ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 463

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
21 dicembre 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 5 all’8 febbraio 2018
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 254 del 19.7.2018 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 6 febbraio 2018

2018/C 463/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 (2017/2124(INI))

2

2018/C 463/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita (2017/2084(INI))

10

 

Mercoledì 7 febbraio 2018

2018/C 463/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (2017/2937(RSP))

21

2018/C 463/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (2017/2936(RSP))

26

 

Giovedì 8 febbraio 2018

2018/C 463/05

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla Russia, il caso di Ojub Titiev e del centro per i diritti umani Memorial (2018/2560(RSP))

31

2018/C 463/06

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto (2018/2561(RSP))

35

2018/C 463/07

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla schiavitù infantile ad Haiti (2018/2562(RSP))

40

2018/C 463/08

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (2017/2071(INI))

44

2018/C 463/09

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia (2018/2527(RSP))

56

2018/C 463/10

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione in Venezuela (2018/2559(RSP))

61

2018/C 463/11

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione dell'UNRWA (2018/2553(RSP))

65

2018/C 463/12

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle disposizioni relative al cambiamento dell'ora (2017/2968(RSP))

67

 

PARERI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 8 febbraio 2018

2018/C 463/13

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria 9 (D054380/02 — 2017/3018(RPS))

68


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 6 febbraio 2018

2018/C 463/14

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois (2017/2221(IMM))

70


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 6 febbraio 2018

2018/C 463/15

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (11040/2017 — C8-0320/2017 — 2017/0139(NLE))

72

2018/C 463/16

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione pesticidi da parte dell'Unione (2018/2534(RSO))

73

2018/C 463/17

P8_TA(2018)0023
Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016)0289 — C8-0192/2016 — 2016/0152(COD))
P8_TC1-COD(2016)0152
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

76

2018/C 463/18

P8_TA(2018)0024
Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD))
P8_TC1-COD(2015)0148
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814

79

 

Mercoledì 7 febbraio 2018

2018/C 463/19

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 dicembre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2358 e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda le loro date di applicazione (C(2017)08681 — 2017/3032(DEA))

82

2018/C 463/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo (2017/2054(INL) — 2017/0900(NLE))

83

2018/C 463/21

Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2017/2233(ACI))

89

2018/C 463/22

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (13308/2017 — C8-0419/2017 — 2017/0821(CNS))

93

 

Giovedì 8 febbraio 2018

2018/C 463/23

P8_TA(2018)0037
Fondo di garanzia per le azioni esterne ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2016)0582 — C8-0374/2016 — 2016/0274(COD))
P8_TC1-COD(2016)0274
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 febbraio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

94

2018/C 463/24

P8_TA(2018)0038
Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016)0583 — C8-0376/2016 — 2016/0275(COD))
P8_TC1-COD(2016)0275
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 febbraio 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

95


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017-2018

Sedute dal 5 all’8 febbraio 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 254 del 19.7.2018 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 6 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/2


P8_TA(2018)0025

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016 (2017/2124(INI))

(2018/C 463/01)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione annuale della Banca centrale europea per il 2016,

visto l'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), in particolare gli articoli 3 e 15,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

vista la relazione del gruppo ad alto livello sulle risorse proprie (relazione Monti),

vista la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM),

visto l'articolo pubblicato sul Bollettino economico della BCE dal titolo «I tassi di interesse sui prestiti delle IFM e il meccanismo di trasmissione in tempi di politica monetaria non convenzionale» (Numero 1/2017),

vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo del 2017 sull'industria e la politica monetaria europee,

vista la relazione di Transparency International dal titolo «Two sides of the same coin? Independence and accountability of the European Central Bank» (Due facce della stessa medaglia? Indipendenza e responsabilità della Banca centrale europea),

vista la pagina di presentazione sul sito della BCE dal titolo «Cos'è la moneta?»,

visto l'accordo della BCE in materia di sostegno di emergenza alla liquidità, pubblicato il 19 giugno 2017,

vista la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (1),

visto l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (2),

visto l'articolo 128, paragrafo 1, TFUE, sul corso legale dell'euro,

visto il discorso del presidente della BCE del 6 aprile 2017,

visto l'articolo 127, paragrafo 5, TFUE,

visto l'articolo 127, paragrafo 2, TFUE,

viste le risposte della BCE ai contributi offerti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sul rapporto annuale della BCE per il 2015 (3),

visto l'articolo 132, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0383/2017),

A.

considerando che nella sua riunione del 9 e 10 marzo 2016, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato ulteriori misure per conseguire l'obiettivo principale della stabilità dei prezzi e l'obiettivo secondario del sostegno all'economia attraverso la politica monetaria, fra cui: 1) una riduzione dei tassi di interesse di riferimento e un minore tasso di interesse sui depositi, fissato a -0,4 %; 2) un aumento degli acquisti mensili nell'ambito del programma di acquisto di attività (PAA) a 80 miliardi di euro; 3) l'inclusione di un nuovo programma di acquisto per il settore societario (CSPP) nell'ambito del PAA per l'acquisto di obbligazioni di qualità più elevata (investment grade) denominate in euro emesse da società non bancarie stabilite nella zona euro; e 4) una nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO), con scadenza a quattro anni;

B.

considerando che nella sua riunione del 7 e 8 dicembre 2016 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di estendere l'orizzonte del PAA a un ritmo mensile ridotto (da 80 miliardi di EUR a 60 miliardi di EUR) da aprile 2017 a dicembre 2017, o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché il Consiglio direttivo non riscontrerà un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione;

C.

considerando che i membri del Comitato esecutivo della BCE hanno costantemente sottolineato l'importanza di attuare riforme che consentano di accrescere la produttività nella zona euro, nonché politiche di bilancio favorevoli alla crescita nel quadro del Patto di stabilità e crescita;

D.

considerando che, in base alle proiezioni macroeconomiche formulate nel settembre 2017 dagli esperti dell'Eurosistema, il tasso d'inflazione annuo nella zona euro misurato in base all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) è stimato all'1,5 % nel 2017, all'1,2 % nel 2018 e all'1,5 % nel 2019;

E.

considerando che l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è il mantenimento della stabilità dei prezzi, definita dal Consiglio direttivo della BCE come l'aumento annuo misurato dall'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per la zona euro, su livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio periodo; che le previsioni della BCE sono state di gran lunga inferiori al suo obiettivo di medio periodo riguardante l'inflazione in ciascuno dei quattro anni dal 2013 e che oggi la BCE prevede che l'inflazione non raggiungerà tale obiettivo prima del 2020;

F.

considerando che la BCE ritiene che le dinamiche relative alla bassa inflazione siano in gran parte il risultato, tra altri fattori, di una crescita modesta dei salari e di bassi prezzi dell'energia;

G.

considerando che l'articolo 127, paragrafo 5, TFUE prevede che il SEBC contribuisca al mantenimento della stabilità finanziaria;

H.

considerando che nel 2016 l'utile netto della BCE ammontava a 1,19 miliardi di EUR rispetto a un importo di 1,08 miliardi di EUR nel 2015;

I.

considerando che il maggiore contributo a tale utile netto è dato dagli interessi attivi sui titoli detenuti per finalità di politica monetaria;

J.

considerando che i tassi di crescita e di disoccupazione restano notevolmente disomogenei dal punto di vista geografico, determinando una pericolosa fragilità per l'economia e minacciando il sano sviluppo;

K.

considerando che l'articolo 123 TFUE e l'articolo 21 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea stabiliscono il divieto di facilitazione creditizia ai governi;

L.

considerando che l'aumento del numero di imprese FinTech ha potenzialità significative in termini di ampliamento dell'inclusione finanziaria nella zona euro, il che, inoltre, accresce la necessità di vigilanza e monitoraggio a livello micro e macroprudenziale;

Quadro generale

1.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 7 dello statuto della BCE, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo; sottolinea, pertanto, l'indipendenza della Banca centrale europea nel suo ruolo di autorità monetaria della zona euro, quale prevista dal trattato; ribadisce, tuttavia, la necessità di maggiore responsabilità e trasparenza, in modo proporzionato al suo livello di indipendenza;

2.

riconosce altresì la natura federale della BCE che esclude i veti nazionali e l'interferenza dei governi e le ha consentito di agire con fermezza in varie questioni, per esempio nel contribuire ad affrontare la crisi;

3.

prende atto del contributo che la politica monetaria accomodante perseguita dalla BCE, tra cui i suoi bassi tassi d'interesse e il programma di acquisto di titoli, nel periodo 2012-2016 ha fornito alla ripresa economica ciclica e alla creazione di posti di lavoro, prevenendo altresì la deflazione, preservando condizioni di finanziamento favorevoli per le imprese e le famiglie e mantenendo la stabilità finanziaria e il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento; è, tuttavia, preoccupato per le conseguenze degli interventi prolungati di politica monetaria non convenzionale per i singoli risparmiatori e l'equilibrio finanziario dei regimi pensionistici e assicurativi e per la creazione di bolle speculative che dovrebbero essere attentamente monitorate dalla BCE e ridotte al minimo;

4.

esprime preoccupazione per il fatto che le banche della zona euro non abbiano utilizzato le condizioni vantaggiose offerte dalla BCE per rafforzare le loro basi patrimoniali bensì, secondo la Banca dei regolamenti internazionali, per pagare notevoli dividendi talvolta superiori al livello degli utili non distribuiti;

5.

resta preoccupato per i livelli ancora considerevoli di attività non negoziabili e di titoli garantiti da attivi posti a garanzia dell'Eurosistema nel quadro delle operazioni di rifinanziamento; ribadisce la sua richiesta alla BCE di fornire informazioni sulle banche centrali che hanno accettato tali titoli e di divulgare i metodi di valutazione di tali attivi; sottolinea che tale divulgazione sarebbe utile ai fini del controllo parlamentare dei compiti di vigilanza conferiti alla BCE;

6.

osserva con preoccupazione che gli squilibri di TARGET2 stanno nuovamente aumentando nella zona euro, nonostante la riduzione degli squilibri commerciali, il che indica un deflusso continuo di capitali dalla periferia della zona euro;

Stabilità dei prezzi

7.

ricorda che, secondo Eurostat, nel 2016 l'inflazione media nella zona euro si è attestata soltanto allo 0,2 %, mentre l'inflazione calcolata escludendo i prezzi dell'energia è risultata pari allo 0,9 %; osserva inoltre che, come indicato nel rapporto annuale della BCE per il 2016, l'inflazione di fondo ha continuato a non mostrare una convincente tendenza al rialzo nel 2016;

8.

rileva che si prevede che l'inflazione nella zona euro rimanga al di sotto del 2 % almeno fino al 2020, nonostante la politica monetaria molto accomodante seguita dalla BCE, il che fa pensare che l'economia della zona euro non stia funzionando a piena capacità mentre, tra gli altri fattori, il recente apprezzamento del tasso di cambio dell'euro rende più difficile raggiungere la stabilità dei prezzi;

9.

prende atto della valutazione propria della BCE in base alla quale, senza il suo pacchetto di misure, l'inflazione sarebbe stata mediamente inferiore quasi dello 0,5 % rispetto al tasso attualmente previsto per il periodo 2016-2019;

10.

conviene con la BCE che, a livello di Stati membri, sono altresì necessarie una combinazione equilibrata di politiche nazionali di bilancio sane e favorevoli alla crescita, basate sul pieno rispetto del patto di stabilità e crescita, compresa la sua flessibilità, nonché riforme socialmente equilibrate e ambiziose volte ad aumentare la produttività, per trasformare l'attuale ripresa ciclica in uno scenario di sviluppo economico strutturale a lungo termine che sia duraturo, sostenibile e solido;

11.

ritiene che, viste le attuali carenze dei canali di trasmissione della politica monetaria, la BCE debba garantire il raggiungimento della stabilità dei prezzi, definita dal Consiglio dei governatori della BCE come un tasso d'inflazione inferiore ma prossimo al 2 %; è del parere che la BCE deve comunque valutare attentamente i benefici e gli effetti collaterali della sua politica, in particolare in particolare in relazione agli interventi previsti per la lotta alla deflazione; ritiene che, per creare certezza e fiducia nei confronti dei mercati finanziari, sia opportuno che la BCE si concentri su una comunicazione chiara e concisa delle sue misure di politica monetaria;

12.

ritiene che la crisi in corso abbia evidenziato la necessità di diversificare i fondamenti teorici alla base del quadro politico all'interno delle banche centrali; chiede alla BCE di analizzare, nel suo prossimo rapporto annuale, l'impatto della crisi sull'evoluzione del suo quadro teorico;

Crescita economica e occupazione

13.

ricorda che, a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del suo statuto e dell'articolo 127 TFUE e di quanto ulteriormente specificato all'articolo 282 TFUE, la BCE, fatto salvo l'obiettivo principale della stabilità dei prezzi, deve sostenere «le politiche economiche generali dell'Unione» al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 TUE;

14.

prende atto che la crescita del PIL nella zona euro è stata stabile ma modesta, sebbene favorevole rispetto agli anni precedenti, attestandosi al 2 % nel 2015 e all'1,8 % nel 2016; osserva che le previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2017 indicano tassi di crescita del PIL del 2,2 % nel 2017 e del 2,3 % nel 2018;

15.

sottolinea che, secondo la relazione annuale 2016 della BCE, gli investimenti sono aumentati a un ritmo lievemente inferiore rispetto all'anno precedente; sottolinea che gli sforzi della politica monetaria della BCE continuano a non avere un impatto tangibile sugli investimenti dell'economia dell'UE; osserva che questa assenza di impatto sta avendo conseguenze particolarmente negative nelle regioni periferiche dell'Unione;

16.

sottolinea con rammarico che, secondo le prospettive economiche mondiali del FMI di aprile 2017, nel 2016 il margine di potenziale produttivo della zona euro è stato pari a -1,2 % del PIL potenziale, un divario che rimarrà negativo fino al 2019 e sta quindi a indicare che il PIL della zona euro sarà inferiore al potenziale durante il periodo considerato;

17.

prende atto che, secondo la BCE, la sua politica monetaria è stata fondamentale per la ripresa economica ciclica nella zona euro, che è stata e continua a essere essenzialmente trainata, tra altri fattori, dalla domanda interna, sostenuta da condizioni di finanziamento favorevoli e dal miglioramento dei mercati del lavoro e dalle riforme varate in alcuni Stati membri a sostegno della produttività e della competitività e ha inoltre beneficiato nel contempo della caduta dei prezzi del petrolio che contribuirà cumulativamente alla crescita con una percentuale pari all'1,7 % nel periodo 2016-2019;

18.

ritiene che, come ha osservato il presidente della BCE, la politica monetaria da sola non è sufficiente a sostenere la ripresa economica, né può contribuire a risolvere i problemi strutturali dell'economia europea, a meno che non sia accompagnata da politiche a lungo termine a livello di Stati membri ben definite, socialmente equilibrate ed eque a sostegno della crescita e della competitività, abbinate a una sana politica di bilancio nell'ambito del patto di stabilità e crescita; concorda, inoltre, con la BCE sul fatto che sia necessario approfondire l'architettura istituzionale dell'UEM per sostenere le riforme in parola e rendere la zona euro più resistente agli shock macroeconomici;

19.

deplora che, nonostante il calo della disoccupazione che è passata dal 10,5 % nel dicembre 2015 al 9,6 % nel dicembre 2016, molti paesi della zona euro continuino a soffrire di un elevato livello di disoccupazione e che la domanda aggregata nella zona euro rimanga modesta, anche tenuto conto del fatto che il persistere delle diseguaglianze nell'UE potrebbe essere dannoso a uno sviluppo economico sano e inclusivo; chiede, pertanto, l'attuazione di politiche che siano finalizzate ad aumentare la produttività e pongano l'accento sulle competenze che favoriscono l'ulteriore creazione di posti di lavoro di qualità, nonché aumenti salariali;

20.

prende atto dell'analisi della relazione annuale della BCE sugli effetti distributivi delle politiche della BCE; incoraggia la BCE a continuare a esaminare l'effetto distributivo della propria politica monetaria, anche in materia di disparità di reddito, e a tenere conto di tale ricerca nel contesto dell'elaborazione della politica monetaria;

21.

sottolinea che, al fine di garantire la piena efficacia della politica monetaria, gli attuali squilibri delle partite correnti devono essere corretti con adeguate politiche economiche e di bilancio e riforme volte ad aumentare la produttività;

Erogazione di crediti e vigilanza bancaria

22.

rileva che sebbene nel 2016 l'aggregato monetario M1 sia cresciuto dell'8,8 %, l'M3 continua a crescere soltanto del 5 % annuo, il che dimostra che la trasmissione della politica monetaria non è pienamente efficace e indica anomalie monetarie nonché l'assenza di un'adeguata erogazione dei crediti; sottolinea, pertanto, l'importanza dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC) che potrebbe offrire una modalità alternativa di finanziamento dell'economia durante le crisi bancarie;

23.

riconosce che la politica monetaria ha permesso di ridurre in una certa misura i costi del credito e ha contribuito a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le imprese e le famiglie della zona euro, con ripercussioni soprattutto in alcuni Stati membri, come indicato dalla relazione annuale della BCE per il 2016 in cui si afferma che il costo del denaro per famiglie della zona euro continua a variare tra i diversi paesi; ritiene, pertanto, che l'effetto di tale politica sia limitato a causa della domanda modesta di crediti, il persistere di problemi strutturali nei sistemi bancari di alcuni Stati membri e della mancanza di fiducia tra gli stessi istituti finanziari;

24.

incoraggia un ulteriore miglioramento dell'accesso al credito da parte delle PMI, garantendo l'inclusività nello sviluppo economico;

25.

si compiace che dal 2015 i tassi dei microprestiti abbiano continuato a diminuire a un ritmo più rapido di quelli dei prestiti di maggiore entità, contribuendo a ridurre ulteriormente il differenziale tra i prestiti di modesta entità e quelli più ingenti; rileva inoltre che il differenziale tra i tassi dei prestiti di modesta entità e di quelli più ingenti è ormai simile in tutti i paesi della zona euro;

26.

osserva che un periodo prolungato caratterizzato da una curva dei rendimenti quasi piatta del tasso d'interesse potrebbe pregiudicare la stabilità e la redditività del sistema bancario; concorda comunque con la valutazione della BCE secondo cui la redditività di una banca dipende, in ultima analisi, dal suo modello imprenditoriale nonché dalla sua struttura e dal suo bilancio, a prescindere dai bassi tassi di interesse; rileva altresì che il settore bancario dell'UE è caratterizzato dalla diversità, non ultimo a causa delle specificità nazionali che a loro volta contribuiscono alla stabilità del sistema finanziario;

27.

riconosce che, sebbene l'attuale politica dei bassi tassi di interesse abbia temporaneamente un effetto positivo sul livello di prestiti deteriorati (NPL), i rischi elevati relativi ai prestiti deteriorati dovrebbero essere efficacemente affrontati in modo strutturale; prende atto degli sforzi della BCE e del meccanismo di vigilanza unico (MVU) nel vigilare e assistere le banche della zona euro a ridurre la loro esposizione ai crediti deteriorati, e in particolare gli orientamenti della BCE per le banche sui crediti deteriorati del marzo 2017 e le sue azioni riguardanti singole banche, nonché il piano d'azione approvato dal Consiglio ECOFIN l'11 luglio 2017, fatti salvi i poteri del Parlamento in materia di legislazione di livello 1; sottolinea che una corretta attuazione del piano d'azione del Consiglio richiede uno sforzo congiunto da parte delle banche, le autorità di regolamentazione, le autorità di vigilanza e le autorità nazionali; chiede che siano effettuate prove di stress caratterizzate da un'ampia copertura, pertinenza metodologica e solidità; raccomanda l'attento monitoraggio degli sviluppi sui mercati immobiliari; ritiene che qualsiasi misura supplementare dovrebbe garantire il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento europeo;

Programma di acquisto per il settore societario (CSPP)

28.

si compiace dei miglioramenti apportati dalla BCE nella diffusione dell'elenco dei titoli detenuti dall'Eurosistema nel quadro del CSPP della BCE, ma osserva che per lo più tale programma avvantaggia direttamente le grandi imprese;

29.

invita la BCE a continuare a garantire la piena trasparenza divulgando i volumi degli acquisti effettuati nel quadro del CSPP per ciascuna impresa dopo un lasso di tempo ragionevole; chiede inoltre alla BCE di pubblicare tutti i dati relativi al CSPP in un unico foglio elettronico facilmente consultabile che possa agevolare la responsabilità pubblica del programma; sottolinea che in qualsiasi caso è opportuno garantire la piena trasparenza circa il termine del programma; invita altresì la BCE a rendere pubblici i criteri di applicazione concernenti l'idoneità all'acquisto delle obbligazioni societarie delle PMI nell'ambito del CSPP, per evitare possibili distorsioni della concorrenza di mercato; sottolinea che l'ammissibilità delle obbligazioni, e non le dimensioni delle imprese emittenti, è soggetta a criteri di gestione dei rischi;

Ulteriori sfide

30.

osserva che la BCE, in quanto istituzione dell'UE, è vincolata dall'accordo di Parigi;

31.

concorda sul fatto che un mercato dei capitali ben funzionante, diversificato e integrato sosterrebbe la trasmissione della politica monetaria unica; è del parere che l'Unione dei mercati dei capitali (UMC) dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'espansione della massa di capitale nell'UE; chiede il graduale, tempestivo e pieno completamento e attuazione dell'UMC;

32.

prende atto del parere positivo della BCE sull'istituzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) quale terzo pilastro di un'Unione bancaria; sottolinea il ruolo fondamentale dell'assicurazione dei depositi nel consolidare la fiducia e garantire la medesima sicurezza dei depositi all'interno dell'Unione bancaria; sottolinea che l'EDIS potrebbe contribuire ulteriormente a migliorare e a salvaguardare la stabilità finanziaria; riconosce che la condivisione del rischio e la sua riduzione devono andare di pari passo;

33.

prende atto delle riflessioni della Commissione sulla creazione di un attivo europeo sicuro per l'Unione bancaria della zona euro;

34.

prende atto della decisione del consiglio direttivo della BCE relativamente alla raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello statuto del SEBC e della BCE, adottata il 23 giugno 2017, allo scopo di fornire la base giuridica per il ruolo dell'Eurosistema quale banca centrale di emissione nel contesto della proposta di riforma dell'architettura di vigilanza delle controparti centrali di compensazione (CCP), in modo da conferire alla BCE le competenze necessarie per regolamentare l'attività dei sistemi di compensazione, incluse le controparti centrali, per contrastare in maniera efficace i rischi presentati da tali sistemi per il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e l'attuazione della politica monetaria unica; sta attualmente valutando la raccomandazione, e attende con vivo interesse le discussioni su tale proposta;

Moneta fisica e valute digitali

35.

concorda con la BCE sull'importanza del denaro fisico quale moneta a corso legale, dato che l'euro è l'unica moneta avente corso legale all'interno della zona euro, e ricorda a tutti gli Stati membri della zona euro che l'accettazione delle banconote e delle monete in euro deve costituire la norma nelle operazioni al dettaglio, fatto salvo il diritto di tali Stati membri a introdurre limiti massimi ai pagamenti in contanti allo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro, la frode fiscale e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata; propone che l'Eurosistema emetta banconote commemorative di Carlo Magno aventi anch'esse corso legale;

36.

prende atto delle discussioni in corso in merito alla «moneta digitale della banca centrale» o al «denaro digitale» che si potrebbe mettere a disposizione di un'ampia gamma di controparti, fra cui le famiglie; invita la Commissione e la BCE a studiare tali regimi al fine di migliorare l'accesso del pubblico ai sistemi di pagamento, oltre al denaro contante, nonché le potenziali sfide che interessano il monopolio della BCE per l'emissione del denaro; sottolinea che i progressi compiuti nel campo delle valute virtuali non devono condurre a restrizioni ai pagamenti in contanti o all'abolizione dei contanti;

37.

sottolinea l'importanza della sicurezza informatica per il settore finanziario; si compiace dell'attività svolta dalla BCE in questo ambito, compreso l'avvio di un progetto pilota per la segnalazione di incidenti informatici significativi nel febbraio 2016 e la collaborazione nel quadro del G7;

Rendicontabilità e trasparenza

38.

chiede alla BCE di continuare a fornire il necessario sostegno alla Grecia, e a qualsiasi altro Stato membro, nel riesame del completamento del programma di assistenza finanziaria; ritiene che tale sostegno potrebbe comprendere, fatta salva la sua autonomia, l'inclusione dei titoli di Stato greci nell'ambito del PSPP, sulla base dei criteri di ammissibilità applicati a tutti gli Stati membri, e l'estensione del programma CBPP3 a persone giuridiche di diritto pubblico e privato greche in base agli stessi criteri di ammissibilità;

39.

invita la BCE, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza, a valutare tutte le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE e a essere pronta a preparare il trasferimento delle banche e delle loro attività nella zona euro; ritiene sia di fondamentale importanza rafforzare la sorveglianza per la compensazione dell'euro al di fuori della zona euro, per evitare lacune nella vigilanza e problemi di stabilità finanziaria; si accinge a discutere in commissione la proposta della Commissione recante modifica del regolamento EMIR per quanto riguarda la vigilanza delle CCP, pubblicata nel giugno 2017, al fine di realizzare tale rafforzamento;

40.

osserva che il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie ha identificato i profitti della BCE derivanti dal signoraggio come una delle possibili nuove risorse proprie del bilancio dell'UE; sottolinea che la trasformazione di questi profitti in una risorsa propria dell'Unione europea richiederebbe una modifica allo statuto del SEBC e della BCE, così come adeguamenti atti a poter gestire la situazione specifica degli Stati membri non appartenenti alla zona euro;

41.

ritiene che l'indipendenza della BCE, e quindi il suo grado di responsabilità, debba essere compatibile con la sua importanza; sottolinea che le responsabilità e i compiti della BCE richiedono trasparenza nei confronti del grande pubblico e un maggiore obbligo di rendiconto nei confronti del Parlamento; sottolinea la necessità di presentare elenchi di candidati in modo da permettere al Parlamento di svolgere il suo ruolo istituzionale nel quadro della nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE;

42.

ricorda che il dialogo monetario è un importante strumento per assicurare la trasparenza delle decisioni di politica monetaria nei confronti del Parlamento e, di conseguenza, del grande pubblico; accoglie con favore la costante presenza e il dialogo con il presidente della BCE e con altri membri del Comitato esecutivo nell'ambito del dialogo monetario e di altri consessi; ritiene che il dialogo monetario potrebbe essere ulteriormente migliorato, anche attraverso un suo rilancio per rafforzare l'orientamento, l'interattività e l'importanza dello scambio di opinioni con il presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo nel quadro del dialogo monetario e altri formati, in linea con le raccomandazioni e i riscontri di esperti monetari commissionati dalla commissione per i problemi economici e monetari nel marzo 2014; invita inoltre i funzionari della BCE a proseguire la prassi positiva di fornire risposte per iscritto quando restano in sospeso questioni dopo gli scambi di opinioni;

43.

accoglie con favore la decisione del 2016 della BCE di pubblicare nella sua relazione annuale i propri riscontri al contributo fornito dal Parlamento e incoraggia la BCE a proseguire i suoi sforzi in materia di trasparenza, al fine di illustrare al meglio le misure di politica monetaria; ricorda la sua richiesta alla BCE di aggiungere un capitolo o un allegato al suo rapporto annuale che fornisca un riscontro completo alla relazione del Parlamento sull'anno precedente;

44.

chiede alla BCE di garantire l'indipendenza dei membri del suo Comitato di audit interno; esorta la BCE, al fine di prevenire conflitti di interesse, a pubblicare le dichiarazioni di interessi finanziari dei membri del suo Consiglio direttivo; esorta la BCE a garantire che il comitato etico non sia presieduto da un ex presidente o da altri membri del Consiglio direttivo della BCE, né da persone potenzialmente soggette a conflitti di interesse; chiede al Consiglio direttivo della BCE di attenersi al regolamento e al codice di condotta del personale dell'UE e imporre ai propri membri uscenti un periodo di astensione professionale di due anni al termine del mandato; sottolinea che i membri del Consiglio direttivo della BCE dovrebbero, in linea di principio, astenersi dallo svolgere simultaneamente il ruolo di membri di forum o di altre organizzazioni che includano dirigenti di banche controllate dalla BCE, a meno che tale appartenenza non sia conforme alle prassi vigenti a livello globale e la BCE non vi partecipi assieme ad altre banche centrali quali la Federal Reserve degli Stati Uniti o la Banca del Giappone; ritiene che in tali casi la BCE dovrebbe prendere adeguate misure per evitare possibili interferenze con il suo ruolo di vigilanza e non dovrebbe partecipare alle discussioni concernenti singole banche sottoposte alla sua vigilanza; prende atto delle raccomandazioni del Mediatore europeo del 15 gennaio 2018 per quanto riguarda l'appartenenza del Presidente della Banca centrale europea e dei membri dei suoi organi decisionali al «Gruppo dei Trenta»;

45.

invita la BCE ad adottare una politica chiara e pubblica sulla segnalazione di irregolarità;

46.

osserva che l'attuale politica d'impiego della BCE riguardante gli agenti temporanei, basata su contratti temporanei ripetitivi, può dar luogo a instabilità nell'ambiente di lavoro e compromettere la coesione professionale nell'ambito della stessa BCE; esprime preoccupazione per i presunti casi di clientelismo e per il livello elevato di malcontento tra i dipendenti della BCE; prende atto e si compiace delle iniziative della BCE per affrontare tali problemi, anche attraverso un dialogo rafforzato con i rappresentanti del personale, e la incoraggia a portare avanti tali sforzi; invita la BCE a garantire parità di trattamento e pari opportunità a tutto il suo personale, come pure condizioni di lavoro dignitose all'interno dell'istituzione;

47.

accoglie con favore gli sforzi della BCE volti a migliorare la chiarezza e la trasparenza in relazione alla concessione di assistenza di liquidità di emergenza e la determinazione dei relativi prezzi, in linea con l'accordo sulla liquidità di emergenza del maggio 2017; sottolinea che la messa a disposizione di liquidità da parte di una banca centrale a istituti della zona euro potrebbe essere ulteriormente chiarita;

48.

accoglie con favore la prassi della BCE di pubblicare le proprie decisioni di applicazione generale, i regolamenti, le raccomandazioni e i pareri, riducendo quindi il numero di esenzioni dall'obbligo di divulgazione; chiede alla BCE di aumentare la sua trasparenza nei confronti del pubblico, anche attraverso consultazioni pubbliche, laddove la pubblicazione non alteri in modo significativo il funzionamento dei mercati;

49.

sottolinea che la funzione di vigilanza della BCE e il suo ruolo nella politica monetaria non dovrebbero essere confusi e causare conflitti d'interesse nello svolgimento dei suoi compiti principali;

o

o o

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.

