ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 445/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 445/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/2 |
Impugnazione proposta il 5 luglio 2018 dalla Banca centrale europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-251/15: Espírito Santo Financial (Portugal) / Banca centrale europea
(Causa C-442/18 P)
(2018/C 445/02)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca centrale europea (rappresentanti: F. Malfrère, M. Ioannidis, agenti, H.-G. Kamman, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018, Espírito Santo Financial (Portugal) SGPS, SA / BCE, T-251/15, EU:T:2018:234; |
— |
respingere il ricorso anche per quanto riguarda il diniego della BCE di divulgare l’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014; |
— |
in subordine rispetto al punto precedente, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea ai fini della sentenza; |
— |
condannare la ricorrente in primo grado e resistente ai due terzi (2/3) delle spese, e la BCE a un terzo (1/3) delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo e unico motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 10.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo «Statuto») e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 (1)
La BCE sostiene che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 10.4 dello Statuto e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258, nel ritenere nella sentenza impugnata, in particolare ai punti 55, da 75 a 81, nonché 124 e 161, che il potere discrezionale del Consiglio direttivo riguardo alla divulgazione dei suoi verbali «deve essere esercitato conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti nella decisione 2004/258» (punto 80), il che significa, nel caso di specie, che la BCE è obbligata a fornire una motivazione che spieghi in che modo la divulgazione delle informazioni contenute in verbali di riunioni del Consiglio direttivo che riportano le decisioni di tale organo arrechino concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE.
L’articolo 10.4 dello Statuto istituisce la presunzione secondo cui le informazioni diffuse nell’ambito delle riunioni del Consiglio direttivo devono restare riservate al fine di tutelare l’indipendenza e l’efficacia della BCE. Tale norma di diritto primario, che non può essere derogata dal diritto derivato, si applica anche alle parti dei verbali che riportano le decisioni del Consiglio direttivo. Tale norma è ribadita al primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258. Dal principio generale di riservatezza delle riunioni del Consiglio direttivo, che si estende alle decisioni, come stabilito all’articolo 10.4 dello Statuto, deriva che la BCE non è tenuta ad assoggettare la sua decisione di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni ai criteri sostanziali e procedurali stabiliti dalla decisione 2004/258. In particolare, essa non è tenuta a spiegare perché la divulgazione di tali verbali del Consiglio direttivo possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle riunioni del Consiglio direttivo.
(1) Decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42).
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/3 |
Impugnazione proposta il 1o agosto 2018 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 17 maggio 2018, causa T-566/16, Josefsson / Parlamento europeo
(Causa C-506/18 P)
(2018/C 445/03)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: Í. Ní Riagáin Düro e V. Montebello-Demogeot, agenti)
Altra parte nel procedimento: Erik Josefsson
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
di conseguenza, respingere il ricorso di primo grado; |
— |
disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese nel presente procedimento; |
— |
condannare il sig. Josefsson alle spese del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento fonda la sua impugnazione sui seguenti motivi:
1. |
primo motivo, vertente sull’errore di diritto, snaturamento degli elementi di fatto e sulla violazione dell’obbligo di motivazione nel considerare che la risoluzione del contratto del ricorrente fosse basata sull’assenza del requisito di una formazione in diritto; |
2. |
secondo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso nel considerare che l’adozione di un organigramma, le decisioni ad essa connesse e la descrizione dei posti ivi contenuti debbano essere soggetti al diritto del richiedente ad essere sentito; |
3. |
terzo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di fatto, sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’obbligo di motivazione nella conclusione secondo la quale, se il ricorrente fosse stato sentito anche sul requisito della laurea in diritto, ciò avrebbe potuto effettivamente cambiare l’esito del processo decisionale di cui trattasi. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichshof (Germania) il 13 agosto 2018 — Gesamtverband Autoteile-Handel e a. / KIA Motors Corporation
(Causa C-527/18)
(2018/C 445/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichshof
Parti
Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e a.
