ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 404

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
9 novembre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

2018/C 404/01

Parere n. 2/2017 che accompagna la relazione della Commissione sulla valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 19)

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IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

9.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 404/1


Parere n. 2/2017 che accompagna la relazione della Commissione sulla valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (articolo 19)

(2018/C 404/01)

INDICE

Introduzione 3
Metodologia 4
CAPITOLO I 4
Il quadro giuridico in cui opera l’OLAF 4
Il ruolo dell’OLAF: contesto legislativo 4
Strumenti giuridici a disposizione dell’OLAF 6
CAPITOLO II 7
Il ciclo di vita dell’indagine: impatto del nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sullo svolgimento effettivo delle indagini da parte dell’OLAF 7
L’avvio delle indagini: espressione dell’indipendenza dell’OLAF 7
Lo svolgimento delle indagini: misure di indagine che l’OLAF può adottare 8
Accesso dell’OLAF alle informazioni 10
Obbligo di cooperare con l’OLAF 11
La durata delle indagini dell’OLAF: rafforzamento dell’indipendenza dell’Ufficio 11
Chiusura dell’indagine: relazione finale, raccomandazioni e follow-up 12
CAPITOLO III 13
Rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali durante le indagini svolte dall’OLAF. Il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale 13
Rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali: considerazioni preliminari 13
Necessità di rafforzare i diritti e le garanzie procedurali nel nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: l’articolo 9 del regolamento OLAF e il suo impatto sulle indagini interne ed esterne 13
Il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale 15
CAPITOLO IV 16
Sorveglianza e controllo delle indagini dell’OLAF: il ruolo del comitato di vigilanza e la sua interazione con altri organismi 16
Osservazioni generali 16
Il ruolo della Corte di giustizia 16
Il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali 17
Il controllore delle garanzie procedurali 17
CAPITOLO V 19
Il ruolo, lo status e le competenze del comitato di vigilanza e del suo segretariato: regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 19
La missione del comitato di vigilanza: osservazioni generali 19
Le competenze del comitato di vigilanza nel nuovo regolamento e le modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 19
Il ruolo del comitato di vigilanza: soggetto a interpretazione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 20
Il controllo regolare della funzione di indagine dell’OLAF 20
L’assistenza prestata dal comitato di vigilanza al direttore generale dell’OLAF nello svolgimento dei suoi compiti: priorità della politica in materia di indagini, orientamenti in merito alle procedure di indagine e piano di gestione annuale 21
Status dei membri del comitato di vigilanza 21
CAPITOLO VI 22
L’istituzione della Procura europea e il suo impatto sulle indagini dell’OLAF 22
Il ruolo del comitato di vigilanza nelle relazioni con l’EPPO 24

Introduzione

1.

L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è stato istituito diciotto anni fa, nel 1999, quale organismo incaricato di svolgere indagini amministrative ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea. Sin dall’inizio, l’entità e l’impatto dei poteri e della composizione dell’OLAF sono stati in una certa misura messi in ombra dalla possibile creazione di una Procura europea, riguardo alla quale l’attività legislativa è cominciata nel 2001, promossa dalla Commissione e dal Parlamento europeo.

Nel giugno 2017 il Consiglio ha infine annunciato l’adozione del regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») entro ottobre 2017, fatta salva la previa approvazione del Parlamento europeo. In tal caso, la Commissione di certo prevedrà di rivedere il regolamento OLAF, processo che potrebbe in parte coincidere con l’esercizio di valutazione in corso. Di conseguenza, un’analisi approfondita del modo in cui i poteri e la composizione dell’OLAF interagiranno con la futura Procura europea va oltre l’ambito del presente parere. Tuttavia, data la storia dell’OLAF, le sue indagini sono state fortemente influenzate dal futuro ruolo che l’EPPO avrebbe svolto nello spazio di giustizia europeo e farvi riferimento nella presente valutazione sembra quindi inevitabile.

2.

Nel marzo 2016 la Commissione europea ha revocato in parte l’immunità giurisdizionale del direttore generale dell’OLAF in risposta a una richiesta presentata dalle autorità giudiziarie belghe sulla base del principio di leale cooperazione. Il direttore generale era indagato in Belgio per presunte intercettazioni telefoniche illegali effettuate in veste ufficiale durante un’indagine dell’OLAF (2).

Questa situazione gravissima e senza precedenti impone un attento esame dell’applicazione del regolamento alle misure investigative che l’OLAF può adottare e alla tutela dei diritti fondamentali. Il modo in cui sono stati attuati i principi fondamentali di indipendenza, sorveglianza, controllo di legalità, imparzialità, integrità, sana gestione e obbligo di rendere conto esige attenta considerazione.

Per quanto riguarda la revoca dell’immunità, il direttore generale ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Commissione in quanto atto suscettibile di mettere in discussione la sua indipendenza (3). Il comitato di vigilanza («il comitato») non è a conoscenza delle informazioni dettagliate presentate dalle due parti al Tribunale, il quale deve ancora pronunciarsi sul ricorso principale presentato dal direttore generale. La questione solleva interrogativi anche in merito all’adeguatezza dei poteri del comitato di salvaguardare l’indipendenza dell’OLAF.

3.

Dal 1999 il regolamento OLAF è stato modificato due volte. Nel settembre 2013 il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha sostituito il primo regolamento (regolamento (CE) n. 1073/1999). La modifica mirava a migliorare l’efficienza operativa dell’OLAF e ad accrescerne l’indipendenza, nonché a rafforzare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali durante le indagini.

Tre anni dopo, nell’ottobre 2016, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è stato modificato in anticipo, senza attendere il periodo di valutazione stabilito nella riforma, per apportare modifiche riguardanti l’indipendenza del segretariato del comitato di vigilanza e il bilancio di quest’ultimo. La modifica, adottata con il regolamento (UE, Euratom) 2016/2030, ha comportato difficoltà impreviste per l’attività e la posizione istituzionale del comitato e, di conseguenza, ha messo in dubbio l’idoneità dei meccanismi di sorveglianza e di rafforzamento dell’indipendenza dell’OLAF.

Il comitato di vigilanza esaminerà con attenzione la seconda riforma nel prossimo futuro.

Metodologia

4.

Il compito fondamentale del comitato di vigilanza di controllare regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine da parte dell’OLAF al fine di rafforzare l’indipendenza dell’Ufficio è stato in una certa misura precisato dal nuovo regolamento. La nuova formulazione affida al comitato il compito di sorvegliare l’«esercizio effettivo» da parte dell’OLAF delle competenze conferitegli in virtù del regolamento (4). Il comitato ha tuttavia l’impressione che i meccanismi previsti a tal fine restino ambigui e siano necessarie ulteriori precisazioni, in particolare per quanto riguarda l’applicazione delle garanzie procedurali e la tutela dei diritti fondamentali.

Il comitato è consapevole del fatto che nel nuovo regolamento il legislatore ha sollevato il comitato dalla responsabilità del controllo di legalità ex ante, oggetto della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-48/05, Franchet e Byk/Commissione. Il Tribunale ha stabilito che il comitato di vigilanza deve essere consultato prima della trasmissione delle relazioni sui casi alle autorità giudiziarie nazionali ai fini della tutela dei diritti fondamentali (5). Il comitato ritiene che permanga la necessità di stabilire norme chiare sui meccanismi in base ai quali esso valuta la funzione di indagine dell’OLAF dopo la chiusura delle indagini.

5.

Sulla base dell’esperienza acquisita nell’ambito del controllo regolare delle indagini e del suo ruolo, nel gennaio 2017 il comitato ha cominciato a esaminare:

trenta pareri su casi «archiviati» dall’OLAF;

tre relazioni finali su casi chiusi;

relazioni sulle denunce ricevute dall’OLAF nel periodo 2014-2017;

informazioni sulle relazioni e le raccomandazioni dell’OLAF trasmesse alle istituzioni e alle autorità giudiziarie degli Stati membri nel periodo 2014-2016 alle quali non è stato dato seguito;

le priorità della politica in materia di indagini e i piani di lavoro annuali per il periodo 2014-2017;

218 relazioni su indagini durate più di dodici mesi nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2017.

Il comitato di vigilanza ha altresì esaminato:

le cause promosse dinanzi alla Corte di giustizia riguardanti l’OLAF,

le decisioni del Mediatore europeo sui reclami concernenti l’OLAF,

le relazioni e i pareri dei precedenti comitati di vigilanza.

La selezione delle informazioni sull’attività dell’OLAF analizzate dal comitato di vigilanza è stata effettuata dall’OLAF stesso.

CAPITOLO I

Il quadro giuridico in cui opera l’OLAF

Il ruolo dell’OLAF: contesto legislativo

6.

La sfera di competenza dell’OLAF e l’ambito di applicazione dello stesso regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sono confermati dall’articolo 325, paragrafo 4, del TFUE, che conferisce alle istituzioni il potere di adottare le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di pervenire a una tutela efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 inserisce quindi le indagini amministrative condotte dall’OLAF nell’ambito della tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

L’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 assegna all’OLAF il compito di svolgere le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all’esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto.

L’articolo 1, paragrafo 4, conferisce inoltre all’OLAF competenze per indagare sui comportamenti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, escludendo così dall’ambito delle indagini dell’Ufficio qualsiasi altro comportamento irregolare. Il regolamento OLAF ha tuttavia confermato che la responsabilità dell’Ufficio riguarda anche, oltre alla tutela degli interessi finanziari, tutte le attività connesse alla tutela degli interessi dell’Unione contro comportamenti irregolari perseguibili in sede amministrativa o penale. L’OLAF può anche avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’eventuale inadempimento degli obblighi cui un funzionario o ex funzionario è soggetto ai sensi dello statuto, senza limitare espressamente l’ambito dell’indagine ai comportamenti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (6).

In pratica, le indagini dell’OLAF si concentrano sulla frode (che è un reato previsto dal diritto penale). Al tempo stesso, il legislatore ha lasciato aperta la possibilità di trasmettere alle autorità giudiziarie degli Stati membri le prove raccolte durante le indagini amministrative. L’OLAF formula inoltre raccomandazioni che indicano le misure specifiche da adottare nei procedimenti disciplinari, amministrativi, finanziari e/o penali nazionali. L’OLAF svolge quindi indagini che hanno seguito nell’ambito dei procedimenti penali nazionali; gli elementi di prova raccolti hanno inoltre il medesimo valore delle prove fornite dagli organismi amministrativi degli Stati membri (7).

In questo contesto, la direttiva relativa alla tutela degli interessi finanziari adottata nel luglio 2017 ha ampliato la competenza penale per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e ha esteso l’ambito delle indagini dell’OLAF al fine di includervi l’IVA. Ciò avrà un impatto sulle competenze dell’OLAF.

7.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 contiene diversi collegamenti tra le indagini dell’OLAF e i procedimenti penali, che rendono le indagini dell’OLAF una sorta di fase preparatoria di tali procedimenti (8).

In futuro le indagini dell’OLAF saranno direttamente collegate ai procedimenti penali nell’ambito delle strette relazioni e dello scambio di informazioni con l’EPPO (9). In particolare, se fornirà sostegno operativo all’EPPO (10) o condurrà indagini amministrative, l’OLAF agirà esclusivamente ai fini delle indagini e dei procedimenti penali condotti in uno Stato membro. Tali casi richiedono una modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, volta ad assicurare che i diritti e le garanzie procedurali e le norme in materia di prove tengano conto dei requisiti stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

8.

La proposta relativa all’istituzione dell’EPPO non ha chiarito il mandato né i poteri dell’OLAF. Se tale proposta sarà approvata nella sua versione attuale, l’OLAF sarà competente per:

a)

le indagini nel quadro del «mandato attuale» in tutti gli Stati membri dell’UE (compresi quelli che non partecipano all’EPPO);

b)

le indagini al di sotto della soglia fissata per l’EPPO (soglia generale di 10 000 EUR o soglia particolare di 10 milioni di EUR nel caso della frode dell’IVA) negli Stati membri che partecipano all’EPPO;

c)

le indagini delegate all’OLAF dall’EPPO e le azioni richieste dall’EPPO.

Nei casi di cui alla lettera c) non è ancora stato chiarito se l’OLAF avvierà la propria indagine o se opererà in qualche modo nell’ambito del quadro procedurale dell’EPPO. Il comitato è del parere che queste importanti questioni di competenza debbano essere pienamente risolte dal regolamento OLAF.

A parere del comitato di vigilanza, una modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 dovrebbe accorpare tutti i motivi per l’avvio di indagini dell’OLAF, al fine di evitare problemi di frammentazione e di interpretazione e rafforzare la certezza del diritto e le garanzie procedurali. Il quadro giuridico unificato dovrebbe contenere anche un codice esaustivo dei poteri dell’OLAF. Il regolamento dovrà prestare particolare attenzione alla precisazione dei poteri per quanto riguarda le istituzioni dell’Unione e la ripartizione delle competenze tra l’OLAF e la futura EPPO.