(1)  GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

(2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(3)  https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/20170410_feedback_on_the_input_provided_by_the_european_parliament.en.pdf?384c7fc03ceda115fe0e9aa7cf378e07


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/10


P8_TA(2018)0026

Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita (2017/2084(INI))

(2018/C 463/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2016 dal titolo «Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita» (COM(2016)0763),

visto l'accordo di Parigi raggiunto nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Unione europea il 4 ottobre 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo «Verso un piano strategico integrato per le tecnologie energetiche (piano SET): accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo» (C(2015)6317),

viste la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080) e la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia (1),

viste la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885) e la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 sulla tabella di marcia per l'energia 2050, un futuro con l'energia (2),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),

vista la proposta della Commissione del 30 novembre 2016 relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia (COM(2016)0759) e, in particolare, la dimensione della «ricerca, innovazione e competitività» di tale Unione dell'energia, segnatamente l'articolo 22 sulla «Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività»,

visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (3),

vista la comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 dal titolo «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile» (COM(2017)0376),

vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 dal titolo «Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up» (COM(2016)0733),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0005/2018),

A.

considerando che la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione rappresentano una dimensione distinta dell'Unione dell'energia dell'UE, in cui la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione costituiscono il motore principale della leadership industriale, della competitività globale, della crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro dell'Unione, nonché della sicurezza energetica globale degli Stati membri e dell'Unione, attraverso la riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e la promozione di un uso efficiente e sostenibile di tutte le risorse energetiche;

B.

considerando che l'UE è leader mondiale nell'innovazione energetica di alto valore e a basse emissioni, anche per quanto concerne l'efficienza energetica, nel campo delle energie rinnovabili e nelle tecnologie pulite emergenti, il che conferisce all'UE una base solida per compiere un ulteriore passo avanti nella ricerca e nell'innovazione sull'energia pulita, compreso lo sviluppo di batterie per la mobilità elettrica e per lo stoccaggio di energia; che le politiche ambiziose e mirate in materia di clima ed energia, in particolare il quadro 2030 per il clima e l'energia e la strategia energetica 2050 dell'UE, sono motori chiave di tale leadership; che, in tale contesto, l'accordo di Parigi ha innalzato notevolmente il livello di ambizione globale e gli impegni concreti dei firmatari in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici; che l'UE deve mantenere politiche e strumenti ambiziosi per inviare i giusti segnali di investimento e non perdere la sua posizione di mercato di primo piano a livello globale nella ricerca e nell'innovazione sull'energia pulita;

C.

considerando che i progressi nell'ambito della ricerca e dello sviluppo e nelle innovazioni basate sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili sono fondamentali per la futura competitività dell'UE, compresa l'industria europea; che l'Unione europea diverrà il leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili soltanto attraverso la diffusione di innovazioni economicamente vantaggiose e l'intensificazione degli sforzi di ricerca e sviluppo in tale settore specifico; che l'attuazione del principio dell'efficienza energetica in primis deve essere sostenuta da una solida politica di innovazione a livello europeo, in particolare in relazione all'integrazione dei sistemi;

D.

considerando che un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e competitivo, dotato di un adeguato quadro normativo e delle giuste infrastrutture, è essenziale per stimolare ulteriormente la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e per massimizzare la diffusione nel mercato delle nuove tecnologie pulite in tutte le regioni dell'UE tramite economie di scala e la certezza del diritto e degli investimenti, consentendo in questo modo all'Unione di sfruttare appieno il potenziale dell'innovazione energetica tecnologicamente neutra in grado di promuovere l'efficienza, un utilizzo sostenibile e a basse emissioni delle fonti energetiche, nonché soluzioni e tecnologie decentralizzate di generazione, stoccaggio e trasporto;

E.

considerando che l'innovazione nel settore dell'energia pulita dovrebbe contribuire anche a garantire ai consumatori europei un approvvigionamento di energia a prezzi accessibili, aiutandoli a beneficiare di tariffe dell'energia più basse, esercitare un maggiore controllo sul loro consumo e la loro produzione di energia e fruire di prodotti e servizi a minor consumo energetico;

F.

considerando che la politica energetica e gli strumenti di finanziamento dell'UE e degli Stati membri, compresi i pertinenti investimenti pubblici, dovrebbero essere concepiti in modo tale da sfruttare appieno l'accelerazione degli sviluppi tecnici ed essere incentrati principalmente su una transizione graduale verso sistemi puliti ad alta efficienza e a basse emissioni; che, a causa dell'incertezza scientifica, tecnologica o del mercato, i finanziamenti da parte del settore privato sono spesso insufficienti o non disponibili; che l'UE deve inviare segnali forti e coerenti e stabilire incentivi al fine di fornire agli investitori certezza e incrementare gli investimenti privati nell'innovazione, nella ricerca, nello sviluppo e nella diffusione delle energie pulite;

G.

considerando che l'innovazione è guidata in primo luogo dagli innovatori e dalla domanda del mercato; che la Commissione dovrebbe concentrare i propri sforzi principalmente sulla creazione di un quadro favorevole agli innovatori, che spazi dalla semplificazione dell'accesso al finanziamento della ricerca alla trasformazione della conoscenza in prodotti commercialmente redditizi; che i partenariati tra i ricercatori e i pertinenti partner industriali possono essere utili a tale proposito;

H.

considerando che le sovvenzioni energetiche influenzano i prezzi di mercato, mascherando il vero costo dell'energia proveniente da diverse fonti e il costo reale delle tecnologie legate all'energia, con ripercussioni negative sulle condizioni per la ricerca e gli investimenti nell'innovazione nel settore dell'energia pulita, nonché l'eventuale diffusione; che, mentre l'uso di sovvenzioni dovrebbe essere gradualmente eliminato, nel frattempo andrebbe limitato a strumenti temporanei volti a creare condizioni di parità e un mercato competitivo per facilitare la diffusione di nuove tecnologie pulite, in particolare nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili;

I.

considerando che la valutazione del ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle fonti di energia, dalle reti di distribuzione e dalle tecnologie energetiche dovrebbe essere utilizzata come riferimento quando si trattano politiche e incentivi concreti, a livello di UE, finalizzati alla promozione di soluzioni e tecnologie pulite, a basse emissioni ed efficienti sotto il profilo energetico, compreso l'approvvigionamento sostenibile di materie prime e minerali; che è opportuno concentrarsi sulle innovazioni nel campo dell'energia pulita che abbiano una rilevanza diretta per i cittadini e i prosumatori (consumatori-produttori), consentendo la loro partecipazione alla transizione energetica e rendendola più accessibile;

J.

considerando che la ricerca e l'innovazione nel campo dell'energia sono state riconosciute come settore prioritario nel 7PQ e in Orizzonte 2020 e dovrebbero continuare a esserlo nell'ambito del 9PQ, tenuto conto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'accordo di Parigi, al fine di mobilitare in modo più efficace finanziamenti pubblici e privati per ricerca e sviluppo e contribuire a ridurre i rischi di investimento della maggior parte delle potenziali innovazioni nel settore dell'energia pulita, in particolare nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili;

K.

considerando che il settore dei trasporti rappresenta un terzo del consumo di energia dell'UE, presenta un enorme potenziale ai fini dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di carbonio e dovrebbe pertanto svolgere un ruolo fondamentale nella transizione verso nuove soluzioni energetiche e una società a basse emissioni di carbonio;

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione che definisce il quadro per dare un nuovo slancio all'innovazione dell'UE nel settore dell'energia pulita; sottolinea la necessità di un quadro normativo e finanziario per l'innovazione nel campo energetico, che sia coerente con la tabella di marcia per l'energia 2050 dell'UE e gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, e che promuova un uso efficiente e sostenibile di tutte le fonti di energia, consentendo risparmi energetici e vantaggi di più ampia portata, anche nei settori della sanità, della sicurezza, della qualità dell'aria e dell'acqua, garantendo al tempo stesso la competitività industriale dell'Unione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il rispetto degli obblighi di cui al trattato UE, nonché una risposta globale alle questioni ambientali; riconosce che il quadro volto ad accelerare l'innovazione nel settore dell'energia pulita dell'UE è parte integrante di un più ampio insieme di proposte legislative di cui al pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei» e dovrebbe pertanto rafforzare i suoi diversi elementi, gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e in tutta la normativa e i principi dell'Unione dell'energia, in particolare nel quadro 2030 per il clima e l'energia e nella tabella di marcia per l'energia 2050, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 191 e 194 del TFUE;

2.

riconosce che il successo della diffusione dell'innovazione energetica è una sfida multidimensionale, che comprende questioni concernenti le catene del valore legate sia all'offerta e che alla domanda, il capitale umano, le dinamiche del mercato, la regolamentazione, l'innovazione e la politica industriale; sottolinea che tale sfida richiede il coinvolgimento dei cittadini (sia consumatori che prosumatori) nonché di un vasto ecosistema di soggetti interessati tra cui il mondo accademico, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, PMI, start-up, società operanti nel settore edile ed energetico, fornitori di mobilità, fornitori di servizi, produttori di apparecchiature, società di informatica e telecomunicazioni, istituti finanziari, autorità nazionali, regionali, locali e unionali, comunità dell'energia rinnovabile, ONG, educatori e opinion leader; mette in risalto il valore dei nuovi modelli imprenditoriali che si servono di tecnologie digitali innovative al fine, tra l'altro, di ottimizzare l'autoproduzione, lo stoccaggio, lo scambio e l'autoconsumo di energie pulite in loco e accrescere l'accesso alle energie rinnovabili, anche per quanti versano in condizioni di povertà energetica;

3.

ritiene che una transizione energetica efficiente sotto il profilo dei costi verso sistemi rispettosi dell'ambiente, orientati ai consumatori e maggiormente digitalizzati e decentralizzati, con prosumatori attivi e comunità di prosumatori, richieda la ricerca e la diffusione dell'innovazione in tutti i settori del sistema energetico, anche con soluzioni sistemiche non incentrate su tecnologie specifiche, tra cui quelle mirate all'efficienza e al decentramento della generazione energetica; riconosce che tale transizione sta promuovendo nuovi modelli organizzativi, in particolare nella generazione, trasmissione, distribuzione e nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica, nella gestione delle imprese e delle esigenze nonché nella prestazione dei servizi; riconosce la necessità di norme comuni al fine di promuovere un sistema energetico connesso e digitalizzato; sottolinea il ruolo che progetti pilota sostenibili su vasta scala, tra cui quelli basati sulle comunità, possono svolgere nella diffusione dell'innovazione energetica sistemica;

4.

ricorda che l'efficienza energetica dovrebbe rappresentare una priorità orizzontale trasversale nella politica dell'UE in materia di ricerca e innovazione, che si applica a tutti i settori senza limitarsi ai progetti correlati all'energia e che promuove in modo sistematico e incentiva la realizzazione di processi, servizi e beni più efficienti dal punto di vista energetico, applicando il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto lungo l'intera catena dell'energia, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia;

5.

riconosce l'importanza di un'ulteriore liberalizzazione dei mercati europei dell'energia, in particolare mediante la rimozione degli ostacoli alla libera formazione dei prezzi e la graduale eliminazione delle sovvenzioni all'energia, al fine di agevolare l'innovazione e la diffusione di nuove tecnologie in grado di portare a un uso dell'energia più sostenibile e di incentivare l'offerta emergente di energie rinnovabili, e al fine di garantire la parità di condizioni e un mercato competitivo in grado di offrire condizioni migliori ai consumatori, ai prosumatori, alle comunità e alle imprese;

Coerenza delle azioni dell'UE

6.

osserva che la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore dell'energia pulita dipendono in modo cruciale da un mercato stabile e dalla prevedibilità e certezza del quadro normativo, che richiedono un'ambiziosa e realizzabile visione politica a lungo termine, che comprenda obiettivi e impegni in materia di energia e di clima, incentivi mirati e duraturi e capitale proprio stabile al fine di creare condizioni di parità tra le tecnologie, facilitando in tal modo l'innovazione, agevolando l'approvvigionamento energetico, riducendo gli ostacoli all'ingresso sul mercato e rendendo più facile per l'innovazione nel campo delle energie pulite raggiungere la massa critica necessaria per lo sviluppo del mercato; accoglie con favore e incentiva l'attenzione rivolta alle tecnologie fondamentali, come confermato nel piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) e nella comunicazione della Commissione; ribadisce le disposizioni dell'articolo 194 TFUE e osserva che esse devono trovare riscontro nella politica e negli strumenti finanziari a sostegno dell'innovazione nel settore dell'energia pulita; sottolinea, tuttavia, la necessità di attribuire una più alta priorità all'innovazione sistemica, intersettoriale e trasversale nell'energia e alla promozione dell'istruzione e dell'imprenditorialità, dato che l'innovazione non si basa solo sulle tecnologie; sottolinea la necessità che tale approccio sistemico possa integrare efficacemente le diverse soluzioni disponibili o in fase di sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili; chiede che si faccia uso delle piattaforme tecnologiche e d'innovazione europee per contribuire a identificare potenziali innovazioni nel settore dell'energia pulita che meritano un sostegno mirato;

7.

esorta la Commissione, gli Stati membri e, se del caso, le autorità regionali a porre in essere meccanismi per il coordinamento dei programmi di ricerca e di innovazione energetica dell'UE, nazionali e regionali, al fine di promuovere sinergie ed evitare duplicazioni, garantendo così un uso più efficace possibile delle risorse e delle infrastrutture esistenti, così come delle fonti energetiche disponibili negli Stati membri, onde massimizzare la diffusione nel mercato delle nuove tecnologie e innovazioni e promuovere nuovi modelli imprenditoriali in tutta l'UE; ritiene che includere informazioni pertinenti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima potrebbe consentire di raggiungere tale obiettivo; sottolinea in tale contesto l'importanza di promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni, nonché l'ottimizzazione delle norme in materia di partecipazione ai programmi di innovazione energetica per tutte le organizzazioni, imprese, università e gli istituti, sia dell'UE che dei paesi terzi;

8.

si compiace dell'impegno della Commissione nel continuare a finanziare la ricerca fondamentale mediante Orizzonte 2020 e il Consiglio europeo della ricerca; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il finanziamento della ricerca collaborativa nel quadro delle «Sfide per la società» di Orizzonte 2020 nel settore dell'energia, ma anche di integrare l'innovazione in ambito energetico nelle altre sfide per la società; prende atto della proposta della Commissione di rafforzare le innovazioni in grado di creare nuovi mercati mediante l'istituzione di un Consiglio europeo per l'innovazione in aggiunta all'iniziativa «Start-up e scale-up», contribuendo così a promuovere le innovazioni rivoluzionarie in grado di acquisire e creare nuovi mercati; ritiene che la creazione di strumenti di finanziamento basati sul mercato (come i prestiti e la partecipazione) non dovrebbe avvenire a scapito del finanziamento delle sovvenzioni, che consente agli attori pubblici e senza scopo di lucro, come ad esempio il mondo accademico, le università e la società civile, di partecipare a progetti europei transnazionali di valore elevato;

9.

manifesta preoccupazione per la varietà e la complessità degli strumenti finanziari esistenti e sottolinea la necessità di una maggiore coerenza tra i fondi pertinenti, compresi i Fondi strutturali, dedicati a progetti nell'ambito dell'energia pulita, e chiede che gli strumenti di finanziamento esistenti a livello di Unione e di Stati membri siano resi più comprensibili; invita la Commissione a realizzare una mappatura dei vari fondi e strumenti di finanziamento lungo la catena di creazione del valore e ritiene che si dovrebbe valutare la possibilità di riunire i diversi strumenti, pur badando a non compromettere la loro complementarità; ritiene inoltre che alcuni Stati membri non abbiano la capacità di sviluppare azioni di sostegno per l'innovazione nel settore dell'energia, in particolare mediante programmi di sostegno finanziario nazionali e, a tale riguardo, invita la Commissione a rafforzare ulteriormente tali capacità, garantendo nel contempo un quadro coerente e semplificato per il finanziamento dell'Unione a favore dell'innovazione nel settore dell'energia pulita;

10.

invita la Commissione a effettuare una valutazione delle prestazioni dei suoi strumenti finanziari e fondi relativi all'energia e a fornire una risposta rapida per migliorare gli strumenti, qualora venissero identificati casi specifici di blocchi del sistema, incoerenze o opportunità di miglioramento, nonché ad adeguare tali strumenti e fondi ai nuovi obiettivi dell'UE in ambito energetico;

11.

chiede alla Commissione di proporre, nel quadro della politica industriale dell'Unione, una dimensione mirata, a lungo termine e neutra dal punto di vista tecnologico per l'energia, basata su un'elevata efficienza energetica, un'ulteriore liberalizzazione del mercato e una maggiore trasparenza per contribuire a evitare gli investimenti negli attivi non recuperabili; sottolinea che tale dimensione dovrebbe costituire parte integrante della strategia e del piano d'azione dell'Unione per la politica industriale; mette in evidenza il ruolo delle tecnologie e dei processi innovativi nel migliorare le prestazioni delle industrie ad alta intensità energetica nell'ambito delle emissioni; invita la Commissione a mettere l'energia e l'efficienza delle risorse al primo posto nel settore della ricerca e dell'innovazione e incoraggia gli Stati membri a effettuare investimenti responsabili a partire dai proventi delle aste dell'ETS a favore dell'efficienza energetica e di tecnologie sostenibili e a basse emissioni; sottolinea che è stato istituito un Fondo per l'innovazione mirato a sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a bassa intensità di carbonio durante la fase IV dell'ETS; reputa essenziale promuovere un sistema di innovazione aperta in cui l'industria e le imprese mettano insieme le loro diverse competenze e sviluppino congiuntamente soluzioni sostenibili e di alta qualità; riconosce il ruolo che il Forum per la competitività industriale in materia di energia pulita svolge nella diffusione delle principali innovazioni energetiche, compreso nei settori del fotovoltaico e dell'energia eolica, ma anche forse nell'ambito, tra l'altro, delle soluzioni di stoccaggio, della cattura e stoccaggio del carbonio e dei bioprocessi di produzione di energia; accoglie con favore l'impegno e il sostegno della Commissione a favore delle iniziative guidate dal settore industriale per promuovere la leadership globale dell'UE nell'energia pulita e nelle soluzioni tecnologiche a basse emissioni;

12.

ricorda che l'industria fotovoltaica deve essere al centro della politica industriale europea per soddisfare la domanda di un mercato globale in crescita, in un contesto in cui la maggior parte delle celle e dei moduli fotovoltaici è attualmente prodotta al di fuori dell'Unione europea, per lo più in Cina; sottolinea la necessità che l'UE sia pienamente integrata in un nuovo ciclo di investimenti affinché mantenga la sua leadership nelle attività di ricerca e sviluppo sui macchinari di fabbricazione per il fotovoltaico e in alcuni altri segmenti come gli invertitori, le materie prime, il fotovoltaico architettonicamente integrato, il funzionamento, la manutenzione e il bilanciamento dei sistemi; sottolinea inoltre la necessità che l'UE preservi le sue competenze di integrazione dei sistemi, ad esempio per quanto riguarda le soluzioni fotovoltaiche su piccola scala per i paesi in via di sviluppo;

13.

esorta la Commissione e gli Stati membri, per quanto riguarda il settore energetico e gli altri settori ad esso connessi, a prodigare sforzi maggiori a sostegno dell'innovazione nell'approvvigionamento sostenibile delle materie prime, di una migliore progettazione dei prodotti, del riciclaggio, del riutilizzo e dell'utilizzo a cascata dei metalli e dei materiali esistenti nel contesto dell'economia circolare e del risparmio energetico;

14.

riconosce che la digitalizzazione, le tecnologie informatiche e la ricerca e l'innovazione nel settore energetico sono collegate, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della raccolta dei dati, dell'interoperabilità e delle relative garanzie di sicurezza e di riservatezza dei dati; ritiene che le tecnologie di registro distribuito, quali il sistema blockchain, possano svolgere un ruolo nel miglioramento dell'efficienza dei processi in ambito energetico e nella promozione del coinvolgimento dei cittadini nella trasformazione del sistema energetico, anche per mezzo degli scambi di energia tra pari; invita la Commissione, a tal fine, a promuovere tale iniziativa, a migliorarne il quadro normativo e a garantire la coerenza tra i relativi aspetti dell'Unione dell'energia, del mercato unico digitale, delle strategie per la sicurezza informatica e del quadro europeo della protezione dei dati, al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di guidare questa nuova tendenza;

15.

invita la Commissione a istituire un apposito gruppo interservizi che, tra l'altro:

a)

consenta una nuova pianificazione comune della politica in materia di ricerca e innovazione onde garantire coesione e coerenza ed evitare frequenti cambiamenti di priorità;

b)

identifichi le pertinenti parti interessate nei più vasti ecosistemi dell'innovazione energetica dell'UE, a tutti i livelli e in tutti i settori, comprese le tecnologie eoliche offshore e altre tecnologie rinnovabili;

c)

identifichi i consessi esistenti delle parti interessate nella ricerca e nell'innovazione in ambito energetico, in particolare nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili; promuova la formazione di cluster, l'integrazione nelle reti internazionali di creazione di valore, gli investimenti e l'innovazione; fornisca strumenti per scambi intersettoriali, interdisciplinari e interregionali, anche riguardo ai progetti sull'innovazione energetica, alle politiche nazionali e locali di innovazione energetica a lungo termine, alle opportunità di investimenti comuni, all'appropriazione della transizione energetica da parte dei cittadini e alle iniziative di base;

d)

incoraggi le autorità pubbliche a tutti i livelli a elaborare piani di raccolta di capitale e offra incentivi all'innovazione nel settore dell'energia pulita allo scopo di promuovere la fiducia degli investitori e attivare la mobilitazione del capitale privato;

e)

rediga una raccolta delle migliori pratiche, degli strumenti strategici e di finanziamento nel settore dell'energia, compresi i partenariati pubblico-privato, gli appalti pubblici e gli incentivi fiscali, i meccanismi di scambio e di informazione, gli strumenti e le campagne di comunicazione, nonché gli orientamenti operativi e l'assistenza tecnica sulla mobilitazione dell'innovazione nel settore dell'energia pulita, sulla diffusione e sul coinvolgimento dei prosumatori, al fine di garantire che l'UE possa sostenere adeguatamente tutte le fasi del ciclo di innovazione e fornire, infine, strumenti pratici per gli Stati membri, gli enti locali e le parti interessate;

f)

esamini le modalità per elaborare norme di partecipazione favorevoli all'innovazione, semplificate e flessibili per il 9o PQ e i regolamenti sui fondi SIE, incentrate sul conseguimento di un maggiore impatto a lungo termine, al fine di procedere a un migliore allineamento di tali norme, evitare qualsiasi spreco di risorse dei richiedenti e promuovere l'eccellenza nell'innovazione in tutta l'Europa;

g)

istituisca un meccanismo volto a favorire un ecosistema transnazionale delle start-up in ambito energetico, compreso un sistema europeo di incubazione che garantisca che l'introduzione dell'innovazione energetica e dei relativi modelli imprenditoriali nel mercato superi la «valle della morte» nel ciclo di innovazione;

h)

aumenti le sinergie con Orizzonte 2020 e le altre iniziative di finanziamento per rafforzare la creazione di capacità di ricerca e innovazione a favore delle regioni dell'UE che presentano scarsi risultati;

i)

fornisca alle istituzioni europee consulenza riguardo a pratiche coerenti in materia di appalti, per promuovere una più ampia diffusione dell'innovazione energetica; aiuti a definire obiettivi concreti negli appalti pubblici per soluzioni innovative a livello europeo;

j)

elabori proposte concrete per istituire una struttura consultiva efficace che agisca come sportello unico per gli innovatori, riguardo al finanziamento dell'innovazione energetica tramite i fondi e gli strumenti disponibili a livello dell'UE, degli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti nonché attraverso altre potenziali fonti private; migliori l'assistenza tecnica mediante l'aggregazione di informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico e privato e indirizzi i richiedenti al meccanismo di finanziamento più appropriato, in particolare nell'ambito dell'efficienza energetica, dove l'aggregazione di piccoli progetti in portafogli più ampi è indispensabile;

k)

identifichi modalità per introdurre nella normativa dell'UE sugli appalti pubblici incentivi per promuovere soluzioni energetiche innovative nel settore pubblico;

16.

sottolinea che gli appalti pubblici possono essere un motore dell'innovazione e promuovere una crescita più sostenibile, come riconosciuto anche dagli obiettivi di sviluppo sostenibile; mette in evidenza che la scelta di prodotti, servizi e opere pubbliche sostenibili è essenziale e può creare mercati di punta o nuovi mercati per i prodotti innovativi; si compiace del progetto della Commissione nel quadro dell'iniziativa «Start-up e scale-up» teso a introdurre misure sugli appalti dell'UE per incoraggiare, tra l'altro, gli Stati membri a prefiggersi ambiziosi obiettivi di acquisto nel settore dell'innovazione; sottolinea inoltre il ruolo che le autorità locali e regionali possono svolgere nel definire buoni esempi e impegnarsi nello scambio di buone pratiche in consessi come il Patto dei sindaci;

17.

esorta la Commissione a rafforzare la componente della capacità di innovazione nell'esame della competitività nelle valutazioni di impatto e ad applicare lo strumento per la ricerca e l'innovazione a tutte le nuove proposte in materia di politica energetica e alla revisione della legislazione vigente, senza comprometterne l'efficacia;

18.

chiede alla Commissione di garantire che le sue attività nel settore dell'innovazione, da un lato, e delle norme e dell'interoperabilità, dall'altro, siano totalmente coordinate in modo tale che l'UE affermi la sua leadership mondiale nella normazione dei settori integrati dell'energia pulita e dell'internet delle cose; plaude, come esempio in tale contesto, all'elaborazione del nuovo standard europeo per apparecchiature intelligenti (SAREF) che potenzialmente creerà un nuovo linguaggio di riferimento dell'UE per i dati collegati all'energia, consentendo ai dispositivi domestici di scambiare informazioni con qualsiasi sistema di gestione dell'energia;

19.

ricorda che le politiche in materia di innovazione energetica devono essere coerenti con l'impegno dell'UE di conservare e rafforzare i pozzi di assorbimento di CO2, preservando al contempo la biodiversità, in particolare nelle foreste, sulla terraferma e nei mari;

20.

incoraggia gli Stati membri interessati a contribuire in modo adeguato al raggiungimento dell'obiettivo del 3 % del PIL dell'UE per le attività di ricerca e sviluppo; osserva che un aumento generale fino al 3 % apporterebbe oltre 100 miliardi di euro in più all'anno per la ricerca e l'innovazione in Europa; ricorda che due terzi dei finanziamenti alle attività di ricerca e sviluppo dovrebbero provenire dal settore privato;

Certezza del finanziamento a lungo termine

21.

ribadisce la sua richiesta di aumentare il bilancio complessivo del 9o PQ fino ad almeno 120 miliardi di euro ed esorta la Commissione ad aumentare di almeno il 50 % la quota dei relativi finanziamenti destinati ai progetti energetici sostenibili nell'ambito del 9o PQ superando gli importi corrispondenti a titolo di Orizzonte 2020, al fine di garantire finanziamenti sufficienti a sostegno della transizione energetica nell'UE e di un'attuazione efficace dell'Unione dell'energia; chiede in particolare che siano potenziate le risorse finanziarie a titolo del 9o PQ al fine di promuovere progressi pioneristici e un'innovazione in grado di creare mercati, in particolare da parte delle PMI e delle start-up; sottolinea l'importanza di criteri di eccellenza forti per trasformare l'UE in un centro globale di innovazione, ricerca e tecnologie all'avanguardia, compresa la ricerca libera mossa dalla pura curiosità scientifica; sottolinea che i risultati della valutazione intermedia di Orizzonte 2020 mostrano che, al 1o gennaio 2017, il programma era al di sotto dell'obiettivo relativo alla spesa per il clima e la sostenibilità; accoglie con favore l'aumento dei finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 per la sfida sociale «Energia» nel bilancio 2018, pur continuando ad esprimere profonda preoccupazione a causa dei tagli ai progetti energetici apportati nel meccanismo per collegare l'Europa, incompatibilmente con i fini dell'Unione dell'energia;

22.

ribadisce la necessità di migliorare la qualità degli investimenti finanziati dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e di concentrarsi in particolare sugli incentivi per una migliore ripartizione geografica, tenendo conto dell'attuale squilibrio nella copertura geografica del FEIS e delle esigenze specifiche delle regioni meno sviluppate e in fase di transizione; riconosce la necessità di una cooperazione con le banche di promozione nazionali, le piattaforme di investimento e gli intermediari finanziari ammissibili attraverso un'eventuale delega dell'uso della garanzia dell'UE a loro favore; chiede di rafforzare consistentemente il ruolo e la capacità del polo europeo di consulenza sugli investimenti, in particolare attraverso una presenza locale e un ruolo proattivo nella preparazione dei progetti;

23.

ritiene che il 9o PQ dovrebbe sostenere iniziative come «Città al 100 % rinnovabili», che coinvolgono le città e le amministrazioni locali che si prefiggono di aumentare sostanzialmente le capacità delle fonti energetiche rinnovabili per l'energia elettrica, la mobilità, il riscaldamento e il raffreddamento nelle città attraverso progetti di innovazione, tra i quali potrebbero essere incluse le reti intelligenti, la gestione dei sistemi energetici, le attività per consentire l'integrazione dei settori e incoraggiare l'uso di veicoli elettrici, ecc.;

24.

riconosce il ruolo del piano SET, della comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) InnoEnergy e delle pertinenti iniziative tecnologiche congiunte (ITC) nella promozione dell'innovazione energetica; sottolinea la necessità di collegare meglio questi diversi quadri insieme, tra l'altro, all'iniziativa InnovFin, al FEIS e al proposto programma del fondo di fondi paneuropeo di venture capital quale parte di una strategia di investimento coordinata incentrata sull'innovazione nel settore dell'energia pulita, che aiuterebbe i progetti nelle prime fasi e le start-up e le PMI a superare efficacemente la «valle della morte» e a raggiungere i livelli di maturità del mercato necessari per un'espansione globale; ritiene che incentivi efficaci per gli investimenti nell'innovazione energetica, tramite fondi di investimento e fondi pensione nazionali, possano svolgere un ruolo fondamentale nella mobilitazione del capitale proprio necessario;

25.

ricorda che i progetti primi nel loro genere sono altamente rischiosi e il conferimento di capitale proprio e di debito si realizza a livelli molto più bassi rispetto a quanto non avvenga per il finanziamento di tecnologie a basse emissioni di carbonio già verificate; invita a tal fine la Commissione a rimuovere i rimanenti ostacoli normativi e proporre l'istituzione di un fondo azionario per tali progetti rischiosi;

26.

riconosce il ruolo che il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) potrebbe svolgere nell'aiutare le imprese all'inizio della propria attività a trovare finanziamenti e propone che svolga un ruolo di coordinamento tra i vari elementi costitutivi di una strategia di investimento coerente per l'innovazione nel settore dell'energia pulita; chiede maggiori informazioni riguardo alla struttura del CEI e alla sua coerenza con gli strumenti esistenti a sostegno dell'innovazione;

27.

ritiene che l'innovazione energetica promossa dai cittadini esiga barriere più basse all'ingresso sul mercato e offra opportunità inesplorate per il finanziamento dell'innovazione; invita la Commissione a valutare modi efficaci per promuovere l'innovazione energetica mediante, tra l'altro, il crowd-funding e a considerare la possibilità di istituire un fondo di crowd equity per l'innovazione energetica; ritiene che le nuove e diverse forme di finanziamento dovrebbero affiancarsi a quelle esistenti e integrarle;

28.

sottolinea l'importanza di compiere progressi nella tecnologia delle reti intelligenti, così come nella promozione e nell'integrazione della generazione decentrata dal basso verso l'alto, anche per mezzo di cluster e regimi cooperativi; invita la Commissione a sostenere tali aree dell'innovazione nell'energia pulita mediante meccanismi finanziari, compresi quelli che riducono il rischio per gli investimenti privati e gli oneri per gli investimenti pubblici nella modernizzazione dei sistemi energetici; plaude inoltre all'intenzione della Commissione di aumentare il ricorso ai premi di incentivo, quale strumento prezioso per promuovere le innovazioni pioneristiche dal basso verso l'alto;

29.

sottolinea che per incoraggiare un approccio all'innovazione dal basso verso l'alto è opportuno promuovere la diffusione di impianti su piccola scala (ad esempio, tra gli altri, negawatt, generazione in loco, stoccaggio a livello locale) e favorirne il raggruppamento e l'aggregazione, al fine di attrarre maggiori investimenti e aumentarne l'accessibilità sotto il profilo dei costi, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito o ai condomini;

La leadership globale dell'Unione europea

30.

riconosce gli intenti dell'accordo di Parigi in quanto alla promozione di sforzi globali per dare un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita; sottolinea la necessità di continuare a finanziare la ricerca e la raccolta di dati in materia di cambiamenti climatici; invita la Commissione, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), a vagliare diverse modalità con cui aiutare i paesi in via di sviluppo e le economie emergenti nella loro transizione energetica, tra l'altro mettendo in atto misure di sviluppo delle capacità, aiutando a ridurre i costi di capitale delle energie rinnovabili e dei progetti di efficienza energetica, promuovendo il trasferimento di tecnologia e fornendo soluzioni per lo sviluppo di città intelligenti nonché delle comunità rurali e periferiche, rafforzando in tal modo gli ecosistemi dell'innovazione energetica nei paesi in via di sviluppo e aiutandoli a rispettare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi; accoglie con favore, a tale riguardo, il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile istituito di recente;

31.

invita la Commissione a sfruttare appieno il potenziale dell'iniziativa «Mission Innovation», in modo che i suoi paesi firmatari possano onorare e mettere in atto il loro impegno a raddoppiare la spesa annuale a favore delle attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia pulita tra il 2015 e il 2020; sottolinea l’importanza di ricercare sinergie con altre iniziative globali quali la Breakthrough Energy Coalition e i fondi azionari e di investimento globali; si compiace a tale riguardo del ruolo guida dell'Unione nella «Converting Sunlight Innovation Challenge», la sfida volta a trasformare la luce solare in combustibili solari stoccabili, e nella «Affordable Heating and Cooling of Buildings Innovation Challenge», la sfida sul riscaldamento e raffreddamento degli edifici a costi abbordabili; chiede, in tale contesto, di esplorare la possibilità di coordinare la divisione del lavoro nell’innovazione energetica su scala globale;

32.

invita la Commissione a sviluppare una strategia globale di esportazione a favore di tecnologie energetiche sostenibili e pulite e di soluzioni sistemiche, tra cui un apposito strumento di sostegno e un'assistenza mirata da parte delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi; sottolinea in tale contesto il ruolo che le zone di libero scambio globali e approfondite (DCFTA) possono svolgere nell’attuazione di tale strategia;

33.

