ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 399

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
5 novembre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 399/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 399/02

Causa C-57/16 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — ClientEarth / Commissione europea (Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Relazione sulla valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere del comitato per la valutazione d’impatto — Iniziative legislative nel settore ambientale — Diniego di accesso — Divulgazione in corso di causa dei documenti richiesti — Permanenza dell’interesse ad agire — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione — Presunzione generale)

2

2018/C 399/03

Causa C-430/16 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018 — Bank Mellat / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Lotta contro la proliferazione nucleare — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran — Misure settoriali — Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani — Rafforzamento delle restrizioni — Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e dal regolamento (UE) n. 1263/2012 — Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana — Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione — Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea — Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale — Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire]

3

2018/C 399/04

Causa C-488/16 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Freistaat Bayern (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Indicazione dell’origine geografica — Carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) — Malafede)

4

2018/C 399/05

Causa C-527/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articoli 5 e 19, paragrafo 2 — Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello in cui il datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività — Rilascio di certificati A1 da parte dello Stato membro di origine dopo il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante dell’assoggettamento dei lavoratori al suo regime di sicurezza sociale — Parere della commissione amministrativa — Erroneo rilascio dei certificati A1 — Constatazione — Carattere vincolante ed effetto retroattivo di tali certificati — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Legislazione applicabile — Articolo 12, paragrafo 1 — Nozione di persona inviata in sostituzione di un’altra persona)

4

2018/C 399/06

Causa C-4/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Repubblica ceca / Commissione europea (Impugnazione — Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Spese ammissibili al finanziamento dell’Unione europea — Spese sostenute dalla Repubblica ceca — Regolamento (CE) n. 479/2008 — Articolo 11, paragrafo 3 — Nozione di ristrutturazione dei vigneti)

6

2018/C 399/07

Causa C-17/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Articolo 8 — Regimi di previdenza complementari — Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia — Livello di tutela minima garantito)

6

2018/C 399/08

Causa C-21/17: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o. (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione — Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione — Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva — Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Applicabilità — Articolo 8 e allegato II — Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto — Assenza del modulo standard — Conseguenze)

7

2018/C 399/09

Causa C-80/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Seconda direttiva 84/5/CEE — Articolo 1, paragrafo 4 — Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione — Veicolo stazionato su un terreno privato — Diritto di regresso dell’organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato)

8

2018/C 399/10

Causa C-244/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione (UE) 2017/477 — Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi — Articolo 218, paragrafo 9, TFUE — Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale — Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Regola di voto)

9

2018/C 399/11

Causa C-346/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Christoph Klein / Commissione europea, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Articolo 340, secondo comma, TFUE — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Direttiva 93/42/CEE — Dispositivi medici — Articolo 8, paragrafi 1 e 2 — Procedimento di clausola di salvaguardia — Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio di un dispositivo medico — Assenza di decisione della Commissione europea — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti agli individui — Nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato — Prova dell’esistenza e della portata del danno)

9

2018/C 399/12

Causa C-454/17 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Vincent Piessevaux / Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Funzione pubblica — Statuto dei funzionari dell’Unione europea — Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII — Diritti a pensione acquisiti in un regime nazionale — Trasferimento di tali diritti verso il sistema pensionistico dell’Unione — Differenza di trattamento tra funzionari a seconda che il capitale che rappresenta i loro diritti a pensione sia stato trasferito al regime dell’Unione anteriormente o successivamente all’entrata in vigore di nuove disposizioni generali di esecuzione)

10

2018/C 399/13

Causa C-471/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover (Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Nomenclatura tariffaria e statistica — Classificazione delle merci — Tagliatelle (noodle) istantanee fritte — Sottovoce tariffaria 1902 30 10)

11

2018/C 399/14

Causa C-547/17 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Basic Net SpA / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Marchio figurativo raffigurante tre strisce verticali — Prova di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso)

11

2018/C 399/15

Causa C-79/17: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Procedimento avviato da Gmalieva s.r.o. e a. (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Monopolio dei giochi d’azzardo in uno Stato membro — Normativa nazionale che vieta l’esercizio di slot machines senza la previa autorizzazione delle autorità amministrative)

12

2018/C 399/16

Cause riunite da C-208/17 P a C-210/17 P: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2018 — NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) / Consiglio europeo (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Dichiarazione UE-Turchia del Consiglio europeo del 18 marzo 2016 — Domanda di annullamento)

13

2018/C 399/17

Causa C-472/17: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila — Italia) — Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Lavoro a tempo determinato — Giudici di pace — Irricevibilità manifesta)

13

2018/C 399/18

Causa C-542/17 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 settembre 2018 — Allstate Insurance Company / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio dell’Unione europea — Domanda di registrazione del marchio denominativo DRIVEWISE — Rigetto della domanda — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) — Articolo 7, paragrafo 2 — Articolo 75 — Carattere descrittivo — Neologismo composto da elementi ognuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati — Destinazione dei prodotti e dei servizi — Snaturamento — Obbligo di motivazione)

14

2018/C 399/19

Causa C-67/18 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Dominique Bilde / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Ricevibilità — Parlamento europeo — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate)

14

2018/C 399/20

Causa C-84/18 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Sophie Montel / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Ricevibilità — Parlamento europeo — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate)

15

2018/C 399/21

Causa C-90/18: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud — Croazia) — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte — Mancanza di sufficienti precisazioni riguardo al contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, nonché ai motivi che giustificano la necessità di fornire una soluzione alle questioni pregiudiziali — Manifesta irricevibilità)

15

2018/C 399/22

Causa C-184/18: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul — Portogallo) — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità diretta — Articolo 18 TFUE — Principio di non discriminazione — Articoli 63, 64 e 65 TFUE — Libera circolazione dei capitali — Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da non residenti — Restrizioni ai movimenti di capitali a destinazione di o in provenienza da paesi terzi)

16

2018/C 399/23

Causa C-237/18: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège, Belgio — Belgio) — Pauline Stiernon e a. / État belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Libera circolazione dei lavoratori — Libertà professionale — Articoli 20, 21 e 45 TFUE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 15 — Professione di psicomotricista non ricompresa nell’elenco nazionale delle professioni paramediche)

17

2018/C 399/24

Causa C-136/18 P: Impugnazione proposta il 19 febbraio 2018 da Robert Hansen avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-304/18, bet365 Group / EUIPO

17

2018/C 399/25

Causa C-425/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 28 giugno 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

18

2018/C 399/26

Causa C-450/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Gerona (Spagna) il 9 luglio 2018 — WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social

18

2018/C 399/27

Causa C-457/18: Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Repubblica di Slovenia / Repubblica di Croazia

19

2018/C 399/28

Causa C-465/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 luglio 2018 — AV, BU / Comune di Bernareggio

21

2018/C 399/29

Causa C-471/18 P: Impugnazione proposta il 18 luglio 2018 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2018, causa T-283/15, Esso Raffinage / Agenzia europea per le sostanze chimiche

21

2018/C 399/30

Causa C-475/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 luglio 2018 — SATI — Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA / Azienda di Trasporti Molisana — A.T.M. SpA

22

2018/C 399/31

Causa C-498/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 27 luglio 2018 — ZW / Deutsche Lufthansa AG

23

2018/C 399/32

Causa C-530/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov (Romania) il 13 agosto 2018 — EP / FO

23

2018/C 399/33

Causa C-576/18: Ricorso presentato il 12 settembre 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

24

2018/C 399/34

Causa C-586/18 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla Buonotourist Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018, causa T-185/15, Buonotourist / Commissione

25

2018/C 399/35

Causa C-587/18 P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla CSTP Azienda della Mobilità SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018, causa T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità / Commissione

26

2018/C 399/36

Causa C-591/18 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Brugg Kabel AG e dalla Kabelwerke Brugg AG Holding avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-441/14, Brugg Kabel AG e Kabelwerke Brugg AG Holding/Commissione europea

28

2018/C 399/37

Causa C-186/17: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 2 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — flightright GmbH / Iberia Express SA.

30

2018/C 399/38

Causa C-212/17: Ordinanza del presidente della Corte del 21 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Simón Rodríguez Otero / Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

30

2018/C 399/39

Causa C-594/17: Ordinanza del presidente della Corte del 2 agosto 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia, sostenuta da: Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania, Repubblica d’Estonia, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana

30

2018/C 399/40

Causa C-36/18: Ordinanza del presidente della Corte del 27 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica

31

2018/C 399/41

Causa C-86/18: Ordinanza del presidente della Corte del 21 agosto 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

31

2018/C 399/42

Causa C-284/18: Ordinanza del presidente della Corte del 9 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA

31

 

Tribunale

2018/C 399/43

Causa T-604/16: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — HD / Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Assegni familiari — Assegno di famiglia — Indennità scolastica — Assegno per figlio a carico — Presupposti per la concessione — Detrazione di un assegno di uguale natura percepito da altra fonte — Ripetizione dell’indebito — Decisione di porre fine ai diritti a determinate indennità — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione)

32

2018/C 399/44

Causa T-623/16: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MAIN AUTO WHEELS — Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori VW — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento 2017/1001)]

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2018/C 399/45

Causa T-39/17: Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commissione (Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti inerenti a indagini preliminari relative a regimi di aiuti di Stato nel settore portuale di tutti gli Stati membri — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Nozione di vita privata — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Applicazione di una presunzione generale — Interesse pubblico prevalente)

33

2018/C 399/46

Causa T-266/17: Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Kwizda Holding / EUIPO — Dermapharm (UROAKUT) (Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo UROAKUT — Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori UroCys — Impedimento alla registrazione relativo — Assenza di rischio di confusione — Potere di riforma — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001])

34

2018/C 399/47

Causa T-392/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2018 — TE / Commissione (Procedimento sommario — Rigetto del ricorso nel procedimento principale — Non luogo a statuire)

35

2018/C 399/48

Cause T-337/18 R e T-347/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 agosto 2018 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione [Procedimento sommario — Regolamento (UE) n. 528/2012 — Biocidi — Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) — Diniego di approvazione — Domanda di provvedimenti provvisori — Fumus boni iuris — Bilanciamento degli interessi]

35

2018/C 399/49

Causa T-362/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 settembre 2018 — Robert / Conseil national de l’ordre des pharmaciens (Procedimento sommario — Rigetto del ricorso principale — Non luogo a statuire)

36

2018/C 399/50

Causa T-475/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 agosto 2018 — Boyer/Wallis e Futuna (Procedimento sommario — Appalti pubblici — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità)

37

2018/C 399/51

Causa T-504/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 settembre 2018 — XG / Commissione (Procedimento sommario — Diniego di accesso ai locali della Commissione — Domanda di provvedimenti provvisori — Mancanza di interesse ad ottenere i provvedimenti provvisori richiesti)

37

2018/C 399/52

Causa T-490/18: Ricorso proposto il 16 agosto 2018 — Neda Industrial Group / Consiglio

38

2018/C 399/53

Causa T-505/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Ungheria / Commissione

39

2018/C 399/54

Causa T-509/18: Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Repubblica ceca / Commissione europea

39

2018/C 399/55

Causa T-516/18: Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Lussemburgo/Commissione

40

2018/C 399/56

Causa T-518/18: Ricorso proposto il 31 agosto 2018 — YG / Commissione

41

2018/C 399/57

Causa T-519/18: Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — Global Silicones Council e altri / ECHA

42

2018/C 399/58

Causa T-524/18: Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — Billa/EUIPO — Boardriders IP Holdings (Billa)

43

2018/C 399/59

Causa T-525/18: Ricorso proposto il 4 settembre 2018 — ENGIE Global LNG Holding e a./ Commissione

44

2018/C 399/60

Causa T-531/18: Ricorso proposto il 26 giugno 2018 — LL-Carpenter / Commissione

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2018/C 399/61

Causa T-533/18: Ricorso proposto il 6 settembre 2018 — Wanda Films e Wanda Visión /EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

46

2018/C 399/62

Causa T-536/18: Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — Société des produits Nestlé /EUIPO — European Food (fitness)

47

2018/C 399/63

Causa T-538/18: Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Dickmanns / EUIPO

48

2018/C 399/64

Causa T-540/18: Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — ASL Aviation Holdings e ASL Airlines (Irlanda)/Commissione

49

2018/C 399/65

Causa T-542/18: Ricorso proposto il 17 settembre 2018 — Wanda Films e Wanda Visión / EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

51

2018/C 399/66

Causa T-543/18: Ricorso proposto il 17 settembre 2018 — XK / Commissione

52

2018/C 399/67

Causa T-544/18: Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — ArcelorMittal Bremen / Commissione

52

2018/C 399/68

Causa T-546/18: Ricorso proposto il 17 settembre 2018 — XM e a. / Commissione

53

2018/C 399/69

Causa T-556/18: Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Sensient Colors Europe / Commissione

54

2018/C 399/70

Causa T-557/18: Ricorso proposto il 20 settembre 2018 — LG Electronics / EUIPO — Beko (BECON)

55

2018/C 399/71

Causa T-559/18: Ricorso proposto Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (cerotti medici)

55

2018/C 399/72

Causa T-560/18: Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (cerotti medici)

56

2018/C 399/73

Causa T-562/18: Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — YP / Commissione

57

2018/C 399/74

Causa T-776/17: Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Medora Therapeutics / EUIPO — Biohealth Italia (LITHOREN)

58

2018/C 399/75

Causa T-371/18: Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems / EASA

58


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

(2018/C 399/01)

Ultima pubblicazione

GU C 392 del 29.10.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 381 del 22.10.2018

GU C 373 del 15.10.2018

GU C 364 dell’8.10.2018

GU C 352 dell’1.10.2018

GU C 341 del 24.9.2018

GU C 328 del 17.9.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — ClientEarth / Commissione europea

(Causa C-57/16 P) (1)

((Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Relazione sulla valutazione d’impatto, progetto di relazione sulla valutazione d’impatto e parere del comitato per la valutazione d’impatto - Iniziative legislative nel settore ambientale - Diniego di accesso - Divulgazione in corso di causa dei documenti richiesti - Permanenza dell’interesse ad agire - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale in corso di un’istituzione dell’Unione - Presunzione generale))

(2018/C 399/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O. W. Brouwer, J. Wolfhagen e F. Heringa, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e M. J. Heliskoski, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 novembre 2015, ClientEarth/Commissione (T-424/14 e T-425/14, EU:T:2015:848), è annullata.

