ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 455/01 |
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Corte di giustizia |
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2018/C 455/02 |
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2018/C 455/03 |
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2018/C 455/04 |
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2018/C 455/05 |
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2018/C 455/06 |
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2018/C 455/07 |
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2018/C 455/08 |
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2018/C 455/09 |
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2018/C 455/10 |
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2018/C 455/11 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2018/C 455/12 |
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2018/C 455/13 |
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2018/C 455/14 |
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2018/C 455/15 |
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2018/C 455/16 |
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2018/C 455/17 |
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2018/C 455/18 |
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2018/C 455/19 |
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2018/C 455/20 |
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2018/C 455/21 |
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2018/C 455/22 |
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2018/C 455/23 |
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2018/C 455/24 |
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2018/C 455/25 |
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2018/C 455/26 |
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2018/C 455/27 |
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2018/C 455/28 |
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2018/C 455/29 |
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2018/C 455/30 |
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2018/C 455/31 |
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2018/C 455/32 |
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2018/C 455/33 |
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2018/C 455/34 |
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2018/C 455/35 |
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Tribunale |
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2018/C 455/36 |
Causa T-605/18: Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — ZF/Commissione |
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2018/C 455/37 |
Causa T-610/18: Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — ZR / EUIPO |
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2018/C 455/38 |
Causa T-611/18: Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Pharmaceutical Works Polpharma / EMA |
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2018/C 455/39 |
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2018/C 455/40 |
Causa T-618/18: Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — ZI / Commissione |
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2018/C 455/41 |
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2018/C 455/42 |
Causa T-632/18: Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — ZM e a./Consiglio |
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2018/C 455/43 |
Causa T-633/18: Ricorso proposto il 22 ottobre 2018 — Rose Gesellschaft/EUIPO — Iviton (TON JONES) |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 455/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Corte di giustizia
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/2 |
Prestazione di giuramento di nuovi membri della Corte
(2018/C 455/02)
La sig.ra Rossi e i sigg. Jarukaitis, Xuereb e Cardoso da Silva Piçarra, nominati giudici della Corte di giustizia con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 28 febbraio 2018 (1), del 13 giugno 2018 (2) e del 25 luglio 2018 (3), per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte l’8 ottobre 2018.
I sigg. Pitruzzella e Hogan, nominati avvocati generali della Corte di giustizia con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 28 febbraio 2018 e del 5 settembre 2018 (4), per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte l’8 ottobre 2018.
(1) GU L 64 del 7.3.2018, pag. 1.
(2) GU L 155 del 19.6.2018, pag. 4.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/2 |
Elezione del presidente della Corte
(2018/C 455/03)
I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 9 ottobre 2018, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Lenaerts come presidente della Corte, per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 6 ottobre 2021.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/2 |
Elezione del Vicepresidente della Corte
(2018/C 455/04)
I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 9 ottobre 2018, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la sig.ra Silva de Lapuerta come Vicepresidente della Corte, per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 6 ottobre 2021.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/2 |
Elezione dei presidenti delle sezioni di cinque giudici
(2018/C 455/05)
I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 9 ottobre 2018, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il sig. Bonichot come presidente della Prima Sezione, il sig. Arabadjiev come presidente della Seconda Sezione, il sig. Prechal come presidente della Terza Sezione, il sig. Vilaras come presidente della Quarta Sezione e il sig. Regan come presidente della Quinta Sezione, per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 6 ottobre 2021.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/3 |
Designazione del Primo avvocato generale
(2018/C 455/06)
Nella riunione generale del 10 ottobre 2018, la Corte ha designato il sig. Szpunar come Primo avvocato generale, per il periodo dal 10 ottobre 2018 al 6 ottobre 2019.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/3 |
Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici
(2018/C 455/07)
I giudici della Corte di giustizia, riunitisi il 10 ottobre 2018, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la sig.ra Toader come presidente della Sesta Sezione, il sig. von Danwitz come presidente della Settima Sezione, il sig. Biltgen come presidente dell’Ottava Sezione, la sig.ra Jürimäe come presidente della Nona Sezione e il sig. Lycourgos come presidente della Decima Sezione, per il periodo dal 10 ottobre 2018 al 6 ottobre 2019.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/3 |
Designazione delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
(2018/C 455/08)
