ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 461

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
21 dicembre 2018


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

131a sessione plenaria del CdR e sessione inaugurale della Settimana europea delle regioni e delle città, 8.10.2018 – 10.10.2018

2018/C 461/01

Risoluzione del Comitato delle regioni — Le politiche economiche per la zona euro e in vista dell’analisi annuale della crescita 2019

1

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

131a sessione plenaria del CdR e sessione inaugurale della Settimana europea delle regioni e delle città, 8.10.2018 – 10.10.2018

2018/C 461/02

Parere del Comitato europeo delle regioni — Riflettere sull’Europa: la voce degli enti locali e regionali per ripristinare la fiducia nell’Unione europea

5

2018/C 461/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Istituzione di un’Autorità europea del lavoro

16

2018/C 461/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il contributo delle regioni e delle città dell’UE alla 14a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica e alla strategia dell’UE sulla biodiversità per il periodo successivo al 2020

24

2018/C 461/05

Progetto di parere — Comunicazione su una strategia europea per la plastica nell’economia circolare

30

2018/C 461/06

Parere del Comitato europeo delle regioni — Inserire lo sport nel programma di lavoro dell’UE per il periodo successivo al 2020

37

2018/C 461/07

Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto equità fiscale

43

2018/C 461/08

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per l’istruzione digitale

52

2018/C 461/09

Parere del Comitato europeo delle regioni — Costruire un’Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura

57


 

III   Atti preparatori

 

COMITATO DELLE REGIONI

 

131a sessione plenaria del CdR e sessione inaugurale della Settimana europea delle regioni e delle città, 8.10.2018 – 10.10.2018

2018/C 461/10

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

70

2018/C 461/11

Parere del Comitato europeo delle regioni — Orizzonte Europa: il nono programma quadro di ricerca e innovazione

79

2018/C 461/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

125

2018/C 461/13

Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo Asilo e migrazione

147

2018/C 461/14

Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

156

2018/C 461/15

Parere del Comitato europeo delle regioni — Meccanismo per collegare l’Europa

173

2018/C 461/16

Parere del Comitato europeo delle regioni — Diritti e valori

196

2018/C 461/17

Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva sui prodotti di plastica monouso

210

2018/C 461/18

Parere del Comitato europeo delle regioni — Porti puliti, mari puliti — Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

220

2018/C 461/19

Parere del Comitato europeo delle regioni — Analisi del rischio nella filiera alimentare

225

2018/C 461/20

Parere del Comitato europeo delle regioni — Un New Deal per i consumatori

232


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

131a sessione plenaria del CdR e sessione inaugurale della Settimana europea delle regioni e delle città, 8.10.2018 – 10.10.2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/1


Risoluzione del Comitato delle regioni — Le politiche economiche per la zona euro e in vista dell’analisi annuale della crescita 2019

(2018/C 461/01)

Presentato dai gruppi politici PPE, PSE, ALDE, AE ed ECR

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

visti la comunicazione della Commissione europea — Analisi annuale della crescita 2018 (1) e il semestre europeo 2018;

viste la sua risoluzione dell’11 ottobre 2017Il semestre europeo 2017 e la prospettiva dell’analisi annuale della crescita 2018, nonché la sua risoluzione del 1o febbraio 2018Analisi annuale della crescita della Commissione europea per il 2018;

viste le risoluzioni del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sulle politiche economiche della zona euro (2) e del 14 marzo 2018 sull’analisi annuale della crescita 2018;

1.

constata che, se si prende come parametro di riferimento il tasso di attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese (3), in tutta l’Unione europea il ritmo delle riforme strutturali che hanno rilievo per l’UE è in generale lento e irregolare; sottolinea che in tutti gli Stati membri sono necessarie riforme per favorire la competitività e la crescita e per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza economica, nonché la resilienza agli shock esterni, la quale è un elemento cruciale per la stabilità della zona euro; ricorda che è ampiamente condivisa l’idea che i fattori principali che contribuiscono all’insoddisfacente attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese che si registra attualmente (4) siano soprattutto la mancanza di titolarità a livello dei singoli paesi e in taluni casi anche un’insufficiente capacità amministrativa e istituzionale;

2.

prende atto del forte aumento del numero di raccomandazioni specifiche per paese indirizzate direttamente agli enti locali e regionali (36 % nel 2018, rispetto al 24 % nel 2017) (5); osserva inoltre che, tenuto conto delle raccomandazioni specifiche per paese riguardanti gli enti locali e regionali, anche se indirettamente, e di quelle che non li coinvolgono ma hanno un impatto territoriale, le raccomandazioni relative al territorio corrispondono all’83 % di tutte le raccomandazioni specifiche per paese (rispetto al 76 % nel 2017);

3.

rileva che il 48 % delle 124 raccomandazioni specifiche che sono indirizzate agli enti locali e regionali nel 2018 e/o che sollevano questioni legate alle disparità territoriali ripete quanto già detto nel 2015; accoglie pertanto con favore la valutazione pluriennale della Commissione europea in merito all’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, dalla quale si evince che oltre due terzi delle raccomandazioni specifiche per paese emanate da quando è stata introdotta la procedura del semestre europeo nel 2011 sono stati attuati con almeno «alcuni progressi» (6); deplora, tuttavia, la persistente mancanza di trasparenza in merito ai criteri sui quali si basa tale valutazione;

4.

sottolinea che il semestre europeo deve essere allineato a una strategia a lungo termine dell’UE che recepisca a livello dell’UE l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La transizione verso un nuovo quadro strategico europeo successivo alla strategia Europa 2020 sarebbe il momento propizio per una riforma della governance del semestre europeo;

5.

insiste fermamente sulla necessità che le raccomandazioni specifiche per paese affrontino esplicitamente le questioni delle sfide territoriali e del ruolo degli enti locali e regionali nell’individuarle e nel dar loro risposta, mentre le sfide riguardanti il territorio e gli scenari futuri dovrebbero essere debitamente analizzati e presi in considerazione nell’analisi annuale della crescita e nelle relazioni per paese e essere rispecchiati nei programmi nazionali di riforma;

6.

sottolinea la necessità di garantire che il semestre europeo sia pienamente coerente con l’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale stabilito dal trattato sull’Unione europea, e propone che le raccomandazioni specifiche per paese affrontino le sfide pluriennali della coesione degli Stati membri;

7.

accoglie con favore l’attenzione particolare che il semestre europeo rivolge al pilastro europeo dei diritti sociali, e sottolinea che il 45 % delle raccomandazioni specifiche per paese per il 2018 attribuisce un ruolo agli enti locali e regionali e/o pone questioni legate alle disparità territoriali nel campo dei diritti sociali (7);

8.

ribadisce che il coinvolgimento degli enti locali e regionali come partner nella pianificazione e nell’attuazione del semestre europeo, insieme all’adozione di dispositivi di governance multilivello e a un ruolo strutturato, permanente ed espressamente riconosciuto degli enti locali e regionali, darebbe un forte impulso alla titolarità delle raccomandazioni specifiche per paese a livello di singoli paesi; sottolinea che tale coinvolgimento è ancora più importante nel contesto dei legami più stretti tra la politica di coesione e il semestre europeo nell’ambito del QFP per il periodo 2021-2027 e della possibile adozione del programma di sostegno alle riforme, che sarebbe gestito nel quadro del semestre europeo;

9.

evidenzia pertanto la forte necessità di assicurare un miglior coordinamento e maggiori sinergie tra il processo del semestre europeo e l’approccio di gestione condivisa, e il carattere decentrato dei fondi SIE; rinnova la sua proposta secondo cui l’UE dovrebbe adottare un codice di condotta per implicare gli enti locali e regionali nel semestre europeo (8); e sottolinea che tale proposta è in linea con il principio di sussidiarietà e l’attuale divisione dei poteri e delle competenze tra tutti i livelli di governo negli Stati membri; osserva che il codice di condotta dovrebbe tener conto dell’esperienza pertinente del codice europeo di condotta sul partenariato nel quadro dei fondi SIE per la politica di coesione (9), nonché delle buone pratiche, in vigore in alcuni Stati membri, che comportano un ampio coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre;

10.

accoglie con favore la «forte» raccomandazione della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente» affinché gli Stati membri seguano gli orientamenti emanati dalla Commissione sulla promozione di una maggiore partecipazione e titolarità delle raccomandazioni specifiche per paese alla luce del fatto che … le riforme economiche … possono avere implicazioni per tutti i livelli di governance … Ciò dovrebbe andare al di là delle amministrazioni nazionali per includere gli enti locali e regionali, le parti sociali e la società civile in generale» (10);

11.

si rammarica che la Commissione non abbia tuttora fornito alcuna definizione delle «riforme strutturali» nel quadro della governance economica dell’UE e di un eventuale sostegno mediante programmi dell’UE, come il progetto di Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP). Ribadisce, in tale contesto, che, in base al principio di sussidiarietà, l’ambito delle riforme strutturali ammissibili al sostegno dell’UE dovrebbe essere limitato ai settori strategici che hanno rilievo ai fini dell’attuazione degli obiettivi del trattato UE e che sono direttamente legati alle competenze dell’UE. Respinge ogni proposta di finanziare negli Stati membri riforme strutturali non specificate, che non siano state sottoposte a una prima valutazione del valore aggiunto europeo e che non riguardino direttamente competenze dell’UE basate sul trattato. In tale contesto, rinvia alla propria risoluzione del 1o febbraio 2018, in cui respinge la proposta di regolamento della Commissione europea del 6 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (11);

12.

mette in evidenza il fatto che la situazione delle finanze locali e regionali merita una rinnovata attenzione ai livelli europeo e nazionale, e accoglie quindi con favore la richiesta rivoltagli dalla presidenza austriaca di studiare la questione; ricorda che i bilanci degli enti locali e regionali, inclusa la spesa sociale e la spesa per il welfare in particolare, sono stati i primi a essere colpiti dalla crisi economica e finanziaria, e dalle successive misure di risanamento dei bilanci e di tagli dei trasferimenti dai governi centrali; fa osservare che, a dieci anni dalla crisi, le finanze di molti enti locali e regionali sono ancora soggette a forti pressioni;

13.

torna a esprimere preoccupazione per il persistente basso livello di investimenti pubblici nell’UE, e in particolare per quello degli investimenti degli enti locali e regionali, che nel 2017 era del 30 % inferiore al livello raggiunto nel 2009 in termini di quota sul PIL (12); osserva con rammarico, pertanto, che gli investimenti pubblici sono spesso i più colpiti dalle politiche di risanamento di bilancio, sebbene essi abbiano un impatto diretto sulle economie locali e sulla vita quotidiana dei cittadini; è inoltre preoccupato per la crescente centralizzazione degli investimenti: la quota degli investimenti pubblici effettuati dagli enti locali e regionali, pur se in media superiore al 50 % nell’UE, è declinata notevolmente rispetto al livello del 60 % registrato negli anni ‘90 (13);

14.

apprezza il fatto che la Commissione intenda sviluppare l’esperienza del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e del Piano d’investimenti per l’Europa con la sua proposta per il Programma InvestEU; riconosce che la proposta ha il potenziale di semplificare l’uso degli strumenti finanziari, una richiesta da tempo formulata dal CdR, dato che l’attuale complessità è un ostacolo a un impiego diffuso e efficace dei fondi;

15.

deplora le accresciute tendenze protezionistiche nel commercio internazionale e avverte delle conseguenze negative di misure pregiudizievoli alla cooperazione multilaterale negli scambi commerciali e ai sistemi di risoluzione delle controversie; ribadisce, tuttavia, la sua opinione che le nuove iniziative in materia di libero scambio debbano essere precedute da valutazioni d’impatto, tali da facilitare l’individuazione tempestiva di possibili effetti asimmetrici sulle regioni europee e da quantificarli, in modo da permettere di reagire rapidamente con politiche pubbliche;

16.

richiama l’attenzione sul fatto che la politica commerciale è una competenza esclusiva dell’UE e che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è attualmente uno degli strumenti destinati ad attenuare i possibili effetti collaterali negativi delle scelte di politica commerciale; si rammarica che nel passato i fondi disponibili a titolo del FEG non siano stati utilizzati appieno e osserva che alcuni Stati membri hanno in precedenza preferito utilizzare l’FSE. Il CdR esaminerà in dettaglio, in un parere specifico, se la proposta della Commissione di estendere l’ambito di applicazione e la missione del FEG, nonché di abbassarne le soglie, possa garantire che il FEG così riformato apporti un valore aggiunto ed eviti sovrapposizioni e scambi con l’FSE+, come è il caso attualmente (14);

17.

rinnova la sua richiesta di una strategia dell’UE per una politica industriale forte e completa, che permetta all’industria europea, in particolare alle PMI, di affrontare le sfide e le opportunità collegate alla digitalizzazione e alla decarbonizzazione, e che presti particolare attenzione agli investimenti nel potenziamento tecnologico delle PMI, nonché nella specializzazione dei lavoratori tramite la formazione permanente; sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale degli enti locali e regionali nello sviluppo di ecosistemi e distretti d’innovazione regionali, che si rivelano essenziali per innovare con successo; mette in rilievo che il mercato unico europeo è al centro dell’integrazione economica e politica dell’UE e fa notare che la creazione del mercato unico è un progetto in corso e resta incompiuto in aspetti importanti, con un impatto in particolare sui consumatori e le PMI; accoglie inoltre con favore la proposta della Commissione per un nuovo programma per il mercato unico dopo il 2020, che fornisca un quadro di riferimento per misure volte a migliorare la competitività delle PMI europee;

18.

constata che la necessità di migliorare la capacità amministrativa e istituzionale è al centro della maggior parte delle riforme a carattere strutturale individuate nel quadro del semestre europeo; sottolinea che la fissazione di altre priorità politiche è una delle ragioni principali dell’insoddisfacente attuazione delle riforme strutturali nel contesto del semestre europeo; a ciò si aggiunge in alcuni paesi una capacità amministrativa e istituzionale insufficiente ai diversi livelli di governo, che ostacola gli investimenti pubblici e privati, abbassa la qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e rallenta l’attuazione dei fondi SIE e di altri programmi europei; mette in evidenza che nel 2018 il 63 % di tutte le raccomandazioni rivolte direttamente agli enti locali e regionali riguarda il miglioramento della capacità amministrativa;

19.

rileva che, sebbene le richieste di usufruire del programma di sostegno alle riforme strutturali siano state presentate dalla maggior parte degli Stati membri, il problema della qualità e della capacità dell’amministrazione pubblica è più grave in molti paesi dell’Europa meridionale e orientale (15); apprezza la possibilità data agli enti locali e regionali di avere accesso al programma di sostegno alle riforme strutturali e invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad affrontare i bisogni di sviluppo delle capacità dei governi subnazionali; accoglie con favore l’impegno della Commissione a rafforzare il coordinamento tra i diversi strumenti di miglioramento delle strutture amministrative finanziati dall’UE e ribadisce che la Commissione dovrebbe farlo in maniera trasparente pubblicando un documento strategico unico (16);

20.

chiede alla Commissione di condurre una valutazione del modo in cui le norme dell’UE in materia di appalti pubblici sono state recepite nel diritto nazionale e del modo in cui vengono applicate, evidenziando sia le modalità della loro applicazione a livello locale e regionale, alla luce del peso degli enti subnazionali nel campo degli appalti pubblici, sia la misura in cui le nuove regole hanno determinato una semplificazione o una complicazione della regolamentazione di questo settore; prende atto che occorre compiere maggiori progressi sugli appalti pubblici elettronici e che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a fondo a favore di una rapida trasformazione in senso elettronico delle procedure e per l’introduzione di processi elettronici per tutte le fasi principali;

21.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alla presidenza austriaca del Consiglio dell’UE e al presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2017) 690 final.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0418+0+DOC+XML+V0//IT

(3)  Comunicazione della Commissione sulle raccomandazioni specifiche per paese 2018, pag. 3 (http://api.cor.europa.eu/documents/com400-2018_part1_ext_it.docx/content); cfr. anche la valutazione d’impatto della Commissione europea in merito alla proposta di un programma di sostegno alle riforme http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-310-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF (doc. non disponibile in italiano).

(4)  Cfr. pagg. 23-26 della valutazione d’impatto di cui alla nota precedente.

(5)  http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publi-file/2018-Territorial-Analysis-of-CSRs/2018_CSRs_draft_final.pdf

(6)  Comunicazione della Commissione sulle raccomandazioni specifiche per paese del 2018, pag. 3.

(7)  http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Documents/publi-file/2018-Territorial-Analysis-of-CSRs/2018_CSRs_draft_final.pdf

(8)  Cfr. il parere del CdR sul tema Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali dell’11 maggio 2017.

(9)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei.

(10)  https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en

(11)  COM(2017) 826 final.

(12)  Fonte: Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00022&language=en.

(13)  Commissione europea, 7a relazione sulla coesione (pag. 168).

(14)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_07/SR13_07_IT.pdf

(15)  Tale situazione è presentata sinteticamente a pagina 27 della valutazione d’impatto della Commissione sulla proposta di un programma di sostegno alle riforme https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0310&from=EN

(16)  https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2018-00502-00-00-AC-TRA-IT.docx


PARERI

Comitato delle regioni

131a sessione plenaria del CdR e sessione inaugurale della Settimana europea delle regioni e delle città, 8.10.2018 – 10.10.2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/5


Parere del Comitato europeo delle regioni — Riflettere sull’Europa: la voce degli enti locali e regionali per ripristinare la fiducia nell’Unione europea

(2018/C 461/02)

Correlatori:

Karl-Heinz LAMBERTZ (BE/PSE), presidente del Comitato europeo delle regioni, membro del Parlamento della comunità di lingua tedesca del Belgio, membro del Senato federale belga

Markku MARKKULA (FI/PPE), primo vicepresidente del Comitato europeo delle regioni e consigliere comunale di Espoo

Testo di riferimento:

Consultazione del Comitato europeo delle regioni (CdR) da parte del presidente del Consiglio europeo Donald TUSK, in data 8 novembre 2016, con richiesta di elaborare un parere sul tema Riflettere sull’Europa: la voce degli enti regionali e locali per ripristinare la fiducia nell’Unione europea.

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Preambolo: il contesto in cui si inserisce il contributo dei rappresentanti locali e regionali per ripristinare la fiducia nell’UE

1.

vista la dichiarazione di missione del Comitato europeo delle regioni (CdR), adottata il 21 aprile 2009 a Bruxelles, secondo cui: «Noi, membri del Comitato delle regioni, siamo un’assemblea politica composta da rappresentanti eletti regionali e locali al servizio dell’integrazione europea. Grazie alla nostra legittimità politica, garantiamo la rappresentanza istituzionale dell’insieme dei territori, regioni, città e comuni dell’Unione europea. La nostra missione è quella di permettere il coinvolgimento degli enti regionali e locali nel processo decisionale europeo e di favorire in tal modo una migliore partecipazione dei cittadini. […] Vegliamo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, affinché le decisioni europee siano prese e applicate quanto più possibile vicino ai cittadini e al livello più appropriato. […] Manteniamo un dialogo diretto con i nostri concittadini sulle realizzazioni dell’Europa e le sfide future e contribuiamo a spiegare e a dar conto dell’attuazione e dell’impatto delle politiche europee a livello territoriale»;

2.

viste le cinque priorità politiche del CdR per il mandato 2015-2020 («Un nuovo inizio per l’economia europea»; «L’importanza della dimensione territoriale della legislazione dell’UE»; «Un’Europa più semplice e più collegata»; «Stabilità e cooperazione all’interno e all’esterno dell’Unione europea»; «L’Europa dei cittadini è l’Europa del futuro»);

3.

vista la consultazione del CdR da parte del presidente del Consiglio europeo, in data 8 novembre 2016, con richiesta di elaborare un parere che presenti la percezione che hanno gli enti locali e regionali del futuro dell’Europa e ne illustri le proposte sul tema per contribuire a ripristinare la fiducia nel progetto europeo (1);

4.

visto il Libro bianco della Commissione europea sul futuro dell’Europa — Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025, del 1o marzo 2017, e i successivi cinque documenti di riflessione;

5.

vista la dichiarazione di Roma, adottata il 25 marzo 2017, nella quale i firmatari si impegnano «a dare ascolto e risposte alle preoccupazioni espresse dai [loro] cittadini» e affermano inoltre: «Collaboreremo a livello di Unione europea, nazionale, regionale o locale per fare davvero la differenza, in uno spirito di fiducia e di leale cooperazione, sia tra gli Stati membri che tra di essi e le istituzioni dell’UE, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Lasceremo ai diversi livelli decisionali sufficiente margine di manovra per rafforzare il potenziale di innovazione e crescita dell’Europa. Vogliamo che l’Unione sia grande sulle grandi questioni e piccola sulle piccole. Promuoveremo un processo decisionale democratico, efficace e trasparente, e risultati migliori»;

6.

vista la lettera d’intenti del presidente della Commissione europea (2), che intende proseguire la discussione del Libro bianco sul futuro dell’Europa fino alle elezioni del giugno 2019 attraverso dibattiti, dialoghi con i cittadini, contatti con i Parlamenti nazionali e la collaborazione con le regioni;

7.

vista la relazione intitolata Reaching out to EU citizens: a new opportunity (3), in cui si afferma che «anche le regioni svolgono un ruolo sempre maggiore nel ripensare la governance nell’Unione e nei suoi Stati membri. Forti della loro solida base socioeconomica e di un’identità culturale comune, le regioni offrono la dimensione idonea per definire orientamenti strategici e ottenere risultati adeguati in numerosi ambiti d’intervento, dal momento che sono protagoniste e intermediarie importanti per stabilire collegamenti e contatti con i cittadini»; visto inoltre il parere Relazione sulla cittadinanza dell’UE 2017 (4), nel quale si riconosce che assume vitale importanza il rafforzamento del senso di appartenenza e della partecipazione dei cittadini al progetto di integrazione;

8.

viste le tre risoluzioni del Parlamento europeo sul tema del futuro dell’Unione europea (5);

9.

visto che dall’aprile 2018 sono state avviate negli Stati membri dell’UE delle «consultazioni dei cittadini»;

Comprendere e comunicare le percezioni e le aspettative dei cittadini e dei rappresentanti locali e regionali in merito all’UE

a)   I rappresentanti locali e regionali si adoperano perché sia ascoltata la voce dei cittadini

10.

sottolinea che nell’ambito dell’iniziativa Riflettere sull’Europa, lanciata nel marzo 2016, è impegnato a costruire una relazione di fiducia tra l’Unione europea e i suoi cittadini attraverso dialoghi con i cittadini, dibattiti civici e incontri con associazioni e assemblee di rappresentanti politici locali e regionali, oltre che con un ventaglio di movimenti di base (6) e associazioni territoriali nazionali ed europee, allo scopo di raccogliere e trasmettere i punti di vista, le idee e le preoccupazioni dei cittadini in merito al progetto europeo;

11.

osserva che, fino ad oggi, oltre 176 rappresentanti politici del Comitato europeo delle regioni si sono impegnati in questo processo dando vita e partecipando a dialoghi con i cittadini nel quadro dell’iniziativa Riflettere sull’Europa. Oltre 40 000 partecipanti hanno preso parte, personalmente o online, a questi eventi tenutisi in 110 regioni di tutti gli Stati membri. Più di 22 000 cittadini hanno partecipato rispondendo a un sondaggio online e tramite una app per dispositivi mobili, meccanismi di feedback che hanno consentito ai partecipanti ai dialoghi e ad altri cittadini di contribuire al dibattito anche a distanza;

12.

precisa che rappresentanti eletti di tutti i propri gruppi politici prendono parte a queste attività e, laddove sia possibile, condividono le piattaforme con rappresentanti del Consiglio europeo, membri di parlamenti nazionali, eurodeputati, esponenti della Commissione europea e membri del Comitato economico e sociale europeo; sottolinea che occorre un maggiore coordinamento per rafforzare la visibilità e l’impatto delle attività di sensibilizzazione e divulgazione dell’insieme delle istituzioni e di tutti gli Stati membri;

13.

mette in evidenza i risultati del sondaggio che ha commissionato presso gli enti locali e regionali, compresi i propri membri titolari e supplenti, e le loro associazioni (7);

14.

rileva come, nella maggior parte dei dialoghi svolti, le questioni trattate siano viste dai partecipanti attraverso il prisma di quanto accade nella loro regione, città o territorio, e che, pertanto, i responsabili politici dell’UE delle regioni e delle città affrontano in prima linea le preoccupazioni e le attese dei cittadini.

b)   Quel che i cittadini ci hanno detto: vogliono un progetto europeo fondato sulla solidarietà, la coesione e la vicinanza

15.

sottolinea che le preoccupazioni principali espresse nei dialoghi con i cittadini organizzati dal CdR (8) si concentrano sulla lentezza con cui vengono attuate le soluzioni, soprattutto in materia di disoccupazione e migrazione, e sul quadro socioeconomico generale;

16.

fatta questa premessa, richiama l’attenzione sull’auspicio espresso da numerosi cittadini che nell’UE vi sia maggiore solidarietà: si tratta di un invito pressante ad agire per ridurre le diseguaglianze esistenti, e in molti casi in aumento, in diversi campi, principalmente rafforzando la coesione e la solidarietà tra Stati membri e regioni nonché al loro interno; per soddisfare questa aspettativa generale potrebbe essere necessario riorientare- e riequilibrare- una serie di politiche dell’Unione europea;

17.

segnala un diffuso senso di frustrazione nei confronti dell’UE, spesso percepita come troppo lontana e poco capace di infondere fiducia. Allo stesso tempo, molti cittadini hanno la sensazione di non sapere ancora che cosa sia l’UE e neppure che cosa faccia, il che è all’origine di un divario significativo tra le loro attese e la capacità dell’Unione di produrre dei risultati. I cittadini non riescono a vedere quale sia il vantaggio che apporta l’UE quando si occupa di questioni locali, anche per via di una comunicazione inadeguata, a cui si aggiungono narrazioni e un vocabolario fuorvianti nel rivolgersi ad essi e il loro scarso coinvolgimento nel processo decisionale;

18.

rileva che da sondaggi di Eurobarometro (9) emerge che oltre due terzi dei partecipanti è convinto che il loro paese abbia tratto benefici dall’adesione all’UE;

19.

sottolinea in questo contesto la corresponsabilità degli Stati membri nella ricerca di soluzioni a livello europeo e ai fini della capacità d’azione dell’UE nel quadro degli importanti programmi grazie ai quali l’UE stessa può apportare un reale valore aggiunto. Gli Stati membri devono al tempo stesso attuare le necessarie riforme nazionali, compreso un adeguato finanziamento, per assicurare il buon funzionamento delle amministrazioni locali e regionali, affinché i cittadini possano constatare che i problemi vengono affrontati;

20.

fa notare che, in numerosi dibattiti locali e anche in base ai risultati del sondaggio, è emerso che la generazione più entusiasta dell’UE è quella di chi ha meno di 30 anni, la quale attribuisce grande importanza alla libertà di circolazione e alle opportunità di istruzione offerte dall’Unione; è altresì consapevole, tuttavia, che in molti paesi questa generazione, che è stata colpita più duramente dagli effetti di lunga durata della crisi economica e dalla disoccupazione giovanile, è assai critica nei confronti del ruolo dell’Unione europea in questo contesto; insiste pertanto sulla necessità che le politiche dell’UE siano orientate molto maggiormente verso il futuro e che questo approccio più lungimirante sia integrato nel sistema decisionale dell’UE, con azioni concrete e maggiori risorse ad hoc per affrontare i problemi specifici dei giovani;

21.

sottolinea come l’inquietudine dei cittadini di non essere sufficientemente presi in considerazione nel quadro del processo di decisione spesso porti a molteplici forme di sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche, comprese quelle dell’UE;

22.

evidenzia il fatto che la fiducia nei livelli di governance locale e regionale è, in media, maggiore di quella riposta nel governo centrale, e nella maggior parte degli Stati membri è superiore anche alla fiducia nell’UE;

23.

sottolinea che, per ripristinare la fiducia nell’UE, è importante chiarire per i cittadini chi, in ultima analisi, sia responsabile delle decisioni adottate a livello UE, e chiede pertanto di rafforzare il controllo democratico;

24.

ricorda che l’integrazione europea è un progetto volto a dare espressione politica a un insieme di valori e diritti universali, ma che molti cittadini sono delusi da quella che percepiscono come un’incapacità dell’UE di essere all’altezza dei suoi valori e di difenderli; riconosce che è di fondamentale importanza riconfermare sempre e costantemente i valori comuni dei cittadini dell’UE, valori che sono indispensabili quale fondamento della fiducia reciproca e dei reciproci compromessi;

25.

ritiene che esista un notevole potenziale per lo sviluppo di una «identità civica europea» tra i cittadini dell’UE, corredata di diritti e doveri importanti che incidono sulla loro vita quotidiana; un’identità di questo tipo, fondata sul ricco patrimonio storico e culturale dell’Europa, sarebbe importante per accrescere il sentimento di appartenenza dei singoli cittadini al «progetto europeo» e dovrebbe completare e arricchire le identità esistenti a livello nazionale, regionale e locale che formano l’identità di ciascuno di noi; il senso di identità non può e non deve essere imposto, ma può essere sostenuto e incoraggiato tramite la partecipazione civica, le attività culturali e l’istruzione, e dovrebbe quindi essere promosso con misure e risorse adeguate;

26.

riconosce che i cittadini che vivono in società incentrate sulla conoscenza e sul futuro hanno maggiori capacità di individuare le esigenze delle loro comunità locali e, di conseguenza, sono in una posizione migliore per sperimentare e creare prototipi di soluzioni innovative e in costante evoluzione progettate per soddisfare le necessità locali;

27.

appoggia la richiesta dei cittadini di poter disporre di un maggior numero di canali di partecipazione democratica e di una comunicazione più efficace con le istituzioni europee attraverso canali di dialogo permanenti e strutturati. A tal fine, invita a rafforzare la strategia della Commissione europea per la comunicazione attraverso le sue reti di informazione, avvalendosi del coordinamento che gli enti regionali possono esercitare nel loro ambito territoriale rispetto ai centri di informazione europea, coordinamento grazie al quale l’impatto delle loro attività risulterebbe moltiplicato.

c)   Il forte appello dei rappresentanti locali e regionali per un loro pieno coinvolgimento nella definizione e nell’attuazione del progetto europeo (10)

28.

concorda con i rappresentanti del livello locale e regionale quanto al fatto che i settori prioritari su cui l’UE dovrebbe concentrare la propria azione sono principalmente la politica di coesione, seguita dalla politica sociale (comprese l’istruzione e la mobilità), dalle politiche economiche (occupazione e crescita), dalla migrazione e dall’integrazione, dalle questioni ambientali (in particolare i cambiamenti climatici) e dalla sicurezza;

29.

sottolinea che tanto dai dialoghi con i cittadini come dal proprio sondaggio tra gli enti locali e regionali emerge una forte preoccupazione per i giovani, su come offrire loro le opportunità adeguate e su come rispondere alle loro aspettative;

30.

fa osservare che la solidarietà, proprio come avviene per i comuni cittadini, è un concetto ricorrente anche per i rappresentanti degli enti locali e regionali, dal momento che costituisce uno dei valori fondanti dell’Unione europea;

31.

sottolinea che la maggior parte dei partecipanti al sondaggio tra gli enti locali e regionali ritiene che un più forte decentramento e una migliore ripartizione delle competenze siano componenti essenziali della buona governance, poiché accrescono la trasparenza, l’assunzione di responsabilità e la qualità del processo di elaborazione delle politiche, in quanto consentono il coinvolgimento diretto dei cittadini e un’interazione diretta con essi e rendono possibili soluzioni basate sul territorio; rileva che il coinvolgimento degli enti locali e regionali nel processo decisionale dell’UE apporta un valore aggiunto alle politiche perseguite;

32.

osserva che gli enti locali e regionali sono pienamente consapevoli della sempre maggiore necessità di una cooperazione al di là delle frontiere nazionali per poter raccogliere le grandi sfide della nostra epoca, quali i cambiamenti climatici e i disastri naturali, la globalizzazione in tutte le sue forme, la digitalizzazione e il suo impatto sociale, i focolai di instabilità in tutto il mondo, i cambiamenti demografici, la povertà e l’esclusione sociale ecc. Non solo, ma questi enti hanno un ruolo decisivo nell’attuare la politica di coesione, comprese le iniziative di cooperazione transfrontaliera, quali numerosi progetti interpersonali e su piccola scala, che rivestono particolare importanza in quanto concreta e quotidiana dimostrazione di solidarietà;

33.

precisa che gli enti locali e regionali auspicano anche che l’Unione europea si concentri maggiormente sui diritti di cittadinanza dell’UE, come il diritto di vivere, lavorare e studiare liberamente; in tale contesto, è importante il lavoro che gli enti regionali e locali possono svolgere, in collaborazione con le istituzioni europee, per far conoscere ai cittadini le concrete opportunità che offre la libera circolazione in termini di possibilità di studiare o sviluppare la propria carriera professionale in un altro Stato membro.

Ancorare a livello locale le politiche dell’UE per apportare cambiamenti concreti nella vita dei cittadini

a)   Affrontare le sfide socioculturali sul territorio

34.

sottolinea che è necessario che le politiche dell’Unione conferiscano poteri e responsabilità ai cittadini nell’affrontare le questioni importanti per la loro vita, ossia quei problemi a cui tutti i livelli di governance, da quello europeo a quello locale, devono fornire risposte;

35.

osserva che le sfide socioculturali che ci attendono vanno sì affrontate a livello globale, ma che gli interventi per conseguire tale obiettivo devono essere realizzati a livello locale;

36.

rammenta che sono le città e le regioni a garantire il collegamento tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e i cittadini rispondendo all’appello ad agire di questi ultimi con gli strumenti messi a loro disposizione dall’UE; senza il coinvolgimento e il coordinamento con i governi locali e regionali sarà impossibile realizzare i 17 OSS. È pertanto opportuno sfruttare pienamente tutti gli strumenti volti a sostenere la cooperazione decentrata, la coerenza delle politiche e un approccio territoriale, nella misura in cui essi mobilitano il potenziale degli enti locali e regionali e della società civile nella promozione di alleanze e di sinergie tra tutti i livelli di governance.

b)   Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale a vantaggio dei cittadini

37.

sottolinea che affrontare le persistenti disparità economiche, sociali e territoriali rimane una sfida di grande portata per il futuro dell’Unione europea;

38.

rammenta che tanto la coesione sociale come la coesione economica e quella territoriale sono obiettivi del trattato UE, per conseguire i quali occorre affrontare sfide sia strutturali che di nuovo tipo, promuovendo economie e società resilienti e un quadro per gestire la globalizzazione;

39.

pone in evidenza la Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro, la quale «mostra l’importanza della politica di coesione per l’Europa, i cittadini, la sua economia e le sue città e regioni, e come la conciliazione della crescita economica sostenibile con il progresso sociale — compito in cui è impegnata la politica di coesione — sia più che mai essenziale» (11);

40.

invoca una politica di coesione forte per tutte le regioni per il periodo successivo al 2020, fondata sui principi dei partenariati europei, della gestione condivisa e della governance multilivello, come viene richiesto nella dichiarazione della #CohesionAlliance (Alleanza per la coesione);

41.

deplora che solo una minoranza di cittadini sia a conoscenza dell’impatto positivo della politica di coesione, e chiede pertanto sforzi concertati a tutti i livelli di governance per divulgare meglio gli effetti delle diverse componenti delle politiche e dei fondi dell’UE;

42.

sottolinea che l’agenda urbana dell’UE contribuisce ad affrontare tutta una serie di questioni, dalla mobilità urbana alla qualità dell’aria, dall’economia circolare all’inclusione dei migranti e dei rifugiati; segnala inoltre l’importanza dei partenariati urbano-rurali per affrontare questi problemi in modo più efficace; l’agenda sostiene inoltre le città e le regioni nello sviluppo di ecosistemi di innovazione basati sul territorio e nell’attuazione di strategie di specializzazione intelligente;

43.

pone in evidenza il fatto che i servizi di interesse generale (SIG) e i servizi di interesse economico generale (SIEG) sono parte integrante del modello sociale europeo e dell’economia sociale di mercato dell’Europa, in quanto garantiscono a tutti il diritto e la possibilità di accedere a beni essenziali e a servizi pubblici di qualità; è favorevole ad ampliare il concetto di SIEG estendendolo a servizi sociali di nuovo tipo, ad esempio la prima accoglienza e l’integrazione dei profughi e dei migranti, gli alloggi sociali, il reddito minimo di inserimento o l’infrastruttura digitale;

44.

chiede l’istituzione di un maggior numero di partenariati tra comuni, città e regioni, anche attraverso gemellaggi, affinché tali enti locali e regionali abbiano un ruolo di pionieri a livello globale al fine di attuare buone pratiche nell’affrontare le sfide socioculturali e le conoscenze scientifiche più recenti.

c)   Offrire risposte al fenomeno della migrazione e assicurare l’integrazione

45.

sottolinea che, nella percezione dei cittadini europei, la sfida della migrazione è uno dei banchi di prova di come la «solidarietà» viene messa in pratica, ma che non si è ancora giunti a una comprensione condivisa di ciò che significhi la solidarietà in questo contesto; evidenzia il ruolo fondamentale che gli enti locali e regionali devono svolgere nel facilitare l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, oltre che nell’organizzare un dibattito aperto, razionale e umano su queste delicate questioni;

46.

insiste sulla necessità di sostenere i comuni, le città e le regioni nel ruolo che esse svolgono sia nella gestione della crisi migratoria che nell’integrazione di lungo periodo. L’UE deve definire un quadro strategico coerente per la migrazione e fornire un’assistenza finanziaria e tecnica mirata in misura sufficiente che vada ad aggiungersi a quella erogata dagli Stati membri, allo scopo di favorire l’integrazione dei migranti a livello locale;

47.

sottolinea che le politiche di integrazione dei migranti vanno elaborate in partenariato tra tutti i livelli di governance e devono essere sostenute anche da strumenti finanziari adeguati forniti dal livello dell’UE nell’ambito di una politica europea globale in materia di migrazione. Per assicurare le migliori opportunità di una riuscita integrazione nell’interesse sia dei migranti che delle società che li accolgono, è opportuno prendere in considerazione diversi fattori quali le qualifiche professionali e le competenze linguistiche dei migranti, i legami familiari già esistenti, le loro preferenze e gli eventuali contatti con un paese di accoglienza prima del loro arrivo;

48.

osserva che una gestione efficiente e umana delle frontiere esterne dell’Unione e lo sviluppo di una politica globale in materia di migrazione e di un sistema europeo comune di asilo dotato di norme comuni elevate sono due elementi essenziali per tutti i comuni, le città e le regioni, soprattutto per quelli che accolgono dei profughi o quelli che sono situati lungo le frontiere e che sono particolarmente colpiti dai picchi di flussi migratori; sottolinea inoltre che tale politica globale deve anche comprendere un approccio coordinato in materia di protezione umanitaria, nuovi percorsi per la migrazione regolare, compresi sistemi di migrazione circolare, nonché sforzi per contrastare le cause della migrazione e lottare contro la tratta di esseri umani in tutte le sue forme, in particolare quella di donne e minori a fini di sfruttamento sessuale, e rileva che tutto questo richiede sia un nuovo impegno politico a tutti i livelli sia mezzi adeguati.

d)   Garantire i diritti sociali e l’accesso all’istruzione e valorizzare il patrimonio culturale

49.

sottolinea che i cittadini europei avvertono fortemente l’esigenza di sviluppare la dimensione sociale dell’UE in tutti i programmi e le politiche dell’Unione, in modo complementare ai sistemi di parità di genere e di protezione sociale esistenti a livello nazionale o regionale. Gli articoli 8 e 9 del TFUE, che offrono la base per raggiungere questo obiettivo, dovrebbero pertanto trovare adeguata applicazione. Sostiene inoltre l’attuazione del pilastro sociale, nel cui ambito gli enti locali e regionali dovrebbero ricoprire un ruolo fondamentale, e chiede che nei trattati sia inserito un protocollo sul progresso sociale; persegue l’obiettivo di mettere i diritti sociali su un piano di parità con quelli economici; accoglie con soddisfazione il fatto che il pilastro europeo dei diritti sociali sia stato integrato nel semestre europeo; appoggia l’idea di un quadro di valutazione della situazione sociale nel semestre europeo e ritiene altresì necessario che nel diritto primario dell’UE siano introdotti obiettivi sociali vincolanti;

50.

sottolinea con forza che gli investimenti sociali non dovrebbero essere considerati unicamente come un costo per le finanze pubbliche. Come è stato precisato al vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, il finanziamento delle politiche sociali e la tutela dei diritti sociali apportano un chiaro valore aggiunto europeo, che è fondamentale per ricostruire la fiducia dei cittadini nel processo di integrazione;

51.

mette l’accento sull’importanza capitale che riveste l’assistenza ai cittadini per accedere a mercati del lavoro locali ed equi al fine di eliminare la disoccupazione, con misure specifiche per aiutare le categorie che ne sono maggiormente colpite; si propone di elaborare un piano per l’inserimento di obiettivi sociali in un programma d’azione per una politica sociale lungimirante, che preveda misure specifiche e un concreto seguito legislativo per investire nelle persone, nelle competenze, nella conoscenza, nella protezione sociale e nell’inclusione sociale;

52.

chiede che l’UE si impegni pienamente a promuovere la parità tra donne e uomini, e soprattutto a prevenire ed eliminare la violenza contro le donne, un fenomeno universale, strutturale e multidimensionale, che genera incalcolabili costi personali, sociali ed economici;

53.

pone in risalto che è essenziale investire nei giovani e sollecita l’UE a dare sostegno agli enti locali e regionali nella loro azione per affrontare le esigenze in materia di competenze e istruzione; chiede di creare una nuova «alleanza per le competenze e l’istruzione» volta a incoraggiare gli investimenti pubblici destinati all’istruzione, promuovere la mobilità (programma Erasmus+), stimolare la cooperazione interregionale, in particolare nelle zone transfrontaliere e incoraggiare gli scambi interpersonali non soltanto in un contesto professionale ma anche in ambito culturale;

54.

in linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, chiede il coinvolgimento dei governi regionali nella gestione di strumenti quali il Fondo sociale europeo e i fondi per sostenere l’attuazione della Garanzia per i giovani, dato che è spesso a livello regionale che vengono attuate politiche attive del lavoro, comprese l’innovazione sociale e le politiche in materia di parità;

55.

sottolinea che, nel settore dell’istruzione, sarebbe importante includere nei programmi di studio i vari elementi comuni che gli europei condividono in differenti ambiti, come la storia, la cultura, il patrimonio culturale o lo stesso progetto di costruzione europea. In ogni caso, richiama anche l’attenzione sull’importante opera di divulgazione del progetto europeo tra gli alunni delle scuole, che gli enti locali e regionali svolgono regolarmente;

56.

rammenta che le molteplici forme del patrimonio culturale costituiscono un bene prezioso per l’Europa: una risorsa che potrebbe diventare uno strumento chiave per aumentare la coesione e la sostenibilità nelle regioni dell’UE, contribuendo a rafforzare al tempo stesso l’identità di una determinata regione e quella dell’Europa nel suo insieme, e che incarna in modo particolare il motto dell’UE Unita nella diversità;

57.

sottolinea che il turismo e le industrie creative possono trasformare il patrimonio culturale delle regioni in opportunità per creare occupazione e ricadute economiche, anche grazie all’innovazione e a strategie di specializzazione intelligente;

58.

sottolinea che l’Unione europea dovrebbe incoraggiare e valorizzare la diversità linguistica e culturale che la contraddistingue, stimolarne la conoscenza, promuovere l’innovazione e la cooperazione interregionale in tutti i settori culturali, come pure nuovi modelli commerciali e imprenditoriali nel settore delle industrie culturali e creative.

e)   Dare impulso alla ricerca, all’innovazione e alla trasformazione digitale

59.

ritiene che i programmi di finanziamento europei basati sulla ricerca, l’innovazione, lo scambio, il partenariato e la mobilità e che sono disponibili nelle città intelligenti possano consentire l’offerta di servizi migliori per i cittadini, il che migliora la loro qualità della vita, e sottolinea che il dinamismo e la capacità di prospettiva della politica di coesione e della politica agricola comune sono resi possibili anche dalla ricerca e dall’innovazione;

60.

chiede di aumentare la portata dell’innovazione nel settore pubblico e nelle imprese, anche grazie al contributo di iniziative quali La scienza incontra le regioni, nel cui ambito esponenti politici e scienziati si riuniscono per discutere di un processo decisionale basato su dati concreti, dando modo ai cittadini europei di plasmare insieme il proprio futuro;

61.

rileva che la trasformazione digitale e la e-governance sono di aiuto per le amministrazioni pubbliche locali. I cittadini e gli ambienti imprenditoriali apprezzano il valore aggiunto europeo apportato da questi investimenti, in molti casi nell’ambito di una cooperazione transfrontaliera o interregionale (compresa la banda larga per tutti), poiché rafforzano la resilienza dell’economia del territorio e contribuiscono a migliorare la qualità della vita a livello locale e regionale;

62.

sottolinea che le città sono spazi — sia fisici che digitali — in cui i cittadini possono incontrarsi, conoscere idee nuove, esplorare nuove possibilità, progettare il futuro in modo innovativo, scoprire i cambiamenti che attraversano la società e apprendere quali conseguenze queste trasformazioni avranno per loro. Le città possono quindi accelerare il processo che consente alle comunità locali di essere collegate in rete in tutta Europa grazie alle tecnologie digitali;

63.

rammenta pertanto che la trasformazione digitale rappresenta un nuovo strumento di coesione e uno strumento efficace per affrontare le sfide demografiche: le aree remote, quelle rurali e le regioni ultraperiferiche hanno bisogno di rimanere connesse e di trasformare i loro svantaggi naturali in risorse, conformemente al principio della coesione territoriale. I poli di innovazione, i laboratori viventi, i fab-lab (fabrication laboratories, ossia laboratori che offrono servizi personalizzati di fabbricazione digitale), gli studi di progettazione, le biblioteche, gli incubatori e i seminari sull’innovazione sostenuti dall’UE e da soggetti locali incentivano l’economia locale e promuovono l’accesso delle parti interessate alle tecnologie digitali.

f)   Sostenere lo sviluppo delle zone rurali, garantire l’attuazione della politica agricola comune e promuovere la produzione locale

64.

rammenta che le aree rurali e intermedie rappresentano il 91 % del territorio dell’UE e che in esse vive il 60 % della popolazione europea, e sottolinea il significativo divario di sviluppo tra le zone urbane e quelle rurali e come in queste ultime il sentimento di abbandono si traduca in un euroscetticismo sempre più forte; ritiene perciò che tanto la politica agricola comune quanto la politica di coesione debbano continuare a operare come strumenti basati sulla solidarietà per favorire il rinnovamento dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nel segno della sostenibilità e dell’innovazione, e chiede che la questione delle aree rurali trovi spazio in tutte le politiche dell’UE;

65.

la cooperazione interregionale può costituire un elemento chiave per l’ottimizzazione delle strategie di specializzazione intelligente, favorendo le sinergie e massimizzando l’efficienza dello sforzo globale di innovazione;

66.

sottolinea che le nostre modalità di produzione e consumo alimentari hanno un fortissimo impatto, a livello sia locale che globale, non solo sul benessere dei cittadini, l’ambiente, la biodiversità e il clima, ma anche sulla nostra salute e sull’economia; invoca lo sviluppo e la promozione di mercati locali e filiere alimentari corte in quanto sistemi alimentari provvisti di una specifica dimensione locale, e insiste sulla promozione di una produzione europea di qualità;

67.

ritiene che i tagli al secondo pilastro della PAC siano sproporzionati e teme che questa misura possa andare a scapito delle zone rurali e dell’obiettivo della Commissione europea di rafforzare la protezione dell’ambiente e della natura, e possa altresì pregiudicare il contributo dell’UE agli obiettivi in materia di protezione del clima e delle risorse.

g)   Sostenibilità, protezione dell’ambiente e azione di contrasto dei cambiamenti climatici

68.

osserva che i cittadini si aspettano interventi sia locali che globali per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza energetica. Il concetto di sostenibilità andrebbe quindi sistematicamente integrato in tutte le politiche dell’UE, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l’efficienza energetica, una mobilità più ecologica, la generazione di energia rinnovabile, come pure tramite i pozzi di assorbimento del carbonio e una produzione e un consumo sostenibili. Esorta l’UE a definire un quadro giuridico e politico solido che consenta alle regioni e alle città di elaborare le loro proprie iniziative a sostegno della realizzazione degli obiettivi dell’accordo di Parigi;

69.

rammenta che il Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia e le iniziative di attuazione dal basso svolgono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, e chiede all’UE di promuovere la definizione di contributi alla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti a livello locale; in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e gli altri impegni internazionali assunti dall’UE, i temi della sostenibilità e della protezione dell’ambiente dovrebbero pertanto essere sistematicamente integrati nell’insieme delle politiche dell’UE;

70.

sottolinea che occorre potenziare le sinergie tra le reti, i progetti e gli accordi volti ad affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici e analoghi soggetti o enti che operano nel campo della resilienza alle catastrofi, come il quadro d’azione di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030.

h)   La cooperazione al di fuori dei confini dell’UE a sostegno della stabilità e dello sviluppo

71.

ricorda che il ruolo che svolgono gli enti locali e regionali nelle attività di cooperazione transfrontaliera e di diplomazia delle città al di fuori dei confini dell’UE, in particolare nel processo di allargamento e nel vicinato dell’Unione, è di fondamentale importanza per la promozione della democrazia di base, dello sviluppo sostenibile e della stabilità;

72.

richiama l’attenzione sul ruolo importante che ricoprono gli enti locali nel garantire la sicurezza dei cittadini prevenendo i fenomeni di radicalizzazione violenta e proteggendo gli spazi pubblici; dal momento che la criminalità e il terrorismo travalicano, per loro stessa natura, le frontiere e i confini nazionali, i cittadini e gli enti locali e regionali hanno bisogno di cooperare e trarranno vantaggio dal valore aggiunto dell’azione dell’UE per la realizzazione di progetti congiunti.

73.

rammenta la propria posizione secondo cui qualsiasi proposta di accordo sulla liberalizzazione degli scambi deve essere preceduta da una valutazione d’impatto territoriale. Ribadisce altresì che dovrebbero essere adottati meccanismi a livello nazionale e locale per avere accesso a informazioni pertinenti sulla politica commerciale. Inoltre, i negoziati commerciali dovrebbero essere accompagnati da un dialogo formale e partecipativo tra le autorità nazionali competenti e gli enti locali e regionali. Questo è un punto di fondamentale importanza, in particolare quando i negoziati commerciali coprono anche settori di competenza concorrente con gli Stati membri, dato che in questi casi sono spesso le competenze del livello locale e regionale a subirne maggiormente le conseguenze.

Garantire alle città e alle regioni il margine di manovra necessario: un bilancio europeo per il periodo successivo al 2020 che sia all’altezza delle ambizioni e si serva di strumenti di flessibilità per agire e investire

74.

rileva che il quadro finanziario pluriennale (QFP) deve riflettere le priorità e le ambizioni dell’UE per adempiere agli obblighi sanciti dal trattato e soddisfare le aspettative dei cittadini europei; è favorevole ad un QFP corrispondente all’1,3 % del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE a 27;

75.

fa osservare che il bilancio dell’UE non andrebbe visto come il frutto di un compromesso tra «contribuenti netti» e «beneficiari netti», bensì come uno strumento comune utilizzato per raggiungere i nostri comuni obiettivi apportando valore aggiunto in tutta Europa. Pertanto, concorda con le conclusioni della Commissione secondo cui siamo tutti beneficiari del QFP, poiché gli effetti positivi rappresentati da un mercato comune, dalla sicurezza e dalla coesione sono superiori al contributo finanziario individuale all’UE;

76.

sottolinea che il futuro dell’UE dipende da un bilancio europeo dotato di ambizione ed efficiente, in base al principio secondo cui ai compiti aggiuntivi di cui l’UE è investita dovrebbero man mano corrispondere nuove risorse e la graduale eliminazione del sistema di correzioni sui contributi nazionali;

77.

fa presente che qualsiasi riaccentramento del bilancio dell’UE, soprattutto nella misura in cui mette a repentaglio i programmi in gestione concorrente e gli approcci basati sul territorio, potrebbe minacciare la coesione nell’Unione e deve quindi essere evitato;

78.

osserva che la qualità dei servizi pubblici è uno dei fattori chiave per lo sviluppo della fiducia nelle istituzioni, dal momento che i cittadini valutano le pubbliche amministrazioni alla luce della loro esperienza di erogazione dei servizi, e, considerando che più di un terzo della spesa pubblica totale e oltre la metà degli investimenti pubblici sono realizzati a livello subnazionale, sottolinea che nell’UE gli investimenti pubblici rimangono tuttora a livelli troppo bassi per poter offrire infrastrutture e servizi pubblici adeguati. È quindi essenziale colmare il divario degli investimenti pubblici;

79.

precisa che, a distanza di un decennio dalla crisi finanziaria che ha fortemente compromesso gli investimenti pubblici degli enti locali e regionali, occorre rafforzare la capacità di investimento di questi enti offrendo loro il margine di bilancio necessario a sostenere gli investimenti pubblici, promuovendo soluzioni locali attraverso il potenziamento dei principi della gestione concorrente basata sul partenariato e della governance multilivello, nonché escludendo il cofinanziamento pubblico dei programmi dell’UE dal calcolo del debito nel quadro del patto di stabilità e crescita.

Costruire la nostra unione a partire dal basso: la strada da seguire per ridare slancio alla democrazia nell’UE può aprirsi grazie a un impegno sul territorio

a)   Conferire poteri e responsabilità all’azione dell’UE: l’azione appropriata va adottata al livello appropriato

80.

è fermamente convinto che una corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sia essenziale per avvicinare maggiormente l’Unione europea ai suoi cittadini; insiste ancora una volta sull’importanza che le decisioni siano prese al livello più vicino possibile ai cittadini, e sottolinea che nel suo processo decisionale l’Unione europea deve essere completamente trasparente e rendere pienamente conto del proprio operato ai cittadini, i quali devono poter riconoscere chiaramente a chi incomba la responsabilità politica di tutte le decisioni adottate (12);

81.

sottolinea che la responsabilità condivisa e lo stretto collegamento esistenti tra i due principi di governance multilivello e di sussidiarietà sono elementi essenziali di un’Unione europea autenticamente democratica;

82.

fa osservare che l’applicazione coerente del principio di sussidiarietà deve costituire la futura barriera di sicurezza dell’UE. Questo significa «più Europa dove serve più Europa» e «meno Europa dove serve meno Europa», principio, questo, che porterà ad un’Unione europea più efficiente e meglio funzionante. La semplice logica secondo cui gli interessi degli Stati membri andrebbero protetti dalle interferenze dell’UE risulta controproducente nel dibattito sul futuro dell’Europa; è consapevole del proprio ruolo in quanto uno dei «custodi» del principio di sussidiarietà e ritiene che quest’ultimo debba essere considerato un concetto politico e giuridico di natura dinamica nel quadro della definizione e dell’attuazione delle politiche, al fine di garantire che il livello più appropriato adotti l’azione più opportuna al momento giusto e nel miglior interesse dei cittadini; trova conferma di questi suoi convincimenti nella relazione finale della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità, nella quale si insiste sul concetto di una nuova «sussidiarietà attiva»; si adopererà per attuare le raccomandazioni della task force in stretta cooperazione con le altre istituzioni dell’UE, i parlamenti nazionali e gli enti locali e regionali di tutta l’Unione;

83.

rinnova la richiesta di codificare e attuare i principi di governance multilivello e di partenariato in un codice di condotta interistituzionale, e chiede inoltre che tali principi siano rispecchiati nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio». Al di là della politica di coesione, la governance multilivello deve essere integrata in tutte le disposizioni legislative e regolamentari delle politiche aventi un impatto regionale (13);

84.

considera di fondamentale importanza contrastare le tendenze alla centralizzazione e favorire invece lo sviluppo in loco di soluzioni adeguate, basate sul territorio ed efficienti, in particolare nell’ambito della futura politica di coesione, soluzioni che possano servire da modello di governance anche in altri ambiti d’intervento;

85.

raccomanda di sviluppare ulteriormente le attuali valutazioni d’impatto territoriale (VIT) per creare circuiti di riscontro efficaci che tengano conto della diversità delle regioni dell’UE e del fatto che le politiche europee hanno ricadute molto diverse sui vari enti regionali e locali.

b)   Coinvolgere le regioni e le città: rinnovare la democrazia europea attraverso la titolarità e l’efficacia

86.

sottolinea che le politiche dell’UE devono lasciare ai cittadini uno spazio in cui prendere l’iniziativa e affrontare i temi importanti per la loro vita. Le persone cercano soluzioni a livello locale, un impegno più efficace nell’individuare i problemi e un aiuto per poterli risolvere. Un simile approccio incentrato sulle persone e promosso dai cittadini può risolvere molte sfide a livello locale e dimostrare in che modo l’UE sia importante per i cittadini stessi; ciò significa anche concentrare la strategia dell’UE sul rafforzamento del ruolo di città e regioni con il coinvolgimento dei cittadini attraverso partenariati civici pubblico-privati;

87.

sottolinea che gli enti locali e regionali apportano un valore aggiunto alle politiche dell’UE poiché agiscono in qualità di laboratori per lo sviluppo e l’attuazione delle nuove forme di innovazione socioculturale, di solidarietà e di politiche inclusive che i cittadini attendono dall’Unione europea;

88.

osserva che questo significa anche che non tutti i problemi dei cittadini possono essere risolti da disposizioni dettagliate dell’UE. Il principio di sussidiarietà non riguarda solo la portata della potestà legislativa dell’UE, ma anche la pertinenza delle soluzioni per i cittadini. Se i cittadini percepiscono che l’UE offre solo soluzioni inadeguate per la loro vita quotidiana, l’opposizione verso l’UE non farà che aumentare;

89.

è convinto che il sistema istituzionale dell’UE dovrà continuare ad evolversi e ad adattarsi a nuove sfide perché si possa arrivare ad un processo decisionale inclusivo, trasparente, democratico ed efficiente; sottolinea che il ruolo degli enti locali e regionali, così come rappresentato dallo stesso CdR, deve ottenere un più completo riconoscimento, sia nella gestione quotidiana degli affari europei che nei futuri adeguamenti dei Trattati UE, e che riguardo a quest’ultimo aspetto il CdR dovrebbe disporre di una rappresentanza dotata di pieni diritti in seno a qualsiasi futura Convenzione;

90.

è fermamente convinto che la dimensione locale e regionale debba essere riconosciuta nell’ambito del semestre europeo e che, di conseguenza, gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti, fin dalle prime fasi dell’elaborazione dell’analisi annuale della crescita, nella stesura delle raccomandazioni specifiche per paese e dei programmi nazionali di riforma; è inoltre persuaso che, a tale scopo, il quadro di valutazione della procedura per gli squilibri macroeconomici debba essere provvisto anche di indicatori regionali che contribuiscano a promuovere e sostenere la dimensione regionale del processo del semestre europeo;

91.

ritiene che la legittimità democratica dell’UE, e in particolare quella dell’Unione economica e monetaria (UEM), debba essere rafforzata mettendo al centro del processo decisionale dell’UE i principi di progresso sociale e di pari opportunità, in modo che le norme del lavoro e quelle sociali non vengano considerate marginali rispetto al processo di aggiustamento macroeconomico;

92.

è dell’avviso che una migliore partecipazione delle regioni e dei parlamenti regionali al processo decisionale dell’UE potrebbe rafforzare il controllo democratico e l’assunzione di responsabilità.

c)   Favorire la partecipazione dei cittadini alle politiche dell’UE e costruire insieme un dialogo permanente con essi anche dopo il 2019

93.

osserva anche che l’UE acquista più fiducia e credibilità solo se e quando realizza risultati concreti e se offre ai cittadini spiegazioni più chiare di quel che è il valore aggiunto europeo e della logica nonché dei necessari compromessi che sono alla base delle decisioni adottate dall’UE. In questo senso, chiede di fare molto di più per sostenere media e formati di informazione europei multilingui, tra cui narrazioni facilmente comprensibili, lo sviluppo e la diffusione di moduli di educazione civica europea pensati per diversi livelli di istruzione, nonché aumenti sostanziali per favorire incontri interpersonali al di là delle frontiere in Europa (programmi di scambi in materia di istruzione e formazione professionali, programmi di gemellaggio ecc.);

94.

chiede di potenziare gli strumenti partecipativi come l’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) (14); in quanto strumento integrativo delle esistenti strutture di democrazia rappresentativa in ambito UE, nonché complementare ad ulteriori elementi innovativi del processo decisionale partecipativo e del dialogo permanente, l’ICE può contribuire a mobilitare i cittadini per una causa comune, evidenziare la dimensione europea delle questioni politiche chiave e stimolare l’avvio di dibattiti paneuropei e la formazione di una corrispondente opinione pubblica sugli stessi temi;

95.

esorta i propri membri a proseguire il loro impegno di coinvolgimento e di ascolto dei cittadini attraverso eventi locali, dibattiti civici e dialoghi con i cittadini per raggiungere ciascuna delle regioni dell’UE a 27, e invita le altre istituzioni a unirsi a questo sforzo; sottolinea in tale contesto l’intenzione di organizzare, di qui alle elezioni europee del 2019, dialoghi con i cittadini in tutte le regioni dell’UE e invita i propri membri a convocare apposite sessioni delle loro assemblee locali o regionali, insieme ai loro concittadini e alle loro associazioni, per raccogliere contributi e riscontri sulle questioni relative al futuro dell’Europa individuate nel proprio questionario e in quello della Commissione europea; insiste sulla fondamentale importanza di una comunicazione decentrata sulle politiche dell’Unione e sulle scelte politiche ad esse sottese, e precisa che le istituzioni dell’UE devono sostenere gli sforzi e le iniziative in questa direzione a livello locale e regionale;

96.

sottolinea che l’attività di consultazione dei cittadini dovrebbe inoltre raggiungere anche quelle categorie di popolazione che vengono spesso ignorate o che non sono interessate ai processi consultivi; ciò è importante per garantire lo svolgimento di un dialogo veramente inclusivo e rappresentativo con i cittadini evitando che il dibattito venga monopolizzato da chi è già fortemente mobilitato a favore o contro l’UE o uno specifico tema politico;

97.

rileva che la comunicazione e il dialogo permanente con i cittadini sono elementi vitali di ogni sistema politico, e sono quindi fondamentali per accrescere la legittimità democratica dell’UE e avvicinare maggiormente l’Europa ai suoi cittadini;

98.

sottolinea a questo proposito che l’impegno di coinvolgimento dei cittadini non deve essere limitato ai periodi che precedono le elezioni europee;

99.

si impegna a proporre, in vista delle elezioni europee del 2019, una metodologia per istituire un sistema di dialogo permanente e strutturato tra i cittadini, i responsabili politici e le istituzioni dell’UE, che, attraverso il CdR, coinvolga gli enti locali e regionali e sia basato su una procedura trasparente per ricercare il contributo dei cittadini, offrendo loro lo spazio e le informazioni necessari per individuare e discutere le questioni che più stanno loro a cuore, facendo confluire i risultati nel processo di elaborazione delle politiche europee e dando loro un adeguato riscontro sull’impatto di tali contributi;

100.

è convinto che, offrendo dei riscontri ai cittadini, l’attività politica svolta dai propri membri possa consolidare i legami con il territorio e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle «politiche dell’UE».

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Lettera del presidente del Consiglio europeo al presidente del Comitato europeo delle regioni, 8 novembre 2016, http://www.cor.europa.eu/en/events/Documents/Letter%20Tusk%20Markkula_Reflecting%20on%20the%20EU_081116.pdf

(2)  Lettera d’intenti al presidente Antonio Tajani e al primo ministro Jüri Ratas, 13 settembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_it.pdf.

(3)  Luc Van den Brande — Consigliere speciale del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Reaching out to EU Citizens: a new opportunity — «About us, with us, for us» (Andare incontro ai cittadini dell’UE: una nuova opportunità — «A proposito di noi, con noi, per noi»), ottobre 2017.

(4)  Parere CIVEX-VI/022 (COR-2017-01319) sul tema Relazione sulla cittadinanza dell’UE 2017, relatore: Guillermo Martínez Suárez.

(5)  Parlamento europeo (2017) Miglioramento del funzionamento dell’Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona, P8_TA (2017)0049; (2017) Possibili evoluzioni e adeguamenti dell’attuale struttura istituzionale dell’Unione europea, P8_TA (2017)0048; (2017) Capacità di bilancio della zona euro, P8_TA(2017)0050.

(6)  Ad esempio: Why Europe, Pulse of Europe, Stand Up For Europe, Comitato polacco per la difesa della democrazia, 1989 Generation Initiative.

(7)  London School of Economics, Reflecting on the future of the European Union (Riflettere sul futuro dell’Unione europea), marzo 2018, https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Future-EU.pdf.

(8)  CdR, Reflecting on Europe: how Europe is perceived by people in regions and cities (Riflettere sull’Europa: la percezione dell’Europa da parte dei cittadini nelle regioni e nelle città), aprile 2018, https://cor.europa.eu/en/events/Documents/COR-17-070_report_EN-web.pdf.

(9)  Eurobarometro — Public opinion in the European Union (L’opinione pubblica nell’Unione europea), allegato, n. 88, novembre 2017 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/81142 Eurobarometro — Future of Europe (Il futuro dell’Europa), n. 467, settembre-ottobre 2017 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2179; sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo, Democracy on the move one year ahead of European election (La democrazia in movimento a un anno dalle elezioni europee), n. 89.2, maggio 2018, http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2018/oneyearbefore2019/eb89_one_year_before_2019_eurobarometer_en_opt.pdf.

(10)  London School of Economics, Reflecting on the future of the European Union (Riflettere sul futuro dell’Unione europea), marzo 2018.

(11)  Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana, Settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale — La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro, settembre 2017.

(12)  Risoluzione del CdR sul Libro bianco della Commissione europea sul futuro dell’Europa — Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025 (GU C 306 del 15.9.2017, pag. 1).

(13)  Parere del CdR in merito al Documento di riflessione sul futuro delle finanze dell’UE, COR-2017-03718, relatore: Marek Woźniak.

(14)  Parere del CdR in merito al Regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini europei, COR-2017-04989, relatore: Luc Van den Brande.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/16


Parere del Comitato europeo delle regioni — Istituzione di un’Autorità europea del lavoro

(2018/C 461/03)

Relatrice generale:

Doris KAMPUS (AT/PSE), ministra per gli Affari sociali, il lavoro e l’integrazione del Land Stiria

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’Autorità europea del lavoro, 13 marzo 2018 (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

COM(2018) 131 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(5)

È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («l’Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato unico e la fiducia in esso. A tale fine l’Autorità dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l’accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l’accesso ai pertinenti servizi, e per sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri in modo da assicurare l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro.

(5)

È opportuno istituire un’Autorità europea del lavoro («l’Autorità») al fine di contribuire a rafforzare l’equità del mercato unico e la fiducia in esso. A tale fine l’Autorità dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri e alla Commissione per migliorare l’accesso di individui e datori di lavoro alle informazioni sui rispettivi diritti e obblighi in situazioni di mobilità transfrontaliera dei lavoratori, nonché l’accesso ai pertinenti servizi, e per sostenere il rispetto delle norme e la cooperazione tra gli Stati membri in modo da assicurare l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione in tali settori, oltre a fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie o perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro. Ciò comporta altresì una griglia di applicazione delle norme coerente ed efficace.

Motivazione

Per applicare in modo chiaro, equo ed efficace le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le autorità nazionali e regionali devono poter disporre di meccanismi d’applicazione adeguati, che abbiano anche un’efficacia dissuasiva.

Proposta di emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(14 bis)

Per garantire una maggiore certezza del diritto e un’applicazione uniforme delle norme (anche da parte degli organi giudiziari territorialmente competenti), è indispensabile una disciplina dell’uso legale delle informazioni (ad esempio della loro ammissibilità come mezzi di prova) raccolte nel corso delle ispezioni. Occorrerebbe assicurarsi che i risultati delle ispezioni congiunte possano essere utilizzati in modo coerente.

Motivazione

Da anni il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) raccomanda di fare chiarezza sullo status delle azioni congiunte in tutta l’UE.

Proposta di emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 5, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 9 e 10;

c)

rafforza, coordina e sostiene ispezioni concertate e congiunte, a norma degli articoli 9 e 10;

Motivazione

Le ispezioni concertate e congiunte eseguite dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere sostanzialmente rafforzate allo scopo di migliorare l’applicabilità dei risultati.

Proposta di emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 5, lettera h) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

h)

facilita la continuità del lavoro delle strutture esistenti e funzionanti, compresi i partenariati transfrontalieri EURES, che promuovono la cooperazione nelle regioni transfrontaliere, al fine di sostenere una mobilità transfrontaliera equa.

Motivazione

Le sinergie prospettate dalla Commissione e l’integrazione delle strutture esistenti e funzionanti (quali i partenariati transfrontalieri EURES, che sono importanti per le regioni) dovrebbero essere garantite, anche in termini di bilancio.

Proposta di emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 6, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

fornisce ai datori di lavoro le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

c)

fornisce ai datori di lavoro e ai lavoratori le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

Motivazione

Informazioni mirate dovrebbero essere rese disponibili per l’intero spettro delle parti sociali.

Proposta di emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 6, lettera g) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

g)

favorisce il flusso di informazioni tra le regioni, le città e i comuni interessati dalla mobilità, in modo da consentire uno scambio e una condivisione strutturati di conoscenze e di esperienze.

Motivazione

Le informazioni sulle condizioni locali e sulle esperienze dei territori contribuiscono in misura notevole a una migliore cooperazione, allo sviluppo delle capacità e all’impiego e al consolidamento delle conoscenze disponibili.

Proposta di emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

e)

promuove lo scambio di buone pratiche tra le regioni, le città e i comuni interessati dalla mobilità e si adopera per diffondere tali esperienze.

Motivazione

Anche nel campo dei servizi dovrebbe essere garantito lo scambio di esperienze.

Proposta di emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

d)

agevolare i procedimenti transfrontalieri di esecuzione delle sanzioni e delle ammende;

d)

agevolare i procedimenti transfrontalieri di esecuzione delle sanzioni e delle ammende nazionali e avanzare proposte per aumentare la trasparenza e la coerenza dell’applicazione di tali sanzioni nazionali in un contesto transfrontaliero ;

Motivazione

Il fatto che l’obbligo di rendere conto dell’esecuzione delle sanzioni e delle ammende nazionali in un contesto transfrontaliero sia disciplinato in modo insufficiente compromette l’efficienza dell’applicazione del diritto dell’UE nella cooperazione transfrontaliera tra enti regionali.

Proposta di emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri. L’Autorità può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.

1.   Su richiesta di uno o più Stati membri, l’Autorità coordina le ispezioni concertate o congiunte nei settori che rientrano nell’ambito delle sue competenze. La richiesta può essere presentata da uno o più Stati membri , conformemente alle prassi nazionali in materia di mercato del lavoro negli Stati membri interessati . L’Autorità può anche suggerire alle autorità degli Stati membri interessati di effettuare un’ispezione concertata o congiunta.

Motivazione

Occorrerebbe tener conto della diversità delle tradizioni nazionali in materia di monitoraggio della conformità alle norme (tenendo conto anche delle istituzioni che cooperano con le autorità nazionali).

Proposta di emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 9, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Se l’autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l’ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica all’Autorità, per iscritto e con congruo anticipo, i motivi della sua decisione. In tali casi l’Autorità informa le altre autorità nazionali interessate.

Se l’autorità di uno Stato membro decide di non partecipare o di non effettuare l’ispezione concertata o congiunta di cui al paragrafo 1, comunica all’Autorità, per iscritto e con congruo anticipo, i motivi della sua decisione. In tali casi l’Autorità informa le altre autorità nazionali interessate.

Proposta di emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 10, paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

5 bis     Negli Stati membri partecipanti, i risultati delle ispezioni congiunte possono essere utilizzati dalle autorità competenti come elementi di prova aventi lo stesso valore legale dei documenti raccolti nell’ambito della loro giurisdizione.

