ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2019/C 16/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 16/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, in qualità di titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK / Martina Broßonn (C-570/16)
(Cause riunite C-569/16 e C-570/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Rapporto di lavoro che termina a causa del decesso del lavoratore - Normativa nazionale che impedisce il versamento ai successori del lavoratore di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal medesimo - Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31, paragrafo 2 - Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati))
(2019/C 16/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Stadt Wuppertal (C-569/16), Volker Willmeroth, in qualità di titolare della TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK (C-570/16)
Convenute: Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Martina Broßonn (C-570/16)
Dispositivo
1) |
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nei procedimenti principali, ai sensi della quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria. |
2) |
Nel caso in cui sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nei procedimenti principali in modo da garantirne la conformità all’articolo 7 della direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, il giudice nazionale, investito di una controversia tra il successore di un lavoratore deceduto e l’ex datore di lavoro di detto lavoratore, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che al menzionato successore venga concesso, a carico del suddetto datore di lavoro, il beneficio di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate ai sensi delle citate disposizioni e non godute da tale lavoratore prima del suo decesso. Questo obbligo grava sul giudice nazionale sulla base dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali se detta controversia intercorre tra un tale successore e un datore di lavoro che riveste la qualità di autorità pubblica, e sulla base della seconda di queste disposizioni se la controversia ha luogo tra il successore e un datore di lavoro che ha la qualità di privato. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin
(Causa C-619/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e dell’indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro))
(2019/C 16/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Sebastian W. Kreuziger
Convenuto: Land Berlin
Dispositivo
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l’interessato perde — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione — i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 — Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Commissione europea, Repubblica italiana (C-622/16 P), Commissione europea / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana (C-623/16 P), Commissione europea / Pietro Ferracci, Repubblica italiana (C-624/16 P)
(Cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Decisione che dichiara impossibile il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato - Ricorsi di annullamento proposti da concorrenti di beneficiari di aiuti di Stato - Ricevibilità - Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione - Incidenza diretta - Nozione di «impossibilità assoluta» di recuperare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno - Nozione di «aiuto di Stato» - Nozioni di «impresa» e di «attività economica»))
(2019/C 16/04)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
(C-622/16 P)
Ricorrente: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (rappresentanti: E. Gambaro e F. Mazzocchi, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, P. Stancanelli e F. Tomat, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
(C-623/16 P)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, P. Stancanelli e F. Tomat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (rappresentanti: E. Gambaro e F. Mazzocchi, avvocati), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
(C-624/16 P)
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, P. Stancanelli e F. Tomat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Pietro Ferracci, Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione (T-220/13, non pubblicata, EU:T:2016:484), è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Scuola Elementare Maria Montessori Srl diretto all’annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all’aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l’esenzione dall’[imposta comunale sugli immobili] per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili. |
2) |
L’impugnazione nella causa C-622/16 P è respinta quanto al resto. |
3) |
La decisione 2013/284 è annullata nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili. |
4) |
Le impugnazioni nelle cause C-623/16 P e C-624/16 P sono respinte. |
5) |
La Scuola Elementare Maria Montessori Srl si fa carico della metà delle proprie spese sostenute nell’ambito dell’impugnazione nella causa C-622/16 P nonché dei due terzi delle spese della Commissione europea e delle proprie spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-220/13. |
6) |
La Commissione europea sopporta, con riferimento alle proprie spese, un terzo di quelle relative al ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-220/13 nonché quelle relative alle impugnazioni nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P e, quanto alle spese della Scuola Elementare Maria Montessori Srl, un terzo delle spese relative al ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nella causa T-220/13 e metà delle spese relative all’impugnazione nella causa C-622/16 P nonché quelle sostenute nella causa C-623/16 P. |
7) |
La Repubblica italiana si fa carico delle proprie spese nelle cause da C-622/16 P a C-624/16 P. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu
(Causa C-684/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità finanziaria per tali ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 31, paragrafo 2 - Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati))
(2019/C 16/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
Convenuto: Tetsuji Shimizu
Dispositivo
1) |
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se gli sia possibile pervenire a un’interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell’Unione. |
2) |
Qualora sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nel procedimento principale in modo da garantirne la conformità all’articolo 7 della direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, deriva da quest’ultima disposizione che il giudice nazionale, investito di una controversia tra un lavoratore e il suo ex datore di lavoro avente qualità di privato, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che, ove detto datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione, il lavoratore medesimo non possa essere privato dei diritti da lui maturati a dette ferie annuali retribuite, né, correlativamente, e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, essere privato dell’indennità finanziaria per le ferie non godute, il cui pagamento è direttamente a carico, in tal caso, del datore di lavoro interessato. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, e a. / Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice
(Causa C-18/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Adesione dei nuovi Stati membri - Repubblica di Croazia - Misure transitorie - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori - Distacco di cittadini croati e di Stati terzi in Austria tramite un’impresa stabilita in Italia))
(2019/C 16/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, e a., Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic
Resistente: Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice
Dispositivo
1) |
Gli articoli 56 e 57 TFUE, nonché il capitolo 2, paragrafo 2, dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro può legittimamente restringere, per mezzo dell’imposizione del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un’impresa con sede in Croazia, laddove il distacco abbia luogo per mezzo della loro messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi da parte di quest’ultima impresa nel primo Stato membro. |
2) |
Gli articoli 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può legittimamente esigere che i cittadini di Stati terzi, messi a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, da un’impresa anch’essa stabilita in quest’altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk — Austria) — Čepelnik d.o.o. / Michael Vavti
(Causa C-33/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Diritto del lavoro - Distacco di lavoratori per l’esecuzione di lavori di costruzione - Dichiarazione dei lavoratori - Conservazione e traduzione dei fogli paga - Sospensione dei pagamenti - Deposito di una cauzione da parte del destinatario dei servizi - Garanzia di un’eventuale sanzione pecuniaria irrogata al prestatore di servizi))
(2019/C 16/07)
Lingua processuale: il tedesco e lo sloveno
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk
Parti
Ricorrente: Čepelnik d.o.o.
Convenuto: Michael Vavti
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le autorità competenti possono imporre a un committente stabilito in tale Stato membro di sospendere i pagamenti alla sua controparte contrattuale stabilita in un altro Stato membro e persino di costituire una cauzione di importo equivalente al compenso per la prestazione non ancora versato, a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere inflitta a detta controparte in caso di accertata violazione del diritto del lavoro del primo Stato membro.
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — X (C-47/17), X (C-48/17) / Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie
(Cause riunite C-47/17 e C-48/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Regolamento (CE) n. 1560/2003 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Criteri e meccanismi di determinazione - Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo - Risposta negativa dello Stato membro richiesto - Domanda di riesame - Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 - Termine per la risposta - Scadenza - Effetti))
(2019/C 16/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem
Parti
Ricorrenti: X (C-47/17), X (C-48/17)
Convenuto: Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all’articolo 22 o all’articolo 25 di quest’ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato articolo 5, paragrafo 2, deve, entro un termine di due settimane, procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione.
Se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto termine, lo Stato membro richiedente dev’essere considerato competente ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili previsti a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica
(Causa C-93/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno - Obbligo di recupero - Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento - Impresa che svolge sia attività civili che attività militari - Mancata esecuzione - Interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro - Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE - Sanzioni finanziarie - Penalità - Somma forfettaria - Capacità di pagamento - Fattore «n» - Fattori che sono alla base della valutazione della capacità di pagamento - Prodotto interno lordo - Ponderazione dei voti dello Stato membro in seno al Consiglio dell’Unione europea - Nuova regola di voto in seno al Consiglio))
(2019/C 16/09)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Boskovits e A. Samoni-Rantou, agenti)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nella lettera di diffida emessa il 27 novembre 2014 dalla Commissione europea, tutte le misure che comporta l’esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C-485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea una penalità di importo pari a EUR 7 294 000 per ogni periodo di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino alla data di esecuzione della sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Grecia (C-485/10, non pubblicata, EU:C:2012:395). |
3) |
La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 10 000 000. |
4) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 novembre 2018 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-171/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/123/CE - Articoli da 15 a 17 - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Sistema nazionale di pagamento mobile - Monopolio))
(2019/C 16/10)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e H. Tserepa-Lacombe, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Dispositivo
1) |
L’Ungheria, avendo introdotto e mantenuto in vigore il sistema nazionale di pagamento mobile disciplinato dalla nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (legge n. CC del 2011, relativa al sistema nazionale di pagamento mobile) e dal 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (decreto del governo n. 356/2012, recante attuazione della legge relativa al sistema nazionale di pagamento mobile), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e dell’articolo 56 TFUE. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Commissione europea e l’Ungheria sopportano le proprie spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. / Republika Slovenija
(Causa C-215/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico - Direttiva 2003/98/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino - Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento - Regolamento (UE) n. 575/2013 - Informazioni da pubblicare da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Articolo 432, paragrafo 2 - Eccezioni all’obbligo di pubblicazione - Informazioni commerciali considerate esclusive o riservate - Applicabilità - Enti creditizi detenuti in via maggioritaria dallo Stato - Normativa nazionale che prevede il carattere pubblico di alcune informazioni commerciali detenute dai suddetti enti creditizi))
(2019/C 16/11)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e l’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale imponga ad una banca che si è trovata sotto l’influenza dominante di una persona di diritto pubblico di divulgare dati relativi ai contratti per la fornitura di servizi di consulenza, di servizi di avvocati, di servizi di autori di opere dell’ingegno e di altri servizi di natura intellettuale, da essa conclusi nel corso del periodo durante il quale era sottoposta a detta influenza dominante, senza che sia ammessa alcuna eccezione a titolo della preservazione del segreto commerciale di tale banca, e dunque detti articoli non ostano ad una normativa nazionale siffatta.
