francia) (rappresentante: H. Hansen, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Aresu, agente), Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti), Delegazione dell’Unione europea in Algeria)
Oggetto
Da una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della lettera del 25 settembre 2017 che chiede la sostituzione del ricorrente in quanto esperto nel contesto di una convenzione di prestazione di servizi conclusa tra la società aggiudicatrice e il ricorrente e, dall’altra, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente ha asseritamente subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Damien Bruel è condannato alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/67 |
Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Intercontact Budapest / CdT
(Causa T-809/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Classificazione di un offerente nella procedura a cascata - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità»))
(2019/C 44/88)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentante: É. Subasicz, avvocato)
Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (rappresentanti: M. Garnier e G. Bukodi, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni emanate il 10 luglio 2017 dal CdT, che classificano la ricorrente, rispettivamente, in seconda e terza posizione nella graduatoria degli offerenti selezionati per la stipula di contratti-quadro multipli al termine delle procedure di appalto pubblico FL/GEN 16-01 e FL/GEN 16-02.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Ogni parte sopporta le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/68 |
Ordinanza del Tribunale del 3 dicembre 2018 — Classic Media/EUIPO — Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)
(Causa T-811/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo CLASSIC DRIVER - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DRIVER - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»])
(2019/C 44/89)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Classic Media AG (Zug, Svizzera) (rappresentante: A. Masberg, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: T. M. Müller e F. Togo, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 ottobre 2017 (procedimento R 59/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pirelli Tyre e la Classic Media.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Classic Media AG è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/69 |
Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Novenco Building & Industry/EUIPO — Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO)
(Causa T-45/18) (1)
((«Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo NOVENCO - Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea Novenco - Annullamento della registrazione internazionale - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))
(2019/C 44/90)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novenco Building & Industry A/S (Næstved, Danimarca) (rappresentante: A. Rasmussen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Novenco Ventilator (Beijing) Co. Ltd (Beijing, Cina) (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)
Oggetto
Da un lato, un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 novembre 2017 (procedimento R 2354/2016-2), relativo ad un procedimento di opposizione fra la Novenco Building & Industry e la Novenco Ventilator (Beijing) e, dall’altro, un ricorso incidentale proposto avverso la medesima decisione.
Dispositivo
|
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso principale né sul ricorso incidentale. |
|
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/69 |
Ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2018 — Husky CZ/EUIPO- Husky of Tostock (HUSKY)
(Causa T-82/18) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HUSKY - Marchi dell’Unione europea denominativo e figurativo anteriori HUSKY - Impedimento relativo alla registrazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2019/C 44/91)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Husky CZ s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Lorenc, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Regno Unito)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2018 (procedimento R 812/2017-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Husky of Tostock e la Husky CZ.
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
La Husky CZ s.r.o. è condannata alle spese. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/70 |
Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2018 — Front Polisario / Consiglio
(Causa T-275/18) (1)
((«Ricorso di annullamento - Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro - Atto conclusivo - Difetto di applicabilità di tale accordo al territorio del Sahara occidentale - Difetto di legittimazione ad agire - Irricevibilità»))
(2019/C 44/92)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra e du Rio de oro (Front Polisario) (rappresentante: avv. G. Devers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2018/146 del Consiglio, del 22 gennaio 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (GU 2018, L 26, pag. 4).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Non occorre statuire sulle domande di intervento del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Commissione europea. |
|
3) |
Il Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra e du Rio de oro (Front Polisario) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
|
4) |
Il Front Polisario, il Consiglio, la Commissione, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/71 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 28 novembre 2018 — Klyuyev/Consiglio
(Causa T-305/18 R)
((«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Fumus boni iuris - Insussistenza dell’urgenza»))
(2019/C 44/93)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson e T. Garner, solicitors)
Convenuto: Consiglio de l’Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 48) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018, L 63, pag. 5), nei limiti in cui tali atti si applicano al ricorrente
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/71 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Laboratoire Pareva/Commissione
(Causa T-337/18 R II)
([«Procedimento sommario - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Biocidi - Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) - Diniego di approvazione - Domanda di provvedimenti provvisori - Nuova domanda - Assenza di fatti nuovi - Irricevibilità»])
(2019/C 44/94)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU 2018, L 102, pag. 21), e, dall’altro lato, all’adozione di ogni altro provvedimento provvisorio adeguato.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/72 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Laboratoire Pareva / Commissione
