ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 444

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
10 dicembre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

DICHIARAZIONI COMUNI

2018/C 444/01

Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

1

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 444/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8993 — Huaxin/Juniper/JV) ( 1 )

9

2018/C 444/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9137 — Rehau/MB Barter & Trading) ( 1 )

9

2018/C 444/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9153 — Caisse des dépôts et consignations/Meridiam/FICA HPCI) ( 1 )

10


 

III   Atti preparatori

 

Banca centrale europea

2018/C 444/05 CON/2018/51

Parere della Banca centrale europea, del 9 novembre 2018, su una proposta di regolamento relativo all’istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (CON/2018/51)

11

2018/C 444/06 CON/2018/54

Parere della Banca centrale europea, del 20 novembre 2018, su una proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (CON/2018/54)

15


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 444/07

Tassi di cambio dell'euro

17

 

Corte dei conti

2018/C 444/08

Relazione speciale n. 32/2018 — Il fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per l’Africa: flessibile, ma non sufficientemente mirato

18


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2018/C 444/09

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A05/2018 — Corpo europeo di solidarietà

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 444/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

22

2018/C 444/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9085 — Dr August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24


 

Rettifiche

2018/C 444/12

Rettifica degli orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure ( GU C 223 del 2.8.2013 )

25


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

DICHIARAZIONI COMUNI

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2018

sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero

(2018/C 444/01)

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La mobilità per l’apprendimento favorisce le conoscenze, le abilità, le competenze e le esperienze, incluse le competenze personali e sociali e la sensibilizzazione ai temi culturali, che sono cruciali per la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro, oltre che per promuovere l’identità europea.

(2)

La Commissione europea, nella sua comunicazione «Rafforzare l’identità europea grazie all’istruzione e alla cultura» (1), ha esposto una visione per la creazione di uno spazio europeo dell’istruzione entro il 2025, in cui apprendimento, studio e ricerca non saranno ostacolati dai confini, anche grazie all’eliminazione degli ostacoli al riconoscimento dei titoli, sia a livello delle scuole che dell’istruzione superiore.

(3)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 hanno esortato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, in linea con le loro rispettive competenze, a portare avanti il lavoro per «promuovere la cooperazione degli Stati membri in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi a livello di istruzione secondaria» (2).

(4)

La Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea («convenzione di Lisbona sul riconoscimento»), elaborata dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco e adottata nel 1997, fornisce, insieme ai suoi testi sussidiari, un quadro giuridico per il riconoscimento dei titoli di studio dell’istruzione superiore e dell’istruzione secondaria superiore che danno accesso all’istruzione superiore.

(5)

I ministri dell’istruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore, nel comunicato di Bucarest del 2012, si sono impegnati a raggiungere l’obiettivo a lungo termine del riconoscimento automatico dei titoli accademici comparabili. Al riguardo sono stati compiuti progressi, tra l’altro attraverso il lavoro del gruppo apripista sul riconoscimento automatico, ma l’obiettivo non è ancora stato raggiunto.

(6)

Nel 2002, i ministri responsabili dell’istruzione e formazione professionale negli Stati membri si sono impegnati ad aderire al processo di Copenaghen, un processo di cooperazione rafforzata che promuove il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze.

(7)

La garanzia della qualità, in particolare, svolge un ruolo chiave nel migliorare la trasparenza, aiutando così a creare un clima di fiducia reciproca. Pertanto, è importante basarsi sul lavoro già realizzato nel contesto delle norme e degli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore e del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale nonché fare riferimento al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.

(8)

Per agevolare il riconoscimento dei risultati di apprendimento in conformità alla legislazione nazionale, anche nel quadro della mobilità, dovrebbero proseguire i lavori relativi all’attuazione del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale.

(9)

La raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (3) ha stabilito l’obiettivo di migliorare trasparenza, comparabilità e trasferibilità dei titoli di studio, facilitandone così il riconoscimento.

(10)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sulla modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa, chiede un ulteriore sforzo all’UE e agli Stati membri per garantire un riconoscimento più efficace e una maggiore armonizzazione dei titoli di studio (4).

(11)

In un contesto sempre più globalizzato, è importante che gli studenti possano sfruttare al meglio tutte le opportunità di apprendimento esistenti in Europa. Affinché ciò avvenga, un titolo rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro dovrebbe essere valido in qualunque altro Stato membro ai fini dell’accesso ad ulteriori attività di apprendimento, anche nel caso di cittadini di paesi terzi che detengono un titolo conseguito in uno Stato membro e si trasferiscono in un altro. Tuttavia, l’assenza di tale riconoscimento automatico dei titoli e dei risultati conseguiti durante i periodi di studio all’estero sta ostacolando la mobilità. Un approccio al riconoscimento automatico adottato a livello dell’Unione fornirà la chiarezza e la coerenza necessarie per superare le barriere restanti.

(12)

Nell’istruzione superiore, le procedure di riconoscimento rimangono spesso troppo complicate o costose e troppi studenti in mobilità non ottengono il pieno riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti con successo. Tuttavia, diversi Stati membri hanno preso l’iniziativa di compiere progressi verso il riconoscimento reciproco automatico, anche firmando accordi regionali. Tali iniziative potrebbero fungere da modelli per la creazione di un sistema a livello dell’Unione.

(13)

A livello di istruzione e formazione secondaria superiore, per i possessori di titoli che danno accesso all’istruzione superiore in uno Stato membro spesso mancano certezze rispetto all’accesso all’istruzione superiore in un altro Stato membro. In particolare, alcuni Stati membri non riconoscono i titoli che danno accesso all’istruzione superiore ai possessori di titoli di istruzione e formazione professionale secondaria in altri Stati membri. Inoltre, mentre i periodi di studio all’estero di più breve durata non creano necessariamente problemi di riconoscimento, l’incertezza resta una sfida importante per i periodi che vanno da tre mesi a un anno.

(14)

Un approccio graduale sosterrà gli Stati membri nel porre in essere le condizioni che renderanno possibile il riconoscimento reciproco automatico. Tale approccio si baserà sugli strumenti già esistenti per l’istruzione superiore e l’istruzione e formazione professionale, ma migliorerà il loro utilizzo e aumenterà progressivamente il livello di ambizione. A livello di istruzione e formazione secondaria superiore generale è stato avviato un processo di cooperazione volto a instaurare il necessario livello di fiducia tra i diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri. La presente raccomandazione fornisce un approccio complementare alle iniziative degli Stati membri e gli impegni hanno carattere volontario.

(15)

La presente raccomandazione non pregiudica il sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e i requisiti minimi di formazione armonizzati per diverse professioni di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), modificata dalla direttiva 2013/55/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

conformemente alla legislazione nazionale e dell’Unione, alle risorse disponibili e alle circostanze nazionali, basandosi sulla convenzione di Lisbona sul riconoscimento (7) e sui relativi testi sussidiari, e in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi:

Principio chiave

1.

Compiere i passi necessari, entro il 2025, per:

a)

conseguire il riconoscimento reciproco automatico (8) ai fini del proseguimento degli studi, di modo che, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta:

i)

un titolo di studio dell’istruzione superiore conseguito in uno Stato membro sia automaticamente riconosciuto (9) allo stesso livello negli altri, ai fini dell’accesso al proseguimento degli studi, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi o di verificare l’autenticità dei documenti;

ii)

i risultati conseguiti durante un periodo di studio all’estero a livello di istruzione superiore in uno Stato membro siano automaticamente e pienamente riconosciuti negli altri, come stabilito preventivamente in un contratto di apprendimento e confermato nel certificato degli studi, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti;

b)

compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico ai fini del proseguimento degli studi, di modo che:

i)

un titolo di studio dell’istruzione e della formazione di livello secondario superiore che dà accesso all’istruzione superiore nello Stato membro che lo ha rilasciato sia riconosciuto, ai soli fini dell’accesso all’istruzione superiore, negli altri Stati membri, senza pregiudicare il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi o di verificare l’autenticità dei documenti;

ii)

i risultati conseguiti durante un periodo di studio all’estero fino a un anno in un altro Stato membro, nel corso dell’istruzione e della formazione secondaria superiore, siano riconosciuti in qualunque altro, senza che il discente sia tenuto a ripetere nel paese di origine l’anno del programma o i risultati di apprendimento conseguiti, a condizione che questi ultimi siano nel complesso in linea con i programmi di studio nazionali del paese d’origine.

Istruzione superiore

2.

Riconoscendo l’importanza di promuovere la trasparenza e di creare fiducia nei reciproci sistemi d’istruzione superiore per giungere a un riconoscimento reciproco automatico ai fini del proseguimento degli studi, convenire di rispettare le seguenti condizioni, in cui:

a)

i sistemi o quadri nazionali delle qualifiche sono riferiti al quadro europeo delle qualifiche, con referenziazione riveduta e aggiornata secondo necessità, e sono autocertificati rispetto al quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore;

b)

i sistemi d’istruzione superiore sono organizzati in linea con le strutture e i principi del processo di Bologna, che comprendono un quadro di riferimento strutturato in tre cicli e, laddove applicabile nello Stato membro, un ciclo breve quale definito nel quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore; e

c)

la garanzia della qualità esterna viene condotta da agenzie di certificazione della qualità indipendenti iscritte nel Registro europeo di certificazione della qualità, o in procinto di esserlo, e che quindi operano in linea sia con le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore sia con l’approccio europeo all’assicurazione della qualità dei programmi congiunti.

3.

In cooperazione con i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, gli istituti di istruzione superiore, le agenzie di certificazione della qualità e altri portatori di interessi chiave, sviluppare linee guida nazionali per aiutare gli istituti di istruzione superiore a produrre e attuare efficacemente i seguenti strumenti per la trasparenza, conformemente agli orientamenti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, permettendo così di garantire la coerenza e di ridurre gli oneri amministrativi per gli istituti di istruzione superiore e i discenti:

a)

un catalogo dell’offerta formativa aggiornato, con le descrizioni dei programmi di studio, le singole unità didattiche e le tabelle per l’attribuzione dei voti;

b)

supplementi al diploma per tutti i laureati, rilasciati automaticamente e gratuitamente in una lingua di ampia diffusione e, se possibile, in formato digitale; e

c)

criteri trasparenti per il riconoscimento applicati all’interno di ogni istituto di istruzione superiore.

4.

In cooperazione con i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, fornire assistenza e formazione specialistica agli istituti di istruzione superiore per attuare tali linee guida nazionali e monitorarne l’attuazione.

Istruzione e formazione secondaria superiore

5.

Al fine di compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione e della formazione secondaria superiore ai soli fini del proseguimento degli studi, promuovere la trasparenza e creare fiducia nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione di livello secondario:

a)

assicurandosi che i sistemi o quadri nazionali delle qualifiche siano riferiti al quadro europeo delle qualifiche, con referenziazione riveduta e aggiornata secondo necessità;

b)

scambiandosi informazioni e promuovendo l’apprendimento reciproco sui sistemi di garanzia della qualità nell’istruzione scolastica, rispettando pienamente al contempo i diversi approcci nazionali alla garanzia della qualità; e

c)

sviluppando ulteriori strumenti di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione professionale in linea con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale e i suoi ulteriori sviluppi.

6.

Facilitare la mobilità e il riconoscimento dei risultati conseguiti nei periodi di studio all’estero durante l’istruzione e la formazione secondaria superiore:

a)

fornendo assistenza agli istituti di istruzione e formazione secondaria superiore sui principi generali e sugli strumenti per il riconoscimento, ed esempio mediante la fornitura di materiali orientativi o formazione;

b)

promuovendo l’utilizzo di criteri e strumenti trasparenti, come i contratti di apprendimento basati sui risultati di apprendimento tra le istituzioni di appartenenza e di accoglienza; nell’istruzione e nella formazione professionale, estendendo l’utilizzo degli strumenti dell’Unione (10); e

c)

promuovendo i benefici della mobilità tra gli istituti di istruzione e formazione secondaria superiore, i discenti e le loro famiglie.

Centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico

7.

Sviluppare le capacità dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico e dei valutatori di credenziali e potenziarne il ruolo, in particolare per quanto riguarda la diffusione di informazioni, l’utilizzo di strumenti online per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la coerenza e l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per gli utenti dei loro servizi.

Permeabilità e mobilità

8.

Esplorare le buone pratiche relative al riconoscimento della formazione precedente e la permeabilità tra i settori dell’istruzione e della formazione, in particolare tra istruzione e formazione professionale e istruzione superiore.

Base di conoscenze comprovate

9.

Migliorare la base di conoscenze comprovate raccogliendo e diffondendo dati sull’entità e sulla natura dei casi di riconoscimento ai fini della presente raccomandazione.

Presentazione di rapporti e valutazione

10.

Entro tre anni dall’adozione della presente raccomandazione, e successivamente con cadenza regolare, presentare rapporti sulle esperienze, sulle buone pratiche, compresi gli accordi regionali, e sui progressi verso il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e dei risultati dei periodi di studio all’estero, utilizzando i quadri di riferimento e gli strumenti esistenti.

ACCOGLIE CON FAVORE L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

11.

Fornire sostegno mirato agli Stati membri, compresi l’apprendimento reciproco, la mappatura degli ostacoli incontrati nell’ambito della pratica attuale di riconoscimento dei titoli, lo scambio di buone pratiche, nonché l’agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri e con i portatori di interessi, le autorità responsabili del riconoscimento e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tale cooperazione mira a garantire la piena attuazione degli strumenti del processo di Bologna per l’istruzione superiore all’interno dell’Unione, della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi testi sussidiari, nonché degli strumenti del processo di Copenaghen per l’istruzione e la formazione professionale.

12.

Nel settore dell’istruzione secondaria superiore generale, lanciare un processo di cooperazione a livello dell’Unione nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione ET 2020 o di qualsiasi quadro successivo, congiuntamente agli Stati membri, per avviare una cooperazione più stretta e uno scambio di pratiche tra gli stessi a livello di istruzione secondaria superiore al fine di raggiungere gli obiettivi della presente raccomandazione, vale a dire promuovere la trasparenza e creare fiducia reciproca nei sistemi d’istruzione scolastica all’interno dell’Unione.

13.

Istituire, in cooperazione con gli Stati membri, un servizio di informazioni online di facile utilizzo a livello dell’Unione sui titoli di studio dell’istruzione e della formazione di livello secondario superiore che danno accesso all’istruzione superiore in ciascuno Stato membro, attraverso l’ulteriore sviluppo delle piattaforme online esistenti.

14.

Esplorare le sinergie tra gli strumenti dell’Unione per la trasparenza (11), e laddove opportuno, svilupparle ulteriormente, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione e la mobilità tra i settori dell’istruzione e della formazione.

15.

Esplorare, in cooperazione con gli Stati membri, il potenziale delle nuove tecnologie, inclusa la tecnologia blockchain, per facilitare il riconoscimento reciproco automatico.

16.

Esplorare, in cooperazione con gli Stati membri e i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico, un ampliamento del loro ruolo per ricomprendere altri settori dell’istruzione e della formazione e le modalità per sostenerli in tale ampliamento.

17.

Sostenere il ricorso a fonti di finanziamento europee, come Erasmus+ o i fondi strutturali e d’investimento europei, ove opportuno e in linea con la capacità finanziaria, la base giuridica, le procedure decisionali e le priorità definite per il periodo 2014-2020, senza pregiudicare i negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale. Rafforzare la mobilità nell’istruzione e nella formazione di livello secondario nell’ambito del programma Erasmus+ e del programma che ad esso succederà.

18.

Informare il Consiglio, entro quattro anni, del seguito dato alla raccomandazione attraverso i quadri di riferimento e gli strumenti esistenti sulla base dei contributi degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  COM(2017) 673 final.

(2)  EUCO 19/1/17 REV 1.

(3)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(4)  P7_TA(2012)0139.

(5)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(6)  Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).

(7)  Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.

(8)  Come definito nell’allegato.

(9)  Come definito nella convenzione di Lisbona sul riconoscimento e confermato da ultimo per il processo di Bologna nel comunicato di Parigi del 25 maggio 2018.

(10)  Come quelli resi disponibili attraverso la piattaforma online Europass nonché il protocollo d’intesa e il contratto di apprendimento previsti nel quadro del sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale.

(11)  Come il supplemento al diploma, il supplemento al certificato, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo delle qualifiche e gli strumenti resi disponibili tramite la piattaforma online Europass.


ALLEGATO

GLOSSARIO

Riconoscimento reciproco automatico di un titolo di studio: diritto dei possessori di un titolo di studio di un certo livello rilasciato da uno Stato membro di essere presi in considerazione per l’accesso a un programma d’istruzione superiore di livello successivo in qualsiasi altro Stato membro, senza dover seguire una procedura di riconoscimento distinta. Ciò non pregiudica il diritto di un istituto di istruzione superiore o delle autorità competenti di stabilire specifici criteri di valutazione e ammissione per un programma specifico, né pregiudica il diritto di verificare se il titolo di studio sia autentico e, nel caso di un titolo dell’istruzione e della formazione di livello secondario superiore, se dia effettivamente accesso all’istruzione superiore nello Stato membro di rilascio o, in casi debitamente giustificati, se il titolo di studio rilasciato soddisfi i requisiti per l’accesso a uno specifico programma di istruzione superiore nello Stato membro di accoglienza.

Riconoscimento reciproco automatico dei risultati di un periodo di studio all’estero: a livello di istruzione superiore, il diritto di vedersi riconosciuti i risultati di apprendimento conseguiti durante un periodo di studio come stabilito preventivamente in un contratto di apprendimento e confermato nel certificato degli studi, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Concretamente, ciò significa applicare la regola di cui alla guida ECTS per l’utente (2015), secondo cui «[t]utti i crediti acquisiti durante un periodo di studio all’estero o durante una mobilità virtuale - come concordato nel contratto di apprendimento e confermato dal certificato degli studi - devono essere trasferiti senza indugi e utilizzati pienamente per il conseguimento del titolo di studio perseguito, senza richiedere allo studente alcuna ulteriore attività o verifica di apprendimento.»A livello secondario superiore, il diritto di vedersi riconosciuti nel paese di origine i risultati di apprendimento conseguiti durante un periodo di studio all’estero in uno Stato membro, a condizione che i risultati di apprendimento siano nel complesso in linea con quelli previsti nei programmi di studio nazionali del paese di origine. Ciò non pregiudica il diritto di un istituto di istruzione e formazione di stabilire requisiti specifici prima di un periodo di mobilità per l’apprendimento, o di verificare che tali requisiti siano stati soddisfatti al ritorno da un tale periodo.

Blockchain: modo per consentire alle informazioni di essere registrate e condivise da una comunità. Ciascun membro della comunità conserva la sua copia delle informazioni. Le voci sono permanenti, trasparenti e consultabili. Ciascun aggiornamento è un nuovo blocco («block») aggiunto alla fine di una catena («chain»).

Supplemento al certificato: un documento accluso a un certificato di istruzione e formazione professionale o a un certificato professionale rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi - soprattutto in un altro paese - dei risultati di apprendimento ottenuti dal possessore del titolo, come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell’istruzione e della formazione completata e delle abilità acquisite.

Catalogo dell’offerta formativa: è descritto nella guida ECTS per l’utente (2015) come «[i]l Catalogo dell’offerta formativa [che] offre informazioni dettagliate, chiare ed aggiornate sull’ambiente di apprendimento di una data istituzione (informazioni generali sull’istituzione, le sue risorse e i suoi servizi, oltre alle informazioni accademiche sui corsi di studio e le singole unità formative). Tali informazioni devono essere messe a disposizione degli studenti già prima dell’iscrizione e poi durante il periodo di studio, per permettere loro di effettuare le scelte più appropriate e sfruttare efficacemente il tempo a loro disposizione. Il Catalogo dell’offerta formativa deve essere pubblicato sul sito web dell’istituzione, deve riportare le descrizioni dei corsi di studio e delle singole unità formative sia nella lingua nazionale (o lingua regionale, se rilevante) che in inglese, in maniera da rendere le informazioni facilmente accessibili a tutte le parti interessate. L’istituzione è libera di decidere sul formato del catalogo e la sequenza delle informazioni. Esso deve essere pubblicato con sufficiente anticipo per permettere ai potenziali studenti di effettuare le proprie scelte».

Autorità competente: persona o organizzazione che ha l’autorità, la capacità o il potere delegato o conferito dalla legge di svolgere una determinata funzione.

Valutatore di credenziali: persona che valuta i titoli di studio o decide in merito al loro riconoscimento.

Supplemento al diploma: un documento allegato a un diploma di istruzione superiore rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi - soprattutto in un altro paese - dei risultati di apprendimento ottenuti dal possessore del titolo, come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status dell’istruzione e della formazione completata e delle abilità acquisite.

Approccio europeo all’assicurazione della qualità dei programmi congiunti: approccio avallato dai ministri dell’istruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore nel 2015 il cui obiettivo è migliorare l’assicurazione della qualità dei programmi congiunti stabilendo standard ed eliminando gli ostacoli al loro riconoscimento.

Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET): quadro tecnico per il trasferimento, il riconoscimento e, se del caso, l’accumulazione dei risultati di apprendimento ai fini del conseguimento di un titolo. Il sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale si basa sulla descrizione dei titoli in termini di unità di risultati di apprendimento, su processi di trasferimento, riconoscimento e accumulazione e su una serie di documenti integrativi quali protocolli d’intesa e contratti di apprendimento.

Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS): è descritto nella guida ECTS per l’utente (2015) come un «sistema di accumulazione e trasferimento dei crediti, incentrato sullo studente e basato sul principio della trasparenza dei processi di apprendimento, insegnamento e verifica del profitto. Il suo obiettivo è facilitare sia la progettazione, erogazione e valutazione dei corsi di studio che la mobilità studentesca attraverso il riconoscimento dei risultati di apprendimento, dei titoli e dei periodi di studio».

Quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore (QF-EHEA): quadro generale dei titoli valido all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore costituito da 48 paesi. Comprende quattro cicli (ciclo breve, laurea, laurea magistrale, dottorato), inclusi, nei contesti nazionali, titoli intermedi, descrittori generici per ciascun ciclo basati su risultati di apprendimento e competenze e un numero flessibile di crediti nel primo e secondo ciclo.

Registro europeo di certificazione della qualità dell’istruzione superiore (EQAR): registro delle agenzie di certificazione della qualità che riporta l’elenco delle agenzie che hanno dimostrato di essere sostanzialmente conformi a un comune insieme di principi per la garanzia della qualità in Europa. Tali principi sono enunciati nelle norme e negli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG).

Garanzia europea della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET): comunità di pratiche che riunisce Stati membri, parti sociali e Commissione europea per sviluppare e migliorare la garanzia della qualità nell’istruzione e formazione professionale.

Quadro europeo delle qualifiche (EQF): strumento di traduzione che aiuta la comunicazione e il confronto tra i sistemi delle qualifiche in Europa. I suoi otto livelli basati su un riferimento comune europeo sono descritti in termini di risultati di apprendimento: conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia. Ciò consente ai sistemi e quadri nazionali delle qualifiche, nonché ai titoli in Europa, di essere collegati ai livelli del quadro europeo delle qualifiche. Discenti, laureati, operatori e datori di lavoro possono utilizzare tali livelli per comprendere e comparare i titoli ottenuti in paesi diversi e rilasciati da sistemi d’istruzione e formazione diversi.

Contratto di apprendimento: nell’istruzione superiore, è definito in guida ECTS per l’utente (2015) come «[un] accordo formale stipulato dalle tre parti coinvolte nella mobilità – lo studente, l’istituzione di appartenenza e l’istituzione o organismo/impresa di accoglienza – per facilitare l’organizzazione della mobilità per crediti ed il relativo riconoscimento. Questo contratto deve essere sottoscritto dai tre firmatari prima dell’inizio del periodo di mobilità, con l’intento di confermare allo studente il riconoscimento dei crediti che saranno conseguiti durante il periodo di mobilità». Nell’istruzione e nella formazione di livello secondario superiore, un accordo stipulato dalle tre parti coinvolte nella mobilità - l’alunno/tirocinante, o la sua famiglia, l’istituzione di appartenenza e l’istituzione o organismo/impresa di accoglienza - per facilitare l’organizzazione del periodo di apprendimento ed il relativo riconoscimento. Le tre parti che sottoscrivono il contratto di apprendimento si impegnano a rispettare tutte le modalità concordate, garantendo così che l’alunno/tirocinante ottenga il riconoscimento del periodo di apprendimento o dei risultati di apprendimento senza ulteriori requisiti.

Risultati di apprendimento: descrizioni di quanto un individuo conosce, comprende ed è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento, definite in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Quadro nazionale delle qualifiche: strumento di classificazione delle qualifiche, basato su determinati criteri per specifici livelli di apprendimento raggiunti, che si propone di integrare e coordinare i sottosistemi nazionali dei titoli e di migliorare la trasparenza, l’accesso, la progressione e la qualità dei titoli in relazione al mercato del lavoro e alla società civile.

Istituto di istruzione superiore: qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore riconosciuto dalle autorità nazionali come facente parte del sistema di istruzione superiore.

Titolo di studio (o titolo o qualifica): il risultato formale di un processo di valutazione e convalida ottenuto quando l’autorità o l’organismo competente stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.

Riconoscimento della formazione precedente: riconoscimento dei risultati di apprendimento, nel quadro dell’istruzione o della formazione formale o dell’apprendimento non formale o informale, acquisiti prima della richiesta di convalida (1).

Norme e orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG): insieme di norme e orientamenti per la garanzia interna ed esterna della qualità dell’istruzione superiore, sviluppati nell’ambito del processo di Bologna. Offrono orientamenti nelle aree dell’istruzione superiore che sono essenziali per garantire un’offerta formativa e ambienti di apprendimento di qualità. Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore dovrebbero essere considerati in un contesto più ampio che comprende i quadri delle qualifiche, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti e il supplemento al diploma, che contribuiscono tutti alla promozione della trasparenza e della fiducia reciproca all’interno dello spazio europeo dell’istruzione superiore.

Certificato degli studi: è definito nella guida ECTS per l’utente (2015) come una «[r]egistrazione aggiornata dei progressi accademici degli studenti, che indica le unità formative svolte, oltre che il numero di crediti ECTS e i voti conseguiti. È un documento vitale che attesta i progressi compiuti e riconosce i risultati conseguiti anche nel corso della mobilità studentesca. La maggior parte delle istituzioni produce il certificato degli studi a partire dal proprio database istituzionale».


(1)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/9


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8993 — Huaxin/Juniper/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 444/02)

Il 16 ottobre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8993. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/9


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9137 — Rehau/MB Barter & Trading)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 444/03)

Il 27 novembre 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9137. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/10


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9153 — Caisse des dépôts et consignations/Meridiam/FICA HPCI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 444/04)

Il 30.11.2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore;

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M9153. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

Banca centrale europea

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/11


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 novembre 2018

su una proposta di regolamento relativo all’istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

(CON/2018/51)

(2018/C 444/05)

Introduzione e base giuridica

Il 10 luglio 2018 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento, con la sua finalità di stabilizzazione macroeconomica, pertiene all’obiettivo primario del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, di sostenere le politiche economiche generali nell’Unione, di cui all’articolo 127, paragrafo 1, e 282, paragrafo 2, del trattato, e all’articolo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»). La proposta di regolamento contiene anche disposizioni che incidono sul ruolo della BCE quale agente finanziario per gli enti pubblici ai sensi dell’articolo 21.2 dello Statuto del SEBC.

In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

L’istituzione della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti (European Investment Stabilisation Function, EISF) mira a proteggere l’investimento pubblico nazionale in caso di ampi shock asimmetrici negli Stati membri la cui moneta è l’euro e negli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che partecipano al meccanismo di cambio (exchange rate mechanism, ERM II) (di seguito collettivamente denominati «Stati membri partecipanti»), e di prevenire il rischio di ricadute negative (2). L’EISF farebbe parte di un più ampio pacchetto di nuovi strumenti per rendere l’area dell’euro più resiliente nel quadro dell’Unione. Tale resilienza contribuirebbe all’approfondimento dell’Unione economica e monetaria (UEM). La proposta di regolamento prevede che il sostegno nell’ambito dell’EISF sia subordinato al rispetto di determinate decisioni e raccomandazioni emanate nel quadro della sorveglianza di bilancio ed economica dell’Unione (3). In questo contesto, si osserva che il quadro di bilancio dell’UE mira ad assicurare che gli Stati membri perseguano politiche di bilancio sane e costituiscano riserve di bilancio nei periodi di prosperità economica (4).

La relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 (5) ha sottolineato l’esigenza di completare l’architettura economica e istituzionale dell’UEM. Alla luce dell’esperienza con la crisi economica e finanziaria, sono state richieste ulteriori misure di integrazione per migliorare la resilienza degli Stati membri rispetto a gravi recessioni economiche. Gli Stati membri avrebbero dovuto supportare iniziative per rendere le economie nazionali più resilienti e per integrare tali sforzi con ulteriori misure volte a completare l’Unione economica e di bilancio - in particolare la creazione di una funzione comune di stabilizzazione macroeconomica. Tale funzione esiste in tutte le unioni monetarie per reagire meglio agli shock che non possono essere gestiti a livello nazionale. Se concepita in modo appropriato, una funzione comune di stabilizzazione macroeconomica aumenterebbe la resilienza economica dei singoli Stati membri partecipanti e dell’area dell’euro nel suo complesso, sostenendo anche, in tal modo, la politica monetaria unica.

Alla luce di quanto precede, la BCE accoglie con favore il nuovo slancio dato alla discussione sulle modalità per l’istituzione di una funzione comune di stabilizzazione macroeconomica per gli Stati membri partecipanti. Nell’istituire tale funzione, è importante assicurare che essa offra un’efficace stabilizzazione macroeconomica, soprattutto in presenza di profonde recessioni estese all’intera area dell’euro. A tal fine, una funzione di stabilizzazione dei bilanci dovrebbe essere di dimensioni sufficienti. In questo quadro si fa rilevare che la proposta relativa all’EISF prevede una dotazione finanziaria di prestiti back-to-back limitata a 30 miliardi di euro che rappresenta solo lo 0,3 per cento del prodotto interno lordo dell’area dell’euro. Un’effettiva stabilizzazione richiede altresì che il sostegno dell’EISF sia attivato e attuato in modo tempestivo. Criteri di attivazione del sostegno dell’EISF adeguati dovrebbero distinguere con precisione tra andamenti ciclici e strutturali. Il fattore di attivazione dell’EISF previsto è collegato alla media della disoccupazione nei 60 trimestri precedenti. Un periodo di tempo così lungo sembra ingiustificato, poiché l’attuale disoccupazione potrebbe essere lontana dalla media 60 trimestri per i paesi nei quali si sono verificate tendenze al rialzo e al ribasso della disoccupazione nei 15 anni precedenti. Il previsto fattore di attivazione dell’EISF non terrebbe sufficientemente conto, da un lato, delle rigidità del mercato del lavoro che non sono state affrontate da alcuni Stati membri tramite riforme, o dall’altro, delle riforme volte ad aumentare la resilienza adottate da altri Stati membri. È importante che il sostegno dell’EISF integri incentivi a condurre politiche di bilancio ed economiche sane e, in particolare a porre in essere riforme volte ad affrontare criticità strutturali nazionali e a rafforzare l’osservanza del quadro della sorveglianza di bilancio ed economica dell’Unione. Il sostegno dell’EISF dovrebbe essere collegato ai trascorsi dello Stato membro in tema di piena osservanza del quadro della sorveglianza di bilancio e macroeconomica dell’Unione. Alla luce di quanto precede, i criteri di ammissibilità previsti appaiano deboli, in particolare il criterio che richiede l’assenza di una decisione del Consiglio che abbia stabilito che lo Stato non ha adottato misure efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 8 o 11, del trattato nei due anni precedenti alla richiesta di sostegno dell’EISF (6). Tale criterio di ammissibilità consentirebbe di accordare il sostegno dell’EISF a Stati membri che siano stati in grado di evitare la non conformità con il patto di stabilità e crescita (PSC) nonostante la presenza di persistenti carenze in relazione ai requisiti di aggiustamento strutturale. È importante che la futura funzione di stabilizzazione offra incentivi agli Stati membri a costituire, nei periodi di prosperità economica, riserve di bilanci che potrebbero esaurirsi in periodo di recessione. Infine, dovrebbe essere richiesta chiarezza in ordine all’interazione tra la proposta di regolamento e l’uso della flessibilità nell’ambito del PSC, in particolare riguardo alle disposizioni di cui alla cosiddetta «clausola sugli investimenti» (7), che ha un obiettivo simile a quello dell’EISF, vale a dire mantenere gli investimenti in periodo di difficoltà economica. È importante sottolineare che è necessaria una disposizione che assicuri che il livello di sostegno dell’EISF sia commisurato al livello richiesto per mantenere la sostenibilità del debito.

Osservazioni specifiche

1.   Uso del reddito monetario come base per calcolare i contributi nazionali al Fondo di sostegno alla stabilizzazione

Il Fondo di sostegno alla stabilizzazione dovrebbe essere alimentato da contributi annuali degli Stati membri partecipanti. Tali contributi dovrebbero essere calcolati in conformità ad un Accordo in merito al trasferimento dei contributi al Fondo di sostegno alla stabilizzazione tra gli Stati membri partecipanti (8) (di seguito il «progetto di accordo»). Ai sensi del progetto di accordo, il contributo annuale di ciascuno Stato membro la cui moneta è l’euro al Fondo di sostegno alla stabilizzazione dovrebbe essere equivalente al 6 percento dell’ammontare del reddito monetario assegnato alla rispettiva BCN alla fine del precedente esercizio finanziario, ai sensi dell’articolo 32 dello statuto del SEBC. Il contributo annuale degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che partecipano all’ERM II sarebbe calcolato utilizzando una formula che prende in considerazione il reddito monetario totale dell’Eurosistema e determina la quota assegnata allo Stato membro non appartenente all’area dell’euro che partecipa all’ERM II esclusivamente sulla base del PIL e non della popolazione.

1.1.   Indipendenza istituzionale

Il principio di indipendenza istituzionale è espressamente sancito dall’articolo 130 del trattato e dall’articolo 7 dello statuto del SEBC. Questi due articoli vietano alle BCN del SEBC e ai membri dei loro organi decisionali di sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi, dagli organismi, dai servizi o dalle agenzie dell’Unione, dai governi degli Stati membri o qualsiasi altro organismo. Inoltre, le istituzioni, gli organi, gli organismi, i servizi o le agenzie dell’Unione, e i governi degli Stati membri accettano di rispettare tale principio e di non cercare di influenzare i membri delle degli organi decisionali delle BCN nell’assolvimento dei compiti del SEBC (9). Mentre il progetto di accordo chiarisce che i contributi al Fondo di sostegno alla stabilizzazione costituiscono obblighi di pagamento degli Stati membri partecipanti, il principio di indipendenza istituzionale richiede che i governi degli Stati membri non esercitino alcuna pressione sulle rispettive BCN. A tale riguardo, il riferimento nel progetto di accordo al fatto che il contributo nazionale di uno Stato membro sia «equivalente al 6 per cento dell’ammontare del reddito monetario assegnato alla rispettiva BCN» indica che si tratta di una mera formula utilizzata per il calcolo degli obblighi di pagamento di uno Stato membro partecipante. Ciò riduce il rischio di un potenziale esercizio di pressioni sugli organi decisionali delle BCN per quanto riguarda l’indipendenza dei loro processi decisionali relativi alle strategie di investimento e di rischio e alla distribuzione degli utili. Infine, la BCE apprezzerebbe la soppressione dell’obbligo ad essa imposto dalla proposta di regolamento per cui si richiede alla BCE di comunicare alla Commissione, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare del reddito monetario assegnato alle BCN dell’Eurosistema ai sensi dell’articolo 32 dello statuto del SEBC ai fini del calcolo dei contributi degli Stati membri partecipanti. Tale soppressione eviterebbe qualsiasi rischio di interferenza con l’indipendenza istituzionale della BCE. La BCE è disponibile a cooperare con la Commissione a tale riguardo, in linea con il considerando 27 della proposta di regolamento in cui si chiarisce che la BCE dovrebbe comunicare alla Commissione l’importo del reddito monetario a cui le BCN dell’Eurosistema hanno diritto.

1.2.   Indipendenza finanziaria

Il principio di indipendenza finanziaria richiede che le BCN dispongano di mezzi sufficienti ad assolvere i compiti del SEBC e quelli nazionali. Gli Stati membri non possono mettere le rispettive BCN nella condizione di non disporre di risorse finanziarie sufficienti ad assolvere tali compiti (10). Nella proposta di regolamento, i contributi nazionali al Fondo di sostegno alla stabilizzazione di cui al progetto di accordo devono essere versati dagli Stati membri partecipanti. Essi non rappresentano contributi o obblighi a carico delle BCN o della BCE. Pertanto, la proposta di regolamento non sembra incidere sulla capacità delle BCN di avvalersi autonomamente di risorse finanziarie sufficienti per assolvere il proprio mandato.

1.3.   Considerazioni aggiuntive

1.3.1.

La BCE evince che il calcolo dei contributi nazionali al Fondo di sostegno alla stabilizzazione è sganciato da qualsiasi reddito o utile effettivo della banca. L’ammontare del reddito monetario assegnato alle BCN può essere considerato come parametro di calcolo che cambia annualmente. Di conseguenza, l’ammontare del 6 % indicato nel progetto di accordo come punto di riferimento per il calcolo dei contributi nazionali al Fondo di sostegno alla stabilizzazione dovrebbe riferirsi esclusivamente all’ammontare finale del reddito monetario assegnato alle BCN. Tale dovrebbe essere il caso anche qualora una perdita subita dalla BCE debba essere coperta, in tutto o in parte, dal reddito monetario dell’esercizio finanziario pertinente ai sensi dell’articolo 33.2 dello statuto del SEBC (11).

1.3.2.

La BCE rileva che collegare i contributi degli Stati membri partecipanti al Fondo di sostegno alla stabilizzazione al reddito monetario applicando un tasso percentuale predeterminato comporta automaticamente la volatilità dei contributi degli Stati membri partecipanti. Tale volatilità potrebbe incidere sul trasferimento di nuove risorse al Fondo di sostegno alla stabilizzazione.

1.3.3.

La proposta di regolamento utilizza il reddito monetario dell’Eurosistema come base per il calcolo dei contributi annuali sia degli Stati membri la cui moneta è l’euro sia degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che partecipano all’ERM II. Riguardo agli Stati membri la cui moneta è l’euro, il reddito monetario è allocato tra le rispettive BCN secondo le rispettive quote nello schema di capitale della BCE che sono ponderate in eguale misura secondo la quota di ciascun rispettivo Stato membro della popolazione e del PIL dell’Unione, come stabilito all’articolo 29 dello statuto del SEBC. Tuttavia, i contributi al Fondo di sostegno alla stabilizzazione degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che partecipano all’ERM II sono calcolati in base al reddito monetario dell’Eurosistema che viene commisurato per ciascun Stato membro esclusivamente sulla base dei dati sul PIL. Tale discrepanza può avere come risultato contributi comparativamente maggiori o minori da parte degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che partecipano all’ERM II.

2.   Amministrazione dei prestiti

2.1.

La BCE è disponibile a prendere le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con la Commissione e a ricevere dallo Stato membro interessato il capitale e gli interessi dovuti per il prestito dell’EISF in un conto presso la BCE come previsto nella proposta di regolamento. A tale riguardo, la BCE rileva che ai sensi dell’articolo 21.2 dello statuto del SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per istituzioni dell’Unione, con modalità a quelle previste per la gestione dei prestiti presso la BCE nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (12).

2.2.

Qualsivoglia importo depositato nei conti speciali aperti dallo Stato membro interessato presso la propria BCN per la gestione del sostegno dell’EISF ricevuto sarebbe trattato in conformità ai pertinenti atti giuridici come l’indirizzo BCE/2014/9 della Banca centrale europea (13).

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 387 final

(2)  Cfr. la relazione che accompagna la proposta di regolamento, pag. 2.

(3)  Articolo 3, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(4)  Cfr. «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015, disponibile sul sito Internet della Commissione all’indirizzo www.ec.europa.eu.

(5)  «Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa», Relazione di Jean-Claude Juncker in stretta collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi e Martin Schulz, 22 giugno 2015.

(6)  A tale riguardo è opportuno osservare che, ai sensi dell’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ove uno Stato membro non abbia dato riscontro alle raccomandazioni del Consiglio nei suoi confronti nell’ambito di una precedente decisione del Consiglio che constati il mancato rispetto da parte dello Stato membro dei requisiti stabiliti dal trattato relativi al criterio del disavanzo, il Consiglio deve adottare una decisione che constati l’assenza di provvedimenti efficaci.

(7)  La «clausola sugli investimenti» si rinviene all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

(8)  Il progetto di accordo è disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-contributions-stabilisation-fund_en.pdf.

(9)  Cfr. il Rapporto sulla convergenza 2018 della BCE, pag. 21.

(10)  Cfr. il Rapporto sulla convergenza 2018 della BCE, pag. 25.

(11)  L’articolo 33.2 dello statuto del SEBC stabilisce che qualora la BCE subisca una perdita, essa venga coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell’esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all’articolo 32.5. dello statuto del SEBC.

(12)  Cfr. l’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(13)  Indirizzo BCE/2014/9 della Banca centrale europea, del 20 febbraio 2014, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 56).


10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/15


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 novembre 2018

su una proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali

(CON/2018/54)

(2018/C 444/06)

Introduzione e base giuridica

In data 14 marzo 2018, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (di seguito, la «proposta di direttiva») (1). La Banca centrale europea (BCE) ritiene che la proposta di direttiva rientri nel proprio ambito di competenza e ha deciso di esercitare il proprio diritto, sancito dal secondo periodo dell’articolo 127, paragrafo 4, e dall’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito il «Trattato»), di formulare un parere.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 25 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai sensi del quale la BCE può fornire pareri al Consiglio e alla Commissione sul campo d’applicazione e sull’attuazione della legislazione dell’Unione concernente la stabilità del sistema finanziario e relativamente ai compiti conferiti alla BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE è stata una forte sostenitrice dello sviluppo dei mercati secondari per le attività bancarie, in particolare i crediti deteriorati (non-performing loans, NPL), come rispecchiato nel piano d’azione del Consiglio dell’Unione europea per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa (2). Considerati gli ingenti stock di NPL che rimangono iscritti sui bilanci di alcuni enti creditizi europei, e come parte di una soluzione globale alla risoluzione degli NPL, lo sviluppo di mercati secondari può contribuire alla riduzione degli NPL (3). In prospettiva, mercati secondari ben sviluppati possono altresì prevenire il futuro accumulo di NPL (4).

1.2.

Inoltre, un mercato secondario ben sviluppato può produrre un effetto positivo sulla stabilità finanziaria nella misura in cui determini l’eliminazione del rischio dei crediti deteriorati dal bilancio degli enti creditizi. La presenza di volumi significativi di NPL nei bilanci degli enti creditizi menoma la loro capacità di adempiere alla loro funzione di erogatori di credito all’economia reale e ne ostacola la flessibilità operativa e la complessiva redditività che sono essenziali per il buon funzionamento del settore bancario. È essenziale che il quadro giuridico applicabile ai mercati secondari consenta l’efficiente trasferimento degli NPL fuori dal bilancio degli enti creditizi (5).

2.   Osservazioni specifiche

2.1.   Obblighi di segnalazione

La proposta di direttiva istituisce una serie di obblighi di segnalazione per i gestori di crediti, gli acquirenti di crediti e gli enti creditizi. Ad esempio, un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante è tenuto a comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante è domiciliato o stabilito che intende eseguire direttamente un contratto di credito (6). Inoltre, un acquirente di crediti o, se del caso, il suo rappresentante che trasferisca un contratto di credito a un altro acquirente di crediti è tenuto a informare le autorità competenti del trasferimento, dell’identità e dell’indirizzo del nuovo acquirente di crediti e, se del caso, del suo rappresentante (7). I legislatori dell’Unione dovrebbero valutare attentamente se tali obblighi di segnalazione impediscano l’efficiente funzionamento del mercato secondario degli NPL, poiché un onere di segnalazione significativo potrebbe scoraggiare nuovi operatori di mercato o tradursi in una duplicazione dei dati per le autorità competenti.

2.2.   Norme tecniche relative ai dati sugli NPL

La proposta di direttiva conferisce mandato all’Autorità bancaria europea (ABE) di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati che devono essere utilizzati dai creditori che siano enti creditizi per la trasmissione di informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per il vaglio, l’adeguata verifica (due diligence) finanziaria e la valutazione del contratto di credito (8).

Al riguardo, la BCE rileva che il regolamento (UE) 2016/867 (9) disciplina un nuovo insieme di dati, con informazioni dettagliate su singoli prestiti bancari nell’area dell’euro. Tale insieme di dati mira a fornire dati granulari con un elevato livello di dettaglio per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro che siano pienamente comparabili in quanto basati su concetti e definizioni armonizzate. Alla luce di tali nuovi sviluppi normativi, è importante che i modelli di dati elaborati dall’ABE tengano conto della raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito o di ogni altra iniziativa pertinente per assicurare che gli sforzi non siano duplicati e minimizzare gli oneri di segnalazione degli enti creditizi.

2.3.   Raccolta di dati da parte delle autorità competenti nell’ambito del meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie

La proposta di direttiva richiede alle autorità competenti cui compete la vigilanza sugli enti creditizi di raccogliere annualmente informazioni presso i creditori circa il numero di contratti di credito garantiti che siano eseguiti mediante escussione extragiudiziale accelerata delle garanzie e circa le tempistiche di tale escussione, ivi comprese le seguenti informazioni: (a) il numero di procedimenti avviati, pendenti e conclusi, compresi i procedimenti riguardanti beni mobili e immobili; (b) la durata dei procedimenti dalla notifica al regolamento, ordinati per mezzo di realizzo (vendita pubblica, vendita tra privati o appropriazione); (c) i costi medi di ciascun procedimento, in euro; e (d) i tassi di regolamento. Agli Stati membri si richiederebbe di aggregare tali i dati ed elaborare statistiche a partire dai dati aggregati e comunicare queste ultime alla Commissione (10). Ove la BCE sia l’autorità cui compete a vigilare sugli enti creditizi, la base giuridica dei compiti di vigilanza prudenziale della BCE è costituita dall’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, ai sensi del quale il Consiglio può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Poiché la raccolta di tali informazioni attiene all’efficacia del meccanismo di escussione extragiudiziale accelerata, piuttosto che alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, i legislatori dell’Unione dovrebbero chiarire che il compito di raccogliere tali informazioni non dovrebbe essere conferito alla BCE.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 novembre 2018.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 135 final.

(2)  Cfr. il comunicato stampa del Consiglio «Conclusioni del Consiglio sul piano d’azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa», dell’11 luglio 2017, disponibile sul sito Internet del Consiglio all’indirizzo: http://www.consilium.europa.eu.

(3)  Cfr. ad esempio, la sezione B del Financial Stability Review del novembre 2016, disponibile sito Internet della BCE all’indirizzo Internet: https://www.ecb.europa.eu.

(4)  Cfr. il paragrafo 2.2.1 del parere CON/2018/31. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(5)  Cfr. il paragrafo 2.2.2 del parere CON/2018/31.

(6)  Cfr. l’articolo 18, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(7)  Cfr. l’articolo 19, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(8)  Cfr. l’articolo 14, paragrafo 1, della proposta di direttiva.

(9)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).

(10)  Cfr. l’articolo 33 della proposta di regolamento.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/17


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 dicembre 2018

(2018/C 444/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1371

JPY

yen giapponesi

128,36

DKK

corone danesi

7,4641

GBP

sterline inglesi

0,89085

SEK

corone svedesi

10,2665

CHF

franchi svizzeri

1,1299

ISK

corone islandesi

139,50

NOK

corone norvegesi

9,6970

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,851

HUF

fiorini ungheresi

323,50

PLN

zloty polacchi

4,2895

RON

leu rumeni

4,6485

TRY

lire turche

6,0619

AUD

dollari australiani

1,5766

CAD

dollari canadesi

1,5230

HKD

dollari di Hong Kong

8,8866

NZD

dollari neozelandesi

1,6558

SGD

dollari di Singapore

1,5583

KRW

won sudcoreani

1 278,67

ZAR

rand sudafricani

16,0673

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8244

HRK

kuna croata

7,3913

IDR

rupia indonesiana

16 454,01

MYR

ringgit malese

4,7372

PHP

peso filippino

60,059

RUB

rublo russo

75,8850

THB

baht thailandese

37,359

BRL

real brasiliano

4,4358

MXN

peso messicano

23,1435

INR

rupia indiana

80,5090


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/18


Relazione speciale n. 32/2018

«Il fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per l’Africa: flessibile, ma non sufficientemente mirato»

(2018/C 444/08)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 32/2018, intitolata «Il fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea per l’Africa: flessibile, ma non sufficientemente mirato».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/19


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019 — EAC/A05/2018

Corpo europeo di solidarietà

(2018/C 444/09)

1.   Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE, nonché sul programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà. Il regolamento del corpo europeo di solidarietà riguarda il periodo 2018-2020. Gli obiettivi generali e specifici del corpo europeo di solidarietà sono elencati agli articoli 3 e 4 del regolamento.

2.   Iniziative

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà:

Progetti di volontariato

Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) (1)

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

Tirocini e lavori

Progetti di solidarietà

Etichetta di qualità

3.   Ammissibilità

Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà (2). I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà.

Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.

I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.

Alcune iniziative del corpo europeo di solidarietà sono inoltre aperte alla partecipazione di organizzazioni provenienti da:

paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;

paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

paesi partner.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà 2019.

Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.

4.   Bilancio e durata dei progetti

L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.

Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà.

Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà. I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo:

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it] per quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito.

L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti.

5.   Termine per la presentazione delle domande

La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

Progetti di volontariato

5 febbraio 2019

30 aprile 2019

1o ottobre 2019

Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020)

20 aprile 2019

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità

28 settembre 2019

Tirocini e lavori

5 febbraio 2019

30 aprile 2019

1o ottobre 2019

Progetti di solidarietà

5 febbraio 2019

30 aprile 2019

1o ottobre 2019

Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.

Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà.

6.   Informazioni dettagliate

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

La guida del corpo europeo di solidarietà 2019 costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.


(1)  Solo le organizzazioni partecipanti che hanno firmato un accordo quadro di partenariato per il periodo 2018-2020 possono presentare proposte nell’ambito di questa iniziativa.

(2)  Fatte salve le condizioni specifiche di ammissibilità applicabili alle singole iniziative oggetto del presente invito.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/22


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 444/10)

1.   

In data 29 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Astorg Asset Management («Astorg», Lussemburgo);

Montagu Private Equity LLP («Montagu», Francia);

Nemera Capital (insieme alle controllate, «Nemera Group», Francia), attualmente sotto il controllo esclusivo di Montagu.

Astorg acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Nemera Group. A seguito dell’operazione, Nemera Group sarà controllato congiuntamente da Astorg e Montagu.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Astorg: impresa di private equity;

—   Montagu: impresa di private equity;

—   Nemera Group: produttore di dispositivi in plastica per la somministrazione dei farmaci venduti alle industrie farmaceutica, della biotecnologia e dei medicinali generici

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 229 64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9085 — Dr August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 444/11)

1.   

In data 27 novembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Dr. August Oetker KG («Gruppo Oetker», Germania),

Coop-Gruppe Genossenschaft («Coop», Svizzera), attraverso la sua controllata indiretta al 100 % Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG («Transgourmet», Germania),

F&B – Food and Beverage Services GmbH («F&B», Germania), una controllata interamente di proprietà di Transgourmet.

Attraverso la sua controllata al 100 %, Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-GmbH (Germania), il gruppo Oetker acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di F&B.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni di Transgourmet.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

il gruppo Oetker opera, attraverso le sue controllate, in diversi settori tra cui quello della produzione e distribuzione di birra, vino, vino spumante e bevande analcoliche;

il gruppo Coop opera nel commercio al dettaglio e all’ingrosso;

F&B opera nella distribuzione di bevande attraverso una partecipazione in Team Beverage AG.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9085 — Dr August Oetker/Coop-Gruppe/F&B — Food and Beverage Services

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


Rettifiche

10.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 444/25


Rettifica degli orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l’applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 223 del 2 agosto 2013 )

(2018/C 444/12)

Pagina 25, sezione B.I.a), tabella B.I.a.2, prima colonna, lettera d):

anziché:

«La modifica riguarda un medicinale a base di piante e non vi sono modifiche dei seguenti elementi: origine geografica, procedimento di fabbricazione o produzione»

leggasi:

«La modifica riguarda un medicinale a base di piante e vi sono modifiche dei seguenti elementi: origine geografica, procedimento di fabbricazione o produzione».

Pagina 40, sezione B.II.b), tabella B.II.b.1, prima colonna, lettera c):

anziché:

«Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi»

leggasi:

«Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, destinato ai medicinali biologici o immunologici o alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi».

Pagina 43, sezione B.II.b), tabella B.II.b.3, prima colonna, lettera b):

anziché:

«Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale»

leggasi:

«Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia del medicinale».