|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
II Comunicazioni |
|
|
|
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 6/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus) ( 1 ) |
|
|
2019/C 6/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) ( 1 ) |
|
|
2019/C 6/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) ( 1 ) |
|
|
IV Informazioni |
|
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2019/C 6/04 |
||
|
2019/C 6/05 |
||
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 6/06 |
||
|
2019/C 6/07 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2019/C 6/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9228 — DENSO/AISIN/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
2019/C 6/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
|
|
2019/C 6/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9110 — Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
|
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 6/01)
Il 12 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9217. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9216 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 6/02)
Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9216. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/2 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9215 — Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 6/03)
Il 19 dicembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9215. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/3 |
Avviso all’attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
[cfr. allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell’8 gennaio.2019]
(2019/C 6/04)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio (1).
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l’inclusione nell’elenco summenzionato delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo. Pertanto, il Consiglio ha deciso di mantenere tali persone, gruppi e entità nell’elenco.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, ai gruppi e alle entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento).
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell’Unione europea (all’attenzione del gruppo COMET designazioni) |
|
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
|
B-1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
|
Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate all’atto del ricevimento. Al riguardo si attira l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC (3). Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 23 marzo 2019.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europe
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/4 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2001/931/PESC e dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
(2019/C 6/05)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la posizione comune 2001/931/PESC (2), quale modificata e aggiornata dalla decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio (3), e il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio (5).
Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
|
Consiglio dell’Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1.C |
|
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
|
indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu |
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della posizione comune 2001/931/PESC, modificata e aggiornata dalla decisione (PESC) 2019/25, e del regolamento (CE) n. 2580/2001, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/24.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella posizione comune 2001/931/PESC e nel regolamento (CE) n. 2580/2001.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
(2) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93
(3) GU L 6 del 9.1.2019, pag. 6
Commissione europea
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
8 gennaio 2019
(2019/C 6/06)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1440 |
|
JPY |
yen giapponesi |
124,46 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4663 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,89743 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,1855 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1232 |
|
ISK |
corone islandesi |
136,10 |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,7750 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,642 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
322,15 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,3055 |
|
RON |
leu rumeni |
4,6710 |
|
TRY |
lire turche |
6,2851 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6042 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5208 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9671 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7023 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5549 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 288,62 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,0365 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8405 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4296 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 181,88 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7053 |
|
PHP |
peso filippino |
60,057 |
|
RUB |
rublo russo |
76,7197 |
|
THB |
baht thailandese |
36,705 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,2604 |
|
MXN |
peso messicano |
22,1599 |
|
INR |
rupia indiana |
80,2450 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/6 |
Avviso concernente la conclusione delle azioni avviate nei confronti di un paese terzo cui è stata notificata, il 21 aprile 2015, la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(2019/C 6/07)
La Commissione europea («la Commissione») ha posto termine alle azioni in materia di lotta alla pesca INN avviate il 21 aprile 2015 nei confronti della Thailandia con la decisione 2015/C142/06 della Commissione (1), in cui si notificava alla Thailandia la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN).
1. Quadro giuridico
L’articolo 32 del regolamento INN dispone che la Commissione notifichi ai paesi terzi interessati la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica, trasmessa ai paesi terzi, della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti è basata sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN.
La Commissione dovrebbe espletare tutte le azioni previste all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. In particolare, essa dovrebbe includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati.
La Commissione dovrebbe accordare ai paesi terzi interessati un periodo di tempo adeguato per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
2. Procedura
Il 21 aprile 2015 la Commissione europea ha notificato alla Thailandia la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
Per evitarne l’identificazione come paese terzo non cooperante, la Commissione ha espressamente invitato la Thailandia a collaborare proponendo un piano d’azione inteso a ovviare alle carenze individuate.
La Commissione ha avviato un processo di dialogo con la Thailandia. Il paese ha presentato osservazioni orali e scritte che sono state esaminate e prese in considerazione dalla Commissione. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie.
