|
ISSN 1977-0944 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
|
Sommario |
pagina |
|
|
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
|
|
|
RACCOMANDAZIONI |
|
|
|
Consiglio |
|
|
2018/C 466/01 |
|
|
V Avvisi |
|
|
|
ALTRI ATTI |
|
|
|
Commissione europea |
|
|
2018/C 466/14 |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
|
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2018
relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino
(2018/C 466/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L’azione dell’Unione, destinata a completare le politiche nazionali, deve indirizzarsi al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. |
|
(2) |
In conformità dell’articolo 168, paragrafo 6, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare raccomandazioni per i fini stabiliti da tale articolo per migliorare la sanità pubblica, in particolare in relazione alla lotta contro i grandi flagelli nonché alla sorveglianza, all’allarme e alla lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Le malattie prevenibili da vaccino sono considerate grandi flagelli. |
|
(3) |
La vaccinazione è una delle misure di sanità pubblica più potenti ed efficienti in termini di costi sviluppate nel XX secolo e rimane lo strumento principale per la prevenzione primaria delle malattie trasmissibili. |
|
(4) |
Sebbene i programmi di vaccinazione siano di competenza degli Stati membri, la natura transfrontaliera delle malattie prevenibili da vaccino e le sfide comuni che i programmi nazionali di vaccinazione si trovano ad affrontare trarrebbero vantaggio da un’azione e da approcci più coordinati a livello di UE volti a prevenire o limitare la diffusione di epidemie e malattie a carattere transfrontaliero. |
|
(5) |
La rapida diffusione di informazioni inesatte attraverso i social media e da parte di ferventi antivaccinisti ha alimentato convinzioni errate che stanno allontanando l’attenzione del pubblico dai benefici individuali e collettivi della vaccinazione e dai rischi posti dalle malattie trasmissibili e stanno accrescendo la diffidenza e i timori nei confronti di eventi avversi non dimostrati. Occorre un intervento volto a rafforzare il dialogo con i cittadini, per comprendere le loro preoccupazioni e i loro dubbi reali in merito alla vaccinazione e per affrontare adeguatamente tali questioni, in base alle esigenze individuali. |
|
(6) |
Gli operatori sanitari svolgono un ruolo fondamentale nel perseguire l’obiettivo di migliorare i tassi di copertura vaccinale. Per sostenere gli sforzi di tali operatori, si dovrebbero offrire loro opportunità di istruzione e formazione continua in materia di vaccinazione conformemente alle raccomandazioni nazionali. |
|
(7) |
È opportuno affrontare i casi in cui i tassi di copertura vaccinale degli operatori sanitari sono considerati insufficienti rispetto alle raccomandazioni nazionali, al fine di proteggere tali operatori e i loro pazienti. |
|
(8) |
Le differenze tra i calendari vaccinali degli Stati membri per quanto riguarda le raccomandazioni, il tipo di vaccini utilizzati, il numero di dosi somministrate e la tempistica aumenta il rischio che i cittadini, in particolare i bambini, non ricevano un vaccino in caso di trasferimento da uno Stato membro a un altro. |
|
(9) |
La necessità di avvicinare i servizi vaccinali ai cittadini richiede sforzi specifici per raggiungere le fasce più vulnerabili della società, in particolare attraverso i prestatori di servizi a livello locale. I fondi strutturali europei, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), offrono agli Stati membri notevoli opportunità di rafforzare la formazione degli operatori sanitari in materia di vaccini e di potenziare le capacità delle infrastrutture sanitarie nel settore della vaccinazione. |
|
(10) |
I cambiamenti demografici, la mobilità delle persone, i cambiamenti climatici e il calo dell’immunità individuale contribuiscono ai mutamenti epidemiologici nell’impatto delle malattie prevenibili da vaccino, il che richiede programmi di vaccinazione che prevedano un approccio alla vaccinazione sull’intero arco della vita, al di là degli anni dell’infanzia. Questo approccio mira a garantire una protezione adeguata per tutta la vita e contribuisce a una vita e a un invecchiamento in buona salute, nonché alla sostenibilità dei sistemi sanitari. |
|
(11) |
gli Stati membri si trovano ad affrontare varie interruzioni della fornitura di vaccini, la capacità di produzione nell’UE rimane limitata e persistono difficoltà nella condivisione dei vaccini a livello transfrontaliero, mentre la mancanza di una pianificazione previsionale coordinata contribuisce all’incertezza della domanda. In questo contesto, l’Unione europea e i suoi cittadini rimangono vulnerabili in caso di focolai di malattie trasmissibili. |
|
(12) |
La necessità di far progredire rapidamente la ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini e di migliorare o adattare quelli esistenti richiede partenariati e piattaforme innovativi, competenze di alto livello e legami più stretti tra discipline e settori, oltre a investimenti nella ricerca nel campo delle scienze sociali e comportamentali per migliorare la comprensione dei fattori determinanti legati al contesto alla base degli atteggiamenti di esitazione vaccinale. |
|
(13) |
Le conclusioni del Consiglio sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica (1) individuano già alcune di queste sfide chiave e prospettive e invitano gli Stati membri e la Commissione a sviluppare azioni comuni al fine di scambiare le migliori prassi in materia di politiche di vaccinazione. |
|
(14) |
Le conclusioni del Consiglio sulla vaccinazione infantile (2) invocano specificamente il perfezionamento dei registri delle vaccinazioni e dei sistemi d’informazione, al fine di migliorare il monitoraggio dei programmi di vaccinazione e facilitare lo scambio di informazioni tra i fornitori dei servizi di vaccinazione. |
|
(15) |
La comunicazione della Commissione sull’attuazione della strategia per il mercato unico digitale (3) e la comunicazione sul piano d’azione «Sanità elettronica» 2012-2020 (4) ricordano l’importanza dell’agenda in materia di sanità digitale e la necessità di dare priorità allo sviluppo di soluzioni di sanità elettronica e basate sui Big Data. Queste iniziative sono ribadite dalla comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza nel mercato unico digitale (5), per garantire modelli di assistenza sanitaria moderni e sostenibili nonché cittadini e operatori sanitari responsabilizzati. |
|
(16) |
La direttiva 2000/54/CE (6) relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro stabilisce le prescrizioni minime per assicurare la protezione dei lavoratori, compresa la necessità di offrire la vaccinazione ai soggetti non precedentemente immunizzati, e la direttiva 2010/32/UE del Consiglio (7) che attua l’accordo quadro, concluso da Hospeem e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario prevede che, qualora la valutazione dei rischi riveli la presenza di un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della loro esposizione ad agenti biologici contro i quali esistono vaccini efficaci, a tali lavoratori sia proposta la vaccinazione. |
|
(17) |
La decisione n. 1082/2013/UE (8) relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero fornisce la base per l’istituzione di un meccanismo volontario per l’acquisto anticipato di contromisure mediche in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. |
|
(18) |
