ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 374

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
16 ottobre 2018


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2018/C 374/01

Raccomandazione del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2018/C 374/02

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1540 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

8

2018/C 374/03

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

9

 

Commissione europea

2018/C 374/04

Tassi di cambio dell'euro

10


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2018/C 374/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8951 — Suzano Papel e Celulose/Fibria Celulose) ( 1 )

11

2018/C 374/06

Notifica preventiva di concentrazione [Caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)] ( 1 )

13


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

16.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della cooperazione strutturata permanente (PESCO) e alla definizione di obiettivi più precisi

(2018/C 374/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione (PESC) 2017/2315 prevede che il Consiglio adotti decisioni e raccomandazioni che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all’allegato di tale decisione nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all’inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti.

(2)

La raccomandazione del Consiglio del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (2), stabilisce che è opportuno che il Consiglio adotti una raccomandazione in merito alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni, la quale dovrebbe definire inoltre indicatori convenuti di comune accordo per aiutare gli Stati membri partecipanti ad assolvere gli impegni e per valutare i progressi compiuti al riguardo.

(3)

Il segretariato della PESCO, assicurato congiuntamente dal servizio europeo per l’azione esterna, incluso lo Stato maggiore dell’UE (European Union Military Staff – EUMS), e dall’Agenzia europea per la difesa (AED), ai sensi dell’articolo 7 della decisione (PESC) 2017/2315 ha fornito un riscontro iniziale entro la fine del marzo 2018 per quanto concerne il tipo, il livello di dettaglio e la struttura delle informazioni contenute nei piani nazionali di attuazione comunicati dagli Stati membri partecipanti nel dicembre 2017, come richiesto dal Consiglio nella raccomandazione del 6 marzo 2018.

(4)

Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/909 (3), che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO. Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato conclusioni in cui afferma l’auspicio di adottare una raccomandazione del Consiglio che fissi le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti dagli Stati membri partecipanti alla PESCO e definisca obiettivi più precisi.

(5)

Il Consiglio sarà invitato a dare il suo accordo, nel novembre 2018, alla prima attuazione completa della revisione coordinata annuale sulla difesa (Coordinated Annual Review on Defence – CARD), di cui è previsto l’avvio nell’autunno del 2019.

(6)

Il Consiglio dovrebbe pertanto adottare una raccomandazione relativa alla fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti assunti nel quadro della PESCO e alla definizione di obiettivi più precisi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   Obiettivo e ambito di applicazione

1.

L’obiettivo della presente raccomandazione è garantire un approccio comune e consentire agli Stati membri partecipanti di realizzare gli impegni più vincolanti di cui all’allegato della decisione (PESC) 2017/2315 e facilitare la procedura di valutazione annuale di cui all’articolo 6 di tale decisione, sulla base di un insieme completo di dati pertinenti, comprese tabelle di marcia che riportino, se del caso, gli obiettivi intermedi e le tappe fondamentali. Tali dati dovrebbero essere forniti annualmente dagli Stati membri partecipanti nei rispettivi piani nazionali di attuazione, rivisti e aggiornati conformemente all’articolo 3 di tale decisione. Le norme di sicurezza di cui alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (4) dovrebbero essere applicate anche ai piani nazionali di attuazione. Gli Stati membri partecipanti, con il sostegno del segretariato della PESCO, dovrebbero garantire la trasparenza e migliorare ulteriormente la coerenza e la concordanza riguardo alle informazioni richieste e fornite nel contesto della PESCO e di altre iniziative in materia di difesa, compresa la CARD. È opportuno sviluppare e rafforzare ulteriormente la coerenza tra le diverse iniziative in materia di difesa, anche per quanto riguarda le relazioni degli Stati membri, tenendo conto degli insegnamenti individuati al termine della prima fase della PESCO (2018-2020).

2.

Conformemente agli impegni di cui all’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, e senza modificarli o senza introdurre nuovi impegni, la presente raccomandazione fornisce orientamenti in merito alla fissazione delle tappe per la realizzazione di tali impegni per le fasi 2018-2020 e 2021-2025 e definisce obiettivi più precisi per ciascun impegno, compresi gli impegni da realizzare prima del 2020. La presente raccomandazione fornisce inoltre indicatori di progresso per aiutare gli Stati membri partecipanti a pianificare la realizzazione degli impegni più vincolanti e per facilitare la valutazione dei progressi compiuti al riguardo.