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituania) — UAB «Renerga»/ AB «Energijos skirstymo operatorius», AB «Lietuvos energijos gamyba»
(Causa C-238/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2009/72/CE - Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, e articolo 36, lettera f) - Mercato interno dell’energia elettrica - Carattere ipotetico delle questioni pregiudiziali - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale])
(2019/C 16/12)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus miesto apylinkės teismas
Parti
Ricorrente: UAB «Renerga»
Convenute: AB «Energijos skirstymo operatorius», AB «Lietuvos energijos gamyba»
Con l’intervento di: UAB «BALTPOOL», Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Achema AB, Achemos Grupė UAB
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale della città di Vilnius, Lituania), con decisione dell’11 aprile 2017, è irricevibile.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/11 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — procedimento relativo all’estradizione di Denis Raugevicius
(Causa C-247/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Articoli 18 e 21 TFUE - Domanda presentata a uno Stato membro da un paese terzo per l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati membri - Domanda presentata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e non ai fini dell’esercizio dell’azione penale - Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali - Restrizione della libera circolazione - Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità - Proporzionalità))
(2019/C 16/13)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti nel procedimento
Denis Raugevicius
Dispositivo
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese terzo, di estradizione di un cittadino dell’Unione europea che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non all’esercizio dell’azione penale, bensì all’esecuzione di una pena detentiva, lo Stato membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione ai fini dell’esecuzione di una pena e preveda la possibilità che una siffatta pena irrogata all’estero sia scontata nel suo territorio, è tenuto a garantire a tale cittadino dell’Unione, purché sia residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/12 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — C, A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-257/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Competenza della Corte - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Articolo 15 - Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo - Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica))
(2019/C 16/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: C, A
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositivo
1) |
La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, ad interpretare l’articolo 15 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, nelle quali il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sul rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ad un cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione europea che non ha esercitato il suo diritto di libera circolazione, ove tale disposizione sia stata resa applicabile a dette situazioni, in modo diretto ed incondizionato, dal diritto nazionale. |
2) |
L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86 non osta ad una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di permesso di soggiorno autonomo, presentata da un cittadino di un paese terzo che ha soggiornato più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro, a condizione che le modalità concrete dell’obbligo di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. |
3) |
L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86 non osta ad una normativa nazionale che prevede che il permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda ad esso relativa. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/13 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu / College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17), Stichting Werkgroep Behoud de Peel / College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (C-294/17)
(Cause riunite C-293/17 e C-294/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Zone speciali di conservazione - Articolo 6 - Opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito - Programma nazionale di gestione dei depositi di azoto - Nozioni di «progetto» e di «opportuna valutazione» - Valutazione globale a monte delle autorizzazioni individuali di aziende agricole che generano tali depositi))
(2019/C 16/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu
Convenuti: College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland
con l’intervento di: G.H. Wildenbeest, Maatschap Smeets, Maatschap Lintzen-Crooijmans, W.A.H. Corstjens (C-293/17)
e
Ricorrente: Stichting Werkgroep Behoud de Peel
Convenuto: College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant
con l’intervento di: Maatschap Gebr. Lammers, Landbouwbedrijf Swinkels, Pluimveehouderij Van Diepen VOF, Vermeerderingsbedrijf Engelen, Varkenshouderij Limburglaan BV, Madou Agro Varkens CV (C-294/17)
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le attività di pascolo del bestiame e di applicazione di fertilizzanti al terreno in prossimità di zone Natura 2000 possono essere qualificate come «progetto», ai sensi di tale disposizione, anche nell’ipotesi in cui tali attività, nei limiti in cui non rappresentano un intervento fisico sull’ambiente naturale, non costituiscano un «progetto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. |
2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che un’attività periodica, come l’applicazione di fertilizzanti al terreno, autorizzata in virtù del diritto nazionale prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, può essere considerata un unico e solo progetto, ai sensi della suddetta disposizione, esente da una nuova procedura di autorizzazione, purché essa costituisca un’operazione unica, caratterizzata da un obiettivo comune, una continuità e un’identità, segnatamente per quanto riguarda i luoghi e le condizioni di esecuzione. Qualora un progetto unico sia stato autorizzato prima che il regime di tutela previsto da tale disposizione sia divenuto applicabile al sito in questione, l’esecuzione di detto progetto può ciononostante rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva. |
3) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale che consente alle autorità competenti di autorizzare progetti basandosi su un’«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte e nella quale un determinato quantitativo globale di depositi di azoto è stato ritenuto compatibile con gli obiettivi di tutela della suddetta normativa. Tuttavia, ciò vale soltanto nei limiti in cui un esame approfondito e completo della validità scientifica di tale valutazione permetta di sincerarsi che non sussista alcun ragionevole dubbio dal punto di vista scientifico in ordine all’assenza di effetti pregiudizievoli di ciascun piano o progetto per l’integrità del sito considerato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |
4) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esenta taluni progetti che, in termini di depositi di azoto, non raggiungono una determinata soglia o non superano un determinato limite massimo, dalla necessità di ottenere un’autorizzazione individuale, qualora il giudice nazionale abbia la certezza che l’«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte, soddisfa il criterio dell’insussistenza di dubbi scientifici ragionevoli in merito all’assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l’integrità dei siti interessati. |
5) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente che una determinata categoria di progetti, nel caso di specie l’applicazione di fertilizzanti al terreno e il pascolo del bestiame, venga attuata senza essere soggetta a un obbligo di autorizzazione e, pertanto, a un’opportuna valutazione individuale delle sue incidenze sui siti considerati, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che detti progetti, individualmente o in combinazione con altri progetti, possano incidere su tali siti in maniera significativa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
6) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che un’«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, non può prendere in considerazione l’esistenza di «misure di conservazione», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, di «misure di prevenzione», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, di misure specificamente adottate per un programma come quello di cui trattasi nel procedimento principale o ancora delle misure dette «autonome», in quanto tali misure sono esterne a detto programma, qualora i benefici previsti da tali misure non siano certi al momento di detta valutazione. |
7) |
L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le misure istituite da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono modalità di monitoraggio e di controllo di aziende agricole le cui attività generano depositi di azoto, nonché la possibilità di infliggere sanzioni che possono comportare finanche la chiusura di dette aziende, sono sufficienti per il rispetto di tale disposizione. |
14.1.2019 |
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C 16/14 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) — Bulgaria] — Wiemer & Trachte GmbH, in liquidazione / Zhan Oved Tadzher
(Causa C-296/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articolo 3, paragrafo 1 - Competenza giurisdizionale internazionale - Azione revocatoria - Competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza])
(2019/C 16/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)
Parti
Ricorrente: Wiemer & Trachte GmbH, in liquidazione
Convenuto: Zhan Oved Tadzher
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva.
14.1.2019 |
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C 16/15 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Hellenische Republik / Leo Kuhn
(Causa C-308/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 1 - Nozione di «materia civile e commerciale» - Obbligazioni emesse da uno Stato membro - Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato - Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione - Clausole di azione collettiva - Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche - Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell’esercizio di poteri pubblici))
(2019/C 16/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Hellenische Republik
Resistente: Leo Kuhn
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, vertente su un’azione proposta da una persona fisica, acquirente di titoli di Stato emessi da uno Stato membro, nei confronti dello Stato stesso e volta a contestare la sostituzione di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposta a tale persona fisica per effetto dell’adozione di una legge, adottata dal legislatore nazionale in circostanze eccezionali, con cui le condizioni di emissione sono state unilateralmente e retroattivamente modificate per mezzo dell’introduzione di una clausola di azione collettiva che ha consentito alla maggioranza dei titolari dei titoli in questione di imporre tale sostituzione ad una minoranza, non ricade nella «materia civile e commerciale» di cui alla menzionata disposizione.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/16 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Paesi Bassi) — Levola Hengelo BV / Smilde Foods BV
(Causa C-310/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2 - Diritti di riproduzione - Nozione di «opera» - Sapore di un alimento))
(2019/C 16/18)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Parti
Ricorrente: Levola Hengelo BV
Convenuta: Smilde Foods BV
Dispositivo
La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore.