Resistente: KIA Motors Corporation
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007 (1), il costruttore debba mettere a disposizione in una forma modificabile elettronicamente le informazioni consentite agli operatori indipendenti. |
2) |
Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 715/2007, sussista una discriminazione vietata nei confronti di operatori indipendenti, qualora un costruttore, avvalendosi di un fornitore di servizi d’informazione, utilizzi un altro canale di informazione per la vendita di pezzi di ricambio originali da parte di concessionari e meccanici autorizzati. |
(1) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/4 |
Impugnazione proposta il 13 agosto 2018 dall’Outsource Professional Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 31 maggio 2018, causa T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-528/18 P)
(2018/C 445/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Outsource Professional Services Ltd (rapprensentante: A. Kempter, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Flatworld Solutions Pvt. Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 31 maggio 2018 nella causa T-340/16; |
— |
confermare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 aprile 2016 nel procedimento R 611/2015-4; |
— |
condannare la Flatworld Solutions Pvt. Ltd alle spese, comprese le spese che ha dovuto sostenere il ricorrente, titolare/successore dell’EUTM. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si fonda su una violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale, ossia dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) sul marchio comunitario, modificato da ultimo dal regolamento 2015/2424 (2) del Consiglio.
Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il titolare/predecessore dell’EUTM avesse agito in malafede quando ha presentato una domanda di registrazione del marchio n. 006035547. Il Tribunale avrebbe interpretato in modo errato il concetto di malafede. Non vi è nulla di sleale o di non etico nell’uso di termini descrittivi per descrivere un’attività commerciale. Pertanto, la registrazione come marchio non è avvenuta in malafede.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 19 settembre 2018 — D. Z. / Blue Air — Airline Management Solutions S.R.L.
(Causa C-584/18)
(2018/C 445/06)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Eparchiako Dikastirio Larnakas
Parti
Attore: D. Z.
Convenuta: Blue Air — Airline Management Solutions S.R.L.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia corretta l’interpretazione secondo la quale la decisione n. 565/2014/UE (1) produce direttamente effetti giuridici sotto forma, da un lato, di diritti, in capo ai privati cittadini di paesi terzi, di non essere soggetti a un obbligo di visto per il loro ingresso nello Stato membro di destinazione e, dall'altro, di obbligo, per lo Stato membro di destinazione di cui trattasi, di non richiedere tale visto, qualora gli stessi posseggano un visto o un permesso di soggiorno compresi nell'elenco di quelli che godono del reciproco riconoscimento sulla base della decisione n. 565/2014/UE, che lo Stato membro di destinazione si è impegnato ad applicare. |
2) |
Qualora un vettore aereo nell'aeroporto dello Stato membro di partenza, direttamente ο/e mediante i suoi rappresentanti e incaricati autorizzati, neghi l'imbarco a un passeggero invocando il diniego delle autorità dello Stato membro di destinazione di autorizzare il suo ingresso in detto Stato, a motivo della presunta mancanza di visto d'ingresso (visa), se si possa ritenere che il vettore aereo eserciti una funzione e operi come emanazione dello Stato di cui trattasi (emanation of State), cosicché il passeggero danneggiato possa opporgli la decisione n. 565/2014/UE dinanzi al giudice dello Stato membro di destinazione, per dimostrare che egli aveva il diritto di entrare senza un ulteriore visto e chiedere il risarcimento pecuniario per la violazione di tale diritto e, di conseguenza, per la violazione del suo contratto di trasporto. |
3) |
Se possa un vettore aereo, direttamente ο/e mediante i suoi rappresentanti e incaricati autorizzati, negare l'imbarco del cittadino di un paese terzo, sulla base di una decisione delle autorità dello Stato membro di destinazione di negare l'ingresso nel territorio di detto Stato membro, senza precedentemente rilasciare o/e consegnare al suddetto cittadino alcun provvedimento motivato per iscritto del respingimento (v. articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2016/399 (2), già articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006, che stabilisce il rilascio di un provvedimento motivato per il respingimento), affinché sia garantito il rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, della tutela giurisdizionale dei diritti del passeggero danneggiato (v. articolo 4 dello stesso regolamento). |
4) |
Se l'articolo 2, [lettera] j, del regolamento (CE) n. 261/2004 (3) debba essere interpretato nel senso che viene escluso dal suo campo di applicazione il caso di negato imbarco di un passeggero ogniqualvolta lo stesso venga deciso dal vettore aereo a motivo di presunti «documenti di viaggio inadeguati». Se sia corretta l’interpretazione secondo la quale il negato imbarco rientri nel campo di applicazione del regolamento qualora venga deciso in giudizio, sulla base delle circostanze particolari di ciascun singolo caso, che i documenti di viaggio erano idonei e che il negato imbarco era ingiustificato o illegale per violazione del diritto europeo. |
5) |
Se un passeggero possa essere privato del diritto alla compensazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, previa invocazione di clausola di esonero o di limitazione della responsabilità del vettore aereo in caso di asserita inadeguatezza dei suoi documenti di viaggio, quando tale clausola esista nelle normali, e previamente pubblicate, condizioni di esercizio o/e fornitura di servizi di un vettore aereo. Se l'articolo 15, in combinato disposto con l'articolo 14, del medesimo regolamento osti all'applicazione di tali clausole restrittive e/o di esonero di responsabilità del vettore aereo. |
(1) Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU 2014, L 157, pag. 23).