3.

Gli obiettivi più precisi di cui alla sezione II, che comprendono anche indicatori relativi ai progressi compiuti laddove applicabile per impegni specifici, consentiranno agli Stati membri partecipanti di pianificare la realizzazione degli impegni più vincolanti in maniera strutturata e trasparente e di fornire informazioni dettagliate e valutabili in merito ai progressi compiuti per la realizzazione di ciascun impegno contenuto nei rispettivi piani nazionali di attuazione.

4.

Lo scopo è conseguire primi obiettivi specifici per quanto riguarda la realizzazione degli impegni più vincolanti entro la fine del 2020 e sviluppare un solido processo di pianificazione volto a garantire progressi continui in tale realizzazione oltre la prima fase. Al termine della prima fase, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione (PESC) 2017/2315, il Consiglio aggiornerà e, ove necessario, rafforzerà gli impegni più vincolanti indicati in detta decisione alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto delle esigenze in termini operativi e di capacità dell’Unione e dell’evolversi del suo contesto di sicurezza. Tale decisione si baserà su un processo di revisione strategica che valuti la realizzazione degli impegni della PESCO da parte dei singoli Stati membri partecipanti. In tale contesto, all’inizio della fase successiva il Consiglio dovrebbe adottare una seconda serie di obiettivi più precisi per la fase 2021-2025, che siano aggiornati e rafforzati se necessario, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione (PESC) 2017/2315.

II.   Fissazione delle tappe per la realizzazione degli impegni mediante definizione di obiettivi più precisi

Impegni da 1 a 5

5.

Impegno 1: Nei rispettivi piani nazionali di attuazione gli Stati membri partecipanti dovrebbero fornire dati finanziari precisi sull’evoluzione della spesa complessiva per la difesa rispetto all’anno precedente in termini reali (5), anche in cifre assolute, dimostrando di pianificare un aumento regolare della spesa. A tale riguardo, nei piani nazionali di attuazione gli Stati membri partecipanti dovrebbero altresì fornire le rispettive previsioni di spesa per i prossimi anni stabilite a livello nazionale. Gli Stati membri partecipanti che sono anche membri della NATO e che sostengono una spesa di livello pari o superiore alle pertinenti linee guida NATO in materia di spesa per la difesa dovrebbero fornire indicazioni sui loro piani volti a mantenere o modificare tale livello di spesa per la difesa. Sulla base delle informazioni fornite nei piani nazionali di attuazione, la relazione annuale dell’alto rappresentante fornirà altresì una panoramica dettagliata dell’evoluzione della spesa per la difesa sostenuta da ciascuno Stato membro partecipante in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2017/2315.

6.

Impegno 2: Nei rispettivi piani nazionali di attuazione, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe fornire dati finanziari precisi relativi alle modalità con cui intende contribuire al raggiungimento del parametro collettivo del 20 % (6) in materia di spese di investimento per la difesa. Tali dati dovrebbero fornire previsioni di crescita rispetto all’anno precedente in termini reali, come percentuale del bilancio complessivo per la difesa. I dati forniti dovrebbero comprendere gli investimenti per approvvigionamento e ricerca e sviluppo (R&S) nel settore della difesa. Gli Stati membri partecipanti che sostengono già una spesa pari o superiore al livello del parametro (collettivo) dovrebbero fornire indicazioni sui loro piani volti a mantenere o modificare tale livello di spesa.

7.

Impegno 3: Nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero fornire informazioni dettagliate sulle modalità e sui mezzi con cui intendono aumentare il numero, l’entità e l’impatto dei progetti congiunti e collaborativi relativi alle capacità strategiche di difesa, citando anche i dati di bilancio e i progetti specifici che beneficiano o hanno beneficiato dell’assistenza finanziaria dell’Unione. A tale riguardo, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe fornire dati finanziari precisi relativi alle modalità con cui prevede di contribuire al raggiungimento, in termini reali, del parametro collettivo relativo all’approvvigionamento collaborativo europeo di equipaggiamenti (35 % della spesa complessiva nel settore degli equipaggiamenti) e del parametro collettivo relativo alla ricerca e tecnologia (R&T) collaborativa europea nel settore della difesa (20 % della spesa complessiva per la R&T). Gli Stati membri partecipanti che hanno già raggiunto tali livelli di spesa dovrebbero fornire indicazioni sui loro piani volti a mantenerli o modificarli.