14.1.2019 |
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C 16/16 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. / Germanwings GmbH
(Causa C-330/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 1008/2008 - Articolo 2, punto 18 - Articolo 23, paragrafo 1 - Trasporto - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea - Informazione - Indicazione del prezzo finale da pagare - Inclusione della tariffa aerea passeggeri nel prezzo finale da pagare - Obbligo di indicare le tariffe aeree passeggeri in euro o in valuta locale - Scelta della valuta locale rilevante - Criteri di collegamento))
(2019/C 16/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.
Resistente: Germanwings GmbH
Dispositivo
L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto. Tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione.
Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui un vettore aereo con sede in uno Stato membro in cui l’euro ha corso legale offre in Internet un servizio aereo per il quale il luogo di partenza del volo in questione si trova in un altro Stato membro, nel quale ha corso legale una valuta diversa dall’euro, le tariffe aeree passeggeri, laddove non siano espresse in euro, possono essere indicate nella valuta avente corso legale in quest’ultimo Stato membro.
14.1.2019 |
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C 16/17 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2018 — Repubblica di Estonia / Commissione europea, Repubblica di Lettonia
(Causa C-334/17 P) (1)
((Impugnazione - Organizzazione comune dei mercati - Importo da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate - Decisione 2006/776/CE - Domanda di modifica di una decisione definitiva della Commissione europea - Lettera recante rigetto - Ricorso avverso detta lettera - Ricevibilità))
(2019/C 16/20)
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e L. Naaber-Kivisoo, agenti, assistiti da S. Mody, vandeadvokaat, Repubblica di Lettonia
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica di Estonia è condannata alle spese. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/18 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italia) — Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia / Comune di Padova
(Causa C-342/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Restrizioni alla libertà di stabilimento - Competenza della Corte - Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale - Situazione puramente interna - Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie - Esame della proporzionalità - Coerenza della normativa nazionale))
(2019/C 16/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Parti
Ricorrente: Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia
Convenuto: Comune di Padova
Con l’intervento di: Alessandra Calore
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l’espressa volontà del defunto, all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/18 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — K, B / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-380/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Competenza della Corte - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Articolo 12 - Mancato rispetto del termine di tre mesi dalla concessione di una protezione internazionale - Beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Rigetto di una domanda di visto))
(2019/C 16/22)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: K, B
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositivo
1) |
La Corte è competente, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, a interpretare l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi sul diritto al ricongiungimento familiare di un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora detta disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale. |
2) |
L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non osta a una normativa nazionale che consente di respingere una domanda di ricongiungimento familiare presentata per un familiare di un rifugiato, sulla base delle disposizioni più favorevoli applicabili ai rifugiati contenute nel capo V di tale direttiva, per il fatto che la suddetta domanda è stata presentata più di tre mesi dopo la concessione al soggiornante dello status di rifugiato, offrendo nel contempo la possibilità di presentare una nuova domanda nell’ambito di un altro regime, a condizione che tale normativa:
|
14.1.2019 |
IT |
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C 16/19 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Dermod Patrick O'Brien / Ministry of Justice, già Department for Constitutional Affairs
(Causa C-432/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 97/81/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Lavoratori a tempo parziale - Pensione di vecchiaia - Determinazione del quantum della pensione - Rilevanza degli anni di servizio compiuti anteriormente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81/CE - Applicazione immediata agli effetti futuri di una fattispecie sorta all’epoca della legge previgente))
(2019/C 16/23)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Dermod Patrick O'Brien
Resistente: Ministry of Justice, già Department for Constitutional Affairs
Dispositivo
La direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, dev’essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, i periodi d’anzianità precedenti la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, rilevano ai fini della determinazione dei diritti alla pensione di vecchiaia.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/20 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Heiko Jonny Maniero / Studienstiftung des deutschen Volkes eV
(Causa C-457/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica - Direttiva 2000/43/CE - Articolo 3, paragrafo 1, lettera g) - Ambito di applicazione - Nozione di «istruzione» - Assegnazione da parte di una fondazione privata di borse di studio destinate ad incoraggiare progetti di ricerca o di studio all’estero - Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) - Discriminazione indiretta - Assegnazione di tali borse di studio subordinata al previo superamento in Germania del primo esame di Stato in diritto (Erste Juristische Staatsprüfung)])
(2019/C 16/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Heiko Jonny Maniero
Resistente: Studienstiftung des deutschen Volkes eV
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, deve essere interpretato nel senso che l’assegnazione, da parte di una fondazione privata, di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studio all’estero rientra nella nozione di «istruzione», ai sensi di tale disposizione, qualora sussista un nesso sufficientemente stretto fra le prestazioni finanziarie concesse e la partecipazione a tali progetti di ricerca o di studio, a loro volta rientranti nella medesima nozione di «istruzione». Ciò si verifica, in particolare, laddove tali prestazioni finanziarie siano legate alla partecipazione dei potenziali candidati ad un siffatto progetto di ricerca o di studio, abbiano l’obiettivo di eliminare in tutto o in parte i potenziali ostacoli finanziari a tale partecipazione e siano idonee a conseguire tale obiettivo. |
2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 deve essere interpretato nel senso che il fatto che una fondazione privata stabilita in uno Stato membro riservi l’assegnazione di borse di studio destinate a sostenere progetti di ricerca o di studi giuridici all’estero ai candidati che abbiano superato, in detto Stato membro, un esame in diritto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla razza o sull’origine etnica, ai sensi di tale disposizione. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/21 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Brian Holohan e a. / An Bord Pleanála
(Causa C-461/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Conservazione della flora e della fauna selvatiche - Progetto di costruzione stradale - Opportuna valutazione dell’impatto ambientale - Portata dell’obbligo di motivazione - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto di determinati progetti - Allegato IV, punto 3 - Articolo 5, paragrafo 3, lettera d) - Portata della nozione di «principali alternative»))
(2019/C 16/25)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Ricorrenti: Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan
Convenuta: An Bord Pleanála
Con l’intervento di: National Parks and Wildlife Service (NPWS)
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un’«opportuna valutazione» deve, da un lato, censire la totalità dei tipi di habitat e delle specie per i quali un sito è protetto, nonché, dall’altro, individuare ed esaminare tanto l’impatto del progetto proposto sulle specie presenti su detto sito, e per le quali quest’ultimo non è stato registrato, quanto quello sui tipi di habitat e le specie situati al di fuori dei confini del suddetto sito, laddove tale impatto possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito. |
2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso consente all’autorità competente di autorizzare un piano o un progetto che lascia il committente libero di determinare successivamente taluni parametri relativi alla fase di costruzione, quali l’ubicazione dei cantieri e le vie di trasporto, solo se è certo che l’autorizzazione stabilisce condizioni sufficientemente rigorose che garantiscano che tali parametri non pregiudicheranno l’integrità del sito. |
3) |
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità competente respinge le conclusioni di una perizia scientifica che raccomanda l’acquisizione di informazioni supplementari, l’«opportuna valutazione» deve contenere una motivazione esplicita e dettagliata, atta a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in ordine agli effetti dei lavori previsti sul sito interessato. |
4) |
L’articolo 5, paragrafi 1 e 3, nonché l’allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati devono essere interpretati nel senso che impongono al committente di fornire informazioni che esaminino esplicitamente l’impatto significativo del suo progetto su tutte le specie individuate nella dichiarazione fornita in applicazione di tali disposizioni. |
5) |
L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che il committente deve fornire informazioni relative all’impatto ambientale tanto della soluzione prescelta quanto di ciascuna delle principali alternative da lui prese in esame, nonché le ragioni della sua scelta, sotto il profilo, perlomeno, del loro impatto sull’ambiente, anche in caso di rigetto, in una fase iniziale, di tale alternativa. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/22 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — K / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-484/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Articolo 15 - Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo - Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica))
(2019/C 16/26)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: K
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di respingere una domanda di permesso di soggiorno autonomo, formulata da un cittadino di un paese terzo che abbia soggiornato per più di cinque anni nel territorio di uno Stato membro ai fini del ricongiungimento familiare, per il motivo che esso non ha dimostrato di aver superato un esame di integrazione civica vertente sulla lingua e sulla società di tale Stato membro, a condizione che le modalità concrete dell’obbligo di superare tale esame non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