Le conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell’Unione europea (9) approvano i principi e i valori generali di universalità, accesso a un’assistenza di buona qualità, equità e solidarietà, che sono di importanza fondamentale per garantire la parità di accesso ai servizi di vaccinazione senza distinzioni in base all’età, al ceto o alla posizione geografica, conformemente ai programmi di vaccinazione nazionali e regionali. |
|
(19) |
Il regolamento (CE) n. 851/2004 (10) affida al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) il compito di sostenere la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e di promuovere lo scambio di prassi eccellenti e di esperienze riguardo ai programmi di vaccinazione. Inoltre, l’ECDC coordina la raccolta, la validazione, l’analisi e la diffusione dei dati a livello di UE, compresi quelli sulle strategie in materia di vaccinazione. |
|
(20) |
La direttiva 2001/83/CE (11) e il regolamento (CE) n. 726/2004 (12), la prima recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e il secondo che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, conferiscono alle autorità di regolamentazione il mandato di promuovere e proteggere la sanità pubblica autorizzando l’uso di vaccini sicuri ed efficaci e valutandone costantemente il profilo rischi/benefici dopo il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio. |
|
(21) |
Il piano d’azione «One Health» della Commissione (13) sostiene gli Stati membri dell’UE nella lotta alla resistenza antimicrobica (AMR), chiede percorsi semplificati per l’autorizzazione di nuovi agenti antibatterici e invita a promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuovi vaccini per i patogeni associati alla resistenza antimicrobica. |
|
(22) |
La risoluzione del Parlamento europeo, del 19 aprile 2018, sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa (14) invita gli Stati membri a garantire una vaccinazione sufficiente degli operatori sanitari, ad adottare misure efficaci contro la diffusione di informazioni fuorvianti e ad attuare interventi per migliorare l’accesso ai medicinali. Invita inoltre la Commissione ad agevolare l’introduzione di un calendario vaccinale più armonizzato in tutta l’UE. |
|
(23) |
Il piano d’azione della Commissione relativo alle notizie false e alla disinformazione online si propone di contribuire all’elaborazione di una strategia a livello di UE per contrastare la diffusione della disinformazione, mentre la comunicazione della Commissione relativa al contrasto della disinformazione (15) affronta le sfide poste dalle piattaforme online per quanto concerne la diffusione della disinformazione. |
|
(24) |
La Commissione ha sostenuto il miglioramento dell’accesso a vaccini moderni ed essenziali nei 77 paesi più poveri attraverso l’alleanza Gavi, fin dalla costituzione della stessa nel 2000. Fino al 2015 sono stati erogati 83 milioni di EUR, che hanno contribuito alla completa immunizzazione di 277 milioni di bambini nel periodo 2011-2015, e sono già stati impegnati ulteriori 200 milioni di EUR per il periodo 2016-2020, con la previsione di vaccinare altri 300 milioni di bambini tra il 2016 e il 2020. |
|
(25) |
In occasione dell’Assemblea mondiale della sanità del 2012, i ministri della sanità hanno approvato il piano d’azione mondiale sui vaccini per garantire che entro il 2020 nessuno resti escluso dalle vaccinazioni essenziali. Nel 2014 il comitato regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha adottato il piano d’azione europeo per i vaccini 2015-2020. |
|
(26) |
L’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (16), ossia assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, sottolinea l’importanza dei vaccini per proteggere le persone dalle malattie. Inoltre, attraverso il consenso europeo in materia di sviluppo «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (17), l’UE e i suoi Stati membri ribadiscono l’impegno a proteggere il diritto di ciascuno di beneficiare del migliore stato di salute fisica e mentale possibile, anche contribuendo a garantire l’accesso universale a farmaci essenziali e vaccini a prezzi accessibili. |
|
(27) |
Un’azione comune in materia di vaccinazione, cofinanziata dal terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (18), il cui avvio è previsto per il 2018, si concentrerà sulla condivisione delle migliori pratiche in materia di politiche nazionali di vaccinazione e sull’individuazione dei requisiti tecnici relativi ai sistemi informativi elettronici sulla vaccinazione, alle previsioni sulle vaccinazioni, alla definizione delle priorità della ricerca e dello sviluppo in materia di vaccini e alla ricerca per affrontare l’esitazione vaccinale. |
|
(28) |
Le azioni proposte nella presente raccomandazione mirano a migliorare la sicurezza della sanità pubblica, a ridurre le disparità tra gli Stati membri e ad aumentare la sicurezza della fornitura di vaccini nel mercato interno. Esse integrano e rafforzano le politiche e le azioni nazionali in tutti gli Stati membri, tenendo comunque conto dei diversi punti di partenza per quanto riguarda le politiche di immunizzazione, l’assetto istituzionale, le differenze regionali e le capacità nell’ambito dell’assistenza sanitaria. |
|
(29) |
La presente raccomandazione è coerente con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, |
RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:
|
1. |
di elaborare e attuare piani di vaccinazione a livello nazionale e/o regionale, laddove opportuno, volti ad aumentare la copertura vaccinale al fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi del piano d’azione europeo per i vaccini dell’OMS entro il 2020. Tali piani potrebbero comprendere, ad esempio, disposizioni per un finanziamento e una fornitura sostenibili dei vaccini, un approccio alla vaccinazione sull’intero arco della vita, la capacità di rispondere a situazioni di emergenza e attività di comunicazione e di sensibilizzazione; |
|
2. |
di mirare a conseguire entro il 2020, in particolare per il morbillo, un tasso di copertura vaccinale del 95 %, con due dosi di vaccino per la popolazione in età pediatrica interessata, e di adoperarsi per colmare i divari nell’immunizzazione in tutte le altre fasce d’età, al fine di debellare il morbillo nell’UE; |
|
3. |
di introdurre controlli di routine dello stato vaccinale e opportunità regolari di vaccinazione nelle diverse fasi della vita, mediante visite di routine presso il sistema di assistenza sanitaria di base e misure supplementari adottate, ad esempio, all’inizio del percorso scolastico (o prescolastico), sul luogo di lavoro o nelle strutture di assistenza, a seconda delle capacità nazionali; |
|
4. |
di facilitare l’accesso ai servizi di vaccinazione nazionali e/o regionali, attraverso:
|
|
5. |
di cooperare con gli istituti di istruzione superiore e i pertinenti portatori di interessi e di incoraggiarli a considerare l’inclusione e il rafforzamento della formazione sulle malattie prevenibili da vaccino, sulla vaccinologia e sull’immunizzazione nell’ambito dei piani di studio nazionali nel settore medico e di tutti i programmi di formazione medica permanente rivolti agli operatori sanitari di tutti i settori, laddove opportuno, per rafforzare il ruolo fondamentale che essi svolgono nel perseguire tassi di copertura vaccinale più elevati;
di sfruttare le opportunità offerte dall’FSE e dal FESR per sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze degli operatori sanitari in materia di malattie prevenibili da vaccino, vaccinologia e immunizzazione e per rafforzare le capacità delle infrastrutture sanitarie nazionali e regionali, compresi i sistemi informativi elettronici sulla vaccinazione, nel settore della vaccinazione; |