2)

La decisione della Commissione europea del 1o aprile 2014, che nega l’accesso a una relazione sulla valutazione d’impatto riguardante un progetto di strumento vincolante che definisce il quadro strategico per le procedure di ispezione e di sorveglianza incentrate sui rischi e relative alla normativa ambientale dell’Unione europea, nonché ad un parere del comitato per la valutazione d’impatto, è annullata.

3)

La decisione della Commissione europea del 3 aprile 2014, che nega l’accesso a un progetto di relazione sulla valutazione d’impatto riguardante l’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello degli Stati membri nel settore della politica ambientale dell’Unione europea, nonché ad un parere del comitato per la valutazione d’impatto, è annullata.

4)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute da ClientEarth in primo grado nonché nel procedimento di impugnazione.

5)

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano ciascuno le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2018 — Bank Mellat / Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-430/16 P) (1)

([Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Lotta contro la proliferazione nucleare - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Misure settoriali - Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani - Rafforzamento delle restrizioni - Regime controverso derivante dalle disposizioni della decisione 2012/635/PESC e dal regolamento (UE) n. 1263/2012 - Attuazione del piano d’azione congiunto globale sulla questione nucleare iraniana - Revoca di tutte le misure restrittive dell’Unione europea relative a tale questione - Abrogazione del regime controverso nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea - Incidenza sull’interesse ad agire dinanzi al Tribunale - Mancanza di persistenza dell’interesse ad agire])

(2018/C 399/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (rappresentanti: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod e R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian e P. Reddy, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti), Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci, J. Norris-Usher e M. Konstantinidis, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 2 giugno 2016, Bank Mellat/Consiglio (T-160/13, EU:T:2016:331), è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto con il numero T-160/13 dalla Bank Mellat, diretto all’annullamento dell’articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, o della suddetta disposizione nella parte in cui essa non prevede un’eccezione applicabile al caso della Bank Mellat, nonché sulla sua domanda diretta a ottenere che il Tribunale dell’Unione europea dichiarasse l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran.

3)

La Bank Mellat e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative sia al procedimento di impugnazione sia al procedimento di primo grado.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Freistaat Bayern

(Causa C-488/16 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio denominativo NEUSCHWANSTEIN - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo - Indicazione dell’origine geografica - Carattere distintivo - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) - Malafede))

(2018/C 399/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV (rappresentante: B. Bittner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis, A. Schifko e D. Walicka, agenti), Freistaat Bayern (rappresentante: M. Müller, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV è condannata alle spese.


(1)  GU C 6 del 9.1.2017.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/4


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

(Causa C-527/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articoli 5 e 19, paragrafo 2 - Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello in cui il datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività - Rilascio di certificati A1 da parte dello Stato membro di origine dopo il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante dell’assoggettamento dei lavoratori al suo regime di sicurezza sociale - Parere della commissione amministrativa - Erroneo rilascio dei certificati A1 - Constatazione - Carattere vincolante ed effetto retroattivo di tali certificati - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Legislazione applicabile - Articolo 12, paragrafo 1 - Nozione di persona «inviata in sostituzione di un’altra persona»))

(2018/C 399/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Con l’intervento di: Alpenrind GmbH Martin-Meat Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, Martimpex-Meat Kft, Pensionsversicherungsanstalt, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola non soltanto le istituzioni dello Stato membro in cui l’attività è svolta, ma anche i giudici di tale Stato membro.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività è svolta sia i giudici di tale Stato membro fintantoché tale certificato non sia stato né ritirato né dichiarato non valido dallo Stato membro in cui esso è stato rilasciato, quand’anche le autorità competenti di quest’ultimo Stato membro e dello Stato membro in cui l’attività è svolta abbiano deferito la questione alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e questa abbia concluso che detto certificato era stato rilasciato erroneamente e avrebbe dovuto essere ritirato.

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A1, rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l’attività è svolta sia i giudici di tale Stato membro, se del caso, con effetto retroattivo, quand’anche tale certificato sia stato rilasciato solo dopo che detto Stato membro aveva accertato l’assoggettamento del lavoratore interessato all’assicurazione obbligatoria ai sensi della propria legislazione.

3)

L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 1244/2010, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un lavoratore, che sia distaccato dal datore di lavoro per effettuare un lavoro in un altro Stato membro, sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest’ultimo lavoratore dev’essere considerato «inviato in sostituzione di un’altra persona», ai sensi di tale disposizione, cosicché non può beneficiare della norma particolare prevista in detta disposizione al fine di continuare ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività.

Il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


5.11.2018   

IT

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C 399/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Repubblica ceca / Commissione europea

(Causa C-4/17 P) (1)

((Impugnazione - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Spese ammissibili al finanziamento dell’Unione europea - Spese sostenute dalla Repubblica ceca - Regolamento (CE) n. 479/2008 - Articolo 11, paragrafo 3 - Nozione di «ristrutturazione dei vigneti»))

(2018/C 399/06)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek e B. Eggers, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 ottobre 2016, Repubblica ceca/Commissione (T-141/15, non pubblicata, EU:T:2016:621), è annullata.

2)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca nell’ambito del FEAGA a favore della misura di protezione dei vigneti contro i danni arrecati da animali e uccelli per gli anni dal 2010 al 2012, per un importo totale di EUR 2 123 199,04.

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica ceca tanto nel procedimento di primo grado quanto nell’ambito della presente impugnazione.


(1)  GU C 63 del 27.2.2017.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund

(Causa C-17/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 2008/94/CE - Articolo 8 - Regimi di previdenza complementari - Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia - Livello di tutela minima garantito))

(2018/C 399/07)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Grenville Hampshire

Convenuto: The Board of the Pension Protection Fund

Con l’intervento di: Secretary of State for Work and Pensions

Dispositivo

1)

L’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che ogni singolo lavoratore subordinato deve beneficiare, in caso di insolvenza del proprio datore di lavoro, di prestazioni di vecchiaia almeno pari al 50 % del valore dei propri diritti maturati in base a un regime di previdenza professionale complementare.

2)

L’articolo 8 della direttiva 2008/94, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, è munito di effetti diretti e può essere, dunque, invocato dinanzi a un giudice nazionale da un singolo lavoratore subordinato al fine di contestare una decisione di un organismo, quale il Board of the Pension Protection Fund (Board del Fondo di protezione per le pensioni, Regno Unito).


(1)  GU C 78 del 13.3.2017.


5.11.2018   

IT

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C 399/7


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o.

(Causa C-21/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Emissione di un’ingiunzione di pagamento insieme alla domanda di ingiunzione - Mancanza della traduzione della domanda di ingiunzione - Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva - Domanda di riesame successivamente alla scadenza del termine per l’opposizione - Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali - Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Applicabilità - Articolo 8 e allegato II - Comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere un atto introduttivo del procedimento non tradotto - Assenza del modulo standard - Conseguenze))

(2018/C 399/08)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente: Catlin Europe SE

Convenuta: O.K. Trans Praha spol. s r. o.

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso.

In tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 non trova applicazione.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


5.11.2018   

IT

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C 399/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

(Causa C-80/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli - Direttiva 72/166/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Seconda direttiva 84/5/CEE - Articolo 1, paragrafo 4 - Obbligo di sottoscrivere un contratto di assicurazione - Veicolo stazionato su un terreno privato - Diritto di regresso dell’organismo competente per il risarcimento contro il proprietario del veicolo non assicurato))

(2018/C 399/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Fundo de Garantia Automóvel

Convenuti: Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.

2)

L’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede che l’organismo contemplato in tale disposizione abbia diritto di proporre un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro la persona che era soggetta all’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo che ha causato i danni risarciti da tale organismo, ma che non aveva stipulato alcun contratto a tal fine, quand’anche detta persona non sia civilmente responsabile dell’incidente nell’ambito del quale tali danni si sono verificati.


(1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


5.11.2018   

IT

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C 399/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2018 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-244/17) (1)

((Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2017/477 - Posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi - Articolo 218, paragrafo 9, TFUE - Decisione che istituisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito da un accordo internazionale - Accordo di cui alcune disposizioni possono essere collocate nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Regola di voto))

(2018/C 399/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas, L. Gussetti e P. Aalto, agenti, poi L. Havas e L. Gussetti, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e P. Mahnič Bruni, agenti)

Dispositivo

1)

La decisione (UE) 2017/477 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di cooperazione istituito nell’ambito dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per quanto riguarda le modalità di funzionamento del Consiglio di cooperazione, del comitato di cooperazione, dei sottocomitati specializzati o di altri organismi, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 2017/477 sono mantenuti in vigore.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.


5.11.2018   

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C 399/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2018 — Christoph Klein / Commissione europea, Repubblica federale di Germania

(Causa C-346/17 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 340, secondo comma, TFUE - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici - Articolo 8, paragrafi 1 e 2 - Procedimento di clausola di salvaguardia - Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto di immissione in commercio di un dispositivo medico - Assenza di decisione della Commissione europea - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti agli individui - Nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato - Prova dell’esistenza e della portata del danno))

(2018/C 399/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, (rappresentanti: G. von Rintelen, A. Sipos ed A.C. Becker, agenti), Repubblica federale di Germania

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 settembre 2016, Klein/Commissione (T-309/10 RENV, non pubblicata, EU:T:2016:570), è annullata nella parte in cui si è dichiarato che il sig. Christoph Klein non ha dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità diretto e sufficiente idoneo a far sussistere la responsabilità dell’Unione europea.

2)

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

3)

Il ricorso del sig. Christoph Klein diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito della violazione da parte della Commissione europea degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, è respinto.

4)

Il sig. Christoph Klein e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative sia ai procedimenti di primo grado sia a quelli di impugnazione.

5)

La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese relative ai procedimenti di primo grado.


(1)  GU C 300 dell’11.9.2017.


5.11.2018   

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C 399/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Vincent Piessevaux / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-454/17 P) (1)

((Impugnazione - Funzione pubblica - Statuto dei funzionari dell’Unione europea - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII - Diritti a pensione acquisiti in un regime nazionale - Trasferimento di tali diritti verso il sistema pensionistico dell’Unione - Differenza di trattamento tra funzionari a seconda che il capitale che rappresenta i loro diritti a pensione sia stato trasferito al regime dell’Unione anteriormente o successivamente all’entrata in vigore di nuove disposizioni generali di esecuzione))

(2018/C 399/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Piessevaux (rappresentante: L. Ponteville, avocat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Vincent Piessevaux sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 374 del 06.11.2017.


5.11.2018   

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C 399/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover

(Causa C-471/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Unione doganale e tariffa doganale comune - Nomenclatura tariffaria e statistica - Classificazione delle merci - Tagliatelle (noodle) istantanee fritte - Sottovoce tariffaria 1902 30 10))

(2018/C 399/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 1902 30 10 di quest’ultima piatti a base di tagliatelle istantanee, come quelli di cui al procedimento principale, che sono essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle (noodle) precotte e fritte.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


5.11.2018   

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C 399/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Basic Net SpA / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-547/17 P) (1)

((Impugnazione - Marchio dell’Unione europea - Marchio figurativo raffigurante tre strisce verticali - Prova di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso))

(2018/C 399/14)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Basic Net SpA (rappresentante: D. Sindico, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Basic Net SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.