8.

Impegno 4: Nel proprio piano nazionale di attuazione, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe fornire chiaramente dati finanziari precisi relativi alle modalità con cui fornirà il proprio contribuito al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) quale percentuale della spesa complessiva per la difesa riservata alla R&T nel settore della difesa, comprese previsioni di spesa, per aiutare nel monitoraggio dei progressi effettivi rispetto all’anno precedente.

9.

Impegno 5: Ogni anno si incoraggiano gli Stati membri partecipanti a utilizzare i rispettivi piani nazionali di attuazione per condividere le esperienze acquisite in termini di pianificazione e contributo alla realizzazione degli impegni da 1 a 4 alla luce degli obiettivi più precisi stabiliti qui sopra. Alla fine del 2020 sarà condotta una revisione di tali impegni, sulla base dei dati di spesa forniti nei piani nazionali di attuazione e al fine di adeguare, se necessario, gli indicatori e gli obiettivi relativi a detti impegni, in vista dell’approvazione da parte del Consiglio.

Impegni da 6 a 11

10.

Impegno 6: Entro il 2020 gli Stati membri partecipanti avranno incrementato il ricorso e la partecipazione agli strumenti di sviluppo delle capacità dell’Unione, come il piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Plan – CDP) e la CARD, per indirizzare il processo decisionale e la pianificazione della difesa nazionali nonché lo sviluppo di attività collaborative in materia di capacità di difesa all’interno dell’Unione. A tal fine, anche mediante la definizione delle priorità nazionali, gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare nei rispettivi piani nazionali di attuazione le modalità con cui attuano le priorità dell’Unione in materia di sviluppo di capacità tratte dal CDP e illustrare i loro piani e obiettivi riguardanti le priorità da realizzare nei prossimi anni.

11.

Impegno 7: Entro il 2020 ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe aver utilizzato al meglio gli strumenti e i processi disponibili per fornire tutte le informazioni pertinenti richieste nell’ambito della CARD, anche mediante dialoghi bilaterali. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero aver tenuto conto degli insegnamenti tratti dalla verifica sperimentale della CARD e dovrebbero indicare, nei piani nazionali di attuazione, informazioni sul loro sostegno alla verifica sperimentale della CARD e, nella misura del possibile, al primo ciclo completo della CARD nel periodo 2019-2020, compreso il ricorso alle raccomandazioni contenute nelle relazioni sulla CARD come riferimento nei contesti nazionali e multinazionali per adottare le decisioni pertinenti.

12.

Impegno 8: Entro la fine del 2020 gli Stati membri partecipanti si avvarranno al meglio - e assicureranno il seguito - dei risultati sia dell’azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (2017-2019) sia del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (European Defence Industrial Development Programme –EDIDP) (2019-2020) per i progetti collaborativi con un riconosciuto valore aggiunto per l’Unione. Nei piani nazionali di attuazione, al fine di sostenere le priorità in materia di capacità tratte dal CDP e tenendo anche conto della CARD, gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare i progetti collaborativi di sviluppo delle capacità che ricevono o sono destinati a ricevere cofinanziamenti nell’ambito dell’assistenza finanziaria dell’Unione a cui partecipano e/o prevedono di partecipare. Dovrebbero altresì indicare, nella misura del possibile, la quota degli investimenti nazionali nel settore della difesa che hanno destinato o prevedono di destinare a tali progetti collaborativi.

13.

Impegno 9: Gli Stati membri partecipanti dovrebbero elencare i pertinenti progetti collaborativi di sviluppo delle capacità che sono in corso di realizzazione conformemente al CDP, nel quadro della PESCO e in altri ambiti, e indicare l’inizio e la conclusione previsti dell’armonizzazione dei requisiti. L’inizio previsto dell’armonizzazione dei requisiti di capacità dovrebbe essere indicato anche per i progetti pianificati e previsti. Occorre procedere in tal senso per i prossimi anni, concentrandosi in particolare sulla correzione delle carenze di capacità individuate nel quadro del CDP e tenendo conto della CARD.

14.

