ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 458

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
19 dicembre 2018


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2017-2018
Sedute dal 15 al 18 gennaio 2018
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 207 del 14.6.2018 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 16 gennaio 2018

2018/C 458/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE (2017/2040(INI))

2

2018/C 458/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 (2017/2055(INI))

9

2018/C 458/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica (2017/2086(INI))

34

 

Giovedì 18 gennaio 2018

2018/C 458/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Nigeria (2018/2513(RSP))

43

2018/C 458/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sui casi degli attivisti per i diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che e Tashi Wangchuk e del monaco tibetano Choekyi (2018/2514(RSP))

47

2018/C 458/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Repubblica democratica del Congo (2018/2515(RSP))

52

2018/C 458/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri (2017/2039(INI))

57

2018/C 458/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali (2017/2073(INI))

70

 

PARERI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 18 gennaio 2018

2018/C 458/09

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione (D054274-02 — 2017/3013(RPS))

76


 

III   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Martedì 16 gennaio 2018

2018/C 458/10

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (COM(2017)0128 — C8-0121/2017 — 2017/0056(COD))

78

2018/C 458/11

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (COM(2016)0134 — C8-0117/2016 — 2016/0074(COD))

87

 

Mercoledì 17 gennaio 2018

2018/C 458/12

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD))

187

2018/C 458/13

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2018 sulla proposta nomina di Eva Lindström a membro della Corte dei conti (C8-0401/2017 — 2017/0819(NLE))

224

2018/C 458/14

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2018 sulla proposta nomina di Tony James Murphy a membro della Corte dei conti (C8-0402/2017 — 2017/0820(NLE))

225

2018/C 458/15

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))

226

2018/C 458/16

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD))

341

2018/C 458/17

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))

391

 

Giovedì 18 gennaio 2018

2018/C 458/18

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (12629/2017 — C8-0375/2017 — 2014/0297(NLE))

498

2018/C 458/19

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))

499


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2017-2018

Sedute dal 15 al 18 gennaio 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 207 del 14.6.2018.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 16 gennaio 2018

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/2


P8_TA(2018)0002

Attuazione delle strategie macroregionali dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE (2017/2040(INI))

(2018/C 458/01)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare il suo titolo XVIII,

visti il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che definisce le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) (in appresso «RDC»),

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2),

visto il regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi (3),

viste le conclusioni del Consiglio del 25 aprile 2017 sull'attuazione delle SMR dell'UE,

vista la relazione della Commissione del 16 dicembre 2016 sull'attuazione delle strategie macroregionali dell'UE (COM(2016)0805) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2016)0443),

vista la comunicazione della Commissione, del 10 giugno 2009, relativa alla Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico (COM(2009)0248),

vista la comunicazione della Commissione, dell'8 dicembre 2010, dal titolo «Strategia dell'Unione europea per la regione danubiana» (COM(2010)0715),

vista la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2014 relativa alla Strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2014)0357),

vista la comunicazione della Commissione, del 28 luglio 2015, relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione alpina (COM(2015)0366),

vista la relazione della Commissione, del 20 maggio 2014, sulla governance delle strategie macroregionali (COM(2014)0284),

vista la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2015 dal titolo «Investire nella crescita e nell'occupazione — ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei» (COM(2015)0639),

vista la sua risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'attuazione della strategia dell'Unione per la regione del Danubio (4),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2012 sull'evoluzione delle strategie macroregionali dell'UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare nel Mediterraneo (5),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2012 sulla strategia della politica di coesione dell'UE nella regione atlantica (6),

vista la sua risoluzione del 28 ottobre 2015 su una strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (7),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su una strategia dell'UE per la regione alpina (8),

visto lo studio del gennaio 2015 dal titolo «Un nuovo ruolo delle macroregioni nella cooperazione territoriale europea», pubblicato dalla Direzione generale per le politiche interne, Dipartimento B: Politiche strutturali e di coesione,

vista la relazione di Interact del febbraio 2017 intitolata «Il valore aggiunto delle strategie macroregionali –prospettiva a livello di programma e di progetto»,

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0389/2017),

A.

considerando che una macroregione può essere definita come un'area geografica che abbraccia regioni di diversi paesi accomunate da una o più caratteristiche o sfide (9);

B.

considerando che le strategie macroregionali (in appresso SMR) sono state stabilite in aree che rappresentano la naturale evoluzione dell'UE in termini di cooperazione transfrontaliera; che sono importanti in quanto sono in grado di mobilitare gli attori del settore pubblico e privato, la società civile e il mondo accademico, e a mobilitare risorse verso il conseguimento di obiettivi politici comuni dell'Unione europea;

C.

considerando che la SMR fornisce una piattaforma per una più profonda e più ampia interazione a livello intersettoriale, regionale e transfrontaliero tra gli Stati membri dell'UE e i paesi vicini per affrontare le sfide comuni, promuovere la cooperazione tra la pianificazione comune e migliorare l'integrazione dei diversi partner e settori politici, anche in materia di ambiente e protezione della biodiversità, di mitigazione dei cambiamenti climatici e delle strategie di adattamento, di trattamento dei rifiuti e di approvvigionamento idrico, di pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere; accoglie con favore, in tale contesto, gli sforzi compiuti per promuovere la cooperazione tra i fondi SIE e i programmi IPA;

D.

considerando che le macroregioni sono coinvolte nell'attuazione di politiche pertinenti, interconnesse, a lungo termine e trasversali, dal momento che esse sono collegate alla politica di coesione attraverso gli obiettivi della SMR insiti nei loro programmi operativi e di realizzazione di progetti attraverso sinergie intelligenti; considerando che le macroregioni, in tal modo, contribuiscono in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi delle SMR, attraggono gli investimenti privati, dando prova di fiducia e impegnandosi nel dialogo, nella cooperazione transfrontaliera e nella solidarietà;

E.

considerando che le SMR sono basate sul principio dei «tre no»: a nuovi finanziamenti, a nuove strutture e a nuova normativa nell'ambito dell'attuale quadro politico dell'UE;

F.

considerando che i meccanismi di cooperazione già esistenti a livello di UE e tra gli Stati membri e le regioni facilitano l'attuazione delle SMR, in particolare nelle fasi iniziali;

G.

considerando che la Commissione ha adottato una sola relazione sull'attuazione di tutte e quattro le strategie macroregionali dell'UE esistenti, ogni due anni, specificandone i successi, nonché i punti in cui sono necessari ulteriori progressi, e che la prossima relazione è prevista per la fine del 2018; che il Parlamento ritiene, in tale contesto, che sia necessario effettuare una valutazione degli aspetti relativi all'ambiente, considerandolo uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile;

Le strategie macroregionali quali piattaforme per la cooperazione e il coordinamento

1.

prende atto che la pertinenza della SRM è stata sottolineata dal processo di globalizzazione, che ha reso i singoli paesi interdipendenti e richiede soluzioni per i problemi transfrontalieri in questione;

2.

riconosce che — in misura variabile — elementi da cui dipende la qualità dell'attuazione, quali l'impegno, la titolarità, le risorse e la governance, restano difficili da superare nel conseguimento degli obiettivi prestabiliti;

3.

sottolinea che le SMR continuano ad offrire un contributo prezioso e innovativo a livello transfrontaliero, intersettoriale e della cooperazione a più livelli in Europa, il cui potenziale non è ancora stato sufficientemente esplorato, al fine di aumentare la connettività e di consolidare i legami economici e il trasferimento di conoscenze tra regioni e paesi; osserva tuttavia che, a seguito del processo di concordare azioni congiunte a livello regionale/multinazionale e a più livelli, l'accesso ai fondi dell'UE per progetti di SMR continua a costituire una sfida;

4.

ritiene che le SMR e i programmi ambientali correlati costituiscano strumenti utili per rendere i benefici della cooperazione europea evidenti ai cittadini ed esorta pertanto tutte le parti interessate a impegnarsi pienamente nei confronti di tali strategie e a svolgere il proprio ruolo nella loro attuazione;

5.

è dell'avviso che la governance a più livelli, con un ruolo adeguato per le regioni all'interno di tale quadro, dovrebbe essere un elemento fondamentale di qualsiasi strategia macroregionale sin dalla sua istituzione, coinvolgendo le comunità regionali e locali, il settore pubblico, quello privato e le parti interessate del settore terziario in questo processo; incoraggia pertanto le regioni e gli Stati membri coinvolti a sviluppare strutture di governance e metodi di lavoro adeguati per facilitare la cooperazione, anche attraverso la pianificazione congiunta, l'allineamento delle opportunità di finanziamento e un approccio dal basso verso l'alto;

6.

esorta a porre in essere un migliore coordinamento e migliori forme di collaborazione, sia verticale che orizzontale, tra i diversi attori pubblici e privati, le università e le ONG, così come tra le organizzazioni internazionali che operano in questo campo e le diverse politiche a livello di UE, nazionale, regionale e locale, al fine di facilitare e migliorare l'attuazione della SMR e della cooperazione transfrontaliera; invita la Commissione ad incoraggiare la partecipazione di questi soggetti, tra l'altro nei consigli di amministrazione della SMR, rispettando al contempo l'applicazione generale dei principi dell'UE;

7.

sottolinea l'importanza di sufficienti risorse umane e capacità amministrativa per le autorità nazionali e regionali competenti, al fine di garantire che l'impegno politico si traduca in un'efficace attuazione delle strategie; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza del programma di sostegno alle riforme strutturali, che possono fornire assistenza in materia di capacità e un sostegno efficace per l'elaborazione e il finanziamento dei progetti di una SMR su richiesta di uno Stato membro; invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente la diffusione e l'applicazione di buone pratiche amministrative e l'esperienza dell'attuazione efficace delle SMR;

8.

sottolinea il fatto che le SMR devono essere sufficientemente flessibili per poter essere adattate e rispondere in modo efficace a eventi imprevisti che possono interessare le regioni coinvolte, gli Stati membri e l'UE in generale; ritiene che l'attuazione di SMR debba tener conto delle condizioni locali e regionali specifiche; sottolinea la necessità del ruolo di coordinamento della Commissione a tale riguardo, anche al fine di definire nel dettaglio gli obiettivi specifici di ciascuna strategia;

La strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

9.

si compiace dei risultati conseguiti in seguito al varo della strategia nel 2009, in particolare per quanto riguarda i meccanismi di cooperazione (vale a dire in sede di Consiglio, nelle pertinenti riunioni ministeriali) non solo tra le regioni e i paesi interessati, ad esempio al parlamento e al governo, ma anche al loro interno; osserva che l'EUSBSR è un quadro stabile di cooperazione con più di 100 iniziative faro e di nuove reti;

10.

sottolinea le sfide ancora aperte, in particolare quelle concernenti l'ambiente e la connettività; invita i paesi partecipanti ad intensificare gli sforzi volti a lottare contro l'inquinamento (vale a dire, la qualità dell'acqua e dell'aria) e l'eutrofizzazione del Mar Baltico, in quanto si tratta di uno dei mari più inquinati del mondo; osserva che conseguire buone condizioni ambientali entro il 2020 è uno degli obiettivi fondamentali delle azioni politiche nella regione del Mar Baltico;

11.

reputa importante, per la regione del Mar Baltico, l'opportunità di inserirsi nelle reti energetiche al fine di ridurre ed eliminare la povertà energetica e accrescere la sicurezza energetica e la sicurezza di approvvigionamento dell'energia.

La strategia dell'UE per la regione del Danubio (EUSDR)

12.

sottolinea l'impatto positivo che la strategia ha avuto sulla cooperazione tra i paesi e le regioni partecipanti, migliorando la mobilità e le interconnessioni per tutti i modi di trasporto, promuovendo l'energia pulita, la cultura e il turismo sostenibile e, in particolare, rafforzando i contatti diretti tra i cittadini e realizzando una maggiore coesione tra le regioni e i paesi che partecipano alla strategia;

13.

ritiene che l'«Euroaccesso», l'iniziativa «Tenere pulito il Danubio» e il «Danube Financing Dialogue» siano chiari esempi positivi di come superare gli ostacoli posti dalle difficoltà nel finanziamento di progetti di rilevanza transnazionale e transfrontaliera; è del parere che, attraverso tale dialogo, le differenze di sviluppo tra le regioni del bacino del Danubio potrebbero essere ulteriormente ridotte; ritiene inoltre che la riapertura di un «Danube Strategy point» potrebbe contribuire a una più facile l'attuazione della strategia;

14.

sottolinea che la prevenzione dei danni causati dalle gravi inondazioni resta una delle grandi sfide ambientali per i paesi della macroregione danubiana; evidenzia che è opportuno prendere in considerazione ulteriori misure congiunte volte a prevenire l'inquinamento transfrontaliero;

15.

ricorda la necessità di progetti strategici e sottolinea che è essenziale mantenere un elevato livello di sostegno politico e di aumentare le risorse e le capacità delle competenti autorità statali a far front alle sfide che ancora rimangono da affrontare; sottolinea, pertanto, la necessità di mantenere lo slancio politico per la strategia europea per l'EUSDR e di garantire che il suo gruppo direttivo svolga un ottimo lavoro;

16.

invita i paesi partecipanti, dato il legame naturale tra il Danubio e il Mar Nero, a rafforzare il coordinamento tra la EUSDR e la cooperazione transfrontaliera per il Mar Nero nonché a collaborare strettamente per superare le sfide socioeconomiche, dell'ambiente e dei trasporti;

17.

sottolinea che un approccio maggiormente integrato alla mobilità e alla multimodalità nella regione del Danubio sarebbe inoltre vantaggioso per l'ambiente;

La strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

18.

sottolinea la natura distinta dell'EUSAIR, in considerazione del numero di candidati potenziali e di paesi partecipanti, e ritiene che questo modello di cooperazione possa essere una grande occasione per l'intera regione; è del parere che la EUSAIR potrebbe dare un impulso all'allargamento e al processo di integrazione;

19.

osserva con preoccupazione il persistere di problemi per quanto riguarda la mancanza di un efficace collegamento tra la disponibilità di risorse, la governance e la titolarità dell'EUSAIR, che impedisce il pieno raggiungimento degli obiettivi; invita i paesi partecipanti a fornire alle autorità competenti assistenza e misure specifiche per l'attuazione della strategia;

20.

sottolinea che negli ultimi anni la regione è stata al centro della crisi migratoria; ritiene che l'EUSAIR possa contribuire ad affrontare tali sfide, se dotata degli strumenti e delle risorse necessarie; accoglie con favore, in tale contesto, gli sforzi compiuti dalla Commissione per trovare soluzioni per la mobilitazione di risorse finanziarie per attività legate alla migrazione, compresa la cooperazione con i paesi terzi;

21.

ritiene che il turismo sostenibile, pilastro della regione adriatica e ionica, sia uno strumento positivo per creare una crescita economica sostenibile nella regione e per accrescere la consapevolezza delle sfide ambientali e della SMR;

22.

invita i paesi in questione a dare la priorità al rafforzamento delle capacità per i principali responsabili dell'attuazione dell'EUSAIR e delle autorità responsabili dei programmi operativi ad essa inerenti;

La strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

23.

ritiene che l'EUSALP sia una chiara prova del fatto che il concetto di macroregione può essere applicato con successo anche alle regioni più sviluppate; invita i soggetti interessati a promuovere gli investimenti nel settore ambientale per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico; sottolinea, inoltre, che la regione alpina è un importante nodo di trasporto regionale e, al tempo stesso, una delle più grandi aree ricreative naturali che devono essere preservate; sottolinea, pertanto, la necessità di apposite strategie di trasporto sostenibile e interconnesso;

24.

accoglie con favore la struttura di governance della strategia, che è attualmente in fase di attuazione, dal momento che i suoi primi passi si sono rivelati difficili e sono stati disciplinati da diversi quadri, strutture e tempistiche; invita pertanto i paesi partecipanti a proseguire nel loro impegno e sostegno ai membri del gruppo d'azione dell'EUSALP;

25.

sottolinea che la strategia EUSALP può essere un buon esempio di un modello di strategia per la coesione territoriale, che comprende simultaneamente diverse aree specifiche, produttive, zone montane e zone rurali e alcune delle più importanti e avanzate città dell'UE, e offre una piattaforma per affrontare insieme le sfide cui si deve far fronte (cambiamenti climatici, biodiversità, demografia, migrazioni, globalizzazione, turismo sostenibile e agricoltura, fornitura di energia, trasporti e mobilità e divario digitale); invita gli Stati e le regioni partecipanti a prestare debita attenzione all'utilizzo del programma Interreg Spazio alpino e ad altri fondi pertinenti per affrontare le priorità comuni;

26.

sottolinea che la regione alpina è delimitata da molti confini e che l'eliminazione di tali barriere è un presupposto affinché la cooperazione funzioni, in particolare nel caso del mercato del lavoro e delle attività economiche connesse alle PMI; ricorda che la strategia EUSALP può anche fornire l'opportunità di rafforzare la cooperazione transfrontaliera transnazionale tra le regioni, le città e le comunità locali e creare collegamenti e reti tra le persone, anche in termini di interconnessioni dei trasporti e di copertura digitale; sottolinea, inoltre, la fragilità ambientale di tale regione;

Un'Europa macroregionale dopo il 2020?

27.

sottolinea che le SMR danno frutto a condizione che siano radicate in una prospettiva politica a lungo termine e organizzata in modo tale che tutte le parti pubbliche interessate, in particolare le autorità regionali e locali, e quelle del settore privato e della società civile, siano effettivamente rappresentative fin dall'inizio, richiedano un efficace scambio di informazioni, di migliori pratiche, di know-how e di esperienza fra le macroregioni e le loro autorità regionali e locali; ritiene che sia necessario rafforzare la governance a più livelli della SMR, che dovrebbe essere trasparente e disporre di un coordinamento e di meccanismi di comunicazione più efficaci, affinché le SMR siano conosciute e accettate nelle comunità locali e regionali;

28.

ritiene che l'attuazione della strategia può essere coronata da successo soltanto se essa si basa su una visione a lungo termine e su un efficace coordinamento e strutture di cooperazione con la necessaria capacità amministrativa, nonché su un impegno politico a lungo termine tra i livelli istituzionali interessati, e sia sostenuta da un finanziamento adeguato; sottolinea, pertanto, la necessità di aumentare l'efficacia degli investimenti puntando all'allineamento, a sinergie e alla complementarità dei finanziamenti regionali e nazionali con gli attuali strumenti di finanziamento dell'Unione che, oltre a potenziare la cooperazione territoriale europea (CTE), promuovono progetti transfrontalieri nell'ambito dei fondi SIE e del FEIS, ma anche attraverso finanziamenti diretti;

29.

ritiene che la semplificazione dei fondi e delle procedure per il loro utilizzo nel quadro della SMR consentiranno di aumentarne l'efficacia;

30.

propone che fin dall'inizio i paesi partecipanti precisino gli impegni in termini di finanziamenti e risorse umane per l'attuazione della SMR; invita la Commissione a contribuire a un migliore coordinamento all'interno delle SMR, al fine di promuovere le buone prassi e di mettere a punto incentivi per incoraggiare la partecipazione attiva e il coordinamento tra tutte le parti interessate, anche per rafforzare il legame tra le politiche dell'UE e l'attuazione delle SMR; incoraggia, inoltre, la strategia macroregionale a utilizzare gli appalti pubblici verdi per stimolare l'ecoinnovazione, la bioeconomia, l'elaborazione di nuovi modelli aziendali e l'uso di materie prime secondarie, come ad esempio nell'economia circolare, al fine di raggiungere livelli più elevati di protezione della salute e dell'ambiente e a creare stretti legami tra produttori e consumatori;

31.

sottolinea che sono necessari un maggiore orientamento ai risultati e sfide concrete cui e necessario far fronte, anche nel settore della protezione ambientale, al fine di sviluppare i piani che hanno un impatto sul territorio e di giustificare l'investimento di risorse, che deve, da parte sua, essere commisurato agli obiettivi fissati, e riguardare le reali necessità dei territori interessati;

32.

chiede che qualsiasi questione attinente alla SMR, come ad esempio per quanto riguarda la titolarità e i necessari incentivi politici, sia affrontata seguendo un modus operandi concordato preventivamente tra tutte le regioni coinvolte;

33.

è del parere che la visibilità e la percezione da parte del pubblico delle attività delle macroregioni nelle regioni interessate, nonché dei risultati ottenuti, debba essere rafforzata con lo svolgimento di campagne di informazione e lo scambio di buone pratiche, anche attraverso piattaforme online e reti sociali, in modo da renderle facilmente accessibili al pubblico;

34.

sottolinea che la prossima revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP) rappresenta l’occasione per una contemporanea revisione degli obiettivi delle SMR, al fine di rafforzarne il legame con le priorità dell'UE e di consolidarne gli impegni finanziari;

35.

invita la Commissione a presentare, nell’ambito della prossima revisione dei regolamenti della politica di coesione, proposte che possano favorire una migliore attuazione delle SMR;

36.

invita la Commissione, nell'ambito della prossima relazione sull'attuazione delle SMR, prevista per il 2018, ad analizzare in modo più approfondito, tra l'altro e in particolare:

a)

l'efficacia dei programmi transnazionali di cooperazione territoriale europea (CTE) nel fornire finanziamenti e impulso strategico alle SMR;

b)

gli indicatori che potrebbero essere integrati in ogni SMR, al fine di consentire un miglioramento dell'orientamento ai risultati, del monitoraggio e della valutazione;

c)

le misure intese a rafforzare il legame con le priorità dell'UE;

d)

la semplificazione dell'attuazione e dell'integrazione dei meccanismi di finanziamento;

e)

la qualità del coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'attuazione delle strategie macroregionali;

37.

sottolinea che l'invito ad elaborare nuove strategie, come per i Carpazi, l’Atlantico, il Mediterraneo o le regioni iberiche, non dovrebbe distogliere l'attenzione dall'obiettivo primario di approfondire l'attuazione delle SMR esistenti;

38.

è favorevole al «principio dei tre no» per la SMR (no a nuova legislazione dell'UE, no a nuovi finanziamenti e no a nuove strutture dell'UE); propone, tuttavia, che la Commissione valuti l'impatto di tali «no» in merito ai programmi nell'ambito dei fondi SIE, nella sua prossima relazione sull'attuazione delle SMR;

39.

sottolinea l'esigenza di un approccio territoriale in relazione alle attività di cooperazione su una base caso per caso, dal momento che le SMR sono intese ad affrontare le sfide territoriali che possono essere risolte in modo più efficace; sottolinea l'importanza di creare sinergie e convergenza tra le diverse componenti della cooperazione territoriale e nei programmi della CTE, al fine di rafforzare l'impatto dei programmi transnazionali, mettere in comune le risorse, semplificare il finanziamento delle SMR e migliorare i risultati della loro attuazione e l'efficacia delle risorse investite;

40.

ribadisce l'impegno dell'Unione europea a favore dell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea l'importanza di allineare il contenuto della SMR agli obiettivi delle iniziative faro dell'UE, come l’Unione dell'energia, l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la crescita blu nelle macroregioni marine; richiama l'attenzione sulla gestione di rischi ambientali, quali la protezione della natura, della biodiversità e degli stock ittici, nonché la lotta contro i rifiuti marini, lo sviluppo del turismo verde e sostenibile; incoraggia la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili; in questo contesto, sostiene l'uso delle strategie di specializzazione intelligente (S3), il rafforzamento delle PMI e la creazione di posti di lavoro di qualità;

41.

sottolinea che fin dall'inizio il Parlamento ha sostenuto le macroregioni attraverso progetti pilota e azioni preparatorie; sottolinea, inoltre, che l'esperienza acquisita nella regione del Mar Baltico dimostra che le strategie a lungo termine devono rimanere la base per la cooperazione macroregionale;

42.

chiede alla Commissione di invitare il Parlamento a partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori del gruppo ad alto livello sulle strategie macroregionali;

o

o o

43.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato europeo delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo e ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano a SMR.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

(3)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 303.

(4)  GU C 188 E del 28.6.2012, pag. 30.

(5)  GU C 349 E del 29.11.2013, pag. 1.

(6)  GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 122.

(7)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 23.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2016)0336.

(9)  Schmitt et al (2009), Macroregioni e strategie macroregionali dell'UE — Uno studio, documento di lavoro elettronico NORDREGIO 2009:4.


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/9


P8_TA(2018)0004

Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 (2017/2055(INI))

(2018/C 458/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» (JOIN(2016)0049),

visto il progetto di conclusioni del Consiglio del 24 marzo 2017 dal titolo «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017 sulla comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» (JOIN(2016)0049) (1),

visti il documento adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) ivi contemplati,

visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (OSS 14), che incoraggia la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine ai fini dello sviluppo sostenibile,

visti l'accordo di Parigi del 2015, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, nonché i contributi previsti stabiliti a livello nazionale (INDC) volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra,

visti la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), entrata in vigore il 29 dicembre 1993, e gli obiettivi di Aichi del piano strategico per la diversità biologica 2011-2020, adottati nell'ottobre 2010,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), integrata dall'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, dal codice di condotta delle Nazioni Unite per una pesca responsabile e dalla politica comune della pesca dell'Unione europea,

vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 3 marzo 1973,

visto l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il documento adottato il 9 giugno 2017 a New York, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani, dal titolo «Our ocean, Our future: Call for Action» (Il nostro oceano, il nostro futuro: richiamo all'azione),

vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

vista la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015)0614),

visto il suo mandato negoziale del 14 marzo 2017 sul pacchetto «rifiuti» (2) (proposte di modifica della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (3), della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (4), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (5), della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (6), della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (7) e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (8)),

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca,

vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino),

viste la politica marittima integrata dell'Unione europea del 2007 (COM(2007)0575) e la relazione del 2012 sui progressi in materia (COM(2012)0491),

visto il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (9),

vista la comunicazione della Commissione del 15 ottobre 2009 dal titolo «Sviluppare la dimensione internazionale della politica marittima integrata dell'Unione europea» (COM(2009)0536),

visto il regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (10),

vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (11),

vista la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea, adottata dal Consiglio europeo il 24 giugno 2014,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (12),

visto il suo mandato negoziale del 15 febbraio 2017 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (13),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2017 su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artide (14),

viste la direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo e la valutazione d'impatto attualmente in corso sull'estensione delle zone di controllo delle emissioni di zolfo nelle acque europee,

vista la proposta presentata all'Organizzazione marittima internazionale (OMI) dai paesi del Mar Baltico e del Mare del Nord al fine di introdurre zone designate per il controllo delle emissioni di ossido di azoto (NECA),

vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico,

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2016 sulla responsabilità, il risarcimento e le garanzie finanziarie per le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (15),

vista la relazione strategica del Consiglio di consulenza scientifica delle Accademie europee, del 28 gennaio 2016, dal titolo «Marine sustainability in an age of changing oceans and seas» (Sostenibilità marina in un'era di trasformazione degli oceani e dei mari),

visto lo studio del novembre 2015 realizzato su richiesta della commissione parlamentare per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, dal titolo «Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping» (Obiettivi di riduzione delle emissioni per il trasporto aereo e marittimo internazionale) (PE 569.964),

visto il documento dal titolo «Accelerare la transizione verso l'energia pulita negli edifici» allegato alla comunicazione della Commissione «Energia pulita per tutti gli europei» (COM(2016)0860),

vista la quarta edizione della conferenza «Il nostro oceano», organizzata dall'Unione europea a Malta il 5 e 6 ottobre 2017,

vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sulla politica marittima integrata (PMI) — Valutazione dei progressi realizzati e nuove sfide (16),

vista la comunicazione della Commissione del 20 febbraio 2014 dal titolo «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo» (COM(2014)0086),

viste le conclusioni del Consiglio sul tema «Priorità per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2020: competitività, decarbonizzazione e digitalizzazione per garantire la connettività globale, un mercato interno efficiente e un cluster marittimo di livello mondiale» (9976/17),

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) sulle zone marine protette nei mari europei (EEA 3/2015),

visto lo studio della Commissione del settembre 2017 dal titolo «Study: realising the potential of the outermost regions for sustainable blue growth» (Studio: realizzare il potenziale delle regioni ultraperiferiche per una crescita blu sostenibile),

visti la Convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, entrata in vigore il 17 gennaio 2000, il piano d'azione HELCOM per il Mar Baltico, adottato da tutti gli Stati costieri e dall'UE nel 2007, e la strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico,

vista la risoluzione 69/292 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2015 sullo sviluppo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone non sottoposte a giurisdizione nazionale,

vista la comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494),

vista la comunicazione della Commissione del 20 gennaio 2014 dal titolo «Energia blu. Realizzare il potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre» (COM(2014)0008),

vista la sua risoluzione del 2 luglio 2013 sulla crescita blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione (17),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la pesca (A8-0399/2017),

A.

considerando che è ampiamente condivisa l'opinione secondo cui la salute ambientale degli oceani è fortemente minacciata e rischia di subire danni irreversibili a meno che la comunità internazionale non intraprenda iniziative mirate e coordinate;

B.

considerando che l'accumulo e la diffusione dei rifiuti marini potrebbero rappresentare uno dei fattori in più rapido aumento che minacciano la salute degli oceani del mondo; che le microplastiche sono motivo di particolare preoccupazione poiché, a causa delle loro ridotte dimensioni, sono accessibili a una vasta gamma di organismi (uccelli marini, pesci, mitili, arenicole e zooplancton); che i 150 milioni di tonnellate di plastica che, secondo le stime, si sono accumulati negli oceani di tutto il mondo causano gravi danni ambientali ed economici, tra l'altro per le comunità costiere, il turismo, il trasporto marittimo e la pesca;

C.

considerando che tra le attuali pressioni cui è soggetto l'ambiente marino figurano i danni agli habitat e agli ecosistemi, l'accumulo di sostanze pericolose nei sedimenti e nei corpi idrici, il degrado delle barriere coralline, la presenza di specie invasive, l'inquinamento e l'eccesso di nutrienti, il traffico marittimo, lo sfruttamento delle materie prime e lo sfruttamento eccessivo delle specie marine, l'acidificazione e il riscaldamento delle acque dovuto al cambiamento climatico;

D.

considerando che, soltanto nel 2010, è stata scaricata in mare una quantità compresa tra 4,8 e 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, tra cui imballaggi alimentari e bottiglie di plastica (18), il che corrisponde a una quota compresa tra l'1,5 e il 4,5 % della produzione complessiva mondiale di plastica, e che la quantità cumulativa di rifiuti farà decuplicare la quantità totale di plastica gettata in mare entro il 2020;

E.

considerando che per «piccoli rifiuti» si intendono i rifiuti di piccole dimensioni presenti in zone accessibili al pubblico, impropriamente gettati nell'ambiente (sulla terraferma, nelle acque dolci e in mare) in modo doloso o colposo;

F.

considerando che oltre 100 milioni di tonnellate di rifiuti plastici e microplastiche inquinano i nostri oceani e minacciano la vita al loro interno;

G.

considerando che, se non vi saranno significativi cambiamenti, entro l'anno 2100 oltre la metà delle specie marine del mondo potrebbe trovarsi sull'orlo dell'estinzione;

H.

considerando che l'uso della plastica per i prodotti di consumo diventa sempre più diffuso e che la produzione di plastica è in costante aumento dall'introduzione di questo materiale cinquant'anni fa, con il risultato che nel 2015 sono stati prodotti globalmente 322 milioni di tonnellate di plastica; che la crescente produzione di plastica, insieme all'evoluzione delle sue modalità d'impiego e ai cambiamenti demografici, ha determinato un aumento della quantità di rifiuti plastici gettati negli oceani; che, secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), se tale tendenza proseguirà si accumuleranno quasi 33 miliardi di tonnellate di plastica di qui al 2050;

I.

considerando che l'80 % dei rifiuti marini proviene da terra e che, di conseguenza, il problema dei rifiuti marini non può essere affrontato efficacemente nel tempo senza prima affrontare le questioni legate a una politica e a un'azione efficaci per ridurre e limitare i rifiuti sulla terraferma;

J.

considerando che le forme più comuni di rifiuti sono i filtri di sigaretta, i sacchetti di plastica, le attrezzature di pesca, come le reti, e tutti i tipi di imballaggi; che tra il 60 % e il 90 % dei rifiuti marini è stato prodotto utilizzando uno o più polimeri plastici, quali polietilene (PE), polietilentereftalato (PET), polipropilene (PP) e cloruro di polivinile (PVC), tutti caratterizzati da tempi di decomposizione molto lunghi; che la maggior parte della plastica prodotta oggi impiegherà quindi decenni o addirittura secoli prima di decomporsi;

K.

considerando che i rifiuti plastici sono causa di morte e malattie per gli organismi marini, che vi restano impigliati o sono vittime di soffocamento o intossicazione; che i materiali plastici ridotti in microparticelle di diametro inferiore ai 5 mm dalle onde e dalla luce solare finiscono nello stomaco di organismi marini quali mitili, vermi e zooplancton, mentre le nanoplastiche grandi appena mezzo millimetro penetrano le membrane e i nuclei cellulari dei piccoli animali marini; che i residui plastici invisibili a occhio nudo si inseriscono a monte della catena alimentare;

L.

considerando che, secondo l'UNEP, il costo stimato dei rifiuti plastici marini in termini di capitale naturale è pari a circa 8 miliardi di USD all'anno (19) e che la pesca, il trasporto marittimo, il turismo e il settore del tempo libero sono soltanto alcuni dei numerosi ambiti colpiti dall'inquinamento marino;

M.

considerando che, fino a quando non sarà adottata una definizione internazionale di biodegradabilità (nell'ambiente marino), l'impiego di prodotti plastici etichettati come «biodegradabili» non comporterà una significativa riduzione né della quantità di plastica che giunge negli oceani né del rischio di conseguenze fisiche e chimiche per l'ambiente marino;

N.

considerando che l'inquinamento da nutrienti (eutrofizzazione) causato da varie fonti, tra cui le acque di dilavamento di origine agricola e gli scarichi delle acque reflue, sovraccarica gli ambienti marini con concentrazioni elevate di azoto, fosforo e altri nutrienti, che possono dare luogo a grandi fioriture algali, la cui decomposizione al termine del ciclo di vita sottrae ossigeno creando «zone morte» caratterizzate da ipossia, o carenza di ossigeno, in cui i pesci e altre forme di vita marina non possono prosperare; che, secondo le stime, vi sono attualmente 500 «zone morte» al mondo, e molte altre aree risentono degli effetti avversi di un elevato inquinamento da nutrienti;

O.

considerando che, a causa della loro elevata dipendenza dai suoni subacquei per le funzioni vitali primarie, come la ricerca di cibo e di partner, e in assenza di meccanismi che le proteggano in tal senso, le creature marine sono minacciate dal rumore industriale prodotto dal trasporto marittimo, dalla prospezione sismica e dai sonar navali utilizzati per le esercitazioni di routine, che può provocare danni all'udito, mascherare i loro segnali di comunicazione e di navigazione e causare problemi fisiologici e riproduttivi;

P.

considerando che la perdita di biodiversità marina sta indebolendo l'ecosistema oceanico e la sua capacità di resistere alle perturbazioni, adattarsi ai cambiamenti climatici e svolgere la sua funzione di regolazione ecologica e climatica globale; che i cambiamenti climatici antropogenici incidono direttamente sulle specie marine alterandone l'abbondanza, la diversità e la distribuzione e condizionando la loro alimentazione, il loro sviluppo e la loro riproduzione, nonché i rapporti tra le specie;

Q.

considerando che la natura transnazionale degli oceani implica la necessità che i governi di tutte le regioni marine collaborino nel condurre attività in tale settore e nell'affrontare le pressioni che ne derivano, onde garantire la sostenibilità delle risorse condivise; che la molteplicità e la complessità delle misure di governance degli oceani richiedono pertanto un'ampia gamma di competenze interdisciplinari nonché una cooperazione regionale e internazionale;

R.

considerando che le zone economiche esclusive (ZEE) degli Stati membri dell'Unione europea occupano una superficie di oltre 25,6 milioni di km2, per la quasi totalità situata nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare, il che rende l'Unione europea la più grande regione marittima al mondo; che l'UE ha quindi il dovere di svolgere un ruolo guida nell'instaurazione di una governance internazionale degli oceani efficace ed ambiziosa;

S.

considerando che, come dimostrano le ricerche, tra le ripercussioni dirette che gli sversamenti di petrolio possono avere sugli organismi e sui sistemi e processi biologici marini figurano l'alterazione dei comportamenti e la morte delle specie marine, la proliferazione microbica, l'ipossia (diminuzione della concentrazione di ossigeno nell'acqua), gli effetti tossici delle sostanze chimiche utilizzate per disperdere il petrolio e la morte dei coralli marini di profondità;

T.

considerando che il trasporto marittimo ha un'incidenza sul clima globale e sulla qualità dell'aria per effetto delle emissioni di CO2 e delle emissioni diverse dalla CO2, tra cui gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, il metano, il particolato e il particolato carbonioso;

U.

considerando che la prospezione, la trivellazione e il trasporto delle riserve di petrolio e di gas presenti nel sottosuolo marino in molte parti del mondo possono danneggiare gravemente le zone marine sensibili e perturbare le specie marine; che, in molti casi, la prospezione e la trivellazione di petrolio e gas sono consentite all'interno o in prossimità delle zone marine protette;

V.

considerando che, a norma dell'articolo 191 TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, anche mediante l'applicazione del principio di precauzione e del principio «chi inquina paga»;

W.

considerando che l'utilizzo di olio combustibile pesante nel trasporto marittimo artico pone molteplici rischi: in caso di sversamenti, tale combustibile molto denso si emulsiona, affonda e può essere trasportato per distanze molto lunghe se intrappolato nel ghiaccio; gli sversamenti di olio combustibile pesante rappresentano un rischio enorme per la sicurezza alimentare delle comunità indigene artiche, la cui sussistenza dipende dalla pesca e dalla caccia; la combustione dell'olio combustibile pesante produce ossidi di zolfo, metalli pesanti e grandi quantità di particolato carbonioso che, una volta depositatisi sul ghiaccio artico, stimolano l'assorbimento del calore nella massa di ghiaccio e, quindi, accelerano il suo scioglimento e gli effetti del cambiamento climatico; che il trasporto e l'utilizzo di olio combustibile pesante sono vietati dall'OMI nelle acque circostanti l'Antartide;

X.

considerando che le emissioni di ossidi di azoto, soprattutto nelle città portuali e nelle zone costiere, sono prodotte in gran parte dal trasporto marittimo e costituiscono un importante motivo di preoccupazione in termini di salute pubblica e protezione ambientale in Europa; che le emissioni totali di ossidi di azoto prodotte dal trasporto marittimo nell'UE continuano a essere per lo più non regolamentate e se non verranno mitigate si stima che supereranno le emissioni di ossidi di azoto prodotte da fonti terrestri già nel 2020 (20);

Y.

considerando che le navi, quando sono ormeggiate nei porti, utilizzano in genere i motori ausiliari per generare corrente elettrica per le comunicazioni, l'illuminazione, la ventilazione e l'impiego di altre apparecchiature di bordo; che tale combustione di carburante è associata all'emissione di una serie di inquinanti quali l'anidride solforosa (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), il particolato carbonioso e il particolato (PM);

Z.

considerando che l'utilizzo dei sistemi elettrici di terra comporta il collegamento delle navi alla rete elettrica portuale quando sono ormeggiate; che nella maggior parte dei luoghi il mix energetico impiegato per produrre l'elettricità dei sistemi elettrici di terra genera una quantità di emissioni inferiore alla combustione di carburante a bordo delle navi stesse (21); che la legislazione vigente, ad esempio la direttiva (UE) 2016/802 relativa al tenore di zolfo, riconosce chiaramente la possibilità di utilizzare i sistemi elettrici di terra come alternativa al requisito relativo all'impiego di combustibile per uso marittimo a basso tenore di zolfo, mentre la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi impone agli Stati membri di assicurare che i sistemi elettrici di terra siano installati in via prioritaria nei porti della rete centrale della TEN-T, come pure negli altri porti, entro il 31 dicembre 2025;

AA.

considerando che, secondo i dati scientifici presentati nella quinta relazione di valutazione (AR5) relativa al 2014 del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile, i cambiamenti climatici sono una realtà di fatto e le attività umane sono state la causa predominante del riscaldamento osservato sin dalla metà del XX secolo, i cui effetti diffusi e considerevoli sul clima sono già chiaramente osservabili nei sistemi naturali e umani in tutti i continenti e negli oceani;

AB.

considerando che quasi il 90 % dell'energia eolica globale è racchiuso nella turbolenza al di sopra degli oceani di tutto il mondo, mentre i venti, le onde e le correnti considerati congiuntamente contengono 300 volte più energia di quella attualmente consumata dall'uomo; che, secondo la relazione del 2010 dell'Associazione europea per l'energia degli oceani (EU-OEA), l'energia oceanica installata potrebbe raggiungere i 3,6 GW entro il 2030, fino ad arrivare a quasi 188 GW entro la metà del secolo, mentre nel 2050 un settore europeo dell'energia oceanica leader a livello mondiale potrebbe evitare l'emissione nell'atmosfera di 136,3 milioni di tonnellate di CO2 all'anno e creare 470 000 nuovi posti di lavoro verdi;

AC.

considerando che l'IPCC ha affermato nel 2015 che, per limitare il riscaldamento climatico a 2 oC entro la fine del secolo, un terzo delle riserve di petrolio, la metà di quelle di gas e oltre l'80 % di quelle di carbone dovranno rimanere inutilizzate;

AD.

considerando che l'accordo di Parigi mira a «raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra il più presto possibile», al fine di limitare l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenere tale aumento entro 1,5 oC, sebbene l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) abbia di recente riferito che nel 2016 il riscaldamento globale è aumentato a un livello considerevole di 1,1 oC rispetto ai livelli preindustriali;

AE.

considerando che il mancato conseguimento dell'obiettivo previsto dall'accordo di Parigi di un aumento della temperatura media ben al di sotto dei 2 oC comporterebbe gravissime ripercussioni sull'ambiente ed enormi costi economici, ivi compreso l'aumento della probabilità di raggiungere punti critici in cui i livelli di temperatura inizierebbero a limitare la capacità della natura di assorbire carbonio negli oceani;

AF.

considerando che l'energia eolica offshore e l'energia oceanica (energia del moto ondoso, delle maree e del gradiente termico dei mari) hanno un importante potenziale in termini di energia pulita, a condizione che sia garantito il rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi esistenti; che tale energia pulita offre all'UE la possibilità non solo di produrre crescita economica e creare posti di lavoro qualificati, ma anche di migliorare la sicurezza del suo approvvigionamento di energia e di diventare più competitiva grazie all'innovazione tecnologica;

AG.

considerando che il miglioramento della governance degli oceani contribuirà a creare condizioni di parità a livello mondiale per le imprese, ivi compreso per il settore europeo dell'energia oceanica;

AH.

considerando che l'inquinamento marino — ad esempio lo scarico diretto o indiretto di rifiuti, di sostanze o di energia, compreso l'inquinamento acustico sottomarino causato dall'attività umana — comporta o può comportare effetti nocivi per le risorse viventi e gli ecosistemi marini e, di conseguenza, l'impoverimento della biodiversità, rischi per la salute umana, ostacoli per le attività marittime e alterazione della qualità delle acque;

AI.

considerando che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo guida nell'ambito delle discussioni e dei negoziati nei consessi internazionali onde garantire che tutti gli attori coinvolti assumano le proprie responsabilità quanto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o delle sostanze inquinanti e affrontino le sfide crescenti legate alla gestione sostenibile delle risorse;

AJ.

considerando che la valorizzazione delle energie marine rinnovabili può contribuire all'obiettivo dell'autonomia energetica delle piccole isole dell'UE;

AK.

considerando che la trasparenza delle organizzazioni internazionali è essenziale per garantire la responsabilità democratica e l'inclusività;

AL.

considerando che i mari e gli oceani possono diventare fonti importanti di energia pulita; che le energie marine rinnovabili offrono all'UE la possibilità non solo di produrre crescita economica e creare posti di lavoro qualificati, ma anche di migliorare la sicurezza del suo approvvigionamento energetico e di diventare più competitiva grazie all'innovazione tecnologica; che l'uso di questa risorsa locale assume una particolare rilevanza per gli Stati e le regioni insulari, in particolare le regioni ultraperiferiche, dove l'energia oceanica può contribuire all'autosufficienza energetica e sostituire l'energia prodotta a costi elevati mediante centrali diesel;

Migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani

1.

ricorda il ruolo essenziale svolto dagli oceani e dai mari nel sostenere la vita sulla terra, lo sviluppo sostenibile, l'occupazione e l'innovazione nonché nell'offrire servizi ricreativi e di svago; condivide le crescenti preoccupazioni in merito alla necessità di una governance e di una protezione degli oceani più efficaci e integrate;

2.

accoglie con favore la comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani e le azioni in essa proposte, che mettono in evidenza l'impegno dell'UE a garantire la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine conformemente all'OSS 14 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile; riconosce la natura trasversale della questione e la necessità di un approccio coordinato e integrato per garantire una migliore governance degli oceani; chiede all'UE di assumere un ruolo guida a livello mondiale nell'ottica di rafforzare la governance internazionale degli oceani e colmare le lacune esistenti, avvalendosi delle competenze acquisite nella definizione di un approccio sostenibile alla gestione degli oceani;

3.

rammenta il carattere integrato e indivisibile di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché i collegamenti e le sinergie tra gli stessi, e ribadisce l'importanza fondamentale che tutte le azioni dell'UE siano guidate dall'Agenda 2030, inclusi i principi in essa riaffermati;

4.

invita la Commissione a fissare scadenze chiare, a presentare proposte legislative, se del caso, e a collaborare con gli Stati membri per migliorare la cooperazione su questioni come la ricerca oceanica, la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologie, nonché a istituire meccanismi atti a sostenere il coordinamento e un monitoraggio e una valutazione continui a livello dell'UE, al fine di attuare correttamente le azioni elencate nella comunicazione congiunta; pone l'accento sulle disposizioni del trattato relative al principio di precauzione e al principio «chi inquina paga» e sottolinea l'importanza di un approccio ecosistemico in tutte le azioni dell'UE in materia di governance degli oceani;

5.

ribadisce la pronunciata dimensione marittima degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'obiettivo 14 («Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine»);

6.

accoglie con favore e sostiene appieno il documento dal titolo «Our ocean, our future: Call for Action» (Il nostro oceano, il nostro futuro: richiamo all'azione) adottato nel giugno 2017 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani per promuovere l'attuazione dell'OSS 14 relativo alla conservazione e all'uso durevole di oceani, mari e risorse marine per uno sviluppo sostenibile; osserva con grande soddisfazione i 1 328 impegni volontari assunti dai governi, dalle organizzazioni intergovernative e della società civile, dal settore privato, dagli istituti accademici e di ricerca e dalla comunità scientifica a favore della conservazione degli oceani e di una maggiore sensibilizzazione in merito alla loro importanza per la sopravvivenza umana;

7.

ricorda che, sebbene l'Unione europea disponga di un corpus completo di strumenti normativi e gestionali incentrati sui singoli elementi della governance degli oceani, i mari regionali dell'UE versano in condizioni critiche a causa dell'eccessivo sfruttamento delle risorse, degli inquinanti organici e inorganici che incidono sulla salute e sulla produttività degli oceani, della perdita di biodiversità, del degrado degli habitat, delle specie invasive, del declino delle comunità costiere e dei conflitti tra i settori marini;

8.

invita la Commissione a dare seguito alla comunicazione congiunta sulla governance degli oceani pubblicando una relazione sullo stato di avanzamento delle misure previste e un calendario preciso per le misure future, stabilendo collegamenti tra tali misure e le iniziative europee e gli strumenti internazionali esistenti;

9.

incoraggia la Commissione a proporre al Consiglio, ove opportuno, iniziative sulla creazione di partenariati relativi agli oceani con i principali partner internazionali, al fine di promuovere l'obiettivo di migliorare la governance globale e la coerenza delle politiche, e a rafforzare gli attuali quadri di cooperazione bilaterali quali i dialoghi ad alto livello nel settore della pesca e degli affari marittimi;

10.

riconosce il ruolo fondamentale della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) nel fornire un quadro giuridico di base mediante il quale coordinare gli sforzi e garantire coerenza nell'affrontare le questioni globali connesse agli oceani; esorta gli Stati membri costieri a rispettare l'obbligo stabilito dall'UNCLOS di proteggere e conservare l'ambiente marino e le sue risorse viventi e l'obbligo di prevenire e controllare l'inquinamento marino; osserva che gli Stati membri sono responsabili dei danni causati dalla violazione dei loro obblighi internazionali di lotta contro tale inquinamento;

11.

invita gli Stati a migliorare i loro sistemi giuridici per la preservazione degli oceani; chiede un riconoscimento internazionale del concetto di danno ecologico in caso di inquinamento marino affinché sia possibile chiedere un risarcimento qualora sia constatata un'infrazione; invita a introdurre il principio della catena di responsabilità, che è inteso a determinare, nell'intera catena di comando, i responsabili dei danni ambientali causati;

12.

sottolinea che l'UE dovrebbe adoperarsi per garantire che le disposizioni in materia di pesca rappresentino una parte importante del futuro strumento giuridicamente vincolante previsto nell'ambito di UNCLOS per quanto concerne la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale;

13.

esorta tutti gli Stati ad aderire ai pertinenti strumenti riguardanti la pesca, tra cui l'accordo di conformità della FAO, l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori e l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché ad attuare integralmente le disposizioni di tali strumenti e di altri piani d'azione internazionali della FAO;

14.

accoglie con favore i passi avanti compiuti dall'UE in relazione alla dimensione esterna della PCP; sottolinea che tale dimensione, inclusi gli accordi internazionali e di partenariato, è un importante strumento di promozione delle norme ambientali e sociali dell'UE e delle sue disposizioni volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) a livello internazionale;

15.

osserva che l'iniziativa per la trasparenza nel settore della pesca (FITI) ha recentemente adottato la sua norma globale; incoraggia gli Stati a presentare domanda per aderire alla FITI; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tale iniziativa;

16.

ritiene che sia fondamentale garantire condizioni di parità per la flotta peschereccia dell'UE, soprattutto in considerazione delle rigorose norme UE in materia ambientale e di sostenibilità che le navi devono rispettare;

17.

insiste affinché l'UE promuova, nei consessi internazionali e nel quadro di tutte le cooperazioni bilaterali, le stesse norme ambientali per la pesca che devono essere rispettate dai pescherecci dell'UE, in modo che la sua flotta non si trovi in una situazione di svantaggio in termini di sostenibilità ambientale;

18.

ricorda la risoluzione 2749 (XXV) delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1970, la quale riconosce che i fondi dei mari e degli oceani e il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanità, e rammenta l'articolo 136 della convenzione di Montego Bay, secondo cui i fondi dei mari e degli oceani, oltre i limiti della giurisdizione internazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanità;

19.

chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri a non sovvenzionare più le licenze di esplorazione e sfruttamento minerario nelle zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale e a non concedere permessi per lo sfruttamento minerario delle loro piattaforme continentali;

20.

osserva inoltre, relativamente al diritto internazionale sull'inquinamento atmosferico, che a norma dell'UNCLOS gli Stati membri non sono autorizzati a effettuare ispezioni delle navi, neanche in presenza di prove concrete di infrazione; invita pertanto i membri delle Nazioni Unite a potenziare il quadro giuridico dell'UNCLOS, allo scopo di affrontare eventuali lacune di governance e creare solidi meccanismi di esecuzione per il diritto internazionale dell'ambiente;

21.

chiede l'introduzione di un quadro normativo internazionale sulla lotta contro i rifiuti e l'inquinamento nucleari negli oceani e nei fondi marini, al fine di attuare misure concrete per limitarne l'impatto ambientale e sanitario ed eliminare l'inquinamento dei fondi marini;

22.

sottolinea che, per affrontare le carenze esistenti in termini di governance, risulta prioritario garantire la trasparenza, compreso l'accesso del pubblico alle informazioni, il coinvolgimento delle parti interessate, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia nelle questioni ambientali, come sancito dalla Convenzione di Aarhus, nonché la legittimità delle organizzazioni delle Nazioni Unite, inclusa la responsabilità pubblica dei rappresentanti dei paesi in seno agli organismi internazionali, quali l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) e l'Autorità internazionale dei fondi marini (ISA); invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare nell'ambito dell'ISA per garantire la trasparenza dei suoi metodi di lavoro e la sua effettiva capacità di valutare gli impatti ambientali nonché per assicurare l'efficace protezione dell'ambiente marino dagli effetti dannosi come pure la sua protezione e conservazione, come disposto dalle parti XI e XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

23.

invita gli Stati membri ad assumere un ruolo proattivo e progressista in seno agli organi internazionali nell'ottica di proporre riforme sulla trasparenza e rafforzare l'ambizione ambientale complessiva delle azioni intraprese;

24.

sottolinea che, per migliorare il quadro di governance degli oceani, è necessario intensificare gli sforzi regionali e globali promuovendo strumenti multilaterali già concordati nonché strategie e una migliore attuazione delle stesse; incoraggia la Commissione a incentivare una maggiore cooperazione marittima internazionale, in particolare nel settore della scienza e della tecnologia marittime, come suggerito dall'OCSE;

25.

sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione nonché di garantire la coerenza e il coordinamento delle politiche tra tutti i governi e le istituzioni a qualsiasi livello, anche tra organizzazioni internazionali, organizzazioni e istituzioni regionali e subregionali, accordi e programmi; osserva, a tale proposito, l'importante ruolo di partenariati multilaterali efficaci e trasparenti e dei contatti attivi dei governi con gli organismi internazionali, regionali e subregionali, la comunità scientifica, il settore privato, la comunità dei donatori, le ONG, i gruppi a livello locale, le istituzioni accademiche e altri pertinenti attori;

26.

chiede il rafforzamento delle disposizioni regionali per la governance degli ambienti marini, in particolare ai fini del conseguimento dell'OSS 14; invita l'UE e le organizzazioni internazionali a incrementare, soprattutto per mezzo degli aiuti pubblici allo sviluppo, il sostegno a favore delle organizzazioni regionali e del conseguimento dell'OSS 14 da parte dei paesi terzi;

27.

sottolinea l'importanza di includere le autorità costiere locali e le regioni ultraperiferiche nel processo di avvicinamento della governance internazionale degli oceani ai cittadini dell'UE;

28.

pone l'accento sull'esigenza di elaborare strategie complete di sensibilizzazione in merito all'importanza naturale e culturale degli oceani;

29.

sottolinea la necessità di elaborare un piano d'azione specifico e concreto in relazione all'impegno dell'UE nell'Artide, il cui punto di partenza dovrebbe essere l'obiettivo di preservare gli ecosistemi vulnerabili dell'Artide e di rafforzare la loro capacità di resistere agli effetti dei cambiamenti climatici;

30.

ricorda che il Mar glaciale artico centrale non rientra in nessun regime internazionale di conservazione o di gestione; insiste sulla necessità di un approccio coordinato tra l'UE e gli Stati membri per la prevenzione della pesca non regolamentata nel Mar glaciale artico;

31.

ribadisce l'appello formulato nella sua risoluzione del 16 marzo 2017 su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artide affinché la Commissione e gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari per svolgere un ruolo attivo nel promuovere un divieto concordato a livello internazionale circa l'utilizzo a bordo di olio combustibile pesante (HFO) e il suo trasporto in serbatoi sulle imbarcazioni che solcano il Mar Artico, tramite le disposizioni della Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) attualmente applicata per regolamentare le acque che circondano l'Antartide; invita la Commissione a includere i rischi ambientali, sociali, sanitari e climatici legati all'uso dell'HFO nella sua posizione sulla governance internazionale degli oceani; invita la Commissione, in assenza di adeguate misure a livello internazionale, a presentare proposte normative per le navi dirette verso le acque dell'Artide che fanno scalo nei porti dell'UE, allo scopo di vietare l'utilizzo e il trasporto di HFO;

32.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi attivamente per una rapida finalizzazione del dilazionato piano d'azione dell'OMI sulla riduzione delle emissioni di particolato carbonioso prodotte dalle navi che navigano nella regione dell'Artide, allo scopo di rallentare il rapido aumento della temperatura e il veloce scioglimento dei ghiacci polari nella regione;

33.

invita la Commissione a promuovere la parità di condizioni nel mercato del lavoro nel settore marittimo e a garantire un trattamento equo, applicando efficacemente le convenzioni internazionali pertinenti, quali la Convenzione sul lavoro nella pesca e la Convenzione sul lavoro marittimo dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e istituendo un quadro sociale armonizzato per le attività marittime nelle acque dell'UE;

34.

chiede l'introduzione di un nuovo accordo internazionale sulle condizioni di lavoro nel settore marittimo; rammenta l'esigenza di porre fine a tutte le forme di schiavitù ancora esistenti a bordo delle navi e sottolinea l'impatto che le condizioni di lavoro non dignitose possono produrre sulle persone, sugli operatori economici e sull'ambiente marino;

35.

invita la Commissione a sviluppare con i principali attori partenariati relativi agli oceani sotto forma di meccanismi di cooperazione multiculturali o di dialoghi bilaterali volti a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde conseguire efficacemente i pertinenti OSS concernenti gli oceani, promuovere una crescita blu sostenibile e preservare, conservare e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità marini, riducendo nel contempo le pressioni su oceani e mari e creando le condizioni per un'economia blu sostenibile;

36.

esorta la Commissione a rafforzare la cooperazione e lo sviluppo delle capacità nel settore marittimo nel contesto della sua politica esterna in ambiti quali la cooperazione allo sviluppo e gli accordi commerciali, in particolare gli accordi di partenariato sostenibili nel settore della pesca, in modo da rafforzare le capacità di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e il problema dei rifiuti marini e promuovere una migliore governance degli oceani e una crescita blu sostenibile;

37.

invita l'UE a perseguire il principio secondo cui le risorse alieutiche devono essere distribuite tenendo conto dell'impatto ambientale e sociale sulle esigenze in materia di sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo come pure delle aspirazioni di tali paesi a sviluppare il loro settore della pesca, garantendo nel contempo un livello di pesca sostenibile che non conduca a un eccesso della capacità di pesca, conformemente all'OSS 14;

38.

invita l'UE, in conformità con la PCP, a ridurre al minimo l'impatto dell'acquacoltura sull'ambiente assicurando un approvvigionamento sostenibile dei mangimi e promuovendo la ricerca incentrata sulla riduzione delle pressioni sugli stock ittici selvatici impiegati per la produzione dei mangimi stessi;

39.

osserva che l'UE è il principale importatore mondiale di prodotti ittici e che parte del pesce viene importato da zone in cui la pesca è molto meno sostenibile rispetto a quella praticata nelle acque dell'UE; incoraggia l'UE a usare la sua posizione a tale riguardo al fine di promuovere una maggiore sostenibilità in tutti i bacini marittimi;

40.

esorta la Commissione a invitare gli Stati membri a non concedere più licenze di esplorazione e sfruttamento minerari in alto mare nelle zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale e a non concedere permessi per l'estrazione mineraria in alto mare sulla piattaforma continentale degli Stati membri;

41.

invita la Commissione a sostenere il rafforzamento delle iniziative internazionali volte a lottare contro la tratta degli esseri umani via mare;

42.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere una moratoria internazionale sulle licenze per lo sfruttamento commerciale dell'estrazione mineraria in alto mare finché gli effetti di tali attività sull'ambiente marino, sulla biodiversità e sulle attività umane in mare non saranno stati oggetto di sufficienti studi e ricerche e tutti i possibili rischi non saranno stati compresi;

43.

sottolinea l'importanza della strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea (EUMSS) e chiede alla Commissione di includere la sicurezza marittima nella politica esterna, tenendo presente che gran parte del commercio si svolge per via marittima, che più del 70 % delle frontiere esterne è costituito da frontiere marittime e che è necessario garantire la sicurezza dei passeggeri che transitano nei porti dell'Unione;

44.

evidenzia l'importanza di continuare a favorire la cooperazione fra l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), Frontex e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), nei limiti dei rispettivi mandati, per sostenere le autorità nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni di guardia costiera, nonché di promuovere la sicurezza e la protezione nel settore marittimo, combattere la criminalità transfrontaliera e proteggere l'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento generato dalle installazioni offshore per l'estrazione di gas e petrolio; ritiene che tali agenzie dovrebbero ricevere finanziamenti più consistenti dall'UE, se del caso, per poter svolgere questi nuovi compiti; sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriormente le soluzioni digitali — facilitando ad esempio l'industria marittima mediante procedure semplificate per le formalità di dichiarazione e investendo maggiormente in un'infrastruttura comune per la condivisione dei dati a livello europeo a beneficio di tutte le autorità degli Stati membri che svolgono funzioni di guardia costiera — e le tecnologie marittime avanzate, quali i servizi marittimi integrati dell'EMSA, per migliorare i sistemi di sorveglianza e controllo delle attività marittime e altri programmi come l'ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) per la sorveglianza del settore marittimo;

45.

sottolinea che per creare un'economia marittima sostenibile e ridurre le pressioni sull'ambiente marino sono necessari interventi in relazione ai cambiamenti climatici, l'inquinamento dei mari e degli oceani proveniente dalla terraferma, l'inquinamento marino, l'eutrofizzazione, la tutela, la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini e della biodiversità e l'uso sostenibile delle risorse marine;

46.

esprime preoccupazione per quanto evidenziato da un recente studio del Parlamento europeo, secondo il quale, sebbene l'economia blu possa avere un impatto socioeconomico positivo (in termini di occupazione, entrate, valore aggiunto lordo), le sue conseguenze ambientali sono generalmente negative in termini di alterazione delle dinamiche costiere, inquinamento marino, eutrofizzazione, morfologia dei fondali e alterazione di habitat/ecosistemi/biodiversità; rileva il timore che l'effetto cumulativo delle conseguenze ambientali possa risultare pregiudizievole per la pesca;

47.

chiede che l'economia blu sia indirizzata a ristabilire la resilienza delle comunità costiere allo scopo di ripristinare il potenziale produttivo della pesca, sostenendo in tal modo la sicurezza alimentare, la riduzione della povertà e la gestione sostenibile delle risorse acquatiche vive; ricorda che prima dell'attuazione di qualsiasi attività nell'ambito dei settori dell'economia blu occorre realizzare una valutazione d'impatto e garantire la piena informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati; ribadisce che l'economia blu deve contribuire al raggiungimento dell'OSS 14 sulla conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine;

48.

ritiene che gli investimenti nell'economia blu non debbano essere fondati esclusivamente su risorse limitate ma incentrarsi sull'ecoinnovazione, entro i limiti dei tassi di rigenerazione naturali, sulla conservazione della natura, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sulle relative misure di adattamento;

49.

esorta gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per garantire la tempestiva attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino onde conseguire un buono stato ecologico delle acque marine entro il 2020, impegnandosi in particolare a evitare danni all'ambiente costiero e marino derivanti da tutte le forme d'inquinamento marino, inclusi l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti e i rifiuti marini, nonché a eliminare le sovvenzioni dannose che incoraggiano la pesca non sostenibile e a rafforzare la lotta globale contro la plastica e i rifiuti marini;

50.

ritiene che la prevenzione della dispersione dei rifiuti plastici in mare nonché il loro recupero e riciclaggio rappresentino una grande sfida a livello internazionale e invita la Commissione a mettere in atto misure volte ad esempio a rafforzare il sostegno a favore della ricerca e a includere tale questione nell'ambito dell'economia blu sostenibile, così da rendere l'UE un promotore di soluzioni innovative, nonché ad assumere un ruolo guida a livello mondiale a tale riguardo;

51.

invita gli Stati membri ad attuare quanto prima la direttiva quadro che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e ad applicare la gestione integrata delle zone costiere per consentire il pieno e armonioso sviluppo delle diverse attività marittime;

52.

invita la Commissione a integrare rigorosamente le questioni relative alla governance degli oceani nelle sue politiche in materia di aiuti e sviluppo;

53.

ricorda che il settore della pesca riveste una notevole importanza, in quanto rappresenta una delle principali attività condotte tradizionalmente dall'uomo nell'ambiente marino e costituisce quindi un elemento determinante della politica marittima integrata; evidenzia che la pesca è il settore che maggiormente risente dei numerosi altri utilizzi e attività che hanno luogo in mare, quali ad esempio i trasporti marittimi e il turismo, lo sviluppo urbano e costiero, lo sfruttamento delle materie prime e delle fonti di energia e l'estrazione mineraria dal fondo marino, nonché di fenomeni ambientali quali l'inquinamento marino (residui di plastica, reti da pesca dismesse, sversamenti di petrolio, inquinamento acustico, scarico delle acque di zavorra, estrazione e esplorazione incontrollate di petrolio e gas, ecc.) e il cambiamento climatico (innalzamento del livello del mare, aumento della temperatura della superficie del mare, inondazioni costiere, acidificazione degli oceani, ecc.);

54.

sottolinea l'importanza delle donne nell'industria dei prodotti ittici, le quali secondo la FAO rappresentano la metà della popolazione attiva totale del settore; invita l'UE a promuovere e tutelare le donne nel contesto delle attività di pesca e dei settori ad essa collegati, incoraggiando un prezzo equo per i prodotti ittici e facendo in modo che le donne che operano nel settore della pesca abbiano un migliore accesso al sostegno pubblico e alle risorse finanziarie, tra l'altro nel quadro dei negoziati condotti con i paesi terzi per l'uso del sostegno concesso nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile, nel processo di sviluppo degli strumenti di aiuto e nei vari consessi internazionali;

55.

attende la futura strategia della Commissione sulla plastica nonché eventuali altri provvedimenti, incluso il piano d'azione annunciato di recente, volti a contrastare i rifiuti marini; chiede un elevato livello di ambizione in relazione alla strategia sulla plastica nel quadro dell'economia circolare nell'ottica di affrontare adeguatamente il problema dei rifiuti marini alla fonte, ed esorta la Commissione a presentare azioni legislative concrete e misure vincolanti in tale ambito, soprattutto per quanto concerne la progettazione ecologica per la plastica e le microplastiche e le azioni intese a ridurre la quantità di prodotti usati che vengono gettati sulla terraferma, soprattutto in prossimità di fiumi, di altri corsi d'acqua e delle coste; esprime profonda preoccupazione per l'entità del problema; invita la Commissione e gli Stati membri ad aderire e a fornire sostegno alla coalizione internazionale per la riduzione dell'inquinamento causato dai sacchetti di plastica, istituita in occasione della COP 22 svoltasi a Marrakech nel novembre 2016;

56.

ribadisce la necessità di una politica dei prodotti oculata che aumenti la durata di vita prevista, la durabilità e le possibilità di riutilizzo e di riciclaggio dei prodotti, come richiesto nella sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (22); sottolinea altresì che ciò deve essere urgentemente applicato ai prodotti e agli imballaggi in plastica monouso nella futura strategia sulla plastica, alla luce dei danni ambientali causati da questi oggetti che diventano rifiuti marini;

57.

esorta la Commissione a fornire assistenza nell'elaborazione di soluzioni a livello regionale e a promuovere le azioni nazionali volte ad affrontare la questione dei rifiuti marini con l'obiettivo di eliminarli; invita altresì la Commissione a contribuire a elaborare progetti pilota per la raccolta dei rifiuti marini mediante campagne di pulizia delle spiagge e recupero dei rifiuti in mare, nonché a fornire sostegno finanziario ai pescatori europei per la raccolta dei rifiuti marini;

58.

chiede alla Commissione di proporre una nuova legislazione per affrontare tutte le forme di inquinamento da microplastiche, vietando nello specifico l'uso di queste ultime negli ingredienti di tutti i prodotti per l'igiene personale e garantendo che tutte le imprese che utilizzano microsfere di plastica nella loro produzione applichino protocolli adeguati per contenerne al minimo la dispersione;

59.

ritiene che l'inquinamento provocato dalle bottiglie di plastica monouso sia una delle principali cause dell'inquinamento marino ed esorta la Commissione a considerare la possibilità di introdurre in tutta Europa un sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi monouso delle bevande, sul modello del sistema tedesco;

60.

invita l'UE e gli Stati membri ad aderire e a fornire sostegno alla coalizione internazionale per la riduzione dell'inquinamento causato dai sacchetti di plastica;

61.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di promuovere un piano concordato a livello internazionale per affrontare le conseguenze del riscaldamento degli oceani, l'innalzamento del livello del mare e l'acidificazione;

62.

invita gli Stati membri a promuovere l'efficienza delle risorse, il riciclaggio e la consapevolezza sul problema dei rifiuti marini mediante campagne di sensibilizzazione nazionali, programmi di educazione e collaborazioni tra scuole e università su tali questioni;

63.

ribadisce la propria posizione a favore di un ambizioso pacchetto sull'economia circolare con obiettivi di riduzione dei rifiuti marini dell'UE del 30 % e del 50 % rispettivamente nel 2025 e 2030 e di aumento del riciclaggio degli imballaggi di plastica;

64.

invita gli Stati membri a mantenere lo stesso livello di ambizione dell'UE per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti marini;

65.

esorta la Commissione a intensificare gli sforzi intesi a combattere i rifiuti marini in Europa e a livello mondiale, agendo sulle fonti terrestri e marittime, affrontando il problema dello scarico illegale di rifiuti quali attrezzature da pesca e sostenendo finanziariamente la raccolta dei rifiuti marini; sollecita altresì la Commissione a ridurre i rifiuti marini provenienti dalle navi, promuovendo in particolare un sistema armonizzato di recupero dei costi per i rifiuti in tutti i porti europei nell'ambito della revisione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico; chiede che siano stanziati maggiori fondi per la ricerca nel campo della distribuzione e dell'impatto dei rifiuti marini nonché dell'efficacia delle strategie internazionali, regionali e subregionali intese a contrastare i rifiuti marini e altri inquinanti;

66.

sottolinea che il principio di precauzione dell'Unione deve essere applicato a tutte le possibili esplorazioni minerarie future in alto mare; esprime preoccupazione per l'insistenza della Commissione a voler includere l'estrazione mineraria in alto mare tra i settori prioritari dell'Unione per la crescita blu, alla luce delle prove scientifiche che ne evidenziano i rischi ambientali significativi e irreversibili; teme che l'ulteriore promozione dell'estrazione mineraria in alto mare possa compromettere le azioni necessarie per conseguire l'SDG 12 relativo alla transizione verso un consumo e una produzione sostenibili;

67.

sottolinea che il principio di precauzione deve essere applicato al settore emergente dell'estrazione mineraria in alto mare e che, considerati i moniti della scienza sui possibili danni ambientali significativi e potenzialmente irreversibili di tali attività, l'UE non dovrebbe sostenere lo sviluppo di tale settore, ma investire nelle alternative sostenibili, vale a dire nella transizione verso un consumo e una produzione sostenibili, come richiesto dall'SDG 12 nell'ambito dell'agenda 2030;

68.

evidenzia che all'interno o in prossimità delle zone marine protette o delle zone vulnerabili ad elevato valore di conservazione non dovrebbero essere consentite esplorazioni o perforazioni per l'estrazione di petrolio o gas;

69.

accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare e invita la Commissione a proporre solide misure per impedire la dispersione di micro e macroparticelle nell'ambiente marino, inclusa la riduzione delle fuoriuscite di rifiuti del 50 % entro il 2020, nonché misure legislative per l'industria quali il divieto di utilizzare plastiche monouso (se sono disponibili alternative naturali) e possibilmente uno strumento giuridico a livello internazionale;

70.

invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a sostenere iniziative innovative, di natura tecnologica e finanziaria, per affrontare l'inquinamento degli oceani e dei mari, al fine di promuovere sistemi di recupero efficaci per i rifiuti causati dai trasporti marittimi, in particolare i rifiuti di plastica, nelle città portuali e nei porti, onde sensibilizzare il settore dei trasporti marittimi in merito alle conseguenze dello smaltimento dei rifiuti di plastica nel mare e superare i principali ostacoli all'attuazione della Convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL);

71.

sottolinea che l'UE dovrebbe porsi a capo di un'iniziativa globale per il monitoraggio e la significativa riduzione dei rifiuti marini negli oceani; osserva che gli Stati membri si sono impegnati a raggiungere gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), la quale sancisce che le proprietà e le quantità di rifiuti marini non devono provocare danni all'ambiente costiero e marino (descrittore 10);

72.

incoraggia gli sforzi tesi a combattere contro tutte le fonti di inquinamento degli oceani e dei fondi marini, compreso l'inquinamento acustico, e l'attuazione di azioni concrete a livello internazionale per il disinquinamento degli oceani e dei fondi marini;

73.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a intraprendere azioni a livello internazionale per monitorare gli effetti del riscaldamento degli oceani, dell'innalzamento del livello dei mari e dell'acidificazione delle acque; invita a intensificare ed elaborare programmi scientifici a livello internazionale per il monitoraggio delle temperature, della salinità e dell'assorbimento termico degli oceani, nonché a istituire una rete mondiale di osservazione oceanica per migliorare il monitoraggio dei cambiamenti globali degli oceani e consentire una migliore previsione degli effetti dei cambiamenti climatici sul funzionamento degli oceani, sull'assorbimento del carbonio e sulla gestione delle risorse marine viventi;

74.

sottolinea l'importanza di un approccio basato sul ciclo di vita per i prodotti in plastica, tenendo in considerazione il degrado dei diversi polimeri e il relativo tasso di frammentazione (nell'ambiente marino), internalizzando i costi ambientali e sociali dei prodotti (internalizzazione dei costi), migliorando il ciclo continuo nello sviluppo e produzione di prodotti e processi, nonché nelle catene del ciclo di vita dei prodotti plastici, migliorando la durata di vita dei prodotti, promuovendo gli appalti pubblici e privati verdi, incoraggiando, tra gli altri, principi e quadri d'ingegneria ecologica, la progettazione ecocompatibile e i marchi di qualità ecologica, e rafforzando la capacità degli attori privati, comprese le piccole e medie imprese, di passare a processi produttivi più ecologici;

75.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nel suo programma d'azione sulla governance degli oceani; incoraggia la Commissione a continuare tale lotta in seno a tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e in altre sedi pertinenti; ritiene che i pescherecci battenti bandiera UE che praticano la pesca INN debbano essere inseriti in un elenco pubblico, secondo quanto disposto dal regolamento sulla pesca INN; invita l'UE a esercitare pressione sui paesi terzi affinché adottino provvedimenti per impedire l'ingresso nei loro mercati del pesce pescato mediante pesca INN;

76.

chiede una maggiore cooperazione tra le ORGP e invita le parti contraenti a garantire che siano dotate di risorse sufficienti e che siano rafforzate;

77.

invita le ORGP a:

a)

continuare a effettuare analisi periodiche indipendenti delle prestazioni e attuare appieno le raccomandazioni che derivano da tali analisi;

b)

recepire integralmente le raccomandazioni della seconda conferenza di revisione dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici transzonali e gli stock ittici altamente migratori;

c)

armonizzare le misure, in particolare le misure di monitoraggio, controllo, vigilanza e attuazione, anche concordando pene e sanzioni dissuasive;

78.

invita gli Stati membri ad adottare il significativo pacchetto di proposte avanzate dal Parlamento e dalla Commissione nel quadro della revisione della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, che complessivamente rappresentano una nuova politica dell'UE coerente per la condivisione delle responsabilità tra tutti i soggetti interessati in materia di rifiuti e di prevenzione degli stessi, sia sulla terraferma che nell'ambiente marino;

79.

esorta la Commissione ad attuare una vera e propria politica di adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone costiere e marittime, in particolare mediante l'adozione di misure concrete di salvaguardia degli ecosistemi costieri e marini;

80.

ricorda che da gennaio 2016, al fine di migliorare l'identificazione dei pescherecci quale strumento nella lotta contro la pesca INN, sono stati imposti numeri di identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) ai pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri o una stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate, che svolgono attività di pesca nelle acque dell'UE, e a tutti i pescherecci dell'UE aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che svolgono attività di pesca al di fuori delle acque europee; invita l'Unione a introdurre per i pescherecci non UE un obbligo del numero analogo a quello vigente per i pescherecci UE (aventi una lunghezza fuori tutto superiore ai 15 metri), numero che deve essere riportato sul certificato di cattura per l'importazione, onde garantire parità di condizioni e assistere gli Stati membri nei controlli sulle importazioni;

81.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attività e strumenti economicamente vantaggiosi, nonché la cooperazione a tutti i livelli per quanto concerne attività basate sul rischio ed ecologiche per la bonifica dai rifiuti marini dei fiumi e delle zone costiere e marine, a seconda delle circostanze nazionali; esorta la Commissione e gli Stati membri, a tale proposito, a facilitare i finanziamenti, i partenariati pubblico-privato e la creazione di capacità, e a elaborare e utilizzare criteri internazionali per azioni collettive di risanamento, bonifica e ripristino, tenendo in considerazione le quantità, la popolazione, la sensibilità dell'ecosistema e la fattibilità;

82.

sottolinea la necessità di integrare le considerazioni relative ai lavoratori in mare e ai diritti umani nel quadro della governance globale degli oceani; invita la Commissione a compiere sforzi mirati per promuovere condizioni lavorative dignitose nel settore della pesca a livello globale, riconoscendo il nesso tra violazioni dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, da un lato, e pratiche di pesca non sostenibili e distruttive, in particolare la pesca INN, dall'altro; esorta la Commissione ad adottare misure per impedire che i prodotti della pesca catturati utilizzando lavoratori vittime di tratta o di altre violazioni dei diritti dei lavoratori o dei diritti umani raggiungano i mercati dell'UE e a collaborare con gli operatori del settore per promuovere l'uso di meccanismi di dovuta diligenza al fine di individuare tali prodotti nelle loro catene di approvvigionamento; invita gli Stati membri a garantire il recepimento e l'attuazione nei loro ordinamenti nazionali della convenzione C188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;

83.

sottolinea che la principale soluzione al problema dei rifiuti marini consiste nel migliorare la gestione e il riciclaggio dei rifiuti solidi a terra, poiché è qui che viene generata la maggior parte dei rifiuti marini; ritiene inoltre che l'UE dovrebbe promuovere un approccio coerente alla gestione dei rifiuti in ogni possibile sede, accordo e istituzione internazionali; invita pertanto gli Stati membri a ultimare al più presto i lavori sul pacchetto relativo all'economia circolare e a definire senza indugio obiettivi di riciclaggio ambiziosi e conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti marini a livello dell'UE;

84.

invita la Commissione a operare nelle sedi internazionali per istituire un quadro chiaro in materia di sostenibilità per la plastica biodegradabile in tutti gli ambienti naturali, che includa definizioni e norme;

85.

ritiene che gli Stati membri e la Commissione debbano adottare misure più ambiziose per far fronte alle esportazioni illegali e allo scarico abusivo di rifiuti di plastica, anche attraverso una più rigida applicazione dei regolamenti dell'Unione in materia di spedizioni, nonché sistemi di monitoraggio e ispezione più rigorosi nei porti e in tutte le strutture per il trattamento dei rifiuti, concentrandosi sulle presunte spedizioni illegali e sulla lotta contro le esportazioni di rifiuti a scopo di riutilizzo (in particolare per quanto riguarda i veicoli fuori uso e i RAEE), e per garantire che le esportazioni giungano soltanto nelle strutture che rispettano i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 49 del regolamento sulle spedizioni di rifiuti;

86.

invita gli Stati membri a rafforzare le misure di educazione e sensibilizzazione sui rifiuti marini, sull'uso della plastica e sull'incidenza del comportamento del singolo consumatore sull'ambiente, introducendo elementi nei curricula scolastici a tutti i livelli, fornendo materiale educativo e divulgativo mirato a specifici gruppi d'interesse e fasce d'età al fine di promuovere un cambiamento comportamentale, nonché a organizzare campagne d'informazione su vasta scala rivolte ai cittadini;