(Causa T-347/18 RII)
([«Procedimento sommario - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Biocidi - Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) - Diniego di approvazione - Domanda di provvedimenti provvisori - Nuova domanda - Assenza di fatti nuovi - Irricevibilità»])
(2019/C 44/95)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU 2018, L 102, pag. 1), e, dall’altro, all’adozione di ogni altro provvedimento provvisorio adeguato.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/73 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissione
(Causa T-419/18 R)
((«Procedimento sommario - Concorrenza - Euro Interbank Offered Rates (Euribor) - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Rigetto della domanda di trattamento riservato di taluni informazioni presenti in una decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE - Principio della presunzione d'innocenza - Domanda di provvedimenti provvisori - Mancanza di fumus boni juris»))
(2019/C 44/96)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Crédit agricole (Montrouge, Francia), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet, J. Jourdan, J.-J. Lemonnier, avvocati, e M. Powell, solicitor)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Farley e F. van Schaik, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2018) 2743 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa alle obiezioni, sollevate dal Crédit agricole e dal Crédit agricole Corporate and Investment Bank, alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione, conformemente all’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], e, dall’altro, a ordinare alla Commissione di astenersi dal pubblicare una versione della sua decisione C(2016) 8530 final, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [caso AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], contenente informazioni asseritamente riservate.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/73 |
Ordinanza del presidente del Tribunale 25 ottobre 2018 — JP Morgan Chase e a. / Commissione
(Causa T-420/18 R)
((«Procedimento sommario - Concorrenza - Euro Interbank Offered Rates (Euribor) - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) - Rigetto della domanda di trattamento riservato di una decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Principio della presunzione di innocenza - Domanda di provvedimenti provvisori - Inesistenza del fumus boni juris»))
(2019/C 44/97)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: JP Morgan Chase e a. (New York, New York, Stati Uniti), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, Stati Uniti), J. P. Morgan Services LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Lester, QC, D. Piccinin, D. Heaton, avvocati, B. Tormey, N. French, N. Frey e D. Das, solicitors)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley, B. Mongin e F. van Schaik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2018) 2745 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa alle censure riguardanti la divulgazione di informazioni mediante la loro pubblicazione sollevate dalla JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association e J. P. Morgan Services, conformemente all’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza [procedimento AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], e, dall’altro lato, a ordinare alla Commissione di astenersi dal pubblicare la decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo [procedimento AT.39914 — Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)].
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti sommari è respinta. |
|
2) |
L’ordinanza dell’11 luglio 2018, JPMorgan Chase e a./Commissione (T-420/18 R), è revocata. |
|
3) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/74 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Antonakopoulos / Parlamento
(Causa T-590/18 R)
((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Funzionari - Sospensione di un funzionario dalle sue funzioni senza ritenuta sulla retribuzione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Lesione della reputazione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2019/C 44/98)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Leonidas Antonakopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e V. Montebello-Demogeot, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del segretario generale del Parlamento del 25 settembre 2018 con cui è stata adottata nei confronti del ricorrente la misura della sospensione per un periodo indeterminato senza ritenuta sulla retribuzione.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/75 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 — ZD / Parlamento
(Causa T-591/18 R)
((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Funzionari - Sospensione di un funzionario dalle sue funzioni senza ritenuta sulla retribuzione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Lesione della reputazione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2019/C 44/99)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZD (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e V. Montebello-Demogeot, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del segretario generale del Parlamento del 25 settembre 2018 con cui è stata adottata nei confronti della ricorrente la misura della sospensione per un periodo determinato senza ritenuta sulla retribuzione.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/75 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2018 — ZE / Parlamento
(Causa T-603/18 R)
((«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Funzionari - Sospensione di un funzionario dalle sue funzioni senza trattenuta sulla retribuzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Danno alla reputazione - Insussistenza dell’urgenza»))
(2019/C 44/100)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZE (rappresentante: P. Yatagantzidis, avvocato)
Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e V. Montebello Demogeot, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione della decisione del segretario generale del Parlamento del 25 settembre 2018, recante adozione di una misura di sospensione a tempo determinato senza trattenuta sulla retribuzione nei confronti del ricorrente e, dall'altro, ad ordinare al Parlamento di impedire e di non reiterare altre «eventuali fughe di notizie nei media» recanti il nome del ricorrente nonché di invitare il ricorrente a rimuovere tutti i dati personali dalle informazioni che i controllori hanno eventualmente già raccolto nel suo ufficio.
Dispositivo
|
1) |
La domanda di provvedimenti sommari è respinta. |
|
2) |
Le spese sono riservate. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/76 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2018 — Apera Capital Master / EUIPO — Altera Capital (APERA CAPITAL)
(Causa T-699/18)
(2019/C 44/101)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apera Capital Master Ltd. (St. Peter Port, Guernsey) (rappresentanti: C. Schröder e A. von Alten, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Altera Capital (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo APERA CAPITAL — Domanda di registrazione n. 15 640 436
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 settembre 2018 nel procedimento R 1091/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
rinviare la causa all’EUIPO per il riesame; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
— |
Violazione del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione e ad un equo processo. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/76 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2018 — ZPC Flis sp.j./EUIPO — Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
(Causa T-708/18)
(2019/C 44/102)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polonia) (rappresentante: avv. M. Kondrat)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea FLIS Happy Moreno choco — Domanda di registrazione n. 15 030 786
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13/09/2018 nel procedimento R 2113/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’EUIPO per un riesame; oppure: |
|
— |
riformare la decisione impugnata statuendo che non sussistono impedimenti relativi alla registrazione dell’EUTMA 015030786 «Flis Happy Moreno choco» per tutti i beni e i servizi delle classi 30 e 35 e che tale marchio deve ottenere la registrazione; |
|
— |
decidere riguardo alle spese a favore della ricorrente. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/77 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2018 — Umweltinstitut München/Commissione
(Causa T-712/18)
(2019/C 44/103)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Umweltinstitut München — Verein zur Erforschung und Verminderung der Umweltbelastung eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: M. John, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione di rifiuto della convenuta del 2 ottobre 2018 [C(2018) 6539 final]. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione di rifiuto della Commissione del 2 ottobre 2018, con la quale è stato definitivamente negato al ricorrente l’accesso ai documenti relativi alla prima riunione del comitato misto CETA tenutasi il 26 e il 27 marzo 2018.
Il ricorso si basa sul seguente motivo:
Violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), poiché la convenuta non avrebbe avuto il diritto, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, di rifiutare (parzialmente) l’accesso ai documenti richiesti.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/78 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2018 — Esim Chemicals / EUIPO — Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals)
(Causa T-713/18)
(2019/C 44/104)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Esim Chemicals GmbH (Linz, Austria) (rappresentanti: I. Rungg e I. Innerhofer, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (Roma, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «ESIM Chemicals» — Domanda di registrazione n. 14 465 331
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 ottobre 2018 nel procedimento R 1267/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
riprendere il procedimento di impugnazione e accogliere gli argomenti addotti nel procedimento R 1267/2018-5; |
|
— |
in subordine, autorizzare la domanda di riapertura del procedimento del 29 ottobre 2018, affinché la quinta commissione di ricorso emetta una decisione nel merito; |
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/79 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2018 — The Logistical Approach / EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
(Causa T-716/18)
(2019/C 44/105)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Milchior e S. Charbonnel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Idealogistic Compass Greatest care in getting it there di colore nero, bianco e blu — Domanda di registrazione n. 14 567 201
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2018 nel procedimento R 2062/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese; |
|
— |
condannare la società Idea Groupe alle spese connesse con il suo intervento, nel caso decidesse di intervenire. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/79 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2018 — Telemark plus / EUIPO (Telemarkfest)
(Causa T-719/18)
(2019/C 44/106)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Telemark plus eV (Altusried, Germania) (rappresentante: S. Schenk, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Telemarkfest — Domanda di registrazione n. 16 615 114
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2018 nel procedimento R 346/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Riformulare la decisione impugnata come segue, sopprimendo il punto 3:
|
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/80 |
Ricorso proposto il 10 dicembre 2018 — El Corte Inglés / EUIPO — Lloyd Shoes (LLOYD)
(Causa T-729/18)
(2019/C 44/107)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lloyd Shoes GmbH (Sulingen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo LLOYD — Domanda di registrazione n. 10 367 721
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 settembre 2018 nei procedimenti riuniti R 2385/2017-1 e R 2431/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui, nel respingere in parte il ricorso dell’opponente, ha confermato parzialmente la decisione della divisione di opposizione resa nel procedimento di opposizione B 1 959 470, ammettendo il marchio dell’Unione europea n. 10 367 721 LLOYD (figurativo) per «servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio, anche via Internet e televendite, nei settori degli articoli d’abbigliamento, scarpe, cappelleria»; |
|
— |
condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/81 |
Ordinanza del Tribunale dell'8 novembre 2018 — Infratel Italia e a. / Commissione
(Causa T-636/15) (1)
(2019/C 44/108)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/81 |
Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Danpower Baltic/Commissione
(Causa T-295/17) (1)
(2019/C 44/109)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/81 |
Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)
(Causa T-379/17) (1)
(2019/C 44/110)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/82 |
Ordinanza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)
(Causa T-401/17) (1)
(2019/C 44/111)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/82 |
Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2018 — Evropaïki Dynamiki / Commissione
(Causa T-730/17) (1)
(2019/C 44/112)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/82 |
Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Wirecard / EUIPO — AXA Banque (boon.)
(Causa T-2/18) (1)
(2019/C 44/113)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/82 |
Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Aliança Vinhos de Portugal/EUIPO — Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)
(Causa T-222/18) (1)
(2019/C 44/114)
Lingua processuale: l'inglese
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/83 |
Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2018 — European Anglers Alliance/Consiglio
(Causa T-252/18) (1)
(2019/C 44/115)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
|
4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/83 |
Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Labiri / CESE
(Causa T-374/18) (1)
(2019/C 44/116)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.