Impegno 10: Nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero mappare le capacità e le strutture che sono state messe a disposizione e fornite per l’utilizzo congiunto da parte di altri Stati membri partecipanti, con esempi specifici come l’addestramento e le esercitazioni, le basi militari e il supporto logistico, anche in caso di operazioni, nonché al fine di promuovere l’utilizzo della banca dati collaborativa (CODABA) per sostenere gli Stati membri partecipanti nella condivisione di informazioni sui loro piani e programmi di difesa in materia di sviluppo delle capacità. Nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti potrebbero mappare anche le capacità, comprese le infrastrutture offerte da altri Stati membri partecipanti, che potrebbero servire di base per la cooperazione. I piani nazionali di attuazione dovrebbero indicare il modo in cui tale cooperazione potrebbe ottimizzare le risorse disponibili e migliorare la loro efficacia globale, anche fornendo, se disponibili, informazioni sui potenziali risparmi e sulla portata finanziaria prevista, in cifre assolute, per i prossimi anni.

15.

Impegno 11: Gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare nei rispettivi piani nazionali di attuazione in che modo intendono accrescere la cooperazione in materia di ciberdifesa, anche attraverso iniziative esistenti o nuove attività collaborative, precisando altresì il livello di partecipazione alle esercitazioni multinazionali di cibersicurezza. Entro il 2020 ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe aver comunicato la propria intenzione di partecipare a un progetto PESCO sulla ciberdifesa e fornito sostegno ad altri Stati membri partecipanti in relazione a minacce cibernetiche, ad esempio attraverso la condivisione di informazioni. Entro il 2020 ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe inoltre effettuare una mappatura delle sue risorse messe a disposizione ai fini della cooperazione (nel quadro dell’AED o di una nuova piattaforma di ciberdifesa dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa) e sono state utilizzate per accrescere il livello di ciberdifesa.

Impegni da 12 a 14

16.

Impegno 12. Entro il 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero:

a)

in linea con il concetto di reazione militare rapida dell’UE, completare la banca dati relativa alla reazione rapida affinché funga da utile strumento di pianificazione militare per contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell’UE. Nel contribuire alla banca dati relativa alla reazione rapida, e fatti salvi eventuali obblighi costituzionali nazionali riguardanti le decisioni di schieramento, gli Stati membri partecipanti segnaleranno il loro contributo potenziale in termini di formazioni, capacità e pertinenti infrastrutture di supporto rapidamente schierabili e suscettibili di essere schierate o utilizzate rapidamente nel quadro di una missione o un’operazione militare nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a sostegno del livello di ambizione dell’UE. A tal fine, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe aggiornare la banca dati, in occasione della conferenza annuale sul coordinamento della reazione militare rapida, con un elenco delle formazioni e delle capacità militari disponibili. Tale processo consolidato prevede il completamento delle banche dati terrestri, marittime ed aree e include un’indicazione del livello di preparazione delle capacità e delle forze, se del caso. Fatti salvi i requisiti di classificazione, tale parte della banca dati relativa alla reazione rapida dovrebbe essere accessibile agli Stati membri partecipanti al fine di sostenere la capacità di realizzare una valutazione iniziale riguardo alla possibilità di avviare una missione o un’operazione militare PSDC. Il contributo a tale banca dati da parte degli Stati membri partecipanti dovrebbe essere indicato nei rispettivi piani nazionali di attuazione;

b)

aver esaminato la fattibilità di un impegno politico accelerato a livello nazionale, nel rispetto dei loro obblighi costituzionali, anche mediante un eventuale riesame, qualora non sia ancora stato realizzato, delle procedure decisionali nazionali allo scopo di apportare miglioramenti. Se del caso, i piani nazionali di attuazione dovrebbero inoltre indicare le modalità di attuazione delle procedure decisionali in scenari di riposta rapida mediante esercitazioni POLEX e le relative constatazioni;

c)

aver fornito un sostegno sostanziale, nei limiti dei loro mezzi e delle loro capacità, alle operazioni e alle missioni militari PSDC per rispondere pienamente alla dichiarazione dei requisiti e apportare così un giusto contributo al relativo processo di costituzione della forza, e riferire in merito nei piani nazionali di attuazione;

d)

confermare i propri contributi sostanziali e ricorrenti ai gruppi tattici dell’UE in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo e preparare e addestrare le proprie forze e capacità fornite come contributo in conformità con il concetto di gruppi tattici dell’UE e secondo la relativa guida di preparazione. A tal fine, ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe riflettere nel proprio piano nazionale di attuazione gli aggiornamenti biennali del ruolino dei turni di servizio dei gruppi tattici dell’UE;