invita la Commissione e gli Stati membri a condurre un esame approfondito delle procedure di registrazione dei brevetti e chiede l'eliminazione degli oneri amministrativi inutili, che rallentano il processo di penetrazione del mercato dei prodotti innovativi e pregiudicano il ruolo di leader dell'UE nel settore della transizione verso l'energia pulita;

Innovazione energetica promossa dai cittadini

34.

ritiene che, per dare nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita, gli europei dovrebbero operare un cambiamento di mentalità, andando oltre la semplice conoscenza delle questioni legate all'energia per acquisire una comprensione più profonda dei cambiamenti comportamentali necessari, in particolare in termini di risparmio energetico e nuovi modelli di produzione e consumo, necessari per affrontare le pressanti sfide della crescita sostenibile e sfruttare i vantaggi della rivoluzione digitale e dell'innovazione in tutti i settori e realizzare infine con successo la transizione energetica; osserva che l'innovazione può consentire ai cittadini di svolgere un ruolo più attivo nel produrre energia, anche alimentando la rete con energia autogenerata, e nel contribuire a un uso più efficiente dell'energia attraverso una diminuzione del consumo a livello di utenza domestica, riducendo in tal modo le emissioni e le bollette;

35.

sottolinea la necessità di rafforzare la base di conoscenze dell'Europa e di ridurre la frammentazione promuovendo l'eccellenza nell'ambito della scienza e dell'istruzione, nell'ottica di creare centri di ricerca di primo piano a livello internazionale in termini di eccellenza accademica; mette in risalto l'esigenza di elaborare una strategia atta a garantire che l'Europa attragga talenti stranieri, mantenendo al contempo i contatti con i maggiori talenti europei all'estero; riconosce che una forza lavoro qualificata rappresenta un grande vantaggio per l'Europa e un motore importante per lo sviluppo degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

36.

riconosce l'importanza di un coinvolgimento pienamente democratico delle comunità e dei cittadini europei quale componente essenziale di un'efficace transizione energetica; sottolinea in parallelo che l’effettiva attuazione di questa trasformazione richiede apertura, trasparenza e parità di condizioni e deve essere fondata sulla concorrenza leale;

37.

crede nel potenziale dell'innovazione nel campo delle energie pulite e dell'efficienza energetica di creare nuovi e migliori posti di lavoro; ritiene che, per poter gestire una transizione efficace verso un'economia decarbonizzata sostenibile, sia necessario assicurare che i mercati del lavoro siano in grado di rispondere adeguatamente alle nuove domande di sistemi innovativi legati all'energia pulita;

38.

invita la Commissione a prestare maggiore attenzione, nelle sue iniziative a favore della ricerca e dello sviluppo, al legame tra l'innovazione nei sistemi energetici e i nuovi profili professionali, le esigenze formative, i posti di lavoro e i requisiti di formazione;

39.

riconosce la necessità di programmi sistemici di educazione e coinvolgimento, pensati per consentire alla società di partecipare pienamente alla trasformazione del sistema energetico e permettere agli europei di tutte le età di passare gradualmente dalla consapevolezza e comprensione alla partecipazione attiva e all'emancipazione; invita la Commissione, gli Stati membri, gli enti regionali e locali e il settore privato a promuovere scelte informate da parte dei consumatori e il coinvolgimento dei cittadini nelle questioni attinenti all'energia, anche tramite campagne di sensibilizzazione, informazioni complete e accessibili sulle bollette energetiche e strumenti per il confronto dei prezzi, la promozione di meccanismi di autogenerazione, di gestione della domanda e di condivisione cooperativa, bilanci partecipativi e finanziamento collettivo (crowdfunding) per gli investimenti nel settore dell'energia, incentivi fiscali e per gli investimenti, nonché tramite la fornitura di orientamenti per soluzioni e innovazioni tecnologiche; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti a individuare le migliori pratiche nell’affrontare la questione delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

40.

ritiene che le regioni e le città abbiano un ruolo cruciale da svolgere per rafforzare i modelli legati all'energia sostenibile; riconosce il ruolo essenziale delle regioni, delle città e dei comuni nel promuovere la titolarità della transizione energetica e nel proporre dal basso innovazioni in materia di clima ed energia; osserva che le regioni e le aree urbane sono gli spazi più idonei per la sperimentazione e l'attuazione di soluzioni integrate con il coinvolgimento diretto dei cittadini; sottolinea in proposito il ruolo del Patto dei sindaci, che aspira a promuovere lo scambio delle migliori pratiche e l'eventuale raggruppamento di risorse e investimenti; rileva che le zone rurali offrono inoltre spazio per un'innovazione che possa superare sfide quali il carattere ultraperiferico o il cambiamento demografico, nonché la fornitura di nuovi servizi;

41.

esorta la Commissione e gli Stati membri ad aiutare le autorità regionali e locali ad adottare misure coordinate per incentivare l'innovazione energetica a livello locale e transregionale allo scopo di sviluppare strategie coerenti; sottolinea che la transizione energetica avrà un forte impatto sull’occupazione in alcune regioni dell’Unione europea e, in tale contesto, sottolinea che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle regioni che si trovano ad affrontare le sfide dell’eliminazione progressiva di lignite, carbone e altri combustibili fossili solidi per la produzione di energia e alle industrie minerarie a seguito di una decisione di uno Stato membro, delle autorità locali o del settore, o a seguito di altre circostanze; sottolinea la necessità di assistere queste regioni nell'elaborazione di strategie di transizione inclusive, locali ed eque e nella gestione degli effetti sociali, socioeconomici e ambientali, oltre che nella riconversione dei siti; sottolinea le opzioni finanziarie per la fornitura di tale sostegno attraverso l’uso parziale dei proventi delle aste del sistema ETS, nonché tramite il Fondo per la modernizzazione da istituire per il periodo 2021-2030; ritiene che i processi inclusivi delle parti interessate dovrebbero elaborare le migliori modalità per attrarre imprese, start-up e industrie innovative alternative con l'obiettivo di costruire un'economia regionale sostenibile, accrescere la dignità delle persone e contribuire a sostituire la capacità di produzione di energia elettrica con soluzioni basate sulle energie rinnovabili o sull'efficienza energetica; chiede che le politiche in materia di ricerca e innovazione si concentrino sulle modalità per rinvigorire le regioni interessate in termini di occupazione sostenibile e prospettive di crescita, in particolare laddove lo smantellamento della capacità di produzione di energia a partire dalla lignite, dal carbone o da altri combustibili fossili solidi è legato ad attività minerarie;

42.

invita la Commissione a fornire assistenza nell'attribuzione di maggiori responsabilità agli enti locali e regionali nella diffusione di innovazione nel settore dell’energia pulita, quali le città intelligenti, la mobilità elettrica, le reti intelligenti e le microreti, nonché nella penetrazione nel mercato delle energie rinnovabili, a seconda del loro livello di maturità, e ad aiutare tali autorità a rispondere alle sfide cui si trovano dinanzi nella promozione della transizione energetica, come il coinvolgimento dei cittadini; incoraggia lo scambio delle migliori pratiche, la messa in comune degli investimenti, una migliore valutazione della redditività dei progetti e l'elaborazione di strategie di finanziamento, come ad esempio gli studi di fattibilità e il ricorso agli appalti pubblici e ai prestiti;

43.

ritiene che il settore dei trasporti possegga un enorme potenziale e debba svolgere un ruolo fondamentale nella transizione, e incoraggia la Commissione a sostenere i finanziamenti esistenti a favore della realizzazione dell'infrastruttura per i veicoli elettrici; invita la Commissione a continuare a sostenere e sviluppare ulteriormente iniziative come l'iniziativa di elettromobilità a livello europeo e l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»;

44.

incoraggia la Commissione a riconoscere i vantaggi della mobilità a idrogeno, nonché il collegamento settoriale tra i settori dei trasporti e dell'elettricità, e a creare incentivi per nuovi modelli di business in ambiti simili, quali i sistemi di ricarica intelligente e i dispositivi di connessione tra rete e veicoli, che consentirebbero al proprietario di un veicolo elettrico di vendere al sistema energetico in modo flessibile; invita la Commissione a garantire il finanziamento dell'innovazione finalizzata allo sviluppo di soluzioni per lo stoccaggio dell'idrogeno e di soluzioni avanzate di stoccaggio a lungo termine per i veicoli elettrici, allo sviluppo di infrastrutture di ricarica a idrogeno, nonché di infrastrutture e soluzioni per veicoli ricaricabili, comprese le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici; incoraggia gli Stati membri e le autorità locali ad adottare ulteriori iniziative, ad esempio incentivi fiscali in relazione alla penetrazione nel mercato di veicoli elettrici e a idrogeno, riduzioni ed esenzioni fiscali per i proprietari di veicoli elettrici e a idrogeno, così come diverse iniziative in relazione alla promozione dell'uso di veicoli elettrici come riduzioni di prezzo, pagamenti di bonus e premi per gli acquirenti di veicoli elettrici, e la creazione di spazi di parcheggio gratuiti per i veicoli elettrici;

45.

rileva i considerevoli sforzi profusi nell'ambito del programma di ricerca e sviluppo dell'UE Orizzonte 2020, al fine di pervenire a una riduzione del 60 % dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 (4); ricorda che i programmi di ricerca e innovazione dell'UE sono fattori fondamentali per consentire l'assorbimento da parte del mercato delle innovazioni nel campo dell'energia, delle TIC e dei sistemi di trasporto intelligenti; invita la Commissione, in futuro, a concentrare più chiaramente i fondi disponibili verso le priorità strategiche interconnesse, quali la mobilità a basse emissioni, le infrastrutture di ricarica per combustibili alternativi e i trasporti urbani integrati, con particolare attenzione a tutte le emissioni inquinanti, alla riduzione dell'inquinamento acustico, alla sicurezza stradale, alla congestione stradale e ai punti di strozzatura, fermo restando il principio della neutralità tecnologica; sottolinea inoltre l'importanza di sviluppare biocarburanti avanzati, aumentare la quota del trasporto ferroviario e l'utilizzo della bicicletta;

46.

accoglie con favore il fatto che la Commissione sosterrà la diffusione sul mercato di soluzioni energetiche pulite innovative attraverso appalti pubblici e la revisione della direttiva sui veicoli puliti, e riconosce i potenziali vantaggi per le autorità e gli operatori di trasporto pubblico, i costruttori di autobus, i fornitori dell'industria, i fornitori di energia, le associazioni nazionali e internazionali e i centri di ricerca; invita la Commissione a presentare rapidamente proposte a tal fine;

47.

incoraggia l'istituzione di un'agenda strategica per l'innovazione e la ricerca nel settore dei trasporti, con tabelle di marcia elaborate in consultazione con gli Stati membri, la Commissione, ma anche gli enti e gli operatori locali e regionali, e un corrispondente meccanismo di governance per sostenere e accelerare la ricerca, l'innovazione e la diffusione delle nuove tecnologie nel settore dei trasporti e per incoraggiare una mobilità a basse emissioni, tutti elementi indispensabili; chiede che le conclusioni di queste tabelle di marcia siano incluse nel programma di lavoro annuale della Commissione;

48.

chiede un approccio integrato e coordinato per tenere conto della dimensione urbana delle politiche e legislazioni nazionali e dell'UE, nonché per lo sviluppo di piani di mobilità urbana sostenibile, al fine di aiutare e incoraggiare gli Stati membri a migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini e le condizioni ambientali nelle aree urbane; esorta allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) e veicoli autonomi, nonché alla diffusione di infrastrutture comunicanti, per soddisfare le esigenze di elevata capacità e ridotta latenza della rete 5G; chiede che si lavori attivamente alla riduzione delle disparità e al miglioramento della cooperazione nella qualità delle infrastrutture fra aree urbane e rurali e fra le regioni più sviluppate e quelle più in ritardo;

49.

riconosce l'importanza del nuovo consenso europeo in materia di sviluppo, firmato nel giugno 2017, che contiene una visione e un quadro di azione comuni per l'UE e i suoi Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo; osserva che, per la prima volta, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e i traguardi correlati da raggiungere entro il 2030 sono universalmente applicabili a tutti i paesi, con l'impegno dell'UE di assumere un ruolo guida nella loro attuazione; rileva che il consenso allinea la politica di sviluppo dell'Unione con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e contiene misure importanti nel campo dell'energia sostenibile e del cambiamento climatico;

50.

ricorda che l'articolo 8 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) stabilisce che «gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile», nonché in linea con l'obiettivo dell'Unione di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e con i suoi impegni nel quadro dell'accordo di Parigi;

51.

ricorda che gli accordi di partenariato e i programmi nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni mirano a promuovere l'uso efficace delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e i principi orizzontali del partenariato, la governance a più livelli, la non discriminazione e la parità di genere;

52.

ritiene che le sinergie tra le politiche dell'UE dovrebbero essere rafforzate mediante una posizione unificata e coerente dell'UE rispetto alle misure anti-dumping, al fine di garantire che l'industria manifatturiera tragga pienamente vantaggio dalla transizione energetica;

53.

riconosce il ruolo essenziale delle regioni, delle città e dei comuni nel promuovere la titolarità della transizione energetica a livello mondiale e nello stimolare dal basso innovazioni in materia di clima ed energia; chiede l'applicazione delle stesse norme di qualità ambientale per tutte le tecnologie energetiche che entrano nel mercato dell'UE; esprime preoccupazione in merito alla salvaguardia delle aree verdi urbane;

o

o o

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 21.

(2)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 62.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

(4)  Come indicato nel Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144),


Mercoledì 7 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/21


P8_TA(2018)0032

Lotta alla discriminazione di cittadini dell'UE appartenenti a minoranze negli Stati membri dell'Unione

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE (2017/2937(RSP))

(2018/C 463/03)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 10, 19, 21 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il diritto di petizione sancito dagli articoli 20 e 227 del TFUE e dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visti gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il preambolo del TUE,

visti la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale) (1),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione) (2),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (direttiva sulla libera circolazione) (3),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 3 febbraio 2017 nella causa T-646/13 Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe contro Commissione (4),

viste le sue risoluzioni sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata (5),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (6),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro (7),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015 (8),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2017 sugli aspetti relativi ai diritti fondamentali nell'integrazione dei rom nell'Unione europea: lotta all'antiziganismo (9),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 — Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (10),

visto lo studio del mese di aprile 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo «Discrimination(s) as emerging from petitions received» (Casi di discriminazione emersi nell'ambito delle petizioni ricevute),

visto lo studio del mese di agosto 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, dal titolo «Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities» (Verso un sistema UE integrato di protezione delle minoranze),

visto lo studio del mese di maggio 2017 commissionato dal dipartimento tematico C del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per la cultura e l'istruzione, dal titolo «Minority Languages and Education: Best Practices and Pitfalls» (Lingue minoritarie e istruzione: migliori pratiche e insidie),

vista l'audizione pubblica del 4 maggio 2017, organizzata dalla commissione per le petizioni, dal titolo «Lotta contro la discriminazione di cittadini dell'Unione negli Stati membri dell'UE e protezione delle minoranze» (11),

visto l'articolo 216, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la commissione per le petizioni ha ricevuto diverse petizioni che sollevano preoccupazioni in merito a diverse pratiche discriminatorie nei confronti di cittadini dell'Unione che appartengono a minoranze e ha organizzato un'audizione sulle varie questioni sollevate;

B.

considerando che vi è un forte legame tra i diritti delle minoranze e il principio dello Stato di diritto; che l'articolo 2 TUE menziona espressamente i diritti delle persone appartenenti a minoranze e che tali diritti meritano di ricevere lo stesso trattamento riservato ad altri diritti sanciti nei trattati;

C.

considerando che l'articolo 10 TFUE sancisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

D.

considerando che, sebbene gli accordi internazionali forniscano un quadro solido per i diritti delle minoranze, vi è ancora un considerevole margine di miglioramento nel modo in cui la protezione dei diritti delle minoranze è messa in pratica nell'UE;

E.

considerando che ogni persona nell'UE ha lo stesso diritto e dovere di diventare un membro della società a pieno titolo, attivo e integrato;

F.

considerando che la difesa dei diritti delle minoranze è un requisito essenziale per i paesi candidati, come stabiliscono i criteri di Copenaghen;

G.

considerando che la discriminazione fondata sull'origine etnica è menzionata come la forma più comune di discriminazione e che la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale è aumentata significativamente secondo la più recente indagine Eurobarometro sulla discriminazione (12);

H.

considerando che la proposta della Commissione relativa a una direttiva sulla parità di trattamento (COM(2008)0426) concerne una vasta gamma di ambiti come l'istruzione, la protezione sociale, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;

I.

considerando che le petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni riguardanti la discriminazione in relazione ai diritti delle minoranze dovrebbero essere esaminate approfonditamente per comprendere le preoccupazioni sollevate dai cittadini e proporre soluzioni;

J.

considerando che diverse petizioni mettono in luce che le minoranze sono soggette a discriminazioni nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e che ciò desta preoccupazioni in merito al futuro delle comunità minoritarie, in particolare alla luce delle attività che inquinano l'ambiente;

K.

considerando che la protezione e il rafforzamento del patrimonio culturale relativo alle minoranze nazionali negli Stati membri — componente essenziale dell'identità culturale di comunità, gruppi e individui — rivestono un ruolo cruciale ai fini della coesione sociale;

L.

considerando che gli Stati membri hanno la precisa responsabilità di adottare misure correttive contro le pratiche discriminatorie nei confronti dei membri della comunità rom, in particolare quando hanno a che fare con le autorità amministrative regionali e nazionali;

M.

considerando che i firmatari sono preoccupati per la mancanza di una risposta e protezione globale dell'UE relativamente ai loro diritti linguistici e di altre minoranze, i quali sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e e dai principi generali del diritto dell'UE, come ha dichiarato la CGUE;

1.

si rammarica che le persone appartenenti a minoranze incontrino tuttora ostacoli nel vedere garantito il rispetto dei loro diritti fondamentali e continuino a essere vittime dell'incitamento all'odio e di reati generati dall'odio;

2.

ritiene che gli Stati membri debbano difendere sistematicamente i diritti delle minoranze e valutare periodicamente se tali diritti siano rispettati;

Lotta alla discriminazione contro le minoranze autoctone, nazionali e linguistiche: una responsabilità nazionale e dell'UE

3.

rileva che le questioni riguardanti le minoranze non godono di una priorità sufficientemente elevata nell'agenda dell'UE ed è favorevole a un approccio integrato all'uguaglianza e alla non discriminazione, nell'ottica di garantire che gli Stati membri gestiscano adeguatamente la diversità fra le persone all'interno delle rispettive società;

4.

ritiene che l'UE abbia la responsabilità di tutelare e promuovere i diritti delle minoranze; reputa necessario migliorare il quadro legislativo dell'UE per proteggere in modo globale i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

5.

sottolinea il ruolo delle istituzioni dell'UE nella sensibilizzazione in merito alle questioni relative alla protezione delle minoranze e nell'incoraggiare e aiutare gli Stati membri a promuovere la diversità culturale e la tolleranza, segnatamente attraverso l'istruzione;

6.

sottolinea che la formulazione di qualsiasi politica sul patrimonio culturale dovrebbe essere inclusiva, basata sulle comunità e partecipativa e prevedere la consultazione e il dialogo con le comunità minoritarie interessate;

7.

osserva che l'UE non dispone di strumenti efficaci per monitorare il rispetto dei diritti delle minoranze; chiede un efficace monitoraggio a livello UE della situazione delle minoranze autoctone e linguistiche; ritiene che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali debba effettuare un monitoraggio rafforzato in merito alla discriminazione nei confronti delle minoranze nazionali negli Stati membri;

8.

riconosce il ruolo importante degli Stati membri nella protezione delle minoranze autoctone, nazionali o linguistiche; ricorda che la tutela dei diritti delle minoranze nazionali e il divieto di ogni discriminazione fondata sulla lingua e l'appartenenza ad una minoranza nazionale sono sanciti nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

9.

si rammarica che le questioni sollevate nella sua risoluzione sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata non siano ancora state risolte;

Quadro giuridico dell'UE sulle minoranze: sfide e opportunità

10.

sottolinea il fatto che i diritti delle minoranze nazionali e la loro protezione formano parte integrante dello Stato di diritto, come stabilito nel documento di Copenaghen dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) firmato nel 1990;

11.

invita gli Stati membri a provvedere affinché i loro sistemi giuridici garantiscano che le persone appartenenti a una minoranza non siano oggetto di discriminazione e ad adottare misure di protezione mirate basate sulle pertinenti norme internazionali; condanna qualsiasi trattamento discriminatorio da parte di funzionari pubblici nei confronti di persone appartenenti a minoranze; suggerisce che le autorità competenti ricorrano alle misure in essere per denunciare e, ove necessario, sanzionare siffatti casi di discriminazione;

12.

sottolinea che occorre occuparsi della situazione e della condizione giuridica dei non cittadini che soggiornano permanentemente negli Stati membri;

13.

sottolinea che le risorse naturali e del patrimonio culturale delle minoranze nazionali sono pilastri fondamentali della coesione sociale e devono essere considerate beni da salvaguardare pienamente per le generazioni future, anche mettendo fine alle attività inquinanti;

14.

invita gli Stati membri a firmare, ratificare e applicare la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, il protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, o ad aggiornare i loro impegni nei confronti dei pertinenti accordi internazionali; sottolinea che le minoranze linguistiche e autoctone dovrebbero essere trattate conformemente ai principi stabiliti in tali documenti;

15.

chiede la revisione della direttiva sull'uguaglianza razziale e della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione; esprime profondo rammarico per il fatto che sono stati compiuti pochi progressi in merito all'adozione della proposta di direttiva sulla parità di trattamento e invita la Commissione e il Consiglio a rilanciare i negoziati con l'obiettivo di portarli a termine prima della fine della presente legislatura;

Protezione e difesa delle lingue minoritarie

16.

incoraggia gli Stati membri a garantire la difesa del diritto di utilizzare una lingua minoritaria e a salvaguardare la diversità linguistica nell'Unione, in conformità dei trattati dell'UE;

17.

ritiene che nelle comunità con più lingue ufficiali sia necessario rispettare i diritti linguistici, senza limitare i diritti di una lingua rispetto a un'altra, in linea con l'ordinamento costituzionale di ciascuno Stato membro;

18.

invita la Commissione a intensificare la promozione dell'insegnamento e dell'utilizzo delle lingue regionali e minoritarie come potenziale strumento per contrastare la discriminazione linguistica nell'UE;

Diritti delle persone LGBTI

19.

incoraggia la Commissione a intraprendere azioni più risolute per combattere la discriminazione delle persone LGBTI e l'omofobia, comprese misure legislative concrete, rispettando nel contempo le competenze degli Stati membri; raccomanda di monitorare i diritti delle persone LGBTI e di fornire informazioni chiare e accessibili sul riconoscimento dei diritti transfrontalieri delle persone LGBTI e delle loro famiglie nell'UE; ritiene che gli Stati membri debbano investire quanto dovuto per fornire un'istruzione mirata a diversi livelli al fine di prevenire il bullismo e combattere l'omofobia in maniera strutturata;

20.

esorta la Commissione a garantire che gli Stati membri attuino correttamente la direttiva sulla libera circolazione, rispettando con coerenza, tra l'altro, le disposizioni relative ai familiari e vietando ogni tipo di discriminazione;

21.

invita la Commissione ad adottare misure per garantire che le persone LGBTI e le loro famiglie possano esercitare il proprio diritto alla libera circolazione conformemente all'articolo 21 TFUE e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

o

o o

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(4)  ECLI:EU:T:2017:59.

(5)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.

(6)  GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.

(7)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 146.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0512.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2017)0413.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2017)0487.

(11)  http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117287/peti-hearing-programme-20170504-en.pdf

(12)  Discriminazione nell'UE nel 2015, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/26


P8_TA(2018)0033

Tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (2017/2936(RSP))

(2018/C 463/04)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 8 e 9 della direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) del 25 ottobre 2012 (1) sulla prestazione obbligatoria di servizi di assistenza alle vittime di violenza, comprese quelle delle MGF,

visti gli articoli 11 e 21 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) del 26 giugno 2013 (2) che menziona espressamente le vittime di MGF tra le persone vulnerabili che dovrebbero ricevere un'adeguata assistenza sanitaria durante la procedura di asilo,

visto l'articolo 20 della direttiva qualifiche (2011/95/UE) del 13 dicembre 2011 (3), in cui la mutilazione genitale femminile come forma grave di violenza psicologica, fisica o sessuale è inclusa come criterio da prendere in considerazione per la protezione internazionale,

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo: «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (4),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull’abolizione delle mutilazioni genitali femminili (5), in cui si chiedeva di porre fine alle MGF in tutto il mondo attraverso la prevenzione, le misure di protezione e la legislazione,

viste le relazioni annuali dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel mondo,

viste le conclusioni del Consiglio del giugno 2014 sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la mutilazione genitale femminile,

viste le conclusioni del Consiglio del marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne nell’UE,

vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2013, dal titolo «Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili» (COM(2013)0833),

vista la dichiarazione congiunta del 6 febbraio 2013 relativa alla Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, in cui il vicepresidente della Commissione / Alto rappresentante e cinque commissari hanno confermato l'impegno dell'UE a lottare contro le MGF nell’ambito delle sue relazioni esterne,

visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, in particolare l’obiettivo n. 14(b),

vista l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5.3 sull'eradicazione di tutte le pratiche dannose, come il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile,

visto il piano d'azione per la parità di genere 2016-2020,

vista la relazione del 2013 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sulla mutilazione genitale femminile nell’Unione europea e in Croazia,

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2014 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 (6) sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del settembre 2017 sulla necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la mutilazione genitale femminile e il matrimonio forzato in Europa,

vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2012 dal titolo «Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili»(A/RES/67/146),

visto l'accordo di Cotonou,

vista l’iniziativa Spotlight UE-ONU del 2017 sull'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (000003/2018 — B8-0005/2018),

vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile chiede esplicitamente l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, insieme ad altre pratiche nocive, nel quadro dell’obiettivo n. 5 «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze»;

B.

considerando che le MGF sono pratiche che hanno attirato un’attenzione speciale nel quadro dell’obiettivo 14 «Promuovere la parità tra uomini e donne, i diritti delle donne, l'emancipazione femminile e la partecipazione di donne e ragazze» del piano d’azione dell’UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019;

C.

considerando che il piano d’azione sulla parità di genere 2016-2020 (GAP II) nell’ambito della priorità tematica B: «Integrità fisica e psicologica» comprende, come indicatore, la percentuale di ragazze e donne di età compresa tra 15 e i 49 anni che ha subito una MGF;

D.

considerando che, come pratiche nocive di carattere transnazionale, le MGF sono ora riconosciute come una questione globale e che l'Agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite le segnala come pratiche dannose da eliminare entro il 2030;

E.

considerando che la relazione statistica 2016 dell’UNICEF afferma che almeno 200 milioni di donne e ragazze nel mondo hanno subito mutilazioni genitali femminili, ma che la cifra esatta resta ignota;

F.

considerando che le MGF — ancora tradizionalmente praticate in alcune parti del continente africano ma anche in alcune parti del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Oceania — rappresentano un problema anche nell'Unione europea, con gravi conseguenze per le donne e le ragazze che ne sono vittime;

G.

considerando che, sebbene in modo non omogeneo, sono stati registrati progressi nel corso degli ultimi trent’anni, con una diminuzione dei tassi di prevalenza di circa il 30 %; che tale progresso potrebbe, tuttavia, essere controbilanciato dalla crescita della popolazione, il che significa che un numero maggiore di ragazze e donne subiranno tali pratiche;

H.

considerando che l’influenza delle comunità locali rappresenta spesso il principale fattore determinante che spinge i genitori a mutilare le loro bambine o le donne a scegliere di sottoporsi alla mutilazione genitale femminile (MGF);

I.

considerando che, sebbene non esista una prescrizione religiosa quanto alla pratica della mutilazione genitale femminile, una forte presenza della religione in molte comunità che la praticano rende necessario un impegno dei leader religiosi e di altro tipo nel movimento contro la mutilazione genitale femminile (MGF);

J.

considerando che, al fine di elaborare un’idonea strategia di eliminazione, queste pratiche devono sempre essere esaminate nel contesto locale;

K.

considerando che la mutilazione genitale femminile è spesso indissociabile da altre questioni relative alla disuguaglianza di genere e figura come solo una delle numerose violazioni contro i diritti delle donne, quali ad esempio: la mancanza di accesso all'istruzione per le ragazze, compresa un'educazione sessuale completa; la mancanza di lavoro o di occupazione per le donne; l'impossibilità di possedere o ereditare proprietà; il matrimonio infantile forzato o precoce; la violenza sessuale e fisica; e la mancanza di assistenza sanitaria di qualità, compresi i servizi e i diritti di salute sessuale e riproduttiva;

L.

considerando che le MGF condividono la premessa del controllo sui corpi delle donne con altre forme di violenza di genere e violano il diritto alla salute, alla sicurezza e all'integrità fisica di una donna e, in alcuni casi, persino il suo diritto alla vita;

M.

considerando che, sebbene la prevenzione rappresenti un percorso più auspicabile per l’eliminazione delle MGF rispetto alle azioni giudiziarie, dal momento che i trasgressori, gli assistenti e i sostenitori sono spesso i genitori di una vittima, è evidente la necessità di rimuovere anche gli ostacoli al procedimento giudiziario nei casi di MGF, tenendo conto dell’interesse superiore del minore;

1.

osserva un calo dei tassi di prevalenza delle MGF a seguito di azioni decisive e sensibilizzazione e incoraggia tutti gli attori a proseguire i loro sforzi al fine di preservare lo slancio nei paesi in cui le MGF sono prevalenti;

2.

considera questo slancio come un'opportunità affinché le organizzazioni internazionali e gli stati intensifichino i loro sforzi, principalmente attraverso la creazione di collegamenti e connessioni tra diverse regioni, parti interessate e settori al fine di collaborare attivamente per giungere all'abbandono di questa e di altre pratiche dannose per le bambine, che possono subire le conseguenze fisiche, psicologiche ed emotive per tutta la loro vita;

3.

riconosce il lavoro inestimabile svolto dalle organizzazioni che lavorano sul terreno con le comunità, sia nell'UE che al di fuori di essa, in materia di prevenzione, sensibilizzazione e promozione e riconosce che la costruzione di ponti tra di esse è una necessità per fare in modo che le MGF divengano una cosa del passato;

4.

invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la prevenzione delle MGF in tutti i settori, in particolare la salute sessuale e riproduttiva, l'assistenza sociale, l'asilo, l'istruzione compresa l'educazione sessuale, l'applicazione della legge, la giustizia, la protezione dei minori, i media e la comunicazione;

5.

sottolinea che, ai sensi dell'articolo 38 della Convenzione di Istanbul, gli Stati membri hanno l'obbligo di perseguire penalmente le MGF, nonché l’induzione, la costrizione o la fornitura a una ragazza dei mezzi per subirle, e che la Convenzione protegge non solo le ragazze e le donne a rischio di MGF ma anche le ragazze e le donne che subiscono per tutta la vita le conseguenze di questa pratica (in situazioni quali la reinfibulazione, le situazioni relative all'asilo, l'accesso alle cure, ecc.); sottolinea che la Convenzione di Istanbul stabilisce che la cultura, le consuetudini, la religione, la tradizione o il cosiddetto «onore» non possono essere una giustificazione per qualsiasi atto di violenza contro le donne;

6.

invita l'UE e gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a provvedere in tal senso senza indugio affinché l'impegno dell'UE sia conforme alle norme internazionali e promuova un approccio olistico e integrato alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili;

7.

si compiace di rilevare che il diritto penale in tutti gli Stati membri protegge, in modo esplicito o implicito, le ragazze e le donne dalle MGF, ma esprime profonda preoccupazione per la sua apparente inefficacia, visto il numero estremamente ridotto di casi giudiziari nell'UE;

8.

osserva con preoccupazione il fatto che l'applicazione delle leggi e, in particolare, l’esercizio dell’azione penale, costituiscono una sfida in tutti gli Stati membri e nei paesi di origine; invita la Commissione quindi a facilitare una formazione mirata per i soggetti interessati in materia di individuazione, indagine e perseguimento delle MGF; invita gli Stati membri a essere più vigili nell’individuare, indagare e perseguire i casi di MGF;

9.

osserva che il diritto penale e la formazione mirata devono andare di pari passo con gli sforzi di sensibilizzazione al fine di disincentivare il proseguimento di tale pratica;

10.

riconosce che un'importante differenza tra le MGF e altre forme di violenza di genere consiste nella mancanza di cattive intenzioni dietro l'atto e sottolinea che questo elemento, sebbene non possa in alcun modo servire da giustificazione, deve essere considerato nelle strategie volte all'eliminazione;

11.

deplora la crescente medicalizzazione in alcuni paesi e insiste sul fatto che questa è una risposta inaccettabile per affrontare le cause profonde, come già stabilito dall'ONU e dall'OMS; invita gli Stati membri a vietare esplicitamente la medicalizzazione delle MGF, aumentando nel contempo la consapevolezza del personale medico in merito a tale problema;

12.

sottolinea che le MGF costituiscono una delle forme più prevedibili di violenza di genere e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una forte azione preventiva nei campi profughi; invita la Commissione a inserire la prevenzione delle MGF e di altre pratiche dannose nell'ambito delle procedure di integrazione e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e a fornire informazioni pertinenti attraverso l'Agenzia europea per l’asilo;

13.

chiede i più elevati standard di protezione per i richiedenti asilo per motivi relativi alle MGF nel quadro della riforma del Sistema europeo comune di asilo e della revisione delle direttive sull'asilo e attraverso il ruolo della nuova agenzia dell'UE per l’asilo;

14.

attende la creazione della rete globale che formerà collegamenti tra gli attori pertinenti di tutte le parti del mondo al fine di riunire idee e unire le forze; invita la Commissione a fornire sostegno a questa importante rete;

15.

invita la Commissione a rispondere alle richieste della società civile affinché i finanziamenti siano sufficientemente flessibili da consentire alle organizzazioni di base che svolgono il loro lavoro nella comunità di richiedere finanziamenti, da fare in modo che una serie di questioni relative ai diritti delle ragazze e delle donne possa essere affrontata insieme alle MGF con un approccio olistico e che si possano stabilire connessioni tra le organizzazioni che lavorano nell'UE e quelle che lavorano nei paesi che esercitano tali pratiche; accoglie con favore, a tale riguardo, il lavoro svolto dalla rete europea End FGM e dai suoi membri, anche attraverso il progetto Change Plus, nella formazione di rappresentanti delle comunità locali per promuovere non solo cambiamenti legislativi ma anche cambiamenti di comportamento nelle loro comunità;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri a conservare i dati sulla prevalenza delle MGF e sulle loro tipologie e a coinvolgere il mondo accademico nel processo di raccolta dei dati, ricerca e di formazione delle future generazioni di professionisti in materia di MGF; riconosce che la Rete europea sulle migrazioni può svolgere un ruolo; ritiene che un'agenda di ricerca congiunta sulle MGF consentirebbe alle università delle zone in cui vengono effettuate tali pratiche di collegarsi alle università dell'UE al fine di organizzare programmi di scambio, migliorare la raccolta di dati e migliorare le capacità dei futuri professionisti nei diversi settori;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri ad inserire informazioni di base sulle MGF e su altre pratiche dannose per le bambine nei programmi educativi di quelle discipline che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione delle MGF;

18.

sottolinea che, nonostante il contesto locale, le MGF dovrebbero essere viste nel contesto della violenza di genere e come una questione inerente alle pari opportunità e dovrebbero essere affrontate mediante un approccio globale al fine di evitare la diffamazione delle comunità in cui sono praticate;

19.

sottolinea che la garanzia che tutte le ragazze frequentino la scuola e lo sviluppo dei presupposti per l'emancipazione economica delle donne sono i primi passi verso l'elevazione della posizione delle donne nelle comunità in cui si praticano le MGF;

20.

richiama l'attenzione sul potenziale e sul potere di vari canali di comunicazione come l'arte, la letteratura, i media nuovi e locali per veicolare i messaggi alle persone; sottolinea l'importanza di coinvolgere i ragazzi e gli uomini nella creazione di nuove narrazioni sull'uguaglianza di genere e nella lotta contro le strutture di potere esistenti mediante reti, programmi tra pari, campagne di informazione e programmi di formazione;

21.

invita la Commissione ad assistere gli Stati membri e i paesi in cui si praticano le MGF nella creazione di reti e strategie integrate per la prevenzione delle MGF, compresa la formazione degli assistenti sociali, del personale medico, dei leader comunitari e religiosi e degli ufficiali di polizia e di giustizia; riconosce che nessuna religione sostiene queste pratiche;

22.

invita la Commissione a inserire la questione delle MGF e di altre pratiche dannose per le donne e le ragazze nei dialoghi sui diritti umani e nei rapporti diplomatici; invita il SEAE e gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi terzi per incoraggiarli ad adottare leggi nazionali che vietino le MGF e a sostenere le autorità di contrasto nell'assicurarne l'attuazione;

23.

prende atto con soddisfazione del fatto che le delegazioni e il SEAE ricevono ogni anno una formazione sulle MGF nell'ambito di formazioni relative ai diritti dei minori o alle questioni di genere e invita la Commissione a fare in modo che i suoi strumenti, come il pacchetto «Uniti per porre fine alle MGF», destinati a professionisti di vari settori, siano ampiamente conosciuti e messi a disposizione delle popolazioni cui sono destinati;

24.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea.