|
6. |
di aumentare, laddove necessario, le attività di comunicazione e di sensibilizzazione in merito ai benefici della vaccinazione attraverso:
|
|
7. |
di vagliare la possibilità di sviluppare la capacità delle istituzioni sanitarie e di assistenza sanitaria di disporre di informazioni elettroniche sullo stato vaccinale dei cittadini, basate ad esempio su sistemi informativi che forniscano funzionalità di promemoria, raccolgano dati aggiornati sulla copertura vaccinale per tutte le fasce di età e consentano collegamenti e scambi di dati tra i sistemi di assistenza sanitaria; |
|
8. |
laddove opportuno, di aumentare il sostegno alla ricerca e all’innovazione in campo vaccinale, in modo da disporre di risorse sufficienti per un rapido sviluppo di vaccini nuovi o migliorati e facilitare la diffusione della ricerca sui vaccini, per orientare con maggiore precisione i programmi e le politiche di vaccinazione nazionali o regionali. |
ACCOGLIE CON FAVORE L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI ADOTTARE LE SEGUENTI AZIONI, IN STRETTA COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI:
|
9. |
perseguire la creazione di un sistema europeo di condivisione delle informazioni sulla vaccinazione (EVIS), coordinato dall’ECDC, al fine di:
|
|
10. |
con il sostegno dell’Agenzia europea per i medicinali e in cooperazione con l’ECDC, monitorare costantemente i benefici e i rischi dei vaccini e delle vaccinazioni a livello di UE, anche mediante studi di sorveglianza successivi all’immissione in commercio; |
|
11. |
lavorare allo sviluppo di metodologie e rafforzare le capacità di valutare l’efficacia relativa dei vaccini e dei programmi di vaccinazione; |
|
12. |
rafforzare l’applicazione efficace delle norme dell’Unione sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, come stabilito nella direttiva 2000/54/CE e nella direttiva 2010/32/UE del Consiglio, tenendo conto delle competenze nazionali, in particolare sostenendo la formazione continua degli operatori sanitari, monitorando il loro stato immunitario e proponendo attivamente la vaccinazione ove necessario, al fine di garantire livelli adeguati di sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari; |
|
13. |
fornire prove e dati, anche attraverso la European Schoolnet, per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a rafforzare gli aspetti relativi alla vaccinologia e all’immunizzazione nei loro piani di studio nazionali e nell’istruzione postuniversitaria in ambito medico; |
|
14. |
adoperarsi per rafforzare la fornitura di vaccini e per ridurre i rischi di carenze:
|
|
15. |
aumentare l’efficacia e l’efficienza dei finanziamenti destinati alla ricerca e allo sviluppo in campo vaccinale a livello nazionale e di UE, adoperandosi per:
|
ACCOGLIE CON FAVORE L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE:
|
16. |
di esaminare le questioni relative all’insufficiente copertura vaccinale causata dalla circolazione transfrontaliera delle persone all’interno dell’UE e analizzare le opzioni per affrontarle, anche valutando la fattibilità dello sviluppo di una tessera/un passaporto delle vaccinazioni comune per i cittadini dell’UE (che tenga conto dei calendari vaccinali nazionali potenzialmente diversi), compatibile con i sistemi informativi elettronici sulla vaccinazione e il cui uso sia riconosciuto a livello transfrontaliero, senza duplicare i lavori a livello nazionale; |
|
17. |
di perseguire la produzione periodica, ad esempio nel contesto del processo «Lo stato di salute nell’UE», di una relazione sullo stato della fiducia nei vaccini nell’UE, per monitorare gli atteggiamenti nei confronti della vaccinazione. Sulla base di tale relazione e tenuto conto dei lavori pertinenti dell’OMS, di presentare orientamenti che possano aiutare gli Stati membri a contrastare l’esitazione vaccinale; |
|
18. |
di convocare una coalizione per la vaccinazione al fine di riunire le associazioni europee di operatori sanitari, oltre alle pertinenti associazioni di studenti nel settore, affinché si impegnino a fornire al pubblico informazioni accurate, a sfatare i miti e a scambiare le migliori pratiche; |
|
19. |
di rafforzare l’impatto della Settimana europea della vaccinazione, che si tiene annualmente, ospitando un’iniziativa di sensibilizzazione del pubblico nell’UE e sostenendo le attività degli Stati membri; |
|
20. |
di individuare le barriere all’accesso alla vaccinazione e sostenere gli interventi per migliorare tale accesso, a favore dei gruppi svantaggiati e socialmente esclusi, anche attraverso la promozione di mediatori sanitari e reti di base a livello locale, in linea con le raccomandazioni nazionali; |
|
21. |
di elaborare orientamenti per superare le barriere giuridiche e tecniche che impediscono l’interoperabilità dei sistemi informativi nazionali sulla vaccinazione, tenendo debitamente conto delle norme sulla protezione dei dati personali, come indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza sanitaria nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana; |
|
22. |
di continuare a sostenere la ricerca e l’innovazione attraverso i programmi quadro di ricerca e innovazione dell’UE per lo sviluppo di nuovi vaccini sicuri ed efficaci e l’ottimizzazione di quelli esistenti; |
|
23. |
di rafforzare partenariati e collaborazioni esistenti con attori e iniziative internazionali, quali l’OMS e il rispettivo gruppo consultivo strategico sull’immunizzazione (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization — SAGE), il gruppo consultivo tecnico europeo di esperti in materia di immunizzazione (European Technical Advisory Group of Experts on Immunization — ETAGE), i processi dell’iniziativa e dell’agenda per la sicurezza sanitaria globale, l’Unicef e le iniziative di finanziamento e ricerca come Gavi, CEPI, GloPID-R e JPIAMR (iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici); |
|
24. |
di riferire periodicamente sui progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione, sulla base degli indicatori concordati con gli Stati membri e di informazioni provenienti da altre fonti pertinenti. |
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
B. HARTINGER-KLEIN
(1) Conclusioni del Consiglio sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica (2014/C 438/04) (GU C 438 del 6.12.2014, pag. 3).
(2) Conclusioni del Consiglio sulla vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa (GU C 202 dell’8.7.2011, pag. 4).
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale «Un mercato unico digitale connesso per tutti», COM(2017) 228 final.
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione «Sanità elettronica» 2012-2020, COM(2012) 736.
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell’assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana, COM(2018) 233 final.
(6) Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).
(7) Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l’accordo quadro, concluso da Hospeem e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (GU L 134 dell’1.6.2010, pag. 66).
(8) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(9) Conclusioni del Consiglio sui valori e principi comuni dei sistemi sanitari dell’Unione europea (GU C 146 del 22.6.2006, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
(11) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(12) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(13) Comunicazione della Commissione relativa al piano d’azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, COM(2017)339 final.