e)

aver dato un contributo concreto all’attuazione del piano d’azione dell’UE sulla mobilità militare e ai progetti della PESCO in tale ambito, nel rispetto della sovranità, del processo decisionale e delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, anche portando avanti le quattro misure a livello nazionale stabilite nelle conclusioni del Consiglio su sicurezza e difesa del 25 giugno 2018, in particolare al punto 18 di tali conclusioni, quanto prima ma comunque entro il 2024. Dovrebbero anche puntare a realizzare le prime misure summenzionate entro la fine del 2019, tra cui la messa a punto un piano nazionale di attuazione della mobilità militare. Tali contributi nazionali dovrebbero essere descritti in dettaglio nei piani nazionali di attuazione.

17.

Impegno 13. Nell’ambito dell’interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti dovrebbero:

a)

avvalersi della guida di preparazione dei gruppi tattici dell’UE, compresi criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell’UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale. Nei rispettivi piani nazionali di attuazione, gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare le modalità con cui addestrano e certificano le loro forze come, ad esempio, mediante lo sviluppo di un programma di esercitazione dei gruppi tattici dell’UE per la fase di preparazione e lo svolgimento di un’esercitazione reale (live exercise – LIVEX) finale nell’ambito del pacchetto di certificazione dei gruppi tattici;

b)

precisare nei piani nazionali di attuazione in che modo intendono concordare norme tecniche e operative comuni ad uso delle forze di tutti gli Stati membri partecipanti, riconoscendo nel contempo la necessità di garantire l’interoperabilità e la coerenza tra l’UE e la NATO e assicurando la predisposizione di condizioni adeguate per la massima interoperabilità in modo da permettere agli Stati membri partecipanti di rispettare i loro impegni;

c)

indicare nei propri piani nazionali di attuazione la partecipazione attuale e l’intenzione di rafforzare, ove possibile, la partecipazione e il contributo alle pertinenti strutture multinazionali europee, in particolare quelle a disposizione dell’Unione.

18.

Impegno 14: Gli Stati membri partecipanti dovrebbero iniziare a sviluppare un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, che offra opzioni e possibilità, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» in conformità della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (7), attualmente in fase di revisione. Gli Stati membri partecipanti sono invitati a presentare proposte al riguardo entro la fine del 2018. Entro l’inizio del 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero aver esaminato tali proposte allo scopo di agevolare il processo decisionale del Consiglio, se del caso.

Impegni da 15 a 17

19.

Impegno 15: Entro il 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero aver aumentato il numero e il volume dei loro progetti di sviluppo delle capacità, che contribuiscano a colmare le carenze di capacità individuate nel CDP e descritte nelle priorità dell’Unione in materia di sviluppo delle capacità, anche nelle correlate casistiche di contesti strategici e attraverso CARD. Le priorità dell’Unione in materia di sviluppo delle capacità derivanti dalla revisione del CDP tengono anche conto delle carenze in termini di capacità e degli obiettivi di capacità ad alto impatto classificati per ordine di priorità. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero trasmettere i propri piani per gli anni successivi descrivendo il numero e il volume stimato dei loro progetti collaborativi in termini finanziari e forniranno informazioni circa i loro progetti nazionali che contribuiscano a colmare le carenze di capacità individuate nell’ambito del CDP. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero inoltre condividere la loro valutazione dell’importanza di tali progetti per migliorare l’autonomia strategica dell’Europa e rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB). Per quanto riguarda le attività che presentano una dimensione industriale o tecnologica, gli Stati membri partecipanti dovrebbero specificare il tipo di settore industriale o di tecnologia a livello europeo di cui è previsto il rafforzamento.

20.

Impegno 16: Entro il 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare nei rispettivi piani nazionali di attuazione le decisioni e le misure opportune prese a livello nazionale allo scopo di considerare prioritario un approccio collaborativo europeo per i progetti futuri volti a colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale. L’utilizzo attivo di CODABA potrebbe facilitare il rispetto di questo impegno. Per gli anni 2019 e 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero includere nei rispettivi piani nazionali di attuazione un elenco dei progetti collaborativi e delle attività multinazionali che secondo loro colmeranno le carenze individuate a livello nazionale nonché condividere i piani su come intendono intensificare l’uso degli approcci collaborativi a tale riguardo.

21.

