ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno
22 gennaio 2019


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2019/C 27/01

Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

1

2019/C 27/02

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

2

2019/C 27/03

Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

3

2019/C 27/04

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

4

2019/C 27/05

Avviso all’attenzione di determinate persone e di un’entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

5

2019/C 27/06

Avviso all’attenzione di una persona soggetta alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

6

 

Commissione europea

2019/C 27/07

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 27/08

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

8

2019/C 27/09

Procedure di liquidazione — Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Qudos Insurance A/S [Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2019/C 27/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9249 — Triton/Sunweb) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

14

2019/C 27/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

16

2019/C 27/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

17


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

22.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/1


Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

(2019/C 27/01)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 (2) del Consiglio, e nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e l’entità di cui ai suddetti allegati devono essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2018/1544 e dal regolamento (UE) 2018/1542 relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone e dell’entità interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1542, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 1o luglio 2019, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1542.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

(2)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 10.

(3)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

(4)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 1.


22.1.2019   

IT

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C 27/2


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

(2019/C 27/02)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2018/1544 (2) del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio (5).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2018/1544, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86, e del regolamento (UE) 2018/1542, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2018/1544 e nel regolamento (UE) 2018/1542.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.

(3)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 10.

(4)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.

(5)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 1.


22.1.2019   

IT

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C 27/3


Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2019/C 27/03)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC e all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Anteriormente al 1o marzo 2019, le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(2)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 13.

(3)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(4)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 4.


22.1.2019   

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C 27/4


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2019/C 27/04)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio (5).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.

(3)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 13.

(4)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

(5)  GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 4.


22.1.2019   

IT

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C 27/5


Avviso all’attenzione di determinate persone e di un’entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

(2019/C 27/05)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di AHMADI-MOQADDAM Esmail (n. 1), ALLAHKARAM Hossein (n. 2), FAZLI Ali (n. 4), KHALILI Ali (n. 7), MOTLAGH Bahram Hosseini (n. 8), RADAN Ahmad-Reza (n. 10), RAJABZADEH Azizollah (n. 11), TAEB Hossein (n. 13), SHARIATI Seyeed Hassan (n. 14), DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali (n. 15), HADDAD Hassan (n. 16), SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (n. 17), HEYDARIFAR Ali-Akbar (n. 18), JAFARI-DOLATABADI Abbas (n. 19), MORTAZAVI Said (n. 22), MORTAZAVI Amir (n. 24), SALAVATI Abdolghassem (n. 25), YASAGHI Ali-Akbar (n. 28), SEDAQAT Farajollah (n. 31), ZANJIREI Mohammad-Ali (n. 32), ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud (n. 33), AKHARIAN Hassan (n. 35), AVAEE Seyyed Ali-Reza (n. 36), BANESHI Jaber (n. 37), del magg. gen. dott. FIRUZABADI Seyyed Hasan (n. 38), di GANJI Mostafa Barzegar (n. 39), HABIBI Mohammad Reza (n. 40), HEJAZI Mohammad (n. 41), JAVANI Yadollah (n. 43), JAZAYERI Massoud (n. 44), JOKAR Mohammad Saleh (n. 45), KAMALIAN Behrouz (n. 46), MALEKI Mojtaba (n. 49), OMIDI Mehrdad (n. 50), SALARKIA Mahmoud (n. 51), KHODAEI SOURI Hojatollah (n. 52), TAMADDON Morteza (n. 54), ZEBHI Hossein (n. 55), BAHRAMI Mohammad-Kazem (n. 56), HAJMOHAM-MADI Aziz (n. 57), BAGHERI Mohammad-Bagher (n. 58), HOSSEINI Dr Mohammad (n. 60), KAZEMI Toraj (n. 64), LARIJANI Sadeq (n. 65), MORTAZAVI Seyyed Solat (n. 69), FAHRADI Ali (n. 73), RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (n. 79), JAFARI Asadollah (n. 83), HAMLBAR Rahim (n. 85) e della Polizia Criminalità informatica (n. 1), persone ed entità che figurano nell’allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 28 gennaio 2019, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu.

Tutte le osservazioni ricevute prima del 15 febbraio 2019 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 3 della decisione 2011/235/PESC e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 359/2011.


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.