Nella riunione generale del 10 ottobre 2018, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Prima e la Seconda Sezione quali sezioni incaricate delle cause indicate nell’articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dal 10 ottobre 2018 al 6 ottobre 2019.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/3 |
Designazione della sezione incaricata delle cause di cui all’articolo 193 del regolamento di procedura della Corte
(2018/C 455/09)
Nella riunione generale del 10 ottobre 2018, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Terza Sezione quale sezione incaricata delle cause indicate nell’articolo 193 di detto regolamento, per il periodo dal 10 ottobre 2018 al 6 ottobre 2019.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/3 |
Assegnazione dei giudici alle sezioni
(2018/C 455/10)
Nella riunione generale del 10 ottobre 2018, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di cinque giudici nel modo seguente:
Prima Sezione
Sig. Bonichot, presidente di sezione,
sig.ra Toader, sigg. Rosas, Bay Larsen e Safjan, giudici
Seconda Sezione
Sig. Arabadjiev, presidente di sezione,
sigg. von Danwitz, Levits, sig.ra Berger, sigg. Vajda e Xuereb, giudici
Terza Sezione
Sig.ra Prechal, presidente di sezione,
sigg. Biltgen, Malenovský, Fernlund e sig.ra Rossi, giudici
Quarta Sezione
Sig. Vilaras, presidente di sezione,
sig.ra Jürimäe, sigg. Šváby, Rodin e Piçarra, giudici
Quinta Sezione
Sig. Regan, presidente di sezione,
sigg. Lycourgos, Juhász, Ilešič e Jarukaitis, giudici
Nella riunione generale del 10 ottobre 2018, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di tre giudici nel modo seguente:
Sesta Sezione
Sig.ra Toader, presidente di sezione,
sigg. Rosas, Bay Larsen e Safjan, giudici
Settima Sezione
Sig. von Danwitz, presidente di sezione,
sig. Levits, sig.ra Berger, sigg. Vajda e Xuereb, giudici
Ottava Sezione
Sig. Biltgen, presidente di sezione,
sigg. Malenovský, Fernlund e sig.ra Rossi, giudici
Nona Sezione
Sig.ra Jürimäe, presidente di sezione,
sigg. Šváby, Rodin e Piçarra, giudici
Decima Sezione
Sig. Lycourgos, presidente di sezione,
sigg. Juhász, Ilešič e Jarukaitis, giudici
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/5 |
Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti
(2018/C 455/11)
Nella riunione generale dell’11 ottobre 2018, la Corte ha stabilito l’elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione nel modo seguente:
Sig. Rosas
Sig. Jarukaitis
Sig. Juhász
Sig.ra Rossi
Sig. Ilešič
Sig. Piçarra
Sig. Malenovský
Sig. Xuereb
Sig. Levits
Sig. Lycourgos
Sig. Bay Larsen
Sig.ra Jürimäe
Sig. von Danwitz
Sig. Biltgen
Sig.ra Toader
Sig. Rodin
Sig. Safjan
Sig. Vajda
Sig. Šváby
Sig. Fernlund
Sig.ra Berger
Nella riunione generale dell’11 ottobre 2018, la Corte ha stabilito l’elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di cinque giudici nel modo seguente:
Prima Sezione:
Sig. Rosas
Sig. Safjan
Sig. Bay Larsen
Sig.ra Toader
Seconda Sezione:
Sig. Levits
Sig. Xuereb
Sig. von Danwitz
Sig. Vajda
Sig.ra Berger
Terza Sezione:
Sig. Malenovský
Sig.ra Rossi
Sig. Fernlund
Sig. Biltgen
Quarta Sezione:
Sig. Šváby
Sig. Piçarra
Sig. Rodin
Sig.ra Jürimäe
Quinta Sezione:
Sig. Juhász
Sig. Jarukaitis
Sig. Ilešič
Sig. Lycourgos
Nella riunione generale dell’11 ottobre 2018, la Corte ha stabilito l’elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di tre giudici nel modo seguente:
Sesta Sezione
Sig. Rosas
Sig. Bay Larsen
Sig. Safjan
Settima Sezione
Sig. Levits
Sig.ra Berger
Sig. Vajda
Sig. Xuereb
Ottava Sezione
Sig. Malenovský
Sig. Fernlund
Sig.ra Rossi
Nona Sezione
Sig. Šváby
Sig. Rodin
Sig. Piçarra
Decima Sezione
Sig. Juhász
Sig. Ilešič
Sig. Jarukaitis
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018 — Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
(Causa C-669/16) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 4, paragrafo 1 - Allegati II e III - Designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC) - Focena comune))
(2018/C 455/12)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Norris-Usher e C. Hermes, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (rappresentanti: G. Brown, agente, assistita da R. Palmer e M. Armitage, barristers)
Dispositivo
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo proposto e trasmesso nel termine stabilito, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, nonché agli allegati II e III, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, un elenco che indichi un numero sufficiente di siti che ospitano la focena comune (Phocoena phocoena) e non avendo, in tal misura, contribuito, in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, alla costituzione della rete Natura 2000 in funzione della rappresentazione, sul suo territorio, degli habitat di tale specie, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 ottobre 2018 — Gul Ahmed Textile Mills Ltd / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-100/17 P) (1)
([Impugnazione - Dumping - Regolamento (CE) n. 397/2004 - Importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan - Persistenza dell’interesse ad agire])
(2018/C 455/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, J. Beck, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da R. Bierwagen e C. Hipp, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e N. Kuplewatzky, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Gul Ahmed Textile Mills Ltd è condannata alle spese. |
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/9 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2018 — Internacional de Productos Metálicos, SA / Commissione europea
(Causa C-145/17 P) (1)
((Impugnazione - Dumping - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese o spediti dalla Malaysia - Violazione dell’accordo antidumping concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Abrogazione di dazi antidumping definitivi già riscossi - Effetto non retroattivo - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Persona interessata individualmente - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione))
(2018/C 455/14)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Internacional de Productos Metálicos, SA (rappresentanti: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente e A. Monreal Lasheras, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e G. Luengo, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Internacional de Productos Metálicos, SA è condannata alle spese. |
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/10 |
Sentenza della Corte (TerzaSezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG / Michael Strotzer
(Causa C-149/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Direttiva 2004/48/CE - Risarcimento in caso di condivisione di file in violazione del diritto d’autore - Connessione internet accessibile ai familiari del titolare - Esclusione della responsabilità del titolare, senza che sia necessario precisare la natura dell’utilizzo della connessione da parte del familiare - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 7))
