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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 375 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 375/01 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8894 — ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis Infraestructuras) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2018/C 375/02 |
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Autorità europea per la sicurezza alimentare |
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2018/C 375/03 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2018/C 375/04 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 ) |
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2018/C 375/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2018/C 375/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 375/1 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.8894 — ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis Infraestructuras)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 375/01)
Il 6 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32018M8894. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 375/2 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
16 ottobre 2018
(2018/C 375/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1587 |
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JPY |
yen giapponesi |
129,92 |
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DKK |
corone danesi |
7,4609 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,87593 |
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SEK |
corone svedesi |
10,3165 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,1444 |
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ISK |
corone islandesi |
135,80 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,4198 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,821 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
322,06 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,2890 |
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RON |
leu rumeni |
4,6680 |
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TRY |
lire turche |
6,7070 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6243 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5010 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0806 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7604 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5925 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 301,92 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,5064 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
8,0095 |
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HRK |
kuna croata |
7,4168 |
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IDR |
rupia indonesiana |
17 570,93 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8083 |
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PHP |
peso filippino |
62,381 |
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RUB |
rublo russo |
75,8119 |
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THB |
baht thailandese |
37,733 |
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BRL |
real brasiliano |
4,3017 |
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MXN |
peso messicano |
21,7751 |
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INR |
rupia indiana |
85,1200 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Autorità europea per la sicurezza alimentare
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 375/3 |
Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(2018/C 375/03)
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 (1), «[i]l consiglio di amministrazione [dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare], su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l’Autorità, da sole o in rete, nell’adempimento dei suoi compiti».
L’elenco è stato stilato inizialmente dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il 19 dicembre 2006 e da allora è:
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i. |
aggiornato regolarmente, sulla base delle proposte del direttore esecutivo dell’EFSA, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri (conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione (2)); |
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ii. |
reso pubblico nel sito dell’EFSA, dove è pubblicato l’ultimo elenco aggiornato di organizzazioni competenti; e |
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iii. |
messo a disposizione delle organizzazioni attraverso lo strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36, che fornisce le informazioni di contatto e i settori di competenza specifici delle organizzazioni. |
Queste informazioni sono disponibili nel sito dell’EFSA ai link seguenti:
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i. |
ultima modifica dell’elenco di organizzazioni competenti apportata dal consiglio di amministrazione dell’EFSA il [10/10/2018] [http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/161214-0]; |
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ii. |
elenco aggiornato delle organizzazioni competenti http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; e |
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iii. |
strumento di ricerca delle organizzazioni di cui all’articolo 36 http://www.efsa.europa.eu/art36/search |
L’EFSA terrà aggiornato questo avviso, in particolare per quanto riguarda i link forniti.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.
(1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2230/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell’ambito di competenza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 64).
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 375/4 |
Nota informativa della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 375/04)
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Stato membro |
Svezia |
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Rotte interessate |
Pajala – Luleå Gällivare – Stoccolma (Arlanda) Arvidsjaur – Stoccolma (Arlanda) Hemavan–Stoccolma (Arlanda) Vilhelmina – Stoccolma (Arlanda) Lycksele – Stoccolma (Arlanda) Kramfors – Stoccolma (Arlanda) Sveg – Stoccolma (Arlanda) Östersund – Umeå Torsby – Stoccolma (Arlanda) Hagfors – Stoccolma (Arlanda) |
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Periodo di validità del contratto |
27 ottobre 2019 – 26 ottobre 2023 |
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Termine ultimo per la presentazione delle offerte |
60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara |
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico |
Tutti i documenti saranno disponibili sul sito: http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/ Riferimento RFT: CTM:188089 Per ulteriori informazioni contattare:
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 375/5 |
Aggiornamento dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)
(2018/C 375/05)
La pubblicazione dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen (codificazione).
Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.
ROMANIA
Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 77 del 5.4.2007.
Servizio nazionale incaricato di compiti di guardia di frontiera: Poliţia de Frontieră Română (Polizia di frontiera rumena), Direcția Generală a Vămilor (direzione generale delle dogane).
Elenco delle precedenti pubblicazioni
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(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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17.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 375/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2018/C 375/06)
1.
In data 9 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Skoobe GmbH («Skoobe», Germania), |
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Klio GmbH («Klio», Germania), |
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Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG («Holtzbrinck», Germania), |
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Verlagsgruppe Random House GmbH («Random House», Germania), controllata da Bertelsmann SE & Co KGaA («Bertelsmann», Germania), |
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Arvato CRM Solutions GmbH («Arvato», Germania), controllata da Bertelsmann. |
Klio, Holtzbrinck, Random House e Arvato acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Skoobe.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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Skoobe offre il prestito temporaneo di libri elettronici a partire dalla sua piattaforma online www.skoobe.de e tramite la propria applicazione, |
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Klio opera come rivenditore di libri, attraverso la sua controllata Thalia Bücher GmbH, |
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Holtzbrinck è una società internazionale del settore dei media con sede a Stoccarda che opera nei settori dell'editoria, dell'istruzione e della scienza, dei giornali e delle riviste, dei media e dei servizi elettronici, |
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— |
Random House è una casa editrice tedesca del gruppo Bertelsmann che opera nel settore dell'editoria di libri di narrativa e saggistica, dei libri per bambini e adolescenti, degli audiolibri e dei libri elettronici. Random House è controllata da Bertelsmann, un gruppo internazionale attivo nei settori dei media, dei servizi e dell'istruzione, presente in circa 50 paesi con attività radiotelevisive, editoriali e musicali e attività relative ad altri media e a servizi di comunicazione, |
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— |
Arvato è una società internazionale di servizi del gruppo Bertelsmann che offre servizi tecnici di varia natura, tra l'altro nel settore della logistica, della gestione dei clienti e delle soluzioni gestionali, finanziarie e informatiche. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni, riservandosi tuttavia la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.9125 — Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
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Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Indirizzo postale: |
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).