5.11.2018   

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C 399/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Austria) — Procedimento avviato da Gmalieva s.r.o. e a.

(Causa C-79/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Monopolio dei giochi d’azzardo in uno Stato membro - Normativa nazionale che vieta l’esercizio di slot machines senza la previa autorizzazione delle autorità amministrative))

(2018/C 399/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrenti: Gmalieva s.r.o., Celik KG, PBW GmbH, Antoaneta Claudia Gruber, Play For Me GmbH, Haydar Demir

Convenuta: Landespolizeidirektion Oberösterreich

Dispositivo

Spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare, nella sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C-390/12, EU:C:2014:281), se un regime nazionale di monopolio dei giochi d’azzardo previsto per legge, come quello oggetto del procedimento principale, debba ritenersi coerente ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, qualora in un procedimento giudiziario nazionale sia stato dichiarato che:

la dipendenza dal gioco non costituisce un problema sociale che giustifichi un intervento da parte dello Stato;

i giochi d’azzardo proibiti configurano unicamente illeciti amministrativi e non condotte penalmente rilevanti;

le entrate statali annuali derivanti dal gioco d’azzardo ammontano a più di 500 milioni di euro all’anno, pari allo 0,4 % del bilancio annuale dello Stato; e

le misure pubblicitarie dei titolari di licenza mirano prevalentemente ad incitare a partecipare al gioco d’azzardo i soggetti ad esso ancora estranei.


(1)  GU C 178 del 6.6.2017.


5.11.2018   

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C 399/13


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2018 — NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) / Consiglio europeo

(Cause riunite da C-208/17 P a C-210/17 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Dichiarazione UE-Turchia del Consiglio europeo del 18 marzo 2016 - Domanda di annullamento))

(2018/C 399/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) (rappresentanti: P. O'Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Consiglio europeo (rappresentanti: S. Boelaert, M. Chavrier e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica ellenica (rappresentanti: M. Michelogiannaki e G. Karipsiadis, agenti)

Dispositivo

1)

I ricorsi d’impugnazione sono respinti in quanto manifestamente irricevibili.

2)

NF, NG e NM sono condannati alle spese.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


5.11.2018   

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C 399/13


Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila — Italia) — Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia

(Causa C-472/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Politica sociale - Lavoro a tempo determinato - Giudici di pace - Irricevibilità manifesta))

(2018/C 399/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di L’Aquila

Parti

Ricorrente: Gabriele Di Girolamo

Convenuto: Ministero della Giustizia

Con l’intervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa)

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di L’Aquila (Italia), con ordinanza del 31 luglio 2017, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 347 del 16.10.2017.


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C 399/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 settembre 2018 — Allstate Insurance Company / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-542/17 P) (1)

((Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Marchio dell’Unione europea - Domanda di registrazione del marchio denominativo DRIVEWISE - Rigetto della domanda - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c) - Articolo 7, paragrafo 2 - Articolo 75 - Carattere descrittivo - Neologismo composto da elementi ognuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati - Destinazione dei prodotti e dei servizi - Snaturamento - Obbligo di motivazione))

(2018/C 399/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Allstate Insurance Company (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: K. Markakis, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)

L’Allstate Insurance Company è condannata alle spese.


(1)  GU C 13 del 15.1.2018.


5.11.2018   

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C 399/14


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Dominique Bilde / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-67/18 P) (1)

((Impugnazione - Ricevibilità - Parlamento europeo - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate))

(2018/C 399/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dominique Bilde (rappresentante: G. Sauveur, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. F. Jensen, M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

2)

La sig.ra Dominique Bilde è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


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C 399/15


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 — Sophie Montel / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-84/18 P) (1)

((Impugnazione - Ricevibilità - Parlamento europeo - Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo - Indennità di assistenza parlamentare - Recupero delle somme indebitamente versate))

(2018/C 399/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sophie Montel (rappresentante: G. Sauveur, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. F. Jensen, M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

2)

La sig.ra Sophie Montel è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


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C 399/15


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud — Croazia) — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Causa C-90/18) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Mancanza di sufficienti precisazioni riguardo al contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, nonché ai motivi che giustificano la necessità di fornire una soluzione alle questioni pregiudiziali - Manifesta irricevibilità))

(2018/C 399/21)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Visoki upravni sud

Parti

Ricorrente: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Convenuto: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

con l’intervento di: Hrvoje Šimić

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki upravni sud (Corte d’appello amministrativa, Croazia), con decisione del 1o febbraio 2018, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 134 del 16.4.2018.


5.11.2018   

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C 399/16


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 6 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul — Portogallo) — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

(Causa C-184/18) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità diretta - Articolo 18 TFUE - Principio di non discriminazione - Articoli 63, 64 e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da non residenti - Restrizioni ai movimenti di capitali a destinazione di o in provenienza da paesi terzi))

(2018/C 399/22)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Sul

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fazenda Pública

Convenuti: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

Dispositivo

Una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale assoggetti le plusvalenze risultanti dalla cessione, da parte di un residente di uno Stato terzo, di un bene immobile situato in questo Stato membro ad un onere fiscale superiore a quello che sarebbe applicato per questo stesso tipo di operazioni alle plusvalenze realizzate da un residente di detto Stato membro costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, non rientra nell’eccezione prevista dall’articolo 64, paragrafo 1, TFUE e non può essere giustificata in virtù delle ragioni contemplate all’articolo 65, paragrafo 1, TFUE.


(1)  GU C 182, del 28.5.2018.


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C 399/17


Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège, Belgio — Belgio) — Pauline Stiernon e a. / État belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Causa C-237/18) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Libera circolazione dei lavoratori - Libertà professionale - Articoli 20, 21 e 45 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15 - Professione di psicomotricista non ricompresa nell’elenco nazionale delle professioni paramediche))

(2018/C 399/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Convenuti: État belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, alla normativa di uno Stato membro che istituisce l’elenco delle professioni paramediche, in cui non è inclusa la professione di psicomotricista, sebbene in tale Stato membro sia stato istituito il diploma di baccalaureato in psicomotricità.


(1)  GU C 190 del 4.06.2018.


5.11.2018   

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C 399/17


Impugnazione proposta il 19 febbraio 2018 da Robert Hansen avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-304/18, bet365 Group / EUIPO

(Causa C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Robert Hansen (rappresentante: M. Pütz-Poulalion, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 6 settembre 2018, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l’impugnazione irricevibile.


5.11.2018   

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C 399/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 28 giugno 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

(Causa C-425/18)

(2018/C 399/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti nella causa principale

Ricorrente: Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS)

Resistente: Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

Questione pregiudiziale

Se il combinato disposto da una parte degli articoli 53 paragrafo 3 e 54 paragrafo 4 della Direttiva 2004/17/CE (1), e d’altra parte dell’art. 45 paragrafo 2 lett. d) della Direttiva 2004/18/CE (2) osti ad una previsione, come l’art. 38 comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 163/2006 della Repubblica Italiana, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale, che esclude dalla sfera di operatività del c.d. «errore grave» commesso da un operatore economico «nell’esercizio della propria attività professionale», i comportamenti integranti violazione delle norme sulla concorrenza accertati e sanzionati dalla Autorità nazionale antitrust con provvedimento confermato in sede giurisdizionale, in tal modo precludendo a priori alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente siffatte violazioni ai fini della eventuale, ma non obbligatoria, esclusione di tale operatore economico da una gara indetta per l’affidamento di un appalto pubblico.


(1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).

(2)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).


5.11.2018   

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C 399/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Gerona (Spagna) il 9 luglio 2018 — WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social

(Causa C-450/18)

(2018/C 399/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Gerona

Parti

Ricorrente: WA

Resistente: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Questioni pregiudiziali

Se una norma nazionale (in concreto, l’articolo 60, paragrafo 1, della Ley General de Seguridad Social che riconosca il diritto a un un’integrazione di pensione, per il loro apporto demografico alla previdenza sociale, alle [Or. 15] donne che abbiano avuto figli biologici o adottivi e siano titolari, nell’ambito di uno dei regimi del sistema di previdenza sociale, di pensioni contributive di vecchiaia, per vedove o di invalidità permanente, ma non riconosca tale diritto agli uomini che si trovino in una situazione identica, leda il principio della parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sancito dall’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, quale modificata dalla direttiva 2002/73 (1), rifusa dalla direttiva 2006/54/CE (2) del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.


(1)  Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 2002, L 269, pag. 15).

(2)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).


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C 399/19


Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Repubblica di Slovenia / Repubblica di Croazia

(Causa C-457/18)

(2018/C 399/27)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: M. Menard)

Convenuta: Repubblica di Croazia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che la convenuta ha violato:

gli articoli 2 e 4, paragrafo 3, TUE;

l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, unitamente all’allegato I dello stesso, configuranti il sistema dell’Unione europea per il controllo, la verifica e l’attuazione delle norme della politica comune della pesca, che è stato istituito dal regolamento n. 1224/2009 e dal regolamento di esecuzione n. 404/2011;

l’articolo 4 e l’articolo 17, in combinato disposto con l’articolo 13, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e

l’articolo 2, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo,

e che la Corte voglia altresì condannare la convenuta:

a porre termine senza ritardo alle violazioni sopra citate, e

a rimborsare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo:

Venendo meno in maniera unilaterale all’impegno, che si era assunta nel processo di adesione all’Unione europea, a rispettare il lodo arbitrale e dunque il confine che sarebbe stato definito da tale lodo e gli altri obblighi da questo imposti, la Repubblica di Croazia si rifiuta di rispettare lo Stato di diritto, il quale costituisce un valore fondamentale dell’Unione europea (articolo 2 TUE).

Secondo motivo:

In virtù del fatto che essa rifiuta unilateralmente di eseguire gli obblighi ad essa incombenti in forza del lodo arbitrale, impedendo al tempo stesso alla Slovenia di esercitare integralmente la sovranità su alcune parti del suo territorio ai sensi del Trattato, la Repubblica di Croazia viola l’obbligo di leale cooperazione con l’Unione europea e con la Repubblica di Slovenia sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Il comportamento della Repubblica di Croazia mette in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea, nonché il rafforzamento della pace e un sempre più stretto legame tra le nazioni, come pure gli obiettivi delle norme dell’Unione che si riferiscono al territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE). Inoltre, la Repubblica di Croazia mette la Repubblica di Slovenia nell’impossibilità di attuare su tutto il proprio territorio, di terraferma e marino, il diritto dell’Unione europea e di operare in conformità di tale diritto, e segnatamente nel rispetto delle norme secondarie dell’Unione che si riferiscono al territorio degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE).

Terzo motivo:

La Repubblica di Croazia viola il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, e in particolare la disciplina dell’accesso reciproco ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato I di tale regolamento. La disciplina, che per la Croazia e la Slovenia si applica dal 30 dicembre 2017, consente a 25 pescherecci di ciascun paese il libero accesso al mare territoriale dell’altro paese, così come fissato in base al diritto internazionale, cioè ai sensi del lodo arbitrale. La Repubblica di Croazia non permette alla Repubblica di Slovenia di far valere i diritti nell’ambito di tale disciplina e viola così l’articolo 5 di detto regolamento per il fatto che: i) rifiuta di dar corso alla disciplina dell’accesso reciproco; ii) rifiuta di riconoscere la validità della legislazione che la Repubblica di Slovenia ha adottato a tal fine; e iii) per effetto dell’applicazione sistematica di sanzioni non consente ai pescherecci sloveni il libero accesso alle acque marine che il lodo arbitrale del 2017 ha definito come slovene, nonché, a fortiori, il libero accesso alle acque croate ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina dell’accesso reciproco.

Quarto motivo:

La Repubblica di Croazia viola il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell’8 aprile 2011. Le motovedette della polizia croata, senza autorizzazione della Repubblica di Slovenia, accompagnano i pescherecci croati quando praticano la pesca in acque slovene, in tal modo impedendo agli ispettori della pesca sloveni di effettuare i controlli. Al tempo stesso, gli organi croati infliggono ai pescherecci sloveni, quando pescano nelle acque slovene che la Croazia rivendica per sé, sanzioni pecuniarie per illegittimo attraversamento del confine e pesca abusiva. Oltre a ciò, la Croazia non trasmette alla Slovenia i dati sulle attività delle imbarcazioni croate in acque slovene, come invece richiederebbero i due regolamenti sopra citati. In tal modo, la Repubblica di Croazia non consente alla Repubblica di Slovenia di esercitare i controlli nelle acque sottoposte alla sua sovranità e giurisdizione e non rispetta la competenza esclusiva spettante alla Slovenia quale Stato costiero nel suo mare territoriale, violando così il regolamento (CE) n. 1224/2009 e il regolamento (UE) n. 404/2011.

