ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
61° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2018/C 373/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2018/C 373/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/2 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 27 giugno 2018 — Südzucker AG / Hauptzollamt Karlsruhe
(Causa C-423/18)
(2018/C 373/02)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: Südzucker AG
Resistente: Hauptzollamt Karlsruhe
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 967/2006 (1), debba essere interpretato nel senso che il termine ivi menzionato si applichi anche alla modifica di una comunicazione del prelievo di eccedenza tempestivamente effettuata, [Or. 2] conseguente a una modifica, successiva alla scadenza del termine, della determinazione del quantitativo di zucchero eccedente da riportare, intervenuta in esito ad un controllo ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 952/2006 (2). |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se, nella specie, ove si tratti della modifica di una comunicazione tempestivamente effettuata, derivante da accertamenti svolti nell’ambito di controlli, i requisiti indicati nella sentenza della Corte del 10 gennaio 2002, causa C-101/99 ECLI:EU:C:2002:7 — British Sugar — per il superamento del termine fissato per la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2670/81, come modificato dal regolamento n. 3559/91 (3), siano applicabili anche al superamento del termine fissato per la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 967/2006. |
3) |
Se, nel caso in cui l’articolo 3, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (CE) n. 967/2006 non sia applicabile alla comunicazione di una modifica susseguente all’espletamento di controlli (v. prima questione) ovvero ricorrano le condizioni per il superamento del termine (v. seconda questione), occorra prendere come riferimento il 1o maggio successivo ai fini della determinazione del termine entro il quale deve essere comunicata la modifica del prelievo, ovvero se debba trovare applicazione la legge nazionale. |
4) |
Qualora la terza questione venga risolta nel senso che non possa essere assunto a riferimento il 1o maggio successivo né possa essere applicata la legge nazionale: Se sia compatibile con i principi generali del diritto comunitario, tra cui anche i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il fatto che, in un caso come quello di specie, in considerazione della durata dell’esame, del tempo necessario per la redazione del pertinente rapporto e della sua valutazione, la comunicazione del prelievo relativo alla campagna di commercializzazione 2007/2008 abbia avuto luogo il 20 ottobre 2010 ovvero il 27 ottobre 2011. Se sia al riguardo rilevante la circostanza che il produttore di zucchero abbia contestato l’accertamento delle eccedenze. |
(1) Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU 2006, L 176, pag. 22).
(2) Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU 2006, L 178, pag. 39).
(3) Regolamento (CEE) n. 3559/91 della Commissione del 6 dicembre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2670/81 che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU 1991, L 336, pag. 26).
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spagna) il 28 giugno 2018 — Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos e María Claudia Téllez Barragán / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(Causa C-429/18)
(2018/C 373/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid
Parti
Ricorrenti: Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos e María Claudia Téllez Barragán
Resistente: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme l’interpretazione fornita dal presente giudice all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (1) ritenendo che l’assunzione a tempo determinato delle ricorrenti costituisca un abuso, in quanto il datore di lavoro pubblico ricorre a diverse forme di assunzione, tutte a tempo determinato, per lo svolgimento, in modo permanente e stabile, di funzioni ordinarie proprie dei dipendenti con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato, al fine di sopperire a carenze strutturali ed esigenze che, in realtà, non hanno natura temporanea, bensì permanente e stabile, e che pertanto dette assunzioni a tempo determinato non siano giustificate ai sensi della clausola 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo quadro, in relazione a una ragione oggettiva, nella misura in cui siffatto utilizzo di contratti a tempo determinato si pone direttamente in contrasto con il paragrafo 2 del preambolo dell’accordo quadro e con i punti 6 e 8 delle considerazioni generali di detto accordo, non ricorrendo le circostanze che giustificherebbero tali contratti di lavoro a tempo determinato. |
2) |
Se sia conforme l’interpretazione fornita dal presente giudice all’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE ritenendo, nell’interpretare detto accordo, che l’indizione di un processo di selezione ordinario, con le caratteristiche descritte, non sia una misura equivalente né possa essere considerata una sanzione, in quanto non risulta proporzionata all’abuso commesso, cui consegue la cessazione dalle funzioni del lavoratore a tempo determinato, in violazione degli obiettivi della direttiva e perpetuando la situazione sfavorevole dei dipendenti con inquadramento di ruolo a termine, né possa essere considerata una misura efficace, dal momento che non comporta alcun pregiudizio per il datore di lavoro e non esercita alcuna funzione dissuasiva, cosicché non risulta conforme all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/70, in quanto non garantisce che lo Stato spagnolo consegua gli obiettivi fissati dalla direttiva. |
3) |