La Thailandia ha adottato le misure necessarie per far cessare le attività di pesca INN in questione e per prevenirne l’esercizio futuro, ovviando agli atti o alle omissioni che avevano portato alla notifica della possibilità per tale paese di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN.
3. Conclusione
Tenuto conto delle circostanze e previo esame delle suddette considerazioni, la Commissione considera concluse le azioni avviate nei confronti della Thailandia ai sensi dell’articolo 32 del regolamento INN in relazione all’adempimento degli obblighi imposti a tale paese dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e alle misure da attuare per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Le autorità competenti sono state ufficialmente informate dalla Commissione.
Tale conclusione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente adottare ulteriori misure, qualora altri elementi fattuali dimostrino che il paese non adempie all’obbligo impostogli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9228 — DENSO/AISIN/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 6/08)
1.
In data 20 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Denso Corporation («Denso», Giappone), |
|
— |
Aisin Seiki Co. Ltd. («Aisin», Giappone). |
Denso e Aisin acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Denso è un produttore e fornitore giapponese di pezzi di ricambio e componenti auto avanzati per l’industria automobilistica, di beni di consumo destinati ad altri settori e di prodotti industriali; |
|
— |
Aisin è un produttore e fornitore giapponese di componenti e sistemi per l’industria automobilistica; |
La JV opererà nella ricerca e sviluppo, nella progettazione e nella vendita di gruppi propulsori integrati per veicoli elettrici e ibridi.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9228 — DENSO/AISIN/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Indirizzo postale: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 6/09)
1.
In data 20 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Etem Bulgaria, SA («Etem») (Bulgaria), controllata da Viohalco, SA («Viohalco»); |
|
— |
Gestamp North Europe Services, S.L. («Gestamp North Europe Services») (Spagna), controllata da ACEK Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. («gruppo ACEK»); |
|
— |
Gestamp Etem Automotive Bulgaria («PostOps JVC Bulgaria») e Etem Gestamp Aluminum Extrusions («Production JVC» e, insieme a PostOps JVC Bulgaria, «le JV»), attualmente sotto il controllo esclusivo di Etem. |
Etem e Gestamp North Europe Services acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune delle JV.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in due società di nuova costituzione che si configurano come imprese comuni collegate.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Etem: le sue attività riguardano, fra l’altro, soluzioni di alluminio e estrusi di alluminio per varie applicazioni;
— Gestamp North Europe Services: opera nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di componenti metallici e sistemi strutturali per l’industria automobilistica;
— PostOps JVC Bulgaria: opererà nella produzione di profilati estrusi di alluminio;
— Production JVC: commercializzerà e industrializzerà certe attività post-estrusione sui profilati estrusi.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9231 — Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Indirizzo postale: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
|
9.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 6/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9110 — Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 6/10)
1.
In data 18 dicembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Amerra Capital Management LLC («Amerra», Stati Uniti d’America), |
|
— |
MDC Industry Holding Company LLC («Mubadala», Emirati arabi uniti), |
|
— |
Andromeda Seafood Limited («Andromeda», Grecia), controllata da Amerra, |
|
— |
Nireus Aquaculture S.A. («Nireus», Grecia), |
|
— |
Selonda Aquaculture S.A. («Selonda», Grecia). |
Amerra e Mubadala acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Andromeda, Nireus e Selonda.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:— Amerra: società privata che gestisce attivi alternativi fornendo capitale strategico a imprese agroalimentari a monte e intermedie nelle Americhe e nell’Europa occidentale;
— Mubadala: opera su scala mondiale negli investimenti e nella gestione di un portafoglio diversificato in settori prioritari fra cui quello agroalimentare;
— Andromeda: produzione e fornitura di pesce di allevamento, avannotti e mangimi per pesci presso impianti situati in Grecia e in Spagna;
— Nireus: produzione e fornitura di pesce di allevamento, avannotti e mangimi per pesci presso impianti situati in Grecia e in Spagna;
— Selonda: produzione e fornitura di pesce di allevamento, avannotti e mangimi per pesci presso impianti situati in Grecia.
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9110 — Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda.
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
|
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax + 32 229 64301 |
|
Indirizzo postale: |
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).