Quinto motivo:

La Repubblica di Croazia ha violato e viola tuttora il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). La Croazia non riconosce come confine comune con la Slovenia i confini stabiliti dal lodo arbitrale, non coopera con la Slovenia per la protezione di tale «frontiera esterna» e non è in grado di garantire una protezione soddisfacente, di modo che essa viola gli articoli 13 e 17 del citato regolamento, come pure l’articolo 4, che esige la fissazione delle frontiere in accordo con il diritto internazionale.

Sesto motivo:

La Repubblica di Croazia ha violato e viola tuttora la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, la quale si applica alle «acque marine» degli Stati membri, così come definite in accordo con le pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 («UNCLOS») (articolo 2, paragrafo 4, della direttiva). La Repubblica di Croazia respinge il lodo arbitrale che ha stabilito tale delimitazione dei confini e — per contro — include acque slovene nella propria pianificazione dello spazio marittimo e di conseguenza non consente un’armonizzazione con le carte geografiche della Repubblica di Slovenia, violando così la citata direttiva, e segnatamente gli articoli 8 e 11 della stessa.


5.11.2018   

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C 399/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 16 luglio 2018 — AV, BU / Comune di Bernareggio

(Causa C-465/18)

(2018/C 399/28)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: AV, BU

Resistente: Comune di Bernareggio

Questione pregiudiziale

Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di tutela della concorrenza e di libera circolazione dei lavoratori, di cui agli articoli 45, da 49 a 56, e 106 del TFUE, nonché di cui agli artt. 15 e 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E., ed il canone di proporzionalità e ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 12 comma 2 L. 362/1991, che, in caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, assegna il diritto di prelazione ai dipendenti della farmacia medesima.


5.11.2018   

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C 399/21


Impugnazione proposta il 18 luglio 2018 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2018, causa T-283/15, Esso Raffinage / Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Causa C-471/18 P)

(2018/C 399/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: P. Klappich e C. Schmidt, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Esso Raffinage, Agenzia europea per le sostanze chimiche, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2018, causa T-283/15;

Respingere il ricorso;

Condannare la controparte alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto attribuendo un significato giuridico alla lettera intitolata «Decisione di non conformità con riferimento alla valutazione del fascicolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006», che l’ECHA ha inviato, il 1o aprile 2015, al Ministero francese per l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, i trasporti e gli alloggi (in prosieguo: la «lettera»), e qualificandola come atto soggetto a ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE.

La ricorrente contesta, in secondo luogo, che il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) e ha tralasciato l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento REACH.

In terzo luogo, la ricorrente non condivide l’avviso del Tribunale in merito alla generale ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’ECHA, secondo cui all’ECHA spetterebbe soltanto la competenza di decidere riguardo alla conformità delle informazioni sulla registrazione con i requisiti REACH.


(1)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).


5.11.2018   

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C 399/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 luglio 2018 — SATI — Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA / Azienda di Trasporti Molisana — A.T.M. SpA

(Causa C-475/18)

(2018/C 399/30)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: SATI — Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA

Convenuta: Azienda di Trasporti Molisana — A.T.M. SpA

Questione pregiudiziale

Se l’art. 5, comma 4, del Regolamento (CE) 23/10/2007 n. 1370/2007 (1) deve essere interpretato nel senso che ricorre nella legislazione nazionale il divieto all’affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale, preclusivo dell’affidamento diretto anche nei casi in cui sarebbe consentito dalla normativa euro-unitaria, quando è posta la regola generale della gara pubblica per l’affidamento del predetto servizio ovvero soltanto nel caso di divieto specifico di affidamento diretto anche in relazione alle ipotesi in cui è consentito dalla normativa euro-unitaria.


(1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).


5.11.2018   

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C 399/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 27 luglio 2018 — ZW / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-498/18)

(2018/C 399/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: ZW

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il termine di due anni per l’esercizio dell’azione previsto all’articolo 35, paragrafo 1, della convenzione di Montreal, possa essere interrotto o sospeso.

2)

Se quanto disposto nell’articolo 35, paragrafo 2, della convenzione di Montreal [in base al quale] «Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell’ordinamento del tribunale adito» consenta di ritenere che una disposizione di diritto nazionale relativa al momento iniziale di decorrenza del termine possa prevalere sulla disposizione generale del paragrafo 1 dell’articolo 35, secondo la quale il termine inizia a decorrere dal giorno di arrivo a destinazione.


5.11.2018   

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C 399/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov (Romania) il 13 agosto 2018 — EP / FO

(Causa C-530/18)

(2018/C 399/32)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Ilfov

Parti

Ricorrente: EP

Convenuto: FO

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (1) debba essere interpretato nel senso che esso istituisce un’eccezione alla regola della competenza del giudice nazionale del luogo in cui il minore ha di fatto il domicilio.

2)

Se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale debba essere interpretato nel senso che costituiscono criteri che indicano un legame particolare del minore con la Francia (…) i criteri enunciati dalla parte in causa (ossia: il minore è nato in Francia, ha un padre cittadino francese, ha una famiglia basata su legami di consanguineità composta da due sorelle e un fratello, una nipote — la figlia di sua sorella -, il nonno paterno, la compagna attuale del padre e la loro figlia minore in Francia, mentre in Romania non ha alcun parente da parte di madre, frequenta la scuola francese, l’educazione e la mentalità del minore sono da sempre francesi, la lingua parlata in casa tra genitori e tra genitori e minore è sempre stata la lingua francese), e pertanto il giudice nazionale deve dichiarare che il giudice francese è più adatto.

3)

Se l’articolo 15 regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale debba essere interpretato nel senso che le differenze procedurali tra le normative dei due Stati, quale lo svolgimento del processo a porte chiuse, da parte di giudici specializzati, sono a servizio dell’interesse superiore del minore nel senso di tale disposizione [del diritto dell’Unione].


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


5.11.2018   

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C 399/24


Ricorso presentato il 12 settembre 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-576/18)

(2018/C 399/33)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia 29 marzo 2012, causa C-243/10, concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione della Commissione 2008/854/CE (1), del 2 luglio 2008, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’articolo 260 TFUE;

ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a di EUR 13 892 per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione, con un minimo di EUR 8 715 000, dal giorno della pronunzia della sentenza resa nella causa C-243/10 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa;

ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità su base semestrale, fissata dalla Commissione a partire dal semestre successivo alla data della sentenza nella presente causa, pari a EUR 126 840 al giorno;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 2008/854/CE, del 2 luglio 2008, relativa al regime di aiuti al settore alberghiero in Sardegna (legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N272/98), pubblicata nella GUUE L 302 del 13 novembre 2008, la Commissione ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato in questione concessi dall’Italia e ne ha ordinato il recupero.

Con sentenza del 29 marzo 2012, causa C-243/10, Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato che l’Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale decisione, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi nell’ambito del regime previsto da tale decisione.

A distanza di più di sei anni da tale sentenza, malgrado le numerose sollecitazioni da parte della Commissione al governo italiano, gran parte degli aiuti in questione non sono stati ancora recuperati. Le argomentazioni avanzate a questo effetto dal governo italiano, in particolare con riferimento ai contenziosi nazionali pendenti, non costituiscono giustificazioni valide a fronte di tale inadempimento. Risulta dunque che, alla data di presentazione del presente ricorso, l’Italia non ha ancora integralmente recuperato l’aiuto e non si è quindi pienamente conformata alla sentenza della Corte nella causa C-243/10.

La Commissione chiede pertanto alla Corte di dichiarare che l’Italia ha violato l’articolo 260 TFUE e le propone di comminare all’Italia il pagamento di una somma forfettaria e di una penalità semestrale fino a quando la sentenza nella causa C-243/10 non sarà pienamente eseguita.


(1)  Decisione della Commissione, del 2 luglio 2008 , relativa al regime di aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) (GU 2008, L 302, pag. 9).


5.11.2018   

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C 399/25


Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla Buonotourist Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018, causa T-185/15, Buonotourist / Commissione

(Causa C-586/18 P)

(2018/C 399/34)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Buonotourist Srl (rappresentanti: M. D’Alberti, L. Visone, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata

dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di stato Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 1 111 572,00), è integralmente nulla e non avvenuta là dove ritiene che le somme riconosciute a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del Reg. (CEE) n. 1191/69 (concessione di compensazione ex art. 11 per obbligo di tariffa nel settore del Trasporto Pubblico Locale) (1), sia da ritenere una misura non notificata che costituisce aiuto di stato ai sensi dell’art. 107, § 1, del Trattato che è incompatibile con il mercato interno;

dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e art. 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di Stato Sa.35843 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 1 111 572,00), è integralmente nulla nella parte in cui dispone misure operative per il recupero dell’aiuto a carico dello Stato italiano. Con condanna della Commissione alle spese sostenute dalla Buonotourist s.r.l.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è sostenuto da cinque motivi in base ai quali la sentenza merita di essere annullata:

I.   Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della compensazione in esame come «nuovo aiuto»

La compensazione riconosciuta alla ricorrente consegue ad una sentenza di accertamento del relativo diritto presa dal Consiglio di Stato nel 2009, sulla base del Reg. 1191/1969, per OSP di tariffa. Tale giudicato, per la sua valenza, giammai poteva interpretarsi come istitutiva di una misura di compensazione avendone operato unicamente la mera dichiarazione.

II.   Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla pretesa insussistenza delle condizioni Altmark

La qualificazione di un esborso economico dei pubblici poteri esclude in radice l’applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato. Stante la natura di contropartita per gli OSP sopportati, alcun vantaggio può determinarsi per l’impresa che li ha assolti. Si analizza inoltre partitamente la sentenza Altmark, per dimostrare che i principi ivi affermati sono tutti rispettati.

III.   Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione di incompatibilità della misura economica con la disciplina europea in materia di aiuti di stato: sull’impossibilità della misura di «falsare la concorrenza»

Il Tribunale non ha tenuto conto che il mercato di T.P.L. in Campania nel periodo rilevante per la causa (96 — 2002) come ancora oggi, era chiuso alla concorrenza, e le concessioni generavano un diritto di esclusiva. Di tal che non vi poteva essere concorrenza né «per il mercato» né «nel mercato».

IV.   Erroneità della sentenza impugnata là dove ha affermato la prevalenza della decisione della Commissione sul giudicato nazionale; erronea applicazione delle garanzie procedurali previste dal Reg. 659/99 (2) (Reg. 1589/2015 (3) ); erronea applicazione del principio del legittimo affidamento

Il Tribunale non ha tenuto conto che il giudicato nazionale si era formato oltre cinque anni prima della decisione della Commissione. Per cui la giurisprudenza dallo stesso invocata non era pertinente, non rinvenendosi precedenti nello specifico. Laddove, al contrario, avendo il Consiglio di Stato applicato il Reg. 1191/69, aveva esercitato una prerogativa a tale Giudice riservata. Né la Commissione può vantare, nello specifico, alcuna potestà decisionale esclusiva. Il lungo tempo trascorso dal giudicato, che aveva applicato il diritto dell’unione alla decisione della Commissione, aveva consolidato un legittimo affidamento. Non potendosi predicare l’ignoranza del Consiglio di Stato delle norme applicate, bensì solo una diversa interpretazione della Commissione.

V.   Erroneità della sentenza per indebita applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 (4) ai fini della valutazione di compatibilità dell’aiuto con la normativa dell’Unione; difetto di motivazione

La Commissione ha preso la decisione su una base giuridica errata, in quanto il Reg. 1370/2007, non era applicabile perché entrato in vigore dopo la sentenza dichiarativa del diritto alle compensazioni, operata dal Consiglio di Stato sulla base del Reg. 1191/69.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).


5.11.2018   

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C 399/26


Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla CSTP Azienda della Mobilità SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018, causa T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità / Commissione

(Causa C-587/18 P)

(2018/C 399/35)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: CSTP Azienda della Mobilità SpA (rappresentanti: G. Capo, L. Visone, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Asstra Associazione Trasporti

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di stato Sa.35842 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 4 951 838,25), è integralmente nulla e non avvenuta là dove ritiene che le somme riconosciute a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del Reg. (CEE) n. 1191/69 (concessione di compensazione ex art. 11 per obbligo di tariffa nel settore del Trasporto Pubblico Locale) (1), sia da ritenere una misura non notificata che costituisce aiuto di stato ai sensi dell’art. 107, § 1, del Trattato che è incompatibile con il mercato interno;

dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e art. 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di Stato Sa.35842 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 4 951 838,25), è integralmente nulla nella parte in cui dispone misure operative per il recupero dell’aiuto a carico dello Stato italiano. Con condanna della Commissione alle spese sostenute dalla C.S.T.P. — Azienda della Mobilità S.p.A. — in amministrazione straordinaria.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è sostenuto da cinque motivi in base ai quali la sentenza merita di essere annullata:

I.   Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della compensazione in esame come «nuovo aiuto»

La compensazione riconosciuta alla ricorrente consegue ad una sentenza di accertamento del relativo diritto presa dal Consiglio di Stato nel 2009, sulla base del Reg. 1191/1969, per OSP di tariffa. Tale giudicato, per la sua valenza, giammai poteva interpretarsi come istitutiva di una misura di compensazione avendone operato unicamente la mera dichiarazione.

II.   Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla pretesa insussistenza delle condizioni Altmark

La qualificazione di un esborso economico dei pubblici poteri esclude in radice l’applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato. Stante la natura di contropartita per gli OSP sopportati, alcun vantaggio può determinarsi per l’impresa che li ha assolti. Si analizza inoltre partitamente la sentenza Altmark, per dimostrare che i principi ivi affermati sono tutti rispettati.

III.   Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione di incompatibilità della misura economica con la disciplina europea in materia di aiuti di stato: sull’impossibilità della misura di «falsare la concorrenza»

Il Tribunale non ha tenuto conto che il mercato di T.P.L. in Campania nel periodo rilevante per la causa (96 — 2002) come ancora oggi, era chiuso alla concorrenza, e le concessioni generavano un diritto di esclusiva. Di tal che non vi poteva essere concorrenza né «per il mercato» né «nel mercato».

IV.   Erroneità della sentenza impugnata là dove ha affermato la prevalenza della decisione della Commissione sul giudicato nazionale; erronea applicazione delle garanzie procedurali previste dal Reg. 659/99 (2) (Reg. 1589/2015 (3) ); erronea applicazione del principio del legittimo affidamento

Il Tribunale non ha tenuto conto che il giudicato nazionale si era formato oltre cinque anni prima della decisione della Commissione. Per cui la giurisprudenza dallo stesso invocata non era pertinente, non rinvenendosi precedenti nello specifico. Laddove, al contrario, avendo il Consiglio di Stato applicato il Reg. 1191/69, aveva esercitato una prerogativa a tale Giudice riservata. Né la Commissione può vantare, nello specifico, alcuna potestà decisionale esclusiva. Il lungo tempo trascorso dal giudicato, che aveva applicato il diritto dell’unione alla decisione della Commissione, aveva consolidato un legittimo affidamento. Non potendosi predicare l’ignoranza del Consiglio di Stato delle norme applicate, bensì solo una diversa interpretazione della Commissione.

V.   Erroneità della sentenza per indebita applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 (4) ai fini della valutazione di compatibilità dell’aiuto con la normativa dell’Unione; difetto di motivazione

La Commissione ha preso la decisione su una base giuridica errata, in quanto il Reg. 1370/2007, non era applicabile perché entrato in vigore dopo la sentenza dichiarativa del diritto alle compensazioni, operata dal Consiglio di Stato sulla base del Reg. 1191/69.


(1)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).


5.11.2018   

IT

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C 399/28


Impugnazione proposta il 21 settembre 2018 dalla Brugg Kabel AG e dalla Kabelwerke Brugg AG Holding avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-441/14, Brugg Kabel AG e Kabelwerke Brugg AG Holding/Commissione europea

(Causa C-591/18 P)

(2018/C 399/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding (rappresentanti: A. Rinne e M. Lichtenegger, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 nella causa T-441/14 e la decisione della Commissione del 2 aprile 2014 (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte riguardante le ricorrenti;

2.

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale indicata al punto 1 e la deicisione della Commissione indicata al punto 1, nella parte in cui:

a)

l’ammenda inflitta alle ricorrenti è stata determinata in EUR 8 490 000, e

b)

le ricorrenti sono state condannate alle spese,

nonché ridurre, nella misura da essa ritenuta equa, l’importo dell’ammenda, conformemente alle conclusioni formulate in primo grado dalle ricorrenti;

3.

in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale indicata al punto 1 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

4.

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi di impugnazione.

Primo motivo: violazione dei diritti della difesa a causa della trasmissione delle richieste di informazioni e degli addebiti in inglese

Per quanto riguarda le versioni linguistiche delle richieste di informazioni e della comunicazione degli addebiti messe a disposizione delle ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere sufficiente un grado di comprensibilità eccessivamente basso. Sarebbe stato corretto porre il relativo destinatario nelle condizioni di intendere appieno le accuse, mediante la scelta di una versione linguistica a lui comprensibile, al fine di permettere una difesa completa. Non basterebbe poter comprendere soltanto «sufficientemente» la natura e l’entità delle accuse al fine di «prendere utilmente posizione al riguardo».

Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che, a tal riguardo, ciò che importa non sarebbe l’utilità delle risposte per la Commissione, bensì soltanto la questione se l’impresa interessata, nonostante il rifiuto della Commissione a fornire un’altra versione linguistica, fosse in grado di difendersi pienamente dalle accuse.

Secondo motivo: violazione dei diritti della difesa a causa del diniego di accesso alle risposte delle altre imprese agli addebiti

Il Tribunale avrebbe imposto requisiti eccessivi quanto alle condizioni per permettere a un’impresa interessata di prendere visione delle risposte non riservate degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti. L’accesso dovrebbe essere, correttamente, accordato a un destinatario della comunicazione degli addebiti già quando l’impresa interessata, alla luce delle accuse formulate, esponga circostanze plausibili, inerenti all’intero procedimento, che facciano apparire del tutto possibile l’esistenza di passaggi o di allegati a discarico nelle risposte non riservate di un altro destinatario della comunicazione degli addebiti.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che vengono violati principi dello Stato di diritto qualora soltanto la Commissione abbia la possibilità di verificare l’esistenza di passaggi e di allegati (potenzialmente) a discarico nelle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti. In tal modo, la Commissione agirebbe al contempo come organo inquirente/requirente, organo giudicante, ed anche come organo difensivo, nell’ambito del medesimo caso, senza poter tuttavia istituire i necessari collegamenti tra le varie circostanze di fatto.

Terzo motivo: violazione del principio di presunzione di innocenza per aver fissato l’inizio della partecipazione all’infrazione al 14 dicembre 2001

Il Tribunale avrebbe applicato standard probatori troppo poco rigorosi per quanto riguarda la prova dell’inizio di una partecipazione a un’infrazione unica e continuata. La Commissione dovrebbe, correttamente, produrre prove precise, gravi e concordanti che giustifichino la ferma convinzione che la data scelta quale inizio della partecipazione costituisce una restrizione della concorrenza. Eventuali dubbi residui dovrebbero risolversi a beneficio dell’impresa interessata, secondo il principio in dubio pro reo.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che per confutare le prove indiziarie è sufficiente opporre alle medesime prove indiziarie contrarie. Nell’interesse della parità delle armi, non può pretendersi che l’impresa interessata, nell’ambito di un procedimento amministrativo volto all’inflizione di sanzioni, produca una piena prova liberatoria.

Quarto motivo: snaturamento di elementi di prova e violazione del principio di presunzione di innocenza, a causa dell’affermazione di un presunto carattere ininterrotto della partecipazione all’infrazione tra il 12 maggio 2005 e l’8 dicembre 2005

Il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, quanto alla dimostrazione della partecipazione ininterrotta delle ricorrenti all’infrazione, pervenendo, nonostante l’esistenza di numerosi elementi di prova ambivalenti e contrastanti, alla ferma e assoluta convinzione del carattere continuo ed ininterrotto dell’infrazione.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, neppure in tal caso, del criterio appropriato per la confutazione delle prove indiziarie.

Quinto motivo: snaturamento di elementi di prova, violazione del principio di presunzione di innocenza e del principio di proporzionalità a causa dell’accertamento della responsabilità per gli accordi concernenti i cavi elettrici sottomarini, i mercati nazionali e i progetti di rilievo.

Il Tribunale avrebbe applicato standard probatori troppo poco rigorosi e avrebbe snaturato gli elementi di prova quanto alla responsabilità delle ricorrenti per le parti indipendenti e separabili dell’infrazione — come, ad esempio, i cavi elettrici sottomarini, i mercati nazionali e i progetti di rilievo — a cui le ricorrenti non avrebbero partecipato né sarebbero state interessate.

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare i rischi irragionevoli e sproporzionati che l’applicazione di un’interpretazione così ampia della nozione di infrazione unica e continuata comporta per le imprese che non hanno partecipato a tutte le parti dell’infrazione, ma che, secondo il diritto nazionale, possono essere ritenute responsabili in solido per i danni che ne derivano.

Alla luce dell’attuale stato di armonizzazione europea delle norme in materia di risarcimento del danno, l’azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali a livello nazionale non costituirebbe uno strumento adeguato per compensare in modo sufficiente l’ampia portata della responsabilità nei confronti dei terzi.

Sesto motivo: violazione dell’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 (1), nonché dei principi di legalità, di proporzionalità e di ne bis in idem quanto al calcolo dell’ammontare dell’ammenda

Il Tribunale, scegliendo l’anno 2004, avrebbe erroneamente confermato un anno di riferimento del valore delle vendite che non è rappresentativo per le ricorrenti e che non rispecchia né le dimensioni effettive né il potere economico delle stesse.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Commissione, da un lato, non poteva fondarsi, ai fini della determinazione della responsabilità, su un’infrazione unica e continuata, vale a dire un cartello unico comprendente sia la «configurazione A/R» sia la «configurazione R», e, dall’altro lato, non poteva separare di nuovo, artificialmente, le diverse parti dell’infrazione, presunte inseparabili, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.


(1)  GU 2003, L 1, pag. 1.


5.11.2018   

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C 399/30


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 2 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — flightright GmbH / Iberia Express SA.

(Causa C-186/17) (1)

(2018/C 399/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 221 del 10.7.2017.


5.11.2018   

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C 399/30


Ordinanza del presidente della Corte del 21 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Simón Rodríguez Otero / Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

(Causa C-212/17) (1)

(2018/C 399/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.


5.11.2018   

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C 399/30


Ordinanza del presidente della Corte del 2 agosto 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia, sostenuta da: Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania, Repubblica d’Estonia, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana

(Causa C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Lingua processuale: lo sloveno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 412 del 4.12.2017.


5.11.2018   

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C 399/31


Ordinanza del presidente della Corte del 27 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-36/18) (1)

(2018/C 399/40)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 94 del 12.3.2018.


5.11.2018   

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C 399/31


Ordinanza del presidente della Corte del 21 agosto 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-86/18) (1)

(2018/C 399/41)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 161 del 7.5.2018.


5.11.2018   

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C 399/31


Ordinanza del presidente della Corte del 9 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA

(Causa C-284/18) (1)

(2018/C 399/42)

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 249 del 16.7.2018.


Tribunale

5.11.2018   

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C 399/32


Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — HD / Parlamento

(Causa T-604/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Assegni familiari - Assegno di famiglia - Indennità scolastica - Assegno per figlio a carico - Presupposti per la concessione - Detrazione di un assegno di uguale natura percepito da altra fonte - Ripetizione dell’indebito - Decisione di porre fine ai diritti a determinate indennità - Errore di diritto - Errore manifesto di valutazione»))

(2018/C 399/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HD (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e L. Deneys, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, delle decisioni del Parlamento del 21 settembre, del 5 ottobre, del 27 novembre e del 15 dicembre 2015, con cui si ripetono somme che la ricorrente avrebbe indebitamente percepito a titolo di indennità scolastica, in secondo luogo, delle decisioni del Parlamento del 5, 13, 23 ottobre e del 5, 11 e 12 novembre 2015, con cui si ripetono somme che la ricorrente avrebbe indebitamente percepito a titolo di indennità scolastica e di assegno per figlio a carico e che la privano del suo diritto all’assegno di famiglia nonché, in terzo luogo, «se necessario», della decisione del 21 aprile 2016 che respinge il suo reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra HD è condannata alle spese.


(1)  GU C 326 del 5.9.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-34/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).


5.11.2018   

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C 399/33


Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)

(Causa T-623/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MAIN AUTO WHEELS - Marchi dell’Unione europea figurativi anteriori VW - Impedimento relativo alla registrazione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento 2017/1001)»])

(2018/C 399/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus e J. Engberding, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Paalupaikka Oy (Iisalmi, Finlandia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2016 (procedimento R 2189/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volkswagen e la Paalupaikka.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Volkswagen AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 383 del 17.10.2016.