Strumenti giuridici a disposizione dell’OLAF

9.

Per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e l’applicazione delle norme antifrode, il regolamento OLAF è indissolubilmente legato ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE, Euratom) n. 2988/95 ed è integrato da molti altri strumenti giuridici, quali decisioni, norme settoriali, accordi interistituzionali, orientamenti, istruzioni e accordi amministrativi.

In particolare, il nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha introdotto gli «orientamenti in merito alle procedure di indagine», un documento che fornisce indicazioni pratiche al personale dell’Ufficio: i) sullo svolgimento delle indagini, ii) sulle garanzie procedurali e i diritti delle persone interessate e dei testimoni, nonché iii) informazioni dettagliate sulle procedure consultive e di controllo interne da seguire, compreso un controllo di legalità. Tali orientamenti hanno un ruolo fondamentale nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e sono stati concepiti al fine di consentire al direttore generale di operare in piena autonomia. Il personale responsabile delle indagini è tenuto a conformarsi a tali orientamenti, che devono essere presentati al comitato di vigilanza prima di essere adottati (cfr. considerando 18 e 19 e articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013) e trasmessi alle istituzioni. L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che riguarda la buona amministrazione, rende queste norme vincolanti per l’OLAF stesso.

10.

Gli «orientamenti in merito alle procedure di indagine» sono stati adottati nel settembre 2013. Comprendono 28 articoli, alcuni dei quali si limitano a riprodurre le disposizioni giuridiche esistenti, e sono stati pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio a fini di trasparenza, conformemente al nuovo regolamento (11).

Un importante effetto degli orientamenti è stata la creazione di una nuova struttura in seno all’OLAF, che si occupa dell’organizzazione interna e della ripartizione dei compiti tra le diverse unità investigative, compresa la creazione della cosiddetta unità responsabile della selezione e della revisione delle indagini. L’unità funge da filtro iniziale per l’analisi delle informazioni ricevute, quale organo decisionale sui casi da aprire. Svolge anche il controllo della legalità nel corso dell’indagine ed è responsabile dell’esame finale delle relazioni sui casi e dell’adozione di decisioni riguardanti le raccomandazioni dell’OLAF.

Il comitato esprime dubbi in merito all’efficacia e alla trasparenza di tale struttura e invita il legislatore a riflettere sulle conseguenze che la struttura stessa e la relativa base giuridica flessibile possono avere per i diritti delle persone. Il legislatore deve stabilire un quadro di strutture permanenti per assicurare la stabilità del servizio investigativo.

Il comitato ha riconosciuto che i 28 articoli che costituiscono ufficialmente gli orientamenti in merito alle procedure di indagine sono stati integrati, in seguito alla loro adozione nel 2013, con numerosi orientamenti destinati al personale dell’OLAF, pubblicati tra il 2014 e il 2016, fra cui:

orientamenti/vademecum sulla selezione dei casi;

istruzioni generali sulla trasmissione dei casi;

istruzioni riguardanti lo svolgimento continuativo delle indagini;

procedure per la suddivisione e il raggruppamento delle indagini e dei casi di coordinamento;

procedure concernenti le dichiarazioni delle persone interessate riguardo alla diffusione di informazioni riservate;

istruzioni relative alla possibile chiusura delle indagini senza dare l’opportunità di presentare osservazioni;

istruzioni relative alla separazione della relazione finale dalle raccomandazioni che l’accompagnano;

orientamenti sul controllo finanziario.

Alla luce di quanto precede, il comitato di vigilanza ritiene che il mosaico di norme non assicuri lo svolgimento delle indagini con la trasparenza voluta dal legislatore e che il numero di istruzioni possa fuorviare il personale dell’OLAF, in particolare gli investigatori. Questa situazione si potrebbe evitare stabilendo procedure di indagine complete nel regolamento.

CAPITOLO II

Il ciclo di vita dell’indagine: impatto del nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sullo svolgimento effettivo delle indagini da parte dell’OLAF

11.

L’OLAF deve svolgere le proprie indagini conformemente a una serie di norme e di principi, che comprendono: indipendenza, legalità, proporzionalità, sussidiarietà, imparzialità, obiettività, equità, tempi ragionevoli, rispetto della presunzione di innocenza, riservatezza e segreto professionale. Il nuovo regolamento ha migliorato alcune di queste norme, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali e il rispetto delle garanzie procedurali. I principi che si applicano alla funzione di indagine restano tuttavia distribuiti tra numerosi strumenti giuridici (12) e sono quindi necessarie precisazioni. Gli orientamenti in merito alle procedure di indagine adottati dal direttore generale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 8, del nuovo regolamento, non sono riusciti a sostituire il legislatore nella definizione di norme chiare in materia di indagini.

Il comitato di vigilanza ha esaminato l’attuazione delle nuove competenze dell’OLAF e i principi che disciplinano la funzione di indagine, tenendo conto dell’intero ciclo di vita di un caso e alla luce della Carta dei diritti fondamentali.

L’avvio delle indagini: espressione dell’indipendenza dell’OLAF

12.

Il comitato di vigilanza ha sempre prestato particolare attenzione al momento chiave del procedimento, cioè la decisione di avviare un’indagine o di archiviare un caso, non solo perché il direttore generale deve prendere tale decisione in piena autonomia, senza subire pressioni da parte di alcun governo, istituzione o persona, ma anche in ragione delle conseguenze che tale decisione comporta per la politica antifrode dell’Unione e degli Stati membri e per i diritti delle persone sottoposte a indagine.

13.

A differenza della formulazione del regolamento precedente (13), l’articolo 5 del nuovo regolamento sancisce il principio dell’opportunità di un’indagine: i) definendo i criteri per l’avvio delle indagini e ii) concedendo al direttore generale dell’OLAF un ampio margine di discrezionalità per decidere se sia o non sia opportuno avviare un’indagine. La nozione di «sufficiente sospetto», che la giurisprudenza europea ha stabilito come presupposto indispensabile per l’avvio di un’indagine (14), è stata inserita nel testo del regolamento e integrata con altri fattori decisionali, quali le priorità della politica in materia di indagini, il piano di gestione annuale, la necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse e la proporzionalità delle misure impiegate. Queste norme sono persino più ampie per quanto riguarda la libertà decisionale concessa al direttore generale in materia di indagini interne (15).

Il comitato di vigilanza ritiene che questa varietà di criteri per l’avvio di un’indagine sia troppo flessibile e possa mettere a rischio la certezza del diritto e la parità di trattamento delle informazioni ricevute dall’OLAF, a meno che non vengano introdotti meccanismi per scongiurare eventuali abusi di discrezionalità e indebite pressioni esterne sul direttore generale dell’OLAF.

L’ampia discrezionalità concessa al direttore generale dal nuovo regolamento in questo momento chiave dovrebbe essere riconsiderata dal legislatore e di sicuro controbilanciata dall’obbligo del direttore generale di informare regolarmente il comitato di vigilanza della sua decisione motivata quando sceglie di non avviare un’indagine. Ciò funzionerebbe da meccanismo di responsabilità e di rafforzamento dell’indipendenza dell’OLAF.

14.

L’articolo 5 del nuovo regolamento non ha imposto al direttore generale l’obbligo di informare le autorità competenti dello Stato membro interessato o l’istituzione interessata quando decide se avviare o no un’indagine esterna o interna (16). Ciò può comportare il rischio di perdere informazioni e l’impunità dei responsabili. Il legislatore deve risolvere questo problema di perdita delle informazioni, che potrebbe privare gli Stati membri della possibilità di utilizzarle come fondamento della propria politica in materia di indagini.

15.

Il comitato di vigilanza ha esaminato se le norme di attuazione interne di questa fase di selezione e di avvio previste dagli «orientamenti in merito alle procedure di indagine» abbiano garantito la trasparenza e l’indipendenza delle indagini. Questo aspetto riveste particolare importanza in vista della prossima istituzione dell’EPPO e della sua interazione con l’OLAF nell’ambito dell’apertura/archiviazione dei casi e dell’accesso alle informazioni (17).

Dall’esperienza di controllo del comitato di vigilanza risulta che la valutazione dei criteri di cui sopra relativi alle denunce e alle informazioni ricevute è stata effettuata da un numero molto ristretto di membri del personale dell’OLAF assegnati all’unità responsabile della selezione e della revisione delle indagini, senza rivolgersi regolarmente al personale delle unità investigative e delle unità di sostegno alle indagini, esperti nei pertinenti ambiti di attività dell’OLAF. Data la competenza di tali unità in ciascun settore operativo, la loro partecipazione dovrebbe sempre essere richiesta quando si valutano le informazioni ricevute. La raccolta, la valutazione, il trattamento, l’analisi e la diffusione delle informazioni devono essere garantiti da un sistema di informazione e di gestione dei casi solido e ben strutturato, che gli investigatori dovrebbero usare come strumento di lavoro, non solo come un semplice sistema di archiviazione delle informazioni.

Tenti conto dell’esperienza acquisita dall’OLAF sin dalla sua istituzione, il regolamento dovrebbe indicare meglio i principali settori di indagine dell’Ufficio (che comprendono i fondi strutturali, l’agricoltura, le risorse proprie, le dogane, gli aiuti esterni, la corruzione…). In tal modo si preciserebbero le norme e i poteri di indagine dell’OLAF in tali settori. Dotando l’OLAF di una struttura trasparente, il regolamento ne sosterrà l’indipendenza nell’esercizio effettivo dei suoi poteri e creerà solide basi per la cooperazione tra l’Ufficio e l’EPPO.

Lo svolgimento delle indagini: misure di indagine che l’OLAF può adottare

16.

Lo stretto collegamento tra diritto amministrativo e diritto penale nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione ha causato disorientamento nell’esercizio dei poteri dell’OLAF (18). In particolare, questo problema è emerso allorché l’OLAF ha applicato norme in materia di indagine penale eccessivamente severe nell’accertamento di fatti di natura amministrativa e, viceversa, quando ha applicato norme amministrative ad attività investigative che potevano richiedere un’autorizzazione giudiziaria (19).

17.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 non è riuscito a ovviare a questo problema, che è stato anzi aggravato dalla nuova possibilità di associare gli aspetti interni ed esterni in un’unica indagine senza disporre di un quadro completo di azioni investigative (20). Le indagini amministrative comprendono ogni controllo, verifica e «operazione» svolti dall’OLAF conformemente agli articoli 3 e 4. In linea di principio, questi articoli sembrano contenere un insieme esaustivo di misure investigative rispettivamente per le indagini esterne e interne, che comprendono controlli e verifiche sul posto, accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni detenute dalle istituzioni, informazioni orali fornite dai membri e dai membri del personale. Il nuovo regolamento ha espressamente incluso altre misure investigative, per esempio i colloqui con la persona interessata o un testimone. Tuttavia l’approccio seguito dal legislatore nella formulazione delle disposizioni lascia spazio all’interpretazione riguardo alle modalità di attuazione di tali misure investigative e al tipo di indagine per la quale dovrebbero essere usate, cioè interna/esterna/coordinamento. Ciò ha determinato incoerenze nell’applicazione del regolamento e ha dato adito a reclami (21).

18.

Il Parlamento europeo ha chiesto in più occasioni che tutti i poteri di indagine dell’OLAF fossero riuniti in un unico regolamento (22). Il comitato di vigilanza concorda con questo progetto ambizioso, soprattutto in vista dell’istituzione dell’EPPO. In questo nuovo contesto sono auspicabili, per tutti i tipi di indagini dell’OLAF, basi generali e armonizzate per l’avvio delle indagini che prevedano norme chiare sulle competenze dell’Ufficio e sui diritti e le garanzie procedurali. Inoltre i diritti e le garanzie procedurali dovrebbero essere limitati soltanto da rinvii motivati (23) o immunità derivanti dai trattati (24).

19.

Nell’immediato, il comitato di vigilanza promuove la massima armonizzazione delle norme per tutte le indagini e le competenze dell’OLAF, al fine di garantire la prevedibilità delle sue azioni e assicurare che le persone interessate e gli altri soggetti coinvolti nelle indagini siano uguali dinanzi alla legge. Il comitato di vigilanza ritiene che, sebbene gli sviluppi nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione abbiano contribuito a superare la distinzione tra indagini interne ed esterne, permangano difficoltà pratiche in termini di garanzie ineguali per le persone interessate e di poteri di indagine differenti per l’OLAF. Per motivi analoghi, il comitato di vigilanza non sostiene l’idea di lasciare che importanti competenze di indagine siano definite nell’ambito degli accordi di lavoro tra l’OLAF e le istituzioni dell’Unione, in quanto ciò comporta una frammentazione delle norme e dei poteri dell’OLAF in materia di indagini, che a sua volta indebolisce la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

20.