(2) Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Testo rilevante ai fini del SEE) — Dichiarazione della Commissione (GU 2004, L 46, pag. 1).
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/6 |
Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 da The Goldman Sachs Group Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-419/14, The Goldman Sachs Group / Commissione europea
(Causa C-595/18 P)
(2018/C 445/07)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Goldman Sachs Group Inc. (rappresentanti: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare, in tutto o in parte (ad esempio, da maggio 2007 o da novembre 2007, quando il GS Group e le sue affiliate detenevano rispettivamente solo il 45 % e il 26 % delle azioni della Prysmian) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione C(2014) 2139 (1) della Commissione, del 2 aprile 2014, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e/o |
— |
ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione C(2014) 2139 della Commissione, del 2 aprile 2014; e |
— |
condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e del procedimento di impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 101 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (2), ritenendo la ricorrente responsabile di un’infrazione commessa dalla Prysmian dal 29 luglio 2005 al 3 maggio 2007 («il periodo precedente all’IPO»).
Secondo motivo: tra il 3 maggio 2007 e il 28 gennaio 2009 («il periodo successivo all’IPO») la ricorrente non ha esercitato un’influenza determinante nel senso indicato dalla giurisprudenza.
Terzo motivo: la ricorrente chiede alla Corte di concederle il beneficio di qualsiasi riduzione di ammenda accordata alla Prysmian.
(1) Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 25 settembre 2018 — Adler Real Estate AG e a.
(Causa C-605/18)
(2018/C 445/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ
Resistente: Finanzmarktaufsichtsbehörde
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), da ultimo modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che costituisca un requisito che giustifichi «obblighi più severi» imposti a «possessori di azioni o persone fisiche o giuridiche» il fatto che le «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative», che prevedono obblighi più severi in materia di pubblicità delle partecipazioni, siano «soggette alla vigilanza» di un’autorità designata dallo Stato membro in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE (2) (…) concernente le offerte pubbliche di acquisto, nonché che tale sorveglianza sia estesa agli obblighi più severi in materia di pubblicità delle partecipazioni ai sensi della direttiva 2004/109/CE. |
2) |
Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possieda effetti vincolanti anche nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo condotto nei confronti dello stesso soggetto, avente ad oggetto la violazione di norme nazionali correlate alle suddette disposizioni, adottate in applicazione della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), restando conseguentemente preclusa a tale soggetto la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva. |
(2) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto; GU 2004, L 142, pag. 12.
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Lisboa (Portogallo) il 28 settembre 2018 — Estado do Canadá / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-613/18)
(2018/C 445/09)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Tributário de Lisboa
Parti
Attore: Estado do Canadá
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questione pregiudiziale
Se, nell’ambito della tassazione di dividendi distribuiti da una società con sede nel territorio nazionale a un ente non residente, sia compatibile con il principio del divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi l’esistenza di una tassazione effettiva a titolo di IRC [imposta sul reddito delle persone giuridiche] più onerosa a carico degli enti residenti in un paese terzo rispetto a quella applicabile a un residente in territorio nazionale della medesima natura.
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/8 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Commissione europea / Repubblica slovacca
(Causa C-614/18)
(2018/C 445/10)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár e C. Cattabriga, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che la Repubblica slovacca, negando ai cittadini di paesi terzi che non siano familiari di cittadini dell'Unione europea e la cui domanda di visto sia stata respinta, o il cui visto sia stato annullato o revocato, il diritto di ricorrere in giudizio, quale definito nel diritto dell’Unione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 32, paragrafo 3, l’articolo 34, paragrafo 7, e l’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009 (1) (codice dei visti); |
— |
condannare la Repubblica slovacca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso la Commissione adduce che le questioni giuridiche controverse nel caso di specie sono state chiaramente risolte dalla sentenza della Corte nella causa C-403/16, El Hassani, nella quale quest’ultima ha statuito che l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (2), letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso fa obbligo agli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso contro le decisioni di diniego di visto, le cui modalità siano definite dall’ordinamento giuridico del singolo Stato membro nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Tale procedura deve garantire, a un dato stadio del procedimento, un ricorso giurisdizionale.