87.

sottolinea la necessità di ridurre le fuoriuscite di azoto e fosforo negli oceani, limitando così l'eutrofizzazione antropogenica mediante l'introduzione di cambiamenti fondamentali nel modello agricolo europeo, tra cui la limitazione dell'uso di fertilizzanti, l'ottimizzazione dell'uso dei nutrienti in base al fabbisogno delle colture, l'accorta pianificazione dell'impiego dei fertilizzanti e l'introduzione di modalità agricole più sostenibili, nonché mediante la riduzione delle fonti atmosferiche di azoto, la migliore depurazione delle acque reflue e un controllo più efficace delle fonti di nutrienti urbane diffuse, quali i ruscellamenti dalle strade e dai canali di raccolta delle acque piovane, e la necessità di gestire la pressione esercitata sugli ecosistemi marini nel quadro della revisione intermedia della politica agricola comune;

88.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per agevolare l'adozione di norme internazionali volte a limitare il rumore prodotto dalle attività industriali, quali la navigazione e i rilievi sismici, soprattutto negli habitat biologicamente sensibili, per esempio proponendo l'adozione di un allegato alla convenzione MARPOL sull'inquinamento acustico analogo a quello sull'inquinamento atmosferico aggiunto di recente;

89.

osserva che gli obblighi assunti nel quadro dell'accordo di Parigi rendono insensato e controproducente lo sfruttamento di nuove fonti di combustibili fossili, soprattutto se situate in zone ecologicamente vulnerabili;

90.

evidenzia che tutte le acque sono vulnerabili alla perforazione in mare aperto per l'estrazione di combustibili fossili; sottolinea che l'utilizzo di combustibili fossili contribuirà ulteriormente ai cambiamenti climatici che minacciano il nostro pianeta, accelerandoli; è del parere che l'UE debba cooperare con i partner internazionali per operare una giusta transizione, abbandonando la perforazione in mare aperto e contribuendo così all'obiettivo di un'economia a basse emissioni di carbonio;

91.

sottolinea che le nuove licenze per l'esplorazione di petrolio o gas dovrebbero seguire norme di precauzione rigorose in materia di protezione e sicurezza ambientali per l'esplorazione, la prospezione e la produzione di petrolio o gas, e dovrebbero includere impegni vincolanti per quanto concerne la disattivazione delle strutture di esplorazione, che in generale hanno una durata di vita limitata;

92.

sottolinea il grande potenziale offerto dall'energia prodotta dalle onde e dalle maree o dai gradienti di energia termica o gradienti di salinità degli oceani e dei mari; osserva che, a lungo termine, l'energia degli oceani può diventare una delle forme di generazione di energia più competitive ed economiche;

93.

si compiace dei progressi realizzati negli Stati membri in materia di pianificazione dello spazio marittimo (PSM); ribadisce la necessità di ulteriori sforzi per un'attuazione coerente della direttiva 2014/89/UE, al fine di dare un esempio per l'introduzione della PSM a livello mondiale; chiede quindi agli Stati membri di definire, al più tardi entro il 31 marzo 2021, i loro piani relativi allo spazio marittimo; sottolinea la dimensione transnazionale e internazionale e invita la Commissione ad avviare i lavori volti a elaborare proposte di orientamenti internazionali, tenendo conto dell'importanza delle sinergie terra-mare e dei processi ad esse collegati, quali la gestione integrata delle zone costiere, e ad organizzare un forum internazionale in materia di PSM cui partecipino i portatori d'interessi e i paesi terzi coinvolti, a promuovere il PSM a livello globale e a divulgare migliori pratiche, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale, migliorare la gestione, la conservazione e lo sfruttamento degli oceani, incrementare la trasparenza e migliorare l'istruzione e la formazione;

94.

osserva che l'intensificarsi delle attività nelle acque costiere e marine rende sempre più necessario attuare una pianificazione dello spazio marittimo; invita la Commissione ad adoperarsi per mettere a punto orientamenti internazionali in materia di pianificazione dello spazio marittimo e per contribuire a espandere le zone marine protette in tutto il mondo mediante finanziamenti a titolo dei programmi Orizzonte 2020 e LIFE;

95.

esorta la Commissione a sostenere gli sforzi internazionali volti a preservare la biodiversità marina, in particolare nell'ambito degli attuali negoziati per un nuovo strumento giuridicamente vincolante per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale; invita la Commissione a proporre una legislazione più rigorosa per garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone situate all'interno della giurisdizione degli Stati membri;

96.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a sostenere le convenzioni CBD e CITES e sottolinea la necessità di un approccio coordinato nell'attuazione delle decisioni adottate nel quadro di dette convenzioni per la protezione delle specie marine e della biodiversità, come pure di una maggiore coerenza tra le azioni internazionali e quelle europee; insiste sull'importanza di tutelare maggiormente le specie marine nel quadro della CITES e, per quanto riguarda le specie marine già tutelate, sulla necessità di rispettare rigorosamente la convenzione;

97.

osserva l'importanza della biodiversità quale fondamento degli oceani, nei quali essa svolge un ruolo essenziale nel mantenere la produttività e funzionalità degli ecosistemi marini;

98.

osserva che la politica comune della pesca dovrebbe garantire che i tassi di mortalità alieutica siano fissati a livelli tali da permettere la ricostituzione degli stock ittici e il loro mantenimento oltre soglie tali da produrre il rendimento massimo sostenibile; sottolinea la necessità di pratiche di gestione della pesca sostenibili tramite l'attuazione di misure di gestione, monitoraggio, controllo ed esecuzione basate sui migliori pareri scientifici disponibili; ritiene che misure supplementari potrebbero riguardare il consumo di pesce proveniente da attività di pesca gestite in modo sostenibile e attraverso approcci precauzionali ed ecosistemici; accoglie con favore l'innovazione sostenibile in atto nel settore della pesca nonché gli investimenti, lo sviluppo e l'introduzione di tecniche di pesca selettive;

99.

rammenta che per lottare efficacemente contro la pesca INN è essenziale garantire che nessun tipo di prodotto ittico proveniente da tali attività arrivi sui mercati; invita l'UE a promuovere, attraverso i suoi partenariati e in tutti i consessi internazionali, il divieto di commercializzare prodotti della pesca INN nel numero più elevato possibile di mercati, rendendo così meno redditizie queste attività di pesca;

100.

sottolinea che per rendere efficace la lotta contro la pesca INN e lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche è importante portare avanti e ampliare i partenariati bilaterali, altrimenti le azioni dell'UE potrebbero incidere solo marginalmente sulla situazione attuale;

101.

propone che gli Stati membri e i paesi terzi siano più coerenti ed efficaci nei controlli sulla documentazione delle catture (certificati di cattura) e sulle partite, al fine di garantire che le risorse ittiche siano catturate legalmente; invita gli Stati ad adottare misure per garantire un miglior coordinamento tra lotta contro la pesca INN e politica commerciale e di mercato; sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere, sostenere e attuare, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie a eradicare la pesca INN;

102.

plaude alla leadership internazionale dell'UE nel realizzare progressi concreti per quanto concerne la lotta contro la pesca INN e al suo forte impegno nell'attuare misure efficaci per contrastare tale fenomeno; ricorda gli sforzi compiuti dall'UE per rafforzare le azioni internazionali contro la pesca INN a livello bilaterale, regionale e multilaterale, anche proseguendo il dialogo bilaterale con i partner dei paesi terzi, utilizzando strumenti per la localizzazione delle navi e garantendo un rafforzamento del ruolo svolto da importanti agenzie internazionali come Interpol; invita le autorità degli Stati membri a sostenere attivamente il lavoro svolto dalla Commissione per la creazione di uno strumento elettronico di gestione dei certificati di cattura;

103.

prende atto dei progressi compiuti dal regolamento dell'UE che istituisce un regime per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN), ma sottolinea la necessità di migliorarne l'attuazione in tutti gli Stati membri e di rafforzare il coordinamento con i paesi terzi, al fine di impedire l'ingresso illegale nel mercato dell'UE di risorse ittiche; invita l'UE a esercitare pressione sui paesi terzi affinché adottino provvedimenti per impedire l'ingresso nei loro mercati del pesce pescato mediante pesca INN;

104.

sottolinea l'importanza di agire rapidamente per contrastare le specie invasive, considerando l'impatto e il rischio crescenti che esse comportano per la pesca, la produttività degli oceani e la biodiversità, e il loro contributo allo sconvolgimento degli ecosistemi naturali; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione reciproca e con i paesi terzi, anche mediante azioni sincronizzate e di cooperazione e lo scambio di informazioni, dati e migliori prassi;

105.

sostiene che lo scambio di acque di zavorra rappresenta un possibile metodo per evitare l'introduzione di specie alloctone invasive; sottolinea che, pur essendo prevista l'imminente entrata in vigore della convenzione OMI sulle acque di zavorra, volta a controllare e gestire questo problema, la sua piena applicazione dipenderà da una più diffusa ratifica;

106.

incoraggia la Commissione a fungere da guida e promuovere una pianificazione dello spazio marino incentrata sugli ecosistemi a livello globale al fine di ridurre la pressione sull'ambiente marino e facilitare lo sviluppo di economie blu sostenibili;

107.

esorta la Commissione ad accelerare i lavori e a rafforzare la cooperazione e il coordinamento sull'elaborazione di sistemi interoperabili di documentazione delle catture e di tracciabilità dei prodotti ittici;

108.

invita la Commissione e gli Stati membri ad agire risolutamente per vietare talune forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono a determinarne la sovraccapacità e lo sfruttamento eccessivo, eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca INN, e astenersi dall'introdurre nuove sovvenzioni, anche accelerando i lavori per ultimare i negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio su tale questione, riconoscendo che un trattamento efficace appropriato, speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati dovrebbe essere parte integrante di detti negoziati;

109.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a offrire opportunità di finanziamento per la creazione di zone marine protette e lo scambio di migliori prassi quale contributo al conseguimento dell'obiettivo globale di denominare il 10 % delle zone marine e costiere come zone marine protette entro il 2020, come enunciato nell'SDG 14.5; osserva che le zone marine protette offrono vantaggi ecologici e socioeconomici e rappresentano uno strumento importante per la gestione delle attività di pesca e per garantire la protezione delle zone di riproduzione; ricorda, in particolare, l'importanza delle zone marine significative dal punto di vista ecologico e biologico (EBSA), quali definite nella convenzione sulla biodiversità, e la necessità di preservare tali zone per contribuire al sano funzionamento degli oceani e ai numerosi servizi che forniscono; plaude all'intenzione della Commissione di promuovere e rafforzare le misure di gestione delle zone marine protette, in particolare mediante la creazione di reti coerenti e connesse di zone di questo tipo;

110.

invita l'UE e gli Stati membri a impegnarsi a investire in capitale sociale per garantire una migliore gestione delle risorse oceaniche e costiere; incoraggia fortemente la partecipazione delle donne e dei giovani ai programmi di educazione in materia di oceani e alle consultazioni dei soggetti interessati su tali questioni;

111.

sottolinea la necessità che la Commissione proponga misure volte a rafforzare ulteriormente le attività di ricerca e innovazione in ambito marino e marittimo nel quadro di Orizzonte 2020 e del programma che gli succederà;

112.

invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti ad attuare un approccio olistico per garantire la coerenza ecologica nonché la connettività e l'efficace progettazione, gestione e valutazione delle reti di zone marine protette nell'ambito di un opportuno processo di pianificazione spaziale, al fine di esprimere appieno il loro potenziale in termini di protezione della biodiversità marina e costiera; deplora che attualmente meno del 3 % degli oceani di tutto il mondo sia designato integralmente come zona marina protetta; invita gli Stati membri ad aumentare il numero di zone marine protette designate conformemente all'SDG 14, al fine di preservare almeno il 10 % delle zone marine e costiere; incoraggia gli Stati membri a creare reti coerenti e connesse di zone marine protette; invita la Commissione e il Consiglio a utilizzare i risultati dei lavori scientifici sulla biodiversità, in relazione ai criteri per la designazione di zone marine protette, nei negoziati sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità nelle zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale; incoraggia infine gli Stati membri a garantire la complementarietà degli strumenti e a provvedere alla pianificazione dello spazio marittimo per integrare al meglio le aree marine protette e le altre efficaci misure di conservazione;

113.

evidenzia l'importanza di preservare la biodiversità garantendo una rete efficacemente gestita ed ecologicamente coerente di zone marine protette, di zone di conservazione e di siti marini Natura 2000, che copra almeno il 10 % di tutti i mari e le zone marine d'Europa entro il 2020, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.5; incoraggia a compiere progressi, ove possibile, per conseguire l'obiettivo di massima indicato dall'IUCN e dal World Parks Congress di creare il 30 % di zone marine protette entro il 2030;

114.

chiede che siano compiuti sforzi maggiori per creare una rete Natura 2000 in ambito marino, mediante l'individuazione e la gestione dei siti pertinenti, soprattutto in alto mare; rinnova l'invito a porre in essere, nelle regioni ultraperiferiche francesi, un meccanismo specifico e duraturo che fornisca una tutela equivalente della biodiversità;

115.

invita a compiere maggiori sforzi per migliorare la conoscenza degli oceani in Europa mediante una cooperazione e uno scambio più intensi tra ricercatori, soggetti interessati, decisori e opinione pubblica, ponendo un forte accento, nei programmi di istruzione, sull'importanza degli oceani e dei mari e fornendo informazioni sugli sbocchi professionali nell'economia blu;

116.

invita gli Stati membri a rafforzare la protezione e la resilienza degli ecosistemi marini e costieri, in particolare le barriere coralline e le mangrovie e, in tale contesto, a impegnarsi nell'Iniziativa internazionale sulla barriera corallina;

117.

invita gli Stati membri ad aiutare i paesi meno sviluppati, in particolare gli Stati insulari in via di sviluppo, ad applicare meglio la convenzione MARPOL, salvaguardando così l'ambiente e le fonti di sussistenza degli abitanti delle zone portuali;

118.

invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare, mediante i diversi fondi dell'UE, gli investimenti necessari per creare un ambiente consono allo sviluppo delle energie marine rinnovabili, al fine di sfruttare appieno il potenziale dei mari europei;

119.

chiede alla Commissione di intensificare gli sforzi a livello internazionale volti a istituire un quadro normativo coerente in materia di esplorazione e sfruttamento dei minerali in alto mare, basato sul principio di precauzione;

120.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare le misure prioritarie in materia di biodiversità marina e costiera adottate dalla conferenza delle parti contraenti della convenzione sulla diversità biologica;

121.

ritiene opportuno avviare il pacchetto «Erika IV» sulla sicurezza marittima, in modo da prevenire ulteriori catastrofi marittime, nonché tenere conto, nell'ambito di detto pacchetto, del danno ecologico causato alle acque marine dalla legislazione esistente dell'UE;

122.

invita la Commissione a far sì che nel diritto dell'Unione sia riconosciuta l'esistenza di danni ecologici diversi da quelli economici, materiali e morali, e la invita a contribuire a tale riconoscimento a livello internazionale;

123.

chiede alla Commissione di garantire una maggiore coerenza tra le sue politiche interne ed esterne in materia di gestione e di protezione delle risorse, della biodiversità e degli oceani;

124.

sottolinea che lo sviluppo delle energie marine rinnovabili nei territori insulari rappresenta una reale opportunità per lo sviluppo sostenibile di questi territori, ma anche un potenziale significativo per l'Unione e il resto del mondo; invita la Commissione a farsi promotrice di una strategia mondiale per i territori insulari, che punti a un nuovo modello economico adattato alle loro specificità e basato sull'indipendenza energetica e sullo sviluppo delle energie marine rinnovabili;

125.

invita gli Stati membri e la Commissione, attraverso i vari fondi dell'UE, a favorire gli investimenti necessari nelle regioni insulari e ultraperiferiche per consentire lo sviluppo delle energie marine rinnovabili e contribuire così all'indipendenza energetica di tali territori;

126.

invita la Commissione a sostenere la formazione e lo sviluppo di competenze nei nuovi impieghi connessi all'economia blu sostenibile e a promuoverli soprattutto nelle regioni con un potenziale elevato, come le regioni marittime, insulari e ultraperiferiche;

127.

invita a mettere in atto una grande politica europea integrata in materia di oceani, che benefici di una componente interna e di una componente esterna, che contempli tutte le politiche connesse agli oceani (ricerca, ambiente, energia, trasporti, pesca, politica di coesione e di vicinato, commercio internazionale ecc.) e si basi sugli obiettivi fondamentali della tutela dell'ambiente marino e della garanzia dello sviluppo sostenibile;

Affrontare il problema dell'aumento delle emissioni derivanti dal trasporto marittimo

128.

osserva che persino il terzo studio sui gas a effetto serra condotto nel 2014 dall'OMI afferma che, a seconda degli sviluppi futuri nel settore economico ed energetico, si prevede un aumento delle emissioni marittime di CO2 pari a un valore compreso tra il 50 % e il 250 % nel periodo fino al 2050, mentre dallo studio del Parlamento del 2015 dal titolo «Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping» (Obiettivi di riduzione delle emissioni per il trasporto aereo e marittimo internazionale) emerge che l'ulteriore rinvio di un piano d'azione dell'OMI per la lotta ai cambiamenti climatici potrebbe comportare un notevole aumento della quota delle emissioni marittime di CO2 nell'ambito delle emissioni globali di gas a effetto serra pari al 17 % per il trasporto marittimo entro il 2050; sottolinea pertanto che la navigazione, da sola, consumerebbe molte delle restanti quote di emissioni di gas a effetto serra finalizzate a limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto di 2 oC;

129.

sottolinea che è necessaria un'urgente azione globale per mitigare gli effetti negativi sugli ecosistemi e sulla salute degli oceani derivanti dall'aumento dei livelli di carbonio nell'atmosfera, soprattutto nel quadro dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; osserva che tra questi effetti negativi figurano l'aumento delle temperature degli oceani, l'acidificazione delle coste e degli oceani, l'innalzamento del livello dei mari, i cambiamenti nella circolazione oceanica, l'erosione costiera e i fenomeni meteorologici estremi, lo scioglimento dei ghiacci polari, le variazioni di salinità, la disponibilità dei nutrienti, la deossigenazione, i quali possono produrre anche effetti cumulativi; sottolinea l'importanza di ecosistemi ben funzionanti per aumentare la resilienza degli oceani; ribadisce l'urgenza di affrontare tali effetti che impediscono agli oceani di svolgere la loro funzione di regolatori climatici, pozzi di assorbimento del carbonio, fonti di biodiversità e importanti fonti di nutrimento, sussistenza, energia e servizi ecosistemici;

130.

ribadisce che, in conformità dell'accordo di Parigi, tutti i settori dell'economia sono tenuti a contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2; sollecita l'approvazione da parte dell'OMI di un chiaro obiettivo in termini di emissioni e di misure di riduzione immediata a breve termine entro il 2018 per ridurre le emissioni marittime internazionali di CO2 a livello mondiale, conformemente agli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi; rileva, inoltre, che in assenza di un sistema comparabile nell'ambito dell'OMI, le emissioni di CO2 prodotte nei porti di scalo dell'Unione e durante la navigazione da e verso tali porti devono essere contabilizzate mediante il sistema ETS dell'UE o un solido meccanismo analogo di determinazione dei prezzi, che dovrà essere operativo quanto prima e non oltre il 2023;

131.

ribadisce che è necessario promuovere il biometano liquefatto (bio-GNL) per decarbonizzare il settore della navigazione e che l'uso del biogas nei trasporti dovrebbe essere principalmente riservato al settore della navigazione, dove il bio-GNL rappresenta un carburante rinnovabile avanzato; ritiene che gli sviluppi infrastrutturali previsti dalla direttiva 2014/94/UE dovrebbero consentire l'utilizzo di bio-GNL nel settore marittimo, dove esistono attualmente poche altre alternative rinnovabili;

132.

sottolinea il ruolo che il gas naturale, in particolare il gas naturale liquefatto (GNL), potrebbe svolgere nella transizione verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e gli inquinanti atmosferici;

133.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare e promuovere l'applicazione di restrizioni alla velocità delle navi a livello OMI per ridurre le emissioni, tenendo conto dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI), del piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) e del fatto che i limiti di velocità nei settori stradale e ferroviario sono normali; sottolinea che il vantaggio economico interno ed esterno legato a una riduzione della velocità per le navi prevale sui costi; rileva che il rallentamento della velocità di servizio delle navi è relativamente più facile da controllare e da applicare, con un onere amministrativo di minore entità per i portatori d'interessi;

134.

sottolinea che l'elettricità erogata da reti elettriche terrestri è determinante per rendere più ecologica la navigazione poiché consente alle navi di spegnere i motori e allacciarsi alla rete elettrica per svolgere operazioni di stazionamento, carico e scarico nei porti e all'ormeggio; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere e sostenere l'uso dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri da parte di tutte le navi che approdano nei porti europei, eliminando così le emissioni derivanti dai motori delle navi nelle acque portuali, riducendo gli inquinanti e le emissioni di gas serra nonché il rumore, le vibrazioni e l'usura dei motori;

135.

chiede la creazione di un meccanismo globale basato sul mercato, come un meccanismo di tariffazione delle emissioni nell'ambito dell'OMI, che si occupi delle emissioni marittime internazionali e tenga conto soprattutto delle regioni totalmente dipendenti dal trasporto marittimo, in particolare le regioni e gli stati ultraperiferici e insulari;

136.

chiede che, alla luce della rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito all'incidenza delle emissioni di CO2 e diverse dalla CO2 derivanti dal trasporto marittimo sul clima globale, l'IPCC, insieme all'OMI, effettui una valutazione degli effetti del trasporto marittimo analoga a quella presente nella relazione speciale dell'IPCC sull'aviazione e sull'atmosfera globale per il settore del trasporto aereo;

137.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi attivamente per ultimare in tempi rapidi il piano di lavoro dell'OMI sulla riduzione delle emissioni di particolato carbonioso derivanti dalla navigazione nell'Artide — piano protrattosi a lungo — al fine di rallentare i rapidi aumenti di temperatura nelle regioni polari;

138.

invita la Commissione a presentare, al più tardi entro il 2020, una proposta sull'uso e sull'installazione di elettricità erogata da reti elettriche terrestri da parte delle navi ormeggiate nei porti dell'UE, al fine di ridurre le emissioni nelle zone portuali;

139.

sottolinea l'importanza di rivedere la direttiva sugli impianti portuali di raccolta (2000/59/CE), e invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare una strategia in partenariato con l'OMI, i paesi terzi e l'industria per la decarbonizzazione del settore marittimo, improntata agli obiettivi dell'accordo di Parigi e alla necessità di stabilire un sistema internazionale in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra;

140.

invita la Commissione a promuovere le necessarie condizioni fiscali per incentivare l'uso dell'elettricità generata da reti elettriche terrestri sulle navi ormeggiate nei porti dell'UE e l'adozione di tecnologie rinnovabili, in particolare vele, batterie e celle a combustibile nel settore marittimo, soprattutto nel cabotaggio;

141.

invita gli organismi competenti a garantire condizioni di parità a livello di UE per quanto concerne le emissioni di zolfo e azoto, adeguando i rispettivi valori limite ai livelli più bassi esistenti;

142.

invita la Commissione a esaminare e proporre misure per ridurre notevolmente le emissioni di ossido di azoto derivanti dalla flotta esistente, inclusa una valutazione d'impatto della possibile introduzione di una tassa sull'ossido di azoto e di un sistema di finanziamento per ottenere notevoli riduzioni in modo rapido ed efficace;

143.

invita gli Stati membri e la Commissione a proporre misure giuridiche e tecniche per ridurre ulteriormente le emissioni di particolato e particolato di carbonio;

144.

ribadisce l'importanza delle regioni ultraperiferiche nel contesto marittimo, in particolare in virtù della loro ubicazione negli oceani Atlantico e Indiano, in quanto laboratori che consentono di studiare e combattere gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, con un grande potenziale per lo sviluppo di energie rinnovabili e biotecnologie blu; sottolinea la necessità di elaborare programmi innovativi e fornire un finanziamento appropriato per la realizzazione di centri di ricerca e sviluppo nelle regioni ultraperiferiche; chiede al tal fine la creazione di un polo marittimo delle regioni ultraperiferiche;

Rafforzare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale

145.

sottolinea l'importanza di sviluppare servizi innovativi per i soggetti pubblici e privati, come i poli e le reti di conoscenze, al fine di ottenere una buona conoscenza dello stato ecologico delle acque marine e migliorare la condivisione di dati scientifici, migliori prassi e know-how, nonché attuare pienamente le azioni della tabella di marcia Conoscenze oceanografiche 2020 (SWD(2014)0149); accoglie con favore, in questo contesto, la piena operatività del servizio Copernicus di monitoraggio dell'ambiente marino e del gruppo intergovernativo sull'osservazione della terra (GEO, Group on Earth Observations); esorta la Commissione a creare capacità nell'ambito del programma Copernicus per monitorare le emissioni di gas a effetto serra, compresa la CO2, poiché ciò apporterebbe un grande valore aggiunto alla lotta contro i cambiamenti climatici;

146.

attende le proposte della Commissione per coordinare le attività di ricerca e osservazione dell'UE con i partner internazionali e per prendere in esame modalità atte a migliorare la qualità della ricerca, tra l'altro mediante l'ampliamento degli attuali strumenti e attività di ricerca e osservazione dell'UE, tra cui la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODnet), al fine di creare una banca dati condivisa, il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus), il sistema globale di osservazione degli oceani (EuroGOOS) e l'iniziativa di programmazione congiunta «Mari e oceani sani e produttivi» (IPC Oceani), il tutto allo scopo di creare una rete internazionale di dati marini e marittimi;

147.

chiede la piena autorizzazione legale e l'integrazione a livello europeo delle tecniche di pesca selettiva, innovative e comprovate, da monitorare in stretta collaborazione con gli istituti scientifici e in assenza di protezionismo nazionale;

148.

esorta a investire maggiormente nella ricerca scientifica allo scopo di migliorare la comprensione dei nostri oceani; osserva che il 95 % degli oceani rimane a tutt'oggi inesplorato;

149.

sottolinea l'importanza di condividere le ricerche e i dati ottenuti tramite la scienza e la tecnologia marine con le comunità scientifiche di paesi terzi; sottolinea che sia la promozione di maggiori investimenti nella scienza marina nei paesi terzi che l'istituzione di reti internazionali per la condivisione dei risultati e delle informazioni sono estremamente importanti per realizzare una pesca più sostenibile, migliorare la gestione marina e affrontare i problemi comuni che interessano gli oceani;

150.

osserva con preoccupazione che le isole di piccole dimensioni sono molto vulnerabili all'erosione costiera poiché i loro ambienti costieri possono risentire fortemente dell'innalzamento del livello del mare e delle tendenze in atto per quanto riguarda il ciclo dell'acqua e l'ecosistema marino dovute ai cambiamenti climatici; evidenzia che i grandi centri di raccolta dei dati esistenti in Europa non contengono dati sul bilancio della massa sedimentale necessari per comprendere i cambiamenti costieri e l'erosione che interessano le piccole isole; sottolinea, pertanto, l'urgente necessità di elaborare e utilizzare tecnologie innovative e avanzate per raccogliere, valutare e monitorare l'erosione costiera, le condizioni dell'ambiente costiero e marino e i parametri ambientali relativi alle piccole isole dell'UE; chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere tali progetti;

151.

insiste sull'importanza di promuovere la conoscenza dei fondali, delle specie e degli habitat marini, e di raccogliere dati geologici, batimetrici, sismici, vulcanici, chimici, idrologici, atmosferici e metereologici sugli oceani, soprattutto per lo sviluppo delle energie marine rinnovabili e per la creazione di zone marine protette; incoraggia pertanto l'osservazione e l'esplorazione a fini scientifici degli oceani nel rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi marini e in un'ottica di sviluppo sostenibile;

152.

sottolinea che è fondamentale garantire dati precisi nel settore della pesca, poiché ciò rappresenta un presupposto indispensabile per il conseguimento di una buona governance degli oceani; pone l'accento sulla necessità di assicurare risorse finanziarie adeguate e realistiche per garantire tale obiettivo; reputa necessario migliorare la cooperazione e il coordinamento con i partner internazionali sulla base dell'esempio di EMODnet e in linea con il comunicato del G7 di Tsukuba;

153.

invita a destinare maggiori risorse al miglioramento delle conoscenze marine e alla comprensione degli oceani, con particolare riferimento alla ricerca scientifica marina, alla raccolta di nuovi dati e alle piattaforme di condivisione delle conoscenze e dei dati, nonché a promuovere l'elaborazione di politiche e l'adozione di decisioni sulla base delle migliori prove scientifiche disponibili; ribadisce l'importanza dell'approccio precauzionale laddove non siano disponibili prove scientifiche;

154.

invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere le conoscenze scientifiche, lo scambio di dati e il trasferimento delle tecnologie, al fine di contribuire alla protezione e all'uso sostenibile degli oceani; invita a portare avanti e rafforzare, a livello mondiale, le iniziative, la cooperazione e gli investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione in ambito marino;

155.

sottolinea che la governance degli oceani dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e chiede pertanto di intensificare la ricerca e l'innovazione per gestire gli oceani e le loro risorse in modo tale da garantire la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, incluso lo sfruttamento sostenibile delle loro risorse;

156.

sottolinea la necessità di continuare a condurre ricerche sulla minaccia rappresentata dai catastrofici sversamenti di petrolio e dagli effetti cumulativi della maggiore frequenza di tali incidenti sugli ambienti oceanici, al fine di garantire che la decisione di intraprendere attività di esplorazione e sfruttamento in mare aperto siano basate su conoscenze scientifiche accurate e aggiornate;

157.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la ricerca e a promuovere approcci multidisciplinari e partenariati tra attori economici e pubblici, al fine di accrescere le conoscenze scientifiche sugli oceani;

158.

sottolinea la necessità di dedicare maggiori risorse alla ricerca scientifica marina, quali la ricerca interdisciplinare e una costante osservazione degli oceani e delle coste, nonché alla raccolta e condivisione di dati e conoscenze, anche tradizionali, per approfondire la conoscenza degli oceani e comprendere meglio il rapporto tra il clima e la salute e produttività degli oceani, rafforzare la creazione di sistemi coordinati di allerta precoce sui fenomeni metereologici estremi e promuovere un processo decisionale basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, incoraggiare l'innovazione scientifica e tecnologica e migliorare il contributo della biodiversità marina alla crescita dei paesi in via di sviluppo, tra cui in particolare i piccoli Stati insulari e i paesi meno sviluppati;

159.

invita la Commissione europea a realizzare a livello europeo, e a promuovere a livello internazionale, la ricerca, l'osservazione, la raccolta e lo scambio di dati sull'attività delle isole vulcaniche e dei vulcani oceanici e sui loro legami con gli oceani; sottolinea il ruolo preminente che le regioni ultraperiferiche possono svolgere in tale ambito;

160.

osserva che l'energia rinnovabile proveniente dai mari e dagli oceani offre un notevole potenziale per raggiungere gli obiettivi in materia di clima ed energia e diversificare le fonti energetiche; sottolinea la necessità di approfondire le ricerche sulle onde, le correnti e la salinità e di elaborare adeguati criteri di sostenibilità ambientale;

161.

ricorda che uno degli obiettivi della strategia «crescita blu» è il miglioramento delle conoscenze oceanografiche; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre partenariati con attori internazionali in materia di ricerca e scienze marine e a rafforzare quelli già esistenti, come ad esempio BlueMed;

162.

accoglie con favore il sostegno fornito dall'UE mediante i programmi per la ricerca marina e marittima e l'innovazione, finanziati nell'ambito del programma quadro; chiede alla Commissione di mantenere tale sostegno;

163.

chiede finanziamenti sufficienti a sostegno delle attività di ricerca e innovazione nel settore marino e marittimo, in particolare quelle transettoriali nell'ambito di una missione dedicata alla ricerca e innovazione in materia di oceani;

164.

sostiene il mantenimento delle disposizioni di cui alla dichiarazione di Galway del 2013 ed esorta a instaurare simili forme di cooperazione con i paesi terzi;

165.

sottolinea che promuovere maggiori investimenti nella scienza marina in collaborazione con i paesi terzi, come nell'ambito della dichiarazione di Galway del 2013, nonché investimenti in progetti di ricerca comuni nei paesi in via di sviluppo, e istituire reti internazionali per la condivisione di risultati e informazioni è estremamente importante per ottenere una gestione più efficiente e sostenibile della pesca e dell'ecosistema marino e per affrontare i problemi comuni che interessano gli oceani;

166.

ribadisce l'importanza di collaborare con i partner internazionali per rafforzare la cartografia, le osservazioni e la ricerca nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nell'Atlantico, in linea con l'iniziativa BlueMed, con le dichiarazioni di Belém e Galway e con alleanze globali o regionali come il Belmont Forum;

167.

accoglie con favore l'impegno della Commissione di proporre un allineamento di EMODnet con altre iniziative internazionali di raccolta di dati marini entro il 2018; ricorda l'importanza dell'impegno assunto dall'Unione nei confronti degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e in particolare gli obiettivi 14.A e 14.A.1, e del comunicato di Tsukuba dei ministri delle scienze e delle tecnologie del G7 su tale questione; esorta la Commissione e gli Stati membri a ricordare ai partner internazionali i loro impegni a favore della promozione di una scienza accessibile, interoperabile e aperta; invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sui progressi compiuti verso la realizzazione di piattaforme di osservazione degli oceani realmente globali;

168.

chiede, in linea con l'appello ad agire «Our Ocean, Our Future» (Il nostro oceano, il nostro futuro) delle Nazioni Unite, di condurre un'accurata valutazione dello stato degli oceani, basata sia sulla scienza che sui sistemi di conoscenza tradizionali;

169.

sottolinea la necessità di passare ad appositi sistemi di osservazione degli oceani, accesso ai dati marini e gestione di grandi quantità di dati (compreso il blue cloud), in linea con il comunicato di Tsukuba;

170.

invita a destinare maggiori risorse al miglioramento delle conoscenze marine e alla comprensione degli oceani, con particolare riferimento alla ricerca scientifica marina, alla raccolta di nuovi dati e alle piattaforme di condivisione delle conoscenze e dei dati, nonché a promuovere l'elaborazione di politiche e l'adozione di decisioni sulla base delle migliori prove scientifiche disponibili; ribadisce l'importanza dell'approccio precauzionale laddove non siano disponibili prove scientifiche;

171.

chiede agli Stati membri, alle autorità regionali e locali e agli organismi privati di concentrarsi in primo luogo su progetti d'innovazione, sulle tecnologie blu e sull'utilizzo di energia pulita per promuovere e adattare infrastrutture e trasporti marittimi più ecologici e proteggere l'ecosistema e la biodiversità degli oceani attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il programma Orizzonte 2020 e il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE); chiede inoltre agli Stati membri di concentrarsi sui combustibili alternativi e non convenzionali per le imbarcazioni, come il GNL, e sul progetto «corridoi blu di GNL» che collegano le isole, onde promuovere e adattare infrastrutture — quali i terminali GNL — come tecnologie ponte, utilizzando i finanziamenti esistenti summenzionati; invita la Commissione a stabilire partenariati in materia di oceani con i principali attori del settore, come mezzo per rafforzare la cooperazione, la coerenza strategica e il coordinamento sulle questioni d'interesse comune in settori importanti della governance degli oceani, come la crescita blu e lo scambio delle migliori pratiche;

172.

osserva che l'automazione e la digitalizzazione del settore marittimo implicano un miglioramento delle competenze e delle qualifiche digitali e sottolinea che ciò rappresenta un'opportunità per attirare i giovani; invita la Commissione a proporre iniziative in questo ambito, mettendo a punto iniziative comuni per il riconoscimento delle qualifiche e promuovendo positivamente le diverse attività marine e marittime;

173.

deplora la mancanza di riferimenti, nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani, al turismo costiero e marittimo, visto il suo impatto sulle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, e sul settore del turismo locale che coinvolge soprattutto le PMI; sollecita l'attuazione di una strategia europea del turismo nel quadro del Forum internazionale per gli oceani, coinvolgendo le regioni e includendo le autorità costiere locali nel dialogo paneuropeo, per la condivisione delle migliori pratiche in materia di governance intelligente del turismo costiero e marittimo; insiste sul fatto che la strategia della Commissione sulle materie plastiche e altri rifiuti marini non dovrebbe perdere di vista le zone costiere, dato che gli squilibri nell'ambiente marino hanno un impatto estremamente negativo sull'attrattività turistica e conseguenze economiche e climatiche inevitabili su tutte le attività delle regioni ultraperiferiche;

174.

chiede che siano intensificati gli sforzi volti a migliorare la ricerca e l'innovazione per consentire una migliore governance degli oceani, in modo da garantire la conservazione e il ripristino degli ecosistemi marini, compresa la sostenibilità di tali risorse, nonché l'alfabetizzazione oceanica in Europa e nel mondo, attraverso una più stretta cooperazione e scambi tra ricercatori, portatori di interessi, decisori e pubblico, al fine di migliorare l'istruzione sugli oceani e le carriere nell'economia blu; chiede un'accurata valutazione dello stato degli oceani, basata sulla scienza e sui sistemi di conoscenza tradizionali, in linea con il documento delle Nazioni Unite «Our Ocean, Our Future: Call for Action» (Il nostro oceano, il nostro futuro: richiamo all'azione);

175.

sottolinea l'importanza di includere le autorità locali delle regioni costiere e ultraperiferiche nel processo volto ad avvicinare maggiormente la governance internazionale degli oceani ai cittadini UE;

o

o o

176.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 60.

(2)  Cfr. Testi approvati, P8_TA(2017)0069, P8_TA(2017)0070, P8_TA(2017)0071 e P8_TA(2017)0072.

(3)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(4)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(5)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(6)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(7)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(8)  GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

(9)  GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1.

(10)  GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77.

(11)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135.

(12)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2017)0035.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2017)0093.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2016)0478.

(16)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 70.

(17)  GU C 75 del 26.2.2016, pag. 24.

(18)  «Plastic waste inputs from land into the ocean», Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, Kara Lavender Law, Science, vol. 347, numero 6223, 13 febbraio 2015, pagg. 768-771.

(19)  «Marine Plastic Debris and Microplastics», UNEP: https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/11700/retrieve

(20)  Agenzia europea dell'ambiente, «The impact of international shipping on European air quality and climate forcing», 2013.

(21)  Winkel R., Weddige U., Johnson D., Hoen V. e Papaefthimiou S. (2015), «Shore Side Electricity in Europe: Potential and environmental benefits», in Energy Policy, DOI: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515300240

(22)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/34


P8_TA(2018)0005

Donne, pari opportunità e giustizia climatica

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2018 sulle donne, le pari opportunità e la giustizia climatica (2017/2086(INI))

(2018/C 458/03)

Il Parlamento europeo,

viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata il 10 dicembre 1948, e le Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli opzionali,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW),

viste la dichiarazione di Pechino del 1995 e la Piattaforma d'azione della quarta Conferenza mondiale, in particolare il suo settore critico K (Le donne e l'ambiente),

visto il programma DECA (Demographic Exploration for Climate Adaptation) elaborata dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), che associa i dati della popolazione alla geografia dei rischi climatici fornendo uno strumento politico per la riduzione dei rischi di catastrofi,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione (UNCCD), entrata in vigore nel dicembre del 1996, e in particolare l'articolo 5 delle sue misure generali,

vista la 18a Conferenza delle parti (COP 18) alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), svoltasi a Doha, Qatar, dal 26 novembre all' 8 dicembre 2012 (decisione 23/CP.18),

vista la 20a Conferenza delle parti (COP 20) alla UNFCCC, tenutasi a Lima, Perù, dal 1o al 12 dicembre 2014, e, in particolare, il Programma di lavoro di Lima sulle questioni di genere (decisione 18/CP.20),

vista la 21a Conferenza delle parti (COP 21) alla UNFCCC, tenutasi a Parigi, Francia, dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,

visto l'articolo 8 dell'Accordo di Parigi,

vista la 22a Conferenza delle parti (COP 22) alla UNFCCC tenutasi a Marrakech, Marocco, dal 7 al 18 novembre 2016, e la sua decisione sul genere e i cambiamenti climatici, che proroga il Programma di lavoro di Lima 2014 sulle questioni di genere (decisione 21/CP.22),

visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 ed in vigore dal 1o gennaio 2016 e, in particolare, i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 1, 4, 5 e 13,

vista la risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite n. 35/20, del 22 giugno 2017, sui diritti umani e i cambiamenti climatici,

visti gli articoli 2, 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2012 sulla Parità di genere e l'ambiente: rafforzare il processo decisionale, le qualifiche e la competitività nel settore della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici nell'UE,

visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere per il periodo 2016-2020, adottato dal Consiglio il 26 ottobre 2015,

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2014 sulla Conferenza 2014 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici — COP 20, Lima, Perú (1-12 dicembre 2014) (1),

vista la sua risoluzione del 14 ottobre 2015 sul tema «Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima» (2),

vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 su donne e cambiamenti climatici (3),

visto il documento di sintesi concernente il nuovo accordo sul clima del 2015, pubblicato il 1 giugno 2015 dal Gruppo sulle donne e sul genere (4),

vista la relazione pubblicata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), il 26 gennaio 2017, dal titolo «Gender in environment and climate change» (Questioni di genere nel contesto ambientale e dei cambiamenti climatici) (5),

visto il patto di Ginevra per i diritti umani nell'azione climatica,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo (A8-0403/2017),

A.

considerando che i cambiamenti climatici si verificano a livello globale, ma hanno un maggiore impatto distruttivo sui paesi e sulle comunità meno responsabili del riscaldamento globale; che l'impatto è maggiore sulle popolazioni che più dipendono dalle risorse naturali per la loro sussistenza e/o che hanno minori capacità di reagire a calamità naturali, quali siccità, frane, inondazioni e uragani; che coloro che dispongono di minori risorse per adattarsi ai cambiamenti climatici saranno i più colpiti dai loro effetti e ne risentiranno maggiormente;

B.

considerando che gli uomini e le donne risentono in maniera diversa degli impatti dei cambiamenti climatici; che, per varie ragioni, le donne sono più vulnerabili e più esposte a rischi e a oneri più elevati, che vanno dalle disparità di accesso alle risorse, all'istruzione, alle opportunità di lavoro, ai diritti fondiari, alle norme sociali e culturali e alle loro diverse esperienze intersettoriali;

C.

considerando che le donne sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e risentono dei loro effetti in maniera sproporzionata a causa dei loro ruoli sociali, come quello di fornire alla famiglia acqua, prodotti alimentari e materiali combustibili e di prestare assistenza; che nel mondo le donne si fanno carico di oltre il 70 % dei lavori domestici che comportano l'utilizzo di acqua e della gestione dell'acqua; che, nelle regioni più colpite dai cambiamenti climatici, il 70 % di tutte le donne lavora nell'agricoltura ma raramente partecipa allo sviluppo delle politiche climatiche;

D.

considerando che, in base alle stime dell'ONU, 781 milioni di persone di almeno 15 anni di età, di cui circa due terzi donne, rimangono analfabeti (6), mentre l'accesso alle informazioni e all'istruzione attraverso idonei canali di comunicazione rivesta un'importanza fondamentale per garantire l'autonomia delle donne, in particolare durante una catastrofe;

E.

considerando che, nel settore agricolo africano, le donne producono oltre il 90 % dei prodotti alimentari di base, pur possedendo solo circa l'1 % delle terre arabili;

F.

considerando che le calamità hanno ripercussioni significative sull'istruzione, la povertà strutturale e gli sfollamenti;

G.

considerando che l'ONU stima che il 70 % degli 1,3 miliardi di persone che vivono in povertà nel mondo è costituito da donne; che i poveri vivono più frequentemente in aree marginali vulnerabili alle inondazioni, agli innalzamenti del livello del mare e ai temporali; che nelle calamità naturali le donne e i bambini hanno una probabilità di morire che è 14 volte superiore a quella degli uomini;

H.

considerando che gli impatti dei cambiamenti climatici acuiscono le disparità di genere in relazione alla discriminazione, alle minacce alla salute, alla perdita di mezzi di sussistenza, allo sfollamento, alla migrazione, alla povertà, alla tratta di esseri umani, alla violenza, allo sfruttamento sessuale, all'insicurezza alimentare e all'accesso alle infrastrutture e ai servizi essenziali; che vi è la necessità di un approccio che integri le relazioni di genere, che colleghi l'analisi delle ripercussioni del clima a una riflessione critica sui modelli di consumo e i loro effetti sui cambiamenti climatici;

I.

considerando che una partecipazione disuguale delle donne ai processi decisionali e ai mercati del lavoro aumenta le disparità e spesso impedisce alle donne di partecipare e di contribuire a pieno titolo al processo decisionale in materia di clima, alla pianificazione e all'attuazione di una politica sui cambiamenti climatici; che le donne sono non solo vittime ma efficaci agenti di cambiamento nello sviluppo di strategie di mitigazione e adattamento all'interno delle loro comunità e nelle posizioni decisionali e che deve essere conferito loro il potere di agire in tal senso;

J.

considerando che la piattaforma d'azione di Pechino del 1995 ha definito chiaramente il nesso tra il genere, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile e ha sostenuto che le donne devono svolgere un ruolo strategico nello sviluppo dei modelli di consumo e produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente, ivi compresa la necessità per le donne di partecipare in modo equo al processo decisionale in materia di ambiente a tutti i livelli;

K.

considerando che la UNCCD, all'articolo 5 delle sue misure generali, riconosce il ruolo delle donne nelle comunità rurali e nelle regioni più colpite dalla desertificazione e dalla siccità, incoraggiando l'uguale partecipazione sia degli uomini che delle donne a combattere la desertificazione e gli effetti della siccità;

L.

considerando che il conseguimento dell'equilibrio di genere e della partecipazione significativa delle donne a qualsiasi processo dipende, in ultima analisi, dalla correzione delle basi strutturali della disparità di genere;

M.

considerando che in occasione della COP 18 le parti alla UNFCCC hanno deciso (Decisione 23/CP.18) di adottare l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio di genere negli organi istituiti ai sensi della Convenzione e del Protocollo di Kyoto, allo scopo di incrementare la partecipazione delle donne, garantire una politica più efficace in materia di cambiamenti climatici, che tenga conto in modo equo delle esigenze delle donne e di quelle degli uomini, e di tenere traccia dei progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo dell'equilibrio di genere nel far progredire una politica in materia di cambiamenti climatici che integri il genere;

N.

considerando che le donne sono tuttora sottorappresentate negli organi decisionali in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale negli Stati membri dell'UE, ma non nelle competenti DG della Commissione, quali la DG Azione per il clima e la DG Energia, ove il 40 % delle posizioni è detenuto da donne;

O.

considerando che il Programma di lavoro di Lima sulle questioni di genere, adottato in occasione della COP 20 (Decisione 18/CP.20), chiede alle parti di favorire l'equilibrio di genere nella loro rappresentanza al programma stesso e promuovere la sensibilità di genere nello sviluppo e nell'attuazione della politica in materia di cambiamenti climatici; che le parti sono incoraggiate a sostenere la formazione e la sensibilizzazione dei delegati, uomini e donne, sulle questioni relative all'equilibrio di genere e ai cambiamenti climatici;

P.

considerando che l'Accordo di Parigi (COP 21) stabilisce che le parti dovrebbero valutare i rispettivi obblighi in merito, tra le altre questioni, ai diritti umani e alla parità di genere, al momento di adottare azioni volte ad affrontare il cambiamento climatico nell'ambito della loro attuazione dell'accordo;

Q.

considerando che i meccanismi per finanziare le misure di adattamento e di mitigazione, per affrontare perdite e danni o sfollamenti causati dal clima saranno più efficaci se incorporeranno la piena partecipazione delle donne nei processi di progettazione, nella fase decisionale e nell'attuazione, ivi compresa la partecipazione delle donne comuni; considerando che, tenere conto delle conoscenze delle donne, comprese le conoscenze locali e indigene, può tradursi in progressi nella gestione delle catastrofi, nella promozione della biodiversità, nel miglioramento della gestione delle risorse idriche, nel rafforzamento della sicurezza alimentare, nella prevenzione della desertificazione, nella protezione delle foreste, e può garantire una rapida transizione verso le tecnologie per le energie rinnovabili e sostenere la salute pubblica;

R.

considerando che le parti all'Accordo di Parigi hanno riconosciuto che i cambiamenti climatici costituiscono una preoccupazione comune a tutta l'umanità; che le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, nonché del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equità intergenerazionale,

S.

considerando che la giustizia climatica crea un nesso fra i diritti umani e lo sviluppo, tutelando i diritti delle persone più vulnerabili e garantendo un'equa condivisione degli oneri e dei benefici del cambiamento climatico e dei suoi impatti;

T.

considerando che gli OSS riconoscono il nesso tra il conseguimento della parità di genere e la realizzazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, compreso l'obiettivo 13 in materia di cambiamenti climatici, prevedendo la possibilità di affrontare alla radice le cause della debole posizione socioeconomica delle donne e in tal modo rafforzando la loro capacità di resilienza ai cambiamenti climatici;

U.

considerando che le conseguenze del cambiamento climatico in regioni quali l'Africa subsahariana e l'Asia del Sud potrebbero costringere più di 100 milioni di persone a condizioni di povertà estrema entro il 2030, alimentare conflitti e sfollamenti; che, secondo le stime della Convenzione sulla lotta contro la desertificazione, 135 milioni di persone potrebbero essere sfollate entro il 2045 a causa della desertificazione; che l'Organizzazione internazionale delle Nazioni Unite per le migrazioni osserva, nella sua valutazione delle prove, che il numero di sfollati a causa del clima, entro il 2050, potrebbe variare da 25 milioni a 1 miliardo di persone, e che la previsione più ampiamente citata è di 200 milioni;

V.

considerando che la parità di genere, la giustizia sociale e il diritto allo sviluppo sono intrinseci al concetto di giustizia climatica; che, sebbene sia l'intera società a subire le conseguenze dei cambiamenti climatici, le donne in particolare sono le più duramente colpite dallo sfollamento indotto dal clima;

W.

considerando che i cambiamenti climatici aumentano l'entità e la frequenza delle calamità naturali, che possono comportare la perdita della proprietà, la perdita delle attività economiche generatrici di reddito, la perdita dell'accesso ai servizi sanitari essenziali e il rischio più elevato di violenza di genere; che la capacità delle donne di far fronte agli effetti delle calamità naturali è spesso compromessa dal prevalere delle disparità esistenti; che è probabile che i cambiamenti climatici accentueranno tali disparità, creando ulteriori vulnerabilità e sfollamenti;

X.

considerando che molti di questi effetti possono ancora essere impediti da un'attuazione rapida, inclusiva e sensibile al genere dell'agenda di sviluppo, concentrata sulla mitigazione delle condizioni climatiche e l'adattamento alla loro evoluzione;

Y.

considerando che si prevede che gli impatti dei cambiamenti climatici daranno luogo ad un aumento delle migrazioni di persone che non rientrano nei parametri dei quadri internazionali esistenti; che far fronte alle migrazioni dovute ai cambiamenti climatici sarà una sfida di primaria importanza che richiederà una strategia globale complessa ed esaustiva basata sul rispetto dei diritti umani;

Z.

considerando che l'adozione, nel 2017, da parte del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo del documento «Messaggi chiave sui diritti umani e i cambiamenti climatici», è un notevole passo avanti nell'affrontare l'impatto negativo sul pieno ed effettivo esercizio dei diritti umani; che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'Accordo di Parigi offrono ai leader del mondo un fondamento normativo trasversale per sviluppare un quadro che affronti lo sfollamento climatico in modo efficace sulla base di strumenti ONU già esistenti;

AA.

considerando che l'Unione dispone di un quadro giuridico chiaro che esige il rispetto e la promozione della parità di genere e dei diritti umani, nelle sue politiche interne ed esterne; che la politica climatica dell'UE può avere un notevole impatto sulla tutela dei diritti umani e la promozione a livello globale di politiche climatiche sensibili al genere;

AB.

considerando che l'UE, in linea con le competenze attribuitele dai trattati, può effettivamente migliorare le strutture giuridiche e politiche a sostegno della giustizia climatica e partecipare attivamente allo sviluppo di un quadro internazionale che tuteli i diritti umani delle persone sfollate a causa del clima; rileva che l'UE e gli Stati membri si sono impegnati ad integrare una prospettiva di genere nel futuro Patto globale per la migrazione sicura, ordinata e regolare;

AC.

considerando che la convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati non contempla la categoria dei «rifugiati climatici»;

1.

riconosce che la parità di genere è una condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile e la gestione efficace delle sfide climatiche; sottolinea che le donne non sono solo vittime, ma anche potenti agenti di cambiamento che, sulla base di una piena partecipazione, sono in grado di elaborare e attuare efficaci strategie climatiche e/o soluzioni in relazione alla mitigazione e all'adattamento, nonché capaci di sviluppare resilienza contro i cambiamenti climatici, come risultato delle loro varie aree di esperienza e conoscenze pratiche in settori che vanno dall'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, alle infrastrutture energetiche e le città sostenibili;

2.

osserva che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nelle zone rurali comprende un'ampia gamma di impieghi che vanno oltre l'agricoltura convenzionale e sottolinea, a tale proposito, che le donne nelle zone rurali possono essere fattori di cambiamento per passare a un'agricoltura sostenibile ed ecocompatibile, e possono svolgere un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro verdi;

3.

invita la Commissione a mettere in atto programmi che favoriscano l'adattamento delle comunità e delle regioni in via di sviluppo ai cambiamenti climatici mediante il trasferimento di tecnologie moderne e di know-how, includendo la partecipazione delle donne, che rappresentano fino al 70 % della manodopera agricola nei paesi a rischio;

4.

è convinto che l'emancipazione delle donne nelle zone rurali sia essenziale per quanto riguarda l'accesso alla terra, al credito e a metodi di agricoltura sostenibile per creare resilienza climatica, compresa la protezione degli ecosistemi, delle risorse idriche e della fertilità del suolo; invita la Commissione e gli Stati membri a salvaguardare questi aspetti nelle loro politiche di sviluppo, anche attraverso piani di investimento pubblici e approvando investimenti privati responsabili grazie a quadri quali i principi guida delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani e il piano d'azione dell'UNCTAD per investire negli OSS;

5.

riconosce che le donne e le ragazze sono le migliori fonti di informazioni sulla loro situazione e le loro necessità e pertanto dovrebbero essere consultate in tutte le questioni che le riguardano; riconosce che, secondo l'EIGE, statisticamente le donne sono più preoccupate per i cambiamenti climatici; riconosce che nei secoli le donne in qualità di innovatrici, leader, organizzatrici, educatrici e operatrici assistenziali hanno individuato le modalità per poter, in situazioni difficili, soddisfare le esigenze delle loro famiglie e prestarvi assistenza e hanno anche un grandissimo potenziale di innovazione per il futuro;

6.

invita la Commissione a tenere conto degli effetti sociali e ambientali delle politiche che attua in materia di commercio e sviluppo esterno, compresi gli effetti di tali azioni sulle donne; la invita altresì a insistere nel rendere vincolanti le norme sociali e ambientali contenute nei capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali che negozia;

7.

riconosce che le politiche di sviluppo in materia di sanità, istruzione e emancipazione, oltre alla politica ambientale, sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile e, in ultima analisi, per trovare una soluzione ai cambiamenti climatici; riconosce che le modalità in cui tali politiche sono integrate nell'affrontare le crescenti tendenze come l'urbanizzazione incideranno notevolmente sui cambiamenti climatici;

8.

rileva che l'OSS 13 («Adottare interventi urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi effetti») affronta la partecipazione delle donne alle azioni per il clima con un obiettivo (13b) che recita: «Promuovere meccanismi per aumentare la capacità della pianificazione e della gestione efficaci connesse al cambiamento climatico nei paesi meno sviluppati, anche incentrandosi sulle donne, sui giovani e sulle comunità locali ed emarginate»;

9.

si rammarica del fatto che tutti i contributi per le attività in materia di genere apportati dalle parti dell'UNFCCC siano su base volontaria; esorta la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a ribadire il suo sostegno allo sviluppo, all'adozione e al finanziamento del Piano d'azione sulla parità di genere (GAP) dell'UNFCCC, da completare con un programma di lavoro ampio e pluriennale che comprenda finanziamento, settori d'azione prioritari, scadenzari, indicatori chiave di risultati, una definizione delle parti responsabili e meccanismi di controllo e revisione;

10.

invita la Commissione e gli Stati membri a fungere da esempio e ad adottare obiettivi e scadenzari per il conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio di genere nelle delegazioni dell'UNFCCC;

11.

sottolinea la necessità di adottare misure temporanee specifiche al fine di promuovere l'obiettivo dell'equilibrio di genere negli organi formali e informali istituiti ai sensi dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire, in linea con gli impegni assunti dall'UE nei confronti della parità di genere e dei diritti umani, che i futuri contributi stabiliti a livello nazionale nell'UE comprendano relazioni sistematiche sui diritti umani e la parità di genere;

13.

invita gli Stati membri ad aderire alla decisione 21/CP.22 sulla parità di genere e i cambiamenti climatici che «invita le parti a nominare un punto di contatto nazionale in materia di genere per i negoziati sul clima, l'attuazione e il monitoraggio, e a fornirgli sostegno», nonché a fornire sostegno ai punti di contatto per le questioni di genere nei paesi terzi e/o nei paesi partner;

14.

riconosce che le donne non solo svolgono la maggior parte del lavoro domestico e assistenziale non retribuito, ma si fanno anche carico della maggior parte delle decisioni sui consumi giornalieri e che pertanto, se ricevono opzioni e informazioni accurate, possono incidere sulla sostenibilità attraverso le loro scelte; osserva che, ad esempio, la ricerca ha dimostrato che scegliendo prodotti alimentari locali i consumatori potrebbero ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra fino al 5 %;

15.

rammenta la sua risoluzione del 16 novembre 2011 sulla Conferenza di Durban sul cambiamento climatico (COP 17) (7) e il suo impegno ad «adoperarsi per raggiungere una rappresentanza femminile di almeno il 40 % in tutti gli organismi pertinenti» per i finanziamenti per il clima;

16.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio sensibile al genere e basato sui diritti umani nei lavori della task force di Varsavia sullo sfollamento, incaricata dall'UNFCCC (COP 22) di formulare raccomandazioni su approcci integrati per prevenire, ridurre al minimo e affrontare gli sfollamenti dovuti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, che riconosca che le donne e le ragazze appartengono ai gruppi più vulnerabili sfollati a causa dei cambiamenti climatici e sono pertanto particolarmente minacciate dalla tratta e dalla violenza di genere;

17.

invita la Commissione a integrare il cambiamento climatico all'interno di tutti i programmi di sviluppo a tutti i livelli; chiede inoltre una maggiore partecipazione delle donne autoctone e residenti in zone rurali ai processi decisionali, alla pianificazione, all'attuazione e alla formulazione delle politiche e dei programmi di sviluppo concernenti il cambiamento climatico;

18.

invita la Commissione a garantire, in collaborazione con gli Stati membri, un approccio sensibile alla problematica di genere nei suoi lavori sulla Piattaforma sugli sfollamenti dovuti a calamità (iniziativa Nansen) e nella sua «Agenda per la protezione degli sfollati transfrontalieri nel contesto dei disastri e cambiamenti climatici»;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare indicatori e a raccogliere dati disaggregati per genere in sede di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti in materia di cambiamenti climatici, utilizzando strumenti quali analisi di genere, valutazioni dell'impatto di genere, bilancio di genere e l'indice per l'ambiente e il genere (EGI), anche mediante un rafforzamento dell'EIGE;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a contribuire al Patto globale per la migrazione sicura, ordinata e regolare, nella prospettiva di salvaguardare la giustizia climatica riconoscendo il cambiamento climatico come motore della migrazione, di fornire un contributo basato sui diritti umani e di integrare pienamente la dimensione di genere nel Patto conformemente alle esigenze delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici;

21.

ricorda l'impegno fondamentale n. 4 preso dall'UE per il vertice umanitario mondiale, volto a garantire che la programmazione umanitaria tenga conto della dimensione di genere; invita la Commissione a fare in modo che detto impegno si rifletta nell'attuazione del programma ECHO di preparazione alle catastrofi (DIPECHO) e del piano d'azione per la resilienza nei paesi soggetti a crisi (2013-2020) nonché del marcatore di resilienza;

22.

condanna fermamente il ricorso alla violenza sessuale contro le donne sfollate e migranti; ritiene necessario prestare particolare attenzione alle donne e alle ragazze migranti che hanno subito violenze durante il loro percorso, garantendo che abbiano accesso ai servizi di assistenza medica e psicologica;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri a orientare i programmi pertinenti verso le zone colpite da calamità, a intensificare gli sforzi a favore dell'assistenza e della ricerca di soluzioni ai problemi causati dalle calamità nei territori colpiti, prestando particolare attenzione alla situazione delle donne e dei bambini, che sono le persone più colpite dalle conseguenze di tali disastri;

24.

invita tutte le parti interessate a promuovere l'emancipazione e la consapevolezza delle donne rafforzando le loro conoscenze sulla protezione prima, durante e dopo le catastrofi legate al clima e coinvolgendole attivamente nella previsione delle catastrofi, nei sistemi di allerta rapida e nella prevenzione dei rischi, essendo questo un elemento importante del loro ruolo di costruzione della resilienza in caso di calamità;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere, rafforzare e applicare, in collaborazione con le organizzazioni della società civile operanti in loco, meccanismi di controllo nei centri di accoglienza dei migranti e degli sfollati, che non sempre dispongono delle condizioni minime per scongiurare le violenze a sfondo sessuale, al fine di evitare qualsiasi tipo di molestia contro le donne e le ragazze;

26.

invita la Commissione a collaborare con le organizzazioni della società civile e di difesa dei diritti umani per garantire ai rifugiati e agli sfollati, in particolare le donne e le ragazze vulnerabili, un'accoglienza rispettosa dei diritti umani;

27.

riconosce le possibilità di integrare gli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi e di emancipazione economica delle donne, in particolare nei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare nell'ambito dei pertinenti progetti e meccanismi, ad esempio del programma delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione (UN-REDD), le modalità in cui alle donne possano essere offerte opportunità di occupazione retribuita per svolgere i servizi ambientali che esse attualmente prestano su base volontaria, ad esempio rimboschimento, imboschimento di terreni dissodati e conservazione delle risorse naturali;

28.

invita l'UE e gli Stati membri, al fine di far progredire ulteriormente la rappresentanza delle donne nei negoziati nell'ambito dell'UNFCCC, a fornire finanziamenti per la formazione e la partecipazione delle donne delegate; invita la Commissione a facilitare e a sostenere una rete di organizzazioni di donne e attività della società civile per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche sul clima; invita gli Stati membri a garantire alle donne parità di condizioni come partecipanti e beneficiarie di tutte le consultazioni e tutti i programmi e i finanziamenti in materia di cambiamento climatico organizzati con il sostegno dell'UE a livello nazionale e locale;

29.

invita la Commissione e le direzioni generali responsabili della parità di genere, dello sviluppo e dell'energia e del clima, rispettivamente, a integrare la parità di genere in maniera strutturata e sistematica nelle loro politiche dell'Unione in materia di energia e di cambiamento climatico e non a concentrarsi unicamente sulla dimensione esterna; esorta, in particolare, la Direzione generale della giustizia e dei consumatori e la Direzione generale della cooperazione internazionale e lo sviluppo (DG DEVCO) a intensificare la loro sensibilizzazione e i loro lavori sulla parità di genere e l'emancipazione femminile (GEWE), dato che riguarda la giustizia climatica; sottolinea la necessità che la Direzione generale per l'Azione per il clima (CLIMA) stanzi risorse per un posto di punto di contatto per le questioni di genere; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a sviluppare il principio di giustizia climatica; insiste sul fatto che la più grande ingiustizia derivante dalla nostra incapacità di affrontare efficacemente i cambiamenti climatici è costituita dagli effetti dannosi sulle popolazioni e sui paesi poveri, e in particolare sulle donne;

30.

invita la Commissione e gli Stati membri a riferire in merito agli impatti sul genere e sui diritti umani e all'azione per il clima nelle loro relazioni sul riesame periodico universale al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani;

31.

osserva che gli impegni finanziari dell'UE a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile sono aumentati, mentre non lo sono quelli destinati alle risorse umane necessarie per gestire il crescente volume di attività; sottolinea che l'UE deve mostrare un forte impegno istituzionale nei confronti della parità di genere e dell'emancipazione femminile in relazione ai cambiamenti climatici, in particolare come stabilito nelle politiche globali in materia di cooperazione allo sviluppo, segnatamente negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel piano d'azione dell'UE sulla parità di genere (GAP);

32.

deplora che la parità di genere e i cambiamenti climatici non costituiscano un ambito prioritario nel secondo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere e l'emancipazione femminile (GAP II); constata che gli indicatori che tengono conto della dimensione di genere non sono stati adeguatamente sviluppati o integrati nelle relazioni sui risultati e che la responsabilità interna e il finanziamento dei risultati in materia di parità di genere ed emancipazione femminile rimangono deboli; osserva che i progressi minori sono stati compiuti in riferimento all'obiettivo 20 del secondo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere, relativo al godimento da parte delle donne di pari diritti nel partecipare e influire nei processi decisionali in materia di clima e ambiente, e invita la Commissione a intensificare gli sforzi per realizzare questo obiettivo; ricorda che il secondo piano d'azione dell'UE sulla parità di genere presenta un programma di politica estera dell'UE dotato di quattro pilastri tematici, ivi compreso un pilastro orizzontale sull'evoluzione della cultura istituzionale dei servizi della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ai fini della realizzazione più efficace degli impegni dell'UE, nel pieno rispetto del principio di parità tra uomini e donne;

33.

riconosce che i miglioramenti degli orientamenti tecnici non saranno di per sé sufficienti a trasformare l'efficacia dell'UE quanto alla parità di genere ed emancipazione femminile;

34.

invita la Commissione a prendere l'iniziativa di elaborare una comunicazione esaustiva dal titolo «Parità di genere e cambiamenti climatici — rafforzare la resilienza e promuovere la giustizia climatica nelle strategie di mitigazione e di adattamento», onde far fronte al suo forte impegno istituzionale a favore della parità di genere e dell'emancipazione femminile e alle attuali carenze nel coordinamento istituzionale;

35.

invita le sue commissioni parlamentari a rafforzare l'integrazione della dimensione di genere quando nei loro ambiti di competenza lavorano su questioni trasversali quali il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e i diritti umani;

36.

sottolinea la necessità di far sì che i finanziamenti destinati all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti rispondano alle problematiche di genere; accoglie con favore i recenti progressi della politica di genere nell'ambito dei meccanismi di finanziamento multilaterali; plaude altresì alle iniziative del settore privato che mirano a rafforzare la responsabilità sociale delle imprese, introducendo un premio per i progetti che soddisfano i criteri di sostenibilità e promuovendo mezzi di sussistenza e opportunità nel campo dell'istruzione per le donne; osserva tuttavia che, secondo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), solo lo 0,01 % di tutti i finanziamenti a livello mondiale è destinato a sostenere progetti riguardanti sia i cambiamenti climatici sia i diritti delle donne; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che i propri programmi climatici rispettino le norme internazionali più rigorose in materia di diritti umani e non compromettano l'uguaglianza di genere;

37.

ritiene che i tre meccanismi finanziari nell'ambito della UNFCCC — ossia il Fondo verde per il clima, il Fondo mondiale per l'ambiente e il Fondo di adattamento — debbano sbloccare finanziamenti aggiuntivi per una politica di investimento a favore del clima maggiormente capace di rispondere alle problematiche di genere;

38.

esorta l'UE, in particolare, a subordinare gli aiuti allo sviluppo all'inclusione di criteri fondati sui diritti umani e a stabilire nuovi criteri attenti alla specificità di genere per la politica in materia di cambiamento climatico;

39.

chiede che le azioni con una prospettiva di genere garantiscano che le donne siano considerate non solo beneficiarie di azioni a favore del clima, ma anche imprenditrici nel settore delle tecnologie energetiche pulite; plaude alla Commissione, che invita a presentare proposte sulle donne e l'energia sostenibile mettendo a disposizione 20 milioni di euro per attività di promozione dell'imprenditorialità femminile nel settore dell'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, e la esorta ad aumentare tale importo in futuro;

40.

chiede di avviare corsi di formazione incentrati sull'uguaglianza di genere per i funzionari dell'UE, in particolare per quelli incaricati delle politiche in materia di sviluppo e clima;

41.

chiede che lo sfollamento indotto dal clima venga preso seriamente; è aperto a una discussione sull'adozione di una disposizione sulla «migrazione climatica»; chiede di istituire un gruppo di esperti per valutare tale questione su scala internazionale e chiede che la tematica della migrazione climatica sia iscritta all'ordine del giorno a livello internazionale; chiede una cooperazione internazionale rafforzata al fine di garantire la resilienza climatica;

42.

accoglie con favore le iniziative faro programmatiche di ONU-Donne e i progetti e i programmi dall'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico, che creano un legame trasversale tra genere e cambiamento climatico;

43.

si compiace del lavoro del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite in questo settore e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere questi sforzi, anche attraverso l'assistenza finanziaria;

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 27.

(2)  GU C 349 del 17.10.2017, pag. 67.

(3)  GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 91.

(4)  http://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2015/06/WGC_FINAL_1June.pdf

(5)  http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-environment-and-climate-change

(6)  United Nations, «The World's Women 2015», https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter3/chapter3.html

(7)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 83.


Giovedì 18 gennaio 2018

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/43


P8_TA(2018)0013

Nigeria

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Nigeria (2018/2513(RSP))

(2018/C 458/04)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Nigeria,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dalla Nigeria il 22 giugno 1983,

vista la costituzione della Repubblica federale della Nigeria, in particolare le disposizioni sulla protezione della libertà di religione contenute nel capitolo IV sul diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione,

viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014 sui rapimenti in Nigeria e del 9 febbraio 2015 sulle elezioni in Nigeria,

visto il discorso pronunciato dal presidente Muhammadu Buhari al Parlamento europeo il 3 febbraio 2016,

vista la decisione di aggiungere Boko Haram all'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 583/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante duecentoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, entrato in vigore il 29 maggio 2014,

vista la dichiarazione di Federica Mogherini, vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 7 maggio 2017, sulla liberazione delle ragazze rapite da Boko Haram in Nigeria,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dalla Nigeria il 29 ottobre 1993,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell'infanzia, ratificata dalla Nigeria nel 1991,

vista la seconda revisione dell'accordo di Cotonou, ratificata dalla Nigeria il 27 settembre 2010,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

vista l'assegnazione del premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero al difensore dei diritti umani Hauwa Ibrahim nel 2005,

visto l'esito delle elezioni presidenziali nigeriane del marzo 2015,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo le stime delle Nazioni Unite, la Nigeria, la nazione più popolosa e culturalmente diversificata dell'Africa (il numero degli abitanti è cresciuto da 33 milioni nel 1950 a circa 190 milioni oggi), è destinata a diventare il terzo paese più popoloso del mondo, dopo la Cina e l'India, entro il 2050;

B.

considerando che in Nigeria vive la più grande comunità cristiana dell'Africa;

C.

considerando che la popolazione della Nigeria è pressoché equamente ripartita tra musulmani e cristiani;

D.

considerando che, secondo le stime, 30 milioni i cristiani vivono nel nord della Nigeria e costituiscono la più grande minoranza religiosa nella regione a prevalenza musulmana;

E.

considerando che l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha riferito nel novembre 2017 che nella Nigeria nord-orientale 8,5 milioni di persone necessitavano di aiuti per la sopravvivenza e che altri 6,9 milioni beneficiavano di assistenza umanitaria nel 2017;

F.

considerando che la fascia centrale del paese è stata per anni teatro di tensioni economiche e politiche tra comunità etniche e religiose e che le recenti violenze sono alimentate dalla competizione per il potere e l'accesso alle terre tra comunità dedite alla pastorizia e comunità dedite all'agricoltura;

G.

considerando che dal 2009 la pace e la stabilità nel nord della Nigeria sono minacciate dai continui attentati, assassinii e rapimenti ad opera del gruppo islamista Boko Haram;

H.

considerando che oltre 20 000 persone sono state uccise e più di 2 milioni sono sfollate, anche nei paesi vicini, dall'inizio degli attacchi di Boko Haram;

I.

considerando che nell'aprile 2014 Boko Haram ha rapito 276 studentesse da una scuola di Chibok, nella Nigeria settentrionale, alcune delle quali sono tornate nelle loro famiglie, sebbene un numero consistente sia ancora detenuto in un luogo sconosciuto;

J.

considerando che donne e ragazze sono vittime di stupri, schiavitù e radicalizzazione e sono costrette a contrarre matrimoni da parte di Boko Haram; che molte delle donne e ragazze sopravvissute a queste terribili esperienze sono attualmente incinte a causa degli stupri;

K.

considerando che le forze di sicurezza sono altresì accusate di interrompere le proteste pacifiche e le riunioni, in alcuni casi facendo ricorso alla violenza e all'uso eccessivo della forza;

L.

considerando che lo scorso anno sono stati rapiti numerosi sacerdoti e suore, tra cui sei suore del convento Cuore eucaristico di Gesù rapite a Iguoriakhi il 13 novembre 2017 e rilasciate di recente;

M.

considerando che oltre 14 persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite a Omoku mentre tornavano da una funzione religiosa nelle prime ore del 31 dicembre; che il numero di morti tra cristiani e musulmani è in aumento, il che sottolinea la preoccupante situazione delle due confessioni religiose nel paese;

N.

considerando che i conflitti tra comunità dedite alla pastorizia e comunità dedite all'agricoltura in Nigeria si sono moltiplicati, diffusi e intensificati negli ultimi dieci anni e attualmente rappresentano una minaccia per la sopravvivenza nazionale; che migliaia di persone sono state uccise, comunità distrutte e un gran numero di agricoltori e pastori ha perso la vita e i propri beni in un'escalation di uccisioni e distruzione, che non danneggia solo i mezzi di sussistenza, ma compromette anche la coesione nazionale;

O.

considerando che, a lungo termine, la pastorizia è a rischio a causa dell'elevata crescita demografica, dell'espansione dell'attività agricola e della perdita di pascoli e di vie per il bestiame; che, al tempo stesso, la pastorizia non può cessare né essere vietata, in quanto vi sono forti ragioni culturali, politiche ed economiche per la sua esistenza;

P.

considerando che la Corte penale internazionale (CPI) ha dichiarato che sussistono motivi per poter ragionevolmente ritenere che in Nigeria Boko Haram abbia commesso crimini contro l'umanità di cui all'articolo 7 dello Statuto di Roma, compresi omicidi e persecuzioni;

Q.

considerando che la Nigeria ha un complesso sistema giuridico, che combina il diritto consuetudinario e religioso e prevede diversi livelli di governo, il che crea un contesto difficile per la corretta applicazione dei diritti umani;

R.

considerando che l'assunzione di responsabilità, la giustizia, lo Stato di diritto e la lotta all'impunità costituiscono elementi essenziali alla base degli sforzi di pace, risoluzione dei conflitti, riconciliazione e ricostruzione;

S.

considerando che la pena di morte è legale in Nigeria; che nel 2016 la Nigeria ha condannato alla pena di morte 527 persone, un numero tre volte superiore rispetto al 2015; che dal 2006 esiste una moratoria di fatto sulla pena di morte, sebbene sia stata interrotta nel 2013 e nel 2016;

T.

considerando che la commissione elettorale nazionale indipendente della Nigeria ha annunciato che le elezioni presidenziali e le elezioni dell'assemblea nazionale si terranno il 16 febbraio 2019;

U.

considerando che l'organizzazione Transparency International ha classificato la Nigeria al 136o posto su 175 paesi nell'indice di percezione della corruzione del 2016;

V.

considerando che, a norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, l'Unione europea intrattiene un regolare dialogo politico con la Nigeria sui diritti umani e i principi democratici, compresa la discriminazione etnica, religiosa e razziale;

1.

è profondamente preoccupato per i crescenti conflitti interetnici tra pastori e agricoltori nella fascia centrale del paese, che hanno aggravato le sfide di sicurezza cui la Nigeria si trova già confrontata e deplora la mancanza di progressi tangibili nel far fronte a tali problemi;

2.

condanna fermamente la recrudescenza delle violenze nei confronti di cristiani e musulmani in Nigeria, tra cui il fatto che siano presi di mira istituzioni religiose e fedeli, come nel caso della recente uccisione di almeno 48 cristiani in diversi villaggi dello Stato di Plateau e di un attentato dinamitardo contro una moschea a Mubi, nel nord-est del paese, in cui hanno perso la vita almeno 50 persone; invita il Presidente Buhari e il governo nigeriano a intensificare gli sforzi per porre fine alla violenza, difendere il diritto dei nigeriani a praticare liberamente il proprio culto e a tutelare in maniera più rigorosa i diritti di tutti i cittadini della Nigeria, in linea con la costituzione e le leggi del paese; esprime il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime delle continue violenze; ricorda inoltre la pacifica coesistenza tra pastori e agricoltori fino agli anni Settanta e deplora il fatto che l'attuale violenza, che riguarda l'accesso alle terre e che è esacerbata dalla scomparsa di efficaci sistemi di mediazione, sia considerata un conflitto religioso, il che semplifica in maniera eccessiva la questione;

3.

esorta il governo a concentrarsi sul rispetto dei diritti umani e della dignità umana in tutte le politiche onde garantire una coesistenza pacifica tra i cittadini a prescindere dalla religione, dalle convinzioni personali e dalle affiliazioni politiche;

4.

esorta il governo nigeriano a negoziare un quadro strategico nazionale che tuteli gli interessi tanto degli agricoltori quanto dei pastori e invita i partner internazionali a investire maggiormente nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti tra le comunità di pastori e di agricoltori, sostenendo la cooperazione attraverso iniziative di gestione in comune delle risorse economiche e naturali;

5.

deplora le continue violenze e gli attacchi nel nord della Nigeria, che hanno preso di mira le comunità cristiane; rileva che Boko Haram ha attaccato in maniera indiscriminata musulmani, cristiani e membri di altre fedi religiose;

6.

constata che, sebbene l'esercito nigeriano abbia riconquistato territori precedentemente occupati da Boko Haram e arrestato alcuni dei suoi militanti, gli sforzi non militari del governo per fermare Boko Haram sono a tutt'oggi ai primi passi;

7.

esorta il governo Buhari a difendere i propri cittadini dal terrorismo, insistendo tuttavia sulla necessità di procedere al riguardo nel pieno rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; elogia i progressi compiuti dal governo Buhari per quanto riguarda le sfide di sicurezza cui è confrontata la Nigeria e la lotta alla corruzione; offre il proprio sostegno per conseguire tale obiettivo e per gli sforzi volti a spezzare il nesso tra corruzione e terrorismo;

8.

ricorda, tuttavia, che le azioni intraprese dal governo contro Boko Haram e altre organizzazioni terroristiche non dovrebbero alimentare ulteriormente la violenza; chiede, a tale proposito, una riforma delle forze di sicurezza nigeriane, inclusa la polizia, nonché l'avvio di indagini sui responsabili di eventuali violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni extragiudiziali, torture, arresti arbitrari e violenze legate ad estorsioni;

9.

esorta il governo nigeriano ad affrontare le cause profonde della violenza garantendo pari diritti a tutti i cittadini e mediante una legislazione non discriminatoria;

10.

condanna la violenza sessuale e di genere nei confronti delle donne e delle ragazze e gli attacchi di Boko Haram e altri gruppi terroristici contro donne e minori a scopo di sequestro, matrimonio coatto, stupro e attentati suicidi; teme inoltre che un'insufficiente assistenza umanitaria nei campi profughi comportati altresì un elevato grado di sfruttamento e di violenze sessuali;

11.

invita le autorità nigeriane a fornire il necessario sostegno psicosociale alle vittime della piaga della radicalizzazione, in particolare le donne, i minori e i giovani, prima di procedere al loro reinserimento nella società; chiede l'impegno comune di tutti i soggetti internazionali per evitare che la radicalizzazione sfoci nell'estremismo violento, come pure l'elaborazione di programmi di riabilitazione e di deradicalizzazione;

12.

incoraggia maggiori progressi nell'affrontare il problema della corruzione che affligge da decenni la società nigeriana e ritiene che, senza un intervento risoluto per debellare tali reati, non sia possibile realizzare il più vasto programma politico, economico e sociale del governo Buhari; esorta le autorità nigeriane a rafforzare le misure di contrasto della corruzione, sottolineando che un mancato intervento in tal senso si tradurrà in ancora più anni di povertà, disuguaglianza, danno all'immagine, calo degli investimenti esteri e minori opportunità di vita per i suoi cittadini; ricorda che la corruzione comporta l'insoddisfazione nei confronti delle istituzioni pubbliche e l'indebolimento della legittimità dei governi agli occhi dei cittadini;

13.

chiede di migliorare l'efficienza e l'indipendenza della magistratura nigeriana per poter ricorrere efficacemente alla giustizia penale nella lotta alla violenza, al terrorismo e alla corruzione;

14.

esorta le autorità nigeriane ad attuare una moratoria sull'applicazione della pena capitale in vista della sua abolizione;

15.

rammenta al governo nigeriano la sua responsabilità di garantire che le elezioni si svolgano in conformità dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani e di adottare tutte le misure necessarie per garantire elezioni libere, trasparenti e credibili;

16.

invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri a monitorare il reinserimento dei cittadini nigeriani rimpatriati dalla Libia e a garantire che i previsti finanziamenti dell'UE siano spesi efficacemente; chiede alla Commissione di tenerlo informato riguardo a tali misure di reinserimento;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Presidente della Repubblica federale della Nigeria, al Presidente dell'Unione africana, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, al parlamento panafricano nonché ai rappresentanti della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS).

