ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 376

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
18 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2018/C 376/01

Comunicazione della Commissione — Guida ad uso degli Stati membri dell’UE nei casi d’importazione di legno di specie CITES di dubbia legalità

1

2018/C 376/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8765 — Lenovo/Fujitsu/FCCL) ( 1 )

8

2018/C 376/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8770 — Prysmian/General Cable) ( 1 )

8


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 376/04

Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Portogallo

9

 

Commissione europea

2018/C 376/05

Tassi di cambio dell'euro

11

2018/C 376/06

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2018, che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 747

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 376/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9050 — Hammerson/M&G/Highcross) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

31


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Guida ad uso degli Stati membri dell’UE nei casi d’importazione di legno di specie CITES di dubbia legalità

(2018/C 376/01)

MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UE NEI CASI D’IMPORTAZIONE DI LEGNO DI SPECIE CITES DI DUBBIA LEGALITÀ

Quando s’importano nell’Unione partite di legno delle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), munite di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità del paese esportatore, è plausibile chiedersi se il legno sia stato ottenuto in conformità della legislazione del paese di provenienza: con la presente comunicazione s’intende fornire alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione orientamenti sull’applicazione della normativa UE in materia di commercio delle specie selvatiche (1) nei casi che destano dubbi.

1.   Informazioni generali

In applicazione della normativa UE in materia di commercio delle specie selvatiche, l’organo di gestione CITES dello Stato membro dell’UE può rilasciare una licenza d’importazione solo se il paese esportatore ha rilasciato una licenza di esportazione a norma della convenzione CITES (2). Ciò suppone, inter alia, che il paese esportatore abbia «accertato che l’esemplare non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato» (3).

In base all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 865/2006, modificato dal regolamento (UE) 2015/870 della Commissione (4), «[l]e licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati dai paesi terzi sono accettati solo se l’autorità competente del paese terzo fornisce, su richiesta, informazioni soddisfacenti quanto al fatto che gli esemplari sono stati ottenuti a norma della legislazione sulla protezione delle specie interessate».

L’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 865/2006 si applica a tutti gli esemplari le cui licenze di esportazione devono essere rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 338/97, ma è particolarmente rilevante per le specie di legno. Di recente si è constatato che gli Stati membri dell’UE si trovano a dover trattare domande di licenza d’importazione di legno di specie CITES che danno adito a seri dubbi circa l’origine legale della partita. Le partite sono munite di una licenza di esportazione valida rilasciata dal paese esportatore, che in linea di principio dovrebbe garantire l’avvenuto accertamento dell’origine legale del legno; da varie fonti potrebbero tuttavia ricavarsi informazioni che fanno dubitare della legalità dell’origine e dell’accuratezza dei controlli condotti dal paese esportatore per escludere che gli esemplari siano stati ottenuti in contravvenzione alla propria legislazione sulla protezione della fauna e della flora.

In tali circostanze è importante che gli Stati membri adottino approcci coerenti ed esercitino un controllo di livello equivalente per verificare l’origine legale dei prodotti e, in ultima istanza, eventualmente negare la licenza d’importazione. La coerenza tra gli approcci nazionali all’interno dell’Unione dovrebbe essere assicurata con l’ausilio degli orientamenti qui forniti sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 865/2006. Gli Stati membri sono invitati a seguire le indicazioni illustrate nei punti seguenti, valutando caso per caso e in modo proporzionato a ciascuna situazione.

2.   Genesi e finalità del documento

Il presente documento è stato elaborato dai servizi della Commissione; la bozza è stata approvata dal comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97, e quindi dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli orientamenti ivi contenuti sono intesi ad aiutare le autorità nazionali ad applicare il regolamento (CE) n. 338/97: non sono giuridicamente vincolanti, bensì finalizzati esclusivamente a illustrare determinati aspetti del regolamento (CE) n. 865/2006 e le misure considerate le migliori pratiche. Il presente documento non sostituisce, integra o modifica alcuna disposizione della legislazione applicabile dell’Unione di cui al punto 1, che resta la base giuridica di riferimento; né deve essere considerato individualmente, come riferimento a sé stante, ma in combinazione con la legislazione. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.

È pubblicato in formato elettronico dalla Commissione e può essere pubblicato dagli Stati membri. Sarà riesaminato nel 2021 dal comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche.