22.1.2019   

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C 27/6


Avviso all’attenzione di una persona soggetta alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

(2019/C 27/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di Grace Mugabe che figura nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1) relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti della suddetta persona presentando una nuova motivazione. Si informa la suddetta persona che può presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della sua designazione, prima del 25 gennaio 2019, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

La persona in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include e mantiene nell’elenco. Tale richiesta sarà esaminata all’atto del ricevimento. Al riguardo, si richiama l’attenzione della persona interessata sul fatto che il Consiglio riesamina periodicamente l’elenco. Affinché una richiesta possa essere valutata in occasione del prossimo riesame, essa dovrà essere presentata entro l’8 febbraio 2019.


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

(2)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.


Commissione europea

22.1.2019   

IT

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C 27/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 gennaio 2019

(2019/C 27/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1362

JPY

yen giapponesi

124,60

DKK

corone danesi

7,4659

GBP

sterline inglesi

0,88303

SEK

corone svedesi

10,2515

CHF

franchi svizzeri

1,1343

ISK

corone islandesi

137,80

NOK

corone norvegesi

9,7438

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,593

HUF

fiorini ungheresi

317,71

PLN

zloty polacchi

4,2911

RON

leu rumeni

4,7110

TRY

lire turche

6,0667

AUD

dollari australiani

1,5889

CAD

dollari canadesi

1,5117

HKD

dollari di Hong Kong

8,9134

NZD

dollari neozelandesi

1,6895

SGD

dollari di Singapore

1,5457

KRW

won sudcoreani

1 285,38

ZAR

rand sudafricani

15,7551

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7238

HRK

kuna croata

7,4268

IDR

rupia indonesiana

16 180,62

MYR

ringgit malese

4,6793

PHP

peso filippino

59,961

RUB

rublo russo

75,4270

THB

baht thailandese

36,120

BRL

real brasiliano

4,2853

MXN

peso messicano

21,7800

INR

rupia indiana

80,9335


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

22.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/8


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2019/C 27/08)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale della Migrazione e gli affari interni.

FRANCIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 297 dell’8.9.2017.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

1.

Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme

Permessi di soggiorno francesi

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Permesso di soggiorno temporaneo recante una menzione specifica che varia secondo il motivo del soggiorno autorizzato)

Carte de séjour pluriannuelle, d’une durée de validité maximale de 4 ans

(Permesso pluriennale di soggiorno, con un periodo di validità massimo di 4 anni)

Carte de séjour portant la mention «retraité»

(Permesso di soggiorno recante la menzione «pensionato»)

Carte de résident

(Carta di soggiorno)

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE»

(Carta di soggiorno recante la menzione «soggiornante di lungo periodo CE»)

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

(Carta di soggiorno rilasciata ai cittadini di Andorra)

Certificat de résidence d’Algérien

(Certificato di residenza per cittadini algerini)

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l’Union européenne, des ressortissants des États parties à l’Espace économique européen et des ressortissants suisses

(Permesso di soggiorno rilasciato a familiari (che possono essere anche cittadini di paesi terzi) di cittadini dell’UE e di cittadini SEE/svizzeri)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l’intérieur de l’Union européenne

(Elenco dei partecipanti ad un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea)

NB: dal 13 maggio 2002, i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno o i certificati di residenza sono rilasciati sotto forma di carta plastificata secondo il modello uniforme europeo. Sono tuttora in circolazione formati precedenti, validi fino al 12 maggio 2012.

Titoli di soggiorno monegaschi (compresi conformemente alla decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19]):

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente temporaneo di Monaco)

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente ordinario di Monaco)

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Permesso di soggiorno per residente privilegiato di Monaco)

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Permesso di soggiorno per il coniuge di un cittadino monegasco)

2.

Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi che autorizzano il soggiorno o il reingresso nel territorio

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé ou d’un visa D de long séjour d’une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, périmé (à l’exclusion du visa D comportant la mention «Dispense temporaire de carte de séjour»)

(Ricevute del rinnovo della domanda di titolo di soggiorno, corredate del titolo di soggiorno scaduto o di un visto per soggiorno di lunga durata di tipo D, con un periodo di validità compreso fra i 4 e i 12 mesi, scaduto (ad esclusione del visto D comportante la menzione «Esonero temporaneo dalla carta di soggiorno»)

Documeni rilasciati agli stranieri minorenni:

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) délivré par la France

(Documento di circolazione per stranieri minori rilasciato dalla Francia)