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/47


P8_TA(2018)0014

I casi degli attivisti per i diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk e del monaco tibetano Choekyi

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sui casi degli attivisti per i diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che e Tashi Wangchuk e del monaco tibetano Choekyi (2018/2514(RSP))

(2018/C 458/05)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani (1), del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina (2), del 24 novembre 2016 sul caso di Gui Minhai, editore incarcerato in Cina (3), del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti (4), e del 6 luglio 2017 sui casi del vincitore del premio Nobel Liu Xiaobo e di Lee Ming-che (5),

visti il partenariato strategico UE-Cina, avviato nel 2003, e la comunicazione congiunta della Commissione europea e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 22 giugno 2016, dal titolo «Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina»,

visto il vertice UE-Cina tenutosi a Bruxelles l'1 e 2 giugno 2017,

viste l'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte della commissione permanente del Congresso nazionale del popolo cinese il 1o luglio 2015 e la pubblicazione del secondo progetto di una nuova legge sulla gestione delle ONG straniere il 5 maggio 2015,

visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i diritti delle nazionalità minoritarie;

visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 35o ciclo tenutosi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 2017,

vista l'assegnazione del premio Sakharov per la libertà di pensiero a Wei Jingsheng e Hu Jia, rispettivamente nel 1996 e nel 2008,

vista la dichiarazione del portavoce per la politica estera e di sicurezza comune/politica europea di vicinato e negoziati di allargamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 27 dicembre 2017 sulle sentenze a carico di Wu Gan e Xie Yang in Cina,

vista la dichiarazione locale rilasciata dalla delegazione dell'Unione europea in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani l'8 dicembre 2017,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani universali, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro del partenariato di lunga data tra l'UE e la Cina, conformemente all'impegno dell'UE per la difesa di questi stessi valori nella sua azione esterna e all'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B.

considerando che da quando il Presidente Xi Jinping è salito al potere la situazione dei diritti umani in Cina è peggiorata ulteriormente, con un'intensificazione dell'ostilità del governo nei confronti del dissenso pacifico, della libertà di espressione e di religione e dello Stato di diritto; che le autorità cinesi hanno arrestato e processato centinaia di difensori dei diritti umani e avvocati e giornalisti impegnati in tale ambito;

C.

considerando che il 26 dicembre 2017 un tribunale a Tianjin ha condannato l'attivista Wu Gan a otto anni di carcere con l'accusa di sovversione del potere dello Stato; che Wu Gan ha sistematicamente condotto campagne su questioni delicate relative all'abuso di potere del governo, sia online che offline; che, stando al suo avvocato, Wu Gan ha respinto un accordo con le autorità che gli avrebbe accordato una sentenza con sospensione della pena se avesse ammesso la propria colpevolezza;

D.

considerando che, lo stesso giorno in Hunan, l'avvocato per i diritti umani Xie Yang è stato anch'egli condannato ma esonerato da sanzioni penali dopo essersi dichiarato colpevole di sovversione; che Wu Gan è stato arrestato mesi prima della repressione senza precedenti di avvocati e attivisti impegnati nella difesa dei diritti umani nel 2015, anno in cui nel giro di alcune settimane in tutto il paese sono state interrogate o trattenute centinaia di persone, tra cui Xie Yang; che Xie Yang sarebbe stato vittima di torture, percosse e minacce durante gli interrogatori;

E.

considerando che il 28 novembre 2017 l'organo giurisdizionale intermedio di Yueyang ha condannato l'attivista per la democrazia Lee Ming-che a cinque anni di carcere, dopo averlo dichiarato colpevole di «sovversione del potere dello Stato», privandolo per due anni di tutti i diritti politici in Cina; che è probabile che la confessione pubblica di Lee Ming-che sia stata ottenuta sotto la pressione delle autorità cinesi; che Lee Ming-che era scomparso il 19 marzo 2017, dopo essersi spostato da Macao a Zhuhai, nella provincia cinese di Guangdong;

F.

considerando che Tashi Wangchuk, un negoziante tibetano e difensore dei diritti linguistici, è stato arrestato il 27 gennaio 2016 dopo essere apparso in un video del New York Times che promuoveva il diritto dei tibetani di studiare nella propria lingua madre; che nel marzo 2016 Tashi Wangchuk è stato accusato di «incitamento al separatismo» e rischia fino a 15 anni di prigione, anche se ha esplicitamente dichiarato al quotidiano che non chiede l'indipendenza del Tibet;

G.

considerando che nel 2015 il monaco tibetano Choekyi, del monastero Phurbu nella contea di Seda nella provincia del Sichuan, è stato incarcerato per aver celebrato il compleanno del capo spirituale in esilio, il Dalai Lama; che, dopo essere stato accusato, Choekyi è stato brevemente detenuto in un carcere della contea di Kangding nella prefettura di Ganzi, ed è stato infine condotto nella prigione di Mianyang, nel Sichuan, per scontare una condanna di quattro anni; che, secondo fonti mediatiche, Choekyi soffre di patologie renali, ittero e altri problemi di salute che sono peggiorati a causa della sua detenzione;

H.

considerando che gli avvocati per i diritti umani continuano a essere vittime di intimidazioni e incarcerazioni, come nei casi dei noti avvocati Li Yuhan, in isolamento dal novembre 2017, e Wang Quanzhang, arrestato nel luglio 2015, detenuto in isolamento per oltre 800 giorni e, stando a quanto riportato, sottoposto a tortura; che i difensori dei diritti umani che presentano petizioni recandosi nelle grandi città per sollevare questioni locali vengono trattenuti e imprigionati, come Li Xiaoling, in carcere dal giugno 2017 pur continuando a soffrire di una forma grave di glaucoma; che i difensori dei diritti umani che forniscono una piattaforma per gli autori di petizioni e altri difensori dei diritti umani, come Ding Lingjie, Liu Feiyue e Zhen Jianghua, sono stati anch'essi posti in detenzione;

I.

considerando che il governo cinese ha promulgato nuove leggi, in particolare la legge sulla sicurezza dello Stato, la legge antiterrorismo, la legge sulla sicurezza informatica e la legge sulla gestione delle ONG straniere, le quali considerano l'attivismo pubblico e la critica pacifica nei confronti del governo minacce alla sicurezza dello Stato, rafforzano la censura, la sorveglianza e il controllo dei singoli individui e dei gruppi sociali e scoraggiano i cittadini dal promuovere i diritti umani;

J.

considerando che, nel quadro strategico e nel piano d'azione dell'UE su diritti umani e democrazia, il Consiglio si impegna a far sì che l'UE promuova la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni, ponendo i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, ivi compresi i suoi partner strategici;

1.

permane fortemente preoccupato per l'approccio del governo cinese nei confronti dei difensori dei diritti umani e degli attivisti e avvocati impegnati in tale ambito; richiama la Cina alle sue responsabilità in quanto potenza mondiale e chiede alle autorità di Pechino di assicurare in tutte le circostanze il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ad altri strumenti internazionali in materia di diritti umani firmati o ratificati dalla Cina; esorta le autorità di Pechino, inoltre, a porre fine a tutti gli atti vessatori nei confronti dei difensori dei diritti umani nel paese, per metterli in grado di svolgere il proprio lavoro senza ostacoli;

2.

sollecita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e senza condizione alcuna tutti i difensori dei diritti umani e tutti gli attivisti, avvocati, giornalisti e promotori di petizioni detenuti per le loro attività nel campo dei diritti umani, e a porre fine alla repressione in corso nei loro confronti, perpetrata sotto forma di detenzione, vessazione giudiziaria e intimidazione;

3.

esorta il governo della Repubblica popolare cinese a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Wu Gan, incarcerato unicamente per aver esercitato pacificamente il proprio diritto alla libertà di espressione e di riunione e, in attesa della sua liberazione, sollecita il governo a garantire che egli abbia contatti regolari e illimitati con la sua famiglia e gli avvocati di sua scelta e non sia sottoposto a torture o altre forme di maltrattamento; chiede che siano svolte indagini tempestive, efficaci e imparziali riguardo alle torture praticate in Cina e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;

4.

pone l'accento sulla necessità di indagare sulle accuse di tortura su Xie Yang;

5.

esorta le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e incondizionatamente Lee Ming-che e, in attesa della sua liberazione, a garantire che egli sia protetto da qualsivoglia forma di tortura o maltrattamento, abbia contatti con la sua famiglia e gli avvocati di sua scelta e abbia accesso a cure mediche adeguate;

6.

esprime profonda preoccupazione per l'arresto e il protrarsi della detenzione di Tashi Wangchuk, per le restrizioni applicate al suo diritto all'assistenza legale, per la mancanza di prove nei suoi confronti e per le irregolarità nelle indagini penali; chiede il rilascio immediato e incondizionato di Tashi Wangchuk;

7.

esorta le autorità cinesi a rilasciare immediatamente e incondizionatamente il monaco tibetano Choekyi; esorta il governo cinese ad acconsentire alle visite dei suoi familiari e degli avvocati di sua scelta e, in particolare, a fornirgli opportune cure mediche;

8.

sollecita il governo cinese a rispettare la propria Costituzione, segnatamente l'articolo 4 che protegge le minoranze nazionali, l'articolo 35 che tutela la libertà di espressione, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo e di manifestazione, l'articolo 36 che riconosce il diritto di confessione religiosa e l'articolo 41 che garantisce il diritto di criticare qualsivoglia organismo o funzionario statale ed esprimere suggerimenti a riguardo del loro operato;

9.

reitera il suo invito al governo cinese affinché interagisca con Sua Santità il Dalai Lama e i suoi rappresentanti ed esprime il suo sostegno a favore di una risoluzione pacifica della questione tibetana attraverso il dialogo e i negoziati, al fine di garantire al Tibet un'autonomia effettiva nel quadro della Costituzione cinese;

10.

condanna inoltre le campagne anti-buddiste portate avanti tramite l'approccio dell'«educazione patriottica», che comprendono misure di gestione statale dei monasteri buddisti tibetani; esprime preoccupazione circa l'uso che viene fatto del diritto penale cinese per perseguitare tibetani e buddisti, le cui attività religiose sono equiparate al «separatismo»; deplora il fatto che l'ambiente per la pratica del buddismo in Tibet sia peggiorato in modo significativo dopo le proteste tibetane del marzo 2008, in quanto il governo cinese ha adottato un approccio più invasivo nell'ambito dell'«educazione patriottica»;

11.

è preoccupato per l'adozione del pacchetto di leggi in materia di sicurezza e del loro impatto sulle minoranze in Cina, con particolare riferimento alla legge sull'antiterrorismo, che potrebbe condurre alla penalizzazione dell'espressione pacifica della cultura e della religione tibetane, e alla legge sulla gestione delle ONG straniere che pone i gruppi per la difesa dei diritti umani sotto il controllo rigoroso del governo, in quanto ciò costituisce un approccio categorico dall'alto verso il basso e non incoraggia i partenariati tra il governo locale e centrale e la società civile;

12.

sottolinea che le autorità cinesi devono garantire che tutti coloro che sono detenuti in isolamento siano messi immediatamente in contatto con i loro familiari e i loro legali e che le condizioni di detenzione rispettino le norme stabilite dal «Corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento», adottato con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 43/173 del 9 dicembre 1988, ivi compreso l'accesso alle cure mediche;

13.

esprime profonda preoccupazione per le accuse di tortura su attivisti dei diritti umani di cui è venuto a conoscenza; invita pertanto il governo cinese a rispettare pienamente il divieto assoluto e inderogabile di infliggere torture ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, conformemente a quanto disposto dagli articoli 2 e 16 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti delle Nazioni Unite (UNCAT), ratificata dalla Cina il 4 ottobre 1988;

14.

incoraggia il governo cinese, all'avvicinarsi del ventesimo anniversario della sua firma, a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e a garantirne la completa attuazione ponendo fine a tutte le pratiche abusive e adeguando la sua legislazione per quanto necessario;

15.

ricorda che è importante che l'UE sollevi la questione delle violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare il caso delle minoranze in Tibet e nello Xinjiang, in occasione di ogni dialogo politico e sui diritti umani con le autorità cinesi, compresi i dialoghi annuali sui diritti umani, in linea con l'impegno dell'Unione di esprimersi con una voce forte, chiara e unificata nel dialogo con il paese; deplora tuttavia l'assenza di risultati concreti dei dialoghi sui diritti umani tra l'UE e la Cina; rammenta altresì che, nel contesto del suo attuale processo di riforma e del suo crescente impegno globale, la Cina ha aderito al quadro internazionale sui diritti umani firmando una vasta serie di trattati internazionali in materia; chiede pertanto di portare avanti il dialogo con la Cina affinché siano rispettati tali impegni;

16.

chiede a tutti gli Stati membri di adottare nei confronti della Cina un approccio risoluto e basato sui valori e si aspetta che essi non intraprendano iniziative o azioni unilaterali che possano compromettere la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'UE; ricorda con profondo rammarico che l'UE non è riuscita a presentare una dichiarazione sui diritti umani in Cina dinanzi al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, nel mese di giugno 2017; si compiace dell'adozione di una dichiarazione nel corso della sessione successiva e si attende che l'UE continui a considerare la Cina un paese che necessita dell'attenzione del Consiglio per i diritti umani finché si rifiuta di impegnarsi ad attuare profonde riforme sui diritti; sollecita altresì l'UE e gli Stati membri a esprimere forti preoccupazioni in occasione del prossimo esame periodico universale della Cina e a garantire, in particolare, che la società civile cinese possa prendere liberamente parte al processo;

17.

invita il VP/AR e gli Stati membri ad adottare le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» sulla Cina, che sottolineano l'importanza cruciale che i diritti umani rivestono nell'ambito delle relazioni UE-Cina, e a esprimere chiaramente preoccupazione per le tendenze negative a tale riguardo in Cina, nonché l'auspicio che le autorità cinesi adottino le misure del caso per rispondere a tale situazione; sottolinea che tali conclusioni servirebbero a vincolare i 28 Stati membri e le istituzioni dell'UE a un messaggio e un approccio comuni per quanto riguarda i diritti umani in Cina;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

(1)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 239.

(2)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0444.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0505.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0308.


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/52


P8_TA(2018)0015

Repubblica democratica del Congo

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla Repubblica democratica del Congo (2018/2515(RSP))

(2018/C 458/06)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare quelle del 14 giugno 2017 (1), del 2 febbraio 2017 (2) e del 1o dicembre 2016 (3),

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e del suo portavoce sulla situazione nella Repubblica democratica del Congo (RDC),

vista la dichiarazione rilasciata il 9 novembre 2017 dal portavoce del SEAE sulla pubblicazione del calendario elettorale nella RDC,

viste la risoluzione adottata il 29 settembre 2017 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sull'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità nell'ambito dei diritti umani nella RDC, e la relazione dell'ottobre 2017 del Segretario generale sulla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO),

viste le osservazioni conclusive del 9 novembre 2017 della quarta revisione periodica sull'attuazione, da parte della RDC, del Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2348 (2017) sul rinnovo del mandato della MONUSCO,

vista la decisione (PESC) 2017/2282 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che proroga fino al 12 dicembre 2018 le sanzioni nei confronti delle persone responsabili di atti di violenza e di gravi violazioni dei diritti umani nella RDC,

viste le conclusioni del Consiglio del 6 marzo e dell'11 dicembre 2017 sulla Repubblica democratica del Congo,

viste le conclusioni del Consiglio, del 19 giugno 2017, sull'impegno dell'UE verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, del 15 giugno 2016, sulla situazione pre-elettorale e della sicurezza nella RDC,

visto il conferimento nel 2014 del premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero al dott. Denis Mukwege,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981,

visti gli orientamenti sulla libertà di associazione e di riunione della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, del maggio 2017,

vista la Costituzione della Repubblica democratica del Congo, adottata il 18 febbraio 2006,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, un anno dopo la firma dell'accordo di San Silvestro il 31 dicembre 2016, la situazione generale nella Repubblica democratica del Congo è in continuo deterioramento in tutto il paese, essendo caratterizzata da repressioni violente, uccisioni e diffuse violazioni dei diritti umani; che il 2017 è stato uno degli anni più violenti nella storia recente della RDC;

B.

considerando che le Nazioni Unite hanno classificato la situazione nella Repubblica democratica del Congo come emergenza umanitaria di livello 3, ossia il livello più elevato; che l'8 marzo 2017 l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta per indagare sulle violenze nella provincia del Kasaï;

C.

considerando che la crisi politica si è acuita dopo il rifiuto del presidente Kabila di dimettersi nel 2016, alla fine del suo mandato costituzionale; che, a norma dell'accordo di San Silvestro raggiunto sotto l'egida della Conferenza episcopale nazionale del Congo (CENCO), si è deciso di tenere le elezioni entro dicembre 2017; che il termine indicato non è stato rispettato e che la commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) ha annunciato che le elezioni si terranno il 23 dicembre 2018;

D.

considerando che la CENI sta procedendo ai preparativi logistici per le elezioni, compresi gli aspetti finanziari e il registro elettorale;

E.

considerando che le proteste contro la situazione politica hanno incontrato la resistenza molto violenta delle forze sostenute dal governo;

F.

considerando che l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) ha preso atto dell'intenzione deliberata, da parte delle forze di sicurezza, di soffocare i diritti civili e politici, anche attraverso l'uso di munizioni attive, gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i civili, compresi i chierichetti, negando alle Nazioni Unite l'accesso agli ospedali, agli obitori e ai centri di trattenimento, nonché impedendo alle stesse di osservare le proteste;

G.

considerando che la Repubblica democratica del Congo non ha ratificato la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo;

H.

considerando che, in particolare nel Kasaï, continuano gli scontri armati tra l'esercito congolese e le milizie locali; che ciò ha provocato una grave crisi umanitaria caratterizzata da uccisioni, torture e stupri, la distruzione di case, strutture mediche e scuole nonché la scoperta di 40 siti di fosse comuni nel Kasaï; che non sono stati compiuti progressi per consegnare i responsabili alla giustizia;

I.

considerando che la RDC registra il maggior numero a livello mondiale di sfollati interni a causa di conflitti; che dal gennaio 2017 sono state sfollate nella RDC oltre 1,9 milioni di persone, il che porta il numero totale degli sfollati nel paese a 4,25 milioni, soprattutto nelle province del Kasaï, Tanganyika e Kivu; che la Repubblica democratica del Congo accoglie anche i rifugiati che scappano da Burundi, Repubblica centrafricana e Sud Sudan; che l'UE ha fornito cinque milioni di EUR in aiuti umanitari destinati alle vittime delle violenze nel Kasaï;

J.

considerando che nel marzo 2017 il numero di truppe impegnate nella missione MONUSCO è diminuito e a giugno il bilancio della missione è stato ridotto dell'8 %;

K.

considerando che le autorità della RDC hanno perpetrato vessazioni sistematiche contro le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani, tra cui Lutte pour le Changement (Lucha), il movimento Filimbi, la Chiesa cattolica e il Comité Laic de Coordination (CLC); che, stando ai gruppi di difensori dei diritti umani, nella Repubblica democratica del Congo sono detenuti almeno 358 prigionieri politici;

L.

considerando che il 29 e il 30 dicembre 2017 sono stati arrestati e detenuti senza un mandato d'arresto sette difensori dei diritti umani (Carbone Beni, Mino Bompomi, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji e Arciel Beni, tutti collegati al movimento della società civile Filimbi), e che si sono perse le tracce di un altro difensore dei diritti umani, Palmer Kabeya;

M.

considerando che i rapimenti e le aggressioni contro gli operatori umanitari e le forze di mantenimento della pace sono in aumento e costringono le organizzazioni umanitarie a ritardare la consegna degli aiuti e a sospendere le loro attività;

N.

considerando che i tre progetti di legge (sulla regolamentazione delle organizzazioni non governative, sui difensori dei diritti umani e sul contrasto al terrorismo) introdotti in sede di Assemblea nazionale congolese, nella loro forma attuale, sono in contrasto con le norme regionali e internazionali in materia di diritti umani e rappresentano una minaccia senza precedenti al funzionamento indipendente della società civile in Congo;

O.

considerando che l'UE ha prorogato al dicembre 2018 le misure restrittive contro i singoli, che erano state adottate in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle violazioni dei diritti umani;

1.

ribadisce la sua profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria, politica e della sicurezza nella RDC; condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani e gli atti di violenza, in particolare ai danni dei manifestanti pacifici, inclusi il divieto di organizzare manifestazioni pubbliche pacifiche e le politiche di intimidazione, arresto e detenzione di eventuali voci dissidenti; invita le autorità congolesi a procedere al rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri di coscienza e a condurre un'indagine indipendente sulla violenta repressione delle manifestazioni del dicembre 2017 e sulla scoperta di fosse comuni;

2.

ricorda che il governo della RDC ha la responsabilità primaria di proteggere i civili che si trovano sul suo territorio e sono soggetti alla sua giurisdizione, compresa la tutela dai crimini contro l'umanità e dai crimini di guerra;

3.

esprime profonda preoccupazione per le testimonianze che giungono dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, in particolare per la relazione d'inchiesta del dicembre 2017, a cura della Federazione internazionale dei diritti umani (FIDH), sui massacri compiuti nel Kasaï, secondo cui le forze di sicurezza congolesi e le milizie sostenute dal governo starebbero attuando nella provincia del Kasaï una strategia deliberata improntata al terrore e alla distruzione, che sarebbe sfociata in crimini contro l'umanità; esorta la Corte penale internazionale (CPI) e le Nazioni Unite a indagare in merito a tali affermazioni;

4.

esprime preoccupazione per la situazione in cui versano donne e bambini nella RDC; condanna apertamente il ricorso allo stupro, alla violenza sessuale e alla tortura; è allarmato per le accuse di reclutamento e impiego illeciti di bambini soldato da parte delle milizie sponsorizzate dai congolesi e ritiene che la cessazione dell'uso di bambini soldato debba essere una priorità per le autorità congolesi e la comunità internazionale;

5.

si rammarica vivamente che non si siano tenute elezioni entro il termine fissato per il 2017; ricorda la responsabilità delle autorità e delle istituzioni congolesi di attuare efficacemente il nuovo calendario elettorale in conformità della Costituzione congolese e dell'accordo di San Silvestro; insiste sulla necessità di organizzare il 23 dicembre 2018 elezioni presidenziali e legislative che siano trasparenti, libere ed eque; ricorda che la CENI deve essere un organismo indipendente, imparziale e inclusivo, e chiede al governo della RDC di garantire la fornitura di risorse sufficienti; chiede inoltre alla CENI e al governo di introdurre scadenze trimestrali nell'ambito del calendario elettorale al fine di monitorare i progressi compiuti e dare un segno tangibile dell'impegno del governo a organizzare le elezioni; ricorda che solo lo svolgimento di elezioni credibili offrirà una via d'uscita dalla crisi;

6.

sottolinea che gli oppositori in esilio devono poter tornare nel paese in sicurezza e senza condizioni, e che ogni cittadino deve avere il diritto di eleggibilità alle elezioni; accoglie con favore la creazione, con la partecipazione dell'Unione africana (UA), dell'Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF), della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e delle Nazioni Unite, di un gruppo coordinato di esperti incaricato di sostenere l'attuazione del processo elettorale e agevolare la mobilitazione dell'assistenza finanziaria, logistica e tecnica destinata alla RDC; appoggia il contributo fornito dall'UE al processo elettorale nella RDC, e invita l'Unione a subordinare eventuali finanziamenti elettorali all'attuazione, da parte del governo congolese, di misure concrete che dimostrino la volontà politica di organizzare le elezioni presidenziali il 23 dicembre 2018, tra cui, nello specifico, la pubblicazione di un bilancio elettorale realistico, nonché garanzie riguardanti tutti i diritti e le libertà fondamentali per tutti i partiti politici e le organizzazioni della società civile;

7.

condanna fermamente tutte le forme di molestie e minacce ai danni della società civile e delle ONG; è particolarmente preoccupato per le recenti minacce di morte rivolte a rappresentanti della FIDH e di organizzazioni associate; esorta le autorità e le forze di sicurezza della RDC a rispettare pienamente gli obblighi dell'accordo di Cotonou e dell'accordo di San Silvestro, in particolare il diritto dei singoli di esercitare la libertà di espressione e la libertà di riunione e di manifestazione; invita il governo congolese a ratificare appena possibile la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo;

8.

denuncia i progetti di legge introdotti in sede di Assemblea nazionale congolese e riguardanti la regolamentazione delle ONG, i difensori dei diritti umani e il contrasto al terrorismo; esorta le autorità congolesi a rispettare pienamente il corretto processo legislativo e ad adeguare i progetti di legge alle norme internazionali e regionali sulla protezione e la promozione dei diritti umani;

9.

esorta l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a rafforzare la protezione dei difensori dei diritti umani nonché il sostegno in loro favore; invita le autorità della RDC a sottoporre a indagine e a portare dinanzi alla giustizia coloro che aggrediscono i difensori dei diritti umani e reprimono le proteste democratiche;

10.

si compiace che il Segretario generale delle Nazioni Unite abbia annunciato l'avvio di un'inchiesta sull'attacco ai danni delle truppe della missione MONUSCO perpetrato dalle milizie delle Forze democratiche alleate il 7 dicembre 2017, che ha causato la morte di 15 operatori di pace nella provincia del Kivu settentrionale;

11.

esprime preoccupazione per i recenti tagli a livello di bilancio e truppe delle Nazioni Unite; invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e i paesi membri dell'ONU a provvedere a che la MONUSCO riceva un finanziamento adeguato per svolgere i compiti ad essa affidati nel suo mandato; ricorda che il mandato della MONUSCO prevede, tra le altre cose, un contributo alla protezione dei civili e un sostegno per l'attuazione dell'accordo politico;

12.

esorta l'UE e i suoi Stati membri a dare la priorità ai valori dei diritti umani; ribadisce l'importanza di far sì che i singoli individui rispondano delle violazioni dei diritti umani e di altri atti che pregiudicano una soluzione pacifica al conflitto nella RDC; si compiace, a tale proposito, del ricorso a sanzioni dell'UE mirate, e invita l'Unione a valutare la possibilità di impiegare mezzi supplementari, come previsto dall'accordo di Cotonou, qualora la situazione continui a deteriorarsi e non vengano compiuti progressi significativi per giungere a una soluzione pacifica;

13.

ricorda che Ibrahim Thiaw, direttore esecutivo aggiunto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha dichiarato nell'aprile 2015 che lo sfruttamento delle risorse naturali genera ogni anno oltre un miliardo di dollari e che la maggior parte dei profitti (fino al 98 %) va a gruppi internazionali, mentre il restante 2 % alimenta i gruppi armati all'interno della RDC; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari nei confronti delle imprese europee che non rispettano le norme internazionali o che non risarciscono adeguatamente le vittime delle violazioni dei diritti umani di cui sono direttamente o indirettamente responsabili; chiede la rapida attuazione dell'accordo raggiunto dagli Stati membri il 15 giugno 2016 riguardo al regolamento dell'Unione sui minerali originari di zone di conflitto (regolamento (UE) 2017/821 (4)), nonché il proseguimento dei lavori, a livello dell'Unione e delle Nazioni Unite, volti a elaborare una normativa internazionale in materia;

14.

ribadisce il proprio sostegno all'Unione africana, all'OIF, alla SADC e, in particolare, all'Angola, in quanto facilitatori del dialogo politico nella RDC e nell'intera regione;

15.

è allarmato per l'aggravarsi dell'epidemia di colera e chiede maggiori aiuti umanitari per contrastare tale epidemia; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a potenziare gli aiuti finanziari e umanitari attraverso organizzazioni affidabili, allo scopo di rispondere alle urgenti necessità della popolazione;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Consiglio dei ministri e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, all'Unione africana, al parlamento panafricano, nonché al presidente, al primo ministro e al parlamento della Repubblica democratica del Congo.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2017)0264.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2017)0017.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2016)0479.

(4)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/57


P8_TA(2018)0018

Attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri (2017/2039(INI))

(2018/C 458/07)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (1),

visto il regolamento (UE) 2015/779 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (3),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 ottobre 2016, dal titolo «La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza» (COM(2016)0646),

vista la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 3/2015, dal titolo «La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione»,

vista la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europea del marzo 2017 dal titolo «Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile»,

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul controllo della spesa e sul monitoraggio dell'efficacia in termini di costi dei programmi di garanzia per i giovani dell'UE (4),

vista l'analisi approfondita del suo Dipartimento tematico Affari di bilancio, del 3 febbraio 2016, dal titolo «Assessment of Youth Employment Initiative» (Valutazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile),

vista la proposta della Commissione, del 10 giugno 2016, relativa a una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze (COM(2016)0382),

vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sull'iniziativa «Opportunità per i giovani» (5),

vista la raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 relativa a un quadro di qualità per i tirocini,

visti la Carta sociale europea, il suo protocollo aggiuntivo e la sua versione riveduta entrata in vigore il 1o luglio 1999,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030 (OSS), in particolare l'obiettivo n. 8 di «incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti», adottati dalle Nazioni Unite nel 2015 e applicabili a livello globale, incluso nell'UE,

vista la relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz del 22 giugno 2015 dal titolo «Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa» (relazione dei cinque presidenti), il documento di riflessione del 26 aprile 2017 sulla dimensione sociale dell'Europa, il documento di riflessione del 31 maggio 2017 sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e il Libro bianco sul futuro dell'Europa del 1o marzo 2017,

vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2017 sull'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2017)0250) e la raccomandazione della Commissione (EU) 2017/761 del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali (6),

visti il lavoro e le attività di ricerca di Eurofound, di Cedefop, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), della Confederazione europea dei sindacati (CES) e dell'Istituto sindacale europeo (ETUI), della Confederazione delle imprese europee (BusinessEurope), dell'Unione europea artigianato e piccole e medie imprese (UEAPME), del Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese o organizzazioni che offrono servizi di interesse generale (CEEP), di Eurocities e del Forum europeo della gioventù,

visti il discorso del presidente Juncker sullo stato dell'Unione, del 13 settembre 2017, la tabella di marcia per un'Europa più unita, più forte e più democratica (progetto di programma di lavoro della Commissione fino alla fine del 2018) e la lettera d'intenti della Commissione al presidente Antonio Tajani e al primo ministro estone Jüri Ratas del 13 settembre 2017,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0406/2017),

A.

considerando che la crisi finanziaria ed economica ha provocato l'aumento del tasso di disoccupazione giovanile dal 15 % del 2008 a un picco del 24 % all'inizio del 2013 e che tale tasso medio maschera l'esistenza di notevoli divergenze tra gli Stati membri e le regioni; che nel 2013 i tassi di disoccupazione giovanile sono rimasti prossimi al 10 % in Germania, Austria e nei Paesi Bassi, mentre in Italia, Spagna, Croazia e Grecia hanno raggiunto livelli massimi vicini o anche ben superiori al 40 %;

B.

considerando che le misure volte a ridurre la spesa pubblica nei paesi interessati hanno dimostrato di avere un impatto negativo diretto, in particolare sui giovani a causa dei tagli all'istruzione, alla formazione, alla creazione di occupazione e ai servizi di sostegno;

C.

considerando che le politiche rivolte ai giovani sono state elaborate senza coinvolgere i giovani interessati e i loro rappresentanti;

D.

considerando che lunghi periodi di disoccupazione rischiano di emarginare ed escludere i giovani dalla società e possono provocare in loro un senso di isolamento nonché effetti «cicatrice», il che significa che vi è una maggiore probabilità che i giovani si trovino nuovamente disoccupati e debbano far fronte a retribuzioni inferiori e a prospettive di carriera meno interessanti nel corso della loro vita professionale; che l'esclusione dei giovani rappresenta una notevole perdita di investimenti pubblici e privati, il che porta a una diffusa insicurezza lavorativa e all'erosione delle competenze, dati l'inutilizzo e l'indebolimento del potenziale umano che ciò comporta;

E.

considerando che, nel 2012, un lavoratore europeo su tre era troppo qualificato o troppo poco qualificato per il suo posto di lavoro (7) e che i giovani lavoratori hanno in genere maggiori probabilità di essere formalmente troppo qualificati, ma anche di occupare, rispetto ai lavoratori più anziani, posti di lavoro che meno corrispondono alle loro competenze;

F.

considerando che i giovani lavoratori corrono un rischio maggiore di trovarsi in una posizione di lavoro precario; che le probabilità di ritrovarsi in un'occupazione con molteplici svantaggi sono due volte più elevate per i lavoratori di età inferiore ai 25 anni rispetto ai lavoratori di età pari o superiore a 50 anni (8);

G.

considerando che una transizione positiva dalla scuola al lavoro e dall'inattività all'occupazione e un primo vero impiego responsabilizzano e motivano i giovani, aiutandoli a sviluppare le loro competenze personali e professionali affinché possano diventare cittadini indipendenti e fiduciosi delle proprie capacità e avviare la loro carriera in modo positivo;

H.

considerando che la disoccupazione giovanile nell'UE-28, dopo aver raggiunto un picco del 24 % nel 2013, è costantemente diminuita fino ad arrivare a meno del 17 % nel 2017; che il livello di disoccupazione giovanile rimane elevato, che soltanto in un numero ristretto di Stati membri (Austria, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Malta, Ungheria e Germania) si registra una disoccupazione giovanile inferiore all'11 % e che esistono notevoli disparità tra gli Stati membri;

I.

considerando che un'analisi della ripartizione per genere dei posti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale in Europa conferma il perdurare, tra il 2007 e il 2017, di un divario di genere, in cui gli uomini continuano a rappresentare circa il 60 % dei lavoratori a tempo pieno tra i 15 e i 24 anni e circa il 40 % dei lavoratori a tempo parziale nella stessa fascia di età;

J.

considerando che, secondo i dati statistici, il tasso di disoccupazione giovanile purtroppo è generalmente circa il doppio del tasso di disoccupazione complessivo medio, sia durante i periodi di crescita economica che durante i periodi di recessione;

Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e garanzia per i giovani

K.

considerando che il 22 aprile 2013 il Consiglio, mediante una sua raccomandazione, ha istituito la garanzia per i giovani, con la quale gli Stati membri si impegnano a offrire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;

L.

considerando che, giacché finora la regolamentazione e le opportunità esistenti non hanno permesso a molti Stati membri di conseguire successi significativi nella lotta contro la disoccupazione giovanile, sarebbe opportuno in tali paesi insistere maggiormente sull'utilizzo efficace delle risorse e degli strumenti disponibili nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE);

M.

considerando che nel febbraio 2013 il Consiglio europeo ha deciso di creare l'iniziativa per l'occupazione giovanile, che è stata presentata come il principale strumento del bilancio dell'UE (connesso al FSE) per aiutare le regioni degli Stati membri che registrano livelli particolarmente elevati di disoccupazione giovanile, in particolare mediante l'introduzione di programmi di garanzia per i giovani;

N.

considerando che la garanzia per i giovani è un impegno che coinvolge tutta l'UE, mentre l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è rivolta agli Stati membri e alle regioni con i tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25 % e che gli Stati membri ammissibili, in tutto o in parte, sono 20;

O.

considerando che è stata cercata una rapida mobilitazione dei fondi concentrando il bilancio dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel 2014 e 2015 allo scopo di ottimizzare l'impatto delle misure finanziate nell'ambito della suddetta iniziativa; che, a causa dei ritardi nell'attuazione a livello nazionale e regionale, la concentrazione dei fonti all'inizio del periodo si è rivelata una misura insufficiente; che nel 2015 il tasso di prefinanziamento è stato innalzato in via condizionale dall'1 % al 30 % e che la maggior parte degli Stati membri ammissibili hanno applicato tale misura con successo;

P.

considerando che una delle ambizioni principali dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e della garanzia per i giovani è rivolgersi ai giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), soggetti al maggiore rischio di esclusione, tenendo conto che l'espressione «NEET» include vari sottogruppi di giovani dalle molteplici esigenze;

Q.

considerando che la garanzia per i giovani è concepita con l'obiettivo di un'integrazione sostenibile dei NEET nel mercato del lavoro, garantendo un approccio personalizzato, che dovrebbe tradursi in un'offerta qualitativamente valida e nella promozione dell'occupabilità dei giovani, e sostenendo, in un contesto più ampio, i giovani nella transizione dalla scuola al lavoro e contribuendo ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro; che a tal proposito sono necessarie strategie di sensibilizzazione adeguate da parte degli Stati membri;

R.

considerando che nel 2015 l'OIL ha stimato il costo dell'attuazione della garanzia per i giovani in tutta l'UE-28 a circa 45 miliardi di euro; che per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è stato stanziato un bilancio modesto di 6,4 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2014-2020, con l'obiettivo di integrare i finanziamenti nazionali e non di sostituirli;

S.

considerando che la Commissione ha proposto un aumento di 1 miliardo di euro del bilancio dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, da abbinare a 1 miliardo di euro in termini di impegni del FSE, nell'ambito della revisione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2017-2020; che, in virtù dell'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la cifra è stata aumentata a 1,2 miliardi di euro; che il 5 settembre 2017 il Parlamento ha adottato il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3/2017 per dotare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di 500 milioni di euro aggiuntivi nel 2017, finanziati dal margine globale per gli impegni, mentre si rammarica per il ritardo della procedura di bilancio del 2017 dovuto al blocco e all'approvazione tardiva da parte del Consiglio della revisione intermedia del QFP;

T.

considerando che, nella sua prima relazione speciale sulla garanzia per i giovani, la Corte dei conti ha sollevato preoccupazioni circa l'adeguatezza dei finanziamenti dell'iniziativa (sia a livello di UE sia a livello nazionale), la definizione di "offerta qualitativamente valida, la mancanza di una strategia con chiari obiettivi e tappe fondamentali e il monitoraggio e la comunicazione dei risultati; che ha espresso altresì preoccupazioni circa il mancato successo dell'applicazione dell'approccio di partenariato nello sviluppo della garanzia per i giovani, come sancito dalla raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013;

U.

considerando che sono necessari meccanismi realmente efficaci per discutere e risolvere le difficoltà registrate in sede di attuazione dei programmi della garanzia per i giovani, insieme a un forte impegno da parte degli Stati membri ad applicare pienamente la garanzia, in particolare prendendo in considerazione le specificità locali, permettendo la valorizzazione delle competenze e istituendo strutture di valutazione adeguate e flessibili;

V.

considerando che la relazione speciale della Corte dei conti sulla garanzia per i giovani identifica alcuni criteri comuni per la definizione di «offerta qualitativamente valida» e che la Slovacchia ha reso giuridicamente vincolante la suddetta definizione, con disposizioni che disciplinano gli orari minimi di lavoro, la sostenibilità dell'occupazione al termine del sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, tenendo altresì conto dello stato di salute dei destinatari;

W.

considerando che, nella sua seconda relazione speciale recentemente pubblicata sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e sulla garanzia per i giovani, elaborata sulla base di un campione di sette Stati membri, la Corte dei conti europea ha espresso preoccupazioni in merito alla difficoltà di accedere ai dati in maniera completa e ai pochi progressi compiuti nell'attuazione della garanzia per i giovani, con risultati inferiori alle attese iniziali; che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani rappresentano ancora una delle più innovative e ambiziose risposte politiche alla disoccupazione giovanile in seguito alla crisi economica e dovrebbero pertanto ricevere un sostegno politico e finanziario costante da parte delle istituzioni europee, nazionali e regionali negli anni a venire;

X.

considerando che il rapporto costo/efficacia dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'obiettivo finale della garanzia per i giovani, segnatamente consentire ai giovani di accedere a un'occupazione sostenibile, possono essere conseguiti soltanto se le operazioni sono adeguatamente monitorate sulla base di dati affidabili e comparabili, se i programmi sono orientati ai risultati e se vengono effettuati adeguamenti nei casi in cui sono individuate misure inefficaci e dispendiose;

Y.

considerando che sono necessari maggiori sforzi da parte degli Stati membri per sostenere e raggiungere i giovani più lontani o completamente staccati dal mercato del lavoro, ad esempio i giovani con disabilità;

Z.

considerando che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani sono concepite per svolgere un ruolo centrale nel conseguimento dei principi chiave inclusi nel pilastro europeo dei diritti sociali;

AA.

considerando che nel discorso sullo stato dell'Unione 2017 il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, non ha fatto alcun riferimento alla situazione della disoccupazione giovanile in Europa, che rimane allarmante; che la lettera d'intenti che correda il discorso sullo stato dell'Unione 2017 ha riconosciuto il ruolo della garanzia per i giovani nella creazione di occupazione nell'UE; che la lotta alla disoccupazione e alla disoccupazione giovanile in particolare dovrebbe restare una priorità d'azione dell'UE;

AB.

considerando che sono stati segnalati ritardi nei pagamenti diretti ai giovani nell'ambito delle misure finanziate dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, spesso causati dall'istituzione tardiva delle autorità di gestione o da insufficienti capacità amministrative delle autorità nazionali o regionali;

AC.

considerando che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani dovrebbero contribuire ad agevolare la transizione nel mercato del lavoro e non dovrebbero mai sostituire i regolari contratti di lavoro;

AD.

considerando che, nel caso delle giovani donne nelle zone rurali, accordi irregolari di lavoro o la mancata iscrizione nelle liste di disoccupazione rendono imprecisi i dati statistici e creano disparità nelle loro pensioni; che tale pratica influisce negativamente sull'intera società, in particolare sul benessere delle donne, sulle altre forme di previdenza sociale e sui cambiamenti di carriera o sulle possibilità di impiego futuro;

AE.

considerando che 16 milioni di NEET hanno aderito a regimi di garanzia per i giovani e che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ha fornito sostegno diretto a oltre 1,6 milioni di giovani in tutta l'Unione europea;

AF.

considerando che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ha condotto gli Stati membri ad adottare oltre 132 misure per il mercato del lavoro destinate ai giovani;

AG.

considerando che il 75 % del bilancio dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è stato impegnato e che il 19 % è stato già investito dagli Stati membri, rendendo il tasso di esecuzione del bilancio dell'iniziativa il più elevato tra i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE);

AH.

considerando che diverse relazioni sull'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile mostrano che, nonostante i timori relativi all'adeguatezza del finanziamento e alle stime dei finanziamenti complessivi richiesti, le risorse disponibili sono state canalizzate con successo per rispondere alla domanda regionale mediante un'assegnazione mirata a regioni e gruppi di beneficiari specifici;

AI.

considerando che, a partire dall'introduzione della strategia europea per l'occupazione nel 1997, la Commissione ha finanziato una serie di misure volte a migliorare le prospettive di occupazione e istruzione per i giovani (9); che, dall'inizio della crisi, gli sforzi dell'UE si sono concentrati in particolare sulla garanzia per i giovani e sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

AJ.

considerando che la garanzia per i giovani è finanziata attraverso il FSE, i bilanci nazionali e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, mentre quest'ultima può finanziare l'offerta diretta di posti di lavoro, apprendistati, tirocini o formazione continua, destinati al gruppo obiettivo dell'iniziativa stessa nelle regioni idonee; che l'intervento dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile non ha una durata prestabilita, mentre la garanzia per i giovani impone che venga presentata un'offerta entro quattro mesi;

AK.

considerando che la garanzia per i giovani si è tradotta nell'applicazione di riforme strutturali negli Stati membri, per favorire, fra l'altro, l'adeguamento dei loro modelli didattici e formativi al mercato del lavoro, in modo da raggiungere gli obiettivi della garanzia per i giovani;

AL.

considerando che fattori esterni, come la situazione economica o il modello produttivo specifici di ogni regione, influenzano il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito della garanzia per i giovani;

Introduzione

1.

ritiene che la garanzia per i giovani debba rappresentare un primo passo per venire incontro alle esigenze dei giovani in materia di occupazione; ricorda che i datori di lavoro hanno l'obbligo di partecipare al processo volto a garantire ai giovani programmi accessibili di formazione professionale, posti di lavoro di livello iniziale e tirocini di qualità;

2.

sottolinea che l'aspetto qualitativo del lavoro dignitoso per i giovani non deve mai essere compromesso; evidenzia che le norme fondamentali del lavoro e altre norme connesse alla qualità del lavoro, ad esempio quelle relative agli orari di lavoro, al salario minimo, alla sicurezza sociale e alla salute e sicurezza sul posto di lavoro, devono costituire considerazioni centrali negli sforzi compiuti;

3.

prende atto delle notevoli differenze dei risultati economici all'interno dell'UE-28, in termini di crescita sia dell'economia che dell'occupazione, il che richiede una risposta politica decisa; riconosce che taluni Stati membri continuano a rimanere indietro nell'attuazione delle riforme strutturali necessarie; osserva che la creazione di occupazione avviene tramite solide politiche economiche, come pure tramite le politiche in materia di occupazione e investimenti, che sono in ultima istanza di competenza degli Stati membri; esprime preoccupazione per le conseguenze a lungo termine sullo sviluppo economico delle regioni interessate da una «fuga di cervelli» di personale altamente qualificato;

4.

ricorda che, nelle regole di attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, gli Stati membri devono scegliere tra diverse tipologie di attuazione del programma (potendo optare per un programma esclusivo, per l'integrazione di assi prioritari all'interno di un programma operativo già esistente o per una componente di vari assi prioritari); segnala che, date le diverse opzioni di attuazione e sulla base dei risultati ottenuti, risulta necessario uno scambio di buone pratiche al fine di tenerne conto nelle future tappe del programma;

5.

osserva con preoccupazione che la relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti rileva il rischio che i finanziamenti dell'UE stiano semplicemente sostituendo quelli nazionali, anziché apportare un valore aggiunto; ricorda che, conformemente al principio di addizionalità, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile mira a integrare i finanziamenti nazionali e non a sostituire le politiche e i finanziamenti degli Stati membri volti a combattere la disoccupazione giovanile; sottolinea che il bilancio dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile non può consentire da solo di realizzare l'ambizione di offrire a tutti i giovani un'offerta qualitativamente valida di occupazione, formazione continua, apprendistato o tirocinio, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale e non è mai stata concepito a tale fine;

6.

sottolinea la necessità che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile rappresenti un motore per le riforme politiche, in particolare, e per un miglior coordinamento nel campo dell'occupazione e dell'istruzione, segnatamente negli Stati membri in cui si registrano alti tassi di disoccupazione giovanile, al fine di assicurare che tali Stati membri introducano approcci integrati, globali e a lungo termine per affrontare la disoccupazione giovanile atti a migliorare l'occupabilità dei giovani, offrire loro migliore prospettive e generare un'occupazione sostenibile, anziché perseguire una serie di politiche (esistenti) frammentate; ritiene che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani costituiscano strumenti potenti nella lotta all'esclusione sociale dei gruppi di giovani maggiormente emarginati; ritiene importante lavorare per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, abbandono scolastico ed esclusione sociale;

7.

ricorda che, in linea con le raccomandazioni del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani, sono stati individuati sei orientamenti su cui basare i sistemi di garanzia per i giovani: elaborazione di strategie basate sulla partnership, intervento tempestivo e pronta attivazione, misure di sostegno che contribuiscano all'integrazione nel mercato del lavoro, utilizzo dei fondi dell'Unione, valutazione e costante miglioramento del sistema, rapida attuazione; sottolinea che, stando alle relazioni di valutazione, pochissimi Stati membri hanno fornito dati ed elaborato valutazioni complete su tali aspetti;

8.

sottolinea che dovrebbero essere fatti più investimenti nella mobilità sia interna che transfrontaliera onde ridurre i tassi di disoccupazione giovanile e affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze; chiede di migliorare l'allineamento dell'offerta di lavoro e delle competenze con la domanda facilitando la mobilità fra regioni (comprese quelle transfrontaliere); riconosce che gli Stati membri devono dedicare un'attenzione particolare al fine di migliorare il legame tra i sistemi educativi e il mercato del lavoro nelle regioni transfrontaliere, ad esempio promuovendo l'apprendimento delle lingue dei paesi vicini;

9.

ricorda che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile è dovuto alle conseguenze della crisi economica globale sui mercati del lavoro, all'abbandono scolastico prematuro senza qualifiche sufficienti, alla mancanza di capacità pertinenti e di esperienza professionale, alla crescente diffusione di forme di lavoro precario di breve durata seguite da periodi di disoccupazione, alle limitate opportunità di formazione nonché a programmi attivi del mercato del lavoro insufficienti o inadeguati;

10.

ritiene che il seguito della garanzia per i giovani debba essere sostenuto da dati affidabili; ritiene che il monitoraggio dei dati e dei risultati disponibili sia attualmente insufficiente per eseguire una valutazione complessiva dell'attuazione e dei risultati dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile quale principale veicolo di finanziamento dell'UE per i programmi di garanzia per i giovani, in particolare a causa dei ritardi iniziali nella creazione dei programmi operativi da parte degli Stati membri e per il fatto che si trovano ancora in una fase relativamente iniziale della loro attuazione; ribadisce la necessità di continuare a considerare l'occupazione giovanile una delle priorità dell'azione dell'UE; esprime, tuttavia, preoccupazione in merito ai risultati della recente relazione della Corte dei conti europea sull'impatto dell'iniziativa a favore dell'occupazione e della garanzia per i giovani quali politiche dell'Unione volte ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile, pur tenendo conto del suo limitato campo di applicazione territoriale e temporale;

11.

ritiene che una strategia per il rilancio dell'occupazione giovanile per essere veramente efficace debba prevedere l'apertura di tavoli di confronto che coinvolgano i soggetti interessati, valutare il contesto territoriale in cui dovrà essere applicata e provvedere a una formazione mirata che risponda alle esigenze delle imprese conciliandole con le aspirazioni e le competenze dei giovani; sottolinea che la stessa strategia deve garantire una formazione di qualità e la totale trasparenza sull'attribuzione dei fondi alle agenzie formative, anche attraverso un attento monitoraggio sull'uso degli stessi;

12.

deplora il fatto che gli Stati membri abbiano scelto di impegnarsi solamente mediante lo strumento non vincolante rappresentato dalla raccomandazione del Consiglio; sottolinea che l'obiettivo della garanzia per i giovani è lungi dall'essere conseguito in molti Stati membri;

Raggiungere i giovani maggiormente esclusi

13.

osserva i giovani con disabilità rischiano di rimanere esclusi sia dall'ambito di applicazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sia da quello della garanzia per i giovani; invita la Commissione e gli Stati membri ad adeguare i propri programmi operativi per assicurare che le misure dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e della garanzia per i giovani siano effettivamente accessibili a tutte le persone con disabilità, fornendo parità di accesso per i giovani con disabilità e rispondendo alle esigenze individuali;

14.

sottolinea che per raggiungere i NEET sono necessari sforzi consistenti e continui da parte delle autorità nazionali nonché una cooperazione intersettoriale, poiché i NEET costituiscono un gruppo eterogeneo con diverse necessità e competenze; sottolinea pertanto l'esigenza di dati accurati ed esaustivi sull'intera popolazione NEET, con l'obiettivo di registrarli e raggiungerli in maniera più efficace, giacché la disponibilità di più dati disaggregati, anche su base regionale, potrebbe consentire di identificare i gruppi cui rivolgersi e il modo per adeguare meglio le iniziative per l'occupazione ai destinatari;

15.

ritiene che la garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile non possano sostituire l'utilizzo di strumenti macroeconomici e di altre politiche per stimolare l'occupazione giovanile; sottolinea che, nel valutare l'applicazione e gli effetti della garanzia, è importante tener conto delle diverse condizioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri; ritiene importante delineare un programma di riforma strutturale della garanzia per i giovani nel lungo termine nell'eventualità di una sua proroga; sottolinea l'evidente necessità di un coordinamento più efficace tra gli Stati membri;

16.

sostiene l'istituzione di sportelli unici che possano assicurare che tutti i servizi e le consulenze per i giovani siano facilmente accessibili, disponibili e gratuiti in un unico luogo;

17.

è preoccupato per le prime osservazioni che mostrano la necessità di apportare miglioramenti alla registrazione e alla sensibilizzazione di tutti i NEET, specialmente i NEET inattivi e quelli di difficile reinserimento professionale; invita gli Stati membri a introdurre strategie adeguate e mirate per raggiungere tutti i NEET e ad adottare un approccio integrato nell'ottica di garantire forme di assistenza e servizi più personalizzate ai giovani che si trovano ad affrontare molteplici ostacoli; esorta gli Stati membri ad accordare una speciale attenzione alle esigenze dei NEET vulnerabili e a eliminare i pregiudizi e gli atteggiamenti negativi nei loro confronti;

18.

sottolinea la necessità di adeguare le misure alle esigenze locali onde aumentarne l'impatto; invita gli Stati membri ad attuare misure speciali a favore dell'occupazione giovanile nelle zone rurali;

19.

invita gli Stati membri a migliorare rapidamente la comunicazione dei programmi di sostegno attualmente disponibili per i giovani, in particolare per i gruppi più lontani dal mercato del lavoro, attraverso campagne di sensibilizzazione basate sia sui canali di informazioni tradizionali sia su quelli moderni come le reti sociali;

Assicurare la qualità delle offerte nel contesto dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

20.

riconosce l'invito a definire il concetto di «offerta qualitativamente valida» nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; sottolinea la necessità di elaborare e concordare una definizione comune esauriente, che potrebbe tener conto dei lavori svolti dal comitato per l'occupazione in collaborazione con la Commissione, l'OIL e le pertinenti parti interessate; sottolinea che un'offerta qualitativamente valida costituisce una misura poliedrica che porta a un'integrazione sostenibile e ben assortita nel mercato del lavoro per i partecipanti, conseguita attraverso lo sviluppo delle competenze, e che dovrebbe corrispondere al livello di qualifica e al profilo dei partecipanti nonché tener conto della domanda del mercato del lavoro; esorta gli Stati membri a garantire che ai partecipanti siano applicati le tutele sociali, le norme sulle condizioni di lavoro e i livelli di retribuzione pertinenti; richiama l'attenzione sulle norme di qualità citate negli orientamenti relativi alla valutazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile pubblicati dalla Commissione nel 2015, che stabiliscono quali validi indicatori per la valutazione della qualità dell'occupazione le caratteristiche delle offerte di impiego, la loro pertinenza rispetto alle esigenze dei partecipanti, i risultati prodotti dalle offerte a livello del mercato del lavoro e le percentuali di offerte non accettate o abbandonate prematuramente;

21.

ricorda che l'OIL definisce il lavoro dignitoso come un lavoro produttivo che genera un reddito equo, in un luogo di lavoro sicuro, e che contempla tutele sociali per le famiglie, prospettive migliori per lo sviluppo personale e l'integrazione sociale, la libertà delle persone di esprimere le proprie preoccupazioni, di organizzarsi e di partecipare alle decisioni che incidono sulla loro vita nonché una parità di opportunità e di trattamento per tutte le donne e gli uomini, e che questa norma minima viene disattesa nel contesto dell'occupazione giovanile;

22.

è del parere che i giovani debbano essere inoltre coinvolti nel monitoraggio della qualità delle offerte;

23.

sottolinea che un contratto di tirocinio di qualità deve rispettare un quadro di qualità che offra le seguenti garanzie: il tirocinio è disciplinato da un contratto scritto contenente informazioni trasparenti sui diritti e gli obblighi delle parti contraenti, che definisca obiettivi concreti e un contenuto formativo di qualità; un tutor o un supervisore è incaricato di valutare il rendimento del tirocinante al termine del tirocinio; il tirocinio ha una durata specifica e sono imposte limitazioni allo svolgimento di più tirocini con il medesimo datore di lavoro; il contratto contiene disposizioni chiare sulla copertura dei sistemi di previdenza sociale e sulla retribuzione;

24.

incoraggia gli Stati membri ad aggiornare progressivamente e a rivedere i programmi operativi dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, con il coinvolgimento delle parti sociali e delle organizzazioni giovanili, al fine di mettere a punto le loro azioni sulla base delle effettive esigenze dei giovani e del mercato del lavoro;

25.

sottolinea che sarà possibile accertare se il bilancio dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è stato impiegato in modo appropriato e se è stato raggiunto l'obiettivo finale dell'iniziativa, segnatamente aiutare i giovani ad accedere a un'occupazione sostenibile, solamente se le operazioni saranno monitorate in modo attento e trasparente sulla base di dati affidabili e comparabili e si adotterà un approccio più ambizioso nei confronti degli Stati membri che non hanno compiuto progressi; invita gli Stati membri a migliorare urgentemente monitoraggio, la comunicazione e la qualità dei dati e a garantire la tempestiva raccolta e messa a disposizione di dati affidabili e comparabili sull'attuazione in corso dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, con una frequenza maggiore rispetto a quella richiesta dal loro obbligo di relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento relativo al FSE; invita la Commissione a rivedere i suoi orientamenti sulla raccolta di dati in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea, per ridurre al minimo il rischio di sovrastimare i risultati;

26.

prende atto delle proposte e dei diversi tipi di programmi elaborati dagli Stati membri nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; ritiene che in diversi Stati membri la normativa nazionale sia stata vaga quanto agli obiettivi e agli approcci e poco chiara nella loro formulazione, e che non abbia incluso un ampio ventaglio di possibilità di promozione dell'occupazione; ritiene inoltre che l'ampio margine di discrezionalità e l'assenza di meccanismi di vigilanza chiari abbiano talvolta dato luogo alla sostituzione di posti di lavoro con offerte che rientravano nell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

27.

esprime preoccupazione per le relazioni che evidenziano l'utilizzo inappropriato delle misure finanziate dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, tra cui pagamenti tardivi ai giovani o l'abuso dei tirocini, ad esempio mediante un loro eccessivo utilizzo; ribadisce la volontà di contrastare questo tipo di pratiche; ritiene che l'eventuale ripetuto ricorso alla garanzia per giovani non debba essere contrario allo spirito dell'attivazione del mercato e all'obiettivo di un'integrazione più permanente nel mercato del lavoro;

28.

invita la Commissione e gli Stati membri a individuare, scambiare e diffondere le migliori pratiche finalizzate a consentire un apprendimento reciproco in materia di politiche e a contribuire alla progettazione e all'attuazione di politiche basate su dati concreti; sottolinea che i cambiamenti sopraggiunti nel mercato del lavoro e la digitalizzazione dell'economia rendono necessario un nuovo approccio alle politiche in materia di occupazione giovanile; sottolinea che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile deve mirare alla riduzione della disoccupazione giovanile, senza riciclare politiche inefficaci per l'occupazione;

29.

ribadisce che la raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani considera cruciali gli approcci basati sui partenariati ai fini dell'attuazione dei regimi della garanzia stessa e del raggiungimento dei NEET; invita gli Stati membri a cercare un approccio di partenariato mediante l'individuazione attiva e il coinvolgimento delle pertinenti parti interessate, nonché a promuovere maggiormente il programma della garanzia per i giovani tra le aziende, in particolare le PMI e le aziende più piccole e a gestione familiare; sottolinea che i dati provenienti dagli Stati membri che avevano già adottato approcci simili alla garanzia per i giovani prima dell'introduzione del programma dimostrano che un approccio efficace basato sul coinvolgimento dei soggetti interessati è importante per il buon esito dell'attuazione;

30.

sottolinea l'importante ruolo delle organizzazioni giovanili quali intermediari tra i giovani e i servizi pubblici per l'impiego; incoraggia gli Stati membri, in tal contesto, a collaborare strettamente con le organizzazioni giovanili a livello nazionale, regionale e locale nell'ambito della comunicazione, della progettazione, dell'attuazione e della valutazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

31.

sottolinea l'importanza di servizi pubblici per l'occupazione qualificati e moderni, per fornire servizi su misura ai NEET; invita gli Stati membri a provvedere, nell'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, a un migliore coordinamento dei propri servizi pubblici per l'impiego a livello dell'UE nel quadro della rete dei servizi pubblici per l'impiego; incoraggia lo sviluppo di maggiori sinergie tra i fornitori pubblici e privati di occupazione, le imprese e i sistemi di istruzione; incoraggia l'utilizzo diffuso dell'e-government per ridurre gli oneri burocratici;

32.

invita la Commissione a fornire una stima specifica per paese del costo annuale a carico di ciascuno Stato membro per l'attuazione efficace della garanzia per i giovani, tenendo conto della stima dell'OIL;

33.

sottolinea che è necessario rafforzare l'offerta di contratti di apprendistato nel quadro della garanzia per i giovani, visto che rappresentano soltanto il 4,1 % delle offerte finora accettate;

Osservazioni finali

34.

sottolinea la necessità che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile si evolva dallo status di strumento anticrisi, divenendo un più stabile strumento di finanziamento dell'UE per affrontare la disoccupazione giovanile nel periodo successivo al 2020, garantendo al contempo un impiego dei fondi rapido e semplice, e che stabilisca un requisito di cofinanziamento, al fine di sottolineare la responsabilità primaria degli Stati membri; osserva che la proroga dell'iniziativa dovrebbe tener conto delle osservazioni della Corte dei conti europea; sottolinea che l'obiettivo generale del programma è l'integrazione sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro; evidenzia la necessità di stabilire obiettivi chiari e misurabili; sottolinea che tali elementi devono essere oggetto di discussione nel contesto del prossimo QFP, onde garantire la continuità, l'efficienza in termini di costi e il valore aggiunto;

35.

ribadisce il suo sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; sottolinea l'assoluta necessità di ulteriori sforzi e di costanti impegni politici e finanziari per affrontare la disoccupazione giovanile; ricorda, in particolare, l'importanza di assicurare finanziamenti almeno pari a 700 milioni di EUR per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2018-2020, come concordato nella revisione intermedia del QFP; chiede inoltre l'assegnazione di stanziamenti adeguati per assicurare l'attuazione corretta e tempestiva dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

36.

sottolinea la necessità di migliorare la qualità delle offerte nel quadro dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e della garanzia per i giovani e chiede una futura discussione sulla fascia di età ammissibile;

37.

ritiene che, affinché il quadro di qualità per l'occupazione giovanile divenga operativo, sia opportuno compiere progressi nell'adozione di una raccomandazione che tragga la sua base giuridica dagli articoli 292 e 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché avviare un ventaglio di misure informative come la creazione di una pagina web di facile accesso e il suo aggiornamento con informazioni pertinenti sulla regolamentazione delle pratiche in ogni Stato membro;

38.

riconosce che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile rappresenta uno strumento finanziario inteso a integrare le iniziative degli Stati membri per affrontare gli elevati livelli di disoccupazione giovanile e che sono necessari maggiori sforzi da parte degli Stati membri per migliorare il legame tra i sistemi di istruzione e i mercati del lavoro, ai fini di un'integrazione sostenibile dei giovani nei mercati del lavoro; accoglie con favore le misure e le politiche esistenti volte a contribuire a colmare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze; riconosce che l'utilizzo delle competenze continua a rappresentare una sfida in tutta Europa e ritiene necessario, pertanto, garantire una maggiore corrispondenza tra le competenze richieste e quelle offerte;

39.

ritiene che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e la garanzia per i giovani siano essenziali per il conseguimento efficace dei principi chiave del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare quelli concernenti: competenze istruzione e apprendimento permanente (n. 1), sostegno attivo all'occupazione (n. 4), occupazione flessibile e sicura (n. 5), retribuzioni (n. 6), dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori (n. 8), ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati (n. 10), protezione sociale (n. 12), prestazioni di disoccupazione (n. 13) e reddito minimo (n. 14);

40.

esorta la Commissione e gli Stati membri a rinnovare gli sforzi, di concerto con l'OIL, per fornire informazioni su misura e migliorare le capacità nazionali per fornire e valutare i sistemi della garanzia per i giovani per quanto riguarda seguenti aspetti: attuazione totale e sostenibile dell'iniziativa, maggiore vicinanza ai NEET non registrati e ai giovani con basse qualifiche, rafforzamento delle capacità e miglioramento della qualità delle offerte;

41.

osserva che, in attesa della pubblicazione da parte della Commissione dei dati definitivi forniti dagli Stati membri, il numero di giovani che hanno completato un programma dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile alla fine del 2015 è stato stimato a 203 000, ossia il 4 % dei partecipanti; esprime preoccupazione per il numero elevato di partecipanti all'iniziativa che non hanno completato il programma in alcuni Stati membri; ritiene importante rafforzare gli stimoli onde garantire che i giovani vedano l'utilità dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

42.

ricorda che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dovrebbe fornire sostegno finanziario alle misure che promuovono l'integrazione dei NEET nel mercato del lavoro, inclusi stage, tirocini e apprendistati retribuiti, senza però diventare uno strumento sostitutivo della reale occupazione lucrativa;

43.

suggerisce la creazione di un linea diretta dell'UE contro la violazione dei diritti dei giovani, che consenta ai giovani di comunicare direttamente alla Commissione qualsiasi eventuale esperienza negativa nel corso della loro partecipazione alle misure dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e della garanzia per i giovani, consentendo la raccolta di informazioni e l'indagine delle eventuali pratiche abusive nell'utilizzo delle politiche finanziate dall'UE;

44.

accoglie con favore il riferimento, contenuto nella lettera d'intenti allegata al discorso del presidente Juncker sullo stato dell'Unione 2017, alla proposta di creazione di un'autorità europea del lavoro, per rafforzare la cooperazione tra le autorità del mercato del lavoro a tutti i livelli e gestire in maniera più adeguata le situazioni transfrontaliere, come anche di ulteriori iniziative a sostegno della mobilità equa;

45.

riconosce il successo dell'iniziativa per l'occupazione giovanile nel ridurre i tassi di disoccupazione giovanile e soprattutto nel garantire l'equilibrio di genere, avendo assistito circa il 48 % di uomini e il 52 % di donne;

46.

invita ad attuare pienamente, nel quadro dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, sia la direttiva 2000/78/CE relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sia la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma;

47.

ritiene necessario che la Commissione e gli Stati membri presentino misure positive volte a garantire che le giovani donne e le ragazze ricevano offerte di lavoro di qualità e non siano impiegate o intrappolate in lavori precari, sottopagati e temporanei che conferiscono loro, in qualità di lavoratrici, diritti limitati o inesistenti;

48.

chiede agli Stati membri di elaborare dati statistici disaggregati per genere così che la Commissione possa avviare una valutazione d'impatto dell'iniziativa per l'occupazione giovanile e della sua incidenza sull'equilibrio di genere al fine di ottenere una valutazione e un'analisi accurate della sua attuazione;

49.

invita gli Stati membri a trovare modi per sostenere il reinserimento delle giovani donne nel mercato del lavoro o nel sistema dell'istruzione o della formazione garantendo la parità di genere nell'accesso all'occupazione, nell'avanzamento di carriera, nella conciliazione tra lavoro e vita privata, nonché la fornitura di assistenza all'infanzia e agli adulti, e promuovendo la parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

50.

esorta gli Stati membri a profondere maggiori sforzi allo scopo di migliorare le misure adottate nell'ambito dei sistemi di istruzione per continuare a tutelare i giovani a rischio;

51.

rileva con preoccupazione che dalle più recenti relazioni di valutazione (10) si evince che la prima fase di attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile si è principalmente concentrata sui NEET con un elevato grado di istruzione piuttosto che su persone scarsamente qualificate, inattive e non registrate presso i servizi pubblici per l'impiego;

52.

invita gli Stati membri a colmare tale lacuna sostanziale nell'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile elaborando, tra l'altro, misure specifiche di follow-up onde favorire l'attuazione di politiche giovanili maggiormente efficaci, di lungo termine e basate su elementi concreti;

53.

invita gli Stati membri ad assicurare che la loro legislazione consenta a tutti i giovani nella fascia di età identificata di registrarsi e partecipare efficacemente all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (11);

54.

richiama l'attenzione sulla mancanza di una regolamentazione in materia di offerte di tirocinio sul libero mercato per quanto riguarda la trasparenza dell'assunzione, la durata e il riconoscimento, e osserva che solo alcuni Stati membri hanno stabilito criteri minimi di qualità, anche ai fini del monitoraggio della garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

55.

riconosce che gli investimenti a carico del bilancio dell'UE realizzati attraverso l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile hanno portato i loro frutti e hanno accelerato lo sviluppo del mercato del lavoro per i giovani; è dell'avviso che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile costituisca un chiaro valore aggiunto dell'UE in quanto molti regimi di sostegno per l'occupazione giovanile non avrebbero potuto essere attuati in assenza di un impegno da parte dell'Unione;

56.

osserva che la dotazione finanziaria iniziale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel QFP 2014-2020 era pari a 6,4 miliardi di EUR, dei quali 3,2 miliardi di EUR provenivano da una linea di bilancio specifica integrata da un importo equivalente a titolo del FSE;

57.

sottolinea che, nel contesto della revisione intermedia del QFP, per il periodo 2017-2020 è stata approvata a livello politico una dotazione supplementare pari a 1,2 miliardi di EUR per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che dovrebbe essere integrata da un importo equivalente a titolo dell'FSE; rileva tuttavia che la dotazione finale destinata a questo programma sarà determinata nel corso delle prossime procedure annuali di bilancio;

58.

si compiace del fatto che, a seguito alle esortazioni del Parlamento, il processo di conciliazione sul bilancio UE per il 2018 è sfociato in un incremento di 116,7 milioni di EUR in stanziamenti nuovi della dotazione specifica originariamente proposta per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, portando il totale complessivo a 350 milioni di EUR per il 2018; prende atto dell'impegno unilaterale della Commissione di proporre un ulteriore aumento del finanziamento dell'iniziativa mediante bilancio rettificativo, qualora la sua capacità di assorbimento lo consenta;

59.

ritiene che il bilancio complessivo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sia insufficiente rispetto alla domanda effettiva e alle risorse necessarie per far sì che il programma consegua i suoi obiettivi; ricorda che, in media, è stato raggiunto solo il 42 % dei NEET e che tale percentuale è inferiore al 20 % in diversi Stati membri; chiede pertanto un cospicuo aumento della dotazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nell'ambito del prossimo QFP e che gli Stati membri prevedano l'istituzione di regimi di sostegno per l'occupazione giovanile nei loro bilanci nazionali;

60.

invita la Commissione a garantire coerenza negli investimenti a favore dell'occupazione giovanile, promuovendo sinergie tra tutte le risorse disponibili e fissando norme omogenee inserite in una guida esaustiva, che abbiano un impatto maggiore, creino sinergie, siano efficaci e favoriscano la semplificazione nella pratica; rammenta l'importanza prioritaria di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità di gestione; sottolinea l'importanza di elaborare relazioni specifiche per paese sul finanziamento dei programmi di garanzia per i giovani, che monitorino altresì le sinergie tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'UE, nonché la necessità di un migliore coordinamento e di una più stretta cooperazione tra le principali parti interessate nel processo;

61.

esorta la Commissione a migliorare la pianificazione degli investimenti a favore dell'occupazione giovanile per il periodo successivo al 2020, adottando integralmente lo stesso approccio usato per la programmazione dei fondi SIE, che prevede un'approfondita programmazione preliminare e una valutazione ex ante seguita dalla conclusione di accordi di partenariato; ritiene che un tale approccio accresca l'incidenza del bilancio dell'UE; rileva il buon esito dell'attuazione dell'iniziativa negli Stati membri mediante programmi operativi dedicati e contributi consistenti dai bilanci nazionali e regionali;

62.

invita altresì la Commissione a riprogettare l'attuale meccanismo di valutazione concentrandosi su criteri unificati relativi ai risultati e sui controlli di rendimento nel processo di rendicontazione annuale e finale, ai fini di un migliore monitoraggio dell'incidenza del bilancio dell'UE; chiede l'applicazione di indicatori in tutta l'UE, come ad esempio la percentuale di partecipanti all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile che entra nel mercato del lavoro primario grazie agli interventi finanziati dall'UE;

63.

sottolinea, tuttavia, che le modifiche alla pianificazione e alla rendicontazione non dovrebbero né ritardare l'esecuzione del bilancio né generare oneri amministrativi eccessivi per le autorità di gestione e, soprattutto, per i beneficiari finali;

64.

riconosce che gli attuali oneri amministrativi compromettono la capacità d'investimento del bilancio dell'UE, segnatamente nel caso degli strumenti con periodi di attuazione più brevi, quali l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; invita, pertanto, a ottimizzare le procedure di appalto, ponendo in particolare l'accento su una preparazione più rapida dei bandi e una riduzione dei tempi delle procedure per i ricorsi presentati contro le decisioni; rileva gli effetti positivi derivanti dall'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nella spesa dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; chiede l'introduzione a livello dell'UE di opzioni semplificate in materia di costi nei progetti dell'iniziativa, al fine di ridurre in modo significativo la burocrazia e accelerare l'esecuzione del bilancio;

65.

sottolinea che l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è attualmente la più efficiente tra tutti i fondi SIE in termini di esecuzione finanziaria;

66.

si compiace del fatto che le misure dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile aiutino oltre 1,6 milioni di giovani e abbiano consentito agli Stati membri di consolidare operazioni per un importo superiore a 4 miliardi di euro;

67.

osserva che la mancanza di informazioni sui costi potenziali legati all'attuazione di un programma in uno Stato membro può portare a finanziamenti non adeguati per la sua attuazione e la realizzazione dei suoi obiettivi; invita gli Stati membri a effettuare un'analisi ex ante e a elaborare un quadro generale del costo di attuazione della garanzia per i giovani;

68.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per istituire sistemi di monitoraggio meno onerosi dal punto di vista amministrativo e più aggiornati per il finanziamento residuo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile;

69.

chiede che si presti attenzione ai risultati dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile definendo indicatori concreti relativi ai nuovi servizi e misure di sostegno del mercato del lavoro stabilite negli Stati membri attraverso il programma e alla quantità di contratti a tempo indeterminato offerti;

70.

ritiene che, al fine di valutare l'efficacia del sistema, sia necessario tenere conto di tutti gli aspetti, incluso il rapporto costi-benefici; prende atto delle precedenti stime dell'OIL e di Eurofound e chiede alla Commissione di confermare o aggiornare tali previsioni;

71.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di stabilire obiettivi realistici e raggiungibili, di effettuare valutazioni delle divergenze, di analizzare il mercato prima di attuare i sistemi e di migliorare i sistemi di monitoraggio e comunicazione;

o

o o

72.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

(2)  GU L 126 del 21.5.2015, pag. 1.

(3)  GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0390.

(5)  GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 69.

(6)  GU L 113 del 29.4.2017, pag. 56.

(7)  Relazione della Commissione dal titolo «Employment and social developments in Europe 2013» (Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2013).

(8)  Relazione di Eurofound dell'agosto 2014 dal titolo «Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages» (Profili professionali nelle condizioni di lavoro: individuazione dei gruppi con molteplici svantaggi).

(9)  Altre misure includono l'iniziativa «Gioventù in movimento», avviata nel settembre 2010, l'iniziativa «Opportunità per i giovani», avviata nel dicembre 2011, e i «Gruppi di intervento per i giovani», avviati nel gennaio 2012.

(10)  Relazione speciale n. 5/2017 della Corte dei conti europei sull'attuazione della garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; relazione finale della direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea, del giugno 2016, sui primi risultati dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 sulla garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza (COM(2016)0646); analisi approfondita dell'EPRS, del giugno 2016, dal titolo «Youth Employment Initiative: European Implementation Assessment» (Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile: valutazione dell'attuazione a livello europeo).