La Commissione conclude pertanto che gli argomenti addotti dalla Repubblica slovacca nel corso del procedimento precontenzioso nel caso di specie non possono prosperare e ribadisce la propria posizione secondo cui la Repubblica slovacca non adempie agli obblighi ad essa incombenti indicati nell’atto introduttivo di ricorso.
(1) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2013, L 182, pag. 1).
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Kehl (Germania) il 28 settembre 2018 — Procedimento penale a carico di UY
(Causa C-615/18)
(2018/C 445/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Kehl
Parti
Staatsanwaltschaft Offenburg
contro
UY
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 (1) e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato), anche quando l’imputato non sia stato effettivamente a conoscenza di detto decreto e l’effettiva presa di conoscenza del decreto da parte dell’imputato non è garantita quanto lo sarebbe in caso di notifica [Or. 2] del decreto penale di condanna a un imputato residente nel medesimo Stato membro. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato) e, nel perseguire tale reato, all’imputato siano imposti obblighi più gravosi, sul piano soggettivo, in termini di diligenza richiesta per acquisire effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, rispetto a quelli che gli sarebbero imposti se fosse residente nel medesimo Stato membro, di modo che sia possibile procedere penalmente nei confronti dell’imputato per negligenza di quest’ultimo. |
(1) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, GU 2012, L 142, pag. 1.
10.12.2018 |
IT |
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C 445/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Edimburgo (Regno Unito) il 3 ottobre 2018 — Andy Wightman and Others / Secretary of State for Exiting the European Union
(Causa C-621/18)
(2018/C 445/12)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Session, Edimburgo
Parti
Appellanti: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry
Appellato: Secretary of State for Exiting the European Union
Altre parti: Chris Leslie, Tom Brake
Questione pregiudiziale
Nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi dell’articolo 50 TUE, la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, se il diritto dell’Unione europea consenta che tale notifica sia revocata unilateralmente dallo Stato membro notificante e, qualora così fosse, a quali condizioni e con quale effetto nei confronti dello Stato membro che rimane nell’Unione europea.
10.12.2018 |
IT |
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C 445/10 |
Ricorso proposto l’11 ottobre 2018 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-636/18)
(2018/C 445/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: J.-F. Brakeland, agente)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
accertare
da un lato, che, superando in maniera sistematica e persistente il valore limite annuale di NO2 dal 1o gennaio 2010 nei seguenti 12 agglomerati e zone di qualità dell’aria: Marsiglia (FR03A02), Tolone (FR03A03), Parigi (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Tolosa Midi-Pirenei (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rodano-Alpi (FR15A01), Strasburgo (FR16A02), Lione-Rodano-Alpi (FR20A01), ZUR Valle dell’Arve Rodano-Alpi (FR20N10) e Nizza (FR24A01), e superando in maniera sistematica e persistente il valore limite orario di NO2 dal 1o gennaio 2010 nei seguenti 2 agglomerati e zone di qualità dell’aria: Parigi (FR04A01) e Lione Rodano-Alpi (FR20A01), la Repubblica francese ha continuato a non adempiere gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1), letto in combinato disposto con l’allegato XI alla suddetta direttiva, e ciò dall’entrata in vigore dei valori limiti nel 2010,
e
dall’altro lato, che la Repubblica francese, dall’11 giugno 2010, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l’allegato XV alla suddetta direttiva, e in particolare l’obbligo, previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di vigilare affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
Condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Dal 2010 i valori limite annuali e orari di NO2 sono stati superati in maniera sistematica e persistente rispettivamente in 12 e 2 zone. Tali superamenti costituiscono, in quanto tali, una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l’allegato XI a tale direttiva.
Nonostante la suddetta violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI alla direttiva 2008/50/CE, la Repubblica francese non ha adottato, contrariamente a quanto previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, misure efficaci in piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
L’inefficacia di tali misure emerge, inter alia, dalla durata del periodo di superamento dei valori limite, dal livello di tali superamenti e della loro evoluzione nonché dall’analisi dettagliata di ogni piano adottato dalle autorità francesi per le 12 zone in questione.