Alla luce della propria esperienza di controllo, il comitato di vigilanza ritiene che le indagini dell’OLAF debbano essere svolte sulla base di chiare modalità d’azione; le carenze procedurali possono tradursi in ostacoli giuridici all’avvio di un’indagine da parte delle autorità nazionali o in un proscioglimento.

La tecnica legislativa adottata dal legislatore per formulare le disposizioni relative ai poteri di indagine della Commissione nel settore della concorrenza si è dimostrata idonea per svolgere indagini efficaci in tale ambito e potrebbe quindi servire da modello per la modifica del regolamento OLAF (25).

21.

Il comitato di vigilanza ritiene che l’OLAF non disponga di tutti gli strumenti investigativi di cui avrebbe bisogno per assistere la futura EPPO nelle indagini relative alle forme contemporanee di criminalità, criminalità finanziaria e soprattutto irregolarità. Qualsiasi investigatore che si occupi di frodi finanziarie o corruzione deve avere accesso alle informazioni sui trasferimenti di denaro. L’OLAF avrebbe bisogno di: i) strumenti operativi moderni che permettano di svolgere indagini sui reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione commessi online; ii) una base giuridica che permetta all’Ufficio di richiedere l’accesso ai conti bancari e a informazioni analoghe sulle operazioni di pagamento (per esempio tramite PayPal). Nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione di un giudice o di un’altra autorità, le autorità nazionali dovrebbero fornire all’OLAF tutta l’assistenza necessaria, conformemente al diritto nazionale, al fine di evitare ritardi.

22.

La direttiva relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’UE adottata di recente ha inserito la frode dell’IVA, in quanto risorsa propria, tra gli interessi finanziari dell’Unione (26). Poiché avrà chiare competenze e strumenti per indagare sulla frode dell’IVA intra-UE, l’OLAF dovrà avere accesso ai dati EUROFISC (27) e VIES (28). Sarà inoltre necessario promuovere lo scambio di informazioni pertinenti alle indagini dell’OLAF con le unità di informazione finanziaria (UIF). Una più stretta cooperazione con tali unità, compreso lo scambio di informazioni sul riciclaggio di denaro, dovrebbe in ogni caso essere possibile, in quanto nella maggior parte dei paesi dell’UE le UIF operano in qualità di autorità amministrative (29).

La rimozione degli ostacoli a una cooperazione efficace tra le amministrazioni fiscali e le dogane e con gli organismi di contrasto e le istituzioni finanziarie a livello nazionale e dell’Unione europea fa parte della strategia della Commissione volta a combattere la frode in materia di IVA (30). Il comitato di vigilanza accoglie con favore questo approccio.

23.

A parere del comitato di vigilanza, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di ampliare le competenze dell’OLAF, in particolare nel settore strettamente collegato della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle importazioni nel mercato unico dell’Unione. Si potrebbe prendere in considerazione anche una più stretta collaborazione e lo scambio di informazioni operative con l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

24.

La questione della sorveglianza e del controllo della legalità delle indagini dell’OLAF in relazione al rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali è esaminata in un capitolo successivo (31). Tuttavia, il fatto che il direttore generale dell’OLAF sia stato sottoposto a indagine penale dalle autorità giudiziarie belghe per l’intercettazione illegale di una conversazione telefonica durante un’indagine dell’OLAF (32) è un fatto molto grave che esige un attento esame, da parte del legislatore, dei meccanismi consultivi, di controllo e di controllo della legalità interni previsti dal nuovo regolamento per quanto riguarda le misure investigative che l’OLAF può adottare (33). Il regolamento deve evitare che una situazione simile si verifichi in futuro, prevedendo meccanismi coerenti e indipendenti di sorveglianza e di controllo della legalità.

Il comitato ritiene che il legislatore dovrebbe prendere in considerazione la nomina di un funzionario per i diritti fondamentali e le garanzie procedurali in seno all’OLAF. In tal caso, sarebbe necessario stabilire anche il modo in cui detto funzionario dovrà interagire con la sorveglianza sotto il profilo giudiziario e con il comitato di vigilanza e assicurare che operi in stretto contatto con gli esperti in materia di diritti fondamentali e garanzie procedurali in ciascun settore di attività dell’OLAF.

Un’altra possibilità consisterebbe nel portare da cinque a sette il numero dei membri del comitato di vigilanza, come è già stato proposto in passato, e conferire al comitato competenze specifiche in questo ambito e per quanto riguarda lo scambio di informazioni riservate, data la futura interazione con l’EPPO.

Accesso dell’OLAF alle informazioni

25.

Il regolamento OLAF deve consentire all’Ufficio di raccogliere prove presso i locali degli operatori economici che hanno beneficiato di fondi dell’UE. Il regolamento modificato dovrebbe anche prevedere norme complete che definiscano le condizioni alle quali l’OLAF può accedere ai locali delle istituzioni dell’Unione e raccogliere tutte le prove presso le sedi ufficiali di tali istituzioni, compresi i dati archiviati su dispositivi, in sistemi informatici connessi e in sistemi multimediali.

26.

Il comitato fa notare che non esistono norme riguardanti la competenza dell’OLAF in materia di accesso o di richiesta di accesso ai dati sul traffico telefonico e sulle comunicazioni elettroniche, comprese le comunicazioni ufficiali o private archiviate su dispositivi, in sistemi multimediali o sistemi informatici connessi. La modifica dovrebbe contenere, come minimo, disposizioni riguardanti le comunicazioni archiviate su dispositivi, in sistemi multimediali o sistemi informatici connessi, ai quali l’OLAF avrà bisogno di accedere durante i controlli sul posto. Se l’OLAF dovesse avere la facoltà di richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati (34), come previsto per l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, si dovrebbe in ogni caso prevedere un limite al riguardo, sotto forma di autorizzazione giudiziaria preventiva.

Obbligo di cooperare con l’OLAF

27.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha chiarito le condizioni alle quali le autorità nazionali cooperano con l’OLAF. L’esperienza ha tuttavia dimostrato che la qualità dell’assistenza fornita all’OLAF dalle autorità nazionali è molto disomogenea, a causa delle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di cooperazione amministrativa. L’autonomia dell’OLAF nell’esecuzione dei controlli e delle verifiche sul posto (come previsto dal regolamento (Euratom, UE) n. 2185/96) implica che l’Ufficio talvolta svolge tali controlli senza avere piena cognizione delle risorse che le autorità nazionali possono mettere a disposizione per l’indagine.

Le autorità amministrative nazionali dovrebbero avere l’obbligo di fornire all’OLAF assistenza immediata, qualora siano necessarie misure coercitive per l’esercizio delle competenze dell’Ufficio. L’armonizzazione o, preferibilmente, l’unificazione è opportuna soprattutto nel caso dei controlli sul posto, riguardo ai quali le norme e le prassi nazionali (35) – e quindi anche le competenze dell’OLAF – differiscono in modo significativo. I poteri di indagine degli ispettori dell’OLAF dovrebbero fondarsi sulla stessa base giuridica dell’UE e gli ispettori dovrebbero avere la possibilità di esercitare e far valere tali poteri uniformemente in tutti i territori degli Stati membri. A questo proposito, le disposizioni legislative nazionali dovrebbero imporre alle autorità amministrative nazionali competenti di avviare un procedimento nazionale, scambiare informazioni con l’OLAF e sostenerne le azioni investigative nel rispettivo territorio. Come il comitato continua a ripetere, l’OLAF dovrebbe essere tenuto a fornire alle autorità nazionali informazioni relative all’indagine in questione, al fine di migliorare l’efficacia delle indagini sia dell’OLAF sia delle autorità nazionali, evitare la sovrapposizione delle azioni e ridurre la durata delle indagini. Il comitato ritiene che questo meccanismo contribuisca anche alla tutela dei diritti fondamentali.

28.

L’avanzamento delle indagini finanziarie antifrode non dovrebbe dipendere dalle decisioni di vari soggetti di cooperare o meno con l’investigatore. Inoltre, se gli obblighi sono stabiliti dalla legislazione dell’Unione, dovrebbe essere prevista anche la possibilità di trattare l’inadempimento di tali obblighi e di far valere le competenze dell’organismo investigativo. Questo requisito generale riguarda anche la definizione di norme chiare sugli obblighi dei testimoni e sulle potenziali sanzioni in caso di mancata comparizione a deporre.

L’obbligo di comparire e testimoniare dovrebbe tuttavia limitarsi al territorio nel quale la persona interessata ha la residenza. Nel caso in cui una persona accetti volontariamente di testimoniare presso la sede centrale dell’OLAF o in un altro luogo al di fuori del paese di residenza, dovrebbe esserle riconosciuto il diritto al rimborso delle spese.

Il comitato sa bene che l’OLAF è privo di personalità giuridica e ciò può costituire un ostacolo all’imposizione di potenziali sanzioni. In ogni caso, l’inadempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento dovrebbe avere delle conseguenze. Una possibile soluzione sarebbe l’imposizione di sanzioni mediante un procedimento nazionale avviato su richiesta dell’Ufficio. Il comitato tuttavia esaminerà questi aspetti in un secondo momento, insieme alle questioni riguardanti l’istituzione dell’EPPO.

La durata delle indagini dell’OLAF: rafforzamento dell’indipendenza dell’Ufficio

29.

Il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate entro un termine ragionevole è garantito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. Tale diritto non è stato integrato nell’articolo 9 del nuovo regolamento, come era stato proposto durante la procedura legislativa (36). Questo aspetto riveste particolare importanza nelle indagini dell’OLAF, in quanto un’indagine di durata sproporzionata rispetto alle circostanze e alla complessità di un caso può avere gravi conseguenze negative sia sui diritti della difesa della persona interessata sia sul seguito dato all’indagine dalle autorità competenti.

Il periodo di tempo trascorso in un’indagine può rendere più difficile, o persino improbabile, la raccolta di prove a discarico, in particolare le dichiarazioni dei testimoni della difesa. Analogamente, il seguito amministrativo, disciplinare o giudiziario può risultare compromesso, soprattutto a causa dei termini di prescrizione per gli atti in questione. L’esperienza di controllo del comitato ha rivelato che ciò si è effettivamente verificato, in particolare per le relazioni finali e le raccomandazioni trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali. L’OLAF ha messo a disposizione del comitato di vigilanza brevi annotazioni in tabelle excel, comprendenti citazioni delle ragioni addotte dalle autorità giudiziarie degli Stati membri per l’archiviazione delle relazioni dell’OLAF (37).

Il comitato ritiene che il regolamento debba essere modificato al fine di inserire l’obbligo del direttore generale dell’OLAF di tenere conto della prescrizione negli Stati membri interessati da un’indagine. Almeno diciotto mesi prima della scadenza del termine di prescrizione, l’OLAF dovrebbe trasmettere una relazione intermedia alle autorità dei rispettivi Stati membri. La forma e il contenuto della relazione dovrebbero essere equivalenti a quelli della relazione finale, senza raccomandazioni.

30.

L’obiettivo generale dell’esame della durata delle indagini da parte del comitato è rafforzare l’indipendenza dell’OLAF verificando che non vi siano ingerenze esterne nella conduzione imparziale delle indagini e che eventuali ritardi non impediscano di conseguire il risultato atteso di un’indagine, per esempio incorrendo nella prescrizione.

L’articolo 7, paragrafo 8, del nuovo regolamento ha esteso l’obbligo dell’OLAF di riferire al comitato di vigilanza in merito alla durata delle indagini da 9 a 12 mesi dal loro avvio e successivamente ogni 6 mesi. Non ha però modificato sostanzialmente il contenuto di tale comunicazione: il direttore generale dell’OLAF è tenuto a indicare i motivi e le misure correttive previste al fine di accelerare l’indagine (38).

31.

Il legislatore dovrebbe valutare la possibilità di modificare questa disposizione in modo da stabilire norme esplicite sulle informazioni da trasmettere al comitato di vigilanza. A differenza delle informazioni trasmesse dall’OLAF al comitato prima dell’adozione del nuovo regolamento (39), i termini di questa disposizione sono stati interpretati in senso restrittivo dall’OLAF. Ciò ha avuto un forte impatto sulle competenze del comitato di vigilanza in questo ambito (40).

Chiusura dell’indagine: relazione finale, raccomandazioni e follow-up

32.

Quando l’OLAF completa un’indagine, la sua relazione deve basarsi su elementi che abbiano valore probatorio e siano soggetti alle stesse norme di valutazione applicabili nel procedimento amministrativo o giudiziario dello Stato membro in cui il loro uso si riveli necessario.

