ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
62° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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2019/C 004/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2019/C 004/02 |
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2019/C 004/03 |
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2019/C 004/04 |
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2019/C 004/05 |
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2019/C 004/06 |
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2019/C 004/07 |
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2019/C 004/08 |
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2019/C 004/09 |
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2019/C 004/10 |
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2019/C 004/11 |
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2019/C 004/12 |
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2019/C 004/13 |
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2019/C 004/14 |
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2019/C 004/17 |
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2019/C 004/18 |
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2019/C 004/19 |
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2019/C 004/20 |
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2019/C 004/21 |
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2019/C 004/22 |
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2019/C 004/23 |
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2019/C 004/24 |
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2019/C 004/25 |
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2019/C 004/26 |
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Tribunale |
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2019/C 004/27 |
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2019/C 004/28 |
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2019/C 004/29 |
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2019/C 004/30 |
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2019/C 004/31 |
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2019/C 004/32 |
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2019/C 004/33 |
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2019/C 004/34 |
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2019/C 004/35 |
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2019/C 004/36 |
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2019/C 004/37 |
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2019/C 004/38 |
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2019/C 004/39 |
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2019/C 004/40 |
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2019/C 004/41 |
Causa T-608/18: Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — Sammut / Parlamento |
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2019/C 004/42 |
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2019/C 004/43 |
Causa T-622/18: Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — EN (1) / Commissione |
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2019/C 004/44 |
Causa T-623/18: Ricorso proposto il 13 ottobre 2018 — EO (1) /Commissione |
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2019/C 004/45 |
Causa T-627/18: Ricorso proposto il 19 ottobre 2018 — ZK / Commissione |
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2019/C 004/46 |
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2019/C 004/47 |
Causa T-640/18: Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — Intercontact Budapest/CdT |
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2019/C 004/48 |
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2019/C 004/49 |
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2019/C 004/50 |
Causa T-649/18: Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — ruwido austria/EUIPO (transparent pairing) |
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2019/C 004/51 |
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2019/C 004/52 |
Causa T-652/18: Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Porus/EUIPO (oral Dialysis) |
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2019/C 004/53 |
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2019/C 004/54 |
Causa T-659/18: Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — ZS / BEI |
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2019/C 004/55 |
Causa T-660/18: Ricorso proposto l’8 novembre 2018 — VodafoneZiggo Group/Commissione |
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2019/C 004/56 |
Causa T-662/18: Ricorso proposto il 9 novembre 2018 — romwell/EUIPO (twistpac) |
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Rettifiche |
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2019/C 004/57 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2019/C 004/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/2 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern — Germania) — Vossloh Laeis GmbH / Stadtwerke München GmbH
(Causa C-124/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57 - Direttiva 2014/25/UE - Articolo 80 - Aggiudicazione di appalti pubblici - Procedura - Motivi di esclusione - Durata massima del periodo di esclusione - Obbligo per l’operatore economico di cooperare con l’amministrazione aggiudicatrice al fine di dimostrare la propria affidabilità)
(2019/C 4/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Vergabekammer Südbayern
Parti
Ricorrente: Vossloh Laeis GmbH
Convenuta: Stadtwerke München GmbH
Dispositivo
1) |
L’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione di diritto nazionale che obbliga l’operatore economico, che intenda dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione, a precisare con chiarezza i fatti e le circostanze connessi con il reato o con l’illecito commesso, non solo collaborando attivamente con le autorità investigative, ma anche con l’amministrazione aggiudicatrice, nell’ambito del ruolo ad essa proprio, al fine di fornirle la prova di essere nuovamente affidabile, a condizione che tale cooperazione si limiti alle misure strettamente necessarie a detta verifica. |
2) |
L’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, qualora un operatore economico abbia tenuto un comportamento che integra il motivo di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), di tale direttiva, comportamento che è stato sanzionato da un’autorità competente, il periodo massimo di esclusione è calcolato a decorrere dalla data della decisione di tale autorità. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — XC, YB, ZA
(Causa C-234/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Leale cooperazione - Autonomia procedurale - Principi di equivalenza e di effettività - Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione che consente la ripetizione di un procedimento penale in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali - Obbligo di estendere tale procedura ai casi di asserite violazioni dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione europea - Insussistenza)
(2019/C 4/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrenti: XC, YB, ZA
Con l’intervento di: Generalprokuratur
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, e in particolare i principi di equivalenza e di effettività, deve essere interpretato nel senso che non obbliga un giudice nazionale ad estendere alle violazioni del diritto dell’Unione, e segnatamente alle lesioni del diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, un mezzo di impugnazione di diritto interno che consente di ottenere, unicamente in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 o di uno dei suoi protocolli, la ripetizione di un procedimento penale concluso con una decisione nazionale passata in giudicato.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/3 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Anodiki Services EPE / GNA, O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) «Oi Agioi Anargyroi»
(Causa C-260/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 10, lettera g) - Esclusioni dall’ambito di applicazione - Contratti di lavoro - Nozione - Decisioni di ospedali di diritto pubblico di concludere contratti di lavoro a tempo determinato per le esigenze di ristorazione, fornitura di pasti e pulizia - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1 - Diritto di ricorso)
(2019/C 4/04)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Anodiki Services EPE
Convenute: GNA, O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) «Oi Agioi Anargyroi»
con l’intervento di: Arianthi Ilia EPE, Fasma AE, Mega Sprint Guard AE, ICM — International Cleaning Methods AE, Myservices Security and Facility AE, Kleenway OE, GEN — KA AE, Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Ipirotiki Facility Services AE
Dispositivo
1) |
L’articolo 10, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «contratti di lavoro», di cui a tale disposizione, contratti di lavoro come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, ossia contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con persone selezionate in base a criteri oggettivi quali la durata della disoccupazione, l’esperienza pregressa e il numero di figli minori a carico. |
2) |
Le disposizioni della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non sono applicabili a una decisione di un’autorità pubblica di ricorrere alla conclusione di contratti di lavoro, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, al fine di svolgere determinati compiti riconducibili ai suoi obblighi d’interesse pubblico. |
3) |
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di stipulare contratti di lavoro con persone fisiche per la fornitura di determinati servizi senza ricorrere a una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alla direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, in quanto, a suo parere, tali contratti non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, può essere oggetto di un ricorso ai sensi della disposizione citata, proposto da un operatore economico che avrebbe interesse a partecipare a un appalto pubblico avente il medesimo oggetto di tali contratti e che ritiene che questi ultimi rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva in parola. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/4 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma — Italia) — Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
(Causa C-331/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che esclude l’applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche)
(2019/C 4/05)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte d'appello di Roma
Parti
Ricorrente: Martina Sciotto
Convenuta: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Dispositivo
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/5 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — procedimento promosso da «Roche Lietuva» UAB