(11)  Il quadro legislativo di taluni paesi definisce alcuni giovani, in particolare quelli con gravi disabilità, come «inabili al lavoro». Essi non possono registrarsi presso i servizi pubblici per l'impiego e quindi prendere parte all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/70


P8_TA(2018)0019

Attuazione della direttiva sulle qualifiche professionali e necessità di riforma dei servizi professionali

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sull'attuazione della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda la regolamentazione e la necessità di riforma dei servizi professionali (2017/2073(INI))

(2018/C 458/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 45, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 16,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali (COM(2016)0820),

vista la comunicazione della Commissione del 2 ottobre 2013 intitolata «Valutazione delle regolamentazioni nazionali sull'accesso alle professioni» (COM(2013)0676),

vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 intitolata «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (COM(2015)0550),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico (2),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa (3),

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017 (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (5),

vista la relazione finale del gruppo di lavoro per il sostegno delle libere professioni,

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0401/2017),

A.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi all'interno dell'UE sono la colonna portante del mercato unico e apportano molti vantaggi ai cittadini e alle imprese;

B.

considerando che, sebbene i servizi rappresentino il 71 % del PIL e il 68 % dell'occupazione totale, il potenziale del mercato unico nei servizi non è stato ancora pienamente sfruttato;

C.

considerando che, in assenza di armonizzazione, gli Stati membri hanno la libertà di decidere in materia di regolamentazione delle professioni, posto che le misure nazionali siano trasparenti, non discriminatorie, giustificate e proporzionate;

D.

considerando che la regolamentazione intelligente, debitamente giustificata dalla protezione degli obiettivi di pubblico interesse, può avere effetti positivi sul mercato interno, assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori e una migliore qualità dei servizi forniti; che, pertanto, la deregolamentazione non dovrebbe costituire un fine in sé;

E.

considerando che, in molti casi, la regolamentazione delle professioni è giustificata, ma che gli ostacoli ingiustificati ai servizi professionali vanno a scapito dei diritti fondamentali dei cittadini e delle economie degli Stati membri; che, di conseguenza, la regolamentazione delle professioni deve essere periodicamente adeguata per tenere conto delle evoluzioni tecnologiche, sociali o del mercato;

F.

considerando che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali prevede il riconoscimento automatico per una serie di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati, un regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, un regime di riconoscimento automatico dell'esperienza professionale e un nuovo regime di prestazione transfrontaliera dei servizi nel contesto delle professioni regolamentate;

G.

considerando che la direttiva 2005/36/CE è stata modificata nel 2013 allo scopo di conseguire un quadro normativo proporzionato, giustificato da obiettivi di interesse generale, con l'introduzione, all'articolo 59, di un esercizio di trasparenza e di valutazione reciproca per tutte le professioni regolamentate negli Stati membri, siano esse regolamentate sulla base di norme nazionali o di norme armonizzate a livello dell'UE;

H.

considerando che, anche dopo la scadenza del termine, non tutte le disposizioni della direttiva 2005/36/CE sono state ancora pienamente attuate dagli Stati membri, in particolare l'articolo 59;

I.

considerando che gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione, entro il 18 gennaio 2016, piani d'azione nazionali (PAN) contenenti informazioni sulle decisioni relative al mantenimento o alla modifica delle regolamentazioni delle professioni; che sei Stati membri non hanno ancora presentato i loro PAN;

J.

considerando che, a norma dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE, la Commissione era tenuta a presentare entro il 18 gennaio 2017 le sue conclusioni sull'esercizio di valutazione reciproca, unitamente a proposte di ulteriori iniziative, ove necessario;

K.

considerando che il 10 gennaio 2017 la Commissione ha presentato una comunicazione sulle necessità di riforme nei servizi professionali, analizzando la regolamentazione delle professioni in sette settori di attività e rivolgendo agli Stati membri raccomandazioni a tale riguardo;

L.

considerando che l'esercizio di valutazione reciproca ha rivelato che il livello di regolamentazione delle professioni varia notevolmente tra gli Stati membri; che sono necessari ulteriori chiarimenti, specialmente nei casi in cui gli Stati membri hanno annunciato l'introduzione di nuove forme di regolamentazione delle professioni dopo il completamento dell'esercizio;

Regolamentazione delle professioni nell'Unione europea e stato di attuazione dell'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE

1.

sottolinea che le professioni regolamentate svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'UE, contribuendo in misura notevole al tasso di occupazione nonché alla mobilità del lavoro e al valore aggiunto nell'Unione; ritiene inoltre che servizi professionali di alta qualità e un quadro normativo efficace siano di fondamentale importanza per il mantenimento del modello economico, sociale e culturale dell'UE e per il rafforzamento della competitività dell'UE in termini di crescita, innovazione e creazione di posti di lavoro;

2.

ricorda che in tutta l'UE esistono oltre 5 500 professioni regolamentate, con variazioni significative tra gli Stati membri, che rappresentano il 22 % della forza lavoro in tutti i settori di attività, quali i servizi sanitari e sociali, i servizi alle imprese, l'edilizia, i servizi di rete, i trasporti, il turismo, i beni immobili, i servizi pubblici e l'istruzione;

3.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione che fornisce orientamenti agli Stati membri nel contesto dell'esercizio di valutazione reciproca, compresa l'organizzazione di discussioni approfondite con le autorità nazionali, sottolineando inoltre la necessità che le autorità nazionali coinvolgano tutte le parti interessate al fine di raccogliere le informazioni pertinenti in merito all'impatto dei regolamenti;

4.

ritiene che la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2017 possa aiutare gli Stati membri a disciplinare meglio i servizi professionali e a scambiare migliori prassi al fine di comprendere le scelte normative di altri Stati membri, tenendo conto del fatto che alcuni Stati membri prevedono una regolamentazione statale delle professioni più intensa rispetto ad altri; sottolinea, tuttavia, la necessità di una valutazione della qualità delle regolamentazioni, dal momento che per una valutazione complessiva dell'efficacia del contesto normativo in ciascuno Stato membro occorrono elementi che non si limitano alla semplice analisi economica;

5.

deplora il fatto che alcuni Stati membri non abbiano notificato le informazioni relative alle professioni regolamentate e ai requisiti di accesso a tali professioni; invita gli Stati membri a migliorare in modo significativo il processo di notifica nel contesto della direttiva sulle qualifiche professionali;

6.

sottolinea che migliorare la trasparenza e la comparabilità dei requisiti nazionali che disciplinano l'accesso o l'esercizio delle professioni regolamentate potrebbe consentire una mobilità professionale più elevata e che di conseguenza, e in linea con la direttiva 2005/36/CE, tutti i requisiti nazionali dovrebbero essere notificati e messi a disposizione del pubblico nella banca dati delle professioni regolamentate, in un linguaggio chiaro e comprensibile;

7.

riconosce i miglioramenti realizzati dalla Commissione nella banca dati delle professioni regolamentate, compresa la creazione di una mappa interattiva che consente ai cittadini di verificare i requisiti di accesso alle professioni in tutta Europa e di visualizzare più facilmente quali professioni siano regolamentate in un determinato Stato membro; invita la Commissione a migliorare ulteriormente la banca dati delle professioni regolamentate al fine di agevolare la notifica tempestiva e corretta delle informazioni da parte delle autorità competenti e aumentare così la trasparenza per i cittadini dell'UE;

8.

prende atto delle divergenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda il numero delle professioni regolamentate e il campo di applicazione delle attività coperte da professioni simili, che spiegano le diverse forme di regolamentazione delle professioni scelte da ciascuno Stato membro; invita la Commissione a migliorare la comparabilità delle diverse professioni e a definire un insieme comune di attività per ciascuna professione notificata nella banca dati, al fine di agevolare l'armonizzazione volontaria in tutta l'UE;

9.

si rammarica del fatto che diversi Stati membri non abbiano presentato un piano d'azione nazionale (PAN) come richiesto dalla direttiva 2005/36/CE e invita tali Stati membri a procedere senza indebito indugio; rileva che i livelli di profondità, di ambizione e di dettaglio dei PAN presentati differiscono;

10.

invita gli Stati membri a dare piena attuazione all'articolo 59 della direttiva 2005/36/CE e a intensificare gli sforzi per garantire una maggiore trasparenza nella propria regolamentazione delle professioni, il che è essenziale per la mobilità dei professionisti nell'UE dal momento che soltanto con le informazioni complete di tutti gli Stati membri sarà possibile mettere a disposizione un quadro esauriente delle professioni regolamentate a livello nazionale o di UE;

11.

si rammarica del fatto che alcuni Stati membri non abbiano consultato le pertinenti parti interessate in modo adeguato in fase di preparazione dei PAN; ritiene che un flusso trasparente di informazioni tra le istituzioni pubbliche e i portatori di interesse sia necessario per affrontare efficacemente i problemi e le sfide che interessano le professioni; chiede un coinvolgimento più ampio di tutti i soggetti interessati in futuro, non soltanto in vista dell'elaborazione dei PAN, ma anche prima della riforma della regolamentazione delle professioni, al fine di consentire a tutte le parti interessate di esprimere le loro opinioni;

12.

sottolinea che la regolamentazione efficace delle professioni dovrebbe essere vantaggiosa sia per i consumatori che per i professionisti; ricorda che gli Stati membri hanno la facoltà di introdurre nuove regolamentazioni o di modificare le norme esistenti che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, tenendo conto in tal modo della loro visione della società e del loro contesto socioeconomico, a condizione che ciò sia giustificato da obiettivi di interesse pubblico; ritiene che una regolamentazione dei servizi professionali proporzionata e adeguata alla realtà del mercato possa tradursi in un miglioramento delle dinamiche di mercato, in prezzi più bassi per i consumatori e in una prestazione settoriale più efficiente;

13.

ritiene, nel contempo, che requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati possano risultare particolarmente iniqui, specialmente per i giovani professionisti, e possano ostacolare la concorrenza e influire negativamente sui destinatari dei servizi, compresi i consumatori;

14.

riconosce il ruolo svolto dalla regolamentazione delle professioni nel conseguimento di un elevato livello di protezione degli obiettivi di pubblico interesse, che si tratti di quelli esplicitamente menzionati nel trattato, quali la politica pubblica, la pubblica sicurezza e la salute pubblica, o di quelli che costituiscono motivi imperativi di interesse generale, compresi quelli riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, quali il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, l'efficacia del controllo fiscale, la sicurezza del trasporto stradale, la garanzia della qualità del lavoro artigianale, la promozione della ricerca e dello sviluppo, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale; riconosce il margine di discrezionalità degli Stati membri nello stabilire le modalità per conseguire i suddetti obiettivi, in linea con i principi di non discriminazione e di proporzionalità;

15.

osserva che, in considerazione dei rischi per i consumatori, i professionisti o i terzi, gli Stati membri possono riservare determinate attività esclusivamente ai professionisti qualificati, in particolare qualora non vi siano mezzi meno restrittivi per conseguire lo stesso risultato; sottolinea che, in tali casi, le regolamentazioni specifiche per professioni devono assicurare un controllo efficace della pratica lecita della professione regolamentata e, se del caso, delle sue norme deontologiche;

16.

riconosce, a tale riguardo, la relazione tra la proposta del test della proporzionalità, che stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove misure che disciplinano le professioni regolamentate o prima della modifica di quelle esistenti, e le raccomandazioni di riforma che si basano sulla valutazione delle regolamentazioni nazionali in sette settori di attività; invita gli Stati membri a valutare e, ove necessario, ad adattare la loro regolamentazione delle professioni secondo le raccomandazioni specifiche di riforma;

17.

sottolinea che le raccomandazioni di riforma non possono sostituire le azioni di esecuzione e invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, ad agire e ad avviare procedure di infrazione qualora individui regolamentazioni discriminatorie, ingiustificate o sproporzionate;

Utilità dell'indicatore di restrittività e necessità di promuovere un'elevata qualità dei servizi in Europa

18.

prende nota del fatto che la Commissione ha elaborato un nuovo indicatore di restrittività e si compiace del miglioramento ottenuto rispetto all'attuale indicatore di restrittività OCSE sulla regolamentazione dei mercati dei prodotti attraverso l'analisi dettagliata dei settori interessati;

19.

sottolinea che tale indicatore, che mostra la densità normativa complessiva negli Stati membri esclusivamente sulla base di dati quantitativi legati agli ostacoli alla libera circolazione esistenti, deve essere considerato uno strumento meramente indicativo e non tale da consentire di stabilire se un'eventuale regolamentazione più rigorosa presente in taluni Stati membri sia sproporzionata;

20.

ricorda che l'analisi complessiva dell'impatto delle regolamentazioni negli Stati membri dovrebbe essere oggetto di una valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa, che comprenda gli obiettivi di interesse generale e la qualità del servizio fornito, compresi i possibili benefici indiretti per i cittadini e per il mercato del lavoro; osserva che l'indicatore di restrittività è corredato di un'ulteriore analisi che fornisce informazioni complementari in merito alla realtà sul campo e incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione tale indicatore, insieme ai dati qualitativi, al fine di confrontare le loro prestazioni nei settori di attività selezionati;

Futuro delle professioni regolamentate

21.

sottolinea la necessità non soltanto di un quadro normativo efficace nell'UE e negli Stati membri ma anche di politiche efficaci e coordinate volte a sostenere i professionisti nell'UE e a rafforzare la competitività, la capacità d'innovazione e la qualità dei servizi professionali nell'UE;

22.

sottolinea che i professionisti possono esercitare le professioni regolamentate come persone fisiche o come persone giuridiche sotto forma di società professionale, e che è importante tener conto di entrambe le prospettive quando si attuano le nuove politiche; è convinto, alla luce di quanto precede, che gli strumenti economici debbano essere abbinati a politiche volte a rafforzare l'imprenditorialità e il capitale umano nell'ambito dei servizi professionali;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alle organizzazioni professionali nei rispettivi ambiti di competenza, a dare un seguito adeguato alle raccomandazioni del gruppo di lavoro per il sostegno delle libere professioni;

24.

sottolinea l'importanza dell'istruzione, dello sviluppo delle competenze e della formazione imprenditoriale per garantire che i professionisti nell'UE restino competitivi e siano in grado di far fronte ai cambiamenti trasformativi che interessano le libere professioni in conseguenza dell'innovazione, della digitalizzazione e della globalizzazione; sottolinea lo stretto legame tra le conoscenze professionali e la qualità del servizio fornito; prende atto del ruolo importante che dovrebbe essere svolto a tale riguardo dagli istituti di istruzione superiore e di ricerca, anche attraverso progetti di alfabetizzazione digitale;

25.

sottolinea che una migliore comparabilità del livello delle qualifiche professionali è necessaria per accrescere l'omogeneità dei titoli di qualifiche formali in tutta l'UE e creare condizioni di maggiore equità per i giovani laureati che accedono alle professioni, facilitando così la loro mobilità nell'UE;

26.

invita gli Stati membri a realizzare adeguate analisi di mercato per assicurare un adattamento più rapido dei prestatori di servizi alle esigenze del mercato e a sviluppare politiche atte a rendere competitivi a livello globale i servizi professionali dell'UE nei prossimi decenni;

Innovazione e digitalizzazione nei servizi professionali

27.

osserva che il progresso scientifico, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione hanno un impatto notevole sui servizi professionali, offrendo nuove opportunità per i professionisti ma anche sfide per il mercato del lavoro e la qualità dei servizi;

28.

si compiace del fatto che la Commissione abbia riconosciuto la necessità di riflettere circa l'impatto delle nuove tecnologie sui servizi professionali, specialmente nei settori giuridico e contabile, dove le procedure potrebbero essere migliorate; osserva in particolare che occorre prestare grande attenzione ai conseguenti rischi di tale cambiamento trasformativo per i destinatari dei servizi, compresi i consumatori, che non devono essere esclusi dalle nuove tecnologie;

29.

sottolinea che verosimilmente le nuove tecnologie non sostituiranno gli esseri umani nelle decisioni di natura etica e morale; sottolinea, a tale proposito, che le norme in materia di organizzazione delle professioni, comprese le norme sulla vigilanza da parte degli organismi pubblici o delle associazioni professionali, potrebbero svolgere un ruolo importante e contribuire a una ripartizione più equa dei benefici della digitalizzazione; osserva che in alcuni settori anche i meccanismi guidati dal mercato, come il riscontro dei consumatori, possono contribuire a migliorare la qualità di un particolare servizio;

30.

sottolinea che le regolamentazioni dei servizi professionali devono essere adatte allo scopo e devono essere riesaminate periodicamente per tenere conto delle innovazioni tecniche e della digitalizzazione;

31.

invita la Commissione a tenere il Parlamento regolarmente informato sugli sviluppi relativi all'osservanza della direttiva 2005/36/CE da parte degli Stati membri;

o

o o

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2016)0237.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2017)0271.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0040.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


PARERI

Parlamento europeo

Giovedì 18 gennaio 2018

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/76


P8_TA(2018)0012

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto di esecuzione: istituzione di un registro dell'Unione

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione (D054274-02 — 2017/3013(RPS))

(2018/C 458/09)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione (D054274-02),

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 12 e 19,

visto il parere reso il 30 novembre 2017 dal comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva citata,

vista la lettera in data 5 dicembre 2017 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non si opporrà al progetto di regolamento,

vista la lettera in data 11 gennaio 2018 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visti l'articolo 106, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 105, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 17 gennaio 2018,

A.

considerando che, al fine di tutelare l'integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE («EU ETS»), agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti, e che, a tal fine, è opportuno adottare le necessarie misure di salvaguardia;

B.

considerando che l'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare misure in relazione ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, secondo la procedura di regolamentazione con controllo (PRC);

C.

considerando che l'8 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso ufficialmente al Parlamento il progetto di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione (in appresso «il progetto di misura sottoposta a PRC»), dando avvio al periodo di controllo di tre mesi a disposizione del Parlamento per sollevare obiezioni a tale progetto di atto;

D.

considerando che le misure di salvaguardia previste nel progetto di misura sottoposta a PRC dovrebbero entrare in vigore con urgenza affinché le misure diventino effettive e, di conseguenza, sia possibile assegnare le quote a titolo gratuito, riceverle in cambio di crediti internazionali o metterle all'asta nel 2018; che, se il Parlamento utilizzasse interamente il periodo di controllo di tre mesi di cui dispone, il progetto di misura sottoposta a PRC non avrebbe tempo sufficiente per entrare in vigore prima del rilascio delle quote per il 2018;

1.

dichiara di non opporsi al progetto di regolamento della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.

(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 16 gennaio 2018

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/78


P8_TA(2018)0001

Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (COM(2017)0128 — C8-0121/2017 — 2017/0056(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 458/10)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Nell'attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere le attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi e caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo a un equo tenore di vita per le economie locali.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di specie transzonali nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di stock ittici transzonali nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO.

c)

ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

«zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10o N, a nord della zona della convenzione CCAMLR quale definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

(1)

«zona della convenzione SPRFMO»: la zona geografica delimitata dall'articolo 5 della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'oceano Pacifico meridionale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche , comprese le navi ausiliarie , le navi officina , le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca , escluse le navi portacontainer ;

(2)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione utilizzata o destinata a essere utilizzata per attività di pesca , comprese le navi officina , le navi ausiliarie , le navi trasportatrici qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

«impronta della pesca di fondo»: l'estensione spaziale della pesca di fondo in un dato periodo di tempo nella zona della convenzione SPRFMO ;

(7)

«impronta della pesca di fondo»: l'estensione spaziale della pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006 ;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

«pesca consolidata»: un'attività di pesca che non è stata chiusa e che è stata praticata, o che è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;

soppresso

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

«grande rete pelagica derivante» (rete da posta derivante): rete da posta o altra rete o combinazione di reti che misura più di 2,5 chilometri di lunghezza e che è lasciata alla deriva in superficie o nell'acqua allo scopo che il pesce vi resti impigliato, intrappolato o ammagliato.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)

«rete da posta in acque profonde» (tramaglio, rete fissa, rete ancorata, rete da immersione): gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale sul fondo o vicino al fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo montati assieme sulle stesse funi perimetrali. In un unico attrezzo possono essere combinati diversi tipi di rete. Tali reti possono essere utilizzate sia da sole sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

«attività di pesca INN»: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008;

(11)

«pesca INN»: attività di pesca definite all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.

(16)

«ecosistema marino vulnerabile»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

Ripartizione delle possibilità di pesca del sugarello cileno

In conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca per gli stock di sugarello cileno a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi, anche di tipo ambientale, sociale ed economico, e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché per prevedere incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.

6.   Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile e sia necessario scaricare rifiuti biologici alla luce di considerazioni di sicurezza operativa , i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.

4.    Ove possibile, ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.    I pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.

5.    Ove possibile e opportuno, i pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.    Le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.

6.    Ove possibile, le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

tutti i dati osservati riguardo alle interazioni con uccelli marini.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il livello medio di catture nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;

b)

il livello annuo medio di catture nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Titolo III — Capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Capo II bis

 

Reti da posta

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Reti da posta

 

1.     L'uso delle grandi reti pelagiche derivanti e di tutte le reti da posta in acque profonde è vietato in tutta la zona della convenzione SPRFMO.

 

2.     Gli Stati membri di bandiera le cui navi intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo provvedono a quanto segue:

 

a)

preannunciano al segretariato della SPRFMO il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO con almeno 36 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;

 

b)

garantiscono che le loro navi siano dotate di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) che trasmette dati ogni due ore mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;

 

c)

trasmettono i rapporti di posizione VMS al segretariato della SPRFMO entro 30 giorni dopo aver lasciato la zona della convenzione SPRFMO; e

 

d)

in caso di perdita accidentale o caduta in mare delle reti da posta, segnalano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) delle reti da posta perse.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie prelevate nella zona della convenzione SPRFMO .

5.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie che rientrano nella responsabilità della SPRFMO nella zona della convenzione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

4.   Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

designano un punto di contatto per la trasmissione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

c)

designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 30 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 120 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 90 giorni prima della riunione annuale.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 150 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 120 giorni prima della riunione annuale.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 30 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Le autorità di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro a cui la Commissione ha notificato l'inclusione del peschereccio nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO.

2.    Quando alla Commissione è notificata l'inclusione di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO, la Commissione ne informa le autorità dello Stato membro interessato, che a loro volta ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 32 quater — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

data e ora della posizione (UTC);

e)

Posizione (latitudine e longitudine), data e ora (UTC);


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0377/2017).


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/87


P8_TA(2018)0003

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (COM(2016)0134 — C8-0117/2016 — 2016/0074(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 458/11)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e  i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e  il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

La semplificazione delle norme vigenti è necessaria per migliorarne la comprensione e il rispetto da parte di operatori, autorità nazionali e parti interessate. Il processo di consultazione del consiglio consultivo dovrebbe essere rispettato in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013; è opportuno provvedere ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obiettivi in materia di conservazione e sostenibilità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

La semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di misure tecniche non dovrebbe comportare un indebolimento delle norme in materia di conservazione e sostenibilità.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire norme generali applicabili in tutte le acque dell'Unione e prevedere la definizione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dalla PCP.

(3)

È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire norme generali applicabili in tutte le acque dell'Unione e prevedere la definizione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dalla PCP. Tale processo dovrebbe consentire di aggregare efficacemente le norme comuni e le situazioni locali e per zona. Tuttavia, è opportuno che tale processo non si traduca in una forma di rinazionalizzazione della PCP ed è importante che i consigli consultivi continuino a garantire che la regionalizzazione avvenga nell'ambito di un approccio unionale, conformemente al considerando 14 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi da pesca e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

(4)

Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l'utilizzo degli attrezzi da pesca e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini nonché tenere conto delle dinamiche socioeconomiche .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Opportune misure tecniche dovrebbero applicarsi alle attività di pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e  sulle specie di molluschi .

(6)

Le attività di pesca ricreativa possono avere un impatto significativo sull'ambiente marino e sugli stock ittici e  di altre specie e, pertanto, dovrebbero essere soggette a misure tecniche .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

I pesci catturati nella pesca ricreativa (pesca con amo e lenza) presentano al rilascio un elevato tasso di sopravvivenza, fino a prova scientifica contraria.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

L'obbligo di sbarco si applica, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. Tuttavia, ove gli esemplari di tali specie siano catturati e immediatamente rilasciati nell'ambito della pesca ricreativa e in presenza di prove scientifiche che dimostrino tassi di sopravvivenza elevati per tali specie, come può essere il caso dei pesci catturati nella pesca ricreativa con la lenza, dovrebbe essere possibile escludere le attività di pesca interessate dall'obbligo di sbarco applicando le procedure di cui al citato regolamento, in particolare adottando misure a tal fine nell'ambito dei piani pluriennali e/o dei piani di rigetto.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP : pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (18).

(7)

Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Le misure tecniche dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti. Prima della loro adozione, è opportuno tenere conto del loro possibile impatto sociale ed economico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

L'applicazione e l'attuazione di misure tecniche e programmi operativi e, se del caso, il rilascio di licenze, nonché le restrizioni alla costruzione e al funzionamento dei pescherecci e di taluni attrezzi non dovrebbero pregiudicare il conseguimento di norme più rigorose in materia di salute e sicurezza per le navi che effettuano operazioni e attività di pesca.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)

Le misure tecniche adottate a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il piano strategico per la biodiversità 2011-2020, adottato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, e sostenere l'attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, con particolare riferimento all'obiettivo di garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche e alle relative azioni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Le misure tecniche dovrebbero in particolare garantire la protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare la cattura di tali risorse. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli impatti degli attrezzi da pesca sull'ecosistema marino e specialmente su specie e habitat sensibili. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (19), dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dalla direttiva 2008/56/CE.

(8)

Le misure tecniche dovrebbero in particolare contribuire alla protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, grazie all'uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare la cattura di tali risorse. Le misure tecniche dovrebbero inoltre contribuire a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli impatti negativi degli attrezzi da pesca sull'ecosistema marino e specialmente su specie e habitat sensibili. È opportuno concedere incentivi per incoraggiare l'utilizzo di attrezzi e pratiche a basso impatto ambientale. Le misure tecniche dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (19), dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) e dalla direttiva 2008/56/CE.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

La cattura accidentale delle specie sensibili dovrebbe essere affrontata in modo globale in tutte le attività di pesca e per tutti i tipi di attrezzi, in considerazione del rigoroso livello di tutela ad esse accordato a norma delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, della loro elevata vulnerabilità, nonché dell'obbligo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, il livello di catture accessorie di specie sensibili e l'estensione dei fondali marini significativamente danneggiati dalle attività di pesca , che siano conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio )  (21) e alle migliori pratiche internazionali .

(9)

Al fine di valutare l'efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti indicatori di efficacia per quanto riguarda la riduzione delle catture di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e le catture accidentali di specie sensibili nonché la riduzione degli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini , che siano conformi agli obiettivi della PCP e alla legislazione dell'Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE , la direttiva 2009/147/CE e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) (21).

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi nel modo più ampio possibile delle misure previste dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) per sostenere i pescatori nell'attuazione delle misure tecniche e per garantire che si tenga conto degli obiettivi socioeconomici della PCP.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei , eccetto nel caso specifico delle reti da traino con impiego di impulso elettrico, il cui uso è subordinato a una serie di condizioni rigorose .

(11)

È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l'uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei. A tale proposito, prima della diffusione su vasta scala di attrezzi da pesca innovativi, è necessario provvedere affinché si disponga di adeguate conoscenze in merito al loro impatto, tenendo anche conto degli effetti cumulativi. Inoltre, è opportuno predisporre un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione, da impiegare a fini di applicazione, ricerca e valutazione. Infine, le attuali licenze dovrebbero essere sottoposte a rivalutazione scientifica prima di ottenere la qualifica permanente di «non soggette a divieti».

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Prima di un'ampia diffusione su scala commerciale degli attrezzi da pesca innovativi, è necessario disporre di conoscenze dettagliate e quantificate riguardo al loro impatto, compresi i loro effetti cumulativi sull'ambiente marino e sulle specie in esso presenti. È inoltre opportuno istituire un efficace programma di monitoraggio e valutazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Per determinate specie ittiche rare , come alcune specie di squali e razze , anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.

(15)

Per determinate specie ittiche che sono rare o particolarmente vulnerabili allo sfruttamento eccessivo a causa delle loro caratteristiche biologiche , anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

Per aiutare il comparto delle catture ad attuare l'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio del pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Tali misure dovrebbero comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.

(21)

Per aiutare il comparto delle catture ad attuare l'obbligo di sbarco e per garantire parità di condizioni tramite il pieno rispetto di tale obbligo , gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio del pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Tali misure dovrebbero comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Laddove i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, e quindi all'obbligo di sbarco , gli Stati membri dovrebbero realizzare progetti pilota sulle strategie di riduzione di tali catture e sulle misure tecniche da attuare per conseguire tale obiettivo.

(23)

Laddove i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate di specie, gli Stati membri dovrebbero realizzare progetti pilota sulle strategie di riduzione di tali catture e sulle misure tecniche da attuare per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a  limitare le catture accessorie di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale.

(24)

Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a  ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell'adozione di corrispondenti misure a livello regionale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Gli Stati membri, di concerto con le parti interessate , possono elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche che si discostino dalle norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP.

(25)

Gli Stati membri, in stretta cooperazione con i pertinenti consigli consultivi , dovrebbero poter elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche , basate sui migliori pareri scientifici disponibili, che si discostino dalle norme di base onde adeguare le misure tecniche alle specificità regionali della pesca , secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP , anche in assenza di un piano pluriennale .

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere almeno equivalenti alle norme di base per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e la protezione di specie e habitat sensibili .

(26)

È opportuno ricorrere alla regionalizzazione per introdurre provvedimenti su misura che tengano conto delle specificità di ciascuna zona di pesca, anche tutelandone le specie e gli habitat sensibili. Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere sostenibili e garantire almeno gli stessi modelli di sfruttamento e lo stesso livello di protezione delle norme di base . L'adozione di ogni misura tecnica regionale dovrebbe essere basata sui migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)

Le decisioni adottate dai gruppi regionali di Stati membri nell'ambito della regionalizzazione dovrebbero rispettare le medesime norme di controllo democratico di quelle degli Stati membri interessati.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter)

Si dovrebbe ricorrere alla regionalizzazione come strumento per promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni non governative, e per mettere i pescatori in condizione di partecipare e di collaborare strettamente con gli Stati membri, i consigli consultivi e gli scienziati alla creazione di provvedimenti su misura che contemplino le specificità di ciascuna area di pesca e ne salvaguardino le condizioni ambientali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)

Nel caso ci sia un interesse di gestione diretto riguardante un solo Stato membro, è possibile presentare proposte di misure tecniche individuali, per modificare le vigenti misure di conservazione, previa consultazione dei pertinenti consigli consultivi.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione , nell'ambito di piani pluriennali, di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.

(28)

Nell'elaborare raccomandazioni comuni per l'adozione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire , nell'ambito di piani pluriennali, nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio.

(29)

Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l'estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire , nell'ambito di piani pluriennali, taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare che non siano pregiudicati gli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

(30)

Nell'elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga pienamente garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.

(31)

La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori o delle specie sensibili dovrebbe costituire un'opzione per l'elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi , incluse le esenzioni, se del caso, e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di nuovi attrezzi , come la rete da traino con impiego di impulso elettrico . È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

(32)

Sulla base della valutazione scientifica dell'impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, anche per quanto riguarda il potenziale impatto negativo di determinati attrezzi, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di attrezzi innovativi . È opportuno che l'uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi diretti o cumulativi sugli habitat marini, in particolare su habitat sensibili o specie non bersaglio oppure ostacoli al conseguimento di un buono stato ecologico delle acque marine .

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(32 bis)

I gruppi regionali dovrebbero sviluppare ulteriori misure di mitigazione basate sul tipo di attrezzi, ricorrendo ai pareri scientifici e alle migliori pratiche per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie di uccelli marini e mammiferi marini, in linea con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, con la direttiva 79/409/CEE  (1a) del Consiglio e l'accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei del Mar Baltico e del Mare del Nord, del 17 marzo 1992, e relative modifiche (ASCOBANS).

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Per contenere quanto più possibile le catture accessorie di specie vulnerabili e gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri elaborino ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto della pesca su specie e habitat sensibili. Qualora i dati scientifici evidenziassero l'esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di tali specie e habitat, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella regione considerata. In particolare, tali disposizioni potrebbero essere applicate all'utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di cetacei e uccelli marini.

(33)

Per contenere quanto più possibile e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di specie vulnerabili e gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri elaborino ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto della pesca su specie e habitat sensibili. Qualora i dati scientifici evidenziassero l'esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di tali specie e habitat, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella regione considerata , per salvaguardare l'ambiente marino, gli stock ittici locali e le comunità costiere locali interessate . In particolare, tali disposizioni potrebbero essere applicate all'utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di cetacei e uccelli marini.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

Al fine di mantenere le attuali raccomandazioni circostanziate adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili nonché specifiche misure tecniche connesse a determinate misure per la protezione della molva azzurra e dello scorfano. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'Unione di future modifiche delle misure adottate dalla NEAFC che costituiscono l'oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione ai sensi della Convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,

soppresso

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica e le operazioni di ripopolamento artificiale e di trapianto, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività.

(36)

Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica e le operazioni di ripopolamento diretto e di trapianto, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)

In casi debitamente giustificati, qualora dai pareri scientifici disponibili emergesse la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine , la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati immediatamente applicabili per istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese, in particolare, a far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili, a proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o a reagire ad altri cambiamenti dello stato di conservazione degli stock ittici che possono costituire una minaccia per gli stock medesimi. Esse possono includere restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.

(37)

In casi debitamente giustificati, qualora dai migliori pareri scientifici disponibili emergesse la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie e gli habitat marini , la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati immediatamente applicabili per istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese, in particolare, a far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili o a catture accidentali di specie sensibili , a proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o a reagire ad altri cambiamenti dello stato di conservazione degli stock ittici o delle specie sensibili, che possono costituire una minaccia per gli stock medesimi , nonché a far fronte al deterioramento delle popolazioni e degli habitat delle specie dovuto all'impatto della pesca, e a prevedere qualsiasi altra misura di conservazione necessaria . Tali misure possono includere restrizioni all'uso di attrezzi fissi o trainati o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(38)

Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per definire, allo scopo di stabilire gli indicatori di efficacia per le misure tecniche concernenti le catture di pesce di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, le principali attività di pesca e i livelli di tali catture ad esse applicate, al fine di aggiornare l'elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l'elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali o, se del caso, al di fuori dei piani pluriennali, e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e sulla base della valutazione dello CSTEP. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)

Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. In tale relazione si dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi e  a raggiungere i target previsti dal presente regolamento. Se dalla relazione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale , gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base della relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.

(40)

Entro il … [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. In tale relazione si dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi e  i livelli degli indicatori di efficacia previsti dal presente regolamento. Se dalla relazione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi a livello regionale o che gli indicatori di efficacia restano un livello insoddisfacente , gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantire il conseguimento degli obiettivi e migliorare i livelli degli indicatori di efficacia . Inoltre, sulla base della relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/2006 (29), (CE) n. 1098/2007 (30), (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (31) e i regolamenti (UE) n. 1343/2011  (32) e (UE) n. 1380/2013 (33) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(42)

È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/2006 (29), (CE) n. 1098/2007 (30), (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (31) e il regolamento (UE) n. 1380/2013 (33) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Al fine di integrare o modificare le norme dettagliate vigenti che recepiscono le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alle misure tecniche contenute nel regolamento (UE) n. 1343/2011. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell'Unione di future modifiche delle misure adottate dalla CGPM che costituiscono l'oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l'Unione ai sensi dell'accordo CGPM. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

il funzionamento degli attrezzi da pesca e l'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.

(b)

il funzionamento degli attrezzi da pesca;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

l'interazione di tali attrezzi con gli ecosistemi marini.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.

1.    Fatto salvo l'articolo 29, il presente regolamento si applica sia a tutte le attività di pesca (ricreativa e commerciale), esercitate da pescherecci dell'Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all'articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell'Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Gli articoli 7 e 14 e la parte A degli allegati da V a X si applicano inoltre alle attività di pesca ricreativa.

2.    Il presente regolamento si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    In quanto strumenti destinati a sostenere l'attuazione della politica comune della pesca (PCP), le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a) e j), del suddetto articolo .

1.    Le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Inoltre, le misure tecniche sono finalizzate in particolare a :

2.    Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi :

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine;

(a)

assicurare modelli di sfruttamento sostenibili al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine e offrire adeguate garanzie;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

garantire che le catture accessorie di specie marine elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie sensibili , effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate , in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie ;

(b)

garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, in particolare quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

garantire che gli impatti ambientali della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati , in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione di tali habitat ;

(c)

garantire , anche grazie all'impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

contribuire a introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

(d)

introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.

Emendamenti 294 e 300

Proposta di regolamento

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui ai descrittori 1, 3, 4 e 6 della decisione della Commissione 2010/477/UE.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Le misure tecniche mirano a conseguire i seguenti target :

1.    Allo scopo di valutare se le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori di efficacia :

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il 5 % in volume conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ;

(a)

la misura in cui le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono gradualmente ridotte a livelli specifici per le principali attività di pesca ;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

garantire che le catture accessorie di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell'Unione dagli accordi internazionali ;

(b)

la misura in cui le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali sono progressivamente ridotte e , ove possibile, eliminate ;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

garantire che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini non superino i livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico per ciascun tipo di habitat, valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti.

(c)

la misura in cui gli impatti ambientali negativi delle attività di pesca sugli habitat marini, compresi gli habitat sensibili dei fondali marini , sono ridotti al minimo e mantenuti al di sotto dei livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico , in particolare per ciascun tipo di habitat valutato nell'ambito della direttiva 2008/56/CE, in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, con cui integra il presente regolamento definendo quanto segue ai fini del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo:

 

a)

le principali attività di pesca di cui alla lettera in questione;

 

b)

i livelli attuali di catture delle specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione in ognuna di tali principali attività di pesca, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri per gli anni di riferimento 2013-2015;

 

c)

i livelli specifici cui devono essere ridotte le catture delle specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione in ognuna di tali principali attività di pesca, per conseguire l'obiettivo di assicurare modelli di sfruttamento sostenibili e proteggere il novellame.

 

Nel determinare i livelli specifici di cui alla lettera c) del primo comma si tiene conto dei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare quelli dello CSTEP, nonché delle possibilità tecniche attuali e future per quanto riguarda l'esigenza di evitare le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Ai fini degli atti delegati di cui al paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono presentare una raccomandazione comune in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro il … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Qualora entro il termine previsto al paragrafo 1 ter del presente articolo non sia stata presentata alcuna raccomandazione comune o qualora una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri sia ritenuta incompatibile con gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione provvede, entro il … [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e in deroga all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ad adottare atti delegati con cui integra il presente regolamento definendo gli elementi di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, del presente articolo, in conformità dell'articolo 32 del presente regolamento.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     Al fine di conseguire una graduale riduzione delle catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione a livelli che garantiscano modelli di sfruttamento sostenibili, i livelli specifici di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, lettera c), sono sottoposti a riesame ogni tre anni, attraverso la procedura indicata ai paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater e, ove opportuno, sono ridotti ulteriormente in conformità dei migliori pareri scientifici disponibili e delle possibilità tecniche attuali e future per quanto riguarda l'esigenza di evitare tali catture.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Il grado di conseguimento dei target suddetti è valutato nell'ambito del processo di rendicontazione di cui all'articolo 34.

2.    La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata nel contesto del processo di rendicontazione di cui all'articolo 34.

Emendamento 346

Proposta di regolamento

Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 4 bis

 

Obiettivi socioeconomici

 

Al fine di tenere conto degli obiettivi socioeconomici di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c), f) e i), del regolamento (UE) n. 1380/2013, in fase di adozione e attuazione delle misure tecniche e di conservazione gli Stati membri fanno ampiamente ricorso alle misure di cui agli articoli 38, 39 e 40 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

«Mare del Nord»: le zone CIEM (34) IIa, IIIa e IV;

a)

«Mare del Nord»: le acque dell'Unione nelle zone CIEM (34) IIa, IIIa e IV;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

«acque nordoccidentali»: le sottozone CIEM V (eccetto la zona Va e le acque della zona Vb non appartenenti all'Unione) , VI e VII;

c)

«acque nordoccidentali»: le acque dell'Unione nelle sottozone CIEM V , VI e VII;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 5 — comma 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

«regioni ultraperiferiche» : le acque intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 , primo comma , del trattato, suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;

g)

«acque dell'Unione europea nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale» : le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica , a Mayotte , alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1)

«modello di sfruttamento»: il modo in cui la pressione di pesca è distribuita nel profilo d'età di uno stock;

1)

«modello di sfruttamento»: il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d'età e di taglia di uno stock;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2)

«selettività»: espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare pesci di una data taglia con una determinata dimensione di maglia (o dimensione dell'amo) ;

2)

«selettività»: la probabilità di catturare pesci di una data specie o taglia con determinate caratteristiche dell'attrezzo ;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)

«pesca selettiva»: la capacità di un metodo di pesca di scegliere come bersaglio e catturare pesci o molluschi in base alla taglia e alla specie nel corso dell'operazione di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni le specie non bersaglio;

soppresso

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4)

«pesca diretta»: la pesca di una determinata specie o  combinazione di specie se il totale delle catture di tale/tali specie rappresenta più del 50 % del valore economico delle catture ;

4)

«pesca diretta»: lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o  a un determinato gruppo di specie ove la composizione esatta varia tra le attività di pesca e le norme specifiche che disciplinano le specifiche tecniche minime delle dimensioni di maglia e dei dispositivi di selettività per attività di pesca sono stabilite a livello regionale ;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

«stato di conservazione di una specie»: lo stato di conservazione di una specie ai sensi dell'articolo 1, lettera i) della direttiva 92/43/CEE;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter)

«stato di conservazione di un habitat naturale»: lo stato di conservazione di un habitat naturale ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7)

«specie sensibile»: una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione e le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

7)

«specie sensibile»: una specie il cui stato di conservazione, che comprende l'habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8)

«piccole specie pelagiche»: sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto, pesce tamburo;

8)

«piccole specie pelagiche»: sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto, pesce tamburo , boga, sardina dorata e alaccia, tra le altre ;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)

«pesca tradizionale (di sussistenza) con attrezzi passivi»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive su scala limitata a livello locale, esclusivamente per fini personali e utilizzando soltanto attrezzi e tecniche di pesca tradizionali;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10)

«consigli consultivi»: gruppi di interesse istituiti nell'ambito della PCP al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate e di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP ;

10)

«consigli consultivi»: gruppi di interesse istituiti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e che svolgono le loro attività conformemente agli articoli 44 e 45 dell'allegato III del medesimo regolamento ;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11)

«rete da traino»: un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco; «attrezzi trainati»: reti da traino , sciabiche danesi o attrezzi simili, costituiti da un corpo conico o piramidale chiuso sul fondo da un sacco o composti da due lunghi bracci, un corpo e un sacco, che vengono spostati attivamente nell'acqua ;

11)

«rete da traino»: un attrezzo da pesca comprensivo di una rete che viene trainata attivamente da uno o più pescherecci, chiuso sul fondo da un sacco;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis)

«attrezzi trainati»: reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell'acqua da una o più imbarcazioni ovvero da qualunque altro sistema meccanico;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12)

«rete a strascico»: una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;

12)

«rete a strascico da fondo »: una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13)

«rete a strascico a coppia»: una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;

13)

«rete a strascico da fondo a coppia»: una rete a strascico da fondo trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L'apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15)

«sfogliara»: una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta di acciaio o di legno , armata di catene di fondo, gruppi di catene o catene per la pesca a strascico di tipo «tickler chain» e trainata attivamente sul fondo ;

15)

«sfogliara»: una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta, bracci o dispositivi analoghi ;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16)

«rete da traino con impiego di impulso elettrico»: una tecnica di pesca che utilizza un campo elettrico per catturare il pesce. La rete da traino con impiego di impulso elettrico è dotata di una serie di elettrodi montati sull'attrezzo nella direzione di traino che emettono brevi impulsi elettrici ;

16)

«rete da traino con impiego di impulso elettrico»: una rete da traino che utilizza una corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine ;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

17 bis)

«sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate posizionate da un'imbarcazione e trainate dalla riva oppure dalla nave ormeggiata o ancorata alla riva;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

20)

«reti fisse»: qualsiasi tipo di rete a imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale (reti a imbrocco o reti fisse) o lasciato alla deriva con la marea (reti da posta derivanti) , in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;

20)

«reti fisse»: qualsiasi tipo di rete a imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale (reti a imbrocco o reti fisse), in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 21

Testo della Commissione

Emendamento

21)

«rete da posta derivante»: una rete costituita da una o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva , come un'ancora galleggiante o un'ancora da fondo fissata a una sola estremità della rete ;

21)

«rete da posta derivante»: una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l'azione delle correnti, liberamente o insieme all'imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

22)

«rete da posta fissa a imbrocco»: una rete formata da un'unica pezza di rete e  mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti . Cattura risorse acquatiche vive che vi restano ammagliate ed è ancorata, o può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino ;

22)

«rete a imbrocco»: una rete fissa formata da un'unica pezza di rete e  mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

23)

«rete da posta fissa impigliante»: una rete formata da un'unica pezza di rete, fissata sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete a imbrocco . Le reti da posta impiglianti hanno generalmente un minore galleggiamento sulla lima da sughero e durante la pesca stanno meno in alto rispetto alla maggior parte delle reti da posta fisse a imbrocco. Sono ancorate, o possono essere ancorate, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino ;

23)

«rete da posta impigliante»: una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d'armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete a imbrocco;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 24

Testo della Commissione

Emendamento

24)

«rete da posta fissa a tramaglio»: una rete formata da due o più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza mediana avente maglie più piccole , ancorata, o che può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino ;

24)

«rete a tramaglio»: una rete fissa formata da due o più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 26

Testo della Commissione

Emendamento

26)

«palangaro»: un attrezzo da pesca formato da un trave , talvolta di notevole lunghezza, cui sono fissati a intervalli regolari spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami con o senza esca . Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie;

26)

«palangaro»: un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile , cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio . Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 27

Testo della Commissione

Emendamento

27)

«nasse»: trappole costituite da gabbie o ceste realizzate con vari materiali e destinate alla cattura di crostacei o pesci, poste sul fondo marino singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che ne indicano la posizione in superficie e dotate di una o più aperture o accessi;

27)

«nasse»: trappole costituite da gabbie o ceste destinate alla cattura di crostacei , molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che ne indicano la posizione in superficie e dotate di una o più aperture o accessi;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 28

Testo della Commissione

Emendamento

28)

«lenza a mano»: una tecnica di pesca in cui viene utilizzata un'unica lenza manovrata manualmente. Alla lenza sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;

28)

«lenza a mano»: un'unica lenza sostenuta manualmente alla quale sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

29)

«croce di Sant'Andrea»: un attrezzo che esercita un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;

29)

«croce di Sant'Andrea»: un attrezzo che può esercitare un'azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 30

Testo della Commissione

Emendamento

30)

«sacco»: l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) aventi la stessa dimensione di maglia , tenuti insieme sui lati , lungo l'asse della rete, da una cucitura in corrispondenza della quale può essere fissata una corda . A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete;

30)

«sacco»: l'ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete), tenuti insieme sui lati. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 31

Testo della Commissione

Emendamento

31)

«dimensione di maglia»: la dimensione di maglia di qualsiasi sacco di un attrezzo trainato, misurata secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione  (40) ;

31)

«dimensione di maglia»:

 

a)

nelle reti con nodi: la distanza massima tra due nodi opposti nella stessa maglia quando questa è completamente estesa;

 

b)

nelle reti senza nodi: la distanza massima tra due estremità opposte rispetto all'asse più lungo nella stessa maglia quando questa è completamente estesa;

 

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 32

Testo della Commissione

Emendamento

32)

«maglia quadrata»: la forma di maglia che si ottiene montando la pezza di rete con una deviazione di 45o dalla direzione N, in modo che i lati di maglia siano paralleli e formino un angolo di 90o con l'asse della rete;

32)

«maglia quadrata»: una maglia a forma di quadrilatero composta da due serie di lati paralleli con la stessa lunghezza nominale, in cui una serie è parallela e l'altra forma un angolo retto con l'asse longitudinale della rete;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 33

Testo della Commissione

Emendamento

33)

«maglia a losanghe»: la normale forma romboidale delle maglie nella pezza di rete;

33)

«maglia a losanghe»: una maglia composta da quattro lati della stessa lunghezza in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all'asse longitudinale della rete;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 36

Testo della Commissione

Emendamento

36)

«pezza selettiva»: un dispositivo montato in prossimità dell'asta lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremato all'estremità, ove è fissato alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un'apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 38

Testo della Commissione

Emendamento

38)

«tempo di immersione»: l'arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell'operazione di recupero a bordo;

38)

«tempo di immersione»: l'arco di tempo compreso tra la cala dell'attrezzo e il completamento dell'operazione di recupero a bordo;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 39

Testo della Commissione

Emendamento

39)

«sensori di monitoraggio dell'attrezzo»: telesensori elettronici che possono essere applicati alle reti da traino o da circuizione a chiusura per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o  la taglia delle catture;

39)

«sensori di monitoraggio dell'attrezzo»: telesensori elettronici che sono applicati per monitorare i principali parametri quali la distanza tra i divergenti o  il volume delle catture;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

39 bis)

«palangaro zavorrato»: un palangaro composto di ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 40

Testo della Commissione

Emendamento

40)

«dispositivo acustico di dissuasione»: dispositivi a distanza utilizzati per avvertire specie quali mammiferi marini della presenza di attrezzi da pesca attraverso l'emissione di segnali acustici ;

40)

«dispositivo acustico di dissuasione»: dispositivi che emettono segnali acustici nell'intento di tenere lontane specie quali mammiferi marini dagli attrezzi da pesca;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 42

Testo della Commissione

Emendamento

42)

«selezione qualitativa»: la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero potuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto;

42)

«selezione qualitativa»: la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero dovuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

43 bis)

«effetti negativi significativi»: effetti negativi secondo la definizione all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — punto 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

45 bis)

«indicatori di efficacia»: un insieme di parametri intesi a valutare l'efficacia delle misure tecniche.

Emendamenti 303 e 349

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1– lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

corrente elettrica , fatta eccezione per le reti da traino con impiego di impulso elettrico di cui all'articolo 24 e all'allegato V, parte E ;

b)

corrente elettrica;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

qualsiasi tipo di proiettile;

g)

qualsiasi tipo di proiettile , a eccezione di quelli utilizzati per sopprimere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli degli arpioni a mano e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza scafandro autonomo e dall'alba al tramonto ;

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 7 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga a quanto disposto all'articolo 2, il presente articolo si applica alle acque internazionali e alle acque di paesi terzi.

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nessuna parte di un attrezzo trainato è dotata di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo.

1.   Nessuna parte di un attrezzo trainato ha una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell'attrezzo o ai dispositivi di selettività per migliorare la selettività delle specie marine per taglia o per specie .

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   È vietato costruire sacchi o fissare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.

3.   È vietato utilizzare o trasportare a bordo dei pescherecci dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l'apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l'uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l'usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati , né l'installazione di dispositivi destinati al controllo delle catture .

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a  600 metri.

5.   È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a  200 metri.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Fatto salvo il paragrafo 5:

 

a)

si applicano deroghe specifiche, come precisato nell'allegato V, parte C, punto 6, nell'allegato VI, parte C, punti 6 e 9, e nell'allegato VII, parte C, punto 4, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 metri;

 

b)

l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri è autorizzato nella zona di pesca di cui all'articolo 5, lettera e).

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     È vietato l'uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio nei siti designati in conformità delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2008/56/CE, laddove ciò comporti un impatto negativo sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat sensibili.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

3.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 2 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il paragrafo 3 non si applica qualora lo Stato membro di bandiera disponga di un programma ufficiale che si occupa della raccolta e dello studio scientifico degli esemplari delle specie elencate all'allegato I.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32.

4.   Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l'elenco di cui all'allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione o sopprimendo specie che non necessitano di rimanere nell'elenco , alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all'articolo 32.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo devono essere precedute da una valutazione degli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 12 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. Gli operatori dei pescherecci registrano e trasmettono alle autorità competenti le informazioni sugli esemplari catturati come catture accidentali, conformemente al regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie sono autorizzati nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accidentali sono consentiti nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati . La detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari di specie marine sono consentiti qualora l'esemplare sia morto e a condizione che possa essere utilizzato per finalità scientifiche. Le autorità nazionali competenti sono debitamente informate in precedenza.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora lo Stato membro di bandiera disponga di un programma ufficiale che si occupa della raccolta e dello studio scientifico degli esemplari di uccelli, rettili o mammiferi marini.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

5.   Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire gli obiettivi del presente regolamento in relazione agli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Gli Stati membri controllano l'efficacia delle misure adottate a norma del presente articolo per ridurre al minimo le catture accidentali e riferiscono alla Commissione sui progressi compiuti entro … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato.

1.   È vietato l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II nelle zone definite nello stesso allegato. Gli Stati membri effettuano un'opportuna valutazione quando gli attrezzi da pesca sono impiegati nelle zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE e nelle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 2009/147/CE.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Sono vietati il disturbo, il deterioramento o la distruzione intenzionali degli habitat sensibili e dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie sensibili.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche dell'elenco di cui all'allegato II , compresa l'aggiunta di nuove zone , alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili .

2.   Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche urgenti dell'elenco di cui all'allegato II, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando presenta una proposta contenente tali modifiche, la Commissione fornisce una mappa completa della zona vulnerabile e presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi sul piano sociale, economico e ambientale dello spostamento delle attività di pesca in altre zone.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Se tali habitat si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

3.   Se le zone di cui all'allegato II si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest'ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Gli Stati membri adottano misure per proteggere le zone che ospitano o che potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili quali definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione e vietano in tali zone le attività di pesca di fondo, a meno che i migliori pareri scientifici disponibili non dimostrino che dette attività non hanno effetti negativi significativi su tali ecosistemi. Le misure sono coerenti con le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, e sono almeno equivalenti in termini di livello di protezione previsto per gli ecosistemi marini vulnerabili a norma del regolamento (CE) n. 734/2008.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

a)

garantire la protezione del novellame di specie marine in modo tale che la maggior parte del pesce pescato abbia raggiunto l'età della riproduzione prima di essere catturato e conformemente all'articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

vietare la messa a disposizione sul mercato, destinata al consumo umano, del novellame di specie marine, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 14 bis

 

Prodotti della pesca importati destinati al consumo umano

 

I prodotti della pesca importati destinati al consumo umano, catturati fuori dalle acque dell'Unione nelle zone, sottozone e divisioni di cui all'articolo 5, devono essere conformi alle disposizioni relative alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati del presente regolamento.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 15 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono misure volte a facilitare lo stoccaggio o a reperire possibili sbocchi per le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sbarcate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure possono comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di pesca , o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.

Gli Stati membri istituiscono adeguate misure volte a facilitare lo stoccaggio o a reperire possibili sbocchi per le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sbarcate conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure devono comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l'adattamento di luoghi di sbarco e ripari di pesca e il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   È vietato il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di slipping .

1.   È vietato il ricorso a pratiche di selezione qualitativa.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate nel Mar Mediterraneo e alle catture o alle specie che sono esentate dall'applicazione dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 17 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate di specie non soggette a limiti di cattura . Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.

1.   Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, gli Stati membri possono istituire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013 . Tali misure tecniche si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la bandiera dello Stato membro interessato.

2.   Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, gli Stati membri istituiscono misure tecniche volte a  evitare o ridurre nella misura del possibile tali catture indesiderate secondo la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o all'articolo 18 del presente regolamento.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Nei casi in cui altri Stati membri intendano istituire misure tecniche analoghe, è possibile presentare una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 17 bis

 

Documentazione

 

Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, per la documentazione delle catture, dei rigetti e delle attività di pesca, possono introdurre un sistema di controllo elettronico.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Capitolo 2 — sezione 5 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

SEZIONE 5 bis

 

ADEGUAMENTO DEI PESCHERECCI

 

Articolo 17 ter

 

Adeguamento della stazza

 

Sui pescherecci nuovi o già operanti è autorizzato l'aumento della stazza destinato a migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, come pure l'aumento della stazza destinato allo stoccaggio delle catture indesiderate soggette all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, a condizione che ciò non determini un aumento della capacità di cattura del peschereccio. I corrispondenti volumi non sono considerati nella valutazione della capacità di pesca, alla luce dei limiti stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013, né nel piano di entrata/uscita della flotta di cui all'articolo 23 di tale regolamento.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 18 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera g

g)

nell'allegato XI per le regioni ultraperiferiche .

g)

nell'allegato XI per le acque dell'Unione nell'Oceano indiano e nell'Atlantico occidentale .

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tuttavia, le disposizioni sulle dimensioni di maglia di cui alla parte B degli allegati da V a XI si applicano soltanto nella misura in cui, entro … [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], non è stato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo alcun atto delegato che riguardi lo stesso oggetto per le attività di pesca interessate. Qualora la parte B di un allegato del presente regolamento diventi applicabile, la Commissione adotta, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, punto 4, entro la stessa data un atto delegato conformemente all'articolo 32, integrando il presente regolamento con una definizione di «pesca diretta», al fine di applicare la parte B alla pertinente zona di pesca e alle attività di pesca interessate.

 

Fino alla scadenza di cui al secondo comma del presente paragrafo oppure fino alla data di adozione dell'atto delegato di cui al medesimo comma, se anteriore, le disposizioni applicabili alle dimensioni di maglia il … [giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento  (*1) ] continuano ad applicarsi in relazione alle zone di pesca interessate.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Se del caso, al fine di conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca e per tenere conto delle specificità di una regione, misure tecniche che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere adottate nel contesto di un piano pluriennale di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni intese a definire opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1.

2.    In assenza di un piano pluriennale per le attività di pesca in questione o qualora il pertinente piano pluriennale non stabilisca misure tecniche o una procedura per l'adozione di tali misure tecniche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il presente regolamento definendo opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1 , in particolare stabilendo dimensioni di maglia da applicare a livello regionale. Ai fini dell'adozione di tali atti delegati, gli Stati membri possono presentare una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 entro … [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione pubblica tali raccomandazioni comuni subito dopo il loro invio da parte degli Stati membri e pubblica le valutazioni scientifiche svolte per assicurarne la conformità all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Le misure adottate conformemente ai paragrafi 1 bis e 2:

 

a)

sono intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto in particolare degli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4;

 

b)

sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

 

c)

prevedono incentivi, anche nell'ambito della ripartizione delle possibilità di pesca, per i pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale; e

 

d)

sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 o, nel caso delle norme sulle dimensioni di maglia, alle misure applicabili il … [giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento] per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    Le misure tecniche raccomandate in conformità del paragrafo 2 sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.

3.   In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri basano le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sui migliori pareri scientifici disponibili. Tali pareri scientifici tengono conto dell'impatto di tali misure sulle specie bersaglio e sulle specie e gli habitat sensibili , dimostrando i benefici per la conservazione dell'ecosistema marino .

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     In deroga all'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può adottare tali atti delegati anche in mancanza della raccomandazione comune di cui ai suddetti paragrafi.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

soppresso

Misure regionali nell'ambito di piani pluriennali

 

1.     Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

 

2.     Le misure stabilite conformemente al paragrafo 1 possono:

 

(a)

modificare o integrare le misure di cui agli allegati da V a XI;

 

(b)

derogare alle misure di cui agli allegati da V a XI per una zona o un periodo determinati, purché si possa dimostrare che tali misure non producono benefici in termini di conservazione nella zona o nel periodo considerati o che è possibile conseguire gli stessi obiettivi con misure alternative.

 

3.     Un piano pluriennale può definire il tipo di misure che possono essere adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 per la regione considerata.

 

4.     Le misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2

 

(a)

mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;

 

(b)

sono basate sui principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e

 

(c)

prevedono incentivi, nell'ambito della ripartizione delle possibilità di pesca, per i pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale.

 

5.     Quando presentano raccomandazioni comuni per la definizione di misure tecniche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali misure.

 

6.     La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5.

 

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per la definizione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie, gli Stati membri forniscono prove atte a dimostrare che tali attrezzi soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

1.   Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per la definizione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie, gli Stati membri forniscono prove atte a dimostrare che tali attrezzi soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 21 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare le zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell'allegato X e nella parte B dell'allegato XI o al fine di istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:

Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 al fine di modificare le zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell'allegato X e nella parte B dell'allegato XI o al fine di istituire o sopprimere nuove zone di divieto o di limitazione della pesca, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 21 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se gli Stati membri non adottano raccomandazioni comuni, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per istituire zone di divieto o di limitazione della pesca sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine.

1.

Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l'obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine. Le raccomandazioni comuni si basano sulle migliori prove scientifiche disponibili e tengono conto di criteri biologici, in particolare la dimensione delle specie quando raggiungono la maturità. Le raccomandazioni comuni non pregiudicano le disposizioni di controllo e di applicazione in materia di sbarco e commercializzazione dei prodotti della pesca.

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 23 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi:

Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per consentire l'istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi o di specie sensibili , gli Stati membri vi includono i seguenti elementi:

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 23 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

Qualora le imbarcazioni di un solo Stato membro siano interessate da fermi in tempo reale o disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca, sono adottati i migliori pareri scientifici disponibili per ridurne l'impatto sulle imbarcazioni interessate.

Emendamenti 304 e 154

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 19 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi , comprese le reti da traino con impiego di impulso elettrico descritte nella parte E dell'allegato V, in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili.

1.   Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell'articolo 18 per autorizzare o estendere l'uso di attrezzi da pesca innovativi in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell'uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili.

 

Tale valutazione si basa sull'uso di attrezzi da pesca innovativi nel corso di un periodo di prova limitato a non più del 5 % delle imbarcazioni attualmente in tale mestiere per un periodo non inferiore ai quattro anni.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le suddette valutazioni indichino che esso darà luogo a impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.

3.   L'uso di attrezzi da pesca innovativi è autorizzato su scala commerciale soltanto nel caso in cui la valutazione di cui al paragrafo 1 indichi che , rispetto agli attrezzi da pesca e alle tecniche di pesca regolamentati esistenti, tale uso non darà luogo a impatti negativi diretti o cumulativi su habitat marini, compresi habitat sensibili o specie non bersaglio.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 25 — comma 1 — trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

informazioni sull'efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 25 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché i pescatori direttamente interessati da tali misure siano adeguatamente consultati.

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

deroghe approvate in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi. Esse sono almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 26 bis

 

Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti

 

1.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per integrare il presente regolamento definendo progetti pilota intesi a mettere a punto un sistema di documentazione completa delle catture e dei rigetti sulla base di target e obiettivi misurabili, ai fini di una gestione delle attività di pesca basata sui risultati.

 

2.     I progetti pilota di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono derogare alle misure stabilite nella parte B degli allegati da V a XI per una zona specifica e per un periodo massimo di un anno, purché si possa dimostrare che tali progetti pilota sono intesi a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, sono conformi agli indicatori di efficacia di cui all'articolo 4 e, in particolare, mirano a migliorare la selettività dell'attrezzo da pesca o della pratica di pesca in questione o ne riducono in altro modo l'impatto ambientale. Tale periodo di un anno può essere prorogato per un altro anno alle stesse condizioni. È limitato a non oltre il 5 % delle imbarcazioni in tale mestiere per ciascuno Stato membro.

 

3.     Quando presentano raccomandazioni comuni per l'istituzione dei progetti pilota di cui al paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell'adozione di tali progetti. Lo CSTEP valuta le raccomandazioni comuni e rende pubblica la valutazione. Entro sei mesi dalla conclusione del progetto, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente i risultati, compresa una valutazione dettagliata dei cambiamenti nella selettività e degli altri impatti ambientali.

 

4.     Lo CSTEP valuta la relazione di cui al paragrafo 3. Qualora lo CSTEP concluda che il nuovo attrezzo o la nuova pratica conseguano gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la Commissione può presentare una proposta conformemente al TFUE per consentire l'uso generalizzato di tale attrezzo o pratica. La valutazione dello CSTEP è resa pubblica.

 

5.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32, al fine di integrare il presente regolamento definendo le specifiche tecniche di un sistema per la documentazione completa delle catture e dei rigetti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Capo IV

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO IV

soppresso

ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA

 

Articolo 28

 

Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC)

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di:

 

(a)

recepire nel diritto dell'Unione determinate misure tecniche approvate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), tra cui elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili e misure tecniche specifiche per la pesca della molva azzurra e dello scorfano definite nelle raccomandazioni NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 e

 

(b)

adottare altre misure tecniche che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di atti legislativi che recepiscono le raccomandazioni della NEAFC.

 

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte nel quadro di campagne di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.

b)

qualora si tratti di esemplari sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione, siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 30 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.

1.   Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento diretto o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l'egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se il ripopolamento artificiale o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati almeno un mese prima dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.

2.   Se il ripopolamento diretto o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati almeno un mese prima dell'intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.

1.   Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie o gli habitat marini , alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all'uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi o qualsiasi altra misura di conservazione necessaria .

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

proteggere specie e habitat sensibili se è stato constatato un grave rischio per la loro conservazione.

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a  tre anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a  due anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell'articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell'articolo 4.

1.   Entro il … [tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell'Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori di efficacia fissati nell'articolo 4.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, entro sei mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento.

2.   Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi a livello regionale o sono stati superati i livelli specifici di catture di taglia inferiore alla taglia minima per la conservazione nelle principali attività di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) , entro dodici mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi correttivi da attuare per garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e la riduzione delle catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ai livelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) .

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione assiste gli Stati membri nell'istituzione di un piano d'azione nazionale per affrontare le difficoltà individuate nell'attuazione delle nuove misure tecniche al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 34 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Qualora la relazione dimostri che uno Stato membro non ha rispettato i propri obblighi in materia di controllo e raccolta dei dati, la Commissione può interrompere o sospendere i finanziamenti a titolo del FEAMP destinati a detto Stato membro, conformemente agli articoli 100 e 101 del regolamento (UE) n. 508/2014.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;

(a)

gli articoli 3, 8, 9, 10, 11 e 12, l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 36

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36

soppresso

Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007

 

Nel regolamento (CE) n. 1098/2007 sono soppressi gli articoli 8 e 9.

 

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 54 quater — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a  80  mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca, oppure

a)

il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a  70  mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca, oppure

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 54 quater — paragrafo 2 — lettera b — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare, e

i pesci sottoposti a cernita siano congelati e non siano rigettati in mare, e

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 54 quater — paragrafo 2 — lettera b — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.

le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento e impedire i rigetti in mare di specie marine.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1 — lettera b

Regolamento (CE) n. 1224/2009

Articolo 54 quater — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     L'autorità competente dello Stato di bandiera certifica i piani dei pescherecci da traino congelatori per garantirne la conformità con le disposizioni applicabili.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38

soppresso

Modifica del regolamento (UE) n. 1343/2011

 

L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1343/2011 è modificato come segue:

 

(1)

è aggiunta la lettera seguente:

«(h)

le misure tecniche di cui agli articoli 4, 10, 12, 15, 15 bis, 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies e 16 duodecies.»; ’

 

(2)

è aggiunto il comma seguente:

«Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di recepire nel diritto dell'Unione altre misure tecniche stabilite dalla CGPM che diventano obbligatorie per l'Unione e di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di atti legislativi che recepiscono le raccomandazioni della CGPM in materia di misure tecniche.»

 

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 40 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.

I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004, (CE) n. 2187/2005 , nonché il regolamento della Commissione (CE) n. 494/2002  (1bis) sono abrogati.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n bis)

coregone (Coregonus oxyrinchus) nella sottozona CIEM IVb (acque dell'Unione);

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

n ter)

storione dell'Adriatico (Acipenser naccarii) e storione comune (Acipenser sturio) nelle acque dell'Unione;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o)

femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus) in tutte le acque dell'Unione, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;

femmine con uova dell'aragosta (Palinuridae spp.) e femmine mature dell'astice (Homarus gammarus) in tutte le acque dell'Unione, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p)

dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo.

p)

dattero di mare (Lithophaga lithophaga) , nacchera (Pinna nobilis) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Allegato I — lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

p bis)

riccio corona mediterraneo (Centrostephanus longispinus).

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Allegato IV — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.

Le dimensioni della grancevola sono misurate, come indicato nella figura 5 bis, come lunghezza del carapace sulla linea mediana, partendo dal bordo del carapace fra i due rostri fino al bordo posteriore del carapace.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Allegato IV — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.

Le dimensioni del granchio di mare sono misurate, come indicato nella figura 5 ter, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Allegato IV — paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater.

Le dimensioni del buccino sono misurate, come indicato nella figura 5 quater, sulla parte più lunga della conchiglia.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Allegato IV — paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies.

La taglia di un pesce spada è misurata, come indicato nella figura 5 quinquies, come lunghezza dalla forca della pinna caudale sino alla punta della mandibola inferiore.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Allegato IV — Figura 5 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Figura 5 bis Grancevola (Maja squinado)

 

Image

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Allegato IV — Figura 5 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Figura 5 ter Granchio di mare (Cancer pagurus)

 

Image

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Allegato IV — Figura 5 quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Figura 5 quater Buccino (Buccinum spp)

 

Image

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Allegato IV — Figura 5 quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Figura 5 quinquies Pesce spada (Xiphias gladius)

 

Image

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 1 — riga 14

Testo della Commissione

Sgombro (Scomber spp.)

20  cm


Emendamento

Sgombro (Scomber spp.)

30  cm (1bis)

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 1 — riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

20 cm


Emendamento

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (1bis)

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 1 — riga 16

Testo della Commissione

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm


Emendamento

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm (1bis)

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 1 — riga 17

Testo della Commissione

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo


Emendamento

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo (1bis)

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 1 — riga 19

Testo della Commissione

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm


Emendamento

Sardina (Sardina pilchardus)

11 cm (1bis)

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 1 — riga 20

Testo della Commissione

Astice (Homarus gammarus)

87 mm

Emendamento

Astice (Homarus gammarus)

87 mm (lunghezza del carapace)

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 1 — riga 34

Testo della Commissione

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm

Emendamento

Aragosta (Palinurus spp.)

95 mm (lunghezza del carapace)

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 2 — riga 13

Testo della Commissione

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 105 mm

 

Lunghezza del carapace 32 mm

Emendamento

Scampo (Nephrops norvegicus)

Lunghezza totale 105 mm

 

Lunghezza del carapace 32 mm

 

Code di scampo 59 mm

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 2 — riga 14

Testo della Commissione

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm


Emendamento

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (1bis)

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 2 — riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

18 cm


Emendamento

Aringa (Clupea harengus)

18 cm (1bis)

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte A — tabella 2 — riga 16

Testo della Commissione

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm

Emendamento

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm (1bis)

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte B — paragrafo 1 — tabella — riga 2 ter (nuova)

Testo della Commissione

 

 

 

Emendamento

Almeno 90 mm

Skagerrak e Kattegat

L'attrezzo deve essere dotato di un pannello avente dimensione di maglia di almeno 270 mm (maglia di diamante) o di 140 mm  (1bis) (maglia quadrata).

Emendamenti 305 e 355

Proposta di regolamento

Allegato V — parte B — paragrafo 1 — tabella — riga 4

Testo della Commissione

Almeno 80 mm

Divisione CIEM IVb a sud di 54o 30′ N e divisione CIEM IVc

Pesca diretta della sogliola con sfogliare o [reti da traino con impiego di impulso elettrico] . Nella metà superiore della parte anteriore della rete deve essere montato un pannello avente dimensione di maglia di almeno 180 mm.

Emendamento

Almeno 80 mm

Divisione CIEM IVb a sud di 54o 30′ N e divisione CIEM IVc

Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete deve essere montato un pannello avente dimensione di maglia di almeno 180 mm.

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte B — paragrafo 1 — tabella — riga 4 ter (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

Almeno 40mm

Tutta la zona

Pesca diretta del calamaro (85 % delle catture) (Lolignidae, Ommastrephidae)

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte B — paragrafo 1 — tabella — riga 6

Testo della Commissione

Almeno 16mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche.

 

 

Pesca diretta della busbana norvegese. Nella pesca della busbana norvegese l'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 22  mm.

 

 

Pesca diretta di Crangon crangon . L'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione, una pezza selettiva o un dispositivo di selettività equivalente.

Emendamento

Almeno 16mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80 % delle catture) .

 

 

Pesca diretta della busbana norvegese (50 % delle catture) . Nella pesca della busbana norvegese l'attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35  mm.

 

 

Pesca diretta del gamberetto grigio e del gamberetto rosa (90 % delle catture). L'attrezzo deve essere dotato di una rete selettiva o di una griglia di selezione in conformità delle norme stabilite a livello nazionale.

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte B — paragrafo 2 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

2.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e derivanti

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte B — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel Mare del Nord e nello Skagerrak/Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Nel Mare del Nord e nello Skagerrak/Kattegat si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e derivanti .

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte C — paragrafo 1 — punto 1.1

Testo della Commissione

Emendamento

1.1

La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a  80 mm o rete fissa avente dimensione di maglia inferiore a 100  mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

1.1

La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a  32  mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte C — paragrafo 2 — punto 2.2 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico o sciabiche danesi;

i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico da fondo o sciabiche danesi;

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte C — paragrafo 2 — punto 2.2 — trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico a coppia;

i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico da fondo a coppia;

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte C — paragrafo 2 — punto 2.2 — trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato.

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico da fondo a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Allegato V — Parte C — paragrafo 6 — punto 6.2

Testo della Commissione

Emendamento

6.2

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ( CE ) n. 2347 / 2002  (1) a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo . Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.

6.2

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ( UE ) 2016 / 2336 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1) a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile . Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo . Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti . Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 . Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato V — parte D — sottotitolo

Testo della Commissione

Emendamento

Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei nella divisione CIEM IIIa e nella sottozona IV

Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini nella divisione CIEM IIIa e nella sottozona IV

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Allegato V — parte D — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

Misure volte a ridurre al minimo le catture accidentali di uccelli marini

1.

Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mare del Nord per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.

2.

Sono applicate misure spaziali nel Mare del Nord laddove la ricerca scientifica abbia individuato zone in cui avvengono notoriamente catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

3.

I pescherecci operanti con palangari nel Mare del Nord utilizzano una combinazione di soluzioni tecniche scientificamente testate quali cavi scaccia-uccelli, palangari con zavorre di pesi differenti, schermatura degli ami e cala dei palangari durante le ore notturne con l'illuminazione minima del ponte necessaria per motivi di sicurezza. È opportuno determinare tali combinazioni sulla base delle configurazioni dell'attrezzatura e delle specie sensibili che potrebbero essere catturate dalle flotte. Le specifiche dovrebbero essere conformi agli standard stabiliti nelle linee guida concordate a livello internazionale.

4.

Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione alle catture e allo sforzo di pesca.

Emendamenti 306, 314, 315 e 356

Proposta di regolamento

Allegato V — parte E

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

In deroga all'articolo 13, la pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico è autorizzata nelle divisioni CIEM IVb e IVc alle condizioni definite conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, secondo trattino, del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche dell'impulso utilizzato e le misure di controllo e di monitoraggio applicate a sud di una lossodromia che collega i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

 

un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55odi latitudine nord,

 

a est fino a 55o di latitudine nord, 5o di longitudine est

 

a nord di 56o di latitudine nord

 

a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56o di latitudine nord.

 

Emendamento 324

Proposta di regolamento

Allegato VI — parte A — tabella — riga 14

Testo della Commissione

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm


Emendamento

Sgombro (Scomber spp.)

20 cm (1bis)

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — tabella — riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

20 cm


Emendamento

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (1bis)

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — tabella — riga 16

Testo della Commissione

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm (3)


Emendamento

Surgarelli (Trachurus spp.)

15 cm (3) ,  (3bis)

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte A — tabella — riga 17

Testo della Commissione

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo


Emendamento

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

12 cm o 90 esemplari per chilogrammo (1bis)

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte B — paragrafo 1 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Almeno 120 mm

Tutta la zona

Nessuna

Emendamento

Almeno 100 mm (1bis)

Tutta la zona

Nessuna

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte B — paragrafo 2 — titolo (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse

2.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e derivanti

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte B — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle acque nordoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.

Nelle acque nordoccidentali si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse e derivanti .

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte B — paragrafo 2 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Almeno 120 mm (1),

Tutta la zona

Nessuna

Emendamento

Almeno 120 mm (1)

Tutta la zona

Nessuna

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte B — tabella — riga 4

Testo della Commissione

Almeno 50mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche.

Emendamento

Almeno 50mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche (80 % delle catture) .

 

 

Pesca diretta della triglia (50 % delle catture)

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte C — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati o reti fisse nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati da fondo o reti fisse da fondo nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte C — paragrafo 3 — punto 3.2

Testo della Commissione

Emendamento

3.2

In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l'uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le navi di uno Stato membro operanti nelle zone di cui al punto 3.1 le cui catture accessorie di merluzzo bianco superino 10 tonnellate non possono più pescare nella zona considerata.

3.2

In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l'uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte C — paragrafo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

9.

Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM Vb, VIa, VII b, c, j, k

9.

Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM Vb, VIa, VIb, VII b, c , h , j, k

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Allegato VI — Parte C — paragrafo 9 — punto 9.2

Testo della Commissione

Emendamento

9.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ( CE ) n. 2347 / 2002 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.

9.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ( UE ) 2016 / 2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile . Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti . Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 . Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Allegato VI — parte D — punto 1 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei nelle divisioni CIEM VIa e VII d, e, f, g, h,

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini nelle divisioni CIEM VI e VII

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Allegato VI — parte D — punto 2.1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.1.

Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nelle acque nordoccidentali per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Allegato VI — parte D — punto 2.2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.2.

Sono applicate misure spaziali nelle acque nordoccidentali laddove la ricerca scientifica abbia individuato zone in cui avvengono notoriamente catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Allegato VI — parte D — punto 2.3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.3.

Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Allegato VII — Parte A — tabella — riga 15

Testo della Commissione

Aringa (Clupea harengus)

20 cm


Emendamento

Aringa (Clupea harengus)

20 cm (1bis)

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Allegato VII — Parte A — tabella — riga 18

Testo della Commissione

Spigola (Dicentrarchus labrax)

42  cm

Emendamento

Spigola (Dicentrarchus labrax)

36  cm

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Allegato VII — Parte A — tabella — riga 23

Testo della Commissione

Pettine (Chlamys spp.)

40 mm

Emendamento

Pettine (Chlamys spp. , Mimachlamys spp. )

40 mm

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Allegato VII — Parte A — tabella — riga 26

Testo della Commissione

Vongola verace ( Venerupis philippinarum)

35 mm

Emendamento

Vongola verace ( Ruditapes philippinarum)

35 mm

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Allegato VII — Parte A — tabella — riga 34

Testo della Commissione

Polpo (Octopus vulgaris)

750 grammi (3)

Emendamento

Polpo (Octopus vulgaris)

1 000 grammi (3)

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Allegato VII — Parte C — paragrafo 4 — punto 4.2

Testo della Commissione

Emendamento

4.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ( CE ) n. 2347 / 2002 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 1.

4.2.

È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell'allegato I del regolamento ( UE ) 2016 / 2336 nelle zone la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri. Gli squali di acque profonde catturati accidentalmente la cui pesca è espressamente vietata dal diritto dell'Unione sono rigettati in mare il prima possibile. Le catture di specie di squali di acque profonde soggette a limiti di cattura sono conservate a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti . Qualora uno Stato membro non disponga di un contingente sufficiente, la Commissione può applicare l'articolo 105, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 . Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 1.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Allegato VII — Parte C — paragrafo 4 — punto 4.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.2

bis. La Commissione, previa consultazione con il CSTEP, può decidere di escludere determinate attività di pesca, nelle zone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione del punto 4.1 se le informazioni fornite dagli Stati membri o l'applicazione di una gestione specifica, basata sulla regionalizzazione, che potrebbe concretizzarsi in una riduzione delle imbarcazioni che operano nella zona, in una riduzione dei mesi di sforzo ecc., ovvero mediante piani pluriennali, dimostrano che tali attività di pesca danno luogo a un livello estremamente basso di catture accessorie di squali o di rigetti.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte D — punto 1 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei nelle sottozone CIEM VIII e  IXa

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini nelle sottozone CIEM VIII e  IX

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte D — punto 2.1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.1.

Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nelle acque sudoccidentali per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte D — paragrafo 2 — punto 2.2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.2.

Sono applicate misure spaziali nelle acque sudoccidentali, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte D — paragrafo 2 — punto 2.3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.3.

Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Allegato VIII — Parte B — paragrafo 2 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Almeno 157 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del salmone

Emendamento

soppresso

 

 

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Allegato VIII — parte D — paragrafo 1 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Allegato VIII — parte D — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

Misure volte a minimizzare le catture accidentali di uccelli marini

 

1.1.

Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mar Baltico per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.

 

1.2.

Sono applicate misure spaziali nel Mar Baltico, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

 

1.3

Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Allegato IX — Parte B — paragrafo 1 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 44  mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm (2)

Emendamento

Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40  mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm (2)

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Allegato IX — Parte B — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

Le deroghe attuali alle disposizioni di cui ai punti 1, 1 bis e 2 della presente parte per gli attrezzi a circuizione interessati da un piano di gestione di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e adottate a norma del suo articolo 9 permangono in vigore, salvo disposizione contraria a titolo dell'articolo 18 del presente regolamento

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Allegato IX — Parte C — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde (compresi Plesionika spp., Pasiphaea spp. o specie affini) .