Impegno 17: Poiché tutti gli Stati membri partecipanti stanno contribuendo a uno o più progetti della PESCO, i piani nazionali di attuazione dovrebbero specificare il contributo globale in termini di risorse e di competenze che essi apportano o intendono apportare e il modo in cui si prevede che tale contributo avrà un impatto strategico.

Impegni da 18 a 20

22.

Impegno 18: Entro il 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero assicurare di fare il miglior uso possibile dell’AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità. A tal fine, gli Stati membri partecipanti dovrebbero indicare nei loro piani nazionali di attuazione i progetti a cui partecipano e il relativo volume finanziario erogato tramite l’AED, prendendo come base di riferimento le cifre del 2018 e indicando le attività previste per il 2019 e il 2020, compresi i settori di capacità e i tipi di attività previsti. Gli Stati membri sono invitati a indicare nei loro piani nazionali di attuazione come e in quali situazioni considerano l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation for Joint Armament Cooperation – OCCAR) come organizzazione preferita per la gestione del programma di collaborazione e a fornire informazioni sulle decisioni adottate per la selezione di un’organizzazione multinazionale di gestione dei programmi, tra i quali l’OCCAR è stata considerata un’opzione. Ciò non pregiudica l’applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

23.

Impegno 19: Entro il 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero dimostrare che i loro progetti collaborativi in materia di capacità, compresi i progetti in materia di capacità della PESCO, contribuiscono a promuovere la competitività, l’efficienza e l’innovazione dell’industria della difesa in tutta l’Unione.

a)

I piani nazionali di attuazione dovrebbero precisare in che modo un’adeguata politica industriale, se disponibile, possa guidare la messa a punto di progetti collaborativi di sviluppo delle capacità per evitare inutili sovrapposizioni, con indicazione dei settori industriali rafforzati e di quelli in cui sono state evitate sovrapposizioni.

b)

Gli Stati membri partecipanti riferiranno in merito ai loro programmi di cooperazione che beneficiano del cofinanziamento dell’Unione a titolo dell’EDIDP in linea con l’impegno 8.

24.

Impegno 20:

a)

Entro il 2020 gli Stati membri partecipanti dovrebbero dimostrare che i loro programmi di cooperazione vanno a beneficio delle entità che forniscono un valore aggiunto nel territorio dell’Unione (ad esempio gli aspetti riguardanti i risultati conseguiti e i diritti di proprietà intellettuale, i miglioramenti tecnologici, la creazione di opportunità di mercato). I piani nazionali di attuazione dovrebbero fornire indicazioni, laddove opportuno, riguardo alle pertinenti entità che beneficiano di programmi di cooperazione e ai relativi effetti sull’EDTIB.

b)

Gli Stati membri partecipanti dimostreranno che le strategie di acquisizione che hanno attuato dal 2018 al 2020 hanno effetti positivi sull’EDTIB. A tal fine si potrebbe indicare il volume assoluto degli investimenti nel settore della difesa e la relativa quota assegnata alle soluzioni sviluppate e prodotte all’interno dell’Unione. In particolare, i programmi nazionali di attuazione dovrebbero fornire informazioni riguardo ai settori delle capacità e della tecnologia concordati nel CDP e alla strategia di acquisizione in relazione ai progetti in materia di capacità che presentano una dimensione industriale.

III.   Prossime tappe

25.

A seguito dell’adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri partecipanti rivedranno e aggiorneranno di conseguenza i rispettivi piani nazionali di attuazione e li comunicheranno al segretariato della PESCO entro il 10 gennaio 2019, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, in vista del processo di valutazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di tale decisione. In conformità con il punto 14 della tabella di marcia del 6 marzo 2018 per l’attuazione della PESCO, e alla luce della presente raccomandazione, il segretariato della PESCO provvederà ad aggiornare il modello dei piani nazionali di attuazione.

26.

L’alto rappresentante dovrebbe tener conto della presente raccomandazione nella relazione annuale sulla PESCO, che affianca la valutazione della realizzazione degli impegni più vincolanti da parte di ciascuno Stato membro partecipante, da presentare in conformità dei punti da 14 a 16 della tabella di marcia per l’attuazione della PESCO.

27.

La presente raccomandazione sarà riesaminata e aggiornata, se necessario, all’inizio della prossima fase nel 2021.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  GU C 88 dell’8.3.2018, pag. 1.