(Causa C-413/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di fornitura di materiali e di attrezzature mediche di diagnostica - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 42 - Aggiudicazione - Discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice - Formulazione dettagliata delle specifiche tecniche)
(2019/C 4/06)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
«Roche Lietuva» UAB
Con l’intervento di: Kauno Dainavos poliklinika VšĮ
Dispositivo
Gli articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non impongono all’amministrazione aggiudicatrice, in sede di determinazione delle specifiche tecniche di un appalto avente ad oggetto l’acquisto di forniture mediche, di far prevalere, per principio, o l’importanza delle singole caratteristiche degli apparecchi medici, o l’importanza del risultato del funzionamento di tali apparecchi, ma esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella controversia di cui è investito, le specifiche tecniche in questione rispettino tali obblighi.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2018 — Enercon GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Gamesa Eólica, SL
(Causa C-433/17 P) (1)
(Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Procedimento di dichiarazione di nullità - Articolo 53 - Marchio dell’Unione europea cromatico costituito da una gradazione di verdi - Dichiarazione parziale di nullità - Rinvio dinanzi alla divisione di annullamento)
(2019/C 4/07)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: R. H. F. Böhm, Rechtsanwalt, M. Silverleaf, QC)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis, V. Ruzek e A. Folliard-Monguiral, agenti), Gamesa Eólica, SL (rappresentanti: A. Sanz Cerralbo, abogada)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Enercon GmbH è condannata alle spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/6 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgaria) — «Walltopia» AD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo
(Causa C-451/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 12, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 14, paragrafo 1 - Lavoratori distaccati - Legislazione applicabile - Certificato A 1 - Assoggettamento del lavoratore subordinato alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro - Presupposti)
(2019/C 4/08)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parti
Ricorrente:«Walltopia» AD
Convenuto: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo
Dispositivo
L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato assunto nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro si deve ritenere come essere stato, «immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, (…) già soggett[o] alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, quand’anche detto lavoratore non avesse la qualità di assicurato a norma della legislazione di tale Stato membro immediatamente prima dell’inizio della sua attività lavorativa subordinata, nella misura in cui il lavoratore fosse, a quell’epoca, residente in tale Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/7 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Tänzer & Trasper GmbH / Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft
(Causa C-462/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 110/2008 - Bevande spiritose - Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche - Allegato II, punto 41 - Liquore a base di uova - Definizione - Tassatività degli ingredienti autorizzati)
(2019/C 4/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Tänzer & Trasper GmbH
Convenuta: Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft
Dispositivo
L’allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/8 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — nel procedimento promosso da Boston Scientific Ltd
(Causa C-527/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale e industriale - Certificato protettivo complementare per i medicinali - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Ambito di applicazione - Dispositivo medico che incorpora, come parte integrante, una sostanza che, se utilizzata separatamente, può essere considerata un medicinale - Direttiva 93/42/CEE - Articolo 1, paragrafo 4 - Nozione di «procedura di autorizzazione amministrativa»)
(2019/C 4/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Boston Scientific Ltd
con l’intervento di: Deutsches Patent- und Markenamt
Dispositivo
L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che una procedura di autorizzazione preliminare, ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, di un dispositivo che incorpora, come parte integrante, una sostanza, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva, come modificata, non può essere equiparata, ai fini dell’applicazione di tale regolamento, ad una procedura di autorizzazione di immissione in commercio di tale sostanza ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, anche qualora detta sostanza sia stata oggetto di una valutazione a norma del punto 7.4, primo e secondo comma, dell’allegato I della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/8 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče — Slovenia) — Milan Božičevič Ježovnik / Republika Slovenija
(Causa C-528/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 143, paragrafo 1, lettera d) - Esenzione dall’IVA all’importazione - Importazione seguita da una cessione intracomunitaria - Rischio di frode fiscale - Buona fede del soggetto passivo importatore e fornitore - Valutazione - Obbligo di diligenza del soggetto passivo importatore e fornitore)
(2019/C 4/11)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče
Parti
Ricorrente: Milan Božičevič Ježovnik
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
L’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui il soggetto passivo importatore e fornitore abbia beneficiato di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione sulla base di un’autorizzazione, rilasciata in seguito a un previo controllo da parte delle amministrazioni doganali competenti alla luce degli elementi di prova esibiti da tale soggetto, quest’ultimo non è tenuto a pagare l’IVA a posteriori qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che non ricorrevano le condizioni sostanziali dell’esenzione, a meno che non si accerti, in base ad elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o doveva sapere che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una frode, commessa dall’acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare tale frode, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, nella sua qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com
(Causa C-595/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 23 - Clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta in un contratto di distribuzione - Azione risarcitoria del distributore per violazione dell’articolo 102 TFUE da parte del fornitore)
(2019/C 4/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL
Resistente: MJA, nella sua qualità di curatore fallimentare della società eBizcuss.com
Dispositivo
1) |
L’articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che l’applicazione ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto concluso inter partes non è esclusa per il solo motivo che la clausola stessa non faccia espresso riferimento alle controversie vertenti sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza. |
2) |
L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che l’applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad un’azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex articolo 102 TFUE, non è subordinata al previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge
(Causa C-602/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei lavoratori - Redditi percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza - Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione - Ripartizione della competenza fiscale - Potere di imposizione dello Stato di residenza - Fattori di collegamento)
(2019/C 4/13)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Liège
Parti
Ricorrenti: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune
Convenuto: État belge
Dispositivo
L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta al regime tributario di uno Stato membro, derivante da una convenzione fiscale diretta a evitare la doppia imposizione, come quello di cui al procedimento principale, che subordina l’esenzione dei redditi di un residente, provenienti da un altro Stato membro e relativi a un posto di lavoro subordinato occupato in quest’ultimo Stato, alla condizione che l’attività per la quale i redditi vengono corrisposti sia effettivamente esercitata in tale Stato.
7.1.2019 |
IT |
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C 4/10 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018 — Alex SCI / Commissione europea
(Causa C-696/17 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Aiuti di Stato - Finanziamento di un progetto di sviluppo urbano - Rigetto di una denuncia - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Legittimazione attiva)
(2019/C 4/14)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alex SCI (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Georgieva-Kecsmar, K. Herrmann e T. Maxian Rusche, agenti)
Interveniente a sostegno della Commissione: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas, E. de Moustier e P. Dodeller, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Alex SCI sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica francese sopporta le proprie spese. |
7.1.2019 |
IT |
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C 4/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Francia) il 24 aprile 2018 — Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG
(Causa C-296/18)
(2019/C 4/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Sezione disciplinare di primo grado dell’ordine dei chirurghi-dentisti del Midi-Pirenei)
Parti
Attore: Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne
Convenuti: RG, RG
Con ordinanza del 23 ottobre 2018, la Corte (Ottava Sezione) ha così deciso:
L’articolo 8 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta in via generale e assoluta ogni pubblicità dei professionisti dentari, se detta normativa vieta a questi ultimi qualsiasi ricorso a mezzi pubblicitari di valorizzazione della loro persona o società sul loro sito Internet.
7.1.2019 |
IT |
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C 4/12 |
Ricorso proposto il 3 ottobre 2018 — Repubblica di Polonia/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-626/18)
(2019/C 4/16)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentate: B. Majczyna, agente)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare gli articoli 1, punto 2, lettere a) e b), nonché 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1); |
— |
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese. |
In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva (UE) 2018/957 non possano essere separate dal resto della direttiva senza alterare la sua sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto la direttiva 2018/957.