3.   Orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 865/2006

Gli atti del diritto dell’Unione devono essere interpretati conformemente ai loro obiettivi. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 338/97, l’obiettivo del regolamento consiste nel «proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio». Le disposizioni del regolamento vanno pertanto interpretate in modo coerente con tale finalità.

Inoltre, in base all’articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la politica ambientale deve basarsi sul principio di precauzione: ciò significa che se un’azione o una politica rischia di causare danni gravi o irreversibili per il pubblico o l’ambiente, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non può essere addotta come pretesto per rinviare l’adozione di misure di protezione efficaci in rapporto ai costi. Il principio mira a garantire un livello più elevato di protezione ambientale attraverso un processo decisionale improntato alla prevenzione in caso di rischi di questo tipo.

In conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio di precauzione si applica, tra l’altro, all’interpretazione e all’applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, e quindi anche all’interpretazione e all’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97. Gli Stati membri dovrebbero applicare il principio di precauzione nell’esercizio del loro potere discrezionale a norma del regolamento (CE) n. 338/97.

In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 865/2006, gli organi CITES degli Stati membri che ricevono una domanda di licenza d’importazione di esemplari CITES devono decidere se è necessario consultare il paese esportatore: dato che l’articolo non prescrive agli Stati membri di consultarlo sistematicamente, si raccomanda loro di adottare un approccio basato sul rischio per decidere, di volta in volta, se farlo.

a)   Quali elementi devono prendere in considerazione gli Stati membri per decidere se consultare il paese esportatore?

Gli Stati membri sono invitati a considerare quanto segue:

Si possiedono informazioni sull’applicazione della convenzione CITES da parte del paese esportatore da cui si desume che non compie controlli sufficienti a garantire la legalità della partita (ad esempio, se il paese deve sottostare a particolari raccomandazioni o misure di conformità del comitato permanente CITES oppure se in circostanze simili, a norma del regolamento Legno (5), si dovrebbero compiere ulteriori accertamenti in linea con il relativo documento di orientamento (6))?

Si possiedono informazioni affidabili che paiono indicare una possibile provenienza illegale della partita di legno?

Ci sono elementi che indicano il coinvolgimento di una società della catena di approvvigionamento in pratiche legate al disboscamento illegale?

Qual è il livello di complessità della catena di approvvigionamento? È difficile risalire all’origine del legno?

Il paese è ad alto rischio di corruzione?

Se le informazioni raccolte per rispondere a queste domande fanno sorgere seri dubbi che inducono a sospettare che la partita è stata ottenuta in contravvenzione alla pertinente legislazione sulla protezione della fauna e della flora del paese esportatore, si raccomanda agli Stati membri di rivolgersi all’organo di gestione CITES di tale paese (informando anche l’autorità scientifica CITES e, dove esistano, la o le autorità di rilascio delle licenze FLEGT (7) e il referente dell’amministrazione forestale o il referente FLEGT del paese). L’importatore potenziale deve essere messo al corrente di questa consultazione nel caso di ritardi significativi (8).

b)   Quali informazioni si devono chiedere al paese esportatore?

Si suggerisce agli Stati membri di prendere in considerazione gli elementi elencati di seguito per stabilire le domande da porre al paese esportatore.

Per rilasciare una licenza di esportazione di legno delle specie di cui all’allegato II della convenzione CITES, il paese esportatore deve essersi accertato che l’esemplare è stato ottenuto in conformità alla legislazione sulla protezione della fauna e della flora. Qual è la legislazione sulla protezione della fauna e della flora applicabile ai prodotti coperti dalla licenza di esportazione?

Qual è il sistema di cui dispone il paese per verificare che la suddetta legislazione sia stata rispettata? Nel caso della partita coperta dalla licenza di esportazione, come è stato applicato il sistema? In particolare, quali documenti sono stati rilasciati e quali controlli sono stati effettuati per assicurare la conformità con gli obblighi di verifica della legalità?

Sono stati individuati tutti gli operatori coinvolti in ogni fase della catena di approvvigionamento, dalla raccolta all’esportazione verso l’Unione (raccolta, trasporto, prima vendita e vendite successive, trasformazione primaria e secondaria, esportazione)? In che modo è stata garantita la tracciabilità della partita nella catena di approvvigionamento, affinché gli esemplari che figurano nella licenza di esportazione corrispondano a quelli raccolti?