Il comitato considera di fondamentale importanza per l’efficacia dell’attività investigativa dell’OLAF la nuova disposizione relativa a una «procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l’altro il rispetto […] del diritto nazionale degli Stati membri» che deve essere predisposta dal direttore generale dell’OLAF. Tuttavia, questo controllo interno del rispetto del diritto nazionale degli Stati membri non è previsto negli «orientamenti in merito alle procedure di indagine» nell’ambito delle competenze dell’unità responsabile della selezione e della revisione delle indagini, la quale continua a essere incaricata del controllo di legalità e dei meccanismi di esame durante l’intero ciclo di vita dell’indagine (41). Il controllo in materia è stato eseguito da un numero ristretto di membri del personale assegnati all’unità responsabile della selezione e della revisione delle indagini e non è stato rafforzato dal meccanismo di controllo ex ante che il comitato di vigilanza svolgeva prima che questa competenza fosse soppressa nel nuovo regolamento (42).

Il legislatore dovrebbe riflettere attentamente sull’impatto della rimozione di questo meccanismo di verifica e di controllo della qualità dalle competenze del comitato di vigilanza. In ogni caso, per poter assistere il direttore generale nello svolgimento dei suoi compiti in questo ambito, il comitato di vigilanza dovrebbe ricevere dall’OLAF almeno la relazione sull’indagine trasmessa all’autorità giudiziaria dello Stato membro e la risposta di tale autorità all’OLAF.

33.

Le relazioni finali e le raccomandazioni trasmesse dall’OLAF alle autorità giudiziarie degli Stati membri non hanno ricevuto un seguito in circa la metà dei casi. Sulla base dell’esperienza di controllo del comitato di vigilanza, i motivi sono di diversa natura, per esempio, i presunti fatti commessi non erano considerati un reato, non erano suffragati da prove o le prove erano insufficienti, o erano caduti in prescrizione.

È dunque ancora più necessario stabilire nel regolamento norme chiare in materia di prescrizione durante il ciclo di vita dell’indagine e creare gruppi di sostegno con esperti in materia di seguito giudiziario e controllo della raccolta di prove. Ciò riveste particolare importanza in vista dell’istituzione dell’EPPO e per la qualità dell’assistenza che l’OLAF dovrà fornire conformemente alle norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove.

CAPITOLO III

Rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali durante le indagini svolte dall’OLAF. Il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale

Rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali: considerazioni preliminari

34.

Poiché la capacità e la volontà dell’OLAF di rispettare i diritti fondamentali e le garanzie procedurali nello svolgimento delle indagini sono collegate all’indipendenza dell’Ufficio, il comitato di vigilanza è sempre stato attento a garantire un sufficiente rispetto delle garanzie e dei diritti fondamentali, come previsto dalla Carta e dalla legislazione dell’Unione. Il comitato presterà sempre grande attenzione a questo aspetto.

In passato il comitato di vigilanza ha affrontato la questione in numerosi documenti (43). Sin dalla prima relazione sull’andamento dei lavori (2010), il comitato ha evidenziato la necessità di rispettare il diritto a essere sentiti, il diritto di essere informati, il diritto della persona interessata di essere informata dei propri diritti, il diritto di essere informati e avere la possibilità di esporre la propria posizione e il diritto a un’indagine imparziale. Nel parere n. 5/2010 il comitato ha segnalato anche la necessità di tutelare le persone in relazione al trattamento dei dati personali (diritto al rispetto della vita privata) e di garantire la trasparenza e l’obiettività delle indagini.

35.

Il comitato nutre preoccupazioni anche riguardo alla mancanza di mezzi di ricorso contro le azioni e le decisioni amministrative adottate dall’OLAF. Tali azioni e decisioni costituiscono i risultati da trasmettere alle autorità nazionali responsabili di dar seguito ai fatti accertati nell’ambito dell’indagine amministrativa (44).

Il comitato è del parere che il livello di tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali delle persone interessate abbia un’incidenza diretta sull’ammissibilità delle prove nel successivo procedimento dinanzi alle autorità nazionali. Si dovrebbe prestare particolare attenzione a evitare differenze tra i livelli di tutela, soprattutto se le norme applicabili nel procedimento nazionale pertinente o le norme applicate dall’EPPO sono più rigorose. Si eviterebbero così situazioni in cui le indagini dell’OLAF e le prove raccolte in tale ambito siano dequalificate.

Necessità di rafforzare i diritti e le garanzie procedurali nel nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: l’articolo 9 del regolamento OLAF e il suo impatto sulle indagini interne ed esterne

36.

Un obiettivo specifico del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 era rafforzare le garanzie procedurali delle persone sottoposte ad azione penale, obiettivo raggiunto con la definizione delle garanzie procedurali all’articolo 9 (45). A prescindere dal fatto di essere espressamente elencati nel regolamento, i diritti fondamentali delle persone e le garanzie procedurali discendono direttamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò significa che l’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 non è la fonte di tali diritti, bensì una loro enunciazione. L’esercizio dei diritti e delle garanzie può quindi essere soggetto ad alcune limitazioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ma non può essere totalmente escluso. Non è necessario fornire un elenco completo ed esaustivo dei diritti e delle garanzie nel regolamento stesso, in quanto le disposizioni generali della Carta concernenti i diritti e le garanzie procedurali sono enunciate chiaramente nella giurisprudenza (46).

Sebbene il considerando 51 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 contenga un riferimento generale alla Carta, nel regolamento OLAF vanno inserite disposizioni più dettagliate relative ai diritti e alle garanzie più pertinenti.

Poiché la Carta è la fonte comune delle garanzie e dei diritti fondamentali, non vi è alcun motivo per limitare o distinguere in modo sostanziale i diritti delle persone interessate e dei testimoni nelle indagini interne o esterne o nelle azioni eseguite su richiesta dell’EPPO. Il comitato sa bene che l’OLAF deve rispettare le norme di ciascuno Stato membro quando svolge indagini esterne e che i suoi poteri possono variare a causa delle diverse condizioni giuridiche applicabili alle indagini interne ed esterne. Il livello di tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali dovrebbe tuttavia essere il più simile possibile nelle indagini interne ed esterne.

37.

Le garanzie e i diritti fondamentali dovrebbero essere specificati e tradotti in misure procedurali specifiche, come avviene per le indagini condotte dall’EPPO. Questo aspetto è particolarmente importante alla luce del nuovo compito dell’OLAF di fornire assistenza all’EPPO, previsto nella proposta relativa alla sua istituzione. La proposta di regolamento EPPO prevede l’indicazione generale della portata dei diritti degli indagati e degli imputati, delimitando così il livello minimo di tutela garantito nel procedimento (penale).

A parere del comitato, l’adozione dell’alto livello di garanzie procedurali previsto dall’articolo 41 della proposta EPPO (47) e dalla legislazione pertinente (48) non ostacolerebbe in alcun modo l’OLAF nell’esercizio indipendente delle competenze conferitegli e apporterebbe anzi valore aggiunto alle sue relazioni finali e agli elementi di prova che le accompagnano.

Le norme più rigorose nel cui ambito si otterrebbero le prove avrebbero sicuramente una ricaduta positiva sulla loro ammissibilità (e sull’ammissibilità delle relazioni finali dell’OLAF) nei processi dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. L’adozione delle norme dell’EPPO applicabili alle garanzie procedurali contribuirebbe anche a dissipare i dubbi in merito all’ammissibilità o al valore probatorio degli elementi raccolti nelle indagini (amministrative) svolte «su richiesta» dell’EPPO, come previsto dall’articolo 101 della proposta EPPO.

Il comitato di vigilanza ritiene che l’uniformazione di queste norme faciliterebbe il trasferimento delle prove dal procedimento amministrativo a quello penale e il trasferimento delle prove tra giurisdizioni (49). Non eviterebbe le situazioni in cui le prove sono ottenute a norma della legislazione di uno Stato membro ma in contrasto con quella di un altro in cui ha luogo il procedimento finale (o, nel caso dell’OLAF, successivo) e il caso viene risolto.

38.

In particolare, a meno che venga adottata una decisione motivata di rinvio del procedimento, il diritto dell’interessato di essere informato in merito al proprio coinvolgimento personale in un’indagine e a tutte le denunce si dovrebbe tradurre nella sua possibilità di formulare osservazioni sulle denunce, presentare reclami, addurre prove e avanzare proposte per l’assunzione di prove (50).

Le persone interessate dovrebbero potersi avvalere di questo diritto prima, durante e dopo il primo colloquio nell’ambito del procedimento. Dovrebbero anche poter accedere alle prove raccolte dall’OLAF prima della trasmissione alle autorità nazionali della relazione finale corredata di raccomandazioni. Questa possibilità riveste particolare importanza quando la relazione finale contiene raccomandazioni relative all’avvio di un procedimento penale. Per garantire l’obiettività e l’imparzialità dell’indagine, le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni sulla relazione finale e tali osservazioni dovrebbero accompagnare la relazione finale e le raccomandazioni trasmesse alle autorità nazionali.

39.

Il comitato di vigilanza è consapevole della necessità di trovare un equilibrio tra l’accesso ai documenti dell’OLAF e la tutela della riservatezza dell’indagine e dei dati personali contenuti nei documenti. Le deroghe dalla concessione dell’accesso alle prove (cioè ai documenti raccolti durante un’indagine) dovrebbero quindi essere debitamente documentate e motivate. Le persone interessate alle quali è stato negato l’accesso ai documenti dovrebbero avere la possibilità di proporre ricorso contro tale decisione, almeno in base alla procedura di reclamo interna dell’OLAF.

40.

Il diritto di essere informato andrebbe esteso al rappresentante legale della persona interessata (la persona di sua scelta, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, parte finale), al fine di garantire il diritto a una difesa adeguata. Il rappresentante legale dovrebbe ricevere le medesime informazioni contemporaneamente alla persona interessata.

41.

Si dovrebbe prendere in considerazione un’estensione del diritto di non autoaccusarsi, in modo da includervi la partecipazione a un procedimento penale di persone che hanno stretti legami personali con un testimone o con la persona interessata. È necessario specificare questo diritto nel regolamento per le situazioni in cui, per esempio, un testimone è un rappresentante di un’entità giuridica e prestando testimonianza la incriminerebbe. Al tempo stesso, il regolamento dovrebbe stabilire l’obbligo dei testimoni di comparire e testimoniare, prevedendo conseguenze per chi non lo rispetti. Il diritto di non autoaccusarsi dovrebbe far parte di un insieme di diritti garantiti a qualsiasi persona sentita dall’OLAF, comprese le persone sentite durante i controlli sul posto.

Il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale

42.

Sin dalla sua istituzione, il comitato di vigilanza è stato consapevole delle carenze attinenti all’esercizio del diritto a un effettivo controllo giurisdizionale. Il comitato si è espresso a favore di un organismo giudiziario incaricato della sorveglianza permanente delle attività dell’OLAF, soprattutto per quanto riguarda il ricorso a misure coercitive e altri provvedimenti che limitano i diritti delle persone (51). Solo un organismo giudiziario potrebbe verificare adeguatamente se un’indagine sia stata condotta nel dovuto rispetto della legge, in modo che le prove addotte siano ammissibili dinanzi all’organo giurisdizionale competente.

La misura in cui il rispetto dei diritti fondamentali è esaminato nell’ambito del controllo giurisdizionale di un organismo che svolge indagini amministrative può essere un parametro in base al quale valutarne l’efficacia.

Al tempo stesso, la misura in cui sono interessati i diritti fondamentali può essere un’indicazione dell’entità del controllo giurisdizionale necessario sull’operato di un organismo che svolge indagini amministrative (52).

Il regolamento non prevede un controllo effettivo della legalità delle indagini dell’OLAF, tranne nel caso delle indagini interne e solo quando riguardano i funzionari o gli agenti. Questi possono presentare un reclamo al direttore dell’OLAF secondo la procedura di cui all’articolo 90 dello statuto, che prevede un ricorso a posteriori dinanzi al Tribunale di primo grado.

43.

La questione fondamentale di un effettivo controllo giurisdizionale, così come quella della sorveglianza dell’Ufficio, ha creato incertezze circa l’indipendenza dell’Ufficio e fornito motivi per ricorsi in merito alla legittimità delle indagini dell’OLAF, proposti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in passato.

La Corte di giustizia ha costantemente respinto le domande di annullamento delle relazioni finali dell’OLAF trasmesse alle autorità nazionali o all’organizzazione competente dell’UE. Il ragionamento principale alla base dei provvedimenti di rigetto era che gli atti contestati non modificavano in misura rilevante la situazione giuridica del ricorrente (53) e che la tutela giurisdizionale effettiva non deve essere considerata un rimedio giurisdizionale autonomo, bensì il prodotto di molti rimedi complementari in provvedimenti giurisdizionali successivi (54).

CAPITOLO IV

Sorveglianza e controllo delle indagini dell’OLAF: il ruolo del comitato di vigilanza e la sua interazione con altri organismi

Osservazioni generali

44.

Il comitato di vigilanza resta del parere che un controllo prontamente disponibile (55) delle interferenze con i diritti fondamentali, esercitato da un’autorità giudiziaria indipendente, debba essere previsto anche nelle circostanze attuali. La questione tuttavia è divenuta urgente in vista dell’istituzione dell’EPPO e dell’assistenza che l’OLAF dovrà fornirle.

Le attuali possibilità di ricorso contro le azioni dell’OLAF (56) sono limitate al punto da non essere di per sé sufficienti nel futuro sistema istituzionale e procedurale modificato, nel quale: i) il collegamento tra indagini amministrative e penali sarà rafforzato e ii) è prevista l’ammissibilità delle prove raccolte dall’OLAF nell’ambito dei procedimenti amministrativi avviati su richiesta dell’EPPO.

45.

Il regolamento non affida il compito di sorveglianza giurisdizionale al comitato di vigilanza, il quale non deve interferire nello svolgimento delle indagini in corso. Inoltre, il fatto che i membri del comitato di vigilanza esercitino alte funzioni nei rispettivi paesi complica la loro eventuale posizione di controllori delle indagini dell’OLAF.

Il ruolo della Corte di giustizia

46.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha il potere di adottare decisioni su questioni pertinenti sotto il profilo della sorveglianza. La Corte è un organo che gode di piena autonomia e, se necessario, ha la possibilità di intervenire nel corso dell’indagine (57).

Nonostante queste caratteristiche, il comitato di vigilanza è del parere che il TFUE abbia affidato alla Corte di giustizia compiti diversi, lontani dalla sorveglianza continua di particolari azioni nell’ambito di un’indagine amministrativa. Alla luce del mandato attuale della Corte di giustizia, il comitato di vigilanza individua ostacoli alla sorveglianza continua dell’OLAF da parte della Corte. La posizione della Corte di giustizia, cioè che le relazioni finali dell’OLAF trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali «non costituiscono un atto recante pregiudizio a un funzionario, in quanto non modificano in misura rilevante la situazione giuridica della persona interessata», continuerà ad applicarsi a meno che, per esempio: i) al termine di un’indagine l’OLAF possa infliggere una sanzione che determini tale modifica, ii) sussista l’obbligo di avviare un procedimento nazionale sulla base della relazione finale o su richiesta dell’OLAF.

47.

Se la sorveglianza giurisdizionale di tutte le azioni dell’OLAF fosse affidata alla Corte di giustizia (58), tale competenza comporterebbe un notevole carico di lavoro e richiederebbe risorse supplementari per la Corte. Il comitato di vigilanza ritiene inoltre che la durata media dei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia (59) sia inadeguata per la sorveglianza dell’OLAF, in quanto nella maggior parte dei casi una decisione della Corte arriverebbe o dopo la chiusura di un caso o dopo la trasmissione alle autorità nazionali della relazione finale. In altre parole, non avrebbe alcun effetto immediato sul corso dell’indagine: non sarebbe possibile correggere una misura investigativa in un’indagine in corso né beneficiare di tali correzioni nei procedimenti successivi dinanzi alle autorità nazionali.

Parallelamente, il comitato di vigilanza individua alcuni vantaggi nella potenziale partecipazione della Corte di giustizia alla sorveglianza giurisdizionale dell’OLAF. Risulterebbe di particolare utilità l’insieme di norme procedurali fondamentali applicabili dinanzi alla Corte, che sono quindi le stesse per tutte le parti provenienti da diversi Stati membri. Se la questione della competenza della Corte sarà risolta, il comitato di vigilanza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia a esaminare le possibilità offerte al riguardo dall’articolo 257 del TFUE.

Il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali

48.

Il comitato di vigilanza è del parere che le autorità giudiziarie nazionali si trovino nella posizione migliore per garantire il dovuto rispetto della legge nelle indagini e nella raccolta delle prove, compresi gli aspetti attinenti all’interpretazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali propri di ciascun paese. Il riesame degli atti investigativi esterni dell’OLAF da parte degli organi giudiziari nazionali potrebbe contribuire alla solidità delle prove raccolte. La partecipazione delle autorità nazionali sin dalle prime fasi di un’indagine assicurerebbe l’ammissibilità delle prove nei procedimenti successivi e in sede di processo dinanzi ai giudici nazionali. Le autorità giudiziarie nazionali non sarebbero quindi tenute a ripetere le azioni investigative già intraprese dall’OLAF nell’ambito della propria indagine. Potrebbero inoltre beneficiare delle correzioni derivanti dai rimedi giurisdizionali disponibili a livello nazionale.

49.

Tuttavia, la sorveglianza degli organi giurisdizionali nazionali sui singoli atti dell’OLAF comporta il rischio di frammentazione e la necessità (per l’OLAF) di avere a che fare con 28 sistemi diversi. Questa soluzione richiederebbe inoltre: i) l’assoggettamento delle indagini dell’OLAF alla sorveglianza di organi giurisdizionali specifici o di altre autorità giudiziarie nell’ambito di procedimenti specifici riconosciuti dal diritto nazionale o ii) la creazione di un procedimento autonomo per l’OLAF.

50.

Una condizione preliminare per conferire agli organi giurisdizionali nazionali la competenza per la sorveglianza dell’OLAF consisterebbe nell’obbligare le autorità amministrative nazionali ad avviare un procedimento nazionale su richiesta dell’OLAF. L’OLAF dovrebbe quindi: i) seguire le proprie norme procedurali autonome insieme alle norme e alle prassi (60) dello Stato membro interessato (questa è in parte la situazione attuale), ii) seguire una procedura autonoma stabilita da un regolamento dell’Unione o iii) intervenire nell’ambito di un tipo particolare di procedimento nazionale. Questa soluzione renderebbe il controllo giurisdizionale sui singoli atti dell’OLAF nelle indagini esterne immediatamente disponibile e al tempo stesso migliorerebbe in misura significativa l’ammissibilità delle prove raccolte nel corso delle indagini dell’OLAF.

Se le indagini dell’OLAF dovessero diventare parte di un procedimento nazionale, sarebbero soggette al controllo degli organi giurisdizionali nazionali. Di conseguenza, i giudici nazionali avrebbero la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea con domanda di pronuncia pregiudiziale chiedendole l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione prima di pronunciarsi in tali casi (61).

Il controllore delle garanzie procedurali

51.

Nelle indagini interne, tuttavia, la sorveglianza sulle singole azioni dell’OLAF non può essere di competenza delle autorità giudiziarie nazionali. Può ricadere solo nella giurisdizione di un’autorità giudiziaria dell’Unione.

Per rafforzare le garanzie procedurali delle persone sottoposte a un’indagine dell’OLAF, la Commissione ha proposto di istituire un controllore delle garanzie procedurali (62) delle persone interessate. Il controllore avrebbe i seguenti compiti: i) esaminare le denunce riguardanti violazioni delle garanzie procedurali e formulare raccomandazioni non vincolanti per il direttore generale dell’OLAF su tali denunce; ii) controllare il rispetto delle garanzie procedurali applicabili alle indagini dell’OLAF; iii) garantire la rapida gestione delle indagini onde evitare indebiti ritardi; iv) autorizzare le ispezioni e alcuni atti procedurali da effettuare presso i locali delle istituzioni dell’Unione.

Tuttavia, anche se il ruolo di controllore fosse affidato a un giudice, tale figura non avrebbe lo status di un organo giurisdizionale indipendente, in quanto mancherebbe la necessaria separazione dei poteri. La proposta prevede inoltre che il controllore faccia amministrativamente capo alla Commissione, una delle istituzioni che partecipano alla sua nomina. Dato che il controllore potrebbe anche fornire consulenza sulle misure di indagine nei confronti di altre istituzioni, se fosse inserito fra le istituzioni esecutive e reso amministrativamente dipendente dalla Commissione l’equilibrio interistituzionale potrebbe risultare alterato.

52.

Il comitato di vigilanza è del parere che il controllore delle garanzie procedurali proposto non avrebbe il necessario status di organo giurisdizionale, il che solleverebbe dubbi in merito alla sua indipendenza e gli impedirebbe di garantire in modo soddisfacente il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale, a differenza di quanto avverrebbe se tale ruolo fosse attribuito alla Corte di giustizia europea o agli organi giurisdizionali nazionali. Infine, le competenze del controllore in materia di sorveglianza del rispetto delle garanzie procedurali e della durata delle indagini in sostanza si sovrapporrebbero alle competenze del comitato di vigilanza, determinando una frammentazione della sorveglianza dell’OLAF e il rischio di contraddizioni nell’attività degli organismi di vigilanza. Il comitato di vigilanza raccomanda quindi di trovare soluzioni per l’esercizio del diritto a un effettivo controllo giurisdizionale attribuendo la competenza per questo compito a un vero e proprio organismo giudiziario, a livello nazionale o dell’Unione europea.

53.

Vi sono inoltre chiare sovrapposizioni tra il mandato del controllore e l’attività del comitato di vigilanza. L’attività quotidiana in seno ai segretariati dei due organismi sarebbe molto simile e consisterebbe nell’esaminare i singoli fascicoli per verificare il rispetto dei diritti procedurali e la durata delle indagini. Potrebbero presentarsi casi in cui il comitato di vigilanza esamina, per coincidenza e senza neanche saperlo, lo stesso caso esaminato dal controllore nell’ambito del suo riesame individuale. Ciò potrebbe determinare non solo una sovrapposizione delle attività, ma anche l’adozione da parte dei due organismi di raccomandazioni divergenti o persino contrastanti per il direttore generale dell’OLAF (63).

54.

La Commissione ha inoltre proposto di istituire un «controllore giurisdizionale» incaricato di autorizzare le misure investigative intrusive adottate dall’OLAF nei confronti dei membri delle istituzioni dell’Unione (64). Di conseguenza, anche l’attività di questo controllore comporterebbe l’esame del rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali (anche se il controllore giurisdizionale agirebbe prima dell’adozione delle misure, non dopo).

Potrebbero sorgere serie preoccupazioni circa l’indipendenza dell’OLAF in funzione dei poteri conferiti al controllore giurisdizionale, del tipo di azione che questi adotterebbe nei singoli casi e del fatto che sia integrato nella Commissione o dipenda in un modo o nell’altro da quest’ultima. A seconda della collocazione del controllore nella gerarchia amministrativa, la sua competenza a fornire consulenza sulle misure di indagine nei confronti dei membri della Commissione, ma anche per quanto riguarda altre istituzioni, potrebbe alterare l’equilibrio interistituzionale.

Inoltre, poiché il controllore avrebbe una collocazione analoga ma distinta dal comitato di vigilanza, potrebbero sorgere preoccupazioni circa la sua indipendenza e la convenienza economica di dotarlo di un proprio segretariato avente i medesimi compiti del segretariato del comitato.

55.

La creazione di due figure supplementari preposte al controllo dell’OLAF, ma distinte dal comitato di vigilanza, comporterebbe una moltiplicazione degli organismi di sorveglianza indipendenti che verosimilmente causerebbe confusione o conflitti di competenze e sovrapposizione delle attività.

La soluzione preferita dal comitato di vigilanza è prevedere l’accesso diretto a un organo giurisdizionale indipendente, che riesamini le singole azioni dell’OLAF e riconosca il legittimo affidamento delle persone sottoposte a un’indagine dell’OLAF. Soltanto un organo giurisdizionale può verificare in modo adeguato se un’indagine sia stata svolta nel dovuto rispetto della legge e garantire così la qualità elevata delle prove richiesta (principalmente) nei successivi procedimenti penali in uno Stato membro.

56.

Il comitato di vigilanza ritiene che la possibilità esplicita di esercitare il diritto a un effettivo controllo giurisdizionale migliorerebbe l’ammissibilità delle prove raccolte nell’ambito delle indagini dell’OLAF nei procedimenti amministrativi e penali nazionali. Poiché si prevede che l’OLAF e l’EPPO opereranno in stretta collaborazione, le regole di procedura, compresa la possibilità di controllo giurisdizionale, sono essenziali per assicurare la compatibilità e lo scambio ordinato e regolare di prove tra le due istituzioni.

CAPITOLO V

Il ruolo, lo status e le competenze del comitato di vigilanza e del suo segretariato: regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e regolamento (UE, Euratom) 2016/2030

La missione del comitato di vigilanza: osservazioni generali

57.

La missione del comitato di vigilanza dell’OLAF è rafforzare l’indipendenza dell’Ufficio nell’esercizio effettivo delle competenze conferitegli in virtù del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (65). Il comitato è l’organo di vigilanza dell’OLAF e il custode dell’indipendenza dell’Ufficio. Svolge un ruolo consultivo nei riguardi del direttore generale dell’OLAF, che assiste nell’adempimento delle sue responsabilità. Partecipa anche al dialogo con le istituzioni dell’Unione (66).

Il comitato di vigilanza è un organismo indipendente sui generis dotato di un mandato molto forte. La scelta dei membri del comitato richiede l’approvazione del Consiglio, della Commissione e del Parlamento, nonché di un organismo ad hoc composto di tutte e tre le istituzioni.

L’ambito di competenza del comitato di vigilanza è stato ampliato dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, principalmente per risolvere questioni concernenti il modo in cui informare il comitato dei documenti trasmessi alle autorità nazionali e la competenza del comitato a trattare casi in cui l’indagine è ancora in corso (67), e anche per la necessità di rafforzare i diritti e le garanzie procedurali.

Le competenze del comitato di vigilanza nel nuovo regolamento e le modifiche introdotte dal regolamento (UE, Euratom) 2016/2030

58.

Le principali modifiche relative al comitato di vigilanza apportate dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 riguardano:

le competenze del comitato nel controllo della durata delle indagini e del rispetto delle garanzie procedurali (68);

l’informazione e la consultazione del comitato di vigilanza nei casi eccezionali in cui le indagini interne richiedono il segreto assoluto (69);

la possibilità del comitato di chiedere all’OLAF informazioni supplementari sulle indagini (70);

l’invio al comitato di vigilanza, da parte del direttore generale, delle priorità della politica in materia di indagini prima della pubblicazione nel piano di gestione annuale;

l’invio di informazioni periodiche al comitato di vigilanza da parte del direttore generale (71);

la consultazione prima dell’adozione degli «orientamenti in merito alle procedure di indagine» (72).

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 precisa altresì che i pareri del comitato di vigilanza sottoposti al direttore generale dell’OLAF possono comprendere raccomandazioni. Il regolamento ha inoltre prolungato il termine per riferire al comitato di vigilanza in merito ai casi di durata superiore a dodici mesi e ha introdotto un incontro interistituzionale annuale per lo scambio di opinioni con le istituzioni al quale partecipa anche il comitato (73).

59.

A seguito di ulteriori discussioni, soprattutto in sede di Consiglio, Commissione e Parlamento, l’autonomia e l’indipendenza del comitato di vigilanza sono state riconfermate separando la responsabilità amministrativa del segretariato del comitato e il bilancio del comitato dall’OLAF (74). L’attuazione di questo nuovo regolamento ha comportato la stretta cooperazione tra il comitato di vigilanza e la Commissione.

Il ruolo del comitato di vigilanza: soggetto a interpretazione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

60.

Il comitato di vigilanza osserva che le indicazioni relative alle sue competenze, alla sua posizione e alla sua indipendenza, nonché la portata del suo ruolo di vigilanza, sono soggetti a interpretazione sin dalla sua istituzione. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ha attribuito al comitato di vigilanza nuove competenze senza però introdurre molte precisazioni, mentre la mancanza di chiarezza sul modo in cui il direttore generale dell’OLAF deve interpretare il ruolo e le competenze del comitato ha causato innumerevoli discussioni e scambi di opinioni, soprattutto tra il comitato e l’OLAF (75).

61.

Il comitato di vigilanza rileva altresì che, in contrasto con il suo forte mandato, che è il risultato della complessa procedura di selezione, gli sono stati conferiti poteri solo al fine di ricevere informazioni, formulare pareri e raccomandazioni e partecipare ad alcuni processi. Esso non dispone però di poteri per assicurare, mediante le vie legali, che gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 siano rispettati. L’inadempimento degli obblighi da parte dell’OLAF non ha conseguenze giuridiche. Questo aspetto è emerso, per esempio, nelle discussioni riguardanti l’ambito di competenza del comitato di vigilanza e l’accesso alle informazioni (76).

62.

Poiché le minacce all’indipendenza dell’OLAF sono la ragione principale alla base dell’istituzione del comitato di vigilanza, quest’ultimo ritiene che le sue competenze attuali non siano sufficienti per assolvere alla funzione di garantire tale indipendenza. A parere del comitato di vigilanza, se l’indipendenza dell’Ufficio o del direttore generale è in discussione, le istituzioni dell’Unione, soprattutto quelle che hanno conferito al comitato il suo mandato, dovrebbero avere il corrispondente obbligo di fornire al comitato almeno le informazioni pertinenti. Il comitato di vigilanza tiene a svolgere un ruolo incisivo nelle procedure relative alla selezione del direttore generale dell’OLAF.

Se la Commissione deve valutare la revoca dell’immunità del direttore generale, il comitato di vigilanza ritiene necessario sorvegliare il processo decisionale e avere accesso alle pertinenti informazioni.

Se le minacce all’indipendenza dell’OLAF o del suo direttore generale derivano dalle azioni del direttore generale stesso, si dovrebbe considerare la possibilità di conferire al comitato di vigilanza la facoltà di promuovere il procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione e di prendere parte al procedimento.

Il controllo regolare della funzione di indagine dell’OLAF

63.

Il controllo e la sorveglianza in generale richiedono l’accesso a tutte le informazioni pertinenti. La disponibilità di queste ultime determina l’obiettività del risultato dell’attività dell’organo di vigilanza. Il comitato di vigilanza, in quanto organismo indipendente, dovrebbe presentare relazioni e pareri obiettivi, che non si basino esclusivamente sulle informazioni ricevute dall’OLAF, ma anche: i) sull’analisi di qualsiasi documento dell’OLAF che il comitato ritenga necessario per valutare l’indipendenza dell’Ufficio e ii) sul rispetto della legge per quanto riguarda l’applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini.

64.

Il comitato di vigilanza ha segnalato la difficoltà a ottenere informazioni sui casi e l’accesso ai fascicoli e ha dichiarato che questa situazione compromette l’efficacia del suo ruolo di vigilanza (77). La dipendenza dall’OLAF per l’accesso alle informazioni è un denominatore comune dei pareri e delle relazioni del comitato di vigilanza sin dal 2010 (78) e ancora prima. Sebbene il mandato del comitato di vigilanza sia stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’accesso efficiente, senza filtri e indisturbato ai dati sui casi non è stato stabilito da norme chiare e obblighi corrispondenti.

65.

La scelta delle informazioni da fornire al comitato di vigilanza non deve dipendere dalla decisione dello stesso Ufficio sottoposto a sorveglianza o da un’autorità esterna. La versione attuale del regolamento offre abbondante spazio all’interpretazione e le disposizioni relative al flusso di informazioni tra l’OLAF e il comitato non sono abbastanza chiare.

66.

Se conserverà il suo attuale mandato, il comitato dovrà poter decidere quali documenti o informazioni ritenga necessari per svolgere le proprie funzioni. Le richieste di informazioni da parte del comitato dovrebbero essere vincolanti per il personale dell’OLAF e si dovrebbe escludere la possibilità di contestarle o ribaltarle, nonché di ritardare l’ottenimento delle informazioni. A questo proposito tutte le parti pertinenti del regolamento dovrebbero essere modificate (79). Il diritto del comitato di vigilanza di avere pieno accesso alle informazioni dovrebbe comprendere la possibilità di autorizzare il segretariato a richiedere le informazioni dell’OLAF, o ad accedervi, per conto del comitato. La piena responsabilità della scelta e della protezione delle informazioni richieste o alle quali ha accesso spetterebbe al comitato di vigilanza, che è direttamente responsabile, conformemente al suo mandato, nei confronti della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento dovrebbe anche prevedere un meccanismo per risolvere le situazioni in cui l’obbligo di fornire informazioni non è rispettato, al fine di ripristinare il flusso di informazioni.

67.

È necessario prevedere l’accesso continuativo del segretariato e dei membri del comitato di vigilanza ai dati generali e specifici relativi ai casi nelle banche dati dell’OLAF e alle informazioni sull’intranet dell’OLAF. In tal modo il comitato di vigilanza sarà in grado di svolgere il controllo regolare della funzione di indagine dell’OLAF al fine di rafforzarne l’indipendenza nell’esercizio effettivo delle sue competenze.

L’assistenza prestata dal comitato di vigilanza al direttore generale dell’OLAF nello svolgimento dei suoi compiti: priorità della politica in materia di indagini, orientamenti in merito alle procedure di indagine e piano di gestione annuale

68.

Il regolamento dovrebbe concedere al comitato di vigilanza un periodo sufficiente per formulare osservazioni sul progetto di priorità della politica in materia di indagini prima della pubblicazione e sul progetto preliminare di bilancio prima della trasmissione al direttore generale del bilancio. Analogamente, gli orientamenti in merito alle procedure di indagine e le relative modifiche dovrebbero essere trasmessi al comitato di vigilanza entro un termine prestabilito affinché esso possa esprimere il proprio parere (80).

69.

Qualora sorgano dubbi in merito all’indipendenza investigativa dell’OLAF o del suo direttore generale, le informazioni in proposito devono essere immediatamente trasmesse al comitato di vigilanza (81). Una modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 dovrebbe anche stabilire termini fissi entro i quali trasmettere all’istituzione, all’organo o all’organismo al quale la persona interessata appartiene le decisioni motivate di differire la comunicazione delle informazioni (82).

70.

L’accesso generale alle informazioni previsto dal regolamento dovrebbe comprendere anche l’accesso ai locali dell’OLAF da parte dei membri del comitato di vigilanza e del segretariato del comitato, al fine di assicurare lo scambio continuo di informazioni e i contatti personali tra i due organismi. Tale disposizione faciliterebbe anche la presentazione al comitato di vigilanza di reclami da parte del personale dell’OLAF.

Se il comitato di vigilanza richiede informazioni supplementari sulle indagini, comprese le relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse, il regolamento dovrebbe stabilire un termine entro il quale l’OLAF deve consentire l’accesso a tali informazioni e ai documenti contenuti in un fascicolo, nonché un meccanismo di risoluzione qualora l’accesso non sia consentito o sia negato. La stessa procedura si dovrebbe applicare alle informazioni e ai dati riguardanti le indagini in corso, ma senza che il comitato interferisca con il loro svolgimento.

Status dei membri del comitato di vigilanza

71.

Una modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 dovrebbe definire in modo adeguato e uniformare lo status dei membri del comitato di vigilanza inserendo una disposizione in cui si dichiari che si tratta di consiglieri speciali sui generis, il cui mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. In tal modo l’indipendenza dei membri sarebbe garantita ed essi disporrebbero di un quadro chiaro degli obblighi e delle responsabilità, nonché dei privilegi e delle immunità, connessi ai compiti che svolgono in qualità di membri del comitato di vigilanza.

CAPITOLO VI

L’istituzione della Procura europea e il suo impatto sulle indagini dell’OLAF

72.

L’8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato un orientamento generale sul regolamento relativo all’istituzione dell’EPPO. Scopo del regolamento è creare una Procura europea con competenza esclusiva, in determinate circostanze, per individuare e perseguire le frodi nell’UE e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’EPPO riunirà gli sforzi di contrasto europei e nazionali ai fini della lotta contro la frode nell’Unione (83). L’accordo politico sull’istituzione della nuova EPPO è stato raggiunto tra venti Stati membri nell’ambito della cooperazione rafforzata.

73.

Quale custode dell’indipendenza dell’OLAF e delle sue funzioni effettive, il comitato di vigilanza è estremamente preoccupato per questa svolta senza precedenti nella storia dell’Ufficio e per l’impatto che avrà sulla sua capacità di continuare ad adempiere il suo mandato. Poiché non sono ancora stati definiti tutti i metodi e le modalità tecniche di realizzazione, le istituzioni si sono limitate a indicare che un numero elevato di membri del personale sarà trasferito dall’OLAF (e non solo) all’EPPO (84). Insieme al personale, è previsto il trasferimento dall’OLAF all’EPPO delle mansioni corrispondenti. L’EPPO sarà competente per individuare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (85), attività che occupano gran parte degli attuali compiti dell’OLAF. Contrariamente alla supposizione secondo cui i compiti dell’OLAF si ridurranno in seguito all’istituzione dell’EPPO, il comitato di vigilanza è del parere che il carico di lavoro dell’Ufficio sarà simile o addirittura superiore a quello attuale.

74.

Il comitato di vigilanza non è del tutto convinto che l’elemento temporale delle indagini sulle irregolarità o sulle azioni fraudolente sia stato tenuto in piena considerazione al momento di valutare e pianificare il futuro carico di lavoro dell’EPPO e dell’OLAF. Nell’ambito del sistema attuale, l’OLAF apre un caso sulla base di un fondato sospetto che si siano verificate irregolarità o fatti più gravi, ma solo dopo un periodo di tempo (che varia da un caso all’altro) durante il quale tale sospetto viene confermato o smentito. Durante questo periodo, in alcuni casi le autorità nazionali sono informate e invitate a cooperare, mentre in altri esse avviano la propria indagine (penale o amministrativa) parallela. Una volta che l’EPPO sarà pienamente operativa, soltanto i casi che configurano elementi di reato lesivi degli interessi finanziari dell’Unione saranno comunicati ed eventualmente trasferiti all’EPPO, mentre il successivo avvio di un procedimento penale dipenderà dalla valutazione di ciascun caso da parte dell’EPPO. Potrebbe tuttavia trascorrere un considerevole lasso di tempo prima che tali casi siano trasferiti all’EPPO. Ciò è dovuto al fatto che la raccolta di prove preliminari per stabilire se sussistano effettivamente elementi di reato richiede parecchio tempo. Il periodo che precede il trasferimento all’EPPO potrebbe essere identico a quello attualmente necessario per svolgere l’indagine prima che la relazione finale sia trasmessa alle autorità nazionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

75.