Se sia conforme l’interpretazione fornita dal presente giudice all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/70 e alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 settembre 2016, causa C-16/15 (2), ritenendo, in applicazione di tale interpretazione, che non costituisca una misura sanzionatoria adeguata, al fine di sanzionare l’abuso nella successione di contratti a tempo determinato, l’indizione di un processo di selezione aperto al pubblico, considerando che non esiste nella normativa spagnola un meccanismo sanzionatorio efficace e dissuasivo idoneo a far cessare l’abuso nell’assunzione del personale con inquadramento di ruolo a termine, e detta normativa non consente di coprire i posti strutturali in questione con personale che è stato oggetto dell’abuso, con conseguente perdurare della situazione di precarietà di tali lavoratori. |
4) |
Se sia conforme l’interpretazione, fornita dal presente giudice, secondo cui la conversione in «dipendente a tempo indeterminato non permanente» («indefinido no fijo») del lavoratore temporaneo vittima dell’abuso non costituisce una sanzione efficace, in quanto può intervenire la cessazione dalle funzioni per il lavoratore così qualificato, in seguito alla copertura del posto previo processo di selezione o alla soppressione della posizione, e pertanto non è conforme all’obiettivo dell’accordo quadro di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato e contravviene all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 1999/70, in quanto non garantisce che lo Stato spagnolo consegua gli obiettivi fissati nella stessa. A fronte di tale situazione, occorre ribadire nel presente caso quanto indicato nella domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 30 gennaio 2018 nel procedimento abbreviato 193/2017 dinanzi al Tribunale amministrativo n. 8 di Madrid (3): |
5) |
Laddove il giudice nazionale constata abuso nella successione di contratti del dipendente pubblico con inquadramento di ruolo temporaneo per la copertura di un posto nel SERMAS [Servicio Madrileño de la Salud], per sopperire a esigenze di tipo permanente e strutturale nell’ambito della prestazione di servizi da parte dei dipendenti con inquadramento di ruolo a tempo indeterminato, considerando che non vi è alcuna misura efficace e dissuasiva nell’ordinamento giuridico interno per sanzionare tale abuso e rimuovere le conseguenze della violazione della norma comunitaria, se la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che impone al giudice nazionale di adottare misure efficaci e dissuasive che garantiscano l’effetto utile dell’accordo quadro e, pertanto, di sanzionare detto abuso e rimuovere le conseguenze della violazione della menzionata disposizione europea, disapplicando la norma interna che vi osti. Qualora la risposta sia positiva, e secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea al punto 41 della propria sentenza del 14 settembre 2016, cause C-184/15 e C-197/15 (4): Se sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70/CE, come misura per prevenire e sanzionare l’abuso della successione di rapporti di lavoro a termine ed eliminare la conseguenza della violazione del diritto dell’Unione, la conversione del rapporto di lavoro con inquadramento di ruolo temporaneo per copertura di posto/occasionale/di sostituzione, in un rapporto di lavoro con inquadramento di ruolo stabile, sia con denominazione di dipendente pubblico permanente a tempo indeterminato che meramente a tempo indeterminato («indefinido»), con la medesima stabilità nell’impiego dei dipendenti con inquadramento di ruolo a tempo indeterminato comparabili, e ciò alla luce del fatto che la normativa nazionale vieta tassativamente, nel settore pubblico, di convertire in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in detto settore, in quanto non esistono altre misure efficaci per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. |
6) |
Nel caso di abuso della successione di rapporti di lavoro a termine, se possa ritenersi che la conversione del rapporto di lavoro con inquadramento di ruolo temporaneo per copertura di posto in un rapporto di lavoro meramente a tempo indeterminato o permanente a tempo indeterminato rispetti gli obiettivi della direttiva 1999/70/CE e il relativo accordo quadro soltanto quando il dipendente con inquadramento di ruolo temporaneo vittima dell’abuso gode delle stesse e identiche condizioni lavorative del personale con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato (in materia di previdenza sociale, promozione professionale, copertura di posizioni vacanti, formazione professionale, aspettative, situazioni amministrative, licenze e permessi, diritti passivi e cessazione dalle funzioni nei posti di lavoro, nonché partecipazione ai concorsi indetti per la copertura di posizioni vacanti e promozione professionale), secondo i principi di permanenza e inamovibilità, con tutti i diritti e gli obblighi relativi, secondo un regime di uguaglianza rispetto al personale con inquadramento di ruolo permanente a tempo indeterminato. |
7) |
Nell’ipotesi dell’eventuale sussistenza di un abuso nelle assunzioni temporanee, dirette a soddisfare necessità permanenti, senza che vi sia una ragione obiettiva, tipo di assunzione non riconducibile all’urgente e perentoria necessità che la giustifica, senza che esistano sanzioni o limiti effettivi nel diritto nazionale [spagnolo], se sia in linea con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70/CE, quale misura volta a prevenire l’abuso ed eliminare la conseguenza della violazione del diritto dell’Unione, nel caso in cui il datore di lavoro non dia stabilità al lavoratore, un’indennità, equiparabile a quella conseguente al licenziamento illegittimo, e se la stessa costituisca una sanzione adeguata, proporzionata, efficace e dissuasiva. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
(2) Sentenza del 14 settembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679).