(1)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(2)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.

(3)  GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

(4)  GU C 93 del 24.3.2017, pag. 142.

(5)  GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0329.


Giovedì 8 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/31


P8_TA(2018)0034

Russia, il caso di Ojub Titiev e del Centro per i diritti umani Memorial

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla Russia, il caso di Ojub Titiev e del centro per i diritti umani Memorial (2018/2560(RSP))

(2018/C 463/05)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare le risoluzioni del 13 giugno 2013 sullo Stato di diritto in Russia (1), del 13 marzo 2014 sulla Russia: condanna dei manifestanti coinvolti nei fatti di Piazza Bolotnaja (2), e del 23 ottobre 2014 sulla chiusura della ONG «Memorial» (vincitrice del premio Sacharov 2009) in Russia (3), del 12 marzo 2015 sull'assassinio del leader di opposizione russo Borjs Nemcov e lo stato della democrazia in Russia (4), del 24 novembre 2016 sul caso di Ildar Dadin, prigioniero di coscienza in Russia (5) e del 6 aprile 2017 sulla Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri manifestanti (6),

vista la dichiarazione dei presidenti della commissione per gli affari esteri e della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento del 12 gennaio 2018 che chiede la liberazione immediata del difensore dei diritti umani Ojub Titiev,

visti l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e l'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono che nessuna persona deve essere soggetta a torture o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e di cui la Federazione russa è parte,

viste la dichiarazione dell'UE del 19 gennaio 2018 sulle violazioni dei diritti umani concernente il centro per i diritti umani Memorial in Russia e la dichiarazione del portavoce del SEAE dell'11 gennaio 2018 sulla detenzione del direttore del centro per i diritti umani Memorial nella Repubblica cecena, Ojub Titiev,

vista la visita del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa nella Repubblica cecena della Federazione russa nel novembre-dicembre 2017,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 9 dicembre 1998,

visti il vigente accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, e i negoziati sospesi per un nuovo accordo UE-Russia,

vista la settima relazione periodica sulla Federazione russa esaminata dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani nella sua 3136esima e 3137esima riunione, svoltesi rispettivamente il 16 e 17 marzo 2015,

visti gli orientamenti del Consiglio europeo, del 24 giugno 2013, per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI),

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la Federazione russa, in quanto membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa e firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, si è impegnata a rispettare i principi della democrazia, lo Stato di diritto nonché le libertà e i diritti umani fondamentali; che la Russia ha l'obbligo di indagare sui reati commessi dalle autorità cecene e dispone dei mezzi per farlo; che la Federazione russa ha ratificato 11 dei 18 trattati internazionali in materia di diritti umani;

B.

considerando che Ojub Titiev, direttore dell'ufficio ceceno presso l'organizzazione per la difesa dei diritti umani vincitrice del premio Sacharov 2009, il centro per i diritti umani Memorial (noto come Memorial), è stato arrestato il 9 gennaio 2018 dalla polizia cecena e accusato di possesso di stupefacenti; che tali accuse sono state refutate dal sig. Titiev e denunciate come false da parte di ONG e altri difensori dei diritti umani;

C.

considerando che il 25 gennaio 2018 la Corte suprema della Repubblica cecena ha confermato la decisione del tribunale distrettuale di Šalinskij di mantenere Ojub Titiev in custodia cautelare per due mesi;

D.

considerando che il diritto penale della Federazione russa è stato modificato ed è stato introdotto il nuovo articolo 212.1, in base al quale una persona può essere accusata di violazione della legge sulle assemblee pubbliche, nonostante questa modifica limiti la libertà di parola e di riunione;

E.

considerando che la autorità russe mostrano la tendenza a non rispettare il diritto alla libertà di assemblea ed hanno arrestato più di 1 000 manifestanti nella sola città di Mosca e molti altri in diverse altre città della Federazione russa, in seguito alle manifestazioni pacifiche svoltesi il 26 marzo 2017;

F.

considerando che il numero di prigionieri politici è aumentato in modo significativo negli ultimi anni, per un totale di 102 persone nel 2016, secondo il centro per i diritti umani Memorial;

G.

considerando che la legge sulle ONG del 2012 ha drasticamente limitato la capacità delle ONG di lavorare in modo indipendente e di operare in modo efficace; che, ai sensi di tale legge, Memorial è stato designato come «agente straniero» da parte del ministero russo della Giustizia;

H.

considerando che Jurij Dmitriev, storico del centro Memorial, faceva parte dell'équipe che ha trovato una fossa comune a Sandarmoch con oltre 9 000 persone, tra cui molti membri dell'intellighenzia sovietica; che, negli ultimi anni, Memorial è rimasta l'ultima organizzazione indipendente per la difesa dei diritti umani che continua ad operare nella Repubblica cecena; che è molto probabile che gli attacchi nei confronti dei difensori dei diritti umani nella Repubblica cecena, incluse le false accuse contro Ojub Titiev e gli attentati incendiari nelle repubbliche confinanti, sino stati orchestrati come rappresaglia contro Memorial per aver denunciato e chiesto giustizia per le violazioni dei diritti umani in Cecenia;

I.

considerando che il Parlamento ha attribuito il premio Sacharov 2009 per la libertà di pensiero al centro per la difesa dei diritti umani Memorial;

J.

considerando che, secondo l'indice di democrazia dell'Economist del 2017, la Russia si colloca al 135o posto su 167 paesi, retrocedendo in modo notevole rispetto al 2006, anno in cui il paese occupava la 102a posizione;

K.

considerando che le violazioni dei diritti umani nei confronti delle persone LGBTI in Cecenia destano forti preoccupazioni; che la Federazione russa è firmataria di numerosi trattati internazionali in materia di diritti umani e, quale membro del Consiglio d'Europa, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed è pertanto tenuta a garantire la sicurezza di tutte le persone potenzialmente a rischio; che in più occasioni l'Unione europea ha offerto assistenza e consulenza supplementari per aiutare la Russia a modernizzare e rispettare il proprio ordine costituzionale e giuridico, in linea con le norme del Consiglio d'Europa; che la Russia ha l'obbligo di indagare sui reati commessi dalle autorità cecene e dispone dei mezzi per farlo; che l'omosessualità è stata depenalizzata nella Federazione russa nel 1993;

1.

chiede il rilascio immediato del direttore del centro per i diritti umani Memorial della Repubblica di Cecenia, Ojub Titiev, il quale è stato sottoposto a fermo il 9 gennaio 2018 e quindi ufficialmente incriminato e rinviato in custodia cautelare sulla base di accuse infondate di acquisto e possesso illegali di stupefacenti; esorta le autorità russe a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e giuridici di Ojub Titiev, compresi l'accesso a un difensore e alle cure mediche, l'integrità fisica e la dignità nonché la protezione dalle vessazioni giudiziarie, dalla criminalizzazione e dall'arresto arbitrario;

2.

critica la dichiarazione delle autorità cecene in cui si accusa l'operato dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni impegnate in quest'ambito; osserva con preoccupazione che l'arresto è avvenuto subito dopo le osservazioni in pubblico di Magomed Daudov, presidente del parlamento ceceno, il quale sembra giustificare la violenza contro i difensori dei diritti umani;

3.

è del parere che l'arresto di Ojub Titiev sia espressione di una preoccupante tendenza a ricorrere ad arresti, attacchi, intimidazioni e delegittimazioni contro giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani che operano in Cecenia; evidenzia che, tra gli altri esempi di questa preoccupante tendenza, figurano l'arresto del presidente dell'Assemblea dei popoli del Caucaso, Ruslan Kutaev, e del giornalista Žalaudi Geriev, entrambi condannati rispettivamente nel 2014 e nel 2016 per motivi discutibili legati a stupefacenti;

4.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che nessun responsabile sia stato ancora consegnato alla giustizia per l'assassinio di Natal'ja Ėstemirova, predecessore di Ojub Titiev al Memorial e attivista per i diritti umani in Cecenia, la quale è stata rapita nel luglio 2009 nei pressi della sua abitazione a Groznyj e il suo cadavere, che riportava segni di arma da fuoco, è stato rinvenuto più tardi lo stesso giorno vicino al villaggio di Gazi-Yurt, nell'Inguscezia; esorta le autorità russe a svolgere vere indagini su tale crimine; ricorda, a questo proposito, che anche un altro avvocato e attivista dei diritti umani, Stanislav Markelov, conosciuto per il suo lavoro sugli abusi ceceni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in centro a Mosca nel 2009;

5.

esorta le autorità russe a porre immediatamente fine a questa preoccupante tendenza a ricorrere ad arresti, attacchi, intimidazioni e delegittimazioni contro giornalisti indipendenti e difensori dei diritti umani che operano in tale regione della Federazione russa, in violazione del loro diritto alla libertà di espressione; condanna gli attacchi contro i difensori dei diritti umani per mano delle autorità cecene e sollecita Mosca a porvi fine e a promuovere un clima di lavoro normale per i difensori dei diritti umani e le organizzazioni che operano in questo ambito in Cecenia e in altre parti della Federazione russa;

6.

esprime profonda preoccupazione per il peggioramento delle condizioni della società civile critica in Russia, in particolare quelle organizzazioni impegnate a favore dei diritti umani e delle libertà democratiche che muovono critiche nei confronti delle politiche dello Stato in tali settori; sottolinea che il Memorial, al quale nel 2009 è stato assegnato il premio Sacharov, continua a essere oggi una delle voci più autorevoli in materia di diritti umani in Russia ed è rimasta l'ultima organizzazione per la difesa dei diritti umani indipendente a operare nella Repubblica di Cecenia; esprime la propria solidarietà e un forte sostegno a favore del suo assiduo lavoro;

7.

chiede alle autorità russe di proteggere tutti i cittadini russi da abusi illegittimi; invita inoltre dette autorità a porre immediatamente fine alla repressione della libertà di espressione in Cecenia e a fornire reali garanzie di sicurezza alle vittime e ai testimoni di abusi, oltre a consegnare i relativi responsabili alla giustizia; sottolinea che la Russia e il suo governo sono responsabili in ultima istanza di indagare su tali atti, di consegnare gli autori degli abusi alla giustizia e di proteggere tutti i cittadini russi da abusi illegittimi;

8.

evidenzia che altri esempi di persecuzioni e vessazioni subite dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani nella regione del Caucaso settentrionale sono stati l'attacco incendiario del 17 gennaio 2018 ai danni degli uffici del Memorial nella vicina Repubblica di Inguscezia e l'attacco del 22 gennaio 2018, quando sconosciuti piromani hanno appiccato il fuoco a un'automobile appartenente all'ufficio locale del Memorial nel Dagestan; condanna detti attacchi ed esorta le autorità russe a indagare efficacemente su questi e su altri attentati contro le proprietà del Memorial e sulle minacce contro il suo personale, nonché a garantire che i responsabili siano consegnati alla giustizia;

9.

chiede con urgenza alle autorità russe di avviare indagini tempestive, indipendenti, obiettive e approfondite su tali deplorevoli sviluppi in Cecenia; invita le autorità cecene e quelle della Federazione russa a rispettare la legislazione nazionale e gli impegni internazionali, a difendere lo Stato di diritto e le norme universali in materia di diritti umani come pure a garantire la sicurezza e le libertà democratiche di tutte le persone potenzialmente a rischio;

10.

prende atto della richiesta presentata dal Memoria di indagare sul caso Titiev al di fuori della Cecenia;

11.

condanna gli attacchi contro i gruppi della società civile e le ONG in Cecenia, compresi gli attacchi e la campagna denigratoria ai danni del gruppo mobile congiunto di difensori dei diritti umani in Cecenia, che nel 2016 hanno portato al ritiro del gruppo dalla Cecenia per ragioni di sicurezza;

12.

esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni di detenzioni arbitrarie e torture di persone considerate lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) nella Repubblica di Cecenia; invita le autorità a porre fine a questa campagna di persecuzione, consentendo alle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani di condurre un'indagine credibile sui presunti crimini; condanna altresì l'uccisione di singole persone da parte di familiari nell'ambito dei cosiddetti «delitti d'onore» e deplora il sostegno e l'incoraggiamento espressi dalle autorità cecene nei confronti di tali reati;

13.

invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri ad aiutare quanti sono fuggiti dalla Cecenia e di portare allo scoperto questa campagna di violenze; accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri abbiano concesso l'asilo alle vittime e chiede a tutti gli Stati membri di portare avanti o accelerare le procedure per la richiesta di asilo di vittime, giornalisti e difensori dei diritti umani, in conformità del diritto europeo e nazionale;

14.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e il SEAE a garantire che tutti i casi di persone perseguite per motivi politici siano sollevati nel quadro delle consultazioni UE-Russia in materia di diritti umani, non appena saranno riprese, e che i rappresentanti della Russia in tali consultazioni siano formalmente chiamati a rispondere caso per caso, come pure a riferire al Parlamento sui loro scambi con le autorità russe;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nonché al Presidente, al governo e al Parlamento della Federazione russa e alle autorità cecene.

(1)  GU C 65 del 19.2.2016, pag. 150.

(2)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 250.

(3)  GU C 274 del 27.7.2016, pag. 21.

(4)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 126.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0446.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0125.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/35


P8_TA(2018)0035

Esecuzioni in Egitto

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto (2018/2561(RSP))

(2018/C 463/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, segnatamente quelle del 10 marzo 2016 sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni (1), del 17 dicembre 2015 sul caso di Ibrahim Halawa, che rischia la pena di morte (2) e del 15 gennaio 2015 sulla situazione in Egitto (3); viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sulle esecuzioni in Bahrein e Kuwait (4) e dell'8 ottobre 2015 sulla pena di morte (5), e la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte (6),

visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione e i difensori dei diritti umani,

viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'UE sull'Egitto dell'agosto 2013 e del febbraio 2014,

visti l'accordo di associazione UE-Egitto del 2001, entrato in vigore nel 2004 e rafforzato dal piano di azione del 2007, le priorità del partenariato UE-Egitto per il 2017-2020, adottate il 25 luglio 2017, e la dichiarazione congiunta emessa in seguito al Consiglio di associazione UE-Egitto,

vista la dichiarazione congiunta del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Federica Mogherini, e del segretario generale del Consiglio d'Europa, rilasciata il 10 ottobre 2017 in occasione della Giornata europea e mondiale contro la pena di morte,

vista la dichiarazione congiunta di esperti delle Nazioni Unite, tra cui Nils Melzer, e del relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, rilasciata il 26 gennaio 2018, che esorta le autorità egiziane a fermare le esecuzioni imminenti,

vista la Costituzione dell'Egitto, in particolare l'articolo 93 (sul carattere vincolante del diritto internazionale in materia di diritti umani),

viste le garanzie delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte,

visti i principi e gli orientamenti africani sul diritto a un giusto processo e all'assistenza legale, che vietano i processi militari nelle cause relative a civili in tutte le circostanze,

vista la dichiarazione finale adottata dal 6o Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi a Oslo dal 21 al 23 giugno 2016,

visto il nuovo quadro strategico e piano di azione dell'UE per i diritti umani, che mira a porre la tutela e la sorveglianza dei diritti umani al centro di tutte le politiche dell'UE,

visti l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli 6 e 13,

viste le sei risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite favorevoli all'adozione di una moratoria sulla pena di morte,

viste la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Carta araba dei diritti dell'uomo, che sono state ratificate dall'Egitto,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui l'Egitto è parte, e in particolare l'articolo 18 e il secondo protocollo facoltativo sulla pena di morte nonché l'articolo 14,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la pena di morte è la punizione inumana e degradante per antonomasia, che viola il diritto alla vita quale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che l'Unione europea mantiene una posizione ferma e di principio contro la pena di morte e a favore di una moratoria universale sulla pena capitale in vista di una sua abolizione globale, quale uno degli obiettivi fondamentali della politica dell'Unione in materia di diritti umani;

B.

considerando che dal gennaio 2014 le persone condannate a morte in Egitto sarebbero almeno 2 116; che nessuna condanna a morte è stata approvata durante i mandati degli ex presidenti Mohamed Morsi e Adli Mansour; che dal 1o gennaio 2014 sono state eseguite almeno 81 esecuzioni;

C.

considerando che, stando alle informazioni disponibili, nel 2017 i tribunali egiziani avrebbero pronunciato 186 condanne a morte e che 16 persone sono state giustiziate; che nelle ultime settimane e dalla fine di dicembre 2017, si è registrato un aumento allarmante; che tutte le esecuzioni recenti sono state eseguite senza averlo prima comunicato alle vittime o alle loro famiglie; che attualmente sarebbero 24 gli egiziani a rischio di esecuzione imminente, avendo esaurito tutte le istanze di appello;

D.

considerando che almeno 891 persone sono attualmente sotto processo o in attesa di essere processate in Egitto con accuse che potrebbero prevedere la pena capitale; che almeno 38 persone che al momento dei presunti reati avevano meno di 18 anni sono state processate insieme a coimputati adulti con accuse che prevedono la pena capitale; che i tribunali hanno raccomandato inizialmente la pena di morte per almeno 7 di queste persone; che l'imposizione e l'esecuzione della pena di morte per persone che erano di età inferiore ai 18 anni quando hanno commesso il crimine costituiscono una violazione del diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazione Unite sui diritti del fanciullo, e anche dell'articolo 11 del diritto minorile egiziano; che l'Egitto è parte di numerose convenzioni internazionali sui diritti politici e civili, sulla tortura, sui diritti dei minori e dei giovani e sulla giustizia;

E.

considerando che il codice militare prevede un numero maggiore di reati punibili con la pena di morte rispetto al codice civile e che la legislazione egiziana ha gradualmente ampliato la giurisdizione militare; che il numero di civili condannati a morte dalle corti militari in Egitto ha registrato un'impennata passando da 60 nel 2016 ad almeno 112 nel 2017; che negli ultimi mesi sono stati giustiziati almeno 23 egiziani, compresi 22 civili condannati da tribunali militari che sono lungi dal rispettare le norme di un giusto processo; che, in totale, almeno 15 000 civili, tra cui decine di bambini, sarebbero stati rinviati a giudizio dinanzi a pubblici ministeri militari tra ottobre 2014 e settembre 2017;

F.

considerando che un numero preoccupante di testimonianze e di confessioni utilizzate nei processi, tra cui anche quelli militari, sarebbe stato ottenuto in seguito alla presunta sparizione forzata, alla tortura o al maltrattamento degli accusati; che la lotta contro la tortura rappresenta per l'UE una priorità di lunga data nell'ambito dei diritti umani e un obiettivo comune per la Convezione delle Nazioni Unite contro la tortura, che è stata firmata dall'Egitto;

G.

considerando che tutte le esecuzioni recenti e imminenti sarebbero il risultato di processi che non hanno rispettato il diritto a un processo equo e giusto; che le garanzie delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte vietano rigorosamente l'applicazione della pena di morte in seguito a processi iniqui; che numerosi esperti dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno ripetutamente esortato l'Egitto a bloccare tutte le esecuzioni in sospeso in caso di accuse di processi iniqui;

H.

considerando che è importante adottare tutte le misure necessarie per garantire che i processi si svolgano in condizioni che offrano realmente tutte le garanzie sancite all'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui l'Egitto è parte; che in caso di pena capitale i processi devono rispettare le massime norme di equità e giusto processo;

I.

considerando che il 29 novembre 2017 la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha esortato il governo egiziano a sospendere immediatamente le condanne a morte in cinque diverse cause; che, nonostante ciò, gli imputati in una di tali cause, la causa Kafr el-Sheikh, sono stati giustiziati il 2 gennaio 2018;

J.

considerando che l'Egitto ha dovuto affrontare un insieme di ardue sfide dalla rivoluzione del 2011 e che la comunità internazionale sta sostenendo il paese per far fronte alle sfide economiche, politiche e di sicurezza;

K.

considerando che in Egitto sussistono gravi sfide di sicurezza, in particolare nel Sinai, dove alcuni gruppi terroristici hanno sferrato attacchi contro le forze di sicurezza; che nel territorio egiziano ci sono stati vari attentati terroristici devastanti, compreso il recente attentato alla moschea sufi in cui hanno perso la vita 311 civili e almeno 128 sono rimasti feriti; che il 9 aprile 2017 è stato compiuto un doppio attentato suicida alla chiesa di San Giorgio di Tanta e alla cattedrale ortodossa copta di San Marco, in cui sono rimaste uccise almeno 47 persone;

L.

considerando che in Egitto vige un costante stato di emergenza, in vigore dall’aprile 2017 e prorogato di tre mesi a partire dal 13 gennaio 2018, introdotto, secondo i media di stato, per contribuire a contrastare i «pericoli e il finanziamento del terrorismo» e che compromette le libertà fondamentali e conferisce al Presidente e a coloro che agiscono per suo conto il potere di condurre i civili dinanzi ai tribunali di emergenza di sicurezza dello Stato per la durata di un periodo di tre mesi;

M.

considerando che la situazione generale dei diritti umani in Egitto continua a peggiorare; che la repressione del terrorismo è stata utilizzata come giustificazione da parte delle autorità egiziane per condurre una vasta repressione;

N.

considerando che la legge antiterrorismo, adottata nel 2015, impone la pena di morte per chiunque sia giudicato colpevole di aver costituito un gruppo terroristico, o di guidarlo, nell’ambito di un’ampia definizione di terrorismo che comprende «violare l’ordine pubblico, mettere a repentaglio l’incolumità, gli interessi o la sicurezza della società, ostacolare le disposizioni della costituzione e della legge, o arrecare danno all’unità nazionale, alla pace sociale o alla sicurezza nazionale», e quindi mettere qualsiasi cittadino, compresi i difensori dei diritti umani, a rischio di essere etichettato come terrorista e essere condannato a morte;

O.

considerando che i difensori dei diritti umani egiziani che documentano e denunciano le condanne a morte, le torture e le sparizioni forzate sono stati oggetto di misure repressive mirate, come la chiusura del Centro El Nadeem nel 2017 e il tentativo, da parte delle autorità egiziane, di chiudere l'ufficio del Cairo della Commissione egiziana per i diritti e le libertà (ECRF); che l'Egitto ha aperto, lo scorso anno, un fronte legale contro le ONG con una legge che impone alle agenzie di sicurezza statale di approvarne i finanziamenti, esteri o nazionali, quindi praticamente vietandole; che il 5 aprile 2018 la più alta Corte d'appello d'Egitto deciderà sul cosiddetto caso di «finanziamento estero» che coinvolge ONG internazionali;

P.

considerando che le nuove priorità 2017-2020 del partenariato UE-Egitto, adottate nel luglio 2017, si ispirano a un impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, e costituiscono un quadro rinnovato di impegno politico e cooperazione rafforzata, anche in materia di sicurezza, riforma giudiziaria e lotta al terrorismo, nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che la sottocommissione per gli affari politici, i diritti umani e la democrazia dell'accordo di associazione tra l'Egitto e l'Unione europea ha tenuto la sua quinta sessione al Cairo, il 10 e 11 gennaio 2018, affrontando la cooperazione nei settori dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

Q.

considerando che l'UE è il primo partner economico dell'Egitto e la sua principale fonte di investimenti esteri; che l'assistenza bilaterale dell'UE all'Egitto nell'ambito dello strumento europeo di vicinato per il periodo 2017-2020 ammonta a circa 500 milioni di EUR; che il 21 agosto 2013 il Consiglio «Affari esteri» ha incaricato l'alto rappresentante di rivedere l'assistenza dell'UE all'Egitto; che il Consiglio ha deciso che la cooperazione dell'UE con l'Egitto sarebbe stata riadattata conformemente agli sviluppi sul territorio;

R.

considerando che le società con sede in diversi Stati membri dell'UE hanno continuato a esportare attrezzature di sorveglianza e militari verso l'Egitto;

1.

condanna fermamente il ricorso alla pena capitale e chiede la sospensione di ogni imminente esecuzione in Egitto; sostiene fermamente una moratoria immediata sulla pena di morte in Egitto come un passo verso l'abolizione; in questo senso, condanna tutte le esecuzioni ovunque si svolgano e sottolinea ancora una volta che l'abolizione della pena di morte contribuisce al miglioramento della dignità umana come stabilito nelle priorità della politica dell'UE in materia di diritti umani; invita le autorità egiziane a riesaminare tutte le condanne a morte in sospeso al fine di garantire che coloro che sono stati condannati in processi non regolari abbiano un nuovo giusto processo; ricorda che, nonostante le sfide in materia di sicurezza in Egitto, le esecuzioni non dovrebbero essere utilizzate come mezzo per combattere il terrorismo;

2.

invita il parlamento egiziano a rivedere il codice penale, il codice di procedura penale, la legislazione antiterrorismo e il codice militare dell'Egitto e invita il governo a rivedere i pertinenti decreti in modo da garantire che i civili accusati di reati punibili con la morte non siano per alcun motivo condotti dinanzi a tribunali straordinari o militari, poiché tali tribunali non soddisfano gli standard del processo equo approvati dall'Egitto nei suoi impegni in materia di diritti internazionali e garantiti nella sua Costituzione; invita le autorità egiziane a porre fine ai processi di civili nei tribunali militari;

3.

esorta le autorità egiziane a garantire la sicurezza fisica e psicologica di tutti gli imputati mentre sono detenuti; denuncia l'uso della tortura o dei maltrattamenti; invita le autorità egiziane a garantire che i detenuti ricevano tutte le cure mediche che sono loro necessarie; invita l'UE ad attuare pienamente i propri controlli sulle esportazioni rispetto all'Egitto, in particolare per quanto riguarda i beni che potrebbero essere utilizzati per la tortura o la pena capitale;

4.

incoraggia l'Egitto a firmare e a ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici volto all'abolizione della pena capitale e la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; incoraggia il governo egiziano a rivolgere un invito permanente ai relatori speciali delle Nazioni Unite a visitare il paese;

5.

manifesta profonda inquietudine per i processi collettivi da parte dei tribunali egiziani e per l'elevato numero di condanne capitali da essi inflitte; invita le autorità giudiziarie egiziane a sostenere e a rispettare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, cui l'Egitto aderisce, in particolare l'articolo 14 sul diritto a un processo equo e rapido, sulla base dei capi d'accusa chiari e garantendo il rispetto dei diritti degli imputati;

6.

invita il VP/AR a condannare il numero allarmante di recenti esecuzioni in Egitto e sollecita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a continuare a combattere il ricorso alla pena di morte; esorta il SEAE ad affrontare i recenti sviluppi in Egitto e ad utilizzare tutti i mezzi di persuasione a propria disposizione per bloccare le esecuzioni imminenti e incoraggiare le autorità egiziane a rispettare i loro impegni in materia di norme e leggi internazionali;

7.

esorta il VP/AR e gli Stati membri a garantire che i diritti umani non siano indeboliti dalle azioni di gestione della migrazione o di antiterrorismo nell'ambito delle priorità del partenariato UE-Egitto; sottolinea l'importanza che l'UE annette alla cooperazione con l'Egitto in quanto importante paese vicino e partner; esorta vivamente l'Egitto a rispettare l’impegno assunto nelle priorità del partenariato UE-Egitto, adottate il 27 luglio 2017, di promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, in linea con la sua Costituzione e le norme internazionali;

8.

condanna gli attacchi terroristici in Egitto; esprime il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime del terrorismo; manifesta la sua solidarietà al popolo egiziano e ribadisce il proprio impegno nella lotta contro la diffusione di ideologie radicali e gruppi terroristici;

9.

rammenta al governo egiziano che la prosperità a lungo termine dell'Egitto e del suo popolo va di pari passo con la tutela dei diritti umani universali e la creazione e il radicamento di istituzioni democratiche e trasparenti, anch'esse impegnate nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

10.

sostiene le aspirazioni della maggioranza del popolo egiziano che desidera istituire un paese libero, stabile, prospero, inclusivo e democratico che rispetti i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali;

11.

esprime profonda preoccupazione per le limitazioni in corso in materia di diritti democratici fondamentali, in particolare libertà di espressione, associazione e riunione, pluralismo politico e Stato di diritto in Egitto; chiede che si ponga fine a tutti gli atti di violenza, incitamento, istigazione all'odio, vessazione, intimidazione, sparizioni forzate o censura contro gli oppositori politici, i manifestanti, i giornalisti, i blogger, gli studenti, gli attivisti per i diritti delle donne, gli attori della società civile, le persone LGBTI, le ONG e le minoranze, compresi i nubiani, da parte delle autorità statali, delle forze e dei servizi di sicurezza e di altri gruppi in Egitto; condanna il ricorso sproporzionato alla violenza contro i manifestanti; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti coloro che sono detenuti per aver esercitato pacificamente i loro diritti alla libertà di espressione, riunione e associazione e chiede un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani;

12.

ricorda ancora una volta il proprio sdegno per la tortura e l’uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni, e denuncia, di nuovo, l’assenza di progressi nell’inchiesta su questo brutale omicidio sottolinea che continuerà a sollecitare le autorità europee ad impegnarsi con le loro controparti egiziane finché non verrà stabilita la verità su questo caso e i responsabili ne rispondano;

13.

esorta il Presidente Sisi e il suo governo a rispettare il loro impegno a favore di una vera riforma politica e del rispetto dei diritti umani; sottolinea che elezioni credibili e trasparenti sono essenziali per una democrazia, come garantito dalla costituzione del 2014 e nel rispetto degli impegni internazionali del paese;

14.

invita l'UE e i suoi Stati membri ad assumere una posizione chiara, forte e unitaria sull'Egitto nelle prossime sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e fintantoché il paese non riuscirà a mostrare miglioramenti significativi nella sua situazione in materia di diritti umani;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al governo e al parlamento dell'Egitto.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0084.