L’EPPO può inoltre chiedere all’OLAF di fornire informazioni, analisi, competenze e sostegno operativo e/o di condurre indagini amministrative in relazione allo stesso caso di cui l’OLAF si è occupato prima del trasferimento, o ad altri casi che l’OLAF non ha mai trattato. Il comitato di vigilanza è convinto che questa nuova competenza dell’EPPO (86), insieme alla necessità di valutare un caso prima di trasferirlo all’OLAF, possa rendere equivalente il carico di lavoro attuale e futuro dell’OLAF. Inoltre, per quanto riguarda il futuro carico di lavoro dell’OLAF, il comitato di vigilanza fa notare che la maggior parte dei casi trattati dall’OLAF non rientrerà nelle competenze dell’EPPO e che l’Ufficio dovrà esaminarli, concluderli o verificarne il seguito fino alla loro risoluzione. L’OLAF resterà competente per i casi (penali) in cui un reato è di competenza dell’EPPO (87) ma ha comportato o può comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 10 000 EUR (88). L’OLAF dovrà quindi mantenere le sue strutture attuali, necessità rafforzata dal fatto che otto Stati membri non parteciperanno all’EPPO. Per quanto riguarda questi paesi, l’OLAF conserverà la posizione e le competenze attuali.

76.

Il comitato di vigilanza presume quindi che l’obiettivo della proposta EPPO di evitare sovrapposizioni delle attività si possa conseguire con un fitto scambio di informazioni (89). Tuttavia, in realtà, il carico di lavoro dell’Ufficio sarà identico o addirittura maggiore rispetto a oggi. Ciò è dovuto al fatto che l’OLAF continuerà a dover valutare ciascun caso prima del trasferimento all’EPPO, a causa: i) della necessità di trasferire informazioni dall’EPPO all’OLAF nei casi in cui l’EPPO abbia deciso di non condurre un’indagine o abbia archiviato un caso, ii) della facoltà dell’EPPO di affidare compiti all’OLAF e iii) del fatto che l’OLAF conserverà le competenze attuali negli Stati membri che non partecipano al progetto EPPO.

Il comitato di vigilanza è convinto che questioni fondamentali concernenti la natura delle indagini, il tipo di procedimento, l’apertura e la chiusura dei casi o addirittura gli obblighi in materia di scambio di informazioni non dovrebbero essere lasciati all’interpretazione e dipendere da futuri accordi di lavoro conclusi tra l’EPPO, l’OLAF e altre istituzioni. Tutti questi elementi procedurali essenziali dovrebbero essere chiaramente specificati nei regolamenti relativi all’OLAF e all’EPPO, che dovrebbero contenere anche disposizioni sulle relazioni tra essi.

77.

A parere del comitato di vigilanza, la questione della natura dell’indagine è particolarmente importante nelle situazioni in cui l’OLAF agirà su richiesta dell’EPPO, cioè nel corso di un procedimento penale avviato in uno Stato membro e allo scopo di fornire elementi di prova nell’ambito di tale procedimento, anche in sede di processo penale. Anche se l’OLAF non avvierà di propria iniziativa un’indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti oggetto di un’indagine dell’EPPO (90), l’Ufficio (91) agirà su richiesta dell’EPPO e condurrà indagini amministrative (92).

78.

La «natura amministrativa» di tali indagini solleva numerose questioni che potrebbero in seguito dare adito a reclami in relazione ai diritti e alle garanzie riconosciuti nel procedimento penale. La conduzione di indagini amministrative da parte dell’OLAF a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, lettera c), della proposta EPPO avverrebbe al di fuori di qualsiasi controllo da parte di organi giurisdizionali o delle Procure. Poiché queste azioni amministrative dell’Ufficio si baserebbero sul regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le garanzie procedurali previste dal regolamento EPPO non sarebbero applicabili anche nel caso in cui i risultati di tali azioni fossero considerati elementi di prova dagli organi giurisdizionali nazionali. Il comitato di vigilanza ribadisce pertanto che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 modificato dovrebbe contenere le stesse garanzie procedurali previste dalla proposta EPPO, al fine di evitare insuccessi nei futuri processi penali dinanzi ai giudici nazionali.

79.

Se l’OLAF dovrà agire in qualità di organismo di sostegno all’EPPO, il comitato di vigilanza ritiene che il controllo dei pubblici ministeri e dei giudici istruttori sulla base del diritto processuale nazionale debba essere mantenuto anche sulle azioni dell’OLAF. Le azioni eseguite su richiesta dell’EPPO dovrebbero essere considerate alla stregua di azioni dell’EPPO stessa e in quanto tali essere soggette al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea (93). Il comitato di vigilanza fa notare che la conduzione da parte dell’Ufficio di indagini amministrative su richiesta dell’EPPO potrebbe entrare in conflitto con l’interpretazione delle competenze in materia di indagine penale, soprattutto negli Stati membri che non partecipano al progetto EPPO e nei paesi terzi.

80.

Il comitato di vigilanza sottolinea l’importanza della cooperazione con le autorità nazionali e del rispetto del diritto nazionale sin dalle prime fasi dell’indagine svolta dall’OLAF. Tale cooperazione sarà necessaria soprattutto nelle situazioni in cui l’Ufficio svolgerà un’indagine amministrativa su richiesta dell’EPPO e raccoglierà prove ai fini del procedimento penale. Il comitato di vigilanza è del parere che i requisiti in materia di prevedibilità e garanzie effettive contro le decisioni arbitrarie, anche tramite controllo giurisdizionale, debbano essere applicabili nelle situazioni descritte, nella stessa misura dei procedimenti penali (94). Il paradosso è che l’OLAF, nel caso in cui dovesse agire secondo quanto previsto dall’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento EPPO, potrebbe ritrovarsi con più poteri delle autorità di contrasto e delle autorità giudiziarie nazionali, le quali sono vincolate da rigorose disposizioni di diritto processuale penale in materia di diritti fondamentali e garanzie (95). Il regolamento modificato dovrebbe quindi tenere conto della nuova situazione e del fatto che l’OLAF sarà in realtà l’organismo investigativo che raccoglie ufficialmente le prove ai fini del procedimento penale (agendo su richiesta dell’EPPO). Le azioni dell’OLAF dovrebbero pertanto essere considerate azioni dell’EPPO ed essere soggette alle stesse norme in materia di sorveglianza, garanzie e diritti delle persone interessate, come previsto per gli atti dei procuratori europei delegati (96).

81.

Per poter assistere l’EPPO, l’OLAF dovrebbe essere dotato di competenze adeguate, onde evitare che l’assistenza da esso prestata si trasformi in un ostacolo per i procedimenti condotti dall’EPPO. Se l’EPPO si occuperà anche dei casi riguardanti, per esempio, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle importazioni nel mercato unico dell’Unione, i poteri dell’OLAF andranno riesaminati e rafforzati di conseguenza (97). Il comitato di vigilanza considera necessario rafforzare i poteri dell’OLAF, ma sottolinea che in tal caso si dovrà intensificare al contempo il controllo sui poteri dell’Ufficio.

Il ruolo del comitato di vigilanza nelle relazioni con l’EPPO

82.

Il comitato di vigilanza ritiene inoltre che il proprio ruolo in termini di controllo e partecipazione al dialogo tra l’OLAF e l’EPPO permette di evitare un ricorso eccessivo alle competenze dell’EPPO, di cui all’articolo 101 della proposta EPPO, per garantire l’adempimento dei principali compiti attribuiti all’Ufficio dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

La revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 dovrebbe stabilire norme chiare per l’OLAF, imponendo all’Ufficio l’obbligo di agire su richiesta dell’EPPO senza eccezioni, o stabilendo le eccezioni in un elenco esaustivo di motivi di rifiuto. Il comitato di vigilanza considera inopportuno lasciare che la questione sia definita nell’ambito degli accordi di lavoro tra l’OLAF e l’EPPO, a causa della possibilità che siano date interpretazioni diverse dell’articolo 101 della proposta EPPO, il che sarebbe in contrasto con la necessità di garantire una tutela efficace e tempestiva degli interessi finanziari dell’Unione.

Avendo ricevuto un forte mandato da tutte e tre le istituzioni, il comitato di vigilanza terrebbe anche a svolgere un ruolo significativo nella creazione di legami strutturali, operativi e di competenza tra l’OLAF e i suoi partner, ossia l’EPPO, la Corte dei conti europea, Europol, Eurojust e gli altri partner del nuovo sistema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Poiché il nuovo sistema istituzionale per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione richiederà attività di controllo e sorveglianza, il comitato di vigilanza mette altresì a disposizione la propria esperienza di lunga durata per le discussioni riguardanti la sua definizione e applicazione.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(2)  Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 luglio 2016 nella causa T-251/16 R, direttore generale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)/Commissione europea: Faits à l’origine du litige «des allegations d’écoutes téléfoniques illégales» (punto 15). L’ordinanza ha respinto una seconda domanda presentata dal direttore generale dell’OLAF al presidente del Tribunale, volta a ottenere un provvedimento urgente di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione al fine di evitare di compromettere in modo grave e irreparabile la sua indipendenza e l’indipendenza e il buon funzionamento dell’OLAF.

(3)  Ibid. La decisione definitiva in materia è tuttora pendente dinanzi al Tribunale.

(4)  Cfr. l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte finale.

(5)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 7, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1073/99 e l’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Cfr. il regolamento interno del comitato di vigilanza dell’OLAF (GU L 308 del 24.11.2011), articolo 13, paragrafo 5, relativo alle «Misure da prendere sulle informazioni fornite dal direttore generale», in particolare per quanto riguarda il meccanismo istituito in accordo con l’OLAF per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nei «casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro».

(6)  Il comitato ha già rilevato questo aspetto nel suo parere n. 4/2011, pag. 4.

(7)  11, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per esempio i considerando 6 e 29 e l’articolo 11, paragrafo 2.

(9)  101, paragrafo 1, del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (di cui al documento 9941/17 del Consiglio del 30 giugno 2017).

(10)  Ibid., articolo 101, paragrafo 3, lettera a).

(11)  Cfr. considerando 18 e articolo 17, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(12)  Fra cui il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’accordo interistituzionale, gli accordi amministrativi fra le istituzioni e l’OLAF, la decisione 1999/352/CE della Commissione e successive modifiche.

(13)  L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/1999 si limitava a indicare che le indagini esterne e interne «sono avviate con decisione del direttore dell’Ufficio».

(14)  Cfr. causa C-15/00, Commissione delle Comunità europee/Banca europea per gli investimenti, e causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee/Banca centrale europea.

(15)  Ultimo comma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013: «si tiene conto specificamente dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo più adeguato a svolgerle, in particolare sulla base della natura dei fatti, dell’incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della probabilità di un seguito giudiziario».

(16)  L’articolo 5, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 recita: «Il direttore generale […] può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti […]».

(17)  Cfr. il considerando 103, l’articolo 39, paragrafo 4, e l’articolo 101, paragrafo 3, del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (di cui al documento 9941/17 del Consiglio del 30 giugno 2017).

(18)  Sulla base dell’esperienza di controllo del comitato di vigilanza, anche per quanto riguarda il valore probatorio della relazione finale dell’OLAF negli Stati membri. Informazioni trasmesse al comitato di vigilanza dall’OLAF nel periodo 2012-2016 su 142 casi chiusi con raccomandazioni giudiziarie e su raccomandazioni formulate dall’OLAF alle quali le autorità giudiziarie degli Stati membri non hanno dato seguito.

(19)  Cfr. la decisione del Mediatore europeo nel caso 1663/2014/OV relativo alla condotta dell’OLAF in un’indagine esterna.

(20)  L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 recita: «Se un’indagine si compone di elementi esterni ed interni, si applicano rispettivamente l’articolo 3 e l’articolo 4».

(21)  Cfr. la decisione del Mediatore europeo nel caso 2676/2009/ANA, le domande di pronuncia pregiudiziale e le azioni dirette proposte contro l’OLAF pendenti dinanzi alla Corte di giustizia. Informazioni trasmesse dall’OLAF al comitato di vigilanza su 13 reclami concernenti le garanzie procedurali presentati all’OLAF nel 2014, 2015 e 2016 nell’ambito della procedura di reclamo dell’Ufficio pubblicata sul sito Internet dell’OLAF il 20 gennaio 2014.