Motivazione

Da anni il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) raccomanda di fare chiarezza sul carattere vincolante delle azioni congiunte in tutta l’UE.

Nel rafforzamento della cooperazione dovrebbero rientrare anche la disciplina e la garanzia della possibilità, per le autorità di ogni livello, di utilizzare a fini probatori i risultati delle ispezioni congiunte.

Proposta di emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 11, paragrafo 2, lettera d) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

d)

organizzare, per tenere aggiornata tale conoscenza, scambi regolari con le regioni, le città e i comuni maggiormente interessati, sia dei paesi ospitanti che dei paesi di provenienza.

Motivazione

Anche nel campo delle analisi e delle valutazioni dei rischi dovrebbe essere garantito uno scambio regolare di esperienze e contributi da parte delle regioni maggiormente interessate.

Proposta di emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 18 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante degli enti regionali degli Stati membri , tutti con diritto di voto.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.

2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente assume la rappresentanza del membro in sua assenza.

3.   I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

3.   I membri del consiglio di amministrazione che rappresentano gli Stati membri e i loro supplenti sono nominati dai rispettivi Stati membri in base alle loro conoscenze nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio.

I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima.

I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest’ultima.

 

Il rappresentante degli enti regionali degli Stati membri è nominato dal Comitato delle regioni tra i membri provenienti da Stati dell’Unione europea nei quali la competenza legislativa in materia di politiche del lavoro è condivisa con le regioni.

Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest’ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

Gli Stati membri, la Commissione e il Comitato delle regioni si adoperano per limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la continuità dei lavori di quest’ultimo. Tutte le parti mirano a conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.

4.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

4.   Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

5.   I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

5.   I rappresentanti dei paesi terzi che applicano il diritto dell’Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Motivazione

In alcuni Stati membri la competenza per le politiche del lavoro è condivisa tra Stato e regioni: è opportuno prevedere un rappresentante degli enti regionali all’interno del consiglio di amministrazione dell’Autorità, al fine di garantire una equilibrata rappresentanza degli interessi

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Considerazioni generali e valutazione generale della proposta

1.

accoglie con favore l’obiettivo della proposta, che è quello di rendere più equo il mercato unico e di accrescere la fiducia in esso attraverso un’applicazione più efficace del diritto dell’UE in materia di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale;

2.

sostiene l’iniziativa di istituire un’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority — ELA) per assistere gli Stati membri nella lotta contro le irregolarità nel settore della libera circolazione dei lavoratori, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, migliorando così la qualità della mobilità;

3.

sottolinea che l’abuso di queste libertà non solo indebolisce la coesione dell’UE, ma comporta anche notevoli conseguenze negative sul piano sociale, economico e del bilancio per le regioni, le città e i comuni e gli stessi cittadini;

4.

ribadisce, a tale proposito, che, quando si verificano tali abusi, ne risultano una riduzione del gettito fiscale e dei contributi di sicurezza sociale e un impatto negativo sull’occupazione, sulle condizioni di lavoro, sulla concorrenza, sullo sviluppo locale e regionale, sul benessere e sulla sicurezza sociale;

5.

propugna pertanto una maggiore coerenza e una più agevole cooperazione tra le autorità nazionali, le quali, quando si sforzano di applicare in modo efficace le norme vigenti alle situazioni transfrontaliere, devono oggi scontrarsi con i limiti imposti dalla rispettiva competenza territoriale;

6.

sottolinea che un miglior coordinamento a livello UE delle sanzioni per le violazioni della legislazione sulla mobilità dei lavoratori potrebbe costituire un deterrente nei confronti del non rispetto di tale legislazione e dare un significativo contributo a un’esecuzione più efficace del sistema, anche nello spirito degli articoli 81 e 82 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre, ciò rafforzerà la fiducia e l’equità nel mercato interno, garantendo, tra l’altro, un contesto imprenditoriale dai contorni netti e caratterizzato da condizioni di parità. Per l’effettiva realizzazione di un siffatto coordinamento, è necessario dispiegare tutti i mezzi necessari (come i legami tra piattaforme informatiche o dispositivi telematici o altri mezzi di comunicazione);

7.

esprime il suo sostegno al ruolo operativo attribuito all’ELA, che dovrà, secondo i casi, rilevare, integrare o sviluppare ulteriormente i compiti di tipo tecnico delle strutture esistenti per colmare le lacune individuate nel sistema e creare sinergie;

8.

fa notare che i compiti e le competenze dovrebbero essere definiti in modo chiaro, così che, a tutti i livelli della pubblica amministrazione, si possano plasmare in modo utile ed efficiente cooperazioni di sostegno e si possano evitare duplicazioni delle strutture esistenti;

9.

richiama l’attenzione sul fatto che, nell’ambito di attività proposto per l’ELA, esiste un ampio spettro di pratiche nazionali, regionali e locali e di situazioni giuridiche, e sottolinea che il mandato di tale autorità dovrebbe essere compatibile con tale diversità e tenere conto delle conoscenze acquisite;

Valutazione critica degli obiettivi e dei compiti dal punto di vista delle regioni

10.

pone l’accento sul fatto che i lavoratori che esercitano attività transfrontaliere costituiscono, in Europa, una categoria particolarmente vulnerabile, i cui diritti sono violati più facilmente proprio in ragione della loro mobilità tra le regioni di provenienza e quelle di accoglienza;

11.

ribadisce che il livello regionale e locale subisce le conseguenze dirette delle irregolarità nel settore della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, che esso è il livello di governo a più stretto contatto con i cittadini e dunque con le persone in cerca di lavoro e con i datori di lavoro, e che la mobilità del mercato del lavoro è, in misura significativa, caratterizzata e configurabile a livello regionale (1);

12.

ribadisce che, in considerazione di questo ruolo cruciale, è indispensabile prevedere una rappresentanza adeguata degli enti locali e regionali nel consiglio di amministrazione dell’ELA (2);

13.

ricorda che l’ELA dovrebbe coprire tutti i settori economici e che, affinché si tenga conto in misura sufficiente dell’eterogeneità delle situazioni problematiche, va garantita una stretta implicazione delle parti sociali attraverso la loro rappresentanza, a livello settoriale ma anche regionale, nel gruppo delle parti interessate;

14.

sottolinea l’importanza, ai fini del conseguimento degli obiettivi, che l’azione dell’ELA si fondi su un diritto a garantire il carattere applicabile delle norme e la responsabilità della loro applicazione, salvaguardando, nel contempo, in pari misura l’autonomia dei sistemi nazionali;

Sussidiarietà e proporzionalità

15.

pone l’accento sul fatto che il principio di sussidiarietà va pienamente osservato in tutte le fasi di sviluppo della nuova Autorità e che tutte le competenze nazionali in materia di politica sociale e del lavoro vanno rispettate;

16.

sottolinea che il principio di proporzionalità deve essere garantito integralmente, onde evitare oneri finanziari e amministrativi supplementari;

17.

richiama l’attenzione sul fatto che l’istituzione dell’ELA dovrebbe mirare a rafforzare le libertà fondamentali del mercato unico, e che l’ELA dovrebbe intervenire a sostegno delle autorità nazionali laddove l’efficace applicazione del diritto dell’UE da parte degli Stati membri è ostacolata a causa delle frontiere nazionali e/o le differenze regionali non possono essere affrontate in modo adeguato in un’ottica nazionale;

18.

sottolinea che l’Autorità europea del lavoro deve tener conto degli eventuali differenti modelli di mercato del lavoro e delle possibili diverse priorità degli Stati membri. In nessun caso essa può intaccare l’autonomia delle parti sociali e il loro ruolo centrale;

19.

osserva che questo dovrebbe contribuire a migliorare la qualità della mobilità nel quadro delle competenze e delle normative esistenti;

20.

fa notare che potrebbero essere conseguiti effetti positivi sia per le regioni di provenienza che per quelle di accoglienza, in quanto, configurando in modo più efficiente l’esecuzione delle sanzioni transfrontaliere da parte delle autorità nazionali, ci si potrebbe attendere un aumento delle entrate fiscali e previdenziali e si potrebbero avvertire sul terreno, in termini di condizioni di lavoro eque e di concorrenza leale, gli effetti della maggiore certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle norme (3);

Proposte integrative e ulteriori esigenze di regolamentazione

21.

raccomanda, alla luce della natura dinamica del mercato del lavoro europeo in un contesto di cambiamenti demografici e sfide tecnologiche e nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di proporzionalità, di prevedere per l’ELA opportunità di ulteriore sviluppo;

22.

ritiene necessario che, nell’affrontare situazioni transfrontaliere, l’impegno di tutti gli attori coinvolti a procedere a un monitoraggio rapido efficace e coerente sia rafforzato allo scopo di conseguire effetti positivi a livello regionale e locale;

23.

raccomanda che, con riferimento ai paesi terzi e laddove sia d’applicazione, l’Autorità si basi sulle strategie macroregionali dell’Unione che, attraverso una cooperazione rafforzata, aiutano a raccogliere sfide comuni cui è confrontata un’area geografica definita comprendente Stati membri e paesi terzi e contribuiscono al conseguimento della coesione sociale economica e territoriale.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Parere del CdR sul tema Mobilità dei lavoratori e rafforzamento di EURES, CdR 1315/2014.

(2)  Parere del CdR sul tema Il pilastro europeo dei diritti sociali, CdR 2868/2016.

(3)  https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Territorial-impact-assessment/TIA-ELA-Labour-Authority-20180704.pdf


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/24


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il contributo delle regioni e delle città dell’UE alla 14a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica e alla strategia dell’UE sulla biodiversità per il periodo successivo al 2020

(2018/C 461/04)

Relatore:

Roby BIWER (LU/PSE), consigliere comunale di Bettembourg

Testo di riferimento:

Lettera di Frans Timmermans, vicepresidente, Commissione europea, aprile 2018

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

A.   Situazione attuale relativa al conseguimento degli obiettivi in materia di biodiversità in Europa e nel mondo

1.

esprime preoccupazione in merito alla gravità della perdita di biodiversità, che non si limita alla scomparsa di specie animali e vegetali, ma incide negativamente anche sulle opportunità per il futuro, a livello economico, ambientale e persino sociale e culturale;

2.

sottolinea il fatto che si stanno approssimando le scadenze relative a due importanti strumenti strategici per la protezione e l’uso sostenibile della biodiversità, ossia il piano strategico per la biodiversità 2011-2020 della convenzione sulla diversità biologica (piano strategico della CBD) e la corrispondente strategia dell’UE sulla biodiversità 2020;

3.

riafferma l’opinione in base alla quale, se da un lato si osservano in parte progressi considerevoli, dall’altro i dati scientifici indicano che il mondo in generale e, nello specifico, molti enti locali e regionali non stanno progredendo adeguatamente verso il conseguimento di tutti gli obiettivi globali di Aichi in materia di biodiversità e l’attuazione della strategia dell’UE sulla biodiversità. Tuttavia, entro il 2020 si possono ancora conseguire molti risultati, e la fase preparatoria per il quadro globale per la biodiversità post-2020 è già stata avviata;

4.

evidenzia che la perdita di biodiversità globale, nonché la perdita e il deterioramento degli ecosistemi, costituiscono una grave minaccia per il futuro del nostro pianeta. Nel contesto politico generale del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, affrontare e contrastare la perdita di biodiversità e ripristinare gli ecosistemi sono elementi fondamentali, strettamente correlati alla lotta ai cambiamenti climatici;

5.

riconosce l’impatto decisivo di singoli interventi (o della mancanza di interventi) locali come contributo per affrontare la crisi della biodiversità globale, il che mette in risalto il pericolo di una «strutturazione rigida» secondo la quale ciascun caso connesso alla biodiversità viene trattato isolatamente su scala locale, trascurando quindi l’impatto a livello globale nonché altri effetti esterni, e sottolinea la necessità di una prospettiva micro e macro bilanciata;

6.

ribadisce che sussistono sufficienti prove e dati scientifici che indicano l’urgenza di adottare immediatamente misure più radicali, proattive e preventive a livello globale, regionale e locale per arrestare la perdita di biodiversità e ripristinare gli ecosistemi degradati e di non attendere ulteriormente (ad esempio fino alla valutazione formale dei progressi compiuti prevista per il 2020);

7.

sottolinea l’incoerenza negli obiettivi strategici, a livello orizzontale e verticale, in un contesto in cui vi sono spesso approcci contraddittori riguardo alle questioni ambientali, ivi comprese, ad esempio, le politiche in materia di energia o agricoltura, il che compromette i progressi nel conseguimento degli obiettivi di biodiversità di Aichi;

8.

prende atto del fatto che le politiche di urbanizzazione degli Stati membri dell’UE continuano a causare una frammentazione del paesaggio e un’espansione urbana incontrollata, con una conseguente perdita di ecosistemi e biodiversità;

9.

accoglie con favore gli accordi ambientali multilaterali e il relativo funzionamento, nonché lo sviluppo di una nuova politica globale e di quadri di governance che forniscano supporto alla cooperazione transfrontaliera; invita le autorità nazionali e regionali competenti a cominciare ad avvalersi di tali strumenti per mettere a punto interventi strategici coerenti a livello transfrontaliero;

10.

deplora la distruzione di singoli siti Natura 2000 e le dimensioni assunte finora dall’uccisione e dalla cattura illegale di uccelli e di altre specie animali, ed è convinto che occorra uno sforzo maggiore a tutti i livelli per sorvegliare e attuare la conformità alle disposizioni delle direttive sulla protezione della natura mediante piani di gestione adeguati;

11.

esprime sconcerto a causa della persistenza del commercio illegale di specie protette, dell’aumento di specie esotiche invasive e dell’uso insostenibile di pesticidi quali i neonicotinoidi, fattori che determinano una riduzione considerevole di insetti impollinatori, tra cui le popolazioni di api;

12.

rammenta l’urgenza di incrementare in modo sostanziale gli sforzi globali e dell’UE per affrontare efficacemente la crisi mondiale della biodiversità e di spezzare il legame tra sviluppo economico e perdita di biodiversità e questioni correlate, ivi incluso il conseguente deterioramento delle funzioni e dei servizi ecosistemici;

13.

richiama l’attenzione sui mezzi e sugli strumenti finanziari insufficienti per integrare gli interventi e la gestione adeguata in materia di biodiversità e i relativi rischi finanziari ed economici della mancanza di interventi, che prevale a tutti i livelli;

14.

sottolinea la necessità di concentrare l’attenzione sulle debolezze presenti nella struttura di governance globale ed europea, sulle sfide relative all’attuazione del piano strategico della CBD e sul potenziamento del quadro globale per la biodiversità post-2020, al fine di conseguire un’attuazione efficace mediante strategie concrete;

15.

constata con preoccupazione l’assenza e/o l’inadeguatezza di meccanismi di misura, rendicontazione e verifica per i contributi (volontari) al fine di valutare i progressi nell’attuazione degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità mediante piani d’azione strategici nazionali sulla biodiversità e piani d’azione strategici regionali sulla biodiversità;

16.

sollecita il coinvolgimento tempestivo di tutti i soggetti interessati pertinenti nella preparazione della prossima fase di elaborazione di quadri globali per la biodiversità per il periodo successivo al 2020, a livello globale e dell’UE.

B.   Azioni e responsabilità fino al 2020

17.

ritiene opportuno utilizzare la 14a conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 14 della CBD) come importante opportunità per individuare gli obiettivi che possono essere ancora effettivamente conseguiti entro il 2020, in modo tale che si possano formulare impegni chiari e realizzabili;

18.

evidenzia il ruolo importante degli enti locali e regionali nell’attuazione degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità nei due anni restanti;

19.

sottolinea l’importanza di un adeguato quadro di governance multilivello per un’azione coordinata da parte degli enti locali e regionali, dell’UE e degli Stati membri in merito all’ulteriore attuazione degli obiettivi di Aichi per la biodiversità e alla realizzazione della strategia europea sulla biodiversità entro il 2020;

20.

sostiene la decisione dell’Unione europea di proibire l’uso di pesticidi di uso corrente quali i neonicotinoidi, a causa del grave pericolo che rappresentano per gli insetti non bersaglio come gli impollinatori, che sono determinanti per la riproduzione delle piante nelle foreste, nelle aree verdi urbane e nei terreni coltivati, e pertanto sono vitali per la produzione di cibo globale. Tenendo in considerazione le differenze esistenti nella ripartizione delle competenze negli Stati membri, il Comitato sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali nella restrizione dell’uso di pesticidi, tra l’altro mediante iniziative quali «Città libere dai pesticidi» e «Città amiche delle api»;

21.

sostiene la necessità di incrementare le risorse (giuridiche, finanziarie e umane) per consentire agli enti locali e regionali che lo desiderino di sviluppare adeguatamente le loro competenze dirette in materia di protezione, pianificazione, uso sostenibile, gestione, ripristino e monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi, inclusi i siti di maggiore interesse per la conservazione;

22.

sottolinea l’importanza di fornire agli enti locali e regionali strumenti e meccanismi per accedere a informazioni di alta qualità sullo stato e sulle tendenze di specie, habitat, ecosistemi e i loro servizi;

23.

esorta gli Stati membri dell’UE ad adottare, qualora non esista già, un approccio integrato per lo sviluppo e l’attuazione di strategie e piani d’azione nazionali, subnazionali e locali in materia di biodiversità, secondo le linee proposte nella strategia per la biodiversità e negli orientamenti per il piano d’azione del segretariato della CBD e dell’ICLEI, e a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell’elaborazione, valutazione e attuazione di piani d’azione strategici nazionali sulla biodiversità, al fine di sostenerne l’efficace realizzazione e integrazione nella pianificazione, a livello verticale e orizzontale, e nei settori le cui attività influiscono positivamente e negativamente sulla biodiversità;

24.

sottolinea la necessità di incrementare i fondi per la biodiversità, in particolare di rafforzare gli investimenti nella rete Natura 2000 mediante gli strumenti di finanziamento dell’UE, tra cui i fondi strutturali e il Fondo di coesione; accoglie altresì favorevolmente gli strumenti di supporto quali eConservation, che mette a disposizione una banca dati con informazioni preziose circa le opportunità di finanziamento della biodiversità da parte dei donatori pubblici;

25.

propone di fornire le migliori pratiche per eliminare sovvenzioni inopportune in diversi ambiti di intervento settoriali, al fine di accrescere la coerenza dell’azione dell’UE a favore della protezione della biodiversità e di svolgere valutazioni delle sovvenzioni dannose per l’ambiente per orientare meglio il bilancio dell’UE verso lo sviluppo sostenibile; osserva che nell’assegnazione delle risorse finanziarie si deve attribuire priorità assoluta allo sviluppo sostenibile;

26.

accoglie con favore gli sforzi profusi con il programma dell’UE Orizzonte 2020 al fine di potenziare le attività per la ricerca e l’innovazione, esaminando il potenziale delle soluzioni basate sulla natura e delle infrastrutture verdi e blu per risanare le aree urbane, che a suo avviso rappresentano dei passi positivi per migliorare l’attuazione della strategia dell’UE in materia di biodiversità nelle zone urbane e nelle aree densamente popolate, anche nel decennio 2020-2030 e nel rispetto dell’agenda urbana dell’UE; sottolinea tuttavia la necessità di promuovere ulteriormente l’attuazione delle direttive dell’UE in materia di protezione della natura, e precisa che questi programmi in merito alle soluzioni basate sulla natura e alle infrastrutture verdi e blu non devono essere considerati come sostitutivi di interventi decisi a favore della biodiversità e dei servizi ecosistemici nelle zone periurbane e rurali, che invece possono utilmente integrare;

27.

sottolinea il fatto che i fondi derivanti dai vari strumenti di finanziamento esistenti dovrebbero essere gestiti direttamente dagli enti locali e regionali competenti e incaricati, responsabili della conservazione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in linea con gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità;

28.

richiede un rafforzamento del ruolo degli enti locali e regionali nella lotta contro il commercio illegale, con la definizione di norme in materia di appalti orientate alla biodiversità, e negli sforzi tesi ad arrestare l’aumento delle specie esotiche invasive, in particolare fornendo quadri per attività collaborative e congiunte in situazioni transfrontaliere, nell’interesse della gestione della migrazione di specie integrate e della biodiversità; sottolinea il ruolo delle reti strategiche esistenti quali la rete transeuropea delle infrastrutture verdi (TEN-G) nel fornire corridoi e infrastrutture verdi transfrontaliere mediante una gestione collaborativa e piani d’azione.

Ruolo centrale degli enti locali e regionali nell’attuazione del piano strategico della CBD e della strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020

29.

conferma e si compiace del crescente riconoscimento del ruolo svolto dagli enti locali e regionali a livello dell’UE nella realizzazione della strategia europea sulla biodiversità;

30.

ritiene che gli enti locali e regionali dovrebbero essere attivamente coinvolti nell’elaborazione e nell’attuazione di strategie per eliminare sovvenzioni controproducenti e per integrare la biodiversità in diverse aree di intervento settoriali, ivi compresi l’agricoltura e lo sviluppo urbano e regionale (attraverso i pertinenti fondi dell’UE);

31.

incoraggia gli enti locali e regionali a intensificare gli sforzi per integrare le riflessioni in materia di biodiversità nella pianificazione urbana e nell’utilizzo del territorio come strumento efficace per facilitare i contributi volti ad attuare gli obiettivi di Aichi per la biodiversità;

32.

torna a sottolineare il ruolo degli enti locali e regionali nella gestione, su base volontaria, di programmi e piattaforme di sensibilizzazione volte a mettere in risalto l’importanza della protezione e del ripristino della biodiversità, degli ecosistemi e dei loro servizi;

33.

sollecita gli enti locali e regionali a impegnarsi nei processi di certificazione e standardizzazione a livello internazionale, europeo e nazionale per la gestione della biodiversità e degli ecosistemi, ivi compresi gli strumenti da utilizzare come punto di riferimento e al fine di sostenere la diffusione di un quadro coerente di governance e di gestione della biodiversità.

C.   Verso un quadro globale per la biodiversità efficiente e operativo per il periodo successivo al 2020

34.

accoglie con favore la risoluzione del Parlamento su un piano d’azione dell’UE per la natura, i cittadini e l’economia, approvata alla fine del 2017, in cui si invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sulla prossima strategia dell’UE in materia di biodiversità, in linea con il processo di elaborazione del quadro globale per la biodiversità per il periodo post-2020;

35.

riconosce la necessità di rafforzare l’impegno politico a livello globale ed europeo per affrontare la crisi globale della biodiversità e per rendere più ambiziosi gli obiettivi nel decennio 2020-2030 successivo al programma strategico di Aichi;

36.

si aspetta che la COP 15 della CBD generi una rinnovata attenzione mondiale e degli impegni commisurati non solo per arrestare la perdita di biodiversità ed ecosistemi, ma anche per ripristinarli, e definire un quadro globale per la biodiversità ambizioso e inclusivo per il periodo 2020-2030, che sia in grado di realizzare la visione per il 2050 della CBD e di altri accordi delle Nazioni Unite pertinenti;

37.

esorta l’UE ad assumere un ruolo di leadership responsabile nel processo preparatorio globale per un quadro globale per la biodiversità post-2020 e per istituire una «politica sulla biodiversità esterna» — o per contribuire a una «politica sulla biodiversità globale interna» — in modo tale da definire la responsabilità dell’UE come attore globale in materia di biodiversità;

38.

invita l’UE e tutte le parti della COP della CBD a rafforzare e formalizzare il dialogo e la partecipazione degli enti locali e regionali (e di altri soggetti interessati non appartenenti alle parti) allo sviluppo e all’attuazione del nuovo quadro strategico;

39.

incoraggia l’UE a impegnarsi in una collaborazione transregionale con Africa, America del Sud, Asia e, in particolare, la Cina in quanto paese ospitante della CBD COP 2020, al fine di mettere a punto approcci comuni e coerenti alla promozione degli interessi congiunti relativi al conseguimento degli obiettivi di Aichi «rinnovati» in materia di biodiversità per il ripristino, l’uso sostenibile e la gestione della biodiversità e gli ecosistemi nel decennio 2020-2030;

40.

sottolinea la necessità di tradurre la visione per il 2050 in azioni e percorsi concreti che includano risposte pragmatiche e orientate alle soluzioni, da discutere in occasione della COP 14 della CBD;

41.

sottolinea la necessità di sviluppare il quadro globale per la biodiversità post-2020 allineando e integrando tutti gli accordi ambientali pertinenti delle Nazioni Unite quali gli OSS delle Nazioni Unite, l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi, unitamente agli obiettivi di biodiversità di Aichi rinnovati, al fine di evitare che la biodiversità e i servizi ecosistemici vengano disgiunti dagli obiettivi sociali ed economici di cui costituiscono la base; ciò consentirà di integrare i valori relativi alla biodiversità in altri settori e, di conseguenza, in altre politiche e processi di pianificazione, nonché nella collaborazione transfrontaliera;

42.

esorta a garantire una coerenza strategica mediante una migliore integrazione della biodiversità, in particolare con l’OSS 11 «città e comuni sostenibili», l’OSS 14 «vita sott’acqua», l’OSS 15 «vita sulla terra», nonché formulazioni più precise e allineate in tutti gli strumenti tese a evitare confusione, contraddizioni e duplicazioni;

43.

mette in risalto l’importanza fondamentale della collaborazione multilivello e dell’istituzione di una struttura di governance multilivello efficiente e operativa nel quadro globale per la biodiversità post-2020, che includa gli enti locali e regionali (a livello globale e nell’UE), per un’azione coordinata volta a conseguire gli obiettivi rinnovati di Aichi in materia di biodiversità;

44.

chiede che il nuovo quadro globale per la biodiversità post-2020 menzioni esplicitamente il ruolo degli enti locali e regionali nel meccanismo per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica nazionale;

45.

promuove una struttura coerente di governance sulla biodiversità globale post-2020 e un meccanismo che applichi il principio dell’integrazione orizzontale, dell’allineamento verticale e della gestione collaborativa e integrata in relazione a obiettivi misurabili e a meccanismi di rendicontazione a tutti i livelli e per tutti i livelli, inclusi i governi subnazionali, in linea con altri accordi internazionali;

46.

raccomanda di esaminare la possibilità di stimolare un sistema di contributi volontari a vari livelli (simile a quello previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che prevede l’introduzione di contributi fissati a livello nazionale, regionale e locale) che siano commisurati alle circostanze nazionali, ma quantomeno altrettanto ambiziosi e incisivi;

47.

ribadisce la necessità di continuare a seguire un approccio analogo agli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità e nello spirito di questi ultimi, introducendo nuovi obiettivi chiari, misurabili e con scadenze ben precise volti ad arrestare la perdita di biodiversità, natura ed ecosistemi e a ripristinarli, nonché a eradicare efficacemente e impedire l’introduzione di specie esotiche invasive e ad arrestare efficacemente l’abbattimento e il commercio illegale di flora e fauna selvatiche nel decennio 2020-2030;

48.

esorta l’UE a fornire agli Stati membri e ad altri paesi una guida e orientamenti strategici e continui per i loro sforzi volti a contrastare le minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici e alla loro gestione. In considerazione della constatazione che la perdita di biodiversità è determinata da una serie di singoli casi e decisioni, gli orientamenti dovrebbero includere principi e criteri per valutare l’impatto di tali casi e decisioni, basati sugli obiettivi in materia di biodiversità globali e con essi comparati al fine di evitare una «strutturazione rigida»;

49.

ritiene che un approccio coerente in termini di monitoraggio, rendicontazione e verifica sia molto importante per registrare i progressi conseguiti nell’ambito del quadro globale per la biodiversità post-2020 e per fare un bilancio periodico riguardo all’attuazione degli obiettivi al lungo termine. Ciò deve avvenire in modo comprensivo e facilitativo, concentrandosi su (1) l’arresto della perdita di biodiversità; (2) il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; (3) l’uso e la gestione sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi. Questo attraverso la prevenzione dell’arrivo e l’eradicazione delle specie esotiche invasive, l’arresto dell’abbattimento e del commercio illegale di specie selvatiche e il monitoraggio e la verifica degli indicatori della biodiversità. Monitoraggio, rendicontazione e verifica devono essere il più possibile obiettivi e basati sulle migliori conoscenze scientifiche a disposizione, prevedendo l’attribuzione di effetti quantificati agli interventi e alle azioni, la visibilità dei progressi e dei traguardi raggiunti e l’individuazione delle esigenze di correzione o di ulteriori azioni;

50.

sollecita la mappatura e il monitoraggio dei contributi nazionali, ivi inclusi quelli a livello regionale e locale, rispetto agli obiettivi globali nell’ambito del quadro globale per la biodiversità post-2020, al fine di consentire il rilevamento e il bilancio periodico degli impegni collettivi;

51.

favorisce lo sviluppo di una base comune di conoscenze tecniche e scientifiche legate alla biodiversità, mettendo a punto metodi di rilevamento confrontabili, definendo regole comuni di monitoraggio e creando apposite piattaforme di gestione e diffusione dei dati e delle conoscenze;

52.

approfondisce la conoscenza di risorse e servizi offerti dai territori (ambiente, turismo, agricoltura, artigianato, energia, servizi, economia sociale) al fine di favorire l’integrazione delle misure di conservazione della biodiversità con la pianificazione a diversi livelli di governo e con azioni di sviluppo socioeconomico dei territori;

53.

chiede che si approfondiscano e si diffondano le conoscenze delle buone pratiche di gestione delle aree Natura 2000 presenti a livello europeo, favorendo l’attivazione di modalità stabili di confronto con i relativi organi di gestione e il coinvolgimento di diversi attori pubblici e privati sul territorio legati al tema della biodiversità;

54.

propone l’introduzione di obiettivi operativi «SMART» (specifici, misurabili, ambiziosi, realistici e con scadenze ben precise) nel quadro post-2020, passando da obiettivi non misurabili e basati sullo stato a obiettivi orientati al risultato e «basati sulla pressione», definiti in un modo e un linguaggio chiari e operativi, che consentano una misurazione e una rendicontazione dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi;

55.

riconosce la necessità di definire obiettivi e finalità più persuasivi e facilmente comunicabili nel quadro globale per la biodiversità post-2020, aggiornando e/o sostituendo nel contempo gli obiettivi di Aichi temporalmente definiti, tra cui i seguenti: 1) l’obiettivo strategico B sulla «riduzione della pressione diretta sulla biodiversità e sulla promozione dell’uso sostenibile» dovrebbe includere l’uso sostenibile delle specie terrestri unitamente alle riserve ittiche e di invertebrati e alle piante acquatiche contemplati nell’obiettivo 6; 2) l’obiettivo strategico D sul «potenziamento dei benefici per tutti derivanti dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici» dovrebbe riconoscere il contributo che la biodiversità apporta alla salute umana, oltre ai benefici menzionati negli obiettivi 14, 15 e 16, con l’aggiunta di ulteriori obiettivi volti ad affrontare temi quali l’uso farmaceutico, le piante medicinali, l’alimentazione, la salute mentale e la promozione della salute ecc., nonché il riconoscimento dei legami esistenti tra biodiversità, pace e conflitti e la migrazione di persone; 3) maggiore attenzione ai servizi offerti dal suolo, dalle acque dolci e dalle zone d’alto mare, nonché dalle rispettive biodiversità e 4) adozione di misure in materia di protezione della natura e dei servizi ecosistemici volte a migliorare le condizioni di vita nelle città e nelle zone periurbane, in considerazione anche dei cambiamenti climatici;

56.

sensibilizza le comunità locali in relazione all’importanza di considerare la biodiversità come un’opportunità in termini economici, sociali e occupazionali anche in relazione alle esigenze di inclusione sociale, sperimentando anche nuovi modelli di cooperazione locale basati sulla diffusione di clausole sociali e ambientali a favore della biodiversità;

57.

chiede che indicatori comuni sulla biodiversità vengano definiti, aggiunti e allineati in tutti i quadri internazionali pertinenti, tra i quali in particolare gli OSS, al fine di evitare le duplicazioni, promuovere la misurabilità e l’attuazione efficaci e integrate e incoraggiare il cambiamento trasformativo volto a eliminare la povertà, promuovere la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e incrementare la resilienza alimentare nelle comunità locali;

58.

chiede maggiori opportunità di sviluppo delle capacità (ivi compresi i mezzi finanziari necessari e metodi di attivazione innovativi, come l’apprendimento tra pari) per rafforzare le conoscenze e le competenze tecniche necessarie per arrestare la perdita di biodiversità, ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi e prevenire l’arrivo di specie esotiche invasive e l’abbattimento e il commercio illegale di specie selvatiche, a tutti i livelli, con la partecipazione delle popolazioni indigene e delle comunità locali, degli esperti e dei professionisti (tra cui i cacciatori, i pescatori, i pastori e silvicoltori) alla gestione della biodiversità;

59.

propone partenariati più solidi e un maggiore sostegno per gli interventi collettivi tra tutti i soggetti coinvolti e il pubblico più ampio, ponendo un’attenzione particolare sui contributi apportati dalle popolazioni indigene e dalla comunità locali, dalle donne, dai giovani e da coloro che dipendono direttamente dalla biodiversità e la gestiscono (tra cui cacciatori, pescatori, pastori e silvicoltori), e agli interventi tesi ad arrestare l’abbattimento e il commercio illegale di flora e fauna selvatiche; ribadisce la necessità di potenziare l’assistenza e/o gli orientamenti tecnici (non solo per gli enti locali e regionali dell’UE, ma anche per le regioni di origine e di transito del traffico illegale di specie selvatiche), lo sviluppo di capacità e gli strumenti basati sui diritti per un processo partecipativo efficace, integrando i principi della buona governance;

60.

promuove lo sviluppo di norme internazionali per le strategie e i piani d’azione sulla biodiversità e per una gestione e pianificazione integrate, nonché ulteriori strumenti relativi al futuro meccanismo di governance e di gestione per agevolare la diffusione e la coerenza;

61.

riconosce l’importanza della modellazione e degli scenari relativi alla biodiversità globale per decisioni più appropriate e consapevoli in materia di gestione della biodiversità e per lo sviluppo di sistemi di raccolta dati innovativi o per l’ampliamento di sistemi esistenti con dati sulla biodiversità;

62.

incoraggia la creazione di una piattaforma globale per il trasferimento delle conoscenze, il monitoraggio e la rendicontazione sull’attuazione degli impegni assunti dalle nazioni e dagli enti locali e regionali per coinvolgere questi ultimi nello scambio e nella diffusione delle migliori pratiche e nel sostegno a favore dei meccanismi di misura, rendicontazione e verifica;

63.

insiste sulla necessità di aumentare i finanziamenti per la biodiversità, a livello globale, nell’UE e a livello nazionale, destinati a specifici contesti locali. Ciò dovrebbe includere orientamenti adeguati per agevolare l’accesso e la diffusione efficiente ed efficace di strumenti di finanziamento disponibili, nonché per consentire una valutazione sistematica periodica dei risultati al fine di evitare effetti sfavorevoli e conflitti tra i vari obiettivi strategici;

64.

raccomanda di esaminare e sfruttare i benefici offerti dalle nuove opzioni di finanziamento innovative, inclusi incentivi fiscali, pagamenti a favore dei servizi ecosistemici, lotterie regionali/nazionali, un fondo apposito per la biodiversità a livello dell’UE e/o a livello globale e la combinazione e l’armonizzazione di varie forme di finanziamento, nonché innovazioni strutturali correlate quali partenariati tra settore pubblico e privato per la biodiversità, fondazioni private-aziendali, fondazioni di diritto pubblico e incentivi per interventi, ad esempio, mediante etichettatura/certificazione volontaria;

65.

si impegna a partecipare in modo continuo e proattivo al processo preparatorio relativo al quadro globale per la biodiversità post-2020 nello spirito espresso nel presente parere.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/30


Progetto di parere — Comunicazione su una strategia europea per la plastica nell’economia circolare

(2018/C 461/05)

Relatore:

André VAN DE NADORT (NL/PSE), sindaco di Weststellingwerf

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni — Strategia europea per la plastica nell’economia circolare

COM(2018) 28 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

A.   Osservazioni generali

Il Comitato delle regioni:

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea su una strategia europea per la plastica in un’economia circolare, come pure le sfide e le azioni cruciali individuate in questo campo, e sottolinea che è necessario puntare in alto per realizzare la transizione verso un’economia circolare e affrontare le sfide sociali e ambientali e le questioni pratiche riguardanti la plastica. Prende atto, in tale contesto, delle proposte legislative presentate dalla Commissione europea, riguardanti i dieci prodotti di plastica monouso che finiscono più di frequente sulle spiagge e nei mari dell’UE e che, assieme agli attrezzi da pesca abbandonati, costituiscono il 70 % di tutti i rifiuti in mare;

2.

riconosce che la plastica (un materiale altamente durevole, igienico ed economico) presenta una serie di vantaggi, ma esprime profonda preoccupazione per gli attuali bassi tassi di raccolta e riciclaggio della plastica e ritiene che le pratiche attualmente seguite per affrontare questa sfida rivolgano troppa attenzione alle soluzioni di fine ciclo (raccolta, selezione, trattamento);

3.

sottolinea il ruolo fondamentale degli enti locali e regionali e il loro interesse allo sviluppo e all’attuazione di soluzioni per la plastica in un’economia circolare. Le responsabilità degli enti locali e regionali riguardano la gestione dei rifiuti e la protezione dell’ambiente, anche per quanto riguarda aspetti quali la prevenzione, la raccolta, il trasporto, la valorizzazione (anche attraverso la raccolta differenziata, il riutilizzo e il riciclaggio) e lo smaltimento dei rifiuti, come pure la loro rimozione lungo le strade e le coste, così come nelle acque lacustri e marine, nell’interesse della pesca e del turismo, oltre alla sensibilizzazione dei cittadini circa i temi legati alla creazione, alla dispersione e al riciclaggio dei rifiuti;

4.

rivolge una particolare attenzione al futuro circolare della plastica da un punto di vista locale e regionale, e questo significa meno plastica, plastica migliore, raccolta migliore, riciclaggio migliore e mercati migliori;

5.

è fermamente convinto che una migliore cooperazione e un approccio basato sulla catena dei materiali tra tutte le parti interessate nella catena del valore della plastica siano essenziali per soluzioni efficaci. Le azioni devono essere dirette a tutti gli elementi della catena del valore, dalla progettazione dei prodotti alla produzione di materie plastiche, agli appalti, al consumo, alla raccolta e al riciclaggio;

6.

mette in evidenza il ruolo dell’innovazione e degli investimenti a favore di soluzioni circolari nella promozione dei cambiamenti sociali e comportamentali richiesti per la transizione verso un’economia circolare, quale passo cruciale verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite a livello europeo, nazionale, regionale e locale; chiede pertanto alla Commissione europea e agli Stati membri dell’UE di esaminare in maniera approfondita, durante i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale, le opzioni per aumentare i fondi dell’UE a favore di un’economia circolare della plastica.

B.   Meno plastica

La prevenzione rappresenta la massima priorità ai fini di una riduzione dei rifiuti di plastica

7.

Sottolinea che la prevenzione dei rifiuti di plastica dovrebbe rappresentare la massima priorità, in linea con la generale gerarchia dei rifiuti stabilita dall’UE. La plastica che non diventa rifiuto non dovrà essere sottoposta a selezione, trattamento o incenerimento. La prevenzione parte da un uso limitato della plastica e dalla progettazione dei prodotti.

8.

Ricorda che esistono molti modi per evitare l’uso superfluo della plastica nei prodotti monouso e un imballaggio eccessivo dei prodotti. I criteri essenziali per gli imballaggi vanno rafforzati allo scopo di evitare imballaggi superflui e eccessivi, nonché per verificare periodicamente se i principali prodotti sul mercato dell’UE soddisfano questi criteri.

9.

Chiede che vengano condotte ulteriori ricerche sul rapporto tra imballaggio e conservazione degli alimenti in funzione del ciclo di vita, nonché sui possibili approcci alternativi per evitare sprechi alimentari senza l’impiego di (elaborati) imballaggi in plastica.

Prevenzione dei rifiuti e della «zuppa di plastica», e diminuzione dei prodotti monouso

10.

Sottolinea le forti preoccupazioni riguardo i rifiuti di plastica; la loro rimozione comporta costi elevati per gli enti locali e regionali ed è quindi essenziale evitare di disperderli, sia in terra che in mare.

11.

Sostiene l’iniziativa della Commissione in merito a una proposta legislativa sui prodotti di plastica monouso in cui saranno proposti obiettivi volti a limitare l’impiego di tali prodotti, dal momento che la maggior parte dei rifiuti di plastica sulle nostre strade consiste di prodotti di plastica monouso. A tale riguardo, ritiene che le recenti proposte riguardanti i prodotti monouso che finiscono più di frequente sulle spiagge e in mare costituiscano un primo passo importante, ma si attende ulteriori iniziative ambiziose per affrontare sia la questione dei rifiuti generati da altri oggetti monouso in plastica che il problema dei rifiuti dispersi in terraferma.

12.

Si aspetta che vengano fissati obiettivi di raccolta ambiziosi per le applicazioni monouso e usa-e-getta della plastica che rientrano nel regime della responsabilità estesa del produttore (ad esempio, gli imballaggi in plastica per le bevande dovrebbero rientrare nella responsabilità del produttore, allo scopo di limitare i rifiuti).

13.

Sottolinea la piena responsabilità dei produttori e degli importatori per l’impatto negativo dei loro prodotti quando diventano rifiuti; per questo essi devono assumersi la piena responsabilità per il finanziamento dei costi per la raccolta e il trattamento dei rifiuti generati dai loro prodotti.

14.

Sottolinea le varie difficoltà incontrate da specifiche comunità e regioni dell’UE (ossia le regioni ultraperiferiche, nonché le comunità che abitano lungo i fiumi o le coste, oppure in un’isola o attorno a un porto) nella lotta contro i rifiuti finiti in mare, e mette in evidenza la particolare importanza di coinvolgere le parti interessate di queste comunità, per assicurare che il loro punto di vista sia preso in considerazione al momento di trovare soluzioni concrete e davvero fattibili.

15.

È favorevole all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione in merito alla dispersione di rifiuti nell’ambiente e di azioni di raccolta dei rifiuti; promuove la partecipazione degli enti locali e regionali a manifestazioni quali la campagna «Ripuliamo l’Europa» e la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, e incoraggia gli enti locali e regionali sia a ideare ulteriori iniziative che a vagliare la possibilità di coinvolgere dei volontari attraverso il Corpo europeo di solidarietà.

16.

In tale contesto, sostiene con forza il principio stabilito nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (COM(2018) 33 final), secondo cui le tariffe per l’uso degli impianti portuali di raccolta vengono ridotte se la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave sono tali da poter dimostrare che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con l’ambiente.

Prevenzione delle microplastiche

17.

Sottolinea che le microplastiche rappresentano un fenomeno preoccupante e sempre più diffuso, dato che ora sono presenti in quasi ogni elemento di tutti gli ecosistemi, compresa l’alimentazione umana. Gli effetti delle microplastiche sulla salute umana e animale e sugli ecosistemi sono in gran parte ancora ignoti.

18.

Raccomanda che vengano condotte ulteriori ricerche sulle principali fonti e vie di dispersione delle microplastiche, come l’usura dei pneumatici, i prodotti tessili e i rifiuti, anche per quel che concerne il rapporto tra riciclaggio della plastica, microplastiche ed effetti delle microplastiche sulla salute umana e animale e sugli ecosistemi. Sottolinea, pertanto, anche la necessità di stabilire una tecnologia e processi di misurazione affidabili ed efficaci, e invita la Commissione europea a sostenere le attività di ricerca e sviluppo in questo campo.

19.

Chiede che siano vietate la plastica oxodegradabile e le microplastiche aggiunte intenzionalmente in tutti i prodotti in cui non siano necessarie per la tutela della salute umana, compresi i prodotti per la cura della pelle e i detergenti. Il CdR chiede, inoltre, che siano stabiliti requisiti minimi per la dispersione non intenzionale di microplastiche a partire da prodotti come i pneumatici e i tessuti, e che siano varate delle misure tese a ridurre la dispersione di granuli (pellet) di plastica.

C.   Una plastica migliore

Una migliore progettazione della plastica

20.

È fermamente convinto che sia urgentemente necessaria una migliore progettazione della plastica, che tenga conto della possibilità future in termini di raccolta differenziata, selezione e riciclaggio della plastica e dei prodotti di plastica, allo scopo di far diventare la plastica un elemento sostenibile nell’economia circolare, e sottolinea la grande necessità di apportare innovazioni in questo campo.

21.

Sottolinea che, in un’economia circolare, in linea di principio non andrebbe permesso che prodotti o materiali non riciclabili siano immessi sul mercato dell’UE. Pertanto, per il 2025 tutta la plastica (compresi i prodotti e gli imballaggi fatti con questo materiale) immessa sul mercato dell’UE dovrebbe almeno essere riciclabile in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Questo comporta anche che le sostanze nocive e pericolose sul piano ambientale siano completamente eliminate dalla plastica e dai prodotti in plastica entro il 2025.

22.

Sottolinea che un’economia circolare è anche un’economia senza componenti fossili. Pertanto, per passare dall’attuale plastica ricavata da risorse fossili alla plastica innovativa, sostenibile e compatibile con l’ambiente, sono necessari un’agenda per l’innovazione ben strutturata e il successivo sostegno per la diffusione su vasta scala di plastica di origine non fossile.

23.

È convinto che sia necessario limitare il numero di polimeri differenti che sono disponibili per creare prodotti di plastica, affinché vengano usati solo polimeri che sono adatti allo scopo e facili da separare, selezionare e riciclare, in particolare per i prodotti monouso. A tal fine, è possibile che debbano essere elaborati standard di settore a livello dell’UE per queste applicazioni.

24.

Chiede che venga valutata in modo più approfondito la necessità di armonizzare ed eventualmente limitare gli additivi utilizzati nella plastica per condizionare e potenziare le proprietà fisiche delle materie plastiche, allo scopo di facilitare e semplificare ulteriormente il riciclaggio della plastica e l’impiego di materiali riciclati. A tal fine, è possibile che debbano essere elaborati standard di settore a livello dell’UE per gli additivi nella plastica.

25.

Ritiene inoltre che anche i prodotti di plastica che non costituiscono degli imballaggi possano generare rifiuti e che essi debbano pertanto essere concepiti in modo da evitare di contribuire alla produzione di rifiuti. Reputa altresì che i produttori debbano prevedere i sistemi necessari per lo smaltimento di tali prodotti alla fine della loro durata di vita.

26.

Ricorda che i regimi di responsabilità estesa del produttore possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la progettazione ecocompatibile, con una modulazione dei contributi in funzione del livello di circolarità del prodotto (comprese le possibilità di riutilizzo, raccolta differenziata, trattamento e riciclaggio) e della quantità di contenuto riciclato. La legislazione in materia di responsabilità estesa del produttore deve pertanto tener conto della responsabilità per la progettazione ecocompatibile. La legislazione in materia dovrebbe inoltre fare riferimento agli standard di settore a livello dell’UE per l’utilizzo dei polimeri e degli additivi nei prodotti monouso.

27.

Sottolinea che nei prossimi decenni si dovranno adottare materiali che non abbiano gli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute che hanno attualmente tutte le materie plastiche e che siano in grado di sostituirle completamente. Chiede pertanto che siano avviate attività di ricerca e adottati strumenti in grado di promuovere un futuro senza plastica con materiali nuovi e moderni.

Plastica biodegradabile

28.

Riconosce che l’attuale produzione di plastica biodegradabile non costituisce una risposta al problema della dispersione dei rifiuti in plastica e della zuppa di plastica, in quanto tali residui non sono biodegradabili nell’ambiente naturale o nei sistemi idrici.

29.

Sottolinea che il messaggio secondo cui taluni prodotti di plastica devono essere separati come plastica e altri come rifiuti organici è fonte di confusione per i consumatori. Viene così resa complessa la comunicazione con i consumatori, con la conseguenza di errori nella separazione sia della plastica convenzionale che della plastica biodegradabile.

30.

Sottolinea che la plastica biodegradabile che finisce nel flusso di riciclaggio della plastica ostacola il riciclaggio della plastica convenzionale. Pertanto, l’uso della plastica biodegradabile dovrebbe essere limitato alle applicazioni per le quali la biodegradabilità ha una finalità specifica, ad esempio, l’utilizzo di borse biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici.

31.

Sottolinea la necessità di definizioni e/o norme migliori per le diverse forme di biodegradabilità, che andrebbero messe in rapporto con il trattamento dei rifiuti, anche per quel che concerne le norme in materia di compostaggio e digeribilità, e dovrebbero tener conto delle prassi comunemente seguite negli impianti di trattamento in Europa. Questo consentirà di migliorare e/o semplificare l’etichettatura, ridurre la dispersione dei rifiuti e rendere più corretta la selezione, oltre a incoraggiare l’innovazione connessa alla plastica biodegradabile.

32.

Sottolinea in particolare che le materie plastiche vendute come compostabili devono effettivamente essere biodegradabili senza bisogno di ricorrere al compostaggio industriale. Tale restrizione può ridurre in modo significativo il rischio di diffusione delle microplastiche poiché vi è il pericolo che i consumatori pensino erroneamente che la plastica compostabile, con le etichette esistenti, sia biodegradabile senza ulteriori fasi di trattamento.

D.   Una raccolta migliore

33.

Sottolinea che l’efficacia dei sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica rappresenta un requisito essenziale per un’economia circolare della plastica. A tal fine, i sistemi di raccolta devono essere semplici e logici per i consumatori.

34.

Evidenzia che, di solito, i sistemi di raccolta esistenti negli Stati membri dell’UE non si occupano degli articoli di plastica diversi dagli imballaggi, i quali, di conseguenza, non sono soggetti a raccolta differenziata e finiscono nelle discariche o negli impianti di incenerimento come rifiuti residui, se non addirittura nell’ambiente (marino) come rifiuto. Questo causa un danno ambientale e la perdita di materiali riciclabili preziosi, oltre a generare confusione tra i consumatori che non comprendono il motivo per cui alcuni prodotti di plastica devono essere separati per il riciclaggio e altri no. Migliori campagne di informazione e una maggiore uniformità della logica della raccolta differenziata tra gli Stati membri permetterebbero di aumentare la quantità riciclata e il rispetto delle indicazioni di conferimento sia da parte dei locali, che da parte dei turisti.

35.

Riconosce che nelle situazioni in cui la raccolta della plastica e dei relativi prodotti è basata sulla responsabilità estesa del produttore, bisogna fissare obiettivi efficaci in modo che i produttori siano incentivati a superare, per quanto possibile, gli obiettivi.

Un’efficace raccolta differenziata della plastica

36.

Invita la Commissione a coinvolgere tutte le parti interessate, comprese quelle attive nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione dei materiali diversi dalla plastica, allo scopo di migliorare la raccolta differenziata.

37.

Sottolinea che i sistemi di raccolta dovrebbero considerare la plastica come un materiale e non come un prodotto di imballaggio. Questo consentirebbe di semplificare considerevolmente la comunicazione con i consumatori e porterebbe a un aumento dei tassi di raccolta. Per affrontare la questione dei rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi nel dialogo tra produttori e importatori, sarebbe necessario un migliore allineamento tra gli enti locali e regionali e i regimi di responsabilità estesa del produttore. Bisogna tener conto anche di questo aspetto in occasione della revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

38.

Accoglie con favore la preparazione di orientamenti per la raccolta differenziata e la selezione dei rifiuti, e invita la Commissione europea a garantire che gli enti locali e regionali siano coinvolti nel processo di preparazione e diffusione degli orientamenti in considerazione dell’importante ruolo da loro svolto in molti Stati membri.

39.

Mette in evidenza che le strategie per la gestione dei rifiuti a livello locale e regionale dovrebbero concentrarsi sulla gerarchia dei rifiuti, ossia la prevenzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e la riduzione al minimo dei rifiuti residui. Esistono parecchi esempi ed esperienze soddisfacenti di questo tipo di strategia. Andrebbe stimolata l’innovazione nella raccolta differenziata e bisognerebbe sostenere con forza lo scambio di buone pratiche e di conoscenze tra gli enti locali e regionali, ad esempio attraverso lo strumento tra pari TAIEX o l’agenda urbana dell’UE.

40.

Sottolinea la necessità di evitare che il divieto cinese di importazione di rifiuti di plastica porti a un aumento del collocamento in discarica, degli scarichi (illegali) di rifiuti o del loro incenerimento, e fa presente che occorre investire nelle moderne capacità di riciclaggio.

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e cambiamento dei comportamenti

41.

Evidenzia che, per sviluppare strategie efficaci di gestione dei rifiuti, la Commissione europea, gli Stati membri e gli enti locali e regionali devono essere consapevoli dei legami a livello territoriale tra infrastrutture, comunicazione, percezione pubblica e strumenti che possono essere introdotti a sostegno di un cambiamento dei comportamenti.

42.

Sottolinea che la sensibilizzazione dei cittadini alla gestione dei rifiuti è una premessa indispensabile per il corretto funzionamento di sistemi di raccolta efficaci. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica si traduce in sostegno alla raccolta differenziata e alla prevenzione, e nell’organizzazione di iniziative locali. Di per sé, tuttavia, essa non determina necessariamente un cambiamento nei comportamenti. Una migliore comprensione dei meccanismi che possono contribuire a un concreto cambiamento dei comportamenti è quindi essenziale. Il CdR sottolinea, pertanto, che andrebbe stimolato l’ulteriore sviluppo di strategie volte a incoraggiare un cambiamento dei comportamenti sia mediante gli strumenti tradizionali (come gli incentivi e le sanzioni) che attraverso metodi innovativi, e bisognerebbe sostenere con forza lo scambio di buone pratiche e di conoscenze tra gli enti locali e regionali.

43.

Incoraggia tutti le parti interessate a livello locale e regionale a contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica in rapporto ai vantaggi della plastica riciclata.

L’uso di un sistema di deposito armonizzato per gli imballaggi delle bevande dovrebbe essere preso in considerazione a livello europeo

44.

Riconosce che con i sistemi di deposito sono stati raggiunti tassi di riciclaggio molto elevati e un’alta qualità del riciclaggio, e tali sistemi sono anche molto efficaci nel prevenire la dispersione dei rifiuti e la zuppa di plastica.

45.

Prende atto che in un numero crescente di Stati membri dell’UE esistono dei sistemi di deposito, e tale situazione provoca talvolta effetti negativi a livello transfrontaliero nelle regioni con sistemi di deposito differenti.

46.

Propone di prendere in considerazione un approccio armonizzato a livello dell’UE, o quanto meno un livello massimo di coordinamento, per quegli Stati membri in cui esistono attualmente dei sistemi di deposito o che stanno progettando di svilupparne dei nuovi in futuro, allo scopo di evitare impatti negativi a livello transfrontaliero e facilitare la libera circolazione dei beni.

Possibili alternative agli obiettivi quantitativi

47.

Osserva che gli obiettivi riguardanti la raccolta differenziata e il riciclaggio della plastica fissati in varie direttive dell’UE (sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, sui veicoli a fine vita, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) sono uguali per tutti gli Stati membri, sebbene i risultati effettivamente conseguiti dagli Stati membri possano variare notevolmente. Questo fatto porta a una situazione in cui alcuni Stati membri devono ancora compiere grandi sforzi, mentre altri già raggiungono con facilità gli obiettivi fissati e non hanno alcun incentivo a superarli.

48.

Raccomanda di riesaminare la fissazione degli obiettivi nelle varie direttive per creare maggiori incentivi e promuovere una qualità più elevata del riciclaggio sulla base dei seguenti possibili approcci:

l’introduzione di un bonus in caso di superamento degli obiettivi;

l’estensione della responsabilità finanziaria dei produttori all’intero costo da sostenere per la gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti, compresi i costi di rimozione dei rifiuti o quelli relativi alla raccolta e al trattamento dei loro prodotti quando non sono stati oggetto di raccolta differenziata e finiscono come rifiuti residui.

E.   Un riciclaggio migliore

Sviluppo delle tecnologie di selezione e riciclaggio

49.

Sostiene con forza la ricerca e l’innovazione in rapporto alle nuove tecnologie di selezione e riciclaggio, compresa la depolimerizzazione, che potrebbe (teoricamente) risolvere molti degli attuali problemi connessi alla selezione e al riciclaggio della plastica.

50.

Sottolinea il potenziale delle regioni e delle città in termini di sviluppo e sostegno delle iniziative dal basso attraverso «living lab», poli di innovazione e altre forme di approcci collaborativi e innovativi, allo scopo di promuovere una progettazione intelligente e l’utilizzo di materie prime secondarie.

51.

Appoggia la proposta di investimenti supplementari per le azioni prioritarie in materia di ricerca e innovazione nel quadro della strategia e si offre di collaborare con la Commissione europea per la preparazione della nuova agenda strategica di ricerca e innovazione per la plastica. Tale collaborazione dovrebbe assicurare che la dimensione locale e regionale venga presa in considerazione sia nell’individuazione dei problemi prioritari da affrontare che nell’adeguata diffusione delle innovazioni realizzate.

52.

Sostiene i lavori tesi a sviluppare standard di qualità per i rifiuti di plastica differenziati e la plastica riciclata.

La valorizzazione energetica è preferibile allo smaltimento in discarica

53.

Ricorda che, nel breve termine, i rifiuti di plastica che non possono essere riciclati oppure quelli che contengono sostanze pericolose dovrebbero essere trattati in termovalorizzatori, della massima efficienza e pulizia, in cui l’alto contenuto energetico dei rifiuti di plastica può essere utilizzato per produrre calore ed energia elettrica.

F.   Mercati migliori

Bisognerebbe incoraggiare con forza la creazione di nuovi prodotti a partire da materiali riciclati

54.

È fermamente convinto che la domanda di materiali riciclati da parte degli utenti finali debba essere incoraggiata non solo attraverso incentivi finanziari che offrano una reale alternativa ai materiali vergini e alla plastica prodotta a partire da risorse fossili, ma anche eliminando gli ostacoli allo sviluppo di un mercato unico per le materie prime secondarie.

55.

Ricorda che per i combustibili fossili sono tuttora previste delle sovvenzioni che rendono la plastica vergine più economica rispetto alla plastica riciclata o alla bioplastica, una situazione che costituisce un fortissimo ostacolo economico allo sviluppo di un’economia circolare per la plastica; insiste pertanto affinché tali incentivi sbagliati vengano aboliti. Inoltre, ai produttori o agli importatori di plastica o di prodotti in plastica creati a partire da risorse fossili, potrebbe essere attribuita la responsabilità finanziaria per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trattamento finale dei loro rifiuti di plastica.

56.

Sottolinea che per il 2025 i produttori di oggetti di plastica dovrebbero utilizzare materiale riciclato almeno per il 50 % della produzione di nuova plastica, a meno che esistano restrizioni di legge riguardanti i prodotti finali che impediscono l’impiego di materiale riciclato. Evidenzia che, per aumentare la qualità del riciclaggio e la diffusione delle materie secondarie, è necessario un approccio basato sulla catena del valore, che allinei gli interessi di produttori, consumatori, enti locali e regionali, e industria del riciclaggio.

57.

Appoggia pertanto l’iniziativa dell’UE relativa agli impegni volontari per le imprese e/o associazioni industriali, e invita gli enti locali e regionali a dare visibilità agli impegni assunti dalle parti interessate locali, promuovendo le buone pratiche e quindi incentivando gli altri a seguirle. Al tempo stesso, bisogna controllare in che modo viene dato seguito agli impegni assunti e, se necessario, anche evidenziare gli insuccessi, per assicurare che gli impegni volontari non si riducano a vuote promesse fatte soltanto per far apparire certi prodotti o settori come rispettosi dell’ambiente (il cosiddetto «green-washing»).

Appalti pubblici

58.

Sottolinea che, per prevenire i rifiuti di plastica, gli appalti pubblici verdi (GPP) rappresentano una risorsa per le autorità pubbliche europee, le quali possono disporre liberamente del loro potere d’acquisto per scegliere beni, servizi e opere che rispettano l’ambiente, dando quindi l’esempio anche per altre organizzazioni. Invita pertanto tutti gli enti locali e regionali a contribuire alla riciclabilità della plastica attraverso le loro politiche in materia di appalti pubblici, esigendo che i prodotti acquistati tramite appalto pubblico siano conformi ai principi della progettazione ecocompatibile e fabbricati a partire da materiali riciclati.

59.

In tale contesto, accoglie con favore gli orientamenti che la Commissione europea e alcuni Stati membri dell’UE hanno sviluppato, in materia di appalti pubblici verdi, sotto forma di criteri nazionali per questo settore (1), ma chiede alla Commissione di proporre documenti di orientamento più dettagliati che contengano informazioni sul tipo di plastica riciclata, sugli utilizzi potenziali e sui benefici ambientali (ed eventualmente economici) per gli enti locali e regionali derivanti dall’impiego di plastica riciclata.

60.

Evidenzia che la maggior parte della plastica che finisce negli oceani proviene dall’Asia e che solo il 9 % della plastica è riciclato a livello mondiale. In tale contesto, rileva che esiste un grande potenziale per migliorare la sostenibilità e tracciabilità delle catene di approvvigionamento a livello mondiale attraverso l’attuazione della nuova strategia commerciale dell’UE («Commercio per tutti»), che punta a far leva sugli accordi e sui programmi di preferenze commerciali per promuovere in tutto il mondo lo sviluppo sostenibile. In tale contesto esprime apprezzamento per l’iniziativa faro dell’UE nel settore dell’abbigliamento, proposta dal Parlamento europeo nel marzo 2017 (2); sottolinea che tali iniziative, il cui buon esito dipenderà anche dal sostegno degli enti locali e regionali nel promuoverle, dovrebbero guidare l’azione a livello territoriale in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo.

Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/cp_european_commission_brochure_it.pdf.

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0196+0+DOC+PDF+V0//IT.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/37


Parere del Comitato europeo delle regioni — Inserire lo sport nel programma di lavoro dell’UE per il periodo successivo al 2020

(2018/C 461/06)

Relatore:

Roberto PELLA (IT/PPE) Sindaco di Valdengo, BI

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Considerazioni generali

1.

intende analizzare, in quanto inscindibili, le dimensioni economica e umana e l’ambito dell’inclusione sociale dello sport per l’Unione europea e le autorità locali e regionali. Lo sport, inteso come continuum dell’attività motoria e dell’attività fisica, si riferisce, infatti, a una molteplicità di politiche, prodotti e servizi che attraversano e interagiscono con catene di valore differenti;

2.

rileva che, stando alle più recenti stime, lo sport rappresenta un settore economico d’importanza fondamentale per l’UE, in quanto consiste in «una quota delle economie nazionali paragonabile a quella dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca combinati» (1), con previsioni di aumento della sua rilevanza. Inoltre, il settore sportivo rappresenta il 2 % del prodotto interno globale dell’UE, pari a 7,3 milioni di posti di lavoro in tutto il continente per una quota pari al 3,5 % dell’occupazione totale dell’UE. Rispetto al settore del turismo, tra 12 e 15 milioni è il numero di viaggi internazionali annuali pianificati allo scopo di partecipare a eventi sportivi o di praticare un’attività. Una delle particolarità del settore sportivo è, quindi, il suo forte legame con altri ambiti produttivi: il turismo accessibile o sportivo, la tecnologia, la salute, l’ambiente e i trasporti, l’integrazione, l’edilizia e le infrastrutture, per i quali contribuisce alla generazione di valore aggiunto, in maniera diretta e indiretta (2);

3.

rileva tuttavia, al contempo, che uno studio condotto da SpEA (SportsEconAustria) per il Parlamento europeo (3) ha messo in evidenza come il dimensionamento dell’impatto dello sport e la sua portata in termini di influenza e orientamento delle politiche pubbliche siano sottostimate, soprattutto se si considerano fenomeni come il volontariato (la maggioranza delle attività sportive si svolgono in strutture no profit), gli spillover derivanti da processi d’integrazione e d’inclusione sociale o, ancora, i costi dell’inattività fisica, pari a 80 miliardi l’anno nei 28 Paesi dell’UE (4), sommati all’incidenza a medio termine sui bilanci sanitari regionali delle malattie co-generate dal mancato o scarso esercizio;

4.

sottolinea che, nonostante il crescente riconoscimento dell’attività fisica come una preoccupazione politica primaria, a livello locale esiste ancora un forte divario in termini di conoscenza dei più ampi benefici di tale attività, considerato che, secondo uno studio, rispettivamente il 66 % e l’84 % dei responsabili politici locali non è consapevole dei livelli di obesità e di sovrappeso presenti nella propria comunità (5);

5.

evidenzia che lo sport non rappresenta un settore marginale, anzi è un obiettivo prioritario d’investimento per l’UE poiché, complementare all’attività di agonismo, la definizione di sport oggi ricomprende pienamente anche gli ambiti dell’attività motoria e dell’attività fisica, funzionali non solo all’incremento dell’attività sportiva in sé ma anche alla promozione della salute e all’adozione di stili di vita sani. L’approccio alla materia deve mirare a offrire un accesso più equo, vale a dire fondato sull’uguaglianza, sulla parità e sull’equivalenza, alle diverse discipline, così come a prevenire l’insorgere di patologie croniche (in particolare di malattie non trasmissibili quali obesità, diabete di tipo 2, rischio cardiovascolare, malattie mentali ecc.);

6.

sottolinea il ruolo cruciale dello sport in quanto fattore di miglioramento della salute e di benessere, come riconosciuto in particolare dal III programma UE sulla Salute e dal monitoraggio HEPA (Health-Enhancing Physical Activity), dall’Agenda 2014-2019 OMS e dal database europeo NOPA (Nutrition, Obesity and Physical Activity) dell’OMS;

7.

ricorda inoltre che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile considera lo sport un importante fattore abilitante di tale sviluppo e riconosce il ruolo svolto dallo sport nel miglioramento della salute e dell’istruzione, nonché il suo contributo alla pace, alla promozione della tolleranza, del rispetto e dell’inclusione sociale e alla conquista di autonomia e responsabilità da parte delle donne e dei giovani (6);

8.

cita alcuni tra gli esiti emersi dalla pubblicazione dell’Eurobarometro sullo sport (7):

quasi la metà (46 %) dei cittadini europei non pratica attività fisica né sportiva e la proporzione è gradualmente aumentata negli anni recenti (42 % nel 2013), secondo un trend graduale dal 2009;

il grado di partecipazione ad attività sportive o fisiche ha una prevalenza minore tra gli individui con un minore livello di educazione e/o con maggiori difficoltà economiche;

i luoghi «informali» per praticare sport, come parchi o aree esterne (40 %), ambiente domestico (32 %) o tragitto scuola/lavoro-casa (23 %), sono più diffusi che quelli formalmente deputati a tale scopo;

la motivazione principale di attivazione è il miglioramento del livello di salute insieme al fitness, mentre la barriera principale è rappresentata dalla mancanza di tempo;

la maggior parte dei cittadini europei pensa che vi siano, a livello locale, opportunità per essere attivi fisicamente, ma, allo stesso tempo, molti di loro pensano anche che le autorità locali non facciano abbastanza in questo senso.