(2)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 130.

(3)  GU C 300 del 18.8.2016, pag. 34.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0044.

(5)  GU C 349 del 17.10.2017, pag. 41.

(6)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/40


P8_TA(2018)0036

Schiavitù infantile ad Haiti

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla schiavitù infantile ad Haiti (2018/2562(RSP))

(2018/C 463/07)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni su Haiti,

vista la dichiarazione congiunta di Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e del commissario per lo sviluppo, rilasciata il 12 giugno 2017 in occasione della giornata mondiale contro il lavoro minorile,

vista la relazione annuale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che evidenzia i progressi compiuti e le sfide esistenti ad Haiti nel 2017 nel campo dei diritti umani,

visto lo studio del 20 luglio 2017, condotto nell'ambito dell'azione ACP-UE per la migrazione, sulla tratta di esseri umani ad Haiti,

vista la relazione di attuazione presentata da Haiti ed esaminata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo il 15 gennaio 2016,

visto l'esame periodico universale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente Haiti, svoltosi dal 31 ottobre all'11 novembre 2016,

visto il protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato dalle Nazioni Unite,

vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,

visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione supplementare delle Nazioni Unite relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, del 7 settembre 1956, e in particolare l'articolo 1, lettera d),

viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile e n. 138 sull'età minima di ammissione al lavoro,

vista la 34a sessione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE tenutasi nel dicembre 2015 a Port-au-Prince, Haiti,

visto l'accordo di Cotonou,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che Haiti è uno dei paesi più poveri al mondo e che le principali fonti dell'indigenza estrema che lo affligge sono la grave corruzione, l'inadeguatezza delle infrastrutture, la carenza di assistenza sanitaria, i bassi livelli di istruzione e l'instabilità politica di lunga data;

B.

considerando che nel paese è sistematico l'impiego di bambini come lavoratori domestici, spesso chiamati «restavek», in creolo, e che ciò è dovuto in gran parte alle difficili condizioni economiche e agli atteggiamenti culturali nei confronti dei bambini;

C.

considerando che il fenomeno dei restavek è una forma di tratta interna e di schiavitù moderna che colpisce circa 400 000 minori ad Haiti, il 60 % dei quali sono bambine; che numerosi bambini haitiani non dispongono di un certificato di nascita e rischiano di divenire vittime di tratta e abusi; che, secondo l'UNICEF, la vulnerabilità dei minori alle violenze e agli abusi, tra cui le punizioni corporali e la violenza basata sul genere, è un grave problema; che una donna su quattro e un uomo su cinque sono vittime di abusi sessuali prima dei 18 anni di età; che l'85 % dei bambini di età compresa tra i 2 e i 14 anni è vittima di forme di educazione violente a casa, il 79 % subisce punizioni corporali e il 16 % punizioni corporali estreme; che, secondo le stime, 30 000 minori vivono in circa 750 orfanotrofi, in gran parte gestiti e finanziati da privati;

D.

considerando che generalmente i bambini restavek provengono da famiglie povere in zone rurali, le quali dispongono di fonti di reddito scarse o nulle e li vendono a un'altra famiglia in cambio di alimenti o denaro;

E.

considerando che il governo di Haiti ha compiuto alcuni sforzi per contrastare lo sfruttamento dei bambini restavek, ad esempio adottando una legge globale contro la tratta di esseri umani, misure volte a individuare e assistere i minori in situazione di servitù domestica, nonché azioni di sensibilizzazione; che lo Stato è tenuto a fornire sostegno ai genitori affinché possano adempiere alle proprie responsabilità;

F.

considerando che l'istruzione e la scolarizzazione di numerosi bambini haitiani sono insufficienti; che, secondo l'UNICEF, il 18 % dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni ad Haiti non frequenta la scuola primaria; che circa la metà di tutti i cittadini haitiani dai 15 anni in su è analfabeta, poiché l'85 % delle scuole è gestito da enti privati e ha costi proibitivi per le famiglie a basso reddito; che l'uragano Matthew ha avuto gravi ripercussioni sull'accesso all'istruzione, avendo danneggiato 1 633 scuole su 1 991 nelle zone più colpite;

G.

considerando che oltre 175 000 persone, tra cui decine di migliaia di bambini, sfollate in seguito al passaggio dell'uragano Matthew nell'ottobre 2016, vivono tuttora in condizioni di assoluta precarietà e mancanza di sicurezza; che nel terremoto del 2010 oltre 220 000 persone hanno perso la vita e circa 800 000 minori sono stati sfollati, molti dei quali sono stati ridotti in schiavitù;

H.

considerando che Haiti è un paese di origine, transito e destinazione per il lavoro forzato e la tratta dei minori; che il fenomeno dei restavek presenta anche una dimensione internazionale, dal momento che numerosi bambini haitiani vittime della tratta sono portati nella vicina Repubblica dominicana;

I.

considerando che il recente stallo elettorale e politico seguito alle elezioni presidenziali del 2016 ha gravemente pregiudicato la capacità del governo di Haiti di approvare atti legislativi chiave e un bilancio nazionale per affrontare le sfide sociali ed economiche urgenti;

J.

considerando che l'impunità ad Haiti è stata alimentata dalla mancanza di responsabilità dei funzionari pubblici e, in particolare, di indagini sistematiche sull'uso della forza e sui diffusi arresti illegali o arbitrari compiuti dalle forze di polizia; che Haiti si colloca al 159o posto su 176 paesi secondo l'indice di percezione della corruzione di Transparency International;

K.

considerando che Haiti occupa il 163o posto nell'Indice di sviluppo umano dell'UNDP e necessita costantemente di aiuti umanitari e allo sviluppo;

L.

considerando che nel settembre 2017 il parlamento di Haiti ha approvato il bilancio nazionale per l'esercizio 2018, che aumenta in misura sproporzionata le imposte da riscuotere presso una popolazione già impoverita, dando luogo a manifestazioni violente e disordini nella capitale, Port-au-Prince; che Patrick Salomon, ministro dell'Economia e delle Finanze, ha presentato un bilancio che attribuisce priorità, ad esempio, alla pulizia delle istituzioni governative rispetto ai programmi di sanità pubblica;

M.

considerando che l'UE ha stanziato 420 milioni di EUR per Haiti nel quadro dell'11o Fondo europeo di sviluppo, ponendo particolarmente l'accento sulla nutrizione infantile e sull'istruzione a sostegno dello sviluppo del minore;

N.

considerando che nel 2017 l'UE ha lanciato un invito a presentare proposte dal titolo francese «La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d'exploitation, discrimination, violence et abandon» («Promozione dei diritti dei minori e protezione dei minori vittime di sfruttamento, discriminazione, violenza e abbandono»), principalmente inteso a riportare i minori detenuti alle loro famiglie di origine o di assegnarli a famiglie affidatarie;

1.

deplora che ad Haiti un elevato numero di minori sia coercitivamente allontanato dalle proprie famiglie nell'ambito del cosiddetto fenomeno dei restavek e che essi siano costretti al lavoro forzato; chiede la cessazione di tale pratica;

2.

esprime profonda preoccupazione per le persistenti violazioni dei diritti umani perpetrate ad Haiti, ivi compresi la violenza di genere, le detenzioni illegali e la pratica di ridurre i minori in schiavitù come restavek; esorta il governo di Haiti ad attribuire priorità alle misure legislative, segnatamente la riforma del codice penale, volte a contrastare tali problematiche, ripristinando al contempo le istituzioni cardine nel paese che versano in una fase di stallo a causa del recente impasse politico, al fine di attuare le riforme urgenti;

3.

invita il governo haitiano ad adottare con urgenza misure atte ad affrontare le vulnerabilità che conducono alla servitù domestica dei minori, compresa la protezione dei minori vittime di negligenza, abusi, violenza e lavoro minorile;

4.

chiede all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere ulteriormente Haiti nell'attuazione delle misure a tutela dei minori, compresi i programmi e i partenariati volti a contrastare la violenza, gli abusi e lo sfruttamento dei minori; chiede al governo haitiano di stabilire in via prioritaria procedure dotate di risorse sufficienti per porre fine alla pratica dei restavek, compresa la formazione dei servizi sociali per aiutarli ad allontanare i minori vittime di tale fenomeno dalle famiglie che li maltrattano e fornire programmi di riabilitazione confacenti alle loro esigenze fisiche e psicologiche;

5.

invita il governo di Haiti a introdurre un sistema amministrativo che garantisca la registrazione all'anagrafe di tutti i neonati, nonché misure per registrare coloro che non lo erano stati alla nascita nel luogo in cui risiedono;

6.

incoraggia le autorità di Haiti e i donatori a incanalare le ingenti risorse attualmente destinate a orfanotrofi dispendiosi e di scarsa qualità verso servizi basati sulla comunità che rafforzino le capacità delle famiglie e delle comunità di prendersi adeguatamente cura dei propri figli;

7.

esorta il governo di Haiti e i rimanenti Stati membri dell'UE, laddove necessario, a ratificare senza riserve le seguenti convenzioni che sono cruciali nella lotta alla tratta e alla schiavitù dei minori:

il protocollo aggiuntivo al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e la partecipazione alle indagini e alle procedure interstatali;

la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

lo Statuto di Roma;

8.

chiede che l'assistenza allo sviluppo fornita dall'UE si concentri in particolare sul sostegno alle urgenti riforme del sistema giudiziario e alla formazione dei pubblici ministeri e dei giudici sulla gestione di casi di stupro e violenza sessuale, garantendo che le forze di polizia e la magistratura siano addestrate a trattare in maniera imparziale le donne e le ragazze che denunciano casi di violenza di genere;

9.

osserva che il parlamento di Haiti ha approvato il bilancio annuale nel settembre 2017; pone l'accento sui progressi compiuti di recente in relazione al diritto all'istruzione, segnatamente mediante il programma per l'istruzione universale, libera e obbligatoria, che richiede sia un sistema di controllo e di applicazione efficaci che un intenso impegno finanziario da parte del bilancio nazionale di Haiti e dell'assistenza allo sviluppo dell'UE; chiede che sia attribuita maggiore attenzione al benessere e alla riabilitazione dei restavek, compresi i minori più svantaggiati, con disabilità, con difficoltà di apprendimento e che abitano in zone rurali, nel quadro del prossimo FES e del programma indicativo nazionale di Haiti, anche attraverso una relazione congiunta sullo stato di avanzamento delle misure adottate e sulla loro efficacia nel contrastare il fenomeno dei restavek;

10.

si attende che l'UE e i suoi Stati membri, che si sono impegnati a fornire assistenza ad Haiti a seguito dell'uragano Matthew, onorino i propri impegni e aiutino il paese a superare le sue sfide di lungo termine;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio dei ministri ACP-UE, alle istituzioni del Cariforum, ai governi e ai parlamenti di Haiti e della Repubblica dominicana, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/44


P8_TA(2018)0039

Relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla relazione annuale sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti (2017/2071(INI))

(2018/C 463/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 e 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI),

visto il piano di attività 2017-2019 del gruppo BEI pubblicato sul sito Internet della BEI,

vista la relazione sull'attività della BEI per il 2016,

viste la relazione finanziaria per il 2016 e la relazione statistica per il 2016 della BEI,

vista la valutazione del funzionamento del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) del settembre 2016 effettuata dalla BEI,

vista l'accordo concluso il 2 maggio 2017 dal Parlamento europeo e dalla BEI per quanto riguarda le informazioni che dovranno essere scambiate a norma del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1),

visto il regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (2),

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016)0583),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2016)0582),

vista l'Iniziativa della BEI sulla resilienza economica,

vista la proposta di regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia dell'EFSD (3),

vista la prima riunione del consiglio strategico dell'EFSD svoltasi a Bruxelles il 28 settembre 2017,

visti il vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita svoltosi a Göteborg il 17 novembre 2017 e il pilastro europeo dei diritti sociali,

vista la strategia del gruppo BEI sulla parità di genere e l'emancipazione economica delle donne,

viste la relazione sull'attuazione della politica di trasparenza della BEI nel 2015 e la relazione del 2016 della BEI sul governo societario,

visto il manuale delle pratiche ambientali e sociali della BEI,

vista la revisione in corso del meccanismo della BEI per il trattamento delle denunce, — Principi, mandato e regolamento interno del 2010,

visti la polita della BEI nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione insufficiente, non trasparenti e non cooperative, del 15 dicembre 2010, e il relativo addendum dell'8 aprile 2014,

vista l'approvazione da parte della BEI della ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'UE del 4 ottobre 2016,

visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal Presidente Juncker il 13 settembre 2017 a Strasburgo in occasione della sessione plenaria del Parlamento,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0013/2018),

A.

considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI) è considerata il «braccio finanziario dell'UE» e l'istituzione chiave per sostenere gli investimenti pubblici e privati all'interno dell'UE, svolgendo nel contempo altresì un ruolo importante all'esterno dell'UE attraverso le sue attività di prestiti esterni;

B.

considerando che le attività finanziarie del gruppo BEI comprendono l'erogazione di prestiti attraverso risorse proprie e l'adempimento dei vari mandati conferiti ad esso con il sostegno del bilancio dell'UE e di soggetti terzi quali gli Stati membri dell'UE;

C.

considerando che è opportuno prestare costante attenzione allo sviluppo delle migliori pratiche correlate alla politica delle prestazioni, alla gestione, alla governance e alla trasparenza del gruppo BEI;

D.

considerando che la BEI ha conservato una solida capacità finanziaria nel 2016 conformemente alle previsioni per l'anno in questione, con un surplus annuo netto pari a 2,8 miliardi di EUR;

E.

considerando che la BEI dovrebbe continuare a intensificare i propri sforzi per ampliare in modo efficace le sue attività creditizie attraverso la fornitura di assistenza tecnica e sostegno in materia di consulenza, specialmente nelle regioni con bassi livelli di investimento, al fine di affrontare le discrepanze regionali, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi per i richiedenti;

F.

considerando che la BEI, in quanto istituzione responsabile per la gestione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe sostenere in via prioritaria in tutto il territorio dell'UE l'obiettivo di detenere un portafoglio di attività di qualità elevata geograficamente equilibrato con vantaggi economici a lungo termine che generino posti di lavoro di qualità;

G.

considerando che il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) dovrebbe svolgere un ruolo chiave nell'integrare gli interventi della BEI quale veicolo specializzato dell'UE per il capitale di rischio e le garanzie volto principalmente a sostenere le PMI e a condurre pertanto verso un'ulteriore integrazione e coesione economica, sociale e territoriale europea;

H.

considerando che le garanzie contro la frode, ivi compresi la frode fiscale e il riciclaggio di denaro, e contro i rischi del finanziamento del terrorismo sono contenute nelle disposizioni contrattuali del gruppo BEI incluse nei contratti sottoscritti dal gruppo BEI e dalle sue controparti; che il gruppo BEI dovrebbe esigere dalle sue controparti il rispetto di tutta la normativa applicabile; che disposizioni contrattuali aggiuntive riguardanti specifiche questioni di trasparenza e integrità dovrebbero essere imposte dal gruppo BEI sulla base dei risultati della dovuta diligenza;

I.

considerando che il trattato vincola il gruppo BEI a contribuire all'integrazione dell'UE, alla coesione economica e sociale e allo sviluppo regionale tramite strumenti di investimento ad hoc quali prestiti, azioni, garanzie, meccanismi di ripartizione del rischio e servizi di consulenza;

J.

considerando che il gruppo BEI dovrebbe mantenere un elevato merito di credito quale risorsa fondamentale del suo modello aziendale e un solido portafoglio di attività di alta qualità con validi progetti di investimento nel quadro del FEIS e di tutti gli strumenti finanziari in portafoglio;

Sfide globali e principali politiche

1.

sottolinea che la crisi economica ha indebolito notevolmente la crescita economica nell'UE e che una delle principali conseguenze negative è il calo degli investimenti nell'UE; evidenzia che il crollo degli investimenti pubblici e privati ha raggiunto livelli allarmanti nei paesi maggiormente colpiti dalla crisi, come dimostrato dai risultati di Eurostat; esprime preoccupazione per gli squilibri macroeconomici e per i tassi di disoccupazione, che restano significativi in alcuni Stati membri;

2.

auspica che la BEI continui a collaborare con la Commissione e con gli Stati membri per affrontare le carenze sistemiche che impediscono a determinate regioni o paesi di beneficiare appieno delle attività finanziarie della BEI;

3.

accoglie con favore la volontà del gruppo BEI di rafforzare la competitività dell'UE, fornire un sostegno reale per la crescita e la creazione di posti di lavoro, e contribuire a risolvere le sfide socioeconomiche all'interno e all'esterno dell'UE, perseguendo i suoi obiettivi di politica pubblica globale in relazione all'innovazione, al finanziamento di PMI e imprese a media capitalizzazione, alle infrastrutture, all'ambiente, alla coesione economica e sociale e al clima; ricorda che tali obiettivi prevedono inoltre la fornitura di beni pubblici; ribadisce che, per conseguire con successo gli obiettivi della strategia Europa 2020, tutte le attività del gruppo BEI non dovrebbero soltanto essere economicamente sostenibili, ma dovrebbero altresì contribuire a un'UE più intelligente, più verde e più inclusiva; invita la BEI, a tale proposito, a collaborare con i piccoli attori del mercato e le cooperative di comunità per intraprendere il raggruppamento di progetti in materia di energie rinnovabili su piccola scala affinché siano ammissibili ai finanziamenti della BEI; evidenzia che occorre coerenza tra gli strumenti necessari per raggiungere tali obiettivi;

4.

accoglie con favore, a tale riguardo, il filone di attività della Commissione inteso a coniugare varie fonti di finanziamento, tra cui il FEIS, gli strumenti finanziari a livello di UE gestiti a livello centrale, le risorse di programmi finanziati con i fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), le risorse degli Stati membri e degli istituti e banche nazionali di promozione, con i quali è stato possibile attivare progetti rischiosi e progetti con accesso limitato ai finanziamenti a beneficio delle PMI;

5.

accoglie con favore il fatto che la BEI ha espresso il suo impegno a sostenere l'adempimento dell'accordo di Parigi; ritiene che il riesame dei criteri di prestito nel settore energetico della BEI previsti per il 2018 sarà un'opportunità per la banca di fare il punto della situazione del sostegno che essa fornisce al settore dei combustibili fossili e di pubblicare i relativi dati esaurienti e connessi; esorta la banca, in tale contesto, a pubblicare i piani d'azione concreti derivanti dalla sua strategia sul clima per il 2015 e ad allineare il suo portafoglio con l'obiettivo dell'incremento della temperatura media globale di 1,5 gradi in linea con l'accordo COP 21, attraverso l'eliminazione rapida e completa dei progetti relativi ai combustibili fossili e l'individuazione dei progetti prioritari in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili; accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui finanziamenti per il clima (4) e sottolinea l'importanza di disporre di finanziamenti sufficienti per gli investimenti verdi e sostenibili, anche per il settore delle bioindustrie (5); invita la BEI a continuare a fornire sostegno finanziario alle fonti energetiche locali e sostenibili, al fine di superare l'elevata dipendenza dell'Europa da fonti energetiche esterne e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; invita la BEI a valutare la possibilità di adottare l'utilizzo dei marcatori climatici OCSE di Rio utilizzati per controllare e monitorare le spese per il clima dai fondi SIE, al fine di tenere meglio conto delle attività della BEI relative alla politica di coesione nella valutazione del ruolo svolto dai fondi SIE nella lotta ai cambiamenti climatici;

6.

evidenzia che la BEI ha ottenuto risultati estremamente eterogenei in materia di azione per il clima, nonostante abbia soddisfatto complessivamente il suo obiettivo del 25 % con un margine ridotto; esprime preoccupazione per il fatto che in 16 Stati membri dell'UE il sostegno della BEI all'azione per il clima non ha raggiunto nemmeno il 20 %, che nel 2016 gli investimenti a favore dell'azione per il clima hanno riguardato prevalentemente le economie più forti dell'UE e che il 70 % del sostegno del FEIS a favore delle energie rinnovabili si è concentrato in un solo paese, ovvero il Belgio, mentre l'80 % degli investimenti in materia di efficienza energetica a titolo del FEIS è stato assegnato alla Francia, alla Finlandia e alla Germania;

7.

accoglie con favore il fatto che la BEI ha affrontato la crisi ampliando considerevolmente le proprie attività, anche nei paesi più colpiti; invita la BEI a sostenere ulteriormente i paesi dell'UE al fine di contribuire alla loro ripresa economica;

8.

ricorda l'urgente necessità di chiarire l'impatto della Brexit sul bilancio attuale della BEI e sulle sue attività, affinché l'istituzione continui a essere in grado di svolgere il proprio ruolo; osserva che il Regno Unito ha fornito il 16,11 % del capitale della BEI, pari a 3,5 miliardi di EUR del capitale versato e a 35,7 miliardi di EUR del capitale richiamabile della banca; sottolinea l'importanza di precisare l'importo del contributo del Regno Unito al bilancio della BEI e la futura partecipazione economica del Regno Unito; invita gli Stati membri a provvedere affinché l'uscita del Regno Unito non comporti una perdita della capacità della BEI di sostenere l'economia dell'UE; sottolinea a tale proposito la necessità di garantire quanto prima possibile la certezza del diritto per quanto concerne i progetti in corso cofinanziati dalla BEI nel Regno Unito; ritiene che, sebbene il Regno Unito, in termini di investimenti, debba essere trattato come qualsiasi altro Stato membro prima del suo recesso formale dall'Unione, la BEI abbia validi motivi per subordinare gli investimenti a condizioni che garantiscano il rispetto dei criteri di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda le norme ambientali, per l'intera durata di tali investimenti;

9.

sottolinea l'importanza delle attività di finanziamento della BEI nel vicinato orientale e meridionale a sostegno dei paesi che stanno attuando difficili riforme economiche e democratiche nel loro percorso verso l'UE; ricorda che le principali attività di finanziamento dovrebbero anche mirare ad affrontare sia le necessità urgenti che le sfide a lungo termine quali la ricostruzione delle infrastrutture, la garanzia di alloggi adeguati e di infrastrutture di risposta alle emergenze nonché la lotta contro la disoccupazione giovanile; rileva la necessità che la BEI esegua operazioni esterne, in modo che le sue attività siano incentrate specificamente sui settori di elevata importanza per l'UE; sottolinea, a tale riguardo, l'estensione del mandato di finanziamento esterno della BEI per intensificare le attività nei paesi nel vicinato meridionale, nella regione mediterranea, in America latina e in Asia; sottolinea, inoltre, il grande potenziale delle operazioni della BEI nel migliorare la situazione economica delle regioni di fondamentale rilevanza geopolitica, in particolare in Ucraina, che si trova ad affrontare grandi difficoltà economiche a causa del conflitto armato in corso nella parte orientale dell'Ucraina;

10.

ritiene che la BEI, quale «banca dell'UE» e integrata nei trattati e nel relativo protocollo allegato che la disciplinano, debba essere all'altezza di tale status unico, che comporta diritti e responsabilità unici; osserva che la BEI svolge un ruolo chiave nell'attuazione di un numero sempre maggiore di strumenti finanziari che fanno leva sui fondi di bilancio dell'UE;

11.

osserva che secondo il piano operativo per il periodo 2017-2019 il valore dei prestiti sottoscritti dalla BEI dovrebbe aumentare ancora nel 2019 (a 76 miliardi di EUR, dopo un calo da 77 miliardi di EUR nel 2014 a 73 miliardi di EUR nel 2016); evidenzia che l'attuale contesto dovrebbe incoraggiare la banca ad adottare obiettivi più ambiziosi e ad aumentare i prestiti sottoscritti dalla BEI; ricorda che la BEI dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione della strategia Europa 2020 attraverso strumenti quali Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa;

12.

accoglie con favore l'impegno della BEI inteso a contrastare le cause profonde della migrazione e a intervenire nei paesi particolarmente colpiti dalla crisi migratoria, anche rafforzando e integrando l'azione umanitaria e fornendo sostegno alla crescita economica, allo sviluppo e agli investimenti necessari per quanto concerne le infrastrutture sostenibili e moderne in ambito urbano, sanitario, educativo e sociale, stimolando attività economiche finalizzate alla creazione di posti di lavoro e promuovendo la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e paesi terzi; auspica che il gruppo BEI intensifichi, a tal fine, i suoi sforzi nel coordinare la propria iniziativa sulla resilienza economica e il mandato di prestiti esterni rivisto con il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD); chiede un aumento degli aiuti finanziari destinati ai progetti suscettibili di contribuire a mitigare i costi economici associati alla crisi migratoria, i quali abbiano nel contempo un impatto positivo sui cittadini, sui rifugiati e sugli altri migranti negli Stati membri che ricevono il maggiore afflusso di rifugiati e migranti;

13.

valuta positivamente, a tale proposito, l'iniziativa della BEI sulla risposta e la resilienza nelle crisi, che mira ad aumentare di 6 miliardi di EUR l'importo degli aiuti concessi ai paesi del vicinato meridionale dell'Europa e ai Balcani; chiede che tale iniziativa generi autentiche addizionalità per quanto concerne le attività in corso della BEI nella regione;

14.

prende atto della proposta della BEI di istituire, in seno al gruppo, una filiale — mediante l'utilizzo del FEI come modello — preposta ai finanziamenti al di fuori dell'Europa; auspica di essere informato tempestivamente in merito a eventuali sviluppi al riguardo;

15.

accoglie con favore la strategia del gruppo BEI sulla parità di genere e l'emancipazione economica delle donne pubblicata nel 2017; ritiene che a tutte le operazioni finanziarie del gruppo BEI debba essere applicata una prospettiva di genere; auspica un piano d'azione sulla parità di genere, il quale definisca obiettivi ambiziosi e sia accompagnato da indicatori concreti, che dovrà essere attuato in tempi rapidi;

16.

accoglie con favore l'accordo raggiunto sulla proroga e l'adeguamento del FEIS e si aspetta che il fondo rivisto, insieme al polo europeo di consulenza sugli investimenti rafforzato, consenta di superare i problemi individuati nel regime attuale, ovvero in relazione all'addizionalità, alla sostenibilità, all'azione per il clima, all'equilibrio geografico e alle attività del polo di consulenza; sottolinea l'importanza di evitare gli squilibri geografici nell'attività di prestito della BEI, in modo tale da assicurare un'assegnazione geografica e settoriale più ampia senza compromettere l'elevata qualità dei progetti; invita la BEI a rafforzare ulteriormente la propria collaborazione con le banche nazionali di promozione al fine di migliorare il raggio d'azione e sviluppare maggiormente le attività di consulenza e l'assistenza tecnica per affrontare la questione dell'equilibrio geografico nel lungo termine; prende atto di un'ampia gamma di esperienze in termini di progetti del FEIS; sostiene e incoraggia l'ulteriore scambio di migliori prassi tra la BEI e gli Stati membri, al fine di garantire l'efficienza economica e un effetto leva adeguato del piano Juncker, che faranno la differenza nella vita dei cittadini dell'UE;

17.

osserva che nel settore sociale la BEI presta in media 1 miliardo di EUR all'anno per progetti di edilizia sociale (che hanno registrato un forte aumento negli ultimi anni e l'ulteriore diversificazione dei promotori e mutuatari), 1,5 miliardi di EUR per le infrastrutture sanitarie e 2,4 miliardi di EUR per i progetti relativi alle infrastrutture dell'istruzione; sottolinea che l'ulteriore sviluppo dei finanziamenti della BEI in questo settore rispecchierebbe gli attuali progressi verso il sostegno al pilastro dei diritti sociali dell'UE garantendo che, in linea con le aspettative, il gruppo BEI attribuisca priorità ai progetti che hanno il massimo impatto sulla creazione di posti di lavoro sostenibili a livello locale;

18.

accoglie con favore il fatto che, secondo la nota del dipartimento economico della BEI del 28 settembre 2017, gli investimenti cumulativi approvati dal gruppo BEI nel 2015 e 2016 aggiungeranno il 2,3 % al PIL dell'UE entro il 2020 e creeranno 2,25 milioni di posti di lavoro, cosa che dimostra il sostanziale impatto macroeconomico della BEI; incoraggia la BEI a estendere ulteriormente la sua capacità di analisi macroeconomica, ivi compresa la ricerca in merito all'impatto macroeconomico delle sue attività, nonché il suo lavoro analitico generale e i suoi studi settoriali, come pure il ventaglio di pubblicazioni e documenti empirici, in modo da diventare anche una «banca delle conoscenze»; invita la BEI a continuare a migliorare la valutazione dei progetti mediante il ricorso a indicatori di impatto più cospicui, precisi e sofisticati;

19.

riconosce l'importanza del ruolo anticiclico che la BEI ha svolto negli ultimi anni; ritiene che una delle principali priorità per la BEI, una volta che l'economia sarà tornata ai livelli di investimento precrisi, dovrebbe essere quella di contribuire a colmare il divario di investimenti in settori in cui i mercati non ci riescono, ad esempio, a causa della persistente concentrazione a breve termine e dell'impossibilità di attribuire correttamente un prezzo all'esternalità a lungo termine, al fine di stimolare gli investimenti sostenibili, il progresso tecnologico, l'innovazione e la crescita sostenibile; sottolinea la necessità di dare priorità ai progetti innovativi con un chiaro valore aggiunto per l'Unione europea e lo sviluppo regionale nonché a progetti come il recupero delle aree rurali e meno accessibili e di aree economicamente sottosviluppate;

20.

sottolinea che la BEI ha svolto e continua a svolgere un ruolo positivo nella riduzione del deficit di investimenti pubblici; evidenzia che investimenti, riforme strutturali responsabili e sostenibili e solide politiche di bilancio devono essere parte integrante di una strategia globale; chiede un coordinamento tra le attività della BEI negli Stati membri e le attività, le politiche e gli obiettivi definiti dai governi nei programmi nazionali di riforma nonché nelle raccomandazioni specifiche per paese, ove tale coordinamento sia possibile;

21.

sottolinea che a livello dell'UE vi sono importanti ragioni strutturali responsabili dell'aumento del divario in termini di investimenti fra gli Stati membri; invita la BEI a rafforzare la sua assistenza tecnica al fine di affrontare la scarsa capacità di generare progetti in taluni Stati membri; chiede alla BEI di fornire informazioni dettagliate in merito ai posti di lavoro diretti e indiretti generati da ciascun progetto finanziato;

22.

sottolinea che il trattato vincola la BEI a contribuire allo sviluppo costante ed equilibrato del mercato interno mediante la sua attività principale di prestito, sostenendo progetti di sviluppo destinati alle regioni meno sviluppate, nonché progetti di carattere transfrontaliero, in sinergia con i fondi SIE; sottolinea pertanto il potenziale dell'importante ruolo complementare svolto dalla BEI nell'attuazione della politica di coesione, che dovrebbe continuare a essere sempre basato sull'efficacia e in funzione dei risultati, anche mediante attività volte a potenziare le capacità di elaborazione di progetti, i servizi di consulenza e analisi e i prestiti per i cofinanziamenti nazionali dei fondi SIE; invita la Commissione e la BEI a coordinare meglio i loro sforzi al fine di promuovere ulteriormente lo scambio di migliori pratiche e diffondere le possibilità di investimento in tutte le regioni europee, comprese quelle non coperte dal Fondo di coesione, con lo scopo di conseguire in maniera più efficace gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale;

23.