14.1.2019 |
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C 16/22 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova — Romania) — Cartrans Spedition Srl / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii
(Causa C-495/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 146, paragrafo 1, lettera e), e articolo 153 - Operazioni di trasporto su strada direttamente connesse all’esportazione di beni - Prestazioni effettuate da intermediari che intervengono in siffatte operazioni - Regime probatorio afferente all’esportazione dei beni - Dichiarazione in dogana - Carnet TIR))
(2019/C 16/27)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Prahova
Parti
Ricorrente: Cartrans Spedition Srl
Convenuta: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova,
Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii
Dispositivo
L’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, da un lato, e detta disposizione in combinato disposto con l’articolo 153 di tale medesima direttiva, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla prassi fiscale di uno Stato membro in forza della quale l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, rispettivamente, per le prestazioni di trasporto direttamente connesse a esportazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da intermediari che intervengono in tali prestazioni di trasporto è subordinata alla produzione, da parte del debitore, della dichiarazione doganale di esportazione dei beni interessati. A tal riguardo, spetta alle autorità competenti, ai fini della concessione di dette esenzioni, esaminare se la realizzazione della condizione relativa all’esportazione dei beni interessati possa essere dedotta, con un grado di verosimiglianza sufficientemente elevato, dall’insieme degli elementi di cui tali autorità possono disporre. In tale contesto, un carnet TIR vidimato dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione dei beni, prodotto dal debitore, costituisce un elemento del quale spetta, in linea di principio, a dette autorità tenere debitamente conto, a meno che queste ultime abbiano precisi motivi per dubitare dell’autenticità o dell’attendibilità di tale documento.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/23 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — C&D Foods Acquisition ApS / Skatteministeriet
(Causa C-502/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta - Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione - Cessione non realizzata - Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte - Ambito di applicazione dell’IVA])
(2019/C 16/28)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: C&D Foods Acquisition ApS
Convenuto: Skatteministeriet
Dispositivo
Gli articoli 2, 9 nonché 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/24 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 20185 — BPC Lux 2 Sàrl / Commissione europea, Repubblica portoghese
(Causa C-544/17 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo SA - Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte - Decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Interesse ad agire - Ricorso dinanzi ai giudici nazionali diretto a ottenere l’annullamento della decisione di risoluzione del Banco Espírito Santo))
(2019/C 16/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: BPC Lux 2 Sàrl (rappresentanti: J. Webber e M. Steenson, solicitors, B. Woolgar, barrister, e K. Bacon, QC)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.J. Loewenthal, agenti), Repubblica portoghese
Dispositivo
1) |
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2017, BPC Lux 2 e a./Commissione (T-812/14, non pubblicata, EU:T:2017:560), è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/24 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet / Baby Dan A/S
(Causa C-592/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci e sottovoci 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 e 9403 90 10 - Articolo specialmente progettato per il fissaggio di barriere di sicurezza per i bambini - Dumping - Validità del regolamento (CE) n. 91/2009 - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina - Accordo antidumping dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 - Definizione di industria comunitaria))
(2019/C 16/30)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Skatteministeriet
Resistente: Baby Dan A/S
Dispositivo
1) |
La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni risultanti successivamente dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, e dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, dev’essere interpretato nel senso che un oggetto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che consente di fissare su un muro o su un telaio di una porta barriere di sicurezza amovibili per bambini, non costituisce una parte di tali barriere e dev’essere classificato nella sottovoce 7318 15 90 della nomenclatura combinata. |
2) |
L’esame della quarta questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/25 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa — Lettonia) — «BTA Baltic Insurance Company» AS, già «Balcia Insurance» SE / «Baltijas apdrošināšanas Nams» AS
(Causa C-648/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «circolazione dei veicoli» - Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio - Danno materiale cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell’aprire la portiera di quest’ultimo))
(2019/C 16/31)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa
Parti
Ricorrente:«BTA Baltic Insurance Company» AS, già «Balcia Insurance» SE
Convenuta:«Baltijas apdrošināšanas Nams» AS
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/26 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no2 de Terrassa — Spagna) — Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano
(Causa C-426/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Articolo 47 - Beneficiario del patrocinio a spese dello Stato - Retribuzione degli avvocati nominati d’ufficio - Fissazione delle tariffe da parte dell’Ordine degli avvocati - Mancanza di previa informazione sulle tariffe dell’avvocato nei confronti della sua cliente - Pretesa di onorari - Controllo della sussistenza di clausole abusive e di pratiche sleali - Controversia principale - Adizione di un organo competente - Mancanza di adizione del giudice del rinvio - Risposta alle questioni pregiudiziali - Utilità - Insussistenza - Irricevibilità manifesta))
(2019/C 16/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa
Parti
Ricorrente: Elena Barba Giménez
Convenuta: Francisca Carrión Lozano
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no2 de Terrassa (Tribunale del lavoro n. 2 di Terrassa, Spagna) con ordinanza del 27 giugno 2017, è manifestamente irricevibile.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/26 |
Impugnazione proposta il 3 maggio 2018 da UF avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) pronunciata il 7 marzo 2018 nella causa T-422/17, UF / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-300/18 P)
(2019/C 16/33)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: UF (rappresentante: L. Gudaitė, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Con ordinanza dell’11 ottobre 2018 la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato che l’impugnazione è manifestamente infondata.
14.1.2019 |
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C 16/27 |
Impugnazione proposta il 15 agosto 2018 da Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 maggio 2018, causa T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez / EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control, S.L.
(Causa C-534/18 P)
(2019/C 16/34)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez (rappresentante: M. Esteve Sanz, abogata)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e Núcleo de comunicaciones y control, S.L.
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza impugnata nei limiti in cui respinge il primo motivo di ricorso del ricorrente dinanzi al Tribunale e, in parte, il terzo motivo di detto ricorso. |
— |
Accogliere le istanze formulate nell’ambito del primo motivo di ricorso del ricorrente dinanzi al Tribunale e, in subordine, del terzo motivo di detto ricorso. |
— |
Condannare l’EUIPO e l’interveniente a rimborsare al ricorrente tutte le spese sostenute dinanzi al Tribunale e nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo d’impugnazione, suddiviso in sei parti, è diretto contro la motivazione della sentenza impugnata in base alla quale, considerando che la commissione di ricorso dell’EUIPO poteva legittimamente respingere la memoria integrativa di motivi presentata dinanzi ad essa dal ricorrente entro i termini, tale sentenza respinge il primo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione, da parte della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, degli articoli 63, paragrafo 1, 64, paragrafo 1, e 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1).
La prima parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale per inadempimento dell’obbligo di motivazione, dal momento che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità, dedotta dal ricorrente in sede di udienza, dell’argomento svolto dall’EUIPO nel proprio controricorso.
La seconda parte del motivo denuncia: i) la violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale per inadempimento dell’obbligo di constatare d’ufficio il difetto di motivazione della decisione impugnata in ordine ai motivi per i quali non ha tenuto conto dell’istanza del ricorrente di riesaminare la prova dell’uso presentata dinanzi alla divisione di annullamento; ii) la violazione dei diritti della difesa del ricorrente, dovuta al fatto che la sentenza impugnata ha accolto la motivazione ex novo addotta nel controricorso dell’EUIPO, anziché constatare d’ufficio il difetto di motivazione della decisione della commissione di ricorso; iii) lo snaturamento dei fatti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha concluso che la commissione di ricorso poteva legittimamente respingere la memoria presentata dal ricorrente, pur non avendola respinta.
La terza parte del motivo denuncia lo snaturamento dei fatti e, nello specifico, degli argomenti esposti nelle memorie (iniziale e integrativa) contenenti i motivi del ricorso, presentate dal ricorrente alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
La quarta parte del motivo denuncia la violazione degli articoli63, paragrafo 1, 64, paragrafo 1, 76, paragrafo 1, e 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, dovuta a un’interpretazione erronea dei medesimi da parte della sentenza impugnata, che ha confermato l’omessa pronuncia della commissione di ricorso dell’EUIPO su un’istanza del ricorrente che era stata oggetto di dibattito dinanzi alla commissione di ricorso.
La quinta parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 207/2009 poiché, secondo la sentenza impugnata, quando la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore non è stata specificamente sollevata dinanzi alla commissione di ricorso, essa non costituisce una questione di diritto che deve essere necessariamente esaminata dalla commissione di ricorso per decidere la controversia dinanzi ad essa.