9.

richiama l’attenzione sul fatto che il ruolo dello sport nell’economia e nella società contemporanea, anche a seguito della crisi economica che ha attraversato l’UE, implica notevoli benefici per le autorità locali e regionali, in termini di: permeabilità dei settori su cui impatta, producendo un effetto leva rilevante; competitività e attrattività, qualità di vita, laddove rilevante e consistente sia la presenza di eventi e attività; occupabilità, se si considera che i Comuni in Europa sono, in moltissimi casi, proprietari degli impianti; integrazione, come potente strumento di comunicazione dei valori condivisi dall’UE ed espressi, in molti casi, in maniera più evidente, a livello locale (8). Pertanto, essendo sempre più sovente utilizzato come mezzo di raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, la richiesta di efficacia ed efficienza per il settore dello sport è sempre maggiore non solo in qualità di strumento per raggiungere gli obiettivi di mandato ma anche come obiettivo strategico in sé;

Analisi di contesto: le iniziative esistenti a livello europeo

10.

fa presente che il primo documento politico riguardante lo sport, il Libro bianco sullo sport, è stato pubblicato nel 2007 dalla Commissione europea;

11.

desidera richiamare l’attenzione sul fatto che gli eventi sportivi, culturali ed educativi possono creare le condizioni quadro per abbattere le barriere all’integrazione, come affermato nel parere del CdR sul tema «Combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento» (9);

12.

sottolinea che, con il trattato di Lisbona, in vigore dal dicembre 2009, è stato introdotto un articolo specifico, vale a dire l’articolo 165 del TFUE, che ha conferito all’UE nuove competenze a sostegno dello sport, prevedendo disposizioni per la sua promozione e chiedendo un’azione dell’UE per sviluppare la dimensione europea nello sport. Già l’articolo 6, lett. e), del TFUE stabiliva che l’UE ha competenze per svolgere azioni intese a sostenere o completare l’azione degli Stati membri nel settore dello sport;

13.

ricorda che nel 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione «Sviluppare la dimensione europea dello sport» (10), sulla cui base il Consiglio ha adottato una risoluzione su un piano di lavoro dell’UE per lo sport 2011-2014, che ha ulteriormente inteso rafforzare la cooperazione europea sullo sport fissando le priorità per le attività a livello UE che coinvolgono gli Stati membri dell’UE e la Commissione, e, nel 2012, ha adottato le Conclusioni sulla promozione dell’attività fisica come strumento per migliorare la salute e sul rafforzamento della base dati per l’elaborazione delle politiche sportive, invitando la Commissione a pubblicare regolari sondaggi sullo sport e sull’attività fisica;

14.

ricorda, altresì, che per attuare il piano di lavoro, le attività a livello di esperti si sono incentrate sull’introduzione del questionario dell’attuale sondaggio Eurobarometro;

15.

nota che, più recentemente (2017), con la collaborazione di EPSI — Piattaforma europea per l’innovazione nello sport, è stata lanciata un’iniziativa interregionale, che coinvolge finora 10 paesi, denominata ClusSport; negli ultimi 18 anni ACES Europe ha promosso i valori europei, sotto la bandiera dell’Europa, attraverso i riconoscimenti European Capitals, Cities, Communities e Towns of Sport;

16.

rileva che un nuovo piano di lavoro per lo sport dell’UE è entrato in vigore nel luglio 2017 e definisce gli argomenti chiave cui gli Stati membri dell’UE e la Commissione dovrebbero dare priorità fino al 2020, e cioè: integrità nello sport, incentrata su buon governo, tutela dei minori, lotta alle partite truccate, prevenzione al doping e contrasto alla corruzione; dimensione economica dello sport, incentrata su innovazione e legami tra sport e mercato unico digitale; sport e società, incentrata sull’inclusione sociale, gli allenatori, i media, l’ambiente, la salute, l’istruzione e la diplomazia sportiva;

17.

ricorda infine l’iniziativa più recente della Commissione, l’«Appello di Tartu per uno stile di vita sano» (11), una tabella di marcia che ha innescato una dinamica positiva di collaborazione intersettoriale;

Obiettivi

18.

si propone, considerate le potenzialità e le criticità finora emerse, di affrontare le seguenti sfide:

a.

migliore capacità di dialogo tra i progetti in atto e le più recenti misure messe in campo dai territori, mobilitando una grande partecipazione e incentivando gli scambi di buone pratiche e i partenariati (estesi ai paesi extraeuropei);

b.

maggiore vicinanza alle persone e alla dimensione sociale dei progetti in ambito sportivo, attraverso una preponderante caratteristica di prossimità, di localismo, in proporzione anche alla responsabilità che le autorità locali e regionali rivestono rispetto a impianti ed eventi;

c.

massima consapevolezza, a livello generale, dei benefici dell’attività motoria-fisica-sportiva;

d.

ampia disseminazione dell’impatto positivo dello sport nell’economia dell’UE e, quindi, maggiore integrazione della politica dello sport nei settori che essa stessa intercetta e permea;

e.

più innovazione tecnologica e più imprese basate su strumenti per le comunità locali e regionali, attraverso l’invito rivolto agli operatori del settore della ricerca, della tecnologia e dell’istruzione, insieme con le autorità di gestione, a unire gli sforzi per elaborare e attuare una strategia comune, agendo sui collegamenti con tutte le catene di valore, a monte e a valle del processo produttivo, con la massima attenzione alle opportunità lavorative offerte dal settore;

f.

considerare lo sport come vero e proprio diritto di cittadinanza, quale strumento di socializzazione e inclusione, soprattutto riguardo ai cittadini disabili, e di opportunità per migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico e quale occasione formative;

g.

prevedere forme di sostegno finalizzate a rendere pienamente accessibili a tutti i cittadini, senza esclusione di età, sesso, nazionalità e censo, gli impianti sportivi, consentendone la libera fruizione e ampliando, le fasce orarie a disposizione del pubblico;

h.

rafforzare il sostegno e aumentare la visibilità delle competizioni sportive femminili;

i.

considerare lo sport come uno strumento di riferimento per promuovere l’uguaglianza e l’integrazione sociale;

j.

h sostenere con una dotazione di bilancio la mobilità degli sportivi dilettanti nell’ambito delle relative competizioni, in particolare quella degli sportivi provenienti da zone remote, insulari o ultraperiferiche;

Raccomandazioni politiche e proposte

19.

individua la possibilità di suggerire azioni e adottare strumenti fattivi per «Inserire lo sport nel programma di lavoro dell’UE per il periodo successivo al 2020» attraverso:

A livello politico

20.

un impegno significativo per la diplomazia dello sport, o «sport diplomacy», in grado di promuovere i valori dell’Europa attraverso lo sport e il dialogo costruttivo e multilivello, coinvolgendo tutti i livelli di governo e le Istituzioni europee — il PE, ad esempio, tramite l’intergruppo sullo sport; le Direzioni Generali della CE interessate; i Comitati Olimpici nazionali ed europeo; tutti i portatori d’interesse rispetto a tale percorso, anche all’interno della società civile, a partire ad esempio da alcuni progetti-pilota;

21.

lo sviluppo di relazioni esterne e di progetti di cooperazione internazionale extraeuropea, per dare vita a un’ulteriore dimensione di confronto, attraverso progetti di mobilità e scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche (i.e. communities of practices);

22.

lo sviluppo, a livello europeo, di strumenti che determinino lo sport come fattore di crescita per l’UE, attraverso programmi di «mentoring» e azioni di «soft policy» (in collaborazione con l’annuale Forum sullo sport o gli Info Days, per esempio) e attraverso il sostegno allo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni e associazioni sportive locali e regionali nella relazione con il livello nazionale ed europeo, secondo un approccio bottom-up e partecipativo che tenga conto delle loro istanze e necessità;

23.

il potenziamento del ruolo delle autorità locali e regionali europee, attraverso un attivo e più coordinato coinvolgimento dei territori all’iniziativa annuale della Settimana europea dello sport — fonte di forte motivazione fin dal proprio avvio, nell’ottica di intraprendere politiche pubbliche a medio e lungo termine che abbiano comprovate ripercussioni su stili di vita e comportamenti sani e sulla maggiore partecipazione dei cittadini alla vita attiva che assicurerebbero, in tal modo, una più alta professionalità e occupabilità per il settore dello sport;

24.

il sostegno pratico dell’Unione europea alla piena attuazione negli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per quanto attiene alla dimensione dello sport;

A livello programmatico

25.

la proposta della Commissione europea di raddoppiare la dotazione finanziaria del programma Erasmus nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2017), proposta che accoglie con favore, al pari dell’accento che essa pone sugli sport di base («grassroots sports») (12); e al riguardo esorta la Commissione stessa a privilegiare le esperienze di scambio presso allenatori, dirigenti sportivi e figure professionali — specie se giovani — collegate, in senso ampio, al settore, ad esempio tramite attività di apprendimento tra pari e visite di studio, la condivisione di competenze specifiche ed esperienze e lo sviluppo di capacità nelle città, nei comuni e nelle regioni a livello locale per sviluppare approcci innovativi che facciano dell’attività fisica una parte integrante cruciale delle strategie urbane o regionali;

26.

l’assegnazione esplicita, nei prossimi fondi strutturali e d’investimento europei, di finanziamenti specifici allo sport, considerata anche l’insufficienza degli investimenti in infrastrutture sportive di base locali, concentrandosi sulla promozione dell’attività fisica, in particolare nelle aree svantaggiate, garantendo a ciascuno l’accesso alle attività sportive e rafforzando le competenze e le capacità delle risorse umane quali fattori abilitanti chiave dello sviluppo economico e sociale;

27.

l’introduzione, che si considera essenziale, di orientamenti più espliciti, sempre all’interno di «Erasmus+», sulla necessità di potenziare la pratica sportiva a partire dalla scuola dell’obbligo;

28.

il sostegno, da parte dei fondi SIE, all’occupazione, specie giovanile, attraverso start-up o piattaforme d’innovazione tecnologica nel settore, e la promozione, da parte degli stessi fondi, del «grassroots sport» e dello sport di base, attraverso una nuova stagione d’impiantistica e infrastrutture sportive di piccola scala; la promozione della parità di genere attraverso lo sport, con politiche sportive più efficaci che accrescano la quota di partecipazione. Inoltre, i fondi SIE potrebbero sostenere nuove soluzioni per le sfide specifiche cui devono far fronte le regioni dell’UE, attraverso, ad esempio, il sostegno agli sport popolari e tradizionali in grado di valorizzare e far conoscere l’Europa mantenendo vive le specificità e le identità delle comunità, come pure attraverso la promozione dell’integrazione di tali sport nel sistema di istruzione pubblica;

29.

la promozione della salute attraverso l’attività motoria e fisica, come già espresso nella Carta di Tartu, anche nel luogo di lavoro, considerando la possibilità di offrire incentivi ai datori di lavoro, comprese le PMI europee, finalizzati all’allenamento del personale da parte di trainer (studenti universitari) nel luogo di lavoro per migliorare le prestazioni e la produttività globale dei dipendenti e per limitarne le assenze e prevenire le malattie;

30.

la pianificazione, di cui occorre sottolineare l’importanza, di attività di comunità, possibilmente in collaborazione con attori della società civile, in aree accessibili, comodamente raggiungibili in funzione delle fasce più deboli, specie quelle con minore livello di abilità (13), la materno-infantile e dell’età avanzata, così come delle fasce a rischio di esclusione come i migranti o coloro che vivono in condizioni socio-economiche più fragili, per una maggiore intergenerazionalità e integrazione dei cittadini europei; e la pianificazione di attività di comunità per le persone in stato di detenzione. A tal fine, chiede di considerare la possibilità di introdurre un sistema Sport4EU, simile all’attuale WIFI4EU, per la promozione della salute attraverso l’attività motoria e fisica. Tale sistema dovrebbe operare al livello degli enti locali e regionali, sulla base di voucher distribuiti in modo tale da rispettare l’equilibrio geografico;

31.

l’esplicitazione, con l’istruzione ma anche all’interno degli obiettivi tematici dei programmi dell’agricoltura, del legame tra attività fisica e regime alimentare salutare, specie a scuola, attraverso, ad esempio, la creazione di veri e propri laboratori, denominati «Orti della salute», in grado di fornire ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie informazioni pratiche sulla corretta alimentazione, la stagionalità di frutta e verdura, i rischi connessi a stili di vita poco salutari, l’importanza dell’attività sportiva e fisica;

32.

la previsione di risorse necessarie per la sperimentazione e lo sviluppo di Città attive, in considerazione della massima attenzione rivolta dalle Istituzioni europee alla futura Agenda urbana, fortemente attrattive dal punto di vista turistico e innovative, più smart rispetto ai bisogni espressi dalla popolazione urbana;

33.

l’invito a inserire, all’interno del progetto Interrail, eventi sportivi e luoghi simbolo dello sport affinché, proprio a partire dalle generazioni più recenti, si possano scoprire e diffondere i valori dello sport sostenuti dall’UE stimolando l’empowerment identitario dei giovani;

34.

l’impiego dei fondi strutturali disponibili per la realizzazione di edifici pubblici e altre infrastrutture pubbliche più efficienti sul piano energetico, al fine di contribuire all’ecosostenibilità delle strutture sportive esistenti, contrastando fra l’altro la diffusione delle microplastiche e nel contempo esplorando la possibilità di impiegare fondi dell’UE per convertire tali strutture in impianti multidisciplinari;

35.

l’inserimento, nel prossimo programma «Horizon Europe», di opportunità per il miglioramento degli strumenti per la raccolta dati e i modelli di elaborazione degli stessi, per soluzioni innovative e nuove tecnologie per lo scambio continuo di conoscenza, in risposta anche agli obiettivi espressi dalla futura presidenza romena rispetto alla strategia smart specialisation e al Mercato Unico Digitale;

36.

chiedendo di prendere in considerazione le summenzionate iniziative nell’ambito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale, mediante l’integrazione effettiva dello sport nell’agenda dell’UE per il periodo dopo il 2020, ed esortando inoltre a una riflessione sull’opportunità di istituire infine un Programma Sport;

Sussidiarietà e proporzionalità

37.

si aspetta di avere, nel processo di discussione e successiva approvazione del prossimo QFP, la possibilità di valorizzare il principio di sussidiarietà su questo tema, così come di porre all’attenzione della CE l’ambizione a sottolineare, nelle circostanze adeguate, il ruolo determinante delle autorità locali e regionali per la dimensione economica e umana dello sport;

38.

reitererà il proprio impegno a considerare i piani operativi regionali, che definiscono le strategie d’investimento dei fondi strutturali, un ulteriore strumento, utile e efficace, verso cui indirizzare tali sforzi, individuando le amministrazioni locali e regionali come garanti di una governance collaborativa multilivello dove istituzioni, imprese, organizzazioni della società civile e cittadini possano contribuire alla progettazione e allo sviluppo del settore;

39.

intenderà partecipare, di concerto con le Istituzioni europee, a una riflessione che trasformi il dibattito e la narrazione politica in proposte concrete, in accordo con il programma di lavoro della commissione SEDEC (21/11/2017, p.to 1.2) e le priorità politiche del Comitato delle regioni;

40.

auspica che la Commissione si impegni a favore della ratifica, da parte dell’UE, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Commissione europea, Lo sport: un volano della crescita per l’economia dell’UE, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-432_it.htm, 2014.

(2)  Commissione europea, http://ec.europa.eu/growth/content/sport-growth-engine-eu-economy-0_it

(3)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563392/IPOL_STU(2015)563392_EN.pdf

(4)  Studio ISCA/CEBR 2015 in Narrative review: the state of physical activity in Europe, pag. 37, e PASS Project http://fr.calameo.com/read/000761585fb41d432c387

(5)  PASS Project http://fr.calameo.com/read/000761585fb41d432c387

(6)  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

(7)  Eurobarometer (release date 22/03/2018), https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en

(8)  Study on the contribution of sport to regional development through the structural funds, https://ec.europa.eu/sport/news/20161018_regional-development-structural-funds_en

(9)  CdR 6329/2015.

(10)  CdR 66/2011 fin.

(11)  https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/ewos-tartu-call_en.pdf

(12)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport» e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 [COM(2018) 367 final].

(13)  CdR 3952/2013 fin


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/43


Parere del Comitato europeo delle regioni — Pacchetto equità fiscale

(2018/C 461/07)

Relatore:

Paul LINDQUIST (SE/PPE), consigliere della contea di Stoccolma

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

COM(2018) 20 final

Allegato della Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

COM(2018) 20 final

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

COM(2018) 21 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

(COM(2018) 20 final)

Emendamento 1

Considerando (4)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

In un sistema dell’IVA definitivo tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse restrizioni nell’applicazione delle aliquote IVA ridotte, che dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una tale parità di trattamento che non limiti la flessibilità di cui gli Stati membri godono attualmente nella fissazione dell’IVA può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta senza soglia minima e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, oltre a un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5 %.

In un sistema dell’IVA definitivo tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse restrizioni nell’applicazione delle aliquote IVA ridotte, che dovrebbero rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una tale parità di trattamento che non limiti la flessibilità di cui gli Stati membri godono attualmente nella fissazione dell’IVA può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare , allo scopo di tener conto degli effetti sociali o ambientali positivi di diversi beni e servizi, un’aliquota ridotta senza soglia minima e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, oltre a un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5 %. Nei limiti previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere le aliquote ridotte dell’IVA esistenti o di introdurne di nuove che vadano a beneficio del consumatore finale e che siano di interesse generale, ad esempio per la prestazione di servizi a forte intensità di manodopera e per tener conto di considerazioni sociali e/o ambientali.

Motivazione

Se il quadro normativo diventa eccessivamente specifico, si rischia di pregiudicare la flessibilità auspicata.

Emendamento 2

Considerando (8)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Mentre in alcune zone remote l’applicazione di aliquote diverse continuerà ad essere possibile, è necessario garantire che l’aliquota normale rispetti il minimo del 15 %.

Mentre in alcune zone remote l’applicazione di aliquote diverse continuerà ad essere possibile, è necessario garantire che l’aliquota normale rispetti il minimo del 15 % e il massimo del 25 % .

Emendamento 3

Aggiungere un nuovo paragrafo dopo l’attuale articolo 1- paragrafo 1 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

L’articolo 97 è sostituito dal seguente: «Articolo 97 — L’aliquota normale non può essere inferiore al 15 % né superiore al 25 %».

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’articolo 98 è sostituito dal seguente:

L’articolo 98 è sostituito dal seguente:

«Articolo 98

«Articolo 98

1.   Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte.

1.   Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte.

Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.

Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente.

3.   Le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 vanno a beneficio unicamente del consumatore finale e sono applicate per perseguire, in modo coerente, un obiettivo di interesse generale.

3.   Le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 vanno a beneficio del consumatore finale e sono applicate per perseguire, in modo coerente, un obiettivo di interesse generale che tenga conto degli effetti sociali e ambientali positivi dei diversi beni e servizi .

Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni o ai servizi delle categorie di cui all’allegato III bis.»;

Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni o ai servizi delle categorie di cui all’allegato III bis.»;

Motivazione

Una restrizione in base alla quale le esenzioni vanno a beneficio unicamente del consumatore finale può essere difficile da attuare nella pratica, in quanto molti beni e servizi sono venduti sia ai consumatori che alle imprese. Nei considerando si sottolinea che l’idea centrale della proposta è, tra l’altro, di salvaguardare il funzionamento del mercato interno ed evitare inutili complessità e il conseguente aumento dei costi per le imprese. Per queste ragioni occorre sopprimere il termine unicamente dal testo della direttiva.

Allegato della Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto

(COM(2018) 20 final)

Emendamento 5

Punto 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(5)

Cessione di bevande alcoliche

11.01

11.02

11.03

11.05

47.00.25

Nessuno

Nessuno

(5)

Cessione di bevande alcoliche

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

47.00.25

Nessuno

Nessuno

Motivazione

Non vi è alcun motivo per permettere che l’alcol prodotto da altre bevande fermentate non distillate, come il vermut, sia assoggettato ad un’aliquota ridotta.

Emendamento 6

Punto 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(7)

Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di biciclette, carrozzine e passeggini per bambini e veicoli per invalidi

….

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.2

45.11.3

(7)

Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto

29

30

33.15

33.16

45

47.00.81

77.1

77.34

77.35

77.39.13

Cessione, noleggio, manutenzione e riparazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche), scooter elettrici, carrozzine e passeggini per bambini e veicoli per invalidi

…..

30.92

33.17.19

47.00.45

47.00.75

77.21.10

77.29.19

95.29.12

29.10.24

45.11.2

45.11.3

Motivazione

È opportuno chiarire che gli Stati membri possono anche applicare un’aliquota IVA ridotta alle biciclette elettriche e agli scooter elettrici. Le biciclette elettriche e gli scooter elettrici svolgono un ruolo importante in termini di mobilità.

Emendamento 7

Punto 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(10)

Cessione di prodotti informatici, elettronici e ottici; cessione di orologi

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Nessuno

Nessuno

(10)

Cessione di prodotti informatici, elettronici e ottici; cessione di orologi

26

47.00.3

47.00.82

47.00.83

47.00.88

Cessione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche, occhiali e lenti a contatto

26.60

32.50.4

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta agli occhiali e alle lenti a contatto, agli stimolatori cardiaci («pacemakers») e agli apparecchi acustici.

Emendamento 8

Punto 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(15)

Prestazione di servizi finanziari e assicurativi

64

65

66

Nessuno

Nessuno

(15)

Prestazione di servizi finanziari

64

66

Nessuno

Nessuno

Motivazione

A norma dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri devono esentare le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dagli intermediari e dagli agenti di assicurazione.

La proposta della Commissione è quindi in contraddizione con il testo della direttiva 2006/112/CE.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

(COM(2018) 21 final)

Emendamento 9

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Inoltre, al fine di garantire l’osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l’obbligo di comunicare preventivamente l’intenzione di avvalersi della franchigia. Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata dalla piccola impresa allo Stato membro in cui è stabilita . Lo Stato membro dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d’affari di tale impresa, fornire dette informazioni agli altri Stati membri interessati.

Inoltre, al fine di garantire l’osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l’obbligo di comunicare preventivamente l’intenzione di avvalersi della franchigia. Tale notifica dovrebbe essere effettuata tramite un portale online che dovrebbe essere istituito dalla Commissione . Lo Stato membro di stabilimento dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d’affari di tale impresa, fornire dette informazioni agli altri Stati membri interessati.

Motivazione

L’emendamento è in linea con l’emendamento all’articolo 1, paragrafo 12; si accoglie una proposta contenuta nel progetto di relazione presentato al Parlamento europeo da Vandenkendelaere (PPE/BE).

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’articolo 284 è sostituito dal seguente:

L’articolo 284 è sostituito dal seguente:

«Articolo 284

«Articolo 284

1.   Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da piccole imprese stabilite in detto territorio il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera una soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale esenzione.

1.   Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da piccole imprese stabilite in detto territorio il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera una soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale esenzione.

Gli Stati membri possono fissare soglie diverse per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Tali soglie non possono tuttavia superare 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri possono fissare soglie diverse sulla base di criteri oggettivi. Tali soglie non possono tuttavia superare 100 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

2.   Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da imprese stabilite in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il volume d’affari annuo nell’Unione della piccola impresa interessata non supera i 100 000 EUR;

b)

il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui l’impresa non è stabilita non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia alle imprese stabilite in tale Stato membro.

2.   Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia per le piccole imprese esentano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da imprese stabilite in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il volume d’affari annuo nell’Unione della piccola impresa interessata non supera i 100 000 EUR;

b)

il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui l’impresa non è stabilita non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia alle imprese stabilite in tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le piccole imprese che beneficiano della franchigia soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

3.   Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le piccole imprese che beneficiano della franchigia soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.    Prima di avvalersi della franchigia in altri Stati membri, la piccola impresa ne informa lo Stato membro in cui è stabilita .

4.    La Commissione crea un portale online nel quale le piccole imprese che intendono avvalersi della franchigia in un altro Stato membro possono registrarsi .

Se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d’affari annuo nell’Unione e il volume d’affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.»;

in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d’affari annuo nell’Unione e il volume d’affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.»;

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà la soglia nazionale dovrebbe essere di competenza degli Stati membri e, pertanto, non si dovrebbe stabilire un tetto massimo diverso dai 100 000 EUR proposti per l’Unione nel suo insieme. La possibilità di fissare soglie nazionali diverse è positiva in quanto aumenta la flessibilità, tuttavia un limite per i diversi settori può creare problemi di delimitazione.

Emendamento 11

Articolo 1, paragrafo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

è inserito il seguente articolo 288 bis:

è inserito il seguente articolo 288 bis:

«Articolo 288 bis

«Articolo 288 bis

Se nel corso di un anno civile successivo il volume d’affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all’articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno, a condizione che il suo volume d’affari annuo nello Stato membro durante l’anno in questione non superi di oltre il 50 % la soglia di cui all’articolo 284, paragrafo 1.»;

Se nel corso di un anno civile successivo il volume d’affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all’articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per tale anno, a condizione che il suo volume d’affari annuo nello Stato membro durante l’anno in questione non superi di oltre il 33 % la soglia di cui all’articolo 284, paragrafo 1.»;

Motivazione

Questa misura riduce i cosiddetti «effetti precipizio». Essa può tuttavia provocare distorsioni della concorrenza per le imprese che non possono beneficiare dell’esenzione. Occorre pertanto limitare la percentuale di superamento della soglia al 33 %.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di riformare l’attuale sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire che le norme in materia di IVA siano adeguate alle trasformazioni dell’economia digitale e mondiale;

2.

sottolinea, tuttavia, che è estremamente importante che la proposta sia equilibrata per evitare distorsioni della concorrenza, un aumento degli oneri amministrativi e dei costi per le piccole e medie imprese (PMI) e per gli enti locali e regionali;

3.

ritiene che le disparità del regime e delle aliquote IVA colpiscano in particolare le regioni frontaliere e le attività delle PMI in queste regioni. Da qui la necessità di valutare l’impatto territoriale della proposta che permette una maggiore elasticità nella determinazione delle aliquote IVA e delle soglie proposte.

Norme comuni per le aliquote IVA

4.

accoglie con favore la proposta della Commissione di tassare i beni e i servizi in base al principio della destinazione, in quanto vi è un minor rischio di distorsione della concorrenza;

5.

approva l’articolo 98, paragrafi 1 e 2, della proposta in cui si stabilisce che gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte non inferiori al 5 % e un’aliquota ridotta per la quale non è richiesto alcun tasso minimo del 5 %, nonché un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente;

6.

accoglie con favore la proposta della Commissione di stilare un elenco di prodotti (allegato III bis) per i quali l’aliquota IVA non può essere ridotta, al posto dell’elenco attuale (che per di più prevede diverse deroghe temporanee) di prodotti per cui l’aliquota IVA può essere inferiore all’aliquota normale, in quanto essa concede una maggiore flessibilità ai singoli Stati membri ed elimina la mancanza di neutralità fiscale derivante dal fatto che alcuni Stati membri hanno introdotto una riduzione dell’IVA sui prodotti per i quali in altri Stati membri non è prevista alcuna riduzione. Sottolinea che l’obiettivo dell’elenco è quello di evitare le distorsioni della concorrenza e non deve quindi essere utilizzato per conseguire altri obiettivi politici;

7.

ritiene che il quadro normativo attuale comporti non solo una mancanza di neutralità fiscale tra gli Stati membri ma che limiti anche le possibilità di sfruttare il potenziale dello sviluppo tecnologico, se il medesimo prodotto o servizio viene tassato in maniera diversa in funzione della modalità di distribuzione. Un buon esempio in proposito è dato dal divieto di applicare un’aliquota IVA ridotta alle pubblicazioni in formato elettronico, come i giornali elettronici, gli audiolibri e la musica in streaming. Particolarmente colpita risulta l’industria dei giornali, un settore la cui importanza per la democrazia non deve essere sottovalutata e che, parallelamente alla crescente digitalizzazione della fruizione dei media, sta attraversando una profonda trasformazione strutturale;

8.

parte dal presupposto che l’articolo 98, paragrafo 3, si applichi ai beni e ai servizi acquistati abitualmente dai consumatori. Una volta compiuta tale verifica, i beni e i servizi devono poter essere venduti ad un’aliquota ridotta anche se sono venduti sia alle imprese che ai privati;

9.

sottolinea che il termine consumatore finale può creare problemi di applicazione. Ai fini dell’IVA, il consumatore finale può essere una persona fisica, una persona giuridica non soggetta all’imposta o un soggetto passivo che svolge un’attività esente da imposta senza diritto a detrazione dell’IVA. Tuttavia, dalla relazione si desume che il consumatore finale è la persona che acquista i beni o i servizi per uso personale. Considerato che anche le persone giuridiche possono essere consumatori finali, è del parere che anche tali persone debbano essere incluse;

10.

approva la proposta di applicare un’aliquota media ponderata (AMP) superiore al 12 %, al fine di garantire la protezione del gettito degli Stati membri;

11.

reputa che una maggiore flessibilità nell’adozione delle aliquote IVA possa accrescere la complessità, in particolare per le piccole e medie imprese che non dispongono delle stesse risorse e dell’organizzazione di una grande impresa per poter gestire aliquote diverse nelle transazioni transfrontaliere;

12.

invita la Commissione a istituire un portale elettronico, per esempio sviluppando l’attuale portale web TEDB (Taxes in Europe database — banca dati delle imposte in Europa), per consentire alle imprese di avere una panoramica dei diversi regimi IVA in tutti gli Stati membri dell’UE e permettere alle imprese interessate di notificare, nel rispetto delle condizioni della franchigia concessa da uno Stato membro alle imprese che non vi sono stabilite, la loro intenzione di far uso della franchigia. Questo strumento dovrebbe essere facilmente accessibile, affidabile e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE;

13.

sollecita inoltre la Commissione a estendere la possibilità di utilizzare il mini sportello unico (MOSS) nel quadro dell’attuazione della proposta in esame. Il sistema del mini sportello unico è particolarmente importante per la gestione amministrativa dell’IVA nel paese di destinazione;

14.

osserva che una maggiore flessibilità nell’adozione delle aliquote IVA può rendere più difficile determinare il tipo di imposizione che va applicato a una transazione che si compone di più prestazioni. Tale questione incide sull’aliquota fiscale applicabile, sulla base imponibile, sulla fatturazione e sulla determinazione del paese di imposizione. Questo può creare problemi nella fatturazione e comportare incertezze, costi e rischi di contenziosi dato che la questione può essere gestita in modo diverso nei singoli Stati membri. È quindi del parere che sia necessario disporre di orientamenti chiari da parte della Commissione circa il modo in cui gestire le transazioni che comprendono diverse prestazioni.

Semplificazione delle disposizioni per le piccole imprese

15.

accoglie con favore la proposta della Commissione di offrire agli Stati membri maggiori possibilità di semplificare la gestione dell’IVA per le piccole imprese. Tuttavia, è importante aumentare l’efficienza impositiva e contrastare le frodi, in modo da evitare distorsioni della concorrenza e assicurare il gettito fiscale degli Stati membri;

16.

concorda con la proposta di definire «piccole imprese» quelle imprese con un fatturato annuo non superiore a 2 000 000 EUR all’interno dell’Unione;

17.

segnala che la frammentazione e la complessità del sistema dell’IVA comportano notevoli costi di conformità per le imprese attive nel commercio transfrontaliero, costi sproporzionatamente elevati per le piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell’economia e il fondamento dell’occupazione a livello regionale, e soprattutto per le piccole imprese con un fatturato annuo inferiore a 2 000 000 EUR. Queste ultime rappresentano circa il 98 % di tutte le imprese dell’UE, contribuiscono per circa il 15 % al fatturato totale e generano il 25 % circa delle entrate nette di IVA;

18.

sottolinea che nel caso della prestazione di servizi elettronici può essere difficile determinare lo Stato membro in cui è stabilito il cliente. Per le piccole imprese, gli oneri amministrativi derivanti da un accertamento di questo tipo che sia soddisfacente per le autorità fiscali sono in alcuni casi talmente gravosi da indurle ad astenersi da scambi commerciali con clienti in altri Stati membri. Al fine di ridurre gli oneri regolamentari per le piccole imprese con un fatturato inferiore a 2 000 000 EUR nell’Unione europea, esse dovrebbero avere la possibilità, in alternativa, di imporre l’aliquota IVA più elevata dell’Unione per il servizio in questione;

19.

concorda con la Commissione sulla necessità che i costi di conformità in materia di IVA siano i più bassi possibile e accoglie con favore il fatto che la proposta potrebbe determinare una riduzione di tali costi per le PMI fino al 18 % all’anno;

20.

sostiene la proposta di estendere la franchigia per le piccole imprese a tutte le imprese stabilite in un altro Stato membro, purché il volume d’affari annuo nell’Unione della piccola impresa interessata non superi i 100 000 EUR, ma ritiene importante valutare il rischio di effetti negativi per la crescita. Per un’impresa che benefici dell’esenzione dall’IVA, e pertanto di oneri amministrativi significativamente più bassi, il fatto di superare la soglia può comportare un onere economico elevato;

21.

accoglie con favore la proposta di permettere alle piccole imprese di emettere fatture semplificate, nonché la proposta di dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall’obbligo di emettere fattura;

22.

accoglie con favore la proposta secondo la quale, nel caso delle piccole imprese, il periodo per la dichiarazione dell’IVA possa coprire un anno civile;

23.

si interroga per quale motivo le piccole imprese che beneficiano della franchigia siano dispensate dagli obblighi in materia di contabilità e di conservazione. Una tale agevolazione può comportare il rischio di abusi poiché per gli Stati membri è difficile verificare se un’impresa abbia superato la soglia stabilita;

24.

richiama l’attenzione sul fatto che in diversi Stati membri sono state adottate misure volte a semplificare la registrazione delle nuove imprese, misure che dovrebbero migliorare il contesto imprenditoriale ma che al contempo possono accrescere il rischio delle cosiddette «frodi carosello». Nel solo 2014 il mancato gettito a titolo dell’IVA dovuto alle frodi carosello è stato stimato a circa 50 miliardi di euro. È importante accrescere l’efficienza fiscale e contrastare le frodi in modo da ridurre tale fenomeno.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/52


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano d’azione per l’istruzione digitale

(2018/C 461/08)

Relatore generale:

Domenico GAMBACORTA (IT/PPE), Presidente della Provincia di Avellino

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per l’istruzione digitale

COM(2018) 22 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Punti fondamentali

1.

Sottolinea che, sin dal processo di Bologna, l’istruzione ha rivestito un ruolo cruciale nel creare uno spazio europeo di dialogo e cooperazione sui principi fondamentali — libertà di espressione, tolleranza, libertà di ricerca, libera circolazione degli studenti e del personale, coinvolgimento degli studenti e creazione congiunta dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita — che rispecchiano i valori basilari dell’attuale società europea;

2.

ricorda che l’impegno degli Stati membri dell’UE di fornire ai giovani «l’istruzione e la formazione migliori» è stato confermato in occasione di recenti dichiarazioni (Bratislava, settembre 2016; Roma, marzo 2017) e vertici (Tallinn, maggio 2017; Göteborg, novembre 2017; Bruxelles, gennaio 2018);

3.

evidenzia che la rivoluzione digitale continuerà a modificare in modo significativo il modo in cui gli europei vivono, studiano, lavorano e si relazionano, e che le capacità e competenze digitali, a fianco di quelle alfabetiche e matematiche, sono fondamentali per aiutare la popolazione ad affrontare le sfide poste da un mondo interconnesso, globalizzato e in costante evoluzione;

4.

conviene che l’acquisizione di capacità e competenze digitali deve iniziare in giovane età e continuare per tutta la vita, nell’ambito dei programmi di studio per l’infanzia e per l’istruzione degli adulti;

5.

riconosce che è essenziale sviluppare le competenze digitali della forza lavoro dell’UE per far fronte alla trasformazione del mercato del lavoro ed evitare carenze di competenze o squilibri tra domanda e offerta di competenze;

6.

vede nell’istruzione digitale un’esigenza e un’opportunità per affrontare le problematiche nel settore dell’istruzione, ad esempio dando la possibilità di impartire lezioni più personalizzate e inclusive a persone con esigenze educative speciali o disabilità, migranti e beneficiari dei sistemi di assistenza degli Stati membri;

7.

osserva che lo sviluppo delle competenze costituisce uno strumento eccellente per sviluppare nuovi talenti imprenditoriali, per acquisire autonomia nell’esecuzione di singoli compiti o di mansioni complementari, nonché per sostenere il lavoro d’équipe a livello multidisciplinare o in rapporto a settori geografici differenti;

8.

mette in rilievo le potenzialità della trasformazione digitale in termini di mobilità verso l’alto, formazione di cittadini meglio informati, stimolo dell’impegno civico, democratizzazione della conoscenza, migliore accesso al consumo e alla produzione di informazione, ai fini di un’identità digitale corretta e di una cittadinanza digitale attiva e responsabile;

9.

sottolinea che gli utenti poco preparati tendono a essere particolarmente esposti ai numerosi rischi che si celano dietro un uso non consapevole delle risorse digitali, tra cui il bullismo online, le pratiche di phishing, «sexting», «sextortion», il disturbo da gioco su Internet (Internet Gaming Disorder, IGD), i sintomi di stress associato al lavoro digitale e la FOMO (Fear of missing out, ovvero la paura di essere tagliati fuori);

10.

chiede che si ponga maggiormente l’accento sul rafforzamento del pensiero critico e dell’alfabetizzazione mediatica degli adulti, dei bambini e dei giovani, affinché siano in grado di giudicare e non siano sopraffatti dalla dilagante diffusione di notizie false e dai rischi associati a un uso acritico delle informazioni disponibili su Internet o accessibili per via digitale;

11.

rileva i rischi che l’introduzione massiccia degli algoritmi e dei sistemi di apprendimento automatico basati sull’intelligenza artificiale e sull’analisi dei dati pongono alla libertà pedagogica, anche in termini di neutralità, sicurezza dei dati e preoccupazioni per il rispetto della vita privata;

12.

cita alcuni risultati offerti dall’indagine condotta nel 2013 nelle scuole sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel settore dell’istruzione (1), che ha evidenziato che:

la disponibilità delle infrastrutture a livello scolastico varia notevolmente tra i paesi;

soltanto il 50 % circa degli studenti nell’UE ha un docente con un’attitudine positiva circa le proprie capacità di integrare le tecnologie digitali nelle attività didattiche secondo modalità valide dal punto di vista pedagogico;

soltanto il 25-30 % circa degli studenti ha docenti per i quali la formazione nel settore delle TIC è obbligatoria;

13.

segnala di conseguenza il ruolo cruciale svolto da docenti ed educatori nel guidare i discenti verso pratiche innovative di creazione del sapere attraverso connessioni adeguate tra l’apprendimento formale, quello non formale e quello informale, partendo dal presupposto che non esiste un approccio universale, valido in ogni caso, per diffondere gradualmente le innovazioni digitali nel settore dell’istruzione;

14.

sottolinea che il corpo insegnante, la dirigenza scolastica e gli altri operatori nel settore dell’istruzione necessitano di sostegno e formazione appropriata per riuscire a trovare un modo efficiente per coniugare le metodologie didattiche tradizionali con le opportunità offerte dalle tecnologie digitali;

15.

suggerisce a tal fine una cooperazione tra i portatori di interessi privati e pubblici, che preveda il coinvolgimento dei fornitori di tecnologie educative, eventualmente mediante le rispettive organizzazioni professionali, con lo scopo di fornire ai docenti una formazione e materiali didattici digitali gratuiti, risolvendo anche le problematiche del diritto d’autore a livello transfrontaliero;

16.

fa notare i rischi associati all’imposizione da parte delle grandi imprese digitali, in particolare quelle riunite sotto l’acronimo di GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft), dei loro standard nell’istruzione attraverso la fornitura del loro hardware e/o software e di risorse didattiche e, per tale motivo, sarebbe necessario stabilire controlli rigorosi per quel che concerne la protezione dei dati e il diritto d’autore;

17.

sottolinea la necessità di ridurre il divario digitale esistente tenendo conto dei diversi fattori che determinano questo fenomeno, tra cui risiedere in contesti geografici e demografici diversi, utilizzare idiomi veicolari differenti, presentare differenze correlate al livello di istruzione, al genere e all’età, nonché appartenere a gruppi socioeconomici svantaggiati;

18.

insiste sulla necessità di utilizzare meglio il sostegno finanziario dell’UE al fine di garantire che le scuole e gli istituti scolastici — compresi non solo gli istituti della scuola dell’obbligo, ma anche quelli relativi ad altre fasi formative, come la scuola dell’infanzia, i centri d’istruzione per gli adulti, i conservatori, e così via, per assicurare l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita — possano essere dotati dell’infrastruttura necessaria per una banda larga ad alta velocità e di elevata qualità, in particolare quegli istituti situati in aree con svantaggi geografici, demografici o sociali;

19.

suggerisce di sperimentare, coerentemente con l’impiego di risorse e pratiche digitali innovative, nuove risorse e tecniche di valutazione, come le rubriche valutative, e quindi di introdurle a fianco di quelle più tradizionali, con lo scopo di sfruttare le potenzialità offerte dalla rapidità dei circuiti di feedback per un processo di apprendimento più personalizzato ed efficiente;

20.

osserva che, in conformità con i principi che ispirano la piattaforma per l’apprendimento permanente, al fine di conseguire esperienze e risultati di apprendimento migliori, il discente deve essere posto al centro e gli obiettivi devono essere condivisi sulla base delle sue idee e dei suoi valori, evitando così il rischio di un ruolo da consumatori passivi della tecnologia;

21.

accoglie con favore il piano d’azione per l’istruzione digitale (DEAP) quale strumento a breve e medio termine teso a favorire, attuare e potenziare l’uso opportuno di pratiche didattiche digitali e innovative negli istituti scolastici, nell’istruzione e nella formazione professionale (IFP) e nell’istruzione superiore, nel quadro dello «Spazio europeo dell’istruzione» e della «Nuova agenda per le competenze per l’Europa» (2), a integrazione delle «raccomandazioni sui valori comuni e sulle competenze chiave»;

22.

riconosce che le priorità fissate nel DEAP sono in linea con le numerose e complesse sfide poste dalla rivoluzione digitale;

23.

ritiene che il DEAP debba essere adeguatamente sostenuto dal nuovo quadro finanziario pluriennale, nonché da risorse provenienti dai bilanci nazionali, da destinare non solo alla connettività e alle infrastrutture, ma anche allo sviluppo delle capacità e delle competenze digitali a tutti i livelli d’istruzione;

24.

pone l’accento sul fatto che, per integrare la tecnologia digitale nei nostri sistemi didattici e conseguire effettivamente gli obiettivi del DEAP, una cooperazione più fruttuosa tra tutti i portatori di interessi, coinvolti e potenziali, costituisce un presupposto essenziale che assicura la convergenza, le sinergie, le competenze interdisciplinari e l’interoperabilità dei vari sistemi;

25.

ritiene cruciale garantire uno sforzo significativo volto al coordinamento e all’integrazione di tutte le iniziative e le azioni, migliorando altresì la diffusione delle politiche, al fine di evitare che le opportunità disponibili siano perlopiù sfruttate dagli istituti didattici e dalle istituzioni politiche più capaci di districarsi nella «giungla» delle domande di finanziamento;

26.

ricorda il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali e regionali nell’attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione e che, pertanto, il processo di adeguamento dei sistemi di istruzione agli standard dell’era digitale dovrebbe coinvolgere tutti i livelli di governance (europeo, nazionale, regionale e locale).

Migliorare l’utilizzo della tecnologia digitale per l’insegnamento e l’apprendimento: competenze e capacità digitali ai fini della trasformazione digitale

27.

Evidenzia che, sebbene quello dell’accesso alle infrastrutture digitali sia solo uno degli aspetti del divario digitale, la carenza di finanziamenti associata all’insufficienza delle attrezzature e al mancato funzionamento della banda larga, ostacola tuttora l’utilizzo delle TIC per finalità di insegnamento e apprendimento;

28.

chiede di appoggiare la creazione di strategie e quadri nazionali, di intensificare il dialogo tra i portatori di interessi, e di fornire maggiore sostegno ai docenti affinché acquisiscano nuove competenze metodologiche;

29.

auspica il lancio di una vasta campagna di iniziative di formazione rivolte ai docenti e agli operatori didattici per potenziare le loro effettive competenze digitali, in particolare per quanto riguarda quelli con scarse abilità ed esperienze nel campo delle tecnologie digitali;

30.

accoglie con favore il sostegno dell’UE alla preparazione digitale delle scuole generali e professionali, basato sul rafforzamento della loro competenza digitale e sulla diffusione dello strumento di autovalutazione SELFIE presso un milione di persone — docenti, formatori e studenti — entro la fine del 2019, in sinergia con eventuali strumenti di valutazione adottati a livello dei singoli Stati membri;

31.

sottolinea che le TIC contribuiscono all’innovazione nei processi e nelle modalità organizzative, e segnala che strumenti quali il quadro europeo delle competenze informatiche (European e-Competence Framework — e-CF) sono utili per fare riferimento alle competenze e alle abilità TIC in tutta l’Europa;

32.

riconosce il valore aggiunto di un regime di buoni (voucher scheme) che ponga l’accento sulle zone svantaggiate, nonché dell’attuazione di un pacchetto di strumenti adeguato per le zone rurali;

33.

approva un quadro di riferimento per il rilascio di qualifiche certificate digitalmente e per la convalida di competenze acquisite digitalmente, qualifiche e competenze che devono essere affidabili e multilingui; ritiene inoltre essenziale che tale quadro sia pienamente allineato al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) e alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO);

34.

incoraggia la cooperazione tra l’industria e l’istruzione, nonché altre forme di partenariati pubblico-privato al fine di sviluppare programmi di formazione nel campo delle competenze digitali e garantire che le carriere del digitale siano egualmente accessibili indipendentemente dal contesto socioeconomico o dalle disabilità fisiche.

Sviluppare le competenze e le capacità digitali pertinenti ai fini della trasformazione digitale

35.

Osserva che le comunità scolastiche devono sostenere tutti i discenti e andare incontro alle loro esigenze specifiche per garantirne la piena inclusione;

36.

considera fondamentale ridurre il divario di apprendimento tra gli studenti con diversi profili socioeconomici e mettere a frutto il potenziale dell’insegnamento personalizzato e dei nuovi strumenti di apprendimento, nonché beneficiare pienamente delle risorse didattiche aperte e della scienza aperta;

37.

auspica lo sviluppo di una piattaforma a livello europeo per l’istruzione superiore digitale che offra apprendimento, mobilità mista, campus virtuali e scambio di buone pratiche tra gli istituti di istruzione superiore;

38.

accoglie con favore il nuovo quadro europeo delle competenze digitali per gli educatori, che offre orientamenti per lo sviluppo di modelli di competenza digitale;

39.

sottolinea l’importanza di favorire e agevolare lo sviluppo delle competenze digitali per gli educatori secondo un approccio integrato e all’interno del quadro europeo delle competenze per gli educatori, in modo da comprendere sia la formazione iniziale che quella permanente del corpo insegnante;

40.

riconosce l’importanza della mobilità e, pertanto, invita a rivolgere una maggiore attenzione al prossimo programma Erasmus+ e ad altri programmi di finanziamento dell’UE pertinenti, al fine di sostenere l’adeguamento dell’istruzione e della formazione all’era digitale;

41.

sottolinea l’importanza sia della cooperazione nell’ambito dell’istruzione che degli sforzi concertati; chiede la creazione di una piattaforma europea congiunta aperta ai diversi soggetti interessati, per sviluppare parametri di riferimento e indicatori al fine di monitorare più attentamente i progressi conseguiti nelle TIC da parte dei vari fornitori di servizi di istruzione nelle scuole e in altri contesti di apprendimento. Queste iniziative dovranno essere condotte in un contesto di stretta cooperazione tra gli Stati membri al fine di trarre vantaggio dall’esperienza acquisita, procedere a una mappatura delle pratiche di monitoraggio esistenti ecc.;

42.

sottolinea l’importanza delle competenze digitali per tutti i cittadini, come illustrato nel quadro europeo di riferimento riveduto delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, compreso il quadro delle competenze digitali per i cittadini in cinque settori (alfabetizzazione informatica e digitale; comunicazione e collaborazione; contenuti e creazione digitali; sicurezza e benessere; risoluzione di problemi), e incoraggia l’insegnamento e l’apprendimento in cui le competenze digitali siano integrate nelle altre competenze da sviluppare;

43.

sostiene i) la campagna di sensibilizzazione proposta a livello di UE indirizzata a educatori, famiglie e discenti per promuovere la sicurezza online, l’igiene informatica e l’alfabetizzazione mediatica; ii) l’iniziativa di insegnamento della cibersicurezza, partendo dal quadro delle competenze digitali per i cittadini, per contribuire alla loro autonomia; e iii) gli sforzi volti a promuovere e diffondere buone pratiche che consentono di utilizzare la tecnologia con fiducia e in modo responsabile;

44.

incoraggia lo spirito imprenditoriale delle regioni e delle città e il passaggio all’innovazione aperta, con una visione centrata sul fattore umano nel quadro dei partenariati tra soggetti pubblici e privati, università e cittadini;

45.

rimane in attesa di aggiornamenti sugli insegnamenti strategici tratti dalle modalità di attuazione delle misure adottate, e dell’invito a contribuire alla discussione nascente sulla futura cooperazione europea in materia di istruzione e formazione.

Migliorare l’istruzione mediante un’analisi dei dati e una previsione migliori

46.

Auspica l’adozione di un quadro metodologico comune e condiviso per la definizione di indicatori in grado di misurare il divario digitale, e chiede sforzi significativi per accumulare e raccogliere dati attendibili e facilmente accessibili per la sua valutazione e il monitoraggio;

47.

richiama l’attenzione sui problemi che sorgono allorquando i dati personali e i documenti degli studenti sono conservati da soggetti privati, spesso ubicati in un’altra parte del mondo; osserva in particolare che occorre prestare particolare attenzione alla disponibilità di tali soggetti di firmare accordi sull’utilizzo con i vari enti locali, regionali e nazionali;

48.

esprime altresì preoccupazione in merito all’estrazione di informazioni (data mining), ossia la condotta da tenere nei confronti di imprese che trattano dati relativi ad alunni e personale didattico al fine di rivendere tali informazioni; sottolinea che anche per gli enti locali e regionali è importante chiarire la questione di quanto tempo i dati amministrativi pertinenti e altri documenti analoghi possono rimanere accessibili al pubblico;

49.

segnala vivo interesse per il lancio dei progetti pilota previsti per mettere a profitto i dati disponibili e contribuire all’attuazione e al monitoraggio della politica in materia di istruzione; accoglie inoltre con favore lo strumentario e gli orientamenti previsti per gli Stati membri;

50.

sottolinea l’importanza di avviare una previsione strategica sulle tendenze fondamentali derivanti dalla trasformazione digitale per il futuro dei sistemi di istruzione, in stretta collaborazione con gli esperti degli Stati membri, compresi i rappresentanti del livello locale e regionale, facendo uso dei canali (esistenti e futuri) di collaborazione a livello di UE sull’istruzione e la formazione;

51.

promuove l’innovazione guidata dall’utente come elemento fondamentale per la tempestiva adozione di soluzioni innovative che affrontino le problematiche nel settore dell’istruzione. La prospettiva dell’utente, che potrebbe restringere le possibili soluzioni in rapporto a una situazione problematica, spesso non è sufficientemente presa in considerazione; in tale contesto, accoglie con favore l’esame di modalità per favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e l’innovazione guidata dall’utente;

52.

sottolinea che tale piano d’azione dovrebbe anche sostenere il semestre europeo, che rappresenta un incentivo cruciale alle riforme mediante le raccomandazioni specifiche per paese relative all’istruzione e alla formazione;

53.

sostiene gli sforzi tesi a sviluppare la governance dei sistemi di istruzione scolastica e ricorda che la governance multilivello può migliorare il rendimento nel settore dell’istruzione e della formazione, rafforzare la partecipazione, favorire la creazione di meccanismi innovativi, promuovere un sistema di istruzione inclusivo ideato per guardare alla persona nella sua interezza e sviluppare sistemi di apprendimento permanente;

54.

accoglie con favore il dialogo annunciato dalla Commissione europea sull’attuazione delle azioni e delle misure proposte, e si dichiara disponibile a impegnarsi e a proseguire la collaborazione con la Commissione nonché con gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale europeo e il gruppo Banca europea per gli investimenti, per far progredire l’agenda proposta e garantirne l’allineamento con le attuali e future priorità dei programmi di finanziamento dell’UE.

Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe’s schools («Indagine condotta nelle scuole: le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel settore dell’istruzione. Analisi comparata dell’accesso, dell’impiego e dell’atteggiamento nei confronti della tecnologia nelle scuole in Europa»). Relazione finale dello studio, Commissione europea, 2013.

(2)  COM(2016) 381.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/57


Parere del Comitato europeo delle regioni — Costruire un’Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura

(2018/C 461/09)

Relatrice generale:

Gillian FORD (UK/AE) Consigliere del distretto londinese di Havering (città metropolitana di Londra)

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Costruire un’Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura

COM(2018) 268 final

e

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

COM(2018) 270 final

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

COM(2018) 271 final

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

COM(2018) 272 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

Al paragrafo 5 aggiungere la seguente lettera d):

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

d)

sviluppando strumenti di garanzia della qualità nell’istruzione e la formazione online.

Motivazione

In alcune aree, in particolare quelle più periferiche o scarsamente popolate, l’accesso all’istruzione, all’apprendimento e alle qualifiche avviene sempre di più per via digitale; è quindi di fondamentale importanza garantire la qualità anche delle competenze o qualifiche così ottenute, per consentirne il riconoscimento reciproco automatico.

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

Paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

6.   Facilitare la mobilità e il riconoscimento dei risultati conseguiti nei periodi di studio all’estero durante l’istruzione e formazione secondaria:

6.   Facilitare la mobilità di tutti gli studenti, indipendentemente dal luogo in cui abitano, e il riconoscimento dei risultati conseguiti nei periodi di studio all’estero durante l’istruzione e formazione secondaria:

[…]

[…]

c)

promuovendo i benefici della mobilità tra gli istituti di istruzione e formazione secondaria, i discenti e le loro famiglie e promuovendo i benefici dell’accogliere lavoratori in mobilità tra i datori di lavoro.

c)

promuovendo i benefici della mobilità tra gli istituti di istruzione e formazione secondaria, i discenti e le loro famiglie e promuovendo i benefici dell’accogliere lavoratori in mobilità tra i datori di lavoro.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

Paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

8.   Esplorare le buone pratiche relative al riconoscimento della formazione precedente e la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare tra l’istruzione e formazione professionale e l’istruzione superiore.

8.   Esplorare e promuovere le buone pratiche relative al riconoscimento della formazione precedente e la permeabilità tra:

a)

i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare tra l’istruzione e formazione professionale e l’istruzione superiore ; nonché

b)

tra i settori dell’istruzione e della formazione e il mercato del lavoro.

Motivazione

I datori di lavoro dovrebbero riconoscere le qualifiche ottenute e i periodi di studio trascorsi all’estero al fine di migliorare non solo la mobilità dei lavoratori, ma anche le opportunità e le possibilità di successo nella vita.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

Paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Migliorare la base di conoscenze comprovate raccogliendo e diffondendo dati sul numero e sul tipo di casi di riconoscimento.

Migliorare la base di conoscenze comprovate raccogliendo e diffondendo dati sul numero, sul tipo e sui risultati di casi di riconoscimento.

Motivazione

L’apprendimento in base ai risultati può rafforzare e migliorare il processo di riconoscimento.

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Considerando (8)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(8)

La disponibilità, l’accessibilità e la sostenibilità dei costi di strutture di alta qualità per l’assistenza all’infanzia sono inoltre fattori chiave che consentono alle donne, ma anche agli uomini, con responsabilità di assistenza di partecipare al mercato del lavoro, come riconosciuto dal Consiglio europeo tenutosi a Barcellona nel 2002, dal Patto europeo per la parità di genere e dalla comunicazione della Commissione sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare adottata il 26 aprile 2017. L’occupazione femminile contribuisce in maniera diretta al miglioramento della situazione socioeconomica della famiglia e alla crescita economica.

(8)

La disponibilità, l’accessibilità e la sostenibilità dei costi di strutture di alta qualità per l’assistenza all’infanzia sono inoltre fattori chiave che consentono alle donne, ma anche agli uomini, con responsabilità di assistenza di partecipare al mercato del lavoro, come riconosciuto dal Consiglio europeo tenutosi a Barcellona nel 2002, dal Patto europeo per la parità di genere e dalla comunicazione della Commissione sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare adottata il 26 aprile 2017 — e dovrebbero essere promosse in linea con il principio n. 2 del pilastro europeo dei diritti sociali . L’occupazione femminile contribuisce in maniera diretta al miglioramento della situazione socioeconomica della famiglia e alla crescita economica.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Considerando (23)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(23)

La presente raccomandazione cerca di stabilire un’idea comune di cosa significhi qualità nel sistema di educazione e cura della prima infanzia. Essa indica possibili misure che i governi potrebbero adottare in funzione delle loro circostanze specifiche. La raccomandazione si rivolge inoltre a genitori, istituzioni e organizzazioni, tra cui parti sociali e organizzazioni della società civile, nel tentativo di promuovere il settore.

(23)

La presente raccomandazione cerca di stabilire un’idea comune di cosa significhi qualità nel sistema di educazione e cura della prima infanzia. Essa indica possibili misure che tutti i pertinenti livelli di governance, incluso il livello locale e regionale, potrebbero adottare in funzione delle loro circostanze specifiche. La raccomandazione si rivolge inoltre a genitori, istituzioni e organizzazioni, tra cui parti sociali e organizzazioni della società civile, nel tentativo di promuovere il settore.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Di garantire che i servizi di educazione e cura della prima infanzia siano accessibili, a costi sostenibili e inclusivi. Si potrebbe considerare di:

2.   Di garantire che i servizi di educazione e cura della prima infanzia siano accessibili, a costi sostenibili, sufficienti e inclusivi. Si potrebbe considerare, a tutti i livelli di governance, incluso il livello locale e regionale, di:

Motivazione

Per dare maggior forza alla raccomandazione contenuta nel paragrafo e mettere l’accento sul ruolo chiave che i governi locali e regionali svolgono in questo settore.

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.   Di sostenere la professionalizzazione del personale addetto all’educazione e alla cura della prima infanzia. In funzione del livello esistente di qualifica professionale e delle condizioni lavorative, misure efficaci possono essere le seguenti:

3.   Di sostenere la professionalizzazione del personale addetto all’educazione e alla cura della prima infanzia. In funzione del livello esistente di qualifica professionale e delle condizioni lavorative, misure efficaci possono essere le seguenti:

[…]

[…]

d)

mirare a dotare il personale delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze individuali dei bambini provenienti da contesti differenti e che presentano disabilità o esigenze educative particolari, preparando il personale a gestire gruppi diversificati.

d)

dotare il personale delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze individuali dei bambini provenienti da contesti differenti e che presentano disabilità o esigenze educative particolari, preparando il personale a gestire gruppi diversificati.

Motivazione

Per rafforzare la raccomandazione contenuta nel paragrafo.

Emendamento 9

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4.   Di potenziare lo sviluppo di curricoli per i primi anni in maniera tale da soddisfare le esigenze di benessere e formative dei bambini. Gli approcci a sostegno dello sviluppo di curricoli e competenze sociali, emotive, di apprendimento e linguistiche dei bambini potrebbero includere le misure seguenti:

4.   Di potenziare lo sviluppo di curricoli per i primi anni in maniera tale da soddisfare le esigenze di salute, benessere e formative di tutti i bambini. Gli approcci a sostegno dello sviluppo di curricoli e competenze sociali, emotive, di apprendimento e linguistiche dei bambini potrebbero includere le misure seguenti:

 

a)

garantire un equilibrio nell’offerta di competenze socioemotive, benessere e apprendimento, riconoscendo l’importanza del gioco, del contatto con la natura e il ruolo della musica, dell’arte e dell’attività fisica;

 

a)

garantire un equilibrio nell’offerta di competenze socioemotive, benessere e apprendimento, riconoscendo l’importanza del gioco, del contatto con la natura e il ruolo della musica, dell’arte e dell’attività fisica;

 

b)

promuovere l’empatia, la compassione e la consapevolezza in relazione all’uguaglianza e alla diversità;

 

b)

promuovere l’empatia, la compassione e la consapevolezza in relazione all’uguaglianza e alla diversità;

 

c)

offrire opportunità per l’esposizione linguistica e l’apprendimento linguistico precoce attraverso attività ludiche e prendere in considerazione programmi bilingui per la prima infanzia;

 

c)

offrire opportunità per l’esposizione linguistica e l’apprendimento linguistico precoce attraverso attività ludiche e prendere in considerazione programmi bilingui per la prima infanzia;

 

d)

offrire orientamenti agli operatori sull’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie emergenti adeguato all’età;

 

d)

offrire orientamenti agli operatori sull’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie emergenti adeguato all’età;

 

e)

promuovere l’ulteriore integrazione dell’educazione e della cura della prima infanzia nel continuum educativo e sostenere la collaborazione tra il personale addetto all’educazione e cura della prima infanzia e il personale della scuola primaria, come anche la transizione agevole dei bambini alla scuola primaria.

 

e)

promuovere l’ulteriore integrazione dell’educazione e della cura della prima infanzia nel continuum educativo e sostenere la collaborazione tra il personale addetto all’educazione e cura della prima infanzia e il personale della scuola primaria, come anche la transizione agevole dei bambini alla scuola primaria;

 

 

f)

fornire un sostegno ad hoc e opportunità di apprendimento ai bambini con esigenze educative specifiche e con disabilità;

 

 

g)

fornire un sostegno ad hoc e opportunità di apprendimento ai minori migranti, comprese le situazioni di ritorno in massa di cittadini europei a causa di crisi politiche e umanitarie;

 

 

h)

fornire un sostegno ad hoc e opportunità di apprendimento ai bambini affidati ai sistemi di cura e assistenza degli Stati membri;

 

 

i)

promuovere il modello di intervento precoce per i bambini da 0 a 6 anni.

Motivazione

I bambini con esigenze educative specifiche e con disabilità, come pure i minori migranti, possono aver bisogno di un sostegno ad hoc (sostegno mirato) per fruire dell’intero ventaglio di opportunità offerte dai programmi dei primi anni di studio, e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a garantire che un tale sostegno venga fornito.

Emendamento 10

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

6.   Di mirare a garantire un finanziamento adeguato e un quadro giuridico per l’offerta di servizi di educazione e cura della prima infanzia. Si potrebbe considerare di:

6.   Di mirare a garantire un finanziamento adeguato e un quadro giuridico per l’offerta di servizi di educazione e cura della prima infanzia. Si potrebbe considerare di:

 

a)

incrementare gradualmente gli investimenti nell’educazione e cura della prima infanzia, ponendo l’accento sulla disponibilità, la qualità e la sostenibilità dei costi, anche sfruttando le opportunità di finanziamento offerte dai fondi strutturali e di investimento europei;

 

a)

incrementare gradualmente gli investimenti nell’educazione e cura della prima infanzia, ponendo l’accento sulla disponibilità, l’accessibilità, la qualità e la sostenibilità dei costi, anche sfruttando le opportunità di finanziamento offerte dai fondi strutturali e di investimento europei;

 

b)

creare e mantenere quadri di qualità nazionali o regionali specifici;

 

b)

creare e mantenere quadri di qualità nazionali o regionali specifici;

 

c)

promuovere l’ulteriore integrazione di servizi per le famiglie e i bambini, soprattutto con servizi sociali e sanitari;

 

c)

promuovere l’ulteriore integrazione di servizi per le famiglie e i bambini a livello locale e regionale , soprattutto con servizi sociali, sanitari e di benessere ;

 

d)

incorporare solide politiche di protezione/salvaguardia dei bambini nel sistema di educazione e cura della prima infanzia per aiutare a proteggere i bambini da tutte le forme di violenza.

 

d)

incorporare solide politiche di protezione/salvaguardia dei bambini nel sistema di educazione e cura della prima infanzia per aiutare a proteggere i bambini da tutte le forme di abuso e di violenza.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 11

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

8.   Agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche fra gli Stati membri nel contesto del quadro strategico per la cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione e dei piani successivi, come anche in seno al comitato per la protezione sociale.

8.   Agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche fra gli Stati membri , a tutti i livelli di governance, nel contesto del quadro strategico per la cooperazione nel settore dell’istruzione e della formazione e dei piani successivi, come anche in seno al comitato per la protezione sociale.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità

Paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

9.   Sostenere la cooperazione fra gli Stati membri, sulla base della loro domanda, organizzando attività di apprendimento e consulenza tra pari.

9.   Sostenere la cooperazione fra gli Stati membri , a tutti i livelli di governance, sulla base della loro domanda, organizzando attività di apprendimento e consulenza tra pari.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 13

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

Considerando (1)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(1)

Nella comunicazione «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura» la Commissione europea illustra l’idea di uno spazio europeo dell’istruzione in cui l’istruzione, la formazione e la ricerca inclusive e di alta qualità non siano limitate da confini, in cui sia divenuto la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro per studiare, formarsi o lavorare, in cui parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre sia ormai una pratica diffusa e le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell’Europa e della sua diversità.

(1)

Nella comunicazione «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura» la Commissione europea illustra l’idea di uno spazio europeo dell’istruzione in cui l’istruzione, la formazione e la ricerca inclusive e di alta qualità non siano limitate da confini, in cui sia divenuto la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro per studiare, formarsi o lavorare, in cui parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre sia ormai una pratica diffusa e le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell’Europa e della sua diversità , oltre che delle opportunità di cui dispongono .

Motivazione

In questo punto è importante sottolineare che il valore dello spazio europeo dell’istruzione consiste anche nella sua capacità di aprire la strada a maggiori opportunità.

Emendamento 14

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1)

esaminino modalità per aiutare tutti i giovani ad acquisire, in aggiunta alla lingua dell’istruzione scolastica, una padronanza di livello avanzato in almeno un’altra lingua europea entro il termine del percorso di istruzione e formazione secondaria superiore e incoraggino l’acquisizione di un’ulteriore (terza) lingua a un livello intermedio;

1)

esaminino modalità per aiutare tutti i giovani ad acquisire, in aggiunta alla lingua dell’istruzione scolastica, una padronanza di livello avanzato in almeno un’altra lingua europea entro il termine del percorso di istruzione e formazione secondaria superiore e incoraggino l’acquisizione di un’ulteriore (terza) lingua a un livello intermedio , tra l’altro dando particolare importanza alla pratica e all’esercizio della lingua parlata e garantendo un accesso adeguato a un’istruzione di qualità per tutti i discenti ;

Motivazione

Le parti interessate hanno evidenziato l’importanza di parlare altre lingue, oltre a leggere e scrivere in quelle stesse lingue, in quanto si tratta di elementi fondamentali per avvalersi della mobilità e delle opportunità. Si è inoltre osservato che, se non è disponibile un insegnamento delle lingue di qualità, chi ha più risorse finanziarie può rivolgersi a insegnanti privati di lingua, il che non è possibile per coloro che provengono da contesti socioeconomici svantaggiati, e questo non fa che allargare il divario di opportunità tra i vari gruppi sociali.

Emendamento 15

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

Paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4)

incoraggino, nell’ambito di tali strategie globali, la consapevolezza linguistica nelle scuole e nei centri formazione:

4)

incoraggino, nell’ambito di tali strategie globali, la consapevolezza linguistica nelle scuole e nei centri formazione:

a)

sostenendo attivamente la mobilità dei discenti, anche mediante il ricorso alle opportunità offerte nell’ambito dei pertinenti programmi di finanziamento dell’UE;

a)

sostenendo attivamente la mobilità dei discenti, anche mediante il ricorso alle opportunità offerte nell’ambito dei pertinenti programmi di finanziamento dell’UE;

b)

mettendo gli insegnanti nelle condizioni di gestire l’uso di una lingua specifica nella rispettiva materia di competenza;

b)

mettendo gli insegnanti nelle condizioni di gestire l’uso di una lingua specifica nella rispettiva materia di competenza;

c)

rafforzando le competenze nella lingua dell’istruzione scolastica come presupposto per raggiungere ulteriori traguardi di apprendimento e di istruzione in ambito scolastico per tutti i discenti, in particolare per quanti provengono da contesti migratori o svantaggiati;

c)

rafforzando le competenze nella lingua dell’istruzione scolastica come presupposto per raggiungere ulteriori traguardi di apprendimento e di istruzione in ambito scolastico per tutti i discenti, in particolare per quanti provengono da contesti migratori - comprese le situazioni di ritorno in massa di cittadini europei a causa di crisi politiche e umanitarie - o svantaggiati , oppure per i discenti con esigenze educative specifiche e con disabilità ;

d)

valorizzando la diversità linguistica dei discenti e utilizzandola come risorsa di apprendimento, anche attraverso il coinvolgimento dei genitori e della più ampia comunità locale nell’istruzione linguistica;

d)

valorizzando la diversità linguistica dei discenti e utilizzandola come risorsa di apprendimento, anche attraverso il coinvolgimento dei genitori e della più ampia comunità locale nell’istruzione linguistica;

e)

offrendo opportunità per valutare e convalidare competenze linguistiche extracurricolari, che sono state acquisite altrove dai discenti, anche aumentando il novero delle lingue che possono essere aggiunte alle qualifiche rilasciate alla fine del ciclo di studi;

e)

offrendo opportunità per valutare e convalidare competenze linguistiche extracurricolari, che sono state acquisite altrove dai discenti, anche aumentando il novero delle lingue che possono essere aggiunte alle qualifiche rilasciate alla fine del ciclo di studi;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 16

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

Paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

5)

sostengano gli insegnanti, i formatori e i dirigenti scolastici nella consapevolezza linguistica:

5)

sostengano gli insegnanti, i formatori e i dirigenti scolastici nella consapevolezza linguistica:

a)

investendo nell’istruzione iniziale e continua degli insegnanti di lingue con l’obiettivo di mantenere un’ampia offerta linguistica nell’ambito dell’istruzione e della formazione obbligatoria;

a)

investendo nell’istruzione iniziale e continua degli insegnanti di lingue al fine di attirare e conservare il personale con l’obiettivo di mantenere un’ampia offerta linguistica nell’ambito dell’istruzione e della formazione obbligatoria;

b)

introducendo la preparazione alla diversità linguistica in classe durante il percorso di istruzione iniziale e lo sviluppo professionale continuo di insegnanti e dirigenti scolastici;

b)

introducendo la preparazione alla diversità linguistica in classe durante il percorso di istruzione iniziale e lo sviluppo professionale continuo , incluso l’apprendimento informale e non formale, di insegnanti e dirigenti scolastici;

Motivazione

Le comunità locali offrono un ampio ventaglio di opportunità per migliorare la consapevolezza linguistica degli insegnanti, ad esempio attraverso i genitori e i prestatori di assistenza, le associazioni religiose e le organizzazioni comunitarie.

Emendamento 17

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

Paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

6)

incoraggino la ricerca e l’uso di metodi pedagogici innovativi, inclusivi e multilingue, ivi compreso il ricorso a strumenti digitali e all’apprendimento integrato di lingua e contenuti;

6)

incoraggino la ricerca e l’uso di metodi pedagogici innovativi, inclusivi e multilingue, ivi compreso il ricorso a strumenti digitali , alla produzione audiovisiva, cinematografica e musicale e all’apprendimento integrato di lingua e contenuti;

Motivazione

La ricchezza culturale della produzione audiovisiva, cinematografica e musicale europea è di sostegno all’apprendimento non solo di un’altra lingua ma, soprattutto, delle diverse culture e dei valori comuni.

Emendamento 18

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

Inserire un nuovo paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

8)

migliorino l’accesso a programmi di insegnamento digitali di qualità sia per gli insegnanti che per i cittadini in generale, con particolare riguardo agli abitanti delle zone più periferiche o scarsamente popolate e delle regioni ultraperiferiche.

Motivazione

Può essere più costoso accedere a programmi linguistici digitali di qualità che a programmi più basilari, mentre in talune aree geografiche la connettività a banda larga non è né abbastanza veloce né sufficientemente affidabile perché possa riuscire a facilitare l’apprendimento delle lingue online laddove mancano gli insegnanti.

Emendamento 19

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue

Intenzione (1)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1)

sostenere il seguito dato alla presente raccomandazione agevolando l’apprendimento reciproco tra Stati membri e sviluppando in collaborazione con essi:

1)

sostenere il seguito dato alla presente raccomandazione agevolando l’apprendimento reciproco tra Stati membri e sviluppando in collaborazione con essi nonché, ove opportuno, avvalendosi dell’esperienza acquisita grazie a pertinenti progetti di cooperazione transfrontaliera e territoriale attuati da enti locali regionali :

Motivazione

Evidente.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

Torna a chiedere l’adozione di un approccio globale e lungimirante al futuro dell’istruzione nell’UE, che preveda anche la cooperazione rafforzata tra il settore pubblico e quello privato, al fine di sostenere i cittadini nei loro sforzi per adattarsi ad una società caratterizzata da una crescente complessità e una sempre maggiore diversità, per sviluppare un’«identità europea» che dovrebbe essere complementare a quella nazionale, regionale, locale e all’identità individuale, e per acquisire le competenze necessarie in una società come quella odierna che è mobile e sempre più digitale;

2.

approva l’intenzione espressa dalla Commissione europea di coordinare i progressi compiuti verso la realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 tenendo presente una serie di sfide fondamentali, tra cui: migliorare l’offerta di educazione e servizi per la prima infanzia, agevolare il riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi, migliorare l’apprendimento delle lingue, promuovere l’apprendimento permanente e la mobilità degli studenti e, infine, investire nelle opportunità di digitalizzazione;

3.

ritiene che le strategie di Stati membri e regioni in materia di politica dell’istruzione dovrebbero privilegiare la cooperazione a tutti i livelli di governance, compresi gli enti locali e regionali, prefiggendosi di allineare un’istruzione di qualità e imperniata sul discente, caratterizzata da un insegnamento efficace e da una forte innovazione e digitalizzazione, alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, nel quadro dell’applicazione del principio n. 1 del pilastro europeo dei diritti sociali;

4.

sottolinea che occorre fare di più, a tutti i livelli di governance, per anticipare le esigenze del mercato del lavoro in termini di competenze e garantire un livello adeguato di istruzione, cultura generale, formazione professionale e apprendimento permanente, al fine di stimolare la creazione di posti di lavoro e trovare soluzioni al problema della disoccupazione;

5.

chiede che vi sia un’omogeneità dell’apprendimento permanente, e approva i principi sanciti dalla Rete globale delle città che apprendono 2017 dell’Unesco e nell’invito all’azione di Cork per le città che apprendono, riconoscendo che l’apprendimento permanente è il fulcro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (1);

6.

chiede alle istituzioni dell’UE e agli Stati membri, con il sostegno degli enti locali e regionali in consultazione con le parti interessate, di attuare le proposte della Commissione in esame tenendo conto delle politiche europee di più vasta portata a favore dello sviluppo economico, dell’occupazione e della protezione sociale facendo un uso strategico del quadro finanziario pluriennale dopo il 2020 — nel quale le politiche specifiche in materia di istruzione dovrebbero essere delineate con maggiore chiarezza e puntando a obiettivi più ambiziosi -, e sottolinea l’importanza di rispettare il principio di proporzionalità per garantire che non vengano creati nuovi oneri finanziari o amministrativi a carico degli Stati membri;

7.

accoglie del pari con favore l’introduzione della carta europea dello studente e le opportunità offerte da questo nuovo strumento per agevolare la mobilità degli studenti e promuovere il riconoscimento automatico delle qualifiche, e invita la Commissione a valutarne l’estensione a tutti i discenti, e non solo agli studenti dell’istruzione superiore, allo scopo di ampliare il ventaglio di possibilità di apprendimento permanente;

8.

riconosce che la responsabilità principale per la politica dell’istruzione spetta agli Stati membri, con il coinvolgimento dei loro enti regionali e locali in misura diversa in conformità con i rispettivi ordinamenti costituzionali, e che l’azione dell’UE, a norma dell’articolo 6 del TFUE, deve limitarsi a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri; l’eventuale azione dell’UE nel settore dell’istruzione deve quindi essere pienamente giustificata sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità e dovrebbe conformarsi ai quadri, agli strumenti e alle procedure in vigore.

Riconoscimento reciproco

9.

Constata con rammarico il persistere di ostacoli alla mobilità nel settore dell’istruzione, e si unisce alla Commissione europea nell’invocare un’Europa in cui l’apprendimento, lo studio e la ricerca non siano limitati da confini ma in cui sia divenuta la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro per studiare, formarsi o lavorare;

10.

sottolinea che occorre dare ulteriore sostegno alle regioni in cui la mobilità dei discenti può essere frenata da ostacoli aggiuntivi quali la scarsità di popolazione, la ruralità o la povertà;

11.

si compiace del sostegno fornito dalla Commissione europea allo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, e incoraggia la partecipazione a tali scambi di rappresentanti dei governi locali e regionali in riconoscimento del valore delle conoscenze e competenze presenti nei territori;

12.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero, e invita la Commissione a tener conto nei suoi futuri lavori dei collegamenti con lo sviluppo territoriale, in particolare nei casi in cui i progetti a livello locale e regionale comportino la mobilità di lavoratori e di personale qualificati.