sottolinea che la BEI, in quanto istituzione finanziaria pubblica che finanzia i progetti volti a dare attuazione alle politiche e alle priorità unionali, dovrebbe contribuire alla coesione sociale, economica e del territorio, anche nelle regioni meno sviluppate, conformemente a quanto sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea; rileva con preoccupazione, tuttavia, che dalla ripartizione geografica dei prestiti in base ai paesi in cui si svolgono i progetti si evince che cinque Stati membri, le più grandi economie dell'UE, hanno ricevuto il 54,11 % dei prestiti totali erogati nel 2016; esorta la BEI e la Commissione ad analizzare i motivi che hanno condotto a tale situazione e a riferire in merito al Parlamento entro la metà del 2018; pone l'accento sulla necessità di una più ampia distribuzione territoriale dei fondi, ivi comprese le dotazioni del FEIS, che dovrebbero sempre essere complementari ai fondi SIE, al fine di conseguire la riduzione delle disparità a livello regionale; sottolinea la necessità di potenziare il ruolo della BEI nel finanziare l'imprenditoria sociale e le start-up, l'incremento dello sviluppo delle infrastrutture sociali, l'energia rinnovabile, nonché l'efficienza energetica e i progetti dell'economia circolare; rammenta, in questo contesto, che la BEI è un investitore di rilievo anche in paesi non appartenenti all'UE;

24.

prende atto della valutazione intermedia dello strumento finanziario di Orizzonte 2020 gestito dal gruppo BEI (InnovFin) e delle 15 raccomandazioni ivi contenute; auspica che il gruppo BEI formuli una strategia dettagliata sul percorso che intende seguire per attuare tali raccomandazioni;

Conformità

25.

ribadisce la sua posizione, secondo la quale lo statuto della BEI, il regolamento relativo al FEIS, i quattro regolamenti relativi alla politica agricola comune (PAC) e i cinque fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), dovrebbero impedire che siano erogati finanziamenti dell'UE a beneficiari finali o intermediari finanziari nel cui caso è comprovato un coinvolgimento in attività di evasione fiscale o di frode fiscale;

26.

ricorda che la politica della BEI nei confronti delle giurisdizioni non conformi deve essere ambiziosa; osserva che basarsi sull'elenco comune dell'UE delle giurisdizioni di paesi terzi che non rispettano le norme di buona governance fiscale, che è stato approvato dal Consiglio dell'UE il 5 dicembre 2017 e che in caso di controversie prevarrà sugli elenchi di altre organizzazioni di spicco, è un passo positivo ma insufficiente, e chiede che la rendicontazione paese per paese diventi, senza eccezioni, un elemento centrale della strategia della BEI in materia di responsabilità sociale delle imprese; invita la BEI a rispettare le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale nonché a non ricorrere e a non partecipare a meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva o pratiche non conformi ai principi di buona governance fiscale stabiliti dagli atti giuridici dell'Unione, dalle conclusioni del Consiglio e dalle comunicazioni della Commissione o da qualsiasi suo avviso ufficiale; invita la BEI inoltre a non mantenere relazioni commerciali con entità ubicate in giurisdizioni che non collaborano con l’Unione relativamente all’applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni; invita la BEI, previa consultazione con la Commissione e le parti interessate, a rivedere e aggiornare la sua politica in materia di giurisdizioni non conformi, alla luce dell'adozione del suddetto elenco dell'Unione relativo alle giurisdizioni non cooperative; invita la Commissione, da parte sua, a presentare annualmente una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione di tale politica;

27.

osserva che in passato la Commissione ha bloccato alcuni progetti presentati dalle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) (6) a causa del fatto che essi comportavano disposizioni tributarie ingiustificatamente complesse per mezzo di regimi fiscali dannosi o inesistenti in paesi terzi; invita la Commissione e la BEI a includere nella sua relazione annuale informazioni sui progetti nei casi in cui i fondi siano stati trasferiti a giurisdizioni offshore; sottolinea la necessità che le istituzioni finanziarie internazionali eliminino il rischio che i fondi dell'UE contribuiscano, direttamente o indirettamente, all'evasione fiscale e alle frodi fiscali;

28.

osserva che sono state sollevate preoccupazioni in merito a progetti finanziati dalla BEI che coinvolgono strutture offshore e giurisdizioni non cooperative; invita la Commissione a pubblicare una relazione pubblica annuale sull'utilizzo dei fondi UE in relazione a strutture offshore e sui trasferimenti di denaro della BEI e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) verso tali strutture, che comprenda il numero e la natura dei progetti bloccati, l'illustrazione dei motivi che giustificano il blocco dei progetti e le azioni di follow-up intraprese per garantire che nessun fondo UE contribuisca direttamente o indirettamente all'elusione fiscale e alla frode fiscale;

29.

accoglie con favore il fatto che la BEI prenda in considerazione l'impatto fiscale nei paesi in cui vengono effettuati investimenti e in che modo gli investimenti contribuiscono allo sviluppo economico, alla creazione di occupazione e alla riduzione delle disuguaglianze;

30.

ritiene che, quale banca dell'Unione europea, la BEI debba intensificare i propri sforzi al fine di garantire che gli intermediari finanziari con cui collabora non utilizzino né avviino meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla legislazione dell'UE, ivi comprese le raccomandazioni e le comunicazioni della Commissione; sottolinea che la BEI dovrebbe anche assicurarsi che gli intermediari finanziari non siano coinvolti in attività di corruzione, riciclaggio, criminalità organizzata o terrorismo;

31.

sottolinea la necessità che la BEI disponga di informazioni esaustive e affidabili sulla titolarità effettiva dei destinatari finali dei suoi fondi, anche nei casi in cui il finanziamento si basi su fondi di private equity; sollecita pertanto la BEI a rafforzare la sua procedura di dovuta diligenza, quando opera con gli intermediari finanziari; ritiene che l'utilizzo di criteri per selezionare gli intermediari finanziari e il possesso di informazioni aggiornate sulla titolarità effettiva delle società, compresi i trust, le fondazioni e i paradisi fiscali, rappresentino le migliori pratiche da seguire costantemente; osserva che la BEI identifica i titolari effettivi di tali società nell'ambito della procedura di dovuta diligenza; invita il gruppo BEI a rafforzare ulteriormente le sue condizioni contrattuali integrando una clausola o un riferimento sul buon governo al fine di mitigare i rischi per l'integrità e la reputazione; insiste sulla necessità che la BEI si doti di un elenco pubblico rigoroso dei criteri per la selezione degli intermediari finanziari in modo da rafforzare l'impegno dell'UE nella lotta agli abusi fiscali e prevenire in modo più efficace i rischi di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata;

32.

accoglie con favore gli sforzi della BEI volti a esercitare il dovere di diligenza nei confronti delle controparti e delle operazioni del gruppo BEI, tra cui le attività di monitoraggio e i controlli in corso, in modo da garantire che la BEI non agevoli involontariamente la corruzione, la frode, la collusione, la coercizione, il riciclaggio di denaro, la frode fiscale, le pratiche fiscali dannose o al finanziamento del terrorismo, in particolare mediante la pubblicazione di relazioni periodiche di attività da parte dell'Ufficio del responsabile capo del controllo di conformità e la sua stretta cooperazione con l'Ispettorato generale della BEI; chiede che la BEI si allinei al nuovo sistema di allerta rapida ed esclusione previsto dalla Commissione europea;

33.

accoglie con favore la cooperazione e gli scambi del gruppo BEI con i vari servizi della Commissione sulle misure contenute nel pacchetto anti-elusione, al fine di chiarire l'ambito di applicazione e i principali elementi del pacchetto legislativo, il ruolo e la partecipazione del gruppo BEI, e il suo impegno nei confronti del dialogo con le organizzazioni della società civile su tali questioni, tanto a livello di consiglio di amministrazione del gruppo BEI e servizi della BEI, quanto a livello dell'Ufficio del responsabile capo del controllo di conformità; invita la BEI ad affrontare più efficacemente l'elusione fiscale nell'ambito dei controlli di dovuta diligenza;

Rendicontabilità

34.

ritiene che il rafforzamento del ruolo economico della BEI, l'aumento della sua capacità di investimento e l'utilizzo del bilancio dell'UE a garanzia delle sue operazioni debbano essere accompagnati da una maggiore trasparenza e da una accresciuta rendicontabilità, al fine di garantire un reale controllo pubblico delle sue attività, della selezione dei progetti e delle priorità di finanziamento;

35.

riconosce che la BEI presenta tre relazioni all'anno sulle sue attività al Parlamento europeo e che il presidente della BEI e il suo personale partecipano regolarmente ad audizioni, su richiesta del Parlamento europeo e delle sue commissioni; rammenta tuttavia la sua richiesta di un livello più elevato di responsabilità parlamentare e di trasparenza da parte della BEI; ribadisce, a tale riguardo, la sua richiesta affinché sia firmato un accordo interistituzionale tra la BEI e il Parlamento relativo allo scambio di informazioni, che preveda, tra le altre cose, la possibilità che i deputati presentino interrogazioni scritte al presidente della BEI;

36.

ricorda che la trasparenza nell'attuazione delle politiche dell'UE non solo serve a rafforzare la credibilità e la responsabilità societaria generali del gruppo BEI, con una panoramica chiara del tipo di intermediari finanziari e di beneficiari finali, ma contribuisce altresì a potenziare l'efficacia e la sostenibilità dei progetti finanziati e assicura un approccio di tolleranza zero nei confronti della frode e della corruzione nel suo portafoglio di prestiti;

37.

accoglie con favore il fatto che la politica di trasparenza del gruppo BEI si basi sulla presunzione di divulgazione e che tutti possano accedere ai documenti e alle informazioni del gruppo BEI; ricorda la sua raccomandazione per la pubblicazione sul sito web del gruppo BEI di documenti non riservati, come ad esempio accordi interistituzionali e memorandum, e sollecita il gruppo BEI a non limitarsi a ciò ma a cercare costantemente modi per migliorare gli standard;

38.

suggerisce che il gruppo BEI segua l'esempio della Società finanziaria internazionale (IFC) del gruppo della Banca mondiale e inizi a divulgare informazioni sui sottoprogetti ad alto rischio che finanzia attraverso banche commerciali (i principali intermediari/veicoli finanziari utilizzati dal gruppo BEI per finanziare le PMI);

39.

accoglie con favore il fatto che tutti i documenti di progetti detenuti dal gruppo BEI siano divulgati su richiesta; chiede al gruppo BEI di elaborare orientamenti quanto alle informazioni di base e non sensibili che possono essere divulgate in relazione alle richieste di divulgazione proattiva a livello di progetto;

40.

chiede che la politica di divulgazione del gruppo BEI garantisca un livello di trasparenza sempre più elevato per quanto riguarda i principi che disciplinano la sua politica dei prezzi e gli organi di governance; accoglie con favore, a tale riguardo, la divulgazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione del gruppo BEI del gennaio 2017, il registro pubblico dei documenti e la pubblicazione dei dati del progetto attraverso l'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (7); chiede la pubblicazione dei verbali delle riunioni del comitato direttivo;

41.

prende atto delle revisioni di cui è attualmente oggetto la politica del gruppo BEI sugli informatori; esorta il gruppo BEI a rafforzare l'indipendenza, la legittimità, l'accessibilità, la prevedibilità, l'equità e la trasparenza del suo meccanismo per il trattamento delle denunce, anche coinvolgendo gli amministratori e migliorando la protezione dei denuncianti; ritiene che tali misure vadano chiaramente a vantaggio della banca, delle parti interessate e delle istituzioni dell'UE;

42.

osserva che, dei 120 casi segnalati alla divisione di indagine sulle frodi dell'Ispettorato generale (IG/IN) nel 2016, il 53 % è stato riferito da personale del gruppo BEI; accoglie con favore il fatto che il meccanismo di segnalazione delle frodi sia ora disponibile sul sito Internet della BEI in 30 lingue (8); ritiene che la BEI dovrebbe seguire attentamente il lavoro in corso sulla tutela degli informatori a livello dell'UE e, di conseguenza, migliorare ulteriormente le possibilità di segnalazione;

43.

invita il gruppo BEI a porre costantemente l'accento sul controllo delle prestazioni mediante le valutazioni delle prestazioni e l'impatto comprovato; lo incoraggia a continuare ad affinare i suoi indicatori di monitoraggio, più in particolare i suoi indicatori riguardanti l'addizionalità, al fine di valutare quanto prima possibile l'impatto nella fase di generazione del progetto e fornire al consiglio di amministrazione informazioni sufficienti sull'impatto previsto, in particolare per quanto riguarda il contributo dei progetti alle politiche dell'UE, ad esempio i loro effetti sull'occupazione (durante la fase attuativa e operativa); sottolinea, inoltre, che le prestazioni dei finanziamenti del gruppo BEI non possono essere esaminate soltanto sulla base di una valutazione del loro impatto finanziario, e chiede pertanto che sia mantenuto il giusto equilibrio tra gli obiettivi operativi definiti in termini di volume di affari e gli obiettivi non finanziari relativi al personale del gruppo BEI; raccomanda, ad esempio, che le valutazioni delle prestazioni indichino a quali obiettivi specifici nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite è orientato il progetto, nonché la misura in cui esso ha contribuito al loro conseguimento; ritiene fondamentale che la popolazione residente nelle aree limitrofe ai progetti infrastrutturali finanziati sia coinvolta attivamente nella loro valutazione;

44.

accoglie con favore il fatto che la BEI stia continuando ad adoperarsi per il perfezionamento della sua metodologia di elaborazione delle relazioni d'impatto, ad esempio in modo da riflettere accuratamente gli investimenti mobilitati attraverso le varie strutture di prestiti erogati tramite intermediari e i nuovi prodotti; si compiace inoltre delle misure comuni adottate in collaborazione con altre banche multilaterali di sviluppo per armonizzare gli aspetti essenziali delle relazioni d'impatto, come nella relazione recentemente elaborata in materia di rendicontazione dei finanziamenti per il clima e nella relazione in corso di elaborazione sull'erogazione di prestiti in tutti i settori;

45.

accoglie con favore il fatto che la misurazione dei risultati (ReM+) stia gradualmente portando a un «cambiamento culturale» nel gruppo BEI; chiede l'armonizzazione e la generalizzazione di questo esercizio, integrando inoltre per quanto possibile gli indicatori di Addis Abeba e di Parigi; ritiene che l'ulteriore adeguamento di tali indicatori attraverso l'integrazione di pareri a livello locale possa ridurre la loro distanza senza comprometterne l'indipendenza;

46.

invita la BEI a prendere in considerazione il contesto locale, quando investe in paesi terzi; ricorda che gli investimenti in paesi terzi non possono basarsi solo su un approccio di massimizzazione del profitto, ma devono altresì mirare a generare una crescita economica sostenibile a lungo termine trainata dal settore privato e a ridurre la povertà attraverso la creazione di posti di lavoro e un migliore accesso alle risorse produttive;

47.

osserva che in molti paesi ove la BEI opera si registrano attacchi di vario genere ai diritti umani, in particolare alla libertà di espressione, di riunione e di associazione, con repressioni violente delle proteste e la criminalizzazione della libertà di parola, arresti arbitrari, la detenzione dei difensori dei diritti umani e restrizioni imposte alle organizzazioni della società civile; invita la BEI ad adottare un piano d'azione in materia di diritti umani con il fine di attuare gli obiettivi del quadro strategico e del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia nonché i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in modo tale da prevenire eventuali ripercussioni negative dei progetti della BEI sui diritti umani, garantire che tali progetti contribuiscano al rafforzamento e alla realizzazione dei diritti umani e fornire rimedi in caso di violazioni dei diritti umani;

48.

accoglie con favore la pubblicazione della metodologia quadro ReM ma ritiene che i risultati di tali valutazioni dovrebbero essere divulgati per ogni operazione, comprese le valutazioni di impatto ambientale e sociale a livello dei progetti o dei sottoprogetti; si compiace della revisione intermedia del mandato per i prestiti esterni, a seguito della quale la BEI trasmetterà al Parlamento, su richiesta, la documentazione ReM per i progetti che beneficiano della garanzia del bilancio dell'UE; invita tuttavia la BEI a pubblicare altresì la documentazione ReM per i singoli progetti al di fuori dell'UE e la documentazione relativa alla valutazione basata sui tre pilastri per i progetti interni all'UE, in modo da rafforzare la trasparenza della Banca;

49.

invita la BEI a pubblicare tutti i documenti pertinenti in merito ai prestiti al settore automobilistico per lo sviluppo della tecnologia diesel, in particolare la rispettiva relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le sue raccomandazioni sui prestiti della BEI a favore di Volkswagen, e più in generale a illustrare la misura in cui i prestiti sono stati concessi alle aziende automobilistiche che hanno manipolato le emissioni e a fornire una panoramica del numero di prestiti che sono stati conteggiati come azione per il clima; chiede, in tale contesto, chiarimenti in merito al sistema di bilanciamento dei poteri al fine di garantire un effettivo orientamento verso le tecnologie pulite per gli accordi di prestito più recenti con le case automobilistiche, ad esempio quelli a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo nei settori della connettività, dei motori ibridi benzina-elettricità efficienti, delle auto elettriche con maggiore autonomia e dei sistemi di assistenza alla guida avanzati;

50.

accoglie con favore l'adozione da parte del gruppo BEI di rigorose norme in materia di trasparenza e rendicontabilità per la sua attività di prestito alle PMI, e il fatto che le relazioni obbligatorie da parte degli intermediari finanziari su ciascuna PMI che ha beneficiato del sostegno del gruppo BEI terranno conto di tali risultati in sede di esame delle successive transazioni con il medesimo intermediario;

51.

sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (9), e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (10), l'EPPO esamina le operazioni della BEI negli Stati membri ogniqualvolta le autorità nazionali o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbiano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato in tale contesto;

52.

prende atto della limitatezza delle informazioni disponibili circa il contributo apportato dalle attività di prestito della BEI al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione; invita pertanto la BEI a introdurre nella sua relazione annuale, a seconda dei casi, capitoli speciali dedicati alla valutazione dell'impatto delle sue attività a sostegno dell'attuazione della politica di coesione, comprese le attività relative a Interreg, e a fornire informazioni dettagliate sull'impiego dei prestiti nei programmi e nei progetti della politica di coesione, facendo riferimento anche alla distribuzione geografica del sostegno, all'effettivo contributo agli obiettivi della politica di coesione, ivi inclusi i principi orizzontali e gli obiettivi della strategia Europa 2020, nonché alla capacità concreta di mobilitare gli investimenti privati; sottolinea, in tale contesto, che la BEI è tenuta a fornire al Parlamento europeo, alla Corte dei conti e ad altri organismi dati sufficienti, compresi quelli relativi ai costi e alla gestione dei suoi prodotti; valuta altresì il valore aggiunto dei dati aggregati a livello dell'UE relativamente agli investimenti combinati della politica di coesione e della BEI;

Attività finanziarie del gruppo BEI

53.

invita il gruppo BEI a collaborare attivamente con la Commissione in un processo di razionalizzazione del numero e dei tipi di strumenti finanziari nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) e ad anticipare il processo richiamando l'attenzione, quale primo passo, su eventuali duplicazioni o sovrapposizioni esistenti, basandosi sulla propria esperienza;

54.

ritiene che gli strumenti finanziari del gruppo BEI debbano essere di ausilio ai progetti scelti sulla base dei loro meriti, delle loro potenzialità di generare valore aggiunto per l'UE nel suo insieme e della loro effettiva addizionalità, specialmente negli ambiti in cui i mercati non riescono a finanziare e sostenere i progetti, trovando il giusto equilibrio tra un profilo di rischio potenzialmente più elevato e l'esigenza fondamentale di mantenere il suo elevato merito di credito;

55.

avverte, a tale proposito, che gli strumenti basati sul mercato rischiano di spostare l'attenzione del bilancio dell'UE dal bene comune pubblico dell'UE e incoraggia il gruppo BEI a rafforzare qualitativamente le rendicontazioni indirizzate alla Commissione e non in termini di quantità dei suoi finanziamenti nel contesto degli strumenti finanziari;

56.

osserva che, al fine di utilizzare appieno la capacità aggiuntiva di assunzione del rischio, il Gruppo BEI ha sviluppato vari nuovi prodotti che consentiranno una maggiore assunzione del rischio (per esempio debito subordinato, investimenti azionari, condivisione del rischio con le banche) e ha riesaminato la sua politica di rischio del credito e i relativi criteri di ammissibilità per consentire maggiore flessibilità;

57.

invita il Gruppo BEI a continuare a sviluppare la sua cultura del rischio al fine di migliorarne l'efficacia nonché la complementarità e le sinergie tra i suoi interventi e le varie politiche dell'UE, in particolare sostenendo le imprese innovative, i progetti infrastrutturali e le PMI che si assumono i rischi o operano in regioni economicamente svantaggiate o in regioni con scarsa stabilità, in linea con l'obiettivo ricorrente e duraturo di facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, ma senza compromettere i principi della sana gestione né mettere a rischio l'elevato merito di credito della BEI; ricorda che, per poter contribuire allo sviluppo economico dell'UE, nonché alla coesione economica, sociale e territoriale, gli strumenti di trasferimento di rischio non possono essere esenti da rischi; sottolinea che la BEI e i suoi azionisti devono esserne pienamente consapevoli; incoraggia la BEI a valutare la possibilità di offrire obbligazioni BEI per l'acquisto diretto;

58.

osserva che nel 2016 il sostegno del gruppo BEI destinato alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione ha raggiunto un importo record di 33,6 miliardi di EUR e ha contribuito alla creazione di 4,4 milioni di posti di lavoro; evidenzia l'importanza che il gruppo BEI fornisca un sostegno continuo alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione rafforzando il loro accesso ai finanziamenti; evidenzia che le PMI costituiscono la colonna portante dell'economia europea e dovrebbero rimanere il principale destinatario delle attività di prestito del gruppo BEI, con un ulteriore rafforzamento degli strumenti di finanziamento a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione;

59.

ricorda che oltre il 90 % delle PMI dell'UE è costituito da microimprese, che forniscono quasi il 30 % dei posti di lavoro nel settore privato; sottolinea che le microimprese sono più vulnerabili agli shock economici rispetto alle imprese più grandi e possono risentire della mancata fornitura di credito, in particolare se basate in una regione in cui il contesto economico e bancario è sfavorevole; invita la BEI a elaborare una strategia che risolva le difficoltà di accesso al finanziamento dei progetti incontrate dalle PMI in tali circostanze;

60.

riconosce che l'accesso ai finanziamenti costituisce ancora un grosso ostacolo alla crescita delle industrie culturali e creative (ICC); sottolinea l'urgente necessità di finanziare iniziative per rafforzare tali industrie; evidenzia il potenziale derivante dalla BEI e dal FEIS a sostegno del settore creativo, essenzialmente mediante il finanziamento delle PMI; invita la BEI a far fronte all'assenza di finanziamenti del FEIS a favore delle ICC, prendendo in esame eventuali interazioni con Europa creativa;

61.

invita la BEI ad affidarsi sempre più a intermediari finanziariamente solidi, come gli istituti e le banche nazionali di promozione, per le istruzioni applicabili a determinati tipi di progetti, in modo da non mettere in pericolo il suo elevato merito di credito;

62.

ritiene che numerose norme di governance del gruppo BEI siano concepite per salvaguardare il suo elevato merito di credito, ma che vi siano esigue informazioni sulla distanza che separa il gruppo BEI da un rating inferiore;

63.

sottolinea che l'adeguata verifica dei progetti di investimento finanziati dal gruppo BEI dovrebbe basarsi sia su fattori connessi al rendimento finanziario sia su fattori non connessi al rendimento finanziario bensì sul conseguimento di altri tipi di obiettivi, quali il contributo del progetto alla convergenza economica verso l'alto e alla coesione nell'UE, o sul conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 o degli OSS; ritiene che il gruppo BEI debba spiegare in modo appropriato tali criteri non finanziari agli investitori istituzionali e privati (ad esempio, i fondi pensione e le società di assicurazione), promuovendo in tal modo una maggiore attenzione sull'impatto socioeconomico e ambientale in tutto il settore finanziario;

64.

ritiene che nei casi in cui le condizioni di tensione del mercato finanziario impedirebbero la realizzazione di un progetto sostenibile o sia necessario facilitare la costituzione di piattaforme di investimento o il finanziamento di progetti in settori o ambiti in cui si verifica un grave fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale, il gruppo BEI debba attuare e documentare le modifiche, in particolare nell'ambito della remunerazione della garanzia dell'UE alla BEI, al fine di contribuire alla riduzione del costo del finanziamento dell'operazione sostenuto dal beneficiario dei finanziamenti del gruppo BEI attraverso gli strumenti finanziari, al fine di agevolare l'attuazione dei progetti; ritiene che sforzi analoghi andrebbero intrapresi laddove necessario per garantire che gli strumenti finanziari sostengano i progetti di piccole dimensioni, e che tale forma di impiego andrebbe valutata anche nei casi in cui il ricorso a intermediari locali o regionali permette di ridurre il costo del finanziamento dello strumento finanziario per i progetti di piccole dimensioni;

65.

accoglie con favore la strategia in materia di finanziamento azionario recentemente approvata che prevede una maggiore valutazione delle operazioni di finanziamento azionario per far fronte alla carenza dei finanziamenti azionari nelle aree prioritarie dell'innovazione e delle infrastrutture nell'UE, in particolare in due settori di mercato: il finanziamento indiretto con capitale di rischio (investimenti azionari in fondi infrastrutturali e programmi di co-investimento) e il finanziamento diretto di tipo azionario (prestiti quasi equity a società e prestiti quasi equity a imprese a media capitalizzazione) con una combinazione di strumenti diretti e indiretti (fondi azionari e prestiti partecipativi);

66.

accoglie con favore il sostegno del FEI già concesso alle piattaforme di crowdfunding nell'ambito delle attività esistenti, la volontà di continuare a sostenere in modo selettivo le piattaforme che rientrano nell'ambito di applicazione dei programmi esistenti, anche attraverso l'espansione di tali programmi, e il lavoro svolto in comune con la Commissione su un potenziale progetto pilota di crowdfunding costituito da debiti e azioni; suggerisce al FEI di trovare modalità per individuare e raggiungere gli intermediari finanziari del settore FinTech che necessitano di sostegno;

67.

invita la Commissione a valutare e a monitorare attentamente i costi connessi al numero di mandati conferiti alla BEI; ricorda che i costi amministrativi associati possono avere un impatto sul suo rendimento globale, considerato l'attuale livello di risorse finanziarie e umane;

68.

evidenzia che il ruolo della BEI nell'ambito della politica di coesione diventa sempre più prominente, visto soprattutto il maggiore utilizzo degli strumenti finanziari unitamente alle sovvenzioni; sottolinea, tuttavia, che il livello di accessibilità di tali strumenti per i destinatari finali è ancora decisamente basso e che gli Stati membri e le regioni adducono come cause di tale situazione la complessità delle procedure, stabilite sia dal regolamento finanziario che dal regolamento recante disposizioni comuni, anche per quanto riguarda costi e spese sproporzionati, e la concorrenza con strumenti nazionali o regionali più attraenti; accoglie con favore, in questo contesto, la creazione della piattaforma Fi-Compass quale sportello unico per i servizi di consulenza sugli strumenti finanziari previsti dalla politica di coesione; chiede tuttavia un'ulteriore assistenza tecnica e la semplificazione delle procedure esistenti, nonché maggiore attenzione allo sviluppo delle capacità per gli intermediari finanziari e sottolinea l'esigenza di mettere meglio in relazione i costi e le spese di gestione con le prestazioni del gestore dei fondi degli strumenti finanziari disposti dai fondi SIE; rammenta tuttavia che le sovvenzioni, in quanto forma efficace di sostegno in molteplici ambiti di intervento pubblico, devono essere mantenute come strumento principale della politica di coesione e che gli strumenti finanziari dovrebbero essere concentrati sui settori in cui presentano un valore aggiunto maggiore rispetto alle sovvenzioni, pur lasciando il loro impiego alla discrezione delle autorità di gestione; sottolinea la necessità di promuovere un quadro più solido per la cooperazione tra la BEI e il Parlamento europeo, al fine di consentire un migliore monitoraggio delle attività della BEI;

Attività di comunicazione e di consulenza del gruppo BEI

69.

esprime rammarico per il fatto che i potenziali beneficiari dei finanziamenti del gruppo BEI non sono in genere sufficientemente consapevoli dei prodotti messi a punto dal gruppo BEI; si chiede se la catena di approvvigionamento del gruppo BEI sia sufficientemente eterogenea e inclusiva;

70.

ritiene opportuno migliorare la comunicazione del Gruppo BEI, in collaborazione con i suoi partner nazionali competenti, al fine di sensibilizzare le PMI in merito alle loro possibilità di finanziamento e di informare meglio i cittadini sui progetti locali e concreti finanziati dall'UE;

71.

accoglie con favore, a tale proposito, i partenariati conclusi con istituzioni nazionali e internazionali al fine di garantire la complementarità con i servizi di consulenza della BEI;

72.

deplora la mancanza di dati relativi al ruolo della BEI in ciascuna fase del ciclo di attuazione della politica di coesione e la limitatezza delle informazioni relative alla misura in cui le attività di prestito della BEI contribuiscono alla politica di coesione; sottolinea la necessità di profondere maggiori sforzi, e invita ad agire in tal senso, per conseguire una maggiore trasparenza e una comunicazione più efficace allo scopo di garantire che le informazioni raggiungano i destinatari finali a livello regionale e locale e di accrescere la visibilità dei progetti;

73.

auspica che la Commissione, il gruppo BEI e le autorità nazionali, regionali e locali continuino a lavorare e rafforzino la cooperazione con gli istituti e le banche nazionali di promozione, in uno spirito di complementarità, al fine di creare maggiori sinergie tra i fondi SIE e gli strumenti di finanziamento e i prestiti della BEI, nonché di ridurre gli oneri amministrativi, semplificare le procedure, aumentare la capacità amministrativa, stimolare lo sviluppo territoriale e la coesione e rendere più comprensibili i fondi SIE e i finanziamenti della BEI, in quanto gli istituti e le banche nazionali di promozione dispongono di una solida conoscenza dei rispettivi territori e della capacità di attuare strumenti finanziari ad hoc a livello locale;

o

o o

74.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla BEI, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 128 del 19.5.2017, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34.

(3)  GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1.

(4)  http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/pdf

(5)  Ad esempio, progetti validi, giudicati positivamente che non ricevono finanziamenti dall'Impresa comune Bioindustrie.

(6)  La BEI, il FEI e il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili.

(7)  Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sulla Banca europea per gli investimenti (BEI) — Relazione annuale 2014 (Testi approvati, P8_TA(2016)0200).

