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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2019/C 27/01 |
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2019/C 27/02 |
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2019/C 27/03 |
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2019/C 27/04 |
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2019/C 27/05 |
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2019/C 27/06 |
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Commissione europea |
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2019/C 27/07 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2019/C 27/08 |
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2019/C 27/09 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2019/C 27/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9249 — Triton/Sunweb) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 27/11 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2019/C 27/12 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/1 |
Avviso all’attenzione delle persone e dell’entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
(2019/C 27/01)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e dell’entità che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 (2) del Consiglio, e nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone e l’entità di cui ai suddetti allegati devono essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2018/1544 e dal regolamento (UE) 2018/1542 relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche. I motivi che hanno determinato l’inserimento nell’elenco delle persone e dell’entità interessate sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1542, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 1o luglio 2019, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati scrivendo al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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DG C 1C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544 e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1542.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.
(2) GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 10.
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/2 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio relativi a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
(2019/C 27/02)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2018/1544 (2) del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio (5).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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Email: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2018/1544, modificata dalla decisione (PESC) 2019/86, e del regolamento (UE) 2018/1542, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/84.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione (PESC) 2018/1544 e nel regolamento (UE) 2018/1542.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25.
(3) GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 10.
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/3 |
Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
(2019/C 27/03)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio (2), e nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I della decisione 2013/255/PESC e all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).
Anteriormente al 1o marzo 2019, le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell’elenco delle persone ed entità designate.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.
(2) GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 13.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/4 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
(2019/C 27/04)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio (5).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/87, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/85.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14.
(3) GU L 18 I del 21.1.2019, pag. 13.
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/5 |
Avviso all’attenzione di determinate persone e di un’entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran
(2019/C 27/05)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di AHMADI-MOQADDAM Esmail (n. 1), ALLAHKARAM Hossein (n. 2), FAZLI Ali (n. 4), KHALILI Ali (n. 7), MOTLAGH Bahram Hosseini (n. 8), RADAN Ahmad-Reza (n. 10), RAJABZADEH Azizollah (n. 11), TAEB Hossein (n. 13), SHARIATI Seyeed Hassan (n. 14), DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali (n. 15), HADDAD Hassan (n. 16), SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (n. 17), HEYDARIFAR Ali-Akbar (n. 18), JAFARI-DOLATABADI Abbas (n. 19), MORTAZAVI Said (n. 22), MORTAZAVI Amir (n. 24), SALAVATI Abdolghassem (n. 25), YASAGHI Ali-Akbar (n. 28), SEDAQAT Farajollah (n. 31), ZANJIREI Mohammad-Ali (n. 32), ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud (n. 33), AKHARIAN Hassan (n. 35), AVAEE Seyyed Ali-Reza (n. 36), BANESHI Jaber (n. 37), del magg. gen. dott. FIRUZABADI Seyyed Hasan (n. 38), di GANJI Mostafa Barzegar (n. 39), HABIBI Mohammad Reza (n. 40), HEJAZI Mohammad (n. 41), JAVANI Yadollah (n. 43), JAZAYERI Massoud (n. 44), JOKAR Mohammad Saleh (n. 45), KAMALIAN Behrouz (n. 46), MALEKI Mojtaba (n. 49), OMIDI Mehrdad (n. 50), SALARKIA Mahmoud (n. 51), KHODAEI SOURI Hojatollah (n. 52), TAMADDON Morteza (n. 54), ZEBHI Hossein (n. 55), BAHRAMI Mohammad-Kazem (n. 56), HAJMOHAM-MADI Aziz (n. 57), BAGHERI Mohammad-Bagher (n. 58), HOSSEINI Dr Mohammad (n. 60), KAZEMI Toraj (n. 64), LARIJANI Sadeq (n. 65), MORTAZAVI Seyyed Solat (n. 69), FAHRADI Ali (n. 73), RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf (n. 79), JAFARI Asadollah (n. 83), HAMLBAR Rahim (n. 85) e della Polizia Criminalità informatica (n. 1), persone ed entità che figurano nell’allegato della decisione 2011/235/PESC del Consiglio (1) e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran.
Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 28 gennaio 2019, al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu. |
Tutte le osservazioni ricevute prima del 15 febbraio 2019 saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 3 della decisione 2011/235/PESC e dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 359/2011.
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/6 |
Avviso all’attenzione di una persona soggetta alle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
(2019/C 27/06)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di Grace Mugabe che figura nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1) relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti della suddetta persona presentando una nuova motivazione. Si informa la suddetta persona che può presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della sua designazione, prima del 25 gennaio 2019, al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
La persona in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include e mantiene nell’elenco. Tale richiesta sarà esaminata all’atto del ricevimento. Al riguardo, si richiama l’attenzione della persona interessata sul fatto che il Consiglio riesamina periodicamente l’elenco. Affinché una richiesta possa essere valutata in occasione del prossimo riesame, essa dovrà essere presentata entro l’8 febbraio 2019.