La sesta parte del motivo denuncia la violazione degli articoli 60 e 64 del regolamento (CE) n. 207/2009 nonché della regola 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (2) scaturente dall’applicazione, al caso in esame, della giurisprudenza pronunciata sulla base di questi due articoli, che disciplinano l’ammissibilità dei ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, allorché, nella fattispecie, il ricorso non era stato dichiarato inammissibile da detta commissione e, anche qualora lo fosse stato, tale dichiarazione avrebbe violato i citati articoli, poiché le memorie presentate dal ricorrente non erano da considerarsi irricevibili.
Il secondo motivo d’impugnazione è diretto contro la motivazione della sentenza impugnata con cui si respinge, in parte, il terzo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, vertente sulla violazione, da parte della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009. Tale motivo è suddiviso in due parti.
La prima parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale per difetto di motivazione della sentenza impugnata, non essendo stato motivato il significato conferito alle considerazioni esposte nelle decisioni della divisione di annullamento e della commissione di ricorso dell’EUIPO sui prodotti in relazione ai quali il marchio anteriore doveva essere ritenuto registrato. Si denuncia inoltre lo snaturamento di tali considerazioni in quanto il significato attribuito dalla sentenza impugnata contrasta con le valutazioni di tali decisioni, con gli argomenti delle parti e con la prova presentata nel procedimento.
La seconda parte del motivo denuncia la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, poiché la sentenza impugnata assimila i servizi rientranti nella classe 42 del marchio controverso, oggetto della sua analisi, ai prodotti per i quali il marchio anteriore è stato ritenuto registrato.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario ( GU 1995, L 303, pag. 1).
14.1.2019 |
IT |
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C 16/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 29 agosto 2018 — Procedimento penale a carico di IK
(Causa C-551/18)
(2019/C 16/35)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie
Imputato nella causa principale
IK
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 8, paragrafo1, lettera f), della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo (1), debba essere interpretato nel senso che è sufficiente che un’autorità giudiziaria emittente menzioni nel mandato d’arresto europeo esclusivamente la pena privativa della libertà inflitta già esecutiva e dunque non la pena accessoria inflitta per lo stesso reato e con la stessa decisione giurisdizionale, come la messa a disposizione, che determinerà un’effettiva privazione della libertà soltanto dopo l’esecuzione della prima pena detentiva e soltanto dopo un’esplicita decisione in tal senso del tribunale dell’esecuzione penale; |
2) |
in caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafo1, lettera f), della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo debba essere interpretato nel senso che dalla consegna ad opera dello Stato membro dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione in forza di un mandato d’arresto europeo che menziona unicamente la pena privativa della libertà inflitta già esecutiva e dunque non la pena accessoria della messa a disposizione, inflitta per lo stesso reato e con la stessa decisione giurisdizionale, discende che nello Stato membro dell’autorità giudiziaria emittente si può procedere all’effettiva privazione della libertà in attuazione di detta pena accessoria; |
3) |
in caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo debba essere interpretato nel senso che la mancata menzione nel mandato d’arresto europeo della pena accessoria della messa a disposizione da parte dell’autorità giudiziaria emittente abbia l’effetto che detta pena accessoria, di cui si può presumere che non sia conosciuta dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non può determinare l’effettiva privazione della libertà nello Stato membro emittente. |
(1) Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 del Consiglio, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (GU 2002, L 190, pag. 1).
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/29 |
Impugnazione proposta l’11 settembre 2018 dalla Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2018, causa T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commissione europea
(Causa C-568/18 P)
(2019/C 16/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (rappresentanti: S. Altenschmidt, D. Jacob, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018, causa T-643/13; |
— |
dichiarare nulla la decisione della Commissione del 15 settembre 2013, numero di riferimento GestDem 2013/1504; |
— |
in subordine, annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa a quest’ultimo. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. |
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei requisiti imposti dal regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) per negare l’ accesso a informazioni ambientali. Esso avrebbe interpretato in maniera troppo ampia i motivi per negare l’accesso di cui all’articolo 4, paragrafo 2 primo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1367/2006 alla luce delle disposizioni della convenzione di Aarhus. Il Tribunale sarebbe incorso in errore per aver ritenuto che le informazioni relative all’efficienza in termini di emissioni di carbonio di un impianto industriale fossero informazioni commerciali sensibili. |
2. |
Il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la presenza di informazioni ambientali sulle emissioni, in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
3. |
Inoltre, il Tribunale non avrebbe, per il resto, tenuto debitamente conto dell'interesse pubblico prevalente all’accesso alle informazioni ambientali in parola, come esposto dalla ricorrente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU, 2006, L 264, pag. 13.
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU, 2001, L 145, pag. 43.
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Erding (Germania) il 19 ottobre 2018 — F. / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Causa C-656/18)
(2019/C 16/37)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Erdin
Parti
Ricorrente: F.
Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Con ordinanza del 7 novembre 2018 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/30 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-676/18)
(2019/C 16/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 30 settembre 2016, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (1), o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della suddetta direttiva; |
— |
condannare il Regno del Belgio, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a EUR 49 906,50, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2014/36/UE, da versare su un conto che sarà indicato dalla Commissione; |
— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Gli Stati membri erano tenuti, in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/36/UE ad adottare le misure nazionali richieste per attuare gli obblighi di tale direttiva entro il 30 settembre 2016. A causa della mancata comunicazione di tutte le misure di attuazione della direttiva da parte del Belgio, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
Nel suo ricorso, la Commissione propone di infliggere al Belgio una penalità giornaliera pari a EUR 49 906,50. L’importo della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità, della durata dell’infrazione e dell’effetto dissuasivo in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.
(1) Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU 2014 L 94, pag. 375).
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 7 novembre 2018 — Minister for Justice and Equality / ND
(Causa C-685/18)
(2019/C 16/39)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda)
Parti
Attore: Minister for Justice and Equality
Convenuto: ND
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i criteri che consentono di stabilire se un pubblico ministero designato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 (1), della decisione quadro del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri sia un'autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione siano (1) l’indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo e (2) il fatto che al pubblico ministero, nel proprio ordinamento giuridico, sia conferita la funzione di amministrare la giustizia o di partecipare all’amministrazione della giustizia. |
2) |
In caso di risposta negativa, quali siano i criteri secondo i quali un giudice nazionale deve stabilire se un pubblico ministero designato come autorità giudiziaria emittente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sia un’autorità giudiziaria ai sensi della suddetta disposizione. |
3) |
Nella misura in cui i criteri includano il requisito che il pubblico ministero amministri la giustizia o partecipi all'amministrazione della giustizia, se tale requisito debba essere determinato in base allo status del pubblico ministero nel proprio ordinamento giuridico o in base a determinati criteri oggettivi. Qualora si tratti di criteri oggettivi, quali siano tali criteri. |
4) |
Se la procura della Repubblica di Lituania sia un'autorità giudiziaria nel significato autonomo di tale espressione nella suddetta disposizione della decisione quadro del 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. |
(1) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/32 |
Ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte del 19 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, con l’intervento di: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France
(Causa C-288/17) (1)
(2019/C 16/40)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/32 |
Ordinanza del presidente della Corte del 22 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — Stefan Neldner / Eurowings GmbH
(Causa C-299/18) (1)
(2019/C 16/41)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/33 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — PKK / Consiglio
(Causa T-316/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Congelamento dei capitali - Competenza del Consiglio - Possibile qualificazione di un’autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Riferimento ad atti terroristici - Sindacato giurisdizionale - Obbligo di motivazione - Eccezione di illegittimità»))
(2019/C 16/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (rappresentanti: A. van Eik, T. Buruma e M. Wijngaarden, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente F. Naert e G. Étienne, successivamente F. Naert e H. Marcos Fraile, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e V. Kaye, successivamente C. Brodie e S. Brandon, successivamente C. Brodie, C. Crane e R. Fadoju, successivamente C. Brodie, R. Fadoju e P. Nevill, e infine R. Fadoju, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e D. Gauci, successivamente D. Gauci, J. Norris-Usher e T. Ramopoulos, e infine J. Norris-Usher, T. Ramopoulos e R. Tricot, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, inizialmente, all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9), nella parte che riguarda il ricorrente e, successivamente, all’annullamento degli altri atti conseguenti, nelle parti che lo riguardano.