Motivi e principali argomenti
Avverso le disposizioni impugnate della direttiva 2018/957 la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:
1) |
motivo vertente sull’introduzione di restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione, vietate dall'articolo 56 TFUE,
|
2) |
motivo vertente sulla violazione degli articoli 53, paragrafo 1, e 62, TFUE, per aver adottato, sulla base di tali disposizioni, misure che non sono intese ad agevolare l'esercizio di attività autonome (agevolare la prestazione di servizi transfrontalieri), ma sono contrarie a tale obiettivo, |
3) |
motivo vertente sulla violazione degli articoli 53, paragrafo 1, e 62, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 58, paragrafo 1, TFUE, per aver sancito l’applicazione della direttiva impugnata al settore del trasporto su strada (articolo 3, paragrafo 3). |
La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che l'obiettivo principale delle disposizioni impugnate relative alla retribuzione dei lavoratori distaccati è quello di limitare la libera prestazione di servizi, aumentando gli oneri a carico dei prestatori di servizi, al fine di eliminare il vantaggio competitivo, derivante dalle tariffe salariali inferiori vigenti nello Stato di stabilimento. Le modifiche introdotte danno luogo ad una discriminazione nei confronti dei prestatori di servizi transfrontalieri. Tali modifiche non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, in particolare, da motivi attinenti alla tutela sociale dei lavoratori o alla concorrenza leale. Esse violano anche il requisito di proporzionalità.
7.1.2019 |
IT |
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C 4/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 10 ottobre 2018 — Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL / Institut des Comptes nationaux (ICN)
(Causa C-632/18)
(2019/C 4/17)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL
Controparte: Institut des Comptes nationaux (ICN)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i paragrafi 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 e 20.33 del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (1), debbano essere interpretati nel senso che un’entità istituzionale distinta, che opera sotto il controllo di un’amministrazione pubblica, va considerata come un produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita, e rientra pertanto nel settore delle amministrazioni pubbliche, qualora presenti le caratteristiche di un’istituzione finanziaria captive, senza che occorra esaminare il criterio della sua esposizione al rischio. |
2) |
Se un’entità che opera sotto il controllo di un’amministrazione pubblica possa essere qualificata come istituzione finanziaria captive, ai sensi dei paragrafi da 2.21 a 2.23, 2.27 e 2.28 del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea:
|
7.1.2019 |
IT |
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C 4/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 12 ottobre 2018 — Wagram Invest SA / État belge
(Causa C-640/18)
(2019/C 4/18)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Mons
Parti
Appellante: Wagram Invest SA
Appellato: État belge
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di quadro fedele di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della quarta direttiva 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1), autorizzi, all’atto dell’acquisto di un’immobilizzazione finanziaria da parte di una società per azioni, l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto relativo a un debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, e l’iscrizione del prezzo di acquisto dell’immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto, tenuto conto dei principi di valutazione previsti dall’articolo 32 della predetta direttiva. |
2) |
Se la formula «in casi eccezionali» alla quale è subordinata l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato [CEE, divenuto articolo 50, paragrafo 2, lettera g), TFUE], e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, e che consente di escludere l’applicazione di una (diversa) disposizione di detta direttiva, debba essere intesa nel senso che tale disposizione può trovare applicazione solo nei limiti in cui si constati che il rispetto del principio del quadro fedele non può essere garantito dal rispetto delle disposizioni di tale direttiva, eventualmente integrato da una menzione complementare negli allegati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della predetta direttiva. |
3) |
Se si debba applicare prioritariamente l’articolo 2, paragrafo 4, della suddetta direttiva, con la conseguenza che soltanto qualora una menzione complementare non consenta di garantire l’effettiva applicazione del principio del quadro fedele sancito dall’articolo 2, paragrafo 3, della predetta direttiva, sarà possibile avvalersi della facoltà di escludere l’applicazione di una disposizione di tale direttiva, prevista dall’articolo 2, paragrafo 5, della stessa, e ciò unicamente in casi eccezionali. |
(1) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11).
7.1.2019 |
IT |
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C 4/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 ottobre 2018 — British Airways Plc / MF
(Causa C-643/18)
(2019/C 4/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: British Airways Plc
Resistente: MF
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo operativo [Or. 2] possa invocare le circostanze eccezionali ivi contemplate anche qualora esse non abbiano riguardato il volo prenotato dal passeggero, bensì un volo — non immediatamente — precedente effettuato con l’aeromobile che doveva essere utilizzato per il volo prenotato dal passeggero, nell’ambito di una procedura di rotazione. |
2) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» che il vettore operativo deve aver adottato al fine di potersi sottrarre, in caso di circostanze eccezionali, all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, debbano essere rivolte soltanto ad evitare le «circostanze eccezionali» [nel caso di specie l’assegnazione di un nuovo (successivo) Air-Traffic-Control-Slot da parte dell’ente europeo di controllo del traffico aereo EUROCONTROL]; ovvero se tale termine implichi parimenti l’obbligo per il vettore operativo di adottare misure, nei limiti del ragionevole, per evitare la cancellazione o un ritardo prolungato. |
3) |
Se — in caso di necessità di misure, comunque ragionevoli, dirette ad evitare un ritardo prolungato — l’articolo 5 paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) [Or. 3] n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, al fine di potersi sottrarre all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, in caso di imbarco dei passeggeri su un collegamento aereo costituito da uno o due (o più) voli, debba adottare soltanto misure ragionevoli volte ad evitare un possibile ritardo gravante sui voli che esso debba eseguire; ovvero nel senso che debba adottare misure ragionevoli ulteriori volte ad evitare un ritardo prolungato dei singoli passeggeri alla destinazione finale (ad esempio verificando la possibilità di una riprenotazione su un altro collegamento aereo). |
7.1.2019 |
IT |
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C 4/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 15 ottobre 2018 — A / Daniel B, UD, AFP, B, L
(Causa C-649/18)
(2019/C 4/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Paris
Parti
Ricorrente: A
Convenuti: Daniel B, UD, AFP, B, L
Questioni pregiudiziali
La Corte di giustizia deve pronunciarsi sul punto di accertare se la disciplina europea, e segnatamente
— |
l’articolo 34 del TFUE, |
— |
le disposizioni dell’articolo 85 quater della direttiva europea (modificata) 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), |
— |
la clausola di mercato interno di cui all’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (2), |
consenta a uno Stato membro dell’Unione di imporre sul proprio territorio ai farmacisti cittadini di un altro Stato membro dell’Unione il rispetto di specifiche norme che contemplino:
— |
il divieto di acquisire clienti tramite procedure e mezzi considerati contrari al decoro della professione ai sensi dell’attuale articolo R 4235-22 del [Or. 5] codice francese della sanità pubblica[;] |
— |
il divieto di incitare i pazienti ad un consumo eccessivo di farmaci ai sensi dell’attuale articolo R 4235-64 del codice francese della sanità pubblica[;] |
— |
l’obbligo di osservare le buone pratiche di distribuzione dei medicinali definite dall’autorità pubblica dello Stato membro, richiedendo altresì l’inserimento di un questionario sanitario nella procedura di ordine di medicinali online e vietando il ricorso all’indicizzazione a pagamento, ai sensi dell’attuale decreto del 28 novembre 2016 del Ministro degli Affari sociali e della sanità (francese)[.] |
(2) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
7.1.2019 |
IT |
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C 4/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Haskovo (Bulgaria) il 18 ottobre 2018 — SZ / Mitnitsa Burgas
(Causa C-652/18)
(2019/C 4/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Haskovo
Parti
Ricorrente: SZ
Resistente: Mitnitsa Burgas
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, e l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del Valuten Zakon (legge sulla valuta) che, in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione a norma dell’articolo 3 del regolamento, accanto all’inflizione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del Valuten Zakon, compresa tra BGN 1 000 e BGN 3 000, prevede, in via cumulativa, l’integrale confisca del denaro contante non dichiarato a prescindere dalla sua origine e destinazione.