10.12.2018 |
IT |
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C 445/11 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — Commissione europea / Romania
(Causa C-638/18)
(2018/C 445/14)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae, K. Petersen, agenti)
Convenuta: Romania
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che, non avendo rispettato sistematicamente e costantemente, nel 2007, i valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM10 e non avendo rispettato sistematicamente e costantemente, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, i valori limite annuali per le concentrazioni di PM10, nella zona RO32101 Bucarest, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE (1); |
— |
dichiarare che, per quanto riguarda la zona RO32101 Bucarest, la Romania è venuta meno, dall’11 giugno 2010, agli obblighi previsti all’articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50/CE, in particolare l’obbligo previsto al secondo comma di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite di PM10 sia il più breve possibile; |
— |
condannare la Romania alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A partire dal 2007, nella zona RO32101 Bucarest sono stati sistematicamente e costantemente superati i valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM10. Inoltre, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, nella medesima zona sono stati superati i valori limite annuali per le concentrazioni di PM10. Tali superamenti sono sufficienti per dichiarare la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con quelle di cui all’allegato XI della medesima direttiva.
Nonostante tali superamenti, la Romania non ha predisposto piani per la qualità dell’aria che rispettino le disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, in particolare l’obbligo di adottare misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite di PM10 sia il più breve possibile. Tale violazione risulta dal periodo prolungato durante il quale sono stati registrati i superamenti, dai lunghi termini previsti per la cessazione dei superamenti, dall’assenza di alcuni elementi previsti nell’allegato XV, sezione A, della direttiva, dal fatto che i piani non affrontano tutte le cause principali del superamento dei valori limite e non prevedono neppure misure obbligatorie sufficienti per assicurare il rispetto dei valori limite.
10.12.2018 |
IT |
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C 445/12 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna
(Causa C-642/18)
(2018/C 445/15)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano e F. Thiran, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare, conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
|
— |
condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure richieste prima del 14 settembre 2017, termine stabilito nel suo parere motivato del 14 luglio 2017, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza delle succitate disposizioni della direttiva 2008/98/CE.
10.12.2018 |
IT |
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C 445/12 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2018 — Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-664/18)
(2018/C 445/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Norris-Usher, K. Petersen, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il tribunale voglia:
— |
dichiarare che, avendo continuato a superare i valori limite annuali per il NO2 nelle zone UK0001 (Greater London Urban Area); UK0002 (West Midlands Urban Area); UK0003 (Greater Manchester Urban Area); UK 0004 (West Yorkshire Urban Area); UK 0013 (Teesside Urban Area); UK0014 (The Potteries); UK0018 (Kingston upon Hull); UK0019 (Southampton Urban Area); UK0024 (Glasgow Urban Area); UK0029 (Eastern); UK0031 (South East); UK0032 (East Midlands); UK0033 (North West & Merseyside); UK0034 (Yorkshire & Humberside); UK0035 (West Midlands) e UK0036 (North East), nonché i valori orari limite per il NO2 nella zona UK0001 (Greater London Urban Area), dall’entrata in vigore di tali valori limite, il 1o gennaio 2010, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE (1), in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva; |
— |
dichiarare che, con riferimento alle zone summenzionate, dall’11 giugno 2010 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con l’allegato XV della direttiva e, in particolare all’obbligo, sancito dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di limitare il più possibile il periodo di superamento; |
— |
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dal 2010, i limiti annuali per il NO2 sono stati superati in 16 zone e agglomerati, e in una zona sono stati superati i limiti orari. Tali superamenti costituiscono di per sé una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, letto in combinato disposto con l’allegato XI della stessa direttiva.
Nonostante la persistente violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha adottato piani per la qualità dell’aria che stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. L’insufficienza delle misure previste dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è comprovata dalla durata del periodo in cui i valori limite sono stati superati, dall’entità dei superamenti e dall’andamento del processo di adeguamento, nonché da un’analisi dettagliata di ciascuno dei piani per la qualità dell’aria relativi alle 16 zone e agglomerati oggetto del presente ricorso.