Dispositivo
1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013, è annullato nella parte che riguarda il Kurdistan Workers’ Party (PKK). |
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
4) |
La decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC, è annullata nella parte che riguarda il PKK. |
5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/513, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
6) |
La decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2015/521, è annullata nella parte che riguarda il PKK |
7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/1325, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2015/2425, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2016/1127, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
10) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione 2017/150, è annullato nella parte che riguarda il PKK. |
11) |
La decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154, è annullata nella parte che riguarda il PKK. |
12) |
Inoltre, la domanda volta ad ottenere che sia dichiarato inapplicabile, nei confronti del PKK, il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è respinta. |
13) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal PKK. |
14) |
La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/35 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Tempus Energy e Tempus Energy Technology / Commissione
(Causa T-793/14) (1)
([«Aiuti di Stato - Mercato delle capacità nel Regno Unito - Regime di aiuto - Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE - Nozione di dubbi ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 - Decisione di non sollevare obiezioni - Mancato avvio del procedimento d’indagine formale - Diritti procedurali delle parti interessate»])
(2019/C 16/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Tempus Energy Ltd (Worcester, Regno Unito) e Tempus Energy Technology Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, J. Blockx, C. Ziegler e M. Kinsella, successivamente J. Derenne, J. Blockx e C. Ziegler e infine J. Derenne e C. Ziegler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, R. Sauer, K. Herrmann e P. Němečková, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e L. Christie, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, successivamente S. Simmons, M. Holt, C. Brodie, e S. Brandon, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, successivamente M. Holt, C. Brodie, e S. Brandon e D. Robertson, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, e infine S. Brandon, agente
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5083 final della Commissione, del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al mercato delle capacità nel Regno Unito, per il fatto che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (aiuto di Stato 2014/N-2) (GU 2014, C 348, pag. 5).
Dispositivo
1) |
La decisione C(2014) 5083 final della Commissione, del 23 luglio 2014, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al mercato delle capacità nel Regno Unito, per il fatto che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (aiuto di Stato 2014/N-2) è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tempus Energy Ltd e dalla Tempus Energy Technology Ltd. |
3) |
Il Regno Unito sopporterà le proprie spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/36 |
Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Psara e a. / Parlamento
(Cause riunite da T-639/15 a T-666/15 e T-94/16) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Parlamento europeo - Spese da parte dei membri del Parlamento delle loro indennità - Diniego di accesso - Documenti inesistenti - Dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Necessità del trasferimento dei dati - Esame concreto e specifico - Accesso parziale - Onere amministrativo eccessivo - Obbligo di motivazione»])
(2019/C 16/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente nella causa T-639/15: Maria Psara (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-640/15: Tina Kristan (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-641/15: Tanja Malle (Vienna, Austria) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-642/15: Wojciech Cieśla (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-643/15: Staffan Dahllof (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-644/15: Delphine Reuter (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nelle cause T-645/15 e T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-646/15: Harry Karanikas (Chalándri, Grecia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nelle cause T-647/15 e T-657/15: Crina Boros (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nelle cause T-648/15, T-663/15 e T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettonia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-649/15: Balazs Toth (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-651/15: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, Francia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-652/15: Dirk Liedtke (Amburgo, Germania) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-653/15: Nils Mulvad (Risskovi, Danimarca) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Paesi Bassi) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-656/15: Guia Baggi (Firenze, Italia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-658/15: Marcos García Rey (rappresentant: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-659/15: Mark Lee Hunter (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-660/15: Kristof Clerix (Bruxelles) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-661/15: Rui Araujo (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-662/15: Anuška Delić (Lubiana) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-664/15: Jacob Borg (San Giuliano, Malta) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-666/15: Matilda Bačelić (Zagabria, Croazia) (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Ricorrente nella causa T-94/16: Gavin Sheridan (rappresentanti: N. Pirc Musar e R. Lemut Strle, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz, C. Burgos e M. Windisch, agenti)
Oggetto
Domande fondate sull’articolo 263 TFUE e dirette all’annullamento delle decisioni del Parlamento A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, del 14 settembre 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, del 15 settembre 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C, del 16 settembre 2015, e A(2015) 13844 C, del 14 gennaio 2016, con le quali il Parlamento ha respinto, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), le domande di conferma dei ricorrenti per ottenere l’accesso a documenti del Parlamento contenenti informazioni sulle indennità dei membri di quest’ultimo.
Dispositivo
1) |
Le cause da T-639/15 a T-666/15 e T-94/16 sono riunite ai fini della sentenza. |
2) |
I ricorsi sono respinti. |
3) |
La sig.ra Maria Psara, la sig.ra Tina Kristan, la sig.ra Tanja Malle, il sig. Wojciech Cieśla, il sig. Staffan Dahllof, la sig.ra Delphine Reuter, il České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., il sig. Harry Karanikas, la sig.ra Crina Boros, il Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, il sig. Balazs Toth, la sig.ra Minna Knus-Galán, il sig. Atanas Tchobanov, il sig. Dirk Liedtke, il sig. Nils Mulvad, il sig. Hugo van der Parre, la sig.ra Guia Baggi, il sig. Marcos García Rey, il sig. Mark Lee Hunter, il sig. Kristof Clerix, il sig. Rui Araujo, la sig.ra Anuška Delić, il sig. Jacob Borg, la sig.ra Matilda Bačelić e il sig. Gavin Sheridan sono condannati alle spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/38 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Mad Dogg Athletics/EUIPO — Aerospinning Master Franchising (SPINNING)
(Causa T-718/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo SPINNING - Dichiarazione di decadenza parziale - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 16/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mad Dogg Athletics, Inc. (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: J. Steinberg, avocat)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aerospinning Master Franchising s. r. o., già Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Labalestra, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 luglio 2016 (procedimento R 2375/2014-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’Aerospinning Master Franchising e la Mad Dogg Athletics.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 luglio 2016 (procedimento R 2375/2014-5) è annullata nei limiti in cui riguarda i prodotti di cui alla classe 28 e i servizi di cui alla classe 41, ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato. |
2) |
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Mad Dogg Athletics, Inc. |
3) |
L’Aerospinning Master Franchising s.r.o. sopporterà le proprie spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/39 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Cocchi e Falcione/Commissione
(Causa T-724/16 P) (1)
((«Impugnazione - Funzione pubblica - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Articolo 24 dello Statuto - Dovere di assistenza dell’Unione - Venir meno dell’interesse ad agire delle parti ricorrenti durante il procedimento - Non luogo a statuire in primo grado - Nesso di causalità»))
(2019/C 16/46)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgio) e Nicola Falcione (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione), del 2 agosto 2016, Cocchi e Falcione/Commissione (F-134/11, EU:F:2016:194), e diretta all’annullamento di tale ordinanza.
Dispositivo
1) |
L’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima sezione), del 2 agosto 2016, Cocchi e Falcione/Commissione (F-134/11), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato il non luogo a statuire sulle conclusioni risarcitorie presentate dai sigg. Giorgio Cocchi e Nicola Falcione in primo grado. |
2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
3) |
Le conclusioni risarcitorie presentate dai sigg. Cocchi e Falcione nell’ambito del loro ricorso in primo grado recante il numero di causa F-134/11 sono respinte. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento d’impugnazione e al procedimento in primo grado per quanto riguarda le conclusioni risarcitorie. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/39 |
Sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2018 — QB / BCE
(Causa T-827/16) (1)
([«Funzione pubblica - Personale della BCE - Esercizio di valutazione - Rapporto di valutazione della carriera (2015) - Possibilità di essere accompagnato da un rappresentante sindacale al colloquio di valutazione - Violazione delle regole di obiettività e di imparzialità del valutatore - Retribuzione - Decisione che nega il beneficio di una progressione salariale - Ricevibilità di elementi di prova - Messaggio di posta elettronica scambiato tra un membro del personale e il suo “coach” mediante un indirizzo di posta professionale - Responsabilità»])
(2019/C 16/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e B. Ehlers, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto di valutazione della ricorrente per il 2015 e della decisione della BCE del 15 dicembre 2015, che ha negato alla ricorrente il beneficio di una progressione salariale e, se necessario, all’annullamento delle decisioni della BCE del 2 maggio e del 15 settembre 2016 che hanno respinto, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il rapporto di valutazione di QB relativo all’esercizio di valutazione 2015 e la decisione della Banca centrale europea (BCE) del 15 dicembre 2015, che nega a QB il beneficio di una progressione salariale, sono annullati. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La BCE sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute da QB. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/40 |
Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2018 — Camomilla / EUIPO — CMT (CAMOMILLA)
(Causa T-44/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo CAMOMILLA - Marchio nazionale figurativo anteriore CAMOMILLA - Rigetto parziale della domanda di dichiarazione di nullità - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Uso effettivo del marchio anteriore - Prove - Ricorso incidentale - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»])
(2019/C 16/48)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Camomilla Srl (Buccinasco, Italia) (rappresentanti: M. Mussi e H. Chiappetta, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e J. Crespo Carrillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia) (rappresentanti: M. Franzosi, V. Jandoli, A. Stein e G. Rubino, avvocati)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 novembre 2016 (procedimento R 2250/2015-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la CMT e la Camomilla.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il ricorso incidentale è respinto. |
3) |
La Camomilla Srl e la CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT) sopporteranno, ciascuna, oltre alle proprie spese, metà delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/41 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Mabrouk / Consiglio
(Causa T-216/17) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone ed entità associate - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Insufficiente fondamento in fatto - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Principio di buona amministrazione - Termine ragionevole»))
(2019/C 16/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisi, Tunisia) (rappresentanti: J.-R. Farthouat, N. Boulay e S. Crosby, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J. Kneale, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/153 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2017, L 23, pag. 19), e della decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2018, L 25, pag. 38), nella parte in cui tali decisioni riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/42 |
Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2018 — Polonia / Commissione
(Causa T-241/17) (1)
((«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2011 - Misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli a seguito del manifestarsi di un focolaio mortale di Escherichia coli (E. coli) enteroemorragico - Operazioni di mancata raccolta - Estensione della compensazione ai produttori che hanno effettuato tali operazioni - Spese sostenute dalla Polonia - Obbligo di motivazione»))
(2019/C 16/50)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Pawlicka, K. Straś e B. Paziewska, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik e D. Milanowska, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 39, pag. 12), nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione europea la somma di EUR 4 438 056,66, erogata dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia,
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/42 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — «Pro NGO!» / Commissione
(Causa T-454/17) (1)
((«Appalti pubblici - Gara d’appalto - Indagine di un revisore privato - Indagine dell’OLAF - Constatazione d’irregolarità - Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa nei confronti della ricorrente - Esclusione dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di sei mesi - Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione - Motivo nuovo - Diritti della difesa»))
(2019/C 16/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: «Pro NGO!» (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. (Colonia, Germania) (rappresentante: M. Scheid, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e B.-R. Killmann, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 16 maggio 2017, che ha irrogato la sanzione amministrativa dell’esclusione della ricorrente per un periodo di sei mesi dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea e previste nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), e dell’esclusione della ricorrente, per un periodo identico, dalla concessione di fondi previsti nel regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (GU 2015, L 58, pag. 17).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La «Pro NGO!» (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. è condannata alle spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/43 |
Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2018 — Foodterapia/EUIPO — Sperlari (DIETOX)
(Causa T-486/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo DIETOX - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Dietor - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 16/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Foodterapia, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. C. Erdozain López, J. Galán López e H. Téllez Robledo, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sperlari Srl, già Cloetta Italia Srl (Cremona, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e G. Ghisletti, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 maggio 2017 (procedimento R 1611/2016-5), relativa ad un’opposizione tra la Cloetta Italia e la Foodterapia.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Foodterapia SL, è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Sperlari Srl, ivi comprese le spese necessarie sostenute dal dante causa di quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/44 |
Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2018 — Szentes/Commissione
(Causa T-830/17) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale - Requisiti per l’ammissione - Esperienza professionale - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente al concorso - Domanda di riesame - Eccezione di illegittimità - Obbligo di motivazione - Snaturamento delle informazioni contenute nell’atto di candidatura - Errore manifesto di valutazione - Violazione del bando di concorso»))
(2019/C 16/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gyula Szentes (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione del presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/330/16 — Amministratori nel settore dell’energia nucleare (AD 7), del 24 febbraio 2017, di non ammettere il ricorrente alla fase successiva di tale concorso e, dall’altro, nel caso, della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), del 29 settembre 2017, recante rigetto del suo reclamo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Gyula Szentes è condannato alle spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/44 |
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — LMP Lichttechnik/EUIPO (LITECRAFT)
(Causa T-140/18) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LITECRAFT - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»])
(2019/C 16/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH (Ibbenbüren, Germania) (rappresentante: R. Plegge, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 gennaio 2018 (procedimento R 699/2017-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo LITECRAFT come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH è condannata alle spese. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/45 |
Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2018 — H / Consiglio
(Causa T-271/10 OST) (1)
((«Procedura - Omissione di statuizione sulle spese»))
(2019/C 16/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e F. Naert, agenti)
Oggetto
Domanda volta a porre rimedio ad un’omissione di statuire sulle spese nella sentenza dell’11 aprile 2018, H/Consiglio (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180).
Dispositivo
1) |
Il punto dell’11 aprile 2018, H/Consiglio (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), è formulato come segue: «Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 133 del regolamento di procedura, in combinato disposto con l'articolo 219 del regolamento stesso, si provvede su tutte le spese relative al procedimento di impugnazione e ai procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale con la sentenza che definisce il giudizio. Inoltre, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 3 di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. Nelle circostanze del caso di specie si deve stabilire, per un verso, che il Consiglio sopporterà le spese sostenute dalla ricorrente e da esso stesso, fino alla pronuncia della sentenza sull’impugnazione, solo per la parte in cui esse riguardano la questione della ricevibilità del ricorso, e, per altro verso, che la ricorrente sopporterà tutte le altre spese sostenute dal Consiglio e da essa stessa, sia prima che dopo la citata pronuncia». |
2) |
Il punto 2 del dispositivo della sentenza dell’11 aprile H/Consiglio (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), è formulato come segue: «Il Consiglio sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute da H sino alla pronuncia della sentenza del 19 luglio 2016, H/Consiglio e Commissione (C-455/14 P, EU:C:2016:569), solo per la parte in cui esse riguardano la questione della ricevibilità del ricorso. H sopporterà tutte le altre spese sostenute dal Consiglio e da essa stessa, sia prima che dopo detta pronuncia». |
3) |
H e il Consiglio sopporteranno le proprie spese connesse alla presente domanda. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/46 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 ottobre 2018 — Taminco /EFSA
(Causa T-621/17 R)
([«Procedimento sommario - Prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n. 1107/2009 - Pubblicazione delle conclusioni dell’esame effettuato dall’EFSA sul riesame dell’approvazione della sostanza attiva Thiram - Domanda di trattamento riservato per taluni passaggi - Diniego di concessione del trattamento riservato - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»])
(2019/C 16/56)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Taminco BVBA (Gand, Belgio) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)
Resistente: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken e S. Gabbi, agenti, assistiti da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Koleva e I. Naglis, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’EFSA del 18 luglio 2017, che ha respinto le domande di trattamento riservato formulate nell’ambito della domanda di rinnovo dell’approvazione per la sostanza attiva Thiram.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
L’ordinanza del 19 settembre 2017 emessa nella causa T-621/17 R è revocata. |
3) |
Le spese sono riservate. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/46 |
Ricorso proposto il 10 ottobre 2018 — FT / ESMA
(Causa T-625/18)
(2019/C 16/57)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FT (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione ESMA41-137-1154 del direttore esecutivo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del 9 agosto 2018 con la quale l’ESMA richiede il recupero dell’importo di EUR 12 000, in relazione alle spese sostenute dall’ESMA nella causa F-39/14; |
— |
annullare la relativa nota di debito n. 4440180170 del 10 agosto 2018 emessa dall’ESMA; |
— |
condannare l’ESMA a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 98 del regolamento finanziario, (1) 60 del regolamento finanziario dell’ESMA, (2) 170 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché del principio della parità delle armi delle parti di una controversia, in quanto l’importo asseritamente dovuto dal ricorrente e stipulato negli atti impugnati non era stato determinato conformemente al suddetto articolo 170 del regolamento di procedura. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le spese richieste dalla convenuta non sono recuperabili, poiché è scaduto il termine ragionevole per effettuare una tale richiesta. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione effettuata dalla convenuta del debito dovuto dal ricorrente, in quanto l’importo di EUR 12 000 è esorbitante. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018 L 193, pag. 1).
(2) Decisione del consiglio di amministrazione sul regolamento finanziario dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ESMA/2014/MB/38.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/47 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Industrial Química del Nalón / Commissione
(Causa T-635/18)
(2019/C 16/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta; |
— |
condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 833 628,00, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale; |
— |
in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno; |
— |
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno); |
— |
condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE poiché il comportamento della convenuta è illegittimo, in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/48 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Tokai erftcarbon / Commissione
(Causa T-636/18)
(2019/C 16/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta; |
— |
condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 66 236,74, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale; |
— |
in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno; |
— |
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno); |
— |
condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE poiché il comportamento della convenuta è illegittimo, in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).