5.11.2018   

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C 399/33


Sentenza del Tribunale del 19 settembre 2018 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Commissione

(Causa T-39/17) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti inerenti a indagini preliminari relative a regimi di aiuti di Stato nel settore portuale di tutti gli Stati membri - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell’integrità dell’individuo - Regolamento (CE) n. 45/2001 - Nozione di vita privata - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Applicazione di una presunzione generale - Interesse pubblico prevalente»))

(2018/C 399/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) (Brest, Francia) (rappresentanti: J. Vanden Eynde e E. Wauters, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet, B. Stromsky, e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 7755 final della Commissione, del 23 novembre 2016, che rifiuta di concedere alla ricorrente, da un lato, l’accesso integrale al questionario indirizzato a tutti gli Stati membri e, dall’altro, l’accesso alle risposte degli Stati membri al suddetto questionario, menzionate in una lettera inviata l’8 luglio 2016 alla Repubblica francese nell’ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato SA.38398 (2016/C) (ex 2015/E) — Tassazione dei porti in Francia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest è condannata alle spese.


(1)  GU C 104 del 3.4.2017.


5.11.2018   

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C 399/34


Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Kwizda Holding / EUIPO — Dermapharm (UROAKUT)

(Causa T-266/17) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo UROAKUT - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori UroCys - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Potere di riforma - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))

(2018/C 399/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kwizda Holding GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Wiltschek, D. Plasser e K. Majchrzak, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dermapharm GmbH (Vienna) (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1221/2016-4), relativa ad un’opposizione tra la Dermapharm e la Kwizda Holding.

Dispositivo

1)

È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 marzo 2017 (procedimento R 1221/2016-4).

2)

L’opposizione proposta dalla Dermapharm GmbH è respinta.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kwizda Holding GmbH, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

Le Dermapharm sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 202 del 26.6.2017.


5.11.2018   

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C 399/35


Ordinanza del presidente del Tribunale del 12 luglio 2018 — TE / Commissione

(Causa T-392/17 R)

((«Procedimento sommario - Rigetto del ricorso nel procedimento principale - Non luogo a statuire»))

(2018/C 399/47)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: TE (rappresentante: J. Bartončík, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e Z. Malůšková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 278 TFUE e volta alla sospensione dell’esecutività della decisione di avvio di un’indagine esterna, condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), [riservato(1), avente ad oggetto la ricorrente quale persona interessata e relativa a [riservato].

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)

TE è condannata alle spese.


(1)  Dati riservati occultati.


5.11.2018   

IT

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C 399/35


Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 agosto 2018 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione

(Cause T-337/18 R e T-347/18 R)

([«Procedimento sommario - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Biocidi - Sostanza attiva PHMB (1415; 4.7) - Diniego di approvazione - Domanda di provvedimenti provvisori - Fumus boni iuris - Bilanciamento degli interessi»])

(2018/C 399/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente nella causa T-337/18 R: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, Francia) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Ricorrenti nella causa T-347/18 R: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau) e Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Austria) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecutività della decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6 (GU 2018, L 102, pag. 21) e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU 2018, L 102, pag. 1), e, dall’altro, all’adozione di ogni altro provvedimento provvisorio ritenuto adeguato.

Dispositivo

1)

Le cause T-337/18 R e T-347/18 R sono riunite ai fini della presente ordinanza.

2)

Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte.

3)

Le spese sono riservate.


5.11.2018   

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C 399/36


Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 settembre 2018 — Robert / Conseil national de l’ordre des pharmaciens

(Causa T-362/18 R)

((«Procedimento sommario - Rigetto del ricorso principale - Non luogo a statuire»))

(2018/C 399/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alain Robert (Le Mans, Francia) (rappresentante: J.-M. Viala, avvocato)

Resistente: Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Conseil national de l’ordre des pharmaciens francese del 3 ottobre 2017, approvata dal Conseil d’État francese con sentenza del 7 febbraio 2018, che vieta al ricorrente di esercitare la professione di farmacista per la durata di un anno.

Dispositivo

1)

Non occorre statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.

2)

Il sig. Alain Robert sopporterà le proprie spese.


5.11.2018   

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C 399/37


Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 agosto 2018 — Boyer/Wallis e Futuna

(Causa T-475/18 R)

((«Procedimento sommario - Appalti pubblici - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità»))

(2018/C 399/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Boyer (Papeete, Francia) (rappresentante: T. Dal Farra, avocat)

Resistente: Territorio delle isole Wallis e Futuna (Francia)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da una parte, alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Territorio delle isole Wallis e Futuna con la quale esso ha respinto l’offerta del ricorrente e ha aggiudicato a un altro offerente l’appalto di lavori avente ad oggetto la costruzione di un molo commerciale a Leava (Francia) e, dall’altra parte, alla sospensione della firma del relativo contratto.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


5.11.2018   

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C 399/37


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 settembre 2018 — XG / Commissione

(Causa T-504/18 R)

((«Procedimento sommario - Diniego di accesso ai locali della Commissione - Domanda di provvedimenti provvisori - Mancanza di interesse ad ottenere i provvedimenti provvisori richiesti»))

(2018/C 399/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: XG (rappresentanti: S. Kaisergruber e A. Burghelle-Vernet, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e T. Bohr, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione del 2 luglio 2018, che conferma il divieto di accesso ai suoi locali e, dall’altro, a disporre che la Commissione conceda in via provvisoria l’accesso ai suoi locali.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


5.11.2018   

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C 399/38


Ricorso proposto il 16 agosto 2018 — Neda Industrial Group / Consiglio

(Causa T-490/18)

(2018/C 399/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Neda Industrial Group (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 6 giugno 2018, avente ad oggetto il mantenimento delle sanzioni a carico della ricorrente; e

condannare il Consiglio all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto all’annullamento della decisione del Consiglio del 6 giugno 2018, avente ad oggetto il mantenimento della ricorrente nell’elenco delle persone e entità menzionate all’allegato II della decisione 2010/413/PESC (1) e all’allegato IX del regolamento n. 267/2012 (2).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata a causa di un errore di diritto.

Sotto questo profilo, la ricorrente afferma che il Consiglio non ha dimostrato che essa fornisce sostegno intenzionale ad attività rilevanti ai fini della proliferazione nucleare dell’Iran, il che costituisce asseritamente il motivo giuridico per l’inclusione della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato IX del regolamento n. 267/2012.

Il ricorrente lamenta inoltre che la mancata comunicazione al ricorrente da parte del Consiglio di qualsiasi prova a sostegno di tale tesi costituisce violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata a causa di un errore in fatto.

Al riguardo, la ricorrente asserisce che, considerate le attività e i servizi che essa presta, non sussiste alcuna relazione con le entità sanzionate o con una qualsiasi attività nucleare.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione contestata dovuta alla violazione del principio generale di proporzionalità.

Al riguardo, la ricorrente asserisce che la sua inclusione nell’elenco delle entità soggette a misure restrittive e il rifiuto di ritirare la ricorrente stessa da tale elenco non sono né appropriati né necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 267/2012, e hanno causato al ricorrente danni sproporzionati.


(1)  Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, 27.7.2010, pag. 39).

(2)  Regolamento (UE) del Consiglio del 23 marzo 2012, n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, 24.3.2012, pag. 1).


5.11.2018   

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C 399/39


Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Ungheria / Commissione

(Causa T-505/18)

(2018/C 399/53)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, M.M. Tátrai y A. Pokoraczki, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, con cui sono state escluse dal finanziamento dell’Unione europea determinate spese effettuate dagli Stati membri a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nella parte — riguardante l’Ungheria — che esclude dal finanziamento dell’Unione gli aiuti concessi a gruppi di produttori che dispongono di un riconoscimento qualificato, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’esclusione controversa cui fa riferimento la decisione impugnata è illegittima, dal momento che gli aiuti ai gruppi di produttori di cui trattasi sono stati accordati in conformità al diritto dell’Unione.

La ricorrente invoca la natura del riconoscimento dei gruppi di produttori. A suo giudizio, nel decidere in merito al rimborso dell’aiuto economico nazionale concesso ai gruppi di produttori, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i gruppi di produttori che hanno ottenuto un riconoscimento qualificato soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’esclusione controversa cui fa riferimento la decisione impugnata è illegittima, in quanto, in forza dei principi di leale cooperazione, di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, si sarebbe dovuta ridurre o omettere l’esclusione.

Ad avviso della ricorrente, l’esclusione controversa è illegittima, giacché sarebbe stato necessario, stanti i principi di leale cooperazione, di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, attenuare l’esclusione o rinunciarvi, dato che le norme del diritto dell’Unione non sono senz’altro chiare quanto alla valutazione della normativa e della prassi nazionale controverse e che consentono l’interpretazione sostenuta dall’Ungheria, poiché le medesime erano già note alla Commissione, la quale non aveva espresso obiezioni a loro riguardo.


5.11.2018   

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C 399/39


Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — Repubblica ceca / Commissione europea

(Causa T-509/18)

(2018/C 399/54)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula e J. Vláčil)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la dccisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude spese sostenute dalla Repubblica ceca per un importo complessivo pari a EUR 151 116,65, e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Il primo motivo di ricorso deriva dalla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (in prosieguo: il «regolamento n. 1306/2013»). La Commissione, infatti, riterrebbe erroneamente che l’intervallo tra le visite degli organismi di controllo presso la stessa impresa agricola non possa superare la durata stabilita all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (in prosieguo: il «regolamento n. 809/2014»).

2.

Il secondo motivo di ricorso deriva dalla violazione del principio del legittimo affidamento. Anche se, infatti, nel caso di specie, si fosse verificata una violazione del regolamento n. 809/2014 (quod non), la Repubblica ceca avrebbe giustamente maturato un legittimo affidamento sulla conformità del proprio sistema di controllo al diritto dell’Unione sulla base delle conclusioni della Commissione in occasione del controllo precedente, ove quest’ultima riconosceva che i controlli in loco nella Repubblica ceca erano stati svolti in conformità al diritto dell’Unione.

3.

Il terzo motivo di ricorso, infine, deriva dalla violazione dell’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1306/2013. Infatti, anche qualora, nel caso di specie, la Repubblica ceca avesse violato il regolamento n. 809/2014 (quod non), la Commissione avrebbe incluso nel calcolo della correzione finanziaria anche risorse versate a imprese agricole per le quali, in sede di controlli in loco, non era stata riscontrata una violazione del regolamento n. 809/2014. La Commissione avrebbe quindi imposto una correzione finanziaria anche per spese che non potevano essere considerate ingiustificate e che non rappresentavano alcun rischio per i fondi dell’Unione.


5.11.2018   

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C 399/40


Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-516/18)

(2018/C 399/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, e D. Waelbroek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

in via principale, annullare la decisione della Commissione del 20 giugno 2018 sul presunto aiuto di Stato SA.44888 che sarebbe stato attuato dal Granducato di Lussemburgo a favore dell’Engie;

in via subordinata, annullare la decisione della Commissione del 20 giugno 2018 sul presunto aiuto di Stato SA.44888 che sarebbe stato attuato dal Granducato di Lussemburgo a favore dell’Engie nella parte in cui essa ordina il recupero dell’aiuto;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), poiché la Commissione non avrebbe dimostrato la selettività delle misure in questione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107 del TFUE, poiché la Commissione non avrebbe dimostrato l’esistenza di un vantaggio qualsiasi a favore dell’Engie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4 e 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE), nei limiti in cui la Commissione procederebbe di fatto ad un’armonizzazione fiscale dissimulata.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e dei diritti della difesa.

5.

Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589 sopra menzionato, nei limiti in cui la Commissione avrebbe ordinato il recupero dell’aiuto in violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione.


5.11.2018   

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C 399/41


Ricorso proposto il 31 agosto 2018 — YG / Commissione

(Causa T-518/18)

(2018/C 399/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: YG (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in primo luogo, la decisione della convenuta del 13 novembre 2017 di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi;

annullare, poi, la decisione della convenuta del 17 maggio 2018 di respingere il suo reclamo avverso la decisione del 13 novembre 2017;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, secondo cui la convenuta ha violato l’articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. La decisione impugnata si è basata su alcuni errori manifesti di valutazione; inoltre, essa non è stata sufficientemente motivata e non ha dimostrato che un esame dei meriti del ricorrente è stato effettuato conformemente al principio della parità di trattamento.

2.

Secondo motivo, in base al quale la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione, come sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa della sua mancanza di diligenza nella redazione e nella motivazione della decisione contestata.