(1) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
Tribunale
10.12.2018 |
IT |
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C 445/14 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Bacardi / EUIPO — Palírna U zeleného stromu (42 BELOW)
(Causa T-435/12) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 42 BELOW - Marchio nazionale figurativo anteriore non registrato VODKA 42 - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Utilizzo nella normale prassi commerciale - Applicazione del diritto nazionale da parte dell’EUIPO»])
(2018/C 445/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentanti: inizialmente M. Reinisch, successivamente A. Parassina, L. Rigas e L. Lorenc, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Geroulakos, successivamente D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Palírna U zeleného stromu a. s., in precedenza Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Chleboun, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 luglio 2012 (procedimento R 2100/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Granette & Starorežná Distilleries e la Bacardi.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bacardi Co. Ltd è condannata alle spese. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/14 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Nova / Commissione
(Causa T-299/15) (1)
((«Clausola compromissoria - Contratto di sovvenzione stipulato nell’ambito del progetto pilota inteso a stabilire una rete di contatti e confronti tra Comuni sulle esperienze e le migliori pratiche in materia di reinsediamento e integrazione dei rifugiati - Assenza di valutazione oggettiva dei risultati del progetto - Proporzionalità - Rimborso delle somme versate - Mezzi istruttori - Domanda riconvenzionale»))
(2018/C 445/18)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italia) (rappresentanti: M. Astolfi e M. Petrucci, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Di Paolo e L. Cappelletti, successivamente L. Di Paolo e, infine, O. Verheecke e F. Moro, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta, in sostanza, a che sia accertata l’infondatezza della domanda della Commissione diretta ad ottenere il pagamento, da parte della ricorrente, della somma di EUR 80 242,78 sulla base del contratto di sovvenzione HOME/2011/PPRS/AG/2176, nonché alla condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 52 146,36, oltre agli interessi di mora, e, dall’altro, una domanda riconvenzionale della Commissione diretta alla condanna della ricorrente al rimborso della somma di EUR 80 242,78 e degli interessi di mora in esecuzione di detto contratto di sovvenzione.
Dispositivo
1) |
La Commissione europea non è legittimata, sulla base del contratto di sovvenzione protocollato come HOME/2011/PPRS/AG/2176, a richiedere alla Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. il 15 % dei costi inerenti al sito Internet del progetto Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe, ossia EUR 3 002,45. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
La Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali è condannata a pagare alla Commissione, ai sensi del suddetto contratto, l’importo di EUR 77 240,33, maggiorato degli interessi di mora al tasso del 3,55 % a partire dal 19 maggio 2015 e fino al completo pagamento di tale importo. |
4) |
Per il resto, la domanda riconvenzionale è respinta. |
5) |
La Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali sopporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dalla Commissione. |
6) |
La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/15 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Epsilon International/Commissione
(Causa T-477/16) (1)
([«Clausola compromissoria - Contratti stipulati nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Interesse ad agire - Costi ammissibili - Sospensione di pagamento - Domanda di annullamento - Decisione di inserire la ricorrente nella banca dati centrale del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])
(2018/C 445/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Epsilon International SA (Marousi, Grecia) (rappresentanti: D. Bogaert e A. Guillerme, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, A Katsimerou e A. Kyratsou, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, in primo luogo, che gli importi pagati dalla Commissione nell’ambito delle convenzioni di sovvenzione Briseide, i-SCOPE e Smart-Islands costituiscono costi ammissibili, in secondo luogo, che le decisioni della Commissione di sospendere i pagamenti per i progetti i-Locate, eENV-Plus, GeoSmartCity e c-Space sono prive di fondamento e, in terzo luogo, che il comportamento illecito della Commissione ha causato un danno alla ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata, in primo luogo, sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione Ares(2016) 2835215 della Commissione, del 17 giugno 2016, che ha inserito l’Epsilon nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e, in secondo luogo, sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito di tale atto
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Epsilon International SA è condannata alle spese. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/16 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)
(Causa T-63/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Bingo VIVA! Slots - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore vive bingo - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1,lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Oggetto della lite»])
(2018/C 445/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Grupo Orenes, SL (Murcia, Spagna) (rappresentante: M. J. Sanmartín Sanmartín, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcellona, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 novembre 2016 (procedimento R 453/2016-2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Grupo Orenes e l’Akamon Entertainment Millenium.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Grupo Orenes, SL è condannata alle spese. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/16 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Fernández González / Commissione
(Causa T-162/117 RENV) (1)
((«Funzione pubblica - Agente temporaneo - Articolo 2, lettera c), del RAA - Avviso di posto vacante per un impiego di agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera b), del RAA - Rigetto della candidatura - Eccezione d’illegittimità - Articolo 8 del RAA - Responsabilità - Perdita di un’opportunità»))
