ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 381

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
22 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2018/C 381/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2018/C 381/02

Causa C-256/18 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2018 da Massimo Campailla avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) emessa il 23 gennaio 2018, causa T-759/16, Campailla / Unione europea

2

2018/C 381/03

Causa C-452/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Spagna) l’11 Luglio 2018 — XZ / Ibercaja Banco, S.A.

2

2018/C 381/04

Causa C-453/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia Vigo (Spagna) l’11 luglio 2018 — Bondora AS / Carlos V. C.

3

2018/C 381/05

Causa C-460/18 P: Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da HK avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2018, causa T-574/16,HK / Commissione

4

2018/C 381/06

Causa C-468/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanţa (Romania) il 18 luglio 2018 — R / P

5

2018/C 381/07

Causa C-480/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 23 luglio 2018 — AS PrivatBank

5

2018/C 381/08

Causa C-489/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 luglio 2018 — Farmland Kft. / Földművelésügyi Miniszter

6

2018/C 381/09

Causa C-492/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 27 luglio 2018 — Openbaar Ministerie / TC

7

2018/C 381/10

Causa C-494/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spagna) il 27 luglio 2018 — Bondora AS / XY

8

2018/C 381/11

Causa C-496/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 30 luglio 2018 — HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

9

2018/C 381/12

Causa C-497/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 30 luglio 2018 — Budapesti Közlekedési Zrt. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

10

2018/C 381/13

Causa C-499/18 P: Impugnazione proposta il 27 luglio 2018 dalla Bayer CropScience AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata), causa T-429/13, del 17 maggio 2018, Bayer CropScience AG / Commissione Europea

12

2018/C 381/14

Causa C-500/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 30 luglio 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

13

2018/C 381/15

Causa C-503/18 P: Impugnazione proposta il 26 luglio 2018 da Inge Barnett avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 maggio 2018, causa T-23/17, Barnett/Comitato economico e sociale europeo (CESE)

14

2018/C 381/16

Causa C-525/18 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2018 da Marion Le Pen avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-86/17, Le Pen/Parlamento europeo

15

2018/C 381/17

Causa C-526/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg (Svezia) il 13 agosto 2018 — AA / Migrationsverket

16

2018/C 381/18

Causa C-549/18: Ricorso proposto il 27 agosto 2018 — Commissione europea / Romania

17

2018/C 381/19

Causa C-556/18: Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

18

 

Tribunale

2018/C 381/20

Causa T-14/16: Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Apimab Laboratoires e a./Commissione [Tutela dei consumatori — Fissazione di tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici negli integratori alimentari — Regolamento (CEE) n. 315/93 — Analisi dei rischi — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità — Principio di non discriminazione]

19

2018/C 381/21

Causa T-613/16: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — PH / Commissione (Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AST-SC/03/15 — Decisione di escludere il candidato dal concorso — Vincolo familiare con un membro della commissione giudicatrice — Parità di trattamento)

19

2018/C 381/22

Causa T-654/16: Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione [Dumping — Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina — Articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] — Rigetto di una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 — Mutamento permanente di circostanze — Campionamento — Esame individuale — Omessa collaborazione all’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure definitive]

20

2018/C 381/23

Causa T-788/16: Sentenza del Tribunale 12 settembre 2018 — De Geoffroy e a. / Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Congedi — Adozione di nuovi orientamenti del Parlamento relativi alla gestione dei congedi — Decisioni individuali adottate in applicazione dei nuovi orientamenti nei servizi di interpretazione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Interesse del servizio — Eccezione di illegittimità)

21

2018/C 381/24

Causa T-905/16: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Chefaro Ireland / EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo NUIT PRECIEUSE — Marchio nazionale denominativo anteriore EAU PRECIEUSE — Impedimento alla registrazione relativo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

21

2018/C 381/25

Causa T-55/17: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Healy / Commissione (Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Concorso interno — Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti — Requisito di ammissione riguardante l’anzianità di servizio presso la Commissione — Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso)

22

2018/C 381/26

Causa T-112/17: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Pelikan / EUIPO — NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NEW ORLEANS PELICANS — Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori e nazionale figurativo anteriore Pelikan — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001])

23

2018/C 381/27

Causa T-584/17: Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Primart / EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) [Marchio dell’Unione europea — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PRIMART Marek Łukasiewicz — Marchi nazionali denominativi anteriori PRIMA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

23

2018/C 381/28

Causa T-180/14: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Fronte Polisario / Consiglio (Ricorso di annullamento — Accordo di partenariato tra l’Unione e il Regno del Marocco nel settore della pesca — Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo — Atto di conclusione — Applicabilità di detti accordi e protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque ad esso adiacenti — Assenza di legittimazione ad agire — Irricevibilità)

24

2018/C 381/29

Causa T-101/17: Ordinanza del Tribunale del 27 luglio 2018 — Apple Distribution International / Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità)

25

2018/C 381/30

Causa T-251/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2018 — IFSUA / Consiglio (Procedimento sommario — Possibilità di pesca per alcuni stock ittici — Misure relative alla pesca della spigola europea — Divieto di cattura nell’ambito della pesca ricreativa — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza)

26

2018/C 381/31

Causa T-417/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2018 — CdT / EUIPO (Procedimento sommario — Diritto delle istituzioni — Servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'EUIPO — Ricorso a prestatori d'opera esterni — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza)

26

2018/C 381/32

Causa T-485/18: Ricorso proposto il 9 agosto 2018 — Compañia de Tranvías de la Coruña / Commissione

27

2018/C 381/33

Causa T-486/18: Ricorso proposto il 15 agosto 2018 — Danske Slagtermestre / Commissione europea

28

2018/C 381/34

Causa T-494/18: Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — PO / SEAE

29

2018/C 381/35

Causa T-527/18: Ricorso proposto il 6 settembre 2018 — K.A. Schmersal Holding / EUIPO — Tecnium (tec.nicum)

30

2018/C 381/36

Causa T-715/15: Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BBY Solutions / EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

31

2018/C 381/37

Causa T-773/15: Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BBY Solutions / EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

31

2018/C 381/38

Causa T-72/16: Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

31

2018/C 381/39

Causa T-288/17: Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Sky / EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

31


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2018/C 381/01)

Ultima pubblicazione

GU C 373 del 15.10.2018

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 364 dell’8.10.2018

GU C 352 dell’1.10.2018

GU C 341 del 24.9.2018

GU C 328 del 17.9.2018

GU C 319 del 10.9.2018

GU C 311 del 3.9.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/2


Impugnazione proposta il 9 aprile 2018 da Massimo Campailla avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) emessa il 23 gennaio 2018, causa T-759/16, Campailla / Unione europea

(Causa C-256/18 P)

(2018/C 381/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Massimo Campailla (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Con ordinanza del 7 agosto 2018, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente inoperante.


22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Spagna) l’11 Luglio 2018 — XZ / Ibercaja Banco, S.A.

(Causa C-452/18)

(2018/C 381/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel

Parti

Attrice: XZ

Convenuta: Ibercaja Banco, S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio di non vincolatività delle clausole nulle (articolo 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (1)) debba estendersi anche ai contratti e negozi giuridici successivi nel tempo aventi ad oggetto tali clausole, quale il contratto di novazione.