È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Allegato IX — Parte C — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Si concede l'autorizzazione per la cattura di crostacei di acque profonde (incluse le specie Plesionika spp., Pasiphaea spp. o specie simili) a flotte estremamente localizzate che utilizzano attrezzi artigianali.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Allegato IX — Parte C — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.

Restrizioni alla pesca con fucili subacquei

È vietata la pesca con fucili subacquei se usati in combinazione con autorespiratori oppure di notte, dal tramonto all'alba.

Emendamento 286

Proposta di regolamento

Allegato IX — parte D — paragrafo 1 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di cetacei

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Allegato IX — parte D — paragrafo 2 — punto 2.1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.1.

Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mar Mediterraneo per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Allegato IX — parte D — paragrafo 2 — punto 2.2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.2.

Sono applicate misure spaziali nel Mar Mediterraneo, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Allegato IX — parte D — paragrafo 2 — punto 2.3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.3.

Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Allegato X — Parte B — paragrafo 1 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Almeno 50  mm

Tutta la zona

In alternativa possono essere utilizzati sacchi a maglie quadrate di 40 mm

Emendamento

Almeno 40  mm

Tutta la zona

Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa ai sacchi a maglie quadrate di 40 mm possono essere utilizzati sacchi a maglie a losanga di 50 mm  (1bis).

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Allegato X — Parte B — paragrafo 2 — tabella — riga 2

Testo della Commissione

Almeno 400 mm

Tutta la zona

Pesca diretta del rombo chiodato

Emendamento

Almeno 400 mm

Tutta la zona

Pesca del rombo chiodato con reti da posta fisse a imbrocco

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato X — Parte C

Testo della Commissione

Emendamento

Parte C

soppresso

Zone di divieto o di limitazione della pesca

 

Fermo stagionale per la protezione del rombo chiodato

 

La pesca diretta, il trasbordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato sono autorizzati dal 15 aprile al 15 giugno di ogni anno nelle acque dell'Unione del Mar Nero.

 

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Allegato X — parte D — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.

Misure volte a minimizzare le catture accidentali di uccelli marini

 

1 bis.1.

Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nel Mar Nero per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.

 

1 bis.2.

Sono applicate misure spaziali nel Mar Nero, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

 

1 bis.3.

Gli Stati membri monitorano e valutano l'efficacia delle misure di mitigazione stabilite, anche in relazione allo sforzo di pesca e di cattura.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Allegato XI — Parte A — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

1.

Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato XI — Parte A — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle regioni ultraperiferiche si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.

Nelle acque dell'Unione nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Allegato XI — Parte A — tabella — riga 3

Testo della Commissione

Almeno 45 mm

Le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Pesca diretta del gamberello (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri)

Emendamento

Almeno 45 mm

Le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia

Pesca diretta del gamberello (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) (15 % delle catture)

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Allegato XI — Parte A — tabella — riga 4

Testo della Commissione

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche con reti da circuizione

Emendamento

soppresso

 

 

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Allegato XI — Parte A — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1bis.

Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione

 

Nelle acque dell'Unione nell'Oceano Indiano e nell'Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia delle reti da circuizione di seguito indicate.

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato XI — Parte A — comma 1 bis (nuovo) — tabella (nuova)

Testo della Commissione

 

Emendamento

Dimensione di maglia

Zone geografiche

Condizioni

Almeno 14 mm

Tutta la zona

Pesca diretta di piccole specie pelagiche con reti da circuizione

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Allegato XI — parte B bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Parte B bis

 

Misure di mitigazione per specie sensibili

 

1.

Misure volte a ridurre le catture accidentali di mammiferi marini

 

1.1.

Ai pescherecci è fatto divieto di utilizzare reti fisse, reti da posta derivanti, reti da traino pelagiche o reti a strascico a grande apertura verticale o altri sistemi di pesca laddove si identifichino catture accessorie nelle regioni ultraperiferiche se non vengono contemporaneamente utilizzate tecnologie di mitigazione dimostrate. Le esenzioni dovrebbero essere possibili per i sistemi di pesca che dimostrano catture accessorie cumulative in quantità trascurabili.

 

1.2.

Il punto 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l'uccisione accidentale di cetacei.

 

1.3.

Gli Stati membri, attraverso specifici regimi annuali di monitoraggio, controllano e valutano, mediante studi scientifici o progetti pilota, l'efficacia dei dispositivi di mitigazione descritti al punto 1.1 nelle attività di pesca e nelle zone considerate.

 

2.

Misure volte a minimizzare le catture accidentali di uccelli marini

 

2.1.

Sono istituiti programmi di ricerca scientifica nelle regioni ultraperiferiche per individuare la sovrapposizione di specie sensibili con attrezzi da pesca e lo sforzo di pesca, e per determinare soluzioni tecniche legate agli attrezzi da pesca.

 

2.2.

Sono applicate misure spaziali nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone in cui la ricerca scientifica abbia individuato catture accidentali di specie sensibili di uccelli marini, fino alla loro sostituzione con altre misure tecniche.

(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0381/2017).

(18)   Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(19)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(20)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(19)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(20)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(21)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(21)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(1bis)   Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(1a)   Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

(29)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(30)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(32)   Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2001, pag. 44).

(33)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(29)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(30)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(34)  Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(34)  Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(40)   Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(*1)   Se tale approccio è accettato, gli articoli 35-41 dovranno essere modificati nel corso dei negoziati con il Consiglio, una volta individuate le misure che rimarranno applicabili successivamente alla data qui indicata.

(1bis)   Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8).

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Nella sottodivisione del Kattegat, l'attrezzo deve essere dotato di un pannello a maglie quadrate di 120 mm (su reti da traino nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre, su reti da circuizione nel periodo dal 1o agosto al 31 ottobre).

(1)   Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(1)   Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).

(1bis)   Le taglie minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie conservate a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, lo stoccaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(3)  Nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI a sud di 56o N e VII, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(3)  Nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM V, VI a sud di 56o N e VII, eccetto le divisioni CIEM VIId, e, f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.

(3bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(1bis)   Da introdurre gradualmente nell'arco di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per le divisioni CIEM VIId e VIIe si applica una dimensione di maglia di almeno 100 mm.

(1)   Per la pesca diretta della rana pescatrice (30 % delle catture), la dimensione della maglia è di almeno 220 mm. Per la pesca diretta del merluzzo giallo e del nasello (50 % delle catture) nelle divisioni CIEM VIId e VIIe, la dimensione della maglia è di almeno 110 mm.

(1)   Per la pesca diretta della rana pescatrice (30 % delle catture), la dimensione della maglia è di almeno 220 mm. Per la pesca diretta del merluzzo giallo e del nasello (50 % delle catture) nelle divisioni CIEM VIId e VIIe, la dimensione della maglia è di almeno 110 mm.

(1bis)   Le dimensioni minime di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, suri e sgombri non si applicano entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di queste specie che si trovano a bordo.

La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco.

Tale percentuale è calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la messa in vendita.

(3)  In tutte le acque situate nella parte dell’Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE si applica un peso eviscerato di 450 grammi.

(3)  In tutte le acque situate nella parte dell’Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione COPACE si applica un peso eviscerato di 450 grammi.

(2)  Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).

(2)  Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).

(1bis)   È consentito tenere a bordo o utilizzare solo un tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm).


Mercoledì 17 gennaio 2018

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/187


P8_TA(2018)0006

Controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (rifusione) (COM(2016)0616 — C8-0393/2016 — 2016/0295(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2018/C 458/12)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

È pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione, in particolare in materia di non proliferazione.

(3)

È pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione, in particolare in materia di non proliferazione e di diritti umani .

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

In considerazione dell'emergere di nuove categorie di prodotti a duplice uso , e in risposta agli inviti del Parlamento europeo, come pure alle segnalazioni di uso improprio di determinate tecnologie di sorveglianza informatica esportate dall'Unione da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o perpetrato gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato o repressione interna , è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di dette tecnologie al fine di tutelare la pubblica sicurezza e la morale pubblica . Le misure dovrebbero essere proporzionate. In particolare, non dovrebbero impedire le esportazioni di tecnologia dell'informazione e della comunicazione impiegata per fini legittimi, compresa l'applicazione della legge e la ricerca sulla sicurezza di Internet. La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, svilupperà orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli.

(5)

Sono emersi come nuova categoria di prodotti a duplice uso alcuni prodotti di sorveglianza informatica che sono stati utilizzati per interferire direttamente con i diritti umani, incluso il diritto alla vita privata, il diritto alla protezione dei dati, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, mediante il monitoraggio o l'esfiltrazione di dati senza un'autorizzazione specifica, informata e inequivocabile da parte del proprietario dei dati e/o mediante la neutralizzazione o il danneggiamento del sistema in questione. In risposta agli inviti del Parlamento europeo, come pure alle prove indicanti l' uso improprio di determinati prodotti di sorveglianza informatica da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o perpetrato violazioni delle norme internazionali in materia di diritti umani o del diritto umanitario internazionale in paesi in cui siano state constatate tali violazioni , è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di detti prodotti . I controlli dovrebbero basarsi su criteri chiaramente definiti. Le misure dovrebbero essere proporzionate e  limitate a quanto necessario . In particolare, non dovrebbero impedire le esportazioni di tecnologie dell'informazione e della comunicazione impiegate per fini legittimi, tra cui l'applicazione della legge e la ricerca sulle reti e sulla sicurezza di Internet ai fini dell'esecuzione di collaudi autorizzati o della protezione di sistemi di sicurezza delle informazioni . La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, dovrebbe fornire orientamenti a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento . Per gravi violazioni dei diritti umani si intendono le situazioni descritte al capitolo 2, sezione 2, punto 2.6, del manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio  (1 bis) , approvata dal Consiglio «Affari esteri» il 20 luglio 2015.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Di conseguenza, è altresì opportuno rivedere la definizione di prodotti a duplice uso e introdurre una definizione di tecnologia di sorveglianza informatica. Dovrebbe inoltre essere chiarito che i criteri di valutazione per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso comprendono considerazioni riguardanti il possibile uso improprio collegato ad atti di terrorismo o a violazioni dei diritti umani .

(6)

Di conseguenza, è altresì opportuno introdurre una definizione di prodotti di sorveglianza informatica. Dovrebbe inoltre essere chiarito che i criteri di valutazione per il controllo delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica tengono conto degli effetti diretti e indiretti di tali prodotti sui diritti umani, come indicato nel manuale per l'uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio . È opportuno istituire un gruppo di lavoro tecnico per l'elaborazione dei criteri di valutazione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti umani (COHOM). Inoltre, dovrebbe essere istituito un gruppo indipendente di esperti all'interno di quel gruppo di lavoro tecnico. I criteri di valutazione dovrebbero essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Con l'obiettivo di definire la tecnologia di sorveglianza informatica, i prodotti che devono essere coperti dal presente regolamento dovrebbero comprendere le apparecchiature di intercettazione delle telecomunicazioni, software di intrusione, centri di controllo, sistemi di intercettazione legale, sistemi di conservazione dei dati collegati con tali sistemi di intercettazione e dispositivi per la decodifica della cifratura, il recupero dei dischi rigidi, l'elusione delle password e l'analisi dei dati biometrici, nonché sistemi di sorveglianza delle reti IP.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei diritti umani, è opportuno fare riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sul diritto alla riservatezza del 23 marzo 2017, ai principi guida su imprese e diritti umani: attuare il quadro delle Nazioni Unite «Proteggere, rispettare e rimediare», alla relazione del Relatore speciale sul diritto alla riservatezza del 24 marzo 2017, alla relazione del Relatore speciale sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo del 21 febbraio 2017 e alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Zakharov contro Russia del 4 dicembre 2015;

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) (regolamento generale sulla protezione dei dati) obbliga i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento ai fini della protezione dei dati ad attuare misure tecniche volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di trattamento, anche attraverso la cifratura dei dati personali. Poiché detto regolamento prevede che lo stesso si applichi al trattamento di dati personali indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione, l'Unione è fortemente incentivata a rimuovere i prodotti per crittografia dall'elenco di controllo, al fine di agevolare l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati e aumentare la competitività delle imprese europee in tale contesto. Inoltre, l'attuale livello dei controlli sulla cifratura è in contrasto con il fatto che la cifratura rappresenta un mezzo cruciale per garantire che i cittadini, le imprese e i governi possano proteggere i loro dati contro i criminali e altri malintenzionati, assicurare l'accesso a servizi indispensabili per il funzionamento del mercato unico digitale e consentire comunicazioni sicure, che sono necessarie per tutelare il diritto alla vita privata, il diritto alla protezione dei dati e la libertà di espressione, in particolare dei difensori dei diritti umani.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

L'ambito di applicazione dei «controlli onnicomprensivi» («catch-all»), che si applicano in particolari circostanze ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi, dovrebbe essere chiarito e armonizzato , e dovrebbe contemplare il rischio di terrorismo e violazioni dei diritti umani . L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutta l'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sui «controlli onnicomprensivi». Controlli onnicomprensivi mirati dovrebbero applicarsi anche, a determinate condizioni, alle esportazioni di tecnologia di sorveglianza informatica.

(9)

L'ambito di applicazione dei «controlli onnicomprensivi» («catch-all»), che si applicano in particolari circostanze ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, dovrebbe essere chiarito e armonizzato. L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutta l'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sui «controlli onnicomprensivi». Lo scambio di informazioni dovrebbe includere il sostegno allo sviluppo di una piattaforma pubblica e la raccolta di informazioni presso il settore privato, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni della società civile.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

La definizione di intermediario dovrebbe essere rivista per evitare l'elusione dei controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione da parte di persone cui si applica il diritto dell'Unione. I controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione dovrebbero essere armonizzati per garantirne l'applicazione efficace e coerente in tutta l'Unione e dovrebbero inoltre applicarsi ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.

(10)

La definizione di intermediario dovrebbe essere rivista per evitare l'elusione dei controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione da parte di persone cui si applica il diritto dell'Unione. I controlli sulla fornitura di servizi di intermediazione dovrebbero essere armonizzati per garantirne l'applicazione efficace e coerente in tutta l'Unione e dovrebbero inoltre applicarsi ai fini della prevenzione di violazioni dei diritti umani.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato chiarito che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell'Unione. È pertanto opportuno chiarire quali controlli si applicano ai servizi di assistenza tecnica e introdurre una definizione di tali servizi. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sulla fornitura di servizi di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.

(11)

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato chiarito che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell'Unione. È pertanto opportuno chiarire quali controlli si applicano ai servizi di assistenza tecnica e introdurre una definizione di tali servizi. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli precedenti la fornitura di servizi di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di violazioni dei diritti umani.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non unionali qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sul transito dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di atti di terrorismo e violazioni dei diritti umani.

(12)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non unionali qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. Per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sul transito dovrebbero essere armonizzati e applicarsi anche ai fini della prevenzione di violazioni dei diritti umani.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Sebbene la responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali e nazionali spetti alle autorità nazionali, un efficace regime di controllo delle esportazioni dell'UE comporta che gli operatori economici che intendono esportare i prodotti contemplati dal presente regolamento esercitino il dovere di diligenza secondo quanto indicato, tra l'altro, dalle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, dalla guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per un comportamento responsabile delle imprese e dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Dovrebbe essere introdotto un requisito standard di conformità sotto forma di «programmi interni di conformità» al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Per motivi di proporzionalità, detto requisito dovrebbe applicarsi a modalità di controllo specifiche, ossia alle autorizzazioni globali e a determinate autorizzazioni generali di esportazione.

(14)

È opportuno introdurre un requisito , una definizione e una descrizione standard di conformità sotto forma di «programmi interni di conformità» , nonché la possibilità di ricevere la certificazione per ottenere incentivi nel processo di autorizzazione dalle autorità nazionali competenti al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Per motivi di proporzionalità, detto requisito dovrebbe applicarsi a modalità di controllo specifiche, ossia alle autorizzazioni globali e a determinate autorizzazioni generali di esportazione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese e autorità assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. È altresì opportuno introdurre un'autorizzazione globale per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.

(15)

Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese , in particolare le PMI, e autorità assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. È altresì opportuno introdurre un'autorizzazione globale per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Considerati i rapidi progressi degli sviluppi tecnologici, è opportuno che l'Unione introduca controlli su alcuni tipi di tecnologie di sorveglianza informatica sulla base di un elenco unilaterale contenuto nella sezione B dell'allegato I. Data l'importanza del sistema multilaterale di controllo delle esportazioni, è opportuno che la sezione B dell'allegato I abbia un ambito di applicazione circoscritto alle sole tecnologie di sorveglianza informatica e non contenga duplicazioni rispetto alla sezione A dell'allegato I.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione A dell'allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri e l'Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato I , come la tecnologia di sorveglianza informatica, dovrebbero essere adottate in considerazione dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre relativamente alla perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o  agli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbero essere adottate in considerazione degli interessi in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza degli Stati membri a norma dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A a J dell'allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento.

(17)

Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione A dell'allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri e l'Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e degli accordi in materia di controllo delle esportazioni, oppure a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti di sorveglianza informatica soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato I dovrebbero essere adottate in considerazione dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre relativamente al loro uso per violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in paesi in cui sono state constatate tali violazioni, in particolare quelle riguardanti la libertà di espressione, la libertà di riunione il diritto alla riservatezza, o in considerazione degli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbero essere adottate in considerazione degli interessi in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza degli Stati membri a norma dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A a J dell'allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento. La decisione di eliminare intere subcategorie sulla crittografia e la cifratura, come ad esempio nella categoria 5 della sezione A dell'allegato I o come nella sezione I dell'allegato II, dovrebbe essere presa tenendo conto della raccomandazione del 27 marzo 1997 del Consiglio dell'OCSE concernente gli orientamenti per la politica in materia di crittografia;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I, sezione  A, dell'allegato II, e dell'allegato IV, sezione B, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)

Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato I, sezioni  A  e B , dell'allegato II, e dell'allegato IV, sezione B, del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Il rischio di furto informatico e di riesportazione verso paesi terzi, di cui alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, impone la necessità di rafforzare le disposizioni in materia di prodotti a duplice uso.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Per motivi di proporzionalità, i controlli sul trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione dovrebbero essere rivisti al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico di imprese e autorità. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce degli sviluppi tecnologici e commerciali e per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti.

(21)

A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Per motivi di proporzionalità, i controlli sul trasferimento di prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione dovrebbero essere rivisti al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico di imprese , in particolare le PMI, e autorità. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui alla sezione B dell'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce degli sviluppi tecnologici e commerciali e per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)

Data l'importanza dell'assunzione di responsabilità e della vigilanza pubblica sulle attività di controllo delle esportazioni, gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tutti i pertinenti dati relativi alle licenze.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Le attività di comunicazione (outreach) rivolte al settore privato e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale sull'attuazione dei controlli, in linea con la prassi attuale.

(25)

Le attività di comunicazione (outreach) rivolte al settore privato , in particolare alle PMI, e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale sull'attuazione dei controlli, in linea con la prassi attuale. Data l'importanza di orientamenti per l'interpretazione di alcuni elementi del presente regolamento, detti orientamenti dovrebbero essere disponibili al pubblico al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

È opportuno garantire che le definizioni di cui al presente regolamento siano in linea con le definizioni di cui al codice doganale dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)

Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno introdurre disposizioni volte ad affrontare specificamente i casi di traffico illecito di prodotti a duplice uso al fine di sostenere l'applicazione efficace dei controlli.

(27)

Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. La creazione di condizioni di parità per gli esportatori dell'Unione dovrebbe essere rafforzata. Pertanto, le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono simili, per natura ed effetto, in tutti gli Stati membri. È altresì opportuno introdurre disposizioni volte ad affrontare specificamente i casi di traffico illecito di prodotti a duplice uso al fine di sostenere l'applicazione efficace dei controlli.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)

I controlli sulle esportazioni hanno un impatto sulla sicurezza internazionale e sul commercio con i paesi terzi ed è pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale e rafforzare la sicurezza internazionale.

(29)

I controlli sulle esportazioni hanno un impatto sulla sicurezza internazionale e sul commercio con i paesi terzi ed è pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale , promuovere la convergenza verso l'alto e rafforzare la sicurezza internazionale. Per promuovere questi obiettivi, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con il SEAE, si impegnano proattivamente nelle pertinenti sedi internazionali, tra cui l'intesa di Wassenaar, al fine di stabilire l'elenco dei prodotti di sorveglianza informatica di cui alla sezione B dell'allegato I come standard internazionale. Inoltre, dovrebbe essere rafforzata e ampliata l'assistenza ai paesi terzi per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e di adeguate capacità amministrative, in particolare per quanto riguarda le dogane.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , segnatamente la libertà d'impresa,

(31)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

(a)

prodotti tradizionali a duplice uso, vale a dire prodotti, inclusi software e hardware, che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

tecnologia di sorveglianza informatica che può essere impiegata per commettere gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o che può rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale o  gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;

(b)

prodotti di sorveglianza informatica compresi hardware, software e tecnologia, che sono appositamente progettati per consentire l'intrusione dissimulata in sistemi di informazione e telecomunicazione e/o monitorare, esfiltrare, raccogliere e analizzare dati e/o neutralizzare o danneggiare i sistemi in questione senza l'autorizzazione specifica, informata e inequivocabile del proprietario dei dati, e che possono essere utilizzati in relazione alla violazione dei diritti umani, incluso il diritto alla vita privata, il diritto alla libertà di parola e alla libertà di riunione e di associazione, o che possono essere impiegati per commettere gravi violazioni delle norme in materia di diritti umani o del diritto umanitario internazionale, o che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale o  la sicurezza essenziale dell'Unione e dei suoi Stati membri . La ricerca in materia di sicurezza delle reti e delle TIC ai fini del collaudo autorizzato o della protezione dei sistemi di sicurezza delle informazioni è esclusa.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     «utilizzatore finale» è qualsiasi persona fisica o giuridica o entità che sia il destinatario finale di un prodotto a duplice uso;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13.

«autorizzazione per grandi progetti» è un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici per la durata di un progetto specifico il cui periodo di realizzazione è superiore a un anno;

13.

«autorizzazione per grandi progetti» è un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici per un progetto specifico . Essa è valida per un periodo che va da uno a quattro anni, salvo in casi debitamente giustificati sulla base della durata del progetto, e può essere rinnovata dall'autorità competente ;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

22.

«programma interno di conformità» sono procedure e mezzi efficaci, adeguati e proporzionati, comprese l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche, procedure, norme di condotta e misure di salvaguardia standardizzate per la conformità operativa, sviluppati dagli esportatori al fine di assicurare la conformità alle disposizioni nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di cui al presente regolamento;

22.

«programma interno di conformità» (PIC) sono procedure e mezzi efficaci, adeguati e proporzionati (approccio basato sul rischio) , comprese l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche, procedure, norme di condotta e misure di salvaguardia standardizzate per la conformità operativa, sviluppati dagli esportatori al fine di assicurare la conformità alle disposizioni nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di cui al presente regolamento; l'esportatore può, su base volontaria, far certificare gratuitamente il proprio PIC dalle autorità competenti sulla base di un «PIC di riferimento» stabilito dalla Commissione, al fine di ottenere incentivi nel processo di autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

23.

«atto di terrorismo» è un atto terroristico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931/PESC.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 bis.

«dovere di diligenza» è il processo che, in quanto parte integrante dei sistemi decisionali e di gestione del rischio, permette alle imprese di identificare, prevenire e mitigare il proprio impatto negativo, effettivo e potenziale e di rendere conto del modo in cui affrontano il problema;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

all'uso da parte di persone che , in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o perpetrato gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in situazioni di conflitto armato o repressione interna nel paese di destinazione finale , quali riconosciute dalle istituzioni pubbliche internazionali competenti dalle autorità europee o nazionali competenti , e nel caso in cui sia stato accertato che l'utilizzatore finale proposto ha utilizzato detto prodotto o prodotti analoghi per ordinare o perpetrare gravi violazioni;

(d)

all'uso , per quanto concerne i prodotti di sorveglianza informatica , da parte di persone fisiche o giuridiche in relazione a violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale in paesi in cui gli organi competenti delle Nazioni Unite , il Consiglio d'Europa, l'Unione le autorità nazionali competenti abbiano constatato gravi violazioni dei diritti umani e vi sia motivo di sospettare che detto prodotto o prodotti analoghi possano essere impiegati dall'utilizzatore finale proposto al fine di ordinare o perpetrare gravi violazioni;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

all'uso collegato ad atti di terrorismo.

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Un esportatore, in quanto parte diligente , se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso che intende esportare e che non sono compresi negli elenchi di cui all'allegato I sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

2.    Se un esportatore, nell'esercitare il dovere di diligenza , si rende conto che i prodotti a duplice uso non elencati all'allegato I che intende esportare possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente o lo Stato membro in cui è stabilito o risiede , che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le autorizzazioni per l'esportazione di prodotti non compresi negli elenchi sono concesse per prodotti e utilizzatori finali specifici. Le autorizzazioni sono concesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito o, nel caso in cui l'esportatore sia una persona residente o stabilita al di fuori dell'Unione, dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio dell'Unione. Le autorizzazioni sono valide per un anno e possono essere rinnovate dall'autorità competente.

3.   Le autorizzazioni per l'esportazione di prodotti non compresi negli elenchi sono concesse per prodotti e utilizzatori finali specifici. Le autorizzazioni sono concesse dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito o, nel caso in cui l'esportatore sia una persona residente o stabilita al di fuori dell'Unione, dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti. Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio dell'Unione. Le autorizzazioni sono valide per due anni e possono essere rinnovate dall'autorità competente.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se non pervengono obiezioni, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni ed essi impongono obblighi di autorizzazione per tutte le «operazioni sostanzialmente analoghe». Essi notificano alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti gli obblighi di autorizzazione.

Se non pervengono obiezioni, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni ed essi impongono obblighi di autorizzazione per tutte le «operazioni sostanzialmente analoghe» , ossia per un prodotto con parametri o caratteristiche tecniche essenzialmente identici destinato allo stesso utilizzatore finale o destinatario . Essi notificano alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti gli obblighi di autorizzazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una breve descrizione del caso e la motivazione della decisione e indica, se applicabile, il nuovo obbligo di autorizzazione in una nuova sezione E dell'allegato II.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se pervengono obiezioni da uno degli Stati membri consultati , l'obbligo di autorizzazione è revocato a meno che lo Stato membro che impone l'obbligo di autorizzazione non ritenga che l'esportazione potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. In tal caso lo Stato membro può decidere di mantenere l'obbligo di autorizzazione. Ciò dovrebbe essere notificato immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Se pervengono obiezioni da almeno quattro Stati membri rappresentanti almeno il 35 % della popolazione dell'Unione , l'obbligo di autorizzazione è revocato a meno che lo Stato membro che impone l'obbligo di autorizzazione non ritenga che l'esportazione potrebbe pregiudicare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza o i suoi obblighi in materia di diritti umani . In tal caso lo Stato membro può decidere di mantenere l'obbligo di autorizzazione. Ciò dovrebbe essere notificato immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri tengono un registro aggiornato degli obblighi di autorizzazione.

La Commissione e gli Stati membri tengono un registro aggiornato degli obblighi di autorizzazione. I dati disponibili in tale registro sono inclusi nella relazione al Parlamento europeo di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e sono accessibili al pubblico.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone i servizi di intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.

2.   Un intermediario, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone i servizi di intermediazione sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che sottopone i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso, o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di prodotti a duplice uso, è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4.

1.   La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso, o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di prodotti a duplice uso, è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 .

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Un fornitore di assistenza tecnica, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone la fornitura di assistenza tecnica sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, deve informarne l'autorità competente, che deciderà in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione.

Un fornitore di assistenza tecnica, se ha conoscenza che i prodotti a duplice uso per i quali propone la fornitura di assistenza tecnica sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve informarne l'autorità competente, che sottopone la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per motivi di pubblica sicurezza o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.

1.   Per motivi di pubblica sicurezza, di rispetto dei diritti umani o di prevenzione di atti terroristici , uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dall'Unione. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.

7.   I documenti commerciali pertinenti relativi a  esportazioni verso paesi terzi e a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dall'Unione. Tra i documenti commerciali pertinenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per un anno e possono essere rinnovate dall'autorità competente. Le autorizzazioni globali di esportazione per grandi progetti sono valide per la durata stabilita dall'autorità competente .

3.   Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per due anni e possono essere rinnovate dall'autorità competente. Le autorizzazioni globali di esportazione per grandi progetti sono valide per non più di quattro anni, salvo in circostanze debitamente giustificate in base alla durata del progetto. Ciò non impedisce alle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni specifiche o globali di esportazione in qualsiasi momento .

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli esportatori mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale, in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato.

Gli esportatori mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale, in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato. Qualora gli utenti finali siano enti governativi, le informazioni fornite specificano quale servizio, agenzia, unità o sotto-unità sarà l'utilizzatore finale del prodotto esportato.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se del caso , le autorizzazioni possono essere subordinate ad una dichiarazione relativa all'uso finale.

Tutte le autorizzazioni di prodotti di sorveglianza informatica, come pure le autorizzazioni di esportazione specifiche per prodotti soggetti a un elevato rischio di sviamento di destinazione o riesportazione a condizioni non ammissibili , sono subordinate ad una dichiarazione relativa all'uso finale. Le autorizzazioni per altri prodotti sono subordinate ad una dichiarazione relativa all'uso finale , se del caso .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorizzazioni globali di esportazione sono subordinate all'attuazione, da parte dell'esportatore, di un efficace programma interno di conformità. L'esportatore riferisce inoltre all'autorità competente, almeno una volta l'anno, in merito all'uso di dette autorizzazioni; la relazione comprende almeno le seguenti informazioni:

Le autorizzazioni globali di esportazione sono subordinate all'attuazione, da parte dell'esportatore, di un efficace programma interno di conformità. L'esportatore può, su base volontaria, far certificare gratuitamente il proprio PIC dalle autorità competenti sulla base di un «PIC di riferimento» stabilito dalla Commissione, al fine di ottenere incentivi nel processo di autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti. L'esportatore riferisce inoltre all'autorità competente, almeno una volta l'anno o su richiesta dell'autorità competente , in merito all'uso di dette autorizzazioni; la relazione comprende almeno le seguenti informazioni:

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

d)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

il nominativo e l'indirizzo dell'utilizzatore finale, se noti;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 3 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)

la data in cui ha avuto luogo l'esportazione;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dalla legislazione o prassi nazionale . Le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative ai tempi medi per il trattamento delle domande di autorizzazione necessarie per la preparazione della relazione annuale di cui all'articolo 24, paragrafo 2 .

5.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine di trenta giorni dalla regolare presentazione della richiesta . Qualora l'autorità competente, per motivi debitamente giustificati, necessiti di più tempo per l'evasione della richiesta, essa ne informa il richiedente entro trenta giorni. L'autorità competente decide in ogni caso in merito alle richieste di autorizzazioni specifiche o globali al più tardi entro sessanta giorni dalla regolare presentazione della richiesta.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, le autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società madre dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica, o in alternativa dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica.

Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio dell'Unione, le autorizzazioni per servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica . Sono compresi i servizi di intermediazione e la fornitura di assistenza tecnica da parte di controllate o imprese in partecipazione stabilite in paesi terzi ma di proprietà o soggette al controllo di società aventi sede nel territorio dell'Unione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini del rilascio di un'autorizzazione di esportazione specifica o globale o di un'autorizzazione per servizi di intermediazione o assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento, o ai fini di un divieto di transito, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri :

1.   Ai fini del rilascio di un'autorizzazione di esportazione specifica o globale o di un'autorizzazione per servizi di intermediazione o assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento, o ai fini di un divieto di transito, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, inclusi :

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali , e gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con 2 una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ;

(a)

gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

il verificarsi di violazioni delle norme in materia di diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto umanitario internazionale nel paese di destinazione finale come constatato dagli organi competenti delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa o dall'Unione;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la situazione interna nel paese di destinazione finale: le autorità competenti non autorizzeranno le esportazioni che potrebbero provocare o prolungare conflitti armati o inasprire tensioni o conflitti esistenti nel paese di destinazione finale;

(c)

la situazione interna nel paese di destinazione finale: le autorità competenti non autorizzano le esportazioni che potrebbero provocare o prolungare conflitti armati o inasprire tensioni o conflitti esistenti nel paese di destinazione finale;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

il comportamento del paese di destinazione nei confronti della comunità internazionale, in particolare per quanto riguarda il suo atteggiamento verso il terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)

la compatibilità delle esportazioni dei prodotti per quanto riguarda la capacità tecnica ed economica del paese destinatario;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, compresa l'esistenza di un rischio che i prodotti a  duplici uso subiscano uno sviamento di destinazione o siano riesportati a condizioni non ammissibili.

(f)

considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, compresa l'esistenza di un rischio che i prodotti a  duplice uso , e in particolare i prodotti di sorveglianza informatica, subiscano uno sviamento di destinazione o siano riesportati a condizioni non ammissibili , o subiscano uno sviamento per scopi militari non previsti o terrorismo .

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione specifiche o globali o le autorizzazioni per servizi di intermediazione o assistenza tecnica per i prodotti di sorveglianza informatica, le autorità competenti degli Stati membri tengono conto, in particolare, del rischio di violazione del diritto alla vita privata, del diritto alla protezione dei dati, della libertà di espressione e della libertà di riunione e associazione, nonché dei rischi concernenti lo Stato di diritto, il quadro giuridico per l'uso dei prodotti da esportare e dei potenziali rischi per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.

 

Se le autorità competenti di uno Stato membro giungono alla conclusione che è probabile che l'esistenza di tali rischi porti a gravi violazioni dei diritti umani, gli Stati membri non rilasciano autorizzazioni di esportazione o annullano, sospendono, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti e/o raccomandazioni per assicurare valutazioni comuni dei rischi da parte delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione di detti criteri.

2.   La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione , al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, orientamenti per assicurare valutazioni comuni dei rischi da parte delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione di detti criteri e per fornire criteri uniformi riguardo alle decisioni sul rilascio delle licenze. La Commissione elabora gli orientamenti sotto forma di un manuale che illustra le fasi che le autorità preposte al rilascio delle licenze dello Stato membro e gli esportatori che esercitano il dovere di diligenza devono seguire, unitamente a raccomandazioni pratiche sull'attuazione e la conformità ai controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e ai criteri elencati all'articolo 14, paragrafo 1, compresi gli esempi di migliori prassi. Il manuale è elaborato in stretta collaborazione con il SEAE e il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e coinvolge esperti del mondo accademico, esportatori, intermediari e organizzazioni della società civile, in conformità con le procedure di cui all'articolo 21, paragrafo 3, ed è aggiornato secondo quanto ritenuto necessario e opportuno.

 

La Commissione istituisce un programma di potenziamento delle capacità attraverso lo sviluppo di programmi di formazione comune per funzionari delle autorità preposte al rilascio delle licenze e delle autorità doganali.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'elenco di prodotti a duplice uso di cui alla sezione B dell'allegato I  può essere modificato se ciò si rende necessario a causa dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre per quanto riguarda la perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri;

b)

l'elenco di prodotti di sorveglianza informatica di cui alla sezione B dell'allegato I  è modificato se ciò si rende necessario a causa dei rischi che le esportazioni di detti prodotti possono porre per quanto riguarda la perpetrazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o gli interessi essenziali in materia di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri o se sono stati attivati controlli relativi a una quantità significativa di prodotti non compresi negli elenchi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento. Gli emendamenti possono anche riguardare decisioni relative alla rimozione dagli elenchi di prodotti già ivi inseriti.

Qualora motivi imperativi di urgenza richiedano la soppressione o l'aggiunta di determinati prodotti nella Sezione B dell'allegato I, la procedura di cui all'articolo 17 si applica agli atti delegati adottati ai sensi della presente lettera ;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

la Commissione può eliminare dei prodotti dall'elenco soprattutto se, a seguito della rapida evoluzione tecnologica, tali prodotti sono diventati di livello inferiore o prodotti di massa e sono facilmente disponibili o modificabili sotto il profilo tecnico.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 16 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'ambito di applicazione della sezione B dell'allegato I è limitato ai prodotti di sorveglianza informatica e non contiene prodotti elencati nella sezione A dell'allegato I;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, sviluppa orientamenti per sostenere la cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli , compresi i dati relativi alle licenze (numero, valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali e globali, numero di operatori con programmi interni di conformità, tempi di trattamento, volume e valore degli scambi oggetto di trasferimenti all'interno dell'Unione ecc.) e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri ;

a)

tutte le informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e segnalazioni di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni;

b)

tutte le informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e  le eventuali segnalazioni di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e , se disponibili, itinerari seguiti.

c)

tutti i dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e itinerari seguiti.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presidente del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.

2.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ogniqualvolta lo ritenga necessario, consulta gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I. I gruppi di esperti tecnici , ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari e le altre parti interessate dal presente regolamento.

3.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I , sezione B . I gruppi di esperti tecnici consultano gli esportatori, gli intermediari , le organizzazioni della società civile e le altre parti interessate dal presente regolamento. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce in particolare un gruppo di lavoro tecnico sui criteri di valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), nonché sull'elaborazione degli orientamenti in materia di dovere di diligenza in consultazione con un gruppo indipendente di esperti, il mondo accademico e le organizzazioni della società civile.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione , facilitazione della violazione ed elusione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Le misure comprendono audit periodici basati sui rischi degli esportatori.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione al fine di instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità incaricate dell'applicazione.

2.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione al fine di instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità incaricate dell'applicazione e di prevedere criteri uniformi per le decisioni sul rilascio delle licenze. In seguito alla valutazione da parte della Commissione delle norme in materia di sanzioni stabilite dagli Stati membri, tale meccanismo fornisce le modalità volte a rendere simili, per natura ed effetto, le sanzioni per le violazioni del presente regolamento.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. Le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, forniscono inoltre orientamenti complementari per gli esportatori, gli intermediari e gli operatori di transito residenti o stabiliti nel rispettivo Stato membro.

1.   La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione dei soggetti di cui al presente regolamento orientamenti in materia di migliori pratiche per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. Le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, forniscono inoltre orientamenti complementari per gli esportatori, in particolare le PMI, gli intermediari e gli operatori di transito residenti o stabiliti nel rispettivo Stato membro.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione. La relazione annuale è resa pubblica.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione. La relazione annuale è resa pubblica. Gli Stati membri rendono inoltre pubbliche, almeno ogni tre mesi e in modo facilmente accessibile, informazioni utili su ciascuna licenza per quanto riguarda il tipo di licenza, il valore, il volume, la natura delle attrezzature, una descrizione del prodotto, dell'utilizzatore finale e dell'uso finale, il paese di destinazione, nonché informazioni relative all'approvazione o al rifiuto della richiesta di licenza. La Commissione e gli Stati membri tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’impresa non siano divulgati.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel periodo compreso tra cinque e sette anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Nel periodo compreso tra cinque e sette anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale valutazione comprende una proposta relativa alla soppressione della crittografia nell'allegato I, sezione A, categoria 5, parte 2.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

d)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o nel corso del quale sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.

3.   I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o nel corso del quale sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, ove opportuno, mantengono regolari e reciproci scambi di informazioni con i paesi terzi.

1.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri si impegnano, ove opportuno, nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, come l'OCSE, e nei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni a cui partecipano, per promuovere l'adesione internazionale all'elenco dei prodotti di sorveglianza informatica soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui alla sezione B dell'allegato I e , ove opportuno, mantengono regolari e reciproci scambi di informazioni con i paesi terzi , anche nel quadro del dialogo sui prodotti a duplice uso previsto dagli accordi di partenariato e collaborazione nonché dagli accordi di partenariato strategici dell'Unione, si adoperano per il potenziamento delle capacità e promuovono una convergenza verso l'alto. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito a tali attività di comunicazione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione A — DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

Testo della Commissione

Emendamento

«Software di intrusione» (4). «Software» appositamente progettato o modificato per evitare l'individuazione da parte degli «strumenti di monitoraggio» per sconfiggere le «contromisure di protezione», di un computer o  un dispositivo collegabile in rete, che esegue una delle seguenti funzioni:

«Software di intrusione» (4). «Software» appositamente progettato o modificato per essere utilizzato o installato senza l'«autorizzazione» dei proprietari degli «amministratori» di computer o  di dispositivi collegabili in rete, che esegue una delle seguenti funzioni:

a.

l'estrazione di dati o informazioni da un computer o un dispositivo collegabile in rete, o la modifica dei dati del sistema o dell'utente; o

a.

l'estrazione non autorizzata di dati o informazioni da un computer o un dispositivo collegabile in rete, o la modifica dei dati del sistema o dell'utente; o

b.

la modifica del percorso standard di esecuzione di un programma di un processo al fine di consentire l'esecuzione di istruzioni fornite dall'esterno .

b.

La modifica dei dati del sistema o dell'utente per facilitare l'accesso ai dati memorizzati in un computer in un dispositivo collegabile in rete da parti diverse da quelle autorizzate dal proprietario del computer o del dispositivo collegabile in rete .

Note:

Note:

1.

Il «software di intrusione» non include:

1.

Il «software di intrusione» non include:

 

a.

hypervisor, debugger o strumenti di software reverse engineering (SRE);

 

a.

hypervisor, debugger o strumenti di software reverse engineering (SRE);

 

b.

«software» per la gestione dei diritti digitali (DRM); o

 

b.

«software» per la gestione dei diritti digitali (DRM); o

 

c.

«software» progettato per essere installato da fabbricanti, amministratori o utenti, ai fini della rintracciabilità e del recupero di beni.

 

c.

«software» progettato per essere installato da amministratori o utenti, ai fini della rintracciabilità di beni, del recupero di beni o della «verifica della sicurezza delle TIC» .

 

 

c bis.

«software» che viene distribuito con l'obiettivo esplicito di contribuire a rilevare, rimuovere o impedire la sua esecuzione su computer o dispositivi collegabili in rete di parti non autorizzate.

2.

I dispositivi collegabili in rete comprendono i dispositivi mobili e i contatori intelligenti.

2.

I dispositivi collegabili in rete comprendono i dispositivi mobili e i contatori intelligenti.

Note tecniche:

Note tecniche:

1.

«Strumenti di monitoraggio» : strumenti «software» o hardware che monitorano i comportamenti o i processi di un sistema in esecuzione su un dispositivo. Ciò include prodotti antivirus (AV), prodotti per la protezione degli endpoint, prodotti per la sicurezza personale (PSP), sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), sistemi di protezione dalle intrusioni (IPS) o sistemi di firewall.

1.

«Autorizzazione»: Il consenso informato dell'utilizzatore (vale a dire un'indicazione concreta della comprensione della natura, delle implicazioni e delle conseguenze future di un'azione e l'accordo quanto all'esecuzione di tale azione).

2.

«Contromisure di protezione». Tecniche progettate per garantire l'esecuzione sicura del codice, quali la protezione esecuzione programmi (DEP), l'Address Space Layout Randomisation (casualizzazione dello spazio degli indirizzi) (ASLR) o il sandboxing.

2.

«Verifica della sicurezza delle TIC»: la scoperta e la valutazione del rischio, della vulnerabilità, dell'errore o della debolezza statici o dinamici che interessano «software», reti, computer, dispositivi collegabili in rete e componenti o dipendenze degli stessi, allo scopo dimostrato di attenuare fattori dannosi al funzionamento, all'uso o alla diffusione sicuri.

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione B — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

B.

ELENCO DI ALTRI PRODOTTI A DUPLICE USO

B.

ELENCO DI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Allegato I — sezione B — categoria 10 — punto 10A001 — nota tecnica — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

ricerca in materia di reti e sicurezza a fini di collaudo autorizzato o della protezione dei sistemi di sicurezza delle informazioni.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione A — parte 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Ogni esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito . La registrazione è automatica e  l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.

3.

Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di registrarsi prima del primo uso della medesima autorizzazione. La registrazione è automatica e  le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione A — parte 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.

4.

L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha avuto luogo la prima esportazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione A — parte 3 — paragrafo 5 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

(4)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione B — parte 3 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

Ogni esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito . La registrazione è automatica e  l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.

3.

Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di registrarsi prima del primo uso della medesima autorizzazione. La registrazione è automatica e  le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione B — parte 3 — paragrafo 5 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

(4)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione C — parte 3 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.

5.

L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito entro i 30 giorni successivi alla data in cui ha avuto luogo la prima esportazione o, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per tale autorizzazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni comunicatele .

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione C — parte 3 — paragrafo 6 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

(4)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione D — parte 3 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.

L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.

6.

L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito entro i 30 giorni successivi alla data in cui ha avuto luogo la prima esportazione o, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, prima del primo utilizzo di tale autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per tale autorizzazione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni comunicatele .

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione D — parte 3 — paragrafo 7 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

(4)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione F — parte 3 — paragrafo 5 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

(4)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione G — parte 3 — paragrafo 8 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

(4)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione H — parte 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva e punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

La presente autorizzazione consente la trasmissione del software e della tecnologia che figurano nell'elenco della parte 1 da parte di un esportatore residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione a condizione che il prodotto sia utilizzato unicamente:

1.

La presente autorizzazione consente la trasmissione del software e della tecnologia che figurano nell'elenco della parte 1 da parte di qualsiasi impresa che sia un esportatore residente o stabilito in uno Stato membro a ogni società affiliata, controllata o alla società madre a condizione che tali entità siano possedute o controllate dalla stessa società madre o siano stabilite in uno Stato membro e a condizione che il prodotto in questione sia utilizzato per progetti di cooperazione aziendale, comprese le attività commerciali di sviluppo di prodotti, ricerca, riparazione, produzione e impiego nonché, nel caso dei lavoratori dipendenti e degli addetti agli ordini, nel quadro del contratto che istituisce il rapporto di lavoro.

 

(1)

dall'esportatore o da un'entità posseduta o controllata dall'esportatore;

 

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione H — parte 3 — paragrafo 1 — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

dai lavoratori alle dipendenze dell'esportatore o di un'entità posseduta o controllata dall'esportatore

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione H — parte 3 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

nelle attività di sviluppo commerciale dei prodotti dell'esportatore o dell'entità e, nel caso dei lavoratori dipendenti, nel quadro del contratto che istituisce il rapporto di lavoro.

soppresso

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione I — parte 3 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito . La registrazione è automatica e  l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.

Uno Stato membro può chiedere agli esportatori stabiliti nel suo territorio di registrarsi prima del primo uso della medesima autorizzazione. La registrazione è automatica e  le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Allegato II — sezione J — parte 3 — paragrafo 5 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

(4)

l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0390/2017).

(1 bis)   Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

(1 bis)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/224


P8_TA(2018)0007

Nomina di un membro della Corte dei conti — Eva Lindström

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2018 sulla proposta nomina di Eva Lindström a membro della Corte dei conti (C8-0401/2017 — 2017/0819(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 458/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0401/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0003/2018),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione dell'11 gennaio 2018, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Eva Lindström membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/225


P8_TA(2018)0008

Nomina di un membro della Corte dei conti — Tony James Murphy

Decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2018 sulla proposta nomina di Tony James Murphy a membro della Corte dei conti (C8-0402/2017 — 2017/0820(NLE))

(Consultazione)

(2018/C 458/14)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0402/2017),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0002/2018),

A.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

B.

considerando che, nella riunione dell'11 gennaio 2018, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Tony James Murphy a membro della Corte dei conti;

2.

invita gli Stati membri a prestare attenzione e, se possibile, a ispirarsi al modello di concorso pubblico utilizzato dall’Irlanda, nel selezionare i loro candidati;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/226


P8_TA(2018)0009

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: rifusione)

(2018/C 458/15)

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e  il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 . Un tale obiettivo può svolgere un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate  o nelle regioni a bassa densità demografica.

(2)

Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione in conformità dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) . Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce la parte essenziale del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per onorare l'impegno dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) (l'«accordo di Parigi») la necessità di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette al suo interno al più tardi entro il 2050 . Tale obiettivo può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione , oltre alla leadership tecnologica industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni a bassa densità demografica e nelle zone affette da parziale deindustrializzazione .

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

L'accordo di Parigi ha innalzato notevolmente il livello di ambizione globale in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici e i firmatari si sono impegnati a contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2o C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 o C al di sopra dei livelli preindustriali. È opportuno che l'Unione si prepari a ridurre le emissioni in maniera ben più incisiva e rapida rispetto a quanto precedentemente previsto, ai fini del passaggio a un sistema energetico ad alta efficienza energetica e basato sulle fonti rinnovabili al più tardi entro il 2050. Contemporaneamente, tali riduzioni sono realizzabili a un costo inferiore a quello stimato in precedenza, data la rapidità dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie per le energie rinnovabili, come ad esempio l'energia eolica e solare.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

In particolare, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica, per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza dalle importazioni di gas e di petrolio .

(3)

In particolare, la riduzione dei consumi energetici, i maggiori progressi tecnologici, l'espansione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie efficienti sul piano energetico e la promozione dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffrescamento, così come in quello dei trasporti, sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica, per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la dipendenza energetica di quest’ultima.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico e nei trasporti da raggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014  (12) ha definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa comune sulle modalità per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27 % entro il 2030.

(4)

La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico e nei trasporti da raggiungere entro il 2020.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato tale obiettivo, facendo presente che gli Stati membri possono fissare propri obiettivi nazionali più ambiziosi.

soppresso

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» e «Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili» si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30 % del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro.

(6)

Il Parlamento europeo , nella sua risoluzione del 5 febbraio 2014 dal titolo «Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030», si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30 % del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro. Nella sua risoluzione del 23 giugno 2016 dal titolo «Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili», il Parlamento europeo si è spinto anche oltre, rilevando la sua precedente posizione in merito a un obiettivo minimo dell'Unione del 30 % e sottolineando, alla luce dell'accordo di Parigi e delle recenti riduzioni dei costi delle tecnologie per le energie rinnovabili, l'auspicabilità che esso sia nettamente più ambizioso.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

È pertanto opportuno tenere conto delle ambiziose finalità dell'accordo di Parigi e dello sviluppo tecnologico, tra cui le riduzioni dei costi per gli investimenti nelle energie rinnovabili.

Emendamento 324

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 27 % . Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento [sulla governance] .

(7)

Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 35 %, cui dovrebbero essere affiancati obiettivi nazionali . Agli Stati membri dovrebbe essere consentito solo in misura eccezionale scostarsi di un massimo del 10 % dal livello previsto del loro obiettivo in circostanze debitamente corroborate, misurabili e verificabili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori .

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Gli obiettivi degli Stati membri relativi all'energia rinnovabile dovrebbero essere fissati tenendo conto degli obblighi stabiliti nell'accordo di Parigi, dell'elevato potenziale ancora esistente per l'energia da fonti rinnovabili e degli investimenti necessari per conseguire la transizione energetica.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

La traduzione dell'obiettivo generale dell'Unione del 35 % in obiettivi individuali per ogni Stato membro dovrebbe avvenire procedendo a un'assegnazione equa e adeguata, che tenga conto del PIL, della differente situazione di partenza e delle diverse potenzialità degli Stati membri, tra cui il livello dell'energia da fonti rinnovabili da conseguire entro il 2020.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

Un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.

(8)

La fissazione di un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

Gli Stati membri dovrebbero considerare la misura in cui l'utilizzo dei diversi tipi di fonti di energia è compatibile con l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5  oC al di sopra dei livelli preindustriali e con l'obiettivo di realizzare un'economia priva di combustibili fossili e al contempo a basse emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe valutare il contributo dei diversi tipi di fonti di energia rinnovabile al conseguimento di tali obiettivi, sulla base del periodo di recupero e dei risultati ottenuti, rispetto ai combustibili fossili, nonché valutare la possibilità di proporre un periodo di recupero massimo ammissibile come criterio di sostenibilità, in particolare per la biomassa ligneo-cellulosica.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 27 % di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento [sulla governance], se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento [sulla governance], che offrono loro sufficiente flessibilità di scelta.

soppresso

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato.

(15)

I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato , tenendo conto nel contempo delle particolarità delle varie tecnologie e delle diverse capacità dei piccoli e grandi produttori di rispondere ai segnali del mercato .

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione, tenendo pienamente conto delle esigenze di sviluppo delle reti e dei sistemi, del mix energetico che ne risulta e del potenziale a lungo termine delle tecnologie.

(16)

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , tra cui lo stoccaggio dell'energia, dovrebbe ridurre al minimo i costi a lungo termine della transizione energetica per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione, tenendo pienamente conto delle esigenze di sviluppo delle reti e dei sistemi, del mix energetico che ne risulta e del potenziale a lungo termine delle tecnologie. Gli Stati membri dovrebbero concedere altresì aiuti a impianti tramite gara, che può essere tecnologicamente specifica o neutra.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Nelle sue conclusioni del 24 ottobre 2014 sul «Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030», il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una maggiore interconnessione del mercato interno dell'energia e la necessità di un sostegno sufficiente a integrare livelli sempre maggiori di energie rinnovabili intermittenti, consentendo in tal modo all'Unione di essere all'altezza delle proprie ambizioni di leadership nella transizione energetica. È pertanto importante accrescere con urgenza il grado di interconnessione e avanzare verso gli obiettivi concordati dal Consiglio europeo, onde massimizzare il pieno potenziale dell'Unione dell'energia.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)

Nell'elaborare i regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabiliti nella Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1a) . La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi affinché le misure introdotte a norma della presente direttiva non siano contrari agli obiettivi della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quater)

Per quanto concerne l'utilizzo delle fonti energetiche biotiche, gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie per tutelare la biodiversità ed evitare l'esaurimento o la perdita di ecosistemi, come pure qualsiasi deviazione dagli utilizzi esistenti che possa avere un impatto negativo indiretto o diretto sulla biodiversità, sul suolo o sul bilancio globale dei gas a effetto serra.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 quinquies)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere e privilegiare, nella misura del possibile, l'uso di risorse rinnovabili locali ed evitare situazioni distorsive che comportano un'ingente importazione di risorse dai paesi terzi. A tale riguardo è auspicabile tener in considerazione e promuovere un approccio basato sul ciclo di vita.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 16 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 sexies)

Le comunità produttrici/consumatrici di energia da fonti rinnovabili, le città e le autorità locali dovrebbero essere autorizzate a beneficiare dei regimi di sostegno disponibili alle medesime condizioni degli altri partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni e assistenza tecnico-finanziaria tramite sportelli amministrativi unici, a ridurre i requisiti amministrativi, a includere criteri di gara incentrati sulle comunità, a creare periodi d'offerta su misura per le comunità produttrici/consumatrici di energia da fonti rinnovabili o a consentire loro di essere retribuite tramite sostegno diretto.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 16 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 septies)

La pianificazione delle infrastrutture necessarie ai fini della produzione di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe tenere conto delle politiche legate alla partecipazione delle persone interessate dai progetti, tra cui le popolazioni indigene, oltre che dei loro diritti fondiari.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 16 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 octies)

Ai consumatori dovrebbero essere fornite informazioni esaurienti, anche per quanto riguarda i miglioramenti in termini di efficienza energetica offerti dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e i minori costi di gestione dei veicoli elettrici, per consentire loro di compiere scelte di consumo individuali in relazione alle energie rinnovabili ed evitare vincoli tecnologici.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 16 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 nonies)

Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è opportuno tener conto dell'impatto negativo sugli altri operatori del mercato. I programmi di sostegno dovrebbero pertanto ridurre il rischio di squilibri del mercato e di distorsioni della concorrenza.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

Laddove è opportuno imporre agli Stati membri di aprire gradualmente e parzialmente il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri a un livello che riflette i flussi fisici fra Stati membri, l'apertura dei regimi di sostegno dovrebbe continuare ad essere volontaria al di là di tale quota obbligatoria. Gli Stati membri presentano potenzialità diverse in termini di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che concedono sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione delle loro diverse potenzialità. Uno strumento importante per mezzo del quale raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo. La presente direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere in maniera sproporzionata i regimi di sostegno nazionali. Introduce pertanto, oltre all'apertura parziale obbligatoria dei regimi di sostegno, meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura sostenere la produzione di energia in un altro Stato membro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro. Per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare, al di là della quota minima di apertura obbligatoria, se e in quale misura i regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Pur permettendo i necessari adeguamenti dei regimi di sostegno al fine di renderli compatibili con le norme sugli aiuti di Stato , le politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere stabili ed evitare frequenti modifiche. Tali modifiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria.

(18)

Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE , le politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere prevedibili, stabili ed evitare modifiche frequenti o retroattive . L'imprevedibilità e l'instabilità delle politiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero annunciare eventuali modifiche alla politica di sostegno con debito anticipo e consultare opportunamente le parti interessate. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)

Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento [sulla governance] integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta dal regolamento [sulla governance].

(19)

Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Al fine di garantire che i cittadini siano al centro della transizione energetica, gli Stati membri dovrebbero definire strategie a lungo termine per facilitare la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte delle città, delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e dai consumatori autonomi, nell'ambito dei rispettivi piani d'azione per le energie rinnovabili. Il regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione europea, 2016/0375(COD) ] integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica le strategie a lungo termine, gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta dal regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD) ].

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)

Le energie marine rinnovabili offrono all'Unione l'occasione unica di ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e dare vita a una nuova filiera industriale creatrice di posti di lavoro su una parte importante del territorio, anche nelle regioni ultraperiferiche. L'Unione dovrebbe pertanto impegnarsi a creare le condizioni normative ed economiche propizie al loro sviluppo.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis)

La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo «Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni» sottolinea la particolare importanza, a medio termine, dei biocarburanti avanzati per il trasporto aereo. Il trasporto aereo commerciale dipende interamente dai combustibili liquidi, in quanto non esiste un'alternativa sicura o certificata per l'industria aeronautica civile.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Al fine di assicurare che l'allegato IX tenga conto dei principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), i criteri di sostenibilità dell'Unione e la necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione , nella periodica valutazione dell 'allegato dovrebbe considerare l'inclusione di altre materie prime che non causino significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui.

(25)

Al fine di assicurare che l'allegato IX tenga conto dei principi dell'economia circolare, della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), i criteri di sostenibilità dell'Unione , una valutazione del ciclo di vita delle emissioni e la necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente l 'allegato e considerare gli effetti sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui nelle modifiche eventualmente proposte .

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Nella sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare misure per eliminare gradualmente l'uso degli oli vegetali che contribuiscono alla deforestazione, incluso l'olio di palma, quale componente dei biocarburanti, preferibilmente entro il 2020.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (18), le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

(28)

L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile , nonché che siano pienamente conformi con il diritto internazionale . Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (18), le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Allorché gli Stati membri intraprendono progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che di recente sono stati oggetto di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell'importazione nell'Unione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero facilitare l'uso a livello nazionale da parte del paese terzo interessato di una parte della produzione di elettricità degli impianti oggetto del progetto comune. È altresì opportuno che la Commissione e gli Stati membri incoraggino il paese terzo interessato a definire una politica ambiziosa in materia di energie rinnovabili.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)

Mentre la presente direttiva istituisce un quadro unionale per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, essa contribuisce altresì al potenziale impatto positivo che l'Unione e gli Stati membri possono avere per promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nei paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi partner, rafforzando così la loro sostenibilità ambientale ed economica e la loro capacità di esportazione di energie rinnovabili. Inoltre, l'importazione di energie rinnovabili dai paesi partner può aiutare l'Unione e gli Stati membri a realizzare i loro ambiziosi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di carbonio.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater)

I paesi in via di sviluppo hanno adottato con sempre maggiore frequenza politiche in materia di energie rinnovabili a livello nazionale, in quanto si prefiggono di produrre energia da fonti rinnovabili per soddisfare la crescente domanda energetica. Oltre 173 paesi, tra cui 117 economie in via di sviluppo o emergenti, avevano stabilito obiettivi in materia di energie rinnovabili entro la fine del 2015.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 28 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quinquies)

L'impiego di energia nei paesi in via di sviluppo è strettamente legato a una serie di tematiche sociali: la lotta alla povertà, l'istruzione, la salute, la crescita demografica, l'occupazione, l'impresa, la comunicazione, l'urbanizzazione e la mancanza di opportunità per le donne. Le energie rinnovabili presentano un importante potenziale nell'ottica di affrontare congiuntamente le sfide in materia di sviluppo e ambiente. Negli ultimi anni, si è registrato un significativo sviluppo delle tecnologie energetiche alternative, sia in termini di prestazioni che di riduzione dei costi. Inoltre, molti paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione particolarmente favorevole per quanto riguarda lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie energetiche. Oltre ai vantaggi sotto il profilo dello sviluppo e dell'ambiente, le energie rinnovabili hanno il potenziale di garantire maggiori sicurezza e stabilità economica. Un maggiore ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ridurrebbe la dipendenza dalle onerose importazioni di combustibili fossili e aiuterebbe molti paesi a migliorare la propria bilancia dei pagamenti.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)

A seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo. Gli investimenti dovrebbero essere mirati esclusivamente alla produzione di energia geotermica a basso impatto ambientale, con conseguente risparmio di gas a effetto serra rispetto alle fonti tradizionali. Pertanto, la Commissione dovrebbe valutare, entro dicembre 2018, se vi sia la necessità di una proposta legislativa intesa a regolamentare le emissioni, da parte delle centrali geotermiche, di tutte le sostanze, tra cui il CO2, che sono nocive per la salute e l'ambiente, sia nelle fasi esplorative che in quelle operative.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

A livello nazionale e regionale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

(33)

A livello nazionale, regionale e locale , le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili , unitamente a misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e agevolare una maggiore integrazione delle energie rinnovabili e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energie rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento, in particolare per agevolare l'integrazione delle energie rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il «teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficiente» e competitivo quale definito dall'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'articolo 14 della suddetta direttiva.

(35)

Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e agevolare una maggiore integrazione delle energie rinnovabili – in particolare sostenendo tecnologie innovative quali le pompe di calore e le tecnologie geotermiche e solari termiche – e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energie rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento, in particolare per agevolare l'integrazione delle energie rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il «teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficiente» e competitivo quale definito dall'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'articolo 14 della suddetta direttiva.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)

È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. L'istituzione di uno sportello amministrativo unico che integri o coordini tutte le procedure autorizzative dovrebbe ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari trasparenti. Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di energia elettrica da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure autorizzative, si applichi senza pregiudizio della normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana.

(36)

È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. L'istituzione di uno sportello amministrativo unico che integri o coordini tutte le procedure autorizzative dovrebbe ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza anche per i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile. Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari trasparenti. Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di energia elettrica da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure autorizzative, si applichi senza pregiudizio della normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili.

(43)

Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)

È importante fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell'energia elettrica che beneficia di un sostegno ai clienti finali. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta. Inoltre, al fine di evitare doppie compensazioni, i produttori di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno finanziario non dovrebbero ricevere garanzie di origine. Tuttavia, tali garanzie di origine dovrebbero essere utilizzate per la diffusione delle informazioni, in modo che il consumatore finale possa ricevere prove chiare, affidabili e sufficienti dell'origine rinnovabile dell'unità energetica in questione. Inoltre, per l'energia elettrica che ha beneficiato di sostegno, le garanzie di origine dovrebbero essere messe all'asta sul mercato e il ricavato dovrebbe essere utilizzato per ridurre le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

(45)

È importante fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell'energia elettrica che beneficia di un sostegno ai clienti finali. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

Sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e  promuovere il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.

(49)

Sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di sviluppo delle imprese locali, di crescita e di occupazione di qualità negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere e sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e  potenziare l'assistenza tecnica e i programmi di formazione, per rafforzare sul terreno le competenze in ambito normativo, tecnico e finanziario e migliorare la conoscenza delle possibilità di finanziamento disponibili, incluso un utilizzo più mirato dei fondi dell’Unione, ad esempio il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 bis)

Rispetto agli obiettivi nazionali, spesso le autorità locali e regionali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili. Attualmente, gli impegni assunti a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e l'efficienza energetica sono sostenuti da reti come il Patto dei sindaci, le iniziative Città intelligenti e Comunità intelligenti, e mediante l'elaborazione di piani d'azione in materia di energia sostenibile. Tali reti sono indispensabili e dovrebbero essere ampliate, poiché fanno opera di sensibilizzazione e agevolano gli scambi delle migliori prassi e dell'assistenza finanziaria disponibile. In tale contesto, è altresì opportuno che la Commissione aiuti sostenga la cooperazione transfrontaliera tra le regioni e le autorità locali interessate che sono all'avanguardia, aiutandole a creare meccanismi di cooperazione come il gruppo europeo di cooperazione territoriale, che consente alle autorità pubbliche di vari Stati membri di fare squadra per fornire servizi comuni e realizzare progetti comuni, senza che sia prima necessario firmare un accordo internazionale che deve essere ratificato dai parlamenti nazionali.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Considerando 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 ter)

Le autorità locali e le città sono in prima linea nella gestione della transizione energetica e nel potenziamento della diffusione delle energie rinnovabili. Essendo il livello di governo più vicino ai cittadini, gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere il sostegno pubblico per agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, diffondendo nel contempo sistemi energetici più decentrati e integrati. È importante garantire a città e regioni un migliore accesso ai finanziamenti, affinché promuovano gli investimenti nelle energie rinnovabili.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Considerando 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(49 quater)

È altresì opportuno considerare altre misure innovative per attirare maggiori investimenti nelle nuove tecnologie, quali i contratti di rendimento energetico e i processi di normazione nel settore dei finanziamenti pubblici.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia.

(50)

Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia , tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile .

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e dipendenza dai combustibili fossili, benché queste regioni vantino importanti fonti di energia rinnovabili locali. Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio dell'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione. Occorre pertanto promuovere il ricorso alle energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e il fabbisogno di sostegno pubblico.

(51)

La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 TFUE . Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e  più costoso e dipendenza dai combustibili fossili, benché queste regioni vantino importanti fonti di energia rinnovabili locali , in particolare la biomassa e le energie marine . Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio dell'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione e divenire territori che utilizzano al 100 % energia da fonti rinnovabili . Occorre pertanto adattare la strategia in materia di energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni , rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e il fabbisogno di sostegno pubblico. Inoltre, le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere in grado di sfruttare appieno le loro risorse, nel rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità e coerentemente con le condizioni e necessità locali, onde incrementare la produzione di energie rinnovabili e rafforzare la loro indipendenza energetica.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Considerando 52

Testo della Commissione

Emendamento

(52)

È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

(52)

È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Considerando 53

Testo della Commissione

Emendamento

(53)

Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito in alcuni casi , di modo che i  cittadini che vivono in appartamento possano , ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari .

(53)

Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di «autoconsumatori di energia rinnovabile» e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. Le tariffe e la remunerazione per l'autoconsumo dovrebbero prevedere incentivi per lo sviluppo di tecnologie più intelligenti per l'integrazione delle energie rinnovabili e indurre gli autoconsumatori a prendere decisioni di investimento vantaggiose sia per se stessi che per la rete. Per consentire un siffatto equilibrio, è necessario garantire che gli autoconsumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano diritto a ricevere, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili che producono e immettono in rete, una remunerazione che rispecchia il valore di mercato dell'energia elettrica immessa, nonché i vantaggi a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società. Devono essere presi in considerazione sia i costi che i benefici a lungo termine dell'autoconsumo (efficienza energetica, stoccaggio dell'energia, gestione della domanda e reti collettive) in termini di costi evitati alla rete, alla società e all'ambiente, in particolare se l'autoconsumo è combinato ad altre risorse energetiche distribuite. Tale remunerazione dovrebbe essere stabilita sulla base dell'analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite ai sensi dell'articolo 59 della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [su norme comuni relative al mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD)].

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 bis)

L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito in alcuni casi, di modo che i cittadini che vivono in appartamento possano, ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. Il fatto di rendere possibile l'autoconsumo collettivo permette inoltre alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(53 ter)

È opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle norme relative al consumo e all'attuazione o al rafforzamento delle misure intese a contrastare la vendita forzata, la promozione commerciale abusiva, le argomentazioni fuorvianti in materia di installazione di impianti di energie rinnovabili, che colpiscono soprattutto le fasce più deboli (come gli anziani e le persone che vivono in zone rurali).

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54)

La partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi. Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro.

(54)

La partecipazione dei cittadini e delle autorità a livello locale a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi , il che si traduce in investimenti a livello locale, in maggiori possibilità di scelta per i consumatori e in una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica, in particolare incoraggiando la partecipazione delle famiglie che potrebbero altrimenti vedersi escluse, in un miglioramento dell'efficienza energetica a livello domestico e in un contributo alla lotta contro la povertà energetica grazie ai tagli ai consumi e alle tariffe di fornitura . Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(55 bis)

È importante che gli Stati membri garantiscano una ripartizione equa e non distorsiva dei costi di rete e dei prelievi tra tutti gli utenti del sistema elettrico. Tutte le tariffe di rete dovrebbero rispecchiare i costi.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Considerando 57

Testo della Commissione

Emendamento

(57)

Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per essere in linea con tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio che dà priorità all'efficienza energetica, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare le misure a tal fine. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente.

(57)

Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Per essere in linea con tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio che dà priorità all'efficienza energetica, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare le misure a tal fine. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente e sulla salute umana .

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(59 bis)

Gli utenti domestici e le comunità che negoziano la propria flessibilità, partecipano all'autoconsumo o vendono l'energia elettrica autoprodotta mantengono i loro diritti di consumatori, compreso il diritto di avere un contratto con il fornitore di loro scelta e di cambiare fornitore.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)

Occorre valorizzare le potenziali sinergie tra gli sforzi di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.

(60)

L'utilizzo di sistemi di riscaldamento o raffrescamento efficienti, basati sulle energie rinnovabili, dovrebbe andare di pari passo con una profonda ristrutturazione degli edifici, riducendo così la domanda di energia e i costi per i consumatori e contribuendo ad alleviare la povertà energetica, nonché a creare a livello locale posti di lavoro di qualità. A tale fine, occorre valorizzare le potenziali sinergie tra le esigenze di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(61 bis)

Nel settore del trasporto intelligente, è importante incrementare lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica su strada, nonché accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nei sistemi ferroviari innovativi portando avanti l'iniziativa Shif2Rail a beneficio del trasporto pubblico pulito.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Considerando 62

Testo della Commissione

Emendamento

(62)

La strategia europea per una mobilità a basso tenore di carbonio, del luglio 2016, ha evidenziato che i biocarburanti derivanti da colture alimentari rivestono un ruolo limitato nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e dovrebbero essere gradualmente eliminati e sostituiti da biocarburanti avanzati. Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali indirette del cambio di destinazione colturale dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere che possono essere contabilizzati ai fini dell'obiettivo dell'Unione stabilito nella presente direttiva.

(62)

Ove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare e di mangimi siano convertiti alla produzione di biocarburanti, sarà necessario continuare a soddisfare la domanda di prodotti diversi dai carburanti, intensificando la produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. La strategia europea per una mobilità a basso tenore di carbonio, del luglio 2016, ha evidenziato che i biocarburanti derivanti da colture alimentari rivestono un ruolo limitato nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e dovrebbero essere gradualmente eliminati e sostituiti da biocarburanti avanzati. Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali indirette del cambio di destinazione colturale dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere che possono essere contabilizzati ai fini dell'obiettivo dell'Unione stabilito nella presente direttiva , distinguendo nel contempo i biocarburanti ottenuti da colture che presentano un'elevata efficienza in termini di emissioni di gas a effetto serra e un rischio ridotto di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni . È opportuno accelerare la diffusione dei biocarburanti avanzati e della mobilità elettrica.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(63 bis)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero puntare ad aumentare il mix di energie da fonti rinnovabili, ridurre il consumo totale di energia nei trasporti e incrementare l'efficienza energetica in tutti i comparti del trasporto. Potrebbero essere promosse misure in tal senso nella pianificazione dei trasporti come pure nella produzione di automobili con una più elevata efficienza energetica.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Considerando 63 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(63 ter)

Le norme in materia di efficienza del carburante per il trasporto su strada potrebbero rappresentare un modo efficace per promuovere l'utilizzo di alternative rinnovabili nel settore dei trasporti, oltre che per conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e la decarbonizzazione del settore dei trasporti nel lungo periodo. Occorre migliorare le norme in materia di efficienza del carburante, in linea con gli sviluppi tecnologici e gli obiettivi in materia di clima ed energia.

Emendamento 286

Proposta di direttiva

Considerando 63 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(63 quater)

Si prevede che i biocarburanti avanzati svolgeranno un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo e, pertanto, l'obbligo di immissione in consumo dovrebbe essere rispettato anche, specificamente, in relazione ai combustibili forniti al settore dell'aviazione. È opportuno elaborare politiche a livello dell'Unione e degli Stati membri che incoraggino l'adozione di misure operative per il risparmio dei carburanti nelle spedizioni, accanto a sforzi di ricerca e sviluppo volti a incrementare il trasporto marittimo ad alimentazione eolica e solare.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(65 bis)

Per tener conto in maniera più accurata della quota di energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti, è opportuno sviluppare una metodologia adeguata ed esplorare diverse soluzioni tecniche e tecnologiche a tal fine.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Considerando 66

Testo della Commissione

Emendamento

(66)

Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul cambiamento indiretto della destinazione colturale dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'economia. In particolare le materie prime per biocarburanti avanzati, che richiedono tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia al passo con i più recenti sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, dopo l'adozione della direttiva si dovrebbe procedere ad una valutazione al fine di stabilire se l'allegato possa essere esteso alle nuove materie prime .

(66)

Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul cambiamento indiretto della destinazione colturale dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'economia. In particolare le materie prime per biocarburanti avanzati, che richiedono tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia al passo con i più recenti sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, esso dovrebbe essere oggetto di una valutazione periodica .

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Considerando 68

Testo della Commissione

Emendamento

(68)

Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere un maggior ricorso sostenibile alle risorse agricole e di legno esistenti e  allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola.

(68)

Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere usi energetici derivanti unicamente da un maggior ricorso sostenibile alle risorse agricole e di legno esistenti e  lo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola , a condizione che siano soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra .

Emendamento 287

Proposta di direttiva

Considerando 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(68 bis)

Le sinergie tra l'economia circolare, la bioeconomia e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere ulteriormente valorizzate al fine di garantire l'uso più proficuo delle materie prime e il conseguimento dei migliori risultati ambientali. Le misure politiche adottate dall'Unione e dagli Stati membri a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbero sempre tener conto del principio dell'efficienza delle risorse e dell'uso ottimale della biomassa.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Considerando 69

Testo della Commissione

Emendamento

(69)

È auspicabile che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa siano sempre prodotti in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e  quelli che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(69)

È auspicabile che l'energia da fonti rinnovabili sia sempre prodotta in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e  le forme di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71)

La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come gli incentivi per il loro uso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere l' effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. È pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi. Occorre considerare «ricca di biodiversità», secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere considerate «foreste ricche di biodiversità» le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

(71)

La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come gli incentivi per il loro uso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere o incoraggiare un effetto negativo sulla biodiversità all'interno o al di fuori dell'Unione . Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. È pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi. Occorre considerare «ricca di biodiversità», secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere considerate «foreste ricche di biodiversità» le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. È tuttavia opportuno garantire la biodiversità, la qualità, la salute, la redditività e la vitalità di tali foreste. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Considerando 72 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(72 bis)

I criteri di sostenibilità dell'Unione per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa dovrebbero assicurare che la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio sostenga gli obiettivi nella comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 intitolata «Piano d'azione per l'economia circolare» e sia pienamente coerente con la gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Considerando 73

Testo della Commissione

Emendamento

(73)

Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa non dovrebbero essere prodotte su torbiere in quanto la coltivazione di materie prime sulle torbiere porterebbe a significative perdite di stock di carbonio se il terreno è stato ulteriormente drenato a tale scopo , sebbene l'assenza di tale drenaggio non possa essere facilmente verificata .

(73)

Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa non dovrebbero essere prodotte su torbiere o zone umide laddove ciò comporti il drenaggio del terreno, in quanto la coltivazione di materie prime sulle torbiere o sulle zone umide porterebbe a significative perdite di stock di carbonio se il terreno è stato ulteriormente drenato a tale scopo.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(74 bis)

Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa dovrebbero essere prodotte utilizzando pratiche coerenti con la protezione della qualità del suolo e del carbonio organico ivi contenuto.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Considerando 75

Testo della Commissione

Emendamento

(75)

È opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e promuovere il mercato interno.

(75)

È opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e promuovere il mercato interno. Fatto salvo il rispetto rigoroso delle risorse primarie di elevato pregio ambientale, le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere in grado di utilizzare il potenziale delle loro risorse per accrescere la produzione di energie rinnovabili e la loro indipendenza energetica.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Considerando 76

Testo della Commissione

Emendamento

(76)

Onde assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che venga prestata un'attenzione particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che gli stock di carbonio siano tracciati, la materia prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di azienda forestale . Gli operatori dovrebbero prendere le misure appropriate per ridurre al minimo il rischio di un uso non sostenibile della biomassa forestale per la produzione di bioenergia . A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consultazione del comitato sulla governance dell'Unione dell'energia e del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio.

(76)

Onde assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che venga prestata un'attenzione particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che gli stock di carbonio siano tracciati, la materia prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di base dell'approvvigionamento . Gli operatori dovrebbero assicurare l'adozione di misure tese a evitare o limitare le conseguenze negative della raccolta del legno sull'ambiente . A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi meccanismi per l'attuazione dei requisiti sulla base delle migliori prassi degli Stati membri, come pure linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consultazione del comitato sulla governance dell'Unione dell'energia e del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio24.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(76 bis)

Laddove la normativa o la prassi nazionale non prevedano un determinato criterio in materia di sostenibilità della biomassa forestale, dovrebbero essere fornite maggiori informazioni corrispondenti a tale criterio a livello di base dell'approvvigionamento, senza il requisito di fornire ulteriori informazioni sui criteri che risultano già soddisfatti a livello di Stato membro.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Considerando 76 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(76 ter)

L'«approccio basato sul rischio» dovrebbe essere attuato innanzitutto a livello nazionale. Se i requisiti di un determinato criterio non sono previsti dalla normativa o da un sistema di monitoraggio a livello nazionale, le pertinenti informazioni dovrebbero essere fornite a livello di base dell'approvvigionamento, onde ridurre il rischio di produzione non sostenibile di biomassa forestale.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Considerando 76 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(76 quater)

La raccolta a fini energetici è cresciuta e si prevede che continuerà a crescere, comportando maggiori importazioni di materie prime dai paesi terzi, nonché un aumento della produzione di tali materiali all'interno dell'Unione. Gli operatori dovrebbero assicurare che la raccolta avvenga in conformità dei criteri di sostenibilità.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Considerando 78

Testo della Commissione

Emendamento

(78)

I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di massimizzare la sicurezza energetica e le riduzioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa. Per questo motivo, il sostegno pubblico agli impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW, se necessario, dovrebbe essere concesso solo a impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE. Gli attuali regimi di sostegno dell'energia elettrica da biomassa dovrebbero tuttavia essere autorizzati fino alla loro scadenza finale per tutti gli impianti alimentati a biomassa. Inoltre l'energia elettrica prodotta a partire dalla biomassa in impianti nuovi con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW dovrebbe essere contabilizzata soltanto ai fini degli obiettivi e degli obblighi in materia di energie rinnovabili e in caso di impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica. Conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a concedere sostegno pubblico ad impianti per la produzione di energie rinnovabili, e contabilizzare l'energia elettrica da loro prodotta ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli obblighi stabiliti per le energie rinnovabili, al fine di evitare un aumento della dipendenza da combustibili fossili a maggiore impatto ambientale e climatico, qualora, dopo aver esaurito tutte le possibilità tecniche ed economiche di installare impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica da biomasse, gli Stati membri fossero esposti ad un rischio fondato per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

(78)

I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di massimizzare la sicurezza energetica e le riduzioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa. Per questo motivo, il sostegno pubblico agli impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW, se necessario, dovrebbe essere concesso solo a impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE. Gli attuali regimi di sostegno dell'energia elettrica da biomassa dovrebbero tuttavia essere autorizzati fino alla loro scadenza finale per tutti gli impianti alimentati a biomassa. Inoltre l'energia elettrica prodotta a partire dalla biomassa in impianti nuovi con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW dovrebbe essere contabilizzata soltanto ai fini degli obiettivi e degli obblighi in materia di energie rinnovabili e in caso di impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica. Conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a concedere sostegno pubblico ad impianti per la produzione di energie rinnovabili, e contabilizzare l'energia elettrica da loro prodotta ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli obblighi stabiliti per le energie rinnovabili, al fine di evitare un aumento della dipendenza da combustibili fossili a maggiore impatto ambientale e climatico, qualora, dopo aver esaurito tutte le possibilità tecniche ed economiche di installare impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica da biomasse, gli Stati membri fossero esposti ad un rischio fondato per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. In particolare, dovrebbe essere rafforzato il sostegno agli impianti per la produzione di energie rinnovabili da biomassa nelle regioni ultraperiferiche fortemente dipendenti dalle importazioni di energia, purché siano rispettati i criteri di sostenibilità per la produzione di tali energie rinnovabili, adeguati alle specificità di queste regioni.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Considerando 80

Testo della Commissione

Emendamento

(80)

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno rafforzare il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.