14.1.2019 |
IT |
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C 16/49 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Bawtry Carbon International/Commissione
(Causa T-637/18)
(2019/C 16/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Regno Unito) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta; |
— |
condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 194 200,06, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale; |
— |
in subordine, dichiarare, con sentenza declaratoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno; |
— |
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno); |
— |
condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE poiché il comportamento della convenuta è illegittimo, in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).
14.1.2019 |
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C 16/50 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Deza / Commissione
(Causa T-638/18)
(2019/C 16/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta; |
— |
condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a CZK 4 784 000,00, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale; |
— |
in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno; |
— |
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno); |
— |
condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, poiché il comportamento della convenuta è illegittimo in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).
14.1.2019 |
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C 16/51 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — SGL Carbon / Commissione
(Causa T-639/18)
(2019/C 16/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SGL Carbon SE (Wiesbaden, Germania) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta; |
— |
condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 1 022 172,00, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale; |
— |
in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno; |
— |
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno); |
— |
condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE poiché il comportamento della convenuta è illegittimo in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).
14.1.2019 |
IT |
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C 16/52 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes)
(Causa T-643/18)
(2019/C 16/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Dermo Faes — Domanda di registrazione n. 15 069 289
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2018 nel procedimento R 1842/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere l’opposizione e respingere la domanda contestata; |
— |
condannare l’EUIPO ed, eventualmente, l’interveniente a sopportare le spese del procedimento e le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/53 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Bilbaína de Alquitranes / Commissione
(Causa T-645/18)
(2019/C 16/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Spagna) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi e S. Saez Moreno, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
risarcire la ricorrente per il danno causato dalla convenuta; |
— |
condannare la convenuta a risarcire tutti i danni subiti dalla ricorrente come conseguenza diretta dell’adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013 , recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), nella parte in cui classifica la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e una sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), stimati a un importo totale pari a EUR 488 871,30, o a ogni altro importo stabilito dalla ricorrente nel corso del procedimento o dal Tribunale; |
— |
in subordine, dichiarare, con sentenza interlocutoria, che la convenuta è obbligata a risarcire il danno subito e condannare le parti a comunicare al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dall’emanazione della sentenza, le cifre dell’importo concordato tra di loro ovvero, in mancanza di accordo, condannarle a comunicare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro osservazioni contenenti cifre esatte a sostegno; |
— |
condannare la convenuta a pagare alla ricorrente gli interessi compensativi al tasso di mora a decorrere dalla data dei danni subiti (ossia, o dall’entrata in vigore della classificazione illegittima o dall’insorgenza del danno); |
— |
condannare la convenuta a pagare un interesse di mora dell’8 % o qualsiasi altro tasso adeguato che sarà determinato dal Tribunale, calcolato sull’importo dovuto dalla data di pronuncia del Tribunale fino all’effettivo pagamento; e |
— |
condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha causato un danno alla ricorrente con l’adozione e l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 944/2013 (1) della Commissione, classificando la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410). Il 22 novembre 2017 la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che annullava parzialmente il regolamento n. 944/2013 nella parte in cui classificava la sostanza pece, catrame di carbone, alta temperatura come una sostanza di tossicità acuta per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H400) e sostanza di tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1 (H410), a causa di un errore manifesto di valutazione. La ricorrente ha sostenuto dei costi per applicare la classificazione illegittima. Tali costi dovrebbero essere a carico della convenuta ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, poiché il comportamento della convenuta è illegittimo, in quanto integra una violazione sufficientemente qualificata del diritto, il danno causato è reale e certo e sussiste un nesso causale diretto tra il comportamento e il danno lamentato.
(1) Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU, L 261, 3.10.2013, pag. 5).
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/54 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — ZQ/Commissione
(Causa T-647/18)
(2019/C 16/65)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: ZQ (rappresentante: C. Cortese, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare le decisioni impugnate e, segnatamente,
|
Inoltre
— |
Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto della Commissione di accogliere la sua richiesta di assistenza, riguardante le molestie di cui egli sarebbe stato vittima dovute al suo orientamento sessuale.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto. Si fa valere a questo riguardo:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’assenza o inadeguatezza della motivazione.
|
Per quanto riguarda le conclusioni sul risarcimento dei danni, il ricorrente fa valere che tutte le condizioni poste dalla giurisprudenza sul merito sarebbero riunite nella fattispecie.
14.1.2019 |
IT |
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C 16/56 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2018 — Super bock group, SGPS/EUIPO — Agus (Crystal)
(Causa T-648/18)
(2019/C 16/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Super bock group, SGPS SA (Leça do Balio, Portogallo) (rappresentante: J. Mioludo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Agus sp. z o.o. (Varsavia, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda del marchio dell’Unione europea denominativo Crystal — Domanda di registrazione n. 15 016 728
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 luglio 2018 nel procedimento R 299/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
rifiutare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 15 016 728 Crystal per tutti i beni interessati; |
— |
condannare l’EUIPO e la AGUS sp. z o.o. a sostenere le proprie spese e quelle della ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.1.2019 |
IT |
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C 16/56 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)
(Causa T-650/18)
(2019/C 16/67)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Reaktor Group Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: L. Laaksonen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «REAKTOR» — Domanda di registrazione n. 13 752 522
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27/08/2018 nel procedimento R 2626/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 27 agosto 2018, nel procedimento R 2626/2017-2, nella parte in cui detta commissione ha respinto la domanda n. 13752522 del marchio dell’Unione REAKTOR per determinati prodotti e servizi di cui alle classi 9, 41 e 42 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, e accogliere integralmente la domanda di pubblicazione e registrazione del marchio REAKTOR per tutti i prodotti e servizi ivi dichiarati; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso (comprese le spese di rappresentanza processuale). |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/57 |
Ricorso proposto il 12 novembre 2018 — Soundio/EUIPO — E-Plus Mobilfunk (Vibble)
(Causa T-665/18)
(2019/C 16/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Soundio A/S (Drammen, Norvegia) (rappresentanti: N. Köster e J. Albers, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: E-Plus Mobilfunk GmbH (Düsseldorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio Vibble — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 290 194
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 settembre 2018 nel procedimento R 721/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/58 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2018 — Pinto Teixeira/SEAE
(Causa T-667/18)
(2019/C 16/69)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: José Manuel Pinto Teixeira (Oeiras, Portogallo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare e statuire quanto segue:
— |
la decisione del 21 febbraio 2018, con la quale l’APN ha rifiutato di autorizzarlo ad esercitare un’attività esterna in forza dell’articolo 16 dello Statuto, è annullata; |
— |
il SEAE è condannato alle spese nonché al versamento della somma di EUR 10 000 per il danno morale subito. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 16 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, poiché la decisione impugnata sarebbe stata adottata dopo la scadenza del termine di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della dichiarazione dell’intento del ricorrente di esercitare un’attività professionale dopo la cessazione dal servizio. |
2. |
Secondo motivo, relativo a errori manifesti di valutazione che vizierebbero di illegittimità la decisione impugnata, in quanto l’attività contemplata non è né manifestamente collegata a quella che egli esercitava durante gli ultimi tre anni di servizio né incompatibile con gli interessi del SEAE. |
14.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 16/58 |
Ricorso proposto il 15 novembre 2018 — ZU / Commissione
(Causa T-671/18)
(2019/C 16/70)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZU (rappresentato da: C. Bernard-Glanz, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del capo dell'unità di Gestione delle carriere e mobilità, nella direzione HR B della direzione generale Risorse umane (DG HR) della Commissione, adottata il 12 ottobre 2018, che trasferisce il ricorrente alla DG OLAF, servizio dal quale proveniva; |
— |
annullare la decisione del capo unità del centro di gestione contabile 4 nella direzione HR AMC della direzione generale Risorse umane (DG HR) della Commissione, adottata il 29 ottobre 2018, che stabilisce provvisoriamente la data del suo trasferimento al 1o dicembre 2018; |
— |
annullare, insieme a quanto sopra e per quanto necessario, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, ancora da adottare, di rigetto del reclamo del ricorrente; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’insufficiente trasparenza della procedura di trasferimento, sulla violazione dell'articolo 25 dello Statuto dei funzionari e su un difetto di motivazione, sulla violazione del diritto del ricorrente a difendersi a fronte del trasferimento imposto, nonché sulla violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto al contraddittorio. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto all'interesse del servizio e su una violazione del principio di buona amministrazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’omissione di elementi cruciali avverso l'immediato trasferimento del richiedente all'OLAF, sulla violazione del principio di buona amministrazione e sulla mancata considerazione della protezione degli informatori ai sensi dell'articolo 22 bis dello Statuto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di diligenza. |
5. |
Quinto motivo, vertente su uno sviamento di potere. |