Se necessario, gli Stati membri potrebbero anche invitare i paesi esportatori a fornire le seguenti informazioni specifiche, spesso rivelatesi indispensabili per valutare adeguatamente la legalità di una spedizione di legno:

nome e indirizzo completi dell’impresa esportatrice,

origine geografica del legno (regione, ubicazione della concessione e relativi dettagli),

anno di raccolta del legno esportato e verifica che il legno esportato rientri nella quota dell’anno corrispondente (se esiste una quota d’esportazione CITES o una quota nazionale di raccolta),

informazioni sul piano di gestione, sulla o sulle licenze di sfruttamento o autorizzazioni all’abbattimento, nonché ogni altra informazione utile, in funzione della legislazione in vigore nel paese esportatore,

informazioni sui siti di abbattimento (ad esempio, parcelle e numero di alberi) da cui proviene il legno,

informazioni sulla tracciabilità, dai siti di abbattimento ai siti di trasformazione o esportazione.

c)   Quali condizioni devono sussistere per poter considerare «soddisfacenti» le informazioni ottenute dai paesi esportatori?

Lo Stato membro importatore dovrebbe valutare se le risposte dell’organo di gestione CITES del paese esportatore alle precedenti domande forniscono una serie coerente e affidabile di informazioni, sufficiente a garantire che la partita deriva da legno ottenuto in conformità della legislazione a protezione della fauna e della flora applicabile nel paese esportatore. Se sussistono queste condizioni, insieme alla fondata convinzione che i documenti forniti sono validi e verificabili, le informazioni dovrebbero essere considerate soddisfacenti e la licenza d’esportazione rilasciata.

Se le informazioni fornite sono ritenute insufficienti o carenti di elementi importanti, si raccomanda agli Stati membri di chiedere al paese esportatore di colmare le lacune riscontrate.

Se, nonostante i tentativi di ottenere le informazioni richieste, gli elementi forniti dal paese esportatore in risposta alle suddette domande non consentono ancora di stabilire che gli esemplari sono stati ottenuti in conformità della legislazione sulla protezione delle specie interessate, oppure se non è fornita alcuna risposta, gli Stati membri non dovrebbero rilasciare la licenza d’importazione, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 865/2006 (9).

Nel caso specifico dei paesi esportatori che hanno concluso un accordo volontario di partenariato con l’Unione in base al quale è previsto il rilascio di licenze FLEGT per le partite di legno da essi esportate, è possibile che il sistema nazionale di licenze imponga di munire le partite di legno di specie CITES sia di una licenza d’esportazione CITES sia di una licenza FLEGT (10). La licenza FLEGT offre un’ulteriore sicurezza circa l’origine legale della partita. In tal caso l’organo di gestione potrebbe anche chiedere informazioni all’autorità che rilascia le licenze FLEGT del paese esportatore. Si raccomanda inoltre che l’autorità competente FLEGT dello Stato membro importatore sia informata delle partite di legno CITES per le quali è dichiarata una licenza FLEGT (11).

d)   In che altro modo si può assicurare che gli Stati membri applichino lo stesso livello di controllo?

Gli Stati membri sono invitati a scambiarsi le informazioni, e a condividerle con la Commissione, riguardo ai casi in cui non hanno potuto rilasciare la licenza d’importazione perché i paesi esportatori non hanno risposto alle precedenti domande o hanno risposto in modo insoddisfacente.

Per assicurare un approccio comune a livello di Unione il caso può eventualmente essere portato all’attenzione del gruppo di esperti degli organi di gestione CITES competenti, il quale potrebbe raccomandare che:

i.

la Commissione si rivolga al paese esportatore manifestandogli le preoccupazioni circa la legalità delle esportazioni delle specie in questione ed esigendo chiarimenti sugli elementi che hanno determinato il respingimento della licenza;

ii.

siano sospese le importazioni in tutti gli Stati membri per determinate combinazioni di specie/paesi, se le informazioni fornite dal paese esportatore su richiesta della Commissione sono ritenute insufficienti. La sospensione potrebbe essere introdotta sulla base dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, a norma del quale «[i]n consultazione con i paesi di origine interessati e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nella Comunità»;

iii.

l’Unione porti il caso all’attenzione del segretariato CITES e del comitato permanente CITES nell’ambito dei meccanismi di controllo della conformità CITES (12).