(3)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(5)  In conformità dell’elenco di definizioni dei dati sulla difesa dell’Agenzia europea per la difesa (EDA201807105).

(6)  Nel novembre 2007 il comitato direttivo ministeriale dell’AED ha approvato quattro parametri collettivi di investimento: 20 % della spesa complessiva per la difesa per l’approvvigionamento di equipaggiamenti (comprese R&S/R&T); 35 % della spesa complessiva per la difesa per l’approvvigionamento collaborativo europeo di equipaggiamenti; 2 % della spesa complessiva per la difesa per R&T nel settore della difesa; 20 % della spesa complessiva per la R&T nel settore della difesa per la R&T collaborativa europea nel settore della difesa.

(7)  Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

(8)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

16.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/8


Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/1540 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

(2018/C 374/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2018/1540 del Consiglio (2), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2016/1693 e dal regolamento (UE) 2016/1686.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità all'articolo 5 di tale regolamento).

Le persone in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo alla loro inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Le persone in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco. Al riguardo si attira l'attenzione delle persone interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate entro il 20 agosto 2019.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L I 257 del 15.10.2018, pag. 3.

(3)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1

(4)  GU L I 257 del 15.10.2018, pag. 1.


16.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/9


Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

(2018/C 374/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG RELEX (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del Segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG RELEX che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

DG RELEX 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 2016/1686.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell'elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(2)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.

(3)  GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.


Commissione europea

16.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/10


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 ottobre 2018

(2018/C 374/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1581

JPY

yen giapponesi

129,53

DKK

corone danesi

7,4609

GBP

sterline inglesi

0,88045

SEK

corone svedesi

10,3920

CHF

franchi svizzeri

1,1428

ISK

corone islandesi

134,60

NOK

corone norvegesi

9,4598

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,798

HUF

fiorini ungheresi

323,45

PLN

zloty polacchi

4,2942

RON

leu rumeni

4,6673

TRY

lire turche

6,6860

AUD

dollari australiani

1,6231

CAD

dollari canadesi

1,5085

HKD

dollari di Hong Kong

9,0767

NZD

dollari neozelandesi

1,7723

SGD

dollari di Singapore

1,5945

KRW

won sudcoreani

1 307,61

ZAR

rand sudafricani

16,7129

CNY

renminbi Yuan cinese

8,0135

HRK

kuna croata

7,4135

IDR

rupia indonesiana

17 614,70

MYR

ringgit malese

4,8131

PHP

peso filippino

62,649

RUB

rublo russo

75,9240

THB

baht thailandese

37,841

BRL

real brasiliano

4,3498

MXN

peso messicano

21,8192

INR

rupia indiana

85,4735


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8951 — Suzano Papel e Celulose/Fibria Celulose)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 374/05)

1.   

In data 9 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Suzano Papel e Celulose SA («Suzano», Brasile),

Fibria Celulose SA («Fibria», Brasile).

Suzano acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Fibria.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Suzano opera nella produzione di pasta di legno e prodotti di carta. La sua pasta di legno è utilizzata per produrre carta da imballaggio, carta per stampa e scrittura, carta speciale e carta tissue. La gamma di prodotti di Suzano comprende carta per stampa e scrittura patinata e non patinata, cartone e carta tissue. Suzano produce anche pasta in fiocco in quantità limitata. Gli impianti di produzione di Suzano si trovano in Brasile e i suoi prodotti sono esportati in tutto il mondo,

Fibria è un produttore di pasta di legno utilizzata per produrre carta da imballaggio, carta per stampa e scrittura, carta speciale e carta tissue. Le sue unità industriali si trovano in Brasile e la sua pasta di legno viene esportata in tutto il mondo.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8951 — Suzano Papel e Celulose/Fibria Celulose

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


16.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 374/13


Notifica preventiva di concentrazione

[Caso M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 374/06)

1.   

In data 8 ottobre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Nidec Corporation («Nidec», Giappone),

Embraco (Brasile), controllata da Whirlpool Corporation (Stati Uniti).

Nidec acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Embraco.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Nidec: produzione e vendita di motori, compressori per la refrigerazione, variatori di velocità, soluzioni per la produzione di energia elettrica, macchinari, componenti elettroniche e ottiche e altri prodotti,

—   Embraco: produzione e vendita di compressori per la refrigerazione.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8947 — Nidec/Whirlpool (Embraco Business)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).