(8)  http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations _activity_report_2016_en.pdf

(9)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

(10)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/56


P8_TA(2018)0040

Situazione attuale dei diritti umani in Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione attuale dei diritti umani in Turchia (2018/2527(RSP))

(2018/C 463/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quella del 27 ottobre 2016 sulla situazione dei giornalisti in Turchia (1),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla relazione 2016 della Commissione sulla Turchia (2),

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione, Federica Mogherini, e del commissario per la politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, del 2 febbraio 2018 sugli ultimi sviluppi in Turchia, del 14 luglio 2017, un anno dopo il tentativo di colpo di Stato in Turchia, e del 13 marzo 2017 sul parere della Commissione di Venezia sugli emendamenti alla Costituzione della Turchia e i recenti avvenimenti,

viste le dichiarazioni del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dell'8 giugno 2017 sulla notizia della detenzione del capo di Amnesty International in Turchia, Taner Kiliç, dell'8 luglio 2017 sulla detenzione di difensori dei diritti umani sull'isola di Büyükada in Turchia e del 26 ottobre 2017 sui casi di violazione dei diritti umani in atto in Turchia,

visto il dialogo politico ad alto livello UE-Turchia del 25 luglio 2017,

viste le osservazioni scritte che il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 2 novembre 2017 a proposito di un gruppo di dodici domande relative alla libertà di espressione e al diritto alla libertà e alla sicurezza dei parlamentari in Turchia e il 10 ottobre 2017 a proposito di un gruppo di dieci domande relative alla libertà di espressione e al diritto alla libertà dei giornalisti in Turchia,

vista la risoluzione 2156 (2017) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia,

visto il fatto che tra i valori fondanti dell'Unione figurano lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e che tali valori si applicano anche a tutti i paesi candidati all'adesione all'UE;

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), di cui la Turchia è parte,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento ha fermamente condannato il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016; che il 18 gennaio 2018 il parlamento turco ha prorogato lo stato di emergenza in Turchia per altri tre mesi; che lo stato di emergenza è attualmente utilizzato per mettere a tacere il dissenso e va ben oltre qualsiasi legittima misura volta a contrastare le minacce alla sicurezza nazionale; che, secondo il diritto internazionale, le misure di emergenza devono essere necessarie e proporzionate in termini di portata e durata;

B.

considerando che la Turchia è un partner importante dell'UE e, in qualità di paese candidato, è tenuta a rispettare gli standard di democrazia più elevati, compreso il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali e del diritto universale a un processo equo;

C.

considerando che 148 firmatari della petizione «Accademici per la pace» rischiano di essere rinviati a giudizio per propaganda terroristica e sono in attesa delle rispettive udienze, previste per maggio 2018;

D.

considerando che, secondo la Federazione europea dei giornalisti, in seguito al tentativo di colpo di Stato, 148 giornalisti rimangono in carcere; che prosegue la repressione del dissenso politico attraverso i social media; che 449 persone sono state arrestate per aver postato sui social media commenti critici nei confronti dell'intervento militare del governo turco nell'enclave siriana di Afrin; che, secondo Amnesty International, le autorità turche hanno sciolto centinaia di organizzazioni della società civile e chiuso gli uffici di più di 160 emittenti radiotelevisive, quotidiani, riviste, case editrici e società di distribuzione;

E.

considerando che a partire dal luglio 2016 le autorità turche hanno rimosso 107 000 persone dalle loro professioni; che la «commissione d'inchiesta sulle pratiche relative allo stato di emergenza», istituita su raccomandazione del Consiglio d'Europa, ha ricevuto 104 789 domande a partire dal 18 gennaio 2018 e ha finora emesso decisioni soltanto in 3 110 casi, non rendendole pubbliche;

F.

considerando che negli ultimi anni si è assistito all'ampliamento del controllo dell'esecutivo su magistratura e procura, alla diffusione di arresti, licenziamenti e trasferimenti arbitrari di giudici e pubblici ministeri nonché a continui attacchi contro gli avvocati;

G.

considerando che, secondo i dati forniti dall'Associazione per i diritti umani, nei primi 11 mesi del 2017 un totale di 2 278 persone ha subito torture e maltrattamenti;

H.

considerando che la situazione nel sud-est del paese rimane estremamente preoccupante; che circa 2 500 persone sarebbero state uccise nel quadro di operazioni di sicurezza e secondo le stime circa mezzo milione di persone sono sfollate dal luglio 2015; che 68 sindaci curdi sono tuttora detenuti;

I.

considerando che tra i giornalisti detenuti figurano, ad esempio, il giornalista turco-tedesco Deniz Yücel, l'accademico ed editorialista Mehmet Altan, il giornalista Şahin Alpay, come pure numerosi giornalisti e membri del personale del quotidiano Cumhuriyet, compreso Ahmet Şık;

J.

considerando che, in seguito alla revoca dell'immunità parlamentare di numerosi deputati, molti deputati dell'opposizione sono stati sottoposti a procedimenti giudiziari e detenzione; che dieci parlamentari sono ancora detenuti, compresi i copresidenti dell'HDP Figen Yüksekdağ e Selahattin Demirtaş, cui non è stato concesso di comparire in tribunale per motivi di sicurezza, e che il deputato del CHP Enis Berberoğlu e sei parlamentari, tra cui la vincitrice del premio Sacharov Leyla Zana, sono stati privati del loro mandato parlamentare in seguito a una votazione del Parlamento turco;

K.

considerando che, nel luglio 2017, le autorità turche hanno arrestato dieci attivisti per i diritti umani (i «dieci di Istanbul»), i quali sono stati in seguito liberati su cauzione; che il 1o febbraio 2018 il tribunale di Istanbul ha annullato la propria decisione di scarcerare Taner Kılıç, presidente di Amnesty International Turchia, trattenendolo in carcere per tutta la durata del processo;

L.

considerando che il 18 ottobre 2017 è stato arrestato uno dei principali leader della società civile della Turchia, Osman Kavala, da allora detenuto in carcere con l'accusa di aver tentato di rovesciare il governo sostenendo le proteste di Gezi Park nel dicembre 2013;

M.

considerando che il 19 novembre 2017 l'ufficio del governatore di Ankara ha deciso di imporre un divieto indefinito su qualunque evento organizzato dalle organizzazioni LGBTI;

N.

considerando che, nonostante il fatto che la costituzione turca preveda la libertà di credo e di culto, autorizzi la divulgazione di idee religiose a titolo privato e vieti la discriminazione per motivi religiosi, le minoranze religiose devono ancora far fronte ad attacchi verbali e fisici, stigmatizzazione e pressione sociale nelle scuole e nella vita pubblica, discriminazioni e difficoltà relative alla possibilità di istituire legittimamente un luogo di culto;

O.

considerando che, data la situazione in Turchia per quanto concerne la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la libertà di stampa, i fondi di preadesione destinati alla Turchia sono stati ridotti di 105 milioni di EUR rispetto alla proposta iniziale della Commissione per il bilancio 2018 dell'Unione europea, con un ulteriore importo di 70 milioni di EUR iscritto in riserva fintantoché il paese non avrà realizzato progressi misurabili e sufficienti nei summenzionati settori;

P.

considerando che nel novembre 2016 il Parlamento ha chiesto di congelare il processo di adesione della Turchia e nel luglio 2017 ha chiesto di sospenderlo qualora le riforme costituzionali fossero applicate senza modifiche;

1.

ribadisce la sua ferma condanna del tentativo di colpo di Stato del 16 luglio 2016 ed esprime la sua solidarietà ai cittadini turchi; riconosce il diritto e la responsabilità del governo turco di intervenire per assicurare i colpevoli alla giustizia, garantendo comunque il rispetto dello Stato di diritto e il diritto a un equo processo; sottolinea, tuttavia, che il colpo militare fallito è attualmente sfruttato come pretesto per soffocare ulteriormente l'opposizione legittima e pacifica e per impedire ai media e alla società civile, attraverso azioni e misure sproporzionate e illegali, di esercitare pacificamente la libertà di espressione;

2.

esprime profonda preoccupazione per il costante deterioramento dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto in Turchia nonché per la mancanza di indipendenza della magistratura; condanna il ricorso alla detenzione arbitraria e alle vessazioni giudiziarie e amministrative al fine di perseguitare decine di migliaia di persone; esorta le autorità turche a rilasciare immediatamente e senza condizioni tutti coloro che sono stati arrestati solo per aver svolto il loro lavoro legittimo ed esercitato la propria libertà di espressione e di associazione e che sono detenuti senza una prova inconfutabile di attività criminale; chiede la revoca dello stato di emergenza nel paese e l'abrogazione dei decreti di emergenza;

3.

invita le autorità turche a rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che comprende un netto rifiuto della pena capitale, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tra cui il principio della presunzione di innocenza;

4.

invita il governo turco a offrire a tutte le persone soggette a misure restrittive mezzi di ricorso adeguati ed efficaci e il sindacato giurisdizionale in linea con lo Stato di diritto; sottolinea che la presunzione di innocenza costituisce un principio fondamentale di ogni Stato costituzionale; invita la Turchia a rivedere con urgenza la «commissione d'inchiesta sulle pratiche relative allo stato di emergenza» in modo tale che diventi una commissione solida ed indipendente in grado di riservare un trattamento individuale a tutti i casi e di trattare efficacemente l'enorme mole di domande che riceve nonché di garantire che il sindacato giurisdizionale non subisca indebiti ritardi; esorta la commissione d'inchiesta a rendere pubbliche le sue decisioni; invita le autorità turche a consentire ai sindacati di esercitare la legittima attività sindacale;

5.

sottolinea che il terrorismo continua a rappresentare una minaccia diretta per i cittadini della Turchia; ribadisce tuttavia che la legislazione antiterrorismo della Turchia, definita in termini generali, non dovrebbe essere utilizzata per punire i cittadini e i media per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione; condanna, a tale riguardo, la detenzione e il processo di almeno 148 accademici di università pubbliche e private che hanno firmato la petizione «Accademici per la pace» e condanna altresì i più recenti arresti di giornalisti, attivisti, medici e cittadini comuni che avevano espresso la propria opposizione all'intervento militare turco ad Afrin; è seriamente preoccupato per le conseguenze umanitarie dell'intervento militare in tale regione della Siria a maggioranza curda e mette in guardia contro il proseguimento di azioni sproporzionate;

6.

è profondamente preoccupato per le notizie di gravi maltrattamenti e torture ai danni dei detenuti e invita le autorità turche a svolgere un'indagine approfondita su tali accuse; ribadisce il suo appello alla pubblicazione della relazione del comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura (CPT);

7.

condanna fermamente la decisione del parlamento turco di revocare incostituzionalmente l'immunità di un gran numero di deputati, preparando il terreno per il recente arresto di dieci deputati dell'opposizione, tra cui i copresidenti del Partito democratico popolare (HDP), Figen Yüksekdağ e Selahattin Demirtaş, e di revocare il mandato di sei deputati dell'opposizione, tra cui da ultimo quello della vincitrice del premio Sacharov Leyla Zana; condanna l'incarcerazione di 68 sindaci curdi; condanna l'arbitraria sostituzione dei rappresentanti eletti locali, che sta ulteriormente compromettendo la struttura democratica del paese;

8.

è seriamente preoccupato per la chiusura di oltre 160 organi d'informazione tramite un decreto del governo a titolo dello stato di emergenza; condanna le pressioni politiche esercitate sui giornalisti; manifesta seria preoccupazione per il controllo delle piattaforme dei social media e la chiusura di account di social media ad opera delle autorità turche; sollecita il rilascio immediato e incondizionato di tutti coloro che sono detenuti senza prove, compresi cittadini UE come il giornalista tedesco Deniz Yücel, che è in carcere da un anno, di cui nove mesi in isolamento totale, sebbene non siano ancora state formulate accuse formali nei suoi confronti; esorta la Turchia a ritirare le accuse contro la giornalista finno-turca Ayla Albayrak, che è stata condannata in contumacia da un tribunale turco; si compiace del fatto che alcuni giornalisti e membri del personale del quotidiano dell'opposizione Cumhuriyet siano stati rilasciati dopo mesi di reclusione e chiede inoltre l'immediata liberazione dei quattro giornalisti del Cumhuriyet ancora in carcere;

9.

è assai preoccupato per la massiccia repressione nei confronti delle organizzazioni della società civile della Turchia, in particolare l'arresto di uno dei principali leader nell'ambito delle ONG, Osman Kavala; esorta il governo turco a rilasciare immediatamente Kavala, dal momento che il suo è un arresto politicizzato e arbitrario;

10.

prende atto con preoccupazione dell'indebolimento dei principi e valori laici storici della Turchia; è seriamente preoccupato per la mancanza di rispetto della libertà di religione, compresa la crescente discriminazione nei confronti dei cristiani e di altre minoranze religiose; condanna l'esproprio di 50 luoghi di culto aramaici, tra chiese, monasteri e cimiteri, a Mardin; invita la Commissione ad affrontare con urgenza tali questioni con le autorità turche; esorta il governo a liberare il pastore Andrew Brunson e a consentirgli di tornare a casa;

11.

ricorda altresì il principio di non discriminazione nei confronti delle minoranze, compresi i rom, che hanno pari diritto a esprimere la propria cultura e ad accedere alla protezione sociale;

12.

condanna la dichiarazione dell'ufficio del governatore di Ankara del 19 novembre 2017 relativa alla decisione di imporre un divieto a tempo indeterminato su qualsiasi manifestazione organizzata dalle organizzazioni LGBTI, dopo tre divieti consecutivi del Pride di Istanbul; invita le autorità turche a revocare il divieto; si compiace del rilascio dell'esponente LGBTI Ali Erol e invita, a tal proposito, le autorità turche a rilasciare gli attivisti LGBTI detenuti in modo arbitrario e a salvaguardare la salute di Diren Coşkun che sta portando avanti uno sciopero della fame;

13.

ribadisce la sua profonda preoccupazione di fronte alla situazione nel sud-est della Turchia, in particolare nelle zone in cui è imposto il coprifuoco, si ricorre ad un uso eccessivo della forza e si applicano punizioni collettive; sollecita la Turchia a elaborare un piano per l'effettivo reinserimento del mezzo milione di sfollati interni; ribadisce la sua condanna del ritorno alla violenza da parte del PKK, che figura dal 2002 nell'elenco dei terroristi stilato dall'UE, e lo esorta a deporre le armi e a ricorrere a mezzi pacifici e democratici per dar voce alle sue aspettative; ricorda che al governo turco incombe la responsabilità di proteggere tutti i suoi cittadini; deplora la diffusa pratica dell'esproprio, anche di beni appartenenti ai comuni; è convinto che solo una soluzione politica equa della questione curda potrà portare una stabilità e una prosperità sostenibili sia nella regione che nella Turchia nel suo complesso e invita quindi entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati;

14.

esprime grave preoccupazione per il funzionamento del sistema giudiziario in Turchia dopo la decisione del tribunale penale di Istanbul di continuare a tenere in carcere due giornalisti, Mehmet Altan e Şahin Alpay, a seguito della richiesta di rilasciarli avanzata dalla Corte costituzionale a motivo del fatto che i loro diritti erano stati violati durante la detenzione; osserva che ciò rappresenta un ulteriore deterioramento dello Stato di diritto; deplora vivamente il recente nuovo arresto del presidente di Amnesty International Turchia, Taner Kılıç, che è generalmente considerato una farsa della giustizia, e chiede che le accuse nei suoi confronti e nei confronti dei suoi coimputati (i «Dieci di Istanbul») siano fatte decadere in quanto non sono ancora stati presentati concreti elementi di prova a loro carico;

15.

ribadisce la posizione espressa nel novembre 2017, quando ha chiesto che i fondi destinati alle autorità turche nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) fossero subordinati a miglioramenti nel campo dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, e, se del caso, fossero dirottati verso le organizzazioni della società civile; invita nuovamente la Commissione a tener conto degli sviluppi in Turchia in sede di revisione dei fondi IPA, ma anche a presentare proposte concrete sulle modalità per aumentare il sostegno alla società civile turca;

16.

sollecita l'alto rappresentante, il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a continuare a sollevare presso i loro interlocutori turchi la questione della situazione dei difensori dei diritti umani, degli attivisti politici, degli avvocati, dei giornalisti e degli esponenti del mondo accademico in stato di detenzione e a fornire sostegno politico e diplomatico, fra cui l'osservazione dei processi e il monitoraggio delle cause;

17.

chiede che la presente risoluzione sia tradotta in turco;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Turchia.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2016)0423.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0306.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/61


P8_TA(2018)0041

Situazione in Venezuela

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione in Venezuela (2018/2559(RSP))

(2018/C 463/10)

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui il Venezuela è parte,

vista la Costituzione del Venezuela,

viste le sue numerose risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle del 27 febbraio 2014 sulla situazione in Venezuela (1), del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione dell'opposizione democratica in Venezuela (2), del 12 marzo 2015 sulla situazione in Venezuela (3), dell'8 giugno 2016 sulla situazione in Venezuela (4), del 27 aprile 2017 sulla situazione in Venezuela (5) e del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'America latina (6),

vista la dichiarazione rilasciata il 12 luglio 2017 dai presidenti della commissione per gli affari esteri, della delegazione per le relazioni con il Mercosur e dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana sull'attuale situazione in Venezuela,

vista la Carta democratica interamericana adottata l'11 settembre 2001,

vista la dichiarazione rilasciata il 31 marzo 2017 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, sulla sentenza della Corte suprema del Venezuela in cui decide di avocare a sé i poteri legislativi dell'Assemblea nazionale,

vista la dichiarazione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHRC) del 2 febbraio 2018, nella quale si condanna la detenzione di Enrique Aristeguieta,

visti gli ammonimenti contenuti nelle relazioni dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) del 30 maggio 2016 e del 14 marzo 2017 sul Venezuela, come pure le richieste del Segretario generale dell'OAS di convocare d'urgenza il Consiglio permanente dell'organizzazione, a norma dell'articolo 20 della Carta democratica interamericana, per discutere della crisi politica in Venezuela,

vista la lettera in data 27 marzo 2017 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla grave crisi politica, economica e umanitaria in atto in Venezuela e sul suo inasprimento,

vista la dichiarazione dell'OAS, firmata da 14 dei suoi Stati membri il 13 marzo 2017, che ingiunge al Venezuela, tra le altre misure, di organizzare al più presto le elezioni, rilasciare i prigionieri politici e riconoscere la separazione dei poteri sancita dalla Costituzione,

vista la risoluzione del Consiglio permanente dell'OAS del 3 aprile 2017 sui recenti sviluppi in Venezuela,

vista la dichiarazione de «El Grupo de Lima» del 23 gennaio 2018 sulla decisione dell'Assemblea nazionale costituente di indire le elezioni presidenziali,

viste le conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2017 e del 22 gennaio 2018 sul Venezuela, che nello specifico impongono un embargo sulle armi e sanzioni,

vista la dichiarazione del VP/AR dell'UE sull'adesione di taluni paesi terzi in relazione alle misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, del 7 dicembre 2017,

vista la dichiarazione del VP/AR a nome dell'UE sugli ultimi sviluppi in Venezuela, del 26 gennaio 2018, nella quale si condanna la decisione delle autorità venezuelane di espellere l'ambasciatore spagnolo a Caracas,

vista la sua decisione di conferire il premio Sacharov 2017 all'opposizione democratica in Venezuela,

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Assemblea nazionale costituente illegittima, che non è riconosciuta né a livello internazionale né dall'Unione europea, ha chiesto l'indizione delle elezioni presidenziali entro fine aprile 2018; che, secondo la Costituzione del Venezuela, l'organo competente per indire le elezioni è il Consiglio elettorale nazionale; che l'articolo 298 della Costituzione del Venezuela, nel quale si afferma chiaramente che la legge che disciplina i processi elettorali non può essere in alcun modo modificata nel periodo compreso tra il giorno delle elezioni e i sei mesi immediatamente precedenti, di recente è stato ripetutamente violato;

B.

considerando che tale decisione non è stata adottata nell'ambito del dialogo nazionale avviato nel dicembre 2017 e non ha tenuto conto degli eventuali possibili risultati conseguiti durante la riunione tenutasi tra il governo venezuelano e l'opposizione a Santo Domingo; che la data delle elezioni e il processo che condurrà ad esse sono stati due dei principali temi trattati durante i colloqui di Santo Domingo; che tale convocazione delle elezioni è contraria ai principi democratici e di buona fede con riguardo al dialogo tra il governo e l'opposizione;

C.

considerando che il 25 gennaio 2018 la Corte suprema ha deciso di escludere la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dalle elezioni presidenziali; che il 4 febbraio 2018 il Consiglio elettorale nazionale ha escluso il partito Primero Justicia dal processo elettorale; che leader come Leopoldo López ed Henrique Capriles si sono visti imporre il divieto di candidarsi alle elezioni; che tali decisioni rappresentano una grave violazione del principio di equità delle elezioni in quanto impediscono ai candidati dell'opposizione di partecipare liberamente e in condizioni di parità alle elezioni;

D.

considerando che la MUD ha ricevuto il premio Sacharov 2017 del Parlamento europeo per la libertà di pensiero;

E.

considerando che tale convocazione incostituzionale di elezioni anticipate ha causato il ritiro del Messico e del Cile dal processo dei negoziati politici nazionali tra il governo venezuelano e una parte dell'opposizione;

F.

considerando che il 13 novembre 2017 il Consiglio dell'UE ha deciso di imporre al Venezuela un embargo sulle armi e altro materiale che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna;

G.

considerando che il 22 gennaio 2018 il Consiglio dell'UE ha deciso all'unanimità di imporre sanzioni nei confronti di sette cittadini venezuelani che ricoprono cariche ufficiali, applicando misure restrittive quali il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, in risposta al mancato rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della democrazia;

H.

considerando che, come ritorsione all'adozione delle sanzioni dell'UE, il Venezuela ha espulso e dichiarato persona non grata l'ambasciatore spagnolo a Caracas, accusando la Spagna di aver interferito nei suoi affari interni; che l'Unione ha fermamente condannato tale decisione, sottolineando al contempo la sua totale solidarietà verso la Spagna, dato che le decisioni dell'UE in materia di politica estera, compresa l'imposizione di sanzioni, sono adottate all'unanimità;

I.

considerando che la situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela continua a peggiorare; che il paese sta attraversando una crisi politica, sociale, economica e umanitaria senza precedenti, con la conseguente perdita di numerose vite; che lo svolgimento di elezioni libere e giuste, con tutte le adeguate garanzie, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato ai necessari preparativi, è fondamentale per compiere un primo passo verso la risoluzione dei molteplici problemi che affliggono il Venezuela; che quasi 2 milioni di venezuelani sono fuggiti dal paese; che i paesi di accoglienza sono sottoposti a una pressione crescente in termini di fornitura di assistenza e servizi ai nuovi arrivati;

J.

considerando che Oscar Pérez, agente di polizia ribellatosi, e altre sei persone sono stati uccisi sebbene si fossero già arresi;

K.

considerando che nella notte del 2 febbraio 2018 i servizi di intelligence hanno rapito Enrique Aristeguieta Gramcko dalla sua abitazione, senza fornire informazioni su dove si trovasse, per poi rilasciarlo il giorno seguente;

L.

considerando che un numero crescente di persone in Venezuela, compresi bambini, soffre di malnutrizione a causa del limitato accesso a servizi sanitari di qualità, medicinali e generi alimentari; che, deplorevolmente, il governo venezuelano continua a negare il problema e a rifiutarsi di ricevere aiuti umanitari internazionali nonché di facilitarne la distribuzione; che, a fronte della grave penuria che interessa il paese, i cittadini venezuelani hanno tentato di acquistare generi alimentari e beni di prima necessità dalle isole caraibiche;

1.

deplora la decisione unilaterale dell'Assemblea nazionale costituente illegittima, che non è riconosciuta né a livello internazionale né dall'UE, di indire elezioni presidenziali anticipate entro la fine di aprile 2018; deplora profondamente la recente decisione della Corte suprema del Venezuela di vietare ai rappresentanti della MUD di candidarsi alle prossime elezioni; sottolinea che molti potenziali candidati non potranno presentarsi alle elezioni poiché sono in esilio, sono oggetto di interdizioni amministrative o si trovano in prigione o agli arresti domiciliari; insiste sulla necessità di non imporre alcun ostacolo o condizione alla partecipazione dei partiti politici e invita le autorità venezuelane a ripristinare appieno il loro diritto di eleggibilità;

2.

pone l'accento sul fatto che, per essere riconosciute dall'UE e dalle sue istituzioni, incluso il Parlamento europeo, le elezioni dovranno essere basate su un calendario elettorale accettabile, essere concordate nell'ambito del dialogo nazionale tra tutti gli attori e i partiti politici pertinenti, rispettare condizioni di partecipazione eque, giuste e trasparenti, tra cui la revoca dei divieti relativi agli oppositori politici, senza prigionieri politici, e assicurare una composizione equilibrata e imparziale del Consiglio elettorale nazionale nonché l'esistenza di garanzie sufficienti, compreso il monitoraggio da parte di osservatori internazionali indipendenti; ribadisce la sua disponibilità a inviare una missione di osservazione elettorale laddove sussistano tutte le condizioni necessarie;

3.

condanna con forza la decisione delle autorità venezuelane di espellere l'ambasciatore spagnolo a Caracas, dichiarato persona non grata, e insiste affinché il governo del Venezuela ripristini immediatamente le sue normali relazioni diplomatiche con la Spagna; rammenta che tutte le decisioni dell'UE in materia di politica estera, compresa l'imposizione di sanzioni, sono adottate all'unanimità; chiede, a tale riguardo, piena solidarietà nei confronti della Spagna;

4.

reputa che l'embargo sulle armi imposto dal Consiglio dell'UE e le sanzioni comminate nei confronti di sette funzionari venezuelani costituiscano misure adeguate in risposta alle gravi violazioni dei diritti umani e della democrazia, ma chiede che tali azioni siano estese ai principali responsabili dell'aggravarsi della crisi politica, sociale, economica e umanitaria, segnatamente il presidente, il vicepresidente, il ministro della Difesa, i membri dei ranghi militari più elevati e le loro cerchie più strette, inclusi i familiari; suggerisce che, se la situazione dei diritti umani dovesse continuare ad aggravarsi, potrebbero essere esaminate e adottate azioni diplomatiche ed economiche aggiuntive, in particolare per quanto concerne la società petrolifera statale Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);

5.

condanna con la massima fermezza le continue violazioni dell'ordine democratico in Venezuela; ribadisce il suo pieno sostegno all'Assemblea nazionale quale unico parlamento legalmente costituito e riconosciuto in Venezuela e chiede al governo del paese di ripristinare pienamente la sua autorità costituzionale; respinge qualsiasi decisione adottata dall'Assemblea nazionale costituente in quanto costituisce una violazione di tutte le norme e i principi democratici; esprime il proprio sostegno a una soluzione politica che coinvolga tutti i pertinenti attori e partiti politici; ricorda che la separazione dei poteri e la non interferenza tra i rami del governo sono principi essenziali dei paesi democratici in cui vige lo Stato di diritto;

6.

invita il procuratore della Corte penale internazionale, in virtù delle disposizioni dello Statuto di Roma, a indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal regime venezuelano e chiede all'UE di svolgere un ruolo attivo al riguardo;

7.

ribadisce il suo appello a rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutti i prigionieri politici, a rispettare gli organi democraticamente eletti e a difendere i diritti umani;

8.

esprime solidarietà e pieno sostegno al popolo del Venezuela che sta subendo gli effetti di una grave crisi umanitaria; chiede l'immediato raggiungimento di un accordo su un piano di accesso umanitario d'emergenza per il paese, e invita le autorità venezuelane ad autorizzare con urgenza il libero ingresso di aiuti umanitari nel paese e a concedere l'accesso alle organizzazioni internazionali che intendono prestare assistenza alla popolazione; chiede che sia attuata rapidamente una risposta a breve termine per lottare contro la malnutrizione tra i gruppi più vulnerabili, come i bambini; chiede all'UE di aiutare i paesi limitrofi, in particolare la Colombia, a far fronte alla situazione dei rifugiati venezuelani; invita il governo del Venezuela a garantire l'erogazione delle pensioni dei cittadini venezuelani residenti all'estero e aventi diritto a tale prestazione previdenziale;

9.

ribadisce la sua richiesta di inviare una propria delegazione in Venezuela e avviare quanto prima un dialogo con tutte le parti coinvolte nel conflitto;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1)  GU C 285 del 29.8.2017, pag. 145.

(2)  GU C 294 del 12.8.2016, pag. 21.

(3)  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 190.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0269.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0200.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0345.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/65


P8_TA(2018)0042

Situazione dell'UNRWA

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla situazione dell'UNRWA (2018/2553(RSP))

(2018/C 463/11)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente,

vista la dichiarazione congiunta dell'Unione europea e dell'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA), del 7 giugno 2017, relativa al sostegno europeo all'UNRWA (2017-2020),

viste le risoluzioni 194, dell'11 dicembre 1948, e 302, dell'8 dicembre 1949, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché le altre risoluzioni pertinenti dell'ONU,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, del 30 marzo 2017, dal titolo «Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East» (Operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UNRWA è un'agenzia delle Nazioni Unite istituita dall'Assemblea generale nel 1949 e incaricata di fornire assistenza e protezione a circa 5 milioni di profughi palestinesi registrati; che i servizi offerti dall'UNRWA comprendono l'istruzione, l'assistenza sanitaria, il soccorso e l'assistenza sociale, le infrastrutture e il miglioramento dei campi profughi, la protezione e il microcredito; che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato dell'UNRWA diverse volte, da ultimo sino al 30 giugno 2020, con il voto favorevole di 167 Stati membri delle Nazioni Unite;

B.

considerando che l'UE e i suoi Stati membri insieme sono il maggiore donatore dell'UNRWA, con un contributo di 441 milioni di EUR nel 2017; che gli Stati Uniti, il principale paese donatore a titolo individuale, hanno annunciato l'intenzione di contribuire con 60 milioni di dollari USA (USD) ma anche di trattenere 65 milioni di USD da un versamento previsto di 125 milioni di USD a favore dell'UNRWA; che tale decisione, secondo il Dipartimento di Stato, è intesa a incoraggiare altri paesi ad aumentare gli aiuti, nonché a promuovere un processo di riforma in seno all'Agenzia;

C.

considerando che da molti anni l'UNRWA deve far fronte a gravi carenze strutturali sul piano finanziario e che nel 2018 avrebbe incontrato continue difficoltà indipendentemente dalla decisione del governo statunitense;

D.

considerando che, nella sua relazione del 30 marzo 2017, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha formulato diverse raccomandazioni volte a garantire finanziamenti adeguati, prevedibili e sostenibili per l'UNRWA;

1.

rimane fermamente determinato a sostenere l'UNRWA nella prestazione di servizi essenziali per il benessere, la protezione e lo sviluppo umano dei profughi palestinesi nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Giordania, in Libano e in Siria; si congratula con l'UNRWA per gli straordinari sforzi profusi, intesi anche a proteggere e sostenere oltre 400 000 profughi palestinesi, e molti altri, nella martoriata Siria; ricorda che l'UNRWA è stata istituita in uno spirito di solidarietà nei confronti dei profughi palestinesi al fine di alleviare le loro sofferenze;

2.

esprime preoccupazione per la crisi di finanziamento dell'UNRWA; esorta tutti i donatori a onorare le promesse fatte all'Agenzia;

3.

osserva che eventuali tagli o ritardi inaspettati nei finanziamenti previsti dai donatori a favore dell'UNRWA potrebbero avere conseguenze negative sull'accesso all'assistenza alimentare d'emergenza per 1,7 milioni di rifugiati palestinesi e all'assistenza sanitaria di base per 3 milioni di persone, sull'accesso all'istruzione per più di 500 000 bambini palestinesi, di cui quasi 50 000 in Siria, in 702 scuole dell'UNRWA, nonché sulla stabilità della regione;

4.

rileva che l'UE si impegna a continuare ad aiutare l'UNRWA a procurarsi le risorse finanziarie necessarie per poter adempiere al mandato conferitole dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, operare in modo sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi e garantire la qualità e il livello dei servizi prestati ai profughi palestinesi;

5.

accoglie con favore le decisioni adottate dall'UE e da diversi Stati membri di accelerare i finanziamenti destinati all'UNRWA ed esorta altri donatori a seguire tale esempio; esorta gli Stati Uniti a riconsiderare la propria decisione e a onorare il pagamento della totalità del contributo previsto per l'Agenzia; valuta positivamente i contributi versati all'UNRWA dagli Stati membri della Lega araba ma invita questi ultimi ad accrescere il loro impegno per colmare il deficit di finanziamento;

6.

incoraggia l'Unione europea e i suoi Stati membri a mobilitare ulteriori finanziamenti per l'UNRWA, al fine di soddisfarne il fabbisogno finanziario nel breve termine; sottolinea, tuttavia, che sarà possibile pervenire a una soluzione di lungo termine alle ricorrenti difficoltà finanziarie dell'Agenzia soltanto disponendo di un regime di finanziamento sostenibile in un quadro multilaterale globale; esorta l'Unione europea a svolgere un ruolo guida in seno alla comunità internazionale per creare tale meccanismo; sottolinea l'importanza delle raccomandazioni formulate in questo senso dal Segretario generale delle Nazioni Unite nella sua relazione del 30 marzo 2017;

7.

accoglie con favore il fatto che l'UNRWA prenda in considerazione il sostegno di misure interne volte a contenere i costi e conseguire ulteriori incrementi di efficienza, puntando nel contempo ad altri settori in cui sia possibile ottenere maggiore efficienza; esorta l'Agenzia a continuare a migliorare la propria struttura di gestione e la pianificazione strategica onde rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo interno, a fornire all'UE una rendicontazione finanziaria e sui programmi tempestiva e accurata, a scongiurare l'abuso delle strutture dell'UNRWA, nonché a svolgere indagini sulle accuse di violazioni della neutralità da parte del suo personale e ad adottare opportuni provvedimenti disciplinari, ove opportuno; pone l'accento sull'importanza di rispettare la neutralità delle installazioni dell'UNRWA, in linea con il diritto internazionale umanitario e lo status diplomatico delle Nazioni Unite di cui gode l'Agenzia;

8.

ribadisce che l'obiettivo principale dell'UE è pervenire alla soluzione del conflitto israelo-palestinese fondata sulla coesistenza di due Stati sulla base dei confini del 1967, che prevede Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati e la coesistenza, all'insegna della pace e della sicurezza, di uno Stato di Israele sicuro e di uno Stato palestinese indipendente, democratico, territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma, sulla base del diritto all'autodeterminazione e del pieno rispetto del diritto internazionale;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Commissario generale dell'UNRWA, al Quartetto per il Medio Oriente, nonché al Congresso e al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America.

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/67


P8_TA(2018)0043

Disposizioni relative al cambiamento dell'ora

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle disposizioni relative al cambiamento dell'ora (2017/2968(RSP))

(2018/C 463/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale (1),

visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (2),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la valutazione della legislazione in vigore dovrebbe servire da base per le valutazioni di impatto concernenti le opzioni d'intervento future;

B.

considerando che numerosi studi scientifici, tra cui lo studio dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo, dell'ottobre 2017, sulle disposizioni dell'UE relative all'ora legale a norma della direttiva 2000/84/CE, non sono riusciti a giungere a conclusioni definitive, ma hanno segnalato l'esistenza di effetti negativi sulla salute umana;

C.

considerando che diverse iniziative dei cittadini hanno evidenziato le preoccupazioni esistenti quanto al cambiamento semestrale dell'ora;

D.

considerando che la questione è stata sollevata dal Parlamento già in precedenza, ad esempio nell'interrogazione orale O-000111/2015 — B8-0768/2015 alla Commissione, del 25 settembre 2015;

E.

considerando che è fondamentale mantenere un regime orario uniforme a livello dell'UE anche una volta interrotto il cambiamento semestrale dell'ora;

1.

invita la Commissione a condurre una valutazione approfondita della direttiva 2000/84/CE e, se necessario, a formulare una proposta di revisione della stessa;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21.