7.1.2019 |
IT |
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C 4/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 19 ottobre 2018 — Mitnitsa Varna / «Schenker» EOOD
(Causa C-655/18)
(2019/C 4/22)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Varna
Parti
Ricorrente: Mitnitsa Varna
Resistente:«Schenker» EOOD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 242, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che, alla luce delle concrete circostanze del procedimento principale, il furto di merci sottoposte al regime di deposito doganale costituisca una sottrazione al regime di deposito doganale che implichi l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per infrazione doganale a carico del titolare dell’autorizzazione. |
2) |
Se la condanna al pagamento del controvalore delle merci oggetto dell’infrazione doganale — nella specie: la sottrazione al regime di deposito doganale –, abbia natura di sanzione amministrativa a norma dell’articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e se sia ammissibile una disposizione nazionale che preveda, accanto all’irrogazione della sanzione pecuniaria, anche tale adempimento pecuniario. Se la disciplina di cui trattasi soddisfi i criteri di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva delle sanzioni sanciti nell’articolo 42, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento per le violazioni della normativa doganale dell’Unione. |
7.1.2019 |
IT |
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C 4/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Novom Zagrebu (Croazia) il 19 ottobre 2018 — Hrvatska radiotelevizija / TY
(Causa C-657/18)
(2019/C 4/23)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Općinski sud u Novom Zagrebu
Parti
Ricorrente: Hrvatska radiotelevizija
Convenuto: TY
Questioni pregiudiziali
1. |
Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una disposizione legislativa nazionale, vale a dire l’articolo 1 dell’Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata, pubblicata in NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), che attribuisce ai notai la competenza a procedere alla riscossione coatta di crediti sulla base di un documento facente fede, mediante emissione di un’ordinanza di esecuzione, quale titolo esecutivo, senza l’espresso consenso del debitore esecutato, tenuto conto delle sentenze della Corte nelle cause C-484/15 e C-551/15. |
2. |
Se l’interpretazione fornita nell’ambito delle sentenze della Corte del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), e Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) sia applicabile alla causa Povrv-2032/17, sulla quale il giudice remittente è tenuto a pronunciarsi. |
7.1.2019 |
IT |
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C 4/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 ottobre 2018 — AQ / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Causa C-662/18)
(2019/C 4/24)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: AQ
Resistente: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Questioni pregiudiziali
— |
Se le disposizioni dell’articolo 8 della direttiva del 19 ottobre 2009 (1) debbano essere interpretate nel senso che ostino a che la plusvalenza realizzata all’atto della cessione dei titoli ricevuti nello scambio e la plusvalenza collocata in differimento siano assoggettate ad imposta secondo regole diverse quanto alla base imponibile e all’aliquota; |
— |
se le disposizioni medesime debbano, in particolare, essere interpretate nel senso che ostino a che gli abbattimenti della base imponibile intesi a tenere conto del periodo di detenzione dei titoli non si applichino alla plusvalenza collocata in differimento, considerato che tale regola sulla base imponibile non era applicabile alla data in cui la plusvalenza è stata realizzata, e si applichino alla plusvalenza derivante da cessione di titoli ricevuti nello scambio tenendo conto della data dello scambio e non della data di acquisto dei titoli consegnati nello scambio. |
(1) Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310, pag. 34).
7.1.2019 |
IT |
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C 4/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel d'Aix-En-Provence (Francia) il 23 ottobre 2018 — Procedimento penale a carico di BS e CA
(Causa C-663/18)
(2019/C 4/25)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel d'Aix-En-Provence
Imputati nella causa principale
BS e CA
Questioni pregiudiziali
È sottoposta alla CGUE una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 28, 29, 30 e 32 TFUE; dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 (1) e (UE) n. 1308/2013 (2) nonché del principio di libera circolazione delle merci, al fine di sapere se detti testi normativi debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni derogatorie stabilite dal decreto ministeriale del 22 agosto 1990, restringendo la coltivazione, l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi, comportano una restrizione non conforme al diritto comunitaria.
(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347, pag. 608).
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, pag. 671).
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Francia) il 24 ottobre 2018 — IT Development SAS / Free Mobile SAS
(Causa C-666/18)
(2019/C 4/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Paris
Parti nel procedimento principale
Appellante: IT Development SAS
Appellata: Free Mobile SAS
Questioni pregiudiziali
Se il fatto che un licenziatario di software non rispetti i termini di un contratto di licenza di software (per scadenza di un periodo di prova, superamento del numero di utenti autorizzati o di un’altra unità di misura, quali i processori utilizzabili per far eseguire le istruzioni del software, o per modifica del codice sorgente allorché la licenza riserva tale diritto al titolare originario):
— |
costituisca una contraffazione (ai sensi della direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004 (1)) subìta dal titolare del diritto d’autore del software riservato dall’articolo 4 della direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (2), |
— |
oppure possa essere soggetto a un regime giuridico distinto, come quello della responsabilità contrattuale di diritto comune. |
(1) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).
(2) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16).
Tribunale
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/20 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Dyson/Commissione
(Causa T-544/13 RENV) (1)
(«Direttiva 2010/30/UE - Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti - Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva - Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere - Elemento essenziale di un atto abilitativo»)
(2019/C 4/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dyson Ltd (Malmesbury, Regno Unito) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, E. Batchelor e M. Healy, solicitors, assistiti da A. Patsa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, K. Herrmann e K. Talabér-Ritz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere è annullato. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/20 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — KF/CSUE
(Causa T-286/15) (1)
(«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni - Personale del SATCEN - Agenti contrattuali - Competenza dei giudici dell’Unione - Politica estera e di sicurezza comune - Articolo 24 TUE - Articoli 263, 268, 270 e 275 TFUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali - Parità di trattamento - Decisioni 2014/401/PESC e 2009/747/PESC - Commissione di ricorso del SATCEN - Eccezione di illegittimità - Domanda di assistenza - Modalità dell’indagine amministrativa - Sospensione - Procedimento disciplinare - Destituzione - Principio di buona amministrazione - Requisito d’imparzialità - Diritto di essere ascoltato - Accesso al fascicolo - Responsabilità extracontrattuale - Domanda di risarcimento prematura - Danno morale»)
(2019/C 4/28)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: KF (rappresentanti: A. Kunst, avvocato, e N. Macaulay, barrister)
Convenuto: Centro satellitare dell’Unione europea (SATCEN)(rappresentanti: L. Defalque e A. Guillerme, avvocati)
Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M. Bauer, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del direttore del SATCEN del 5 luglio 2013 riguardanti l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, la sospensione della ricorrente e il rigetto della sua domanda di assistenza, e del 28 febbraio 2014, recante destituzione della ricorrente, nonché della decisione della commissione di ricorso del SATCEN del 26 gennaio 2015, che conferma tali decisioni e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito.
Dispositivo
1) |
La decisione della commissione di ricorso del Centro satellitare dell’Unione europea (SATCEN) del 26 gennaio 2015 è annullata. |
2) |
La decisione del direttore del SATCEN del 5 luglio 2013 recante sospensione di KF è annullata. |
3) |
La decisione del direttore del SATCEN del 28 febbraio 2014 recante destituzione di KF è annullata. |
4) |
Il SATCEN è condannato a versare a KF la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale da essa subito. |
5) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
6) |
Il SATCEN è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da KF. |
7) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/21 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Lituania / Commissione
(Causa T-34/16) (1)
(«FEAGA - Spese escluse dal finanziamento - Sostegno specifico ai settori della carna bovina e della carne ovina - Controlli in loco - Verifica fisica degli animali - Qualità dei controlli - Relazione di controllo - Rettifica forfettaria - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Rettifica una tantum»)
(2019/C 4/29)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente D. Kriaučiūnas, T. Orlickas e R. Krasuckaitė, successivamente T. Orlickas e R. Krasuckaitė, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Lituania è condannata alle spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/22 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — FN e a. / CEPOL
(Causa T-334/16 P) (1)
(«Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Trasferimento della sede della CEPOL da Bramshill (Regno Unito) a Budapest (Ungheria) - Riassegnazione del personale - Atto non impugnabile - Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica»)
(2019/C 4/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: FN, FP e FQ (Rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (Rappresentanti: inizialmente F. Bánfi e R. Woldhuis, successivamente R. Woldhuis e D. Schroeder, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (F-41/15 DISS II, EU:F:2016:70)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) dell’11 aprile 2016, FN e a./CEPOL (F-41/15 DISS II), è annullata nella parte in cui non ha dichiarato irricevibili le richieste di annullamento presentate da FN, FP e FQ. |
2) |
Le richieste di annullamento presentate da FN, FP e FQ dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-41/15 DISS II sono respinte. |
3) |
L’impugnazione è respinta per il resto. |
4) |
FN, FP e FQ, da un lato, e l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), dall’altro, sopportano ciascuna le proprie spese relative al procedimento d’impugnazione e al procedimento di primo grado. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/23 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Pirelli Tyre / EUIPO — Yokohama Rubber (Rappresentazione di una scanalatura a forma di «L»)
(Causa T-447/16) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante una scanalatura a forma di “L” - Impedimento assoluto alla registrazione - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001] - Regolamento (UE) 2015/2424 - Applicazione temporale della legge - Forma del prodotto - Natura del segno - Considerazione degli elementi utili per l’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno - Interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94»)
(2019/C 4/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: E Pirelli Tyre SpA (Milano, Italia), (rappresentanti: T.M. Müller e F. Togo, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)
Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: The Yokohama Rubber Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: F. Boscariol de Roberto, D. Martucci e I. Gatto, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 aprile 2016 (procedimento R 2583/2014-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Yokohama Rubber e la Pirelli Tyre.
Dispositivo
1) |
I punti 2 e 3 del dispositivo della decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 aprile 2016 (procedimento R 2583/2014-5) sono annullati. |
2) |
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Pirelli Tyre SpA. |
3) |
La The Yokohama Rubber Co. Ltd sopporterà le proprie spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/24 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — PO e a. / SEAE
(Causa T-729/16) (1)
(«Funzione pubblica - SEAE - Retribuzione - Funzionari in servizio presso la delegazione di Pechino - Assegni familiari - Indennità scolastica per l’anno 2015/2016 - Articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto - Superamento del massimale statutario per i paesi terzi - Decisione di porre un tetto al rimborso delle spese di frequenza scolastica in casi eccezionali - DGE»)
(2019/C 4/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: PO, PP, PQ e PR (rappresentanti: inizialmente N. de Montigny e J.-N. Louis, successivamente N. de Montigny, avvocati)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F. M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del SEAE di non rimborsare ai ricorrenti, per l’anno scolastico 2015/2016, le spese di frequenza scolastica eccedenti un importo corrispondente al massimale statutario per i paesi terzi (sei volte il massimale di base) maggiorato di EUR 10 000 (EUR 27 788,40 in totale).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
PO, PP, PQ e PR sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/24 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — RA / Corte dei conti
(Causa T-874/16) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2016 - Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 - Assenza di rapporto informativo - Comparazione dei meriti»)
(2019/C 4/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RA (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: C. Lesauvage, E. von Bardeleben e A.-M. Cosciug, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 4 marzo 2016 con cui la Corte dei conti non ha promosso il ricorrente al grado superiore (AD 11), in forza della procedura di promozione 2016, non inserendo il suo nome nell’elenco dei funzionari promossi a titolo dell’esercizio di promozione 2016.
Dispositivo
1) |
La decisione della Corte dei conti dell’Unione europea del 4 marzo 2016 di non promuovere RA al grado AD 11 a titolo dell’esercizio di promozione 2016 è annullata. |
2) |
La Corte dei conti è condannata a sostenere tutte le spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/25 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — RQ / Commissione
(Causa T-29/17) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Direttore generale dell’OLAF - Decisione di revoca dell’immunità giurisdizionale del ricorrente - Litispendenza - Atto lesivo - Obbligo di motivazione - Doveri di assistenza e di sollecitudine - Legittimo affidamento - Diritti della difesa»)
(2019/C 4/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RQ (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, J.-P. Keppenne e J. Baquero Cruz, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta a ottenere l’annullamento della decisione C(2016)1449 final della Commissione, del 2 marzo 2016, relativa a una domanda di revoca dell’immunità giurisdizionale del ricorrente, nonché, per quanto necessario, della decisione Ares(2016)5814495 della Commissione, del 5 ottobre 2016, che ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente avverso la prima decisione.
Dispositivo
1) |
La decisione C(2016) 1449 final della Commissione, del 2 marzo 2016, relativa a una domanda di revoca dell’immunità giurisdizionale di RQ, è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/26 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Devin / EUIPO — Haskovo (DEVIN)
(Causa T-122/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo dell’Unione europea DEVIN - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Denominazione geografica - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 4/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Devin AD (Devin, Bulgaria) (rappresentante: Van Asbroeck, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Di Natale e D. Gája, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgaria) (rappresentante: D. Dimitrova, avvocato)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 (procedimento R 579/2016-2), relativa a un procedimento di nullità tra Devin AD e Haskovo Chamber of Commerce and Industry
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2016 (procedimento R 579/2016–2) è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Devin AD. |
4) |
La Haskovo Chamber of Commerce and Industry sopporterà le proprie spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/26 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — DI /EASO
(Causa T-129/17 RENV)
(«Funzione pubblica - Personale dell’EASO - Agenti contrattuali - Contratto a tempo determinato - Periodo di prova - Decisione di licenziamento alla fine del periodo di prova - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo - Responsabilità»)
(2019/C 4/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: DI (rappresentanti: I. Vlaic e G. Iliescu, avvocati)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (rappresentanti: W. Stevens, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e volta, per un verso, ad ottenere l’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’EASO, del 28 febbraio 2013, di licenziare il ricorrente al termine del suo periodo di prova e, per altro verso, ad ottenere il risarcimento del danno che egli stesso e la sua famiglia avrebbero subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sosterrà le proprie spese, ivi comprese quelle afferenti alla causa F-113/13 e alla causa T-730/15 P. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/27 |
Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI)