Atteso che la nullità assoluta comporta che detta clausola non sia mai esistita nella realtà giuridico-economica del contratto, se si possa ritenere che gli atti giuridici successivi e i loro effetti sulla clausola in parola, vale a dire il contratto di novazione, scompaiano anch’essi dalla realtà giuridica, dovendo essere considerati inesistenti e privi di effetti.

2)

Se gli atti con i quali vengono modificate o accettate clausole non negoziate che rischierebbero di non superare i controlli di abusività e di trasparenza acquisiscano la natura i condizioni generali del contratto ai fini dell’articolo 3 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e siano quindi viziati dalle medesime cause di nullità che inficiano gli atti originari oggetto della novazione o transazione.

3)

Se la rinuncia alle azioni giudiziarie contenuta nel contratto di novazione debba essere parimenti nulla, in quanto i contratti sottoscritti dai clienti non informavano i medesimi del fatto che la clausola era nulla né dell’importo o del valore economico che avevano diritto a percepire a titolo di rimborso degli interessi pagati per effetto dell’imposizione iniziale delle c.d.«cláusulas suelo» (clausole di tasso minimo).

Ne risulta pertanto che il cliente sottoscrive una rinuncia alle azioni senza essere stato informato dalla banca di ciò a cui rinuncia e della somma di denaro alla quale rinuncia.

4)

Se, esaminando il contratto di novazione modificativa alla luce della giurisprudenza della CGUE e degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13], la nuova clausola di tasso minimo sia parimenti viziata da una mancanza di trasparenza, giacché la banca disattende nuovamente i requisiti di trasparenza stabiliti in relazione alla trasparenza stessa dalla sentenza del Tribunal supremo (Corte suprema) del 9 maggio 2013 e non informa il circa l’effettivo costo economico di detta clausola del suo contratto di mutuo ipotecario, in modo che possa conoscere il tasso di interesse (e l’importo che ne risulta) che dovrebbe pagare qualora si applicasse la nuova clausola di tasso minimo nonché il tasso di interesse (e l’importo che ne risulta) che dovrebbe pagare qualora non si applicasse alcuna clausola di tasso minimo e si applicasse il tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario senza limiti al ribasso.

In altri termini, se, nell’imporre l’atto definito come novazione relativa alle «clausole di tasso minimo», l’istituto finanziario avrebbe dovuto rispettare i controlli di trasparenza indicati agli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva [93/13] e informare il consumatore in ordine all’ammontare delle somme che aveva perduto in conseguenza dell’applicazione delle «clausole di tasso minimo» e al tasso di interesse che sarebbe stato applicato in mancanza di tali clausole e se, non avendolo fatto, gli atti di cui trattasi siano parimenti viziati da nullità.

5)

Se le clausole di rinuncia alle azioni, incluse nelle condizioni generali del contratto di novazione modificativa, possano essere considerate clausole abusive per il loro contenuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato relativo alle clausole abusive e, specificamente, con la lettera q) di tale allegato (sono abusive le clausole che hanno per oggetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore), poiché limitano il diritto dei consumatori di esercitare diritti che possono sorgere o risultare dopo la firma del contratto, come è avvenuto con la possibilità di chiedere il rimborso integrale degli interessi pagati (in forza della sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016 (2)).


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

(2)  Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a. (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980).


22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia Vigo (Spagna) l’11 luglio 2018 — Bondora AS / Carlos V. C.

(Causa C-453/18)

(2018/C 381/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia Vigo

Parti

Ricorrente: Bondora AS

Resistente: Carlos V. C.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), come interpretata dalla giurisprudenza, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale, quale la ventitreesima disposizione finale, [punto 2], della legge del 7 gennaio 2000, n. 1, recante il codice di procedura civile, secondo cui, ai fini della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, non è necessario produrre alcuna documentazione e, qualora sia prodotta, detta documentazione non deve essere ammessa.

2)

Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (2), debba essere interpretato nel senso che detta disposizione non osta a che si imponga al creditore di produrre la documentazione sulla quale esso fonda la sua pretesa derivante da un prestito al consumo concordato tra un professionista e un consumatore, nel caso in cui il giudice ritenga indispensabile esaminare detta documentazione al fine di accertare l’eventuale sussistenza di clausole abusive nel contratto stipulato tra le parti e dare così attuazione al disposto della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come interpretata dalla giurisprudenza.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).


22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/4


Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da HK avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2018, causa T-574/16,HK / Commissione

(Causa C-460/18 P)

(2018/C 381/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HK (rappresentanti: A. Champetier, S. Rodrigues, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 (causa T-574/16);

avocare a sé la causa e accogliere le richieste formulate dal ricorrente in primo grado, ivi compresa la condanna alle spese della parte convenuta; o, in caso contrario,

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, dovendosi in tal caso decidere sulle spese dell’impugnazione conformemente all’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi di diritto. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari e sul carattere, al contempo, ambiguo, incoerente e contraddittorio della motivazione. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di non discriminazione e sull’insufficienza della motivazione.


22.10.2018   

IT

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C 381/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Constanţa (Romania) il 18 luglio 2018 — R / P

(Causa C-468/18)

(2018/C 381/06)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Constanţa

Parti

Ricorrente: R

Convenuto: P

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui un giudice di uno Stato membro sia adito, con un’unica domanda, contenente tre petita, vale a dire lo scioglimento del vincolo matrimoniale dei genitori di un figlio minorenne, la responsabilità dei genitori su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del minore stesso, se le disposizioni dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 (1) possano essere interpretate nel senso che il giudice del divorzio, il quale — allo stesso tempo — è il giudice del luogo di residenza abituale del convenuto e il giudice dinanzi al quale è comparso il convenuto, possa decidere sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore, benché si sia dichiarato incompetente in materia di responsabilità genitoriale per quanto riguarda detto minore, o se la domanda relativa all’assegno di mantenimento possa essere decisa solo dal giudice competente a pronunciarsi sull’azione vertente sulla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

2)

Nella medesima situazione per quanto riguarda l’investitura del giudice nazionale, se la domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore mantenga carattere accessorio rispetto all’azione vertente sulla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d) del regolamento di cui trattasi.

3)

Qualora si rispondesse in senso negativo alla seconda questione, se sia nell’interesse superiore del minore che il giudice di uno Stato membro competente, in base all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 4/2009, decida la domanda in materia di obbligazioni alimentari del genitore nei confronti del figlio minorenne derivante dal matrimonio di cui si chiede lo scioglimento, considerato che detto giudice, per quanto riguarda l’esercizio della potestà dei genitori, si è dichiarato incompetente, riconoscendo con autorità di cosa giudicata che non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (2).


(1)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7, pag. 1).

(2)  GU 2003, L 338, pag. 1.