(2018/C 455/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Convenuto: Michael Strotzer
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa, da un lato, e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata dal giudice nazionale competente, in forza della quale il titolare di una connessione internet, attraverso cui siano state commesse violazioni del diritto d’autore mediante una condivisione di file, possa non essere considerato responsabile qualora indichi almeno un suo familiare che avesse la possibilità di accedere alla suddetta connessione, senza fornire ulteriori precisazioni quanto al momento in cui la medesima connessione è stata utilizzata da tale familiare e alla natura dell’utilizzo che quest’ultimo ne abbia fatto.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs / Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
(Causa C-153/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168 e 173 - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Operazioni di locazione con opzione d’acquisto di veicoli - Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti - Nascita e portata del diritto a detrazione - Prorata di detrazione))
(2018/C 455/16)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court of the United Kingdom
Parti
Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Convenuta: Volkswagen Financial Services (UK) Ltd
Dispositivo
L’articolo 168 e l’articolo 173, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, anche quando le spese generali relative a operazioni di locazione con opzione d’acquisto di beni mobili, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non si riflettono nell’importo dovuto dal cliente a titolo della messa a disposizione del bene in questione, ossia la parte imponibile dell’operazione, ma nell’importo dell’interesse dovuto a titolo della parte «finanziamento» dell’operazione, ossia la parte esente della stessa, tali spese generali devono comunque essere considerate, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), come un elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione e, dall’altro, gli Stati membri non possono applicare un metodo di ripartizione che non tenga conto del valore iniziale del bene in questione al momento della sua cessione, poiché tale metodo non è atto a garantire una ripartizione più precisa di quella che risulterebbe dall’applicazione del criterio di ripartizione secondo il volume d’affari.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/11 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Volkmar Klohn / An Bord Pleanála
(Causa C-167/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione - Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa - Nozione - Applicazione nel tempo - Efficacia diretta - Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva))
(2018/C 455/17)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: Volkmar Klohn
Convenuta: An Bord Pleanála
con l’intervento di: Sligo County Council, Maloney e Matthews Animal Collections Ltd
Dispositivo
1) |
L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, in esso sancito, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose è privo di efficacia diretta. In caso di mancato recepimento di tale articolo da parte di uno Stato membro, i giudici nazionali di quest’ultimo sono comunque tenuti, quanto più possibile, ad interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il recepimento di detto articolo, in modo tale che ai soggetti dell’ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell’onere finanziario che potrebbe derivarne. |
2) |
L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di interpretazione conforme si impone ai giudici di uno Stato membro, quando decidono sulla ripartizione delle spese nei procedimenti giurisdizionali che erano pendenti alla data di scadenza del termine di recepimento dell’obbligo, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose, previsto dal citato articolo 10 bis, quinto comma, a prescindere dalla data in cui tali spese sono state sostenute nel corso del procedimento di cui trattasi. |
3) |
L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia come quella in esame nel procedimento principale, l’obbligo di interpretazione conforme grava sul giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese, nei limiti in cui l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione, divenuta definitiva, relativa alla ripartizione delle spese non vi osti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano — Italia) — Rotho Blaas Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Causa C-207/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale comune - Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese - Dazio antidumping giudicato incompatibile con l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dall’organo di conciliazione dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)])
(2018/C 455/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria di primo grado di Bolzano
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Rotho Blaas Srl
Convenuta: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dispositivo
L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012, che modifica il regolamento n. 91/2009, o del regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, del 26 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/13 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Ryanair Ltd / The Revenue Commissioners
(Causa C-249/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Nozione di soggetto passivo - Società holding - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società - Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo - Mancata fornitura di tali servizi - Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte))
(2018/C 455/19)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: Ryanair Ltd
Convenuta: The Revenue Commissioners
Dispositivo
Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall’attività economica prevista.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018 — Commissione europea / Romania
(Causa C-301/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Atto di adesione del 2005 - Obblighi degli Stati aderenti - Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Articolo 14, lettera b) - Discariche di rifiuti - Chiusura dei siti che non hanno ottenuto l’autorizzazione per la discarica - Piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura))
(2018/C 455/20)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae e E. Sanfrutos Cano, agenti)
Convenuta: Romania (rappresentanti: R.-H. Radu, E. Gane, L. Liţu, O.-C. Ichim e M. Chicu, poi C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu, O.-C. Ichim e M. Chicu, agenti))