(3) Causa C-103/18, Sánchez Ruiz.
(4) Sentenza del 14 settembre 2016, Martínez Andrés e Castrejana López (C-184/15 e C-197/15, EU:C:2016:680).
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Zaragoza (Spagna) il 29 giugno 2018 — María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España / Irene Conte Sánchez
(Causa C-431/18)
(2018/C 373/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Zaragoza
Parti
Appellanti: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España
Appellata: Irene Conte Sánchez
Questione pregiudiziale
Se osti all’articolo 3 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), nonché al controllo dell’obbligo di assicurazione di siffatta responsabilità, un’interpretazione che includa nell’ambito della copertura assicurativa obbligatoria i danni causati dalla situazione di pericolo originatasi per la fuoriuscita di fluidi di un veicolo sul posto del parcheggio da esso occupato o durante le manovre di parcheggio, su un posto di un garage privato, ubicato in una proprietà comune, e nei confronti di terzi che utilizzano quest’ultima.
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 2 luglio 2018 — OH / Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Causa C-439/18)
(2018/C 373/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente in appello: OH
Convenuta: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Questione pregiudiziale
Se quanto disposto alla clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale — direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (1) — nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2), osti a una disposizione contenuta in un contratto collettivo e a una prassi del datore di lavoro in base alle quali l’anzianità di una lavoratrice a tempo parziale con distribuzione verticale dell’orario su base annua debba essere calcolata, ai fini della retribuzione e dell’avanzamento professionale, prendendo in considerazione unicamente il tempo di prestazione di servizi.
(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).
(2) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 9 luglio 2018 — Vaselife International BV, Chrysal International BV / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Causa C-445/18)
(2018/C 373/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Attrici: Vaselife International BV, Chrysal International BV
Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’autorità competente, il College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), abbia la facoltà, dopo aver adottato una decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento, di modificare, d’ufficio o meno, la durata della validità di un’autorizzazione di commercio parallelo, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (1), rilasciata prima della decisione di ri-registrazione, conformemente alla data — successiva — di durata di validità collegata alla decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la modifica della durata di validità di un’autorizzazione di commercio parallelo, sia un effetto automatico, derivante di per sé dal regolamento (CE) n. 1107/2009, di una decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento. Se pertanto l’annotazione della nuova data di durata di validità dell’autorizzazione di commercio parallelo nella banca dati dell’autorità competente sia una mera formalità amministrativa, o se debba essere oggetto di una decisione, d’ufficio o su domanda. |
3) |
Qualora la risposta alla seconda questione sia nel senso che deve essere adottata una decisione, se in tal caso sia applicabile l’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, segnatamente il suo paragrafo 3. |
4) |
Qualora la risposta alla terza questione fosse negativa, quali disposizioni siano invece in tal caso applicabili. |
5) |
Si domanda se un prodotto fitosanitario non possa essere considerato identico, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, già solo per la circostanza che il prodotto di riferimento non proviene (più) dalla stessa impresa. Si chiede alla Corte di approfondire anche nella risposta alla presente questione il punto se per impresa collegata o impresa che lavora sotto licenza si possa intendere anche un’impresa che, con l’autorizzazione dell’avente diritto, produce il prodotto secondo la stesse modalità. Se al riguardo sia rilevante se il processo di fabbricazione con cui vengono realizzati il prodotto di riferimento e il prodotto da immettere in commercio parallelo con riguardo alle sostanze attive sia effettuato dalla stessa impresa. |
6) |
Se il semplice cambiamento del luogo della produzione sia rilevante ai fini dell’esame della questione se il prodotto sia identico. |
7) |
In caso di risposta affermativa alle questioni 5 e 6, se la conclusione da trarne («mancanza di identità») possa essere inficiata dalla circostanza che l’autorità competente abbia già stabilito che il prodotto, quanto alla sua composizione, non ha subito alcuna modifica o solo una lieve modifica. |
8) |
Su chi incomba, e in che limiti, l’onere di provare l’osservanza dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 qualora il titolare dell’autorizzazione del prodotto parallelo e quello dell’autorizzazione del prodotto di riferimento non concordino al riguardo. |