22.10.2018   

IT

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C 381/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 23 luglio 2018 — AS «PrivatBank»

(Causa C-480/18)

(2018/C 381/07)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: AS «PrivatBank»

Altra parte del procedimento: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva [2007/64/CE] (1) una normativa nazionale che conferisce alla Commissione [lettone dei mercati finanziari e dei capitali] la competenza ad esaminare i reclami degli utenti di servizi di pagamento anche in relazione a servizi di pagamento non effettuati in euro o in una valuta ufficiale di uno Stato membro e, pertanto, ad accertare violazioni della legge [relativa ai servizi di pagamento e alla moneta elettronica] e ad irrogare sanzioni.

2)

Se gli articoli 20, paragrafi 1 e 5, e 21, paragrafo 2, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che prevedono la possibilità che l’autorità competente eserciti la vigilanza e irroghi sanzioni anche in relazione a servizi di pagamento non effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro.

3)

Se, ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza previste agli articoli 20 e 21 della direttiva o delle procedure di reclamo previste agli articoli da 80 a 82 della direttiva, l’autorità competente possa dirimere controversie tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento derivanti dai rapporti giuridici di cui all’articolo 75 della direttiva, determinando il soggetto responsabile della non esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione.

4)

Se, nell’espletamento delle funzioni di vigilanza previste agli articoli 20 e 21 della direttiva o delle procedure di reclamo previste agli articoli da 80 a 82 della direttiva, l’autorità competente debba tenere conto del lodo arbitrale che dirima una controversia tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento.


(1)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).


22.10.2018   

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C 381/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 luglio 2018 — Farmland Kft. / Földművelésügyi Miniszter

(Causa C-489/18)

(2018/C 381/08)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Farmland Kft.

Convenuto: Földművelésügyi Miniszter

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione la normativa introdotta dal decreto del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. 22/2010, del 16 marzo, dal decreto del Ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n.o34/2010, del 9 aprile, dal decreto del Ministro dello Sviluppo Rurale n.o25/2011, del 7 aprile, e dal decreto del Ministro dello Sviluppo Rurale n.o22/2011, del 25 marzo, ai sensi della quale la domanda di aiuti dell’agricoltore viene respinta fondandosi esclusivamente su un insieme di criteri relativi al cosiddetto «utilizzatore legittimo del suolo», disciplinati dalla normativa nazionale, e sull’insussistenza del «certificato di utilizzazione del suolo», che discende da detti criteri, sebbene il produttore dell’Unione soddisfi gli ulteriori criteri relativi alla domanda di aiuti e, concretamente, possa provare che le superfici dichiarate sono a sua disposizione, vale a dire che le gestisce e le sfrutta.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell’Unione richieda che l’organismo pagatore dello Stato membro, nel valutare la domanda di aiuti, tenga conto di altre prove del requisito di «essere a disposizione» menzionate all’articolo 124 del regolamento (CE) n.o73/2009 del Consiglio (1).

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell’Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretata o valutata nella domanda unica la «dichiarazione da parte dell’agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione», richiesta dall’articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, (2) riguardo a una disposizione restrittiva dello Stato membro di natura speciale come l’insieme di criteri relativi all’«utilizzatore legittimo del suolo».

4)

In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell’Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretato o valutato nella domanda unica un obbligo, imposto dallo Stato membro, di effettuare una dichiarazione in merito all’adempimento dell’insieme di criteri relativi all’«utilizzatore legittimo del suolo», vale a dire in merito all’adempimento dei requisiti amministrativi connessi a tale disposizione restrittiva speciale dello Stato membro.


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).


22.10.2018   

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C 381/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 27 luglio 2018 — Openbaar Ministerie / TC

(Causa C-492/18)

(2018/C 381/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: TC

Questioni pregiudiziali

Se, in un caso in cui:

lo Stato membro di esecuzione abbia recepito l’articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI (1) in modo che la custodia a fini di consegna del ricercato deve essere sempre sospesa, non appena è superato il termine di 90 giorni per l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, e

le autorità giudiziarie di detto Stato membro abbiano interpretato il diritto nazionale in modo che il termine per la decisione viene sospeso non appena l’autorità giudiziaria di esecuzione abbia deciso di presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, o di attendere la risposta a una questione pregiudiziale presentata da un’altra autorità giudiziaria di esecuzione, oppure di rinviare la decisione sulla consegna a causa di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente,

il mantenimento della custodia a fini di consegna di un ricercato che sia a rischio di fuga violi l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non appena esso duri più di 90 giorni dalla data dell’arresto del ricercato.


(1)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).


22.10.2018   

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C 381/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spagna) il 27 luglio 2018 — Bondora AS / XY

(Causa C-494/18)

(2018/C 381/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parti

Ricorrente: Bondora AS

Resistente: XY

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l'articolo 38 della CDFUE, con l'articolo 6, paragrafo 1, del [TUE] e con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 13/93 (1), una normativa nazionale come il paragrafo 4 della ventitreesima disposizione finale della LEC, che non consente di fornire né di richiedere un contratto né il dettaglio del credito in una domanda in cui il convenuto è un consumatore e vi sono elementi indicanti che potrebbero essere reclamati importi basati su clausole abusive.

2)

Se sia compatibile con l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (2) richiedere, nelle domande nei confronti di un consumatore, che il ricorrente specifichi nella sezione 11 del modulo standard A) il dettaglio del credito reclamato. Parimenti, se sia compatibile con tale disposizione esigere che nella stessa sezione 11 si trascriva il contenuto delle clausole del contratto poste a fondamento delle richieste nei confronti di un consumatore, oltre all’oggetto principale del contratto, per valutare se le stesse siano o meno abusive.

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, si chiede alla CGUE di precisare se sia possibile, ai sensi della formulazione attuale del regolamento 1896/2006, verificare d'ufficio, in via preliminare all’emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, la presenza di clausole abusive in un contratto con un consumatore e in base a quale disposizione si possa effettuare tale verifica.

4)

Nell’ipotesi in cui, nell'attuale formulazione del regolamento 1896/2006, non sia possibile verificare d'ufficio l'esistenza di clausole abusive in via preliminare all’emissione dell'ingiunzione di pagamento europea, si chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento citato alla luce della sua eventuale violazione dell'articolo 38 della CDFUE e dell'articolo 6, paragrafo 1, del [TUE].


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).


22.10.2018   

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C 381/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 30 luglio 2018 — HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-496/18)

(2018/C 381/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrenti: HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft., SIXENSE Soldata, Budapesti Közlekedési Zrt.

Resistente: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Altra parte: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debbano interpretare gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i considerando 2, 25, 27 e 36 della direttiva 2007/66/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 92/13/CEE (2) del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e, in tale contesto, il principio di certezza del diritto, come principio generale del diritto dell’Unione, il presupposto di effettività e rapidità dei mezzi di ricorso disponibili in materia di appalti pubblici nei confronti delle decisioni delle autorità aggiudicatrici, nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro la quale, in relazione ai contratti di appalti pubblici stipulati prima della sua entrata in vigore, una volta decorsi i termini di prescrizione per presentare ricorso previsti nella normativa anteriore dello Stato membro ai fini delle indagini relative alle violazioni in materia di appalti pubblici poste in essere prima dell’entrata in vigore della normativa di cui trattasi, autorizza in via generale l’autorità (di vigilanza) competente che essa stessa istituisce ad avviare, entro il termine sancito in tale normativa, un procedimento per effettuare le indagini riguardo a una determinata violazione in materia di appalti pubblici e a pronunciarsi sul merito e, in esito a ciò, a dichiarare commessa la violazione, a imporre una sanzione in materia di appalti pubblici e ad applicare le conseguenze della nullità del contratto.