(14) Risoluzione del Parlamento europeo sulla riluttanza nei confronti dei vaccini e il calo del tasso di vaccinazione in Europa (non ancora pubblicata nella GU).
(15) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e a Comitato delle regioni «Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo», COM(2018) 236 final.
(16) Risoluzione 70/1 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015«Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile».
(17) Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea. Nuovo consenso europeo in materia di sviluppo «Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro» (GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1).
(18) Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Parlamento europeo
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/8 |
DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO
del 10 dicembre 2018
recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
(2018/C 466/02)
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),
visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo, considerando quanto segue:
considerando quanto segue:
|
(1) |
Conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) (in appresso «le misure di attuazione»), gli importi delle spese di viaggio rimborsabili, dell’indennità di soggiorno e dell’indennità per spese generali possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell’anno precedente e pubblicato da Eurostat. |
|
(2) |
Il tasso di inflazione nell’Unione europea per il periodo dall’ottobre 2017 all’ottobre 2018, quale notificato da Eurostat il 16 novembre 2018, è pari al 2,2 %. I nuovi importi risultanti da tale adeguamento necessario per tener conto del tasso di inflazione si applicano dal 1o gennaio 2019 e le misure di attuazione vanno modificate di conseguenza. |
|
(3) |
Conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione, l’importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione è, se del caso, indicizzato ogni anno sulla base di dati elaborati in applicazione dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3). |
|
(4) |
A tale riguardo, la Commissione europea ha fissato il tasso di adeguamento per l’anno 2018 all’1,7 %. Pertanto, l’importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili dovrebbe essere portato a 24 943 EUR con effetto dal 1o luglio 2018. |
|
(5) |
Alla luce dei conti del Fondo di vitalizio integrativo (volontario), è necessario adottare una serie di misure economicamente inevitabili intese a migliorare la sostenibilità del Fondo di vitalizio integrativo (volontario), ad affrontare il crescente problema della liquidità e a ridurre il disavanzo attuariale come pure le incidenze negative per i contribuenti europei. |
|
(6) |
A tal fine, e nell’ottica di salvaguardare i diritti acquisiti dei beneficiari che già percepiscono un vitalizio, le modalità del regime pensionistico complementare per i beneficiari che, entro il 1o gennaio 2019, non soddisfano tutte le condizioni per percepire il vitalizio dovrebbero essere così modificate: l’età pensionabile per i beneficiari del regime di vitalizio integrativo (volontario) dovrebbe essere innalzata dagli attuali 63 ai 65 anni di età e dovrebbe essere introdotto un prelievo del 5 % su tutti i pagamenti pensionistici per i vitalizi erogati dopo il 1o gennaio 2019. Tali misure costituiscono l’intervento meno intrusivo possibile per gli interessati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le misure di attuazione sono così modificate:
|
1) |
all’articolo 15, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
l’articolo 22 è così modificato:
|
|
4) |
all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora l’attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfetaria fissata a 320 EUR.»; |
|
5) |
all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’importo mensile dell’indennità a titolo dell’articolo 25 è fissato a 4 513 EUR.»; |
|
6) |
all’articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’importo massimo mensile delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 34 è fissato a 24 943 EUR.»; |
|
7) |
l’articolo 76 è così modificato:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2019, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 6, che si applica dal 1o luglio 2018.
(1) Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).
(2) Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).
Commissione europea
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/11 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 dicembre 2018
(2018/C 466/03)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1377 |
|
JPY |
yen giapponesi |
126,14 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4672 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,90073 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,2725 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1279 |
|
ISK |
corone islandesi |
133,00 |
|
NOK |
corone norvegesi |
9,9698 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,858 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
321,56 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,2945 |
|
RON |
leu rumeni |
4,6536 |
|
TRY |
lire turche |
6,0067 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,6161 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5500 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9109 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6964 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5617 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 276,84 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,5208 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8109 |
|
HRK |
kuna croata |
7,4125 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 608,20 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7419 |
|
PHP |
peso filippino |
59,991 |
|
RUB |
rublo russo |
78,8767 |
|
THB |
baht thailandese |
37,026 |
|
BRL |
real brasiliano |
4,4786 |
|
MXN |
peso messicano |
22,6283 |
|
INR |
rupia indiana |
79,9445 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/12 |
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(2018/C 466/04)
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:
A pagina 380 il testo «9406 00 Costruzioni prefabbricate» è sostituito dal seguente:
|
«9406 |
Costruzioni prefabbricate Questa voce comprende i tunnel di polietilene (cosiddetti “politunnel”), costituiti da elementi costruttivi (generalmente tubi di acciaio o di alluminio), pareti e tetto (generalmente di vetro o di materiale plastico), utilizzati in orticoltura, che consentono la coltura protetta delle piante. Sono progettati per un uso esterno di lunga durata, sono stabili e resistenti alle intemperie. Devono essere di dimensioni tali da consentire l’ingresso di una persona. Possono essere progettati anche per essere dotati di funzionalità aggiuntive, come riscaldamento o aria condizionata. Tuttavia i tunnel di polietilene utilizzati in orticoltura che non presentano le caratteristiche di una costruzione prefabbricata (ad esempio, non sono stabili, sono progettati per un uso a breve termine, possono essere facilmente smontati e trasportati) devono essere classificati in funzione del materiale costitutivo degli elementi costruttivi (generalmente tubi di acciaio o di alluminio), che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale 3 b). Esempi di prodotti che rientrano nella voce 9406:
Immagine 1
Immagine 2 Esempi di prodotti che devono essere classificati in funzione del materiale costitutivo del loro elemento costruttivo (tubi):
Immagine 3
Immagine 4
Immagine 5.» |
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/14 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1 gennaio 2019
[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)]
(2018/C 466/05)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente stabilito in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 412 del 14.11.2018, pag. 4.
|
Dal |
Al |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
|
1.1.2019 |
… |
-0,16 |
-0,16 |
0,00 |
-0,16 |
1,98 |
-0,16 |
0,02 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
0,28 |
0,56 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
-0,16 |
1,87 |
-0,16 |
3,56 |
-0,31 |
-0,16 |
-0,16 |
1,09 |
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/15 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 466/06)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Belgio e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, una delle quali è che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Belgio
Oggetto della commemorazione : 450o anniversario della morte di Pieter Bruegel il Vecchio
Descrizione del disegno : nel tondo interno è raffigurato il ritratto del famoso artista belga Pieter Bruegel il Vecchio, insieme a un dipinto su un cavalletto. Al di sopra di questo sono riportati il nome di P. Bruegel, l’anno 1569, con un sottile obelisco che fa riferimento all’anno del decesso, e l’anno 2019, l’anno di emissione.
Poiché sarà la zecca reale dei Paesi Bassi a coniare le monete, sul lato sinistro figurano il caduceo, segno della zecca di Utrecht, lo stemma del comune di Herzele, segno del direttore della zecca del Belgio, e la sigla del paese BE. Sulla destra sono riportate le iniziali L.L., che rimandano al disegnatore della moneta, Luc Luycx. Infine, lungo il bordo del tondo interno dei puntini formano un cerchio.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 155 000 monete
Data di emissione : gennaio 2019
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/16 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 466/07)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Belgio e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, una delle quali è che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Belgio
Oggetto della commemorazione : 25o anniversario dell’Istituto monetario europeo (IME)
Descrizione del disegno : nel tondo interno, nella parte destra, è raffigurato il ritratto di Alexandre Lamfalussy, il primo presidente dell’IME, al di sotto del quale è riportato il suo nome. Nella parte centrale del lato sinistro è riportato l’acronimo IME, al di sopra del quale è indicato l’anno 1994, che fa riferimento alla data della creazione dell’Istituto e della nomina di Lamfalussy come suo primo presidente. Al di sotto dell’acronimo «IME» sono raffigurate diverse monete, l’una sull’altra, con le iscrizioni EUR, «ECU» e «BEF» dall’alto verso il basso. Tenuto conto del fatto che si tratta di un’emissione belga, è stato scelto l’acronimo BEF, ossia l’abbreviazione dell’ex valuta nazionale del Belgio. Il disegno simboleggia il passaggio dalle monete nazionali alla moneta unica europea, l’euro, poiché l’obiettivo principale dell’IME era istituire il Sistema europeo di banche centrali, comprese la BCE e la nuova moneta. Nella parte superiore del lato sinistro della moneta è riportata l’iscrizione «Istituto monetario europeo».
Poiché sarà la zecca reale dei Paesi Bassi a coniare le monete, sul lato sinistro figurano il caduceo, segno della zecca di Utrecht, e lo stemma del comune di Herzele, segno del direttore della zecca del Belgio. Nella parte inferiore sono incisi la sigla del paese, «BE», e l’anno di emissione, «2019». Sulla destra sono incise le iniziali L.L., che rimandano al disegnatore della moneta, Luc Luycx.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 155 000 monete
Data di emissione : gennaio 2019
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/17 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 466/08)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Germania e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Germania
Oggetto della commemorazione : 70o anniversario della fondazione del Bundesrat
Descrizione del disegno : il disegno riporta una raffigurazione altamente dettagliata e finemente scolpita dell’edificio del Bundesrat. Nella metà superiore della parte interna della moneta figurano il marchio della rispettiva zecca («A», «D», «F», «G» o «J»), le iniziali dell’artista e l’anno «2019». La metà inferiore della parte interna della moneta contiene la dicitura «BUNDESRAT» e il codice del paese di emissione (la Germania) «D».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata :
30 000 000Data di emissione : gennaio/febbraio 2019
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/18 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 466/09)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Spagna e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Spagna
Oggetto della commemorazione : Siti del patrimonio mondiale culturale e naturale dell’Unesco – la città vecchia di Ávila e le sue chiese al di fuori delle mura
Descrizione del disegno : La città di Ávila, che è circondata dalla cinta muraria più completa della Spagna, ha preservato l’austerità e la purezza dello stile medievale.
Nella parte centrale del disegno è raffigurato un particolare delle mura di Ávila. In alto figurano, in senso circolare ascendente, la parola «ESPANA» e il marchio della zecca, sotto ai quali è indicato l’anno di emissione «2019».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata :
1 000 000Data di emissione : 1o trimestre 2019
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/19 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 466/10)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall’Italia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Italia
Oggetto della commemorazione : 500o anniversario della morte di Leonardo da Vinci
Descrizione del disegno : il disegno raffigura un particolare del dipinto «Dama con l’ermellino» di Leonardo da Vinci (museo Czartoryski di Cracovia). Sulla sinistra figurano la scritta «Leonardo», «MAC» (le iniziali dell’autrice Maria Angela Cassol) e «RI» (l’acronimo della Repubblica italiana); sulla destra figurano «R», identificativo della Zecca di Roma, e le date «1519-2019», rispettivamente l’anno della morte di Leonardo e l’anno di emissione della moneta.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata :
3 000 000Data di emissione : gennaio 2019
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/20 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2018/C 466/11)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Lussemburgo
Oggetto della commemorazione : 100o anniversario dell’ascesa al trono della Granduchessa Charlotte
Descrizione del disegno : il disegno raffigura, a sinistra, l’effigie di Sua Altezza Reale il Granduca Enrico e, a destra, l’effigie della Granduchessa Charlotte. In basso è riportato il nome del paese di emissione «LUXEMBOURG» e, sotto, l’anno di emissione «2019». In alto, ad arco intorno alle effigi, figura l’iscrizione «Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte» (centenario dell’ascesa al trono della Granduchessa Charlotte).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata :
500 000Data di emissione : gennaio 2019
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/21 |
Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 466/12)
|
Stato membro |
Portogallo |
||||||
|
Rotte interessate |
Bragança – Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – Cascais – Viseu – Vila Real – Bragança |
||||||
|
Periodo di validità del contratto |
4 anni dall'inizio delle operazioni |
||||||
|
Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
62 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando |
||||||
|
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e agli oneri di servizio pubblico modificati |
Tutti i documenti sono disponibili all'indirizzo: http://www.saphety.com Per ulteriori informazioni contattare:
|
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/22 |
Giorni festivi nel 2019
(2018/C 466/13)
|
Belgique/België |
1.1, 2.1, 22.4, 1.5, 8.5, 30.5, 10.6, 11.7, 21.7, 15.8, 27.9, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 30.12, 31.12 |
|
България |
1.1, 3.3, 4.3, 26.4, 27.4, 28.4, 29.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 23.9, 24.12, 25.12, 26.12 |
|
Česká republika |
1.1, 19.4, 22.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12 |
|
Danmark |
1.1, 18.4, 19.4, 21.4, 22.4, 17.5, 30.5, 9.6, 10.6, 25.12, 26.12 |
|
Deutschland |
1.1, 19.4, 22.4, 1.5, 30.5, 10.6, 3.10, 25.12, 26.12 |
|
Eesti |
1.1, 24.2, 19.4, 21.4, 1.5, 9.6, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12 |
|
Éire/Ireland |
1.1, 18.3, 22.4, 6.5, 3.6, 5.8, 28.10, 25.12, 26.12 |
|
Ελλάδα |
1.1, 6.1, 11.3, 25.3, 26.4, 29.4, 1.5, 17.6, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12 |
|
España |
1.1, 19.4, 1.5, 15.8, 12.10, 1.11, 6.12, 25.12 |
|
France |
1.1, 22.4, 1.5, 8.5, 30.5, 10.6, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12 |
|
Hrvatska |
1.1, 6.1, 22.4, 1.5, 20.6, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12 |
|
Italia |
1.1, 6.1, 22.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12 |
|
Κύπρος/Kıbrıs |
1.1, 6.1, 11.3, 25.3, 1.4, 26.4, 29.4, 1.5, 17.6, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12 |
|
Latvija |
1.1, 19.4, 21.4, 22.4, 1.5, 4.5, 6.5, 23.6, 24.6, 18.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12 |
|
Lietuva |
1.1, 16.2, 11.3, 21.4, 22.4, 1.5, 5.5, 3.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12 |
|
Luxembourg |
1.1, 22.4, 1.5, 30.5, 10.6, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12 |
|
Magyarország |
1.1, 15.3, 19.4, 22.4, 1.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12 |
|
Malta |
1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 19.4, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12 |
|
Nederland |
1.1, 21.4, 22.4, 27.4, 30.5, 31.5, 9.6, 10.6, 25.12, 26.12, 27.12 |
|
Österreich |
1.1, 6.1, 22.4, 1.5, 30.5, 10.6, 20.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12 |
|
Polska |
1.1, 6.1, 21.4, 22.4, 1.5, 3.5, 9.6, 20.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12 |
|
Portugal |
1.1, 19.4, 21.4, 25.4, 1.5, 10.6, 20.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12 |
|
România |
1.1, 2.1, 24.1, 26.4, 28.4, 29.4, 1.5, 1.6, 16.6, 17.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12 |
|
Slovenija |
1.1, 2.1, 8.2, 21.4, 22.4, 27.4, 1.5, 2.5, 9.6, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12 |
|
Slovensko |
1.1, 6.1, 19.4, 22.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12 |
|
Suomi/Finland |
1.1, 6.1, 19.4, 21.4, 22.4, 1.5, 30.5, 9.6, 22.6, 2.11, 6.12, 25.12, 26.12 |
|
Sverige |
1.1, 6.1, 19.4, 21.4, 22.4, 1.5, 30.5, 6.6, 9.6, 22.6, 2.11, 25.12, 26.12 |
|
United Kingdom |
Wales and England: 1.1, 19.4, 22.4, 6.5, 27.5, 26.8, 25.12, 26.12 Northern Ireland: 1.1, 2.1, 19.4, 6.5, 27.5, 5.8, 30.11, 2.12, 25.12, 26.12 Scotland: 1.1, 17.3, 18.3, 19.4, 22.4, 6.5, 27.5, 12.7, 26.8, 25.12, 26.12 |
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
28.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 466/24 |
Pubblicazione del documento unico modificato in seguito alla domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2018/C 466/14)
La Commissione europea ha approvato tale domanda di modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
La domanda di approvazione di tale modifica minore è accessibile al pubblico nella base dati DOOR della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
«SIDRA DE ASTURIAS»/«SIDRA D’ASTURIES»
N. UE PDO-ES-0260-AM01 — 31.10.2017
DOP ( X ) IGP ( )
1. Nome
«Sidra de Asturias»/«Sidra d’Asturies»
2. Stato membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.)
3.2. Descrizione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1
I prodotti da proteggere attraverso la denominazione di origine protetta «Sidra de Asturias» sono i seguenti:
|
— |
Sidro: bevanda prodotta dalla fermentazione alcolica, totale o parziale, della mela fresca o del suo mosto. Il suo titolo alcolometrico volumico minimo (alcole acquisito) deve essere pari al 5 %. Si definisce secco il sidro il cui tasso di zuccheri è inferiore a 30 g/l; semisecco quando esso oscilla fra i 30 e i 50 g/l, dolce quando è superiore a 50 g/l (il suo limite massimo è fissato a 80 g/l). Dal punto di vista organolettico il sidro è caratterizzato da un sapore schietto che può essere secco, semisecco o dolce e dalla persistenza di bolle, globuli e corone sottili derivanti dall’anidride carbonica endogena; l’aroma è netto ed equilibrato con un retrogusto che ricorda la mela fresca o la composta di mela; si presenta come una bevanda trasparente e brillante, con diverse tonalità di giallo. |
|
— |
Sidro naturale: bevanda prodotta dalla fermentazione alcolica, totale o parziale, della mela fresca o del suo mosto, elaborata secondo i metodi tradizionali, senza aggiunta di zuccheri, contenente anidride carbonica di origine esclusivamente endogena. Il titolo alcolometrico volumico minimo deve essere pari al 5 %. Il sidro naturale è caratterizzato da un sapore schietto e dall’equilibrio fra acidità e amaro, associato ad un retrogusto leggermente frizzante naturale. Il suo aroma è netto e fresco, con note varietali e fruttate ed una punta di acidità. Si presenta come una bevanda trasparente e brillante, il colore comprende tonalità che vanno dal giallo al paglierino. |
Metodi consentiti
1. Mosti
|
a) |
L’estrazione dei mosti per spremitura delle varietà di mela da sidro autorizzate e delle mescolanze delle stesse. |
|
b) |
L’applicazione di fonti di freddo o gas inerti per il mantenimento dei mosti naturali. |
|
c) |
Il filtraggio e la chiarificazione con materie autorizzate ed enzimi pectolici. |
|
d) |
La correzione dei mosti con sostanze autorizzate. |
|
e) |
La concentrazione dei mosti ottenuti per spremitura delle varietà autorizzate ai fini di edulcorazione. |
2. Sidro
|
a) |
La mescolanza dei sidri protetti dalla DOP. |
|
b) |
Le pratiche proprie dell’elaborazione, del travasamento, delle chiarificazioni e dei filtraggi. |
|
c) |
L’utilizzo di trattamenti di refrigerazione. |
|
d) |
Le correzioni mediante l’impiego di sostanze autorizzate. |
|
e) |
L’utilizzo di gas inerti (azoto) per il mantenimento dei sidri. |
|
f) |
La fermentazione con lieviti selezionati. |
|
g) |
L’incorporamento di anidride carbonica prima dell’imbottigliamento. L’origine dell’anidride carbonica sarà esclusivamente endogena, ottenuta durante il processo di fermentazione del mosto. |
|
h) |
L’aggiunta, come edulcorante, di massimo 80 grammi di zucchero al litro sotto forma di sciroppo di zucchero, di mosto naturale o di mosto concentrato di mela e, come percentuale massima in volume, una parte di liquore ogni dieci parti di sidro base. |
3. Sidro naturale
|
a) |
La mescolanza di sidri protetti dalla DOP. |
|
b) |
Le pratiche tradizionali di pigiatura, di travasamento, di chiarificazione e di filtraggio. |
|
c) |
L’utilizzo di trattamenti di refrigerazione. |
|
d) |
Le correzioni mediante l’impiego di sostanze autorizzate. |
|
e) |
L’utilizzo di gas inerti (azoto) per il mantenimento dei sidri. |
|
f) |
La fermentazione con lieviti selezionati. |
Pratiche vietate
1. Mosti
|
a) |
È vietata qualsiasi operazione che modifichi il tenore zuccherino naturale dei mosti naturali di mela. |
|
b) |
La mescolanza dei mosti naturali con mosti concentrati, in qualsiasi proporzione. |
|
c) |
L’aromatizzazione artificiale dei mosti. |
|
d) |
La pastorizzazione. |
2. Sidro
|
a) |
È vietato aumentare in maniera artificiale la gradazione alcolica naturale. |
|
b) |
La correzione e/o aggiunta di prodotti non autorizzati. |
|
c) |
L’aggiunta di acqua in qualsiasi fase di elaborazione. |
|
d) |
L’aggiunta di vini, di fermentati di frutta e/o di alcol di qualsiasi origine. |
|
e) |
L’impiego di edulcoranti artificiali e di destrine. |
|
f) |
L’impiego di materie coloranti diverse dal caramello di zucchero. |
|
g) |
L’impiego di esteri, aromi e sostanze simili di qualsiasi classe od origine. |
|
h) |
La pastorizzazione. |
|
i) |
L’aggiunta di anidride carbonica esogena. |
3. Sidro naturale
|
a) |
Tutte le pratiche previste al paragrafo 2. |
|
b) |
L’aggiunta di anidride carbonica di qualsiasi origine. |
|
c) |
L’impiego di zuccheri di qualsiasi origine. |
Il sidro naturale deve presentare le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
Acidità volatile: < 2,0 g/l acido acetico. Titolo alcolometrico: > 5 % (v/v). Anidride solforosa totale: < 150 mg/l. Pressione di anidride carbonica in bottiglia (20 °C): > 0,5 atm.