(80)

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno tenere in considerazione il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Considerando 82

Testo della Commissione

Emendamento

(82)

I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.

(82)

I sistemi volontari possono rivestire un ruolo importante nel fornire prove della conformità ai criteri minimi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Considerando 84

Testo della Commissione

Emendamento

(84)

Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano far constatare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.

(84)

Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano far constatare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Considerando 85

Testo della Commissione

Emendamento

(85)

Occorre fissare norme precise per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così come dai combustibili fossili di riferimento.

(85)

Occorre fissare norme precise , basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così come dai combustibili fossili di riferimento.

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Considerando 99

Testo della Commissione

Emendamento

(99)

Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali delle disposizioni della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti l’elenco di materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, il cui contributo al conseguimento dell’obbligo dei fornitori di carburante per autotrazione è limitato; l’adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione ai progressi scientifici e tecnici; la metodologia per determinare la quota di biocarburante derivante da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune; l’attuazione di accordi sul riconoscimento reciproco delle garanzie di origine; la fissazione di regole per controllare il funzionamento del sistema delle garanzie di origine; e di regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(99)

Al fine di integrare o modificare elementi non essenziali delle disposizioni della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti l’elenco di materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, il cui contributo al conseguimento dell’obbligo dei fornitori di carburante per autotrazione è limitato; l’adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione ai progressi scientifici e tecnici; la metodologia per determinare la quota di biocarburante derivante da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune; l’attuazione di accordi sul riconoscimento reciproco delle garanzie di origine; la fissazione di regole per controllare il funzionamento del sistema delle garanzie di origine; le regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento ; la fissazione di un periodo di recupero massimo ammissibile come criterio di sostenibilità, in particolare per la biomassa ligneo-cellulosica e, per assicurare la piena trasparenza in tutti i settori della produzione di energia, la definizione, entro il 31 dicembre 2018, di criteri di produzione per i combustibili fossili e le energie fossili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 288

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), geotermica,  calore ambiente ed energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idraulica, da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

a)

«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), geotermica,  energia ambiente ed energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idraulica, da biomassa , da biometano , gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

« calore ambiente »: energia termica ad un livello di temperatura utile accumulata nell'aria ambiente, nel sottosuolo o nelle acque superficiali ed estratta o catturata per mezzo di pompe di calore che hanno bisogno di energia elettrica o altra energia ausiliaria per funzionare . I valori da indicare sono stabiliti sulla base della stessa metodologia utilizzata per la comunicazione dell'energia termica estratta o catturata da pompe di calore;

b)

« energia ambientale »: energia termica ad un livello di temperatura utile accumulata nell'aria ambiente , esclusa l'aria esausta , nelle acque superficiali o nelle acque reflue . I valori da indicare sono stabiliti sulla base della stessa metodologia utilizzata per la comunicazione dell'energia termica estratta o catturata da pompe di calore;

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

«energia geotermica»: energia immagazzinata nel sottosuolo sotto forma di calore;

Emendamento 289

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;

c)

«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura ma ad esclusione della torba e dei materiali incorporati in formazioni geologiche e/o trasformati in fossili , nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali , commerciali e urbani di origine biologica e i batteri ;

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

«consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica e di calore, incluse le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

d)

«consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica, calore e carburanti per autotrazione , incluse le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;

e)

«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

«bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento ed il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;

f)

«bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento ed il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa o tramite la biomassa ;

Emendamento 290

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

«biocarburanti»: carburanti liquidi per i trasporti ricavati dalla biomassa;

g)

«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati o derivati dalla biomassa;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

«regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

i)

«regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni alla ricerca e agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

q)

«materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

q)

«materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive e colture miste di leguminose e graminacee quali erba, trifoglio ed erba medica ), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;

Emendamento 291

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera s

Testo della Commissione

Emendamento

s)

«carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti ;

s)

«carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti che sono utilizzati nei trasporti e il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa , in cui eventuali materie prime a base di carbonio vengono catturate dall'aria ambiente ;

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera z

Testo della Commissione

Emendamento

z)

«ripotenziamento (repowering)»: il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi, al fine di sostituire la capacità o aumentare l'efficienza;

z)

«ripotenziamento (repowering)»: il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti, apparecchiature e sistemi operativi, al fine di accrescere o sostituire la capacità o aumentare l'efficienza;

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera y

Testo della Commissione

Emendamento

y)

«calore o freddo di scarto»: il calore o il freddo ottenuto come sottoprodotto nei processi industriali o negli impianti di produzione di energia e che si disperderebbe nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzato e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento;

y)

«calore o freddo di scarto»: il calore o il freddo inevitabili ottenuto come sottoprodotto negli impianti industriali o negli impianti di produzione di energia (dopo il ricorso a una cogenerazione ad alto rendimento o dove la cogenerazione non sia fattibile) o nel settore terziario che si disperderebbe nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzato e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento;

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera aa

Testo della Commissione

Emendamento

aa)

«autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente attivo ai sensi della direttiva [direttiva MDI] che consuma può immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile generata nei suoi locali ; rientra nella definizione un condominio, un sito commerciale o di servizi condivisi o  un sistema di distribuzione chiuso, purché, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

aa)

«autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente attivo o un gruppo di clienti consorziati ai sensi della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [ su norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD) ] che consumano possono immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile generata nei loro locali , inclusi un condominio, un'area residenziale, un sito commerciale , industriale o di servizi condivisi, o  nello stesso sistema di distribuzione chiuso, purché, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera aa bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

aa bis)

«comunità produttrice/ consumatrice di energia rinnovabile»: una collettività dell'energia locale quale definito all'articolo 2 della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD)], che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva;

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera bb

Testo della Commissione

Emendamento

bb)

«autoconsumo di energia rinnovabile»: la generazione e il consumo, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento, di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte degli autoconsumatori di energia rinnovabile;

bb)

«autoconsumo di energia rinnovabile»: la generazione e il consumo, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento, di energia da fonti rinnovabili da parte degli autoconsumatori di energia rinnovabile;

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera cc

Testo della Commissione

Emendamento

cc)

«accordo per l'acquisto di energia elettrica»: un contratto con il quale una persona giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia;

cc)

«accordo per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili »: un contratto con il quale una persona giuridica o fisica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia;

Emendamento 305

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera ee

Testo della Commissione

Emendamento

(ee)

«biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX, parte A;

(ee)

«biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX, parte A , e dai rifiuti e dalla biomassa residua non provenienti da colture alimentari/foraggere in cui la biomassa soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 26 ;

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera ff

Testo della Commissione

Emendamento

ff)

«combustibili fossili ricavati da rifiuti»: combustibili liquidi e gassosi prodotti dai flussi di rifiuti di origine non rinnovabile, compresi i gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e i gas di scarico;

soppresso

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera ff bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ff bis)

«combustibili ricavati dal riciclo del carbonio»: i combustibili liquidi e gassosi prodotti dai flussi di rifiuti inevitabili di origine non rinnovabile, compresi i gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e i gas di scarico, che consentono una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra durante il loro intero ciclo di vita; per la produzione a partire da flussi di rifiuti solidi sono utilizzati solamente i rifiuti non riutilizzabili e non riciclabili meccanicamente, nel pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE; per la produzione a partire dalle emissioni gassose dei processi sono utilizzati solamente i gas emessi come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di fabbricazione; la frazione di rifiuti gassosi utilizzati per la produzione di tali combustibili ricavati dal riciclo del carbonio non può essere presa in considerazione nel quadro di altri sistemi di riduzione delle emissioni, come il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE;

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera jj

Testo della Commissione

Emendamento

jj)

«permesso di raccolta»: un documento ufficiale attestante il diritto di raccogliere la biomassa forestale;

jj)

«permesso di raccolta»: un permesso legale di raccogliere la biomassa forestale o un analogo diritto in virtù della legislazione nazionale e/o regionale ;

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera mm

Testo della Commissione

Emendamento

mm)

«azienda forestale» : una o più parcelle forestali e altri terreni boschivi che rappresentano un'unica unità dal punto di vista della gestione o dell'utilizzo ;

mm)

«base di approvvigionamento» : la regione geografica da cui proviene la materia prima per biomassa ;

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 2 — comma 2 — lettera nn

Testo della Commissione

Emendamento

nn)

«rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei familiari, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti analoghi derivanti dall'industria di trasformazione alimentare ;

nn)

«rifiuti organici»: rifiuti organici ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE ;

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 3 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030

Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione e obiettivi nazionali per il 2030

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 27 % .

1.   Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 35 % .

Emendamento 306

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Ogni Stato membro assicura che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2030 sia almeno pari al 12 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro in questione. Al fine di conseguire l'obiettivo di un consumo energetico finale del 12 % da fonti rinnovabili, gli Stati membri impongono dal 1o gennaio 2021 ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 25.

 

Per poter essere contabilizzate ai fini di tale obiettivo, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e biogas devono essere conformi ai criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 7, se comparate ai combustibili fossili secondo la metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

 

Qualora il contributo dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia inferiore al 2 % e quindi non sufficiente a coprire la differenza tra l'obbligo del fornitore di carburante e l'obiettivo del 12 % del trasporto, detto Stato membro può, di conseguenza, adeguare il limite fissato all'articolo 7, paragrafo 1, fino a un massimo del 2 %.

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    I rispettivi contributi degli Stati membri al presente obiettivo complessivo per il 2030 sono stabiliti e notificati alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a  11 del regolamento [sulla governance].

2.    Gli Stati membri fissano obiettivi finalizzati al raggiungimento del presente obiettivo complessivo per il 2030 come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a  13 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD) ]. Se, sulla base della valutazione dei piani nazionali integrati definitivi per l'energia e il clima, presentati a norma dell'articolo 3 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)], la Commissione giunge alla conclusione che gli obiettivi degli Stati membri sono insufficienti per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, gli Stati membri il cui obiettivo è inferiore a quello risultante dall'applicazione della formula di cui all'allegato I bis innalzano di conseguenza il loro obiettivo.

 

Lo Stato membro che, a causa di circostanze eccezionali e debitamente motivate, non possa raggiungere il suo obiettivo, può discostarsene al massimo del 10 %, informandone la Commissione entro il 2025. Qualora ciò metta a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri adottano misure correttive come quelle di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)] per colmare efficacemente tale divario.

Emendamento 321

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri assicurano che le rispettive politiche nazionali siano concepite in modo da rispettare la gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE ed evitare effetti di distorsione significativi sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui. A tal fine gli Stati membri riesaminano periodicamente le loro politiche nazionali e motivano gli eventuali scostamenti nelle relazioni a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].

Emendamento 113

Proposta di direttiva

Articolo 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile.

4.   La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile e di sostenere progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di dimensione transfrontaliera .

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Sostegno per l'energia prodotta da fonti rinnovabili

Emendamento 322/rev

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato , gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 . I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da evitare inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e  di garantire che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.

1.    A norma dell'articolo 195 TFUE e fatti salvi i suoi articoli 107 e 108 , gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire o superare gli obiettivi nazionali e dell'Unione di cui all'articolo 3 . Onde evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime, i regimi di sostegno per le energie rinnovabili da biomassa sono concepiti in modo tale da non incoraggiare un uso inappropriato della biomassa principalmente per la produzione di energia ove esistano impieghi industriali o materiali che offrono un valore aggiunto più elevato, il che potrebbe significare anche il fatto di privilegiare l'uso di rifiuti e residui. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della disponibilità dell'offerta sostenibile di biomassa. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono basati sul mercato, in modo da evitare la distorsione dei mercati dell'energia elettrica, e  garantiscono che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali costi di integrazione del sistema o di vincoli di rete.

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno tecnologicamente neutrali o specifici per tecnologia. I regimi di sostegno specifici per tecnologia possono essere applicati in particolare sulla base di uno o più dei motivi seguenti:

 

a)

potenziale a lungo termine di una determinata tecnologia;

 

b)

necessità di conseguire una diversificazione tecnologica o regionale del mix energetico;

 

c)

pianificazione di sistema e integrazione nella rete efficienti;

 

d)

vincoli di rete e stabilità della rete;

 

e)

vincoli ambientali.

Emendamento 117

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da integrare l' energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato.

2.   Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da massimizzare l'integrazione dell' energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato , offrendo nel contempo alle fonti di energia rinnovabile un'equa compensazione per le distorsioni del mercato .

 

Gli Stati membri possono prevedere esenzioni a vantaggio degli impianti su scala ridotta inferiori a 500 kW e dei progetti di dimostrazione. Tuttavia, all'energia elettrica di origine eolica si applica una soglia corrispondente a 3 MW di capacità elettrica installata o a tre unità di produzione.

 

Senza pregiudizio per le soglie di cui al secondo comma, gli Stati membri possono sostenere le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile attraverso altri meccanismi e altre procedure.

Emendamento 118

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso tramite una procedura di gara, trova applicazione il paragrafo 3 bis, salvo che il sostegno sia rivolto a impianti su scala ridotta inferiori a 1 MW, ai progetti di energia eolica fino a sei unità di generazione o a 6 MW o ai progetti di dimostrazione.

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Se il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso mediante una procedura di gara, al fine di assicurare un elevato tasso di realizzazione dei progetti gli Stati membri:

 

a)

stabiliscono e pubblicano criteri di prequalificazione non discriminatori e trasparenti e norme sul termine di consegna del progetto;

 

b)

consultano i portatori d'interesse per esaminare il progetto di capitolato d'oneri;

 

c)

pubblicano informazioni in merito alle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti.

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     A tal fine, gli Stati membri pubblicano un calendario a lungo termine in relazione al sostegno che si prevede di concedere, che copre almeno i cinque anni successivi e comprende anche il calendario indicativo, compresi la frequenza dei bandi di gara, se del caso, la capacità, la dotazione o il sostegno massimo per unità che si prevede di attribuire, nonché le tecnologie ammesse a beneficiarne.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Nel progettare i regimi di sostegno gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e degli autoconsumatori, in modo da consentire loro di competere su un piede di parità.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies.     Per incrementare la generazione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli Stati membri possono adeguare il sostegno finanziario a favore dei progetti situati in tali regioni al fine di tener conto dei costi di produzione connessi alle loro condizioni specifiche di isolamento e dipendenza dall'esterno.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri valutano l'efficacia del loro sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili almeno ogni quattro anni . Le decisioni relative alla prosecuzione o alla proroga del sostegno e all'elaborazione di nuovi aiuti sono basate sui risultati delle valutazioni.

4.   Gli Stati membri valutano almeno ogni quattro anni l'efficacia del loro sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e i suoi effetti distributivi sulle differenti categorie di consumatori, nonché sulla competitività industriale .

 

Tale valutazione tiene altresì conto degli effetti che eventuali modifiche ai regimi di sostegno producono sugli investimenti. Gli Stati membri integrano la valutazione nei loro piani nazionali per l'energia e il clima e negli aggiornamenti di tali piani in conformità con il regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].

 

La programmazione a lungo termine concernente le decisioni relative al sostegno e all'elaborazione di nuovi aiuti è basata sui risultati delle valutazioni , tenendo conto della loro efficacia globale nel conseguire gli obiettivi in materia di energia rinnovabile e altri obiettivi, quali un prezzo sostenibile e lo sviluppo di comunità produttrici/consumatrici di energia, nonché degli effetti distributivi sulle differenti categorie di consumatori e sulla competitività industriale .

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Entro il … [2021], e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del sostegno concesso mediante procedure di gara nell'Unione europea, analizzando in particolare la misura in cui esse:

 

a)

permettono di conseguire una riduzione dei costi;

 

b)

permettono di conseguire miglioramenti tecnologici;

 

c)

permettono di conseguire alti tassi di realizzazione;

 

d)

garantiscono una partecipazione non discriminatoria dei piccoli operatori e delle autorità locali.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.     Entro il … [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione riesamina la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), al fine di integrare pienamente i principi generali sanciti all'articolo 4 della presente direttiva.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che non sia previsto alcun regime di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili per i rifiuti urbani non conformi agli obblighi in materia di raccolta differenziata di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri aprono il sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

1.   Gli Stati membri aprono il sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri possono limitare il loro sostegno agli impianti ubicati in Stati membri con i quali esiste un collegamento diretto tramite interconnettori.

Emendamento 128

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il 10 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 15 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno l'8 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 13 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri. Al di sopra di tali livelli minimi, gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 7 a 13 della presente direttiva, in che misura sostenere l'energia da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro.

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esentarli dagli obblighi sanciti nel presente articolo, inclusa la decisione di non autorizzare gli impianti situati nel loro territorio a partecipare a regimi di sostegno organizzati in altri Stati membri, sulla base di una o più delle seguenti motivazioni:

 

a)

capacità di interconnessione insufficiente;

 

b)

risorse naturali insufficienti;

 

c)

effetti deleteri sulla sicurezza energetica o sul corretto funzionamento del mercato dell'energia dello Stato membro che chiede l'esenzione.

 

Qualsiasi esenzione di questo tipo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è sottoposta a revisione entro il 31 dicembre 2025.

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione — nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri — dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.

3.   I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione — nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri — dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per il regime transfrontaliero, tra cui le condizioni per la partecipazione e l'erogazione del finanziamento , tenendo conto delle diverse imposte e dei diversi canoni , sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto. L'accordo di cooperazione è volto ad armonizzare il quadro amministrativo nei paesi cooperanti al fine di garantire parità di condizioni.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di aumentare le percentuali di cui al paragrafo 2.

4.    La Commissione assiste gli Stati membri nel corso dell'intero processo di negoziazione e nella definizione delle modalità della cooperazione fornendo informazioni e analisi — compresi dati quantitativi e qualitativi sui costi e i benefici diretti e indiretti della cooperazione -, nonché orientamenti e consulenza tecnica durante l'intero processo. A tale fine la Commissione incoraggia lo scambio di buone prassi ed elabora modelli di accordi di cooperazione per agevolare il processo.

 

La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di modificare le percentuali di cui al paragrafo 2.

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 6 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile , esistenti o nuovi, non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.

 

Quando altri strumenti normativi sono modificati e tali modifiche interessano progetti di energia rinnovabile oggetto di sostegno, gli Stati membri provvedono affinché le modifiche alla regolamentazione non incidano negativamente sull'economia dei progetti sostenuti.

Emendamento 133

Proposta di direttiva

Articolo 6 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi modifica ai regimi di sostegno sia apportata sulla base della programmazione a lungo termine in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, sia resa pubblica almeno nove mesi prima della sua entrata in vigore e sia oggetto di un processo di consultazione pubblica trasparente e inclusivo. Qualsiasi modifica sostanziale di un regime di sostegno vigente prevederà un periodo transitorio adeguato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di sostegno.

 

Qualora modifiche a livello della regolamentazione o del funzionamento della rete incidano negativamente, in maniera significativa e discriminatoria, sull'economia dei progetti sostenuti, gli Stati membri provvedono affinché i progetti sostenuti beneficino di una compensazione.

Emendamento 307

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non è superiore al 7 % del consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in tale Stato membro. Tale limite è ridotto al 3,8 % nel 2030 conformemente alla traiettoria di cui all’allegato X, parte  A. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non è superiore al contributo di tali fonti al consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili nel 2017 nello Stato membro in questione, con un consumo finale lordo massimo del 7 % nei trasporti stradali e ferroviari. Il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi ottenuti dall'olio di palma è 0 % partire dal 2021 . Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e di altri effetti involontari sulla sostenibilità .

Emendamento 136

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

Emendamento 137

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Si tiene conto dell'energia da calore  ambiente catturato da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto dell'energia ambientale e dell'energia geotermica trasferite da pompe di calore per la generazione di energia termica o frigorifera a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.

Emendamento 138

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 3 — comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare la presente direttiva, stabilendo la metodologia per il calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento e il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e per rivedere l'allegato VII sul computo dell'energia prodotta da pompe di calore.

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 4 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, il contributo dei carburanti forniti al settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è considerato, rispettivamente, 2 volte e 1,2 volte superiore al loro contenuto energetico, mentre il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali è considerato 2,5 volte superiore al suo contenuto energetico.

Emendamenti 140 e 308

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco delle materie prime figurante nell'allegato IX, parti A e B , al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne . Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità dell'Unione, ad avallo della conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni e promuove l'uso di rifiuti e residui, evita allo stesso tempo significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non crea rischi di impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'elenco delle materie prime figurante nell'allegato IX, parti A e B. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi dell'economia circolare e dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità dell'Unione, ad avallo della conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni e promuove l'uso di rifiuti e residui, evita allo stesso tempo significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili , sulla base di un'analisi delle emissioni durante il ciclo di vita, e non crea rischi di impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità.

Emendamento 309

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni 2 anni la Commissione effettua una valutazione dell’elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell’allegato IX al fine di aggiungere materie prime, nel rispetto dei principi di cui al presente paragrafo. La prima valutazione è effettuata entro 6 mesi a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. Se opportuno, la Commissione adotta atti delegati per modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne.

Ogni due anni la Commissione effettua una valutazione dell’elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell’allegato IX al fine di aggiungere materie prime, nel rispetto dei principi di cui al presente paragrafo. La prima valutazione è effettuata entro sei mesi a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. Se opportuno, la Commissione adotta atti delegati per modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime . La Commissione effettua una valutazione speciale nel 2025 allo scopo di eliminare le materie prime di cui all’allegato IX, e qualsiasi conseguente atto delegato verrà adottato entro un anno da tale valutazione.

Emendamento 310

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le materie prime sono soppresse nell’allegato IX soltanto a seguito di una consultazione pubblica e in linea con i principi della stabilità del sostegno finanziario di cui all’articolo 6. Fatto salvo l'articolo 26, in caso di soppressione di materie prime, gli impianti esistenti che producono biocarburanti a partire da tali materie prime sono autorizzati a contabilizzare tale energia come energia rinnovabile e a contabilizzarla ai fini dell'obbligo del fornitore di combustibili di cui all’articolo 25, fino a, ma non oltre, ai loro livelli storici di produzione.

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 7 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Nella determinazione delle politiche volte a promuovere la produzione di carburanti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, gli Stati membri assicurano il rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, comprese le disposizioni relative all'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei vari flussi di rifiuti.

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 9 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     La Commissione agevola l'avvio di progetti comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite assistenza tecnica specifica e assistenza allo sviluppo dei progetti.

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

1.   Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati e avviene nel pieno rispetto del diritto internazionale .

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

l'energia elettrica è stata prodotta nel rispetto del diritto internazionale, con particolare riguardo alle disposizioni sui diritti umani.

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore.

e)

la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e  c bis) , e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore.

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 11 — paragrafo 5 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o la quantità di energia elettrica prodotte nell'impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.

d)

comporta un riconoscimento scritto delle lettere b), c) e c bis) del paragrafo 2 da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o la quantità di energia elettrica prodotte nell'impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione favorisce l'istituzione di regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite la diffusione di orientamenti e migliori pratiche.

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.

Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti , bioliquidi e combustibili da biomassa o altri prodotti energetici , nonché ai carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, siano proporzionate e necessarie e rispettino il principio che dà priorità all'efficienza energetica .

Emendamento 151

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;

a)

le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili per il rilascio dei permessi e delle licenze necessari ;

Emendamento 152

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile , per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

d)

siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica, per i progetti di piccole dimensioni e i dispositivi decentrati per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili , anche per quanto concerne gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile .

Emendamento 153

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.     Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi tre anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

soppresso

Emendamento 154

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e  per l' uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili , anche per quanto concerne la pianificazione precoce del territorio e la valutazione delle necessità e dell'adeguatezza, tenendo conto dell'efficienza energetica e della gestione della domanda, nonché disposizioni specifiche sull'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, sulle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile sull' uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali , commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane.

Emendamento 155

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia a livello locale e dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Emendamento 156

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili o una presenza minima di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento e il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile , mediante l'autoconsumo, individuale o collettivo, di energia da fonti rinnovabili, in conformità dell'articolo 21, o mediante la cogenerazione basata su fonti rinnovabili e il calore o il freddo di scarto .

Emendamento 157

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1o gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1o gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme per edifici a consumo di energia quasi nullo di cui alla direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD)], o prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 158

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono , per incentivare tali sistemi e apparecchiature .

7.   Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. A tale fine gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono , e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza adeguate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e gli incentivi eventualmente disponibili in caso di sostituzione, al fine di promuovere un aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e un maggiore passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili, in conformità della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD) .

Emendamento 159

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

8.   Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione tiene specificamente conto dell'analisi spaziale delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti su piccola scala a livello delle famiglie. Detta valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale includano, nei loro piani in materia di mobilità e trasporti, disposizioni finalizzate all'integrazione e alla diffusione dei modi di trasporto che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

9.   Gli Stati membri effettuano una valutazione degli ostacoli regolamentari e amministrativi e delle potenzialità in termini di acquisto di energia da fonti rinnovabili da parte dei clienti aziendali nei rispettivi territori e istituiscono un quadro normativo e amministrativo per incentivare gli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo , assicurando che tali accordi non siano soggetti a procedure e oneri sproporzionati che non riflettono i costi . Con la conclusione di tali accordi, viene annullata a nome del cliente aziendale la quantità equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità dell'articolo 19. Tale quadro è parte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.

2.   Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo. I richiedenti dovrebbero poter presentare tutti i documenti pertinenti in formato digitale.

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.

3.    Per facilitare l'accesso alle informazioni pertinenti, lo sportello amministrativo unico o lo Stato membro , in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, istituisce una piattaforma unica di informazione online che illustra le procedure e che si rivolge ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala, progetti di autoconsumo , come pure progetti di comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile . Qualora lo Stato membro decida di dotarsi di più di uno sportello amministrativo unico, la piattaforma di informazione orienta il richiedente verso lo sportello pertinente.

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo  5, e all'articolo 17.

4.   Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafi 4 bis e  5, e all'articolo 17.

Emendamento 165

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Per gli impianti con una capacità elettrica compresa tra 50kW e 1MW, il processo autorizzativo non può durare più di un anno. In presenza di circostanze eccezionali, debitamente motivate, tale termine può essere prorogato di altri tre mesi.

 

I termini di cui ai paragrafi 4 e 4 bis fanno salvi i ricorsi giurisdizionali e i mezzi d'impugnazione e possono essere prorogati al massimo per un periodo corrispondente alla durata delle procedure di impugnazione e ricorso.

 

Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione extragiudiziale o a procedure giudiziarie semplici e accessibili per la composizione delle controversie concernenti i processi autorizzativi e il rilascio dell'autorizzazione a costruire e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 166

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.

5.   Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [su norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0379(COD)], gli Stati membri provvedono affinché i diritti di accesso e di allaccio alla rete siano mantenuti per i progetti ripotenziati, quanto meno nei casi in cui non vi sia alcuna modifica della capacità.

Emendamento 354

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché, mediante le loro procedure di rilascio di permessi o concessioni, entro il 31 dicembre 2022 il 90 % delle stazioni di servizio lungo le strade della rete centrale istituita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 («rete centrale TEN-T») dispongano di punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici accessibili al pubblico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per ampliare il campo di applicazione del presente paragrafo ai carburanti di cui all'articolo 25.

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

1.   I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

 

In deroga al primo comma, per i progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità compresa tra 10,8  kW and 50kW, il gestore del sistema di distribuzione può decidere di respingere la semplice notifica per motivi giustificati o proporre una soluzione alternativa. In tal caso, ciò deve avvenire entro due settimane dalla notifica, dopodiché il richiedente può chiedere la connessione seguendo le normali procedure. In assenza di una decisione negativa da parte del gestore del sistema di distribuzione in tale arco di tempo, l'impianto può essere collegato.

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

1.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, in particolare consumatori vulnerabili e a basso reddito, autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 169

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri assicurano che siano disponibili informazioni sui vantaggi offerti dai sistemi di trasporto intelligenti e dai veicoli interconnessi in termini di sicurezza stradale, riduzione del traffico e consumo di carburante.

Emendamento 170

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.

6.   Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli aspetti pratici , compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili , anche attraverso l'autoconsumo o nel quadro di comunità produttrici/consumatrici di energie rinnovabili, nonché sui vantaggi dei meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e dei diversi tipi di cooperazione transfrontaliera .

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 2 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta . Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Nel caso degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili commissionati dopo … [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili , salvo se sia esclusa una doppia compensazione .

 

Si presume che non vi sia doppia compensazione quando:

 

a)

il sostegno finanziario è concesso mediante procedura di gara o un sistema di certificati verdi negoziabili;

 

b)

il valore di mercato delle garanzie di origine è preso in considerazione sul piano amministrativo nel livello del sostegno finanziario; o

 

c)

le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o consumatore che acquista energia da fonti rinnovabili in uno scenario concorrenziale o nel quadro di un accordo a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili concluso da un'impresa.

 

Nei casi diversi da quelli di cui al quarto comma, gli Stati membri rilasciano la garanzia di origine per ragioni statistiche e la annullano immediatamente .

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 7 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

se la fonte energetica a partire dalla quale è stata prodotta l'energia soddisfa i criteri di sostenibilità e quelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26.

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 7 — comma 1 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

il gas, ovvero

ii)

il gas , incluso l'idrogeno, ovvero

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 19 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

8.   Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Con riferimento al paragrafo 2, ove l'energia elettrica sia prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento utilizzando fonti rinnovabili, è rilasciata un'unica garanzia d'origine che specifica entrambe le caratteristiche. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 20 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili.

1.   Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili. Spetta ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione garantire il buon funzionamento dell'infrastruttura di rete del gas, incluse la sua manutenzione e regolare pulizia.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 20 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento [sulla governance], circa la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici.

3.   In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD) ], circa la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento in grandi impianti sostenibili a biomassa, tramite il calore ambientale in grandi pompe di calore, impianti solari e geotermici , nonché le eccedenze di calore provenienti dall'industria e da altre fonti .

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, individualmente o attraverso aggregatori:

Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili. A tale fine gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, individualmente o attraverso aggregatori:

Emendamento 178

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure sproporzionate e oneri che non tengono conto dei costi;

a)

siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica e accordi per scambi tra pari , le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure discriminatorie o sproporzionate e oneri che non tengono conto dei costi;

Emendamento 179

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

siano autorizzati a consumare l'energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno generato e che rimane nei loro locali, senza essere soggetti a oneri, canoni o imposte;

Emendamento 180

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

siano autorizzati a installare e utilizzare sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica combinati a impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun onere, compresi la tassazione e duplici oneri di rete per l'elettricità immagazzinata che rimane nei loro locali;

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

non siano considerati fornitori di energia in base a disposizioni legislative nazionali o dell'Unione in relazione a una quantità annua di energia elettrica da fonti rinnovabili che immettono nella rete non superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, e a 500 MWh, nel caso di persone giuridiche; e

c)

non siano considerati fornitori di energia in base a disposizioni legislative nazionali o dell'Unione in relazione a una quantità annua di energia elettrica da fonti rinnovabili che immettono nella rete non superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, e a 500 MWh, nel caso di persone giuridiche , fatte salve le procedure stabilite per la vigilanza e l'approvazione della connessione della capacità di produzione alla rete da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, a norma degli articoli da 15 a 18 ;

Emendamento 182

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

ricevano una remunerazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili autogenerata che immettono nella rete, che rispecchia il valore di mercato dell'energia elettrica alimentata in rete .

d)

ricevano una remunerazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili autogenerata che immettono nella rete, che equivale quanto meno al prezzo di mercato e che può tener conto del valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società, in linea con l'analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite di cui all'articolo 59 della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD) ].

Emendamento 183

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri provvedono affinché la ripartizione dei costi per la gestione e lo sviluppo della rete sia equa e proporzionata e rispecchi i vantaggi dell'autoproduzione per l'intera rete, incluso il valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

Emendamento 184

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o si trovano nello stesso sito commerciale o con servizi condivisi o in un sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati a praticare l'autoconsumo collettivamente come se si trattasse di un unico autoconsumatore di energia rinnovabile. In questo caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile interessato.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o nella stessa zona residenziale, o si trovano all'interno dello stesso sito commerciale , industriale o con servizi condivisi o  dello stesso sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati a praticare l'autoconsumo collettivamente come se si trattasse di un unico autoconsumatore di energia rinnovabile. In questo caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile interessato.

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti per l'autoconsumo e del suo potenziale di sviluppo nei rispettivi territori, al fine di porre in essere un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare la diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

 

Tale quadro include, tra l'altro:

 

a)

misure specifiche volte a garantire che tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che vivono in alloggi sociali o che sono locatari, possano accedere all'autoconsumo;

 

b)

strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti;

 

c)

incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo per i locatari;

 

d)

l'eliminazione di tutti gli ostacoli normativi ingiustificati che si frappongono all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche per i locatari;

 

Tale quadro è parte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere gestito da un terzo in relazione all'installazione, al funzionamento, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione.

3.    Con il consenso di questo, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere posseduto o gestito da un terzo in relazione all'installazione, al funzionamento, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione. Il terzo non è considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.

Emendamento 188

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate ed oneri che non tengono conto dei costi.

Gli Stati membri assicurano che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate o discriminatorie ed oneri che non tengono conto dei costi.

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della presente direttiva, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile è una PMI o un'organizzazione senza fini di lucro, i cui azionisti o membri collaborano per la generazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile , che soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri:

Ai fini della presente direttiva, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile è una PMI o un'organizzazione senza fini di lucro, i cui azionisti o membri collaborano per la generazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile.

 

Per beneficiare del trattamento riservato alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, almeno il 51 % dei posti nel consiglio di amministrazione o negli organi direttivi dell'entità sono riservati a membri locali, ossia rappresentanti di interessi socioeconomici locali, pubblici o privati, o singoli cittadini.

 

Inoltre, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile deve soddisfare almeno tre dei seguenti criteri:

Emendamento 190

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

gli azionisti o i membri sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI operanti nei settori dell'energia rinnovabile ;

a)

gli azionisti o i membri sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI;

Emendamento 191

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

almeno il 51 % degli azionisti o dei membri con diritto di voto dell'entità sono persone fisiche;

b)

almeno il 51 % degli azionisti o dei membri con diritto di voto dell'entità sono persone fisiche o enti pubblici ;

Emendamento 192

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

almeno il 51 % delle azioni o dei diritti di partecipazione dell'entità sono di proprietà di membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o  cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto ;

c)

almeno il 51 % delle azioni o dei diritti di partecipazione dell'entità sono di proprietà di membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o  singoli cittadini ;

Emendamento 193

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

almeno il 51 % dei posti nel consiglio di amministrazione o negli organi direttivi dell'entità sono riservati a membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto;

soppresso

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri controllano l'applicazione di tali criteri e adottano misure intese a evitare qualsiasi abuso o conseguenze negative sulla concorrenza.

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, quando elaborano regimi di sostegno, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità che producono energia da fonti rinnovabili.

2.    Quando elaborano regimi di sostegno, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità che producono energia da fonti rinnovabili , garantendo nel contempo condizioni di parità tra i generatori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile .

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nei rispettivi territori, al fine di istituire un quadro che consenta di promuovere e agevolare la partecipazione di tali comunità alla generazione, al consumo, allo stoccaggio e alla vendita di energia da fonti rinnovabili.

 

Tale quadro comprende:

 

a)

obiettivi e misure specifiche per aiutare le autorità pubbliche a favorire lo sviluppo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, e per parteciparvi direttamente;

 

b)

misure specifiche per garantire che la partecipazione alle comunità produttrici/generatrici di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli a basso reddito o i consumatori domestici vulnerabili, che vivono in alloggi sociali o che sono locatari;

 

c)

strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;

 

d)

sostegno normativo e di sviluppo delle capacità destinato alle autorità pubbliche per la creazione di comunità produttrici/generatrici di energia rinnovabile;

 

e)

eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile;

 

f)

norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità produttrice/consumatrice di energia, garantendo ad essi una tutela equivalente a quella di coloro che sono collegati alla rete di distribuzione.

 

Il quadro è parte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità del regolamento… del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro procura di aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno 1 punto percentuale ogni anno, espresso in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.

1.   Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro procura di aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno 2 punti percentuali ogni anno, espresso in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7. Se uno Stato membro non è in grado di ottenere tale percentuale, lo comunica e trasmette alla Commissione la motivazione di tale mancata conformità. Gli Stati membri attribuiscono la priorità alle migliori tecnologie esistenti.

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Ai fini del paragrafo 1, nel calcolare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento e ai relativi incrementi annui necessari, gli Stati membri:

 

a)

possono conteggiare l'incremento conseguito in un dato anno come se fosse stato invece realizzato in uno dei due anni precedenti o successivi, entro il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

 

b)

possono conteggiare il calore e il freddo di scarto nell'incremento annuo di cui al paragrafo 1, subordinatamente a un limite del 50 % dell'incremento annuo;

 

c)

riducono l'incremento a 1 punto percentuale ogni anno, se presentano una quota di fonti di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento compresa tra il 50 % e l'80 %;

 

d)

possono definire il loro livello di incremento annuo, compresa la possibilità di applicare un massimale al calore e al freddo di scarto di cui alla lettera b), a partire dall'anno in cui raggiungono una quota di fonti energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento superiore all'80 %;

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri possono designare rendere pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, che contribuiscono all'aumento di cui al paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri designano rendono pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, che contribuiscono all'aumento di cui al paragrafo 1.

Emendamento 200

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato mediante una o più delle seguenti opzioni:

3.   L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato , tra l'altro, mediante una o più delle seguenti opzioni:

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile nell'energia e nel relativo combustibile destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

a)

l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nell'energia e nel relativo combustibile destinati al riscaldamento e al raffrescamento;

Emendamento 202

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alto rendimento di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile per i processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

b)

misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alto rendimento di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto per i processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;

Emendamento 203

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 3 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

altre misure programmatiche aventi effetto equivalente per raggiungere l'incremento annuo di cui ai paragrafi 1 o 1 bis.

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Nell'attuare le misure di cui alle precedenti lettere da a) a d), gli Stati membri richiedono che le misure siano elaborate in modo tale da garantire che siano accessibili a tutti i consumatori, in particolare a quelli a basso reddito o alle famiglie vulnerabili, che potrebbero non disporre di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne altrimenti.

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 5 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

all'importo totale di calore o freddo di scarto fornito per il riscaldamento e il raffrescamento;

Emendamento 206

Proposta di direttiva

Articolo 23 — paragrafo 5 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

alla quota dell'energia rinnovabile nell'importo totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e

c)

alla quota dell'energia rinnovabile e del calore o freddo di scarto nell'importo totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e

Emendamento 207

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di teleriscaldamento e teleraffrescamento forniscano ai consumatori finali informazioni sul loro rendimento energetico e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi. Tali informazioni sono conformi alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di teleriscaldamento e teleraffrescamento forniscano ai consumatori finali informazioni sul loro rendimento energetico e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi. Tali informazioni sono fornite su base annua o su richiesta conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE.

Emendamento 208

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di disconnettersi dal sistema al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili , oppure di passare a un altro fornitore di calore o di freddo che ha accesso al sistema di cui al paragrafo 4 .

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE , o che non lo diventeranno tali entro cinque anni secondo i loro piani di investimento, di disconnettersi dal sistema al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili.

Emendamento 209

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi o cambiare fornitore ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE.

3.   Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE.

Emendamento 210

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un accesso non discriminatorio ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento per il calore o il freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili e per il calore o il freddo di scarto . Tale accesso non discriminatorio consente la fornitura diretta di riscaldamento o raffrescamento provenienti da tali fonti ai clienti connessi al sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento da parte di fornitori diversi dal gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento .

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un accesso non discriminatorio ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento per il calore o il freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili e per il calore o il freddo di scarto , sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro. Tali criteri tengono conto della fattibilità economica e tecnica per gli operatori del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i clienti allacciati ad esso .

Emendamento 211

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento può rifiutare l'accesso a fornitori se il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo di scarto, di calore o di freddo da fonti rinnovabili di calore o di freddo prodotti mediante cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di un tale rifiuto, il gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento fornisca le informazioni pertinenti all'autorità competente di cui al paragrafo 9 sulle misure necessarie per rafforzare il sistema.

5.   Il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento può rifiutare l'accesso a fornitori se è soddisfatta una più delle seguenti condizioni:

 

a)

il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo di scarto, di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore o di freddo prodotti mediante cogenerazione ad alto rendimento o l'accesso metterebbe in pericolo il funzionamento in sicurezza del sistema di teleriscaldamento;

 

b)

il sistema è un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

 

c)

la fornitura di accesso comporterebbe un aumento eccessivo del prezzo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al prezzo di utilizzo della principale fonte locale di calore con cui la fonte di energia rinnovabile o il calore o il freddo di scarto dovrebbero competere.

 

Gli Stati membri assicurano che, in presenza di un tale rifiuto, il gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento fornisca le informazioni pertinenti all'autorità competente di cui al paragrafo 9 sulle misure necessarie per rafforzare il sistema, comprese le conseguenze economiche delle misure.

Emendamento 212

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I nuovi sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento possono, su richiesta, essere esentati dall'applicazione del paragrafo 4 per un periodo di tempo determinato. L'autorità competente decide caso per caso in merito a tali richieste di esenzione. Un'esenzione può essere accordata soltanto se il nuovo sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento costituisce «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», ai sensi dell 'articolo 2, paragrafo  41, della direttiva 2012/27/UE e se sfrutta il potenziale di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e del calore o del freddo di scarto individuati nella valutazione globale effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE .

6.   I nuovi sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento possono, su richiesta, essere esentati dall'applicazione del paragrafo 4 per un periodo di tempo determinato. L'autorità competente decide caso per caso in merito a tali richieste di esenzione. Un'esenzione può essere accordata soltanto se il nuovo sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento costituisce «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», quale definito all 'articolo 2, punto  41), della direttiva 2012/27/UE e se sfrutta il potenziale di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile , della «cogenerazione ad alto rendimento», quale definita al punto 34) di tale articolo, e del calore o del freddo di scarto individuati nella valutazione globale effettuata a norma dell'articolo 14 di tale direttiva.

Emendamento 213

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Il diritto di disconnettersi o cambiare fornitore può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio.

7.   Il diritto di disconnettersi può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio.

Emendamento 214

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica di valutare almeno ogni due anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, compresa la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia elettrica eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.

8.   Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica di valutare almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, compresa la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia elettrica eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.

Emendamento 215

Proposta di direttiva

Articolo 24 — paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di assicurare che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti e attuati.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 216

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Con effetto dal 1o gennaio 2021 gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia proveniente da biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, da combustibili fossili ricavati dai rifiuti e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel totale dei carburanti per autotrazione che forniscono per il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un anno civile.

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3 di far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia sia pari al 12 %, con effetto dal 1o gennaio 2021 gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia proveniente da biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, da combustibili da carbonio riciclato e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel totale dei carburanti per autotrazione che forniscono per il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un anno civile.

Emendamento 217

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La quota minima è almeno pari all'1,5  % nel 2021, con un aumento fino ad almeno il 6,8 % nel 2030, seguendo la traiettoria di cui all'allegato X, parte B. In tale quota totale, il contributo dei biocarburanti e biogas avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, rappresenta almeno lo 0,5  % dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o l'uso sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2021, con un aumento fino ad almeno il 3,6  % entro il 2030, seguendo la traiettoria indicata nell'allegato X, parte C.

La quota minima è almeno pari all'1,5  % nel 2021, con un aumento fino ad almeno il 10 % nel 2030, seguendo la traiettoria di cui all'allegato X, parte B. In tale quota totale, il contributo dei biocarburanti e biogas avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, rappresenta almeno lo 0,5  % dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o l'uso sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2021, con un aumento fino ad almeno il 3,6  % entro il 2030, seguendo la traiettoria indicata nell'allegato X, parte C.

 

I fornitori di combustibili che forniscono unicamente combustibili sotto forma di energia elettrica e carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica non sono tenuti a rispettare la quota minima di biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX.

Emendamento 218

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1 — comma 4 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

per il calcolo del denominatore, ossia il contenuto energetico dei carburanti per trasporti stradali e ferroviari destinati al consumo o all'uso sul mercato, sono presi in considerazione: benzina, diesel, gas naturale, biocarburanti, biogas, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili fossili ricavati dai rifiuti ed energia elettrica;

a)

per il calcolo del denominatore, ossia il contenuto energetico dei carburanti per trasporti stradali e ferroviari destinati al consumo o all'uso sul mercato, sono presi in considerazione: benzina, diesel, gas naturale, biocarburanti, biogas, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili da carbonio riciclato ed energia elettrica;

Emendamento 219

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1 — comma 4 — lettera b — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

b)

per il calcolo del numeratore, è preso in considerazione il contenuto energetico di: biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili fossili dai rifiuti forniti a tutti i settori di trasporto e l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali.

b)

per il calcolo del numeratore, è preso in considerazione il contenuto energetico di: biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili da carbonio riciclato forniti a tutti i settori di trasporto e l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali.

Emendamento 220

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1 — comma 4 — lettera b — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per il calcolo del numeratore, il contributo dei biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è limitato all'1,7  % del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o uso sul mercato e il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico .

Per il calcolo del numeratore, il contributo dei biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è limitato all'1,7  % del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o uso sul mercato.

 

Gli Stati membri possono modificare il limite fissato per le materie prime di cui all'allegato IX, parte B, ove giustificato tenendo conto della disponibilità delle materie prime. Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione della Commissione.

 

Il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando rispettivamente per 2 volte e per 1,2 volte il loro contenuto energetico, mentre il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli su strada è ottenuto moltiplicando per 2,5 volte il loro contenuto energetico.

Emendamento 221

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Per adempiere gli obblighi di cui al presente articolo, gli Stati membri possono elaborare le loro politiche nazionali in forma di un obbligo di riduzione dei gas a effetto serra e possono applicare dette politiche anche ai combustibili fossili ricavati dai rifiuti, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli obiettivi in materia di economia circolare e che sia rispettata la quota di energia da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 1.

Emendamento 223

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per determinare la quota di energia rinnovabile ai fini del paragrafo 1 può essere utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione oppure la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nello Stato membro in cui l'energia elettrica è fornita, misurata due anni prima l'anno in questione . In entrambi i casi, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19 .

3.   Per determinare la quota di energia rinnovabile ai fini del paragrafo 1 si utilizza la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nello Stato membro in cui l'energia elettrica è fornita, misurata due anni prima l'anno in questione , a condizione che vi siano sufficienti prove per dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili è aggiuntiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 32 per integrare la presente direttiva mediante la messa a punto di una metodologia, compresa una metodologia per la definizione dei valori di riferimento degli Stati membri, al fine di dimostrare il carattere aggiuntivo .

Emendamento 224

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al primo comma, per determinare la quota di energia elettrica ai fini del paragrafo 1, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili e fornita ai veicoli stradali è integralmente conteggiata come energia rinnovabile. Analogamente, l'energia elettrica ottenuta mediante accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica rinnovabile è pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile. In ogni caso, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.

Emendamento 225

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 3 — lettera a — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione o la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione, può essere utilizzata per determinare la quota di energia rinnovabile. In entrambi i casi, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.

Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione, può essere utilizzata per determinare la quota di energia rinnovabile. Viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.

Emendamento 226

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri istituiscono una banca dati che consente di tracciare i carburanti per autotrazione che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui al paragrafo 1, lettera b) , e impongono agli operatori economici interessati di inserire informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità dei biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato.

La Commissione istituisce una banca dati a livello dell'Unione che consente di tracciare i carburanti per autotrazione , compresa l'energia elettrica, che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui al paragrafo 1, lettera b) . Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità dei biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato.

Emendamento 227

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 4 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le banche dati nazionali sono collegate tra loro in modo che si possano tracciare le transazioni di combustibili tra Stati membri. Per garantire la compatibilità delle banche dati nazionali, la Commissione definisce le specifiche tecniche del loro contenuto e uso mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31.

La Commissione definisce le specifiche tecniche del loro contenuto e uso mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31.

Emendamento 228

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Gli Stati membri comunicano le informazioni aggregate provenienti dalle banche dati nazionali , incluse le emissioni di gas a effetto serra del ciclo di vita del carburante, a norma dell'allegato VII del regolamento [sulla governance].

5.   Gli Stati membri comunicano le informazioni aggregate, incluse le emissioni di gas a effetto serra del ciclo di vita del carburante, a norma dell'allegato VII del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD) ]. La Commissione pubblica su base annua le informazioni aggregate provenienti dalla banca dati.

Emendamento 229

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per: precisare ulteriormente la metodologia di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo; determinare la quota di carburante derivante da biomassa che viene trattato assieme ai combustibili fossili in un processo comune; precisare la metodologia per valutare le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e da combustibili fossili ricavati dai rifiuti ; e determinare la riduzione di emissioni di gas a effetto serra minima che si rende necessaria per tali carburanti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per integrare la presente direttiva precisando ulteriormente la metodologia di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo; determinare la quota di carburante derivante da biomassa che viene trattato assieme ai combustibili fossili in un processo comune; precisare la metodologia per valutare le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e da combustibili fossili a basso tenore di carbonio, che sono generati da effluenti gassosi prodotti quali conseguenza inevitabile e non intenzionale della fabbricazione o produzione di prodotti destinati all'uso commerciale e/o alla vendita ; e determinare la riduzione di emissioni di gas a effetto serra minima che si rende necessaria per tali carburanti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 230

Proposta di direttiva

Articolo 25 — paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.   Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del regolamento [sulla governance], la Commissione valuta se l'obbligo di cui al paragrafo 1 stimola effettivamente l'innovazione e  promuove la riduzione dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti, e se gli obblighi di riduzione dei gas a effetto serra per i biocarburanti e biogas sono appropriati. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo di cui al paragrafo 1.

7.   Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD) ], la Commissione valuta se l'obbligo di cui al paragrafo 1 stimola effettivamente l'innovazione e  garantisce la riduzione dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti, e se gli obblighi di riduzione dei gas a effetto serra per i biocarburanti e biogas sono appropriati. Si valuta altresì se le disposizioni del presente articolo evitano efficacemente il doppio computo dell'energia rinnovabile. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo di cui al paragrafo 1. Gli obblighi modificati mantengono quantomeno i livelli che corrispondono alla capacità di biocarburanti avanzati installata e in costruzione nel 2025.

Emendamento 231

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.    L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 così come i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 7:

1.    Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione, l'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 così come i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 7:

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

per determinare se il consumo di biocarburanti di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.

c)

per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario , ivi inclusi gli incentivi fiscali .

Emendamento 323

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 7 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c). Questa disposizione si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.

I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 7 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c). Tuttavia, la loro produzione a partire da rifiuti e residui di cui alla direttiva 2008/98/CE deve essere in linea con il principio della gerarchia dei rifiuti sancito dalla direttiva 2008/98/CE. Questa disposizione si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.

Emendamento 234

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui di origine agricola sono presi in considerazione ai fini di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), solamente se gli operatori hanno adottato misure per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla qualità del suolo e sul carbonio ivi contenuto. Le informazioni riguardanti dette misure sono riferite conformemente all'articolo 27, paragrafo 3.

Emendamento 235

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Occorre che i combustibili da biomassa soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 soltanto se utilizzati in impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o di carburanti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW, nel caso di combustibili solidi da biomassa, e con una capacità elettrica pari o superiore a  0,5  MW nel caso di combustibili gassosi da biomassa. Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con capacità di combustione inferiore.

Occorre che i combustibili da biomassa soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 soltanto se utilizzati in impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o di carburanti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, nel caso di combustibili solidi da biomassa, e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a  2  MW nel caso di combustibili gassosi da biomassa. Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con capacità di combustione inferiore.

Emendamento 236

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;

Emendamento 237

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c)

terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità  aventi un'estensione superiore a un ettaro , ossia:

c)

terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità , tra cui prati e pascoli arborati , ossia:

Emendamento 238

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati  e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.

ii)

terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati  o la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.

Emendamento 239

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008.

4.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008 , a meno che non siano fornite prove verificabili del fatto che la coltivazione e la raccolta di materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato .

Emendamento 240

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti requisiti per ridurre al minimo il rischio di utilizzare una produzione non sostenibile di biomassa forestale:

5.   I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti requisiti per ridurre al minimo il rischio di utilizzare una produzione non sostenibile di biomassa forestale:

a)

il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali e/o subnazionali nel campo della raccolta così come dei sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono che:

a)

il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali e/o subnazionali nel campo della raccolta così come dei sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono che:

 

i)

la raccolta avviene in base alle condizioni del permesso di raccolta entro i confini stabiliti dalla legge;

 

i)

la raccolta avviene in base alle condizioni del permesso di raccolta o prova equivalente del diritto legale di raccolta entro i confini nazionali o regionali stabiliti dalla legge;

 

ii)

ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;

 

ii)

ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;

 

iii)

le aree di elevato valore in termini di conservazione, comprese le zone umide e torbiere, sono protette;

 

iii)

le aree designate, a norma del diritto internazionale o nazionale o dall'autorità competente del caso, per promuovere il mantenimento della biodiversità o per scopi di conservazione della natura , anche nelle zone umide e  nelle torbiere, sono protette;

 

iv)

l'impatto della raccolta forestale sulla qualità del suolo e  la biodiversità è ridotto al minimo;

 

iv)

la raccolta è realizzata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e  della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi ;

 

v)

la raccolta non eccede la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;

 

v)

la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste a livello nazionale o regionale ;

b)

se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di azienda forestale per garantire che:

b)

se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono fornite informazioni aggiuntive a livello di base dell'approvvigionamento in merito alla legalità e alle pratiche di gestione forestale per garantire che:

 

i)

la biomassa forestale è stata raccolta conformemente a un permesso legale;

 

i)

la raccolta avviene in base alle condizioni della procedura di permesso di raccolta o prova nazionale o regionale equivalente del diritto legale di raccolta ;

 

ii)

ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;

 

ii)

ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;

 

iii)

le aree di elevato valore in termini di conservazione, comprese le zone umide e torbiere, sono individuate e protette;

 

iii)

le aree designate, a norma del diritto internazionale o nazionale o dall'autorità competente del caso, per promuovere il mantenimento della biodiversità o per scopi di conservazione della natura , anche nelle zone umide e  nelle torbiere, sono protette;

 

iv)

l'impatto della raccolta forestale sulla qualità del suolo e la biodiversità è ridotto al minimo ;

 

iv)

la raccolta è effettuata considerando il mantenimento della qualità del suolo e la biodiversità , anche nelle zone circostanti purché siano interessate dalle attività di raccolta ;

 

v)

la raccolta non eccede la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;

 

v)

la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste a livello nazionale o regionale ; e

 

 

vi)

esistono normative o misure in materia di ambiente e natura, conformi alle pertinenti norme dell'Unione in materia di ambiente e natura.

Emendamento 241

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 1 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di stock di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate all'attivo dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC, oppure sono in vigore leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare gli stock e i pozzi di assorbimento di carbonio;

ii)

ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di stock di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate all'attivo dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC, oppure sono in vigore leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e che le emissioni del settore fondiario non superano gli assorbimenti, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare gli stock e i pozzi di assorbimento di carbonio;

Emendamento 242

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di azienda forestale per garantire che i  livello di stock e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti.

Se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di base dell'approvvigionamento per garantire che i  livelli di stock e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o incrementati .

Emendamento 243

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può stabilire le prove operative per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti ai paragrafi 5 e 6, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione stabilisce le prove operative per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti ai paragrafi 5 e 6, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Emendamento 244

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione valuta se i criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 riducono effettivamente al minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale non sostenibile e affrontano gli obblighi LULUCF, sulla base dei dati disponibili. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare gli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 6.

Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione valuta , in stretta collaborazione con gli Stati membri, se i criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 riducono effettivamente al minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale non sostenibile e affrontano gli obblighi LULUCF, sulla base dei dati disponibili. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare gli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 6 per il periodo successivo al 2030 .

Emendamento 245

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 7 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

al 50 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;

a)

al 50 % per i biocarburanti , i carburanti da biometano da utilizzare nel settore dei trasporti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;

Emendamento 246

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 7 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

al 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione a partire dal 5 ottobre 2015;

b)

al 60 % per i biocarburanti , i carburanti da biometano da utilizzare nel settore dei trasporti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione a partire dal 5 ottobre 2015;

Emendamento 247

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 7 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

al 70 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dopo il 1o gennaio 2021;

c)

al 65 % per i biocarburanti , i carburanti da biometano da utilizzare nel settore dei trasporti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dopo il 1o gennaio 2021;

Emendamento 248

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 7 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

all'80 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione a partire dal 1o gennaio 2021 e all' 85 % per gli impianti in funzione a partire dal 1o gennaio 2026.

d)

al 70 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione a partire dal 1o gennaio 2021 e all' 80 % per gli impianti in funzione a partire dal 1o gennaio 2026.

Emendamento 249

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 7 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono fissare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra più elevate rispetto a quelle previste dal presente paragrafo.

Emendamenti 297 e 356

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 8 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'energia elettrica da combustibili da biomassa prodotta in impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW è presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soltanto se prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento così come definita all'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la presente disposizione si applica solo agli impianti in funzione dopo [3 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, la presente disposizione non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi approvati entro [ 3 anni dalla data di adozione della presente direttiva].

L'energia elettrica da combustibili da biomassa prodotta in impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW è presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, soltanto se prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento così come definita all'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE o prodotta in impianti generatori unicamente di elettricità che raggiungono un rendimento elettrico netto almeno del 40 % e non utilizzano combustibili fossili . Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, del presente articolo, la presente disposizione si applica solo agli impianti in funzione dopo [3 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, del presente articolo, la presente disposizione non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi approvati entro [ 1 anno dalla data di adozione della presente direttiva].

Emendamento 251

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 8 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il primo comma non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti che non sono tenuti ad applicare la tecnologia della cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) , purché tali impianti usino esclusivamente combustibili da biomassa prodotti a partire dai residui in condizioni normali di funzionamento.

Emendamento 252

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.     Entro il … [due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni due anni, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'impatto e ai vantaggi dei biocarburanti consumati nell'Unione, fra l'altro sulla produzione di alimenti e mangimi e altri materiali nonché sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale sia nell'Unione sia nei paesi terzi.

Emendamento 253

Proposta di direttiva

Articolo 26 — paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter.     In deroga ai paragrafi da 1 a 8 bis del presente articolo, tenendo conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche quali definite all'articolo 349 TFUE, l'articolo 26 della presente direttiva non si applica al tali regioni. Entro il … [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a definire i criteri applicabili alle regioni ultraperiferiche per quanto concerne la sostenibilità dei gas a effetto serra e la riduzione del loro uso. Detti criteri tengono conto delle specificità locali. In particolare, le regioni ultraperiferiche dovrebbero poter sfruttare appieno le loro risorse, nel rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità, aumentare la produzione di energia rinnovabile e rafforzare la loro indipendenza energetica.

Emendamento 255

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

consenta che partite di materie prime o di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;

a)

consenta che partite di materie prime o di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione , a condizione che ciascuna partita soddisfi singolarmente i requisiti di cui all'articolo 26 che esistano sistemi adeguati per monitorare e misurare la conformità delle singole partite ;

Emendamento 256

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri e l'informazione dei consumatori, le garanzie di origine per l'energia rinnovabile immessa nella rete contengono informazioni sui criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, e possono essere trasferite separatamente.

Emendamento 257

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa e la massa delle materie prime che entrano nel processo;

a)

quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa e la massa delle materie prime che entrano nel processo , a condizione che ciascuna partita che costituisce la miscela soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26 ;

Emendamento 258

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7 e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

3.   Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7 e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode , e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo a norma dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 7 . Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Emendamento 259

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti nell'Unione sia a quelli importati.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti nell'Unione sia a quelli importati. Le informazioni sull'origine geografica dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa sono messe a disposizione dei consumatori.

Emendamento 260

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione della riduzione di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell'articolo 26, paragrafo 7 e/o dimostrano che le partite di biocarburanti, di bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando dimostrano che gli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafi 5 e 6, sono rispettati, gli operatori possono decidere di fornire direttamente le prove richieste a livello dell'azienda forestale . Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

4.   La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione della riduzione di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell'articolo 26, paragrafo 7 e/o dimostrano che le partite di biocarburanti, di bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando dimostrano che gli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafi 5 e 6, sono rispettati, gli operatori possono decidere di fornire direttamente le prove richieste a livello di base dell'approvvigionamento . Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Emendamento 261

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione può precisare dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Nel precisare tali disposizioni, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere amministrativo. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti.

Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione può precisare dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Nel precisare tali disposizioni, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere amministrativo. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti. Qualora uno Stato membro manifesti una preoccupazione circa il funzionamento di un sistema volontario, la Commissione esamina la questione e adotta le misure opportune.

Emendamento 262

Proposta di direttiva

Articolo 27 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     La Commissione può, in qualsiasi momento, verificare l'affidabilità delle informazioni relative al rispetto dei criteri di sostenibilità o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra presentate dagli operatori economici che operano nel mercato dell'Unione o su richiesta di uno Stato membro.

Emendamento 263

Proposta di direttiva

Articolo 28 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per le materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, come il passaggio da una categoria IPCC per la copertura del suolo compresa tra terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni, e quando viene calcolato un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità dell'allegato V, parte C, punto 7, le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero.

Emendamento 264

Proposta di direttiva

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le relazioni sono corredate della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

2.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole e forestali delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le relazioni sono corredate della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

Emendamento 265

Proposta di direttiva

Articolo 28 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biomasse agricole prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni agli scopi previsti dall'articolo 26, paragrafo 7. Tali dati possono pertanto essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e all'allegato VI, parte C per i combustibili da biomassa.

4.   La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biomasse agricole e forestali prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni agli scopi previsti dall'articolo 26, paragrafo 7. Tali dati possono pertanto essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e all'allegato VI, parte C per i combustibili da biomassa.

Emendamento 266

Proposta di direttiva

Articolo 28 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione esamina regolarmente l'allegato V e l'allegato VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B.

La Commissione esamina regolarmente l'allegato V e l'allegato VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sulla base degli sviluppi tecnologici e delle prove scientifiche più recenti . L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B.

Emendamento 267

Proposta di direttiva

Articolo 30 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti, dei bioliquidi  e dei combustibili da biomassa consumati nell'Unione e l'impatto della loro produzione , compreso l'impatto risultante dallo spostamento, sulla destinazione dei terreni nell'Unione e nei paesi terzi principali fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e sulle corrispondenti relazioni sullo stato di avanzamento, imposti dagli articoli 3, 15 e 18 del regolamento [sulla governance], su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti associata all'uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare.

1.   La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché dei combustibili da biomassa consumati nell'Unione come pure l'impatto della produzione di energia rinnovabile da queste e altre fonti , compreso l'impatto risultante dallo spostamento, sulla destinazione dei terreni nell'Unione e nei paesi terzi fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e sulle corrispondenti relazioni sullo stato di avanzamento, imposti dagli articoli 3, 15 e 18 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD) ], su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici , dati satellitari e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti associata all'uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare e sull'uso di materiali concorrenti .

Emendamento 268

Proposta di direttiva

Articolo 32 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Emendamento 269

Proposta di direttiva

Articolo 32 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 270

Proposta di direttiva

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1.

Gli obiettivi di ogni Stato membro per il 2030 corrispondono alla somma delle seguenti componenti, ciascuna espressa in punti percentuali:

 

a)

obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro per il 2020 di cui all'allegato I;

 

b)

contributo forfettario («Cforf»);

 

c)

contributo basato sul PIL pro capite («CPIL»);

 

d)

contributo basato sul potenziale («Cpotenziale»);

 

e)

contributo che riflette il livello di interconnessione dello Stato membro («Cinterco»).

 

2.

Il Cforf è uguale per ogni Stato membro. Tutti i Cforf degli Stati membri contribuiscono assieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

 

3.

Il CPIL è distribuito tra gli Stati membri sulla base di un indice di PIL pro capite rispetto alla media dell'Unione, laddove per ciascun singolo Stato membro è previsto un massimale dell'indice pari al 150 % della media dell'Unione. Tutti i CPIL degli Stati membri contribuiscono assieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

 

4.

Il Cpotenziale è distribuito tra gli Stati membri sulla base della differenza tra la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro nel 2030, come illustrato nello scenario PRIMES EUCO3535, e il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020. Tutti i Cpotenziale degli Stati membri contribuiscono assieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

 

5.

Il Cinterco è distribuito tra gli Stati membri sulla base dell'indice di percentuale di interconnessione elettrica rispetto alla media dell'Unione, laddove, per ciascuno Stato membro singolarmente considerato, è previsto un massimale dell'indice pari al 150 % della media dell'Unione. Tutti i Cinterco degli Stati membri contribuiscono assieme al 10 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

Emendamento 271

Proposta di direttiva

Allegato V — parte C — paragrafo 3 — lettera a — formula

Testo della Commissione

Emendamento

RIDUZIONE = (E F(t) – E B /E F(t))

RIDUZIONE = (E F(t) – E B) /E F(t)

Emendamento 272

Proposta di direttiva

Allegato V — parte C — paragrafo 15

Testo della Commissione

Emendamento

15.

La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione del carbonio, eccr, è direttamente collegata alla produzione di biocarburante o bioliquido alla quale è attribuita, e è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato nel settore dell'energia o in quello dei trasporti .

15.

La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione del carbonio, eccr, è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato in sostituzione della CO2 ascrivibile ai combustibili fossili utilizzati per prodotti e servizi commerciali .

Emendamento 319

Proposta di direttiva

Allegato VI — parte B — punto 3 — lettera a — prima formula

Testo della Commissione

Emendamento

RIDUZIONE = (EF(t) – EB(t)/ EF(t))

RIDUZIONE = (EF(t) – EB(t))/ EF(t)

Emendamento 273

Proposta di direttiva

Allegato VII — comma 2 — trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;

Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore per la generazione di energia termica e frigorifera che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;

Emendamento 274

Proposta di direttiva

Allegato IX — parte A — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

soppresso

Emendamenti 284 e 311

Proposta di direttiva

Allegato IX — parte B — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

Melassi ottenuti come sottoprodotto della raffinazione della canna da zucchero o delle barbabietole da zucchero a condizione che siano rispettati i migliori standard industriali per l'estrazione di zucchero.

soppresso

Emendamento 312

Proposta di direttiva

Allegato X — parte A

Testo della Commissione

Emendamento

Parte A: […]

soppresso


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0392/2017).

(12)   «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM(2014)0015).

(1a)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(17)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(17)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(18)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(18)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(21)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(21)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(1 bis)   Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/341


P8_TA(2018)0010

Efficienza energetica ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 458/16)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica andrà a beneficio dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con l'accordo di Parigi del dicembre 2015.

(1)

La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia , migliorando in tal modo la qualità della vita dei cittadini . Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalla conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi nel dicembre 2015 («l'accordo di Parigi»), con l’impegno a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 oC e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali .

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto e la Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e  la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta è economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre alla società europea, in particolare ai cittadini alle imprese.

(2)

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto la Commissione dovrebbe accordare priorità all'efficienza energetica e  alla gestione della domanda rispetto a una maggiore capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento e pianificazione del sistema energetico. Occorre realizzare investimenti in grado di aumentare l'efficienza energetica finale ogniqualvolta economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'aumento dell'efficienza energetica offre in tutte le fasi della catena dell'energia, migliorando in tal modo il benessere della società europea . Per sfruttare appieno il potenziale di tali benefici e ai fini di un'efficace attuazione delle misure politiche previste , la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con le autorità locali regionali, con le città, le imprese e i cittadini in tutta Europa per garantire che l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici vada di pari passo con un aumento della crescita economica .

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Tutte le forme di energia primaria (non rinnovabile e rinnovabile) dovrebbero tenere conto dell'apporto energetico aggiuntivo necessario per l'ottenimento di tale energia, l'allestimento e la gestione degli impianti energetici nonché il loro smantellamento, come pure l'eliminazione dei rischi ambientali associati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

Le misure degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strumenti finanziari dell'Unione ben concepiti ed efficienti, quali i fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo europeo per gli investimenti strategici e la Banca europea per gli investimenti, che dovrebbero sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica in tutte le fasi della catena dell'energia e ricorrere a un'analisi costi-benefici esaustiva basandosi su un modello di tassi di attualizzazione differenziati. Il sostegno finanziario dovrebbe essere incentrato su metodi di aumento dell'efficienza energetica economicamente convenienti, il che porterebbe a una riduzione del consumo di energia. Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, come nel caso della recente precisazione di Eurostat sul modo di registrare i contratti di prestazione energetica nei conti nazionali per facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un livello UE del 30 %». Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030.

(3)

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha sostenuto un obiettivo di efficienza energetica del 27 % da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 «tenendo presente un livello UE del 30 %». Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40 % per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del 30 % la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del 23 % e il consumo di energia finale del 17 % rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.

(4)

Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo indicativo del 30 % la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del 23 % e il consumo di energia finale del 17 % rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Il principio di equità tra gli Stati membri dovrebbe essere applicato in sede di definizione degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. L'energia rappresenta un bene essenziale e pertanto livelli minimi di consumo energetico sono inevitabili. Si dovrebbe tenere debitamente conto di ciò all'atto di fissare gli obiettivi nazionali. In generale, i paesi il cui consumo energetico pro capite è inferiore alla media dell'Unione dovrebbero beneficiare di maggiore flessibilità in sede di definizione dei propri obiettivi.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

L'efficienza operativa dei sistemi energetici in qualunque momento è influenzata dalla possibilità di immettere nella rete, in maniera fluida e flessibile, la potenza generata a partire da diverse fonti, caratterizzate da diversi gradi di inerzia e tempi di avvio. Il miglioramento di tale efficienza consentirà di sfruttare meglio le energie rinnovabili, quali ad esempio l'energia eolica combinata alle turbine a gas, al fine di evitare il sovraccarico delle reti servite da grandi unità di produzione di energia elettrica tradizionali caratterizzate da un'inerzia termica significativa.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)

La Commissione e gli Stati membri devono garantire che la riduzione del consumo energetico sia una conseguenza di una maggiore efficienza energetica e non delle circostanze macroeconomiche.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies)

Gli Stati membri dovrebbero identificare le possibilità di efficienza energetica efficaci in termini di costi sulla base di un calcolo dal basso, distintamente per ogni settore, dal momento che tali possibilità dipendono dal mix energetico, dalla struttura dell'economia e dal ritmo dello sviluppo economico.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

L'obbligo in capo agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di notificarle alla Commissione dovrebbe essere soppresso nella direttiva 2012/27/UE e inserito nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sulla prestazione energetica nell'edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.

(5)

L'obbligo in capo agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per facilitare la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di notificarle alla Commissione dovrebbe essere soppresso nella direttiva 2012/27/UE e inserito nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sulla prestazione energetica nell'edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione degli edifici.

(6)

In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la profonda ristrutturazione degli edifici con l'obiettivo di pervenire, a lungo termine, a un parco di edifici a energia quasi zero. L'obbligo di risparmio energetico è stato fondamentale nel portare alla crescita e alla creazione di posti di lavoro a livello locale e dovrebbe essere mantenuto per garantire che l'Unione possa conseguire i propri obiettivi in materia di energia e clima creando ulteriori opportunità e riducendo la dipendenza tra il consumo energetico e la crescita. La cooperazione con il settore privato è importante al fine di valutare a quali condizioni sia possibile mobilitare gli investimenti privati per progetti di efficienza energetica e di elaborare nuovi modelli di reddito per l'innovazione nel campo dell'efficienza energetica.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

I miglioramenti dell'efficienza energetica hanno un impatto positivo anche sulla qualità dell'aria, poiché la maggiore efficienza energetica degli edifici riduce la domanda di combustibili per il riscaldamento, specialmente di combustibili solidi. Le misure di efficienza energetica contribuiscono pertanto a migliorare la qualità dell'aria esterna e interna e concorrono al conseguimento, in maniera efficiente in termini di costi, degli obiettivi della politica dell'Unione sulla qualità dell'aria, quali sanciti in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis). La riduzione della domanda di energia negli edifici dovrebbe essere considerata un elemento della politica generale sulla qualità dell'aria, in particolare negli Stati membri in cui il rispetto dei limiti fissati dall'Unione sulle emissioni di inquinanti atmosferici risulta problematico e in cui l'efficienza energetica potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente «nuovi» risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari all'1,5  % delle vendite annue di energia . Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo obbligatorio, tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente ma i cui risultati in risparmi energetici si concretano nel nuovo periodo .

(7)

Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente «nuovi» risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari almeno all'1,5  %. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite risparmi energetici derivanti da misure politiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure danno luogo ad azioni individuali che generano risparmi energetici verificabili nel periodo successivo al 2020. In ciascun periodo i risparmi dovrebbero basarsi cumulativamente sul volume di risparmi da realizzare nei periodi precedenti .

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte possono essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della politica di risparmio energetico. L'intervento dovrebbe essere valutato a fronte di questo scenario di base prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli eventuali effetti sul consumo di energia determinati da altri interventi strategici concomitanti, evitando di attribuire unicamente alla misura politica considerata tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione dell'intervento strategico oggetto di valutazione. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.

(9)

I nuovi risparmi energetici dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte possono essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della politica di risparmio energetico. L'intervento dovrebbe essere valutato a fronte di questo scenario di base prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli eventuali effetti sul consumo di energia determinati da altri interventi strategici concomitanti, evitando di attribuire unicamente alla misura politica considerata tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione dell'intervento strategico oggetto di valutazione. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

È importante includere tutte le fasi della catena energetica nel conteggio dei risparmi, al fine di aumentare il potenziale di risparmio energetico nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione non possono essere dichiarati, a meno che la misura in questione vada oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. Riconoscendo che la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici, è opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione.

(10)

I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione non possono essere dichiarati, a meno che la misura in questione vada oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. Gli edifici presentano grandi potenzialità per un ulteriore aumento dell'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici grazie ad economie di scala. È pertanto opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

La gestione efficace delle risorse idriche può contribuire in modo significativo al risparmio energetico. Il settore delle acque e delle acque reflue rappresenta il 3,5  % dell'utilizzo di energia elettrica nell'Unione (1 bis). Inoltre, la domanda d'acqua dovrebbe aumentare del 25 % entro il 2040, principalmente nelle aree urbane. Allo stesso tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale d'acqua consumata nell'Unione, il che genera perdite di energia e di acqua. Tutte le misure volte al raggiungimento di una gestione più efficace delle risorse idriche e a una riduzione dell'uso dell'acqua possono pertanto contribuire in modo significativo all'obiettivo dell’efficienza energetica dell'Unione (1 ter).

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)

Tale revisione include disposizioni concernenti la definizione dell'efficienza energetica come priorità in termini di infrastrutture, riconoscendo come essa rispetti pienamente la definizione di infrastruttura utilizzata dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni economiche, oltre a renderla un elemento fondamentale e una priorità per le future decisioni in materia di investimenti nell'infrastruttura energetica dell'Unione (1 bis).

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater)

Il settore dell'energia è il maggior consumatore di acqua nell'Unione e rappresenta il 44 % del consumo idrico (1 bis). L'uso di tecnologie e processi intelligenti per la gestione efficiente delle risorse idriche può generare notevoli risparmi energetici, aumentando nel contempo la competitività delle imprese.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quinquies)

Il settore delle acque e delle acque reflue può altresì contribuire alla produzione di energia rinnovabile e alla riduzione della fornitura di energia da combustibili fossili. Ad esempio, il recupero di energia dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue permette la produzione di energia in loco.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare vantaggio dei consumatori in condizioni di precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica.

(12)

Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a  vantaggio di tutti i consumatori, in particolare delle famiglie a basso reddito, comprese quelle in condizioni di precarietà energetica. Ciascuno Stato membro può definire la povertà energetica e ciò che costituisce una famiglia a basso reddito in funzione della propria situazione nazionale specifica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica. Tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure. Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica e a basso reddito.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

La gestione della domanda notturna e diurna di energia elettrica costituisce uno strumento importante per migliorare l'utilizzo efficiente dell'energia, in quanto potenzia notevolmente le possibilità di risparmio energetico da parte dei consumatori, permettendo loro di prendere decisioni sulla base di informazioni che indicano la possibilità di ottimizzare l'utilizzo dell'energia negli orari in cui è richiesta, incluse le ore in cui la domanda di energia è più alta, in modo da consentire un migliore utilizzo delle reti di trasmissione e delle risorse di generazione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Per ottenere fatture energetiche meno care, si dovrebbero aiutare i consumatori a ridurre il loro consumo di energia attraverso la diminuzione del fabbisogno energetico degli edifici, il miglioramento dell'efficienza degli apparecchi e la disponibilità di modi di trasporto a basso consumo di energia integrati con il trasporto pubblico e la bicicletta. Il miglioramento degli involucri edilizi e la riduzione dei fabbisogni e dei consumi energetici sono aspetti fondamentali per migliorare le condizioni sanitarie dei segmenti della popolazione a basso reddito.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)

È essenziale sensibilizzare tutti i cittadini dell'Unione fornendo loro informazioni accurate sui benefici dell'aumento dell'efficienza energetica e la sua possibile attuazione. L'aumento dell'efficienza energetica è inoltre fondamentale per la posizione geopolitica e la sicurezza dell'Unione, in quanto riduce la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili da paesi terzi.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies)

Oltre 50 milioni di famiglie nell'Unione sono in condizioni di precarietà energetica. Le misure di efficienza energetica devono pertanto essere al centro di ogni strategia efficace in termini di costi volta a combattere la precarietà energetica e la vulnerabilità dei consumatori, e devono essere complementari alle politiche di sicurezza sociale a livello degli Stati membri. Per garantire che le misure di efficienza energetica riducano la povertà energetica dei locatari in maniera sostenibile, è opportuno prendere in considerazione l'efficienza in termini di costi di tali misure e l'accessibilità economica per i proprietari e i locatari, nonché assicurare un sostegno finanziario adeguato a favore di tali misure a livello degli Stati membri. Il parco immobiliare dell'Unione dovrà essere composto nel lungo termine da edifici a energia quasi zero, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici occupati da cittadini a basso reddito in condizioni di precarietà energetica sono i più difficili da raggiungere. Le misure previste dal presente regolamento in materia di obblighi di risparmio energetico, regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative sono pertanto di particolare importanza.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 sexies)

I costi e i benefici di tutte le misure di efficienza energetica adottate, compresi i tempi di recupero del capitale investito, dovrebbero essere resi pienamente trasparenti per i consumatori.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto a Parigi, nel dicembre 2015, alla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21). Per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, gli Stati membri dovrebbero quindi poter tenere conto di una determinata quantità di energia rinnovabile generata dai consumatori sugli o negli edifici per uso proprio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i metodi di calcolo stabiliti a norma della direttiva 2010/31/UE.