Prima infanzia

13.

Fa presente che con la formula «educazione e cura della prima infanzia» si intende qualcosa che va oltre quella che alcuni chiamano «istruzione prescolare», poiché si prefigge di preparare i bambini non solo alla scuola, ma anche alla vita, proprio come anche tutte le altre componenti del sistema dell’istruzione contribuiscono a tale processo;

14.

ribadisce il contenuto della raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale, e suggerisce all’UE e ai responsabili politici nazionali di prestare particolare attenzione alle potenzialità risultanti, in tale contesto, da eventuali partenariati conclusi tra autorità, imprese, lavoratori e associazioni di lavoratori, nonché attori della società civile, a livello nazionale e a livello locale e regionale, allo scopo di prendere in considerazione le competenze e le qualifiche acquisite nel quadro del suddetto apprendimento;

15.

in tale contesto, esprime la propria delusione per il fatto che la raccomandazione faccia solo limitato riferimento alla vita familiare o ad interventi a livello locale che possono avere un impatto significativo sul primo periodo di sviluppo del bambino, e insiste sulla fondamentale importanza di un approccio globale e integrato;

16.

ritiene che una condizione preliminare per un’educazione della prima infanzia di qualità sia disporre di professionisti qualificati e che, di conseguenza, tutti i livelli di governo, compreso quello locale e regionale, dovrebbero essere incoraggiati a investire adeguatamente non solo nella formazione iniziale degli insegnanti, ma anche nel loro perfezionamento professionale continuo;

17.

mette l’accento sulla necessità di adoperarsi per migliorare costantemente la componente di «cura» dell’educazione e cura della prima infanzia, ivi compreso il ruolo che svolgono gli insegnanti della prima infanzia nel coltivare un rapporto positivo con i bambini, con i genitori e tra di loro; si deve inoltre garantire l’accessibilità economica dei servizi per la prima infanzia per le famiglie a basso reddito, in conformità con il principio n. 11 del pilastro europeo dei diritti sociali; e occorre riconoscere il principio, sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo, in base al quale in tutte le decisioni relative ai minori l’interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente;

18.

mette in rilievo le esigenze dei bambini con esigenze educative specifiche e con disabilità, i quali dovrebbero ricevere una buona istruzione e avere accesso, ove opportuno, al sistema generale dell’istruzione nonché beneficiare, se necessario, di un sostegno individuale;

19.

constata i numerosi vantaggi derivanti dalla promozione di misure volte a facilitare un dialogo positivo tra insegnanti e genitori/prestatori di assistenza con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra scuola e casa e di favorire un riuscito inserimento dei discenti nell’ambiente scolastico nonché le loro opportunità globali di socializzazione e di sviluppo;

20.

si compiace che la Commissione riconosca il ruolo dei partner locali e regionali nel migliorare l’insegnamento e l’apprendimento, ma rileva anche il mancato riconoscimento da parte della stessa Commissione del fatto che alcune comunità incontreranno più difficoltà di altre, ad esempio quelle più remote o al cui interno si parla un più gran numero di lingue materne, comunità che necessiteranno di maggiori risorse e finanziamenti per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento per tutti;

21.

sottolinea che la Commissione deve tenere conto dei pareri del Comitato e delle conclusioni del Consiglio su questi temi, comprese le conclusioni del Consiglio sulle politiche integrate in materia di sviluppo della prima infanzia come strumento per la riduzione della povertà e la promozione dell’inclusione sociale (2).

Apprendimento e insegnamento delle lingue

22.

esprime delusione per il fatto che l’inadeguatezza delle competenze linguistiche sia ritenuta uno dei principali ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla creazione di una forza lavoro in linea con le esigenze dell’economia europea, e precisa quindi di essere molto favorevole ad assegnare un ruolo più incisivo all’apprendimento delle lingue;

23.

osserva che i fondi della politica di coesione dovrebbero essere ridotti nel prossimo quadro finanziario pluriennale e, di conseguenza, esprime i propri timori quanto all’effettiva disponibilità di finanziamenti tramite il Fondo sociale europeo per realizzare gli ambiziosi obiettivi indicati nella raccomandazione;

24.

in tale contesto, esprime delusione nel constatare che la raccomandazione concentra l’attenzione sull’apprendimento delle lingue nel quadro dell’istruzione obbligatoria invece di riconoscere che le lingue sono una componente importante dell’apprendimento permanente, anche nella prima infanzia, allo scopo di promuovere l’integrazione e la mobilità, e un obiettivo per il quale i partner comunitari locali e le imprese possono impegnarsi;

25.

sottolinea l’importanza di promuovere attivamente le opportunità offerte dai pertinenti programmi di finanziamento dell’UE e di semplificare le procedure di candidatura, in modo che le scuole e i centri formazione di tutti gli Stati membri possano beneficiare di tali programmi.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/cork-call-action-learning-cities

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1530526890119&uri=CELEX:52018DC0270


III Atti preparatori

COMITATO DELLE REGIONI

131a sessione plenaria del CdR e sessione inaugurale della Settimana europea delle regioni e delle città, 8.10.2018 – 10.10.2018

21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/70


Parere del Comitato europeo delle regioni — Il pacchetto relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

(2018/C 461/10)

Relatore generale:

Nikola DOBROSLAVIĆ (HR/PPE), presidente della provincia Dubrovnik-Neretva

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027

COM(2018) 321 final

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

COM(2018) 322 final

Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria

COM(2018) 323 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

COM(2018) 324 final

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea

COM(2018) 325 final

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea e sui rifiuti di imballaggi di plastica che non vengono riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

COM(2018) 326 final

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione europea

COM(2018) 327 final

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

COM(2018) 328 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri

COM(2018) 324 final

Emendamento 1

Articolo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

«soggetto pubblico»: le autorità pubbliche a tutti i livelli di governo, comprese le autorità nazionali, regionali e locali , nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi [dell’articolo 2, punto 42,] del regolamento (UE, Euratom) xx/xx (di seguito il «regolamento finanziario»).

c)

«soggetto pubblico»: le autorità delle amministrazioni dei governi centrali , nonché le organizzazioni degli Stati membri ai sensi [dell’articolo 2, punto 42,] del regolamento (UE, Euratom) xx/xx (di seguito il «regolamento finanziario»).

Motivazione

È necessario escludere dall’applicazione del regolamento proposto tutte le istituzioni e gli altri organi degli enti locali e regionali eletti a suffragio diretto.

Emendamento 2

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

f)

l’effettiva e tempestiva collaborazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione.

f)

l’effettiva e tempestiva collaborazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e, se del caso, con la Procura europea nelle loro indagini o azioni penali conformemente ai rispettivi atti giuridici e al principio di leale cooperazione.

Motivazione

Le disposizioni relative alla Procura europea, dopo la sua istituzione, potranno essere applicabili solo agli Stati membri partecipanti.

Emendamento 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)

sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica;

 

Motivazione

La sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica non avrebbe alcun effetto sanzionatorio diretto, sul piano finanziario, sullo Stato membro interessato. Al contrario, la sospensione di impegni e/o pagamenti, pur mantenendo l’obbligo per i soggetti pubblici di attuare i programmi e di effettuare i pagamenti ai destinatari o beneficiari finali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento, avrebbe effetti immediati sui bilanci nazionali. Inoltre, la revoca della sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica ritarderebbe in misura considerevole l’attuazione dei programmi in questione, in quanto verrebbero sospese anche tutte le procedure successive.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.   Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di atto di esecuzione sulle opportune misure.

6.   Se ritiene assodata la carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di atto di esecuzione sulle opportune misure. La Commissione allega alla presente proposta una programmazione finanziaria indicativa del bilancio dell’UE interessate dalla misura proposta, per gli esercizi successivi, articolata per categoria di spesa, settore e linea di bilancio. Tale programmazione indicativa costituisce la base di una valutazione d’impatto delle implicazioni finanziarie sui bilanci nazionali e subnazionali dello Stato membro interessato.

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe valutare le possibili implicazioni finanziarie di una riduzione del finanziamento dell’UE per i bilanci nazionali e subnazionali dello Stato membro in questione, tenendo debitamente conto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   La Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le opportune misure, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Si applica la procedura di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7.

2.   La Commissione valuta la situazione nello Stato membro interessato. Allorché cessano di esistere, in tutto o in parte, le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto sulla cui base sono state adottate le opportune misure, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione relativa alla revoca totale o parziale di dette misure. Si applica la procedura di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7. Al fine di raccogliere elementi di prova sostanziali per la revoca delle misure, la Corte dei conti, tramite una procedura rapida, elabora una relazione speciale sulla questione in esame, ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 287 del TFUE.

Motivazione

La revoca delle misure deve essere accompagnata da prove solide, imparziali e tempestive, in modo che i programmi interessati possano essere portati avanti senza inutili ritardi.

Emendamento 6

Articolo 6, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) xx/xx del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l’anno n+ 2 .

3.   Qualora siano revocate misure relative alla sospensione dell’approvazione di uno o più programmi o di una loro modifica, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto i), o alla sospensione degli impegni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono iscritti in bilancio fatto salvo l’articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) xx/xx del Consiglio (regolamento sul QFP). Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti in bilancio oltre l’anno n+ 3 .

Motivazione

La soluzione proposta consentirebbe di accrescere le possibilità di utilizzare gli importi prima sospesi e poi «sbloccati» evitando così la perdita di tali importi.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

apprezza la proposta per il QFP post-2020 presentata dalla Commissione quale solida base per i negoziati, tenuto conto del recesso del Regno Unito dall’UE e di altre sfide sia interne che esterne. Valuta positivamente il lavoro effettuato, ma è del parere che la proposta debba essere ulteriormente sviluppata e perfezionata prima dell’adozione, in modo da poter soddisfare le aspettative dei cittadini dell’Unione europea e le esigenze degli enti locali e regionali;

2.

prende atto dell’assenza di una strategia che succeda esplicitamente alla strategia Europa 2020, con la conseguenza di una mancanza di chiarezza nella definizione degli obiettivi strategici dei singoli programmi come pure di un collegamento insufficiente dell’intero QFP con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Chiede pertanto alla Commissione di definire, nel quadro dei dibattiti sulla proposta di QFP, gli obiettivi strategici delle singole politiche dell’UE e i loro effetti attesi. Questo richiede un metodo di lavoro strutturato a livello nazionale, regionale e locale che evidenzi il collegamento tra i punti di forza e gli impegni degli enti locali e regionali e gli obiettivi comuni europei;

3.

osserva con rammarico che la proposta della Commissione non è sufficientemente ambiziosa, considerata la discrepanza tra, da un lato, gli impegni derivanti dagli obiettivi stabiliti nel trattato e dalle questioni attuali e future e, dall’altro, l’entità del futuro QFP. Ribadisce ancora una volta la propria posizione, che è anche quella del Parlamento europeo, secondo cui il futuro QFP deve essere fissato a un livello pari ad almeno l’1,3 % dell’RNL. Rileva con preoccupazione che, in casi precedenti, l’importo definitivo del QFP è stato inferiore a quello proposto dalla Commissione e che, se ciò si ripetesse, ne deriverebbe un’ulteriore riduzione degli effetti finali delle singole politiche pubbliche dell’Unione;

4.

ritiene inaccettabile che il finanziamento delle ulteriori priorità dell’Unione vada a scapito di politiche attuali che hanno dimostrato di apportare un valore aggiunto europeo, come la politica di coesione e la politica agricola comune, e in particolare la politica di sviluppo rurale. I tagli proposti rappresentano il modo sbagliato di affrontare la questione del finanziamento delle ulteriori priorità e sfide;

5.

accoglie con favore la proposta della Commissione di rendere le norme più coerenti e di ridurre fortemente gli oneri amministrativi per i beneficiari e le autorità di gestione al fine di agevolarne la partecipazione ai programmi dell’UE e di accelerare l’attuazione;

6.

deplora la mancanza di trasparenza della Commissione per quanto riguarda il confronto degli importi dell’attuale e del futuro QFP. A tale riguardo accoglie con favore gli sforzi compiuti dal servizio di ricerca del Parlamento europeo nel condurre un’analisi finanziaria comparativa dei due QFP;

7.

prende atto dell’approccio incentrato sui risultati della nuova struttura proposta per il QFP, che mira a rispondere alle esigenze sul campo e a garantire un maggiore valore aggiunto europeo. Si oppone alla soppressione della rubrica unica per la coesione economica, sociale e territoriale, perché ciò costituisce un ulteriore indebolimento della posizione della politica di coesione nell’ambito del QFP e apre la strada a una possibile separazione dell’FSE+ dalla politica di coesione. Se ciò accadesse, si ridurrebbero ulteriormente le sinergie e il collegamento tra diverse fonti di finanziamento di particolare importanza per gli enti locali e regionali;

8.

rileva con preoccupazione che la proposta della Commissione va nel senso di un ulteriore rafforzamento del ruolo dei programmi in regime di gestione diretta o indiretta, a scapito dei programmi attuati mediante gestione concorrente da parte della Commissione e degli Stati membri, una tendenza, questa, che nel lungo periodo ridurrà la visibilità dell’attuazione delle politiche dell’UE a livello locale e regionale. Sottolinea che i principi di partenariato e governance multilivello devono essere pienamente rispettati e attuati per garantire il coinvolgimento degli enti locali e regionali in tutte le fasi pertinenti, dall’elaborazione fino all’attuazione delle politiche dell’UE;

9.

si rammarica del mancato allineamento tra l’adozione dell’8o programma d’azione in materia di ambiente (PAA) e il QFP per il periodo successivo al 2020. Il processo decisionale del futuro PAA e la durata dei programmi dovrebbero essere allineati con il calendario del QFP, in modo tale che i finanziamenti assegnati riflettano adeguatamente le priorità e gli obiettivi in materia di sostenibilità;

10.

esprime preoccupazione per l’incertezza nella pianificazione del QFP qualora non si raggiungesse un accordo tempestivo, chiaro e solido sul recesso del Regno Unito dall’Unione;

11.

approva la proposta della Commissione di stabilire legami più stretti tra i fondi regionali e il semestre europeo, a condizione che a quest’ultimo sia aggiunta una prospettiva regionale, dato che è questo l’unico modo sostenibile per stabilire un collegamento chiaro e significativo tra i primi e il secondo.

Riforma del sistema delle risorse proprie

12.

accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre tre nuove fonti di risorse proprie, osservando, tuttavia, con rammarico che la Commissione ha accolto soltanto due di quelle proposte dal gruppo di lavoro ad alto livello sulle risorse proprie e ritiene che la proposta avrebbe dovuto mostrarsi più ambiziosa a questo riguardo; chiede, a tale proposito, di proseguire con urgenza i lavori volti a ricercare nuove fonti di finanziamento del bilancio;

13.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a semplificare la parte del bilancio riguardante le entrate, in particolare la proposta di eliminare progressivamente tutti gli sconti concessi agli Stati membri nonché di semplificare il calcolo delle entrate basate sull’IVA;

14.

sottolinea con rammarico che la Commissione, nella proposta per l’introduzione di nuove risorse proprie, non ha controllato in misura sufficiente il rispetto del principio di sussidiarietà e non ha valutato il potenziale impatto della proposta sulla situazione finanziaria degli enti regionali e locali;

15.

sottolinea che la proposta di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società offre un notevole potenziale per aumentare la quota delle risorse proprie, a condizione che sia obbligatoria per un gran numero di società, fatto questo che per adesso non è ancora certo, come è ignoto il momento dell’entrata in vigore di tale fonte di gettito. Esprime preoccupazione per quanto concerne la nuova risorsa propria basata su rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, poiché uno dei principali obiettivi dell’UE è proprio l’eliminazione totale di questa intera tipologia di rifiuti, il che avrebbe come conseguenza un calo del gettito da tale fonte, ovvero una maggiore instabilità delle entrate di bilancio;

16.

sostiene la proposta di ridurre l’importo che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere per le spese di riscossione delle risorse proprie tradizionali, ma invita la Commissione ad andare oltre e a stabilire che tale compensazione, invece del 10 % proposto, sia fissata sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Stato di diritto, flessibilità e stabilità

17.

ritiene che il rispetto dello Stato di diritto rappresenti una vera e propria condicio sine qua non per una sana gestione finanziaria e un uso efficiente del bilancio dell’Unione. A tale riguardo, accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per introdurre meccanismi efficaci volti a garantire il rispetto dello Stato di diritto, la certezza giuridica in tutti gli Stati membri e una lotta più efficace contro la frode e la corruzione;

18.

concorda con il parere della Corte dei conti sul fatto che il meccanismo proposto per garantire il rispetto dello Stato di diritto vada oltre l’articolo 7 del TUE e possa essere applicato più rapidamente;

19.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione per garantire un finanziamento regolare dei beneficiari finali dell’Unione, imponendo agli Stati membri l’obbligo di onorare i propri impegni finanziari nei confronti di tali beneficiari anche nei casi in cui vengano attivati dei meccanismi di salvaguardia per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione; si attende che la Commissione metta a punto dei metodi ulteriori per proteggere gli interessi dei beneficiari finali;

20.

raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione l’introduzione di meccanismi aggiuntivi, volti a garantire gli interessi finanziari dell’Unione, con un impatto più equo su tutti gli Stati membri, come le multe una tantum;

21.

visto il parere della Corte dei conti, ritiene che l’attuale soluzione legislativa lasci un eccessivo margine discrezionale alla Commissione per avviare la procedura e invita quest’ultima a stabilire criteri chiari sulla cui base si possano definire quelle che vengono considerate carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto che minacciano una sana gestione finanziaria;

22.

propone di rafforzare il ruolo della Corte dei conti nell’attuazione del meccanismo proposto, conformemente all’articolo 287 del TUE;

23.

accoglie con favore le proposte della Commissione volte ad aumentare la flessibilità del QFP, che saranno sicuramente utili per affrontare in modo tempestivo sfide nuove e impreviste. Sottolinea tuttavia che la maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse non deve andare a scapito della prevedibilità a lungo termine e dell’orientamento strategico dei programmi, in particolare di quelli attuati attraverso la gestione concorrente. Invita pertanto a verificare se la maggiore flessibilità nella parte relativa all’aumento dei poteri della Commissione per quanto riguarda la riassegnazione delle risorse non costituisca una violazione dei principi di sussidiarietà e governance multilivello. Chiede inoltre che gli enti locali e regionali siano coinvolti nel processo decisionale ogni qual volta si debbano riassegnare risorse che sono oggetto di gestione concorrente.

Le singole rubriche del bilancio

24.

accoglie con favore le proposte volte ad aumentare le risorse per i settori politici collegati a nuove sfide importanti quali la migrazione e la gestione delle frontiere, nonché la creazione di una rubrica specifica per la sicurezza e la difesa;

25.

sostiene l’aumento degli stanziamenti per la ricerca e l’innovazione, la prosecuzione e la trasformazione dell’attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) nel nuovo fondo InvestEU, l’aumento dei finanziamenti per il programma Erasmus+ e l’ulteriore potenziamento degli investimenti per la lotta ai cambiamenti climatici in tutte le politiche dell’UE. Tuttavia, sottolinea ancora una volta che l’aumento proposto non deve andare a scapito del bilancio per la politica di coesione e la politica di sviluppo rurale;

26.

si oppone con fermezza alla proposta di ridurre del 10 % le risorse per la politica di coesione, in particolare per la parte relativa al Fondo di coesione, laddove il calo previsto è addirittura del 45 %. Allo stesso modo, ritiene inaccettabile la proposta di ridurre il bilancio per la politica agricola comune, in particolare la parte riguardante i tagli del 28 % per il FEASR e del 13 % per il FEAMP. Questa notevole riduzione delle risorse destinate a settori che dimostrano costantemente di apportare un valore aggiunto europeo e rappresentano le politiche europee più visibili per i cittadini europei avrebbe un impatto molto negativo sulla crescita e sullo sviluppo delle regioni europee;

27.

chiede, al contrario, sulla scia della dichiarazione sullo sviluppo rurale adottata a Cork nel settembre 2016, di rafforzare il sostegno finanziario complessivo dell’UE allo sviluppo rurale, andando oltre il 5 % del bilancio dell’UE, a favore delle zone rurali e intermedie, che rappresentano più del 90 % del territorio e nelle quali vive il 58 % della popolazione e si trova il 56 % dei posti di lavoro dell’UE;

28.

sottolinea che la riduzione proposta delle risorse per la politica di coesione metterebbe a repentaglio il conseguimento di uno dei principali obiettivi del trattato, vale a dire la realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale. Una conseguenza di un approccio di questo tipo potrebbe essere l’aumento delle disparità tra le regioni europee, che interesserebbe in modo particolare le regioni meno sviluppate e quelle caratterizzate da svantaggi strutturali e demografici marcati. Tale approccio ignora inoltre il contributo significativo che la politica di coesione ha già apportato in settori quali l’innovazione, la digitalizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici. Fa rilevare che la riduzione della dotazione per i programmi di cooperazione territoriale costituisce una minaccia per il rafforzamento della coesione territoriale e i suoi importanti meccanismi, come i GECT e le strategie macroregionali;

29.

si rammarica che, nonostante oltre un terzo dei cittadini dell’UE viva in regioni frontaliere, e dato che queste devono far fronte a numerose sfide territoriali, sia previsto che la dotazione di bilancio per la cooperazione transfrontaliera diminuisca in termini reali malgrado il suo comprovato valore aggiunto europeo;

30.

sottolinea le conseguenze estremamente negative di questa proposta di QFP per gli agricoltori europei e gli abitanti delle zone rurali. Qualora fosse approvato il taglio proposto delle risorse per il secondo pilastro, la politica di sviluppo rurale non sarebbe più in grado di svolgere i propri compiti, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle disparità delle condizioni di vita tra aree urbane e rurali. Inoltre, chiede che il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale continui a rientrare nel sistema di gestione nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni, in modo che sia mantenuta la coerenza tra le diverse fonti di finanziamento e rafforzata la dimensione territoriale della PAC;

31.

in particolare è contro la proposta di ridurre gli stanziamenti per il programma POSEI, destinato alle regioni ultraperiferiche, perché ciò mette a repentaglio il suo obiettivo che è quello di dare una risposta orientata ai problemi specifici del settore agricolo di ciascuna regione, attraverso il suo ruolo di strumento finanziario per il sostegno diretto agli agricoltori;

32.

si rammarica del fatto che non si sia arrivati ad un aumento effettivo degli impegni per il Fondo sociale europeo Plus, nonostante i compiti aggiuntivi che saranno svolti da tale fondo, tra cui l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; ricorda che il Fondo sociale europeo (cfr. il parere del CdR sull’FSE+ (1)) deve rimanere radicato nella politica di coesione, che è il principale strumento dell’UE per investire nelle persone e nel capitale umano, promuovere la parità tra uomini e donne e migliorare la vita di milioni di cittadini europei;

33.

si rammarica che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), malgrado le sovrapposizioni e gli scambi esistenti con l’FSE+, non sia stato incorporato in quest’ultimo; è dell’avviso che le misure finanziate dal FEG apporteranno un valore aggiunto nella misura in cui saranno completate da processi di riconversione e ristrutturazione attuati attraverso programmi di sviluppo regionale a lungo termine, in particolare attraverso misure preventive come quelle offerte dall’FSE+;

34.

è contrario all’introduzione della regola n+2 anziché n+3 in termini di arco temporale per l’utilizzo degli importi annuali, poiché vi è un notevole rischio di un’adozione tardiva della normativa, il che, se venisse adottata la regola n+2, potrebbe mettere in discussione l’utilizzo delle risorse già assegnate;

35.

respinge con forza le soluzioni proposte che determinano un ulteriore peggioramento, rispetto ad oggi, della situazione degli enti locali e regionali per quanto riguarda i tempi di utilizzo degli stanziamenti annuali dai programmi UE, come pure la quota di prefinanziamento e in particolare di cofinanziamento dei progetti, dato che molti enti locali e regionali non dispongono della capacità finanziaria per assicurare le risorse proprie necessarie;

36.

invita la Commissione a calcolare le assegnazioni delle risorse della politica di coesione agli Stati membri sulla base della ripartizione più recente delle regioni NUTS 2 per le quali Eurostat può assicurare le informazioni necessarie, in modo da garantire un collegamento migliore tra le opportunità socioeconomiche nelle regioni NUTS 2 e il calcolo delle dotazioni nazionali;

37.

chiede, inoltre, alla Commissione europea di prendere in considerazione, nella modulazione dei criteri di cofinanziamento e di assegnazione dei fondi della politica di coesione, altri indicatori oltre al PIL pro capite, poiché questo non è una misura precisa della capacità di una società di affrontare questioni che la interessano, quali l’evoluzione demografica, ed esorta a definire indici su scala internazionale, nazionale, locale e regionale per misurare il progresso al di là del PIL. Per quanto riguarda la sfida demografica, propone di considerare i seguenti possibili scenari: evoluzione della popolazione (perdita intensa e costante) dispersione sul territorio, invecchiamento, invecchiamento estremo, emigrazione dei giovani e degli adulti e conseguente declino della natalità;

38.

respinge, in particolare alla luce dell’ingiustificata riduzione della dotazione del Fondo di coesione, la riduzione dei finanziamenti destinati alle infrastrutture di trasporto nel quadro del Meccanismo per collegare l’Europa, ritenendo che tale proposta non sia giustificata in relazione agli obiettivi e alle esigenze di garantire sistemi di trasporto ecologici, sicuri e ben collegati;

39.

ritiene che la dotazione proposta per il nuovo strumento «funzione europea di stabilizzazione degli investimenti», sotto forma di linea di bilancio nell’ambito del bilancio dell’UE che permette di erogare prestiti fino a un importo massimo di 30 miliardi di euro, per dare una risposta adeguata ad eventuali nuovi shock economici e finanziari sui mercati aventi un impatto sugli Stati membri della zona dell’euro e su quelli che partecipano al meccanismo europeo di cambio (ERM II), sia troppo ridotta. Propone quindi di aumentare in misura significativa le risorse destinate a tale sezione per proteggere il potenziale di investimento dell’Unione e di contabilizzarle al di fuori del bilancio dell’UE;

40.

esprime preoccupazione per la proposta di un programma di sostegno alle riforme strutturali. Infatti, dal momento che la proposta si basa sull’articolo 175 del trattato, che riguarda la coesione, il programma dovrebbe essere limitato a riforme che rafforzino la coesione economica, sociale e territoriale e che presentino un valore aggiunto europeo. Il programma dovrebbe altresì rientrare in una nuova strategia di sviluppo a lungo termine dell’UE che succeda alla strategia Europa 2020 e sia articolata intorno agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, per quanto concerne il partenariato e il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella pianificazione e attuazione delle riforme, le condizioni dovrebbero essere uguali a quelle che si applicano per i fondi strutturali e d’investimento; è, infine, contrario alla possibilità prevista nel regolamento quadro sui fondi strutturali e d’investimento di trasferire fino al 5 % delle dotazioni verso fondi e strumenti finanziari dell’Unione che non hanno alcun rapporto con gli obiettivi di coesione e che, per di più, sono per la maggior parte in gestione diretta senza coinvolgimento degli enti territoriali;

41.

sottolinea che i tagli alla politica di coesione, alla politica di sviluppo rurale e alla PAC avranno notevoli effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi in materia di coesione territoriale e protezione dell’ambiente. Nonostante l’aumento di quasi il 60 % delle risorse destinate al programma LIFE, nel complesso il bilancio per la politica climatica e l’adeguamento energetico sarà peggiore rispetto alle prospettive finanziarie attuali. Invece di sfruttare il considerevole potenziale della politica agricola, e in particolare della politica di coesione, per stimolare investimenti che producano effetti positivi sull’ambiente e sulla lotta contro i cambiamenti climatici, questa proposta di QFP, con la riduzione dei finanziamenti per la politica di coesione e la PAC, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi ambientali dell’Unione;

42.

prende atto della proposta di aumentare il finanziamento del programma LIFE (cfr. parere del CdR sul programma LIFE (2)), che è cruciale per gli enti locali e regionali al fine di aiutarli a lottare contro la perdita di biodiversità, a sviluppare soluzioni di infrastruttura verde e a promuovere la sostenibilità; si rammarica, tuttavia, che l’aumento proposto sia in parte compensato dall’inclusione di misure sulla transizione verso l’energia pulita precedentemente finanziate da Orizzonte 2020; chiede quindi che il finanziamento complessivo del programma LIFE sia incrementato dell’importo corrispondente; invita inoltre a mantenere lo stesso coefficiente di cofinanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 per le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione verso l’energia pulita;

43.

rileva che l’obiettivo previsto di portare al 25 % la quota di spesa del bilancio UE volta a contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici non sembra adeguato all’obiettivo di realizzare gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Nell’ambito del prossimo quadro finanziario ci si dovrebbe impegnare per fare in modo che sia possibile aumentare la quota di spesa destinata alla decarbonizzazione dell’energia, dell’industria e dei sistemi di trasporto e alla transizione verso un’economia circolare a più del 30 %;

44.

accoglie con favore la decisione di aumentare gli stanziamenti per la sottorubrica Orizzonte Europa rispetto all’importo attuale e raccomanda di creare un quadro per disciplinare le opzioni relative agli storni di bilancio da altri strumenti previsti nel QFP verso Orizzonte Europa, nel rispetto segnatamente della libertà di iniziativa delle pertinenti autorità di gestione, di una costruzione congiunta delle azioni così cofinanziate e di un ritorno dei fondi nel territorio dell’autorità di gestione;

45.

accoglie con favore la creazione di una rubrica specifica per la migrazione e la gestione delle frontiere, come pure il significativo incremento delle risorse destinate allo svolgimento di attività in tali ambiti. Deplora che l’accento venga posto in misura molto maggiore sul tema della sicurezza delle frontiere rispetto ad altre problematiche collegate alla migrazione, come la garanzia della protezione e dell’asilo per i migranti, il sostegno alla migrazione legale e gli sforzi di integrazione. Chiede pertanto che le risorse finanziarie destinate al Fondo Asilo e migrazione (cfr. parere del CdR sul Fondo Asilo e migrazione (3)) siano aumentate della stessa percentuale (240 %) di quelle relative alla protezione delle frontiere esterne, al fine di garantire che saranno sufficienti per dare risposte adeguate alle sfide dell’integrazione;

46.

sottolinea — considerata la scarsa ambizione che si osserva per quanto riguarda l’importo complessivo del quadro finanziario pluriennale, che limita ulteriormente l’ambito d’azione dell’Unione in questo settore d’importanza eccezionale per la sua stabilità sul piano politico, della sicurezza e sociale — che ciò è particolarmente rilevante per gli enti locali e regionali che sono competenti per molte di queste misure; fa altresì notare, in questo contesto, che le risorse finanziarie del Fondo sociale europeo (FSE+), che dovrebbero sostenere le misure d’integrazione a lungo termine per i migranti, devono essere aumentate di conseguenza per coprire il nuovo compito;

47.

richiama inoltre l’attenzione sul fatto che il nuovo programma Diritti e valori, che dovrebbe coprire la protezione dei diritti e dei valori fondamentali dell’UE e incoraggiare la cittadinanza europea attiva, riveste una grande importanza per gli enti locali e regionali in tali ambiti. Per questo motivo, propone di aumentare la base generale di tale programma per rispondere alle enormi sfide in materia;

48.

sostiene la semplificazione degli strumenti per le azioni esterne, come pure del bilancio globale, che dovrebbe rendere più efficace ed efficiente la politica estera e di sviluppo dell’UE. A tale proposito sottolinea l’importante ruolo degli enti locali e regionali nel rafforzare la cooperazione con i paesi vicini e i paesi terzi in tutta una serie di settori e nel conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nel suo complesso; chiede che di tale ruolo si tenga conto in modo più esplicito nel QFP, preferibilmente attraverso un’assegnazione diretta di risorse;

49.

ritiene che un’amministrazione pubblica europea forte, efficiente e di alta qualità sia indispensabile per realizzare le politiche dell’Unione, ripristinare la fiducia nel valore aggiunto dell’UE e rafforzare il dialogo con i cittadini a tutti i livelli; a questo riguardo, mette l’accento sul ruolo importante che ricoprono le istituzioni costituite da membri eletti democraticamente;

50.

invita tutte le istituzioni dell’UE a raggiungere rapidamente un accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, al fine di assicurare un’adozione tempestiva dei programmi dell’UE prima dell’inizio del prossimo QFP.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Parere del CdR 3597/2018, non ancora adottato.

(2)  Parere del CdR 3653/2018.

(3)  Parere del CdR 4007/2018.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/79


Parere del Comitato europeo delle regioni — Orizzonte Europa: il nono programma quadro di ricerca e innovazione

(2018/C 461/11)

Relatore generale:

Christophe CLERGEAU (FR/PSE), membro del consiglio regionale dei Paesi della Loira

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

[COM(2018) 435 final — 2018/00224 (COD)]

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

[COM(2018) 436 final — 2018/00224 (COD)]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

[COM(2018) 435 final — 2018/00224 (COD)]

Emendamento 1

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale, l’Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell’innovazione attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 («il programma») — per sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze e tecnologie di alta qualità, rafforzare l’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione, sostenere l’adozione di soluzioni innovative nell’industria e nella società al fine di affrontare le sfide globali e promuovere la competitività industriale; promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l’impatto nell’ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.

Al fine di produrre un impatto scientifico, economico, sociale e territoriale in vista di questo obiettivo generale, l’Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell’innovazione attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 («il programma») — per sostenere la creazione e la diffusione di conoscenze e tecnologie di alta qualità, rafforzare l’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione, sostenere l’adozione di soluzioni innovative nell’industria e nella società al fine di affrontare le sfide globali e promuovere la competitività industriale; promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, e rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative, nonché ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l’impatto nell’ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.

Emendamento 2

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le attività di ricerca svolte nell’ambito del pilastro «Scienza aperta» dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell’eccellenza.

Le attività di ricerca svolte nell’ambito del pilastro «Scienza aperta» dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell’eccellenza e degli effetti attesi .

Emendamento 3

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l’innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell’Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall’OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall’OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l’innovazione sociale.

Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. In linea di principio, non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale» potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l’innovazione in tutte le sue forme, in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell’Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall’OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall’OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l’innovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e dimostrazione si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale» potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

Motivazione

Non dovrebbe essere esclusa la possibilità di sovvenzioni nelle fasi più vicine all’immissione sul mercato.

Emendamento 4

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell’Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all’audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l’effetto leva del finanziamento dell’Unione, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell’Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa.

Nella sua pianificazione strategica, Orizzonte Europa si sforzerà di ricercare le sinergie con altri programmi dell’Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica — tenendo conto delle strategie nazionali e di quelle di specializzazione intelligente (S3) — fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all’audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l’effetto leva del finanziamento dell’Unione, sono ammessi , in linea con le S3 stabilite, la combinazione con fondi pubblici regionali e nazionali e i trasferimenti da altri programmi dell’Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa.

Emendamento 5

Considerando 16

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell’Unione, il programma dovrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l’industria, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell’Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell’Unione, il programma dovrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l’industria, le organizzazioni di ricerca e le università, le regioni e gli enti locali , gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

Emendamento 6

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno che il pilastro «Innovazione aperta» stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell’imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe attirare imprese innovative con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l’innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dell’innovazione in generale , segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono l’innovazione.

È opportuno che il pilastro «Innovazione aperta» stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze dei fautori di innovazione, degli imprenditori e dell’imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe attirare imprese innovative con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-investimenti, anche con gli investitori pubblici e privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l’innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi locali, regionali, nazionali ed europei dell’innovazione, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono l’innovazione.

Motivazione

Gli obiettivi del pilastro «Innovazione aperta» dovrebbero riflettere più chiaramente le esigenze del pubblico interessato, che non è circoscritto ai soli imprenditori, e offrire esplicitamente la possibilità di coinvolgere gli investitori pubblici alla stessa stregua di quelli privati.

Emendamento 7

Articolo 2 — Aggiungere una nuova definizione dopo quella n. 3)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli «ecosistemi regionali e hub di innovazione» riuniscono attori pubblici e privati di reti a quadrupla elica (università, industria, responsabili politici, società civile), strutturate a livello regionale e locale. Tali attori coordinano attività di ricerca, innovazione e formazione ed accelerano tra loro la diffusione dei risultati, il trasferimento di conoscenze, l’innovazione e lo sviluppo di nuove attività economiche e nuovi servizi, generando posti di lavoro sostenibili, stabilendo una prossimità ai cittadini e alle loro esigenze a livello locale e convogliando i risultati della ricerca e dell’innovazione il più vicino possibile alla società ed al mercato;

Motivazione

Per garantire l’effettiva considerazione e il pieno riconoscimento delle realtà degli enti locali e delle regioni in tutte le componenti del programma Orizzonte Europa, è necessario introdurre una definizione formale di «ecosistemi regionali e hub di innovazione» che tenga conto di tali realtà.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.

«missione»: un portafoglio di azioni volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e un impatto in termini di scienza e tecnologia, società e cittadini che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;

5.

«missione»: un portafoglio di azioni volte a conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile e un impatto in termini di scienza e tecnologia, società e cittadini e rispettivo territorio che non si potrebbero ottenere mediante singole azioni;

Emendamento 9

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, economico e sociale attraverso gli investimenti dell’Unione nel campo della ricerca e dell’innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuover n e la competitività, anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell’Unione e contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, economico, sociale e territoriale attraverso gli investimenti dell’Unione nel campo della ricerca e dell’innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’Unione e promuovere la competitività di ciascuno degli Stati membri e delle rispettive regioni , anche nel loro settore industriale, contribuendo in particolare a costruire una società della conoscenza e dell’innovazione, nonché di realizzare le priorità strategiche dell’Unione e contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 10

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

rafforzare l’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società al fine di affrontare le sfide globali;

b)

rafforzare l’impatto della ricerca e dell’innovazione nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale e nella società , nonché la loro diffusione nell’Unione, in tutti gli Stati membri e le rispettive regioni, al fine di affrontare le sfide locali e globali;

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’attuazione del programma specifico si basa su una pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro «Sfide globali e competitività industriale», previa consultazione dei portatori di interessi sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare. In tal modo si assicura l’allineamento con altri programmi pertinenti dell’Unione.

L’attuazione del programma specifico si basa su una pianificazione strategica pluriennale e trasparente delle attività di ricerca e innovazione, in particolare per il pilastro «Sfide globali e competitività industriale», previa consultazione degli Stati membri, del Parlamento europeo, degli enti locali e regionali, dei portatori di interessi e della società civile sulle priorità, sui tipi appropriati di azioni e sulle forme di attuazione da utilizzare. In tal modo si assicura l’allineamento con altri programmi pertinenti dell’Unione e si tiene conto delle priorità strategiche nazionali e delle strategie di specializzazione intelligente .

Motivazione

La pianificazione strategica sarà al centro della futura governance del programma, ragion per cui essa deve associare anche gli enti locali e regionali e tenere conto delle strategie di specializzazione intelligente.

Emendamento 12

Articolo 6, paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

9.   Il programma garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione. Si presta un’attenzione particolare per assicurare l’equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell’innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di esperti.

9.   Il programma garantisce l’effettiva promozione della parità di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell’innovazione. Si presta un’attenzione particolare per assicurare l’equilibrio di genere, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell’innovazione interessato, in seno ai comitati di valutazione e a organismi quali i gruppi di esperti.

Conformemente all’articolo 349 del TFUE, il programma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», accolta con favore dal Consiglio il 12 aprile 2018.

Motivazione

Il considerando 27 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Orizzonte Europa fa esplicito riferimento al diritto delle regioni ultraperiferiche dell’UE a misure specifiche. In tale considerando si afferma che il programma deve tenere conto delle loro caratteristiche specifiche, eppure nell’articolato del regolamento non vi è alcun riferimento a queste regioni.

Emendamento 13

Articolo 7, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.   Le missioni:

3.   Le missioni:

a)

hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità dell’Unione;

a)

hanno un chiaro valore aggiunto europeo e contribuiscono a raggiungere le priorità dell’Unione;

b)

sono audaci e stimolanti e hanno quindi grande rilevanza sociale o economica;

b)

sono audaci e stimolanti e hanno quindi grande rilevanza sociale o economica;

c)

indicano una direzione chiara e sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo;

c)

indicano una direzione chiara e sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo;

d)

sono incentrate su attività di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche;

d)

sono incentrate su attività di ricerca e innovazione ambiziose ma realistiche;

e)

stimolano l’attività in tutte le discipline, in tutti i settori e da parte di tutti gli attori;

e)

stimolano l’attività in tutte le discipline, in tutti i settori e da parte di tutti gli attori;

f)

sono aperte a soluzioni multiple «dal basso verso l’alto».

f)

sono aperte a soluzioni multiple «dal basso verso l’alto»;

 

g)

contribuiscono a rafforzare lo spazio europeo della ricerca e a migliorare l’attuazione delle strategie di specializzazione intelligente.

Emendamento 14

Articolo 8, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:

Le diverse parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:

Emendamento 15

Articolo 7: aggiunta di un paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

4.     Le missioni sono definite attraverso un processo aperto e partecipativo, che coinvolge tutte le parti interessate a livello locale, regionale, europeo e mondiale.

Emendamento 16

Articolo 9, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

c)

13 500 000 000 EUR per il pilastro III «Innovazione aperta» nel periodo 2021-2027, di cui:

c)

13 500 000 000 EUR per il pilastro III «Innovazione aperta» nel periodo 2021-2027, di cui:

 

1)

10 500 000 000 EUR per il Consiglio europeo per l’innovazione, compresi fino a 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell’innovazione;

 

1)

10 500 000 000 EUR per il Consiglio europeo per l’innovazione, compresi 500 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell’innovazione , ai quali si aggiungono 1 500 000 000 EUR trasferiti dal pilastro II per essere utilizzati per le sue priorità tematiche. Almeno 1 000 000 000 EUR sono utilizzati a titolo di cofinanziamento di programmi congiunti di sostegno alle PMI, in particolare a favore di attività di innovazione incrementale ;

 

2)

3 000 000 000 EUR per l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

 

2)

3 000 000 000 EUR per l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);

Motivazione

Il sostegno agli ecosistemi europei dell’innovazione riguarderà fortemente gli ecosistemi regionali e hub di innovazione. L’importo attualmente previsto è condizionale, il che non è accettabile, ed è troppo basso per avere un impatto significativo complessivo e tanto meno territoriale. Il rafforzamento del bilancio per queste attività può consentire alle regioni di inserirsi a pieno titolo nel dispositivo del futuro programma quadro sviluppando strategie strutturali di medio e lungo termine, essenziali per accrescere la capacità di innovazione dell’Unione.

Emendamento 17

Articolo 9, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni), possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c), del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

 

Motivazione

Il testo viene spostato nell’articolo 11.

Emendamento 18

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

1.     Orizzonte Europa è attuato in sinergia con gli altri programmi dell’Unione. Il finanziamento complementare e combinato al finanziamento di Orizzonte Europa è attuato secondo le stesse norme di applicazione del presente programma.

se del caso, possono essere pubblicati inviti congiunti con altri programmi dell’Unione, nel qual caso si applicano le norme in materia di partecipazione di uno soltanto dei programmi interessati. Se queste azioni rientrano nel programma Orizzonte Europa, le norme di tale programma si applicano a tutti i contributi che finanziano le azioni.

Le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

2.    Le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

a)

sono state valutate nell’ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;

a)

sono state valutate nell’ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;

b)

rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

b)

rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

c)

non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

c)

non possono essere finanziate nell’ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni), o dell’articolo [8] del regolamento (UE) xx/xx (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune), purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

possono beneficiare di un sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell’articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni), o dell’articolo [8] del regolamento (UE) xx/xx (sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune), purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato.

 

3.     Le azioni condotte nel quadro di partenariati europei di cui all’articolo 8 possono inoltre ricevere il contributo di altri programmi dell’Unione, dei suoi Stati membri e dei loro enti locali e regionali, nel qual caso possono applicarsi le norme in materia di partecipazione di uno soltanto dei programmi interessati. Se queste azioni rientrano nel programma Orizzonte Europa, le norme di tale programma possono applicarsi a tutti i contributi che finanziano le azioni, fatte salve le norme previste dalla disciplina dell’UE sugli aiuti di Stato.

 

4.     Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) possono, su richiesta dell’autorità di gestione:

a)

essere trasferite a Orizzonte Europa. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità al paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio della zona geografica corrispondente alla pertinente autorità di gestione, conformemente agli articoli 18, paragrafo 7, e 19, paragrafo 1, secondo comma;

b)

essere considerate trasferite a Orizzonte Europa quando sono assegnate direttamente dall’autorità di gestione a un programma congiunto cofinanziato da Orizzonte Europa. Le sovvenzioni versate a terzi, attraverso un programma congiunto così cofinanziato devono rispettare le norme di Orizzonte Europa, fatte salve le norme previste dalla disciplina dell’UE sugli aiuti di Stato.

Motivazione

L’annoso dibattito in tema di sinergie deve trovare compimento in un dispositivo chiaro e completo che consenta effettivamente il finanziamento combinato, al di là dell’attribuzione del marchio di eccellenza, e la piena mobilitazione del potenziale dei partenariati europei. Ma questo dispositivo deve anche essere flessibile e lasciare alle regioni la capacità di reagire e di adattarsi rapidamente alle iniziative e agli sviluppi dell’ecosistema europeo. Il presente emendamento consente di raggiungere tale scopo, permettendo alle autorità di gestione di effettuare un trasferimento virtuale, tramite l’assegnazione diretta a un programma cofinanziato dal programma quadro e al quale esse desiderino così partecipare, senza procedere attraverso una programmazione preliminare e un trasferimento effettivo.

Emendamento 19

Articolo 20, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il «marchio di eccellenza». Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il «marchio di eccellenza». L’attribuzione di tale marchio è subordinata all’assenso del richiedente a concedere alle autorità di finanziamento interessate l’accesso alle informazioni riguardanti la domanda e la valutazione , subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Emendamento 20

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese. Le norme di ciascun programma dell’Unione contribuente si applicano al corrispondente contributo all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese.

 

Nel caso in cui tali contributi siano destinati congiuntamente alla realizzazione delle stesse attività e alla copertura dei relativi costi,

a)

tale azione è attuata sulla base dello stesso corpo di norme di esecuzione e di ammissibilità.

Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale conformemente ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno;

b)

l’azione è attuata secondo le regole del programma a titolo del quale viene versato il contributo principale, fatte salve le norme previste dalla disciplina dell’UE sugli aiuti di Stato nel caso di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b).

Emendamento 21

Articolo 30

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro.

1.   Per tutte le attività finanziate nell’ambito di un’azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo è fissato nel programma di lavoro.

2.   Il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione, con le seguenti eccezioni:

2.   Il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione, con le seguenti eccezioni:

a)

azioni di innovazione: fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili;

a)

azioni di innovazione: fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili;

b)

azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30 % dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 %.

b)

azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 50 % dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 %.

3.   I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell’azione.

3.   I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell’azione.

Motivazione

Garantire la coerenza con il principio di cofinanziamento.

Emendamento 22

Articolo 43, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

1.   Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o impresa a media capitalizzazione, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario.

2.   Un’unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI.

2.   Un’unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell’Unione previste nell’ambito del finanziamento misto del CEI.

3.   Le proposte sono valutate da esperti indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito annuale a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.

3.   Le proposte sono valutate da esperti indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito annuale a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   I criteri di aggiudicazione sono:

eccellenza;

impatto;

livello di rischio dell’azione e necessità di sostegno dell’Unione.

4.   I criteri di aggiudicazione sono:

eccellenza;

impatto;

livello di rischio dell’azione , qualità dell’accompagnamento nazionale, regionale e locale, e necessità di sostegno dell’Unione.

Motivazione

Anche se le imprese beneficiarie dello strumento Accelerator devono puntare a un ampio mercato, il loro successo non dipende soltanto dalla loro struttura finanziaria, ma anche dal loro accompagnamento nell’ambito di un ecosistema favorevole a livello europeo, nazionale e locale.

Emendamento 23

Allegato I — «Grandi linee delle attività», parte terza, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

Ecosistemi europei dell’innovazione

Settori di intervento: stabilire contatti con gli operatori regionali e nazionali dell’innovazione e sostenere l’attuazione di programmi, da parte degli Stati membri e dei paesi associati, di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dal potenziamento delle competenze trasversali a favore dell’innovazione alle azioni di ricerca e innovazione, per migliorare l’efficacia del sistema europeo dell’innovazione. Ciò permetterà di integrare il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

b)

Ecosistemi europei dell’innovazione

Settori di intervento: stabilire contatti con gli operatori regionali e nazionali dell’innovazione e sostenere l’attuazione , da parte degli operatori degli ecosistemi regionali e hub di innovazione, di programmi di innovazione transregionali e , da parte degli Stati membri e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, programmi che vanno dal potenziamento delle competenze trasversali a favore dell’innovazione alle azioni di ricerca e innovazione, per migliorare l’efficacia del sistema europeo dell’innovazione. Ciò permetterà di integrare il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

Motivazione

Ciò è indispensabile per consentire il finanziamento dei progetti transregionali.

Emendamento 24

Allegato II — «Tipi di azione», sesto trattino

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, anche in combinazione tra loro, attuate direttamente da tali entità o da terzi ai quali possono fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa;

Azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione. Questo tipo di azione può in particolare sostenere i programmi di attività degli ecosistemi regionali e hub di innovazione e le cooperazioni tra questi. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, anche in combinazione tra loro, attuate direttamente da tali entità o da terzi ai quali possono fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa;

Motivazione

Ciò è indispensabile per consentire il finanziamento dei progetti transregionali.

Emendamento 25

Allegato III — «Partenariati», parte prima, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

la prova che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma, in particolare, la realizzazione di impatti chiari a favore dell’UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell’UE e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e al rispetto degli impegni internazionali.

a)

la prova che il partenariato europeo raggiunge in modo particolarmente efficace gli obiettivi del programma, in particolare, la realizzazione di impatti chiari a favore dell’UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell’UE e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e al rispetto degli impegni internazionali.

Motivazione

La formulazione attuale è molto restrittiva e rischia di limitare considerevolmente l’ambito dei partenariati europei.

Emendamento 26

Allegato IV — «Sinergie con altri programmi», punto 4, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

4.

Le sinergie con il Fondo sociale europeo+ garantiranno che:

a)

il Fondo sociale europeo+, in particolare, possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, anche tramite programmi nazionali o regionali, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze necessarie per le professioni del futuro;

4.

Le sinergie con il Fondo sociale europeo+ garantiranno che:

a)

il Fondo sociale europeo+, in particolare, possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, anche tramite programmi nazionali, regionali o transregionali , al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze necessarie per le professioni del futuro;

Emendamento 27

Allegato IV — «Sinergie con altri programmi», punto 6, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

6.

Le sinergie con il programma Europa digitale garantiranno che:

6.

Le sinergie con il programma Europa digitale garantiranno che:

 

a)

sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;

 

a)

sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;

 

b)

le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l’innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l’integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro «Sfide globali e competitività industriale»; il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;

 

b)

le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l’innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l’integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro «Sfide globali e competitività industriale»; l’assistenza ai poli di innovazione digitale e il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;

Emendamento 28

Aggiungere un nuovo paragrafo alla fine dell’allegato V — «Principali indicatori delle modalità di impatto»

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Indicatori delle modalità di impatto territoriale

Si prevede che il programma eserciti un impatto sullo sviluppo e la trasformazione economica a livello locale, regionale e nazionale, contribuendo a rafforzare la base tecnologica dell’Unione e la sua competitività.

(cfr. la tabella sottostante, che forma parte integrante del presente emendamento)


Ottenere un impatto territoriale

Short term

Medio termine

Lungo termine

Contribuire alla crescita e alla trasformazione economica dei territori

Sinergie tra finanziamenti

Importo dei cofinanziamenti pubblici e privati mobilitati nel quadro di progetti derivati dal PQ prima, durante e dopo la sua realizzazione

Contributo alle priorità strategiche

Percentuale dei progetti derivati dal PQ che contribuiscono alle specializzazioni intelligenti a livello regionale e nazionale

Contributo alla crescita e alla trasformazione economica

Creazione di imprese e crescita delle quote di mercato nei settori di specializzazione intelligente degli ecosistemi

Diffusione e penetrazione della ricerca e dell’innovazione nei e attraverso i territori a beneficio dei cittadini

Adozione

Percentuale della ricerca e dell’innovazione derivante dal PQ adottata dagli attori del territorio, in particolare nel settore pubblico

Diffusione

Numero delle innovazioni adottate diffuse nell’insieme dei partner dei territori interessati, con il concorso del settore pubblico

Riproduzione

Penetrazione e incidenza delle innovazioni in altri territori

Sostegno allo sviluppo e agli investimenti, alle reti di eccellenza e agli hub di innovazione

Cooperazione tra gli ecosistemi regionali e hub di innovazione e le sacche di eccellenza in tutta l’UE

Numero dei progetti o percentuale dei progetti finanziati dal PQ che hanno condotto a collaborazioni ulteriori tra enti di territori diversi e attori appartenenti a queste categorie

Sviluppo degli ecosistemi regionali e hub di innovazione

Stima degli effetti delle collaborazioni indotte dai risultati finanziati dal PQ sullo sviluppo degli ecosistemi regionali e hub di innovazione

Contributo alla riduzione del divario in materia di innovazione

Stima degli effetti cumulativi dei risultati finanziati dal PQ sulla riduzione del divario in materia di innovazione nell’UE

Motivazione

Tra i «principali indicatori delle modalità di impatto» proposti dalla Commissione occorre menzionare espressamente anche gli indicatori di impatto territoriale. L’emendamento è strutturato in modo conforme alla configurazione proposta dalla Commissione per la presentazione di tali indicatori nell’allegato V: titolo, testo esplicativo e tabella.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

[COM(2018) 436 final — 2018/0225 (COD)]

Emendamento 29

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tenuto conto dell’importante contributo che la ricerca e l’innovazione dovrebbero apportare per affrontare le sfide in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia, e per cogliere le opportunità offerte dalle attività di ricerca e innovazione in stretta sinergia con la politica agricola comune, le azioni pertinenti del programma specifico riceveranno un sostegno pari a 10 miliardi di EUR per il polo tematico «Prodotti alimentari e risorse naturali» nel periodo 2021-2027.

Tenuto conto dell’importante contributo che la ricerca e l’innovazione dovrebbero apportare per affrontare le sfide in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale , settore marittimo, pesca e bioeconomia, e per cogliere le opportunità offerte dalle attività di ricerca e innovazione in stretta sinergia con la politica agricola comune, la politica marittima integrata e la politica comune della pesca, le azioni pertinenti del programma specifico riceveranno un sostegno pari a 10 miliardi di EUR per il polo tematico «Prodotti alimentari e risorse naturali» nel periodo 2021-2027.

Motivazione

Il settore marittimo e quello della pesca sono fondamentali per l’UE. Pertanto, è essenziale inserire un riferimento a questi settori.

Emendamento 30

Nuovo considerando (7 bis)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(7 bis)

Alla luce delle sfide principali che le questioni marittime pongono per l’occupazione (economia blu), la qualità dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, questi temi costituiranno una priorità trasversale del programma, che sarà oggetto di un monitoraggio specifico e implicherà la definizione di un preciso obiettivo di mobilitazione del programma stesso nel quadro della programmazione strategica.

Emendamento 31

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:

Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:

a)

rafforzare e diffondere l’eccellenza;

a)

rafforzare e diffondere l’eccellenza;

b)

intensificare la collaborazione intersettoriale e interdisciplinare;

b)

intensificare la collaborazione intersettoriale e interdisciplinare;

c)

collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca in tutto lo Spazio europeo della ricerca;

c)

collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca in tutto lo Spazio europeo della ricerca;

d)

rafforzare la cooperazione internazionale;

d)

rafforzare la cooperazione internazionale;

e)

attrarre, formare e trattenere i ricercatori e gli innovatori nello spazio europeo della ricerca, anche tramite la mobilità dei ricercatori;

e)

attrarre, formare e trattenere i ricercatori e gli innovatori nello spazio europeo della ricerca, anche tramite la mobilità dei ricercatori;

f)

promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e il libero accesso ai risultati;

f)

promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e il libero accesso ai risultati;

g)

diffondere attivamente e sfruttare i risultati, in particolare per lo sviluppo delle politiche;

g)

diffondere attivamente e sfruttare i risultati, in particolare per lo sviluppo delle politiche;

h)

sostenere l’attuazione delle priorità d’intervento dell’Unione;

h)

sostenere l’attuazione delle priorità d’intervento dell’Unione;

 

h bis)

migliorare l’attuazione delle strategie di specializzazione intelligente e accrescere la competitività degli ecosistemi regionali e hub di innovazione;

i)

rafforzare il legame tra la ricerca e l’innovazione e le altre politiche, inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

i)

rafforzare il legame tra la ricerca e l’innovazione e le altre politiche, inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

j)

raggiungere, attraverso le missioni di ricerca e innovazione, obiettivi ambiziosi entro un termine stabilito;

j)

raggiungere, attraverso le missioni di ricerca e innovazione, obiettivi ambiziosi entro un termine stabilito;

k)

coinvolgere i cittadini e gli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;

k)

coinvolgere i cittadini e gli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;

l)

migliorare la comunicazione scientifica;

l)

migliorare la comunicazione scientifica;

m)

accelerare la trasformazione industriale;

m)

accelerare la trasformazione industriale e segnatamente la transizione ecologica e digitale dell’industria, sviluppando nel contempo posti di lavoro sostenibili e di qualità ;

Motivazione

Gli obiettivi operativi del programma quadro dovrebbero contribuire alla realizzazione delle strategie di specializzazione intelligente negli Stati membri dell’UE e nelle loro regioni, che rappresentano una componente essenziale del sostegno dell’UE alla ricerca e all’innovazione (COM (2018) 306 final).

Emendamento 32

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per ogni missione può essere costituito un apposito comitato. Il comitato di missione è composto da circa 15 persone ad alto livello, compresi i rappresentanti degli utenti finali pertinenti. Il comitato di missione fornisce consulenza su quanto segue:

Per ogni missione può essere costituito un apposito comitato. Il comitato di missione è composto da circa 15 persone ad alto livello, compresi i rappresentanti degli utenti finali e gli attori pubblici e privati pertinenti. Il comitato di missione fornisce consulenza su quanto segue:

a)

contenuto dei programmi di lavoro e loro revisione, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi della missione, in co-progettazione con i portatori di interessi e con il pubblico , se opportuno ;

a)

contenuto dei programmi di lavoro e loro revisione, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi della missione, in co-progettazione con i decisori pubblici degli Stati membri, le autorità locali e regionali, i portatori di interessi e il pubblico;

Emendamento 33

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Comitato CEI può, su richiesta, rivolgere raccomandazioni alla Commissione in merito a quanto segue:

Il Comitato CEI può, su richiesta, rivolgere raccomandazioni alla Commissione in merito a quanto segue:

a)

tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell’innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell’innovazione in tutta Europa, i risultati e l’impatto degli obiettivi della componente CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni;

a)

tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell’innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell’innovazione in tutta Europa, e in particolare la cooperazione tra ecosistemi regionali e hub di innovazione, nonché i risultati e l’impatto degli obiettivi della componente CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni;

Emendamento 34

Articolo 10, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Comitato CEI è composto da 15-20 individui di alto livello provenienti da varie parti dell’ecosistema europeo dell’innovazione, compresi imprenditori, dirigenti aziendali, investitori e ricercatori. Esso contribuisce ad azioni di sensibilizzazione e i suoi membri si adoperano per accrescere il prestigio del marchio CEI.

3.    Il Comitato CEI è composto da 15-20 individui di alto livello provenienti da varie parti degli ecosistemi locali, regionali, nazionali ed europeo dell’innovazione, compresi imprenditori, dirigenti aziendali, investitori e ricercatori. Esso contribuisce ad azioni di sensibilizzazione e i suoi membri si adoperano per accrescere il prestigio del marchio CEI.

Emendamento 35

Articolo 10, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il Comitato CEI ha un presidente nominato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione trasparente. Il presidente è una personalità di alto profilo che ha legami con il mondo dell’innovazione.

Il Comitato CEI ha un presidente nominato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione trasparente. Il presidente è una personalità di alto profilo che ha legami con il mondo dell’innovazione.

Il presidente è nominato per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una volta.

Il presidente presiede il Comitato CEI, prepara le sue riunioni, assegna compiti ai membri e può costituire sottogruppi ad hoc, in particolare per individuare le tendenze tecnologiche emergenti del portafoglio del CEI. Esso promuove il CEI, agisce da interlocutore con la Commissione e rappresenta il CEI nel mondo dell’innovazione. La Commissione può fornire assistenza amministrativa al presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Il presidente è nominato per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una volta.

Il presidente presiede il Comitato CEI, prepara le sue riunioni, assegna compiti ai membri e può costituire sottogruppi ad hoc, in particolare per individuare le tendenze tecnologiche emergenti del portafoglio del CEI e associando strettamente le agenzie regionali e nazionali incaricate dell’innovazione . Esso promuove il CEI, agisce da interlocutore con la Commissione e rappresenta il CEI nel mondo dell’innovazione. La Commissione può fornire assistenza amministrativa al presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Emendamento 36

Punto 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

RELAZIONE

RELAZIONE

Parte I, punto 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa (pagina 20 del COM(2018)436 final)

Orizzonte Europa mira a favorire le sinergie con altri programmi di finanziamento dell’Unione, in particolare attraverso meccanismi di finanziamento complementare dai programmi UE ove consentito dalle modalità di gestione, in sequenza, in modo alternato o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

Parte I, punto 1.4.4 della scheda finanziaria legislativa (pagina 20 del COM(2018)436 final)

Orizzonte Europa mira a favorire le sinergie con altri programmi di finanziamento dell’Unione, in particolare attraverso meccanismi di finanziamento complementare dai programmi UE ove consentito dalle modalità di gestione, in sequenza, in modo alternato o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.

Un elenco non esaustivo di tali meccanismi e programmi di finanziamento comprende le sinergie con i seguenti programmi:

Un elenco non esaustivo di tali meccanismi e programmi di finanziamento comprende le sinergie con i seguenti programmi:

Politica agricola comune (PAC)

Politica agricola comune (PAC)

Politica marittima integrata

Politica comune della pesca

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Fondo sociale europeo (FSE)

Fondo sociale europeo (FSE)

Programma per il mercato unico

Programma per il mercato unico

Programma spaziale europeo

Programma spaziale europeo

Meccanismo per collegare l’Europa (CEF)

Meccanismo per collegare l’Europa (CEF)

Programma Europa digitale

Programma Europa digitale

Programma Erasmus

Programma Erasmus

Strumento esterno

Strumento esterno

Fondo InvestEU

Fondo InvestEU

Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica

Programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica

Emendamento 37

Allegato I — «Attività del programma», parte prima — «Pianificazione strategica», terzo, quarto e quinto capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Essa comprenderà ampie consultazioni e scambi con gli Stati membri, il Parlamento europeo, come opportuno, e con i portatori di interessi sulle priorità, comprese le missioni, nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale», e gli adeguati tipi di azioni da utilizzare, in particolare i partenariati europei.

Essa comprenderà ampie consultazioni e scambi con gli Stati membri e le loro regioni — comprese quelle ultraperiferiche — , il Parlamento europeo, come opportuno, e con i portatori di interessi sulle priorità, comprese le missioni, nell’ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale», e gli adeguati tipi di azioni da utilizzare, in particolare i partenariati europei.

Sulla base di tali ampie consultazioni, la pianificazione strategica individuerà obiettivi e settori di attività comuni, quali i settori di partenariato (la base giuridica proposta stabilisce solo gli strumenti e i criteri che ne orientano l’utilizzo) e settori di missione.

Sulla base di tali ampie consultazioni, la pianificazione strategica individuerà obiettivi e settori di attività comuni, quali i settori di partenariato (la base giuridica proposta stabilisce solo gli strumenti e i criteri che ne orientano l’utilizzo) e settori di missione.

La pianificazione strategica favorirà lo sviluppo e l’attuazione delle politiche per le aree pertinenti, sia a livello di UE sia ad integrazione della politica e degli approcci politici negli Stati membri. Le priorità politiche dell’Unione saranno prese in considerazione nel processo di pianificazione strategica per aumentare il contributo della ricerca e dell’innovazione alla realizzazione delle politiche. Terrà conto anche delle attività di previsione, degli studi e di altri dati scientifici così come delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell’UE e nazionale.

La pianificazione strategica favorirà lo sviluppo e l’attuazione delle politiche per le aree pertinenti, sia a livello di UE sia ad integrazione della politica e degli approcci politici negli Stati membri e nelle loro regioni, comprese quelle ultraperiferiche . Le priorità politiche dell’Unione saranno prese in considerazione nel processo di pianificazione strategica per aumentare il contributo della ricerca e dell’innovazione alla realizzazione delle politiche. Terrà conto anche delle attività di previsione, degli studi e di altri dati scientifici così come delle pertinenti iniziative esistenti a livello dell’UE, nazionale e regionale .

Emendamento 38

Allegato I — «Attività del programma», parte prima — «Pianificazione strategica», undicesimo e dodicesimo capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le «iniziative faro» avviate nell’ambito di Orizzonte 2020 continueranno a ricevere sostegno dal presente programma. Poiché presentano sostanziali analogie con le missioni, altre eventuali iniziative faro TEF («tecnologie emergenti e future») saranno sostenute nell’ambito del presente programma quadro come missioni orientate verso le tecnologie emergenti e future.

Le «iniziative faro» avviate nell’ambito di Orizzonte 2020 continueranno a ricevere sostegno dal presente programma. Poiché presentano sostanziali analogie con le missioni, altre eventuali iniziative faro TEF («tecnologie emergenti e future») saranno sostenute nell’ambito del presente programma quadro come missioni orientate verso le tecnologie emergenti e future.

 

Il nuovo programma quadro punterà a un migliore riconoscimento e a una migliore mobilitazione dell’eccellenza diffusa in tutti gli Stati membri e le regioni d’Europa, promuovendo in particolare le iniziative volte a sviluppare cooperazioni transnazionali e transregionali tra gli ecosistemi regionali e hub di innovazione.

I dialoghi sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i partner internazionali dell’UE e i dialoghi politici con le principali regioni del mondo forniranno importanti contributi per l’identificazione sistematica di opportunità di cooperazione che, in combinazione con la differenziazione per paese/regione, sosterranno la definizione delle priorità.

I dialoghi sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i partner internazionali dell’UE e i dialoghi politici con le principali regioni del mondo forniranno importanti contributi per l’identificazione sistematica di opportunità di cooperazione che, in combinazione con la differenziazione per paese/regione, sosterranno la definizione delle priorità.

Emendamento 39

Allegato I — «Attività del programma», parte seconda — «Diffusione e comunicazione», primo e secondo capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Orizzonte Europa fornirà un sostegno specifico per il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, alle risorse di conoscenza esistenti e ad altre fonti di dati. Saranno sostenute le azioni di divulgazione e diffusione delle conoscenze, anche in cooperazione con altri programmi UE, compresi il loro raggruppamento in base alla lingua e ai formati, adattate per i pubblici destinatari e le reti rivolte a cittadini, industria, pubbliche amministrazioni, università, organizzazioni della società civile e responsabili politici. A tale scopo, Orizzonte Europa può fare uso di tecnologie e strumenti d’informazione avanzati.

Orizzonte Europa fornirà un sostegno specifico per il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, alle risorse di conoscenza esistenti e ad altre fonti di dati. Saranno sostenute le azioni di divulgazione e diffusione delle conoscenze, anche in cooperazione con altri programmi UE, compresi il loro raggruppamento in base alla lingua e ai formati, adattate per i pubblici destinatari e le reti rivolte a cittadini, industria, pubbliche amministrazioni, università, organizzazioni della società civile e responsabili politici. A tale scopo, Orizzonte Europa può fare uso di tecnologie e strumenti d’informazione avanzati.

Vi sarà un sostegno adeguato ai meccanismi preposti a comunicare il programma ai potenziali candidati (ad esempio i punti di contatto nazionali).

Vi sarà un sostegno adeguato ai meccanismi preposti a comunicare il programma ai potenziali candidati (ad esempio i punti di contatto nazionali e regionali ) , in particolare per gli Stati membri e le regioni che hanno meno partecipato al programma Orizzonte 2020 .

Emendamento 40

Allegato I

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

INFRASTRUTTURE DI RICERCA

INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Motivazione

Motivazione

Pagina 15 del COM(2018) 436 final (allegato I)

Pagina 15 del COM(2018) 436 final (allegato I)

Le attività contribuiranno alla realizzazione di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 3 — Salute e benessere per tutti; SDG 7 — Energia pulita e accessibile; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 13 — Agire per il clima.

Le attività contribuiranno alla realizzazione di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 3 — Salute e benessere per tutti; SDG 7 — Energia pulita e accessibile; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 13 — Agire per il clima ; SDG 14 — Vita sott’acqua; SDG 17 — Partenariati per gli obiettivi .

Motivazione

Molte infrastrutture del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) riguardano l’ambiente marino, ed è quindi giustificata l’aggiunta dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14. Per quanto concerne l’obiettivo di sviluppo n. 17, la proposta di aggiungerlo è legata al concetto stesso di condivisione delle infrastrutture a livello dell’intera UE, con i conseguenti partenariati per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

Emendamento 41

Allegato I — Pilastro II

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Linee generali

Linee generali

Riforme nelle politiche e nei sistemi sanitari pubblici in Europa e altrove;

Riforme nelle politiche e nei sistemi sanitari pubblici in Europa e altrove;

Nuovi modelli e approcci per l’assistenza e le cure sanitarie e la loro trasferibilità o adattamento da un paese/regione all’altro/a;

Nuovi modelli e approcci per l’assistenza e le cure sanitarie e la loro trasferibilità o adattamento da un paese/regione all’altro/a e per l’apporto del settore associativo e senza scopo di lucro;

Miglioramento della valutazione delle tecnologie sanitarie;

Miglioramento della valutazione delle tecnologie sanitarie;

Evoluzione delle disuguaglianze in materia sanitaria e risposta politica efficace;

Evoluzione delle disuguaglianze in materia sanitaria e risposta politica efficace;

Personale sanitario del futuro e relative esigenze;

Personale sanitario del futuro e relative esigenze;

Miglioramento rapido dell’informazione sanitaria e dell’utilizzo dei dati sanitari, ivi comprese le cartelle cliniche elettroniche, con particolare attenzione a sicurezza, confidenzialità, interoperabilità, norme tecniche, compatibilità e integrità;

Miglioramento rapido dell’informazione sanitaria e dell’utilizzo dei dati sanitari, ivi comprese le cartelle cliniche elettroniche, con particolare attenzione a sicurezza, confidenzialità, interoperabilità, norme tecniche, compatibilità e integrità;

Resilienza dei sistemi sanitari nell’assorbire l’impatto delle crisi e per dare spazio all’innovazione dirompente;

Resilienza dei sistemi sanitari nell’assorbire l’impatto delle crisi e per dare spazio all’innovazione dirompente;

Soluzioni per l’acquisizione di autonomia dei cittadini e dei pazienti, l’auto-diagnosi e l’interazione con i professionisti dell’assistenza e delle cure sanitarie, per un’assistenza più integrata e un approccio centrato sull’utente;

Soluzioni per l’acquisizione di autonomia dei cittadini e dei pazienti, l’auto-diagnosi e l’interazione con i professionisti dell’assistenza e delle cure sanitarie, per un’assistenza più integrata e un approccio centrato sull’utente;

Dati, informazioni, conoscenze e migliori pratiche per la ricerca dei sistemi sanitari a livello dell’UE e mondiale.

Dati, informazioni, conoscenze e migliori pratiche per la ricerca dei sistemi sanitari a livello dell’UE e mondiale.