4.   Nessi con il regolamento Legno

La procedura suindicata ha assunto particolare rilievo da quando, nel 2013, è entrato in vigore il regolamento UE sul legno (13) (il «regolamento Legno»), che vieta la commercializzazione nel mercato dell’Unione del legno di provenienza illegale. Per ulteriori ragguagli sulla verifica della legalità a norma del regolamento Legno, in particolare la definizione di «legislazione applicabile» di cui all’articolo 2, lettera h), del regolamento, si veda l’allegato del presente documento.

All’articolo 3 del regolamento Legno figurano le norme sul legno di specie CITES: «Il legname ottenuto dalle specie elencate nell’allegato A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento». Questo presupposto si basa sul fatto che, come illustrato in precedenza, a norma della convenzione CITES le parti possono concedere la licenza di esportazione solo se le specie sono state ottenute, inter alia, in conformità della pertinente legislazione nazionale del paese esportatore.

In tale contesto si raccomanda che in ogni Stato membro l’organo di gestione CITES, da un lato, e le autorità competenti per l’attuazione dei regolamenti Legno e FLEGT (14), dall’altro, collaborino (in particolare scambiandosi informazioni) per assicurare che a livello nazionale le rispettive normative siano attuate coerentemente. L’organo di gestione CITES di uno Stato membro che dubita della legalità di determinate partite di legno dovrebbe informare la controparte responsabile dell’attuazione dei regolamenti Legno e FLEGT e, se del caso, i pertinenti organi di contrasto incaricati dei controlli del legno perché ne tengano conto nelle proprie attività. Allo stesso modo le autorità competenti per l’attuazione dei regolamenti Legno e FLEGT dovrebbero informare le controparti CITES qualora ricevano informazioni che riguardano o possono riguardare le specie CITES.

Per aiutare gli Stati membri ad attuare il regolamento Legno la Commissione ha creato una piattaforma protetta attraverso la quale le autorità competenti per l’attuazione del regolamento possono scambiarsi informazioni sulle questioni ad esso attinenti (15). La piattaforma è accessibile anche alla Commissione e agli organi di gestione CITES, per facilitare lo scambio di informazioni tra tutte le pertinenti autorità sulla legalità dei prodotti derivati dal legno importati nell’Unione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha inoltre elaborato un documento di orientamento che tratta le questioni inerenti all’attuazione del regolamento Legno (16) ed è reperibile nel sito della Commissione, insieme ad altre fonti di informazione quali le note informative sull’andamento dell’attuazione e del rispetto del regolamento.

Sono disponibili altre risorse da cui attingere informazioni sui quadri giuridici in vigore in alcuni paesi esportatori (17). Tali quadri potrebbero tuttavia avere un campo d’applicazione più ampio del concetto di legalità in ambito CITES, che all’articolo IV della convenzione è così definita: «leggi sulla protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato».


(1)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1) e relativi regolamenti d’esecuzione, in particolare: regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13); regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GU L 271 del 20.10.2017, pag. 7).

(2)  Cfr. articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97, che si applica alle specie iscritte nell’allegato B del regolamento.

(3)  Cfr. articolo IV, paragrafo 2, lettera b), della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si applica alle specie iscritte nell’appendice II della convenzione.

(4)  Regolamento (UE) 2015/870 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica, per quanto riguarda il commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(6)  Nota della Commissione del 12.2.2016 — Documento di orientamento per il regolamento UE sul legno, C(2016) 755 final – http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.

(7)  Applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale, in base alla comunicazione della Commissione L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea, COM(2003) 251, e regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

(8)  Cfr. articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2006.

(9)  Gli Stati membri possono negare il rilascio di una licenza d’importazione anche sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 338/97.

(10)  È quanto avviene attualmente con l’Indonesia, in cui il legno di specie CITES è soggetto anche al sistema nazionale di verifica della legalità e in cui l’esportazione è subordinata al rilascio di un documento valido V-Legal/licenza FLEGT.

(11)  In linea con la comunicazione della Commissione «Orientamenti per l’attuazione della legislazione FLEGT da parte delle autorità doganali — Sintesi pubblica» (GU C 389 del 4.11.2014, pag. 2).