2)

Se si possano applicare le norme giuridiche e i principi ai quali fa riferimento la prima questione — oltre che all’esercizio effettivo del diritto (soggettivo e personale) a ricorrere di cui godono gli interessati all’aggiudicazione di un appalto — al diritto ad avviare e a svolgere un procedimento di ricorso che vantano le autorità (di vigilanza) istituite dall’ordinamento giuridico dello Stato membro, che dispongono del potere di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico.

3)

Se dall’articolo 99, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/25/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (4), discenda che, mediante l’adozione di una nuova legge, l’ordinamento dello Stato membro può — al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in materia di appalti pubblici — autorizzare in via generale le autorità (di vigilanza), che dispongono del potere di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico, a procedere a indagini sulle violazioni in materia di appalti pubblici poste in essere prima dell’entrata in vigore della normativa di cui trattasi e ad avviare e svolgere un procedimento, nonostante siano già decorsi i termini di prescrizione ai sensi della normativa anteriore.

4)

Se, nel valutare — prendendo in considerazione le norme giuridiche e i principi ai quali fa riferimento la prima questione — la compatibilità con il diritto dell’Unione del potere di svolgere indagini conferito alle autorità (di vigilanza) descritto nella prima e nella terza questione, assuma una qualche rilevanza quali siano state le lacune giuridiche, normative, tecniche o organiche o gli ostacoli di altra natura a causa dei quali non è stata effettuata un’indagine in merito alla violazione in materia di appalti pubblici nel momento in cui quest’ultima è stata commessa.

5)

Se si debbano interpretare gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i considerando 2, 25, 27 e 36 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e, in tale contesto, il principio di certezza del diritto, come principio generale del diritto dell’Unione, il presupposto di effettività e rapidità dei mezzi di ricorso disponibili in materia di appalti pubblici nei confronti delle decisioni delle autorità aggiudicatrici e il principio di proporzionalità nel senso che — anche qualora, alla luce di tali principi, si possa conferire il potere al quale si riferiscono le questioni dalla prima alla quarta alle autorità di vigilanza, che hanno la facoltà, in forza dell’ordinamento giuridico dello Stato membro, di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e che hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico — il giudice nazionale può valutare la ragionevolezza e la proporzionalità del periodo di tempo trascorso tra la commissione della violazione, la scadenza del termine di prescrizione per presentare ricorso previsto precedentemente e l’inizio del procedimento di indagine sulla violazione e desumere da tali elementi la conseguenza giuridica dell’invalidità della decisione controversa o altra conseguenza prevista dal diritto dello Stato membro.


(1)  GU 2007, L 335, pag. 31.

(2)  GU 1992, L 76, pag. 14.

(3)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU 2014, L 94, pag. 243).

(4)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1).


22.10.2018   

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C 381/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 30 luglio 2018 — Budapesti Közlekedési Zrt. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-497/18)

(2018/C 381/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Budapesti Közlekedési Zrt.

Resistente: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Altra parte: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debbano interpretare gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i considerando 2, 25, 27 e 36 della direttiva 2007/66/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE (2) del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e, in tale contesto, il principio di certezza del diritto, come principio generale del diritto dell’Unione, il presupposto di effettività e rapidità dei mezzi di ricorso disponibili in materia di appalti pubblici nei confronti delle decisioni delle autorità aggiudicatrici, nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro la quale, in relazione ai contratti di appalti pubblici stipulati prima della sua entrata in vigore, una volta decorsi i termini di prescrizione per presentare ricorso previsti nella normativa anteriore dello Stato membro ai fini delle indagini relative alle violazioni in materia di appalti pubblici poste in essere prima dell’entrata in vigore della normativa di cui trattasi, autorizza in via generale l’autorità (di vigilanza) competente che essa stessa istituisce ad avviare, entro il termine sancito in tale normativa, un procedimento per effettuare le indagini riguardo a una determinata violazione in materia di appalti pubblici e, in esito a ciò, a dichiarare commessa la violazione, a imporre una sanzione in materia di appalti pubblici e ad applicare le conseguenze della nullità del contratto.

2)

Se si possano applicare le norme giuridiche e i principi ai quali fa riferimento la prima questione — oltre che all’esercizio effettivo del diritto (soggettivo e personale) a ricorrere di cui godono gli interessati all’aggiudicazione di un appalto — al diritto ad avviare e a svolgere un procedimento di ricorso che vantano le autorità (di vigilanza) istituite dall’ordinamento giuridico dello Stato membro, che dispongono del potere di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico.

3)

Se dall’articolo 83, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (4), discenda che, mediante l’adozione di una nuova legge, l’ordinamento dello Stato membro può — al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione in materia di appalti pubblici — autorizzare in via generale le autorità (di vigilanza), che dispongono del potere di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico, a procedere a indagini sulle violazioni in materia di appalti pubblici poste in essere prima dell’entrata in vigore della normativa di cui trattasi e ad avviare e svolgere un procedimento, nonostante siano già decorsi i termini di prescrizione ai sensi della normativa anteriore.

4)

Se, nel valutare — prendendo in considerazione le norme giuridiche e i principi ai quali fa riferimento la prima questione — la compatibilità con il diritto dell’Unione del potere di svolgere indagini conferito alle autorità (di vigilanza) descritto nella prima e nella terza questione, assuma una qualche rilevanza quali siano state le lacune giuridiche, normative, tecniche o organiche o gli ostacoli di altra natura a causa dei quali non è stata effettuata un’indagine in merito alla violazione in materia di appalti pubblici nel momento in cui quest’ultima è stata commessa.

5)

Se si debbano interpretare gli articoli 41, paragrafo 1, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, i considerando 2, 25, 27 e 36 della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e, in tale contesto, il principio di certezza del diritto, come principio generale del diritto dell’Unione, il presupposto di effettività e rapidità dei mezzi di ricorso disponibili in materia di appalti pubblici nei confronti delle decisioni delle autorità aggiudicatrici e il principio di proporzionalità nel senso che — anche qualora, alla luce di tali principi, si possa conferire il potere al quale si riferiscono le questioni dalla prima alla quarta alle autorità di vigilanza, che hanno la facoltà, in forza dell’ordinamento giuridico dello Stato membro, di individuare (e indagare d’ufficio in merito a) una violazione in materia di appalti pubblici e che hanno il compito di tutelare l’interesse pubblico — il giudice nazionale può valutare la ragionevolezza e la proporzionalità del periodo di tempo trascorso tra la commissione della violazione, la scadenza del termine di prescrizione per presentare ricorso previsto precedentemente e l’inizio del procedimento di indagine sulla violazione e desumere da tali elementi la conseguenza giuridica dell’invalidità della decisione controversa o altra conseguenza prevista dal diritto dello Stato membro.


(1)  GU 2007, L 335, pag. 31.

(2)  GU 1989, L 395, pag. 33.