Commissione europea
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/7 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
21 gennaio 2019
(2019/C 27/07)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1362 |
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JPY |
yen giapponesi |
124,60 |
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DKK |
corone danesi |
7,4659 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,88303 |
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SEK |
corone svedesi |
10,2515 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1343 |
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ISK |
corone islandesi |
137,80 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,7438 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,593 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
317,71 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2911 |
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RON |
leu rumeni |
4,7110 |
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TRY |
lire turche |
6,0667 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5889 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5117 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9134 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6895 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5457 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 285,38 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,7551 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7238 |
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HRK |
kuna croata |
7,4268 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 180,62 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6793 |
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PHP |
peso filippino |
59,961 |
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RUB |
rublo russo |
75,4270 |
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THB |
baht thailandese |
36,120 |
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BRL |
real brasiliano |
4,2853 |
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MXN |
peso messicano |
21,7800 |
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INR |
rupia indiana |
80,9335 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/8 |
Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2019/C 27/08)
La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen.
Oltre alla pubblicazione nella GU, è possibile consultare l’aggiornamento mensile sul sito web della direzione generale della Migrazione e gli affari interni.
FRANCIA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 297 dell’8.9.2017.
ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI
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1. |
Permessi di soggiorno rilasciati secondo il modello uniforme
Permessi di soggiorno francesi
NB: dal 13 maggio 2002, i permessi di soggiorno e le carte di soggiorno o i certificati di residenza sono rilasciati sotto forma di carta plastificata secondo il modello uniforme europeo. Sono tuttora in circolazione formati precedenti, validi fino al 12 maggio 2012. Titoli di soggiorno monegaschi (compresi conformemente alla decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante i titoli di soggiorno monegaschi [SCH/Com-ex (98) 19]):
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2. |
Tutti gli altri documenti rilasciati a cittadini di paesi terzi che autorizzano il soggiorno o il reingresso nel territorio
Ogni permesso di soggiorno speciale reca una menzione in funzione della qualifica del titolare:
NB: 1: Agli aventi diritto (coniuge, figli di meno di 21 anni e ascendenti a carico) vengono rilasciati permessi di soggiorno speciali della stessa categoria dei titolari cui sono collegati. NB: 2: Non sono considerate permessi di soggiorno speciali le attestations de fonctions («attestati di funzione»: «CMR», «CR», «AR», «SR» e «FR») rilasciate dai ministeri degli Affari esteri stranieri ed europei al personale delle missioni e degli organismi sopracitati avente la cittadinanza francese o la residenza permanente in Francia, così come ai funzionari internazionali domiciliati all’estero («EF/M»). |
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/13 |
Procedure di liquidazione
Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di Qudos Insurance A/S
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2019/C 27/09)
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Impresa d’assicurazione |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
20 dicembre 2018, fallimento |
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Autorità competenti |
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Autorità di vigilanza |
Nessuna |
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Amministratore straordinario nominato |
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Legge applicabile |
Danimarca. Codice fallimentare danese, § 17 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9249 — Triton/Sunweb)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 27/10)
1.
In data 14 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Triton Managers V Limited (Jersey) e Triton Fund V GP S.à r.l. (Lussemburgo), appartenenti al gruppo Triton («Triton», Isole del Canale), |
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— |
gruppo Sunweb («Sunweb»), attraverso Holiday Holding Rotterdam B.V. (Paesi Bassi). |
Triton acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Sunweb.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Triton: gruppo di fondi e imprese di private equity europei indipendenti, la cui attività consiste in investimenti in medie imprese con sede nell’Europa settentrionale e operanti in tre settori principali: servizi alle imprese, prodotti industriali e consumatori/sanità;
— Sunweb: operatore turistico online europeo che offre pacchetti vacanze per più di 20 destinazioni in Europa e nel Mediterraneo.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9249 — Triton/Sunweb
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/16 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 27/11)
1.
In data 21 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd («Xingfu») (Cina), controllata da Huayu Automotive Systems Company Limited («HASCO»), appartenente a Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) («SAIC»), |
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— |
Pierburg Pump Technology GmbH («Pierburg») (Germania), controllata da Rheinmetall Automotive AG («RHA»). |
Pierburg e Xingfu acquisiscono, attraverso l’impresa comune controllata congiuntamente Pierburg Huayu Pump Technology Co., Ltd («Pierburg Huayu»), il controllo comune, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, dell’attività di Xingfu relativa alle pompe per auto.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Xingfu opera nella produzione di pompe per auto destinate alle imprese affiliate a SAIC e a terzi. HASCO è una società quotata in borsa che opera, principalmente sul mercato cinese, nella produzione e nella fornitura di componenti auto a OEM di veicoli commerciali e autovetture. SAIC opera nell’industria automobilistica; |
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— |
Pierburg produce pompe destinate specialmente all’industria automobilistica; |
Pierburg Huayu è un’impresa comune tra Pierburg e Xingfu, che opera nella produzione di pompe per auto in Cina.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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22.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 27/12)
1.
In data 11 gennaio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Canada) |
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Madison Dearborn Partners, LLC («MDP», Stati Uniti d’America) |
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Complete Innovations Holdings Inc («Fleet Complete», Canada) |
OTPP e MDP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Fleet Complete.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— OTPP: gestione di prestazioni pensionistiche e investimenti di attivi di piani pensione per conto di circa 318 000 insegnanti in servizio e in pensione nella provincia canadese dell’Ontario;
— MDP: impresa di investimento in private equity specializzata in management buyout, finanziamento della crescita, finanziamento per ricapitalizzazione e acquisizioni;
— Fleet Complete: fornisce tecnologie di localizzazione mobile utilizzate per collegare veicoli del parco auto, attivi mobili e imprese basate sulla forza lavoro mobile.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax + 32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).