(13)

L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto con l'accordo di Parigi .

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Il bilancio energetico delle imprese e dei settori economici degli Stati membri può essere migliorato basandosi sui principi dell'economia circolare, mediante un opportuno utilizzo dei rifiuti industriali come materie prime secondarie, a condizione che il loro potenziale energetico sia superiore al potenziale delle materie prime alternative.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter)

Sfruttando i nuovi modelli imprenditoriali e le nuove tecnologie, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per promuovere e facilitare la diffusione delle misure di efficienza energetica, anche attraverso servizi energetici per grandi e piccoli clienti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 quater)

Gli Stati membri dovrebbero dimostrare un elevato livello di flessibilità nella progettazione e nell'attuazione di misure alternative per determinare le loro priorità nazionali in materia di efficienza energetica, compresi prodotti e processi tecnologici di produzione ad alta efficienza energetica. È necessario un sostegno per le azioni incentrate su obiettivi connessi all'uso efficiente delle risorse naturali o alla necessità di introdurre l'economia circolare.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul «new deal» per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero pertanto modificati per fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia. È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Pertanto, ai fini di tali disposizioni, con il termine «utente finale» si dovrebbero intendere sia i clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, sia gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale. Il termine «misurazione divisionale» dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. Entro il 1o gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale.

(14)

Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul «new deal» per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni accurate, affidabili e chiare sul proprio consumo di energia. Mentre i contatori individuali dovrebbe continuare ad essere obbligatori dove ciò è tecnicamente fattibile, efficace sotto il profilo dei costi e proporzionato rispetto ai potenziali risparmi di energia, gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero essere modificati per fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia , tenendo conto della disponibilità e della capacità dei dispositivi di misurazione, al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero altresì tenere conto del fatto che un'attuazione efficace di nuove tecnologie per la misurazione del consumo energetico richiede maggiori investimenti nell'istruzione e nelle competenze sia degli utenti che dei fornitori di energia . È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione o sul consumo valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Pertanto, ai fini di tali disposizioni, con il termine «utente finale» si dovrebbero intendere , oltre ai clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio finale , anche gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale che non hanno un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia . Il termine «misurazione divisionale» dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. Entro il 1o gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Le informazioni sulla fatturazione e i conguagli annuali sono mezzi importanti con cui informare i clienti. I dati sui consumi e sui costi possono contenere anche altre informazioni che aiutano i consumatori a confrontare il contratto in corso con altre offerte e a ricorrere alla gestione dei reclami e alla risoluzione delle controversie. Tuttavia, considerato che le controversie sulle fatture sono un motivo diffusissimo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al persistente basso livello di soddisfazione e di coinvolgimento dei consumatori nel settore dell'energia, è necessario rendere più semplici, chiare e comprensibili le fatture, assicurando inoltre che in strumenti separati, quali le informazioni di fatturazione, gli strumenti di informazione e i conguagli annuali, figurino tutte le informazioni necessarie per permettere ai consumatori di regolare il loro consumo di energia, confrontare le offerte e cambiare fornitore.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)

L'incremento dell'efficienza energetica è il risultato diretto delle seguenti fasi dei processi di generazione e conversione dell'energia: la conversione efficiente dell'energia primaria in energia finale, l'efficiente trasmissione di tale energia ai consumatori sotto forma di elettricità, calore o combustibili e l'utilizzo parsimonioso dell'energia da parte dei consumatori finali. L'effetto di risparmio sul mercato dei consumatori non dovrebbe essere considerato l'unico obiettivo di tale efficienza, in quanto può risultare anche da un andamento sfavorevole dei prezzi dell'energia.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti . I calcoli del PEF per l'energia elettrica sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul contenuto di energia fisica, mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'efficienza di conversione tecnica. Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'energia primaria totale. Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100 % per le fonti rinnovabili non combustibili, 10 % per le centrali geotermoelettriche e 33 % per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. I calcoli si basano sulla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES. Il valore del PEF si basa sulle proiezioni per il 2020. L'analisi riguarda gli Stati membri dell'UE la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati di ENTSO-E .

(16)

Strettamente ai fini della presente direttiva e tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, il coefficiente per i risparmi espressi in kWh dovrebbe essere analizzato attentamente ed eventualmente rivisto affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti oltre che il mix energetico dello Stato membro interessato, mediante una metodologia comparabile trasparente .

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Le conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 relative al piano di efficienza energetica hanno evidenziato che gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia primaria dell'Unione, il che costituisce il 50 % del consumo di energia finale, e che, per consentire la crescita economica e incoraggiare l'occupazione nei settori che richiedono qualifiche speciali, in particolare nei settori dell’ edilizia e della fabbricazione dei prodotti da costruzione, in attività professionali quali l'architettura, la pianificazione urbana e la consulenza sull'ingegneria del riscaldamento e del raffreddamento, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine in tali settori per il periodo successivo al 2020.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)

Il fattore di energia primaria (PEF) dovrebbe essere utilizzato come strumento per ridurre il consumo di combustibili fossili e la dipendenza dagli stessi e per aumentare l'efficienza energetica nonché per espandere ulteriormente le risorse di energia rinnovabile. A tale riguardo, è opportuno adeguare il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh quando gli sviluppi tecnologici, economici o sociali dimostrano la necessità di un coefficiente di base più basso. La Commissione dovrebbe effettuare un'analisi e, se del caso, presentare una proposta legislativa per modificare il coefficiente di base del PEF entro il 2024.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Affinché gli allegati della direttiva e i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 10, possano essere aggiornati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione.

soppresso

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere introdotto l'obbligo di un riesame generale della direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024.

(18)

Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere introdotto l'obbligo di un riesame generale di tale direttiva e della presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024. Tale data è successiva al bilancio mondiale dell'UNFCCC del 2023 al fine di consentire l’introduzione dei necessari allineamenti a tale processo, tenendo conto anche degli sviluppi economici e in materia di innovazione.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore rispetto al PIL medio dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di aumentare il consumo di energia primaria, a condizione che la conversione in energia finale, la trasmissione, la distribuzione e i risparmi utili sul mercato dei consumatori tengano conto di un incremento significativo dell'efficienza energetica in tutte le fasi del processo tecnologico di circolazione del flusso di energia primaria prodotta.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter)

Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla direttiva, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio.

Emendamenti 110/rev e 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20 % per il 2020 e del 30 % vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze . Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.

1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione , applicando il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto lungo l'intera catena dell'energia, compresi la generazione, la trasmissione, la distribuzione e l'uso finale di energia, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20 % per il 2020 e del 35 % minimo vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica dopo il 2030, in linea con gli obiettivi in materia di energia e clima a lungo termine dell'Unione per il 2050 e con l'accordo di Parigi . Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e  di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2030.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La presente direttiva contribuisce all'attuazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto e garantisce che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 1

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 1 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Per mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche, la Commissione avvia un dialogo con gli istituti finanziari pubblici e privati al fine di individuare possibili meccanismi politici. Date le grandi potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore immobiliare, gli investimenti in tale settore sono presi in particolare considerazione, concentrandosi in primo luogo sugli edifici residenziali occupati da famiglie a basso reddito a rischio di precarietà energetica. Inoltre, al fine di rendere gli investimenti nei progetti di efficienza energetica più interessanti e fattibili dal punto di vista finanziario per gli investitori, la Commissione valuta come integrare progetti di piccole dimensioni in progetti più grandi. La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri su come mobilitare gli investimenti privati entro il 1o gennaio 2019.";

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 3 — paragrafi 1, 2 e 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Obiettivi di efficienza energetica

Obiettivi di efficienza energetica

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

1.   Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:

Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:

a)

del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;

a)

del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;

b)

delle misure previste dalla presente direttiva;

b)

delle misure previste dalla presente direttiva;

c)

delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e

c)

delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e

d)

di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

d)

di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:

a)

le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

a)

le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

b)

l'evoluzione e la previsione del PIL;

b)

l'evoluzione e la previsione del PIL;

c)

le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

c)

le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

d)

lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e

d)

lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e

e)

le azioni intraprese in fasi precoci.

e)

le azioni intraprese in fasi precoci.

2.   Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.

2.   Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e /o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.

3.   Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:

3.   Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:

a)

fa la somma degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;

a)

fa la somma degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;

b)

valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

b)

valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

c)

tiene conto dell'analisi complementare risultante:

c)

tiene conto dell'analisi complementare risultante:

 

i)

dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;

 

i)

dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;

 

ii)

dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;

 

ii)

dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;

d)

confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.

d)

confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e /o non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 3 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].

4.   Ogni Stato membro stabilisce gli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].

Emendamenti 54, 105 e 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 3

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Obbligo di risparmio energetico

Obbligo di risparmio energetico

1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

1.   Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5  %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013;

a)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5  %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013;

b)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5  %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

b)

nuovi risparmi annui dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari almeno all'1,5  %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2019;

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5  % per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5  % per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

 

In ciascun periodo i risparmi si basano cumulativamente sul volume di risparmi da realizzare nel periodo o nei periodi precedenti. Quando precedenti misure politiche, programmi e/o azioni individuali non si traducono più in risparmi, si tiene conto della perdita di questi risparmi nel conteggio del volume complessivo dei risparmi da conseguire al termine di ciascun periodo e si compensa la perdita con nuovi risparmi.

Ai fini della lettera b ), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o  dalle misure politiche adottate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 purché sia possibile dimostrare che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi.

I risparmi prescritti per il periodo di cui alla lettera b) sono realizzati cumulativamente e in aggiunta ai risparmi prescritti per il periodo di cui alla lettera a ) . A tal fine , e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o  da misure politiche precedenti, purché sia possibile dimostrare che danno luogo a nuove azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi. Gli Stati membri possono altresì contabilizzare i risparmi risultanti dalle azioni individuali intraprese durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 purché continuino a generare risparmi verificabili dopo il 2020.

Le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo.

Esclusivamente ai fini del periodo di cui alla lettera a), le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo. Le vendite di energia utilizzata nei trasporti sono incluse interamente nel calcolo per il periodo di cui alla lettera b) e successivamente.

Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.

Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:

a)

effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25  % nel 2016 e 2017, e dell'1,5  % nel 2018, 2019 e 2020;

a)

effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25  % nel 2016 e 2017, e dell'1,5  % nel 2018, 2019 e 2020;

b)

escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

b)

escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)

consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;

c)

consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 , lettere a) e b), siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9; e

d)

contabilizzare nel volume di risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 e  oltre e che possono essere misurate e verificate; e

d)

contabilizzare nel volume dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1 , lettera a), i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è cominciata a partire dal 31 dicembre 2008 che continuano ad avere un impatto nel 2020 e che possono essere misurate e verificate.

e)

escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al paragrafo 1 la quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili.

 

3.   Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b):

3.   Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25 % dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b):

a)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d);

a)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d);

b)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), purché le azioni individuali ai sensi della lettera d) continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020.

b)

per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), purché le azioni individuali ai sensi della lettera d) continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020.

4.   I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

4.   I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

5.   Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.

5.   Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.

6.   Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.

6.   Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.

7.   Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti.";

7.   Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti.";

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1 , o consentono alle parti obbligate di contribuire annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 20, paragrafo 6 .

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b).

2.   Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b).

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Se le società di vendita di energia al dettaglio sono designate come parti obbligate conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che, nell'adempiere al loro obbligo, tali società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 5 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

b)

possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento accreditata, chiara, trasparente , partecipativa e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 5 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

consentono risparmi aggiuntivi mediante tecnologie più sostenibili nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento in ambienti urbani (con una conseguente riduzione anche degli inquinanti e del particolato), che saranno contabilizzati nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1;

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 5 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

promuovono l'adozione di misure che affrontino il potenziale del riscaldamento e del raffreddamento ai fini dei risparmi energetici, prevedendo possibilmente premi aggiuntivi per gli interventi che permettano un'attenuazione dell'inquinamento;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 5 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater)

creano strumenti che certifichino i risparmi risultanti da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia equivalenti di cui all'articolo 8, al fine di contabilizzare detti risparmi nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1;

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 5 — lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quinquies)

possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici nell'uso finale ottenuti in infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento efficienti;

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 5 — lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c septies)

valutano l'impatto dei costi diretti e indiretti di tali regimi sulla competitività delle industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza internazionale e adottano misure volte a ridurre al minimo tale impatto.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 bis — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Nel quadro dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri informano la Commissione delle misure politiche previste a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c). L'impatto di dette misure è calcolato e incluso nei piani in questione. Il calcolo utilizzato dagli Stati membri si basa su criteri oggettivi e non discriminatori, elaborati in consultazione con la Commissione entro il 1o gennaio 2019.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 ter — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.

1.   Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano pienamente realizzati presso i clienti finali.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 ter — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Inoltre, tutte le opportunità per migliorare l'efficienza energetica, anche mediante l'uso di carburanti più efficienti per il trasporto, possono essere contabilizzate ai fini dei risparmi energetici nell'uso finale realizzati cumulativamente prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 ter — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica.

2.   In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie a basso reddito, in particolare quelle in condizioni di precarietà energetica , e assicurano che le misure siano attuate in via prioritaria presso tali famiglie e negli alloggi sociali .

 

Gli Stati membri calcolano il volume di risparmi realizzati presso tali famiglie rispetto al volume complessivo di risparmi realizzati in tutte le famiglie in conformità del presente articolo.

 

Tali risparmi sono pubblicati e inclusi nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia].

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 quater

Fornitura dei servizi di efficienza energetica

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati Membri, garantisce che la fornitura dei servizi nel mercato dell'efficienza energetica avvenga in un quadro concorrenziale e trasparente in modo tale che il consumatore finale possa trarre i benefici, in termini di minor costo e di maggiore qualità del servizio, connessi agli interventi di efficienza energetica. A tal fine, gli Stati Membri garantiscono alle imprese, in particolare alle PMI, l'accesso non discriminatorio al mercato dei servizi di efficienza energetica, consentendone così la partecipazione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei soggetti che operano nella distribuzione o nella vendita di energia. A tal fine gli Stati Membri adottano tutti gli atti necessari affinché gli operatori integrati mettano a disposizione di terzi le medesime condizioni e i medesimi strumenti che utilizzano per la fornitura dei servizi di efficienza energetica.»

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 9 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;

Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali , rispetto alla tecnologia e alla funzionalità selezionate, contatori individuali e strumenti per la regolazione del riscaldamento che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso e altre funzionalità, a seconda dei casi, conformemente alle disposizioni relative alla misurazione dell'energia elettrica agli articoli da 19 a 22 della direttiva (UE) .. . /… [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)].

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera c — punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il sistema di misurazione intelligente fornisce ai consumatori finali l'accesso ai dati relativi al loro consumo energetico e alle serie temporali per i periodi di regolamento nel mercato.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 5 — lettera d

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

d)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Per quanto riguarda il formato dei dati e le funzionalità, le disposizioni sono allineate, se del caso, agli articoli da 18 a 21 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis). I dati dei consumatori sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1 ter). Ai clienti finali non è addebitato alcun costo per l'accesso ai dati in un formato che sia loro utile.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 6

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 9 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Articolo 9 bis

Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento e raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, è sempre installato un contatore di calore o di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

2.   Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

2.   Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare , se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico .

Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica le condizioni di non fattibilità tecnica e  inefficienza dei costi.

Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Previa consultazione con la Commissione, ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e  l'inefficienza dei costi.

Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo comma o quando detti edifici sono sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi della direttiva 2010/31/UE, si forniscono sempre contatori individuali.

Nei nuovi condomini e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, laddove dispongano di una fonte centrale di riscaldamento per l'acqua calda o siano alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l'acqua calda sono forniti contatori individuali in deroga ai paragrafi 1 e 2 .

3.   Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure alimentati prevalentemente da propri sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri introducono regole trasparenti sulla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale, ivi compreso per:

3.   Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure alimentati prevalentemente da propri sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri introducono regole trasparenti sulla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale, ivi compreso per:

a)

l'acqua calda per il fabbisogno domestico;

a)

l'acqua calda per il fabbisogno domestico;

b)

il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);

b)

il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);

c)

il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.

c)

il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.

4.   Ai fini del presente articolo, dal 1o gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori che si installano sono leggibili a distanza.

4.   Ai fini del presente articolo, dal 1o gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori di calore di nuova installazione sono leggibili a distanza. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.

Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi.

Entro il 1o gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori di calore già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato;

1.   Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 7 — lettera c

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 10 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati;

I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE forniscono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati;

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 8

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 10 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Articolo 10 bis

Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali provvisti di contatori contabilizzatori .

1.   Gli Stati membri provvedono a che , laddove siano installati contatori o contabilizzatori di calore, le informazioni di fatturazione e consumo siano affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore , conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali , vale a dire per le persone fisiche o giuridiche che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio finale oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda da una fonte centrale che non dispongono di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia .

Tale obbligo può essere soddisfatto, tranne per la misurazione divisionale del consumo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale comunica i dati del proprio contatore al fornitore di energia . La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo se il cliente finale non ha comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

Tale obbligo può essere soddisfatto, se previsto dallo Stato membro e tranne per la misurazione divisionale del consumo sulla base di contabilizzatori di calore di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale o l'utente finale comunica i dati del proprio contatore. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo se il cliente finale o l'utente finale non ha comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.   Gli Stati membri:

2.   Gli Stati membri:

a)

prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale;

a)

prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulla lettura dei contabilizzatori di calore degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale su richiesta di quest'ultimo ;

b)

provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica e ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro fattura è stata compilata, specialmente se le fatture non sono basate sul consumo effettivo ;

b)

provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;

c)

provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali adeguate informazioni sul consumo effettivo, in conformità dell'allegato VII, punto 3;

c)

provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato VII  bis , punto 3;

d)

possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;

d)

possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo;

 

d bis)

promuovono la sicurezza informatica e assicurano la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti finali conformemente al diritto pertinente dell'Unione.

 

2 bis.     Gli Stati membri decidono chi deve essere responsabile di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli utenti finali che non hanno un contratto diretto o individuale con un fornitore di energia.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 15 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione stabilisce una metodologia comune, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, al fine di incoraggiare gli operatori di rete a ridurre le perdite, ad attuare un programma di investimenti nelle infrastrutture che sia efficace in termini di costi e di energia, nonché a tenere in debita considerazione l'efficienza energetica e la flessibilità della rete. La Commissione, entro il … [12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 per integrare la presente direttiva specificando tale metodologia.»

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11 — lettera a — punto ii

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 15 — paragrafo 5 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII;

I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione tengono conto della necessità di garantire la continuità della fornitura di calore nelle connessioni, nell'assicurare l'accesso alla rete e nel dispacciamento di energia da cogenerazione ad alto rendimento, e rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 11 bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

11 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 19 bis

Finanziamenti delle banche europee a favore dell'efficienza energetica

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) adattano i rispettivi obiettivi politici al fine di riconoscere l'efficienza energetica quale fonte di energia a sé stante e gli investimenti a favore dell'efficienza energetica quale parte dei rispettivi portafogli di investimenti infrastrutturali.

La BEI e la BERS, insieme alle banche di promozione nazionali, progettano, realizzano e finanziano programmi e progetti adatti al settore dell'efficienza, anche per le famiglie che vivono in condizioni di precarietà energetica.

Gli Stati membri sfruttano appieno le possibilità e gli strumenti proposti dall'iniziativa sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti.»

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)

all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.     Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.»

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 12 ter (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 24 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 ter)

all'articolo 24 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.     Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia, la Commissione riferisce sul funzionamento del mercato del carbonio in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia] tenendo conto degli effetti dell'attuazione della presente direttiva.»

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 24 — paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12.   La Commissione valuta la presente direttiva entro il 28 febbraio 2024, e successivamente a cadenza quinquennale, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure;

12.   La Commissione valuta la presente direttiva entro il 28 febbraio 2024, e successivamente a cadenza quinquennale, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta l'efficacia generale della direttiva e la necessità di adeguare la politica dell'Unione in materia di efficienza energetica in funzione degli obiettivi dell'accordo di Parigi e delle evoluzioni sul piano economico e dell'innovazione . La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 24 — paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 bis)

all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12 bis.     Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione effettua un'analisi approfondita distinta del potenziale di efficienza energetica concernente:

a)

la conversione e la trasformazione dell'energia;

b)

la trasmissione e la distribuzione dell'energia;

c)

la produzione e il successivo trasporto delle forniture di energia, ossia l'energia impiegata per estrarre combustibili fossili e trasportarli verso il luogo di utilizzo;

d)

lo stoccaggio di energia.

Entro il 31 gennaio 2021, sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al riguardo.»

Emendamento 114

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 1 — lettera a

Direttiva 2012/27/UE

Allegato IV — nota 3

Testo della Commissione

Emendamento

a)

nell'allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: «(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia “bottom-up” basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,0 . Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.».

a)

nell'allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: "(3) Applicabile esclusivamente ai fini della presente direttiva e quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente definito con un metodo trasparente e comparabile tra gli Stati membri, sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria . Tali circostanze sono debitamente corroborate, misurabili e verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,3 o un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare." A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima da notificare alla Commissione a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) XX/20XX [governance dell'Unione dell'energia]. Il coefficiente di base è rivisto ogni cinque anni sulla base dei dati reali osservati.

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V — punto 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l'evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale;

a)

occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l'evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione e delle nuove azioni individuali che ne derivano . Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale;

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V — punto 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

i risparmi derivanti dall'attuazione della legislazione unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione; non possono pertanto essere dichiarati a titolo dell'articolo 7, paragrafo 1, eccezion fatta per i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h);

b)

i risparmi derivanti dall'attuazione della legislazione unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque, senza l'attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell'attuazione; non possono pertanto essere dichiarati a titolo dell'articolo 7, paragrafo 1, eccezion fatta per i risparmi relativi alle misure che promuovono la ristrutturazione di edifici esistenti nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h);

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V — punto 2 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure . A tal fine è possibile conteggiare i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma della governance dell'Unione dell'energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

h)

per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure e del tasso di riduzione dei risparmi nel tempo. Tale calcolo è effettuato conteggiando i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima redatti a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all'obbligo di calcolo.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V — punto 3 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

il volume dei risparmi energetici prescritti o da conseguire mediante la misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale o primaria, utilizzando i fattori di conversione di cui all'allegato IV;

d)

il volume dei risparmi energetici prescritti o da conseguire mediante la misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale e primaria, utilizzando i fattori di conversione di cui all'allegato IV;

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato V — punto 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per le misure politiche adottate conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono utilizzare il metodo di calcolo stabilito a norma della direttiva 2010/31/UE nella misura in cui è conforme ai requisiti dell'articolo 7 della presente direttiva e del presente allegato.

soppresso

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 2 — lettera b

Direttiva 2012/27/UE

Allegato VII bis

Testo della Commissione

Emendamento

1.

Fatturazione basata sul consumo effettivo

1.

Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta all'anno.

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o della lettura dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.

2.

Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

2.

Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

A decorrere dal [inserire data di entrata in vigore] , se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo sono rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

A decorrere dal [inserire data di recepimento] , se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1o gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo sono rese disponibili almeno una volta al mese. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

Dal 1o gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite a tutti gli utenti finali almeno una volta al mese. Esse sono altresì rese disponibili via internet in modo continuo e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3.

Informazioni minime in fattura basate sul consumo effettivo

3.

Informazioni minime in fattura

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni accurate :

a)

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

a)

prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore ;

b)

informazioni sul mix di combustibili utilizzato, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffreddamento;

b)

informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni di gas a effetto serra , anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffreddamento , e chiarimenti sulle diverse tasse, imposte e tariffe applicate ;

c)

raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

c)

raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d)

i recapiti (compresi i siti internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.

d)

i recapiti (compresi i siti internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.

 

d bis)

informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le fatture contengano, siano accompagnate o rimandino, in modo chiaro e comprensibile, a confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.

d ter)

confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.

 

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) e d bis).

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Allegato I — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Allegato IX — Parte 1 — comma 4 — lettera g

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis.

nell'allegato IX, parte 1, quarto comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g )

analisi economica: inventario degli effetti

«g )

analisi economica: inventario degli effetti

Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici.

Le analisi economiche tengono conto di tutti i pertinenti effetti economici.

Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, possono valutare tenere conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

Gli Stati membri, nell'elaborare una decisione, valutano tengono conto dei costi e dei risparmi energetici derivanti dalla maggiore flessibilità nella fornitura di energia e da un migliore funzionamento delle reti elettriche, compresi i costi evitati e i risparmi derivanti dalla riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, negli scenari analizzati.

I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti:

I costi e i benefici tenuti in considerazione includono almeno i seguenti:

i)

benefici

i)

benefici

 

valore della produzione per il consumatore (calore ed energia elettrica),

 

valore della produzione per il consumatore (calore ed energia elettrica),

 

benefici esterni quali benefici per l'ambiente e la salute , nella misura del possibile;

 

benefici esterni quali benefici per l'ambiente , benefici in termini di emissioni di gas a effetto serra benefici per la salute e la sicurezza,

 

 

effetti sul mercato del lavoro, sulla sicurezza energetica e sulla competitività;

ii)

costi

ii)

costi

 

costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,

 

costi di capitale degli impianti e delle apparecchiature,

 

costi di capitale delle reti di energia associate,

 

costi di capitale delle reti di energia associate,

 

costi variabili e fissi di funzionamento,

 

costi variabili e fissi di funzionamento,

 

costi energetici,

 

costi energetici,

 

costi ambientali e costi sanitari , nella misura del possibile;

 

costi ambientali, costi sanitari e costi per la sicurezza,

 

 

costi relativi al mercato del lavoro, alla sicurezza energetica e alla competitività»

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Allegato — punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2012/27/UE

Allegato XII — comma 1 — lettera a

Testo in vigore

Emendamento

 

2 ter.

nell'allegato XII, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;

«a)

elaborano e rendono pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti , una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'energia elettrica prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento o da altre fonti diffuse


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0391/2017).

(9)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(9)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(10)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(10)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(1 bis)   Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(1 bis)   World Energy Outlook 2016, Agenzia internazionale per l'energia, 2016.

(1 ter)   World Energy Outlook 2016, Agenzia internazionale per l'energia, 2016.

(1 bis)   Formulazione contenuta nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo del 2 giugno 2016 sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) -(2015/2232(INI)).

(1 bis)   Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Agricoltura e gestione sostenibile delle risorse idriche nell'UE, 28 aprile 2017.

(1 bis)   Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/391


P8_TA(2018)0011

Governance dell'Unione dell'energia ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 458/17)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance affidabile e trasparente che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione dell'energia attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, promuovendo i principi dell'iniziativa «Legiferare meglio» dell'Unione europea .

(1)

Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance affidabile , inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia , in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo di Parigi»), attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, limitando la complessità amministrativa .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell'UE — famiglie e imprese — energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili: ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Questo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell'Unione e  nazionale .

(3)

L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell'UE — famiglie e imprese — energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e di promuovere la ricerca e l'innovazione attraendo investimenti : ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Questo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell'Unione , macroregionale, regionale, nazionale locale .

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Un'Unione dell'energia pienamente funzionale e resiliente trasformerebbe l'Unione in una regione di punta per l'innovazione, gli investimenti, la crescita e lo sviluppo socioeconomico il che, a sua volta, fornirebbe un buon esempio di come il perseguimento di alte ambizioni in materia di mitigazione del cambiamento climatico vada di pari passo con misure di promozione dell'innovazione, degli investimenti e della crescita.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La proposta della Commissione è stata sviluppata in parallelo a una serie di iniziative settoriali di politica energetica — e insieme a queste viene adottata — incentrate in particolare sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica e sulla struttura del mercato. Le iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale «efficienza energetica al primo posto», della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia.

(4)

La proposta della Commissione è stata sviluppata in parallelo a una serie di iniziative settoriali di politica energetica — e insieme a queste viene adottata — incentrate in particolare sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica (compreso il rendimento energetico nell'edilizia) e sulla struttura del mercato. Le iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale «efficienza energetica al primo posto», della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia , anche affrontando la povertà energetica e la promozione di una concorrenza leale nel mercato interno .

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro 2030 dell'UE delle politiche per l'energia e il clima, basato su quattro obiettivi chiave: ridurre di almeno il 40 % le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia; migliorare l'efficienza energetica di almeno il 27 % e preferibilmente del 30 %; portare almeno al 27 % la quota dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione e almeno al 15 % l'interconnessione elettrica. Il quadro precisa che l'obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell'Unione e sarà realizzato collettivamente dagli Stati membri mediante contributi coordinati a tal fine.

(5)

Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha proposto un quadro 2030 dell'UE delle politiche per l'energia e il clima, basato su quattro obiettivi chiave: ridurre di almeno il 40 % le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia; migliorare l'efficienza energetica di almeno il 27 % e preferibilmente del 30 %; portare almeno al 27 % la quota dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione e almeno al 15 % l'interconnessione elettrica. Il quadro precisa che l'obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell'Unione e sarà realizzato collettivamente dagli Stati membri mediante contributi coordinati a tal fine. Il presente regolamento riflette tuttavia gli obiettivi concordati nella legislazione settoriale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Il 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha convenuto che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, adotterà misure urgenti allo scopo di garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10 % delle interconnessioni esistenti per l'energia elettrica, con la massima urgenza, e non oltre il 2020 almeno per gli Stati membri che non abbiano ancora raggiunto un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

L'accordo di Parigi ha innalzato notevolmente il livello di ambizione globale in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e i firmatari si sono impegnati a mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5  oC al di sopra dei livelli preindustriali. L'Unione deve prepararsi a riduzioni delle emissioni molto più drastiche e rapide rispetto a quanto precedentemente previsto. Contemporaneamente, tali riduzioni sono fattibili a un costo inferiore a quello stimato in precedenza, data la rapidità dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie per le energie rinnovabili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)

In linea con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni di carbonio e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del XXI secolo, l'Unione dovrebbe mirare, su una base di equità, a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di gas a effetto serra al suo interno entro il 2050, cui farebbe seguito un periodo di emissioni negative.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)

Per il sistema climatico, è il totale cumulativo delle emissioni di origine antropica nel tempo a essere pertinente per la concentrazione totale di gas a effetto serra nell'atmosfera. Ai fini della coerenza con gli impegni dell'accordo di Parigi, è necessario analizzare il bilancio globale del carbonio, coerente con la prosecuzione degli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5  oC al di sopra dei livelli preindustriali, e stabilire la giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale del carbonio per l'Unione. Le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia dovrebbero essere coerenti con quelle in materia di bilancio del carbonio.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero sottoporre gli obiettivi in materia di clima ed energia a revisione periodica e provvedere al rialzo degli obiettivi, ove necessario, per tenere conto di successive verifiche effettuate nell'ambito del processo UNFCCC nonché dei più recenti dati scientifici sul ritmo e sull'impatto dei cambiamenti climatici.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 sexies)

Benché l'Unione si sia impegnata a conseguire i tagli di gran lunga più ambiziosi alle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, essa da sola non può contrastare la minaccia del cambiamento climatico. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sfruttare ogni opportunità per convincere soprattutto i paesi che beneficiano degli scambi internazionali con l'Unione ad assumersi una quota proporzionale della responsabilità globale e innalzare il livello della loro ambizione affinché sia in linea con quello dell'Unione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre convenuto (14) di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente e privo di oneri amministrativi superflui per contribuire a garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, con la necessaria flessibilità per gli Stati membri e nel pieno rispetto della loro libertà di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche energetiche nazionali e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.

(7)

Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre convenuto (14) di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente, privo di oneri amministrativi superflui e con una sufficiente flessibilità per gli Stati membri per contribuire a garantire che l'UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, nel pieno rispetto della libertà degli Stati membri di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche nazionali in materia di clima ed energia e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (16) riconoscevano la governance quale strumento essenziale per realizzare l'Unione dell'energia efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Le conclusioni sottolineavano che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell'integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all'attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Evidenziavano inoltre come la governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall'altro, monitorare i progressi collettivi dell'Unione nel raggiungimento degli obiettivi strategici inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.

(10)

Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (16) riconoscevano la governance quale strumento essenziale per realizzare l'Unione dell'energia efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Le conclusioni sottolineavano che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell'integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all'attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Evidenziavano inoltre come la governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall'altro, monitorare i progressi individuali degli Stati membri e quelli collettivi dell'Unione nel raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Pertanto, il principale obiettivo della governance dell'Unione dell'energia dovrebbe essere quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia. Il presente regolamento è quindi legato alla normativa settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia a basse emissioni di carbonio.

(12)

Pertanto, il principale obiettivo della governance dell'Unione dell'energia dovrebbe essere quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia , nel settore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica . Il presente regolamento è quindi legato alla normativa settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio sulla base di un sistema energetico ad alta efficienza energetica e basato sulle fonti rinnovabili. Un modello obbligatorio per le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia dovrebbe essere introdotto al fine di garantire la loro qualità e comparabilità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti del comportamento e degli incentivi per quanto riguarda gli investimenti in tutto lo spettro delle politiche. Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l'efficienza e l'innovazione dell'economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche miglioramenti della qualità dell'aria.

(13)

La transizione socialmente accettabile verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti sostanziali del comportamento , in particolare per quanto concerne gli investimenti pubblici e privati, e degli incentivi per quanto riguarda gli investimenti in tutto lo spettro delle politiche , nonché di riforme del mercato regionale . Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l'efficienza e l'innovazione dell'economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche posti di lavoro sostenibili e miglioramenti della qualità dell'aria.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni concrete per vietare le sovvenzioni per l'energia, almeno per i combustibili fossili, al fine di rispettare gli impegni internazionali del G-7 e G-20 nonché dell'accordo di Parigi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la qualità dell'aria, che potrebbero compensare in parte o in toto i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati a norma della direttiva 2001/81/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio rappresentano un fondamentale contributo alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l'importanza della coerenza tra la direttiva 2001/81/CE e l'inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati.

(14)

Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la salute pubblica e la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane, in grado di compensare i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati a norma della direttiva 2001/81/CE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio rappresentano un fondamentale contributo alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l'importanza della coerenza tra la direttiva 2001/81/CE e l'inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)

In linea con il forte impegno della Commissione sul legiferare meglio, la governance dell'Unione dell'energia dovrebbe portare a una diminuzione significativa dell'onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e l'adeguatezza delle politiche e delle misure sia a livello unionale sia a livello nazionale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

(16)

In linea con il forte impegno della Commissione sul legiferare meglio e con una politica per la ricerca, l'innovazione e gli investimenti , la governance dell'Unione dell'energia dovrebbe portare a una diminuzione significativa della complessità amministrativa per gli Stati membri e i pertinenti soggetti interessati , la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e l'adeguatezza delle politiche e delle misure a livello unionale , macroregionale, regionale, nazionale e locale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

È opportuno assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La normativa settoriale unionale in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in momenti diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un'insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d'intervento. Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere quanto più possibile razionalizzate e integrate.

(17)

È opportuno assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La normativa settoriale unionale in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in momenti diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un'insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d'intervento , a scapito dell'efficacia in termini di costi . Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere , se del caso, razionalizzate e integrate.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

È necessaria una valutazione delle interazioni tra politiche e misure vigenti e previste per conseguire la decarbonizzazione e gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione quantitativa o qualitativa.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza politica tra i piani nazionali in materia di energia e clima e le strategie a lungo termine per la riduzione delle emissioni, da un lato, e l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, dall'altro.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e fornire una panoramica del sistema energetico e dell'assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla loro realizzazione.

(18)

I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e fornire una panoramica del sistema energetico e dell'assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire traguardi o obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla loro realizzazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)

In sede di elaborazione dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale che tali famiglie possono non essere in grado di permettersi in ragione di una combinazione di basso reddito, spese elevate per l'energia e scarsa efficienza energetica delle loro abitazioni. Gli Stati membri dovrebbero delineare politiche e misure vigenti e previste per affrontare la povertà energetica e, se necessario, includere un obiettivo nazionale per ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica. La Commissione dovrebbe adottare una metodologia comune affinché gli Stati membri possano definire la povertà energetica e ciascuno Stato membro dovrebbe definire le famiglie in condizioni di povertà energetica secondo le proprie circostanze specifiche nazionali.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 ter)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i finanziamenti Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 siano inclusi nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Le dotazioni nazionali a titolo del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2020 dovrebbero contribuire attivamente alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare nel settore della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, compreso l'assorbimento dai pozzi, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. A tal fine, il processo di programmazione a livello nazionale e locale per il quadro finanziario pluriennale successivo al 2020 dovrebbe aver luogo in combinazione con la valutazione della Commissione dei piani nazionali integrati in materia di energia e clima per tenere conto di un livello elevato di ambizione, in particolare alla luce degli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)

Gli Stati membri dovrebbero istituire una piattaforma di dialogo multilivello permanente sull'energia che riunisca autorità locali, organizzazioni della società civile, imprese, investitori e altre parti interessate per discutere le varie opzioni possibili per le politiche in materia di energia e di clima. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia dovrebbero essere discusse nel quadro di tale piattaforma.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

L'attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell'energia e del clima incide sull'ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE (24) del Parlamento europeo e del Consiglio e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione di questi piani nazionali integrati.

(20)

L'attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell'energia e del clima incide sull'ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione attiva e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle strategie a lungo termine in materia di clima ed energia in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali , delle autorità locali e di tutte le parti interessate sin dalle prime fasi dei processi di pianificazione e di comunicazione e nell'elaborazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché di strategie a lungo termine .

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

La cooperazione regionale è fondamentale per garantire un'efficace realizzazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia . Ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione regionale — sia al momento dell'elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali sia quando vengono successivamente attuati — è essenziale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza energetica.

(21)

La cooperazione macroregionale e regionale è necessaria affinché gli Stati membri attuino congiuntamente determinate politiche e misure che contribuiscono a conseguire gli obiettivi e i traguardi comuni in modo ottimale sotto il profilo dei costi. La Commissione dovrebbe agevolare tale cooperazione tra gli Stati membri. Ogni Stato membro dovrebbe inoltre avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione macroregionale e regionale — sia al momento dell'elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali sia quando vengono successivamente attuati — è essenziale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza energetica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

I piani nazionali dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza per gli investitori . Tuttavia, nei dieci anni coperti dal primo periodo è opportuno prevedere un aggiornamento dei piani per garantire agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. Per i piani che coprono il periodo 2021-2030, gli Stati membri dovrebbero procedere all'aggiornamento entro il 1o gennaio 2024. I traguardi, gli obiettivi e i contributi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell'ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi  2030 per l'energia e il clima. Quando procedono all'aggiornamento , gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.

(22)

I piani nazionali dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti . La presentazione periodica dei piani nazionali nei periodi continuativi di dieci anni garantisce agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. I  traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell'ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi per l'energia e il clima. Quando procedono all'elaborazione dei piani , gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

Le strategie per le basse emissioni a lungo termine sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell'Accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo.

(23)

Le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell'Accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare strategie a lungo termine in materia di clima ed energia per il 2050 e oltre, che individuino le trasformazioni necessarie nei diversi settori per la transizione verso un sistema basato sulle energie rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. Le strategie dovrebbero essere coerenti con la giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale del carbonio e dovrebbero essere elaborate in maniera aperta e trasparente, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero basarsi sulle strategie a lungo termine in materia di clima ed energia ed essere coerenti con queste ultime.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 ter)

Il settore relativo a destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF) è oltremodo esposto ai cambiamenti climatici ed è estremamente vulnerabile a tali cambiamenti. Nel contempo, il settore presenta un enorme potenziale in termini di benefici climatici a lungo termine e può contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine a livello internazionale e unionale. Esso può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, nonché fornendo biomateriali che possono sostituirsi ai materiali fossili o ad alta intensità di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la gestione sostenibile delle risorse e la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Sono necessarie strategie di lungo respiro per rendere possibili investimenti sostenibili nel lungo termine.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 quater)

Nell'elaborazione di ulteriori interconnessioni, è importante procedere a una valutazione completa dei costi e dei benefici, compresi gli impatti tecnici, socioeconomici e ambientali, come richiesto dal regolamento TEN-E, e tener conto delle esternalità positive delle interconnessioni, come l'integrazione delle energie rinnovabili, la sicurezza di approvvigionamento e l'aumento della concorrenza nel mercato interno.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)

Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la normativa settoriale dell'Unione nei settori dell'energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in momenti diversi, con conseguenti sovrapposizioni e un'insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all'attuazione dei piani nazionali e la necessità di ridurre l'onere amministrativo , gli Stati membri dovrebbero stilare relazioni intermedie biennali sull'avanzamento nell'attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in campo ambientale derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («convenzione UNFCC») e dalla normativa dell'Unione.

(24)

Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la normativa settoriale dell'Unione nei settori dell'energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale , complementari alle riforme di mercato ; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in momenti diversi, con conseguenti sovrapposizioni e inefficienze in termini di costi e un'insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all'attuazione dei piani nazionali e la necessità di ridurre la complessità amministrativa , gli Stati membri dovrebbero stilare relazioni intermedie biennali sull'avanzamento nell'attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in campo ambientale derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («convenzione UNFCC») e dalla normativa dell'Unione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Le relazioni intermedie integrate degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali. Il modello per le relazioni intermedie integrate dovrebbe essere riportato nel o nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni e il fatto che le prime sono previste per il 2021. È necessario produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell'Unione, degli altri Stati membri e degli operatori del mercato, compresi i consumatori. Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ponendo contemporaneamente l'accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia.

(25)

Le relazioni intermedie integrate degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali. Il modello per le relazioni intermedie integrate dovrebbe essere riportato nel o nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni e il fatto che le prime sono previste per il 2021. È necessario produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell'Unione, degli altri Stati membri , delle autorità regionali locali, degli operatori del mercato, compresi i consumatori , di eventuali altre parti interessate nonché del pubblico . Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ponendo contemporaneamente l'accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

L'esperienza pratica dell'applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l'importanza che rivestono la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento [] [ESR]. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell'Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.

(28)

L'esperienza pratica dell'applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l'importanza che rivestono la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri usino dati e ipotesi coerenti e credibili sull'insieme delle cinque dimensioni, mettano a disposizione del pubblico i dati impiegati per gli esercizi di modellizzazione e comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento [] [ESR]. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell'Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Al fine di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe istituire una piattaforma per la comunicazione online intesa a facilitare la comunicazione e  a promuovere la cooperazione, in modo da garantire la trasmissione tempestiva delle relazioni e facilitare una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma per la comunicazione online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca, avvalendosi anche degli insegnamenti tratti dal sistema di ecogestione e audit dell'Unione.

(30)

Al fine di migliorare la trasparenza nella definizione delle politiche in materia di energia e clima e limitare la complessità amministrativa per gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe istituire una piattaforma pubblica online intesa a facilitare l'accesso pubblico alle informazioni, la comunicazione tra la Commissione gli Stati membri nonché la cooperazione tra questi ultimi, in modo da garantire la trasmissione tempestiva delle relazioni e facilitare una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma per la comunicazione online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca, avvalendosi anche degli insegnamenti tratti dal sistema di ecogestione e audit dell'Unione.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)

Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso Eurostat con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.

(31)

Al fine di evitare ritardi negli interventi a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe utilizzare le stime annue riguardanti le emissioni di gas a effetto serra, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, fornite dall'Agenzia europea per l'ambiente, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per il 2030. Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso Eurostat con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali per l'energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)

In vista del conseguimento collettivo degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, è importante che la Commissione valuti i piani nazionali e, per mezzo di relazioni intermedie , la loro attuazione . Per il primo decennio ciò riguarderà in particolare il raggiungimento degli obiettivi 2030 per l'energia e il clima fissati a livello unionale e i contributi nazionali per il loro conseguimento . Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell'ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia.

(32)

In vista del conseguimento collettivo degli obiettivi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, in particolare la creazione di un'Unione dell'energia pienamente funzionale e resiliente, è importante che la Commissione valuti i  progetti di piani nazionali nonché l'attuazione dei piani nazionali notificati per mezzo di relazioni intermedie. Ciò riguarda in particolare gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima a livello unionale per il primo decennio . Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell'ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell'emissione di CO2 e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l'aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il Regolamento (UE) n. 525/2013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione potrebbe prendere in esame pertinenti opzioni strategiche per farvi fronte.

(33)

Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell'emissione di CO2 e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l'aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il Regolamento (UE) n. 525/2013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione , entro il 1o marzo 2020, dovrebbe prendere in esame pertinenti opzioni strategiche per farvi fronte e, ove opportuno, presentare una proposta legislativa .

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)

Conformemente alle attuali linee guida della convenzione UNFCCC per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo e la comunicazione delle emissioni di metano si basano sui potenziali di riscaldamento globale (GWP) con un orizzonte temporale di cento anni. In considerazione dell'elevato GWP del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, che comporta un impatto significativo sul clima nel breve e medio periodo, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni, in termini di politiche e misure, dell'adozione di un orizzonte temporale di vent'anni per il metano. Sulla base di tale analisi, la Commissione dovrebbe prendere in esame le pertinenti opzioni politiche per affrontare rapidamente il problema delle emissioni di metano attraverso una strategia dell'Unione, accordando la priorità alle emissioni di metano associate all'energia e ai rifiuti.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)

Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in un dialogo continuativo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l'altro, il livello di ambizione dei progetti di piani nazionali, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione queste raccomandazioni e spiegare, nelle successive relazioni intermedie, come sono state attuate.

(34)

Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, è opportuno che vi sia un dialogo continuativo tra la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, tra gli stessi Stati membri. La Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l'altro, il livello di ambizione dei progetti di piani nazionali, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia. Gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione queste raccomandazioni e spiegare, nelle successive relazioni intermedie, come sono state attuate.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)

Se l'ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima , o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali «divari di ambizione»). Qualora i progressi dell'Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione dovrebbe , oltre a formulare raccomandazioni, intraprendere misure a livello unionale o  gli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali «divari di ambizione»). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto dei contributi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari degli Stati membri indirizzati a una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione da utilizzare per contribuire a progetti sull'energia rinnovabile in tutta l'Unione. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti.

(35)

Se l'ambizione , nonché gli obiettivi, le politiche e le misure di cui ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima fossero insufficienti per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi e gli Stati membri dovrebbero rivedere al rialzo i loro obiettivi nazionali nel settore delle fonti di energia rinnovabili entro il 31 dicembre 2020 (in modo da colmare eventuali «divari di ambizione»). Qualora i progressi dell'Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione può , oltre a formulare raccomandazioni, intraprendere misure a livello unionale o  richiedere agli Stati membri che adottino misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali «divari di ambizione»). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto degli sforzi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari volontari degli Stati membri indirizzati a una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione da utilizzare per contribuire a progetti sull'energia rinnovabile in tutta l'Unione , compresi quelli di interesse per l'Unione dell'energia . Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021 e dovrebbero essere mantenuti per tutto il periodo . In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un'intensa cooperazione in tutte le questioni relative all'attuazione dell'Unione dell'energia e del presente regolamento, con la stretta partecipazione del Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe , ove necessario, assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione dei piani nazionali e lo sviluppo delle capacità ad essi associato.

(38)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un'intensa cooperazione in tutte le questioni relative all'attuazione dell'Unione dell'energia e del presente regolamento, con la stretta partecipazione del Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione , l'attuazione e il monitoraggio dei piani nazionali integrati per l'energia il clima e la strategia a lungo termine in materia di clima ed energia nonché lo sviluppo delle capacità ad essi associato mediante la mobilitazione delle risorse interne dell'Agenzia europea dell'ambiente, del Centro comune di ricerca, delle capacità interne di modellizzazione e, se del caso, degli esperti esterni .

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis)

Il presente regolamento include disposizioni concernenti il trattamento dell'efficienza energetica come priorità in termini di infrastrutture, riconoscendo come essa rispetti la definizione di infrastruttura utilizzata dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni economiche, oltre a renderla un elemento fondamentale e una priorità per le future decisioni in materia di investimenti nell'infrastruttura energetica dell'Unione  (1bis) .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)

Per elaborare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti a norma del presente regolamento da un comitato dell'Unione dell'energia . Detto Comitato dovrebbe sostituire , assumendone i compiti, il comitato sui cambiamenti climatici ed eventuali altri comitati, ove necessario .

(43)

Per elaborare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti a norma del presente regolamento da un comitato sull'energia e il clima . Per quanto riguarda le questioni relative all'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di clima, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito a norma del regolamento (UE) n. 525/2013.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(44 bis)

In vista di una futura revisione del presente regolamento e nel contesto della strategia dell'Unione per la sicurezza informatica, è opportuno che la Commissione valuti, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'eventuale necessità di introdurre ulteriori requisiti uniformi di pianificazione e comunicazione oltre agli sforzi profusi dagli Stati membri per migliorare la protezione delle infrastrutture critiche del sistema energetico dell'Unione contro qualunque forma di minaccia informatica, soprattutto alla luce del numero crescente di attacchi informatici potenzialmente critici nell'ultimo decennio, così da garantire la sicurezza energetica in ogni circostanza. Tuttavia, tale coordinamento rafforzato nell'Unione non dovrebbe inficiare la sicurezza nazionale degli Stati membri rivelando informazioni sensibili.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:

1.   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:

 

(-a)

attuare strategie e misure a lungo termine in materia di clima ed energia intese a rispettare gli impegni dell'Unione concernenti le emissioni di gas a effetto serra in linea con l'accordo di Parigi;

(a)

attuare strategie e misure intese a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'UE per il 2030 in materia di energia e di clima;

(a)

attuare strategie e misure intese a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima;

 

(a bis)

instaurare partenariati e cooperazione tra gli Stati membri a livello macroregionale e regionale al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi e rispettare gli impegni dell'Unione dell'energia;

(b)

assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.

(b)

assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;

 

(b bis)

contribuire a garantire maggiore certezza normativa nonché maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale;

 

(b ter)

sostenere una transizione equa per i cittadini e le regioni che potrebbero risentire delle conseguenze della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Il meccanismo di governance è basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione europea. Il meccanismo definisce un processo strutturato e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.

Il meccanismo di governance è basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione europea. Il meccanismo definisce un processo strutturato , trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri , in grado di garantire la piena partecipazione del pubblico e delle autorità locali, e volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali, anche per quanto riguarda la cooperazione macroregionale e regionale, e la corrispondente azione della Commissione.

2.   Il presente regolamento si applica alle seguenti cinque dimensioni dell'Unione dell'energia:

2.   Il presente regolamento si applica alle seguenti cinque dimensioni dell'Unione dell'energia:

(a)

sicurezza energetica;

(a)

sicurezza energetica;

(b)

mercato dell'energia;

(b)

mercato interno dell'energia;

(c)

efficienza energetica;

(c)

efficienza energetica;

(d)

decarbonizzazione;

(d)

decarbonizzazione;

(e)

ricerca, innovazione e competitività.

(e)

ricerca, innovazione e competitività.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767], 2010/31/UE e 2012/27/UE.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767], [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016)XXXX], 2010/31/UE e 2012/27/UE.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

«politiche e misure adottate»: politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;

(3)

«politiche e misure adottate»: politiche e misure decise con atto governativo ufficiale a livello centrale o subnazionale entro la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 — punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

«gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 27 % del consumo dell'UE nel 2030; l'obiettivo a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 27 % nel 2030, da riesaminare entro il 2020 nell'intento di conseguire un livello unionale del 30 %; l'obiettivo del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o da Consiglio e Parlamento per l'anno 2030;

soppresso

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 — punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

«sforzi in fasi precoci»: progressi di uno Stato membro in fasi precoci, a partire dal 2021, verso il conseguimento dell'obiettivo in materia di energie rinnovabili di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili] e dell'obiettivo per il miglioramento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 2 — punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)

«efficienza energetica al primo posto»: attribuzione della priorità, in tutte le decisioni di pianificazione e politica energetica nonché di investimento, a misure volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, per mezzo risparmi energetici nell'uso finale ottimali in termini di costi, iniziative di gestione sul versante della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1.   Entro il 1o gennaio 2019 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.

1.   Entro il 1o gennaio 2019 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.

2.   I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comportano le sezioni principali seguenti:

2.   I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comportano le sezioni principali seguenti:

(a)

una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione e partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano;

(a)

una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in:

 

 

(1)

una sintesi;

 

 

(2)

una descrizione della consultazione e partecipazione delle autorità locali, della società civile, delle imprese, delle parti sociali e dei cittadini nonché i relativi risultati;

 

 

(3)

una descrizione della cooperazione macroregionale e regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano;

(b)

una descrizione degli obiettivi , traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

(b)

una descrizione degli obiettivi e dei traguardi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

(c)

una descrizione delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi , traguardi e contributi di cui alla lettera b);

(c)

una descrizione delle politiche , delle misure e delle strategie di investimento previste per conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui alla lettera b);

(d)

una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore (adottate e attuate);

(d)

una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi e ai traguardi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore (adottate e attuate) e una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari e non regolamentari che si frappongono nella realizzazione dei traguardi e degli obiettivi ;

(e)

una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) ;

(e)

una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste , a livello individuale e aggregato, per conseguire gli obiettivi e i traguardi di cui agli articoli 1, 4, 13 bis e 14, e degli impatti sull'ambiente, anche per quanto concerne la qualità dell'aria e la tutela della natura, sulla salute nonché a livello macroeconomico e sociale ;

 

(e bis)

una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste sulla competitività correlate alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

 

(e ter)

una valutazione delle potenziali incidenze climatiche nello Stato membro, compresi gli impatti diretti e indiretti, nonché delle strategie di resilienza intese a gestire gli impatti climatici, come i piani di adattamento nazionali;

 

(e quater)

a seguito dello sviluppo di una strategia d'investimento, una stima degli investimenti pubblici e privati necessari per attuare le politiche e misure previste;

(f)

un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato II del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure che lo Stato membro deve applicare per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU [modificata dalla proposta COM(2016)0761] e all'allegato V di detta direttiva.

(f)

un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato II del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure che lo Stato membro deve applicare per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU [modificata dalla proposta COM(2016)0761] e all'allegato V di detta direttiva.

3.   Nell'elaborare i piani nazionali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e, se del caso, usano dati e ipotesi coerenti sull'insieme delle cinque dimensioni.

3.   Nell'elaborare i piani nazionali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

 

a)

limitano la complessità amministrativa e i costi per tutte le parti interessate;

 

b)

tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in particolare del principio «l'efficienza energetica al primo posto»;

 

c)

usano, se del caso, dati e ipotesi coerenti e credibili sull'insieme delle cinque dimensioni e mettono a disposizione del pubblico i dati impiegati per gli esercizi di modellizzazione;

 

d)

assicurano la coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1 e le strategie nazionali a lungo termine in materia di clima ed energia di cui all'articolo 14;

 

e)

valutano il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale, e delineano politiche e misure vigenti e previste per affrontare la povertà energetica, comprese misure di politica sociale e altri pertinenti programmi nazionali;

se uno Stato membro presenta un numero considerevole di famiglie in condizioni di povertà energetica, come sostenuto dalla valutazione sulla base di dati verificabili, utilizzando gli indicatori di dispersione geografica, esso dovrebbe includere nel proprio programma un obiettivo indicativo nazionale per ridurre la povertà energetica;

 

f)

includono disposizioni intese a evitare, attenuare o, qualora il progetto sia di pubblico interesse e non siano disponibili alternative, compensare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 15 a 22;

 

g)

tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

 

3 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito dei loro primi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, ciascuno dei loro piani successivi, notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 1, modifichi i loro traguardi nazionali e gli obiettivi, conformemente all'articolo 4, al fine di riflettere la maggiore ambizione rispetto a quanto stabilito nel precedente piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

 

3 ter.     Gli Stati membri rendono pubblici i piani presentati alla Commissione a norma del presente articolo.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima, all'evoluzione del mercato dell'energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima, all'evoluzione del mercato dell'energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivi , traguardi contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Obiettivi e  traguardi per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri definiscono i principali obiettivi , traguardi contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2:

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri definiscono i principali obiettivi e  traguardi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A.2:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 1 — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis.

le traiettorie che lo Stato membro pianifica per mantenere e aumentare gli assorbimenti di carbonio dai pozzi, in linea con le strategie a lungo termine in materia di energia e clima di cui all'articolo 14;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 1 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

se applicabile, altri obiettivi nazionali coerenti con le attuali strategie di basse emissioni a lungo termine;

iii.

altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con l'accordo di Parigi e le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia ;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 27 % di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767] , un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria lineare ;

i.

al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 35 % di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767];

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis.

l'obiettivo nazionale dello Stato membro in materia di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030, stabilito a norma dell'articolo 3 e dell'allegato I bis della direttiva (UE) …/… [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767], con una traiettoria progressiva in grado di garantire una regolare diffusione dell'energia rinnovabile a partire dal 2021 come stabilito all'allegato I bis del presente regolamento;

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter.

La traiettoria di cui al punto i bis:

 

(i)

parte dalla quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 quale indicata nella terza colonna della tabella all'allegato I, parte A, della direttiva (UE) …/… [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767]. Se uno Stato membro supera il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria può cominciare al livello raggiunto nel 2020;

 

(ii)

è costituita da minimo tre valori di riferimento calcolati come media dei due o tre anni precedenti come stabilito all'allegato I bis;

 

(iii)

raggiunge almeno l'obiettivo nazionale per il 2030;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i quater.

la traiettoria dello Stato membro di cui ai punti i bis e i ter, considerati nel loro insieme, ammonta alla traiettoria lineare vincolante dell'Unione e raggiunge l'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 35 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto i quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i quinquies.

le traiettorie dello Stato membro previste per la quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo di energia finale a decorrere dal 2031 sono in linea con le strategie a lungo termine in materia di energia e clima.

Emendamenti 69 e 287

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

le traiettorie della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 nei settori del riscaldamento e del raffreddamento, dell'energia elettrica e dei trasporti;

ii.

le traiettorie indicative dello Stato membro della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 nei settori del riscaldamento e del raffreddamento, dell'energia elettrica e dei trasporti;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

le traiettorie tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e settore in Mtep, e la capacità installata totale prevista, ripartita per tecnologia e settore in MW;

iii.

le traiettorie indicative tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e settore in Mtep, e la capacità installata totale prevista, ripartita per tecnologia e settore , incluso il ripotenziamento in MW;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera a — punto 2 — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis.

la quota dello Stato membro nonché traiettorie e obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili prodotta da città, comunità dell'energia rinnovabile e consumatori autonomi dal 2021 al 2030, compreso il consumo lordo di energia finale atteso in Mtep;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)    il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo unionale vincolante del 30 % di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica.

(1)    l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo unionale vincolante del 40 % di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica , con una traiettoria lineare per tale obiettivo a partire dal 2021 .

Gli Stati membri esprimono il contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030 , con una traiettoria lineare di tale contributo a partire dal 2021 , illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;

Gli Stati membri esprimono gli obiettivi di efficienza energetica in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati in conformità agli allegati IV e V della … [versione modificata dalla proposta COM(2016)0761].

 

La traiettoria di cui al primo comma è costituita da obiettivi intermedi biennali a decorrere dal 2022 e, successivamente, ogni due anni;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   l'importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761];

(2)   l'importo cumulativo dei risparmi energetici supplementari da realizzare durante il periodo 2021-2030 e oltre a norma dell'articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761];

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)    gli obiettivi della ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e  commerciali ( pubblici e privati);

(3)    sulla scorta di un'analisi dell'attuale parco immobiliare, le tappe fissate al 2030 e al 2040 per le strategie a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e  non residenziali, sia pubblici che privati , misurando i progressi compiuti nella realizzazione dell'obiettivo per il 2050 in conformità all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016 ) 0765] ;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)     le politiche e le azioni previste nonché i progressi nel trasformare il parco immobiliare nazionale in un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, compresa una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso nonché dei benefici in senso lato, da realizzare tra il 2020 e il 2030;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2020 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici ;

(4)   la superficie coperta utile totale da ristrutturare e il corrispondente risparmio energetico conseguito attraverso la ristrutturazione o il risparmio energetico annuo equivalente derivante dall'approccio alternativo e da realizzare tra il 2020 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] ;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)     il potenziale risparmio energetico individuato nell’ambito del riscaldamento e del raffreddamento, compreso l'esito della valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera b — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)   altri obiettivi nazionali di efficienza energetica, compresi traguardi o strategie a lungo termine e settoriali ad esempio nei trasporti, nel riscaldamento e raffreddamento ;

(5)   altri obiettivi nazionali di efficienza energetica, compresi traguardi o strategie a lungo termine e settoriali ad esempio nei trasporti, nell'industria manifatturiera, nel settore delle acque e delle acque reflue ovvero nel quadro di politiche di accoppiamento settoriali, nonché l'efficienza in altri settori ad alto potenziale di efficienza energetica lungo tutta la catena del flusso di energia, dall'energia primaria agli utenti finali, o come ad esempio i centri dati ;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera c — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   gli obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all'approvvigionamento da paesi terzi;

(1)   gli obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all'approvvigionamento da paesi terzi , nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici macroregionali, regionali e nazionali ;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera c — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   gli obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;

(2)   gli obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi , nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici macroregionali, nazionali e regionali ;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera c — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   gli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche interne (in particolare energia rinnovabile) ;

(4)   gli obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo di misure di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili interne e regionali, gestione della domanda e stoccaggio ;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera d — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15 % entro quell'anno; gli Stati membri ne precisano la metodologia di base;

(1)   il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo indicativo d'interconnessione minima del 15 % entro quell'anno , tenendo presenti il traguardo d'interconnessione del 10 % per il 2020, le condizioni e il potenziale del mercato nazionale e regionale, tutti gli aspetti dell'analisi costi-benefici, il livello di attuazione effettivo dei progetti di interesse comune, nonché le misure volte ad aumentare la capacità oggetto di scambio nelle interconnessioni esistenti ; gli Stati membri ne precisano la metodologia di base , tenendo conto della metodologia proposta dalla Commissione ;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera d — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   gli obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia;

(2)   gli obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e il relativo ammodernamento , necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia . Qualora siano programmati progetti infrastrutturali importanti, una valutazione preliminare della loro compatibilità con le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia così come dei loro contributi a tali dimensioni, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza ;

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera d — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)   gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

(3)   gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come la crescente flessibilità del sistema, in particolare attraverso l'eliminazione degli ostacoli per la libera formazione dei prezzi, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati , le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale , compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera d — punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)     gli obiettivi nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera d — punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)     gli obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera d — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)   gli obiettivi nazionali relativi all'adeguatezza del sistema dell'energia elettrica e alla flessibilità del sistema energetico per la produzione di energia rinnovabile , compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

(4)   gli obiettivi nazionali relativi all'adeguatezza del sistema dell'energia elettrica , in grado di assicurare che non siano attuati meccanismi di regolazione della capacità o, se attuati ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, che siano limitati nella misura del possibile , compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera e — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   gli obiettivi nazionali per il finanziamento pubblico e privato della ricerca e  dell' innovazione relativamente all'Unione dell'energia, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. Tali traguardi e obiettivi dovrebbero essere allineati a quelli definiti nella strategia dell'Unione dell'energia e nel piano SET;

(1)   gli obiettivi nazionali per il finanziamento del sostegno pubblico alla ricerca e  all' innovazione relativamente all'Unione dell'energia nonché il relativo effetto leva previsto sulla ricerca privata , con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. Tali traguardi e obiettivi dovrebbero essere allineati a quelli definiti nella strategia dell'Unione dell'energia e nel piano SET;

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera e — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   gli obiettivi nazionali per il 2050 per la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio ;

(2)   gli obiettivi nazionali per il 2050 per la promozione di tecnologie sostenibili ;

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 4 — comma 1 — lettera e — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)     gli obiettivi nazionali di competitività.

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 5 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile

Procedura per definire l'obiettivo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nel definire il contributo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2 i), gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

1.   Nel definire l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2 i), gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione;

i)

l'equa distribuzione , efficiente in termini di costi, della diffusione nell'Unione;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)

la quota di riferimento di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) …/… [rifusione della direttiva 2009/28/CE];

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti ad almeno il 27 % di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale a livello unionale entro il 2030.

2.   Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi obiettivi ammonti a una traiettoria lineare che raggiunga almeno il 35 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale a livello unionale entro il 2030.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica

Procedura per definire l'obiettivo vincolante degli Stati membri relativo all'efficienza energetica

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nel definire il contributo nazionale indicativo all' efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), gli Stati membri assicurano che:

1.   Nel definire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), gli Stati membri assicurano che:

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 483 Mtep di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 321 Mtep di energia primaria e non superiore a  987 Mtep di energia finale per il primo decennio;

(a)

nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a 1 483 Mtep di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non sia superiore a  1 132 Mtep di energia primaria e non superiore a  849 Mtep di energia finale per il primo decennio;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel definire il contributo cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono tener conto di circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:

2.   Nel definire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono tener conto di circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Politiche e  misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Politiche , misure strategie di investimento nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità all'allegato I, le principali politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e  regionale .

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità all'allegato I, le principali politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale , regionale locale, anche per quanto riguarda la mobilitazione di programmi e strumenti dell'Unione .

 

La descrizione delle principali politiche e misure, vigenti o previste, per il conseguimento degli obiettivi definiti nei piani nazionali è accompagnata da una panoramica generale sugli investimenti necessari per realizzare tali obiettivi.

 

Gli Stati membri considerano l'efficienza energetica una priorità infrastrutturale. Essi includono programmi di efficienza energetica nell'ambito della pianificazione delle infrastrutture e fanno della ristrutturazione degli edifici un investimento prioritario.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030) che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti (adottate e attuate).

1.   Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia per il primo decennio almeno fino al 2030 (compreso l'anno 2030) che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti (adottate e attuate). Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le ipotesi, i parametri e le metodologie utilizzate per elaborare previsioni e scenari.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030), nell'ambito delle politiche e misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;

(a)

l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l'anno 2030), nell'ambito delle politiche e misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1 . Ciò dovrebbe includere una valutazione delle sinergie derivanti dall'accoppiamento settoriale, dalla digitalizzazione e dal miglioramento dell'assetto del mercato, nonché una valutazione dei benefici in termini di qualità dell'aria e sicurezza dell'approvvigionamento ;

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'impatto sotto il profilo macroeconomico, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure previste di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;

(b)

l'impatto sotto il profilo macroeconomico, sanitario, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure previste , individuali e aggregate, di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni delle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1 . È resa pubblica la metodologia utilizzata per valutare tale impatto ed è incoraggiato il ricorso ad analisi costi-benefici ;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

le interazioni tra le politiche e le misure vigenti (adottate e attuate) e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica.

(c)

le interazioni tra le politiche e le misure vigenti (adottate e attuate) e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. La valutazione comprende un'analisi quantitativa o qualitativa di qualsiasi interazione documentata tra le politiche e le misure nazionali, da un lato, e le misure di politica climatica ed energetica dell'Unione, dall'altro. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste, individuali e aggregate, attrarranno gli investimenti privati insieme ai finanziamenti pubblici necessari per la loro attuazione.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Articolo 9

Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

Progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1.   Entro il 1o gennaio 2018 e successivamente ogni dieci anni gli Stati membri elaborano trasmettono alla Commissione il progetto del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

1.   Entro il 1o giugno 2018 ciascuno Stato membro elabora trasmette alla Commissione il progetto del primo piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione il progetto del secondo piano entro il 1o gennaio 2023 e, in seguito, elabora i piani successivi a cadenza quinquennale.

2.   La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni sui progetti di piani a norma dell'articolo 28 . Le raccomandazioni definiscono in particolare :

2.   La Commissione valuta i progetti di piani e rivolge agli Stati membri raccomandazioni specifiche per paese a norma dell'articolo 28 al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine per la presentazione del piano di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di :

(a)

il livello di ambizione degli obiettivi , traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica ;

(a)

assicurare la realizzazione collettiva , da parte degli Stati membri, degli obiettivi e dei traguardi nell'ambito di tutte le dimensioni dell'Unione dell'energia ;

 

(a bis)

garantire il conseguimento, da parte degli Stati membri, degli obiettivi e dei traguardi nazionali;

(b)

le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stati membri e dell'Unione le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

(b)

migliorare le singole politiche e misure vigenti e previste all'interno dei piani nazionali per l'energia il clima, tra cui quelle di potenziale rilevanza transfrontaliera;

 

(b bis)

suggerire l'adozione di politiche e misure aggiuntive nei piani nazionali per l'energia e il clima;

(c)

le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

(c)

garantire la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia;

 

(c bis)

garantire la coerenza delle strategie e degli strumenti di investimento con le politiche e le misure degli Stati membri previste per conseguire i corrispondenti traguardi e obiettivi;

3.   Nel mettere a punto i piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione.

3.   Nel mettere a punto i piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione. Qualora la posizione dello Stato membro interessato differisca dalla raccomandazione della Commissione, tale Stato membro fornisce e pubblica le ragioni alla base della propria posizione.

 

3 bis.     Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico i progetti di piani di cui al paragrafo 1.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 10 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 e allegano ai suddetti piani , che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE , si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento .

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione dei progetti dei piani di cui all'articolo 9 e delle strategie a lungo termine di cui all'articolo 14 , quando tutte le opzioni sono aperte ed è possibile un'effettiva consultazione del pubblico .

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Gli Stati membri fissano scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per l'informazione e la preparazione del pubblico e la sua effettiva partecipazione alle diverse fasi del processo di pianificazione. Gli Stati membri tengono in debita considerazione la parità di partecipazione e provvedono a che il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi o altri strumenti adeguati quali, ove disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici, in merito a tutte le modalità pratiche relative alla sua partecipazione, assicurando altresì che possa accedere a tutti i documenti pertinenti.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.     Gli Stati membri allegano ai progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima, ai piani definitivi e alle strategie a lungo termine che trasmettono alla Commissione una sintesi dei pareri del pubblico e l'indicazione di come sono stati tenuti in conto.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.     Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.     Gli Stati membri limitano la complessità delle procedure amministrative in sede di attuazione del presente articolo.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Piattaforma di dialogo multilivello sul clima e sull'energia

 

1.     In uno spirito di partenariato, gli Stati membri istituiscono una piattaforma di dialogo multilivello permanente sul clima e sull'energia allo scopo di sostenere la partecipazione attiva degli enti locali, delle organizzazioni della società civile, della comunità imprenditoriale, degli investitori, di altre parti interessate nonché del pubblico alla gestione della transizione energetica.

 

2.     Gli Stati membri presentano alla propria piattaforma nazionale di dialogo sul clima e sull'energia diversi scenari e opzioni previsti per le rispettive politiche a breve, medio e lungo termine in materia di energia e clima, unitamente a un'analisi costi-benefici per ciascuna opzione. Le piattaforme di dialogo sul clima e sull'energia rappresentano una sede dove discutere ed elaborare piani, strategie e relazioni a norma dell'articolo 10.

 

3.     Gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di dialogo sul clima e sull'energia dispongano di risorse umane e finanziarie adeguate e operino in maniera trasparente.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Cooperazione regionale

Cooperazione macroregionale e regionale

1.   Gli Stati membri cooperano a livello regionale per conseguire efficacemente traguardi, obiettivi e contributi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

1.   Gli Stati membri cooperano a livello macroregionale e regionale , tenendo nella massima considerazione tutte le forme, esistenti o potenziali, di cooperazione intesa a conseguire efficacemente i traguardi e gli obiettivi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

2.   Gli Stati membri, prima di trasmettere i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, individuano le opportunità di cooperazione regionale e consultano gli Stati membri vicini e gli altri Stati membri che manifestano interesse. Gli Stati membri includono nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima i risultati della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni sono state prese in considerazione.

2.   Gli Stati membri, prima di trasmettere i progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, individuano le opportunità di cooperazione macroregionale e regionale , tenendo conto delle cooperazioni macroregionali esistenti, segnatamente il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), l'interconnessione del gas nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), il mercato energetico della regione centroccidentale (CWREM), l'iniziativa della rete offshore dei paesi dei mari del nord (NSCOGI) e il partenariato euromediterraneo, e consultano gli Stati membri vicini e gli altri Stati membri che manifestano interesse , in conformità alla direttiva 2011/92/UE e alla convenzione di Espoo . Gli Stati membri includono nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima i risultati della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni sono state prese in considerazione. Al momento dell'avvio di una cooperazione macroregionale, gli Stati membri si accordano su una struttura di governance che consenta di riunirsi a livello ministeriale almeno una volta l'anno.

 

2 bis.     La Commissione, su richiesta di due o più Stati membri, agevola la preparazione congiunta di parti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche realizzando un quadro favorevole. Nel perseguire una cooperazione macroregionale o regionale, gli Stati membri includono i risultati nei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e li trasmettono alla Commissione. Il risultato di tale cooperazione macroregionale o regionale può sostituire le parti equivalenti dei pertinenti piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

 

2 ter.     La Commissione, al fine di promuovere l'integrazione del mercato e politiche efficaci sotto il profilo dei costi, individua le opportunità di cooperazione macroregionale o regionale su una o più delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in conformità al presente articolo, con una visione a lungo termine, sulla base delle condizioni di mercato esistenti. In base a tali opportunità, la Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri a norma dell'articolo 28, al fine di favorire una cooperazione, partenariati e consultazioni efficaci.

3.   La Commissione facilita la cooperazione e consultazione tra Stati membri sui progetti di piani che le sono trasmessi a norma dell'articolo 9 ai fini della relativa messa a punto.

3.   La Commissione facilita la cooperazione e consultazione tra Stati membri sui progetti di piani che le sono trasmessi a norma dell'articolo 9 ai fini della relativa messa a punto.

4.   Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.

4.   Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.

5.   Ai fini indicati al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello regionale in sede di applicazione delle politiche e misure di cui ai rispettivi piani.

5.   Ai fini indicati al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello macroregionale in sede di applicazione delle politiche e misure di cui ai rispettivi piani.

 

5 bis.     Gli Stati membri prevedono inoltre una cooperazione con i membri della comunità dell'energia e i paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 12 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione valuta i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e i relativi aggiornamenti notificati a norma degli articoli 3 e 13 . In particolare valuta se:

La Commissione valuta i piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3. In particolare valuta se:

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 12 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

traguardi , obiettivi contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;

(a)

traguardi e  obiettivi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 12 — comma 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

le politiche esistenti e previste nonché le misure e le relative strategie di investimento sono sufficienti per il conseguimento degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 4;

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

 

1.     Entro il 1o gennaio 2023 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3 oppure confermano alla Commissione che il piano rimane valido.

 

2.     Entro il 1o gennaio 2024 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato di cui all'articolo 3, salvo se hanno confermato alla Commissione che il piano rimane valido conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

 

3.     Gli Stati membri modificano solo i traguardi, obiettivi e contributi indicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2 in modo da tradurne la maggiore ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.

 

4.     Nel piano aggiornato gli Stati membri si adoperano per attenuare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 15 a 22.

 

5.     Nell'elaborare l'aggiornamento di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo.

 

6.     Le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 11 si applicano all'elaborazione e alla valutazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

 

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Capo 3 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 13 bis

Coerenza con l'obiettivo complessivo sul clima

Entro il 1o luglio 2018 la Commissione riferisce in merito al rimanente bilancio globale del carbonio coerente con la prosecuzione degli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura ben al di sotto dei 2 oC, segnatamente 1,5  oC, rispetto ai livelli preindustriali, e pubblica un'analisi sulla quota equa dell'Unione per il 2050 e il 2100.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Strategie per le basse emissioni a lungo termine

Strategie a lungo termine per il clima e l'energia

1.   Gli Stati membri elaborano comunicano alla Commissione, entro il 1 o gennaio 2020 e successivamente ogni 10 anni, le strategie per le basse emissioni a lungo termine in una prospettiva di 50 anni, per contribuire a:

1.   Gli Stati membri e  la Commissione a nome dell'Unione adottano entro il 1 o gennaio 2019 e successivamente ogni cinque anni le strategie a lungo termine per il clima e l'energia in una prospettiva di 30 anni, per contribuire a:

(a)

adempiere agli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica ed aumentare l'assorbimento dai pozzi;

(a)

adempiere agli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica ed aumentare l'assorbimento dai pozzi in tappe decennali ;

(b)

realizzare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5  oC al di sopra dei livelli preindustriali;

(b)

realizzare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5  oC al di sopra dei livelli preindustriali , limitando le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione, portandole al di sotto della sua quota equa del rimanente bilancio globale del carbonio ;

(c)

ridurre a lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) , ossia ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l'80 % il 95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi.

(c)

ridurre a lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle riduzioni ritenute necessarie dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per diminuire le emissioni di gas a effetto serra aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 per poi passare quanto prima alle emissioni negative;

 

(c bis)

conseguire nell'Unione, entro il 2050, un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili.

2.   Le strategie per le basse emissioni a lungo termine riguardano:

2.   Le strategie a lungo termine per il clima e l'energia contengono gli elementi indicati nell'allegato II bis e riguardano:

(a)

il totale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi;

(a)

il totale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi , con un traguardo distinto per gli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi che sia coerente con la prosecuzione degli sforzi volti a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura ;

(b)

la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti, edilizia (residenziale e terziario), agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);

(b)

in vista della decarbonizzazione, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento dell'assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti , riscaldamento, raffrescamento , edilizia (residenziale e terziario), agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);

(c)

i progressi attesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l'intensità di gas serra, l'intensità di CO2 del prodotto interno lordo e le strategie di ricerca e sviluppo e innovazione associate;

(c)

i progressi attesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l'intensità di gas serra, l'intensità di CO2 del prodotto interno lordo e le strategie di investimento a lungo termine, ricerca e sviluppo e innovazione associate;

 

(c bis)

i progressi attesi sul fronte della transizione energetica, anche per quanto riguarda il risparmio energetico, la quota totale delle energie rinnovabili e la capacità installata prevista per le energie rinnovabili;

 

(c ter)

il contributo atteso di una profonda decarbonizzazione dell'economia in termini di sviluppo macroeconomico e sociale, rischi e benefici per la salute e protezione ambientale;

(d)

i collegamenti con altri programmi nazionali a lungo termine.