(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio) il 16 luglio 2018 — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat
(Causa C-459/18)
(2018/C 373/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parti
Attrice: Argenta Spaarbank NV
Convenuto: Belgische Staat
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea osti ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini del calcolo degli utili imponibili di una società integralmente assoggettata ad imposta in Belgio, con una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro i cui utili, in forza di una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione tra il Belgio e l’altro Stato membro, sono totalmente esenti da imposta in Belgio:
— |
la deduzione per il capitale di rischio è ridotta di un importo a titolo di deduzione per il capitale di rischio calcolato sulla differenza positiva tra, da un lato, il valore contabile netto degli elementi dell’attivo della stabile organizzazione e, dall’altro lato, il totale degli elementi passivi non rientranti nei capitali propri della società e che sono imputabili alla stabile organizzazione, e |
— |
la riduzione di cui sopra non viene applicata nella misura in cui l’importo della deduzione è inferiore agli utili della stabile organizzazione in parola, |
mentre non viene applicata alcuna riduzione della deduzione per il capitale di rischio se detta differenza positiva può essere imputata a una stabile organizzazione situata in Belgio.
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 19 luglio 2018 — ER / Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Causa C-472/18)
(2018/C 373/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente in appello: ER
Appellata: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Questione pregiudiziale
Se quanto disposto alla clausola 4, paragrafi 1 e 2, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo parziale — direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (1) — nonché agli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2), osti a una disposizione contenuta in un contratto collettivo e a una prassi del datore di lavoro in base alle quali l’anzianità di una lavoratrice a tempo parziale con distribuzione verticale dell’orario su base annua debba essere calcolata, ai fini della retribuzione e dell’avanzamento professionale, prendendo in considerazione unicamente il tempo di prestazione di servizi.
(1) Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).
(2) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 23 luglio 2018 — Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-477/18)
(2018/C 373/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV
Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004»), e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che i costi (salariali) che possono essere presi in considerazione nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possono consistere esclusivamente nei costi (salariali) di veterinari e assistenti ufficiali che eseguono le ispezioni ufficiali, o se detti costi possano comprendere anche i costi (salariali) di personale ausiliario alle dipendenze della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti; in prosieguo: la «NVWA») o della società a responsabilità limitata Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Controllo di qualità del settore animale; in prosieguo: il «KDS»). |
2) |
Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che esse comprendono anche i costi (salariali) di personale ausiliario alle dipendenze della «NVWA» o del «KDS», in quali circostanze e entro quali limiti continui a configurarsi, tra i costi sostenuti per questo personale ausiliario e i controlli ufficiali, una relazione tale per cui la tassa per detti costi (salariali) possa ancora essere basata sull’articolo 27, paragrafo 4, e allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004. |
3) |
|
4) |
Se il disposto dell’articolo 27, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che il citato articolo 27, paragrafo 4, osta a che ai macelli sia addebitata una tariffa media per le attività relative ai controlli ufficiali svolte da veterinari alle dipendenze della NVWA e da veterinari interinali, assunti con contratto di somministrazione di lavoro (con stipendio inferiore), cosicché ai macelli viene addebitata una tariffa superiore a quella pagata ai veterinari interinali. |
5) |
Se il disposto degli articoli 26 e 27, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possono essere presi in considerazione costi per accumulare un fondo di riserva a favore di una società a responsabilità limitata (il KDS) dalla quale l’autorità competente assume con contratto di somministrazione di lavoro assistenti ufficiali interinali, riserva che in caso di crisi può essere impiegata per il pagamento dello stipendio e dei costi di formazione per il personale effettivamente addetto ai controlli ufficiali nonché per il personale che rende possibile l’esecuzione di detti controlli. |
6) |
In caso di risposta affermativa alla [quinta] questione: sino alla concorrenza di quale importo possa essere accumulato detto fondo di riserva e quale durata possa avere il periodo da esso coperto. |
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 23 luglio 2018 — Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-478/18)