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(4)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).


22.10.2018   

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C 381/12


Impugnazione proposta il 27 luglio 2018 dalla Bayer CropScience AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata), causa T-429/13, del 17 maggio 2018, Bayer CropScience AG / Commissione Europea

(Causa C-499/18 P)

(2018/C 381/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bayer CropScience AG (rappresentanti: K. Nordlander, C. Zimmermann, A. Robert, avvocati, M. Zdzieborska, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione Europea, Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, European Seed Association (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Reino de Suecia, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust, Stichting Greenpeace Council

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-429/13;

accogliere la domanda in primo grado e annullare il regolamento n. 485/2013 nella parte che riguarda la ricorrente (1);

condannare la convenuta a sostenere le spese proprie e quelle sostenute dalla ricorrente, tanto in primo grado quanto nel procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente adduce che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto:

Primo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che un maggiore grado di certezza delle conoscenze scientifiche preesistenti poteva considerarsi una «nuova» conoscenza scientifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento 1107/2009. (2)

Secondo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento 1107/2009, dichiarando che l’EFSA non aveva l’obbligo di fondare la propria valutazione dei rischi sui documenti di orientamento ufficiali applicabili al momento del riesame.

Terzo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento relativo ai prodotti fitosanitari.

Quarto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’omettere di determinare un grado di certezza scientifica adeguato per quanto concerne la materializzazione del presunto rischio richiesto per l’applicazione della misura precauzionale.

Quinto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di applicare criteri per una valutazione dei rischi esaustiva e precisa che deve essere effettuata prima dell’adozione delle misure precauzionali.

Sesto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto definendo erroneamente l’ambito della valutazione di impatto che deve essere effettuata prima dell’adozione delle misure precauzionali e disconoscendo i requisiti relativi a tale valutazione di impatto.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU 2013, L 139, pag. 12).

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).


22.10.2018   

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C 381/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj (Romania) il 30 luglio 2018 — AU / Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

(Causa C-500/18)

(2018/C 381/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Cluj

Parti

Attore: AU

Convenute: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’interpretare la nozione di «cliente al dettaglio» di cui all’articolo 4 [paragrafo] 1, punto 12, della direttiva 2004/39/[CE] (1), il giudice nazionale possa/debba utilizzare gli stessi criteri interpretativi che definiscono la nozione di consumatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE (2).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, a quali condizioni un «cliente al dettaglio» ai sensi della direttiva 2004/[39/CE] possa allora avvalersi, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, della qualità di consumatore e

3)

In particolare, se la realizzazione da parte di un «cliente al dettaglio», ai sensi della direttiva 2004/[39/CE], di un elevato volume di negoziazioni, in un lasso di tempo relativamente breve e l’investimento d’ingenti somme di denaro in strumenti finanziari come quelli definiti all’articolo 4 [paragrafo 1], punto 17, della direttiva 2004/39/[CE] costituiscano criteri rilevanti per la valutazione della qualità di consumatore di un «cliente al dettaglio» ai sensi della medesima direttiva.

4)

Se nell’operazione diretta a stabilire la propria competenza, poiché ha l’obbligo di determinare l’incidenza, a seconda del caso, dell’articolo 17, [paragrafo] 1, lettera c), o dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3), il giudice nazionale possa e/o debba prendere in considerazione il fondamento di diritto sostanziale invocato dal ricorrente — esclusivamente responsabilità extracontrattuale — come rimedio per la stipula di clausole asseritamente abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE, per cui la legge sostanziale applicabile sarebbe stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) (4) oppure se l’eventuale qualità di consumatore del ricorrente renda irrilevante il fondamento di diritto sostanziale della sua domanda.


(1)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

(3)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40).


22.10.2018   

IT

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C 381/14


Impugnazione proposta il 26 luglio 2018 da Inge Barnett avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 16 maggio 2018, causa T-23/17, Barnett/Comitato economico e sociale europeo (CESE)

(Causa C-503/18 P)

(2018/C 381/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Inge Barnett (rappresentanti: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

Conclusioni della ricorrente

In via principale:

annullare la sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

annullare la decisione del CESE del 21 marzo 2016, adottata in esecuzione della sentenza del 22 settembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107;

condannare il CESE alle spese.

In subordine:

annullare la sentenza del Turbinale del 16 maggio 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

annullare la decisione del CESE del 21 marzo 2016, adottata in esecuzione della sentenza del 22 settembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015/107;

condannare il CESE a versare alla ricorrente la somma di EUR 207 994,14 a titolo di risarcimento del danno materiale subito, maggiorata degli interessi di mora calcolati a partire dalla data di scadenza delle somme dovute, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo, nonché un importo pari ad EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare il CESE alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto considerando che il CESE potesse, in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica, limitarsi a riesaminare la candidatura dalla ricorrente alla luce di un asserito interesse del servizio che sarebbe stato individuato tre anni dopo l’adozione della prima decisione di rifiuto della sua candidatura e sarebbe stato ignoto alle parti fino al 20 marzo 2016. Detto asserito interesse del servizio, sul cui fondamento la ricorrente è stata esclusa dall’elenco dei beneficiari per il motivo che la stessa sarebbe indispensabile al buon funzionamento del servizio, non avrebbe alcun legame con le DGE del CESE applicabili. Inoltre, tale supposto interesse del servizio è stato invocato senza consultare la commissione paritetica. Tale organo paritetico aveva tuttavia indicato nel 2013 che, in caso di rinuncia di uno dei due beneficiari della misura, sarebbe stato proposto di concedere tale beneficio alla ricorrente, in considerazione dell’interesse del servizio.

La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale ha violato l’autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale della funzione pubblica.

Infine, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nel senso che il Tribunale ha considerato, nonostante l’abrogazione della base legale necessaria per l’adozione della decisione impugnata, che il CESE fosse ancora competente per adottare una decisione in risposta alla candidatura della ricorrente. Rispondendo a tale motivo, il Tribunale ha inoltre snaturato gli argomenti invocati a sostegno dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla ricorrente.


22.10.2018   

IT

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C 381/15


Impugnazione proposta il 9 agosto 2018 da Marion Le Pen avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-86/17, Le Pen/Parlamento europeo

(Causa C-525/18 P)

(2018/C 381/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Le Pen (rappresentante: R. Bosselut, avocat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 giugno 2018, causa T-86/17.

Pertanto:

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento, del 5 dicembre 2016, adottata ai sensi dell’articolo 68 della decisione 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e del 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo» e successive modifiche, nella quale si accerta un credito per un importo pari a EUR 298 497,87;

annullare la nota di addebito n. 2016-1560 notificata il 6 dicembre 2016 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 5 dicembre 2016, recante per oggetto recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle MAS e degli articoli 78, 79 e 80 del RF;

statuire secondo diritto sull’importo da assegnare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, per il danno arrecato alla sua immagine e per il disagio molto significativo causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;

statuire secondo diritto sull’importo da assegnare alla ricorrente a titolo di spese processuali;

condannare il Parlamento a tutte le spese;

prima di pronunciarsi: invitare il Parlamento a produrre il fascicolo amministrativo della sig.ra CG, il riepilogo delle entrate e delle uscite della sig.ra CG presso la sede del Parlamento a Strasburgo e a Bruxelles, la lettera anonima che ha dato luogo all’avvio del procedimento controverso e il fascicolo OLAF riguardante la ricorrente e la propria assistente.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale del diritto dell’Unione, su errori di diritto e sulla violazione delle forme sostanziali. La ricorrente ha pienamente giustificato il deposito di nuovi documenti nel corso del procedimento per fatti sopravvenuti. Tali documenti costituiscono l’ampliamento di quelli che erano stati depositati presso il Segretario generale del Parlamento. Il Tribunale aveva una competenza estesa al merito che imponeva di tener conto di tali documenti per valutare l’esistenza o l’inesistenza di un lavoro da assistente parlamentare e quindi la fondatezza o l’infondatezza della ripetizione dell’indebito. Inoltre, alcuni di questi documenti erano in possesso del Parlamento ma erano stati occultati alla ricorrente.

Il secondo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale dei diritti della difesa e delle forme sostanziali. La mancata audizione della ricorrente da parte del Segretario generale del Parlamento e la mancata trasmissione del fascicolo costituiscono una violazione dei diritti della difesa della ricorrente, del diritto di essere ascoltata personalmente prima di qualsiasi provvedimento (anche amministrativo), dei principi di parità delle armi e di leale contraddittorio, del diritto a un giudice imparziale e del divieto del diniego di giustizia derivante dalle disposizioni delle MAS, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, dall’articolo 6 della CEDU e dai principi generali del diritto. Inoltre, il Tribunale non ha riscontrato il difetto di motivazione che inficia la decisione del Segretario generale.

Il terzo motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale del diritto dell’Unione, su errori di diritto e su un errore di qualificazione della natura giuridica dei fatti, sul travisamento dei fatti e degli elementi di prova, sul carattere discriminatorio e sul fumus persecutionis e sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di legalità.

Il quarto motivo verte sullo sviamento di potere, poiché la sentenza impugnata ha avallato il comportamento del Segretario generale del Parlamento il cui reale obiettivo e scopo finale erano di nuocere alla ricorrente e al suo partito.


22.10.2018   

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C 381/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg (Svezia) il 13 agosto 2018 — AA / Migrationsverket

(Causa C-526/18)

(2018/C 381/17)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Göteborg

Parti

Ricorrente: AA

Resistente: Migrationsverket

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen o del «Codice frontiere Schengen» ostino ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell’articolo 16f della legge svedese n. 752 del 2016, recante restrizioni temporanee al rilascio di titoli di soggiorno in Svezia, che prevede la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno ai fini del compimento di studi del secondo ciclo dell’insegnamento secondario a cittadini di paesi terzi che si trovino nel paese ancorché la loro identità sia incerta e questi non siano in grado di rendere plausibile l’identità dichiarata.

2)

Nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che, in una fattispecie di tal genere, l’acquis di Schengen imponga che l’identità sia acclarata con certezza o che ne venga dimostrata la plausibilità (1), se le disposizioni della direttiva «rimpatrio» o di altra normativa del diritto dell’Unione possano essere interpretate nel senso di autorizzare una deroga a tale requisito in materia d’identità.


(1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


22.10.2018   

IT

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C 381/17


Ricorso proposto il 27 agosto 2018 — Commissione europea / Romania

(Causa C-549/18)

(2018/C 381/18)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen, L. Radu Bouyon, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che non avendo adottato, entro il 26 giugno 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Romania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 67 di tale direttiva;

condannare la Romania, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, al pagamento di penalità di EUR 21 974,40 per ogni giorno di ritardo, dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per il mancato adempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2015/849/UE;

condannare la Romania, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, al pagamento di una somma forfettaria, basata su un importo giornaliero di EUR 6 016,80, moltiplicato per il numero di giorni trascorsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di attuazione stabilito dalla direttiva di cui trattasi fino alla data dell’adempimento degli obblighi da parte della Romania o, in assenza di adempimento degli obblighi, fino alla data della pronuncia della sentenza della Corte, fatto salvo il superamento della somma forfettaria minima di EUR 1 887 000;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

In base all’articolo 67 della direttiva 2015/849/UE gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 26 giugno 2017. In seguito alla mancata comunicazione delle misure di attuazione da parte della Romania, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

2.

Nel proprio ricorso, la Commissione chiede alla Corte di condannare la Romania al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità in base all’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE.


(1)  GU 2015, L 141, pag. 73.


22.10.2018   

IT

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C 381/18


Ricorso proposto il 30 agosto 2018 — Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-556/18)

(2018/C 381/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Voglia la Corte di giustizia dichiarare, ai sensi dell’articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che il Regno di Spagna, non avendo finalizzato l’informazione e la consultazione pubblica in merito al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici e non avendo adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione il riesame e l’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici relativi ai distretti idrografici di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma ed el Hierro, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 7, in combinato disposto con il paragrafo 1 del medesimo articolo, dell’articolo 14 e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1);

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza del suo articolo 25, la direttiva 2000/60/CE è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella GUCE, vale a dire il 22 dicembre 2000. Pertanto, i piani di gestione dei bacini idrografici avrebbero dovuto essere pubblicati, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6, della medesima direttiva, entro il 22 dicembre 2009 e il primo riesame ed aggiornamento di tali piani avrebbe dovuto essere effettuato, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 7, della medesima direttiva, entro il 22 dicembre 2015.

La Commissione sostiene che il Regno di Spagna, non avendo finalizzato l’informazione e la consultazione pubblica in merito al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici e non avendo adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione il riesame e l’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici relativi ai distretti idrografici di Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma ed el Hierro entro il termine di due mesi fissato nel suo parere motivato del 5 ottobre 2017, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dei precitati articoli e paragrafi della direttiva 2000/60/CE.


(1)   GU 2000, L 327, pag. 1.


Tribunale

22.10.2018   

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C 381/19


Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Apimab Laboratoires e a./Commissione

(Causa T-14/16) (1)

([«Tutela dei consumatori - Fissazione di tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici negli integratori alimentari - Regolamento (CEE) n. 315/93 - Analisi dei rischi - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità - Principio di non discriminazione»])

(2018/C 381/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Apimab Laboratoires (Clermont-l’Hérault, Francia) e le altre 7 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: A. de Brosses, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e C. Valero, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2015/1933 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate (GU 2015, L 282, pag. 11).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Apimab Laboratoires e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


22.10.2018   

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C 381/19


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — PH / Commissione

(Causa T-613/16) (1)

((«Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AST-SC/03/15 - Decisione di escludere il candidato dal concorso - Vincolo familiare con un membro della commissione giudicatrice - Parità di trattamento»))

(2018/C 381/21)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: PH (rappresentante: M. Cornacchia, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 19 maggio 2016 che conferma, in risposta a una domanda di riesame proposta dal ricorrente, l’esclusione di quest’ultimo dal concorso EPSO/AST-SC/03/15.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

PH è condannato alle spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-43/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).