(d)

i collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche, misure e investimenti;

 

2 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima, all'evoluzione del mercato dell'energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.

3.    Le strategie per le basse emissioni a lungo termine e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 dovrebbero essere coerenti tra loro .

3.    I piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 sono coerenti con le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia .

4.   Gli Stati membri rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie per le basse emissioni a lungo termine e i relativi aggiornamenti .

4.   Gli Stati membri e la Commissione elaborano le strategie in modo aperto e trasparente e provvedono affinché il pubblico, le parti sociali, le imprese, gli investitori, la società civile e le altre parti interessate dispongano di opportunità tempestive ed effettive di partecipare all'elaborazione delle strategie a lungo termine in materia di clima ed energia, come pure affinché le strategie, le analisi e i dati di supporto siano resi pubblici, anche attraverso le piattaforme elettroniche di cui all'articolo 24 .

 

4 bis.     La Commissione sostiene gli Stati membri nell'elaborazione delle loro strategie a lungo termine fornendo informazioni sullo stato delle conoscenze scientifiche alla base delle stesse e degli sviluppi tecnologici pertinenti al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. La Commissione offre inoltre agli Stati membri e alle altre parti interessate l'opportunità di fornire ulteriori informazioni e discutere le proprie posizioni ed elabora orientamenti e migliori prassi di cui gli Stati membri possono avvalersi nelle fasi di sviluppo e attuazione delle rispettive strategie.

 

4 ter.     La Commissione valuta se le strategie nazionali a lungo termine sono idonee a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1. La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri a tal fine nonché per assisterli nell'elaborazione e nell'attuazione delle rispettive strategie a lungo termine.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi , obiettivi e contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e verso l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli;

(a)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e verso il finanziamento e l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

i risultati della consultazione pubblica effettuata a norma dell'articolo 10;

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a ter)

le informazioni sui progressi realizzati per sostenere la partecipazione attiva a norma dell'articolo 10 bis;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a quater)

le informazioni di cui all'articolo 14 e sui progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi, degli obiettivi e degli impegni indicati nelle strategie a lungo termine in materia di energia e clima;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o 3, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato.

5.   Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 27, paragrafo 2 o 3, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato. Se lo Stato membro interessato si discosta da una raccomandazione, esso fornisce e pubblica una motivazione dettagliata, basata su dati attendibili e criteri oggettivi.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni trasmesse alla Commissione in conformità al presente articolo.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 18 — comma 1 — lettera a — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo LULUCF;

(4)

traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti , comprese la quota dei biocarburanti, la quota dei biocarburanti avanzati e la quota dei biocarburanti prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole , e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo LULUCF;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 18 — comma 1 — lettera a — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

obiettivi e traiettorie per l'energia rinnovabile prodotta dalle regioni, dalle città, dalle comunità energetiche e dai consumatori-produttori autonomi;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 18 — comma 1 — lettera a — punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali ( quota dei biocarburanti, quota dei biocarburanti avanzati e quota dei biocarburanti prodotti a partire da colture principali coltivate su superfici agricole, quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità energetiche e dai consumatori-produttori autonomi );

(5)

se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali (quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue );

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 18 — comma 1 — lettera b — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767];

(1)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi nazionali necessari per raggiungere l'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767];

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 18 — comma 1 — lettera b — punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

misure specifiche per valutare, rendere trasparente e ridurre la necessità di capacità «must-run» che può portare a una riduzione delle fonti energetiche rinnovabili;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 19 — comma 1 — lettera a — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

la traiettoria di consumo di energia primaria e finale dal 2020 al 2030 quale contributo nazionale di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;

(1)

la traiettoria di consumo di energia primaria e finale dal 2020 al 2030 quali obiettivi nazionali vincolanti di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 19 — comma 1 — lettera a — punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

gli obiettivi a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e commerciali , privati e pubblici;

(2)

gli obiettivi a lungo termine di ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali nonché degli edifici non residenziali , privati e pubblici;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 19 — comma 1 — lettera b — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all'articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;

(1)

politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all'articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 19 — comma 1 — lettera b — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] in conformità all'allegato II del presente regolamento;

(3)

il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] in conformità all'allegato II del presente regolamento , compresi i risparmi energetici realizzati grazie agli obblighi nazionali di efficienza energetica e/o misure alternative adottate in applicazione degli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] nonché l'impatto sulle bollette dei consumatori e in particolare i requisiti a finalità sociale ;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 19 — comma 1 — lettera b — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e  commerciali , sia pubblici che privati, comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;

(4)

strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e  non residenziali , sia pubblici che privati, comprese politiche e misure volte a  orientare gli investimenti intesi a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi , tenendo in particolare conto di una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato a norma dell'articolo 2 bis della direttiva (UE) …/… [direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD)] ;

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 19 — comma 1 — lettera b — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

politiche e misure volte a sviluppare il potenziale economico della cogenerazione ad alto rendimento e dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti in conformità all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva (UE) …/… [direttiva 2012/27/UE modificata dalla proposta COM(2016)0761];

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 19 — comma 1 — lettera b — punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)

se del caso, progressi su altre politiche, misure e azioni attuate, adottate e previste che derivano dalle strategie di ristrutturazione a lungo termine in conformità all'articolo 2 bis della direttiva (UE) …/… [direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD)], comprese quelle rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori nonché quelle relative all'accesso alle informazioni e ai finanziamenti;

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 20 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia e dei paesi fornitori, stoccaggio, gestione attiva della domanda;

(a)

obiettivi nazionali riguardanti una migliore efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili nonché una diversificazione dell'approvvigionamento, delle rotte di approvvigionamento e dei paesi fornitori, stoccaggio, gestione attiva della domanda;

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 20 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;

(b)

obiettivi e misure nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi e che non creino ostacoli all'efficace attuazione dell'Unione dell'energia ;

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 20 — comma 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo di misure di efficienza energetica, fonti energetiche rinnovabili interne, gestione della domanda e stoccaggio;

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo di interconnessione minima del 15 %;

(a)

livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo indicativo di interconnessione minima del 15 %;

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

(b)

obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e il relativo ammodernamento , necessari per conseguire obiettivi e traguardi nell'ambito delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia , come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, se del caso ;

(d)

obiettivi e misure nazionali relativi alla flessibilità del sistema, in particolare attraverso l'eliminazione degli ostacoli per la libera formazione dei prezzi , l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale ;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

obiettivi nazionali riguardanti la povertà energetica, compreso il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

soppresso

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)

obiettivi e misure nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter)

obiettivi e misure nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

obiettivi nazionali volti ad assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, se applicabili ;

(f)

obiettivi nazionali relativi all' adeguatezza del sistema elettrico, miranti ad assicurare che non siano attuati meccanismi di regolazione della capacità o, se attuati ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, che siano limitati nella misura del possibile ;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

misure nazionali volte a stabilire o riesaminare le zone di offerta in modo da far fronte alla congestione strutturale, ottimizzare l'efficienza economica e il commercio transfrontaliero e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f);

(g)

politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f bis );

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 21 bis

 

Comunicazione integrata sulla povertà energetica

 

Se del caso, gli Stati membri includono nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima informazioni quantitative sul numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica nonché informazioni sulle politiche e le misure di lotta alla povertà energetica in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, lettera v).

 

Laddove si applichi l'articolo 3, paragrafo 3, lettera v), secondo comma, lo Stato membro interessato include nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima informazioni sull'attuazione dell'obiettivo indicativo nazionale consistente nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica.

 

La Commissione condivide i dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo con l'Osservatorio della povertà energetica.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 22 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

obiettivi nazionali di spesa totale (pubblica e privata) in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie energetiche pulite, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;

(b)

obiettivi nazionali di spesa totale pubblica e , se del caso, privata in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie energetiche pulite, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 22 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche;

(d)

obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 22 — comma 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

(g)

misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso. È reso pubblico l'utilizzo di eventuali contributi finanziari della Commissione a favore di strumenti di finanziamento nei quali gli Stati membri impegnano congiuntamente risorse nazionali.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1;

soppresso

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

il consumo approssimativo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e il loro consumo approssimativo lordo di energia primaria e finale per l'anno X-1.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della lettera a) la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la data suddetta, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

A tal fine la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la data suddetta, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Entro il 31 luglio 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri riferiscono alla Commissione gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

Articolo 24

Piattaforma di comunicazione elettronica

Piattaforma elettronica

1.    La Commissione istituisce una piattaforma elettronica intesa a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.

1.    Al fine di garantire l'efficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione istituisce una piattaforma elettronica pubblica intesa a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni .

2.   Gli Stati membri usano la piattaforma elettronica, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo.

2.   Gli Stati membri usano la piattaforma elettronica, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico tali relazioni.

 

2 bis.     La Commissione utilizza la piattaforma elettronica per facilitare l'accesso pubblico in linea ai progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima, ai piani definitivi nonché alle strategie nazionali a lungo termine in materia di clima ed energia di cui agli articoli 3, 9 e 14.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate a norma del presente regolamento, degli indicatori e delle statistiche europee, laddove disponibili:

1.   Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate a norma del presente regolamento, dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, degli indicatori e delle statistiche europee, laddove disponibili:

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare lacune nei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;

(a)

i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare lacune nei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica e tenendo conto dell'azione riveduta dell'Unione in materia di clima ed energia, se del caso, come stabilito all'articolo 38 ;

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis)

i progressi compiuti a livello unionale nel diversificare le fonti e i fornitori di energia, nel contribuire a un'Unione dell'energia pienamente funzionante e resiliente basata sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la solidarietà e la fiducia;

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i traguardi , obiettivi contributi e nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

(b)

i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i traguardi e  gli obiettivi nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

l'impatto complessivo delle politiche e misure dei piani nazionali integrati sul funzionamento delle misure di politica climatica ed energetica dell'Unione, al fine di sottoporre a revisione il contributo dell'Unione stabilito a livello nazionale e di fissare obiettivi più ambiziosi in linea con gli impegni assunti dell'accordo di Parigi;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)

l'impatto complessivo delle politiche e misure dei piani nazionali integrati sul funzionamento dell'ETS UE;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c quater)

la precisione delle stime degli Stati membri relative all'effetto della sovrapposizione delle politiche e delle misure a livello nazionale sull'equilibrio tra domanda e offerta dell'ETS UE o, in assenza di tali stime, procede a valutazioni proprie di tale impatto;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione rende noti in anticipo gli indicatori che intende utilizzare per eseguire tali valutazioni.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria lineare a partire dal 20 % nel 2020 fino a raggiungere almeno il 27 % nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 4, lettera a), punto 2i).

2.   Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria lineare vincolante a partire dal 20 % nel 2020 fino a raggiungere almeno il 35 % nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 4, lettera a), punto 2i quater ).

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 321 Mtep di energia primaria e  987 Mtep di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 132 Mtep di energia primaria e  849 Mtep di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

esamina se si è raggiunta la tappa unionale di al massimo 1 483 Mtep di energia primaria e al massimo 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;

(a)

valuta se i singoli Stati membri siano sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti e se si sia raggiunto il traguardo unionale di al massimo 1 483 Mtep di energia primaria e al massimo 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.     Entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta l'attuazione della direttiva 2009/31/CE.

soppresso

Emendamenti 175 e 307

Proposta di regolamento

Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

Articolo 26

Seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi e traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento sulla condivisione dello sforzo

Seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi e traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento sulla condivisione dello sforzo

1.   In base alla valutazione di cui all'articolo 25, se gli sviluppi politici di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell'Unione dell'energia, la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.

1.   In base alla valutazione di cui all'articolo 25, se gli sviluppi politici di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell'Unione dell'energia e con i traguardi unionali a lungo termine di riduzione dei gas a effetto serra , la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.

 

1 bis.     Uno Stato membro che intenda avvalersi della flessibilità a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) …/… [condivisione dello sforzo] include nel piano di cui all'articolo 3 del presente regolamento il livello di uso previsto e le politiche e le misure pianificate per superare i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) …/… [LULUCF] per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 fino al livello necessario.

2.   La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [] [ESR].

2.   La Commissione può formulare pareri sui piani d'azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo  7 e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [] [ESR].

 

2 bis.     La Commissione può sospendere temporaneamente la possibilità di uno Stato membro di trasferire le assegnazioni annuali di emissioni ad altri Stati membri.

 

2 ter.     In considerazione dell'elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, la Commissione analizza le conseguenze, in termini di politiche e misure, dell'adozione di un orizzonte temporale di vent'anni per il metano. La Commissione prende in esame le opzioni politiche per affrontare rapidamente il problema delle emissioni di metano e presenta una strategia dell'Unione per il metano, tenendo conto degli obiettivi dell'economia circolare, se del caso, e accordando la priorità alle emissioni di metano associate all'energia e ai rifiuti.

 

2 quater.     La Commissione riferisce, nel 2027 per il periodo dal 2021 al 2025 e nel 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, sulle emissioni e gli assorbimenti totali di gas a effetto serra dell'Unione per ciascuna categoria contabile del suolo di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) …/… [LULUCF] che sono pari alle emissioni e gli assorbimenti totali comunicati per il periodo meno il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dell'Unione nel periodo dal 2000 al 2009. In funzione dei risultati della relazione, la Commissione presenta, se del caso, proposte volte a garantire l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.     La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9 giunge alla conclusione che gli obiettivi degli Stati membri sono insufficienti per il conseguimento collettivo dei traguardi vincolanti dell'Unione per il 2030 in materia di fonti di energia rinnovabili e di efficienza energetica, può chiedere agli Stati membri i cui obiettivi ritiene insufficienti di accrescere il loro livello di ambizione per garantire il livello pertinente di ambizione collettiva.

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo - 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.     Nel settore dell'energia rinnovabile la Commissione utilizza le circostanze elencate nell'articolo 5, paragrafo 1, quali criteri oggettivi per la valutazione di cui all'articolo 12. Gli Stati membri il cui obiettivo è inferiore a quello risultante dall'applicazione della formula di cui all'allegato I bis innalzano di conseguenza il loro obiettivo.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e ai rispettivi aggiornamenti a norma dell'articolo 12, giunge alla conclusione che i traguardi , obiettivi e contributi dei piani nazionali o i rispettivi aggiornamenti sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, a conseguire i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica , adotta misure a livello unionale al fine di assicurare il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi. Per quanto concerne l'energia rinnovabile, le misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al traguardo 2030 dell'Unione, definito nei piani nazionali e nei rispettivi aggiornamenti.

1.   La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 12 giunge alla conclusione che i traguardi e gli obiettivi dei piani nazionali sono insufficienti, adotta misure a livello unionale al fine di assicurare il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi.

 

Per quanto concerne l'energia rinnovabile, fatte salve le altre misure, l'obiettivo nazionale degli Stati membri per il 2030 è rivisto a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'allegato I bis della direttiva (UE) …/… [rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili] entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i traguardi, obiettivi e  contributi o ad attuare le politiche e misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28. Nel formulare tali raccomandazioni, la Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile.

2.   La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i  rispettivi traguardi, obiettivi e  traiettorie o ad attuare le politiche e misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione, se in base alla valutazione aggregata delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri di cui all'articolo 25 , paragrafo 1, lettera a) — se opportuno suffragata da altre fonti d'informazione — conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, può formulare raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 28 per mitigare tale rischio. La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile la Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell'Unione.

3.   La Commissione, se in base alla valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri o, se opportuno , con il suffragio di altre fonti d'informazione , a norma dell'articolo 25 conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, formula raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 28 per mitigare tale rischio. Nel formulare tali raccomandazioni, la Commissione prende in considerazione il livello di ambizione degli Stati membri rispetto ai traguardi dell'Unione per il 2030. La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica. La Commissione prende in considerazione l'ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri , in particolare a partire dal 2021, per contribuire ai traguardi 2030 dell'Unione , il livello di conformità degli Stati membri ai propri traguardi e traiettorie nazionali nonché l'eventuale contributo alla piattaforma finanziaria a norma del paragrafo 4, lettera c) .

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel settore dell'efficienza energetica, tali misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:

 

(a)

prodotti, a norma della direttiva 2009/125/CE e della direttiva 2010/30/UE;

 

(b)

edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE;

 

(c)

trasporti.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), conclude che un progetto infrastrutturale potrebbe ostacolare lo sviluppo di un'Unione dell'energia resiliente, presenta una valutazione preliminare della compatibilità del progetto con gli obiettivi a lungo termine del mercato interno dell'energia, tenendo conto in particolare dell'obiettivo a lungo termine, e include raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 28. Prima della presentazione di tale valutazione, la Commissione può consultare altri Stati membri.

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 4 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nel 2023 se nel settore dell'energia rinnovabile — fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3 — in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che la traiettoria lineare unionale di cui all'articolo 25 , paragrafo 2 , non è seguita collettivamente , gli Stati membri provvedono affinché entro il 2024 i divari emergenti siano colmati grazie a misure supplementari, quali:

Se nel settore dell'energia rinnovabile — fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3 — in base alla valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro non sono sufficienti a conseguire il suo obiettivo nazionale per il 2030, in particolare a causa del mancato rispetto dei valori di riferimento nel 2022 , 2025 e 2027 , quali stabiliti all'allegato I bis , gli Stati membri interessati provvedono affinché i divari emergenti in relazione alla sua traiettoria siano colmati entro un anno grazie a misure supplementari, quali:

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 4 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

un'azione per promuovere una quota superiore di elettricità generata dall'energia rinnovabile sulla base dei criteri indicati all'articolo 4 della direttiva (UE) …/… [rifusione della direttiva 2009/28/CE];

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 4 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

il versamento di un contributo finanziario a una piattaforma di finanziamento istituita a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

(c)

il versamento di un contributo finanziario volontario a una piattaforma di finanziamento istituita a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili , in particolare quelli di interesse per l'Unione dell'energia, e gestita direttamente o indirettamente dalla Commissione;

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 4 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)

l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva (UE) …/… [rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili]

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali misure tengono conto del livello di ambizione dei primi contributi apportati dallo Stato membro interessato al traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile.

Tali misure tengono conto del livello di conformità dello Stato membro interessato al rispettivo obiettivo nazionale e alla rispettiva traiettoria per l'energia rinnovabile.

 

La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle misure a livello nazionale al fine di garantire la realizzazione della traiettoria lineare vincolante dell'Unione e dell'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 in materia di energia rinnovabile.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3, la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, nel 2023 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti a conseguire collettivamente il traguardo unionale di efficienza energetica di cui all'articolo 25 , paragrafo 3, primo comma, adotta entro il 2024 misure supplementari a quelle delle direttive 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765] 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] , al fine di raggiungere i traguardi vincolanti 2030 dell'Unione sul versante dell'efficienza energetica. Le misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:

5.   Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3, se la Commissione, sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 3, nel 2023 e successivamente ogni due anni giunge alla conclusione che i progressi compiuti da uno Stato membro non sono sufficienti a conseguire il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2030 e la sua traiettoria , lo Stato membro interessato provvede affinché entro il 2024 e  successivamente ogni due anni, i divari emergenti in relazione alla sua traiettoria siano colmati entro un anno grazie a misure supplementari.

(a)

prodotti, a norma della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 2009/125/CE;

 

(b)

edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765] e della direttiva 2012/27/CE [modificata dalla proposta COM(2016)0761];

 

(c)

trasporti.

 

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 27 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Ciascuno Stato membro interessato di cui al paragrafo 4 o 5 precisa le misure aggiuntive attuate, adottate e previste per colmare i divari e conformarsi ai propri obiettivi nazionali per il 2030 e alle proprie traiettorie, nell'ambito della successiva relazione intermedia di cui all'articolo 12.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro definisce in che modo ha tenuto nella massima considerazione la raccomandazione e in che modo l'ha attuata o intende attuarla. Giustifica eventuali scostamenti;

(b)

nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro definisce in che modo ha tenuto in considerazione la raccomandazione e in che modo l'ha attuata o intende attuarla. Esso motiva eventuali scostamenti.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

(c)

le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 e nel contesto del semestre europeo.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione rende immediatamente pubbliche le raccomandazioni per tutti gli Stati membri.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)

una valutazione complessiva dei progressi compiuti verso la piena integrazione dei principi dell'efficienza energetica al primo posto e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2 — lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j ter)

una relazione sui progressi compiuti in materia di competitività;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2 — lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j quater)

i progressi compiuti dagli Stati membri nell'eliminazione progressiva delle sovvenzioni dirette e indirette per i combustibili fossili entro il 2020;

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 2 — lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)

una valutazione finanziaria dei costi sostenuti dai consumatori finali di elettricità in base agli indicatori che monitorano la spesa effettiva per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 30 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 1o gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato II, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

1.   Entro il 1o gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario , conformemente alle prescrizioni della convenzione UNFCCC, per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato II, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    Nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, per controllare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10, del regolamento [] [ESR], la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 12 del regolamento [] [LULUCF] e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dalla normativa dell'Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

1.    La Commissione procede a una revisione completa dei dati dell'inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, per controllare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10, del regolamento [] [ESR], la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 12 del regolamento [] [LULUCF] e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dalla normativa dell'Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 11 del regolamento [] [ESR], un mese dopo la verifica di conformità con il regolamento [] [LULUCF] di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] per gli anni 2021 e 2026 . La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [] [ESR].

6.   I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 11 del regolamento [] [ESR], un mese dopo la verifica di conformità con il regolamento [] [LULUCF] di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR]. La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento [] [ESR] per ciascuno degli anni [coerenti con il ciclo di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) …/… (ESR)] è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [] [ESR].

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 31 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Come ultima verifica di conformità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione effettua una verifica dei requisiti a norma dell'[articolo 9 bis; riserva di intervento rapido] [ESR], su richiesta di uno Stato membro di avvalersi di tale riserva. Tale verifica può essere seguita da modifiche ai dati per ogni Stato membro ammissibile laddove siano soddisfatti i requisiti di cui all'[articolo 9 bis; riserva di intervento rapido] [ESR].

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte negli ambiti della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica in osservanza degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 34, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia stessa. Ciò comprende l'assistenza eventualmente necessaria per:

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte negli ambiti della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica in osservanza degli articoli 13 bis, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 34, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia stessa. Ciò comprende l'assistenza eventualmente necessaria per:

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 35 — comma 1 — lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)

la compilazione di una stima approssimativa della quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale dell'Unione e una stima approssimativa del consumo di energia primaria e finale.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 37 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.    La Commissione è assistita da un comitato dell'Unione dell'energia . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 , che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento .

1.    Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato sull'energia e il clima . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 37 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Il comitato sostituisce il comitato di cui all'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 15, 17, 23, 31 e 32 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013.

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 38 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 28 febbraio 2026 , e  successivamente ogni cinque anni , la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia e sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento alla normativa dell'Unione o a future decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. La Commissione può formulare proposte , se del caso.

Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018 per fare il punto sugli sforzi collettivi delle Parti in relazione ai progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo globale a lungo termine , nonché entro sei mesi dal bilancio globale del 2023 dai bilanci globali successivi , la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia e sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento alla normativa dell'Unione o a future decisioni relative alla convenzione UNFCCC nonché sull'adeguatezza del suo contributo al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi. Le relazioni sono accompagnate da proposte volte a rafforzare l'azione dell'Unione per il clima e l'energia, ove opportuno.

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 38 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro un termine di sei mesi da quando l'Unione presenta un contributo stabilito a livello nazionale (NDC) nuovo o rivisto a norma dell'accordo di Parigi, la Commissione avanza, se del caso, le proposte legislative necessarie a modificare la legislazione pertinente dell'Unione.

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 40 — comma 1 — punto 2

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis — paragrafo 1 — comma 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

all'articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti;»;

soppresso

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 47 — comma 1 — punto 2

Direttiva 2012/27/UE

Articolo 18 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è abrogata;

soppresso

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 49 — comma 1 — punto 1

Direttiva (UE) 2015/652

Allegato I — parte 2 — punti 2, 3, 4 e 7

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

all'allegato I, parte 2, i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati.

(1)

all'allegato I, parte 2, i punti 4 e 7 sono abrogati.

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 49 — comma 1 — punto 2 — lettera a

Direttiva (UE) 2015/652

Allegato III — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

«1.

Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.»;

«1.

Gli Stati membri devono comunicare annualmente i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.»;

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 49 — comma 1 — punto 2 — lettera b

Direttiva (UE) 2015/652

Allegato III — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate.

soppresso

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 49 bis

 

SEE

 

1.     Entro … [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta un progetto di decisione del comitato misto al comitato misto SEE relativo al presente regolamento, al fine di consentire ai paesi SEE EFTA di dare piena attuazione alle disposizioni del presente regolamento, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia.

 

2.     Una volta integrati nel SEE EFTA a seguito della decisione del comitato misto, gli obblighi degli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri a norma del presente regolamento si estendono anche ai paesi SEE EFTA che abbiano attuato il regolamento nel loro territorio.

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 50 bis

Comunità dell'energia

Entro … [sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione ne propone l'integrazione nella Comunità dell'energia conformemente all'articolo 79 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Una volta integrati da una decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e fatte salve le eventuali modifiche a norma dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, gli obblighi degli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri previsti dal presente regolamento si estendono anche alle parti contraenti della Comunità dell'energia che abbiano attuato il regolamento nel loro territorio.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 51

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 51

Articolo 51

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 50 del presente regolamento, l'articolo 7 e l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.

In deroga all'articolo 50 del presente regolamento, l'articolo 7 e l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.

 

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi per quanto concerne il secondo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto.

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.

L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.

 

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi ai fini dell'attuazione degli articoli 15, 17, 23, 31 e 32 del presente regolamento nonché ove indicato in altri atti giuridici dell'Unione.

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 1 — punto 1.3 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile

iii.

Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile e del pubblico

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 1 — punto 1.4 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.

Cooperazione regionale per la preparazione del piano

1.4.

Cooperazione macroregionale e regionale per la preparazione del piano

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 1 — punto 1.4 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione regionale

ii.

Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione macroregionale e regionale

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 2 — punto 2.1 — punto 2.1.1 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.1.

Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra (per il piano relativo al periodo 2021-2030, obiettivo del quadro 2030 di ridurre almeno del 40 % le emissioni di gas a effetto serra interne in tutti i settori dell'economia rispetto ai valori del 1990)  (1)

2.1.1.

Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra (1)

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 2 — punto 2.1 — punto 2.1.1 — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis.

Traiettorie nazionali dello Stato membro a partire dal 2021 per il mantenimento e l'aumento degli assorbimenti di carbonio dai pozzi coerentemente all'accordo di Parigi

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.1 — punto 2.1.1 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Se del caso, altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con le attuali strategie per le basse emissioni a lungo termine. Se del caso, altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento

ii.

Altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con l'accordo di Parigi e le strategie a lungo termine in materia di clima ed energia . Se del caso, altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 2 — punto 2.1 — punto 2.1.2 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili prevista nel consumo finale lordo di energia nel 2030 come contributo nazionale per il conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE di almeno il 27 % di energia rinnovabile nel 2030

i.

Obiettivo nazionale dello Stato membro in materia di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.1 — punto 2.1.2 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

Traiettorie per la quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

iii.

Traiettorie dello Stato membro per la quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti (disaggregate tra trasporti stradali, ferroviari e aerei)

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 2 — punto 2.1 — punto 2.1.2 — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv.

Traiettorie per tecnologia per l'energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW

iv.

Traiettorie per tecnologia per l'energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale netta prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 2 — punto 2.1 — punto 2.1.2 — punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v.

Traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e  dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima, e  origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, valutazione dell'origine e dell'impatto sul pozzo LULUCF

v.

Traiettorie dello Stato membro in relazione alla domanda di bioenergia, disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e  all'offerta di biomassa ripartite per materia prima e tra produzione interna e importazioni. Per la biomassa forestale, valutazione dell'origine e dell'impatto sul pozzo LULUCF

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.1 — punto 2.1.2 — punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis.

Quota dello Stato membro nonché traiettorie e obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili prodotta da città, comunità dell'energia e consumatori di energia prodotta autonomamente nel 2030 e traiettorie per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030 che comprendono il consumo finale lordo di energia atteso

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.1 — punto 2.1.2 — punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi.

Se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, anche a lungo termine o settoriali ( quota di biocarburanti avanzati, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità di energia e dai consumatori di energia prodotta autonomamente )

vi.

Se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, anche a lungo termine o settoriali ( ad esempio quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue )

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.2 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l'obiettivo vincolante del 30 % di efficienza energetica nel 2030, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], sulla base del consumo di energia primaria o finale, del risparmio di energia primaria o finale, oppure dell'intensità energetica; espresso in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare per tale contributo a partire dal 2021; sono compresi la metodologia e i coefficienti di conversione utilizzati

i.

Obiettivo vincolante dello Stato membro per l'efficienza energetica nel 2030, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761], espresso in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare per tale obiettivo a partire dal 2021; sono compresi la metodologia e i coefficienti di conversione utilizzati

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 2 — punto 2.2 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare nel periodo 2021-2030 a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] relativo agli obblighi di risparmio energetico

ii.

Importo cumulativo dei risparmi energetici aggiuntivi da realizzare nel periodo 2021-2030 e nei periodi seguenti a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0761] relativo agli obblighi di risparmio energetico

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — punto 2 — punto 2.2 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

Obiettivi per la ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e  commerciali (pubblici e privati)

iii.

Obiettivi per il 2030 e il 2040 per la ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e  non residenziali (pubblici e privati) , in linea con l'obiettivo per il 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato e a energia quasi zero

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.2 — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv.

Superficie coperta utile totale da ristrutturare o risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, relativo al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali

iv.

Superficie coperta utile totale da ristrutturare e corrispondente risparmio energetico o risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 a norma dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, relativo al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.3 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Obiettivi nazionali relativi all'aumento della diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigionamento da paesi terzi, allo stoccaggio e alla gestione della domanda

i.

Obiettivi nazionali relativi all'aumento della diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigionamento da paesi terzi, all'introduzione di misure di risparmio energetico, allo stoccaggio e alla gestione della domanda

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.3 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi

ii.

Obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da combustibili fossili (petrolio, carbone e gas) e, se del caso, da altri combustibili da paesi terzi

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.3 — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv.

Obiettivi nazionali relativi allo sviluppo delle fonti energetiche interne (in particolare l'energia rinnovabile)

iv.

Obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.4 — punto 2.4.1 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 in relazione all'obiettivo del Consiglio europeo dell'ottobre 2014

i.

Livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 pari almeno al 15 %, tenendo conto del traguardo di interconnessione del 10 % entro il 2020;

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.4 — punto 2.4.2 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas necessari per il raggiungimento di obiettivi e traguardi nell'ambito delle dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia

i.

Obiettivi nazionali principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e per l'ammodernamento di tale infrastruttura, necessari per il raggiungimento di obiettivi e traguardi nell'ambito delle dimensioni dell'Unione dell'energia di cui al punto 2

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.4 — punto 2.4.3 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, incluso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

i.

Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come la crescente flessibilità del sistema, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale, incluso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti;

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.4 — punto 2.4.3 — punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis.

Obiettivi nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.4 — punto 2.4.3 — punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter.

Obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autoproduzione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.4 — punto 2.4.3 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

Obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio

iii.

Obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia , aumentare la trasparenza, incoraggiare il passaggio da un fornitore all'altro e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.5 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l'innovazione, pubbliche private, relativamente all'Unione dell'energia, nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano SET

i.

Obiettivi nazionali e di finanziamento per il sostegno pubblico alla ricerca all'innovazione relative all'Unione dell'energia e per l'effetto leva previsto sulla ricerca privata , nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano SET

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 2 — punto 2.5 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Se del caso, obiettivi nazionali , compresi gli obiettivi a lungo termine ( 2050), per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di CO2, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio

ii.

Obiettivi nazionali per il 2050 per la promozione di tecnologie sostenibili

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.1 — punto 3.1.1

Testo della Commissione

Emendamento

3.1.1

Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra (per il piano relativo al periodo 2021-2030, obiettivo del quadro 2030)

3.1.1

Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

i.

Politiche e misure volte a raggiungere l'obiettivo stabilito dal regolamento [] [ESR], specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento [] [LULUCF], che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva e  l'obiettivo a lungo termine di diventare un'economia a basse emissioni di carbonio nell'arco di 50 anni e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformità dell'accordo di Parigi

i.

Politiche e misure volte a raggiungere l'obiettivo stabilito dal regolamento [] [ESR], specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento [] [LULUCF], e traiettorie per il mantenimento e l'aumento degli assorbimenti di carbonio dai pozzi di cui al punto 2.1.1, che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, guardando alla prospettiva e  all'obiettivo a lungo termine , onde azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 per poi passare quanto prima alle emissioni negative in conformità dell'accordo di Parigi

ii.

Cooperazione regionale in questo settore

ii.

Cooperazione regionale in questo settore

iii.

Ferma restando, se del caso, l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale

iii.

Ferma restando, se del caso, l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.1 — punto 3.1.2 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, di cui al punto 2.1.2, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia (6)

i.

Politiche e misure per realizzare l'obiettivo nazionale per il 2030 e l'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, di cui al punto 2.1.2, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia (6)

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.1 — punto 3.1.2 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

Misure specifiche in materia di sostegno finanziario, compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, per promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

iii.

Misure nazionali specifiche in materia di sostegno finanziario e misure fiscali , compresi il sostegno dell'UE e l'uso dei fondi UE, per promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.1 — punto 3.1.2 — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv.

Misure specifiche volte a introdurre uno «sportello unico», razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione e coinvolgere maggiormente i consumatori di energia rinnovabile prodotta autonomamente e le comunità di energia rinnovabile

iv.

Misure specifiche volte a  eliminare i costi eccessivamente onerosi e gli ostacoli alla diffusione dell'energia rinnovabile nonché introdurre uno «sportello unico», razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione . Impatto atteso in termini di nuova capacità generata di energia rinnovabile

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.1 — punto 3.1.2 — punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis.

Misure specifiche volte a incoraggiare tutti i consumatori e a conferire loro il diritto di diventare consumatori di energia rinnovabile prodotta autonomamente, in maniera individuale e collettiva, producendo, immagazzinando, consumando in qualità di prosumatori e vendendo la loro energia rinnovabile, nonché impatto atteso in termini di nuova capacità generata di energia rinnovabile

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.1 — punto 3.1.2 — punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

vi bis.

Altre misure programmate o adottate per promuovere l'energia rinnovabile, ivi comprese, a titolo non esaustivo:

a)

misure volte a garantire che tutte le amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali) integrino il consumo di energia rinnovabile nelle loro attività;

b)

disposizioni incluse nel quadro della normativa in materia di appalti pubblici, tese a garantire che le amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali e locali) introducano criteri ecologici per l'aggiudicazione di appalti pubblici al fine di incoraggiare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte delle persone giuridiche che intendono concludere un contratto con esse, indipendentemente dal prodotto o servizio oggetto dell'appalto;

c)

disposizioni riguardanti l'uso delle energie rinnovabili come requisito per la concessione di qualsiasi sovvenzione o sostegno pubblici, se del caso.

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.1 — punto 3.1.3 — punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis.

Politiche, tabelle di marcia e misure nazionali programmate per eliminare progressivamente le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili entro il 2020

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.2 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e  commerciali (sia pubblici che privati) (7), comprese politiche e  misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi e ristrutturazioni profonde per fasi

ii.

Strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e  non residenziali (sia pubblici che privati) (7), comprese le politiche , misure azioni in materia di efficienza energetica e risparmio energetico volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi e ristrutturazioni profonde per fasi , ed altresì quelle destinate al parco immobiliare con le peggiori prestazioni e alle famiglie in condizioni di povertà energetica

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.2 — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv.

Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia (9), misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori (10), altre misure per promuovere l'efficienza energetica) (11)

iv.

Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l'obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia (9), misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori (10), altre misure per promuovere l'efficienza energetica) (11)

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.2 — punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis.

Descrizione delle politiche e delle misure volte a promuovere il ruolo delle comunità locali dell'energia nel contribuire all'attuazione delle politiche e misure di cui ai punti i, ii, iii e iv

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.4 — punto 3.4.3 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia rinnovabile , compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri

ii.

Misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico, compresi la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri , la realizzazione di reti intelligenti e dello stoccaggio, l'aumento della gestione della domanda e della generazione distribuita nonché l'adeguamento della formazione dei prezzi, anche attraverso i segnali di prezzo in tempo reale

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.4 — punto 3.4.3 — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis.

Misure per garantire la partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, la gestione della domanda e lo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.4 — punto 3.4.3 — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii.

Misure volte a garantire l'accesso il dispacciamento prioritari di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili o dalla cogenerazione ad alto rendimento e volte a impedire la riduzione o il ridispacciamento di tale energia elettrica  (18)

iii.

Misure relative all'adattamento delle norme e delle pratiche operative del sistema per rafforzare la flessibilità del sistema; misure inerenti all'uso delle norme di dispacciamento che sono funzionali al conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; misure riguardanti l'uso di norme che riducono al minimo e compensano il ridispacciamento e la limitazione delle energie rinnovabili; misure per favorire l'aggregazione  (18)

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione A — titolo 3 — punto 3.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3.5

bis. Principio dell'efficienza energetica al primo posto

Descrizione di come le dimensioni, le politiche e le misure tengono conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 4 — punto 4.4 — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i.

Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti

i.

Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne , compresa la gestione della domanda, e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 4 — punto 4.6 — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis.

Livello attuale delle sovvenzioni nazionali per i combustibili fossili

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 4 — punto 4.6 — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv.

Proiezioni degli sviluppi di cui ai punti i. e ii . con le politiche e le misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

iv.

Proiezioni degli sviluppi di cui ai punti da i. a iii bis . con le politiche e le misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

Emendamento 260

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 4 — punto 4.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.6

bis. Principio dell'efficienza energetica al primo posto

Descrizione di come le dimensioni, le politiche e le misure tengono conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 5 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

5.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE E DELLE MISURE PREVISTE (29)

5.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE , DELLE MISURE E DELLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO PREVISTE (29)

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 5 — punto 5.1

Testo della Commissione

Emendamento

5.1.

Impatto delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, compreso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).

5.1.

Impatto delle politiche , delle misure e delle strategie di investimento previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, compreso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).

Emendamento 263

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 5 — punto 5.1 — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii.

Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all'interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all'ultimo anno del periodo coperto dal piano

ii.

Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all'interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all'ultimo anno del periodo coperto dal piano , in particolare per sviluppare una solida comprensione dell'impatto delle politiche in materia di efficienza energetica / risparmio energetico sul dimensionamento del sistema energetico e ridurre il rischio di investimenti non recuperabili nell'approvvigionamento energetico

Emendamento 264

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 5 — punto 5.1 — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis.

Valutazione delle interazioni tra le politiche e le misure nazionali esistenti e previste, da un lato, e le misure di politica climatica ed energetica dell'Unione, dall'altro.

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 5 — punto 5.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5.2

bis. Salute e benessere

i.

Implicazioni per la qualità dell'aria e i relativi effetti sulla salute

ii.

Altre ripercussioni sulla salute e il benessere (ad esempio inquinamento idrico, acustico o di altro tipo, aumento degli spostamenti a piedi o in bicicletta, cambiamenti del traffico pendolare e di altre forme di trasporto)

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 5 — punto 5.2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5.2

ter. Ripercussioni ambientali

i.

Dettagli di eventuali valutazioni ambientali strategiche o valutazioni d'impatto ambientale relative alla strategia o ai piani nazionali

ii.

Aspetti relativi alle risorse idriche, ad esempio fabbisogno o estrazione di acqua (tenendo conto dei potenziali cambiamenti climatici futuri), ripercussioni dell'energia idroelettrica o mareomotrice sugli habitat acquatici o marini

iii.

Ripercussioni ambientali (e climatiche) dell'aumento del ricorso alla bioenergia (biocarburanti prodotti da colture, biomassa forestale) e rapporto con la strategia per gli assorbimenti nella destinazione dei suoli

Emendamento 267

Proposta di regolamento

Allegato I — parte 1 — sezione B — titolo 5 — punto 5.2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5.2

quater. Ripercussioni in termini di investimenti

i.

Flussi di investimenti esistenti

ii.

Previsioni di investimento correlate a ciascuna delle politiche e misure programmate, compreso il profilo di rischio delle politiche e misure programmate

iii.

Fattori di rischio del settore o del mercato oppure ostacoli nel contesto nazionale (o macroregionale)

iv.

Analisi delle risorse o del sostegno finanziario pubblico aggiuntivi per colmare le lacune identificate al punto iii

v.

Valutazione qualitativa della fiducia degli investitori, compresa la visibilità del portafoglio di progetti e l'attuabilità o la capacità attrattiva delle opportunità di investimento

vi.

riesame degli anni precedenti rispetto alle aspettative, previsioni comprendenti gli elementi sostanziali che si presentano agli investitori

Emendamento 294/rev

Proposta di regolamento

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

La traiettoria di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, è costituita dai seguenti valori di riferimento:

 

S2020 + 0,20 (S2030 — S2020), come media del periodo 2021-2022;

 

S2020 + 0,45 (S2030 — S2020), come media del periodo 2023-2025; e

 

S2020 + 0,70 (S2030 — S2020), come media del periodo 2025-2027;

 

dove:

 

S2020 = l'obiettivo dello Stato membro nel 2020 conformemente all'articolo 3 e all'allegato I — parte A della direttiva …/… [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016)0767]

 

e

 

S2030 = l'obiettivo dello Stato membro nel 2030.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

volume delle vendite di energia utilizzata nei trasporti esclusa dal calcolo [in ktep];

(b)

volume delle vendite di energia utilizzata nei trasporti esclusa dal calcolo , se presente [in ktep];

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

quantità di energia generata per uso proprio esclusa dal calcolo [in migliaia di tep] ;

(c)

quantità di energia generata per uso proprio esclusa dal calcolo , se presente [in ktep] ;

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — lettera f — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

applicazione delle esenzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) in riferimento all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/27/UE:

(f)

volumi delle vendite di energia o volume di risparmi energetici [in ktep] esentati a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/27/UE;

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — lettera f — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

risparmio energetico [in ktep] conseguito nei settori della trasformazione, della distribuzione e della trasmissione di energia in linea con la lettera c);

soppresso

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — lettera f — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

risparmio energetico [in ktep] risultante da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre, in linea con la lettera d);

soppresso

Emendamento 276

Proposta di regolamento

Allegato II — punto 1 — lettera f — punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)

energia generata per uso proprio sugli o negli edifici a seguito di misure programmatiche che promuovono la nuova installazione di tecnologie per l'energia rinnovabile, in linea con la lettera e) [in ktep];

soppresso

Emendamento 277

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

 

1.

PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE

 

1.1.

Sintesi

 

1.2.

Contesto

 

1.2.1.

Contesto politico nazionale, dell'UE e internazionale per le strategie a lungo termine

 

1.2.2.

Contesto giuridico

 

1.3.

Consultazioni

 

1.3.1.

Consultazioni con il pubblico e le parti interessate (parlamenti nazionali, parti interessate locali, regionali, pubbliche e altre parti interessate)

 

1.3.2.

Consultazioni con altri Stati membri, paesi terzi e istituzioni dell'UE

 

2.

STRATEGIE NAZIONALI A LUNGO TERMINE IN MATERIA DI CLIMA ED ENERGIA

 

2.1.

TOTALE DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DEGLI AUMENTI DEGLI ASSORBIMENTI DAI POZZI

 

2.1.1.

Bilancio del carbonio fino al 2100 coerentemente con l'accordo di Parigi

 

2.1.2.

Traiettoria per un percorso efficace sotto il profilo dei costi verso il conseguimento delle zero emissioni nette di gas a effetto serra, al più tardi entro il 2050, e subito dopo di emissioni negative

 

2.1.3.

Obiettivo nazionale per il 2030 e tappe intermedie almeno per il 2040 e il 2050, in linea con la traiettoria di cui al punto 2.1.2.

 

2.1.4.

Dimensione internazionale

 

2.1.5.

Obiettivi di adattamento a lungo termine

 

2.2.

ENERGIA RINNOVABILE

 

2.2.1.

Traiettoria per il conseguimento di un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, entro il 2050

 

2.2.2.

Obiettivo nazionale riguardante la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030 e tappe intermedie almeno per il 2035, il 2040 e il 2045, in linea con la traiettoria di cui al punto 2.2.2

 

2.3.

EFFICIENZA ENERGETICA

 

2.3.1.

Traiettoria per ottenere l'economia più efficiente sotto il profilo energetico entro il 2050, in linea con gli obiettivi di cui ai punti 2.1.2 e 2.2.1

 

2.3.2.

Obiettivo nazionale in materia di efficienza energetica in termini di livello assoluto del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale nel 2030, e tappe intermedie almeno per il 2035, il 2040 e il 2045

 

3.

STRATEGIE SETTORIALI

 

3.1.

Sistema energetico

 

3.1.1.

Probabile fabbisogno futuro per vettore energetico

 

3.1.2.

Probabile capacità futura di produzione, compreso lo stoccaggio centralizzato e distribuito, suddivisa in base alla tecnologia

 

3.1.3.

Traiettoria o intervallo di valori stabiliti o previsti in futuro in materia di emissioni

 

3.1.4.

Descrizione dei principali fattori trainanti dell'efficienza energetica, della flessibilità della domanda e del consumo energetico nonché della loro evoluzione a partire dal 2021

 

3.1.5.

Delineamento delle politiche e delle misure previste per il conseguimento del sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili di cui al punto 2.2.1 nel consumo finale lordo di energia e dell'economia più flessibile ed efficiente sotto il profilo energetico entro il 2050, comprese traiettorie per le singole tecnologie

 

3.2.

Industria

 

3.2.1.

Traiettorie di emissioni attese per settore e fonti di approvvigionamento energetico

 

3.2.2.

Opzioni o approcci strategici per la decarbonizzazione ed eventuali obiettivi, piani o strategie esistenti, compresi l'elettrificazione, i combustibili alternativi, le misure di efficienza energetica, ecc.

 

3.3.

Edifici

 

3.3.1.

Fabbisogno energetico atteso degli edifici, differenziato sulla base della tipologia edilizia, compresi gli edifici commerciali, residenziali e pubblici

 

3.3.2.

Fonti future di approvvigionamento energetico

 

3.3.3.

Potenziale di riduzione del fabbisogno energetico attraverso la ristrutturazione degli edifici esistenti e relativi benefici sociali, economici e ambientali

 

3.3.4.

Misure strategiche volte a stimolare la ristrutturazione del parco immobiliare esistente

 

3.4.

Trasporti

 

3.4.1.

Emissioni e fonti energetiche attese per tipo di trasporto (ad esempio automobili e furgoni, trasporti pesanti su strada, trasporti marittimi, aerei, ferroviari)

 

3.4.2.

Opzioni o approcci strategici per la decarbonizzazione

 

3.5.

Agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF)

 

3.5.1.

Attuali emissioni per ogni fonte e per ciascun gas a effetto serra

 

3.5.2.

Opzioni e misure politiche per la riduzione delle emissioni volte a mantenere e rafforzare i pozzi di assorbimento, compresi obiettivi o traguardi nazionali

 

3.5.3.

Legami con le politiche di sviluppo agricolo e rurale

 

3.6.

Elementi strategici intersettoriali e altri settori pertinenti

 

4.

FINANZIAMENTO

 

4.1.

Stime relative agli investimenti necessari

 

4.2.

Politiche e misure relative all'utilizzo delle finanze pubbliche e che incentivano gli investimenti privati

 

4.3.

Strategie per attività correlate di ricerca, sviluppo e innovazione

 

5.

BASE ANALITICA E RIPERCUSSIONI SOCIO-ECONOMICHE

 

5.1.

Modelli, scenari o analisi impiegati nell'elaborazione della strategia

 

5.2.

Competitività e ripercussioni economiche

 

5.3.

Impatto a livello sanitario, ambientale e sociale

 

5.4.

Strategia per garantire la resilienza nel lungo termine dei settori di cui alla sezione 3

 

6.

Allegati (se del caso)

 

6.1.

Analisi di sostegno

 

6.1.1.

Dettagli dell'eventuale modellazione per il 2050 (comprese le previsioni) e/o di altre analisi quantitative, indicatori, ecc.

 

6.1.2.

Tabelle di dati o altri allegati di natura tecnica

 

6.2.

Altre fonti

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Allegato III — parte 1 — lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)

informazioni circa le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 del regolamento [] [ESR].

(n)

informazioni circa le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 , e all'articolo 7 del regolamento [] [ESR] e circa l'uso dei proventi di cui all'articolo 5, paragrafo 5 bis del medesimo regolamento .

Emendamento 279

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte 1 — lettera m — punto 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

biomassa primaria di origine forestale utilizzata direttamente per la produzione di energia

(a)

biomassa primaria di origine forestale utilizzata direttamente per la produzione di energia o la produzione di combustibile a base di legno lavorato

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte 1 — lettera m — punto 1 — lettera a — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)

legname tondo (ripartito fra legname industriale e legna da ardere)

iii)

legname tondo (ripartito fra legname industriale , prodotti di diradamenti precommerciali e legna da ardere)

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte 1 — lettera m — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

letame

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Allegato VII — parte 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

risparmi energetici conseguiti in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificato dalla proposta COM(2016)0761] per gli anni X-3 e X-2;

(b)

volume cumulativo di risparmi energetici conseguiti in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificato dalla proposta COM(2016)0761] per gli anni X-3 e X-2 , nonché

 

 

i)

volume dei risparmi conseguiti per mezzo di ciascuna politica, misura e azione individuale;

 

 

ii)

spiegazione della modalità adottata per stimare tali risparmi e dei dati utilizzati a tal fine;

 

 

iii)

spiegazione che precisi se lo Stato membro sta rispettando la tabella di marcia per il conseguimento dell'ammontare complessivo di risparmi previsto entro la fine del periodo indicato all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [come modificata dalla proposta COM(2016)0761]. Se lo Stato membro non sta rispettando la tabella di marcia, fornisce ulteriori spiegazioni sulle azioni correttive che intende adottare per conseguire i risparmi;

 

 

iv)

nel caso in cui le misure incluse nella relazione sui progressi compiuti divergano da quelle incluse nella notifica dello Stato membro, una giustificazione;

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Allegato VIII — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

l'impatto della produzione e dell'utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell'Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità;

(b)

l'impatto della produzione e dell'utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell'Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità , sulla qualità dell'aria e dell'acqua e sui diritti di utilizzo dei terreni, tenuti in debita considerazione i principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2008/98/CE ;

Emendamento 284

Proposta di regolamento

Allegato VIII — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all'interno dell'Unione, informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016)0767], per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell'aria.

(f)

per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all'interno dell'Unione e delle relative materie prime , informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016)0767], per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell'aria.

Emendamento 285

Proposta di regolamento

Allegato VIII — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)

una valutazione dell'efficacia dei criteri di sostenibilità della bioenergia di cui alla direttiva (UE) …/… [direttiva sulle energie rinnovabili] ai fini della riduzione dei gas a effetto serra e della tutela dei pozzi di assorbimento del carbonio, della biodiversità, della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e dei diritti d'uso dei terreni dei popoli.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0402/2017).

(14)  Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14).

(14)  Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14).

(16)  Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (14632/15).

(16)  Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (14632/15).

(18)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(18)  Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(24)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(24)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(27)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(27)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(1bis)   Relazione del Parlamento europeo del 2 giugno 2016 sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE)-(2015/2232(INI)).

(1)  Occorre assicurare la coerenza con le strategie per le basse emissioni a lungo termine a norma dell'articolo 14.

(1)  Occorre assicurare la coerenza con le strategie per le basse emissioni a lungo termine a norma dell'articolo 14.

(6)  Nel programmare tali misure, gli Stati membri tengono conto della fine del ciclo di vita degli impianti esistenti e del potenziale di ripotenziamento.

(6)  Nel programmare tali misure, gli Stati membri tengono conto della fine del ciclo di vita degli impianti esistenti e del potenziale di ripotenziamento.

(7)  Conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765].

(7)  Conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016)0765].

(9)  Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.

(10)  Conformemente agli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE.

(11)  Conformemente all'articolo 19 della direttiva 2012/27/UE.

(9)  Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.

(10)  Conformemente agli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE.

(11)  Conformemente all'articolo 19 della direttiva 2012/27/UE.

(18)  Conformemente alla [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016)0864, e alla rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta da COM(2016)0861].

(18)  Conformemente alla [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016)0864, e alla rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta da COM(2016)0861].

(29)  Le politiche e le misure previste sono opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale. Le relative proiezioni di cui al punto 5.1.i comprendono pertanto non solo le politiche e le misure adottate e attuate (proiezioni sulla base delle politiche e delle misure in vigore), ma anche le politiche e le misure previste.

(29)  Le politiche e le misure previste sono opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale. Le relative proiezioni di cui al punto 5.1.i comprendono pertanto non solo le politiche e le misure adottate e attuate (proiezioni sulla base delle politiche e delle misure in vigore), ma anche le politiche e le misure previste.


Giovedì 18 gennaio 2018

19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/498


P8_TA(2018)0016

Trattato di Marrakech: facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (12629/2017 — C8-0375/2017 — 2014/0297(NLE))

(Approvazione)

(2018/C 458/18)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12629/2017),

visto il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (5905/2015),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 114 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0375/2017),

visto il parere della Corte di giustizia del 14 febbraio 2017 (1),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A8-0400/2017),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del trattato di Marrakesh;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI).

(1)  Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


19.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 458/499


P8_TA(2018)0017

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione — rifusione)

(2018/C 458/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0411),

visto l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0322/2016),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visti gli articoli 104 e 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A8-0388/2017),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificata in appresso;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (34), è stato modificato in modo sostanziale (35). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(1)

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (34), è stato modificato in modo sostanziale (35). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche indispensabili , a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. Tali modifiche del regolamento contribuiranno al consolidamento della certezza giuridica e all'incremento della flessibilità, alla garanzia di un migliore accesso ai procedimenti giudiziari come pure a una maggiore efficienza di tali procedimenti. Al tempo stesso, le modifiche del presente regolamento contribuiranno a garantire che gli Stati membri conservino la piena sovranità sulle norme sostanziali in materia di responsabilità genitoriale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo si dovrebbero rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

(3)

Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l'Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L'Unione si prefigge l'obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo è essenziale rafforzare i diritti delle persone, segnatamente i minori, nei procedimenti giudiziari al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie ed amministrative e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l'accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri , assicurando un'attenta verifica del carattere non discriminatorio delle procedure e delle pratiche utilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri a tutela dell'interesse superiore del minore e dei diritti fondamentali correlati .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

A tal fine, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

(4)

A tal fine, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario alla libera circolazione delle persone e al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali richiede una formazione giudiziaria, soprattutto in materia di diritto di famiglia transfrontaliero. Le attività di formazione, come seminari e scambi, sono necessarie a livello sia dell'Unione che nazionale, al fine di sensibilizzare in merito al presente regolamento, al suo contenuto e alle sue conseguenze e di creare un clima di fiducia reciproca tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro sistemi giudiziari.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale  o altro procedimento .

(6)

Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

A norma del presente regolamento, le norme sulla competenza giurisdizionale dovrebbero applicarsi anche a tutti i minori che si trovano sul territorio dell'Unione e la cui residenza abituale non possa essere stabilita con certezza. L’ambito di applicazione di tali norme dovrebbe estendersi in particolare ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale per motivi socioeconomici oppure a causa di disordini nei loro paesi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

È opportuno che il presente regolamento rispetti pienamente tutti i diritti stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso «la Carta»), in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7 della Carta e i diritti del minore di cui all'articolo 24 della Carta.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità . Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

(13)

Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale dovrebbero sempre informarsi all'interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate tenendo conto di tale interesse . Ogni riferimento all'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce degli articoli 7, 14, 22 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. È assolutamente necessario che lo Stato membro le cui autorità sono competenti ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito in relazione alla responsabilità genitoriale, a seguito dell'assunzione di una decisione definitiva che prevede il ritorno del minore, garantisca la protezione dell'interesse superiore e dei diritti fondamentali del minore dopo il ritorno di quest'ultimo, segnatamente laddove abbia contatti con entrambi i genitori.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Il significato del concetto di «residenza abituale» dovrebbe essere interpretato caso per caso sulla base di definizioni delle autorità, alla luce delle circostanze specifiche del caso.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)

Qualora la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Ciò dovrebbe valere sia in assenza di procedimento pendente sia per i procedimenti pendenti . Per questi ultimi tuttavia, ai fini dell'efficienza della giustizia le parti possono concordare che i giudici dello Stato membro in cui il procedimento è pendente conservino la competenza fino alla pronuncia della decisione definitiva, purché ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. Questa possibilità è particolarmente importante quando il procedimento è prossimo alla conclusione un genitore intende trasferirsi in un altro Stato membro assieme al minore .

(15)

Qualora la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Per i procedimenti pendenti tuttavia, ai fini dell'efficienza della giustizia le parti possono concordare che i giudici dello Stato membro in cui il procedimento è pendente conservino la competenza fino alla pronuncia della decisione definitiva, purché ciò corrisponda all'interesse superiore del minore. È invece opportuno concludere i procedimenti pendenti in materia di diritti di affidamento di visita con una decisione definitiva, affinché i titolari del diritto di affidamento non trasferiscano il minore in un altro paese per sottrarsi in tal modo a una decisione a loro sfavorevole emessa da un'autorità competente, a meno che le parti non concordino sul fatto che il procedimento pendente dovrebbe essere concluso .

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale, i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

(17)

Il presente regolamento non osta a che le autorità di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, ad esempio nei casi di violenza domestica o di genere, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. È tuttavia opportuno che nello Stato membro competente a conoscere nel merito i provvedimenti decisi dal giudice di un altro Stato membro siano modificati o sostituiti soltanto con provvedimento di un giudice. Un'autorità competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda nel merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità dovrebbe comunicare, direttamente o tramite l'autorità centrale e senza indebito ritardo , i provvedimenti adottati all'autorità dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione all'autorità di un altro Stato membro non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

In casi eccezionali le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. Nell'interesse superiore del minore,  l'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, l'autorità adita in seconda istanza non dovrebbe essere autorizzata a trasferire il caso a una terza autorità.

(18)

È opportuno prestare particolare attenzione al fatto che, in casi eccezionali , quali ad esempio i casi di violenza domestica o di genere, le autorità dello Stato membro della residenza abituale del minore potrebbero non essere le autorità più appropriate per trattare il caso. L'autorità competente può, a titolo eccezionale e in determinate condizioni, trasferire la propria competenza in un caso specifico a un'autorità di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a conoscere del caso. Tuttavia, in questo caso, è opportuno ottenere innanzitutto il consenso dell'autorità adita in seconda istanza dal momento che, una volta accettato di esaminare il caso, essa non può trasferire il caso a una terza autorità. Prima di qualsiasi trasferimento di competenza è necessario valutare attentamente e tenere pienamente in considerazione l'interesse superiore del minore.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)

I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento tuttavia non mira a stabilire le modalità di audizione del minore , ad esempio se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo .

(23)

I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero rispettare il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e garantire che essa sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. L'audizione del minore in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e della raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni  (1bis) è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento tuttavia non mira a stabilire norme minime comuni riguardanti la procedura di audizione del minore , che rimane disciplinata dalle disposizioni nazionali degli Stati membri .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)

Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in una o più autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello. In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

(26)

Affinché il procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concluda quanto prima, gli Stati membri dovrebbero concentrare la competenza per tali procedimenti in un numero limitato di autorità giurisdizionali, tenendo conto della loro struttura interna per l'amministrazione della giustizia, se del caso. La concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giurisdizionali di uno Stato membro è uno strumento essenziale ed efficace in molti Stati membri per accelerare il trattamento delle cause di sottrazione di minori, giacché i giudici investiti largamente di tali cause sviluppano competenze particolari. A seconda della struttura del sistema giuridico, la competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali di impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello , senza tuttavia pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia delle parti e la tempestività dei procedimenti di ritorno . In ogni grado la decisione dovrebbe essere resa entro sei settimane dalla presentazione della domanda o dell'impugnazione. Gli Stati membri dovrebbero limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. Sarebbe inoltre opportuno adottare misure volte a garantire che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano riconosciute in un altro Stato membro. Una volta emesse, è essenziale che le decisioni giudiziarie siano altresì riconosciute in tutta l'Unione europea, in particolare nell'interesse del minore.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giudiziarie e amministrative dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione amichevole ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati , facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.

(28)

Il ricorso alla mediazione può assumere un grande rilievo ai fini della risoluzione delle controversie, in tutte le cause riguardanti un minore e in modo particolare nel caso di conflitti genitoriali transfrontalieri in materia di diritti di affidamento e di visita concernenti un minore nonché nelle cause di sottrazione internazionale di minori . Inoltre, in considerazione dell'aumento delle controversie transfrontaliere relative alla custodia in tutta l'Unione europea, per le quali non si dispone di alcun quadro internazionale, a seguito dei recenti flussi migratori, la mediazione si è spesso rivelata l'unico strumento giuridico in grado di aiutare le famiglie a raggiungere una soluzione amichevole e rapida alle controversie familiari. Al fine di promuovere la mediazione in tali casi, le autorità giudiziarie e amministrative , facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale , dovrebbero assistere le parti, prima o durante i procedimenti giudiziari, nella scelta di mediatori adeguati e nell'organizzazione della mediazione. Le parti dovrebbero inoltre ricevere un aiuto finanziario per il ricorso alla mediazione per un importo almeno equivalente a quello del patrocinio a spese dello Stato che è stato o sarebbe stato loro concesso . Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e non dovrebbero comportare una partecipazione obbligatoria delle vittime di qualunque forma di violenza, compresa la violenza domestica, al processo di mediazione .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Per offrire un'efficace alternativa ai procedimenti giudiziari in materia di controversie familiari a livello nazionale o internazionale, è essenziale che i mediatori coinvolti abbiano ricevuto una formazione specializzata adeguata. La formazione dovrebbe riguardare, in particolare, il quadro giuridico delle controversie familiari transfrontaliere, la competenza interculturale e gli strumenti per gestire le situazioni ad alta conflittualità, tenendo presente in qualsiasi momento l'interesse superiore del minore. La formazione impartita ai giudici, quali potenziali fonti di rinvio alla mediazione, dovrebbe altresì riguardare il modo di incoraggiare le parti ad attivare quanto prima una procedura di mediazione e le modalità per integrare la mediazione nei procedimenti giudiziari e nei termini stabiliti dalle procedure della convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori senza provocare inutili ritardi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)

Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 si cui si basa il diniego. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(30)

Qualora il giudice dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 su cui si basa il diniego e dovrebbe motivarne le ragioni . Tuttavia, una simile decisione dovrebbe potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento, previo esame approfondito dell'interesse superiore del minore, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Se la decisione implica il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)

Inoltre la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per le decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che dispongono il ritorno di un minore, il presente regolamento prevede un'unica procedura per l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

(33)

Inoltre la volontà di agevolare la libera circolazione dei cittadini europei giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento. Ciò avrà come effetto, in particolare, la riduzione della durata e dei costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per le decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che dispongono il ritorno di un minore, il presente regolamento prevede un'unica procedura per l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento . Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dell'esecuzione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(37 bis)

Il rifiuto di riconoscere una decisione ai sensi del presente regolamento, fondato sul fatto che il riconoscimento sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato, dovrebbe essere conforme all'articolo 21 della Carta.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)

Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento.

(42)

Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tale assistenza dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di informazioni relative al minore necessarie ai fini del procedimento. Nei casi in cui la competenza sia esercitata da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui il minore è cittadino, le autorità centrali dello Stato membro competente ne informano senza indebito ritardo le autorità centrali dello Stato membro di cui il minore è cittadino.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)

Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio, se si tratta di un'autorità giurisdizionale, applicando il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in particolare alle autorità centrali istituite ai sensi del presente regolamento, alla rete dei giudici e ai punti di contatto, oppure, se si tratta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, chiedendo le informazioni attraverso un'organizzazione non governativa specializzata in questo campo.

(44)

Fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l'autorità richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie, ad esempio, se si tratta di un'autorità giurisdizionale, applicando il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, in particolare alle autorità centrali istituite ai sensi del presente regolamento, alla rete dei giudici e ai punti di contatto, oppure, se si tratta di un'autorità giudiziaria o amministrativa, chiedendo le informazioni attraverso un'organizzazione non governativa specializzata in questo campo. La cooperazione giudiziaria internazionale e la comunicazione in materia dovrebbero essere avviate e/o agevolate da una rete di giudici o da giudici di collegamento appositamente designati in ciascuno Stato membro. Il ruolo della rete giudiziaria europea dovrebbe essere differenziato rispetto a quello delle autorità centrali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)

Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe poter chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita.

(46)

Se necessario nell'interesse superiore del minore, l'autorità di uno Stato membro che intenda adottare una decisione in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere obbligata a chiedere che le autorità di un altro Stato membro le comunichino le informazioni pertinenti per la protezione del minore. A seconda delle circostanze possono rientrare nel novero le informazioni sui procedimenti e sulle decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore o sulla capacità di un genitore o un parente di prendersi cura del minore o sul suo eventuale diritto di visita. Nel decidere in merito alla sua capacità di prendersi cura del minore, la nazionalità, la situazione economica e sociale o la provenienza culturale e religiosa di un genitore non dovrebbero essere considerate elementi decisivi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)

La comunicazione tra giudici, autorità pubbliche, autorità centrali, professionisti che assistono i genitori e tra i genitori stessi dovrebbe essere promossa in tutti i modi, tenendo conto, tra l'altro, che una decisione di non ritorno del minore può violare i diritti fondamentali del minore nella stessa misura di una decisione di ritorno.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(48 bis)

Allorché lo rende necessario l'interesse del minore, i giudici dovrebbero comunicare direttamente con le autorità centrali o con le autorità giurisdizionali competenti di altri Stati membri.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Considerando 49

Testo della Commissione

Emendamento

(49)

Qualora l'autorità di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità può richiedere l'assistenza delle autorità dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

(49)

Qualora l'autorità di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità dovrebbe richiedere l'assistenza delle autorità dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)

Qualora l'autorità di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione tramite le autorità centrali dei due Stati membri interessati. Prima di disporre il collocamento l'autorità che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Poiché il collocamento è perlopiù una misura d'urgenza necessaria per sottrarre il minore a una situazione che mette in pericolo il suo interesse superiore, il fattore tempo è fondamentale. Pertanto, per accelerare la procedura di consultazione il presente regolamento fissa in modo esaustivo i requisiti della richiesta e un termine di risposta per lo Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Le condizioni per accordare o negare l'approvazione continuano tuttavia a essere dettate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

(50)

Qualora l'autorità di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore presso familiari, in una famiglia affidataria o in un istituto in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione tramite le autorità centrali dei due Stati membri interessati. Prima di disporre il collocamento l'autorità che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Poiché il collocamento è perlopiù una misura d'urgenza necessaria per sottrarre il minore a una situazione che mette in pericolo il suo interesse superiore, il fattore tempo è fondamentale. Pertanto, per accelerare la procedura di consultazione il presente regolamento fissa in modo esaustivo i requisiti della richiesta e un termine di risposta per lo Stato membro in cui dovrebbe essere collocato il minore. Le condizioni per accordare o negare l'approvazione continuano tuttavia a essere dettate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51)

Il collocamento di un minore a lungo termine all'estero dovrebbe rispettare l' articolo 24, paragrafo 3, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori) e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, segnatamente gli articoli 8, 9 e 20. In particolare, nel valutare le soluzioni si dovrebbe tenere debito conto della necessità di continuità nell'educazione del minore, della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

(51)

Le autorità statali che valutano il collocamento di un minore dovrebbero deliberare nel rispetto dell' articolo 24, paragrafo 3, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori) e le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, segnatamente gli articoli 8, 9 e 20. In particolare, nel valutare le soluzioni si dovrebbe tenere debito conto della possibilità di collocare i fratelli all'interno della stessa famiglia affidataria o dello stesso istituto, della necessità di continuità nell'educazione del minore e della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Nel caso, in particolare, di un collocamento a lungo termine di un minore all'estero, le autorità competenti dovrebbero sempre valutare la possibilità di collocare il minore presso parenti che vivono in un altro paese, se il minore ha stabilito rapporti con tali familiari, e a seguito di una valutazione individuale dell'interesse superiore del minore. Tali collocamenti a lungo termine dovrebbero essere soggetti a un riesame periodico che tenga conto delle esigenze e dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giudiziaria o amministrativa, alle materie civili relative:

1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giudiziaria o amministrativa o altra autorità competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento , alle materie civili relative:

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

alla sottrazione internazionale di minori;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

il collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;

(d)

il collocamento del minore presso familiari, in una famiglia affidataria o in un istituto sicuro all'estero ;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.

«autorità»: l' autorità giudiziaria o amministrativa degli Stati membri competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

1.

«autorità»: l'autorità giudiziaria o amministrativa nonché qualsiasi altra autorità degli Stati membri competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.

«Stato membro»: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

3.

«Stato membro»: tutti gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione della Danimarca;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.

«decisione»: un decreto, un'ordinanza o una sentenza di un'autorità di uno Stato membro in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio o responsabilità genitoriale;

4.

«decisione»: un decreto, un'ordinanza, una sentenza di un'autorità di uno Stato membro o un atto pubblico avente efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché un accordo tra le parti avente efficacia esecutiva nello Stato membro in cui è stato concluso, in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi, annullamento del matrimonio o responsabilità genitoriale;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 — comma 1 — punto 12 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

12.

« trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

12.

« sottrazione internazionale del minore»: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale.

1.   Le autorità di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro. In caso di lecito trasferimento della residenza del minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro della nuova residenza abituale , a meno che le parti non decidano, prima di tale trasferimento, che la competenza debba continuare a spettare all'autorità dello Stato membro in cui il minore ha avuto la residenza abituale fino a quel momento .

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     In caso di procedimenti pendenti concernenti i diritti di affidamento e di visita, l'autorità dello Stato membro di origine conserva la competenza fino alla conclusione del procedimento, a meno che le parti non concordino di porre fine allo stesso.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 , dopo essere stato informato in merito alle implicazioni giuridiche dalle autorità dello Stato membro in cui il minore aveva precedentemente la residenza abituale, ha accettato la competenza delle autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando , malgrado tali informazioni, ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 9 — comma 1 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

i)

entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e nonostante fosse stato informato dalle autorità in merito all'obbligo giuridico di presentare una domanda di ritorno del minore , tale domanda non è stata presentata dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 5 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I giudici designati sono giudici di famiglia che esercitano la professione e hanno acquisito esperienza in tale ambito, in particolare per quanto riguarda le questioni aventi una dimensione giurisdizionale transfrontaliera.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari, relativamente al minore o ai suoi beni.

In casi d'urgenza, le autorità dello Stato membro in cui si trovano il minore o beni ad esso appartenenti sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari, relativamente al minore o ai suoi beni. Tali provvedimenti non dovrebbero ritardare indebitamente i procedimenti e le decisioni finali in materia di diritti di affidamento e di visita.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito.

Allorché lo rende necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità che ha disposto i provvedimenti cautelari ne informa, direttamente o tramite l'autorità centrale designata a norma dell'articolo 60, l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito. Tale autorità garantisce la parità di trattamento dei genitori coinvolti nel procedimento e provvede affinché siano informati in modo approfondito e senza indugio in merito a tutti i provvedimenti in questione, in una lingua che essi comprendono pienamente.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili non appena l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

2.   I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili non appena l'autorità dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati e dal momento in cui essa notifica l'autorità dello Stato membro in cui erano stati adottati i provvedimenti provvisori .

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, su istanza dell'autorità investita della controversia, qualsiasi altra autorità adita comunica senza indugio all'autorità richiedente la data in cui è stata adita a norma dell'articolo 15.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 20

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20

Articolo 20

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Diritto del minore di esprimere la propria opinione

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento.

Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità degli Stati membri garantiscono che al minore capace di discernimento sia data la possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione durante il procedimento , conformemente alle pertinenti norme procedurali nazionali, all'articolo 24, paragrafo 1, della Carta, all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e alla raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni  (1bis). Le autorità documentano le proprie considerazioni al riguardo nella decisione.

 

L'audizione di un minore che esercita il suo diritto di esprimere la propria opinione è svolta da un giudice o da uno specialista conformemente alle disposizioni nazionali senza alcuna forma di pressione, in particolare pressioni dei genitori, in un ambiente a misura di bambino adatto all'età di quest'ultimo sia in termini di linguaggio che di contenuto, e presenta tutte le garanzie necessarie a tutelare l'integrità emotiva e l'interesse superiore del minore.

 

L'audizione del minore non è condotta alla presenza delle parti coinvolte nel procedimento o dei loro rappresentati legali. Essa tuttavia è registrata e aggiunta alla documentazione affinché le parti e i rispettivi rappresentanti legali possano consultare la registrazione dell'audizione.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

L'autorità tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità , nell'interesse superiore del bambino, e documenta le proprie considerazioni nella decisione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale verifica la volontà delle parti di ricorrere alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento.

2.   Quanto prima possibile durante il procedimento, l'autorità giurisdizionale verifica la volontà delle parti di ricorrere alla mediazione per trovare, nell'interesse superiore del minore, una soluzione concordata, purché ciò non ritardi indebitamente il procedimento. In tal caso, l'autorità giurisdizionale invita le parti a ricorrere alla mediazione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione che dispone il ritorno del minore provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività provvisoria.

3.   L'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione che dispone il ritorno del minore provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività provvisoria , tenendo conto dell'interesse superiore del minore .

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Qualora un'autorità giudiziaria abbia disposto il ritorno di un minore, essa comunica all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente prima del trasferimento illecito tale decisione nonché la data dalla quale ne decorrono gli effetti.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 32 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ne informa l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente, se il procedimento è stato avviato senza l'assistenza dell'autorità centrale, indicando i motivi.

4.   Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ne informa debitamente l'autorità centrale richiedente dello Stato membro d'origine o il richiedente, se il procedimento è stato avviato senza l'assistenza dell'autorità centrale, indicando i motivi , e fornisce un termine stimato per l'esecuzione .

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 37 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; o

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto , senza che tale diniego possa dar luogo a qualsiasi forma di discriminazione vietata all'articolo 21 della Carta ; o

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su istanza della parte interessata, il riconoscimento di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale è negato :

1.   Su istanza della parte interessata, una decisione relativa alla responsabilità genitoriale  non è riconosciuta :

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 38 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione, o

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 58 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all' articolo 27, paragrafo 3, e agli articoli 32, 39 e 42, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato , degli aiuti destinati alla copertura dei costi sostenuti per la mediazione o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e agli articoli 32, 39 e 42, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

ad aiutare, su richiesta dell'autorità centrale di un altro Stato membro, a localizzare il minore quando risulta che posso essere presente sul territorio dello Stato membro richiesto e la sua localizzazione è necessaria per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento;

a)

ad aiutare, su richiesta dell'autorità centrale di un altro Stato membro, a localizzare il minore quando risulta che posso essere presente sul territorio dello Stato membro richiesto e la sua localizzazione è necessaria per l'applicazione del presente regolamento;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

a facilitare la comunicazione fra le autorità, in relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 14, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma;

d)

a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali , in relazione soprattutto all'attuazione degli articoli 14 e 19 , dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 26, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

a fornire ai titolari della responsabilità genitoriale informazioni sul patrocinio a spese dello Stato e sull'assistenza legale, ad esempio l'assistenza fornita da avvocati specializzati bilingui, onde evitare che i titolari della responsabilità genitoriale diano il loro consenso senza averne compreso la portata.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 63 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

ad assicurare che, quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, il fascicolo per il procedimento sia pronto entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

g)

ad assicurare che, quando avviano o facilitano l'avvio di un procedimento giudiziario di ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, il fascicolo per il procedimento sia pronto e presentato all'autorità giurisdizionale o ad altra autorità competente entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Su richiesta motivata dell'autorità centrale o di un'autorità di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale e in cui si trova può , o direttamente o tramite autorità o altri enti:

1.   Su richiesta motivata dell'autorità centrale o di un'autorità di uno Stato membro con il quale il minore abbia un legame sostanziale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale e in cui si trova, direttamente o tramite autorità o altri enti, procede a :

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale e se la situazione del minore lo richiede, l'autorità di uno Stato membro può chiedere a ogni autorità di un altro Stato membro che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

2.   In previsione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale e se la situazione del minore lo richiede, l'autorità di uno Stato membro chiede a ogni autorità di un altro Stato membro che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Qualora si esaminino questioni relative alla responsabilità genitoriale, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente informa, senza indebito ritardo, l'autorità centrale dello Stato membro di cui il minore o uno dei suoi genitori è cittadino dell'esistenza dei procedimenti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   L'autorità di uno Stato membro può chiedere alle autorità di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

3.   L'autorità di uno Stato membro chiede alle autorità di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di una persona residente in quello Stato membro e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di quella persona a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

5.   Le autorità di uno Stato membro in cui il minore non ha la residenza abituale, su richiesta di un genitore o di un familiare residenti in quello Stato membro e che vogliano ottenere o conservare un diritto di visita, oppure su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, raccolgono informazioni o prove e si pronunciano sull'idoneità di tali persone a esercitare il diritto di visita e sulle condizioni di esercizio.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 64 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Un'autorità di uno Stato membro può chiedere all'autorità centrale di un altro Stato membro di fornire informazioni sulla legislazione nazionale dello Stato membro in questione riguardo a questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e sono pertinenti all'esame di un caso a norma del presente regolamento. L'autorità dello Stato membro che riceve la richiesta è tenuta a rispondere prontamente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora l'autorità competente ai sensi del presente regolamento intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria in un altro Stato membro, deve preventivamente ottenere l'approvazione dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine, tramite l'autorità centrale del proprio Stato membro, trasmette all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza.

1.   Qualora l'autorità competente ai sensi del presente regolamento intenda collocare il minore presso familiari, in una famiglia affidataria o in un istituto sicuro in un altro Stato membro, deve preventivamente ottenere l'approvazione dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine, tramite l'autorità centrale del proprio Stato membro, trasmette all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza. Gli Stati membri garantiscono ai genitori e ai parenti del minore, indipendentemente dal loro luogo di residenza, un regolare diritto di visita, a meno che ciò non comprometta il benessere del minore.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 65 — paragrafo 4 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se l'autorità competente intende inviare operatori sociali in un altro Stato membro per determinare se un collocamento in detto Stato membro sia compatibile con il benessere del minore, ne informa lo Stato membro interessato.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 66 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.    Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

4.    Salvo ove diversamente convenuto tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto, ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 79 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [ 10 anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

Entro il [ 5 anni dopo la data di applicazione] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 79 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

il numero di casi e di decisioni in materia di responsabilità genitoriale nelle procedure di mediazione;


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(34)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(35)  Cfr. allegato V.

(34)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(35)  Cfr. allegato V.

(1bis)   CM/Rec(2012)2 del 28 marzo 2012.

(1bis)   CM/Rec(2012)2 del 28 marzo 2012.