(2018/C 445/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Elia Fernández González (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Casado García-Hirschfeld e É. Boigelot, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 14 novembre 2014 recante rigetto della candidatura della ricorrente al posto di agente temporaneo di cui all’avviso di posto vacante COM/2014/2036 nonché della decisione del 33 maggio 2015 recante rigetto del reclamo amministrativo della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione del 14 novembre 2014 recante rigetto della candidatura della sig.ra Elia Fernández González al posto di agente temporaneo di cui all’avviso di posto vacante COM/2014/2036 è annullata. |
2) |
La Commissione è condannata a versare alla sig.ra Elia Fernández González l’importo di EUR 12 000 oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data della pronuncia della presente sentenza fino a quella del pagamento effettivo, al tasso annuo pari al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 2 punti. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La Commissione è condannata alle spese. |
(1) GU C 354 del 26.10.2015 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-121/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
10.12.2018 |
IT |
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C 445/17 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Bayer / EUIPO — Uni-Pharma (SALOSPIR)
(Causa T-261/17) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo SALOSPIR - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori raffiguranti strisce di colori e nazionali anteriori Aspirin - Impedimenti alla registrazione relativi - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) - Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001)»])
(2018/C 445/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bayer AG (Leverkusen, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral, S. Pétrequin e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE (Kifisia, Grecia) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 febbraio 2017 (procedimento R 2444/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bayer e la Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Bayer AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/18 |
Sentenza del Tribunale del 24 ottobre 2018 — Deza/Commissione
(Causa T-400/17) (1)
([«Ambiente e protezione della salute umana - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze - Regolamento (UE) n. 2017/776 - Classificazione dell’antrachinone - Sostanza di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo - Errore manifesto di valutazione - Nozione di sostanza - Certezza del diritto - Diritto di proprietà»])
(2018/C 445/23)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrenti: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica Ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, K. Mifsud-Bonnici e R. Lindenthal, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren e A. Alriksson, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e A. Hautamäki, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2017, L 116, pag. 1), nella parte in cui classifica l’antrachinone come sostanza di cui si presumono potenziali effetti cancerogeni per l’uomo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Deza, a.s., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporteranno le proprie spese. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/18 |
Ricorso proposto il 1o ottobre 2018 — Pharma Mar / Commissione
(Causa T-594/18)
(2018/C 445/24)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Spagna) (rappresentanti: M. Merola e V. Salvatore, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di attuazione della Commissione C(2018) 4831 final del 17 luglio 2018, recante il diniego di autorizzazione all’immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), per l’«Aplidin — plitidepsin», un medicinale per uso umano; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’assenza di imparzialità del gruppo consultivo scientifico in materia di oncologia e del procedimento relativo alla loro nomina.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 726/2004 e sul principio della parità di trattamento.
|
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.
|
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione del diritto alla difesa.
|
(1) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004 L 136, pag. 1).
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/20 |
Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — ZL/EUIPO
(Causa T-596/18)
(2018/C 445/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZL (rappresentante: E. Fontes Vila, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 1o dicembre 2017 della commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 che indicava i risultati della parte ricorrente in suddetto concorso e confermava che essa non era stata iscritta nell’elenco di riserva dei candidati idonei. |
— |
annullare, in via subordinata, poiché connesse, le seguenti decisioni: in primo luogo, la decisione del 7 marzo 2018 della commissione giudicatrice con la quale quest’ultima rispondeva alla domanda di riesame della parte ricorrente e confermava la decisione del 1o dicembre 2017; in secondo luogo, la decisione del 27 giugno 2018 dell’autorità che ha il potere di nomina che rigettava il reclamo della parte ricorrente del 7 giugno 2018 e confermava la decisione del 1o dicembre 2017; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di una sufficiente motivazione in diritto e di documenti giustificativi in tutta la corrispondenza e in tutte le decisioni ricevute dall’EPSO e/o dall’EUIPO per quanto riguarda il concorso generale di cui trattasi, poiché la parte ricorrente non poteva accertare se le decisioni che incidevano negativamente su di lei fossero fondate e soggette a un controllo giurisdizionale, creando così incertezze giuridiche e lasciandola indifesa di fronte all’amministrazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione dei diritti fondamentali di parte ricorrente alla buona amministrazione e all'accesso ai documenti (articoli 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; articolo 15 del TFUE; articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (1)) e del principio orizzontale di trasparenza, in quanto l’accesso della parte ricorrente alle controverse domande di ragionamento verbale del test a scelta multipla su computer è stato negato dall’autorità che ha il potere di nomina adducendo che l’affermazione della parte ricorrente, la quale contestava la pertinenza e la validità di dette domande, era troppo vaga, senza tuttavia indicare per quali ragioni non fossero stati rispettati i requisiti imposti dalla giurisprudenza per garantire l’accesso; e vertente, dall’altro lato, sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente, in quanto la richiesta dell’autorità con il potere di nomina di dover contestare le domande controverse in maniera più dettagliata è impossibile per la parte ricorrente, creando così una particolare vulnerabilità riguardo al dover fornire una prova impossibile. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente e dei principi di merito e capacità nel concorso in questione, di trasparenza al libero accesso al pubblico servizio e di trattamento giusto ed equo, in quanto la parte ricorrente non poteva addurre un vizio di forma sostanziale delle questioni controverse basata sulla loro scarsa o errata formulazione (quali problemi di traduzione) dopo aver ottenuto i risultati del concorso. Un candidato dovrebbe sempre essere in grado di contestare il fatto che le domande erano viziate da errori sostanziali in ogni fase del concorso, in particolar modo dopo la pubblicazione dei risultati. La parte ricorrente afferma inoltre che traduzioni di scarsa qualità possono avvantaggiare i candidati che scelgono la lingua originale del test verbale su computer. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata del 1o dicembre 2017 è viziata da un errore manifesto nell’ambito della procedura di selezione, in quanto le controverse domande di ragionamento verbale del test su computer erano inficiate da un’irregolarità sostanziale. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
10.12.2018 |
IT |
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C 445/21 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Google e Alphabet / Commissione
(Causa T-604/18)
(2018/C 445/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Google LLC (Mountain View, California, Stati Uniti), Alphabet, Inc. (Mountain View) (rappresentanti: N. Levy, solicitor, P. Stuart, barrister, J. Schindler e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 18 luglio 2018 nel caso COMP/AT.40099 — Google Android; |
— |
in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflitta alle ricorrenti, esercitando la competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale; e |
— |
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti correlate al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione C(2018) 4761 final della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE (AT.40099 — Google Android).
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene un’errata valutazione della definizione del mercato e della posizione dominante.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che le condizioni di preinstallazione di cui all’accordo di distribuzione di applicazioni Google per dispositivi mobili sono abusive.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che la condizione di preinstallazione negli accordi di Google sulla ripartizione dei ricavi per gamma di prodotti era abusiva. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata afferma erroneamente che Google ha abusivamente subordinato le licenze per le applicazioni Play e Google Search agli obblighi anti-frammentazione di cui all’accordo anti-frammentazione.
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti da parte della decisione impugnata
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6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata infligge erroneamente un’ammenda e la calcola in modo errato.
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10.12.2018 |
IT |
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C 445/22 |
Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity)
(Causa T-609/18)
(2018/C 445/27)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fujifilm Recording Media GmbH (Kleve, Germania) (rappresentanti: R. Härer, C. Schulze, C. Weber, H. Ranzinger e C. Gehweiler, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: iTernity GmbH (Friburgo, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «d:ternity» – Marchio dell’Unione europea n. 11 152 154
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 luglio 2018 nel procedimento R 2324/2018-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, accertare che non vi è luogo a statuire sul ricorso. |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 18 e dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
10.12.2018 |
IT |
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C 445/23 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2018 — Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN)
(Causa T-624/18)
(2018/C 445/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Gres de Aragón, SA (Alcalñiz, Spagna) (rappresentante: J. Learte Álvarez, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo GRES ARAGÓN — Domanda di registrazione n. 16 311 938
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16/08/2018 nel procedimento R 2269/2017-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata recante rigetto della domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 311 938 GRES ARAGÓN per una parte dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la domanda; |
— |
disporre la prosecuzione del trattamento della domanda di cui trattasi relativamente a tutti i prodotti e servizi ai quali si riferisce la domanda iniziale: |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c) , 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/23 |
Ricorso proposto il 18 ottobre 2018 — mobile.de / EUIPO (Rappresentazione di un’automobile in un fumetto)
(Causa T-629/18)
(2018/C 445/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio di cui trattasi: Domanda di marchio figurativo dell’Unione (Rappresentazione di un’automobile in un fumetto) — Domanda di registrazione n. 15 598 931
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2018 (procedimento R 2653/2017-4)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi e principali argomenti
— |
Violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
— |
violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/24 |
Ricorso proposto il 17 ottobre 2018 — Herholz Vertrieb/EUIPO (#)
(Causa T-631/18)
(2018/C 445/30)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG (Ahaus, Germania) (rappresentante: D. Sprenger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo # — Domanda di registrazione n. 16 967 267
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 nel procedimento R 445/2018-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione impugnata in modo che la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea sia accolta; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |