ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
26 novembre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 427/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 427/02

Causa C-35/18 P: Impugnazione proposta il 18 gennaio 2018 dalla Carrera Brands Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 novembre 2017, causa T-419/16, Carrera Brands Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

2

2018/C 427/03

Causa C-326/18 P: Impugnazione proposta il 17 maggio 2018 dalla Safe Skies LLC avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2018, causa T-60/17, Safe Skies / EUIPO

2

2018/C 427/04

Causa C-419/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Polonia) il 26 giugno 2018 — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej / Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń, Włodzimierz Lisowski

3

2018/C 427/05

Causa C-432/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2018 — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / BALEMA GmbH

3

2018/C 427/06

Causa C-437/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia) il 3 luglio 2018 — Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

4

2018/C 427/07

Causa C-469/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 19 luglio 2018 — IN / Belgische Staat

4

2018/C 427/08

Causa C-470/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 19 luglio 2018 — JM / Belgische Staat

5

2018/C 427/09

Causa C-473/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 20 luglio 2018 — GP / Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

5

2018/C 427/10

Causa C-479/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirkgericht für Handelssachen Wien (Austria) il 20 luglio 2018 — KL e a. / UNIQA Österreich Versicherungen e a.

6

2018/C 427/11

Causa C-483/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 24 luglio 2018 — Profi Credit Polska S.A. con sede in Bielsko-Biała / OH

7

2018/C 427/12

Causa C-522/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 9 agosto 2018 — DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

8

2018/C 427/13

Causa C-532/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 14 agosto 2018 — GN, rappresentata dal padre HM / ZU, in qualità di curatore fallimentare della Niki Luftfahrt GmbH

9

2018/C 427/14

Causa C-535/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 agosto 2018 — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 427/15

Causa C-536/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 agosto 2018 — XW / Landesamt für Verbraucherschutz

11

2018/C 427/16

Causa C-537/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 agosto 2018 — YV

11

2018/C 427/17

Causa C-542/18 RX: Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 19 luglio 2018 nella causa T-646/16 P, Simpson / Consiglio

12

2018/C 427/18

Causa C-543/18 RX: Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 19 luglio 2018 nella causa T-693/16 P, HG / Commissione

12

2018/C 427/19

Causa C-546/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 23 agosto 2018 — FN e a.

13

2018/C 427/20

Causa C-555/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 30 agosto 2018 — K.H.K. / B.A.C., E.E.K.

14

2018/C 427/21

Causa C-567/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 settembre 2018 — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl e a.

14

2018/C 427/22

Causa C-573/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 settembre 2018 — C GmbH & Co. KG / Finanzamt Z

15

2018/C 427/23

Causa C-574/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 settembre 2018 — C-eG / Finanzamt Z

16

2018/C 427/24

Causa C-578/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 14 settembre 2018 — Energiavirasto

17

2018/C 427/25

Causa C-579/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Liège (Belgio) il 17 settembre 2018 — Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC, Comida paralela 12

17

2018/C 427/26

Causa C-581/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 19 settembre 2018 — RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH e a.

18

2018/C 427/27

Causa C-582/18 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla Viscas Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-422/14, Viscas/Commissione

19

2018/C 427/28

Causa C-589/18 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2018 dalla Furukawa Electric Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-444/15, Furukawa Electric/Commissione

20

2018/C 427/29

Causa C-590/18 P: Impugnazione proposta il 20 settembre 2018 dalla Fujikura Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-451/14, Fujikura/Commissione

21

2018/C 427/30

Causa C-594/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-356/15, Repubblica d’Austria/Commissione europea

22

2018/C 427/31

Causa C-596/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla LS Cable & System Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-439/14, LS Cable & System/Commissione

23

2018/C 427/32

Causa C-597/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a./Consiglio dell’Unione europea e a.

24

2018/C 427/33

Causa C-598/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-786/13: Eleni Pavlikka Bourdouvali e a./Consiglio dell’Unione europea e a.

25

2018/C 427/34

Causa C-601/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Prysmian SpA e dalla Prysmian Cavi e Sistemi Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-475/14, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione

25

2018/C 427/35

Causa C-603/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dal Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. / Consiglio dell'Unione europea e a.

27

2018/C 427/36

Causa C-604/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 da Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. / Consiglio dell'Unione europea e a.

28

2018/C 427/37

Causa C-606/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Nexans France e dalla Nexans avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-449/14: Nexans France e Nexans/Commissione

29

2018/C 427/38

Causa C-607/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e dalla NKT A/S, già NKT Holding A/S, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-447/14, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione

30

2018/C 427/39

Causa C-619/18: Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

30

2018/C 427/40

Causa C-620/18: Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — Ungheria / Parlamento europeo

31

2018/C 427/41

Causa C-628/18: Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

32

2018/C 427/42

Causa C-637/18: Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — Commissione europea / Ungheria

33

2018/C 427/43

Causa C-644/18: Ricorso presentato il 13 ottobre 2018 — Commissione europea contro Repubblica italiana

34

 

Tribunale

2018/C 427/44

Causa T-128/14: Sentenza del Tribunale 4 ottobre 2018 — Daimler / Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2007/46/CE, che consente a uno Stato membro di negare l’immatricolazione di veicoli che compromettono gravemente la sicurezza stradale o che recano grave danno all’ambiente o alla salute pubblica — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Presunzione generale — Convenzione di Aarhus — Diniego di accesso al fascicolo — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali]

36

2018/C 427/45

Causa T-574/14: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — EAEPC/Commissione [Concorrenza — Intese — Commercio parallelo di medicinali — Accordo che opera una distinzione tra i prezzi applicati in caso di rivendita in Spagna e i prezzi applicati in caso di esportazione verso altri Stati membri — Richiesta di riesame di una denuncia a seguito delle sentenze della Corte e del Tribunale — Articolo 266 TFUE — Rigetto di una denuncia — Mancanza di interesse dell’Unione — Cessazione della pratica anticoncorrenziale — Assenza di effetti anticoncorrenziali persistenti — Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro — Obblighi nell’istruzione di una denuncia — Articolo 105 TFUE — Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 — Diritti procedurali del denunciante — Obbligo di motivazione]

37

2018/C 427/46

Causa T-288/15: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Ezz e a. / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto — Congelamento dei capitali — Ricevibilità — Obiettivi — Criteri di inclusione delle persone destinatarie — Proroga della designazione dei ricorrenti nell’elenco delle persone destinatarie — Base fattuale — Eccezione di illegittimità — Base giuridica — Proporzionalità — Diritto a un equo processo — Presunzione d’innocenza — Diritto a una buona amministrazione — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

38

2018/C 427/47

Causa T-43/16: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — 1&1 Telecom / Commissione (Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile e mercato all’ingrosso dell’accesso e della raccolta delle chiamate in Germania — Acquisizione della E-Plus da parte della Telefónica Deutschland — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE — Attuazione della componente non MNO degli impegni definitivi — Atti non impugnabili — Irricevibilità)

39

2018/C 427/48

Causa T-62/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — Puma / EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PUMA — Marchi internazionali figurativi anteriori PUMA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]]

39

2018/C 427/49

Causa T-93/16: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD) [Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio denominativo VANGUARD — Impedimenti alla registrazione assoluti — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2018/C 427/50

Causa T-272/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Grecia / Commissione [FEAGA e Feasr — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dalla Repubblica ellenica — Rettifiche finanziarie forfettarie — Rettifiche finanziarie puntuali — Regime di aiuti per superficie — Nozione di pascoli permanenti — Condizioni di applicazione di una rettifica forfettaria del 25 % — Rettifica forfettaria del 10 % — Rettifica forfettaria del 5 % — Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Controlli chiave — Controlli secondari — Misure pluriennali — Progetti a lungo termine]

41

2018/C 427/51

Causa T-328/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Paice / EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea DEEP PURPLE — Marchio anteriore non registrato DEEP PURPLE — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regime dell’azione di common law per usurpazione della denominazione (action for passing off) — Insussistenza del rischio di presentazione ingannevole]

41

2018/C 427/52

Causa T-344/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Blackmore / EUIPO — Paice (DEEP PURPLE) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DEEP PURPLE — Marchio anteriore non registrato DEEP PURPLE — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regime dell’azione di common law per usurpazione della denominazione (action for passing off) — Insussistenza del rischio di presentazione ingannevole — Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità]

42

2018/C 427/53

Causa T-345/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Blackmore / EUIPO — Paice (DEEP PURPLE) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DEEP PURPLE — Marchio anteriore non registrato DEEP PURPLE — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regime dell’azione di common law per usurpazione della denominazione (action for passing off) — Goodwill — Travisamento dei requisiti di forma — Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità]

43

2018/C 427/54

Causa T-463/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — Portogallo / Commissione [FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Aiuti connessi alla superficie — Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle norme sulla condizionalità — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Regolamento (CE) n. 1122/2009 — Regolamento (CE) n. 885/2006 — Proporzionalità]

43

2018/C 427/55

Causa T-546/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Tataram / Commissione [Funzione pubblica — Funzionari — Adeguamento delle retribuzioni — Regolamento (UE) n. 423/2014 — Bollettino di retribuzione — Termini di ricorso — Decadenza — Irricevibilità]

44

2018/C 427/56

Causa T-615/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — PD / BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Molestie psicologiche — Invalidità totale e permanente — Domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia — Ricorso proposto prima della chiusura del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia — Irricevibilità)

45

2018/C 427/57

Causa T-682/16: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — Francia/Commissione [Aiuti connessi alla superficie — Procedura di sospensione dei pagamenti mensili a uno Stato membro — Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 — Elementi essenziali del sistema di controllo nazionale — Carenze constatate — Piano d’azione contenente chiari indicatori dei progressi stabiliti in consultazione con la Commissione — Proporzionalità]

45

2018/C 427/58

Causa T-884/16: Sentenza del Tribunale 9 ottobre 2018 — Multiconnect / Commissione (Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili e mercato all’ingrosso dei servizi di accesso e di generazione di chiamata in Germania — Acquisizione di E-Plus da parte di Telefónica Deutschland — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’Accordo SEE — Attuazione della parte non ORM degli impegni definitivi — Atti non impugnabili con un ricorso — Irricevibilità)

46

2018/C 427/59

Causa T-885/16: Sentenza del Tribunale 9 ottobre 2018 — Mass Response Service / Commissione (Ricorso d’annullamento — Concorrenza — Concentrazioni — Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile e mercato all’ingrosso dell’accesso e della raccolta delle chiamate in Germania — Acquisizione di E-Plus da parte di Telefónica Deutschland — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE — Attuazione della componente non MNO degli impegni definitivi — Atti non impugnabili — Irricevibilità)

47

2018/C 427/60

Causa T-914/16: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Proof IT/EIGE (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Domanda di prestazioni ripartite in due lotti — Servizi di consulenza gestionale — Manutenzione e aggiornamento degli strumenti e delle risorse attinenti alle statistiche — Rigetto di un’offerta — Criteri di aggiudicazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale)

48

2018/C 427/61

Causa T-12/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Mellifera / Commissione [Tutela dei consumatori — Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 — Regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Richiesta di riesame interno — Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 — Provvedimento di portata individuale — Convenzione di Aarhus]

48

2018/C 427/62

Causa T-17/17: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Constantinescu / Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Scolarità — Ammissione al nido d’infanzia — Decisione di iscrivere il figlio in un nido d’infanzia diverso da quello in cui era precedentemente iscritto — Erronea designazione della parte convenuta nel ricorso — Irricevibilità — Responsabilità)

49

2018/C 427/63

Causa T-24/17: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — LA Superquimica / EUIPO — D-Tack (D-TACK) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo D-TACK — Marchio nazionale denominativo anteriore TACK — Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore — Uso in una forma diversa — Rigetto dell’opposizione — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/1995 [divenuta articolo 8, paragrafi 1 e 7, del regolamento delegato (UE) 2018/625]]

50

2018/C 427/64

Causa T-70/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — TenneT Holding / EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NorthSeaGrid — Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori nationalgrid — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

50

2018/C 427/65

Causa T-116/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Spiegel–Verlag Rudolf Augstein e Sauga / BCE (Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti relativi al debito pubblico e al disavanzo di bilancio di uno Stato membro — Diniego di accesso — Eccezioni relative alla politica economica dell’Unione e di uno Stato membro)

51

2018/C 427/66

Causa T-120/17: Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2018 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fluo. — Rigetto parziale della domanda di registrazione — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

52

2018/C 427/67

Causa T-150/17: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Asolo / EUIPO — Red Bull (FLÜGEL) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL — Marchi nazionali denominativi anteriori …VERLEIHT FLÜGEL e RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL — Impedimenti alla registrazione relativi — Preclusione per tolleranza — Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]]

52

2018/C 427/68

Causa T-186/17: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Unipreus / EUIPO — Wallapop (wallapop) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo wallapop — Marchio nazionale figurativo anteriore wala w — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Somiglianza tra i servizi]

53

2018/C 427/69

Causa T-219/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — M J Quinlan & Associates / EUIPO — Intersnack Group (Forma di un canguro) [Marchio dell’Unione europea — Procedura per la dichiarazione di decadenza — Marchio tridimensionale che presenta la forma di un canguro — Dichiarazione di decadenza — Uso effettivo del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] — Prova dell’uso effettivo — Natura dell’uso]

54

2018/C 427/70

Causa T-313/17: Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Wajos / EUIPO (Forma di contenitore) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale — Forma di contenitore — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

55

2018/C 427/71

Causa T-374/17: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — Cuervo y Sobrinos 1882 / EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell’Unione europea figurativo Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 — Marchi nazionali denominativi anteriori CUERVO Y SOBRINO — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza tra i prodotti — Somiglianza tra i segni — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]]

55

2018/C 427/72

Causa T-435/17: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Grendene / EUIPO — Hipanema (HIPANEMA) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo HIPANEMA — Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativi anteriori Ipanema e iPANEMA — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i prodotti — Complementarità estetica — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

56

2018/C 427/73

Causa T-448/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Sevenfriday / EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SEVENFRIDAY — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SEVEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

57

2018/C 427/74

Causa T-449/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Sevenfriday / EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SEVENFRIDAY — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SEVEN — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo anteriore 7SEVEN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

57

2018/C 427/75

Causa T-472/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — in-edit (Camele’on) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Camele’on — Marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori CHAMELEON — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

58

2018/C 427/76

Causa T-561/17: Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — L-Shop-Team / EUIPO (bags2GO) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo bags2GO — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001)]

59

2018/C 427/77

Causa T-595/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Demp / EUIPO (Combinazione dei colori giallo e grigio) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione dei colori giallo e grigio — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

59

2018/C 427/78

Causa T-632/17: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — Erdősi Galcsikné / Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al procedimento EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Diniego d’accesso — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine — Presunzione generale di riservatezza — Interesse pubblico prevalente]

60

2018/C 427/79

Causa T-633/17: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — Sárossy/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla procedura EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Diniego di accesso — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine — Presunzione generale di riservatezza — Interesse pubblico prevalente]

60

2018/C 427/80

Causa T-634/17: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — Pint / Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi al procedimento EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353 — Diniego d’accesso — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine — Presunzione generale di riservatezza — Interesse pubblico prevalente]

61

2018/C 427/81

Causa T-697/17: Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COOKING CHEF GOURMET — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]]

62

2018/C 427/82

Causa T-712/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Ntolas / EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GN Laboratories — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore GNC — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

62

2018/C 427/83

Causa T-736/17: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Lincoln Global / EUIPO (FLEXCUT) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FLEXCUT — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

63

2018/C 427/84

Causa T-820/17: Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018– Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Alfrisa — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Frinsa F — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

64

2018/C 427/85

Causa T-825/17: Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Carbon System Verwaltungs / EUIPO (LIGHTBOUNCE) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LIGHTBOUNCE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

64

2018/C 427/86

Causa T-537/13: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Roeckl Sporthandschuhe / EUIPO — Roeckl Handschuhe & Accessoires (Rappresentazione di una mano) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

65

2018/C 427/87

Causa T-589/16: Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2018 — HS / BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Trasferimento dei diritti pensionistici — Importo trasferito — Responsabilità extracontrattuale — Procedimento precontenzioso — Procedura di conciliazione dinanzi alla BEI — Termine ragionevole — Irricevibilità manifesta)

66

2018/C 427/88

Causa T-192/17: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2018 — RZ / CESE e Comitato delle regioni (Funzione pubblica — Funzionari — [riservato] — Ricorso di annullamento e per risarcimento — Insussistenza di atto lesivo — Irricevibilità)

66

2018/C 427/89

Causa T-242/17: Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2018 — SC / Eulex Kosovo (Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Clausola compromissoria — Politica estera e di sicurezza comune — Personale delle missioni internazionali dell’Unione — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Concorso interno — Imparzialità della commissione giudicatrice — Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato — Riqualificazione parziale del ricorso — Responsabilità contrattuale — Responsabilità extracontrattuale — Danno materiale e morale — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

67

2018/C 427/90

Causa T-257/17: Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2018 — RE / Commissione [Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego implicito di accesso — Non luogo a statuire — Diniego esplicito di accesso — Adattamento delle conclusioni — Articolo 86, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento di procedura — Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura — Irricevibilità]

68

2018/C 427/91

Causa T-421/17: Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Leino-Sandberg/Parlamento [Accesso ai documenti — Documento relativo alla decisione che rifiuta a un terzo l’accesso integrale alle tabelle dei triloghi relative alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Europol e che abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI — Diniego d’accesso — Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali — Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire]

68

2018/C 427/92

Cause riunite T-495/17 e T-496/17: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Gratis iç ve Dis Ticaret/EUIPO (gratis) [Marchio dell’Unione europea — Domande di marchi dell’Unione europea figurativi gratis — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

69

2018/C 427/93

Causa T-618/17: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2018 — Activa Minoristas del Popular/BCE e CRU (Ricorso di annullamento — Politica economica e monetaria — Adozione di un programma di risoluzione in relazione al Banco Popular Español — Ricorso di annullamento — Associazione istituita dopo l’adozione dell’atto impugnato — Insussistenza di un’incidenza diretta — Irricevibilità manifesta)

70

2018/C 427/94

Causa T-664/17: Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2018 — eSlovensko / Commissione (Ricorso di annullamento — Sovvenzioni — Constatazione d’irregolarità — Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa — Esclusione, per un periodo di due anni, dai procedimenti per l’ aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni finanziati a carico del bilancio generale dell’Unione — Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione — Contestazione — Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità)

71

2018/C 427/95

Causa T-708/17: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — OPS Újpest / Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità — Procedimento di esame preliminare — Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno — Termine di ricorso — Tardività — Irricevibilità)

71

2018/C 427/96

Causa T-709/17: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — M-Sansz / Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità — Procedimento di esame preliminare — Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno — Nozione di interessato — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

72

2018/C 427/97

Causa T-710/17: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — Lux-Rehab Non-Profit / Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità — Procedimento di esame preliminare — Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno — Nozione di interessato — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

73

2018/C 427/98

Causa T-713/17: Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — Motex / Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità — Procedimento di esame preliminare — Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno — Nozione di interessato — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

73

2018/C 427/99

Causa T-715/17: Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Hermann Biederlack/EUIPO (Feeling home) [Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Feeling home — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto]

74

2018/C 427/100

Causa T-732/17: Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2018 — Dreute / Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Comando nell’interesse del servizio — Trasferimento — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Non luogo a statuire parziale — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto)

74

2018/C 427/101

Causa T-775/17: Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2018 — Estampaciones Rubí / Commissione (Ricorso di annullamento e in carenza — Aiuti di Stato — Aiuti fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro — Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno — Esecuzione della decisione — Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari — Assenza di presa di posizione della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità)

75

2018/C 427/102

Causa T-815/17: Ordinanza del Tribunale 20 settembre 2018 — Správa železniční dopravní cesty/Commissione e INEA (Ricorso d’annullamento — Contributo finanziario — Progetto d’interesse comune nel settore delle reti transeuropee di trasporto e di energia — Servizi di pianificazione preliminare per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Dresda-Praga — Decisione relativa ai costi ammissibili — Errata individuazione della parte convenuta — Irricevibilità)

76

2018/C 427/103

Causa T-819/17: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2018 — WH / EUIPO (Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di valutazione 2016 — Ritiro di alcune valutazioni dalla relazione di valutazione — Irricevibilità)

77

2018/C 427/104

Causa T-194/18: Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2018 — Rewe-Beteiligungs-Holding International / EUIPO — Wessanen Benelux (BonNatura) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Ritiro dell’opposizione — Non luogo a statuire)

77

2018/C 427/105

Causa T-506/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Polonia/Commissione

78

2018/C 427/106

Causa T-514/18: Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — Del Valle Ruiz e altri / CRU

79

2018/C 427/107

Causa T-515/18: Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — FAKRO/Commissione

80

2018/C 427/108

Causa T-537/18: Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Vialto Consulting / Commissione europea

81

2018/C 427/109

Causa T-539/18: Ricorso proposto il 15 settembre 2018 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commissione

82

2018/C 427/110

Causa T-545/18: Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — YL / Commissione

83

2018/C 427/111

Causa T-547/18: Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Teeäär/BCE

84

2018/C 427/112

Causa T-548/18: Ricorso proposto il 18 settembre 2018 — Helbert/EUIPO

85

2018/C 427/113

Causa T-550/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Harrington Padrón/Consiglio

86

2018/C 427/114

Causa T-551/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Oblitas Ruzza/Consiglio

86

2018/C 427/115

Causa T-552/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Moreno Reyes/Consiglio

87

2018/C 427/116

Causa T-553/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Rodríguez Gómez/Consiglio

88

2018/C 427/117

Causa T-554/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Hernández Hernández/Consiglio

89

2018/C 427/118

Causa T-555/18: Ricorso proposto il 18 settembre 2018 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

90

2018/C 427/119

Causa T-561/18: Ricorso proposto il 20 settembre 2018 — ITD e Danske Fragtmænd / Commissione

90

2018/C 427/120

Causa T-565/18: Ricorso proposto il 24 settembre 2018 — P. Krücken Organic / Commissione

91

2018/C 427/121

Causa T-568/18: Ricorso proposto il 24 settembre 2018 — Local-e-motion/EUIPO — Volkswagen (WE)

92

2018/C 427/122

Causa T-574/18: Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Agrochem-Maks / Commissione

93

2018/C 427/123

Causa T-575/18: Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Shore Capital International/EUIPO — Circle Imperium BV (The Inner Circle)

93

2018/C 427/124

Causa T-582/18: Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss (XBOXER)

94

2018/C 427/125

Causa T-583/18: Ricorso proposto il 26 settembre 2018 — Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen / Commissione

95

2018/C 427/126

Causa T-589/18: Ricorso proposto il 1o ottobre 2018 — Vins el Cep /EUIPO — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA)

96

2018/C 427/127

Causa T-590/18: Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — Antonakopoulos/Parlamento

97

2018/C 427/128

Causa T-591/18: Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — ZD/Parlamento

97

2018/C 427/129

Causa T-592/18: Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Wywiał-Prząda / Commissione

98

2018/C 427/130

Causa T-593/18: Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — BS (1) / Parlamento

99

2018/C 427/131

Causa T-597/18: Ricorso proposto il 1o ottobre 2018 — Hermann Albers / Commissione

99

2018/C 427/132

Causa T-598/18: Ricorso proposto il 4 ottobre 2018 — Grupo textil brownie / EUIPO — The Guide Association (BROWNIE)

100

2018/C 427/133

Causa T-599/18: Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Aeris Invest / CRU

101

2018/C 427/134

Causa T-601/18: Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

102

2018/C 427/135

Causa T-606/18: Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — Universität Koblenz-Landau/EACEA

102

2018/C 427/136

Causa T-423/17: Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Nexans France e Nexans / Commissione

103

2018/C 427/137

Causa T-579/17: Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2018 — Wall Street Systems UK / BCE

103

2018/C 427/138

Causa T-17/18: Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2018 — Delfant-Hoylaerts / Commissione

103

2018/C 427/139

Causa T-129/18: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2018 — HMV (Brands) / EUIPO — Our Price Records (OUR PRICE)

103

2018/C 427/140

Causa T-339/18: Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2018 — Enterprise Holdings / EUIPO (E PLUS)

104


 

Rettifiche

2018/C 427/141

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa C-457/18 ( Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 399 del 5.11.2018 )

105


 


 

(*1)   Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 427/01)

Ultima pubblicazione

GU C 408 del 12.11.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 399 del 5.11.2018

GU C 392 del 29.10.2018

GU C 381 del 22.10.2018

GU C 373 del 15.10.2018

GU C 364 dell’8.10.2018

GU C 352 dell’1.10.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia delľUnione europea

26.11.2018   

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C 427/2


Impugnazione proposta il 18 gennaio 2018 dalla Carrera Brands Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 novembre 2017, causa T-419/16, Carrera Brands Ltd/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-35/18 P)

(2018/C 427/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carrera Brands Ltd (rappresentante: C. Markowsky, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Autec AG

Con decisione del 14 giugno 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


26.11.2018   

IT

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C 427/2


Impugnazione proposta il 17 maggio 2018 dalla Safe Skies LLC avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 marzo 2018, causa T-60/17, Safe Skies / EUIPO

(Causa C-326/18 P)

(2018/C 427/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Safe Skies LLC (rappresentante: V. Schwepler, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 4 ottobre 2018, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


26.11.2018   

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C 427/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie (Polonia) il 26 giugno 2018 — Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej / Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń, Włodzimierz Lisowski

(Causa C-419/18)

(2018/C 427/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

Resistenti: Bogumiła Włostowska, Mariusz Kurpiewski, Kamil Wójcik, Michał Konarzewski, Elżbieta Kondracka-Kłębecka, Monika Karwowska, Stanisław Kowalski, Anna Trusik, Adam Lizoń, Włodzimierz Lisowski

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), nonché la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 10, l’articolo 14, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 19 di tale direttiva ostino a una normativa nazionale che ammette la garanzia di un credito di un creditore professionista nei confronti di un mutuatario che sia un consumatore, attraverso un pagherò cambiario incompleto (emesso in bianco).

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono al giudice chiamato a pronunciarsi in un procedimento avente ad oggetto la materia menzionata nella prima questione, l’obbligo di verificare d’ufficio se le disposizioni del contratto relativo al rapporto su cui si basa l’obbligazione cambiaria contengano clausole contrattuali abusive, e ciò anche nel caso in cui il professionista ricorrente fondi la propria pretesa esclusivamente sul rapporto cambiario.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.

(2)  GU 2008, L 133, pag. 66.


26.11.2018   

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C 427/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 2 luglio 2018 — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / BALEMA GmbH

(Causa C-432/18)

(2018/C 427/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti del procedimento principale

Ricorrente: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Resistente: BALEMA GmbH

Questione pregiudiziale

Se la tutela di cui beneficia la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel suo insieme si estenda anche all’utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione («Aceto», «Balsamico», «Aceto Balsamico») (1).


(1)  Interpretazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette (GU 2009, L 175, pag. 7).


26.11.2018   

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C 427/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polonia) il 3 luglio 2018 — Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

(Causa C-437/18)

(2018/C 427/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Parti

Ricorrente: Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w Sośnicowicach

Resistente: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

Questione pregiudiziale

Se il termine «residenza» debba essere interpretato in conformità all’articolo 1, lettera j, del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 987/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero se per «residenza» si debba intendere anche il luogo di residenza temporanea, ai sensi dell'articolo 1, lettera k, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; GU L 166, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; GU L 284, pag. 1.


26.11.2018   

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C 427/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 19 luglio 2018 — IN / Belgische Staat

(Causa C-469/18)

(2018/C 427/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: IN

Resistente: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti vertenti sull’imposta sul valore aggiunto, osta in tutti i casi all’impiego di elementi probatori acquisiti in violazione del diritto al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta, o se esso tolleri un regime nazionale ai sensi del quale il giudice, che deve valutare se siffatto elemento probatorio possa essere impiegato come fondamento per un’imposizione di IVA, deve effettuare una valutazione come descritta al numero 4 della presente sentenza.


26.11.2018   

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C 427/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 19 luglio 2018 — JM / Belgische Staat

(Causa C-470/18)

(2018/C 427/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrente: JM

Resistente: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti vertenti sull’imposta sul valore aggiunto, osta in tutti i casi all’impiego di elementi probatori acquisiti in violazione del diritto al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta, o se esso tolleri un regime nazionale ai sensi del quale il giudice, che deve valutare se siffatto elemento probatorio possa essere impiegato come fondamento per un’imposizione di IVA, deve effettuare una valutazione come descritta al numero 4 della presente sentenza


26.11.2018   

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C 427/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 20 luglio 2018 — GP / Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

(Causa C-473/18)

(2018/C 427/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: GP

Resistente: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West

Questioni pregiudiziali

1)

Quale disposizione della decisione H3 del 15 ottobre 2009 (1) (GU 2010, C 106, pag. 56) debba essere applicata in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale nell’ambito della conversione valutaria di prestazioni familiari relative ai figli sotto forma di assegni per figli a carico o assegni familiari.

2)

Come debba essere conseguentemente interpretata la disposizione applicabile nella specie ai fini della determinazione dell’importo relativo all’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico e subordinato al tasso di cambio.

a)

Nell’ipotesi in cui occorra applicare il paragrafo 2 della decisione H3: quale sia il giorno, ai sensi di tale disposizione, «in cui l’istituzione effettua l’operazione».

b)

Nell’ipotesi in cui occorra applicare il paragrafo 3, lettera b) (eventualmente in combinato disposto con il paragrafo 4) della decisione H3: quale sia il mese, ai sensi di tale disposizione, «in cui tale disposizione sia obbligatoriamente applicata».

c)

Nell’ipotesi in cui occorra applicare il paragrafo 5 della decisione H3: se la clausola che consente l’applicazione della normativa nazionale sia compatibile con l’autorizzazione disciplinata all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 (2). In caso affermativo: se quanto «diversamente previsto» dalla suddetta normativa richieda una disciplina prevista da una legge formale o se siano sufficienti istruzioni amministrative dell’amministrazione nazionale.

3)

Se sussistano peculiarità nell’ambito della conversione valutaria di assegni familiari svizzeri ad opera della cassa tedesca.

a)

Se, nell’applicazione della decisione H3 in relazione alla Svizzera, assuma rilievo il fatto che il diritto nazionale tedesco preveda, in realtà, all’articolo 65, paragrafo 1, primo periodo, punto 2, dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito) un’esclusione delle prestazioni.

b)

Se, ai fini della conversione valutaria ai sensi della decisione H3, rilevi la data in cui l’istituzione svizzera ha concesso o versato le prestazioni familiari.

c)

Se, ai fini della conversione valutaria ai sensi della decisione H3, rilevi la data in cui l’istituzione tedesca abbia negato o concesso l’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico.


(1)  Decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU 2010, C 106, pag. 56.

(2)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU 2009, L 284, pag. 1.


26.11.2018   

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C 427/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirkgericht für Handelssachen Wien (Austria) il 20 luglio 2018 — KL e a. / UNIQA Österreich Versicherungen e a.

(Causa C-479/18)

(2018/C 427/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirkgericht für Handelssachen Wien

Parti

Ricorrenti: KL, LK, MJ, NI

Resistenti: UNIQA Österreich Versicherungen, DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group, Allianz Elementar Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE (1), in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE (2), ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE (3) ovvero l’articolo 185, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE (4) debbano essere interpretati nel senso che — in assenza di disposizioni nazionali concernenti gli effetti di un’erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto — il termine per l’esercizio del diritto di recesso non inizi a decorrere, nel caso in cui la compagnia assicurativa specifichi nell’informativa che il diritto di recesso debba essere esercitato in forma scritta, sebbene il recesso, in base alla normativa nazionale, sia possibile in forma libera.

2)

(nel caso di risposta affermativa alla prima questione:)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE, in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che esso osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per l’esercizio del diritto di recesso inizi a decorrere nel momento in cui l’assicurato sia venuto a conoscenza — a prescindere da come ciò sia avvenuto — del proprio diritto di recesso.

3)

Se l’articolo 35, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE debba essere interpretato nel senso che — in assenza di disposizioni nazionali relative agli effetti di un’omessa o erronea informativa sul diritto di recesso anteriormente alla conclusione del contratto — l’assicurato decada dal proprio diritto di recesso dal contratto quantomeno nel momento in cui, a seguito della risoluzione del contratto stesso, gli sia stato corrisposto il valore di riscatto e le parti contrattuali abbiano pertanto soddisfatto in toto gli obblighi derivanti dal contratto.

4)

(nel caso di risposta affermativa alla prima questione e/o di risposta negativa alla terza questione:)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale all’assicurato, nel caso di esercizio del proprio diritto di recesso, spetti il rimborso del valore di riscatto (il valore pro rata temporis dell’assicurazione calcolato secondo le regole riconosciute della matematica attuariale).

5)

(nel caso di esame della quarta questione e di risposta affermativa alla medesima:)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE ovvero l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ovvero l’articolo 186, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di esercizio del diritto di recesso, il diritto all’applicazione forfettaria del tasso di interesse ai premi rimborsati possa essere limitato, per effetto di prescrizione, alla quota corrispondente ai tre anni precedenti la proposizione dell’azione giurisdizionale.


(1)  Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, GU 1990, L 330, pag. 50.

(2)  Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU 1992, L 360, pag. 1.

(3)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, GU 2002, L 345, pag. 1.

(4)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) GU 2009, L 335, pag. 1.


26.11.2018   

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C 427/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 24 luglio 2018 — Profi Credit Polska S.A. con sede in Bielsko-Biała / OH

(Causa C-483/18)

(2018/C 427/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti

Ricorrente: Profi Credit Polska S.A. con sede in Bielsko-Biała

Convenuta: OH

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), come modificata, in particolare l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (2) del Consiglio, come modificata, in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un’interpretazione del combinato disposto dell’articolo 10 e dell’articolo 17 della legge del 28 aprile 1936 sul diritto cambiario, che non consente al giudice di agire d’ufficio qualora abbia un serio e fondato convincimento, basato su materiale non proveniente dalle parti nel procedimento, che il contratto su cui si fonda il rapporto principale sia, almeno in parte, nullo, e la ricorrente faccia valere la propria pretesa sulla base di una cambiale in bianco, mentre il convenuto non solleva eccezioni e mantiene un atteggiamento passivo.


(1)  GU L 95, pag. 29.

(2)  GU L 133, pag. 66.


26.11.2018   

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C 427/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 9 agosto 2018 — DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Causa C-522/18)

(2018/C 427/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente:

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il principio dell’inamovibilità dei giudici, che fa parte del principio della tutela giurisdizionale effettiva e del principio dello Stato di diritto, sia violato nel caso in cui il legislatore nazionale abbassi l’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (ad esempio, da 70 a 65 anni) e la nuova età pensionabile più bassa venga applicata ai giudici in servizio, senza lasciare alla sola valutazione del giudice interessato la decisione di beneficiare dell’età pensionabile più bassa.

2)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, terzo comma, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il principio dello Stato di diritto ed il grado di indipendenza necessario a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nelle cause in cui è coinvolto il diritto dell’Unione siano violati qualora, contravvenendo al principio dell’inamovibilità dei giudici, il legislatore nazionale abbassi da 70 a 65 anni la normale età sino alla quale un giudice dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro può svolgere la propria funzione, subordinando la possibilità della sua permanenza in servizio all’autorizzazione discrezionale da parte di un organo del potere esecutivo.

3)

Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che costituiscono discriminazione in base all’età l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro e la subordinazione della possibilità di rimanere in servizio di un giudice di tale organo giurisdizionale che ha raggiunto la nuova età pensionabile più bassa all’autorizzazione di un organo del potere esecutivo.

4)

Se l’articolo 2, l’articolo 9 e l’articolo 11 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l’articolo 21 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che in presenza di una discriminazione in base all’età nei confronti dei giudici dell’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, dovuta all’abbassamento della loro età pensionabile da 70 anni, come in precedenza, a 65 anni, tale organo giurisdizionale, nel caso in cui tratti una causa con un collegio giudicante che comprende un giudice interessato dalle conseguenze di tali norme nazionali discriminatorie e che non ha espresso la volontà di beneficiare della nuova età pensionabile, è tenuto, al fine di pronunciarsi sulla questione preliminare relativa alla composizione del collegio giudicante, a rifiutare l’applicazione delle disposizioni nazionali contrarie alla direttiva 2000/78 ed all’articolo 21 della Carta ed a continuare a riunirsi con la partecipazione di tale giudice, qualora tale iniziativa sia la sola maniera efficace per garantire la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti attribuiti al giudice dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

5)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, terza frase, TUE, l’articolo 2, TUE, l’articolo 267, TFUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che lo Stato di diritto deve essere considerato un valore fondamentale dell’Unione europea, a tal punto che in caso di dubbi sulla conformità a tale valore ed al principio da esso derivante della tutela giurisdizionale effettiva — in quanto riguarda l’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei rispettivi giudici in attività — di disposizioni nazionali che abbassano l’età pensionabile dei giudici secondo le modalità descritte nelle prime due questioni pregiudiziali, il giudice nazionale deve disporre del potere di sospendere d’ufficio l’applicazione di disposizioni nazionali che mettono in discussione il principio dell’inamovibilità dei giudici nei confronti di tutti i giudici che rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni.


(1)  GU L 303, pag. 16.


26.11.2018   

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C 427/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 14 agosto 2018 — GN, rappresentata dal padre HM / ZU, in qualità di curatore fallimentare della Niki Luftfahrt GmbH

(Causa C-532/18)

(2018/C 427/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: GN, rappresentata dal padre HM

Resistente: ZU, in qualità di curatore fallimentare della Niki Luftfahrt GmbH

Questione pregiudiziale

Se costituisca un «incidente» implicante la responsabilità del vettore ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell’articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE (1) del Consiglio, del 5 aprile 2001 (Convenzione di Montreal), lo scivolamento e il rovesciamento, per motivi non precisati, di una tazza di caffè caldo appoggiata sul tavolino del sedile anteriore durante il volo di un aereo, a seguito dei quali un passeggero subisca ustioni.


(1)  Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) GU 2001, L 194, pag. 38.


26.11.2018   

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C 427/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 agosto 2018 — IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-535/18)

(2018/C 427/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: IL, JK, KJ, LI, NG, MH, OF, PE, comunione ereditaria di QD (composta da RC e SB), TA, UZ, VY, WX

Resistente: Land Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) — in prosieguo: la «direttiva VIA» — debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma di diritto nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, può chiedere l’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia sottratto la possibilità della partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.

2)

a)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), ii) e iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (2), come da ultimo modificata dall’articolo 1 della direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014 (3), — in prosieguo: la «direttiva quadro sulle acque» ovvero la «DQA» — debba essere interpretato nel senso che esso contenga non solo un criterio di valutazione di diritto sostanziale, bensì parimenti criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa.

b)

Nel caso di risposta affermativa alla questione sub a):

Se la partecipazione del pubblico prevista dall’articolo 6 della direttiva VIA debba essere sempre e obbligatoriamente riferita ai documenti inerenti alla valutazione prevista dalla normativa in materia di acque nel senso menzionato supra oppure se sia ammissibile una differenziazione in base al momento della redazione della documentazione e della sua complessità.

3)

Se la nozione di deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della DQA debba essere interpretata nel senso che un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo ricorra non appena non venga rispettato, per effetto del progetto, quantomeno uno standard di qualità ambientale relativo ad un parametro e nel senso che, a prescindere da ciò, nel caso in cui venga già superata la soglia di riferimento, costituisca un deterioramento qualsiasi ulteriore aumento (misurabile) della concentrazione.

4)

a)

Se l’articolo 4 della DQA — alla luce della sua efficacia vincolante (articolo 288 TFUE) e della garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 19 TUE) — debba essere interpretato nel senso che tutti gli appartenenti al pubblico interessato dal progetto, i quali lamentino di essere lesi nei propri diritti dall’autorizzazione di detto progetto, siano parimenti legittimati a far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque.

b)

In caso di risposta negativa alla questione sub a):

Se l’articolo 4 della DQA –in considerazione della sua finalità — debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, i ricorrenti, i quali utilizzano pozzi per l’approvvigionamento idrico privato in prossimità del tratto di strada progettato possano far valere in giudizio le violazioni del divieto di deterioramento e dell’obbligo di miglioramento ai sensi della normativa in materia di acque.


(1)  GU 2012, L 26, pag. 1.

(2)  GU 2000, L 327, pag. 1.

(3)  GU 2014, L 311, pag. 32.


26.11.2018   

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C 427/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 16 agosto 2018 — XW / Landesamt für Verbraucherschutz

(Causa C-536/18)

(2018/C 427/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in primo grado, in appello e per cassazione: XW

Resistente in primo grado, in appello e per cassazione: Landesamt für Verbraucherschutz

Questioni pregiudiziali

Se nelle tasse riscosse ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004 (1), possano essere prese in considerazione quote di costi relativi agli stipendi del personale addetto alla gestione e alla riscossione delle tasse per lo svolgimento dei controlli ufficiali.


(1)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).


26.11.2018   

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C 427/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 17 agosto 2018 — YV

(Causa C-537/18)

(2018/C 427/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: YV

Resistente: Krajowa Rada Sądownictwa

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che, nel caso della proposizione, dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro, di un ricorso fondato sulla censura relativa alla violazione del divieto di discriminazione in ragione dell’età nei confronti di un giudice dell’organo giurisdizionale in questione, unitamente alla domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, tale organo, al fine di garantire la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione mediante l’adozione di un provvedimento provvisorio previsto dal diritto nazionale, è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che riservano la competenza nella causa in cui è stato proposto il ricorso a una sezione del medesimo organo giurisdizionale, la quale non è operativa a causa della mancata nomina dei giudici che ne fanno parte.


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


26.11.2018   

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C 427/12


Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 19 luglio 2018 nella causa T-646/16 P, Simpson / Consiglio

(Causa C-542/18 RX)

(2018/C 427/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti nel procedimento dinanzi al Tribunale

Ricorrente: Erik Simpson (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altre parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Questioni oggetto del riesame

Il riesame avrà ad oggetto la questione se, alla luce in particolare del principio generale della certezza del diritto, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, Simpson/Consiglio, comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione là dove detto Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, ha dichiarato che il collegio giudicante che aveva pronunciato l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 24 giugno 2016, Simpson/Consiglio, era costituito in modo irregolare a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di detto collegio, comportante una violazione del principio del giudice precostituito per legge sancito all’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il riesame riguarderà in particolare la questione se, allo stesso modo degli atti di cui all’articolo 277 TFUE, la nomina di un giudice possa essere oggetto di un sindacato incidentale di legittimità oppure se un siffatto sindacato incidentale di legittimità sia — per principio oppure in seguito alla scadenza di un determinato periodo di tempo — escluso oppure limitato a taluni tipi di irregolarità al fine di garantire la stabilità giuridica e l’autorità della cosa giudicata.


26.11.2018   

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C 427/12


Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 17 settembre 2018 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 19 luglio 2018 nella causa T-693/16 P, HG / Commissione

(Causa C-543/18 RX)

(2018/C 427/18)

Lingua processuale: il francese

Parti nel procedimento dinanzi al Tribunale

Ricorrente: HG (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altre parte nel procedimento: Commissione europea

Questioni oggetto del riesame

Il riesame avrà ad oggetto la questione se, alla luce in particolare del principio generale della certezza del diritto, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 luglio 2018, HG/Commissione (T-693/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:492), comprometta l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione là dove detto Tribunale, in qualità di giudice dell’impugnazione, ha dichiarato che il collegio giudicante che aveva pronunciato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 19 luglio 2016, HG/Commissione (F 149/15, EU:F:2016:155), era costituito in modo irregolare a causa di un’irregolarità che inficiava la procedura di nomina di uno dei membri di detto collegio, comportante una violazione del principio del giudice precostituito per legge sancito all’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il riesame riguarderà in particolare la questione se, allo stesso modo degli atti di cui all’articolo 277 TFUE, la nomina di un giudice possa essere oggetto di un sindacato incidentale di legittimità oppure se un siffatto sindacato incidentale di legittimità sia — per principio oppure in seguito alla scadenza di un determinato periodo di tempo — escluso oppure limitato a taluni tipi di irregolarità al fine di garantire la stabilità giuridica e l’autorità della cosa giudicata.


26.11.2018   

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C 427/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 23 agosto 2018 — FN e a.

(Causa C-546/18)

(2018/C 427/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrenti: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Resistente: Übernahmekommission

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (1) — interpretati alla luce del principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione — ostino a un’interpretazione secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, è priva di qualsiasi effetto vincolante nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dello stesso soggetto, cosicché quest’ultima dispone nuovamente di tutti i mezzi di difesa e di prova, in fatto ed in diritto, per contestare la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

2)

Se gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto — interpretati alla luce del principio di effettività sancito dal diritto dell’Unione — ostino a un’interpretazione secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di una determinata persona giuridica, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, è priva di qualsiasi effetto vincolante nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dell’organo munito del potere di rappresentanza della stessa persona giuridica, cosicché detto organo dispone nuovamente di tutti i mezzi di difesa e di ricorso, in fatto ed in diritto, per contestare l’infrazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

3)

[In caso di risposta negativa alla questione sub II.1)] Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di un determinato soggetto, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possiede effetti vincolanti nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dello stesso soggetto, cosicché a quest’ultima resta preclusa la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, la violazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.

4)

[In caso di risposta negativa alla questione sub II.2)] Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE, con cui sia stata accertata la violazione, da parte di una determinata persona giuridica, di disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25/CE, possiede effetti vincolanti nell’ambito del successivo procedimento per illecito amministrativo condotto dall’autorità medesima nei confronti dell’organo munito del potere di rappresentanza della stessa persona giuridica, cosicché a detto organo resta preclusa la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, l’infrazione accertata con la decisione già divenuta definitiva.


(1)  GU 2004, L 142, pag. 12.


26.11.2018   

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C 427/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 30 agosto 2018 — K.H.K. / B.A.C., E.E.K.

(Causa C-555/18)

(2018/C 427/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Richiedente: K.H.K.

Debitori: B.A.C, E.E.K.

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’ingiunzione di pagamento non ancora definitiva relativa a un credito pecuniario a norma dell’articolo 410 del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile; in prosieguo: il GPK) costituisca un atto pubblico nell’accezione dell’articolo 4, n. 10, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (1).

2)

Qualora l’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 410 GPK non costituisca un atto pubblico, se occorra avviare su domanda un procedimento separato, diverso dal procedimento a norma dell’articolo 410 GPK, ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014

3)

Qualora l’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’articolo 410 GPK costituisca un atto pubblico, se il giudice sia tenuto a pronunciarsi nel termine impartito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, laddove una disposizione del diritto nazionale prevede che durante le ferie giudiziarie i termini sono sospesi.


(1)  Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU 2014, L 189, pag. 59).


26.11.2018   

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C 427/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 7 settembre 2018 — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl e a.

(Causa C-567/18)

(2018/C 427/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Attrice e ricorrente in cassazione: Coty Germany GmbH

Convenute e resistenti in cassazione: Amazon Services Europe Sàrl e Amazon FC Graben GmbH

Convenute: Amazon Europe Core Sàrl e Amazon EU Sàrl

Questione pregiudiziale

Se una persona che immagazzina prodotti lesivi dei diritti di un marchio per conto di un terzo, senza aver conoscenza della violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche la persona stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti (1).


(1)  Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).


26.11.2018   

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C 427/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 settembre 2018 — C GmbH & Co. KG / Finanzamt Z

(Causa C-573/18)

(2018/C 427/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: C GmbH & Co. KG

Resistente: Finanzamt Z

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un’organizzazione di produttori ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 15, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 2200/96» (1)] fornisca ai produttori ad essa aderenti dei beni a fronte del versamento, da parte dei medesimi, di un importo inferiore al prezzo di acquisto,

a)

si debba presupporre la sussistenza di una permuta con integrazione in denaro tenuto conto che, a fronte dell’operazione, i produttori si sono impegnati contrattualmente nei confronti dell’organizzazione di produttori a rifornirla di frutta e verdura per la durata del vincolo di destinazione, cosicché la base imponibile dell’operazione è costituita dal prezzo di acquisto versato dall’organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento;

b)

l’importo effettivamente versato dal fondo di esercizio all’organizzazione dei produttori per l’operazione costituisca, nel suo intero, una «sovvenzion[e] direttamente conness[a] con il prezzo di tali operazioni», ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (in prosieguo: la «direttiva 77/388/CEE» (2)), con la conseguenza che la base imponibile ricomprende anche l’aiuto finanziario previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96, concesso al fondo di esercizio sulla base di un programma operativo.

2)

Nell’ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, rilevino, quale base imponibile, unicamente i versamenti effettuati dai produttori, ad esclusione dell’obbligo di fornitura e dell’aiuto finanziario: se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, osti a una misura particolare nazionale fondata sull’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva, quale l’articolo 10, paragrafo 5, punto 1, dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), secondo cui la base imponibile delle operazioni nei confronti dei produttori è costituita dal prezzo di acquisto versato dall’organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento, essendo i produttori dei congiunti.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se lo stesso principio valga anche nel caso in cui i produttori abbiano diritto alla detrazione totale dell’imposta a monte essendo i beni di investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni (articolo 20 della direttiva 77/388/CEE).


(1)  GU 1996, L 297, pag. 1.

(2)  GU 1977, L 145, pag. 1.


26.11.2018   

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C 427/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 13 settembre 2018 — C-eG / Finanzamt Z

(Causa C-574/18)

(2018/C 427/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: C-eG

Resistente: Finanzamt Z

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un’organizzazione di produttori ai sensi degli articoli 11, paragrafo 1, e 15, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [in prosieguo: il «regolamento (CE) n. 2200/96 (1)»] fornisce ai produttori ad essa aderenti dei beni a fronte del versamento, da parte dei medesimi, di un importo inferiore al prezzo di acquisto,

a)

si debba presupporre la sussistenza di una permuta con integrazione in denaro tenuto conto che, a fronte dell’operazione, i produttori si sono impegnati contrattualmente nei confronti dell’organizzazione di produttori a rifornirla di frutta e verdura per la durata del vincolo di destinazione, cosicché la base imponibile dell’operazione è costituita dal prezzo di acquisto versato dall’organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento;

b)

l’importo effettivamente versato dal fondo di esercizio all’organizzazione dei produttori per l’operazione costituisce, nel suo intero, una «sovvenzion[e] direttamente conness[a] con il prezzo di tal[e] operazion[e]», ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (in prosieguo: la «direttiva 77/388/CEE» (2)), con la conseguenza che la base imponibile ricomprende anche l’aiuto finanziario previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 concesso al fondo di esercizio dalle autorità competenti sulla base di un programma operativo.

2)

Nell’ipotesi in cui, alla luce della risposta fornita alla prima questione, rilevino, quale base imponibile, unicamente i versamenti effettuati dai produttori, ad esclusione dell’obbligo di fornitura e dell’aiuto finanziario: se, nelle circostanze descritte nella prima questione, l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, osti a una misura particolare nazionale fondata sull’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva, quale l’articolo 10, paragrafo 5, punto 1, dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), secondo cui la base imponibile delle operazioni nei confronti dei produttori è costituita dal prezzo di acquisto versato dall’organizzazione di produttori ai fornitori a monte per i beni di investimento, essendo i produttori sono dei congiunti.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se lo stesso principio valga anche nel caso in cui i produttori abbiano diritto alla detrazione totale dell’imposta a monte essendo i beni di investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni (articolo 20 della direttiva 77/388/CEE).


(1)  GU 1996, L 297, pag. 1.

(2)  GU 1977, L 145, pag. 1.


26.11.2018   

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C 427/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 14 settembre 2018 — Energiavirasto

(Causa C-578/18)

(2018/C 427/24)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Energiavirasto

Resistente: A, Caruna Oy

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 37 della direttiva 2009/72/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE debba essere interpretato nel senso che una persona, che sia cliente-consumatore di un’impresa di gestione della rete e che abbia sottoposto dinanzi all’autorità nazionale di regolamentazione una questione concernente l’impresa medesima, debba essere considerata come «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi del paragrafo 17 del menzionato articolo, legittimata pertanto a proporre ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione concernente la stessa impresa di gestione.

2)

Ove la persona indicata nella prima questione non debba essere considerata quale «parte che è stata oggetto di una decisione di un’autorità di regolamentazione» ai sensi dell’articolo 37 della direttiva sul mercato dell’energia elettrica 2009/72/CE, se un cliente-consumatore in una posizione come quella del ricorrente nel procedimento principale vanti un diritto risultante, in forza di un diverso fondamento normativo risultante dal diritto dell’Unione ad intervenire dinanzi all’autorità di regolamentazione nell’esame di una domanda di adozione di una misura dal medesimo proposta o a sottoporre la questione al sindacato del giudice nazionale, o se la questione in esame debba essere definita in base al diritto nazionale.


(1)  GU 2009, L 211, pag. 55.


26.11.2018   

IT

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C 427/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Liège (Belgio) il 17 settembre 2018 — Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC, Comida paralela 12

(Causa C-579/18)

(2018/C 427/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Ricorrente: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC

Resistente: QC, Comida paralela 12

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 79 del regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), osti o meno a che una normativa nazionale, come attuata dall’articolo 266 della legge generale del 18 luglio 1977 sulle dogane e sulle accise, in caso di introduzione irregolare sul territorio doganale dell’Unione di una merce soggetta a dazi all’importazione, renda la persona civilmente responsabile dell’autore di siffatto reato al quale detta persona non ha partecipato codebitore in solido del debito doganale che ne risulta.


(1)  GU L 269, pag. 1.


26.11.2018   

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C 427/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) il 19 settembre 2018 — RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH e a.

(Causa C-581/18)

(2018/C 427/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: RB

Resistenti: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se i destinatari del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 18, paragrafo 1, TFUE non siano solo gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea, ma anche i privati (efficacia diretta nei confronti dei terzi dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione e di inapplicabilità dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE nei rapporti tra privati: se l’articolo 18, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una limitazione della copertura assicurativa a sinistri verificatisi nella Francia metropolitana e nei territori francesi d’oltremare, in quanto l’autorità francese competente, il Bureau central de tarification (Ufficio centrale di tariffazione), non ha contestato la relativa clausola, sebbene tale clausola sia in contrasto con l’articolo 18, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa implica una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: a quali condizioni possa essere giustificata una discriminazione indiretta in caso di efficacia nei confronti dei terzi. In particolare: se una limitazione territoriale della protezione assicurativa a sinistri verificatisi in un determinato Stato membro dell’Unione europea possa dunque essere giustificata con l’argomento della limitazione della responsabilità della compagnia di assicurazione e del livello dei premi, qualora, nel contempo, i relativi contratti di assicurazione prevedano che, nel caso di sinistri seriali, la copertura per sinistro e la copertura per anno assicurativo sono limitate negli importi.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 18, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che l’eccezione, secondo la quale il pagamento non potrebbe essere effettuato a causa del raggiungimento del massimale di copertura, sia preclusa all’assicuratore il quale, in violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, TFUE, abbia liquidato solo sinistri verificatisi nella Francia metropolitana e nei territori francesi d’oltremare, qualora il sinistro si sia verificato al di fuori di detti territori.


26.11.2018   

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C 427/19


Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla Viscas Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-422/14, Viscas/Commissione

(Causa C-582/18 P)

(2018/C 427/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viscas Corp. (rappresentante: J.-F. Bellis, lawyer)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Furukawa Electric Co. Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-422/14, Viscas Corp./Commissione, nella parte in cui ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Viscas e ha condannato la Viscas alle spese;

annullare l’articolo 2 della decisone C(2014) 2139 final (1) della Commissione nella parte in cui determina l’importo dell’ammenda inflitta in EUR 34 992 000;

determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla Viscas a causa della violazione di cui all’articolo 1 della decisione in EUR 19 595 520;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la Viscas deduce un unico motivo vertente sul fatto che il Tribunale, con la sua sentenza, avrebbe violato il principio di parità di trattamento confermando la metodologia per la determinazione del pertinente valore delle vendite, basata sul punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (2), applicata dalla Commissione nella decisione impugnata. Tale metodologia conferisce un vantaggio discriminatorio sostanziale ai produttori coinvolti sia nella configurazione di cartello europea sia nella configurazione internazionale dell’infrazione rispetto a quelli coinvolti soltanto nella configurazione internazionale. La determinazione del rispettivo contributo dei produttori all’infrazione, infatti, non terrebbe conto della configurazione di cartello europea e quindi sottovaluterebbe considerevolmente il peso nell’infrazione dei produttori che partecipano a entrambe le configurazioni di cartello, di fatto premiandoli per aver partecipato a due cartelli invece che a uno mediante l’inflizione di ammende il cui importo è, in media, inferiore del 44 % rispetto all’importo che sarebbe stato determinato se l’infrazione fosse stata limitata alla configurazione di cartello europea.


(1)  Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (notificata con il numero C(2014) 2139 final) (GU 2014, C 319, pag. 10)

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)


26.11.2018   

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C 427/20


Impugnazione proposta il 20 settembre 2018 dalla Furukawa Electric Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-444/15, Furukawa Electric/Commissione

(Causa C-589/18 P)

(2018/C 427/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Furukawa Electric Co. Ltd (rappresentanti: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Viscas Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza nella causa T-444/14, Furukawa Electric/Commissione, nella parte in cui ha respinto: i) la prima parte del quinto motivo della Furukawa; e ii) la terza parte del terzo motivo della Furukawa; relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Furukawa e alla condanna della Furukawa alle spese;

annullare l’articolo 2, lettera n), della decisione della Commissione C(2014) 2139 final (1) nella parte in cui determina l’importo dell’ammenda inflitta alla Furukawa in EUR 8 858 000;

determinare l’ammontare dell’ammenda inflitta alla Furukawa ai sensi dell’articolo 2, lettera n), della decisione della Commissione in EUR 4 844 000;

nel caso in cui la Corte dovesse annullare la sentenza nella causa T-422/14, Viscas/Commissione, e ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Viscas ai sensi dell’articolo 2, lettera p) della decisione della Commissione C(2014) 2139 final, concedere alla Furukawa un’equivalente riduzione dell’importo dell’ammenda di cui è condebitrice in solido ai sensi del punto 291 della sentenza del Tribunale nella causa T-444/2014; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Furukawa nel presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione della sentenza del Tribunale, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Primo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua interpretazione del punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (2), in quanto ha ritenuto che la Commissione europea fosse autorizzata a tener conto — in sede di determinazione del pertinente valore delle vendite per la ricorrente per il periodo compreso tra il 18 febbraio 1999 e il 30 settembre 2001 — delle vendite effettuate dalla Fujikura Ltd., atteso che, durante tale periodo, tra tale entità e la ricorrente non esistevano connessioni strutturali, organizzative o legali. La ricorrente e la Fujikura Ltd. non formavano un’unica impresa durante tale periodo e quindi non sarebbe stato giuridicamente corretto prendere in considerazione dette vendite per il calcolo del valore delle vendite per la ricorrente. L’inclusione di siffatte vendite avrebbe violato il principio della responsabilità personale e comportato un aumento dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente di oltre EUR 200 000.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver applicato erroneamente le norme sulla parità di trattamento in quanto ha ritenuto che la Commissione fosse autorizzata ad applicare il punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a tutti i destinatari della decisione della Commissione nel caso «Cavi elettrici», nonostante le situazioni sostanzialmente diverse delle parti. I produttori europei hanno partecipato sia a un cartello mondiale di ripartizione del mercato sia a un cartello europeo, mentre i produttori giapponesi e coreani (inclusa la ricorrente) hanno partecipato soltanto a un cartello mondiale di ripartizione del mercato. Alla luce della violazione del principio della parità di trattamento risultante dall’applicazione generalizzata del punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a tutti i destinatari, circostanza che premia i produttori europei con una riduzione dei loro rispettivi valori delle vendite (e quindi delle loro ammende) del 44 %, e a seguito della sentenza della Corte nella causa 580/12 P, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, la ricorrente chiede che la Corte rettifichi la violazione concedendo una riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente del 44 %.


(1)  Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (notificata con il numero C(2014) 2139 final) (GU 2014, C 319, pag. 10).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)


26.11.2018   

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C 427/21


Impugnazione proposta il 20 settembre 2018 dalla Fujikura Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-451/14, Fujikura/Commissione

(Causa C-590/18 P)

(2018/C 427/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (rappresentante: L. Gyselen, lawyer)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Viscas Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui accoglie il motivo vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento relativamente all’ammenda inflitta nei confronti della stessa;

statuire definitivamente ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del suo Statuto:

annullando l’articolo 2, lettera o), della decisione (1) della Commissione del 2 aprile 2014 che infligge un’ammenda di EUR 8 152 000 nei confronti della Fujikura Ltd.; e

riducendo l’importo di tale ammenda del 44 % in modo da determinare l’importo in EUR 4 565 120;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare l’approccio della Commissione consistente nell’applicazione del punto 18 dei suoi orientamenti del 2006 (2) come se l’intera infrazione riguardasse soltanto la «parte mondiale» del cartello e non avesse una «parte all’interno del SEE» relativa soltanto alla partecipazione dei fornitori europei.

Di conseguenza, la Commissione ha determinato i valori nominali di vendite per i partecipanti al cartello in un modo che ha sottovalutato in maniera significativa il ruolo dei fornitori europei e sopravvalutato il ruolo dei fornitori asiatici, inclusa la Fujikura, in tale infrazione.


(1)  Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (notificata con il numero C(2014) 2139 final) (GU 2014, C 319, pag. 10)

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)


26.11.2018   

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C 427/22


Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Repubblica d’Austria avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-356/15, Repubblica d’Austria/Commissione europea

(Causa C-594/18 P)

(2018/C 427/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse, agente)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Granducato di Lussemburgo, Repubblica ceca, Repubblica francese, Ungheria, Repubblica di Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, nella sua integralità, la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 nella causa T-356/15, Repubblica d’Austria/Commissione europea;

accogliere integralmente la domanda, presentata in primo grado, diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658 della Commissione europea, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (1);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo d’impugnazione, vertente sull’insussistenza di un obiettivo di comune interesse dell’Unione

La sentenza impugnata sarebbe illegittima sulla base del rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la costruzione di una nuova centrale nucleare non costituirebbe un obiettivo di interesse dell’Unione: di conseguenza, il quarto motivo di ricorso e la quinta parte del nono motivo di ricorso — mediante i quali la ricorrente ha fatto valere che la promozione dell’energia nucleare non corrisponderebbe ad alcun comune interesse necessario ai fini dell’autorizzazione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — non avrebbero dovuto essere respinti.

Secondo motivo d’impugnazione, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Le misure di aiuto sarebbero state erroneamente ritenute conformi all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Nella sentenza impugnata l’attività rilevante ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE sarebbe stata definita in modo erroneo e sarebbe stata erroneamente omessa la disamina di una carenza del mercato. Il primo motivo di ricorso nonché la prima e la seconda parte del nono motivo di ricorso, vertenti sulla definizione del mercato e sulla carenza del mercato, non avrebbero quindi dovuto essere respinti.

Terzo motivo d’impugnazione, vertente sull’insufficienza del controllo della proporzionalità

La sentenza impugnata del Tribunale avrebbe erroneamente confermato l’insufficiente controllo della proporzionalità effettuato dalla Commissione europea. Le constatazioni della Commissione europea relative alla proporzionalità dell’aiuto non sarebbero state né corrette né giustificate, il che comporterebbe la nullità della decisione: di conseguenza, il sesto motivo di ricorso, la seconda censura della terza parte del nono motivo di ricorso e la sesta parte del nono motivo di ricorso, mediante i quali la ricorrente ha evidenziato, in sostanza, il carattere insufficiente del controllo della proporzionalità delle misure, non avrebbero dovuto essere respinti.

Quarto motivo d’impugnazione, vertente sull’inammissibilità degli aiuti al funzionamento

Il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere che le misure previste a favore della Hinkley Point C costituiscono aiuti al funzionamento inammissibili. Di conseguenza, il terzo motivo di ricorso e la prima censura della terza parte del nono motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha fatto valere che le misure del Regno Unito avrebbero dovuto essere qualificate come aiuti al funzionamento inammissibili, non avrebbero dovuto essere respinti.

Quinto motivo d’impugnazione, vertente sull’insufficiente determinazione degli elementi di aiuto e su una violazione della «comunicazione sulle garanzie»

Infine, il Tribunale, da un lato, avrebbe determinato in maniera insufficiente gli elementi di aiuto e, dall’altro, non avrebbe preso in considerazione l’esistenza di una violazione della «comunicazione sulle garanzie». Ciò posto, il quinto motivo di ricorso, l’ottavo motivo di ricorso e la quarta parte del nono motivo di ricorso, vertenti sull’insufficiente determinazione degli elementi di aiuto e sulla violazione della comunicazione delle garanzie, non avrebbero dovuto essere respinti.


(1)  GU 2015, L 109, pag. 44.


26.11.2018   

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C 427/23


Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla LS Cable & System Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-439/14, LS Cable & System/Commissione

(Causa C-596/18 P)

(2018/C 427/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LS Cable & System Ltd (rappresentanti: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia e, a tal titolo, annullare la decisione (1) nella parte in cui riguarda la ricorrente e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente;

nel caso in cui la Corte di giustizia non dovesse statuire nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte;

infine, conformemente all’articolo 184 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sostenute nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

1.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha manifestamente snaturato il chiaro significato degli elementi di prova relativi alle offerte della ricorrente per i progetti SEE.

2.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha ritenuto che la ricorrente avesse aderito all’accordo sul territorio domestico risultante dalla partecipazione del suo rappresentate a una riunione e che, di conseguenza, alla stessa si applicasse la giurisprudenza relativa alla dissociazione pubblica.

3.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la ricorrente potesse rovesciare la presunzione dell’adesione al principio del territorio domestico, risultante della partecipazione del suo rappresentante, soltanto «dissociandosi pubblicamente» durante la riunione.


(1)  Decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.


26.11.2018   

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C 427/24


Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a./Consiglio dell’Unione europea e a.

(Causa C-597/18 P)

(2018/C 427/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agenti)

Altre parti nel procedimento: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a., Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare le parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo;

condannare i convenuti alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione del Consiglio è volta ad ottenere l’annullamento delle parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata del Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo ed è fondata sui seguenti motivi:

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’Eurogruppo «[fosse] un ente dell’Unione istituito formalmente dai Trattati»;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’eccezione di irricevibilità del Consiglio omettendo di identificare i «poteri» conferiti all’Eurogruppo dai Trattati;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio avrebbe dato luogo all’«istituzione, all’interno stesso dell’ordinamento giuridico dell’Unione, di enti i cui atti e comportamenti non potrebbero far sorgere la responsabilità di quest’ultima».


26.11.2018   

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C 427/25


Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-786/13: Eleni Pavlikka Bourdouvali e a./Consiglio dell’Unione europea e a.

(Causa C-598/18 P)

(2018/C 427/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, agenti)

Altre parti nel procedimento: Eleni Pavlikka Bourdouvali e a., Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Corte voglia:

annullare le parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo;

condannare i convenuti alle spese del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione del Consiglio è volta ad ottenere l’annullamento delle parti della sentenza impugnata in cui il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Consiglio nei confronti dell’Eurogruppo ed è fondata sui seguenti motivi:

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’Eurogruppo «[fosse] un ente dell’Unione istituito formalmente dai Trattati»;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l’eccezione di irricevibilità del Consiglio omettendo di identificare i «poteri» conferiti all’Eurogruppo dai Trattati;

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che l’accoglimento dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio avrebbe dato luogo all’«istituzione, all’interno stesso dell’ordinamento giuridico dell’Unione, di enti i cui atti e comportamenti non potrebbero far sorgere la responsabilità di quest’ultima».


26.11.2018   

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C 427/25


Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Prysmian SpA e dalla Prysmian Cavi e Sistemi Srl avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-475/14, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione

(Causa C-601/18 P)

(2018/C 427/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl (rappresentanti: C. Tesauro, F. Russo, L. Armati, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, The Goldman Sachs Group, Inc., Pirelli & C. SpA

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese.

In subordine, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

rinviare la causa al Tribunale;

riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1.

Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che l’articolo 20 del regolamento n. 1/2003 (1) non impedisse alla Commissione di prelevare le copie-immagine degli interi dischi rigidi dei suoi dipendenti senza averne esaminato il contenuto e di proseguire la loro analisi nei locali della Commissione a Bruxelles. L’interpretazione corretta della disposizione è quella secondo cui le ispezioni possono svolgersi soltanto nei locali dell’impresa e la Commissione può solamente prelevare copie di documenti di cui abbia esaminato la rilevanza. Considerato che una pratica come quella del prelievo di copie-immagini di un intero disco rigido incide sui diritti fondamentali delle società e dei loro dipendenti, essa non dovrebbe essere relegata a una nota esplicativa che attribuisce piena discrezionalità alla Commissione, ma dovrebbe essere normativamente disciplinata, conformemente al principio di legalità.

2.

Il Tribunale avrebbe violato il principio di responsabilità personale, il principio di certezza del diritto e il principio di parità di trattamento, nonché il proprio obbligo di motivazione, in quanto avrebbe omesso di considerare che l’imputazione di responsabilità a carico della Prysmian Cavi e Sistemi sulla base della continuità economica costituisce un’eccezione alla regola secondo cui la responsabilità è imputabile alla persona giuridica che gestisce l’impresa al momento dell’infrazione. Come tutte le eccezioni, essa è soggetta a un’applicazione restrittiva e può essere giustificata soltanto se è a rischio l’efficacia delle regole della concorrenza. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore nell’escludere che vi fosse discriminazione nel presente caso sulla base del rilievo che non può esservi parità nell’illecito, in quanto l’imputazione di responsabilità basata sulla continuità economica è una facoltà attribuita alla Commissione.

3.

Il Tribunale ometterebbe di affrontare la principale argomentazione presentata dalla società in primo grado, secondo cui un qualche principio «del territorio domestico», ammesso che esista — quod non -, non potrebbe essere applicato in modo credibile a tutti i diversi casi richiamati nella decisione e dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza dell’infrazione unica e continuata.

4.

Il Tribunale avrebbe deciso ultra petita e avrebbe violato i diritti della difesa della società, ai sensi dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 6 CEDU, nell’esaminare il settimo motivo dedotto in primo grado, relativo alla data di inizio del cartello. Il Tribunale avrebbe valutato in modo manifestamente errato gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso e avrebbe applicato nel suo esame criteri giuridici erronei. Da un simile manifesto snaturamento degli elementi di prova sarebbe conseguito che il Tribunale ha tratto deduzioni erronee ed è giunto alla conclusione, giuridicamente errata, secondo cui la Commissione poteva stabilire la data di inizio di un’infrazione avente ripercussioni negative sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 101 TFUE al 18 febbraio 1999.

5.

Il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento nella parte in cui ha confermato l’allegazione della Commissione secondo cui la ripartizione di progetti tra i produttori europei nell’ambito della configurazione «solo europea — (R)» giustificava un aumento del 2 % del fattore gravità (e conseguentemente, del «diritto di ingresso») per i produttori europei, mentre un incremento del genere non è stato applicato a quelli asiatici. Non sarebbe possibile, da un lato, accettare che la decisione della Commissione potesse riscontrare un’infrazione unica e continuata sulla base di una regola del territorio domestico consistente in configurazioni interdipendenti e, al contempo, accettare che il coinvolgimento attivo nell’una o nell’altra configurazione giustifichi un diverso livello di gravità dei partecipanti. Sebbene i produttori asiatici non fossero attivamente coinvolti nell’asserita ripartizione europea, essi avrebbero contribuito a tale ripartizione a un livello comparabile a quello dei produttori europei.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


26.11.2018   

IT

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C 427/27


Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dal Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. / Consiglio dell'Unione europea e a.

(Causa C-603/18 P)

(2018/C 427/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca Centrale Europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale;

accogliere le conclusioni presentate dai ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare i convenuti alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto:

a)

ha dichiarato che l’Eurogruppo non aveva richiesto che Cipro adottasse le misure che li hanno pregiudicati o che tali misure non fossero state richieste con un’azione ascrivibile all’Unione europea;

b)

ha considerato che il comunicato stampa della Banca Centrale Europea, del 21 marzo 2013, non li avesse pregiudicati;

c)

ha ritenuto che i convenuti, con determinate altre azioni, non avessero richiesto a Cipro di continuare ad attuare misure dannose e/o non avessero richiesto l’adozione delle misure dannose introdotte con gli emendamenti apportati, il 30 luglio 2013, ai decreti pregiudizievoli;

d)

ha considerato che non tutte le misure dannose sono state richieste dalla decisione del Consiglio 2013/236 (1);

e)

ha dichiarato che non sussisteva una grave violazione del diritto di proprietà, come tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; il principio di tutela del legittimo affidamento; e il principio di non discriminazione. I ricorrenti sostengono che le misure dannose non soddisfano il principio della previsione per legge delle restrizioni al diritto di proprietà e che esse non soddisfano, inoltre, il principio di proporzionalità. Essi ritengono che il comportamento dei convenuti abbia ingenerato il legittimo affidamento che non sarebbero state adottate misure di bail-in, tali da imporre una riduzione dei loro attivi. Essi sostengono di aver subito una discriminazione, come correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni della Bank of Cyprus e della Laïki, tra l’altro, rispetto ai correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni rispettivamente delle banche di altri Stati membri della zona euro che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria analoga a quella concessa a Cipro.


(1)  Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32).


26.11.2018   

IT

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C 427/28


Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 da Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 13 luglio 2018, causa T-786/14, Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. / Consiglio dell'Unione europea e a.

(Causa C-604/18 P)

(2018/C 427/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. (rappresentante: P. Tridimas, Barrister, K. Chrysostomides, Δικηγόρος)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca Centrale Europea, Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la decisione del Tribunale;

accogliere le conclusioni presentate dai ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare i convenuti alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto:

a)

ha dichiarato che l’Eurogruppo non aveva richiesto che Cipro adottasse le misure che li hanno pregiudicati o che tali misure non fossero state richieste con un’azione ascrivibile all’Unione europea;

b)

ha considerato che il comunicato stampa della Banca Centrale Europea, del 21 marzo 2013, non li avesse pregiudicati;

c)

ha ritenuto che i convenuti, con determinate altre azioni, non avessero richiesto a Cipro di continuare ad attuare misure dannose e/o non avessero richiesto l’adozione delle misure dannose introdotte con gli emendamenti apportati, il 30 luglio 2013, ai decreti pregiudizievoli;

d)

ha considerato che non tutte le misure dannose sono state richieste dalla decisione del Consiglio 2013/236 (1);

e)

ha dichiarato che non sussisteva una grave violazione del diritto di proprietà, come tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; il principio di tutela del legittimo affidamento; e il principio di non discriminazione. I ricorrenti sostengono che le misure dannose non soddisfano il principio della previsione per legge delle restrizioni al diritto di proprietà e che esse non soddisfano, inoltre, il principio di proporzionalità. Essi ritengono che il comportamento dei convenuti abbia ingenerato il legittimo affidamento che non sarebbero state adottate misure di bail-in, tali da imporre una riduzione dei loro attivi. Essi sostengono di aver subito una discriminazione, come correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni della Bank of Cyprus e della Laïki, tra l’altro, rispetto ai correntisti, azionisti e detentori di obbligazioni rispettivamente delle banche di altri Stati membri della zona euro che hanno beneficiato di un’assistenza finanziaria analoga a quella concessa a Cipro.


(1)  Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32).


26.11.2018   

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C 427/29


Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Nexans France e dalla Nexans avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-449/14: Nexans France e Nexans/Commissione

(Causa C-606/18 P)

(2018/C 427/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France, Nexans (rappresentanti: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018 nella causa Nexans France & Nexans/Commissione (Causa T-449/14, EU:T:2018:456);

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul suo ricorso di annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

ridurre gli importi delle ammende loro inflitte di un importo corrispondente a un coefficiente di gravità ridotto; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/2003 (1), relativamente alla copia dei dati elettronici non esaminati, in quanto la copia dei dati elettronici non esaminati non rientra nei poteri della Commissione;

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, relativamente all’ispezione proseguita nei locali della Commissione a Bruxelles, in quanto i poteri della Commissione ai sensi di tale disposizione sono limitati ai locali delle imprese in questione;

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse ecceduto i termini della decisione di ispezione, in quanto la decisione di ispezione avrebbe dovuto, correttamente, essere intesa nel senso che essa specificava la possibilità di svolgere l’ispezione esclusivamente in tutti i locali controllati dalle ricorrenti.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto quanto all’assenza di effetti dell’infrazione, atteso che il Tribunale ha omesso di esercitare la sua competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, e quindi di ridurre, esso stesso, il coefficiente di gravità per tener conto della circostanza che, di fatto, non vi era stata alcun incidenza dell’infrazione sulla maggior parte delle vendite di cui alla decisione impugnata.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e un difetto di motivazione quanto al supplemento del 2 % per la «configurazione europea», atteso che non sono stati dedotti i motivi per cui la configurazione europea ha causato un’ulteriore distorsione della concorrenza nel SEE rispetto alla configurazione Europa-Asia.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


26.11.2018   

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C 427/30


Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e dalla NKT A/S, già NKT Holding A/S, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-447/14, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione

(Causa C-607/18 P)

(2018/C 427/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, NKT A/S, già NKT Holding A/S (rappresentanti: B. Creve, advocaat, M. Kofmann, advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare, parzialmente o nella sua integralità, la sentenza impugnata,

annullare, parzialmente o nella sua integralità, la decisione controversa (1),

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte di giustizia;

disporre una misura di organizzazione; e

condannare la Commissione alle spese sostenute sia nel procedimento di impugnazione sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha determinato erroneamente la portata territoriale dell’infrazione.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso errori di diritto nel valutare la portata della IUC (2) e la portata della partecipazione della NKT alla stessa, nonché la consapevolezza dell’infrazione.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso errori di diritto nel ritenere che non fossero stati violati i diritti della difesa delle ricorrenti.

Quarto motivo: il Tribunale ha commesso errori di diritto nel respingere i motivi delle ricorrenti per l’annullamento o la riduzione dell’ammenda.


(1)  Decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

(2)  Infrazione unica e continuata.


26.11.2018   

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C 427/30


Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-619/18)

(2018/C 427/39)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks, H. Krämer, S. Kaleda,)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

constatare che, abbassando l’età pensionabile dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) e applicando tale abbassamento dell’età pensionabile ai giudici nominati al Sąd Najwyższy entro il 3 aprile 2018 nonché conferendo al Presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare il servizio dei giudici del Sąd Najwyższy, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo la Commissione sostiene che le disposizioni della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym), relative all’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici del Sąd Najwyższy in servizio, nominati al Sąd Najwyższy entro la data di entrata in vigore di detta legge (il 3 aprile 2018), sono in contrasto con il principio dell’inamovibilità dei giudici.

In secondo luogo, la Commissione sostiene che le disposizioni della legge sulla Corte suprema che conferiscono al Presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare il servizio dei giudici del Sąd Najwyższy è in contrasto con il principio dell’indipendenza dei giudici.


26.11.2018   

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C 427/31


Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — Ungheria / Parlamento europeo

(Causa C-620/18)

(2018/C 427/40)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, M.M. Tátrai e G. Tornyai, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (1); in subordine

annullare le disposizioni contenute all’articolo 1, punto 2, lettera a), della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, con cui sono stati introdotti la lettera c) e il terzo comma del nuovo articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE;

annullare le disposizioni contenute all’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, con cui è stato incorporato il paragrafo 1 bis nell’articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

annullare l’articolo 1, punto 2, lettera c), della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio;

annullare l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio; e inoltre

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il governo ungherese fonda il proprio ricorso su cinque motivi.

1.

In primo luogo, il governo ungherese sostiene nel proprio ricorso che la direttiva impugnata non è stata adottata secondo un’appropriata base giuridica, dal momento che, in considerazione della sua finalità e del suo contenuto — discostandosi dall’autorizzazione legislativa prevista, per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, agli articoli 53, paragrafo 1, TFUE e 62 TFUE, menzionati nella direttiva quale base giuridica — concerne esclusivamente, o almeno a titolo principale, la tutela dei lavoratori, di conseguenza, il legislatore dell’Unione avrebbe dovuto adottare la direttiva sulla base dell’articolo 153 TFUE o, perlomeno, fondandosi principalmente su quest’ultima norma (primo motivo di ricorso).

2.

In secondo luogo, secondo il governo ungherese, la direttiva impugnata è contraria all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE che esclude il potere legislativo dell’Unione per quanto attiene alla regolamentazione delle retribuzioni nell’ambito dei rapporti di lavoro, sebbene il legislatore dell’Unione, nello stabilire che la retribuzione dei lavoratori deve essere adeguata alla normativa vigente nello Stato membro di distacco, abbia adottato una norma che fa riferimento sostanzialmente alla retribuzione del rapporto di lavoro. Il legislatore dell’Unione ha optato per le basi giuridiche indicate nella direttiva impugnata in quanto ha rilevato che, in mancanza di una competenza dell’Unione, era l’unica possibilità di disciplinare la questione delle retribuzioni, costituente uno degli elementi essenziali di tale direttiva, ed è così incorso in uno sviamento di potere (secondo motivo di ricorso).

3.

In terzo luogo, il governo ungherese reputa che la direttiva impugnata sia contraria all’articolo 56 TFUE, che sancisce la libera prestazione dei servizi, dal momento che gli obblighi e le restrizioni imposti da tale direttiva alle imprese stabiliti in uno Stato membro che distaccano lavoratori in un altro Stato membro nell’ambito di una prestazione di servizi sono discriminatorie, superflue e sproporzionate in relazione all’obiettivo perseguito. Inoltre, quanto previsto nella direttiva impugnata in materia di trasporti viola l’articolo 58, paragrafo 1, TFUE (terzo motivo di ricorso).

4.

In quarto luogo, secondo il governo ungherese la direttiva impugnata è contraria all’articolo 56 TFUE, che sancisce la libera prestazione dei servizi, in quanto la direttiva esclude dal suo ambito di applicazione il soddisfacimento di tale libertà per quanto riguarda l’esercizio del diritto di sciopero o le altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, e altresì per quanto attiene all’esercizio del diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive (quarto motivo di ricorso).

5.

In quinto luogo, la direttiva impugnata è contraria al regolamento (CE) n. 593/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (2), dal momento che modifica l’applicazione del regolamento n. 593/2008 senza intervenire sul suo testo normativo, determina in questo modo una notevole incertezza del diritto per quanto riguarda la corretta applicazione del regolamento. Risultano altresì violati i principi di chiarezza normativa e, pertanto, di certezza del diritto a causa dell’indeterminatezza della nozione di retribuzione figurante nella direttiva impugnata e delle incertezze in merito all’interpretazione di tale nozione (quinto motivo di ricorso).


(1)  GU 2018, L 173, pag. 16.

(2)  GU 2008, L 177, pag. 6.


26.11.2018   

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C 427/32


Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-628/18)

(2018/C 427/41)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen, B. Rous Demiri)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

constatare che, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, nonché alla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, o non avendo comunicato alla Commissione l'adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2016/1034,

condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penale di EUR 7 224 al giorno, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, poiché è venuta meno all'obbligo di notifica delle misure per il recepimento delle direttive 2014/65/UE e 2016/1034/UE,

condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di un importo forfettario di EUR 1 978 al giorno, moltiplicato per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione, per un importo minimo forfettario di EUR 496 000, e

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 2016/1034/UE gli Stati membri erano tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 3 luglio 2017, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva citata e a comunicarle immediatamente alla Commissione. Poiché la Repubblica di Slovenia, fino alla scadenza di detto termine, non ha comunicato alla Commissione le misure per il recepimento delle direttive citate, quest'ultima ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Con il suo ricorso la Commissione chiede che la Corte voglia condannare la Repubblica di Slovenia al pagamento di un importo forfettario e di una penale giornaliera.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 3 luglio 2017.


26.11.2018   

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C 427/33


Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-637/18)

(2018/C 427/42)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Petersen e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quanto disposto all’articolo 13, paragrafo 1, in relazione all’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1), non avendo rispettato, ogni anno dal 1o gennaio 2005, in modo sistematico e costante, il valore limite giornaliero applicabile alla concentrazione di PM10 nelle zone dell’area di Budapest (HU0001) e della valle del Sajó (HU0008);

dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quanto disposto all’articolo 13, paragrafo 1, in relazione all’allegato XI, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, non avendo rispettato, ogni anno dall’11 giugno 2011 — tranne che nel 2014 –, in modo sistematico e costante, il valore limite giornaliero applicabile alla concentrazione di PM10 nelle zone dell’area di Pécs (HU0006);

dichiarare che l’Ungheria, dall’11 giugno 2010, è venuta meno all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, in relazione all’allegato XV, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, sancito in particolare al secondo comma di tale articolo, secondo cui il periodo di superamento deve essere il più breve possibile;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A partire dal 1o gennaio 2005, il valore limite giornaliero di PM10 risulta essere stato superato in due zone di qualità dell’aria e, a partire dall’11 giugno 2011, in una zona ulteriore. A causa di tale violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, in relazione all’allegato XI, della direttiva 2008/50, l’Ungheria, contrariamente a quanto disposto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva, non ha adottato alcuna misura adeguata nell’ambito dei piani per la qualità dell’aria affinché il periodo di superamento dei valori limite fosse il più breve possibile.

L’inefficacia delle misure di cui trattasi risulta, tra l’altro, dal periodo di superamento dei valori limite, dal livello e dall’evoluzione dei suddetti e dall’esame svolto in modo dettagliato dei piani per la qualità dell’aria adottati dalle autorità ungheresi.


(1)  GU 2008, L 152, pag. 1.


26.11.2018   

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C 427/34


Ricorso presentato il 13 ottobre 2018 — Commissione europea contro Repubblica italiana

(Causa C-644/18)

(2018/C 427/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea, rappresentanti: G. Gattinara e K. Petersen, agenti

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia constatare che,

1)

avendo superato in maniera sistematica e continuata i valori di concentrazione di PM10, superamento che è tuttora in corso,

a)

quanto ai limiti giornalieri

a partire dal 2008 nelle seguenti zone: IT1212 (zona Valle del Sacco); IT1215 (agglomerato di Roma); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento — area Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest); zona IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B); IT0312 (Lombardia, fondovalle D); IT0119 (Piemonte Pianura); zona IT0120 (Piemonte Collina);

a partire dal 2009 nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso); IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova); IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona); IT0513 e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 — provincia del Veneto);

nella zona IT0907 (zona di Prato Pistoia) dal 2008 fino al 2013 e, di nuovo, a partire dal 2015; nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) e IT0118 (Torino agglomerato) dal 2008 fino al 2012 e, di nuovo, a partire dal 2014; nelle zone IT1008 (zona della conca ternana) e IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare beneventana), dal 2008 al 2009 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1613 (Puglia — zona industriale), nel 2008 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo), dal 2008 al 2012, nel 2014 e a partire dal 2016 e

b)

quanto ai limiti annuali nelle zone:

IT1212 (valle del Sacco) dal 2008 e senza interruzione sino almeno al 2016; IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso) nel 2009, nel 2011 e a partire dal 2015; IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), nel 2011, nel 2012 e a partire dal 2015; IT0306 (agglomerato di Milano), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura B) dal 2008 fino al 2013 e a partire dal 2015; IT0118 (agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012 e a partire dal 2015, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE, e

2)

che, non avendo adottato a partire dall’11 giugno 2010 misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 nelle zone indicate al punto 1 delle presenti conclusioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, parte A di tale direttiva e, in particolare, all’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 23, par. 1, della direttiva, di far sì che il periodo di superamento dei valori limite in essa indicati sia il più breve possibile, e

3)

che la Corte voglia condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che i dati ottenuti sulla concentrazione di PM10 nell’aria dimostrino l’esistenza di una violazione sistematica e continuata del combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (in GUUE 2015 L 50 p. 1). Secondo tale combinato disposto, il livello di concentrazione di dette sostanze non può superare determinati limiti, giornalieri ed annuali. In alcune zone, detti limiti sono stati violati senza alcuna interruzione per più di dieci anni.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 23, par. 1, della direttiva, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, della direttiva 2008/50/CE. Infatti, in primo luogo, i piani per la qualità dell’aria, adottati in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di PM10, non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento al periodo il più breve possibile. In secondo luogo, molto di questi piani sono privi delle informazioni richieste al punto A, dell’allegato XV, della direttiva, informazioni la cui indicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 23, par. 1, terzo comma di questa.