(2018/C 373/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Ricorrenti: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV
Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004») e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che i costi (salariali) che possono essere presi in considerazione nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possono consistere esclusivamente nei costi (salariali) di veterinari e assistenti ufficiali che eseguono le ispezioni ufficiali, o se detti costi possano comprendere anche i costi (salariali) di personale ausiliario, alle dipendenze della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti; in prosieguo: la «NVWA») o della società a responsabilità limitata Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Controllo di qualità del settore animale; in prosieguo: il «KDS»). |
2) |
Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004 e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che esse comprendono anche i costi (salariali) di personale ausiliario, alle dipendenze della «NVWA» o del «KDS», in quali circostanze e entro quali limiti continui a configurarsi, tra i costi sostenuti per questo personale ausiliario e i controlli ufficiali, una relazione tale per cui la tassa per detti costi (salariali) possa ancora essere basata sull’articolo 27, paragrafo 4, e allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004. |
3) |
Se il disposto dell’articolo 27, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004, debba essere interpretato nel senso che l’articolo 27, paragrafo 4, e l’allegato VI, punti 1 e 2, di cui sopra, ostano a che ai macelli siano addebitate tasse per controlli ufficiali per unità di un quarto d’ora per i controlli ufficiali richieste da detti macelli ma di fatto non lavorate. |
Tribunale
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/11 |
Sentenza del Tribunale del 5 settembre 2018 — Villeneuve / Commissione
(Causa T-671/16) (1)
((«Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale - Bando di concorso EPSO/AD/303/15 (AD 7) - Verifica da parte dell’EPSO delle condizioni di ammissione al concorso - Esperienza professionale di durata inferiore alla durata minima richiesta - Natura del controllo della condizione di ammissione legata all’esperienza professionale - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione da parte della commissione giudicatrice - Parità di trattamento»))
(2018/C 373/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vincent Villeneuve (Montpellier, Francia) (rappresentante: C. Mourato, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE volta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015 che respinge la candidatura del ricorrente per il concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/303/15 — Cooperazione allo sviluppo e gestione degli aiuti ai paesi extra UE (AD 7).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Vincent Villeneuve è condannato alle spese. |
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/11 |
Ricorso proposto il 6 luglio 2018 — PT / Banca europea degli investimenti (BEI)
(Causa T-418/18)
(2018/C 373/12)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: PT (rappresentante: E. Nordh, avvocato)
Convenuta: Banca europea degli investimenti (BEI)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della BEI del 4 aprile 2018 relativa al licenziamento della ricorrente; |
— |
condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente i danni materiali, che attualmente ammontano ad EUR 2 240,31, nonché i danni immateriali stimati ad EUR 50 000, e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa
|
2. |
Secondo motivo, vertente su taluni errori manifesti di valutazione
|
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/12 |
Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Triantafyllopoulos e a. / BCE
(Causa T-451/18)
(2018/C 373/13)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Panaghiote Triantafyllopoulos (Patrasso, Grecia) e altri 487 ricorrenti (rappresentante: N. Ioannou, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
condannare la Banca centrale europea a risarcire il danno emergente da essi subìto, specificato per ciascuno nell’atto di ricorso, danno che raggiunge l’importo di EUR 83,77, in base alle quote cooperative, moltiplicato il numero delle quote di cui è titolare ogni ricorrente persona fisica o giuridica; |
— |
condannare la Banca centrale europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L’oggetto del ricorso verte sulla causa di risarcimento del danno che si asserisce cagionato ai ricorrenti in qualità di titolari delle quote della «Achaiki Syneteristiki Trapeza SYN.P.E.» (Banca di credito cooperativo dell’Acaia), all’atto della sua liquidazione speciale, che comporta un danno emergente sufficientemente grave, segnatamente in ragione del valore delle quote di cui ciascuno dei ricorrenti è titolare. Il danno si asserisce determinato dall’errato controllo e vigilanza esercitati dalla Banca di Grecia (TtE) sulla Banca di credito cooperativo dell’Acaia a decorrere dall’anno 1999 fino al 2012, ma anche dall’errato controllo e vigilanza esercitati dalla Banca centrale europea sulla TtE e, attraverso quest’ultima, ma anche direttamente, sulla Banca di credito cooperativo dell’Acaia.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulle circostanze in fatto, sul fascicolo penale e sul diritto nazionale.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’articolo 340 TFUE.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla giurisprudenza del Tribunale