Emendamento 42

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro II — «Sfide a livello mondiale e competitività industriale», 2. Polo tematico «Società inclusiva e sicura», sezione 2.1, secondo capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’UE deve promuovere un modello di crescita inclusiva e sostenibile, traendo beneficio dai progressi tecnologici, rafforzando la fiducia nell’amministrazione democratica e promuovendone l’innovazione, combattendo le disuguaglianze, la disoccupazione, l’emarginazione, la discriminazione e la radicalizzazione, garantendo i diritti umani, sostenendo la diversità culturale e il patrimonio culturale europeo e coinvolgendo i cittadini attraverso l’innovazione sociale. La gestione delle migrazioni e dell’integrazione dei migranti continuerà ad essere una questione prioritaria. Il ruolo di ricerca e innovazione nelle scienze sociali e umane è fondamentale per far fronte a queste sfide e raggiungere gli obiettivi dell’UE.

L’UE deve promuovere un modello di crescita inclusiva e sostenibile, traendo beneficio dai progressi tecnologici, rafforzando la fiducia nell’amministrazione democratica e promuovendone l’innovazione, combattendo le disuguaglianze, la disoccupazione, l’emarginazione, la discriminazione e la radicalizzazione, tutelando e promuovendo i diritti umani, la diversità culturale e il patrimonio culturale europeo , garantendo l’accesso alla cultura e all’istruzione per tutti e coinvolgendo i cittadini attraverso l’innovazione sociale e lo sviluppo dell’economia sociale . La gestione delle migrazioni , dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti continuerà ad essere una questione prioritaria. Il ruolo di ricerca e innovazione nelle scienze sociali e umane è fondamentale per far fronte a queste sfide e raggiungere gli obiettivi dell’UE.

 

L’obiettivo di inclusione sociale deve basarsi in particolare sulla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale o immateriale, che, nel contesto attuale della globalizzazione, svolge un ruolo centrale nel senso di appartenenza delle persone, e in particolare nelle sue dimensioni regionale e linguistica. L’Europa — sviluppatasi nel corso dei secoli attraverso la coesistenza di comunità molto diverse, che hanno lasciato un immenso retaggio — deve quindi affrontare questa sfida e sostenere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio, di concerto con gli enti regionali e locali e con gli Stati. Questo intervento è tanto più pertinente in quanto riguarda un settore di notevole importanza per la sperimentazione e l’applicazione di un gran numero di innovazioni tecnologiche. La loro attuazione nel settore del patrimonio rappresenta una potente leva economica, grazie alle ricadute positive che ne derivano per il settore turistico nel territorio.

Emendamento 43

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro II — «Sfide a livello mondiale e competitività industriale», 2. Polo tematico «Società inclusiva e sicura», sezione 2.1, sesto capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le attività di ricerca e innovazione in tale sfida globale saranno sostanzialmente in linea con le priorità della Commissione in materia di cambiamento democratico, occupazione, crescita e investimenti; giustizia e diritti fondamentali, migrazione, un’Unione economica e monetaria più profonda e più equa e il mercato unico digitale. Risponderanno agli impegni stabiliti nel programma di Roma a operare per la realizzazione di «un’Europa sociale» e «un’Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale». Sosterranno anche il pilastro europeo dei diritti sociali e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e legale.

Le attività di ricerca e innovazione in tale sfida globale saranno sostanzialmente in linea con le priorità della Commissione in materia di cambiamento democratico, occupazione, crescita e investimenti; istruzione; giustizia e diritti fondamentali, migrazione, un’Unione economica e monetaria più profonda e più equa e il mercato unico digitale. Risponderanno agli impegni stabiliti nel programma di Roma a operare per la realizzazione di «un’Europa sociale» e «un’Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale». Sosterranno anche il pilastro europeo dei diritti sociali e l’obiettivo di sviluppare una società della conoscenza, nonché il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e legale.

Emendamento 44

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro II — «Sfide a livello mondiale e competitività industriale», 2. Polo tematico «Società inclusiva e sicura», sezione 2.2.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Linee generali

Linee generali

La storia, l’evoluzione e l’efficacia delle democrazie, a vari livelli e sotto diverse forme; gli aspetti e gli effetti della digitalizzazione delle reti sociali di comunicazione e il ruolo dell’istruzione e delle politiche per i giovani in quanto pilastri della cittadinanza democratica;

La storia, l’evoluzione e l’efficacia delle democrazie, a vari livelli e sotto diverse forme; gli aspetti e gli effetti della digitalizzazione delle reti sociali di comunicazione e il ruolo dell’istruzione e delle politiche per i giovani in quanto pilastri della cittadinanza democratica;

Approcci innovativi per sostenere la trasparenza, la capacità di risposta, la responsabilità, l’efficacia e la legittimità della governance democratica nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

Approcci innovativi per sostenere la trasparenza, la capacità di risposta, la responsabilità, l’efficacia e la legittimità della governance democratica nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

Strategie per affrontare il populismo, gli estremismi, la radicalizzazione, il terrorismo e per includere e coinvolgere i cittadini disillusi ed emarginati;

Strategie per affrontare il populismo, gli estremismi, la radicalizzazione, il terrorismo e per includere e coinvolgere i cittadini disillusi ed emarginati;

Una migliore comprensione del ruolo della deontologia giornalistica e dei contenuti generati dagli utenti in una società iper-connessa e dello sviluppo di strumenti per combattere la disinformazione;

Una migliore comprensione del ruolo della deontologia giornalistica e dei contenuti generati dagli utenti in una società iper-connessa e dello sviluppo di strumenti per combattere la disinformazione;

Il ruolo della cittadinanza e delle identità multiculturali in relazione alla cittadinanza democratica e all’impegno politico;

Il ruolo della cittadinanza e delle identità multiculturali in relazione alla cittadinanza democratica e all’impegno politico;

L’impatto sui sistemi democratici dei progressi tecnologici e scientifici, incluso quello dei big data, delle reti sociali online e dell’intelligenza artificiale;

L’impatto sui sistemi democratici dei progressi tecnologici e scientifici, incluso quello dei big data, delle reti sociali online e dell’intelligenza artificiale;

Una democrazia deliberativa e partecipativa e una cittadinanza attiva e inclusiva, che comprenda la dimensione digitale;

Una democrazia deliberativa e partecipativa e una cittadinanza attiva e inclusiva, che comprenda la dimensione digitale;

 

Il ruolo delle città e delle regioni come luoghi di costruzione della cittadinanza, di legami sociali e culturali, della transizione ecologica ed energetica e dello sviluppo economico e dell’innovazione; il loro contributo allo sviluppo dell’innovazione sociale, delle pratiche democratiche e della cittadinanza locale, nazionale ed europea;

L’impatto delle disuguaglianze economiche e sociali sulla partecipazione politica e sulle democrazie, a dimostrazione di come la cancellazione delle disuguaglianze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione compresa quella basata sul genere possano sostenere la democrazia.

L’impatto delle disuguaglianze economiche e sociali sulla partecipazione politica e sulle democrazie, a dimostrazione di come la cancellazione delle disuguaglianze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione compresa quella basata sul genere possano sostenere la democrazia.

Motivazione

Le città e le regioni sono anche uno strumento per rendere la società più inclusiva e sicura, e il loro ruolo deve formare oggetto di ricerche scientifiche.

Emendamento 45

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro II — «Sfide a livello mondiale e competitività industriale», 2. Polo tematico «Società inclusiva e sicura», sezione 2.2.3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.2.3.

T rasformazioni sociali ed economiche

2.2.3.

Istruzione, occupazione e t rasformazioni sociali ed economiche

Le società europee sono sottoposte a profonde trasformazioni socio-economiche, in particolare per effetto della globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche. Allo stesso tempo, vi è stato un incremento della disuguaglianza di reddito nella maggior parte dei paesi europei. Sono necessarie politiche orientate all’avvenire, al fine di favorire una crescita inclusiva e la cancellazione delle disuguaglianze, stimolando la produttività (compresi i progressi nelle sue valutazioni) e il capitale umano, rispondendo alle sfide dell’emigrazione e dell’integrazione e sostenendo la solidarietà intergenerazionale e la mobilità sociale. I sistemi di istruzione e formazione sono necessari per un futuro più equo e prosperoso.

Le società europee sono sottoposte a profonde trasformazioni socio-economiche, in particolare per effetto della globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche. Allo stesso tempo, vi è stato un incremento della disuguaglianza di reddito nella maggior parte dei paesi europei. Sono necessarie politiche orientate all’avvenire, al fine di favorire una crescita inclusiva e la cancellazione delle disuguaglianze, stimolando la produttività (compresi i progressi nelle sue valutazioni) e il capitale umano, rispondendo alle sfide dell’emigrazione e dell’integrazione e sostenendo la solidarietà intergenerazionale e la mobilità sociale. I sistemi di istruzione e formazione sono necessari per un futuro più equo e prosperoso.

Linee generali

Linee generali

Base di conoscenze per una consulenza in materia di investimenti e politiche, in particolare per l’istruzione e la formazione, per qualifiche ad elevato valore aggiunto, produttività, mobilità sociale, crescita, innovazione sociale e creazione di posti di lavoro. Il ruolo dell’istruzione e della formazione per contrastare le disuguaglianze;

Il ruolo dell’istruzione e della formazione per contrastare le disuguaglianze; l’organizzazione del sistema di istruzione e formazione; le pratiche pedagogiche e innovative; le attività che favoriscono la realizzazione personale, la creatività, l’autonomia e lo sviluppo dello spirito critico; l’accompagnamento appropriato per ogni singolo giovane, tale da contribuire alla buona riuscita di tutti nella scuola o nella formazione;

La sostenibilità sociale al di là dei soli indicatori del PIL, in particolare i nuovi modelli economici e commerciali e le nuove tecnologie finanziarie;

La sostenibilità sociale al di là dei soli indicatori del PIL, in particolare i nuovi modelli economici e commerciali e le nuove tecnologie finanziarie; la diversità delle finalità economiche, sociali e ambientali e delle missioni delle imprese;

Altri strumenti statistici ed economici per una migliore comprensione della crescita e dell’innovazione in un contesto di lenta crescita della produttività;

Altri strumenti statistici ed economici per una migliore comprensione della crescita e dell’innovazione in un contesto di lenta crescita della produttività;

Nuovi tipi di lavoro, il ruolo del lavoro, gli andamenti e i cambiamenti nel mercato del lavoro e nei redditi nelle società contemporanee, e il loro impatto sulla distribuzione del reddito, la non discriminazione, compresa la parità di genere e l’inclusione sociale;

Nuovi tipi di lavoro, il ruolo del lavoro, il posto dei dipendenti nell’impresa, gli andamenti e i cambiamenti nel mercato del lavoro e nei redditi nelle società contemporanee, e il loro impatto sulla distribuzione del reddito, la non discriminazione, compresa la parità di genere e l’inclusione sociale;

Sistema fiscale e previdenziale, nonché la sicurezza sociale e le politiche di investimento nel sociale, al fine di cancellare le disuguaglianze e affrontare gli impatti negativi della tecnologia, della demografia e della diversità;

Sistema fiscale e previdenziale, nonché la sicurezza sociale e le politiche di investimento nel sociale, al fine di cancellare le disuguaglianze e affrontare gli impatti negativi della tecnologia, della demografia e della diversità;

La mobilità degli esseri umani nei contesti mondiali e locali per una migliore governance dell’emigrazione, dell’integrazione dei migranti inclusi i rifugiati; rispetto degli impegni internazionali e dei diritti umani; un accesso più ampio e migliore a un’istruzione di qualità, alla formazione, a servizi di sostegno, a una cittadinanza attiva e inclusiva, in particolare per i cittadini vulnerabili;

La mobilità degli esseri umani nei contesti mondiali e locali per una migliore governance dell’emigrazione, dell’integrazione dei migranti inclusi i rifugiati; rispetto degli impegni internazionali e dei diritti umani; un accesso più ampio e migliore a un’istruzione di qualità, alla formazione, a servizi di sostegno, a una cittadinanza attiva e inclusiva, in particolare per i cittadini vulnerabili;

Sistemi d’istruzione e di formazione per promuovere e per sfruttare al meglio la trasformazione digitale dell’UE, per gestire inoltre i rischi derivanti dall’interconnessione e dalle innovazioni tecnologiche a livello mondiale, in particolare i rischi che emergono online, le preoccupazioni di natura etica, le disuguaglianze socio-economiche e i radicali cambiamenti dei mercati;

Sistemi d’istruzione e di formazione per promuovere e per sfruttare al meglio la trasformazione digitale dell’UE, per gestire inoltre i rischi derivanti dall’interconnessione e dalle innovazioni tecnologiche a livello mondiale, in particolare i rischi che emergono online, le preoccupazioni di natura etica, le disuguaglianze socio-economiche e i radicali cambiamenti dei mercati;

La modernizzazione delle autorità pubbliche per soddisfare le aspettative dei cittadini riguardo alla fornitura di servizi, la trasparenza, l’accessibilità, l’apertura, la responsabilità e la centralità dell’utente.

La modernizzazione delle autorità pubbliche per soddisfare le aspettative dei cittadini riguardo alla fornitura di servizi, la trasparenza, l’accessibilità, l’apertura, la responsabilità e la centralità dell’utente.

Efficienza dei sistemi giudiziari e un migliore accesso alla giustizia basati sull’indipendenza della magistratura e sullo Stato di diritto, con modalità procedurali eque, efficienti e trasparenti sia in materia civile che penale.

Efficienza dei sistemi giudiziari e un migliore accesso alla giustizia basati sull’indipendenza della magistratura e sullo Stato di diritto, con modalità procedurali eque, efficienti e trasparenti sia in materia civile che penale.

Emendamento 46

Allegato I — Pilastro II

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.2.

Aree di intervento

3.2.

Aree di intervento

3.2.1.

Tecnologie di fabbricazione

3.2.1.

Leve trasversali di trasformazione e di prestazione

L’attività industriale è un fattore chiave dell’occupazione e della prosperità dell’UE, che produce più dei tre quarti delle esportazioni totali dell’UE e fornisce più di 100 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. La sfida decisiva per l’attività industriale dell’UE è mantenersi competitiva a livello mondiale con prodotti più personalizzati e intelligenti e di elevato valore aggiunto, realizzati con costi energetici inferiori. I contributi derivanti dalla creatività e dalla cultura saranno fondamentali per aiutare a generare valore aggiunto.

Il futuro del settore dipende da sfide tecnologiche ma anche da sfide sociali e organizzative, determinanti per la sua competitività e nella maggior parte dei casi poco note, che richiedono un ulteriore sviluppo in termini di conoscenze, diffusione e responsabilizzazione.

 

Linee generali

Organizzazione delle catene del valore e della cooperazione al loro interno; distribuzione del valore aggiunto, meccanismi di negoziazione e di fissazione dei prezzi; strumenti per lo scambio di informazioni e per il lavoro collaborativo, iniziative in materia di coprogettazione; impiego della realtà virtuale e aumentata nella progettazione, preparazione all’industrializzazione e formazione degli operatori;

Aggregazione in cluster, reti di cooperazione localizzate, sviluppo di ecosistemi territoriali e hub dell’innovazione; sviluppo di esternalità positive da parte dei territori per migliorare la loro attrattiva e la competitività del settore;

Ergonomia e miglioramento delle condizioni di lavoro; accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita e adeguamento delle competenze alla trasformazione delle professioni; mobilitazione dell’esperienza e della creatività dei dipendenti;

Rimozione degli ostacoli alla trasformazione, soprattutto digitale, delle imprese: accesso ai finanziamenti, all’innovazione e alle competenze; elaborazione e gestione di strategie di trasformazione, accompagnamento del cambiamento; evoluzione delle rappresentazioni dell’industria e dei suoi mestieri.

 

3.2.2.

Tecnologie di fabbricazione

L’attività industriale è un fattore chiave dell’occupazione e della prosperità dell’UE, che produce più dei tre quarti delle esportazioni totali dell’UE e fornisce più di 100 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. La sfida decisiva per l’attività industriale dell’UE è mantenersi competitiva a livello mondiale con prodotti più personalizzati e intelligenti e di elevato valore aggiunto, realizzati con costi energetici inferiori. I contributi derivanti dalla creatività e dalla cultura saranno fondamentali per aiutare a generare valore aggiunto.

Motivazione

In questa fase, il programma Orizzonte Europa ignora o minimizza gli aspetti trasversali e organizzativi, che tuttavia contribuiscono significativamente alla trasformazione e alla competitività dell’industria e per i quali l’Europa ha bisogno di maggiore conoscenza scientifica e di maggiore innovazione.

Emendamento 47

Allegato I — Pilastro II

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

RELAZIONE

RELAZIONE

Parte II — allegato I

Parte II — allegato I

Punto 4 POLO TEMATICO «CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ»

Punto 4 POLO TEMATICO «CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ»

4.1.

Motivazione

4.1.

Motivazione

[…]

[…]

Le attività svolte nell’ambito di questo settore contribuiscono in particolare agli obiettivi nel settore energetico dell’Unione, nonché a quelli del mercato unico digitale, dell’occupazione, dei programmi di crescita e investimenti, al rafforzamento dell’UE come soggetto globale, alla nuova strategia politica industriale dell’UE, all’economia circolare, all’iniziativa «materie prime», alla sicurezza dell’Unione e al programma urbanistico, nonché alla politica agricola comune dell’UE e alle disposizioni giuridiche dell’UE per ridurre il rumore e l’inquinamento atmosferico.

Le attività svolte nell’ambito di questo settore contribuiscono in particolare agli obiettivi nel settore energetico dell’Unione, nonché a quelli del mercato unico digitale, dell’occupazione, dei programmi di crescita e investimenti, al rafforzamento dell’UE come soggetto globale, alla nuova strategia di politica industriale dell’UE, all’economia circolare , alla crescita blu, all’iniziativa «materie prime», alla sicurezza dell’Unione e al programma urbanistico, nonché alla politica agricola comune , alla politica marittima integrata e alla politica comune della pesca dell’UE , oltre che alle disposizioni giuridiche dell’UE per ridurre il rumore e l’inquinamento atmosferico.

[…]

[…]

Motivazione

Il settore marittimo e quello della pesca sono fondamentali per l’UE. Pertanto, è essenziale inserire un riferimento a questi settori.

Emendamento 48

Allegato I — Pilastro II — punto 4.2.5 Comunità e città

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Linee generali

Linee generali

[…]

[…]

Qualità della vita per i cittadini, mobilità sicura, innovazione sociale urbana, capacità circolare e rigenerativa delle città, riduzione dell’impronta ambientale e dell’inquinamento;

Qualità della vita per i cittadini, mobilità sicura, innovazione sociale urbana, capacità circolare e rigenerativa delle città, riduzione dell’impronta ambientale e dell’inquinamento;

 

Mobilitazione dei cittadini nelle città e nelle regioni, sfide poste alla democrazia dalle transizioni ecologica ed energetica; accettabilità sociale e adesione ai cambiamenti implicati dalla transizione; riduzione delle disuguaglianze in relazione all’adattamento al cambiamento climatico e alla suddetta transizione;

[…]

[…]

Emendamento 49

Allegato I — Pilastro II — punto 5.2.4 Mari e oceani

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Linee generali

Linee generali

[…]

[…]

Catene del valore dell’economia blu, utilizzo multiplo dello spazio marino e crescita del settore delle energie rinnovabili ricavate da mari e oceani, comprese micro e macroalghe sostenibili;

Catene del valore dell’economia blu, utilizzo multiplo dello spazio marino e crescita delle industrie marittime, tra cui il settore delle energie rinnovabili ricavate da mari e oceani, comprese micro e macroalghe sostenibili;

 

Interfaccia terra-mare attorno alle zone costiere, sostenibilità dei diversi settori dell’economia blu, incluse la pesca e le colture marine nonché il turismo costiero; approcci sistemici allo sviluppo sostenibile dei territori portuali e dei litorali; sfide dell’urbanizzazione e dell’invecchiamento della popolazione nelle zone costiere;

Soluzioni basate sulla natura incentrate sulle dinamiche degli ecosistemi marini e costieri,

Soluzioni basate sulla natura incentrate sulle dinamiche degli ecosistemi marini e costieri,

[…]

[…]

Emendamento 50

Allegato I — Pilastro II — punto 6.2.2 Sfide globali

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.

Società inclusiva e sicura

2.

Società inclusiva e sicura

Ricerche su disuguaglianze, povertà ed esclusione, mobilità sociale, diversità culturale e competenze; valutazione degli effetti delle trasformazioni sociali, demografiche e tecnologiche sull’economia e sulla società;

Ricerche su disuguaglianze, povertà ed esclusione, mobilità sociale, diversità culturale e competenze; valutazione degli effetti delle trasformazioni sociali, demografiche e tecnologiche sull’economia e sulla società;

 

Ricerche sulla formazione delle disuguaglianze scolastiche e sullo sviluppo di un sistema di istruzione e di formazione favorevole alla riuscita e alla realizzazione personale di ciascuno lungo tutto l’arco della vita;

Sostegno alla salvaguardia del patrimonio culturale;

Sostegno alla salvaguardia del patrimonio culturale;

[…]

 

Emendamento 51

Allegato I — Pilastro II

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.

Prodotti alimentari e risorse naturali

5.

Prodotti alimentari e risorse naturali

[…]

[…]

l aboratori di riferimento dell’UE su additivi per mangimi, organismi geneticamente modificati e materiali destinati al contatto con gli alimenti;

L aboratori di riferimento dell’UE su additivi per mangimi, organismi geneticamente modificati e materiali destinati al contatto con gli alimenti;

 

Centro di conoscenze per i sistemi alimentari locali;

Centro di conoscenze per la frode e la qualità alimentari;

Centro di conoscenze per la frode e la qualità alimentari;

Centro di conoscenze per la bioeconomia.

Centro di conoscenze per la bioeconomia.

Emendamento 52

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», settimo capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Affinché l’Europa possa guidare questa nuova ondata di innovazione rivoluzionaria, è necessario soddisfarne le sfide implicite elencate di seguito:

Affinché l’Europa possa guidare questa nuova ondata di innovazione rivoluzionaria, è necessario soddisfarne le sfide implicite elencate di seguito:

Migliorare la trasformazione della scienza in innovazione per accelerare il trasferimento di idee, tecnologie e talenti dalla base della ricerca alle start-up e all’industria;

Migliorare la trasformazione della scienza in innovazione per accelerare il trasferimento di idee, tecnologie e talenti dalla base della ricerca alle start-up e all’industria;

Accelerare la trasformazione industriale: nell’industria europea si registra un ritardo nell’adozione di nuove tecnologie e nell’espansione; infatti il 77 % delle nuove e grandi aziende di ricerca e sviluppo si trova negli Stati Uniti o in Asia e solo il 16 % ha sede in Europa;

Accelerare la trasformazione industriale: nell’industria europea si registra un ritardo nell’adozione di nuove tecnologie e nell’espansione; infatti il 77 % delle nuove e grandi aziende di ricerca e sviluppo si trova negli Stati Uniti o in Asia e solo il 16 % ha sede in Europa;

Aumentare il capitale di rischio per superare le lacune finanziarie: gli innovatori europei soffrono di una scarsa offerta di capitali di rischio. Il capitale di rischio è la chiave per trasformare innovazioni pionieristiche in società leader a livello mondiale, ma in Europa è inferiore a un quarto degli importi raccolti negli Stati Uniti e in Asia. L’Europa deve superare la cosiddetta «valle della morte», in cui le innovazioni non riescono a raggiungere il mercato a causa del divario tra sostegno pubblico e investimenti privati, in particolare per quanto riguarda le innovazioni pionieristiche ad alto rischio e gli investimenti a lungo termine;

Aumentare il capitale di rischio per superare le lacune finanziarie: gli innovatori europei soffrono di una scarsa offerta di capitali di rischio. Il capitale di rischio è la chiave per trasformare innovazioni pionieristiche in società leader a livello mondiale, ma in Europa è inferiore a un quarto degli importi raccolti negli Stati Uniti e in Asia. L’Europa deve superare la cosiddetta «valle della morte», in cui le innovazioni non riescono a raggiungere il mercato a causa del divario tra sostegno pubblico e investimenti privati, in particolare per quanto riguarda le innovazioni pionieristiche ad alto rischio e gli investimenti a lungo termine;

Migliorare e semplificare il panorama europeo per il finanziamento e il sostegno della ricerca e dell’innovazione: le molteplici fonti di finanziamento sono un panorama complesso per gli innovatori. È necessario che l’UE intervenga cooperando e coordinandosi con altre iniziative a livello europeo, nazionale e regionale, pubblico e privato, per migliorare e allineare le capacità del sostegno e per fornire un panorama di facile esplorazione per gli innovatori europei.

Migliorare e semplificare il panorama europeo per il finanziamento e il sostegno della ricerca e dell’innovazione: le molteplici fonti di finanziamento sono un panorama complesso per gli innovatori. È necessario che l’UE intervenga cooperando e coordinandosi con altre iniziative a livello europeo, nazionale e regionale, pubblico e privato, per migliorare e allineare le capacità del sostegno e per fornire un panorama di facile esplorazione per gli innovatori europei.

Superare la frammentazione degli ecosistemi dell’innovazione. Infatti, sebbene l’Europa sia sede di un numero crescente di centri di attività, questi non sono ben collegati. Le aziende con un potenziale di crescita internazionale devono far fronte alla frammentazione dei mercati nazionali caratterizzati da lingue, culture aziendali e normative diverse.

Superare la frammentazione degli ecosistemi dell’innovazione. Infatti, sebbene l’Europa sia sede di un numero crescente di centri di attività, questi non sono ben collegati. Le aziende con un potenziale di crescita internazionale devono far fronte alla frammentazione dei mercati nazionali caratterizzati da lingue, culture aziendali e normative diverse.

 

Riconoscere il radicamento territoriale della scienza e dell’innovazione e l’importante contributo degli ecosistemi regionali e hub di innovazione, capaci di reagire rapidamente ai cambiamenti e portatori di innovazioni radicali, in grado di garantire un accompagnamento costante della trasformazione delle catene del valore in Europa, della mobilitazione per lo sviluppo delle competenze e delle risorse umane; e, nell’ambito di tale obiettivo, tener conto in maniera più appropriata delle specializzazioni intelligenti e del loro collegamento in rete.

Emendamento 53

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», undicesimo capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sebbene il CEI sosterrà direttamente le innovazioni pionieristiche, l’ambiente generale dal quale le innovazioni europee crescono ed emergono deve essere ulteriormente sviluppato e potenziato: per sostenere l’innovazione in tutta Europa, in tutte le forme e dimensioni è necessario uno sforzo comune europeo, anche mediante politiche e risorse complementari dell’UE o nazionali, ove possibile. Pertanto, questo pilastro prevede anche:

Sebbene il CEI sosterrà direttamente le innovazioni pionieristiche, l’ambiente generale dal quale le innovazioni europee crescono ed emergono deve essere ulteriormente sviluppato e potenziato: per sostenere l’innovazione in tutta Europa , in tutti gli Stati membri e le rispettive regioni , in tutte le forme e dimensioni è necessario uno sforzo comune europeo, anche mediante politiche e risorse complementari dell’UE, nazionali , regionali e locali , ove possibile. Pertanto, questo pilastro prevede anche:

Meccanismi aggiornati e rinforzati di coordinamento e di cooperazione con gli Stati membri e i paesi associati, ma anche con iniziative private, al fine di sostenere tutti i tipi di ecosistemi europei di innovazione e i soggetti che vi operano.

Meccanismi aggiornati e rinforzati di coordinamento e di cooperazione con gli enti locali e regionali, gli Stati membri e i paesi associati, ma anche con iniziative private, al fine di sostenere tutti i tipi di ecosistemi europei di innovazione e i soggetti che vi operano.

Sostegno all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e le Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI).

Sostegno all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e le Comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI).

Emendamento 54

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 1. Consiglio europeo per l’innovazione, punto 1.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Particolare attenzione sarà prestata all’esigenza di garantire un’adeguata ed efficiente complementarità con iniziative individuali o di rete degli Stati membri, anche sotto forma di partenariato europeo.

Particolare attenzione sarà prestata all’esigenza di garantire un’adeguata ed efficiente complementarità con iniziative individuali o di rete degli Stati membri e degli ecosistemi regionali e hub di innovazione , anche sotto forma di partenariato europeo. Nell’interesse dei progetti sostenuti, gli strumenti Pathfinder e Accelerator avranno cura di integrare il loro intervento nell’ambito di una catena continua di accompagnamento dei progetti; il CEI dialogherà costantemente con le autorità nazionali, regionali e locali responsabili per l’innovazione al fine di assicurare la giusta complementarietà degli interventi e di massimizzare il coordinamento e la cooperazione, anche attraverso programmi cofinanziati. Tale dialogo costituisce un presupposto per l’attribuzione di marchi di eccellenza da parte del CEI.

Emendamento 55

Allegato I — Pilastro III

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.1.3.

Attività supplementari del CEI

1.1.3.

Attività supplementari del CEI

Inoltre, il CEI attuerà anche:

Inoltre, il CEI attuerà anche:

Servizi di accelerazione d’impresa del CEI, a sostegno delle attività e delle azioni degli strumenti Pathfinder e Acceleratore. L’obiettivo sarà collegare la comunità CEI di innovatori finanziati, tra cui gli assegnatari del «marchio di eccellenza», a investitori, partner e acquirenti pubblici. Il CEI fornirà una serie di servizi di preparazione e orientamento alle proprie azioni. Fornirà inoltre agli innovatori l’accesso alle reti internazionali di potenziali partner, compresi quelli industriali, per integrare una catena del valore o sviluppare opportunità di mercato, trovare investitori e altre fonti di finanziamento privato o aziendale. Le attività includeranno manifestazioni in diretta (ad esempio eventi di mediazione, sessioni di presentazione), ma anche lo sviluppo di piattaforme di abbinamento o l’utilizzo di quelle esistenti, in stretta relazione con intermediari finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU e con il gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti). Queste attività incoraggeranno anche gli scambi tra pari come fonte di apprendimento nell’ecosistema dell’innovazione, facendo in particolare ricorso ai membri del comitato consultivo di alto livello del CEI e ai membri del CEI;

Servizi di accelerazione d’impresa del CEI, a sostegno delle attività e delle azioni degli strumenti Pathfinder e Acceleratore. L’obiettivo sarà collegare la comunità CEI di innovatori finanziati, tra cui gli assegnatari del «marchio di eccellenza», a investitori, partner e acquirenti pubblici , ma anche ad attori nazionali e locali che promuovono l’innovazione e sono in grado di integrare il sostegno del CEI e di accompagnare gli innovatori in maniera sostenibile . Il CEI fornirà una serie di servizi di preparazione e orientamento alle proprie azioni. Fornirà inoltre agli innovatori l’accesso alle reti internazionali di potenziali partner, compresi quelli industriali, per integrare una catena del valore o sviluppare opportunità di mercato, trovare investitori e altre fonti di finanziamento privato o aziendale. Le attività includeranno manifestazioni in diretta (ad esempio eventi di mediazione, sessioni di presentazione), ma anche lo sviluppo di piattaforme di abbinamento o l’utilizzo di quelle esistenti, in stretta relazione con intermediari finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU e con il gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti). Queste attività incoraggeranno anche gli scambi tra pari come fonte di apprendimento nell’ecosistema dell’innovazione, facendo in particolare ricorso ai membri del comitato consultivo di alto livello del CEI e ai membri del CEI;

Emendamento 56

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 1. Consiglio europeo per l’innovazione, punto 1.2.2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.2.2.

Responsabili della gestione dei programmi CEI

La Commissione adotterà un approccio proattivo alla gestione dei progetti ad alto rischio, attraverso l’accesso alle competenze necessarie.

1.2.2.

Responsabili della gestione dei programmi CEI

La Commissione adotterà un approccio proattivo alla gestione dei progetti ad alto rischio, attraverso l’accesso alle competenze necessarie.

La Commissione nominerà, in via temporanea, un certo numero di responsabili della gestione del programma CEI, per assisterla fornendo una visione basata sulla tecnologia e l’orientamento operativo.

La Commissione nominerà, in via temporanea, un certo numero di responsabili della gestione del programma CEI, per assisterla fornendo una visione basata sulla tecnologia e l’orientamento operativo.

I responsabili della gestione del programma proverranno da diversi ambiti, tra cui aziende, università, laboratori nazionali e centri di ricerca. Apporteranno la loro comprovata competenza derivante dall’esperienza personale e da anni di operatività nel campo. Saranno leader riconosciuti, sia per aver gestito gruppi di ricerca multidisciplinari, sia per aver diretto grandi programmi istituzionali, e saranno consapevoli dell’importanza di comunicare le loro idee in modo instancabile, creativo e ampio. Infine, avranno esperienza nella supervisione di dotazioni finanziarie importanti, che richiedono senso di responsabilità.

I responsabili della gestione del programma proverranno da diversi ambiti, tra cui soggetti pubblici specializzati in innovazione, aziende, università, laboratori nazionali e centri di ricerca. Apporteranno la loro comprovata competenza derivante dall’esperienza personale e da anni di operatività nel campo. Saranno leader riconosciuti, sia per aver gestito gruppi di ricerca multidisciplinari, sia per aver diretto grandi programmi istituzionali, e saranno consapevoli dell’importanza di comunicare le loro idee in modo instancabile, creativo e ampio. Infine, avranno esperienza nella supervisione di dotazioni finanziarie importanti, che richiedono senso di responsabilità.

Emendamento 57

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 2. Ecosistemi europei dell’innovazione, punto 2.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.1.

Motivazione

2.1.

Motivazione

Per sfruttare appieno il potenziale dell’innovazione che coinvolge ricercatori, imprenditori, industria e società in generale, l’UE deve migliorare l’ambiente in cui l’innovazione può prosperare a tutti i livelli. Ciò significherà contribuire allo sviluppo di un efficace ecosistema dell’innovazione a livello dell’UE, incoraggiando la cooperazione, la creazione di reti e lo scambio di idee, di finanziamenti e di competenze tra gli ecosistemi dell’innovazione nazionali e locali.

Per sfruttare appieno il potenziale dell’innovazione che coinvolge ricercatori, imprenditori, industria e società in generale, l’UE deve migliorare l’ambiente in cui l’innovazione può prosperare a tutti i livelli. Ciò significherà contribuire allo sviluppo di un efficace ecosistema dell’innovazione a livello dell’UE, incoraggiando la cooperazione, la creazione di reti e lo scambio di idee, di finanziamenti e di competenze tra gli ecosistemi dell’innovazione nazionali e locali.

L’Unione deve anche adoperarsi per lo sviluppo di ecosistemi che sostengano l’innovazione sociale e del settore pubblico, oltre all’innovazione nelle imprese private. In effetti, il settore governativo deve innovare e rinnovarsi per restare al passo dell’evoluzione della regolamentazione e della governance, necessaria per sostenere la diffusione su larga scala di nuove tecnologie e una crescente domanda pubblica per l’erogazione di servizi più efficienti ed efficaci. Le innovazioni sociali sono fondamentali per migliorare il benessere delle nostre società.

L’Unione deve anche adoperarsi per lo sviluppo di ecosistemi che sostengano l’innovazione sociale e l’innovazione nei settori associativo, non profit e pubblico, oltre all’innovazione nelle imprese private. In effetti, questi settori devono innovare e rinnovarsi per restare al passo dell’evoluzione della regolamentazione e della governance, necessaria per sostenere la diffusione su larga scala di nuove tecnologie e una crescente domanda pubblica per l’erogazione di servizi più efficienti ed efficaci. Le innovazioni sociali sono fondamentali per migliorare il benessere delle nostre società.

Emendamento 58

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 2. Ecosistemi europei dell’innovazione, punto 2.2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.2.

Aree d’intervento

2.2.

Aree d’intervento

Come primo passo, la Commissione organizzerà un Forum CEI delle autorità e degli organismi pubblici degli Stati membri e dei paesi associati aventi incarichi in materia di politiche e programmi nazionali per l’innovazione, allo scopo di promuovere il coordinamento e il dialogo sullo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione dell’UE. All’interno del Forum CEI, la Commissione si occuperà di:

Come primo passo, la Commissione organizzerà un Forum CEI delle autorità e degli organismi pubblici degli Stati membri , degli enti locali e regionali e dei paesi associati aventi incarichi in materia di politiche e programmi nazionali per l’innovazione, allo scopo di promuovere il coordinamento e il dialogo sullo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione dell’UE. All’interno del Forum CEI, la Commissione si occuperà di:

Discutere sullo sviluppo di una regolamentazione favorevole all’innovazione, attraverso l’applicazione continua del principio dell’innovazione e lo sviluppo di approcci innovativi agli appalti pubblici, compreso lo sviluppo e il rafforzamento dello strumento degli appalti pubblici, anche sviluppando e migliorando gli appalti pubblici per le innovazioni (PPI) per trainare l’innovazione. L’osservatorio per l’innovazione nel settore pubblico continuerà inoltre a sostenere le iniziative interne delle amministrazioni pubbliche a favore dell’innovazione, unitamente al rinnovato meccanismo di sostegno alle politiche;

Discutere sullo sviluppo di una regolamentazione favorevole all’innovazione, attraverso l’applicazione continua del principio dell’innovazione e lo sviluppo di approcci innovativi agli appalti pubblici, compreso lo sviluppo e il rafforzamento dello strumento degli appalti pubblici, anche sviluppando e migliorando gli appalti pubblici per le innovazioni (PPI) per trainare l’innovazione. L’osservatorio per l’innovazione nel settore pubblico continuerà inoltre a sostenere le iniziative interne delle amministrazioni pubbliche a favore dell’innovazione, unitamente al rinnovato meccanismo di sostegno alle politiche;

Promuovere l’armonizzazione dei programmi di ricerca e innovazione con le iniziative dell’UE per consolidare un mercato aperto ai flussi di capitale e agli investimenti, come l’elaborazione di condizioni quadro principali a favore dell’innovazione nell’ambito dell’Unione dei mercati dei capitali;

Promuovere l’armonizzazione dei programmi di ricerca e innovazione con le iniziative dell’UE per consolidare un mercato aperto ai flussi di capitale e agli investimenti, come l’elaborazione di condizioni quadro principali a favore dell’innovazione nell’ambito dell’Unione dei mercati dei capitali;

Rafforzare il coordinamento tra i programmi nazionali di innovazione e il CEI, in modo da stimolare sinergie operative ed evitare sovrapposizioni, condividendo i dati sui programmi e la loro attuazione, le risorse e le competenze, le analisi e il monitoraggio delle tendenze tecnologiche e dell’innovazione e ponendo in interconnessione le rispettive comunità di innovatori;

Rafforzare il coordinamento tra i programmi nazionali , regionali e locali di innovazione e il CEI, in modo da stimolare sinergie operative ed evitare sovrapposizioni, condividendo i dati sui programmi e la loro attuazione, le risorse e le competenze, le analisi e il monitoraggio delle tendenze tecnologiche e dell’innovazione e ponendo in interconnessione le rispettive comunità di innovatori;

 

Favorire l’individuazione, la classificazione, il riconoscimento e la promozione di ecosistemi regionali e hub di innovazione, il loro collegamento intorno a specializzazioni intelligenti e il loro ravvicinamento nell’ambito di consorzi in grado di contribuire in misura significativa alla realizzazione degli obiettivi del programma e in particolare del suo pilastro «Innovazione aperta»;

Stabilire una strategia di comunicazione congiunta sull’innovazione nell’Unione, che mirerà a stimolare gli innovatori, gli imprenditori, i giovani operatori, le PMI e le start-up di maggior talento dell’UE, anche da nuove regioni dell’UE. Sottolineerà il valore aggiunto dell’UE che gli innovatori tecnici, non tecnici e sociali possono apportare ai cittadini dell’UE sviluppando la loro idea/visione in un’impresa prospera (valore/impatto sociale, occupazione e crescita, progresso della società).

Stabilire una strategia di comunicazione congiunta sull’innovazione nell’Unione, che mirerà a stimolare gli innovatori, gli imprenditori, i giovani operatori, le PMI e le start-up di maggior talento dell’UE, anche da nuove regioni dell’UE. Sottolineerà il valore aggiunto dell’UE che gli innovatori tecnici, non tecnici e sociali possono apportare ai cittadini dell’UE sviluppando la loro idea/visione in un’impresa prospera (valore/impatto sociale, occupazione e crescita, progresso della società).

Saranno messe in atto attività per assicurare un’efficace complementarità tra i tipi di azioni del CEI e la loro specifica priorità all’innovazione d’avanguardia, con attività poste in atto dagli Stati membri e dai paesi associati, ma anche da iniziative private, al fine di sostenere tutti i tipi di innovazione, raggiungere tutti gli innovatori dell’UE e fornire loro un sostegno migliore e adeguato.

Saranno messe in atto attività per assicurare un’efficace complementarità tra i tipi di azioni del CEI e la loro specifica priorità all’innovazione d’avanguardia, con attività poste in atto dagli Stati membri , dagli enti regionali e locali e dai paesi associati, ma anche da iniziative private, al fine di sostenere tutti i tipi di innovazione, raggiungere tutti gli innovatori dell’UE e fornire loro un sostegno migliore e adeguato.

Motivazione

Le città, le regioni e i loro ecosistemi di innovazione devono essere posti al centro del CEI.

Emendamento 59

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 2. Ecosistemi europei dell’innovazione, punto 2.2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

A tal fine, l’Unione europea si occuperà di:

A tal fine, l’Unione europea si occuperà di:

Promuovere e cofinanziare programmi di innovazione congiunti gestiti dalle autorità responsabili delle politiche e dei programmi nazionali, regionali o locali, di innovazione pubblica, ai quali possono essere associati enti privati che sostengono l’innovazione e gli innovatori. Tali programmi comuni o rientati alla domanda possono riguardare, tra l’altro, il sostegno per la fase iniziale e per gli studi di fattibilità, la cooperazione tra università e imprese, il sostegno alla ricerca collaborativa tra PMI ad alta tecnologia, il trasferimento di tecnologia e conoscenza, l’internazionalizzazione delle PMI, l’analisi e lo sviluppo del mercato, la digitalizzazione di PMI a bassa tecnologia, gli strumenti finanziari per attività di avvicinamento al mercato o di diffusione sul mercato, l’innovazione in materia sociale. Possono anche includere iniziative congiunte di appalti pubblici, che consentono di commercializzare le innovazioni nel settore pubblico, in particolare a sostegno dello sviluppo di nuove politiche. Ciò potrebbe essere particolarmente efficace per stimolare l’innovazione nei settori del servizio pubblico e offrire opportunità di mercato agli innovatori europei.

Promuovere e cofinanziare programmi di innovazione congiunti gestiti dalle autorità responsabili delle politiche e dei programmi nazionali, regionali o locali, di innovazione pubblica, ai quali possono essere associati enti privati che sostengono l’innovazione e gli innovatori. Questi programmi congiunti possono assumere la forma di consorzi che riuniscono ecosistemi regionali e hub di innovazione. O rientati alla domanda , tali programmi possono riguardare, tra l’altro, il sostegno per la fase iniziale e per gli studi di fattibilità (compresi lavori complementari di ricerca che forniscano dimostrazioni di concetto, dimostratori e linee pilota di produzione) , la cooperazione tra università e imprese, il sostegno alla ricerca collaborativa tra PMI ad alta tecnologia, il trasferimento di tecnologia e conoscenza, l’internazionalizzazione delle PMI, l’analisi e lo sviluppo del mercato, la digitalizzazione di PMI a bassa tecnologia, gli strumenti finanziari per attività di avvicinamento al mercato o di diffusione sul mercato, l’innovazione in materia sociale. Possono anche includere iniziative congiunte di appalti pubblici, che consentono di commercializzare le innovazioni nel settore pubblico, in particolare a sostegno dello sviluppo di nuove politiche. Ciò potrebbe essere particolarmente efficace per stimolare l’innovazione nei settori del servizio pubblico e offrire opportunità di mercato agli innovatori europei.

Sostenere anche programmi congiunti di tutoraggio, coaching, assistenza tecnica e altri servizi che vengono prestati presso gli innovatori, mediante reti come Enterprise Europe Network (EEN), raggruppamenti di servizi, piattaforme paneuropee come Startup Europe, operatori locali dell’innovazione, pubblici ma anche privati, in particolare incubatori e centri di innovazione che potrebbero inoltre essere interconnessi per favorire il partenariato tra gli innovatori. Può essere inoltre fornito sostegno per promuovere competenze trasversali per l’innovazione, anche a livello di reti di istituti professionali e in stretta relazione con l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia;

Sostenere anche programmi congiunti di tutoraggio, coaching, assistenza tecnica e altri servizi che vengono prestati presso gli innovatori, mediante reti come Enterprise Europe Network (EEN), raggruppamenti di servizi, piattaforme paneuropee come Startup Europe, operatori regionali e locali dell’innovazione, pubblici ma anche privati, in particolare incubatori e centri di innovazione che potrebbero inoltre essere interconnessi per favorire il partenariato tra gli innovatori. Può essere inoltre fornito sostegno per promuovere competenze trasversali per l’innovazione, anche a livello di reti di istituti professionali e in stretta relazione con l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia;

Emendamento 60

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 2. Ecosistemi europei dell’innovazione, punto 2.2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

L’Unione avvierà inoltre le azioni necessarie per monitorare e alimentare ulteriormente il panorama generale dell’innovazione e la capacità di gestione dell’innovazione in Europa.

L’Unione avvierà inoltre le azioni necessarie per monitorare e alimentare ulteriormente il panorama generale dell’innovazione e la capacità di gestione dell’innovazione in Europa.

 

La Commissione animerà, insieme con le città e le regioni, un forum degli ecosistemi regionali e hub dell’innovazione volto a migliorare la conoscenza delle condizioni per la loro creazione e il loro successo, nonché del loro contributo all’eccellenza scientifica europea e alle dinamiche dell’innovazione, e ad agevolare e stimolare il loro contributo all’attuazione del programma e alla realizzazione dei suoi obiettivi.

La Commissione attuerà attività di sostegno all’ecosistema con il sostegno di un’agenzia esecutiva per il processo di valutazione.

La Commissione attuerà attività di sostegno all’ecosistema con il sostegno di un’agenzia esecutiva per il processo di valutazione.

Emendamento 61

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 3. Istituto europeo di innovazione e tecnologia, punto 3.1, secondo capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire.

Sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi nazionali, locali e regionali possano facilmente interagire.

Emendamento 62

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 3. Istituto europeo di innovazione e tecnologia, punto 3.1, quarto capoverso, prima frase

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La natura e la portata delle sfide dell’innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera.

La natura e la portata delle sfide dell’innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transregionale e transfrontaliera.

Emendamento 63

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 3. Istituto europeo di innovazione e tecnologia, punto 3.2.1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

3.2.

Aree d’intervento

3.3.

Aree d’intervento

3.2.1

Ecosistemi dell’innovazione sostenibile in tutta Europa

L’EIT avrà un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell’innovazione sostenibile in tutta Europa. In particolare, l’EIT continuerà a operare principalmente attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continuerà a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione che li circondano, promuovendo l’integrazione della ricerca, dell’innovazione e dell’istruzione. Inoltre, l’EIT contribuirà a colmare le lacune esistenti nelle prestazioni in materia di innovazione in tutta Europa, attraverso l’espansione del proprio sistema di innovazione regionale (EIT RIS). L’EIT opererà con gli ecosistemi di innovazione che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto, in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.

3.2.1

Ecosistemi dell’innovazione sostenibile in tutta Europa

L’EIT avrà un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell’innovazione sostenibile in tutta Europa. In particolare, l’EIT continuerà a operare principalmente attraverso le sue comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI), i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continuerà a rafforzare gli ecosistemi dell’innovazione che li circondano, promuovendo l’integrazione della ricerca, dell’innovazione e dell’istruzione. Inoltre, l’EIT contribuirà a colmare le lacune esistenti nelle prestazioni in materia di innovazione in tutta Europa, attraverso l’espansione del proprio sistema di innovazione regionale (EIT RIS). L’EIT opererà con gli ecosistemi di innovazione , e segnatamente con gli ecosistemi regionali e hub dell’innovazione, che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto, in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.

Emendamento 64

Allegato I — «Attività del programma», Pilastro III — «Innovazione aperta», 3. Istituto europeo di innovazione e tecnologia, punto 3.2.4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Linee generali

Linee generali

Cooperazione con il CEI per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese altamente innovative, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare attraverso le CCI;

Cooperazione con il CEI per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese altamente innovative, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare attraverso le CCI;

Pianificazione e attuazione delle attività dell’EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le azioni nel quadro del pilastro «Sfide globali e competitività industriale»;

Pianificazione e attuazione delle attività dell’EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con le azioni nel quadro del pilastro «Sfide globali e competitività industriale»;

Contatti con gli Stati membri dell’UE a livello nazionale e regionale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali esistenti, al fine di identificare, condividere e diffondere le buone pratiche e le conoscenze;

Contatti con gli Stati membri dell’UE a livello nazionale, regionale e locale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali , regionali e locali esistenti, al fine di identificare, condividere e diffondere le buone pratiche e le conoscenze;

Emendamento 65

Allegato I — «Attività del programma», «Rafforzamento dello spazio europeo di ricerca», quarto capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Inoltre, la ricerca e l’innovazione sono viste da alcuni come lontane ed elitarie, senza chiari benefici per i cittadini, instillando in tal modo atteggiamenti che ostacolano la creazione e l’adozione di soluzioni innovative e scetticismo riguardo alle politiche pubbliche basate su dati comprovati. Ciò richiede sia migliori collegamenti tra scienziati, cittadini e responsabili delle politiche, sia approcci più efficaci per mettere in comune le prove scientifiche stesse.

Queste disparità e diseguaglianze nell’accesso alla ricerca e all’innovazione hanno fatto sì che venisse meno la fiducia dei cittadini, alcuni dei quali, peraltro, considerano inoltre la ricerca e l’innovazione come lontane ed elitarie, senza chiari benefici per i cittadini, instillando in tal modo atteggiamenti che ostacolano la creazione e l’adozione di soluzioni innovative e scetticismo riguardo alle politiche pubbliche basate su dati comprovati. Ciò richiede sia la lotta alle disparità constatate, sia migliori collegamenti tra scienziati, cittadini e responsabili delle politiche, sia approcci più efficaci per mettere in comune le prove scientifiche stesse.

Emendamento 66

Allegato I — «Attività del programma», «Rafforzamento dello spazio europeo di ricerca», quinto capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

In questo momento l’UE deve aumentare il livello di qualità e impatto del suo sistema di ricerca e innovazione, che richiede uno Spazio europeo della ricerca (SER) rivitalizzato, sostenuto in modo migliore dal programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE. In particolare, è necessario un insieme ben integrato, ma anche personalizzato, di misure dell’UE, associato a riforme e miglioramenti delle prestazioni a livello nazionale (a cui possono contribuire le strategie di specializzazione intelligenti sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale) e, da parte loro, a cambiamenti istituzionali all’interno delle organizzazioni di finanziamento ed esecuzione della ricerca, comprese le università. Unendo gli sforzi a livello dell’Unione è possibile sfruttare le sinergie e trovare la dimensione necessaria per rendere più efficace e incisivo il sostegno alle riforme delle politiche nazionali.

In questo momento l’UE deve aumentare il livello di qualità e impatto del suo sistema di ricerca e innovazione, che richiede uno Spazio europeo della ricerca (SER) rivitalizzato, sostenuto in modo migliore dal programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE. In particolare, è necessario un insieme ben integrato, ma anche personalizzato, di misure dell’UE, associato a riforme e miglioramenti delle prestazioni a livello nazionale , regionale e locale (a cui possono contribuire le strategie di specializzazione intelligenti sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale) e, da parte loro, a cambiamenti istituzionali all’interno delle organizzazioni di finanziamento ed esecuzione della ricerca, comprese le università. Unendo gli sforzi a livello dell’Unione è possibile sfruttare le sinergie e trovare la dimensione necessaria per rendere più efficace e incisivo il sostegno alle riforme delle politiche nazionali , regionali e locali .

Emendamento 67

Allegato I — «Attività del programma», «Rafforzamento dello spazio europeo di ricerca», sesto capoverso

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le attività sostenute nell’ambito di questa parte rispondono alle priorità della politica dello spazio europeo della ricerca (SER), ma, in maniera generale, sono pertinenti a tutte le parti di Orizzonte Europa. È possibile istituire inoltre attività per favorire la circolazione dei cervelli attraverso il SER mediante la mobilità di ricercatori e innovatori.

Le attività sostenute nell’ambito di questa parte rispondono alle priorità della politica dello spazio europeo della ricerca (SER), ma, in maniera generale, sono pertinenti a tutte le parti di Orizzonte Europa. È possibile istituire inoltre attività per favorire la circolazione dei cervelli attraverso il SER mediante la mobilità di ricercatori e innovatori. Altre attività possono aiutare nuovi ecosistemi regionali e hub di innovazione a emergere, strutturarsi ed eccellere negli Stati membri e nelle regioni in ritardo nello sviluppo della ricerca e dell’innovazione.

Emendamento 68

Allegato I — «Attività del programma», «Rafforzamento dello spazio europeo di ricerca», «Condividere l’eccellenza»

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Linee generali

Linee generali

Collaborazioni, per creare nuovi centri di eccellenza o potenziare quelli esistenti nei paesi idonei, basandosi su partenariati tra le principali istituzioni scientifiche e le istituzioni partner;

Collaborazioni, per creare nuovi ecosistemi regionali e hub dell’innovazione e nuovi centri di eccellenza o potenziare quelli esistenti nei paesi idonei, basandosi su partenariati tra le principali istituzioni scientifiche e le istituzioni partner;

Gemellaggi, per rafforzare in modo significativo un’università o un organismo di ricerca di un paese idoneo in un determinato settore, collegandolo a istituzioni di ricerca di livello internazionale di altri Stati membri o paesi associati;

Gemellaggi, per rafforzare in modo significativo un’università o un organismo di ricerca di un paese idoneo in un determinato settore, collegandolo a istituzioni di ricerca di livello internazionale di altri Stati membri o paesi associati;

«Cattedre SER», per sostenere università o organizzazioni di ricerca ad attrarre e mantenere risorse umane di alta qualità sotto la direzione di un ricercatore e direttore di ricerca di spicco (il «titolare della cattedra SER») e ad attuare cambiamenti strutturali per raggiungere l’eccellenza su una base sostenibile;

«Cattedre SER», per sostenere università o organizzazioni di ricerca ad attrarre e mantenere risorse umane di alta qualità sotto la direzione di un ricercatore e direttore di ricerca di spicco (il «titolare della cattedra SER») e ad attuare cambiamenti strutturali per raggiungere l’eccellenza su una base sostenibile;

Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), che comporta condizioni ambiziose per quanto riguarda l’inclusione di paesi idonei e altre misure per fornire reti scientifiche, sviluppo delle capacità e sostegno allo sviluppo di carriera ai ricercatori di questi paesi interessati. L’80 % del bilancio totale di COST sarà destinato ad azioni pienamente in linea con gli obiettivi di questo intervento.

Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), che comporta condizioni ambiziose per quanto riguarda l’inclusione di paesi idonei e altre misure per fornire reti scientifiche, sviluppo delle capacità e sostegno allo sviluppo di carriera ai ricercatori di questi paesi interessati. L’80 % del bilancio totale di COST sarà destinato ad azioni pienamente in linea con gli obiettivi di questo intervento.

 

Cooperazione transregionale per sviluppare specializzazioni intelligenti condivise e collegare tra loro ecosistemi regionali e hub dell’innovazione, accompagnando e agevolando il coinvolgimento degli ecosistemi emergenti e in via di sviluppo.

Emendamento 69

Allegato I — «Attività del programma», «Rafforzamento dello spazio europeo di ricerca», «Riformare e consolidare il sistema europeo di ricerca e innovazione»

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le riforme politiche a livello nazionale saranno rafforzate reciprocamente attraverso lo sviluppo a livello dell’UE di iniziative politiche, di ricerca, collegamento in rete, partenariati, coordinamento, raccolta di dati, monitoraggio e valutazione.

Le riforme politiche a livello nazionale , regionale e locale saranno rafforzate reciprocamente attraverso lo sviluppo a livello dell’UE di iniziative politiche, di ricerca, collegamento in rete, partenariati, coordinamento, raccolta di dati, monitoraggio e valutazione.

Linee generali

Linee generali

Rafforzamento della base di conoscenze per la politica di ricerca e innovazione, per una migliore comprensione delle dimensioni e dei componenti diversi dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, compresi i fattori chiave, gli impatti, le politiche associate;

Rafforzamento della base di conoscenze per la politica di ricerca e innovazione, per una migliore comprensione delle dimensioni e dei componenti diversi dei sistemi nazionali , regionali e locali di ricerca e innovazione, compresi i fattori chiave, gli impatti, le politiche associate;

Attività di previsione, per anticipare le esigenze emergenti, in coordinamento e co-progettazione con le agenzie nazionali e i portatori di interessi orientate al futuro, in modo partecipativo, sfruttando i progressi nella metodologia di previsione, rendendo i risultati più pertinenti alle politiche, sfruttando al contempo sinergie di tutto il programma e oltre;

Attività di previsione, per anticipare le esigenze emergenti, in coordinamento e co-progettazione con le agenzie nazionali , gli enti locali e regionali e i portatori di interessi orientate al futuro, in modo partecipativo, sfruttando i progressi nella metodologia di previsione, rendendo i risultati più pertinenti alle politiche, sfruttando al contempo sinergie di tutto il programma e oltre;

Accelerazione della transizione verso la scienza aperta, monitorando, analizzando e sostenendo lo sviluppo e l’adozione delle politiche e delle pratiche di scienza aperta al livello di Stati membri, regioni, istituzioni e ricercatori, in modo da massimizzare le sinergie e la coerenza a livello dell’UE;

Accelerazione della transizione verso la scienza aperta, monitorando, analizzando e sostenendo lo sviluppo e l’adozione delle politiche e delle pratiche di scienza aperta al livello di Stati membri, regioni, enti locali, istituzioni e ricercatori, in modo da massimizzare le sinergie e la coerenza a livello dell’UE;

Sostegno alla riforma nazionale della politica di ricerca e innovazione, includendo tuttavia una serie rafforzata di servizi agli Stati membri e ai paesi associati dello strumento di sostegno alle politiche (FPP) (ad esempio revisioni inter pares, attività di sostegno specifico, esercitazioni di apprendimento reciproco e il centro di conoscenze), che operano in sinergia con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il servizio di sostegno per le riforme strutturali (SRSS) e lo strumento per la realizzazione delle riforme;

Sostegno alla riforma nazionale , regionale e locale della politica di ricerca e innovazione, includendo tuttavia una serie rafforzata di servizi agli Stati membri , alle regioni, agli enti locali e ai paesi associati dello strumento di sostegno alle politiche (FPP) (ad esempio revisioni inter pares, attività di sostegno specifico, esercitazioni di apprendimento reciproco e il centro di conoscenze), che operano in sinergia con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il servizio di sostegno per le riforme strutturali (SRSS) e lo strumento per la realizzazione delle riforme;

 

Sostegno alla creazione, alla strutturazione e allo sviluppo di ecosistemi regionali e hub dell’innovazione. In caso di domanda congiunta dello Stato membro e degli enti locali e regionali, può essere attuata un’azione di cooperazione specifica tra la Commissione e questi attori nazionali, regionali e locali per rendere più pertinente l’impiego delle risorse del FESR e del FSE+ nel campo della ricerca e dell’innovazione, facilitare l’accesso al programma Orizzonte Europa e migliorare le sinergie tra i vari fondi e il programma quadro, ad esempio nell’ambito di nuovi partenariati europei e programmi cofinanziati. I servizi e le agenzie della Commissione responsabili dell’attuazione del programma Orizzonte Europa saranno direttamente coinvolti in tale dispositivo;

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

ribadisce il suo appello per un’impostazione globale dello sforzo finanziario dell’Unione a favore della ricerca, della formazione e dell’innovazione, ad oggi assente nei lavori preparatori del bilancio;

2.

reputa che il livello delle risorse assegnate a Orizzonte Europa sia soddisfacente nell’attuale contesto di bilancio, e che solo un aumento significativo del bilancio dell’UE possa giustificare un riesame di tale dotazione finanziaria, che dovrebbe allora essere concentrata sul pilastro III e sulla componente «Rafforzamento dello spazio europeo di ricerca»;

3.

è preoccupato per il rischio di un aumento delle disuguaglianze tra le città e le regioni che trarranno enormi benefici dal programma quadro per la ricerca e l’innovazione, la cui dotazione finanziaria aumenterà, e le altre, che subiranno l’impatto della riduzione delle risorse della politica di coesione; ribadisce che, ai sensi dell’articolo 174 del TFUE, l’Unione sviluppa e prosegue la sua azione intesa a realizzare il rafforzamento delle sua coesione economica, sociale e territoriale; e avverte che le azioni intraprese per ridurre le disparità tra le regioni (affinché queste possano far fronte a sfide come quella demografica) e per favorire l’accesso di tutti al programma Orizzonte Europa sono insufficienti;

4.

chiede che si tenga realmente conto delle eccellenze distribuite nell’insieme degli Stati membri e delle regioni dell’UE al fine di migliorare il livello dell’eccellenza scientifica dell’intera Europa e non soltanto di qualche grande regione e grande città;

5.

sottolinea i progressi compiuti in termini di considerazione, nell’ambito di Orizzonte Europa, delle realtà locali e regionali dell’innovazione, ma esprime anche profondo rammarico per il continuo rifiuto di riconoscere il radicamento territoriale dell’eccellenza scientifica, il contributo degli ecosistemi regionali e hub dell’innovazione alla dinamica dell’Unione e il ruolo degli enti locali e regionali nella programmazione e nell’attuazione delle politiche in materia di ricerca e di innovazione; e reputa che, affinché gli ecosistemi regionali e hub dell’innovazione siano effettivamente presi in considerazione, occorra introdurne una definizione formale;

6.

chiede con forza che gli enti locali e regionali siano associati (onde parteciparvi in modo pieno e completo) all’esercizio di pianificazione strategica che guiderà l’attuazione del programma Orizzonte Europa, e che in tale contesto si tenga conto delle strategie di specializzazione intelligente;

7.

ritiene necessario che l’impatto territoriale sia riconosciuto come uno degli elementi costitutivi della nozione di impatto ai fini della valutazione del programma e dei relativi progetti;

8.

reputa indispensabile che sia menzionata espressamente la necessità di un coordinamento tra le politiche europee, nazionali, regionali e locali in materia di innovazione, e che gli enti locali e regionali partecipino a pieno titolo al forum del Consiglio europeo dell’innovazione;

9.

esprime il suo pieno sostegno ai nuovi partenariati europei e alle azioni cofinanziate, che possono diventare gli strumenti di elezione per il finanziamento delle cooperazioni transregionali e dei programmi condotti dai consorzi di ecosistemi regionali e hub dell’innovazione (azione di collegamento dei territori), e chiede che una parte significativa del programma Orizzonte Europa (e in particolare dei pilastri II e III) sia attuata con queste modalità;

10.

auspica che tutti i fondi mobilitati allo scopo di cofinanziare un’azione o un programma di azione basato sul programma Orizzonte Europa siano soggetti alle norme giuridiche che si applicano a tale programma, e in particolare a quelle relative agli aiuti di Stato;

11.

giudica indispensabile che le sinergie tra i diversi fondi e il programma quadro siano dotate di un quadro di riferimento preciso basato sul principio delle cinque C (coerenza, complementarità, compatibilità, costruzione congiunta, riconoscimento dei collettivi di attori locali), e sottolinea l’importanza cruciale di un’iniziativa di costruzione congiunta effettiva, segnatamente per l’attuazione del marchio di eccellenza;

12.

è fermamente contrario a che la facoltà di trasferire una parte dei fondi della politica di coesione al programma Orizzonte Europa sia sistematicamente rimessa alla decisione degli Stati membri; e chiede con forza che a esercitare tale facoltà sia l’autorità di gestione competente e che le modalità con cui tali fondi devono essere mobilitati siano decise di comune accordo tra questa autorità e la Commissione e siano tali da garantire il ritorno dei fondi stessi nell’area geografica interessata;

13.

sottolinea l’importanza e l’interesse dell’azione di sostegno agli «ecosistemi europei dell’innovazione» prevista nell’ambito del pilastro III; invoca una revisione della relativa dotazione finanziaria affinché sia aumentata in misura considerevole; e chiede che tale azione si rivolga in particolare agli ecosistemi regionali e hub dell’innovazione;

14.

esprime preoccupazione, riguardo al pilastro II, per i rischi di banalizzazione delle «missioni», e chiede che si ritorni all’approccio operativo e di costruzione congiunta proposto dalla relazione Lamy; manifesta altresì preoccupazione per la debolezza del posto riservato alle scienze umane e sociali, e chiede di ampliare la gamma dei temi affrontati nell’ambito del polo tematico «Società inclusiva e sicura»;

15.

chiede che, nel quadro del polo tematico «Prodotti alimentari e risorse naturali», sia accordata la priorità, in materia di agricoltura, alla ricerca sui sistemi di produzione agroecologici e agroforestali e allo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali;

16.

riconosce che le proposte della Commissione sono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e sottolinea l’importanza di tenere conto delle proposte contenute nel presente parere al fine di tradurre effettivamente in pratica le conclusioni dei lavori della task force sulla sussidiarietà.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/125


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

(2018/C 461/12)

Relatrice generale:

Nathalie SARRABEZOLLES (FR/PSE), presidente del consiglio dipartimentale del Finistère

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[COM(2018)390 final]

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx[6] prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 140 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato un importo di 5 311 000 000 EUR e a quello in regime di gestione diretta e indiretta un importo di 829 000 000 EUR. Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l’arresto definitivo e l’arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

Il quadro finanziario pluriennale stabilito nel regolamento (UE) xx/xx[6] prevede che il bilancio dell’Unione deve continuare a sostenere le politiche della pesca e degli affari marittimi. Il bilancio del FEAMP dovrebbe essere mantenuto agli stessi livelli previsti per il periodo 2014-2020 e dovrebbe ammontare, a prezzi correnti, a 6 400 000 000 EUR. Le risorse del FEAMP dovrebbero essere suddivise tra gestione concorrente, diretta e indiretta. Al sostegno in regime di gestione concorrente dovrebbe essere assegnato il 90 % del bilancio complessivo del FAMP ( 5 760 000 000 EUR) e a quello in regime di gestione diretta e indiretta il 10 % (640 000 000 EUR). Per garantire stabilità, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi della PCP, le dotazioni nazionali in regime di gestione concorrente per il periodo di programmazione 2021-2027 dovrebbero essere definite sulla base delle quote del FEAMP 2014-2020. Importi specifici dovrebbero essere riservati alle regioni ultraperiferiche, al controllo e all’applicazione delle norme, alla raccolta e al trattamento dei dati a fini scientifici e di gestione della pesca, mentre agli importi per l’arresto definitivo e l’arresto straordinario delle attività di pesca dovrebbe essere applicato un massimale.

Motivazione

La dotazione di bilancio deve rimanere a un livello uguale a quello precedente. Dovrebbe essere ripristinata la ripartizione 90/10 tra gestione concorrente e gestione diretta e indiretta (invece dell’86 % proposto per la gestione concorrente).

Emendamento 2

Considerando 10

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta.

Il FEAMP dovrebbe basarsi su quattro priorità: promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Tali priorità dovrebbero essere perseguite attraverso la gestione concorrente, diretta e indiretta. A causa delle sfide che si trovano ad affrontare attualmente le politiche per la pesca e le politiche marittime, è particolarmente importante che il nuovo FEAMP garantisca che i fondi siano facilmente accessibili ai beneficiari.

Motivazione

Le quattro priorità dovrebbero essere accolte con favore anche se maggiore enfasi dovrebbe essere posta sugli interessi dei beneficiari.

Emendamento 3

Considerando 12 bis (aggiunto)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Il FEAMP deve contribuire anche agli altri obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. In particolare, il presente regolamento tiene conto dei seguenti obiettivi:

OSS 1 Sconfiggere la povertà: il FEAMP, congiuntamente al FEASR contribuisce a migliorare le condizioni di vita delle comunità costiere più fragili, in particolare quelle che dipendono da una sola risorsa alieutica minacciata da sovrasfruttamento, cambiamenti globali o problemi ambientali.

OSS 3 Salute e benessere: il FEAMP, congiuntamente al FESR, contribuisce alla lotta contro l’inquinamento dei sistemi idrici costieri, responsabili di malattie endemiche, e a garantire una buona qualità degli alimenti derivati dalla pesca e dall’acquacoltura.

OSS 7 Energia pulita: finanziando l’economia blu, il FEAMP, congiuntamente ai fondi orientati al programma Orizzonte 2020, promuove lo sviluppo di energie marine rinnovabili e garantisce che tale sviluppo sia compatibile con la protezione dell’ambiente marino e la conservazione delle risorse alieutiche.

OSS 8 Lavoro dignitoso e crescita economica: il FEAMP, congiuntamente con il FSE contribuisce allo sviluppo dell’economia blu come fattore di crescita economica. Garantisce altresì che tale crescita economica sia fonte di lavoro dignitoso per le comunità costiere. Inoltre, il FEAMP contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori.

OSS 12 Consumo e produzione responsabili: il FEAMP contribuisce all’uso razionale delle risorse naturali e a limitare lo spreco di risorse naturali ed energetiche.

OSS 13 Lotta contro i cambiamenti climatici: il FEAMP dispone un orientamento del proprio bilancio alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Motivazione

L’Unione europea ha svolto un ruolo importante nella definizione dell’agenda globale per il 2030 e si è impegnata a contribuire in modo significativo al raggiungimento dei suoi 17 obiettivi (comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 22 novembre 2016 — COM(2016) 739).

Emendamento 4

Considerando 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce. In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l’adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l’arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.

Considerate le difficoltà che comporta il conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce , come si afferma nella relazione sulla gestione delle flotte da pesca nelle regioni ultraperiferiche approvata dal Parlamento europeo . In tale contesto permane in alcuni casi la necessità di un sostegno per l’adeguamento della flotta per determinati segmenti di flotta e bacini marini. Tale sostegno dovrebbe essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine nonché al raggiungimento di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili. In quest’ottica dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere l’arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è commisurata alle possibilità di pesca disponibili. Tale sostegno dovrebbe costituire uno strumento dei piani d’azione per l’adeguamento dei segmenti di flotta con sovraccapacità strutturale identificata, come disposto all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e dovrebbe essere attuato tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente adattamento dello stesso per adibirlo ad altre attività. Ove l’adattamento si traduca in un aumento della pressione della pesca ricreativa sull’ecosistema marino, il sostegno dovrebbe essere concesso soltanto se conforme alla PCP e agli obiettivi dei pertinenti piani pluriennali. Affinché l’adeguamento strutturale della flotta sia conforme agli obiettivi di conservazione, il sostegno per l’arresto definitivo delle attività di pesca dovrebbe essere rigorosamente subordinato e collegato al conseguimento dei risultati. Esso dovrebbe quindi essere attuato unicamente mediante i finanziamenti non collegati ai costi di cui al regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). In base a tale sistema, gli Stati membri non dovrebbero essere rimborsati dalla Commissione per l’arresto definitivo delle attività di pesca tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti, ma sulla base del rispetto delle condizioni e del conseguimento dei risultati. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire in un atto delegato tali condizioni, che dovrebbero essere connesse al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP.

Motivazione

La relazione Rodust del Parlamento europeo (A8-0138/2017) propone di autorizzare il finanziamento pubblico per il rinnovo delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 5

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati. Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un’intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all’esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l’aiuto per l’acquisto di un’imbarcazione di seconda mano e per la sostituzione o l’ammodernamento del motore dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

La piccola pesca costiera è svolta da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati , e include inoltre la pesca e la raccolta manuale dei molluschi . Questo settore rappresenta quasi il 75 % di tutte le navi da pesca registrate nell’Unione e quasi la metà di tutti i posti di lavoro nel settore della pesca. Gli operatori della piccola pesca dipendono fortemente dalla presenza di stock ittici sani, che rappresentano la loro principale fonte di reddito. Il FEAMP dovrebbe pertanto concedere a tali operatori un trattamento preferenziale che preveda un’intensità di aiuto del 100 %, anche per operazioni connesse al controllo e all’esecuzione, allo scopo di incoraggiare le loro pratiche di pesca sostenibili. Inoltre, settori di sostegno quali l’aiuto per l’acquisto di un’imbarcazione di seconda mano o per la costruzione di una nuova che non comporti un aumento della capacità o dello sforzo di pesca dovrebbero essere riservati alla piccola pesca nel segmento della flotta in cui vi è equilibrio tra capacità e possibilità di pesca. Il programma degli Stati membri dovrebbe altresì includere un piano d’azione per la piccola pesca costiera, che dovrebbe essere monitorato sulla base di indicatori associati a target intermedi e finali.