(Causa T-359/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ALDI - Marchio nazionale figurativo anteriore ALDO - Impedimento alla registrazione relativo - Condizioni di ricevibilità dell’opposizione - Regola 15 del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/625] - Condizioni di rappresentazione del marchio anteriore - Regola 19 del regolamento n. 2868/95 (divenuta articolo 7 del regolamento delegato 2018/625) - Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47 del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 4/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aldo Supermarkets (Varna, Bulgaria) (rappresentanti: inizialmente C. Saettel, successivamente T. Chevrier e M. Thewes, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaite-Orlovskiene, A. Folliard-Monguiral e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, N. Bertram e C. Fürsen, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2017 (procedimento R 976/2016-4), relativa a un’opposizione tra la Aldo Supermarkets e la Aldi Einkauf.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Aldo Supermarkets è condannata alle spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/28 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Troszczynski / Parlamento
(Causa T-550/17) (1)
(«Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento europeo - Privilegi e immunità - Decisione di revoca dell’immunità parlamentare - Attività non collegata alle funzioni di deputato - Procedura di revoca dell’immunità - Responsabilità extracontrattuale - Danno - Nesso causale»)
(2019/C 4/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Dean e S. Alonso de León, successivamente S. Alonso de León, N. Görlitz e S. Seyr, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata, sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 14 giugno 2017 con cui il Parlamento ha revocato l’immunità della ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno morale che quest’ultima afferma di aver subito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Mylène Troszczynski è condannata alle spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/28 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR)
(Causa T-758/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PERFECT BAR - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 4/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero ed E. Cebollero González, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2017 (procedimento R 2439/2016-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo PERFECT BAR come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 settembre 2017 (procedimento R 2439/2016-4) è annullata, per quanto riguarda gli «integratori di proteine» e gli «integratori nutrizionali e alimentari». |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/29 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)
(Causa T-759/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PERFECT Bar - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 4/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Perfect Bar LLC (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero ed E. Cebollero González, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2017 (procedimento R 2440/2016-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo PERFECT Bar come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 settembre 2017 (procedimento R 2440/2016-4) è annullata per quanto riguarda gli «integratori di proteine» e gli «integratori nutrizionali e alimentari». |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/30 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — Sammut / Parlamento
(Causa T-608/18)
(2019/C 4/41)
Lingua processuale: il maltese
Parti
Ricorrente: Mark Anthony Sammut (Foetz, Lussemburgo) (rappresentante: P. Borg Olivier, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la decisione del 6 luglio 2018 del Parlamento europeo, adottata in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, recante rigetto del reclamo con cui il ricorrente ha chiesto che fosse cancellata dal suo rapporto informativo per l’anno 2016 la dichiarazione relativa all’inadempimento contestatogli consistente nel non aver informato l’autorità che ha il potere di nomina della sua intenzione di pubblicare, nel 2016, un libro intitolato «I migliori in Europa. I Panama papers e il Potere», e pertanto |
— |
annullare parzialmente la decisione del direttore generale della direzione della traduzione del 4 gennaio 2018; e di conseguenza: |
— |
disporre la cancellazione della predetta dichiarazione dal rapporto informativo (punto 3, riguardante la condotta del ricorrente — osservanza delle regole e delle procedure); |
— |
liquidare i danni subiti dal ricorrente a causa di tali decisioni; |
— |
condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a causa di tali decisioni; |
— |
condannare alle spese la convenuta autorità che ha il potere di nomina. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Il primo motivo è basato sulla violazione dell’articolo 17 bis dello Statuto dei funzionari, nella parte in cui tale articolo mira a tutelare il diritto fondamentale alla libertà di espressione garantito al ricorrente ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, deve essere preso in considerazione l’equilibrio tra il diritto e l’obbligo, posto che non tutti i diritti sono assoluti. |
2. |
Il secondo motivo è fondato su un’interpretazione erronea dell’articolo 17 bis dello Statuto dei funzionari, in quanto l’oggetto del libro non riguarda «l’attività dell’Unione», e, quindi, il ricorrente non era tenuto ad informare preliminarmente l’autorità che ha il potere di nomina della sua intenzione. L’espressione «documento il cui oggetto riguardi» significa e si riferisce al contenuto del documento, che deve riguardare «l’attività dell’Unione». Ciò significa che è necessario informare l’autorità che ha il potere di nomina e chiederle un’autorizzazione soltanto se viene effettuato un qualsiasi riferimento al funzionamento dell’Unione. Di conseguenza, l’autorità che ha il potere di nomina ha l’obbligo di effettuare un’interpretazione restrittiva, e non estensiva, di ciò che rientra nell’«attività dell’Unione». Inoltre, si fa valere che:
|
3. |
Il terzo motivo è basato sui danni morali subiti dal ricorrente a causa della decisione, tanto sul posto di lavoro quanto con riferimento alla sua vita personale e alla sua attività letteraria. Di conseguenza, i suddetti danni vanno liquidati, con eventuale versamento dell’importo a titolo di risarcimento. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/31 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commissione europea
(Causa T-616/18)
(2019/C 4/42)
Lingua originale: il polacco.
Parti
Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: avvocati: E. Buczkowska e M. Trepka)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione, del 24 maggio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, nel caso AT.39816 — Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale (1), che ha concluso detto procedimento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (2), rendendo obbligatori per la società per azioni pubblica Gazprom e Gazprom Export LLC (in prosieguo: la «Gazprom») gli impegni da essa proposti il 15 marzo 2018; |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, in quanto ha commesso un errore manifesto nella valutazione degli elementi di prova di cui disponeva ed ha ritenuto che le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel caso AT.39816, relativamente al fatto che la Gazprom aveva subordinato la fornitura di gas in Polonia al conseguimento del controllo dell’infrastruttura del gas in Polonia, non fossero giustificate e, in conseguenza di tale errore, ha accettato gli impegni della Gazprom, che trascurano le preoccupazioni a tal riguardo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, avendo accettato gli impegni della Gazprom relativi all’applicazione di prezzi sleali ed estremamente elevati, i quali non tengono adeguatamente conto delle preoccupazioni della Commissione, compresa la sostanza di tali riserve, ossia l’applicazione dei prezzi estremamente elevati da parte dell’operatore dominante. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 102 TFUE, nonché del principio di proporzionalità, avendo accettato gli impegni della Gazprom relativi all’introduzione di restrizioni territoriali, i quali non tengono adeguatamente conto delle preoccupazioni della Commissione, sono di natura selettiva e riproducono impegni già offerti dall’operatore dominante in altri procedimenti, ma che non hanno però portato ad un cambiamento del suo comportamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato la decisione in manifesta violazione dell'articolo 7 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, emettendo una decisione contraria agli obiettivi della politica energetica dell'Unione europea e trascurando il suo impatto negativo sul mercato europeo dell'approvvigionamento di gas, in particolare, il fatto che la stessa consolida ulteriormente l'isolamento e la persistenza di condizioni non concorrenziali sul mercato del gas dei paesi dell'Europa centrale e orientale rispetto all'Europa occidentale, benché l'obiettivo della suddetta politica sia quello di integrare siffatti mercati e di garantire condizioni eque per la concorrenza su tutti i mercati dell’Unione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha adottato una decisione in manifesta violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, TFUE nonché del principio di uguaglianza, ponendo in essere una discriminazione tra le controparti della Gazprom operanti sui mercati dei paesi dell'Europa centrale e orientale, compresa la ricorrente, e le controparti della Gazprom operanti sui mercati dei paesi dell'Europa occidentale, benché entrambi i gruppi delle controparti operino sul medesimo mercato dell’Unione di approvvigionamento di gas e nella stessa misura beneficino della disciplina degli articoli 102 e 194, paragrafo 1, TFUE nonché degli atti di diritto derivato adottati sulla base di questi ultimi. |