(12)  Cfr. risoluzione Conf. 14.3 «CITES compliance procedures».

(13)  Regolamento (UE) n. 995/2010.

(14)  Regolamento (CE) n. 2173/2005.

(15)  http://capacity4dev.ec.europa.eu/eutr-competent-authorities/dashboard

(16)  Cfr. nota 7.

(17)  Cfr., ad esempio, http://gftn.panda.org/?202483/Framework-for-Assessing-Legality-of-Forestry-Operations-Timber-Processing-and-Trade. Questo sito web contiene informazioni sul quadro comune per valutare la legalità delle operazioni forestali, della trasformazione e del commercio del legname (anche noto come il quadro comune della legalità), ossia un elenco di verifica stilato dalle organizzazioni non governative WWF/GFTN e TRAFFIC ad uso delle amministrazioni pubbliche e le imprese per agevolarle a conoscere e capire gli aspetti legislativi, regolamentari, amministrativi e contrattuali che incidono sulle operazioni forestali, sulla trasformazione e sul commercio del legname in vari paesi (Brasile, Camerun, Repubblica centrafricana, Cina, Colombia, Repubblica democratica del Congo, Gabon, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Perù, Repubblica del Congo, Russia e Vietnam).


ALLEGATO

1.   Interazione e differenze tra il regolamento Legno e la normativa dell’Unione in materia di commercio delle specie selvatiche

L’articolo 2, lettere da f) a h), del regolamento Legno contiene le seguenti definizioni:

«f)

“di provenienza legale”, ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

g)

“di provenienza illegale”, ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;

h)

“legislazione applicabile”, la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,

i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname,

il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,

i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, e

in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.»

All’articolo 4, paragrafo 1, il regolamento Legno dispone che «[è] proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale».

Il regolamento Legno prescrive quindi agli operatori (1) che commercializzano per la prima volta prodotti derivati dal legno sul mercato dell’Unione di esercitare la dovuta diligenza al fine di evitare che vi siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Il regolamento Legno contiene, all’articolo 3, un rimando al regolamento (CE) n. 338/97 (come illustrato nel punto 4): vi è stabilito che i prodotti derivati da legno di specie CITES conforme al regolamento (CE) n. 338/97 si considerano ottenuti legalmente ai fini del regolamento Legno. È tuttavia importante sottolineare che questo presupposto vale solo per i prodotti derivati da legno di specie CITES che sono effettivamente conformi al regolamento (CE) n. 338/97 e alle sue disposizioni di esecuzione.

Una differenza importante tra i due regimi riguarda il momento in cui si applica il divieto: mentre il regolamento Legno lo applica alla «commercializzazione», vale a dire dopo l’immissione in libera pratica, il regolamento (CE) n. 338/97 lo impone dal punto d’«introduzione» nell’Unione (2), quindi dal momento in cui il legno arriva sul territorio unionale.

Un’altra differenza concerne la portata della «legislazione applicabile» di cui all’articolo 2, lettera h), del regolamento Legno (citato in precedenza) e la portata della verifica dell’acquisizione legale in applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 che, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), fa riferimento alla «legislazione sulla protezione della relativa specie»: i controlli della legalità a norma del regolamento Legno includono perciò alcuni elementi che vanno oltre quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 338/97.

2.   Licenze d’importazione degli Stati membri e risultanze dei controlli condotti dal paese esportatore per verificare l’acquisizione legale degli esemplari delle specie di cui all’allegato II della convenzione CITES

In base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 338/97, lo Stato membro può rilasciare la licenza d’importazione di esemplari di specie CITES solo se

«il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell’osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un’autorità competente del paese da cui è avvenuta l’esportazione o riesportazione».

Questa disposizione evidenzia che la licenza di esportazione da un paese terzo, per poter essere considerata prova accettabile di acquisizione legale dallo Stato membro importatore, deve essere rilasciata in conformità delle disposizioni della convenzione CITES.

In applicazione dell’articolo IV, paragrafo 2, della convenzione, relativo al commercio degli esemplari delle specie iscritte nell’appendice II,

«[l]a licenza [di esportazione] deve soddisfare alle condizioni seguenti:

[…] b) un organo di gestione dello Stato di esportazione ha accertato che l’esemplare non è stato ottenuto in contravvenzione alle leggi sulla protezione della fauna e della flora in vigore nello Stato».

La risoluzione Conf. 11.3 della CITES (Rev. CoP17) sull’osservanza e la garanzia dell’applicazione raccomanda che:

«e)

il paese importatore avente motivo di ritenere che uno scambio di esemplari di specie iscritte nell’appendice II o III avviene in contravvenzione delle leggi di un paese coinvolto nell’operazione,

i)

informi immediatamente il paese le cui leggi ritiene siano state violate e, nel limite del possibile, gli fornisca copie di tutta la documentazione relativa all’operazione; e

ii)

dove possibile, applichi all’operazione in causa misure nazionali più rigorose, come previsto dall’articolo XIV della convenzione».

In base all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 865/2006, «le licenze di esportazione e i certificati di riesportazione rilasciati dai paesi terzi sono accettati solo se l’autorità competente del paese terzo fornisce, su richiesta, informazioni soddisfacenti quanto al fatto che gli esemplari sono stati ottenuti a norma della legislazione sulla protezione delle specie interessate».

La 17a riunione della conferenza delle parti della CITES ha conferito il mandato di proseguire i lavori sulla verifica dell’acquisizione legale (3), i cui risultati conclusivi dovrebbero essere considerati anche nel contesto dei presenti orientamenti.


(1)  Qualsiasi persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati nel mercato dell’Unione.

(2)  Articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97.

(3)  Decisioni da 17.65 a 17.68 della CoP17.


18.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/8


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8765 — Lenovo/Fujitsu/FCCL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 376/02)

Il 16 aprile 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8765. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


18.10.2018   

IT

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C 376/8


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8770 — Prysmian/General Cable)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 376/03)

L' 8 maggio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8770. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

18.10.2018   

IT

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C 376/9


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il Portogallo

(2018/C 376/04)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1), in particolare gli articoli 23 e 24,

visti gli elenchi dei candidati presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 28 settembre 2018 (2), il Consiglio ha nominato i membri e i supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori («comitato») per il periodo dal 25 settembre 2018 al 24 settembre 2020.

(2)

Il governo portoghese ha presentato le candidature per vari seggi resisi vacanti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri e supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per il periodo che si conclude il 24 settembre 2020:

I.   RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese

Membri

Supplenti

Portogallo

sig.ra Isabel VILELAS

sig.ra Helena BENTES

sig.ra Helena Cristina BARBOSA DOS SANTOS

Articolo 2

Il Consiglio procederà in una data successiva alla nomina dei membri e dei supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(2)  Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori (GU C 366 del 10.10.2018, pag. 3).


Commissione europea

18.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/11


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 ottobre 2018

(2018/C 376/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1530

JPY

yen giapponesi

129,43

DKK

corone danesi

7,4604

GBP

sterline inglesi

0,87945

SEK

corone svedesi

10,3148

CHF

franchi svizzeri

1,1453

ISK

corone islandesi

137,20

NOK

corone norvegesi

9,4293

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,843

HUF

fiorini ungheresi

322,55

PLN

zloty polacchi

4,2940

RON

leu rumeni

4,6658

TRY

lire turche

6,5818

AUD

dollari australiani

1,6190

CAD

dollari canadesi

1,4957

HKD

dollari di Hong Kong

9,0373

NZD

dollari neozelandesi

1,7563

SGD

dollari di Singapore

1,5867

KRW

won sudcoreani

1 299,48

ZAR

rand sudafricani

16,4471

CNY

renminbi Yuan cinese

7,9887

HRK

kuna croata

7,4165

IDR

rupia indonesiana

17 489,57

MYR

ringgit malese

4,7881

PHP

peso filippino

62,181

RUB

rublo russo

75,6506

THB

baht thailandese

37,542

BRL

real brasiliano

4,3090

MXN

peso messicano

21,7267

INR

rupia indiana

84,8915


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/12


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

che stabilisce, a nome dell’Unione, la risposta definitiva sulla futura importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 747

(2018/C 376/06)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («la convenzione») è attuata dal regolamento (UE) n. 649/2012. In conformità a tale regolamento, la Commissione è tenuta a fornire al segretariato della convenzione, a nome dell’Unione, la risposta definitiva o provvisoria sulla futura importazione delle sostanze chimiche alle quali si applica la procedura di previo assenso informato («procedura PIC»).