Dispositivo
1) |
La Romania, non essendosi conformata, per quanto riguarda le 68 discariche di rifiuti in questione, all’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, i siti che non hanno ottenuto, in forza dell’articolo 8 di tale direttiva, l’autorizzazione a continuare a funzionare, non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, in combinato disposto con l’articolo 13 della stessa. |
2) |
La Romania è condannata alle spese. |
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG / Stadt Kempten
(Causa C-425/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco - Direttiva 2014/40/UE - Divieto d’immissione in commercio del tabacco per uso orale - Nozioni di «tabacco da masticare» e di «tabacco per uso orale» - Pasta composta da tabacco finemente macinato (Thunder Chewing Tobacco) e di sacchetti-porzione porosi in cellulosa riempiti di tabacco finemente trinciato (Thunder Frosted Chewing Bags)))
(2018/C 455/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG
Convenuta: Stadt Kempten
Con l’intervento di: Landesanwaltschaft Bayern
Dispositivo
L’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 6, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che costituiscono prodotti del tabacco destinati ad essere masticati, ai sensi di tali disposizioni, solo i prodotti del tabacco che possono essere tipicamente consumati soltanto se masticati, circostanza che spetta al giudice nazionale determinare in funzione dell’insieme delle caratteristiche oggettive pertinenti dei prodotti di cui trattasi, come la loro composizione, la loro consistenza, la loro forma di presentazione e, eventualmente, il loro effettivo utilizzo da parte dei consumatori.
17.12.2018 |
IT |
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C 455/15 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2018 — Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-503/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/60/CE - Marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante - Rifornimento delle imbarcazioni private da diporto))
(2018/C 455/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e J. Tomkin, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da M. Gray, barrister)
Dispositivo
1) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, autorizzando l’uso di carburante marcato ai fini della navigazione privata da diporto, anche quando tale carburante non è oggetto di alcuna esenzione o riduzione dell’accisa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante. |
2) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese. |
17.12.2018 |
IT |
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C 455/15 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2018 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-504/17) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Articoli 4 e 7 - Applicazione dei livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti - Direttiva 95/60/CE - Marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante - Rifornimento delle imbarcazioni private da diporto))
(2018/C 455/23)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e J. Tomkin, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e J. Quaney e A. Joyce, agenti, assistiti da F. Callanan, SC e B. Doherty, BL)
Dispositivo
1. |
L’Irlanda, non assicurando l’applicazione, al gasolio utilizzato come carburante per la propulsione di imbarcazioni private da diporto, dei livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, e autorizzando l’uso di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto, anche quando tale carburante non è oggetto di alcuna esenzione o riduzione dell’accisa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 4 e 7 della direttiva 2003/96 e della direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante. |
2. |
L’Irlanda è condannata alle spese. |
17.12.2018 |
IT |
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C 455/16 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — IBA Molecular Italy Srl / Azienda ULSS n. 3 e a.
(Causa C-606/17) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico - Nozione di «contratti a titolo oneroso» - Nozione di «entità pubblica»])
(2018/C 455/24)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IBA Molecular Italy Srl
Convenute: Azienda ULSS n. 3, Regione Veneto, Ministero della Salute, Ospedale dell’Angelo di Mestre
nei confronti di: Istituto Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, Azienda ULSS n. 22
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti a titolo oneroso» ricomprende la decisione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice attribuisce ad un determinato operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell’operatore stesso, ad eccezione del versamento, a titolo di spese di trasporto, di un importo forfettario di EUR 180 per ciascun invio. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 2 della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti. |
17.12.2018 |
IT |
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C 455/17 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — E. G. / Republika Slovenija
(Causa C-662/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Sistema europeo comune di asilo - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46, paragrafo 2 - Ricorso contro una decisione che nega il riconoscimento dello status di rifugiato, ma accorda lo status conferito dalla protezione sussidiaria - Ricevibilità - Assenza di interesse sufficiente qualora lo status di protezione sussidiaria concesso da uno Stato membro offra gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato - Rilevanza, ai fini dell’esame dell’identità dei suddetti diritti e vantaggi, della situazione individuale del richiedente))
(2018/C 455/25)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: E. G.
Convenuta: Republika Slovenija
Dispositivo
L’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che lo status conferito dalla protezione sussidiaria, concesso da una normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non offre «gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto dell’Unione e quello nazionale riconoscono allo status di rifugiato», ai sensi di tale disposizione, di modo che un giudice di tale Stato membro non può respingere, in quanto irricevibile, un ricorso proposto contro una decisione che considera una domanda infondata sotto il profilo del riconoscimento dello status di rifugiato, ma che concede lo status conferito dalla protezione sussidiaria, a causa dell’insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento, allorché si accerti che, conformemente alla normativa nazionale applicabile, tali diritti e vantaggi attribuiti da tali due status di protezione internazionale non sono effettivamente identici.
Un ricorso siffatto non può essere respinto, in quanto irricevibile, neanche qualora si constati, alla luce della concreta situazione del richiedente, che il riconoscimento dello status di rifugiato non sarebbe tale da attribuirgli maggiori diritti e vantaggi rispetto alla concessione dello status conferito dalla protezione sussidiaria, dal momento che il richiedente non fa valere, o non fa ancora valere, diritti che sono attribuiti in forza dello status di rifugiato, ma che non lo sono, ovvero lo sono, ma in misura minore, in forza dello status conferito dalla protezione sussidiaria.
17.12.2018 |
IT |
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C 455/18 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Family Division (England and Wales) — Regno Unito) — UD / XB
(Causa C-393/18 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articolo 8, paragrafo 1 - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Nozione di «residenza abituale del minore» - Necessità di una presenza fisica - Trattenimento della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre - Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore))
(2018/C 455/26)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice, Family Division (England and Wales)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UD
Convenuto: XB
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della disposizione sopra citata. Anche a supporle dimostrate, circostanze quali quelle in discussione nel procedimento principale, ossia, da un lato, la coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest’ultima, e, dall’altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna incidenza al riguardo.
17.12.2018 |
IT |
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C 455/18 |
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 27 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano — Italia) — FR / Ministero dell'interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano
(Causa C-422/18 PPU) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articolo 46 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 18, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo - Decisione che respinge una domanda di protezione internazionale - Normativa nazionale che prevede un secondo grado di giudizio - Effetto sospensivo automatico limitato al ricorso di primo grado))
(2018/C 455/27)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Milano
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: FR
Convenuto: Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano
in presenza di: Pubblico Ministero
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, in particolare le disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, lette alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un procedimento di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale di primo grado che conferma la decisione della competente autorità amministrativa di respingere una domanda di protezione internazionale, senza dotare tale impugnazione di effetto sospensivo automatico, ma che consente al giudice che ha emesso tale provvedimento di disporre, su istanza dell’interessato, la sospensione della sua esecuzione, previa valutazione della fondatezza dei motivi dedotti nell’impugnazione contro tale provvedimento e non della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile che la sua esecuzione causerebbe al richiedente.
17.12.2018 |
IT |
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C 455/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Austria) il 7 settembre 2018 — Austrian Airlines AG / MG, NF
(Causa C-566/18)
(2018/C 455/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Convenuta e appellante: Austrian Airlines AG
Attori e appellati: MG, NF
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 (1), debbano essere interpretati nel senso che, a norma di detto regolamento, i passeggeri aerei possono avere diritto a più compensazioni per la stessa prenotazione, quando il volo sul quale il vettore aereo operativo li ha riprenotati è cancellato o ritardato di più di tre ore, di modo che la compensazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento non è forfettaria, ma piuttosto dipende dal numero di cancellazioni o dalla portata della cancellazione e quindi del ritardo. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, in che modo ciò si concili con il principio stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07) (2), secondo il quale l’articolo 5 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati in relazione alle norme in materia di compensazione, quando la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a. (C-581/10 e C-629/10) (3), ha statuito che un ritardo superiore a tre ore non viene in considerazione per il calcolo dalla compensazione forfettaria. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
(2) ECLI:EU:C:2009:716
(3) ECLI:EU:C:2012:657
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/20 |
Impugnazione proposta il 10 settembre 2018 dal HF avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 29 giugno 2018, causa T-218/17, HF / Parlamento
(Causa C-570/18P)
(2018/C 455/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HF (rappresentante: A. Tymen, avvocato)
Alta parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza del Tribunale del 29 giugno 2018 nella causa T-218/17, di conseguenza |
— |
accogliere le conclusioni della ricorrente presentate in primo grado, e quindi |
— |
annullare la decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016 recante rigetto della usa domanda di assistenza, |
— |
condannare il convenuto a risarcire il danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 90 000, |
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
— |
Violazione del diritto ad essere sentito — Violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della Carta; |
— |
Violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta — Snaturamento degli argomenti del ricorrente — Violazione da parte del giudice di primo grado del suo obbligo di motivazione; |
— |
Violazione dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta — Violazione degli articoli 12bis, paragrafi 1 e 3, e 24 dello Statuto. |
Peraltro, il ricorrente contesta la decisione del giudice di primo grado di respingere la sua domanda di risarcimento a motivo del mancato annullamento della decisione impugnata.
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 settembre 2018 — Verbraucherzentrale Berlin eV / DB Vertrieb GmbH
(Causa C-583/18)
(2018/C 455/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Parti
Ricorrente: Verbraucherzentrale Berlin eV
Resistente: DB Vertrieb GmbH
Questioni pregiudiziali
1.) |
Se l’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche contratti in forza dei quali il professionista non è direttamente obbligato a fornire un servizio, ma il consumatore acquisisce il diritto di ottenere uno sconto sui servizi successivamente richiesti. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2.) |
Se la deroga settoriale per «contratti di servizi di trasporto passeggeri» prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa si applichi anche a situazioni in cui il consumatore non riceve direttamente un servizio di trasporto a titolo di controprestazione, ma piuttosto il diritto di ottenere uno sconto nei contratti di trasporto da stipulare successivamente. |
(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU 2011, L 304, pag. 64.
17.12.2018 |
IT |
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C 455/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 25 settembre 2018 — AFMB Ltd e a. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(Causa C-610/18)
(2018/C 455/31)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrenti: AFMB Ltd e a.
Resistente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
Nel caso in cui, in circostanze come quelle dei procedimenti principali, venga considerata datore di lavoro l’impresa di cui alla questione 1A, lettera b) e alla questione 1B, lettera b): se i requisiti specifici in forza dei quali datori di lavoro, come le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari, possono invocare le deroghe al principio dello Stato di occupazione, previste all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 12 del regolamento n. 883/2004, nei procedimenti principali valgano anche per analogia, interamente o in parte, per l’applicazione degli articoli 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 e 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004. |
3) |
Nel caso in cui, nelle circostanze come quelle dei procedimenti principali, venga considerata datore di lavoro l’impresa di cui alla questione 1A, lettera b), e alla questione 1B, lettera b), e la questione 2 venga risolta in senso negativo: se i fatti e circostanze esposti nella presente domanda [pregiudiziale] determinino una situazione che configura un abuso del diritto dell’UE e/o un abuso del diritto dell’EFTA. In caso affermativo, quali ne siano gli effetti. |
(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).
(2) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Albacete (Spagna) il 2 ottobre 2018 — I mutuatari / Globalcaja, S.A.
(Causa C-617/18)
(2018/C 455/32)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia de Albacete
Parti
Ricorrenti: I mutuatari
Resistente: Globalcaja, S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’effetto dell’espressione «non vincolano» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) escluda la possibilità che l’imprenditore e il consumatore, mediante un accordo privato, possano modificare una clausola che non soddisfa il requisito della formulazione chiara e comprensibile di cui all’articolo 4, paragrafo 2, vuoi riducendo il valore di cui a detta clausola, vuoi sostituendola con un’altra meno pregiudizievole per il consumatore. Se la risposta a tale domanda possa essere diversa qualora tale intervento di moderazione fosse inserita all’interno di un accordo concluso tra consumatore e imprenditore il cui scopo è, precisamente, quello di risolvere, senza adire le autorità giudiziarie, la controversia relativa alla possibile mancanza di trasparenza di una clausola non negoziata individualmente contenuta in un contratto precedentemente concluso tra le parti. |
2) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che nei termini «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» sono ricomprese due clausole, contenute in un accordo non negoziato individualmente tra imprenditore e consumatore, nelle quali, da un lato, si interviene moderando una clausola contenuta in un contratto pre-esistente tra le parti — sostituendola con un’altra meno pregiudizievole per il consumatore — e, dall’altro, il consumatore rinuncia al proprio diritto di far valere in via giudiziale o stragiudiziale la possibile mancanza di trasparenza di tale clausola e gli effetti relativi a detta mancanza di trasparenza. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l’articolo 4 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che «[la] natura dei beni o servizi oggetto del contratto» e «facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione» possano tenersi in considerazione unicamente al fine di valutare il carattere abusivo di clausole che non vertono sulla definizione dell’oggetto principale del contratto. O se, diversamente, possano tenersi in considerazione tali medesimi criteri al fine di valutare la trasparenza di clausole che vertono sull’oggetto principale [del contratto di cui all’]articolo 4, paragrafo 2. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva — nello specifico, con i requisiti di formulazione chiara e comprensibile e di trasparenza da esso che scaturiscono —, una giurisprudenza nazionale che, a fronte di un accordo non negoziato individualmente tra imprenditore e consumatore con il quale si incide sull’applicazione di una clausola contenuta in un contratto pre-esistente tra le parti, non considera necessario che l’imprenditore informi il consumatore della possibile mancanza di trasparenza di tale clausola, ritenendo detta giurisprudenza nazionale che i criteri che danno luogo a siffatta mancanza di trasparenza siano notoriamente conosciuti. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva debba essere interpretato nel senso che una rinuncia del consumatore ad agire in via giudiziale o stragiudiziale contro la possibile mancanza di trasparenza di una clausola non negoziata individualmente soddisfi il requisito di «formulazione chiara e comprensibile» unicamente se l’imprenditore abbia precedentemente informato il consumatore degli specifici diritti a cui rinuncia, e, in particolare, dello specifico importo che rinuncia a richiedere. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
17.12.2018 |
IT |
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C 455/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portogallo) il 5 ottobre 2018 — Nelson Antunes da Cunha, Lda / Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
(Causa C-627/18)
(2018/C 455/33)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
Parti
Opponente: Nelson Antunes da Cunha, Lda
Esecutante: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il termine di prescrizione per l’esercizio del potere di recupero dell’aiuto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 (1) del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applichi esclusivamente al rapporto tra l’Unione europea e lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti oppure anche al rapporto tra il predetto Stato e l’opponente, quale beneficiaria dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune. |
2) |
Se, qualora si concluda che il termine predetto è applicabile al rapporto tra lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti e la beneficiaria dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune, debba ritenersi che tale termine sia esclusivamente applicabile alla fase procedimentale oppure anche all’esecuzione della decisione di recupero. |
3) |
Se, qualora si concluda che il termine predetto è applicabile al rapporto tra lo Stato membro destinatario della decisione di recupero degli aiuti e il beneficiario dell’aiuto ritenuto incompatibile con il mercato comune, debba ritenersi che tale termine sia interrotto da qualunque atto relativo all’aiuto illegittimo posto in essere dalla Commissione o dallo Stato membro, anche in assenza di notifica al beneficiario dell’aiuto da restituire. |
4) |
Se l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, nonché i principi europei, segnatamente di effettività e incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato unico, ostino all’applicazione di un termine di prescrizione di durata inferiore al termine sancito dall’articolo 17 del regolamento, come quello previsto dall’articolo 310, paragrafo 1, lettera d), del codice civile, agli interessi maturati sull’aiuto da recuperare. |
17.12.2018 |
IT |
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C 455/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) l’8 ottobre 2018 — EN, FM, GL / Ryanair Designated Activity Company
(Causa C-629/18)
(2018/C 455/34)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parti
Ricorrenti: EN, FM, GL
Convenuta: Ryanair Designated Activity Company
Questioni pregiudiziali
Se sia compatibile con l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) prevedere, mediante un accordo stipulato prima dell’insorgere della controversia, un foro facoltativo per i ricorsi di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, n. 261/2004 (2), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza [Or. 5] ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
17.12.2018 |
IT |
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C 455/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad Vidin (Bulgaria) il 17 ottobre 2018 — Korporativna targovska banka AD in fallimento/Elit Petrol AD
(Causa C-647/18)
(2018/C 455/35)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Okrazhen sad Vidin
Parti
Ricorrente: Korporativna targovska banka AD in fallimento
Resistente: Elit Petrol AD
Questioni pregiudiziali
1) |
|
2) |
|
3) |
Se l’articolo 77 della direttiva 2014/59/UE (2) debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una legge nazionale che modifichi, con effetti retroattivi, i presupposti per la compensazione di crediti e obbligazioni reciproche con un ente creditizio oggetto di una procedura di risanamento o di liquidazione, pregiudicando in tal modo l’esito delle controversie pendenti relative all’impugnazione delle compensazioni fatte valere nei confronti dell’ente medesimo. |
(2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).
Tribunale
17.12.2018 |
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C 455/27 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — ZF/Commissione
(Causa T-605/18)
(2018/C 455/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZF (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 30 novembre 2017 che fissa i diritti pensionistici del ricorrente, con effetto retroattivo al 6 marzo 2015, e la decisione del 31 gennaio 2018 di procedere alla ripetizione di un asserito indebito; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità della revoca di un atto che ha conferito diritti soggettivi in quanto i diritti del ricorrente sono stati determinati quando egli è entrato in servizio presso il SEAE il 1o ottobre 2011, nel rispetto dell’articolo 15, paragrafo 1, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Pertanto, secondo il ricorrente, o tale decisione era legittima e non poteva essere revocata oppure essa era illegittima e quindi la revoca poteva avvenire soltanto entro un termine ragionevole. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto in quanto la decisione di assunzione del ricorrente in qualità di agente temporaneo di grado AD12, livello 8, con scatto di anzianità al 1o novembre 2007 era una decisione legittima e conforme al contratto che vincolava le parti e non poteva essere legittimamente revocata e sostituita da una decisione che applica un coefficiente di correzione tale da comportare una considerevole riduzione della retribuzione del ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione che sarebbe stato commesso dalla Commissione quando ha deciso che il ricorrente esercitava funzioni corrispondenti al livello di capo settore. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione in quanto le decisioni impugnate sarebbero viziate dall’assenza di qualsiasi motivazione pertinente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea per il motivo che il ricorrente non poteva essere informato di un’eventuale irregolarità della decisione che determinava i suoi diritti quando è entrato in servizio presso il SEAE. |
17.12.2018 |
IT |
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C 455/28 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — ZR / EUIPO
(Causa T-610/18)
(2018/C 455/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZR (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della commissione giudicatrice del 1o dicembre 2017 di non includere la parte ricorrente nell’«elenco di riserva», ossia la banca dati dei candidati idonei, del concorso generale EUIPO/AD/01/17 — AD 6 — Amministratori nel settore della proprietà intellettuale. |
— |
ove necessario, annullare la decisione della commissione giudicatrice del 7 marzo 2018, che respinge la richiesta di riesame della parte ricorrente. |
— |
ove necessario, annullare la decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO del 27 giugno 2018, notificata il 29 giugno 2018, con cui si respinge il reclamo della parte ricorrente. |
— |
condannare la parte ricorrente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, fondato sull’asserita violazione degli articoli 27 e 29 dello Statuto dei funzionari, e dell’articolo 1, lettere a) e c), dell’allegato III di detto Statuto. |
2. |
Secondo motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 30 dello Statuto e dell’articolo 3 dell’allegato III di detto Statuto, nonché dell’articolo 3 dell’allegato III del bando di concorso («Disposizioni generali relative ai concorsi generali»).
|
3. |
Terzo motivo, fondato sull’inosservanza del principio della parità di trattamento. |
4. |
Quarto motivo, fondato su manifesti errori di valutazione, violazione dell’obbligo di motivazione e mancanza di trasparenza.
|
17.12.2018 |
IT |
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C 455/29 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Pharmaceutical Works Polpharma / EMA
(Causa T-611/18)
(2018/C 455/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polonia) (rappresentanti: M. Martens, N. Carbonnelle, avvocati, e S. Faircliffe, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’EMA del 30 luglio 2018 che nega la convalida della sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del dimetilfumarato Polpharma, una versione generica di Tecfidera; |
— |
condannare l’EMA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico.
La decisione impugnata nega la convalida della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del dimetilfumarato Polpharma presentata dalla ricorrente, per il motivo che il prodotto di riferimento beneficerebbe della tutela regolamentare dei dati.
Un’eccezione di illegittimità basata sull’articolo 277 TFUE è diretta contro la decisione che accorda l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale di riferimento in quanto essa contiene una conclusione manifestamente errata per quanto riguarda la differenza tra tale prodotto e Fumaderm ai fini di un’«autorizzazione all’immissione in commercio globale». Con un motivo unico, la ricorrente sostiene che, essendo l’eccezione di illegittimità ricevibile e fondata, la motivazione della decisione impugnata di negare la convalida della domanda della ricorrente all’immissione in commercio non è ricevibile ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
17.12.2018 |
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C 455/30 |
Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — Diesel/EUIPO — Sprinter megacentrosdel deporte (D)
(Causa T-615/18)
(2018/C 455/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Diesel SpA (Breganze, Italia) (rappresentante: A. Parassina, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sprinter megacentros del deporte, SL (Elche, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo D — Domanda di registrazione n. 11 404 019
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 agosto 2018 nel procedimento R 2657/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento. |
Motivi invocati
— |
Violazione della regola 22, comma 3 del regolamento della Commissione (CE) n. 2868/95; |
— |
Violazione dell’articolo 74, comma 2 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 72, comma 6 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/30 |
Ricorso proposto il 15 ottobre 2018 — ZI / Commissione
(Causa T-618/18)
(2018/C 455/40)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZI (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione con cui è negata al marito della ricorrente l’affiliazione al regime comune di assicurazione malattia (RCAM); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull’illegittimità dell’articolo 13 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea, in quanto tale articolo violerebbe l’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, poiché ne restringerebbe la portata.
17.12.2018 |
IT |
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C 455/31 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2018 — E.J. Papadopoulos/EUIPO — Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
(Causa T-628/18)
(2018/C 455/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Viomichania mpiskoton kai eidon diatrofis E.J. Papadopoulos S.A. (Moschato-Tavros, Grecia) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P.–V. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Europastry, SA (Sant Cugat del Vallès, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre — Domanda di registrazione n. 13 125 265
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 agosto 2018 nel procedimento R 493/2018-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la Europastry, SA, qualora intervenisse, a sostenere le spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009. |
17.12.2018 |
IT |
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C 455/32 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — ZM e a./Consiglio
(Causa T-632/18)
(2018/C 455/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZM, ZN e ZO (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni che arrecano pregiudizio ai diversi ricorrenti consistenti nelle decisioni dell’APN di non concedere loro il rimborso delle spese scolastiche per l’anno 2017/2018, palesate in diversi modi a seconda delle circostanze proprie a ciascun ricorrente:
|
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
— |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dal convenuto avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione. |
— |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione. |
— |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. |
— |
Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi dei ricorrenti e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata. |
17.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 455/32 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2018 — Rose Gesellschaft/EUIPO — Iviton (TON JONES)
(Causa T-633/18)
(2018/C 455/43)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rose Gesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: R. Kornfeld, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Iviton s. r. o. (Prešov, Slovacchia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo «TON JONES» — Domanda di registrazione n. 15 109 614
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 nel procedimento R 2136/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
ordinare all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale di proseguire il procedimento di opposizione respingendo il motivo di rigetto dedotto; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese; |
— |
in ogni caso, non condannare la richiedente alle spese del procedimento. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio. |