Motivazione

Il regolamento FEAMP ha l’obiettivo di partecipare alla politica dell’UE in materia di lotta al riscaldamento globale (considerando 13). La sostituzione dei motori di propulsione e ausiliari sulle navi è una delle poche misure che contribuiscono a questo obiettivo, in particolare attraverso l’uso delle nuove tecnologie, e non deve quindi essere limitato alla piccola pesca. La pesca manuale deve essere considerata come piccola pesca costiera, e il finanziamento ai nuovi pescherecci contribuisce ad accelerare il rinnovo della flotta da pesca europea.

Emendamento 6

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all’articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Come sottolinea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 24 ottobre 2017, dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», le regioni ultraperiferiche sono confrontate a specifiche difficoltà connesse a fattori quali lontananza, topografia e clima di cui all’articolo 349 del trattato e dispongono di particolari risorse per lo sviluppo di un’economia blu sostenibile. Pertanto, il programma degli Stati membri interessati dovrebbe comprendere, per ogni regione ultraperiferica, un piano d’azione per lo sviluppo di settori dell’economia blu sostenibile, compreso lo sfruttamento sostenibile della pesca e dell’acquacoltura, e una dotazione finanziaria dovrebbe essere destinata a sostenere l’attuazione di tali piani d’azione. Dovrebbe essere altresì possibile per il FEAMP contribuire a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle regioni ultraperiferiche a causa della loro posizione geografica e insularità. Tale sostegno dovrebbe essere limitato a una percentuale della dotazione finanziaria globale. Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione disposizioni specifiche per il sostegno del FEAMP a interventi realizzati in queste regioni per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, agli investimenti nella flotta peschereccia e agli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura e nell’industria di trasformazione. Per quanto riguarda gli investimenti nella flotta peschereccia, il FEAMP dovrebbe sostenere misure specifiche per tali regioni, tenendo conto delle loro specificità e condizioni geografiche e garantendo un equilibrio sostenibile tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo sulla gestione delle flotte di pesca nelle regioni ultraperiferiche. Nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe inoltre essere applicata un’aliquota di aiuto superiore a quella applicabile ad altre operazioni.

Motivazione

La percentuale degli aiuti destinata alla compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche deve rimanere limitata. L’adozione di misure specifiche è invece motivata dalla fragilità della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche e dall’obiettivo di promuovere lo sviluppo di dette regioni, nonché di assicurare l’equilibrio e le pari opportunità fra tutti i territori dell’UE.

Emendamento 7

Considerando 32

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere la promozione e lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura, compresa l’acquacoltura d’acqua dolce, per l’allevamento di animali acquatici e la coltivazione di piante acquatiche per la produzione di prodotti alimentari e di altre materie prime. In alcuni Stati membri la complessità delle procedure amministrative, ad esempio per l’accesso allo spazio e il rilascio delle licenze, rende difficile per il settore migliorare l’immagine e la competitività dei prodotti di allevamento. Il sostegno dovrebbe essere conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per l’acquacoltura elaborati sulla base del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, dovrebbero essere ammissibili al sostegno le azioni per la sostenibilità ambientale, gli investimenti produttivi, l’innovazione, l’acquisizione di competenze professionali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e le misure compensative intese a fornire servizi fondamentali di gestione del territorio e della natura. Dovrebbero inoltre essere ammissibili le azioni in materia di sanità pubblica, i regimi di assicurazione degli stock d’acquacoltura e le azioni per la salute e il benessere degli animali. Tuttavia, nel caso di investimenti produttivi , e a eccezione degli investimenti realizzati nelle regioni ultraperiferiche, il sostegno dovrebbe essere erogato unicamente attraverso strumenti finanziari e InvestEU, che esercitano un maggiore effetto leva sul mercato e sono pertanto più adatti ad affrontare i problemi di finanziamento del settore rispetto alle sovvenzioni.

Motivazione

L’art 349 del TFUE permette l’adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

Emendamento 8

Considerando 34

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’OCM. Tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

L’industria di trasformazione svolge un ruolo importante nel garantire la disponibilità e la qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere gli investimenti destinati a tale settore, purché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell’OCM. A eccezione degli investimenti realizzati nelle regioni ultraperiferiche, tale sostegno dovrebbe essere esclusivamente erogato tramite strumenti finanziari e InvestEU e non attraverso sovvenzioni.

Motivazione

L’art 349 del TFUE permette l’adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

Emendamento 9

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   …

2.   …

 

(16)

«incidente ambientale»: fenomeno accidentale di origine naturale o provocato dall’uomo che causa il degrado dell’ambiente.

(17)

«acquacoltore»: qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale, riconosciuta come tale dallo Stato membro, a bordo di un’imbarcazione per l’acquacoltura o che pratichi a livello professionale lavori di acquacoltura senza utilizzare imbarcazioni.

(18)

«pesca costiera litoranea»: la pesca professionale praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri, all’interno delle acque territoriali e con bordate di pesca di durata inferiore alle 24 ore.

Motivazione

Il concetto di incidente ambientale, utilizzato dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera (d) non è definito. Occorre definire questo concetto affinché non sia soggetto a interpretazione né sia oggetto di richieste multiple di chiarimento alla Commissione.

È necessario inserire all’articolo 3 la definizione di «acquacoltore» per determinare l’ambito di attività di tali professionisti. nonché quella del termine «pesca costiera litoranea», che denota l’attività predominante nel Mediterraneo, caratterizzata da bordate di pesca di una sola giornata.

Emendamento 10

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Priorità

Priorità

Il FEAMP contribuisce all’attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:

Il FEAMP contribuisce all’attuazione della PCP e della politica marittima. Esso persegue le seguenti priorità:

(1)

promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(1)

promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

(2)

contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

(2)

contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili;

(3)

consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;

(3)

consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere;

(4)

rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

(4)

rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Il sostegno nell’ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all’allegato IV.

Il sostegno nell’ambito del FEAMP contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. Questo comprende anche il sostegno all’attuazione di progetti volti a migliorare le possibilità di crescita del novellame, conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) . Tale contributo è oggetto di sorveglianza in conformità della metodologia di cui all’allegato IV.

Motivazione

Tra gli obiettivi del Fondo occorre mantenere la possibilità di garantire un inverdimento che sia strettamente legato alla sostenibilità ambientale e che permetta anche di migliorare la qualità dei corsi d’acqua come zone di riproduzione e vivaio per i pesci.

Emendamento 11

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.   Oltre agli elementi indicati all’articolo 17 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni), il programma contiene:

3.   Oltre agli elementi indicati all’articolo 17 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni), il programma contiene:

a)

un’analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini coperti dal programma;

a)

un’analisi della situazione in termini di punti di forza e carenze, opportunità e minacce e l’identificazione dei bisogni che il programma deve soddisfare nella zona geografica pertinente, inclusi, se del caso, i bacini marini coperti dal programma;

b)

il piano d’azione per la piccola pesca costiera di cui all’articolo 15;

b)

il piano d’azione per la piccola pesca costiera di cui all’articolo 15;

c)

se del caso, i piani d’azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4.

c)

se del caso, i piani d’azione per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 4;

 

d)

se del caso, il piano d’azione o un programma operativo regionale per le autorità subnazionali responsabili della pesca e degli affari marittimi.

6.   La Commissione valuta il programma in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:

6.   La Commissione valuta il programma in conformità dell’articolo 18 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni). La valutazione della Commissione tiene conto in particolare:

a)

della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all’articolo 4;

a)

della massimizzazione del contributo del programma alle priorità di cui all’articolo 4;

b)

dell’equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

dell’equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte e le possibilità di pesca disponibili, secondo quanto comunicato ogni anno dagli Stati membri a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all’Unione;

c)

se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all’Unione;

d)

dell’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

dell’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

dei dati più recenti relativi alla performance socioeconomica dell’ economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell’acquacoltura;

e)

del contributo socioeconomico atteso del programma nell’ economia blu sostenibile, e in particolare del settore della pesca e dell’acquacoltura;

f)

se del caso, delle analisi di cui al paragrafo 5;

f)

se del caso, delle analisi di cui al paragrafo 5;

g)

del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

g)

del contributo del programma alla conservazione e al ripristino degli ecosistemi marini, mentre il sostegno connesso alle zone Natura 2000 è conforme ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE;

h)

del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente);

h)

del contributo del programma alla riduzione dei rifiuti marini in linea con la direttiva xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente);

i)

del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi.

i)

del contributo del programma alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi.

Motivazione

Paragrafo 3, lettera (d)

Lasciare agli Stati membri la possibilità di sviluppare programmi operativi regionali, laddove lo desiderino, nell’ambito della programmazione nazionale per le regioni interessate del settore, consentirà una spesa più intelligente e strategie di specializzazione regionale nell’ambito della dotazione del FEAMP.

Paragrafo 6, lettera (e)

Nella sua valutazione dei programmi statali, la Commissione deve non solo considerare i dati, ma anche apprezzare i benefici socioeconomici delle misure proposte.

Emendamento 12

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Una domanda presentata da un beneficiario non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiario in questione:

Una domanda presentata da un beneficiario non è ammissibile al sostegno del FEAMP per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 se l’autorità competente ha accertato che il beneficiario in questione:

a)

ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio ;

a)

ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

b)

ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; o

b)

ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; o

c)

ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , se la domanda riguarda il sostegno di cui all’articolo 23 .

c)

ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Lettera (a)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (CE) n. 1224/2009 forniscono un elenco esaustivo di infrazioni gravi. Non sembra utile espandere tale elenco.

Lettera (c)

Il FEAMP può essere utilizzato per finanziare l’acquacoltura, la pesca e l’economia blu. Nessun beneficiario che abbia commesso una violazione grave delle disposizioni del diritto dell’UE in materia di protezione ambientale dovrebbe essere finanziato dal FEAMP. L’acquacoltura non può essere l’unica attività interessata da questa regola.

Emendamento 13

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti:

a)

operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l’acquisto di attrezzature che accrescono l’abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

a)

operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l’acquisto di attrezzature che accrescono l’abilità di un peschereccio di individuare i pesci;

b)

la costruzione e l’acquisto di pescherecci o l’importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;

b)

la costruzione e l’acquisto di pescherecci o l’importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dal presente regolamento;

c)

il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;

c)

il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di tali paesi;

d)

l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;

d)

l’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento;

e)

la pesca sperimentale;

e)

la pesca sperimentale;

f)

il trasferimento di proprietà di un’impresa;

f)

il trasferimento di proprietà di un’impresa;

g)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

g)

il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale;

h)

la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta;

h)

la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all’asta al di fuori delle RUP ;

i)

meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell’acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l’offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l’aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti;

i)

meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell’acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l’offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l’aumento; per estensione, operazioni di stoccaggio in una catena logistica che, intenzionalmente o involontariamente, possano produrre gli stessi effetti;

j)

investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

j)

investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall’Unione nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca;

k)

investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

k)

investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

 

l)

la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario della nave se ciò comporta un aumento della potenza in kW;

 

m)

la produzione di organismi geneticamente modificati .

Motivazione

Lettera (h)

Le RUP sono ancora gravemente prive di infrastrutture per sbarcare e vendere i prodotti della pesca in condizioni accettabili d’igiene e sicurezza.

Lettera (l)

La sostituzione di un motore di propulsione o ausiliario non può avere come conseguenza un aumento della potenza della nave e quindi dello sforzo di pesca.

Lettera (m)

Poiché l’ambiente marino è un ambiente aperto, la produzione di organismi geneticamente modificati comporta un rischio di diffusione di tali organismi.

Emendamento 14

Articolo 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

4.     Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del settore della pesca marittima che chiedono aiuti, è opportuno includere nei piani d’azione un modulo unico di domanda semplificato per le misure del FEAMP.

Motivazione

A differenza delle imprese di pesca, gli operatori della pesca costiera artigianale sono per lo più persone fisiche che non hanno la capacità amministrativa di compilare moduli di domanda complessi. Un modulo unico di domanda semplificato migliorerà notevolmente le loro possibilità di accesso ai finanziamenti.

Emendamento 15

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti in relazione a pescherecci della piccola pesca costiera appartenenti a un segmento di flotta per il quale l’ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:

1.   Il FEAMP può sostenere i seguenti investimenti in relazione a pescherecci della piccola pesca costiera appartenenti a un segmento di flotta per il quale l’ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dimostri un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento:

a)

il primo acquisto di un peschereccio da parte di un giovane pescatore che, al momento della presentazione della domanda, abbia età inferiore ai 40 anni e abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un’adeguata formazione professionale;

a)

il primo acquisto di un peschereccio da parte di un pescatore che, al momento della presentazione della domanda, abbia lavorato per almeno cinque anni come pescatore o abbia acquisito un’adeguata formazione professionale;

b)

la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario.

b)

la sostituzione o l’ammodernamento di un motore principale o ausiliario con nuove tecnologie che riducano le emissioni di carbonio .

2.   I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

2.   I pescherecci di cui al paragrafo 1 , lettera a) devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere meno di 20 anni di età.

3.    Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso unicamente alle seguenti condizioni:

a)

la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;

b)

la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale; l’eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all’ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta dell’Unione;

c)

lo Stato membro ha provveduto a effettuare un’ispezione fisica volta ad accertare che la potenza motrice del peschereccio non superi la potenza dichiarata nella licenza di pesca.

3.    I pescherecci di cui al paragrafo 1 devono essere attrezzati per la pesca in mare e avere tra 5 e 30 anni di età.

4.    Il sostegno di cui al presente articolo non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.

4 .   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso unicamente alle seguenti condizioni:

a)

la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale;

b)

la capacità in kW del motore nuovo o ammodernato non supera quella del motore attuale; l’eventuale riduzione di capacità di pesca in kW conseguente alla sostituzione o all’ammodernamento di un motore principale o ausiliario comporta la radiazione definitiva di una capacità corrispondente dal registro della flotta dell’Unione;

c)

lo Stato membro ha provveduto a effettuare un’ispezione fisica volta ad accertare che la potenza motrice del peschereccio non superi la potenza dichiarata nella licenza di pesca.

 

5.    Il sostegno di cui al presente articolo non è concesso se la valutazione dell’equilibrio tra capacità di pesca e possibilità di pesca figurante nell’ultima relazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il segmento di flotta a cui appartengono le navi in questione non è stata elaborata sulla base degli indicatori biologici, economici e di utilizzo della nave definiti negli orientamenti comuni di cui al medesimo regolamento.

Motivazione

Lettera (a)

L’Europa è orgogliosa di essere una terra sociale aperta a tutti e non vi può essere discriminazione in base all’età per quanto riguarda l’accesso a professioni di qualsiasi tipo.

Paragrafo 2

Gli aiuti per l’acquisto di nuove navi devono consentire il rinnovo delle flotte con navi più ergonomiche, più sicure e più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, senza aumentare lo sforzo di pesca. Tuttavia, non sembra opportuno finanziare la sostituzione dei motori delle navi di meno di 5 anni, né finanziare l’acquisto di navi di oltre 20 anni.

Emendamento 16

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Il FEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.

1.   Il FEAMP può sostenere operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce.

2.   Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l’arresto definitivo delle attività di pesca, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

2.   Se il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso nella forma di un indennizzo per l’arresto definitivo delle attività di pesca, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a)

l’arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

a)

l’arresto delle attività è previsto in quanto strumento di un piano d’azione di cui all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

l’arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;

b)

l’arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca e dei piani pluriennali;

c)

il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

c)

il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 180 giorni complessivi all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

Motivazione

Molte flotte praticano la pesca stagionale monospecie e sono attive meno di 120 giorni all’anno. Inoltre, queste flotte molto fragili dipendono dalle condizioni ambientali. Gli stock ittici che sfruttano sono talvolta soggetti a varie pressioni che comportano l’attuazione di misure per gestire la capacità di pesca.

Emendamento 17

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l’arresto straordinario delle attività di pesca causato:

1.   Il FEAMP può sostenere il versamento di un indennizzo per l’arresto straordinario delle attività di pesca causato:

a)

da misure di conservazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all’Unione;

a)

da misure di conservazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o da misure di conservazione equivalenti adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca, se applicabili all’Unione;

b)

da misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

da misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

c)

dall’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

c)

dall’interruzione, per motivi di forza maggiore, dell’applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile o del relativo protocollo; o

d)

da calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

d)

da calamità naturali o incidenti ambientali ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se:

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso unicamente se:

a)

le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi; e

a)

le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 45 giorni consecutivi; e

b)

le perdite economiche dovute all’arresto dell’attività ammontano a più del 30 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni civili precedenti.

 

3.     Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente:

a)

ai proprietari di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; o

b)

ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto straordinario per almeno 120 giorni all’anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Il riferimento al numero di giorni in mare di cui al presente paragrafo non si applica alla pesca dell’anguilla.

3 .   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2021 al 2027.

4 .   Il sostegno di cui al paragrafo 1 può essere concesso per una durata massima di 6 mesi per peschereccio nel corso del periodo dal 2021 al 2027.

4.    Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall’arresto. L’autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall’arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

5 .   Tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci e dai pescatori interessati sono effettivamente sospese nel periodo interessato dall’arresto. L’autorità competente si accerta che la nave in questione abbia sospeso ogni attività di pesca nel periodo interessato dall’arresto straordinario e che il suo utilizzo per altri fini non dia luogo a sovracompensazioni.

 

Motivazione

Con il progetto di regolamento in esame si intende estendere alla pesca dei molluschi, per quanto riguarda le cessazioni straordinarie dell’attività di pesca, la prassi applicata nel FEAMP durante l’attuale periodo di programmazione. Non concordiamo con il limite di 90 giorni consecutivi di inattività, considerando che 45 giorni di calendario sono sufficienti a rappresentare quasi il 20 % dell’attività di pesca della nave. Analogamente, non concordiamo con il paragrafo 2, lettera b), e proponiamo di sopprimerlo, poiché non vi è modo di collegare in modo lineare la perdita di reddito alla diminuzione di attività.

Emendamento 18

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Acquacoltura

Acquacoltura

1.   Il FEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.   Il FEAMP può sostenere la promozione di un’acquacoltura sostenibile come disposto all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Può inoltre sostenere la promozione della salute e del benessere degli animali nell’acquacoltura in conformità del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 e del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell’acquacoltura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è conforme ai piani strategici nazionali pluriennali per lo sviluppo dell’acquacoltura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.   Il sostegno agli investimenti produttivi nell’acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

3.   Il sostegno agli investimenti produttivi nell’acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

 

4.     In deroga al paragrafo 3, nelle regioni ultraperiferiche sono ammissibili tutte le forme di sostegno previste dall’articolo 47 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni).

Motivazione

L'aticolo 349 del TFUE permette l’adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

Emendamento 19

Articolo 25

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

1.   Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

1.   Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura secondo quanto previsto all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.

2.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

2.   Il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni) e InvestEU, in conformità dell’articolo 10 di detto regolamento.

 

3.     In deroga al paragrafo 2, nelle regioni ultraperiferiche sono ammissibili tutte le forme di sostegno previste dall’articolo 47 del regolamento (UE) xx/xx (regolamento recante disposizioni comuni).

Motivazione

L'aticolo 349 del TFUE permette l’adozione di misure specifiche per le regioni ultraperiferiche. I risultati precari ottenuti dalle imprese ubicate nelle regioni ultraperiferiche rendono necessario continuare a considerare ammissibili tutte le forme di sostegno alle imprese in modo da promuovere gli investimenti produttivi in queste regioni.

Emendamento 20

Articolo 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMP per settore di sostegno è stabilito nell’allegato II.

1.    Il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMP per settore di sostegno è stabilito nell’allegato II.

 

2.     Nel caso di operazioni realizzate nelle regioni ultraperiferiche, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’allegato II è aumentato di 10 punti percentuali, fino ad un massimo del 100 %.

Motivazione

La modifica proposta è motivata dalla fragilità della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche e dall’obiettivo di promuovere lo sviluppo di dette regioni, nonché di assicurare l’equilibrio e le pari opportunità fra tutti i territori dell’UE.

Emendamento 21

Articolo 32 bis

Politica marittima e sviluppo di un’economia blu sostenibile

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Il FEAMP sostiene l’attuazione della politica marittima integrata e la crescita dell’economia blu attraverso lo sviluppo di piattaforme regionali per il finanziamento di progetti innovativi.

Motivazione

La condivisione delle risorse a livello regionale si è dimostrata efficace per lo sviluppo dell’economia blu. La regionalizzazione dei fondi consente di rispondere efficacemente alle sfide territorializzate.

Emendamento 22

Articolo 55

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.

1.   Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 52 al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento.

2.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

Sarà garantita una transizione senza soluzione di continuità tra i piani di compensazione per le regioni ultraperiferiche applicabili nel periodo 2014-2020 e quelli del periodo 2021-2027.

3.   Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 508/2014 restano valide.

3.   Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 508/2014 restano valide.

Motivazione

I piani di compensazione non prevedono disposizioni transitorie tra il regime del periodo 2007-2013 e quello attuale. Di conseguenza, il sostegno per il 2014 e il 2015 è stato pagato solo nel 2016 e 2017, con il risultato di compromettere la continuità dell’attività di molti operatori. L’obiettivo è quello di evitare che tale situazione si ripeta.

Emendamento 23

Allegato 1, sostituire il terzo indicatore

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino

Livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti nel quadro del piano d’azione per l’ambiente marino nell’ambito della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino o, in mancanza di questo, superficie (ha) dei siti Natura 2000 e di altre zone marine protette a norma della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, interessate da misure di protezione, mantenimento e ripristino.

Motivazione

Al fine di semplificare e uniformare i criteri e gli obiettivi, si dovrebbe accettare la prima proposta della Commissione europea, che va in questa direzione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

si compiace del mantenimento di un fondo europeo per la pesca, l’acquacoltura, la protezione dell’ambiente marino e l’economia blu nelle regioni marine e costiere, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della governance internazionale degli oceani;

2.

riconosce gli sforzi di semplificazione e in particolare la fine di misure predefinite a livello europeo, offrendo agli Stati membri l’opportunità di includere nei programmi operativi le misure che intendono attuare per conseguire gli obiettivi della PCP e della PMI;

3.

riconosce l’interesse di istituire un quadro di finanziamento comune per i vari fondi europei, proponendo un regolamento che stabilisca disposizioni comuni per sette fondi nell’ambito della gestione concorrente, compreso il FEAMP;

4.

ricorda che i mari sono la linfa vitale dell’Europa. Lo spazio marittimo e le coste dell’Europa sono essenziali per il suo benessere e la sua prosperità; sono rotte commerciali, regolatori climatici, fonti di approvvigionamento alimentare, di energia e di risorse (1);

5.

ritiene che, a causa della necessità di finanziare un’economia blu emergente, la sorveglianza marittima e numerosi progetti relativi alla protezione dell’ambiente marino, oltre alla pesca e all’acquacoltura, il bilancio generale del FEAMP deve essere aumentato o integrato tramite altri fondi per raggiungere la soglia minima dell’1 % del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020, aggiungendo all’attuale stanziamento dello 0,53 % per la pesca e l’acquacoltura un ulteriore 0,47 % per politica marittima integrata. Effettivamente, se il regolamento precedente prevedeva 4,4 miliardi di EUR per sostenere la pesca e l’acquacoltura sostenibili, il bilancio disponibile per il FEAMP 2021-2024 per tutte le misure, escluso il sostegno alle regioni ultraperiferiche, al controllo della pesca e all’acquisizione di dati, è pari a 4,2 miliardi di EUR, compresa la pesca, l’acquacoltura, il sostegno all’economia blu, la sorveglianza marittima e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera;

6.

deplora l’evoluzione della distribuzione di questo bilancio tra gestione concorrente e gestione (in)diretta, a favore di quest’ultima. In effetti, il bilancio destinato alla gestione concorrente è in diminuzione mentre quello destinato alla gestione (in)diretta è in forte aumento. Nel periodo 2014-2021, il bilancio destinato alla gestione concorrente rappresentava il 90 % del bilancio totale. Oggi, il bilancio destinato alla gestione concorrente rappresenta solo l’86 % del bilancio complessivo, mentre quello per la gestione diretta o indiretta è aumentato dal 10 % al 13 % del bilancio totale;

7.

si compiace della scomparsa, in questo nuovo regolamento, dei vincoli di ripartizione dei bilanci su gruppi di misure predefinite e quindi della maggiore libertà lasciata agli Stati di distribuire il bilancio alle misure che presentano una vera sfida per i territori;

8.

approva il maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, vale a dire rimborso forfettario, tabelle standard di costi unitari o importi forfettari che semplificano l’onere amministrativo per i beneficiari;

9.

accoglie con favore il rafforzamento dell’orientamento territoriale dei fondi attraverso strategie per i bacini marittimi, al fine di offrire soluzioni adeguate alla diversità delle situazioni nelle regioni europee e alle loro sfide;

10.

ritiene che sia necessario consentire agli Stati membri di elaborare programmi operativi regionali, qualora lo desiderino, nel quadro della programmazione nazionale, in particolare per le regioni competenti nel settore marittimo. Questa presentazione dei programmi incoraggerà l’attuazione delle strategie regionali e contribuirà a distribuire meglio il FEAMP in relazione alle sfide locali;

11.

ricorda che uno degli obiettivi della PCP è ottenere benefici economici, sociali e occupazionali (2) e ritiene pertanto che le misure riguardanti la popolazione dei pescatori e degli acquacoltori, in particolare il miglioramento della sicurezza e dell’ergonomia a bordo delle navi, la promozione dei mestieri della pesca e dell’acquacoltura e la formazione, dovrebbero essere prese maggiormente in considerazione nel presente regolamento, proponendo tassi d’aiuto e indicatori specifici;

12.

auspica che la Commissione valuti i programmi tenendo conto del contributo sociale delle misure proposte dagli Stati;

13.

sostiene la proposta della Commissione di richiedere un piano d’azione per ciascuna regione ultraperiferica. Questo piano d’azione consentirà un migliore impiego degli aiuti che, per il momento, non hanno consentito di risolvere le difficoltà affrontate da questi territori. L’attuazione di un piano globale, comprendente in particolare sovvenzioni agli investimenti, sostegno alla formazione, creazione di strumenti finanziari semplici da utilizzare (del tipo microcredito), campagne di acquisizione di conoscenze sulle risorse disponibili e rafforzamento dei controlli, dovrebbe consentire una significativa evoluzione della pesca, dell’acquacoltura e dell’economia blu in questi territori;

14.

ritiene che anche la pesca debba contribuire alla lotta contro il riscaldamento climatico e l’inquinamento. Il FEAMP deve pertanto essere in grado di sostenere la ricerca e l’innovazione per una maggiore efficienza energetica e minori emissioni di CO2;

15.

sostiene la possibilità di finanziare la rimotorizzazione dei pescherecci, in particolare per l’applicazione di nuove tecnologie come la propulsione elettrica, l’ibrido, l’uso dell’idrogeno o del gas come carburante, o qualsiasi altro sistema che contribuisca ad abbassare le emissioni di carbonio delle navi, indipendentemente dalle loro dimensioni;

16.

propone di rendere possibile il sostegno all’acquisto di nuove navi al fine di accelerare il rinnovo di una flotta peschereccia in via di invecchiamento. Questa misura renderebbe questo mestiere più attraente sostituendo le imbarcazioni più vecchie con navi più ergonomiche, meno inquinanti e più sicure senza aumentare lo sforzo di pesca;

17.

approva il forte sostegno all’acquacoltura che consente di ridurre la pressione sulle risorse selvatiche, fornire ai consumatori europei prodotti sani e ridurre la dipendenza dell’UE dalle importazioni di prodotti ittici;

18.

approva il sostegno alle imprese di trasformazione che consentono di aggiungere valore alla produzione primaria e sviluppare un impiego di qualità per le comunità costiere;

19.

ritiene che sia coerente fornire alle imprese di trasformazione e acquacoltura un sostegno agli investimenti produttivi attraverso strumenti finanziari reattivi, semplici e accessibili per le imprese più piccole;

20.

chiede che siano introdotti requisiti severi in materia di condizioni ambientali nello sviluppo dell’acquacoltura, conoscenza dei fattori di produzione negli allevamenti e misurazione dell’impatto sull’ambiente. In particolare, non dovrebbero essere concessi aiuti alle imprese la cui attività modifica in modo significativo l’ambiente marino di una zona protetta. Inoltre, a causa del rischio di diffusione nell’ambiente naturale, non dovrebbe essere consentito il sostegno all’allevamento di organismi geneticamente modificati;

21.

ritiene che l’acquacoltura debba restare produttrice netta di proteine di pesce sicure dal punto di vista alimentare e fonte di valore aggiunto, di attività economica e di occupazione, in modo da essere compatibile con le attività di pesca in mare e da utilizzare in maniera responsabile le altre risorse naturali nel suo sviluppo. Tuttavia, l’acquacoltura non deve portare a uno sfruttamento eccessivo degli stock delle specie utilizzate per l’alimentazione del pesce di allevamento, a scapito dell’equilibrio della catena alimentare e con il rischio di danneggiare la biodiversità;

22.

prende atto della scomparsa dell’aiuto allo stoccaggio che, in alcuni casi, consente di attenuare gli incidenti specifici nella gestione delle forniture di prodotti ittici;

23.

ritiene che le regioni ultraperiferiche si trovino tutte in situazioni riconosciute essere più difficili del resto d’Europa. Ciò comporta la concessione di aiuti per l’acquisizione di nuove navi o la creazione di infrastrutture portuali e aste. Gli aiuti per l’acquisizione di nuove navi per questi territori potrebbero riorientare lo sforzo di pesca da zone costiere sfruttate eccessivamente, a volte danneggiate dall’inquinamento o dalla proliferazione di specie invasive, a zone poco sfruttate e sane, in particolare al di fuori della piattaforma continentale;

24.

sostiene la restituzione dell’indennità per l’arresto definitivo delle attività di pesca per finanziare una riduzione dello sforzo di pesca sulle risorse più fragili;

25.

prende atto del fatto che, per ragioni di calendario, il presente progetto di regolamento non propone una misura di accompagnamento alla Brexit. A seconda dell’esito dei negoziati, potrebbero essere necessarie misure di aiuto speciali per sostenere le imprese di pesca indebolite da questo evento e dovranno pertanto essere oggetto di finanziamenti speciali, che non sono attualmente previsti nel progetto di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

26.

riconosce che la proposta della Commissione europea è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  «Libro blu», comunicazione su una politica marittima integrata per l'Unione europea.

(2)  Articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/147


Parere del Comitato europeo delle regioni — Fondo Asilo e migrazione

(2018/C 461/13)

Relatore generale:

Peter BOSSMAN (SI/PSE), sindaco di Pirano

Testo di riferimento:

COM(2018) 471 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2018) 471 final, considerando 42.

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste o sproporzionate su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, che - specialmente quando si tratta di persone vulnerabili, come i minori non accompagnati - sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione dello Stato membro interessato a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a capovolgimenti politici o conflitti, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale , finalizzata anche alla creazione di infrastrutture, in conformità del quadro stabilito dal presente regolamento.

Motivazione

È necessario predisporre urgentemente una linea di finanziamento che permetta di affrontare situazioni come quelle degli Stati membri che sono sopraffatti dall’arrivo in massa di persone vulnerabili provenienti da paesi terzi, in particolare minori non accompagnati, che hanno bisogno di interventi specifici.

Emendamento 2

COM(2018) 471 final — articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

a)

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

b)

sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all’integrazione dei cittadini di paesi terzi;

b)

sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri, contribuendo anche all’integrazione dei cittadini di paesi terzi e stabilendo i canali che la rendano possibile in modo ordinato e sicuro ;

c)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi.

c)

contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l’efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi garantendo il rispetto dei diritti umani.

 

d)

migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specialmente quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

Motivazione

L’obiettivo specifico introdotto dall’emendamento figura nel vigente regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (regolamento AMIF) e dovrebbe essere espressamente indicato in quanto obiettivo specifico anche del futuro Fondo Asilo e migrazione.

Emendamento 3

COM(2018) 471 final — articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

Dotazione di bilancio

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 10 415 000 000  EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a 16 188 000 000  EUR a prezzi correnti.

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

6 249 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;

a)

10 790 000 000 EUR sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;

b)

4 166 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

b)

5 398 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico.

3.   Fino allo 0,42  % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) xx/xx [regolamento recante le disposizioni comuni].

3.   Fino allo 0,42  % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) xx/xx [regolamento recante le disposizioni comuni].

Motivazione

L’incremento proposto per la dotazione finanziaria destinata alla migrazione e all’asilo rispecchierebbe l’aumento di 2,4 volte dei finanziamenti assegnati al controllo delle frontiere esterne, e riflette inoltre il fatto che le attuali proposte non prevedono alcun aumento degli stanziamenti a titolo dell’FSE+ per il nuovo compito dell’integrazione a lungo termine.

Emendamento 4

COM(2018) 471 final — articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

[…] I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

[…] I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:

a)

azioni specifiche;

a)

azioni specifiche;

b)

azioni dell’Unione;

b)

azioni dell’Unione;

c)

assistenza emergenziale;

c)

assistenza emergenziale;

d)

reinsediamento;

d)

reinsediamento;

e)

sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità;

e

e)

sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità;

e

f)

rete europea sulle migrazioni.

f)

rete europea sulle migrazioni;

 

g)

reti europee di enti locali e regionali per l’integrazione.

[…]

[…]

Motivazione

Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nell’integrazione dei migranti, e quest’ultima è una componente essenziale delle politiche in materia di migrazione.

Emendamento 5

COM(2018) 471 final — articolo 9, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile.

Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità locali e regionali o da organizzazioni della società civile. Almeno il 30 % dei finanziamenti dello strumento tematico è destinato a tale scopo.

Motivazione

Gli enti locali e regionali svolgono un ruolo fondamentale nell’integrazione dei migranti, e quest’ultima è una componente essenziale delle politiche in materia di migrazione.

Emendamento 6

COM(2018) 471 final — articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della gestione della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all’allegato II.

Gli Stati membri assegnano almeno il 20 % delle risorse del rispettivo programma nazionale all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e almeno il 20 % all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo. Per quanto riguarda l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento.

Motivazione

Il Fondo Asilo e migrazione dovrebbe sostenere soluzioni durature in materia di migrazione e garantire la coerenza con le priorità concordate dagli Stati membri a livello di UE. Garantire una percentuale minima di stanziamenti per realizzare un sistema di asilo ben funzionante (articolo 3, paragrafo 2, lettera a)], oltre che per creare percorsi di migrazione legale e sviluppare un sostegno all’integrazione (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)], contribuirà al conseguimento dell’obiettivo strategico del Fondo Asilo e migrazione (la gestione efficace dei flussi migratori).

La formulazione proposta dall’emendamento corrisponde alla formulazione che figura nel vigente regolamento che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (regolamento AMIF).

Emendamento 7

COM(2018) 471 final — articolo 13, paragrafo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell’allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all’allegato IV.

Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell’allegato IV. Gli Stati membri che non perseguono le suddette azioni motivano in maniera dettagliata questa loro scelta nei rispettivi programmi nazionali spiegando in che modo garantiranno che essa non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi specifici del Fondo Asilo e migrazione. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all’allegato IV.

Motivazione

Stessa motivazione dell’emendamento 6.

Emendamento 8

COM(2018) 471 final — articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.

2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo [110] del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.

3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

 

4.     Il Fondo sostiene le reti europee di enti locali e regionali per l’integrazione.

Motivazione

Stessa motivazione dell’emendamento 4.

Emendamento 9

COM(2018) 471 final — articolo 26, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze:

Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, oltre che per la creazione di infrastrutture, nell’eventualità di una situazione d’emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze:

(a)

forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

a)

forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che - specialmente quando si tratta di persone vulnerabili, come i minori non accompagnati - sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione dello Stato membro interessato a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

(b)

l’attuazione di meccanismi di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE;

b)

l’attuazione di meccanismi di protezione temporanea di cui alla direttiva 2001/55/CE;

c)

forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’UE.

c)

forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione internazionale rimangano bloccate a seguito di capovolgimenti politici o conflitti, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’UE. Le azioni attuate in paesi terzi conformemente al presente articolo devono essere coerenti e, se pertinente, complementari con la politica umanitaria dell’UE e devono rispettare i diritti umani fondamentali e gli obblighi giuridici internazionali.

Motivazione

Garantire la coerenza con altre politiche dell’Unione e il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento 10

COM(2018) 471 final — articolo 26, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate e agli enti locali e regionali confrontati a forti pressioni migratorie, in particolare quelli su cui ricade la responsabilità di accogliere i minori migranti non accompagnati .

Motivazione

In molti casi la competenza in materia di accoglienza e integrazione dei minori migranti non accompagnati spetta agli enti locali e regionali, che tuttavia spesso non hanno le risorse per assolvere a questo compito.

Emendamento 11

COM(2018) 471 final — ALLEGATO I (Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Le risorse disponibili di cui all’articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

1.

Le risorse disponibili di cui all’articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all’inizio del periodo di programmazione;

a)

ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 5 000 000 EUR solo all’inizio del periodo di programmazione;

b)

le rimanenti risorse di cui all’articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 30 % per l’asilo;

il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;

il 40 % per la lotta all’immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

b)

le rimanenti risorse di cui all’articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 33,3  % per l’asilo;

il 33,3  % per la migrazione legale e l’integrazione;

il 33,3  % per la lotta all’immigrazione irregolare, compresi i rimpatri.

Motivazione

Per una gestione efficace dei flussi migratori l’asilo, la migrazione legale e l’integrazione sono altrettanto (se non più) importanti dell’immigrazione irregolare o dei rimpatri.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

conviene con la Commissione che, nel contesto di sfide migratorie in evoluzione, investire in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell’UE per dare sostegno agli Stati membri e ai loro enti locali e regionali è essenziale per conseguire l’obiettivo dell’Unione di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; In tale contesto, si rallegra della maggiore attenzione riservata alla migrazione e dell’incremento dei finanziamenti destinati a questo settore nel bilancio dell’UE, ma esprime preoccupazione per la tendenza osservata in tali aumenti, di gran lunga più significativi nel caso delle misure di protezione delle frontiere che non per il Fondo Asilo e migrazione. Propone pertanto un incremento del Fondo Asilo e migrazione pari all’aumento dei finanziamenti destinati alla gestione delle frontiere esterne, ossia un incremento di 2,4 volte;

2.

ribadisce la necessità che l’UE e gli Stati membri adottino un approccio coordinato all’elaborazione di una politica comune in materia di asilo e migrazione basata sui principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità;

3.

accoglie con favore l’istituzione del Fondo Asilo e migrazione e altri strumenti, nuovi o riveduti — Fondo per la gestione integrata delle frontiere (Integrated Border Management Fund — IBMF), Fondo sociale europeo Plus (FSE+), Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDCI), Strumento di assistenza preadesione III (Instrument for Pre-accession Assistance — IPA III) — volti ad affrontare sotto il profilo finanziario sia la dimensione interna che quella esterna della migrazione;

4.

concorda sulla necessità di una gestione efficiente delle frontiere esterne dell’UE, ma ritiene che insistere principalmente sul controllo delle frontiere e in misura minore su altri aspetti essenziali di una politica europea globale in materia di migrazione (comprendente un sistema europeo di asilo riformato e politiche coerenti e ambiziose per favorire la migrazione legale e sostenere l’integrazione, misure decisive per combattere la tratta di esseri umani e un’azione risoluta per affrontare le cause profonde della migrazione) non sarebbe efficace e non rifletterebbe i valori fondamentali dell’UE;

5.

sottolinea che è essenziale garantire sinergie, coerenza ed efficienza tra il Fondo Asilo e migrazione e altri fondi e politiche dell’UE, in particolare le politiche di tutela dei diritti fondamentali e di promozione della coesione sociale, nonché la politica esterna e quella di sviluppo;

6.

sottolinea che occorre riformare il sistema europeo comune di asilo per assicurare procedure di asilo efficaci che garantiscano i diritti di coloro che richiedono protezione, prevenire i movimenti secondari, offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate e definire norme omogenee e adeguate per la concessione della protezione internazionale;

7.

considera i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi una componente essenziale della politica migratoria dell’UE, oltre che utile per affrontarne le cause profonde, e ritiene pertanto che il Fondo dovrebbe erogare incentivi finanziari a favore di tale cooperazione, destinati anche all’attuazione del quadro dell’UE per il reinsediamento. I fondi per lo sviluppo esterno, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzati unicamente per prevenire la migrazione;

8.

prende atto del nuovo approccio della Commissione che consiste nel distinguere tra misure di integrazione a breve termine e a lungo termine, queste ultime finanziate d’ora in poi con risorse dell’FSE+. Fa osservare che le disposizioni finanziarie relative all’FSE+ devono pertanto tenere pienamente conto di questo nuovo compito. Deplora tuttavia che il termine «integrazione» non figuri più nella denominazione del Fondo, ormai solo «Asilo e migrazione», soprattutto perché la maggior parte delle misure di integrazione a breve termine compete agli enti locali e regionali;

9.

si compiace che il nuovo Fondo preveda un tasso di cofinanziamento più elevato (fino al 90 %), poiché questo può aiutare in particolare gli enti locali e regionali che subiscono una pressione, e specialmente quelli situati alle frontiere esterne dell’UE, ma si rammarica che le proprie ripetute richieste di attribuire agli enti locali e regionali la competenza parziale della gestione del Fondo Asilo e migrazione non abbiano ricevuto alcuna risposta;

10.

riconosce che il Fondo Asilo e migrazione sarà disciplinato per la prima volta dal regolamento recante disposizioni comuni. Questo dovrebbe portare ad un coinvolgimento rafforzato degli enti locali e regionali nella pianificazione e nell’attuazione delle politiche nazionali, anche se tali effetti positivi si registreranno solo con la piena applicazione dei principi di partenariato e di governance multilivello;

11.

sottolinea che il Fondo dovrebbe aiutare gli Stati membri ad elaborare strategie coordinate riguardanti tutti gli aspetti della migrazione, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nonché la cooperazione tra differenti amministrazioni e livelli di governance, come pure tra gli Stati membri;

12.

osserva in proposito che, per quel che riguarda l’assegnazione dei finanziamenti agli Stati membri, la proposta in esame stabilisce un criterio di ripartizione che rispecchia le esigenze e le pressioni subite dai vari Stati membri in tre settori principali: asilo (30 %); migrazione legale e integrazione (30 %); e lotta contro la migrazione irregolare, compreso il rimpatrio (40 %); giudica tuttavia ben poco chiari i motivi per cui a questi tre settori principali vengano assegnate le quote dei finanziamenti raccomandate dalla proposta, e propone quindi di assegnare la stessa quota a ciascuno dei tre;

13.

riconosce che una politica di rimpatrio efficace è un elemento chiave di un approccio globale alla migrazione e che il Fondo dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di norme comuni e di una gestione coordinata in materia di rimpatrio, nel pieno rispetto del diritto dell’UE, delle norme internazionali in materia di diritti umani e della dignità delle persone interessate, comprese le azioni attuate nei paesi terzi per il reinserimento dei rimpatriati;

14.

in tale contesto, esorta gli Stati membri a privilegiare i rimpatri volontari, nell’interesse sia dei rimpatriati che delle autorità dei paesi di provenienza e di accoglienza;

15.

conviene con la Commissione che il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2009/52/CE che vieta l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto, e della direttiva 2011/36/UE sull’assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani;

16.

deplora che gli Stati membri non siano più obbligati ad assegnare almeno il 20 % dei finanziamenti disponibili a interventi in materia di asilo e il 20 % a interventi nel settore dell’integrazione, poiché questo comporta il rischio che la lotta all’immigrazione irregolare sia considerata prioritaria rispetto ad altri interventi; pertanto, chiede di reintrodurre i suddetti requisiti minimi di assegnazione e di spesa delle risorse disponibili;

17.

ritiene che la cooperazione decentrata possa svolgere un ruolo importante nel migliorare la buona governance nei paesi di origine e di transito, riducendo così i flussi migratori. Iniziative come quella di Nicosia a sostegno dello sviluppo di capacità dei comuni libici mostrano fino a che punto la cooperazione realizzata dagli enti locali e regionali è in grado di promuovere la stabilità e la prosperità nel vicinato dell’UE;

18.

ricorda ancora una volta il proprio ruolo nel facilitare il dialogo e la cooperazione con gli enti locali e regionali nei paesi di origine e di transito dei migranti — ad esempio tramite gli organismi e le piattaforme di cui già dispone (ARLEM, Corleap, comitati consultivi misti e gruppi di lavoro) — al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo Asilo e migrazione;

19.

è convinto che sia opportuno incoraggiare gli Stati membri a utilizzare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare in particolare:

misure di integrazione attuate da enti locali e regionali e dalla società civile;

azioni volte a sviluppare alternative efficaci al trattenimento;

programmi di rimpatrio volontario assistito e di reinserimento e attività collegate;

misure mirate a richiedenti protezione internazionale vulnerabili con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, in particolare minori, e specialmente minori non accompagnati.

20.

accoglie con favore il quadro proposto per l’assistenza emergenziale, che consentirà agli Stati membri di affrontare le sfide derivanti dall’afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, specialmente quando sono coinvolte persone vulnerabili, come i minori non accompagnati; insiste sul fatto che, in queste situazioni, soprattutto gli enti locali e regionali devono avere accesso a tale assistenza;

21.

ritiene che la legislazione proposta presenti un evidente valore aggiunto europeo e, pertanto, che la proposta di regolamento in esame sia conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/156


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di regolamento che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

(2018/C 461/14)

Relatore generale:

Marco DUS (IT/PSE), consigliere comunale di Vittorio Veneto (Treviso)

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

COM(2018) 385 final — 2018/0209 (COD)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(6)

Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull’economia circolare (1), il quadro 2030 per il clima e l’energia (2), (3), (4), la legislazione dell’Unione a tutela della natura (5), nonché le relative politiche (6) ,  (7) ,  (8) ,  (9) ,  (10).

(6)

Per realizzare gli obiettivi di portata più generale, è particolarmente importante attuare il pacchetto sull’economia circolare (1), il quadro 2030 per il clima e l’energia (2), (3), (4) , il settimo programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 ed il suo eventuale successore  (5), la legislazione dell’Unione a tutela della natura (6), nonché le relative politiche (7) ,  (8) ,  (9) ,  (10) ,  (11) ,  (12) ,  (13) ,  (14) ,  (15).

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(7)

Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO2 e d’inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l’energia e i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e a preparare la strategia dell’Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell’Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.

(7)

Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l’Unione deve trasformarsi in una società efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori più responsabili degli attuali livelli di produzione di CO2 e d’inquinamento, in modo da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l’energia e i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e a preparare la strategia dell’Unione a orizzonte 2050 e oltre. Il programma dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell’Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.

Motivazione

[Nota del traduttore italiano: l’emendamento, inteso a sostituire il termine «resistente» con «resiliente» nella versione spagnola, non riguarda la versione italiana del testo della Commissione europea né di quello del progetto di parere].

Emendamento 3

Considerando 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(8)

La transizione all’energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l’ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione all’energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma perché non sono intese a finanziare l’eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l’utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell’Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull’utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

(8)

La transizione all’energia pulita è un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici che apporta benefici collaterali per l’ambiente. Le azioni intese a creare capacità a sostegno della transizione all’energia pulita, finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020, dovrebbero essere integrate nel programma , mantenendo lo stesso coefficiente di cofinanziamento, perché non sono intese a finanziare l’eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l’utilizzo di tecnologie già disponibili che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Includere nel programma le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell’Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull’utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento per le regioni e le città è del 100 % nel quadro di Orizzonte 2020.

Emendamento 4

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(9)

Dalle valutazioni dell’impatto del pacchetto legislativo «Energia pulita» si stima che per realizzare gli obiettivi che l’Unione si è posta per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia su piccola scala ), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all’energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai fondi strutturali e d’investimento europei e stimolare gli investimenti nell’energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

(9)

Dalle valutazioni dell’impatto del pacchetto legislativo «Energia pulita» si stima che per realizzare gli obiettivi che l’Unione si è posta per il 2030 in questo campo sono necessari investimenti extra pari a 177 miliardi di EUR annui nel periodo 2021-2030. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia decentralizzate, in particolare dedicate ai consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione ), settore in cui è necessario dirigere i capitali in progetti diffusamente distribuiti , ad esempio promuovendo progetti pilota basati su piccoli conglomerati urbani, nonché su insediamenti e alloggi isolati situati in aree rurali . Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all’energia pulita consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai fondi strutturali e d’investimento europei e stimolare gli investimenti nell’energia pulita usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

Motivazione

La decarbonizzazione del settore delle costruzioni è un passo essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e energetici dell’UE e, quindi, per riuscire a rispettare gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Tuttavia, si ritiene importante porre una maggiore attenzione ai consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione, che rappresentano una parte importante dei consumi energetici europei.

Emendamento 5

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(12)

L’ultimo riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’Unione (1) indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l’attuazione dell’acquis e l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l’elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa, rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi, mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d’investimento dell’Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

(12)

L’ultimo riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’Unione (1) indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l’attuazione dell’acquis e l’integrazione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma dovrebbe perciò fungere da catalizzatore dei progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l’elaborazione, la valutazione, la sorveglianza e il riesame della normativa; promuovendo una maggiore sensibilizzazione e comunicazione; sviluppando una buona governance ; rafforzando la partecipazione dei portatori di interessi per accrescere la resilienza di fronte ai cambiamenti globali ; mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d’investimento dell’Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

Motivazione

Un miglioramento della governance, in particolare attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle parti interessate, è fondamentale per conseguire gli obiettivi ambientali. Si tratta di priorità espressamente citate nel precedente programma LIFE e il Comitato delle regioni ritiene debbano essere mantenute.

Emendamento 6

Considerando 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(15)

L’iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare europei (BEST — Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l’uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L’iniziativa BEST è servita a veicolare l’importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori per conservare la biodiversità del pianeta. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d’oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno che il programma continui a finanziare il regime di sovvenzioni di piccola entità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare.

(15)

L’iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d’oltremare europei (BEST — Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l’uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. L’iniziativa BEST è servita a veicolare l’importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori per conservare la biodiversità del pianeta. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d’oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È opportuno che il programma continui a finanziare il regime di sovvenzioni di piccola entità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare , in linea con gli obiettivi e le misure previsti nell’ambito di un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE  (1).

Motivazione

Precisazione.

Emendamento 7

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(17)

L’obiettivo a lungo termine dell’Unione sulla qualità dell’aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana. L’opinione pubblica è attenta alle questioni legate all’inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell’Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell’aria. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l’attuazione dei piani per la qualità dell’aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.

(17)

L’obiettivo a lungo termine dell’Unione sulla qualità dell’aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana. L’opinione pubblica è attenta alle questioni legate all’inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano. La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell’Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell’aria. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l’attuazione dei piani per la qualità dell’aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale. Questi sforzi dedicati a migliorare la qualità dell’aria dovrebbero essere coerenti con i requisiti di riduzione dei gas ad effetto serra e con la necessità di lungo termine di decarbonizzare l’intera economia europea, sostituendo man mano le infrastrutture energetiche basate su fonti fossili con infrastrutture basate su fonti rinnovabili, quando tecnicamente ed economicamente possibile.

Motivazione

La qualità dell’aria è direttamente collegata alla combustione di energie fossili per il trasporto, per il riscaldamento e la climatizzazione e, in generale, per la produzione di energia elettrica. La decarbonizzazione di questi settori, quindi, ha un impatto diretto sulla qualità dell’aria e sulla salute dei cittadini. Il programma LIFE deve tenere conto del potenziale di riduzione delle emissioni di gas inquinanti in questo tipo di progetti. Quando esiste un’alternativa basata su una fonte energetica rinnovabile, il programma LIFE dovrebbe promuovere tale iniziativa alternativa rispetto alla sostituzione di attrezzature ad alte emissioni di gas ad effetto serra con attrezzature più efficienti ma ancora basate sull’energia fossile, a condizione che l’investimento sia efficace anche sul piano economico.

Emendamento 8

Nuovo considerando 17 bis, dopo il considerando 17

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(17 bis)

Un’attenzione specifica dovrebbe essere dedicata a promuovere l’abbandono delle fonti di inquinamento dell’aria, in particolare strumenti per il riscaldamento domestico e centrali elettriche basate sui combustibili fossili più inquinanti. Per affrontare il problema dell’inquinamento dell’aria si dovrebbero focalizzare gli sforzi per una transizione verso fonti energetiche rinnovabili e altre energie pulite, favorendo un’ottica di medio/lungo periodo.

Motivazione

Nell’UE il riscaldamento domestico basato sul carbone è un’importante fonte di inquinamento dell’aria e ha impatti dannosi per la salute dei cittadini. Quando tecnicamente e finanziariamente possibile bisognerebbe favorire il passaggio a fonti energetiche rinnovabili e ad altre energie pulite, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione per il settore dell’edilizia, come previsto dalla Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia.

Emendamento 9

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(20)

Per migliorare la governance dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all’energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico, l’impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all’attuazione delle politiche.

(20)

Per migliorare la governance dell’ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione all’energia pulita occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico , anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network e che accresca l’impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all’attuazione delle politiche. Inoltre, il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione degli enti locali e regionali — conformemente al riconoscimento del ruolo che la conferenza delle parti di Parigi (accordo di Parigi) assegna alle città, alle regioni e alle amministrazioni locali e, secondo il principio di sussidiarietà, in quanto livello di governo più vicino ai cittadini — può contribuire al raggiungimento di importanti risultati in campo ambientale, energetico e climatico, come dimostrato dal crescente successo dell’iniziativa «Il Patto dei sindaci»e di altre reti comunali per il clima e l’ambiente.

Motivazione

Si ritiene importante esplicitare la necessità di una comunicazione moderna e citare il Patto dei sindaci, iniziativa ormai globale e di grande successo per coinvolgere e responsabilizzare i livelli di governo più vicini alla cittadinanza.

Emendamento 10

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(22)

Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l’accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d’influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l’accettazione del pubblico in generale e l’impegno dei consumatori.

(22)

Il programma dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l’accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d’influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili , in particolare lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative, sostenibili e rinnovabili, è opportuno promuovere una maggiore consapevolezza globale e la diffusione di queste tecnologie per incoraggiare l’accettazione del pubblico in generale e l’impegno dei consumatori.

Motivazione

Grazie agli sviluppi tecnologici, di mercato e (anche) al supporto pubblico, negli ultimi 10 anni i costi di installazione di sistemi di energia rinnovabile sono scesi moltissimo. Dobbiamo continuare in questa direzione per permettere di sviluppare completamente il potenziale energetico europeo, valutando fonti energetiche alternative oggi ancora poco utilizzate (come l’energia marina o la geotermia) e sviluppando l’indipendenza energetica dell’UE da paesi terzi.

Emendamento 11

Nuovo considerando 24 bis, dopo il considerando 24

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(24 bis)

Considerato l’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali causate dai cambiamenti climatici nel territorio dell’Unione europea e l’inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione, il programma fornirà sostegno alle iniziative volte a rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità naturali ad essi connessi.

Motivazione

L’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali e l’inadeguatezza degli strumenti di prevenzione inducono a ritenere fondamentale il contributo del Programma LIFE a sostegno di iniziative per rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità.

Emendamento 12

Considerando 25

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(25)

In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, in virtù dell’articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell’Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita.

(25)

In sede di attuazione del programma è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche, in virtù dell’articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell’Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima , economia circolare e da quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita.

Il finanziamento di questa strategia dovrebbe essere integrato nel programma in modo specifico e distinto.

Motivazione

Questo riferimento specifico appare necessario a causa dei rischi aggravati cui fanno fronte le regioni ultraperiferiche in relazione al fenomeno dei cambiamenti globali e climatici e a causa della loro particolare vulnerabilità e dipendenza dai territori europei continentali.

Emendamento 13

Nuovo considerando 26 bis, dopo il considerando 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(26 bis)

I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono ammissibili e possono essere uno strumento legale per attuare il programma LIFE. I GECT, infatti, hanno una struttura assimilabile a quella di un consorzio e la maggior parte di essi opera transnazionalmente. Grazie a queste caratteristiche essi possono gestire in modo centralizzato l’attuazione di progetti a livello operativo e finanziario.

Motivazione

È necessario promuovere l’uso dei GECT e assicurare la loro ammissibilità al programma in quanto consorzi.

Emendamento 14

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari per coprire, tra l’altro, i costi del personale, al fine di sostenere una semplificazione delle attività amministrative connesse alla partecipazione ai progetti .

Motivazione

L’emendamento intende sottolineare l’importanza di poter sostenere i costi del personale come un elemento essenziale per la riuscita partecipazione ai progetti, in particolare per le organizzazioni più piccole.

Emendamento 15

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

1.   L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

[Nota del traduttore italiano: l’emendamento, inteso a sostituire il termine «resistente» con «resiliente» nella versione spagnola, non riguarda la versione italiana del testo della Commissione europea né di quello del progetto di parere].

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all’energia pulita, e contribuire all’applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità;

a)

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente e azione per il clima, anche la transizione all’energia pulita, e contribuire all’applicazione delle migliori prassi di tutela della natura e della biodiversità;

b)

sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

b)

sostenere lo sviluppo, l’attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell’Unione pertinenti, anche migliorando la governance e rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

c)

stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti.

c)

stimolare l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell’Unione pertinenti riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai finanziamenti;

 

d)

rafforzare le sinergie tra le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di disastri naturali ad essi connessi attraverso l’introduzione di soluzioni tecniche, come ad esempio un metodo univoco di analisi del rischio di catastrofi naturali.

Motivazione

L’aumento dell’incidenza delle catastrofi naturali e l’inadeguatezza degli attuali strumenti di prevenzione inducono a ritenere fondamentale il contributo del Programma LIFE a sostegno di soluzioni volte a rafforzare le strategie di resilienza ai cambiamenti climatici per far fronte alle calamità.

Emendamento 17

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 5 450 000 000 EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 6 780 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

3 500 000 000 EUR per il settore Ambiente, di cui

a)

4 165 000 000 EUR per il settore Ambiente, di cui

(1)

2 150 000 000 EUR per il sottoprogramma Natura e biodiversità e

 

(1)

2 315 000 000 EUR per il sottoprogramma Natura e biodiversità e

(2)

1 350 000 000 EUR per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

 

(2)

1 850 000 000 EUR per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

b)

01 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

b)

2 615 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

(1)

950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e

 

(1)

1 450 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e

(2)

1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.

 

(2)

1 165 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.

3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

Motivazione

Il nuovo importo complessivo per il programma LIFE si basa su un aumento di 1,7 volte, come annunciato dalla Commissione europea, ma senza il trasferimento della misura precedentemente finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020 per la transizione energetica, con particolare attenzione per i sottoprogrammi Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed Economia circolare e qualità della vita.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(3)   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

(3)   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

 

(3 bis)     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 riguardo all’aumento di un massimo del 10 % della percentuale di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20 % l’importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.

Motivazione

Evidente. Riproduce la clausola di flessibilità per il sottoprogramma Natura e Biodiversità, come attualmente presente nel programma LIFE 2014-2020.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(5)   Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l’attuazione e l’integrazione della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali attività possono consistere in:

(5)   Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l’attuazione e l’integrazione della legislazione e delle politiche dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di transizione all’energia pulita al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3. Tali attività possono consistere in:

a)

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia pulita;

a)

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell’Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia pulita;

b)

studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

b)

studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

c)

preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti non finanziati dal programma, delle politiche, dei programmi e della legislazione;

c)

preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti non finanziati dal programma , delle azioni di attuazione e di miglioramento della governance , delle politiche, dei programmi e della legislazione;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f)

altre attività.

f)

altre attività.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 20

Articolo 11, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

5.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.

5.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.

 

(5 bis)     I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) sono assimilati a consorzi, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d’oltremare ad essi connessi.

Motivazione

È necessario promuovere l’uso dei GECT e assicurare la loro ammissibilità al programma in quanto consorzi.

Emendamento 21

Articolo 13, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

a)

i progetti finanziati dal programma non pregiudicano gli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima o quelli pertinenti in materia di energia pulita e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

a)

i progetti finanziati dal programma contribuiscono al conseguimento di almeno uno degli obiettivi del programma in materia di ambiente, clima , transizione verso un modello economico circolare o in materia di energia sostenibile, senza pregiudicare gli altri obiettivi e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

Motivazione

Il programma LIFE non dovrebbe soltanto «non pregiudicare» gli obiettivi ambientali, climatici ed energetici dell’UE, ma dovrebbe attivamente contribuire al loro raggiungimento. Inoltre, la formulazione relativa ai progetti «pertinenti in materia di energia pulita» sembra troppo vaga.

Emendamento 22

Articolo 13, lettera f)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

f)

se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere o regioni ultraperiferiche.

f)

se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali (ad esempio territori caratterizzati da conclamati problemi di qualità dell’aria o interessati dai cambiamenti climatici) o vincoli naturali, zone transfrontaliere (progetti dove la cooperazione transnazionale è essenziale per garantire la protezione ambientale e il raggiungimento degli obiettivi climatici) o regioni esposte a rischi severi a causa dei cambiamenti globali e climatici, come le regioni ultraperiferiche.

Motivazione

Si ritiene utile porre maggiormente l’accento sulla cooperazione transnazionale, il problema della qualità dell’aria, i rischi derivanti dai cambiamenti globali e climatici e la particolare vulnerabilità delle regioni ultraperiferiche. I problemi dovuti ai cambiamenti climatici spesso interessano aree geografiche con particolari esigenze o vulnerabilità, quali le isole, le città costiere e le zone di montagna.

Emendamento 23

Nuovo articolo dopo l’articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

 

Ammissibilità dei costi di progetto relativi all’IVA e al personale

(1)     Le condizioni per l’ammissibilità dei costi sono stabilite all’articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Tali costi includono l’IVA e i costi del personale.

La Commissione fornisce, nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma LIFE, un riepilogo dei rimborsi dell’IVA per Stato membro che i beneficiari dei progetti nel quadro del programma LIFE hanno richiesto nella fase del pagamento finale.

(2)     L’IVA recuperabile non è considerata una spesa ammissibile, a prescindere se il richiedente opti o meno per il recupero. L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L’IVA in qualche modo recuperabile non costituisce una spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario dell’aiuto. Nel determinare se l’IVA costituisce o meno una spesa ammissibile in applicazione della presente norma, non si tiene conto della natura privata o pubblica del beneficiario finale o del singolo destinatario.

(3)     L’IVA non recuperabile è una spesa ammissibile a condizione che la richiesta di ammissibilità sia suffragata da prove adeguate fornite dai revisori o dagli esperti contabili delle organizzazioni. L’IVA che non può essere recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario in applicazione di norme specifiche nazionali costituisce una spesa ammissibile solo laddove tali norme sono del tutto compatibili con la direttiva 2006/112/CE sull’IVA.

Motivazione

Emendamento che riproduce un precedente parere del CdR (relatrice: Twitchen, ENVE V-018). L’IVA è stata considerata un deterrente alla partecipazione nelle precedenti edizioni del programma LIFE.

Emendamento 24

Articolo 21, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e, se appropriato, la Commissione consulta direttamente le autorità locali e regionali e lancia consultazioni pubbliche .

Motivazione

Si ritiene utile menzionare in modo esplicito le autorità locali e regionali.

Emendamento 25

Nuovo articolo 21 bis dopo l’articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

 

Procedura di comitato

(1)     La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE per l’ambiente e l’azione per il clima. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

(2)     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Motivazione

Questo emendamento riproduce l’articolo 30 del vigente regolamento relativo al programma LIFE (regolamento (UE) n. 1293/2013), per garantire una maggiore partecipazione e controllo nell’attuazione del programma LIFE.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea che, riconfermando senza esitazione il programma LIFE per il prossimo QFP, ne riconosce esplicitamente il successo e il valore aggiunto europeo sin qui generato;

2.

si compiace che la proposta di regolamento abbia uno specifico riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che contribuisca a far sì che gli obiettivi climatici assorbano il 25 % del bilancio del QFP. Il Comitato delle regioni raccomanda vivamente che tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite siano riconosciuti e sostenuti in modo esplicito nel bilancio dell’Unione;

3.

sottolinea il rilevante impatto diretto per gli enti locali e regionali che il programma LIFE ha già dimostrato di avere, preservando la biodiversità, migliorando la qualità ambientale e contribuendo, quindi, a ridurre e mitigare gli effetti drammatici causati dal cambiamento climatico, contro cui gli enti locali e regionali combattono in prima linea;

4.

approva la proposta di aumento di bilancio del 60 % destinato al programma LIFE previsto nel QFP. Tuttavia fa notare che questo aumento di bilancio corrisponde anche ad un allargamento dei temi finanziabili dal futuro programma LIFE (come il nuovo sottoprogramma «Transizione all’energia pulita» che finanzierà progetti che nel QFP corrente ricadono all’interno del programma Orizzonte 2020); pertanto, il Comitato è obbligato a sottolineare che l’aumento di bilancio proposto dalla Commissione europea è in realtà lontano dal 60 % annunciato dalla Commissione stessa, e auspica che un ulteriore aumento possa essere giudicato compatibile con la proposta generale relativa al QFP;

5.

manifesta la preoccupazione che i fondi a disposizione delle autorità locali e regionali per progetti legati alle politiche climatiche e di transizione energetica risultino complessivamente ridotti nel prossimo QFP 2021-2027, alla luce delle proposte di tagli ai bilanci del FESR e del FEASR;

6.

esprime disaccordo per l’assenza di riferimenti al comitato LIFE, che non è citato nella proposta della Commissione europea. Ritiene, infatti, che il comitato LIFE non debba essere soppresso e che debba, anzi, promuovere una più efficace partecipazione al programma degli enti locali e regionali;

7.

plaude alla decisione di puntare sulla qualità dei progetti, evitando pre-allocazioni vincolanti su base geografica (pur promuovendo una ripartizione dei progetti equa e bilanciata), e accoglie favorevolmente il tentativo di semplificazione del regolamento del programma. Tuttavia, il Comitato mette in guardia rispetto al rischio di rimandare troppi aspetti ad atti delegati di secondo livello e, a tale proposito, chiede che i livelli di cofinanziamento degli enti locali e regionali non siano diminuiti nei futuri inviti a presentare proposte;

8.

ritiene fondamentale valorizzare il programma LIFE favorendo la replicabilità dei progetti di successo e sfruttandolo anche come catalizzatore per attrarre ulteriori fondi (privati e pubblici, a partire dal Fondo europeo di sviluppo regionale). Invita la Commissione a mettere in atto opportuni mezzi di informazione, disseminazione e assistenza tecnica per incoraggiare e sostenere le autorità locali e regionali nel partecipare al programma. Per questo fine raccomanda anche di promuovere progetti di networking tra i punti di contatto nazionali, per favorire lo scambio di migliori pratiche e la cooperazione transnazionale;

9.

sottolinea la pertinenza e l’importanza della rete Natura 2000 per il programma LIFE e ritiene che il sostegno a tale rete debba rimanere centrale per il sottoprogramma Natura e biodiversità;

10.

comprende e accoglie favorevolmente la necessità di cercare di favorire la mobilitazione di capitali privati anche per gli investimenti ambientali, ma invita la Commissione a fornire maggiori chiarimenti sulle «operazioni di finanziamento misto» e sui risultati ottenuti dai progetti pilota finanziati attraverso strumenti finanziari nel corso del programma LIFE 2014-2020.

Bruxelles, 9 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2015) 614 final, del 2.12.2015.

(2)  Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030, COM(2014) 15 del 22.1.2014.

(3)  Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 del 16.4.2013.

(4)  Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30.11.2016.

(5)  Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, COM(2017) 198 del 27.4.2017.

(6)  Programma «Aria pulita» per l’Europa, COM(2013) 918 del 18.12.2013.

(7)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(8)  Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.

(9)  Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20.7.2016.

(10)  Piano d’azione sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell’8.11.2017.

(1)  COM(2015) 614 final, del 2.12.2015

(2)  Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030, COM(2014) 15 del 22.1.2014.

(3)  Strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2013) 216 del 16.4.2013.

(4)  Pacchetto Energia pulita per tutti gli europei, COM(2016) 860 del 30.11.2016.

(5)   Decisione n. 1386/2013/UE

(6)  Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, COM(2017) 198 del 27.4.2017.

(7)  Programma «Aria pulita» per l’Europa, COM(2013) 918 del 18.12.2013.

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Strategia tematica per la protezione del suolo, COM(2006) 231 definitivo.

(10)  Strategia europea per una mobilità a basse emissioni, COM(2016) 501 final del 20.7.2016.

(11)  Piano d’azione sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE, dell’8.11.2017.

(12)   Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

(13)   Strategia europea per la plastica nell’economia circolare [COM(2018) 028 final].

(14)   Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

(15)   Comunicazione Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa, COM(2013) 249 final.

(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).

(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017) 63 final del 3 febbraio 2017).

(1)   Come indicato nel documento COM(2017) 623 final, «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE».


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/173


Parere del Comitato europeo delle regioni — Meccanismo per collegare l’Europa

(2018/C 461/15)

Relatrice generale:

Isabelle BOUDINEAU (FR/PSE), vicepresidente del consiglio regionale della Nuova Aquitania

Testo di riferimento:

Proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

COM(2018) 438 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione

COM(2018) 568 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

COM(2018) 438 final — parte 1

Emendamento 1

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nella comunicazione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE» (1), la Commissione ha posto in risalto le esigenze di trasporto specifiche delle regioni ultraperiferiche e la necessità di fornire il finanziamento dell’Unione per soddisfare tali esigenze, anche attraverso il programma.

Nella comunicazione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE» (1), la Commissione ha posto in risalto le esigenze specifiche delle regioni ultraperiferiche nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale e sottolineato la necessità , per quanto riguarda i trasporti, di fornire il finanziamento dell’Unione per soddisfare tali esigenze, anche attraverso il programma.

Motivazione

Nella sua comunicazione sulle regioni ultraperiferiche la Commissione riconosce le potenzialità sul piano energetico e digitale di tali regioni, le quali risentono tuttavia di una serie di limitazioni il cui superamento richiede l’erogazione di un sostegno.

Emendamento 2

Considerando 22

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La comunicazione intitolata «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (1) (strategia per una società dei Gigabit) definisce obiettivi strategici per il 2025 al fine di ottimizzare gli investimenti nell’infrastruttura per la connettività digitale. La direttiva (UE) 2018/XXX (sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche) è finalizzata tra l’altro a instaurare un ambiente normativo che incentivi gli investimenti privati nelle reti di connettività digitale. Nondimeno, è chiaro che la diffusione delle reti rimarrà non sostenibile sul piano commerciale in molte zone dell’Unione a causa di vari fattori come l’ubicazione ultraperiferica e le specificità territoriali o geografiche, la bassa densità di popolazione e diversi fattori socioeconomici. Il programma dovrebbe pertanto essere adeguato, per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella strategia per una società dei Gigabit, integrando il sostegno fornito da altri programmi alla realizzazione di reti ad altissima capacità, soprattutto il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU.