Tribunale

26.11.2018   

IT

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C 427/36


Sentenza del Tribunale 4 ottobre 2018 — Daimler / Commissione

(Causa T-128/14) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2007/46/CE, che consente a uno Stato membro di negare l’immatricolazione di veicoli che compromettono gravemente la sicurezza stradale o che recano grave danno all’ambiente o alla salute pubblica - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Presunzione generale - Convenzione di Aarhus - Diniego di accesso al fascicolo - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali»)

(2018/C 427/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, B. Schirmer e N. Wimmer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart, successivamente G. Wilms e F. Clotuche-Duvieusart e infine H. Krämer e F. Clotuche-Duvieusart, agenti, assistiti inizialmente da R. Van der Hout, successivamente da R. Van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio del’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e A. Jensen, agenti), Parlamento europeo (rappresentanti: N. Görlitz e L. Visaggio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2013) 3715941 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che nega alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi al procedimento avviato dalla Repubblica francese ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione Ares(2013) 3715941 della Commissione europea, del 13 dicembre 2013, che nega alla Daimler AG l’accesso ai documenti relativi al procedimento avviato dalla Repubblica francese ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Daimler AG.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 151 del 19.5.2014.


26.11.2018   

IT

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C 427/37


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — EAEPC/Commissione

(Causa T-574/14) (1)

(«Concorrenza - Intese - Commercio parallelo di medicinali - Accordo che opera una distinzione tra i prezzi applicati in caso di rivendita in Spagna e i prezzi applicati in caso di esportazione verso altri Stati membri - Richiesta di riesame di una denuncia a seguito delle sentenze della Corte e del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Rigetto di una denuncia - Mancanza di interesse dell’Unione - Cessazione della pratica anticoncorrenziale - Assenza di effetti anticoncorrenziali persistenti - Trattazione del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro - Obblighi nell’istruzione di una denuncia - Articolo 105 TFUE - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 - Diritti procedurali del denunciante - Obbligo di motivazione»)

(2018/C 427/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. L. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz e M. Araujo Boyd, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Jimeno Fernández e C. Vollrath, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: GlaxoSmithKline plc (Brentford, Regno Unito) e GlaxoSmithKline SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente I. S. Forrester, QC, e A. Komninos, avocat, successivamente A. Komninos)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 3654 final della Commissione, del 27 maggio 2014, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa a una violazione dell’articolo 101 TFUE asseritamente commessa dalla Glaxo Wellcome SA (caso COMP/AT.36957-Glaxo Wellcome).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014


26.11.2018   

IT

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C 427/38


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Ezz e a. / Consiglio

(Causa T-288/15) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto - Congelamento dei capitali - Ricevibilità - Obiettivi - Criteri di inclusione delle persone destinatarie - Proroga della designazione dei ricorrenti nell’elenco delle persone destinatarie - Base fattuale - Eccezione di illegittimità - Base giuridica - Proporzionalità - Diritto a un equo processo - Presunzione d’innocenza - Diritto a una buona amministrazione - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2018/C 427/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Gizeh, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Gizeh), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Gizeh) (rappresentanti: inizialmente J. Lewis, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, J. Binns, S. Rowe, solicitors e J. F. Bellis, avvocato, successivamente B. Kennelly, J. Pobjoy, S. Rowe e H. de Charette, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/486 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2015, L 77, pag. 16), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2016, L 74, pag. 40), e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2017, L 76, pag. 22), in quanto tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz e le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 429 del 21.12.2015.


26.11.2018   

IT

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C 427/39


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — 1&1 Telecom / Commissione

(Causa T-43/16) (1)

(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Concentrazioni - Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile e mercato all’ingrosso dell’accesso e della raccolta delle chiamate in Germania - Acquisizione della E-Plus da parte della Telefónica Deutschland - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE - Attuazione della componente non MNO degli impegni definitivi - Atti non impugnabili - Irricevibilità»)

(2018/C 427/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1&1 Telecom GmbH (Montabaur, Germania) (rappresentanti: J.-O. Murach, avvocato, e P. Alexiadis, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, M. Farley e C. Vollrath, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Telefónica Deutschland Holding AG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Bauer, H.-J. Freund, B. Herbers e K. Baubkus, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera del 19 novembre 2015, relativa all’attuazione delle misure correttive non MNO previste negli impegni definitivi, resi obbligatori dalla decisione C(2014) 4443 final della Commissione, del 2 luglio 2014, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, fatto salvo il rispetto di taluni impegni (caso M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

1&1 Telecom GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e da Telefónica Deutschland Holding AG, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito dell’eccezione di irricevibilità respinta con ordinanza del 22 giugno 2016, 1&1 Telecom/Commissione (T-43/16, EU:T:2016:402).


(1)  GU C 106 del 21.3.2016.


26.11.2018   

IT

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C 427/39


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — Puma / EUIPO — Doosan Machine Tools (PUMA)

(Causa T-62/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PUMA - Marchi internazionali figurativi anteriori PUMA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e D. Walicka, agenti)

Interveniente: Doosan Machine Tools Co. Ltd (Seongsan-gu, Corea del Sud), autorizzata a sostituirsi all’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO (rappresentanti: R. Böhm e S. Overhage, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2015 (procedimento R 1052/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Puma e la Doosan Infracore Co. Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 dicembre 2015 (procedimento R 1052/2015-4) è annullata.

2)

L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Puma SE.

3)

La Doosan Machine Tools Co. Ltd si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/40


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)

(Causa T-93/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo VANGUARD - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2018/C 427/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rheinmetall Waffe Munition GmbH (Südheide, Germania) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 novembre 2015 (procedimento R 69/2015-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo VANGUARD.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 novembre 2015 (procedimento R 69/2015-2) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  JO C 136 del 18.4.2016.


26.11.2018   

IT

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C 427/41


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Grecia / Commissione

(Causa T-272/16) (1)

(«FEAGA e Feasr - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Repubblica ellenica - Rettifiche finanziarie forfettarie - Rettifiche finanziarie puntuali - Regime di aiuti per superficie - Nozione di pascoli permanenti - Condizioni di applicazione di una rettifica forfettaria del 25 % - Rettifica forfettaria del 10 % - Rettifica forfettaria del 5 % - Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Controlli chiave - Controlli secondari - Misure pluriennali - Progetti a lungo termine»)

(2018/C 427/50)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou, A. Vasilopoulou, D. Ntourntoureka ed E. Leftheriotou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou e J. Aquilina, successivamente D. Triantafyllou, J. Aquilina e K. Skelly e, infine, D. Triantafyllou e J. Aquilina, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere il parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 75, pag. 16).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


26.11.2018   

IT

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C 427/41


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Paice / EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)

(Causa T-328/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea DEEP PURPLE - Marchio anteriore non registrato DEEP PURPLE - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regime dell’azione di common law per usurpazione della denominazione (action for passing off) - Insussistenza del rischio di presentazione ingannevole»)

(2018/C 427/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ian Paice (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Engelman, barrister, e J. Stephenson, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. Edwards-Stuart, successivamente T. Alkin, barristers)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 736/2015-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra i sigg. Paice e Blackmore.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ian Paice è condannato alle spese.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.


26.11.2018   

IT

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C 427/42


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Blackmore / EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

(Causa T-344/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DEEP PURPLE - Marchio anteriore non registrato DEEP PURPLE - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regime dell’azione di common law per usurpazione della denominazione (action for passing off) - Insussistenza del rischio di presentazione ingannevole - Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità»)

(2018/C 427/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. Edwards-Stuart, successivamente T. Alkin, barristers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ian Paice (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Engelman, barrister, e J. Stephenson, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 736/2015-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra i sigg. Paice e Blackmore.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Richard Hugh Blackmore è condannato alle spese.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


26.11.2018   

IT

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C 427/43


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Blackmore / EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

(Causa T-345/16) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DEEP PURPLE - Marchio anteriore non registrato DEEP PURPLE - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regime dell’azione di common law per usurpazione della denominazione (action for passing off) - “Goodwill” - Travisamento dei requisiti di forma - Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale - Irricevibilità»)

(2018/C 427/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente A. Edwards-Stuart, successivamente T. Alkin, barristers)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ian Paice (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Engelman, barrister, e J. Stephenson, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 880/2015-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra i sigg. Paice e Blackmore.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Richard Hugh Blackmore è condannato alle spese.


(1)  GU C 314 del 29.8.2016.


26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/43


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — Portogallo / Commissione

(Causa T-463/16) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Aiuti connessi alla superficie - Riduzioni ed esclusioni in caso di inosservanza delle norme sulla condizionalità - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Regolamento (CE) n. 1122/2009 - Regolamento (CE) n. 885/2006 - Proporzionalità»)

(2018/C 427/54)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sauka, agente, assistito da M. Marques Mendes e A. Dias Henriques, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 173, pag. 59), nella parte riguardante la Repubblica portoghese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese sopporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Commissione sopporterà un quarto delle sue spese.


(1)  GU C 392 del 24.10.2016.


26.11.2018   

IT

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C 427/44


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Tataram / Commissione

(Causa T-546/16) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Adeguamento delle retribuzioni - Regolamento (UE) n. 423/2014 - Bollettino di retribuzione - Termini di ricorso - Decadenza - Irricevibilità»)

(2018/C 427/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marina Tataram (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente A. Salerno, successivamente F. Moyse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE, diretta a ottenere l’annullamento della decisione di fissazione della retribuzione della ricorrente per il mese di maggio 2014, come risultante in concreto nel bollettino di retribuzione relativo a tale mese inviatole il 15 maggio 2014, e che costituirebbe il primo bollettino in cui ha trovato applicazione il regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 12).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Marina Tataram è condannata alle spese.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le loro spese.


(1)  GU C 178 dell’1.06.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-42/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l’1.09.2016).


26.11.2018   

IT

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C 427/45


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — PD / BEI

(Causa T-615/16) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Molestie psicologiche - Invalidità totale e permanente - Domanda di riconoscimento dell’origine professionale della malattia - Ricorso proposto prima della chiusura del procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia - Irricevibilità»)

(2018/C 427/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PD (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e G. Faedo, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta, in sostanza, a ottenere che la BEI risarcisca il danno che la ricorrente asserisce di aver subito a causa di molestie psicologiche da parte del suo superiore gerarchico e in assenza di adeguati provvedimenti da parte della BEI per rimediare a tale situazione e proteggere la sua salute.

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

PD e la Banca europea per gli investimenti (BEI) sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-45/16 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).


26.11.2018   

IT

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C 427/45


Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2018 — Francia/Commissione

(Causa T-682/16) (1)

(«Aiuti connessi alla superficie - Procedura di sospensione dei pagamenti mensili a uno Stato membro - Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Elementi essenziali del sistema di controllo nazionale - Carenze constatate - Piano d’azione contenente chiari indicatori dei progressi stabiliti in consultazione con la Commissione - Proporzionalità»)

(2018/C 427/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, D. Segoin, A.-L. Desjonquères e S. Horrenberger, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis e D. Triantafyllou, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 4287 final, del 12 luglio 2016, recante sospensione dei pagamenti mensili alla Repubblica francese nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016.


26.11.2018   

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C 427/46


Sentenza del Tribunale 9 ottobre 2018 — Multiconnect / Commissione

(Causa T-884/16) (1)

(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Concentrazioni - Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazioni mobili e mercato all’ingrosso dei servizi di accesso e di generazione di chiamata in Germania - Acquisizione di E-Plus da parte di Telefónica Deutschland - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’Accordo SEE - Attuazione della parte non ORM degli impegni definitivi - Atti non impugnabili con un ricorso - Irricevibilità»)

(2018/C 427/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multiconnect GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S. Pautke e C. Ehlenz, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, M. Farley e C. Vollrath, agents)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa segnatamente all’annullamento delle presunte decisioni della Commissione contenute nei messaggi di posta elettronica dell’11 e del 29 ottobre 2016, relativi all’attuazione delle misure correttive non-ORM previste negli impegni definitivi resi obbligatori dalla decisione C(2014) 4443 finale della Commissione, del 2 luglio 2014, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’Accordo SEE, salvo il rispetto di alcuni obblighi (caso M.7018 — Telefónica Deutschland/E-Plus).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento proposte dalla Telefónica Deutschland Holding AG e dalla Drillisch AG.

3)

La Multiconnect GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Telefónica Deutschland Holding sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

5)

La Drillisch sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


26.11.2018   

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C 427/47


Sentenza del Tribunale 9 ottobre 2018 — Mass Response Service / Commissione

(Causa T-885/16) (1)

(«Ricorso d’annullamento - Concorrenza - Concentrazioni - Mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione mobile e mercato all’ingrosso dell’accesso e della raccolta delle chiamate in Germania - Acquisizione di E-Plus da parte di Telefónica Deutschland - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE - Attuazione della componente non MNO degli impegni definitivi - Atti non impugnabili - Irricevibilità»)

(2018/C 427/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mass Response Service GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: J.-M. Schultze, S.Pautke e C.Ehlenz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, M.Farley e C. Vollrath, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta in particolare all’annullamento delle asserite decisioni della Commissione contenute nei messaggi di posta elettronica del 24 e del 29 ottobre 2016 relativi all’implementazione degli impegni non-MNO previsti dagli impegni definitivi resi obbligatori dalla decisione C(2014) 4443 final della Commissione, del 2 luglio 2014, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, subordinatamente al rispetto di determinati impegni (Caso M.7018 — Telefónica Deutschland / E-Plus).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate da Telefónica Deutschland Holding AG e da Drillisch AG.

3)

Mass Response Service GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione Europea.

4)

Telefónica Deutschland Holding sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

5)

Drillisch sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.


(1)  GU C 38 del 6.2.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/48


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Proof IT/EIGE

(Causa T-914/16) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Domanda di prestazioni ripartite in due lotti - Servizi di consulenza gestionale - Manutenzione e aggiornamento degli strumenti e delle risorse attinenti alle statistiche - Rigetto di un’offerta - Criteri di aggiudicazione - Trasparenza - Parità di trattamento - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»)

(2018/C 427/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Proof IT SIA (Riga, Lettonia) (rappresentanti: J. Jerņeva e D. Pāvila, avvocati)

Convenuto: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) (rappresentanti: J. Stuyck, V. Ost e M. Vanderstraeten, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EIGE, notificata alla ricorrente con lettera recante il riferimento EIGE/VL/mpD/2016/594, del 14 ottobre 2016, che respinge l’offerta della ricorrente nell’ambito dei due lotti relativi alla gara di appalto EIGE/2016/OPER/01 intitolata «Contratto quadro relativo alla manutenzione e all’aggiornamento degli strumenti e delle risorse dell’EIGE attinenti alle statistiche sul genere», e che attribuisce il contratto quadro a un altro offerente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere un risarcimento per il danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito per la perdita di opportunità o per la perdita dell’appalto stesso.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Proof IT SIA è condannata alle spese.


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


26.11.2018   

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C 427/48


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Mellifera / Commissione

(Causa T-12/17) (1)

(«Tutela dei consumatori - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 - Regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva “glifosato” - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Richiesta di riesame interno - Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 - Provvedimento di portata individuale - Convenzione di Aarhus»)

(2018/C 427/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (Rosenfeld, Germania) (rappresentante: A. Willand, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e C. Hermes, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione Ares (2016) 6306335 della Commissione, dell’8 novembre 2016, recante rigetto della richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva «glifosato» (GU 2016, L 173, pag. 52).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Mellifera e.V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 63 del 27.2.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/49


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Constantinescu / Parlamento

(Causa T-17/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Scolarità - Ammissione al nido d’infanzia - Decisione di iscrivere il figlio in un nido d’infanzia diverso da quello in cui era precedentemente iscritto - Erronea designazione della parte convenuta nel ricorso - Irricevibilità - Responsabilità»)

(2018/C 427/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Radu Constantinescu (Kreuzweiler, Germania) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e L. Deneys, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Infrastrutture e logistica» a Lussemburgo (OIL) di iscrivere il figlio del ricorrente al nido d’infanzia della scuola europea Lussemburgo II — Bertrange-Mamer e, pertanto, di non ammetterlo al nido d’infanzia della scuola europea Lussemburgo I — Kirchberg, nonché della decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2016 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese.


(1)  GU C 70 del 6.3.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/50


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — LA Superquimica / EUIPO — D-Tack (D-TACK)

(Causa T-24/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo D-TACK - Marchio nazionale denominativo anteriore TACK - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Uso in una forma diversa - Rigetto dell’opposizione - Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/1995 [divenuta articolo 8, paragrafi 1 e 7, del regolamento delegato (UE) 2018/625]»)

(2018/C 427/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LA Superquimica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: D-Tack GmbH (Hüttlingen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 novembre 2016 (procedimento R 1983/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la LA Superquimica e la D-Tack.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Superquimica, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 86 del 20.3.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/50


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — TenneT Holding / EUIPO — Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Causa T-70/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NorthSeaGrid - Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori nationalgrid - Impedimento relativo alla registrazione - Insussistenza del rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TenneT Holding BV (Arnhem, Paesi Bassi) (rappresentante: K. Limperg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ngrid Intellectual Property Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: F. Traub, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2016 (procedimento R 1607/2015-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Ngrid Intellectual Property e la TenneT Holding.

Dispositivo

1)

Il punto 1 del dispositivo della decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2016 (procedimento R 1607/2015-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Ngrid Intellectual Property Ltd e la TenneT Holding BV, è annullato.

2)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla TenneT Holding.

3)

La Ngrid Intellectual Property sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 104 del 3.04.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/51


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Spiegel–Verlag Rudolf Augstein e Sauga / BCE

(Causa T-116/17) (1)

(«Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documenti relativi al debito pubblico e al disavanzo di bilancio di uno Stato membro - Diniego di accesso - Eccezioni relative alla politica economica dell’Unione e di uno Stato membro»)

(2018/C 427/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) e Michael Sauga (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Koreng e T. Feldmann, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. von Lindeiner e T. Filipova, agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramierz-Escudero e L. E. Capiel, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di una decisione del comitato esecutivo della BCE, comunicata ai ricorrenti con lettera del 15 dicembre 2016, recante rigetto della loro domanda di accesso a due documenti relativi al disavanzo e al debito pubblico della Repubblica ellenica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG e il sig. M. Michael Sauga sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


26.11.2018   

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C 427/52


Sentenza del Tribunale dell’11 ottobre 2018 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.)

(Causa T-120/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fluo. - Rigetto parziale della domanda di registrazione - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE (Salonicco, Grecia) (rappresentante: A. Spyridonos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: M.d.M. Baldares e J. Ivanauskas, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2016 (procedimento R 863/2016-2), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo fluo. come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il punto 2 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 dicembre 2016 (procedimento R 863/2016-2) è annullato.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla M & T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE, ivi comprese le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/52


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Asolo / EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

(Causa T-150/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL - Marchi nazionali denominativi anteriori …VERLEIHT FLÜGEL e RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL - Impedimenti alla registrazione relativi - Preclusione per tolleranza - Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]»)

(2018/C 427/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Asolo LTD (Limassol, Cipro) (rappresentanti: W. Pors e N. Dorenbosch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: A. Renck e S. Petivlasova, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 17 novembre 2016 (procedimento R 282/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Red Bull e l’Asolo.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 novembre 2016 (procedimento R 282/2015-5) è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento di dichiarare nullo il marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL per i prodotti «bevande alcoliche (tranne le birre)» e «essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool» di cui alla classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO e la Red Bull GmbH sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Asolo Ltd.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/53


Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Unipreus / EUIPO — Wallapop (wallapop)

(Causa T-186/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo wallapop - Marchio nazionale figurativo anteriore wala w - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Somiglianza tra i servizi»)

(2018/C 427/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unipreus, SL (Lleida, Spagna) (rappresentante: C. Rivadulla Oliva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Bernabeu, D. Gája e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wallapop, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: X. Fàbrega Sabaté e J. Sánchez Sánchez-Crespo, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2017 (procedimento R 2350/2015-5), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Unipreus e la Wallapop.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2017 è annullata, nei limiti in cui ha concluso che i servizi di cui trattasi nel procedimento R 2350/2015-5 sono differenti.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Unipreus, SL.

4)

La Wallapop, SL, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 22.5.2017.


26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/54


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — M J Quinlan & Associates / EUIPO — Intersnack Group (Forma di un canguro)

(Causa T-219/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura per la dichiarazione di decadenza - Marchio tridimensionale che presenta la forma di un canguro - Dichiarazione di decadenza - Uso effettivo del marchio - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo - Natura dell’uso»)

(2018/C 427/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: M J Quinlan & Associates Pty Ltd (Hope Island, Queensland, Australia) (rappresentanti: M. Freiherr von Welser e A. Bender, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Söder e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: T. Lampel, J. Heidenreich e M. Pfaff, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 gennaio 2017 (procedimento R 218/2016-2), relativa ad una declaratoria di decadenza tra M J Quinlan & Associates Pty e Intersnack Group.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La M J Quinlan & Associates Pty Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/55


Sentenza del Tribunale del 3 ottobre 2018 — Wajos / EUIPO (Forma di contenitore)

(Causa T-313/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di contenitore - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wajos GmbH (Dohr, Germania) (rappresentanti: J. Schneiders, R. Krillke e B. Schneiders, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: A. Graul e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 febbraio 2017 (procedimento R 1526/2016-1), concernente la domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un contenitore come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 febbraio 2017 (procedimento R 1526/2016-1), è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/55


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — Cuervo y Sobrinos 1882 / EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

(Causa T-374/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 - Marchi nazionali denominativi anteriori CUERVO Y SOBRINO - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza tra i prodotti - Somiglianza tra i segni - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»)

(2018/C 427/71)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cuervo y Sobrinos 1882, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente S. Ferrandis González e V. Balaguer Fuentes, successivamente S. Ferrandis González, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: A. Salgado Nespereira, SA (Ourense, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 29 marzo 2017 (procedimento R 1141/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la A. Salgado Nespereira e la Cuervo y Sobrinos 1882.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il ricorso incidentale è respinto.

3)

La Cuervo y Sobrinos 1882, SL si farà carico delle proprie spese e di metà delle spese sostenute dall’EUIPO.

4)

La A. Salgado Nespereira, SA si farà carico delle proprie spese e di metà delle spese sostenute dall’EUIPO.


(1)  GU C 256 del 07.08.2017.


26.11.2018   

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C 427/56


Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018 — Grendene / EUIPO — Hipanema (HIPANEMA)

(Causa T-435/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo HIPANEMA - Marchi dell’Unione europea e nazionale figurativi anteriori Ipanema e iPANEMA - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i prodotti - Complementarità estetica - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grendene, SA (Sobral, Brasile) (rappresentante: M J. L. de Castro Hermida, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Ruzek, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hipanema (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Witukiewicz Sebban, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 gennaio 2017 (procedimento R 629/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Grendene e l’Hipanema

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Grendene, SA, è condannata alle spese.


(1)  GU C 283 del 28.8.2017.


26.11.2018   

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C 427/57


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Sevenfriday / EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

(Causa T-448/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SEVENFRIDAY - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SEVEN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/73)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sevenfriday AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini e G. Bellomo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2017 (procedimento R 2291/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Seven e la Sevenfriday

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sevenfriday AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/57


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Sevenfriday / EUIPO — Seven (SEVENFRIDAY)

(Causa T-449/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SEVENFRIDAY - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SEVEN - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo anteriore 7SEVEN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sevenfriday AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: M. Mostardini, F. Mellucci, S. Pallavicini e G. Bellomo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: L. Trevisan, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2017 (procedimento R 2292/2016-2), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Seven e la Sevenfriday.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sevenfriday AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/58


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Wilhelm Sihn jr./EUIPO — in-edit (Camele’on)

(Causa T-472/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Camele’on - Marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori CHAMELEON - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Germania) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Sipos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: in-edit Sàrl (Mondorf-les-Bains, Lussemburgo)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2017 (procedimento R 570/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Wilhelm Sihn jr. e la in-edit.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 330 del 2.10.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/59


Sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2018 — L-Shop-Team / EUIPO (bags2GO)

(Causa T-561/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo bags2GO - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001)»)

(2018/C 427/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: L-Shop-Team (Dortmund, Germania) (rappresentante: A. Sautter, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: V. Mensing e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2017 (procedimento R 1650/2016-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo bags2GO come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La L-Shop-Team GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/59


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Demp / EUIPO (Combinazione dei colori giallo e grigio)

(Causa T-595/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea consistente in una combinazione dei colori giallo e grigio - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Demp BV (Vianen, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Gehweiler, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 luglio 2017 (procedimento R 1624/2016-5), riguardante la domanda di registrazione di un segno colorato, consistente in una combinazione dei colori giallo e grigio, come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Demp BV è condannata alle spese.


(1)  GU C 357 del 23.10.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/60


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — Erdősi Galcsikné / Commissione

(Causa T-632/17) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al procedimento EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353 - Diniego d’accesso - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Presunzione generale di riservatezza - Interesse pubblico prevalente»)

(2018/C 427/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Éva Erdősi Galcsikné (Budapest, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e C. Ehrbar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Koós e M. Tátrai, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 1o giugno e del 17 luglio 2017, che negano alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi al procedimento EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Éva Erdősi Galcsikné sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Ungheria sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/60


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — Sárossy/Commissione

(Causa T-633/17) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla procedura EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353 - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Presunzione generale di riservatezza - Interesse pubblico prevalente»)

(2018/C 427/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Róbert Sárossy (Budapest, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e C. Ehrbar, agenti)

Interveniente a sostegno della resistente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Koós e M. Tátrai, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del 12 giugno e del 17 luglio 2017 della Commissione che negano al ricorrente l’accesso ai documenti relativi alla procedura EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Róbert Sárossy sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)

L’Ungheria sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017


26.11.2018   

IT

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C 427/61


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — Pint / Commissione

(Causa T-634/17) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi al procedimento EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353 - Diniego d’accesso - Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Presunzione generale di riservatezza - Interesse pubblico prevalente»)

(2018/C 427/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anikó Pint (Göd, Ungheria) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e C. Ehrbar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, G. Koós e M. Tátrai, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 1o giugno e del 17 luglio 2017, che negano alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi al procedimento EU Pilot n. 8572/16 CHAP(2015) 00353.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Anikó Pint sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Ungheria sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 382 del 13.11.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/62


Sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2018 — De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)

(Causa T-697/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COOKING CHEF GOURMET - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: De Longhi Benelux SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Arnott, A. Nicholls, solicitors, e G. Hollingworth, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2017 (procedimento R 231/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo COOKING CHEF GOURMET come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La De Longhi Benelux è condannata alle spese.


(1)  GU C 5 dell’8.1.2018.


26.11.2018   

IT

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C 427/62


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Ntolas / EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)

(Causa T-712/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GN Laboratories - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore GNC - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Christos Ntolas (Wuppertal, Germania) (rappresentante: C. Renger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: P. Sipos e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: General Nutrition Investment Co. (Wilmington, Delaware, Arizona, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2017 (procedimento R 2358/2016-5), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la General Nutrition Investment e il sig. Ntolas.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Christos Ntolas è condannato alle spese.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/63


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Lincoln Global / EUIPO (FLEXCUT)

(Causa T-736/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FLEXCUT - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/83)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lincoln Global, Inc. (Santa Fe Springs, California, Stati Uniti) (rappresentante: K. Piepenbrink, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto averso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 agosto 2017 (procedimento R 2225/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FLEXCUT come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lincoln Global, Inc., è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.


26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/64


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018– Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

(Causa T-820/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Alfrisa - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Frinsa F - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/84)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Botella Reyna, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Alimentos Friorizados, SA (Barberá del Vallés, Spagna) (rappresentante: S. de Nadal Arce, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 settembre 2017 (procedimento R 956/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Frinsa del Noroeste e Alimentos Friorizados.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Frinsa del Noroeste, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.


26.11.2018   

IT

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C 427/64


Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018 — Carbon System Verwaltungs / EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Causa T-825/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LIGHTBOUNCE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2018/C 427/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Germania) (rappresentanti: M. Gilch e L. Petri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: S. Hanne e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2017 (procedimento R 2301/2016-1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo LIGHTBOUNCE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Carbon System Verwaltungs GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 52 del 12.02.2018.


26.11.2018   

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C 427/65


Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Roeckl Sporthandschuhe / EUIPO — Roeckl Handschuhe & Accessoires (Rappresentazione di una mano)

(Causa T-537/13) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2018/C 427/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentanti: O. Baumann, C. Straßberger e F. Römisch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Monaco, Germania) (rappresentante: M. Kinkeldey, J. Springer, A. Wagner e S. Brandstätter, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 luglio 2013 (procedimento R 1866/2012-4), relativa ad un’opposizione tra la Roeckl Sporthandschuhe e la Roeckl Handschuhe & Accessoires.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG e la Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG sono condannate a sopportare oltre alle proprie spese, ciascuna, la metà delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 367 del 14.12.2013.


26.11.2018   

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C 427/66


Ordinanza del Tribunale del 27 settembre 2018 — HS / BEI

(Causa T-589/16)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Trasferimento dei diritti pensionistici - Importo trasferito - Responsabilità extracontrattuale - Procedimento precontenzioso - Procedura di conciliazione dinanzi alla BEI - Termine ragionevole - Irricevibilità manifesta»)

(2018/C 427/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: HS (rappresentanti: inizialmente A. Senes e L. Payot, poi A. Senes, avvocati)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente T. Gilliams, G. Nuvoli, P. Kijver e G. Faedo, poi T. Gilliams, P. Kijver e G. Faedo, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Ricorso basato sull’articolo 270 TFUE e volto ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito in ragione degli errori commessi dalla BEI nell’ambito del trasferimento dei suoi diritti pensionistici dal regime pensionistico nazionale verso il regime pensionistico della BEI.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

HS è condannata alle spese.


26.11.2018   

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C 427/66


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2018 — RZ / CESE e Comitato delle regioni

(Causa T-192/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - [riservato] (2) - Ricorso di annullamento e per risarcimento - Insussistenza di atto lesivo - Irricevibilità»)

(2018/C 427/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)

Convenuti: Comitato economico e sociale europeo (rappresentanti: M. Pascua Mateo, K. Gambino e L. Camarena Januzec, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer e F.-M. Hislaire, avvocati), Comitato delle regioni (rappresentanti: S. Bachotet, M. Antonini e M. Esparrago Arzadun, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta sostanzialmente, da un lato, all’annullamento della decisione dell’11 maggio 2016 con cui il Segretario generale del Comitato delle regioni ha [riservato], un servizio congiunto tra il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo (CESE), [riservato] e, dall’altro, a ottenere un risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

RZ è condannato alle spese.


(1)  GU C 178 del 06.06.2017.

(2)  Dati riservati occultati.


26.11.2018   

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C 427/67


Ordinanza del Tribunale del 19 settembre 2018 — SC / Eulex Kosovo

(Causa T-242/17) (1)

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Clausola compromissoria - Politica estera e di sicurezza comune - Personale delle missioni internazionali dell’Unione - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Concorso interno - Imparzialità della commissione giudicatrice - Mancato rinnovo del contratto a tempo determinato - Riqualificazione parziale del ricorso - Responsabilità contrattuale - Responsabilità extracontrattuale - Danno materiale e morale - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2018/C 427/89)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SC (rappresentanti: L. Moro e A. Kunst, avvocati)

Convenuta: Eulex Kosovo (rappresentante: E. Raoult, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura al concorso interno organizzato dalla Eulex Kosovo nel 2016 per il posto di procuratore (concorso EK30077) e della decisione di tale missione di non rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente, in secondo luogo, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a causa della violazione da parte della Eulex Kosovo delle sue obbligazioni extracontrattuali e, in terzo luogo, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta alla condanna dell’Eulex Kosovo a un risarcimento per la violazione delle sue obbligazioni contrattuali.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

SC è condannata alle spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


26.11.2018   

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C 427/68


Ordinanza del Tribunale del 12 settembre 2018 — RE / Commissione

(Causa T-257/17) (1)

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego implicito di accesso - Non luogo a statuire - Diniego esplicito di accesso - Adattamento delle conclusioni - Articolo 86, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento di procedura - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2018/C 427/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RE (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di una decisione implicita della Commissione europea recante rigetto della domanda di conferma del ricorrente del 20 gennaio 2017 di accesso a taluni documenti e della decisione C(2017) 3718 final del segretario generale della Commissione, del 24 maggio 2017, in quanto nega l’accesso a una nota riguardante l’assunzione del ricorrente, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver subito a causa del diniego di accesso a tali documenti e del ritardo nell’esame della domanda di accesso a detti documenti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea recante rigetto della domanda confermativa di RE, del 20 gennaio 2017, di accesso a taluni documenti.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017.


26.11.2018   

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C 427/68


Ordinanza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Leino-Sandberg/Parlamento

(Causa T-421/17) (1)

(«Accesso ai documenti - Documento relativo alla decisione che rifiuta a un terzo l’accesso integrale alle tabelle dei triloghi relative alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Europol e che abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI - Diniego d’accesso - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2018/C 427/91)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer e S. Schubert, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos, S. Alves e I. Anagnostopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A(2016) 15112 del Parlamento europeo, del 3 aprile 2017, che nega alla ricorrente l’accesso alla decisione A(2015) 4931 del Parlamento, dell’8 luglio 2015, rivolta al sig. Emilio De Capitani.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso della sig.ra Päivi Leino-Sandberg.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle inerenti alle istanze di intervento.

4)

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese. Copia della presente ordinanza sarà loro trasmessa.


(1)  GU C 293 del 4.9.2017.


26.11.2018   

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C 427/69


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Gratis iç ve Dis Ticaret/EUIPO (gratis)

(Cause riunite T-495/17 e T-496/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domande di marchi dell’Unione europea figurativi gratis - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2018/C 427/92)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Gratis iç ve Dis Ticaret AȘ (Istanbul, Turchia), ammessa a sostituirsi alla Sedes Holding AȘ (rappresentanti: K. Ongena e C. Du Jardin, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Vuijst e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 maggio 2017 (procedimenti R 507/2017-2 e R 507/2017-2), relativi a domande di registrazione di segni figurativi come marchi dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Gratis iç ve Dis Ticaret AȘ è condannata alle spese.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.


26.11.2018   

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C 427/70


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2018 — Activa Minoristas del Popular/BCE e CRU

(Causa T-618/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - Adozione di un programma di risoluzione in relazione al Banco Popular Español - Ricorso di annullamento - Associazione istituita dopo l’adozione dell’atto impugnato - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità manifesta»)

(2018/C 427/93)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Activa Minoristas del Popular Asociación para la tutela de los inversores minoristas afectados por la resolución, supervisión y gestión del Banco Popular (Madrid, Spagna) (rappresentante: C. Arredondo Díaz, avvocato)

Convenuti: Banca centrale europea (rappresentanti: R. Ugena Torrejon e A. Lefterov, agenti), Consiglio unico di risoluzione (rappresentanti: inizialmente B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, L. Baudenbacher e S. Ianc, successivamente B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch, M. Bettermann, S. Ianc e M. Rickert, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SRB/EES/2017/08 del CRU, del 7 giugno 2017, concernente un programma di risoluzione in relazione al Banco Popular Español, SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non occorre più statuire sulle domande di intervento del Banco Santander, SA, del Banco Popular Español, SA, del Regno di Spagna, della Commissione europea e della Chavela Inmuebles, SL.

3)

La Activa Minoristas del Popular Asociación para la tutela de los inversores minoristas afectados por la resolución, supervisión y gestión del Banco Popular è condannata alle spese, ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento.

4)

Il Banco Santander, il Banco Popular Español, il Regno di Spagna, la Commissione e la Chavela Inmuebles sopporteranno le proprie spese relative alle loro domande di intervento.


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.


26.11.2018   

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C 427/71


Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2018 — eSlovensko / Commissione

(Causa T-664/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Sovvenzioni - Constatazione d’irregolarità - Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa - Esclusione, per un periodo di due anni, dai procedimenti per l’ aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni finanziati a carico del bilancio generale dell’Unione - Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione - Contestazione - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità»)

(2018/C 427/94)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: eSlovensko (Lučenec, Repubblica slovacca) (rappresentante: B. Fridrich, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, volta all’annullamento della decisione della Commissione del 21 giugno 2017, con cui è stata irrogata alla ricorrente la sanzione amministrativa dell’esclusione, per una durata di 24 mesi, dai procedimenti per l’aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni, finanziati a carico del bilancio generale dell’Unione europea, e la ricorrente è stata di conseguenza inserita nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione previsto all’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La eSlovenslo sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 424 dell’11.12.2017.


26.11.2018   

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C 427/71


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — OPS Újpest / Commissione

(Causa T-708/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Procedimento di esame preliminare - Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità»)

(2018/C 427/95)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) (Budapest, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle presunte decisioni adottate dalla Commissione riguardanti le denunce SA.29432 — CP 290/2009 — Ungheria — Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa e SA.45498 (FC/2016) — Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (OPS Újpest Kft.) è condannata alle spese.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


26.11.2018   

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C 427/72


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — M-Sansz / Commissione

(Causa T-709/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Procedimento di esame preliminare - Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno - Nozione di interessato - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2018/C 427/96)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) (Pécs, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle presunte decisioni adottate dalla Commissione riguardanti le denunce SA.29432 — CP 290/2009 — Ungheria — Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa e SA.45498 (FC/2016) — Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (M-Sansz Kft.) è condannata alle spese.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/73


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — Lux-Rehab Non-Profit / Commissione

(Causa T-710/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Procedimento di esame preliminare - Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno - Nozione di interessato - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2018/C 427/97)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Lux-Rehab Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) (Szombathely, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle presunte decisioni adottate dalla Commissione riguardanti le denunce SA.29432 — CP 290/2009 — Ungheria — Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa e SA.45498 (FC/2016) — Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lux-Rehab Foglalkoztat6 Non-Profit Kft. (Lux-Rehab Non-Profit Kft.) è condannata alle spese.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


26.11.2018   

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C 427/73


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2018 — Motex / Commissione

(Causa T-713/17) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto cui l’Ungheria ha dato esecuzione a favore delle imprese che hanno impiegato lavoratori con disabilità - Procedimento di esame preliminare - Presunte decisioni della Commissione che dichiarano l’aiuto compatibile con il mercato interno - Nozione di interessato - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2018/C 427/98)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) (Esztergom-Kertváros, Ungheria) (rappresentante: L. Szabó, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle presunte decisioni adottate dalla Commissione riguardanti le denunce SA.29432 — CP 290/2009 — Ungheria — Aiuto connesso all’impiego di lavoratori con disabilità asseritamente contrario al diritto a causa del carattere discriminatorio della normativa e SA.45498 (FC/2016) — Reclamo dell’OPS Újpest-lift Kft. in relazione agli aiuti statali concessi tra il 2006 e il 2012 a favore delle imprese che impiegano lavoratori con disabilità

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Motex Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Motex Kft.) è condannata alle spese.


(1)  GU C 437 del 18.12.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/74


Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Hermann Biederlack/EUIPO (Feeling home)

(Causa T-715/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Feeling home - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2018/C 427/99)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hermann Biederlack GmbH & Co. KG (Greven, Germania) (rappresentante: T. Seifried, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 giugno 2017 (procedimento R 252/2017-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Feeling home come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Hermann Biederlack GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.


26.11.2018   

IT

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C 427/74


Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2018 — Dreute / Parlamento

(Causa T-732/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Comando nell’interesse del servizio - Trasferimento - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire parziale - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2018/C 427/100)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Dreute (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e R. Ignătescu, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione del segretario generale del Parlamento del 30 gennaio 2017 recante trasferimento del ricorrente all’interno di detta istituzione, in secondo luogo, della decisione del presidente del Parlamento del 20 luglio 2017 recante rigetto del reclamo del ricorrente nonché, ove necessario, della decisione del segretario generale del Parlamento del 12 luglio 2017 recante il comando del ricorrente nell’interesse del servizio presso la Commissione europea e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile, nei limiti in cui è diretto all’annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 12 luglio 2017.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione del segretario generale del Parlamento del 30 gennaio 2017 e sulla decisione del 20 luglio 2017 recante rigetto del reclamo presentato dal sig. Olivier Dreute contro quest’ultima.

3)

La domanda di risarcimento è respinta in quanto manifestamente infondata in diritto.

4)

Il sig. Dreute è condannato alle spese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.


26.11.2018   

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C 427/75


Ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2018 — Estampaciones Rubí / Commissione

(Causa T-775/17) (1)

(«Ricorso di annullamento e in carenza - Aiuti di Stato - Aiuti fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro - Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno - Esecuzione della decisione - Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari - Assenza di presa di posizione della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

(2018/C 427/101)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Spagna) (rappresentanti: D. Armesto Macías e K. Caminos García, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento delle decisioni della Commissione che sarebbero contenute nei documenti del 4 dicembre 2012 e del 26 marzo 2013, intitolati, rispettivamente, «Controversie fiscali basche — Procedimento di ricorso per inadempimento 2007/2215 — Messaggio informale in risposta alla lettera del 7 novembre (Álava)» e «Controversie fiscali basche — Procedimento di ricorso per inadempimento 2007/2215 (Álava) — Messaggio informale in risposta alle lettere inviate il 22 febbraio e il 4 e 12 marzo 2013 (Álava)» e, in subordine, domanda fondata sul l’articolo 265 TFUE e intesa a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal rispondere alla domanda della ricorrente formulata nella sua lettera del 28 luglio 2017.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nel suo insieme.

2)

Estampaciones Rubí, SAU sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 32 del 29.1.2018.


26.11.2018   

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C 427/76


Ordinanza del Tribunale 20 settembre 2018 — Správa železniční dopravní cesty/Commissione e INEA

(Causa T-815/17) (1)

(«Ricorso d’annullamento - Contributo finanziario - Progetto d’interesse comune nel settore delle reti transeuropee di trasporto e di energia - Servizi di pianificazione preliminare per la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Dresda-Praga - Decisione relativa ai costi ammissibili - Errata individuazione della parte convenuta - Irricevibilità»)

(2018/C 427/102)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: F. Korbel, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e Z. Malůšková, agenti), Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo e I. Barcew, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della lettera dell’INEA, in data 11 ottobre 2017, vertente sul conteggio finanziario finale e sull’ammissibilità delle somme richieste nell’ambito del contributo finanziario dell’Unione concesso al progetto d’interesse comune «Servizi relativi alla pianificazione preliminare della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Dresda-Praga».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia.

3)

La Správa železniční dopravní cesty, státní organizace sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA).

4)

La Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, la Commissione, l’INEA, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sopporteranno ciascuna le proprie spese attinenti alle domande di intervento.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


26.11.2018   

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C 427/77


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2018 — WH / EUIPO

(Causa T-819/17) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di valutazione 2016 - Ritiro di alcune valutazioni dalla relazione di valutazione - Irricevibilità»)

(2018/C 427/103)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: WH (rappresentante: E. Fontes Vila, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere dal Tribunale la condanna dell’EUIPO ad eliminare dalla relazione di valutazione della ricorrente per l’anno 2016 tutte le contestazioni relative al suo stile di comunicazione, poiché non corrispondono a verità e pregiudicano il diritto fondamentale di esprimere liberamente le proprie idee ed opinioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La WH è condannata alle spese.


(1)  GU C 72 del 26.2.2018.


26.11.2018   

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C 427/77


Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2018 — Rewe-Beteiligungs-Holding International / EUIPO — Wessanen Benelux (BonNatura)

(Causa T-194/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Ritiro dell’opposizione - Non luogo a statuire»)

(2018/C 427/104)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: S. Brandstätter, M. Kinkeldey e J. Rosenhäger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Sesma Merino e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Wessanen Benelux BV (Amsterdam, Paesi-Bassi)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 gennaio 2018 (procedimento R 949/2017-5), relativa ad un’opposizione tra la Wessanen Benelux e la Rewe-Beteiligungs-Holding International.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


26.11.2018   

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C 427/78


Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Polonia/Commissione

(Causa T-506/18)

(2018/C 427/105)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione C(2018) 3826 final della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea gli importi di EUR 1 421 755,79 nonché di EUR 1 436 426,73 spesi dall’organismo pagatore accreditato dalla Repubblica di Polonia;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2), in quanto la rettifica finanziaria è stata applicata sulla base di constatazioni di fatto inesatte e di un’erronea interpretazione del diritto.

La Repubblica di Polonia rileva che gli importi esclusi dal finanziamento dell’Unione in forza della decisione impugnata sono stati spesi conformemente alle disposizioni di diritto che definiscono le modalità di attuazione del sostegno specifico per il settore del tabacco, ossia alle disposizioni dei regolamenti n. 73/2009 (3), n. 110/2009 (4) e n. 1122/2009 (5). Il modo in cui le autorità polacche hanno attuato il sostegno corrispondeva anche agli atti giuridici nazionali e al cosiddetto Programma di azioni attuate in Polonia nell’ambito del sostegno specifico previsto dall'articolo 68 del regolamento n. 73/2009, che è stato tramesso alla Commissione.

Per quanto concerne la parte del motivo che riguarda i controlli in loco presso il produttore, la Repubblica di Polonia sostiene che né dal diritto dell'Unione, né dal diritto nazionale derivava l'obbligo per il produttore di consegnare tutto il tabacco prodotto al primo trasformatore. Il sistema polacco di controlli in loco permetteva in pieno di verificare con efficacia il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità al sostegno.

Per quanto attiene la parte del motivo che riguarda i controlli in loco presso il punto di raccolta, la Repubblica di Polonia sostiene che detti controlli garantivano pienamente la verifica di tutti i requisiti di qualità che dovrebbero essere soddisfatti dal tabacco greggio ammissibile al sostegno, compresi, in particolare, i requisiti relativi al tasso di umidità e al contenuto di sabbia e delle impurità.

Inoltre, per quanto riguarda il motivo della Commissione relativo alla assenza di uno specifico sistema di riduzione e di esclusione, la Repubblica di Polonia sostiene che il sistema di sanzioni polacco nell’ambito del sostegno specifico per il settore del tabacco era pienamente conforme all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009. In particolare, detto sistema era molto restrittivo ed eliminava qualsiasi rischio di perdite per il fondo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, in quanto l’importo della rettifica forfettaria applicata era manifestamente eccessivo rispetto all’eventuale rischio di perdite finanziarie per il bilancio dell’Unione.

La Repubblica di Polonia ritiene che la rettifica forfettaria del 5 % applicata dalla Commissione è troppo elevata e supera l’eventuale perdita massima che il fondo potrebbe subire.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

A tale riguardo, la Repubblica di Polonia indica le discrepanze risultanti dalle lettere trasmesse dalla Commissione nel corso del procedimento di indagine, nonché la carenza di motivazione da parte della Commissione con riferimento alla lamentata violazione di talune disposizioni del diritto dell'Unione da essa invocate.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione (GU L 2018, L 152, pag. 29).

(2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

(3)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

(4)  Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2009, L 316, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).


26.11.2018   

IT

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C 427/79


Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — Del Valle Ruiz e altri / CRU

(Causa T-514/18)

(2018/C 427/106)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Antonio del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e altri 36 (rappresentanti: P. Saini, QC, J. Pobjoy, Barrister e R Boynton, Solicitor)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione finale del 19 giugno 2018 della commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico, adottata nell’ambito del procedimento 48/2017, nella parte in cui la commissione ha stabilito che il Comitato di risoluzione unico fosse legittimato ad invocare (i) l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino; (ii) l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino; (iii) l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino; e/o (iv) l’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) (e/o le corrispondenti disposizioni di cui alla decisione SRB/ES/2017/01 del 9 febbraio 2017 sull’accesso del pubblico ai documenti del CRU) per giustificare la mancata comunicazione dei documenti richiesti dai ricorrenti nella domanda di conferma, datata 23 agosto 2017, relativa all’adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, del quarto trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.

Secondo motivo vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, del primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, del terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, dell’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


26.11.2018   

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C 427/80


Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — FAKRO/Commissione

(Causa T-515/18)

(2018/C 427/107)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: FAKRO sp. z o. o. (Nowy Sącz, Polonia) (rappresentante: avvocato A. Radkowiak-Macuda)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 14 giugno 2018, adottata nel procedimento promosso con ricorso presentato alla Commissione dalla FAKRO sp. z o. o. il 12 luglio 2012 per abuso di posizione dominante da parte del gruppo VELUX (AT.40026 VELUX);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, nonché sull’insufficienza della motivazione della decisione impugnata, con conseguente erronea conclusione che non sussista un interesse dell'Unione europea al proseguimento del procedimento.

La ricorrente sostiene che la Commissione non ha assunto una posizione definitiva né per quanto riguarda i presupposti preliminari che condizionano la possibilità di dichiarare la sussistenza di un abuso di posizione dominante, né per quanto riguarda nessuna delle sette categorie di atti contestati. Nel valutare il motivo relativo al comportamento predatorio in materia dei prezzi dell’impresa dominante, la Commissione ha acriticamente basato la sua decisione sugli argomenti di tale impresa, disattendendo gli argomenti della ricorrente e non effettuando un'analisi nemmeno semplificata del problema. La ricorrente ritiene che l'introduzione da parte dell'impresa dominante di una sottomarca («fighting brand») aveva il solo scopo di impedire ai suoi concorrenti di entrare o espandersi sul mercato; gli sconti sugli investimenti applicati da tale impresa sono selettivi, esclusivi e discriminatori, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Essa sostiene che gli elementi di prova costituiscono una chiara indicazione della conclusione da parte dell’impresa dominante di accordi di esclusiva in violazione dell'articolo 102 del TFUE e che lo svolgimento di un procedimento di indagine non richiederebbe di destinare a tale scopo risorse consistenti, ma soltanto di verificare i dati e gli elementi di prova da essa forniti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione in relazione al motivo relativo all’errore manifesto di valutazione in ordine all’assenza di interesse dell'Unione europea al proseguimento del procedimento.

Tra la presentazione del ricorso e la decisione di rigetto dello stesso sono trascorsi più di 71 mesi. La lentezza della Commissione nell’agire non è giustificata da alcuna circostanza particolare. La Commissione ha una conoscenza approfondita del mercato europeo delle finestre per tetti. L’inerzia della Commissione può implicare l'impossibilità per la ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza a causa del termine di prescrizione dei crediti previsto dal diritto nazionale.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004 (1), per aver negato alla ricorrente l'accesso agli atti, con conseguente privazione dei diritti di difesa della stessa.

Conformemente alle disposizioni vigenti, quando la Commissione informa il denunciante che essa intende respingere la denuncia, il denunciante ha il diritto di accedere ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria della Commissione. Nel caso di specie, la Commissione non ha concesso alla ricorrente tale accesso. Inoltre, la Commissione è incorsa in un errore di diritto in ordine alle norme per la valutazione dell'interesse dell'Unione europea, non avendo effettuato un’attenta valutazione della natura e degli effetti del comportamento contestato all'impresa dominante.


(1)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU del 2004, L 123, pag. 18).


26.11.2018   

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C 427/81


Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Vialto Consulting / Commissione europea

(Causa T-537/18)

(2018/C 427/108)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’impugnata decisione della Commissione, con la quale la Commissione ha imposto alla ricorrente un’esclusione [dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti] per un periodo di due anni e ha pubblicato la notizia di tale esclusione sulla propria pagina Internet;

condannare la Commissione al risarcimento del danno economico sofferto dalla ricorrente a causa, da un lato, della sua esclusione per un periodo di due anni e, dall’altro, della pubblicazione della notizia di tale esclusione sulla pagina Internet della Commissione, danno che viene quantificato in EUR 434 889,82, oltre agli interessi dalla data di adozione della decisione;

condannare la Commissione al risarcimento del danno morale sofferto dalla ricorrente a causa, da un lato, della sua esclusione per un periodo di due anni e, dall’altro, della pubblicazione della notizia della sua esclusione sulla pagina Internet della Commissione, danno che viene quantificato in EUR 400 000, oltre agli interessi dalla data di adozione della decisione;

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione Ares(2018)3463041 della Commissione europea, del 29 giugno 2018, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, tratto dalla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2185/1996, poiché la Commissione europea affermerebbe senza giustificazione che l’OLAF non ha ecceduto i propri poteri nel corso del controllo in loco sulla Vialto.

2.

Secondo motivo, tratto dalla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, relativo al diritto ad una buona amministrazione, e da una carenza di motivazione.

3.

Terzo motivo, tratto dalla violazione del principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, tratto dalla violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo di adeguata motivazione, giacché la Commissione europea, da un lato, ha imposto alla Vialto un’esclusione per un periodo di due anni e, dall’altro, ha pubblicato la notizia di tale esclusione sulla propria pagina Internet.


26.11.2018   

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C 427/82


Ricorso proposto il 15 settembre 2018 — Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commissione

(Causa T-539/18)

(2018/C 427/109)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ayuntamento de Quart de Poblet (Quart de Poblet, Spagna) (rappresentanti: B. Sanchis Piqueras, J. Rodríguez Pellitero, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

accertare e dichiarare che:

il ricorrente ha adempiuto correttamente gli obblighi contrattuali ad esso incombenti in virtù dei contratti;

di conseguenza, lo stesso ha diritto al finanziamento riconosciuto in virtù dei medesimi;

la richiesta della Commissione europea diretta ad ottenere la restituzione di determinate somme per il Progetto Diego e per il Progetto SEED è irricevibile e infondata;

annullare le note di addebito o, in ogni caso, dichiararle illegittime;

condannare la Commissione europea a restituire al ricorrente le somme reclamate che erano state percepite da quest’ultimo;

in subordine, dichiarare ammissibile e/o idonea al finanziamento la parte delle somme reclamate dalla Commissione europea che il Tribunale riterrà adeguata;

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea classificazione delle spese effettuata dalla Commissione europea.

Il ricorrente contesta la classificazione delle spese come dirette e indirette e/o non imputabili, effettuata dalla Commissione europea, sulla base della relazione dei suoi revisori contabili, in quanto erronea per il motivo che non rispetterebbe quanto stabilito nei contratti e imporrebbe al ricorrente la restituzione delle sovvenzioni ricevute per l’attuazione dei progetti DIEGO e SEED.

2.

Secondo motivo, vertente sull’erronea quantificazione delle spese da parte della Commissione europea.

Il ricorrente contesta tale quantificazione in quanto erronea, sulla base del rilievo che la stessa non rispetterebbe quanto stabilito nei contratti al riguardo.

3.

Terzo motivo, vertente sull’inadempimento contrattuale imputabile alla Commissione europea.

Secondo il ricorrente, la Commissione non adempie quanto previsto nei contratti, in quanto ha realizzato una classificazione e una quantificazione erronee delle spese imputate, e persiste in tale inadempimento, nonostante le argomentazioni e gli elementi di prova addotti nel procedimento in contraddittorio, dimostrandosi così in malafede.


26.11.2018   

IT

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C 427/83


Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — YL / Commissione

(Causa T-545/18)

(2018/C 427/110)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YL (rappresentante: P. Yon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede:

l’annullamento della sua cancellazione dall’elenco di promozione 2017;

la sua promozione, retroattiva al 1o gennaio 2017;

il risarcimento dei danni subiti a causa degli atti impugnati, in considerazione: del tempo e dell’energia dedicati al presente ricorso e ai suoi antefatti, a combattere il sentimento di rifiuto, di ostracismo e di accanimento da parte di un’autorità che dovrebbe preoccuparsi dell’interesse dei suoi agenti e dar loro prova di neutralità, se non di benevolenza — danni stimati in EUR 100 000;

il rimborso delle spese legali e per onorari d’avvocato, per un importo di EUR 10 000;

la condanna della Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), che sarebbe stata commessa dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») basando il rifiuto di promuovere il ricorrente, da un lato, su una sanzione precedentemente irrogata, sebbene la sanzione avesse già pregiudicato la carriera di quest’ultimo mediante una retrocessione di scatto. Dall’altro, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in quanto detta sanzione sarebbe stata associata alla condotta in servizio, sebbene la decisione di irrogazione della sanzione del 2016 avesse indicato che i fatti sanzionati si erano verificati al di fuori di ogni correlazione con le funzioni e le responsabilità del ricorrente.

2.

Secondo motivo, relativo a uno sviamento di potere e di procedura, che l’APN avrebbe commesso avvalendosi della sua discrezionalità in materia di promozione al fine di aggravare la sanzione pronunciata nel 2016 e utilizzando la procedura di promozione in modo da eludere i limiti previsti dallo Statuto in caso di sospensione dell’avanzamento.


26.11.2018   

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C 427/84


Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Teeäär/BCE

(Causa T-547/18)

(2018/C 427/111)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonia) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 27 febbraio 2018, recante rigetto della richiesta del ricorrente di un sostegno per la transizione professionale al di fuori della BCE;

se del caso, annullare la decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 3 luglio 2018, recante rigetto del ricorso speciale del ricorrente diretto contro la decisione del Comitato esecutivo del 27 febbraio 2018;

accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno materiale che asserisce di aver subito, consistente nella dotazione finanziaria del sostegno alla transizione professionale, pari a EUR 101 447, incrementato degli interessi di mora calcolati al tasso di rifinanziamento principale della Banca centrale europea maggiorato di 3 punti percentuali all’anno;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, delle norme sul personale della BCE, poiché tale disposizione violerebbe il principio di pari trattamento e il principio di proporzionalità; la decisione impugnata sarebbe inoltre viziata da un errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, delle norme sul personale poiché tale norma comporterebbe una discriminazione in base all’età, violando quindi l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78 (1).

3.

Terzo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che la decisione impugnata è illegittima a causa di un errore manifesto di valutazione e di una violazione del dovere di sollecitudine.

4.

Quarto motivo, vertente, in subordine, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, comma 1, delle norme sul personale.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16)


26.11.2018   

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C 427/85


Ricorso proposto il 18 settembre 2018 — Helbert/EUIPO

(Causa T-548/18)

(2018/C 427/112)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lars Helbert (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 (1) risultante dalle comunicazioni del 1o dicembre 2017 e del 7 marzo 2018 di non includere il ricorrente nell’elenco definitivo dei candidati idonei, in seguito al rigetto dell’EUIPO, dell’8 giugno 2018, del reclamo del ricorrente presentato ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari;

condannare l’EUIPO a risarcire al ricorrente il danno morale da lui subito a causa della decisione della commissione giudicatrice, per un importo che stabilirà il Tribunale; e

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’irregolare composizione e quindi viziata capacità di apprezzamento della commissione giudicatrice, aventi come diretta conseguenza un’incoerenza della valutazione e la violazione dei principi delle pari opportunità, di pari trattamento e di obiettività delle valutazioni, in violazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 2, paragrafo 4, delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali.

2.

Secondo motivo, vertente sull’omessa valutazione comparativa del candidato da parte della commissione giudicatrice, in violazione dell’obbligo di osservare i principi di pari trattamento, delle pari opportunità e di obiettività delle valutazioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali.

3.

Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione della prestazione del candidato nel «colloquio basato sulle competenze specifiche».

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione giudicatrice, del bando di concorso EUIPO/AD/01/17 così come dei principi di pari trattamento, delle pari opportunità e di obiettività delle valutazioni.


(1)  GU 2017 C 9 A, pag. 1


26.11.2018   

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C 427/86


Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Harrington Padrón/Consiglio

(Causa T-550/18)

(2018/C 427/113)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Katherine Nayarith Harrington Padrón (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (2), nella parte in cui le loro disposizioni riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono viziati da un manifesto errore di valutazione e dalla mancanza di prove precise e concordanti.

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione in merito ai ruoli ed alle funzioni della ricorrente e non ha fornito elementi di prova precisi e concordanti a sostegno delle proprie affermazioni. La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non ha valutato adeguatamente le prove o che tale valutazione era quanto meno manifestamente errata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive imposte dagli atti impugnati costituiscono una ingiustificata e sproporzionata restrizione del diritto fondamentale di proprietà della ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 12).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 5).


26.11.2018   

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C 427/86


Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Oblitas Ruzza/Consiglio

(Causa T-551/18)

(2018/C 427/114)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sandra Oblitas Ruzza (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (2), nella parte in cui le loro disposizioni riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono viziati da un manifesto errore di valutazione e dalla mancanza di prove precise e concordanti.

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione in merito ai ruoli ed alle funzioni della ricorrente e non ha fornito elementi di prova precisi e concordanti a sostegno delle proprie affermazioni. La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non ha valutato adeguatamente le prove o che tale valutazione era quanto meno manifestamente errata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive imposte dagli atti impugnati costituiscono una ingiustificata e sproporzionata restrizione del diritto fondamentale di proprietà della ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 12).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 5).


26.11.2018   

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C 427/87


Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Moreno Reyes/Consiglio

(Causa T-552/18)

(2018/C 427/115)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Xavier Antonio Moreno Reyes (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (2), nella parte in cui le loro disposizioni riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono viziati da un manifesto errore di valutazione e dalla mancanza di prove precise e concordanti.

A tale riguardo, il ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione in merito ai ruoli ed alle funzioni del ricorrente e non ha fornito elementi di prova precisi e concordanti a sostegno delle proprie affermazioni. Il ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non ha valutato adeguatamente le prove o che tale valutazione era quanto meno manifestamente errata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive imposte dagli atti impugnati costituiscono una ingiustificata e sproporzionata restrizione del diritto fondamentale di proprietà del ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 12).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 5).


26.11.2018   

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C 427/88


Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Rodríguez Gómez/Consiglio

(Causa T-553/18)

(2018/C 427/116)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delcy Eloina Rodríguez Gómez (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (2), nella parte in cui le loro disposizioni riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono viziati da un manifesto errore di valutazione e dalla mancanza di prove precise e concordanti.

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione in merito ai ruoli ed alle funzioni della ricorrente e non ha fornito elementi di prova precisi e concordanti a sostegno delle proprie affermazioni. La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non ha valutato adeguatamente le prove o che tale valutazione era quanto meno manifestamente errata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive imposte dagli atti impugnati costituiscono una ingiustificata e sproporzionata restrizione del diritto fondamentale di proprietà della ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 12).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 5).


26.11.2018   

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C 427/89


Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Hernández Hernández/Consiglio

(Causa T-554/18)

(2018/C 427/117)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Socorro Elizabeth Hernández Hernández (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: F. Di Gianni e L. Giuliano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (2), nella parte in cui le loro disposizioni riguardano la ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono viziati da un manifesto errore di valutazione e dalla mancanza di prove precise e concordanti.

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che il Consiglio è incorso in un manifesto errore di valutazione in merito ai ruoli ed alle funzioni della ricorrente e non ha fornito elementi di prova precisi e concordanti a sostegno delle proprie affermazioni. La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio non ha valutato adeguatamente le prove o che tale valutazione era quanto meno manifestamente errata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure restrittive imposte dagli atti impugnati costituiscono una ingiustificata e sproporzionata restrizione del diritto fondamentale di proprietà della ricorrente.


(1)  Decisione (PESC) 2018/901 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 12).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/899 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 160I, 25.6.2018, pag. 5).


26.11.2018   

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C 427/90


Ricorso proposto il 18 settembre 2018 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Causa T-555/18)

(2018/C 427/118)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, Stati Uniti) (rappresentanti: B. Bittner e U. Heinrich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo See More. Reach More. Treat More — Domanda di registrazione n. 17 205 055

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2018 nel procedimento R 463/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


26.11.2018   

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C 427/90


Ricorso proposto il 20 settembre 2018 — ITD e Danske Fragtmænd / Commissione

(Causa T-561/18)

(2018/C 427/119)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S (Padborg, Danimarca) e Danske Fragtmænd A/S (Åbyhøj, Danimarca) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2018) 3169 final del 28 maggio 2018 nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.47707 (2018/N) –Compensazioni statali concesse alla PostNord per la fornitura del servizio postale universale — Danimarca; (1)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul mancato avvio, da parte della Commissione, del procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante le gravi difficoltà sorte nella valutazione delle misure in esame. Tale motivo si basa su due serie di argomenti relativi alla durata e alle circostanze del procedimento d’indagine preliminare nonché al contenuto della decisione impugnata.

Per quanto riguarda il contenuto della decisione impugnata, le ricorrenti sostengono, in particolare, che: i) la compensazione dell’obbligo di servizio universale non è compatibile con il mercato interno; ii) le garanzie dello Stato non costituiscono un aiuto esistente; iii) l’esenzione IVA è imputabile allo Stato; iv) l’erronea ripartizione dei costi implica il trasferimento di risorse statali ed è imputabile allo Stato; e v) l’apporto di capitale del 23 febbraio 2017 è imputabile allo Stato e conferisce un vantaggio economico alla Post Danmark.


(1)  GU 2018 C 360, pag. 3.


26.11.2018   

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C 427/91


Ricorso proposto il 24 settembre 2018 — P. Krücken Organic / Commissione

(Causa T-565/18)

(2018/C 427/120)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: P. Krücken Organic GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di EUR 216 749,02 oltre a interessi di mora pari a una maggiorazione di otto punti percentuali di interessi annuali rispetto al tasso base della Banca centrale europea, a partire dalla data della notifica del ricorso;

condannare la convenuta a mettere a disposizione della ricorrente, ai fini di consultazione, quei documenti generati nel corso dell’attività dell’ECOCERT SA in occasione del controllo ecologico della Erenhot Jinguyuan Grain and Oil Co. Ltd., 2051 Youyi Road North, Ernehot City, Xilingol League, Inner Mongolia Autonomous Region, Peoples Republic of China, — in particolare le relazioni di ispezione e le relative note di valutazione degli anni 2016, 2017 e 2018 — connessi agli accertamenti, alle valutazioni e alle decisioni dell’ECOCERT SA, che costituivano la base per il rilascio del certificato di ispezione ai sensi dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008, n. 22904CN1700w13 del 19 settembre 2017 per kg 490 960 di panelli di semi di sesamo da produzione biologica e per il successivo annullamento di tale certificato di ispezione ad opera dell’ECOCERT SA;

imporre alla convenuta

di obbligare a sua volta gli organismi di controllo ecologico, ai quali la Commissione affida nei paesi terzi l’esecuzione di compiti nell’ambito del sistema di controllo dell’Unione europea per l’agricoltura biologica, a notificare all’importatore, rispettivamente indicato nella casella 11 del certificato di ispezione ai sensi dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2018 della Commissione (1), segnatamente alla ricorrente, le loro decisioni relative all’annullamento, alla revoca o alla dichiarazione di invalidità dei certificati di ispezione rilasciati al relativo importatore, segnatamente alla ricorrente, nonché a ricevere le sue opposizioni e a pronunciarsi al riguardo; e

a esortare gli organismi di controllo ecologico incaricati nei paesi terzi a mettere a disposizione degli importatori, segnatamente della ricorrente, i documenti della procedura di controllo ecologico, in particolare le relazioni di ispezione e le note di valutazione, alla base di tali decisioni, con le parti soggette alla protezione dei dati a favore dei terzi oscurate.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere, inter alia, che la Commissione ha violato il suo obbligo di vigilare mediante misure adeguate sull’attività dell’ECOCERT SA, in quanto uno degli organismi di controllo ecologico riconosciuti ai fini dell’equivalenza in Cina, in modo da garantire il rispetto in maniera soddisfacente da parte di quest’ultima dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (2).


(1)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2008, L 334, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1)


26.11.2018   

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C 427/92


Ricorso proposto il 24 settembre 2018 — Local-e-motion/EUIPO — Volkswagen (WE)

(Causa T-568/18)

(2018/C 427/121)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Local-e-motion GmbH (Dorsten, Germania) (rappresentante: D. Sprenger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WE con l’indicazione dei colori nero, rosso e grigio — Domanda di registrazione n. 15 225 675

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 nel procedimento R 128/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione impugnata in modo che l’opposizione sia respinta;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


26.11.2018   

IT

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C 427/93


Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Agrochem-Maks / Commissione

(Causa T-574/18)

(2018/C 427/122)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Agrochem-Maks d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione (1);

condannare la convenuta alle proprie spese, nonché alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni in forza dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, lettera f), o del punto 2.2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1107/2009 (2) e del principio di proporzionalità, per quanto riguarda le addotte lacune nei dati relativi alla sostanza attiva per la quale è richiesta l’approvazione.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea applicazione del principio di precauzione per quanto riguarda le addotte lacune che non hanno potuto essere definite ai fini della valutazione del rischio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto riguarda l’individuazione di un rischio elevato per gli organismi acquatici.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 183, pag. 14).

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


26.11.2018   

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C 427/93


Ricorso proposto il 25 settembre 2018 — Shore Capital International/EUIPO — Circle Imperium BV (The Inner Circle)

(Causa T-575/18)

(2018/C 427/123)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Shore Capital International Ltd (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Circle Imperium BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio The Inner Circle — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 266 666

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018, nel procedimento R 1402/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione del convenuto datata 26 aprile 2017 e, pertanto, accoglie la domanda del titolare della registrazione internazionale volta a ottenere la tutela del marchio internazionale «The Inner Circle» (n. 1 266 666) nell’Unione europea per la classe 41;

condannare il titolare della registrazione internazionale nonché il convenuto alle spese, ivi incluse le spese necessariamente sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


26.11.2018   

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C 427/94


Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss (XBOXER)

(Causa T-582/18)

(2018/C 427/124)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Boxer Barcelona, SL (Barcellona, Spagna) (representante: A. Canela Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: X-Technology Swiss GmbH (Wollerau, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «XBOXER» — Domanda di registrazione n. 11 673 068

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 nel procedimento R 2186/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Insufficienza degli elementi di prova dell’uso prodotti dall’opponente.

Assenza di confusione quanto alla somiglianza tra i marchi opposti e il marchio richiesto.


26.11.2018   

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C 427/95


Ricorso proposto il 26 settembre 2018 — Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen / Commissione

(Causa T-583/18)

(2018/C 427/125)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V. (Hannover, Germania) (rappresentante: avvocato C. Antweiler)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione del 12 luglio 2018 — C(2018) 4385 final, relativa al reclamo del ricorrente in materia di aiuti di Stato del 28 settembre 2016 — SA.46538 (2017/NN).

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede la declaratoria di nullità della decisione della Commissione del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final, relativa al suo reclamo riguardante aiuti di Stato con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 7a della legge sul traffico regionale della Bassa Sassonia (in prosieguo: la «NNVG») (caso SA. 46538 [2017/NN]) (GU 2018, C 292, pag. 1).

A sostegno del presente ricorso, il ricorrente deduce due motivi:

1.

Omessa notifica, in quanto norma sugli aiuti (violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE)

Nell’ambito del primo motivo di ricorso si fa valere che la disposizione di cui all’articolo 7a NNVG costituisce un nuovo aiuto, che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2.

Omessa notifica, in quanto disposizione generale (violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1))

Nell’ambito del secondo motivo di ricorso si afferma che la disposizione di cui all’articolo 7a NNVG costituirebbe una norma autonoma relativa alla compensazione finanziaria degli obblighi dell’economia sociale, che servirebbe a fissare tariffe di importo massimo per scolari, studenti, praticanti, per persone a mobilità ridotta e per tutte quelle persone che secondo l’indirizzo del Land Niedersachsen (Bassa Sassonia, Germania) dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1370/2007. Ne conseguirebbe che l’articolo 7a NNVG avrebbe dovuto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, essere comunicato alla Commissione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).


26.11.2018   

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C 427/96


Ricorso proposto il 1o ottobre 2018 — Vins el Cep /EUIPO — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien (MIM NATURA)

(Causa T-589/18)

(2018/C 427/126)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vins el Cep, SL (Sant Sadurní d’Anoia, Spagna) (rappresentanti: J. Vázquez Salleras e G. Ferrer Gonzalvez, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Eltville, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MIM NATURA — Domanda di registrazione n. 15 322 761

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 nel procedimento R 2270/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso proposto avverso la decisione impugnata;

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


26.11.2018   

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C 427/97


Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — Antonakopoulos/Parlamento

(Causa T-590/18)

(2018/C 427/127)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Leonidas Antonakopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di sospenderlo dalle sue funzioni;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione poiché l’amministrazione non l’ha ascoltato prima di adottare la decisione, sebbene fosse possibile un’audizione senza nuocere né all’interesse dell’indagine, né a quello del servizio.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, poiché l’accusa di colpa grave sulla quale si basa la decisione impugnata è laconica, vaga e ingiustificata, e neppure sostenuta da elementi precisi indicanti l’esistenza di sospetti sufficienti a condurre alla conclusione che il ricorrente abbia commesso gravi violazioni dei suoi obblighi contrattuali.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, poiché l’amministrazione avrebbe potuto adottare misure meno severe garantendo nel contempo le esigenze dell’indagine.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine, poiché, da un lato, l’amministrazione non ha proceduto al bilanciamento degli interessi del ricorrente con quelli del servizio, e in particolare perché il ricorrente lavora da quasi più di 30 anni per il Parlamento, ha rapporti eccellenti con i suoi superiori gerarchici e ha ottimi rapporti informativi e, dall’altro, tale decisione, che è stata rapidamente resa pubblica, pregiudica la sua personalità e la sua reputazione.


26.11.2018   

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C 427/97


Ricorso proposto il 2 ottobre 2018 — ZD/Parlamento

(Causa T-591/18)

(2018/C 427/128)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZD (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di sospenderla dalle sue funzioni;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione poiché l’amministrazione non l’ha ascoltata prima di adottare la decisione, sebbene fosse possibile un’audizione senza nuocere né all’interesse dell’indagine, né a quello del servizio.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione poiché l’accusa di colpa grave sulla quale si basa la decisione impugnata è laconica, vaga e ingiustificata, e neppure sostenuta da elementi precisi indicanti l’esistenza di sospetti sufficienti a condurre alla conclusione che la parte ricorrente avrebbe commesso gravi violazioni dei suoi obblighi contrattuali.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità poiché l’amministrazione avrebbe potuto adottare misure meno severe garantendo nel contempo le esigenze dell’indagine.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine poiché, da un lato, l’amministrazione non ha proceduto al bilanciamento degli interessi della parte ricorrente con quelli del servizio, e in particolare perché la parte ricorrente lavora da quindici anni per il Parlamento, ha rapporti eccellenti con i suoi superiori gerarchici e ha ottimi rapporti informativi e, dall’altro, tale decisione, che è stata rapidamente resa pubblica, pregiudica la sua personalità e la sua reputazione.


26.11.2018   

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C 427/98


Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Wywiał-Prząda / Commissione

(Causa T-592/18)

(2018/C 427/129)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

la decisione del 23 novembre 2017 con la quale le si nega il beneficio dell’indennità di dislocazione è annullata;

la Commissione europea è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, sollevato a titolo principale, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, come interpretato dalla sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367), in quanto il periodo in cui ha risieduto in Belgio durante il periodo di riferimento, beneficiando dello status diplomatico, è assimilabile ad una situazione «risultante da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale».

2.

Secondo motivo, sollevato in subordine, nel caso in cui non sia possibile neutralizzare tale periodo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto occorre comunque considerare che non ha inteso, durante il periodo di riferimento, conferire alla sua presenza in Belgio, indissociabilmente collegata alla missione diplomatica di suo marito, il carattere stabile inerente alla nozione di dimora abituale.


26.11.2018   

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C 427/99


Ricorso proposto il 28 settembre 2018 —  BS (1) / Parlamento

(Causa T-593/18)

(2018/C 427/130)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BS (2) (rappresentanti: M. Maes e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

l’avviso di modifica n. 15 dei diritti a pensione del ricorrente, del 10 agosto 2017, è annullato;

ove opportuno, la decisione di procedere alla ripetizione di un indebito pari a 1 589,16 € per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 e pari a 4 815,16 € come discende dal bollettino della pensione del dicembre 2017, è annullata;

il Parlamento europeo è condannato alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea in quanto le decisioni impugnate sarebbero viziate da errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) in quanto il convenuto non avrebbe motivato la sua decisione e non avrebbe rispettato il diritto ad essere sentito e il diritto di accesso al fascicolo del ricorrente.

(1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

(2)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.


26.11.2018   

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C 427/99


Ricorso proposto il 1o ottobre 2018 — Hermann Albers / Commissione

(Causa T-597/18)

(2018/C 427/131)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hermann Albers e.K. (Neubörger, Germania) (rappresentante: S. Roling, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione, del 12 luglio 2018, recante il riferimento: (C(2018) 4385 final);

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede la declaratoria di nullità della decisione della Commissione del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final, relativa al suo reclamo riguardante aiuti di Stato con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 7a della legge sul traffico regionale della Bassa Sassonia (in prosieguo: la «NNVG») (caso SA. 46697 [2017/NN]) (GU 2018, C 292, pag. 1).

Il ricorso è basato su un unico motivo con cui si fa valere che l’articolo 7a NNVG costituirebbe, contro il parere della Commissione, un nuovo aiuto, tale da richiedere notifica.


26.11.2018   

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C 427/100


Ricorso proposto il 4 ottobre 2018 — Grupo textil brownie / EUIPO — The Guide Association (BROWNIE)

(Causa T-598/18)

(2018/C 427/132)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grupo textil brownie, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: D. Pellisé Urquiza e J. C. Quero Navarro, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Guide Association (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo — Domanda di registrazione n. 14 016 844

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 luglio 2018 nel procedimento R 2680/2017-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


26.11.2018   

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C 427/101


Ricorso proposto il 5 ottobre 2018 — Aeris Invest / CRU

(Causa T-599/18)

(2018/C 427/133)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, P. Medina Sánchez, e A. Sellés Marco, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 14 settembre 2018;

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso rivolto contro la decisione del Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: «CRU»), del 14 settembre 2018, di non effettuare una valutazione definitiva ex post nell’ambito della decisione SRB/EES/2017/08 del 7 giugno 2017, relativa ad un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio Banco Popular Español, S.A (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1). Tale motivo si suddivide in tre parti.

Prima parte, vertente sull’argomento secondo cui la decisione impugnata si pronuncerebbe sulla possibilità di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato senza che sia stata effettuata una valutazione definitiva ex post.

Seconda parte, vertente sull’argomento secondo cui il CRU non si sarebbe assicurato che le informazioni in base alle quali è eseguita la valutazione siano il più possibile aggiornate e complete, affinché siano pienamente rilevate eventuali perdite sulle attività di un’entità.

Terza parte, vertente sulla violazione della giurisprudenza Meroni, in quanto la Commissione avrebbe dovuto autorizzare la decisione del CRU di non far sì che sia effettuata una valutazione definitiva ex post.

2.

Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da cui sarebbe viziata la decisione impugnata e che sarebbe dimostrato da un insieme di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti. A tal proposito, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe eluso la procedura di cui all’articolo 20 del summenzionato regolamento (UE) n. 806/2014, e che lo scopo perseguito dal CRU con l’adozione di tale decisione consisterebbe nell’occultare la reale situazione del Banco Popular Español, S.A.

26.11.2018   

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C 427/102


Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)

(Causa T-601/18)

(2018/C 427/134)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Wewi Mobile, SL (Villena, Spagna) (rappresentanti: J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán e J. Galán López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio denominativo «Fi Network» — Domanda di registrazione n. 16 026 601

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2018 nel procedimento R 1462/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, eccetto per quanto riguarda la registrazione del marchio per «magneti, magnetizzatori e demagnetizzatori»;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


26.11.2018   

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C 427/102


Ricorso proposto l’8 ottobre 2018 — Universität Koblenz-Landau/EACEA

(Causa T-606/18)

(2018/C 427/135)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (Mainz, Germania) (rappresentanti: C. von der Lühe e I. Felder, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare l’infondatezza delle domande di rimborso di importo pari a EUR 22 454,22, per il Grant Agreement 2012-3075/001-001, comunicate alla convenuta tramite lettera dell’8 agosto 2018, con il numero di riferimento EACEA/A4/RR-am D(2018)011591;

condannare la convenuta a versare alla ricorrente la somma di EUR 41 408,15, unitamente agli interessi nella misura risultante da una maggiorazione di 9 punti percentuali del tasso base della Banca centrale europea a partire dal 30 marzo 2018;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1.

mancato riconoscimento integrale delle spese ammissibili nonostante la produzione di elementi di prova corrispondenti;

2.

difetto di motivazione quanto al rifiuto di riconoscimento delle spese ammissibili.


26.11.2018   

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C 427/103


Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Nexans France e Nexans / Commissione

(Causa T-423/17) (1)

(2018/C 427/136)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


26.11.2018   

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C 427/103


Ordinanza del Tribunale del 4 settembre 2018 — Wall Street Systems UK / BCE

(Causa T-579/17) (1)

(2018/C 427/137)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


26.11.2018   

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C 427/103


Ordinanza del Tribunale del 18 settembre 2018 — Delfant-Hoylaerts / Commissione

(Causa T-17/18) (1)

(2018/C 427/138)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 104 del 19.3.2018.


26.11.2018   

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C 427/103


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2018 — HMV (Brands) / EUIPO — Our Price Records (OUR PRICE)

(Causa T-129/18) (1)

(2018/C 427/139)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


26.11.2018   

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C 427/104


Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2018 — Enterprise Holdings / EUIPO (E PLUS)

(Causa T-339/18) (1)

(2018/C 427/140)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 268 del 30.7.2018.


Rettifiche

26.11.2018   

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C 427/105


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa C-457/18

( Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 399 del 5 novembre 2018 )

(2018/C 427/141)

Nella comunicazione nella Gazzetta Ufficiale relativa alla causa C-457/18, Repubblica di Slovenia contro Repubblica di Croazia, il testo pubblicato deve essere sostituito dal testo seguente:

«Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Repubblica di Slovenia / Repubblica di Croazia

(Causa C-457/18)

(2018/C 427/141)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: M. Menard)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che la convenuta ha violato:

gli articoli 2 e 4, paragrafo 3, TUE;

l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, unitamente all’allegato I dello stesso, configuranti il sistema dell’Unione europea per il controllo, la verifica e l’attuazione delle norme della politica comune della pesca, che è stato istituito dal regolamento n. 1224/2009 e dal regolamento di esecuzione n. 404/2011;

l’articolo 4 e l’articolo 17, in combinato disposto con l’articolo 13, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e

l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo,

e che la Corte voglia altresì condannare la convenuta:

a porre termine senza ritardo alle violazioni sopra citate, e

a rimborsare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo:

 

Venendo meno in maniera unilaterale all’impegno, che si era assunta nel processo di adesione all’Unione europea, a rispettare il lodo arbitrale e dunque il confine che sarebbe stato definito da tale lodo e gli altri obblighi da questo imposti, la Repubblica di Croazia si rifiuta di rispettare lo Stato di diritto, il quale costituisce un valore fondamentale dell’Unione europea (articolo 2 TUE).

Secondo motivo:

 

In virtù del fatto che essa rifiuta unilateralmente di eseguire gli obblighi ad essa incombenti in forza del lodo arbitrale, impedendo al tempo stesso alla Slovenia di esercitare integralmente la sovranità su alcune parti del suo territorio ai sensi dei Trattati, la Repubblica di Croazia viola l’obbligo di leale cooperazione con l’Unione europea e con la Repubblica di Slovenia sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Il comportamento della Repubblica di Croazia mette in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea, nonché il rafforzamento della pace e un sempre più stretto legame tra le nazioni, come pure gli obiettivi delle norme dell’Unione che si riferiscono al territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE). Inoltre, la Repubblica di Croazia mette la Repubblica di Slovenia nell’impossibilità di attuare su tutto il proprio territorio, di terraferma e marino, il diritto dell’Unione europea e di operare in conformità di tale diritto, e segnatamente nel rispetto delle norme secondarie dell’Unione che si riferiscono al territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE).

Terzo motivo:

 

La Repubblica di Croazia viola il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, e in particolare la disciplina dell’accesso reciproco ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato I di tale regolamento. La disciplina, che per la Croazia e la Slovenia si applica dal 30 dicembre 2017, consente a 25 pescherecci di ciascun paese il libero accesso al mare territoriale dell’altro paese, così come fissato in base al diritto internazionale, cioè ai sensi del lodo arbitrale. La Repubblica di Croazia non permette alla Repubblica di Slovenia di far valere i diritti nell’ambito di tale disciplina e viola così l’articolo 5 di detto regolamento per il fatto che: i) rifiuta di dar corso alla disciplina dell’accesso reciproco; ii) rifiuta di riconoscere la validità della legislazione che la Repubblica di Slovenia ha adottato a tal fine; e iii) per effetto dell’applicazione sistematica di sanzioni non consente ai pescherecci sloveni il libero accesso alle acque marine che il lodo arbitrale del 2017 ha definito come slovene, nonché, a fortiori, il libero accesso alle acque croate ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina dell’accesso reciproco.

Quarto motivo:

 

La Repubblica di Croazia viola il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell’8 aprile 2011. Le motovedette della polizia croata, senza autorizzazione della Repubblica di Slovenia, accompagnano i pescherecci croati quando praticano la pesca in acque slovene, in tal modo impedendo agli ispettori della pesca sloveni di effettuare i controlli. Al tempo stesso, gli organi croati infliggono ai pescherecci sloveni, quando pescano nelle acque slovene che la Croazia rivendica per sé, sanzioni pecuniarie per illegittimo attraversamento del confine e pesca abusiva. Oltre a ciò, la Croazia non trasmette alla Slovenia i dati sulle attività delle imbarcazioni croate in acque slovene, come invece richiederebbero i due regolamenti sopra citati. In tal modo, la Repubblica di Croazia non consente alla Repubblica di Slovenia di esercitare i controlli nelle acque sottoposte alla sua sovranità e giurisdizione e non rispetta la competenza esclusiva spettante alla Slovenia quale Stato costiero nel suo mare territoriale, violando così il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (UE) n. 404/2011.

Quinto motivo:

 

La Repubblica di Croazia ha violato e viola tuttora il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). La Croazia non riconosce come confine comune con la Slovenia i confini stabiliti dal lodo arbitrale, non coopera con la Slovenia per la protezione di tale «frontiera esterna» e non è in grado di garantire una protezione soddisfacente, di modo che essa viola gli articoli 13 e 17 del citato regolamento, come pure l’articolo 4, che esige la fissazione delle frontiere in accordo con il diritto internazionale.

Sesto motivo:

 

La Repubblica di Croazia ha violato e viola tuttora la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, la quale si applica alle «acque marine» degli Stati membri, così come definite in accordo con le pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 («UNCLOS») (articolo 2, paragrafo 4, della direttiva). La Repubblica di Croazia respinge il lodo arbitrale che ha stabilito tale delimitazione dei confini e — per contro — include acque slovene nella propria pianificazione dello spazio marittimo e di conseguenza non consente un’armonizzazione con le carte geografiche della Repubblica di Slovenia, violando così la citata direttiva, e segnatamente gli articoli 8 e 11 della stessa.»