(22)  Cfr. la risoluzione del 15 giugno 2006 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode - Relazione annuale 2004 e la risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode - Relazioni annuali 2005 e 2006.

(23)  Limitazioni previste dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(24)  In particolare, il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

(25)  Cfr. il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato: Capitolo V «Poteri di indagine».

(26)  Cfr. causa C-539/09, Commissione/Germania, punto 72; causa C-617/10, Akerberg Fransson, punti 25, 26; causa C-105/14, Taricco, punto 39.

(27)  La rete EUROFISC è stata istituita da un regolamento relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1). Si tratta di un meccanismo che consente agli Stati membri di rafforzare la cooperazione amministrativa nella lotta contro le frodi organizzate relative all’IVA, in particolare la frode carosello. Il VIES (sistema di scambio di informazioni sull’IVA) consente alle imprese di ottenere una rapida conferma dei numeri di partita IVA dei partner commerciali e alle amministrazioni competenti per l’IVA di monitorare e controllare il flusso degli scambi all’interno dell’UE per individuare ogni tipo di irregolarità (cfr., per esempio, il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)].

(28)  Corte dei conti europea: Relazione speciale, «Lotta alle frodi nel campo dell’IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi», pagg. 9-10, 38, 43-44 e 52.

(29)  Nell’ambito della sua attività, una UIF può avere occasione di richiedere informazioni alle omologhe in altri Stati membri attraverso la rete delle UIF (FIU.NET), con la possibilità di rintracciare e al tempo stesso proteggere le informazioni (articolo 5, paragrafo 4, della decisione 2000/642/GAI del Consiglio).

(30)  Cfr. comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d’azione sull’IVA, «Verso uno spazio unico europeo dell’IVA - Il momento delle scelte».

(31)  Cfr. infra capitolo V relativo al ruolo, allo status e alle competenze del comitato di vigilanza e del suo segretariato.

(32)  Nel caso in questione, OF/2012/0617, l’indagine è stata condotta conformemente alle Istruzioni al personale sulle procedure di indagine, che sotto molti aspetti hanno anticipato il contenuto della riforma del regolamento OLAF. Cfr. allegato 3 della relazione sulle attività del comitato di vigilanza 2012-2013 e il parere n. 2/2012 del comitato di vigilanza «Analysis of the case OF/2012/0617» [Analisi del caso OF/2012/0617].

(33)  Cfr. giurisprudenza: cause riunite F-5/05 e F-7/07, Violetti e altri/Commissione, causa T-48/05, Yves Franchet e Daniel Byk/Commissione. Cfr. regolamento interno del comitato di vigilanza dell’OLAF (GU L 308 del 24.11.2011), articolo 13, paragrafo 5, relativo alle «Misure da prendere sulle informazioni fornite dal direttore generale», in particolare per quanto riguarda il meccanismo istituito in accordo con l’OLAF per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nei «casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro».

(34)  23 quater del regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito e articolo 62 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

(35)  3, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(36)  Cfr. il parere del comitato di vigilanza n. 4/2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 e il parere della Corte dei conti europea n. 6/2011.

(37)  Informazioni trasmesse al comitato di vigilanza dall’OLAF nel periodo 2012-2016 su 142 casi chiusi con raccomandazioni giudiziarie e su raccomandazioni dell’OLAF alle quali le autorità giudiziarie degli Stati membri non hanno dato seguito.

(38)  Cfr. articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999: «il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l’indagine e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla».

(39)  Cfr. l’allegato 40 dei modelli di formulari dell’OLAF a seguito del parere n. 2/2009 del comitato di vigilanza «Relazioni dell’OLAF sulle indagini in corso da oltre nove mesi» e «Memo on the SC’s monitoring of OLAF’s investigative function covering the period from 1999 to 2012» [Comunicazione di servizio sul controllo della funzione di indagine dell’OLAF da parte del comitato di vigilanza nel periodo 1999-2012].

(40)  Il comitato di vigilanza ha esaminato 218 relazioni su indagini in corso da dodici mesi, trasmesse dal direttore generale tra gennaio e aprile 2017, che non contenevano le informazioni pertinenti per consentire al comitato di adempiere ai propri compiti.

(41)  Cfr. gli articoli 12 e 21 degli «orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell’OLAF», del 1o ottobre 2013, relativi al controllo della legalità e all’esame finale.

(42)  Cfr. supra «Strumenti giuridici a disposizione dell’OLAF», punto 10.

(43)  In particolare, il parere n. 5/2010 «L’applicazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nelle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode», il parere n. 3/2010 relativo al documento di riflessione sulla riforma dell’OLAF, il parere n. 2/2011 «I poteri dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per lo svolgimento indipendente delle indagini interne presso le istituzioni dell’UE», il parere n. 2/2013 «Establishing an internal OLAF procedure for complaints» [Stabilire una procedura di reclamo all’interno dell’OLAF] e la relazione n. 2/2014 «Implementation by OLAF of the Supervisory Committee’s recommendations» [Attuazione da parte dell’OLAF delle raccomandazioni del comitato di vigilanza].

(44)  Si tratta di una questione sempre presente nei pareri concernenti il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nelle indagini, nonché nei pareri sul documento di riflessione sulla riforma dell’OLAF (2010), sui poteri dell’Ufficio per lo svolgimento indipendente delle indagini interne presso le istituzioni dell’UE (2011) e sulla procedura di reclamo (2013) e nella relazione sull’attuazione delle raccomandazioni del comitato di vigilanza (2014).

(45)  Altre espressioni del rafforzamento delle garanzie procedurali si possono individuare nella possibilità di designare un responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 e nell’obbligo di eseguire un controllo di legalità interno sulle misure di indagine dell’OLAF (articolo 17, paragrafo 7).

(46)  Per esempio, nella sentenza pronunciata il 18 luglio 2013 nella causa Kadi, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha elencato i diritti nei punti da 11 a 132.

(47)  Regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), al 30 giugno 2017 (doc. n. 9941/17).

(48)  Cioè:

direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1);

direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1);

direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1);

direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 1);

direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

(49)  Il comitato considera questo aspetto particolarmente importante nei casi transnazionali di frode/irregolarità in materia di IVA.

(50)  Cfr. causa C-269/90, Technische Universität München (Raccolta 1991, pag. I-5469, punto 14); causa C-525/04 P, Spagna / Lenzing (Racc. 2007, pag. I-9947, punto 58), e M., punto 88.

(51)  Il comitato di vigilanza sollecitava una soluzione già nel 2000 (cfr. la relazione sull’andamento dei lavori del 2000); cfr. anche la seconda relazione (1999) del Comitato di esperti indipendenti, vol. II, pag. 178, punto 5.12.8, e pag. 185, punto 5.14.4.

(52)  Cfr. la costituzione degli Stati Uniti, quinto emendamento, nota 12.

(53)  Ordinanza del Tribunale di primo grado del 18 dicembre 2003 nella causa T-215/02, Gomez-Reino/Commissione (Racc. 2003, pag. I-345, punti 50-56) e ordinanza della Corte dell’8 aprile 2003 nella causa C-471/02 P, Gomez-Reino/Commissione (Racc. 2003, pag. I-3207). Per quanto riguarda gli atti diversi da quelli investigativi, un ricorso per annullamento concernente l’accesso alle informazioni detenute dall’OLAF è stato accolto (cause riunite T-391/03, T-70/04, Franchet e Byk/Commissione).

(54)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 4 ottobre 2006 nella causa T-193/04, Tillack/Commissione (Racc. 2006, pag. II-3995).

(55)  Cfr. Société Canal Plus e a./Francia (n. 29408/08, 2010).

(56)  Comprendenti: a) la possibilità dei funzionari dell’Unione di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (dopo aver seguito una procedura amministrativa a norma degli articoli 90 e 91 dello statuto); b) la possibilità di richiedere agli organi giurisdizionali nazionali di presentare domanda di pronuncia in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, il solo organo giurisdizionale competente ad annullare atti dell’Unione; c) la possibilità di proporre ricorso per risarcimento danni.

(57)  J. F. H. Inghelram, Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF) – An Analysis with a Look Forward to a European Public Prosecutor’s Office [Aspetti giuridici e istituzionali dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Analisi in vista di una Procura europea], Europa Law Publishing, 2011, pagg. 200, 216, 230-233.

(58)  Il comitato di vigilanza è consapevole dell’esistenza di pareri diversi sul fatto che la modifica del TFUE costituisca un presupposto indispensabile per stabilire tale competenza.

(59)  La durata media dei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia in genere è superiore a dodici mesi (per maggiori informazioni cfr. la relazione annuale (2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea, pag. 15).

(60)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(61)  Cfr. l’ordinanza del 19 aprile 2005 nella causa C-521/04 P(R), Tillack/Commissione, EU:C:2005:240, punti 38 e 39.

(62)  COM(2014) 340 final dell’11 giugno 2014; il Parlamento europeo deve ancora pronunciarsi sulla proposta.

(63)  Nota del comitato di vigilanza al direttore generale dell’OLAF, Bruxelles, 27 maggio 2014, JD/ICL/aw D (2014-OSC-0081).

(64)  Comunicazione della Commissione «Migliorare la governance dell’OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini» (COM(2013) 533 final del 17.7.2013).

(65)  15 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(66)  15, paragrafo 2, e articolo 16 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(67)  Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza sezione) dell’8 luglio 2008 nella causa T-48/05, Yves Franchet e Daniel Byk/Commissione delle Comunità europee.

(68)  7, paragrafo 8, e articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2013.

(69)  4, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(70)  15, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(71)  17, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(72)  17, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(73)  15, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 8, e articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(74)  Regolamento (UE, Euratom) 2016/2030 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

(75)  Cfr. anche il parere comune dei servizi giuridici delle tre istituzioni.

(76)  Per un approccio pratico in materia di accesso alle informazioni sull’attività dell’OLAF da parte del comitato di vigilanza, cfr. «Memo on the SC’s monitoring of OLAF’s investigative function covering the period from 1999 to 2012» [Comunicazione di servizio sul controllo della funzione di indagine dell’OLAF da parte del comitato di vigilanza nel periodo 1999-2012].

(77)  Per es. nella relazione del comitato di vigilanza n. 1/2014 «Safeguarding OLAF’s Independence» [Salvaguardare l’indipendenza dell’OLAF] e nelle relazioni sulle attività del comitato di vigilanza del 2014 e 2015.

(78)  Fra molti altri documenti, per esempio il parere n. 4/2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

(79)  Per esempio, l’espressione «In situazioni debitamente motivate» andrebbe eliminata dall’articolo 15, paragrafi 1 e 5, prima frase.

(80)  17, paragrafi 5 e 8, del regolamento (UE) n. 883/2013 e articolo 6, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (1999/352/EC, ECSC, Euratom).

(81)  15, paragrafo 1, e articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(82)  4, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

(83)  Risultato della sessione del Consiglio, 3546a sessione del Consiglio Giustizia e affari interni, Lussemburgo, 8 e 9 giugno 2017, 10136/17, PR CO 33.

(84)  Cfr. per esempio la relazione (Incidenza sul bilancio) della proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013) 534 final del 17 luglio 2013).

(85)  4 del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, testo consolidato al 30.6.2017, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, che definisce gli «interessi finanziari dell’Unione» come «tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati».

(86)  101 del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, testo consolidato al 30.6.2017,

(87)  Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, testo consolidato al 30.6.2017.

(88)  Ibid. articolo 25, paragrafo 2, con eccezioni previste alle lettere a) e b).

(89)  Considerando 100, 103 e 105 del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, testo consolidato al 30.6.2017,

(90)  Ibid. articolo 101, paragrafo 2.

(91)  Non è stato imposto all’OLAF l’obbligo di intervenire su richiesta. Il comitato suppone che non si possa lasciare l’OLAF libero di decidere se soddisfare o no una richiesta dell’EPPO.

(92)  101, paragrafo 3, lettera c), del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, testo consolidato al 30.6.2017.

(93)  Ibid. ai sensi dell’articolo 42.

(94)  Cfr. CEDU, Camilleri/Malta, n. 42931/10, 22 gennaio 2013.

(95)  Cfr., per esempio, sentenza della Corte del 6 settembre 2013 nelle cause riunite T-289/11, T-290/11 e T-521/11, Deutsche Bahn e altri/Commissione; CEDU, Stratégies et Communications et Dumoulin/Belgio, n. 37370/97, 15 luglio 2002.

(96)  2, paragrafo 5, del progetto di regolamento relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (di cui al documento 9941/17 del Consiglio del 30.6.2017).

(97)  Il comitato di vigilanza rimanda anche ai capitoli del presente parere relativi all’estensione dei poteri dell’OLAF.