6. |
Sesto motivo, vertente sullo sviamento di potere e sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la Commissione ha adottato una decisione oggettivamente contraria all'obiettivo dell'articolo 9 del regolamento n. 1/2003 ed ha condotto il procedimento AT.39816 in manifesta violazione dei poteri ad essa attribuiti. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/32 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — EN (1)/ Commissione
(Causa T-622/18)
(2019/C 4/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: EN (2) (rappresentante: E. Metodieva, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione, del 12 dicembre 2017, della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/323/16 — Investigatori (AD 7) per i seguenti profili: 1. Investigatori: spese dell'Unione europea, lotta alla corruzione; 2. Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte, di non includere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva per il primo profilo di detto concorso; |
— |
annullare integralmente la decisione dell’EPSO, del 10 luglio 2018, recante rigetto del reclamo presentato dal ricorrente in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, con riguardo alla decisione della commissione giudicatrice dell’EPSO di non includerlo nell’elenco di riserva; |
— |
condannare la convenuta a risarcire il ricorrente della perdita di beneficio risultante dal mancato inserimento in detto elenco di riserva; |
— |
condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente per l’assistenza e la sua rappresentanza legale prima e durante il procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul comportamento asseritamente inadeguato da parte di uno dei membri della commissione giudicatrice, che avrebbe condotto a che il ricorrente non sia stato esaminato correttamente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla mancata imparzialità di uno dei membri della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’asserita incompetenza dei valutatori. |
4. |
Quarto motivo, vertente sull’asserita violazione del regime linguistico del concorso di cui trattasi. |
5. |
Quinto motivo, vertente su talune irregolarità che avrebbero viziato lo studio di un caso nell’ambito del concorso di cui trattasi. |
6. |
Sesto motivo, vertente su un’asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di equità che sarebbe derivata dall’eccessiva durata del concorso di cui trattasi, svoltosi nel periodo di un mese. |
7. |
Settimo motivo, vertente sull’asserita carenza di motivazione della valutazione del ricorrente. |
(1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
(2) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/33 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2018 — EO (1)/Commissione
(Causa T-623/18)
(2019/C 4/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: EO (2) (rappresentante: E. Metodieva, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 12 dicembre 2017 della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/323/16 — Investigatori (AD 7) per i seguenti profili: 1. Investigatori: spese dell’UE, lotta alla corruzione; 2. Investigatori: dogane e commercio, tabacco e merci contraffatte, con la quale è stato disposto di non inserire il nome della ricorrente nell’elenco di riserva per quanto riguarda il primo profilo di detto concorso; |
— |
annullare interamente la decisione dell’EPSO del 9 luglio 2018, recante rigetto del reclamo della ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari avverso la decisione della commissione giudicatrice dell’EPSO di non includerla in detto elenco di riserva; |
— |
condannare la convenuta a risarcire i danni alla ricorrente sotto forma di mancati guadagni per l’omesso inserimento di quest’ultima nel suddetto elenco di riserva; |
condannare la convenuta a versare alla ricorrente le spese di assistenza e di rappresentanza legale sostenute prima e durante il procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi di diritto e fa valere, inoltre, tutti gli argomenti esposti nel reclamo effettuato dalla stessa ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari.
1. |
Primo motivo, relativo al comportamento inappropriato da parte di uno dei membri della commissione giudicatrice, asseritamente risultante dal fatto che la ricorrente non è stata esaminata in modo adeguato. |
2. |
Secondo motivo, riguardante la mancanza di imparzialità di uno dei membri della commissione giudicatrice per il concorso di cui trattasi. |
3. |
Terzo motivo, concernente l’incompetenza degli esaminatori. |
4. |
Quarto motivo, in base al quale il concorso di cui trattasi ha violato il regime linguistico. |
5. |
Quinto motivo, secondo cui alcune irregolarità hanno inficiato il caso di studio nel concorso di cui trattasi. |
6. |
Sesto motivo, relativo alla violazione dei principi di parità e di equità di trattamento risultante dall’asserito eccessivo periodo di un mese durante il quale si è svolto il concorso di cui trattasi. |
7. |
Settimo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione riguardo alla valutazione della ricorrente. |
(1) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
(2) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/34 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2018 — ZK / Commissione
(Causa T-627/18)
(2019/C 4/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZK (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione confermativa del 1o febbraio 2018 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/323/16 di non inserire il nome della ricorrente nell’elenco dei candidati idonei; |
— |
per quanto necessario, annullare la decisione di conferma della commissione giudicatrice del 12 dicembre 2017. |
— |
Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente, per un verso, sulla violazione dell’articolo 30 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, (in prosieguo: lo «Statuto») e dell’articolo 3 del suo allegato III e, per altro verso, sulla violazione delle norme che disciplinano l’organizzazione delle prove di concorso. A tal proposito la ricorrente deduce segnatamente che essa sarebbe stata sentita solo da due membri della commissione giudicatrice durante i suoi colloqui, e non invece dalla commissione giudicatrice composta dalla presidente e da sei membri. Peraltro, essa asserisce che la presidente avrebbe partecipato ai lavori della commissione di concorso solo in veste di semplice osservatrice, il che rappresenterebbe del pari una violazione delle disposizioni dello Statuto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, che inficerebbe la decisione impugnata nella fattispecie, in ragione dell’assenza di stabilità della commissione giudicatrice e del ricorso a correttori di sostegno che non hanno seguito alcuna formazione specifica per correttori. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/35 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology)
(Causa T-634/18)
(2019/C 4/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: André Geske (Lübbecke, Germania) (rappresentante: R. Albrecht, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo revolutionary air pulse technology — Domanda di registrazione n. 17 025 231
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2018 nel procedimento R 2721/2017-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/35 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — Intercontact Budapest/CdT
(Causa T-640/18)
(2019/C 4/47)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Intercontact Budapest Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentante: É. Subasicz, avvocato)
Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, dichiarare se i punti di valutazione concessi ai vari offerenti sono realistici sulla base di una comparazione delle offerte presentate, e se sono conformi ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza; |
— |
in subordine, dichiarare che l’interpretazione giuridica del convenuto in merito all’articolo 113, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20[02], è erronea e che la pubblicità dei prezzi relativi alle offerte partecipanti alla gara d’appalto non è contraria al regolamento fatto valere; |
— |
in ulteriore subordine, annullare il risultato realizzato dalla parte convenuta per quanto riguarda il lotto 12 del procedimento FL/FIN17, e altresì la gara d’appalto relativa a tale medesimo lotto; |
— |
in estremo subordine, stabilire qual è l’atto procedimentale (atto giuridico in vigore), nella gara d’appalto oggetto del ricorso, a partire dalla cui notifica si deve calcolare il termine di ricorso previsto all’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
— |
condannare alle spese la parte convenuta. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che sono stati violati i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, in quanto la parte convenuta ha applicato agli offerenti criteri di valutazione diversi nel contesto delle gare d’appalto (1). |
2. |
Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, nei limiti in cui la parte convenuta non ha comunicato alla ricorrente l’informazione richiesta nel contesto delle gare d’appalto (2). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta, per il fatto di non aver notificato i termini di ricorso e di aver limitato in tal modo la possibilità di presentare ricorso, ha violato la direttiva dell’Unione in materia di appalti pubblici (3). |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta ha ostacolato l’esercizio del diritto della ricorrente a proporre ricorso contro l’istituzione dell’Unione (4). |
(1) Considerando 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
(2) Articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20[02] (GU 2012, L 298, pag. 1).