5.11.2018   

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C 399/42


Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — Global Silicones Council e altri / ECHA

(Causa T-519/18)

(2018/C 399/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Global Silicones Council (Washington, D.C., Stati Uniti) e altri sei soggetti (rappresentanti: R. Cana, F. Mattioli, G. David, lawyers, e D. Abrahams, Barrister)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione impugnata (1), nella parte in cui include tutte e tre le sostanze ottametilciclotetrasilossano («D4»), decametilciclopentasilossano («D5») e dodecametilcicloesasilossano («D6») nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti;

in alternativa, annullare la decisione impugnata nella parte relativa a una o più delle suddette inclusioni nell’elenco delle sostanze candidate;

condannare la convenuta alle spese, e

adottare ogni ulteriore e successivo provvedimento ritenuto di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso palesi errori nella valutazione delle proprietà bioaccumulative («B») di D4, D5 e D6 e nella valutazione delle proprietà tossicologiche («T») di D5 e D6, ha ecceduto nell’esercizio dei propri poteri nonché violato l’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, quando:

si è basata sui pareri del comitato degli Stati membri (MSC) e del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) senza effettuare una propria valutazione delle informazioni disponibili e in tal modo riproducendo gli errori che inficiavano detti pareri;

ha concluso che D4, D5 e D6 rispondono ai criteri delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) di cui all’allegato XIII, sebbene la persistenza (P) e la bioaccumulabilità (B) non fossero state dimostrate per lo stesso comparto;

non ha preso in considerazione la natura specifica di D4, D5 e D6 (la loro natura «ibrida») nell’applicazione dei criteri stabiliti nell’allegato XIII riguardo al bioaccumulo;

ha formulato conclusioni in merito al bioaccumulo (B/vB) di D4 e di D5 che le prove utilizzate non sono idonee a supportare;

ha omesso di valutare le nuove prove sul bioaccumulo (B/vB) per D4 e D5 messe a sua disposizione in epoca successiva ai pareri del MSC e del RAC;

nel decidere in merito al bioaccumulo (vB) di D6, ha omesso di prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti;

ha omesso di prendere in considerazione l’informazione relativa alla tossicità di D5 considerato di per sé e, invece, ha identificato D5 come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) basandosi sulla presenza di D4 come un’impurità e identificando D5 come PBT in assenza dei limiti specifici del contenuto di D4 concordati nel parere del MSC;

ha omesso di considerare l’informazione relativa alla tossicità di D6 considerato di per sé e, invece, ha identificato D6 come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) basandosi sulla presenza di D4 come un’impurità e identificando D6 come PBT in assenza dei limiti specifici del contenuto di D4 concordati nel parere del MSC.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, poiché l’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate va al di là di quanto appropriato e necessario ai fini del conseguimento dell’obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno onerosa che la convenuta avrebbe potuto adottare.


(1)  Decisione pubblicata il 27 giugno 2018 dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche recante «Inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV», nella parte in cui essa include le tre sostanze ottametilciclotetrasilossano («D4»), decametilciclopentasilossano («D5») e dodecametilcicloesasilossano («D6») nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1)


5.11.2018   

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C 399/43


Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — Billa/EUIPO — Boardriders IP Holdings (Billa)

(Causa T-524/18)

(2018/C 399/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Billa AG (Wiener Neudorf, Austria) (rappresentanti: J. Rether, M. Kinkeldey, J. Rosenhäger, S. Brandstätter, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boardriders IP Holdings LLC (Huntington Beach, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «Billa» — Domanda di registrazione n. 11 592 623

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2018 nel procedimento R 2235/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 46 e dell’articolo 76 del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 2, i) e con l’articolo 27, paragrafo 2, i), del regolamento delegato 2017/1430 della Commissione.


5.11.2018   

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C 399/44


Ricorso proposto il 4 settembre 2018 — ENGIE Global LNG Holding e a./ Commissione

(Causa T-525/18)

(2018/C 399/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ENGIE Global LNG Holding Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Engie Invest International SA (Lussemburgo), ENGIE (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: B. Le Bret, M. Struys, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

in via principale, annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione stessa nella parte in cui dispone il recupero dell’aiuto:

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso promosso avverso la decisone della Commissione del 20 giugno 2018 riguardante l’aiuto di Stato SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN), cui il Lussemburgo ha dato esecuzione in favore della ENGIE, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione nell’applicare il primo criterio della nozione di aiuto di Stato relativo all’esistenza di un intervento dello Stato.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione della nozione di vantaggio da parte della Commissione, in quanto essa confonderebbe le nozioni di vantaggio e di selettività, considererebbe esistente un vantaggio economico sulla base di un effetto combinato di misure individualmente conformi al diritto comune e analizzerebbe tale effetto basandosi su un travisamento dei fatti nonché su vari errori di diritto e di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente su taluni errori di diritto e di valutazione in cui sarebbe incorsa nel definire i due quadri di riferimento alternativamente accolti (generale e ristretto) per dimostrare l’esistenza di una deroga discriminatoria in favore, per un verso, delle società di partecipazione (LNG Holding e CEF) e, per altro verso, del gruppo ENGIE.

4.

Quarto motivo, vertente su taluni errori di diritto e di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nel valutare l’esistenza di deroghe e di un trattamento discriminatorio in favore, per un verso, delle società di partecipazione (LNG Holding e CEF) e, per altro verso, del gruppo ENGIE.

5.

Quinto motivo, vertente su taluni errori di diritto e di valutazione in cui la Commissione sarebbe incorsa nella qualificazione di un vantaggio selettivo derivante dall’omessa applicazione della norma lussemburghese relativa all’abuso del diritto.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione nella qualificazione delle misure di cui trattasi come aiuto individuale.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione, ad opera della Commissione, della ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione, nonché sullo sviamento del potere che le è conferito con riferimento agli aiuti di Stato al fine di intervenire su provvedimenti generali riconducibili alla politica nazionale in materia di fiscalità diretta.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei diritti procedurali delle ricorrenti e sul suo inadempimento all’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE.

9.

Nono motivo, invocato in subordine e vertente sulla violazione dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9), atteso che la Commissione ha disposto il recupero del presunto aiuto di cui trattasi in violazione di principi generali del diritto dell’Unione.


5.11.2018   

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C 399/45


Ricorso proposto il 26 giugno 2018 — LL-Carpenter / Commissione

(Causa T-531/18)

(2018/C 399/60)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: LL-Carpenter s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: J. Buřil, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2018) 4138 final del 26 giugno 2018 nel procedimento AT.40037 — Carpenter/Subaru, con la quale, in applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003»), e in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (in prosieguo: il «regolamento n. 773/2004»), la Commissione ha respinto la denuncia presentata dalla ricorrente il 6 settembre 2012 ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 per violazione dell’articolo 101 TFUE, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su vizi della decisione impugnata consistenti in un errore di valutazione in diritto e in un errore manifesto di valutazione dei fatti.

La Commissione ha valutato erroneamente i fatti nella misura in cui ha concluso che la pratica anticoncorrenziale contestata alla ricorrente (nella parte relativa alla Repubblica ceca) era (già) trattata dall’autorità garante della concorrenza nella Repubblica ceca e ha a torto considerato in diritto che nel caso di specie le condizioni di applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003 fossero soddisfatte (nella parte relativa alla Repubblica ceca).

La Commissione non ha debitamente esaminato tutte le circostanze di fatto e di diritto che la ricorrente le ha esposto, ragion per cui è incorsa — da un lato — in un errore di valutazione dei fatti, allorché ha concluso che le osservazioni scritte della ricorrente non inducevano a una diversa valutazione della denuncia e che l’accertamento di una violazione dell’articolo 101 TFUE era poco probabile, e — dall’altro — in un errore di valutazione in diritto, allorché ha concluso nel senso che nel caso di specie erano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004.

2.

Secondo motivo, vertente su vizi di procedura della decisione impugnata per non aver la Commissione adeguatamente motivato la propria decisione.

La Commissione non ha indicato le priorità che si era prefissa quando ha deciso che non avrebbe condotto ulteriori accertamenti nel caso di specie, limitandosi a far riferimento agli elevati costi che la prosecuzione dell’indagine avrebbe potuto comportare.

La Commissione non ha dato conto di come ha valutato gli elementi di prova né ha spiegato perché non ha considerato le circostanze di fatto e di diritto portate alla sua attenzione dalla ricorrente, tantomeno ha giustificato la sua scelta, nella decisione di rigetto della denuncia, di fondarsi unicamente su dichiarazioni estrapolate dalle osservazioni scritte di una società contro cui era diretta la stessa denuncia.


5.11.2018   

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C 399/46


Ricorso proposto il 6 settembre 2018 — Wanda Films e Wanda Visión /EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Causa T-533/18)

(2018/C 399/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: inglese

Parti

Ricorrenti: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spagna) e Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (rappresentante: C. Planas Silva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Wanda Films, SL

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WANDA FILMS — Domanda di registrazione n. 13 912 829

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 giugno 2018 nel procedimento R 401/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Dichiarare ricevibile il presente ricorso, gli argomenti e i documenti (segnatamente quelli presentati nell’ambito del presente ricorso nonché quelli presentati dalla ricorrente nel corso dei procedimenti di opposizione e di ricorso);

Riformare la decisione impugnata;

Adottare una decisione che ammetta la registrazione del marchio a difesa del quale le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.11.2018   

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C 399/47


Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — Société des produits Nestlé /EUIPO — European Food (fitness)

(Causa T-536/18)

(2018/C 399/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: inglese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, C. Elkemann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Food SA (Păntășești, Romania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «fitness» — Marchio dell’Unione europea n. 2 470 326

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2018 nel procedimento R 755/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’impugnazione avverso la decisione della divisione di annullamento del 18 ottobre 2013, n. 5802 C;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/48


Ricorso proposto il 14 settembre 2018 — Dickmanns / EUIPO

(Causa T-538/18)

(2018/C 399/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’atto dell’EUIPO, comunicato con lettera del 14 dicembre 2017, con cui tale Ufficio stabilisce che il contratto della ricorrente come agente temporaneo presso l’EUIPO avrebbe avuto termine il 30 giugno 2018 e, per quanto necessario, annullare anche gli atti dell’EUIPO comunicati con lettere del 23 novembre 2013 e del 4 giugno 2014;

condannare l’EUIPO a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal Tribunale ex bono et aequo, dei danni morali e immateriali ad essa causati dalla decisione dell’EUIPO, menzionata nel primo paragrafo delle presenti conclusioni.

condannare l’EUIPO alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Errore manifesto di valutazione, mancato esercizio della discrezionalità da parte dell’Ufficio, violazione di principi di non discriminazione e della parità di trattamento, violazione del divieto di arbitrarietà

La ricorrente contesta che l’EUIPO avrebbe illegittimamente omesso di esercitare la propria discrezionalità nel senso di prorogare una seconda volta il contratto di servizio della ricorrente, a norma dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti dell’UE (in prosieguo: «RAA»), o comunque non l’avrebbe esercitata entro un limite temporale adeguato precedente la scadenza del contratto di servizio.

2.

Violazione delle linee guida per la proroga dei contratti a termine degli agenti temporanei (in prosieguo: le «linee guida»), violazione del principio di buona amministrazione, del divieto di discriminazione e del principio della parità di trattamento, nonché del principio secondo cui la risoluzione del contratto di un agente temporaneo a norma dell’articolo 2, lettera a), e lettera f) del RAA, richiede una causa giustificativa (una «giusta causa») e violazione dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), della direttiva del Consiglio 1999/70/CE (1), relativa all’accordo quadro [(in particolare il suo articolo 1, lettera b), e 5, paragrafo 1)], nonché l’articolo 4 della Convenzione n. 158 dell’OIL.

La ricorrente ritiene che la «clausola risolutiva» contenuta nel suo contratto non avrebbe più dovuto essere considerata applicabile dopo l’adozione delle linee guida, in quanto queste ultime avrebbero rappresentato, a partire dalla loro introduzione, il valido modo di procedere dell’EUIPO con riferimento alla proroga dei contratti a termine, escludendo quindi l’applicazione della «clausola risolutiva» in parola.

La ricorrente contesta inoltre che la causa giustificativa per porre a termine il suo contratto avrebbe dovuto riflettere la natura, del posto di cui trattasi dal punto di vista della normativa di bilancio.

3.

Violazione delle linee guida, che costituirebbe anch’essa un errore essenziale di procedura, nonché violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento, nonché del principio di buona amministrazione e dell’economicità della gestione del bilancio, del diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento che gli arrechi pregiudizio [articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta], del principio di sollecitudine dell’Ufficio e dell’obbligo di tenere conto degli interessi legittimi della ricorrente, manifesti errori di valutazione nella ponderazione degli interessi della ricorrente rispetto all’interesse del servizio, violazione del divieto di arbitrarietà.

4.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda e terza frase del RAA, nonché del divieto della successione di più contratti di lavoro

La ricorrente sostiene al riguardo che l’EUIPO — evidentemente per evitare le conseguenze giuridiche dell’articolo 8, paragrafo 1, terza frase, del RAA — avrebbe concluso con essa un serie di contratti di assunzione a norma dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 2, lettera a) del RAA, in successione, sebbene alla ricorrente non venissero, di volta in volta, assegnate mansioni diverse. Pertanto, il primo contratto della ricorrente avrebbe una valenza a tempo indeterminato, senza clausola risolutiva.

5.

Illegittimo mantenimento della clausola risolutiva nell’ambito del protocollo di reinserimento e violazione del legittimo affidamento, degli interessi legittimi della ricorrente e del dovere di sollecitudine attraverso l’applicazione della clausola

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente asserisce che l’EUIPO non avrebbe più potuto applicare la clausola risolutiva dopo il lungo periodo di tempo decorso dalla sua sottoscrizione avvenuta nel 2005.

6.

Violazione del legittimo affidamento della ricorrente, del dovere di sollecitudine dell’Ufficio nei suoi confronti, omessa considerazione dei suoi interessi legittimi ed errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio

Con il sesto motivo la ricorrente rileva che la decisione dell’EUIPO di non concederle una proroga del suo contratto di servizio viola il legittimo affidamento della ricorrente, il dovere di sollecitudine nei suoi confronti, nonché gli interessi legittimi di quest’ultima. Al contempo, alla luce delle ottime prestazioni della ricorrente, si configurerebbe anche un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio.

7.

Violazione della disciplina della clausola risolutiva di cui all’articolo 5 del contratto di servizio della ricorrente

Nell’ambito del settimo motivo, la ricorrente afferma che l’EUIPO, nell’avvalersi della clausola risolutiva, avrebbe erroneamente applicato l’articolo 47, lettera B, punto ii), del RAA, in luogo — come stabilito nella clausola risolutiva — dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA e, quindi, il termine di preavviso avrebbe dovuto essere di 10 mesi e non limitato ai 6 mesi stabiliti dall’EUIPO.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/49


Ricorso proposto l’11 settembre 2018 — ASL Aviation Holdings e ASL Airlines (Irlanda)/Commissione

(Causa T-540/18)

(2018/C 399/64)

Lingua processuale: inglese

Parti

Ricorrenti: ASL Aviation Holdings DAC (Swords, Irlanda) e ASL Airlines (Irlanda) Ltd (Swords) (rappresentanti: N. Travers, Senior Counsel, e H. Kelly, K. McKenna e R. Scanlan, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare la convenuta responsabile, ai sensi dell’articolo 268 TFUE nonché dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, del danno subito dalle ricorrenti, per un importo pari a circa 263,6 milioni di EUR, o per ogni altro importo che il Tribunale giudicherà appropriato, derivante dall’illegittimità della decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, caso COMP/M.6750 — UPS/TNT Express, con la quale essa ha vietato la concentrazione tra la UPS e la TNT Express NV e, pertanto, dalla violazione da parte della Commissione del diritto della ASL a una buona amministrazione;

condannare la convenuta a corrispondere gli interessi di mora dal giorno della pronuncia della sentenza del Tribunale che statuirà sul presente ricorso fino al completo pagamento, al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, sulla somma di 263,6 milioni di EUR o su qualsiasi altra somma che il Tribunale giudicherà appropriata;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono il risarcimento del presunto danno subito a causa della decisione C(2013) 431 della Commissione, caso COMP/M.6570 — UPS/TNT Express (in prosieguo: la «decisione»), annullata dalla sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T-194/13, EU:T:2017:144).

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, secondo il quale la decisione è viziata da gravi violazioni di norme giuridiche a tutela dei singoli, ivi incluse le ricorrenti, con la diretta conseguenza che alle ricorrenti è stata preclusa la possibilità di realizzare i profitti derivanti dagli accordi da loro stipulati nel novembre 2012.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che con la sua condotta, improntata a una grave inosservanza delle corrette procedure di valutazione delle operazioni di concentrazione, in sede di esame dell’operazione di concentrazione notificata, che ha portato all’annullamento della decisione, si è a tal punto discostata da un approccio consono ai diritti delle ricorrenti a una buona amministrazione e al dovere di diligenza da parte della convenuta nel compiere una siffatta valutazione, come garantiti dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 (1), dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dai principi generali del diritto dell’Unione, che essa ha violato le norme giuridiche destinate a tutelare i singoli direttamente interessati dalla decisione, ivi incluse le ricorrenti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione è inoltre viziata da errori gravi e manifesti, che incidono sulla valutazione della convenuta in merito alla concentrazione notificata, come sostenuto dalla UPS nel suo ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto avverso la Commissione nella causa T-834/17 — ricorso sul quale, nell’interesse di una buona ed efficiente amministrazione della giustizia, le ricorrenti si fondano nei limiti di quanto necessario a corroborare la loro domanda di risarcimento danni — relativamente all’analisi della concentrazione dei prezzi, all’analisi dell’efficienza, alla valutazione della capacità concorrenziale di FedEx nonché alla valutazione dell’intensità della concorrenza, svolte dalla convenuta nella decisione.

4.

Quarto motivo, vertente sul diritto delle ricorrenti a un risarcimento in ragione della responsabilità extracontrattuale della convenuta, derivante dall’aver illegittimamente adottato la decisione e dall’aver impedito la concentrazione notificata, violando in tal modo la libertà d’impresa delle ricorrenti e il loro diritto di proprietà, come garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dai principi generali del diritto dell’Unione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che tali violazioni hanno a loro volta cagionato perdite in capo alle ricorrenti, in quanto, ove tali violazioni non si fossero verificate, le ricorrenti sarebbero state in grado di realizzare i profitti derivanti dagli accordi da esse stipulati nel novembre 2012, con la conseguenza che il risarcimento deve ora reintegrarle nella posizione in cui esse si sarebbero trovate in assenza dell’illegittimità della decisione e il presente ricorso risulta essere il solo mezzo di cui esse dispongono per ottenere un siffatto risarcimento.


(1)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU 2004, L 24, pag. 1).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/51


Ricorso proposto il 17 settembre 2018 — Wanda Films e Wanda Visión / EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

(Causa T-542/18)

(2018/C 399/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spagna) e Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (rappresentante: C. Planas Silva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Wanda Films, SL

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo wanda films — Domanda di registrazione n. 13 902 994

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 luglio 2018 nel procedimento R 829/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere il presente ricorso, gli argomenti e i documenti (compresi quelli presentati unitamente al presente ricorso e quelli presentati dalle ricorrenti durante il procedimento di opposizione e quello dinanzi alla commissione di ricorso);

annullare la decisione impugnata;

adottare una decisione con la quale si autorizza la registrazione del marchio figurativo difeso dalle ricorrenti con il presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/52


Ricorso proposto il 17 settembre 2018 — XK / Commissione

(Causa T-543/18)

(2018/C 399/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: XK (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione individuale di non concedergli più il rimborso delle spese scolastiche per i suoi figli a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, palesata per la prima volta nella sua busta paga del mese di novembre 2017 e motivata da un e-mail del 7 novembre 2017, è annullata;

condannare la convenuta alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dalla convenuta avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi del ricorrente e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/52


Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — ArcelorMittal Bremen / Commissione

(Causa T-544/18)

(2018/C 399/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Bremen GmbH (Brema, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e D. Jacob, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, che, non avendo ordinato all’amministratore centrale di prendere in considerazione la modifica alla Tabella nazionale di assegnazione per l’impianto della ricorrente con ID-EU DE000000000000060 nell’EUTL, notificata dalla Repubblica federale di Germania l’8 febbraio 2018, la Commissione ha violato l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione (1);

in via sussidiaria, annullare la decisione della Commissione del 31 agosto 2018 vertente sulla domanda della ricorrente del 14 maggio 2018;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Violazione del diritto dell’Unione

La ricorrente sostiene che la Commissione è tenuta ad adottare la decisione in conformità con l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 389/2013, in quanto la modifica della Tabella nazionale di assegnazione soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione.

Inoltre, essa asserisce che il livello di attività storico relativo al prodotto minerale ferroso sinterizzato dovrebbe, in conformità con le disposizioni della decisione 2011/278/UE della Commissione (2), deve essere determinato sulla base della quantità di minerale sinterizzato che viene pesato all’uscita dall’impianto di sinterizzazione.

Infine, la ricorrente ritiene che il minerale ferroso sinterizzato, il quale, dopo essere stato prodotto, viene nuovamente setacciato in un altoforno ai fini della preparazione della carica e restituito ad un impianto di sinterizzazione come materiale di riciclaggio, non possa essere detratto nella determinazione del livello di attività dell’impianto di sinterizzazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU 2013, L 122, pag. 1).

(2)  Decisione 2011/278 della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE (GU 2011, L 130, pag. 1).


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/53


Ricorso proposto il 17 settembre 2018 — XM e a. / Commissione

(Causa T-546/18)

(2018/C 399/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: XM e altri 26 ricorrenti (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni che arrecano pregiudizio ai diversi ricorrenti consistenti nelle decisioni dell’APN di non accordare loro il rimborso delle spese scolastiche per l’anno 2017/2018, palesate in diversi modi a seconda di circostanze proprie a ciascun ricorrente:

mediante una decisione individuale (e più precisamente un’e-mail) recante indicazione precisa del diniego di rimborso, oppure

mediante la dicitura «processed» apposta nel loro Sysper e considerata come una decisione di diniego da parte del ricorrente, poiché la relativa busta paga del mese successivo (non prima del 10 del mese, data di trasmissione delle buste paga) non comporta alcun rimborso o unicamente un rimborso delle spese di trasporto, oppure

mediante assenza totale di trattamento della domanda considerata implicitamente respinta dopo quattro mesi dalla sua presentazione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dalla convenuta avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi dei ricorrenti e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata.


5.11.2018   

IT

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C 399/54


Ricorso proposto il 19 settembre 2018 — Sensient Colors Europe / Commissione

(Causa T-556/18)

(2018/C 399/69)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sensient Colors Europe GmbH (Geesthacht, Germania) (rappresentanti: M. Hagenmeyer, D. Zechmeister e W. Berlit, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 31 luglio 2018 (DG Sante/E2/RP/amf(2018)4523972) di qualificare come invalida la domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e di aggiornare l’elenco dell’Unione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), recante il riferimento NF 2018/0355, e di porre termine alla procedura di domanda; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione (2), nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 3 e l’articolo 11, paragrafo 1, o con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2015/2283.

A tal proposito, la ricorrente afferma inter alia che la convenuta presuppone erroneamente che l’estratto colorante a base di fiori essiccati di clitoria ternatea, che è l’oggetto della domanda, non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2015/2283 e che esso rappresenti un additivo alimentare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 1333/2008.


(1)  Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU 2015, L 327, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU 2017, L 351, pag. 64).


5.11.2018   

IT

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C 399/55


Ricorso proposto il 20 settembre 2018 — LG Electronics / EUIPO — Beko (BECON)

(Causa T-557/18)

(2018/C 399/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beko plc (Watford, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «BECON» — Domanda di registrazione n. 13 142 336

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 luglio 2018 nel procedimento R 41/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui è stato respinto il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


5.11.2018   

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C 399/55


Ricorso proposto Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (cerotti medici)

(Causa T-559/18)

(2018/C 399/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Germania) (rappresentante: K. Middelhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Colonia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 1339246-0009

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/06/2018 nel procedimento R 2215/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Per l’ipotesi in cui la controinteressata partecipasse al procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia:

condannare la controinteressata a farsi carico delle spese da essa sostenute.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/56


Ricorso proposto il 13 settembre 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (cerotti medici)

(Causa T-560/18)

(2018/C 399/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atos Medical GmbH (Troisdorf, Germania) (rappresentante: K. Middelhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb GmbH (Colonia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell’Unione europea n. 1339246-0004

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 29/06/2018 nel procedimento R 2216/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Per l’ipotesi in cui la controinteressata partecipasse al procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiede inoltre che il Tribunale voglia:

condannare la controinteressata a farsi carico delle spese da essa sostenute.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio;

violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/57


Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — YP / Commissione

(Causa T-562/18)

(2018/C 399/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YP (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione della Commissione, del 18 settembre 2017, di infliggergli una sanzione disciplinare consistente in una nota di biasimo è annullata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico vertente sull’errore manifesto di valutazione che avrebbe commesso la convenuta nel ritenere che il ricorrente non aveva adempiuto ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/58


Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Medora Therapeutics / EUIPO — Biohealth Italia (LITHOREN)

(Causa T-776/17) (1)

(2018/C 399/74)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/58


Ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems / EASA

(Causa T-371/18) (1)

(2018/C 399/75)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 276 del 6.8.2016.