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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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III Atti preparatori |
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Banca centrale europea |
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2019/C 37/01 CON/2018/55 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2019/C 37/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2019/C 37/03 |
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2019/C 37/04 |
Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 37/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9224 — Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 37/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9269 — ENGIE/BPCE/ENGIE PV Curbans) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 37/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9246 — Daikin Industries/Cool International Holding) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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III Atti preparatori
Banca centrale europea
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30.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 dicembre 2018
su una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi
(CON/2018/55)
(2019/C 37/01)
Introduzione e base giuridica
In data 11 ottobre e 14 novembre 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, rispettivamente, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea richieste di parere in merito a una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato; e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (1) (di seguito la «proposta modificata»).
In data 23 novembre 2017 il Consiglio dell’Unione e il Parlamento europeo hanno consultato la BCE sulla proposta originaria di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (2) e hanno ricevuto il parere adottato dalla BCE in data 11 aprile 2018 (3). La proposta modificata contiene nuovi elementi sui quali il Parlamento europeo ha consultato nuovamente la BCE.
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato e sui compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi conferiti alla BCE in conformità all’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
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1.1. |
La proposta modificata intende rafforzare il mandato dell’Autorità bancaria europea (ABE) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro (RD) e di finanziamento del terrorismo (FT), per consolidare la fiducia nell’Unione bancaria e nell’Unione dei mercati dei capitali. La BCE appoggia pienamente tale obiettivo. La proposta modificata contribuirà a identificare meglio i rischi di RD e FT a livello dell’Unione, e a rafforzare e armonizzare le prassi di vigilanza nell’Unione. |
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1.2. |
Il compito di vigilare sugli enti creditizi in relazione alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di RD o FT (vigilanza antiriciclaggio di denaro e per il contrasto del finanziamento del terrorismo (ARD/CFT)] non è stato conferito alla BCE. Tuttavia, è importante tener conto dei risultati conseguiti dalla vigilanza ARD/CFT ai fini dell’assolvimento dei compiti della BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato e del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (4). In particolare, il rischio di un uso del sistema finanziario a fini di RD o FT è rilevante ai fini delle decisioni di vigilanza prudenziale della BCE relative all’acquisizione di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati (compresi i procedimenti per la concessione di autorizzazione agli enti creditizi) e alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità degli attuali o futuri membri degli organi di amministrazione dei soggetti vigilati, nonché ai fini della vigilanza ordinaria nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale. Violazioni gravi di obblighi in materia di ARD/CFT possono incidere negativamente sulla reputazione di un ente creditizio e comportare l’irrogazione a carico dell’ente creditizio o del suo personale di sanzioni penali e amministrative rilevanti, e, pertanto, mettere a repentaglio la possibilità di sopravvivenza dei soggetti vigilati. In taluni casi, violazioni gravi di obblighi in materia di ARD/CFT possono rendere direttamente necessaria la revoca dell’autorizzazione dell’ente creditizio. Pertanto, è di estrema importanza che la BCE e le altre autorità di vigilanza prudenziale ricevano dalle autorità di vigilanza competenti in materia di ARD/CFT informazioni tempestive e affidabili sui rischi di RD/FT e sulle violazioni degli obblighi in materia di ARD/CFT da parte dei soggetti vigilati. |
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1.3. |
Il quadro normativo dell’Unione per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di RD o FT è stato aggiornato negli ultimi anni da diversi atti legislativi (5) sui quali la BCE ha fornito il proprio parere. La BCE sostiene con forza una disciplina dell’Unione che assicuri che gli Stati membri e gli enti insediati nell’Unione dispongano di strumenti efficaci per la lotta all’RD e all’FT, in particolare contro gli abusi del sistema finanziario da parte di riciclatori di denaro e di finanziatori del terrorismo e dei loro complici (6). |
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1.4. |
Poiché sulla proposta legislativa originaria la BCE si è già espressa con il parere CON/2018/19, la BCE si concentrerà esclusivamente sugli elementi nuovi contenuti nella proposta modificata. |
2. Osservazioni specifiche
2.1. Informazioni raccolte dall’ABE
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2.1.1. |
Ai sensi della proposta modificata, l’ABE avrebbe il compito di raccogliere informazioni dalle autorità competenti in merito alle carenze individuate per quanto riguarda i processi e le procedure, i dispositivi di governo societario, le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità, i modelli di business e le attività degli operatori del settore finanziario per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, nonché alle misure adottate dalle autorità competenti (7). Le informazioni da segnalare all’ABE non sono indicate con precisione. Ad esempio non è chiaro come debba essere intesa la carenza di un modello di business ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Inoltre la proposta modificata non qualifica in alcun modo le carenze che dovrebbero essere segnalate, ciò che implica che anche carenze minime dovrebbero essere oggetto di segnalazione. Si suggerisce che il regolamento: (a) chiarisca che tale obbligo di segnalazione di nuova introduzione riguardi qualsiasi carenza significativa che aumenti il rischio che il sistema finanziario sia utilizzato a fini di RD o FT; e (b) richieda all’ABE di elaborare linee guida dirette alle autorità competenti che chiariscano cosa costituisca una carenza significativa. Inoltre, il regolamento dovrebbe specificare gli elementi o i processi aggiuntivi che potrebbero essere necessari per l’efficiente funzionamento della procedura per lo scambio di informazioni. Inoltre, rischi di RD/FT rilevanti per il nuovo ruolo dell’ABE possono essere individuati in procedure di vigilanza diverse da quelle già elencate nella proposta modificata, come quelle relative alla concessione di autorizzazione o alla valutazione dell’acquisizione di partecipazioni qualificate in operatori dei mercati finanziari. Si suggerisce di ampliare le informazioni raccolte dall’ABE per includervi tale tipologia di informazioni. |
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2.1.2. |
La proposta modificata dovrebbe chiarire ulteriormente che la segnalazione all’ABE e la conseguente diffusione delle informazioni da parte di quest’ultima non dovrebbe sostituire lo scambio diretto di informazioni tra le autorità competenti. L’interposizione dell’ABE, in veste di intermediaria, in tutti gli scambi di informazione metterebbe sotto forte pressione le risorse dell’ABE, senza necessariamente migliorare l’efficienza dello scambio di informazioni. |
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2.1.3. |
Ove le informazioni o i documenti relativi a carenze significative siano condivisi tra diverse autorità competenti, dovrebbe essere evitata la segnalazione multipla della stessa carenza significativa da parte di tutte le autorità competenti. La proposta modificata dovrebbe prevedere, pertanto, che solo l’autorità competente che abbia originariamente raccolto le informazioni o prodotto il documento debba effettuare la segnalazione all’ABE. |
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2.1.4. |
Al fine di limitare l’onere aggiuntivo gravante sulle autorità competenti determinato da tale nuovo obbligo di segnalazione all’ABE, dovrebbe richiedersi alle autorità competenti di segnalare esclusivamente informazioni che non siano state condivise con l’ABE attraverso altri canali. Ad esempio, ove l’EBA partecipi a collegi delle autorità di vigilanza e riceva informazioni relative a carenze significative rilevanti mediante tali collegi, alle autorità competenti non dovrebbe essere imposto di effettuarne nuovamente la segnalazione all’ABE: L’ABE dovrebbe pertanto utilizzare, per quanto possibile, canali informativi già esistenti. Al riguardo, l’accordo sulle modalità pratiche dello scambio di informazioni di cui è prevista la conclusione entro il 10 gennaio 2019 ai sensi dell’articolo 57 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/549 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), tra la BCE e le autorità di vigilanza competenti in materia di ARD/CFT di tutti gli Stati membri costituirà un canale importante per lo scambio di informazioni in merito a violazioni significative di obblighi prudenziali e in materia di ARD/CFT. Dovrebbe garantirsi all’ABE accesso diretto alle informazioni scambiate ai sensi di tale accordo. L’accesso diretto costituirebbe il modo più efficiente per assicurare una tempestiva condivisione delle informazioni rilevanti con l’ABE. Tale modalità organizzativa permetterebbe all’ABE di ricevere le informazioni senza ulteriori ritardi, eliminando al contempo la necessità per le autorità competenti che siano parte di tale accordo di segnalare le stesse informazioni all’ABE. |
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2.1.5. |
Anche nei casi in cui siano necessarie segnalazioni dedicate all’ABE, si suggerisce l’elaborazione da parte dell’ABE di linee guida che includano modelli per rendere più agevole la segnalazione. |
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2.1.6. |
Non è chiaro quali siano gli ambiti nei quali dovrebbe realizzarsi il coordinamento dell’ABE con le Unità di informazione finanziaria (UIF) ai sensi del proposto nuovo articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a), in rapporto alla comunicazione di informazioni all’ABE. Né è chiaro se e come tale coordinamento attenga alla raccolta di informazioni disciplinata in tale progetto di disposizione normativa. La proposta modificata dovrebbe essere ulteriormente chiarita a tale riguardo. Se il coordinamento con le UIF riguarda la raccolta di informazioni dalle autorità di vigilanza prudenziale, compresa la BCE, la proposta modificata dovrebbe specificare le regole relative all’accesso delle UIF alle informazioni fornite dalle autorità competenti all’EBA. Se il coordinamento con le UIF non attiene alla raccolta di informazioni da parte dell’ABE, l’obbligo di coordinamento tra l’ABE e le UIF dovrebbe essere collocato in una diversa disposizione normativa. |
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2.1.7. |
Alla luce dell’esperienza pratica con la nuova procedura di raccolta e diffusione di dati di cui si propone l’introduzione, sembra opportuno che tale procedura sia oggetto di riesame nel quadro della relazione periodica predisposta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale riesame verificherebbe l’efficienza della procedura e valuterebbe l’eventuale necessità di cambiamenti. |
2.2. Promozione della convergenza dei processi di vigilanza e valutazioni dei rischi riguardanti le autorità competenti
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2.2.1. |
Ai sensi della proposta modificata l’ABE avrebbe il compito di promuovere la convergenza dei processi di vigilanza di cui alla direttiva (UE) 2015/849, anche mediante verifiche periodiche (9). La BCE evince che tali processi di vigilanza riguardino solo le autorità di vigilanza competenti in materia di ARD/CFT e non le autorità di vigilanza prudenziali. Questo aspetto dovrebbe essere esplicitamente chiarito nella proposta modificata. |
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2.2.2. |
Ai sensi della proposta modificata l’ABE avrebbe il compito di effettuare valutazioni dei rischi riguardanti le autorità competenti, con riguardo principalmente, ma non esclusivamente, alle autorità di vigilanza competenti in materia di ARD/CFT (10). Non è chiara la differenza tra tali valutazioni dei rischi e le predette verifiche periodiche. Sia le verifiche periodiche che le valutazioni dei rischi sembrano riguardare l’individuazione dei rischi di RD/FT e il modo di fronteggiarli ma, mentre il progetto di disposizione che disciplina le verifiche periodiche fa riferimento a tutti i rischi di RD/FT in generale, quello che regola le valutazioni dei rischi attiene soltanto ai «rischi emergenti più importanti». Pertanto, le valutazioni di rischi sembrano già ricomprese nelle verifiche periodiche. La proposta modificata dovrebbe pertanto essere riformulata per distinguere più chiaramente le valutazioni dei rischi dalle verifiche periodiche. Al contempo, la nozione di «rischi emergenti più importanti» dovrebbe essere chiarita ulteriormente. |
2.3. Facilitazione della cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi
Ai sensi della proposta modificata l’ABE avrebbe un ruolo guida nel facilitare la cooperazione tra le autorità competenti dell’Unione e le autorità competenti dei paesi terzi nei casi concreti di RD o FT che presentano aspetti transfrontalieri riguardanti paesi terzi (11). La BCE valuta con favore ogni eventuale sostegno prestato dall’ABE che aiuti le autorità competenti a interagire in modo più efficiente con le autorità competenti di paesi terzi. La BCE ritiene, tuttavia, che il coordinamento dell’ABE non debba sostituire i contatti diretti che le autorità competenti possano avere la necessità di intrattenere con le autorità competenti dei paesi terzi. Ove la cooperazione diretta di tali autorità sia in grado di funzionare bene, non sembra efficiente aggiungere un livello supplementare di coordinamento tramite l’ABE. L’intervento dell’ABE in veste di autorità supplementare ove sussista una cooperazione diretta tra un’autorità competente e un’autorità competente di un paese terzo potrebbe risultare problematica anche dal punto di vista giuridico se l’autorità competente e l’autorità competente del paese terzo cooperano sulla base di un protocollo d’intesa di cui l’ABE non è parte. La proposta modificata dovrebbe pertanto attribuire all’ABE il potere di assistere le autorità competenti nella cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi, se necessario. Tuttavia non è necessario che la proposta modificata imponga all’ABE di assumere automaticamente un ruolo guida nell’agevolare tale cooperazione. Inoltre il concetto di «violazioni concrete» dovrebbe essere ulteriormente specificato, così da chiarire in quali casi scatterebbe l’obbligo di sostegno dell’ABE. A tal fine, sembra necessario specificare i criteri che l’ABE o le autorità nazionali competenti dovrebbero osservare per individuare tali casi. In aggiunta, dovrebbero essere indicate le procedure per l’interazione tra l’ABE e le autorità nazionali competenti nell’individuazione, segnalazione e trattamento di tali casi. Si suggerisce pertanto che l’ABE adotti orientamenti che specifichino tutti gli elementi e i processi necessari per l’efficiente funzionamento di tale procedura.
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 dicembre 2018.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2018) 646 final.
(2) COM(2017) 536 final
(3) Parere CON/2018/19 della Banca centrale europea, dell’11 aprile 2018, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e gli atti giuridici connessi (GU C 255 del 20.7.2018, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu
(4) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(5) Cfr. la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43); la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73); il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).
(6) Cfr. il parere BCE CON/2013/32.
(7) Cfr. il proposto nuovo articolo 29 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(8) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
(9) Cfr. il proposto nuovo articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(10) Cfr. il proposto nuovo articolo 9 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
(11) Cfr. il proposto nuovo articolo 9 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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30.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 gennaio 2019
(2019/C 37/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1422 |
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JPY |
yen giapponesi |
125,03 |
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DKK |
corone danesi |
7,4650 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86735 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,3508 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1352 |
|
ISK |
corone islandesi |
136,80 |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,7035 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,747 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
317,21 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2976 |
|
RON |
leu rumeni |
4,7562 |
|
TRY |
lire turche |
6,0665 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5954 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5142 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9620 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6694 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5444 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 277,32 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
15,5560 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,6927 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4233 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 093,60 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,6931 |
|
PHP |
peso filippino |
59,947 |
|
RUB |
rublo russo |
75,6887 |
|
THB |
baht thailandese |
35,991 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,2735 |
|
MXN |
peso messicano |
21,7153 |
|
INR |
rupia indiana |
81,3060 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
30.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/6 |
Elenco degli impianti autorizzati per il trattamento degli alimenti e dei loro ingredienti con radiazioni ionizzanti negli Stati membri
(In conformità all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1) )
(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 405 del 4 novembre 2016, pag.6)
(2019/C 37/03)
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Stato membro |
Impianti di irradiazione autorizzati |
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Sorgente, Numero di riferimento, Nome, Indirizzo |
Altri particolari dell’autorizzazione |
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AT |
Nessuno |
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BE |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: 2110/91/0004
|
Autorizzazione per gli alimenti in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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BG |
Sorgente: raggi gamma-60Co
|
Autorizzazione per spezie ed erbe aromatiche essiccate e condimenti vegetali essiccati in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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CY |
Nessuno |
|
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CZ |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: IR-02-CZ
|
Autorizzazione per erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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DE |
Sorgente: raggi gamma-60Co
Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati
|
Autorizzazione per erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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DK |
Nessuno |
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||||||||||||||||||||||||||||||
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EE |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: 2835
|
Autorizzazione per erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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|
ES |
Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati N. di riferimento: 5.00001/CU
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: 5.00002/B
|
Autorizzazione per erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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FI |
Nessuno |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
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FR |
Sorgente: raggi gamma-60Co
Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati
|
Autorizzazione per gli alimenti in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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GR |
Nessuno |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
HR |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: 541-02/03-IRB16-1
|
Autorizzazione per erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
HU |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: EU-AIF 04-2002
|
Autorizzazione in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IE |
Nessuno |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
IT |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: RAD 1/04 IT
|
Autorizzazione in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
LU |
Nessuno |
|
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|
LT |
Nessuno |
|
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LV |
Nessuno |
|
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|
MT |
Nessuno |
|
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|
NL |
Sorgente: raggi gamma-60Co
|
Autorizzazione per il trattamento di frutta essiccata, leguminose, verdura disidratata, fiocchi di cereali, erbe, spezie, gamberetti, pollame, cosce di rana, gomma arabica e prodotti a base di uova in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
PL |
Sorgente: radiazioni con elettroni accelerati N. di riferimento: GIS-BŻ-PR-022-279/16/3-1
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Autorizzazione per il trattamento di patate, cipolle, aglio, funghi, spezie essiccate (inclusi erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali essiccati) funghi essiccati, verdura essiccata. |
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PT |
Nessuno |
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RO |
Sorgente: raggi gamma-60Co Instalaţie de iradiere cu scopuri multiple
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Autorizzazione in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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SE |
Nessuno |
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SI |
Nessuno |
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SK |
Nessuno |
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UK |
Sorgente: raggi gamma-60Co N. di riferimento: EW/04
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Autorizzazione per alcune erbe e spezie in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 1999/2/CE. |
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30.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/11 |
Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 37/04)
Annuncio della 31a tornata supplementare di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di petrolio e gas
AUTORITÀ DEL PETROLIO E DEL GAS
Legge petrolifera del 1998 (The Petroleum Act 1998)
Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore
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1. |
L’Autorità del petrolio e del gas invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale del Regno Unito. |
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2. |
Maggiori informazioni sull’offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dell’area in questione e le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito dell’Autorità del petrolio e del gas (cfr. infra). |
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3. |
Tutte le domande saranno esaminate, se del caso, sulla base delle disposizioni dei seguenti atti: Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995, n. 1434), Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015 (SI 2015 n. 766) e Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015 (SI 2015 n. 385). Le competenze del ministro a tale riguardo sono state trasferite all’Autorità del petrolio e del gas in data 1o ottobre 2016 in forza dell’Energy (Transfer of Functions, Consequential Amendments and Revocation) Regulations 2016 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/912/pdfs/uksi_20160912_en.pdf), secondo cui qualsiasi atto compiuto (o che produce effetti come se fosse stato compiuto) da o per il ministro nell’ambito del trasferimento di competenze summenzionato produce ora effetti, nella misura necessaria per il proseguimento dei suoi effetti dopo il 1o ottobre 2016, come se fosse stato compiuto da o per l’Autorità del petrolio e del gas. Le decisioni saranno prese tenendo conto della continua necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas del Regno Unito, e nella dovuta considerazione degli aspetti ambientali. |
Quadro innovativo
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4. |
Le domande saranno esaminate alla luce di un approccio innovativo adottato per i programmi di lavoro del periodo iniziale delle licenze. I programmi di lavoro integreranno la flessibilità combinando le fasi fino ad un massimo di tre (A, B e C) nel periodo iniziale, per rispondere meglio alle specificità geotecniche e di altro tipo di cui occorre tener conto nel o nei blocchi oggetto della domanda, ottimizzando inoltre i fattori di cui al punto 3. La suddetta flessibilità consente anche ai richiedenti di definire un programma di lavoro adatto ai propri piani ed esigenze particolari. |
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5. |
La fase A del programma di lavoro comprende il periodo degli studi geotecnici e di rielaborazione dei dati geofisici; la fase B interesserà il periodo di acquisizione dei nuovi dati sismici; infine, la fase C del programma di lavoro sarà dedicata a trivellazioni di prospezione e/o valutazione. I candidati possono decidere la combinazione: procedere con tutte e tre le fasi, o passare direttamente alla fase B seguita dalla C, o direttamente alla fase C, o dalla fase A passare direttamente alla C. |
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6. |
Le fasi A e B non sono obbligatorie e potrebbero non essere opportune in particolari circostanze, ma tutte le domande devono proporre la fase C, salvo se il richiedente ritiene che non siano necessarie prospezioni e propone di passare direttamente allo sviluppo (vale a dire «direttamente al secondo periodo»). In tal caso, le domande devono essere presentate conformemente alle istruzioni disponibili sul sito web dell’Autorità del petrolio e del gas. |
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7. |
Le licenze concesse in questa tornata possono avere un periodo iniziale della durata massima di 9 anni. La durata e la suddivisione in fasi delle licenze dovranno essere giustificate nel contesto del programma di lavoro proposto e saranno oggetto di discussione al momento della presentazione della domanda. |
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8. |
Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase A o B saranno valutate in base ai seguenti criteri:
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9. |
Le licenze che prevedono la fase B specificheranno un termine per cui la licenza scadrà al completamento della fase suddetta se il titolare non ha dimostrato all’Autorità del petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro. Anche le licenze contenenti la fase A, ma senza la fase B specificheranno un termine per cui la licenza scadrà al completamento della fase in questione se il titolare non ha dimostrato all’Autorità del petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro. |
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10. |
Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase C saranno valutate in base ai seguenti criteri:
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Istruzioni
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11. |
Per ulteriori informazioni, consultare la seguente pagina web dell’Autorità del petrolio e del gas: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/ |
Assegnazione delle licenze
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12. |
Nel caso non sia prevista un’adeguata valutazione in relazione ad un determinato blocco (cfr. infra, punto 15), l’eventuale decisione dell’Autorità per il petrolio e per il gas di assegnare una licenza a seguito del presente invito deve avvenire entro diciotto mesi dalla data del presente avviso. |
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13. |
L’Autorità per il petrolio e il gas declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in relazione alla loro domanda. |
Valutazione ambientale
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14. |
Il ministro ha proceduto alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell’offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito del governo britannico:
https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process |
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15. |
Le licenze in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):
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16. |
Referente:
Sito web dell’Autorità del petrolio e del gas: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/ |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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30.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9224 — Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 37/05)
1.
In data 16 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada), |
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— |
Johnson Controls International plc («Johnson Controls», Irlanda). |
Brookfield acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parte di Johnson Controls.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Brookfield è una società di gestione di attivi alternativi specializzata nei beni immobili, nell’energia rinnovabile, nelle infrastrutture e nel private equity; |
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— |
l’oggetto della concentrazione, che attualmente è un’unità aziendale di Johnson Controls, opera nel settore degli accumulatori di energia a basso voltaggio che utilizzano tecnologie al piombo-acido e al litio-ioni, destinati principalmente ad automobili, camion e altri mezzi di trasporto. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9224 — Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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30.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9269 — ENGIE/BPCE/ENGIE PV Curbans)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 37/06)
1.
In data 24 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Engie S.A. («Engie», Francia), |
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— |
Mirova Eurofideme 4 (Francia), appartenente al gruppo Banque Populaire Caisse d’Epargne («BPCE», Francia), |
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— |
ENGIE PV Curbans («Target», Francia). |
Engie e BPCE acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune del Target.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Engie è un’impresa industriale che opera nei settori del gas, dell’elettricità e dell’energia, lungo l’intera catena del valore dell’energia; |
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— |
BPCE è un ente finanziario francese che opera principalmente nei servizi finanziari e bancari; |
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— |
il Target possiede un impianto fotovoltaico e opera nella produzione e nella vendita all’ingrosso di energia elettrica in Francia. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9269 — ENGIE/BPCE/ENGIE PV Curbans.
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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30.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9246 — Daikin Industries/Cool International Holding)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 37/07)
1.
In data 16 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Daikin Europe N.V. (Belgio), controllata da Daikin Industries, Ltd (Giappone), |
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— |
Cool International Holding GmbH (Austria). |
Daikin Europe N.V. acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Cool International Holding GmbH.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Daikin Europe N.V. opera nella produzione e nella fornitura di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, comprese le pompe a calore e le apparecchiature di refrigerazione; |
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— |
attraverso le sue controllate del gruppo AHT, Cool International Holding GmbH opera nella produzione di vetrine plug-in per produttori e rivenditori al dettaglio di generi alimentari. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9246 — Daikin Industries/Cool International Holding
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).