(3) Allegato V, parte D, punto 16, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
(4) Articolo 263, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/36 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes Atopimed)
(Causa T-642/18)
(2019/C 4/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «DermoFaes Atopimed» — Domanda di registrazione n. 15 069 396
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2018 nel procedimento R 1365/2017-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere l’opposizione e respingere la domanda contestata; |
— |
condannare l’EUIPO @@ alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017! 1001 del Paramento europeo e del Consiglio. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/37 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes Atopiderm)
(Causa T-644/18)
(2019/C 4/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Spagna
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «DermoFaes Atopiderm» — Domanda di registrazione n. 15 069 438
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2018 nel procedimento R 1305/2017-2
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere l’opposizione e respingere la domanda di registrazione contestata; |
— |
condannare l’EUIPO e, se del caso, l’interveniente alle spese del procedimento e alle spese del procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/38 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2018 — ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)
(Causa T-649/18)
(2019/C 4/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (rappresentante: A. Ginzburg, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo transparent pairing — Domanda di registrazione n. 16 581 118
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 agosto 2018 nel procedimento R 2487/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Difetto di motivazione nella decisione impugnata; |
— |
erronea interpretazione sostanziale del segno oggetto della domanda di registrazione. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/39 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Balani Balani e a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS)
(Causa T-651/18)
(2019/C 4/51)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani e Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentante: A. Díaz Marrero, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Play Hawkers, SL (Elche, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrenti
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HAWKERS — Domanda di registrazione n. 15 746 209
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2/8/2018 nel procedimento R 396/2018-2
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e pronunciare una sentenza che dichiari che il marchio richiesto n. 15 746 209, parzialmente concesso, sia concesso anche per il resto dei prodotti richiesti: Orologi (da polso e da tasca); Orologi marcatempo; Orologi sportivi; Metalli preziosi; Oreficeria; Bigiotteria; Oreficeria; Gioielleria, incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Pietre preziose; Prodotti di orologeria; Apparecchi di orologeria; Meccanismi di orologeria; Custodie per orologi da parete ed orologi da polso e da tasca; Orologeria; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/39 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — Porus/EUIPO (oral Dialysis)
(Causa T-652/18)
(2019/C 4/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Porus GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentante: C. Weil, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo oral Dialysis — Domanda di registrazione n. 16 774 259
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2018 nel procedimento R 1375/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
accogliere il ricorso; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/40 |
Ricorso proposto il 2 novembre 2018 — Jareš Procházková e Jareš / EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
(Causa T-656/18)
(2019/C 4/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco
Parti
Ricorrenti: Hana Jareš Procházková e Antonín Jareš (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elton Hodinářská a.s. (Nové Mesto nad Metují, Repubblica ceca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo MANUFACTURE PRIM 1949 — Marchio dell’Unione europea n. 3 531 662
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2018 nel procedimento R 1159/2017-4
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 2, dell’articolo 60, paragrafo 3, dell’articolo 64, paragrafo 5, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001; |
— |
violazione dell’articolo 27, paragrafo 4, e dell’articolo 55 del regolamento 2018/625. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/41 |
Ricorso proposto il 30 ottobre 2018 — ZS / BEI
(Causa T-659/18)
(2019/C 4/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ZS (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni della BEI del 27 settembre 2017 e del 28 dicembre 2017; |
— |
disporre un risarcimento totale del danno subito dal ricorrente, |
— |
a tale riguardo, il ricorrente chiede che la BEI sia condannata a versargli le seguenti somme:
|
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le assenze del ricorrente non erano ingiustificate e che, in ogni caso, la BEI avrebbe dovuto reagire prima, considerato il periodo di cinque anni in cui si sono verificate le assenze. Tali addebiti ignorano l'accordo verbale tra il ricorrente e la convenuta in merito alla compilazione delle schede di gestione delle presenze. Inoltre, non vi è alcuna base giuridica tale da consentire al datore di lavoro di procedere ad una compensazione o ad una deduzione delle presunte assenze ingiustificate, in relazione ai diritti al congedo del ricorrente o alle somme dovute al momento della sua partenza. |
2. |
Secondo motivo, vertente su vari illeciti commessi dalla convenuta a danno del ricorrente, in forma di atti amministrativi illeciti, come le contestazioni di assenze ingiustificate, la perdita di 82,5 giorni di congedo senza alcun motivo giuridico, atteso che non è consentita alcuna compensazione o detrazione, la detrazione illegittima delle cosiddette assenze ingiustificate dalle somme dovute alla partenza che non includono l'RCVP, il che ha causato direttamente al ricorrente un danno da lucro cessante e un ulteriore danno morale. |
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/42 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2018 — VodafoneZiggo Group/Commissione
(Causa T-660/18)
(2019/C 4/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VodafoneZiggo Group BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: W. Knibbeler e A. Pliego Selie, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della convenuta, del 30 agosto 2018, relativa ai casi NL/2018/2099 e NL/2018/2100: Mercato dell’accesso fisso all’ingrosso nei Paesi Bassi, recante il numero di riferimento C(2018) 5848 final; e |
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condannare la convenuta a pagare le spese della ricorrente ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di qualunque interveniente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errata applicazione e interpretazione degli articoli 7 e 7bis della direttiva 2002/21/CE (1) che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (la direttiva quadro). A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata contiene una serie di affermazioni critiche in relazione al progetto di decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione dei Paesi Bassi (la decisione WFA del 2018) che sono qualificate come commenti ma che in realtà soddisfano inequivocabilmente i criteri di una constatazione di seri dubbi. La ricorrente sostiene inoltre che ognuna di queste osservazioni verte in realtà, secondo qualunque parametro oggettivo, su seri dubbi che richiedono che la Commissione conduca un’indagine approfondita ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4 e 7bis, paragrafo 1, della direttiva quadro. |
2. |
Secondo motivo, vertente su manifesti errori di valutazione, sull’errata applicazione dell’articolo 7 della direttiva quadro e sulla mancanza di un’indagine diligente.
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3. |
Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione fondato sulla violazione dell’articolo 296 TFUE.
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(1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/43 |
Ricorso proposto il 9 novembre 2018 — romwell/EUIPO (twistpac)
(Causa T-662/18)
(2019/C 4/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: romwell GmbH & Co. KG (Breitscheidt, Germania) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo twistpac — Domanda di registrazione n. 17 219 163
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 nel procedimento R 336/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. |
Rettifiche
7.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 4/45 |
Rettifica alla comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-531/18
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 399 del 5 novembre 2018 )
(2019/C 4/57)
La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-531/18, LL-Carpenter/Commissione, va letta come segue:
«Ricorso proposto il 1 o settembre 2018 — LL-Carpenter/Commissione
(Causa T-531/18)
(2018/C 399/60)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: LL-Carpenter s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Buřil, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea C(2018) 4138 final, del 26 giugno 2018, nel procedimento AT.40037 — Carpenter/Subaru, con la quale, in applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (in prosieguo: il “regolamento n. 1/2003”), e in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (in prosieguo: il “regolamento n. 773/2004”), la Commissione ha respinto la denuncia presentata dalla ricorrente il 6 settembre 2012 ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 per violazione dell’articolo 101 TFUE, e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su vizi della decisione impugnata consistenti in un errore di valutazione in diritto e in un errore manifesto di valutazione dei fatti.
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2. |
Secondo motivo, vertente su vizi di procedura della decisione impugnata per non aver la Commissione adeguatamente motivato la propria decisione.
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