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) délivré par la Principauté de Monaco

(Documento di circolazione per stranieri minori (DCEM) rilasciato dal Principato di Monaco)

Titre d’identité républicain (TIR)

(Documento d’identità della Repubblica francese)

Permessi di soggiorno speciali

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «volontariato associativo»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «studente in cerca di lavoro»)

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade»

(Autorizzazione temporanea di soggiorno recante la menzione «genitore che accompagna un minore straniero malato»)

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique

(Autorizzazione temporanea di soggiorno priva di menzione specifica)

Ogni permesso di soggiorno speciale reca una menzione in funzione della qualifica del titolare:

«CMD/A»: délivré au chef d’une mission diplomatique

CMD/A»: rilasciato al responsabile di una rappresentanza diplomatica)

«CMD/M»: délivré au chef de mission d’une organisation internationale

CMD/M»: rilasciato al responsabile della rappresentanza di un’organizzazione internazionale)

«CMD/D»: délivré au chef d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

CMD/D»: rilasciato al responsabile di una delegazione permanente presso un’organizzazione internazionale)

«CD/A»: délivré aux agents du corps diplomatique

CD/A»: rilasciato agli agenti del corpo diplomatico)

«CD/M»: délivré aux hauts fonctionnaires d’une organisation internationale

CD/M»: rilasciato agli alti funzionari delle organizzazioni internazionali)

«CD/D»: délivré aux assimilés membres d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

CD/D»: rilasciato alle persone assimilate ai diplomatici membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«CC/C»: délivré aux fonctionnaires consulaires

CC/C»: rilasciato ai funzionari consolari)

«AT/A»: délivré au personnel administratif ou technique d’une ambassade

AT/A»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle ambasciate)

«AT/C»: délivré au personnel administratif ou technique d’un consulat

AT/C»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico dei consolati)

«AT/M»: délivré au personnel administratif ou technique d’une organisation internationale

AT/M»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle organizzazioni internazionali)

«AT/D»: délivré au personnel administratif ou technique d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

AT/D»: rilasciato al personale amministrativo o tecnico delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«SE/A»: délivré au personnel de service d’une ambassade

SE/A»: rilasciato al personale di servizio delle ambasciate)

«SE/C»: délivré au personnel de service d’un consulat

SE/C»: rilasciato al personale di servizio dei consolati)

«SE/M»: délivré au personnel de service d’une organisation internationale

SE/M»: rilasciato al personale di servizio delle organizzazioni internazionali)

«SE/D»: délivré au personnel de service d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

SE/D»: rilasciato al personale di servizio delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«PP/A»: délivré au personnel privé d’un diplomate

PP/A»: rilasciato al personale privato dei diplomatici)

«PP/C»: délivré au personnel privé d’un fonctionnaire consulaire

PP/C»: rilasciato al personale privato dei funzionari consolari)

«PP/M»: délivré au personnel privé d’un membre d’une organisation internationale

PP/M»: rilasciato al personale privato dei membri delle organizzazioni internazionali)

«PP/D»: délivré au personnel privé d’un membre d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

PP/D»: rilasciato al personale privato dei membri delle delegazioni permanenti presso le organizzazioni internazionali)

«EM/A»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’une ambassade

EM/A»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso le ambasciate)

«EM/C»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’un consulat

EM/C»: rilasciato agli inviati in missione temporanea, agli insegnanti o ai militari aventi statuto speciale addetti presso i consolati)

«EM/M»: délivré aux envoyés en mission temporaire auprès d’une organisation internationale

EM/M»: rilasciato agli inviati in missione temporanea presso le organizzazioni internazionali)

«EM/D»: délivré aux envoyés en mission temporaire dans une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

EM/D»: rilasciato agli inviati in missione temporanea in una delegazione permanente presso un’organizzazione internazionale)

«FI/M»: délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales

FI/M»: rilasciato ai funzionari internazionali di organizzazioni internazionali)

NB: 1: Agli aventi diritto (coniuge, figli di meno di 21 anni e ascendenti a carico) vengono rilasciati permessi di soggiorno speciali della stessa categoria dei titolari cui sono collegati.