La comunicazione intitolata «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (1) (strategia per una società dei Gigabit) definisce obiettivi strategici per il 2025 al fine di ottimizzare gli investimenti nell’infrastruttura per la connettività digitale. La direttiva (UE) 2018/XXX (sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche) è finalizzata tra l’altro a instaurare un ambiente normativo che incentivi gli investimenti privati nelle reti di connettività digitale. Nondimeno, è chiaro che la diffusione delle reti rimarrà non sostenibile sul piano commerciale in molte zone dell’Unione a causa di vari fattori come l’ubicazione ultraperiferica e le specificità territoriali o geografiche, la bassa densità di popolazione e diversi fattori socioeconomici. Il programma dovrebbe pertanto essere adeguato, per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella strategia per una società dei Gigabit, integrando il sostegno fornito da altri programmi alla realizzazione di reti ad altissima capacità, soprattutto il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche rappresentano un caso emblematico di questa situazione, come riconosciuto all’articolo 349 del TFUE, dato che risentono di una serie di limitazioni (come la grande distanza, l’insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima) la cui persistenza e il cui cumulo ostacolano il loro sviluppo. [NdT: il presente emendamento non riguarda la versione italiana del documento della Commissione, che già parla di «ubicazione ultraperiferica», mentre altre versioni linguistiche fanno genericamente riferimento alla distanza].

Emendamento 3

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La diffusione di reti dorsali di comunicazioni elettroniche, anche con cavi sottomarini per collegare territori europei a paesi terzi di altri continenti, oppure isole o territori europei d’oltremare alla terraferma, è indispensabile per fornire la ridondanza necessaria per infrastrutture così importanti e aumentare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell’Unione. Tuttavia, tali progetti sono spesso commercialmente non sostenibili in mancanza di finanziamenti pubblici.

La diffusione di reti dorsali di comunicazioni elettroniche, anche con cavi sottomarini per collegare territori europei a paesi terzi di altri continenti, oppure isole o regioni ultraperiferiche dell’UE alla terraferma, è indispensabile per fornire la ridondanza necessaria per infrastrutture così importanti e aumentare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell’Unione. Tuttavia, tali progetti sono spesso commercialmente non sostenibili in mancanza di finanziamenti pubblici.

Motivazione

La situazione particolare delle regioni ultraperiferiche, che sono distanti dal continente europeo ma vicine ad altri continenti, rende il problema in questione ancora più pressante.

Emendamento 4

Articolo 2, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

h)

«progetto transfrontaliero nel campo dell’energia rinnovabile»: progetto selezionato o ammissibile alla selezione nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri, o di accordi tra Stati membri e paesi terzi, come descritti agli articoli 6, 7, 9 o 11 della direttiva 2009/28/CE, nel settore della pianificazione o della diffusione dell’energia rinnovabile, conformemente ai criteri di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento;

h)

«progetto transfrontaliero nel campo dell’energia rinnovabile»: progetto selezionato o ammissibile alla selezione nel quadro di un GECT, di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri o enti locali o regionali o di accordi tra Stati membri e paesi terzi, come descritti agli articoli 6, 7, 9 o 11 della direttiva 2009/28/CE, nel settore della pianificazione o della diffusione dell’energia rinnovabile, conformemente ai criteri di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento;

Motivazione

È opportuno promuovere il ricorso al GECT per lo sviluppo di progetti transfrontalieri. Inoltre, taluni progetti ricevono finanziamenti soltanto dagli enti locali e regionali, i quali devono quindi anche controllare l’accesso alle domande di finanziamenti europei.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

i)

contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura;

i)

contribuire allo sviluppo di progetti strategici di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura e per accrescere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione. In particolare, occorre accordare la priorità all’esecuzione e al completamento dei progetti e dei lavori relativi ai corridoi principali e ai grandi assi di cui all’allegato del presente regolamento ;

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

Nel settore dei trasporti:

a)

Nel settore dei trasporti:

 

i)

contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura;

 

i)

contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti e interconnesse per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura;

 

ii)

adeguare le reti TEN-T alle esigenze della mobilità militare;

 

ii)

adeguare le reti TEN-T alle esigenze della mobilità militare per garantire il duplice uso civile-militare di determinate infrastrutture strategiche di trasporto, realizzando e completando i collegamenti interoperabili alle frontiere, con soluzioni che facilitino e consentano il trasferimento modale delle merci e dei passeggeri per una maggiore interoperabilità delle reti e dei corridoi ;

 

 

iii)

migliorare l’accessibilità delle regioni ultraperiferiche, la mobilità dei loro abitanti e il trasporto delle merci;

b)

per il settore dell’energia, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all’ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia e all’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia rinnovabile;

b)

per il settore dell’energia, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all’ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia e all’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, agevolare la cooperazione transfrontaliera e interregionale, segnatamente tra le regioni ultraperiferiche, in tema di energia rinnovabile;

c)

per il settore digitale, contribuire allo sviluppo di reti ad altissima capacità e di sistemi 5G, all’aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell’UE, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell’energia.

c)

per il settore digitale, contribuire allo sviluppo di reti ad altissima capacità e di sistemi 5G e all’aumento della resilienza e delle capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell’UE, collegandole ai territori vicini e alle regioni ultraperiferiche, nonché contribuire al potenziamento dei sistemi di connettività a banda larga nelle regioni ultraperiferiche e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell’energia.

Motivazione

Le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, devono contenere un riferimento al caso particolare delle regioni ultraperiferiche, analogamente a quanto previsto dall’articolo 10 («Priorità generali») del vigente regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

8.   Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, il 30 % di essi è messo immediatamente a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture per i trasporti in conformità al presente regolamento, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite . Dal 1o gennaio 2024, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento.

8.   Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione. Dal 1o gennaio 2024, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento , accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti come pure ai progetti nelle regioni ultraperiferiche . Per tutte le risorse trasferite dal Fondo di coesione, nell’utilizzo da parte degli Stati membri si tiene conto delle quote nazionali.

Motivazione

Le risorse trasferite dal Fondo di coesione costituiscono un aspetto fondamentale del CEF. Tuttavia, a causa della notevole riduzione degli stanziamenti destinati al Fondo di coesione, le città e le regioni degli Stati membri beneficiari non potrebbero accettare il rischio di una nuova perdita di risorse di bilancio. È comunque necessario che, alla fine del periodo di programmazione, l’intera dotazione finanziaria sia stata consumata.

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri , essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile, tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato .

Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni] possono, su richiesta dell’autorità di gestione e previa consultazione degli enti regionali e/o locali , essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all’[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del paragrafo 1 del medesimo articolo. Tali risorse sono utilizzate a beneficio della zona geografica corrispondente all’autorità di gestione interessata .

Motivazione

Le risorse trasferite al programma dovrebbero essere utilizzate dall’autorità di gestione che decide di effettuare il trasferimento. Questo approccio consentirà di salvaguardare l’allocazione delle risorse alle singole zone e favorirà inoltre un impiego più mirato, conforme ai bisogni attuali delle regioni e degli Stati membri.

Emendamento 9

Nuovo articolo dopo l’articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Adeguamento delle reti TEN-T alla mobilità militare

1.     Il meccanismo per collegare l’Europa deve contribuire allo sviluppo di una rete prioritaria di infrastrutture di trasporto adattate a un duplice uso civile-militare.

2.     I progetti finanziati nel quadro di questo obiettivo si collocano sull’intera rete TEN-T.

3.     Le infrastrutture a duplice uso civile-militare devono essere conformi alle specifiche tecniche della rete TEN-T e a quelle militari e devono rispondere a una necessità reale, attuale o potenziale.

4.     Le infrastrutture che hanno beneficiato di un finanziamento nel quadro di questo obiettivo non potranno essere utilizzate soltanto per scopi militari, salvo che in circostanze eccezionali e per una durata limitata e purché sia garantita in ogni momento la sicurezza delle persone, dei servizi, delle merci e delle stesse infrastrutture.

5.     Le azioni per l’adeguamento delle infrastrutture a un duplice uso civile-militare, sono finanziate soltanto nel quadro di questo obiettivo.

6.     Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta gli atti delegati che indicano nel dettaglio le specifiche tecniche necessarie per un duplice uso civile-militare, definite dal Consiglio, un elenco di progetti prioritari ammissibili al finanziamento nel quadro di questo obiettivo e le regole di ammissibilità e di selezione. La Commissione assicura una distribuzione geografica coerente ed equilibrata di tali infrastrutture.

Motivazione

Considerata la dotazione di bilancio assegnata a tale obiettivo, bisogna che il regolamento ne precisi le regole.

Emendamento 10

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I progetti transfrontalieri nel campo dell’energia rinnovabile coinvolgono almeno due Stati membri e sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri o in accordi tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli 6, 7, 9 o 11 della direttiva 2009/28/CE. Tali progetti sono individuati in base ai criteri e alla procedura di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento.

I progetti transfrontalieri nel campo dell’energia rinnovabile coinvolgono almeno due Stati membri o un GECT, oppure due regioni ultraperiferiche, e sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra Stati membri , enti locali o regionali e regioni ultraperiferiche, oppure in accordi tra Stati membri e paesi terzi a norma degli articoli 6, 7, 9 o 11 della direttiva 2009/28/CE. Tali progetti sono individuati in base ai criteri e alla procedura di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento.

Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 3, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.   Fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all’articolo 13, la priorità di finanziamento è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

3.   Fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all’articolo 13, la priorità di finanziamento è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

[…]

[…]

d)

i progetti volti alla realizzazione di reti dorsali transfrontaliere che colleghino l’Unione a paesi terzi e rafforzino i collegamenti all’interno del territorio dell’Unione, anche con cavi sottomarini, sono priorizzati in base a quanto contribuiscono significativamente all’aumento della resilienza e della capacità delle reti di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione;

d)

i progetti volti alla realizzazione di reti dorsali transfrontaliere che colleghino l’Unione a paesi terzi e rafforzino i collegamenti all’interno del territorio dell’Unione, e in particolare tra il continente europeo e le regioni ultraperiferiche, anche con cavi sottomarini, sono priorizzati in base a quanto contribuiscono significativamente all’aumento della resilienza e della capacità delle reti di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione;

[…]

[…]

Motivazione

La grande distanza esistente tra le regioni ultraperiferiche e il continente europeo, e la loro vicinanza a paesi terzi, rendono indispensabile la realizzazione di reti, in particolare attraverso cavi sottomarini, allo scopo di ridurre l’isolamento di queste regioni.

Emendamento 12

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

i)

azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a nodi urbani, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete centrale, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all’articolo 19 del presente regolamento;

i)

azioni per la realizzazione e il completamento della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a nodi urbani, porti marittimi, porti interni , aeroporti e terminali intermodali ferroviario-stradali della rete centrale, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 , nonché le azioni volte a eliminare le strozzature e a realizzare i collegamenti mancanti . Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all’articolo 19 del presente regolamento , favorendo così l’intermodalità ;

Emendamento 13

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

ii)

azioni per la realizzazione di collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare le sezioni indicate nella parte III dell’allegato del presente regolamento;

ii)

azioni per lo sviluppo e il miglioramento di collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare le sezioni indicate nella parte III dell’allegato del presente regolamento;

Emendamento 14

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto iii)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

iii)

azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche , conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete globale di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iii)

azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni remote , conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni , aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete globale di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

Motivazione

I problemi causati dall’insularità richiedono un trattamento differenziato da parte delle istituzioni dell’UE, un trattamento equiparabile a quello delle regioni ultraperiferiche, dato che il problema principale qui non è tanto la distanza quanto piuttosto la discontinuità territoriale.

Gli aeroporti sono infrastrutture essenziali per lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche e talvolta costituiscono il modo più efficace per integrare tali regioni nelle reti di trasporto dell’Unione.

Emendamento 15

Articolo 9, paragrafi 2 e 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

2.   Per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

a)

azioni relative a reti efficienti e interconnesse:

a)

azioni relative a reti efficienti e interconnesse:

[…]

[…]

 

iii)

azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni e terminali ferroviario-stradali della rete globale di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

 

iii)

azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani , aeroporti , porti marittimi, porti interni e terminali ferroviari della rete globale di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013 , e le azioni all’interno di una regione ultraperiferica ;

[…]

[…]

b)

azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura:

b)

azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura:

[…]

[…]

 

ix)

azioni volte a migliorare l’accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile;

 

ix)

azioni volte a migliorare l’accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile;

 

 

x)

azioni volte a migliorare l’accessibilità delle regioni ultraperiferiche, la mobilità dei loro abitanti e il trasporto delle merci .

[…]

[…]

4.   Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

4.   Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

[…]

[…]

d)

azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra l’Unione e paesi terzi;

d)

azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali, anche con cavi sottomarini, tra gli Stati membri , tra gli Stati membri e le regioni ultraperiferiche e tra l’Unione e paesi terzi;

[…]

[…]

Emendamento 16

Articolo 9, paragrafo 4, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

4.   Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

4.   Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili all’assistenza finanziaria dell’Unione ai sensi del presente regolamento le azioni seguenti:

a)

azioni di sostegno alla connettività Gigabit dei volani socioeconomici;

a)

azioni di sostegno alla connettività Gigabit dei volani socioeconomici;

b)

azioni di sostegno alla fornitura, presso le comunità locali, di connettività locale senza fili di altissima qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie;

b)

azioni di sostegno alla fornitura, presso le comunità locali, di connettività locale senza fili di altissima qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie , in particolare nelle aree rurali (realizzando così il concetto dei «piccoli comuni intelligenti») ;

c)

azioni per la realizzazione di una copertura ininterrotta, con sistemi 5G, di tutti i principali assi di trasporto terrestre, comprese le reti transeuropee dei trasporti;

c)

azioni per la realizzazione di una copertura ininterrotta, con sistemi 5G, di tutti i principali assi di trasporto terrestre, comprese le reti transeuropee dei trasporti;

d)

azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra l’Unione e paesi terzi;

d)

azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra l’Unione e paesi terzi;

e)

azioni di sostegno alla disponibilità, presso le abitazioni dei cittadini europei, di reti ad altissima capacità;

e)

azioni di sostegno alla disponibilità, presso le abitazioni dei cittadini europei, di reti ad altissima capacità;

f)

azioni finalizzate all’acquisizione dei requisiti concernenti l’infrastruttura per la connettività digitale per progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell’energia e/o di sostegno alle piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia.

f)

azioni finalizzate all’acquisizione dei requisiti concernenti l’infrastruttura per la connettività digitale per progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell’energia e/o di sostegno alle piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia.

Un elenco indicativo di progetti ammissibili nel settore digitale è riportato nella parte V dell’allegato.

Un elenco indicativo di progetti ammissibili nel settore digitale è riportato nella parte V dell’allegato.

Emendamento 17

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nell’ambito di ciascuno dei settori dei trasporti, dell’energia o digitale, le azioni ammissibili ai sensi dell’articolo 9 possono includere elementi ausiliari eventualmente non correlati ad azioni ammissibili conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 rispettivamente, a condizione che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

Nell’ambito di ciascuno dei settori dei trasporti, dell’energia o digitale, le azioni ammissibili ai sensi dell’articolo 9 possono includere elementi ausiliari correlati o meno ad azioni ammissibili conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 rispettivamente, a condizione che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

Motivazione

Le sinergie vanno agevolate. Inoltre, il meccanismo proposto al paragrafo 2 deve consentire di includere azioni ammissibili nell’ambito di un altro settore del CEF nel quadro di un invito a presentare proposte relativo a un settore specifico. Gli inviti specifici a presentare proposte per progetti misti sosterranno progetti con un mix settoriale superiore al 20 %-80 %.

Emendamento 18

Articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

b)

i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo associato al programma;

b)

i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo associato al programma , per le azioni relative ad un progetto concernente tale paese terzo ;

Motivazione

Il CEF non deve arrecare benefici a imprese non europee per attività condotte sul territorio dell’Unione.

Emendamento 19

Articolo 11, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

5.     I programmi di lavoro di cui all’articolo 19 possono prevedere che siano ammissibili solo le proposte presentate da uno o più Stati membri o, d’intesa con gli Stati membri interessati, da organizzazioni internazionali, imprese comuni o imprese od organismi pubblici o privati.

 

Motivazione

Il mantenimento del processo di approvazione da parte degli Stati membri non favorirebbe la semplificazione amministrativa sostenuta dal CdR.

Emendamento 20

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo [VIII] del regolamento finanziario.

Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo [VIII] del regolamento finanziario.

 

1.     Il processo di selezione dei progetti si svolge in due fasi:

a)

valutazione dell’ammissibilità del progetto sulla base di un dossier semplificato;

b)

presentazione, valutazione e selezione del progetto.

2.     La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte almeno un mese prima della loro apertura. I promotori di progetti dispongono di almeno un mese per presentare il primo dossier. La Commissione europea valuta l’ammissibilità dei dossier entro un mese. I promotori di progetti dispongono quindi di almeno tre mesi per completare il dossier.

Motivazione

L’applicazione del CEF dovrebbe essere semplificata evitando che i promotori di progetti debbano allestire un dossier completo, oneroso in termini di tempo e denaro, se il progetto non è ammissibile all’invito a presentare proposte. Inoltre, i promotori di progetti devono avere il tempo di adeguarsi a un invito a presentare proposte e di redigere un dossier completo.

Emendamento 21

Articolo 13, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 19 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto, nella misura applicabile, dei seguenti elementi:

I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 19 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto, nella misura applicabile, dei seguenti elementi:

a)

ripercussioni economiche, sociali e ambientali (costi e benefici);

a)

ripercussioni economiche, sociali e ambientali (costi e benefici);

b)

aspetti inerenti all’innovazione, alla sicurezza, all’interoperabilità e all’accessibilità;

b)

aspetti inerenti all’innovazione, alla sicurezza, all’interoperabilità , alla multimodalità e all’accessibilità;

c)

dimensione transfrontaliera;

c)

dimensione transfrontaliera o miglioramento dell’accessibilità delle regioni insulari e ultraperiferiche ;

d)

sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale;

d)

valore aggiunto europeo;

e)

grado di maturità dell’azione a livello di sviluppo del progetto;

e)

contributo all’eliminazione delle strozzature e alla realizzazione dei collegamenti mancanti;

f)

solidità del piano di attuazione proposto;

f )

sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale;

g)

effetto catalizzatore dell’assistenza finanziaria dell’Unione sugli investimenti;

g )

grado di maturità dell’azione a livello di sviluppo del progetto e grado di impegno a portarlo a termine ;

h)

necessità di superare ostacoli finanziari, quali ad esempio una sostenibilità commerciale insufficiente o l’assenza di finanziamenti da parte del mercato;

h)

impatto sociale;

i)

coerenza con i piani dell’Unione e nazionali per l’energia e il clima.

i )

solidità del piano di attuazione proposto;

 

j )

effetto catalizzatore dell’assistenza finanziaria dell’Unione sugli investimenti;

 

k )

necessità di superare ostacoli finanziari, quali ad esempio una sostenibilità commerciale insufficiente o l’assenza di finanziamenti da parte del mercato;

 

l )

coerenza con i piani dell’Unione e nazionali per l’energia e il clima.

Emendamento 22

Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione non può superare il 30 % del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50 % per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, per azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche, per azioni di sostegno a nuove tecnologie e all’innovazione e per azioni di sostegno all’incremento della sicurezza delle infrastrutture in linea con la normativa pertinente dell’Unione, nonché per azioni in regioni ultraperiferiche;

per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione non può superare il 30 % del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50 % per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, per azioni relative alle strozzature e ai collegamenti mancanti nella rete centrale, per azioni a sostegno delle autostrade del mare, per azioni a sostegno dei collegamenti marittimi e fluviali della rete centrale e globale, incluse le azioni nei porti e quelle relative ai collegamenti con l’entroterra, ai nodi urbani e alle piattaforme, nonché ai collegamenti multimodali e a quelli dell’«ultimo chilometro», per azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche, per azioni di sostegno a nuove tecnologie e all’innovazione e per azioni di sostegno all’incremento della sicurezza delle infrastrutture in linea con la normativa pertinente dell’Unione, nonché per azioni in regioni insulari e ultraperiferiche;

Motivazione

Questo emendamento è coerente con la proposta della Commissione che aggiunge dei collegamenti marittimi nei corridoi della rete centrale. Inoltre, per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione è necessario sostenere in modo sostanziale il trasporto marittimo.

Emendamento 23

Articolo 14, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il tasso massimo di cofinanziamento applicabile ad azioni selezionate nell’ambito di programmi di lavoro transettoriali di cui all’articolo 10 è il tasso massimo di cofinanziamento più elevato applicabile ai settori interessati.

Il tasso massimo di cofinanziamento applicabile ad azioni selezionate nell’ambito di programmi di lavoro transettoriali di cui all’articolo 10 è il tasso massimo di cofinanziamento più elevato applicabile ai settori interessati aumentato del 10 % . Le misure sostenute nel quadro del meccanismo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, beneficiano del tasso di cofinanziamento corrispondente al settore principale, compresi i costi accessori.

Motivazione

Le sinergie devono essere incoraggiate, anche sul piano finanziario. A fini di semplificazione, il meccanismo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, deve beneficiare di un tasso di cofinanziamento unico.

Emendamento 24

Articolo 15, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Oltre ai criteri di cui all’articolo [186] del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

Oltre ai criteri di cui all’articolo [186] del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

a)

solo le spese sostenute negli Stati membri possono essere considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune o transfrontaliero nel campo dell’energia rinnovabile riguardi il territorio di uno o più paesi terzi di cui all’articolo 5 o all’articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento o si riferisca ad acque internazionali e l’azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto;

a)

solo le spese sostenute negli Stati membri possono essere considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune o transfrontaliero nel campo dell’energia rinnovabile riguardi il territorio di uno o più paesi terzi di cui all’articolo 5 o all’articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento o di una o più regioni ultraperiferiche, oppure si riferisca ad acque internazionali e l’azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto;

Motivazione

Si propone di inserire nell’articolo 15, lettera a), un riferimento alla situazione particolare delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 25

Articolo 16, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.   Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per il tramite di inviti mirati a presentare proposte.

2.   Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate in tutti gli inviti a presentare proposte e per il tramite di inviti mirati a presentare proposte e sono limitate al 10 % della dotazione complessiva del CEF .

Motivazione

Le operazioni di finanziamento misto devono essere incoraggiate e devono essere possibili qualora un promotore di progetti desideri farvi ricorso. Tuttavia, la sovvenzione deve continuare a essere la prima soluzione di finanziamento del CEF.

Emendamento 26

Articolo 17, paragrafo 2, nuovo paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

3.     I fondi recuperati a titolo del presente articolo sono riutilizzati nel quadro di altri programmi di lavoro del CEF e sono ripartiti tenendo conto della dotazione nazionale concordata.

Motivazione

I fondi assegnati al CEF dal QFP devono essere mantenuti all’interno del CEF. Una ripartizione dei finanziamenti che tenga conto della dotazione nazionale concordata costituisce un incentivo per gli Stati membri e per i promotori dei singoli progetti a non ostacolare inutilmente la decisione sul futuro del progetto per timore di perdere il sostegno finanziario. Inoltre, tale misura consente una distribuzione geografica più equilibrata delle risorse tra gli Stati membri dell’UE.

Emendamento 27

Articolo 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22 del presente regolamento.

2.    La Commissione europea presenta un calendario indicativo dei programmi di lavoro nel quale sono specificate le dotazioni e le priorità di tali programmi per l’intera programmazione.

 

3.    La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 22 del presente regolamento.

Motivazione

I fondi assegnati al CEF dal QFP devono essere mantenuti all’interno del CEF.

Emendamento 28

Articolo 23

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 del presente regolamento al fine di:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 del presente regolamento al fine di:

a)

modificare la parte I dell’allegato, riguardante gli indicatori e di stabilire un quadro di sorveglianza e valutazione;

a)

modificare la parte I dell’allegato, riguardante gli indicatori e di stabilire un quadro di sorveglianza e valutazione;

b)

modificare la parte II dell’allegato, riguardante le percentuali indicative delle risorse di bilancio assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, lettera a), punto i);

b)

modificare la parte II dell’allegato, riguardante le percentuali indicative delle risorse di bilancio assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, lettera a), punto i);

c)

modificare la parte III dell’allegato, riguardante la definizione dei corridoi della rete centrale e le sezioni individuate in via preliminare, nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale;

c)

modificare la parte III dell’allegato, riguardante la definizione dei corridoi della rete centrale e le sezioni individuate in via preliminare, nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale;

d)

modificare la parte IV dell’allegato, riguardante l’individuazione di progetti transfrontalieri nel campo dell’energia rinnovabile;

d)

modificare la parte IV dell’allegato, riguardante l’individuazione di progetti transfrontalieri nel campo dell’energia rinnovabile;

e)

modificare la parte V dell’allegato, riguardante l’individuazione di progetti di interesse comune in materia di connettività digitale.

e)

modificare le specifiche tecniche relative alle infrastrutture a duplice uso civile-militare stabilite dal Consiglio e definire o modificare l’elenco dei progetti prioritari di adeguamento al duplice uso civile-militare;

 

f)

modificare la parte V dell’allegato, riguardante l’individuazione di progetti di interesse comune in materia di connettività digitale.

Proposta di regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

COM(2018) 438 final — parte 2

Emendamento 29

Allegato, parte III, tabella 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Rete centrale, corridoio «Atlantico»

Tratte

Rete centrale, corridoio «Atlantico»

Tratte

Gijón — León — Valladolid

Gijón — León — Palencia  — Valladolid

La Coruña — Vigo — Orense — León —

La Coruña — Vigo — Orense — Ponferrada — Astorga  — León - Palencia — Venta de Baños

Saragozza — Pamplona/Logroño — Bilbao

Saragozza — Pamplona/Logroño — Bilbao (Y basca)

 

Bordeaux — Dax — Vitoria/Gasteiz

Bordeaux  — Tolosa

Tenerife/Gran Canaria — Huelva/Sanlúcar de Barrameda — Siviglia — Córdoba

Tenerife/Gran Canaria — Huelva/Sanlúcar de Barrameda — Siviglia — Córdoba

Algeciras — Bobadilla — Madrid

Algeciras — Bobadilla — Madrid

Sines/Lisbona — Madrid — Valladolid

Sines/Lisbona — Madrid — Valladolid

Lisbona — Aveiro — Leixões/Porto — Fiume Douro

Lisbona — Aveiro — Leixões/Porto — Fiume Douro

Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Tours — Parigi — Le Havre/Metz — Mannheim/Strasburgo

Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Tours — Parigi — Le Havre/Metz — Mannheim/Strasburgo

 

Shannon Foynes — Dublino — Cork — Le Havre — Rouen — Parigi

Saint-Nazaire — Nantes — Tours

Dublino — Cork – Saint-Nazaire — Nantes — Tours

Motivazione

Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avrà numerosissime conseguenze, tra cui un impatto significativo sull’integrazione dell’Irlanda nella rete dei corridoi della rete centrale TEN-T, poiché essa dipende esclusivamente dai collegamenti attraverso il Regno Unito. Inoltre, i collegamenti marittimi verso i porti della rete centrale del corridoio «Atlantico» e determinati porti della rete globale dovrebbero essere inclusi nella carta dei corridoi. L’integrazione nei corridoi prioritari della rete centrale di un collegamento tra il corridoio «Mediterraneo» e il corridoio «Atlantico» può rafforzare i risultati socioeconomici di questi due corridoi consentendo uno sviluppo delle infrastrutture e un aumento del loro utilizzo. Tale integrazione consentirebbe altresì di collegare i porti del Mediterraneo e dell’Atlantico sull’asse Bordeaux-Tolosa-Narbonne. Questa proposta si inquadra inoltre nel Grande Progetto Sud-Ovest di sviluppo delle due linee ad alta velocità che condividono una stessa tratta che va da Bordeaux a Tolosa e da Bordeaux alla Spagna.

È altresì opportuno aggiungere alla tratta Saragozza-Pamplona la Y basca, dato che ciò consentirebbe di collegare i corridoi «Atlantico» e «Mediterraneo», dando accesso al porto di Bilbao. La Francia dovrebbe rilanciare il collegamento Bordeaux-Dax-Vitoria, sia per il trasporto passeggeri che per eliminare le strozzature nel trasporto merci (Irun-Hendaye, variante sull’asse di Bordeaux).

Infine, è necessario includere le possibili enclave e piattaforme logistiche di grande interesse strategico attuale o potenziale, situate in regioni periferiche che hanno ancora un forte bisogno di infrastrutture di base, al fine di migliorarne l’accessibilità e la connettività, in particolare con i porti.

Emendamento 30

Allegato, parte III, tabella 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Rete centrale, corridoio «Mediterraneo»

Tratte

Rete centrale, corridoio «Mediterraneo»

Tratte

Algeciras — Bobadilla — Madrid — Saragozza — Tarragona

Algeciras — Bobadilla — Madrid — Saragozza — Sagunto /Tarragona

 

Madrid — Albacete — Valencia

Siviglia — Bobadilla — Murcia

Siviglia — Bobadilla — Almería — Murcia

Cartagena — Murcia — Valencia — Tarragona/Palma di Maiorca — Barcellona

Cartagena — Murcia — Valencia — Tarragona/Palma di Maiorca — Barcellona

Tarragona — Barcellona — Perpignan — Marsiglia — Genova/Lione– Torino — Novara — Milano — Bologna/Verona — Padova — Venezia — Ravenna/Trieste/Capodistria — Lubiana — Budapest

Tarragona /Palma di Maiorca  — Barcellona — Perpignan — Marsiglia — Genova/Lione– Torino — Novara — Milano — Bologna/Verona — Padova — Venezia — Ravenna/Trieste/Capodistria — Lubiana — Budapest

 

Alcúdia — Ciudadela — Tolone — Ajaccio — Bastia — Porto Torres — Cagliari — Palermo

Tolosa  — Narbonne

Lubiana/Fiume — Zagabria — Budapest — frontiera UA

Lubiana/Fiume — Zagabria — Budapest — frontiera UA

Motivazione

L’integrazione nei corridoi prioritari della rete centrale di un collegamento tra il corridoio «Mediterraneo» e il corridoio «Atlantico» può rafforzare i risultati socioeconomici di questi due corridoi consentendo uno sviluppo delle infrastrutture e un aumento del loro utilizzo. Tale integrazione consentirebbe altresì di collegare i porti del Mediterraneo e dell’Atlantico sull’asse Bordeaux-Tolosa-Narbonne.

Emendamento 31

Allegato, parte III, tabella 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord — Mediterraneo»

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord — Mediterraneo»

Tratte

Tratte

Belfast — Dublino — Shannon Foynes/Cork

Belfast — Dublino — Shannon Foynes/Cork

 

Dublino — Cork — Calais — Zeebruge — Anversa — Rotterdam

Shannon Foynes — Dublino — Rosslare — Waterford — Cork — Brest — Roscoff — Cherbourg — Caen — Le Havre — Rouen — Parigi

Glasgow/Edimburgo — Liverpool/Manchester — Birmingham

Glasgow/Edimburgo — Liverpool/Manchester — Birmingham

Birmingham — Felixstowe/Londra/Southampton

Birmingham — Felixstowe/Londra/Southampton

Londra — Lilla — Bruxelles

Londra — Lilla — Bruxelles

Amsterdam — Rotterdam — Anversa — Bruxelles — Lussemburgo

Amsterdam — Rotterdam — Anversa — Bruxelles — Lussemburgo

Lussemburgo — Metz — Digione — Macon — Lione — Marsiglia

Lussemburgo — Metz — Digione — Macon — Lione — Marsiglia

Lussemburgo — Metz — Strasburgo — Basilea

Lussemburgo — Metz — Strasburgo — Basilea

Anversa/Zeebrugge — Gand — Dunkerque/Lilla — Parigi

Anversa/Zeebrugge — Gand — Dunkerque/Lilla — Parigi

Motivazione

Questo emendamento riprende la proposta della Commissione europea di modificare il regolamento CEF nel caso in cui il recesso del Regno Unito avvenga senza accordo, e vi integra i porti della rete globale e di quella centrale.

Emendamento 32

Allegato, parte III, tabella 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Rete centrale, corridoio «Scandinavia — Mediterraneo»

Rete centrale, corridoio «Scandinavia — Mediterraneo»

Tratte

Tratte

Frontiera RU — Hamina/Kotka — Helsinki — Turku/Naantali — Stoccolma — Örebro — Malmö

Frontiera RU — Hamina/Kotka — Helsinki — Turku/Naantali — Stoccolma — Örebro — Malmö

Narvik/Oulu — Luleå — Umeå — Stoccolma

Narvik/Oulu — Luleå — Umeå — Gävle — Stoccolma Örebro

 

Stoccolma — Örebro — Oslo

Oslo — Göteborg — Malmö — Trelleborg

Oslo — Göteborg — Malmö — Trelleborg

Malmö — Copenaghen — Fredericia — Aarhus — Aalborg — Hirtshals/Frederikshavn

Malmö — Copenaghen — Fredericia — Aarhus — Aalborg — Hirtshals/Frederikshavn

Copenaghen — Kolding/Lubecca — Amburgo — Hannover

Copenaghen — Kolding/Lubecca — Amburgo — Hannover

Bremerhaven — Brema — Hannover — Norimberga

Bremerhaven — Brema — Hannover — Norimberga

Rostock — Berlino — Lipsia — Monaco

Rostock — Berlino — Lipsia — Monaco

Norimberga — Monaco — Innsbruck — Verona — Bologna — Ancona/Firenze

Norimberga — Monaco — Innsbruck — Verona — Bologna — Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia — Firenze — Roma — Napoli — Bari — Taranto — La Valletta

Livorno/La Spezia — Firenze — Roma — Napoli — Bari — Taranto — La Valletta

Emendamento 33

Allegato, parte III, punto 2 Sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Le sezioni transfrontaliere della rete globale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento comprendono le seguenti sezioni:

Le sezioni transfrontaliere della rete globale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento , nonché i collegamenti ferroviari transfrontalieri esistenti e quelli mancanti alle frontiere interne dell’UE, comprendono le seguenti sezioni:

Motivazione

Questa aggiunta consente di includere i collegamenti tra i corridoi TEN che finora erano formalmente al di fuori della rete globale (ad esempio, i «collegamenti mancanti»).

Emendamento 34

Allegato — parte V

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Connettività Gigabit per i volani socioeconomici

1.

Connettività Gigabit per i volani socioeconomici

[…]

[…]

alla connettività Gigabit per i centri di istruzione e ricerca, nel contesto degli sforzi per eliminare i divari digitali e innovare i sistemi di istruzione, per migliorare i risultati dell’apprendimento, accrescere l’equità e incrementare l’efficienza;

alla connettività Gigabit per i centri di istruzione e ricerca, nel contesto degli sforzi per eliminare i divari digitali e innovare i sistemi di istruzione, per migliorare i risultati dell’apprendimento, accrescere l’equità e incrementare l’efficienza;

 

alla connettività Gigabit che assicuri sistemi di connettività a banda larga all’interno delle regioni ultraperiferiche e tra queste e lo Stato membro di appartenenza, in particolare mediante la posa di cavi sottomarini ridondanti;

Motivazione

È importante assicurarsi che le azioni per lo sviluppo di infrastrutture di connettività digitale nelle regioni ultraperiferiche siano considerate prioritarie.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione

COM(2018) 568 final — parte 1

Emendamento 35

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Al fine di evitare che il corridoio della rete centrale Mare del Nord — Mediterraneo venga separato in due parti distinte e non collegate e di garantire il collegamento dell’Irlanda all’Europa continentale, il corridoio della rete centrale Mare del Nord — Mediterraneo dovrebbe includere collegamenti marittimi tra i principali porti irlandesi e i principali porti del Belgio e dei Paesi Bassi.

 

Motivazione

Alcuni porti francesi (Le Havre, Dunkerque e Calais) sono porti della rete centrale e fanno parte dei corridoi «Atlantico» e «Mare del Nord — Mediterraneo». Non vi è alcun motivo per escluderli.

Emendamento 36

Allegato

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Nell’allegato I, parte I, punto 2 («Corridoi della rete centrale»), alla sezione «Mare del Nord — Mediterraneo», dopo la riga «Belfast — Baile Átha Cliath/Dublino — Corcaigh/Cork» è inserita la riga seguente :

Nell’allegato I, parte I, punto 2 («Corridoi della rete centrale»), alla sezione «Mare del Nord — Mediterraneo», dopo la riga «Belfast — Baile Átha Cliath/Dublino — Corcaigh/Cork» sono inserite le righe seguenti :

«Baile Átha Cliath/Dublino/Corcaigh/Cork — Zeebrugge/Anversa/Rotterdam».

«Baile Átha Cliath/Dublino/Corcaigh/Cork — Calais/Dunkerque – Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

 

Shannon Foynes — Dublino — Rosslare — Waterford — Cork — Brest — Roscoff — Cherbourg — Caen — Le Havre — Rouen — Parigi» .

Nell’allegato I, parte I, punto 2 («Corridoi della rete centrale»), alla sezione «Atlantico», dopo la riga «Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Tours — Parigi — Le Havre/Metz — Mannheim/Strasburgo» è inserita la riga seguente:

«Shannon Foynes — Dublino — Cork — Le Havre — Rouen — Parigi».

Nell’allegato I, parte I, punto 2 («Corridoi della rete centrale»), alla sezione «Atlantico», la riga «Saint-Nazaire — Nantes — Tours» è modificata come segue:

«Dublino — Cork — Saint-Nazaire — Nantes — Tours».

Motivazione

Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avrà numerose conseguenze, tra cui un impatto significativo sull’integrazione dell’Irlanda nella rete dei corridoi della rete centrale TEN-T. Nella carta dei corridoi dovrebbero essere inclusi dei collegamenti marittimi verso i porti della rete centrale.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali

1.

ricorda che una politica europea in materia di infrastrutture sicure, moderne, sostenibili ed efficienti nel settore dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni, sostenuta dalle reti transeuropee (TEN), è essenziale per accrescere la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le regioni dell’Unione, incluse quelle periferiche, ultraperiferiche e insulari e quelle confrontate a sfide demografiche, contribuisce al buon funzionamento del mercato interno ed è necessaria per realizzare gli obiettivi di numerose altre politiche dell’Unione, in particolare la politica climatica e quella ambientale;

2.

rileva che, fin dall’adozione — nel 2013 — del meccanismo per collegare l’Europa, alcune delle osservazioni formulate dal CdR in merito a tale strumento, in particolare nel parere 1531/2017 sul tema Il futuro del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) — Trasporti, adottato il 10 ottobre 2017, sono tuttora valide;

3.

ritiene che occorra tenere conto con attenzione del punto di vista delle città e delle regioni, responsabili delle politiche di gestione e sviluppo della mobilità e dei trasporti pubblici nei rispettivi territori;

4.

riconosce che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L’obiettivo principale della proposta è quello di realizzare la rete transeuropea di trasporto. A tal fine, l’Unione europea rappresenta il migliore livello di attuazione;

5.

osserva che nel 2017 il 72 % dei cittadini europei risiedeva in un’area urbana. Per queste persone, l’accesso a mezzi di trasporto urbani sicuri, efficienti e sostenibili è una questione fondamentale. Il CEF può favorire la transizione e ridurre la congestione, l’inquinamento e gli incidenti stradali. Collegare meglio i diversi modi di trasporto e garantire agevoli spostamenti nelle aree urbane è essenziale per la realizzazione della rete centrale entro il 2030 e di quella globale entro il 2050. La priorità dovrebbe essere data alle iniziative per la multimodalità dei trasporti urbani;

6.

sottolinea che l’Unione europea dispone di numerose infrastrutture di navigazione marittima e fluviale ormai obsolete, che devono essere modernizzate e sviluppate. Questi due modi di trasporto concorrono a risolvere il problema della congestione del traffico stradale e contribuiscono alla necessaria decarbonizzazione del settore;

7.

riconosce che ai trasporti è imputabile quasi il 50 % delle emissioni di gas a effetto serra in Europa. Questo settore è il solo che, dal 1990 ad oggi, non sia riuscito a ridurre la sua produzione di tali emissioni. Le città e le regioni sono in prima linea nel far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento atmosferico e della congestione del traffico. È inoltre necessario adottare misure ambiziose e immediate per decarbonizzare il settore dei trasporti;

8.

ricorda che il CEF deve essere adattato agli obiettivi ambiziosi che l’UE si è posta in termini di realizzazione delle infrastrutture di trasporto e in particolare che, ai sensi del regolamento TEN-T, la rete centrale va completata entro il 2030; e osserva che occorre monitorare attentamente i bisogni di ogni singola regione e adottare misure per garantire che ciascuna di esse sia in grado di tenere il passo con le innovazioni in materia di infrastrutture;

9.

raccomanda di incoraggiare i progetti transfrontalieri favorendo, in particolare, il coinvolgimento dei GECT o il ricorso al meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero proposto dalla Commissione europea per il periodo 2021-2027. In particolare, i GECT dovrebbero essere soggetti ammissibili a tutti gli inviti a presentare proposte di progetto nel quadro del CEF, fatte salve le competenze che sono loro assegnate;

10.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea volta a rinnovare e modificare il meccanismo per collegare l’Europa;

11.

accoglie con favore il fatto che la proposta tenga conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche e della necessità di prevedere finanziamenti per il settore dei trasporti nel quadro del CEF; e reputa che tale sostegno debba estendersi anche ai settori energetico e digitale.

12.

fa osservare che un finanziamento adeguato del CEF può creare nuovi posti di lavoro, sostenere la crescita e far diventare l’UE un leader mondiale nel campo della ricerca e dell’innovazione nonché della decarbonizzazione dell’economia;

13.

esprime apprezzamento per gli sforzi a favore della semplificazione delle norme e delle procedure. Nessun promotore di progetti dovrebbe rinunciare a presentare una domanda di finanziamento;

14.

prende atto della proposta della Commissione di introdurre un obiettivo di adeguamento delle infrastrutture della rete TEN-T per un duplice uso civile-militare; e al riguardo raccomanda di chiarire le regole di tale obiettivo e si rammarica del fatto che la proposta non sia illustrata in maggior dettaglio;

15.

chiede che il CEF presti maggiore attenzione alla coesione sociale, economica e territoriale.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2017) 623.

(1)  COM(2017) 623.

(1)  COM(2016) 587.

(1)  COM(2016) 587.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/196


Parere del Comitato europeo delle regioni — Diritti e valori

(2018/C 461/16)

Relatore generale:

François DECOSTER (FR/ALDE), vicepresidente del consiglio regionale dell’Alta Francia

Testo di riferimento:

COM(2018) 383 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Titolo

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma diritti e valori

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti, valori e cittadinanza

Motivazione

La denominazione del programma deve essere coerente con gli obiettivi e le azioni attuate. Dato che la sezione «Cittadinanza» è di fondamentale importanza in questo programma, essa dovrebbe figurare nella denominazione stessa del programma, che andrebbe quindi completata.

Emendamento 2

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il programma Diritti e valori (di seguito «il programma») dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell’esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Il programma Diritti, valori e cittadinanza (di seguito «il programma») dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell’esperienza positiva dei programmi precedenti e anche sviluppando nuove azioni innovative . Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.

Motivazione

Non ci si dovrebbe basare esclusivamente sulle azioni esistenti, ma occorre anche svilupparne di nuove che promuovano lo scambio di buone pratiche e informazioni e favoriscano le possibili sinergie. Questo potrebbe avvenire, ad esempio, tramite la creazione di un programma di scambi e di mobilità per i rappresentanti eletti locali e regionali, oppure con l’istituzione di «corrispondenti per l’Europa» in tutti gli enti locali e regionali d’Europa.

Emendamento 3

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per avvicinare l’Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell’Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un’identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all’Unione e dei valori dell’Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell’UE a causa della loro lontananza e distanza dall’Europa continentale.

Per avvicinare l’Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città oppure progetti che prevedano una cooperazione transfrontaliera, sostenere le organizzazioni della società civile e gli enti territoriali nei settori interessati dal programma , come pure formare e informare i rappresentanti eletti degli enti locali e regionali che fungono da moltiplicatori, contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell’Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un’identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all’Unione e dei valori dell’Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell’UE a causa della loro lontananza e distanza dall’Europa continentale.

Motivazione

Anche i progetti di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere presi in considerazione nel programma Diritti e valori, in quanto contribuiscono a suscitare un sentimento di appartenenza reciproca, a forgiare un’identità europea e a superare le differenze nazionali. Gli enti locali e regionali possono svolgere anch’essi un ruolo di primo piano nell’accrescere l’impegno civico e devono quindi figurare tra i beneficiari dei fondi, in particolare per quanto riguarda i diritti dei cittadini e la loro partecipazione. Un programma volto a formare e informare i rappresentanti eletti degli enti locali e regionali costituirebbe uno strumento eccellente per aiutare gli enti locali e regionali a contribuire in tal senso.

Emendamento 4

Considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell’Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune, di una finalità morale e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un’identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Le attività di commemorazione, riflessione critica e celebrazione della memoria storica dell’Europa e dei valori comuni sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune e dei valori, intesi come fondamento di un futuro comune , di fiducia reciproca , di una finalità morale e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali , nonché degli eventi locali e nazionali , come pure i legami tra la commemorazione e la creazione di un’identità e di un senso di appartenenza comune europei.

Motivazione

Le celebrazioni, così come il dovere della memoria, contribuiscono a porre le basi per un futuro comune e un’identità europea che deve fondarsi sulla fiducia reciproca. Può trattarsi, ad esempio, della celebrazione di giornate internazionali così come di manifestazioni a livello più locale, che possono rafforzare il senso di appartenenza all’Europa.

Emendamento 5

Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell’Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all’articolo 2 del TUE e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell’Unione.

I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell’Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all’articolo 2 del TUE e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell’Unione. È necessario sostenere gli enti regionali e locali e le loro associazioni rappresentative che realizzano delle azioni nel quadro del programma Diritti e valori, in particolare per promuovere i diritti dei cittadini e la loro partecipazione.

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono tra i beneficiari dei fondi di questo programma e ad essi spetta un ruolo importante, in particolare per promuovere la partecipazione civica e difendere i diritti dei cittadini dell’UE. Le associazioni di enti locali e regionali hanno svolto un ruolo importante nella diffusione del programma e continuano a parteciparvi.

Emendamento 6

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

A norma degli articoli 8 e 10 del TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l’integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione.

A norma degli articoli 8 e 10 del TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l’integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. Le disposizioni del programma dovranno stabilire delle condizioni e azioni specifiche per assicurare il rispetto e l’applicazione delle norme riguardanti l’equilibrio di genere e per lottare contro ogni forma di discriminazione.

Motivazione

Nel programma e nel suo piano d’azione vanno previste delle disposizioni specifiche per conseguire gli obiettivi della parità di genere e della lotta alla discriminazione. Per esempio, ciò può avvenire attraverso campagne di sensibilizzazione, assicurando l’equilibrio di genere tra i partecipanti a tali campagne e garantendo inoltre la presenza di minoranze vulnerabili.

Emendamento 7

Considerando 18

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell’Unione a norma dell’articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell’Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato è essenziale per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell’UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all’applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell’Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell’Unione a norma dell’articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all’effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell’Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato e sufficiente è essenziale per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell’UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all’applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell’Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.

Motivazione

È importante prevedere un bilancio in grado di sostenere il massimo possibile dei progetti presentati, al fine di evitare qualsiasi tipo di frustrazione e incoraggiare le iniziative delle parti interessate.

Emendamento 8

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per garantire un’assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell’ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell’istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell’occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell’innovazione, della tecnologia, dell’industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.

Per garantire un’assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e degli enti locali e regionali, conformemente al principio della «sussidiarietà attiva» , ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell’ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell’istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell’occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell’innovazione, della tecnologia, dell’industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo , e favorire lo sviluppo di nuove sinergie grazie ad azioni innovative trasversali .

Motivazione

Gli enti locali e regionali svolgono anch’essi delle attività, e le loro azioni devono essere prese in considerazione dagli Stati membri e dall’Unione europea per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia globali.

Il 10 luglio la task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente» ha presentato le proprie conclusioni, nelle quali propone come nuovo approccio la «sussidiarietà attiva», che garantirà il valore aggiunto della legislazione dell’UE a vantaggio dei cittadini e determinerà una maggiore titolarità delle decisioni dell’UE negli Stati membri.

È importante insistere sul lancio di nuove azioni innovative per promuovere un senso di identità europea e la partecipazione dei cittadini, in particolare sull’istituzione di un Erasmus dei rappresentanti eletti locali e regionali o di un sistema di «corrispondenti per l’Europa», sul modello di quello introdotto in Austria.

Emendamento 9

Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

 

Le misure devono ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i richiedenti e garantire l’accesso ai finanziamenti a tutte le organizzazioni potenzialmente interessate. Si dovrebbe introdurre un processo di candidatura in due fasi, che consista in una breve descrizione del progetto al fine di determinare l’ammissibilità e in una domanda completa nel caso di prospettive di finanziamento favorevoli. Laddove possibile, devono essere accettate anche le candidature presentate per via elettronica. I richiedenti devono avere accesso ad un punto di contatto nazionale che fornirà loro assistenza, risponderà alle domande sulla procedura di candidatura e potrà verificare che il fascicolo sia completo prima di essere inviato. L’UE informerà nel modo migliore tutti i potenziali beneficiari riguardo alle possibilità di finanziamento, al fine di garantire la partecipazione di organizzazioni diverse presenti nei vari Stati membri e paesi partner.

Motivazione

La semplificazione del processo di candidatura è essenziale, in particolare per coloro che si candidano per la prima volta, le piccole comunità e le organizzazioni senza scopo di lucro. È importante assicurare una comunicazione il più efficace e completa possibile riguardo alle possibilità offerte con tutti gli enti locali e regionali e tutte le altre parti interessate che potrebbero voler partecipare, per evitare che siano solo i partner privilegiati dell’UE o le organizzazioni meglio informate a beneficiare dei finanziamenti. I corrispondenti per l’Europa sono un aspetto importante da sottolineare nel testo della Commissione europea.

Emendamento 10

Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alla luce dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l’azione per il clima e a raggiungere l’obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell’UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

Alla luce dell’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell’Unione di attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e tenendo presente che le azioni collettive in questi ambiti e a diversi livelli possono sviluppare la cittadinanza e il sentimento di appartenenza, il programma contribuirà a integrare l’azione per il clima e a raggiungere l’obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell’UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia , e le iniziative locali esistenti verranno sostenute .

Motivazione

Le azioni in materia di cambiamento climatico e di conseguimento dei più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sono direttamente collegate alla creazione di una società inclusiva e rafforzano il sentimento di cittadinanza e di appartenenza. È necessario informare i cittadini sulle sfide climatiche internazionali, ma anche coinvolgerli in azioni comuni. Ciò può essere evidenziato nella legislazione, tanto più che le sinergie tra il programma Diritti e valori e la lotta contro i cambiamenti climatici non sono sufficientemente esplicitate.

L’UE deve sostenere le azioni esistenti anziché lanciarne di nuove; a livello locale vengono spesso lanciate delle campagne di informazione e sensibilizzazione.

Emendamento 11

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo in collaborazione con gli enti locali e regionali interessati, conformemente al principio di sussidiarietà attiva .

Motivazione

Il 10 luglio la task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «fare meno in modo più efficiente» ha presentato le proprie conclusioni, nelle quali propone come nuovo approccio la «sussidiarietà attiva», che garantirà il valore aggiunto della legislazione dell’UE a vantaggio dei cittadini e determinerà una maggiore titolarità delle decisioni dell’UE negli Stati membri.

Emendamento 12

Capo I, articolo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il presente regolamento istituisce il programma Diritti e valori («programma»).

Il presente regolamento istituisce il programma Diritti, valori e cittadinanza («programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Motivazione

La denominazione del programma deve essere coerente con gli obiettivi e le azioni attuate. Dato che la sezione «Cittadinanza» è di fondamentale importanza in questo programma, essa dovrebbe figurare nella denominazione stessa del programma, che andrebbe quindi completata.

Emendamento 13

Capo I, articolo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   L’obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell’UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

1.   L’obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell’UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile , gli enti locali e regionali e le rispettive associazioni rappresentative , al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, gli obiettivi specifici del programma, corrispondenti a sezioni, sono i seguenti:

2.   Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, gli obiettivi specifici del programma, corrispondenti a sezioni, sono i seguenti:

a)

promuovere la parità e i diritti (sezione Parità e diritti);

a)

promuovere la parità e i diritti (sezione Parità e diritti);

b)

promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell’UE (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

b)

promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell’UE (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

c)

contrastare la violenza (sezione Daphne).

c)

contrastare la violenza (sezione Daphne).

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono tra i beneficiari dei fondi di questo programma e ad essi spetta un ruolo importante, in particolare per promuovere la partecipazione civica e difendere i diritti dei cittadini dell’UE. Le associazioni di enti locali e regionali hanno svolto un ruolo importante nella diffusione del programma e continuano a parteciparvi.

Emendamento 14

Capo I, articolo 4, lettera b) e nuova lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

b)

[…] promuovere l’interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.

b)

[…] promuovere l’interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini a livello nazionale ed europeo , consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione infranazionale, nazionale e dell’Unione.

 

c)

lanciare nuove azioni innovative destinate in particolare ai rappresentanti eletti locali e regionali, ai funzionari e al personale degli enti locali e regionali, tramite l’elaborazione, ad esempio, di un programma di mobilità, formazione e scambio ad essi rivolto e l’istituzione di una rete di «consiglieri comunali responsabili degli affari europei» sul modello austriaco per ricevere informazioni sull’attualità europea e servire da interfaccia tra i cittadini e l’Unione europea.

Motivazione

La partecipazione dei cittadini inizia spesso a livello locale, dove le misure adottate incidono direttamente sulla loro vita quotidiana, ad esempio per quanto concerne l’istruzione dei figli o la loro stessa mobilità. Il programma deve sostenere la partecipazione dei cittadini a livello locale, in quanto essa rappresenta il primo passo di una partecipazione a un livello più elevato, nazionale o europeo. Delle campagne di sensibilizzazione a livello locale possono essere legate a una partecipazione dei cittadini a livello europeo.

Attualmente, le possibilità per i cittadini di impegnarsi sulle questioni europee restano limitate e non funzionano in modo ottimale. Al fine di evitare un senso di frustrazione o delusione, occorre sviluppare le possibilità di esprimersi a tutti i livelli, compreso quello locale.

In tale contesto, disporre di responsabili eletti a livello regionale e locale, funzionari e membri del personale degli enti locali e regionali formati alle sfide e alle politiche europee e adeguatamente informati sull’attualità europea è essenziale per promuovere la partecipazione dei cittadini. Tali rappresentanti possono fungere da interfaccia tra i cittadini e l’UE per informare i cittadini e rispondere alle loro domande. Ciò contribuirebbe a riavvicinare l’UE ai cittadini, a stimolare l’interesse di questi ultimi per le questioni europee e a rispondere alle loro domande, incoraggiando la loro partecipazione e rafforzando presso di loro il sentimento di appartenenza.

Emendamento 15

Capo I, articolo 6, paragrafi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [ 641 705 000 ] EUR a prezzi correnti.

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 20212027 è di [ 1 100 000 000 ] EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

[ 408 705 000 ] EUR per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);

a)

[ 450 000 000 ] EUR per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);

b)

[ 233 000 000 ] EUR per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

b)

[ 650 000 000 ] EUR per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Motivazione

Alla luce delle enormi sfide cui l’UE deve far fronte, in quanto comunità di valori basata sui diritti, è necessario aumentare il bilancio complessivo dello strumento Diritti e valori.

Emendamento 16

Capo III, articolo 16, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Conformemente all’accordo «Legiferare meglio», i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere il loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni devono essere consultati sul progetto di testo, sulla base dell’esperienza delle ONG e degli enti locali e regionali nell’attuazione del programma.

Motivazione

Tenuto conto delle competenze e delle relazioni di lavoro tra la società civile e gli enti locali e regionali, il parere del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni è essenziale per gli atti delegati del programma. È necessario tenere conto dell’esperienza delle ONG e degli enti locali e regionali nell’attuazione delle azioni, in particolare attraverso i pareri del CESE e del CdR.

Emendamento 17

Capo IV, articolo 18, paragrafo 2 e nuovo paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo sul programma, sulle singole azioni e sui risultati , in particolare attraverso la rete dei centri d’informazione Europe Direct . Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

 

3.    L’UE informerà nel modo migliore tutti i potenziali beneficiari riguardo alle possibilità di finanziamento, al fine di garantire la partecipazione di organizzazioni diverse presenti nei vari Stati membri e paesi partner. I richiedenti avranno accesso ad un punto di contatto che fornirà loro assistenza, risponderà alle domande sulla procedura di candidatura e potrà verificare che il fascicolo sia completo prima di essere inviato.

Motivazione

È importante assicurare una comunicazione il più efficace e completa possibile riguardo alle possibilità offerte con tutti gli enti locali e regionali e tutte le altre parti interessate che potrebbero voler partecipare, per evitare che siano solo i partner privilegiati dell’UE o le organizzazioni meglio informate a beneficiare dei finanziamenti. I corrispondenti per l’Europa sono un aspetto importante da sottolineare nel testo della Commissione europea. La rete dei centri di informazione Europe Direct è efficace e connessa a livello locale. L’attuazione di azioni d’informazione e di comunicazione attraverso tali centri permette di conseguire risultati senza che aumentino le spese.

Emendamento 18

Allegato I, lettera g)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

g)

iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l’opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;

g)

iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l’opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città e piccoli centri rurali, nonché a progetti che comportino una cooperazione transfrontaliera ;

Motivazione

Anche i progetti di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere presi in considerazione nel programma Diritti e valori, in quanto contribuiscono a suscitare un sentimento di appartenenza reciproca, a forgiare un’identità europea e a superare le differenze nazionali.

Emendamento 19

Allegato I, lettera h)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

h)

promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un’Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

h)

promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un’Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile , ad enti locali e regionali e alle rispettive associazioni rappresentative ;

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono tra i beneficiari dei fondi di questo programma e ad essi spetta un ruolo importante, in particolare per promuovere la partecipazione civica e difendere i diritti dei cittadini dell’UE. Le associazioni di enti locali e regionali hanno svolto un ruolo importante nella diffusione del programma e continuano a parteciparvi.

Emendamento 20

Allegato I, lettera j)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento

j)

sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell’Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;

j)

sviluppo , attraverso sovvenzioni di funzionamento pluriennali, della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto , potenziamento dei dibattiti critici dal basso sulle strategie e sugli obiettivi programmatici dell’Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile , degli enti locali e regionali e delle loro associazioni rappresentative operanti nei settori interessati dal programma;

Motivazione

La società civile è molto importante, ma gli enti locali e regionali e le loro associazioni rappresentative a livello locale e regionale hanno e stanno svolgendo un ruolo cruciale nel quadro degli obiettivi generali del programma, e in particolare degli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 21

Allegato I, lettera l) (nuova)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

l)

lancio di nuove azioni innovative destinate in particolare ai rappresentanti eletti locali e regionali, ai funzionari e al personale degli enti locali e regionali, tramite l’elaborazione, ad esempio, di un programma di mobilità, formazione e scambio ad essi rivolto e l’istituzione di un sistema di «corrispondenti per l’Europa» sul modello austriaco per ricevere informazioni sull’attualità europea e servire da interfaccia tra i cittadini e l’Unione europea.

Motivazione

In tale contesto, disporre di responsabili eletti a livello regionale e locale, funzionari e membri del personale degli enti locali e regionali formati alle sfide e alle politiche europee e adeguatamente informati sull’attualità europea è essenziale per promuovere la partecipazione dei cittadini. Tali rappresentanti possono fungere da interfaccia tra i cittadini e l’UE per informare i cittadini e rispondere alle loro domande. Ciò contribuirebbe a riavvicinare l’UE ai cittadini, a stimolare l’interesse di questi ultimi per le questioni europee e a rispondere alle loro domande, incoraggiando la loro partecipazione e rafforzando presso di loro il sentimento di appartenenza.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea relativa al QFP che comporta un titolo II inteso a investire nel capitale umano, nella coesione sociale e nei valori; rammenta di aver già proposto questo concetto nella sua relazione sul programma Erasmus per i rappresentanti eletti locali e regionali;

2.

accoglie con favore la proposta di regolamento che istituisce il programma Diritti e valori. I tre obiettivi del programma sono fondamentali a tutti i livelli di governo e sono conformi ai pareri già formulati dal CdR in varie relazioni e nel suo programma di lavoro;

3.

si rammarica tuttavia dell’assenza del termine «cittadinanza» nella denominazione del fondo, considerato che tale concetto è al centro delle azioni che devono essere intraprese dalle parti interessate, in particolare, come sottolineato dalla Commissione, in un contesto di mancanza di fiducia, sia all’interno degli Stati membri che tra di essi, come pure verso l’Europa, e di ascesa dell’estremismo;

4.

sostiene e condivide appieno gli obiettivi della Commissione in materia di lotta contro le violenze, promozione dei diritti europei senza discriminazioni soprattutto nei confronti delle persone con disabilità, parità di genere e promozione del diritto alla vita privata. Il CdR auspica l’attuazione di azioni specifiche per la parità di genere e la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere;

5.

accoglie con favore la proposta della Commissione di fondere in un fondo comune i programmi «Diritti e valori» e «Giustizia», permettendo così la semplificazione delle procedure e il miglioramento della loro visibilità nonché la flessibilità di bilancio consentita tra i programmi;

6.

accoglie con favore la nuova base giuridica scelta dalla Commissione; sottolinea al riguardo la necessità di applicare il principio di «sussidiarietà attiva» definito nella relazione finale della task force sulla sussidiarietà;

7.

riconosce che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

8.

si rammarica che gli importi destinati a questo fondo non siano stati aumentati, tenuto conto del numero elevato di richieste e della necessità di un maggior numero di azioni; chiede pertanto un incremento della dotazione finanziaria complessiva del programma diritti e valori a 1 100 000 000 di euro, di cui 513 000 000 di euro, vale a dire 1 EUR per cittadino dell’UE, dovrebbero essere destinati alle iniziative di gemellaggio, di creazione di reti tra i cittadini e gli enti locali e regionali e di lancio di nuove azioni innovative destinate ai rappresentanti eletti locali e regionali;

9.

auspica che venga messa in atto una comunicazione efficace per garantire che tutti i potenziali candidati siano a conoscenza delle possibilità di finanziamento. Gli enti regionali e locali devono essere direttamente informati delle azioni alle quali possono partecipare, in particolare quelle riguardanti la partecipazione dei cittadini. In tal senso può risultare utile il lavoro già svolto in questo ambito dai centri appartenenti alla rete «Europe Direct» della Commissione europea;

10.

ricorda che, mentre le istituzioni dell’UE sono viste come lontane e tecnocratiche, gli enti regionali e locali, e quindi i responsabili politici regionali e locali, restano vicini ai cittadini e rappresentano pertanto un collegamento diretto ed efficace fra l’UE e i suoi cittadini;

11.

sottolinea l’importanza di chiarire chi è alla guida dell’Unione e invita la stessa UE a rafforzare il ruolo della Commissione europea, suo organo esecutivo sovranazionale, sottoponendola ad un più forte controllo democratico;

12.

considera che lo sviluppo di sinergie e l’applicazione di nuovi strumenti innovativi saranno essenziali per migliorare la visibilità, l’efficacia e il monitoraggio dei programmi; anche la formazione e l’informazione degli eletti locali e regionali possono svolgere un ruolo fondamentale;

13.

chiede che nel programma siano presi in considerazione anche i progetti di cooperazione transfrontaliera, dal momento che promuovono la collaborazione tra regioni e organizzazioni di Stati membri diversi e, in questo senso, il sentimento condiviso di un’identità europea;

14.

chiede l’inserimento di nuove forme innovative di azione nella sezione «Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini», destinate in particolare ai rappresentanti eletti locali e regionali, ad esempio mediante l’istituzione di un programma di formazione e di mobilità ad essi rivolto, come descritto nella relazione del CdR adottata nel febbraio 2018;

15.

auspica anche che le istituzioni europee, in collegamento con gli Stati membri, promuovano una rete di «corrispondenti per l’Europa», sul modello austriaco, al fine di informare gli eletti locali sull’attualità europea e fornire loro gli strumenti per rispondere nel modo migliore alle aspettative dei cittadini; si contribuirà così a combattere il distacco di questi ultimi dalle questioni europee;

16.

ritiene che la partecipazione di soggetti diversi sia fondamentale per il successo del programma al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti. Il CdR raccomanda di privilegiare un approccio multilivello, dato che molte attività previste dal programma sono definite e attuate a livello locale e regionale e che gli enti locali e regionali possono beneficiare dei fondi del programma;

17.

sottolinea che, sebbene le campagne d’informazione e di sensibilizzazione siano essenziali, esse non sono sufficienti a garantire la partecipazione dei cittadini. Per consentire tale partecipazione occorre mettere a punto degli strumenti efficaci, di cui un esempio a livello europeo si può ravvisare nelle iniziative dei cittadini europei; il CdR ha formulato numerose raccomandazioni nella relazione adottata nel marzo 2018 al fine di migliorare tale strumento di partecipazione dei cittadini a livello europeo;

18.

ritiene inoltre che tali campagne di sensibilizzazione debbano concentrarsi sulle opportunità a livello locale. È a questo livello che i cittadini possono iniziare a impegnarsi su temi che incidono direttamente sulla loro vita quotidiana;

19.

parteciperà, con tutti gli enti locali e regionali, alla promozione dei diritti dei cittadini, dell’impegno e della partecipazione civica, per fare conoscere meglio le grandi sfide europee e rafforzare il senso di appartenenza all’Europa. Alcune azioni già realizzate dal CdR vanno a sostegno degli obiettivi del programma: ricordiamo, ad esempio, gli oltre 180 dibattiti organizzati in tutta Europa grazie al programma «Riflettere sull’Europa». Queste esperienze testimoniano della volontà di molti cittadini di esprimersi ed impegnarsi sulle questioni europee.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/210


Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva sui prodotti di plastica monouso

(2018/C 461/17)

Relatrice generale:

Sirpa HERTELL (FI/PPE), consigliera comunale di Espoo

Testo di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

COM(2018) 340 final — 2018/0172 (COD)

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Visto 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1 , e l’articolo 114 per quanto riguarda gli imballaggi ai sensi della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE ,

Motivazione

Il presente emendamento si riferisce alla prima frase del preambolo. Esso è volto a chiarire lo status giuridico dei prodotti di plastica monouso che nella proposta di direttiva in esame sono considerati imballaggi rispetto alla direttiva già adottata sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Emendamento 2

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l’igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l’informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell’Unione.

Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde invertire la tendenza e promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare , fatto salvo l’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l’igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l’informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell’Unione. Prima di adottare tali misure, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad effettuare una valutazione delle ripercussioni sociali, economiche e ambientali al fine di garantire che le misure siano proporzionate e non discriminatorie.

Motivazione

L’emendamento è inteso a garantire che le misure adottate a livello nazionale, regionale e locale siano proporzionate, non discriminatorie e coerenti con la legislazione vigente dell’UE, comprese la direttiva 2008/98/CE e la direttiva 94/62/CE.

Emendamento 3

Articolo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L’obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

L’obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente in generale , in particolare il trasporto di rifiuti di plastica verso qualsivoglia ambiente acquatico, ivi comprese le acque dolci e i mari poco profondi, nonché sulla salute umana o sulla fauna marina , e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Motivazione

Negli ultimi tempi, i rifiuti di plastica sono stati avvistati non solo negli ambienti marini, ma anche nelle acque dolci, ivi compresi fiumi e laghi. Rifiuti di questo tipo sono stati osservati in ogni ambiente, dai ghiacciai in cima alle montagne alle sorgenti o ai fiumi. Tale circostanza indica chiaramente che i rifiuti di plastica si diffondono nella natura attraverso molti meccanismi diversi, buona parte dei quali non sono compresi a fondo.

Il deflusso urbano, l’acqua piovana e lo scioglimento della neve non sono trattati adeguatamente. Il deflusso urbano rappresenta invece un problema sempre più grave, dato che il riscaldamento climatico causa precipitazioni torrenziali. Nelle regioni nordiche, poi, anche lo scarico della neve in mare e nei laghi è una delle cause della comparsa della plastica nei sistemi acquatici.

In Europa esistono svariati ecosistemi acquatici sensibili, come i fiumi e i laghi, e in particolare due ecosistemi marini molto sensibili, vale a dire il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo.

Emendamento 4

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso , in particolare a quelli elencati nell’allegato o in generale a qualsiasi oggetto di plastica usa e getta non degradabile disperso nell’ambiente per qualsivoglia ragione, e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Motivazione

È di fondamentale importanza comprendere che, oltre ai polimeri fossili non degradabili, esistono anche plastiche di origine fossile biodegradabili e plastiche a base biologica non degradabili. I rifiuti sono causati da materiali non degradabili dispersi nell’ambiente per qualsivoglia ragione. La soluzione principale sarebbe quella di raccogliere tutti i materiali usa e getta e riciclarli meccanicamente, chimicamente oppure mediante le biotecnologie. I prodotti devono essere progettati in modo tale da consentire tale soluzione. Altrimenti, al di fuori dei sistemi di raccolta, la plastica usa e getta rischia sempre di finire negli ecosistemi acquatici sotto forma di rifiuto.

Gli attrezzi da pesca sono utilizzati essenzialmente negli ambienti acquatici e, anche se impiegati correttamente, possono essere persi accidentalmente.

La proposta in esame affronta solo una parte del problema dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino. La pesca provvede al recupero, ma le attività delle imbarcazioni commerciali e da diporto nei mari europei dovrebbero essere controllate e regolamentate attentamente onde evitare che i rifiuti siano scaricati in mare e assicurare che una volta a terra questi siano gestiti in modo adeguato. A causa del turismo, il Mar Mediterraneo e il Mar Baltico sono particolarmente interessati e dovrebbero essere oggetto di un’apposita tutela.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(3)     «plastica monouso», nota anche come «plastica usa e getta»: prodotti progettati per essere utilizzati solo una volta con un ciclo di vita limitato, in grado di disintegrarsi in diversi componenti separati e comprensivi degli oggetti intesi a essere utilizzati solo una volta prima di essere gettati o riciclati;

Motivazione

Molti materiali plastici utilizzati per lungo tempo sono monouso, come i dispositivi medici e i materiali per l’isolamento termico degli edifici — pertanto si raccomanda di utilizzare il termine «plastica usa e getta» e di definire, al contempo, il ciclo di vita atteso del prodotto — oppure prodotti che potrebbero disintegrarsi, come i giocattoli, i dispositivi di chiusura ecc.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 15 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

(15)     la plastica degradabile in ambienti acquatici, i polimeri naturali modificati biodegradabili e i polimeri sintetici non rientrano nella definizione di «plastica».

Motivazione

I materiali plastici si comportano in modo molto diverso nell’ambiente. I polimeri naturali sono tutti biodegradabili, senza eccezione alcuna, così come lo sono alcuni polimeri sintetici. Secondo la norma ASTM D6002, per plastica biodegradabile si intende la plastica in grado di subire, in un sito di compostaggio, un processo di decomposizione biologica tale per cui il materiale non può essere distinto visivamente e si scompone in anidride carbonica, acqua, composti inorganici e biomassa a un ritmo coerente con altri materiali compostabili noti.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

1.    Fatto salvo l’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure , proporzionate e non discriminatorie, si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

 

Gli Stati membri o gli enti locali e regionali dovrebbero anche poter limitare l’uso di prodotti di plastica monouso diversi da quelli elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio per ragioni specifiche in aree limitate ben definite, onde proteggere gli ecosistemi più sensibili e i biotipi specifici come le riserve naturali, gli arcipelaghi, i delta dei fiumi o l’ambiente naturale artico.

Motivazione

Il Settimo programma di azione per l’ambiente per il 2020 prevede come obiettivo prioritario 1 di «[p]roteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione». Tale obiettivo è essenziale negli ecosistemi più sensibili, compresi quelli di biotipi specifici con relativo ecosistema, le zone umide e le acque basse, le aree montane e gli ambienti naturali nordici, in particolare gli ambienti artici.

Il riferimento all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dovrebbe garantire la coerenza tra la direttiva vigente e la proposta in esame. Le misure adottate dagli Stati membri dovrebbero essere proporzionate e non discriminatorie.