(2)

In occasione della sua ottava riunione, tenutasi a Ginevra dal 24 aprile al 5 maggio 2017, la conferenza delle parti della convenzione ha concordato di includere taluni prodotti chimici nell’allegato III della convenzione, assoggettandoli di conseguenza alla procedura PIC. Il 15 settembre 2017 per ogni sostanza chimica è stato trasmesso alla Commissione un documento di orientamento alla decisione, accompagnato dalla richiesta di emettere una decisione in merito alla futura importazione della sostanza in oggetto.

(3)

Il carbofurano è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) vieta l’immissione sul mercato e l’uso del carbofurano come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. Inoltre, l’immissione sul mercato e l’uso del carbofurano come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari sono vietati dal regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del carbofurano nell’Unione.

(4)

Il triclorfon è stato aggiunto all’allegato III della convenzione come pesticida. Il regolamento (CE) n. 1107/2009 vieta l’immissione sul mercato e l’uso del triclorfon come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. Inoltre, l’immissione sul mercato e l’uso del triclorfon come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari è vietato dal regolamento (CE) n. 528/2012. Pertanto, non dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione di Rotterdam per la futura importazione del triclorfon nell’Unione.

(5)

Le paraffine clorurate a catena corta (SCCP, short-chain chlorinated paraffins) sono state aggiunte all’allegato III della convenzione come sostanze chimiche industriali. Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) vieta, fatte salve specifiche deroghe, la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso delle SCCP. Pertanto, a determinate condizioni, dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione.

(6)

I composti di tributilstagno sono stati aggiunti all’allegato III della convenzione come sostanze chimiche industriali. L’immissione sul mercato e l’uso dei composti di tributilstagno come sostanze chimiche industriali sono subordinati al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare per quanto concerne la restrizione, di cui al suo allegato XVII, riguardante la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso dei composti organostannici. Pertanto, subordinatamente al rispetto di tali condizioni, dovrebbe essere espresso l’assenso a norma della convenzione.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 vieta l’immissione sul mercato dell’ossido di etilene come componente di miscele da utilizzare come prodotti fitosanitari. La messa a disposizione sul mercato e l’uso dell’ossido di etilene come componente nei biocidi in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012 sono autorizzati solo con riguardo a taluni prodotti a norma del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (6). A norma dell’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 gli Stati membri possono continuare a decidere se, e a quali condizioni, tali prodotti sono autorizzati nel loro territorio.

(8)

Dopo l’adozione della risposta sull’importazione di ossido di etilene di cui all’allegato II della decisione di esecuzione C(2016) 747 della Commissione (7), vi sono stati alcuni sviluppi normativi negli Stati membri per quanto concerne la sua messa a disposizione sul mercato e il suo uso. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2016) 747,

DECIDE:

Articolo 1

Le risposte sull’importazione di carbofurano, triclorfon, paraffine clorurate a catena corta e composti di tributilstagno sono riportate nell’allegato I.

Articolo 2

L’allegato II della decisione di esecuzione C(2016) 747 è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione C(2016) 747 della Commissione dell’11 febbraio 2016 che adotta decisioni dell’Unione sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica le decisioni 2005/416/CE e 2009/966/CE della Commissione (GU C 61 del 17.2.2016, pag. 5).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/31


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9050 — Hammerson/M&G/Highcross)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 376/07)

1.   

In data 11 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Hammerson plc («Hammerson», Regno Unito),

M&G Limited («M&G», Regno Unito), appartenente a Prudential plc («Prudential», Regno Unito).

Hammerson e M&G acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'intero centro commerciale di Highcross a Leicester (Regno Unito), che è attualmente sotto il controllo esclusivo di Hammerson.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Hammerson: costruzione di immobili commerciali e proprietà-gestione di immobiliare retail in Europa. Il portafoglio dell'impresa comprende investimenti in centri commerciali di punta nel Regno Unito, in Irlanda e in Francia, parchi commerciali nel Regno Unito e punti vendita al dettaglio di marca in tutta Europa,

—   M&G: controllata indiretta al 100 % di Prudential, un gruppo internazionale di servizi finanziari. Fra le altre operazioni, Prudential investe per conto dei suoi clienti nell'immobiliare, principalmente attraverso il marchio M&G Real Estate.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9050 — Hammerson/M&G/Highcross

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.