Il sidro deve presentare le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
Acidità volatile: < 2,0 g/l acido acetico. Titolo alcolometrico: > 5 % (v/v). Anidride solforosa totale: < 200 mg/l. Pressione di anidride carbonica in bottiglia (20 °C): > 3 atm.
3.3. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
Entrambi i prodotti, sidro e sidro naturale, sono elaborati a partire da varietà di mele da sidro tradizionalmente coltivate nella zona di produzione.
Le varietà autorizzate sono classificate, in base all’acidità e alla concentrazione di composti fenolici, in nove tipologie vegetali: dolce, dolce-amara, amara, semiacida, semiacida-amara, amara-semiacida, acida, acido-amara e amaro-acida.
Acida:
Blanquina, Limón Montés, Teórica, San Roqueña, Raxao, Fuentes, Xuanina, Regona, Prieta, Collaos, Josefa, Carrandona, Raxila Ácida, Collaina, Raxina Marelo, Perurico Precoz, Perurico, Raxona Ácida, Raxina Ácida, Arbeya, Reineta Caravia, Durón Encarnado, Fresnosa, Peñarudes, Perracabiella, Reineta Encarnada, Repinaldo de Hueso, San Justo e Sucu.
Acido-amara:
Beldredo, Picón, Madiedo, Martina e Montoto.
Amara:
Clara, Amariega e Cladurina.
Amaro-acida:
Meana, Lin, Cladurina Amargoácida e Rosadona.
Amaro-semiacida:
Durcolorá e Colorá Amarga.
Semiacida:
Solarina, De la Riega, Carrió, Perico, Perezosa, Durona de Tresali, Panquerina, Raxila Rayada, Antonona, Chata Encarnada, Durón d’Arroes, Maria Elena, Mariñana, Miyeres, Repinaldo Caravia, Reineta Pinta e Celso.
Semiacida-amara:
Montes de Llamera e Corchu.
Dolce:
Ernestina, Verdialona, Raxila Dulce, Raxina Dulce, Raxona Dulce, Chata Blanca, Cristalina, Dura, Montés de Flor, Paraguas e Verdosa.
Dolce-amara:
Coloradona, Raxina Amarga e Raxarega.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
L’elaborazione dei prodotti (sidro naturale e sidro) protetti dalla DOP «Sidra de Asturias/Sidra d’Asturies» si effettua a partire dalle varietà di mela da sidro autorizzate dal regolamento, provenienti da parcelle iscritte nei registri del Consejo Regulador ed elaborate in impianti anch’essi regolarmente iscritti, ubicati nella zona di produzione/elaborazione, che abbiano superato i controlli di produzione e trasformazione relativi alle varietà, alle tecniche di coltivazione, alla materia prima, alla spremitura, al processo di elaborazione, all’imbottigliamento e all’etichettatura, conformemente alla Procedura documentata del Sistema di Qualità elaborato dal Consejo Regulador.
Nell’elaborazione del «sidro» si deve verificare in particolar modo che, al momento di incorporare l’anidride carbonica, questa sia di origine esclusivamente endogena, che sia ottenuta durante la fase di fermentazione del mosto e che, una volta raccolta, depurata, compressa, filtrata e immagazzinata, venga aggiunta al sidro prima dell’imbottigliamento. Il controllo dell’intero processo viene effettuato secondo i metodi previsti dal Manuale di Qualità del Consejo Regulador, nel quale deve essere descritta almeno la tecnica di analisi per rilevare la presenza di anidride carbonica, tramite la determinazione di isotopi leggeri stabili e del rapporto C13/C12, che consente di risalire alla provenienza dell’anidride carbonica così incorporata.
Il processo di certificazione consiste in ispezioni di tipo visivo, documentale, nonché in prelievi di campioni del prodotto. Le varietà di sidro che ottengono la certificazione possono essere etichettate con il logotipo del Consejo Regulador e la dicitura «Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias» e sul loro imballaggio deve essere apposta un’etichetta numerata di controllo, fornita dal Consejo Regulador.
Le fasi di elaborazione sono: mondatura e molitura delle mele, estrazione del mosto naturale di mela per spremitura, fermentazione, travasamento, chiarificazione, filtraggio con prodotti e materiali consentiti e, infine, imbottigliamento.
Nel caso del «sidro», si può produrre la carbonatazione con CO2 di origine endogena, conformemente a quanto stabilito in questa scheda, nel Disciplinare e nel Manuale di qualità.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Il fatto di considerare l’imbottigliamento nella zona delimitata come una fase del processo di elaborazione della DOP «Sidra de Asturias» è un modo per proteggere la reputazione della denominazione garantendo, oltre all’autenticità del prodotto, il mantenimento della sua qualità e delle sue caratteristiche, la cui responsabilità è assunta interamente e collettivamente dai beneficiari tramite il Consejo Regulador costituito a tale scopo.
Si facilita il controllo e la tracciabilità dei prodotti ottenuti, evitando di mescolarli con altri sidri di provenienza diversa, dato che i controlli previsti nella regione di produzione sotto la responsabilità dei beneficiari della DOP sono realizzati scrupolosamente e sistematicamente da esperti che hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto.
Analogamente, il fatto che i «sidri» possano contenere anidride carbonica, esclusivamente di carattere endogeno, ottenuta durante il processo di elaborazione, presuppone l’utilizzo di impianti idonei, integrati in quelli di imbottigliamento. Non è quindi consigliabile — e oltretutto renderebbe estremamente difficile il controllo — trasportare il sidro verso altri impianti di imbottigliamento con il rischio di «adulterare» il processo.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Per non indurre in errore il consumatore, occorre applicare le disposizioni in materia di etichettatura sancite dall’Ordinanza del 10 agosto 1979 che disciplina i sidri e le altre bevande ottenute dalla mela. L’articolo 17 dell’Ordinanza in parola prevede l’obbligo di far figurare sulle bottiglie, fra le altre menzioni obbligatorie, la denominazione «sidro» o «sidro naturale» a seconda dei casi.
Sulle etichette e sulle controetichette del sidro imbottigliato debbono figurare obbligatoriamente e in modo leggibile il nome della denominazione di origine «Sidra de Asturias» e i dati definiti dalla normativa d’applicazione.
Il consumatore distingue chiaramente il tipo di sidro grazie al diverso dispositivo di chiusura della bottiglia. Poiché per il «sidro» la pressione nella bottiglia è superiore a tre atmosfere, sia il sistema di chiusura che il tipo di bottiglia sono diversi da quelli adoperati per il sidro naturale.
Ad ogni modo, la DOP «Sidra de Asturias» è la menzione che deve figurare sull’etichetta di tutti i sidri protetti che rispondono ai requisiti del regolamento d’applicazione approvato; inoltre, conformemente alla normativa generale in materia di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari, le menzioni «Sidra» o «Sidra natural», secondo i casi, sono obbligatorie.
Tutti i recipienti che contengono sidro protetto dalla DOP debbono essere provvisti di un’etichetta di controllo numerata fornita dal Consejo Regulador.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione della mela e di elaborazione del sidro protetto dalla denominazione di origine protetta «Sidra de Asturias» comprende il territorio della «Comunidad Autónoma del Principado de Asturias» (Comunità autonoma del principato di Asturia), regione geografica e storica della Spagna settentrionale che include 78 territori comunali (concejos): Allande, Aller, Amieva, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Langreo, Las Regueras, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Pesoz, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín de Oscos, San Martín del Rey Aurelio, Santirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa, Villayón, Yernes e Tameza.
Occorre tener presente che, sebbene la zona geografica delimitata abbia una superficie di 10 560 km2, la regione delle Asturie è una delle più montagnose d’Europa, il che riduce notevolmente la superficie agricola da destinare alla coltivazione della mela, coltivazione che è possibile quindi soltanto in piccole valli e sulle pendici di tutto il territorio (i 78 comuni citati).
Le condizioni orografiche e produttive della regione asturiana sono tali che, in maggiore o minore misura, le aziende agricole sono disseminate in tutti i comuni, il che, a sua volta, fa sì che i centri rurali siano piccoli e sparsi ovunque, così come le parcelle.
La coltivazione tradizionale della mela da sidro nelle Asturie è di tipo estensivo misto (mela da sidro, prati naturali). A causa delle piccole dimensioni delle aziende agricole asturiane, l’abbinamento dell’allevamento con la coltivazione della mela destinata all’elaborazione del sidro costituisce una delle principali caratteristiche socio-economiche dell’ambiente rurale della regione nonché una fonte di reddito supplementare all’interno dell’azienda agricola familiare; ciò, d’altro canto, permette di evitare in qualche misura l’esodo rurale, dando vita ad un’attività rispettosa dell’ambiente e capace di trattenere sul posto la popolazione.
Analogamente alla distribuzione delle zone di coltivazione dei meli da sidro, anche i torchi fanno storicamente la loro comparsa nel territorio sotto forma di impianti di piccole dimensioni all’interno delle aziende agricole che elaboravano il sidro per consumo familiare. Con il passare del tempo questa pratica è stata abbandonata e gli impianti si sono andati via via concentrando in località site in prossimità delle infrastrutture e dotate di servizi più adeguati allo sviluppo di un’attività a livello industriale.
5. Legame con la zona geografica
Storico
L’Asturia è al primo posto fra le regioni spagnole produttrici di sidro (80 % della produzione nazionale). La storia della regione asturiana è indissolubilmente legata alla coltivazione della mela da sidro e all’elaborazione di questa bevanda come documentano le relazioni del geografo Strabone sessanta anni avanti Cristo.
Naturale
Gli agricoltori asturiani si sono attenuti per secoli ad un processo di selezione di varietà a partire da alberi ottenuti da sementi, non innestati, scelti fra i più produttivi, maggiormente adattati all’ambiente e dalle cui mele si ricavava sidro di qualità superiore. Le varie caratteristiche delle varietà (dolce, dolce-amara, amara, semiacida, semiacida-amara, amara-semiacida, acida, acida-amara e amara acida) e tutte le mescolanze che ne scaturiscono conferiscono ai sidri asturiani le loro peculiari caratteristiche semiacide.
L’inclusione nella denominazione dei due tipi di prodotto (sidro naturale e sidro) è condizionata dalla norma di qualità esistente in Spagna (Ordinanza ministeriale dell’1 settembre 1979) che differenzia i due tipi e stabilisce che il «sidro» possa essere elaborato con l’aggiunta di anidride carbonica esogena di qualsiasi origine.
I due tipi di sidro protetti dalla denominazione partono dalla denominazione «sidro naturale» che, nel caso del «sidro», consente l’aggiunta di CO2 recuperato durante il processo di fermentazione (ovverosia di carattere esclusivamente endogeno) ed eventualmente di sciroppo di zucchero in piccola quantità. La materia prima, la tecnologia di elaborazione e gli impianti industriali sono praticamente identici e, sebbene il «sidro naturale» sia molto più antico, i «sidri» contenenti anidride carbonica aggiunta compaiono già nel secolo XIX, grazie al progresso tecnologico ed alla ricerca.
Il nome geografico «Asturias» è storicamente vincolato all’elaborazione e al consumo di sidro in Spagna; è infatti in questa regione che si produce la maggior parte del sidro nazionale.
Il fattore umano
Il sidro occupa il terzo posto, in termini di fatturato, nel settore agroalimentare asturiano. Il sidro naturale è prodotto nei tradizionali locali di torchiatura (pigiatoi); nella regione asturiana si contano 106 pigiatoi a dimensione commerciale. L’aspetto della tradizione familiare di questo tipo di aziende è tale che oltre il 60 % è passato di padre in figlio. La forma giuridica più frequente è quella di impresa individuale; soltanto il 10 % ha assunto la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata. Il mercato asturiano rappresenta il 93 % della produzione nazionale di sidro naturale. La produzione di sidro, invece, si concentra in 10 imprese, le quali costituiscono il 61 % del fatturato totale del settore. Il mercato nazionale assorbe l’80 % della produzione mentre all’esportazione viene destinata una percentuale compresa fra il 13 e il 14 %; il rimanente 7 % viene consumato nella regione stessa.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Agricultura/Alimentaci%C3%B3n/sidra_de_asturias_modificado.pdf