Emendamento 8

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul loro territorio entro il… [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

Tra le misure si annoverano obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti suddetti siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale dei prodotti di cui al primo comma.

 

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l’innovazione e gli investimenti a favore di soluzioni circolari per sostenere il potenziale di crescita nei settori del turismo e dell’economia blu.

Motivazione

La soluzione dei problemi legati ai rifiuti di plastica usa e getta, e il riciclaggio della plastica in generale, figurano tra gli obiettivi della strategia sulla plastica per stimolare l’innovazione e gli investimenti a favore di soluzioni circolari, che comprende il finanziamento della ricerca dell’UE nell’ambito di Orizzonte 2020 e dei fondi strutturali e d’investimento europei. La ricerca e lo sviluppo, tuttavia, non sono sufficienti: è quindi assolutamente necessario finanziare anche i progetti pilota e le dimostrazioni.

La strategia del 2017 «A favore delle regioni ultraperiferiche» riconosce il loro potenziale di crescita nei settori del turismo e dell’economia blu nonché dell’economia circolare. Tale assunto è vero per tutte le regioni marittime europee e dovrebbe applicarsi anche alle principali zone lacustri.

Emendamento 9

Articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:

Gli Stati membri adottano le misure necessarie alla raccolta differenziata, entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:

a)

istituire sistemi di cauzione-rimborso, o

a)

istituire sistemi di cauzione-rimborso , esaminando la possibilità di coordinare o armonizzare tali sistemi a livello dell’UE , o

b)

stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

b)

stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi, se del caso, incentivi per il superamento degli obiettivi;

 

c)

in linea con la gerarchia dei rifiuti, recuperare chimicamente una parte dei rifiuti di plastica, sotto forma di polimeri, monomeri o altri prodotti chimici oppure per produrre energia attraverso la combustione controllata.

 

La combustione controllata è preferibile se la plastica non può essere recuperata in altri modi a un costo accettabile o se il riciclaggio produce emissioni di biossido di carbonio più elevate rispetto alla combustione .

Motivazione

Nuovi sistemi di cauzione potrebbero rappresentare un passo importante per affrontare questo problema, ma, laddove possibile, essi dovrebbero essere coordinati a livello di UE.

Un sistema di obiettivi stabiliti per la raccolta differenziata dovrebbe sempre includere anche premi speciali per le regioni o gli enti locali che intendono andare oltre gli obiettivi, per evitare che la definizione di obiettivi scoraggi i più avanzati.

In certi casi, tuttavia, è necessario recuperare chimicamente una parte dei rifiuti di plastica, sotto forma di polimeri, monomeri o altri prodotti chimici oppure per produrre energia attraverso la combustione controllata.

Emendamento 10

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri adottano misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

Gli Stati membri , in cooperazione con gli enti locali e regionali, adottano le misure necessarie per comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a)

la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

a)

la disponibilità di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori prassi in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

b)

l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, dell’abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

b)

l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, dell’abbandono o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti e attrezzi da pesca contenenti plastica.

Motivazione

Il ruolo importante degli enti locali e regionali nella raccolta e nella gestione dei rifiuti deve essere preso in considerazione nelle misure di sensibilizzazione, in collaborazione con gli Stati membri.

Emendamento 11

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei programmi di gestione dei rifiuti e di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei programmi di gestione dei rifiuti e di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti .

Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 sono conformi alla legislazione alimentare e in materia di protezione dei consumatori dell’Unione a garanzia dell’igiene degli alimenti e della sicurezza dei consumatori .

Motivazione

È essenziale garantire che non siano compromessi la funzionalità degli imballaggi e il ruolo fondamentale che essi svolgono nell’assicurare standard elevati in materia di igiene e sicurezza alimentare nonché di protezione della salute pubblica e tutela dei consumatori.

Emendamento 12

Articolo 15, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio , al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1.

Motivazione

La direttiva in esame riveste una grande importanza per gli enti locali e regionali, in particolare per quanto riguarda il loro ruolo nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. Occorre quindi coinvolgere il Comitato delle regioni nel processo di valutazione e di revisione.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

In generale

1.

sottolinea che la plastica, con i suoi molteplici utilizzi, è di fondamentale importanza per la società moderna e che la sicurezza e l’efficienza della plastica stanno migliorando. Al contempo, gli svantaggi presentati dai rifiuti di plastica sono diventati assolutamente evidenti e occorre impegnarsi con decisione per affrontare questo problema;

2.

plaude alla proposta della Commissione europea sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, osservando però che l’ambito di applicazione è piuttosto ristretto. Invece di limitarsi a elencare un certo numero di oggetti di plastica trovati in riva al mare per poi vietarli, occorre adottare sul lungo periodo un approccio più globale, come previsto nelle strategie UE sulla plastica e sull’economia circolare, al fine di promuovere i cambiamenti fondamentali necessari per affrontare tale problema in tutti gli ambienti, e va anche garantita un’ampia coerenza politica con il pacchetto sull’economia circolare;

3.

in tale contesto, invita la Commissione a presentare una valutazione d’impatto globale che indichi chiaramente le implicazioni sociali, economiche e ambientali delle misure proposte;

4.

invita a chiarire ulteriormente le definizioni di «plastica» e di «prodotto di plastica monouso», in particolare proprio quella di «prodotto di plastica monouso», da considerarsi un prodotto fatto di plastica in tutto o in parte. In tale contesto, raccomanda di ricorrere alla definizione dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC);

5.

osserva che la legislazione europea vieta di conferire rifiuti di plastica in discarica. Tuttavia, a meno che non siano sviluppate rapidamente nuove tecnologie e alternative per riciclare la plastica, il pericolo è che il divieto si traduca in un aumento dei trasferimenti di rifiuti di plastica verso paesi terzi, dove sistemi di gestione dei rifiuti meno sviluppati e un riciclaggio inadeguato della plastica potrebbero dare luogo ad un aumento dei rifiuti di plastica in mare;

6.

sottolinea che la strategia dell’UE sulla plastica prevede già misure specifiche per le microplastiche, legate anche ai rifiuti di plastica;

7.

ribadisce il proprio appello a ridurre i rifiuti di plastica in ogni ambito onde proteggere non solo gli ambienti marittimi, ma anche gli ecosistemi in generale. È essenziale aumentare il recupero e il riciclaggio della plastica, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Coerenza con le politiche esistenti

8.

sottolinea che la plastica trova diverse applicazioni, allo scopo di limitare ed evitare perdite, per esempio come imballaggio per alimenti per ridurre perdite nutrizionali qualitative e quantitative;

9.

osserva che la politica dell’UE nel campo della plastica propone la plastica biodegradabile come alternativa al riciclaggio meccanico e chimico, ove in grado di risolvere i problemi legati alla contaminazione. In tale contesto, come alternativa si dovrebbe utilizzare maggiormente il cartoncino;

10.

osserva che la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino prescrive agli Stati membri il conseguimento di un «buono stato ecologico» delle acque marine entro il 2020. Tali requisiti sono particolarmente rigorosi per gli ecosistemi sensibili, come le acque poco profonde e i sistemi acquatici nordici, data la sensibilità di tali ambienti naturali e la lentezza con cui si riprendono da situazioni di stress. La direttiva dovrebbe essere estesa all’intero ecosistema acquatico;

11.

mette in rilievo che, conformemente alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, i moderni impianti per il trattamento delle acque catturano efficacemente i contaminanti microplastici, e invita a impiegare sistematicamente tale tecnologia in tutta Europa. Al contempo, il materiale pacciamante prodotto dai fanghi degli impianti per il trattamento delle acque presenta il rischio di contenere rifiuti microplastici e occorre, pertanto, trovare alternative per separare i rifiuti di plastica dal materiale pacciamante artificiale;

12.

è persuaso che il deflusso urbano, il drenaggio delle acque piovane e lo scioglimento delle nevi debbano essere contemplati nella proposta. Poiché il riscaldamento climatico causa precipitazioni torrenziali, dovrebbe essere vietato scaricare la neve in mare o nei laghi;

13.

osserva che la proposta in esame affronta solo una parte del problema dei rifiuti di plastica nell’ambiente marino. Le attività delle imbarcazioni commerciali e da diporto nei mari europei dovrebbero essere controllate e regolamentate attentamente onde evitare che i rifiuti siano scaricati in mare e assicurare che, una volta a terra, questi siano gestiti opportunamente, in particolare nel Mar Mediterraneo e nel Mar Baltico.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) e proporzionalità

14.

osserva che il problema dell’inquinamento da plastica e dei rifiuti nell’ambiente marino è di natura transfrontaliera e non può quindi essere affrontato isolatamente dagli Stati membri che condividono gli stessi mari e corsi d’acqua. Per questo motivo, e per via della necessità di evitare una frammentazione del mercato unico, il CdR ritiene che la proposta in esame apporti un autentico valore aggiunto a livello dell’UE e sia conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

15.

sottolinea che il problema dovrebbe essere affrontato alla radice e risolto riducendo i rifiuti di plastica non degradabile che entrano nel ciclo economico. Nei casi in cui sia tuttavia necessario un trattamento a valle, quale il filtraggio delle microplastiche negli impianti locali e regionali per il trattamento delle acque reflue, le regioni e i comuni devono essere rimborsati per la totalità dei costi sostenuti e questi costi dovranno essere a carico dei produttori;

16.

è convinto che il riciclaggio dei rifiuti di plastica dovrebbe essere organizzato nei pressi del luogo in cui il rifiuto è stato generato, onde evitarne il trasporto;

17.

invita a modificare la progettazione dei prodotti e a passare a plastiche e alternative alla plastica più sostenibili. Dato il rischio di frammentazione del mercato, gli Stati membri dovrebbero convenire un sistema di cauzione-rimborso comune per gli imballaggi in plastica, in particolare quelli per i liquidi. Nel caso dei tappi e dei coperchi dei contenitori di plastica per bevande, si raccomanda di ricorrere a soluzioni riciclabili a base di fibre. Nel caso dei prodotti usa e getta, in particolare dei prodotti per l’igiene personale, l’UE dovrebbe promuovere alternative biodegradabili;

18.

è d’accordo con l’applicazione del principio «chi inquina paga» anche agli attrezzi da pesca e sottolinea la necessità di trovare nuove soluzioni per attrezzi da pesca sicuri sotto il profilo ambientale, ivi comprese alternative biodegradabili a costi accessibili, e, laddove possibile, di dotare le reti di tecnologie di localizzazione e creare un sistema di segnalazione digitale per gli attrezzi perduti;

19.

sottolinea che, date le differenze tra gli Stati membri e la loro diversa organizzazione della gestione dei rifiuti, occorre maggiore flessibilità riguardo ai metodi migliori per gestire tutti i tipi di plastica non riciclabile. È necessario mettere a punto dei sistemi di raccolta dei rifiuti che accettino qualsiasi rifiuto di plastica prodotto nel corso di attività commerciali in mare o raccolto nell’ambiente marino, al fine di evitare lo scarico di rifiuti in mare aperto.

Misure proposte

20.

appoggia le quattro opzioni o scenari presentati nel documento. Le campagne di informazione e le azioni e l’etichettatura facoltative potrebbero sensibilizzare maggiormente il pubblico e quindi influenzare il comportamento dei consumatori. Il punto è se tali iniziative, da sole, possano effettivamente cambiare il comportamento dei consumatori sul lungo periodo, che è poi il nocciolo del problema;

21.

sottopone all’esame le seguenti misure:

a.

i requisiti di etichettatura sono importanti per informare i consumatori in merito alle operazioni corrette per lo smaltimento dei rifiuti o ai metodi di smaltimento da evitare (soprattutto per i prodotti di fibre usa e getta, come le salviettine umidificate), ma occorre sostenere attivamente lo sviluppo di alternative sostenibili sotto il profilo ambientale, come prodotti non tessuti biodegradabili;

b.

le restrizioni all’immissione in commercio di plastica monouso con alternative prontamente disponibili dovrebbero essere di portata considerevolmente più ampia rispetto a quanto proposto e comprendere altri oggetti usa e getta oltre, per esempio, alle cannucce;

c.

gli obiettivi di riduzione generale, in particolare per gli imballaggi utilizzati per servire alimenti (imballaggi impiegati nei fast food, come tazze per bevande e contenitori per alimenti) dovrebbero essere rafforzati, raccomandando alternative riciclabili e biodegradabili, ma consentendo agli Stati membri di scegliere le misure da adottare per ottenere tale riduzione;

d.

per tutti gli oggetti che non rientrano nella misura di restrizione di mercato potrebbero essere proposti, in alternativa alla responsabilità estesa del produttore, impegni da parte dei dettaglianti intesi a ridurre al minimo la vendita di plastica usa e getta mediante accordi vincolanti;

e.

nei casi in cui la plastica è essenziale per la produzione primaria di alimenti (attrezzi da pesca, pellicole agricole ecc.) dovrebbero essere proposte nuove soluzioni tecnologiche per raccogliere tali materiali dopo ogni utilizzo ed essere offerti incentivi finanziari per il riciclaggio e il riutilizzo;

f.

le misure relative alla progettazione dei prodotti dovrebbero essere estese anche ai servizi, come avviene già in diversi Stati membri (bottiglie per bevande con tappo collegato ecc.);

22.

chiede che la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce obiettivi di riduzione del consumo per i sacchetti di plastica in materiale leggero, compresi i sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, sia estesa a tutti i materiali da imballaggio leggeri composti di materiali non degradabili;

23.

propone che gli attrezzi da pesca siano messi a disposizione in affitto con una società distinta responsabile della raccolta e del riciclaggio del materiale. Potrebbero essere sviluppate misure tecniche per individuare e trovare gli attrezzi da pesca andati persi;

24.

sottolinea che gli imballaggi di vendita con un rivestimento polimerico che non sono riempiti al punto di vendita, come i cartoni del latte, non dovrebbero essere compresi nella definizione di «prodotto di plastica monouso».

Efficienza normativa e semplificazione

25.

invita a offrire incentivi e misure di sostegno alle oltre 50 000 PMI attive nel settore della plastica affinché sviluppino prodotti alternativi alla plastica usa e getta non degradabile. È importante agevolare l’ingresso sul mercato di nuovi materiali e prodotti alternativi mediante programmi a favore dell’innovazione e un sostegno agli investimenti intesi a cambiare i processi;

26.

ritiene che occorra promuovere gli accordi volontari tra dettaglianti volti a limitare la vendita di plastica usa e getta, a condizione che la loro attuazione ed efficacia possano essere adeguatamente monitorate;

27.

ritiene necessario introdurre restrizioni di mercato per la plastica usa e getta importata nell’UE.

Incidenza sul bilancio

28.

sottolinea che gli incentivi, il sostegno allo sviluppo e i controlli più rigorosi, ma anche le attività di bonifica dai rifiuti di plastica usa e getta, dovrebbero essere finanziati mediante tasse sulle importazioni e sulla produzione di materiali plastici usa e getta.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/220


Parere del Comitato europeo delle regioni — Porti puliti, mari puliti — Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

(2018/C 461/18)

Relatore

Spyros SPYRIDON (EL/PPE), membro del consiglio comunale di Poros

Testo di riferimento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che abroga la direttiva 2000/59/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2010/65/UE

COM(2018) 33 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri valutano e approvano il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, ne controllano l’attuazione e garantiscono che si procederà ad una nuova approvazione al termine di almeno tre anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, o dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti comprendono in particolare, tra l’altro, modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo.

Gli Stati membri valutano e approvano il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, ne controllano l’attuazione e garantiscono che si procederà ad una nuova approvazione al termine di almeno cinque anni dalla precedente approvazione o nuova approvazione, o dopo che si siano verificati significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto. Tali cambiamenti comprendono in particolare, tra l’altro, modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo.

Motivazione

L’estensione del periodo di approvazione aiuterà i porti a valutare meglio l’efficacia del piano in applicazione. Rimane la possibilità di effettuare un riesame e apportare modifiche anche prima della scadenza di tale periodo nel caso in cui siano intervenuti cambiamenti significativi. L’emendamento è in linea con le discussioni in corso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 2

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le informazioni di cui al paragrafo 2 vengono conservate a bordo per almeno due anni e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità pertinenti degli Stati membri.

Le informazioni di cui al paragrafo 2 vengono conservate a titolo di riferimento per almeno due anni e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità pertinenti degli Stati membri.

Motivazione

L’UE dovrebbe evitare di creare inutili ostacoli burocratici. La ricevuta rilasciata alla nave potrebbe essere conservata sulla nave in formato elettronico, sotto forma di copia scannerizzata.

Emendamento 3

Articolo 8, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le tariffe possono essere differenziate in funzione, tra l’altro, della categoria, del tipo e delle dimensioni della nave e del tipo di traffico cui è adibita, e in funzione dei servizi prestati al di fuori del normale orario di lavoro nel porto.

Le tariffe possono essere differenziate in funzione, tra l’altro, della categoria, del tipo e delle dimensioni della nave e del tipo di attività e di traffico cui è adibita, e in funzione dei servizi prestati al di fuori del normale orario di lavoro nel porto.

Motivazione

L’aggiunta facilita l’introduzione di esenzioni per le navi che effettuano trasporto marittimo a corto raggio (ad esempio navi ro-ro). Dette navi servono regolarmente gli stessi porti, pur differenziandosi da quelle di linea poiché non coprono necessariamente una tratta precisa. Con l’attuale regime e con quello in discussione, continuerà a non essere espressamente concessa la possibilità di tariffe differenziate.

La proposta riguarda anche le navi ausiliarie che operano all’interno del porto.

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, non discriminatorie e rispecchino i costi degli impianti e dei servizi forniti e, se del caso, utilizzati, l’importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti.

Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, non discriminatorie e rispecchino i costi degli impianti e dei servizi forniti e, se del caso, utilizzati — compresi, in linea con le disposizioni in materia di servizi di interesse economico generale, costi di compensazione non superiori ai costi sostenuti e un ragionevole margine di profitto senza sovracompensazione — , l’importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti.

Motivazione

L’aggiunta chiarisce tassativamente che l’attività di raccolta e di gestione, la quale rappresenta un obbligo sia per il porto che per la nave, costituisce un SIEG. La disposizione rafforza la dimensione ambientale dell’attività.

Emendamento 5

Articolo 12, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri fissano le procedure per le ispezioni di pescherecci di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate e di imbarcazioni da diporto di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.

Gli Stati membri fissano procedure semplificate per le ispezioni di pescherecci di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate e di imbarcazioni da diporto di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni applicabili della presente direttiva e il rispetto del principio di proporzionalità .

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

L’attività marittima è parte integrante dell’economia circolare

1.

Accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia per l’economia circolare. Promuovere la consapevolezza ambientale da parte dei cittadini e delle imprese e attuare politiche specifiche volte alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo di prodotti e materiali contribuirà allo sviluppo sostenibile.

2.

Accoglie quindi con favore l’inclusione della direttiva in esame nella strategia per l’economia circolare. Sebbene l’inquinamento marino derivi principalmente dalle attività costiere, non deve essere trascurato l’inquinamento prodotto dalle attività umane in mare.

3.

Rammenta che la convenzione MARPOL stabilisce un quadro per la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, ma non contempla meccanismi atti a imporne l’applicazione. Pertanto, la direttiva in esame allinea la normativa europea agli obblighi derivanti dai trattati internazionali e stabilisce al contempo le condizioni e gli obblighi pratici, giuridici e finanziari relativi allo scalo di una nave in un porto dell’Unione europea.

4.

Si rammarica del fatto che ad oggi l’interpretazione delle norme della direttiva attuale vari da uno Stato membro all’altro e delle incertezze interpretative che ne risultano per gli utenti e le autorità portuali riguardo agli impianti portuali di raccolta.

5.

Rileva che adesso la sfida consiste nel creare incentivi per il conferimento in porto, senza gravare le navi con oneri finanziari sproporzionati o esigere adempimenti amministrativi superflui.

6.

Concorda con la proposta della Commissione in merito alla corretta gestione a terra dei rifiuti delle navi, che considera un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale.

7.

Sottolinea l’esigenza impellente di ridurre la produzione di rifiuti di plastica e di incoraggiare l’economia circolare.

8.

Sottolinea pertanto la particolare importanza di incoraggiare l’economia circolare a bordo delle navi. Ciò presuppone la formazione degli equipaggi, come pure dei passeggeri, per quanto riguarda la cernita e l’idoneo stoccaggio dei rifiuti. La formazione e la raccolta differenziata rappresentano delle attività preliminari al riutilizzo dei prodotti e comportano dei costi che devono essere presi in considerazione nella determinazione dei prezzi dei servizi portuali.

9.

Per una migliore gestione dei rifiuti delle navi e al fine di promuovere l’economia circolare, è importante concedere alla compagnia di navigazione la possibilità di scegliere le aziende che si occuperanno della raccolta dei rifiuti da un elenco di aziende appositamente certificate.

Importante dimensione regionale della direttiva

10.

Oltre 700 porti dell’Unione europea saranno chiamati ad attuare la nuova direttiva. In questi porti si registrano annualmente 750 000 scali di navi di tutti gli Stati membri. Queste navi producono tra cinque e sette milioni di tonnellate di rifiuti oleosi e oltre un milione di tonnellate di rifiuti solidi all’anno, fenomeno questo che deve essere affrontato.

11.

Sottolinea il potenziale impatto della nuova direttiva sui porti regionali, in particolare nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone confinanti con porti di paesi terzi ai quali essa non si applicherà: ad esempio, il costo dello sviluppo delle infrastrutture necessarie, il pagamento obbligatorio di tariffe e il conferimento obbligatorio dei rifiuti faranno aumentare i costi di gestione dei porti, i quali saranno costretti a trasferire tali costi sugli utenti, risultando così meno competitivi — e ciò varrà soprattutto per i porti regionali.

12.

sottolinea che la libertà di ciascuno Stato membro nel definire il sistema di tariffazione potrebbe portare a discriminazioni regionali per quanto concerne il carico di raccolta dei rifiuti e il contributo ai costi infrastrutturali e di gestione, ragion per cui l’UE dovrebbe introdurre controlli rigorosi sulle modalità di calcolo delle tariffe proposte da ciascuno Stato membro.

13.

Esprime inoltre la preoccupazione che un’attuazione solo parziale della direttiva da parte dei porti dell’UE conduca, in assenza di analoghe disposizioni per i porti di paesi terzi e in particolare nei bacini marittimi, a risultati modesti dal punto di vista ambientale.

14.

Considera molto positivamente la dimensione regionale attribuita dalla Commissione al tema della gestione dei rifiuti da parte dei porti, già nell’articolo 5 della proposta di direttiva. Ciò consente agli Stati membri, come pure agli enti locali e regionali e ai gestori dei porti, di stabilire piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, con l’adeguata partecipazione di ciascun porto a seconda delle possibilità e delle esigenze locali, e permette una più ampia programmazione regionale, senza escludere possibili forme di cooperazione transfrontaliera.

15.

Propone, per le suddette ragioni economiche e ambientali, di compiere ogni sforzo affinché la direttiva possa trovare una più ampia applicazione in tutti i porti dei bacini marittimi e delle aree adiacenti, grazie a incentivi e premi ma anche attraverso più ampi programmi di cooperazione nella gestione dei rifiuti.

16.

Accoglie con favore la diversificazione dei programmi, per quanto riguarda i dettagli e le possibilità di ciascun porto, a seconda del tipo di traffico servito.

17.

Rileva che, in base al principio di sussidiarietà, le autorità portuali devono mantenere la necessaria flessibilità nella determinazione delle tariffe e degli oneri portuali, e le esorta a compiere ogni sforzo possibile affinché il relativo calcolo sia effettuato con la massima trasparenza e proporzionalità, conformemente alle norme della direttiva.

18.

È favorevole al termine di cinque anni per la revisione dei programmi di raccolta e di gestione.

19.

Fa notare l’impatto positivo che la proposta di direttiva avrà nel settore della ricerca sulla gestione dei rifiuti, nonché sulla competitività delle regioni europee in termini di turismo e qualità della vita.

Il fatto che si sia fatta maggiore chiarezza sulle regole è senz’altro positivo

20.

Sottolinea che anche i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico dovranno essere opportunamente convogliati e non finire in mare. Invita pertanto la Commissione a fornire indicazioni sulla loro corretta gestione, mentre gli Stati membri dovrebbero poi analizzare come poter trattare questo tipo di residui a livello portuale.

21.

Riconosce che l’industria della pesca è insieme una fonte e una vittima dei rifiuti marini. Al fine di affrontare il problema dei rifiuti pescati «passivamente», sono state avviate con successo iniziative locali come «Fishing for Litter» («A pesca di rifiuti»), che consentono di smaltire tali rifiuti gratuitamente, anche se il porto applica tariffe dirette per il conferimento dei rifiuti. Pur accogliendo con favore l’introduzione di un sistema che non contempla alcuna «tariffa speciale», il CdR desidera sottolineare che i rifiuti pescati «passivamente» (i quali, se riciclati, costituiscono una potenziale fonte di entrate per l’impianto portuale di raccolta) dovrebbero continuare a poter essere conferiti gratuitamente, a prescindere dalla quantità, onde garantire il corretto svolgimento del processo di raccolta e trasporto dei rifiuti verso gli impianti di riciclaggio. In pratica, ciò significa che la nave che conferisca soltanto rifiuti pescati «passivamente» non dovrebbe essere tenuta a versare alcun corrispettivo.

22.

Propone quindi di prendere in considerazione la possibilità di includere i residui dei sistemi di depurazione dei gas di scarico tra i rifiuti da conferire cui si applica la tariffa unica, specie per quanto riguarda le zone soggette a un regime speciale di protezione ambientale e di emissioni controllate come quella del Mar Baltico.

23.

Sottolinea che l’introduzione di una tariffa unica costituirà un importante incentivo per il conferimento dei rifiuti. Osserva tuttavia che non vengono introdotte misure volte alla riduzione alla fonte dei rifiuti prodotti, cosa che non si accorda con il principio «chi inquina paga».

24.

Rileva che potrebbe non essere possibile basare il calcolo della tariffa unica su una previsione, da parte dalle aziende di raccolta, delle reali necessità, e di conseguenza potrebbe risultare difficile determinare tale tariffa in modo trasparente.

25.

Sottolinea che le procedure per la raccolta da parte degli impianti portuali dovranno essere rapide ed efficaci, in modo da evitare inutili ritardi e un aggravio dei costi per le navi.

26.

Propone che sia chiaramente prevista, per le compagnie di navigazione, la possibilità di scegliere, da un elenco di aziende certificate, l’azienda o le aziende che si occuperanno della raccolta e della gestione dei loro rifiuti, a seconda della tipologia di questi ultimi.

27.

Accoglie con favore l’intenzione di definire il concetto di nave «verde», in quanto si tratta di un’iniziativa in grado di condurre a una riduzione dei costi e in linea con il principio «chi inquina paga». Esorta tuttavia a sviluppare le discussioni e la definizione di nave «verde» a livello internazionale e non solo europeo.

28.

Rammenta che la mancanza di controlli o le tariffe molto elevate possono indurre a scaricare i rifiuti in mare, con conseguenze negative (a livello ambientale, ma anche economico) per le zone circostanti e gli ecosistemi marini.

29.

Sottolinea che l’attività portuale è di per sé dannosa per l’ambiente naturale. È pertanto indispensabile rendere assolutamente chiaro per le autorità interessate che la raccolta e la gestione dei rifiuti delle navi, che costituisce un obbligo comune sia delle navi che dei porti, non può rappresentare per questi ultimi un’attività da cui sia consentito trarre profitto.

30.

Invita la Commissione a esaminare la possibilità di applicare tariffe ridotte alle navi che effettuano trasporti marittimi a corto raggio.

31.

Sottolinea che i materiali riciclabili sono di proprietà della nave e che il loro trattamento può essere redditizio e commercialmente sfruttabile. Pertanto, occorre tenere conto di questo parametro importante nello stabilire l’onere del conferimento dei rifiuti raccolti in mare e di altri materiali riciclabili.

32.

Invita, allo stesso tempo, le autorità competenti e le imprese a sviluppare ulteriormente i sistemi di recupero dei rifiuti marittimi, contribuendo attivamente all’economia circolare.

33.

Invita la Commissione a chiarire ulteriormente il concetto di «capacità di stoccaggio sufficiente», in collaborazione con l’Organizzazione marittima internazionale, al fine di limitare il margine di discrezionalità dei porti nel determinare tale capacità e la conseguente incertezza per gli utenti al riguardo.

34.

Chiede la fissazione di un termine per il rapido completamento della digitalizzazione delle procedure di notifica e dei controlli, e l’uniformazione dei documenti richiesti per tutti i porti.

35.

Ritiene che informare gli operatori delle navi e le autorità portuali in merito alle eventuali sanzioni in caso di violazioni contribuirà notevolmente alla trasparenza nonché al rispetto del nuovo regime.

36.

Invita pertanto gli Stati membri a introdurre, per quanto possibile, un quadro unico di sanzioni al fine di evitare sia la concorrenza sleale che la «caccia» ai porti più convenienti da parte delle navi.

37.

Riconosce che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità in quanto riguarda l’attuazione della normativa UE in materia di impianti portuali di raccolta dei rifiuti conferiti dalle navi.

Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/225


Parere del Comitato europeo delle regioni — Analisi del rischio nella filiera alimentare

(2018/C 461/19)

Relatore generale:

Miloslav REPASKÝ (SK/AE), membro del parlamento regionale della regione autonoma di Prešov

Testo di riferimento:

COM(2018) 179 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4 della proposta di regolamento

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Risulta pertanto necessario provvedere a un processo globale e ininterrotto di comunicazione del rischio durante l’analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell’Unione e nazionale. Tale processo dovrebbe essere accompagnato da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate per assicurare l’organicità e la coerenza del processo di analisi del rischio.

Risulta pertanto necessario provvedere a un processo globale e ininterrotto di comunicazione del rischio durante l’analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell’Unione e nazionale. Tale processo dovrebbe essere accompagnato da un dialogo aperto tra tutte le parti interessate , compresi i consumatori e le loro organizzazioni, per assicurare la prevalenza dell’interesse pubblico, l’organicità e la coerenza del processo di analisi del rischio.

Emendamento 2

Considerando 8 della proposta di regolamento

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il piano generale dovrebbe individuare i fattori principali da tenere presenti nell’esame delle attività di comunicazione del rischio, quali i diversi livelli di rischio, la natura del rischio e il potenziale impatto sulla salute pubblica, quali esseri viventi e oggetti subiscono direttamente o indirettamente tale rischio, i livelli di esposizione al rischio, la capacità di controllare il rischio e altri fattori che influiscono sulla percezione del rischio, tra cui il grado di urgenza, il quadro legislativo vigente e il pertinente contesto di mercato. Il piano generale dovrebbe inoltre individuare gli strumenti e i canali da utilizzare e definire i meccanismi opportuni per garantire una comunicazione coerente del rischio.

Il piano generale dovrebbe individuare i fattori principali da tenere presenti nell’esame delle attività di comunicazione del rischio, quali i diversi livelli di rischio, la natura del rischio e il potenziale impatto sulla salute pubblica, quali esseri viventi e oggetti subiscono direttamente o indirettamente tale rischio, i livelli di esposizione al rischio, la capacità di controllare il rischio e altri fattori che influiscono sulla percezione del rischio, tra cui il grado di urgenza , le incertezze individuate nell’analisi del rischio , il quadro legislativo vigente e il pertinente contesto di mercato. Il piano generale dovrebbe inoltre individuare gli strumenti e i canali da utilizzare e definire i meccanismi opportuni per garantire una comunicazione coerente del rischio a tutti i livelli di governo, compresi gli enti territoriali .

Motivazione

Una parte sostanziale della legislazione europea viene attuata dagli enti locali e regionali ed è quindi essenziale che tali organismi siano adeguatamente coinvolti nell’attuazione della strategia di comunicazione e che ne sia garantita la coerenza

Emendamento 3

Nuovo articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 178/2002

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Obiettivi della comunicazione del rischio

Obiettivi della comunicazione del rischio

La comunicazione del rischio persegue i seguenti obiettivi, tenendo presenti i ruoli rispettivi dei responsabili della valutazione del rischio e dei responsabili della gestione del rischio:

La comunicazione del rischio persegue i seguenti obiettivi, tenendo presenti i ruoli rispettivi dei responsabili della valutazione del rischio e dei responsabili della gestione del rischio:

a)

promuovere la conoscenza e la comprensione delle questioni specifiche in esame durante tutto il processo di analisi del rischio;

a)

promuovere la conoscenza e la comprensione delle questioni specifiche in esame durante tutto il processo di analisi del rischio;

b)

promuovere la coerenza e la trasparenza nella formulazione delle raccomandazioni per la gestione del rischio;

b)

promuovere la coerenza e la trasparenza nella formulazione delle raccomandazioni per la gestione del rischio al fine di raggiungere un livello elevato di protezione della natura, della salute umana, degli animali e dell’ambiente ;

c)

fornire una solida base per la comprensione delle decisioni di gestione del rischio;

c)

fornire una solida base per la comprensione delle decisioni di gestione del rischio;

d)

incoraggiare la comprensione del processo di analisi del rischio tra il pubblico al fine di aumentare la fiducia nei suoi risultati;

d)

incoraggiare la comprensione del processo di analisi del rischio tra il pubblico al fine di aumentare la fiducia nei suoi risultati;

e)

promuovere l’opportuna partecipazione di tutte le parti interessate; e

e)

garantire che l’opinione pubblica comprenda i concetti di «pericolo» e di «rischio» e accetti i diversi compromessi tra rischi e benefici;

f)

assicurare l’opportuno scambio di informazioni con le parti interessate in relazione ai rischi riguardanti la filiera agroalimentare.

f )

promuovere l’opportuna partecipazione di tutte le parti interessate e rafforzare le relazioni e il rispetto reciproco tra di esse ; e

 

g)

assicurare l’opportuno scambio di informazioni con le parti interessate in relazione ai rischi riguardanti la filiera agroalimentare.

Motivazione

In considerazione dei diversi approcci ai concetti di «rischio» e «pericolo» che si riscontrano negli Stati membri e del relativo dibattito tra responsabili politici, mondo accademico, autorità di regolamentazione e industria, occorre sottolineare l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su tali concetti e garantire che i cittadini comprendano e accettino i compromessi tra rischi e benefici.

Emendamento 4

Nuovo articolo 8 quater del regolamento (CE) n. 178/2002

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Piano generale sulla comunicazione del rischio

Piano generale sulla comunicazione del rischio

1.   Alla Commissione, in stretta collaborazione con l’Autorità e gli Stati membri e dopo opportune consultazioni pubbliche, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 bis, per stabilire un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare, tenendo presenti i pertinenti obiettivi e i principi generali esposti negli articoli 8 bis e 8 ter.

1.   Alla Commissione, in stretta collaborazione con l’Autorità e gli Stati membri e dopo opportune consultazioni pubbliche, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 57 bis, per stabilire un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti la filiera agroalimentare, tenendo presenti i pertinenti obiettivi e i principi generali esposti negli articoli 8 bis e 8 ter.

2.   Il piano generale sulla comunicazione del rischio promuove un quadro integrato di comunicazione del rischio, cui si attengono sia i responsabili della valutazione del rischio sia i responsabili della gestione del rischio, in maniera coerente e sistematica a livello sia dell’Unione sia nazionale. Tale piano:

2.   Il piano generale sulla comunicazione del rischio promuove un quadro integrato di comunicazione del rischio, cui si attengono sia i responsabili della valutazione del rischio sia i responsabili della gestione del rischio, in maniera coerente e sistematica a livello dell’Unione, nazionale , regionale e locale . Tale piano:

a)

individua i fattori principali da tenere presenti nel decidere il tipo e il livello richiesti di attività di comunicazione del rischio;

a)

individua i fattori principali da tenere presenti nel decidere il tipo e il livello richiesti di attività di comunicazione del rischio;

b)

individua gli opportuni strumenti e canali principali da utilizzare a fini di comunicazione del rischio, tenendo presenti le necessità dei pertinenti gruppi di destinatari;

b)

individua gli opportuni strumenti e canali principali da utilizzare a fini di comunicazione del rischio, tenendo presenti le necessità dei pertinenti gruppi di destinatari;

c)

stabilisce gli opportuni meccanismi per rafforzare la coerenza della comunicazione del rischio tra i responsabili della valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio e garantisce un dialogo aperto tra tutte le parti interessate.

c)

stabilisce gli opportuni meccanismi per rafforzare la coerenza della comunicazione del rischio tra i responsabili della valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio e garantisce un dialogo aperto tra tutte le parti interessate.

3.   La Commissione adotta il piano generale sulla comunicazione del rischio entro [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e provvede al suo aggiornamento tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e dell’esperienza acquisita.»;

3.   La Commissione adotta il piano generale sulla comunicazione del rischio entro [due anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e provvede al suo aggiornamento tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e dell’esperienza acquisita.»;

Motivazione

Stessa motivazione dell’emendamento 1.

Emendamento 5

Articolo 39, paragrafo 2, punto 1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«Articolo 39

«Articolo 39

Riservatezza

Riservatezza

[…]

[…]

1)

il metodo e le altre relative specifiche tecniche e industriali utilizzati per produrre l’oggetto della richiesta di produzione scientifica, compreso un parere scientifico;

1)

il metodo e le altre relative specifiche tecniche e industriali utilizzati per produrre l’oggetto della richiesta di produzione scientifica, compreso un parere scientifico , a condizione che il richiedente dimostri che tale metodo non produce effetti negativi sulla salute e sull’ambiente ;

[…]»

[…]»

Motivazione

L’emendamento è inteso a tenere maggiormente conto della protezione della salute e dell’ambiente.

Emendamento 6

Articolo 39, paragrafo 4, lettera b)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«Articolo 39

«Articolo 39

Riservatezza

Riservatezza

[…]

[…]

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 sono comunque divulgate le informazioni seguenti:

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3 sono comunque divulgate le informazioni seguenti:

[…]

[…]

b)

le informazioni che fanno parte delle conclusioni della produzione scientifica, compresi i pareri scientifici, elaborati dall’Autorità e che si riferiscono a prevedibili effetti sulla salute.»;

b)

le informazioni che fanno parte delle conclusioni della produzione scientifica, compresi i pareri scientifici, elaborati dall’Autorità e che si riferiscono a potenziali effetti sulla salute umana o animale oppure sull’ambiente .»;

Motivazione

L’emendamento è inteso a tenere maggiormente conto della protezione della salute e dell’ambiente.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Contesto

1.

accoglie con favore l’iniziativa della Commissione volta a migliorare la trasparenza e la sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, che chiarisce le norme di trasparenza, in particolare alla luce degli studi scientifici utilizzati dall’EFSA nelle sue valutazioni del rischio, migliora la governance dell’EFSA, rafforza la cooperazione scientifica tra gli Stati membri e l’EFSA e la loro partecipazione all’attività scientifica dell’Autorità e sviluppa una strategia di comunicazione globale ed efficace in materia di rischio;

2.

ritiene che questa iniziativa costituisca un passo avanti nella giusta direzione; tuttavia, alla luce dell’attuale quadro giuridico in materia di protezione dei dati e delle norme sulla riservatezza, permangono dubbi sul fatto che le modifiche proposte consentiranno una revisione scientifica indipendente degli studi e dei dati utilizzati nella valutazione del rischio di prodotti e sostanze regolamentati;

3.

rileva che questa proposta legislativa risponde ai risultati del vaglio di adeguatezza del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare (1) condotto dalla Commissione e all’iniziativa dei cittadini europei «Vietare il glifosato e proteggere le persone e l’ambiente dai pesticidi tossici» e che essa modifica varie legislazioni settoriali;

4.

sottolinea che, nel vaglio di adeguatezza del regolamento (CE) n. 178/2002, è emersa la richiesta dei cittadini di un processo di valutazione del rischio più trasparente nel settore della legislazione alimentare nonché di un processo decisionale più trasparente basato sulla valutazione del rischio. Inoltre, nelle conclusioni del vaglio di adeguatezza sono stati identificati anche altri ambiti che necessitano di modifica, in particolare la governance dell’EFSA (sono giunti segnali negativi sulla sua capacità di preservare l’alta qualità e l’indipendenza degli studi scientifici ed è stata ravvisata la necessità di rafforzare la cooperazione con tutti gli Stati membri) e l’inadeguatezza della comunicazione del rischio in generale;

5.

ricorda che la valutazione del rischio a livello dell’UE è effettuata dall’EFSA, istituita dal regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. L’Autorità è un organismo scientifico indipendente responsabile della valutazione tecnica in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi nell’UE, che opera su richiesta della Commissione, degli Stati membri e del Parlamento europeo, nonché di propria iniziativa. Tale valutazione dei rischi è effettuata separatamente dalla gestione dei rischi, per la quale è competente, in particolare, la Commissione europea.

Trasparenza, indipendenza e affidabilità del processo di valutazione del rischio dell’Unione

6.

sottolinea che i cittadini e le altre parti interessate hanno espresso preoccupazione in merito alla trasparenza e all’indipendenza degli studi e dei dati commissionati dall’industria e che l’EFSA utilizza per valutare i rischi nell’ambito delle procedure di autorizzazione dei prodotti e delle sostanze regolamentati;

7.

riconosce che la proposta della Commissione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

8.

rileva che, nell’ambito dell’attuale procedura di autorizzazione, il richiedente (l’industria) commissiona direttamente gli studi che devono essere inclusi nel dossier della domanda. Questo sistema si basa sull’idea che le finanze pubbliche non dovrebbero essere utilizzate per commissionare studi che, in ultima analisi, aiuterebbero l’industria a immettere un prodotto sul mercato;

9.

sottolinea che, di conseguenza, i diritti di proprietà intellettuale sugli studi e sul loro contenuto, sui quali si è basata la valutazione del rischio, spettano all’industria, e pertanto è probabile che non si potrà effettuare un riesame scientifico indipendente, tenuto conto della formulazione del nuovo paragrafo 1 bis dell’articolo 38 del regolamento sulla legislazione alimentare generale, che stabilisce che «la divulgazione al pubblico delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non vale come autorizzazione né licenza, esplicita o implicita, di utilizzo, riproduzione o sfruttamento in qualsiasi forma dei pertinenti dati e delle pertinenti informazioni»;

10.

rileva che, se i ricercatori indipendenti non saranno in grado di pubblicare i loro risultati, non saranno motivati a verificare i risultati degli studi utilizzati per la valutazione del rischio dell’EFSA;

11.

osserva che, affinché i ricercatori indipendenti possano essere in grado di valutare la validità dell’analisi e riprodurre i risultati dello studio o effettuare ulteriori scoperte, è estremamente importante che essi abbiano accesso non solo ai dati ma anche al software utilizzato per ottenere i risultati. Sarebbe pertanto molto utile chiarire la posizione della Commissione e dell’EFSA sull’accesso al software proprietario utilizzato negli studi sponsorizzati, anche in considerazione dell’obiettivo dichiarato dell’EFSA di consentire la riproducibilità dei risultati scientifici;

12.

rileva inoltre che la pratica ha dimostrato che l’accesso da parte del pubblico a informazioni e dati che consentirebbero di verificare l’accuratezza di una valutazione della sicurezza di una determinata sostanza può non essere semplice e richiedere l’intervento del sistema giudiziario dell’UE (2);

13.

ricorda, a tale proposito, che l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione consente e addirittura incoraggia una divulgazione proattiva, e ritiene che le norme dell’UE sull’accesso del pubblico alle informazioni dovrebbero essere applicate in modo coerente da tutti gli organi scientifici consultivi dell’UE e che la loro politica proattiva sulla divulgazione delle informazioni dovrebbe essere altrettanto coerente, al fine di assicurare la prevedibilità;

14.

rileva a tale proposito che l’Agenzia europea per i medicinali, nell’ambito della sua politica n. 0070 finalizzata a consentire il controllo pubblico e l’applicazione di nuove conoscenze nella ricerca futura nell’interesse della salute pubblica (3), ha pubblicato nel 2016 un documento di orientamento sulla politica proattiva dell’Agenzia nel campo della divulgazione delle informazioni sui dati clinici;

15.

sostiene la proposta di creare un registro degli studi gestito dall’EFSA, in quanto ciò eviterebbe la pubblicazione tendenziosa dei risultati di studi scientifici nonché la mancata diffusione di dati importanti sulla sicurezza, e rileva che un tale registro dell’UE esiste già per la sperimentazione clinica dei medicinali (4);

16.

con riferimento alla valutazione della riservatezza dei dati, reputa che l’armonizzazione sia importante e pertanto non ritiene che la soluzione migliore sia il trasferimento di tale obbligo agli Stati membri. Le decisioni in merito alla riservatezza dei dati dovrebbero essere di competenza dall’EFSA, garantendo così un approccio unificato alla valutazione delle domande su questo argomento sensibile.

Sostenibilità del processo di valutazione dei rischi dell’Unione e governance dell’EFSA

17.

si compiace del fatto che uno degli obiettivi di questa proposta legislativa sia migliorare la governance dell’EFSA e rafforzare la cooperazione scientifica tra gli Stati membri e l’Autorità, aumentando la loro partecipazione alle attività scientifiche da essa svolte;

18.

sostiene l’aumento significativo del bilancio dell’EFSA, che dovrebbe consentirle di svolgere nuovi compiti, come la commissione di studi di verifica in circostanze eccezionali; fa presente, tuttavia, che l’EFSA deve disporre di finanziamenti sufficienti per poter svolgere i propri compiti fondamentali senza restrizioni;

19.

si compiace dell’allineamento della composizione del consiglio di amministrazione e della procedura per la valutazione esterna dell’EFSA all’orientamento comune di cui all’allegato della dichiarazione congiunta interistituzionale del 2012 sulle agenzie decentrate dell’Unione;

20.

rileva che attualmente vi sono 14 membri eletti nel consiglio di amministrazione dell’EFSA e che, secondo la proposta presentata, questi dovrebbero arrivare a 35. Si prevede che ciascuno Stato membro nomini il proprio rappresentante, nonché un suo supplente, così da realizzare un migliore coinvolgimento degli Stati membri nella governance dell’EFSA. La Commissione nomina due membri e il Parlamento europeo un rappresentante, mentre quattro membri rappresenteranno gli interessi della società civile e della filiera alimentare;

21.

sottolinea che, in assenza di capacità adeguate in termini di organico, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri più piccoli (dovranno essere nominati fino a 12 esperti nazionali per Stato membro), la proposta consente di nominare nei gruppi di esperti dell’EFSA anche esperti di altri Stati membri: ciò comprometterebbe però l’obiettivo auspicato di una cooperazione equilibrata con tutti gli Stati membri.

Migliorare la comunicazione del rischio

22.

accoglie con favore il fatto che il piano generale di comunicazione del rischio, come indicato nella proposta della Commissione, tenga conto della percezione del rischio e sottolinea, a tale proposito, la grande importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sui concetti di «pericolo» e di «rischio»;

23.

rileva che, nonostante i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti regolamentati, esistono differenze notevoli tra gli Stati membri nella regolamentazione di talune sostanze, che possono derivare da un’interpretazione diversa dei concetti di «pericolo» e di «rischio», nonché da un diverso grado di accettazione sociale di un rischio specifico;

24.

sottolinea il generale calo di fiducia nei confronti dei responsabili delle politiche in Europa e osserva che la fiducia dell’opinione pubblica è una delle variabili esplicative più importanti nella percezione pubblica del rischio (5). Se il pubblico si fida dei responsabili delle politiche e delle autorità di regolamentazione, percepirà i rischi come meno gravi rispetto a quanto farebbe se non si fidasse di loro;

25.

sostiene pertanto l’idea di aumentare la fiducia dei cittadini e delle parti interessate nella trasparenza e sostenibilità dell’approccio dell’Unione alla sicurezza alimentare, in particolare nel contesto della valutazione del rischio, e al tempo stesso osserva che, al fine di rendere efficace la strategia di comunicazione del rischio, occorre coinvolgere i cittadini in modo proattivo ed efficace, assicurando che essi comprendano e accettino i compromessi tra rischi e benefici;

26.

sottolinea che la strategia dell’UE di comunicazione del rischio deve essere inclusiva e garantire che tutti i livelli di governo, da quello centrale al livello degli enti locali e regionali, comprese le altre parti interessate, siano adeguatamente coinvolti al fine di garantire una strategia coerente di comunicazione sui rischi associati alla filiera alimentare;

27.

sottolinea che, sulla base dell’analisi e della discussione in corso relativa alla presente proposta, è necessario tenere conto dell’aumento previsto degli oneri amministrativi, delle maggiori richieste che graveranno sugli esperti nazionali in relazione alla loro appartenenza al consiglio di amministrazione dell’EFSA e alla loro attività nei gruppi di esperti scientifici dell’EFSA, della possibile influenza politica sulle nomine di esperti nazionali, con le relative conseguenze per l’indipendenza dell’EFSA, e del significativo impatto finanziario su tutti gli Stati membri dovuto al considerevole aumento del bilancio dell’EFSA, anche in considerazione delle previste conseguenze della Brexit in termini di bilancio.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

(2)  Hautala e a./ EFSA (causa T-329/17), ricorso presentato il 24 maggio 2017.

(3)  http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/10/WC500174796.pdf.

(4)  Banca dati UE sulla sperimentazione clinica (EudraCT), gestita dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

(5)  Da uno studio condotto da Ragnar Löfstedt e da altri ricercatori nel campo della comunicazione e della gestione del rischio.


21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 461/232


Parere del Comitato europeo delle regioni — Un New Deal per i consumatori

(2018/C 461/20)

Relatore generale:

Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), Membro del consiglio comunale di Rabat Città Victoria, Gozo

Testi di riferimento:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE,

COM(2018) 184 final

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’UE relative alla protezione dei consumatori,

COM(2018) 185 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo — Un New Deal per i consumatori,

COM(2018) 183 final

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

[COM/2018/0184 final — 2018/089 (COD)]

Emendamento 1

Capo 2, articolo 6, paragrafo 1 — modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l’altro, all’indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere il mandato dei singoli consumatori interessati prima di adottare una decisione ricognitiva o di emanare un decreto di risarcimento.

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l’altro, all’indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere il mandato dei singoli consumatori interessati prima di emanare un decreto di risarcimento.

Motivazione

Il mandato dei singoli consumatori dovrebbe essere richiesto soltanto se l’ente legittimato chiede un decreto di risarcimento. Nel caso di decisioni ricognitive che constatano una violazione, il mandato dei consumatori non dovrebbe essere richiesto. Ciò è coerente con l’articolo 5, paragrafo 2, della proposta di direttiva, che stabilisce che «[p]er avvalersi dell’azione ingiuntiva [ivi compreso un decreto ingiuntivo volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione della legge], gli enti legittimati non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati o a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell’intenzione o della negligenza da parte del professionista».

Emendamento 2

Capo 3, articolo 18, paragrafo 2 — sopprimere il paragrafo:

Monitoraggio e valutazione

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri dei settori del trasporto aereo e ferroviario offrono un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare idonee proposte, che possono consistere in particolare nell’eliminazione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell’allegato II [sic] dall’ambito di applicazione della presente direttiva come definita nell’articolo 2.

 

Motivazione

È essenziale che l’ambito di applicazione della proposta di direttiva rimanga ampio e comprenda anche i diritti dei passeggeri.

Emendamento 3

ALLEGATO I — modificare come segue:

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

[…]

[…]

 

(60)

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

Motivazione

Si dovrebbe ampliare l’ambito di applicazione della direttiva, affinché essa possa incidere realmente in settori in cui si verificano situazioni di danno collettivo e le sue disposizioni riguardino tutte le pratiche che danneggiano i consumatori e i cittadini.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’UE relative alla protezione dei consumatori

[COM(2018) 185 final — 2018/0090(COD)]

Emendamento 4

Considerando 2 — nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La crescente digitalizzazione sta modificando le fondamenta della nostra esistenza. Nell’era digitale si verificano enormi trasferimenti di potere tra singoli, governi e imprese. Nell’era digitale tuttavia il progresso tecnico deve sempre rimanere al servizio dell’umanità.

E la concezione del mondo digitale deve altresì figurare tra i compiti dell’Unione europea, in modo da consentire a quest’ultima di preservare la libertà, la giustizia e la solidarietà nel XXI secolo.

Nel mondo digitale vanno salvaguardati anche i diritti fondamentali e i principi democratici, attraverso lo Stato di diritto, obbligando gli attori statali e non statali a garantire l’applicazione dei diritti fondamentali nel mondo digitale, gettando così le basi di uno Stato di diritto nell’era digitale.

Motivazione

Tenuto conto del preambolo della Carta dei diritti digitali fondamentali dell’UE (https://digitalcharta.eu/), andrebbero individuate le sfide specifiche concernenti i diritti democratici, costituzionali e fondamentali che accompagnano il processo di digitalizzazione.

Emendamento 5

Considerando 5 — nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

In linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, la libera prestazione dei servizi garantiti dai Trattati può essere limitata per motivi imperativi di interesse generale, ad esempio per conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che tali limitazioni siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, gli Stati membri possono adottare misure al fine di garantire il rispetto delle norme nazionali di tutela dei consumatori che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d’azzardo, dovrebbero essere proporzionate all’obiettivo perseguito e necessarie, ai sensi della giurisprudenza dell’Unione.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Considerando 18 — modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ai fini della direttiva 2011/83/UE, i mercati online dovrebbero essere definiti in modo analogo a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 524/2013 (1) e dalla direttiva (UE) 2016/1148  (2). Tuttavia, la definizione dovrebbe essere aggiornata e resa più neutra dal punto di vista tecnologico per poter contemplare le nuove tecnologie. È quindi opportuno riferirsi, invece che a un «sito web», alla nozione di «interfaccia online» di cui al regolamento (UE) 2018/302 (3).

Ai fini della direttiva 2011/83/UE, i mercati online dovrebbero essere definiti in modo analogo a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 524/2013 (1). Tuttavia, la definizione dovrebbe essere aggiornata e resa più neutra dal punto di vista tecnologico per poter contemplare le nuove tecnologie. È quindi opportuno riferirsi, invece che a un «sito web», alla nozione di «interfaccia online» di cui al regolamento (UE) 2018/302 (2). I servizi informatici forniti dal mercato online possono comprendere trattamento di operazioni, aggregazioni di dati o profilazione degli utenti. I negozi di applicazioni online che consentono la distribuzione digitale di applicazioni o software di terzi devono essere considerati un tipo di mercato online.

Motivazione

L’articolo 2, paragrafo 4, che definisce importanti obblighi di informazione per i mercati online, dovrebbe includere esplicitamente i negozi di applicazioni, come nel caso del regolamento (UE) n. 524/2013. Al fine di impedire la divulgazione dei criteri di classificazione che vengono aggirati, non dovrebbe esservi alcun riferimento alla direttiva 2016/1148.

Emendamento 7

Considerando 21 — modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell’ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati personali al professionista. I servizi digitali sono caratterizzati dal continuo intervento del professionista, per tutta la durata del contratto, per permettere al consumatore di utilizzare il servizio, ad esempio per quanto riguarda la creazione, l’elaborazione, la memorizzazione e la condivisione di dati in forma digitale e l’accesso a questi. Esempi di servizi digitali sono i contratti d’abbonamento a piattaforme di contenuti, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Invece, i contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da un’unica azione da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Il fatto che la fornitura di contenuto digitale abbia tale caratteristica di azione unica da parte del professionista è alla base dell’eccezione dal diritto di recesso di cui all’articolo 16, lettera m) della direttiva 2011/83/UE, che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming dello specifico contenuto.

I contenuti digitali e i servizi digitali sono spesso forniti online nell’ambito di contratti che non prevedono, da parte del consumatore, il pagamento di un prezzo, bensì la comunicazione di dati al professionista. I servizi digitali sono caratterizzati dal continuo intervento del professionista, per tutta la durata del contratto, per permettere al consumatore di utilizzare il servizio, ad esempio per quanto riguarda la creazione, l’elaborazione, la memorizzazione e la condivisione di dati in forma digitale e l’accesso a questi. Esempi di servizi digitali sono i contratti d’abbonamento a piattaforme di contenuti, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud. La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no. Invece, i contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da un’unica azione da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video. Il fatto che la fornitura di contenuto digitale abbia tale caratteristica di azione unica da parte del professionista è alla base dell’eccezione dal diritto di recesso di cui all’articolo 16, lettera m) della direttiva 2011/83/UE, che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming dello specifico contenuto.

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva sui diritti dei consumatori dovrebbe essere esteso al di là della proposta della Commissione europea e includere il pagamento di dati non personali. In particolare, i dati non personali, come alcune informazioni generate da macchine, svolgono un ruolo sempre più importante come prodotto.

Emendamento 8

Considerando 26 — modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie solo metadati, come l’indirizzo IP, la cronologia del browser o altre informazioni raccolte e trasmesse ad esempio dai cookie , tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale . La direttiva 2011/83/UE non dovrebbe neanche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l’accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di estendere l’applicazione delle norme della direttiva 2011/83/UE a tali situazioni, o di regolamentare altrimenti sutuazioni [sic] di questo tipo escluse dal campo d’applicazione di detta direttiva.

La direttiva 2011/83/UE dovrebbe poi applicarsi alle situazioni in cui il professionista raccoglie metadati, come l’indirizzo IP, la cronologia del browser o altre informazioni raccolte e trasmesse ad esempio dai cookie. La direttiva 2011/83/UE dovrebbe anche applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con il professionista, è esposto a pubblicità solo allo scopo di ottenere l’accesso a un contenuto digitale o a un servizio digitale. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di limitare con atti legislativi l’applicazione delle norme della direttiva 2011/83/UE a tali situazioni, facendovi esplicito riferimento nel testo normativo, o di regolamentare altrimenti sutuazioni [sic] di questo tipo escluse dal campo d’applicazione di detta direttiva.

Motivazione

Un livello sostenibile di protezione dei consumatori nell’era digitale può essere raggiunto invertendo il rapporto tra norma ed eccezione per quanto riguarda l’ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE nei casi in cui il professionista utilizzi metadati raccolti tramite cookie.

Emendamento 9

Considerando 27 — nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

In futuro, la direttiva 2011/83/UE dovrebbe anche fornire un quadro per verificare decisioni, servizi e prodotti algoritmici e basati sull’intelligenza artificiale, al fine di tutelare i consumatori, soprattutto da eventuali indebite discriminazioni, svantaggi e frodi. A tal fine, dovrebbero inoltre essere messi a punto meccanismi in grado di regolamentare eventuali sviluppi incerti.

I fornitori di sistemi di comunicazione digitali ad alta penetrazione dovrebbero essere tenuti a consentire il passaggio ad altri sistemi senza perdite.

Le piattaforme per l’intermediazione, la contabilità e la comparazione dovrebbero essere in grado di aumentare la trasparenza dei loro sistemi di valutazione, la ponderazione dei loro risultati, commissioni e copertura di mercato, e i collegamenti tra i portali e i legami economici. Dovrebbe essere migliorata la protezione dei consumatori contro la falsificazione, l’abuso di dati e i rischi primari. Inoltre, le piattaforme di posizionamento dovrebbero comunicare agli utenti in maniera trasparente se le loro offerte sono private o commerciali.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) — modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(1)   L’articolo 3 è così modificato:

(1)   L’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, oppure rispetto a escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, purché tali disposizioni siano giustificate da motivi di ordine pubblico o dalla tutela del rispetto della vita privata.

 

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni per tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore, compresa la pubblicità indesiderata sotto forma di messaggi spam, oppure rispetto a escursioni promozionali organizzate da un professionista con lo scopo o con l’effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori, purché tali disposizioni siano giustificate da motivi di ordine pubblico o dalla tutela del rispetto della vita privata o della sovranità dei dati del consumatore .

Emendamento 11

Articolo 1 — Modifiche della direttiva 2005/29/CE

paragrafo 2 — inserire una disposizione contenente una condizione:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(2)   All’articolo 6, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera c):

(2)   All’articolo 6, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera c):

c)

una qualsivoglia attività di marketing che promuova un prodotto come identico ad uno stesso prodotto commercializzato in diversi altri Stati membri, mentre essi hanno una composizione o caratteristiche significativamente diverse.

c)

una qualsivoglia attività di marketing che promuova un prodotto come identico ad uno stesso prodotto commercializzato in diversi altri Stati membri, mentre essi hanno una composizione o caratteristiche significativamente diverse:

 

A condizione che, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), si consideri che un prodotto è commercializzato come identico quando è commercializzato con lo stesso imballaggio e marchio in diversi Stati membri;

Motivazione

L’inserimento di questa disposizione che stabilisce una condizione è necessaria per la certezza giuridica di ciò che costituisce prodotti «identici» e per distinguere tra «duplice qualità dei prodotti» e «imballaggi di imitazione», ossia i casi in cui l’imballaggio dei prodotti è identico a quello dei prodotti di un concorrente.

Emendamento 12

Articolo 1 — Modifiche della direttiva 2005/29/CE

paragrafo 4 — modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(4)   È inserito il seguente articolo 11 bis:

(4)   È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

«Articolo 11 bis

Rimedi

Rimedi

1.   Oltre all’obbligo, enunciato all’articolo 11, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano disponibili rimedi contrattuali ed extracontrattuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, per eliminarne ogni effetto conformemente alla legislazione nazionale.

1.   Oltre all’obbligo, enunciato all’articolo 11, di prevedere mezzi adeguati ed efficaci per garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano disponibili , in maniera adeguata e non dissuasiva, rimedi contrattuali ed extracontrattuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, per eliminarne ogni effetto conformemente alla legislazione nazionale.

[…]

[…]

Motivazione

L’ulteriore precisazione relativa ai rimedi in termini di tempestività ed efficienza rispetto ai costi garantirebbe che tali rimedi non siano semplicemente messi a disposizione, ma che siano anche disponibili in maniera tempestiva ed efficiente sotto il profilo dei costi. Sarebbe inutile mettere semplicemente a disposizione questi rimedi in forza della legislazione nazionale se però non è possibile ottenerli in modo efficiente in termini di costi e tempestivo. Il consumatore è sempre la parte più debole e, se confrontato alle risorse di cui può disporre un professionista, può essere restio ad avvalersi di tali rimedi se questi, benché disponibili, hanno costi significativi.

Emendamento 13

Articolo 1 — inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

(7)

Una pratica commerciale è considerata aggressiva se, nel caso specifico, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, la libertà di decisione di un consumatore o la libertà di gestire il prodotto può essere influenzata da molestie, anche in forma digitale, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o da indebite interferenze, anche in forma digitale, e se il consumatore è effettivamente influenzato o è probabile che venga influenzato e quindi probabilmente indotto ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 4, lettera a) — modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

‘Articolo 6 bis

‘Articolo 6 bis

Obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati online

Obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati online

Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il mercato online indica anche:

Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il mercato online indica anche:

a)

i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca sul mercato online;

a)

i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca sul mercato online e le ragioni della ponderazione speciale di questi parametri principali rispetto ad altri parametri ;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 7, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Salvo che abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto indietro i beni.»

 

Motivazione

Il diritto di recesso è un diritto fondamentale dei consumatori nel commercio online e in altri tipi di vendita a distanza. La normativa esistente sul diritto di recesso è equa ed equilibrata. E anche le norme sulle modalità di rimborso andrebbero mantenute.

Emendamento 16

Articolo 2 — inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Se un contratto sottoscritto in forma elettronica impone al consumatore di pagare o di fornire dati, il professionista, immediatamente prima che l’ordine venga effettuato, informa chiaramente il consumatore in merito alle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p).

Motivazione

Ai consumatori deve essere comunicato chiaramente, prima della conclusione di un contratto, se i dati che essi forniscono formano oggetto di un trattamento a fini commerciali.

Emendamento 17

Articolo 2 — inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

è inserito il seguente articolo 6 quater: «Il professionista rinuncia a trattare i dati forniti dal consumatore per la durata del periodo al quale si applica la revoca del consenso, a condizione che il trattamento dei dati non sia necessario per l’adempimento del contratto».

Motivazione

Le imprese non possono più «estrarre» i dati una volta trasmessi a terzi. È necessario imporre alle imprese il divieto di trasmettere a terzi i dati personali forniti dai consumatori 14 giorni dopo la conclusione di un contratto, e l’obbligo di cancellare i dati in caso di dichiarazione di effettiva revoca.

Emendamento 18

Articolo 2 — Modifiche della direttiva 2011/83/CE

paragrafo (9) — sopprimere il paragrafo (3) [sic]

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

(9)   L’articolo 16 è così modificato:

a)

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore»’;

(9)   L’articolo 16 è così modificato:

a)

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore»;

(2)

[sic] La lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora il consumatore abbia dato il suo accordo espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso e abbia riconosciuto di perdere così il diritto di recesso;»

(2)

[sic] La lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l’obbligo di pagare, qualora il consumatore abbia dato il suo accordo espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso e abbia riconosciuto di perdere così il diritto di recesso.»

(3)

[sic] è aggiunta la seguente lettera:

«n)

la fornitura di beni che il consumatore abbia maneggiato, durante il periodo di diritto di recesso, oltre a quanto necessario per stabilirne la natura, le caratteristiche e il funzionamento.»

 

Motivazione

Non vi sono prove conclusive di abusi su larga scala che giustifichino l’introduzione di questa modifica alla direttiva sui diritti dei consumatori. Il diritto di restituire un prodotto acquistato online è uno dei più importanti diritti del consumatore e non dovrebbe essere in alcun modo indebolito.

Emendamento 19

Articolo 3 — Modifiche della direttiva 93/13/CE

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva 93/13/CEE è così modificata:

La direttiva 93/13/CEE è così modificata:

È inserito il seguente articolo 8 bis:

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

«Articolo 8 bis

[…]

[…]

4.   Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari all’8 % del fatturato medio realizzato nei tre esercizi precedenti dal professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Motivazione

Non è chiaro in riferimento a quale anno debba essere calcolato il fatturato annuo. Pertanto, si propone che la sanzione minima che può essere inflitta sia aumentata portandola all’8 % del fatturato medio realizzato nei tre esercizi precedenti dal professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Emendamento 20

Articolo 4 — Modifiche della direttiva 98/6/CE

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

La direttiva 98/6/CE è così modificata:

La direttiva 98/6/CE è così modificata:

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

«Articolo 8

[…]

[…]

4.   Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari al 4 % del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

4.   Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni inflitte per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/2934 possano essere di tipo pecuniario, e prevedano un importo massimo che sia come minimo pari all’8 % del fatturato medio realizzato nei tre esercizi precedenti dal professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Motivazione

Stessa motivazione dell’emendamento relativo all’articolo 3 (modifiche della direttiva 93/13/CE).

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore la pubblicazione di una proposta, attesa da tempo, volta a definire un quadro minimo dell’UE per l’adozione di meccanismi relativi a sistemi di ricorso collettivo in tutti gli Stati membri, un’iniziativa che potrebbe offrire ai consumatori una reale opportunità di ottenere riparazione in caso di danno collettivo e dovrebbe colmare le lacune esistenti nell’applicazione dei diritti dei consumatori dell’UE; la proposta costituisce tuttavia solo un primo passo nella direzione giusta, dato che presenta una serie di punti deboli;

2.

approva l’ambito di applicazione ad ampio raggio della proposta, affinché essa possa incidere realmente in settori in cui si verificano situazioni di danno collettivo e includere anche altre pratiche che danneggiano i consumatori e, in generale, i cittadini;

3.

riconosce che la proposta della Commissione europea è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

4.

si rammarica che l’ambito di applicazione dell’attuale proposta, volta a definire un quadro minimo dell’UE per l’adozione di meccanismi relativi a sistemi di ricorso collettivo in tutti gli Stati membri, sia limitato alle sole controversie dei consumatori;

5.

raccomanda di estendere i meccanismi di ricorso collettivo ad altri casi di danno collettivo, tra cui il danno collettivo ambientale e il danno arrecato ai beni comuni, nonché per quanto riguarda l’osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza o le violazioni dei diritti dei lavoratori, al fine di agevolare l’accesso alla giustizia per tutti i cittadini;

6.

invita pertanto la Commissione europea ad esplorare i modi per recare aiuto anche a questi settori e per estendere l’ambito di applicazione della proposta sui ricorsi collettivi a tutte le forme di danno causato da violazioni dei diritti fondamentali, quali sono riconosciuti dal diritto dell’UE;

7.

promuove la risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution — ADR) quale strumento che consente alle parti in causa di negoziare in caso di controversia e spesso anche di raggiungere una mediazione. Si dovrebbero favorire la negoziazione e mediazione consensuali tra gli enti legittimati e i potenziali convenuti prima dell’avvio dei procedimenti. Prima di intentare azioni di ricorso collettivo lunghe e costose, si potrebbero incoraggiare le parti in causa, ogniqualvolta sia possibile, ad avvalersi di procedure di ADR, come i negoziati e/o la mediazione, al fine di pervenire ad una composizione amichevole e globale della controversia;

8.

sottolinea che la direttiva si prefigge di conseguire un’armonizzazione minima, il che non impedisce di inserire nei sistemi di ricorso collettivo in vigore norme nazionali più efficaci o più stringenti, consentendo così agli Stati membri di avere norme più elevate e di mantenere o introdurre altre procedure nazionali;

9.

è contrario a concedere agli Stati membri la possibilità di derogare alle disposizioni in caso di quantificazione del danno complessa, poiché questo significherebbe che, in casi come questi, i consumatori dovrebbero intentare azioni a titolo individuale e sarebbero quindi costretti a ricorrere ad una costosa assistenza giuridica e tecnica; il che potrebbe rappresentare un ostacolo enorme per i singoli consumatori;

10.

raccomanda che il mandato dei consumatori non venga richiesto nel caso di una decisione ricognitiva chiesta dall’ente legittimato;

11.

fa osservare che le organizzazioni di consumatori che possono essere designate in qualità di enti legittimati potrebbero disporre di capacità finanziarie limitate, in particolare le organizzazioni di consumatori attive nei piccoli Stati membri. Le scarse capacità finanziarie non dovrebbero costituire un impedimento alla designazione di un’organizzazione in qualità di ente legittimato;

12.

è assolutamente favorevole all’aggiornamento e ad una migliore applicazione delle norme dell’UE in materia di protezione dei consumatori;

13.

approva i requisiti di trasparenza proposti, a norma della direttiva sui diritti dei consumatori, per i contratti conclusi sui mercati online, e raccomanda di prevedere anche conseguenze e rimedi qualora i professionisti non si conformino a tali requisiti;

14.

ritiene importante prevedere ulteriori possibilità di riparazione oltre al diritto al risarcimento dei danni e al diritto alla risoluzione del contratto, ad esempio il diritto a richiedere prestazioni specifiche o il diritto di restituire la merce. Raccomanda di dare definizioni chiare dei rimedi e di precisare quello che possono comportare;

15.

ritiene importante che la Commissione assicuri che gli Stati membri non si limitino semplicemente a mettere a disposizione i rimedi, ma che garantiscano anche che questi siano disponibili in maniera tempestiva ed efficiente sotto il profilo dei costi;

16.

ritiene che il diritto di recesso sia un importante diritto dei consumatori, che non dovrebbe essere indebolito in assenza di qualsiasi prova conclusiva di abusi;

17.

sostiene l’approccio della Commissione consistente nell’introdurre sanzioni pecuniarie basate sul fatturato del professionista in caso di infrazioni diffuse;

18.

ritiene, tuttavia, che una sanzione pecuniaria minima pari al 4 % del fatturato annuo del professionista per le infrazioni diffuse non sia adeguatamente dissuasiva;

19.

raccomanda che detta sanzione minima sia aumentata portandola all’8 % del fatturato medio realizzato nei tre esercizi precedenti dal professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

20.

si rammarica che nella proposta non figurino norme sulla responsabilità dei mercati online. Gli operatori delle piattaforme online dovrebbero essere considerati responsabili qualora non informino il consumatore che il fornitore effettivo dei beni o servizi è un soggetto terzo o non provvedano a sopprimere informazioni fuorvianti diffuse dal fornitore e che sono state segnalate agli operatori stessi;

21.

deplora l’assenza di norme che garantiscano informazioni di riscontro/meccanismi di valutazione da parte degli utenti migliori e più trasparenti.

Bruxelles, 10 ottobre 2018

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(2)   Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

(1)  Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).