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15.10.2018 |
IT |
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C 373/13 |
Ricorso proposto il 6 agosto 2018 — Bezouaoui e HB Consultant/Commissione
(Causa T-478/18)
(2018/C 373/14)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Hacène Bezouaoui (Avanne, Francia), HB Consultant (Beure, Francia) (rappresentanti: J.-F. Henrotte e N. Neyrinck, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, e pertanto |
— |
annullare la decisione della Commissione C(2018) 2075 final, del 10 aprile 2018, sul caso SA.46897 (2018/NN) — France Aide présumée — CACES |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione della nozione di «imputabilità» di cui all’articolo 107 TFUE, in quanto il rimborso delle spese per una formazione per la guida sicura di macchinari per cantieri ad opera degli «OPCA» (organismes paritaires collecteur agréés par l’État, enti paritari di riscossione autorizzati dallo Stato) implicherebbe un utilizzo delle risorse dello Stato, frutto di una misura imputabile allo Stato. Di conseguenza, le ricorrenti fanno valere che la decisione di cui chiedono l’annullamento è in contrasto con la giurisprudenza Pearle (sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C-345/02, EU:C:2004:448). |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione della nozione di «vantaggio» di cui all’articolo 107 TFUE, poiché le misure prese dallo Stato francese nel caso di specie favoriscono le imprese che forniscono le formazioni denominate «CACES®» (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité, Certificato di idoneità alla guida sicura) rispetto a quelle che forniscono le formazioni denominate «PCE®» (Permis à la Conduite d’Engins, Patente di guida per macchinari). |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione di «selettività» di cui all’articolo 107 TFUE, in quanto le misure adottate presenterebbero un carattere selettivo. Il presente motivo si suddivide in tre parti:
|
15.10.2018 |
IT |
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C 373/14 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — XB/BCE
(Causa T-484/18)
(2018/C 373/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: XB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le decisioni del 6 novembre 2017 e del 4 dicembre 2017, con cui il ricorrente è stato informato che non aveva diritto a determinati assegni (assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità prescolastica); |
— |
di conseguenza, ingiungere il pagamento dei corrispondenti importi a decorrere dalle date richieste, aumentati degli interessi maturati (al tasso della BCE maggiorato di due punti percentuali). Occorre tener conto del fatto che i pagamenti correttivi non corrispondenti al mese in cui sono stati versati dovrebbero essere soggetti all’imposta alla quale sarebbero stati soggetti se fossero stati effettuati al momento débito, in conformità del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 (1); |
— |
ove necessario, annullare la decisione del 5 luglio 2018 con cui è stato respinto il reclamo interno presentato dal ricorrente il 29 marzo 2018; |
— |
ove necessario, annullare le decisioni del 2 febbraio 2018 con cui è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo presentata dal ricorrente il 15 dicembre 2017; |
— |
condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi:
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di quest’ultima relativa ai rapporti di lavoro di breve durata sono contrarie al diritto (eccezione di illegittimità).
|
2. |
Secondo motivo, fondato sulla violazione di diritti collettivi per aver omesso di effettuare una corretta consultazione del comitato del personale della BCE al momento dell’adozione delle condizioni e della normativa della BCE relativa ai rapporti di lavoro di breve durata. |
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8; EE 01/01, pag. 136).
15.10.2018 |
IT |
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C 373/15 |
Ricorso proposto il 20 agosto 2018 — Puma / EUIPO — Destilerias MG (MG PUMA)
(Causa T-500/18)
(2018/C 373/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: P. Trieb and M. Schunke, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Destilerias MG SL (Vilanova i la Geltru, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea MG PUMA — Domanda di registrazione n. 15 108 848
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 giugno 2018 nel procedimento R 2019/2017-2.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla Commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.10.2018 |
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C 373/15 |
Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Pharmadom / EUIPO — IRF (MediWell)
(Causa T-502/18)
(2018/C 373/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M-P. Dauquaire, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: IRF s. r. o. (Bratislava, Slovacchia).