NB: 2: Non sono considerate permessi di soggiorno speciali le attestations de fonctions («attestati di funzione»: «CMR», «CR», «AR», «SR» e «FR») rilasciate dai ministeri degli Affari esteri stranieri ed europei al personale delle missioni e degli organismi sopracitati avente la cittadinanza francese o la residenza permanente in Francia, così come ai funzionari internazionali domiciliati all’estero («EF/M»).

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5.

 

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

 

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

 

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

 

GU C 331 del 21.12.2008, pag. 13.

 

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5.

 

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

 

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

 

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

 

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.

 

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

 

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

 

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

 

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

 

GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.

 

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

 

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

 

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

 

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

 

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

 

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

 

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

 

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

 

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

 

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

 

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

 

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

 

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

 

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

 

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

 

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

 

GU C 297 dell’8.9.2017, pag. 3.

 

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

 

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

 

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

 

GU C 173 del 22.4.2018, pag. 6.

 

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

 

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

 

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

 

GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


22.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/13


Procedure di liquidazione

Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Qudos Insurance A/S

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2019/C 27/09)

Impresa d’assicurazione

Qudos Insurance A/S

Købmagergade 22, 3.3

1150 Copenaghen K

DANIMARCA

Data, entrata in vigore e natura della decisione

20 dicembre 2018, fallimento

Autorità competenti

Tribunale marittimo e commerciale

Amaliegade 35, 2.

1256 Copenaghen K

DANIMARCA

Autorità di vigilanza

Nessuna

Amministratore straordinario nominato

Boris K. Frederiksen

Vester Farimagsgade 23

1606 Copenaghen V

DANIMARCA

Legge applicabile

Danimarca. Codice fallimentare danese, § 17


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

22.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/14


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9249 — Triton/Sunweb)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 27/10)

1.   

In data 14 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Triton Managers V Limited (Jersey) e Triton Fund V GP S.à r.l. (Lussemburgo), appartenenti al gruppo Triton («Triton», Isole del Canale),

gruppo Sunweb («Sunweb»), attraverso Holiday Holding Rotterdam B.V. (Paesi Bassi).

Triton acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Sunweb.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Triton: gruppo di fondi e imprese di private equity europei indipendenti, la cui attività consiste in investimenti in medie imprese con sede nell’Europa settentrionale e operanti in tre settori principali: servizi alle imprese, prodotti industriali e consumatori/sanità;

—   Sunweb: operatore turistico online europeo che offre pacchetti vacanze per più di 20 destinazioni in Europa e nel Mediterraneo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9249 — Triton/Sunweb

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/16


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 27/11)

1.   

In data 21 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd («Xingfu») (Cina), controllata da Huayu Automotive Systems Company Limited («HASCO»), appartenente a Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) («SAIC»),

Pierburg Pump Technology GmbH («Pierburg») (Germania), controllata da Rheinmetall Automotive AG («RHA»).

Pierburg e Xingfu acquisiscono, attraverso l’impresa comune controllata congiuntamente Pierburg Huayu Pump Technology Co., Ltd («Pierburg Huayu»), il controllo comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, dell’attività di Xingfu relativa alle pompe per auto.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Xingfu opera nella produzione di pompe per auto destinate alle imprese affiliate a SAIC e a terzi. HASCO è una società quotata in borsa che opera, principalmente sul mercato cinese, nella produzione e nella fornitura di componenti auto a OEM di veicoli commerciali e autovetture. SAIC opera nell’industria automobilistica;

Pierburg produce pompe destinate specialmente all’industria automobilistica;

Pierburg Huayu è un’impresa comune tra Pierburg e Xingfu, che opera nella produzione di pompe per auto in Cina.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


22.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/17


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 27/12)

1.   

In data 11 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Canada)

Madison Dearborn Partners, LLC («MDP», Stati Uniti d’America)

Complete Innovations Holdings Inc («Fleet Complete», Canada)

OTPP e MDP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Fleet Complete.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   OTPP: gestione di prestazioni pensionistiche e investimenti di attivi di piani pensione per conto di circa 318 000 insegnanti in servizio e in pensione nella provincia canadese dell’Ontario;

—   MDP: impresa di investimento in private equity specializzata in management buyout, finanziamento della crescita, finanziamento per ricapitalizzazione e acquisizioni;

—   Fleet Complete: fornisce tecnologie di localizzazione mobile utilizzate per collegare veicoli del parco auto, attivi mobili e imprese basate sulla forza lavoro mobile.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.