22.10.2018   

IT

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C 381/20


Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2018 — Foshan Lihua Ceramic/Commissione

(Causa T-654/16) (1)

([«Dumping - Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina - Articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] - Rigetto di una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 - Mutamento permanente di circostanze - Campionamento - Esame individuale - Omessa collaborazione all’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure definitive»])

(2018/C 381/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Cina) (rappresentanti: B. Spinoit e D. Philippe, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. França, T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e A. Demeneix, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 4259 della Commissione, dell’11 luglio 2016, che respinge una domanda di riesame intermedio parziale, limitato agli aspetti di dumping, in relazione alle misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 428 del 22.11.2016.


22.10.2018   

IT

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C 381/21


Sentenza del Tribunale 12 settembre 2018 — De Geoffroy e a. / Parlamento

(Causa T-788/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Congedi - Adozione di nuovi orientamenti del Parlamento relativi alla gestione dei congedi - Decisioni individuali adottate in applicazione dei nuovi orientamenti nei servizi di interpretazione - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Interesse del servizio - Eccezione di illegittimità»))

(2018/C 381/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Dominique De Geoffroy (Bruxelles, Belgio) e gli altri 14 ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato alla sentenza (rappresentanti: inizialmente N. de Montigny e J.-N. Louis, poi N. de Montigny, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e L. Deneys, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento degli orientamenti del Parlamento del 21 marzo 2016, riguardanti l’attuazione, per i servizi di interpretazione, dell’articolo 4, paragrafo 5, delle regole interne per la gestione dei congedi, in secondo luogo, l’annullamento della decisione del Parlamento del 12 aprile 2016, che ha accettato la domanda di congedo della sig.ra Françoise Joostens, ma che ha integrato i giorni di congedo richiesti in una quota di tre giorni e mezzo, in terzo luogo, l’annullamento della decisione del Parlamento del 2 giugno 2016, che ha rifiutato un congedo richiesto dalla sig.ra Joostens, e, in quarto luogo, l’annullamento della decisione del Parlamento del 13 giugno 2016, che ha rifiutato un congedo richiesto dal sig. Stéphane Grosjean.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2016, che ha rifiutato un congedo richiesto dal sig. Stéphane Grosjean è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 14 del 16.1.2017.


22.10.2018   

IT

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C 381/21


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Chefaro Ireland / EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

(Causa T-905/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo NUIT PRECIEUSE - Marchio nazionale denominativo anteriore EAU PRECIEUSE - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 381/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chefaro Ireland DAC (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: P. Maeyaert e J. Muyldermans, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, D. Walicka e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Laboratoires M&L SA (Manosque, Francia) (rappresentante: F. Cordt, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 ottobre 2016 (procedimento R 2596/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Chefaro Ireland e la Laboratoires M&L.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Chefaro Ireland DAC è condannata alle spese.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


22.10.2018   

IT

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C 381/22


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Healy / Commissione

(Causa T-55/17) (1)

((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Assunzione - Concorso interno - Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti - Requisito di ammissione riguardante l’anzianità di servizio presso la Commissione - Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso»))

(2018/C 381/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: John Morrison Healy (Celbridge, Irlanda) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. John Morrison Healy è condannato alle spese.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.


22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/23


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Pelikan / EUIPO — NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS)

(Causa T-112/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NEW ORLEANS PELICANS - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori e nazionale figurativo anteriore Pelikan - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»))

(2018/C 381/26)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannover, Germania) (rappresentante: U. Hildebrandt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: NBA Properties, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente M. Chapple, succesivamente T. Elias, barristers)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 dicembre 2016 (procedimento R 408/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pelikan Vertriebsgesellschaft e la NBA Properties.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


22.10.2018   

IT

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C 381/23


Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2018 — Primart / EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(Causa T-584/17) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PRIMART Marek Łukasiewicz - Marchi nazionali denominativi anteriori PRIMA - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 381/27)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Polonia) (rappresentante: J. Skołuda, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bolton Cile España, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2017 (procedimento R 1933/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bolton Cile España e la Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz è condannata alle spese.


(1)  GU C 374 del 6.11.2017.


22.10.2018   

IT

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C 381/24


Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Fronte Polisario / Consiglio

(Causa T-180/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Accordo di partenariato tra l’Unione e il Regno del Marocco nel settore della pesca - Protocollo che fissa le possibilità di pesca previste da tale accordo - Atto di conclusione - Applicabilità di detti accordi e protocollo al territorio del Sahara occidentale e alle acque ad esso adiacenti - Assenza di legittimazione ad agire - Irricevibilità»))

(2018/C 381/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro (Fronte Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, A. de Elera-San Miguel Hurtado e A. Westerhof Löfflerová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre ed E. Paasivirta, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU 2013, L 349, pag. 1), da un lato, e della decisione (UE) 2018/393 della Commissione, del 12 marzo 2018, che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (GU 2018, L 69, pag. 60), dall’altro.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Fronte di Liberazione Popolare di Saguia el Hamra e del Río de Oro (Fronte Polisario) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU 2014, C 184, del 6.6.2014.


22.10.2018   

IT

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C 381/25


Ordinanza del Tribunale del 27 luglio 2018 — Apple Distribution International / Commissione

(Causa T-101/17) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»))

(2018/C 381/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Apple Distribution International (Cork, Irlanda) (rappresentanti: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr e A. Patsa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, G. Braun e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1o settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Filmförderungsanstalt.

3)

L’Apple Distribution International è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento.

4)

L’Apple Distribution International, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 121 del 18.4.2017.


22.10.2018   

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C 381/26


Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 agosto 2018 — IFSUA / Consiglio

(Causa T-251/18 R)

((«Procedimento sommario - Possibilità di pesca per alcuni stock ittici - Misure relative alla pesca della spigola europea - Divieto di cattura nell’ambito della pesca ricreativa - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»))

(2018/C 381/30)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. Gui Mori, avvocato)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e P. Plaza García, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Morales Puerta, F. Moro e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1).

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/26


Ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2018 — CdT / EUIPO

(Causa T-417/18 R)

((«Procedimento sommario - Diritto delle istituzioni - Servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'EUIPO - Ricorso a prestatori d'opera esterni - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»))

(2018/C 381/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT) (rappresentanti: J. Rikkert e M. M. Garnier, agenti)

Resistente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: N. Bambara e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni dell’EUIPO relative a misure destinate a permettere di ricorrere a fornitori diversi dal CdT per i servizi di traduzione necessari per il suo funzionamento e, dall’altro, a ingiungere all’EUIPO di pubblicare nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di sospensione relativo alla sua gara d’appalto riguardante la fornitura di servizi di traduzione e di non firmare contratti relativi a tale gara d’appalto.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.10.2018   

IT

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C 381/27


Ricorso proposto il 9 agosto 2018 — Compañia de Tranvías de la Coruña / Commissione

(Causa T-485/18)

(2018/C 381/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Compañia de Tranvías de la Coruña, SA (A Coruña, Spagna) (rappresentante: J. Monrabà Bagan, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2018) 3780 final della Commissione europea, del 7 giugno 2018, relativa all’accesso ai documenti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata avrebbe violato requisiti procedurali fondamentali.