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MediWell — Domanda di registrazione n. 15 078 645
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2018 nel procedimento R 6/2018-5.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione; |
— |
respingere la domanda di registrazione del marchio; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.10.2018 |
IT |
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C 373/16 |
Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Haba Trading / EUIPO — Vida (vidaXL)
(Causa T-503/18)
(2018/C 373/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Haba Trading BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: B. Schneiders e A. Brittner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vida AB (Alvesta, Svezia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo vidaXL — Domanda di registrazione n. 11 603 024
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2018 nel procedimento R 190/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.10.2018 |
IT |
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C 373/17 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — XG / Commissione
(Causa T-504/18)
(2018/C 373/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: XG (rappresentanti: S. Kaisergruber e A. Burghelle-Vernet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
conseguentemente:
— |
annullare la decisione del 3 luglio 2018 adottata da [riservato] (1) la Commissione europea, di mantenere nei confronti del ricorrente il rifiuto di accesso ai siti della Commissione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto impugnato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione del 13 marzo 2015 sulla sicurezza nella Commissione (GU 2015, L 72, pag. 41) (in prosieguo: la «decisione 2015/443»), nonché sull’assenza di fondamento legale dell’atto impugnato. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, in particolare, sulla violazione dell’articolo 67 TFUE, dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 3 della decisione 2015/443, nonché degli articoli 6, 7, 8, 15, 27, 31, 41, 42, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali. Tale motivo si compone di tre parti:
|
4. |
Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e dei principi di motivazione formale e sostanziale degli atti unilaterali. Tale motivo si compone di due parti:
|
(1) Dati riservati omessi.
15.10.2018 |
IT |
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C 373/18 |
Ricorso proposto il 24 agosto 2018 — OLX/EUIPO — Stra (STRADIA)
(Causa T-508/18)
(2018/C 373/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: OLX BV (Hoofddorp, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Lodge, K. Gilbert, Solicitors e V. Jones, Barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stra Lda (Coimbra, Portogallo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo STRADIA — Domanda di registrazione n. 14 841 985
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2018 nei procedimenti riuniti R 2228/2017-4 e R 2229/2017-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
in subordine, modificare la decisione impugnata statuendo che l’opposizione debba essere rinviata dinanzi alla divisione di opposizione affinché sia riesaminata. |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le spese della ricorrente sorte in occasione del presente ricorso e quelle sostenute dinanzi alla commissione. In subordine, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione intervenga, condannare l’EUIPO e l’interveniente, congiuntamente e solidalmente, a sopportare le spese della ricorrente sorte in occasione del presente ricorso e quelle sostenute dinanzi alla commissione. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/19 |
Ricorso proposto il 22 agosto 2018 — Kaddour / Consiglio
(Causa T-510/18)
(2018/C 373/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, Solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare le Misure 2018 nella parte in cui si applicano al Dr Kaddour; e |
— |
condannare il Consiglio alle spese sostenute dal Dr Kaddour relative al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto avverso la decisione del Consiglio (PESC) 2018/778, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018 L 131, pag. 16), e il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2018/774, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018 L 131, pag. 1), nella parte in cui tali misure si applicano al ricorrente («le Misure 2018»).
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo secondo cui le Misure 2018 sono inficiate da un manifesto errore di valutazione. |
2. |
Secondo motivo, in base al quale il ricorrente ha diritto al beneficio di cui agli articoli 27 e 28, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione del Consiglio (PESC) 2015/1836 (3), e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (UE) n. 36/2012, come modificato dal regolamento del Consiglio (UE) 2015/1828 (4). |
3. |
Terzo motivo secondo cui le Misure 2018 costituiscono una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, quali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e/o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda i diritti del ricorrente al rispetto della propria reputazione ed al pacifico godimento dei propri beni, nonché il principio di proporzionalità. |
(1) Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag. 14).
(2) Regolamento del Consiglio (UE) n. 36/2012, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1).
(3) Decisione del Consiglio (PESC) 2015/1836, del 12 ottobre 2015, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 266, pag. 75).
(4) Regolamento del Consiglio (UE) 2015/1828, del 12 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 266, pag. 1).
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 373/19 |
Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — Zott/EUIPO — TSC Food Products (Backwaren)
(Causa T-517/18)
(2018/C 373/22)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Zott SE & Co. KG (Mertingen, Germania) (rappresentanti: E. Schalast, R. Lange e C. Böhler, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TSC Food Products GmbH (Wels, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso: Disegno dell’Unione europea n. 2487983-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del del 27 giugno 2018 nel procedimento R 1341/2017-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |