ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 35/01 |
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Rettifiche |
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2019/C 35/41 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 35/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 novembre 2018 — National Iranian Tanker Company / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-600/16 P) (1)
((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Annullamento di un’iscrizione da parte del Tribunale - Reiscrizione - Elementi di prova recanti una data anteriore alla prima iscrizione - Fatti noti precedentemente alla prima iscrizione - Autorità di cosa giudicata - Portata - Certezza del diritto - Tutela del legittimo affidamento - Tutela giurisdizionale effettiva - Motivo di iscrizione relativo al sostegno logistico al governo dell’Iran - Portata - Attività di trasporto di petrolio greggio))
(2019/C 35/02)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, solicitors)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A Vitro e M. Bishop, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La National Iranian Tanker Company è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 novembre 2018 — Bank Tejarat / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-248/17 P) (1)
((Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Annullamento di un’iscrizione da parte del Tribunale - Reiscrizione - Motivo di iscrizione relativo al sostegno finanziario al governo iraniano e al coinvolgimento nell’approvvigionamento di beni e di tecnologie vietati - Portata - Finanziamento di progetti nel settore petrolifero e del gas - Elementi di prova recanti una data anteriore alla prima iscrizione - Fatti noti precedentemente alla prima iscrizione - Articolo 266 TFUE - Autorità di cosa giudicata - Portata - Tutela giurisdizionale effettiva))
(2019/C 35/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bank Tejarat (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e A. Meskarian, Solicitors, M. Brindle QC, T. Otty QC, R. Blakeley, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Kneale e M. Bishop, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Bank Tejarat è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Solvay Chimica Italia SpA e a. (C-262/17), Whirlpool Europe Srl e a. (C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17) / Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(Cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Sistemi di distribuzione - Articolo 28 - Sistemi di distribuzione chiusi - Nozione - Esenzioni - Limiti - Articolo 32, paragrafo 1 - Accesso di terzi - Articolo 15, paragrafo 7, e articolo 37, paragrafo 6, lettera b) - Oneri di dispacciamento))
(2019/C 35/04)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrenti: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari f.lli Lunelli SpA, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA (C-262/17), Whirlpool Europe Srl, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA (C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17)
Convenuta: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Nei confronti di: Nuova Solmine SpA, American Husky III, Inovyn Produzione Italia SpA, Sasol Italy SpA, Radici Chimica SpA, La Vecchia Soc. cons. arl, Zignago Power Srl, Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA, Zignago Vetro SpA, Chemisol Italia Srl, Vinavil SpA, Italgen SpA, Arkema Srl, Yara Italia SpA, Ineos Manufacturing Italia SpA, ENEL Distribuzione SpA, Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico (C-262/17), Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico, ENEL Distribuzione SpA (C-263/17), Terna SpA, Ministero dello Sviluppo economico (C-273/17)
Dispositivo
1) |
L’articolo 2, punto 5, e l’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva. |
2) |
L’articolo 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest’ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all’articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva. |
3) |
L’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all’obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l’accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica. |
4) |
L’articolo 15, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull’energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/4 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — Harry Mensing / Finanzamt Hamm
(Causa C-264/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 314 - Articolo 316 - Articolo 322 - Regimi speciali applicabili agli oggetti d’arte - Regime del margine - Soggetti passivi rivenditori - Cessione di oggetti d’arte da parte dell’autore o dei suoi aventi diritto - Operazioni intracomunitarie - Rifiuto delle autorità tributarie nazionali di riconoscere ad un soggetto passivo il beneficio del diritto di optare per l’applicazione del regime del margine - Presupposti d’applicazione - Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte - Oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato])
(2019/C 35/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Münster
Parti
Ricorrente: Harry Mensing
Convenuto: Finanzamt Hamm
Dispositivo
1) |
L’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo-rivenditore può optare per l’applicazione del regime del margine a una cessione di oggetti d’arte che gli sono stati ceduti a monte, nell’ambito di una cessione intracomunitaria esente, dall’autore o dai suoi aventi diritto, nonostante questi ultimi non rientrino nelle categorie di persone elencate all’articolo 314 di tale direttiva. |
2) |
Un soggetto passivo-rivenditore non può optare per l’applicazione del regime del margine di cui all’articolo 316, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112, ad una cessione di oggetti d’arte che gli sono stati ceduti a monte, nell’ambito di una cessione intracomunitaria esente, e al contempo far valere il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte nei casi in cui tale diritto è escluso ai sensi dell’articolo 322, lettera b), di tale direttiva, se tale ultima disposizione non è stata recepita nel diritto nazionale. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria — Italia) — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a. / Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
(Causa C-328/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Direttiva 92/13/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un’offerta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto))
(2019/C 35/06)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl
Convenute: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria
Dispositivo
Sia l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, sia l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d’appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l’appalto in questione.
Tuttavia, spetta al giudice nazionale competente valutare in modo circostanziato, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della controversia di cui è investito, se l’applicazione concreta di tale normativa non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici interessati.
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/6 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 novembre 2018 — Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)
(Causa C-340/17 P) (1)
([Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Procedimento di dichiarazione di nullità - Dichiarazione di nullità in base a un marchio anteriore del Regno Unito - Uso effettivo - Prova - Effetti della procedura di ritiro del Regno Unito dall’Unione europea sul procedimento dinanzi al Tribunale e sulla legittimità della decisione controversa - Assenza])
(2019/C 35/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (rappresentanti: E. Baud e P. Marchiset, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Botis e S. Hanne, agenti)
Interveniente a sostegmo del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie e Z. Lavery, agenti, assistiti da N. Saunders, barrister)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. è condannata a farsi carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del nord si farà carico delle proprie spese. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-506/17) (1)
([Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Messa in discarica dei rifiuti - Direttiva 1999/31/CE - Articolo 14, lettere b) e c) - Autorizzazione al funzionamento - Chiusura dei siti non autorizzati - Autorizzazione dei lavori necessari sulla base del piano di adeguamento del sito approvato - Fissazione di un periodo transitorio per l’esecuzione del piano])
(2019/C 35/08)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, E. Sanfrutos Cano e M. Žebre, successivamente, E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri e F. Thiran, e in ultimo, E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri, F. Thiran e C. Hermes, agenti)
Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: J. Morela e N. Pintar Gosenca, agenti)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Slovenia, non avendo adottato le misure necessarie:
|
2) |
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese. |
28.1.2019 |
IT |
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C 35/7 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH
(Causa C-548/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Imposizione delle agenzie di intermediazione di calciatori professionisti - Pagamento rateizzato e soggetto a condizione - Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta))
(2019/C 35/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Goslar
Convenuta: baumgarten sports & more GmbH
Dispositivo
L’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che osta a che il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta relativa a una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti da parte di un agente — quale quella in esame nel procedimento principale — oggetto di pagamenti rateizzati e assoggettati a condizione per un periodo di diversi anni dopo l’intermediazione, siano considerati avvenuti alla data di quest’ultima.
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) il 18 ottobre 2018 — Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH
(Causa C-654/18)
(2019/C 35/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH
Resistente: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1), secondo cui, se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti, singolarmente considerate, rientrino nei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10 % di materiali contaminanti, rientrano nella voce B3020 della Convenzione di Basilea e sono pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, e non all’obbligo di notifica ai sensi all’articolo 4. In caso di risposta negativa alla prima questione: |
2) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006, secondo cui, se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti singolarmente considerate rientrino nei primi tre trattini della voce [Or. 3] B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10 % di materiali contaminanti, non debbano essere classificate nel punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA e non siano pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, bensì all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 4. |
(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción de Badalona (Spagna) il 22 ottobre 2018 — Procedimento penale a carico di VW
(Causa C-659/18)
(2019/C 35/11)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Instrucción de Badalona
Procedimento penale a carico di
VW
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, segnatamente, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/48/UE (1) debbano essere interpretati nel senso che l’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore possa essere giustificatamente ritardato qualora l’indagato o imputato non sia comparso dopo la prima citazione del giudice e sia stato disposto un mandato di arresto nazionale, europeo o internazionale, rinviando l’assistenza dell’avvocato e il suo intervento in giudizio fino a quando si verifichi [l’esecuzione di detto mandato] e l’indagato sia condotto dinanzi al giudice dalla forza pubblica.
(1) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia (Italia) il 31 ottobre 2018 — JH / KG
(Causa C-681/18)
(2019/C 35/12)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Brescia
Parti nella causa principale
Ricorrente: JH
Convenuta: KG
Questione pregiudiziale
Se l’art. 5.5 della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/104/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione del D. Lgs. 276/2003, come modificato dal D.L. 34/2014, che: a) non prevede limiti alle missioni successive del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice; b) non subordina la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione stessa; c) non prevede il requisito della temporaneità dell’esigenza produttiva propria dell’impresa utilizzatrice quale condizione di legittimità del ricorso a tale forma di contratto di lavoro.
(1) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 5 novembre 2018 — OC e a. / Banca d’Italia e a.
(Causa C-686/18)
(2019/C 35/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: OC e a., Adusbef, Federconsumatori, PB e a., QA e a.
Convenuti: Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 29 del Regolamento UE n. 575/2013[, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento] (1), l’art. 10 del Regolamento delegato n. 241/2014 (2), gli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche in riferimento all’art. 6, par. 4, del Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (3), ostino a una normativa nazionale, come quella introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015 (e oggi anche art. 1, c. 15, d.lgs n. 72/2015, che ha sostituito l’art. 28, c. 2-ter, [Testo unico bancario], riproducendo sostanzialmente il testo dell’art. 1, c. 1, lett. a), del d.l. n. 3/2015, come convertito, con modifiche qui non rilevanti), che impone una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni, fissando tale limite in 8 miliardi di attivo. Se, inoltre, i richiamati parametri euro unitari ostino a una normativa nazionale che, in caso di trasformazione della banca popolare in s.p.a., consente all’ente di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente; |
2) |
se gli artt. 3 e 63 e ss. TFUE in materia di concorrenza nel mercato interno e di libera circolazione di capitali, ostino a una normativa nazionale come quella introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015, che limita l’esercizio dell’attività bancaria in forma cooperativa entro un determinato limite di attivo, obbligando l’ente a trasformarsi in società per azioni in caso di superamento del predetto limite; |
3) |
se gli artt. 107 e ss. TFUE in materia di aiuti di Stato, ostino a una normativa nazionale come quella introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015 (e oggi anche art. 1, c. 15, d.lgs n. 72/2015, che ha sostituito l’art. 28, c. 2-ter, [Testo unico bancario], riproducendo sostanzialmente il testo dell’art. 1, c. 1, lett. a), del d.l. n. 3/2015, come convertito, con modifiche qui non rilevanti), che impone la trasformazione della banca popolare in società per azioni in caso di superamento di una determinata soglia di attivo (fissata in 8 miliardi), prevedendo limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata; |
4) |
se il combinato disposto dell’art. 29 del Regolamento UE n. 575/2013 e dell’art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014, ostino a una normativa nazionale, come quella prevista dall’art. 1 del d.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015, per come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99/2018, che consenta alla banca popolare di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l’importo; |
5) |
qualora in sede interpretativa la Corte di Giustizia assuma la compatibilità della normativa eurounitaria con l’interpretazione prospettata dalle controparti, si chiede che la medesima Corte di Giustizia valuti la legittimità europea dell’art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014 della Commissione, alla luce dell’art. 16 e dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (per cui: «ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale»), integrato, anche alla luce dell’art. 52, comma 3, della medesima Carta (per cui: «laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa») e dalla giurisprudenza della CEDU sull’art. 1 del 1o protocollo addizionale alla CEDU. |
(1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU 2014, L 74, pag. 8).
(3) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
28.1.2019 |
IT |
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C 35/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 14 novembre 2018 — X / Stato belga
(Causa C-706/18)
(2019/C 35/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Parti
Ricorrente: X
Resistente: Stato belga
Questioni pregiudiziali
Se la direttiva 2003/86/CE (1) — in considerazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e del suo obiettivo, segnatamente la fissazione delle condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare — osti a una normativa nazionale che interpreta l’articolo 5, paragrafo 4 della stessa direttiva nel senso che la mancanza di una decisione alla scadenza del termine previsto comporta un obbligo per le autorità nazionali di rilasciare d’ufficio un permesso di soggiorno all’interessato, senza previamente accertare se l’interessato soddisfi effettivamente le condizioni per soggiornare in Belgio conformemente al diritto dell’Unione.
(1) Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
28.1.2019 |
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C 35/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep Gent (Belgio) il 15 novembre 2018 — Procureur generaal, altra parte: X
(Causa C-717/18)
(2019/C 35/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Gent
Parti
Ricorrente: Procureur-generaal
Altra parte: X
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2.2. della decisione quadro MAE (1), quale recepito nel diritto belga dalla legge MAE, consenta che per la valutazione, ad opera dello Stato membro di esecuzione, della soglia della pena massima non inferiore a tre anni ivi imposta si faccia riferimento alla legge penale vigente nello Stato membro emittente al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo. |
2) |
Se l’articolo 2.2. della decisione quadro MAE, quale recepito nel diritto belga dalla legge MAE, consenta che per la valutazione, ad opera dello Stato membro di esecuzione, della soglia della pena massima non inferiore a tre anni ivi imposta si faccia riferimento alla legge penale vigente al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo che ha inasprito la pena rispetto alla legge penale vigente nello Stato membro emittente al momento dei fatti. |
(1) :Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
28.1.2019 |
IT |
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C 35/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 novembre 2018 — Cali Apartments SCI / Procureur général près la cour d’appel de Paris, Ville de Paris
(Causa C-724/18)
(2019/C 35/16)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Cali Apartments SCI
Resistente: Procureur général près la cour d’appel de Paris, Ville de Paris
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (1), avuto riguardo alla definizione del suo oggetto e del suo campo di applicazione ad opera degli articoli 1 e 2, si applica alla concessione in locazione a titolo oneroso, anche a titolo non professionale, in maniera reiterata e per brevi periodi, di un locale ammobiliato ad uso abitativo che non costituisce la residenza principale del locatore, a una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, in particolare con riferimento alle nozioni di prestatore e di servizi. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se una regolamentazione nazionale quale quella prevista dall’articolo L. 631-7 del codice dell’edilizia e degli alloggi costituisce regime di autorizzazione dell’attività sopra citata ai sensi degli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123 del 12 dicembre 2006 o costituisce solamente un requisito sottoposto alle disposizioni degli articoli 14 e 15. Nell’ipotesi in cui siano applicabili gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006: |
3) |
Se l’articolo 9, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione costituisce motivo imperativo di interesse generale tale da consentire di giustificare una misura nazionale che, in alcune aree geografiche, assoggetta ad autorizzazione la concessione in locazione di un locale ammobiliato destinato ad abitazione, in maniera reiterata, per brevi periodi, a una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio. |
4) |
In caso di risposta affermativa, se una siffatta misura è proporzionata all’obiettivo perseguito. |
5) |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva si oppone a una misura nazionale che subordina ad autorizzazione il fatto di concedere in locazione un locale ammobiliato destinato ad abitazione «in maniera reiterata», per dei «brevi periodi», a una «clientela di passaggio che non vi elegge domicilio». |
6) |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da d) a g), della direttiva si oppone a un regime di autorizzazione che prevede che le condizioni di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite, con delibera del consiglio comunale, con riferimento agli obiettivi di varietà sociale, in particolare in funzione delle caratteristiche dei mercati delle abitazioni e della necessità di non aggravare la scarsità di alloggi. |
(1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).
28.1.2019 |
IT |
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C 35/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 novembre 2018 — HX / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris
(Causa C-727/18)
(2019/C 35/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: HX
Resistente: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris
Questioni pregiudiziali
1. |
Se la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (1), avuto riguardo alla definizione del suo oggetto e del suo campo di applicazione ad opera degli articoli 1 e 2, si applica alla concessione in locazione a titolo oneroso, anche a titolo non professionale, in maniera reiterata e per brevi periodi, di un locale ammobiliato ad uso abitativo che non costituisce la residenza principale del locatore, a una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio, in particolare con riferimento alle nozioni di prestatore e di servizi. |
2. |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se una regolamentazione nazionale quale quella prevista dall’articolo L. 631-7 del codice dell’edilizia e degli alloggi costituisce regime di autorizzazione dell’attività sopra citata ai sensi degli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123 del 12 dicembre 2006 o costituisce solamente un requisito sottoposto alle disposizioni degli articoli 14 e 15. Nell’ipotesi in cui siano applicabili gli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006: |
3. |
Se l’articolo 9, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione costituisce motivo imperativo di interesse generale tale da consentire di giustificare una misura nazionale che, in alcune aree geografiche, assoggetta ad autorizzazione la concessione in locazione di un locale ammobiliato destinato ad abitazione, in maniera reiterata, per brevi periodi, a una clientela di passaggio che non vi elegge domicilio. |
4. |
In caso di risposta affermativa, se una siffatta misura è proporzionata all’obiettivo perseguito. |
5. |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere d) ed e), della direttiva si oppone a una misura nazionale che subordina ad autorizzazione il fatto di concedere in locazione un locale ammobiliato destinato ad abitazione «in maniera reiterata», per dei «brevi periodi», a una «clientela di passaggio che non vi elegge domicilio». |
6. |
Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere da d) a g), della direttiva si oppone a un regime di autorizzazione che prevede che le condizioni di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite, con delibera del consiglio comunale, con riferimento agli obiettivi di varietà sociale, in particolare in funzione delle caratteristiche dei mercati delle abitazioni e della necessità di non aggravare la scarsità di alloggi. |
(1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).
28.1.2019 |
IT |
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C 35/14 |
Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 settembre 2018, causa T-463/16, Portogallo / Commissione
(Causa C-737/18 P)
(2019/C 35/18)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata, nella misura in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C (2016) 3753 (1) della Commissione europea (CE), del 20 giugno 2016; |
— |
annullare la decisione C (2016) 3753 della Commissione europea (CE), del 20 giugno 2016, dato che la Corte di giustizia è in grado di conoscere della fondatezza degli argomenti della Repubblica portoghese; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica portoghese chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il conseguente annullamento della decisione contestata sulla base dei seguenti vizi:
1) |
Errore di diritto e violazione del principio della certezza del diritto — Violazione dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 (2) e degli articoli 54, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, e 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 (3), nonché manifesta contraddizione, risultante da errore di diritto, con quanto stabilito ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, nella misura in cui, nel dichiarare infondato il secondo motivo della Commissione, il Tribunale sottende che il sistema portoghese di controllo della condizionalità fosse un sistema di controllo efficace e, pertanto, nel dichiarare l’infondatezza del motivo e nel non annullare la decisione impugnata, il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto e in una contraddizione del giudicato, violando altresì il principio della certezza del diritto. |
2) |
Errore di diritto, contraddizione del giudicato e violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la sentenza impugnata ammette, al punto 41, la chiara distinzione tra ammissibilità e il sistema della condizionalità e, ai punti 46 e 47, afferma, contraddittoriamente, che l’importo totale dell’aiuto versato agli agricoltori deve essere oggetto di una rettifica. Pertanto, il punto 43 della sentenza impugnata conclude erroneamente che il rischio per il Fondo non può essere limitato al campione di controllo e mantiene la rettifica finanziaria della Commissione applicata alla totalità della spesa, il che non è né adeguato né necessario all’obiettivo perseguito ed è quindi sproporzionato. Tale affermazione del Tribunale viola gli articoli 5 TUE, 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 (4) e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, da cui risulta che la percentuale di rettifica è applicabile solamente alla quota di spesa esposta al rischio, vale a dire, l’1 %. Di conseguenza, con la sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto e in una motivazione contraddittoria, violando i principi generali e le norme previste al paragrafo 2, primo e sesto comma, del documento di lavoro della Commissione, AGRI-2005-64043, avendoli applicati erroneamente, in violazione anche del documento di lavoro DS/2010/29 REV della Commissione e del principio di proporzionalità. |
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753] (GU 2016, L 173, pag. 59).
(2) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).
(4) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).
28.1.2019 |
IT |
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C 35/15 |
Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Duferco Long Products SA avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 settembre 2018, causa T-93/17, Duferco Long Products / Commissione
(Causa C-738/18 P)
(2019/C 35/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Duferco Long Products SA (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart e Q. Declève, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea che voglia:
1. |
annullare la sentenza impugnata (T-93/17, EU:T:2018:558); |
2. |
annullare l’articolo 1, lettera f), e l’articolo 2 della decisione della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Duferco; |
3. |
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di esaminare due errori di calcolo in cui sarebbe incorsa la Commissione in sede di valutazione del carattere pari passu della sesta misura considerata nella decisione della Commissione, del 20 gennaio 2016, relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), nonché nell’applicazione del criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato.
La ricorrente adduce più in particolare quanto segue:
— |
il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale adeguato sul modo in cui la Commissione ha applicato il criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato; |
— |
il Tribunale avrebbe dovuto senza meno esaminare il motivo vertente sugli errori della Commissione in sede di valutazione del carattere pari passu della suddetta sesta misura, prima e al posto di privilegiare l’analisi dei documenti forniti dal Belgio. |
Tribunale
28.1.2019 |
IT |
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C 35/17 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2018 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe / Commissione
(Causa T-545/11 RENV) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione in commercio della sostanza attiva “glifosato” - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 - Direttiva 91/414/CEE»])
(2019/C 35/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Kloostra e A. van den Biesen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, P. Ondrůšek e L. Pignataro-Nolin, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Swedenborg e F. Bergius, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e D. Klebs, agenti); European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruxelles) e Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruxelles) (rappresentanti: I. Antypas e D. Waelbroeck, avvocati); CropLife International AISBL (CLI) (Bruxelles) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier, avvocati, e D. Abrahams, barrister); CropLife America Inc. (Washington, DC, Stati Uniti), National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (Washington) e America Chemistry Council Inc. (ACC) (Washington) (rappresentanti: inizialmente M. Abenhaïm e K. Nordlander, avvocati, successivamente K. Nordlander e M. Zdzieborska, solicitor, e infine K. Nordlander, M. Zdzieborska e Y.-A. Benizri, avvocati); e European Crop Care Association (ECCA) (Bruxelles) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Oggetto
Domanda, basata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione della Commissione, del 10 agosto 2011, che nega l’accesso al volume 4 del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva «glifosato», redatto dalla Repubblica federale di Germania, in quanto Stato membro relatore, in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stichting Greenpeace Nederland e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) sono condannate alle spese. |
3) |
Il Regno di Svezia e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/18 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Lituania / Commissione
(Causa T-508/15) (1)
([«FEAOG, FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese effettuate dalla Lituania - Sostegno al prepensionamento - Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 - Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 - Nozione di esercizio di un’attività agricola commerciale - Nesso con la nozione di azienda di semisussistenza»])
(2019/C 35/21)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, M. Palionis, T. Lozoraitis, R. Krasuckaitė e A. Petrauskaitė, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e J. Jokubauskaitė, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui ha imposto alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria del 5 %, escludendo pertanto l’importo di EUR 1 938 300,08 dal finanziamento versato a titolo della misura «Prepensionamento» durante il periodo compreso tra il 16 ottobre 2010 e il 15 ottobre 2013.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Lituania è condannata alle spese. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/18 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2018 — HM / Commissione
(Causa T-587/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso EPSO/AST-SC/03/15 - Esclusione dalla partecipazione alle prove di valutazione - Domanda di riesame - Rifiuto di trasmettere tale domanda alla commissione giudicatrice del concorso generale per tardività - Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice di concorso»))
(2019/C 35/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HM (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3 e, dall’altro, della «decisione implicita» della commissione giudicatrice di non accogliere tale domanda
Dispositivo
1) |
La decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice che esclude HM dalla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
(1) GU C 191 del 30.5.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-17/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016)
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/19 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Brahma/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa T-603/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari in prova - Periodo di prova - Prolungamento del periodo di prova - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Articolo 34 dello Statuto - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto - Diritto di essere ascoltato - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Responsabilità - Requisiti di forma - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo - Ricevibilità - Danno materiale - Danno morale - Nesso causale»))
(2019/C 35/23)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zoher Brahma (Thionville, Francia) (rappresentante: A. Tymen, avvocato)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram e L. Tonini Alabiso, successivamente J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 17 luglio 2015 con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso di non nominare in ruolo il ricorrente e di procedere al suo licenziamento a far data dal 31 luglio 2015 nonché della decisione del 16 marzo 2016 del comitato incaricato dei reclami con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione del 17 luglio 2015 e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente afferma di aver subito a seguito di tali decisioni.
Dispositivo
1) |
La decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. Zoher Brahma in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata. |
2) |
La decisione del comitato incaricato dei reclami del 16 marzo 2016, di rigetto del reclamo contro la decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. Brahma in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata. |
3) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
4) |
La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata alle spese. |
(1) GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-33/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/20 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2018 — PepsiCo / EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)
(Causa T-82/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Exxtra Deep - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 35/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PepsiCo, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)
Convenuta: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e D. Walicka, agenti)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: T. Lampel e M. Pfaff, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 novembre 2016 (procedimento R 482/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la PepsiCo e la Intersnack Group.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 novembre 2016 (procedimento R 482/2016-4) è annullata. |
2) |
L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla PepsiCo, Inc. |
3) |
La Intersnack Group GmbH & Co. KG si farà carico delle proprie spese. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/21 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Buck-Chemie / EUIPO — Henkel (Tavoletta detergente per wc)
(Causa T-296/17) (1)
([«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una tavoletta detergente per wc - Causa di nullità - Carattere individuale - Articolo 25 del regolamento (CE) n. 6/2002»])
(2019/C 35/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Buck-Chemie GmbH (Herrenberg, Germania) (rappresentanti: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann e C. Gehweiler, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: S. Hanne, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’8 marzo 2017 (procedimento R 2113/2015-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Buck-Chemie e la Henkel.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Buck-Chemie GmbH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Henkel AG & Co. KGaA, comprese le spese indispensabili sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/21 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2018 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial / EUIPO — Seven (SEVENOAK)
(Causa T-339/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SEVENOAK - Marchio internazionale figurativo anteriore 7seven - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 35/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd (Shenzhen, Cina) (rappresentante: M. de Arpe Tejero, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven SpA (Leini, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2017 (procedimento R 1326/2016-1), relativa a un’opposizione tra la Seven e la Shenzhen Jiayz Photo Industrial.
Dispositivo
1) |
La decisione della prima commissione di ricorso de l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 marzo 2017 (procedimento R 1326/2016-1) è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di otto decimi delle spese sostenute dalla Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd. |
4) |
La Seven SpA si farà carico, oltre che delle proprie spese, di un decimo delle spese sostenute dalla Shenzhen Jiayz Photo Industrial. |
5) |
La Shenzhen Jiayz Photo Industrial si farà carico di un decimo delle proprie spese. |
28.1.2019 |
IT |
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C 35/22 |
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Fruit of the Loom / EUIPO — Takko (FRUIT)
(Causa T-424/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo FRUIT - Uso effettivo del marchio - Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Autorità di cosa giudicata - Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001)»])
(2019/C 35/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO Takko Holding GmbH (Telgte, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 25 aprile 2017 (procedimento R 2119/2016-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Takko Holding e la Fruit of the Loom.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Fruit of the Loom, Inc. è condannata alle spese. |
28.1.2019 |
IT |
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C 35/23 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2018 — Bopp/EUIPO (Rappresentazione di un ottagono equilatero)
(Causa T-460/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un contorno ottagonale blu - Impedimento alla registrazione relativo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 35/28)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Carsten Bopp (Glashütten, Germania) (rappresentante: F. Pröckl, avocat)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2017 (procedimento R 1954/2016-4), relativo ad una domanda di registrazione di un segno figurativo rappresentante un contorno ottagonale blu come marchio dell’Unione europea
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Carsten Bopp è condannato alle spese. |
28.1.2019 |
IT |
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C 35/23 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2018 — Galletas Gullón/EUIPO — Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)
(Causa T-677/18)
(2019/C 35/29)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Galletas Gullón, SA (Aguilar de Campoo, Spagna) (rappresentante: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Intercontinental Great Brands LLC (East Hanover, New Jersey, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo gullón TWINS COOKIE SANDWICH — Domanda di registrazione n. 13 877 543
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2018 nel procedimento R 2378/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare la convenuta e, se del caso, l’interveniente, alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese sostenute per il ricorso dinanzi la commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) no 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/24 |
Ricorso proposto il 20 novembre 2018 — ZV / Commissione
(Causa T-684/18)
(2019/C 35/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZV (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni della Commissione, notificate con lettera del 12 febbraio 2018, con cui la candidatura della ricorrente al posto di mediatore aggiunto è stata respinta e al posto è stato nominato un altro candidato; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su uno sviamento di potere e di procedura. A questo riguardo, la ricorrente afferma che l’avviso di posto vacante COM/2017/1739 non consentiva di garantire che il candidato selezionato disponesse effettivamente della formazione e dell’esperienza indispensabili per occupare il posto vacante. Peraltro, la ricorrente deduce in giudizio che il candidato la cui candidatura è stata accolta non possedeva tutte le qualifiche richieste, segnatamente un’esperienza nella mediazione e conoscenze giuridiche approfondite sullo statuto dei funzionari dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della decisione C(2002/601) della Commissione, del 4 marzo 2002, relativa al servizio di mediazione rafforzato, in quanto l’articolo 6, paragrafo 3, dispone che il presidente della Commissione proceda alla nomina dei mediatori aggiunti su proposta del Mediatore, ma non prevede né una procedura di preselezione, né la redazione di un elenco dei candidati scelti. Orbene, nel caso di specie il comitato consultivo sulle nomine ha organizzato una procedura di preselezione e ha sottoposto al Mediatore le tre candidature che aveva selezionato. Secondo la ricorrente ne consegue che il Mediatore non ha esaminato tutte le candidature e che quindi esso ha violato la suddetta disposizione quando ha proposto al presidente della Commissione di procedere alla nomina del candidato selezionato. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione che vizierebbe le decisioni impugnate. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’avviso di posto vacante COM/2017/1739 e sul manifesto errore di valutazione. In proposito, la ricorrente sostiene che, diversamente da lei, il candidato prescelto non soddisfa le condizioni richieste dall’avviso suddetto per occupare il posto controverso, ossia una buona conoscenza dello statuto dei funzionari e delle normative applicabile ai funzionari e agli altri agenti e un’esperienza nel dirimere controversie. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/25 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2018 — Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO — Vieta Audio (Vita)
(Causa T-690/18)
(2019/C 35/31)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vieta Audio, SA (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Vita — Marchio dell’Unione europea n. 9 993 361
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2018 nel procedimento R 695/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controparte a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/25 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2018 — KPN / Commissione
(Causa T-691/18)
(2019/C 35/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: KPN BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: P. van Ginneken e G. Béquet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione C(2018) 3569 final, del 30 maggio 2018, che dichiara la concentrazione che comporta l’acquisizione da parte della Liberty Global plc del controllo esclusivo sulla Ziggo NV compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo); |
— |
rinviare il caso alla Commissione per ulteriori indagini ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, (1) e |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un manifesto errore nella definizione del mercato per quanto riguarda i canali sportivi e cinematografici premium a pagamento.
|
2. |
Secondo motivo, secondo cui la Commissione ha motivato in maniera insufficiente la definizione del mercato per quanto riguarda i canali televisivi sportivi e cinematografici premium a pagamento.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione della possibilità di escludere la ZST e del corrispondente impatto sul mercato della fornitura e dell'acquisizione all’ingrosso della ZST.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha motivato in modo insufficiente la valutazione della possibilità di precludere la ZST e del corrispondente impatto sul mercato della fornitura e dell'acquisizione all'ingrosso della ZST.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione della possibilità di precludere il contenuto HBO.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha motivato in modo insufficiente la sua valutazione sulla possibilità di precludere il contenuto HBO.
|
(1) Regolamento (CE) del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/27 |
Ricorso proposto il 23 novembre 2018 — Montanari / SEAE
(Causa T-692/18)
(2019/C 35/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marco Montanari (Reggio Emilia, Italia) (rappresentanti: avv. A. Champetier e S. Rodrigues)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione impugnata negando al ricorrente, in tutto o in parte, l’accesso al citato documento; |
— |
condannare il convenuto all’integralità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto contro la decisione del 24 ottobre 2018 del Servizio europeo per l’azione esterna, che nega al ricorrente l’accesso al rapporto del 29 luglio 2017, redatto al termine della missione di mediazione condotta dal Capo della divisione «Sostegno alle missioni».
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento 1049/2001, dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il ricorrente sostiene che l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni costituisce il principio giuridico e che la possibilità di negarlo ne è l’eccezione. Orbene, le eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento 1049/2001 e invocate dal Servizio europeo per l’azione esterna non possono giustificare il diniego dell’accesso ai documenti, in quanto non ricorrono le condizioni stabilite all’articolo summenzionato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto le decisioni impugnate sono viziate da difetto o insufficienza di motivazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/28 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2018 — ZY / Commissione
(Causa T-693/18)
(2019/C 35/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZY (rappresentanti: avv. N. Voß e D. Fouquet)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, per gli anni 2012 e 2013. |
— |
in subordine, annullare la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il rimborso di più del 10 % delle tariffe di rete pubblicate, per gli anni 2012 e 2013, per i consumatori a portata congiunta con minimo 8 000 ore di utilizzo annuo, il rimborso di più del 15 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 500 ore di utilizzo annuo e il rimborso di più del 20 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 000 ore di utilizzo annuo; |
— |
condannare la convenuta alle spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Errata ammissione dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
|
2. |
Violazione del principio della parità di trattamento
|
3. |
Violazione del principio dell’affidamento
|
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/29 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2018 — DEI / Commissione
(Causa T-694/18)
(2019/C 35/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, A. Iliadou e Ch. Synodinos, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione n. C(2018)4947 final, del 30 luglio 2018, caso SA. 50152, nella misura in cui la stessa ha deciso di non sollevare obbiezioni sul regime di aiuti per il nuovo Metavatiko Michanismo Apozimiosis Evelixias («Neos MMAE») che la Grecia ha notificato, in base alla conclusione che tale regime è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE; e |
— |
condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalla DEI. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Quanto al primo motivo, l’atto impugnato è viziato da un errore manifesto nella valutazione delle circostanze di diritto e di fatto, nonché dalla violazione delle forme sostanziali del procedimento in sede di interpretazione e applicazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nella misura in cui la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale. |
2. |
Quanto al secondo motivo, l’atto impugnato è viziato da un errore manifesto di valutazione delle circostanze di diritto e di fatto, allorché si conclude che il nuovo Metavatiko Michanismo Apozimiosis Evelixias soddisfa i criteri della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 nella valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e, in particolare, i criteri di adeguatezza, proporzionalità, necessità, effetto di incentivazione e prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/30 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2018 — C.R.D.O.P «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel»/EUIPO — Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel)
(Causa T-696/18)
(2019/C 35/36)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel» (Teruel, Spagna) (rappresentante: F. Pérez Álvarez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Airesano Foods, SL (La Puebla de Valverde, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel — Domanda di registrazione n. 15 240 005
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 settembre 2018 nel procedimento R 88/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e le parti alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/30 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2018 — Wacker Chemie / Commissione
(Causa T-704/18)
(2019/C 35/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wacker Chemie AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kachel e D. Fouquet)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il rimborso di più del 10 % delle tariffe di rete pubblicate, per gli anni 2012 e 2013, per i consumatori a portata congiunta con minimo 8 000 ore di utilizzo annuo, il rimborso di più del 15 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 500 ore di utilizzo annuo e il rimborso di più del 20 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 000 ore di utilizzo annuo; |
— |
in subordine, annullare integralmente la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, per gli anni 2012 e 2013; |
— |
condannare la convenuta alle spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili ai motivi fatti valere nella causa T-693/18, ZY/Commissione.
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/31 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2018 — Air Liquide Industriegase / Commissione
(Causa T-705/18)
(2019/C 35/38)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Air Liquide Industriegase GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kachel e D. Fouquet)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, per gli anni 2012 e 2013. |
— |
in subordine, annullare la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il rimborso di più del 10 % delle tariffe di rete pubblicate, per gli anni 2012 e 2013, per i consumatori a portata congiunta con minimo 8 000 ore di utilizzo annuo, il rimborso di più del 15 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 500 ore di utilizzo annuo e il rimborso di più del 20 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 000 ore di utilizzo annuo; |
— |
condannare la convenuta alle spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili ai motivi fatti valere nella causa T-693/18, ZY/Commissione.
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/32 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2018 — Air Liquide Deutschland / Commissione
(Causa T-706/18)
(2019/C 35/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Air Liquide Deutschland GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Kachel e D. Fouquet)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, per gli anni 2012 e 2013. |
— |
in subordine, annullare la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il rimborso di più del 10 % delle tariffe di rete pubblicate, per gli anni 2012 e 2013, per i consumatori a portata congiunta con minimo 8 000 ore di utilizzo annuo, il rimborso di più del 15 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 500 ore di utilizzo annuo e il rimborso di più del 20 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 000 ore di utilizzo annuo; |
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condannare la convenuta alle spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili ai motivi fatti valere nella causa T-693/18, ZY/Commissione.
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/32 |
Ricorso proposto il 27 novembre 2018 — Wyld/EUIPO — Kaufland Warenhandel (wyld)
(Causa T-711/18)
(2019/C 35/40)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wyld GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea wyld — Domanda di registrazione n. 14 525 562
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 settembre 2018 nel procedimento R 2621/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e registrare la domanda di marchio dell’Unione europea n. 14 525 562 «wyld», per la parte in cui è stata respinta; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Rettifiche
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/34 |
Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-603/18
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 436 del 3 dicembre 2018 )
(2019/C 35/41)
La comunicazione pubblicata in relazione alla causa T-603/18, ZE/Parlamento è sostituita dal seguente testo:
«Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — ZE/Parlamento
(Causa T-603/18)
()
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ZE (rappresentante: P. Giatagantzidis, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 25 settembre 2018, che dispone nei suoi confronti la sospensione dall’esercizio delle sue funzioni fino al 31 ottobre 2018, nonché qualsiasi altro atto correlato; |
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condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Con il primo motivo, il ricorrente fa valere una violazione del suo diritto ad essere sentito, in riferimento alla decisione impugnata adottata nei suoi confronti. |
2. |
Con il secondo motivo viene fatto valere che la decisione impugnata è stata adottata con un metodo di rilevazione delle informazioni in violazione del diritto del ricorrente ad una buona amministrazione, conformemente all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3. |
Con il terzo motivo viene fatta valere la violazione del principio di imparzialità da parte del Segretario generale, in quanto quest’ultimo ha disposto lo svolgimento di un’indagine amministrativa nei confronti del ricorrente, ma anche l’adozione della decisione impugnata. |
4. |
Con il quarto motivo viene fatto valere che è stato palesemente violato il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita privata a causa del divieto di accesso all’edificio in cui lavora ma anche ai suoi archivi personali. |
5. |
Con il quinto motivo viene fatto valere che la procedura seguita ha violato la presunzione di innocenza e il segreto procedurale a causa di dichiarazioni alla stampa di funzionari del Parlamento.» |