La decisione non fornisce una motivazione sufficiente per rifiutare l’accesso ovvero accordare un accesso limitato ai documenti in considerazione dell’assenza di collegamento tra i procedimenti invocati pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (cause riunite C-350/17 Mobit (1) e C-351/17 Autolinee Toscane (2)) e la domanda di accesso ai documenti.

Una motivazione sufficiente costituisce un requisito procedurale fondamentale a cui la Commissione europea deve sempre attenersi.

La carenza di motivazione comporta la violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, e, quindi, tale atto è da considerarsi nullo ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 1, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente, in subordine, sulla concomitanza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti il cui accesso è stato negato dalla decisione impugnata.

I documenti per i quali è stato richiesto l’accesso sono di interesse pubblico atteso che gli stessi agevolerebbero l’interpretazione di punti essenziali di regolamenti dell’UE relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia applicati in precedenza dalla Commissione europea.

Pertanto, anche laddove il Tribunale dovesse trovare un collegamento tra le cause riunite pendenti C-350/17 Mobit e C-351/17 Autolinee Toscane summenzionate e la domanda di accesso ai documenti, l’articolo 4, paragrafo 2, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (3) permette in ogni caso l’accesso ai documenti quando sussiste un interesse pubblico prevalente.

La rilevanza dei documenti costituisce un interesse pubblico prevalente non soltanto per la parte ricorrente ma anche per qualsiasi autorità o parte interessata che intenda applicare i regolamenti dell’Unione europea relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e, pertanto, l’accesso ai documenti dovrebbe essere accordato.


(1)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017 — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (GU 2017, C 330, pag. 4).

(2)  Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 giugno 2017 — Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (GU 2017, C 330, pag. 5).

(3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


22.10.2018   

IT

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C 381/28


Ricorso proposto il 15 agosto 2018 — Danske Slagtermestre / Commissione europea

(Causa T-486/18)

(2018/C 381/33)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Danske Slagtermestre (Odense, Danimarca) (rappresentante: H. Sønderby Christensen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 19 aprile 2018 nel procedimento in materia di aiuti di Stato SA.37433 (2017/FC) notificato con il numero C(2018) 2259;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio del contraddittorio.

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio del contraddittorio di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto non le ha dato la possibilità di pronunciarsi su informazioni comunicate dalla parte avversa e sulle quali la Commissione ha fondato la decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era in grado di adottare la decisione impugnata.

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato il suo diritto a un trattamento imparziale.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto conferisce un vantaggio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla selettività della misura di aiuto.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto è concessa dallo Stato e mediante risorse statali.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto falsa la concorrenza.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto incide sugli scambi tra Stati membri.

A sostegno dei motivi dal terzo al settimo, la ricorrente sostiene, tra l’altro, che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere che la misura di aiuto non conferiva alcun vantaggio a imprese determinate.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la misura di aiuto conferisce un vantaggio manifesto ai macelli di grandi dimensioni, anche solo per il fatto che, in base al regime di cui trattasi, i macelli di piccole dimensioni versano, per capo di bestiame, più del doppio dei contributi per l’evacuazione delle acque reflue rispetto ai grandi macelli, che sarebbero quindi in grado di pagare un prezzo più elevato ai fornitori.

In secondo luogo, la ricorrente asserisce che non sussistono motivi particolari per giustificare la concessione ai grandi macelli di riduzioni sul contributo per l’evacuazione delle acque reflue quando il costo reale è identico per i macelli di piccole, medie e grandi dimensioni, e che il regime può basarsi su costi reali soltanto se le riduzioni sono concesse anche ai macelli di minori dimensioni.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il criterio dell’operatore in economia di mercato, attuato dalla Commissione, non consente di valutare se il regime conferisca un vantaggio, poiché nessuna impresa danese ha diritto di essere disconnessa da una stazione di depurazione centrale e in Danimarca non vi è un mercato di raccolta delle acque reflue né attuale né potenziale.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che anche ammettendo l’applicabilità del criterio dell’operatore in economia di mercato, la Commissione non l’ha attuato correttamente. Tale criterio può essere unicamente basato su dati calcolati rispetto alle attività di gestione individuali. Non è compatibile con tale criterio utilizzare valori medi ottenuti da altri comuni per il calcolo e, inoltre, ignorare il significativo investimento in capitale degli impianti di depurazione per collegare le grandi imprese beneficiarie dell’aiuto agli impianti comunali, sotto forma di spese per le infrastrutture per le acque reflue e per l’ampliamento degli impianti di trattamento.


22.10.2018   

IT

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C 381/29


Ricorso proposto il 17 agosto 2018 — PO / SEAE

(Causa T-494/18)

(2018/C 381/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PO (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare:

la scheda di calcolo del 17 ottobre 2017 che gli è stata notificata con messaggio di posta elettronica lo stesso giorno dal servizio delle risorse umane del SEAE;

il messaggio di posta elettronica del 16 gennaio 2018 che gli è stato trasmesso dal servizio delle risorse umane del SEAE e che conferma l’assenza di base legale per il superamento del massimale statutario per suo figlio e sua figlia;

se del caso, la decisione di rigetto del reclamo proposto il 17 gennaio 2018 e notificata al ricorrente il 17 maggio 2018;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità poiché la decisione impugnata, la nota del 15 aprile 2016 e la nota del 22 settembre 2016 sulle quali si fonda e le Linee guida violano lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il suo allegato X.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione individuale contestata nella specie per i seguenti motivi:

violazione dei principi di previdenza, di legittimo affidamento e di certezza del diritto e violazione del principio di buona amministrazione, nonché dei loro diritti acquisiti;

violazione del diritto alla famiglia e all’educazione;

violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione;

assenza di ponderazione degli interessi e inosservanza del principio della proporzionalità della misura adottata.


22.10.2018   

IT

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C 381/30


Ricorso proposto il 6 settembre 2018 — K.A. Schmersal Holding / EUIPO — Tecnium (tec.nicum)

(Causa T-527/18)

(2018/C 381/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentante: A. Haudan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tecnium, SA (Manresa, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tec.nicum — Marchio dell’Unione europea n. 13 626 791

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 giugno 2018 nel procedimento R 2427/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui essa conferma il rigetto della registrazione del marchio oggetto della domanda per la classe 42;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Assenza di uso effettivo del marchio su cui si basa l’opposizione;

Erronea individuazione del pubblico di riferimento;

Assenza di somiglianza dei servizi;

Assenza di somiglianza dei marchi in conflitto;

Assenza di rischio di confusione.


22.10.2018   

IT

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C 381/31


Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BBY Solutions / EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

(Causa T-715/15) (1)

(2018/C 381/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.


22.10.2018   

IT

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C 381/31


Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BBY Solutions / EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

(Causa T-773/15) (1)

(2018/C 381/37)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 78 del 29.2.2016.


22.10.2018   

IT

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C 381/31


Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

(Causa T-72/16) (1)

(2018/C 381/38)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 118 del 4.4.2016.


22.10.2018   

IT

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C 381/31


Ordinanza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Sky / EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

(Causa T-288/17) (1)

(2018/C 381/39)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 231 del 17.7.2017.