(2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


PARERI

Parlamento europeo

Giovedì 8 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/68


P8_TA(2018)0027

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria 9

Decisione del Parlamento europeo di non opposizione al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche al principio internazionale d'informativa finanziaria 9 (D054380/02 — 2017/3018(RPS))

(2018/C 463/13)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (D054380/02,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la lettera in data lunedì 18 dicembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

vista la lettera in data 24 gennaio 2018 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visti l'articolo 106, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 6 febbraio 2018,

A.

considerando che l'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) in data 12 ottobre 2017 ha pubblicato le modifiche all'International Financial Reporting Standard (principio internazionale d'informativa finanziaria) IFRS 9 — Strumenti finanziari; che tali modifiche sono volte ad apportare chiarezza e coerenza nella classificazione degli strumenti di debito caratterizzati da opzioni di pagamento anticipato con compensazione negativa;

B.

considerando che il Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) ha trasmesso alla Commissione un parere positivo sull'omologazione in data 10 novembre 2017; che nel suo parere l'EFRAG tratta alcune delle questioni sollevate dalla Banca centrale europea nella lettera dell'8 novembre 2017 all'EFRAG;

C.

considerando che la Commissione ha concluso che l'interpretazione soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ritiene che la modifica proposta non farebbe altro che mantenere il metodo contabile della valutazione al costo ammortizzato che si applicava a tali strumenti specifici prima dell'introduzione dell'IFRS 9;

D.

considerando che l'IASB ha fissato al 1o gennaio 2019 la data di entrata in vigore di tale modifica dell'EFRS 9, prevedendo la possibilità di un'applicazione anticipata; che la contabilizzazione degli strumenti finanziari a norma dell'IFRS 9 è obbligatoria già a partire dal 1o gennaio 2018; che gli istituti finanziari soggetti alle norme contabili IFRS non possono applicare il trattamento di cui alla modifica proposta prima della sua omologazione e pubblicazione;

E.

considerando che la Commissione mira a pubblicare le modifiche al regolamento (CE) n. 1126/2008 del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali (3) entro la fine di marzo 2018, affinché siano applicabili per i periodi finanziari che hanno inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva;

1.

dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 6 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/70


P8_TA(2018)0020

Richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois (2017/2221(IMM))

(2018/C 463/14)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois, trasmessa il 25 settembre 2017 dal Guardasigilli della Repubblica francese, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Douai in relazione a una querela sporta nei confronti di Steeve Briois per pubbliche ingiurie verso un privato («injures publiques envers un particulier») e comunicata in Aula il 2 ottobre 2017,

viste le informazioni supplementari sulla vicenda fornite dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Douai con lettera del 12 dicembre 2017,

avendo ascoltato Steeve Briois, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese.

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0011/2018),

A.

considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Douai ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Steeve Briois, deputato al Parlamento europeo, in relazione ad un procedimento pendente dinanzi al Tribunale regionale di Douai; che la richiesta è stata trasmessa al Parlamento dal Guardasigilli della Repubblica francese;

B.

considerando che la richiesta di revoca dell'immunità di Steeve Briois è connessa a un procedimento avviato in relazione al reato di pubblica ingiuria verso un privato (articolo 29, secondo comma, articolo 33, secondo comma, e articolo 23 della legge del 29 luglio 1881) a seguito di commenti di presunto carattere diffamatorio che una serie di utenti di internet ha postato in risposta a un testo che Steeve Briois aveva pubblicato il 23 dicembre 2015 sulla sua pagina Facebook e che non sono stati dallo stesso prontamente rimossi; che, su richiesta della commissione giuridica, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale regionale di Douai ha dichiarato che detti commenti erano sicuramente ancora online il 21 novembre 2017;

C.

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

D.

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

E.

considerando, tra l'altro, che l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese stabilisce che nessun membro del Parlamento possa essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'assemblea di cui fa parte;

F.

considerando che gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 si escludono a vicenda (2);

G.

considerando che le asserzioni nei confronti di Steeve Briois e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferiscono a opinioni o voti da questi espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, ma al fatto che egli avrebbe omesso di rimuovere dalla sua pagina Facebook una serie di commenti pubblicati da terzi e ritenuti ingiuriosi dalla persona alla quale erano diretti;

H.

considerando, di conseguenza, che l'immunità prevista dall'articolo 8 del protocollo n. 7 non è applicabile e il caso in parola rientra nell'ambito dell'articolo 9 dello stesso protocollo;

I.

considerando che non c’è prova evidente di fumus persecutionis, cioè un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la procedura sia stata avviata allo scopo di nuocere all'attività politica del deputato;

1.

decide di revocare l'immunità di Steeve Briois;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Guardasigilli francese e a Steeve Briois.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Cause riunite C-200/07 et C-201/07, Marra, sentenza già citata, punto 45.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 6 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/72


P8_TA(2018)0021

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Brasile ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (11040/2017 — C8-0320/2017 — 2017/0139(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 463/15)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11040/2017),

vista la decisione del Consiglio 2005/781/CE, del 6 giugno 2005, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0320/2017),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0004/2018),

1.

dà la sua approvazione al rinnovo dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e la Repubblica federativa del Brasile.

(1)  GU L 295 dell'11.11.2005, pag. 37.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/73


P8_TA(2018)0022

Costituzione di una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione

Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione pesticidi da parte dell'Unione (2018/2534(RSO))

(2018/C 463/16)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1),

visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (2),

visti il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1o agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato (4),

visto il progetto di regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5),

viste le sue risoluzioni del 13 aprile 2016 (6) e del 24 ottobre 2017 (7) sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011,

vista la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi),

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (8),

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 novembre 2016 nella causa C-442/14 Bayer CropScience SA-NV e Stichting De Bijenstichting / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

visto l'articolo 197 del suo regolamento,

A.

considerando che sono stati sollevati dubbi in merito alla valutazione del glifosato, in particolare sul fatto che si sia svolta una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente, che i criteri di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) siano stati correttamente applicati e che i documenti di orientamento pertinenti siano stati correttamente utilizzati;

B.

considerando che sono state sollevate perplessità riguardo all'applicazione, da parte della Commissione, dei criteri di approvazione e del principio di precauzione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 al momento della concessione della proroga tecnica dell'approvazione del glifosato nel 2016, dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 e dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324;

1.

decide di costituire una commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione investita delle seguenti attribuzioni rigorosamente definite:

a)

analizzare e valutare la procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione, comprese la metodologia utilizzata e la sua qualità scientifica, l'indipendenza della procedura dall'industria, la trasparenza del processo decisionale e i suoi risultati;

b)

analizzare e valutare, utilizzando un approccio basato su dati concreti, le potenziali carenze nella valutazione scientifica dell'approvazione, o del rinnovo dell'approvazione, di sostanze attive quali il glifosato da parte delle pertinenti agenzie dell'UE, nonché la conformità delle agenzie dell'UE alle norme, agli orientamenti e ai codici di condotta dell'Unione pertinenti in vigore;

c)

analizzare e valutare, in particolare, se la Commissione abbia agito in conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 al momento di prendere decisioni in merito alle condizioni di approvazione del glifosato e al rinnovo dell'approvazione del glifosato;

d)

analizzare e valutare gli eventuali conflitti di interessi a tutti i livelli della procedura di approvazione, anche al livello degli organismi nazionali dello Stato membro relatore incaricato della relazione di valutazione elaborata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009;

e)

analizzare e valutare se le agenzie dell'UE responsabili della valutazione e della classificazione delle sostanze attive dispongano di personale e finanziamenti sufficienti per consentire loro di adempiere ai propri obblighi; analizzare e valutare la possibilità di commissionare e/o realizzare ricerche e sperimentazioni indipendenti nonché il finanziamento delle stesse;

f)

presentare le raccomandazioni che ritenga necessarie in relazione alla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione al fine di conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente; effettuare visite e tenere audizioni a tal fine con le istituzioni e le pertinenti agenzie dell'UE, nonché con istituzioni internazionali e nazionali, organizzazioni non governative e organismi privati;

2.

sottolinea che qualsiasi raccomandazione alla commissione speciale sarà presentata alle competenti commissioni permanenti del Parlamento, che, se necessario, vi daranno seguito;

3.

decide che i poteri e le risorse a disposizione delle commissioni permanenti del Parlamento competenti per le questioni concernenti l'adozione, il monitoraggio e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore di competenza della commissione speciale rimarranno invariati;

4.

decide che, ogniqualvolta i lavori della commissione speciale comprendano l'audizione di prove di carattere riservato, testimonianze riguardanti dati personali, o scambi di opinioni o audizioni con autorità e organismi in merito a informazioni riservate, compresi studi scientifici o parti di essi cui è attribuito lo status di riservatezza a norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le riunioni della commissione si svolgeranno a porte chiuse; decide inoltre che i testimoni e i periti avranno il diritto di deporre o testimoniare a porte chiuse;

5.

decide che gli elenchi delle persone invitate alle riunioni pubbliche, gli elenchi di coloro che vi partecipano e i verbali di tali riunioni saranno resi pubblici;

6.

decide che i documenti riservati ricevuti dalla commissione speciale saranno valutati conformemente alla procedura di cui all'articolo 210 bis del suo regolamento; decide inoltre che tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente al fine di elaborare la relazione finale della commissione speciale;

7.

decide che la commissione speciale sarà composta di 30 membri, conformemente all'articolo 199, paragrafo 1, del suo regolamento;

8.

decide che la durata del mandato della commissione speciale sarà di nove mesi, tranne qualora il Parlamento proroghi tale periodo prima della sua scadenza, e che il suo mandato decorrerà dalla data della riunione costitutiva; decide che la commissione speciale presenterà al Parlamento una relazione finale in cui figureranno conclusioni di fatto e raccomandazioni in merito alle misure e alle iniziative da adottare.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 127.

(3)  GU L 173 del 30.6.2016, pag. 52.

(4)  GU L 208 del 2.8.2016, pag. 1.

(5)  GU L 333 del 15.12.2017, pag. 10.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2016)0119.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0395.

(8)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(9)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/76


P8_TA(2018)0023

Impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016)0289 — C8-0192/2016 — 2016/0152(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 463/17)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0289),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0192/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0172/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 93.


P8_TC1-COD(2016)0152

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/302).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 9 concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa sancito dal trattato, la Commissione indica, nel presente contesto, che, a norma dell'articolo 9, nella prima valutazione del regolamento in questione, da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, valuterà attentamente l'attuazione del regolamento e il suo contributo all'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, terrà conto delle crescenti aspettative dei consumatori, in particolare di coloro che non hanno accesso ai servizi protetti dal diritto d'autore.

Nell'ambito della valutazione, la Commissione eseguirà anche un'analisi sostanziale della fattibilità e dei potenziali costi e benefici derivanti da eventuali modifiche all'ambito di applicazione del regolamento, in particolare la possibilità di sopprimere dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'esclusione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti e nel permetterne l'uso, a condizione che il professionista abbia i necessari diritti per i territori interessati, tenendo debitamente conto delle probabili conseguenze che un'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento avrebbe sui consumatori, sulle imprese e sui settori interessati, in tutta l'Unione europea. La Commissione analizzerà attentamente anche se in altri settori, compresi quelli non trattati dalla direttiva 2006/123/CE che non rientrano neanche nell'ambito di applicazione del regolamento a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, come i servizi nel settore dei trasporti e i servizi audiovisivi, debbano essere eliminate eventuali restrizioni ingiustificate rimanenti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento.

Qualora la valutazione giunga alla conclusione che l'ambito di applicazione del regolamento debba essere modificato, la Commissione la correderà conseguentemente di una proposta legislativa.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/79


P8_TA(2018)0024

Riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e investimenti a favore di basse emissioni di carbonio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 463/18)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0337),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0190/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 dicembre 2015 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 aprile 2016 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 novembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per lo sviluppo (A8-0003/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 71 del 24.2.2016, pag. 57.

(2)  GU C 240 dell'1.7.2016, pag. 62.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 febbraio 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0035).


P8_TC1-COD(2015)0148

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/410).


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Fattore di riduzione lineare

L'ETS UE è lo strumento chiave dell'UE per conseguire l'obiettivo climatico dell'UE di limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali così come concordato nel quadro dell'accordo di Parigi. In linea con tale obiettivo e il quadro strategico 2030 per il clima e l'energia, la revisione del sistema ETS UE e l'aumento del fattore di riduzione lineare dall'1,74 % al 2,2 % sono i primi passi per realizzare l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra al suo interno di almeno il 40 % entro il 2030. La Commissione riconosce che sono necessari ulteriori sforzi e maggiore ambizione per raggiungere l'obiettivo dell'UE per il 2050 in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con il conseguimento degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, e la sua valutazione d'impatto che accompagna il quadro 2030 per il clima e l'energia indica che per non superare il limite massimo corrispondente a questo livello sarebbe necessario un ulteriore aumento del fattore di riduzione lineare fino al 2050. Nell'ambito di ogni futura revisione della presente direttiva, la Commissione si impegna a valutare un aumento del fattore di riduzione lineare alla luce degli sviluppi internazionali che richiedano un maggiore rigore delle misure e politiche dell'Unione.

Emissioni marittime

La Commissione prende atto della proposta del Parlamento europeo. Nell'aprile 2018 l'IMO dovrebbe decidere la strategia iniziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per le navi. La Commissione intende valutarla tempestivamente e riferire debitamente in merito ai risultati, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di riduzione delle emissioni e l'elenco delle misure candidate a conseguirli, incluso il calendario previsto per l'adozione di tali misure. Valuterà in tale contesto quali sono i prossimi provvedimenti idonei a garantire un contributo equo del settore, compresa la soluzione proposta dal Parlamento. Nel contesto delle nuove misure legislative per le emissioni di gas a effetto serra nel settore marittimo, la Commissione prenderà debitamente in considerazione gli emendamenti a tale proposito adottati dal Parlamento europeo.

Un'equa transizione nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio

La Commissione ribadisce il suo impegno a sviluppare un'apposita iniziativa volta a prestare un sostegno su misura per un'equa transizione nelle regioni ad alta intensità di carbone e di carbonio negli Stati membri interessati.

A tal fine, lavorerà in partenariato con le parti interessate di tali regioni al fine di fornire orientamenti, in particolare per l'accesso e l'uso dei pertinenti fondi e programmi, e di incoraggiare lo scambio di buone pratiche, comprese le discussioni sulle tabelle di marcia industriali e le esigenze di riqualificazione.

Cattura e consumo di CO2

La Commissione prende atto della proposta del Parlamento europeo di esentare le emissioni di cui siano stati verificati la cattura e l'utilizzo, garantendo un vincolo permanente, dagli obblighi di restituzione di cui al sistema ETS UE. Attualmente tali tecnologie non sono sufficientemente mature per una decisione sul loro futuro trattamento normativo. In considerazione delle potenzialità delle tecnologie relative alla cattura e al consumo di CO2, la Commissione si impegna a valutare il loro trattamento normativo nel corso del prossimo periodo di scambio, al fine di valutare se eventuali modifiche al trattamento normativo siano adeguate al momento di un'eventuale futura revisione della direttiva. A tale riguardo, la Commissione terrà in debita considerazione il potenziale di tali tecnologie per contribuire a sostanziali riduzioni delle emissioni senza compromettere l'integrità ambientale del sistema ETS UE.


Mercoledì 7 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/82


P8_TA(2018)0028

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: date di applicazione di due regolamenti delegati

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 dicembre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2358 e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 per quanto riguarda le loro date di applicazione (C(2017)08681 — 2017/3032(DEA))

(2018/C 463/19)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2017)08681) (di seguito «il regolamento delegato modificativo»),

vista la lettera in data 24 gennaio 2018 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafi 4 e 5, l'articolo 30, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 5,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 6 febbraio 2018,

A.

considerando che il regolamento delegato modificativo dovrebbe applicarsi prima del 23 febbraio 2018, data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione e del regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione (di seguito «i due regolamenti delegati»), e che, se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, i due regolamenti delegati potrebbero entrare in vigore prima della data di applicazione modificata della direttiva (UE) 2016/97 («direttiva sulla distribuzione assicurativa»), ossia il 1o ottobre 2018, come suggerito dalla Commissione nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (COM(2017)0792);

B.

considerando che la pubblicazione in tempi rapidi del regolamento delegato modificativo nella Gazzetta ufficiale consentirebbe di adeguare le date di applicazione dei due regolamenti delegati alla data di applicazione modificata della direttiva sulla distribuzione assicurativa;

C.

considerando che ciò corrisponde alla decisione del Parlamento del 25 ottobre 2017 (2) di non sollevare obiezioni ai due regolamenti delegati, in cui si chiede alla Commissione di valutare se la data di applicazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa possa essere posticipata al 1o ottobre 2018;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0404 e P8_TA(2017)0405.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/83


P8_TA(2018)0029

Composizione del Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento europeo (2017/2054(INL) — 2017/0900(NLE))

(2018/C 463/20)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 10 TUE (1),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014 (2),

viste la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea e la proposta di decisione del Consiglio ad essa allegata, che adotta le disposizioni che modificano l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (3),

vista la decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (4),

visto l'accordo del venerdì santo del 10 aprile 1998,

visti gli articoli 45, 52 e 84 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0007/2018),

A.

considerando che la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, TUE, in base ai quali il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

B.

considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, TUE stabilisce che il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione;

C.

considerando che il TUE e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottolineano l'importanza dell'uguaglianza e della parità di trattamento dei cittadini da parte delle istituzioni dell'Unione; che è essenziale rafforzare la parità di rappresentanza al fine di accrescere la legittimazione del Parlamento europeo quale organo legislativo che rappresenta i cittadini dell'Unione europea;

D.

considerando che il Parlamento europeo ha esaminato una serie di proposte relative a un sistema permanente di ripartizione dei seggi sulla base di formule matematiche, che aveva commissionato e che gli sono stati presentati;

E.

considerando che il 29 marzo 2017, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, TUE, il governo del Regno Unito ha comunicato al Consiglio europeo la sua intenzione di recedere dall'Unione europea e che il termine di due anni per condurre negoziati e concludere un accordo di recesso scade il 29 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine;

F.

considerando che, salvo cambiamenti dell'attuale situazione giuridica, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea nel momento in cui si terranno le prossime elezioni europee nel 2019;

G.

considerando che diversi Stati membri hanno recentemente espresso il proprio sostegno alla creazione di una circoscrizione elettorale comune a partire dalle elezioni europee del 2019; che uno dei presupposti per la creazione di una circoscrizione elettorale comune è una modifica dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che dovrebbe essere adottata almeno un anno prima delle elezioni europee, come stabilito dal Codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia;

H.

considerando che, nella sua proposta dell'11 novembre 2015 relativa a una decisione del Consiglio che modifica l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, il Parlamento europeo ha chiesto l'introduzione di una soglia obbligatoria per le circoscrizioni e per gli Stati membri a circoscrizione unica in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che comprendono più di un certo numero di seggi; ritenendo che tale soglia debba essere stabilita tenendo conto della nuova ripartizione dei seggi;

1.

osserva che l'attuale ripartizione dei seggi in seno al Parlamento europeo, quale stabilita dalla decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, si applica soltanto alla legislatura 2014-2019; sottolinea pertanto che è necessaria una nuova decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024;

2.

prende atto che l'attuale distribuzione dei seggi non rispetta il principio della proporzionalità degressiva in vari aspetti e pertanto deve essere corretta in vista della composizione del Parlamento europeo a partire dalle prossime elezioni europee del 2019;

3.

riconosce che un certo numero di Stati membri ritengono che il sistema di voto al Consiglio debba essere tenuto in considerazione al momento di decidere in merito alla ripartizione dei seggi al Parlamento europeo;

4.

sottolinea che, nonostante le grandi potenzialità offerte dalle formule matematiche per la creazione di un sistema permanente di ripartizione dei seggi in futuro, è politicamente impraticabile per il Parlamento proporre un sistema permanente nella fase attuale;

5.

prende atto che, salvo cambiamenti dell'attuale situazione giuridica, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro nel momento in cui si terranno le prossime elezioni europee nel 2019;

6.

propone che sia applicata una nuova assegnazione dei seggi al Parlamento, che rispetti i criteri stabiliti all'articolo 14 TUE, a partire dalle prossime elezioni europee del 2019; ritiene che, in caso di cambiamento della summenzionata situazione giuridica per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la ripartizione dei seggi applicata durante la legislatura 2014-2019 dovrebbe applicarsi fino al momento in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non divenga giuridicamente efficace;

7.

sottolinea che i seggi resisi vacanti dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea faciliteranno l'adozione di una nuova assegnazione dei seggi in seno al Parlamento, che applicherà il principio della proporzionalità degressiva; sottolinea inoltre che la nuova assegnazione proposta consentirebbe una riduzione del numero di deputati che compongono il Parlamento; osserva che il ricorso a una parte dei seggi resi vacanti dal Regno Unito è sufficiente per assicurare che nessuno Stato membro perda seggi;

8.

sottolinea che riduzione del numero di deputati che compongono il Parlamento lascerebbe un certo numero di seggi disponibili per eventuali futuri allargamenti dell'Unione europea;

9.

ricorda che, a norma dell'accordo del venerdì santo, i cittadini dell'Irlanda del Nord hanno un diritto naturale a mantenere la cittadinanza britannica o la cittadinanza irlandese o entrambe, nonché, in virtù del diritto di cittadinanza irlandese, la cittadinanza dell'Unione;

10.

ricorda che la proporzionalità degressiva, quale definita dai trattati, si basa sul numero di seggi per Stato membro e non sulla nazionalità dei candidati;

11.

invita il Consiglio a concludere rapidamente la revisione dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

12.

sottolinea che la riforma dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto proposta dal Parlamento europeo rafforzerà il carattere europeo delle elezioni e invierà un segnale positivo per il futuro del progetto europeo;

13.

ritiene che la ripartizione proposta, basata sui principi dei trattati, fornisca una solida base per un metodo di determinazione dell'assegnazione dei seggi in futuro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14 TUE e, in particolare, del principio della proporzionalità degressiva, oltre a essere equa, trasparente, oggettiva, in linea con i più recenti sviluppi demografici e comprensibile per i cittadini europei;

14.

presenta al Consiglio europeo la proposta di decisione del Consiglio europeo in allegato, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, sulla base del suo diritto d'iniziativa previsto all'articolo 14, paragrafo 2, TUE; sottolinea la necessità urgente di adottare tale decisione — che richiede l'approvazione del Parlamento — in modo che gli Stati membri possano porre in atto in tempo utile le disposizioni interne necessarie per organizzare le elezioni europee per la legislatura 2019-2024;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la proposta di decisione del Consiglio europeo a essa allegata, unitamente alla soprammenzionata relazione della commissione per gli affari costituzionali, al Consiglio europeo e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Tale articolo stabilisce che «i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo».

(2)  Testi approvati, P7_TA(2013)0082.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0395.

(4)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

che stabilisce la composizione del Parlamento europeo

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista l'iniziativa del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

l'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea stabilisce i criteri della composizione del Parlamento, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi;

(2)

l'articolo 10 del trattato sull'Unione europea stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, nel Consiglio. L'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea sulla composizione del Parlamento europeo trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:

l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni,

la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato.,

l'assegnazione dei seggi tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.

Articolo 2

La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base degli ultimi dati forniti dagli Stati membri stessi, in conformità di un metodo istituito dal regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Articolo 3

1.   Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024:

Belgio

21

Bulgaria

17

Repubblica ceca

21

Danimarca

14

Germania

96

Estonia

7

Irlanda

13

Grecia

21

Spagna

59

Francia

79

Croazia

12

Italia

76

Cipro

6

Lettonia

8

Lituania

11

Lussemburgo

6

Ungheria

21

Malta

6

Paesi Bassi

29

Austria

19

Polonia

52

Portogallo

21

Romania

33

Slovenia

8

Slovacchia

14

Finlandia

14

Svezia

21

2.   Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo (2), fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione europea non sarà divenuto giuridicamente efficace.

Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo e quelli assegnati in base al secondo comma del presente paragrafo si insediano al Parlamento contemporaneamente.

Articolo 4

Con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2024-2029, il Parlamento europeo presenta al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, una proposta di ripartizione aggiornata dei seggi.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a …

Per il Consiglio europeo

Il Presidente


(1)  Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

(2)  Decisione del Consiglio europeo 2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57).


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/89


P8_TA(2018)0030

Revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (2017/2233(ACI))

(2018/C 463/21)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione adottata dalla Conferenza dei presidenti il 5 ottobre 2017,

visto lo scambio di lettere tra il suo Presidente e il Presidente della Commissione, in particolare la lettera in data 2 ottobre 2017 di quest'ultimo, che concorda con le proposte redazionali presentate dal Presidente del Parlamento il 7 settembre 2017,

visti l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1) e i relativi progetti di emendamento,

visti l'articolo 10, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 17, paragrafi 3 e 7, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 245 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto l'articolo 295 TFUE,

visto il programma di lavoro della Commissione per il 2017 (2),

vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2015 sulla riforma della legge elettorale dell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2016 sulle dichiarazioni d'interessi dei commissari — Linee guida (4),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (5),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (6),

visto il progetto di decisione della Commissione, del 12 settembre 2017, su un codice di condotta dei membri della Commissione europea, in particolare l'articolo 10 sulla partecipazione alla politica europea nel corso del loro mandato,

visto l'aggiornamento dello studio condotto dalla sua Direzione generale delle Politiche interne intitolato «The Code of Conduct for Commissioners — improving effectiveness and efficiency» (Codice di condotta dei commissari — Migliorare l'efficacia e l'efficienza),

visto l'articolo 140, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0006/2018),

A.

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, TUE stabilisce che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, e che la Commissione, in quanto organo esecutivo dell'Unione europea, svolge un ruolo decisivo nel funzionamento dell'Unione;

B.

considerando che l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11 TUE conferiscono ai cittadini dell'Unione il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

C.

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, TUE stabilisce che la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza e che i suoi membri sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo;

D.

considerando che l'obiettivo dei progetti di emendamento è quello di attuare i principi democratici nell'ambito dell'elezione del Presidente della Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, del TUE;

E.

considerando che i progetti di emendamento consentono ai membri della Commissione di candidarsi alle elezioni europee senza doversi dimettere;

F.

considerando che è prassi comune negli Stati membri che i membri del governo si candidino alle elezioni parlamentari nazionali senza doversi dimettere;

G.

considerando che i progetti di emendamento permettono altresì ai membri della Commissione di essere designati dai partiti politici europei come capilista («Spitzenkandidaten») per la carica di Presidente della Commissione;

H.

considerando che il Parlamento ha già espresso il proprio sostegno per il processo degli «Spitzenkandidaten», quale previsto chiaramente nel trattato, nell'ambito della proposta di revisione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto (7);

I.

considerando che conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, TUE, i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea; che l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 1, TUE estendono tale principio ai cittadini e alle associazioni rappresentative;

J.

considerando che i progetti di emendamento prevedono anche le garanzie necessarie per tutelare la trasparenza, l'imparzialità, la riservatezza e la collegialità, che continuano ad applicarsi ai membri della Commissione che partecipano alle campagne elettorali;

K.

considerando che i progetti di emendamento obbligano il Presidente della Commissione a informare il Parlamento in merito alle misure adottate per garantire il rispetto dei principi di indipendenza, onestà e delicatezza sanciti dall'articolo 245 TFUE e dal codice di condotta per i membri della Commissione europea quando i commissari si presentano in veste di candidati nelle campagne elettorali per le elezioni europee;

L.

considerando che i progetti di emendamento stabiliscono che i membri della Commissione non possono utilizzare le risorse umane o materiali della Commissione per le attività legate a una campagna elettorale;

1.

rammenta che il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo e in seguito allo svolgimento delle opportune consultazioni, e che pertanto, come è avvenuto nel 2014, i partiti politici europei dovranno presentare i capilista («Spitzenkandidaten») in modo da consentire ai cittadini europei di scegliere chi eleggere alla carica di Presidente della Commissione in occasione delle elezioni europee;

2.

ricorda che il sistema degli «Spitzenkandidaten» rispecchia l'equilibrio interistituzionale tra il Parlamento e il Consiglio europeo quale previsto dai trattati; sottolinea inoltre che questo ulteriore passo avanti nel rafforzamento della dimensione parlamentare dell'Unione è un principio che non può essere revocato;

3.

evidenzia che, qualora non aderisse al sistema degli «Spitzenkandidaten», il Consiglio europeo rischierebbe inoltre di sottoporre all'approvazione del Parlamento un candidato alla carica di Presidente della Commissione che non disporrà di una maggioranza parlamentare sufficiente;

4.

avverte che il Parlamento europeo sarà pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato «Spitzenkandidat» in vista delle elezioni europee;

5.

ritiene che il sistema degli «Spitzenkandidaten» sia altresì un contributo alla trasparenza, dal momento che i candidati alla carica di Presidente della Commissione sono resi noti prima delle elezioni europee, e non più dopo, come avveniva in precedenza;

6.

sottolinea che tale sistema promuove la consapevolezza politica dei cittadini europei in vista delle elezioni europee e rafforza la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un legame più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti; riconosce pertanto l'importante valore aggiunto del principio degli «Spitzenkandidaten» nell'ottica di un rafforzamento del carattere politico della Commissione;

7.

ritiene che la legittimità politica della Commissione sarebbe ulteriormente rafforzata se un maggior numero di deputati eletti al Parlamento europeo fossero nominati membri della Commissione;

8.

ricorda che, in preparazione alle elezioni europee del 2014, tutti i principali partiti politici europei hanno adottato il sistema degli «Spitzenkandidaten», indicando il proprio candidato alla carica di Presidente della Commissione, e si sono tenuti dibattiti pubblici tra i candidati, e che si è introdotta in tal modo una pratica costituzionale e politica che rispecchia l'equilibrio interistituzionale previsto dai trattati;

9.

ritiene che il sistema degli «Spitzenkandidaten» abbia avuto successo nel 2014 e sottolinea che le elezioni europee del 2019 saranno l'occasione per consolidare il ricorso a tale pratica;

10.

incoraggia i partiti politici europei a nominare i propri «Spitzenkandidaten» mediante una gara aperta, trasparente e democratica;

11.

ritiene che i progetti di emendamento siano conformi all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 7, TUE, e li accoglie con favore quale miglioramento che consolida il processo elettorale democratico del Presidente della Commissione;

12.

prende atto dell'entrata in vigore del codice di condotta rivisto dei membri della Commissione europea, che mira a chiarire gli obblighi applicabili ai membri della Commissione durante e dopo il loro mandato; rammenta le opinioni già espresse dal Parlamento per quanto concerne, tra l'altro, il periodo di incompatibilità applicabile ai membri della Commissione al termine del mandato, la trasparenza, la nomina del comitato etico indipendente e la partecipazione alle campagne elettorali europee;

13.

ritiene importante che il codice di condotta per i membri della Commissione sia dotato di solide norme sulla trasparenza, l'imparzialità e le garanzie onde evitare ogni eventuale conflitto di interessi dei membri della Commissione che prendono parte alle campagne;

14.

rammenta in particolare la sua richiesta di un periodo di incompatibilità di tre anni applicabile ai membri della Commissione dopo il termine del mandato;

15.

approva gli emendamenti all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, allegati alla presente decisione;

16.

incarica il suo Presidente di firmare gli emendamenti con il Presidente della Commissione e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, compreso l'allegato, alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(2)  Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2016 dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2017 — Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende» (COM(2016)0710).

(3)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0477.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0049.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0358.

(7)  Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), quale modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).


ALLEGATO

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea recante modifica del punto 4 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all’accordo quale pubblicato nella GU L 45 del 17 febbraio 2018, pag. 46.)


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/93


P8_TA(2018)0031

Scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Portogallo*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'avvio in Portogallo dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (13308/2017 — C8-0419/2017 — 2017/0821(CNS))

(Consultazione)

(2018/C 463/22)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (13308/2017),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0419/2017),

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0017/2018),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.


Giovedì 8 febbraio 2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/94


P8_TA(2018)0037

Fondo di garanzia per le azioni esterne ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2016)0582 — C8-0374/2016 — 2016/0274(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 463/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0582),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0374/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A8-0132/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0274

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 febbraio 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/409)


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/95


P8_TA(2018)0038

Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016)0583 — C8-0376/2016 — 2016/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 463/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0583),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0376/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla revisione intermedia della decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016)0584),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o dicembre 2017, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0135/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0275

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 febbraio 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2018/412)